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	<title>8/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca delle autorizzazioni ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza privata anche armata, avverso il decreto prefettizio, nonche&#8217; avverso l&#8217;interdittiva prefettizia anttimafia, se l&#8217;interdittiva sembra basata essenzialmente su elementi già considerati in una sentenza del Tribunale amministrativo, dalla quale non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca delle autorizzazioni ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza privata anche armata, avverso il decreto prefettizio, nonche&#8217; avverso l&#8217;interdittiva prefettizia anttimafia, se l&#8217;interdittiva sembra basata essenzialmente su elementi già considerati in una sentenza del Tribunale amministrativo, dalla quale non risulta possibile discostarsi nella presente sede cautelare; inoltre, per la particolare e delicata natura dell’attività svolta dalla ricorrente, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente appare recessivo rispetto alla necessità di assicurare protezione agli interessi pubblici affidati alla cura dell’autorità prefettizia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01554/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01770/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Mondial Security S.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Geremia Biancardi, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Nicola Abate, Gennaro Auricchio, Francesco Basile, Salvatore Bitonto, Alfonso Buglione, Ciro Buonomo, Michele Caiazzo, Erasmo Caliendo, Pasqualina Caliendo, Mario Celotti, Roberto Celotti, Luigi Ciaravolo, Giuseppe Comentale, Saverio Conte, Vincenzo D&#8217;Ascoli, Paolino De Felice, Angelo De Luca, Giuseppe De Maria, Ciro De Vincenzo, Vigilante Donnarumma, Maurizio Falcetta, Giovanni Focone, Giuseppe Foglia, Ciro Fraia, Mario Gargiulo, Raffaele Giannone, Carmine Giordano, Antonio Graziano, Francesco Graziano, Gerardo Iandolo, Fabio Liguoro, Luigi Lippolis, Francesco Manzo, Giuseppe Manzo, Pellegrino Mastella, Salvatore Aniello Mauro, Michele Napolitano, Raffaele Nappo, Fiorenzo Pastore, Salvatore Paudece, Gerardo Raiola, Raffaele Riccardi, Salvatore Rusciano, Salvatore Sannino, Giuseppe Santanniello, Pasquale Sena, Gaetano Setola, Luigi Vassallo</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00254/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA PER LA GESTIONE DELL&#8217;ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA &#8211; INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e di Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Sanino su delega Lentini e dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Ritenuto che non sussistono motivi per l’accoglimento dell’appello cautelare apparendo condivisibili le argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado ,che ha già fissato la trattazione del merito all’udienza del 25 maggio 2011 ;	</p>
<p>ritenuto altresì di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1770/2011).<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore dell’amministrazione, costituita, complessivamente liquidate in € 1500 (mille e cinquecento) oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 8/4/2011 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-8-4-2011-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-8-4-2011-n-7/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 8/4/2011 n.7</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Est. Lo Turco &#8211; Arbitri Pardolesi, De Roberto Perruzza &#8211; CUS Roma (Avv.ti L. Medugno, M. C. Pieretti) c/ CUSI (Avv. L. G. Travaglini) 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Giustizia sportiva &#8211; Art. 12 Statuto del Coni &#8211; Operatività &#8211; Enti di promozione sportiva &#8211; Adeguamento degli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-8-4-2011-n-7/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 8/4/2011 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Chieppa – Est. Lo Turco &#8211; <i>Arbitri</i> Pardolesi, De Roberto<br /> Perruzza &#8211; CUS Roma (Avv.ti L. Medugno, M. C. Pieretti) c/ CUSI (Avv. L. G. Travaglini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Giustizia sportiva &#8211; Art. 12 Statuto del Coni &#8211; Operatività &#8211; Enti di promozione sportiva &#8211;  Adeguamento degli statuti &#8211;  Necessità  &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva – Controversia tra CUSI e CUS Roma &#8211; Alta Corte di Giustizia Sportiva – Competenza – Non Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 12 dello Statuto del CONI,  alla luce della modifica apportata all’art. 12 del Regolamento per gli Enti di promozione sportiva, si interpreta nel senso che i suddetti  Enti hanno la mera facoltà di aderire alla giurisdizione degli organismi di giustizia del Coni attraverso l’esplicita volontà manifestata dall’Assemblea in sede di approvazione o modifica dello Statuto. Ne consegue che l’eventuale mancato aggiornamento degli statuti delle Federazioni e di Enti di promozione sportiva al nuovo Statuto del Coni determina l’inapplicabilità del novellato sistema di giustizia sportiva alle controversie de quibus.	</p>
<p>2. Non sussiste la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva a conoscere la controversia insorta fra Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) e Centro Universitario Sportivo Roma (CUS), in quanto lo statuto di quest’ultimo non reca la clausola che devolve agli Organi di Giustizia del Coni le controversie insorte nei confronti di altri CUS ovvero del CUSI.  (1)	</p>
<p></b>___________________________<br />	<br />
(1) contra Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione 29 luglio 2010 n. 14</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1546</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1546/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1546</a></p>
<p>va sospesa la determinazione del direttore di un Ospedale con la quale, nell’ambito della procedura concorsuale aperta per la fornitura di un sistema integrato di gestione dei segnali video/audio per le sale operatorie e gli ambulatori di endoscopia, è stata esclusa la ricorrente ed è stata disposta l’aggiudicazione a favore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1546/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1546/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1546</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la determinazione del direttore di un Ospedale con la quale, nell’ambito della procedura concorsuale aperta per la fornitura di un sistema integrato di gestione dei segnali video/audio per le sale operatorie e gli ambulatori di endoscopia, è stata esclusa la ricorrente ed è stata disposta l’aggiudicazione a favore della controinteressata. In primo grado, negando la sospensiva, si era sottolineato che il regolamento di gara prevedeva l’esclusione delle offerte che non avessero conseguito una valutazione pari ad almeno i 6/10 del punteggio a disposizione per ciascuno dei criteri di valutazione qualitativa (e nel criterio “facilità d’uso” la ricorrente aveva ottenuto 2/10); era stata esclusa inoltre la modifica a posteriori del criterio “facilità d’uso”; esclusa l&#8217;erronea valutazione dell’offerta tecnica ed irrilevante la mancata fissazione in via preventiva dei sub-punteggi per i sottocriteri. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01546/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02097/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2097 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Valtellina s.p.a., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi, Paolo Nodari, Marco Salina e Giuseppe Undari, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Massari ed Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso l’avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico n. 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Trumpf Med Italia s.r.l.; </b>	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00126/2011, resa tra le parti, concernente GARA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI SEGNALI VIDEO/AUDIO PER LE SALE OPERATORIE E GLI AMBULATORI DI ENDOSCOPIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo;	</p>
<p>Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Romagnoli;	</p>
<p>Considerato che, da una prima valutazione, sembrano positivamente apprezzabili le censure esposte nel quinto motivo del ricorso di primo grado;	</p>
<p>Ritenuto che il pregiudizio derivante dagli atti impugnati appare dotato dei prescritti caratteri;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2097/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1546/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-245/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-245/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.245</a></p>
<p>Pres. U. Zuballi, Est. L. Ranalli Tubi S.p.A. (Avv.ti V. Supino e l. Iezzi) c/o Comune di San Giovanni Teatino (Avv. C. Fimani) 1.Natura ordinanza contingibile ed urgente emessa da un sindaco ex art. 50 d.lgs. 267/00 – sospensione di attività per assenza di autorizzazione ex art. 269 del d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-245/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-245/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. Zuballi, Est. L. Ranalli<br /> Tubi S.p.A. (Avv.ti V. Supino e l. Iezzi) c/o Comune di San Giovanni Teatino (Avv. C. Fimani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Natura ordinanza contingibile ed urgente emessa da un sindaco ex art. 50 d.lgs. 267/00 – sospensione di attività per assenza di autorizzazione ex art. 269 del d.lgs. 152/06.	</p>
<p>2. Non riveste i caratteri di contingibilità ed urgenza l’ordinanza avente ad oggetto la reiterazione dell’obbligo di inoltro del piano di bonifica e messa in sicurezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ha natura contingibile ed urgente l’ordine di sospensione di attività emesso da un Sindaco (ex art. 50 dl.gs. 267/00), ai fini della tutela sanitaria ed ambientale, nel caso in cui essa sia priva della prescritta autorizzazione (art. 269 d.lgs. 152/06).	</p>
<p>2. L’ordinanza sindacale avente ad oggetto la reiterazione dell’invito all’inoltro del progetto di bonifica e di messa in sicurezza di un sito a causa del rilevato superamento dei livelli di inquinamento delle acque sotterranee, inerisce esclusivamente il distinto procedimento amministrativo iniziato ai sensi del d.lgs. n.152/2006 e, pertanto, deve considerarsi illegittima in assenza di presupposti per configurare una situazione contingibile ed urgente sotto il profilo della tutela sanitaria ed ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.470 del 2010 proposto da S.p.A. TUBI, con sede in Sambuceto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Mario Palladino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzi ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Corfinio n.8, presso lo studio dell’avv. Gianni Vacca; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il COMUNE di SAN GIOVANNI TEATINO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Fimani ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Napoli n.9, presso lo studio dell’avv. Luigi Fimiani; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza 1.9.2010 n.111 del Sindaco di San Giovanni Teatino;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Vista l’ordinanza del 17 dicembre 2010, n. 248 con cui questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il Cons. Luigi Ranalli ed udito l&#8217;avv. Nobilio Alessio, su delega dell&#8217;avv. Fimiani Carlo, per il Comune resistente, nessuno presente per la società ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I- A seguito dell’inquinamento delle acque sotterranee accertato dall’ARTA di Chieti con relazione del 10.11.2006, il Responsabile dell’Area assetto del territorio ed ambiente del Comune di San Giovanni Teatino, con ordinanza 21.11.2006 n.137, ha ingiunto alla S.p.A. Tubi l’adozione di tutti i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale del sito ove è ubicato lo stabilimento, a ciò diffidandola con successivo atto del 30.7.2007-<br />	<br />
Considerato che erano stati inviati dalla società solo dei fonogrammi relativi al posizionamento di piezometri e che ciò non costituiva il richiesto piano di caratterizzazione, con nota del 18.9.2007 ha interessato la Provincia di Chieti, l’ARTA Abruzzo, l’AUSL di Chieti e la Regione Abruzzo ad intervenire per evitare ogni possibili pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.<br />	<br />
Il 27.12.2007 la società Tubi ha presentato il piano di caratterizzazione, approvato dal Comune, previo Conferenza dei servizi del 12.8.2008, con atto 19.2.2008 n.13 e l’11.2.2009 ha inviato le risultanze della caratterizzazione con le analisi di rischio, ma la Conferenza dei servizi del 9.3.2009 non le ha approvate, assegnando alla società il termine di 45 giorni per la presentazione del progetto di bonifica o della messa in sicurezza.<br />	<br />
Trascorso inutilmente questo termine, il Responsabile del servizio assetto del territorio ed ambiente del Comune ha nuovamente interessato le Amministrazioni prima indicate per i provvedimenti di competenza, nuovamente assegnando alla società il termine di 10 giorni per provvedere.<br />	<br />
L’ARTA di Chieti, con relazione allegata alla propria nota del 1.4.2010, ha comunicato alla Provincia di Chieti, al Comune ed alla Regione Abruzzo il rilevato superamento, nel sopralluogo del 2.2.2010, dei livelli di contaminazione nelle acque sotterranee, anch’essa richiedendo l’adozione delle opportune iniziative a tutela della salute pubblica, anche a causa del mancato adempimento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica che la società avrebbe dovuto attuare.<br />	<br />
Inoltre, la stessa ARTA, il 14.6.2010 ha comunicato alla Provincia di Chieti che presso lo stabilimento della società Tubi erano effettuate lavori di sabbiatura, verniciatura e bitumatura di tubi in acciaio con emissioni in atmosfera e nell’ambiente di lavoro in forma diffusa e che per queste emissioni la società aveva chiesto in data 14.7.1989 l’autorizzazione prevista dall’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, da intendersi tacitamente assentita, ma che la documentazione all’uopo esibita dalla ditta era incompleta degli allegati tecnici e che le emissioni non erano oggetto di convogliamento e si propagavano in forma diffusa all’esterno e nell’ambiente di lavoro senza alcuna depurazione: ha ritenuto, di conseguenza, che l’autorizzazione tacitamente concessa, per la mancanza della documentazione tecnica, non era valida e che erano applicabili le sanzioni previste dall’art. 279 del D.Lgs. n.152/2006.<br />	<br />
A seguito di questa comunicazione dell’ARTA, con nota del 7.7.2010 la Provincia di Chieti ha comunicato al Sindaco di San Giovanni Teatino che gli impianti della società erano privi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, chiedendo che fosse valutata la possibilità di provvedere con apposita ordinanza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000: di contro, l’ASL di Lanciano, con nota del 27.7.2010 ha comunicato al Sindaco che al momento del sopralluogo effettuato a seguito di una segnalazione di un cittadino, non risultavano presenza di vapori, fumi ed altro, né in forma diretta né in forma diretta, e che, probabilmente e come spiegato dal personale della società, l’inconveniente oggetto della segnalazione era dipeso dalle operazioni di scarico di bitume caldo.<br />	<br />
Il 22.7.2010, la società TUBI ha, però, inoltrato alla Provincia di Chieti, dandone notizia al Sindaco di San Giovanni Teatino ed all’ARTA, la domanda ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 per il rilascio dell’autorizzazioni in atmosfera per le esalazioni provenienti dagli impianti di sabbiatura, verniciatura, bitumatura, primerizzazione, centrale termica e silos.<br />	<br />
Il Sindaco di San Giovanni Teatino, tuttavia, con ordinanza 1.9.2010 n.111, richiamando quanto richiesto dalla Provincia di Chieti con la nota del 7.7.2010 in merito alle emissioni in atmosfera e la circostanza che la società Tubi non aveva ancora ottemperato all’inoltro del progetto di bonifica e messa in sicurezza operativa del sito, ha ingiunto alla società, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000:<br />	<br />
&#8211; di sospendere immediatamente tutte le attività di lavorazione connesse alla sabbiatura, bitumatura e primerizzazione dei tubi da svolgere sia all’interno che nelle aree di pertinenza dello stabilimento;<br />	<br />
&#8211; di produrre al Comune tutta la documentazione relativa al progetto di bonifica e messa in sicurezza operativa del sito.<br />	<br />
La conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Chieti, con verbale del 17.9.2010 ha espresso parere conclusivo favorevole sulla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dando atto che ciò sostituiva a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla conferenza stessa.<br />	<br />
La S.p.A Tubi, con il ricorso in esame, ha impugnato l’ordinanza n.111/2010 del Sindaco di Sambuceto per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, sviamento ed ingiustizia manifesta, atteso che: <br />	<br />
&#8211; l’ordinanza è stata emessa senza affatto considerare l’attività di bonifica che la società aveva intrapreso, limitandosi a richiamare la nota dell’ASL, da cui si deducono solo “sospette” emissioni in atmosfera, e la segnalazione dell’ARTA, il cui primo<br />
&#8211; la sospensione delle attività è stata disposta senza limiti di tempo, senza indicare quale fosse il danno ambientale concretamente ravvisato e senza neppure indicare quali accorgimenti erano medio tempore necessari ed anche questi ulteriori elementi son<br />
La difesa del Comune di San Giovanni Teatino, con la memoria di costituzione in giudizio e successiva memoria depositata il 18.2.2011 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, replicando ai dedotti gravami.<br />	<br />
La difesa della società ricorrente, con memorie depositate il 14.12.2010 ed il 21.2.2011 ha fatto presente che a seguito della rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera è intervenuto anche il dissequestro dell’area, mentre con memoria depositata il 2.3.2011 ha elencato i prelievi di campioni delle acque e di terreno nel frattempo effettuate, con la conseguente conclusione della procedura di analisi di rischio, la cui documentazione è stata consegnata al Comune e che attualmente è ancora in corso la redazione del progetto MISO.<br />	<br />
II- Tanto premesso, il Collegio considera che l’ordinanza impugnata ha due distinti contenuti dispositivi:<br />	<br />
&#8211; quello della sospensione della attività di sabbiatura, bitumatura e primerizzazione dei tubi da svolgere sia all’interno che nelle aree di pertinenza dello stabilimento, da intendere chiaramente conseguente alla connesse emissioni in atmosfera per le qu<br />
&#8211; l’altro, consistente in una reiterazione della richiesta di inviare il progetto di bonifica e messa in sicurezza operativa del sito a causa del rilevato superamento dei livelli di inquinamento delle acque sotterranee.<br />	<br />
Di conseguenza, effettiva natura contingibile ed urgente, ai fini della tutela sanitaria ed ambientale, va considerata solo l’ordine di sospensione che, però, deve ritenersi implicitamente cessato di efficacia allorché è venuto meno il suo presupposto con il rilascio, appunto, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia di Chieti con il provvedimento conclusivo adottato dalla conferenza dei servizi il 17.9.2010, con la presenza, tra l’altro, sia del rappresentante del Comune che dell’ARTA: per questa parte, il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Il ricorso va dichiarato, invece, inammissibile per la parte in cui l’ordinanza sindacale reitera l’invito all’inoltro del progetto di bonifica e di messa in sicurezza del sito, atteso che i dedotti motivi di gravame attengono tutti alla mancanza dei presupposti per configurare una situazione contingibile ed urgente sotto il profilo della tutela sanitaria ed ambientale, ma questa reiterata richiesta si inserisce esclusivamente e prioritariamente nel distinto procedimento amministrativo già iniziato ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, esulando, ovviamente, dalla presente controversia ogni questione attinente alla validità degli atti che lo hanno attivato (ordinanza n.137/2006 e successive diffide), non oggetto di impugnativa con il ricorso in esame, e delle attività nel frattempo espletate dalla società ricorrente per ottemperavi, richiamate nella sua memoria depositata il 2.3.2011.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile.<br />	<br />
Tenuto conto della particolarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe indicato. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 24 marzo 2011, con l’intervento di:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />	<br />
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1544</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1544/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1544/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1544</a></p>
<p>Vanno sospesi, su ricorso di un controinteressato, il provvedimento che, in una gara di servizio di pulizia e sanificazione in complesso ospedaliero, ha accolto ritenendo congrue e ammissibili le giustificazioni delle offerte anormalmente basse presentate dall&#8217;aggiudicataria, nonchè la successiva aggiudicazione a controinteressato. Ad una prima valutazione, un esito positivo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1544/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1544/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1544</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi, su ricorso di un controinteressato, il provvedimento che, in una gara di servizio di pulizia e sanificazione in complesso ospedaliero, ha accolto ritenendo congrue e ammissibili le giustificazioni delle offerte anormalmente basse presentate dall&#8217;aggiudicataria, nonchè la successiva aggiudicazione a controinteressato. Ad una prima valutazione, un esito positivo del ricorso di primo grado non può essere escluso alla stregua dell’orientamento recentemente espresso in proposito dalla Sezione (3 marzo 2011 n. 1368 in tema di violazione di collegio perfetto e di necessaria custodia dei plichi). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01544/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02001/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Dussmann Service s.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Ulisse Corea, Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso l’avv. Ulisse Corea in Roma, via dei Monti Parioli n. 48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ospedale di Sassuolo s.p.a., </b> rappresentata e difesa dagli avv. Alberto della Fontana e Giovan Ludovico della Fontana, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Coopservice s.c.p.a., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Colarizi ed Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Colarizi in Roma, via Panama n. 12;<br />	<br />
<b>Colser Servizi s.c.r.l.; </b>	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE II n. 00097/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN COMPLESSO OSPEDALIERO &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ospedale di Sassuolo s.p.a. e di Coopservice s.c.p.a.;	</p>
<p>Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Corea, Giovan Ludovico della Fontana e Colarizi;	</p>
<p>Considerato che, ad una prima valutazione, quanto meno in relazione alle censure riproposte col sesto motivo d’appello, un esito positivo del ricorso di primo grado non può essere escluso alla stregua dell’orientamento recentemente espresso in proposito dalla Sezione (cfr. 3 marzo 2011 n. 1368);	</p>
<p>Ritenuto che il pregiudizio lamentato appare dotato dei prescritti caratteri;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2001/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1544/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-246/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-246/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.246</a></p>
<p>Pres. U. Zuballi, Est. L. Ranalli Elvira Sarchese, (Avv. C. Verini) c/o Regione Abruzzo (Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila), Provincia di Chieti, Comune di Ortona (Avv. P. Polidori), S.r.l. Società Meridionale Inerti S.M.I., (Avv.ti S. Pelillo, A. R. Pelillo e C. Sgrignuoli) 1.Valutazione impatto ambientale – autorizzazione integrata ambientale. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-246/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-246/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. Zuballi, Est. L. Ranalli<br /> Elvira Sarchese, (Avv. C. Verini) c/o Regione Abruzzo (Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila), Provincia di Chieti, Comune di Ortona (Avv. P. Polidori), S.r.l. Società Meridionale Inerti S.M.I., (Avv.ti S. Pelillo, A. R. Pelillo e C. Sgrignuoli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Valutazione impatto ambientale – autorizzazione integrata ambientale.	</p>
<p>2. Termine approvazione piano di adeguamento discarica – decadenza autorizzazione e mancata  approvazione del progetto.	</p>
<p>3. Obbligo di esame del piano di adeguamento da parte dell’amministrazione &#8211; obbligo da parte del gestore di non conferire rifiuti nelle more dell’esame da parte dell’Amministrazione.	</p>
<p>4. Piano di sorveglianza e controllo –indicazione negli atti a corredo della domanda di autorizzazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La valutazione di impatto ambientale è un atto propedeutico all’autorizzazione integrata ambientale. Le discariche autorizzate possono continuare e recepire i rifiuti per i quali sono state autorizzate solo  se, entro il  termine di scadenza dei previsti sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs n.36/2003, presentano il piano di adeguamento.	</p>
<p>2. Il termine semestrale previsto dal III comma dell’art. 17 del d.lgs. n.36/2003 non stabilisce che la domanda diretta ad ottenere l’approvazione del piano di adeguamento deve necessariamente anche “pervenire” all’Autorità competente entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, me che deve essere “presentata” entro questo termine; vale, pertanto, il principio generale che per cui una istanza o una domanda si intende tempestivamente prodotta con riferimento alla data di spedizione e non con riferimento a quella in cui perviene al destinatario. La norma non stabilisce in modo esplicito che la mancata presentazione nei termini comporti la decadenza ope legis dell’autorizzazione già rilasciata, ma stabilisce che la mancata approvazione del progetto di adeguamento comporta l’adozione di un provvedimento di chiusura della discarica e ciò deve ritenersi valido anche nell’ipotesi della mancata presentazione della domanda di adeguamento.	</p>
<p>3.Nel caso in cui la domanda è stata comunque presentata, l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminarla e deciderla, mentre il gestore della discarica ha l’obbligo, nelle more, di non effettuare il conferimento dei rifiuti non più consentiti. L’autorizzazione integrata ambientale comporta variante al P.R.G..,; la variante è, però, consentita solo in presenza di un’opera la cui pubblica utilità sia debitamente motivata.	</p>
<p>4. Il piano di sorveglianza e controllo per prevenire i rischi causati dal funzionamento di una discarica ed i parametri da monitorare, ai sensi dell’art. 8, I comma, lett. i, del d.lgs. n.36/2003, devono essere indicati proprio negli atti a corredo della domanda di autorizzazione e, solo in caso di diverse o ulteriori e specifiche decisioni in merito da parte dell’Amministrazione competente, ciò deve essere indicato nell’autorizzazione definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.106 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’avv. ELVIRA SARCHESE, rappresentata e difesa da sé medesima e dall’avv. Claudio Verini ed elettivamente domiciliati in Pescara, P.za Alessandrini n.3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; la REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;<br />
&#8211; la PROVINCIA di CHIETI, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
-il COMUNE di ORTONA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Peppino Polidori, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Via Pesaro n.21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>S.r.l. Società Meridionale Inerti S.M.I., in persona del legale rappresentante, Calogero Riccardo Marollo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Pelillo, Angelo Raffaele Pelillo e Carlo Sgrignuoli ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Pesaro n.54/A, presso lo studio dell’avv. Diego De Carolis;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) con il ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; del giudizio 29.10.2009 n. 1359 del Comitato di coordinamento regionale per la v.i.a.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dell’autorizzazione integrata ambientale 15.7.2010 n.8 del Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo;<br />	<br />
&#8211; del predetto giudizio 29.10.2009 n. 1359 del Comitato di coordinamento regionale per la v.i.a.;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n.790/2007 della Giunta regionale Abruzzo;<br />	<br />
&#8211; del verbale conclusivo 22.6.2010 della conferenza dei servizi;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché l’atto con cui sono stati proposti motivi aggiunti di impugnazione;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Ortona e della S.r.l. S.M.I.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi gli avv.ti Verini e Sarchese per la ricorrente, l&#8217;Avv. distrettuale dello Stato Simeoni Luigi per la Regione Abruzzo, l&#8217;avv. Polidori per il Comune di Ortona e gli avv.ti Pelillo Angelo Raffaele e Sandro per la società controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I- Il Dirigente del Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo, con atto dell’11.4.2001 n.45, ha autorizzato la Società Meridionale Inerti (di seguito: S.M.I.) a realizzare e gestire per la durata di cinque anni un discarica di tipo A” per rifiuti speciali inerti in località Taverna Nuova, compresi quelli contenenti amianto.<br />	<br />
Considerato che il conferimento dei rifiuti con amianto non era più possibile a seguito della loro mutata classificazione, con atto acquisito il 30 successivo dalla Regione, la S.M.I. ha presentato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lg. n.36/2003, il piano di adeguamento della discarica ai fini dello sfruttamento della sua residua capacità di conferimento: il Servizio gestione rifiuti della Regione, con nota dell’8.5.2005 ha inviato alla società il verbale con cui il gruppo di lavoro, all’uopo istituito con atto del 18.3.2004, aveva espresso le relative valutazioni conclusive, precisando che queste valutazioni comportavano l’avvio del procedimento per il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.36/2003.<br />	<br />
Di conseguenza, con domanda del 19.6.2007 la società ha chiesto l’autorizzazione a realizzarlo ed ad attivarlo e con nota del 21.9.2007, la domanda è stata considerata dal Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo come diretta ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale, da sottoporre, quindi, alla preventiva valutazione del Comitato di coordinamento regionale per la v.i.a., che, a sua volta, con giudizio del 29.10.2009 n.1359 (BURA n.66 del 23.12.2009), ha espresso parere favorevole sullo studio di impatto ambientale all’uopo predisposto dalla società, conclusivamente affermando che la discarica era un “impianto esistente che non ha completato la sua attività a causa delle modifiche della normative (legge n.158/2005 e D.Lgs. n.36/2003) e che quindi costituisce attualmente un detrattore ambientale la cui persistenza potrebbe essere motivo di criticità ambientale” e prescrivendo, altresì, una adeguata sistemazione della viabilità di accesso e la piantumazione con alberi di alto fusto a schermatura, nonché la valutazione, in fase di autorizzazione integrata ambientale, delle opere compensative di carattere ambientale.<br />	<br />
Il giudizio n.1359/2009 è stato impugnato da Elvira Sarchese, abitante in loco, con il ricorso in epigrafe indicato, spedito per la notificazione il 22.2.2010 e depositato il 9.3.2010, deducendosi la violazione del D.Lgs. n.36/2003, del D.Lgs. n.152/2006, del D.Lgs. n.59/2005, della legge n.241/1990, della L.R. n.11/2009, del PRG di Ortona, ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
La difesa della Regione Abruzzo, si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, mentre la difesa del Comune di Ortona, con memoria depositata il 15.12.20110 ha chiesto che il ricorso sia accolto, all’uopo richiamando la propria autonoma impugnazione del giudizio v.i.a. .<br />	<br />
II- Il Dirigente del Servizio gestione rifiuti della Regione Abruzzo, con provvedimento del 15.7.2010 n.8, dopo una analitica indicazione degli atti, dei pareri e delle conferenze di servizio intervenute, e dopo aver evidenziato, tra l’altro, che:<br />	<br />
&#8211; il conferimento in discarica di II categoria dell’amianto era stato vietato dal 28.3.2005 e che in pari data la S.M.I. aveva cessato ogni conferimento anche dei rifiuti inerti, perché lo smaltimento dei rifiuti con amianto rappresentava la sua attività<br />
&#8211; la discarica consentiva di fronteggiare la domanda nell’ambito regionale senza necessità di utilizzare impianti presenti altrove, e consentiva, altresì, lo smaltimento, dei rifiuti con amianto derivanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sism<br />
ha rilasciato alla S.M.I. l’autorizzazione integrata ambientale, valida per cinque anni, per i lavori di adeguamento ed per l’esercizio per la suddetta discarica, stabilendone le singole prescrizioni: l’autorizzazione è stata pubblicata sul BURA n.56 del 3.9.2010.<br />	<br />
Sarchese Elvira, dopo aver ribadito i motivi della sua legittimazione a ricorrere, con motivi aggiunti, spedititi per la notificazione il 15.11.2010 e depositati il 30 successivo, ha impugnato l’autorizzazione integrata ambientale, nonché, nuovamente, la v.i.a. n. 1359/2009 e, in subordine, a deliberazione n.790/2007 della Giunta regionale Abruzzo, relativa alla disciplina delle garanzie finanziarie per l’attivazione delle discariche, ancora deducendo la violazione del D.Lgs. n.36/2003, del D.Lgs. n.152/2006, del D.Lgs. n.59/2005, della legge n.241/1990 ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
A questi motivi aggiunti ha replicato la difesa della Regione Abruzzo, mentre la difesa della società S.M.I., con l’atto di costituzione in giudizio e successive memorie depositate il 21.2 ed il 3.3.2011 ha chiesto che il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti siano respinti in quanto infondati, preliminarmente anch’essa eccependo, per vari profili, la mancanza di legittimazione attiva da parte della ricorrente.<br />	<br />
La difesa del Comune di Ortona, con memorie depositate il 21.2.2011 ed il 2.3.2011 ha invece, chiesto che anche i motivi aggiunti siano accolti, a sua volta evidenziando vari profili di illegittimità dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata con il proprio ed autonomo ricorso n.484/2010, non ancora deciso.<br />	<br />
III- Tanto premesso, il Collegio considera:<br />	<br />
&#8211; inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto la valutazione di impatto ambientale del 29.10.2009 n. 1359, con esso impugnata, è un atto propedeutico all’autorizzazione integrata ambientale (di seguito: a.i.a.), come già ritenuto da questo Tribunale<br />
&#8211; inammissibile le censure dedotte dal Comune di Ortona nella memoria del 13.12.2010, allorché riporta il suo autonomo ricorso, in quanto la memoria non risulta notificata, con conseguente impossibilità di poterla eventualmente considerare come ricorso in<br />
I motivi aggiunti, con cui si impugnano l’autorizzazione integrata ambientale n.8/2010, nonché, appunto, la v.i.a. n. 1359/2009 e, in subordine, la deliberazione n.790/2007 della Giunta regionale Abruzzo, relativa alla disciplina delle garanzie finanziarie per l’attivazione delle discariche, possono essere così riassunti e contestualmente esaminati nel merito dal Collegio:<br />	<br />
a) quanto all’autorizzazione integrata ambientale: <br />	<br />
1) la violazione dell’art. 17 del D.Lgs. n.36/2003 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità ed erroneità, atteso che:<br />	<br />
&#8211; le discariche autorizzate potevano continuare e recepire i rifiuti per i quali erano state, appunto, autorizzate, sino al 31.12.2006 (anticipato al 28.3.2005 dall’art. 11 quaterdecies del D.L. n.203/2005), ma se entro il 27.9.2003, termine di scadenza d<br />
&#8211; in subordine, il termine del 27.9.2003 non può ritenersi affatto prorogato al 23.8.2005, data da cui sarebbe iniziato il divieto di conferimento in discarica di II categoria dei rifiuti con amianto, perché ciò, come chiarito dalla giurisprudenza amminis<br />
Il Collegio considera il gravame infondato.<br />	<br />
A parte che nel caso specifico non è in contestazione la legittimità o meno delle attività di conferimento espletate nelle more della presentazione del piano di adeguamento e che l’atto di approvazione finale, come preannunciato nella nota regionale dell’83.2005 e ribadito nella nota del 21.9.2007, è appunto, l’a.i.a. conclusivamente rilasciata , il termine semestrale previsto dal III comma dell’art. 17 del D.Lgs. n.36/2003 non stabilisce affatto che la domanda diretta ad ottenere l’approvazione del piano di adeguamento debba necessariamente anche “pervenire” all’Autorità competente entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, me che deve essere “presentata” entro questo termine e, quindi, vale il principio generale che per cui una istanza o una domanda si intende tempestivamente prodotta con riferimento alla data di spedizione e non con riferimento a quella in cui perviene al destinatario.<br />	<br />
Inoltre, la norma di che trattasi non stabilisce affatto in modo esplicito che la mancata presentazione nei termini comporta la decadenza <i>ope legis</i> dell’autorizzazione già rilasciata, ma stabilisce, unicamente e più correttamente, che la mancata approvazione del progetto di adeguamento comporta l’adozione di un provvedimento di chiusura della discarica e ciò deve ritenersi valido, ad avviso del Collegio, anche nell’ipotesi, appunto, della mancata presentazione della domanda di adeguamento: se, però, la domanda è stata comunque presentata, l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminarla e deciderla, mentre il gestore della discarica ha l’obbligo, nelle more, di non effettuare il conferimento dei rifiuti non più consentiti;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 27 del D.Lgs. n.22/1997 e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006 ed eccesso di potere per erroneità, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che:<br />	<br />
&#8211; la contestata a.i.a. è stata rilasciata malgrado il parere contrario espresso dal Comune di Ortona in sede di conferenza dei servizi a causa della sua incompatibilità con la sopravvenuta destinazione agricola dell’area, disposta dal P.R.G. adottato con<br />
&#8211; in subordine, anche ammettendo che la rilasciata a.i.a., ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.22/1997, comporti variante al P.R.G., la variante è, però, consentita solo in presenza di un’opera la cui pubblica utilità sia debitamente motivata, ma una siffa<br />
Il Collegio considera il gravame infondato, perché correttamente nell’a.i.a. n.8/2010 si è ritenuta non ostativa la destinazione dell’area a zona agricola effettuata dal PRG adottato dal Comune di Ortona con deliberazione del 21.12.2007 n. 37, sia perché l’autorizzazione n.45 dell’11.4.2001 era effettivamente ancora efficace in mancanza di un esplicito provvedimento di chiusura della discarica ivi realizzata o di suo annullamento o revoca, sia perché, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.n.152/2006, come ai sensi del precedente art. 27 del D.Lgs. n.22/1997, la localizzazione a discarica prevale sulle diversa destinazione urbanistica dell’area, tant’è che ne costituisce “diretta” variante e, inoltre, la permanente opportunità di continuare destinarla a discarica non è affatto immotivata, ma, appunto, giustificata dalla necessità di provvedere alle situazioni di emergenza causate dal sisma del 6.4.2009 e la compatibilità o meno con i rifiuti di cui alla deliberazione regionale n.595/2005 va valutata con riferimento al piano di adeguamento, non con quanto in precedenza autorizzato;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.36/2003 ed eccesso di potere per erroneità, illogicità difetto di istruttoria e motivazione, atteso che l’a.i.a. in contestazione non ha richiesto le prevista polizza assicurativa e le previste garanzie finanziarie prima del suo rilascio, accertandone l’idoneità e determinando le somme relative, ma ha richiesto una polizza assicurativa primo dell’inizio dei lavori ed una successiva garanzia finanziaria prima dell’avvio dell’impianto, mentre nulla ha disposto per la garanzia finanziaria relativa al periodo post chiusura, alla cui necessità neppure può implicitamente supplire quella quinquennale (e non almeno trentennale) stabilita per l’avvio dell’impianto, né al riguardo, può valere quanto disposto in merito dalla deliberazione della Giunta regionale Abruzzo del 3.8.2007 n.790, in quanto, a sua volta illegittima e, per questo impugnata, essendo stata adottata in violazione della competenza statale in materia.<br />	<br />
Il Collegio considera che l’art. 14, VI comma, del D.Lgs. n.36/2003 espressamente consente alle Regioni di non applicare la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura di una discarica per rifiuti di inerti e, quindi, il conforme disposto, sul punto, della deliberazione 3.8.2009 n. 790 della Giunta regionale Abruzzo (BURA del 5.9.2007 n. 71) non è affatto illegittima.<br />	<br />
Inoltre, la circostanza, come consentito dalla suddetta deliberazione n. 790/2009, che la prescrizione sub art. 4 dell’a.i.a. abbia condizionato l’inizio dei lavori al preventivo rilascio di una polizza assicurativa della responsabilità civile per danni ambientali causati a terzi ed abbia, altresì, condizionato nel successivo art. 5 l’entrata in esercizio dell’impianto (ovviamente adeguato) alla prestazione di altra garanzia finanziaria a copertura di eventuali danni ambientali, previa sua accettazione da parte della Regione Abruzzo, anziché acquisire, valutandone l’idoneità, queste due garanzie prima del rilascio stesso dell’a.i.a, non ne costituisce affatto motivo di illegittimità, sia perché, ai sensi degli artt. 9 e segg. del D.Lgs. n.36/2003 le concrete modalità ed entità delle garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa dell’impianto di smaltimento rifiuti è chiaramente demandata alla competenza regionale, sia perché la subordinazione dell’efficacia dell’a.i.a. alla successiva presentazione ed accettazione di queste garanzie non ne pregiudica affatto le finalità cui tendono, in quanto, se non presentate ed accettate, ai sensi di quanto disposto nell’art. 15 dell’a.i.a. impugnata, anche per esse si applicano i provvedimenti previsti dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs n.59/2005;<br />	<br />
4) ulteriore violazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.36/2003 ed eccesso di potere per illogicità, erroneità e difetto di motivazione ed istruttoria, in quanto l’impugnata a.i.a. è stata rilasciata senza la preventiva comunicazione del nominativo del responsabile della gestione dell’impianto e dell’elenco del personale da adibirvi, con accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti professionali e tecnici all’uopo necessari, nonché senza il preventivo monitoraggio delle acque e senza la preventiva determinazione dei livelli di guardia per le emissioni in atmosfera e ciò anche in violazione del principio di precauzione di cui all’art. 174 del Trattato CEE..<br />	<br />
Il Collegio valuta il gravame infondato, in quanto, valgono, sul punto, le considerazioni svolte in occasione del precedente gravame, anche se l’art. 5 delle prescrizioni imposte con l’a.i.a. n.8/2010 ha condizionato l’entrata in esercizio dell’impianto all’invio della preventiva comunicazione del soggetto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche, responsabile della gestione e del certificato di collaudo dell’impianto, attestante, tra l’altro, le “attività di monitoraggio e l’esecuzione dei campionamenti, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi”;<br />	<br />
b) quanto alla valutazione di impatto ambientale, la sua illegittimità per i seguenti motivi, già dedotti nel ricorso introduttivo e contestualmente riproposti:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 22, III comma, del D.Lgs. n.152/2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché lo studio di impatto ambientale della SMI non indica le ragioni della scelta del sito in Taverna Nuova, né ha preso in considerazione altri siti, né specifica perché il sito prescelto fosse l’unico possibile rispetto ad altri.<br />	<br />
Il Collegio considera il gravame infondato, perché si tratta di adeguamento di una discarica già esistente e non dell’attivazione di una nuova discarica, ipotesi per le quali siffatte valutazioni alternative sono logicamente da considerare e, peraltro, già con deliberazione 9.7.2007 n. 689, la Giunta regionale Abruzzo, nell’emanare le linee guida per il piano di protezione dallo smaltimento dei rifiuti con amianto, aveva motivatamente ribadito l’opportunità di mantenere la discarica di che trattasi;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 ed eccesso di poter per difetto di motivazione ed istruttoria, perché la Commissione v.i.a. ha omesso di indicare le attività di monitoraggio sugli impianti, né a ciò può supplire quelle indicate nello studio di impatto ambientale proposto dalla SMI, peraltro neppure all’uopo richiamate nel provvedimento v.i.a. e dovendo essere quelle imposte dall’Amministrazione comunque esterne all’attività dell’impresa.<br />	<br />
Anche questo gravame, ad avviso del Collegio, è infondato, in quanto, a parte l’esattezza del richiamo all’art. 28 del D.Lgs. n.152/2006, il piano di sorveglianza e controllo per prevenire i rischi causati dal funzionamento di una discarica ed i parametri da monitorare, ai sensi dell’art. 8, I comma, lett. i, del D.Lgs. n.36/2003, debbono essere indicati proprio negli atti a corredo della domanda di autorizzazione e, solo in caso di diverse o ulteriori e specifiche decisioni in merito da parte dell’Amministrazione competente, ai sensi dell’art. 31, III comma, del D.Lgs. n.12/2006 ciò deve essere indicato nell’autorizzazione definitiva;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 17, V comma, del D.Lgs. n.36/2003 ed eccesso di potere per illogicità, erroneità e difetto di istruttoria, in quanto la discarica inizialmente autorizzata con atto dell’11.4.2001, che all’epoca consentiva anche lo smaltimento di rifiuti con amianto, doveva essere adeguata entro il termine stabilito dal suddetto art. 17 del D.Lgs. n.36/2003 a seguito della sopravvenuta diversa classificazione dell’amianto come rifiuto pericoloso, ma il progetto di adeguamento è stato presentato dalla SMI dopo il suddetto termine, quando l’autorizzazione rilasciata era da intendersi ormai decaduta.<br />	<br />
Il Collegio considera questo motivo di gravame, sostanzialmente identico al primo motivo aggiunto, infondato per le ragioni come sopra già evidenziate;<br />	<br />
4) la Regione Abruzzo, con la nota del 21.9.2007, ha, di fatto, ritenuta la domanda di adeguamento come diretta ad ottenere una nuova autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.59/2005, ma ciò a sua volta imponeva tutte le verifiche all’uopo previste dalla normativa vigente, affatto presenti se si considera che:<br />	<br />
&#8211; la discarica si trova a pochi metri dal Fosso Perillo, a circa 1000/1500 metri dal fiume Arielli e dal Fosso Riccio, a circa 600/700 metri da diversi insediamenti urbani, è attraversata da un acquedotto;<br />	<br />
&#8211; l’intera area è classificata dal PRG a zona agricola, con obbligo di interventi finalizzati al suo recupero, ed è prevalentemente coltivata a vigneto;<br />	<br />
&#8211; è soggetta a vincolo faunistico venatorio e lungo la costa vi sono due riserve naturali;<br />	<br />
&#8211; il progetto della società SMI non prevede alcuna bonifica dell’area occupata dalla precedente discarica né la sigillatura dei rifiuti abbancati, né la discarica è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica, come dovuto, .<br />	<br />
Premette il Collegio che, per quanto riguarda la destinazione agricola nel frattempo introdotta dall’adottato P.R.G. di Ortona, valgono le considerazioni in precedenza effettuate, mentre la valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 7, I comma, del D.Lgs. n.152/2006, è richiesta per i piani ed i programmi che possono avere impatto significativo sull’ambiente, ma nel caso specifico si tratta di un progetto di adeguamento di una discarica e, in ogni caso e proprio per questo motivo, non si tratta di “nuova” discarica da attivare.<br />	<br />
Inoltre, per quanto riguarda l’abitato circostanze, la presenza di fiumi o torrenti o di zone protette, coltivazioni in atto, la necessità di una bonifica o di una particolare modalità di stoccaggio dei rifiuti, si tratta di elementi che debbono essere, più correttamente, esaminati e risolti proprio dallo studio di impatto ambientale ed i suddetti aspetti sono stati pur sempre oggetto di esame nello studio redatto dalla S.M.I., come si deduce dalla copia in atti, e, quindi, è su di esso che doveva pronunciarsi il Comitato regionale per la v.i.a., senza affatto dover esperire una propria autonoma e distinta istruttoria tecnica.<br />	<br />
Anche questo ultimo motivo di gravame è, dunque, infondato ed i motivi aggiunti vanno, di conseguenza, respinti, restando assorbito l’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle difese della società controinteressata e della Regione Abruzzo.<br />	<br />
Tenuto conto della particolarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato e respinge i relativi motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 24 marzo 2011, con l’intervento di:<br />	<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />	<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />	<br />
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-8-4-2011-n-246/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la determinazione di una AUSL di non procedere all&#8217;affidamento definitivo del servizio di concessione in esclusiva distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, motivata per presenza di informativa antimafia interdittiva, poiche&#8217;, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione di una AUSL di non procedere all&#8217;affidamento definitivo del servizio di concessione in esclusiva distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, motivata per presenza di informativa antimafia interdittiva, poiche&#8217;, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla informativa prefettizia oggetto di gravame; in primo grado il rigetto della domanda stato motivato sulla base dell&#8217;irrilevanza di quanto accaduto successivamente alla compagine sociale ed ai cambiamenti nelle figura dell’amministratore della Società ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01540/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02122/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Coffe Time Sanremo S.r.l., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Imperia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl N. 1, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Lagonegro, Mauro Casanova, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dds Spa Distributori Automatici</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 00151/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Imperia e di Asl N. 1;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Massa, Villani, Lagonegro e dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Considerato che, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente – nella presente fase cautelare- l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla informativa prefettizia oggetto di gravame.	</p>
<p>Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2122/2011).<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della presente fase cautelare in favore delle parti appellate liquidandole nella misura complessiva di euro 3.000 (tremila), da ripartirsi in parti uguali.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. GrazianoL.I.M. srl (avv.ti Borsero, Merani) c. Casa di Riposo della Città di Asti (avv.ti Leuzzi, Timon) e Lmp snc (avv.ti Picco, Scaparone) sulla validità temporale della Dia in materia di prevenzione incendi 1. – Autorizzazioni e concessioni – Prevenzione incendi – Dia – Operatività – Fino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-4-2011-n-366/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2011 n.366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br />L.I.M. srl (avv.ti Borsero, Merani) c. Casa di Riposo della Città di Asti (avv.ti Leuzzi, Timon) e Lmp snc (avv.ti Picco, Scaparone)</span></p>
<hr />
<p>sulla validità temporale della Dia in materia di prevenzione incendi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Autorizzazioni e concessioni – Prevenzione incendi – Dia – Operatività – Fino alla data di effettuazione sopralluogo.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Richiesta certificato prevenzione incendi in sede di partecipazione alla gara – illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  La dia presentata ai sensi dell’art. 3, comma 5, dpr 37/1998 relativa alla prevenzione incendi surroga il certificato di prevenzione incendi fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente certificato.	</p>
<p>2. – La norma di gara che richieda la produzione del certificato di prevenzione incendi già in sede di gara, è illegittima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 che esprime parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata da un Collaboratore di Giustizia, poiche&#8217; il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce una speciale misura di protezione che può</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 che esprime parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata da un Collaboratore di Giustizia, poiche&#8217; il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce una speciale misura di protezione che può essere accordata solo ai collaboratori inseriti in un programma speciale di protezione (P.s.p.); ne caso specifico il ricorrente, da tempo, e&#8217; uscito dal programma speciale di protezione e nei suoi confronti non emerge “alcun proposito di ritorsione nei confronti della sua persona”; la gravità della situazione di pericolo va, dunque: a) eventualmente posta dall’interessato all’attenzione delle competenti Autorità al fine di stimolare l’avvio del procedimento per la ri-sottoposizione a speciali ( e non ordinarie) misure di protezione compatibili con l’attività lavorativa avviata; b) seguita con le iniziative processuali consentite dall’Ordinamento avverso il contegno eventualmente inerte ovvero avverso eventuali provvedimenti denegatori della p.a. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01265/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00696/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 696 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Cimino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Migliano, con domicilio, ex lege, presso la Segreteria di questo Tribunale;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Commissione Centrale ex-articolo 10 legge 15 marzo 1991 n.82 verbale del 21 settembre 2010 con la quale si è deliberato di esprimere parere contrario alla richiesta di cambiamento delle generalità avanzata dal Collaboratore di Giustizia Cimino Giovanni, provvedimento notificato per stralcio in data 5 novembre 2010, nonchè il risarcimento del danno e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, in esito ad una sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio;	</p>
<p>&#8211; che il cambiamento delle generalità (a favore di collaboratore di giustizia) costituisce – contrariamente a quanto in gravame affermato &#8211; una speciale misura di protezione che, ex lege (art.13 c.5 ed art.15 del d.l.n. 8 del 1991, convertito nella legge 	</p>
<p>&#8211; che quanto riportato nel provvedimento impugnato in ordine alla fuoriuscita del ricorrente, da tempo, dal programma speciale di protezione (P.s.p.), trova conferma negli atti corredanti il gravame (cfr. domanda di cambio generalità del 19.5.2010 in cui 	</p>
<p>&#8211; che, per quanto sopra, eventuali condizioni cui, a suo tempo, è stata dall’interessato condizionata la propria accettazione alla fuoriuscita dal P.s.p. non possono oggi essere dedotte quale vizio dell’atto avversato; 	</p>
<p>&#8211; che, peraltro, la posizione del ricorrente risulta scrutinata nell’ambito del procedimento volto ad esaminare i presupposti per l’adozione (nei suoi confronti) di un nuovo P.s.p.: presupposti che sono stati esclusi dalla D.d.a. di Catanzaro con note del	</p>
<p>&#8211; che il gravame, così come implementato, non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris; 	</p>
<p>&#8211; che la gravità della situazione di pericolo (denunciata in gravame ma non nell’istanza di cambiamento delle generalità ove risulta prospettata solo come temuta e non attuale), va, dunque:	</p>
<p>a) eventualmente posta dall’interessato all’attenzione delle competenti Autorità al fine di stimolare l’avvio del procedimento per la ri-sottoposizione a speciali ( e non ordinarie) misure di protezione compatibili con l’attività lavorativa avviata; 	</p>
<p>b) seguita con le iniziative processuali consentite dall’Ordinamento avverso il contegno eventualmente inerte ovvero avverso eventuali provvedimenti denegatori della p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare in epigrafe.<br />	<br />
Spese della presente fase del giudizio compensate tra le parti in causa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1265/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento della Questura con cui, ai sensi dell&#8217;art. 6 L. 401/1989, si impone il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale, per ogni campionato FIGC, amichevoli e nazionale, durante incontri di calcio, per la durata di anni 5; i fatti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento della Questura con cui, ai sensi dell&#8217;art. 6 L. 401/1989, si impone il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale, per ogni campionato FIGC, amichevoli e nazionale, durante incontri di calcio, per la durata di anni 5; i fatti a base del provvedimento impugnato risultano accaduti in data 8.12.2010, la comunicazione della Stazione dei Carabinieri perveniva in Questura il giorno 8.1.2011 e non sussistevano quindi particolari ragioni di celerità per omettere la comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il citato provvedimento veniva adottato in data 21.1.2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00273/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00336/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Andrea Campetelli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Calcinaro, con domicilio eletto presso Avv. Lucia Ferroni in Ancona, via Matteotti, 99;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Macerata</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Questura di Macerata n. 20099/201l/Div. Ant. del 21.01.2011 notificato in data 29.01.2011, con cui il Questore di Macerata, ai sensi dell&#8217;art. 6 L. 401/1989 e ss. modifiche, ha imposto al ricorrente il divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale, per ogni campionato FIGC, amichevoli e nazionale, durante incontri di calcio, per la durata di anni 5 (cinque);	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Macerata e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br /> <br />
&#8211; che i fatti a base del provvedimento impugnato risultano accaduti in data 8.12.2010;<br />	<br />
&#8211; che la comunicazione della Stazione dei Carabinieri perveniva in Questura il giorno 8.1.2011;<br />	<br />
&#8211; che non sussistevano quindi particolari ragioni di celerità per omettere la comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il citato provvedimento veniva adottato in data 21.1.2011;<br />	<br />
&#8211; che va pertanto accolta la domanda cautelare, ai fini del riesame.	</p>
<p>Il relativo procedimento dovrà essere concluso dall’Amministrazione, previa audizione dell’interessato e/o presentazione da parte dello stesso di memorie difensive, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-273/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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