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	<title>8/3/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/3/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.2018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-2018/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.2018</a></p>
<p>Pres. Migliozzi &#8211; Est. Amovilli 1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Omissione delle informazioni dovute &#8211; Falsità  delle dichiarazioni &#8211; Distinzione. 2. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Conseguenze &#8211; Falsa dichiarazione &#8211; Esclusione automatica &#8211; Condotta omissiva o reticente &#8211; Apprezzamento della stazione appaltante. 3. &#8211; Contratti della p.a. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-2018/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.2018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-2018/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.2018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Migliozzi &#8211; Est. Amovilli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Omissione delle informazioni dovute &#8211; Falsità  delle dichiarazioni &#8211; Distinzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Conseguenze &#8211; Falsa dichiarazione &#8211; Esclusione automatica &#8211; Condotta omissiva o reticente &#8211; Apprezzamento della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Bancarotta fraudolenta &#8211; Omessa dichiarazione condanna &#8211; Dichiarazione apparentemente mendace.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Occorre distinguere tra l&#8217;omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza, cio l&#8217;incompletezza, con conseguente facoltà  della stazione appaltante di valutare la stessa ai fini dell&#8217;attendibilità  e dell&#8217;integrità  dell&#8217;operatore economico e la falsità  delle dichiarazioni, ovvero la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, dove si rappresenta una circostanza in fatto diversa dal vero, cui consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Non integra una dichiarazione mendace, ma solo apparentemente tale, quella del concorrente che, rispondendo negativamente alla precisa domanda della stazione appaltante circa le condanne penali riportate nell&#8217;arco del quinquennio, con specifico riferimento alla condanna (tra gli altri) per &#8220;frode&#8221;, non abbia fatto menzione di quella per di &#8220;bancarotta fraudolenta&#8221; concretamente riportata ai sensi dell&#8217;art. 444 c.p.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 746 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Monica Cattoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Cattoli in Bologna, piazza Maggiore 6; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Sater &#8211; Sistema per gli Acquisti Telematici dell&#8217;Emilia-Romagna Intercent-Er, Agenzia per Lo Sviluppo dei Mercati Telematici non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensiva</p>
<p style="text-align: justify;">a) della Determina n. DD/PRO/2020/-OMISSIS- adottata dal Capo Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti Opere Pubbliche &#8211; UI Appalti e Contratti del Comune di Bologna, recante l&#8217;annullamento ex art. 21-nonies, Legge n. 241/1990 del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorchè non conosciuto; </p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi</p>
<p style="text-align: justify;">a) sia mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nell&#8217;esecuzione del servizio e nel contratto di appalto ove stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) sia mediante ristoro per equivalente nella misura da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Paolo Amovilli uditi i difensori da remoto e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.-Espone l&#8217;odierna società  ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta per l&#8217;affidamento dei lavori per -OMISSIS-&#8221; indetta dal Comune di Bologna con bando pubblicato il -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale P.G. n. -OMISSIS-la stazione appaltante ha disposto l&#8217;aggiudicazione del suindicato appalto in favore della ricorrente, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all&#8217;art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determina dirigenziale n. DD/PRO/2020/-OMISSIS- la stazione appaltante ha disposto ex art. 21-nonies, legge n. 241/1990 l&#8217;annullamento in autotutela del suindicato provvedimento, motivata tra l&#8217;altro dall&#8217;aver la ricorrente omesso in sede di gara la dichiarazione di aver riportato condanna penale definitiva (per il reato di cui all&#8217;art. 216 c.p.) trattandosi di fattispecie esplicitamente ricompresa, al punto 2.2, tra quelle richiamate nelle linea guida ANAC n. 6 quali rilevanti ai fini dell&#8217;esclusione di un operatore economico da una procedura di appalto, ai sensi dell&#8217;art. 80 comma 5 lett.c) e f-bis) del d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante ha altresì evidenziato il comportamento reticente e contraddittorio serbato successivamente all&#8217;aggiudicazione in sede di verifica del possesso dei requisiti morali.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo motivi così riassumibili:</p>
<p style="text-align: justify;">I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALItà€, BUON ANDAMENTO DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 6. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER ILLOGICItàessere condotta anche in caso di bene della vita che debba essere attribuito attraverso l&#8217;esercizio di un potere discrezionale, a ciò ostando la riserva di amministrazione sussistente in capo alla p.a., poichè la verifica da parte del giudice comporterebbe un&#8217;obiettiva ingerenza su scelte opinabili e disancorate da parametri normativi.<br /> In tale direzione, si ritiene perciò che in ipotesi connotate dalla persistenza in capo all&#8217;amministrazione di spazi di riesercizio del potere discrezionale, vada esclusa l&#8217;indagine del giudice sulla spettanza del bene della vita, ammettendosi il risarcimento solo dopo e a condizione che l&#8217;amministrazione, riesercitato il proprio potere come le compete per effetto del giudicato, abbia riconosciuto al richiedente il bene della vita; nel qual caso il danno ristorabile non potà  che ridursi al solo pregiudizio dal ritardo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003 n. 1945; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 10/01/2011, n. 18).<br /> 7.3. Ancor più recentemente, il Consiglio di Stato ha ribadito che &#8220;<em>la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento, annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, non può essere accolta ove persistano in capo all&#8217;Amministrazione significativi spazi di discrezionalità  in sede di riesercizio del potere e, in tale particolare contesto il privato ha titolo al risarcimento solo ove, sussistendo gli altri requisiti dell&#8217;illecito, riesca a dimostrare, e in questo caso proprio lui, che la propria aspirazione al provvedimento era destinata, secondo un criterio di normalità , ad un esito favorevole</em>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860), per cui &#8220;<em>il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo  subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell&#8217;illecito aquiliano (condotta, colpa, nesso di causalità  ed evento dannoso), all&#8217;effettiva dimostrazione che l&#8217;aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole, quindi all&#8217;avvenuta e concludente dimostrazione della spettanza definitiva e ragionevolmente certa, mediante il corretto sviluppo dell&#8217;azione amministrativa, del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse, e comunque fermo l&#8217;ambito proprio della discrezionalità  amministrativa</em>&#8220;).<br /> Ne consegue, che il giudizio di spettanza del bene della vita, necessario a fini risarcitori, potà  essere condotto unicamente laddove l&#8217;amministrazione abbia riesercitato il proprio potere discrezionale a seguito dell&#8217;annullamento giurisdizionale, riconoscendo la spettanza del bene al privato e, in tal caso, il danno saà  solo un danno da ritardo; o, deve aggiungersi, il giudizio di spettanza potà  esser condotto dal giudice amministrativo in tutte le ipotesi di c.d. esaurimento della discrezionalità  amministrativa, che, a seconda delle diverse opzioni giurisprudenziali emerse sul punto, su cui non  in questa sede rilevante soffermarsi, possono ricondursi ad ipotesi di c.d. &#8220;giudicato a formazione progressiva&#8221; (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2), ovvero di limite all&#8217;esercizio del potere in termini di c.d.<em>one shot</em> temperato (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 660) o, infine, come da recente prospettazione del Consiglio di Stato, nel caso in cui &#8220;<em>la consumazione della discrezionalità  può essere anche il frutto della insanabile &#8220;frattura&#8221; del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell&#8217;affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all&#8217;amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell&#8217;amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321).<br /> 8. Poste tali coordinate ermeneutiche, può ora procedersi ad esaminare la domanda risarcitoria promossa dal Comune ricorrente, la quale, sulle basi sopra esposte, deve tuttavia essere rigettata per difetto di prova dell&#8217;elemento oggettivo.<br /> La domanda risarcitoria proposta dal Comune si fonda sull&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  della perimetrazione dell&#8217;area ad elevato rischio ambientale di cui alla delibera n. 6/56 del 25.2.2003, operata da questo T.A.R. con la citata sentenza n. 441 del 31.5.2013.<br /> Con tale decisione il T.A.R. ha annullato la delibera regionale in quanto viziata da difetto di istruttoria, sotto il profilo del fatto che fossero stati utilizzati dati risalenti nel tempo per operare la perimetrazione, nonchè per difetto di motivazione, in quanto la Regione non aveva motivato in merito al parere, pur richiesto, presentato dal Comune di Portoscuso.<br /> 8.1. Deduce in particolare il Comune che, se la Regione avesse perimetrato diversamente l&#8217;area, alcuni territori che la Regione aveva ricompreso nell&#8217;area ad elevato rischio ambientale non avrebbero dovuto essere inclusi per la carenza dei presupposti; conseguentemente, il Comune di Portoscuso avrebbe beneficiato di maggiori risorse finanziarie per fronteggiare i fenomeni di inquinamento ambientale.<br /> L&#8217;interesse legittimo pretensivo che si assume leso dal provvedimento regionale consiste dunque in una diversa perimetrazione dell&#8217;area (con i conseguenti benefici economici), la quale tuttavia  oggetto, evidentemente, di esercizio di potere discrezionale dell&#8217;amministrazione.<br /> D&#8217;altronde, la decisione giurisdizionale che ha accertato l&#8217;illegittimità  del provvedimento regionale, non ha &#8211; nè avrebbe potuto, stante la natura discrezionale del potere &#8211; determinato la diversa perimetrazione dell&#8217;area che la Regione avrebbe dovuto predisporre, ma ha unicamente rilevato vizi in ordine agli elementi istruttori utilizzati, siccome irragionevoli poichè risalenti nel tempo, nonchè in ordine alla motivazione, per non aver la Regione argomentato in merito al parere fornito dal Comune.<br /> Nulla dunque emerge dalla sentenza n. 441/2013 del Tribunale in merito alla spettanza del bene della vita in favore del Comune di Portoscuso.<br /> E, come visto sopra, l&#8217;annullamento del provvedimento per un vizio inerente la motivazione o il difetto di istruttoria, non può determinare il riconoscimento della spettanza del bene della vita, se in capo alla p.a. residuino margini di discrezionalità , come  nel caso di specie.<br /> 9. Nonostante gli sforzi argomentativi della difesa comunale, vale specificare che il bene della vita sotteso all&#8217;interesse legittimo, di cui il Comune afferma la lesione, non può essere identificato genericamente in una qualsiasi riperimetrazione dell&#8217;area, bensì in una data e specifica riperimetrazione dell&#8217;area e la prova di essa grava necessariamente sulla parte danneggiata che agisce <em>ex</em> art. 2043 c.c., trattandosi della prova del c.d. danno evento.<br /> Solo una volta raggiunta la prova di tale consistenza dell&#8217;interesse legittimo pretensivo facente capo al Comune, che attiene all&#8217;<em>an</em> del risarcimento, potrebbe allora supplire il potere di determinazione in via equitativa, <em>ex</em> art. 1226 c.c., del <em>quantum</em> del risarcimento, che attiene tuttavia al diverso profilo del c.d. danno conseguenza, che può venir in rilievo solo laddove sia raggiunta la prova della lesione del posizione soggettiva, la quale prova  regolata secondo gli ordinari criteri di riparto.<br /> Ciò che la sentenza di questo TAR n. 441/2013 ha accertato  unicamente la lesione di un interesse legittimo c.d. strumentale o intermedio, non c.d. finale, rispetto al quale, come anche affermato dal Consiglio di Stato, &#8220;<em>l&#8217;accoglimento&#8221; della domanda di tutela dell'&#8221;interesse strumentale</em>&#8221; diventerebbe l&#8217;unico modo di proteggere il bene ambito dal cittadino in tutti quei casi in cui egli non possa &#8220;<em>dedurre in giudizio la titolarità  di una posizione [&#8230;] finale&#8221; ma &#8220;soltanto il rispetto di un sistema di regole</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019 n. 1321).<br /> 9.1. In tale direzione l&#8217; interesse strumentale si presenta, più che come una configurazione alternativa dell&#8217;interesse legittimo, come espressione di una più ampia tutela dell&#8217;interesse legittimo finale, tutte le volte in cui, per l&#8217;atteggiarsi concreto della singola fattispecie, non sia possibile dedurre in giudizio l&#8217;intero conflitto sostanziale; non , quindi, una autonoma situazione soggettiva, ma una forma di tutela (uno &quot;strumento&quot; appunto) dell&#8217;interesse legittimo finale.<br /> Tuttavia vi sono tipi di giudizio in cui non può che essere fatto valere l&#8217;interesse finale quale, in particolare, il giudizio sul risarcimento dei danni, ove &quot;<em>la necessità  di riferirsi ai danni da lesione dell&#8217;interesse legittimo finale (che, dunque, deve preliminarmente essere provato come esistente) scaturisce de plano già  dalla sentenza 500 del 1999 delle Sezioni unite</em>&quot;.<br /> 9.2. Tali conclusioni risultano perfettamente applicabili al caso che occupa ove, appunto, viene in considerazione il diritto al risarcimento del danno domandato dal Comune ricorrente, che potrebbe dunque spettare unicamente con riferimento alla lesione del bene della vita consistente in una specifica perimetrazione diversa dell&#8217;area, che avrebbe comportato un maggior stanziamento di risorse in suo favore.<br /> Nel caso di specie non  dato rinvenire tuttavia la prova della spettanza del bene della vita, nei termini in cui sopra  stato ricostruito, la cui lesione avrebbe abilitato il Comune di Portoscuso a domandare il risarcimento del danno, stante anche la circostanza per cui la sentenza di annullamento del provvedimento regionale, che si assume foriero di tale danno, ne ha accertato l&#8217;illegittimità  in termini di vizi che potremmo definire &#8220;intermedi&#8221; (difetto di istruttoria e di motivazione), ma dal cui accertamento non discende il (sicuro) riconoscimento della spettanza del bene della vita finale.<br /> 10. Nè tale prova, in senso contrario a quanto pure argomentato dal Comune, può essere rinvenuta nella successiva Delibera di G.R. n. 27/13 del 1.6.2011 e nella Planimetria allegata (docs. 25 e 25 bis Comune) con cui  stata approvata una nuova perimetrazione definitiva di dettaglio dei siti inquinati riferita al Sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese.<br /> Invero &#8211; anche a prescindere dalla circostanza per cui la presenza di aree ricadenti nei territori comunali di Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Carbonia e Sant&#8217;Antioco sia riconducibile solo al fatto che si tratti di aree minerarie dismesse &#8211; dall&#8217;esame della planimetria e relativa legenda allegata alla Delibera del 2011, emerge comunque come tra le aree soggette a &quot;<em>caratterizzazione ed interventi di bonifica di competenza del MATTM</em>&quot;, sia ricompresa anche un&#8217;area riferita al territorio comunale di Sant&#8217;Antioco (doc. 25 bis).<br /> Orbene, posta allora la consistenza sopra delineata dell&#8217;interesse legittimo pretensivo e del bene della vita ad esso sotteso, la cui lesione può condurre al diritto al risarcimento del danno &#8211;<em>i.e.</em> la specifica riperimetrazione dell&#8217;area sulla cui base determinare la allegata diversa entità  delle risorse finanziarie che sarebbero spettate al Comune di Portoscuso e non una qualsiasi riperimetrazione &#8211; non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla effettiva spettanza di detto bene della vita in capo al Comune ricorrente.<br /> 11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per difetto di prova dell&#8217;elemento oggettivo dell&#8217;illecito.<br /> 12. La complessità  delle questioni trattate, anche in ragione della presenza di circostanze fattuali articolate e connesse anche ad un precedente giudizio, costituiscono eccezionali ragioni per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè dell&#8217;articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente<br /> Tito Aru, Consigliere<br /> Gabriele Serra, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Gabriele Serra</strong>   <strong>Dante D&#8217;Alessio</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-2018/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.2018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</a></p>
<p>Pres. Pennetti &#8211; Est. Goggiamani 1. Rifiuti e bonifiche &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali &#8211; Iscrizione &#8211; Provvedimento di tipo autorizzativo &#8211; abilitativo &#8211; Richiesta dell&#8217;informativa antimafia &#8211; Applicabilità  1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 83 e 85 del Codice Antimafia nel caso di domanda di iscrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-3-2021-n-496/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2021 n.496</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti &#8211; Est. Goggiamani</span></p>
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<div style="text-align: justify;"> 1. Rifiuti e bonifiche &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali &#8211; Iscrizione &#8211; Provvedimento di tipo autorizzativo &#8211; abilitativo &#8211; Richiesta dell&#8217;informativa antimafia &#8211; Applicabilità </div>
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<div style="text-align: justify;">1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, 83 e 85 del Codice Antimafia nel caso di domanda di iscrizione da una sezione all&#8217;altra dell&#8217;Albo Gestori Ambientali  legittima la richiesta dell&#8217;informativa antimafia avanzata dall&#8217;Amministrazione. Le informative interdittive sono applicabili, infatti, anche ai provvedimenti di tipo abilitativo &#8211; autorizzativo, nei quali rientra l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali; tale iscrizione abilita, infatti, l&#8217;operatore economico allo svolgimento delle attività  individuate nel d.m. n. 120 del 2014.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 362 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giulio Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Catanzaro, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Mare &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria <em>ex lege</em> in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;<br /> Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro e Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; dell&#8217;interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro con protocollo -OMISSIS- del 22/01/2020 e di tutte le note sottese a essa;<br /> &#8211; della richiesta inserita in BDNA il 23/01/2019 da parte della Camera di Commercio di Catanzaro, nota protocollo numero -OMISSIS-; nota della Camera di Commercio di Catanzaro &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28/02/2020 protocollo numero -OMISSIS-.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 1762020:<br /> per l&#8217;annullamento<br /> della nota del 16.04.2020 dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di avvenuta segnalazione e dell&#8217;inserimento nel Casellario della relativa annotazione interdittiva antimafia.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Catanzaro, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Mare &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali e del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> -OMISSIS-ha impugnato, con richiesta di sospensione, l&#8217;interdittiva adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Catanzaro, nonchè la precedente richiesta di comunicazione antimafia del<br /> 23/01/2019 da parte della Camera di Camera di Commercio di Catanzaro &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali in virtà¹ di trasferimento dell&#8217;iscrizione dalla sezione Abbruzzo alla sezione Calabria per cambio sede legale della -OMISSIS-, di cui era direttore tecnico, e la successiva nota della Camera di Commercio di Catanzaro &#8211; Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28/02/2020 di rigetto dell&#8217;istanza di annullamento della richiesta sostenendo -) l&#8217;illegittimità  della richiesta in quanto disposta in ipotesi non prevista dall&#8217;art. 85 cod. antimafia, con violazioni della relativa procedura e del tempo di risposta da parte della Prefettura, -) la violazione dell&#8217;art. 10 <em>bis</em> l. proc. in relazione al rigetto da parte della CCIA della richiesta di mutamento della sede sociale e -) la violazione di legge, l&#8217;omessa istruttoria e l&#8217;eccesso di potere della valutazione prefettizia di informazione antimafia.<br /> Si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno, il MATT e la Prefettura di Catanzaro sostenendo, nella depositata relazione di queste due ultime Amministrazioni, la legittimità  della richiesta di informazione interdittiva e della valutazione prefettizia.<br /> Con provvedimento n. -OMISSIS- stata negata la tutela cautelare, decisione confermata in sede di appello con ordinanza n. -OMISSIS-.<br /> Con motivi aggiunti il ricorrente ha, poi, impugnato la nota del 16.04.2020 dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione di avvenuta segnalazione e dell&#8217;inserimento nel Casellario della relativa annotazione interdittiva antimafia per invalidità  derivata da questa.<br /> L&#8217;Anac, cui il ricorso  stato ritualmente notificato, non si  costituita.<br /> Nel merito il ricorrente ha dedotto che le circostanze riportate nel provvedimento ed acquisite dal procedimento penale &#8220;Rinascita Scott&#8221; erano state sconfessate dalla Corte di Cassazione.<br /> All&#8217;udienza del 24.2.2021 la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. I motivi relativi alla illegittimità  della richiesta da parte dell&#8217;Albo nazionale gestore ambientali &#8211; sez. Catanzaro di informazione antimafia e del relativo rigetto non hanno pregio.<br /> Premesso, infatti, che anche ove non vi sia l&#8217;obbligo della preventiva richiesta dell&#8217;informativa antimafia, l&#8217;Amministrazione possa richiederla autonomamente (v. Consiglio di Stato sez. III, 20/07/2016, n. 3300; Consiglio di Stato, sez. III, 13/08/2018, n. 4922; T.A.R., Palermo, sez. II, 20/07/2017, n. 1941 e T.a.r. Reggio Calabria, 13 gennaio 2016, n. 28), nella specie la richiesta risultava dovuta ai sensi dell&#8217;art. 85 cod.antimafia in quanto il ricorrente era direttore tecnico di impesa richiedente il trasferimento di iscrizione da una sezione all&#8217;altra dell&#8217;albo Gestori Ambientali, iscrizione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 67 cod. antimafia, richiede la documentazione antimafia. Le informative interdittive sono applicabili, infatti, anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, nei quali rientra l&#8217;iscrizione all&#8217;albo Nazionale Gestori Ambientali; tale iscrizione abilita, infatti, l&#8217;operatore economico allo svolgimento di attività  individuate nel d.M. n. 120 del 2014.<br /> La legittima richiesta non sconta, poi, gli esiti del procedimento da cui  insorta: la contestata mancata comunicazione al direttore tecnico del rigetto del trasferimento della società  e del suo preavviso &#8211; in disparte dalla loro apparente infondatezza essendo interlocutore di quel procedimento la società  e non il suo direttore tecnico &#8211; non vanno ad inficiare il diverso procedimento di documentazione antimafia che seppur incidentalmente insorto, gode di autonomo svolgimento come di autonoma efficacia del suo esito.<br /> 2. Nessun pregio ha, ancora, la censura di illegittimità  della informazione per violazione del termine di cui all&#8217;art. 88 cod. antimafia.<br /> Tale termine, attesa la carente espressa qualificazione come termine perentorio, deve intendersi di natura sollecitatoria o ordinatoria, con la conseguenza che il suo superamento non produce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto (v. Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2015, n. 1872 nonchè tutta la giurisprudenza sul mancato rispetto del termine di cui all&#8217;art. 2 l. proc.).<br /> 3. La disamina dei motivi di ricorso attinente al contenuto della informazione interdittiva richiede, invece, una premessa in ordine a <em>ratio</em> di tali provvedimenti, presupposti per la loro adozione e sindacato giurisdizionale.<br /> Deve rammentarsi, infatti, che la informazione antimafia  misura di tutela preventiva che l&#8217;Ordinamento appresta a tutela delle minacce del fenomeno mafioso, giudizio prefettizio secondo cui l&#8217;impresa, in quanto ausilio anche indiretto delle attività  dei gruppi criminali o in qualche modo da questi condizionata, non meriti la fiducia delle Istituzioni, elemento condizionante la sussistenza di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o la titolarità  degli altri titoli abilitativi individuati dalla legge. In ragione della sua ratio a legittimarne l&#8217;adozione &#8220;Non  la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell&#8217;impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell&#8217;impresa stessa da parte di queste&#8221; (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 05/10/2006, n. 5935).<br /> In altre parole,  sufficiente per la emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell&#8217;essere i comportamenti e le scelte dell&#8217;imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità  che l&#8217;attività  d&#8217;impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni (cfr. Cons. Stato, n. 1743 e n. 444 del 2016; C.G.A. Sicilia, n. 1129 del 2009; Cons. Stato, n. 4737 del 2006; Cons. Stato, n. 5247 del 2005; Tar Campania, Napoli, n. 103 del 2016 e n. 50 del 2012; Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010; Tar Lazio, Roma, n. 10892 del 2005).<br /> Non , dunque, necessario per l&#8217;emanazione del provvedimento autoritativo la certezza dei fatti su cui si fonda od il sussistere di accertamento penale definitivo, bensì un quadro indiziario più che sufficiente &#8211; in base alla regola causale del &#8216;più probabile che non&#8217; (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; n. 4295/2017) &#8211; a ingenerare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un condizionamento mafioso in capo all&#8217;impresa ricorrente. Non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori  loro estranea qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di lÃ  del ragionevole dubbio.<br /> Ne consegue che la motivazione del provvedimento prefettizio possa limitarsi ad indicare gli elementi di fatto posti alla base della valutazione discrezionale desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria, ed esplicare le ragioni in base alle quali, secondo la logica del «più probabile che non», sia ragionevole dedurre da uno o più di tali elementi indiziari, gravi, precisi e, se plurimi, anche concordanti il rischio di infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa.<br /> L&#8217;apparato motivatorio, insegna il Consiglio di Stato, potà  essere anche asciutto, scarno, finanche poco elaborato purch si evincano le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità  mafiosa dell&#8217;impresa sulla base degli elementi raccolti. Essa potà  esplicitarsi anche solo eventualmente per <em>relationem</em>, con richiamo ai provvedimenti giudiziari o agli atti delle stesse Forze di Polizia, laddove già  contengano con chiarezza il percorso logico di siffatta valutazione.<br /> L&#8217;ampia discrezionalità  della valutazione prefettizia in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta, conseguentemente, che essa sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, n. 1328 del 2016 e n. 4527 del 2014; TAR Campania, Napoli, n. 5297 del 2015), rimanendo estraneo al sindacato di legittimità  del G.A. l&#8217;accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, assunti a base del provvedimento (in termini Cons. Stato, n. 4724 del 2001), i quali possono essere reprensibili unicamente sotto il profilo della sua logicità  in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. Stato n. 7260 del 2010).<br /> Inoltre il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull&#8217;atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall&#8217;Amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità  di accertare singole e individuate responsabilità  come invece necessariamente avviene nel processo penale, ma piuttosto l&#8217;esigenza, prevalente rispetto ad altre, pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà  di iniziativa economica e la libertà  di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell&#8217;attività  economica del paese (Tar Campania, Napoli, n. 1179 del 2016). Pertanto, gli elementi posti a base dell&#8217;informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già  stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.<br /> Al contrario, però, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l&#8217;individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità  organizzata (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2010; Tar Sicilia, Palermo, n. 38 del 2006; Tar Campania, Napoli, n. 115 del 2004).<br /> In ordine alla specifica rilevanza del fenomeno di collegamento parentale/imprenditoriale ha il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) chiarito:<br /> &#8211; quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &quot;<em>più probabile che non</em>&quot;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;<br /> &#8211; nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &quot;influenza reciproca&quot; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;<br /> &#8211; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sè errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione;<br /> &#8211; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).<br /> 3.1. Venendo alla fattispecie in esame il provvedimento interdittivo non sconta le critiche mosse dal ricorrente.<br /> Esso, fondato sui plurimi e richiamati atti istruttori delle forze di polizia, risulta motivato su plurimi aspetti riassumibili in cointeressenze di -OMISSIS-con il padre -OMISSIS-, amministratore/socio/dipendente di società  interdette con provvedimenti definitivi (-OMISSIS-) in quanto -) il padre ha ceduto al figlio quote della interdetta -OMISSIS-, poi trasformata nella -OMISSIS- di cui -OMISSIS-, per come detto, era direttore tecnico e per cui il padre ha svolto attività  lavorativa; -) erano entrambi soci della -OMISSIS-(v. nota 16 dell&#8217;interdittiva), nonchè nello svolgere tramite dette società  la famiglia -OMISSIS- attività  che per zona (-OMISSIS-) ed oggetto di esercizio (raccolta e smaltimento rifiuti) risultano influenzate dai -OMISSIS- (v. nota Commissariato di -OMISSIS- dell&#8217;11.1.2020 e v. sequestro penale convalidato alla-OMISSIS-).<br /> Il riferimento nell&#8217;interdittiva all&#8217;applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del Gip di Catanzaro del 20.1.2020 a -OMISSIS- -OMISSIS- sconfessata dal ricorrente per l&#8217;annullamento da parte della Cassazione del provvedimento (sent. -OMISSIS-) non ha rilevanza rispetto alla tenuta del provvedimento prefettizio posto da un lato il già  sufficiente quadro delineato di partecipazione dei -OMISSIS- in società  negli anni interdette e posto dall&#8217;altro che la Corte di Cassazione ha nella sede cautelare confermato la sussistenza della gravità  di indizi relativi al reato di intestazione fittizia ex art. 512 bis c.p. per come ricostruite dal Tribunale e recepite dall&#8217;interdittiva (trasferimento delle quote dal padre al figlio della -OMISSIS-, successiva trasformazione di tale società  nella -OMISSIS-, con ulteriore cessione a terzo prestanome per l&#8217;intento di sottrarre l&#8217;impresa dall&#8217;applicazione di misure di prevenzione per la contiguità  alla cosca-OMISSIS-, v. pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza della Cassazione).<br /> 4. Il rigetto della domanda di annullamento comporta il rigetto dell&#8217;impugnazione del provvedimento Anac, censurato solo per illegittimità  derivata.<br /> 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo di ufficio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:<br /> 1) Rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;<br /> 2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida nella misura complessiva di ¬ 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.<br /> Ordina all&#8217;Autorità  amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS-, le società  -OMISSIS- e i-OMISSIS-.<br /> Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario<br /> Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Francesca Goggiamani</strong>   <strong>Giancarlo Pennetti</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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