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	<title>8/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2674</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-5-2012-n-2674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-5-2012-n-2674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2674</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Greco Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato) c/ Ass. Assobingo – Concessionari Sale Bingo (Avv.ti G. Fidone, A. Linguiti, F. Puzzello) sulla legittimità degli atti regolamentari nella forma dei decreti direttoriali con i quali l&#8217;AMMS ha disciplinato le modalità di svolgimento del bingo telematico 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-5-2012-n-2674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-5-2012-n-2674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2674</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico – Est. Greco<br /> Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato) c/ Ass. Assobingo – Concessionari Sale Bingo (Avv.ti G. Fidone, A. Linguiti, F. Puzzello)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità degli atti regolamentari nella forma dei decreti direttoriali con i quali l&#8217;AMMS ha disciplinato le modalità di svolgimento del bingo telematico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse – Bingo telematico – Svolgimento del gioco – Regolamentazione &#8211; Forma &#8211; Decreti direttoriali – Legittimità – Ragioni &#8211; Natura regolamentare – Procedura ex  art. 17 della legge nr. 400 del 1988  &#8211; Inapplicabilità	</p>
<p>2. Atto amministrativo – Atti regolamentari  – Natura – Individuazione – Indagine di tipo sostanzialistico &#8211;  Atti normativi &#8211;  Principio tipicità delle fonti – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono legittimi gli atti regolamentari adottati da AMMS nella forma semplice dei decreti direttoriali per disciplinare le modalità di raccolta e di svolgimento del gioco del “bingo” con interconnessione telematica, atteso che per disciplinare tale materia non occorre l’emanazione di regolamenti delegificanti ex art. 17 della legge nr. 400 del 1988, giacché l’intermediazione con la riserva (relativa) di cui all’art. 41 Cost. ben è assicurata dalla presenza delle previsioni normative di rango primario, restando a carico di AAMS il potere di disciplinare gli aspetti della materia con gli strumenti tradizionalmente riconosciuti sussistenti in capo alla p.a. per farsi luogo all’esercizio di un funzione normativa di rango secondario. I suddetti atti sono quindi dei regolamenti che, quanto agli aspetti formali e di formazione, non abbisognano dell’iter procedurale scandito per i regolamenti c.d. governativi e/o delegificanti e, quanto al contenuto sostanziale da essi recati, ben assolvono alla funzione di dettare una precipua disciplina dei rapporti su cui vanno ad incidere. 	</p>
<p>2. Gli atti di natura regolamentare, di qualsiasi livello essi siano, in quanto espressione della potestà attribuita all’Amministrazione di incidere, integrandola ed arricchendola, su una preesistente e sovrastante disciplina legislativa, non possono che avere natura normativa; ai fini, quindi, della individuazione della natura dell’atto, non operando un principio di tipicità delle fonti, con riferimento agli atti di formazione secondaria, deve soccorrere una indagine di tipo sostanzialistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello nr. 1234 del 2010, proposto dalla </p>
<p>AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO (AAMS), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ASSOCIAZIONE ASSOBINGO &#8211; CONCESSIONARI SALE BINGO, ZILLY S.r.l., HAIEL GAMES S.r.l. e TELEBINGO S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore,</i> rappresentate e difese dagli avv.ti Gianfrancesco Fidone, Alberto Linguiti e Ferruccio Puzzello, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale G. Mazzini, 55,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; SOLFIN S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Sinesio e Maria Concetta Cosentino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale G. Mazzini, 55;<br />
&#8211; FEDERBINGO &#8211; FEDERAZIONE NAZIONALE CONCESSIONARI BINGO, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Cino Benelli, Sandro Guerra e Federico Mazzella, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Lungo<br />
&#8211; SEDIL S.r.l., BINGO BALDO S.r.l., BINGO SIRMIONE S.r.l., MILLE UNO BINGO S.r.l., DUEMILAUNO BINGO S.r.l., BINGO AMICO S.r.l., AOG S.r.l., BINGO KING S.r.l., INVEST GAMING S.r.l., GECH GECH S.r.l., NUOVA FORTUNA S.p.a., DORA S.r.l., BINGO 2001 S.r.l., GA<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza nr. 9963 del 2009, resa <i>inter partes </i>del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, depositata il 15 ottobre 2009 e notificata il 4 dicembre 2009.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle appellate in epigrafe indicate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dall’Amministrazione appellante (in data 18 febbraio 2012), dalle appellate Federbingo e altre (in data 8 febbraio 2012) e dalla Assobingo (in data 28 febbraio 2012) a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 1122 del 9 marzo 2010, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012, il Consigliere Raffaele Greco;<br />	<br />
Uditi l’avv. Linguiti per le appellate Assobingo e altre, l’avv. Roberto De Nardo, in sostituzione dell’avv. Cosentino, per Solfin S.p.a. e l’avv. Alvise Vergerio di Cesana, in sostituzione dell’avv. Guerra, per Federbingo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dall’associazione Assobingo – Concessionari Sale Bingo e da altri soggetti esercenti il gioco del <i>bingo, </i>ha annullato gli atti con i quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha regolamentato il gioco del <i>bingo</i> con interconnessione telematica.<br />	<br />
A sostegno dell’appello, ha dedotto:<br />	<br />
1) inammissibilità del ricorso per tardività (con riferimento alla reiezione della relativa eccezione sollevata in primo grado);<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, nr. 400 (con riferimento alla ritenuta inidoneità di regolamenti di AAMS a dettare la disciplina del gioco <i>de quo, </i>alla stregua della normativa vigente in materia).<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le originarie ricorrenti, le quali, oltre a opporsi con articolate argomentazioni all’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, e dopo averne eccepita <i>in limine </i>l’irricevibilità, hanno reiterato come segue le censure rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado:<br />	<br />
I) violazione dell’art. 16 della legge 13 maggio 1999, nr. 133, nonché dell’art. 17 della legge nr. 400 del 1988; violazione del principio di gerarchia delle fonti; eccesso di potere (in relazione al mancato rispetto delle forme previste dalla normativa primaria);<br />	<br />
II) violazione del principio di gerarchia delle fonti; violazione dell’art. 16 della legge nr. 133 del 1999 sotto diverso e assorbente profilo; eccesso di potere; sviamento dalla causa tipica e dall’interesse pubblico; violazione del principio del c.d. <i>contrarius actus; </i>incompetenza (non potendo, comunque, un nuovo e diverso gioco essere istituito da AAMS con atti regolamentari);<br />	<br />
III) violazione della direttiva 92/50/CEE e delle disposizione in tema di Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163); violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CEE; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; violazione del d.m. nr. 29 del 2000; eccesso di potere (in relazione all’affidamento del nuovo gioco in assenza di gara a evidenza pubblica);<br />	<br />
IV) violazione degli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, nr. 29 (Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco del <i>bingo</i>); eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica e dall’interesse pubblico; violazione della direttiva del Ministero delle Finanze del 12 settembre 2000; violazione della legge 10 ottobre 1990, nr. 287 (in relazione all’affidamento a unico soggetto, a livello centralizzato, del controllo del gioco);<br />	<br />
V) violazione degli artt. 7 e 8 del d.m. nr. 29 del 2000; eccesso di potere (in relazione all’ingiusta posizione di vantaggio creata a favore dei concessionari che risultino affidatari del <i>bingo </i>telematico);<br />	<br />
VI) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dall’interesse pubblico e per violazione della <i>par condicio </i>tra i concessionari; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi in tema di trasparenza, terzietà e buon andamento; violazione del principio di tutela dell’affidamento (in relazione all’incidenza dei nuovi provvedimenti di AAMS sui rapporti concessori già in essere).<br />	<br />
In adesione all’appello dell’Amministrazione, si sono invece costituiti l’associazione Federbingo – Federazione Nazionale dei Concessionari dei Giochi Bingo e la Solfin S.p.a., già rispettivamente interveniente <i>ad opponendum</i> e controinteressata in primo grado.<br />	<br />
All’esito della camera di consiglio del 9 marzo 2010, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.<br />	<br />
In seguito, le parti hanno prodotto memorie con l’ulteriore sviluppo delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 13 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo agli atti con i quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha regolamentato il gioco del <i>bingo</i> mediante interconnessione telematica.<br />	<br />
La disciplina originaria in materia è contenuta nell’art. 16 della legge 13 maggio 1999, nr. 133, che ha demandato a regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’istituzione di nuovi giochi e la relativa regolamentazione; per quanto concerne in particolare il gioco del <i>bingo</i>, sono intervenuti, fra l’altro:<br />	<br />
&#8211; il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, nr. 29, con il quale detto gioco è stato istituito, dettandone le disposizioni fondamentali e rinviando a ulteriori decreti ministeriali la previsione della disciplina di dettaglio (art. 4);<br />	<br />
&#8211; la direttiva ministeriale del 12 settembre 2000, con la quale la funzione di controllo centralizzato del gioco è stata attribuita ad AAMS, individuandosi in numero di 420 le concessioni da affidarsi tramite gara per la gestione del gioco medesimo;<br />	<br />
&#8211; il decreto direttoriale del 16 novembre 2000, con il quale sono state concretamente disciplinate le “<i>modalità di esecuzione</i>” del gioco <i>de quo</i>;<br />	<br />
&#8211; il decreto direttoriale del 1° aprile 2004, contenente la regolamentazione del gioco del <i>bingo </i>con interconnessione telematica fra le sale, previa individuazione di tre tipologie di gioco (<i>bingo </i>simultaneo intersala, <i>bingo </i>accumulat<br />
&#8211; il decreto direttoriale del 21 maggio 2008 (oggetto di impugnazione nel presente giudizio), con il quale si è proceduto a modificare parzialmente e a rendere efficace la nuova disciplina contenuta nel precedente decreto.<br />	<br />
Avverso tali ultimi atti, sono insorte dinanzi al T.A.R. del Lazio la associazione Assobingo, rappresentativa di un gruppo di concessionari dell’esercizio del gioco in questione, nonché alcune società concessionarie a livello locale, lamentando l’illegittimità della normativa regolamentare con cui era stata istituita e disciplinata la nuova modalità di raccolta “telematica” delle giocate.<br />	<br />
Con la sentenza oggetto dell’appello oggi all’esame della Sezione, il T.A.R. adito ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati ritenendo fondate e assorbenti le censure relative ai vizi formali inerenti alla fonte prescelta per la nuova disciplina; in particolare, si è affermato che, sulla scorta della previsione di cui al citato art. 16 della legge nr. 133 del 1999, a dettare la disciplina relativa all’istituzione e alle modalità di svolgimento di nuovi giochi e scommesse è abilitata soltanto una fonte regolamentare che rispetti le prescrizioni di cui all’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, nr. 400 (e, quindi, che si concreti in un atto preceduto da parere del Consiglio di Stato, sottoposto a visto della Corte dei Conti e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>), laddove nella specie gli atti censurati non rispettavano detti requisiti formali.</p>
<p>2. Tutto ciò premesso, va preliminarmente delibata l’eccezione di irricevibilità dell’appello proposto da AAMS, articolata da parte appellata sul rilievo dell’asserito mancato rispetto del termine dimidiato di cui all’art. 23 <i>bis </i>della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034 (applicabile <i>ratione temporis </i>alla fattispecie).<br />	<br />
L’eccezione è infondata, essendo evidente che la disposizione invocata – la quale, siccome derogatoria delle ordinarie norme di procedura, è chiaramente di stretta interpretazione – è testualmente riferita alle sole controversie concernenti le “<i>procedure di affidamento</i>” dei servizi pubblici, laddove nella specie, pacifica essendo la natura di servizio pubblico del gioco per cui è causa, il giudizio riguarda non già le procedure per l’affidamento in concessione dello stesso, ma la sua disciplina generale <i>a monte.</i></p>
<p>3. Nel merito, l’appello si appalesa fondato per le ragioni meglio di seguito evidenziate.</p>
<p>4. Al riguardo, non è fuori luogo evidenziare che sulla questione centrale del presente giudizio la Sezione si è già pronunciata con una decisione (nr. 2841 del 12 maggio 2010), nella quale, proprio con riferimento alla raccolta a distanza del <i>bingo</i>, si è affermata la legittimità di atti regolamentari adottati da AAMS nella forma del semplice decreto direttoriale per regolamentare le modalità di raccolta e di svolgimento del gioco.<br />	<br />
Più specificamente, nell’occasione richiamata è stata sottolineata, a smentire l’assunto di parte ricorrente condiviso dal primo giudice, l’esistenza di una serie di disposizioni di rango primario che conferiscono ad AAMS il potere di definire, con atti regolamentari o comunque con provvedimenti a contenuto sostanzialmente normativo, gli aspetti relativi all’assetto organizzativo dei giochi e, in particolare alle modalità di distribuzione degli stessi; in particolare:<br />	<br />
&#8211; il d.l 8 luglio 2002, nr. 138, all’art. 4 attribuisce ad AAMS una generale ed esclusiva competenza in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;<br />	<br />
&#8211; la legge 30 dicembre 2004, nr. 311, all’art. 1, comma 287, demanda ad AAMS l’attuazione di nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della d<br />
&#8211; più specificatamente, la legge 2 dicembre 2005, nr. 248, all’art. 11 <i>quinquiesdecies</i> espressamente delega AAMS a regolamentare e comunque disciplinare la raccolta <i>online</i> dei giochi e delle scommesse (“&#8230;<i>Il Ministero dell’Economia e del<br />
&#8211; ancora più di recente, il d.l. 4 luglio 2006, nr. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, nr. 248 (c.d. decreto Bersani) all’art. 38 (dal titolo “<i>Misure di contrasto del gioco illegale</i>”) ha così esplicitamente previsto: “&#8230;<i>Al fine di contr<br />
Quelle testé riportate costituiscono le disposizioni con cui il legislatore nazionale ha conferito ad AAMS il potere di regolamentare le modalità di raccolta delle scommesse, del gioco del <i>bingo</i>, delle lotterie istantanee e differite e la presenza di siffatte prescrizioni di rango primario legittima, con le finalità di perseguimento di interesse pubblico ivi espressamente indicate, l’Amministrazione dei Monopoli ad intervenire <i>in subiecta materia,</i> appunto, con un regolamentazione che non può non incidere sulle posizioni dei soggetti del rapporto trilaterale che qui viene in evidenza (AAMS, concessionari e titolari dei punti di vendita) .<br />	<br />
Nella specie pertanto, per disciplinare la raccolta dei giochi mediante interconnessione telematica fra più sale (e, quindi, l’organizzazione dei circuiti delle sale facente capo alla c.d. sala <i>master</i>) non occorreva l’emanazione di regolamenti delegificanti <i>ex</i> art. 17 della legge nr. 400 del 1988, giacché l’intermediazione con la riserva (relativa) di cui all’art. 41 Cost. ben era assicurata dalla presenza delle previsioni normative di rango primario sopra riportate, restando a carico di AAMS il potere di disciplinare gli aspetti della materia con gli strumenti tradizionalmente riconosciuti sussistenti in capo alla p.a. per farsi luogo all’esercizio di un funzione normativa di rango secondario, come esattamente avvenuto con gli atti a contenuto normativo di cui ai decreti direttoriali oggetto dell’odierna impugnazione.<br />	<br />
Gli atti in contestazione sono quindi dei regolamenti che, quanto agli aspetti formali e di formazione, non abbisognano dell’<i>iter</i> procedurale scandito per i regolamenti c.d. governativi e/o delegificanti e, quanto al contenuto sostanziale da essi recati, ben assolvono alla funzione di dettare una precipua disciplina dei rapporti su cui vanno ad incidere. <br />	<br />
In altri termini, gli atti di natura regolamentare, di qualsiasi livello essi siano, in quanto espressione della potestà attribuita all’Amministrazione di incidere, integrandola ed arricchendola, su una preesistente e sovrastante disciplina legislativa, non possono che avere natura normativa; ai fini, quindi, della individuazione della natura dell’atto, non operando un principio di tipicità delle fonti, con riferimento agli atti di formazione secondaria, deve soccorrere una indagine di tipo sostanzialistico (secondo la metodologia costantemente utilizzata anche dalla Corte costituzionale) e, se così è, non v’è motivo per non riconoscere ai decreti direttoriali in questione la natura regolamentare, non rilevando, in senso contrario, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 17, comma r, della legge nr. 400 del 1988, consistenti nell’utilizzo del <i>nomen juris</i> “<i>regolamento</i>” e nella sottoposizione dell’atto al Consiglio di Stato per il parere e alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.<br />	<br />
4.1. A fronte delle piane osservazioni che precedono, tali da disvelare l’insussistenza del vizio di carattere formale che il T.A.R. ha ritenuto assorbente nella sentenza qui censurata, non colgono nel segno le argomentazioni <i>ex adverso</i> svolte dalle parti odierne appellate.<br />	<br />
Innanzi tutto, la Sezione non condivide il presupposto di fondo su cui si basa l’originario ricorso, e cioè che con i decreti direttoriali oggetto di contestazione sia stato “istituito” un gioco nuovo e diverso rispetto a quello già disciplinato dal d.m. nr. 29 del 2000.<br />	<br />
E, difatti, che la connessione telematica intersale in tutte le sue possibili varianti costituisca soltanto una modalità alternativa di raccolta e convogliamento delle giocate, emerge dal complesso normativo richiamato dall’Amministrazione appellante, a partire dall’art. 4, comma 3, del citato d.m. nr. 29 del 2000, il quale demanda ad AAMS di dettare con propri regolamenti la disciplina delle “<i>modalità</i>” del gioco <i>de quo, </i>e proseguendo con l’art. 19 del regolamento approvato col d.d. 16 novembre 2000, che ha previsto espressamente la modalità di raccolta delle giocate mediante interconnessione telematica fra le sale.<br />	<br />
Al contrario, sarebbe incongruo e artificioso considerare gioco logicamente autonomo il <i>bingo</i> telematico intersala – ma lo stesso varrebbe per qualsiasi gioco, ove possibile, che si svolgesse con tale modalità di raccolta delle giocate – per il solo fatto che il progresso tecnologico ha reso possibile una nuova forma di inoltro delle giocate, imponendone una specifica disciplina.<br />	<br />
Né, d’altra parte, può condividersi l’assunto delle parti appellate in ordine a una diversità – per così dire – “ontologica” del <i>bingo</i> telematico rispetto al <i>bingo</i> come precedentemente disciplinato, in quanto, come meglio appresso si dirà, i ventilati profili di “stravolgimento” del previgente assetto normativo che il primo determinerebbe sono in larga misura insussistenti.<br />	<br />
4.2. Un secondo argomento è impiegato dalle parti appellate per contrastare l’interpretazione qui seguita, ed è quello incentrato sul richiamo all’art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, nr. 88 (c.d. legge comunitaria per il 2008), il quale, con riferimento alla raccolta “<i>a distanza</i>” di vari giochi, fra cui il <i>bingo</i>, per i quali il precedente comma 11 detta disposizioni relative alle modalità di affidamento delle concessioni, precisa che la disciplina di detti giochi “…<i>è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni</i>”.<br />	<br />
Si sostiene, in sintesi, che il richiamo testuale alla normativa del 1999 confermerebbe la necessità di rispettare le prescrizioni originarie dell’art. 16, anche con riguardo alle forme specifiche da seguire per l’adozione dei “<i>regolamenti</i>” ivi prefigurati.<br />	<br />
La Sezione non condivide tale ricostruzione, atteso che la disposizione testé citata non si limita a richiamare l’art. 16 della legge nr. 133 del 1999, ma anche le “<i>successive modificazioni</i>” di esso, e pertanto non si può prescindere anche dal già citato art. 11 <i>quinquiesdecies</i> del d.l. nr. 203 del 2005, il quale ha – tra l’altro – modificato il “regime” pregresso per quanto concerne la forma dei regolamenti destinati a disciplinare le modalità di raccolta a distanza del gioco del <i>bingo</i>, consentendo che <i>pro futuro </i>ciò possa avvenire anche con provvedimenti di AAMS: di modo che la più recente normativa invocata da parte appellata non risulta decisiva ai fini di conclusioni certe rispetto alla potestà regolamentare dell’Amministrazione nel vigore della normativa antecedente.</p>
<p>5. L’acclarata fondatezza dei motivi articolati dall’Amministrazione appellante nel senso dell’insussistenza del vizio formale che il primo giudice ha ritenuto sussistente e assorbente comporta la riemersione degli ulteriori motivi di doglianza, articolati in primo grado e non esaminati dal T.A.R., che le parti appellate hanno ritualmente riproposto.<br />	<br />
A fronte di tali censure, occorre preliminarmente delibare l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione di primo grado che l’odierna appellante ha reiterato col primo motivo di gravame, e che tuttavia va respinta.<br />	<br />
In particolare, AAMS ha reiterato l’eccezione di tardiva impugnazione del decreto direttoriale del 1 aprile 2004, ribadendo che lo stesso era immediatamente lesivo delle posizioni dei ricorrenti in primo grado malgrado la sua efficacia fosse stata differita a un momento successivo (poi stabilito dal successivo decreto del 21 maggio 2008).<br />	<br />
L’eccezione è infondata, potendo trovare applicazione nella specie i principi elaborati – sia pure in tempi risalenti – dalla giurisprudenza che si è occupata dell’impugnabilità degli atti soggetti a controllo successivo: laddove si è affermato che l’atto non ancora efficace non produce ancora una lesione attuale e quindi, anche in caso di sua accertata pregressa conoscenza, l’interesse a ricorrere sorge e il termine per l’impugnazione inizia a decorrere solo nel momento della sopravvenuta efficacia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 1994, nr. 13).<br />	<br />
Nel caso che qui occupa, l’efficacia delle disposizioni contenute nel d.d. 1 aprile 2004 era subordinata a un ulteriore provvedimento futuro e incerto, quanto meno nel <i>quando</i>: di modo che la tempestiva impugnazione del primo unitamente al secondo, una volta sopravvenuto, risulta certamente ammissibile con riguardo al prodursi della lesione lamentata dall’istante.</p>
<p>6. Ciò premesso, e tenuto conto che i primi due motivi di ricorso riproposti nel “<i>controricorso</i>” delle parti appellate sono stati già esaminati, corrispondendo alle doglianze originariamente articolate (e condivise dal primo giudice) in ordine al mancato rispetto delle forme di cui alla legge nr. 400 del 1988, la Sezione reputa infondate le residue censure, sostanzialmente tutte riconducibili all’ipotizzata violazione della normativa in tema di evidenza pubblica ed alla distorsione della concorrenza che la nuova disciplina comporterebbe.<br />	<br />
6.1. Innanzi tutto, si è già rilevato come la raccolta telematica delle giocate del <i>bingo</i>, come introdotta dai decreti oggetto del presente giudizio, integri una semplice modalità innovativa del già esistente gioco, e non già un gioco nuovo e diverso.<br />	<br />
Ciò comporta l’infondatezza dell’assunto di parte appellata secondo cui per l’individuazione dei concessionari occorresse necessariamente procedere a nuova gara a evidenza pubblica, ben potendo procedersi – almeno in prima battuta – mediante integrazione delle convenzioni a suo tempo sottoscritte con i concessionari già esistenti (i quali, giova rammentarlo, erano divenuti tali all’esito di procedure selettive condotte in base alla normativa europea), previa individuazione e definizione dei requisiti tecnici.<br />	<br />
È quanto avvenuto nella specie, dovendo poi aggiungersi che in ogni caso, per effetto dell’art. 24, comma 13, della già citata legge nr. 88 del 2009, è stata espressamente prevista, in alternativa alla modalità appena indicata, l’indizione di nuove gare per l’assegnazione di concessioni nuove e ulteriori: col che sembra davvero che sia stata garantita al massimo grado l’apertura del mercato.<br />	<br />
6.2. A fronte di tali rilievi, inconferenti sono le doglianze di parte appellata in ordine alla possibile posizione di “vantaggio” che la nuova disciplina potrebbe assicurare agli operatori, fra i concessionari esistenti, i quali abbiano la ventura di essere più attrezzati a livello informatico, e che pertanto potranno acquisire le concessioni per l’assunzione del ruolo di gestore di una sala <i>master</i> secondo la nuova disciplina.<br />	<br />
Ed invero, tale possibilità esiste non solo nel ristretto ambito dei soggetti già affidatari di concessioni, ma più in generale fra tutti gli operatori interessati a divenire concessionari <i>de futuro</i>; di conseguenza, non potendo – come noto &#8211; considerarsi una normativa anticoncorrenziale per il solo fatto che sul mercato possano esservi soggetti più competitivi sul piano tecnico ed economico, la <i>par condicio</i> fra gli operatori resta assicurata, compatibilmente con la necessità di non interferire nel funzionamento del mercato, dalla possibilità di ricorrere agli strumenti (associazione, avvalimento etc.) messi dalla legge a disposizione delle imprese non in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.<br />	<br />
6.3. Infine, è destituita di fondamento la doglianza in ordine alla ulteriore posizione di supremazia riconosciuta a coloro fra i concessionari che, ottenendo la concessione per la raccolta telematica, diverranno titolari di sala <i>master</i> (circostanza che, nella prospettazione di parte odierna appellata, sarebbe anche indicativa della radicale diversità di tale modalità rispetto all’originario gioco del <i>bingo</i>).<br />	<br />
Infatti, come precisato dall’Amministrazione appellante e come espressamente risultante dall’art. 15, comma 1, lettera <i>a</i>), del d.d. 1 aprile 2004 (e confermato dal successivo art. 20), l’individuazione della sala <i>master</i> costituisce soltanto un sistema tecnico per la materiale raccolta delle giocate a distanza (nel senso che presso la sala <i>master</i> vengono convogliate “virtualmente” le giocate raccolte presso altri operatori che a tale sala si associno), ma non implica affatto che il titolare della sala <i>master</i> sia il <i>dominus</i> assoluto del gioco, atteso che l’estrazione dei numeri vincenti resta appannaggio di AAMS, sotto il cui controllo avviene sia la raccolta delle giocate che la verifica di quelle eventualmente vincenti.<br />	<br />
Ne discende che nemmeno sussiste la paventata situazione di conflitto d’interesse, nella prospettazione delle ricorrenti in primo grado connessa alla sovrapposizione in capo a un unico soggetto delle funzioni di “controllore” e “controllato”.</p>
<p>7. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, s’impone una decisione di accoglimento dell’appello, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p>8. In considerazione della complessità del quadro normativo di riferimento e della novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-5-2012-n-2674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2657</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2012-n-2657/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2012-n-2657/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2012-n-2657/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2657</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Lageder CO.GE.MI. s.r.l (Avv.ti P. Piselli, A. Zecchini) c/ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avv. Stato) in tema di collegamento sostanziale tra imprese Contratti della P.A. – Gara – Collegamento sostanziale – Elementi rilevatori – Fattispecie Si configura un’ipotesi di collegamento sostanziale tra due</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2012-n-2657/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2657</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-5-2012-n-2657/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.2657</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Lageder<br /> CO.GE.MI. s.r.l (Avv.ti P. Piselli, A. Zecchini) c/ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di collegamento sostanziale tra imprese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Collegamento sostanziale – Elementi rilevatori – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Si configura un’ipotesi di collegamento sostanziale tra due imprese in presenza di elementi indiziari plurimi, precisi e concordanti, atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte provenienti da un unico centro d’interesse, falsante la competizione quali: gli intrecci personali tra gli assetti societari delle imprese, la predisposizione di buste identiche, contenenti offerte e documenti redatti in modo identico, fideiussioni rilasciate dalla medesima banca, e autenticate dal medesimo notaio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6460 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>CO.GE.MI. s.r.l., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell’a.t.i. costituenda con l’Impresa F.M.S. &#8211; F.lli Michieletto Strade s.r.l., in persona del legale rappresentate <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli, Annapaola Zecchini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Mercalli 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture &#8211; Avpc, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Maffey, Maria Rita Surano, Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa F.lli Passoni s.r.l., Impresa Ferrario Costante di Ferrario Diego &#038; C. s.a.s., non costituite in giudizio nel presente grado; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZIONE III, n. 02518/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA PER COLLEGAMENTO CON ALTRA IMPRESA PARTECIPANTE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Giammaria, per delega dell&#8217;avvocato Piselli, Izzo e l’avvocato dello Stato Tidore;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 1979 del 2006, proposto dalla CO.GE.MI. s.r.l. avverso <br />	<br />
(i) il bando n. 91/2005 pubblicato il 26 ottobre 2005, con il quale il Comune di Milano aveva indetto la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di sistemazione del nodo stradale di via Cascina Gobba, 1° variante Olgettina, lotto 1, al prezzo base d’asta di euro 4.823.944,98, secondo il criterio del massimo ribasso, <br />	<br />
(ii) l’esclusione della ricorrente, disposta dalla commissione di gara nella seduta del 28 dicembre 2005 sul presupposto di un collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti alla stessa procedura, e <br />	<br />
(iii) i provvedimenti consequenziali di escussione della garanzia fideiussoria, di segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-Avpc) e di annotazione del provvedimento di esclusione nel casellario informatico delle imprese ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. <br />	<br />
L’adito Tribunale amministrativo regionale ravvisava la sussistenza degli indici rilevatori di un collegamento sostanziale tra la società ricorrente e la Costruzioni Miotti s.p.a., pure partecipante alla gara, comportante l’imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e riteneva di conseguenza legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante. </p>
<p>2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, deducendo i motivi come di seguito testualmente rubricati: <br />	<br />
a) “<i>Inesistenza di ‘indici rivelatori del collegamento sostanziale’. Carenza di motivazione; travisamento; immotivato contrasto con precedenti del medesimo Tribunale</i>”; <br />	<br />
b) “<i>Irrilevanza del ‘collegamento sostanziale’ ai fini della partecipazione alle gare. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1-bis, legge n. 109/1994 e succ. mod. e dell’art. 2359 c.c.; eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, di libertà di iniziativa economica e di massimo accesso alle gare; eccesso di potere per sviamento</i>”; <br />	<br />
c) “<i>Inesistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione dell’annotazione nel casellario informatico. Violazione dell’art. 27 D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e dell’art. 75 D.P.R. 21.12.1999 n. 554. Eccesso di potere per travisamento e sviamento</i>”; <br />	<br />
d) “<i>Illegittimità del Patto di Integrità ed insussistenza dei presupposti per l’escussione della cauzione provvisoria. Violazione dell’art. 1 L. n. 689/1981 e degli artt. 10, comma 1-quater e 30 L. n. 109/1994. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, carenza di motivazione. Immotivato contrasto con precedenti del medesimo Tribunale</i>”. <br />	<br />
L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado e l’annullamento dei gravati provvedimenti. </p>
<p>3. Costituendosi in giudizio, l’appellato Comune di Milano contestava l’appello e ne chiedeva la reiezione con vittoria di spese. </p>
<p>4. Si costituiva altresì l’appellata Avcp, eccependo l’irricevibilità dell’appello, in quanto proposto oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, di cui all’art. 23-<i>bis</i>, comma 7, l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Per il resto, contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. </p>
<p>5. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione. <br />	<br />
5.1. L’eccezione di irricevibilità dell’appello è infondata, in quanto per un verso dall’“<i>avviso di deposito sentenza</i>” del 21 marzo 2008, comunicato dalla segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ai difensori delle parti, risulta che la sentenza “<i>è stata depositata il 21/03/2008 con il n. 2518/2008</i>” – con ciò dovendosi ritener precisata in modo univoco la data di pubblicazione, la quale invece non emerge in modo chiaro e univoco dal timbro di intervenuta pubblicazione apposto sulla sentenza, attesa l’illeggibilità del segno numerico indicante il mese di pubblicazione nel senso che non è chiaro se si tratti della cifra “2” oppure “3” –, e per altro verso il ricorso in appello risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 18 luglio 2008, con conseguente osservanza del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, <i>ex</i> art. 23-<i>bis</i>, comma 7, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (applicabile <i>ratione temporis</i> alla fase introduttiva del presente giudizio d’impugnazione). <br />	<br />
5.2. Posta con ciò la rituale instaurazione del rapporto processuale d’appello, si osserva nel merito che l’appello è da respingere. <br />	<br />
5.2.1. Destituiti di fondamento sono i motivi d’appello <i>sub</i> 2.a) e 2.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente. <br />	<br />
5.2.1.1. Giova premettere, in linea di fatto, che il provvedimento di esclusione dell’odierna appellante dalla gara in esame risulta motivata testualmente come segue: “<i>(…) Il Presidente, preso atto che le imprese COSTRUZIONI MIOTTI SPA e CO.GE.MI. SRL, così come risulta dal Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza, sono stata escluse per collegamento sostanziale da gare bandite dall’ANAS-Compartimento della Viabilità per il Piemonte, esclude l’impresa COSTRUZIONI MIOTTI SPA e l’impresa CO.GE.MI. SRL (in associazione temporanea d’impresa con F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL), per violazione del principio della segretezza avendo riscontrato nella documentazione presentata elementi idonei ad alterare la serietà e l’indipendenza delle offerte presentate da parte delle diverse imprese. Sono stati infatti rilevati elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale tra le stesse riconducibili ad un unico centro di interessi in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara nel documento di cui al punto 1 lettera j) del bando integrale di gara ed in violazione a quanto previsto dal punto p) pag. 10 del bando integrale di gara e dal Patto d’integrità allegato al bando stesso, sottoscritto dalle imprese partecipanti a pena di esclusione, con il quale le ditte hanno espressamente dichiarato, tra l’altro, “di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara” (…).</i>” (v. verbale di seduta della Commissione di gara del 28 dicembre 2005). Segue l’enunciazione analitica degli elementi di fatto assunti a suffragio dell’affermato collegamento sostanziale tra le due imprese partecipanti, comportante l’esclusione delle imprese dalla gara in esame. <br />	<br />
Il bando di gara, per quanto qui interessa, prevedeva che le imprese concorrente era tenute a dichiarare, a pena di esclusione, “<i>(…) l’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentate/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza (…)</i>” (v. così, testualmente, il punto 1)j) del bando di gara), e stabiliva che “<i>(…) verranno escluse dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte (art. 75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal Patto di Integrità, la cui sottoscrizione da parte delle imprese concorrenti è condizione di ammissibilità della gara, le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentate/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza (…)</i>”. <br />	<br />
Nel c.d. “<i>Patto di integrità</i>”, firmata dalle imprese partecipanti alla gara, le stesse dichiaravano “<i>(…) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti (…)</i>”, assumendo l’obbligo di non “accordarsi” con altri partecipanti alla gara. <br />	<br />
5.2.1.2. In linea di diritto, rileva il Collegio, in adesione a ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato. V, 30 novembre 2011, n. 6329; VI, 6 settembre 2010, n. 6469; VI, 27 luglio 2010, n. 4888; CIV, 19 ottobre 2006, n. 6212; VI, 13 giugno 2005, n. 3089), che l’art. 10, comma 1-<i>bis</i>, l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall’art. 3 l. 18 novembre 1998, n. 415 – applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie dedotta in giudizio, ma ormai superato dall’art. 34, comma 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ora confluito nell’art. 38, comma lett. <i>m-quater)</i> –, il quale vietava la partecipazione alle gare d’appalto per la realizzazione di lavori pubblici alle imprese in situazione di collegamento ai sensi dell&#8217;art. 2359 Cod. civ., non può qualificarsi alla stregua di disposizione tassativa di stretta interpretazione, preclusiva dell’individuazione di fattispecie ulteriori di collegamento sostanziale tra imprese, che siano lesive del principio di segretezza delle offerte e dunque falsino la competizione e violino la <i>par condicio</i> tra le partecipanti alla gara. <br />	<br />
Premesso che il collegamento sostanziale ricorre nel caso in cui le offerte, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi, si osserva che tale fattispecie, delineata dal richiamato orientamento giurisprudenziale sulla scorta della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo se le imprese partecipanti si trovano in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, ha poi avuto riconoscimento normativo nel d. lgs. n. 163 del 2006 – dapprima, nell’art. 34, comma 2, ora, nell’art. 38, comma 1 lett. <i>m-quater)</i>, inserito dall’art. 3, comma 1, d.l. 25 settembre 2009, n. 135 –, che, in aggiunta alla fattispecie tipizzata delle situazioni di controllo <i>ex</i> art. 2359 Cod. civ., contempla espressamente, a ricognizione del principio già affermato in via giurisprudenziale, le ipotesi di collegamenti, anche di fatto, tra imprese partecipanti che comportino l’imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale.<br />	<br />
In sostanza, l’ipotesi <i>ex</i> art. 2359 Cod. civ. integra una forma di presunzione <i>iuris tantum</i> di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l’ipotesi del collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara. <br />	<br />
La giurisprudenza comunitaria, lungi dal porsi in contrasto con tale orientamento (come adombra l’odierna appellante nella memoria difensiva del 9 febbraio 2012), tutt’al contrario tende ad avallarlo a presidio dei principi di effettività e trasparenza della competizione tra le imprese partecipanti alla gara. Infatti, la Corte di Giustizia CE nella causa C-538/07, con sentenza 19 maggio 2009, affermando che il diritto comunitario si oppone a che una disposizione nazionale (nel caso la l. n. 109/94) istituisca un divieto assoluto a carico di imprese – fra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano fra loro collegate – di partecipare in modo simultaneo e concorrenziale alla stessa gara d’appalto, senza lasciar loro la possibilità di dimostrare che tale rapporto non influisce sul rispettivo comportamento nell&#8217;ambito della procedura di gara, si è limitata ad escludere che rapporti di mero collegamento formale possano dimostrare di per sé l’esistenza o la potenzialità del condizionamento, dovendo alle imprese sempre essere consentito dimostrare l’inefficacia di tali rapporti. Ma la stessa Corte nella citata sentenza ha, al contempo, affermato che rapporti fra imprese partecipanti alla medesima gara d’appalto possono condizionare i rispettivi comportamenti e falsare quel rapporto squisitamente concorrenziale che costituisce la stessa ragion d’essere delle procedure di evidenza pubblica, purché ne sia fornita la prova concreta caso per caso e non siano introdotte fattispecie presuntive legali <i>iuris et de iure</i> escludenti la possibilità di prova contraria. <br />	<br />
5.2.1.3. Orbene, applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie <i>sub iudice</i>, deve, in primo luogo, affermarsi la legittimità delle impugnate previsioni della <i>lex specialis</i> di gara e del c.d. “<i>Patto di integrità</i>”, sopra citate, in quanto conformi all’enunciato principio della natura escludente di collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti lesivi dei canoni della segretezza delle offerte e della serietà e trasparenza delle procedure di evidenza pubblica. <br />	<br />
In secondo luogo, merita conferma la valutazione del Tribunale amministrativo regionale in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, di elementi indiziari plurimi, precisi e concordanti, atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte provenienti dalla CO.GE.MI. s.r.l. e dalla Costruzioni Miotti s.p.a. ad un unico centro d’interesse, falsante la competizione tra le imprese concorrenti. <br />	<br />
A favore di tale inferenza probatoria militano, invero, gli indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, puntualmente messi in rilievo nell’impugnata sentenza <i>sub</i> § 2.2., costituiti, <i>imprimis</i>, dagli intrecci personali tra gli assetti societari delle due imprese, quali evincibili dalla documentazione acquisita al giudizio (con riferimento all’epoca di partecipazione alla gara): <br />	<br />
&#8211; soci della CO.GE.MI. s.r.l. erano Miotti Marianna al 99% e Calgaro Mario all’1%; <br />	<br />
&#8211; soci della Costruzioni Miotti s.p.a. erano Miotti Luigi al 50% e Miotti Stefano al 50%, fratelli di Miotti Marianna, mentre la carica di legale rappresentante era rivestita da Miotti Adriano, padre di quest’ultima, e le funzioni di sindaco erano esercit<br />
&#8211; la carica di amministratore unico della CO.GE.MI. s.r.l. fino al 1995 era ricoperta da Miotti Adriano e successivamente, fino al 23 giugno 1999, da Miotti Luigi; <br />	<br />
&#8211; il 4 giugno 1999 Miotti Luigi aveva ceduto la propria quota societaria nell’ambito della CO.GE.MI. s.r.l. a Miotti Marianna, la quale a sua volta pochi giorni dopo aveva ceduto ai fratelli e al padre la quota societaria posseduta nell’ambito della Costr<br />
Se, poi, si tiene conto delle circostanze, analiticamente evidenziate nell’impugnate sentenza, della predisposizione di buste identiche, contenenti offerte, documenti e richieste redatti in modo identico (nelle parti difformi e/o aggiuntive rispetto ai moduli predisposti), delle certificazioni ottenute il medesimo giorno, delle fideiussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio, e della spedizione con lo stesso corriere, non possono sussistere dubbi in ordine alla riconducibilità delle due offerte a un medesimo centro d’interessi, in violazione dei principi di trasparenza, segretezza e serietà delle offerte poste a presidio della <i>par condicio</i> tra le imprese partecipanti alla gara, per effetto delle rilevate condotte idonee a incidere sul corretto svolgimento della gara. <br />	<br />
Si aggiunga che nelle more del presente giudizio d’appello è intervenuta la sentenza del Tribunale penale di Milano n. 10988/08 del 16 ottobre 2008 – prodotta dalla difesa dell’Amministrazione comunale, senza che vi si possa scorgere una violazione del divieto del <i>ius novorum</i> in appello, trattandosi di documentazione sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione –, con la quale i legali rappresentanti della CO.GE.MI. s.r.l. (Miotti Marianna) e della Costruzioni Motti s.p.a. (Miotti Adriano), con riferimento all’appalto in esame, sono stati dichiarati responsabili dei reati di tentata turbativa della libertà degli incanti <i>ex</i> artt. 56 e 353 Cod. pen. e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico <i>ex</i> art. 483 Cod. pen. Va, al riguardo, precisato che le relative risultanze processuali sono valutabili come elementi di fatto ulteriormente suffraganti il sopra evidenziato quadro probatorio. <br />	<br />
Ne consegue che i motivi d’appello in esame devono essere disattesi, in quanto inidonei a incrinare, in fatto e in diritto, le valutazioni <i>in parte qua</i> compiute dal Tribunale amministrativo regionale. <br />	<br />
5.2.2. Privi di pregio sono, altresì, i motivi d’appello <i>sub</i> 2.c). e 2d), in quanto: <br />	<br />
(i) la segnalazione del provvedimento di esclusione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e la conseguente annotazione nel casellario informatico delle imprese (<i>ex</i> art. 27 d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, applicabile <i>ratione temporis</i>) costituiscono atti dovuti, ed eventuali vizi formali del procedimento d’iscrizione (quale la dedotta violazione delle garanzie partecipative), in applicazione del principio di conservazione sancito dall’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, l. n. 241 del 1990, sarebbero comunque inidonee ad inficiare la legittimità dell’annotazione, poiché il contenuto dispositivo del provvedimento comunque non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; <br />	<br />
(ii) in conformità a orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, da cui non v’è ragione di discostarsi, l’impresa partecipante alla gara, con la sottoscrizione del c.d. “<i>Patto di integrità</i>”, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, sicché l’incameramento della cauzione ivi previsto in caso di violazione di tali doveri (nel caso di specie, del divieto di “accordarsi” con altre imprese concorrenti, astrette da legami sostanziali, in funzione manipolativa delle offerte) non assume natura di sanzione amministrativa che, in quanto tale, sarebbe riservata alla legge, ma costituisce la conseguenza dell’accettazione di regole e doveri comportamentali accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione dalla gara, assunti su base pattizia (v. in tal senso, <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, V, 9 settembre 2011, n. 5066). <br />	<br />
5.2.3. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori. </p>
<p>6. Le spese del grado seguono la soccombenza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate (Comune di Milano e Avcp) le spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna delle stesse, nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila), oltre agli accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/05/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-5-2012-n-787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-5-2012-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.787</a></p>
<p>Pres. Calderoni – Est. Pedron &#8211; Farmacia Bravi s.n.c. (avv. Brambilla) c. ASL provinciale Brescia (avv. Grassi) e Federfarma Brescia (n.c.) Farmacie – Orari di apertura e chiusura – Finalità – Alla luce dell’evoluzione normativa – Individuazione. Alla luce delle segnalazioni fornite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-5-2012-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-8-5-2012-n-787/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2012 n.787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Calderoni – <i> Est.</i> Pedron<br />  &#8211; Farmacia Bravi s.n.c. (avv. Brambilla) c. ASL provinciale Brescia (avv. Grassi) e Federfarma Brescia (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie – Orari di apertura e chiusura – Finalità – Alla luce dell’evoluzione normativa – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla luce delle segnalazioni fornite dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle più recenti innovazioni normative, è da ritenere che la determinazione amministrativa degli orari di apertura/chiusura e dei turni di guardia delle farmacie non costituiscano un limite invalicabile ma un servizio minimo da garantire ai cittadini utenti. Le valutazioni sottese alla formazione della pianta organica vanno tenute distinte da quelle inerenti alla modulazione degli orari, tenuto conto, da un lato, che l’orario continuato soddisfa particolarmente bene le esigenze di avventori e turisti che, essendo di passaggio, non sono residenti e non hanno punti di riferimento stabili nel tessuto cittadino e, dall’altro, che la presenza capillare di farmacie sul territorio comunale non è di alcuna utilità se in una determinata fascia oraria nessuna di queste offre, in una certa zona, i propri servizi al pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>****</p>
<p>FATTO E DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente Farmacia Bravi s.n.c., con sede in Brescia via Cremona 173 (poi trasferitasi in via S. Zeno 95), ha chiesto una prima volta in data 28 aprile 2010 alla ASL di Brescia che le farmacie del distretto potessero praticare per il periodo giugno 2010 – maggio 2011 gli orari di apertura massimi previsti per le località climatiche e le località turistiche dall’art. 91 comma 3 della LR 30 dicembre 2009 n. 33 (54 ore settimanali ripartite su 6 giorni). Nello specifico la ricorrente chiedeva di poter passare da 48 a 54 ore settimanali effettuando l’apertura continuativa dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì (senza la chiusura dalle 13.00 alle 15.00 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì), con chiusura il sabato pomeriggio e la domenica.<br />	<br />
2. Il direttore sanitario, dapprima con nota del 29 aprile 2010 e poi con nota del 7 maggio 2010, si è però espresso negativamente affermando che non sussistevano le condizioni previste dalla normativa regionale per prolungare l’orario, mentre al contrario non vi erano ostacoli all’adozione dell’orario continuato. Sulla base di tale impostazione il direttore del Dipartimento Cure Primarie con determinazione del 28 maggio 2010 ha adottato i calendari con gli orari di apertura e i turni di guardia per il periodo giugno 2010 – maggio 2011 senza concedere il prolungamento di orario richiesto dalla ricorrente. Contro questo provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. <br />	<br />
3. L’anno successivo, in vista della formazione dei nuovi calendari, la ricorrente (nel frattempo trasferitasi nella nuova sede) ha presentato un’analoga richiesta di prolungamento dell’orario da 48 a 54 ore settimanali. Anche questa volta tuttavia la ASL ha opposto un rifiuto, anticipato con nota congiunta del direttore generale e del direttore sanitario di data 9 maggio 2011 e formalizzato definitivamente con determinazione del direttore del Dipartimento Cure Primarie n. L/255 del 24 maggio 2011. In quest’ultimo provvedimento, mediante il quale sono stati adottati i calendari con gli orari di apertura e i turni di guardia per tutte le farmacie e i dispensari del distretto per il periodo giugno 2011 – maggio 2012, è stato riconosciuto alla Farmacia Bravi snc un orario settimanale pari a 48 ore così articolato: apertura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni di martedì-mercoledì-giovedì, apertura dalle 9.00 alle 19.00 nei giorni di lunedì e venerdì, apertura dalle 9.00 alle 13.00 il sabato, chiusura il sabato pomeriggio e la domenica. <br />	<br />
4. Contro il calendario del periodo giugno 2011 – maggio 2012 e i provvedimenti presupposti la ricorrente ha formulato impugnazione con atto notificato il 29 giugno 2011 e depositato il 5 luglio 2011. Le censure si possono così sintetizzare: (i) violazione dell’art. 91 comma 3 della LR 33/2009, in quanto il Comune di Brescia è inserito in uno degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica di cui alla DGR n. 8/6532 del 30 gennaio 2008, e inoltre vanta una notevole presenza di visitatori in tutto l’arco dell’anno; (ii) irragionevole contrasto con le politiche comunali di conciliazione casa-lavoro, che presuppongono l’estensione degli orari di apertura degli esercizi pubblici, a beneficio dei cittadini ma anche degli stessi lavoratori (nel caso della farmacia in conseguenza dell’orario continuato i dipendenti potrebbero ottenere turnazioni lavorative meno rigide); (iii) difetto di istruttoria, in quanto l’introduzione dell’orario continuato non altera la pianificazione basata sulla pianta organica delle farmacie e non incide negativamente sui turni di guardia, aggiungendosi agli stessi come servizio supplementare. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno.<br />	<br />
5. La ASL si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 704 del 30 luglio 2011 ha sospeso i provvedimenti impugnati rendendo quindi possibile l’incremento di orario chiesto dalla ricorrente (che in effetti è stato applicato a partire dall’8 agosto 2011). Con memoria depositata il 23 dicembre 2011 la ricorrente ha quantificato il mancato incasso per le 6 ore settimanali non fruite dal 1 giugno 2010 al 7 agosto 2011 in complessivi € 327.806 (corrispondenti a un incasso orario presunto pari a € 905,54), riparametrando quindi su tale base la richiesta di risarcimento danni. In relazione alla domanda di risarcimento la ASL ha chiesto con memoria depositata il 4 ottobre 2011 di essere autorizzata a chiamare in giudizio Lloyd’s of London MCS srl sulla base del rapporto di assicurazione esistente con tale società, ma ha poi rinunciato alla chiamata di terzo con memoria depositata il 26 gennaio 2012. <br />	<br />
6. Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni: <br />	<br />
(a) la farmacia ricorrente chiede in sostanza che sia accertato il proprio diritto a estendere l’orario di servizio da 48 a 54 ore settimanali suddivise su 6 giorni. Per conseguire questo risultato richiama la normativa regionale (art. 91 comma 3 della LR 33/2009) che ammette un’estensione dell’orario di questa entità “<i>in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiore presenza di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e dalla Delib. G.R. 30 gennaio 2008, n. 8/6532 (Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica […])</i>”;<br />	<br />
(b) la ASL replica che non vi sarebbero le condizioni per applicare l’orario massimo (appunto di 54 ore su 6 giorni), mancando sia la stagionalità sia la primaria vocazione turistica del luogo in cui si trova la sede farmaceutica. A supporto sono richiamati i pareri negativi di Federfarma Brescia di data 8 e 27 aprile 2010, nei quali si evidenzia che (1) non vengono in rilievo esigenze stagionali, (2) la farmacia ricorrente non si trova nel centro storico e quindi non intercetta utenza turistica, (3) l’incremento dell’orario determinerebbe l’alterazione dell’equilibrio del sistema attuale, che ha dimostrato di funzionare bene;<br />	<br />
(c) nell’impostazione tradizionale la possibilità di fissare per legge o per atto amministrativo limiti agli orari di apertura delle farmacie è giustificata con l’argomento che tali esercizi svolgono una funzione pubblicistica a tutela della salute e non possono essere considerati unicamente come strutture commerciali (v. TAR Lazio Roma Sez. III 7 febbraio 2008 n. 1088); <br />	<br />
(d) la giurisprudenza comunitaria (v. C. Giust. Sez. I 1 luglio 2010 C-393/08, Sbarigia, punti 25-28 e 32-34) non ha finora ravvisato nell’imposizione di limiti orari e di periodi di chiusura delle farmacie la lesione del diritto di stabilimento ex art. 43 CE (art. 49 TFUE), né la compressione del principio di libera prestazione dei servizi ex art. 49 CE (art. 56 TFUE), e neppure ostacoli al commercio tra gli Stati membri ex art. 81-82-86 CE (art. 101-102-106 TFUE);<br />	<br />
(e) la giurisprudenza costituzionale (v. C. Cost. 4 febbraio 2003 n. 27) a sua volta ha ritenuto che legittimamente il legislatore regionale possa prevedere limiti all’orario delle farmacie, trattandosi di un potere correlato a quello di stabilire una pianta organica per contingentare il numero delle sedi e garantire a ciascuna un adeguato bacino di utenza. In questa prospettiva il sacrificio imposto alla libera iniziativa economica sarebbe compensato dal fatto che la redditività garantita a ciascuna farmacia, compresi gli esercizi minori, favorirebbe la capillarità della rete, ossia la distribuzione omogenea della vendita dei farmaci sul territorio nazionale (interesse pubblico meritevole di tutela);<br />	<br />
(f) questo modo di osservare il fenomeno delle farmacie deve tuttavia essere superato per tenere conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo e nella realtà economica. Da alcuni anni l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) evidenzia che nella regolamentazione dell’attività delle farmacie occorre introdurre un maggiore livello di concorrenza (compresa la possibilità di differenziare le strategie commerciali, a partire dagli orari di apertura). La finalità del nuovo approccio è di favorire in primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui prezzi e sulla varietà dei servizi accessori, ma anche di rafforzare la struttura imprenditoriale delle farmacie: queste ultime infatti in seguito all’ingresso sul mercato delle parafarmacie di cui all’art. 5 del DL 4 luglio 2006 n. 223 devono potersi difendere ad armi pari disponendo di maggiore flessibilità nel posizionamento della propria offerta per intercettare ogni segmento di clientela potenziale. In sintesi l’AGCM afferma, condivisibilmente, che la tutela della salute dei cittadini non è incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, il che per l’aspetto che qui interessa dovrebbe condurre a considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile ma piuttosto come il servizio minimo da garantire ai cittadini (v. le segnalazioni 1 febbraio 2007 AS381; 11 novembre 2009 AS637; 25 febbraio 2000 AS194; 23 marzo 2011 AS818; 1 settembre 2011 AS871); <br />	<br />
(g) gli auspici dell’AGCM sulla piena liberalizzazione degli orari e dello svolgimento del servizio in ogni settore commerciale (v. anche la segnalazione 5 gennaio 2012 AS901) hanno trovato concretizzazione in alcuni recenti interventi legislativi (v. art. 3 commi 7 e 8 del DL 13 agosto 2011 n. 138; art. 3 comma 1 lett. d-bis del DL 223/2006, come modificato dall’art. 31 del DL 6 dicembre 2011 n. 201; art. 1 commi 1 e 2 del DL 24 gennaio 2012 n. 1). Sono ora ammissibili soltanto limitazioni proporzionate a specifiche finalità pubbliche, il che evidentemente non consente di ritenere esclusa dal nuovo regime l’intera attività di vendita al dettaglio dei farmaci per il solo fatto che sussiste un collegamento con la tutela della salute (le deroghe alla liberalizzazione devono essere direttamente funzionali a garantire ciascuna un aspetto dell’interesse pubblico); <br />	<br />
(h) peraltro le norme appena citate sono successive agli atti impugnati nel presente ricorso e quindi potranno riverberarsi in tutta la loro forza innovativa unicamente sui futuri calendari delle farmacie. Nel presente giudizio si ritiene applicabile, oltre al contributo offerto dall’AGCM nelle proprie segnalazioni, il principio posto dall’art. 3 comma 7 del DL 138/2011, secondo cui le disposizioni relative all&#8217;introduzione di limiti all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. Questo principio, coerente con la disciplina comunitaria sulla concorrenza, costituisce un canone interpretativo di applicazione generale, e dunque è utilizzabile anche se codificato dopo i fatti di causa; <br />	<br />
(i) su queste premesse le norme regionali devono essere interpretate nel senso più favorevole all’incremento e alla flessibilità degli orari di apertura delle farmacie;<br />	<br />
(j) nello specifico l’art. 91 comma 3 della LR 33/2009 contempla due ipotesi di estensione degli orari, una limitata nel tempo (le necessità stagionali) e una potenzialmente illimitata (l’affluenza di persone nelle zone a rilevanza turistica); <br />	<br />
(k) il Comune di Brescia presenta certamente un’affluenza molto significativa e omogenea di visitatori (il punto è pacifico) e dunque può essere assimilato a una realtà turistica non stagionale. Formalmente sussiste anche il requisito dell’inserimento negli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (v. DGR 30 gennaio 2008 n. 8/6532). In proposito non sembra corretto (oltretutto in mancanza di parametri normativi) suddividere il territorio comunale in zone a maggiore o minore appetibilità per i turisti. In realtà i soggetti che frequentano una città di grandi dimensioni come Brescia non hanno motivazioni soltanto turistiche ma anche culturali, professionali ed economiche. Dunque occorre tenere in considerazione l’impatto complessivo che la forte presenza di visitatori può determinare sulla domanda di prodotti e servizi farmaceutici, senza presumere che tale domanda si concentri necessariamente nel centro storico, meta dei turisti propriamente detti;<br />	<br />
(l) parimenti non sembra corretto trasformare il dato medio giornaliero dei visitatori in abitanti aggiuntivi per sostenere che tutti assieme non raggiungerebbero il numero minimo che permette l’inserimento in pianta organica di una nuova farmacia. I soggetti non residenti hanno orari e obiettivi particolari, non sempre assimilabili a quelli del resto della popolazione. Si possono quindi fare valutazioni separate per la pianta organica e per gli orari di apertura delle farmacie. L’orario continuato soddisfa particolarmente bene le esigenze di quanti, essendo di passaggio, non hanno punti di riferimento stabili nel tessuto cittadino; <br />	<br />
(m) è poi evidente, sia con riguardo ai visitatori sia in relazione ai residenti, che la presenza capillare di farmacie sul territorio comunale non è di alcuna utilità se in una determinata fascia oraria nessuna di queste offre, in una certa zona, i propri servizi al pubblico. Sotto questo profilo le valutazioni sugli orari di apertura delle farmacie devono necessariamente raccordarsi con le politiche dell’amministrazione dirette a promuovere la qualità della vita cittadina attraverso il prolungamento degli orari degli uffici pubblici, degli esercizi e delle attività commerciali;<br />	<br />
(n) in definitiva sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il prolungamento dell’orario settimanale attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 91 comma 3 della LR 33/2009. <br />	<br />
7. La ricorrente ha anche chiesto il risarcimento per il danno economico subito a causa della chiusura dell’esercizio nella fascia oraria 13.00-15.00 nei giorni di martedì-mercoledì-giovedì dal 1 giugno 2010 al 7 agosto 2011. La domanda non può essere accolta. Per una parte del suddetto periodo, ossia fino al 31 maggio 2011, la mancata attività è collegata al calendario 2010, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Inoltre a partire dal 31 luglio 2011 l’apertura nelle 6 ore in questione è stata resa possibile dall’ordinanza cautelare di questo TAR n. 704/2011. In ogni caso la decisione espressa dalla ASL con gli atti impugnati deve essere valutata nel contesto normativo dell’epoca, che prima delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2011 e del 2012 e in assenza di pronunce giurisprudenziali in linea con le tesi dell’AGCM non si presentava di facile interpretazione. Manca quindi l’elemento soggettivo dell’obbligazione risarcitoria. <br />	<br />
8. In conclusione il ricorso deve essere accolto per il profilo impugnatorio, con il conseguente annullamento del calendario degli orari relativo al periodo giugno 2011 – maggio 2012 (e degli atti presupposti) nella parte in cui non è riconosciuto alla ricorrente il prolungamento dell’orario settimanale da 48 a 54 ore. Viene invece respinta la domanda di risarcimento. Tenuto conto della complessità di alcune questioni, le spese di giudizio possono essere compensate. Il contributo unificato è a carico della ASL ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando:<br />	<br />
(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione, accertando che la ricorrente ha titolo al prolungamento dell’orario settimanale da 48 a 54 ore e annullando i provvedimenti che dispongono diversamente; <br />	<br />
(b) respinge la domanda di risarcimento;<br />	<br />
(c) condanna la ASL a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115;<br />	<br />
(d) compensa per il resto le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
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