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	<title>8/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-321/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.321</a></p>
<p>Vanno sospesi il provvedimento di esclusione della ricorrente da gara, nonché i contestuali provvedimenti: di escussione della garanzia provvisoria, segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e nuova aggiudicazione ad altra impresa; Ritenuto che il DURC, qualunque ne sia la natura, deve ritenersi sindacabile da parte del giudice amministrativo; Ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-321/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-321/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi il provvedimento di esclusione della ricorrente da gara, nonché i contestuali provvedimenti: di escussione della garanzia provvisoria, segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e nuova aggiudicazione ad altra impresa; Ritenuto che il DURC, qualunque ne sia la natura, deve ritenersi sindacabile da parte del giudice amministrativo; Ritenuto che, sul piano procedurale, l’emissione di un DURC negativo è subordinata all’inoltro all’impresa di un invito a regolarizzare la propria posizione entro un termine di quindici giorni (art. 7 DM 30/11/2007); Rilevato che tale invito nel caso di specie non vi è stato e che nel frattempo i contributi dovuti alla Cassa Edile sono stati comunque corrisposti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00321/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00376/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 376 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Emmepi S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicoletta Sersale nel cui studio in Milano, via Camperio n. 9 è elettivamente domiciliata	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Elisabetta D&#8217;Auria, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in via Andreani, 10 a Milano 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Litta e Giardino S.r.l.</b> 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento PG 7539/2012 emesso in data 5.1.2012 di esclusione della ricorrente dalla gara n. 50/2011, nonché dei contestuali provvedimenti: di esclusione della garanzia provvisoria, di segnalazione all&#8217;Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di nuova aggiudicazione alla Litta e Giardino S.r.l., del provvedimento di determinazione sulla informativa presentata ai sensi dell&#8217;art. 243bis del D.Lgs 163/2006 prot. PG 61284/2012 del 27.1.2012, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il DURC, qualunque ne sia la natura, deve ritenersi sindacabile da parte del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 9 febbraio 2011 n. 3169).<br />	<br />
Ritenuto che, sul piano procedurale, l’emissione di un DURC negativo è subordinata all’inoltro all’impresa di un invito a regolarizzare la propria posizione entro un termine di quindici giorni (art. 7 DM 30/11/2007).<br />	<br />
Rilevato che tale invito nel caso di specie non vi è stato e che nel frattempo i contributi dovuti alla Cassa Edile sono stati comunque corrisposti.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato. Compensa le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 giugno 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-321/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione per “media struttura di vendita”, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione incidentale, in quanto atto viziato, essenzialmente, sotto il profilo dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione e della violazione/elusione di un precedente giudicato sullo stesso oggetto a sé favorevole; invero, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione per “media struttura di vendita”, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione incidentale, in quanto atto viziato, essenzialmente, sotto il profilo dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione e della violazione/elusione di un precedente giudicato sullo stesso oggetto a sé favorevole; invero, il ricorrente, avvalendosi della normativa in materia di “commutazione” di licenze commerciali già rilasciate ai profughi dalla Libia ai sensi della L. n. 763/1981, aveva presentato un’istanza in tal senso nel 1994 al comune; tale istanza fu rigettata dall’amministrazione procedente, con provvedimento poi annullato dalla sentenza n. 3792/2009 dal Consiglio di Stato; a seguito della predetta sentenza di appello, il ricorrente aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’epoca richiesta, dando peraltro atto che l’esercizio commerciale non poteva più essere aperto nel sito inizialmente individuato; il comune, a seguito di rinnovata istruttoria, rigettava l’istanza originaria del ricorrente in relazione alla inidoneità edilizio &#8211; urbanistica del nuovo sito individuato dal ricorrente per il rilascio della autorizzazione richiesta, poiché l’area in cui si sarebbe dovuto insediare il nuovo esercizio commerciale era stata inclusa, nel frattempo, dal piano regolatore generale del comune procedente nell’ambito delle “zone agricole”; Ritenuto: che il ricorso non pare allo stato fondato, poiché il criterio ispiratore di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 114/98, normativa al caso di specie applicabile, è improntato all’integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica con la programmazione commerciale, a tale scopo annoverando – tra i criteri di programmazione riferiti al settore commerciale – la correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione all’esercizio, eventualmente anche in modo contestuale, e con ciò esprimendo la necessità che, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale, venga attentamente considerata la conformità del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici; non appare pertanto possibile prescindere dalle destinazioni d’uso previste dal P.R.G., le quali appaiono legittimamente impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta; in effetti, la sentenza del Consiglio di Stato invocata dal ricorrente, lungi dall’approfondire la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali per il rilascio in concreto dell’autorizzazione richiesta (che era abbinata all’individuazione di un sito non più nella disponibilità del ricorrente), ha annullato il primo diniego sulla base di un profilo squisitamente formale (tempestività della domanda originaria), con effetto conformativo sui successivi atti dell’amministrazione limitato a tale aspetto; ad ogni modo, risultano allo stato infondate anche le doglianze espresse dal ricorrente con riferimento all’incompetenza del Responsabile del Servizio Commercio ad emettere il provvedimento di diniego impugnato, poiché le norme da applicare al caso di specie sono senz’altro quelle in vigore al momento del rinnovamento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione – e quindi dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato &#8211; dovendo il comune interessato necessariamente rivalutare, tramite i suoi organi “tecnici”, e nel rispetto della ripartizione di competenza tra atti politici e atti di gestione, tutti i presupposti necessari al rilascio dell’autorizzazione commerciale richiesta; quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha allegato quale sia il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, non potendosi, ovviamente, far coincidere tale pregiudizio con la vanificazione della possibilità di aprire una media struttura di vendita nel territorio del comune, circostanza che altro non è se non la conseguenza automatica del rigetto espresso dall’amministrazione procedente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00012/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Renzo Magnani</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Di Matteo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Visconti di Modrone, 3	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gerenzano &#8211; Responsabile Servizio Commercio (Giuseppe Lipiani), </b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Thomas Mambrini e Fabio Bascialla, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, via G.B. Pergolesi, 8 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di diniego di rilascio dell&#8217;autorizzazione commerciale per &#8220;media struttura di vendita&#8221; prot. n. 22156 del 15.10.2011 emesso dal Comune di Gerenzano, trasmesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata a/r pervenuta il 18.10.2011, nonché di ogni ulteriore atto pregresso, connesso e conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Gerenzano Responsabile Servizio Commercio (Giuseppe Lipiani);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che il ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione per “media struttura di vendita”, deducendone l’illegittimità e chiedendone la sospensione incidentale, in quanto atto viziato, essenzialmente, sotto il profilo dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione e della violazione/elusione di un precedente giudicato sullo stesso oggetto a sé favorevole;<br />	<br />
che, invero, il ricorrente, avvalendosi della normativa in materia di “commutazione” di licenze commerciali già rilasciate ai profughi dalla Libia ai sensi della L. n. 763/1981, aveva presentato un’istanza in tal senso nel 1994 al comune di Gerenzano;<br />	<br />
che tale istanza fu rigettata dall’amministrazione procedente, con provvedimento poi annullato dalla sentenza n. 3792/2009 dal Consiglio di Stato, in sede di riforma della sentenza di primo grado del Tar per la Lombardia, sede di Milano, che si era invece pronunciato in favore della legittimità dell’atto amministrativo di rigetto;<br />	<br />
che, a seguito della predetta sentenza di appello, il sig. Magnani aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’epoca richiesta, dando peraltro atto che l’esercizio commerciale non poteva più essere aperto nel sito inizialmente individuato;<br />	<br />
che il comune di Gerenzano, a seguito di rinnovata istruttoria, rigettava l’istanza originaria del ricorrente in relazione alla inidoneità edilizio &#8211; urbanistica del nuovo sito individuato dal ricorrente per il rilascio della autorizzazione richiesta, poiché l’area in cui si sarebbe dovuto insediare il nuovo esercizio commerciale era stata inclusa, nel frattempo, dal piano regolatore generale del comune procedente nell’ambito delle “zone agricole”; 	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che il ricorso non pare allo stato fondato, poiché il criterio ispiratore di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 114/98, normativa al caso di specie applicabile, è improntato all’integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica con la programmazione commerciale, a tale scopo annoverando – tra i criteri di programmazione riferiti al settore commerciale – la correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione all’esercizio, eventualmente anche in modo contestuale, e con ciò esprimendo la necessità che, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale, venga attentamente considerata la conformità del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici (cfr., tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 3027/2007);<br />	<br />
che non appare pertanto possibile prescindere dalle destinazioni d’uso previste dal P.R.G., le quali appaiono legittimamente impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta;<br />	<br />
che, in effetti, la sentenza del Consiglio di Stato invocata dal ricorrente, lungi dall’approfondire la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali per il rilascio in concreto dell’autorizzazione richiesta (che era abbinata all’individuazione di un sito non più nella disponibilità del sig. Magnani), ha annullato il primo diniego sulla base di un profilo squisitamente formale (tempestività della domanda originaria), con effetto conformativo sui successivi atti dell’amministrazione limitato a tale aspetto;<br />	<br />
che, ad ogni modo, risultano allo stato infondate anche le doglianze espresse dal ricorrente con riferimento all’incompetenza del Responsabile del Servizio Commercio ad emettere il provvedimento di diniego impugnato, poiché le norme da applicare al caso di specie sono senz’altro quelle in vigore al momento del rinnovamento dell’istruttoria da parte dell’amministrazione – e quindi dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato -, dovendo il comune interessato necessariamente rivalutare, tramite i suoi organi “tecnici”, e nel rispetto della ripartizione di competenza tra atti politici e atti di gestione, tutti i presupposti necessari al rilascio dell’autorizzazione commerciale richiesta;<br />	<br />
che, quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha allegato quale sia il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, non potendosi, ovviamente, far coincidere tale pregiudizio con la “vanificazione della possibilità di aprire una media struttura di vendita nel territorio del comune di Gerenzano”, circostanza che altro non è se non la conseguenza automatica del rigetto espresso dall’amministrazione procedente;<br />	<br />
che non sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-324/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-324/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.324</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Dirigente Comunale di cessazione immediata di qualunque attività di somministrazione svolta nei locali esercitata in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle condizioni di legge, chiusura del locale aperto abusivamente, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative (TULPS; LR 6/10; art. 666 c.p.) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-324/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-324/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Dirigente Comunale di cessazione immediata di qualunque attività di somministrazione svolta nei locali esercitata in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle condizioni di legge, chiusura del locale aperto abusivamente, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative (TULPS; LR 6/10; art. 666 c.p.) e diffida dall&#8217;esercitare qualunque attività di pubblico spettacolo in assenza di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 68 del TULPS, attivita’ svolte dall&#8217;associazione privata denominata &#8220;Titanic&#8221;. Ritenuto di dovere confermare quanto disposto con decreto presidenziale, in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, poiché nel caso di specie il provvedimento appare illegittimo sia con riferimento alla violazione del principio di partecipazione procedimentale che con riferimento al principio di proporzionalità; che il ricorso appare altresì assistito dal requisito del periculum in mora, in relazione al pregiudizio grave ed irreparabile che può derivare all’associazione, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, dalla compromissione dell’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, con particolare riferimento all’impossibilità immediata e assoluta per i soci di avvalersi delle attività culturali e ricreative normalmente connesse alla partecipazione a tale tipo di persone giuridiche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00324/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00365/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 365 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Titanic</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio eletto presso il primo in Milano, piazza Grandi, n. 4;<br />	<br />
<b>Danilo Discolpa</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Colombo e Angelo Ravizzoli, con domicilio eletto presso il secondo, in Milano, piazza Grandi, n. 4	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gallarate</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Turri, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Lamberti, in Milano, piazzale Cadorna n. 4	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento datato 1.2.2012, n. 51 a firma del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Gallarate di «cessazione immediata di qualunque attività di somministrazione svolta nei locali di via Forze Armate n. 1 esercitata in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle condizioni di legge, e la chiusura del locale aperto abusivamente, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative (TULPS; LR 6/10; art. 666 c.p.) e di «diffida dall&#8217;esercitare qualunque attività di pubblico spettacolo in assenza di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 68 del TULPS», svolta dall&#8217;associazione privata denominata &#8220;Titanic&#8221;. unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi le relazioni istruttorie, i pareri interni e il verbale di accertamento di violazione amministrativa datato 26.1.2012, richiamato nelle premesse del provvedimento.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallarate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br /> <br />
che l’associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale le ha contestato l’abusiva gestione di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, disponendo contestualmente la chiusura dei locali;	</p>
<p>ritenuto:<br />	<br />
di dovere confermare quanto disposto con decreto presidenziale, in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, poiché nel caso di specie il provvedimento appare illegittimo sia con riferimento alla violazione del principio di partecipazione procedimentale che con riferimento al principio di proporzionalità;<br />	<br />
che il ricorso appare altresì assistito dal requisito del periculum in mora, in relazione al pregiudizio grave ed irreparabile che può derivare all’associazione, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, dalla compromissione dell’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, con particolare riferimento all’impossibilità immediata e assoluta per i soci di avvalersi delle attività culturali e ricreative normalmente connesse alla partecipazione a tale tipo di persone giuridiche;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), accoglie l’istanza cautelare, e per l&#8217;effetto, sospende il provvedimento impugnato.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 giugno 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-324/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di rilascio di alloggio di E.R.P. sito in Milano; Considerato che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto; Valutato che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di rilascio di alloggio di E.R.P. sito in Milano; Considerato che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto; Valutato che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituente presupposto del provvedimento impugnato, dovrà comunque cessare in esito alle determinazioni dell’Amministrazione resistente sulle condizioni complessive della ricorrente e sul diritto di quest’ultima ad accedere ai benefici del servizio pubblico in questione a seguito della domanda medio tempore avanzata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00328/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00409/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 409 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Raquel Esperanza Alencastro Solis De Ramon</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Ripamonti, 66	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Anna Maria Moramarco, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del decreto di rilascio dell&#8217;alloggio di E.R.P., sito in Milano in Via Val Cismon 2, emesso dal Direttore di Settore del Comune di Milano in data 27.10.2011, notificato alla ricorrente con raccomandata in data 16/21.12.2011, nonchè di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune del Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto;	</p>
<p>Valutato:<br />	<br />
&#8211; che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituente presupposto del provvedimento impugnato, dovrà comunque cessare in esito alle determinazioni dell’Amministrazione resistente sulle condizioni complessi	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che pertanto sussistono i presupposti di pregiudizio grave ed irreparabile;<br />	<br />
&#8211; che in ragione della materia trattata può disporsi la compensazione delle spese processuali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende a titolo provvisorio il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27.6.2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-176/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.176</a></p>
<p>Qualora si impugni il provvedimento di un Comune di rigetto di permesso in sanatoria ed un’ordinanza di demolizione, va accolta la domanda cautelare limitatamente all’ordinanza di demolizione, sia in termini di fumus boni juris a fronte della disposta acquisizione gratuita, sia in termini di periculum in mora in considerazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-176/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-176/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Qualora si impugni il provvedimento di un Comune di rigetto di permesso in sanatoria ed un’ordinanza di demolizione, va accolta la domanda cautelare limitatamente all’ordinanza di demolizione, sia in termini di fumus boni juris a fronte della disposta acquisizione gratuita, sia in termini di periculum in mora in considerazione della natura e degli effetti dell’ordinanza stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00176/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00244/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 244 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Federico Bucciolini</b>, <b>Fattoria &#8220;La Presura&#8221; Di Federico Bucciolini, Carlo Bucciolini</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giacomo Passigli, con domicilio eletto presso Alfonso Viscusi in Firenze, via La Marmora N. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Greve in Chianti</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Amante, con domicilio eletto presso Enrico Amante in Firenze, via Alfieri, 19; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 25483 del 30.11.2011 (notificato il 06.12.2011) con cui il Responsabile del Settore 5 &#8211; Servizio di Gestione del Territorio ed alle Imprese del Comune di Greve in Chianti ha ritenuto di rigettare il P.A.P.M.A.A. in sanatoria p<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 25484 del 30.11.2011 (notificato il 06.12.2011) con cui il Responsabile del Settore 5 &#8211; Servizio di Gestione del Territorio ed alle Imprese del Comune di Greve in Chianti ha ritenuto di rigettare l&#8217;istanza di accertamento di c<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 273 del 27.12.2011 (notificata il 30.12.2011) Responsabile del Settore 5 &#8211; Servizio di Gestione del Territorio ed alle Imprese del Comune di Greve in Chianti ha ingiunto ai sensi dell&#8217;art. 132 L.R.T. 03.01.2005 n. 1 la d<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti sia noti che ignoti che hanno dato origine ai provvedimenti impugnati ivi compresi quelli a carattere generale ove lesivi tra cui, in parte qua, (i) della tavola &#8220;3/04 &#8211; Utoe n. 2/C . La Presura&#8221; del 	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Greve in Chianti in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori A. Viscusi delegato da G. PAssigli e E. W. Cheyne delegato da E. Amante;	</p>
<p>&#8211; rilevato che allo stato, nelle more dell’approfondimento di merito della questione interpretativa delle norme urbanistiche invocate, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta limitatamente all’ordinanza di demolizione<br />
&#8211; considerato che, conseguentemente, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare in parte qua e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 273 del 27.12.2011;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-176/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sesta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sesta-sezione-sentenza-8-3-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sesta-sezione-sentenza-8-3-2012-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sesta-sezione-sentenza-8-3-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sesta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. U. LÕHMUS – Rel. A. Ó CAOIMH sulla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato Unione europea — Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sesta-sezione-sentenza-8-3-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sesta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sesta-sezione-sentenza-8-3-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sesta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. LÕHMUS – Rel. A. Ó CAOIMH</span></p>
<hr />
<p>sulla trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea — Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 &#8722; Successione di contratti di lavoro a tempo determinato &#8722; Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti &#8722; Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato &#8722; Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999 (in allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999) sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente.<br />
Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)<br />	<br />
</b>8 marzo 2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nella causa C 251/11,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal administratif de Rennes (Francia), con decisione del 5 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2011, nel procedimento<br />	<br />
<b><br />	<br />
Martial Huet<br />	<br />
</b>contro<br />	<br />
<b>Université de Bretagne occidentale</b>,</p>
<p>LA CORTE (Sesta Sezione),<br />	<br />
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per M. Huet, da M. Faguer e V. Lahalle, avocats;<br />	<br />
–        per il governo francese, da G. de Bergues e J. Rossi, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, da M. Van Hoof e M. van Beek, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43). <br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Huet e il suo datore di lavoro, l’Université de Bretagne occidentale (Università della Bretagna occidentale; in prosieguo: l’«UBO»), in merito ai termini e alle condizioni del contratto di lavoro da lui concluso con detta università, quale risultante dalla trasformazione del suo ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
 <i>La normativa dell’Unione<br />	<br />
</i>3        Conformemente al quattordicesimo considerando della direttiva 1999/70, le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato.<br />	<br />
4        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 1999/70, lo scopo di quest’ultima consiste nell’«attuare l’accordo quadro (&#8230;), che figura nell’allegato, concluso (&#8230;) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».<br />	<br />
5        Il secondo e il terzo comma del preambolo dell’accordo quadro sono così formulati:<br />	<br />
«Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.<br />	<br />
Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori».<br />	<br />
6        I punti 6 8 e 10 delle considerazioni generali dell’accordo quadro così recitano:<br />	<br />
«6.      considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento;<br />	<br />
7.      considerando che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi;<br />	<br />
8.      considerando che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori;<br />	<br />
(…)<br />	<br />
10.      considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all’applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale».<br />	<br />
7        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, l’obiettivo di quest’ultimo è di: <br />	<br />
«a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;<br />	<br />
b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». <br />	<br />
8        La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro è formulata come segue:<br />	<br />
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».<br />	<br />
9        La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro così dispone:<br />	<br />
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».<br />	<br />
10      La clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», prevede quanto segue:<br />	<br />
«1.      Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: <br />	<br />
a)      ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;<br />	<br />
b)      la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;<br />	<br />
c)      il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. <br />	<br />
      2.      Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:<br />	<br />
a)      devono essere considerati “successivi”;<br />	<br />
b)      devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».<br />	<br />
11      La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro così recita:<br />	<br />
«L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso».</p>
<p> <i>La normativa nazionale<br />	<br />
</i>12      L’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 2005 843, del 26 luglio 2005, recante varie misure di recepimento del diritto comunitario nella funzione pubblica, prevede quanto segue: <br />	<br />
«In applicazione delle disposizioni del decreto menzionato all’articolo 7 della legge n. 84 16, dell’11 gennaio 1984, recante disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica statale, il contratto con il quale un agente, in funzione alla data di pubblicazione della presente legge o che a tale data benefici di un congedo, è assunto a copertura di un impiego permanente, può essere rinnovato subordinatamente alle condizioni previste all’articolo 4, quarto, quinto e sesto comma, della medesima legge. Il contratto di un agente il quale, alla data di pubblicazione della presente legge, sia in funzione da almeno sei anni in via continuativa, può, alla scadenza, essere rinnovato solo per espressa decisione e a tempo indeterminato (&#8230;)». <br />	<br />
13      L’articolo 4 della legge n. 84 16 così dispone:<br />	<br />
«In deroga al principio enunciato all’articolo 3 del titolo I dello Statuto generale, è possibile l’assunzione di agenti contrattuali nei casi seguenti: <br />	<br />
1°      Quando non esista un corpo di funzionari che possano garantire le funzioni corrispondenti;<br />	<br />
2°      Per gli impieghi del livello della categoria A e, nelle rappresentanze dello Stato all’estero, delle altre categorie, quando la natura delle funzioni o le necessità dei servizi lo giustifichino.<br />	<br />
Gli agenti così assunti sono impiegati con contratti a tempo determinato, della durata massima di tre anni. Tali contratti sono rinnovabili mediante espressa decisione. La durata dei contratti in successione non può essere superiore a sei anni.<br />	<br />
Al termine del periodo massimo di sei anni di cui al comma precedente, tali contratti possono essere rinnovati solo per espressa decisione e a tempo indeterminato (&#8230;)».</p>
<p> <b>Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>14      Il ricorrente nel procedimento principale ha ricoperto un posto di ricercatore presso l’UBO per sei anni consecutivi. Egli è stato assunto sulla base di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, rinnovati senza interruzione dal 1° marzo 2002 al 15 marzo 2008, e tutti indicanti le sue funzioni di ricercatore.<br />	<br />
15      In forza dell’articolo 13 della legge n. 2005 843 e, conformemente alla domanda del ricorrente nel procedimento principale, alla scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato, l’UBO gli ha offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quest’ultimo, firmato il 26 marzo 2008, prevedeva, da un lato, che il ricorrente nel procedimento principale avrebbe esercitato la funzione di ingénieur d’études (dipendente pubblico con la qualifica di ingegnere), ovverosia una qualifica diversa da quella di ricercatore e, dall’altra, che la sua retribuzione sarebbe stata inferiore a quella precedentemente percepita sulla base dei contratti a tempo determinato.<br />	<br />
16      Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che, benché il suo contratto a tempo indeterminato indichi funzioni diverse da quelle precedentemente esercitate, queste ultime, di fatto, sono invece rimaste invariate.<br />	<br />
17      Il 26 maggio 2008 il ricorrente nel procedimento principale ha inoltrato all’UBO una richiesta di modifica del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto quest’ultimo operava una retrocessione delle sue funzioni e comportava una diminuzione della sua retribuzione.<br />	<br />
18      Tale richiesta ha costituito oggetto di una decisione implicita di rigetto da parte dell’UBO.<br />	<br />
19      Il ricorrente nel procedimento principale ha quindi proposto un ricorso per eccesso di potere dinanzi al Tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes) diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della richiesta di modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altro, la modifica di quest’ultimo contratto sotto il profilo retributivo e della natura delle funzioni.<br />	<br />
20      Il ricorrente nel procedimento principale è dell’avviso che l’articolo 13 della legge n. 2005 843 implichi necessariamente, in occasione del rinnovo dell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato per una durata indeterminata, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute in quest’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato.<br />	<br />
21      Ciò considerato, il Tribunal administratif de Rennes ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se, nel caso in cui lo Stato decida di rinnovare l’impiego di un agente precedentemente assunto per un periodo di sei anni con contratto a tempo determinato, l’obbligo di ricorrere a un contratto a tempo indeterminato previsto all’articolo 13 della legge 26 luglio 2005 implichi necessariamente, in considerazione degli obiettivi della [direttiva 1999/70], che nel nuovo contratto vengano mantenute immutate le clausole principali dell’ultimo contratto concluso, in particolare quelle relative alla denominazione del posto e alla retribuzione».</p>
<p> <b>Sulla ricevibilità</p>
<p></b>22      Il ricorrente nel procedimento principale sostiene che la Corte non avrebbe dovuto essere investita della questione pregiudiziale sollevata, dal momento che nessuna delle parti ha dedotto dinanzi al giudice del rinvio la violazione della direttiva 1999/70 o di un’altra norma del diritto dell’Unione.<br />	<br />
23      A tal proposito occorre ricordare che il fatto che le parti nel procedimento principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice del rinvio, un problema di diritto dell’Unione non osta a che la Corte possa essere adita da tale giudice. Prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando «una questione è sollevata davanti a un organo giurisdizionale nazionale», l’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE non intende limitare tale rinvio ai soli casi in cui l’una o l’altra parte nel procedimento principale abbia preso l’iniziativa di sollevare una questione d’interpretazione o di validità del diritto dell’Unione, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto «necessaria per emanare la sua sentenza» (sentenza del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7).<br />	<br />
24      L’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la facoltà – ed eventualmente impone loro l’obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora essi rilevino, vuoi d’ufficio, vuoi su domanda di parte, che il merito della controversia solleva un aspetto previsto al primo comma di detto articolo. I giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione (sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Racc. pag. 33, punto 3, e del 10 luglio 1997, Palmisani, C 261/95, Racc. pag. I 4025, punto 20).<br />	<br />
25      Nella fattispecie in esame basti constatare che il giudice del rinvio ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di fornire elementi interpretativi attinenti alla direttiva 1999/70 e all’accordo quadro che figura in allegato a quest’ultima, al fine di valutare la compatibilità con tale accordo quadro di una normativa nazionale che prevede la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e le condizioni al ricorrere delle quali avviene detta trasformazione.<br />	<br />
26      Di conseguenza, l’obiezione sollevata dal ricorrente nel procedimento principale vertente sul rinvio alla Corte non può essere accolta e occorre rispondere alla questione sollevata.</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>27      In via preliminare, occorre osservare che la questione sollevata non indica alcuna disposizione precisa della direttiva 1999/70 o dell’accordo quadro che figura in allegato a quest’ultima e la cui interpretazione sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di emettere la propria decisione nella controversia dinanzi ad esso pendente. Detta questione fa riferimento unicamente, in modo generico, alla direttiva 1999/70.<br />	<br />
28      Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte, di fronte a questioni formulate in modo impreciso, ricavare dal complesso dei dati forniti dal giudice nazionale e dal fascicolo del procedimento principale i punti del diritto dell’Unione che vanno interpretati, tenuto conto dell’oggetto della lite (sentenza del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C 436/08 e C 437/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
29      Il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua ordinanza, alle clausole 4, punto 1, 5 e 8, punto 3, dell’accordo quadro.<br />	<br />
30      Per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, che vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive, occorre rilevare che la disposizione in parola non è pertinente nel caso di specie. Infatti, come affermato dal governo francese, il ricorrente nel procedimento principale non allega un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dall’UBO.<br />	<br />
31      Del pari, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale, neppure il divieto di reformatio in peius previsto dalla clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro risulta pertinente. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, per rientrare nel divieto sancito da detta clausola, la reformatio in peius dedotta deve, da un lato, essere collegata all’«applicazione» dell’accordo quadro e, dall’altro, avere ad oggetto il «livello generale di tutela» dei lavoratori a tempo determinato (sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C 378/07 a C 380/07, Racc. pag. I 3071, punto 126, nonché, in tal senso, sentenza del 22 novembre 2005, Mangold, C 144/04, Racc. pag. I 9981, punto 52).<br />	<br />
32      Nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale non ha asserito che il fatto di non mantenere immutate nel suo nuovo contratto a tempo indeterminato le clausole principali del suo ultimo contratto a tempo determinato comporterebbe una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori, cui fa riferimento detta clausola.<br />	<br />
33      Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e considerato il fatto che l’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 2005-843 costituisce una misura di prevenzione degli abusi ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, occorre considerare che il giudice del rinvio intende sapere sostanzialmente se quest’ultima clausola debba essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, è tenuto a imporre che, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente.<br />	<br />
34      Come si ricava dalla giurisprudenza della Corte, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C 212/04, Racc. pag. I 6057, punto 63; Angelidaki e a., cit., punto 73, nonché del 26 gennaio 2012, Kücük, C 586/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).<br />	<br />
35      Risulta dal secondo comma del preambolo dell’accordo quadro, dai punti 6 e 8 delle considerazioni generali del citato accordo quadro e dalla giurisprudenza della Corte che il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato sono idonei a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori soltanto in alcune circostanze (citate sentenze Mangold, punto 64, nonché Adeneler e a., punto 62).<br />	<br />
36      Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure in essa enunciate, qualora il diritto nazionale non preveda norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere a) c) di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v. sentenza Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonché ordinanza del 1° ottobre 2010, Affatato, C 3/10, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
37      Tuttavia, come risulta dal punto 33 della presente sentenza e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato non può essere considerata estranea all’ambito di applicazione dell’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C 177/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 41 44). Infatti, nel caso di specie, la legge nazionale che ha indotto l’UBO a trasformare l’ultimo contratto a tempo determinato del ricorrente nel procedimento principale in un contratto a tempo indeterminato rientra effettivamente nelle misure di prevenzione di cui alla clausola 5, punto 1, lettera b), dell’accordo quadro.<br />	<br />
38      Ciò detto, la Corte ha inoltre più volte dichiarato che l’accordo quadro non sancisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato (v., segnatamente, sentenza Adeneler e a., cit., punto 91).<br />	<br />
39      Infatti, la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro lascia in linea di principio agli Stati membri il compito di stabilire le condizioni al ricorrere delle quali i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato devono essere considerati conclusi a tempo indeterminato (v., segnatamente, sentenza Adeneler e a., cit., punto 81).<br />	<br />
40      Da quanto finora esposto risulta che l’accordo quadro non stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali si può fare uso dei contratti a tempo indeterminato.<br />	<br />
41      Occorre inoltre ricordare che, come si evince dal quattordicesimo considerando della direttiva 1999/70, dal terzo comma del preambolo dell’accordo quadro, dai punti 7 10 delle considerazioni generali e dalla clausola 1 dell’accordo quadro, quest’ultimo non è teso ad armonizzare tutte le norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, ma mira unicamente, mediante la fissazione di principi generali e di requisiti minimi, a stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C 307/05, Racc. pag. I 7109, punti 26 e 36, e del 15 aprile 2008, Impact, C 268/06, Racc. pag. I 2483, punto 111, nonché ordinanza dell’11 novembre 2010, Vino, C 20/10, punto 54).<br />	<br />
42      La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, imponendo agli Stati membri l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure elencate in tale disposizione e dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti, assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, lasciando ad essi al contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo (sentenza Impact, cit., punto 70).<br />	<br />
43      Vero è che il margine di discrezionalità che l’accordo quadro lascia agli Stati membri non è illimitato, giacché esso non può in alcun caso arrivare a pregiudicare lo scopo o l’effetto utile dell’accordo quadro (citate sentenze Adeneler e a., punto 82, nonché Angelidaki e a., punto 155).<br />	<br />
44      Come ha affermato a tal proposito il governo francese, se uno Stato membro consentisse che la trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato fosse associata a modifiche sostanziali delle clausole principali del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’agente contrattuale, quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati, non si può escludere che quest’ultimo potrebbe essere dissuaso dal concludere il nuovo contratto offertogli, perdendo in questo modo il beneficio della stabilità dell’impiego inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori.<br />	<br />
45      Spetta tuttavia alle autorità competenti verificare, conformemente alla normativa, ai contratti collettivi e/o alle prassi nazionali, se le modifiche apportate alle clausole principali del contratto di lavoro oggetto del procedimento a quo possano essere qualificate come modifiche sostanziali delle stesse clausole.<br />	<br />
46      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che la clausola 5 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.</p>
<p> <b>Sulle spese</p>
<p></b>47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sesta-sezione-sentenza-8-3-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sesta Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva in un cimitero comunale; disciplinare di gara, capitolato speciale d&#8217;appalto, provvedimento di aggiudicazione definitiva, considerato, prima facie, che il ricorso incidentale sembra infondato, tenuto conto che l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 esclude – salvo che</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva in un cimitero comunale; disciplinare di gara, capitolato speciale d&#8217;appalto, provvedimento di aggiudicazione definitiva, considerato, prima facie, che il ricorso incidentale sembra infondato, tenuto conto che l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 esclude – salvo che non sia espressamente richiamato nel capitolato di gara – le procedure di affidamento in concessione dall’onere di indicare, nelle offerte, i costi per la sicurezza; appare, invece, fondato il ricorso principale, là dove la società ricorrente lamenta l’apertura delle offerte in seduta riservata anziché pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00087/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00032/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 32 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alfano Illuminazione Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Soprano, Maria Grazia Ingrosso, con domicilio eletto presso Enrico Avv. Soprano in Latina, c/o Avv. Spinosa via G.B. Vico 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gaeta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Saie Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Zoppolato, Marco Napoli, Fabio Baglivo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4; I.L.V.C. Srl; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.039/2011 in data 01 aprile 2011 per l&#8217;affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale;del relativo disciplinare di gara; del capitolato speciale d&#8217;appalto; dei verbali della commissione di gara del 10 e 24 maggio 2011; del verbale relativo alle sedute di gara del 2-9-10 agosto 2011 e 6-20 settembre 2011; della nota prot. n.60734/2011; del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n.432/VI del 23 novembre 2011;ricorso incidentale depositato il 7 febbraio 2012;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e di Saie Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, prima facie, che il ricorso incidentale sembra infondato, tenuto conto che l’art. 30 del d.lgs 163/2006 esclude – salvo che non sia espressamente richiamato nel capitolato di gara – le procedure di affidamento in concessione dall’onere di indicare, nelle offerte, i costi per la sicurezza, che appare , invece, fondato il ricorso principale, là dove la società ricorrente lamenta l’apertura delle offerte in seduta riservata anziché pubblica (Ad Plen n. 13/2011).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende gli atti impugnati<br />	<br />
fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-87/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.87</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a></p>
<p>Va sospeso il diniego comunale di autorizzazione per adeguamento tecnologico stazione radio base per telefonia mobile cellulare in sistema UMTS, considerato che il posizionamento di n. 3 parabole, seppure idoneo a realizzare un “ponte radio” non appare riconducibile, come ritenuto dal Comune, a un nuovo impianto di stazione radio base</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego comunale di autorizzazione per adeguamento tecnologico stazione radio base per telefonia mobile cellulare in sistema UMTS, considerato che il posizionamento di n. 3 parabole, seppure idoneo a realizzare un “ponte radio” non appare riconducibile, come ritenuto dal Comune, a un nuovo impianto di stazione radio base per telefonia, e pertanto a esso va applicato l’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità ex DPR 139/2010; &#8211; il comune non ha prodotto alcun decreto di imposizione di vincolo monumentale da parte del ministero dei beni culturali; &#8211; il contratto di locazione tra Ericsson e Parrocchia consente gli adeguamenti tecnici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00092/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00124/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 124 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ericsson Telecomunicazioni Spa</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cisterna di Latina</b>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gian Luca Passerini, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;<br /> <br />
<b>Regione Lazio</b>;<br />	<br />
<b>Arpa Lazio Sede Provinciale di Latina</b>,<br /> <br />
<b>Soprintendenza per Beni Paesaggistici ed Architettonici Provincia di Latina</b>;<br />	<br />
<b>Ministero delle Comunicazioni</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della comunicazione prot. n.3600 del 25/01/2012 di diniego autorizzazione per adeguamento tecnologico stazione radio base per telefonia mobile cellulare in sistema UMTS;	</p>
<p>della determinazione n.13 del 24/12/2011;<br />	<br />
del verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 27/12/2011;<br />	<br />
della comunicazione prot. n.51111 del 12/12/2011;<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n.775 dell&#8217;1 /12/2011;<br />	<br />
del parere negativo prot. n.17434 del 27/04/2011;<br />	<br />
della comunicazione prot. n.18622 del 04/05/2011;	</p>
<p>con richiesta di declaratoria di avvenuta formazione del silenzio assenso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisterna di Latina;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare destituito di fondamento giuridico in quanto:<br />	<br />
&#8211; il posizionamento di n. 3 parabole, seppure idoneo a realizzare un “ponte radio” non appare riconducibile, come ritenuto dal Comune, a un nuovo impianto di stazione radio base per telefonia, e pertanto a esso va applicato l’autorizzazione paesaggistica<br />
&#8211; il comune non ha prodotto alcun decreto di imposizione di vincolo monumentale da parte del ministero dei beni culturali;<br />	<br />
&#8211; il contratto di locazione tra Ericsson e Parrocchia consente gli adeguamenti tecnici;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ACCOGLIE la suindicata domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Fissa l’udienza del 18 ottobre 2012 per la discussione del merito del ricorso.<br />	<br />
Condanna il Comune resistente alle spese della fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000 (mille).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-92/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a></p>
<p>Non va sospesa, su istanza dell’aggiudicatario, la determinazione del Comune recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico se, alla stregua degli elementi forniti da un esposto dei soci di una Cooperativa controinteressata, ragionevolmente il Comune ha giudicato esistente una situazione di collegamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, su istanza dell’aggiudicatario, la determinazione del Comune recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico se, alla stregua degli elementi forniti da un esposto dei soci di una Cooperativa controinteressata, ragionevolmente il Comune ha giudicato esistente una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese tale da implicare un’alterazione nella presentazione delle offerte, come sembrerebbe dimostrare, prima facie, anche la circostanza, non contestata, della presenza di una situazione di incompatibilita’ nella persona che ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa aggiudicataria in cui fu decisa la percentuale di ribasso da proporre. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00093/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00052/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 52 del 2012, proposto dalla<br />	<br />
<b>Domitia Trans S.r.l.</b>, in persona dell’Amministratore unico, sig. <b>Vincenzo Salzano</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Di Sotto ed Elisabetta Teolis e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano, in Latina, via Vico n. 45	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Minturno</b>, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Corrado De Simone, in Latina, v.le dello Statuto n. 24	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra <b>Marina Ruberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Mele e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Centola, in Latina, via Custoza n. 3 	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minturno n. 228 del 29 dicembre 2011, recante annullamento in autotutela della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 31396 del 23 dicembre 2011, richiamata nella suddetta determinazione;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minturno n. 229 del 29 dicembre 2011, recante affidamento, fino all’espletamento della nuova gara, del servizio di trasporto scolastico alla Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi incluso il contratto eventualmente già stipulato.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente ed il decreto presidenziale n. 26/2012 del 23 gennaio 2012, con cui la suddetta istanza è stata respinta;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Minturno;<br />	<br />
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dalla Cooperativa Golfo Trasporti a r.l.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto nel caso di specie, alla stregua degli elementi forniti dall’esposto dei soci della Cooperativa Golfo Trasporti a r.l., ragionevolmente il Comune di Minturno ha giudicato esistente una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese tale da implicare un’alterazione nella presentazione delle offerte, come sembrerebbe dimostrare, prima facie, anche la circostanza, non contestata, dell’avere il sig. Raffaele Vento presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa in discorso in cui fu decisa la percentuale di ribasso da proporre;<br />	<br />
Ritenuto, perciò, che non vi siano gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>l Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
a) RESPINGE la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 500,00 (cinquecento/00) in favore di ciascuna delle controparti per complessivi € 1.000,00 (mille/00), più gli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-93/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale con cui si rettifica lo scopo della concessione demaniale marittima assentita con licenza alla ricorrente, eliminandone le attività di carico e scarico di prodotti petroliferi, affini e non, se la rettifica impugnata appare correttamente motivata, quantomeno per relationem (attraverso il richiamo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale con cui si rettifica lo scopo della concessione demaniale marittima assentita con licenza alla ricorrente, eliminandone le attività di carico e scarico di prodotti petroliferi, affini e non, se la rettifica impugnata appare correttamente motivata, quantomeno per relationem (attraverso il richiamo ad un parere ministeriale), sulla base della mancanza nel caso di specie della dichiarazione di inizio attività, sostitutiva dell’autorizzazione ex art. 52, secondo comma, del Codice della Navigazione. In particolare, appare prima facie corretto anche il richiamo, nella rettifica impugnata, all’art. 47, primo comma, lett. c), del Codice della Navigazione (decadenza del concessionario per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione), al fine del ripristino di un utilizzo corretto del bene demaniale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00094/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00145/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 145 del 2012, proposto dalla<br />	<br />
<b>Fantasia Petroli S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. <b>Cosimo Fantasia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Paone e Salvatore Scafetta e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Portuale di Civitavecchia</b>, in presenza del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti </b>	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia n. 296 del 6 dicembre 2011 con cui si rettifica lo scopo della concessione demaniale marittima assentita con licenza alla ricorrente, eliminandone le attività di carico e scarico di prod<br />
&#8211; degli atti richiamati nel preambolo del medesimo decreto ed in particolare del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenuto il 14 settembre 2011, della deliberazione del Comitato Portuale n. 36 del 30 novembre 2011 e della rispett<br />
&#8211; di ogni atto e/o provvedimento pregresso, attuale o successivo, comunque connesso, correlato e/o conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Civitavecchia;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 55 e segg. del codice del processo amministrativo;	</p>
<p>Nominato relatore nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2012 il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza	</p>
<p>Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso si presenta privo di fumus boni juris, in quanto la rettifica gravata appare correttamente motivata, quantomeno per relationem (attraverso il richiamo al parere ministeriale del 14 settembre 2011), sulla base della mancanza nel caso di specie della dichiarazione di inizio attività, sostitutiva dell’autorizzazione ex art. 52, secondo comma, del Codice della Navigazione;<br />	<br />
Considerato che appare prima facie corretto anche il richiamo, nella rettifica impugnata, all’art. 47, primo comma, lett. c), del Codice della Navigazione, al fine del ripristino di un utilizzo corretto del bene demaniale;<br />	<br />
Ritenuto, perciò, che non vi siano gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione Prima)<br />	<br />
a) RESPINGE la suindicata istanza cautelare;<br />	<br />
b) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 500,00 (cinquecento/00) in favore dell’Autorità Portuale resistente, più gli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-94/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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