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	<title>8/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</a></p>
<p>Magistrati : l&#8217; ambito di accertamento del nesso causale della responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 . 1.- Ordinamento giudiziario &#8211; Magistrati &#8211; responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 &#8211; accertamento del nesso causale &#8211; ambito.  2.- Responsabilità </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-4-2020-n-7760/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.7760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Magistrati : l&#8217; ambito di accertamento del nesso causale della responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordinamento giudiziario &#8211; Magistrati &#8211; responsabilità  civile del magistrato ai sensi della L. n. 117 del 1988 &#8211; accertamento del nesso causale &#8211; ambito.<br /> <br /> 2.- Responsabilità  civile del magistrato &#8211; nesso causale &#8211; sentenza del giudice di merito &#8211; accertamento &#8211; eccessiva frammentazione dei fatti &#8211; va annullato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudizio sul nesso causale è, e resta, un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità  civile ai sensi della legge n. 117 del 1988, in cui si controverte dell&#8217;ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto.</em><br /> <br /> <em>2. Una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (rispetto al caso di specie), priva di rilevanza l&#8217;antecedente logico, ossia la condotta omessa ove si affermi che qualunque essa potesse essere, l&#8217;evento di danno si sarebbe comunque verificato: in tal modo, si dilata, da parte del giudice di merito, l&#8217;incidenza dell&#8217;inadempienza dell&#8217;organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, si restringe l&#8217;evitabilità  dell&#8217;evento ai soli casi di assoluta impossibilità  di una condotta positiva alternativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Ragioni della decisione</strong><br /> <br /> 1. Il ricorso si articola su quattro motivi. <br /> 1.1. Il primo mezzo propone censura di nullità  della sentenza ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all&#8217;art. 132, comma 2 (anche se erroneamente scritto a pag. 4 del ricorso ed anche successivamente, «<em>comma 1</em>»), cod. proc. civ. ed assume il carattere meramente apparente della motivazione resa dal giudice d&#8217;appello <br /> 1.2. Il secondo motivo propone censura di violazione e <em>(</em>o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell&#8217;art. 2 della legge n. 117 del 1988 e dell&#8217;art. 2043 in ordine al nesso di causalità  tra la condotta omissiva dei magistrati incardinati nella Procura della Repubblica di <em>omissis</em>e l&#8217;evento (omicidio di <em>omissis</em>).<br /> 1.3. Il terzo mezzo propone censura di omesso esame di fatto decisivo, di cui all&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. relativamente ad alcuni fatti ed atti processuali ed evidenzia il travisamento di alcune prove. La censura si appunta segnatamente: a) contro il preteso giudicato formatosi in relazione a svariate denunce tra quelle che, in numero di dodici e con connotati di estrema circonstanzialità , secondo la prospettazione dell&#8217;impugnante, erano state presentate dalla <em>omissis </em>nell&#8217;arco di un anno: giudicato che coprirebbe la negativa valutazione della responsabilità  dei magistrati in relazione alle stesse; b) contro il richiamo, reputato affatto incongruente, a non meglio specificati tempi tecnici per l&#8217;adozione di provvedimenti; c) contro il travisamento nella lettura degli esiti della consulenza tecnica di ufficio svolta nel giudizio di separazione. <br /> 1.4. Il quarto ed ultimo motivo propone censura di violazione e (0) falsa applicazione della legge n. 117 del 1988 e dell&#8217;art. 2059 cod. civ. e ripropone la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale disattesa dal Tribunale di <em>omissis.</em><br /> 2. I primi tre motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. <br /> 2.1. I fatti non controversi sono i seguenti: <em>omissis </em>fu uccisa dal marito <em>omissis</em>con il quale aveva in corso causa di separazione connotata da accesa conflittualità  per l&#8217;affidamento dei figli, il 3 ottobre del 2007 in unÂ grosso centro in provincia di <em>omissis </em>ricadente nell&#8217;ambito del circondario del Tribunale di <em>omissis</em> sulla pubblica via, con plurimi fendenti di un coltello a serramanico di 9,5 centimetri di lunghezza; <em>omissis </em>venne arrestato subito dopo, venne tratto a giudizio e riconosciuto colpevole del delitto di omicidio in danno della moglie. <br /> 2.2. La Corte di Appello di <em>omissis </em>ha, con la sentenza impugnata, ritenuto che i fatti rilevanti in causa fossero quelli fatti oggetto della denuncia presentata da <em>omissis </em>il 2 ed il 7 giugno 2007 ed ha affermato, a pag. 5 della motivazione, che il Tribunale aveva<em>«ritenuto la sussistenza di una grave violazione di legge, commessa con negligenza inescusabile, in relazione ai fatti denunciati da omissis</em><em>nel giugno del 2007</em>», in quanto la <em>omissis </em>a<em>veva </em>evidenziato che ilÂ <em>omissis </em>le si era mostrato intento a pulirsi le unghie della mano con un coltello, ed ha successivamente precisato che l&#8217;inadempimento dell&#8217;organo della pubblica accusa era da ravvisarsi nella mancanza di una perquisizione e dell&#8217;eventuale successivo sequestro del coltello nei confronti del <em>omissis.</em><br /> 2.3. La Corte territoriale ha esplicitamente concentrato la propria disamina sulle denunce effettuate da <em>omissis</em>nel giugno del 2007 affermando che <em>«Può, pertanto, ritenersi dato incontestato la mancata effettuazione, a seguito delle denunce del giugno 2007, di alcun atto di perquisizione e sequestro, avendo la Procura, una volta ricevuta la notitia criminis, proceduto esclusivamente alla &#8211; doverosa &#8211; iscrizione del nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 e 388 cod. pen.; L. 110/75 con successivo esercizio dell&#8217;azione penale ex artt. 459 e segg. c.p.c</em>.» (così¬ nel testo). <br /> Nel prosieguo la sentenza d&#8217;appello evidenzia: che il quadro normativo dell&#8217;epoca non consentiva la richiesta, e quindi l&#8217;emissione, di misura cautelare per i fatti di cui alle denunce del giugno 2007, nè era stato introdotto nell&#8217;ordinamento il reato di cd. <em>stalking, </em>di cui al d.l. n. 11 del 23/11<em>/</em>2009 (convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 23 aprile 2009, che ha introdotto l&#8217;art. 612 <em>bis c</em>od. pen.), che, alle stregua delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nella causa di separazione coniugale tra la <em>omissis </em>ed ilÂ <em>omissis</em>, non risultavano patologie psichiatriche del <em>omissis </em>e che, sulla base della certificazione del Servizio Territoriale per le tossicodipendenze, lo stesso non era in stato di dipendenza da droghe, con conseguente esclusione dei presupposti applicativi della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura di cui agli artt. 73 e segg. cod. proc. pen. e per il trattamento sanitario obbligatorio di cui alla legge n. 833 del <em>23/</em>12/1978 (artt. 32 e segg.). <br /> La Corte d&#8217;Appello, tuttavia, ha continuato a ritenere dirimente, pur con le evidenziate precisazione, tendenti ad escludere una condotta inadempiente degli organi pubblici, la mancata effettuazione di una perquisizione nei confronti del <em>omissis</em>, anche se per inciso ha posto in dubbio che quello con cui ilÂ <em>omissis </em>si mostrà² alla <em>omissis</em>fosse lo stesso coltello successivamente utilizzato per l&#8217;omicidio (in altro passo della motivazione la Corte territoriale aveva, peraltro, evidenziato che un coltello era giÃ  stato consegnato, nel marzo del 2007, dalÂ <em>omissis </em>ai Carabinieri). <br /> La sentenza d&#8217;appello a pag. 15 afferma che l<em>&#8216;«unico addebito che può, pertanto, muoversi alla Procura della Repubblica di </em>omissis<em>consiste nella mancata effettuazione di una perquisizione volta alla ricerca del coltello utilizzato dal omissis per minacciare la moglie e nel successivo sequestro</em>» e prosegue nella disamina della sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta omessa (mancata attuazione della condotta dovuta) e l&#8217;evento dannoso e giunge alla conclusione, alle pagg. 16 e seguenti, che in considerazione della fermezza del proposito omicida del <em>omissis </em>(testualmente, a pag. 17<em>: «Non si è trattato, infatti, di un omicidio d&#8217;impeto ma accuratamente programmato»)</em>, il quale uccise  per strada, sotto gli occhi di diversi passanti e dello stesso padre della vittima, incurante, quindi, di essere immediatamente scoperto, che <em>«l&#8217;omissione addebitabile alla Procura sia stata eziologicamente inefficiente, poichè la perquisizione e l&#8217;eventuale sequestro del coltello non avrebbero impedito la morte della giovane mamma», </em><br /> 2.4. La contraddizione della motivazione del giudice d&#8217;appello è evidente: in concreto la Corte di merito afferma che, stante l&#8217;intento omicidiario del <em>omissis </em>del tutto comprovato, dal successivo svilupparsi degli eventi, qualsiasi intervento dell&#8217;Ufficio giudiziario sarebbe stato ininfluente, così¬ testualmente a pag. 18 si legge: <em>«Il omissis infatti, avrebbe potuto facilmente procurarsi un&#8217;altra arma avente caratteristiche similari a quello utilizzato per uccidere, semplicemente acquistandola», </em><br /> In tal modo la Corte di merito ha, pur affermando di effettuare il cd. giudizio controfattuale, escluso la rilevanza causale di qualsiasi possibile antecedente logico, operando in modo difforme da quanto costantemente prescritto in materia. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23197 del 27<em>/</em>09<em>/</em>2018) afferma, con orientamento che in questa sede si reputa ribadire, che <em>«In tema di responsabilità  civile, la verifica del ne</em>s<em>so causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell&#8217;accertamento della probabilità  positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell&#8217;omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del &quot;pìù probabile che non&quot;, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle E</em>n la <em>frequenze di classi di eventi (cd. probabilità  quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all&#8217;ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità  logica o baconiana)</em>». <br /> Ãˆ, inoltre, giurisprudenza costante di questa Corte (di recente Cass. n. 13096 del 2<em>4/</em>05<em>/</em>2017) che <em>«In materia di illecito aquiliano, l&#8217;accertamento del nesso di causalità  materiale, in relazione all&#8217;operare di pìù concause ed all&#8217;individuazione di quella cd. &quot;prossima di rilievo&quot; nella verificazione dell&#8217;evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità , ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ</em>.<em>, sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma 1, cod. civ</em>.». <br /> 2.5. Così¬ come effettuato dalla Corte di Appello di <em>omissis </em>il giudizio sul nesso causale (che è, e resta, come detto, un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito, anche qualora si tratti di cause di responsabilità  civile ai sensi della legge n. 117 del 1988, in cui si controverte dell&#8217;ipotesi tipica in cui il magistrato è chiamato ad interpretare ed applicare norme di diritto: Cass. n. 13189 del 26<em>/</em>06/2015, non massimata) non è in realtà  correttamente impostato, in quanto, anche attraverso una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (per quanto subito si dirà ), si priva di rilevanza l&#8217;antecedente logico, ossia la condotta omessa, poichè si afferma che qualunque essa potesse essere, l&#8217;evento di danno si sarebbe comunque verificato. Così¬ motivando la Corte di Appello ha dilatato l&#8217;incidenza dell&#8217;inadempienza dell&#8217;organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, ha ristretto l&#8217;evitabilità  dell&#8217;evento ai soli casi di assoluta impossibilità  di una condotta positiva alternativa. <br /> Ne deriva che il percorso argomentativo del giudice territoriale è in contrasto con le regole che governano l&#8217;accertamento del nesso eziologico; la motivazione offerta è perplessa e contraddittoria (a prescindere da ogni questione di sufficienza della motivazione). <br /> Segnatamente del tutto incomprensibile è il richiamo al giudicato formatosi sui fatti oggetto di talune denunce (peraltro neppure chiaramente individuate), per avere il in relazione agli stessi, patteggiato le relative condanne dopo la morte della moglie: censura svolta nel terzo mezzo come omesso esame di un fatto decisivo e che si presta a essere apprezzata anche sotto il profilo della impossibilità  di risalire, attraverso l&#8217;apparato argomentativo della pronuncia impugnata, all<em>&#8216;iterÂ </em>logico posto a base del convincimento del decidente. <br /> 2.6. I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto, fondati nei sensi innanzi precisati, assorbito ogni altro rilievo in essi svolto. <em>Omissis </em></div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/4/2020 n.141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-4-2020-n-141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-4-2020-n-141/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/4/2020 n.141</a></p>
<p>Una &#8220;prima lettura&#8221; dei decreti monocratici &#8220;derogatori&#8221; assunti dai giudici di primo grado La presente rassegna &#8211; in continuità  con i contributi che hanno dato atto delle risultanze del &#8220;primo monitoraggio&#8221; dei decreti monocratici &#8220;derogatori&#8221; assunti da taluni TAR[1], nonchè, da ultimo, di quelli resi dal Consiglio di Stato[2] &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-4-2020-n-141/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/4/2020 n.141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-4-2020-n-141/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/4/2020 n.141</a></p>
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<p><strong>Una &#8220;prima lettura&#8221; dei decreti monocratici &#8220;derogatori&#8221; assunti dai giudici di primo grado</strong><br /> La presente rassegna &#8211; in continuità  con i contributi che hanno dato atto delle risultanze del &#8220;primo monitoraggio&#8221; dei decreti monocratici &#8220;derogatori&#8221; assunti da taluni TAR<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, nonchè, da ultimo, di quelli resi dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> &#8211; mira a fornire una &#8220;prima lettura&#8221; dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. 18/2020 (che ha abrogato l&#8217;art. 3 d.l. 11/2020), da parte dei Tribunali amministrativi regionali per l&#8217;Abruzzo, la Calabria, la Campania, la Liguria, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e dei Tribunali di giustizia amministrativi per le Province autonome di Trento e Bolzano.<br /> Prima di entrare nel merito dei decreti presi in esame<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, preme evidenziare sin da subito che la maggior parte di essi sembra aver applicato la novella valutando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile (richiesto dall&#8217;art. 55 cpa per accogliere o respingere l&#8217;istanza cautelare &#8220;ordinaria&#8221;), non giÃ  in relazione al tempo necessario alla decisione nel merito del ricorso, ma facendo riferimento al tempo (evidentemente assai pìù breve) intercorrente tra la definizione monocratica dell&#8217;istanza e la camera di consiglio fissata per la relativa trattazione collegiale, ciò che sembra contravvenire alla <em>ratio</em> &#8220;sostitutiva&#8221; propria dell&#8217;art. 84 d.l. 18/2020<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> <strong>1. Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Abruzzo (vd. tabella allegata)<a href="#_ftn5" title=""><strong>[5]</strong></a>.</strong><br /> L&#8217;analisi del TAR L&#8217;Aquila ha rivelato 26 decreti monocratici, tutti a firma del presidente, che &#8211; a seconda dei casi &#8211; hanno accolto o respinto le istanze cautelari, sulla base della sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall&#8217;art. 55 cpa (cautela ordinaria) e senza fare riferimento all&#8217;opportunità /esigenza di attendere la trattazione collegiale<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> (con l&#8217;unica eccezione del decreto, sez. I, 10 marzo 2020, n. 47, risalente perà² al 18 febbraio 2020, e, dunque reso ai sensi dell&#8217;art. 3 d.l. 11/2020), che il presidente fissa distribuendo le controversie tra la c c dell&#8217;8 aprile e quella del 22 aprile.<br /> Si segnala peraltro che in alcuni casi (a quanto consta, quattro<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>) il decreto &#8220;monocratico derogatorio&#8221; ha disposto misure propulsive (ammissione con riserva o ordine di riesame) e in due casi<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> (opportunamente approfittando della coincidenza tra estensore e presidente titolare) ha fissato con urgenza, oltre all&#8217;udienza camerale per la trattazione collegiale, anche la data dell&#8217;udienza di merito (in particolare, in data 20 maggio e 1 luglio 2020).<br /> Ancora, diversamente da altri TAR (TAR Puglia, Bari, sez. II, 26 marzo 2020, n. 139) e dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 3 aprile, n. 1662), che hanno fortemente enfatizzato l&#8217;inscindibilità  tra la fase monocratica e quella collegiale di cui all&#8217;art. 84 cit., il decreto n. 72/2020<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> ha riconosciuto l&#8217;ammissibilità  della rinuncia della parte al decreto monocratico<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, affidando l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare (soltanto) alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale.<br /> Il TAR Pescara ha emesso, fino al 2 aprile 2020, quattro decreti<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, tutti reiettivi (ad eccezione di uno<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>), tre dei quali<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> hanno respinto la domanda cautelare facendo esclusivamente riferimento alla provvisorietà  della decisione monocratica in attesa del &#8220;vaglio&#8221; dei relativi presupposti in sede collegiale.<br /> <strong>2. Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Calabria<a href="#_ftn14" title=""><strong>[14]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> La &#8220;situazione calabrese&#8221;, per quanto concerne i decreti adottati dalla sezione di Reggio Calabria<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, non sembra sconfessare le premesse del presente contributo, laddove è stato evidenziato che la valutazione dei presupposti per concedere ovvero respingere l&#8217;istanza cautelare nelle forme del decreto monocratico &#8220;derogatorio&#8221; è per lo pìù (impropriamente) improntata all&#8217;imminenza della trattazione collegiale.<br /> Nella sede di Catanzaro, invece, nella quale è possibile riscontrare una serie di decreti che sembrano ben applicare l&#8217;art. 84 d.l. 18/2020, guardando ai presupposti dell&#8217;art. 55 cpa, secondo il rito di cui all&#8217;art. 56 cpa<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, è doveroso segnalare che i decreti nn. 164 e 165/2020<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>, nonostante il chiaro disposto dell&#8217;art. 56, c. 2, c.p.a. e l&#8217;esplicita direttiva del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020, hanno formato oggetto di appello. La Terza sezione del Consiglio di Stato, investita di tali impugnative, pur respingendole, ne ha dichiarato l&#8217;ammissibilità , sul presupposto che afferivano a casi in cui &#8220;<em>l&#8217;effetto del decreto presidenziale del T.A.R. produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita, e che tale &#8220;bene della vita&#8221; corrisponda ad un diritto costituzionalmente tutelato dell&#8217;interessato</em>&#8220;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> <strong>3.</strong> <strong>Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Campania<a href="#_ftn19" title=""><strong>[19]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> L&#8217;analisi sul TAR Campania rivela che, mentre le sezioni napoletane hanno per lo pìù dato una corretta applicazione della disciplina recata dall&#8217;art. 84 d.l. 18/2020, valorizzando l&#8217;esigenza di rispettare i presupposti di cui all&#8217;art. 55 cpa anche in sede monocratica<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, i decreti salernitani hanno accolto/respinto la domanda cautelare valutando il pregiudizio in relazione al limitato lasso di tempo intercorrente con la camera di consiglio fissata per la relativa trattazione collegiale<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> In alcuni casi il Giudice, pur non entrando nel merito della effettiva sussistenza delle condizioni cautelari, non ha riconosciuto la cautela monocratica &#8220;derogatoria&#8221;, preferendo rinviare il relativo vaglio alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale, in ragione della sospensione dei termini procedimentali di cui all&#8217;art. 103 d.l. 18/2020<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> In linea con la logica di valorizzazione della fase collegiale, merita segnalare ancora il decreto con il quale, sebbene fosse accolta l&#8217;istanza cautelare, il TAR Napoli ha rinviato alla camera di consiglio per l&#8217;integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, o ancora l&#8217;ipotesi in cui è stata respinta la domanda cautelare, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti in ragione dei dubbi circa l&#8217;ammissibilità  del ricorso<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> In senso opposto all&#8217;applicazione &#8220;dequotativa&#8221; del decreto monocratico derogatorio sopra prospettata, si pongono invece i decreti (sempre del TAR Napoli) che hanno disposto misure di tipo propulsivo<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> A conferma dell&#8217;incertezza che spesso caratterizza l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84, merita poi segnalare un decreto che ha deciso la domanda cautelare invocando, oltre al pregiudizio grave e irreparabile, l&#8217;estrema gravità  e urgenza<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Merita di essere segnalato infine il caso in cui il TAR napoletano ha riconosciuto la &#8220;proroga <em>ex lege</em>&#8221; dell&#8217;efficacia di un decreto monocratico di accoglimento previamente adottato &#8220;<em>sino alla camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare</em>&#8220;<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Diversamente, dinanzi a un previo decreto monocratico reiettivo dell&#8217;istanza cautelare, il giudice adito con un ulteriore decreto ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando ragioni &#8220;<em>per discostarsi da quanto statuito con il suddetto decreto presidenziale</em>&#8220;<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> <strong>4</strong>. <strong>Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Liguria<a href="#_ftn29" title=""><strong>[29]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> I decreti monocratici del TAR Liguria sono quasi totalmente reitettivi<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> delle istanze proposte <em>ex</em> art. 84 d.l. 18/2020. Tra essi è ancora una volta opportuno segnalare quelli che fondano il rigetto sulla (valorizzata) prossimità  della camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Anche nell&#8217;unico caso di accoglimento dell&#8217;istanza, il giudice ha motivato la concessione della cautela richiesta proprio in ragione della vicinanza della relativa decisione collegiale<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> <strong>5</strong>. <strong>Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Sardegna<a href="#_ftn33" title=""><strong>[33]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> Anche la situazione sarda, come giÃ  ripetutamente evidenziato per gli altri TAR, vede l&#8217;adozione di decreti monocratici &#8220;derogatori&#8221; (peraltro reiettivi), fondata sulla valorizzazione della prossimità  della camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell&#8217;istanza cautelare<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Per completezza di analisi, occorre richiamare il caso<a href="#_ftn35" title="">[35]</a> in cui il Giudice, espressamente subordinando la concessione della tutela cautelare <em>ex</em> art. 84 d.l. citato al solo caso in cui venga provato il presupposto dell'&#8221;<em>estrema gravità  e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio</em>&#8220;, ha evidentemente disatteso il tenore e lo spirito della novella <em>de qua</em>.<br /> <strong>6. Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Sicilia<a href="#_ftn36" title=""><strong>[36]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> A questo punto, facendo salve le ipotesi di corretta applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. 18/2020<a href="#_ftn37" title="">[37]</a> ovvero quelle nelle quali viene adottato un decreto monocratico &#8220;puro&#8221; <em>ex</em> art. 56 cpa<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> (che la novella fa espressamente salvo), non desta stupore la constatazione che anche il TAR Sicilia, in entrambe le sedi, sembri riconoscere, valorizzandolo, al decreto monocratico derogatorio un carattere meramente (e limitatamente) provvisorio nelle more della trattazione collegiale<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Merita peraltro segnalare che, in materia di appalti, il TAR Palermo ha respinto l&#8217;istanza di tutela monocratica &#8220;derogatoria&#8221; avverso un atto di aggiudicazione, sul presupposto che &#8220;<em>fino alla definizione del giudizio cautelare non può essere stipulato il contratto relativo all&#8217;appalto oggetto di controversia</em>&#8220;, con ciò ritenendo insussistente il pregiudizio lamentato<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> Sotto ulteriore profilo, si rimarca che, in ordine alla questione della &#8220;rinunciabilità &#8221; della &#8211; sola &#8211; tutela monocratica<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, il TAR Catania ha assunto posizione favorevole, accogliendo, nelle forme del decreto <em>de quo</em>, l&#8217;istanza di rinuncia alla fase monocratica e rinviando alla trattazione collegiale la domanda cautelare<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> <strong>7. Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte del TAR Toscana<a href="#_ftn43" title=""><strong>[43]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> La &#8220;situazione toscana&#8221;, connotata <em>in toto</em> da decreti di reiezione dell&#8217;istanza cautelare <em>ex</em> art. 84 d.l. 18/2020, conferma la prevalente posizione assunta dai giudici di primo grado nel senso di enfatizzare l&#8217;insussistenza dei presupposti cautelari nella specifica &#8220;fase&#8221; (evidentemente) monocratica, rinviando alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale l&#8217;effettivo vaglio dell&#8217;istanza<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Si segnala, infine, un unico caso di accoglimento dell&#8217;istanza di cautela derogatoria giustificato esclusivamente sulla natura sanitaria degli interessi tutelati<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> <strong>8. Applicazione della tutela cautelare derogatoria da parte dei TRGA di Trento e di Bolzano<a href="#_ftn46" title=""><strong>[46]</strong></a> (vd. tabella allegata)</strong><br /> Dalla ricerca dei decreti del TRGA trentino emergono due decreti di accoglimento<a href="#_ftn47" title="">[47]</a> della domanda cautelare proposta <em>ex</em> art. 84 cit. e un decreto reiettivo<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>, motivato &#8211; anche in tal caso &#8211; in ragione dell&#8217;imminenza della trattazione collegiale dell&#8217;istanza cautelare.<br /> La ricerca non ha invece evidenziato l&#8217;adozione di decreti cautelari <em>ex</em> art. 84 cit. da parte del TRGA di Bolzano.<br /> <strong>Brevi considerazioni finali</strong>.<br /> L&#8217;esito del primo monitoraggio sui decreti emessi dai suddetti Tribunali mostra che, in termini non propriamente corrispondenti al dettato e allo spirito dell&#8217;art. 84 d.l. 18/2020, in gran parte delle ipotesi la valutazione circa la sussistenza delle condizioni cautelari viene svolta guardando al breve lasso di tempo in cui viene fissata la trattazione collegiale. Tale soluzione, se da un lato è innegabilmente logica (dal momento che la medesima istanza viene esaminata due volte a distanza di un breve termine); dall&#8217;altro, sembra destare perplessità  rispetto alla funzionalità  e all&#8217;effettiva utilità  del &#8220;meccanismo&#8221; di tutela cautelare introdotto dalla novella. I dubbi che emergono sono legati alla circostanza che il decreto monocratico derogatorio &#8211; stante il suo carattere provvisorio e dato il necessario vaglio dell&#8217;istanza cautelare anche nell&#8217;apposita sede collegiale (al pari di quanto ordinariamente accade ai sensi dell&#8217;art. 56 cpa) &#8211; è spesso destinato a costituire un &#8220;mero (e talvolta inutile) passaggio&#8221; processuale per giungere alla effettiva valutazione dell&#8217;istanza cautelare solo e unicamente nella camera di consiglio fissata per la relativa trattazione collegiale. A questo punto, pertanto, come giÃ  osservato nelle conclusioni del primo monitoraggio sui decreti del Consiglio di Stato, ci si chiede se, forse, non sarebbe stato meglio non intervenire in via provvisoria sul sistema e dunque, se del caso, ricorrere in presenza dei relativi presupposti alla tutela monocratica ordinaria di cui all&#8217;art. 56 cpa.<br /> <br /> <br />  </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul punto si vedano le rassegne di B. Gargari &#8220;<em>Effetti concreti dell&#8217;art. 84 del decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del TAR Lazio</em>&#8220;, nonchè &#8220;<em>Effetti concreti dell&#8217;art. 84 del decreto Cura-Italia nei decreti monocratici del TAR Piemonte e TAR Veneto</em>&#8220;, e di V. Sordi &#8220;<em>&#8220;Primo monitoraggio&#8221; dei decreti cautelari pronunciati dal TAR Lombardia e dal TAR Puglia</em>&#8220;, in questa Rivista.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> &#8220;<em>La tutela cautelare di secondo grado ai tempi del COVID-19. Primissime applicazioni del Consiglio di Stato</em>&#8220;, di T. Cocchi, B. Gargari, V. Sordi, in <em>questa Rivista</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sono stati presi in esame i decreti adottati dai Tribunali per l&#8217;Abruzzo, la Calabria, la Campania, la Liguria, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e dai Tribunali di giustizia amministrativi per le Province autonome di Trento e Bolzano. La ricerca è stata effettuata sul sito di Giustizia amministrativa, inserendo nella sezione &#8220;Ricerca avanzata&#8221;, le parole-chiave &#8220;Covid-19&#8221;, nell&#8217;alinea denominato &#8220;Che contenga la seguente frase&#8221;, nonchè &#8220;Art. 84, comma 1&#8221; in quello rubricato &#8220;Che contenga tutte le seguenti parole&#8221;, specificando poi nel &#8220;tipo di provvedimento&#8221; il decreto e, infine, la sede del Tribunale esaminato e l&#8217;anno del provvedimento.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cfr. le conclusioni del primo monitoraggio sui decreti del Consiglio di Stato.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 2 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> TAR L&#8217;Aquila, sez. I, 20 marzo 2020, n. 58, 59, 54, 55, 56, 60; id., 24 marzo 2020, nn. 62, 64, 65, 66, 67, 71, 74; id., 19 marzo 2020 nn. 50, 51, 52; id., 18 marzo 2020, n. 48, 49.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> TAR L&#8217;Aquila, sez. I, 24 marzo nn. 62, 66: id., 19 marzo 2020, n. 51, 52.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> TAR L&#8217;Aquila, sez. I, 19 marzo 2020 nn. 50, 51.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> TAR L&#8217;Aquila, sez. I, 24 marzo 2020 n. 72.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Nello stesso senso si vedano altresì¬ TAR Catania, sez. IV,26 marzo 2020, n. 174; nonchè da ultimo TAR Salerno, sez. I, 26 marzo 2020, n. 158.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> TAR Pescara, sez. I, 23 marzo 2020, nn. 59, 61, 62, 63.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> TAR Pescara, sez. I, 23 marzo 2020, n. 61</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> TAR Pescara, sez. I, 23 marzo 2020, n. 61, 62, 63.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 2 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> TAR Reggio Calabria, 2 aprile 2020, nn. 64, 65, 66, 68.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> TAR Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2020, n. 105 (appl. art. 3 d.l. 11/2020); id., 27 marzo 2020, n. 103; id., 31 marzo 2020, n. 182.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> TAR Catanzaro, sez. I, 28 marzo 2020, nn. 164, 165, appellati e decisi con i decreti Cons. St., 30 marzo 2020, n. 1553 e 31 marzo 2020, n. 1611.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Per un maggiore approfondimento si veda M.A. Sandulli, &#8220;<em>Sugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio di Stato sull&#8217;appellabilità  dei decreti monocratici</em>&#8220;, in <em>questa Rivista</em>, Approfondimento tematico 31 marzo 2020, n. 121; &#8220;<em>La tutela cautelare di secondo grado ai tempi del COVID-19. Primissime applicazioni del Consiglio di Stato</em>&#8221; cit.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 3 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> TAR Napoli, sez. IV, 28 marzo 2020, nn. 634, 632, 631; id., 26 marzo 2020, nn. 627, 624, 623, 620; id., 21 marzo 2020, nn. 437, 438; id., 30 marzo 2020, nn. 636, 637, 638; id., 24 marzo 2020, nn. 472, 447; id. 23 marzo 2020, nn. 440, 442, 443, 444, 445; id., sez. III, 28 marzo 2020, nn. 635, 636; id., sez. II, 24 marzo 2020, n. 472; id., sez. V, 19 marzo 2020, n. 424; id., 25 marzo 2020, n. 541; id, 25 marzo 2020, n. 545 (che motiva espressamente sulla necessità  di ulteriori approfondimenti nella sede di merito). Si vedano, perà², diversamente, i decreti TAR Napoli, sez. V, 25 marzo 2020, nn. 532, 542, 546; id., sez. II, 24 marzo 2020, nn. 465, 466, 467, 477; id., sez. IV, 26 marzo 2020, nn. 621, 625, 626; id., 24 marzo 2020, n. 448, che valorizzano il (breve) lasso di tempo per la trattazione collegiale.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> TAR Salerno, Sez. I, 2 aprile 2020, nn. 216, 217; id., 27 marzo 2020, n. 180, 185; id., 26 marzo 2020, nn. 173, 157, 159, 160, 161, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 179.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> TAR Napoli, sez. V, 25 marzo 2020, n. 573; TAR Salerno, sez. II, 23 marzo 2020, n. 153. Sul punto si veda anche TAR Milano, sez. II, 23 marzo 2020, nn. 345, 346, TAR Palermo, sez. II, 26 marzo 2020, n. 323</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> TAR Napoli, sez. IV, 24 marzo 2020, n. 449.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> TAR Napoli, sez. V, 25 marzo 2020, n. 540.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> TAR Napoli, sez. V, 25 marzo 2020, n. 543; id., sez. IV, 28 marzo 2020, n. 663. Nella medesima direzione si veda TAR Milano, sez. IV, 25 marzo 2020, n. 370.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> TAR Napoli, sez. V, 26 marzo 2020, n. 622.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> TAR Napoli, sez. II, 24 marzo 2020, n. 469. In termini si vedano anche Cons. St., sez. V, 3 aprile 2020, n. 1663; Cons. St., III, 30 marzo 2020, n. 1594; Id., 3 aprile 2020, n. 1670.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> TAR Napoli, sez. II, 24 marzo 2020, n. 503.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 2 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> TAR Liguria, sez. I, 26 marzo 2020, nn. 71, 73, 75.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> TAR Liguria, sez. I, 26 marzo 2020, nn. 76, 77.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> TAR Liguria, sez. I, 26 marzo 2020, n. 78.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 2 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> TAR Sardegna, sez. II, 24 marzo 2020, nn. 63, 64, 72.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> TAR Sardegna, sez. I, 25 marzo 2020, n. 85.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 3 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> TAR Catania, sez. IV, 26 marzo 2020, nn. 175, 177, 178, 179.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> TAR Palermo, sez. I, 26 marzo 2020, n. 282.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> TAR Catania, sez. IV, 27 marzo 2020, n. 235; id., 26 marzo 2020, nn. 172, 175; TAR Palermo, sez. III, 30 marzo 2020, n. 412; id., 26 marzo 2020, n. 343; id., sez. I, 27 marzo 2020, nn. 375, 376, 377, 369, 368, 367, 362, 360; id., sez. II, 26 marzo 2020, nn. 341, 325, 315, 312, 302, 295.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> TAR Palermo, sez. II, 26 marzo 2020, n. 314; TAR Palermo, sez. I, 12 marzo 2020, n. 229 (appl. art. d.l. 11/2020).</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cfr. sul punto quanto osservato nel primo monitoraggio sui decreti de Consiglio di Stato.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> TAR Catania, sez. IV, 26 marzo 2020, n. 174. In termini si vedano anche TAR L&#8217;Aquila, sez. I, 24 marzo 2020, n. 72; TAR Salerno, sez. I, 26 marzo 2020, n. 158. Di segno contrario si vedano invece TAR Bari, sez. II, 26 marzo 2020, n. 139 e Cons. St., sez. V, 3 aprile, n. 1662.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 2 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> TAR Toscana, sez. III, 1 aprile 2020, n. 192, 193, 195, 195.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> TAR Toscana, sez. II, 24 marzo 2020, n. 165.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> I decreti esaminati sono quelli adottati fino alla data del 3 aprile 2020.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> TGRA Trento, 23 marzo 2020, nn. 7, 8.</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> TGRA Trento, 20 marzo 2020, n. 6</div>
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		<title>Tribunale di Verona &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/4/2020 n.727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-verona-approfondimento-tematico-8-4-2020-n-727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2020 n.45</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-sentenza-8-4-2020-n-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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