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	<title>8/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.9453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-8-3-2016-n-9453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-8-3-2016-n-9453/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.9453</a></p>
<p>Pres. Mannino, Rel. De Masi, Capurso ed altri Sulla configurabilità di un errore scusabile in presenza di un elemento estraneo all’agente in caso di compromissione di ambienti naturali. Ambiente e territorio &#8211; Parco nazionale –- Compromissione degli ambienti naturali &#8211; Esclusione della colpevolezza – Presupposti &#8211; Verifica di un elemento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-8-3-2016-n-9453/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.9453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-8-3-2016-n-9453/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.9453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mannino, Rel. De Masi, Capurso ed altri</span></p>
<hr />
<p>Sulla configurabilità di un errore scusabile in presenza di un elemento estraneo all’agente in caso di compromissione di ambienti naturali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li><strong>Ambiente e territorio &#8211; Parco nazionale –- Compromissione degli ambienti naturali &#8211; Esclusione della colpevolezza – Presupposti &#8211; Verifica di un elemento estraneo all&#8217;agente &#8211; Errore scusabile – Fattispecie &#8211; Pratica di motocross.</strong></li>
<li><strong>Ambiente e territorio &#8211; Reati contravvenzionali – Buona fede &#8211; Onere della prova – A carico dell’imputato.</strong></li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>Nel caso di pratica di motocross all&#8217;interno di un parco nazionale che comprometta i relativi ambienti naturali la colpevolezza resta esclusa dalla verificazione di un elemento estraneo all&#8217;agente, idoneo a condizionarne la condotta, che, quindi, risulta comunque ispirata a buona fede. Tale elemento tuttavia non può essere costituito dall&#8217;errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale e, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l&#8217;agente tragga la convinzione della correttezza dell&#8217;interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della sua condotta (Cass. Sez. U, n. 8154 del 18/7/1994, ric. P.G. in proc. Calzetta e altro; Sez. 3, n. 4951 del 17/12/1999).</li>
<li>Nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell&#8217;illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all&#8217;agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto; e che la prova della sussistenza di un siffatto elemento sia fornita dall&#8217;imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma (Cass. Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015; Cass. Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014; Sez. 3, n. 46671 del 05/10/2004).</li>
</ol>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
&nbsp;<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
TERZA SEZIONE PENALE<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Composta da<br />
&nbsp;<br />
<em>omissis</em><br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;<br />
sui ricorsi proposti da:<br />
&#8211; Capurso Antonio, nato ad Andria il 19 febbraio 1952<br />
&#8211; Grossi Riccardo, nato a Trani il 24 novembre 1977<br />
&#8211; Monterisi Francesco, nato ad Andria il 9 marzo 1972<br />
&#8211; Leonetti Antonio, nato ad Andria il 21 giugno 1959<br />
avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 17 ottobre 2013;<br />
sentita la relazione del consigliere dott. Oronzo De Masi;<br />
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, il quale ha concluso per l&#8217;inammissibilità per rinuncia per Grossi e Capurso, per il rigetto degli altri ricorsi;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>RITENUTO IN FATTO</strong><br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale di Trani, con sentenza del 17/10/2013, ha condannato gli imputati, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 30, c.1, L. n. 394/1991, concesse le attenuanti generiche, alla pena di € 100,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.<br />
&nbsp;<br />
I fatti contestati ai prevenuti consistono nell&#8217;aver praticato &#8220;motocross&#8221; su un viale parafuoco perimetrale, ricadente in zona 1 del Parco Nazionale dell&#8217;Alta Murgia, in violazione dei divieti generali previsti dall&#8217;allegato A, art. 3 D.P.R. 10-3-2001 istitutivo dell&#8217;Ente Parco Nazionale dell&#8217;Alta Murgia, in modo da compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (in Minervino Murge, Loc. Acquatetta, il 6-3-2011).<br />
&nbsp;<br />
Gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, impugnazione e l&#8217;adita Corte di Appello di Bari, ai sensi degli&nbsp;<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/codice-di-procedura-penale"><strong>artt. 593 e 568, c.5, c.p.p.</strong></a>, essendo stata applicata la sola pena dell&#8217;ammenda, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di Cassazione, quale giudice competente.<br />
&nbsp;<br />
Il difensore di Capurso Antonio, Grossi Riccardo e Monterisi Francesco ha chiesto l&#8217;assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, invocando l&#8217;errore scusabile di cui all&#8217;art. 5 c.p., avuto riguardo ai contatti intecorsi tra gli imputati e il Presidente dell&#8217;Ente Parco, la rideterminazione della pena, previa concessione delle circostanze attenuati generiche prevalenti alla contestata aggravante, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negato dal giudice di prime cure sul mero rilievo dell&#8217;intensità dell&#8217;elemento psicologico; i predetti, in data 21/10/2015, hanno fatto pervenire dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione.<br />
&nbsp;<br />
Il difensore di Leonetti Antonio, con il primo motivo di impugnazione, ha denunciato la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine ad un punto decisivo e segnatamente circa le ragioni della presenza dell&#8217;imputato, esponente dell&#8217;associazione sportiva &#8220;Enduro &amp; Ambiente&#8221;, nel luogo del commesso reato, ed ha chiesto l&#8217;assoluzione dell&#8217;imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato o comunque perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che costituisce reato.<br />
&nbsp;<br />
Con il secondo motivo, ha chiesto la rideterminazione della pena, previa concessione delle circostanze attenuati generiche in via autonoma o con il criterio della prevalenza, nonché la concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge erroneamente negati dal giudice di prime cure.<br />
&nbsp;<br />
<strong>CONSIDERATO IN DIRITTO&nbsp;</strong><br />
&nbsp;<br />
I ricorsi proposti da Capurso, Grossi e Monterisi sono inammissibili in quanto ciascuno dei predetti imputati, in data 21/10/2015, ha fatto pervenire dichiarazioni di rinuncia a I I &#8216;impugnazione.<br />
&nbsp;<br />
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all&#8217;impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l&#8217;<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/codice-di-procedura-penale"><strong>art. 616 c. p. p.</strong></a>&nbsp;non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall&#8217;<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/codice-di-procedura-penale"><strong>art. 606, comma terzo, c. p., p.</strong></a>&nbsp;e quelle contemplate dall&#8217;<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/codice-di-procedura-penale"><strong>art. 591 c. p. p.</strong></a>&nbsp;(Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921).<br />
&nbsp;<br />
Il ricorso proposto dal Leonetti è fondato nei limiti di seguito precisati.<br />
&nbsp;<br />
Con il primo motivo di impugnazione si lamenta che il Tribunale di Trani non avrebbe esaminato, dandone conto in motivazione, le prospettazioni difensive relative all&#8217;intento, manifestato dal predetto imputato in qualità di appartenente all&#8217;associazione sportiva &#8220;Enduro &amp; Ambiente&#8221;, di individuare un itinerario per motociclisti all&#8217;interno dell&#8217;area protetta del Parco dell&#8217;Alta Murgia con i dirigenti dell&#8217;ente, non a caso previamente contattati e dichiaratisi nel corso degli incontri all&#8217;uopo tenuti, disponibili ad una soluzione positiva. Si insiste inoltre, da parte della difesa, sull&#8217;obiettiva impossibilità di effettuare un&#8217;ispezione dei luoghi procedendo &#8220;a piedi&#8221;, come invece indicato nella nota del 4/3-/2011, data l&#8217;ampiezza del territorio da attraversare.<br />
&nbsp;<br />
La doglianza si appalesa infondata atteso che il principio di diritto al quale si ispira la sentenza impugnata è assolutamente corretto e rispecchia l&#8217;indirizzo giurisprudenziale per cui, anche nelle contravvenzioni, non basta la semplice volontarietà dell&#8217;azione, ma occorre almeno la colpevolezza, sia pure intesa in senso naturalistico, restando escluse situazioni soggettive puramente psicologiche come la consapevolezza dell&#8217;antigiuridicità della condotta o l&#8217;intenzione di violare la legge.<br />
&nbsp;<br />
E la colpevolezza resta esclusa dalla verificazione di un elemento estraneo all&#8217;agente, idoneo a condizionarne la condotta, che, quindi, risulta comunque ispirata a buona fede.<br />
&nbsp;<br />
Tale elemento tuttavia non può essere costituito dall&#8217;errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale e, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l&#8217;agente tragga la convinzione della correttezza dell&#8217;interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della sua condotta (Cass. Sez. U, n. 8154 del 18/7/1994, rie. P.G. in proc. Calzetta e altro., Rv. 197885; Sez. 3, n. 4951 del 17/12/1999, Rv. 216561).<br />
&nbsp;<br />
Nella specie, il Tribunale di Trani ha motivatamente disatteso la tesi della scusabilità dell&#8217;errore di diritto, così adeguandosi alla soluzione negativa data dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo (pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) la sussistenza di circostanze idonee a determinare uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta posta in essere dall&#8217;imputato, stante il chiaro tenore della nota del 3/4/2011 a firma del direttore del Parco, prodotta in giudizio dalla stessa difesa degli imputati.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell&#8217;illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all&#8217;agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto; e che la prova della sussistenza di un siffatto elemento sia fornita dall&#8217;imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Rv. 262443, Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Rv. 260657, Sez. 3, n. 46671 del 05/10/2004, Rv. 230889).<br />
&nbsp;<br />
Ebbene, nessuna prova ha fornito al riguardo il Leonetti, mentre le risultanze dell&#8217;istruttoria dibattimentale, analiticamente richiamate nell&#8217;impugnata sentenza, hanno confermato la presenza dell&#8217;imputato a bordo di una motocicletta (enduro) nell&#8217;area protetta &#8211; situazione quest&#8217;ultima segnalata dalla cartellonistica presente in loco, come riferito dall&#8217;agente del Corpo Forestale escusso quale teste &#8211; e la concreta possibilità di compromissione degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al secondo motivo di doglianza, formulato con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche &#8220;equivalenti alla contestata aggravante&#8221;, la censura è fondata in quanto il giudice di primo grado ha considerato ai fini della quantificazione della pena un&#8217;ipotesi criminosa circostanziata insussistente ed ha perciò erroneamente ritenuto il concorso di circostanze (art. 69 c.p.), omettendo di operare la riduzione di cui all&#8217;art. 62 bis. c.p.. E poiché tale provvedimento è affidato ai poteri discrezionali del giudice di merito, non ricorrono le condizioni per farvi luogo, ai sensi dell&#8217;<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/codice-di-procedura-penale"><strong>art. 620, c.1 lett. I), c.p.p.</strong></a>, direttamente nel giudizio di legittimità e, di conseguenza, la sentenza impugnata dev&#8217;essere annullata sul punto, con rinvio.<br />
&nbsp;<br />
Il ricorrente, fondatamente, si duole anche della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena atteso che il Tribunale non ha indicato concreti elementi di valutazione sui quali poter basare, logicamente e motivatamente, un negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti in prime cure.<br />
&nbsp;<br />
Al riguardo, non può ritenersi esaustivo il solo riferimento alla &#8220;particolare intensità dell&#8217;elemento psicologico&#8221; laddove, contraddittoriamente, è stata esclusa la gravità del reato &#8211; pur sempre contravvenzionale &#8211; in relazione al quale il primo giudice ha ritenuto congrua la pena pecuniaria, in luogo di quella detentiva, ma si richiedeva una motivazione ancor più approfondita e connotata da stringente logicità, trattandosi di elemento positivo di significativa valenza.<br />
&nbsp;<br />
Infatti, così come più volte precisato da questa Corte, il giudice, per pervenire correttamente al diniego del beneficio, deve individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Rv. 209024; Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875).<br />
&nbsp;<br />
Anche su questo punto l&#8217;impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Trani, per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio, quanto alla concessione delle attenuanti generiche di cui all&#8217;art. 62 bis c.p., ed alla richiesta dell&#8217;imputato di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.<br />
&nbsp;<br />
Resta ovviamente coperta da giudicato la statuizione concernente l&#8217;affermazione di colpevolezza, con conseguente irrilevanza della decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla presente sentenza (<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/codice-di-procedura-penale"><strong>art. 624 c.p.p.</strong></a>).<br />
&nbsp;<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
&nbsp;<br />
Dichiara inammissibili i ricorsi del Capurso, del Grossi e del Monterisi e condanna i ricorrenti al pagamento della spese processuali e della somma di Euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ai benefici di legge nei confronti del Leonetti e rinvia al Tribunale di Trani.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Rigetta nel resto il ricorso del Leonetti.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-8-3-2016-n-9453/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.9453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.4540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-3-2016-n-4540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-3-2016-n-4540/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.4540</a></p>
<p>Pres. Spirito, Est. Vincenti Non è configurabile la responsabilità medica del ginecologo che non rilevò una grave malformazione del feto in quanto i macchinari utilizzati circa venti anni fa non fornivano certezze. 1. Sanità pubblica – Ospedali – Controllo ecografico – Malformazione del feto – Non rilevata – Responsabilità del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-3-2016-n-4540/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-8-3-2016-n-4540/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.4540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Spirito, Est. Vincenti</span></p>
<hr />
<p>Non è configurabile la responsabilità medica del ginecologo che non rilevò una grave malformazione del feto in quanto i macchinari utilizzati circa venti anni fa non fornivano certezze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità pubblica – Ospedali – Controllo ecografico – Malformazione del feto – Non rilevata – Responsabilità del medico – Non sussiste – Ragione – Attrezzature non adeguate.&nbsp;</p>
<p>2. Sanità pubblica – Ospedali – Controllo ecografico – Responsabilità del medico – Non sussiste – Condizione – Informativa in ordine all’inadeguatezza degli strumenti diagnostici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l’obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta (ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità), di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell’esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all’uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l’affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.&nbsp;</p>
<p>2. In tema di controlli ecografici sul feto, l’obbligo di informativa sul deficit organizzativo della struttura sanitaria grava anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l’insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell’esame strumentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>CASSAZIONE CIVILE &#8211; Cassazione civile, sez. III 1. –<br />
Con atto di citazione del dicembre 1992, i coniugi M. S. e S.R. convennero in giudizio i medici C. A., Ma.Ma., L.E. ed il Policlinico Sassarese S.p.A. (quale struttura sanitaria ove gli stessi prestavano attività lavorativa) per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della negligente ed imperita assistenza medica prestata ad essa attrice durante la sua gravidanza e della omessa informazione sull&#8217;esistenza di gravissime malformazioni fetali in capo al nascituro, colpevolmente non rilevate neppure nel corso degli accertamenti ecografici eseguiti alla 19 e alla 25 settimana di gestazione, ma ravvisate soltanto alla 32 settimana, epoca in cui non era più consentito il ricorso all&#8217;interruzione volontaria della gravidanza. Nel contraddittorio con tutti i convenuti e con la chiamata in causa Italica S.p.A. (compagnia assicuratrice della struttura sanitaria), l&#8217;adito Tribunale di Sassari, espletata c.t.u. medico-legale (che veniva, poi, rinnovata collegialmente), rigettava la domanda attorea con sentenza del gennaio 2010. 2. &#8211; Avverso tale decisione proponeva impugnazione M. S., che, nel contraddittorio con gli originari convenuti e la Allianz S.p.A. (incorporante la Italica S.p.A.), la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava con sentenza resa pubblica il 23 agosto 2012. 2.1. &#8211; La Corte territoriale escludeva, anzitutto, che l&#8217;appello della M. fosse inammissibile per genericità, in violazione dell&#8217;art. 342 cod. proc. civ., giacchè, vertendo l&#8217;unico motivo di impugnazione sulla critica della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità professionale dei medici desunta dalla &#8220;risultanze della seconda consulenza tecnica&#8221;, il richiamo alla comparsa conclusionale di primo grado in punto di censure svolte alla c.t.u. veniva ad integrare i motivi di impugnazione della sentenza, che sulla c.t.u. si fondava. 2.2. &#8211; Quanto al merito delle doglianze (incentrate sulla genericità delle risposte dei consulenti al &#8220;quesito fondamentale relativo alla possibilità di diagnosticare malformazioni così gravi in tempo utile per l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;interruzione di gravidanza&#8221;), il giudice di secondo grado &#8211; premesso che per valutare la sussistenza del diritto della M. ad interrompere volontariamente la gravidanza, in presenza di grave pericolo per la sua salute, occorreva verificare &#8220;se gli esami diagnostici dell&#8217;epoca (1986) consentissero la diagnosi prima del conseguimento da parte del feto del requisito della viabilità&#8221; (ossia della possibilità di una sua vita autonoma) &#8211; osservava che la risposta negativa al riguardo si fondava su due ordini di ragioni. La prima relativa ai &#8220;mezzi diagnostici utilizzabili all&#8217;epoca&#8221;, che consentivano una diagnosi di anomalie fetali intorno alla 20 settimana &#8220;con una affidabilità assai limitata (12-21%), comunque non superiore al 18% per ecografie svolte prima della 24 settimana di gravidanza&#8221;. La seconda relativa &#8220;al grado di rischio della specifica gravidanza in assenza di fattori specifici (età, rischio genetico, farmaci utilizzati ecc.), che avrebbe giustificato un approccio diagnostico di tipo ordinario (dovendosi in ipotesi di rischio elettivo consigliare esami in centri specializzati)&#8221;. 2.2.1. &#8211; La Corte territoriale riteneva, quindi, che i consulenti avessero, con metodo scientifico, chiarito (contrariamente a quanto opinato dall&#8217;appellante) il &#8220;perchè nel singolo specifico caso la patologia non potesse essere diagnosticata in tempo utile&#8221;, esaminando accuratamente le pubblicazioni scientifiche dell&#8217;epoca, &#8220;in relazione alla rilevabilità di anomalie scheletriche maggiori, per ecografie eseguite nel secondo trimestre di gravidanza ponendo a confronto non solo i periodi in cui gli studi sono stati effettuati, ma altresì il grado di sensibilità in relazione alla popolazione esaminata&#8221;. Sicchè, non essendo disponibili &#8220;le immagini ecografiche, ma solo i referti&#8221;, la risposta ai quesiti &#8220;non poteva che essere fornita sulla base delle possibilità di rilevamento della patologia (peraltro molto rara anche secondo il primo CTU), in un&#8217;epoca gestazionale tale da consentire il diritto all&#8217;interruzione di gravidanza per grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna&#8221;. Il giudice del gravame soggiungeva, poi, &#8220;solo ed esclusivamente per migliore comprensione&#8221;, che, &#8220;a fronte di una ecografia in 19 settimana (22 luglio 1986), con referto di corrispondenza dello sviluppo fetale all&#8217;epoca gestazionale&#8221; (e con sensibilità ecografica all&#8217;epoca del 1221%) e non essendovi rischi specifici circa l&#8217;età, la trasmissibilità genetica e l&#8217;assunzione di farmaci, &#8220;non sussistevano indicazioni per l&#8217;avvio della gestante ad un centro specializzato al fine di approfondire, nè per ripetere, a ridotta distanza di tempo, il medesimo esame ecografico&#8221;. Del resto, nel periodo fra il 1986 ed il 1990, in base a studio condotto in Italia (su 135 ospedali in 17 Regioni), la sensibilità ecografica era pari al 18%, per cui &#8220;in meno di un caso su cinque era possibile diagnosticare la patologia, anche nei centri specializzati all&#8217;epoca dei fatti&#8221;; sicchè, sebbene la diagnosi fosse &#8220;astrattamente possibile&#8221;, la stessa era da ritenersi &#8220;assai improbabile&#8221;, con conseguente esclusione di &#8220;ogni colpa dei sanitari coinvolti per l&#8217;omessa diagnosi&#8221;. Nè &#8211; concludeva la Corte di merito &#8211; poteva condividersi il principio (affermato da Cass. n. 15386 del 2011) per cui il sanitario che avesse diagnosticato una normalità morfologica del feto, anche su base strumentale, era comunque obbligato ad informare il paziente della possibilità di ricorrere ad un centro più elevato di specializzazione, in vista dell&#8217;esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza. Ciò in quanto detto principio, da un lato, si risolverebbe &#8220;tout court nell&#8217;obbligo di ciascun ecografista (che è di per sè medico specialista) di rinviare sempre ad un centro maggiormente specializzato&#8230;, con la conseguenza dell&#8217;inutilità dei protocolli ordinari di pratica medica&#8221;; dall&#8217;altro, perchè &#8220;appare del tutto arbitrario affermare che la difficoltà nella diagnosi dipendesse, quantomeno all&#8217;epoca, dalla mancata visione degli arti nella loro interezza e non dalla rudimentale tecnica dei macchinari in quel periodo utilizzabili&#8221;. Di qui, peraltro, l&#8217;esclusione della responsabilità anche del medico curante (dott. Ma.) &#8220;per non avere &#8211; a fronte di un referto pienamente soddisfacente alla 19 settimana e di una gravidanza a basso rischio &#8211; invitato la paziente a rifare una ecografia, entro il limite di viabilità, in assenza di qualsivoglia rischio elettivo&#8221;. 3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.S. sulla base di tre motivi. Resistono con separati controricorsi il Policlinico Sassarese S.p.A., C.A. e la Allianz S.p.A.; il Policlinico Sassarese S.p.A. ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede Ma.Ma. e L.E.P.L.. La M. e la Allianz S.p.A. hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..<br />
CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
1. &#8211; Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1218 e 2697 c.c., &#8220;anche in relazione alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione&#8221;. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare con ciò violando anche gli artt. 1372 e 1218 c.c., in punto di forza vincolante del contratto concluso tra la paziente e la struttura sanitaria e del relativo inadempimento &#8211; la &#8220;condotta esecutiva&#8221; dei medici e della stessa struttura nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione sanitaria assunta, soffermandosi soltanto sui &#8220;dati statistici, risultanti dagli studi in materia&#8221;, mancando però di indagare se nel caso concreto il personale del Policlinico Sassarese &#8220;avesse svolto con diligenza professionale la propria opera&#8221;. Con ciò sarebbe violato anche l&#8217;art. 2697 c.c., sulla ripartizione dell&#8217;onere probatorio, non avendo i convenuti fornito la prova dell&#8217;esatto adempimento dell&#8217;attività medica, con conseguente sussistenza della loro responsabilità. 1.1. &#8211; Il motivo è inammissibile. Con esso non si precisa affatto quale fosse l&#8217;indagine che la Corte territoriale avrebbe omesso in punto di &#8220;condotta esecutiva&#8221; inadempiente di struttura sanitaria e medici diversa da quella concernente la possibilità di diagnosticare in tempo utile le malformazioni del feto (su cui verte, come si vedrà, il secondo motivo di ricorso), rispetto alla quale &#8211; come emerge dalla sentenza di appello (cfr. sintesi al 2.2. del &#8220;Ritenuto in fatto&#8221; che precede) si erano incentrate le critiche mosse alla sentenza di primo grado sulla scorta di un unico motivo, peraltro ritenuto ammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. proprio in ragione della specificità che esso attingeva unicamente dal riferirsi alla c.t.u. medico-legale che quella suddetta specifica indagine aveva compiuto. Dunque, affinchè le doglianze si potessero scrutinare nel fondo, i ricorrenti avrebbero dovuto puntualizzare quale fosse stato il devolutum in sede di gravame e dar precisa contezza, quindi, che esso ricomprendeva anche temi diversi da quello affrontato dalla Corte territoriale: ciò che, invece, è del tutto mancato nel confezionamento del motivo in esame, il quale, pretermettendo ogni utile riferimento ai contenuti dell&#8217;appello, è rimasto su di un piano di inammissibile genericità (non emendata e, comunque, non emendabile con le argomentazioni della memoria ex art. 378 c.p.c., che hanno solo funzione illustrativa e non già integrativa o correttiva delle deduzioni che strutturano i motivi del ricorso stesso). 2. &#8211; Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1375, 1175, 1218 e 2236 c.c., &#8220;anche in relazione alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione&#8221;. Il giudice di secondo grado avrebbe escluso che il Policlinico Sassarese ed i medici ivi operanti fossero obbligati ad informare la gestante &#8220;della possibilità di più elevate percentuali di successo diagnostico ripetendo l&#8217;esame ecografico presso strutture più avanzate&#8221;, in tal modo errando ad espungere &#8220;dalla sfera del dovuto un atto di informazione che è diretto al soddisfacimento dell&#8217;interesse del paziente così come dedotto nel contratto&#8221;, che era, nella specie, quello alla &#8220;conoscenza dello stato patologico del feto al fine di potersi autodeterminare alla interruzione volontaria della gravidanza&#8221;. Nè la Corte territoriale spiegherebbe &#8220;da cosa discenda lo scarto del 9% del successo diagnostico&#8221; (posto che la percentuale di successo oscillava tra il 12% ed il 21%), ossia se tale scarto dipendesse &#8220;dal grado di specializzazione e avanzamento delle strutture sanitarie che eseguono gli esami ecografici&#8221;, con la conseguenza che, se così fosse, ancor più palese sarebbe stata la violazione degli artt. 1372 e 1218 c.c., o, anche, degli artt. 1375 e 1175 c.c., ove l&#8217;obbligo di informazione fosse inteso come accessorio, e, pure, dell&#8217;art. 2236 c.c., giacchè, se l&#8217;oscillazione della percentuale di diagnosi di deformità fetale fosse da considerarsi &#8220;indice di difficoltà dell&#8217;opera&#8221;, il personale medico &#8220;avrebbe dovuto attivarsi con la massima diligenza&#8221; non solo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;esame radiografico, ma anche avuto riguardo all&#8217;obbligo di informazione. 2.1. &#8211; Il motivo non può trovare accoglimento. Come anche ricordato dalla sentenza impugnata, questa Corte (Cass., 13 luglio 2011, n. 15386) ha affermato che &#8220;in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l&#8217;obbligo d&#8217;informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell&#8217;esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti&#8221; (precisandosi, poi, che &#8220;al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l&#8217;interruzione di gravidanza&#8221;). Occorre ribadire la validità di tale principio di diritto che, contrariamente a quanto (solo in parte) assunto dalla Corte territoriale, non impone &#8220;tout court&#8221; un &#8220;obbligo per ciascun ecografista&#8230; di rinviare sempre ad un centro maggiormente specializzato&#8221;. In tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l&#8217;obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta (ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità), di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell&#8217;esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all&#8217;uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l&#8217;affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo. Si tratta di inadempimento legato a deficit organizzativi della struttura sanitaria, la quale, infatti, è obbligata, proprio in base al citato contratto di spedalità, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa struttura, inadempiente ex art. 1218 c.c., risponde in modo esclusivo (cfr., tra le tante, Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698), essendo, dunque, esonerato da siffatta specifica responsabilità il medico che, diligentemente e in modo perito secondo le leges artis, sia intervenuto sul paziente (Cass., 11 maggio 2009, n. 10743). L&#8217;inadempimento (da parte della struttura sanitaria) dell&#8217;obbligazione da ultimo indicata genera l&#8217;ulteriore obbligo informativo anzidetto, che si pone a protezione del paziente e che grava non solo sulla struttura sanitaria, ma, questa volta, anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l&#8217;insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell&#8217;esame strumentale. Ed è proprio in tale prospettiva che questa Corte ha affermato doversi ravvisare la colpa del medico che ometta di attivarsi per il trasferimento di un paziente in una struttura ospedaliera più idonea ove in quella di ricovero non possa essere adeguatamente curato (Cass., 22 ottobre 2014, n. 22338). Dunque, l&#8217;obbligo protettivo di informazione nasce in uno con l&#8217;inadempimento, da parte della struttura sanitaria, dell&#8217;obbligo di adeguatezza organizzativa in rapporto all&#8217;assunzione della prestazione di spedalità in favore del paziente nonostante il deficit organizzativo. Sicchè, il principio enunciato dalla decisione del 2011 non impone sempre e comunque alla struttura sanitaria ed al medico strutturato (che abbia correttamente operato in base agli strumenti diagnostici a sua disposizione) di indirizzare la paziente ad un centro ecografico di più elevata specializzazione, ma soltanto ove le apparecchiature tecniche non siano adeguate allo scopo; ossia &#8211; nella specie &#8211; non fossero tali da fornire una risposta corretta e completa in ordine alla diagnosi morfologica del feto diversamente da altri strumenti ecografici presenti in strutture sanitarie diverse. Sicchè è corretta la decisione del giudice di appello che &#8211; al di là dell&#8217;erroneo convincimento sulla portata dell&#8217;evocato precedente di questa Corte &#8211; ha escluso, in linea con i principi sopra enunciati, l&#8217;assenza dell&#8217;inadempimento (a carico di struttura sanitaria e medici) dell&#8217;obbligo di informare la M. sulla presenza di altri centri specializzati e più idonei a rendere una diagnosi di morfologia fetale corretta e completa, giacchè era &#8220;del tutto arbitrario affermare che la difficoltà nella diagnosi dipendesse, quantomeno all&#8217;epoca, dalla mancata visione degli arti nella loro interezza e non dalla rudimentale tecnica dei macchinari in quel periodo utilizzabili&#8221; (anno 1986), che, come accertato in base alla espletata c.t.u. collegiale, &#8220;non consentivano che una scarsa sensibilità (inferiore al 20% in età gestazionale utile all&#8217;interruzione della gravidanza&#8221; (p. 13 della sentenza). Si tratta di motivazione non solo priva di errori giuridici, ma anche sufficiente ed adeguata, che dà contezza di come non potesse addebitarsi al Policlinico Sassarese l&#8217;inadempimento all&#8217;obbligazione di assunzione della prestazione nei confronti della M., giacchè non si verteva in ipotesi di inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria, bensì intrinseca limitatezza tecnica degli strumenti diagnostici dell&#8217;epoca, che, in Italia nell&#8217;anno 1986 (e fino al 1990), assicuravano una percentuale di successo assai contenuta a pari al 18% (e in generale, comunque, in un range oscillante tra il 12-21%). Motivazione, questa, che non è scalfita dalle critiche di parte ricorrente, le quali non aggrediscono intrinsecamente la portata di un tale accertamento, che la Corte di appello ha fatto proprio in base alle risultanze della c.t.u. medico-legale, neppure evidenziando di aver criticato, nel corso del giudizio di merito, detti esiti o di aver allegato e dimostrato che la struttura alla quale si era all&#8217;epoca rivolta non possedeva apparecchiature ecografiche con potenzialità diagnostiche ancora inferiori a quelle anzidette e, dunque, inadeguate. 3. &#8211; Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1218 c.c.. La Corte di merito, nel far leva sulle percentuali limitate di successo radiografico, avrebbe violato la norma suindicata per aver escluso un danno imputabile ai medici ed alla struttura sanitaria in riferimento alla mancata informazione sul presupposto che le percentuali (dal 12% al 21%) &#8220;sarebbero rimaste le medesime anche rivolgendosi ad una struttura più avanzata&#8221;. Ciò in quanto la &#8220;possibilità di conoscere la deformità del feto solo nella proporzione del 21% non esclude certo la rilevanza eziologica della condotta omissiva del personale medico&#8221; e, &#8220;anche se così fosse&#8221;, alla paziente sarebbe stata &#8220;impedita la fruizione di quel risultato possibile (asseritamente al 21%), concretandosi il tutto almeno in una perdita di chances con commisurazione del danno alla stessa percentuale di chances perdute&#8221;. Invero, il giudice di secondo grado avrebbe confuso &#8220;la percentuale del successo diagnostico, che attiene alla perdita delle occasioni concrete di procedere all&#8217;interruzione di gravidanza, con la probabilità causale di verificazione del danno a seguito della condotta dei medici e della struttura sanitaria&#8221; (ritenuta inferiore al 50% e, quindi, escludente la responsabilità in base al principio della preponderanza causale). 3.1. &#8211; Il motivo è inammissibile. E&#8217; infatti assorbente rilevare &#8211; prima ancora di saggiarne la effettiva fondatezza nel merito (posto che, diversamente da quanto parrebbe postulato dalla ricorrente, anche per il danno da perdita di chance trova comunque applicazione la regola di &#8220;funzione&#8221; del &#8220;più probabile che non&#8221;: cfr. Cass., 17 settembre 2013, n. 21255) &#8211; che nel ricorso non si deduce affatto che la pretesa risarcitoria per perdita di chance, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, fosse stata già avanzata (e tempestivamente) nel giudizio di primo grado, per cui &#8211; al di là di un tale già irrituale confezionamento del motivo (tra le altre, Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675) &#8211; è da ritenersi che la stessa sia domanda del tutto nuova, dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità, e, come tale, inammissibile. Infatti (e contrariamente a quanto la ricorrente deduce con la memoria ex art. 378 c.p.c.), la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno (Cass., 13 giugno 2014, n. 13491; analogamente, Cass., 29 novembre 2012, n. 21245 e, proprio in tema di responsabilità medica, in riferimento alla domanda di perdita delle chances di conseguire un risultato utile rispetto alla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, cfr. Cass., 4 marzo 2004, n. 4400). 14. &#8211; Il ricorso principale va, dunque, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del Policlinico Sassarese S.p.A.. La ricorrente principale deve essere condannata, ai sensi dell&#8217;art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto che soltanto la Allianz S.p.A., tra i controricorrenti, ha depositato memoria e discusso in udienza.<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;LA CORTE rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della Allianz S.p.A. e in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del Policlinico Sassarese S.p.A. e di C.A.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2016<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.4540</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Spirito – Rel. Vincenti Sull’inammissibilità del ricorso proposto per la prima volta in Cassazione ai fini della determinazione del risarcimento del danno da perdita di chances 1.Responsabilità medica – Controlli ecografici – Struttura sanitaria – &#160;Attrezzature mediche – Inadeguatezza – Obbligo informativo circa – Sussiste – Conseguenze 2.Responsabilità medica</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Spirito – Rel. Vincenti</span></p>
<hr />
<p>Sull’inammissibilità del ricorso proposto per la prima volta in Cassazione ai fini della determinazione del risarcimento del danno da perdita di chances</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Responsabilità medica – Controlli ecografici – Struttura sanitaria – &nbsp;Attrezzature mediche – Inadeguatezza – Obbligo informativo circa – Sussiste – Conseguenze </strong><br />
<strong>2.Responsabilità medica – Risarcimento del danno – Danno da perdita di chances &#8211; Determinazione in via equitativa – Ricorso in Cassazione – Inammissibilità – Ragioni</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l&#8217;obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità, di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell&#8217;esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all&#8217;uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l&#8217;affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo. Si tratta di inadempimento legato a deficit organizzativi della struttura sanitaria, la quale, infatti, è obbligata, proprio in base al contratto di spedalità, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa struttura, inadempiente ex art. 1218 c.c., risponde in modo esclusivo, essendo, dunque, esonerato da siffatta specifica responsabilità il medico che, diligentemente e in modo perito secondo le leges artis, sia intervenuto sul paziente.</p>
<p>2. In tema di responsabilità medica, la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chances non può essere proposta per la prima volta in Cassazione, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile ad un danno futuro e, dunque, non ricompreso neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. ROSSETTI Marco &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">sentenza</div>
<p>sul ricorso 26422/2013 proposto da:<br />
M.S. ((OMISSIS)), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato PILECI GERARDO, con studio in SASSARI, V. CAVOUR 88 giusta procura speciale a margine del ricorso;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<p>C.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BENZONI GIUSEPPE, con studio in SASSARI, VIA MAZZINI 25 giusta procura speciale in calce al controricorso;<br />
ALLIANZ S.P.A., in persona dei procuratori dr. CE.AN. e dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;<br />
&#8211; controricorrenti &#8211;<br />
e contro<br />
POLICLINICO SASSARESE S.P.A., MA.MA., L.E.P. L.;<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />
Nonchè da:<br />
POLICLINICO SASSARESE S.P.A., in persona del suo legale rappresentante dr. B.P.G. PRESIDENTE DEL CDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell&#8217;avvocato ALESSANDRO PORRU, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato DANIELE ANDREA PORRU giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;<br />
&#8211; ricorrente incidentale &#8211;<br />
contro<br />
M.S., MA.MA., C.A., ALLIANZ S.P.A., L.E.;<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 252/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 23/08/2012, R.G.N. 116/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIORGIO SPADAFORA;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
<a name="fatto"></a><br />
<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#fatto_up"><strong>Svolgimento del processo</strong></a><br />
&nbsp;<br />
1. &#8211; Con atto di citazione del dicembre 1992, i coniugi M. S. e S.R. convennero in giudizio i medici C. A., Ma.Ma., L.E. ed il Policlinico Sassarese S.p.A. (quale struttura sanitaria ove gli stessi prestavano attività lavorativa) per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della negligente ed imperita assistenza medica prestata ad essa attrice durante la sua gravidanza e della omessa informazione sull&#8217;esistenza di gravissime malformazioni fetali in capo al nascituro, colpevolmente non rilevate neppure nel corso degli accertamenti ecografici eseguiti alla 19 e alla 25 settimana di gestazione, ma ravvisate soltanto alla 32 settimana, epoca in cui non era più consentito il ricorso all&#8217;interruzione volontaria della gravidanza.<br />
Nel contraddittorio con tutti i convenuti e con la chiamata in causa Italica S.p.A. (compagnia assicuratrice della struttura sanitaria), l&#8217;adito Tribunale di Sassari, espletata c.t.u. medico-legale (che veniva, poi, rinnovata collegialmente), rigettava la domanda attorea con sentenza del gennaio 2010.<br />
2. &#8211; Avverso tale decisione proponeva impugnazione M. S., che, nel contraddittorio con gli originari convenuti e la Allianz S.p.A. (incorporante la Italica S.p.A.), la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava con sentenza resa pubblica il 23 agosto 2012.<br />
2.1. &#8211; La Corte territoriale escludeva, anzitutto, che l&#8217;appello della M. fosse inammissibile per genericità, in violazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005049&amp;"><em>dell&#8217;art. 342 cod. proc. civ.</em></a>, giacchè, vertendo l&#8217;unico motivo di impugnazione sulla critica della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta insussistenza della responsabilità professionale dei medici desunta dalla &#8220;risultanze della seconda consulenza tecnica&#8221;, il richiamo alla comparsa conclusionale di primo grado in punto di censure svolte alla c.t.u. veniva ad integrare i motivi di impugnazione della sentenza, che sulla c.t.u. si fondava.<br />
2.2. &#8211; Quanto al merito delle doglianze (incentrate sulla genericità delle risposte dei consulenti al &#8220;quesito fondamentale relativo alla possibilità di diagnosticare malformazioni così gravi in tempo utile per l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;interruzione di gravidanza&#8221;), il giudice di secondo grado &#8211; premesso che per valutare la sussistenza del diritto della M. ad interrompere volontariamente la gravidanza, in presenza di grave pericolo per la sua salute, occorreva verificare &#8220;se gli esami diagnostici dell&#8217;epoca (1986) consentissero la diagnosi prima del conseguimento da parte del feto del requisito della viabilità&#8221; (ossia della possibilità di una sua vita autonoma) &#8211; osservava che la risposta negativa al riguardo si fondava su due ordini di ragioni.<br />
La prima relativa ai &#8220;mezzi diagnostici utilizzabili all&#8217;epoca&#8221;, che consentivano una diagnosi di anomalie fetali intorno alla 20 settimana &#8220;con una affidabilità assai limitata (12-21%), comunque non superiore al 18% per ecografie svolte prima della 24 settimana di gravidanza&#8221;.<br />
La seconda relativa &#8220;al grado di rischio della specifica gravidanza in assenza di fattori specifici (età, rischio genetico, farmaci utilizzati ecc.), che avrebbe giustificato un approccio diagnostico di tipo ordinario (dovendosi in ipotesi di rischio elettivo consigliare esami in centri specializzati)&#8221;.<br />
2.2.1. &#8211; La Corte territoriale riteneva, quindi, che i consulenti avessero, con metodo scientifico, chiarito (contrariamente a quanto opinato dall&#8217;appellante) il &#8220;perchè nel singolo specifico caso la patologia non potesse essere diagnosticata in tempo utile&#8221;, esaminando accuratamente le pubblicazioni scientifiche dell&#8217;epoca, &#8220;in relazione alla rilevabilità di anomalie scheletriche maggiori, per ecografie eseguite nel secondo trimestre di gravidanza ponendo a confronto non solo i periodi in cui gli studi sono stati effettuati, ma altresì il grado di sensibilità in relazione alla popolazione esaminata&#8221;. Sicchè, non essendo disponibili &#8220;le immagini ecografiche, ma solo i referti&#8221;, la risposta ai quesiti &#8220;non poteva che essere fornita sulla base delle possibilità di rilevamento della patologia (peraltro molto rara anche secondo il primo CTU), in un&#8217;epoca gestazionale tale da consentire il diritto all&#8217;interruzione di gravidanza per grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna&#8221;.<br />
Il giudice del gravame soggiungeva, poi, &#8220;solo ed esclusivamente per migliore comprensione&#8221;, che, &#8220;a fronte di una ecografia in 19 settimana (22 luglio 1986), con referto di corrispondenza dello sviluppo fetale all&#8217;epoca gestazionale&#8221; (e con sensibilità ecografica all&#8217;epoca del 1221%) e non essendovi rischi specifici circa l&#8217;età, la trasmissibilità genetica e l&#8217;assunzione di farmaci, &#8220;non sussistevano indicazioni per l&#8217;avvio della gestante ad un centro specializzato al fine di approfondire, nè per ripetere, a ridotta distanza di tempo, il medesimo esame ecografico&#8221;.<br />
Del resto, nel periodo fra il 1986 ed il 1990, in base a studio condotto in Italia (su 135 ospedali in 17 Regioni), la sensibilità ecografica era pari al 18%, per cui &#8220;in meno di un caso su cinque era possibile diagnosticare la patologia, anche nei centri specializzati all&#8217;epoca dei fatti&#8221;; sicchè, sebbene la diagnosi fosse &#8220;astrattamente possibile&#8221;, la stessa era da ritenersi &#8220;assai improbabile&#8221;, con conseguente esclusione di &#8220;ogni colpa dei sanitari coinvolti per l&#8217;omessa diagnosi&#8221;.<br />
Nè &#8211; concludeva la Corte di merito &#8211; poteva condividersi il principio (affermato da Cass. n. 15386 del 2011) per cui il sanitario che avesse diagnosticato una normalità morfologica del feto, anche su base strumentale, era comunque obbligato ad informare il paziente della possibilità di ricorrere ad un centro più elevato di specializzazione, in vista dell&#8217;esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza. Ciò in quanto detto principio, da un lato, si risolverebbe &#8220;tout court nell&#8217;obbligo di ciascun ecografista (che è di per sè medico specialista) di rinviare sempre ad un centro maggiormente specializzato&#8230;, con la conseguenza dell&#8217;inutilità dei protocolli ordinari di pratica medica&#8221;;<br />
dall&#8217;altro, perchè &#8220;appare del tutto arbitrario affermare che la difficoltà nella diagnosi dipendesse, quantomeno all&#8217;epoca, dalla mancata visione degli arti nella loro interezza e non dalla rudimentale tecnica dei macchinari in quel periodo utilizzabili&#8221;.<br />
Di qui, peraltro, l&#8217;esclusione della responsabilità anche del medico curante (dott. Ma.) &#8220;per non avere &#8211; a fronte di un referto pienamente soddisfacente alla 19 settimana e di una gravidanza a basso rischio &#8211; invitato la paziente a rifare una ecografia, entro il limite di viabilità, in assenza di qualsivoglia rischio elettivo&#8221;.<br />
3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.S. sulla base di tre motivi.<br />
Resistono con separati controricorsi il Policlinico Sassarese S.p.A., C.A. e la Allianz S.p.A.; il Policlinico Sassarese S.p.A. ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.<br />
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede Ma.Ma.<br />
e L.E.P.L..<br />
La M. e la Allianz S.p.A. hanno depositato memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c..</em></a><br />
<a name="diritto"></a><br />
<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#diritto_up"><strong>Motivi della decisione</strong></a><br />
&nbsp;<br />
1. &#8211; Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002902+o+05AC00003072+o+05AC00001364&amp;"><em>artt. 1372, 1218 e 2697 c.c.</em></a>, &#8220;anche in relazione alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione&#8221;.<br />
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare con ciò violando anche gli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002902+o+05AC00003072&amp;"><em>artt. 1372 e 1218 c.c.</em></a>, in punto di forza vincolante del contratto concluso tra la paziente e la struttura sanitaria e del relativo inadempimento &#8211; la &#8220;condotta esecutiva&#8221; dei medici e della stessa struttura nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione sanitaria assunta, soffermandosi soltanto sui &#8220;dati statistici, risultanti dagli studi in materia&#8221;, mancando però di indagare se nel caso concreto il personale del Policlinico Sassarese &#8220;avesse svolto con diligenza professionale la propria opera&#8221;. Con ciò sarebbe violato anche&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00001364&amp;"><em>l&#8217;art. 2697 c.c.</em></a>, sulla ripartizione dell&#8217;onere probatorio, non avendo i convenuti fornito la prova dell&#8217;esatto adempimento dell&#8217;attività medica, con conseguente sussistenza della loro responsabilità.<br />
1.1. &#8211; Il motivo è inammissibile.<br />
Con esso non si precisa affatto quale fosse l&#8217;indagine che la Corte territoriale avrebbe omesso in punto di &#8220;condotta esecutiva&#8221; inadempiente di struttura sanitaria e medici diversa da quella concernente la possibilità di diagnosticare in tempo utile le malformazioni del feto (su cui verte, come si vedrà, il secondo motivo di ricorso), rispetto alla quale &#8211; come emerge dalla sentenza di appello (cfr. sintesi al 2.2. del &#8220;Ritenuto in fatto&#8221; che precede) si erano incentrate le critiche mosse alla sentenza di primo grado sulla scorta di un unico motivo, peraltro ritenuto ammissibile ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005049&amp;"><em>art. 342 cod. proc. civ.</em></a>&nbsp;proprio in ragione della specificità che esso attingeva unicamente dal riferirsi alla c.t.u. medico-legale che quella suddetta specifica indagine aveva compiuto.<br />
Dunque, affinchè le doglianze si potessero scrutinare nel fondo, i ricorrenti avrebbero dovuto puntualizzare quale fosse stato il devolutum in sede di gravame e dar precisa contezza, quindi, che esso ricomprendeva anche temi diversi da quello affrontato dalla Corte territoriale: ciò che, invece, è del tutto mancato nel confezionamento del motivo in esame, il quale, pretermettendo ogni utile riferimento ai contenuti dell&#8217;appello, è rimasto su di un piano di inammissibile genericità (non emendata e, comunque, non emendabile con le argomentazioni della memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c.</em></a>, che hanno solo funzione illustrativa e non già integrativa o correttiva delle deduzioni che strutturano i motivi del ricorso stesso).<br />
2. &#8211; Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002902+o+05AC00002897+o+05AC00003119+o+05AC00003072+o+05AC00001930&amp;"><em>artt. 1372, 1375, 1175, 1218 e 2236 c.c.</em></a>, &#8220;anche in relazione alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione&#8221;.<br />
Il giudice di secondo grado avrebbe escluso che il Policlinico Sassarese ed i medici ivi operanti fossero obbligati ad informare la gestante &#8220;della possibilità di più elevate percentuali di successo diagnostico ripetendo l&#8217;esame ecografico presso strutture più avanzate&#8221;, in tal modo errando ad espungere &#8220;dalla sfera del dovuto un atto di informazione che è diretto al soddisfacimento dell&#8217;interesse del paziente così come dedotto nel contratto&#8221;, che era, nella specie, quello alla &#8220;conoscenza dello stato patologico del feto al fine di potersi autodeterminare alla interruzione volontaria della gravidanza&#8221;.<br />
Nè la Corte territoriale spiegherebbe &#8220;da cosa discenda lo scarto del 9% del successo diagnostico&#8221; (posto che la percentuale di successo oscillava tra il 12% ed il 21%), ossia se tale scarto dipendesse &#8220;dal grado di specializzazione e avanzamento delle strutture sanitarie che eseguono gli esami ecografici&#8221;, con la conseguenza che, se così fosse, ancor più palese sarebbe stata la violazione degli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002902+o+05AC00003072&amp;"><em>artt. 1372 e 1218 c.c.</em></a>, o, anche, degli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002897+o+05AC00003119&amp;"><em>artt. 1375 e 1175 c.c.</em></a>, ove l&#8217;obbligo di informazione fosse inteso come accessorio, e, pure,&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00001930&amp;"><em>dell&#8217;art. 2236 c.c.</em></a>, giacchè, se l&#8217;oscillazione della percentuale di diagnosi di deformità fetale fosse da considerarsi &#8220;indice di difficoltà dell&#8217;opera&#8221;, il personale medico &#8220;avrebbe dovuto attivarsi con la massima diligenza&#8221; non solo nell&#8217;esecuzione dell&#8217;esame radiografico, ma anche avuto riguardo all&#8217;obbligo di informazione.<br />
2.1. &#8211; Il motivo non può trovare accoglimento.<br />
Come anche ricordato dalla sentenza impugnata, questa Corte (Cass., 13 luglio 2011, n. 15386) ha affermato che &#8220;in tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l&#8217;obbligo d&#8217;informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell&#8217;esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti&#8221; (precisandosi, poi, che &#8220;al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l&#8217;interruzione di gravidanza&#8221;).<br />
Occorre ribadire la validità di tale principio di diritto che, contrariamente a quanto (solo in parte) assunto dalla Corte territoriale, non impone &#8220;tout court&#8221; un &#8220;obbligo per ciascun ecografista&#8230; di rinviare sempre ad un centro maggiormente specializzato&#8221;.<br />
In tema di controlli ecografici sul feto, ai fini della relativa diagnosi morfologica, l&#8217;obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sullo stesso medico strutturato, che abbia concretamente operato la diagnosi, di informare la paziente, che ad essa si sia rivolta (ed abbia, quindi, concluso con la struttura il c.d. contratto di spedalità), di poter ricorrere a centri di più elevata specializzazione sorge, anzitutto, in ragione dell&#8217;esistenza di un presupposto inadempimento, addebitabile unicamente alla struttura sanitaria, di aver assunto la prestazione diagnostica pur non disponendo di attrezzature all&#8217;uopo adeguate, così da ingenerare nella paziente l&#8217;affidamento che il risultato diagnostico ottenuto (di normalità fetale) sia quello ragionevolmente conseguibile in modo definitivo.<br />
Si tratta di inadempimento legato a deficit organizzativi della struttura sanitaria, la quale, infatti, è obbligata, proprio in base al citato contratto di spedalità, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa struttura, inadempiente ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00003072&amp;"><em>art. 1218 c.c.</em></a>, risponde in modo esclusivo (cfr., tra le tante, Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698), essendo, dunque, esonerato da siffatta specifica responsabilità il medico che, diligentemente e in modo perito secondo le leges artis, sia intervenuto sul paziente (Cass., 11 maggio 2009, n. 10743).<br />
L&#8217;inadempimento (da parte della struttura sanitaria) dell&#8217;obbligazione da ultimo indicata genera l&#8217;ulteriore obbligo informativo anzidetto, che si pone a protezione del paziente e che grava non solo sulla struttura sanitaria, ma, questa volta, anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l&#8217;insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell&#8217;esame strumentale.<br />
Ed è proprio in tale prospettiva che questa Corte ha affermato doversi ravvisare la colpa del medico che ometta di attivarsi per il trasferimento di un paziente in una struttura ospedaliera più idonea ove in quella di ricovero non possa essere adeguatamente curato (Cass., 22 ottobre 2014, n. 22338).<br />
Dunque, l&#8217;obbligo protettivo di informazione nasce in uno con l&#8217;inadempimento, da parte della struttura sanitaria, dell&#8217;obbligo di adeguatezza organizzativa in rapporto all&#8217;assunzione della prestazione di spedalità in favore del paziente nonostante il deficit organizzativo. Sicchè, il principio enunciato dalla decisione del 2011 non impone sempre e comunque alla struttura sanitaria ed al medico strutturato (che abbia correttamente operato in base agli strumenti diagnostici a sua disposizione) di indirizzare la paziente ad un centro ecografico di più elevata specializzazione, ma soltanto ove le apparecchiature tecniche non siano adeguate allo scopo; ossia &#8211; nella specie &#8211; non fossero tali da fornire una risposta corretta e completa in ordine alla diagnosi morfologica del feto diversamente da altri strumenti ecografici presenti in strutture sanitarie diverse.<br />
Sicchè è corretta la decisione del giudice di appello che &#8211; al di là dell&#8217;erroneo convincimento sulla portata dell&#8217;evocato precedente di questa Corte &#8211; ha escluso, in linea con i principi sopra enunciati, l&#8217;assenza dell&#8217;inadempimento (a carico di struttura sanitaria e medici) dell&#8217;obbligo di informare la M. sulla presenza di altri centri specializzati e più idonei a rendere una diagnosi di morfologia fetale corretta e completa, giacchè era &#8220;del tutto arbitrario affermare che la difficoltà nella diagnosi dipendesse, quantomeno all&#8217;epoca, dalla mancata visione degli arti nella loro interezza e non dalla rudimentale tecnica dei macchinari in quel periodo utilizzabili&#8221; (anno 1986), che, come accertato in base alla espletata c.t.u. collegiale, &#8220;non consentivano che una scarsa sensibilità (inferiore al 20% in età gestazionale utile all&#8217;interruzione della gravidanza&#8221; (p. 13 della sentenza).<br />
Si tratta di motivazione non solo priva di errori giuridici, ma anche sufficiente ed adeguata, che dà contezza di come non potesse addebitarsi al Policlinico Sassarese l&#8217;inadempimento all&#8217;obbligazione di assunzione della prestazione nei confronti della M., giacchè non si verteva in ipotesi di inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria, bensì intrinseca limitatezza tecnica degli strumenti diagnostici dell&#8217;epoca, che, in Italia nell&#8217;anno 1986 (e fino al 1990), assicuravano una percentuale di successo assai contenuta a pari al 18% (e in generale, comunque, in un range oscillante tra il 12-21%).<br />
Motivazione, questa, che non è scalfita dalle critiche di parte ricorrente, le quali non aggrediscono intrinsecamente la portata di un tale accertamento, che la Corte di appello ha fatto proprio in base alle risultanze della c.t.u. medico-legale, neppure evidenziando di aver criticato, nel corso del giudizio di merito, detti esiti o di aver allegato e dimostrato che la struttura alla quale si era all&#8217;epoca rivolta non possedeva apparecchiature ecografiche con potenzialità diagnostiche ancora inferiori a quelle anzidette e, dunque, inadeguate.<br />
3. &#8211; Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00003072&amp;"><em>dell&#8217;art. 1218 c.c..</em></a><br />
La Corte di merito, nel far leva sulle percentuali limitate di successo radiografico, avrebbe violato la norma suindicata per aver escluso un&nbsp;<a name="ft_0"></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_1"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;imputabile ai medici ed alla struttura sanitaria in riferimento alla mancata informazione sul presupposto che le percentuali (dal 12% al 21%) &#8220;sarebbero rimaste le medesime anche rivolgendosi ad una struttura più avanzata&#8221;. Ciò in quanto la &#8220;possibilità di conoscere la deformità del feto solo nella proporzione del 21% non esclude certo la rilevanza eziologica della condotta omissiva del personale medico&#8221; e, &#8220;anche se così fosse&#8221;, alla paziente sarebbe stata &#8220;impedita la fruizione di quel risultato possibile (asseritamente al 21%), concretandosi il tutto almeno in una&nbsp;<a name="ft_1"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_0"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>perdita</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_2"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;di chances con commisurazione del&nbsp;<a name="ft_2"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_1"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_3"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;alla stessa percentuale di chances perdute&#8221;.<br />
Invero, il giudice di secondo grado avrebbe confuso &#8220;la percentuale del successo diagnostico, che attiene alla&nbsp;<a name="ft_3"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_2"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>perdita</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_4"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;delle occasioni concrete di procedere all&#8217;interruzione di gravidanza, con la probabilità causale di verificazione del&nbsp;<a name="ft_4"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_3"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_5"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;a seguito della condotta dei medici e della struttura sanitaria&#8221; (ritenuta inferiore al 50% e, quindi, escludente la responsabilità in base al principio della preponderanza causale).<br />
3.1. &#8211; Il motivo è inammissibile.<br />
E&#8217; infatti assorbente rilevare &#8211; prima ancora di saggiarne la effettiva fondatezza nel merito (posto che, diversamente da quanto parrebbe postulato dalla ricorrente, anche per il&nbsp;<a name="ft_5"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_4"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_6"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;da&nbsp;<a name="ft_6"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_5"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>perdita</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_7"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;di&nbsp;<a name="ft_7"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_6"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>chance</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_8"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;trova comunque applicazione la regola di &#8220;funzione&#8221; del &#8220;più probabile che non&#8221;: cfr. Cass., 17 settembre 2013, n. 21255) &#8211; che nel ricorso non si deduce affatto che la pretesa risarcitoria per&nbsp;<a name="ft_8"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_7"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>perdita</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_9"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;di&nbsp;<a name="ft_9"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_8"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>chance</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_10"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, fosse stata già avanzata (e tempestivamente) nel giudizio di primo grado, per cui &#8211; al di là di un tale già irrituale confezionamento del motivo (tra le altre, Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675) &#8211; è da ritenersi che la stessa sia domanda del tutto nuova, dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità, e, come tale, inammissibile.<br />
Infatti (e contrariamente a quanto la ricorrente deduce con la memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c.</em></a>), la domanda di determinazione, in via equitativa, del&nbsp;<a name="ft_10"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_9"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_11"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;da&nbsp;<a name="ft_11"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_10"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>perdita</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_12"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>di&nbsp;<a name="ft_12"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_11"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>chance</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_13"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;non può essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di&nbsp;<a name="ft_13"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_12"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_14"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;potenziale, non assimilabile ad un&nbsp;<a name="ft_14"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_13"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_15"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;futuro, e, dunque, non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del&nbsp;<a name="ft_15"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_14"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_16"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;(Cass., 13 giugno 2014, n. 13491; analogamente, Cass., 29 novembre 2012, n. 21245 e, proprio in tema di responsabilità medica, in riferimento alla domanda di&nbsp;<a name="ft_16"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_15"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>perdita</em></strong><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_17"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_next.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="12" /></em></strong></a>&nbsp;delle chances di conseguire un risultato utile rispetto alla domanda di risarcimento del&nbsp;<a name="ft_17"></a><a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#ft_16"><strong><em><img decoding="async" alt="http://gfx.leggiditalia.it/gfx/ft_prev.jpg" border="0" height="9" src="file:///C:/Users/C0C4E~1.CHI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="12" /></em></strong></a><strong><em>danno</em></strong>&nbsp;da mancato raggiungimento del risultato sperato, cfr. Cass., 4 marzo 2004, n. 4400).<br />
14. &#8211; Il ricorso principale va, dunque, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del Policlinico Sassarese S.p.A..<br />
La ricorrente principale deve essere condannata, ai sensi&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005000&amp;"><em>dell&#8217;art. 385 c.p.c.</em></a>, comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal&nbsp;<em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000797820">D.M. 10 marzo 2014, n. 55</a></em>, tenuto conto che soltanto la Allianz S.p.A., tra i controricorrenti, ha depositato memoria e discusso in udienza.<br />
<a name="dispositivo"></a><br />
<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=7&amp;KEY=46SE0001663568&amp;FT_CID=2144&amp;OPERA=46#dispositivo_up"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />
&nbsp;<br />
LA CORTE rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;<br />
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della Allianz S.p.A. e in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore del Policlinico Sassarese S.p.A. e di C.A..<br />
Ai sensi del&nbsp;<em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000151122">D.P.R. n. 115 del 2002,</a>&nbsp;art.&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000151122ART14">13, comma 1</a></em>&nbsp;quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2016</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-8-3-2016-n-4540/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.4540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2016 n.10324</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Canzio/ Est. Bernabai Sul difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sui comportamenti dei privati contraenti con la P.A.. 1.Giurisdizione e competenza – Corte dei Conti – &#160;P.A. – Controparte contrattuale – Inconfigurabilità – Responsabilità – Ragioni.&#160; &#160; &#160; La giurisdizione contabile va affermata nel caso in cui il</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Canzio/ Est. Bernabai</span></p>
<hr />
<p>Sul difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sui comportamenti dei privati contraenti con la P.A..</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giurisdizione e competenza – Corte dei Conti – &nbsp;P.A. – Controparte contrattuale – Inconfigurabilità – Responsabilità – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
La giurisdizione contabile va affermata nel caso in cui il danno erariale dipenda da comportamenti illegittimi tenuti dall’agente nell’esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli è inserito nell’apparato dell’ente pubblico, così da assumere la veste di&nbsp; agente dell’amministrazione mentre , ben diversa è la situazione che si determina quando il pregiudizio di cui si pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti che il privato abbia assunto nella veste di controparte contrattuale dell’amministrazione medesima. In tal senso ad esser violato non è, infatti, il dovere, latu sensu pubblicistico, gravante sul contraente generale, di agire nell’interesse dell’amministrazione, bensì quello di adempiere correttamente le obbligazioni dedotte nel contratto, alle quali corrispondono diritti corrispettivi, su un piano di parità . Ne consegue che non sussiste la giurisdizione della Corte nel caso in cui un soggetto privato abbia accettato una proposta contrattuale da parte di un soggetto pubblico responsabile del programma e dell’affidamento di una consulenza.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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            <h3>Allegati</h3>
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