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	<title>8/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1990</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1990/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1990</a></p>
<p>Pres. Barbagallo &#8211; Est. Carinci Ministero della difesa c. G.P. Militari – Provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare – Natura – Ordini dell’amministrazione militare &#8211; Peculiarità I provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare hanno natura giuridica di ordini. Le esigenze di servizio, sulla base delle quali viene adottato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1990/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1990</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1990/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1990</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo &#8211; Est. Carinci<br /> Ministero della difesa c. G.P.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari – Provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare – Natura – Ordini dell’amministrazione militare &#8211; Peculiarità</span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare hanno natura giuridica di ordini. Le esigenze di servizio, sulla base delle quali viene adottato il provvedimento in questione, non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Luigi D&#8217;angelo, <a href="/ga/id/2004/10/1701/d">&#8220;Trasferimento di autorità disposto dall’amministrazione militare e sindacato giurisdizionale&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura giuridica dei provvedimenti di trasferimento d’autorità del personale militare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 3560/94 proposto dal</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>T. Col. Gianassi Paolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Luca Fabbri e Maria Teresa Barbantini, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 14 presso lo studio di quest’ultima;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, Sez. di Parma, n. 42/94, pubblicata in data 27 gennaio 1994, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato, concernente trasferimento d’autorità.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 il Consigliere Giuseppe Carinci;<br />
Udito l&#8217;Avvocato dello Stato Giacobbe per l&#8217;Amministrazione appellante;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, il T. Col. Gianassi Paolo, ufficiale appartenente al ruolo ad esaurimento, in servizio presso il 50° Stormo di Piacenza, ha impugnato il decreto della Direzione Generale per il personale Militare dell’Aeronautica del Ministero della Difesa, n. 557/5 del 3 luglio 1992, con il quale veniva disposto il suo trasferimento “d’autorità” presso lo Stato Maggiore del Comando 1^ Regione Aerea di Milano. Contestualmente ha impugnato il provvedimento del 7 agosto 1992, che lo dichiarava decaduto dal mandato di delegato del Co.ba.r., nonché il provvedimento del 30 gennaio precedente, con il quale era già stato dichiarato disponibile al trasferimento.<br />
Nel gravame deduceva violazione dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, degli artt. 6 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, dell’art. 13 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136, dell’art. 13 del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, nonché vizi di eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Il Tribunale adito ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il dedotto vizio di carente motivazione.<br />
Il Ministero della Difesa non ha condiviso la decisione e l’ha impugnata con atto notificato in data 8 aprile 1984, depositato il 28 dello stesso mese. Nel gravame ha sollevato i seguenti motivi.<br />
1 &#8211; Inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento 30 gennaio 1992, con cui il Comandante del 50° Stormo ha dichiarato il dipendente disponibile al trasferimento per l’anno 1992.<br />
2 &#8211; I rilievi dedotti con riferimento all’assunto difetto di motivazione, condivisi dal Tribunale amministrativo, sono del tutto inconsistenti. In effetti, il trasferimento è stato adottato nel pieno rispetto della normativa vigente, con adeguata motivazione sulle preminenti esigenze di servizio, espresse anche in considerazione della qualità di delegato del Co.ba.r. rivestita dall’ufficiale interessato. Del tutto prive di consistenza si rivelano, quindi, le censure sollevate dal dipendente, sia sotto il profilo del difetto di motivazione e dello sviamento di potere che dell’asserita violazione dell’art. 13, 5° comma, del D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691. Secondo giurisprudenza, peraltro, non è configurabile per il personale militare una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio, i cui atti di assegnazione rientrano nella categoria degli “ordini”. Quanto alle ulteriori argomentazioni del giudice di primo grado sulla supposta inesistenza delle esigenze di servizio, sulla preparazione tecnica del dipendente e sull’applicabilità della circolare ministeriale AD/1/8523, è evidente che trattasi di valutazioni che impingono nel merito dell’azione amministrativa e come tali, quindi, da ritenere inammissibili. Né andava trascurato che l’atto corrisponde alle direttive SMA 160/83 e che le esigenze di servizio sono insite nella richiamata pianificazione/programmazione d’impiego degli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello.<br />
Si è costituito in giudizio l’appellato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’appello, e comunque il suo rigetto nel merito, con conferma dell’impugnata sentenza.<br />
All&#8217;udienza del 19 dicembre 200 la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Parte resistente ha chiesto che l’appello venga dichiarato inammissibile o improcedibile, senza però dare alcuna indicazione su elementi o circostanze su cui fonda il petitum. E’ quindi evidente che l’interessato ha utilizzato una formula di mero stile che si appalesa del tutto generica e inconsistente e che merita, quindi, di essere disattesa, anche perché non è dato altrimenti riscontrare alcun elemento idoneo a precludere l’ammissibilità e procedibilità del gravame.<br />
Ciò osservato, può prescindersi dall’esame del primo motivo che solleva un’eccezione di rito con riferimento al ricorso proposto in primo grado, atteso che l’appello si appalesa chiaramente fondato nel merito.<br />
Come si è visto, il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la decisione con la quale il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, condividendo la dedotta censura di inconsistente motivazione dell’atto oggetto di impugnazione, ha accolto il ricorso proposto dal T. Col. Paolo Gianassi e ha annullato conseguentemente il provvedimento con il quale il medesimo era stato trasferito d’autorità dalla sede di Piacenza a Milano, presso lo Stato Maggiore del Comando 1^ Regione Aerea. L’Amministrazione contesta tale decisione, di cui sostiene la palese erroneità, in quanto il provvedimento di trasferimento risulterebbe privo dei vizi attribuitigli, essendo stato adottato nel pieno rispetto della normativa vigente, con motivazione adeguata in riferimento alle esigenze di servizio e ai presupposti evidenziati nello stesso atto.<br />
E’ utile ricordare, a tal proposito, che le esigenze di servizio sulla base delle quali viene adottato il provvedimento di trasferimento di un militare non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l&#8217;ordinato svolgimento dei compiti istituzionali. La costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che provvedimenti di tale natura sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un&#8217;altra assume una rilevanza di mero fatto che non abbisogna di una particolare motivazione (Cons. St. Sez. IV, n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997).<br />
A prescindere, comunque, da tali indicazioni, è possibile rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione militare non si è limitata a fare generico riferimento, nel suo provvedimento, all’esistenza di esigenze di servizio, ma ha specificamente evidenziato diverse circostanze volte tutte a giustificare il trasferimento del dipendente presso altra sede. E’ stato infatti osservato che l’Ufficiale era stato già dichiarato disponibile per il ciclo di movimenti relativi al 1992/1993, sia per gli Enti centrali che territoriali, e che sussisteva l’esigenza di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992 andava posto in ausiliaria. E’ stato altresì rilevato che sussisteva la necessità di corrispondere alle previsioni della direttiva SMA in ordine all’esigenza di diversificare le esperienze degli Ufficiali in relazione al grado rivestito, senza dimenticare di osservare che il T. Col. Gianassi era, tra gli Ufficiali in forza presso il 50° Stormo di Piacenza, quello con il maggior numero di anni di permanenza presso il reparto. L’Amministrazione non ha poi mancato di prendere in considerazione la posizione di Presidente del Co.ba.r. rivestita dal medesimo, e del parere di non concordanza al trasferimento espresso da tale organismo, rispetto al quale ha tuttavia osservato che presso lo stesso Stormo erano presenti due altri ufficiali in possesso dei requisiti previsti per la sua sostituzione, e che quindi prevalevano – secondo le specifiche previsioni dell’art. 13, 5° comma, del Regolamento approvato con D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 &#8211; le motivate esigenze di pervenire a un opportuno avvicendamento del personale.<br />
Le circostanze e le argomentazioni sopra evidenziate – tutte rappresentate nell’impugnato provvedimento – stanno a indicare che l’Amministrazione abbia dato ampia e puntuale indicazione dei motivi che hanno determinato il trasferimento del dipendente, ed abbia altresì giustificato l’assegnazione della sede disponibile in relazione all’esigenza di diversificare le esperienze degli ufficiali prima presso gli enti periferici e successivamente presso quelli territoriali e centrali, oltre che con la necessità di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992 andava posto in ausiliaria.<br />
Le indicate considerazioni stanno quindi a dimostrare che l’appello è fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata.<br />
Le spese seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Condanna l’appellato a pagare in favore dell’Amministrazione appellante, le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), dei quali Euro 1.200 per il primo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 19 dicembre 2003, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori:</p>
<p>Giuseppe BARBAGALLO	&#8211;		Presidente, f.f.<br />	<br />
Costantino SALVATORE	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe CARINCI	&#8211;			Consigliere est.<br />	<br />
Vito POLI	&#8211;					Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA	&#8211;				Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1987</a></p>
<p>Pres.,Barbagallo; Est., Carinci Radicchi +altri (Avv. Padoa) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri;Ministro della Funzione Pubblica; Ministeri della Sanità e del Tesoro (Avvocatura Generale dello Stato)Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. i dietisti non possono essere equiparati agli infermieri ai fini del percepimento dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 49 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.,Barbagallo; Est., Carinci<br />  Radicchi +altri (Avv. Padoa) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri;Ministro della Funzione Pubblica; Ministeri della Sanità e del Tesoro (Avvocatura Generale dello Stato)Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.</span></p>
<hr />
<p>i dietisti non possono essere equiparati agli infermieri ai fini del percepimento dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 49 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – comparto sanità – art. 49 D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 – indennità professionale del personale  infermieristico  &#8211; non si applica ai dietisti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’indennità specificamente prevista dall’art. 49 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 per gli infermieri professionisti, con l’intento di riconoscere la valorizzazione dell’attività del personale infermieristico in considerazione della specificità delle mansioni svolte, non può essere riconosciuta ai dietisti , i quali, pur appartenendo alla categoria degli operatori sanitari e ad una qualifica funzionale di pari livello, tuttavia rivestono posizioni e profili professionali differenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I dietisti non possono essere equiparati agli infermieri ai fini del percepimento dell’indennità di cui all’art. 49 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1987/2004 Reg. Dec.<br />
N. 975 Reg. Ric.<br />Anno 1995</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso n. 975/95 proposto da<br />
<b>Radicchi Alessandro, Flora Riccardo, Fantoni Lori, Caribotti Amedeo, Grassi Carlo Corrado, Salvini Luciano, Giorgi Alfredo, Haggner Britta, Castellini Corrado, Lunardini Giovanni, Zerbetto Rosanna, Capuzzo Arduino, Ricci Fabrizio, Lupetti Fabrizio, Belle Armando, Mosti Francesco, Ricci Mario, Alberti Cesarina, Carretta Giancarlo, Barbieri Nando, Pennini Edda, Guzzo Monica, Nicolai Cristina, Giusti Maria Loriana, Bollesi Ernesta, Bonagli Lucia, Moriconi Gisella, Arrighi Rita, Radicchi Carlo, Marchini Maria Giuliana, Cinelli Cinzia, Simonelli Pietro, Alberatosi P. Carlo, Paffi Bruno, Matteucci Carla, Bartolomei Ornella, Salani Renzo, Lenzi Carla, Barsotti Alessandro, Catelami Roberto, Nannini Delia, Della Bidia Alessandro, Santini Donata, Consani Luciano, Benotto Maria Gabriella, Antonetti Enrico, Mattioli Riccardo, Dotti Massimiliano, Mascagni Gianluca, Quilici Ubaldo, Giannarini Sergio, Pratolini Emilia, Lari Orazio, Sabbatini Alfio, Catelli Roberto, Costa Roberto, Pardini Daniela, Frediani Natalina, Di Giulio Moreno, Canali Paola, Cotrozzi Luciano, Marchi Anna Maria, Laschi Angela, Guidotti Guido, Guccione Maurizio, Landi Giuliano, Panelli Maria, Bernacchi Moreno, Allegrini Mauro, Bandiera Aldo Walter, Cardelli Idilio, Buonaccorsi Marco, Rontani Roberto, Pisani Mauro, Minciotti Giuseppe, Palamidessi Mara, Picchi Nadia, Pasolini Luca, Del Greco M. Gabriella, Nottoli Mario, Gori Manuela, Buchignani Giuseppina, Lazzari Francesco, Micheloni Fedelinda, Baccelli M. Angela, Borzani Marco, Bonaldi Donatella, Vannucci Anna Maria, Gemignani Orlaldo, Donati Pierluigi, Lorenzoni Brunello, Meschi Francesca, Osti Franca, Palagi Brigida, Nardini Sandra, Battaglia Angelo, Antonucci Pierluigi, Menconi Graziana, Bonuccelli Pier Paolo, Bresciani Felice, Micchi Adolfo, Tortelli Mario, Landi Paolo Pellegrino, Pancetti Piero, Berti Giustino, Guidi Beatrice, Pasquini Antonella, Serafini Enrico, Giovanetti Romero, Vannelli Amelia, Guidi Giampiero, Rotellini Mauro, Nicolai Carla, Sonnoli Lucia, Campioni Luca, Donnini Lorena, Cappelli Diva, Franchi Alberto, Pianigiani Neddu, Tucci Alessandro, Giuntoli Daniela, Clementi Marcello, Maestripieri Orietta, Fortino Agosta, Rondoni Bruno, Ancona Elide, Poli Anna Rita, Lazzi Olivia, Rocchi Bruno, Riggio Maria, Andreini Anna, Fucili Concetta, Salucci Paolo, Mensi Roberto, Zanieri Rosanna, Buccioni Bruno, Bugi P. Lorenzo, Cirri Luca, Ciuffi Alessandro, Baldini Mauro, Ciardi Duprè Maria Teresa, Cresci Giorgio, Cicali Andrea, Testi Gianni, Cecconi Roberto, Dei Mauro, Ghilardi Fabio, Bazzanti Vestri Luciano, Soldaini Francesca, Pucci Rosanna, Del Duca Maria Francesca, Polverini Graziana, Crott Silvia, Gravina Mariateresa, Tredici Laura, Vitali Daniela, Fiaschi Nicoletta, Donati Angiola, Innocenti Daniela, Bambi Riccardo, Vannucci Pasquale, Rinaldi Graziella, Picchi Antonella, Riggio Michelangelo, Quintalti Rosarina, Piccinini Rosa, Farruggia Franco, Cimato Erminia, Fabbri M. Pia, Francini Maurizio, Manetti Carlo Alberto, Sottani Giovanni, Sensi Andrea, Pieralli Dino, Brancato Giuseppe, Ciani Lido, D’Alessandro Fulvio, Ravaioli Giulia, Ciullini Luigi, Zazzeri Pierfranco, Trotti Roberto, Degl’innocenti Elvira, Galletti Alberto, Rossi Adriana, Baldini Riccardo, Masi Francesco, Marrani Riccardo, Viola Luigi, Asta Lorenzo, Certo Nunzio, Maggi Enzo, Cappai Sabina, Monni Giuliano, Perera Santillenas Delia, Nannucci Camilla, Gallori Andrea, Giorgi Luana, Romano Francesco, Moretti Gabriella, Naldi Ernesto, Ricciardi Ada, Massagni Daniela, Girolomoni Marisa, Sarcoli Nada, Gozzi Franco, Prosperi Massimo, Zappulla Anna, Bellacci Giuseppe, Lacchi Barbara, Gentile Elisabetta, Vecchi Miriam Gabriella, Fanfani Grazia, Biagini Eleonora, Landi Rolando, Pucci Angelo, Ferrari Anna, Certini Clara, Tognetti Andrea, Ristori Danilo, Siani Rita, Fera Antonio, Del Po Giuseppina, Angelini Stefano, Mazzuoli Renzo, Rotondaro Nicola, Ciappetti Giancarlo, Cocco Efisio, Cencetti Paolo, Pacenti Leandro, Tempesti Marcello, Berti Renzo, Marchiani Marco, Scortecci Sergio, Picchio Angelo, Paladino Enrichetta, Petrini Sabrina, Selvo Antonio, Brandini Antonio, Moroni Marcello, Madiai Alessandra, Miceli Mauro, Geronimo Pietro, Bertini Massimiliano, Gennai Cristina, Nassi Marcello, Chiari Giuseppina, Tanini Fabio, Baldini Adelmo, Bernoni Maria, Catani Paolo, Chelossi Pier Luigi, Biancheri Angela, Menichini Giampiero, Tosi Manuela, Tingberg Annalisa, Banelli Cinzia, Lombardi Alessandro, Migliarini Andrea, Sansoni Cristina, Battelli Oreste, Stefanini Stefano, Falleni Margherita, Pistolesi Gianfranco, Bartolini Paola, Raglianti Luciano, Petri Aladino Massimo, Maisto Carmela, Conti Edda, Baldeschi Libero, Bagnoli Marco, Tinagli Giuliano, Simonetti Brunella, Morini Angela, Menchetti Anna, Gneri Franco, Guerri Alberto, Zucal Anna Maria, Vitalini Gloria, Papini Mauro, Lunardelli Flavio, Bennati Mario, Michelucci Enrico, Caprilli Patrizia, Mariani Giancarlo, Conforti Roberto, D’Andrea Roberto, Cacciamano Vincenzo, Novi Silvano, Guidi Mario, Risaliti Monica, Guidi Mario, Pipeschi Edmondo, Vispi Marco, Palmieri Lucia, Bernardini Maura, Loni Sandro, Montagnani Enrico, Geppi Roberto, Nuti Daniela, Cantini Stefano, Porciani Gino, Giammaria Benito, Penna Maria Grazia, Bisogni Guido, Macchioni Ilio, Di Fant Mario, Morganti Sauro, Lecci Antonio, Novelli Emanuela, Borrelli Pompilio, Montagnani Alessandro, Matteucci Delia, Marcone Piero, Baronti Emanuela, Curreli Ivana, Moschini Laura, Santini Mary, Frosini Nedo, Imbordino Patrizia, Corsi Manlio, Casini Roberto, Vitale Santina, Saloni Amalia, Botta Naida, Simonini Roberta, Simonini Nadia, Setzu Gloria, La Greca M. Giovanna, Cioni Tiziana, Ghinami G. Franco, Bertola Ezio, Bernini Stefania, Chelli Massimo, Poggianti Anna Maria, Galoppini Romano, Sala G. Franco, Lenci Rudi, Carli Francesco, Vivaldi Mauro, Sabatini Mirna, Fedi Susanna, Batini Paola, Mazzolli Roberto, Razzano Cristiana, Gorini Riccardo, Montanari Daniela, Barbieri Roberta, Nocchi Paola, Molinari Umberto, Zucchittu Antonio, Manetti Franco, Taurasi Amabile, Ferri Marilena, Palombo Bianca, Di Buduo Daniela, Cellieri Michela, Balagi Susanna, Hurle Carlo, Viegi Angela, Marmeggi Claudio, Morini Marco, Rossi Paola, Martini Paolo, Bachini Marianella, Fortunato Stefano, Bernini Andrea, Cestari Emilia, Tofacchi Giovanna, Bertocchini Pierluigi, Murra Rita, Caioli Laura, Pinori Giampaolo, Maffei Marza, Talini Maurizio, Mancini Claudio, Questa Piero, Pratesi Giovanna, Tessieri Nadia, Russo Diana, Brunetti Mila, Ghionzoli Graziano, Manzin Alessandra, Lombardi Giulia, Restivo Rosa, Taruffi Paola, Bernini Alessandro, Romei Luca, Lattanzio Carlo, Simonatti Simonetta, Barsotti Anna Maria, Dinoi Maria Concetta, Rossi Rossano, Giannetti Daniela, Dell’Unto Lucia, Crespolini Aldo, Saggini Mila, Giuntini Carlo, Zeppini Giovanna, Ruggeri Roberto, Badalassi Gabriella, Campani Claudio, Dionisi Luciano, Pieracci Luca, Ceccarelli Maurizio, Donati Franca, Salani Carla, Cavallini Adriano, Pallini Massimo, Pizzi Stefano, Cappelletti Antonio, Signorini Giampaolo, Banchi Adolfo, Vanni Loredana, Paini Laura, Dal Porto Giuseppino, Ragli Alessandro, Signorini Francesco, Lazzereschi Anna Maria, Pagni Gianfranco, Trevisan Giampiero, Bartolini Roberto, Vistorini Vittorio, Formai Evo, Giuntini Carlo, Bernacchi Adorno, Simoncini Sauro, Papucci A. Maria, Bonanno Domenico, Fogli Ruggero, Lazzereschi Mario, Guerra Angela Barbara, Morandini Pasquale, Barchielli Donella, Righeschi Antonio, Lombardi Santina, Bani David, Agnoletti Dino, Cincinelli Paolo, Faltoni Ottavio, Lisi Giancarlo, Vannocchi Dante, Tavarnesi Sergio, Sacchetti Enzo, Calestrini Ada, Annibali Valter, Faltoni Dino, Falcinelli Mariella, Fracassi Angiolo, Occhini Mauro, Tani Dino, Aguzzi Ester, Nofri Maria, Camici Renato, Bruni Franco, Langella Francesco, Giusto Silvana, Pisani Luca, Tempestini Gino, Spinelli Patrizia, Pellegrinetti Stefano, Pertili Cinzia, Paoletti Ugo, Biondi Loriano, Ansaldi Cristiana, Casalini Mariella, Gabbrielleschi Cesare, Belli Marusca</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Padoa, elettivamente domiciliati presso il dott. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro tempore; il Ministro della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore; i Ministeri della Sanità e del Tesoro, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rapp</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</b>, in persona del Ministro  pro tempore;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez. I/bis, n. 1392, pubblicata in data 22 settembre 1994, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso proposto dagli appellanti, concernente mancata corresponsione dell’indennità infermieristica.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte a sostegno della difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 il Consigliere Giuseppe Carinci;<br />
Uditi l&#8217;avv. D. Loria su delega dell&#8217;Avv. G. Padoa, per gli appellanti, e l&#8217;Avvocato dello Stato Giacobbe, per le Amministrazioni resistenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, i dipendenti specificati in epigrafe, dietisti in servizio presso Unità Sanitarie Locali della Toscana, inquadrati nel profilo professionale d’operatore di prima categoria e funzioni di coordinatore (liv. VII) ovvero di collaboratore (liv. VI), hanno impugnato il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, nella parte in cui l’indennità infermieristica di cui all’art. 49 non risultava estesa alle posizioni da loro rivestite.<br />
I ricorrenti esponevano di appartenere allo stesso ruolo sanitario del personale infermieristico, di cui esplicavano identiche attività, anche se in discipline diverse. Hanno perciò ritenuto che la mancata previsione in loro favore della predetta indennità integrasse un vizio di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto differenziate le loro posizioni di lavoro e ha ritenuto legittima la scelta di merito contenuta nel D.P.R. impugnato.<br />
Avverso detta pronuncia hanno interposto appello gli originari ricorrenti, deducendo violazione e falsa interpretazione degli artt. 4 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 93; violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 20 dicembre 1979, n. 761; eccesso di potere per errore nei presupposti, disparità di trattamento e motivazione carente.<br />
Gli interessati sostengono che l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 49 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, solo a talune figure di infermieri professionali, e non pure ai dietisti, si appalesa in contrasto con la ratio della legge quadro sul pubblico impiego, che ha inteso porre un argine all’articolata differenziazione delle retribuzioni in relazione a posizioni uguali o equivalenti di lavoro, stante l’obbligo di riconoscere un “livello retributivo unitario” per ogni “qualifica funzionale”. Il citato D.P.R. doveva quindi prevedere, per tutti gli operatori professionali coordinatori e per gli operatori professionali collaboratori &#8211; posizioni da loro rispettivamente rivestite &#8211; un identico trattamento retributivo, come già previsto, peraltro, nei precedenti accordi contrattuali. Non essendo ciò avvenuto, è stato prodotto, con il citato D.P.R. del 1990, una sicura discriminazione a loro danno. Le osservazioni del Tribunale amministrativo – che ha respinto il ricorso da loro proposto – si appalesano quindi errate e inconferenti, tenuto anche conto che la valorizzazione della “professionalità e responsabilità” di cui all’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 93, non può altro significare che all’interno di ciascuna qualifica funzionale possono trovare collocazione diverse posizioni di lavoro, ma tutte con lo stesso trattamento economico, e che le componenti retributive pertinenti a una stessa qualifica devono riguardare tutte le sub-categorie di personale ivi comprese.<br />
Con atto depositato il 28 febbraio 1995 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate.<br />
In data 14 marzo 2003, gli appellanti hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno ulteriormente illustrato i motivi posti a fondamento delle loro rivendicazioni, insistendo nella richiesta di accoglimento del gravame.<br />
All&#8217;udienza del 19 dicembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come esposto in narrativa, gli appellanti hanno impugnato la decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso con il quale i medesimi, dietisti in servizio presso Unità Sanitarie Locali della Toscana, avevano impugnato il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, nella parte in cui non era stata prevista, per la posizione da loro rivestita, l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 49, indennità stabilita, invece, in favore di altre figure professionali alle quali sostenevano di essere equiparate.<br />
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto.<br />
Gli appellanti – dopo aver riferito di essere tutte inquadrate nel profilo professionale di operatore di prima categoria, con funzioni di coordinatore (liv. VII) ovvero di collaboratore (liv. VI) – tornano a sostenere che le posizioni di lavoro da loro rivestite appartengono allo stesso ruolo sanitario del personale infermieristico, di cui esplicano le medesime attività. Insistono perciò nelle censure già dedotte in primo grado, riferite al citato decreto, nella parte in cui questo non prevede l’attribuzione dell’indennità infermieristica anche nei loro confronti. Per tale ragione il decreto si porrebbe non solo in contrasto con l’art. 17 della legge 23.3.1983, n. 93, con cui il legislatore ha inteso assicurare identico trattamento economico per tutte le categorie di personale comprese nella stessa qualifica funzionale, ma determinerebbe un’ingiusta discriminazione, incomprensibile e illegittima, anche perché sicuramente immotivata.<br />
L’appello si appalesa infondato.<br />
E’ utile ricordare che con il D.P.R. n. 384 del 1990, richiamato dagli appellanti, sono state dettate le norme di recepimento della disciplina prevista dall’accordo 6 aprile 1990, relativo al personale del comparto sanitario nazionale. L’art. 17 ha così stabilito: “Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della omnicomprensività”. L’art. 8, sesto comma, dello stesso decreto, nel parlare di una diversa articolazione funzionale delle diverse professionalità, riferendosi al personale infermieristico, ha così statuito: “In particolare per la specificità del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell’attività professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilità per qualificare l’assistenza sanitaria secondo le linee dell’ordinamento comunitario”.<br />
Ciò ricordato, è agevole osservare come attraverso l’attribuzione delle indennità di cui all’art. 49, il citato decreto ha inteso appunto riconoscere quella valorizzazione dell’attività del personale infermieristico, in considerazione della specificità delle mansioni svolte.<br />
Tale considerazione, oltre a trovare conforme riscontro nella decisione n. 1840 del 5 novembre 1999 della V Sezione di questo Consiglio, trova agevole spiegazione nelle indicazioni contenute nello stesso D.P.R. che, parlando di valorizzazione dell’attività professionale e di specificità del ruolo infermieristico, lascia chiaramente intendere come le previste indennità non possono avere a riferimento se non il personale specificamente individuato nello stesso, con carattere di tassatività. Il che esclude che le previsioni di cui al citato art. 49 possano ritenersi estese ad altro personale, sia pure appartenente a una qualifica funzionale di pari livello, ma con posizioni e profili professionali differenti.<br />
L’esclusione, quindi, del personale appartenente alla categoria delle “dietiste” dalle previsioni della citata disposizione non può determinare la denunciata violazione di legge, né determina gli altri vizi di eccesso di potere, sotto i profili evidenziati dai dipendenti interessati.<br />
E’ vero, come sostengono gli appellanti, che per ogni qualifica funzionale gli accordi contrattuali debbono fissare un livello retributivo unitario. E’ però evidente che tale regola non risulta violata nel caso in esame, ove non si discute del trattamento economico base stabilito per le qualifiche funzionali di appartenenza, ma dell’attribuzione di un’indennità aggiuntiva, la quale ben può essere differenziata nell’ambito di una stessa qualifica, oppure nemmeno prevista, in relazione ai vari profili professionali che nella stessa risultino compresi. Che tale indennità non operi alcuna discriminazione tra le diverse categorie trova facile spiegazione nelle osservazioni già evidenziate, essendo indubbio che l’indennità in questione è stata prevista appunto per assicurare la valorizzazione dell’attività professionale del personale infermieristico in relazione alla specificità dell’attività svolta.<br />
E’ altrettanto evidente che l’appartenenza a un unico ruolo sanitario non può comportare un regime giuridico economico di conformità per i vari dipendenti, stante la diversità di tipologie lavorative che vi sono inserite e la differenziata posizione di ciascuna categoria, sia per requisiti culturali, di specializzazioni e professionali, sia per capacità tecnico-sanitarie, di impegno e di responsabilità. Di talchè non può ritenersi precluso che a fronte di situazioni professionali specifiche sia prevista l’attribuzione di compensi determinati in via esclusiva.<br />
Peraltro, il dato testuale dell’art. 49 &#8211; che ha fatto puntuale e tassativa elencazione delle categorie di personale a cui favore è stata prevista l’attribuzione della indennità in questione &#8211; esclude che tale compenso possa ritenersi esteso ad altre categorie, e quindi ai dietisti, anche se comprese nella categoria degli operatori sanitari, tenuto conto delle mansioni specifiche agli stessi attribuiti, indubbiamente diverse da quelle degli infermieri professionali. Né va trascurata la particolare caratteristica dell’indennità, che in quanto collegata dal citato articolo 49 alla funzione esercitata dal personale, corrisponde allo specifico scopo di compensare o incentivare aspetti particolari della professionalità.<br />
Quanto al dedotto difetto di motivazione, è sufficiente ricordare che il decreto oggetto di impugnazione si rivela provvedimento di natura regolamentare e quindi resta escluso dall’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Per le esposte considerazioni, l’appello si appalesa infondato e va respinto.<br />
Le spese seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, respinge l’appello.<br />
Condanna gli appellanti, in solido tra loro e con facoltà di rivalsa nei rapporti interni, a pagare, in favore delle Amministrazioni costituite, le spese di ambedue i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado e 3.000,00 (tremila/00) per il secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 19 dicembre 2003, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori:<br />
Giuseppe BARBAGALLO Presidente<br />
Costantino SALVATORE Consigliere<br />
Giuseppe CARINCI Consigliere, est.<br />
Vito POLI Consigliere<br />
Bruno MOLLICA Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
8 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1983</a></p>
<p>Pres., Barbagallo; Est., Carinci Pasqualino Bruno (Avv. Caponetto) c/ Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) per assegnare un incarico direttivo bisogna procedere ad una valutazione comparativa della professionalità e dell&#8217;esperienza acquisite dai candidati nelle posizioni precedentemente ricoperte Conferimento di incarico – direzione ufficio giudiziario &#8211; elementi di valutazione dei candidati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Barbagallo; Est., Carinci<br /> Pasqualino Bruno (Avv. Caponetto) c/ Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>per assegnare un incarico direttivo bisogna procedere ad una valutazione comparativa della professionalità e dell&#8217;esperienza acquisite dai candidati nelle posizioni precedentemente ricoperte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conferimento di incarico – direzione ufficio giudiziario  &#8211; elementi di valutazione dei candidati – art. 37 d.lgs. 51/98 – particolare attenzione alle funzioni esercitate precedentemente</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di una pluralità di candidature, la scelta per l’incarico da conferire non può essere basata su una valutazione assoluta di merito, ma deve procedersi sempre a una valutazione comparativa della professionalità e dell’esperienza acquisite dai diversi candidati nelle posizioni precedentemente ricoperte (Cons. St., Sez. IV, n. 1688 del 18.12.1998). Ciò, a maggior ragione quando il candidato possa vantare di aver già ricoperto un ufficio direttivo e sia stato costretto a lasciarlo per soppressione del relativo posto e quando vi sia una specifica disposizione di legge (nel caso di specie l’art. 37 del D.Lgs. n. 51 del 1998) a richiedere che vengano “particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell’esercizio delle precedenti funzioni”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per assegnare un incarico direttivo bisogna procedere ad una valutazione comparativa della professionalità e dell’esperienza acquisite dai candidati nelle posizioni precedentemente ricoperte</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1983/2004 Reg. Dec.<br />
N. 1585 Reg. Ric.<br />Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 1585/03 proposto dal<br />
<b>dottor Pasqualino Bruno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Caponetto, elettivamente domiciliato, insieme al difensore, in Roma, via G. G. Belli n. 122, presso lo studio dell’avv. Antonio Sinesio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, e il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>dottor Carmelo Zuccaro</b>, residente in Catania, via Monserrato, n. 56, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma e l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez. I, n. 12301/01, pubblicata in data 27 dicembre 2001, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, concernente conferimento ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 il Consigliere Giuseppe Carinci;<br />
Uditi l&#8217;avv. G. Caponetto, per l’appellante, e l&#8217;Avvocato dello Stato Giacobbe, per le Amministrazioni resistenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il dott. Pasqualino Bruno, magistrato di Cassazione, ha impugnato la deliberazione del 9 maggio 2001 con la quale il Consiglio superiore della magistratura deliberava che l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nicosia venisse conferito al dott. Carmelo Zuccaro.<br />
Il ricorrente riferiva che in data 10 novembre 2000 aveva presentato domanda per l’assegnazione a tale ufficio, al quale veniva però nominato il controinteressato, nonostante egli fosse in possesso – a differenza di questi &#8211; della qualifica di magistrato di Cassazione conseguita nel 1998, potesse vantare una maggiore anzianità di servizio e avesse esercitato per un più lungo periodo funzioni d’appello, oltre ad avere ricoperto l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la pretura di Enna, ufficio lasciato poiché soppresso a seguito della ristrutturazione disposta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.<br />
Con il ricorso deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, sollevando, altresì, in linea subordinata, eccezioni di illegittimità costituzionali.<br />
Il tribunale amministrativo ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha respinto l’impugnativa.<br />
Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello con atto notificato in data 30/31 gennaio 2003, depositato il 24 del mese successivo.<br />
Nel gravame ha dedotto erronea ed insufficiente motivazione della decisione, violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma II, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 luglio 1999, eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e sviamento.<br />
Secondo l’appellante, il tribunale amministrativo avrebbe reso una decisione non del tutto esaustiva delle ragioni dedotte e avrebbe errato, in particolare, nell’interpretazione delle disposizioni concernenti i criteri per il conferimento degli uffici direttivi, disposizioni e criteri non correttamente applicati dal Consiglio superiore della magistratura.<br />
Sarebbe mancata, nella decisione di tale Organo, una sufficiente e razionale motivazione del provvedimento d’incarico, giacchè sarebbero stati dati per certi elementi di fatto insussistenti, da cui sarebbero scaturite valutazioni erronee, svolte in forma incompiuta e senza il necessario equilibrato contemperamento, in fatto e in diritto, delle posizioni degli aspiranti.<br />
Evidenziate le circostanze relative al percorso professionale da lui svolto, l’appellante evidenzia come egli avesse già espletato funzioni direttive ed incarichi idonei a dimostrare il possesso di capacità professionale, equilibrio, senso di responsabilità e laboriosità, il che denoterebbe, nonostante la discrezionalità posseduta dall’Amministrazione, che non vi sia stata una corretta valutazione comparativa dei candidati e un’adeguata giustificazione della scelta operata, anche per l’inesistenza di raccordo logico tra la parte espositiva del provvedimento e la parte motiva. Il medesimo si è poi soffermato a evidenziare i dati riguardanti l’anzianità di servizio e i percorsi professionali del dott. Zuccaro, sottolineando, in particolare, che il Consiglio superiore della magistratura sarebbe incorso in un sicuro errore nel riconoscere a questi una qualità superiore per l’esperienza maturata in processi antimafia, quando presso l’Ufficio di destinazione non vengono svolti simili processi.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, le quali sostengono che la decisione dell’organo di autogoverno è stata fondata su un’esatta interpretazione delle norme in materia, e che i requisiti posseduti dagli aspiranti sono stati adeguatamente valutati sulla base dei relativi percorsi professionali, delle funzioni svolte e degli incarichi ricoperti, rispettando l’onere di individuare “il candidato più idoneo” per attitudine, merito e anzianità, con riguardo anche alle esigenze funzionali dell’ufficio.<br />
 La valutazione, peraltro, non ha trascurato l’attività svolta dal dott. Bruno quale Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Enna, anche se è stata riconosciuta, nell’ottica di un giudizio comparativo necessariamente più esteso, la prevalenza del profilo del dott. Zuccaro, per la complessità e vastità delle esperienze maturate, quali quelle, in particolare, di presidente della Corte di assise di Caltanissetta e di componente del DDA di Catania, senza che nella scelta venisse trascurato il dato normativo di cui al secondo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.<br />
Con memoria depositata in data 4 dicembre 2003, l’appellante ha illustrato ulteriormente i motivi posti a fondamento del gravame, insistendo nell’assunto della inadeguata istruttoria e difetto di motivazione della decisione del Consiglio superiore della magistratura, carenze che avrebbero condotto a una valutazione illogica e contraddittoria della scelta operata per tutte le ragioni già evidenziate nell’atto di appello, e che il giudice di prime cure erroneamente non avrebbe rilevato. Il medesimo ha quindi insistito nella richiesta di accoglimento dell’appello, dopo essersi nuovamente soffermato a considerare i requisiti posseduti dagli aspiranti all’ufficio direttivo e aver ribadito che non sussisterebbero elementi validi a giustificare il conferimento dell’incarico direttivo al dott. Zuccaro.<br />
All&#8217;udienza del 19 dicembre 2003 la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come esposto in narrativa, il dott. Pasqualino Bruno, magistrato di Cassazione, ha impugnato la decisione con la quale il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso con il quale egli aveva contestato, con gli atti conseguenti, la delibera del Consiglio superiore della magistratura, che aveva proposto, per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nicosia, il dott. Carmelo Zuccaro <br />
Secondo l’appellante, il tribunale amministrativo avrebbe reso una decisione non del tutto esaustiva delle ragioni da lui dedotte, e avrebbe interpretato in modo erroneo norme e criteri concernenti il conferimento degli uffici direttivi della Magistratura ordinaria. Non sarebbe stato tenuto conto, in particolare, che il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura resta inficiato da una motivazione insufficiente, irrazionale e priva di coerente raccordo con la parte espositiva, con valutazioni incompiute e prive di equilibrato contemperamento. Tutto ciò darebbe conto del difetto di motivazione del provvedimento, nonostante la discrezionalità posseduta in materia dall’Amministrazione, e dimostrerebbe che non vi sia stata un’adeguata giustificazione della scelta operata dallo stesso Consiglio.<br />
L’appello si appalesa fondato.<br />
Il dott. Pasqualino Bruno, già pretore ad Enna dal 1979, promosso magistrato d’appello dal 27 giugno 1991 e in servizio come ispettore generale presso il Ministero della giustizia dal gennaio 1994 fino a giugno del 1995, è stato nominato, con decorrenza dal 20 giugno 1995, Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Enna e ha ricoperto tale incarico sino alla soppressione dell’ufficio avvenuta a seguito della ristrutturazione degli uffici giudiziari prevista dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Nominato magistrato di Cassazione nel 1998 e destinato al tribunale di Enna con funzione di giudice &#8211; in quanto perdente posto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 51 appena citato – ha presentato domanda per l’assegnazione all’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nicosia.<br />
Per l’assegnazione allo stesso ufficio presentava domanda, tra gli altri, anche il dott. Carmelo Zuccaro, già giudice a Caltanissetta dal 1982, poi pretore a Paternò dal 1986, sostituto Procuratore presso il tribunale di Catania dal 1989, promosso magistrato d’appello dal 1994 e nominato presidente di sezione del tribunale di Caltanissetta dal 1996 (il Consiglio giudiziario nella valutazione fatta nel 2000 per l’incarico a presidente del tribunale di Gela evidenziava che in qualità di Presidente di Corte d’Assise il medesimo si era occupato di numerosi processi di criminalità organizzata).<br />
Il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della valutazione degli aspiranti al suddetto incarico, ha conferito la nomina al dott. Zuccaro, ritenendolo maggiormente idoneo a ricoprire il posto, “alla luce della pluralità di esperienze professionali maturate, dell’eccezionale resa di giustizia, della preparazione tecnico giuridica e delle sicure doti organizzative dimostrate, tenuto conto dell’ampia conoscenza acquisita nel campo penale”. Ciò, pur dando atto delle positive doti possedute dal dott. Bruno, rispetto al quale veniva riscontrato, nel primo, un quid pluris per la “peculiare esperienza svolta in qualità di componente della DDA di Catania e di Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Caltanissetta. . . ”.<br />
A fronte delle censure avanzate dall’attuale appellante nel ricorso in primo grado, il tribunale amministrativo, rigettate le censure di violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 16 luglio 1997, n. 254), e dell’art. 2, comma 3, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nonchè le eccezioni di illegittimità costituzionali sollevate con riferimento all’assunta violazione degli artt. 3, 4, 35, 76, 105 e 107 della Costituzione, ha ritenuto inconsistenti le ulteriori censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nonché tutti gli altri profili di eccesso di potere riferiti a presunti vizi di illogicità e di irragionevolezza in cui sarebbe incorso il Consiglio superiore della magistratura nelle valutazioni svolte ai fini del conferimento dell’incarico in argomento.<br />
Senza trascurare la discrezionalità di apprezzamento riservata in materia all’Amministrazione, è appena il caso di ricordare, in questa sede, che il conferimento dell’incarico direttivo a un magistrato è atto indubbiamente sindacabile, particolarmente sotto i profili della logicità delle valutazioni espresse e della rispondenza dei giudizi a criteri di generale coerenza (Cons. St., Sez. IV, n. 674 del 4.10. 1989).<br />
Nel caso in esame il Consiglio Superiore della Magistratura non ha trascurato di prendere comparativamente in esame le posizioni dei vari aspiranti, considerandole sotto i profili dell’anzianità di servizio, del merito, dell’attitudine, avendo a riguardo le esigenze funzionali da soddisfare. Non sembra tuttavia, in relazione a quanto evidenziato dall’appellante, che le indicazioni espresse nel provvedimento siano valide a integrare una motivazione compiuta, idonea a giustificare la scelta operata.<br />
In primo luogo assumono rilievo i profili di censura svolti con riferimento all’ufficio cui l’aspirante all’incarico era destinato, cioè alla Procura della Repubblica di Nicosia, alla quale non sono realmente affidate – come sostenuto dall’appellante e come si desume dall’art. 51, comma 3 bis del cod. proc. pen. &#8211; attività d’indagine per processi di mafia. Per processi di tale tipo, infatti, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo sono riservate “all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”. Il che sta a significare che la Procura di Nicosia non ha competenze, in sede di istruttoria non dibattimentale, da svolgere in ordine a processi antimafia (art. 51, commi 3 bis e 3 ter c.p.p.).. Appare, allora, non coerente sotto il profilo logico ritenere che le esperienze maturate dallo Zuccaro quale presidente della Corte di Assise del Tribunale di Caltanissetta e quale componente della DDA di Catania, assumano il particolare rilievo e l’importanza determinante che il Consiglio superiore della magistratura ha inteso loro riservare ai fini della scelta operata.<br />
Non è invero plausibile che nella valutazione comparativa fatta tra i due aspiranti, allo Zuccaro sia stato riconosciuto, in virtù delle particolari funzioni esercitate nelle indicate circostanze, quel quid pluris che lo ha fatto ritenere particolarmente idoneo al conferimento dell’ufficio in concorso, quando funzioni istruttorie di tale natura non vengono svolte presso l’ufficio cui l’aspirante era destinato. <br />
A tali considerazioni, non di per sè determinanti la presente pronuncia, vanno aggiunte le ulteriori osservazioni secondo cui il dott. Bruno, oltre ad aver già conseguito all’epoca, a differenza dello Zuccaro, la nomina a magistrato di Cassazione, e ad avere una maggiore anzianità di servizio, poteva vantare l’ulteriore requisito di avere già svolto funzioni direttive in Magistratura, per avere ricoperto l’incarico di Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Enna, incarico che il medesimo ha dovuto lasciare unicamente perché il posto è stato soppresso a seguito della ristrutturazione degli uffici giudiziari, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.<br />
Tali circostanze, per la verità, non sono state ignorate dal Consiglio Superiore della Magistratura, che le ha rilevate nella premessa dell’atto, procedendo alla ricostruzione dei curricula professionali dei candidati. In particolare, il Consiglio ha rilevato che “il magistrato ha già svolto funzioni direttive ricoprendo l’incarico di procuratore della Repubblica presso la pretura di Enna a decorrere dal 1995 fino alla soppressione del predetto ufficio, dimostrando in tale contesto di possedere adeguate capacità organizzative, concretamente desumibili anche dal positivo giudizio espresso nella relazione riguardante l’ispezione sui servizi di cancelleria eseguita dal luglio all’ottobre del 1996”. Ha altresì osservato &#8211; nella valutazione comparativa svolta con riferimento ai due dipendenti &#8211; che “sul piano della professionalità specifica, avuto riguardo alle caratteristiche dell’ufficio da conferire, se il dott. Bruno può vantare l’esercizio pregresso di funzioni direttive, il profilo del dott. Zuccaro spicca per la complessità e vastità delle esperienze maturate, dimostrate in particolare nella trattazione di procedimenti di grande importanza e di notevole delicatezza”, aggiungendo che “a fronte di percorso professionale maturato quasi esclusivamente nel settore pretorile, quale è quello del dott. Bruno, il dott. Zuccaro presenta un quid pluris rappresentato dalla peculiare esperienza svolta in qualità di componente della D.D.A. di Catania e di Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Caltanissetta, che lo rende particolarmente idoneo al conferimento dell’ufficio in concorso”.<br />
Sono già state evidenziate le perplessità di ordine logico che suscitano tali ultime indicazioni. Per quanto riguarda gli altri aspetti evidenziati, è parere del Collegio che il Consiglio superiore abbia mancato di evidenziare, nella scelta operata, le necessarie valutazioni da compiere sulla circostanza che il dott. Bruno avesse già svolto per un certo periodo le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso una pretura circondariale e risultasse perdente posto ex art. 37 del D.Lgs. n. 51 del 1998. Tutto ciò, in relazione alle previsioni contenute nel secondo comma di tale stesso articolo, secondo cui “Nell’assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell’esercizio delle precedenti funzioni”.<br />
Secondo tale norma, invero, è chiara la volontà del legislatore che, nell’assegnazione di un ufficio come quello in questione, il Consiglio non dovesse limitarsi a prendere in considerazione la posizione di Procuratore della Repubblica già ricoperta dal dott. Bruno, ma dovesse altresì apprezzare in modo esplicito e specifico le funzioni svolte nel relativo periodo, e valutare le sue attitudini all’incarico da conferire alla luce delle esperienze maturate nella posizione così ricoperta. L’Organo si è invece limitato a formulare rilievi di ordine generale, soffermandosi piuttosto a sottolineare la pluralità delle esperienze professionali maturate dallo Zuccaro, sull’eccezionale resa di giustizia, sulla preparazione tecnico-giuridica e sulle sicure doti organizzative dimostrate dal magistrato, nonchè sull’ampia conoscenza acquisita nel campo penale, senza nulla dire sull’attitudine acquisita dal Bruno a ricoprire il posto messo a concorso, in relazione ai risultati dell’esperienza maturata, anche sotto il profilo organizzativo, nello svolgimento delle pregresse funzioni direttive.<br />
Non va trascurato, in effetti, che il dirigente di un ufficio giudiziario è qualcosa di più e di diverso di un magistrato che si occupa solamente di funzioni giurisdizionali. Il che dà sicuro diritto – come sostiene l’interessato &#8211; a pretendere che l’Amministrazione proceda, in un giudizio comparativo tra più aspiranti, volto al conferimento di un posto di livello direttivo, alla speciale valutazione prevista dalla citata disposizione, che è indubbiamente rivolta oltre che allo specifico fine di tutela delle posizioni già maturate, anche a far sì che le professionalità acquisite non vengano disperse.<br />
In effetti, la giurisprudenza ha affermato che in presenza di una pluralità di candidature, la scelta per l’incarico da conferire non può essere basata su una valutazione assoluta di merito, ma deve procedersi sempre a una valutazione comparativa della professionalità e dell’esperienza acquisite dai diversi candidati nelle posizioni precedentemente ricoperte (Cons. St., Sez. IV, n. 1688 del 18.12.1998). Ciò, se è valido in via generale, a maggior ragione assume validità qualora il candidato, come appunto nel caso di specie, possa vantare di aver ricoperto un ufficio direttivo e sia stato costretto a lasciarlo per soppressione del relativo posto. Ancor più quando vi è una specifica disposizione di legge a richiedere che vengano “particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell’esercizio delle precedenti funzioni”.<br />
Alla luce delle esposte considerazioni, l’Amministrazione non ha dato, quindi, una motivazione congrua ed esauriente della scelta operata, non tenendo adeguato conto, in primo luogo, delle reali attribuzioni connesse all’ufficio giudiziario di destinazione dei candidati aspiranti all’incarico, e non avendo dato adeguata valutazione alla posizione del dott. Bruno, considerando semplicemente che il percorso professionale del medesimo si era svolto quasi esclusivamente nel settore pretorile, senza valutare in modo specifico, nonostante le previsioni della ricordata disposizione, la sua attitudine allo svolgimento di funzioni direttive, in relazione all’incarico già assolto.<br />
L’appello si appalesa perciò fondato e va accolto.<br />
Sussistono, tuttavia, validi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado. Annulla, conseguentemente, l’impugnata decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 19 dicembre 2003, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori:<br />
Giuseppe BARBAGALLO Presidente<br />
Costantino SALVATORE Consigliere<br />
Giuseppe CARINCI Consigliere, est.<br />
Vito POLI Consigliere<br />
Bruno MOLLICA Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
8 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-4-2004-n-1983/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.1983</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2004-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2004-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.114</a></p>
<p>ZAGREBELSKY, Presidente &#8211; Quaranta, Redattore Interv. Presidente del Consiglio dei ministri è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada Codice della strada &#8211; Ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione – Onere di versare presso la cancelleria del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2004-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2004-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ZAGREBELSKY, Presidente &#8211; Quaranta, Redattore <br /> Interv. Presidente del Consiglio dei ministri</span></p>
<hr />
<p>è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Codice della strada &#8211; Ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione – Onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Questione di legittimità costituzionale &#8211; Violazione del diritto di agire in  giudizio – Illegittimità costituzionale</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214<br />
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del Prof. Alfonso Celotto <a href="/ga/id/2004/4/1474/d">&#8220;Perché la Corte abusa della ragionevolezza ?&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p>SENTENZA  N. 114 &#8211; ANNO 2004</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?	ZAGREBELSKY   	                                     Presidente<br />	<br />
#NOME?	ONIDA			Giudice	<br />	<br />
#NOME?	MEZZANOTTE			<br />	<br />
#NOME?	CONTRI<br />
#NOME?	NEPPI MODONA				<br />	<br />
#NOME?	CAPOTOSTI				<br />	<br />
#NOME?	MARINI				<br />	<br />
#NOME?	BILE					<br />	<br />
#NOME?	FLICK				<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE				<br />	<br />
#NOME?	DE SIERVO				<br />	<br />
#NOME?	VACCARELLA				<br />	<br />
#NOME?	MADDALENA				<br />	<br />
#NOME?	QUARANTA				&#8220;<br />			&#8221;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione  introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 22 settembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 28 agosto 2003 dal Giudice di pace di Anzio, del 12 settembre 2003 dal Giudice di pace di Vietri di Potenza, del 2 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Bari, del 30 agosto 2003 dal Giudice di pace di Montepulciano, del 20 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Bari, del 17 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Recco, del 9 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Reggio Calabria, del 21 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pratola Peligna, del 17 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Pisa, del 16 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Mestre e del 6 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Asiago, rispettivamente iscritte ai nn. 996, 997, 999, 1044, 1047, 1081, 1083, 1087, 1092, 1094, 1095 e 1110 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 49, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>        Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
        udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. I Giudici di pace di Mestre (r.o. n. 996 e n. 1095 del 2003), Anzio (r.o. n. 997 del 2003), Vietri di Potenza (r.o. n. 999 del 2003), Bari (r.o. n. 1044 e n. 1081 del 2003), Montepulciano (r.o. n. 1047 del 2003), Recco (r.o. n. 1083 del 2003), Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003), Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2003), Pisa (r.o. n. 1094 del 2003) ed Asiago (r.o. n. 1110 del 2003) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.<br />
Premettono i rimettenti che la norma impugnata – relativa al giudizio direttamente instaurabile avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle norme sulla circolazione stradale – fa carico a chi agisce, «all’atto del deposito del ricorso», di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore».<br />
1.1. I Giudici di pace di Mestre e di Anzio, in quelle che risultano in ordine cronologico le prime due ordinanze relative alla questione in esame (r.o. n. 996 e n. 997 del 2003), deducono la violazione unicamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione.<br />
Il primo dei rimettenti (r.o. n. 996 del 2003) – non senza aver sottolineato, nel ripercorrere in via di estrema sintesi le vicende del giudizio a quo, che il ricorrente «ha provveduto, come disposto dalla nuova normativa, al deposito giudiziario della somma» dovuta ex lege – pone preliminarmente in luce come l’obbligo suddetto si risolva in uno «strumento per ridurre drasticamente il numero dei procedimenti» giurisdizionali in materia, ciò che darebbe luogo ad una «grave disparità di trattamento tra i cittadini», precludendo ai non abbienti di «poter validamente proporre le proprie ragioni in sede giudiziaria».<br />Si realizzerebbe, così, una violazione non soltanto dell’art. 3 della Costituzione (essendo la parità dei cittadini davanti alla legge «enormemente turbata dall’onere imposto al ricorrente non benestante»), ma pure dell’art. 24, «considerato che, in queste condizioni, i cittadini meno facoltosi» si vedrebbero «indirettamente privare della possibilità di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave nocumento al principio che la difesa è diritto inviolabile».<br />
Parimenti, il Giudice di pace di Anzio (r.o. n. 997 del 2003) – nel dedurre la violazione degli stessi articoli della Costituzione – assume che la norma impugnata «rappresenta un indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente» (essendo questi, di fatto, indotto «a desistere dall’impugnazione»), concretando inoltre «una manifesta disparità di trattamento» tra gli utenti della strada, con il favorire «ingiustificatamente coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica».</p>
<p>1.2. Più articolata si rivela la prospettazione del Giudice di pace di Vietri di Potenza (r.o. n. 999 del 2003), il quale ipotizza il contrasto – oltre che con gli articoli 3 e 24 – anche con l’art. 2 della Costituzione.<br />
Tale rimettente eccepisce – in primis – l’esistenza di una (doppia) «violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione». <br />
La «novella» al codice della strada avrebbe, a suo dire, «creato di fatto e riservato sul piano processuale (…) una diversa posizione al ricorrente e alla Pubblica Amministrazione» (evidente in particolar modo in sede conclusiva del giudizio, e ciò in quanto l’Amministrazione, in caso di esito processuale a sé favorevole, «ha immediatamente a disposizione la somma che le è dovuta oltre sicuramente ad una parte delle spese di causa», considerato che la sanzione inflitta è di regola «comminata nel minimo edittale»), differenziando, altresì, «il cittadino abbiente da quello meno abbiente» (giacché soltanto ai primi sarebbe permesso di poter esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice ordinario).<br />Tale situazione di disparità – che il rimettente giudica «ancor più pregnante» ove «si consideri che lo stesso legislatore, al fine di eliminare gli ostacoli di carattere economico tra i cittadini, ha previsto con l’art. 26 della legge  689/1981 il pagamento rateale della sanzione (…) “su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate”» – non sarebbe mitigata dal fatto che i soggetti non abbienti possono, pur sempre, «presentare il ricorso amministrativo (che non prevede il versamento della cauzione)». Se così fosse, infatti, dovrebbe concludersi che «il ricorso al giudice sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente agiati» (con violazione dello stesso art. 2 della Costituzione, atteso che tra i diritti inviolabili dell’uomo rientra pure «il diritto all’eguaglianza, come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell’individuo»).<br />
L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 creerebbe, dunque, in base alle condizioni economiche del ricorrente e quanto all’accesso alla tutela giurisdizionale, un “trattamento differenziato”, il quale però – sottolinea il rimettente – «può trovare legittima applicazione solo ove vi sia l’indefettibile presenza di ragionevoli motivi», non ravvisabili «nello scopo di evitare che il cittadino meno abbiente possa ricorrere in sede giurisdizionale contro i verbali d’infrazione al codice della strada».</p>
<p>1.3.  Il Giudice di pace di Bari, proponendo argomentazioni pressoché identiche a quelle sopra indicate, ha dedotto – con la prima delle due ordinanze da esso pronunciate (r.o. n. 1044 del 2003) – l’esistenza di una violazione degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.<br />
Dubita il rimettente della legittimità costituzionale della norma impugnata, in primo luogo, «per difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento», situazione quest’ultima che vedrebbe contrapposti «il cittadino che per le sue condizioni economiche è in condizione di depositare la cauzione richiesta» e colui che, «privo di mezzi o con scarse possibilità economiche», si vede «preclusa» la possibilità di adire le vie giurisdizionali.<br />
Deduce, inoltre, il suddetto giudice a quo la «violazione dell’art. 24 della Costituzione, che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti senza limitazioni», avanzando il «sospetto» che il legislatore abbia voluto, in subiecta materia, «reintrodurre la ripudiata regola del “solve et repete”».<br />
Eccepisce, infine, il contrasto con l’art. 113 della Costituzione, in quanto la norma in esame «condiziona notevolmente e senza alcuna plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione». <br />
I medesimi parametri sono invocati anche dal Giudice di pace di Mestre, nella seconda delle due ordinanze (r.o. n. 1095 del 2003) emesse da quell’ufficio giudiziario.<br />
Il rimettente assume che tale norma darebbe vita ad «un’evidente differenza di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all’adempimento imposto e coloro che non hanno mezzi sufficienti per effettuare il pagamento», nonché – tenuto conto che la proposizione del ricorso amministrativo non è subordinata alla medesima condizione – ad una «ingiustificata differenza tra i due mezzi di opposizione, rendendo (…) evidente che il ricorso avanti il giudice di pace diventerebbe uno strumento di tutela fruibile solo dai soggetti più facoltosi» (con violazione anche del «secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione che sancisce che è compito della Repubblica rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini»).<br />
Deduce, inoltre, la violazione del «diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione», non essendo la cauzione contemplata dalla norma suddetta «in alcun modo razionalmente collegata alla pretesa dedotta in giudizio», né mirando «allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione». Essa, per contro, appare piuttosto «introdotta al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi».    1.4. Ipotizza, invece, la violazione anche dell’art. 25, primo comma, della Costituzione (oltre che degli articoli 3 e 24, primo comma,) il Giudice di pace di Montepulciano (r.o. n. 1047 del 2003).<br />
Questi ritiene, difatti, che l’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 si ponga in contrasto «con i principi di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti davanti al giudice naturale precostituito per legge».<br />
Sottolinea che tale norma, «nel prevedere l’obbligatorietà di una cauzione addirittura per poter accedere alla tutela giurisdizionale», darebbe vita ad una «inedita (…) doppia discrasia», ed esattamente – da un lato – «tra azioni esperibili in via giurisdizionale e azioni esperibili in via amministrativa», nonché – dall’altro – «all’interno della stessa categoria delle azioni di carattere giurisdizionale». <br />
Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, il rimettente pone in luce come per nessuna azione di carattere giurisdizionale l’ordinamento preveda l’obbligo di prestare preventivamente cauzione, atteso che, pur essendo tale istituto «ben conosciuto dalle norme processuali», esse lo contemplano non come «sbarramento iniziale» per l’accesso alla tutela giurisdizionale, bensì «solo a giudizio ormai pendente, e a discrezione del giudice». Nel caso in esame, inoltre, la cauzione – salvo non volere ritenere che la sua imposizione ope legis si giustifichi in quanto “lo Stato teme per la solvibilità del ricorrente” – contravverrebbe alla stessa natura dell’istituto, che è «quella di un deposito di somme di denaro a garanzia di un determinato comportamento futuro», richiesto a colui che è gravato dalla prestazione della cauzione.<br />
La sua previsione, quindi, risolvendosi in «un’inammissibile anticipazione della sanzione, perché al ricorrente si chiede di versare subito – obbligatoriamente e per il solo fatto di chiedere giustizia – ciò che solo il giudizio di merito potrà eventualmente accertare essere da lui dovuto”, paleserebbe quale sia la reale finalità avuta di mira dal legislatore, e cioè di «scoraggiare in maniera ingiustificatamente vessatoria il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia, e richiederla al suo giudice naturale precostituito per legge» (donde l’ipotizzata violazione pure dell’art. 25, primo comma, della Costituzione).<br />
La scelta, infine, di compromettere «senza ragione il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale» – con violazione dei «principi che portarono la Corte costituzionale, in anni ormai lontani, a dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 98 c.p.c. (…) e la c.d. clausola del “solve et repete”» – sostanzierebbe l’altro profilo di «discrasia» denunciato dal rimettente (quello tra azioni amministrative e giurisdizionali). Una discrasia, questa, tanto più grave ove si consideri che «il legislatore della novella ha, al contrario, ulteriormente facilitato il ricorso al prefetto» (il quale «può essere adito direttamente, mediante una semplice raccomandata»), alterando in tal modo «il principio di parità/alternatività tra i due rimedi» e dando vita «all’introduzione “de facto” nell’ordinamento di un principio di riserva di amministrazione del tutto incompatibile col sistema costituzionale».<br />
1.5.  Quattro diversi parametri, invece, sono richiamati dal Giudice di pace di Bari, nella seconda delle ordinanze sopra indicate (r.o. n. 1081 del 2003), proveniente da tale ufficio giudiziario.<br />
Il rimettente, difatti, ha dedotto che la norma impugnata si porrebbe in «contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 113 Costituzione».<br />
Premesso che la scelta operata dal legislatore del 2003 «sembra volere reintrodurre nel nostro ordinamento la regola del “solve et repete”, già dichiarata incostituzionale in numerose precedenti pronunzie della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 21/1961», il giudice a quo deduce che la previsione legislativa suddetta – in contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione – «potrebbe non assicurare uguaglianza di trattamento tra colui che è in grado di assolvere la cauzione preventiva e colui, che pur potendo astrattamente aver ragione nei confronti dell’amministrazione, necessariamente soccomberebbe per non poterla corrispondere».<br />
Ipotizza, inoltre, la «violazione del diritto di difesa», atteso che (in spregio all’art. 24 della Costituzione) «il suo esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del singolo».<br />
Assume, infine, la violazione degli articoli 111, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. L’imposizione di «un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente» – destinato a convertirsi in caso di sua soccombenza in un «prelievo totale o parziale in favore» dell’amministrazione – si tradurrebbe, per un verso, in un «privilegio» in favore di quest’ultima (con conseguente violazione del principio «di parità delle parti in contraddittorio» di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione), rappresentando, inoltre, «un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti (…) contro gli atti della pubblica amministrazione» (in contrasto con l’art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione).     1.6. Sono accomunate, invece, dalla denuncia della violazione esclusivamente degli articoli 3 e 24 della Costituzione le ordinanze di rimessione dei Giudici di pace di Recco (r.o. n. 1083 del 2003), di Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) e di Pisa (r.o. n. 1094 del 2003).<br />
Il primo dei suddetti giudici rimettenti (r.o. n. 1083 del 2003) muove dalla constatazione che «i casi di cauzione previsti dal codice di rito» costituiscono «un numerus clausus legato soprattutto a provvedimenti di natura cautelare e non già alla mera presentazione di domande giudiziali di merito», ponendo altresì in luce «la sorte» subita dai «depositi di soccombenza» nel processo civile, «definitivamente abrogati dall’art. 1 della legge 18 ottobre 1977 n. 793» (Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile).<br />
Evidenzia, inoltre, l’irrazionalità – «in una materia caratterizzata dalla gratuità (…) e dalla massima semplificazione per le parti», alla stregua di quanto previsto dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – di una disposizione, quale quella censurata, che «pone a carico del cittadino un costo che, in qualche ipotesi, può anche essere molto oneroso (…) ed un adempimento, quale quello dell’apertura di un deposito giudiziario presso l’ufficio postale (…), estremamente complesso».<br />
Assume, infine, la violazione delle norme costituzionali suddette (articoli. 3 e 24 della Costituzione), giacché l’imposizione della cauzione, da un lato, «ostacola l’esercizio del diritto di agire per la tutela dei propri diritti proprio in un settore caratterizzato dal fatto di non addossare alcun onere né economico né tecnico al cittadino», e, dall’altro, «elimina la tutela ai non abbienti», ciò che renderebbe evidente come «la finalità di questa riforma non sia se non quella di creare (…) un forte deterrente alla presentazione dei ricorsi al giudice di pace».<br />
Il Giudice di pace di Reggio Calabria (r.o. n. 1087 del 2003) deduce che la previsione dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 lederebbe «il diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dall’art. 3 della Costituzione», ponendo «i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza tra loro».<br />
Su tali basi, quindi, ipotizza che la norma in esame sia «in netto contrasto con l’art. 24 della Costituzione, il quale sancisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».<br />
La violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione è posta alla base dell’ordinanza di rimessione del giudice di pace di Pisa (r.o. n. 1094 del 2003).<br />
Il rimettente assume che i principi sanciti da tali norme sarebbero derogati ingiustificatamente dalla disposizione impugnata, richiamando all’uopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 67 del 1960 (che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 98 cod. proc. civ.).<br />
Deduce, infine, la violazione dei parametri suddetti anche «sotto il profilo della ragionevolezza». Al riguardo, evidenzia come un trattamento differenziato riservato a situazioni eguali possa «trovare legittima applicazione solo ove vi sia l’indefettibile presenza di ragionevoli motivi oggettivamente rilevabili a giustificazione» dello stesso. In tale prospettiva, l’esistenza di una sostanziale continuità tra la situazione anteriore alla legge di riforma del codice della strada, e quella successiva  (atteso che – sottolinea il rimettente – la possibilità contemplata dalla legge n. 214 del 2003 di proporre «ricorso immediato» al giudice di pace era già stata riconosciuta in virtù di «interpretazione adeguatrice» proposta dalla stessa Corte costituzionale), risulta ingiustificatamente alterata «in quanto la prevista cauzione a pena d’inammissibilità finisce per costituire una “compressione”, una diminuzione, di un diritto di azione già esistente nell’ordinamento».</p>
<p>1.7. Ipotizzano, conclusivamente, la violazione anche dell’art. 2 della Costituzione, oltre che degli articoli 3 e 24, i Giudici di pace di Pratola Peligna (r.o. n. 1092 del 2000) ed Asiago (r.o. n. 1110 del 2003).<br />
Deduce il primo dei due rimettenti che «la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dall’art. 3 della Costituzione» (in ciò sostanziandosi la violazione anche dell’art. 2 della Carta fondamentale), ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, precludendo a questi ultimi l’accesso alla tutela giurisdizionale.<br />
Assume, inoltre, la violazione dell’art. 24 della Costituzione, e ciò in quanto il «versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale», oltre a «rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per l’Autorità opposta», priverebbe della «possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti» quanti «non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa» degli stessi.<br />
Verrebbe, in tal modo, a rivivere «di fatto un’anomala figura di imposta “solve et repete”», quantunque la stessa sia stata espunta dall’ordinamento «con sentenza del giudice delle leggi (n. 21 del lontano 1961)», senza peraltro dimenticare – conclude il rimettente – che «la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 67 del 1960) dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 98 del c.p.c., che prevedeva proprio il potere del giudice d’imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento».Si richiama a tale decisione di questa Corte anche il Giudice di pace di Asiago (r.o. n. 1110 del 2003), il quale – sviluppando argomentazioni praticamente identiche a quelle già illustrate – torna a ribadire come l’avvenuta «introduzione dell’obbligo di versamento di una somma, costituente un vero e proprio deposito cauzionale», di fatto, «verrebbe a consentire l’accesso alla giustizia solo ai cittadini facoltosi». <br />
Sussisterebbe, pertanto, violazione dell’intero art. 24 della Costituzione, se è vero che – mentre i primi due commi stabiliscono che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, riconoscendo la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento – il terzo comma garantisce che siano «assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».<br />
2. È intervenuto in tutti i giudizi così promossi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.<br />
La difesa erariale – sul presupposto che «il ricorso al giudice di pace» rappresenti, in tale materia, «una soluzione alternativa (ed in certa misura agevolata) rispetto al rimedio generale (ricorso al prefetto)» – esclude l’ipotizzata disparità di trattamento.<br />
Poiché, infatti, l’amministrazione affronta il giudizio senza aver avuto «neppure la possibilità di una verifica approfondita» – attraverso l’esame dell’autorità prefettizia – della fondatezza della pretesa avversaria, sarebbe «ragionevole che il ricorso diretto al giudice di pace (…) sia sottoposto dalla legge a particolari oneri».<br />
La previsione della cauzione, inoltre, non costituirebbe – ad avviso dell’Avvocatura – neppure un meccanismo del tutto «innovativo all’interno dell’ordinamento, che registra, nel settore penale, altre ipotesi similari», e segnatamente «quella prevista dal primo comma dell’art. 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575» (Disposizioni contro la mafia), nonché quelle di cui agli articoli 162 (Oblazione nelle contravvenzioni) e 162-bis (Oblazione discrezionale) del codice penale.<br />
La conclusione è, quindi, nel senso che il legislatore del 2003, «mosso da un intento di cautela deflativa», avrebbe «operato una scelta di carattere procedimentale» assolutamente ragionevole, proponendosi «di differenziare le discipline ed i relativi rimedi previsti dall’ordinamento, a seconda che l’autore della violazione intenda far valere i propri diritti di fronte all’autorità amministrativa ovvero, anticipatamente, a quella giudiziaria».          </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.— I Giudici di pace indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione  introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.<br />
Oggetto delle loro censure è la previsione normativa che stabilisce – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di «versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore».<br />
2.— Elemento comune a tutte le ordinanze di rimessione è l’ipotizzata violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che l’onere in questione – pena l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale – si risolverebbe in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, con conseguente pregiudizio del loro «diritto inviolabile» di agire in giudizio.<br />
Né ad escludere tale evenienza varrebbe il rilievo che resta ferma per costoro la possibilità di proporre – senza necessità di alcun  preventivo versamento, non contemplato in tale ipotesi – il ricorso all’autorità prefettizia (ex art. 203 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992), giacché ciò, semmai, evidenzierebbe vieppiù l’esistenza di un trattamento discriminatorio, trasformando il ricorso al giudice di pace in strumento a disposizione dei soli soggetti più facoltosi, con violazione anche del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di rimuovere, e non già creare, «ostacoli» all’eguaglianza sostanziale dei cittadini.<br />
Alcuni dei giudici a quibus – sempre in relazione alla violazione dell’art. 3 della Costituzione – denunciano anche un intrinseco difetto di ragionevolezza che connoterebbe la norma in esame, sottolineando – in particolare – come il versamento  da essa contemplato non sia in alcun modo razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, né assolva «allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione», apparendo piuttosto introdotto «al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi».<br />
La censura relativa alla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione è accompagnata, poi, in talune ordinanze di rimessione, da altre concernenti gli articoli 2, 25, primo comma, 111, secondo comma, e 113 della Carta fondamentale.</p>
<p>3.— Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi.</p>
<p>4.— La questione sollevata dal Giudice di pace di Mestre con l’ordinanza n. 996 del 2003 è inammissibile.<br />
L’ordinanza, infatti,  dà atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che  contempla detto versamento  – sotto il profilo della «grave disparità di trattamento tra i cittadini» – è privo di rilevanza nel giudizio a quo.</p>
<p>5.— Nel merito la questione proposta con le altre ordinanze di rimessione è fondata.</p>
<p>5.1.— «Il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali»  (cfr. sentenza n. 67 del 1960).<br />
Alla luce di tale principio deve ritenersi che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 finisca con il  pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita.</p>
<p>5.2.— Giova  rammentare come il problema – non nuovo nella giurisprudenza di questa Corte – della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti (anche di natura economica) a carico di coloro che tale tutela richiedano, sia stato risolto alla luce della distinzione fra gli oneri che sono «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione», da ritenere evidentemente consentiti, e quelli che tendono, invece, «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette», i quali – conducendo al risultato «di precludere o ostacolare gravemente l’esperimento della tutela giurisdizionale» – incorrono «nella sanzione dell’incostituzionalità» (cfr. sentenze n. 522 del 2002 e n. 333 del 2001). <br />
Orbene, tale seconda evenienza è quella che ricorre nel caso della disciplina censurata, considerate sia l’entità economica dell’esborso, superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta in concreto ai trasgressori, sia soprattutto le modalità di assolvimento dell’onere economico de quo, destinate a tradursi in un procedimento macchinoso nella fase tanto del versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all’avente diritto.<br />
Sotto altro aspetto, deve osservarsi che l’imposizione in via generalizzata – da parte della norma censurata – del suddetto onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali, in nessun modo funzionale alle esigenze del processo, si risolve in un ostacolo, anche per l’ammontare dell’esborso pari alla metà del massimo edittale della sanzione, che finisce per scoraggiare l’accesso alla tutela giurisdizionale.<br />
Alla luce, dunque, delle considerazioni che precedono risulta evidente la violazione dei citati parametri costituzionali, sia sotto l’aspetto della lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia sotto l’aspetto della palese irragionevolezza della norma in rapporto alle caratteristiche del procedimento giurisdizionale in questione, improntato a «gratuità» e «massima semplificazione per le parti», secondo quanto stabilito dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).<br />
6.— L’accertata violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione assorbe le ulteriori censure dedotte dai rimettenti.  </p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione  1° agosto 2003, n. 214;<br />
dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale  del predetto art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 996 del 2003).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 aprile 2004.</p>
<p>Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Alfonso QUARANTA, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;8 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-8-4-2004-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-118/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-118/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.118</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO sulla istanza di sospensione nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 &#8220;Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive&#8221; Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-118/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-118/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>sulla istanza di sospensione nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 &#8220;Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 in materia di abusi edilizi &#8211; Divieto di sanatoria eccezionale delle opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dei titoli abilitativi – Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri – Prospettato rischio di irreparabile pregiudizio all&#8217;unità dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Richiesta di sospensione dell’esecuzione della normativa impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 &#8211; Rinuncia del ricorrente alla immediata decisione sulla istanza cautelare in considerazione della prossimità dell’udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di “condono edilizio &#8211; Rinvio dell’esame delle istanze di sospensione all’udienza stabilita per l’esame del merito dei ricorsi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È disposto il rinvio dell’esame dell’istanza di sospensione all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla istanza di sospensione nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 &#8220;Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sulla istanza di sospensione a norma dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 1° marzo successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; <br />
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
	uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Salvatore Di Mattia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.																																																																																												</p>
<p>Ritenuto che con ricorso notificato il 20 febbraio 2004, depositato il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);<br />
che l’Avvocatura generale dello Stato censura l’art. 1, commi 1 e 2, della legge sopra citata, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 81, 117, secondo e terzo comma, 119 e 127, secondo comma della Costituzione, nonché dell’art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />
che il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia sospeso l’art. 1 della legge regionale n. 22 del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto;<br />
che nel giudizio si è costituita la Regione Fiuli-Venezia Giulia, la quale sostiene che non ricorrano le condizioni per la sospensione della norma impugnata;<br />
che, in prossimità della camera di consiglio fissata per il giorno 24 marzo 2004 per trattare l’istanza cautelare dell’art. 1 della legge regionale n. 22 del 2003, la Regione ha depositato una memoria nella quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento;<br />
che, successivamente, il ricorrente ha depositato atto nel quale, in considerazione, in particolare, della prossimità dell’udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di “condono edilizio”, fissata per la data dell’11 maggio 2004, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare presentata avverso la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p>Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dall’Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull’istanza cautelare dalla stessa formulata nei confronti dell’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);<br />
che sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare indicata all’udienza stabilita per l’esame del merito del ricorso.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dispone il rinvio dell’esame dell’istanza di sospensione indicata in epigrafe all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria l&#8217;8 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-118/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.119</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO sulla istanza di sospensione della Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 concernente la vigilanza sull&#8217;attività edilizia nel territorio regionale, nel giudizio di legittimità costituzionale Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 concernente la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>sulla istanza di sospensione della Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 concernente la vigilanza sull&#8217;attività edilizia nel territorio regionale, nel giudizio di legittimità costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 concernente la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale &#8211; Prevista inapplicabilità nel territorio regionale della normativa statale sul condono edilizio, eccezion fatta per le disposizioni concernenti l&#8217;oblazione penale &#8211; Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri – Prospettato rischio di irreparabile pregiudizio all&#8217;unità dell’ordinamento giuridico della Repubblica – Richiesta di sospensione dell’esecuzione della normativa impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 &#8211; Rinuncia del ricorrente alla immediata decisione sulla istanza cautelare in considerazione della prossimità dell’udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di “condono edilizio &#8211; Rinvio dell’esame delle istanze di sospensione all’udienza stabilita per l’esame del merito dei ricorsi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È disposto il rinvio dell’esame dell’istanza di sospensione indicata in epigrafe all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla istanza di sospensione della Legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 concernente la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale, nel giudizio di legittimità costituzionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sulla istanza di sospensione a norma dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 2 marzo successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>	Visto l’atto di costituzione della Regione Marche; <br />	<br />
	udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.<br />
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2004, depositato il 2 marzo 2004 e iscritto al n. 27 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale);</p>
<p>che l’Avvocatura dello Stato lamenta la violazione degli artt. 3, 5, 51, 81, 117, secondo e terzo comma, 119, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione;<br />
che il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia sospeso l’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 29 del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto;<br />
che nel giudizio si è costituita la Regione Marche, la quale sostiene che non ricorrano le condizioni per la sospensione della norma impugnata;<br />
che, in prossimità della camera di consiglio fissata per il giorno 24 marzo 2004 per trattare l’istanza cautelare dell’art. 4 della legge regionale n. 29 del 2003, la Regione ha depositato una memoria nella quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti per la adozione del provvedimento;<br />
che, successivamente, il ricorrente ha depositato atto nel quale, in considerazione, in particolare, della prossimità dell’udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di “condono edilizio”, fissata per la data dell’11 maggio 2004, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare presentata avverso l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche.</p>
<p>Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dall’Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull’istanza cautelare dalla stessa formulata nei confronti dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale);<br />
che sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare indicata all’udienza stabilita per l’esame del merito del ricorso.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dispone il rinvio dell’esame dell’istanza di sospensione indicata in epigrafe all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Depositata in Cancelleria l&#8217;8 aprile 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-8-4-2004-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2004 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6931</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Saggio, est.Genovese Comune di Messina (Avv. Cucinotta) c. Impresa Nicola Corio (Avv. La Malfa) sulla sostituzione automatica delle clausole di rinuncia all&#8217;impugnazione del lodo arbitrale per errori in iudicando negli appalti di opere pubbliche siciliani 1. Appalto di opere pubbliche stipulato con l&#8217;Amministrazione regionale siciliana o con enti locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6931</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saggio, est.Genovese<br /> Comune di Messina (Avv. Cucinotta) c. Impresa Nicola Corio (Avv. La Malfa)</span></p>
<hr />
<p>sulla sostituzione automatica delle clausole di rinuncia all&#8217;impugnazione del lodo arbitrale per errori in iudicando negli appalti di opere pubbliche siciliani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalto di opere pubbliche stipulato con l&#8217;Amministrazione regionale siciliana o con enti locali siciliani &#8211; Clausola di rinuncia all&#8217;impugnazione del lodo arbitrale per errori <in iudicando> &#8211; Secondo il capitolato generale approvato con DM 28 maggio 1895 &#8211; Entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 21 del 1973 &#8211; Sostituzione automatica della clausola ex art. 1339 cod. civ. &#8211; Affermazione &#8211; Conseguenze &#8211; Applicabilita&#8217; del capitolato generale ex d.P.R. n. 1063 del 1962.<br />
2. Arbitrato rituale &#8211; Liquidazione del danno &#8211; Regole applicabili in caso di arbitrato riferito alla disciplina di cui al cod. proc. civ. &#8211; Liquidazione equitativa &#8211; Possibilita&#8217; &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di clausole arbitrali contenute nei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati con enti locali siciliani, l&#8217;art. 49, secondo comma, DM 28 maggio 1895 (Capitolato generale per i lavori pubblici dello Stato), previgente, ma astrattamente applicabile , in quanto richiamato nel contratto d&#8217;appalto stipulato da un Comune (nella specie: Comune di Messina), il quale prevede che &#8220;la sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano&#8221;, configura una rinunzia dell&#8217;impugnativa del lodo, limitata &#8211; in quanto tale &#8211; a far valere i soli vizi &#8220;in iudicando&#8221; . Tuttavia, l&#8217;art. 9 della legge regionale siciliana n. 21 del 1973, il quale impone &#8211; oltre che all&#8217;Amministrazione regionale &#8211; anche agli enti locali di tale Regione, l&#8217;applicazione del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962 (anch&#8217;esso abrogato, ma del pari &#8211; in astratto &#8211; invocato &#8220;ratione temporis&#8221;), contenente una diversa disciplina dei rimedi avverso le decisioni arbitrali, ha operato una inserzione automatica di clausole, anche in sostituzione di quella, suddetta, difforme, apposta dalle parti, in tutti i contratti stipulati da quei soggetti che &#8211; come il Comune di Messina &#8211; erano tenuti ad osservare quella previsione legislativa, a partire dalla sua entrata in vigore.<br />
2. Nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell&#8217;arbitrato e sull&#8217;applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell&#8217; <iter>procedimentale finalizzato all&#8217;adozione dell&#8217;atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno &#8211; conseguentemente &#8211; applicati anche i principi giuirisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno. Pertanto, e&#8217; immune da censure la decisione degli arbitri che siano addivenuti alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell&#8217;ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l&#8217;impossibilita&#8217; della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell&#8217;ipotesi di notevole difficolta&#8217; di compiere una precisa quantificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla sostituzione automatica delle clausole di rinuncia all’impugnazione del lodo arbitrale per errori <in iudicando> negli appalti di opere pubbliche siciliani.ui</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale in formato pdf clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6931/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6942</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6942/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6942</a></p>
<p>Pres. Olla, est. Di Palma Comune di Cinto Caomaggiore (Avv.ti Manzi e Carlin) c. Nardioli Lorenzo (Avv. Albano) sulla interpretazione e retroattività dell&#8217;atto amministrativo 1. Atti amministrativi &#8211; Interpretazione &#8211; Incensurabilita&#8217; in cassazione &#8211; Condizioni e limiti &#8211; Fattispecie. 2. Comune &#8211; Funzioni del comune &#8211; Polizia (potere regolamentare) &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6942/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6942</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6942/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6942</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla, est. Di Palma<br /> Comune di Cinto Caomaggiore (Avv.ti Manzi e Carlin) c. Nardioli Lorenzo (Avv. Albano)</span></p>
<hr />
<p>sulla interpretazione e retroattività dell&#8217;atto amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atti amministrativi &#8211; Interpretazione &#8211; Incensurabilita&#8217; in cassazione &#8211; Condizioni e limiti &#8211; Fattispecie.</p>
<p>2. Comune &#8211; Funzioni del comune &#8211; Polizia (potere regolamentare) &#8211; Mortuaria &#8211; Delibera del consiglio comunale di modifica del regolamento di polizia mortuaria &#8211; Con riguardo al canone per la rinnovazione della concessione in uso di loculi cimiteriali &#8211; Delibera adottata nella vigenza della disciplina dettata dall&#8217;art. 17, commi 33 e ss., legge n. 127 del 1997 &#8211; Sottoposizione della delibera al controllo preventivo di legittimita&#8217; &#8211; Necessita&#8217;.</p>
<p>3. Atti amministrativi &#8211; In genere &#8211; Tempo degli effetti del provvedimento amministrativo &#8211; Regola della irretroattivita&#8217; &#8211; Retroattivita&#8217; per determinazione volontaria &#8211; Limiti &#8211; Impossibilita&#8217; di ledere le posizioni giuridiche dei terzi &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;interpretazione di un atto amministrativo, come quella degli atti giuridici in genere, costituisce un apprezzamento di fatto attribuito al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimita&#8217; se immune da errori di diritto ed adeguatamente motivato. (Nella specie, trattavasi dell&#8217;atto comunale di intimazione di pagamento di una certa somma a titolo di integrazione della somma gia&#8217; versata dall&#8217;interessato per il rinnovo della concesione in uso di loculi cimiteriali; il giudice del merito aveva qualificato detto atto come ingiunzione di pagamento &#8220;ex&#8221; art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639).</p>
<p>2. Nel vigore della disciplina dettata dall&#8217;art. 17, commi da 33 a 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell&#8217;attivita&#8217; amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) &#8211; che prevedeva il controllo preventivo di legittimita&#8217;, tra l&#8217;altro, sui regolamenti di competenza del consiglio comunale, esclusi quelli attinenti all&#8217;autonomia organizzativa e contabile &#8211; deve considerarsi inefficace, in mancanza del perfezionamento dell'&#8221;iter&#8221; di formazione, costituito dalla sottoposizione al controllo preventivo necessario di legittimita&#8217;, la deliberazione del consiglio  comunale, recante modifiche al previgente regolamento di polizia mortuaria, di aumento del canone dovuto per la rinnovazione della concessione in uso di loculi cimiteriali, essendo da escludere che detta delibera rientri tra i regolamenti attinenti all&#8217;autonomia organizzativa e contabile, posto che per tali si intendono i regolamenti di organizzazione degli uffici, del personale e dei servizi, nonche&#8217; quelli di contabilita&#8217;, aventi ad oggetto l&#8217;applicazione in sede locale dei principi contabili stabiliti da leggi dello Stato, ed esulando d&#8217;altra parte lo specifico scopo di natura finanziaria della delibera in questione (adeguamento dei canoni di concessione dei loculi cimiteriali ai maggiori costi per la gestione del servizio) dall&#8217;oggetto tipico della categoria del regolamento contabile.</p>
<p>3. Allorche&#8217; il provvedimento amministrativo incida negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, esso non puo&#8217; avere effetto retroattivo, in applicazione del principio di legalita&#8217;, ad onta di una diversa determinazione volontaria dell&#8217;Amministrazione. Sicche&#8217;, ove la deliberazione del consiglio comunale, concernente l&#8217;aumento dei canoni di concessione per l&#8217;uso dei loculi cimiteriali, sia intervenuta successivamente al momento del rinnovo della concessione secondo la previgente disciplina amministrativa (con il pagamento, del parte del concessionario, del canone dovuto), l&#8217;Amministrazione non puo&#8217; pretendere, da parte del concessionario, il pagamento di alcuna somma a titolo di integrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla interpretazione e retroattività dell’atto amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale in formato pdf clicca qui.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6942/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6942</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Losavio, est. Ceccherini Vigel S.p.A. (Avv. Ettore Maria Gliozzi) c. China International Machine Tool Corporation (Avv. Gian Paolo Zanchini) in tema di riconoscimento del lodo straniero e validità della stipulazione del compromesso e della clausola compromissoria 1. Arbitrato &#8211; Arbitrato estero &#8211; Riconoscimento del lodo straniero &#8211; Validita&#8217; del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Losavio, est. Ceccherini<br /> Vigel S.p.A. (Avv. Ettore Maria Gliozzi) c. China International Machine Tool Corporation (Avv. Gian Paolo Zanchini)</span></p>
<hr />
<p>in tema di riconoscimento del lodo straniero e validità della stipulazione del compromesso e della clausola compromissoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Arbitrato &#8211; Arbitrato estero &#8211; Riconoscimento del lodo straniero &#8211; Validita&#8217; del compromesso o della clausola compromissoria &#8211; Condizioni &#8211; Uso, per il ricorso all&#8217;arbitrato, di verbi significanti dovere o obbligo &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento &#8211; Fattispecie.</p>
<p>2. Arbitrato &#8211; Arbitrato estero &#8211; Riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero &#8211; Opposizione – Errore di giudizio &#8211; Riconducibilita&#8217; al motivo di cui all&#8217;art. 840, terzo comma, numero 4, cod. proc. civ. &#8211; Esclusione &#8211; Portata della disposizione.</p>
<p>3. Arbitrato &#8211; Arbitrato estero &#8211; Riconoscimento ed esecuzione &#8211; Convenzione di New York 10 giugno 1958 &#8211; Non contrarieta&#8217; all&#8217;ordine pubblico italiano &#8211; Accertamento &#8211; Criteri.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di riconoscimento di lodo straniero, ai fini della valida stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria non si richiede che le parti, nell&#8217;esprimere la volonta&#8217; attuale e definitiva di assumere l&#8217;arbitrato a strumento di risoluzione delle future controversie, impieghino un verbo avente un significato obbligatorio, equivalente a dovere o obbligo, atteso che la disponibilita&#8217; dell&#8217;azione comporta di necessita&#8217; che il suo esercizio &#8211; sia l&#8217;azione proposta davanti al giudice, sia l&#8217;azione proposta davanti ad un arbitro &#8211; si configuri come una facolta&#8217; della parte che vi ha interesse, o come un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale, e dunque, mai come un obbligo, e meno che mai come un dovere. (Nella specie il ricorrente aveva fatto leva sulla presenza nella clausola compromissoria del verbo &#8220;to may&#8221; per dedurne che il ricorso all&#8217;arbitrato era previsto come eventuale, e condizionato al consenso delle parti; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il motivo di doglianza).</p>
<p>2. In tema di riconoscimento di lodo straniero, l'&#8221;error in iudicando&#8221; non e&#8217; compreso tra i vizi per i quali e&#8217; data opposizione ai sensi dell&#8217;art. 840, terzo comma, numero 4), cod. proc. civ., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l&#8217;esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformita&#8217; all&#8217;accordo delle parti  (o, in manza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell&#8217;arbitrato) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non gia&#8217; del lodo o della decisione in esso contenuta.</p>
<p>3. Al fine del riconoscimento e dell&#8217;esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell&#8217;art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarieta&#8217; all&#8217;ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di riconoscimento del lodo straniero e validità della stipulazione del compromesso e della clausola compromissoria.</span></span></span></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6950</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-8-4-2004-n-6950/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2004 n.6950</a></p>
<p>Pres. Saggio, est. Salvago Fossati (Avv.ti Bianca Epifani e Riccardo Pedullà) c. Colombo ’92 S.p.A. (Avv.ti Ludovico Villani, Giuseppe Tarzia, Marcello Marciani e Lorenzo Acquarone) in tema di nullità parziale del lodo 1. Arbitrato &#8211; Lodo (sentenza arbitrale) &#8211; Impugnazione – per nullita&#8217; &#8211; decisione &#8211; Vizio incidente soltanto su</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saggio, est. Salvago<br /> Fossati (Avv.ti Bianca Epifani e Riccardo Pedullà) c. Colombo ’92 S.p.A. (Avv.ti Ludovico Villani, Giuseppe Tarzia, Marcello Marciani e Lorenzo Acquarone)</span></p>
<hr />
<p>in tema di nullità parziale del lodo</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Arbitrato &#8211; Lodo (sentenza arbitrale) &#8211; Impugnazione – per nullita&#8217; &#8211; decisione &#8211; Vizio incidente soltanto su una parte del lodo &#8211; Nullita&#8217; parziale &#8211; Pronuncia &#8211; Condizioni &#8211; Scindibilita&#8217; della parte viziata &#8211; Accertamento &#8211; Criteri.</p>
<p>2. Arbitrato &#8211; Procedimento arbitrale &#8211; In genere &#8211; Mancata previsione delle parti di un vincolo all&#8217;osservanza della procedura ordinaria &#8211; Conseguenze &#8211; Modifica ed ampliamento degli iniziali quesiti fino all&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni &#8211; Ammissibilita&#8217; &#8211; Limiti &#8211; Rispetto del principio del contraddittorio &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Modalita&#8217;.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell&#8217;art. 830, primo comma, cod. civ. &#8211; come sostituito dall&#8217;art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 -, quando la corte d&#8217;appello accoglie l&#8217;impugnazione di nullita&#8217; del lodo per vizio che incida soltanto su di una parte del medesimo, deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre &#8211; evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialita&#8217; tra le varie parti della pronunzia &#8211; e, in caso affermativo, dichiarare la nullita&#8217; parziale del lodo in relazione al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati, mentre, in caso di accertata inscindibilita&#8217; con le altre parti, deve dichiararne la nullita&#8217; totale. Pertanto, oggetto dell&#8217;indagine non e il collegamento astratto tra i rapporti sostanziali delle parti, ne&#8217; tra i vari negozi che da questi sono derivati, bensi&#8217; quello esistente in concreto tra le varie statuizioni in cui il lodo e&#8217; articolato, collegamento da accertare valutando se la parte o le parti da dichiarare nulle siano caratterizzate da &#8220;petitum&#8221; autonomo e indipendente da quello di una o di alcune delle altre, ovvero se fra esse sussista un vincolo di subordinazione o di connessione logica e giuridica, nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico sia virtualmente influente sulla decisione avente ad oggetto altro rapporto giuridico.</p>
<p>2. Nell&#8217;arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all&#8217;osservanza della procedura ordinaria, e&#8217; consentito ai compromettenti, nell&#8217;ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilita&#8217; di evocare il disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., purche&#8217; sia osservato il principio del contraddittorio, che attiene all&#8217;ordine pubblico. Ad un tal riguardo, detto principio non puo&#8217; ritenersi violato allorche&#8217; gli arbitri abbiano concesso alle parti di modificare le domande iniziali entro l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia garantendo ad esse il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell&#8217;istruttoria) sulle domande stesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di nullità parziale del lodo</span></span></span></p>
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