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	<title>8/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva in un cimitero comunale; disciplinare di gara, capitolato speciale d&#8217;appalto, provvedimento di aggiudicazione definitiva, considerato, prima facie, che il ricorso incidentale sembra infondato, tenuto conto che l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 esclude – salvo che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva in un cimitero comunale; disciplinare di gara, capitolato speciale d&#8217;appalto, provvedimento di aggiudicazione definitiva, considerato, prima facie, che il ricorso incidentale sembra infondato, tenuto conto che l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 esclude – salvo che non sia espressamente richiamato nel capitolato di gara – le procedure di affidamento in concessione dall’onere di indicare, nelle offerte, i costi per la sicurezza; appare, invece, fondato il ricorso principale, là dove la società ricorrente lamenta l’apertura delle offerte in seduta riservata anziché pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00087/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00032/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 32 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alfano Illuminazione Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Soprano, Maria Grazia Ingrosso, con domicilio eletto presso Enrico Avv. Soprano in Latina, c/o Avv. Spinosa via G.B. Vico 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gaeta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Saie Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Zoppolato, Marco Napoli, Fabio Baglivo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4; I.L.V.C. Srl; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.039/2011 in data 01 aprile 2011 per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale;del relativo disciplinare di gara; del capitolato speciale d&#8217;appalto; dei verbali della commissione di gara del 10 e 24 maggio 2011; del verbale relativo alle sedute di gara del 2-9-10 agosto 2011 e 6-20 settembre 2011; della nota prot. n.60734/2011; del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n.432/VI del 23 novembre 2011;ricorso incidentale depositato il 7 febbraio 2012;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e di Saie Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, prima facie, che il ricorso incidentale sembra infondato, tenuto conto che l’art. 30 del d.lgs 163/2006 esclude – salvo che non sia espressamente richiamato nel capitolato di gara – le procedure di affidamento in concessione dall’onere di indicare, nelle offerte, i costi per la sicurezza, che appare , invece, fondato il ricorso principale, là dove la società ricorrente lamenta l’apertura delle offerte in seduta riservata anziché pubblica (Ad Plen n. 13/2011).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende gli atti impugnati<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a></p>
<p>Va sospeso il diniego comunale di autorizzazione per adeguamento tecnologico stazione radio base per telefonia mobile cellulare in sistema UMTS, considerato che il posizionamento di n. 3 parabole, seppure idoneo a realizzare un “ponte radio” non appare riconducibile, come ritenuto dal Comune, a un nuovo impianto di stazione radio base</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego comunale di autorizzazione per adeguamento tecnologico stazione radio base per telefonia mobile cellulare in sistema UMTS, considerato che il posizionamento di n. 3 parabole, seppure idoneo a realizzare un “ponte radio” non appare riconducibile, come ritenuto dal Comune, a un nuovo impianto di stazione radio base per telefonia, e pertanto a esso va applicato l’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità ex DPR 139/2010; &#8211; il comune non ha prodotto alcun decreto di imposizione di vincolo monumentale da parte del ministero dei beni culturali; &#8211; il contratto di locazione tra Ericsson e Parrocchia consente gli adeguamenti tecnici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00092/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00124/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 124 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ericsson Telecomunicazioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cisterna di Latina</b>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Luca Passerini, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;<br /> <br />
<b>Regione Lazio</b>;<br />	<br />
<b>Arpa Lazio Sede Provinciale di Latina</b>,<br /> <br />
<b>Soprintendenza per Beni Paesaggistici ed Architettonici Provincia di Latina</b>;<br />	<br />
<b>Ministero delle Comunicazioni</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della comunicazione prot. n.3600 del 25/01/2012 di diniego autorizzazione per adeguamento tecnologico stazione radio base per telefonia mobile cellulare in sistema UMTS;	</p>
<p>della determinazione n.13 del 24/12/2011;<br />	<br />
del verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 27/12/2011;<br />	<br />
della comunicazione prot. n.51111 del 12/12/2011;<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n.775 dell&#8217;1 /12/2011;<br />	<br />
del parere negativo prot. n.17434 del 27/04/2011;<br />	<br />
della comunicazione prot. n.18622 del 04/05/2011;	</p>
<p>con richiesta di declaratoria di avvenuta formazione del silenzio assenso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisterna di Latina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare destituito di fondamento giuridico in quanto:<br />	<br />
&#8211; il posizionamento di n. 3 parabole, seppure idoneo a realizzare un “ponte radio” non appare riconducibile, come ritenuto dal Comune, a un nuovo impianto di stazione radio base per telefonia, e pertanto a esso va applicato l’autorizzazione paesaggistica<br />
&#8211; il comune non ha prodotto alcun decreto di imposizione di vincolo monumentale da parte del ministero dei beni culturali;<br />	<br />
&#8211; il contratto di locazione tra Ericsson e Parrocchia consente gli adeguamenti tecnici;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ACCOGLIE la suindicata domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Fissa l’udienza del 18 ottobre 2012 per la discussione del merito del ricorso.<br />	<br />
Condanna il Comune resistente alle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000 (mille).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a></p>
<p>Non va sospesa, su istanza dell’aggiudicatario, la determinazione del Comune recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico se, alla stregua degli elementi forniti da un esposto dei soci di una Cooperativa controinteressata, ragionevolmente il Comune ha giudicato esistente una situazione di collegamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, su istanza dell’aggiudicatario, la determinazione del Comune recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico se, alla stregua degli elementi forniti da un esposto dei soci di una Cooperativa controinteressata, ragionevolmente il Comune ha giudicato esistente una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese tale da implicare un’alterazione nella presentazione delle offerte, come sembrerebbe dimostrare, prima facie, anche la circostanza, non contestata, della presenza di una situazione di incompatibilita’ nella persona che ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa aggiudicataria in cui fu decisa la percentuale di ribasso da proporre. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00052/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 52 del 2012, proposto dalla<br />	<br />
<b>Domitia Trans S.r.l.</b>, in persona dell’Amministratore unico, sig. <b>Vincenzo Salzano</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Di Sotto ed Elisabetta Teolis e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano, in Latina, via Vico n. 45	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Minturno</b>, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Corrado De Simone, in Latina, v.le dello Statuto n. 24	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra <b>Marina Ruberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Mele e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Centola, in Latina, via Custoza n. 3 	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minturno n. 228 del 29 dicembre 2011, recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 31396 del 23 dicembre 2011, richiamata nella suddetta determinazione;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minturno n. 229 del 29 dicembre 2011, recante affidamento, fino all’espletamento della nuova gara, del servizio di trasporto scolastico alla Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi incluso il contratto eventualmente già stipulato.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente ed il decreto presidenziale n. 26/2012 del 23 gennaio 2012, con cui la suddetta istanza è stata respinta;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Minturno;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dalla Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto nel caso di specie, alla stregua degli elementi forniti dall’esposto dei soci della Cooperativa Golfo Trasporti a r.l., ragionevolmente il Comune di Minturno ha giudicato esistente una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese tale da implicare un’alterazione nella presentazione delle offerte, come sembrerebbe dimostrare, prima facie, anche la circostanza, non contestata, dell’avere il sig. Raffaele Vento presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa in discorso in cui fu decisa la percentuale di ribasso da proporre;<br />	<br />
Ritenuto, perciò, che non vi siano gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
a) RESPINGE la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 500,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna delle controparti per complessivi € 1.000,00 (mille/00), più gli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale con cui si rettifica lo scopo della concessione demaniale marittima assentita con licenza alla ricorrente, eliminandone le attività di carico e scarico di prodotti petroliferi, affini e non, se la rettifica impugnata appare correttamente motivata, quantomeno per relationem (attraverso il richiamo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale con cui si rettifica lo scopo della concessione demaniale marittima assentita con licenza alla ricorrente, eliminandone le attività di carico e scarico di prodotti petroliferi, affini e non, se la rettifica impugnata appare correttamente motivata, quantomeno per relationem (attraverso il richiamo ad un parere ministeriale), sulla base della mancanza nel caso di specie della dichiarazione di inizio attività, sostitutiva dell’autorizzazione ex art. 52, secondo comma, del Codice della Navigazione. In particolare, appare prima facie corretto anche il richiamo, nella rettifica impugnata, all’art. 47, primo comma, lett. c), del Codice della Navigazione (decadenza del concessionario per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione), al fine del ripristino di un utilizzo corretto del bene demaniale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00094/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00145/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 145 del 2012, proposto dalla<br />	<br />
<b>Fantasia Petroli S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. <b>Cosimo Fantasia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Paone e Salvatore Scafetta e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Portuale di Civitavecchia</b>, in presenza del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti </b>	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia n. 296 del 6 dicembre 2011 con cui si rettifica lo scopo della concessione demaniale marittima assentita con licenza alla ricorrente, eliminandone le attività di carico e scarico di prod<br />
&#8211; degli atti richiamati nel preambolo del medesimo decreto ed in particolare del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenuto il 14 settembre 2011, della deliberazione del Comitato Portuale n. 36 del 30 novembre 2011 e della rispett<br />
&#8211; di ogni atto e/o provvedimento pregresso, attuale o successivo, comunque connesso, correlato e/o conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Civitavecchia;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto la rettifica gravata appare correttamente motivata, quantomeno per relationem (attraverso il richiamo al parere ministeriale del 14 settembre 2011), sulla base della mancanza nel caso di specie della dichiarazione di inizio attività, sostitutiva dell’autorizzazione ex art. 52, secondo comma, del Codice della Navigazione;<br />	<br />
Considerato che appare prima facie corretto anche il richiamo, nella rettifica impugnata, all’art. 47, primo comma, lett. c), del Codice della Navigazione, al fine del ripristino di un utilizzo corretto del bene demaniale;<br />	<br />
Ritenuto, perciò, che non vi siano gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
a) RESPINGE la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 500,00 (cinquecento/00) in favore dell’Autorità Portuale resistente, più gli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-491/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.491</a></p>
<p>Pres. Corrado Allegretta &#8211; Est. Paolo Amovilli sulla violazione dell&#8217;art.38 comma 1 lett. g), d. lg. n. 163 del 2006 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Obbligazione tributaria – Riferimento a sole sanzioni e interessi – Obbligazione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa – Art.38</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-491/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-491/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Corrado Allegretta &#8211; <i>Est.</i> Paolo Amovilli</span></p>
<hr />
<p>sulla violazione dell&#8217;art.38 comma 1 lett. g), d. lg. n. 163 del 2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Obbligazione tributaria – Riferimento a sole sanzioni e interessi – Obbligazione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa – Art.38 comma 1 lett. g), d. lg. n.163 del 2006. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.38 comma 1 lett. g), d. lg. n.163 del 2006 – Accertamento – Definitività – Presupposti.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.38 comma 1 lett. g), d. lg. n.163 del 2006 – Atto tributario lesivo – Definitività – In caso di mera presentazione di una istanza di annullamento in autotutela – Non è preclusa.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.38 comma 1 lett. g), d. lg. n.163 del 2006 – Prima delle modifiche apportate dal d.l. n.70 del 2011 – Debito definitivamente accertato – Entità modesta – E’ ininfluente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della violazione dell’art.38 comma 1 lett. g), d. lg. 12 aprile 2006 n.163, è irrilevante come l’inadempimento dell’obbligazione tributaria sia riferita a sole “sanzioni ed interessi” e non già ad “imposte o tasse”, essendo il debito per interessi chiaramente accessorio rispetto all’obbligazione principale, come analoghe considerazioni valgono per l’obbligazione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, se la sanzione consegue alla violazione di disposizioni tributarie.	</p>
<p>2. Ai fini della violazione dell’art.38 comma 1 lett. g), d. lg. 12 aprile 2006 n.163, la definitività dell&#8217;accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile, con la precisazione che l’eventuale regolarizzazione mediante condoni o sanatorie fiscali deve intervenire entro e non oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte.	</p>
<p>3. Ai fini della violazione dell’art.38 comma 1 lett. g), d. lg. 12 aprile 2006 n.163, la mera presentazione di una istanza di annullamento in autotutela non preclude la definitività dell’atto tributario lesivo, la cui contestazione deve essere ritualmente proposta entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 comma 1, d.lg. n. 546 del 1992.	</p>
<p>4. Ai fini della violazione dell’art.38 comma 1 lett. g), d. lg. 12 aprile 2006 n.163, prima delle modifiche apportate dal d.l. n.70 del 2011, convertito con l. n.106 del 2011, è del tutto ininfluente la modestia dell&#8217;entità del debito definitivamente accertato, non disponendo la stazione appaltante di alcuno spazio per un apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00491/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00047/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 47 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Società 5+1AA, Agenzia di Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo s. r. l.</b>, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con HC Hospital Consulting s. p. a., Advenco Ingegneria s. r. l. e dott. Geol. Carlo Tersigni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Bagnoli e Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il primo, in Bari, via Dante, 25; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Andria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Bari, via Abate Gimma, 147; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Mirizzi Architetti Associati<i></b></i>, in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti con Studio associato Magnanimo &#038; C., arch. Nicola Di Stefano, geol. Vito Specchio ed ing. Nicola Selvarolo;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del dirigente Settore Lavori pubblici del Comune di Andria n. 2679 del 16 novembre 2010 (prot. 112/LL.PP. del 16 novembre 2010), avente ad oggetto revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti del costituendo raggruppamento tra 5+1AA s.r.l. e HC Hospital Consulting s.p.a., Advenco Ingegneria s.r.l. e Geol. Tersigni Carlo e contestuale aggiudicazione in via definitiva al costituendo raggruppamento Mirizzi Architetti Associati, Studio Associato Magnanimo &#038; C. con arch. Di Stefano Nicola, geol. Specchio Vito, arch. Cimino Giuseppe, arch. Ruggieri Roberta e ing. Selvarolo Nicola, relativa all&#8217;incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori per la realizzazione di Piazza Mercato e Ludoteca a servizio del quartiere San Valentino, comunicata ai ricorrenti con nota del Comune di Andria, prot. 103202 del 25 novembre 2010, conosciuta in data 30 novembre 2010, parimenti gravata;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, nessuno escluso;<br />	<br />
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia dello sconosciuto contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Andria e il raggruppamento Mirizzi Architetti Associati con Studio Associato Magnanimo &#038; C., arch. Di Stefano Nicola, geol. Specchio Vito, arch. Cimino Giuseppe, arch. Ruggieri Roberta e ing. Selvarolo Nicola;<br />	<br />
e per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione intimata:<br />	<br />
&#8211; in via principale, al risarcimento in forma specifica attraverso il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del relativo contratto ovvero all’occorrenza anche attraverso il subentro dei ricorrenti nel contratto stipulato tra il Comun<br />
&#8211; in via subordinata, anche ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 104/2010, all’integrale risarcimento per equivalente dei danni ingiustamente arrecati ai ricorrenti con gli illegittimi provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Amovilli;<br />	<br />
Uditi per le parti alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012 i difensori avv.ti Silvio Giancaspro, per delega dell&#8217;avv. Alberto Bagnoli e Giuseppe De Candia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con bando pubblicato il 29 luglio 2009, il Comune di Andria ha indetto una procedura di gara di tipo aperto per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, volto alla realizzazione di una piazza, del mercato e di una ludoteca a servizio del quartiere comunale San Valentino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m., con importo a base di gara pari ad euro 418.044,40.<br />	<br />
La stazione appaltante, con verbale redatto dalla commissione di gara in data 15 marzo 2010, ha aggiudicato in via provvisoria l’incarico in favore del raggruppamento temporaneo odierno ricorrente, avendo questo proposto un ribasso del 42,11 % con soluzione progettuale ritenuta innovativa e funzionale.<br />	<br />
Effettuate le verifiche conseguenti in ordine alla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m., l’Amministrazione, con determinazione del dirigente Settore lavori pubblici n. 2679 del 16 novembre 2010, ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione del raggruppamento ricorrente e alla conseguente aggiudicazione definitiva nei confronti del raggruppamento controinteressato.<br />	<br />
A giustificazione della disposta revoca, l’Amministrazione ha evidenziato che all’esito delle verifiche effettuate, risultava a carico del dott. Carlo Tersigni l’irregolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, giusta attestazione dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, a tale data risultava una pendenza di 471,78 euro, saldata definitivamente soltanto il 29 dicembre 2009.<br />	<br />
La società di professionisti ricorrente, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con HC Hospital Consulting s.p.a., Advenco Ingegneria s.r.l., e dott. Carlo Tersigni, ha impugnato la suddetta determinazione 2679/2010, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lett. g), D.Lgs. 163/2006, difetto assoluto di presupposto:<br />	<br />
&#8211; l’entità della violazione sarebbe veramente irrisoria, come meglio precisato nella censura sub III e non avrebbe neppure valenza tributaria, come invece imposto dalla lett. g), trattandosi di debito a titolo unicamente di “sanzioni ed interessi” in rela<br />
&#8211; risulterebbe carente lo stesso presupposto tipico della “definitività” della violazione, atteso che il dott. Tersigni si era tempestivamente attivato in data 24 febbraio 2009 per presentare istanza di annullamento in autotutela della relativa cartella d<br />
II) violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 in relazione all’art. 3 L. 241/90 e 2 D.Lgs. 163/2006, difetto di motivazione, violazione del principio della <i>par condicio</i>:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguato supporto motivazionale, senza contare poi l’evidente disparità di trattamento nei confronti dei componenti del raggruppamento controinteressato, risultante privo del requisito della regolarità fiscale<br />
III) violazione e falsa applicazione dell’ art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 in relazione all’art. 45 direttiva 2004/18/CE; difetto di presupposto, illogicità ed ingiustizia manifesta:<br />	<br />
&#8211; la violazione contestata sarebbe del tutto esigua (471,78 euro poi ridotta in 379,25 euro con sgravio parziale) e comunque priva del connotato della gravità, del tutto inidonea ad incidere negativamente sulla affidabilità e solidità finanziaria del conc<br />
&#8211; secondo giurisprudenza, il requisito dell’assenza di violazione di carattere fiscale andrebbe interpretato in senso teleologico, al di là del tenore letterale della norma, peraltro modificata dal D.L. n. 70/2011 pur non applicabile <i>ratione temporis</	
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/2006 in relazione all’art. 45 direttiva 2004/18/CE sotto altro profilo, disapplicazione delle norme nazionali contrastanti con il diritto comunitario e, in ulteriore subordine, ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE:<br />	<br />
&#8211; qualora il requisito della regolarità fiscale fosse interpretato nel senso della rilevanza anche di importi di modesta entità, come nella fattispecie per cui è causa, ne conseguirebbe la disapplicazione per diretto contrasto con l’art. 45 della direttiv<br />
Domandava poi parte ricorrente l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento controinteressato ed il relativo subentro, oltre che, in via subordinata, la condanna al risarcimento per equivalente del danno, consistente nel mancato utile conseguito.<br />	<br />
Si costituiva il Comune di Andria, controdeducendo in merito alla fondatezza di tutte le censure dedotte, evidenziando in particolare:<br />	<br />
&#8211; la obiettiva sussistenza in capo alla ricorrente, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, di una violazione fiscale da ritenersi definitiva, non avendo proposto ricorso avverso la relativa cartella d<br />
&#8211; la non rilevanza ex art. 38 comma 1 lett g) D.Lgs. 163/2006 dell’entità dell’inadempimento fiscale, a differenza con quanto disposto dal legislatore per le violazioni contributive e previdenziali (38 comma 1 lett. e) ed f) D.Lgs. 163/2006);<br />	<br />
&#8211; la accertata regolarità fiscale del concorrente Selvarolo secondo le attestazioni dell’Agenzia delle Entrate;<br />	<br />
&#8211; l’insussistenza di contrasto tra l’art. 38 comma 1 lett g) D.Lgs. 163/2006 e l’art. 45 della Direttiva comunitaria 2004/18, senza pertanto necessità di procedere né a sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 Trattato, né tan<br />
All’esito della camera di consiglio del 26 gennaio 2011, con ordinanza n.115/2011 veniva respinta l’istanza cautelare, escludendosi la rilevanza della gravità delle violazioni di natura fiscale, così come il denunziato contrasto con l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
2.1. Questione di diritto dirimente per la decisione della controversia all’esame del Collegio va individuata nella corretta interpretazione del requisito generale inerente la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all’art. 38 comma 1 lett g) D.Lgs. 163/2006, nel testo vigente alla data di esperimento della gara per cui è causa, il cui bando è stato pubblicato il 29 luglio 2009.<br />	<br />
La <i>lex specialis</i> ha infatti espressamente richiesto il possesso, in capo ai partecipanti, dei requisiti di ordine generale o morale di cui all’art. 38 Codice contratti pubblici, il cui primo comma lett g) esclude i concorrenti che abbiano commesso “<i>violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti</i>”. Preme rilevare la non applicabilità nel presente giudizio del D.L. n. 70/2011 c.d. “sviluppo” entrato in vigore il 14 maggio 2011, applicabile soltanto alle gare bandite dopo tale data (Consiglio di Stato, sez V, ord. 12 ottobre 2010, n. 4497) il cui art. 4 comma 2 lett b) punto 1.5 ha aggiunto dopo il termine “violazioni” la parola “gravi.”<br />	<br />
Dalla documentazione versata in giudizio ed in particolare dalle attestazioni dell’Agenzia delle Entrate Roma 6 (note del 3 giugno, 19 luglio e 14 ottobre 2010) emerge alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (21 ottobre 2009) la sussistenza di un debito di euro 471,78, definitivamente saldato solamente in data 29 dicembre 2009. Più precisamente, parte ricorrente ha poi depositato cartella esattoriale da cui emerge l’ascrivibilità della irregolarità fiscale a sanzioni ed interessi relativamente ad erroneo calcolo dell’acconto IVA dovuto.<br />	<br />
In data 24 febbraio 2009, il dott. Tersigni attivava con propria istanza il procedimento di annullamento in autotutela della cartella esattoriale, tutt’ora pendente, senza tuttavia impugnarla mediante rituale ricorso alla competente commissione tributaria, né ottenendo eventuale sanatoria fiscale entro il termine di presentazione delle offerte.<br />	<br />
Ritiene il Collegio la piena legittimità dell’impugnata esclusione per violazione di natura fiscale, da ritenersi “definitivamente accertata”, ed indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla gravità, requisito quest’ultimo non contemplato dall’art. 38 comma 1 lett g) nel testo <i>pro tempore</i> vigente.<br />	<br />
2.2. Innanzitutto, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, è irrilevante come l’inadempimento dell’obbligazione tributaria sia riferita a sole “sanzioni ed interessi” e non già ad “imposte o tasse”, essendo il debito per interessi chiaramente accessorio rispetto all’obbligazione principale (<i>ex multis</i> Cassazione Sezioni Unite, 10 dicembre 2009, n. 25790; id., 21 dicembre 1996 n. 11483) e condividendone pertanto la natura tributaria ai fini del requisito soggettivo di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici.<br />	<br />
Analoghe considerazioni valgono per l’obbligazione di pagamento somme a titolo di sanzione amministrativa, se, come nella fattispecie, la sanzione consegue alla violazione di disposizioni tributarie, circostanza che peraltro giustifica la stessa giurisdizione, al riguardo, delle commissioni tributarie (Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 marzo 2009, n. 7580) circoscritta a controversie <i>stricto sensu</i> tributarie (Corte Cost. sent. n.130/2008).<br />	<br />
2.3. Quanto al profilo della definitività, non risulta che l&#8217;interessato abbia mai concretamente contestato, nelle competenti sedi contenziose, la pretesa tributaria dell&#8217;Amministrazione finanziaria, diretta al pagamento del tributo. Al contrario, parte ricorrente riferisce di avere provveduto, successivamente, al pagamento della somma richiesta, prestando sostanziale acquiescenza alla richiesta di pagamento.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligazione tributaria deve ritenersi sussistente e &#8220;definitivamente accertato&#8221;, posto che il debito tributario risulta ritualmente iscritto anche al ruolo esecutivo. Al riguardo, è sufficiente osservare che per giurisprudenza assolutamente consolidata, la definitività dell&#8217;accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556; id. sez. V 20 aprile 2010, n.2213; id. sez. VI 27 febbraio 2008, n.716; T.A.R. Sicilia, Catania sez. IV 21 febbraio 2011, n.420) con la precisazione che l’eventuale regolarizzazione mediante condoni o sanatorie fiscali deve intervenire entro e non oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV 21 febbraio 2011, n.420).<br />	<br />
La mera presentazione di istanza di annullamento in autotutela &#8211; in disparte la questione se in materia tributaria sussista o meno a carico dell’Amministrazione finanziaria un obbligo giuridico di provvedere tutelabile (in senso favorevole T.A.R. Toscana, sez I, 22 ottobre 1999, n. 767) &#8211; non preclude la definitività dell’atto tributario lesivo, la cui contestazione deve essere ritualmente proposta entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 c. 1 D.Lgs. 546/92. <br />	<br />
Pertanto, il tardivo pagamento effettuato dal ricorrente (29 dicembre 2009) non fa venire meno l&#8217;accertata carenza del prescritto requisito soggettivo della regolarità fiscale, non potendo il giudice amministrativo sindacare, in via incidentale, la sussistenza del credito tributario, dovendosi limitarsi al riscontro oggettivo della sussistenza della violazione e della sua incontestabilità (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556).<br />	<br />
2.4. Quanto poi alla contestata carenza dell’elemento della gravità della violazione, non ignora il Collegio che in merito alla questione della rilevanza o meno dell’entità della violazione tributaria in riferimento al requisito soggettivo di cui all’art. 38 comma primo lett g) Codice Contratti, sia sorto in giurisprudenza un obiettivo contrasto. <br />	<br />
Infatti, secondo una prima tesi invocata da parte ricorrente ed invalsa sia presso il giudice d’appello che di prime cure, “isolate omissioni di scarso rilievo, in quanto inidonee ad incidere negativamente sull’affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa, non possono giustificare la grave conseguenza dell&#8217;esclusione da una pubblica gara, dovendo pertanto la stazione appaltante, di volta in volta, accertare in concreto la rilevanza della violazione”(<i> ex multis</i> Consiglio Stato, sez. VI, 11 agosto 2009, n. 4928; T.A.R. Trentino Alto Adige 23 settembre 2008, n. 231; T.A.R. Sicilia Catania sez. I 25 novembre 2009, n. 1984; T.A.R. Veneto, sez. I 27 gennaio 2011, n. 115).<br />	<br />
Secondo invece altra opzione interpretativa, aderente al contenuto letterale della norma, è del tutto ininfluente la modestia dell&#8217;entità del debito definitivamente accertato, non disponendo la stazione appaltante di alcuno spazio per un apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556; id. sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6325; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 8 giugno 2011, n.845). La norma dispone infatti che sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche coloro che &#8220;<i>hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte</i> &#8230;&#8221;; dunque ogni violazione, anche di importo esiguo, senza che sia consentito all&#8217;Amministrazione che ha bandito la gara, e tanto meno al concorrente, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacché tale valutazione &#8211; diversamente dalle ipotesi di cui alle lett. e) ed f) D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; è stata evidentemente effettuata dal legislatore in ragione dello scopo della norma, tesa a garantire non solo l&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta e nell&#8217;esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente.<br />	<br />
Ritiene il Collegio preferibile quest’ultimo orientamento, in quanto fedele al chiaro significato letterale della legge &#8211; canone ermeneutico comunque primario ai sensi dell’art. 12 preleggi &#8211; a conferma peraltro di specifici precedenti della Sezione (sent. 8 giugno 2011, n. 845) a nulla rilevando, per la fattispecie per cui è causa, le modifiche intervenute per effetto del D.L. n. 70/2011, convertito con l. n.106/2011, inapplicabile nel presente giudizio <i>ratione temporis</i>, trattandosi di gara bandita (e anche aggiudicata) prima della relativa entrata in vigore (14 maggio 2011).<br />	<br />
Lo <i>ius superveniens</i> di cui al citato Decreto-Legge &#8211; diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente &#8211; può invero viepiù avvalorare la tesi seguita dal Collegio, poiché l’inserimento del requisito della “gravità,” accanto a quello confermato della “definitività” della violazione fiscale, costituisce indiretta conferma della non rilevanza dell’entità dell’inadempimento tributario per tutti gli affidamenti effettuati <i>rectius </i>banditi durante il regime normativo precedente, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di elevare la mera regolarità fiscale, definitivamente accertata, a requisito soggettivo di partecipazione.<br />	<br />
2.5. Sul punto non può nemmeno condividersi la dedotta censura di violazione dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE.<br />	<br />
Infatti, l’art. 45 comma 2 lett f) in questione prevede come causa di esclusione facoltativa per gli Stati membri l’irregolarità “<i>con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice</i>”, senza in alcun modo dare rilievo alla gravità della violazione, e operando comunque un rinvio dinamico alla disciplina dei singoli Stati membri, da esercitarsi nel consueto limite della proporzionalità, a tutela dell’interesse pubblico in ordine alla affidabilità dell&#8217;offerta e alla esecuzione del contratto, oltre che alla correttezza e serietà del concorrente. <br />	<br />
Ciò premesso, ne consegue pertanto la non veridicità della dichiarazione effettuata dal ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta, di essere in regola con il pagamento delle “imposte e tasse”.<br />	<br />
Invero, per giurisprudenza anche di questa Sezione, è onere del soggetto che concorre all’aggiudicazione di appalto pubblico indicare in sede di domanda di partecipazione tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica di sua esclusiva competenza del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo (<i>ex multis</i> T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 24 novembre 2010, n. 502; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I 8 giugno 2011, n.845); quanto alla dichiarazione concernente la regolarità fiscale, l’eventuale presenza di pendenze a proprio carico deve essere indicata nella domanda, ivi compresa la presentazione di istanze di sanatoria (C.G.A.S. 28 luglio 2006, n.470).<br />	<br />
Infatti, indipendentemente dal requisito della gravità della violazione, la ricorrente doveva essere innanzitutto esclusa &#8211; come effettivamente è stata &#8211; per la non veridicità della dichiarazione prodotta di “essere in regola con i doveri contributivi e fiscali” sussistendo alla data di presentazione dell’offerta una obiettiva situazione di irregolarità fiscale, definitivamente accertata. <br />	<br />
L’esclusione della ricorrente poi, oltre che per dichiarazione reticente, risulta correttamente disposta anche in diretta applicazione dell’art. 38 Codice contratti pubblici primo comma lett g), vale a dire per carenza del requisito soggettivo della correttezza fiscale, che costituisce requisito inderogabile &#8211; al pari degli altri requisiti generali o morali &#8211; per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, nonché per la stipulazione dei relativi contratti. <br />	<br />
Risultano pertanto tutte infondate le censure sub I, II e IV.<br />	<br />
2.6. Parimenti prive di pregio, alla luce delle suesposte considerazioni, risultano le rimanenti censure di disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione.<br />	<br />
Infatti, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e frutto di completa istruttoria, con esaustiva esposizione delle verifiche compiute dalla commissione di gara, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, in merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 38 Codice Contratti, nonché dell’<i>iter</i> logico seguito, trattandosi peraltro di attività di verifica del tutto vincolata, priva di qualsiasi apprezzamento discrezionale, come visto, in merito alla rilevanza della violazione fiscale risultante dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate<br />	<br />
Infine, la documentazione depositata dal Comune resistente dimostra che l’irregolarità fiscale contestata nei confronti dell’ing. Selvarolo risulta regolarizzata &#8211; diversamente da quanto emerso nei confronti del dott. Tersigni &#8211; alla data del 21 ottobre 2009 (attestazione Agenzia Entrate Barletta del 10 giugno 2010) dovendosi la stazione appaltante attenere a tali risultanze, esattamente come effettuato nei confronti della ricorrente.<br />	<br />
3. Per i suesposti motivi l’azione demolitoria è infondata e va respinta.<br />	<br />
4. Debbono essere altresì respinte le azioni di accertamento dell’inefficacia del contratto e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, per l’accertata legittimità, nei limiti delle censure dedotte, dell’impugnato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e contestuale aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento controinteressato, che impedisce di connotare in termini di illiceità ex art 2043 c.c. l’attività provvedimentale della stazione appaltante.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione anche dell’obiettivo contrasto giurisprudenziale relativo a parte delle censure dedotte dal ricorrente.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:<br />	<br />
&#8211; respinge l’azione di annullamento;<br />	<br />
&#8211; respinge le azioni di accertamento e di condanna.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-491/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-331/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.331</a></p>
<p>Pres. F.f. Ravasio – Rel. Ravasio Cooperativa Senza Frontiere S.C.S. Gambini (avv. Gili) c. ASL To 2 (avv. Olivetti) e S.D.S. srl (avv. Nilo) sull&#8217;irrilevanza della malafede commessa nell&#8217;esecuzione di prestazioni affidate da stazione appaltante diversa da quella che indice la gara Contratti p.a. – Appalto – Gara – Cause</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-331/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-331/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F.f. Ravasio – Rel. Ravasio<br /> Cooperativa Senza Frontiere S.C.S. Gambini (avv. Gili) c. ASL To 2 (avv. Olivetti) e S.D.S. srl (avv. Nilo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della malafede commessa nell&#8217;esecuzione di prestazioni affidate da stazione appaltante diversa da quella che indice la gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto – Gara – Cause di esclusione – Art. 38 lett. f)  &#8211; Riferimento alle prestazioni eseguite presso la stazione appaltante che indice la gara</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La causa di esclusione contemplata dall’art. 38 comma 1 lett. f) d.lgs. 163/2006 si applica solo alle negligenze, alla malafade o ai gravi errori commessi nell’esecuzione di prestazioni affidate alla medesima stazione appaltante che ha indetto la gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19303_19303.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2012-n-331/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a></p>
<p>Va sospeso, in attesa di attivita’ istruttoria, il provvedimento in tema di condotte anticoncorrenziali tenute dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, adottato dall&#8217; Autorità garante della concorrenza. In particolare, l&#8217;Autorita&#8217; ha rideterminato una sanzione pecuniaria (Euro 1.270.386) già irrogata alla ricorrente due anni prima (nella precedente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, in attesa di attivita’ istruttoria, il provvedimento in tema di condotte anticoncorrenziali tenute dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi, adottato dall&#8217; Autorità garante della concorrenza. In particolare, l&#8217;Autorita&#8217; ha rideterminato una sanzione pecuniaria (Euro 1.270.386) già irrogata alla ricorrente due anni prima (nella precedente misura di 30.000 € in piu’), sanzione oggetto di decisione del Consiglio di Stato n. 3013/2011 che, annullando la quantificazione della sanzione, sollecitava l’opportunita’ parametri di valutazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00837/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01278/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2012, proposto da <b>Piombifera Bresciana Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia, 785;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Anie &#8211; Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettriche</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento relativo alla conclusione del procedimento prot. n. I687B avviato in data 25.8.2011 nei confronti, tra gli altri, della società Piombifera Bresciana S.p.A, con cui l&#8217;Autorità ha provveduto alla rideterminazione della sanzione pecuniaria già irrogata all&#8217;odierna ricorrente con provvedimento n. 19814 del 29.4.2009 nella misura di Euro 1.270.386,00;<br />	<br />
di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e segnatamente della delibera dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 25.8.2011 di avvio del procedimento prot. I687B per la rideterminazione delle sanzioni	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso il gravato provvedimento recante rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;<br />	<br />
Dato atto dell’esigenza di condurre approfondimenti istruttori preordinati ad una puntuale verifica del percorso logico seguito ai fini di cui sopra dalla procedente Autorità;<br />	<br />
Nelle more dell’espletamento dell’incombente di cui sopra, ulteriormente rilevata l’esigenza di disporre l’interinale sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone:<br />	<br />
ORDINA all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di depositare in giudizio, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, una motivata ed articolata relazione di chiarimenti in ordine ai criteri seguiti ai fini della rideterminazione della sanzione de qua, avuto riguardo al contenuto della sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 3013/2011;<br />	<br />
DIFFERISCE l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2012;<br />	<br />
SOSPENDE, nelle more dell’adempimento del suindicato incombente e fino alla data dell’udienza camerale da ultimo indicata, l’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-837/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.837</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.3622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-3-2012-n-3622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-3-2012-n-3622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-3-2012-n-3622/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.3622</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Rordorf Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) c/ S.G. (Avv.ti L. e C. Pietrolucci) 1. Giustizia amministrativa – Giurisdizione di legittimità – Limiti – Eccesso – Presupposti – Valutazione opportunità e convenienza atto impugnato – Sostituzione a P.A. 2. Provvedimento amministrativo – Impugnazione – Eccesso potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-3-2012-n-3622/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.3622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-3-2012-n-3622/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.3622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Rordorf<br /> Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) c/ S.G. (Avv.ti L. e C. Pietrolucci)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giurisdizione di legittimità – Limiti – Eccesso – Presupposti – Valutazione opportunità e convenienza atto impugnato – Sostituzione a P.A.	</p>
<p>2. Provvedimento amministrativo – Impugnazione – Eccesso potere – G.A. – Esercizio giurisdizione di legittimità – Congruità e logicità motivazione – Valutazione – Necessità – Sussiste – Conseguenze	</p>
<p>3. Provvedimento amministrativo – Valutazione discrezionale P.A. – Sindacato G.A. – Esclusione – Criteri motivazionali – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le decisioni del G.A. sono sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione quando detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato all&#8217;amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all&#8217;esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso.	</p>
<p>2. Per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell&#8217;eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il G.A. non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui la medesima amministrazione ha motivato l&#8217;adozione di quell&#8217;atto. Neppure quando perciò si tratti (come nella specie) di un atto a contenuto fortemente valutativo, cui certamente inerisce un ampio grado di discrezionalità anche tecnica, si può negare al giudice il potere-dovere di vagliarne la relativa motivazione, ai fini e nei limiti del riscontro di legittimità dello stesso; e, se pure è vero che, in siffatte situazioni, esiste il rischio che detto giudice travalichi quei limiti e sostituisca indebitamente la propria valutazione a quella dell&#8217;amministrazione, per riscontrare un tale eccesso non basta certo soltanto il fatto che il giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la motivazione dell&#8217;atto impugnato si articolava. Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla congruità e logicità di quella motivazione, che si perverrebbe così all&#8217;inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile.	</p>
<p>3. L&#8217;insindacabilità della valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l&#8217;illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Dott. S.G. impugnò dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la delibera con la quale, in data 17 aprile 2008, il Consiglio Superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come CSM) aveva conferito al Dott. B. A. la carica di presidente della Corte d&#8217;appello di (OMISSIS).<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo, con sentenza del 12 maggio 2010, rigettò il ricorso e dichiarò inammissibili per difetto d&#8217;interesse i motivi aggiunti con cui il ricorrente aveva messo in discussione anche la validità del successivo trasferimento del Dott. B. alla presidenza della Corte d&#8217;appello di (OMISSIS) e della delibera consiliare con cui era stato nuovamente messo a bando il posto di presidente della Corte d&#8217;appello di (OMISSIS).<br />	<br />
L&#8217;appello proposto avverso tale decisione dal Dott. S. fu parzialmente accolto dal Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica il 28 marzo 2011.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato, per un verso, ritenne che effettivamente il Dott. S., il quale non aveva proposto la propria candidatura alla carica di presidente della Corte d&#8217;appello di (OMISSIS) nè aveva partecipato al nuovo concorso indetto per la presidenza della Corte d&#8217;appello di (OMISSIS) dopo il trasferimento del Dott. B., non avesse interesse ad impugnare tale trasferimento e l&#8217;indizione del nuovo concorso per la copertura della vacanza del posto che ne era scaturita, essendo comunque questo un atto dovuto per il CSM. Ravvisò nondimeno un perdurante interesse dei ricorrente a censurare la validità della precedente nomina del medesimo Dott. B. al vertice della corte umbra &#8211; nomina alla quale il Dott. S. aveva a suo tempo anch&#8217;egli concorso &#8211; sia in funzione di un eventuale risarcimento dei danno sia per ragioni di &#8220;ricostruzione della carriera&#8221;.<br />	<br />
Nel merito, il Consiglio di Stato reputò che l&#8217;impugnata nomina del Dott. B. fosse viziata da un difetto di motivazione, sintomatico di eccesso di potere, avendo il CSM privilegiato la maggiore versatilità e la maggiore esperienza ordinamentale del Dott. B., in relazione alle sue pregresse funzioni di magistrato requirente in Cassazione e di componente del medesimo CSM, a scapito delle ben più significative e specifiche esperienze maturate dal Dott. Santoro nello svolgimento di funzioni d&#8217;appello in ambito sia civile sia penale e senza tener conto della circostanza che quest&#8217;ultimo aveva già svolto di fatto funzioni direttive corrispondenti a quelle dell&#8217;incarico per cui concorreva.<br />	<br />
Avverso tale sentenza il CSM, con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso alle sezioni unite di questa corte per motivi di giurisdizione.<br />	<br />
Il Dott. S. ha svolto in questa sede unicamente difese orali.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Nel ricorso l&#8217;Avvocatura generale dello Stato riferisce di un atto di diffida inviato dal Dott. S. al CSM per sollecitare l&#8217;immediata esecuzione dell&#8217;impugnata sentenza del Consiglio di Stato, diffida in cui si prefigura altresì un&#8217;azione per il risarcimento del danno. Prima di esporre il contenuto del motivo di ricorso, l&#8217;Avvocatura svolge ampie considerazioni sull&#8217;impraticabilità di quanto preteso nell&#8217;anzidetta diffida e sulle condizioni occorrenti perchè possa configurarsi un&#8217;azione di danni per atti illegittimi della pubblica amministrazione. Di tali considerazioni non può, però, tenersi conto in questa sede, perchè non è ovviamente l&#8217;atto di diffida cui s&#8217;è fatto cenno a poter costituire oggetto del giudizio di cassazione.</p>
<p>Giova anche osservare che non ci si può qui occupare neppure della configurabilità di un emanando provvedimento del CSM che sia volto solo alla &#8220;ricostruzione della carriera&#8221; di un magistrato pretermesso nel conferimento di un incarico di presidente di corte d&#8217;appello, nè della stessa possibilità di equiparare un tale conferimento ad una progressione di carriera (sempre che di &#8220;carriera&#8221; possa parlarsi per i magistrati appartenenti all&#8217;ordine<br />	<br />
giudiziario): perchè tali questioni esulano dal perimetro del motivo di ricorso e, comunque, non attengono al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione generale di legittimità del Consiglio di Stato.</p>
<p>Ci si occuperà dunque unicamente del motivo di ricorso inerente alla giurisdizione, proposto a norma dell&#8217;art. 362 c.p.c., motivo nella cui intestazione si afferma che il Consiglio di Stato avrebbe violato l&#8217;art. 111 Cost., comma 8, artt. 104, 105 e 107 Cost., oltre che il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 110. 2. Dopo aver ricordato i principi già ripetutamente affermati dalle sezioni unite di questa corte in ordine alla sindacabilità del cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, sussistente ogni qual volta il giudice amministrativo indebitamente invada con la propria decisione la sfera riservata al merito dell&#8217;agire dell&#8217;amministrazione, oltre che eventualmente quella spettante al giudice di un ordine diverso, l&#8217;Avvocatura ricorrente si sofferma sulle prerogative costituzionali attribuite al CSM nel conferimento degli incarichi giurisdizionali e sostiene che il Consiglio di Stato, operando direttamente il giudizio comparativo tra il curriculum professionale dei due candidati in competizione, sarebbe andato ben al di là dell&#8217;accertamento di un vizio di motivazione della delibera impugnata, invadendo la sfera di vantazione rigorosamente riservata al CSM. 3. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.</p>
<p>E&#8217; fuor di dubbio che le decisioni del giudice amministrativo siano sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione quando detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato all&#8217;amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all&#8217;esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez. un. n. 23302 del 2011).</p>
<p>E&#8217; però altrettanto indubbio ed evidente che, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell&#8217;eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui la medesima amministrazione ha motivato l&#8217;adozione di quell&#8217;atto. Neppure quando perciò si tratti &#8211; come nella specie &#8211; di un atto a contenuto fortemente valutativo, cui certamente inerisce un ampio grado di discrezionalità anche tecnica, si può negare al giudice il potere- dovere di vagliarne la relativa motivazione, ai fini e nei limiti sopra accennati; e, se pure è vero che, in siffatte situazioni, esiste il rischio che detto giudice travalichi quei limiti e sostituisca indebitamente la propria valutazione a quella dell&#8217;amministrazione, per riscontrare un tale eccesso non basta certo soltanto il fatto che il giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la motivazione dell&#8217;atto impugnato si articolava.</p>
<p>Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla congruità e logicità di quella motivazione, che si perverrebbe così all&#8217;inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile.</p>
<p>Occorre allora riuscire a cogliere la linea di discrimine &#8211; talora sottile, ma mai inesistente &#8211; tra l&#8217;operazione intellettuale consistente nel vagliare l&#8217;intrinseca tenuta logica della motivazione dell&#8217;atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell&#8217;attività amministrativa di cui si discute. Altro è l&#8217;illogicità di una valutazione, altro è la non condivisione di essa. Un conto è stabilire quali criteri di valutazione l&#8217;amministrazione intende privilegiare nel compiere una certa scelta, a quali elementi essa intende dare maggior peso ed a quali un peso minore o come ritiene di dover contemperare i primi con i secondi, altro conto è motivare la concreta applicazione di quei medesimi criteri nel caso concreto. L&#8217;insindacabilità della valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l&#8217;illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta.</p>
<p>Ciò posto, è evidente che, per vedere accolta la propria doglianza, l&#8217;amministrazione ricorrente non avrebbe potuto limitarsi &#8211; come invece ha fatto &#8211; a denunciare che la pronuncia del Consiglio di Stato &#8220;sembra lambire l&#8217;esercizio di un potere valutativo di merito&#8221;, ma avrebbe dovuto evidenziare se ed in qual punto il riesame della motivazione della delibera consiliare, da parte di quel giudice, sia andato oltre i limiti di un sindacato di logicità e non contraddittorietà. Limiti che non possono dirsi trascesi sol perchè l&#8217;impugnata sentenza discorre dei requisiti dei due candidati che concorrevano al conferimento del medesimo incarico: volta che quei rilievi appaiono espressamente finalizzati ad evidenziare l&#8217;incongruità logica di una motivazione la quale, premessa l&#8217;eccellenza delle qualità professionali di entrambi i candidati, ha poi fatto leva sulla versatilità e sulle conoscenze ordinamentali di uno di essi senza dar conto delle ragioni per le quali ha considerato che tali elementi dovessero prevalere sulla varietà di esperienze professionali (e specificamente dirigenziali) dell&#8217;altro. Non è dunque l&#8217;uso come parametro di valutazione dei suaccennati criteri della versatilità e dell&#8217;esperienza in materia ordinamentale ad essere stato censurato dal giudice amministrativo, bensì l&#8217;insufficienza e la contraddittorietà della motivazione addotta nella delibera del CSM per giustificare come essi sono stati applicati dal medesimo CSM soppesando e comparando la storia professionale dei due candidati in concorso. E che un tale giudizio non abbia invaso la sfera riservata alle determinazioni discrezionali di competenza dell&#8217;amministrazione è confermato dall&#8217;ovvio ma pur espresso rilievo, contenuto nell&#8217;impugnata sentenza, secondo cui l&#8217;annullamento della delibera in questione non pregiudica in alcun modo &#8220;le ulteriori determinazioni che l&#8217;Amministrazione assumerà&#8221;:</p>
<p>stando ciò a significare che il Consiglio di Stato non ha inteso &#8211; nè certo avrebbe potuto &#8211; operare esso stesso una qualche valutazione comparativa tra i magistrati che si erano candidati alla carica di presidente della Corte d&#8217;appello di (OMISSIS), bensì solo far venire meno l&#8217;atto amministrativo, viziato da eccesso di potere, che quella valutazione aveva operato, lasciando così aperto ogni spazio al CSM nella determinazione del contenuto di una nuova eventuale successiva delibera, adeguatamente motivata e non affetta da un analogo vizio.</p>
<p>4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con l&#8217;enunciazione del seguente principio di diritto.</p>
<p>Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall&#8217;amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall&#8217;insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il Consiglio Superiore ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare la posizione di contrapposti candidati. 5. La peculiarità della vicenda e la già rilevata difficoltà di cogliere di volta in volta la linea di discrimine tra sindacato di merito e di legittimità nell&#8217;ambito del giudizio amministrativo suggeriscono di compensare tra le parti le spese processuali. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-3-2012-n-3622/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.3622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</a></p>
<p>Va sospeso, con fissazione del merito a 60 giorni, l&#8217;appalto di servizi per la revisione e la verifica della strumentazione di radioprotezione e di laboratorio utilizzata per il controllo dei materiali provenienti da attività di disattivazione delle centrali e degli impianti nucleari sogin. (G.S.) N. 00840/2012 REG.PROV.CAU. N. 01063/2012 REG.RIC.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con fissazione del merito a 60 giorni, l&#8217;appalto di servizi per la revisione e la verifica della strumentazione di radioprotezione e di laboratorio utilizzata per il controllo dei materiali provenienti da attività di disattivazione delle centrali e degli impianti nucleari sogin. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00840/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01063/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Ametek Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Rossella Ferrante, Nicola Lais, con domicilio eletto presso Nicola Lais in Roma, via C. Monteverdi, 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc Sogin Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Tranchino, Elvezio Santarelli, con domicilio eletto presso Elvezio Santarelli in Roma, piazza Navona, 49; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Stajano, Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva del lotto 1 dell&#8217;appalto di servizi per la revisione e la verifica della strumentazione di radioprotezione e di laboratorio utilizzata per il controllo dei materiali provenienti da attività di disattivazione delle centrali<br />
&#8211; di tutti gli atti precedenti, presupposti e consequenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Sogin Spa e di Soc Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che la trattazione nel merito della presente controversia può essere fissata alla udienza pubblica del 18 aprile 2012.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione degli atti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 18 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/3/2012 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-8-3-2012-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.FF Fratamico – Rel. Fratamico A.L.P.E. Costruzioni srl (avv. Faggiano) c. Comune di Magliano Alpi (avv.Golinelli) e Tecnica Restauri srl (avv. Inglese) sull&#8217;esclusione dalla gara in caso di subappalto superiore al 20% dei lavori nella categoria prevalente Contratti della p.a. – Appalto – Gara – Dichiarazione di subappalto – Percentuale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Fratamico  – Rel. Fratamico<br /> A.L.P.E. Costruzioni srl (avv. Faggiano) c. Comune di Magliano Alpi (avv.Golinelli) e Tecnica Restauri srl (avv. Inglese)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara in caso di subappalto superiore al 20% dei lavori nella categoria prevalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto – Gara – Dichiarazione di subappalto – Percentuale superiore al 20% della categoria prevalente – Esclusione dalla gara.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di volere subappaltare oltre il 20% della categoria prevalente, comporta l’esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19341_TAR_19341.pdf">clicca qui</a></p>
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