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	<title>8/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione di una AUSL di non procedere all&#8217;affidamento definitivo del servizio di concessione in esclusiva distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, motivata per presenza di informativa antimafia interdittiva, poiche&#8217;, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione di una AUSL di non procedere all&#8217;affidamento definitivo del servizio di concessione in esclusiva distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, motivata per presenza di informativa antimafia interdittiva, poiche&#8217;, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla informativa prefettizia oggetto di gravame; in primo grado il rigetto della domanda stato motivato sulla base dell&#8217;irrilevanza di quanto accaduto successivamente alla compagine sociale ed ai cambiamenti nelle figura dell’amministratore della Società ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01540/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02122/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Coffe Time Sanremo S.r.l., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Imperia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl N. 1, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Lagonegro, Mauro Casanova, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dds Spa Distributori Automatici</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 00151/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Imperia e di Asl N. 1;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Massa, Villani, Lagonegro e dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Considerato che, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente – nella presente fase cautelare- l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla informativa prefettizia oggetto di gravame.	</p>
<p>Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2122/2011).<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della presente fase cautelare in favore delle parti appellate liquidandole nella misura complessiva di euro 3.000 (tremila), da ripartirsi in parti uguali.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. GrazianoL.I.M. srl (avv.ti Borsero, Merani) c. Casa di Riposo della Città di Asti (avv.ti Leuzzi, Timon) e Lmp snc (avv.ti Picco, Scaparone) sulla validità temporale della Dia in materia di prevenzione incendi 1. – Autorizzazioni e concessioni – Prevenzione incendi – Dia – Operatività – Fino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br />L.I.M. srl (avv.ti Borsero, Merani) c. Casa di Riposo della Città di Asti (avv.ti Leuzzi, Timon) e Lmp snc (avv.ti Picco, Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>sulla validità temporale della Dia in materia di prevenzione incendi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Autorizzazioni e concessioni – Prevenzione incendi – Dia – Operatività – Fino alla data di effettuazione sopralluogo.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Richiesta certificato prevenzione incendi in sede di partecipazione alla gara – illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  La dia presentata ai sensi dell’art. 3, comma 5, dpr 37/1998 relativa alla prevenzione incendi surroga il certificato di prevenzione incendi fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente certificato.	</p>
<p>2. – La norma di gara che richieda la produzione del certificato di prevenzione incendi già in sede di gara, è illegittima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 che esprime parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata da un Collaboratore di Giustizia, poiche&#8217; il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce una speciale misura di protezione che può</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 che esprime parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata da un Collaboratore di Giustizia, poiche&#8217; il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce una speciale misura di protezione che può essere accordata solo ai collaboratori inseriti in un programma speciale di protezione (P.s.p.); ne caso specifico il ricorrente, da tempo, e&#8217; uscito dal programma speciale di protezione e nei suoi confronti non emerge “alcun proposito di ritorsione nei confronti della sua persona”; la gravità della situazione di pericolo va, dunque: a) eventualmente posta dall’interessato all’attenzione delle competenti Autorità al fine di stimolare l’avvio del procedimento per la ri-sottoposizione a speciali ( e non ordinarie) misure di protezione compatibili con l’attività lavorativa avviata; b) seguita con le iniziative processuali consentite dall’Ordinamento avverso il contegno eventualmente inerte ovvero avverso eventuali provvedimenti denegatori della p.a. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01265/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00696/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 696 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Cimino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Migliano, con domicilio, ex lege, presso la Segreteria di questo Tribunale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 verbale del 21 settembre 2010 con la quale si è deliberato di esprimere parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata dal Collaboratore di Giustizia Cimino Giovanni, provvedimento notificato per stralcio in data 5 novembre 2010, nonchè il risarcimento del danno e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio;	</p>
<p>&#8211; che il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce – contrariamente a quanto in gravame affermato &#8211; una speciale misura di protezione che, ex lege (art.13 c.5 ed art.15 del d.l.n. 8 del 1991, convertito nella legge 	</p>
<p>&#8211; che quanto riportato nel provvedimento impugnato in ordine alla fuoriuscita del ricorrente, da tempo, dal programma speciale di protezione (P.s.p.), trova conferma negli atti corredanti il gravame (cfr. domanda di cambio generalità del 19.5.2010 in cui 	</p>
<p>&#8211; che, per quanto sopra, eventuali condizioni cui, a suo tempo, è stata dall’interessato condizionata la propria accettazione alla fuoriuscita dal P.s.p. non possono oggi essere dedotte quale vizio dell’atto avversato; 	</p>
<p>&#8211; che, peraltro, la posizione del ricorrente risulta scrutinata nell’ambito del procedimento volto ad esaminare i presupposti per l’adozione (nei suoi confronti) di un nuovo P.s.p.: presupposti che sono stati esclusi dalla D.d.a. di Catanzaro con note del	</p>
<p>&#8211; che il gravame, così come implementato, non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris; 	</p>
<p>&#8211; che la gravità della situazione di pericolo (denunciata in gravame ma non nell’istanza di cambiamento delle generalità ove risulta prospettata solo come temuta e non attuale), va, dunque:	</p>
<p>a) eventualmente posta dall’interessato all’attenzione delle competenti Autorità al fine di stimolare l’avvio del procedimento per la ri-sottoposizione a speciali ( e non ordinarie) misure di protezione compatibili con l’attività lavorativa avviata; 	</p>
<p>b) seguita con le iniziative processuali consentite dall’Ordinamento avverso il contegno eventualmente inerte ovvero avverso eventuali provvedimenti denegatori della p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare in epigrafe.<br />	<br />
Spese della presente fase del giudizio compensate tra le parti in causa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento della Questura con cui, ai sensi dell&#8217;art. 6 L. 401/1989, si impone il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale, per ogni campionato FIGC, amichevoli e nazionale, durante incontri di calcio, per la durata di anni 5; i fatti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento della Questura con cui, ai sensi dell&#8217;art. 6 L. 401/1989, si impone il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale, per ogni campionato FIGC, amichevoli e nazionale, durante incontri di calcio, per la durata di anni 5; i fatti a base del provvedimento impugnato risultano accaduti in data 8.12.2010, la comunicazione della Stazione dei Carabinieri perveniva in Questura il giorno 8.1.2011 e non sussistevano quindi particolari ragioni di celerità per omettere la comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il citato provvedimento veniva adottato in data 21.1.2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00273/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00336/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Andrea Campetelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Calcinaro, con domicilio eletto presso Avv. Lucia Ferroni in Ancona, via Matteotti, 99;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Macerata</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Questura di Macerata n. 20099/201l/Div. Ant. del 21.01.2011 notificato in data 29.01.2011, con cui il Questore di Macerata, ai sensi dell&#8217;art. 6 L. 401/1989 e ss. modifiche, ha imposto al ricorrente il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale, per ogni campionato FIGC, amichevoli e nazionale, durante incontri di calcio, per la durata di anni 5 (cinque);	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Macerata e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br /> <br />
&#8211; che i fatti a base del provvedimento impugnato risultano accaduti in data 8.12.2010;<br />	<br />
&#8211; che la comunicazione della Stazione dei Carabinieri perveniva in Questura il giorno 8.1.2011;<br />	<br />
&#8211; che non sussistevano quindi particolari ragioni di celerità per omettere la comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il citato provvedimento veniva adottato in data 21.1.2011;<br />	<br />
&#8211; che va pertanto accolta la domanda cautelare, ai fini del riesame.	</p>
<p>Il relativo procedimento dovrà essere concluso dall’Amministrazione, previa audizione dell’interessato e/o presentazione da parte dello stesso di memorie difensive, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il verbale della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di un Comune, nonche&#8217; il verbale di assegnazione di alloggi, se il provvedimento impugnato, pur richiamando alcune circostanze di fatto sopravvenute, continua a far riferimento ad un’asserita infedeltà della dichiarazione dei redditi a suo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il verbale della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di un Comune, nonche&#8217; il verbale di assegnazione di alloggi, se il provvedimento impugnato, pur richiamando alcune circostanze di fatto sopravvenute, continua a far riferimento ad un’asserita infedeltà della dichiarazione dei redditi a suo tempo allegata alla domanda di ammissione alla selezione per cui è causa; è quindi necessario accertare se il reddito ISEE del nucleo familiare del ricorrente era, alla data di adozione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, contenuto nei limiti fissati dalla Regione Marche. La domanda cautelare va quindi accolta, ai fini di un nuovo riesame della questione, prescindendo dal problema dell’infedeltà della dichiarazione e limitandosi a verificare se, computando anche le proprietà immobiliari, il reddito ISEE della famiglia del ricorrente era, alla data di adozione dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, contenuto nel limite previsto dal bando e dai provvedimenti regionali vigenti ratione temporis. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00277/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00605/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 605 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Daniele De Carolis</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Di Russo, con domicilio eletto presso l’Avv. Paola Terzoni, in Ancona, via Bocconi, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Pedaso</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Susanna Santini, con domicilio eletto presso l’Avv. Manuel Virgili, in Ancona, c.so Garibaldi, 43;<br /> <br />
&#8211; <b>Comune di Pedaso &#8211; Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, Ente Regionale Per L&#8217;Abitazione Pubblica della Provincia di Fermo</b>, non costituiti; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alfonso Angeloro</b>, non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del verbale della riunione del 9.6.2010 della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pedaso &#8211; Ambito Territoriale Sociale n. 21, della nota di comunicazione prot. 3893 del 16 giugno 2010 dello stesso Presidente<br />
&#8211; del verbale della Commissione Assegnazione Alloggi datato 19 gennaio 2011.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pedaso;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti del 21/3/2011, pur richiamando alcune circostanze di fatto sopravvenute, continua a far riferimento ad un’asserita infedeltà della dichiarazione dei redditi a suo tempo allegata alla domanda di ammissione<br />
&#8211; peraltro, tenuto conto delle argomentazioni difensive del ricorrente e degli accertamenti istruttori svolti dall’E.R.A.P. di Fermo nei primi mesi del 2010, è necessario accertare se il reddito ISEE del nucleo familiare del ricorrente era, alla data di a<br />
&#8211; pertanto, la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti va accolta, ai fini di un nuovo riesame della questione. All’uopo, la commissione dovrà prescindere dal problema dell’infedeltà della dichiarazione e limitarsi a verificare se, computando anc<br />
&#8211; il relativo procedimento dovrà essere avviato entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, previa comunicazione di avvio del procedimento, e dovrà concludersi entro i successivi venti giorni. La<br />
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva” cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio, attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a></p>
<p>Se all&#8217;indomani di un provvedimento cautelare adottato inaudita altera parte non è possibile la trattazione collegiale della domanda cautelare, non essendosi perfezionata &#8211; nei termini di cui al combinato disposto fra l’art. 55, comma 5, e l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; la notifica ordinaria del ricorso, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se all&#8217;indomani di un provvedimento cautelare adottato inaudita altera parte non è possibile la trattazione collegiale della domanda cautelare, non essendosi perfezionata &#8211; nei termini di cui al combinato disposto fra l’art. 55, comma 5, e l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; la notifica ordinaria del ricorso, la trattazione collegiale della domanda cautelare va rinviata d’ufficio a successiva camera di consiglio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00289/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00364/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 364 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Pulitori ed Affini S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Galvani, Francesco Massa, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Lux S.r.l., </b>non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto servizio triennale di pulizia presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; all’odierna camera di consiglio non è possibile la trattazione collegiale della domanda cautelare, non essendosi perfezionata &#8211; nei termini di cui al combinato disposto fra l’art. 55, comma 5, e l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; la notifica ordinar<br />
&#8211; nelle more va confermato, con effetto fino alla predetta camera di consiglio, il decreto cautelare n. 259/2011.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):<br />	<br />
&#8211; rinvia d’ufficio la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 (in cui sarà adottata anche la pronuncia sulle spese della presente fase);<br />	<br />
&#8211; conferma, con effetto fino alla predetta camera di consiglio, il decreto cautelare n. 259/2011.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso il provvedimento emesso da un Istituto Comprensivo Statale relativo all&#8217;assegnazione ore di sostegno: l&#8217; art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso il provvedimento emesso da un Istituto Comprensivo Statale relativo all&#8217;assegnazione ore di sostegno: l&#8217; art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno (&#8220;pari a quello in attività di servizio d&#8217;insegnamento nell&#8217; organico di fatto dell&#8217; a.s. 2009/2010&#8221;) fa &#8220;salva l&#8217;autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104&#8221;, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 80/2010. E&#8217; quindi necessario ordinare all’amministrazione di riesaminare, alla luce della gravità della disabilità dei minori interessati, il provvedimento impugnato, al fine di assegnare ai minori minore un numero di ore sostegno adeguato alla oggettiva gravità delle loro disabilità e alle loro necessità di assistenza. Il riesame dovrà essere eseguito nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00294/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01048/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>C. A.</b> nella Qualità di Genitore Esercente La Patria Potestà Sul Figlio Minore, <b>P. M.</b> Nella Qualità di Genitore Esercente Patria Potestà Su Figlio Minore, <b>U. V.</b> Nella Qualità di Genitore Esercente La Patria Potestà Su Figlio Minore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paola Mariani, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Istituto Comprensivo Statale Spinetoli Pagliare</b> OMISSIS rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 7919/B23/ fp del 06.10.2010 emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo Statale Spinetoli-Pagliare a firma del Dirigente Scolastico relativo all&#8217;assegnazione ore di sostegno;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Istituto Comprensivo Statale Spinetoli Pagliare OMISSIS;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno (&#8220;pari a quello in attività di servizio d&#8217;insegnamento nell&#8217; organico di fatto dell&#8217; a.s. 2009/2010&#8221;) fa &#8220;salva l&#8217;autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104&#8221;, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 80/2010.<br />	<br />
Ritenuta quindi la necessità di ordinare all’amministrazione di riesaminare, alla luce di tale normativa e della gravità della disabilità dei minori interessati, il provvedimento impugnato, al fine di assegnare ai minori minore un numero di ore sostegno adeguato alla oggettiva gravità delle loro disabilità e alle loro necessità di assistenza.<br />	<br />
Il riesame dovrà essere eseguito nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie, ai fini del riesame, l’istanza cautelare.	</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a></p>
<p>Pres. R. Conti, est. R. Cicchese Antonio Romano (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero dell&#8217;Interno, Compartimento P.S. per la Campania e il Molise (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul trasferimento del dipendente di Polizia dello Stato in altra sede 1.Pubblico Impiego – Personale della Polizia di Stato – Trasferimento in altra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Conti, est. R. Cicchese<br /> Antonio Romano (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero dell&#8217;Interno,<br /> Compartimento P.S. per la Campania e il Molise (Avvocatura Distrettuale dello<br /> Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul trasferimento del dipendente di Polizia dello Stato in altra sede</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblico Impiego – Personale della Polizia di Stato – Trasferimento in altra sede – Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorre – Particolare motivazione – Non occorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il personale di polizia, in relazione alla particolare natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione dell’Amministrazione secondo modalità che prevedono mobilità e rotazione negli incarichi; ne consegue, specie nelle ipotesi ove non si configuri un trasferimento in senso tecnico (nella specie il trasferimento è limitato per un arco temporale di 60 giorni), che, da un lato, non sono applicabili le norme che prevedono la comunicazione di avvio del procedimento non essendo tale incombente suscettibile di apportare una qualche utilità all’azione amministrazione, dall’altro, non occorre una particolare motivazione del provvedimento (1)<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />	<br />
1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VI, sentenza del 25/10/2010, n. 21351</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2011, proposto da:<br />
<b>Antonio Romano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Luisa Sabatino, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria del Tar; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Il <b>Ministero dell&#8217;Interno, Compartimento P.S. per la Campania e il Molise</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia, ex lege, alla via Diaz, 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della comunicazione della nota prot. 109/Ris.discip. 09 con la quale si notificava la Ministeriale n. 333.D/2753, con la quale veniva disposto l&#8217;invio in missione del ricorrente presso la Questura di Bari.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Compartimnto P.S. per la Campania e il Molise;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che, con il provvedimento gravato, l’amministrazione ha disposto l’invio in missione del ricorrente per sessanta giorni per esigenze di servizio presso la Questura di Bari;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere respinta la censura di difetto di motivazione articolata con il primo motivo di doglianza attesa la ascrivibilità del provvedimento gravato al genus degli ordini, tipico dei provvedimenti adottati all’interno dei Corpi di polizia e ad ordinamento militare, i quali sfuggono alla disciplina generale degli atti amministrativi e, in particolare, agli obblighi motivazionali e partecipativi, in considerazione della prevalenza dell&#8217;interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento dell&#8217;Amministrazione rispetto all’interesse del destinatario a permanere nella sede di appartenenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 ottobre 2010 , n. 21351);<br />	<br />
Ritenuto che la temporaneità, la significativa brevità dell’invio in missione e la inidoneità della stessa ad incidere stabilmente sulla rappresentata necessità del ricorrente di rimanere vicino alla sua famiglia consentano di respingere anche le censure di violazione dell’art. 44 del d.P.R. 782/1985 e dell’art. 55 del d.P.R, peraltro molto genericamente articolate;<br />	<br />
Ritenuto di condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Renzo Conti, Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori AS.SE.PE. S.a.s. (Avv. Guido Schettini) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari) sulla giurisdizione del Giudice Ordinario nelle ipotesi in cui la P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori<br /> AS.SE.PE. S.a.s. (Avv. Guido Schettini) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario nelle ipotesi in cui la P.A. agisca per la tutela di beni&nbsp; facente parti del patrimonio disponibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Sentenza &#8211; Sentenza in forma abbreviata &#8211; In occasione della Camera di Consiglio fissata per la domanda di sospensione &#8211; Presupposto dell’integrità del contraddittorio &#8211; Rituale notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio &#8211; Necessità &#8211; Scadenza del termine previsto per la costituzione delle parti resistenti &#8211; Non occorre. 	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza –Interventi P.A. per il recupero di beni del patrimonio disponibile – Violazione diritti soggettivi – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La decisione del ricorso con sentenza in forma abbreviata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, deve essere assunta, secondo quanto previsto dalla medesima norma, &#8216;nel rispetto del contraddittorio&#8217;; per il rispetto del contraddittorio è sufficiente che il ricorso introduttivo sia stato notificato a tutte le parti contro le quali lo stesso è diretto, non essendo altresì necessario attendere la scadenza del termine previsto per la costituzione in giudizio delle medesime parti (1). 	</p>
<p>2.  Quando l’Amministrazione agisce, con ordinanza sindacale per il rilascio di un bene del patrimoniale disponibile, agisce iure privatorum e conseguentemente la cognizione dell’eventuale illegittimità dell’azione per lesione dei diritti soggettivi dei privati spetta al Giudice Ordinario (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650; id. sez. V, 1.3.2003 n° 1131;<br />	<br />
2. cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1324 dell’anno 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guido Schettini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, al c.so G. Garibaldi n. 118;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Municipale, in Napoli, piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Napoli n° 55 del 18.2.2011, con la quale è stato disposto il rilascio ad horas dell’area di proprietà comunale sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno dell’ex Albergo dei Poveri;</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro &#8211; la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131);<br />	<br />
Dato atto che le parti presenti, all’esito della discussione in Camera di Consiglio sono state rese edotte della possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra, e nulla hanno osservato;</p>
<p>Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, contenente richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. processo amm.vo, notificato a mezzo fax in data 8 marzo 2011 e depositato il successivo 9 marzo;<br />	<br />
Rilevato che, a seguito della costituzione del Comune di Napoli in data 11 marzo 2011, risulta comunque instaurato il contraddittorio processuale;<br />	<br />
Considerato che nella specie è impugnato un ordine di sgombero ad horas dell’area sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno del complesso dell’ex Albergo dei Poveri, di proprietà del Comune di Napoli e utilizzato dalla società ricorrente per lo svolgimento di una attività di garage-parcheggio;<br />	<br />
Considerato che, ancorché parte ricorrente sostenga di avere la disponibilità di tale area in forza di un rapporto locatizio, non ha però prodotto alcun contratto scritto (necessario ad substantiam per la sussistenza del rapporto negoziale) intercorso con il Comune di Napoli, e del resto la posizione di quest’ultimo è nel senso che invece la detenzione sia priva di titolo, in ciò supportata dalla sentenza del Tribunale di Napoli – III sez. civile – giudice unico dott. Ettore Pastore Alinante del 17.11.2010 (allegata in copia);<br />	<br />
Considerato che, in ogni caso, l’area in questione non risulta essere demaniale né rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, bensì, alla stregua degli elementi documentali acquisiti, deve qualificarsi bene patrimoniale disponibile dell’ente territoriale, per cui, quali che siano le ragioni poste alla base del suo utilizzo da parte della società ricorrente, il relativo rapporto risulta regolato dalla normativa privatistica;<br />	<br />
Considerato quindi nel caso di specie l&#8217;Amministrazione comunale non può che agire &#8220;jure privatorum&#8221; &#8211; al di fuori cioè dell&#8217;esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) -, il che, più specificamente, si traduce nell&#8217;assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura di un eventuale rapporto pregresso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998);<br />	<br />
Considerato che da tanto consegue la nullità del provvedimento di rilascio qui impugnato, perché adottato in assoluta carenza di potere, e come tale inefficace ed insuscettibile di essere portato ad esecuzione in via amministrativa, salvi gli eventuali effetti che dovesse poter produrre nell’ambito privatistico al quale il rapporto deve essere ricondotto;<br />	<br />
Ritenuto che, coerentemente con le conclusioni appena esposte, la presente controversia riguardante la pretesa di parte ricorrente a mantenere il godimento, a titolo di locazione, dell’area in questione, in quanto caratterizzata da posizioni paritetiche di diritto, risulta inammissibile poiché devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda (come sopra evidenziato già proposta e definita in primo grado) potrà essere se del caso coltivata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo;<br />	<br />
Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto dalla AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, lo dichiara inammissibile nei sensi ed agli effetti in motivazione indicati.<br />	<br />
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia attivata da parte ricorrente onde mantenere il godimento, a titolo di locazione, dell’area ubicata in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno dell’ex Albergo dei Poveri.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (di cui €300,00 per diritti ed €650,00 per onorario), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Polidori, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. Settesoldi Boobe’s S.a.s. (Avv.ti M. D. Bottari e G. Sbisà) c/ Comune di Aviano (Avv. P. Moro). Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Zonizzazione acustica – Classificazione &#8211; Carenza – Limiti “assoluti” di rumorosità – Operatività. Nelle more della classificazione del territorio comunale, ai sensi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. Settesoldi<br /> Boobe’s S.a.s. (Avv.ti M. D. Bottari e G. Sbisà) c/ Comune di Aviano (Avv. P. Moro).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Zonizzazione acustica – Classificazione &#8211; Carenza – Limiti “assoluti” di rumorosità – Operatività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle more della classificazione del territorio comunale, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447/95, sono operativi i limiti c.d. &#8220;assoluti&#8221; di rumorosità, ma non anche quelli c.d. &#8220;differenziali&#8221;, in quanto ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997, secondo cui “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991”, si deve ritenere che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all&#8217;art. 6 di quest’ultimo decreto ( primo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;assoluti&#8221; e secondo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;differenziali&#8221;), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: sui limiti di rumorosità da rispettare in assenza del provvedimento di zonizzazione acustica del territorio.</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 506 del 2005, proposto da:	</p>
<p><b>Boobe&#8217;S Sas,</b> rappresentato e difeso dagli avv. Maria Dolores Bottari, Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via Donota 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Aviano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Moro, con domicilio eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza sindacale dd. 3.11.2005; del provvedimento dd. 3.11.2005, con cui è stato ordinato alla società ricorrente di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora presenti nel circolo e non dar luogo ad alcuna attività di produzione di musica dal vivo ed è stata sospesa l&#8217;autorizzazione dd. 19.7.1999 per l&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico; della relazione ARPA dd. 25.8.2005 richiamata nei suddetti provvedimenti e del silenzio serbato dalla P.A. rispetto alla richiesta di revoca dd. 14.11.2005 della ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Aviano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente, che gestisce un circolo privato munito di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha ordinato di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora e non dar luogo ad alcuna attività di produzione di musica dal vivo e le ha sospeso l’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.<br />	<br />
Il ricorso deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione della l. 447/1995, dell’art. 8 d.p.c.m. 14.11.1997, dell’art. 6 d.p.c.m. 1.3.1991; eccesso di potere per travisamento del fatto e per carenza dei presupposti; violazione di legge per carenza di motivazione; nell’assunto che i limiti stabiliti dal dpcm 14.11.1997 sarebbero inapplicabili perché il Comune di Aviano non è dotato di classificazione acustica del proprio territorio e i limiti di cui all’art. 6 del dpcm 1.3.1991 non sarebbero stati superati.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento; nell’assunto che, in realtà, verrebbe imposta la chiusura del club per preteso superamento dei limiti sonori al fine di risolvere la questione dei militari NATO che scorrazzano di sera nel territorio comunale e disturbano la quiete.<br />	<br />
3) Violazione art. 10 l. 241/90 . Carenza di motivazione; nell’assunto che vengono ignorate le contestazioni e le segnalazioni inviate dalla ricorrente in risposta alla diffida del 7.9.2005.<br />	<br />
4) Violazione art. 54 d.lgs 267/2000 e art. 9 l. 447/1995; nell’assunto che l’inesistenza del superamento dei limiti di legge per le emissioni denota l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di un’ordinanza contigibile ed urgente.<br />	<br />
Il Comune di Aviano si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità per la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale attiva da parte della ricorrente , stante l’intervenuto sub ingresso di altra associazione nell’attività. Si eccepisce anche l’inammissibilità per mancata notificazione ad ARPA e per il mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’ipotesi di silenzio della PA, derivante dalla previa istanza di revoca degli atti impugnati.<br />	<br />
La ricorrente ha peraltro fatto presente di non aver mai cessato la propria attività ( come da visura camerale all’uopo prodotta), ancorchè sia stata costretta a sospenderla a far data dal 4.11.2005 in forza dei provvedimenti impugnati, ma di aver sublocato i locali con contratto di affitto cessato in data 31.10.2009, concludendo per la permanenza del proprio interesse al ricorso.<br />	<br />
Il ricorso non è improcedibile perché in ogni caso la ricorrente, anche a prescindere dalla sua persistente attività, avrebbe comunque interesse in vista di un possibile risarcimento danni.<br />	<br />
La mancata notifica ad ARPA non comporta inammissibilità perché tale ente “tecnico” non ha alcun interesse qualificato alla conservazione dell’atto, non essendo attributario della tutela degli interessi della collettività comunale ed avendo partecipato al procedimento solo per l’espletamento degli accertamenti tecnici di sua competenza.<br />	<br />
Infine, la richiesta di revoca attiva un procedimento diverso da quello che si è concluso con l’adozione degli atti impugnati che non incide sulla possibilità della loro impugnativa giurisdizionale se non in quanto la sua positiva conclusione e conseguente loro rimozione fa venir meno l’interesse alla impugnazione; nel caso di specie, peraltro, tale evenienza non si è verificata e resta escluso, per quanto sopra chiarito, che la richiesta di attivazione di un procedimento di secondo grado influenzi la legittimazione ad agire giudizialmente nei confronti dell’atto lesivo con cui si è concluso il procedimento di primo grado.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Come questo Collegio ha già ripetutamente avuto occasione di precisare i valori limite differenziali non si applicano in assenza del provvedimento di zonizzazione acustica del territorio che il comune di Aviano, a tutt’oggi, non risulta avere adottato.<br />	<br />
Nel caso di specie la relazione ARPA su cui si basano entrambi gli atti impugnati non evidenzia alcun superamento dei 60 decibel (diurni) e/o 50 decibel ( notturni) ma unicamente dei cosiddetti valori limite differenziali di immissione.<br />	<br />
Al riguardo questo TAR ritiene di richiamare quanto ha già avuto occasione di affermare con le sentenze 275/2009 e 578/2005 dove si precisava di concordare con la prevalente giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. &#8220;assoluti&#8221; di rumorosità, ma non anche quelli c.d. &#8220;differenziali&#8221; (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).<br />	<br />
Alla base di tale indirizzo vi è l&#8217;univoca formulazione dell&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: &#8220;In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991&#8221;.<br />	<br />
Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all&#8217;art. 6 del decreto ( primo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;assoluti&#8221; e secondo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;differenziali&#8221;), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma.<br />	<br />
Nel caso di specie, come risulta dalla relazione fonometrica dell&#8217;ARPA, posta a fondamento dell&#8217;atto impugnato, si fa riferimento, per ritenere sussistente la violazione contestata, ad una circolare dd. 6.9.2004 del Ministero dell&#8217;Ambiente avente per oggetto &#8220;Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali&#8221;.<br />	<br />
Tale documento, al punto 1, tratta dell'&#8221;Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio : art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997&#8243; e, con complesso e a volte tortuoso ragionamento, conclude nel senso che non è escluso che possano essere applicati i limiti differenziali di rumorosità di cui all&#8217;art. 6, 2° comma, del DPCM 1.3.1991 anche in caso di mancanza di zonizzazione acustica comunale.<br />	<br />
In osservanza di detta impostazione l&#8217;ARPA e, di seguito, il Comune intimato hanno ritenuto che il riscontrato superamento del limite differenziale di immissione diurno si configurasse come inquinamento acustico a norma dell&#8217;art. 2, comma 1^ lett.a) della l. 447/95.<br />	<br />
Peraltro, in consonanza con la prima censura della ricorrente, il Collegio ritiene radicalmente errato e privo di fondamento positivo il principio su cui si fonda l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione posto che il testo dell&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 è assolutamente inequivoco.<br />	<br />
Pertanto, non avendo il Comune di Aviano provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l&#8217;operatività del più volte citato criterio &#8220;differenziale&#8221;, con conseguente illegittimità dei due provvedimenti impugnati fondati sull&#8217;accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche.<br />	<br />
Il ricorso deve quindi essere al riguardo accolto e, per l&#8217;effetto, vengono annullati entrambi gli atti comunali impugnati.<br />	<br />
E’ anche il caso di precisare che l’accoglimento assorbe l’impugnazione subordinata (“ per quanto occorra”) della relazione ARPA 25.8.2005 ( che è in ogni caso atto avente natura di consulenza tecnica endoprocedimentale e non autonomamente lesivo) e del silenzio serbato dalla PA rispetto all’istanza di revoca.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Aviano a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato ai sensi di legge e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore<br />
Rita De Piero, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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