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	<title>8/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2131</a></p>
<p>Pres. Frascione, Est. Lipari Ricorsi Riuniti: G. Ciaravolo &#038; C. Sas (Avv. A. Balestrieri, B. Minatolo, S. Trifirò) c/ Soc. SO.GE.MI. Spa (Avv.ti G. Della Valle, G. Salvatori del Prato), Soc. La Polignanese srl (Avv.ti A. Marzano, F.C. Besostri), Soc. OR.VAS.sas (n.c.), Ditta Cerrito Salvatore di Cerrito Ambrogio (n.c.); in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2007-n-2131/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.2131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Frascione,       <i>Est.</i> Lipari<br /> Ricorsi Riuniti: G. Ciaravolo &#038; C. Sas (Avv. A. Balestrieri, B. Minatolo, S. Trifirò) c/ Soc. SO.GE.MI. Spa (Avv.ti G. Della Valle, G. Salvatori del Prato), Soc. La Polignanese srl (Avv.ti  A. Marzano, F.C. Besostri), Soc. OR.VAS.sas (n.c.), Ditta Cerrito Salvatore di Cerrito Ambrogio (n.c.);</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza dai benefici, per effetto della falsità delle dichiarazioni, ex art. 75 D.p.r. 445/2000, e sull&#8217;interpretazione, con riguardo ad una gara per l&#8217;assegnazione di punti vendita, della clausola del bando che prescriva l&#8217;utilizzabilità biennale della graduatoria, ai fini dell&#8217;assegnazione dei posti resisi vacanti a seguito di revoca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara per l’assegnazione di punti vendita &#8211; False dichiarazioni rese da un’impresa concorrente – Decadenza dal beneficio conseguito – Ex art. 75, d.p.r. 445/2000 – Contenuto – Ragione.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Assegnazione di punti vendita – Bando di gara – Clausola che prescrive l’utilizzabilità biennale della graduatoria per l’assegnazione di posti divenuti disponibili a seguito di revoca – Applicabilità del limite temporale &#8211;  Determinazione &#8211; Limiti &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara per l’assegnazione di punti vendita -nella specie all’interno di un mercato ortofrutticolo-, una volta accertata la falsità delle dichiarazioni rese da una delle imprese concorrenti, la decadenza dal beneficio conseguito, di cui all’art. 75, D.p.r. 445/2000, non comporta la sola perdita del punteggio relativo alla falsa dichiarazione, bensì la decadenza dalla graduatoria nonché la revoca dell’assegnazione intervenuta in favore di detta impresa. Difatti, il carattere sanzionatorio della perdita del beneficio comporta che le conseguenze vadano al di là della mera rettifica dei presupposti considerati per l’adozione del provvedimento.</p>
<p>2. In una gara per l’assegnazione di punti vendita, qualora il bando stabilisca l’utilizzabilità biennale della graduatoria per l’assegnazione dei posti resisi vacanti in seguito alla revoca dell’assegnazione, il suddetto limite temporale deve intendersi riferito a fatti sopravvenuti che incidano sul rapporto di utilizzazione dello spazio nel mercato, derivante da una legittima e regolare assegnazione, mentre non rileva in caso di annullamento in via di autotutela della graduatoria, avente necessariamente pieni effetti retroattivi e ripristinatori. (Pertanto, nella specie, la circostanza che la revoca sia stata disposta dopo il predetto biennio, non preclude l’utilizzabilità della regola dello scorrimento della graduatoria, in quanto ciò che rileva, ai fini del rispetto della scadenza biennale di validità della graduatoria, è che l’assegnazione, annullata d’ufficio, sia stata effettuata quando la graduatoria era ancora pienamente efficace).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  2131/07 REG.DEC.<b><br />
</b>N. 358 e 406 e 407 REG.RIC.<b><br />
</b>ANNO  2003  <b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
<i><b>Sezione Quinta</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi in appello:</p>
<p>a) n. <b>358/2003</b> proposto da <br />
<b>Giovanni CIARAVOLO &#038; C. SAS</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Balestrieri, Bonaventura Minutolo e Salvatore Trifirò con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9 presso l’avv. Paolo Zucchinali;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Soc. SO.GE.MI. SPA</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Della Valle e Guido Salvatori Del Prato con domicilio eletto in Roma piazza Mazzini, n. 8 presso l’avv. Giorgio della Valle;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>&#8211; della <b>soc. LA POLIGNANESE SRL.</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Marzano e Felice Carlo Besostri con domicilio eletto in Roma via Sabotino, n. 45 presso l’avv. Arturo Marzano,<br />
&#8211; la <b>soc. OR.VAS. SAS</b> non costituitasi,<br />
&#8211; la Ditta<b> CERRITO SALVATORE di CERRITO AMBROGIO</b> non costituitosi;</p>
<p>b) n. <b>406/2003 </b>proposto dalla Ditta <br />
<B>CERRITO SALVATORE DI CERRITO AMBROGIO ALDO IN PERS. TIT</B>., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Ingrillì e Fabio Ingrillì con domicilio eletto in Roma via Corvisieri, n. 46 presso l’avv. Domenico Cavaliere;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211; la soc. <B>LA POLIGNANESE S.R.L. </B>rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Marzano e Felice Carlo Besostri con domicilio eletto in Roma via Sabotino, 45 presso l’avv. Arturo Marzano;<br />
&#8211; la soc. <B>SO.GE.MI. SPA</B> rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Della Valle e Guido Salvatori Del Prato con domicilio eletto in Roma Piazza Mazzini, 8 presso Della Valle;<br />
&#8211; la soc<b>. Giovanni CIARAVOLO &#038; C. SAS</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Mario Balestrieri, Bonaventura Minutolo e Salvatore Trifirò con domicilio eletto in Roma via Po n. 24-25/B presso l’avv. Paolo Zucchinali;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>&#8211; della <b>soc. OR.VAS. sas</b> non costituitasi;</p>
<p>c) n. <b>407/2003 </b>proposto da <br />
<b>Giovanni CIARAVOLO &#038; C. SAS</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cavaliere, Francesco Basile, Pierluigi Mantini con domicilio eletto in Roma via Corvisieri, n. 46 presso l’avv. Domenico Cavaliere;<br />
&#8211; la soc<b>. LA POLIGNANESE S.R.L.;</b><br />
&#8211; dalla <b>ORVAS sas</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Cavaliere, Francesco Basile e Pierluigi Mantini con domicilio eletto in Roma via Corvisieri 46 presso l’avv. Domenico Cavaliere;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro<br />
<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; la soc. <B>LA POLIGNANESE S.R.L</B>. rapresentato e difeso dagli av.ti Arturo Marzano e Felice Carlo Besostri con domicilio eletto in Roma via Sabotino, n. 45 presso l’avv. Arturo Marzano;<br />
&#8211; la soc. <B>CERRITO SALVATORE DI CERRITO AMBROGIO</B> non costituitisi;<br />
&#8211; <b>Giovanni Ciaravolo &#038; C. Sas</b>. rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Mario Balestreri, Bonaventura Minutolo e Salvatore Trifirò con domicilio eletto in Roma via Po n. 24-25/B presso Paolo Zucchinali;<br />
&#8211; la <b>soc. SO.GE.MI S.P.A</b>. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Della Valle e Guido Salvatori Del Prato con domicilio eletto in Roma Piazza Mazzini, n. 8 presso l’avv. Giorgio Della Valle;</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano Sezione Terza, 15 ottobre 2002, n. 3954 concernente ASSEGNAZIONE DI PUNTI DI VENDITA ALL’INTERNO DI MERCATO ORTOFRUTTICOLO.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della soc. SO.GE.MI. S.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Udito all’udienza del 21 novembre 2006 il relatore Consigliere Marco Lipari e uditi, altresì gli avv.ti Di Mattia per delega di Trifirò, Della Valle, Besostri;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1</b>. La sentenza impugnata, pronunciandosi su due ricorsi riuniti:<br />
ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1228/2002, proposto dalla Giovanni Ciaravolo &#038; C. s.a.s., per l’annullamento dei provvedimenti adottati dalla So.Ge.Mi. SpA, concernenti l’assegnazione dei punti vendita 60/A e 59/A del Mercato ortofrutticolo di Milano alle società Or.vras. e Cerrito;<br />
ha accolto il ricorso n. 640/2002, proposto dalla Polignanese s.r.l., per l’annullamento del provvedimento adottato dalla So.Ge.Mi. S.p.A. in data 28 febbraio 2002, avente ad oggetto la decadenza dalla graduatoria e l’annullamento dell’assegnazione di un punto vendita nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Milano.<br />
<b>2</b>. La sentenza è appellata, con tre distinti ricorsi, dalla Or.Vas, dalla Ciaravolo e dalla Cerrito.<br />
<b>3</b>. La società Polignanese propone tre appelli incidentali, di contenuto analogo, nell’ambito di ciascuno dei giudizi.<br />
<b>4</b>. La So.Ge.Mi. si è costituita in giudizio, aderendo, in sostanza, agli appelli proposti da Or.Vas. e Cerrito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. I tre appelli, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
2. È opportuno riassumere i tratti essenziali della vicenda sostanziale e processuale all’origine della presente controversia.<br />
Con delibera del 16 febbraio 2000, la SO.GE.MI. s.p.a. (società concessionaria di gestione per l’impianto e l’esercizio del mercato ortofrutticolo all’ingrosso del comune di Milano) approvava la graduatoria per l’assegnazione di un punto vendita situato all’interno del mercato (posteggio n. 55/A), all’esito del concorso bandito il 23 luglio 1999. Il bando stabiliva, inoltre, che la graduatoria, con validità per un periodo di due anni dall’approvazione, sarebbe stata utilizzabile per l’assegnazione ulteriore dei punti vendita che si fossero resi disponibili in seguito a revoche, rinunce o estensioni del mercato.<br />
3. Al primo posto della graduatoria si collocava la ditta Fratelli Rebuffini s.r.l. (punti 78), che otteneva l’assegnazione del posteggio.<br />
La graduatoria, poi, era così composta:<br />
2) Ortofrutticola Lombarda s.n.c. (68 punti);<br />
3) Moccaldi Raffaele s.r.l.. (61 punti);<br />
4) La Mediana s.r.l. (51 punti);<br />
5) La Polignanese s.r.l. (di seguito “Polignanese”) (51 punti);<br />
6) Or.Vas. s.r.l. (di seguito “Or.Vas.” (51 punti);<br />
7) Cerrito Salvatore (di seguito “Cerrito”) (45 punti);<br />
8) Ciaravolo &#038; c. s.a.s. (di seguito “Ciaravolo”) (35 punti).<br />
Dopo l’approvazione della graduatoria, si rendevano disponibili due posteggi, assegnati, rispettivamente, alla Ortofrutticolo Lombarda – 2^ classificata &#8211; e alla Moccaldi srl – 3^ classificata. In seguito, uno dei posteggi era attribuito alla società La Mediana, collocata al 4° posto della graduatoria.<br />
<b>4</b>. In un secondo momento, si rendevano disponibili altri due posteggi. In particolare, in seguito al fallimento della “Momo Italia” s.r.l., il posteggio n. 60/A, era assegnato a “La Polignanese”, collocata al 5° posto della graduatoria, mentre il posteggio n. 59/A era assegnato alla Or.Vas., collocata al 6° posto della graduatoria.<br />
<b>5.</b> All’esito di alcune verifiche documentali, sollecitate dalla stessa interessata (che segnalava una “discrepanza riferita ala fatturato” rispetto alle dichiarazioni rese all’atto di presentazione della domanda di assegnazione), nonché dalle Società Ciaravolo e Or.Vas, la SO.GE.MI., con nota n. 168 del 28 febbraio 2002, stabiliva di revocare l’assegnazione in favore di Polignanese e di cancellare detta società dalla graduatoria “in modo definitivo e con effetto retroattivo”.<br />
<b>6.</b> La So.Ge.Mi. accertava l’inesattezza delle autodichiarazioni relative al fatturato dell’impresa, tale da determinare l’illegittima attribuzione di 4 punti in più rispetto a quelli effettivamente spettanti.<br />
Di conseguenza, in seguito allo scorrimento della graduatoria, il posteggio n. 60/A era attribuito alla Or.Vas e il posteggio n. 59/A era attribuito alla società Cerrito, collocata (originariamente) al 7° posto della graduatoria.<br />
<b>7.</b> La Polignanese impugnava il provvedimento di revoca dinanzi al TAR.<br />
Cerrito e Ciaravolo (collocata all’8° posto della graduatoria) intervenivano ad <i>opponendum</i>.<br />
Ciaravolo, poi, proponeva un autonomo ricorso, diretto a contestare il punteggio attribuito a Or.Vas e Cerrito.<br />
<b>8.</b> Il tribunale ha riunito i due giudizi e, all’esito, ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla Ciaravolo (con l’intervento e con l’autonomo ricorso) e ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Società La Polignanese, annullando gli impugnati provvedimenti della So.Ge.Mi., nella sola parte in cui essi non prevedono un nuovo concorso per la copertura dei posti resisi vacanti a seguito dell’annullamento dell’assegnazione.<br />
A giudizio del Tar, infatti, occorre considerare che la graduatoria, ormai non è più utilizzabile dopo la scadenza biennale del suo previsto termine di efficacia (avvenuta il 16 febbraio 2002).<br />
<b>9.</b> Con due separati appelli principali, Or.Vas. e Cerrito s.a.s. contestano questo capo della sentenza, sostenendo che, nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di annullamento della graduatoria e non di efficacia oltre il biennio.<br />
<b>10.</b> Con un terzo appello, Ciaravolo contesta anche essa il capo della sentenza contenente l‘accoglimento parziale del ricorso di Polignanese e propone autonome censure contro i capi della sentenza ad essa sfavorevoli, riguardanti l’inammissibilità dell’intervento ad <i>opponendum</i> nel giudizio di primo grado n. 640/2002 e del ricorso di primo grado n. 1228/2002. Ripropone, quindi, i motivi di gravame disattesi dal tribunale, riferiti alla mancata esclusione dalla graduatoria delle società Or.Vas. e Cerrito.<br />
<b>11.</b> Polignanese resiste ai tre appelli, articolando, a sua volta, in tutti i giudizi, appelli incidentali di analogo contenuto, diretti a riproporre le censure respinte dal tribunale.<br />
<b>12.</b> Il Collegio esamina preliminarmente gli appelli incidentali, perché il loro eventuale accoglimento precluderebbe l’esame delle impugnazioni principali.<br />
<b>13.</b> In primo luogo, Polignanese ripropone la censura di violazione dei diritti di partecipazione procedimentale di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990, disattesi dal tribunale.<br />
Il motivo è infondato. La sentenza appellata ha chiaramente accertato il pieno rispetto delle garanzie procedimentali, da parte della So.Ge.Mi. L’adeguatezza del contraddittorio non può essere smentita dal mancato accoglimento delle istanze di accesso documentale e di audizione personale, formulate dell’interessata, poiché, nel complesso, risulta comunque che sia stata ampiamente garantita la possibilità di articolare difese congrue con l’oggetto del procedimento.<br />
<b>14.</b> Il provvedimento finale ha valutato tutti gli aspetti rilevanti ai fini della determinazione conclusiva. Pertanto, non è condivisibile la censura riguardante l’asserita mancata ponderazione della buona fede della società al momento della autodichiarazione risultata, poi, non veritiera.<br />
<b>15.</b> Per gli stessi motivi, non era necessario valutare analiticamente tutte le richieste formulate dall’interessata, quali l’arrotondamento della cifra del fatturato, del tutto irrilevante, una volta stabilita l’esclusione della società della graduatoria.<br />
<b>16.</b> Nell’ambito di quello specifico procedimento di esclusione, poi, non era necessaria nemmeno la valutazione della richiesta di esame delle dichiarazioni rese dagli altri partecipanti e, tanto meno, quella di rivedere i criteri di attribuzione dei punteggi.<br />
Peraltro, in linea di fatto, è pienamente comprovato che l’amministrazione abbia effettuato un’ampia e approfondita verifica sulle dichiarazioni rese dai partecipanti alla gara, assumendo, poi, le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori compiuti.<br />
<b>17.</b> Destituita di fondamento è anche l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, posto che la So.Ge.Mi ha spiegato in modo adeguato le ragioni della propria decisione, anche attraverso ulteriori atti, collegati all’atto impugnato. La relativa documentazione è stata adeguatamente posta a disposizione dell’interessata.<br />
<b>18.</b> Priva di pregio è la dedotta violazione dell’articolo 27 della legge regionale n. 12/1975 e dell’articolo 10 del regolamento interno dell’ortomercato (RIO), che disciplina il procedimento di decadenza e revoca dall’assegnazione del posteggio. È evidente, infatti che, nel caso di specie, si tratta di un’ipotesi diversa, consistente nell’esercizio del doveroso potere di autotutela, derivante dall’accertamento della falsità di una dichiarazione.<br />
<b>19.</b> Infondata risulta, ancora, la censura basata sull’asserita “desuetudine” dell’articolo 10 del RIO. Infatti, la abrogazione tacita delle norme regolamentari non è contemplata dall’ordinamento, né è prospettabile il vizio di disparità di trattamento in relazione alla asserita mancata applicazione di una norma in situazioni analoghe.<br />
<b>20.</b> Infondata, in linea di fatto, è la censura di disparità di trattamento in relazione al termine di tre giorni stabilito per la liberazione del punto vendita. Risulta, infatti, che detto termine sia stato assegnato anche ad altre imprese, in situazioni analoghe. A tale riguardo non rileva la diversa circostanza che, in concreto, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio abbia potuto subire ritardi, per diverse cause.<br />
<b>21.</b> Prive di pregio sono le censure riguardanti la composizione della commissione che ha valutato la veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese concorrenti, anche considerando il carattere meramente propositivo degli atti adottati da tale organismo.<br />
<b>22.</b> La presenza del Sig. Vasta all’interno della commissione è pienamente legittima, trattandosi del rappresentante delle Associazioni dei grossisti ortifrutticoli, indicato dalla categoria di appartenenza.<br />
Con altra censura, Polignanese afferma che la dichiarazione non veritiera riguarda solo una percentuale limitata del fatturato relativo al triennio e all’anno 1998. A prescindere dalla buona fede, a suo dire dimostrata dalla spontanea rettifica della dichiarazione, effettuata prima dell’avvio della verifica, la corretta attribuzione dei punteggi, adeguati all’effettiva situazione del fatturato, determinerebbe una modesta correzione dei punteggi, con il conseguente slittamento di un solo posto nella graduatoria.<br />
<b>23.</b> La censura è infondata. La prova della buona fede non può dirsi raggiunta, in un contesto in cui la dichiarazione si riferisce a un dato documentalmente accertabile dalla società interessata, senza particolare difficoltà.<br />
Del resto, la spontaneità della richiesta di rettifica sembra avere rilevanza molto limitata, considerato che Polignanese si è rivolta all’amministrazione a distanza di molti mesi dall’assegnazione del posteggio e circa due anni dopo la presentazione della domanda di partecipazione, quando già l’iniziativa di verifica delle dichiarazioni stava avviandosi.<br />
<b>24.</b> Inoltre, una volta accertata la falsità della dichiarazione, la conseguenza è necessariamente quella della esclusione dell’interessato dal beneficio accordato e non quella della mera correzione del dato correttamente accertato.<br />
Nel caso di specie, è indiscutibile che la dichiarazione riguardante il fatturato ha spiegato influenza determinante nella formazione della graduatoria e, pertanto, risulta corretta la decisione della So.Ge.Mi. di applicare la decadenza sanzionatoria.<br />
<b>25.</b> Secondo l’appellante incidentale, poi, la “decadenza dal beneficio conseguito” per effetto della falsa dichiarazione, di cui all’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 riguarderebbe solo la perdita del punteggio riguardante la dichiarazione e non la collocazione nella graduatoria.<br />
La censura è priva di fondamento. Come esattamente affermato dal tribunale, infatti, il carattere sanzionatorio della perdita dal beneficio comporta che la conseguenza vada al di là della mera rettifica dei presupposti considerati per l’adozione del provvedimento.<br />
Nel caso di specie, il riferimento compiuto dalla sentenza impugnata al sistema degli appalti ha un valore di carattere sistematico, correttamente utilizzabile per chiarire la portata della disciplina in materia di documentazione amministrativa.<br />
<b>26.</b> Non è fondata nemmeno la censura riguardante l’asserita violazione dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Infatti, la facoltà di regolarizzazione o rettifica delle dichiarazioni incomplete prevista dalla norma non riguarda la diversa ipotesi di dichiarazioni non veritiere nel loro contenuto.<br />
<b>27.</b> Conclusivamente, quindi, gli appelli incidentali devono essere respinti.<br />
<b>28.</b> Passando all’esame degli appelli principali, la Sezione deve esaminare, preliminarmente, i motivi concernenti la pronuncia di inammissibilità dell’intervento ad <i>opponendum</i> e del ricorso autonomo di primo grado, proposti da Ciaravolo. Con tali atti, l’appellante aveva censurato, fra l’altro, i punteggi attribuiti a Cerrito e a Or.Vas.<br />
La pronuncia del tribunale si fonda sull’affermazione secondo cui la graduatoria in contestazione ha una durata biennale, ormai scaduta. Pertanto, Ciaravolo non avrebbe alcun interesse a contestare il punteggio attribuito alle altre concorrenti.<br />
<b>29.</b> Per valutare la correttezza della statuizione del tribunale, occorre esaminare congiuntamente anche il motivo di impugnazione, di merito, comune ai tre appelli principali.<br />
Con tale mezzo, si contesta la pronuncia del Tar, nella parte in cui essa ha ritenuto inapplicabile la regola dello scorrimento della graduatoria, dopo la revoca dell’assegnazione in favore della Polignanese, in seguito alla scadenza del termine biennale di efficacia della graduatoria.<br />
<b>30.</b> Il motivo è fondato.<br />
Se è vero che la graduatoria in questione aveva, incontestabilmente, durata biennale, va considerato, però, che, nel caso di specie, si tratta di individuare gli effetti derivanti dall’annullamento, in via di autotutela, di un’assegnazione, per scorrimento della classifica concorsuale, effettuata quando la graduatoria era ancora pienamente efficace.<br />
<b>31.</b> Il bando di gara stabiliva, espressamente, l’utilizzabilità biennale della graduatoria per l’assegnazione dei posti resisi vacanti anche in seguito alla revoca dell’assegnazione. La formula, nella sua ampiezza e genericità, deve intendersi riferita, razionalmente, a fatti sopravvenuti che incidono sul rapporto di utilizzazione dello spazio nel mercato, derivante da una legittima e regolare assegnazione.<br />
Non rileva il limite biennale, invece, quando si tratta di un annullamento di ufficio della graduatoria, che determina, necessariamente, pieni effetti retroattivi e ripristinatori.<br />
<b>32.</b> Al riguardo, è opportuno precisare quale sia la natura degli effetti sanzionatori conseguenti all’accertata falsità delle autodichiarazioni rese dai soggetti interessati nell’ambito delle procedure amministrative, anche non concorsuali.<br />
<b>33.</b> La decadenza dai benefici conseguiti ha la finalità di applicare una sanzione in capo al soggetto che ha posto in essere un comportamento illecito. Ma ha anche lo scopo di determinare l’eliminazione di un atto amministrativo illegittimo.<br />
<b>34.</b> La caducazione degli effetti si verifica automaticamente e spiega pieni effetti retroattivi.<br />
Quando la decadenza sanzionatoria si verifica nell’ambito di una procedura concorsuale, la pienezza degli effetti retroattivi ha anche lo scopo di tutelare la posizione dei soggetti terzi, che potrebbero aver subito un diretto pregiudizio derivante dal comportamento illecito dell’autore delle false dichiarazioni.<br />
<b>35.</b> Questa finalità emerge in modo ancora più netto (benché non esclusivo) quando sia possibile accertare, attraverso la “prova di resistenza”, la diretta incidenza della falsa dichiarazione sulla definizione dei punteggi e della graduatoria di merito. Nel caso di specie, infatti, proprio attraverso le risultanze delle false attestazioni, Polignanese ha potuto ottenere un punteggio utile a collocarsi nella graduatoria in posizione migliore di quella che le sarebbe spettata (ancorché attraverso lo scavalcamento di una sola concorrente).<br />
<b>36.</b> In questa prospettiva, allora, è evidente che non rileva affatto la distanza temporale tra la data di accertamento della falsità delle dichiarazioni e il momento di adozione del provvedimento basato sulla falsa attestazione dell’interessato. La retroattività automatica della “perdita dei benefici” impone comunque di procedere al ripristino della legalità dell’azione amministrativa.<br />
<b>37.</b> Questa necessità si manifesta, in modo lineare, nel caso in cui si tratti di procedere alla attribuzione del posto (o dei posti) originariamente messo a concorso. Ma essa è ugualmente presente anche nel caso in cui si tratti dell’attribuzione di un posto assegnato mediante la procedura di scorrimento della graduatoria, durante il suo termine di efficacia e tale assegnazione sia stata revocata per l’accertamento della falsità delle autodichiarazioni.<br />
Anche in tale eventualità, infatti, il ripristino della legalità, con decorrenza retroattiva, è non solo doveroso, ma deriva, automaticamente, dalla decadenza dai benefici attribuiti alla parte autrice della falsa dichiarazione. Pertanto, esso non è affatto precluso dalla circostanza che l’attuazione di tale regola avvenga dopo la scadenza del termine di validità della graduatoria.<br />
<b>38.</b> Tale limite temporale riguarda, infatti, il momento in cui si verifica il presupposto della vacanza del posto, oppure, a tutto concedere, la data in cui si conclude il procedimento di nuova assegnazione. Ma la preclusione non si riferisce alla fase di adeguamento retroattivo all’intervenuta decadenza sanzionatoria dal concorso.<br />
<b>39.</b> In altri termini, la data da considerare per verificare il rispetto della scadenza biennale di validità della graduatoria non è quella della “revoca” (sostanzialmente qualificabile come un annullamento di ufficio) alla Polignanese, bensì la diversa e precedente data in cui si è verificata la disponibilità del posto illegittimamente attribuito a tale società.<br />
Pertanto, la censura articolata in primo grado da Polignanese deve essere respinta, anche a prescindere dal difetto di interesse a coltivare tale censura, collegato alla asserita carenza dei prescritti requisiti per partecipare alla eventuale gara per l’assegnazione del posto.<br />
<b>40.</b> Tale aspetto può essere valutato di ufficio dal giudice anche in grado di appello, in mancanza di un’apposita statuizione sul punto da parte della sentenza di primo grado.<br />
A giudizio del collegio, tuttavia, deve affermarsi anche il difetto di interesse della Polignanese a proporre la censura in questione.<br />
<b>41.</b> Infatti, la “perdita del beneficio”, stabilita dal testo unico in materia di documentazione amministrativa, mira ad impedire definitivamente che il soggetto autore della falsa dichiarazione possa realizzare l’interesse perseguito.<br />
Nel caso di specie, il bene giuridico va identificato nell’attribuzione di uno dei due posteggi resisi vacanti e nella collocazione in una graduatoria che offra tale opportunità. Pertanto, anche la eventuale riapertura dei termini per un nuovo concorso finalizzato all’assegnazione di tali posteggi non gioverebbe affatto alla Polignanese, che dovrebbe essere irrimediabilmente esclusa da una nuova gara con tale oggetto.<br />
<b>42.</b> Polignanese potrebbe partecipare, a tutto concedere, ad una nuova procedura concorsuale bandita per la attribuzione di ulteriori posti che si rendessero vacanti in un momento successivo.<br />
<b>43.</b> La fondatezza, nel merito della censura comune ai tre appelli principali, si riflette sulla fondatezza dell’appello proposto da Ciaravolo, nella parte in cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’autonomo ricorso di primo grado e dell’intervento proposto dinanzi al tribunale, diretti a contestare i punteggi assegnati a Or.Vas e a Cerrito.<br />
<b>44.</b> La decisione del tribunale non è condivisibile, perché risulta errato il presupposto relativo alla preclusione derivante dalla scadenza di validità della graduatoria.<br />
Una volta chiarito che, nel caso di specie, la decadenza di Polignanese comporta effetti retroattivi, emerge in modo evidente l’interesse a contestare la posizione in graduatoria degli altri concorrenti.<br />
<b>45.</b> Tuttavia, le censure devono ritenersi inammissibili e irricevibili per un’altra assorbente ragione. Con i motivi dedotti in primo grado, Ciaravolo intende contestare l’originario punteggio attribuito alle imprese che la precedono in graduatoria.<br />
La tardività di tale impugnazione è evidente, perché essa risulta proposta a distanza di molti mesi dall’approvazione della graduatoria, in un’epoca in cui l’interessata aveva certamente ottenuto la piena conoscenza del provvedimento, in relazione a tutte le sue componenti essenziali.<br />
<b>46.</b> Né potrebbe ritenersi che il termine per il ricorso sia iniziato a decorrere solo in seguito alla adozione degli atti di scorrimento della graduatoria, poiché sin dalla pubblicazione del bando era stato chiarito espressamente che la graduatoria sarebbe stata utilizzabile anche per la successiva assegnazione di ulteriori posti, resisi vacanti.<br />
<b>47.</b> È appena il caso di osservare, poi, che la decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento lesivo inizia dal momento in cui la parte interessata ottiene la piena conoscenza del contenuto essenziale dell’atto e non dal momento, eventualmente successivo, in cui siano scoperte le ragioni della sua possibile illegittimità.<br />
<b>48.</b> Peraltro, a giudizio, della Sezione, i motivi sono comunque destituiti di fondamento.<br />
Ciaravolo sostiene, in primo luogo, che la Or.Vas non era in possesso dei prescritti requisiti per l’inserimento in una posizione utile nella graduatoria, in relazione al coefficiente preferenziale di otto punti attribuito ai soggetti già titolari di una concessione di punto vendita nel mercato.<br />
<b>49.</b> In particolare, si sostiene che, ancor prima dell’indizione della gara, Or.Vas. aveva proceduto al trasferimento dell’azienda, relativa allo stand 68/B. In tal modo, la società avrebbe perso uno dei squisiti necessari per ottenere il punteggio agiuntivo.<br />
La censura è infondata in fatto, perché il trasferimento dell’azienda a favore della società Vasta ha avuto decorrenza solo a partire dal 1 ottobre 1999. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, avvenuta il 29 settembre 1999, il requisito prescritto era ancora attuale, a nulla rilevando la complessità del procedimento amministrativo di trasferimento del posteggio. In particolare, non assume rilevanza determinante la circostanza che l’autorizzazione alla nuova assegnazione fosse intervenuta prima della indicata data del 29 settembre 1999, e comunque, prima del 30 settembre 1999 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.<br />
Quindi, la dichiarazione resa della Or.Vas deve considerarsi veritiera e risulta corretta l’attribuzione dei punteggi determinata dalla Commissione di gara.<br />
<b>50.</b> Risulta infondata, nel merito, anche la censura riguardante l’asserito carattere inveritiero della dichiarazione relativa al possesso di impianti tecnologici, che ha comportato l’attribuzione di dieci punti.<br />
<b>51.</b> Infatti, nel contesto delle prescrizioni del bando, la “disponibilità” deve intendersi come concreta possibilità di utilizzare, in base ad un titolo giuridico certo (anche se di mera locazione), apposite strutture tecnologiche (nella specie: celle frigorifere). In punto di fatto, questa circostanza risulta puntualmente documentata dal contratto di locazione relativo alla concessione dello spazio n. C3-PT, a far data dal 1 gennaio 1998.<br />
Ne consegue, quindi, l’infondatezza della censura di eccesso di potere, in relazione alla asserita disparità di trattamento rispetto alla Polignanese.<br />
<b>52.</b> Ciaravolo sostiene, inoltre, che la ditta Cerrito aveva cessato la propria attività alla data del 28 febbraio 2001.<br />
Anche tale censura è privo di pregio, perché l’attività in questione risulta trasferita ad altra società derivante dalla cessione del ramo di azienda.<br />
Pertanto, in considerazione del carattere retroattivo della decadenza della Polignanese, lo scorrimento della graduatoria deve essere effettuato senza considerare eventuali fatti successivi.<br />
<b>53.</b> Da ultimo, l’appellante sostiene che Or.Vas., una volta ottenuta, in un primo tempo, l’assegnazione del punto vendita n. 59/A, non potrebbe più aspirare ad ottenere il punto vendita n. 60/A, per effetto della decadenza della Polignanese.<br />
<b>54.</b> La censura è infondata, anche prescindendo dal difetto di interesse di Ciaravolo a contestare la determinazione in oggetto. Infatti, se si ritenesse precluso un ulteriore scorrimento della graduatoria, il posteggio in questione dovrebbe essere assegnato alla Cerrito, che occupa, comunque, una migliore posizione in graduatoria.<br />
In ogni caso, una volta riconosciuto il carattere retroattivo degli effetti derivanti dalla decadenza della Polignanese, deve ritenersi corretto l’operato dell’amministrazione, la quale ha determinato, “ora per allora”, la riformulazione integrale della graduatoria.<br />
<b>55.</b> In definitiva, quindi, gli appelli principali devono essere accolti, nei sensi indicati, mentre l’appello incidentale deve essere respinto.<br />
Le spese possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni trattate.<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa riunione, accoglie gli appelli proposti dalle società OR.VAS sas e da Cerrito Salvatore; accoglie, in parte l’appello proposto dalla Giovanni Ciaravolo &#038; C. sas e, per il resto, lo respinge; respinge l’appello incidentale proposto dalla società La Polignanese;<br />
spese compensate;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2006, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Emidio Frascione				Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino				Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera					Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari				Consigliere Estensore																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
l’ 8 maggio 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2397</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va accolta la domanda di sospensione della sentenza che annulla un annullamento in via di autotutela di un attestato tacito di libera circolazione di un dipinto tutelato. La sentenza sfavorevole all’amministrazione evidenziava carente motivazione nel provvedimento della Soprintendenza che annullava un silenzio assenso, rilevando l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico e della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2397/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2397</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di sospensione della sentenza che annulla un annullamento in via di autotutela di un attestato tacito di libera circolazione di un dipinto tutelato. La sentenza sfavorevole all’amministrazione evidenziava carente motivazione nel provvedimento della Soprintendenza che annullava un silenzio assenso, rilevando l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico e della comparazione con gli altri interessi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2397/07<br />
Registro Generale:10040/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo <br /> Cons. Giuseppe Romeo <br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo <br />Cons. Francesco Caringella <br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
  ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b> &#8211;<b>SOPRIN. SPEC. POLO MUSEALE VENEZIANO-UFF. ESPORTAZ. VENEZIA </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DITTA ALTOMANI &#038; SONS SRL </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ANTONELLA ANSELMO &#8211; Avv.  FABRIZIO LEMMEcon domicilio  eletto in RomaCORSO FRANCIA, 197presso FABRIZIO LEMME<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione II  2041/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO ATTESTATO DI LIBERA   CIRCOLAZIONE AVENTE AD OGGETTO UN DIPINTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA ALTOMANI &#038; SONS SRL<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa  e uditi,  altresì, per le parti l’Avv.to dello Stato Scaramucci e l’Avv.to Anselmo per delega dell’Avv.to Lemme.</p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti per la sospensione dell’impugnata sentenza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10040/2006 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Maggio 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.128</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sul momento di consumazione dell&#8217;illecito contabile per il mancato rispetto del divieto di ricorrere all&#8217;indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e sull&#8217;onere della prova in capo a chi ha votato la delibera di indebitamento circa l&#8217;insussistenza dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito, nonché sull&#8217;inammissibilità della relativa citazione in mancanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-umbria-sentenza-8-5-2007-n-128/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-umbria-sentenza-8-5-2007-n-128/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul momento di consumazione dell&#8217;illecito contabile per il mancato rispetto del divieto di ricorrere all&#8217;indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e sull&#8217;onere della prova in capo a chi ha votato la delibera di indebitamento circa l&#8217;insussistenza dell&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito, nonché sull&#8217;inammissibilità della relativa citazione in mancanza di preventiva notifica dell&#8217;invito a dedurre dei convenuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione contabile &#8211; Applicazione della sanzione per il mancato rispetto del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento – Sussiste.</p>
<p>2. Responsabilità contabile &#8211; Sanzione ex art. 30, co. 15, L. n°289/2003 &#8211; Giudizio or-dinario di responsabilità – Conseguenze – Legittimazione attiva in capo al PM contabile – Sussiste.</p>
<p>3. Responsabilità contabile – Illecito ex art. 30, co. 15, L. n°289/2003 – Momento di consumazione dell’illecito – Esecuzione della delibera di indebitamento &#8211; Illegittimità costitu-zionale per violazione del principio di offensività – Non sussiste.<br />
4. Responsabilità contabile &#8211; art. 30, co. 15, L. n°289/2003 – Elemento soggettivo &#8211; Responsabilità oggettiva – Non sussiste.</p>
<p>5. Responsabilità contabile – Illecito ex art. 30, co. 15, L. n°289/2003 – Elemento sog-gettivo – Adempimento del dovere di informarsi sulla natura delle spese da finanziare prima di partecipare all’adozione della delibera stessa – Onere della prova in capo ai votanti &#8211; Sussi-ste.</p>
<p>6. Responsabilità contabile &#8211; Sanzione ex art. 30, co. 15, L. n°289/2003 &#8211; Giudizio or-dinario di responsabilità – Conseguenze &#8211; Mancata notifica dell’invito a dedurre dei convenuti – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sanzione per il mancato rispetto del divieto di ricorrere all’indebitamento per fi-nanziare spese diverse da quelle di investimento di cui all’art. 30, comma 15, della l. n° 289/2002, rappresenta una “pena pecuniaria contabile”, ovvero una misura punitiva di reazio-ne agli illeciti amministravi-contabili a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la cui concreta applicazione – al pari di ogni altra misura di reazione a detti illeciti – è affidata alla Corte dei conti, quale “giudice naturale precostituito per legge”, ex art. 25 cost., “nelle materie di conta-bilità pubblica”, ex art. 103, comma 2, cost.; nelle materie, cioè, “di conto e di responsabilità”.</p>
<p>2. Il giudizio per l’applicazione della sanzione per il mancato rispetto del divieto di ri-correre all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento è un giudizio ordinario di responsabilità (ex art. 43 e ss. R.D. n. 1038/1933 e leggi nn. 19-20 del 1994 e n. 639 del 1966) poiché presuppone che l’Amministrazione non abbia ancora accertato le even-tuali inadempienze dei suoi dipendenti e non abbia, perciò, ancora intrapreso alcuna azione di recupero &#8211; a differenza dei giudizi ad istanza di parte – ed in considerazione della obbligato-rietà e non rinunciabilità della relativa iniziativa, che spetta in via esclusiva al P.M. contabile.</p>
<p>3. La figura di illecito delineata dall’art. 30, comma 15, della l. n°289/2003 non con-trasta con il principio costituzionale di offensività, in quanto detta figura non si consuma con la mera “assunzione della delibera di indebitamento” (ex art. 30, comma 15 seconda parte, della l. n°289/2002)<sup>1</sup>  ma con l’esecuzione di tale delibera e, dunque, con il reale “indebita-mento dell’ente”, ex citato art. 30, comma 15, prima parte<sup>2</sup>. In considerazione dunque dell’effettivo verificarsi del danno, dunque, non<br />
4. L’articolo 30, co. 15, L. n°289/2003 non configura un’ipotesi – costituzionalmente illegittima &#8211; di responsabilità oggettiva ma presuppone l’accertamento della consapevolezza della destinazione delle risorse provenienti dall’indebitamento alle spese non di investimento (dolo) ovvero del mancato diligente adempimento del dovere di verificare la natura della spe-sa da finanziare con l’indebitamento (colpa).</p>
<p>5. Il voto favorevole all’adozione di una delibera di “indebitamento per spese diverse da quelle di investimento” comporta l’onere da parte dei votanti di provare l’adempimento del loro dovere di informarsi sulla natura delle spese da finanziare prima di partecipare all’adozione della delibera stessa. Pertanto, i consiglieri comunali che hanno votato la delibera di indebitamento non possono invocare a loro discolpa la buona fede (allegando i consueti pa-reri di “regolarità tecnica”, resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo n°267/2000), ma devono dimostrare di aver essi stessi, nell’esercizio dei loro poteri-doveri di approfondimento (connesso al loro delicatissimo ruolo politico-istituzionale), stimolato inter-venti appropriati per acquisire tutti gli elementi necessari per valutare bene la natura della spe-sa da finanziare con l’indebitamento, qualora tali elementi non risultino precisati nell’istruttoria, stante il carattere intrinsecamente straordinario dell’indebitamento stesso.</p>
<p>6. È inammissibile, per l’irregolare instaurarsi del contraddittorio, la citazione per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 30, co. 15, L. n°289/2003 in caso di mancata notifica dell’invito a dedurre dei convenuti, ex art. 5 della l. n°19/1994, in quanto il giudizio da applicare per l’accertamento dell’illecito è quello ordinario di responsabilità.</p>
<p></b>____________________________________________<br />
<sup>1</sup>cfr., in tal senso, Corte conti Sezione Giur. Reg. Siciliana n°3198/2006.<br />
  <sup>2</sup>cfr., in tal senso, Corte conti Sezione Giur. Reg. Lazio n°3001/2005 e Sez. Giur. Toscana n°609/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<i>Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria</p>
<p></i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composta dai seguenti Magistrati :<br />
Dott. Lodovico Principato 				Presidente<br />	<br />
Dott. Fulvio Maria Longavita 			Consigliere rel.<br />	<br />
Dott. Cesare Vetrella 				Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nell’istanza di applicazione della sanzione istituita dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg.: 1) Amici Giampiero, 2) Antinori Graziana, 3) Arconte Carla, 4) Bartolini Renato, 5) Bencivenga Luigi, 6) Bersani Alberto, 7) Biscetti Fabio, 8) Boton-di Guido, 9) Bufi Stefano, 10) Buiarelli Vania, 11) Campili Claudio, 12) Cesaroni Gio-vanni, 13) Chirico Luigia, 14) Cipolla Fiorenzo, 15) Ferranti Omero, 16) Gaudino A-lessandro, 17) Giubilei Riccardo, 18) Guerra Simone, 19) Kenny Jose’ Maria, 20) Maggiolini Paolo, 21) Malatesta Marco, 22) Marchetti Luciano, 23) Migliarini Nerio, 24) Mollichella Moreno, 25) Napoleoni Piero, 26) Pandolfi Giampaolo, 27) Paparelli Paolo, 28) Pellegrini Fulvio, 29) Piccinini Sandro, 30) Quartini Mariano, 31) Raffaelli Paolo, 32) Ribiscini Nando, 33) Rosati Moreno, 34) Rossi Giuliano, 35) Rossi Paolo, 36) Sbarzella Sergio, 37) Sparamonti Gino, 38) Stufara Damiano, 39) Tabarrini Vale-rio, 40) Talamonti Giocondo, 41) Tomassi Gianni, 42) Tombesi Tiziana, 43) Trivelli Sergio.<br />
Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°10870/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 3 aprile 2007, con l’assistenza del Segretario, dr. Giu-liano Cecconi: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nel-la persona del dr. Massimiliano Minerva; il Prof. Giovanni Tarantini<b> </b>e gli avv. Donato Antonucci e Nicoletta Baleani nell’interesse dei sigg. Antinori Graziana, Campili Claudio, Chirico Luigia, Cipolla Fiorenzo, Ferranti Omero, Kenny Jose’ Ma-ria, Piccinini Sandro, Quartini Mariano, Ribiscini Nando, Rosati Moreno, Sbarzella Sergio, Tomassi Gianni, Tabarrini Valerio e Trivelli Sergio; l’avv. Giovanni Cerquetti, nell’interesse dei sigg. Pellegrini Fulvio e Tombesi Tiziana; l’avv. Mario Rampini, nell’interesse dei sigg. Amici Giampiero, Arconte Carla, Bencivenga Luigi, Bersani Alberto, Botondi Guido, Bufi Stefano, Buiarelli Vania, Cesaroni Giovanni, Gaudino Alessandro, Guerra Simone, Maggiolini Paolo, Malatesta Marco, Migliarini Nerio, Pandolfi Giampaolo, Paparelli Paolo, Raffaelli Paolo, Sparamonti Gino, Talamonti Giocondo, Mollichella Moreno, Bartolini Renato, Marchetti Luciano, Giubilei Riccar-do, Napoleoni Piero, Rossi Paolo, Rossi Giuliano e Stufara Damiano; l’avv. Fabrizio Garzuglia, su delega dell’avv. Giovanni Ranalli, nell’interesse del sig. Biscetti Fabio; l’avv. Maurizio Mancinelli, nell’interesse dei sigg. Amici, Antinori, Arconte, Bartolini, Botondi, Bufi, Buiarelli, Campili, Cesaroni, Chirico, Cipolla, Ferranti, Gaudino, Giubi-lei, Guerra, Maggiolini, Malatesta, Mollichella, Napoleoni, Pandolfi, Paparelli, Picci-nini, Quartini, Raffaelli, Ribiscini, Rosati, G. Rossi, P. Rossi, Tabarrini, Talamonti, Tomassi, Tombesi e Trivelli .</p>
<p align=center>Svolgimento del processo
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<p></p>
<p align=justify>
I) – Con citazione in data 13/12/2006, la Procura Regionale presso questa Se-zione ha convenuto in giudizio i sigg. Amici Giampiero, Antinori Graziana, Arconte Carla, Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Bersani Alberto, Biscetti Fabio, Botondi Guido, Bufi Stefano, Buiarelli Vania, Campili Claudio, Cesaroni Giovanni, Chirico Luigia, Cipolla Fiorenzo, Ferranti Omero, Gaudino Alessandro, Giubilei Riccardo, Guerra Simone, Kenny Jose’ Maria, Maggiolini Paolo, Malatesta Marco, Marchetti Luciano, Migliarini Nerio, Mollichella Moreno, Napoleoni Piero, Pandolfi Giampaolo, Paparelli Paolo, Pellegrini Fulvio, Piccinini Sandro, Quartini Mariano, Raffaelli Paolo, Ribiscini Nando, Rosati Moreno, Rossi Giuliano, Rossi Paolo, Sbarzella Sergio, Spa-ramonti Gino, Stufara Damiano, Tabarrini Valerio, Talamonti Giocondo, Tomassi Gianni, Tombesi Tiziana, Trivelli Sergio, per ivi sentirli condannare, nella loro qualità di componenti il Consiglio Comunale di Terni ed a favore del medesimo comune di Terni, al pagamento della complessiva somma di € 874.591,60 (come ripartita tra i sin-goli convenuti nella citazione stessa), oltre interessi legali e spese di giudizio a favore –quest’ultime – dello Stato, a titolo di “sanzione pecuniaria”, ex art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, per l’emissione di B.O.C. destinati alla copertura di “spese non di investimento”, ex art. 3, comma 18, della l. n°350/2003.<br />
II) – Riferisce la citazione che, a seguito di “indagini concernenti (sia) le emis-sioni di prestiti obbligazionari (da parte del) comune di Terni, dall’1/1/2003 (in poi), e (sia) la tipologia delle spese finanziate con le risorse da esse derivate, … è emerso (che) il consiglio comunale ternano ha deliberato diverse emissioni di B.O.C.”, per un importo complessivo di € 80.009.330,00 .<br />
L’attenzione della Procura si è soffermata sulle emissioni di cui alle delibera-zioni consiliari n°111/2003 (per € 13.551.000,00), n°88/2004 (per € 13.061.330,00) e n°240/2005 (per € 8.531.000,00), “impiegate – si precisa in citazione – per finanziare una molteplicità di interventi, …. tutti elencati negli allegati agli atti deliberativi in di-scorso” e meglio individuabili, per “tipologia , quantità e qualità” mediante un raffron-to della “delibera consiliare con le decisioni esecutive prese dalla Giunta comunale, che meglio dettagliano la consistenza e le opere da eseguire”. <br />
L’esame degli atti, chiarisce ulteriormente la citazione, ha evidenziato una serie di interventi che “non potevano essere finanziati con le modalità stabilite dal Consiglio comunale” (così pag. 31 della citazione), trattandosi di “interventi di carattere manu-tentivo ordinario, di interventi in economia, di interventi di somma urgenza, oltre all’acquisizione di beni di cancelleria e arredi di ufficio, …… (che) non possono essere qualificate come <i>investimenti</i>, in base alla definizione giuscontabile presente nell’ordinamento” (così pag. 71-72 della citazione).<br />
A tale ultimo proposito, nell’atto introduttivo della causa, la Procura ha ricorda-to che, per l’art. 119, comma 6, cost., nel testo introdotto dall’art. 5 della l. n°3/2001, gli enti locali “possono ricorrere all’ indebitamento solo per finanziare spese di inve-stimento”, ed ha ricordato altresì che l’attuazione concreta del riferito “precetto costi-tuzionale” è stata affidata a “numerosi interventi del legislatore”, tra cui :<br />
a) quello di cui all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, che “ha introdotto una di-sposizione sanzionatoria delle condotte poste in essere in violazione dell’art. 119, comma 6, cost.”;<br />
b) quello di cui all’art. 3, commi 16-21, della l. n° 350/2003, che “ha fissato i concetti di investimento e di indebitamento, necessari per individuare con precisione il contesto applicativo oggettivo” del precetto costituzionale in riferimento;<br />
c) quello di cui all’art. 1, commi 166 e 167 della l. n°266/2005, che “ha indicato, quali pilastri dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pub-blica, il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno e l’ottemperanza al vincolo previsto dall’art. 119, comma 6, cost., (ed ha affidato) alle Sezioni del controllo della Corte dei conti l’elaborazione dei criteri e delle linee guide da seguire nella verifica della gestione delle forme di indebitamento, nonché il controllo della concreta attua-zione delle modalità operative in materia”.<br />
Nell’esaminare il primo di tali interventi, la Procura ritiene che l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, “mediante la tecnica di tutela della tipizzazione degli interessi erariali”, abbia previsto una “forma di responsabilità sanzionatoria”, connessa diretta-mente alla sola violazione della norma, che comporta –sul piano sostanziale – “la sosti-tuzione del danno con l’irrogazione della sanzione pecuniaria” e –sul piano processua-le – “l’attivazione del giudizio ad istanza di parte (ex art. 58 del R.D. n°1038/1933), nella forma della citazione, con esclusione dell’invito a dedurre” (v. pag. 24 dell’atto introduttivo della causa).<br />
Sotto questo ultimo profilo, la Procura, dopo aver sostenuto la compatibilità co-stituzionale dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/ 2002, in base ai principi affermati dalla Corte Cost. con le sent. n°72/1983, n°340/2001 e n°320/2004 (v. pag. 18-19 dell’atto introduttivo della causa), ha richiamato la sentenza n°3198/2006 della Sezione Giur. per la Sicilia, nella quale si afferma che “l’iniziativa per la repressione del man-cato rispetto del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento non è affatto riservata al P.M., potendo l’irrogazione della san-zione essere sollecitata da chiunque vi abbia interesse”, mediante l’attivazione del “giudizio ad istanza di parte, disciplinato dall’art. 58 del R.D. n°1038/1933” (v. pagg. 23-24).<br />
Passando poi all’esame del secondo intervento attuativo dell’art. 119, comma 6, cost., passando cioè all’esame dell’art. 3, commi 16-21 della l. n°350/2003, la Procura ha illustrato i vari contenuti che si possono attribuire al termine “investimento”, in re-lazione alla scienza giuridica e/o economica per la quale il termine stesso -di volta in volta- assume rilevanza, ed ha richiamato la sent. n°425/2004 della Corte Costituziona-le, nella quale il Giudice delle leggi, secondo la Procura medesima, avrebbe fatto “pro-pria la più restrittiva nozione di spese di investimento elaborata dalla contabilità pub-blica, come spese da cui deriva un accrescimento diretto del patrimonio dell’ente che le sostiene” (v. pagg. 25-30 della citazione).<br />
Di qui, dopo aver esaminato i vari interventi di cui alle censurate delibere, che ad avviso della Procura non possono qualificarsi “investimenti”, la richiesta di condan-na alla suindicata sanzione di € 874.591,60, ripartita tra i convenuti come da specifico elenco, riportato nella citazione.<br />
Tale sanzione, si precisa nell’atto introduttivo della causa, “è stata determinata prendendo a base di calcolo l’indennità di funzione, (ovverosia) il gettone di presenza mensile effettivamente percepito da ciascun componente del consiglio comunale nel mese di riferimento della seduta consiliare in cui è stata approvata la delibera di emis-sione dei B.O.C. ed alla quale era presente”. Il relativo importo, poi, “è stato moltipli-cato per il coefficiente massimo previsto dalla citata normativa (venti), in considera-zione del carattere reiterato delle condotte illecite, (nonché) dell’ammontare comples-sivo dell’indebitamento (e) del palese contrasto con le regole fondamentali degli equi-libri della finanza pubblica locale” (v. pag. 74).<br />
III) – Con memoria depositata il 14/3/2007, si è costituito in giudizio l’avv. Ma-rio Rampini, nell’interesse dei sigg. Amici Giampiero, Arconte Carla, Bencivenga Luigi, Bersani Alberto, Botondi Guido, Bufi Stefano, Buiarelli Vania, Cesaroni Gio-vanni, Gaudino Alessandro, Guerra Simone, Maggiolini Paolo, Malatesta Marco, Mi-gliarini Nerio, Pandolfi Giampaolo, Paparelli Paolo, Raffaelli Paolo, Sparamonti Gino, Talamonti Giocondo, Mollichella Moreno, Bartolini Renato, Marchetti Luciano, Giubi-lei Riccardo, Napoleoni Piero, Rossi Paolo, Rossi Giuliano, Stufara Damiano.<br />
Il predetto avvocato ha avversato le tesi della Procura, eccependo, anzitutto la “inammissibilità della citazione” (v. pagg. 2-6 della predetta memoria), sotto i profi-li:<br />
a) della carenza di legittimazione della Procura della Corte dei conti “ad attivare il pro-cedimento sanzionatorio di cui trattasi”, stante la “totale assenza di norme attributive di poteri di iniziativa alla (medesima) Procura”, nell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002; <br />
b) della irrituale attivazione del procedimento di cui all’art. 58 del R.D. n°1038/1933, “per avere omesso l’organo procedente di notificare l’atto introduttivo (della causa) prima del deposito dello stesso in segreteria, comprimendo in tal modo l’esercizio del diritto di difesa”;<br />
c) del contrasto con l’art. 111 cost., atteso che, ferma la natura giurisdizionale del pro-cedimento per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della l n°289/2002, un potere di iniziativa in capo alla Procura, “non espressamente previsto dalla Carta costituzionale, né dalla legge ordinaria, è senz’altro arbitrario, stante il principio di riserva di legge che regola la materia”.<br />
In realtà, secondo il ridetto difensore, “l’eventuale iniziativa o segnalazione (per l’)applicazione della sanzione di che trattasi deve essere esercitata da parte dei soggetti o organi amministrativi istituzionalmente preposti al controllo e verifica della spesa, quali ad esempio i revisori dei conti che peraltro, nella specie, non hanno rilevato alcu-na anomalia”.<br />
	In secondo luogo, il nominato avvocato ha argomentato per l’insussistenza dei “presupposti oggettivi” (pagg. 7-46 della relativa memoria di costituzione in giudizio) e “soggettivi” (pagg. 47-51 della predetta memoria) della fattispecie da sanzionare .<br />	<br />
In particolare, con riferimento ai “presupposti oggettivi”, il difensore, dopo aver evidenziato l’esigenza di pervenire ad una equilibrata lettura delle norme costituzionali che porti ad un “giusto bilanciamento dei principi costituzionali potenzialmente con-fliggenti” tra loro, ritiene che “la disciplina dettata dall’art. 3, comma 18, della l. n°350/2003 (va) interpretata nel senso che ricadono nella nozione di investimento tutti quegli interventi pubblici che si pongono al di fuori della spesa corrente” (v. pag. 12 della memoria di costituzione in giudizio).<br />
Il ridetto avvocato, pertanto, ha argomentato che hanno natura di “investimento” tutti gli interventi censurati dalla Procura. Tanto, analizzandoli partitamente anche in base alle ricadute concrete che gli “appalti aperti”, negativamente considerati dalla Procura, possono avere avuto, oltre che in base ad una ricostruzione logico-concettuale delle spese di “straordinaria manutenzione”, desunta dai dati normativi di vari settori del diritto, che porta a ritenere che “laddove il legislatore ha previsto la <i>manutenzione straordinaria, </i>(abbia) inteso riferirsi non già alle caratteristiche oggettive e sostanziali, bensì al carattere <i>straordinario</i> degli interventi, (quali) opere da eseguire una volta tanto e non con carattere di ripetitività (a) cadenza annua-le” (v. pag. 22 della memoria di costituzione in giudizio).<br />
Con riferimento alla mancanza dei “presupposti soggettivi”, invece, il più volte menzionato difensore ha invocato la “buona fede”, sotto il triplice aspetto: <br />
a) dell’ambiguità del concetto di “straordinaria manutenzione”, e più in generale di “investimento”, ex art. 3, comma 18, della l. n°350/2003 (v. pagg. 49-50 della memoria di costituzione in giudizio);<br />
b) dell’affidamento dei convenuti nelle “attività preparatorie, curate dai funzionari in senso assolutamente univoco, circa la conformità a legge delle delibere in questione” (v. pag. 50 della predetta memoria); <br />
c) del carattere cumulativo di ognuna delle censurate delibere, volte alla copertura di vari interventi che “la Giunta municipale, nella quasi totalità dei casi, aveva già quali-ficato come interventi destinati ad investimenti”, con apposite deliberazioni (v. pag. 51 della ripetuta memoria).<br />
Da ultimo, l’avv. Rampini ha contestato la quantificazione della sanzione, sia per ciò che attiene all’applicazione della stessa nel suo “limite massimo”, sia per ciò che attiene al computo dei “gettoni di presenza”, considerati dalla Procura “al di fuori di una specifica previsione legislativa e per di più su base mensile, (invece che) nella misura prevista per ciascuna seduta oggetto di contestazione”, e sia infine per ciò che attiene alla posizione aggravata del sindaco, per il quale “la sanzione viene richiesta in misura di gran lunga superiore, a fronte di una parità di valore del (suo) voto, rispetto a quello (dei) consiglieri” (v. pagg. 52-54 della più volte menzionata memoria). <br />
IV) – Con distinte memorie di identico contenuto, depositate il 14 ed il 15 mar-zo 2007, si sono costituiti in giudizio l’avv. Prof. Giovanni Tarantini, l’avv. Nicoletta Baleani e l’avv. Donati Antonucci , nell’interesse dei sig. Antinori Graziana, Campili Claudio, Chirico Luigia, Cipolla Fiorenzo, Ferranti Omero, Kenny Jose’ Maria, Picci-nini Sandro, Quartini Mariano, Ribiscini Nando, Rosati Moreno, Sbarzella Sergio e Tomassi Gianni (prima memoria), nonché dei sigg. Tabarrini Valerio e Trivelli Sergio (secondo memoria).<br />
I predetti difensori hanno avversato le tesi della Procura, eccependo anzitutto l’ “illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002”, in rapporto agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, 97, comma 1, 119 comma 6, 100, comma 2 e 111, comma 1 e 2 della carta costituzionale.<br />
In pratica, i nominati legali, hanno denunciato:<br />
a) l’arbitrario, deteriore trattamento riservato dal precitato art. 30 ad alcuni soltanto de-gli amministratori pubblici, chiamati a rispondere per un’ipotesi di illecito nel quale “non rileva né il danno, né l’elemento psicologico”;<br />
b) la incondizionata, e dunque irrazionale, prevalenza accordata dal legislatore al prin-cipio di buon andamento a scapito del diritto di difesa;<br />
c) la violazione del “principio dell’equilibrio tra i poteri”, avendo il legislatore attribui-to ad un organo giudiziario l’esercizio di una potestà amministrativa a contenuto san-zionatorio;<br />
d) la violazione dei principi del giusto processo, per avere il legislatore concentrato “nello stesso organo giudiziario” il potere di irrogare la sanzione e quello di attivare il relativo procedimento, “in forza dei propri poteri sindacatori”, così che “il giudice è nel contempo inquisitore ed accusatore, perdendo il suo ruolo di terziarietà ed impar-zialità (v. pagg. 3-9 delle cennate memorie di costituzione in giudizio).<br />
In secondo luogo, i ridetti difensori hanno eccepito la “inammissibilità-improcedibilità” della domanda, in quanto la peculiarità delle previsioni normative dell’art. 30, comma 15, della l n°289/2002, che – ad avviso della Procura – consentono di enucleare una forma <i>speciale </i>di responsabilità, recano in sé il dovere, per il legislatore, “di stabilire in modo certo le regole da applicare”.<br />
Sotto altro profilo, i più volte menzionati difensori, hanno eccepito l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, anche in base alle disposizioni proprie dell’art. 58 del R.D. n°1038/1933, secondo l’interpretazione seguita dalla Pro-cura, in quanto – hanno sottolineato – alla stregua di tale articolo “il ricorso (va) notifi-cato nelle forme della citazione (prima del) suo deposito in Segreteria” (v. pagg. 9-11 delle memorie di costituzione in giudizio).<br />
Dal canto loro, invece, i nominati avvocati hanno prospettato una diversa e “co-stituzionalmente legittima” ricostruzione interpretativa della norma in riferimento, af-fermando che “la responsabilità per violazione del divieto dell’indebitamento per fi-nanziare spese correnti è di natura amministrativo-contabile, ancorché (prescinda) dalla produzione del danno, avendo il legislatore privilegiato la finalità di assicurare l’osservanza delle regole di buona amministrazione, mediante il rispetto degli equilibri di bilancio”.<br />
Dall’affermata natura “amministrativo-contabile” della responsabilità di cui all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, discende la duplice conseguenza: <br />
a) della rilevanza -sul piano sostanziale- dell’ “elemento soggettivo”;<br />
b) della necessaria “partecipazione – sul piano procedurale – del presunto responsabile alla fase istruttoria, attuata mediante la notifica dell’invito a dedurre” (v. pagg. 11-16 delle memorie di costituzione in giudizio).<br />
Nel merito, invece, i ripetuti avvocati hanno eccepito l’ “infondatezza della do-manda proposta dalla Procura”, in relazione  :<br />
a) alla possibilità di considerare tutti i censurati interventi come “investimenti”, in ciò tenendo anche conto dei “codici gestionali <I>SIOPE</I>” (Sistema Informativo te-lematico delle Operazioni degli Enti Pubblici) “che definiscono la “<i>manutenzione straordinaria come quella diretta a </i><u>ripristinare o aumentare</u><i> il valore originario del bene</i>” (v. pagg. 16-27 delle memorie di costituzione in giudi-zio);<br />
b) alla mancanza dell’elemento psicologico, avendo “i consiglieri deliberato sulla base dei pareri di regolarità tecnica” espressi dai responsabili degli uffici comunali, con un residuo margine di opinabilità, tale da giustificare l’applicazione dell’ “errore scusabi-le” (v. pagg. 27-28) delle memorie di costituzione in giudizio).<br />
	Da ultimo, i rinominati avvocati hanno contestato l’ “entità della sanzione”, sia perché quantificata nel suo ammontare massimo, in palese contrasto con “basilari crite-ri di proporzionalità e congruità”; sia perché, nel caso, la sanzione stessa non può esse-re parametrata alla “indennità di carica” (secondo le disposizioni dell’art. 30, comma 15, della l. 289/2002), in quanto neanche percepita dai convenuti, ma al “gettone di presenza di € 102,22” realmente percepito, ossia rapportato  “al momento di emana-zione delle delibere oggetto di contestazione“ (v. pagg. 27-29).<br />	<br />
V) – Costituitosi con memoria depositata il 14/3/2007 nell’ interesse dei sigg. Fulvio Pellegrini e Tiziana Tombesi, l’avv. Cerquetti ha avversato le tesi della Procura, eccependo :<br />
a) “il difetto di giurisdizione” di questa Corte, per quella propria del Giudice di Pace, in relazione alla natura sostanzialmente amministrativa del potere di cui la sanzione è espressione ;<br />
b) la “illegittimità costituzionale dell’art. 58 del R.D. n°1038/1933”, quale norma pro-cessuale con cui si dà concreta applicazione all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, “in relazione agli artt. 3, 24, comma 1 e 2, 103, comma 2, e 111 Cost.”;<br />
c) la “ inammissibilità della domanda della Procura”, atteso cha “anche nel presente caso (si sarebbe dovuto applicare) la disciplina del giudizio di responsabilità ammini-strativa, fin dalla fase istruttoria, con la garanzia … dell’intervento del convenu-to”;<br />
d) il “difetto di legittimazione attiva della Procura, poiché l’art. 58 del R.D. n°1038/1933, (riserva la posizione) di attore solo a soggetti che non possono identifi-carsi con la Procura Regionale della Corte dei conti”;<br />
e) il “contrasto dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002 con il principi e le norme su cui si fonda la sentenza n°72/1983 della C. conti” (recte: Corte Cost.), atteso che “il Comune non ha subito alcun danno per effetto della delibera consiliare n°111/2003, a cui ha partecipato” il sig. Pellegrini, e /o dalla delibera n°240/2005, a cui ha partecipa-to la sig.ra Tombesi, “ma ha anzi tratto notevolissimi vantaggi patrimoniali e d’immagine”;<br />
f) l’infondatezza, nel merito, della domanda attrice, sia per la mancanza dell’elemento oggettivo, atteso che “una corretta nozione di <i>spese di investimento</i> compren-de anche tutti gli interventi elencati nelle (censurate) delibere; sia per carenza dell’elemento soggettivo, da individuare nella “colpa grave”, in quanto –nel caso – non sarebbe stata provata neanche la colpa semplice;<br />
g) la “inapplicabilità della sanzione”, in quanto la stessa “è prevista come discreziona-le” e viene rapportata alla “indennità di carica”, mentre i convenuti percepivano “solo un gettone di presenza”;<br />
h) la “non congruità della sanzione (nella) misura massima” chiesta dalla Procura, in quanto non conforme ai criteri in base ai quali graduare la ridetta sanzione, “che ap-paiono riferibili (ai convenuti) nel loro livello minimo”.<br />
	VI) Costituitosi con memoria depositata anch’essa il 14/3/2007 nell’interesse del sig. Fabio Biscetti, l’avv. Giovanni Ranalli ha contestato la domanda attrice, evi-denziando che il suo assistito, nella seduta nella quale è stata approvata la delibera consiliare n°240/2005 (l’unica per la quale è stato chiamato in causa il sig. Biscetti), ha espresso “il proprio dissenso”, anche se “di tale posizione non vi è traccia”. In relazio-ne a ciò, il predetto avvocato, ha chiesto -da un lato- la declaratoria di “insussistenza di responsabilità” e – dall’altro – la “prefissione di un termine entro cui proporre la quere-la di falso avverso la (citata) delibera consiliare”, ai sensi dell’art. 10 del R.D. n°1038/1933 .<br />	<br />
Per “mero scrupolo difensivo”, inoltre, il nominato legale ha eccepito: a) la “improcedibilità dell’azione, “per omesso invito a dedurre; b) l’inammissibilità della citazione, “per insindacabilità della discrezionalità amministrativa”; c) l’infondatezza della domanda attrice, per carenza dell’elemento materiale e psicologico dell’illecito; d) la “erronea quantificazione della sanzione richiesta”, in quanto il convenuto “ha par-tecipato e votato solamente la delibera n°240/2005” e manca perciò la “reiterata viola-zione dell’art. 119, comma 6, Cost.”, considerata dalla Procura a supporto della sua ri-chiesta di applicazione massima della sanzione.<br />
VII) – Con atto depositato in <i>limine</i>, il 3/4/2007, si è costituito in giu-dizio l’avv. Maurizio Mancinelli, che si è riservato di intervenire oralmente in aula, nell’interesse dei sigg. Amici, Antinori, Arconte, Bartolini, Bottondi, Bufi, Buiarelli, Campili, Cesaroni, Chirico, Cipolla, Ferranti, Gaudino, Giubilei, Guerra, Maggiolini, Malatesta, Mollichella , Napoleoni, Pandolfi, Paparelli, Piccinini, Quartini, Raffaelli, Ribiscini, Rosati, G. Rossi, P. Rossi, Tabarrini, Talamonti, Tomassi, Tombesi e Trivel-li.<br />
VIII) – All’udienza del 3/4/2007, il P.M., dopo aver sottolineato la natura “san-zionatoria” dell’azione esercitata con l’atto introduttivo del giudizio, caratterizzata dall’assenza del danno, ma non dell’ elemento psicologico della colpa, e dopo aver chiarito di limitare –per il momento– il suo intervento ai soli aspetti processuali della causa, ha ribadito la non necessarietà dell’invito a dedurre. E ciò –ha precisato – non solo per ragioni letterali (la norma sull’invito si riferisce al “presunto responsabile del danno”) e sistematiche (la mancanza dell’invito si riscontra anche in altre azioni, di-verse da quella di responsabilità, spettanti alla Procura della Corte dei conti), ma anche perché l’ iniziativa per l’applicazione della sanzione non è riservata soltanto alla Pro-cura della Corte dei conti, ben potendo agire “chiunque vi abbia interesse, mediante il “giudizio ad istanza di parte”, ex art. 58 del RD n°1038/1933. Sarebbe perciò incoeren-te –ha puntualizzato il P.M.– ipotizzare due diversi “canali di accesso”, uno preceduto dall’invito a dedurre e l’altro no, a seconda che ad agire sia la Procura o un altro sog-getto.<br />
A richiesta del Collegio, il P.M. ha chiarito che, a suo avviso, mentre i soggetti diversi dalla Procura agiscono per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30 della l. n°289/2002 mediante il “giudizio ad istanza di parte”, la Procura medesima, invece, agisce mediante una semplice istanza, ex art. 1 del R.D. n°1038/1933, avente comun-que la veste formale della citazione.<br />
Peraltro, il PM, ha mostrato anche interesse ad una eventuale remissione alle Sezioni Riunite di questa Corte di un’apposita questione di massima sul problema del rito da seguire per l’applicazione della ridetta sanzione, tenuto conto che la Sezione Giurisdizionale per le Marche si è recentemente espressa per la necessarietà dell’invito a dedurre, con sentenza n°151/2007.<br />
Così esauriti gli aspetti attinenti più propriamente al procedimento giurisdizio-nale per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30 della l. n°289/2002, il P.M. si è intrattenuto sulle altre eccezioni pregiudiziali e di rito, dedotte dalle difese dei conve-nuti, relative alla carenza di giurisdizione di questa Corte sulla controversia ed al difet-to di legittimazione della Procura ad agire per l’applicazione della più volte richiamata sanzione, chiedendone la reiezione. <br />
Dal canto suo, il prof. Tarantini ha evidenziato come la Procura abbia, in aula, modificato le precedenti posizioni sia in ordine alla rilevanza dell’elemento soggettivo, ammettendo (oggi) la necessaria sussistenza almeno della colpa semplice, sia in ordine al procedimento da seguire per l’applicazione della sanzione, che la Procura medesima ha (oggi) ricondotto all’art. 1 del R.D. n°1038/1933, laddove, in citazione, l’aveva ri-condotto all’art. 58 del medesimo R.D. n°1028/1933. Il predetto difensore, ha comun-que contestato entrambe le soluzioni procedurali prospettate dalla Procura, così quella che si raccorda all’art. 1 del R.D. n°1038/1933, come quella che si raccorda al succes-sivo art. 58 del medesimo testo normativo. <br />
L’avv. Cerquetti, a sua volta, ha ribadito le eccezioni e deduzioni di cui alla memoria di costituzione in giudizio, e ha depositato una nota di udienza, corredata da una copiosa raccolta di dottrina e giurisprudenza, con cui ha sostenuto il carattere “as-soluto” del difetto di giurisdizione dedotto con la predetta memoria di costituzione in giudizio.<br />
L’avv. Rampini, invece, ha ribadito l’eccezione sul difetto di legittimazione at-tiva della Procura, di cui alla memoria di costituzione in giudizio, ulteriormente osser-vando che qualora si volesse trarre dal termine “condanna” che figura nel precitato art. 30, comma 15, la connotazione di una sanzione applicabile a seguito di giudizio, allora l’articolo stesso sarebbe in contrasto con l’art. 111 cost., comma 1, in quanto –nel ca-so- la legge non avrebbe “regolato” il giudizio per giungere all’applicazione della san-zione stessa.<br />
Richiamate e confermate tutte le altre eccezioni e deduzioni, di cui ai precedenti scritti difensivi, nel merito, l’avv. Rampini ha chiesto la reiezione della domanda attri-ce, illustrando le ragioni per le quali -a suo avviso- tutte le spese finanziate con i B.O.C. possono considerarsi di “investimento” e, in ogni caso, ha invocato la carenza dell’elemento soggettivo, in relazione sia ai pareri di regolarità espressi dagli organi tecnici del Comune, sia all’incerto confine che divide sul piano logico-concettuale e dommatico-scientifico la manutenzione ordinaria da quella straordinaria.<br />
Gli avv. Antonucci e Baleani, a completamento della linea difensiva del prof. Tarantini, hanno argomentato per l’infondatezza nel merito della domanda attrice, os-servando che gli amministratori del Comune di Terni si sono attenuti al concetto di “straordinaria manutenzione” che risulta dai codici SIOPE e che difetta, nei confronti dei medesimi la colpa grave. L’avv. Antonucci ha anche depositato la “Griglia–Glossario” dei codici SIOPE, nonché delle brevi “note di udienza” (a firma sua, del prof. Tarantini e dell’avv. Baleani), che sostanzialmente riprendono eccezioni di rito, di merito e di costituzionalità già formulate nelle memorie di costituzione in giudi-zio.<br />
L’avv. Garzuglia, intervenuto per delega dell’avv. Ranalli, si è riportato alla memoria di costituzione in giudizio ed ha insistito per la fissazione di un termine, ex art. 10 del R.D. n°1038/1933, per poter presentare la querela di falso contro la delibera consiliare n°240/2005, per la quale il sig. Biscetti non ha espresso voto favorevole, di-versamente da quanto riportato nella delibera stessa.<br />
Sospesa l’udienza, con ordinanza a verbale assunta “sentito il Collegio” e letta alla ripresa dell’udienza stessa (ex art. 9 del RD n°1038/1933), il Presidente ha dispo-sto “l’ulteriore corso del dibattimento”, ritenendo che “l’eventuale fissazione del ter-mine richiesto possa essere compiutamente valutata nella camera di consiglio per la decisione della causa, con eventuale apposita ordinanza collegiale”.<br />
L’avv. Mancinelli, si è soffermato sulle difficoltà interpretative alle quali dà luogo l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, e –in particolare – si è intrattenuto sui profili relativi all’elemento soggettivo della fattispecie delineata dal citato articolo, per la quale – a suo avviso – è senz’altro d’ammettere l’errore scusabile. Si è inoltre sof-fermato sui profili relativi alla individuazione delle “spese di investimento”, per le qua-li ha illustrato le due diverse concezioni che si ricavano dai codici SIOPE e dalle circo-lari della Cassa depositi e Prestiti, propendendo per una soluzione più elastica del ter-mine “investimento”, che ricomprenda tutte le spese che presentino una loro intrinseca “fecondità” e non abbiano a ripetersi annualmente, quali quelle sostenute nel caso di specie.<br />
Riprendendo la parola per i profili di merito, il P.M. ha ribadito ed ulteriormente illustrato le tesi esposte in citazione . <br />
Sono seguite brevi repliche dell’avv. Rampini, Antonucci e Baleani.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
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<p align=justify>
</b><br />
IX) – Evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono di affronta-re, con precedenza su ogni altra, l’eccezione di giurisdizione, dedotta dall’avv. Cer-quetti nella memoria di costituzione in giudizio, come ribadita e meglio precisata in au-la, all’udienza del 3/4/2007.<br />
IX a ) – Il nominato avvocato, dopo aver ricordato che per l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002 “le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti possono <i>irrogare</i> agli amministratori che hanno assunto delibere (di indebitamento) per finanziare spese non di investimento, la <i>condanna </i>ad una sanzione pecu-niaria”, ritiene che la sanzione stessa abbia “natura amministrativa”, come lascia inten-dere il verbo “<i>irrogare</i>”, che figura nella riferita norma (v. pag. 3 della relati-va memoria di costituzione in giudizio). E poiché –a suo avviso– non sarebbe stato in alcun modo regolato il procedimento per la “<i>irrogazione</i>” di tale sanzione, il “vuoto di disciplina (dovrebbe) essere colmato mediante l’applicazione dei principi e delle norme di cui alla l. n°689/1981”, così che il destinatario della sanzione, “autore dell’ illecito amministrativo, potrebbe giovarsi della tutela giurisdizionale, contro l’ordinanza-ingiunzione, definita dalla legge nel nostro caso <i>condanna,</i> d’avanti al competente giudice di pace” (v. pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio).<br />
In sostanza, secondo il predetto legale, “la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti, nell’<i>irrogare</i> la <i>condanna</i> alla sanzione pecu-niaria, non eserciterebbe alcuna funzione di tutela giurisdizionale che la Costituzione le attribuisce, ai sensi dell’art. 103, comma 2, cost.” (v. ancora pag. 5 della ricordata memoria di costituzione in giudizio).<br />
IX b) – Ancora più radicalmente, in aula, poi l’avv. Cerquetti ha affermato che la dedotta eccezione di giurisdizione avrebbe carattere “assoluto”, in quanto – ha preci-sato – “non può individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere, con particola-re riguardo al relativo processo giurisdizionale precostituito per legge, come prescrive l’art. 25, comma 1, cost.” (v., testualmente, la nota depositata in udienza) .<br />
In pratica, secondo l’avv. Cerquetti, nessun giudice potrebbe conoscere delle controversie sull’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, in quanto non è stato disciplinato il relativo giudizio.<br />
IX c) – Sulla stessa linea ragionativa sembrano muoversi anche il prof. Tarantini e gli avv. Baleani ed Antonucci, nelle loro (congiunte) memorie di costituzione in giu-dizio, laddove sostengono che l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, nel prevedere una sanzione “amministrativa”, si porrebbe in contrasto con gli artt. 97, 103, comma 2, e 111, comma 1 e 2, cost., in quanto l’attribuzione di una siffatta “potestà amministra-tiva” costituirebbe “un’evidente eccezione al principio di equilibrio tra i poteri, nella misura in cui priva il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio di tutte quelle garanzie che, ancor prima della tutela giurisdizionale assicurata nei confronti degli atti della P.A. dall’art. 113 Cost., sono espressione di principi generali dell’azione amministrativa, nei quali si esprime il pieno rispetto del principio di legali-tà” (v. pag. 8-9 delle cennate memorie di costituzione in giudizio).<br />
In particolare, quanto al contrasto con l’art. 111, comma 1 e 2 cost., i sunnomi-nati legali hanno chiarito che l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, quale norma “sanzionatoria” e nel contempo “attributiva di giurisdizione alla Corte dei conti”, asse-gna allo stesso Giudice sia l’iniziativa, “in forza dei suoi poteri sindacatori”, che la de-cisione sull’applicazione della sanzione, così che egli “è nel contempo inquisitore ed accusatore, perdendo il suo ruolo di terziarietà ed imparzialità” (v. ancora pag. 9 delle memorie di costituzione in giudizio).<br />
IX d) – Il Collegio ritiene che le riferite eccezioni siano infondate e, come tali, debbano essere disattese.<br />
In realtà, esse poggiano sull’errato presupposto ermeneutico che l’art. 30, com-ma 15, della l. 289/2002 abbia legittimato la Corte dei conti ad “<i>irrogare” </i>una sanzione avente natura amministrativa, ex legge n°689/1981 .<br />
Il Collegio non nega che il valore semantico dei termini : “<i>irrogare” </i>e “<i>condanna”</i>, presenti nel precitato art. 30, comma 15, possa ingenerare dubbi interpretativi sulla natura della sanzione ivi considerata, magari favoriti anche dai pre-cedenti giurisprudenziali di questa Corte, pure richiamati a pagg. 16-17 della citazione, e segnatamente dalla sentenza n°3198/2006 della Sezione Giurisdizionale per la Re-gione Sicilia, che ha fatto esplicito riferimento agli artt. 3 e 12 della precitata l. n°689/1981, per individuare l’elemento soggettivo (colpa semplice) rilevante per l’applicazione della sanzione stessa.<br />
Il Collegio nega, invece, che il riconoscere natura “amministrativa” alla sanzio-ne in discorso rappresenti la soluzione ermeneutica corretta, o almeno la più “giusta”, in relazione ai criteri ed ai principi che presiedono alla “interpretazione della legge”, ex art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale”.<br />
IX e) – E’ noto infatti che, per pacifica e costante giurisprudenza, “quando una norma di legge, per la sua formulazione letterale, offre –come nel caso di specie – di-verse possibilità di interpretazioni, deve prevalere quella che appare più aderente alle regole ed ai valori espressi nella costituzione, piuttosto che quella che la porrebbe in contrasto con essi” (cfr., tra le tante, Cass. Sez. I^ n°2230/1995) <br />
Alla stregua dei medesimi principi ermeneuti ora detti, ed in parallelo con i ri-chiamati orientamenti della giurisprudenza, la Corte costituzionale – sempre più fre-quentemente – perviene a declaratorie di inammissibilità delle eccezioni di legittimità costituzionali che le vengono sottoposte, allorché le eccezioni stesse riflettano mere questioni interpretative, per le quali – ha chiarito – “spetta ai giudici scegliere, tra le più interpretazioni possibili, quella conforme a costituzione” (cfr., tra le più recenti e con specifico riferimento proprio al c.d. “potere sindacatorio”, evocato dal prof. Taran-tini e dagli avv. Baleani ed Antonucci, Corte Cost. ord. n°68/2007).<br />
In questa ottica, il Collegio, avvalendosi anche dei criteri sussidiari dell’interpretazione “logica” e “sistematica” (ex precitato art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale”), che acquistano “un ruolo paritetico” se non addirittura “pre-valente” rispetto al criterio dell’ interpretazione letterale, “nel caso –come in quello all’esame– in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo” complessivamente inteso (ex Cass. Civ. Sez. I^ n°5128/2001), ritiene che debba darsi valore prevalente (rectius: assorbente) al ter-mine “<i>condanna</i>”, che figura nell’art. 30, comma 15, della l. n° 289/2002, per individuare la “natura” della sanzione ivi prevista. <br />
La sanzione in questione, in verità, rappresenta una nuova misura punitiva, di reazione agli illeciti amministrivi-contabili, la cui concreta applicazione –al pari di o-gni altra misura di reazione a detti illeciti – è affidata alla Corte dei conti, quale “giudi-ce naturale precostituito per legge”, ex art. 25 cost., “nelle materie di contabilità pub-blica”, ex art. 103, comma 2, cost. ; nelle materie, cioè, “di conto e di responsabilità” (ex Corte Cost. n°68/1971, n°185/1982 e n°189/1984). <br />
Trattasi, in sostanza, di una “pena pecuniaria contabile”, analoga a quella di cui all’art. 46 del R.D. n°1214/1934 (che espressamente parla, appunto, di “<i>pena pe-cuniaria</i>”), inerente al complesso sistema della responsabilità amministrativo-contabile, posta a salvaguardia degli equilibri di bilancio e, come tale, rientrante sicu-ramente tra le “materie di contabilità pubblica”, ex precitato art. 103, comma 2, cost. (v., in proposito, Corte dei conti Sez. Giur. Reg. Molise, sent. n°51/2007, nonché, quanto alla funzionalizzazione della sanzione agli “equilibri di bilancio”: Corte conti Sez. Giur. Reg. Marche n°151/2007, Sez. Giur. Reg. Toscana n°609/2006 e Sez. Giur. Reg. Lazio n°3001/2005).<br />
La natura di tale sanzione, quale misura punitiva contabile, giustifica pienamen-te la scelta legislativa di affidarne l’applicazione – previa verifica del realizzarsi in concreto della fattispecie astratta delineata dal legislatore – anche per ciò che attienine al <i>quantum </i>(nei limiti “edittali” fissati dalla norma), alla competenza giurisdi-zionale di questa Corte e, quindi, ad una regolare sentenza di “<i>condanna</i>”, emessa a seguito di un altrettanto regolare giudizio di responsabilità, come meglio si dirà appresso, <i>sub</i> paragrafo X e) .<br />
Le modalità applicative della sanzione in questione (mediante un regolare giudi-zio di responsabilità), inducono pertanto a ritenere assolutamente prive di pregio e con-sistenza le considerazioni dell’avv. Cerquetti, secondo cui : “la Corte dei conti, nell’irrogare la condanna (rectius: nel condannare) alla sanzione pecuniaria di che trat-tasi, non eserciterebbe alcuna funzione di tutela giurisdizionale che la Costituzione le attribuisce, ai sensi dell’art. 103, comma 2, cost.” (v. pag. 5 della relativa memoria di costituzione in giudizio).<br />
Al contrario, l’attribuzione alle Sezioni giurisdizionali regionali di questa Corte, espressa con il verbo “<i>possono”,</i> di accertare la commissione dell’illecito con-tabile di cui al ripetuto art. 30, comma 15 e di condannare alla relativa sanzione, ri-sponde alla medesima logica di garanzia che ha ispirato il Costituente a preservare, tra gli “organi speciali di giurisdizione”, la Corte stessa, ex VI^ delle <i>disposizione transitorie e finali</i> alla costituzione, nel contempo assicurando ai suoi componenti adeguate forme di “indipendenza”, ex art. 108, comma 2, cost .<br />
La Corte dei conti, invero, quale organo giurisdizionale dotato di specifiche co-noscenze nelle materie di contabilità e di piena autonomia ed indipendenza nei con-fronti di ogni altro potere offre, per ciò stesso, ai soggetti sottoposti al suo giudizio, le migliori garanzie di competenza e di serenità di valutazione, conformi ai canoni del “giudice terzo ed imparziale”, di cui al comma 2, dell’art. 111 cost., nel testo aggiunto dalla l. cost. n°2/1999. E ciò, ovviamente, acquista un senso istituzionale ancora più ri-levante e pregnante allorquando, come nella vicenda che ne occupa, la fattispecie di il-lecito amministrativo-contabile prefigurata dal legislatore riguarda i soli organi politici dell’Ente : con specifico riferimento all’illecito di cui all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, infatti, si ricorda che la “contrazione dei mutui”, così come la “emissione dei prestiti obbligazionari”, rientra nelle “attribuzioni” proprie del Consiglio comunale, ex art. 42, comma 2, lettera <i>h) </i>del d. leg.vo n°267/2000, ossia del maggior or-gano politico del Comune.<br />
X) – Così affermata la giurisdizione di questa Corte sulla controversia, il Colle-gio si dà carico, ora, di esaminare le altre eccezioni di rito, dedotte dai convenuti.<br />
Giova premettere che tali eccezioni – ad esclusione di quelle relative alla man-cata “emissione” dell’invito a dedurre, ex art. 5 della l. n°19/1994, che è fondata – so-no state formulate in funzione controdeduttive alle tesi della Procura, volte (queste ul-time) a sganciare il procedimento per la “<i>condanna</i>” alla sanzione di cui all’art. 30 , comma 15, della l. n°289/2002 dalle regole proprie del “<i>giudizio di re-sponsabilità</i>”, ex art. 43 e ss. del R.D. n°1038/1933.<br />
Le eccezioni stesse, pertanto, potrebbero anche avere una loro consistenza, a condizione che le tesi della Procura – alle quali si correlano – siano fondate.<br />
X a) – Sostiene la Procura, nell’atto introduttivo della causa, che: “la qualifica-zione in termini esclusivamente sanzionatori della fattispecie di cui al ridetto art. 30, comma 15, .…. non può non comportare notevoli conseguenze procedurali, con parti-colare riferimento alla esclusione della necessità dell’invito a fornire deduzione, previ-sto dall’art. 5 della l. n°19/1994”, in relazione anche alla “dirimente ragione, riportata dal giudice siciliano (ex sent. n°3198/2006, richiamata sub precedente paragrafo IX d), che l’iniziativa per la repressione del mancato rispetto del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento non è affatto riservata al Pubblico Ministero contabile, potendo l’irrogazione della sanzione essere sollecitata da chiunque vi abbia interesse” (v. pagg. 22-23 della citazione).<br />
Conseguentemente, ha ulteriormente puntualizzato la Procura, “la non esclusivi-tà dell’iniziativa (impone) l’utilizzo di uno strumento di attivazione della cognizione del Giudice contabile utilizzabile dalla generalità dei soggetti”, che la Procura mede-sima ha individuato in “quello (previsto) dall’art. 58 del R.D. n°1038/1933, recante una disciplina residuale per i giudizi ad istanza di parte” (v. pag. 24 della citazione). <br />
In aula, poi, parte attrice ha chiarito meglio il suo pensiero, precisando che il procedimento di cui al precitato art. 58 sarebbe attivabile dai soggetti diversi dalla Pro-cura, laddove quest’ultima agirebbe in base ad una generica “istanza” di applicazione della sanzione, ex art. 1 del R.D. n°1038/1933. <br />
X b) – Sulla scorta delle riferite tesi della Procura, l’avv. Rampini ha, per con-verso, eccepito –addirittura– la carenza di legittimazione della Procura “ad attivare il procedimento sanzionatorio di che trattasi”, stante la mancanza di ogni indicazione normativa in proposito, ed ha ritenuto che una siffatta legittimazione spetti, invece, ai “soggetti o organi amministrativi istituzionalmente preposti al controllo e verifica della spesa e quindi del bilancio degli enti, quali ad esempio i revisori dei conti” (v. pagg. 3 e 6 della relativa memoria di costituzione in giudizio).<br />
Il predetto avvocato, per evidenti ragioni di difesa, ha eccepito anche la “viola-zione del procedimento, qualora si ritenesse attivabile l’art. 58 del R.D. n°1038/1933”, in quanto – ha precisato – nel caso di specie la Procura “ha omesso di notificare l’atto introduttivo (della causa) prima del deposito dello stesso in Segreteria, comprimendo in tal modo l’esercizio del diritto di difesa” (v. pag. 4-5 della menzionata memoria di costituzione in giudizio).<br />
Analogamente, sempre sulla scorta delle tesi attoree, il prof. Tarantini e gli avv. Baleani ed Antonucci hanno eccepito la “inammissibilità-improcedibilità della doman-da” della Procura (v. pag. 9 delle loro congiunte memorie di costituzione in giudizio), sotto i profili : (a) della inapplicabilità dell’art. 58 del R.D. n°1038/1933, in quanto il procedimento ivi disciplinato ha “natura dichiarativa” (v. pag. 10 della predetta memo-ria), e (b) dell’irrituale presentazione del relativo “ricorso, (che) andava notificato ante-riormente al suo deposito in Segreteria” (v. pag. 11 della ripetuta memoria di costitu-zione in giudizio).<br />
Anche l’avv. Cerquetti, infine, ha contestato l’utilizzabilità del “<i>giudizio ad istanza di parte</i>”, ex art. 58 del R.D. n°1038/1933 (v. pagg. 6 e ss. della relativa memori di costituzione in giudizio), sollevando apposita questione di legittimità costi-tuzionale, per contrasto con gli artt. 3; 24, commi 1 e 2; 103, comma 2, e 11 cost. (v. pag. 12-13 della precitata memoria di costituzione in giudizio).<br />
X c) – Il Collegio, dal canto suo, ritiene infondate le tesi di parte attrice e con-seguentemente, insieme con esse, le eccezione dei difensori dei convenuti, che –come detto poc’anzi – da tali tesi hanno tratto motivo ed argomento.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto in citazione dalla Procura, invero, il Collegio ritiene che il “<i>giudizio ad istanza di parte</i>”, ex art. 58 del R.D. n°1038/1933, sia intrinsecamente inidoneo a dare copertura processuale all’illecito contabile di cui all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002.<br />
Né, d’altronde, può essere condivisa l’idea – prospettata in aula dal P.M. – che la Procura potrebbe agire per l’applicazione della sanzione di cui al precitato art. 30, in base ad una mera e del tutto atipica “istanza”, ex art. 1 del R.D. n°1038/1933.<br />
X d ) – Sotto quest’ultimo profilo si osserva, anzitutto, che l’art. 1 del R.D. n°1038/1933 si riferisce essenzialmente alle “istanze” dei privati, come è agevole de-sumere dal contesto dell’articolo stesso e ancor più dal raffronto di tale articolo con il successivo articolo 2 del medesimo testo normativo, che –questo sì – effettivamente ri-guarda gli “atti che promanano dal Procuratore”.<br />
In secondo luogo, sul ben più rilevante piano della compatibilità di una siffatta iniziativa “atipica” della Procura con il sistema, non può non convenirsi con l’avv. Rampini sul fatto che una iniziativa del genere si porrebbe apertamente in contrasto con l’art. 111, comma 1, cost., e sarebbe perciò “senz’altro arbitraria, stante il principio di riserva di legge che regola la materia” processuale in ogni sua fase, e dunque anche in quella della iniziativa (v. pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio del predet-to avvocato).<br />
X e) – Escluso, dunque, che la Procura possa agire per l’applicazione della san-zione di che trattasi in base ad una generica ed atipica “istanza”, ex art. 1 del R.D. n°2038/1933, più ampia ed articolata trattazione richiede, invece, la inutilizzabilità del “<i>giudizio ad istanza di parte</i>” per la “<i>condanna</i>” di cui all’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002.<br />
Al riguardo, vale premettere che il “<i>giudizio ad istanza di parte</i>”, con-trariamente a quanto mostra di ritenere la Procura, non ha ad oggetto una materia di-versa da quella oggetto del “<i>giudizio di responsabilità</i>”, vertendo entrambi i due tipi di giudizi sugli illeciti erariali e riguardando perciò entrambi la stessa materia dell’accertamento di tali illeciti e della relativa responsabilità di chi li ha commes-si.<br />
Del resto, la dottrina meno recente soleva qualificare i “<i>giudizi ad istanza di parte</i>” come : “<i>giudizi di <u><b>responsabilita</b></u>’ ad istanza di par-te</i>”, quasi a voler sottolineare che, ferma l’identicità della materia trattata, l’elemento differenziale (estrinseco) prevalente era (come ancora è) costituito dalla ini-ziativa processuale : del Procuratore presso la Corte dei conti, nel “<i>giudizio di re-sponsabilità</i>”, e della “parte privata”, nei “<i>giudizi</i> – appunto – <i>ad i-stanza di parte</i>”. <br />
In realtà, le differenze che intercorrono tra i due tipi di giudizi a confronto, e che giustificano la loro diversa collocazione sistematica (nel Capo III° del Titolo II° del R. D. n°1038/1933<i>°</i>, il “<i>giudizio ad istanza di parte</i>”, e Capo II del medesimo Titolo, il “<i>giudizio di responsabilità”</i>), si riannodano tutte in-torno alla diversa prospettiva di fondo che ispira i giudizi stessi, in ordine all’accertamento dell’illecito:<br />
A) nel “<i>giudizio di responsabilità</i>”, infatti, l’Amministrazione non ha ancora accertato le eventuali inadempienze dei sui dipendenti e non ha, perciò, ancora intra-preso alcuna azione di recupero; <br />
B) nel “<i>giudizio ad istanza di parte</i>”, invece, l’Amministrazione ha già auto-nomamente ritenuto sussistente la responsabilità dei propri dipendenti ed ha, perciò, al-trettanto autonomamente avviato l’azione di recupero . <br />
Di qui, in tale seconda ipotesi: (a) il “<i>rifiuto di rimborso di quote di imposta i-nesigibili”, </i>ex artt. 52-55 del R.D. n°1038/1933; (b) le “<i>dichiarazioni di ad-debiti </i>(da parte dell’Amministrazione)<i> a carico dei propri dipendenti</i>”, ex successivo art. 56 ; (c) le “<i>ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emo-lumenti”</i>, ex successivo art. 57; (d) le ulteriori, residuali ed atipiche azioni recupe-ratorie, di cui al successivo art. 58, considerato dalla Procura.<br />
Di qui, anche, le ulteriori differenze (estrinseche) dei due giudizi a confronto, age-volmente individuabili:<br />
a) nella legittimazione attiva, che nel “<i>giudizio di responsabilità</i>” spetta solo alla Procura contabile (ex art. 43 del R.D. n°1038/1933), laddove in quello ad “<i>istanza di parte</i>” spetta solo al dipendente contro il quale l’Amministrazione ha intrapreso l’azione di recupero, risultando oltremodo difficile ipotizzare chi altri po-trebbe avervi interesse, ex art. 100 cpc ;<br />
b) nella legittimazione passiva, che nel “<i>giudizio di responsabilità</i>” pertiene al dipendente e/o amministratore pubblico “presunto responsabile” (ex art. 5, comma 1, della l. n°19/2005), mentre nel “<i>giudizio ad istanza di parte</i>” pertiene all’Amministrazione che ha disposto il recupero, così che la Procura ha solo il potere di “concludere” per iscritto (ex art. 53 del R.D. n°1038/1933), se non addirittura “o-ralmente alla udienza” (ex art. 56 ultimo comma del R.D. n°1038/1933);<br />
c) nella portata dei due tipi di giudizi, che nel “<i>giudizio di responsabilità</i>” può giungere ad una sentenza di “<i>condanna”</i>, mentre nel “<i>giudizio ad istanza di parte</i>”si arresta al mero “accertamento negativo (o positivo) di responsabilità” ed ha perciò natura puramente “<i>dichiarativa</i>”, come sottolineato dalla dottrina richiamata dal prof. Tarantini e dagli avv. Baleani e Antonucci (v. pag. 10 delle loro congiunte memorie di costituzione in giudizio), oltre che dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezione II^ Giur. Cont. n°13/1966, Id. n°46/1968, nonché Sezione I^ Giur. Cont. n°24/1972, id. n°622/1985, n°255/1990 e, più di recente, Sezione Giur. Reg. Trentino Alto Adige–Trento n°162/2001, oltre a Sezione Giur. Reg. Emilia Romagna n°1166/2001).<br />
Le differenze che intercorrono tra i due tipi di giudizio evidenziano, di per sé, le asimmetrie insite nelle tesi della Procura, che individuano nel “<i>giudizio ad istanza di parte</i>” il procedimento “tipo” per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 30, comma 15 della l. n°289/2002; asimmetrie che invece scompaiono in rapporto al “<i>giudizio di responsabilità</i>”, ex artt. 43 e ss. del R.D. n°1038/1933, e leggi nn. 19-20 del 1994 e n°639 del 1966.<br />
Le disposizioni del precitato art. 30, d’altronde, operano un fugace e tuttavia e-spresso riferimento alla “<i>condanna</i>”; ossia ad una pronuncia giudiziale che – nella tecnica di formulazione sintetica della norma – evoca in maniera implicita, ma del tutto chiara, il “<i>giudizio di responsabilità</i>”, quale unico giudizio che, tipi-camente ed in via generale, consente di addivenire ad una siffatta pronuncia, innanzi a questa Corte.<br />
D’altronde, la stessa idea della Procura che il giudizio per l’ applicazione della sanzione in discorso possa essere attivato da “chiunque vi abbia interesse”, secondo quanto affermato in proposito dalla Sezione Giurisdizionale per la Sicilia con la sen-tenza n°3198/2006 (v. pag. 23 della citazione), fiacca non poco l’obbligatorietà e l’irrinunciabilità della relativa azione, su cui la predetta Sezione si è pure favorevol-mente espressa.<br />
La Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, infatti, nel chiarire la portata dell’espressione “<i>possono</i>” che figura nell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, ha precisato che : “ogni eventuale, residuo dubbio (sul carattere discrezio-nale o meno della sanzione, n.d.r.), viene ad esser cancellato dalla dirimente considera-zione che la funzione punitiva in parola è indisponibile ed irrinunciabile, poiché è at-tribuita a tutela degli interessi generali dell’ordinamento” (v. pag. 34 della richiamata sentenza).<br />
Ebbene, secondo il Collegio, un siffatto, condivisibile chiarimento rafforza an-cor di più l’idea che il “<i>giudizio di responsabilità</i>” sia l’unico, tra quelli cele-brati innanzi a questa Corte, che si attagli alle disposizioni dell’art. 30, comma 15, del-la l. n°289/2002, stante anche la obbligatorietà e la non rinunciabilità della relativa ini-ziativa, da rapportare in via esclusiva al P.M. contabile, al pari di ogni altra azione era-riale di danno, e non “a chiunque vi abbia interesse” <br />
XI) – Il riferimento al danno, peraltro, ben introduce all’esame delle ulteriori questioni di costituzionalità prospettate dalle difese dei convenuti nei confronti dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002.<br />
XI a) – Sostengono in proposito il prof. Tarantini e gli avv. Baleani ed Anto-nucci, che l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002 sarebbe incostituzionale, perché a-vrebbe introdotto una forma di “responsabilità senza colpa e senza danno” (v. pagg. 3 e ss. delle loro congiunte memorie di costituzione in giudizio).<br />
Analogamente, l’avv. Cerquetti, ha eccepito “il contrasto del (precitato) art. 30, comma 15, con il principio e le norme costituzionali su cui la Corte Costituzionale fonda la sentenza n°72/1983”.<br />
XI b) – Parte attrice, invece, ha sostenuto la “piena compatibilità costituzionale” del richiamato art. 30, comma 15, proprio perché esso – ha chiarito parte attrice – pre-vede una “responsabilità speciale, di tipo sanzionatorio, connessa al mero accertamento della sussistenza dei suoi presupposti oggettivi, (ossia) della decisione di indebitamen-to (e) della natura di spesa non di investimento (finanziate con le risorse dell’indebitamento), altrimenti non facilmente sostenibile a fronte della nota sentenza n°72/1983” (v. pag. 18 della citazione).<br />
Sotto altro profilo, parte attrice ha anche fatto presente che “la compatibilità co-stituzionale della previsione (in argomento) è stata già affermata dalla Corte Costitu-zionale con la sent. n°320/2004”, nella quale –ha evidenziato parte attrice –la Corte stessa ha chiarito che: “la previsione di una possibile condanna da parte della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria per gli amministratori degli enti locali trova il proprio fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituziona-le<i>” </i>(v. pagg. 19 e 20 della citazione).<i> <br />
</i>XI c) – Il Collegio, pur riconoscendo che “la pronuncia da ultimo ricorda-ta”, ossia la sentenza n°320/2004 della Corte Costituzionale, “risolve solo un problema di competenza tra Stato e Regioni e non esamina nel merito la legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15” (v. pag. 4 delle congiunte memorie di costituzione in giudizio del prof. Tarantini e degli avv. Baleani e Antonucci), condivide le conclusioni attoree sulla piena compatibilità costituzionale della norma in questione, anche se con argo-mentazioni ulteriori ed in parte diverse da quelle esposte da parte attrice.<br />
XI d) – Al riguardo giova muovere dalla considerazione che la responsabilità amministrativo-contabile ha subito una radicale trasformazione, a seguito delle note ri-forme degli anni 1990; riforme che hanno riguardato un po’ tutta l’organizzazione ed il funzionamento della P.A., compresa la materia dei controlli, oltre che la responsabilità amministrativo-contabile in sé . E ciò sia con riferimento all’ambito di applicazione della predetta responsabilità, che si è andato dilatando al punto da ricomprendere in es-so figure tradizionalmente estranee, come il personale degli enti pubblici economici, delle S.p.a. a partecipazione pubblica, delle Municipalizzate e gli stessi privati che be-neficiano di “finanziamenti pubblici” (v., nell’ordine, Cass. SS.UU. n°19667/2003, n°3899/2004, n°3351/2004 e n°4511/ 2006); sia con riferimento alla intrinseca essen-za, funzione e consistenza della ridetta responsabilità.<br />
Sotto quest’ultimo aspetto, è noto il dibattito maturato in seno alla dottrina sulla preminente natura sanzionatoria e/o risarcitoria della responsabilità amministrativo-contabile, ed è altrettanto noto come esso non sia rimasto privo di conseguenze, né sul piano giurisprudenziale – di merito e di legittimità, anche costituzionale – né sul piano legislativo.<br />
XI e) – Al riguardo, giova ricordare anzitutto, sul piano giurisprudenziale, come la Corte costituzionale, nel sottolineare che la responsabilità amministrativo-contabile ha ricevuto una “nuova conformazione” a seguito delle riforme richiamate poc’anzi, ha individuato in relazione a tale nuova conformazione, anche una nuova e più qualifican-te funzione di “<i>deterrenza</i>” della responsabilità stessa, rispetto alle finalità di salvaguardia delle risorse pubbliche. Funzione che, ha precisato la Corte costituziona-le, si affianca a quella “restitutoria” tradizionale e si “combina” con essa, ..… “nella ri-cerca di un punto di equilibrio tale da rendere la prospettiva della (ridetta) responsabili-tà ragione di stimolo e non di disincentivo” (v. Corte Cost. sent. n°371/ 1998).<br />
Ancora più chiaramente poi, la Corte regolatrice, nel riportare in sentenza il pensiero del “Procuratore Generale contro-ricorrente”, ha apertamente parlato della re-sponsabilità amministrativo-contabile come di una “forma di responsabilità <i>sui ge-neris”, </i>con elementi risarcitori e sanzionatori che si combinano insieme,<i> </i>“quasi – ha specificato– un <i>tertium genus</i>”; e ciò in linea con la stessa o-rigine storica della responsabilità in questione, per la quale la Suprema Corte ha ricor-dato come “la concorrente duplicità di elementi, risarcitori ed afflittivi (abbia) contras-segnato perfino la nascita della giurisdizione contabile, avendo il Cavour per primo, nel lontano 1852, parlato di <i>castigo in danaro, da determinarsi dalla Camera dei conti” </i>(v. testualmente Cass. SS. UU. n°123/2001).<br />
La giurisprudenza di questa Corte, dal canto suo, ha tentato di armonizzare i nuovi aspetti sanzionatori della responsabilità amministrativo-contabile con quelli ri-sarcitori tradizionali, secondo i paradigmi della “tipicità” e della “generalità”, ed ha quindi chiarito come “le particolari fattispecie di responsabilità sanzionatoria, che pure rientrano sicuramente nella giurisdizione della Corte dei conti, non sono tali da indurre a ritenere, sul piano teorico–ricostruttivo, che la responsabilità amministrativa abbia, in via generale, una connotazione sanzionatoria, piuttosto che risarcitoria” (cfr. ancora una volta, Corte conti, Sezione Giur. Reg. Molise n°51/2007).<br />
Sul piano legislativo, a sua volta, si registra effettivamente la comparsa di tipiz-zati illeciti amministrativi-contabili, con relativa sanzione.<br />
La dottrina, in proposito, ha parlato di una “nuova linea di tendenza del legisla-tore, nella quale si preferisce integrare con nuove tecniche di <i>drafting </i>le forme e le modalità classiche della tutela delle pubbliche risorse” (cfr. in tal senso, anche pag. 24 dell’atto di citazione).<br />
Così, accanto alle sanzioni – sugli atti e sugli amministratori – di cui all’art. 30 qui all’esame, si richiamano anche tutti gli altri interventi considerati da parte attrice a pagg. 20 e ss. della citazione, tra i quali, essenzialmente: l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2, del d.lg.vo  n°165/2001, in tema di violazione delle disposizioni riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni; l’ipotesi di cui all’art. 56, comma 6, del d.lg.vo  n°165/2001, in materia di responsabili-tà del dirigente che ha disposto l’assegnazione di un dipendente a mansioni superiore; l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 4, della l. n°289/2002 (e successive modificazioni, fino all’art. 1, commi 4, 9 e 10, della l. n°191/2004), in materia di nullità degli atti e per l’acquisizione di beni e servizi.<br />
Da segnalare, inoltre, la particolarissima sanzione interdittiva prevista dall’art. 248, comma 5, del d. l.vo n°267/2000, conseguente alla “<i>dichiarazione di disse-sto”, </i>pure considerata da parte attrice, che –a mo’ di “pena accessoria”– vieta l’assunzione di alcune cariche pubbliche agli “amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili di danni da loro prodotti nei cinque anni precedenti il verifi-carsi del dissesto finanziario” stesso.<br />
In pratica, le nuove forme di sanzioni (v., ancora più di recente, art. 1, comma 593, della l. 296/2006, in materia di “retribuzione” ai dirigenti ed ai titolari di incarichi pubblici), che si aggiungono a quelle “storiche” (v., per tutte, quella di cui al già citato art. 46 del R.D. n°1214/1934), stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema san-zionatorio contabile, a carattere eminentemente “punitivo”, nel quale campeggia la ri-cordata funzione di “deterrenza” della responsabilità amministrativo-contabile.<br />
Trattasi, è appena il caso diprecisarlo, di un sistema tipizzato che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale, basato sulla clausola gene-rale del risarcimento dei danni, ossia su una misura che costituisce comunque anch’essa una “sanzione”, seppur a matrice eminentemente civilistica, sul piano della teoria generale del diritto.<br />
La verità è che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare il si-stema della responsabilità amministrativo contabile e, sul piano costituzionale, non si individuano principi e/o valori tali da limitare una siffatta discrezionalità alla misura necessariamente “risarcitoria” della responsabilità stessa.<br />
Da questo punto di vista, pertanto, il richiamo dell’avv. Cerquetti alla sentenza della Corte cost. n°72/1983 (sulla c.d. “responsabilità formale”) appare del tutto incon-ferente per argomentare l’incostituzionalità dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, stante la non omogeneità delle situazioni messe a confronto.<br />
La sentenza n°72/1983, infatti, è riferita alla responsabilità amministrativo-contabile di tipo risarcitorio, come emerge dal contesto della sentenza stessa, nella qua-le pure si precisa che : il carattere risarcitoria della c.d. “responsabilità formale”, ossia della responsabilità senza danno, ha costituito il “presupposto da cui ha preso le mosse il giudice <i>a quo</i>, per sollevare la questione (allora) prospettata” (v., testual-mente, paragrafo 6 di tale sentenza).<br />
Al contrario, nella vicenda ora all’esame del Collegio è del tutto palese la natura “sanzionatoria” della responsabilità prevista dall’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, ed è perciò evidente che le valutazioni di costituzionalità sul medesimo art. 30, comma 15, devono essere condotte in base ai principi costituzionali relativi al “diritto punitivo”, complessivamente inteso, e non in base a quelli propri, e in parte di-versi, del “diritto risarcitorio”.<br />
Così respinta l’eccezione di costituzionalità dedotta dall’avv. Cerquetti, pari-menti infondate si manifestano le omologhe eccezioni del prof. Tarantini e degli avv. Baleani ed Antonucci, che muovono dalla mancanza “del danno e della colpa” nella fattispecie di responsabilità prevista dal citato art. 30, comma 15 (v. <i>sub</i> pre-cedente paragrafo XI a); eccezioni da valutare, ovviamente, secondo i principi propri della responsabilità sanzionatoria e non in base a quelli della responsabilità risarcito-ria.<br />
In realtà, come meglio si dirà appresso, sia il danno, che la colpa, sono presenti nella ipotesi astratta di illecito d1elineata dal ripetuto art. 30, comma 15, il quale per-ciò, da questo punto di vista, non soggiace ad alcuna censura di costituzionalità.<br />
XII) – Quanto al danno, si ricorda che nella responsabilità sanzionatoria esso emerge con riferimento a beni di tale interesse ed importanza, da costituire valori es-senziali per la società civile ; l’ ordinamento li riconosce in questa loro dimensione, li positivizza e appresta per essi una conforme tutela di rilievo, che supera gli angusti li-miti della “patrimonialità”.<br />
In tale ambito, perciò, il “danno” meglio si esprime con il termine “lesione”, quasi a voler sottolineare la maggior rilevanza degli interessi sociali che si connettono ai ripetuti beni, rispetto ai quali quelli economico-patrimoniali costituiscono quasi una marginalità.<br />
XII a) – Trattasi di beni-valori che giustificano il sacrifico del singolo, mediante la sanzione, in termini patrimoniali o addirittura personali (come avviene nella respon-sabilità penale), a salvaguardia dei superiori interessi generali che si correlano ai beni stessi.<br />
Del resto, dalla lesione dei beni-valori in questione promanano danni di così ampia portata, per gravità e diffusione sociale, da rendere del tutto ragionevole anche una loro tutela avanzata, mediante la previsione di appositi “illeciti di pericolo”, im-pensabili in un sistema risarcitorio, basato sul “danno” e quindi –almeno in tesi– su una lesione “consumata”.<br />
XII b) – E’ peraltro evidente, che in base al principio di “offensività”, al quale si conforma tutto il “diritto punitivo” – e, su un livello più ampio, anche la teoria genera-le sul danno – la “lesione”, che caratterizza le fattispecie di responsabilità sanzionato-ria, non può coincidere con la mera violazione della norma.<br />
Come chiarito dalla Corte costituzionale, infatti, “il principio di <i>offensività </i>opera su due piani: rispettivamente, della previsione normativa (<i>offensività in astratto</i>), sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo dei beni-valori tutelati, e dell’applicazione giurisprudenziale (c.d. <i>offensività in concreto)</i>, quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice” (cfr. Corte Cost. n°265/2005).<br />
E così, mentre sono contrarie al sistema le sanzioni che non tutelano alcun bene, tant’è che “si connotano come violazioni di carattere meramente formale quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n°65/2007), al pari delle omoleghe forme di responsabilità risarcitorie senza danno (ex Corte Cost. n°72/1983), “è compito del giudice stabilire, avvalendosi degli strumenti ermeneutici che il sistema offre, se una concreta fattispecie sia idonea o me-no ad offendere i beni giuridici tutelati dalle norme” (cfr. Corte Cost. n°62/1986).<br />
XII c) – Ebbene, nella fattispecie di illecito contabile all’esame del Collegio, quale descritta dall’art. 30, comma 15, della l. n°289/ 2002, il bene-valore tutelato dalla norma è agevolmente individuabile negli “equilibri di bilancio”, come anticipato <i>sub </i>precedente paragrafo IX e).<br />
Trattasi di un bene-valore di importanza fondamentale, a salvaguardia del quale è stato posto l’art. 119, comma 6, cost. che, seppur con una norma positiva (e non di divieto), sostanzialmente tende al contenimento dell’<i>indebitamento</i>, ritenuto –evidentemente – una delle cause primarie degli squilibri di bilancio, consentendolo “solo per finanziare spese di investimento”.<br />
Peraltro, la dottrina e la giurisprudenza non hanno mancato di evidenziare come l’ “equilibrio di bilancio” non costituisca, teleologicamente, il fine ultimo di tutela, es-sendo esso stesso un “bene mezzo” per la salvaguardia di “beni fine” ulteriori, di mag-gior e più ampio respiro, anche a carattere internazionale, in relazione agli impegni comunitari del Paese, oltre che di garanzia del sistema democratico nel suo comples-so.<br />
E così, accanto al bene intrinseco all’Amministrazione della “s<i>ana gestio-ne</i>”, che impone di provvedere alle spese correnti – alle spese, cioè, per il normale funzionamento dell’ente – con le entrate ordinarie, senza dirottare su di esse entrate straordinarie, si colloca quello del “<i>rispetto del patto di stabilità</i>”, al quale pu-re si correlano gli “equilibri di bilancio”, ex art. 7, comma 7, della l. n°131/2003.<br />
A tal ultimo riguardo anzi, si ricorda che, come giustamente annotato dalla giu-risprudenza, “nella formulazione della norma costituzionale (art. 119, ultimo comma, cost.) si percepiscono gli echi della rilevanza sempre maggiore assunta dalla salva-guardia degli equilibri di bilancio nell’ambito del processo di integrazione europea, co-sì che il rispetto delle regole sull’indebitamento si pone come uno dei cardini del si-stema della finanza pubblica, attorno ai quali fa perno l’osservanza del Patto di stabili-tà interno, in vista del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità e cresci-ta” (cfr., testualmente, Corte conti Sezione Giur. Reg. Lazio n°3001/2005).<br />
Dal canto suo, la dottrina ha sottolineato anche il valore “politico” del rispetto degli equilibri di bilancio, precisando che “l’ importanza del divieto (di indebitamento per spese non di investimento) si misura anche con la necessità di evitare che, mediante la destinazione anticipata di risorse aggiuntive, ottenute con riscorso al mercato, a spe-se di semplice funzionamento, le maggioranze politico-amministrative, vincolate al pa-reggio di bilancio, ne scarichino i costi su quelle future, così limitando la capacità di spesa di queste ultime ed alterando, perciò, in concreto il meccanismo democratico dell’alternanza e della pari opportunità amministrativa”.<br />
XII d) – Assodato, dunque, che la figura di illecito delineata dall’art. 30, comma 15, della l. n°289/2003 è posta a salvaguardia di beni–valori che assumono un rilievo sociale e politico-istituzionale di primissimo piano, così da escludere ogni possibile le-sione <i>in astratto </i>del <i>principio di offensività,</i> una eventuale lesione del principio stesso potrebbero discendere invece, in via applicativa-interpretrativa, dalla individuazione del momento consumativo dell’illecito medesimo (c.d. <i>offensività in concreto).<br />
</i>Evidenti esigenze di garanzia, conformi allo spirito stesso del principio di <i>offensività</i>, portano a ritenere che l’illecito in discorso si consumi non già con la mera “assunzione della delibera di indebitamento”, ex art. 30, comma 15 seconda parte, della l. n°289/2002 (cfr., in tal senso, Corte conti Sezione Giur. Reg. Siciliana n°3198/2006 già richiamata), ma con l’esecuzione di tale delibera e, dunque, con il rea-le “indebitamento dell’ente”, ex citato art. 30, comma 15, prima parte (cfr., in tal senso, Corte conti Sezione Giur. Reg. Lazio n°3001/2005 e Sez. Giur. Toscana n°609/2006 già richiamate anch’esse).<br />
XIII) – Venendo ora all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene che la fattispe-cie di illecito di cui al ripetuto art. 30, comma 15, non ingeneri affatto una <i>responsabilità oggettiva</i>, ossia una “responsabilità senza colpa”.<br />
Essa, al contrario, si caratterizza come una ipotesi di illecito in cui rileva la col-pa grave, oltre che –com’è ovvio – il dolo. E tanto, non per ragioni di “simmetria” con la responsabilità amministrativo-contabile di tipo risarcitorio (ex art. 1, comma 1, della l. n°20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996), ma perché il principio di tipicità, che informa di sé tutto il “diritto punitivo”, impone di individuare, per ogni singola fattispecie astratta di illecito, quale sia lo specifico grado di partecipazione psi-cologica alla condotta materiale vietata che la norma richiede per l’effettiva sussistenza della responsabilità di chi la condotta stessa ha tenuto.<br />
Si ricorda, in proposito, che la Suprema Corte, anche di recente, ha avuto modo di chiarire, con riferimento addirittura alle disposizioni dell’art. 3 della l. n°689/1981 (considerate dalla Sez. Giur. Reg. Sicilia per affermare <i>de plano</i> la rilevanza nell’illecito che ne occupa della colpa semplice, ex sent. n°3198/2006), che: “il princi-pio generale di cui al (citato) art. 3 della l. n°689/1981, secondo il quale ciascuno è re-sponsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, va coordinato con il principio anch’esso fondamentale di tipicità, con la con-seguenza che se la fattispecie prevista dalla norma sanzionatoria configura un’azione od omissione che implica necessariamente l’intenzionalità lesiva, nella quale si sostan-zia il dolo, risulta inapplicabile la regola del predetto art. 3” (cfr. Cass. Sez. n°981/2006).<br />
XIII a) – Ebbene, la fattispecie astratta delineata dal più volte menzionato art. 30, comma 15, si caratterizza per il collegamento teleologico che intercorre tra l’ “<i>indebitamento</i>” e le “<i>spese diverse da quelle di investimento</i>”, e-spresso dalla preposizione “<i>pe</i>r” che figura nella norma.<br />
In realtà, la norma in riferimento non vieta il ricorso all’ “<i>indebitamento” </i>in sé, ma vieta il ricorso all’ “<i>indebitamento <u><b>per</b></u>  finanziare spese diverse da quelle di investimento</i>”.<br />
Nel contesto della norma stessa, quindi, la destinazione delle risorse provenienti dall’indebitamento alle spese non di investimento deve essersi prefigurata alla mente dell’amministratore che ha votato la relativa delibera, così che egli ha aderito alla deli-bera medesima nella piena consapevolezza di finanziare “<i>spese</i> <i>diverse da quelle</i> <i>di investimento”</i> (dolo), oppure nella personale, ma errata convin-zione che le spese da finanziare non fossero “<i>diverse da quelle di investimen-to</i>”.<br />
A ben vedere, dunque, l’indagine sullo stato soggettivo rilevante, nella dinamica finalistica della fattispecie ipotizzata dall’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, non va rapportato all’ “adozione” in sé della delibera di indebitamento, così da ritenerlo “insito nella mera partecipazione con voto favorevole alla delibera” stessa (v. pag. 17 della citazione), ma va arretrata alla fase precedente, ossia alla fase preparatoria, ed in-veste il particolare profilo del diligente adempimento del dovere – funzionale alla cor-retta assunzione della delibera stessa – che gli amministratori hanno di ben conoscere la natura delle spese che intendono sostenere con le risorse provenienti da “<i>indebitamento</i>”.<br />
XIII b) – Così chiarito quale sia il momento al quale ancorare le valutazioni sul-lo stato soggettivo del dolo e della colpa, relativamente all’individuazione del grado della colpa stessa (in disparte il dolo, date le sue caratteristiche), il Collegio ritiene che esso vada rapportato allo sforzo di diligenza impiegato per conoscere la natura della spesa da finanziare, e ne segua l’andamento in termini proporzionalmente inversi. Quanto maggiore, cioè, è lo sforzo di diligenza dispiegato per conoscere la natura della spesa da finanziare, tanto minore sarà il grado della colpa e viceversa: il livello di mas-sima gravità è costituito dalla mancanza di una qualsivoglia iniziativa per conoscere la natura delle spese in questione.<br />
A ben riflettere, l’art. 30, comma 15, della l. n°289/2006 si configura come norma simmetrica e contraria a quella sulla “<i>buona fede</i>”, di cui all’art. 1, comma 1<i>-ter</i>, della l. n°20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996 .<br />
I consiglieri comunali che hanno votato la delibera di indebitamento, infatti, non possono invocare a loro discolpa la buona fede, allegando i consueti pareri di “regola-rità tecnica”, resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo n°267/2000, ma –ribaltando lo schema logico del precitato art. 1, comma 1<i>-ter</i> – devono dimostrare di aver essi stessi, nell’esercizio dei loro poteri-doveri di approfondimento (connesso al loro delicatissimo ruolo politico-istituzionale), stimolato interventi appro-priati per acquisire tutti gli elementi necessari per valutare bene la natura della spesa da finanziare con l’indebitamento, qualora tali elementi non risultino precisati nell’istruttoria, stante il carattere intrinsecamente straordinario dell’indebitamento stes-so .<br />
Sotto questo limitatissimo profilo, si deve ammettere che il voto favorevole all’adozione di una delibera di “<i>indebitamento per spese diverse da quelle di inve-stimento”</i> comporta una sorta di inversione di onere della prova, da parte dei vo-tanti, sull’adempimento del loro dovere di informarsi sulla natura delle spese da finan-ziare prima di partecipare all’adozione della delibera stessa.<br />
XIII c) – D’altro canto, spazi per errori di identificazione delle spese in questio-ne, in tesi, non possono neanche essere esclusi.<br />
Il legislatore che è intervenuto per dare attuazione ai principi costituzionali in materia di indebitamento, all’art. 3, commi 16-19, della l. n°350/2003 ha specificamen-te elencato gli atti che, “agli effetti (propri) dell’art. 119, sesto comma della costituzio-ne –ha puntualizzato il legislatore medesimo– costituiscono indebitamento (e) investi-menti”, così che tanto l’<i>indebitamento</i>, quanto le <i>spese diverse da quelle di investimento</i>, nel contesto dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, rappre-sentano ormai (dopo il precitato art. 3, commi 16-19) “elementi normativi” della fatti-specie illecita ivi prevista.<br />
Una simile tecnica di determinazione della fattispecie astratta di illecito, peral-tro, se da un lato ha contribuito a rendere di più agevole emersione l’elemento sogget-tivo di rilievo (dolo o colpa grave), data la “tipizzazione” delle forme di <i>indebitamento </i>e delle <i>spese diverse da quelle di investimento</i>”, dall’altro lato, però, apre spazi a possibili “errori di diritto” che si riflettano “sul fatto” sanzionato (ex art. 47, ultimo comma, cp), in relazione anche al prolificare di norme non sempre consonanti sulla natura della specifica spesa da finanziare, come hanno so-stanzialmente lamentato i difensori dei convenuti, per ciò che attiene –nel caso di spe-cie – alla “manutenzione straordinaria di opere ed impianti”, ex lettera <i>b)</i>, comma 17, dell’art. 3 della l. n°350/2003.<br />
Le nozioni di <i>indebitamento</i> e ancor più quelle di <i>investimento</i>, ha evidenziato la Corte Costituzionale : “non sono, del resto, nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco” ; al contrario, “si tratta –ha soggiunto la Corte – di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizza-zione connotate da una qualche discrezionalità politica”, e “ciò risulta evidente se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposi-zioni (dell’) art. 3 commi 17-19 della l. n°350/2003, derivano da scelte di politica eco-nomica e finanziaria, effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sopra-nazionale, cui anche l’Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri po-litico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione Europea nel controllare l’osservanza di tali vincoli” (v. Corte Cost. n°425/2004).<br />
XIV) – Così definite le questioni di costituzionalità nei confronti dell’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002, dedotte dai difensori dei convenuti, il Collegio ritiene di non poter affrontare il merito della causa, per l’irregolare instaurarsi del giudizio, in relazione al mancato invito a dedurre dei convenuti, ex art. 5 della l. n°19/1994 . Invito che pure andava loro notificato, in quanto il giudizio da applicare per l’ accertamento dell’illecito previsto dall’art. 30, comma 15, della l. n°289/2002 è quello ordinario di responsabilità, come precisato dalla Sezione Giurisdizionale Marche di questa Corte, con la sent. n°151/2007, oltre che da questo stesso Collegio, <i>sub </i>precedenti paragrafi da X) a Xe).<br />
Ciò stante, la citazione va dichiarata inammissibile, secondo i principi affermati in proposito dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la sent, n°7-QM/1998.<br />
XV) – L’esito del giudizio comporta, di per sé, la perdita di interesse alla fissa-zione del termine chiesto dalla difesa del sig. Biscetti “per proporre querela di falso contro la delibera consiliare n°240/2005” ai sensi dell’art. 10 del R.D. n°1038/1933, così che sulla relativa istanza, sciogliendo la riserva apposta in proposito nella ordi-nanza a verbale del 3/4/2007 (richiamata in narrativa), va resa pronuncia di non luogo a provvedere.<br />
XVI) – Dato l’esito del giudizio, inoltre, non è luogo a pronuncia sulle relative spese, né alla liquidazione dei diritti e degli onorari per le difese dei convenuti, ai sensi –quanto a questi ultimi – dell’ art. 3 della l. n°639/1996, quale interpretato dall’art. 10-<i>bis</i>, comma 10, della l. n°248/2005 </p>
<p><b></p>
<p align=center>P. Q. M.<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<i>Sezione Giurisdizionale dell’Umbria<br />
</i>DICHIARA INAMMISSIBILE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>la citazione nei confronti dei sigg. 1) Amici Giampiero, 2) Antinori Graziana, 3) Arconte Carla, 4) Bartolini Renato, 5) Bencivenga Luigi, 6) Bersani Alberto, 7) Biscet-ti Fabio, 8) Botondi Guido, 9) Bufi Stefano, 10) Buiarelli Vania, 11) Campili Claudio, 12) Cesaroni Giovanni, 13) Chirico Luigia, 14) Cipolla Fiorenzo, 15) Ferranti Omero, 16) Gaudino Alessandro, 17) Giubilei Riccardo, 18) Guerra Simone, 19) Kenny Jose’ Maria, 20) Maggiolini Paolo, 21) Malatesta Marco, 22) Marchetti Luciano, 23) Miglia-rini Nerio, 24) Mollichella Moreno, 25) Napoleoni Piero, 26) Pandolfi Giampaolo, 27) Paparelli Paolo, 28) Pellegrini Fulvio, 29) Piccinini Sandro, 30) Quartini Mariano, 31) Raffaelli Paolo, 32) Ribiscini Nando, 33) Rosati Moreno, 34) Rossi Giuliano, 35) Ros-si Paolo, 36) Sbarzella Sergio, 37) Sparamonti Gino, 38) Stufara Damiano, 39) Tabar-rini Valerio, 40) Talamonti Giocondo, 41) Tomassi Gianni, 42) Tombesi Tiziana, 43) Trivelli Sergio.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 3/4/2007.</p>
<p>Il Presidente<br />
 (Lodovico Principato)  </p>
<p>            L’Estensore                           <br />
(Fulvio Maria Longavita)                                   </p>
<p>Depositata in Segreteria l’8 maggio 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va accolta la domanda cautelare avverso la sentenza che dichiara l’obbligo di ottemperare ad una pronuncia che annulla sia una sanzione disciplinare che una dispensa dal servizio, qualora vi sia un giudizio medico legale, estraneo al precedente giudicato, che precluda la reintegrazione in servizio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso la sentenza che dichiara l’obbligo di ottemperare ad una pronuncia che annulla sia una sanzione disciplinare che una dispensa dal servizio, qualora vi sia un giudizio medico legale, estraneo al precedente giudicato, che precluda la reintegrazione in servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2396/07<br />
Registro Generale:3529/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo <br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo <br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
  ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COLLETTA FIORENZO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ENRICO BONELLIcon domicilio  eletto in RomaVIA MARIANNA DIONIGI N.57 presso CLAUDIA DE CURTIS<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione VI  950/2007, resa tra le parti, concernente RICOSTRUZIONE CARRIERA IN SEGUITO A REINTEGRO IN SERVIZIO &#8211; ESEC. GIUD.TAR.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COLLETTA FIORENZO<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per le parti l’avv.to dello Stato Scarmucci e l’avv.to Bonelli.</p>
<p>Ritenuto che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo al reintegro con giudizio medico legale in data 24/09/1998, e che tale elemento è rimasto estraneo al giudizio, concluso con la sentenza della cui esecuzione di discute;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3529/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Maggio 2007</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4096</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-5-2007-n-4096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-5-2007-n-4096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4096</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Tomassetti I.GE.CO S.r.l. (Avv.ti F.G. Scoca, P. Varone) c. ANAS S.p.a., Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (n.c.) sui presupposti per la configurabilità del collegamento sostanziale tra imprese ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di appalto Contratti della P.A. – Gara – Collegamento sostanziale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-5-2007-n-4096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4096</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Tomassetti<br /> I.GE.CO S.r.l. (Avv.ti F.G. Scoca, P. Varone) c. ANAS S.p.a., Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la configurabilità del collegamento sostanziale tra imprese ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Collegamento sostanziale tra imprese partecipanti – Configurabilità – Presupposti &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La semplice partecipazione &#8211; tra l’altro in qualità di soci accomandanti e, quindi, senza alcun potere di effettiva gestione della società partecipata &#8211; degli stessi soggetti nell’ambito di una pluralità di persone giuridiche, non costituisce di per sé requisito sufficiente ad integrare il presupposto applicativo della esclusione dalla gara di appalto per collegamento sostanziale, in considerazione della assenza di quei gravi indizi necessari ai fini della integrazione della fattispecie presuntiva, univocamente volti a configurare il presupposto applicativo dell’esclusione (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2006 n. 6212.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Domenico LUNDINI		&#8211;	Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI	&#8211;	Componente-Relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 2153/2006 proposto dalla</p>
<p><b>I.GE.CO S.r.l., Impresa Generali Costruzioni</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Franco Gaetano Scoca e dall’avv. Pasquale Varone ed elett.te dom.ta in Roma, via delle Tre Madonne n. 20 presso lo studio di quest’ultimo;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<B>ANAS</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>; </p>
<p>&#8211; l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>;</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento in data 1 febbraio 2006 prot. CCB 1881-P successivamente comunicato dall’ANAS di esclusione della IGECO S.r.l. dalla gara di appalto n. 36/L05, disposta per ritenuto collegamento sostanziale della società ricorrente con le società SIGM<br />
&#8211; del bando di gara nelle parti in cui si prevede l’esclusione delle imprese concorrenti dalla gara per collegamento;<br />
&#8211; del provvedimento di approvazione delle risultanze di gara limitatamente alla esclusione della ricorrente per collegamento sostanziale con altre imprese;<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti, consequenziali al provvedimento di esclusione.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi atti.	<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.	<br />	<br />
	Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.	<br />	<br />
Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del 21 marzo 2007.</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Con ricorso n. 2153/2006 notificato il 1 marzo 2006 e depositato in data 8 marzo 2006, la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe sollevando le censure meglio indicate nel ricorso.<br />	<br />
	Le parti resistenti non si costituivano in giudizio ed alla pubblica udienza del 21 marzo 2006, il ricorso veniva posto in decisione.<br />	<br />
	Il ricorso è fondato sotto l’assorbente censura dell’eccesso di potere per difetto di motivazione della esclusione.<br />	<br />
	Dalla lettura degli atti e documenti di causa è risultato che l’esclusione della odierna ricorrente dalla gara di appalto di cui al ricorso in esame è avvenuta per la seguente motivazione: “collegamento sostanziale in quanto i soci unici dell’Impresa SIGMATAU SRL e dell’Impresa TERRAMARE SRL sono soci accomandanti dell’Impresa I.GE.CO. SRL”.<br />	<br />
	Rileva il Collegio come secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato l’esclusione per collegamento sostanziale possa ritenersi ammissibile soltanto laddove venga a realizzarsi una fattispecie presuntiva fondata sull’accertamento di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione (Cons. Stato 27 dicembre 2001, n. 6424; 15 febbraio 2002, n. 923; 1 luglio 2002, n. 3601; 22 aprile 2004, 2317; 4 maggio 2004, n. 2721; 11 maggio 2004, 4789; 5 agosto 2004, n. 5464; da ultimo si veda Cons. Stato, 19 ottobre 2006, n. 6212 di riforma della sentenza di questa Sezione n. 5183/2005).<br />	<br />
	Sotto tale profilo, allora, non può non rilevarsi come la semplice partecipazione &#8211; tra l’altro in qualità di soci accomandanti e, quindi, senza alcun potere di effettiva gestione della società partecipata &#8211; degli stessi soggetti nell’ambito di una pluralità di persone giuridiche, non appaia di per sé requisito sufficiente ad integrare il presupposto applicativo della esclusione dalla gara di appalto in considerazione della assenza di quei gravi indizi necessari ai fini della integrazione della fattispecie presuntiva.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti di quanto indicato in motivazione e, pertanto, in tali limiti, deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti di esclusione impugnati.<br />
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
	Condanna l’ANAS al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA. <br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-8-5-2007-n-4096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4096</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2395/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2395</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di permesso di soggiorno per motivi di lavoro se l’istante e’ un clandestino gia’ destinatario di provvedimento di espulsione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2395/07 Registro Generale:3053/2007 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di permesso di soggiorno per motivi di lavoro se l’istante e’ un clandestino gia’ destinatario di provvedimento di espulsione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2395/07<br />
Registro Generale:3053/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Francesco Caringella <br /> Cons. Manfredo Atzeni Est. ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CORNELIU ALEXA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  LUIGI CIOTTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE DELLE MILIZIE N. 124 presso LUIGI CIOTTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II  n. 5218/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.to Ciotti.<br />
Ritenuta condivisibile l’osservazione dei primi giudici, secondo la quale la condizione di clandestino è di per sè ostativa al rilascio del permesso di soggiorno;   </p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3053/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2395/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-5-2007-n-4123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-5-2007-n-4123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-5-2007-n-4123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4123</a></p>
<p>Pres. Amodio, Est. Martino Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l. ed altri c/ A.G.C.M. sull&#8217;accertamento da parte dell&#8217;Agcm di un&#8217;intesa restrittiva avente ad oggetto il coordinamento delle offerte nelle gare per fornitura di prodotti antisettici 1.Concorrenza e mercato – Comportamenti anticoncorrenziali già cessati da tempo – Potere sanzionatorio della Commissione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-5-2007-n-4123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-5-2007-n-4123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Martino<br /> Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l. ed altri c/ A.G.C.M.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accertamento da parte dell&#8217;Agcm di un&#8217;intesa restrittiva avente ad oggetto il coordinamento delle offerte nelle gare per fornitura di prodotti antisettici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concorrenza e mercato – Comportamenti anticoncorrenziali già cessati da tempo – Potere sanzionatorio della Commissione – Sussiste</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Illeicità – Consiste nella mera condotta</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211;  Provvedimenti dell’A.G.C.M. – Sindacato del G.A. – Limiti<br />
4. Concorrenza e mercato – Abuso di posizione dominante ed intese restrittive della concorrenza – Mercato rilevante &#8211; Definizione</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Pratica concordata tra imprese &#8211; Alterazione di procedure di gara &#8211; Assenza di un impresa in una singola gara – Non è prova dell’inesistenza dell’ intesa &#8211; Motivi<br />
6. Concorrenza e mercato – Intese restrittive &#8211; Riunioni tra imprese – Accordi anticoncorrenziali – Partecipazione alle riunioni – E’ prova dell’illecito</p>
<p>7. Concorrenza e mercato – Intese collusive – Provvedimento sanzionatorio dell’Autorità  a danno di un soggetto &#8211; Eccezione di disparità di trattamento nei confornti di altro soggetto – Irrilevanza</p>
<p>8. Concorrenza e mercato – Sanzioni amministrative –  Obbligo della Commissione di quantificare l’ammontare delle sanzioni facendo applicazione di una precisa formula matematica – Non sussiste</p>
<p>9. Procedimento amministrativo – Art. 10 L. 241/1990 – Obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi – Obbligo di contestare analiticamente le singole argomentazioni – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere della Commissione (e conseguentemente della autorità nazionali antitrust) di infliggere sanzioni non è menomato dalla circostanza che il comportamento che costituisce infrazione sia cessato da tempo; la Commissione, infatti, può adottare una decisione che constata un’infrazione a cui l’Impresa interessata ha già posto fine, purchè l’istituzione abbia un legittimo interesse a farlo.</p>
<p>2.  L’illeicità di un’intesa oggettivamente anticoncorrenziale consiste nella mera condotta volta a tali fini ed affinché la fattispecie venga in essere è sufficiente che sia voluto il fatto descritto nella norma senza alcuna necessità che i soggetti abbiano agito per un fine particolare la cui realizzazione non è richiesta per l’esistenza dell’illecito.</p>
<p>3. Il giudice amministrativo, in relazione ai provvedimenti dell’AGCM esercita un sindacato di legittimità non esteso al merito, salvo per quanto attiene al profilo sanzionatorio; pertanto, deve valutare i fatti, onde acclarare se la ricostruzione di essi operata dall&#8217;AGCM sia immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le norme giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate. Laddove residuino margini di opinabilità in relazione ai concetti indeterminati, il giudice non può comunque sostituirsi all’AGCM nella definizione del mercato rilevante, se questa sia immune da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici, da vizi di violazione di legge.<br />
(c.f.r. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2006, n. 1271, Telecom Italia)</p>
<p>4. In caso di abuso di posizione dominante la delimitazione del mercato di riferimento inerisce ai presupposti del giudizio sul comportamento che potrebbe essere anticoncorrenziale (posto che occorre preventivamente accertare l’esistenza di una dominanza nel mercato stesso), mentre nell’  ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all&#8217;individuazione dell&#8217;intesa, in quanto sono l&#8217;ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui l&#8217;abuso è commesso: vale a dire che la definizione dell&#8217;ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall&#8217;illecito concorrenziale non appartiene più alla fase dei presupposti dell’illecito ma è funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività.</p>
<p>5. A fronte di una contestazione riguardante una pratica anticoncorrenziale concertata tra imprese avente ad oggetto l&#8217;eliminazione di ogni confronto competitivo sul prezzo di vendita di un bene da loro prodotto mediante l&#8217;alterazione delle numerose procedure di gara svoltesi in un certo arco di tempo nel mercato rilevante, la prova contraria che incombe alle imprese in ordine all&#8217;esistenza dell&#8217;intesa deve investire il fatto oggettivo della convergenza delle complessive condotte rispettivamente tenute sul mercato, con la conseguenza che non è sufficiente ad integrare la detta prova la circostanza che in qualche singola gara una di esse, per gli accadimenti più vari, non sia stata presente, o abbia assunto comportamenti non perfettamente allineati, evenienza che di per sè potrebbe al più mettere in luce una diversa intensità della sua partecipazione alla fase propriamente esecutiva dell&#8217;intesa, con effetti circoscritti alla graduazione della sanzione irrogabile.<br />
(C.f.r. TAR Lazio, sez. I, 23 marzo 2004, n. 2718, Bayer).</p>
<p>6. La partecipazione di un’impresa a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi  di natura anticoncorrenziale, senza che la stessa si sia manifestamente opposta, è sufficiente a dimostrare la partecipazione di detta impresa all’intesa; ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta infatti a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un&#8217;ottica diversa dalla loro.<br />
(C.f.r. Corte di Giustizia, sentenze 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione e causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni).<br />
7. Essendo l’accertamento di un’intesa collusiva un atto plurimo, in quanto scindibile in una pluralità di atti di identico o diverso contenuto con diversi destinatari, non sussiste l’interesse di un soggetto a dolersi dell’esito del procedimento nei confronti di altro soggetto, anche mediante prospettazione di una disparità di trattamento; infatti, pure nell’eventualità che la disparità fosse dimostrata, resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamene deteriore patito dal ricorrente. In altri termini, l&#8217;eventuale illegittimità del trattamento più favorevole riservato alle imprese non sanzionate non potrebbe mai tradursi in un profilo di illegittimità del provvedimento sanzionatorio in assenza di vizi specifici di quest&#8217;ultimo.(C.f.r. TAR Lazio, sez. I, 3 ottobre 2006, n. 9878, Latti artificiali).</p>
<p>8. Il vincolo esercitato dal principio di proporzionalità sulla discrezionalità della Commissione nella irrogazione di sanzioni non comporta l’obbligo di quantificare l’ammontare delle stesse facendo applicazione di una precisa formula matematica. (C.f.r. Tribunale UE, 19 marzo 2003, C.M.A.C.G.M. e a. c/ Commissione, T – 213/00).</p>
<p>9. L’obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi, ex art. 10 della L. 241/1990, non impone un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda sostanzialmente percepibile la ragione del non adeguamento alla traiettorie difensive e ne attesti la relativa consapevolezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-5-2007-n-4123/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.4123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2394</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2394/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2394</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di autorizzazione a stazione radio base per telefonia cellulare se la potenza installata non richiede una specifica regolamentazione urbanistica; il potere di pianificazione del Comune puo’ porre specifici divieti ma non imporre particolari siti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2394/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2394/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2394</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di autorizzazione a stazione radio base per telefonia cellulare se la potenza installata non richiede una specifica regolamentazione urbanistica; il potere di pianificazione del Comune puo’ porre specifici divieti ma non imporre particolari siti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2394/07<br />
Registro Generale:3014/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo <br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo <br />Cons. Francesco Caringella <br /> Cons. Manfredo Atzeni Est.<br /> <br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI BAGNATICA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ALESSIO PETRETTI &#8211; Avv.  GIOVANNI REDAELLI &#8211;  Avv.  PAOLO BONOMIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEGLI SCIPIONI 268/A   presso ALESSIO PETRETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TELECOM ITALIA SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  GIUSEPPE FRANCO FERRARIcon domicilio  eletto in RomaVIA DI RIPETTA, 142presso GIUSEPPE FRANCO FERRARI<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  BRESCIA  n. 8/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER   INSTALLAZIONE E GESTIONE STAZIONE RADIO BASE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
TELECOM ITALIA SPA<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni   e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Petretti e Manzi per delega dell’avv.to Ferrari.<br />
Ritenuta condivisibile e decisiva l’osservazione, contenuta nell’ordinanza impungata, secondo la quale l’art. 4, settimo comma, della legge regionale della Lombardia n. 11/2001 non necessita di regolamentazione urbanistica;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3014/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2394/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-5-2007-n-386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-5-2007-n-386/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-5-2007-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.386</a></p>
<p>Guido Romano &#8211; Presidente, Giuseppe Chinè &#8211; Estensore.Ditta Cricelli Costruzioni (avv. D. Verbaro) c.Comune di Catanzaro (avv.ti G. Celestino, I. Paladino e S. Durante),C.M.P. Costruzioni s.p.a. (n.c.). sull&#8217;insussistenza dell&#8217;onere di immediata impugnazione della clausola del bando che prevede l&#8217;indicazione del tipo di lavorazioni che s&#8217;intendono subappaltare 1. Contratti della pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-5-2007-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-5-2007-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.386</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Guido Romano &#8211; Presidente, Giuseppe Chinè &#8211; Estensore.<br />Ditta Cricelli Costruzioni (avv. D. Verbaro) c.Comune di Catanzaro (avv.ti G. Celestino, I. Paladino e S. Durante),C.M.P. Costruzioni s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;onere di immediata impugnazione della clausola del bando che prevede l&#8217;indicazione del tipo di lavorazioni che s&#8217;intendono subappaltare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Lavorazioni che s’intendono subappaltare – Clausola – Immediata impugnazione – Esclusione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Esclusione di un’impresa – Impugnazione – Onere di dimostrare il sicuro esito favorevole della procedura – Non è richiesto – Lmite.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste l’onere di immediata impugnazione della clausola del bando di gara che prevede, a pena di esclusione, che le ditte partecipanti indichino il tipo di lavorazioni che s’intendono subappaltare, non facendo riferimento alla sola categoria.</p>
<p>2. A fronte dell’impugnazione dell’atto di esclusione da una gara, l’impresa non ha l’onere di dimostrare il sicuro esito favorevole della procedura, essendo sufficiente a giustificare il gravame il proprio interesse di natura strumentale alla riammissione in gara ed alla partecipazione alla procedura concorsuale; un onere di dimostrazione del sicuro esito favorevole può ipotizzarsi esclusivamente se l’Amministrazione fornisca in giudizio la prova che la gara non sarebbe stata aggiudicata in favore della ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza dell&#8217;onere di immediata impugnazione della clausola del bando che prevede l&#8217;indicazione del tipo di lavorazioni che s&#8217;intendono subappaltare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 386 REG. DEC.<br />
N. 1365/2006 REG. RIC.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
 Catanzaro &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dr. Guido ROMANO – Presidente; Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.; Dr. Roberta CICCHESE- Giudice<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1365/2006 proposto da<br />
<b>Ditta Cricelli Costruzioni di Cricelli Fabio</b>, in persona del titolare, rappresentato e difeso dall’avv. Demetrio Verbaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro, v. Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio del predetto difensore,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Catanzaro</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Celestino, Ida Paladino e Santa Durante, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Jannoni – Palazzo De Nobili, presso la sede municipale,</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>CMP Costruzioni S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, n.c.g.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione del Dirigente del Settore Grandi Opere del Comune di Catanzaro n. 3849 del 23.11.2006, nella parte in cui viene esclusa dalla gara la ditta ricorrente e viene proclamata aggiudicataria la CMP Costruzioni S.p.a., nonché del “verbale di esito finale della gara di appalto” del 25.09.2006 e, ove occorra, del bando di gara n. 439 del 21.06.2006,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione dell’Ente intimato, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 il giudice relatore, dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione dirigenziale n. 512 del 10.10.2005, il Comune di Catanzaro ha deciso di procedere all’indizione della gara mediante asta pubblica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) e 1 bis della legge n. 109/1994, per la realizzazione dei lavori di “sistemazione della testata a mare del parco della fiumarella”. Il relativo bando di gara è stato pubblicato il 21.06.2006.<br />
Nella seduta del 25.09.2006, la commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla procedura concorsuale, con la seguente motivazione: “per non aver la categoria OG13 e pur avvalendosi dell’istituto del subappalto ha specificato soltanto parte della lavorazione (opere di contenimento in legname) e non tutte le lavorazioni ricadenti nella categoria OG13 previste dal progetto”.<br />
Nella medesima seduta, la gara è stata provvisoriamente aggiudicata in favore della controinteressata, con il ribasso del 23,323%.<br />
Con determinazione n. 3849 del 23.11.2006, il dirigente del Settore grandi opere, confermando le risultanze del verbale della seduta del 25.09.2006, ha aggiudicato in via definitiva la gara in favore della controinteressata.<br />
Avverso detta aggiudicazione definitiva ha proposto impugnazione la ricorrente, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, articolando un’unica, complessa, censura, con la quale ha denunciato: violazione dei principi generali in materia di partecipazione a pubbliche gare; eccesso di potere per difetto di istruttoria e valutazione, difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
Con ordinanza n. 15/2007 dell’11.01.2007, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ha fissato l’udienza del 13.04.2007 per la decisione del merito del proposto gravame.<br />
All’udienza del 13.04.2007, sentiti i difensori presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1 Preliminarmente, deve essere rilevata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte negli scritti difensivi dell’Amministrazione resistente.</p>
<p>1.2 Con una prima eccezione, è stata dedotta l’inammissibilità del gravame, in quanto la ditta ricorrente non avrebbe proposto tempestiva impugnazione avverso la clausola del bando che è stata posta a base dell’atto di esclusione dalla gara. Più in particolare, poiché il bando di gara prevede, a pena di esclusione, che le ditte partecipanti, indichino il tipo di lavorazioni che s’intendono subappaltare, non facendo riferimento alla sola categoria, la ditta ricorrente avrebbe dovuto proporre le sue doglianze tempestivamente nei riguardi della clausola della lex specialis.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Costituisce insegnamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Ad. Pl. 29 gennaio 2003, n. 1) che le clausole dei bandi debbano essere normalmente impugnate con il relativo atto attuativo, e ciò poiché soltanto al momento dell’applicazione della disposizione della lex specialis, l’impresa partecipante alla gara subisce un’effettiva lesione di un suo interesse, e pertanto può agire in giudizio per la tutela dell’interesse leso.<br />
A tale regola fanno eccezione le c.d. clausole escludenti, le quali, concernendo normalmente requisiti soggettivi, impediscono la stessa partecipazione dell’impresa alla procedura concorsuale. Solo per queste ultime, in virtù della loro portata immediatamente lesiva, sussiste uno specifico onere di tempestiva impugnazione.<br />
Traslando i superiori principi al presente gravame, ne discende l’insussistenza dell’onere di immediata impugnazione della menzionata clausola del bando concernente il contenuto della dichiarazione concernente i lavori da concedere in subappalto, non trattandosi di clausola immediatamente impeditiva della partecipazione alla procedura concorsuale.</p>
<p>1.3 Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, con la quale l’Amministrazione ha rimarcato che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che, in caso di mancata esclusione, si sarebbe aggiudicata la gara.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che, a fronte dell’impugnazione dell’atto di esclusione da una gara, l’impresa non ha l’onere di dimostrare il sicuro esito favorevole della procedura, essendo sufficiente a giustificare il gravame il proprio interesse di natura strumentale alla riammissione in gara ed alla partecipazione alla procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Puglia, sez. I, 10 ottobre 2006, n. 3541; T.A.R. Calabria, sez. II, 6 ottobre 2005, n. 1635).  <br />
Un onere di dimostrazione del sicuro esito favorevole può ipotizzarsi esclusivamente se l’Amministrazione fornisca in giudizio la prova che la gara non sarebbe stata aggiudicata in favore della ricorrente, ma tale circostanza non ricorre nell’odierno giudizio, in cui l’Amministrazione si è limitata a dedurre che la mancata apertura del plico contenente l’offerta economica della ricorrente non permette di avere certezza in ordine all’esito del gara, una volta riammessa tale ultima offerta.</p>
<p>2.1 Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.</p>
<p>2.2 Risulta documentalmente provato che l’atto di esclusione ai danni della ricorrente è stato adottato in attuazione di una specifica disposizione del bando, secondo cui “la dichiarazione di cui al punto 15 dell’autocertificazione (all. a) relativa al subappalto, deve, obbligatoriamente, contenere l’indicazione specifica del tipo di lavorazioni che s’intendono subappaltare e non della sola categoria. In caso contrario non verrà autorizzato il subappalto”. <br />
E ciò, in quanto la ricorrente, nell’ambito della domanda di partecipazione del 12.09.2006, ha espressamente dichiarato: “14. Di volersi avvalere dell’istituto del subappalto, nei limiti di legge, per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: opere di contenimento in legname”.<br />
Risulta, del pari, per tabulas che le difficoltà di interpretazione della predetta clausola del bando ha indotto il responsabile del procedimento di gara a richiedere, con nota del 13.11.2006, un parere all’ufficio legale dell’Amministrazione resistente. A tale richiesta ha replicato l’ufficio legale, con nota del 15.11.2006, evidenziando che trattavasi di un parere “squisitamente tecnico più che giuridico” ed invitando il responsabile del procedimento a rivolgersi all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.<br />
In precedenza, con nota del 26.09.2006, la Confindustria di Catanzaro, non condividendo l’interpretazione della clausola del bando posta a fondamento dell’atto di esclusione, aveva invitato la stazione appaltante a sospendere la procedura di gara ed a ritirare tale ultimo atto. Detta nota è richiamata nella determinazione di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, oggetto del presente gravame, nella quale si precisa che ad essa hanno fatto seguito una serie di riunioni tra i tecnici della stazione appaltante, i componenti della commissione di gara ed il rappresentante della Confindustria.</p>
<p>2.3 Tanto rilevato, osserva il Collegio che l’interpretazione della clausola del bando recepita dalla stazione appaltante si pone in aperto contrasto con la sua ratio, nonché con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato che, a fronte di clausole ambigue della lex specialis, impone l’interpretazione più favorevole alla massima partecipazione alla procedura concorsuale (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 8 marzo 2006, n. 1224; Id., 27 ottobre 2005, n. 6006).<br />
Nella specie, la clausola del bando, facendo obbligo all’impresa intenzionata ad avvalersi del subappalto di dichiarare le specifiche lavorazioni da subappaltare, ha aggiunto che detta dichiarazione non avrebbe potuto coincidere con l’indicazione della sola categoria di opere. E’, pertanto, evidente che, esclusa la ritualità di una dichiarazione avente un oggetto limitato alla indicazione della categoria di opere, era preciso obbligo dell’impresa partecipante alla gara fornire alla stazione appaltante gli elementi necessari per individuare univocamente le lavorazioni da subappaltare.<br />
Tale obbligo è stato adempiuto dall’impresa ricorrente, la quale, non essendo in possesso della qualificazione per le opere rientranti nella categoria OG13 (opere di contenimento naturalistico, per un importo di euro 36.308,21), ha dichiarato all’Amministrazione che avrebbe subappaltato le “opere di contenimento in legname”.<br />
Detta dichiarazione appare rispettosa della disposizione del bando, non solo perché non vi è alcun generico richiamo alla categoria OG13, ma in quanto le singole specie di lavorazioni rientranti nella citata categoria, analiticamente descritte nel progetto esecutivo (Computo Metrico Estimativo), sono tutte facilmente ascrivibili al contenuto della dichiarazione resa dall’impresa ricorrente. Ed invero, mettendo a fuoco le predette singole lavorazioni, emerge univocamente che soltanto una assurge ad opera finita dotata di autonoma consistenza di “opera di contenimento naturalistico”, e trattasi della “realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname di castagno o larice”, mentre tutte le altre configurano interventi strumentali, necessari per realizzare l’opera principale (scortico di terreni, previo taglio di alberi e cespugli; trasporto in discarica; pulizia di tombini con rimozione del materiale depositato e lavaggio; demolizione totale di fabbricati; scavo di sbancamento; lavori nell’area e nel fondo torrente).  Ne consegue che, seguendo la prescelta interpretazione teleologica della disposizione del bando, la dichiarazione resa dalla ricorrente si palesa pienamente satisfattiva dell’interesse della stazione appaltante di conoscere preventivamente quali opere sarebbero state subappaltate, tenuto conto che il riferimento alla realizzazione della “viminata”, in assenza di altri indici ermeneutici, non poteva che includere tutte le opere strumentali e propedeutiche previste dal progetto esecutivo.</p>
<p>2.4 Né suscettibili di condivisione sono gli argomenti spesi dalla difesa dell’Amministrazione a sostegno dell’asserita univocità e chiarezza della clausola della lex specialis, la quale avrebbe imposto al seggio di gara l’esclusione della ricorrente.<br />
Anche a non seguire la suindicata interpretazione teleologica della disposizione del bando, l’obiettiva ambiguità della medesima disposizione avrebbe da sola, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale sopra citato, dovuto imporre alla stazione appaltante di ammettere la ricorrente alla procedura concorsuale. E che trattasi di clausola ambigua è confermato, a tacer d’altro, dalla richiesta di parere legale avanzata dal responsabile del procedimento e dalla risposta dell’ufficio legale dell’Ente pubblico, nonché dal contenuto della nota inviata da Confindustria a sostegno delle ragioni dell’impresa esclusa dalla procedura.</p>
<p>2.5 Per tutti gli argomenti che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la determinazione dirigenziale n. 3849 del 23.11.2006.<br />
Il pronunciato annullamento non lascia residuare alcun interesse della ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte.</p>
<p>3. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.    </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 3849 del 23.11.2006, nei termini meglio precisati in motivazione.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 aprile 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-5-2007-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2393</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che accoglie un ricorso in tema di assegnazione di lotti edificati in zona di sviluppo industriale, accoglimento motivato sull’incompetenza dei professionisti (geometri) a progettare interventi del genere. La sospensiva della sentenza e’ stata accordata sulla base della considerazione che il richiedente era gia’ da piu’ anni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-5-2007-n-2393/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/5/2007 n.2393</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie un ricorso in tema di assegnazione di lotti edificati in zona di sviluppo industriale, accoglimento motivato sull’incompetenza dei professionisti (geometri) a progettare interventi del genere. La sospensiva della sentenza e’ stata accordata sulla base della considerazione che il richiedente era gia’ da piu’ anni nel possesso del bene. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2393/07<br />
Registro Generale:3125/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />Cons. Giuseppe Romeo <br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DITTA ANGELO CIRIGLIANO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  MARCELLO CARDI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI N.51<br />
presso MARCELLO CARDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PELLETTIERI SRL</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  FERNANDO RUSSO<br />
con domicilio  eletto in Roma PIAZZA DI SPAGNA, 35<br />
presso AMELIA CUOMO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PROV. POTENZA</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA  921/2006, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DI LOTTI EDIFICATI IN   ZONA INDUSTRIALE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PELLETTIERI SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti CARDI e NAPOLITANO per RUSSO.</p>
<p>Ritenuto che, valutate le argomentazioni svolte dalle parti a sostegno delle rispettive domande, debba darsi prevalente rilievo al danno paventato dall’appellante, non essendo stato contestato che la medesima si trova nel possesso del bene dall’anno 2004;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3125/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Maggio 2007</p>
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