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	<title>8/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a></p>
<p>Pres. IANNOTTA Est. IANNOTTALega per l&#8217;autonomia alleanza lombarda (E. Squarcia, F. Tedeschini, P.S. Pugliano) c./ Ministero dell&#8217;interno e Ufficio centrale elettorale nazionale (Avv. Stato) sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al diniego di ammissione di una lista alle elezioni politiche, sindacabile dalle Camere 1. Elezioni – Ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. IANNOTTA Est. IANNOTTA<br />Lega per l&#8217;autonomia alleanza lombarda (E. Squarcia, F. Tedeschini, P.S. Pugliano) c./ Ministero dell&#8217;interno e Ufficio centrale elettorale nazionale (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al diniego di ammissione di una lista alle elezioni politiche, sindacabile dalle Camere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Ammissione della lista – Controversia – Cognizione – Giunta delle Elezioni – Sussiste.</p>
<p>2. Elezioni – Ammissione della lista – Diniego – Situazione giuridica soggettiva – Diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</p>
<p>3. Elezioni – Ammissione della lista – Giunta delle Elezioni – Diniego di cognizione – Devoluzione al giudice amministrativo – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diniego di ammissione della lista, con il contrassegno presentato senza accogliere l’invito, formulato dall’Amministrazione dell’Interno, ad apportare modifiche, incide su posizioni di diritto soggettivo, in quanto la presentazione delle liste, pur essendo parte di un procedimento amministrativo, è da identificare come modo di essere del diritto a sollecitare la scelta da parte dell’elettorato in vista della proposizione agli uffici di parlamentare. Pertanto, in difetto di una normativa di attribuzione alla cognizione del giudice amministrativo delle controversie su diritti soggettivi, che non siano complementari ad interessi legittimi, non è prospettabile la giurisdizione dello stesso giudice.</p>
<p>2. Le controversie sull’ammissione delle liste all’elezione per le Camere del Parlamento esulano dagli ambiti della giurisdizione civile e di quella amministrativa, in quanto è riservata alla cognizione della Giunta delle Elezioni della Camera la convalida di tutte le operazioni elettorali, comprese quelle di ammissione della lista (1).</p>
<p>3. L’espressione da parte della Giunta delle Elezioni dell’avviso, secondo il quale la controversia sulla ricusazione del contrassegno di lista nella fase preparatoria delle elezioni esula dalla cognizione della giunta, non importa la prospettabilità della giurisdizione amministrativa rispetto a tale controversia.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass., Sez. un., 6 aprile 2006 n. 8118</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al diniego di ammissione di una lista alle elezioni politiche, sindacabile dalle Camere</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12291_CDS_12291.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1948</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1948</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento che dichiara decaduto l’istante dalla graduatoria provinciale definitiva del concorso per soli titoli (profilo Collaboratore scolastico) per aver reso dichiarazioni mendaci. (Nel caso specifico l’istante aveva dichiarato di non avere procedimenti penali pendenti, ma dai riscontri effettuati erano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1948</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il provvedimento che dichiara decaduto l’istante dalla graduatoria provinciale definitiva del concorso per soli titoli (profilo Collaboratore scolastico) per aver reso dichiarazioni mendaci. (Nel caso specifico l’istante aveva dichiarato di non avere procedimenti penali pendenti, ma dai riscontri effettuati erano emerse condanne penali, procedimenti pendenti e stato di detenzione nel momento dell’accertamento). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1948/08<br />
Registro Generale:2015/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Marcella Colombati Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FENO DOMENICO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  FABIO SAITTAcon domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE N.87  presso ARTURO ANTONUCCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE </b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA 877/2007, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALLA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA CONCORSO PER  COLL. SCOLASTICO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE<br />MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
Udito il relatore Cons. Marcella Colombati e udito,  altresì, per la parte l’Avv. ANTONUCCI per delega dell’Avv. SAITTA;<br />
Ritenuto, a un primo e sommario esame, che la sentenza appellata resiste alle censure sulla base degli elementi fattuali correttamente valutati;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2015/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1948/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso l’archiviazione del procedimento di emersione di lavoro irregolare emesso da una Questura, motivato sull’omesso ritiro del permesso su convocazione per raccomandata, se emerga un equivoco sull’indirizzo del ricorrente, che aveva portato all’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento per mancata comparizione. Restano salvi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso l’archiviazione del procedimento di emersione di lavoro irregolare emesso da una Questura, motivato sull’omesso ritiro del permesso su convocazione per raccomandata, se emerga un equivoco sull’indirizzo del ricorrente, che aveva portato all’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento per mancata comparizione. Restano salvi i provvedimenti in esito a nuova convocazione, presso il domicilio indicato dall’istante nel giudizio stesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1937/08<br />
Registro Generale: 2044/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASHOK KUMAR </b><br />
rappresentato e difeso da:   Avv.  MARIO SALERNIcon domicilio  eletto in Roma VIALE CARSO, 23   pressoMARIO SALERNI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI BOLOGNA</b>non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione I  2783/2007, resa tra le parti, concernente EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per la parte appellante l’avv. Damizia per delega dell’avv. Salerni;<br />
Ritenuto che nulla osti all’esame della domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’appellante, interrotta a causa di equivoci nel suo indirizzo;<br />
ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere accolta, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in esito a nuova convocazione dell’appellato, indirizzata al recapito dichiarato nel presente giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2044/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-4-2008-n-2928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-4-2008-n-2928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-4-2008-n-2928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2928</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI Est. FRANCAVILLATosinvest Immobiliare s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c./ Comune di Marino (Avv. D. Chiappa) in tema di omessa comunicazione di avvio del procedimento Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Deroghe previste dalla legge – Tassatività – Contenuto vincolato – Dimostrazione in giudizio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-4-2008-n-2928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-4-2008-n-2928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI Est. FRANCAVILLA<br />Tosinvest Immobiliare s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c./ Comune di Marino (Avv. D. Chiappa)</span></p>
<hr />
<p>in tema di omessa comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Deroghe previste dalla legge – Tassatività – Contenuto vincolato – Dimostrazione in giudizio – Omissione – Illegittimità del provvedimento – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’onere di comunicare l’avvio del procedimento può essere derogato, in base al disposto normativo di cui all’art. 7 della L. n. 241/90, nelle sole ipotesi in cui ricorrono “particolari esigenze di celerità del procedimento” e nei casi previsti dal successivo art. 13 L. n. 241/90 (emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione nonché nei procedimenti tributari), mentre la natura vincolata dell’atto che l’amministrazione deve adottare non esclude l’astratta applicabilità dell’art. 7 l. n. 241/90 (1) nelle ipotesi in cui l’adozione del provvedimento richieda, comunque, l’accertamento di una situazione di fatto la cui complessità avrebbe reso utile la partecipazione del privato al procedimento. Cosicché, in mancanza di adempimento all’onere probatorio previsto dall’art. 21 octies, co. 2, della suddetta normativa, che impedisce al giudice di annullare l’atto impugnato “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, il provvedimento dovrà considerarsi illegittimo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St., Sez. IV, n. 399/06; Cons. St., Sez. V n. 1701/03; Cons. St., Sez. V, n. 1095/03; TAR Campania, Napoli n. 1002/07.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di omessa comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio <br />
 Sede di Roma &#8211; Sezione Interna I Quater</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Pio Guerrieri &#8211; Presidente; &#8211; Dr. Giancarlo Luttazi – Giudice; &#8211; Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8484/07 R.G. proposto da<br />
<b>TOSINVEST IMMOBILIARE S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI MARINO</b>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 41 presso l’avv. Alessandro Pieri (studio Insabato) e rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Daniela Chiappa che lo rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br /> dell’ordinanza n. 293 del 13 luglio 2007 con la quale il dirigente dell’Area V Urbanistica del Comune di Marino ha ingiunto alla Tosinvest Immobiliare s.r.l. la demolizione delle opere ivi indicate, realizzate presso il complesso immobiliare denominato “Borgo Ferentum” e sito in Marino, via Appia Nuova al Km. 22,00, ed il ripristino dello stato dei luoghi;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 28 febbraio 2008;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ordinanza n. 293 del 13 luglio 2007 il Comune di Marino ha ingiunto alla Tosinvest Immobiliare s.r.l. la demolizione delle opere ivi indicate, realizzate in asserita difformità dal permesso di costruire n. 1/06 e, comunque, in assenza di idonei titoli autorizzativi, presso il complesso immobiliare denominato “Borgo Ferentum” sito in Marino, ed il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
Con ricorso notificato il 09/10/07 e depositato il 12/10/07 la Tosinvest Immobiliare s.r.l. ha impugnato l’atto in esame deducendone l’illegittimità in relazione ai vizi di violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, difetto di motivazione e d’istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 34 e 37 D.P.R. n. 380/01 ed eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti.<br />
Il Comune di Marino, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 05/11/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1290/07 il Tribunale ha ordinato al Comune di Marino di depositare la documentazione ivi indicata; l’adempimento istruttorio è stato eseguito l’11/12/07 con il deposito degli atti richiesti.<br />
Con ricorso notificato il 24/01/08 e depositato il 25/01/08 la Tosinvest Immobiliare s.r.l. ha proposto motivi aggiunti avverso l’atto già gravato in via principale.<br />
All’udienza pubblica del 28 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.<br />
La Tosinvest Immobiliare s.r.l. impugna l’ordinanza n. 293 del 13 luglio 2007 con cui il Comune di Marino le ha ingiunto di demolire le opere ivi indicate, realizzate in asserita difformità dal permesso di costruire n. 1/06 e, comunque, in assenza di idonei titoli autorizzativi presso il complesso immobiliare denominato “Borgo Ferentum” e sito in Marino, ed il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
In particolare, le opere abusive contestate nel provvedimento gravato riguardano i corpi di fabbrica nn. 3 (aumento di un’unità immobiliare al secondo piano mediante una diversa distribuzione funzionale degli ambienti), 6 (realizzazione di un torrino delle dimensioni di mt. 7,00 x 3,50 ed altezza media di mt. 3,50 atto a contenere il fine corsa del vano ascensore), 9 (modifica di prospetti, realizzazione di una scala esterna di cemento armato e di due pilastri al piano terra ove sono stati anche realizzate una diversa distribuzione degli ambienti e la demolizione della scala interna) ed 11 (modifica di prospetti, aumento di volumetria di 216 mc. tramite modifica della quota del tetto, mutamento della distribuzione interna e demolizione della scala ivi esistente con realizzazione di un’unità immobiliare aggiuntiva al piano primo.<br />
Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 perché l’ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa in assenza della comunicazione di avvio del relativo procedimento; l’osservanza di tale onere, sempre secondo la prospettazione contenuta nell’atto introduttivo, sarebbe stata indispensabile in ragione della peculiarità della fattispecie caratterizzata dalla contestazione di una pluralità di abusi e dalla pendenza di una serie di procedimenti attivati dall’interessata proprio per acquisire quei titoli abilitativi la cui mancanza è stata dall’amministrazione posta a base del provvedimento impugnato. <br />
La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
In fatto, costituisce circostanza pacifica tra le parti la mancanza, nella fattispecie, della comunicazione di avvio del procedimento culminato con l’adozione dell’atto impugnato; lo stesso Comune di Marino nelle memoria difensiva ammette esplicitamente tale omissione giustificandola con la superfluità della partecipazione del privato il che non può essere condiviso, come in seguito si avrà occasione di precisare.<br />
In diritto, il Tribunale osserva che l’art. 7 l. n. 241/90 obbliga l’amministrazione a comunicare l’avvio del procedimento ai destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale; l’onere in esame può essere derogato, in base al disposto normativo, nelle sole ipotesi in cui ricorrono “particolari esigenze di celerità del procedimento” (nemmeno dedotte nella fattispecie dall’amministrazione resistente) e nei casi previsti dal successivo art. 13 l. n. 241/90 (emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione nonché nei procedimenti tributari) che, in concreto, non ricorrono nella vicenda in cui si controverte della legittimità di un provvedimento di demolizione di opere abusive.<br />
La tassatività delle deroghe legislativamente previste all’obbligo partecipativo in esame induce a ritenere che, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Marino, la natura vincolata dell’atto che l’amministrazione deve adottare non esclude l’astratta applicabilità dell’art. 7 l. n. 241/90 (in questo senso Cons. Stato sez. IV n. 399/06; sez. V n. 1701/03; sez. V n. 1095/03; TAR Campania – Napoli n. 1002/07)  almeno con riferimento alle ipotesi, come quella oggetto di causa, in cui l’adozione del provvedimento richiede, comunque, l’accertamento di una situazione di fatto la cui complessità (ammessa esplicitamente dal Comune di Marino in riferimento al numero e all’entità delle violazioni contestate e all’“articolazione in fatto della vicenda”: pagine 1-2 della memoria difensiva depositata il 25/02/08) avrebbe reso utile la partecipazione del privato al procedimento.<br />
Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa tali peculiarità sono desumibili, in primis, dall’esame dello stesso atto impugnato con cui sono stati contestati una pluralità di abusi di diversa natura (modifica di prospetti e di distribuzione degli ambienti anche mediante demolizione e costruzione di tramezzature, realizzazione di un vano per ascensore, aumenti di volumetria) la cui eterogeneità è presumibilmente alla base della genericità del provvedimento di demolizione ove si specifica che, delle opere contestate, alcune (non meglio precisate) sono state realizzate in difformità al permesso di costruire n. 1/06 ed altre in assenza di alcun titolo autorizzativo.<br />
A ciò si aggiunga che nella fattispecie è pendente un procedimento (afferente &#8211; almeno da quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti: si veda l’allegato n. 4 del ricorso &#8211; ai corpi di fabbrica 3, 6, 9 e 11) di variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 1/06, attivato il 30 marzo 2006, della cui rilevanza, in relazione all’abusività delle opere contestate, non si dà in alcun modo atto nel provvedimento impugnato.<br />
Né nell’ordinanza di demolizione il Comune ha tenuto in considerazione (o, almeno ciò non risulta dalla motivazione dell’atto e dalle stesse difese dell’ente) il permesso di costruire n. 61/07, rilasciato il 23 maggio 2007 e concernente, tra l’altro, proprio il fabbricato n. 3, relativo ad opere (diversa distribuzione degli spazi interni) che per tipologia sono astrattamente riconducibili nell’alveo di quelle contestate come abusive nel provvedimento impugnato anche se, allo stato, non è dato sapere se sussista identità fattuale tra le stesse.<br />
Né tale incertezza è superabile alla luce delle deduzioni ed allegazioni processuali del Comune di Marino il quale con la comunicazione del 05/12/07, inviata a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1290/07 emessa dal Collegio, ha evidenziato che il provvedimento impugnato è stato adottato solo sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria il 18/05/07 (costituenti l’allegato n. 4 alla memoria dell’amministrazione depositata il 05/11/07) e, quindi, senza accedere direttamente ai luoghi come si evince dal tenore dell’atto ove si indica come mera possibilità la stessa realizzazione delle tre unità immobiliari contestata come abusiva.<br />
Per altro gli accertamenti di P.G. posti a base dell’ordinanza di demolizione sono stati effettuati in data anteriore a quella in cui è stato rilasciato il permesso di costruire n. 61/07 (emesso il 23/05/07) il che influisce sulla completezza ed esaustività delle circostanze di fatto sulla base delle quali il Comune ha adottato il provvedimento sanzionatorio.<br />
Proprio le citate difficoltà di verifica della legittimità sostanziale dell’atto impugnato, perduranti anche dopo l’acquisizione delle risultanze processuali, smentiscono la superfluità (dedotta dal Comune) della partecipazione al procedimento del privato che, al contrario, avrebbe potuto fornire un utile contributo all’accertamento dei fatti e alla valutazione della rilevanza giuridica degli stessi.<br />
Analoghe considerazioni valgono, ai fini della valutazione dell’utilità della partecipazione procedimentale del privato, per quanto concerne l’opera contestata in relazione al fabbricato numero sei, avente ad oggetto la realizzazione di un torrino delle dimensioni di mt. 7,00 x 3,500 ed altezza media di mt. 3,50 atto a contenere il fine corsa del vano ascensore, le ragioni della cui abusività, non presenti nel provvedimento impugnato, sono state dall’amministrazione individuate in giudizio (con la memoria depositata il 05/11/07) nella dedotta  assenza di strumentalità tra il volume tecnico in esame e l’utilizzazione dell’immobile.<br />
Tale circostanza, affermata e non comprovata dall’amministrazione con specifici accertamenti di carattere tecnico (come sarebbe stato necessario), avrebbe dovuto essere accertata nel contraddittorio procedimentale con il privato afferendo ad un’attività non propriamente vincolata in quanto presupponente la verifica della dedotta eccessività della superficie realizzata in relazione allo spazio necessario per un ascensore adeguato alla struttura nella quale l’opera è inserita.<br />
Per altro, la persistente incertezza sulla circostanza in esame preclude di verificare in giudizio l’abusività dell’opera e, conseguentemente, la correttezza sostanziale dell’atto impugnato tenuto conto anche dell’orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità di titoli autorizzatori per la realizzazione di meri volumi tecnici (Cons. Stato sez. V n. 483/97; sez. V n. 44/91).<br />
Nello stesso senso con riferimento ai corpi di fabbrica numeri 9 e 11 la partecipazione del privato avrebbe consentito all’amministrazione di acquisire elementi rilevanti per la specifica individuazione del tipo di abuso relativo ad alcune delle opere contestate (quali la modifica dei prospetti e degli spazi interni) e del titolo abilitativo necessario per la realizzazione delle stesse.<br />
Le peculiarità fin qui evidenziate inducono il Tribunale a ritenere che l’esercizio dell’azione amministrativa, culminata con l’adozione del provvedimento impugnato, sia stato negativamente condizionato dalla mancata partecipazione del privato al procedimento in conseguenza della violazione, da parte del Comune, dell’obbligo informativo prescritto dall’art. 7 l. n. 241/90.<br />
Né nella fattispecie il Collegio ritiene possa applicarsi l’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 che, nelle ipotesi (quale quella in esame) in cui è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, impedisce al giudice di annullare l’atto impugnato “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />
Ed, infatti, l’amministrazione non ha assolto all’onere probatorio, su di essa gravante stante l’inequivoco tenore letterale della disposizione citata, avente ad oggetto la dimostrazione della congruenza tra contenuto effettivo e contenuto virtuale dell’atto impugnato.<br />
Sul punto si richiama quanto in precedenza evidenziato in ordine alla ritenuta impossibilità, all’esito delle risultanze processuali emergenti anche a seguito dell’ordinanza istruttoria adottata dal Collegio, di accertare la legittimità sostanziale del provvedimento di demolizione; in questa sede si sottolinea solo che lo stesso Comune ha confermato di non essere acceduto sui luoghi oggetto di causa (nonostante le ricordate peculiarità della fattispecie lo avrebbero reso opportuno) deducendo, quale causa ostativa della verifica diretta delle opere, l’intervenuto sequestro penale (impedimento, per altro, agevolmente superabile con l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente).<br />
La fondatezza della prima censura, avente carattere preliminare rispetto agli altri profili d’illegittimità dedotti (che, pertanto, debbono essere dichiarati assorbiti), comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare previa osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 7 l. n. 241/90.<br />
La peculiarità giuridica e fattuale della vicenda giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:<br />
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;<br />
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-4-2008-n-2928/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1947</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1947/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1947</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la destituzione di un agente di polizia (che aveva calunniato un superiore) tenuto conto del lungo tempo (1998) trascorso dall’emanazione (nel 1988) del provvedimento impugnato e del prevalente interesse dell’Amministrazione ad operare qualsiasi eventuale intervento solo dopo la conclusiva definizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1947/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1947/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1947</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la destituzione di un agente di polizia (che aveva calunniato un superiore) tenuto conto del lungo tempo (1998) trascorso dall’emanazione (nel 1988) del provvedimento impugnato e del prevalente interesse dell’Amministrazione ad operare qualsiasi eventuale intervento solo dopo la conclusiva definizione nel merito della controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1947/08<br />
Registro Generale: 2146/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CARDINALI PIER PAOLO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  MAURO RUFINIcon domicilio eletto in RomaVIALE VATICANO N. 46  presso MAURO RUFINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I TER  169/2007, resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DALL&#8217;IMPIEGO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele  e udito,  altresì, per la parte l’avv. Rufini;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto del lungo tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento impugnato e del prevalente interesse dell’Amministrazione ad operare, in tale situazione, qualsiasi eventuale intervento solo dopo la conclusiva definizione nel merito della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2146/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1947/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento con cui un policlinico universitario nega ad un medico un incremento di indennità ex art. 31 D.P.R. 761/1979 in connessione con il passaggio da tempo pieno a tempo definito, in quanto l’interesse delle amministrazioni universitarie appellanti, qualificato dal notevole numero di interessati,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento con cui un policlinico universitario nega ad un medico un incremento di indennità ex art. 31 D.P.R. 761/1979 in connessione con il passaggio da tempo pieno a tempo definito, in quanto  l’interesse delle amministrazioni universitarie appellanti, qualificato dal notevole numero di interessati, appare prevalente rispetto a quello dell’appellato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1936/08<br />
Registro Generale: 1989-2734/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visti gli appelli nn. 1989/2008 e 2734/2008 proposti<br />1) ric. n. 1989/2008 da:<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA </b><br />
rappresentato e difeso da:    AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GUELI NICOLO&#8217; </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  DINO DEI ROSSIcon domicilio  eletto in Roma VIA G. GIOACCHINO BELLI, 36presso DINO DEI ROSSI<br />
<b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ANTONIO CAPPARELLIcon domicilio  eletto in Roma VIALE DEL POLICLINICO 155presso AZ. POLICLINICO UMBERTO I AVVOCATURA<br />
2) ric. n. 2734/2008 da:<br />
<b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  ANTONIO CAPPARELLI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA DEL POLICLINICO, 155<br />
presso AVVOCATURA AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GUELI NICOLO&#8217;</b>rappresentato e difeso da: Avv.  DINO DEI ROSSI con domicilio  eletto in Roma VIA G. GIOACCHINO BELLI, 36 presso DINO DEI ROSSI<br />
e nei confronti di<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b> non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III 14258/2007, resa tra le parti, concernente EROGAZIONE INDENN. DI CUI ALL&#8217;ART. 31 DPR 761/79 PER ATTIV. ASSIST. EXTRAMOENIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia delle sentenze appellate, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA<br />GUELI NICOLO&#8217;<br />Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi altresì, per le parti l’avv. Dei Rossi e l’avv. Capparelli;<br />
Ritenuto opportuno riunire, ai fini della sospensione, le sentenze cautelari in epigrafe, che riguardano la stessa sentenza;<br />
ritenuto che il punto di diritto sul quale si basa la controversia per la sua incertezza merita l’approfondimento proprio della delibazione nel merito;<br />
ritenuto che, allo stato, l’interesse delle amministrazioni appellanti, qualificato dal notevole numero di interessati, appare prevalente rispetto a quello dell’appellato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorsi numeri: 1989/2008 e 2734 del 2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.9151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2008-n-9151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2008-n-9151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2008-n-9151/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.9151</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Est. Rordorf Ministero dell’ Interno (Avv. Gen. Stato) c/ Partito della Democrazia Cristiana le Sezioni Unite confermano il difetto assoluto di giurisdizione sul procedimento di ammissione delle liste alle consultazioni elettorali politiche 1) Processo amministrativo – Ordinanza cautelare &#8211; Ricorso per motivi di giurisdizione –Inammissibilità – Conversione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2008-n-9151/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.9151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211;  Est. Rordorf<br /> Ministero dell’ Interno (Avv. Gen. Stato) c/ Partito della Democrazia Cristiana</span></p>
<hr />
<p>le Sezioni Unite confermano il difetto assoluto di giurisdizione sul procedimento di ammissione delle liste alle consultazioni elettorali politiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Ordinanza cautelare &#8211; Ricorso per motivi di giurisdizione –Inammissibilità – Conversione in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità.</p>
<p>2) Processo civile – Ricorso per cassazione – Regolamento preventivo di giurisdizione &#8211; Pubblica udienza anziché camera di consiglio – Legittimità – Ragioni</p>
<p>3) Elezioni politiche – Operazioni elettorali – Ammissione di liste alle consultazioni politiche – Difetto assoluto di giurisdizione – Ragioni – Autodichia delle Camere</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) E’ inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. avverso un’ordinanza cautelare pronunziata dal giudice amministrativo in grado d’appello, trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie idonee ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, laddove il provvedimento cautelare, per sua stessa natura, difetta di tali connotati. Nondimeno, l’impugnazione può convertirsi in istanza per regolamento preventivo  di giurisdizione tutte le volte che il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell’autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato.</p>
<p>2) La trattazione di un’ istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica anziché in camera di consiglio è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’ udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti, senza per questo compromettere i poteri del Procuratore generale.</p>
<p>3) Ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio delle Camere, ai sensi degli artt. 87, d.P.R. n. 361/1957 e 27, d.lgs. n. 53371993, restando cosi preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le Sezioni Unite  confermano il difetto assoluto di giurisdizione sul procedimento di ammissione delle liste alle consultazioni elettorali politiche</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12293_CASS_12293.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-4-2008-n-2921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-4-2008-n-2921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-4-2008-n-2921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2921</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Sabatino OC&#038;M s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero dei Trasporti (Avv. Stato), Saatchi &#038; Saatchi s.r.l. (Avv. D. Dodaro, S. Cianciullo, L. Colagrossi), Publicis s.r.l. (Avv. S. Vacirca, V. Angiolini, M. Cuniberti) il controllo societario esercitato sui concorrenti in gara da parte del soggetto terzo non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-4-2008-n-2921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Sabatino<br /> OC&#038;M s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministero dei Trasporti (Avv. Stato), Saatchi &#038; Saatchi s.r.l. (Avv. D. Dodaro, S. Cianciullo, L. Colagrossi), Publicis s.r.l. (Avv. S. Vacirca, V. Angiolini, M. Cuniberti)</span></p>
<hr />
<p>il controllo societario esercitato sui concorrenti in gara da parte del soggetto terzo non partecipante determina l&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 2, D.lgs 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Concorrenti controllati da terzo non partecipante – Esclusione delle controllate &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La fattispecie in cui due società partecipanti alla medesima procedura ad evidenza pubblica siano possedute integralmente da un comune soggetto terzo non partecipante alla gara, è integralmente sussumibile nella previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.lgs. 163 del 2006, con la conseguenza che le due imprese partecipanti devono essere escluse dalla gara. Infatti, la logica sottesa alla disposizione, quella di evitare condizionamenti alla procedura mediante pratiche concordate tra i vari partecipanti, sarebbe sostanzialmente disattesa con il semplice <i>escamotage</i> della connessione tra i soggetti attuata a mezzo di <i>holding </i>(1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in termini, Consiglio di Stato, VI, 4/6/2007 n. 2950, secondo cui<i> “un’interpretazione<b> </b>utile della ratio posta a fondamento del divieto di partecipazione alla gara di imprese avvinte da un collegamento sostanziale impone l’applicazione del principio non solo al caso in cui partecipino alle gare società controllanti e controllate ma anche laddove la situazione di controllo delle società partecipanti alle gare (e non di mero collegamento) sia rilevante rispetto ad un terzo non partecipante ma in grado tuttavia, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l’influenza dominante descritta dall’art. 2359 c.c.”</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12344_12344.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-4-2008-n-2921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1935</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1935/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1935</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la quale veniva disposta la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente, atteso che non è controverso che le controindicazioni all’utilizzo dell’apparecchio di cui si tratta, pur debitamente chiarite nelle istruzioni per l’uso, sono indicate in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1935</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la quale veniva disposta la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente, atteso che  non è controverso che le controindicazioni all’utilizzo dell’apparecchio di cui si tratta, pur debitamente chiarite nelle istruzioni per l’uso, sono indicate in maniera palesemente insufficiente nel messaggio pubblicitario di cui si tratta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/4/12218/g">Ordinanza sospensiva del 19 dicembre 2007 n. 5959</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1935/08<br />
Registro Generale: 1942/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TECNO POWER S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:   Avv.  CARMELO BARRECA con domicilio  eletto in Roma VIA GREGORIO VII 396 pressoANTONIO GIUFFRIDA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione I  n. 5959/2007, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE PROVVISORIA DEI   MESSAGGI  PUBBLICITARI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e udito, altresì, per la parte l’avv. Barreca;</p>
<p>Ritenuto che allo stato, non è controverso che le controindicazioni all’utilizzo dell’apparecchio di cui si tratta, pur debitamente chiarite nelle istruzioni per l’uso, sono indicate in maniera palesemente insufficiente nel messaggio pubblicitario di cui si tratta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1942/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1935/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1935</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-4-2008-n-2940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-4-2008-n-2940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-4-2008-n-2940/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2940</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Russo HBG s.r.l. ( Avv.ti M. Sanino, F. Lorenzoni, L. Palasciano, M. Di Lullo) c/ Ministero dell’economia e delle finanze e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Avv. Stato). sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di&#160; applicazione di sanzioni contro il concessionario inadempiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-4-2008-n-2940/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-4-2008-n-2940/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  &#8211;   Est. Russo<br /> HBG s.r.l. ( Avv.ti M. Sanino, F. Lorenzoni, L. Palasciano, M. Di Lullo) c/ Ministero dell’economia e delle finanze e Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di&nbsp; applicazione di sanzioni contro il concessionario inadempiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Concessionario inadempiente – Sanzioni- Applicazione – G.A. &#8211; Giurisdizione esclusiva – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Autorizzazioni e concessioni – Esecuzione – Inadempimenti – Clausola penale – Funzione – Penali &#8211; Irrogazione – Ammissibilità &#8211; Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La materia relativa all’applicazione di sanzioni contro il concessionario ina-dempiente rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 33, c. 1 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo scaturente da C. cost., 6 luglio 2004 n. 204) poiché si tratta di materia rimessa alla potestà discrezionale della P.A. concedente, non ineren-te a diritti di credito e in cui l’Amministrazione esercita funzioni di supremazia.<br />
2.  La clausola penale per gli inadempimenti nell’esecuzione della concessione ha una funzione non solo punitiva, ma mira a rafforzare anche il vincolo concessorio ed a liquidare in via preventiva il danno arrecato; di conseguenza non è ammissibile un’irrogazione di penali che squilibri il rapporto concessorio superando i limiti  riferiti all’oggetto ed al valore di questo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIA-NA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO, SEZ. II</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 6525/2007, proposto dalla </p>
<p><b>HBG s.r.l</b>., corrente in Roma, in proprio e n.q. di capogruppo man-dataria <b>dell’ATI</b> costituita con la <b>HBG Connex  s.r.l., la ERI-CSSON Telecomunicazioni s.p.a. e la CAMBRIDGE s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario SANINO, Fabio LORENZONI, Laura PALASCIANO e Marco DI LULLO ed elettivamente domiciliata in Roma, al v.le Parioli n. 180; </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b>il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,</b> in persona del sig. Ministro <i>pro tempore </i>e l’Amministrazione autonoma dei Mo-nopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore generale <i>pro tempo-re</i>, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER   L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>della nota prot. n. 22399/COA/ADI del 22 giugno 2007, recante la con-testazione, da parte dell’AAMS, per l’applicazione di penali e per la costitu-zione in mora a seguito d’invito a dedurre della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>E   PER   L’ACCERTAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>dell’assenza di posizioni debitorie in capo alla ricorrente in merito all’esatta esecuzione della convenzione per il pubblico servizio d’attivazione e conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito tramite appa-recchi da divertimento ed intrattenimento, sottoscritta da tale Società con l’AAMS il 20 luglio 2004. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 23 gennaio 2008 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati LORENZONI, SANINO e PALASCIANO e l’Avvocato dello Stato TORTORA; <br />
Ritenuto in fatto che, in applicazione dell’art. 14-bis, c. 4 del DPR 26 ot-tobre 1972 n. 640, l’art. 3, c. 1 del DM 12 marzo 2004 n. 86 stabilì d’affidare in concessione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, il pubblico servizio d’attivazione e conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento; <br />
Rilevato che la HBG s.r.l., corrente in Roma, dichiara d’esser risultata, in ATI con altre imprese, uno dei dieci soggetti concessionari di tal servizio, all’ uopo stipulando con l’AAMS, in data 20 luglio 2004, l’apposita convenzione; <br />
Rilevato altresì che la HBG s.r.l. rende pure note le complessità dell&#8217;avvio del sistema concesso e del mancato rispetto dei vari termini dedotti a tal specifico riguardo —vicende, queste, in varia guisa sanzionate con penali—,  a causa, tra l’altro, del perdurare del regime transitorio e delle difficoltà dei rapporti con i precedenti gestori degli apparecchi medesimi; <br />
Rilevato ancora che a tali difficoltà solo in parte hanno provveduto le leg-gi finanziarie per gli anni 2006 e 2007, mentre, a detta della HBG s.r.l., l’ AAMS non avrebbe, dal canto suo, attivato quelle iniziative, pur previste dal-la legge o dalla convenzione, per migliorare la raccolta del gioco e normaliz-zare i rapporti dei concessionari, soprattutto in tema di rateazione del loro debito a titolo di prelievo erariale unico – PREU e di definitiva e capillare in-troduzione dei nuovi apparecchi di gioco VLT – <i>Videolotteries</i>; <br />
Rilevato inoltre che la Procura regionale presso la Sezione giurisdiziona-le della Corte dei conti per il Lazio ha invitato tutti i concessionari a dedurre in ordine a svariati inadempimenti connessi all’avvio del sistema ed al man-cato rispetto dei relativi termini, prospettando un danno erariale in concorso o in cooperazione con alcuni funzionari dell’AAMS circa la mancata escus-sione per quattro tipi di penali (ritardato avviamento della rete telematica del gioco; ritardata attivazione della rete; ritardato completamento della rete; vio-lazione dell’obbligo di cui al § 2, lett. b dell’Allegato n. 3 alla convenzione); <br />
Rilevato che, di conseguenza, con nota prot. n. 22399/COA/ADI del 22 giugno 2007, l’AAMS ha contestato alla HBG s.r.l. l’applicazione di penali per le ragioni già evidenziate dal Giudice contabile nell’invito a dedurre, dispo-nendo inoltre la costituzione in mora del concessionario stesso, l’ordine di pagamento di tali penali entro 45 gg. dalla ricezione della nota citata ed il termine di 30 gg. per “… depositare… una memoria contenente le proprie osservazioni e/o deduzioni difensive, che potranno essere valutate dall&#8217;Am-ministrazione ai fini dell’adozione delle conseguenti decisioni, che verranno comunicate a codesta Società…”; <br />
Rilevato quindi che la HBG s.r.l. adisce allora questo Giudice, con il ri-corso in epigrafe, impugnando la nota citata e deducendo in punto di diritto svariati profili di censura dal punto di vista sia procedimentale, sia dell&#8217;as-senza dei presupposti per l’irrogazione delle contestate penali; <br />
Considerato in diritto che va anzitutto disattesa l’eccezione d&#8217;inammissi-bilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione di questo Giudice, sol-levata dalle Amministrazioni resistenti, in quanto, assodata <i>inter par-tes</i> la sussistenza d’un rapporto di concessione di servizio pubblico <i>sub specie</i> traslativa, si radica sulla vicenda la competenza esclusiva di questo Giudice ex art. 33, c. 1 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sca-turente da C. cost., 6 luglio 2004 n. 204), senza possibilità di richiamo all’art. 5, II c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (arg. ex Cass., sez. un., 31 marzo 2005 n. 6744; cfr. pure Cons. St., V, 25 luglio 2005 n. 3919), poiché si tratta di materia, qual è l&#8217; applicazione di sanzioni contro il concessionario inadem-piente, rimessa dall’ art. 27, c. 1 della convenzione alla potestà discrezionale della P.A. concedente, non inerente a diritti di credito (questo essendo oggi il significato del citato art. 33 dopo la sentenza n. 204/2004: cfr. così Cons. St., V, 23 maggio 2006 n. 3055); <br />
Considerato al riguardo che, nell’ambito di tal potestà, la P.A. intimata esercita funzioni di supremazia (arg. ex Cass., sez. un., 11 marzo 2005 n. 5336), a differenza di quanto accade in quelle materie (indennità, canoni, al-tri corrispettivi, ecc.: arg. ex Cass., sez. un., 23 ottobre 2006 n. 22661) e-spressamente indicate dal medesimo art. 5, II c. della l. 1034/1971 ed attri-buite alla giurisdizione dell’AGO; <br />
Considerato altresì che, nel merito e seguendo, per comodità d&#8217;esposi-zione, la scansione delle domande poste dalla ricorrente, la pretesa della ri-corrente s’appalesa non meritevole d’accoglimento, relativamente al conflitto di interessi in capo al funzionario che ha emanato la nota impugnata, giac-ché l’esser costui stato convenuto innanzi al Giudice contabile per le stesse ragioni contestate ai singoli concessionari non scrimina, di per sé solo, le e-ventuali inadempienze di esse e la relativa responsabilità per tali fatti, es-sendo la P.A. intimata in ogni caso tenuta a procedere, beninteso rispettan-do le regole del giusto procedimento, in modo acconcio per evitare ogni ag-gravamento delle ragioni erariali sul punto; <br />
Considerato invece che va accolta la censura attorea sul difetto di pro-porzionalità nell’irrogazione delle penali medesime, soprattutto se si tien con-to della natura cautelare ed interinale della richiesta di pagamento colà for-mulata, per la duplice considerazione che l’AAMS ne ha fatto un mero cumu-lo con decorrenza dalla scadenza dei vari termini di riferimento senza verifi-carne la coerenza con l’equilibrio del sinallagma nella prestazione del servi-zio e che, in ogni caso, tale calcolo in modo erroneo prescinde da ogni seria delibazione, anche succinta o in via di prima approssimazione, sull’effettivo andamento delle vicende pregresse del rapporto concessorio; <br />
Considerato invero che (d’altronde l’intimata AAMS ne è tanto consape-vole da aver avviato in tal senso la modificazione dell’art. 27 della conven-zione), nei rapporti con la P.A. la clausola penale per gli inadempimenti nell’ esecuzione della concessione ha una funzione non solo punitiva, ma mira a rafforzare anche il vincolo ed a liquidare in via preventiva il danno arrecato, di talché non è ammissibile un’irrogazione di penali, pur quando ancorate a parametri predefiniti di calcolo, oltre determinati limiti d’equilibrio del rapporto concessorio stesso riferiti all’oggetto ed al valore di questo; <br />
Considerato al contrario che è immune, sia pur ai limitati fini qui di segui-to indicati e non per superare gli altri vizi procedurali evidenziati, da censure l’atto impugnato laddove provvede in via cautelativa, essendo evidente, da una serena lettura del relativo contenuto, che esso ha uno scopo, riconduci-bile ai poteri ex art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241, essenzialmente pre-cauzionale a difesa delle ragioni erariali, impregiudicata restando la valuta-zione, a seguito delle deduzioni eventualmente offerte dall’ATI odierna ricor-rente, sulla non imputabilità ad essa dei ritardi materiali e degli altri inadem-pimenti contestati; <br />
Considerato inoltre che, pur se s’intende la nota impugnata come avente natura non immediatamente decisoria —aldilà, cioè, del suo scopo cautela-re—, non per ciò solo essa sfugge alla doglianza di violazione del giusto pro-cedimento, posto che l’AAMS, ove convinta che l’inutile decorso dei vari ter-mini dedotti in convenzione fosse sintomo dell’incapacità del concessionario d’implementare il rapporto concessorio, avrebbe dovuto farlo constare con la dovuta tempestività o, comunque, man mano che le vicende assunte come patologiche s’andavano formando, invece d’attendere l’intervento della Pro-cura della Corte dei conti; <br />
Considerato tuttavia che, ai fini della correttezza del procedimento san-zionatorio, la ricorrente ha certo titolo ad ottenere un doppio termine (dedu-zioni ed osservazioni; pagamento) in modo chiaro ed intelligibile, in virtù dell’art. 27, commi 1 e 5 della convenzione —a differenza di ciò che fa la no-ta impugnata, laddove chiede, in modo sproporzionato rispetto alla vicenda in contestazione, il pagamento dell’intera somma a titolo di tutte le penali possibili, prima di valutare addirittura lo stesso <i>an debeatur</i> ed affer-mando, in modo se non erroneo, certo perplesso, che potrà tener conto delle deduzioni, dalle quali poi decorrerà un terzo termine—, ma non per questo può  inferire un’ulteriore contraddittorietà dell’azione dell’AAMS sol perché essa, a suo tempo, autorizzò cessioni di rapporti concessori, trattandosi di vicende concernenti terzi e non comparabili con quelle per cui è causa; <br />
Considerato di conseguenza che l’atto impugnato è, per le ragioni fin qui esaminate, evidentemente irretito dai denunciati vizi logici e procedurali, on-de, nella doverosa attività di riemanazione e se del caso alla luce delle ulte-riori deduzioni sull’assenza dei presupposti per l’irrogazione delle contestate penali, l’AAMS è tenuta, prima d&#8217;assumere ogni determinazione sulla posi-zione della ricorrente, d’attivare il relativo procedimento in modo corretto e conforme all’art. 27, c. 1 della convenzione; <br />
Considerato al riguardo che l’AAMS non può legittimamente prescindere dall’assegnazione alla ricorrente di congrui termini per proporre gli argomenti a difesa (in particolare, sulla sussistenza, o meno, di tali presupposti), al fine, poi, di valutarne le specifiche ragioni secondo gli ovvi principi di ragionevo-lezza e di proporzionalità e con riguardo all’inadempimento accertato ed al danno effettivamente arrecato; <br />
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 6525/2007 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota AAMS prot. n. 22399/COA/ADI del 22 giugno 2007, meglio indicata in premessa, con salvezza degli atti ulteriori in sede di riesame della vicenda controversa. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-8-4-2008-n-2940/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2008 n.2940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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