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	<title>8/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1828</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1828/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1828</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio A.P. SYSTEMS S.r.l. (Avv. Fabrizio Perla) c. Societa’ Vesuviana Mobilita’ S.r.l. (N.C.) sulla legittimità o meno di un provvedimento amministrativo Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Pluralità di motivi &#8211; Esistenza di un singolo motivo legittimo che sorregga l&#8217;atto &#8211; Sufficienza Nel caso in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1828/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1828/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1828</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> A.P. SYSTEMS S.r.l. (Avv. Fabrizio Perla) c. Societa’ Vesuviana Mobilita’ S.r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno di un provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Pluralità di motivi &#8211; Esistenza di un singolo motivo legittimo che sorregga l&#8217;atto &#8211; Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui il provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni giustificatrici tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositia, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’Amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (1)<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />	<br />
1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2005, proposto da:<br />
<b>A.P. SYSTEMS S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Perla, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>SOCIETA’ VESUVIANA MOBILITA’ S.r.l.</b>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) del verbale di gara del 14 giugno 2005, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura aperta per la ingegnerizzazione, fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di un sistema per la gestione di servizi avanzati relativi al TPL, basato sull’integrazione di sistemi di bordo telematici ed informatici di apparati elettronici con un concentratore di azienda per il monitoraggio del trasporto pubblico;<br />	<br />
b) del provvedimento prot. n. 3061 del 4 luglio 2005, con il quale è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura;<br />	<br />
c) di tutti gli altri atti di data e numero ignoti, adottati dalla commissione di gara e dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto la prosecuzione della procedura de qua, tra cui, per quanto d’interesse, il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui prevedono, a pena di esclusione, che la capacità tecnica della ditta partecipante, con sede legale in Italia, deve essere dimostrata con un elenco delle forniture effettuate da inserire nella busta A della domanda di partecipazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva della ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente espone di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dalla Vesuviana Mobilità S.r.l., finalizzata all’affidamento del servizio di ingegnerizzazione, fornitura e posa in opera “chiavi in mano” di un sistema per la gestione di servizi avanzati relativi al TPL, basato sull’integrazione di sistemi di bordo telematici ed informatici di apparati elettronici con un concentratore di azienda per il monitoraggio del trasporto pubblico.<br />	<br />
Con verbale di gara del 14 giugno 2005, confermato con provvedimento prot. n. 3061 del 4 luglio 2005, la stazione appaltante disponeva la sua esclusione dalla procedura.<br />	<br />
La ricorrente impugna tale esclusione deducendo censure attinenti alla violazione del disciplinare di gara, del d.lgs. n. 358/1992, delle direttive comunitarie in materia, del principio di massima partecipazione alle gare, del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
L’impugnativa è estesa, per quanto di interesse, avverso la lex specialis di gara, nella parte individuata in epigrafe.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 3018 del 26 ottobre 2005.<br />	<br />
La ricorrente ha prodotto memoria difensiva, con la quale insiste nelle proprie ragioni.<br />	<br />
La società intimata, pur evocata in giudizio, non si è costituita.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2010.<br />	<br />
Prima di affrontare il merito delle questioni prospettate, è opportuno ripercorrere, in punto di fatto, le motivazioni poste a base della gravata esclusione dalla gara, come ricavabili dal testo del provvedimento di conferma prot. n. 3061 del 4 luglio 2005: “(…) codesta Società non ha presentato: (1) alcun modello o elenco relativo alle forniture effettuate come richiesto al citato punto 2) lettera c) del disciplinare di gara; (2) la dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante come prescritto al punto 6) del disciplinare di gara. Infatti la polizza fideiussoria presentata dalla ditta A.P. System s.r.l. all’art. 3 prevedeva la sola possibilità da parte della ditta eventualmente aggiudicataria, di richiedere alla Unipol Assicurazioni la polizza per la cauzione definitiva.”.<br />	<br />
Orbene, premesso che è pacifico che la documentazione da ultimo citata è richiesta a pena di esclusione dal disciplinare di gara, la difesa attorea non riesce ad infirmare la validità del secondo motivo di esclusione, fondato (si ripete) sull’insussistenza, nella polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente in sede concorsuale, della dichiarazione di impegno della società assicuratrice al rilascio della cauzione definitiva in caso di favorevole aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
Non può essere condivisa la doglianza che tale omissione sia smentita per tabulas dal contratto di fidejussione stipulato per l’occasione con la Unipol Assicurazioni, laddove all’art. 3 si legge testualmente che “qualora la Società (assicuratrice, ndr.) non provveda a notificare per iscritto alla Ditta (partecipante alla gara, ndr.), nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra (relativa alla richiesta di polizza per la cauzione definitiva, ndr.), la decisione presa in merito alla prestazione della cauzione definitiva la richiesta della Ditta si intenderà non accettata dalla Società.”.<br />	<br />
Si osserva, infatti, che la clausola in parola non può non essere interpretata come un’espressa riserva per la compagnia assicuratrice di concedere o meno, a sua discrezione, la cauzione definitiva alla ditta aggiudicataria, assolutamente incompatibile con una dichiarazione di impegno in tal senso e perciò in contrasto con quanto richiesto dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione.<br />	<br />
Ne consegue l’inattaccabilità del presente motivo di esclusione, che rende superfluo lo scrutinio dell’altro motivo individuato dalla stazione appaltante, fondato sull’omessa produzione del modello o elenco relativo alle forniture effettuate.<br />	<br />
Si evidenzia che è irrilevante l’accertamento della fondatezza delle doglianze articolate al riguardo, non idonee a scalfire la legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che, quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l’eventuale illegittimità di uno dei motivi presi in considerazione dall’amministrazione non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).<br />	<br />
In conclusione, resistendo i gravati atti a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.<br />	<br />
Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese dell’odierno giudizio per la mancata costituzione di parte resistente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2010<br />	<br />
(</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1828/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1829</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1829</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio San Marco S.p.A. (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Caserta (Avv. Giuseppe Abbamonte) c. Teleservizi S.p.A. (Avv. Orazio Abbamonte) c. Maggioli S.p.A. ed Imago Media S.r.l. (N.C.) sull&#8217;obbligo di presentare l&#8217;istanza di partecipazione alla gara per poter impugnare il bando e gli atti successivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1829</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> San Marco S.p.A. (Avv. Luigi Adinolfi) c. Comune di Caserta (Avv. Giuseppe<br /> Abbamonte) c. Teleservizi S.p.A. (Avv. Orazio Abbamonte) c. Maggioli S.p.A. ed<br /> Imago Media S.r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di presentare l&#8217;istanza di partecipazione alla gara per poter impugnare il bando e gli atti successivi della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Gara di appalto – Contratto – Impugnazione fatti antecedenti alla stipula del contratto – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni &#8211; Fattispecie 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Impugnazione delibera comunale – Termine – Decorre dalla data di pubblicazione all’albo pretorio – Obbligo – Sussiste 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Impugnazione – Bando do gara e atti successivi – Istanza di partecipazione non presentata – Carenza di interesse – Comporta – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 205/2000, sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie aventi ad oggetto le questioni collocabili antecedentemente alla stipula di un contratto di appalto, ivi incluse le vicende attinenti alle ripercussioni dell’annullamento dell’aggiudicazione sul conseguente contratto, pena la svalutazione, a fini esegetici, dell’espressione “controversie…relative a procedure di affidamento” utilizzata dal Legislatore (1): Nella fattispecie il TAR ha dichiarato la giurisdizione del G.A. per una controversia relativa all’impugnazione degli effetti caducatori dell’aggiudicazione annullata, ovvero di una fase antecedente alla stipula del contratto di appalto	</p>
<p>2. Il termine per l’impugnazione delle deliberazioni comunali decorre, per coloro che non sono direttamente considerati dall’atto (come nella specie), dalla data di pubblicazione all’albo pretorio (2)	</p>
<p>3. È affetta da carenza di interesse l’impugnativa del bando e dei successivi atti di gara non preceduta da rituale istanza di partecipazione alla selezione, atteso che, in difetto di tale iniziativa, la posizione del soggetto rimane indifferenziata rispetto a quella della generalità delle altre imprese presenti sul mercato (3): Nella specie il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la società ricorrente non ha partecipato alla gara pur essendo stata messa in condizione dal momento che il bando di gara era stato pubblicato su due edizioni consecutive di un quotidiano nazionale.<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;	</p>
<p>1. cfr. TAR Lazio &#8211; Roma, Sez. III, 22 dicembre 2008 n. 12229;	</p>
<p>2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 1999 n. 1076;	</p>
<p>3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009 n. 594; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 3 febbraio 2009 n. 263; TAR Campania Napoli, Sez. I, 5 maggio 2006 n. 3970</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5688 del 2005, proposto da:<br />
<b>SAN MARCO S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Luigi Adinolfi, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Po n. 1 – Parco Parva Domus presso l’Avv. Stefano Sorgente; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>COMUNE DI CASERTA</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; <b>TELESERVIZI S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Orazio Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16;<br />
&#8211; <b>MAGGIOLI S.p.A.</b> ed <b>IMAGO MEDIA S.r.l.</b>, non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>delle due procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice della strada, ed in particolare: a) della delibera di Giunta Comunale n. 376 del 24 maggio 2002, concernente l’affidamento a trattativa privata del servizio alla Maggioli S.p.A.; b) della convenzione sottoscritta inter partes il 3 luglio 2002; c) della delibera di Giunta Comunale n. 186 del 9 marzo 2005, avente ad oggetto “Servizio di gestione dei verbali al codice della strada”, nonché degli allegati con la stessa approvati: relazione del dirigente del Settore Polizia Municipale; bando di gara e capitolato speciale d’appalto; d) dei verbali di gara; e) dell’aggiudicazione provvisoria del servizio; f) della determinazione dirigenziale n. 80 del 9 giugno 2005, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato in via definitiva il servizio all’ATI Teleservizi S.p.A. – Imago Media S.r.l.; g) della convenzione sottoscritta inter partes il 13 giugno 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il gravame in trattazione, la società ricorrente impugna tutti gli atti di gara e le conseguenti convenzioni, meglio in epigrafe individuati, inerenti a due procedure per lo svolgimento del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice della strada, indette dal Comune di Caserta nel 2002 e nel 2005 e conclusesi, rispettivamente, con l’affidamento a trattativa privata alla Maggioli S.p.A. e con l’aggiudicazione, a seguito di asta pubblica, in favore dell’ATI Teleservizi S.p.A. – Imago Media S.r.l.<br />	<br />
Le censure dedotte attengono ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere e si incentrano, essenzialmente, sull’asserito contrasto tra le procedure selettive espletate e la normativa nazionale e comunitaria in tema di gare.<br />	<br />
Il Comune di Caserta e la controinteressata Teleservizi S.p.A., costituitisi in giudizio, eccepiscono nelle proprie memorie difensive, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con successiva memoria, parte ricorrente insiste nelle proprie ragioni.<br />	<br />
Le altre società intimate, pur evocate in giudizio, non si sono costituite.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2010.<br />	<br />
In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dalle difese dell’amministrazione comunale e della società controinteressata, con la quale si sostiene che la cognizione sull’annullabilità e/o inefficacia dei contratti stipulati all’esito delle procedure in esame spetterebbe al giudice ordinario.<br />	<br />
Vale osservare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici appalti, contemplata dall’art. 6 della legge n. 205/2000, non può non ricomprendere tutti gli atti e gli effetti connessi con la fase immediatamente anteriore alla stipula del contratto, ivi incluse le vicende attinenti alle ripercussioni dell’annullamento dell’aggiudicazione sul conseguente contratto, pena la svalutazione, a fini esegetici, dell’espressione “controversie…relative a procedure di affidamento” utilizzata dal legislatore. <br />	<br />
Infatti, le procedure di affidamento possono intendersi propriamente concluse solo con l’assegnazione dell’appalto effettuata per il tramite della stipula del contratto, con la conseguenza che tutte le questioni collocabili antecedentemente a tale stipula, tra cui rientra a pieno titolo quella sugli effetti caducatori dell’aggiudicazione annullata, non possono non ricadere nella sfera di cognizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso TAR Lazio Roma, Sez. III, 22 dicembre 2008 n. 12229).<br />	<br />
Costituisce conferma di quanto esposto l’art. 14 del d.lgs. n. 190/2002, il quale, nel delimitare gli effetti della pronuncia del giudice amministrativo di annullamento dell’aggiudicazione allorquando trattasi di procedure inerenti ad infrastrutture ed insediamenti produttivi, esclude che l’annullamento dell’affidamento possa comportare la risoluzione del contratto già stipulato, il che implica che in tutte le altre procedure l’annullamento dell’aggiudicazione determina l’automatica caducazione del contratto stipulato, sicché non v’è spazio alcuno per l’intervento del giudice ordinario.<br />	<br />
Viceversa, merita accoglimento l’eccezione di tardività opposta dalle suddette difese con riguardo all’impugnativa della procedura a trattativa privata espletata nel 2002, dal momento che l’odierno gravame è stato notificato ben oltre i sessanta giorni dal 13 giugno 2002, termine ultimo di pubblicazione all’albo pretorio della delibera giuntale n. 376 del 24 maggio 2002, con cui l’amministrazione comunale si è determinata ad affidare il servizio di gestione delle infrazioni al codice della strada alla Maggioli S.p.A. <br />	<br />
Né il termine decadenziale di proposizione del ricorso poteva decorrere dall’avvenuta conoscenza della predetta delibera, non avendo la società ricorrente partecipato alla procedura in questione e non potendo, pertanto, essere qualificata come soggetto direttamente contemplato dal provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 642/1907.<br />	<br />
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, il termine per l’impugnazione delle deliberazioni comunali decorre, per coloro che non sono direttamente considerati dall’atto, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 1999 n. 1076). <br />	<br />
La rilevata tardività dell’impugnazione della delibera di affidamento inibisce al Collegio anche la cognizione degli effetti del suo chiesto annullamento sulla convenzione stipulata inter partes il 3 luglio 2002, con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato irricevibile con riguardo ad entrambi i predetti atti.<br />	<br />
Passando all’esame degli atti inerenti alla gara bandita nel 2005, il Collegio non può non condividere la puntuale eccezione di carenza di interesse formulata dalle difese del Comune e della controinteressata, avendo la stessa ricorrente dichiarato di non aver presentato la relativa istanza partecipativa. <br />	<br />
Si deve ritenere, in adesione al radicato orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2003, che è affetta da carenza di interesse l’impugnativa del bando e dei successivi atti di gara non preceduta da rituale istanza di partecipazione alla selezione, atteso che, in difetto di tale iniziativa, la posizione del soggetto rimane indifferenziata rispetto a quella della generalità delle altre imprese presenti sul mercato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009 n. 594; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 3 febbraio 2009 n. 263; TAR Campania Napoli, Sez. I, 5 maggio 2006 n. 3970).<br />	<br />
Né la società ricorrente può invocare a sua scusante, come dedotto in gravame, di essere stata impossibilitata a partecipare a cagione del mancato rispetto, da parte della stazione appaltante, degli oneri pubblicitari “di livello nazionale e comunitario” imposti dal d.lgs. n. 157/1995, giacché non è specificamente contestata la circostanza, emergente dalla semplice lettura della convenzione sottoscritta con l’ATI aggiudicataria il 13 giugno 2005 (pag. 3, in atti), che il bando di gara in questione ha ricevuto pubblicazione, oltre che su due edizioni consecutive di un quotidiano nazionale, sulla G.U.R.I. n. 72 del 29 marzo 2005 ed all’albo pretorio con data di scadenza 16 aprile 2005. Tali adempimenti pubblicitari (specie quello sulla gazzetta ufficiale) devono intendersi sufficienti per consentire ad un’impresa stabilmente residente in Italia, come quella ricorrente, di conoscere in tempo utile l’avvenuta indizione di una gara.<br />	<br />
Pertanto, deve essere ribadita la carenza di interesse all’impugnativa dell’intera procedura conclusasi nel 2005 e, per converso, della convenzione stipulata all’esito della stessa il 13 giugno 2005, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame in parte qua. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile, nei sensi sopra indicati.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi, in virtù della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-1829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.1829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.5913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-4-2010-n-5913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-4-2010-n-5913/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.5913</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Realfonzo Soc Edilerica Appalti e Costruzioni Srl ed altri ( Avv. Pallottino) c/ Ministero dello Sviluppo Economico ( Avv. dello Stato) ed altri sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nel caso di legittima revoca di una gara 1. Giurisdizione e competenza – Responsabilità precontrattuale &#8211; Azione risarcitoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-4-2010-n-5913/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.5913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-4-2010-n-5913/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.5913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est.  Realfonzo<br /> Soc Edilerica Appalti e Costruzioni Srl ed altri ( Avv. Pallottino) c/<br /> Ministero dello Sviluppo Economico ( Avv. dello Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nel caso di legittima revoca di una gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Responsabilità precontrattuale &#8211; Azione risarcitoria – Presupposto – Autoannullamento gara &#8211;  Controversia &#8211; G.A. – Sussiste  	</p>
<p>2. Contratti della P.A. –  Gara –  Revoca  – Comunicazione avvio &#8211; Partecipanti – Necessita- Non sussiste – Ragioni 	</p>
<p>3.  Contratti della P.A.  – Gara – Revoca – Legittimità – Responsabilità precontrattuale della P.A. – Presupposti  – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti le azioni risarcitorie per la  responsabilità precontrattuale , nell’ ipotesi in cui l’esercizio del “jus poenitendi”  di autoannullamento  concerne l’aggiudicazione della procedura di gara .	</p>
<p>2. Nelle gare pubbliche, il procedimento di revoca  non implica l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di revoca di una gara d’appalto ancora in corso di svolgimento,  in quanto nessuno dei partecipanti ha acquisito , in relazione allo stato della procedura, una posizione di  vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere un interesse qualificato e differenziato e quindi meritevole di tutela attraverso detta comunicazione. E ciò specie quando, come nel caso di specie, la revoca sia stata determinata da valutazioni tutte interne all’amministrazione, in ordine alle quali nessun reale apporto conoscitivo può essere offerto dalle parti private. 	</p>
<p>3. Nelle gare pubbliche, anche se è legittima la revoca degli atti di una procedura di gara, è configurabile una responsabilità  della pubblica amministrazione per danno precontrattuale nel caso del mancato rispetto dei generali canoni di correttezza in contraendo. Costituisce violazione del canone di correttezza, la circostanza che l’amministrazione, non appena venuta a conoscenza della nuova circostanza che può legittimare la revoca, non si sia posto il problema degli affidamenti creati nei concorrenti e non abbia proceduto, quanto meno, all’immediata motivata sospensione degli atti di gara, in attesa di ogni definitiva decisione al riguardo, soprattutto nel caso in cui i concorrenti abbiano affrontato notevoli spese ed eventualmente perso altre possibilità di guadagno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8210 del 2009, proposto da<br />	<br />
<b>Soc Edilerica Appalti e Costruzioni Srl</b>, <b>Soc Mannelli Costruzioni a r.l, (R.T.I)</b> rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Pallottino, Francesco Nardocci, con domicilio eletto presso Giovanni Pallottino in Roma, via Oslavia, 14; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>; <b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Soc Eur Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;<br />
<b>Fondazione Valore Italia, Ruggero Martines</b>; non costituitisi in giudizio</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>-del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di revoca della procedura di gara per l&#8217;affidamento dei lavori di adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico e allestimento locali, occorrenti per la realizzazione della Discoteca di Stato e Museo dell&#8217;Audiovisivo in Roma, adottato con decreto del 9 giugno 2009, comunicato con nota prot. 5882 del 30.6.2009;<br />	<br />
&#8212; del protocollo d’intesa del 28 maggio 2009 a firma dei Ministri intimati; <br />	<br />
&#8212; in parte qua, del punto 18, lett. q) del bando di gara ; <br />	<br />
&#8212; dell’art. 15 lett. W della lettera di invito a formulare l’offerta.<br />	<br />
e per il risarcimento <br />	<br />
integrale dei danni<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Soc Eur Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame, la parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento della Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali di Diritto d’Autore, di revoca della gara d’appalto bandita per l&#8217;affidamento dei lavori di adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico e allestimento dei locali relativi al Museo dell&#8217;Audiovisivo pubblicato sul GURI Ed. Speciale n. 130 in data 7.11.07. In conseguenza domanda, a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento il risarcimento integrale dei danni conseguenti alla revoca ed il danno &#8220;precontrattuale&#8221;.<br />	<br />
Il ricorso è affidato a tre motivi di gravame relativi alla violazione degli articoli 4, 7 e seguenti, 21-quinquies della legge 241/1990 e s.m. e dei principi fondamentali di cui al d.lgs. n.163/2006; dell’articolo 1341 e 1229 del codice civile; nonché all’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e sviamento; infine ad una richiesta di risarcimento integrale per i danni ed i costi sostenuti ed il mancato utile.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato facendo proprio un rapporto della competente Direzione Generale, accompagnato da altri atti del procedimento.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’EUR S.p.A. con memoria con cui, in linea preliminare, ha eccepito il difetto di interesse della ricorrente, e nel merito, l’infondatezza del gravame e della connessa richiesta risarcitoria.<br />	<br />
A seguito dell’Ordinanza presidenziale istruttoria n. 277/2009, debitamente eseguita, sono stati acquisiti gli atti del procedimento tra i quali in particolare le copie delle diverse convenzioni relative alla struttura. <br />	<br />
All’udienza pubblica di discussione, su richiesta delle parti, il ricorso è stato introitato dal Collegio per la decisione.<br />	<br />
Il dispositivo della presente decisione è stato ritualmente pubblicato ai sensi dell’art. 23-bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La revoca qui impugnata della procedura di gara per la realizzazione del “Museo dell’audiovisivo” cui aveva partecipato la ricorrente, è motivata:<br />	<br />
&#8212; con riferimento ad una rivalutazione dell’interesse pubblico sottostante che era stata sancita in un protocollo d’intesa, in data 28 maggio 2008 tra il Ministro dei Beni Culturali, il Ministro dello Sviluppo Economico, e l’ente Eur S.p.A., finalizzato<br />
&#8212; alla ritenuta necessità della gestione unitaria dell’intero complesso museale, alle condizioni riportate in uno schema di convenzione allegato al protocollo di intesa medesimo che sarebbe finalizzato alla piena funzionalità del complesso museale, da at<br />
&#8212; alla ritenuta inidoneità della procedura di gara bandita nel 2007 per la realizzazione del “Museo dell’audiovisivo”;<br />	<br />
&#8212; alle asserite economie di spesa, rispetto al prezzo base di gara, connesse ad una procedura concorsuale pubblica unificata conseguente all’adeguamento impiantistico-funzionale dell’intero palazzo;<br />	<br />
&#8212; alla possibilità contenuta nel bando di gara, al punto 18 lettera q), di non aggiudicare la gara, di annullarla, di revocarla senza dover corrispondere compensi, indennizzi o danni di qualsiasi tipo ai partecipanti alla gara”.<br />	<br />
___ 1. §. In via preliminare deve essere affrontata l’eccezione di difetto di interesse dell’ATI Edilerica, sollevata dalla controinteressata EUR S.P.A., per la quale la ricorrente, in quanto partecipante alla gara, sarebbe stata una mera aspirante e non avrebbe potuto vantare alcuna posizione giuridicamente e processualmente qualificata.<br />	<br />
L’eccezione va respinta.<br />	<br />
Posto che il partecipante ad una gara d’appalto ha sempre interesse a che l’attività amministrativa avvenga secondo i canoni dell’imparzialità e del buon andamento, è evidente come il provvedimento amministrativo di revoca – che priva il concorrente anche solo della possibilità di conseguire l’aggiudicazione &#8212; assume una diretta ed immediata valenza lesiva della sua posizione soggettiva di potenziale aggiudicatario, che è comunque giuridicamente tutelata dall’ordinamento almeno sotto il profilo della perdita di “chance”.<br />	<br />
E ciò a maggior ragione quando la P.A. non si limita a richiedere un prezzo, ma pone in essere procedure particolarmente onerose per i concorrenti. Nel caso, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria, il Ministero (anche senza fare un espresso richiamo all’art. 53,I° co. lettera b) del Codice dei Contratti) ha utilizzato in sostanza il modello dell’ “appalto integrato”, che come è noto è quello nel quale ogni concorrente offre sia la progettazione esecutiva che l&#8217;esecuzione di lavori.<br />	<br />
In definitiva &#8211; specie quando la P.A. trasferisce integralmente l’onere della progettazione esecutiva sulle imprese partecipanti alla gara &#8211; la revoca della gara di appalto antecedentemente alla fase dell’aggiudicazione provvisoria, per motivi attinenti ad una diversa valutazione del pubblico interesse, viola l&#8217;interesse pretensivo del concorrente alla conclusione del procedimento e quindi alla potenziale aggiudicazione della gara. <br />	<br />
Di qui la piena ammissibilità del ricorso.<br />	<br />
___ 2. §. Per ragioni di economia espositiva, connesse alla decisione nella medesima Camera di Consiglio di analoghi ricorsi sulle identiche questioni, appare utile distinguere tra la richiesta impugnatoria e l’autonoma domanda risarcitoria.<br />	<br />
Nell’ordine logico delle numerose questioni poste dalla parte ricorrente – che necessitano di una risposta, partitamente articolata &#8211; devono essere in primo luogo esaminate quelle relative alla dedotta illegittimità del provvedimento di revoca.<br />	<br />
___ 2.1. §. Con il primo articolato motivo di gravame la ricorrente assume la violazione delle norme e dei principi fondamentali della legislazione in materia di procedimento amministrativo e dei contratti pubblici. In particolare si lamenta che:<br />	<br />
___2.1.1. la revoca sarebbe stata apoditticamente motivata con un generico riferimento all’opportunità di una diversa distribuzione fisica e funzionale degli spazi all’interno del Palazzo della Civiltà Italiana, asseritamente incompatibile con la finalità di localizzare il “Museo dell’Audiovisivo” che era stata inizialmente posta in gara. La semplice affermazione della preferibilità della nuova soluzione rispetto a quella già adottata &#8211;ad oltre tre anni dal bando ed a gara ormai conclusa&#8211; non sarebbe stata una esternazione sufficiente a costruire una legittima motivazione del provvedimento di revoca;<br />	<br />
___ 2.1.2. sarebbe mancata qualsiasi forma di coinvolgimento dei destinatari nella ricordata istruttoria e sarebbe mancato il coinvolgimento di imprese altamente qualificate, quali quelle partecipanti, il cui know-how avrebbe potuto, e dovuto, esser sfruttato dal Ministero per verificare la percorribilità di soluzioni alternative.<br />	<br />
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.241/90 sarebbe stata doverosa in relazione al fatto che la gara si trovava nella sua fase conclusiva.<br />	<br />
____ 2.2. §. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio comunitario di proporzionalità; e dei canoni dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97; e dei principi di trasparenza e di economicità dell’azione amministrativa. <br />	<br />
____ 2.2.1. Con un primo profilo si lamenta che, del tutto irragionevolmente, il complesso iter amministrativo iniziato da lontano 2007 è stato cancellato quando era ormai giunto al suo termine. Il provvedimento è poi illogicamente ancorato al dichiarato raggiungimento di un obiettivo, oggettivamente irraggiungibile, quale la piena funzionalità del Palazzo della Civiltà Italiana per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, previsto per il 2011. Tale fine risulterebbe del tutto impossibile in quanto si sarebbe predisposto solo il progetto preliminare del primo intervento, per cui – a tutto voler concedere &#8212; la consegna dei lavori non sarebbe comunque possibile prima dell’estate 2010, ed i lavori non potrebbero essere di durata inferiore ai 910 giorni (vale a dire al tempo che era previsto per la realizzazione dell’intervento revocato di gran lunga meno impegnativo).<br />	<br />
_____ 2.2.2. Del tutto contraddittoriamente il Ministero avrebbe affermato che dai lavori unitari sarebbero derivate economie di spesa rispetto al prezzo base della gara bandita dal Ministero; tale indicazione non terrebbe conto dei 14 milioni di euro necessari per il restauro delle parti monumentali del palazzo; delle spese progettuali; delle spese per l’operato della commissione giudicatrice; dei maggiori prezzi relativi ai listini in vigore al momento dell’indizione della nuova gara; della duplicazione di alcune voci di costo; dell’onere finanziario conseguente al ritardo di anni nel percepimento delle locazioni.<br />	<br />
_____ 2.2.3. L’amministrazione non avrebbe tenuto conto poi della perenzione delle somme già stanziate per cui ci sarebbero addirittura dubbi sull’effettiva presenza delle necessarie coperture finanziarie. <br />	<br />
_____ 2.2.4. Sarebbe mancata ogni minima valutazione comparativa tra i diversi interessi coinvolti ed il mancato rispetto del principio di conservazione dei progetti e delle procedure poste in essere. Di qui l’illegittimità della revoca per violazione dei principi di proporzionalità relativamente all’inidoneità del mezzo operato rispetto al fine perseguito; all’assoluta non necessarietà della scelta rispetto alla finalità perseguita; ed all’inadeguatezza in termini assoluti dell’utilità rispetto al sacrificio imposto al privato, di cui anche all’articolo 2 comma I° del decreto legislativo n. 163/2006.<br />	<br />
___ 2.3. §. Con la terza rubrica si lamenta l’illegittimità delle clausole per cui “l’amministrazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara di annullarla o di revocarla” senza dover a tale titolo “… corrispondere compensi, indennizzi a danni di qualsiasi tipo ai partecipanti alla gara…” Per la ricorrente la clausola &#8212; a tutto voler concedere &#8212; sarebbe stata valida solamente se fosse stata espressamente accettata dai concorrenti e se l’atto di revoca fosse stato legittimo, così come stabilito dal Consiglio di Stato, quinta sezione, 11 maggio 2009 n.2882. . <br />	<br />
____ 3. L’assunto va complessivamente respinto.<br />	<br />
___3.1. §. In linea di principio, la possibilità che in materia di appalti la Pubblica Amministrazione possa mutare avviso in funzione del pubblico interesse, deve essere ricondotta all’ordinarietà dell’esercizio stesso del potere. Si deve al riguardo condividere l’antico principio generale per cui le stazioni appaltanti hanno il potere di ritirare gli atti di gara, attraverso gli strumenti della revoca per ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito e dell&#8217;annullamento per vizi di legittimità, anche dopo l&#8217;avvio della procedura di scelta del contraente. <br />	<br />
La revoca della gara pubblica può dunque ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882), che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 30 luglio 2009, n. 228).<br />	<br />
E ciò anche quando, in assenza di eventi sopravvenuti, la revoca sopravviene ad una rinnovata e differente successiva valutazione dei medesimi presupposti.<br />	<br />
Ritiene al riguardo il Collegio che, in quanto questione strettamente attinente il merito amministrativo, esulino dalla sua sfera di giurisdizione le valutazioni dei Ministri circa l’interesse pubblico all’utilizzazione unitaria del Palazzo delle Civiltà dell’EUR ed all&#8217;utilizzo di un ente strumentale. <br />	<br />
In tale direzione, anche sul piano della logica e della razionalità delle scelte, il predetto obiettivo strategico – seppure sembri presentare elementi di criticità nelle sue modalità temporali, organizzative e attuative -non può dirsi facente capo ad un’esigenza oggettivamente del tutto inesistente: il palazzo, emblema di quel neoclassicismo semplificato che evoca l’architettura metafisica, costituisce una costruzione che si sviluppa su ben 8 piani (per un&#8217;altezza di 50 metri che arriva a mt. 68 con il basamento) e per un’area estremamente estesa (pari a 8.400 mq, e 205.000 mc), per cui un intervento unitario potrebbe rivelarsi in linea astratta più coerente rispetto al progetto esteso fino al secondo piano, oggetto della presente revoca.<br />	<br />
Analogamente la valutazione circa la necessità, o meno, di mutare la destinazione delle singole parti dell’edificio e circa la eventuale possibilità di salvaguardare, o meno, il progetto in corso, appare un giudizio “di valore” strettamente attinente al merito dell’attività politico-amministrativa. <br />	<br />
Pertanto, in relazione alle proporzioni dell’intervento revocato rispetto al totale dell’intervento, non può ritenersi rilevante e decisiva, ai fini della prognosi sulla legittimità della revoca, la eventuale possibilità di variare il progetto dell’intervento in corso, estendendo poi con procedura negoziata l’appalto revocato anche ai lotti successivi (seppure tale possibilità fosse espressamente prevista a pag. 4, sesta alinea della lettera di invito). <br />	<br />
Al riguardo, qualunque siano state le reali ragioni dell’Intesa tra Ministri, e della conseguente delegazione di funzioni amministrative alla “Fondazione Valore Italia”, non vi sono dubbi che la medesima debba essere qualificata come “stazione appaltante”, per l&#8217;affidamento di tutti i servizi di progettazione per l&#8217;esecuzione dei lavori che ad essa sono delegati sulla base della disciplina di cui al Dlgs. n.163/2006.<br />	<br />
In definitiva, sul piano della valutazione della possibile esistenza degli elementi sintomatici di un vizio funzionale, al di là di ogni suggestione insinuatoria connessa, le censure di difetto di motivazione, quelle sull’impossibilità di realizzare tale mole di lavori per i 150 anni dall’Unità d’Italia, nonché quelle prospettanti l’inesistenza delle ragioni di interesse pubblico, asserite nell’Intesa tra i Gabinetti, e la presenza di indizi di un eccesso di potere, denunciati dalla parte ricorrente, non pare possano raggiungere quella “massa critica” tale da far ritenere la revoca impugnata viziata da mende tali da giustificare il suo annullamento.<br />	<br />
Di qui l’infondatezza complessiva del terzo motivo.<br />	<br />
____ 3.2. §. A tal proposito, sul mero piano formale, deve peraltro escludersi il difetto di motivazione del provvedimento di cui al primo motivo, che contiene l’esauriente elencazione dei precedenti e una puntuale ricognizione delle ragioni di opportunità e di necessità del rispetto delle intese con altri organi ed enti poste a fondamento dell’atto. <br />	<br />
____ 4.3. §. Sempre sul piano formale non si può condividere l’affermazione – di cui al secondo profilo del primo motivo&#8211; per cui il procedimento di revoca implichi l&#8217;obbligo di comunicare l&#8217;avvio del procedimento di revoca di una gara d&#8217;appalto ancora in corso di svolgimento in quanto, in questo caso, nessuno dei partecipanti ha acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento amministrativo in corso, un interesse qualificato e differenziato, e quindi meritevole di tutela attraverso detta comunicazione.<br />	<br />
E ciò specie quando, come nel caso in esame, la revoca sia stata determinata da valutazioni tutte interne all&#8217;amministrazione, in ordine alle quali nessun reale apporto conoscitivo può essere offerto dalle parti private (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 26 gennaio 2006, n. 86).<br />	<br />
In altre parole, a differenza dei casi di autoannullamento degli atti di gara per motivi di legittimità degli stessi, nel caso in cui si discute dell’opportunità amministrativa della revoca, i partecipanti alla gara non sono né cointeressati e né controinteressati necessari, per cui per la legittimità del procedimento non è necessario alcun contraddittorio. <br />	<br />
____ 3.4. §. Né può condividersi la terza censura relativa alla dedotta illegittimità – in linea di principio &#8212; delle clausole del bando e della lettera di invito con cui l’amministrazione si riservava “… a suo insindacabile giudizio” la possibilità di adottare atti di ritiro” senza dover corrispondere compensi, indennizzi a qualsiasi titolo ai partecipanti, perché non sarebbe stata specificamente sottoscritta.<br />	<br />
Se, infatti, la finalità del procedimento di gara è ordinariamente quella di fornire un pubblico servizio è evidente come il venir meno, ovvero il mutare dell&#8217;interesse originariamente perseguito, consente alla stazione appaltante di annullare o revocare i procedimenti di gara. <br />	<br />
Per questo, a prescindere dalla questione generale che non appare superata nemmeno dopo l&#8217;art. 2, comma 4 del Codice dei Contratti circa l’improprietà o meno dell&#8217;utilizzazione di categorie relative al contenuto negoziale in un contesto, quale il procedimento di gara che è minutamente e specialmente disciplinato, si deve concludere che nella specie non si tratta di una previsione riconducibile all&#8217;art. 1229 c.c. Tale previsione appare, infatti, estranea al profilo in esame perché il divieto sancito di stipulare patti preventivi di irresponsabilità nei confronti dei terzi danneggiati trova la sua &#8220;ratio&#8221; nell&#8217;esigenza di non consentire – nel corso dell’esecuzione della prestazione &#8212; la indiretta acquiescenza alla violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico fondamentali per la convivenza sociale.<br />	<br />
In altre parole il richiamo a tale clausola di per sé non inficia il provvedimento di revoca ma, come si vedrà meglio anche in seguito, la sua efficacia è limitata alla stipula del contratto o alla scadenza del termine – che coincide con la scadenza della polizza fidejussoria &#8212; che la stessa stazione appaltante si è autoassegnata per concludere il procedimento. Successivamente a tali momenti la causa di esclusione dell&#8217;indennizzo deve ritenersi automaticamente decaduta. In conseguenza la clausola è legittima ma il suo richiamo in sede di revoca “vitiatur sed non vitiat” per cui se non vale ad inficiare il provvedimento medesimo, non ha comunque effetti preclusivi delle pretese risacitorie dei concorrenti.<br />	<br />
Anche il terzo motivo va dunque disatteso.<br />	<br />
____ 3.5. §. In conseguenza, nella parte relativa alla richiesta di annullamento della revoca e degli atti presupposti, il ricorso va respinto.<br />	<br />
___ 4. §. La ritenuta legittimità della revoca non esaurisce affatto la presente controversia in quanto residua la richiesta risarcitoria.<br />	<br />
Per la ricorrente i gravissimi danni sofferti implicherebbero senz’altro un risarcimento, a prescindere dalla legittimità o meno della stessa revoca: il comportamento del Ministero sarebbe stato perlomeno colposo. Di qui la spettanza del risarcimento:<br />	<br />
&#8212; in forma specifica attraverso la riattivazione della conclusione della procedura di gara; ovvero <br />	<br />
&#8212; per equivalente comprendente:<br />	<br />
a. il ristoro delle spese la partecipazione della gara che ammonterebbero a € 480.335,00;<br />	<br />
b. i costi per i professionisti e le parcelle professionali nella misura di 74.852,12 euro;<br />	<br />
c. il mancato utile di cui all’articolo 345 della legge 20 marzo 1865 20248 allegato F) nella misura del 10% dell’importo dell’offerta/il numero dei concorrenti che potevano aspirare a conseguire l’aggiudicazione : ovvero 11.023.225,00 diviso n. 8 partecipanti, pari ad €137.800,00;<br />	<br />
d. il danno derivante dall’impossibilità di far valere il requisito economico legato all’esecuzione dei lavori nelle future gare, pari al 3% dell’importo dell’appalto. <br />	<br />
Il tutto rivalutato in base agli indici Istat e incrementato degli interessi al tasso legale.<br />	<br />
___ 4.2. §. L’assunto può essere favorevolmente considerato nei limiti che seguono. <br />	<br />
____ 4.2.1. Come noto, la giurisdizione risarcitoria del Giudice amministrativo sulla responsabilità precontrattuale (così come configurata dal Cons. Stato, Ad. Plen. 5 settembre 2005, n. 6; e poi Cass. Civ., SS.UU., 12 maggio 2008, n. 11656) è stata affermata nell’ipotesi in cui l&#8217;esercizio del “jus poenitendi” di autoannullamento concerne l’aggiudicazione della procedura di gara.<br />	<br />
La responsabilità per la revoca della gara da parte dell&#8217;Amministrazione, seppure oggettivamente legittima, si costituisce quando il fine pubblico è tuttavia attuato attraverso un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà. In tale scia anche la revoca legittima degli atti della procedura di gara può infatti integrare una responsabilità della pubblica amministrazione per danno precontrattuale nel caso di affidamenti suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 08 ottobre 2008, n. 4947).<br />	<br />
Tale orientamento in sostanza ha operato una scissione fra la legittima determinazione di revocare l&#8217;aggiudicazione della gara ed il complessivo tenore del comportamento tenuto dalla medesima Amministrazione nella sua veste di controparte negoziale, non informato alle generali regole di correttezza e buona fede che devono essere osservate dall&#8217;Amministrazione anche nella fase precontrattuale (in tal senso: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6 cit.; Cons. Stato Sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137; id., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 1248).<br />	<br />
Le medesime categorie giuridiche ben possono essere estese anche al caso della procedura di gara revocata per motivi di opportunità amministrativa in una fase antecedente alla aggiudicazione provvisoria. <br />	<br />
Sulla scia della giurisprudenza più avvertita, il Collegio ritiene infatti che possa configurarsi una responsabilità di carattere precontrattuale in capo all&#8217;Amministrazione nelle ipotesi (quale quella oggetto della presente controversia) in cui nel complesso delle circostanze si possa obiettivamente riscontrare il mancato rispetto dei generali canoni di correttezza in contraendo.<br />	<br />
In particolare, nel caso in esame, dunque la responsabilità aquiliana ed il danno per culpa in contraendo conseguenti alla mancata conclusione del procedimento ad evidenza pubblica devono essere ricollegati: <br />	<br />
&#8212; alla colpevole coeva adozione di scelte oggettivamente contraddittorie da parte del Ministero appaltante, che si sostanziano in intese operative, in spregio sia dei più elementari oneri di programmazione annuale e pluriennale dell’Amministrazione, che<br />
&#8212; agli ingiustificati ritardi di conduzione del procedimento stesso: al bando del 2007 era seguita una stasi durata fino al 3.6.2008, data della comunicazione della ripresa dei termini per la presentazione delle offerte;<br />	<br />
– al fatto che la revoca è stata adottata e comunicata ben molto oltre il termine dei 180 giorni che (forse ottimisticamente in relazione alle relativa complessità dell’intervento) era previsto al punto g) della lettera di invito quale termine per la scadenza della cauzione provvisoria e quindi per la stipula del contratto; <br />	<br />
&#8212; alla evidente mancanza del necessario ed indispensabile flusso di comunicazione tra le strutture di immediata collaborazione ed i vertici dell’amministrazione che avevano in gestione il procedimento;<br />	<br />
&#8212; alla mancata adozione di atti coerenti con le sopravvenute decisioni, ecc. anche solo al fine di consentire ai partecipanti di riadeguare le proprie strategie aziendali al possibile esito infruttuoso del procedimento. Come è stato affermato in un caso<br />
Tutti i predetti elementi integrano un comportamento colposo dell’Amministrazione e fanno concludere che la pur legittima revoca della procedura di gara, è stata attuata in un quadro d’azione i cui dati oggettivi inducono ad una valutazione complessiva contrastante con il dovere di lealtà e di buona fede di cui all&#8217;art. 1337 c.c. .<br />	<br />
In conclusione, l&#8217;inosservanza dei doveri comportamentali di correttezza e di affidamento ha cagionato l&#8217;ingiusto sacrificio dell&#8217;affidamento ingenerato nelle ditte partecipanti alla gara, poi legittimamente revocata, ed ha comportato dunque una responsabilità a titolo precontrattuale in quanto non vi sono dubbi che abbia ingenerato un danno ingiusto del quale appunto viene chiesto il ristoro.<br />	<br />
In definitiva sul punto, se la legittimità della revoca esclude il risarcimento da atto illegittimo, deve però affermarsi il diritto al risarcimento per responsabilità precontrattuale.<br />	<br />
____ 4.2. Quanto alla sua quantificazione si deve ricordare, come è noto, che se, in diritto comune, in caso di ordinaria responsabilità precontrattuale ai sensi dell&#8217;art. 1337 cod. civ., il danno deve essere risarcito nei limiti dell&#8217;interesse negativo e della perdita di ulteriori occasioni di stipulazione di altri contratti, nel caso di revoca di una procedura di gara non possa farsi un meccanicistico richiamo al predetto principio.<br />	<br />
Ciò posto, la ricorrente ha quantificato il danno subìto per spese di partecipazione, per mancato utile, e per perdita della possibilità di conseguire ulteriori contratti oltre alla rivalutazione economica ed agli interessi.<br />	<br />
Per quanto riguarda il complesso delle richieste risarcitorie, il Collegio considera che la mancata aggiudicazione di una gara d’appalto rappresenta un’evenienza del tutto ordinaria e che rientra nel campo del rischio d’impresa, per cui per il suo ristoro si ritiene di dover ricorrere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c. .<br />	<br />
In ragione di ciò, il Collegio stima equo liquidare alla ricorrente la somma di € 60.000,00, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />	<br />
____ 5. §. Nella parte relativa alla richiesta di annullamento della revoca e degli atti presupposti, il ricorso va disatteso mentre la richiesta risarcitoria deve essere accolta nei limiti di cui al punto che precede.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 a carico del Ministero. Possono essere compensate con EUR S.p.A. .<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativa regionale per il Lazio- II Quater:<br />	<br />
1. Rigetta il ricorso nella parte relativa alla richiesta di annullamento della revoca e degli atti presupposti.<br />	<br />
2. Accoglie in parte l’istanza di risarcimento dei danni nei sensi, nei modi e nella misura di cui in motivazione.<br />	<br />
3. Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in € 3.000,00 di cui € 500,00 per spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Floriana Rizzetto, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-4-2010-n-5913/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.5913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-946/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.946</a></p>
<p>L. Papiano Pres. C. Testori Est. Consorzio Ar.Si.Coop. Consorzio Sociale Toscana Sud (Avv. E. Dalli Cardillo) contro il Comune di Sansepolcro (Avv. L. Maccari) e nei confronti di Consorzio Sociale Comars Onlus (Avv. V. Chierroni) ed altri (tutti non costituiti) l&#8217;impresa esclusa da una gara di appalto sulla base di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-946/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-946/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. C. Testori Est.<br /> Consorzio Ar.Si.Coop. Consorzio Sociale Toscana Sud (Avv. E. Dalli Cardillo)<br /> contro il Comune di Sansepolcro (Avv. L. Maccari) e nei confronti di Consorzio <br />Sociale Comars Onlus (Avv. V. Chierroni) ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impresa esclusa da una gara di appalto sulla base di un provvedimento non impugnato va equiparata all&#8217;impresa che non ha mai partecipato alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Impresa esclusa da una gara di appalto sulla base di un provvedimento non impugnato –Va equiparata all&#8217;impresa che non ha mai partecipato alla gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;impresa esclusa da una gara di appalto sulla base di un provvedimento non impugnato va equiparata all&#8217;impresa che non ha mai partecipato alla gara, in quanto né l&#8217;una né l&#8217;altra risultano titolari di una posizione differenziata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00946/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00323/2010 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 323 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Consorzio Ar.Si.Coop. Consorzio Sociale Toscana Sud</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso Eugenio Dalli Cardillo in Firenze, via Camporeggi n. 3; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Sansepolcro in persona del Sindaco p.t.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso Loriano Maccari in Firenze, via Porta Rossa n. 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
nei confronti di<br />	<br />
</i>Consorzio Sociale Comars Onlus<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; 	</p>
<p><b>Ditta Marsupini Roberto e Figli S.n.c., Architetto Gabriele Corazza, C.I.P.E.</b>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; della determina di aggiudicazione definitiva del Comune di Sansepolcro n. 548 del 04.11.2009, comunicata alla ricorrente dalla stazione appaltante in data 22.12.2009, che affida all’ATI composto tra il Consorzio COMARS, la Ditta Marsupini Roberto e figli e l’Architetto Corazza, la progettazione costruzione e gestione dell’asilo nido del Comune di Sansepolcro;<br />	<br />
&#8211; della determina del Comune di Sansepolcro n. 627 del 10.12.2009 che approva il contratto di appalto;<br />	<br />
&#8211; di tutti i verbali della commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; della determina della Giunta Comunale del Comune di Sansepolcro n. 270 del 28.09.2009 che nomina la Commissione di Gara e della determina del Dirigente del Comune di Sansepolcro n. 486 del 30.09.2009;<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa del bando e del capitolato di gara;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, concomitanti e susseguenti ancorché ignoti;<br />	<br />
&#8211; del contratto di affidamento della concessione se sottoscritto dalle parti; <br />	<br />
in ogni ipotesi per l’accertamento e la declaratoria<br />	<br />
&#8211; che l’aggiudicazione è illegittima e per l’effetto deve essere rinnovata la gara se permane nella stazione appaltante l’interesse ad affidare la realizzazione e gestione dell’asilo nido.<br />	<br />
nonché per la condanna<br />	<br />
ai sensi e per gli effetti della L. 1034/1971 e del D.lgs n. 80/1998 al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sansepolcro e di Consorzio Sociale Comars Onlus;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Premesso:<br />	<br />
&#8211; che il Comune di Sansepolcro, con deliberazione di Giunta n. 217 del 24/7/2009, ha approvato il bando relativo all&#8217;indizione di una procedura aperta per l&#8217;affidamento della &#8220;<i>concessione di progettazione, costruzione e gestione di un nuovo asilo nido<br />
-che nella seduta dell’1/10/2009, alla quale era presente il sig. Nicola Nasca in qualità di Direttore del Consorzio AR.SI.COOP., la Commissione giudicatrice ha disposto l&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;offerta del predetto Consorzio per carenze documentali;<	
- che la procedura concorsuale è poi proseguita nelle sedute dell’8, 10, 22 e 28/10/2009 e che in quest'ultima data la predetta Commissione ha provvisoriamente aggiudicato la gara al Consorzio Sociale COMARS;<br />	<br />
&#8211; che con determina dirigenziale n. 548 del 4/11/2009 la stazione appaltante ha approvato i verbali della gara, che ha aggiudicato definitivamente alla costituenda ATI capeggiata dal Consorzio Sociale COMARS;<br />	<br />
&#8211; che il Consorzio AR.SI.COOP.ha impugnato tale esito con il ricorso in epigrafe, notificato il 19/2/2010;</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che il Consorzio ricorrente non ha impugnato la propria esclusione dalla gara entro il termine decadenziale decorrente quantomeno dal 7/10/2009 (data di ricevimento della raccomandata a.r. – doc. 5 depositato dall&#8217;Amministrazione resistente &#8211; con cui il<br />
&#8211; che dunque la legittimità di tale esclusione non è mai stata, né può più essere in discussione;</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio ritiene di aderire, la legittimazione a contestare le operazioni di gara spetta al solo concorrente che vi abbia partecipato e tale posizione non può essere riconosciuta al sogg<br />
&#8211; che in particolare, come recentemente puntualizzato dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato della sentenza 7 dicembre 2009 n. 7666 &#8220;… <i>l&#8217;impresa esclusa da una gara di appalto sulla base di un provvedimento non impugnato va equiparata all&#8217;impresa c<br />
<i>Non vale in senso contrario invocare la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 11/2008 che ha affermato la necessità di esaminare nel merito il ricorso principale diretto a far valere l&#8217;illegittima ammissione dell&#8217;aggiudicataria, nonostante la fondatezza del ricorso incidentale con cui si contesa la legittimità dell&#8217;ammissione dello stesso ricorrente principale. La fattispecie decisa dall&#8217;Adunanza Plenaria risulta differente da quella in esame perché l&#8217;impresa che (sia pure illegittimamente) partecipa alla gara è titolare, per ciò solo, di una situazione giuridica differenziata rispetto all&#8217;impresa che non ha mai partecipato o a quella che è stata esclusa sulla base di un atto non impugnato.</i><br />	<br />
<i>Deve, invero, ritenersi che l&#8217;atto di ammissione, sia pure illegittimo, valga ad attribuire all&#8217;impresa una posizione differenziata, su cui si fonda la sua legittimazione al ricorso.</i><br />	<br />
<i>Appurata la mancanza di legittimazione al ricorso, non assume alcune rilevanza la circostanza che l&#8217;odierno appellante potrebbe avere un interesse strumentale alla decisione del ricorso, potendo ottenere, in caso di accoglimento del medesimo, la rinnovazione della gara.</i><br />	<br />
<i>L&#8217;esistenza dell&#8217;interesse al ricorso non esclude, infatti, la necessità di verificare, quale ulteriore e necessaria condizione dell&#8217;azione, la sussistenza anche della legittimazione al ricorso</i>&#8220;;<br />	<br />
Ritenuto in conclusione che il ricorso risulta inammissibile e che il Consorzio ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, nella misura quantificata nel dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore sia del Comune di Sansepolcro, sia del Consorzio Sociale COMARS nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA per ciascuna delle controparti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-4-2010-n-946/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a></p>
<p>Pres. Amirante, Est. Finocchiaro 1. Ambiente – Rifiuti – Gestione dei centri di raccolta – Autorizzazione – Comune – Competenza – Art. 7, co. 1 lett. c) L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Illegittimità costituzionale – Sussiste – Violazione art. 117, co. 2 lett. s) Cost.; 2. Ambiente – Rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante, Est. Finocchiaro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Rifiuti – Gestione dei centri di raccolta – Autorizzazione – Comune – Competenza – Art. 7, co. 1 lett. c) L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Illegittimità costituzionale – Sussiste – Violazione art. 117, co. 2 lett. s) Cost.;	</p>
<p>2. Ambiente – Rifiuti – Art. 44 L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Nozione di rifiuto – Esclusione di sedimenti non contaminati – Illegittimità costituzionale – Sussiste &#8211; Violazione art. 117, co. 2 lett. s) Cost;	</p>
<p>3. Ambiente – Rifiuti &#8211; Recupero di rifiuti non pericolosi &#8211; – Impianti mobili &#8211; Progetti – Assoggettabilità alla VIA – Esclusione – Art. 46 L. n. 11/09 Regione Umbria &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ costituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell’art. 117, co. 2 lett. s) Cost.- l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta;	</p>
<p>2. E’ costituzionalmente illegittimo &#8211; per violazione dell’art. 117, co. 2 lett. s) Cost &#8211; l’art. 44 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla nozione di “rifiuto” e dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti».;	</p>
<p>3. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 46 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>	<br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
<B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:	</p>
<p>#NOME?<br />
#NOME?<br />
&#8211; Alfio FINOCCHIARO &#8221;<br />
&#8211; Franco GALLO &#8221;<br />
&#8211; Luigi MAZZELLA &#8221;<br />
&#8211; Gaetano SILVESTRI &#8221;<br />
&#8211; Sabino CASSESE &#8221;<br />
&#8211; Maria Rita SAULLE &#8221;<br />
&#8211; Giuseppe TESAURO &#8221;<br />
&#8211; Paolo Maria NAPOLITANO &#8221;<br />
&#8211; Giuseppe FRIGO &#8221;<br />
&#8211; Alessandro CRISCUOLO &#8221;<br />
&#8211; Paolo GROSSI &#8220;	</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-15 luglio 2009, depositato in cancelleria il 20 luglio 2009 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2009.	</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;	</p>
<p>udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.	</p>
<p align=center>
<b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. – Con ricorso, notificato alla Regione Umbria il 10-15 luglio 2009, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 20 luglio 2009 (reg. ric. n. 49 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, lettera c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.	</p>
<p>Secondo il ricorrente la suddetta legge regionale, nel disciplinare la bonifica delle aree inquinate e la gestione integrata dei rifiuti, presenterebbe vari aspetti di contrasto con la normativa nazionale e comunitaria relativa alla disciplina dei rifiuti e alla valutazione dell’impatto ambientale.	</p>
<p>1.1. – In particolare, l’art. 7, lettera c), delle citata legge regionale n. 11 del 2009 prevede che il Comune abbia il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta.	</p>
<p>La disciplina nazionale di settore, costituita dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), prevede che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba soltanto essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che la sola realizzazione dei citati centri, e non anche la gestione di essi, sia approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente (art. 2, commi 1 e 4). Pertanto subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, così come disposto nella legge regionale in esame, si porrebbe in contrasto con la citata normativa nazionale, espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.	</p>
<p>1.2. – La norma contenuta nell’art. 44 della stessa legge regionale esclude poi dal proprio campo di applicazione, tra l’altro, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti».	</p>
<p>Con tale previsione la Regione opererebbe una illegittima esclusione dalla nozione di “rifiuto” di materiali che rientrano nel campo di applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento.	</p>
<p>Infatti, la definizione comunitaria, recata dall’art. 1 della direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce che è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi. Sulla base dei principi del diritto comunitario e della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE, non è allora possibile adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l’intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi. Tale principio non può essere derogato dalla Regione, dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall’art. 117, primo comma, Cost., e, inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono illegittime norme regionali che escludano da detta categoria taluni materiali.	</p>
<p>Ne consegue che la norma in esame, oltre che essere in contrasto con quanto disposto dagli articoli 183, comma 1, lettera a) e 185 del d.lgs. n. 152 del 2006, può esporre l’Italia ad una procedura d’infrazione per indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva sui rifiuti.	</p>
<p>1.3. – L’art. 46 della legge regionale in oggetto esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in avanti, VIA), di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152, anche se rientranti nella tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del citato decreto legislativo, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.	</p>
<p>Tale deroga risulterebbe in palese contrasto con la normativa statale da ultimo richiamata, che prevede la verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV, senza specificare se si tratti di impianti mobili o meno. Peraltro, la Commissione europea, circa l’applicazione della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) relativamente agli impianti mobili di trattamento rifiuti, ha ribadito, con nota del 17 novembre 2004, prot. Env.D.3/LT/cro D(2004) 532306, che «il carattere mobile e temporaneo di tali impianti non costituisce di per sé motivo di esclusione dalle liste dei progetti elencati negli allegati della direttiva o di considerazione particolare ai fini della qualificazione di un progetto ai sensi della stessa. Pertanto, posto che essi abbiano le caratteristiche per essere considerati come progetti di cui agli allegati I e II, gli impianti mobili di trattamento rifiuti sono assoggettati alle prescrizioni e alle procedure previste dalla direttiva».	</p>
<p>Ne conseguirebbe l’illegittimità della normativa regionale in oggetto, per contrasto con la normativa nazionale e comunitaria riguardante i rifiuti e la valutazione di impatto ambientale, con violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost.	</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Regione Umbria.	</p>
<p align=center>
<b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera c) della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui prevede che il Comune abbia il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto porrebbe una disciplina contrastante con quella nazionale di settore, costituita dall’art. 2, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), secondo cui il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve solamente essere iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e la realizzazione dei citati centri, e non anche la gestione di essi, deve essere approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.	</p>
<p>1.1. – La questione è fondata.	</p>
<p>1.2. – L’art. 7 della legge regionale n. 11 del 2009, enumera le funzioni amministrative dei Comuni nella materia della gestione dei rifiuti urbani. Alla lettera c), oltre alla approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o al loro adeguamento alle norme vigenti, sono previsti «rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione degli stessi». Aggiunge che i centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che prevede l’autorizzazione unica regionale per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.	</p>
<p>La disciplina nazionale è costituita in primo luogo dall’art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che, illustrando le definizioni impiegate dalla suddetta norma, alla lettera cc, dopo aver precisato che per “centro di raccolta” s’intende l’«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento», aggiunge che «la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Questa disciplina è stata dettata dal d.m. 8 aprile 2008, che all’art. 1 contiene ulteriore definizione dei centri di raccolta, e all’art. 2 pone la disciplina amministrativa degli stessi.	</p>
<p>La materia dei rifiuti attiene alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela ambientale (sentenze n. 10 e 314 del 2009, n. 62 del 2008), e, in tale materia, è consentito allo Stato emanare regolamenti, per esigenze di uniformità (sentenze n. 233 del 2009 e 411 del 2007).	</p>
<p>L’art. 1 del d.m. 8 aprile 2008 definisce i centri di raccolta comunali e intercomunali, come «aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati (…) conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche».	</p>
<p>Nessuna autorizzazione è prevista dalla normativa statale per la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani: l’art. 2 d.m. 8 aprile 2008, già intitolato «Autorizzazioni e iscrizioni» – e nel quale il termine “autorizzazioni” è stato sostituito con il termine “approvazioni” dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 (Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) – dispone che «la realizzazione dei centri di raccolta di cui all’art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente» (comma 1), e che «il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» (comma 4).	</p>
<p>Occorre ricordare che in assenza di una disciplina chiara, per la semplice raccolta dei rifiuti urbani (in aree dette “ecopiazzole”), che tenesse conto delle peculiari differenze rispetto alle più complesse operazioni di smaltimento e di recupero, si discuteva in passato se fosse richiesta o meno un’autorizzazione.	</p>
<p>L’auspicato chiarimento aveva luogo con la riformulazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, per effetto dell’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), e, a soli due mesi di distanza, con il citato d.m. 8 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente. Dal complesso di queste norme deriva che riguardo all’attività di raccolta di rifiuti, finalmente distinta dallo smaltimento e dal recupero, solo la realizzazione dei centri di raccolta è “approvata” dal Comune, mentre non è necessaria l’autorizzazione per la gestione, richiedendosi solo l’iscrizione del gestore all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale).	</p>
<p>L’approvazione comunale rappresenta un controllo di tipo urbanistico, che riguarda la realizzazione del centro di raccolta, come risulta chiarito dal nuovo testo dell’art. 2, comma 1, del d.m. 8 aprile 2008, come sostituito dal d.m. 13 maggio 2009: «la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia».	</p>
<p>L’attribuzione al Comune dell’ulteriore competenza al rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione, come disposta dalla legge regionale impugnata (art. 7, lett. c), riguardando la gestione dei centri di raccolta, incide allora sulla disciplina dei rifiuti e si pone in contrasto con la normativa statale, che non la prevede.	</p>
<p>È pur vero che la rubrica dell’art. 2 del d.m. 8 aprile 2008, intitolata «Autorizzazioni e iscrizioni», poteva ingenerare elementi di equivocità (il termine “autorizzazioni”, come detto, è stato sostituito con “approvazioni”). Il testo della norma, tuttavia, non contiene in alcuna parte il termine “autorizzazione”.	</p>
<p>È vero anche che il comma 8 dell’art. 2 del decreto ministeriale, nel testo vigente all’epoca dell’emanazione della norma regionale censurata, consentiva ai centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del d.lgs. n. 152 del 2006, di continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa: si trattava però dell’autorizzazione unica ambientale, di competenza regionale, che certo non avrebbe potuto legittimare l’imposizione dell’obbligo di un titolo ulteriore, di competenza comunale.	</p>
<p>Il comma 7 dello stesso d.m. 8 aprile 2008, prima delle modifiche apportate dal d.m. 13 maggio 2009, consentiva che i centri di raccolta, i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fossero operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuassero ad operare, conformandosi alle disposizioni tecniche entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di una emananda delibera del Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali di cui al comma 5. La verifica in ordine all’esistenza, nella normativa regionale previgente in tema di gestione dei rifiuti – costituita dalla legge della Regione Umbria 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) – di una norma che subordinasse l’attività di gestione dei centri di raccolta ad autorizzazione comunale, è negativa, prevedendosi solo, fra i compiti della Provincia, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi (poi disciplinata dall’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006: lo stesso d.lgs. n. 152, all’art. 264, ha abrogato il d.lgs. n. 22 del 1997), in consonanza all’art. 19, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).	</p>
<p>Ancor prima, l’art. 5 della legge della Regione Umbria 24 agosto 1987, n. 44 (Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), prevedeva l’autorizzazione della Giunta regionale (non del Comune) alla installazione (non alla gestione) dei centri di raccolta, in conformità degli strumenti urbanistici.	</p>
<p>In conclusione, nessun appiglio poteva trovare il legislatore regionale, nella disciplina statale sui centri di raccolta dei rifiuti urbani, per configurare un obbligo di autorizzazione alla gestione degli stessi.	</p>
<p>Ai Comuni non compete, in aggiunta all’approvazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani riguardo alla realizzazione di essi, l’autorizzazione alla gestione (sull’illegittimità di norme regionali in tema di rifiuti, configuranti competenze in contrasto con la disciplina statale, sentenza n. 378 del 2007). Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune, così come disposto dall’art. 7, comma 1, lettera c), legge regionale n. 11 del 2009, si pone in contrasto con la normativa nazionale rappresentata dal d.m. 8 aprile 2008, emesso in attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che è espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.	</p>
<p>La norma regionale va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di «rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione» dei centri di raccolta.	</p>
<p>2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita poi della legittimità costituzionale dell’art. 44 della stessa legge della Regione Umbria, nella parte in cui esclude dal proprio campo di applicazione, tra l’altro, i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perchè porrebbe una disciplina contrastante con la definizione comunitaria di rifiuto recata dall’art. 1, lettera a), della direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsi; e contrasterebbe inoltre con la disciplina nazionale di settore, costituita dagli artt. 183, comma 1, lettera a) e 185 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	</p>
<p>2.1. – La questione è fondata.	</p>
<p>2.2. – La disposizione censurata attiene alla nozione stessa di “rifiuto”, riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato.	</p>
<p>Non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di “rifiuto” stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze nn. 61 e 315 del 2009). La norma in oggetto, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi», si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all’ordinamento comunitario (sentenza n. 62 del 2008).	</p>
<p>Fra le sostanze escluse dal campo di applicazione della direttiva (e della normativa statale rappresentata dal d.lgs. n. 152 del 2006), vi sono le «acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido» (art. 2, par. 1, lettera b-iv, della direttiva; art. 185, comma 1, lettera b, n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), ma fra questi non possono essere ricompresi i sedimenti, indicati dalla disposizione regionale, che costituiscono residui semi-solidi, derivanti dal trattamento delle acque. Neppure rileva che l’esclusione sia limitata dalla norma regionale a quei sedimenti che non siano contaminati oltre misura: tale connotato può considerarsi ai fini della qualificazione della sostanza come pericolosa, non anche per l’esclusione di questa dalla categoria dei rifiuti. Sotto tale profilo non è consentito al legislatore regionale introdurre limiti quantitativi non previsti nella regolamentazione statale unitaria, ai fini di sottrarre un oggetto a una determinata disciplina (così, in tema di adempimenti connessi alla disciplina dei rifiuti pericolosi, la sentenza n. 315 del 2009), specie ove si tratti di ambiti tecnici per l’attuazione di livelli di tutela uniforme (sentenza n. 249 del 2009).	</p>
<p>Il dettato della disposizione censurata riproduce quasi letteralmente il testo dell’art. 2, par. 3, della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, che abroga precedenti direttive in materia). Questa non è stata ancora recepita da legge statale (termine di recepimento: 12 dicembre 2010). La norma comunitaria introduce una esclusione dall’ambito di applicazione della stessa direttiva, proprio relativamente ai «sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi».	</p>
<p>La circostanza non modifica i termini della questione, posto che la competenza per l’attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, come la tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene inequivocabilmente allo Stato (sentenza n. 233 del 2009), e non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia, ispirandosi ad una direttiva non ancora recepita per i rifiuti.	</p>
<p>L’art. 44 della legge regionale n. 11 del 2009, dunque, è illegittimo, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti».	</p>
<p>3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, infine, della legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV, del d.lgs. n. 152, anche se rientranti nella tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del citato decreto, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto pone una disciplina contrastante con la normativa comunitaria di settore e con l’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché con l’allegato IV alla parte II, punto 7, lettera zb) di tale decreto, secondo cui si fa luogo alla verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante le operazioni di recupero di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV, senza distinzione tra impianti mobili o meno.	</p>
<p>3.1. – Anche tale questione è fondata.	</p>
<p>3.2. – La necessità di esperire la procedura di VIA, è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: art. 4, paragrafo 2), a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, dell’obbligo di VIA, la giurisprudenza comunitaria rimette alla normativa interna, per certe materie, l’individuazione delle soglie. Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, l’effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera alla VIA medesima (art. 20 d.lgs. n. 152 del 2006).	</p>
<p>Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale, se non è dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica delle regole di competenza interne, comunque, sarebbe preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari: sentenza n. 368 del 2008), per i progetti indicati dall’allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all’obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria.	</p>
<p>L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249, sopra citate).	</p>
<p>In conclusione, la norma regionale è illegittima, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».	</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), nella parte in cui attribuisce ai Comuni la funzione di rilascio, rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta;	</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della medesima legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti»;	</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 della medesima legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni».	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.	</p>
<p>F.to:	</p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente<br />
Alfio FINOCCHIARO, Redattore	</p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere	</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;8 aprile 2010.</p>
<p><b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2010-n-127/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2010 n.127</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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