<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8/5/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-5-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-5-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8/5/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-5-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1054</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-8-5-2013-n-1054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-8-5-2013-n-1054/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-8-5-2013-n-1054/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1054</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio Esposito, est. Anna Maria Verlengia Baia dei Delfini srl (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di Battiglia (Avv. Giuseppe Lullo) sulla legittimità del provvedimento concessorio relativo all&#8217;occupazione dell&#8217;area demaniale marittima nei limiti del rispetto della quota riservata a spiaggia libera 1. Autorizzazioni e concessioni – Concessione demaniale marittima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-8-5-2013-n-1054/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-8-5-2013-n-1054/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1054</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito, est. Anna Maria Verlengia<br /> Baia dei Delfini srl (Avv. Marcello Fortunato) c. Comune di Battiglia (Avv. Giuseppe Lullo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento concessorio relativo all&#8217;occupazione dell&#8217;area demaniale marittima nei limiti del rispetto della quota riservata a spiaggia libera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni – Concessione demaniale marittima – Diniego di concessione	</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni – Concessione demaniale marittima – Regolamento comunale per le concessioni dei beni del demanio – Spiaggia &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Essere titolare di più concessioni non è motivazione sufficiente a sostenere il diniego di concessione, atteso che non vi è disposizione alcuna che impedisca ad un soggetto di richiedere l’ampliamento dell’area in concessione, né sussistono limiti normativi a regolamentari limiti alle richieste di un medesimo soggetto.	</p>
<p>2. È legittimo il provvedimento concessorio relativo all’occupazione di un’area del demanio marittimo che non comporta la compromissione, ai sensi del regolamento comunale per le concessioni dei beni del demanio marittimo, della quota del 20% dell’arenile, riservata alla libera e gratuita fruizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 906 del 2012, proposto da:<br />
Baia dei Delfini Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Fortunato in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Battipaglia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Lullo, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria T.A.R. Sa; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di cui alla nota prot. n. 44665/2012 del 6 giugno 2012 con il quale il comune di Battipaglia ha annullato &#8211; in sede di autotutela &#8211; il provvedimento di assenso per silentium formatosi sull&#8217;istanza depositata in data 14/10/2011 di autorizzazione all’occupazione di un&#8217;area demaniale antistante la struttura turistico-ricettiva di proprietà della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso, notificato al Comune di Battipaglia il 14 giugno 2013 e depositato in pari data, la società Baia dei Delfini, titolare di un campeggio sito alla via litoranea Spineta del Comune di Battipaglia e proprietaria, altresì, di un contiguo stabilimento balneare, impugna il provvedimento, di cui alla nota prot. n. 44665/2012 del 6 giugno 2012, con il quale il comune di Battipaglia ha annullato, in sede di autotutela, il provvedimento tacito, formatosi sull&#8217;istanza depositata in data 14/10/2011, di autorizzazione all’occupazione di un&#8217;area demaniale antistante il campeggio.<br />	<br />
Avverso il suddetto atto di annullamento del titolo concessorio formatosi per silenzio assenso, la società ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 21 nonies legge 241/90 in relazione all’rt. 22 dpr 380/2001, dell’art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità, arbitrarietà, travisamento e sviamento, in quanto si contesta l’avvenuta preventiva valutazione dell’interesse pubblico, della ragionevolezza dei tempi, dell’affidamento e dell’interesse dei destinatari, che non risulta effettuata, con conseguente mancanza dei presupposti di legge del provvedimento adottato in autotutela;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, erroneità e perplessità, avendo il Comune annullato la concessione tacitamente rilasciata sulla scorta di motivazioni erronee;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 11, comma 13 del Piano Comunale delle Spiagge in relazione all’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, erroneità, perplessità, avendo il comune rilasciato concessioni in fattispecie che la ricorrente assume identiche, ovvero a strutture turistiche che, come il campeggio, confinano con la spiaggia;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 11, comma 13 del Piano comunale delle spiagge in relazione all’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, erroneità, perplessità, dovendosi ritenere che anche il campeggio sia una struttura ricettizia priva di accesso al mare e, come tale, rientra nella previsione di cui alla citata norma del Piano spiagge.<br />	<br />
Con memoria depositata il 9 luglio 2012 si è costituito il Comune che insiste sulla legittimità del provvedimento rilevando che:<br />	<br />
1) la ricorrente è già titolare di due concessioni demaniali;<br />	<br />
2) gode di accesso diretto al mare in quanto il campeggio occupa un’area contigua allo stabilimento balneare di proprietà della stessa società ricorrente;<br />	<br />
3) l’art. 3, comma 3, del Regolamento comunale per le concessioni dei beni del demanio marittimo riserva alla libera e gratuita fruizione una quota di arenile non inferiore al 20% della superficie complessiva della spiaggia esistente;<br />	<br />
4) la delibera n. 13 dell’11 febbraio 2009 del Commissario Straordinario stabilisce che non è più possibile rilasciare concessioni demaniali che riducano ulteriormente la quota del 20% riservata a spiaggia libera;<br />	<br />
5) sulla base delle disposizioni sopra citate sono state negate varie richieste di rilascio di nuove concessioni demaniali.<br />	<br />
Il Comune, inoltre, allega la relazione, redatta dagli stessi dirigenti che hanno emanato il provvedimento impugnato, nella quale si leggono le stesse argomentazioni, sopra esposte, a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.<br />	<br />
A seguito della Camera di Consiglio del 12 luglio 2012, il Tribunale, con ordinanza n. 280/2012, ha accolto la richiesta misura cautelare.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 3417/2012, in riforma dell’ordinanza di questo Tar, anche tenuto conto dell’imminente fine della stagione balneare e della già avvenuta fissazione dell’udienza di merito, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11/4/2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il Comune di Battipaglia ha annullato la concessione demaniale marittima, formatasi per silenzio assenso, sulla scorta delle seguenti motivazioni:<br />	<br />
la società ricorrente è già titolare di due concessioni, la concessione n. 2/2006 relativa ad uno stabilimento balneare già dotato di spiaggia di pertinenza che si estende per tutto il fronte dello stabilimento con una superficie di area libera pari a mq 10.910,35 ed un’atra relativa ad un campeggio, per un’area libera pari a mq. 10910,35, dislocata in aderenza allo stabilimento balneare e confinante, lato mare, direttamente con la spiaggia libera e, quindi, con accesso diretto al mare.<br />	<br />
Come già anticipato in sede di accoglimento della richiesta misura cautelare, tale motivazione non appare sufficiente a sostenere il diniego di concessione, atteso che in nessuna delle disposizioni applicabili ed invocate dall’amministrazione resistente vi è una norma che impedisca ad un soggetto di richiedere l’ampliamento dell’area in concessione, né sono stati menzionati dei limiti alle richieste di un medesimo soggetto.<br />	<br />
La circostanza, menzionata nella relazione redatta successivamente dagli stessi autori del provvedimento impugnato, in base alla quale sarebbero stati rigettate altre richieste, dovendosi salvaguardare la quota insopprimibile del 20% della superficie totale dell’arenile da destinare alla libera e gratuita fruizione, non solo non è stata menzionata nel provvedimento, ma non risulta neanche allegata mediante un idoneo principio di prova.<br />	<br />
La richiesta di un’area a servizio del campeggio avrebbe potuto essere respinta solo nell’ipotesi in cui la stessa si fosse fondata sulla comprovata compromissione di quella quota del 20% dell’arenile, riservata a spiaggia libera, o nella priorità da dare ad altre richieste.<br />	<br />
Ma nessuna delle due ragioni è stata posta a base del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Appare, poi, fondata la censura con la quale si denuncia il contrasto tra la motivazione del provvedimento impugnato e l’art. 11, comma 13, del Piano Comunale delle Spiagge.<br />	<br />
E’ opinione del Collegio che la norma richiamata, nel prevedere l’accoglimento delle richieste di concessione di area demaniale marittima da parte di titolari di strutture ricettive turistiche, prive di accesso al mare, non può motivatamente escludere da tali strutture i campeggi, trattandosi a tutti gli effetti di strutture turistiche ricettive, al pari degli alberghi.<br />	<br />
Alla luce di quanto sopra osservato, ricorrono i dedotti vizi di eccesso di potere per carenza dei presupposti e della motivazione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.<br />	<br />
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Antonio Esposito, Presidente<br />	<br />
Francesco Gaudieri, Consigliere<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-8-5-2013-n-1054/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-5-2013-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-5-2013-n-145/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-5-2013-n-145/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.145</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi &#8211; Est A. Chiettini sulle modalità di assegnazione dei punteggi relativi all&#8217;offerta tecnica a seguito di riparametrazione, al fine di non alterare il rapporto prezzo/qualità prestabilito dalla stazione appaltante, e sulle norme applicabili in materia di interpretazione del bando di gara 1. Contratti della p.a. &#8211; Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-5-2013-n-145/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-5-2013-n-145/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi &#8211; Est A. Chiettini</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di assegnazione dei punteggi relativi all&#8217;offerta tecnica a seguito di riparametrazione, al fine di non alterare il rapporto prezzo/qualità prestabilito dalla stazione appaltante, e sulle norme applicabili in materia di interpretazione del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. &#8211; Gara  &#8211; Disciplina normativa &#8211; All G., D.P.R. 207/2010 &#8211; Assegnazione dei punteggi &#8211; Riparametrazione dell’offerta tecnica &#8211; Conseguenze.</p>
<p>2.	Contratti della p.a. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Applicabilità artt. 1362 ss. c.c. &#8211; Inapplicabilita’ art. 12 prel. &#8211; Interpretazione autentica del bando da parte della stazione appaltante &#8211; Divieto.</p>
<p>3.	Contratti della p.a. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Interpretazione del bando coerente con le norme dell’Ordinamento  &#8211; Principio di conservazione dell’atto &#8211; Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa occorre distinguere tra la prima fase di assegnazione dei punteggi, secondo le regole di cui agli atti di gara, e la successiva riparametrazione, volta ad attribuire al punteggio di ogni elemento e sub elemento che sia risultato il più elevato in senso relativo (cioè rispetto alle altre offerte), il coefficiente pari ad uno, con ricalcolo degli altri punteggi mediante proporzione lineare: ciò al fine di preservare il rapporto prezzo/qualità prestabilito dalla stazione appaltante.</p>
<p>2.	In tema di interpretazione del bando di gara si applicano gli artt. 1362 ss. del Codice Civile, relativi al negozio giuridico, e non l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: pertanto, alla stazione appaltante è preclusa l’interpretazione autentica con precisazioni postume, essendo l’Amministrazione vincolata alle regole del bando stesso.</p>
<p>3.	In ossequio al principio esegetico di conservazione, gli atti di gara devono essere interpretati nel senso che porti ad attribuire loro un significato legittimo e coerente con le norme dell’ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 273 del 2012, proposto da:<br />
&#8211; Mak Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria di costituenda A.T.I. con Hollander Idrotermica Pohl Franco S.r.l. e Giacca S.r.l. Costruzioni Elettriche;<br />	<br />
&#8211; Hollander Idrotermica Pohl Franco S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio e quale mandante di costituenda A.T.I. con Mak Costruzioni S.r.l. e Giacca S.r.l. Costruzioni Elettriche;<br />	<br />
&#8211; Giacca S.r.l. Costruzioni Elettriche, in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio e quale mandante di costituenda A.T.I. con Mak Costruzioni S.r.l. e Hollander Idrotermica Pohl Franco S.r.l.;<br />	<br />
rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Marchionni, Ettore Bertò e Andrea Massimo Astolfi e con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Marchionni e Bertò in Trento, via S. Francesco, n. 8<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Damiano Florenzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Piazza Mostra, n.15<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Collini Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria di A.T.I. costituita con Ediltione S.p.a., Martinelli &#038; Benoni S.r.l., Gostner S.r.l. e Legno Più Case S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>* &#8211; quanto al ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 1113/12, del 26.9.2012, trasmesso con nota del Dirigente dell&#8217;Agenzia per i Servizi, Ufficio gestione gare, della Provincia autonoma di Trento prot. n. S153/2010/545883/3.5/670-11, di data 27.9.2012, concernente la comunicazione d<br />
&#8211; di tutti i verbali della commissione giudicatrice inerenti la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti alla gara di cui sopra;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione prot. n. S171/2012/594248/3.5/670-11, del 19.10.2012, di reiezione della richiesta di annullamento in sede di autotutela del provvedimento di aggiudicazione sopracitato;<br />	<br />
&#8211; in via subordinata, del bando di gara prot. n. S153/2011/340296/3.5/670-11, pubblicato il 7 giugno 2011;<br />	<br />
e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno un forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto ovvero, in subordine, per equivalente;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato;<br />	<br />
* &#8211; quanto al ricorso incidentale:<br />	<br />
&#8211; dei medesimi atti di gara impugnati con il ricorso principale nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dell’offerta presentata dall’A.T.I. ricorrente o hanno attribuito alla stessa un punteggio eccessivamente elevato, e nella parte in cui hann<br />
&#8211; in parte qua del bando di gara, se interpretato quale contenente la previsione di rinvio al meccanismo della riparametrazione di cui all’art. 120 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, e in parte qua del disciplinare di gara per l’elemento di valutazione A5.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Visto l’atto costituzione in giudizio di Collini Lavori S.p.a.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Collini Lavori S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con bando di gara pubblicato il 7 giugno 2011 la Provincia di Trento, su delega dell’Opera Universitaria, ha indetto una gara per l’appalto dei lavori di costruzione della nuova residenza universitaria Mayer a Trento. L’importo complessivo a base di gara era fissato in 11.512.703,52 € e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti pesi: parte tecnica, punti 700; prezzo punti 300.<br />	<br />
Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato all’8 settembre 2011, alla Stazione appaltante sono giunti 14 plichi.<br />	<br />
2. Tra il 13 febbraio e il 17 settembre 2012 si sono svolti i lavori della commissione per la valutazione dell’offerta tecnica, al termine dei quali l’A.T.I. ricorrente capeggiata da Mak Costruzioni aveva conseguito 519,45 punti, mentre l’A.T.I. controinteressata, capeggiata da Collini Lavori, aveva ottenuto 485,35 punti. Nella seduta pubblica del 26.9.2012 sono stati attribuiti i punteggi all’offerta economica: a seguito della riparametrazione degli stessi in base al prezzo più vantaggioso offerto, l’A.T.I. ricorrente ha conseguito 259,68 punti mentre l’A.T.I. controinteressata ha ottenuto 300,00 punti.<br />	<br />
L’esito finale della procedura si è risolto a favore dell’A.T.I. Collini che, in totale, ha conseguito 785,35 punti, mentre l’A.T.I. Mak si è collocata in seconda posizione con 779,13 punti.<br />	<br />
3. Con nota dell’8.10.2012 Mak Costruzioni ha inoltrato all’Amministrazione l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, per chiedere che la riparametrazione dei punteggi sia effettuata anche per l’offerta tecnica. Tuttavia, la Stazione appaltante con nota datata 19.10.2012 ha risposto che non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela.<br />	<br />
4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la costituenda A.T.I. Mak ha quindi impugnato la nota del 27 settembre 2012 con la quale è stato comunicato ai concorrenti che nella seduta di gara del giorno precedente era stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’A.T.I. Collini, oltre agli altri atti di gara indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I &#8211; violazione e falsa applicazione del punto 11 del bando di gara, dell’art. 53, comma 2, e comma 3, lett. a), della l.p. 7.4.2011, n. 7, dell’art. 120, comma 2, e dell’all. G del D.P.R. 5.10.2010, n. 207; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, errore sui presupposti di fatto e di diritto, sviamento;<br />	<br />
la ricorrente denuncia la mancata riparametrazione dei punteggi relativi agli elementi della parte tecnica dell’offerta, operazione a seguito della quale l’A.T.I. Mak conseguirebbe l’aggiudicazione;<br />	<br />
II &#8211; in via subordinata, nel caso si ritenesse che il bando non imponga l’applicazione del metodo della riparametrazione, Mak deduce l’illegittimità del bando di gara e dei successivi provvedimenti per violazione della normativa provinciale e statale sopra citata.<br />	<br />
5. L’A.T.I. ricorrente ha altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con misura monocratica.<br />	<br />
6. Con decreto n. 135, pubblicato il 6 novembre 2012, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta.<br />	<br />
7. Si è costituita in giudizio l’impresa Collini capogruppo dell’a.t.i. controinteressata al fine di chiedere la reiezione dell’impugnativa.<br />	<br />
8. Anche la Provincia di Trento si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e chiedendone la reiezione nel merito.<br />	<br />
9. Con ordinanza n. 156, adottata nella camera di consiglio del 22 novembre 2012, la domanda cautelare è stata accolta e ordinato alla Stazione appaltante di riassegnare i punteggi conseguiti dalle concorrenti applicando la riparametrazione sia ad ogni elemento (da A1 a A7) che ad ogni sub-criterio (per gli elementi A1, A2 e A3).<br />	<br />
10. Con ricorso incidentale notificato il 29 novembre 2012 la società Collini ha impugnato, a sua volta, i verbali e le deliberazioni della Commissione di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’offerta delle ricorrenti principali, o comunque alla stessa è stato attribuito un punteggio eccessivamente elevato, nonché nella parte in cui all’A.T.I. Collini non è stato assegnato il punteggio asseritamente dovuto. In relazione a ciò, sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
i &#8211; violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pag. 2 del disciplinare di gara, poiché il sistema impermeabilizzante verticale e orizzontale offerto da Mak Costruzioni sarebbe difforme da quanto prescritto nel capitolato come minimo inderogabile di carattere prestazionale;<br />	<br />
ii &#8211; violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pagg. 2 e 7 del disciplinare, in quanto l’offerta delle ricorrenti non avrebbe indicato il numero delle mani di stesura della pittura;<br />	<br />
iii &#8211; ancora violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pag. 2 del disciplinare, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte, sul rilievo che in una scheda del fascicolo della qualità depositato da Mak sarebbe stato inserito un prezzo che, ancorché sovrascritto, sarebbe agevolmente leggibile;<br />	<br />
iv &#8211; violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pagg. 2 e 7 del disciplinare; mancata e/o erronea applicazione degli artt. 11, comma 6, e 74, comma 2, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, poiché i pannelli solari termici e i pannelli fotovoltaici offerti da Mak Costruzioni sarebbero in numero inferiore rispetto a quanto prescritto nel capitolato come minimo inderogabile di carattere prestazionale;<br />	<br />
v &#8211; violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pag. 9 del disciplinare; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, atteso che il programma lavori presentato dalle ricorrenti non sarebbe pienamente coerente con le richieste del bando;<br />	<br />
vi &#8211; violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pag. 9 del disciplinare; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, in quanto sarebbe stato eccessivamente valutato il curriculum del responsabile procedure acquisizione certificazione Leed proposto dalle ricorrenti e invece sottovalutato il curriculum del professionista indicato dall’A.T.I. Collini;<br />	<br />
vii &#8211; violazione e/o erronea applicazione di quanto disposto a pagg. 12 e 15 del disciplinare; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, sul rilievo che per l’elemento di qualificazione A5 (contenuto di materiale proveniente da riciclo), all’A.T.I. Collini sarebbe stato erroneamente attribuito il punteggio 0 (zero) perché non è stato considerato che i conteggi da essa forniti sarebbero la risultanza di un diverso metodo di calcolo;<br />	<br />
viii &#8211; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 120 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifeste, laddove il bando di gara dovesse essere interpretato come implicante la riparametrazione, meccanismo che, inoltre, risulterebbe contraddittorio se applicato agli elementi per i quali è stata prevista una graduazione di punteggi vincolata;<br />	<br />
ix &#8211; carenza di interesse ad agire perché, anche a seguito dell’eventuale riparametrazione, l’A.T.I. ricorrente non conseguirebbe l’aggiudicazione.<br />	<br />
11. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali e di replica per ribadire le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
12. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2012, sentiti i procuratori presenti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1a. Pregiudizialmente, occorre esaminare innanzitutto il ricorso incidentale, in quanto diretto a far valere ragioni che potrebbero condurre ad escludere dalla gara le società che compongono l’A.T.I. ricorrente principale e, quindi, a far venir meno la loro legittimazione a richiedere l’annullamento dell’aggiudicazione (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 7.4.2011, n. 4).<br />	<br />
1b. Sempre in via pregiudiziale, occorre anche dichiarare inutilizzabile processualmente la memoria di replica delle ricorrenti principali in atti dall’8 aprile 2012, in quanto depositata tardivamente (art. 73, comma 1, c.p.a.).<br />	<br />
2a. Con il primo motivo la ricorrente incidentale sostiene che il telo impermeabilizzante bentonitico autoriparante e la malta elastica offerti da Mak Costruzioni in luogo delle membrane impermeabilizzanti bituminose orizzontali e verticali previste in capitolato (n. riferimento scheda 1) costituirebbero prodotti difformi rispetto al “<i>minimo inderogabile di carattere prestazionale</i>” richiesto dalla legge di gara.<br />	<br />
2b. Il mezzo non merita di essere apprezzato favorevolmente.<br />	<br />
Innanzitutto occorre rilevare che il disciplinare di gara aveva sì stabilito che quanto riportato nella descrizione delle voci era considerato il minimo inderogabile di carattere prestazionale, il cui mancato rispetto avrebbe comportato l’esclusione dell’offerta, ma ha anche fatto salve “<i>le difformità valutate dalla commissione che non modifichino la natura e la funzione di destinazione</i>”. Inoltre, ad una richiesta di chiarimento volta ad appurare se fosse “<i>possibile cambiare il sistema di impermeabilizzazione … con altro sistema che non preveda l’impiego di guaine di rivestimento</i>”, la Stazione appaltante ha risposto ricordando che il disciplinare, nelle sue premesse, consentiva la presentazione nell’offerta di “<i>modifiche migliorative e migliorie in genere</i>” e che sarebbe spettato alla commissione giudicatrice valutare se le proposte di modifica presentate dai concorrenti rispettassero il minimo inderogabile di carattere prestazionale richiesto dal capitolato.<br />	<br />
Ebbene, il prodotto offerto dall’a.t.i. Mak (nella specie il telo bentonitico Vogrip LH autoagganciante al calcestruzzo) è risultato possedere &#8211; con giudizio della commissione non contestato né illogico &#8211; caratteristiche prestazionali migliori rispetto al minimo inderogabile richiesto dal capitolato, con conseguente premio in termini di punteggio (cfr., verbale n. 15, pagg. 64 e 65).<br />	<br />
Né ha pregio l’ulteriore osservazione di Collini che quel prodotto presenta una matrice diversa da quella “<i>chimica</i>” che sarebbe stata stabilita nel capitolato, perché gli atti di gara non contengono affatto prescrizioni sulla composizione chimica dei prodotti come sembrerebbe aver inteso la ricorrente incidentale.<br />	<br />
Anzi, il disciplinare ammetteva difformità che non modificassero “<i>la natura e la funzione di destinazione</i>”, con ciò riferendosi non alla composizione dei materiali bensì alla loro accertata idoneità ad essere utilizzati per lo scopo richiesto: nella specie, assicurare l’impermeabilizzazione dei locali interrati.<br />	<br />
3a. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta che l’offerta di Mak non sia stata penalizzata non avendo essa precisato il numero della mani di stesura dell’idropittura murale lavabile di qualità (n. riferimento scheda 8).<br />	<br />
Anche questa censura non merita di essere positivamente apprezzata.<br />	<br />
3b. Infatti, pur essendo pacifico che il concorrente avrebbe dovuto rispettare comunque il progetto posto a base di gara, il quale contiene la prescrizione che la pittura si doveva stendere in due mani, occorre osservare, in punto di fatto, che alla propria offerta riguardante la voce idropittura l’a.t.i. Mak ha allegato anche la scheda del prodotto da essa selezionato, la quale prevede testualmente l’applicazione in due mani. La scheda del prodotto è controfirmata dalle tre imprese costituenti l’a.t.i., cosicché il suo contenuto integra quello del modulo n. 8, cui essa è inclusa.<br />	<br />
4a. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale afferma che Mak avrebbe dovuto essere esclusa per aver inserito elementi dell’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica: si tratterebbe della scheda riferita alla voce “<i>gruppo di assorbimento</i>” (n. riferimento 17), la quale riporterebbe il prezzo che, ancorché sovrascritto, risulterebbe agevolmente leggibile e pari a 33.654,00 €.<br />	<br />
4b. Il mezzo è infondato in punto di fatto, per cui non è necessario acquisire l’originale della scheda di offerta come richiesto da Collini Costruzioni.<br />	<br />
Alla propria offerta Mak ha allegato anche la proposta di fornitura di un assorbitore proveniente da un soggetto terzo e indicante le caratteristiche del prodotto e i servizi aggiuntivi. Il prezzo di listino risulta cancellato con un tratto di pennarello scuro indelebile. La cifra sottostante è illeggibile e costituisce prova di ciò che la stessa scheda con il prezzo di listino non cancellato, prodotta in sede di giudizio, riporta la cifra 63.654,00 e non quella “<i>letta</i>” da Collini (cfr., doc. n. 16 e n. 17 in atti di Mak Costruzioni).<br />	<br />
In ogni caso, il prezzo in gara proposto per detto elemento è risultato pari a 37.561,04 € (cfr., doc. n. 17 bis in atti di Mak Costruzioni), circa il quale occorre dichiarare inammissibili, perché tardive, le ulteriori censure (concernenti l’eccessivo ribasso praticato) sollevate dalla ricorrente incidentale con l’ultima memoria depositata il 6 aprile 2013.<br />	<br />
5a. Con il quarto motivo, riferito alle voci “<i>pannelli solari termici</i>” (n. riferimento 18) e “<i>pannello fotovoltaico</i>” (n. riferimento 28), Collini Lavori asserisce che l’a.t.i. Mak, pur avendo offerto prodotti maggiormente performanti rispetto a quelli di progetto, ha proposto la riduzione del numero di pannelli e della superficie occupata, per cui la sua offerta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Inoltre, la proposta relativa ai pannelli solari termici presenterebbe elementi alternativi e indeterminati.<br />	<br />
5b. Il mezzo non ha pregio perché il minimo inderogabile prescritto dalla disciplina di gara riguardava il profilo prestazionale per entrambe le tipologie di pannelli solari, tanto che quale elemento di valutazione, sia per la scheda 18 che per quella 28, il disciplinare ha previsto la “<i>resa</i>” dei relativi pannelli.<br />	<br />
L’offerta di a.t.i. Mak è risultata migliore rispetto al progetto posto in gara, tanto che la commissione ha rilevato sia le caratteristiche migliorative di rendimento nei periodi di minor insolazione (per i pannelli solari termici) che la superiore efficienza dei moduli, dei coefficienti di dispersione e di potenza istallata (per i pannelli fotovoltaici) (cfr., verbale n. 16, pagg. 8, 9, 34 e 35). Il numero dei pannelli e la superficie da essi coperta, come segnalati nel progetto esecutivo, erano dunque dati meramente indicativi e idonei solo a prescrivere la potenza complessiva da installare, unico fattore costituente elemento di valutazione.<br />	<br />
Pretestuosa è poi la censura di indeterminatezza dell’offerta riguardante i pannelli solari termici, in quanto fondata unicamente sulla lettura atomistica del verbo “<i>si potrà</i>”, coniugato al futuro, contenuto della motivazione della scelta del prodotto proposto, la quale, invece, descrive in termini positivi che quel sistema, pur garantendo la potenza prevista in progetto, riduce la superficie occupata ed anche le operazioni di manutenzione.<br />	<br />
6a. Il quinto motivo di ricorso incidentale censura l’attribuzione di punteggi all’a.t.i. Mak per l’elemento di valutazione A3), relativo all’organizzazione nello svolgimento dei lavori.<br />	<br />
6b. Il mezzo è inammissibile per quanto concerne il sub-elemento A.3.2 (cronoprogramma delle singole fasi lavorative), atteso che, dopo l’illustrazione della documentazione richiesta dalla disciplina di gara, difetta l’illustrazione di specifiche censure.<br />	<br />
6c. Il mezzo è invece infondato per quanto concerne la parte documentale allegata alla relazione prevista al sub-elemento A.3.1 (sul programma esecutivo dei lavori) che, a detta della ricorrente incidentale, non sarebbe congruente con quanto richiesto dal bando, ossia non sarebbe stata redatta secondo modalità WBS omettendo gli elementi di prezzo.<br />	<br />
Risulta invece per tabulas che l’a.t.i. Mak ha accompagnato la relazione illustrativa del programma esecutivo dei lavori con “<i>un documento redatto secondo le modalità di un WBS</i>”. Trattasi, nello specifico, di uno strumento gestionale che pianifica l’attività del cantiere scomponendo il progetto in parti raggruppate di lavori, accomunate da livelli omogenei di definizione.<br />	<br />
In particolare, Mak ha presentato un WBS redatto “<i>ad albero</i>” indicando le lavorazioni previste suddivise in gruppi organici, le squadre di personale dedicate per ognuna di esse, la relativa tempistica e la collocazione temporale della stessa, nonché le relazioni e le gerarchie intercorrenti fra le varie lavorazioni (cfr., doc. n. 20 in atti dell’Amministrazione). La relazione WBS presentata dalla ricorrente, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dalla disciplina di gara, tanto che la commissione ha evidenziato come essa illustrasse “<i>l’organizzazione dettagliata della squadra, delle maestranze, delle lavorazioni</i>” e l’ha conclusivamente giudicata “<i>ottima … che affronta tutte le problematiche connesse alla realizzazione dell’opera (gestione della commessa, relazioni fra i diversi soggetti, coordinamento delle diverse attività, ecc.)</i>” (cfr., verbale n. 5, pagg. 1 e 2).<br />	<br />
7a. Con il sesto motivo la ricorrente incidentale contesta il punteggio attribuito dalla commissione al sub-elemento di valutazione A.3.3.8, relativo al curriculum del responsabile delle procedure di acquisizione della certificazione Leed. Segnatamente, essa lamenta che all’ing. Grisenti, per l’a.t.i. Mak, siano stati attribuiti ben 9,1 punti, mentre all’ing. Simoni, per l’a.t.i. Collini, solo 5.6 punti, pur avendo quest’ultimo ricoperto l’incarico di responsabile Leed dell’unico edificio certificato in Italia secondo detto standard. Ciò, a detta della deducente, si sarebbe dovuto tradurre nell’assegnazione al curriculum dell’ing. Simoni di tutti i 14 punti disponibili per il sub-elemento in questione.<br />	<br />
7b. Anche questo mezzo non presenta pregio perché l’esperienza specifica costituiva uno dei criteri concorrenti nella valutazione complessiva del curriculum, unitamente al titolo di studio conseguito, all’anzianità professionale, ai precedenti rapporti di lavoro e di consulenza, alle attività svolte.<br />	<br />
Ebbene, la precedente, specifica esperienza dell’ing. Simoni quale Leed AP è stata considerata dalla commissione ma, tuttavia, essa non si è rivelata idonea ad integrare un maggior punteggio, considerato che l’interessato è in possesso della laurea breve in ingegneria e che nel curriculum, oltre a quell’esperienza, vanta alcune attività di consulenza e di didattica su temi ambientali e di edilizia sostenibile, solo alcune riferibili alla certificazione Leed. L’ing. Grisenti, all’opposto, oltre che una maggior anzianità professionale, è in possesso della laurea quinquennale in ingegneria per l’ambiente e il territorio, di un dottorato di ricerca in ingegneria ambientale, ed è membro di due comitati (fra cui quello di GBC &#8211; Green Building Council Italia) che hanno curato la stesura di altrettanti manuali Leed, oltre a presentare plurime esperienza di progettazione e di modellazione delle prestazioni energetiche di numerosi edifici (cfr., doc. n. 31 in atti dell’Amministrazione e verbale n. 3, pagg. 7 e 8; verbale n. 5, pag. 7).<br />	<br />
Con un giudizio non manifestamente illogico ma, anzi, del tutto coerente con i tratteggiati profili professionali, pertanto, la commissione ha complessivamente apprezzato maggiormente quest’ultimo curriculum rispetto a quello del professionista indicato dall’a.t.i. Collini che, pur presentando un’unica esperienza specifica puntuale, si è rivelato complessivamente meno titolato per tutte le altre componenti.<br />	<br />
8a. L’ultimo motivo del ricorso incidentale, il settimo, è dedicato alla contestazione del punteggio 0 (zero) ottenuto dall’a.t.i. Collini per l’elemento di valutazione A5), relativo al contenuto di materiale proveniente da riciclo.<br />	<br />
8b. Giova premettere, sul punto, che il bando ricordava che fra i crediti maturabili ai fini del conseguimento, al termine della realizzazione dell’edificio, della certificazione Leed vi era anche l’utilizzo, in sede di costruzione, di materiali provenienti da riciclo e che la prescritta certificazione avrebbe consentito di calcolare ex post la percentuale di materiale proveniente da riciclo in valore economico.<br />	<br />
Ai fini di gara, il concorrente poteva ottenere 25, 50 o 96 punti se proponeva l’utilizzo di pavimenti, rivestimenti, isolazioni, calcestruzzo, … contenenti materiale riciclato in percentuali rispettivamente fino al 20, fino al 30 o superiori al 30 per cento. A tal fine era necessario dichiarare e documentare la percentuale di materiale riciclato pre e/o post consumer, attestare che il materiale presentava prestazioni comparabili con quelle del materiale generico, allegare una relazione che, sulla base dell’elenco prezzi e delle quantità di progetto, specificasse la percentuale del materiale proveniente da riciclo da mettere in opera rispetto al costo totale di progetto. Il disciplinare aveva anche stabilito che per ottenere il punteggio suddetto occorreva produrre conteggi chiari e non ambigui e che in caso di errori e di valutazioni errate sarebbe stato attribuito il punteggio pari a zero.<br />	<br />
Sulla metodologia di calcolo da seguire per individuare la percentuale di prodotti proveniente da riciclo per i materiali assemblati, la Stazione appaltante ha risposto a due quesiti. In particolare, con il chiarimento del 14 ottobre 2011, riferito a come conteggiare la percentuale di riciclo per i materiali compositi, tenuto conto che in sede di offerta tecnica non potevano prodursi riferimenti all’offerta economica, l’Amministrazione, dando un’interpretazione utile delle riportate clausole del bando, ha “<i>consigliato</i>” di seguire una procedura di calcolo, che ha indicato nel dettaglio, la quale, “<i>applicando lo stesso criterio che il manuale Leed richiede per i materiali aggregati di cui esiste un prezzo unico</i>”, prendeva a base l’elenco prezzi di progetto per poi considerare la percentuale in peso di ciascun materiale da riciclo all’interno dell’aggregato.<br />	<br />
Ebbene, l’a.t.i. Mak, unitamente ad altre 4 concorrenti, ha seguito la procedura suggerita dalla Stazione appaltante e ha presentato una relazione conclusiva nella quale si dichiarava di utilizzare la percentuale del 14,02 % di materiale da riciclo, ottenendo così 25 punti (cfr., doc. n. 35 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
8c. L’a.t.i. Collini, invece, ha seguito solo in parte la procedura semplificata di calcolo consigliata e ha presentato una relazione asseritamente basata sulla determinazione del costo del riciclato dei materiali complessi utilizzando le percentuali in peso dei componenti elementari come indicato dal protocollo Leed. Tale metodologia “<i>mista</i>” ha però prodotto il seguente risultato: i prodotti formati da un unico materiale presentavano calcoli dei costi e delle quantità che la commissione ha giudicato “<i>conformi e verificabili</i>”; per i prodotti formati da materiali compositi, invece, i relativi calcoli contenevano una percentuale di materiale riciclato non solo “<i>non motivata e non controllabile</i>”, ma anche difforme rispetto a quanto sopra esposto dallo stesso concorrente. Cosicché la commissione ha preso atto delle incongruenze rilevate per le voci che riguardavano i materiali composti (calcestruzzi, serramenti, tavolati, …), dove la percentuale dichiarata di utilizzo di materiale di riciclo “<i>non risulta giustificata se non errata</i>”, così assegnando il punteggio pari a zero (cfr., doc. n. 38 in atti dell’Amministrazione e verbale di gara n. 3, pagg. 10, 11 e 12).<br />	<br />
8d. Va soggiunto che nemmeno in sede di giudizio l’a.t.i. Collini è stata in grado di dimostrare la correttezza dei calcoli proposti e quindi la verificabilità della percentuale di utilizzo di materiale da riciclo dichiarata, limitandosi ad affermare che questa costituirebbe un mero impegno per il concorrente, da valutare al momento della conclusione dei lavori e che i calcoli da essa effettuati si baserebbero su dati economici, come richiesto dal protocollo Leed e dalla legge di gara.<br />	<br />
Queste argomentazioni non hanno pregio. È ben vero che il disciplinare stabiliva che al termine dei lavori il mancato rispetto di quanto dichiarato relativamente all’elemento di valutazione in esame avrebbe comportato l’applicazione di penali; tuttavia, quanto dichiarato comportava anche l’attribuzione di punteggio utile per la valutazione della parte tecnica dell’offerta, per cui i conteggi predisposti dai concorrenti dovevano essere verificabili dalla Stazione appaltante e quindi “<i>chiari e non ambigui</i>”. Inoltre, è ben vero che la legge di gara aveva segnalato che la certificazione Leed si consegue, ad edificio finito, anche in base all’utilizzo di materiale da riciclo calcolato in valore economico, ma, per non usare in sede di offerta valori economici, aveva consigliato la metodologia da seguire per calcolare la percentuale di riciclato sulla base dei prezzi di progetto e del peso all’interno dell’aggregato.<br />	<br />
In definitiva, l’a.t.i. Collini non ha conseguito alcun punteggio per l’elemento di valutazione in esame non perché ha disatteso la metodologia meramente consigliata dall’Amministrazione, ma perché ha presentato una relazione contenente dati non verificabili e non chiari.<br />	<br />
Nemmeno torna utile a Collini affermare che l’attendibilità della sua proposta sarebbe confermata, ex post, dalla risposta fornita in data 4.2.2013 da Green Building Certification Institute ad una mail inviata dall’ing. Simoni (cfr., doc. n. 23 in atti di Collini). Anche tralasciando il fatto che il contenuto della nota è decontestualizzato rispetto alla documentazione di gara, dalla mail prodotta risulta comunque confermata la non verificabilità del documento presentato in sede di gara, atteso che essa espone percentuali relative all’acciaio e al calcestruzzo diverse da quelle indicate nell’offerta Collini.<br />	<br />
8e. Da ultimo, è infondata anche la richiesta di annullamento in parte qua del bando di gara e/o di “<i>sterilizzare</i>” il criterio di valutazione A5) nei confronti di tutti i concorrenti perché non conforme al protocollo Leed e comunque per impossibilità di attribuire i punteggi secondo quel protocollo.<br />	<br />
Gli assunti della ricorrente incidentale sono smentiti dalla corretta e piana lettura degli atti e della procedura di gara. Il bando ha tenuto distinti i due piani:<br />	<br />
&#8211; da un lato, ha stabilito che, contrattualmente, l’impegno non rispettato a realizzare un edificio in grado di conseguire la certificazione Leed promessa avrebbe comportato l’applicazione di penali;<br />	<br />
&#8211; da altro profilo, procedurale, ha previsto che quell’impegno dovesse comunque essere verificato preventivamente sulla base di chiari conteggi &#8211; i quali, per non introdurre elementi economici, dovevano essere riferiti (solo a questo scopo) alla percentua<br />
&#8211; ben cinque concorrenti hanno correttamente interpretato ed applicato le prescrizioni del bando e puntualmente seguito le indicazioni di chiarimento fornite dall’Amministrazione, ottenendo chi 25 e chi 50 punti sulla base di conteggi intellegibili e veri<br />
In definitiva, le indicazioni di chiarimento hanno fornito ai concorrenti la procedura per proporre una soluzione univoca, perché risultante da un procedimento preciso, e quindi verificabile. All’opposto, la metodologia liberamente seguita da Collini non è stata in grado di dimostrare che la conclusione proposta avesse gli stessi requisiti di chiarezza.<br />	<br />
9. Alla luce di quanto sopra esposto, i primi sette motivi del ricorso incidentale sono dunque infondati.<br />	<br />
Occorre però ancora precisare che, in via meramente subordinata, “<i>nella denegata ipotesi</i>” che la richiesta volta all’applicazione del criterio della riparametrazione dovesse rivelarsi fondata nel senso suggerito e auspicato con il ricorso principale, con le ulteriori censure di ricorso incidentale Collini Lavori ha contestato la lex specialis di gara, sull’assunto che l’esatta e vincolata graduazione di punteggi prevista per alcuni elementi sarebbe incompatibile con il meccanismo della riparametrazione.<br />	<br />
Queste argomentazioni non sono condivisibili ma di esse si darà conto nel corso dell’esame del ricorso principale, che è invece fondato.<br />	<br />
10. Con il mezzo principale del ricorso introduttivo è stata dedotta la violazione della lex specialis di gara laddove, al punto 11, ha previsto che “<i>l’aggiudicazione sarà effettuata &#8230; con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39 della l.p. 26/93 e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell’art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207</i>”.<br />	<br />
La ricorrente invoca l’applicazione del meccanismo della riparametrazione (previsto dal comma 2 dell’art. 120 citato, nella parte in cui rinvia all’allegato G dello stesso regolamento n. 207/2010), il quale stabilisce che alla miglior offerta tecnica sia attribuito il punteggio massimo previsto nel bando e che i punteggi assegnati alle offerte degli altri concorrenti siano rimodulati proporzionalmente.<br />	<br />
In tal senso si è espressa anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, con la determinazione n. 7 del 24.11.2011, dettando le linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha specificato che se alla migliore offerta non fosse attribuito il punteggio massimo previsto nel bando, “<i>verrebbe alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha stabilito nel bando</i>”.<br />	<br />
11. L’Amministrazione resistente non concorda con la lettura, invocata dalle ricorrenti, della riportata clausola del bando di gara.<br />	<br />
In particolare, essa afferma che, alla data del bando, il 7 giugno 2011, il D.P.R. n. 207 del 2010 non era ancora in vigore (non essendo trascorsi i previsti centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 10.12.2010), per cui il regolamento statale non poteva trovare applicazione; inoltre, il disciplinare di gara era esaustivo circa le modalità di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Osserva ancora l’Amministrazione resistente che per ben 4 elementi di valutazione, per i quali il bando prevedeva l’attribuzione di un punteggio con criteri meramente quantitativi, il meccanismo della riparametrazione sarebbe incompatibile e che, comunque, non era nella volontà della Stazione appaltante applicare il criterio della riparametrazione dei punteggi attribuiti.<br />	<br />
12. La posizione dell’Amministrazione provinciale non può condividersi.<br />	<br />
Innanzitutto, in termini generali, giova ricordare che per consolidata giurisprudenza la formulazione della disciplina speciale di gara “<i>non può essere interpretata sulla base delle intenzioni della stazione appaltante</i>”, ma deve essere letta secondo il suo significato oggettivo, atteso che i canoni di interpretazione della stessa non sono quelli delle fonti normative indicate negli artt. 12 e ss. delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, bensì quelli desunti dagli artt. 1362 e ss. dello stesso codice, data la natura della volontà espressa, assumibile nella nozione generale del negozio giuridico. In nessun caso, pertanto, può trovare applicazione la c.d. “<i>interpretazione autentica</i>”, derivante da precisazioni postume. All’opposto, deve sempre applicarsi il principio fondamentale che le disposizioni scritte esprimono norme aventi una propria autonomia, dotate quindi di vita indipendente dall’autore (cfr., C.d.S., sez. V, 19.9.2011, n. 5282; sez. VI, 4.8.2006, n. 4764; sez. V, 30.8.2005, n. 4413).<br />	<br />
Inoltre, le regole contenute nella lex specialis di gara vincolano non solo i concorrenti ma anche la stessa Amministrazione, non potendo questa disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino, ex post, o melius re perpensa, inopportunamente formulate. In ogni caso, in ossequio al principio esegetico di conservazione, gli atti di gara, devono essere interpretati nel senso che porti ad attribuire loro un significato legittimo e coerente con le norme dell’ordinamento.<br />	<br />
Atteso, dunque, che il significato oggettivo delle espressioni testuali utilizzate nelle clausole del bando prevale sull&#8217;intenzione soggettiva della Stazione appaltante, occorre ancora aggiungere che detto significato va orientato, nel dubbio, ad assicurare sia la massima partecipazione alla gara che l’interesse dell’Amministrazione al più ampio confronto concorrenziale volto a conseguire la migliore offerta che, avendo prescelto il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è la migliore fra quelle presentate che rispecchi pienamente il rapporto qualità/prezzo stabilito nel bando.<br />	<br />
13a. Applicando i suddetti principi alla vicenda in esame, il Collegio osserva che il bando ha dunque previsto che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata “<i>con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa … e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell’art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità alle norma contenute nel presente bando di gara</i>”.<br />	<br />
Con tale precisa disposizione l’Amministrazione si è autovincolata, con un rinvio fisso, ad applicare una precisa disposizione dell’ordinamento statale che, di conseguenza, divenendo un elemento stabile, deve essere intesa come fosse un atto interno della stessa Amministrazione. Da ciò consegue che è irrilevante che l’articolo richiamato, seppur valido, alla data del bando non fosse ancora efficace ratione temporis. Anzi, proprio questo dato, unito al fatto che testualmente il bando richiama “<i>le modalità procedurali … dell’art. 120</i>”, avvalora ulteriormente la tesi che il rinvio in esame si traduce in un rinvio recettizio posto che, altrimenti opinando, quella disposizione non avrebbe un significato coerente con le norme primarie e regolamentari vigenti al momento della pubblicazione del bando.<br />	<br />
13b. A ciò deve soggiungersi che il rinvio alle “<i>modalità procedurali, per quanto compatibile, dell’art. 120</i>” del D.P.R. n. 207 del 2010 deve essere necessariamente riferito a quanto disposto dal comma 2 di detto articolo che, nel testo vigente ratione temporis, recitava: “<i>In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell&#8217;allegato G …</i>”.<br />	<br />
Ebbene, in dette modalità procedurali rientra sicuramente anche l’“<i>assegnazione dei punteggi … secondo quanto previsto nell’allegato G</i>” il quale, per i contratti relativi ai lavori, prevede per l’appunto la necessità della riparametrazione dell’offerta tecnica, stabilendo che per ogni elemento o criterio di valutazione e per ogni sub-criterio il coefficiente da assegnare a ciascuno di essi in sede di riparametrazione debba essere sempre pari a 1, qualsiasi sia stato il metodo di determinazione della miglior offerta (ad esempio, la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa) e/o di assegnazione dei punteggi (per gli elementi di valutazione di natura quantitativa).<br />	<br />
14a. Non ha quindi alcun pregio giuridico la tesi che il riferimento alle “<i>modalità procedurali, per quanto compatibile, dell’art. 120</i>” debba riguardare esclusivamente le disposizioni diverse da quelle relative alla riparametrazione, ossia quelle sulla commissione aggiudicatrice di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Infatti, detta lettura condurrebbe a svuotare del tutto il significato della disposizione di rinvio, essendo noto che nella Provincia autonoma di Trento tutti i profili amministrativi concernenti gli organi di gara, attenendo al potere di organizzazione amministrativa degli uffici, rientrano nella competenza normativa esclusiva della Provincia che si è, appunto, dotata di apposita normativa al riguardo (cfr., T.R.G.A. Trento, 22.3.2012, n. 94; 13.10.2011, n. 254; Corte costituzionale, sentenze n. 43/2011 e n. 411/2008).<br />	<br />
14b. Né ha pregio giuridico la tesi che il criterio della riparametrazione non sarebbe compatibile ove il bando prevede, come nel caso di specie, elementi di valutazione cui assegnare il punteggio secondo vincolate gradazioni a riscontro di specifiche condizioni e circostanze [ad esempio, per il criterio A6), manutenzione post appalto, per il quale era prevista l’assegnazione di 7 punti per ogni anno di manutenzione fino ad un massimo di 21 punti].<br />	<br />
In proposito, occorre ulteriormente chiarire che l’applicazione della riparametrazione non ha lo scopo di alterare nella sostanza i punteggi (cioè le valutazioni delle offerte) che i commissari hanno attribuito in sede di valutazione dell’offerta tecnica, ma solo di mantenere il rapporto qualità/prezzo come prestabilito nel bando in base al principio di preponderanza dell’offerta tecnica rispetto a quella economica (art. 120, comma 1, D.P.R. n. 207/2010). Difatti, è ben chiara la distinzione tra la fase di assegnazione dei punteggi secondo le regole stabilite negli atti di gara (ove, per qualsiasi elemento e sub-elemento, sia qualitativo che quantitativo, la miglior offerta può anche non conseguire il punteggio massimo prestabilito astrattamente nel bando), e la successiva fase di riparametrazione di quei punteggi, nella quale occorre attribuire al punteggio di ogni elemento (e di ogni sub elemento) che sia risultato il più elevato in senso relativo (cioè rispetto alle altre offerte) il coefficiente pari ad 1, e quindi riparametrare anche gli altri punteggi attribuiti mediante proporzione lineare. Il che consente di lasciare inalterato il rapporto tra elemento tecnico ed elemento economico fissato nel bando; altrimenti, l’elemento prezzo, proporzionalmente meno “<i>pesante</i>” di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest’ultimo alterando la “<i>ponderazione relativa</i>” fissata dal bando (art. 83, comma 2, Codice dei contratti pubblici).<br />	<br />
15. Solo in tal modo &#8211; rimodulando ponderalmente la miglior offerta tecnica conferendole il punteggio massimo previsto nel bando (nel caso di specie 700 punti) e, proporzionalmente, rideterminando il punteggio di tutte le altre offerte tecniche &#8211; viene assicurato non solo il rapporto qualità/prezzo voluto dalla Stazione appaltante nel bando ma anche l&#8217;equilibro fra i diversi elementi previsti per la determinazione della parte tecnica dell’offerta. Per mezzo di questa operazione, in definitiva, i punteggi relativi alla qualità mantengono lo stesso rapporto ponderale rispetto al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto della formula matematica che, correttamente, attribuisce sempre il massimo punteggio al ribasso più alto, il prezzo peserebbe, in via di fatto, relativamente di più della qualità (cfr., C.d.S., sez. VI, 14.11.2012, n. 5754).<br />	<br />
16. Ciò significa, tornando al caso di specie, che all’offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto rispetto alle altre, e che è dunque risultata la migliore presentata nella procedura di gara de qua, devono essere conclusivamente riconosciuti i 700 punti previsti dal bando; con la stessa metodologia occorre, poi, rimodulare anche tutte le altre offerte tecniche.<br />	<br />
17. Dalle sopra riportate considerazioni consegue che sono infondate le argomentazioni introdotte dall’a.t.i. Collini con l’ottavo e con il nono motivo di ricorso incidentale, mentre è fondato il ricorso introduttivo che, conseguentemente, deve essere accolto.<br />	<br />
A ciò consegue l’annullamento della graduatoria dell’offerta tecnica e della graduatoria conclusiva di gara come redatte dall’Amministrazione provinciale e l’obbligo della Stazione appaltante di riformulare le graduatorie tenendo conto che:<br />	<br />
&#8211; i 700 punti dell’offerta tecnica sono stati suddivisi in 7 elementi, 3 concernenti aspetti di carattere qualitativo [A1), A2 e A3)], a loro volta suddivisi in 29, in 5 e in 11 sub-criteri, e 4 elementi riguardanti aspetti quantitativi [da A4) a A7)];<br	
- che, conseguentemente, i punteggi ottenuti dalle concorrenti in sede di offerta tecnica devono essere ri-assegnati applicando la riparametrazione dapprima per ogni sub-criterio [degli elementi A1), A2) e A3)], poi per ogni elemento [da A1) a A7)] e quin	
18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 273 del 2012:<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso incidentale, lo respinge;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso principale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione e ordina alla Stazione appaltante di ri-assegnare ai concorrenti i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica secondo quanto disposto in motivazione.<b	
Condanna la Provincia autonoma di Trento e Collini Lavori S.p.a. a corrispondere alle ricorrenti, in parti uguali e in via solidale, le spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00 (ottomila), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A. e C.N.P.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-5-2013-n-145/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-5-2013-n-268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-5-2013-n-268/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-5-2013-n-268/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.268</a></p>
<p>E. Leotta – Presidente, C. Criscenti – Estensore su alcune problematiche riguardanti la partecipazione di raggruppamenti misti a gare per l&#8217;affidamento di appalti di servizi 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti misti – Nozione – Individuazione. 2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti temporanei –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-5-2013-n-268/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-5-2013-n-268/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.268</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Leotta – Presidente, C. Criscenti – Estensore</span></p>
<hr />
<p>su alcune problematiche riguardanti la partecipazione di raggruppamenti misti a gare per l&#8217;affidamento di appalti di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti misti – Nozione – Individuazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti temporanei – Requisiti del 40% &#8211; Possesso – Quota minima – Rispetto – Art.92 commi 2 e 3, d.p.r. n.207 del 2010 – Solo per il raggruppamento orizzontale.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti temporanei – Ati miste – Limite del 40% &#8211; Verifica – Rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale. 	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti temporanei – Servizi di progettazione – Procedure – Professionista abilitato iscritto all&#8217;albo da meno di cinque anni – Presenza – E’ sufficiente.	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti temporanei – Giovane professionista – Prescrizioni imposte dalla legge e dal bando di gara – Assolvimento – Qualificazione come “mandante”, senza una specifica previsione di quota partecipativa – Causa di esclusione del raggruppamento – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, i raggruppamenti misti – riconosciuti espressamente dal legislatore nel settore dei lavori (per la prima volta con la l. 1 agosto 2002 n. 166 e ora dall’art. 37 comma 6, d.lg. 12 aprile 2006 n.163), ma ritenuti ammissibili anche negli appalti di servizi e forniture – sono quei raggruppamenti nei quali la prestazione principale e/o quelle secondarie sono oggetto di un sub raggruppamento orizzontale.	</p>
<p>2. In forza dell’art.92 commi 2 e 3, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207, il rispetto della quota minima di possesso dei requisiti del 40% da parte della mandataria è imposto unicamente in relazione alla ipotesi di raggruppamento orizzontale: infatti, posto che i componenti dell’ati eseguono tutti la medesima prestazione, giustamente il legislatore ha inteso salvaguardare la stazione appaltante, assicurando che ciascun associato partecipi effettivamente alla esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale; viceversa nel raggruppamento verticale, le esigenze che giustificano i suindicati precetti sono soddisfatte dalla distinzione delle opere da eseguire, siano essi lavori siano essi servizi, tra categoria prevalente o principale e categoria scorporabile o secondaria.	</p>
<p>3. In caso di ati miste, il limite del 40% va verificato non con riguardo all’intero appalto, ma rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa.	</p>
<p>4. Ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l&#8217;aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all&#8217;albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.	</p>
<p>5. Nel caso in cui, in relazione alla presenza di un giovane professionista nella compagine di un raggruppamento, risultino assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando di gara, il  fatto che esso sia stato qualificato come “mandante”, in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando sono stati interamente assolti dagli altri professionisti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 716 del 2012, proposto da:<br />
Acquatecno S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Bianca Luisa Napolitano, Francesco Guglielmo Azzarà e Raffaele Ferola, con domicilio eletto presso Francesco G. Azzarà Avv. in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, 101/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità Portuale di Gioia Tauro, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Seacon Srl &#8211; Acale Studio Associato &#8211; Interprogetti Srl &#8211; Ing. Lucio Abbadessa &#8211; Ing. Alessandro Vecchi, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Frantoni, Gianluca Luzi e Francesca Idone, con domicilio eletto presso Francesca Idone Avv. in Reggio Calabria, via Vico Vitetta, 36;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto presidenziale n. 92/2012 del 26.10.2012, contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;appalto del servizio di &#8220;direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori &#8216;adeguamento strutturale banchine e realizzazione terza via di corsa tratto `13&#8217; banchina di<br />	<br />
levante&#8221;, di contenuto ignoto, e della nota di comunicazione in data 31.10.2012;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 4 in data 16.7.2012, nonché della aggiudicazione<br />	<br />
provvisoria;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compreso il contratto se già stipulato.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e di Seacon Srl &#8211; Acale Studio Associato &#8211; Interprogetti Srl &#8211; Ing. Lucio Abbadessa &#8211; Ing. Alessandro Vecchi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso notificato il 29 novembre 2012 e depositato l’11 dicembre 2012 la Acquatecno s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo che l’aggiudicazione dell’appalto di servizio meglio in epigrafe descritto, disposta in favore del raggruppamento controinteressato, sarebbe illegittima in quanto:<br />	<br />
I. risultano dichiarate solo le percentuali indicanti la ripartizione delle attività, ma non anche le quote di partecipazione al raggruppamento e se pure le quote di partecipazione si volessero ricavare con la formula proporzionale dagli importi delle attività dichiarate per ciascun componente del raggruppamento si avrebbero delle quote inferiori a quelle richieste dal bando;<br />	<br />
II. del giovane professionista indicato <i>ex</i> art. 90, benché designato come mandante, non risulta né la quota di partecipazione al raggruppamento, né quella di esecuzione;<br />	<br />
III. in subordine rispetto ai predetti motivi, i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbero del tutto generici, sicché l’attribuzione dei punteggi avrebbe dovuto essere accompagnata da esplicita motivazione.<br />	<br />
Con atto notificato il 27 dicembre 2012 e depositato il 3 gennaio 2013 il raggruppamento controinteressato ha proposto ricorso incidentale, col quale ha dedotto che l’offerta della ricorrente era mancante di alcuni documenti prescritti a pena di esclusione. In particolare Acquatecno avrebbe omesso di produrre, con la fideiussione bancaria, il documento di riconoscimento ed inoltre non avrebbe concretamente presentato “le soluzioni migliorative per l’alta sorveglianza dei lavori”, sebbene vi sia, nell’offerta tecnica, un documento così denominato.<br />	<br />
Con controricorso del 12 gennaio 2013 si è costituita l’Autorità portuale di Gioia Tauro, producendo relazione del Segretario generale dell’Ente e documentazione.<br />	<br />
Depositate memorie difensive, all’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e posta in decisione.<br />	<br />
2. In ossequio a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n.4/11, deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, in quanto diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua illegittima ammissione alla procedura di gara.<br />	<br />
Il ricorso incidentale è infondato.<br />	<br />
2.1. Il disciplinare di gara, in ordine alla cauzione provvisoria, stabilisce che “tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l’identità, …”<br />	<br />
L’Acquatecno ha fornito una garanzia fideiussoria sottoscritta da due Quadri direttivi di Intesa San Paolo, i quali hanno espressamente sottoscritto “nella qualità” in forza di procura notarile, i cui estremi di repertorio e di registrazione sono riportati nella dichiarazione stessa. Ha allegato anche una dichiarazione nella quale specifica che i documenti di identità dei garanti risultano acquisiti all’atto notarile contenente la procura.<br />	<br />
La registrazione dell’atto di procura conferisce prova legale della giuridica esistenza e provenienza dal garante e la produzione del documento di identità nulla aggiungerebbe qui al valore della garanzia.<br />	<br />
Peraltro, prima del d.l. n.70/2011, con la quale è stato introdotto il comma 1-bis nell&#8217;art. 46 del codice dei contratti pubblici, la prevalente giurisprudenza (così fra tante, Cons. St., V, 12 giugno 2009, n. 3746) riteneva che la cauzione provvisoria, assolvendo la funzione di garantire la serietà dell&#8217;offerta, costituisse parte integrante dell&#8217;offerta stessa e non elemento di corredo, sicché la mancata produzione della garanzia giustificava l&#8217;esclusione dalla gara; successivamente alla novella del 2011 la giurisprudenza (vd. Cons. St., III, 1 febbraio 2012, n. 493; Tar Lazio, II, 3 gennaio 2013, n. 16) ha chiarito che la disposizione dell&#8217;art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici impone una diversa interpretazione dell&#8217;art. 75, che valorizza la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rende evidente &#8220;l&#8217;intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l&#8217;impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l&#8217;esclusione dalla gara&#8221;.<br />	<br />
Ne consegue che <i>a fortiori</i> la mancata produzione, non già della cauzione provvisoria, ma del documento d’identità, non avrebbe potuto dar luogo all’esclusione, ma solo eventualmente al c.d. soccorso istruttorio.<br />	<br />
2.2. Anche la questione dell’omessa presentazione de “le soluzioni migliorative per l’alta sorveglianza dei lavori”, richieste dal disciplinare di gara “a pena di esclusione”, risulta smentita dall’esame degli atti. L’offerta tecnica, nella parte in cui contiene “elenco del personale costituente l’ufficio DLL e soluzioni migliorative per l’alta sorveglianza”, ed in particolare i capp. da 2 in poi, comprende delle soluzioni che già <i>prima facie</i> appaiono confacenti alle esigenze dell’appalto, sicché la sanzione dell’esclusione non sarebbe stata in ogni caso legittima.<br />	<br />
Il ricorso incidentale è, pertanto, da respingere.<br />	<br />
3. Col primo motivo del ricorso principale la Soc. Acquatecno contesta la violazione dell’art. 37, co. 4 e 13, d.lgs. n. 163/06, da parte del raggruppamento aggiudicatario, che partecipa ai sensi dell’art. 90, lett. g). In base alla citata disposizione, nel testo vigente al tempo dell’indizione della gara e presentazione delle domande, “nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti” (art. 37, co. 4), ed i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (co. 13).<br />	<br />
3.1. È utile, preliminarmente, dar conto della natura del raggruppamento Seacon.<br />	<br />
Considerata la tipologia di prestazioni indicate nel bando, nell’atto di impegno alla costituzione del raggruppamento il rti Seacon ha dichiarato le seguenti percentuali: “prestazioni principali: attività di cui alla classe VII c &#8211; Seacon (capogruppo) 65% &#8211; Interprogetti (mandante) 35%; prestazioni secondarie: attività di cui alla classe IX c – Abbadessa (mandante) 100%; attività di cui alla classe Ig – Acale Studio (mandante) 100%, attività di cui alla classe IIIa – Acale Studio (mandante) 100%”.<br />	<br />
Ne discende che il costituendo raggruppamento Seacon, così come dallo stesso, peraltro, dichiarato, rientra nella tipologia dei raggruppamenti misti, con una compagine orizzontale, formata dalla mandataria e da una mandante, che collabora per la realizzazione della prestazione principale, e le altre mandanti che intervengono per svolgere le (altrettante) prestazioni secondarie.<br />	<br />
I raggruppamenti misti – riconosciuti espressamente dal legislatore nel settore dei lavori (per la prima volta con la l. 1 agosto 2002, n. 166 e ora dall’art. 37, co. 6), ma ritenuti ammissibili anche negli appalti di servizi e forniture – sono, infatti, quei raggruppamenti nei quali la prestazione principale e/o quelle secondarie sono oggetto di un <i>sub</i> raggruppamento orizzontale.<br />	<br />
3.2. Fatta questa precisazione e premesso che il contenuto della dichiarazione è quello e solo quello sopra rappresentato, si può passare a vagliare la censura prospettata dalla concorrente Acquatecno, tenendo conto appunto che si verte in materia di appalti di servizi e di raggruppamenti misti.<br />	<br />
Va detto, intanto, che le decisioni dell’Ad.Plen. nn. 22 e 26 del 2012, più volte richiamate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e che riguardavano proprio un appalto di servizi, si occupano solo dell’applicabilità del co. 2. dell’art. 11 D.lgs. n. 157/1995 e del successivo e omologo co. 4 dell’art. 37 alle ati orizzontali, ma non si occupano della questione dell’ambito oggettivo di applicabilità (quanto a tipologia di appalti, se cioè solo ai lavori o anche ai servizi) del criterio della corrispondenza tra quota di qualificazione delle imprese associate o associande, quota di partecipazione all&#8217;ati e quota di esecuzione, sancito dall&#8217;art. 37, co. 13, D.lgs. n. 163/06, norma peraltro ormai modificata, con d.l. n. 95/12, nel senso della sua specifica applicabilità ai soli lavori pubblici.<br />	<br />
La Plenaria, sulla questione se nell’offerta di ati orizzontali, costituite o costituende, devono o meno essere specificate “le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti” (art. 37, co. 4), ha optato per la tesi positiva, affermando la necessità di previa specificazione delle parti di servizio che saranno svolte dalle singole imprese, ritenendo che detta soluzione consente di evitare che la forma del raggruppamento sia utilizzata &#8220;non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziare, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull&#8217;interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare&#8221;, e quindi con effetti di distorsione su un corretto assetto concorrenziale.<br />	<br />
Nel caso in esame le &#8220;parti&#8221; delle prestazioni da ciascuna impresa raggruppata sono state senz’altro indicate, anche per il segmento orizzontale riguardante la prestazione principale, utilizzando, fra l’altro, il modulo all’uopo predisposto dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Il dubbio è allora se fosse necessario anche dar espressamente conto della quota di partecipazione.<br />	<br />
Orbene, il dubbio è mal posto, perché – proprio in base a quanto sopra chiarito – l’esigenza è quella di avere, già in sede di partecipazione alla gara, l’indicazione delle “quote” o “parti” che le singole associate eseguiranno; quando questa indicazione ricorre, come nel caso di specie, il problema sostanzialmente non sussiste, in quanto è ovvio che alle parti indicate deve corrispondere almeno analoga qualificazione.<br />	<br />
Il problema sussisterebbe solo nel caso inverso, quando cioè vi sia la qualificazione, ma non è indicata la quota di partecipazione e/o di esecuzione del servizio, perché &#8211; come si è appena ricordato – potrebbe darsi il caso che è associata nel rti un’impresa che ha la necessaria qualificazione, che poi però di fatto non la spende nella fase esecutiva, di realizzazione del servizio, che viene coperto dalle altre imprese partecipanti che non hanno la qualificazione sufficiente.<br />	<br />
Ora nel caso in esame i partecipanti, che hanno – si ribadisce – indicato attività e percentuali di esecuzione del servizio &#8211; hanno tutti – e il dato non è contestato &#8211; la qualificazione corrispondente alla parte di prestazione del servizio che si sono impegnate a svolgere.<br />	<br />
3.3. Ciò chiarito, va aggiunto che la ricorrente pone un’ulteriore questione e cioè che la mandataria non avrebbe il possesso dei requisiti nella misura del 40%, così come invece prescritto espressamente dal bando.<br />	<br />
Anche tale rilievo non coglie nel segno.<br />	<br />
Come si evince dall’art. 92, comma secondo e terzo del regolamento di attuazione del codice dei contratti, il rispetto della quota minima di possesso dei requisiti del 40% da parte della mandataria è imposto unicamente in relazione alla ipotesi di raggruppamento orizzontale.<br />	<br />
In tal caso, infatti, posto che i componenti dell’ati eseguono tutti la medesima prestazione, giustamente il legislatore ha inteso salvaguardare la stazione appaltante, assicurando che ciascun associato partecipi effettivamente alla esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale.<br />	<br />
Nel raggruppamento verticale, invece, le esigenze che giustificano i suindicati precetti sono soddisfatte dalla distinzione delle opere da eseguire, siano essi lavori siano essi servizi, tra categoria prevalente o principale e categoria scorporabile o secondaria.<br />	<br />
Ora, ciò premesso, è logico che, nel caso come quello in esame di ati miste, il limite del 40% &#8211; che nella buona sostanza, vuol dire, comunque partecipazione maggioritaria della mandataria (vd. art. 261, co. 7, Reg. esec.) – va verificato non con riguardo all’intero appalto (che, peraltro, seguendo il calcolo fatto dalla difesa di Seacon nella memoria del 15 febbraio 2013 – pag. 10 – sarebbe ugualmente raggiunto), ma rispetto al <i>sub </i>raggruppamento orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa.<br />	<br />
Rispetto a detto segmento la Seacon esegue il 65% della prestazione principale concernente opere di navigazione interna e portuali, ed ha, comunque, &#8211; profilo anche questo non contestato &#8211; una qualificazione che copre il 100% della relativa categoria.<br />	<br />
Anche tale profilo della censura risulta, dunque, infondato.<br />	<br />
4. Col secondo motivo la concorrente Acquatecno lamenta la mancata indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del “giovane professionista” indicato come mandante.<br />	<br />
4.1. È utile riportare il quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
Il co. 7 dell’art. 90 del codice dei contratti stabilisce che “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell&#8217;incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi … . Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee”.<br />	<br />
Il regolamento, all’art. 253, co. 5, prevede che “Ai sensi dell&#8217;articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell&#8217;Unione europea di residenza. Ferma restando l&#8217;iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:<br />	<br />
a) con riferimento ai soggetti di cui all&#8217;articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;<br />	<br />
b) con riferimento ai soggetti di cui all&#8217;articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall&#8217;ultima dichiarazione IVA.<br />	<br />
c) con riferimento ai soggetti di cui all&#8217;articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell&#8217;Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all&#8217;articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria”.<br />	<br />
La giurisprudenza ha da tempo chiarito il significato, l&#8217;ambito di operatività e le finalità della normativa in rassegna.<br />	<br />
È stato, infatti, evidenziato che “per poter partecipare all&#8217;affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all&#8217;esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di &#8220;presenza&#8221; di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere &#8220;promozionale&#8221;, non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di &#8220;associare&#8221; il giovane professionista al raggruppamento.<br />	<br />
Pertanto, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l&#8217;aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all&#8217;albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali. (cfr. V sez. n. 6347 del 2006).<br />	<br />
Ciò che conta, in definitiva, è che il giovane professionista &#8211; pur senza assurgere a responsabilità sociali probabilmente non proporzionate alla sua ridotta formazione professionale &#8211; partecipi al servizio di progettazione oggetto di affidamento maturando esperienze professionali e lavorative.<br />	<br />
È questa la finalità promozionale della previsione, che viene radicalmente disattesa ove il giovane professionista &#8211; pur figurando sulla carta come componente del gruppo di lavoro &#8211; non è in realtà investito della benché minima incombenza collaborativa e non può quindi acquisire alcuna utile esperienza formativa” (C.G.A, 30 marzo 2011, n. 293).<br />	<br />
4.2. Si tratta allora di accertare se una volta acclarato che l&#8217;obbligo normativo è limitato alla mera indicazione di tale figura, senza che ne venga imposta anche la qualità di associato al raggruppamento, una volta, tuttavia, che il giovane professionista venga indicato come associato, se debbano ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.<br />	<br />
Il Tribunale ritiene di dover dare al quesito risposta negativa (in termini T.A.R. Reggio Calabria, 19 dicembre 2012, n. 744).<br />	<br />
Nel caso di specie, risultano assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando: è stato indicato il giovane professionista coinvolto nella progettazione, ne è stata attestata l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo da meno di cinque anni, è stato precisato il tipo di impegno e di collaborazione che gli verrà richiesto (vd. “elenco personale” e “relazione descrittiva”) funzionale a garantirgli l’acquisizione di un’utile esperienza formativa.<br />	<br />
Il fatto che sia stato qualificato come “mandante”, in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando erano interamente assolti dagli altri professionisti.<br />	<br />
5. Col terzo motivo del ricorso principale l’Acquatecno ha eccepito la mancanza di motivazione nell’assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica, effettuata dalla commissione di gara.<br />	<br />
In base al disciplinare di gara l’assegnazione dei punteggi è avvenuta con il metodo aggregativo compensatore di cui all’all. G del Reg. esec..<br />	<br />
Si conviene, intanto, con la difesa della controinteressata in ordine alla genericità della contestazione, con la quale non si adduce poi in concreto alcun vizio logico della valutazione operata dalla commissione.<br />	<br />
In ogni caso, il disciplinare di gara, al punto 4.2., aveva indicato in maniera specifica i criteri di aggiudicazione, con gli appositi <i>sub </i>criteri di aggiudicazione e relativi parametri di ponderazione.<br />	<br />
Inoltre i commissari, al momento della valutazione delle offerte tecniche, hanno descritto il processo valutativo che avrebbero seguito in ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare di gara, correttamente applicando il metodo del confronto a coppie (vd. in particolare verbali nn. 3 e 4 e schede allegate).<br />	<br />
Anche detto motivo è, pertanto, infondato.<br />	<br />
6. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso principale deve essere respinto.<br />	<br />
Si ritiene di poter disporre la compensazione integrale delle spese della lite, avuto riguardo alla complessa e recente evoluzione giurisprudenziale e legislativa che ha interessato le questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso incidentale ed il ricorso principale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-5-2013-n-268/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.2500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2013-n-2500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2013-n-2500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2013-n-2500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.2500</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Schilardi M. Figliolino e altri (Avv.ti A. Clarizia e G. Macri) c/ N. B. Silvestro e N. Figliolino (Avv. S. Bozzi), nei confronti di U.T.G. – Prefettura di Avellino (n.c.) sulla legittimazione dei cittadini elettori ad appellare la sentenza di primo grado di riammissione della lista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2013-n-2500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.2500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2013-n-2500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.2500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Schilardi<br /> M. Figliolino e altri (Avv.ti A. Clarizia e G. Macri) c/ N. B. Silvestro e N. Figliolino (Avv. S. Bozzi), nei confronti di U.T.G. – Prefettura di Avellino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione dei cittadini elettori ad appellare la sentenza di primo grado di riammissione della lista elettorale esclusa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Contenzioso elettorale – Esclusione della lista – Ricorso – Accoglimento – Riammissione – Appello – Legittimazione attiva – Cittadini elettori – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Contenzioso elettorale – Art. 129 c.p.a. – Sentenza – Appellabilità – Tutti i soggetti legittimati – Ragioni – Evitare giudicato erga omnes	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Dichiarazione di accettazione candidatura – Autenticazione firma –  Tempestività – Necessità – Regolarizzazione postuma – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 129 comma 1 c.p.a. consente l’impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi. Tuttavia, nel caso di specie, sarebbe impossibile per i cittadini elettori tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, dopo la proclamazione degli eletti, qualora sul procedimento ex art. 129 c.p.a. si dovesse formare il giudicato circa l’ammissibilità o meno delle lista. Questi sono pertanto legittimati ad appellare la sentenza del TAR di ammissione della lista de quo, in quanto, in tema di contenzioso elettorale, il giudicato formatosi acquista autorità ed efficacia erga omnes.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 c.p.a., l’unica specialità, quanto alla legittimazione attiva, del rito elettorale preparatorio riguarda la fase introduttiva del giudizio di primo grado in quanto, una volta incardinato il rapporto processuale, tutti i soggetti legittimati possono contrastare il ricorso originario o appellare la sentenza di accoglimento al fine di evitare la formazione di un giudicato a loro opponibile.	</p>
<p>3. La tempestiva autenticazione delle firme della dichiarazione di accettazione della candidatura è adempimento procedimentale indefettibile, non regolarizzabile in via postuma. Ne consegue che non possono essere ammesse liste con dichiarazioni di accettazione sprovviste di firma e in carenza di accertamento in ordine alla presenza degli interessati nell’ufficio nell’orario limite stabilito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2013, proposto da:<br />
Mirco Figliolino, Gaetano Zaccaria, Vincenzo Manfìganielo, Maria Colomba Avella, Concetta Ciampi, Concetta Vario, Pasqualina Lombardi, Emilio De Vizia e Debora Nardone, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Nicola Bruno Silvestro e Nicola Figliolino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso Silvio Bozzi in Roma, viale Regina Margherita n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Avellino, in persona del Prefetto p.t., non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01046/2013, resa tra le parti, concernente esclusione della lista dei candidati &#8220;PROGETTOCOMUNE/PROGETTOCOMUNE” dalla consultazione elettorale del 26 e 27 maggio Comune di Montefusco</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nicola Bruno Silvestro e di Nicola Figliolino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 8 maggio 2013 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Macri e Bozzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 30 aprile 2013, depositato in pari data, i signori Nicola Bruno Silvestro e Nicola Figliolino, nella qualità di delegato alla presentazione della lista “PROGETTO COMUNE/PROGETTOCOMUNE” e candidato alla carica di sindaco, impugnavano il verbale con il quale la Sottocommissione circondariale elettorale di Avellino aveva sancito la mancata ammissione della lista alla competizione amministrativa relativa al Comune di Montefusco, prevista per i giorni 26 e 27 maggio 2013, prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del T.U. n. 570/1960.<br />	<br />
Il T.A.R. ha accolto il ricorso, assumendo che “nella specie il relativo adempimento, legittimamente richiesto allo stesso Segretario comunale officiato della contestuale ricezione delle liste, avrebbe dovuto essere portato a termine alla sola condizione che i richiedenti fossero fisicamente e personalmente presenti entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile (non trattandosi ai fini in questione, di compiere operazioni ulteriori o di riservare l’allegazione di documentazione aggiuntiva)”;<br />	<br />
Avverso la decisione del T.A.R. n. 1046/2013, con ricorso depositato il 6 maggio 2013, notificato lo stesso giorno alle parti interessate a mezzo p.e.c., hanno proposto appello il signor Mirco Figliolino ed altri, tutti cittadini residenti ed elettori per il rinnovo del Consiglio comunale di Montefusco, censurando la sentenza sotto vari profili e assumendo la inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti a impugnare il diniego di ammissione della lista.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione all’udienza dell’8 maggio 2013;<br />	<br />
Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa alla legittimazione da parte di cittadini elettori del Comune di Montefusco a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. con cui è stato annullato il provvedimento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di esclusione della lista de qua, ammettendola alla consultazione elettorale.<br />	<br />
Non è dubbio che l’art. 129 comma 1, c.p.a., consente l’impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi.<br />	<br />
Nella fattispecie non possono quindi attivare il giudizio di primo grado i cittadini elettori, che possono invece tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, dopo la proclamazione degli eletti. Tuttavia nel caso di specie tale tutela sarebbe impossibile, qualora sul procedimento disciplinato dall’art. 129 c.p.a. si dovesse formare il giudicato circa l’ammissibilità o meno della lista.<br />	<br />
Da ciò la necessità, per assicurare il diritto costituzionalmente garantito degli interessati ad ottenere giustizia, di dover ritenere gli attuali appellanti legittimati a proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. di ammissione della lista in questione.<br />	<br />
In tema di contenzioso elettorale, infatti, il giudicato formatosi acquista autorità ed efficacia “erga omnes”, non essendo compatibile con la natura popolare dell’azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio (Cons.Stato sez. V, 23 febbraio 2011 n. 488). <br />	<br />
Ne deriva che, ai sensi dell’art. 129, comma 1 c.p.a., l’unica specialità, quanto alla legittimazione attiva, del rito elettorale preparatorio, riguarda la fase introduttiva del giudizio di primo grado in quanto, una volta incardinato il rapporto processuale, tutti i soggetti legittimati possono contrastare il ricorso originario o appellare la sentenza di accoglimento al fine di evitare la formazione di un giudicato a loro opponibile<br />	<br />
Nel merito si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso avanzata dagli appellanti, atteso che l’appello è fondato e va accolto. <br />	<br />
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie ricorre, invero, il principio pacifico secondo cui la tempestiva autenticazione delle firme è adempimento procedimentale indefettibile, non regolarizzabile in via postuma (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 1990 n. 263).<br />	<br />
Nella dichiarazione resa dal Segretario Comunale in data 6 maggio 2013, acquisita in atti, il pubblico ufficiale sostiene “che sia il facsimile di dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, che quello dei Consiglieri comunali erano sprovvisti delle firme” e ancora dichiara “non ho materialmente visto essere presenti (dette persone) nel mio ufficio, fatta eccezione per il sig. Figliolino sull’uscio della porta al momento della concitazione delle ore 12,00”.<br />	<br />
Da ciò consegue che il Segretario comunale, come egli stesso conclude, non si è rifiutato di procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni in questione per mancanza di tempo, ma ciò non si è reso sostanzialmente possibile per la non accertata presenza degli interessati all’orario limite perché a tanto si potesse eventualmente procedere. <br />	<br />
Tanto premesso l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso in primo grado. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi perché le spese anche dell’attuale grado di giudizio siano compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso in primo grado. <br />	<br />
Spese compensate tra le parti .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2013-n-2500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.2500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-5-2013-n-1017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-5-2013-n-1017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-5-2013-n-1017/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1017</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore sull&#8217;assenza di legittimazione in capo al Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche dell&#8217;Università di Lecce ad impugnare scelte di quest&#8217;ultima Istruzione pubblica e privata – Università – Università di Lecce – Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche – Articolazione interna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-5-2013-n-1017/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-5-2013-n-1017/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;assenza di legittimazione in capo al Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche dell&#8217;Università di Lecce ad impugnare scelte di quest&#8217;ultima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Università – Università di Lecce – Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche – Articolazione interna dell’Ateneo – Scelte dell’Università – Interesse contrapposto – Titolarità – Inesistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di istruzione universitaria, il Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche dell’Università di Lecce è una articolazione interna dell’Ateneo, la quale, in assenza di specifiche norme, non può ritenersi portatrice di un interesse contrapposto a quello dell’Università e tale da legittimarla a impugnare le scelte di quest’ultima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche, in persona del Direttore prof. Giorgio Scrimieri, nonché da quest’ultimo anche in proprio e dalla prof.ssa Teresina De Franco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Ciardo, Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università del Salento, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cosimo Poso, Liberata Nicoletti, Daniele De Luca, Maria Luisa Cappello, Adele Quaranta, Antonio Donno, Giuliana Iurlano, Fabrizio Lelli e Furio Biagini, non costituiti in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
Minazzi Fabio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione n. 202 del 2.10.2003 con cui il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Lecce ha deliberato la disattivazione con decorrenza 1.11.2003 del Dipartimento ricorrente e per quanto occorra dell’approvazione delle richieste di 9 docenti dello stesso Dipartimento di afferire ad altra struttura; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale tra cui innanzitutto la conforme deliberazione del C.d.A. dell’Università e le note con cui si è intimato agli altri docenti tra cui la prof. De Franco di esprimere l’afferenza per diverso dipartimento, altrimenti disposta di ufficio, nonché della nota 14.10.2003 con cui si è dato mandato al Direttore del dipartimento di redigere e consegnare l’inventario dei beni e delle risorse.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l’avv. Alessandra Cursi, in sostituzione degli avv.ti Rocco Ciardo, Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, l’avvocato dello Stato Antonio Tarentini e l’avv. Anna Rita Marasco, in sostituzione dell’avv. Pietro Quinto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Il Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche dell’Università degli studi di Lecce, il Direttore Prof. Giorgio Scrimieri e la Prof. Teresina De Franco impugnano la deliberazione del Senato Accademico n. 202 del 2/10/2003, di disattivazione con decorrenza 1/11/2003 del Dipartimento (unitamente all’approvazione delle richieste di 9 docenti di afferire ad altra struttura, alla conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed, altresì, all’invito rivolto ai docenti di indicare la preferenza per altro dipartimento, nonché all’affidamento del mandato al Direttore di redigere e consegnare l’inventario).<br />	<br />
Espongono che la determinazione si innesta nella vicenda che ha visto contrapporsi l’Università al Dipartimento (il quale aveva reagito avverso il diniego di indizione di concorso per professore di seconda fascia per l’insegnamento di Filosofia Teoretica, a cui era stato chiamato il Prof. Minazzi, annullato da questo Tribunale con sentenza n. 7162/02), rilevando che il comportamento dell’Università mira a paralizzare l’esito della decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la suddetta sentenza del Tar.<br />	<br />
Con unico motivo è dedotta la violazione della disciplina di settore e della legge n. 241/90, dell’art. 17 dello Statuto dell’Università, oltre all’eccesso di potere per svariati profili, poiché:<br />	<br />
&#8211; pur essendo sceso il numero dei docenti del Dipartimento al di sotto delle 16 unità (per effetto della contemporanea richiesta di afferire ad altra struttura di 9 di loro), in mancanza di una specifica disciplina, affidata al regolamento di organizzazio<br />
&#8211; è stata creata un’inaccettabile disfunzione alla continuità didattica;<br />	<br />
&#8211; gran parte dei professori non poteva afferire ad altro Dipartimento, non avendo maturato la permanenza minima di tre anni; inoltre, la simultanea e contestuale richiesta non è motivata da documentate esigenze di ricerca e, in ogni caso, il suo accoglime<br />
L’Università degli Studi di Lecce si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità:<br />	<br />
a) per quanto riguarda il Dipartimento, non essendo stato il Direttore autorizzato ad agire in giudizio e, comunque, trattandosi di struttura interna, priva di personalità giuridica e di capacità processuale;<br />	<br />
b) per ciò che concerne la posizione del Prof. Scrimieri, per carenza di interesse e di legittimazione, poiché lo stesso è stato collocato a riposo, con D.R. n. 1735 del 29/6/2000, con decorrenza 1/11/2003;<br />	<br />
c) con riferimento alla Prof.ssa De Franco, non ricevendo alcun pregiudizio dalla disattivazione, essendo ricercatrice non confermata e potendo continuare l’attività presso altro Dipartimento.<br />	<br />
Nel merito, vengono confutate le affermazioni contenute in ricorso, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
È intervenuto ad opponendum il Prof. Minazzi, eccependo a sua volta l’inammissibilità per gli stessi rilievi (ed, altresì, per non essere stato il ricorso notificato ai Dipartimenti verso cui sono confluiti i docenti), chiedendo nel merito il rigetto del gravame.<br />	<br />
Con motivi aggiunti (dopo la produzione in giudizio degli atti, da parte dell’Università) sono state ulteriormente articolate le censure, rilevando che viene riconosciuto che tre docenti non avevano maturato il triennio per modificare l’afferenza e che nessuna delle richieste è documentata dalle necessarie esigenze di ricerca, nonché insistendo sul “modo precipitoso” con cui si è pervenuti alla disattivazione (senza verificare altre soluzioni e nulla disponendo sulla sorte della biblioteca, seconda dell’Ateneo per importanza, né sulla destinazione del dottorato).<br />	<br />
Le parti hanno esibito documentazione e prodotto scritti difensivi (nella memoria finale dei ricorrenti, depositata il 28/2/2013, è stata formulata la richiesta di risarcimento dei danni).<br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 aprile 2013 la controversia è stata assegnata in decisione.<br />	<br />
2.- Occorre specificare che, a seguito del decreto presidenziale di perenzione del 20 ottobre 2011 n. 1211, con atto notificato alle altre parti e depositato il 12/4/2012 la revoca del provvedimento è stata richiesta dal Prof. Scrimieri (che ha dichiarato di conservare interesse alla decisione, da intendersi riferito anche al Dipartimento per il quale ha agito).<br />	<br />
Non avendo invece la Prof. De Franco sottoscritto l’istanza, la reiscrizione della causa sul ruolo di merito riguarda unicamente i soggetti istanti, nei cui confronti la stessa deve proseguire.<br />	<br />
3.- Ciò posto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.<br />	<br />
3.1- Il Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche è privo di legittimazione.<br />	<br />
Alla stregua di quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella ricordata vicenda riguardante la chiamata del Prof. Minazzi (definita con sentenza della Sez. VI del 6 aprile 2004 n. 1872), il Collegio rileva che trattasi di articolazione interna dell’Ateneo, la quale, in assenza di specifiche norme, non può ritenersi portatrice di un interesse contrapposto a quello dell’Università e tale da legittimarla a impugnare le scelte di quest’ultima (cfr. il punto 3. della sentenza del Cons. Stato n. 1872/04: “Trattasi di un‘articolazione interna dell’Università degli studi di Lecce (artt. da 83 a 86 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e artt. 7, 15, 16 e 17 dello statuto della detta Università), priva di personalità giuridica differenziata da quella dell’Università e di legittimazione processuale separata. Alla stregua di quel che avviene per i Consigli di Facoltà (Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 21), per le Facoltà, malgrado l’attribuzione di specifiche competenze con carattere di autonomia (Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 1997, n. 1786), e per gli istituti universitari in cui si articola la struttura organizzativa delle Facoltà; i quali, non avendo soggettività giuridica, costituiscono una componente della persona giuridica pubblica (Università) alla quale fanno capo e non possono essere portatori, in mancanza di norme che dispongono diversamente, di interessi sostanziali propri contrapponibili a quelli dell’Università (Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 1991, n. 538)”.<br />	<br />
3.2- In capo al Prof. Scrimieri difetta l’interesse ad opporsi alla disattivazione del Dipartimento disposta all’Università.<br />	<br />
Si è detto che egli è stato collocato a riposo dall’1/11/2003 (e, cioè, dalla stessa data di disattivazione del Dipartimento, di cui era Direttore).<br />	<br />
La legittimità del suo collocamento a riposo è stata sancita dal Consiglio di Stato (in sede di appello avverso la sentenza di questo Tribunale, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto rettorale del 29/6/2000 n. 1735), che con sentenza della Sez. VI dell’8 aprile 2005 n. 6230 ha statuito l’infondatezza della sua pretesa ad essere mantenuto in servizio.<br />	<br />
Pertanto, dal momento che la disattivazione del Dipartimento non ha inciso su alcuna legittima aspettativa del ricorrente, collocato a riposo dalla stessa data, il ricorso dallo stesso promosso è inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
4.- Esigenze di completezza inducono il Collegio a dichiarare inammissibile anche la domanda risarcitoria formulata con la memoria, depositata il 28/2/2013 e non notificata (per tutte, Cons. Stato – Sez. V, 5 ottobre 2011 n. 5445: “È inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata in memoria ed in difetto di notifica alle controparti atteso che la pur rilevante esigenza di concentrazione dei giudizi e di ragionevole durata dei processi, ribadita dall&#8217;art. 30, c.p.a. con l&#8217;imposizione di un termine di decadenza, non esime la parte ricorrente dall&#8217;obbligo di instaurazione di un regolare contraddittorio tramite la notifica della domanda”).<br />	<br />
5.- Conclusivamente, per le ragioni che precedono vanno dichiarati inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche e dal prof. Giorgio Scrimieri, nonché la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili; dichiara altresì inammissibile la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-5-2013-n-1017/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2013 n.1017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
