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	<title>8/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il verbale della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di un Comune, nonche&#8217; il verbale di assegnazione di alloggi, se il provvedimento impugnato, pur richiamando alcune circostanze di fatto sopravvenute, continua a far riferimento ad un’asserita infedeltà della dichiarazione dei redditi a suo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il verbale della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di un Comune, nonche&#8217; il verbale di assegnazione di alloggi, se il provvedimento impugnato, pur richiamando alcune circostanze di fatto sopravvenute, continua a far riferimento ad un’asserita infedeltà della dichiarazione dei redditi a suo tempo allegata alla domanda di ammissione alla selezione per cui è causa; è quindi necessario accertare se il reddito ISEE del nucleo familiare del ricorrente era, alla data di adozione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, contenuto nei limiti fissati dalla Regione Marche. La domanda cautelare va quindi accolta, ai fini di un nuovo riesame della questione, prescindendo dal problema dell’infedeltà della dichiarazione e limitandosi a verificare se, computando anche le proprietà immobiliari, il reddito ISEE della famiglia del ricorrente era, alla data di adozione dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, contenuto nel limite previsto dal bando e dai provvedimenti regionali vigenti ratione temporis. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00277/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00605/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 605 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Daniele De Carolis</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Di Russo, con domicilio eletto presso l’Avv. Paola Terzoni, in Ancona, via Bocconi, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Pedaso</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Susanna Santini, con domicilio eletto presso l’Avv. Manuel Virgili, in Ancona, c.so Garibaldi, 43;<br /> <br />
&#8211; <b>Comune di Pedaso &#8211; Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, Ente Regionale Per L&#8217;Abitazione Pubblica della Provincia di Fermo</b>, non costituiti; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Alfonso Angeloro</b>, non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del verbale della riunione del 9.6.2010 della Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pedaso &#8211; Ambito Territoriale Sociale n. 21, della nota di comunicazione prot. 3893 del 16 giugno 2010 dello stesso Presidente<br />
&#8211; del verbale della Commissione Assegnazione Alloggi datato 19 gennaio 2011.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pedaso;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti del 21/3/2011, pur richiamando alcune circostanze di fatto sopravvenute, continua a far riferimento ad un’asserita infedeltà della dichiarazione dei redditi a suo tempo allegata alla domanda di ammissione<br />
&#8211; peraltro, tenuto conto delle argomentazioni difensive del ricorrente e degli accertamenti istruttori svolti dall’E.R.A.P. di Fermo nei primi mesi del 2010, è necessario accertare se il reddito ISEE del nucleo familiare del ricorrente era, alla data di a<br />
&#8211; pertanto, la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti va accolta, ai fini di un nuovo riesame della questione. All’uopo, la commissione dovrà prescindere dal problema dell’infedeltà della dichiarazione e limitarsi a verificare se, computando anc<br />
&#8211; il relativo procedimento dovrà essere avviato entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, previa comunicazione di avvio del procedimento, e dovrà concludersi entro i successivi venti giorni. La<br />
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva” cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio, attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-277/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a></p>
<p>Se all&#8217;indomani di un provvedimento cautelare adottato inaudita altera parte non è possibile la trattazione collegiale della domanda cautelare, non essendosi perfezionata &#8211; nei termini di cui al combinato disposto fra l’art. 55, comma 5, e l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; la notifica ordinaria del ricorso, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se all&#8217;indomani di un provvedimento cautelare adottato inaudita altera parte non è possibile la trattazione collegiale della domanda cautelare, non essendosi perfezionata &#8211; nei termini di cui al combinato disposto fra l’art. 55, comma 5, e l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; la notifica ordinaria del ricorso, la trattazione collegiale della domanda cautelare va rinviata d’ufficio a successiva camera di consiglio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00289/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00364/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 364 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Pulitori ed Affini S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Galvani, Francesco Massa, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Lux S.r.l., </b>non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto servizio triennale di pulizia presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; all’odierna camera di consiglio non è possibile la trattazione collegiale della domanda cautelare, non essendosi perfezionata &#8211; nei termini di cui al combinato disposto fra l’art. 55, comma 5, e l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; la notifica ordinar<br />
&#8211; nelle more va confermato, con effetto fino alla predetta camera di consiglio, il decreto cautelare n. 259/2011.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):<br />	<br />
&#8211; rinvia d’ufficio la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 (in cui sarà adottata anche la pronuncia sulle spese della presente fase);<br />	<br />
&#8211; conferma, con effetto fino alla predetta camera di consiglio, il decreto cautelare n. 259/2011.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-289/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso il provvedimento emesso da un Istituto Comprensivo Statale relativo all&#8217;assegnazione ore di sostegno: l&#8217; art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso il provvedimento emesso da un Istituto Comprensivo Statale relativo all&#8217;assegnazione ore di sostegno: l&#8217; art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno (&#8220;pari a quello in attività di servizio d&#8217;insegnamento nell&#8217; organico di fatto dell&#8217; a.s. 2009/2010&#8221;) fa &#8220;salva l&#8217;autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104&#8221;, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 80/2010. E&#8217; quindi necessario ordinare all’amministrazione di riesaminare, alla luce della gravità della disabilità dei minori interessati, il provvedimento impugnato, al fine di assegnare ai minori minore un numero di ore sostegno adeguato alla oggettiva gravità delle loro disabilità e alle loro necessità di assistenza. Il riesame dovrà essere eseguito nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00294/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01048/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>C. A.</b> nella Qualità di Genitore Esercente La Patria Potestà Sul Figlio Minore, <b>P. M.</b> Nella Qualità di Genitore Esercente Patria Potestà Su Figlio Minore, <b>U. V.</b> Nella Qualità di Genitore Esercente La Patria Potestà Su Figlio Minore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paola Mariani, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Istituto Comprensivo Statale Spinetoli Pagliare</b> OMISSIS rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 7919/B23/ fp del 06.10.2010 emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo Statale Spinetoli-Pagliare a firma del Dirigente Scolastico relativo all&#8217;assegnazione ore di sostegno;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Istituto Comprensivo Statale Spinetoli Pagliare OMISSIS;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno (&#8220;pari a quello in attività di servizio d&#8217;insegnamento nell&#8217; organico di fatto dell&#8217; a.s. 2009/2010&#8221;) fa &#8220;salva l&#8217;autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104&#8221;, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 80/2010.<br />	<br />
Ritenuta quindi la necessità di ordinare all’amministrazione di riesaminare, alla luce di tale normativa e della gravità della disabilità dei minori interessati, il provvedimento impugnato, al fine di assegnare ai minori minore un numero di ore sostegno adeguato alla oggettiva gravità delle loro disabilità e alle loro necessità di assistenza.<br />	<br />
Il riesame dovrà essere eseguito nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie, ai fini del riesame, l’istanza cautelare.	</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a></p>
<p>Pres. R. Conti, est. R. Cicchese Antonio Romano (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero dell&#8217;Interno, Compartimento P.S. per la Campania e il Molise (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul trasferimento del dipendente di Polizia dello Stato in altra sede 1.Pubblico Impiego – Personale della Polizia di Stato – Trasferimento in altra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Conti, est. R. Cicchese<br /> Antonio Romano (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero dell&#8217;Interno,<br /> Compartimento P.S. per la Campania e il Molise (Avvocatura Distrettuale dello<br /> Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul trasferimento del dipendente di Polizia dello Stato in altra sede</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblico Impiego – Personale della Polizia di Stato – Trasferimento in altra sede – Comunicazione di avvio del procedimento – Non occorre – Particolare motivazione – Non occorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il personale di polizia, in relazione alla particolare natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione dell’Amministrazione secondo modalità che prevedono mobilità e rotazione negli incarichi; ne consegue, specie nelle ipotesi ove non si configuri un trasferimento in senso tecnico (nella specie il trasferimento è limitato per un arco temporale di 60 giorni), che, da un lato, non sono applicabili le norme che prevedono la comunicazione di avvio del procedimento non essendo tale incombente suscettibile di apportare una qualche utilità all’azione amministrazione, dall’altro, non occorre una particolare motivazione del provvedimento (1)<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />	<br />
1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VI, sentenza del 25/10/2010, n. 21351</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2011, proposto da:<br />
<b>Antonio Romano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Luisa Sabatino, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria del Tar; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Il <b>Ministero dell&#8217;Interno, Compartimento P.S. per la Campania e il Molise</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia, ex lege, alla via Diaz, 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della comunicazione della nota prot. 109/Ris.discip. 09 con la quale si notificava la Ministeriale n. 333.D/2753, con la quale veniva disposto l&#8217;invio in missione del ricorrente presso la Questura di Bari.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Compartimnto P.S. per la Campania e il Molise;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che, con il provvedimento gravato, l’amministrazione ha disposto l’invio in missione del ricorrente per sessanta giorni per esigenze di servizio presso la Questura di Bari;<br />	<br />
Ritenuto che debba essere respinta la censura di difetto di motivazione articolata con il primo motivo di doglianza attesa la ascrivibilità del provvedimento gravato al genus degli ordini, tipico dei provvedimenti adottati all’interno dei Corpi di polizia e ad ordinamento militare, i quali sfuggono alla disciplina generale degli atti amministrativi e, in particolare, agli obblighi motivazionali e partecipativi, in considerazione della prevalenza dell&#8217;interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento dell&#8217;Amministrazione rispetto all’interesse del destinatario a permanere nella sede di appartenenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 ottobre 2010 , n. 21351);<br />	<br />
Ritenuto che la temporaneità, la significativa brevità dell’invio in missione e la inidoneità della stessa ad incidere stabilmente sulla rappresentata necessità del ricorrente di rimanere vicino alla sua famiglia consentano di respingere anche le censure di violazione dell’art. 44 del d.P.R. 782/1985 e dell’art. 55 del d.P.R, peraltro molto genericamente articolate;<br />	<br />
Ritenuto di condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Renzo Conti, Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-4-2011-n-2053/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2053</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori AS.SE.PE. S.a.s. (Avv. Guido Schettini) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari) sulla giurisdizione del Giudice Ordinario nelle ipotesi in cui la P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori<br /> AS.SE.PE. S.a.s. (Avv. Guido Schettini) c. Comune di Napoli (Avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario nelle ipotesi in cui la P.A. agisca per la tutela di beni&nbsp; facente parti del patrimonio disponibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Sentenza &#8211; Sentenza in forma abbreviata &#8211; In occasione della Camera di Consiglio fissata per la domanda di sospensione &#8211; Presupposto dell’integrità del contraddittorio &#8211; Rituale notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio &#8211; Necessità &#8211; Scadenza del termine previsto per la costituzione delle parti resistenti &#8211; Non occorre. 	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza –Interventi P.A. per il recupero di beni del patrimonio disponibile – Violazione diritti soggettivi – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La decisione del ricorso con sentenza in forma abbreviata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, deve essere assunta, secondo quanto previsto dalla medesima norma, &#8216;nel rispetto del contraddittorio&#8217;; per il rispetto del contraddittorio è sufficiente che il ricorso introduttivo sia stato notificato a tutte le parti contro le quali lo stesso è diretto, non essendo altresì necessario attendere la scadenza del termine previsto per la costituzione in giudizio delle medesime parti (1). 	</p>
<p>2.  Quando l’Amministrazione agisce, con ordinanza sindacale per il rilascio di un bene del patrimoniale disponibile, agisce iure privatorum e conseguentemente la cognizione dell’eventuale illegittimità dell’azione per lesione dei diritti soggettivi dei privati spetta al Giudice Ordinario (2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650; id. sez. V, 1.3.2003 n° 1131;<br />	<br />
2. cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1324 dell’anno 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guido Schettini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, al c.so G. Garibaldi n. 118;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Municipale, in Napoli, piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza del Sindaco di Napoli n° 55 del 18.2.2011, con la quale è stato disposto il rilascio ad horas dell’area di proprietà comunale sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno dell’ex Albergo dei Poveri;</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visti gli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, in base al quale, nella Camera di Consiglio fissata per l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare, il T.A.R. può decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ove ravvisi – tra l’altro &#8211; la manifesta inammissibilità, improcedibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso stesso, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’Amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non si siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 7.2.2003 n° 650), ovvero anche in assenza dei difensori delle parti costituite, equivalendo la detta assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. Cons. di Stato sez. V, 1.3.2003 n° 1131);<br />	<br />
Dato atto che le parti presenti, all’esito della discussione in Camera di Consiglio sono state rese edotte della possibilità di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra, e nulla hanno osservato;</p>
<p>Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, contenente richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. processo amm.vo, notificato a mezzo fax in data 8 marzo 2011 e depositato il successivo 9 marzo;<br />	<br />
Rilevato che, a seguito della costituzione del Comune di Napoli in data 11 marzo 2011, risulta comunque instaurato il contraddittorio processuale;<br />	<br />
Considerato che nella specie è impugnato un ordine di sgombero ad horas dell’area sita in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno del complesso dell’ex Albergo dei Poveri, di proprietà del Comune di Napoli e utilizzato dalla società ricorrente per lo svolgimento di una attività di garage-parcheggio;<br />	<br />
Considerato che, ancorché parte ricorrente sostenga di avere la disponibilità di tale area in forza di un rapporto locatizio, non ha però prodotto alcun contratto scritto (necessario ad substantiam per la sussistenza del rapporto negoziale) intercorso con il Comune di Napoli, e del resto la posizione di quest’ultimo è nel senso che invece la detenzione sia priva di titolo, in ciò supportata dalla sentenza del Tribunale di Napoli – III sez. civile – giudice unico dott. Ettore Pastore Alinante del 17.11.2010 (allegata in copia);<br />	<br />
Considerato che, in ogni caso, l’area in questione non risulta essere demaniale né rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, bensì, alla stregua degli elementi documentali acquisiti, deve qualificarsi bene patrimoniale disponibile dell’ente territoriale, per cui, quali che siano le ragioni poste alla base del suo utilizzo da parte della società ricorrente, il relativo rapporto risulta regolato dalla normativa privatistica;<br />	<br />
Considerato quindi nel caso di specie l&#8217;Amministrazione comunale non può che agire &#8220;jure privatorum&#8221; &#8211; al di fuori cioè dell&#8217;esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) -, il che, più specificamente, si traduce nell&#8217;assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura di un eventuale rapporto pregresso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 1390 del 23.10.2010; T.A.R. Liguria n° 1937 del 15.11.2007; T.A.R. Piemonte n° 179 del 18.2.2000; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13.3.1998);<br />	<br />
Considerato che da tanto consegue la nullità del provvedimento di rilascio qui impugnato, perché adottato in assoluta carenza di potere, e come tale inefficace ed insuscettibile di essere portato ad esecuzione in via amministrativa, salvi gli eventuali effetti che dovesse poter produrre nell’ambito privatistico al quale il rapporto deve essere ricondotto;<br />	<br />
Ritenuto che, coerentemente con le conclusioni appena esposte, la presente controversia riguardante la pretesa di parte ricorrente a mantenere il godimento, a titolo di locazione, dell’area in questione, in quanto caratterizzata da posizioni paritetiche di diritto, risulta inammissibile poiché devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la domanda (come sopra evidenziato già proposta e definita in primo grado) potrà essere se del caso coltivata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo;<br />	<br />
Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto dalla AS.SE.PE. sas di Altieri Anna, lo dichiara inammissibile nei sensi ed agli effetti in motivazione indicati.<br />	<br />
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia attivata da parte ricorrente onde mantenere il godimento, a titolo di locazione, dell’area ubicata in Napoli, alla via Tanucci n° 5, all’interno dell’ex Albergo dei Poveri.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (di cui €300,00 per diritti ed €650,00 per onorario), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Polidori, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-8-4-2011-n-2004/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.2004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a></p>
<p>Pres. Corasaniti – Est. Settesoldi Boobe’s S.a.s. (Avv.ti M. D. Bottari e G. Sbisà) c/ Comune di Aviano (Avv. P. Moro). Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Zonizzazione acustica – Classificazione &#8211; Carenza – Limiti “assoluti” di rumorosità – Operatività. Nelle more della classificazione del territorio comunale, ai sensi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti – Est. Settesoldi<br /> Boobe’s S.a.s. (Avv.ti M. D. Bottari e G. Sbisà) c/ Comune di Aviano (Avv. P. Moro).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Zonizzazione acustica – Classificazione &#8211; Carenza – Limiti “assoluti” di rumorosità – Operatività.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle more della classificazione del territorio comunale, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447/95, sono operativi i limiti c.d. &#8220;assoluti&#8221; di rumorosità, ma non anche quelli c.d. &#8220;differenziali&#8221;, in quanto ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997, secondo cui “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991”, si deve ritenere che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all&#8217;art. 6 di quest’ultimo decreto ( primo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;assoluti&#8221; e secondo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;differenziali&#8221;), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: sui limiti di rumorosità da rispettare in assenza del provvedimento di zonizzazione acustica del territorio.</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 506 del 2005, proposto da:	</p>
<p><b>Boobe&#8217;S Sas,</b> rappresentato e difeso dagli avv. Maria Dolores Bottari, Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via Donota 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Aviano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Moro, con domicilio eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza sindacale dd. 3.11.2005; del provvedimento dd. 3.11.2005, con cui è stato ordinato alla società ricorrente di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora presenti nel circolo e non dar luogo ad alcuna attività di produzione di musica dal vivo ed è stata sospesa l&#8217;autorizzazione dd. 19.7.1999 per l&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico; della relazione ARPA dd. 25.8.2005 richiamata nei suddetti provvedimenti e del silenzio serbato dalla P.A. rispetto alla richiesta di revoca dd. 14.11.2005 della ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Aviano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente, che gestisce un circolo privato munito di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha ordinato di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora e non dar luogo ad alcuna attività di produzione di musica dal vivo e le ha sospeso l’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.<br />	<br />
Il ricorso deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione della l. 447/1995, dell’art. 8 d.p.c.m. 14.11.1997, dell’art. 6 d.p.c.m. 1.3.1991; eccesso di potere per travisamento del fatto e per carenza dei presupposti; violazione di legge per carenza di motivazione; nell’assunto che i limiti stabiliti dal dpcm 14.11.1997 sarebbero inapplicabili perché il Comune di Aviano non è dotato di classificazione acustica del proprio territorio e i limiti di cui all’art. 6 del dpcm 1.3.1991 non sarebbero stati superati.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento; nell’assunto che, in realtà, verrebbe imposta la chiusura del club per preteso superamento dei limiti sonori al fine di risolvere la questione dei militari NATO che scorrazzano di sera nel territorio comunale e disturbano la quiete.<br />	<br />
3) Violazione art. 10 l. 241/90 . Carenza di motivazione; nell’assunto che vengono ignorate le contestazioni e le segnalazioni inviate dalla ricorrente in risposta alla diffida del 7.9.2005.<br />	<br />
4) Violazione art. 54 d.lgs 267/2000 e art. 9 l. 447/1995; nell’assunto che l’inesistenza del superamento dei limiti di legge per le emissioni denota l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di un’ordinanza contigibile ed urgente.<br />	<br />
Il Comune di Aviano si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità per la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale attiva da parte della ricorrente , stante l’intervenuto sub ingresso di altra associazione nell’attività. Si eccepisce anche l’inammissibilità per mancata notificazione ad ARPA e per il mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’ipotesi di silenzio della PA, derivante dalla previa istanza di revoca degli atti impugnati.<br />	<br />
La ricorrente ha peraltro fatto presente di non aver mai cessato la propria attività ( come da visura camerale all’uopo prodotta), ancorchè sia stata costretta a sospenderla a far data dal 4.11.2005 in forza dei provvedimenti impugnati, ma di aver sublocato i locali con contratto di affitto cessato in data 31.10.2009, concludendo per la permanenza del proprio interesse al ricorso.<br />	<br />
Il ricorso non è improcedibile perché in ogni caso la ricorrente, anche a prescindere dalla sua persistente attività, avrebbe comunque interesse in vista di un possibile risarcimento danni.<br />	<br />
La mancata notifica ad ARPA non comporta inammissibilità perché tale ente “tecnico” non ha alcun interesse qualificato alla conservazione dell’atto, non essendo attributario della tutela degli interessi della collettività comunale ed avendo partecipato al procedimento solo per l’espletamento degli accertamenti tecnici di sua competenza.<br />	<br />
Infine, la richiesta di revoca attiva un procedimento diverso da quello che si è concluso con l’adozione degli atti impugnati che non incide sulla possibilità della loro impugnativa giurisdizionale se non in quanto la sua positiva conclusione e conseguente loro rimozione fa venir meno l’interesse alla impugnazione; nel caso di specie, peraltro, tale evenienza non si è verificata e resta escluso, per quanto sopra chiarito, che la richiesta di attivazione di un procedimento di secondo grado influenzi la legittimazione ad agire giudizialmente nei confronti dell’atto lesivo con cui si è concluso il procedimento di primo grado.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Come questo Collegio ha già ripetutamente avuto occasione di precisare i valori limite differenziali non si applicano in assenza del provvedimento di zonizzazione acustica del territorio che il comune di Aviano, a tutt’oggi, non risulta avere adottato.<br />	<br />
Nel caso di specie la relazione ARPA su cui si basano entrambi gli atti impugnati non evidenzia alcun superamento dei 60 decibel (diurni) e/o 50 decibel ( notturni) ma unicamente dei cosiddetti valori limite differenziali di immissione.<br />	<br />
Al riguardo questo TAR ritiene di richiamare quanto ha già avuto occasione di affermare con le sentenze 275/2009 e 578/2005 dove si precisava di concordare con la prevalente giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. &#8220;assoluti&#8221; di rumorosità, ma non anche quelli c.d. &#8220;differenziali&#8221; (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).<br />	<br />
Alla base di tale indirizzo vi è l&#8217;univoca formulazione dell&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: &#8220;In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991&#8221;.<br />	<br />
Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all&#8217;art. 6 del decreto ( primo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;assoluti&#8221; e secondo comma relativo ai c.d. limiti &#8220;differenziali&#8221;), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma.<br />	<br />
Nel caso di specie, come risulta dalla relazione fonometrica dell&#8217;ARPA, posta a fondamento dell&#8217;atto impugnato, si fa riferimento, per ritenere sussistente la violazione contestata, ad una circolare dd. 6.9.2004 del Ministero dell&#8217;Ambiente avente per oggetto &#8220;Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali&#8221;.<br />	<br />
Tale documento, al punto 1, tratta dell'&#8221;Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio : art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997&#8243; e, con complesso e a volte tortuoso ragionamento, conclude nel senso che non è escluso che possano essere applicati i limiti differenziali di rumorosità di cui all&#8217;art. 6, 2° comma, del DPCM 1.3.1991 anche in caso di mancanza di zonizzazione acustica comunale.<br />	<br />
In osservanza di detta impostazione l&#8217;ARPA e, di seguito, il Comune intimato hanno ritenuto che il riscontrato superamento del limite differenziale di immissione diurno si configurasse come inquinamento acustico a norma dell&#8217;art. 2, comma 1^ lett.a) della l. 447/95.<br />	<br />
Peraltro, in consonanza con la prima censura della ricorrente, il Collegio ritiene radicalmente errato e privo di fondamento positivo il principio su cui si fonda l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione posto che il testo dell&#8217;art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 è assolutamente inequivoco.<br />	<br />
Pertanto, non avendo il Comune di Aviano provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l&#8217;operatività del più volte citato criterio &#8220;differenziale&#8221;, con conseguente illegittimità dei due provvedimenti impugnati fondati sull&#8217;accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche.<br />	<br />
Il ricorso deve quindi essere al riguardo accolto e, per l&#8217;effetto, vengono annullati entrambi gli atti comunali impugnati.<br />	<br />
E’ anche il caso di precisare che l’accoglimento assorbe l’impugnazione subordinata (“ per quanto occorra”) della relazione ARPA 25.8.2005 ( che è in ogni caso atto avente natura di consulenza tecnica endoprocedimentale e non autonomamente lesivo) e del silenzio serbato dalla PA rispetto all’istanza di revoca.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Aviano a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato ai sensi di legge e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore<br />
Rita De Piero, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-183/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-311/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-311/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.311</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;ordinanza del Ministero dell&#8217;ambiente che impone interventi di messa in sicurezza d&#8217;emergenza delle acque di falda nell&#8217;area di competenza della ricorrente società, SE le analisi condotte accertano il superamento di limiti, se lo stato di contaminazione è oggetto anche di sentenza civile, resa tra le parti; che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-311/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-311/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;ordinanza del Ministero dell&#8217;ambiente che impone interventi di messa in sicurezza d&#8217;emergenza delle acque di falda nell&#8217;area di competenza della ricorrente società, SE le analisi condotte accertano il superamento di limiti, se lo stato di contaminazione è oggetto anche di sentenza civile, resa tra le parti; che i risultati della caratterizzazione del sito, il progetto di messa in sicurezza delle falde e l’analisi di rischio elaborati dalla parte ricorrente allo stato attuale non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione, in quanto tali elaborati tecnici non sono ancora stati validati; &#8211; che eventuali interventi dovranno attendere la bonifica dei suoli; &#8211; che rispetto alle esigenze di tutela ambientale, appare recessivo il danno economico dedotto, il quale oltre ad essere eventualmente suscettibile di successivo ristoro, appare anche sovrastimato, atteso che non tiene conto della possibilità di aderire al piano finanziario degli interventi predisposto dal Magistrato alle Acque. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00311/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00321/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 321 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>3v Cpm Chimica Porto Marghera S.r.l. </b>&#8211; <b>Societa&#8217; A Socio Unico (&#8220;3v Cpm&#8221;), </b>rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Invernizzi, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro, 3593;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, in persona del Ministro pr tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;<br /> <br />
<b>Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Veneto, Comune di Venezia, Provincia di Venezia, Arpav Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie , L&#8217;Energia e Lo Sviluppo Economico Sostenibile, Istituto Superiore di Sanita&#8217;, Commissario Delegato Emergenza Canali Portuali Laguna di Venezia, Commissario Delegato Emergenza Idrica, Autorita&#8217; Portuale di Venezia, Apv Investimenti Spa,</b> non costituitisi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordine del Ministero dell&#8217;Ambiente 12.01.2011, prot. n. 810/TRI/DI;<br />	<br />
della nota ARPAV 29.11.2010, prot. n. 145623/10/SRIB, gli annessi referti di analisi, nonchè gli atti, di estremi ignoti e mai comunicati alla ricorrente, con i quali il Ministero dell&#8217;Ambiente stesso o altre pp.aa. resistenti abbiano inteso superare le positive &#8211; quanto a indicazione della non necessità di interventi &#8211; dell&#8217;analisi di rischio sito specifica e dagli altri elaborati prodotti dalla ricorrente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori l&#8217;avv. Invernizzi, per la parte ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato Bonora, per il Ministero dell&#8217;Ambiente;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che le analisi condotte dall’Arpav attestano il superamento dei limiti oltre la soglia consentita;<br />	<br />
&#8211; che lo stato di contaminazione è posto a fondamento anche della sentenza del Tribunale civile di Venezia, resa tra le parti, 1 ottobre 2010, n. 1969 (cfr. doc. 1 depositato in giudizio dall’Amministrazione);<br />	<br />
&#8211; che allo stato attuale i ricorsi straordinari al Capo dello Stato invocati dalla parte ricorrente non sono ancora stati definiti;<br />	<br />
&#8211; che vi sono atti successivi della procedura che non risultano impugnati (quali la conferenza di servizi del 10 ottobre 2007);<br />	<br />
&#8211; che i risultati della caratterizzazione del sito, il progetto di messa in sicurezza delle falde e l’analisi di rischio elaborati dalla parte ricorrente allo stato attuale non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione,<br />
&#8211; che in tale contesto le misure adottate appaiono pertanto sufficientemente giustificate, tenuto conto che eventuali interventi dovranno attendere la bonifica dei suoli (per una questione analoga cfr. ord. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 agosto 2009, n.<br />
&#8211; che sotto il profilo del periculum, rispetto alle esigenze di tutela ambientale, appare recessivo il danno economico dedotto, che oltre ad essere eventualmente suscettibile di successivo ristoro, appare anche sovrastimato, atteso che non tiene conto del<br />
&#8211; che non sussistono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinge la suindicata domanda cautelare;	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-311/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-329/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.329</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Rovelli C. N. Srl (avv. E. Bonanno) c/ Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro S. T. sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull&#8217;istanza dell&#8217;impresa diretta all&#8217;ottenimento di un nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica Silenzio della P.A. – Sindacato – Ragioni &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-329/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Rovelli<br /> C. N. Srl (avv. E. Bonanno) c/ Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro S. T.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull&#8217;istanza dell&#8217;impresa diretta all&#8217;ottenimento di un nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della P.A. – Sindacato – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il silenzio dell’amministrazione su una istanza ad essa rivolta è sempre censurabile, posto che dalla amministrazione stessa ci si deve attendere un comportamento conforme agli interessi pubblici alla cui cura essa è deputata e che in nessuna occasione un comportamento inerte di fronte ad istanze volte alla conclusione di procedimenti amministrativi non ultimati può dirsi conforme alla cura dell’interesse pubblico (nella specie, il Collegio ha giudicato illegittimo il silenzio serbato da un Consorzio industriale sull’istanza di un’impresa diretta all’ottenimento di un nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 987 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>C. N. Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrica Bonanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Loru 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal consorzio sulla istanza per ottenimento del nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Bonanno per la ricorrente;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Cip Net s.r.l. in data 26 ottobre 2009 richiedeva al Consorzio Industriale provinciale di Nuoro l’autorizzazione per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica sull’area industriale di Ottana nel Comune di Nuragugume censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9 mappale 1. <br />	<br />
L’area era scelta dalla ricorrente, poiché, a suo dire, possedeva tutte le caratteristiche necessarie per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico progettato.<br />	<br />
Già dal 13 ottobre 2009, la Cip Net aveva stipulato un contratto di costituzione del diritto di superficie sul predetto terreno con il proprietario sig. Giuseppe Angelo Marchi.<br />	<br />
L’istanza inoltrata restava priva di riscontro da parte del Consorzio.<br />	<br />
La Cip Net agiva quindi per far accertare da questo Tribunale amministrativo regionale l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione con conseguente ordine alla stessa di provvedere in merito alla richiesta del rilascio di nulla osta per la realizzazione di una centrale fotovoltaica nel sito dell’area industriale di Ottana presentata in data in data 26 ottobre 2009. <br />	<br />
Alla camera di consiglio del 12.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato. <br />	<br />
E’giurisprudenza consolidata in materia, quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l&#8217;adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un&#8217;attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall&#8217;art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321). <br />	<br />
La giurisprudenza ha anzi espresso l&#8217;avviso che, dopo la legge sul procedimento, l&#8217;obbligo per la pubblica amministrazione di fornire una risposta all&#8217;istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n. 10).<br />	<br />
Ciò in quanto le norme richiamate hanno definitivamente sancito l&#8217;intrinseca illegittimità del silenzio rifiuto, riconnettendolo ad una situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell&#8217;interesse legittimo procedimentale di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una pronuncia, non importa se positiva, negativa o interlocutoria da parte dell&#8217;autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440).<br />	<br />
In merito alla sussistenza del dovere del Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di pronunciarsi sulla istanza della ricorrente, osserva in conclusione il collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, non contestata nella sostanza dall&#8217;Amministrazione intimata, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, con detta istanza veniva richiesto il nulla osta per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica e che, stante i principi sopra esposti, deve qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione. <br />	<br />
Il collegio ritiene di affermare il principio secondo cui il silenzio dell’amministrazione su una istanza ad essa rivolta è sempre censurabile, posto che dalla amministrazione stessa ci si deve attendere un comportamento conforme agli interessi pubblici alla cui cura essa è deputata e che in nessuna occasione un comportamento inerte di fronte ad istanze volte alla conclusione di procedimenti amministrativi non ultimati può dirsi conforme alla cura dell’interesse pubblico.<br />	<br />
Nel caso di specie quindi, del tutto condivisibili sono le argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente con l’unico articolato motivo di diritto e fondata quindi la pretesa azionata, limitatamente all’obbligo giuridico di provvedere. <br />	<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con ordine al Consorzio industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con provvedimento espresso il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l&#8217;integrale esecuzione della sentenza stessa.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, ordina al Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con un espresso provvedimento il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l&#8217;integrale esecuzione della presente sentenza.<br />	<br />
Condanna il Consorzio industriale e provinciale di Nuoro alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che vengono quantificate in € 2.000/00 (duemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1583/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1583</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza dell&#8217;Ordine dei medici, l&#8217;autorizzazione ad un Consorzio Odontotecnici per l&#8217;esercizio di uno studio odontoiatrico quale struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. In particolare, e&#8217; dubbio che un medico possa garantire con continuità la necessaria presenza presso l’ambulatorio, avendo numerosi incarichi anche</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza dell&#8217;Ordine dei medici, l&#8217;autorizzazione ad un Consorzio Odontotecnici per l&#8217;esercizio di uno studio odontoiatrico quale struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. In particolare, e&#8217; dubbio che un medico possa garantire con continuità la necessaria presenza presso l’ambulatorio, avendo numerosi incarichi anche presso altre strutture del Veneto e della Lombardia: a fronte di tale circostanza, sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile, anche a tutela degli utenti del servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01583/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02241/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2241 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rovigo, Commissione Albo degli Odontoiatri, Fabio Scanu,</b> tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Giovan Candido Di Gioia e Paolo Pavarin, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Mazzini, 27;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Rovigo</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cov &#8211; Consorzio Odontotecnici Veneti</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA :SEZIONE III n. 00066/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALL&#8217;ESERCIZIO DI UNO STUDIO ODONTOIATRICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Pavarin;	</p>
<p>Rilevato che, sulla scorta di quanto allegato e documentato in atti, è revocabile in dubbio che la dott. ssa Suttina possa garantire con continuità la necessaria presenza presso l’ambulatorio di Rovigo, Via della Resistenza, a motivo dei numerosi incarichi che parrebbe ricoprire anche presso altre strutture del Veneto e della Lombardia;	</p>
<p>che, a fronte di tale circostanza, non contestata in questa sede dalle controparti, sussiste altresì un pregiudizio grave ed irreparabile, anche a tutela degli utenti del servizio;	</p>
<p>che, pertanto, l’appello merita accoglimento conseguendone, in riforma dell’’impugnata ordinanza, l’accoglimento della domanda cautelare presentata con il ricorso in primo rado;	</p>
<p>che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in misura pari ad euro 1500,00.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2241/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Condanna il Comune ed il Consorzio, in solido, a rifondere le spese della fase cautelare in favore dei ricorrenti, nell’importo complessivo di euro 1500,00.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1583/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-333/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-333/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.333</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Manca G. G. (avv. A. Gaia) c/ AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Avv. Distr. St.) sui presupposti per l&#8217;applicazione della misura cautelare di cui all&#8217;art. 33, D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 Comunità europea – Diritto comunitario – Misure di aiuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-333/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-333/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli &#8211; Est. G. Manca<br /> G. G. (avv. A. Gaia) c/ AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;applicazione della misura cautelare di cui all&#8217;art. 33, D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Diritto comunitario – Misure di aiuto all’investimento – Sospensione dell’erogazione – Art. 33, comma 1, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Presupposti – Apertura di indagini penali e richiesta di rinvio a giudizio – Vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’apertura di indagini penali e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. è sufficiente ai fini dell’applicazione della misura cautelare della sospensione dei procedimenti di erogazione di aiuti comunitari prevista dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 354 del 2010, proposto da </p>
<p>G. G., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Gaia, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Cagliari, via Cavaro 23; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento datato 15/02/2010 di cui al prot. n. UCCU.2010.869 deliberazione n. 142/2008, con il quale l&#8217;Agea ha sospeso i procedimenti di erogazione di aiuti comunitari a favore del ricorrente, ex art. 33 comma 1 D.LGS n. 228 del 18.05.2001.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Antonio Gaia per il ricorrente e l’avv. Francesco Caput, avvocato dello Stato, per l&#8217;amministrazione statale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con il provvedimento in epigrafe l’AGEA ha disposto la sospensione delle erogazioni disposte a favore della sig.ra GAIA Giovanna <i>“fino alla concorrenza di complessivi euro 295.015,38”</i>, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 (secondo cui <i>«I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati»</i>).<br />	<br />
2. &#8211; Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 28 aprile, la ricorrente chiede l’annullamento di detto provvedimento sulla base di quattro autonomi motivi.<br />	<br />
3. &#8211; Con ordinanza di questa sezione n. 231 del 12 maggio 2010 è stata rigettata la domanda di sospensione degli effetti dell’atto impugnato <i>«considerato che, ad un primo sommario esame, il nuovo provvedimento di sospensione dei contributi comunitari sembra adeguatamente motivato con riguardo alla intervenuta richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Roma, comunicata all’AGEA il 27 gennaio 2010; considerato, altresì, che l’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001, non subordina l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione all’accertamento definitivo dei fatti oggetto delle “notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale” provenienti da organismi di accertamento e di controllo»</i>.<br />	<br />
Con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2010, n. 4879, è stato accolto l’appello cautelare proposto dalla ricorrente <i>«ritenuto; &#8211; che, alla stregua della documentazione acquisita al giudizio in esito alla disposta istruttoria, non vi è corrispondenza fra le erogazioni contributive per le quali pende giudizio in sede penale e quelle di cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell’ art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001, sul rilievo dell’ acquisizione di circostanziate notizie circa l’ indebita percezione; &#8211; che sussistono gli estremi di danno all’ iniziativa dell’impresa agricola, anche in relazione all’ attuale contingenza economica che investe il settore agro/zootecnico»</i>.<br />	<br />
4. &#8211; La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 9 febbraio 2011.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere respinto per le ragioni di cui appresso.<br />	<br />
6. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in quanto l’apertura di indagini penali e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. non sarebbe sufficiente ad attivare la misura cautelare adottata. Inoltre, non sarebbero ravvisabili, nel caso di specie, le notizie circostanziate presupposte dalla norma; né risulta indicata, nel provvedimento impugnato, la durata della sospensione cautelare delle erogazioni; infine, tale sospensione inciderebbe su procedimenti di erogazione diversi da quelli per cui sono state avviate le indagini da parte della Procura della repubblica di Roma (richiamate nella motivazione dell’atto impugnato).<br />	<br />
6.1. &#8211; Con il secondo motivo, deduce, altresì, difetto di istruttoria e di motivazione, ribadendo come i premi comunitari in questione non possano essere sospesi solo sulla base di una richiesta di rinvio a giudizio.<br />	<br />
6.2. &#8211; I due motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente, data la loro evidente connessione.<br />	<br />
6.3. &#8211; Le censure non colgono nel segno.<br />	<br />
L’art. 33, comma 1, cit., non richiede un particolare livello di certezza degli elementi di fatto oggetto delle notizie provenienti da <i>“organismi di accertamento e di controllo”</i>. L’assunto appare dimostrato da almeno due considerazioni. <br />	<br />
La prima è che l’art. 33 cit. fa riferimento a delle notizie, cioè alla comunicazione di fatti circostanziati provenienti da organi accertatori e di controllo. E’ proprio la provenienza da tali organi che garantisce quel minimo livello di riscontro dei fatti comunicati che consente di adottare un tipico provvedimento cautelare e contingente, quale quello contemplato dall’art. 33 in esame. Il che significa che l’amministrazione, una volta ricevuta una comunicazione di tal genere, è anche esentata dal condurre una approfondita ed esaustiva istruttoria per l’accertamento dei fatti, il che sarebbe in contraddizione con la finalità del provvedimento e con la struttura della norma che infatti rinvia ad un momento successivo il definitivo accertamento. E d’altronde, calandosi nella concreta fattispecie, non si vede quali ulteriori accertamenti istruttori avrebbe potuto esperire l’amministrazione, al di là di quelli effettuati dalla Procura della Repubblica (di Roma, nel caso in questione), dotata indubbiamente di poteri di indagine molto più incisivi e penetranti di quelli di un organo amministrativo.<br />	<br />
E che si trattasse di <i>“notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale”</i> risulta dalla piana lettura dell’ avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis del c.p.p., versata in atti (cfr. pag. da 81 a 83 del citato avviso, doc. n. 4 della produzione documentale della ricorrente, depositata presso la segreteria di questa Sezione in data 8 gennaio 2011).<br />	<br />
6.4. &#8211; Né può invocarsi la caducità o precarietà degli accertamenti oggetto di una semplice richiesta di rinvio a giudizio, per il fatto che questi ovviamente debbono essere sottoposti al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, proprio perché – come già sottolineato – è la stessa norma di cui all’art. 33 cit. a non richiedere tale verifica (in conformità alla finalità prettamente cauzionale che la norma persegue).<br />	<br />
6.5. &#8211; Proprio la finalità cautelare, anche alla luce delle considerazioni appena svolte, esclude che possa fondatamente sostenersi la necessità di un qualche rapporto tra le erogazioni oggetto delle notizie provenienti dagli organi di controllo e le erogazioni oggetto del provvedimento di sospensione (anche perché, secondo logica, le prime sono state già percepite dall’interessato, le seconde no e quindi possono essere trattenute dall’amministrazione erogante).<br />	<br />
6.6. &#8211; E’ infondata anche la doglianza incentrata sulla mancata indicazione della durata della sospensione (e la conseguente violazione dell’art. 21 <i>quater</i> della legge n. 241/1990), per le ragioni esattamente poste in rilievo nell’ordinanza Cons. St., sez. VI, 14 novembre 2007, n. 5948, ossia per il fatto che <i>«è lo stesso art. 33 d.lgs. 228/01 a prevedere che la sospensione duri “finchè i fatti non siano definitivamente accertati”; … pertanto, il termine di durata del provvedimento cautelare è previsto dalla legge, che, in deroga alla disciplina generale sul procedimento amministrativo, stabilisce un rinvio (non sine die, ma determinabile per relationem) alla vicenda penale sottostante che tale cautela ha determinato»</i>. E, d’altronde, si osservi come il procedimento di erogazione dei contributi oggetto di sospensione possa essere riavviato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 228/01 cit., a seguito di presentazione di idonea garanzia (come puntualmente comunicato alla ricorrente con la nota AGEA del 19 febbraio 2010, n. 955).<br />	<br />
7. &#8211; Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della omessa comunicazione di avvio del procedimento in questione e del conseguente impedimento all’esercizio delle facoltà di partecipazione procedimentale.<br />	<br />
Il motivo è infondato, per la veduta natura cautelare del provvedimento impugnato, come osservato in precedenza. Il che giustifica la omessa comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990.<br />	<br />
8. &#8211; Con l’ultimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o elusione del giudicato derivante dalla sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 giugno 2009, n. 973, con la quale è stato accolto il ricorso contro un precedente provvedimento di sospensione di erogazioni AGEA, per violazione dell’art. 33 del D. Lgs. n°228/2001, in quanto dallo stesso non emergevano in alcun modo «le richieste “notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale”, risultando unicamente la sussistenza di generiche indagini, da parte della Procura della Repubblica di Pescara rivolte ad accertare l’indebita percezione di aiuti comunitari, senza che, peraltro, risulti se le stesse riguardino anche il ricorrente».<br />	<br />
Anche questo motivo è, tuttavia, infondato, considerato che il provvedimento impugnato si basa – come visto – su fatti e notizie diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato con la citata sentenza. Per cui, secondo noti e pacifici principi in tema di giudicato amministrativo, da questo non deriva alcuna preclusione ad un nuove esercizio del medesimo potere amministrativo.<br />	<br />
9. &#8211; Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’amministrazione intimata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-333/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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