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	<title>8/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento emesso da Gestore dei Servizi Energetici in tema di certificati verdi (L. 244/2007), considerato che, ad un primo sommario esame, non si può escludere la sussistenza di fumus e, nemmeno, quella del periculum. (G.S.) N. 00034/2011 REG.PROV.CAU. N. 00036/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Regionale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento emesso da Gestore dei Servizi Energetici in tema di certificati verdi (L. 244/2007), considerato che, ad un primo sommario esame, non si può escludere la sussistenza di fumus e, nemmeno, quella del periculum. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00034/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00036/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />	<br />
sezione autonoma di Bolzano</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 36 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro di Tutela Ambiente / Gardena-Castelrotto Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gerhard Brandstätter, con domicilio eletto presso lo stesso in Bolzano, via Dr.Streiter, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Malinconico, Sergio Fidanzia, e Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Guadagnini in Bolzano, via Rosmini, 11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa adozione di misure cautelari,	</p>
<p>del “provvedimento emesso da Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. in data 16.11.2010, prot. n GSE/P20100033650, notificato in data 06.12.2010 e di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti”;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse Spa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:<br />	<br />
avv. K. Mussner, in sostituzione dell&#8217;avv. G. Brandstätter, per il ricorrente;<br />	<br />
avv. S. Guadagnini, in sostituzione degli avv.ti. S. Fidanza e A. Gigliola, per il Gestore dei Servizi Energetici;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, non si può escludere la sussistenza di fumus e, nemmeno, quella del periculum;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, accoglie la richiesta di provvedimenti cautelari e, per l&#8217;effetto, sospende il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 dicembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Margit Falk Ebner, Presidente<br />	<br />
Hugo Demattio, Consigliere<br />	<br />
Luigi Mosna, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Terenzio Del Gaudio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. V.SKOURIS, Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES sull&#8217;interpretazione degli artt.&#160;12&#160;CE, 17&#160;CE e 18&#160;CE, nonché degli artt.&#160;21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea Unione europea – Art. 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione &#8211; Concessione di un diritto di soggiorno derivato all’ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V.SKOURIS, Rel. J.N. CUNHA RODRIGUES</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione degli artt.&nbsp;12&nbsp;CE, 17&nbsp;CE e 18&nbsp;CE, nonché degli artt.&nbsp;21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione europea – Art. 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione &#8211; Concessione di un diritto di soggiorno derivato all’ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico del minore cittadino dell’Unione – Conseguenze del diritto di soggiorno del minore sugli obblighi che l’ascendente di detto minore, cittadino di uno Stato terzo, deve soddisfare per quanto concerne il diritto del lavoro &#8211; Esenzione dal permesso di lavoro in detto Stato membro – Possibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />	<br />
</b>8 marzo 2011</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 34/09,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione 19 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2009, nella causa<br />	<br />
<b>Gerardo Ruiz Zambrano</b> <br />	<br />
contro<br />	<br />
<b>Office national de l’emploi (ONEm),</b> <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, J. C. Bonichot, presidenti di sezione, A. Rosas, M. Ileši&#269;, J. Malenovský, U. Lõhmus, E  Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen e dalla sig.ra M. Berger, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2010,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–      per il sig. Ruiz Zambrano, dall’avv. P. Robert, avocat;<br />	<br />
–      per il governo belga, dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti F. Motulsky e K. de Haes, avocats;<br />	<br />
–      per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;<br />	<br />
–      per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Conlan Smyth, barrister;<br />	<br />
–      per il governo ellenico, dalle sig.re S. Vodina, T. Papadopoulou e M. Michelogiannaki, in qualità di agenti;<br />	<br />
–      per il governo olandese, dalla sig.ra C. Wissels e dai sigg. M. de Grave e J. Langer, in qualità di agenti;<br />	<br />
–      per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;<br />	<br />
–      per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz e, successivamente, dal sig. M. Szpunar, in qualità di agenti;<br />	<br />
–      per la Commissione europea, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 settembre 2010,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE, nonché degli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»).<br />	<br />
2        Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Ruiz Zambrano, cittadino colombiano, e l’Office national de l’emploi (Ufficio nazionale di collocamento belga; in prosieguo: l’«ONEm»), in merito al diniego di quest’ultimo di riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione a titolo della normativa belga.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Contesto normativo <br />	<br />
<i></b><br />	<br />
 Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>3        L’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), così dispone:<br />	<br />
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».<br />	<br />
<i><br />	<br />
 Il diritto nazionale <br />	<br />
</i> Il Code de la nationalité belga<br />	<br />
4        Ai sensi dell’art. 10, primo comma, del Code de la nationalité belga (codice belga in materia di cittadinanza; <i>Moniteur belge</i> del 12 luglio 1984, pag. 10095), nella versione vigente all’epoca dei fatti della causa principale (in prosieguo: il «codice belga»):<br />	<br />
«È belga il figlio nato in Belgio e che, in un qualsiasi momento antecedente al compimento del diciottesimo anno di età o all’emancipazione anteriore a tale età, sarebbe apolide se non possedesse tale cittadinanza».<br />	<br />
 Il regio decreto 25 novembre 1991<br />	<br />
5        L’art. 30, primo comma, del regio decreto 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione (<i>Moniteur belge</i> del 31 dicembre 1991, pag. 29888), dispone quanto segue:<br />	<br />
«Ha diritto all’indennità di disoccupazione il lavoratore a tempo pieno che abbia completato un periodo di tirocinio comprendente i seguenti numeri di giornate di lavoro:<br />	<br />
(…)<br />	<br />
2°      468 nei 27 mesi precedenti la domanda [d’indennità di disoccupazione], per i lavoratori di età compresa tra anni 36 e 50; <br />	<br />
(…)».<br />	<br />
6        L’art. 43, n. 1, del medesimo regio decreto così recita:<br />	<br />
«Fatte salve le disposizioni precedenti, il lavoratore straniero o apolide ha diritto all’indennità di disoccupazione se risponde ai requisiti posti dalla normativa in tema di stranieri e di occupazione di manodopera straniera.<br />	<br />
Il lavoro svolto in Belgio viene preso in considerazione solo se risponde ai requisiti posti dalla normativa in tema di occupazione di manodopera straniera.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
7        Ai sensi dell’art. 69, n. 1, di detto regio decreto:<br />	<br />
«Per godere dell’indennità, il lavoratore disoccupato straniero o apolide dev’essere in regola con la normativa in materia di stranieri e di occupazione di manodopera straniera».<br />	<br />
 Il decreto-legge 28 dicembre 1944<br />	<br />
8        L’art. 7, n. 14, del decreto legge 28 dicembre 1944, sulla previdenza sociale dei lavoratori (<i>Moniteur belge</i> del 30 dicembre 1944), inserito dalla legge programmatica 2 agosto 2002 (<i>Moniteur belge</i> del 29 agosto 2002, pag. 38408), è del seguente tenore:<br />	<br />
«Il lavoratore straniero o apolide ha diritto all’indennità solo se, alla data della domanda di indennità, è in regola con la normativa in materia di soggiorno e di occupazione di manodopera straniera.<br />	<br />
L’attività lavorativa svolta in Belgio dal lavoratore straniero o apolide è presa in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito del tirocinio solo se è stata svolta in osservanza della normativa relativa all’occupazione di manodopera straniera.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
 La legge 30 aprile 1999<br />	<br />
9        L’art. 4, n. 1, della legge 30 aprile 1999, in materia di occupazione dei lavoratori stranieri (<i>Moniteur belge</i> del 21 maggio 1999, pag. 17800), così dispone:<br />	<br />
«Il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero deve ottenere, dall’autorità competente, un’autorizzazione preventiva all’assunzione.<br />	<br />
Il datore di lavoro può avvalersi dei servizi di detto lavoratore solo entro i limiti stabiliti dalla citata autorizzazione.<br />	<br />
Sua Maestà può disporre deroghe al primo comma, nelle ipotesi da Ella stabilite».<br />	<br />
10      Ai sensi dell’art. 7 di detta legge:<br />	<br />
«Sua Maestà può dispensare, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, le categorie di lavoratori stranieri da Ella indicate dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro.<br />	<br />
I datori di lavoro dei lavoratori stranieri menzionati nel comma precedente sono esonerati dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’assunzione».<br />	<br />
 Il regio decreto 9 giugno 1999<br />	<br />
11      Ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regio decreto 9 giugno 1999, recante esecuzione della legge 30 aprile 1999, in materia di occupazione dei lavoratori stranieri (<i>Moniteur belge</i> del 26 giugno 1999, pag. 24162):<br />	<br />
«Sono dispensati dall’obbligo di ottenere un permesso di lavoro:<br />	<br />
(…)<br />	<br />
2°      il coniuge di un cittadino belga, a condizione che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con uno di loro:<br />	<br />
a)      i discendenti, di età inferiore ai 21 anni o a carico, del cittadino belga o del suo coniuge;<br />	<br />
b)      gli ascendenti, a carico, del cittadino belga o del suo coniuge;<br />	<br />
c)      i coniugi delle persone menzionate nelle lettere a) e b);<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
 La legge 15 dicembre 1980<br />	<br />
12      L’art. 9 della legge 15 dicembre 1980, che disciplina l’ingresso nel territorio, il soggiorno, l’insediamento e l’allontanamento degli stranieri (<i>Moniteur belge</i> del 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile ai fatti della causa principale (in prosieguo: la «legge 15 dicembre 1980»), enuncia quanto segue:<br />	<br />
«Per poter soggiornare nel Regno oltre i termini stabiliti dall’art. 6, lo straniero che non rientri in una delle ipotesi previste dall’art. 10 dev’essere autorizzato a tal fine dal Ministro o da un suo delegato.<br />	<br />
Salvo deroghe previste mediante trattato internazionale, legge o regio decreto, detta autorizzazione dev’essere richiesta dallo straniero presso la sede diplomatica o consolare belga competente del luogo di residenza o soggiorno dello straniero all’estero.<br />	<br />
In casi eccezionali, detta autorizzazione può essere richiesta dallo straniero presso il sindaco del luogo di soggiorno, che provvederà a trasmetterla al Ministro o al suo delegato. In tal caso, essa verrà rilasciata in Belgio».<br />	<br />
13      L’art. 40 della medesima legge prevede quanto segue:<br />	<br />
«§ 1. Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti del Consiglio [dell’Unione europea] e della Commissione delle Comunità europee, nonché quelle più favorevoli di cui lo straniero C.E. possa avvalersi, sono a quest’ultimo applicabili le seguenti disposizioni.<br />	<br />
§ 2.      Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intende per straniero C.E. ogni cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee che soggiorni o entri nel Regno e che:<br />	<br />
1°      ivi eserciti o intenda esercitarvi un’attività lavorativa subordinata o autonoma; oppure<br />	<br />
2°      ivi fruisca o intenda ivi fruire di una prestazione di servizi; oppure<br />	<br />
3°      ivi fruisca o intenda ivi fruire del diritto di residenza; oppure<br />	<br />
4°      ivi fruisca o intenda ivi fruire del diritto di soggiorno dopo aver cessato un’attività professionale esercitata nella Comunità; oppure<br />	<br />
5°      ivi segua o intenda ivi seguire, a titolo principale, un corso di formazione professionale in un istituto di insegnamento autorizzato; oppure<br />	<br />
6°      non appartenga a nessuna della categorie contemplate dai punti 1°-5°.<br />	<br />
§ 3.      Salvo quanto altrimenti disposto nella presente legge, sono assimilati allo straniero C.E., di cui al § 2, punti 1°, 2° e 3°, a prescindere dalla loro cittadinanza, le persone qui di seguito indicate, sempre che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con lui:<br />	<br />
1°      il coniuge;<br />	<br />
2°      i suoi discendenti o quelli del coniuge, di età inferiore a 21 anni o a loro carico;<br />	<br />
3°      i suoi ascendenti o quelli del coniuge, a loro carico;<br />	<br />
4°      il coniuge delle persone di cui ai punti 2° e 3°.<br />	<br />
§ 4.      Salvo quanto altrimenti disposto nella presente legge, sono assimilate allo straniero C.E. di cui al § 2, punti 4° e 6°, a prescindere dalla loro cittadinanza, le persone qui di seguito indicate, sempre che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con lui:<br />	<br />
1°      il coniuge;<br />	<br />
2°      i suoi discendenti o quelli del coniuge, a loro carico;<br />	<br />
3°      i suoi ascendenti o quelli del coniuge, a loro carico;<br />	<br />
4°      il coniuge delle persone di cui ai punti 2° e 3°.<br />	<br />
§ 5.      Salvo quanto altrimenti disposto nella presente legge, sono assimilati allo straniero C.E. di cui al § 2, punto 5°, a prescindere dalla loro cittadinanza, il coniuge e i figli o i figli del coniuge che sono a loro carico, sempre che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con lui.<br />	<br />
§ 6.      Sono altresì assimilati allo straniero C.E. il coniuge di un cittadino belga, che venga a stabilirsi o si stabilisca con lui, come pure i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a loro carico, i loro ascendenti a carico e il coniuge di tali discendenti o di tali ascendenti, che vengano a stabilirsi o si stabiliscano con loro».<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Causa principale e questioni pregiudiziali </p>
<p></b>14      Il 14 aprile 1999, il sig. Ruiz Zambrano ha chiesto asilo in Belgio, dove era entrato munito di un visto rilasciato dall’ambasciata belga di Bogotà (Colombia). Nel febbraio 2000 sua moglie, anch’essa cittadina colombiana, ha chiesto parimenti di godere dello status di rifugiata in questo Stato membro.<br />	<br />
15      Con decisione 11 settembre 2000, le autorità belghe hanno respinto le loro istanze, pur accompagnando l’ordine di abbandonare il territorio, loro notificato, con una clausola di non rimpatrio in Colombia, alla luce della situazione di guerra civile prevalente in tale paese.<br />	<br />
16      Il 20 ottobre 2000, il sig. Ruiz Zambrano ha inoltrato un’istanza di regolarizzazione del suo soggiorno, in base all’art. 9, terzo comma, della legge 15 dicembre 1980. Nella sua istanza, egli denunciava l’assoluta impossibilità di rientrare in Colombia e l’estremo deterioramento della situazione di questo paese, sottolineando peraltro i suoi sforzi di integrazione nella società belga, il suo apprendimento del francese e la circostanza che suo figlio frequentasse la scuola materna, oltre al rischio di recrudescenza, in caso di ritorno in Colombia, della grave sindrome post traumatica che egli aveva sofferto, nel 1999, a seguito del rapimento, durato una settimana, di suo figlio, che all’epoca aveva tre anni.<br />	<br />
17      Con decisione 8 agosto 2001, detta istanza è stata respinta. Questa decisione ha costituito oggetto di un ricorso di annullamento e per sospensione dinanzi al Conseil d’État, che ha respinto il ricorso per sospensione con decreto 22 maggio 2003.<br />	<br />
18      Sin dal 18 aprile 2001 il sig. Ruiz Zambrano e sua moglie risultano ufficialmente residenti in Schaerbeek (Belgio). Il 2 ottobre 2001 il ricorrente nella causa principale, pur non essendo ancora in possesso di un permesso di lavoro, ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno con la società Plastoria, produttivo di effetti a partire dal 1° ottobre 2001.<br />	<br />
19      Il 1° settembre 2003, la moglie del sig. Ruiz Zambrano ha dato alla luce un secondo bambino, chiamato Diego, il quale ha acquisito la cittadinanza belga, in osservanza dell’art. 10, primo comma, del codice belga in quanto, in mancanza di un’espressa iniziativa dei genitori finalizzata al riconoscimento della cittadinanza colombiana, la legge colombiana non riconosce tale cittadinanza ai bambini nati fuori del territorio della Colombia.<br />	<br />
20      Dalla decisione di rinvio si evince inoltre che, al momento della nascita del suo secondo figlio, il sig. Ruiz Zambrano disponeva, grazie alla sua attività professionale, di mezzi sufficienti a provvedere al suo mantenimento. Tale attività comportava il versamento di una retribuzione conforme alle varie tabelle vigenti, previo prelievo dei contributi di legge sociali, e il versamento dei contributi sociali del datore di lavoro.<br />	<br />
21      Il 9 aprile 2004, i coniugi Ruiz Zambrano hanno inoltrato una nuova istanza di regolarizzazione del soggiorno in base all’art. 9, terzo comma, della legge 15 dicembre 1980, invocando, quale nuovo elemento, la nascita del loro secondo figlio, e facendo appello all’art. 3 del protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale osterebbe a che detto figlio venga costretto ad abbandonare il territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza.<br />	<br />
22      In seguito alla nascita, il 26 agosto 2005, di una figlia, chiamata Jessica, la quale, al pari di suo fratello Diego, ha acquisito la cittadinanza belga, il 2 settembre 2005 i coniugi Ruiz Zambrano hanno presentato istanza di permesso di soggiorno in base all’art. 40 della legge 15 dicembre 1980, in qualità di ascendenti di un cittadino belga. Il 13 settembre 2005, a ciascuno di loro è stato rilasciato un attestato di registrazione, che autorizzava in via provvisoria il loro soggiorno sino al 13 febbraio 2006.<br />	<br />
23      La domanda di permesso di soggiorno del sig. Ruiz Zambrano è stata respinta l’8 novembre 2005, in quanto quest’ultimo «non può avvalersi dell’applicazione dell’art. 40 della legge 15 dicembre 1980 poiché non ha rispettato le leggi del suo paese, non procedendo all’iscrizione di suo figlio presso le autorità diplomatiche o consolari, bensì ha seguito regolarmente le procedure a sua disposizione per ottenere la cittadinanza belga [per detto figlio] e poi cercare, su tale base, di regolarizzare il proprio soggiorno». Il 26 gennaio 2006, la domanda di permesso di soggiorno di sua moglie è stata respinta con la medesima motivazione.<br />	<br />
24      Dopo aver proposto, nel marzo 2006, un ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno, il sig. Ruiz Zambrano dispone di un titolo speciale di soggiorno, valido in pendenza di detto ricorso.<br />	<br />
25      Nel frattempo, ossia il 10 ottobre 2005, il sig. Ruiz Zambrano era stato collocato in disoccupazione temporanea per crisi economica, circostanza che l’aveva spinto a presentare una prima domanda di indennità di disoccupazione, oggetto di una decisione di rigetto, notificata all’interessato il 20 febbraio 2006. Detta decisione è stata impugnata dinanzi al giudice del rinvio con ricorso 12 aprile 2006.<br />	<br />
26      Nel corso dell’istruttoria del ricorso diretto avverso questa decisione, l’Office des Étrangers (Ufficio Stranieri belga) ha confermato che «l’interessato e sua moglie non [potevano] esercitare nessuna attività professionale, anche se nessuna misura di allontanamento poteva essere adottata a loro carico essendo ancora pendente la loro domanda di regolarizzazione».<br />	<br />
27      Durante un’ispezione effettuata l’11 ottobre 2006 dalla direction générale du contrôle des lois sociales (direzione ispettiva generale previdenziale belga) presso la sede del datore di lavoro del sig. Ruiz Zambrano, si accertava che l’interessato si trovava al lavoro. Egli ha dovuto sospendere immediatamente il lavoro. Il giorno dopo, il datore di lavoro del sig. Ruiz Zambrano ha posto immediatamente termine al contratto di lavoro di quest’ultimo, senza indennizzo.<br />	<br />
28      La domanda inoltrata dal sig. Ruiz Zambrano per godere delle indennità di disoccupazione a tempo pieno a far data dal 12 ottobre 2006 è stata respinta con decisione dell’ONEm, notificata il 20 novembre 2006. Anche questa decisione è oggetto di impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, promossa con atto introduttivo datato 20 dicembre 2006.<br />	<br />
29      Il 23 luglio 2007, l’interessato ha ricevuto comunicazione della decisione dell’Office des Étrangers, che dichiarava irricevibile la sua domanda di regolarizzazione di soggiorno inoltrata il 9 aprile 2004. Il ricorso proposto avverso questa decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri) è stato dichiarato chiuso per sopravvenuta mancanza dell’oggetto del contendere con decisione 8 gennaio 2008, dato che l’Office des Étrangers aveva ritirato detto provvedimento.<br />	<br />
30      Con lettera datata 25 ottobre 2007, l’Office des Étrangers ha informato il sig. Ruiz Zambrano che il ricorso da lui inoltrato nel marzo 2006 avverso la decisione di rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno 2 settembre 2005 doveva essere inoltrato una seconda volta, entro 30 giorni dalla notificazione di detta lettera, nelle forme di una domanda di annullamento dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers.<br />	<br />
31      Il 19 novembre 2007, il sig. Ruiz Zambrano ha proposto siffatto ricorso, basato anzitutto sull’inesistenza di «artifici giuridici» che gli viene rimproverata in detta decisione, ricordando che l’acquisizione della cittadinanza belga per i suoi figli minori nati in Belgio derivava non da una qualsivoglia iniziativa che egli avrebbe preso in tal senso, bensì dall’applicazione della normativa belga. Il sig. Ruiz Zambrano lamenta peraltro una violazione degli artt. 2 e 7 della direttiva 2004/38, così come una violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e dell’art. 3, n. 1, del protocollo n. 4 di tale convenzione.<br />	<br />
32      Nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, il governo belga sostiene che, a partire dal 30 aprile 2009, il sig. Ruiz Zambrano gode di un diritto di soggiorno provvisorio, rinnovabile sino a indicazione contraria, e che egli dovrebbe godere di un permesso di lavoro C in applicazione della circolare del Ministro della Politica di Immigrazione e Asilo 26 marzo 2009, relativa all’applicazione del vecchio art. 9, terzo comma, e dell’art. 9 bis della legge 15 dicembre 1980.<br />	<br />
33      Dalla decisione di rinvio si evince che i due provvedimenti oggetto della causa principale, mediante i quali l’ONEm ha negato il riconoscimento al sig. Ruiz Zambrano del diritto alle indennità di disoccupazione, in un primo tempo durante i periodi di disoccupazione temporanea a partire dal 10 ottobre 2005 e, successivamente, a partire dal 12 ottobre 2006, in seguito alla perdita del suo posto di lavoro, si basano esclusivamente sulla constatazione che i giorni di lavoro di quest’ultimo denunciati a titolo di tirocinio richiesto per i lavoratori disoccupati della sua fascia d’età, ossia 468 giorni di lavoro durante i 27 mesi precedenti la domanda di indennità di disoccupazione, non sono stati prestati nel rispetto della normativa in materia di soggiorno degli stranieri e di occupazione di manodopera straniera.<br />	<br />
34      Dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Ruiz Zambrano respinge quest’argomento, affermando in particolare che egli ricava un diritto di soggiorno direttamente dal Trattato CE o, quanto meno, che egli gode del diritto di soggiorno derivato, riconosciuto dalla sentenza 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Zhu e Chen (Racc. pag. I 9925), in capo al figlio minore in tenera età, cittadino di uno Stato membro, e che, di conseguenza, egli era esonerato dall’obbligo di possedere un permesso di lavoro.<br />	<br />
35      Alla luce di quanto sopra, il Tribunal du travail de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)      Se uno o più tra gli artt. 12 [CE], 17 [CE] e 18 [CE], letti separatamente o in combinato disposto tra loro, conferiscano al cittadino dell’Unione un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, a prescindere dalla circostanza che egli abbia precedentemente esercitato il diritto di circolare nel territorio degli Stati membri. <br />	<br />
2)      Se gli artt. 12 [CE], 17 [CE] e 18 [CE], in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il diritto da essi conferito a ogni cittadino dell’Unione, senza discriminazione in base alla cittadinanza, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, implica, quando tale cittadino sia un minore in tenera età a carico di un ascendente cittadino di un paese terzo, che il godimento del diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro in cui risiede e di cui ha la cittadinanza debba essere garantito a detto minore a prescindere dal previo esercizio da parte sua o tramite il suo rappresentante legale del diritto di circolazione, riconoscendo a tale diritto di soggiorno l’efficacia pratica di cui la giurisprudenza comunitaria [(sentenza Zhu e Chen, cit.)] ha ammesso la necessità, attribuendo, all’ascendente cittadino di un paese terzo, che abbia a carico tale minore e disponga di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia, il diritto di soggiorno derivato di cui questo stesso cittadino di un paese terzo godrebbe qualora il minore a suo carico fosse un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza dello Stato membro in cui risiede.<br />	<br />
3)      Se gli artt. 12 [CE], 17 [CE] e 18 [CE], in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il diritto di soggiorno di un minore, cittadino di uno Stato membro e residente nel territorio di questo, deve comportare una dispensa dal permesso di lavoro a favore dell’ascendente, cittadino di un paese terzo, che ha detto minore a carico e che – ad eccezione del requisito del permesso di lavoro imposto dalla legge nazionale dello Stato membro in cui risiede – soddisfa, attraverso l’esercizio di un lavoro subordinato che lo assoggetta al sistema previdenziale di tale Stato [membro], la condizione delle risorse sufficienti e del possesso di un’assicurazione malattia cui è subordinata l’efficacia pratica che la giurisprudenza comunitaria [(sentenza Zhu e Chen, cit.)] ha riconosciuto a vantaggio di un minore, cittadino europeo avente una cittadinanza diversa da quella dello Stato membro nel quale soggiorna a carico di un ascendente, cittadino di un paese terzo».<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle questioni pregiudiziali </p>
<p></b>36      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio mira sostanzialmente ad accertare se le disposizioni del Trattato FUE sulla cittadinanza dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che esse attribuiscono all’ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui questi ultimi hanno la cittadinanza e dove essi risiedono, così come un’esenzione dal permesso di lavoro in detto Stato membro.<br />	<br />
37      Tutti i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché la Commissione europea, affermano che una situazione quale quella in cui si trovano il secondo figlio e la figlia del sig. Ruiz Zambrano, bambini residenti nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza e che non hanno mai lasciato questo Stato membro, non rientra nelle situazioni previste dalle libertà di circolazione e soggiorno garantite dal diritto dell’Unione. Pertanto, le disposizioni del diritto dell’Unione richiamate dal giudice del rinvio non sarebbero applicabili nella causa principale.<br />	<br />
38      Viceversa, il sig. Ruiz Zambrano sostiene che il richiamo alle norme relative alla cittadinanza dell’Unione, in relazione ai suoi figli Diego e Jessica, non presuppone uno spostamento di questi ultimi al di fuori dello Stato membro in questione e che lui stesso, in qualità di loro familiare, può reclamare un diritto di soggiorno, nonché un’esenzione dal permesso di lavoro in questo Stato membro.<br />	<br />
39      Occorre constatare anzitutto che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», quest’ultima si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che «si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari». Di conseguenza, detta direttiva non si applica in circostanze quali quelle della causa principale.<br />	<br />
40      L’art. 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione (v., in particolare, sentenze 11 luglio 2002, causa C 224/98, D’Hoop, Racc. pag. I 6191, punto 27, e 2 ottobre 2003, causa C 148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I 11613, punto 21). Poiché sono in possesso della cittadinanza belga, e poiché i presupposti per l’acquisto della medesima rientrano nella competenza dello Stato membro in questione (v., in tal senso, in particolare, sentenza 2 marzo 2010, causa C 135/08, Rottmann, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39), il secondo figlio e la figlia del ricorrente nella causa principale godono incontestabilmente di questo status (v., in tal senso, citate sentenze Garcia Avello, punto 21, nonché Zhu e Chen, punto 20).<br />	<br />
41      La Corte ha sottolineato in varie occasioni che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2001, causa C 184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I 6193, punto 31; 17 settembre 2002, causa C 413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I 7091, punto 82, nonché citate sentenze Garcia Avello, punto 22, Zhu e Chen, punto 25, e Rottmann, punto 43).<br />	<br />
42      Alla luce di ciò, l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Rottmann, cit., punto 42).<br />	<br />
43      Orbene, il diniego di soggiorno opposto a una persona, cittadina di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro, che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro producono un effetto del genere.<br />	<br />
44      Infatti, si deve tener presente che un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli, cittadini dell’Unione, si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell’Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora a una tale persona non venga rilasciato un permesso di lavoro, quest’ultima rischia di non disporre dei mezzi necessari a far fronte alle proprie esigenze e a quelle della sua famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i suoi figli, cittadini dell’Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest’ultima. Ciò posto, detti cittadini dell’Unione si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di godere realmente dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione.<br />	<br />
45      Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
 Sulle spese </p>
<p></b>46      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Caringella Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Contarina Spa (Avv.ti L. Manzi, V. Pellegrini) c/ Conu Scarl (Avv.ti A. Clarizia, C. Michelon) sui presupposti per la configurabilità del controllo analogo da parte dell&#8217;autorità pubblica concedente sull&#8217;ente concessionario 1. Servizi pubblici – Affidamento in house &#8211; Comuni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Trovato &#8211;  <i>Est.</i> Caringella<br /> Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Contarina Spa (Avv.ti L. Manzi, V. Pellegrini) c/ Conu Scarl (Avv.ti A. Clarizia, C. Michelon)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la configurabilità del controllo analogo da parte dell&#8217;autorità pubblica concedente sull&#8217;ente concessionario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Affidamento in house &#8211; Comuni consorziati &#8211; Controllo analogo  &#8211; Singolo socio pubblico &#8211; Necessità – Non sussiste  &#8211; Controllo congiunto – Ammissibilità – Condizioni – Effettività.	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Affidamento in house &#8211; Comuni consorziati – Obiettivi strategici &#8211; Influenza determinante sulla affidataria – Potere di ingerenza e condizionamento &#8211; Controllo analogo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso di affidamento in house, conseguente all’istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del “controllo analogo” deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. (1)	</p>
<p>2. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti del controllo analogo occorre, in particolare, constatare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo, e che la totalità dei soci pubblici eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato della totalità degli enti pubblici soci. Occorre pertanto che gli enti soci esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sule decisioni importanti di detta società.	</p>
<p></b>___________________________________</p>
<p>( 1) In motivazione è richiamata la sentenza della Corte di Giustizia C324-07 13 novembre 2008, secondo cui <i>“Per valutare se un&#8217;autorità pubblica concedente eserciti sull&#8217;ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest&#8217;esame deve risultare che l&#8217;ente concessionario è soggetto a un controllo che consente all&#8217;autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente”; <br />	<br />
&#8211; “ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controll<br />
&#8211; &#8221; Allorquando varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missioni di servizio pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario comune, è di norma escluso che una di tali autorità, salvo che detenga una partecipazione maggioritaria nell&#8217;ente<br />
&#8211; “Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l&#8217;adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull&#8217;ente in paro</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01447/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10137/2008 REG.RIC.<br />	<br />
N. 02584/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2008, proposto da:	</p>
<p><b>Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Consorzio Intercomunale Priula, Contarina S.p.A.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore, </i>rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi e Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Conu Scarl<i></b></i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore </i>rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Claudio Michelon, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Provincia di Treviso, Ato Marca Ambiente<i></b></i>; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre</b> e <b>Consorzio Intercomunale Priula</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Caia, Luigi Manzi e Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Conu Scarl<i></b></i>, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Contarina Spa<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 10137 del 2008:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Veneto &#8211; Venezia: Sezione I n. 00051/2008, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO DI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO TV3 IN CONTARINA SPA</p>
<p>quanto al ricorso n. 2584 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Veneto &#8211; Venezia: Sezione I n. 00336/2010, resa tra le parti, concernente GESTIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conu Scarl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, per delega dell&#8217;Avv. Luigi Manzi, Pellegrini, Clarizia Lolli, per delega dell&#8217;Avv. Caia, e Clarizia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza n.236/09 il Giudice di prime cure ha accolto l’impugnazione proposta da Conu Scarl avverso la sequenza procedimentale che aveva condotto all’affidamento alla controinteressata Contarina s.p.a. del servizio di smaltimento rifiuti. Gli atti impugnati erano i seguenti: a)la deliberazione del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre n. 13 dd. 29 settembre 2007, avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di partecipazione del Consorzio TV3 in Contarina S.p.a.”; b)la convenzione Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre – Contarina S.p.a. per l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; c)la delibera del C.d.A. di Contarina S.p.a., di approvazione del secondo stralcio del Piano Industriale per il completamento e revisione parco mezzi della società; d) il bando di gara pubblicato da Contarina S.p.a. per la fornitura di automezzi di raccolta RSU per € 2.650.000,00; e) la deliberazione dell’ Assemblea Straordinaria di Contarina S.p.a. in data 27 dicembre 2007 Rep. n. 68169 del notaio Talice di Treviso e relativi allegati; f)la convenzione in data 27 dicembre 2007 stipulata tra il Consorzio Intercomunale di bacino Treviso Tre e Contarina S.p.a. avente per oggetto l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; g)il verbale del Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.a dd. 17 marzo 2008 e dell’assemblea congiunta Consorzio Treviso Tre e Consorzio Priula dd. 19 dicembre 2007; h)la conseguente deliberazione di assemblea congiunta in data 19 dicembre 2007; i)la deliberazione di Assemblea Consortile in data 19 dicembre 2007; l)l’atto di coordinamento tra A.A.T.O. “Marca Ambiente”, Consorzio Priula e Consorzio TV3 in data 28 settembre 2007.<br />	<br />
Con il <i>decisum</i> di primo grado sono stati annullati tutti gli atti impugnati dalla ricorrente nella parte in cui avevano individuato Contarina S.p.a. quale affidataria <i>in house </i>del servizio di cui trattasi, eccettuata la deliberazione di Assemblea Straordinaria di Contarina S.p.a. in data 27 dicembre 2007 Rep. n. 68169 del notaio Talice di Treviso e relativi allegati, trattandosi di atto posto in essere da un soggetto societario in ordine al quale non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Il Tribunale di primo grado ha posto a fondamento della statuizione di accoglimento la fondamentale considerazione relativa all’assenza, nel caso di specie, del requisito del “controllo analogo” su Contarina da parte dei soggetti pubblici che pure sono proprietari dell’intero capitale di tale Società, ossia il Consorzio Priula e il Consorzio Treviso Tre.<br />	<br />
Tale sentenza è stata gravata con il ricorso n. 10137 del 2008 proposto dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, dal Consorzio Intercomunale Priula e da Contarina S.p.A..<br />	<br />
2.Con la successiva sentenza n. 336/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto il ricorso ancora proposto da Conu Scarl avverso con la delibera dell&#8217;assemblea n.3 del 16 aprile 2009 e gli atti connessi con cui il Consorzio Treviso Tre, preso atto dell’esecutività della sentenza del Tar Veneto 236 del 2009, vi ha dato seguito riprendendo il procedimento di affidamento a partire dal primo degli atti non annullati e stabilendo la continuazione della gestione del servizio rifiuti a mezzo della società Contarina Spa &#8220;nel presupposto della tuttora esistente ed efficace partecipazione del Consorzio a Contarina spa avendo quale altro e unico ulteriore socio il Consorzio intercomunale Priula&#8221;, sulla base delle considerazioni tecniche ed economiche esplicitate nella relazione allegata alla deliberazione.<br />	<br />
La sentenza ha posto a fondamento della decisione di accoglimento il rilievo circa la mancata acquisizione del parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsto dal comma 4 dell’art. 23 <i>bis</i> del d.l. n. 122/1008. <br />	<br />
La sentenza è stata gravata dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre e dal Consorzio Intercomunale Priula con il ricorso n. 2584/2010. <br />	<br />
3. Conu Scarl si è costituito in entrambi i giudizi.<br />	<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
All’udienza del 16 novembre 2010 le cause sono state trattenute in decisione. <br />	<br />
4. Ragioni di connessione oggettiva e soggettiva impongono la riunione dei ricorsi in epigrafe specificati. L’accoglimento del ricorso n. 10137/2008 condurrebbe, infatti, alla reviviscenza, con efficacia retroattiva, dell’originario affidamento disposto in favore di Contarina s.p.a. e, per l’effetto, implicherebbe il venir meno dell’interesse delle parti ricorrenti alla coltivazione dell’appello proposto nei confronti della sentenza che ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti che, in esecuzione della prima sentenza, avevano confermato l’affidamento domestico del servizio di che trattasi.<br />	<br />
E’ d’uopo osservare, peraltro, che l’adozione di tali ultimi atti non comportano acquiescenza alla sentenza n. 51/2008, trattandosi di provvedimenti finalizzati all’esecuzione della vincolante statuizione di primo grado dai quali non è dato evincere la spontanea conformazione al precetto giudiziario e, con essa, la rinuncia alla coltivazione del gravame.<br />	<br />
5. Si può ora passare all’esame del ricorso n. 10137/2008, avente carattere pregiudiziale alla stregua delle considerazioni prima svolte.<br />	<br />
5.1. Giova rammentare che il Tribunale di prima istanza ha posto a fondamento della decisione di accoglimento un triplice ordine di considerazioni:<br />	<br />
a) l’assenza di un controllo analogo da parte di ciascun ente socio della società affidataria, assenza dimostrata dalla mancata previsione di un diritto di veto di ciascun ente partecipante nei confronti delle delibere assunte dagli organi sociali in modo difforme dalle proposte degli enti soci, dalla mancata attribuzione all’assemblea ordinaria della competenza relativa alla trattazione di argomenti inerenti alle pretese della società sugli enti locali e dalla mancata contemplazione del diritto di recesso dalla società nei caso in cui l’ente socio abbia diritto a far valere la risoluzione o, comunque, lo scioglimento del contratto di servizio;<br />	<br />
b)la mancanza del requisito dello svolgimento, da parte della società affidataria, della parte più importante dell’attività per conto degli enti locali soci;<br />	<br />
c)l’immediata esternalizzazione, disposta da parte di Contarina s.pa., del servizio affidato, e comunque di una sua quota rilevante, sintomatica della mancanza dei presupposti , giuridici e tecnico-economici, necessari onde giustificare la scelta del modello domestico.<br />	<br />
5.2. La Sezione reputa, in adesione alle doglianze articolate dalle parti appellanti in sede di gravame ed ulteriormente sviluppate con le successive e difese scritte ed orali, che nessuno dei tre ordini di rilievi meriti condivisione.<br />	<br />
5.2.1. Quanto al requisito del controllo analogo di cui al superiore punto a), la questione centrale del presente giudizio, attiene alla legittimità o meno dell’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti in favore di Contarina s.p.a. secondo il modulo del c.d. <i>inhouse providing</i> ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. <br />	<br />
Giova premettere, in linea di diritto, che alla fattispecie <i>sub iudice, </i>diversamente dall’oggetto del secondo giudizio d’appello, trova applicazione <i>ratione temporis </i>il sopra citato disposto legislativo secondo il testo in vigore al momento dell’adozione della delibera impugnata (marzo 2008), sicché essa si sottrae alla disciplina restrittiva successiva, introdotta dall’art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall’art. 15 d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, che ormai consente l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in tema di <i>in house providing</i>, nella sola ipotesi eccezionale di sussistenza di “particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorflogiche del contesto territoriale di riferimento” che “non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”, previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Resta, naturalmente, salva l’operatività della disciplina transitoria dettata dal comma 8 del citato art. 23-<i>bis</i>, incidente sulla durata del rapporto, ma esulante dai limiti oggettivi del presente giudizio. <br />	<br />
Trova, dunque, applicazione &#8211; con riferimento a fattispecie anteriore all’abrogazione sancita dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 &#8211; la previsione dell’art. 113, comma 5 lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere affidati “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. <br />	<br />
5.2.1.1. Tale essendo il quadro normativo di riferimento la Sezione ritiene non suscettibili di condivisione le due premesse concettuali da cui muove l’ordito argomentativo intessuto dalla sentenza appellata: la prima, secondo cui il controllo analogo sull’affidatario deve essere esercitato da ognuno dei soci individualmente inteso; la seconda secondo cui sussisterebbero indici in qualche modo tipizzati (diritto di veto e di recesso da parte di ciascuno dei soci in particolare) l’assenza dei quali escluderebbe in radice la praticabilità dell’affidamento domestico.<br />	<br />
5.2.1.1.1. In merito al primo aspetto la Sezione deve ribadire che, secondo l’ orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, nel caso di affidamento <i>in house,</i> conseguente all’ istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere quindi verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente (v. C.d.S., Sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092; 26 agosto 2009, n. 5082; 9 marzo 2009, n. 1365).<br />	<br />
Va osservato, al riguardo, che l&#8217;istituto dell&#8217;<i>in house providing </i>trova una precisa matrice comunitaria nei pronunciati della Corte di Lussemburgo. L&#8217;interpretazione della normativa interna <br />	<br />
(art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) va dunque condotta sul filo di quei vincolanti precedenti, come accade ogniqualvolta il giudice nazionale si trovi a dover fare applicazione di nozioni forgiate in ambito sovranazionale.<br />	<br />
La questione è stata per l&#8217;appunto esplorata, in modo esaustivo, da una recente pronuncia del Giudice comunitario.<br />	<br />
Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia 13 novembre 2008, in causa C-324-07, sulla vicenda &#8220;Coditel Brabant SA&#8221;.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato del Regno del Belgio aveva difatti sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali pienamente conferenti rispetto all&#8217;oggetto del presente contenzioso. In dettaglio, il Consiglio di Stato belga era stato investito dal ricorso promosso da una società, per l&#8217;appunto la Coditel Brabant SA, avverso la decisione del Comune di Uccle di associarsi ad una società cooperativa di soli comuni (&#8220;Brutélé&#8221;) e di affidare direttamente a quest&#8217;ultima la gestione della rete di teledistribuzione. Il Consiglio di Stato belga, dopo aver premesso che le decisioni della Brutélé erano prese, a maggioranza, dagli organi statutari composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, aveva dunque chiesto alla Corte europea:<br />	<br />
2) se i poteri &#8230; esercitati, tramite organi statutari, da tutti i cooperatori, o da una parte di questi nel caso di settori o sottosettori di gestione, sulle decisioni della società cooperativa possano essere considerati tali da consentire loro di esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi.<br />	<br />
Se tali poteri e tale controllo, per poter essere qualificati analoghi, debbano essere esercitati individualmente da ciascun associato o se sia comunque sufficiente che vengano esercitati dalla maggioranza degli associati&#8221;.<br />	<br />
La Corte di giustizia ha risposto con le seguenti statuizioni di principio.<br />	<br />
Con riferimento al primo quesito (sopra contrassegnato dal numero 2), il Giudice comunitario ha affermato che: &#8220;28. Per valutare se un&#8217;autorità pubblica concedente eserciti sull&#8217;ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest&#8217;esame deve risultare che l&#8217;ente concessionario è soggetto a un controllo che consente all&#8217;autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente (v., in tal senso, sentenze Parking Brixen, cit., punto 65, e 11 maggio 2006, causa C 340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I 4137, punto 36). &#8230; 34. La circostanza che gli organi decisionali della Brutélé siano composti di delegati delle autorità pubbliche ad essa associate indica che queste ultime controllano gli organi decisionali dell&#8217;ente di cui trattasi e sono dunque in grado di esercitare un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della Brutélé.&#8221;.<br />	<br />
Onde risolvere il problema posto dal Consiglio di Stato belga la Corte di giustizia ha quindi enunciato il seguente principio: &#8220;42. &#8230; &#8211; Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio dei fatti attinenti al margine di autonomia di cui fruisce la società in causa, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti da rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi.&#8221;.<br />	<br />
Sull&#8217;altro quesito, relativo alla possibilità di considerare &#8220;controllo analogo&#8221;, ai sensi della sentenza Teckal, anche il controllo esercitato, non individualmente, ma congiuntamente da parte di più autorità socie, deliberando, se del caso, a maggioranza, la Corte ha ricordato che la sua giurisprudenza &#8220;impone che il controllo esercitato sull&#8217;ente concessionario da un&#8217;autorità pubblica concedente sia analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non identico ad esso in ogni elemento (v., in tal senso, sentenza Parking Brixen, cit., punto 62). L&#8217;importante è che il controllo esercitato sull&#8217;ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale.&#8221;.<br />	<br />
La Corte, offrendo anche un&#8217;interpretazione autentica dei suoi precedenti in materia (con precipuo riferimento alle sentenze &#8220;Corame&#8221; e &#8220;Asemfo&#8221; le cui statuizioni si presentavano prima facie difficilmente conciliabili), ha poi chiarito che:<br />	<br />
&#8211; allorquando &#8220;47. &#8230; varie autorità pubbliche scelgono di svolgere le loro missioni di servizio pubblico facendo ricorso ad un ente concessionario comune, è di norma escluso che una di tali autorità, salvo che detenga una partecipazione maggioritaria ne<br />
&#8211; &#8220;48. &#8230; un risultato del genere non sarebbe conforme al sistema di norme comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni. Si riconosce, infatti, che un&#8217;autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa i<br />
&#8211; pertanto, &#8220;50. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l&#8217;adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sul<br />
&#8211; inoltre &#8220;51. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.&#8221;;<br />	<br />
&#8211; &#8220;52. Siffatta conclusione non è inficiata dalla citata sentenza Coname. Di sicuro la Corte ha ivi considerato che una partecipazione dello 0,97% è talmente esigua da non consentire ad un comune di esercitare il controllo su un concessionario che gestisc<br />
&#8211; &#8220;53. Del resto, in una sentenza successiva, cioè la citata sentenza Asemfo (punti 56 61), la Corte ha dichiarato che, in talune circostanze, la condizione relativa al controllo esercitato dall&#8217;autorità pubblica poteva essere soddisfatta nel caso in cui<br />
Il Giudice di Lussemburgo ha quindi risolto la questione, così statuendo: &#8220;qualora un&#8217;autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest&#8217;ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza.&#8221;.<br />	<br />
I principi di diritto enunciati nel caso &#8220;Coditel Brabant SA&#8221; consentono quindi di accedere alla tesi secondo cui, ai fini della configurabilità di un &#8220;controllo analogo&#8221;, non è necessaria la ricorrenza, in capo ad un socio pubblico, di un potere di controllo individuale del singolo socio affidante sulla società-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell&#8217;art. 2359 c.c.. La diversa linea tracciata dalla Corte di giustizia, alla quale il Collegio ovviamente aderisce, è invece nel senso dell&#8217;esigenza che il controllo della mano pubblica sull&#8217;ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.<br />	<br />
In effetti, l&#8217;impostazione del Giudice europeo trova riscontro nelle esperienze positive di molti Stati membri e, per quel che qui interessa, anche nel diritto amministrativo italiano che annovera diverse forme associative tra enti pubblici, anche per finalità di gestione in comune di pubblici servizi (si considerino, ad esempio, i consorzi di cui all&#8217; art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), in cui il controllo da parte del singolo ente sull&#8217;attività svolta, nell&#8217;interesse comune, dalla specifica forma associativa non è &#8220;individuale&#8221;, ma intermediato e, quindi, inevitabilmente attenuato dall&#8217;applicazione delle regole sul funzionamento interno dell&#8217;istanza associativa (conf. la recente delibera 24/ 2009 dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).<br />	<br />
5.2.1.1.2 In merito al secondo aspetto la giurisprudenza del Consiglio, escludendo la sussistenza di indici tassativi,reputa necessaria la valutazione del caso concreto al fine di verificare, se, alla luce della normativa statuaria e degli ulteriori fonti che regolano il rapporto tra affidatario e soci pubblici complessivamente traguardati, sussistano i presupposti del controllo analogo.<br />	<br />
Occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria <i>in house</i> non abbia rilevanti poteri gestionali di carattere autonomo , e che la totalità dei soci pubblici eserciti, pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nella fattispecie in esame –, della totalità degli enti pubblici soci (v. C.d.S., Sez. V 24 settembre 2010, n. 7092; 11 agosto 2010, n, 5620). <br />	<br />
Secondo la giurisprudenza comunitaria, formatasi segnatamente con riferimento a compagini multicomunali, occorre quindi, ai fini che qui rilevano, che gli enti soci esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v. C. giust. CE, Sez. II, 17 luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; C. giust. CE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso Coditel Brabant; C. giust. CE, Sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, caso Sea). <br />	<br />
5.2.2. Orbene, applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve pervenirsi alla conclusione della legittimità dell’affidamento del servizio disposto in favore della Contarina s.p.a., interamente partecipata da enti pubblici, tenuto conto dei seguenti indici significativi connotanti l’assetto organizzativo della società:<br />	<br />
a) l’art. 11, comma 4, dello Statuto in aggiunta alle competenze assembleari stabilite dall’art. 2364, comma 1, del codice, prevede la necessaria autorizzazione dell’assemblea dei soci ai fini dell’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, degli atti di programmazione della società e dei più importanti atti di gestione; <br />	<br />
b)gli articoli 10 e 16, comma 11, dello Statuto recano prescrizioni intese a vincolare il Consiglio di amministrazione, in sede di gestione ordinaria e straordinaria , al rispetto delle prescrizioni impartite, in sede di controllo analogo, dagli enti soci e trasfuse, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art 2341 bis c.c., in appositi atti formali e vincolanti;<br />	<br />
c)l’art. 5 della Convenzione stipulata tra i Consorzi ex art. 30 TUEL attribuisce all’assemblea consortile di ciascun ente socio il ruolo di strumento di controllo sull’andamento dell’amministrazione della società e, in particolare, del compito di procedere all’esame preventivo dei più significativi atti della società;<br />	<br />
d)ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 della medesima Convenzione, è prevista l’istituzione di un Consiglio di partecipazione composto dai rappresentanti degli enti soci deputato all’esame preventivo dei principali atti societari;<br />	<br />
e)in forza dei successivi commi 3 e 4 del citato art. 6 della Convenzione si subordina l’esecuzione di tali atti gestori al nulla osta del Consiglio di partecipazione e si consacra la competenza del medesimo Consiglio ad esprimere pareri su ogni argomento messo all’ordine del giorno dell’assemblea societario ovvero a proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno;<br />	<br />
f)l’art. 6, commi 5 segg. della Convenzione reca puntuali disposizioni in materia di poteri di vigilanza e di controllo esercitabili dal Consiglio di partecipazione grazie ad un sistema informativo che consente agli enti locali soci di essere costantemente informati circa l’attività della società mediante la periodica trasmissione di <i>report</i> di natura sia tecnica, sia amministrativa sia contabile, sia gestionale;<br />	<br />
g)l’art. 10, comma 3 dello Statuto e l’art. 9, comma 5, della Convenzione disciplinano l’esercizio del potere di controllo da parte di ciascuna società singolarmente;<br />	<br />
h)l’art. 16, comma 7 dello Statuto e l’art.10 della Convenzione riconoscono all’assemblea societaria il potere di adottare i provvedimenti conseguenziali al riscontro delle violazioni commesse dagli amministratori e dai sindaci, come acclarate in sede di vigilanza e di controllo, stabilendo altresì che costituisce giusta causa per la revoca dell’amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 dello Statuto;<br />	<br />
i)il contratto di servizio (artt. 14, commi 1 e 7) stabilisce che il Consorzio ha il potere di impartire alla società le disposizioni ritenute opportune in ragione dell’accertamento di inadempienze verificate in sede di controllo e ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare la decadenza dalla concessione.<br />	<br />
Sulla base di una valutazione unitaria e globale dei riferiti indici ricostruttivi dell’assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria ed i rapporti tra la società predetta e gli enti locali affidanti, deve pervenirsi alla conclusione che ricorre un modulo organizzativo istituzionalizzato –fondato sullo statuto sociale, sull’organismo costituito in forza di convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 e sui singoli contratti di servizio, e dunque su strumenti organizzativi espressamente riconosciuti dall’ordinamento –, il quale assoggetta l’attività della società affidataria, anche sul piano dell’effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo –sull’attività come sugli organi- dei Comuni soci affidanti, sganciati dall’entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il requisito del controllo analogo ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), d. lgs. n. 267/2000, con conseguente infondatezza dei dedotti motivi di ricorso di primo grado. <br />	<br />
5.3. In merito al requisito della prevalente dedizione della società ai bisogni dei soci la Sezione, a confutazione dei rilievi svolti dalla sentenza gravata, osserva che detto requisito è soddisfatto dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 dello Statuto, che circoscrivono l’attività prevalente della società all’ambito territoriale di pertinenza degli enti pubblici soci e richiamano espressamente i limiti posti dal dettato dell’art. 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali. Ne deriva il recepimento anche dell’interpretazione restrittiva offerta sul punto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. L’art. 6, comma 2, lett. a, della convenzione ex art. 30 del TUEL contempla, inoltre, il necessario nulla osta del consiglio di partecipazione per il concorso di Contarina a gare finalizzate all’affidamento di servizi da parte di enti pubblici non soci, mentre,dal canto suo, l’art. 11, comma 4, n. 3,lett. a, dello statuto di Contarina s.p.a. richiede al riguardo la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.<br />	<br />
Va soggiunto, questa volta in punto di fatto, che non risulta dedotto e tantomeno dimostrato lo svolgimento di attività extraterritoriali idonee a mettere in discussione il rispetto del precetto normativo oggetto dell’autovincolo di cui si è detto.<br />	<br />
5.4. Non può infine trovare condivisione l’assunto sostenuto dal Primo Giudice secondo cui l’esternalizzazione della gestione del servizio disposta da Contarina s.p.a. in favore della precedente affidataria dimostrerebbe l’insussistenza dei presupposti, vuoi giuridici vuoi tecnico-economici, della gestione domestica.<br />	<br />
Occorre, infatti, osservare che il sub-affidamento in favor di De Vizia s.p.a. è stato disposto per un limitato arco temporale in ragione della fisiologica esigenza di evitare soluzioni di continuità nelle more dell’espletamento delle attività preparatorie ed organizzative necessarie onde assicurare la piena operatività gestionale della Contarina. Si tratta, in definitiva, di una soluzione transitoria che che, per la portata limitata nel tempo e per la ragionevolezza degli obiettivi perseguiti, non contraddice la scelta di regime abbracciata dal Consorzio nel senso dell’adozione del modulo <i>in house. </i><br />	<br />
6. Il ricorso n. 10137/2008 deve essere quindi accolto. Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
L’accoglimento di detto ricorso implica, alla stregua delle considerazioni esposte al superiore punto 4, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso n. 2584/2010.<br />	<br />
7. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, accoglie il ricorso 10137/2008 e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Dichiara altresì l’improcedibilità del ricorso n. 2584/2010.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-3-2011-n-1447/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.1447</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2011-n-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2011-n-58/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2011-n-58/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.58</a></p>
<p>M. Perrelli Pres. E. Loria Est. Viacom Outdoor S.r.l. (Avv.ti G. De Angelis, G. A. Inzaghi, L. Arnaboldi e G. Olivi) contro il Comune di Parma (Avv.ti N. Creuso e S. Lago) il nuovo Regolamento del Codice della Strada non prevede più il meccanismo del silenzio-assenso sulle richieste di autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2011-n-58/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2011-n-58/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli Pres. E. Loria Est. <br />Viacom Outdoor S.r.l. (Avv.ti G. De Angelis, G. A. Inzaghi, L. Arnaboldi e G. Olivi) contro il Comune di Parma (Avv.ti N. Creuso e S. Lago)</span></p>
<hr />
<p>il nuovo Regolamento del Codice della Strada non prevede più il meccanismo del silenzio-assenso sulle richieste di autorizzazione alle installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali &#8211; Art. 52, comma 5 del nuovo Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) – Non prevede più il meccanismo del silenzio-assenso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il nuovo Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) prevede, all’art. 52, comma 5, un termine di sessanta giorni per l’assenso sulle autorizzazioni alle installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali, senza che venga più previsto in alcun modo il meccanismo del silenzio-assenso. La precedente normativa citata dalla ricorrente (art. 14 comma 4 septies del D.L. n. 318/1986) non può più trovare applicazione in quanto si tratta di una disposizione in materia di finanza locale, non avente carattere speciale rispetto al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che ha interamente rivisitato la materia in modo compiuto, con una particolare attenzione alla tutela della sicurezza stradale.  Il meccanismo del “silenzio-assenso” deve, pertanto ritenersi non più operativo in subiecta materia con conseguente infondatezza  della censura incentrata sull’esistenza del titolo autorizzativo formatosi per silentium</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00058/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00014/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 14 del 2006, proposto da </p>
<p><b>Viacom Outdoor S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Angelis, Guido Alberto Inzaghi, Luca Arnaboldi e Giangiacomo Olivi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni De Angelis in Parma, via Farini 37; 	</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Caroppo in Parma, Strada Repubblica 1-Avvocatura Municipale; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento 28/10/05 con il quale il Dirigente del Servizio Entrate del Comune di Parma esprime diniego alle istanze di autorizzazione prot.140190/05, 139317/05, 140184/05, 139417/05, 139334/05, 140165/05, 140211/05 e 140176/05;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso ed in particolare dell’art.39 comma 2 e dell’art.13 comma 9 del Piano Generale degli Impianti (unitamente ad ogni altra disposizione dello stesso che contrasti con l’art.51 commi 3 e 4 del R<br />
nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, da quantificare in corso di giudizio.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 dicembre 2005 e notificato in data 19 gennaio 2006, la società ricorrente impugna il diniego sulle otto istanze di autorizzazione da essa stessa presentate nell’anno 2005, al fine di installare n. 14 impianti pubblicitari da collocarsi su terreno appartenente al demanio ferroviario.<br />	<br />
In data 30 settembre 2005 il Comune ha inviato alla società n. 8 comunicazioni con cui, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, indicava i motivi ostativi all’accoglimento delle domande presentate dalla società. La ricorrente ha dato riscontro a tali note in data 8 ottobre 2005, invitando l’amministrazione a rivedere le proprie posizioni.<br />	<br />
Quest’ultima, con provvedimento del 3 novembre 2005, confermava i precedenti pareri negativi, in quanto <i>“le cause ostative prodotte dal Servizio Entrate non evidenziano solo un contrasto con la disciplina del Piano Generale degli impianti bensì palesi violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione.”</i><br />	<br />
Precisa, inoltre, il provvedimento che la circostanza che la norma sia stata impugnata non ne configura l’illegittimità che eventualmente sarà in futuro accertata in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Con il ricorso presentato la ricorrente propone le seguenti censure:<br />	<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 <i>septies</i> del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 488/86 (motivo che riguarda tutte le istanze). Secondo la ricorrente sulle istanze è maturato il silenzio-assenso essendo state presentate in data 4 agosto 2005 all’Ufficio pubblicità del Comune mentre la comunicazione dei motivi ostativi è stata trasmessa dal Comune il 30 settembre 2005.<br />	<br />
Poiché tutti gli impianti della ricorrente dovrebbero essere collocati sul demanio ferroviario, essi sono soggetti alle disposizioni del <i>corpus</i> normativo speciale di cui alla legge 132/59, all’art. 23, comma 5, del Codice della Strada, nonché all’art. 14, comma 4 <i>septies</i> della legge 488/86, in base al quale l’autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni. <br />	<br />
2. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 51, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 495/92. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (istanze prot. 140190, 139334, 139317, 140176, 140184, 139417). Il Comune ritiene che alcuni degli impianti in questione violerebbero l’art. 51, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada sotto il profilo delle distanze. L’amministrazione non ha espressamente indicato precisi punti di riferimento per valutare tali violazioni né ha svolto una valida istruttoria che avrebbe consentito di rilevare il pieno rispetto della normativa regolamentare. Da qui il difetto di motivazione.<br />	<br />
3. Violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/92, in relazione all’art. 3, comma 1, punto 20 del d.lgs. n. 285/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione (istanze prot. 140190, 140211, 140165, 139417). La norma citata riguarda l’installazione dei cartelli stradali lungo le curve. Secondo la ricorrente alcuni dei tratti stradali interessati non possono essere considerati <i>“curve”</i>, in quanto non derivano dall’intersezione di due tratti rettilinei. Inoltre, nessuno dei tratti stradali ove verrebbero installati i mezzi pubblicitari è tale da determinare problemi di scarsa visibilità, come richiesto dal Codice della Strada affinché una intersezione si definisca “curva”. L’installazione è infatti stata richiesta per taluni tratti rettilinei in prossimità delle curve, sui quali l’installazione di mezzi pubblicitari è perfettamente consentita.<br />	<br />
4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 495/92. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria (istanze prot. 140211 e 139417). La ricorrente rileva che l’amministrazione non ha contestato la violazione dell’articolo rubricato, ma ha soltanto “ricordato” la disposizione citata. In ogni caso, anche a voler ritenere che il Comune abbia inteso fare riferimento alla presunta violazione dell’articolo in questione, lo stesso non ha alcuna attinenza con il caso in esame, applicandosi esclusivamente ai mezzi pubblicitari collocati all’esterno dei centro abitati, come indicato nel comma 1, mentre nel caso di specie sono collocati esclusivamente nell’ambito del centro abitato.<br />	<br />
5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 <i>septies</i> del D.L. n. 318/86, convertito nella l. n. 488/86, in relazione agli art. 13, comma 9, 18, commi 3 e 42, commi 1 e 38, comma 3, del Piano generale degli impianti pubblicitari (tutte le istanze). Le disposizioni dei Piani generali degli Impianti non hanno alcun rilievo rispetto ai manufatti collocati sul demanio ferroviario, quali sono quelli in questione, in quanto le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituiscono un <i>corpus</i> normativo speciale, per cui essi sono sottoposti all’autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale. <br />	<br />
6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del Piano generale degli impianti. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto (istanze prot. 140211, 139417/05). L’interpretazione data dal Comune all’art. 39, comma 2 del Piano Generale degli Impianti &#8211; laddove ritiene che per ogni mezzo pubblicitario andrebbe presentata una singola richiesta di autorizzazione – è errata in quanto le istanze riguardano manufatti, che oltre a essere collocati sul medesimo tratto del demanio ferroviario, vengono accuratamente e singolarmente descritti dalla società ricorrente. In subordine, la società ricorrente ove la norma citata fosse ritenuta da interpretarsi come patrocinato dal Comune, intende farne oggetto di specifica impugnativa. <br />	<br />
7. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, violazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 241/1990, carenza di motivazione (tutte le istanze). Secondo il Comune le istanze riguarderebbero impianti pubblicitari da installarsi in zona tutelata individuata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. g) della delibera del Consiglio comunale n. 139/64 del 28 luglio 2004. Tuttavia la stessa deliberazione afferma che la disposizione ha carattere sperimentale ed è operante fino al 31.10.2005, pertanto nel caso <i>de quo</i> era già decaduta quando il provvedimento di diniego è stato notificato, ossia il 3 novembre 2005. Inoltre, trattandosi di una misura di vincolo essa può essere disposta solo in presenza di una specifica disposizione di legge che lo consenta e comunque motivata con forti ragioni di interesse pubblico, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuto.<br />	<br />
8. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 e 85 bis del regolamento urbanistico edilizio, adottato con decreto del P.R. della Regione Emilia &#8211; Romagna n. 722/73. Eccesso di potere per carenza di motivazione (tutte le istanze). Il richiamo operato dal Comune, nei provvedimenti di diniego, alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio è del tutto generico, quindi dovrebbe essere irrilevante. Tuttavia, ove il Comune intendesse riferirsi all’art. 82, che prevede l’inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle fasce di rispetto ferroviarie, la ricorrente eccepisce che tale divieto non riguarda gli impianti pubblicitari, poiché l’installazione degli stessi è espressamente prevista dal successivo art. 85 bis e perché simili manufatti sono di tipo leggero e non assimilabili agli edifici e alle altre opere soggette al preventivo rilascio di titoli edilizi.<br />	<br />
9. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 9 in relazione all’art. 18 comma 4 del Piano Generale degli Impianti (tutte le istanze). Secondo il Comune tutti gli impianti della ricorrente violerebbero l’art. 13, comma 9 del Piano Generale degli Impianti, il quale pone il divieto, all’interno dei centri abitati, di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari sulle strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria nonché entro una distanza di 50 metri dagli stessi. Tale disposizione, oltre a essere del tutto generica, in quanto volta a disciplinare le installazioni pubblicitarie sul suolo comunale, è in aperto contrasto con quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del regolamento in questione secondo cui è vietato il posizionamento di cartelli <i>“su ponti e sottoponti non ferroviari” </i>all’interno dei centri abitati. L’art. 13 comma 9 – norma di carattere generale &#8211; deve cedere il passo alla disposizione di carattere speciale, che permette, <i>a contrariis</i>, l’installazione di manufatti e sottoponti ferroviari. Pertanto il riferimento fatto dal Comune alla norma di carattere generale è del tutto in conferente, in quanto la norma citata è in contrasto con la più specifica normativa dell’art. 18 comma 3. In subordine, ove ritenuta applicabile al caso di specie, la ricorrente impugna anche la norma di cui all’art. 13, comma 9 del Piano generale degli Impianti.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.<br />	<br />
Con ordinanza in data 21 febbraio 2006 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza in data 07 dicembre 2010 e deciso nelle camera di consiglio dei giorni 7 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
1. In primo luogo, occorre rilevare che il provvedimento finale con cui sono stati confermati i precedenti pareri negativi espressi sulle varie istanze di autorizzazione non modifica le motivazioni per le quali era stato espresso il preavviso di diniego, anche con riferimento, quindi, alla contrarietà delle installazioni proposte al Piano Generale degli Impianti.<br />	<br />
Ciò si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato, che recita <i>“la circostanza che la norma del P.G.I. sia stata impugnata, non ne configura l’illegittimità che eventualmente sarà accertata in futuro in sede giurisdizionale”.</i><br />	<br />
Le ulteriori motivazioni per il diniego &#8211; palesi violazioni al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione &#8211; si aggiungono alla contrarietà al Piano Generale degli Impianti, ma non eliminano tale primaria contrarietà.<br />	<br />
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene la teoria del silenzio-assenso che si sarebbe formato sulle istanze da essa stessa presentate in data 4 agosto 2005 a seguito del decorso dei trenta giorni ai sensi dell’art. 14, comma 4 s<i>epties</i> del D.L. n. 318/1986.<br />	<br />
La tesi sostenuta da parte ricorrente è infondata in quanto la norma su cui fonda la teoria del silenzio-assenso è stata sostituita dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992, che ha disciplinato la materia delle installazioni pubblicitarie lungo le sedi stradali, non prevedendo più l’istituto del silenzio-assenso.<br />	<br />
Invero, il nuovo Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) prevede, all’art. 52, comma 5, un termine di sessanta giorni per l’assenso sulle autorizzazioni in discorso, senza che venga più previsto in alcun modo il meccanismo del silenzio-assenso.<br />	<br />
La precedente normativa citata dalla ricorrente (art. 14 comma 4 <i>septies </i>del D.L. n. 318/1986) non può più trovare applicazione in quanto si tratta di una disposizione in materia di finanza locale, non avente carattere speciale rispetto al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che ha interamente rivisitato la materia in modo compiuto, con una particolare attenzione alla tutela della sicurezza stradale. <br />	<br />
Il meccanismo del “silenzio-assenso” deve, pertanto ritenersi non più operativo in <i>subiecta</i> materia.<br />	<br />
Per quanto concerne l’istituto del nulla–osta previsto dall’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992, esso fa riferimento al potere comunale in ordine alla materiale collocazione degli impianti pubblicitari, laddove la norma dell’articolo 14, comma 4 <i>septies</i> del D.L. n. 318/86 fa riferimento all’ “attività pubblicitaria”, ossia all’aspetto commerciale di questo tipo di attività (affissione del messaggio); pertanto, anche ove ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso alla fattispecie in discorso (il che non è per quanto sopra rilevato), non potrebbe comunque estendersi al potere comunale che si esprime con il nulla-osta alla collocazione dell’impianto sulle strade di proprietà dell’ente locale.<br />	<br />
Il Comune ha legittimamente rilevato la non compatibilità tra l’installazione del mezzo pubblicitario nella sua materialità e le norme del Codice della Strada con particolare riferimento al profilo della sicurezza stradale.<br />	<br />
2. Con il secondo e il terzo motivo si contesta la insufficiente istruttoria e la carenza di motivazione in quanto il Comune non avrebbe motivato in ordine alla violazione delle distanze da parte degli impianti da installare né avrebbe specificato il manato ricorso al potere di deroga ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.P.R. n. 495/1992. Inoltre, alcuni dei tratti stradali interessati dalle installazioni non potrebbero essere considerati “curve”, in quanto non derivano dall’intersezione di due tratti rettilinei. nessuno dei tratti stradali ove verrebbero installati i mezzi pubblicitari è tale da determinare problemi di scarsa visibilità, come richiesto dal Codice della Strada affinché una intersezione si definisca “curva”. L’installazione è infatti stata richiesta per taluni tratti rettilinei in prossimità delle curve, sui quali l’installazione di mezzi pubblicitari è perfettamente consentita.<br />	<br />
I motivi sono destituiti di fondamento in quanto è evidente che l’Amministrazione non deve dare alcuna specifica motivazione in merito alla circostanza che non ritiene di fare uso del potere di deroga rispetto a l rispetto delle distanze contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento; sarebbe semmai stata tenuta a una motivazione rafforzata ove avesse fatto uso del potere di deroga, e ciò secondo i canoni generali. <br />	<br />
Riguardo alla circostanza che non ci si troverebbe in presenza di “curve” appare specioso e indimostrato l’assunto di parte ricorrente per il quale gli impianti interesserebbero solo tratti rettilinei in prossimità delle curve e non sarebbero da installarsi “lungo le curve”.<br />	<br />
Le doglianze di cui ai motivi 2 e 3 vanno, pertanto, respinte.<br />	<br />
3. Con il quarto motivo la ricorrente rileva che l’art. 53, comma 3, del d.p.r. n. 495/92 si applicherebbe esclusivamente ai mezzi pubblicitari da installare all’esterno dei contri abitati. Da qui la ulteriore violazione da parte del provvedimento di diniego impugnato.<br />	<br />
La tesi di parte ricorrente è destituita di fondamento in quanto il citato articolo del regolamento di attuazione del Codice della Strada è una norma che statuisce sulla competenza dei vari enti a autorizzare la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari non solo fuori dai centri abitati, ma anche lungo le strade o in vista di esse.<br />	<br />
In particolare, poi, nel comma 3 non si rinviene alcun indice che indica a ritenere che si tratti di una disposizione relativa alle sole installazioni esterne ai centri abitati, non sussistendo una <i>ratio</i> che possa differenziare l’aspetto dell’autorizzazione in relazione alla collocazione territoriale degli impianti.<br />	<br />
4. Con il quinto motivo si sostiene l’estraneità della pubblicità ferroviaria rispetto alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, giacchè le disposizioni inerenti gli impianti pubblicitari in ambito ferroviario costituirebbero un <i>corpus </i>normativo speciale, per cui essi sarebbero sottoposti all’autorizzazione di R.F.I. e a un mero nulla-osta comunale.<br />	<br />
L’assunto è infondato: come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 17 luglio 2002 n. 355, il piano degli impianti che ciascun Comune deve adottare riguarda anche la pubblicità ferroviaria e ciò in quanto la pianificazione comunale assicura la <i>“tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide, livello che costituisce il tratto caratterizzante della disciplina censurata. Essa, lungi dal contrastare con l&#8217;art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell&#8217;iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com&#8217;è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l&#8217;ambiente, l&#8217;arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità”.</i><br />	<br />
Secondo il Giudice delle leggi la tutela di tali interessi è assicurata, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: <i>“l&#8217;uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell&#8217;assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l&#8217;altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.</i><br />	<br />
Alla luce di tali argomentazioni il Comune resistente ha legittimamente fatto applicazione delle disposizioni a tutela della Zona ZS1 (tutelata) dal proprio Piano Generale degli Impianti nonché delle distanze stradali e di sicurezza imposte dal Codice della Strada.<br />	<br />
5. Con il sesto motivo la ricorrente assume che l’interpretazione data dal Comune all’art. 39, comma 2 del Piano Generale degli Impianti &#8211; laddove ritiene che per ogni mezzo pubblicitario andrebbe presentata una singola richiesta di autorizzazione – è errata in quanto le istanze riguardano manufatti, che oltre a essere collocati sul medesimo tratto del demanio ferroviario, vengono accuratamente e singolarmente descritti dalla società ricorrente. In subordine, la società ricorrente ove la norma citata fosse ritenuta da interpretarsi come patrocinato dal Comune, intende farne oggetto di specifica impugnativa.<br />	<br />
La doglianza è priva di pregio, in quanto la norma del Piano Generale degli Impianti non appare contrastare con alcuna norma di rango superiore né la ricorrente ha indicato il parametro di tale difformità; la disposizione che impone che le richieste siano presentate in modo singolo per ciascuna installazione trova una sua giustificazione nel fatto che le caratteristiche tecniche, le distanze dagli impianti stradali etc… possono essere diversificate per ciascuno di essi.<br />	<br />
Non sembra, inoltre, che le richieste della ricorrente, pur riguardando lo stesso tratto del demanio ferroviario, avessero identiche caratteristiche, per cui l’eventuale aggravamento lamentato non appare irrazionale al fine di comprendere esattamente quali siano le caratteristiche di ciascun manufatto che s’intende posizionare.<br />	<br />
6. Con il settimo motivo la società ricorrente ritiene che la disposizione del Piano Generale degli Impianti su cui fonda il provvedimento di diniego aveva carattere sperimentale ed è operante fino al 31.10.2005, essendo quindi decaduta quando il provvedimento di diniego è stato notificato, ossia il 03.11.2005.<br />	<br />
Il motivo è destituito di fondamento in quanto il provvedimento di diniego è stato emanato in data 28.10.2005, momento in cui era ancora pienamente vigente l’art. 35, comma 1, lett. g) del Piano, che, pertanto, unitamente agli altri motivi in esso espressi, è stato posto a fondamento del provvedimento di diniego. <br />	<br />
Quanto alla impugnativa della disposizione del Piano, ci si rifà a quanto rilevato nel precedente n. 5, con riferimento agli interessi pubblici sottesi all’esercizio del potere pianificatorio comunale.<br />	<br />
7. Con l’ottavo motivo di ricorso viene censurato il richiamo operato dal Comune, nei provvedimenti di diniego, alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio, in quanto lo stesso sarebbe del tutto generico e pertanto irrilevante.<br />	<br />
Nell’ipotesi in cui il Comune intendesse riferirsi all’art. 82, che prevede l’inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle fasce di rispetto ferroviarie, la ricorrente eccepisce che tale divieto non riguarda gli impianti pubblicitari, poiché l’installazione degli stessi è espressamente prevista dal successivo art. 85 bis e perché simili manufatti sono di tipo leggero e non assimilabili agli edifici e alle altre opere soggette al preventivo rilascio di titoli edilizi.<br />	<br />
Invero, l’interpretazione fornita da parte ricorrente non è condivisibile, in quanto l’articolo 82 del Regolamento Urbanistico e Edilizio del Comune sancisce l’inedificabilità assoluta nelle zone ferroviarie e nelle relative fasce di rispetto; l’art. 85 bis lettere a) e c) impone il divieto di allocazione della pubblicità ferroviaria nelle zone soggette a particolare tutela secondo le previsioni del Piano Generale degli Impianti e comunque richiede il rispetto delle disposizioni del Piano stesso che riguardano l’aspetto di tutela dell’estetica e del decoro urbano.<br />	<br />
Alla luce di tali elementi e del fatto che la ricorrente non ha attivato il procedimento previsto dall’art. 85 bis lettera b) del Regolamento in questione (ossia la dichiarazione di inizio attività) il diniego alla richiesta di installare le insegne pubblicitarie appare legittimo anche sotto questo ulteriore profilo.<br />	<br />
8. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente si duole dell’illegittimità dell’articolo 13, comma 9 del Piano Generale degli Impianti, che vieta l’installazione di mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, su ponti, sottoponti anche ferroviari e entro una distanza di 50 metri dagli stessi.<br />	<br />
La norma si porrebbe in contrasto con quanto prescritto dall’art. 18 comma 4 del Piano oltre che in violazione dell’art. 51, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 49571992.<br />	<br />
Per quanto concerne il contrasto con l’art. 18 del Piano esso stesso prevede che “entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di metri 50, l’installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e latri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione, tra l’altro, anche ferroviaria. Non si rileva, sotto questo profilo, alcun contrasto.<br />	<br />
Per quanto concerne il preteso contrasto con l’art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, occorre rilevare che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992, vi è un potere comunale di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, per cui l’Ente locale può disciplinare in modo più restrittivo le installazioni in discorso, in relazione a esigenze di sicurezza stradale, oltre che di decoro urbano, come sopra già rilevato.<br />	<br />
L’art. 51 pone dei limiti, volti a garantire la tutela minima della sicurezza stradale, ma ciò non elimina la potestà comunale di disporre misure più restrittive in relazione alle specifiche situazioni della circolazione – anche ferroviaria &#8211; locale.<br />	<br />
Conseguentemente, la più restrittiva disposizione del Piano Generale degli Impianti non appare contrastare con l’art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, avendo l’Ente locale, nel caso in discorso, esercitato proprio il proprio potere di dettare misure più limitative di quelle del regolamento del Codice della Strada.<br />	<br />
Né la norma del Piano Generale degli Impianti asseritamente illegittima era assoggettata a obblighi motivazionali stringenti, in quanto essa ricade nella previsione dell’articolo 3, comma 2, della legge 241/1990 s.m.i., per cui la motivazione non è richiesta trattandosi di un atto di contenuto generale e pianificatorio.<br />	<br />
9. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto come pure la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
10. Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendone giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Parma, nelle camere di consiglio dei giorni 7 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2011-n-58/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-3-2011-n-2122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-3-2011-n-2122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2122</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. Gatto Costantino Drees &#038; Sommer Ag. ed Ecosfera S.p.A. (Avv.ti M. Mazzone, S. ed E. Sticchi Damiano) c/ EUR S.p.A. (Avv. A. Clarizia) sull&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione e sulla sorte del contratto 1. Processo amministrativo – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale &#8211; Efficacia del contratto – Ricorso autonomo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-3-2011-n-2122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-3-2011-n-2122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza – Est. Gatto Costantino<br /> Drees &#038; Sommer Ag. ed Ecosfera S.p.A. (Avv.ti M. Mazzone, S. ed E. Sticchi Damiano) c/ EUR S.p.A. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione e sulla sorte del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale &#8211; Efficacia del contratto – Ricorso autonomo &#8211; Giurisdizione esclusiva G.A. – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Annullamento aggiudicazione – Sorte del contratto – Caducazione automatica – Non sussiste – Pronuncia giurisdizionale – Necessità – Caducazione disposta dalla P.A. – Provvedimento – Configurabilità.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Sorte del contratto – Giurisdizione esclusiva G.A. &#8211; D.lgs. n. 53/2010 – Annullamento aggiudicazione prima dell’entrata in vigore – Applicabilità.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Risarcimento per equivalente – Caducazione del contratto – Inammissibilità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per effetto della direttiva ricorsi 2007/66/CE e del suo recepimento nell’Ordinamento nazionale, avvenuto con il d.lgs. n. 53/2010, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia in ordine all’efficacia del contratto a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, anche se tale controversia è introdotta autonomamente rispetto all’annullamento dell’aggiudicazione già disposto con precedente sentenza.	</p>
<p>2. Non si possono configurare automatismi tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, in quanto la privazione degli effetti del contratto in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione è oggetto di una pronuncia giurisdizionale tipica e pertanto la volontà amministrativa con la quale si dichiara che un determinato contratto è caducato, pur se sotto forma di asserita presa d’atto, dispone autoritariamente lo scioglimento del contratto, con la conseguenza che le va riconosciuta natura provvedimentale.	</p>
<p>3. Il d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53, in quanto norma processuale, in difetto di diversa previsione transitoria, regola tutti gli atti successivi alla sua entrata in vigore, il 27 aprile 2010, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto anche per appalti aggiudicati anteriormente e dunque trova applicazione anche in relazione a procedimenti nei quali l’annullamento dell’aggiudicazione è intervenuto anteriormente allo scadere del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE e la caducazione del contratto è stata disposta nel vigore del d.lgs. 53/2010.	</p>
<p>4. Una volta escluso dal giudice il subentro nel rapporto negoziale con la P.A. dell’aggiudicatario legittimo che ha ottenuto l’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione illegittima a favore della controinteressata e risolta in termini di risarcimento per equivalente la pretesa a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, i vizi dell’aggiudicazione non possono più riflettersi sul negozio, in quanto la sentenza si interpone tra le due fattispecie (quella provvedimentale e quella negoziale), ne interrompe la relazione derivativo-costitutiva e determina un assetto di interessi (quanto agli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione e la correlativa sorte del contratto) che troverà, da quel momento, il proprio fondamento nella pronuncia giudiziale.<br />
Ne consegue che lo scioglimento del contratto potrà avvenire, in questi casi, solamente per vizi contrattuali propri, oppure per ragioni di autorità ex art. 21 sexies l. 241/90 e art. 134 d.lgs. 163/06, ma non più per ragioni che trovino nell’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione, il proprio titolo o fondamento o comunque la propria giustificazione causale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8706 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Soc. Drees &#038; Sommer Ag. ed ECOSFERA Spa, rappresentate e difese dagli avv. Matteo Mazzone, Saverio Sticchi Damiani, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Studio Legale (Bdl) Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone, 78; Soc Ecosfera Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matteo Mazzone, con domicilio eletto presso Matteo Mazzone in Roma, via G. Antonelli, 45; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Soc Eur Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota n. 450 del 4 agosto 2010 con la quale l’amministratore delegato dell’EUR S.p.a. ha disposto la caducazione del contratto di appalto relativo all&#8217;affidamento del servizio di “Construction management” per l&#8217;assistenza al direttore dei lavori, nonchè misurazione, contabilità, pianificazione, controllo qualità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo centro congressi EUR di Roma; nonché per il risarcimento dei danni conseguenti.<br />	<br />
E per ottenere:<br />	<br />
in via principale, il risarcimento in forma specifica, e quindi, la reintegrazione dell’ATI ricorrente nella titolarità del contratto di appalto stipulato in data 21.4.2008, dichiarato caducato dall’EUR Spa con il provvedimento del 4.8.2010 impugnato;<br />	<br />
in via subordinata, e ove il Tribunale ritenga la predetta reintegrazione eccessivamente onerosa per l’EUR Spa: 1) il risarcimento del danno per equivalente, nella misura del 10% dell’importo relativo alla parte non eseguita del contratto (misura corrispondente a quella che l’art. 134 del Dlgs 12.4.2006, n. 163 impone al committente di corrispondere all’appaltatore in caso di recesso volontario e unilaterale dal contratto); 2) il risarcimento del c.d. danno curriculare, nella misura – usualmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa – del 3% dell’importo di cui al precedente punto 1) essendo evidente che il mancato completamento dell’appalto impedirà all’ATI di conseguire incrementi dei requisiti di qualificazione per partecipare a gare d’appalto di dimensioni medio-alte.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc Eur Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando di gara del 13 agosto 2007, l’EUR Spa indiceva una procedura ristretta per l’affidamento in appalto del servizio di “Construction management per l’assistenza al direttore dei lavori” ed altre attività connesse, in funzione della realizzazione del Nuovo Centro dei Congressi EUR di Roma. Il procedimento si concludeva l’11 gennaio 2008 con l’aggiudicazione alla ricorrente ATI per l’importo di euro 6.047.862,78; veniva stipulato il contratto in data 21 aprile 2008; la prestazione del servizio aveva inizio in via d’urgenza nel gennaio 2008 e si prevedeva dovesse avere durata di 36 mesi. In accoglimento del ricorso proposto dalla concorrente ATI COBEMA/Progetti Europa Global, il Tribunale, con sentenza nr. 12075 del 22 ottobre 2009, depositata il 30 novembre 2009, annullava il provvedimento di aggiudicazione (per riscontrata carenza di un requisito di esperienza specifica richiesto dal punto 7.1.2 del disciplinare di gara) rigettava la domanda dell’ATI COBEMA di conseguire il risarcimento del danno in termini di reintegrazione in forma specifica, e quindi a subentrare nell’espletamento della residua parte del servizio di Construction Management ed assistenza alla direzione dei lavori in questione, ed in luogo di ciò disponeva il risarcimento del danno per equivalente, facendo applicazione dell’art. 2058 cod.civ., ponendone il pagamento a carico esclusivo dell’EUR Spa.<br />	<br />
L’EUR Spa, proseguiva nel rapporto contrattuale fino alla data del 4.8.2010, in cui comunicava di ritenere caducato il contratto in ragione del fatto che la sentenza aveva accertato l’assenza in capo all’ATI odierna ricorrente e originaria aggiudicataria del servizio, del requisito specifico di cui al menzionato punto 7.1.2 del disciplinare di gara (più precisamente, nella parte di interesse, la nota così recita: “..a seguito della sentenza TAR n. 12075/2009 divenuta recentemente inoppugnabile…è stata definitivamente accertata la mancanza in capo all’ATI….di un requisito richiesto per la partecipazione alla gara e, conseguentemente, è stata annullata l’aggiudicazione precedentemente disposta….si ritiene di dover prendere atto della intervenuta caducazione del contratto d’appalto a suo tempo stipulato in ragione della predetta illegittimità di uno dei suoi presupposti indefettibili…conseguentemente si invita la intestata società ..sino ad oggi affidataria del servizio, a voler cessare ogni attività oggetto del contratto….”). <br />	<br />
Esperito infruttuosamente uno scambio di corrispondenza al fine di riprendere l’esecuzione del contratto, l’ATI ha proposto l’odierno ricorso, che risulta affidato ad articolate censure, con il quale chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, il risarcimento in forma specifica, ossia la reintegrazione dell’ATI nella titolarità del contratto di appalto stipulato in data 21 aprile 2008 e dichiarato caducato dall’EUR Spa con provvedimento del 4 agosto 2010; in via subordinata, ove si ritenga la predetta reintegrazione eccessivamente onerosa per l’EUR Spa, chiede disporsi il risarcimento del danno per equivalente, nella misura esposta in epigrafe.<br />	<br />
Si è costituita l’EUR Spa, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dell’atto alla EUR Congressi Srl, soggetto emanante l’atto impugnato (che l’EUR Spa avrebbe solo formalmente sottoscritto); per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi l’atto impugnato di una mera presa d’atto della caducazione avvenuta in forma automatica per l’avvenuto annullamento dell’atto di aggiudicazione in sede giurisdizionale (l’EUR Spa avrebbe quindi fatto uso di un potere negoziale e non provvedimentale); per la mancata impugnazione di atti presupposti e successivi alla lettera del 4.8.2010 (deliberazione dei CdA di Eur Congressi ed EUR Spa, del 7.6.2010, richiamata nella lettera del 4.8.2010 e nota del 3.9.2010 di conferma della caducazione del contratto, nonché nota del 6.8.2010 ); deduce, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 133 comma 1 lett. “e” del c.p.a. e chiede rimettersi una questione di pregiudizialità comunitaria alla Corte di Giustizia in relazione alla normativa italiana laddove interpretabile nel senso favorevole a parte ricorrente. <br />	<br />
Con ordinanza nr. 5108/10 il Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare di parte ricorrente, ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.<br />	<br />
L’ordinanza nr. 5108/10 è stata a sua volta riformata in appello con ordinanza nr. 5821 del 17 dicembre 2010 della Sezione VI del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Le parti hanno scambiato memorie.<br />	<br />
All’udienza del 17 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’odierno ricorso, l’ATI Drees &#038; Sommers A.G. /Ecosfera Spa, chiede annullarsi l’atto con il quale l’EUR Spa ha ritenuto caducato il contratto a suo tempo stipulato tra le parti per l’espletamento del servizio di Construction Management per l’assistenza al direttore dei lavori relativamente alla realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Roma EUR, comunemente chiamato “La Nuvola”, perché con tale atto l’EUR Spa avrebbe violato il giudicato formatosi sulla sentenza nr. 12075/09 di questo Tribunale. Per tale ragione, domanda di essere reintegrata nel contratto, oppure, in subordine, di essere tenuta indenne per i mancati utili, ivi compreso il c.d. danno curriculare.<br />	<br />
Si è costituita l’EUR Spa che oppone all’accoglimento del ricorso numerose eccezioni in rito e nel merito delle pretese.<br />	<br />
I) Preliminare ad ogni altra valutazione, in rito come nel merito, è la corretta qualificazione della domanda introdotta dall’ATI ricorrente.<br />	<br />
Per come sarà anche meglio chiarito oltre, ed aderendo sul punto alla corrispondente eccezione difensiva di EUR Spa (da disattendersi invece quanto alle conseguenze di inammissibilità del gravame che se ne prospettano), l’odierno ricorso va qualificato come di ottemperanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32, comma 2, c.p.a., perché l’ATI ricorrente fa valere una pretesa che trova titolo e fondamento nella sentenza nr. 12075/09 e nell’assetto di interessi che, in forza di tale giudicato, si è formato. In altri termini, l’oggetto dell’odierno giudizio è l’accertamento dei limiti della sentenza nr. 12075/09 e se cioè essa abbia statuito inter partes ai fini del mantenimento del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione annullata, o meno (per mero scrupolo di esaustività, giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 87 co.4 c.p.a., l’avvenuta trattazione in pubblica udienza dell’odierno ricorso non è ostativa alla qualificazione del gravame nei termini esposti, perché non inficia la validità della decisione). <br />	<br />
II) Così qualificata l’azione, a conferma dell’ordinanza cautelare nr. 5108/10, e disattese le eccezioni in rito, si deve ritenere che la controversia ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso è ammissibile, è fondato e come tale va accolto, disattendendo così anche l’orientamento espresso in sede cautelare d’appello, che non può condividersi per più ragioni, esposte a seguire.<br />	<br />
Il Collegio avverte la necessità di anteporre all’esame della questione sottoposta al suo giudizio, una breve ricostruzione della relazione tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto nel frattempo stipulato.<br />	<br />
Per effetto della direttiva ricorsi nr. 2007/66/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 20 dicembre 2009, e del suo recepimento nell’Ordinamento nazionale avvenuto con il Dlgs 53/2010, il rapporto tra annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto medio tempore stipulato è regolato in termini di inefficacia, da dichiararsi da parte del giudice con sentenza costitutiva. La relativa cognizione è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 130, lett. “e” c.p.a.). Invero, il sistema normativo di cui agli artt. 121 e ss. del c.p.a., che ha sostituito il corrispondente impianto normativo del codice dei contratti che era stato novellato dal menzionato Dlgs 53/2010, opera non solamente sul piano processuale, bensì anche su quello sostanziale, perché dispone una nuova forma di patologia del contratto – collegata all’invalidità dell’aggiudicazione &#8211; che, sotto il profilo della giurisdizione, è assegnata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />	<br />
Quanto appena esposto trova conferme nella giurisprudenza del Consiglio di Stato nella quale si è espressamente affermato che prima della entrata in vigore della direttiva ricorsi e della relativa normativa di recepimento era nel potere della PA di caducare essa stessa, autoritativamente, un contratto in esecuzione della sentenza che avesse disposto l’annullamento dell’aggiudicazione (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 28 maggio 2010 , n. 3410).<br />	<br />
Pertanto, quantomeno in relazione agli appalti pubblici, la sorte del contratto in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione non può più configurarsi nei termini di quella particolare figura di patologia che era stata individuata nella c.d. “caducazione automatica” del negozio e dunque va escluso ogni automatismo sul piano del mantenimento o meno del contratto, in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione. <br />	<br />
Per completezza espositiva, quanto appena esposto spinge il Collegio ad osservare che, sebbene esuli dai limiti dell’odierno giudizio l’indagine circa l’ attualità della figura della “caducazione automatica” in relazione ad altre fattispecie di diritto amministrativo in cui la stipula di un contratto è preceduta da una fase di evidenza pubblica (come ad esempio i concorsi per le assunzioni agli impieghi della PA) oppure a fattispecie in cui l’annullamento dell’aggiudicazione non avvenga in sede giurisdizionale, ma in via di autotutela amministrativa, a stretto rigore dovrebbe ritenersi che la soluzione legislativa introdotta nella materia degli appalti non possa non estendersi anche alle altre fattispecie consimili, in ragione di quella medesima unitarietà strutturale delle relazioni esistenti tra la fase pubblicistica di selezione di un contraente e quella negoziale successiva, cui la prima è strettamente funzionale, che è comune a tutte queste ipotesi. <br />	<br />
Per quanto riguarda l’odierna fattispecie, in considerazione dell’ unicità ed inscindibilità del rapporto tra fase di evidenza pubblica e stipula del contratto di appalto (Consiglio Stato , sez. V, 20 ottobre 2010 , n. 7578), non è dunque possibile limitare la cognizione esclusiva del g.a. ai soli casi in cui venga in esame contestualmente la domanda di annullamento dell’aggiudicazione e quella con cui si chiede il subentro nel contratto, escludendola per domande aventi ad autonomo oggetto la privazione degli effetti del contratto, come se la cognizione in ordine all’inefficacia del negozio fosse una mera appendice processuale della domanda giudiziale di annullamento dell’aggiudicazione, perché a così opinare si finirebbe con il riconnettere alla medesima fattispecie sostanziale due tipologie di effetti eterogenei tra loro, radicando due giurisdizioni differenti (e facendo così vanificare quelle esigenze di effettività di tutela e concentrazione del giudizio che hanno ispirato la novella legislativa) solo a seconda di come viene introdotta la domanda. <br />	<br />
In realtà, sia l’annullamento dell’aggiudicazione, che la privazione degli effetti del contratto, pur se derivanti da una fattispecie unitaria, sono entrambe oggetto di una cognizione piena e diretta del giudice amministrativo, perché la privazione degli effetti è disposta, a determinati presupposti, in esito ad una indagine che riguarda specifici presupposti di legge e considerazioni di opportunità che si affiancano, in piena autonomia, alle ragioni dell’annullamento del titolo costituito dall’aggiudicazione, da cui dunque prescindono. <br />	<br />
Dunque, non v’è ragione di negare che la cognizione sulla sola domanda di privazione degli effetti del contratto, introdotta separatamente ed a seguito dell’ avvenuto annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale appartenga a quella medesima giurisdizione esclusiva del g.a in forza della quale l’annullamento è stato dichiarato inter partes, al pari di quanto avviene quando la medesima domanda è introdotta in connessione simultanea a quella demolitoria.<br />	<br />
Quanto appena esposto è del resto coerente con la conclusione cui è pervenuta Cass. 12 gennaio 2010, nr. 2906 che ha riconosciuto il “rilievo per il diritto comunitario della connessione tra le domande in precedenza ritenuta irrilevante a favore di una giurisdizione unica del giudice amministrativo, estesa anche agli effetti del contratto concluso a seguito di illegittima aggiudicazione, che appare certa nelle materie di giurisdizione esclusiva”.<br />	<br />
A maggior ragione, il principio appena espresso, elaborato in relazione alla figura della caducazione automatica degli effetti del contratto, non può non trovare applicazione in un contesto normativo in cui la privazione degli effetti del contratto stipulato in esito ad un’aggiudicazione illegittima ed annullata, dipende da apprezzamenti e condizioni di legge da valutarsi necessariamente in giudizio.<br />	<br />
Conferme a questo principio si trovano anche nella giurisprudenza di merito più recente (TAR Toscana, 11 novembre 2010, nr. 6579 e 27 gennaio 2011, nr. 154) che ha affermato che, dopo l&#8217;entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, ora trasfuse negli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, in caso di annullamento giudiziale dell&#8217;aggiudicazione di una pubblica gara spetta al giudice amministrativo &#8220;il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno l&#8217;efficacia del contratto&#8221; nel frattempo stipulato; il che significa &#8220;che l&#8217;inefficacia non è conseguenza automatica dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione, che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre effetti&#8221;.<br />	<br />
Va dunque affermato che, per effetto della direttiva ricorsi 2007/66/CE e del suo recepimento nell’Ordinamento nazionale, avvenuto con il Dlgs 53/2010, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia in ordine all’efficacia del contratto a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, anche se tale controversia è introdotta autonomamente rispetto ad un annullamento dell’aggiudicazione già disposto con precedente sentenza.<br />	<br />
Quanto esposto consente adesso di esaminare più agevolmente le diverse eccezioni preliminari e processuali dedotte dalla difesa di EUR Spa e, immediatamente dopo, il merito della controversia.<br />	<br />
III) Le premesse appena svolte conducono a respingere la prima e principale eccezione difensiva di EUR Spa, ossia quella secondo la quale l’odierna controversia apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario, avendo l’EUR Spa fatto uso di poteri negoziali e non provvedimentali.<br />	<br />
Peraltro, non può essere messo in dubbio che, a tacere della veste formale dell’atto impugnato, quest’ultimo ha natura provvedimentale.<br />	<br />
Invero, sul piano degli effetti, si deve osservare che la nota impugnata è intervenuta a distanza di oltre otto mesi dal deposito della sentenza di questo Tribunale (non impugnata). Quindi, anche a voler ipotizzare che la stessa sentenza avesse prodotto l’effetto caducante automatico proprio del regime normativo nella cui vigenza è stata pronunciata (ma, come sarà meglio chiarito oltre, tale circostanza è incompatibile con il giudicato), le parti hanno continuato ad eseguire il contratto.<br />	<br />
Ne consegue che, già solo sotto questo profilo, appare evidente che la nota impugnata ha perseguito effetti costitutivi di scioglimento del vincolo negoziale, riconnettendoli ad un vizio dell’aggiudicazione.<br />	<br />
Peraltro, una volta chiarito che la privazione degli effetti del contratto in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione è oggetto di una pronuncia giurisdizionale tipica, non è possibile configurare automatismi tra aggiudicazione e negozio. Dunque,anche sotto questo profilo, la volontà amministrativa con la quale si dichiara che un determinato contratto è caducato, pur se sotto forma di asserita presa d’atto, dispone autoritativamente lo scioglimento del negozio, con la conseguenza che le va riconosciuta natura provvedimentale.<br />	<br />
IIIa) In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a parte necessaria o controinteressata, tale eccezione va parimenti respinta, perché a tacere, invero, della natura della relazione tra EUR Spa, soggetto controllante, ed EUR Congressi Srl (che, peraltro, deporrebbe nel senso che, avendo EUR Spa stipulato il contratto della cui inefficacia si tratta, è il soggetto in capo al quale si incentrano gli interessi sostanziali dedotti in giudizio), la questione diviene priva di rilievo pratico, in quanto, come dedotto dalla difesa di parte ricorrente, con atto del notaio Maria Chiara Bruno di Roma, rep. n. 23416 – raccolta n. 8156, rogato in data 5.1.2010, le due società si sono fuse (per avvenuta incorporazione dell’EUR Congressi in EUR Spa) e dunque il contraddittorio è regolarmente instaurato. Peraltro, anche ad accedere alla tesi difensiva di EUR Spa, EUR Congressi srl non sarebbe una controinteressata, ma una parte formalmente resistente al pari di EUR Spa, avendo entrambe sottoscritto l’atto impugnato, ma priva di autonomia decisionale e di autonomia di interessi, in quanto organismo strumentale ad EUR Spa e completamente controllato da quest’ultima. Ne conseguirebbe non già una inammissibilità del ricorso, ma la possibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio quantomeno in termini di errore scusabile (cui non ha luogo provvedere, proprio per la circostanza che la società strumentale EUR Congressi srl, è confluita nella resistente).<br />	<br />
Va dunque ritenuto che il contraddittorio è da ritenersi correttamente instaurato perché è stato evocato in giudizio e quivi si è costituito ed ha contraddetto l’unico soggetto avente interesse sostanziale qualificato a contraddire.<br />	<br />
IIIb) La qualificazione dell’odierno ricorso come giudizio sull’ottemperanza, porta a svalutare anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa di EUR Spa, secondo la quale il gravame sarebbe inammissibile per mancata impugnazione della delibera 7.6.2010 del consiglio di amministrazione dell’EUR Spa (con cui sarebbe stata disposta la caducazione del contratto) e per mancata impugnazione della lettera del 3.9.2010 con la quale l’EUR Spa confermava l’avvenuta caducazione del contratto.<br />	<br />
In primo luogo, sul punto, sono condivisibili le deduzioni difensive di parte ricorrente, perché quest’ultimo atto ha identico tenore di quello impugnato ed è dunque atto meramente confermativo, come tale non necessitante di ulteriore ed autonoma impugnazione. In questo senso, l’autonomia di un provvedimento successivo rispetto ad un atto già impugnato, va apprezzata sul piano sostanziale, laddove sussista una nuova qualificazione dell’assetto di interessi, anche limitatamente agli aspetti della motivazione e dell’istruttoria. Nel caso di specie, la nota si limita a confermare la tesi dell’avvenuta caducazione automatica del contratto e dunque nulla di nuovo apporta sul piano sostanziale all’oggetto ed ai limiti della controversia. <br />	<br />
Quanto alla deliberazione del c.d.a. di EUR Spa del 7.6.2010, poiché non v’è prova che tale atto sia stato comunicato all’ATI ricorrente (né vale, ai fini dell’onere di impugnare, la conoscenza del legale di parte in giudizio, v. da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010 , n. 36093), la sua mancata impugnazione non è ostativa all’ammissibilità del ricorso. <br />	<br />
In ogni caso, la qualificazione del giudizio in termini di ottemperanza consente di ritenere anche queste eccezioni ininfluenti ai fini della decisione.<br />	<br />
Infatti, il giudizio di ottemperanza non ha natura impugnatoria, ma ha per oggetto la verifica di conformità di un dato comportamento al precetto contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata; nel caso in esame, ciò di cui parte ricorrente si duole, sostanzialmente, è la circostanza che con atti adottati in aperta violazione del giudicato, o comunque elusivi di esso, l’EUR Spa ha fatto venire meno il vincolo negoziale in via unilaterale, mentre la sentenza di questo Tribunale nr. 12075/09 aveva escluso la caducazione degli effetti del contratto. In questo senso, gli atti comunque posti in essere a tali fini sono, nella prospettazione di parte ricorrente, radicalmente nulli ex art.21 septies l. 241/90 e come tali non necessitano di specifica ed ulteriore impugnazione. <br />	<br />
Per ciò, anche sotto questo diverso profilo, il ricorso è comunque ammissibile.<br />	<br />
IIIc) Va infine precisato che la fattispecie è regolata dalla disciplina innovata dal recepimento della direttiva ricorsi 2007/66/CE, poiché il d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53, in quanto norma processuale, in difetto di diversa previsione transitoria, regola tutti gli atti successivi alla sua entrata in vigore, il 27 aprile 2010, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla sorte del contratto anche per appalti aggiudicati anteriormente (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 30 settembre 2010 , n. 11233) e dunque trova applicazione anche in relazione a procedimenti nei quali l’annullamento dell’aggiudicazione è intervenuto anteriormente allo scadere del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE e la caducazione del contratto è stata disposta nel vigore del Dlgs 53/2010.<br />	<br />
IIId) Non avendo concorso alla fattispecie dedotta in atti, non incidono sull’ammissibilità del gravame le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nelle quali si espongono argomenti a favore della legittimità della condotta di EUR Spa, ma non si adottano provvedimenti specifici (salvi i procedimenti in corso ai fini delle sanzioni e delle conseguenze in ordine alla dichiarazione del possesso di requisiti successivamente non comprovati, che è oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Autorità e che non risulta avere ancora avuto compimento). <br />	<br />
IIIe) Quanto appena esposto consente al Collegio di poter succintamente risolvere le questioni preliminari ancora non esaminate e che sono tutte da respingersi.<br />	<br />
In particolare, è manifestamente inammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 133 comma 1, lett. “e” del Dlgs 104/2010 per asserito contrasto con gli artt. 24, 25, 99, 102, 103, 111, e 113 della Costituzione, perché, come sarà anche meglio chiarito oltre, le questioni oggetto dell’odierno giudizio attengono esclusivamente alla fase di aggiudicazione dell’appalto ed ai suoi riflessi sulla sorte del contratto. Per le medesime ragioni, atteso l’ambito della direttiva 2007/66/CE, non sussistono i presupposti per sottoporre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria in relazione alle medesime disposizioni.<br />	<br />
IV) Così risolte le questioni preliminari e processuali, si può esaminare il ricorso nel merito.<br />	<br />
Come già anticipato, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Infatti, la sentenza nr. 12075/09 di questo Tribunale ha statuito anche tra le parti dell’odierno giudizio in ordine al mantenimento in essere del vincolo negoziale, perché ha espressamente negato il subentro della ricorrente in quella sede (ossia la concorrente che avrebbe avuto titolo a conseguire l’aggiudicazione) nel negozio, ed ha riconosciuto a suo favore il risarcimento per equivalente.<br />	<br />
Ne consegue che è incompatibile con il contenuto motivazionale della sentenza la prospettazione di un effetto caducante del contratto promanante dall’annullamento dell’aggiudicazione, perché il mantenimento in essere del negozio è condizione logica necessaria ed imprescindibile del risarcimento per equivalente (quest’ultimo nella sentenza è disposto ex art. 2058 cod.civ. e quindi nell’espressa contemplazione della necessità di interesse pubblico della prosecuzione delle prestazioni). Dunque deve riconoscersi che dalla sentenza nr. 12075/09 è derivato un assetto di interessi definito dal giudicato senza alcun margine ulteriore di esercizio del potere, e che essa disciplina esaustivamente gli effetti dell’aggiudicazione illegittima sulla sorte del contratto.<br />	<br />
In altri termini, ferme restando ovviamente le ordinarie facoltà negoziali o di legge (come il recesso per motivi di interesse pubblico), il giudicato ha definito inter partes il piano dei rapporti per quelle che sono le conseguenze dell’aggiudicazione di cui ha escluso l’effetto caducante automatico nei confronti del contratto, o altre conseguenze dirette dell’aggiudicazione illegittima sul piano negoziale.<br />	<br />
Ciò vuol dire che, una volta escluso dal giudice il subentro nel rapporto negoziale con la PA dell’aggiudicatario legittimo che ha ottenuto l’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione illegittima a favore della controinteressata, e risolta in termini di risarcimento per equivalente la pretesa a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, i vizi dell’aggiudicazione non possono più riflettersi sul negozio, perché la concatenazione logica e giuridica tra provvedimento e negozio è interrotta dal giudicato che ha efficacia preclusiva di ogni ulteriore indagine in merito. In altri termini, la sentenza si interpone tra le due fattispecie (quella provvedimentale e quella negoziale), ne interrompe la relazione derivativo-costitutiva e determina un assetto di interessi (quanto agli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione e la correlativa sorte del contratto) che troverà, da quel momento, il proprio fondamento nella pronuncia giudiziale. <br />	<br />
Ne consegue che lo scioglimento del contratto potrà avvenire, in questi casi, solamente per vizi contrattuali propri, oppure per ragioni di autorità ex art. 21 sexies l. 241/90 e art. 134 dlgs 163/06, ma non più per ragioni che trovino nell’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione, il proprio titolo o fondamento o comunque la propria giustificazione causale. <br />	<br />
Nella fattispecie in esame, non può quindi essere equiparato l’accertamento giudiziale del mancato possesso di determinati requisiti qualificanti l’impresa ab origine, all’ipotesi, espressamente contemplata nel contratto all’art. 22 e richiamata nelle proprie difese dall’EUR Spa, della risoluzione per sopravvenuta perdita dei requisiti di qualificazione, perché si tratta di due ipotesi radicalmente diverse. La mancanza originaria dei requisiti è un vizio dell’aggiudicazione che, come si è detto, ha formato oggetto di una pronuncia giurisdizionale; la mancanza sopravvenuta dei requisiti opera sul piano negoziale perché è contemplata da una clausola contrattuale che trova fondamento nell’assetto del sinallagma che le parti hanno posto in essere. Dunque, il comportamento dell’EUR Spa non può trovare giustificazione neppure nell’ottica di una sua qualificazione a natura strettamente contrattuale, perché tale qualificazione, per i motivi espressi, va negata.<br />	<br />
Ha quindi errato parte resistente nel “prendere atto” che l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione ha determinato la caducazione automatica del contratto, perché al momento dell’adozione dell’atto tale figura non era più sussistente nella disciplina dei contratti e perché, in ogni caso, tale conseguenza è stata espressamente e formalmente esclusa dalla decisione non oppugnata di questo Tribunale. <br />	<br />
Per tale ragione, il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto.<br />	<br />
V) All’accoglimento del ricorso segue la reintegrazione nel contratto, secondo la domanda di parte ricorrente che non ha motivo di essere respinta.<br />	<br />
In particolare, attesa la natura delle prestazioni dedotte (attività di supporto alla direzione dei lavori), dalla prospettazione della difesa della resistente (secondo la quale EUR Spa ha già interamente sostituito il personale dell’ATI ricorrente ed è dunque subentrata direttamente nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto con proprie risorse) non emergono situazioni di irreversibile compromissione dello stato del contratto, né ragioni di interesse pubblico o di natura tecnica rilevanti ai fini dell’art.121 e 122 c.p.a.<br />	<br />
Per tale ragione si deve ordinare all’EUR Spa di reintegrare l’ATI ricorrente nel contratto, con effetto dalla data del 1 aprile 2011 &#8211; che appare congrua tenuto conto dei tempi di comunicazione della presente sentenza e delle necessarie attività logistiche &#8211; e con proroga dei termini di completamento dell’appalto di un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la nota impugnata e la reintegrazione. Non appare superfluo precisare che la proroga è disposta al solo fine di recuperare i ritardi conseguenti alla caducazione disposta dall’EUR Spa ed assicurare pienezza ed effettività di tutela quanto al risarcimento in forma specifica, senza dover aggravare di ulteriori costi l’Amministrazione resistente. Restano ferme tra le parti le rispettive pretese che trovano titolo nel contratto e nell’esecuzione dell’appalto così come esistenti e formalizzate alla data del 4 agosto 2010, la cui cognizione esula dall’odierno giudizio. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto in motivazione ed ordina all’Amministrazione di reintegrare parte ricorrente nel contratto, con effetto dalla data del 1 aprile 2011 e con proroga dei termini di completamento dell’appalto nel senso e nei limiti sanciti in parte motiva.<br />	<br />
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato, oneri di notificazione e spese generali nella misura di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-8-3-2011-n-2122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2084</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-2084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-2084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2084</a></p>
<p>Pres. G. Giovannini, Est. A. Bottiglieri DML. s.p.a.(Avv. D. Pezzi e S. Mazzoni) c./ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) 1. Pratiche commerciali scorrette – Accertamento – Ricorso giurisdizionale – Settore merceologico – Prassi di mercato – Adesione &#8211; Onere della prova – Grava sull&#8217;operatore. 2. Pratiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-2084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-2084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2084</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giovannini, Est. A. Bottiglieri<br /> DML. s.p.a.(Avv. D. Pezzi e S. Mazzoni) c./ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pratiche commerciali scorrette – Accertamento – Ricorso giurisdizionale – Settore merceologico – Prassi di mercato – Adesione &#8211; Onere della prova – Grava sull&#8217;operatore.	</p>
<p>2. Pratiche commerciali scorrette – Operatore commerciale – Diligenza &#8211; Valutazione –  Tipologie di consumatori – Segmentazione secondo il settore merceologico – Irrilevanza.	</p>
<p>3. Pratiche commerciali scorrette – Prodotto – Numero limitato – Vendita – Promozione -Limitazioni – Successiva rimozione &#8211; Strategia commerciale prevista ex ante – Illiceità.	</p>
<p>4. Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Quantificazione – Parametri – Condizioni economiche dell&#8217;agente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pratiche commerciali scorrette, in sede di vaglio giurisdizionale, l’indicazione dell’adesione ad una prassi di mercato, motivata da oggettive caratteristiche del settore merceologico, può escludere l’illiceità della condotta posta in essere dall’operatore se corroborata dalla prova dell&#8217;effettiva adesione a tale prassi.	</p>
<p>2. In tema di pratiche commerciali scorrette, l&#8217;Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel valutare la diligenza professionale dell&#8217;operatore e nel determinare lo standard di correttezza commerciale non deve tenere conto delle specifiche caratteristiche tipologiche del consumatore medio dello specifico settore merceologico.	</p>
<p>3. In tema di pratiche commerciali scorrette, è illecita la promozione di determinate offerte effettuata affermandone la speciale convenienza e limitando la quantità delle merci acquistabili, quando poi tali limitazioni quantitative vengano a cadere in una successiva offerta, e tale strategia promozionale sia stata precedentemente prevista.	</p>
<p>4. In tema di pratiche commerciali scorrette, la quantificazione della sanzione deve tenere conto, tra gli altri elementi, delle condizioni economiche dell&#8217;agente. Sotto questo profilo, l&#8217;equità della sanzione deve essere valutata con riferimento all&#8217;utile prodotto dall&#8217;agente nell&#8217;anno di riferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3246 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>DML s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Pezzi e Simone Mazzoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento dell’Autorità intimata 15 gennaio 2009, successivamente notificato, con cui è stata irrogata alla società la sanzione pecuniaria pari a € 80.000,00 in relazione a tre promozioni ritenute pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lett. b) e d), e 23 del codice del consumo.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 24 novembre 2010 il conms. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La DML s.p.a., titolare dei punti vendita a marchio Trony in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, agisce in giudizio per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 gennaio 2009, notificatole il 12 febbraio 2009, con cui, all’esito di procedimento avviatosi su segnalazione di un consumatore, ha irrogato alla società la sanzione pecuniaria pari a € 80.000,00, ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lett. b) e d), e 23 del codice del consumo (d. lgs. 206/05), in relazione a tre promozioni, ritenute pratiche commerciali scorrette. <br />	<br />
Le pratiche in argomento afferiscono ai due prodotti di cui in seguito.<br />	<br />
&#8211; NOTEBOOK TOSHIBA L4012X. <br />	<br />
La società rappresenta di aver pubblicizzato, mediante 95.000 copie di un volantino distribuito nell’area, la posta in vendita, nel punto vendita di Monzano, in occasione della sua inaugurazione, del prodotto “Notebook Toshiba L4012X” al “sottoprezzo” di € 599,00, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originario di € 799,00, per il solo giorno 25 ottobre 2007 e limitatamente a 20 pezzi. <br />	<br />
La ricorrente precisa che la formula “sottoprezzo” è un neologismo che, nella prassi dei rivenditori al dettaglio di elettrodomestici ed apparecchi elettronici, ben nota al consumatore, sottolinea che il prodotto è ceduto senza apprezzabile margine di guadagno (nella specie, la stessa Autorità accertava che il prezzo pagato dalla società per ogni singolo prodotto era pari ad € 598,34 IVA inclusa), e che (a differenza dalla vendita sottocosto di cui al d.p.r. 218/01) non è normata.<br />	<br />
Tale offerta, prosegue la società, si è comunque rivelata una erronea valutazione commerciale, essendo stati venduti solo 6 dei computer resi disponibili, ciò che ha comportato il ricorso della società all’utilizzo della cd. “clausola di protezione di magazzino”, contenuta nell’accordo commerciale stipulato con Toshiba, prevedente un contributo per lo smaltimento dei prodotti obsoleti da definire volta per volta secondo necessità. Per l’effetto, a fronte dell’acquisto originario di 51 pezzi del prodotto, la società ricontrattava col fornitore il relativo prezzo, ottenendo un contributo pari a € 55,00 più IVA per pezzo. <br />	<br />
Per quanto sopra, la ricorrente espone di essersi trovata nelle condizioni di poter riformulare il prezzo di offerta dei Notebook Toshiba L4012X rimasti invenduti in € 549,00, che veniva pubblicizzato mediante volantino promozionale valido per il periodo dal 18 al 30 novembre 2007.<br />	<br />
&#8211; STAMPANTE HP AIO C3180. <br />	<br />
La ricorrente espone di aver pubblicizzato, mediante volantino promozionale valido per il periodo dall’8 al 17 novembre 2007, distribuito in circa 641.000 copie nelle località dei propri punti vendita, la posta in vendita, tra altro, della “Stampante “HP AIO C3180” al prezzo sottocosto di € 54,00, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originario di € 79,00, limitatamente a 500 pezzi disponibili.<br />	<br />
Precisa la società che trattavasi di un effettivo sottocosto, essendo stato tale prodotto acquistato, in 820 pezzi, al costo unitario di circa € 56,00 IVA inclusa.<br />	<br />
Anche in questo caso, si prosegue, rimanevano però invenduti 309 dei 500 pezzi disponibili. Di talchè, sempre mediante il ricorso alla clausola di protezione di magazzino, ottenuto il contributo di € 9,00 a pezzo, la società poteva riformulare in € 49,00 il prezzo di offerta, non più sottocosto, che veniva pubblicizzato nel volantino promozionale valido per il periodo dal 18 al 30 novembre 2007, ovvero lo stesso di cui sopra si è detto in relazione al Notebook Toshiba L4012X.<br />	<br />
Con l’impugnato provvedimento l’Autorità ha ritenuto che la ricorrente, nell’aver offerto in vendita in due precedenti promozioni (relative, la prima, al giorno 25 ottobre 2007 e, la seconda, al periodo 8-17 novembre 2007) due prodotti (Notebook Toshiba L4012X e stampante HP AIO C3180), successivamente offerti ad un prezzo più basso in altra promozione (valida dal 18 al 30 novembre 2007), ha posto in essere una pratica commerciale scorretta <i>ex</i> artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e d), e 23 del codice del consumo. <br />	<br />
Avverso le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità la società indirizza i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 18, lett. h) del codice del consumo – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà – ingiustizia grave e manifesta.<br />	<br />
La ricorrente descrive articolatamente le caratteristiche del settore in parola, soffermandosi sulla illustrazione della rapidissima obsolescenza tecnologica cui sono soggetti i relativi prodotti, sulla presenza di una concorrenza molto serrata, nonché sui già sopra cennati meccanismi di protezione ivi contrattualmente operanti (“clausola di protezione di magazzino” o “stock protection”). <br />	<br />
Con riguardo a questi ultimi, parte ricorrente afferma che essi non consistono in un beneficio incondizionato offerto dal produttore al rivenditore – tant’è che l’entità del contributo viene definito di volta in volta a seconda delle necessità, nell’ambito di un importo massimo concordato preventivamente su base annua, normalmente elargito su base trimestrale – ovvero non esentano il rivenditore, nell’individuare il primo prezzo del prodotto, dall’assunzione del connesso rischio commerciale. Epperciò, secondo la società, nell’indicazione del primo prezzo, per il solo fatto della consapevolezza del rivenditore della possibilità di poter in un secondo momento offrire il prodotto ad un prezzo più basso (situazione che non solo non è preventivabile, ma che può anche non realizzarsi), non può rinvenirsi <i>ex se</i> una volontà ingannevole per il consumatore, come invece ha fatto l’Autorità. Del resto, si prosegue, nel sistema concorrenziale descritto, tutti i rivenditori sono posti sullo stesso piano, e il consumatore ben conosce la relativa dinamica di mercato, e può, pertanto, trarre beneficio dal noto meccanismo dell’abbassamento progressivo del prezzo, qualora non intenda correre il rischio dell’esaurimento del prodotto, che avviene quando il prezzo offerto è effettivamente il più competitivo sul mercato.<br />	<br />
Erroneamente, pertanto, secondo la ricorrente, l’Autorità ha considerato la descritta pratica contraria alla diligenza professionale, in quanto nel porre in essere la descritta condotta la ricorrente ha operato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede correlati alla specifica prassi da tempo in uso nel settore della vendita delle apparecchiature elettroniche;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 18, lett. e) del codice del consumo, nonché degli artt. 21, comma 1, lett. b) e d) e 23, lett. g) dello stesso codice – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà – ingiustizia grave e manifesta.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, per quanto già sopra riferito, non sussiste nella specie il primo dei presupposti (contrarietà alla diligenza professionale) richiesti dal codice del consumo affinché una pratica commerciale possa definirsi scorretta.<br />	<br />
Ma, si prosegue, non sussiste neanche il secondo, ovvero l’idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.<br />	<br />
A tale conclusione la ricorrente perviene illustrando i tratti salienti dell’art. 21, lett. b) e d) &#8211; azioni ingannevoli &#8211; e dell’art. 23, lett. g) &#8211; pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli &#8211; del codice del consumo applicati nella fattispecie, e sostenendo che l’effetto della sensibile alterazione del comportamento del consumatore medio richiede l’applicazione di un principio di proporzionalità, che deve tener conto anche dell’unica saliente definizione normativa di consumatore medio, ovvero del “considerando” n. 18 della direttiva comunitaria n. 2005/29/CE.<br />	<br />
Essa comporta, secondo la ricorrente, che, diversamente da quanto ha fatto l’Autorità, nel settore che occupa il consumatore medio deve ritenersi persona sicuramente consapevole della velocissima obsolescenza tecnologica cui i prodotti in parola sono soggetti, e in grado di riscontrare che simili prodotti sono costantemente oggetto di offerte promozionali continue, che hanno quale naturale effetto che nel susseguirsi delle promozioni, in tempi estremamente rapidi, il prezzo di un prodotto, seppur sempre valido, tende sempre a diminuire. <br />	<br />
Con un secondo profilo di censura la ricorrente contesta la correttezza della conclusione cui è pervenuta l’Autorità che, nel ritenere ingiustificato il cambiamento di prezzo, quantità e disponibilità dei prodotti tra le due promozioni, ha erroneamente ritenuto che le prime offerte in ordine temporale avrebbero indotto il consumatore medio ad effettuare un acquisto che non avrebbe altrimenti effettuato.<br />	<br />
La società illustra, al riguardo, la giustificatezza del cambiamento della propria strategia di vendita per entrambi i prodotti e la sua sicura prevedibilità da parte del consumatore;<br />	<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 13, del codice del consumo, in relazione alla mancata e falsa applicazione dell’art. 11 della l. 689/81 – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria e di motivazione – iniquità – ingiustizia grave e manifesta.<br />	<br />
Con la finale censura la società contesta sotto vari profili la quantificazione della sanzione.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, insistendo per l’infondatezza del gravame, di cui domanda il rigetto.<br />	<br />
Con ordinanza 6 maggio 2009, n. 1999 la domanda di sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato formulata in via incidentale dalla ricorrente è stata respinta.<br />	<br />
La ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie argomentazioni.<br />	<br />
Indi il gravame è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 novembre 2010.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> E’ sottoposto al presente scrutinio di legittimità il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che la ricorrente DML s.p.a., titolare dei punti vendita a marchio Trony in Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, nell’aver offerto in vendita in due precedenti promozioni (relative, la prima, al giorno 25 ottobre 2007, la seconda, al periodo 8 -17 novembre 2007) due prodotti (Notebook Toshiba L4012X e Stampante HP AIO C3180), successivamente offerti ad un prezzo più basso in altra promozione (valida dal 18 al 30 novembre 2007), ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, <i>ex</i> artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e d), e 23, lett. g) del codice del consumo, sanzionandola per l’importo di € 80.000,00.<br />	<br />
<i><br />	<br />
2.</i> Con il primo motivo di gravame (violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 18, lett. h) del codice del consumo – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà – ingiustizia grave e manifesta) la società sostiene che le pratiche in argomento sono state effettuate nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Non soccorrerebbe, pertanto, il presupposto della contrarietà alla diligenza professionale come definito dal combinato disposto degli artt. 18, lett. h) e 20, comma 2 del codice del consumo.<br />	<br />
La ricorrente affida la comprova dell’assunto alla puntuale descrizione del settore nel quale esplica la propria attività, e ciò con particolare riferimento alla rapidissima obsolescenza tecnologica cui sono soggetti i relativi prodotti ed alla presenza di una concorrenza molto serrata.<br />	<br />
Per tali caratteristiche, illustra la ricorrente, il mercato di riferimento è caratterizzato da meccanismi di protezione derivanti da accordi tra il produttore ed il rivenditore, definiti “clausola di protezione di magazzino” o “stock protection”.<br />	<br />
In forza di tali clausole, che, sempre secondo la ricorrente, non esentano il rivenditore dall’assunzione del rischio consistente nell’individuazione del primo prezzo del prodotto in modo tale da renderlo appetibile per il consumatore, il produttore concede al rivenditore il beneficio consistente nella possibilità di agevolare lo smaltimento dei prodotti obsoleti già acquistati. Ciò in forza di un “contributo”, da definirsi di volta in volta a seconda delle necessità, nell’ambito di un importo massimo concordato preventivamente su base annua, consistente sostanzialmente nella rinegoziazione al ribasso (sconto) tra il produttore ed il rivenditore del prezzo di acquisto del prodotto.<br />	<br />
E poiché, nella specie, prosegue la ricorrente, la differenza del prezzo offerto dalla società nelle promozioni successive alla prima, per ambedue i considerati prodotti, è riconducibile esclusivamente al fatto che la società medesima, ricorrendone i presupposti, si è avvalsa di tale meccanismo di protezione, nessuna contrarietà alla diligenza professionale sarebbe imputabile alla società, che si è limitata ad utilizzare una pacifica prassi commerciale del settore di riferimento. <br />	<br />
In altre parole, la società sostiene che non sarebbe sanzionabile quale condotta ingannevole per il consumatore &#8211; come, invece, l’Autorità procedente ha fatto – la mera consapevolezza del rivenditore della possibilità (e non della certezza) di poter in un secondo momento offrire il prodotto ad un prezzo più basso. Ciò anche tenendo conto del sistema concorrenziale descritto, ove tutti i rivenditori sono posti sullo stesso piano, e il consumatore ben conosce la relativa dinamica di mercato, e può, pertanto, trarre beneficio dal noto meccanismo dell’abbassamento progressivo del prezzo, qualora non intenda correre il rischio dell’esaurimento del prodotto, che avviene quando il prezzo offerto è effettivamente il più competitivo.<br />	<br />
<i>2.1.</i> Né il <i>modus procedendi</i> dell’argomentazione appena descritta né, conseguentemente, la relativa conclusione possono essere condivisi dal Collegio.<br />	<br />
La ricorrente fa uso, infatti, di una logica deduttiva che, poste in maniera del tutto astratta date premesse relative alle caratteristiche del mercato in parola, anche sotto il profilo delle norme pattizie che asseritamene lo contraddistinguono nei segnalati termini, affida al mero richiamo dell’operatività di queste la dimostrazione della correttezza dell’operato posto in essere, quasi che l’atto impugnato stigmatizzi la prassi del mercato, anziché la condotta concreta posta in essere dalla società.<br />	<br />
Ma così non è. <br />	<br />
Con l’effetto che la censura, tutta imperniata sull’illustrazione di elementi che l’Autorità dimostra di aver ben considerato in sede procedimentale, non riesce minimamente scalfire la validità dei puntuali accertamenti e la conferenza delle precise motivazioni in forza delle quali il provvedimento è pervenuto alla qualificazione della scorrettezza delle pratiche <i>sub iudice</i>.<br />	<br />
Invero, risulta <i>per tabulas</i> che l’Autorità ha apprezzato precipuamente la condotta serbata dalla società nelle pratiche commerciali in esame, e non <i>ex se</i> gli effetti derivanti dal supposto ricorso ai descritti meccanismi pattizi di protezione. Essi, anzi, sono stati contemplati nel provvedimento, quali elementi della fattispecie a eventuale favore della società, che li ha invocati nell’ambito delle difese procedimentali svolte.<br />	<br />
E, così facendo, l’Autorità si è avveduta, come risulta a pag. 9 del provvedimento, che la società non è stata in grado di assolvere l’onere della prova, ad essa attribuito dall’art. 27, comma 5 del codice del consumo, di fornire, come richiesto, idonea documentazione volta a dimostrare che il prezzo offerto per i due prodotti nella terza promozione, ovvero quella effettuata tra il 18 ed il 30 novembre 2007, inferiore a quello praticato nelle due offerte precedenti e senza alcuna limitazione dei pezzi, era stato ridotto a seguito di uno sconto specifico effettivamente richiesto e ottenuto successivamente all’esaurimento delle prime.<br />	<br />
Vieppiù, il provvedimento rileva, alla stessa pagina, che l’istruttoria ha permesso di constatare che le contribuzioni indicate a giustificazione della riduzione dei prezzi dei due prodotti non sono state contrattate successivamente allo svolgimento delle due promozioni, bensì prima di tale momento, mediante accordi contrattuali preventivi volti ad agevolare la vendita dei prodotti.<br />	<br />
Di talchè, dell’eventuale operatività nella fattispecie di un meccanismo quale quello descritto dalla ricorrente non è stata fornita nel corso del procedimento alcuna traccia. <br />	<br />
Ne deriva che, caduto il presupposto indispensabile per aderire alla prospettazione della società, ovvero che il prezzo offerto nella terza pratica fosse il risultato di una ricontrattazione successiva alle riscontrate giacenze di magazzino all’esito delle prime due, da un lato, cade, senza alcuna <i>chance</i> di recupero, la possibilità della società di dimostrare in questa sede che, come pure asserito nel motivo in trattazione, la dinamica della formazione dei prezzi dei prodotti in parola nelle pratiche considerate possa essere ascritta al novero degli ordinari accadimenti del mercato del settore, secondo le specifiche regole che lo governano, e fermo restando il rischio d’impresa, come illustrato in ricorso.<br />	<br />
Dall’altro, non può che rilevarsi, <i>a contrario</i>, che la stessa dinamica è risultata invece, nel corso dell’istruttoria procedimentale, integralmente dipendente dall’approntamento preventivo di una strategia commerciale ben precisa, anteriore a tutte le promozioni, eppertanto consapevolmente volta a realizzare successive riduzioni del prezzo di vendita dei prodotti, suscettibili di ampliare progressivamente il numero degli acquirenti. <br />	<br />
<i><br />	<br />
3.</i> Con il secondo motivo di gravame (violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 18, lett. e) del codice del consumo, nonché degli artt. 21, comma 1, lett. b) e d) e 23, lett. g) dello stesso codice – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà – ingiustizia grave e manifesta) la ricorrente afferma innanzitutto la ricorrenza di una eventualità che, invece, per quanto sopra, non si è verificata, ovvero di aver già precedentemente dimostrato la insussistenza del primo dei presupposti (contrarietà alla diligenza professionale) necessari affinché una pratica commerciale possa definirsi scorretta.<br />	<br />
Secondariamente, la ricorrente afferma che non sussiste nella fattispecie neanche il secondo presupposto al medesimo fine richiesto dal codice del consumo, ovvero l’idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.<br />	<br />
Ciò in quanto, secondo la società, occorre tener conto dell’unica saliente definizione normativa di consumatore medio, desumibile dal “considerando” n. 18 della direttiva comunitaria n. 2005/29/CE, in forza del quale esso deve ritenersi, nello specifico settore, persona sicuramente avveduta della velocissima obsolescenza cui i prodotti tecnologici sono soggetti, eppertanto in grado di riscontrare che gli stessi sono costantemente oggetto di offerte promozionali continue, in tempi estremamente rapidi, ove il relativo prezzo tende sempre a diminuire. <br />	<br />
<i>3.1.</i> Il motivo non convince né in astratto né in concreto.<br />	<br />
<i>3.2.</i> Un costante insegnamento giurisprudenziale, fondato su una corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del codice del consumo, di derivazione comunitaria, cui la Sezione aderisce, ha valorizzato precipuamente, nel quadro della pretendibilità da parte del professionista di una condotta ispirata al fondamentale canone della diligenza, il comportamento assunto dall’operatore commerciale, piuttosto che il livello di consapevolezza e conoscenza riscontrabile in capo ad un consumatore normalmente avveduto ed informato.<br />	<br />
È, invero, apparso evidente che, nell’apprezzamento inerente l’adempimento dell’obbligo di diligenza facente capo all’operatore commerciale (normativamente sancito, per quanto qui di interesse, proprio dall’art. 20 del codice del consumo), l’eventuale rilevanza di una valutazione, caso per caso, secondo il mercato di riferimento, del grado di consapevolezza delle scelte commerciali raggiungibile dal consumatore, è suscettibile di condurre a conseguenze distorsive e non univoche, per effetto dell’introduzione, all’interno del paradigma di correttezza che deve normalmente assistere la pratica commerciale, di una valutazione che, invece di attenere precipuamente all’assolvimento di un obbligo ascrivibile al professionista, riguarda un elemento di eterointegrazione, quale componente aggiuntiva ed adeguatrice, del tutto sfornita di riscontri oggettivi.<br />	<br />
<i>3.3.</i> Del resto, non appare seriamente dubitabile che le pratiche in argomento presentassero idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori, stante la loro riscontrata ingannevolezza ai sensi degli art. 21, comma 1, lett. b) e d), e 23, lett. g) del codice del consumo, su cui così condivisibilmente motiva il provvedimento in esame:<br />	<br />
&#8211; quanto al Notebook Toshiba L4012X, l’Autorità rileva che lo stesso è stato posto in vendita solo per il giorno 25 ottobre 2007 ed in numero limitato di pezzi, vantando lo sconto significativo del 25%, laddove, “<i>il medesimo prodotto è stato inserito t<br />
&#8211; quanto alla stampante HP AIO C3180, l’Autorità rileva che essa è stata inserita tra le offerte con disponibilità limitata a 500 pezzi, al prezzo di 54 euro, risultante dall’applicazione di uno sconto significativo pari al 31% sul prezzo di 79 euro, “<i><br />
Invero, neanche la considerazione della nota obsolescenza dei prodotti in argomento, in più parti invocata dalla società, è in grado di giustificare l’aver posto in vendita a prezzi dichiarati particolarmente appetibili e in limitate quantità prodotti che nel pressoché immediato prosieguo dell’attività commerciale sono stati posti in vendita a prezzi ancora inferiori e senza alcuna limitazione.<br />	<br />
Va, pertanto, parimenti condivisa anche la conclusione dell’Autorità in ordine alla chiara finalizzazione delle pratiche “<i>a creare nei consumatori l’impressione del particolare vantaggio collegato alla specifica e non ripetibile offerta e quindi per sollecitarne l’acquisto immediato</i>”.<br />	<br />
<i>3.4.</i> Per le stesse ragioni appena riferite va respinto, perché infondato, anche l’ulteriore profilo di censura di cui al motivo in trattazione, con cui la ricorrente sostiene che l’Autorità è incorsa in errore nel ritenere ingiustificato il cambiamento di prezzo, quantità e disponibilità dei prodotti tra le due promozioni.<br />	<br />
Può aggiungersi che, vieppiù, nessuno degli specifici elementi addotti dalla società a sostegno dell’assunto risulta convincente <br />	<br />
Quanto al Notebook Toshiba L4012X, la società rappresenta che la prima offerta era agevolmente riconducibile alla circostanza dell’inaugurazione di un nuovo punto vendita Trony, e che la seconda, riferita a più punti vendita, e a distanza di quasi un mese, era sicuramente comprensibile dal consumatore in relazione alla obsolescenza del prodotto.<br />	<br />
Ma siffatta considerazione non offre una intrinseca logicità, sol che si consideri che non vi è alcuna ragione per ritenere (può stimarsi valido, semmai, il contrario) che l’inaugurazione di un punto vendita comporti di per se, per quel giorno, offerte meno convenienti rispetto a quelle che, all’interno di altri punti vendita riconducibili allo stesso marchio Trony, fanno seguito a distanza di tempo brevissimo. L’esiguità dell’arco temporale intercorrente tra la prima e la seconda offerta impedisce poi di configurare, in astratto, la possibilità della sopravvenienza di eventi che determinanti l’obsolescenza del prodotto. Eventi che, del resto, la società non ha nemmeno indicato, limitandosi a riferire dati inerenti le giacenze di magazzino, ovvero elementi che sicuramente non costituiscono fatti nuovi, non conosciuti e non dipendenti dalla società medesima, che, come tutti gli operatori commerciali, non può non svolgere proiezioni in relazione al rapporto tra gli acquisti e le vendite.<br />	<br />
Quanto alla stampante HP AIO C3180, la società rileva che il richiamo nella prima offerta a 500 pezzi disponibili, stante la sua entità, deve considerarsi non già una limitazione, bensì un’indicazione, ovvero una nota informativa.<br />	<br />
La pretesa è però palesemente contrastante con l’offerta, che va riguardata, ponendosi dal lato del consumatore, non solo in riferimento alla quantità di prodotti richiamata, ma in relazione al suo tenore complessivo, ove l’elemento “disponibilità” non può non essere combinato, al fine di apprezzarne la <i>vis attractiva</i>, con l’elemento “prezzo”, che, nella specie, veniva rappresentato come particolarmente conveniente.<br />	<br />
Resta solo da segnalare che la società espone anche qui di essersi legittimamente avvalsa delle clausole contrattuali di protezione: ma tale argomentazione è già sopra risultata non conducente agli esiti sperati in gravame.<br />	<br />
<i><br />	<br />
4.</i> Con il finale motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 13, del codice del consumo, in relazione alla mancata e falsa applicazione dell’art. 11 della l. 689/81 – eccesso di potere per difetto dei presupposti – carenza di istruttoria e di motivazione – iniquità – ingiustizia grave e manifesta) la società contesta la quantificazione della sanzione.<br />	<br />
<i>4.1.</i> Al riguardo, l’atto impugnato ha premesso che, ai sensi dell’art. 27, comma 9 del codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta è disposta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, avuto riguardo alla gravità e durata della violazione, specificando che nella determinazione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 l. 689/1981, in virtù del richiamo previsto dall’art. 27, comma 13 dello stesso codice.<br />	<br />
In relazione alla gravità della violazione, l’Autorità ha fatto presente di avere tenuto conto: dell’importanza commerciale dell’operatore e della sua dimensione economica, trattandosi di società che gestisce una rete di primario rilievo nel settore della distribuzione specializzata; della credibilità e della notorietà di cui la società gode presso il pubblico, che rende le pratiche scorrette poste in essere ragionevolmente più dannose e di maggiore portata offensiva; della particolare gravità della condotta in ragione della sua natura ingannevole; della capacità di penetrazione dei messaggi, particolarmente elevata per l’ampia diffusione dei volantini.<br />	<br />
Per quanto concerne la durata della violazione, l’Autorità l’ha ritenuta coincidente con la durata delle due promozioni.<br />	<br />
Considerati tali elementi, è stata irrogata alla società la sanzione amministrativa pecuniaria di € 70.000,00; considerata inoltre la sussistenza di circostanze aggravanti, la sanzione è stata complessivamente determinata in € 80.000,00.<br />	<br />
<i>4.2.</i> Tutto ciò posto, va respinta perché infondata la censura con la quale la ricorrente contesta la ricorrenza della gravità della violazione.<br />	<br />
L’Autorità è pervenuta alla contestata qualificazione apprezzando le sopra riferite circostanze con considerazioni, che, per chiarezza e conducenza, non sono suscettibili di essere scalfite nella loro validità dai rilievi della società che le pratiche in oggetto riguardavano solo alcuni punti vendita Trony, e che le stesse non hanno sortito gli effetti commercialmente sperati. <br />	<br />
Tali difese tendono, infatti, a minimizzare indebitamente sia l’estensione del territorio in cui la società opera con il predetto marchio (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) sia la portata oggettiva della condotta.<br />	<br />
<i>4.3.</i> Ad un opposto avviso deve invece pervenirsi in relazione all’affermazione della società che la sanzione irrogata risulta sproporzionata in relazione all’utile di esercizio conseguito nell’anno di riferimento.<br />	<br />
Al riguardo, si osserva che il provvedimento dà conto che, per l’anno finanziario 2007, la società “<i>ha evidenziato…un significativo volume di ricavi, registrando un utile di esercizio</i>”, che, però, non è stato indicato né, tanto meno, apprezzato, come richiede l’art. 11 della l. 689/1981, richiamato dall’art. 27, comma 13 del d. lgs. 206/2005, quando stabilisce che, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, deve aversi riguardo, tra altro, alle condizioni economiche dell’agente.<br />	<br />
L’ammontare dell’utile in parola era stato invece comprovato dalla società nel corso del procedimento, e risulta pari a € 112.911,00. Il bilancio della società al 31.12.2007 è stato anche versato in atti di giudizio.<br />	<br />
Di talchè, la sanzione amministrativa irrogata per un importo (€ 80.000,00) pari a ca il 75% dell’utile di esercizio dell’anno di riferimento (€ 112.911,00) risulta in contrasto con il criterio della valutazione della condizione economica dell’agente recato dal predetto art. 11, che, correttamente applicato, avrebbe dovuto condurre alla determinazione di una sanzione meno severa.<br />	<br />
<i>4.4.</i> Deve ancora aggiungersi che la società sostiene che, nel valutare le circostanze aggravanti, il provvedimento imputa alla società cinque (<i>rectius</i> quattro) precedenti sanzionatori per violazione del d. lgs. 206/05, laddove, invece, delle riportate violazioni, riferibili al marchio Trony, una sola, di modesta rilevanza, è imputabile alla DML, e che tale circostanza non è stata smentita dall’amministrazione resistente.<br />	<br />
<i>4.5. </i>Rammentato che nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione amministrativa, comprese quelle applicate dalle autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134, lett. c), d.lgs. 104/2010, all’accertata illegittimità, per quanto sopra, della misura della sanzione irrogata consegue l’esercizio da parte del Collegio del potere giurisdizionale di merito di cui al citato art. 134, lett. c), del codice del processo amministrativo. <br />	<br />
Per l’effetto, il Collegio stima equa l’irrogazione alla ricorrente di una sanzione pecuniaria complessiva pari a di € 50.000,00 in luogo della sanzione complessiva di € 80.000,00 rinveniente dal provvedimento impugnato.<br />	<br />
<i><br />	<br />
5.</i> In definitiva, il ricorso va accolto in parte, nei sensi e nei limiti indicati, e, per l’effetto, deve essere riformato il punto b) della delibera impugnata nonchè fissata in € 50.000,00 (cinquantamila) la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società ricorrente.<br />	<br />
Le spese di lite, considerata la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, riforma il punto b) della delibera impugnata fissando in € 50.000,00 (cinquantamila) la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società ricorrente.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 24 novembre 2010 e dell’11 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-2084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.2084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. V. Skouris; Est. J.-C. Bonichot Lesoochranárske zoskupenie VLK C/ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. sulla necessità che il giudice nazionale interpreti le norme processuali in base alla disciplina della Convenzione di Aahrus sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste a proporre ricorsi giurisdizionali Ambiente e territorio – Ricorsi giurisdizionali &#8211; Associazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Skouris; Est. J.-C. Bonichot<BR> Lesoochranárske zoskupenie VLK  C/ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che il giudice nazionale interpreti le norme processuali in base alla disciplina della Convenzione di Aahrus sulla legittimazione delle associazioni ambientaliste a proporre ricorsi giurisdizionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Ricorsi giurisdizionali &#8211; Associazioni ambientaliste – Legittimazione attiva &#8211; Convenzione di Aahrus – Efficacia diretta – Esclusione – Giudice nazionale – Norme processuali – Interpretazione – Finalità della convenzione &#8211; Considerazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso alle informazioni ambientali, l’art. 9, n. 3 della Convenzione di Aahrus, relativa alla proposizione di ricorsi contro atti che violano il diritto ambientale nazionale, anche da parte di soggetti terzi del c.d. “pubblico interessato”, come le associazioni ambientaliste, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nonostante ciò il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni per proporre ricorso in conformità sia degli scopi della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />	<br />
8 marzo 2011 (<u>*</u>)<br />	<br />
</b>«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia di ambiente – Effetto diretto»</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 240/09, <br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) con decisione 22 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa</p>
<p>Lesoochranárske zoskupenie VLK</b> <br />	<br />
contro<br />	<br />
<b>Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky</b>,	</p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston<br />	<br />
cancelliere: sig.ra R. &#350;ere&#351;, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2010,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il Lesoochranárske zoskupenie VLK, dall’avv. I. Rajtáková, advokátka;<br />	<br />
–        per il governo slovacco, dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo ellenico, dal sig. G. Karipsiadis e dalla sig.ra T. Papadopoulou, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz, D. Krawczyk e M. Nowacki, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth e dalla sig.ra J. Stratford, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per la Commissione europea, dai sigg. P. Oliver e A. Tokár, in qualità di agenti,<br />	<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2010,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).<br />	<br />
2        Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il Lesoochranárske zoskupenie VLK (in prosieguo: lo «zoskupenie»), un’associazione di diritto slovacco costituita allo scopo di promuovere la difesa dell’ambiente, e il Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca; in prosieguo: il «Ministerstvo životného prostredia»), in merito alla richiesta dell’associazione di essere riconosciuta «parte» nel procedimento amministrativo concernente la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l’orso bruno, l’accesso ad aree naturali protette ovvero l’impiego in tali aree di prodotti chimici.<br />	<br />
<b> Contesto normativo <br />	<br />
</b><i> Il diritto internazionale <br />	<br />
</i>3        A termini dell’art. 9 della convenzione di Aarhus: <br />	<br />
«1.       Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.<br />	<br />
La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinché l’interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell’autorità pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale.<br />	<br />
Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l’autorità pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l’accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo. <br />	<br />
2.       Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato<br />	<br />
a)      che vantino un interesse sufficiente<br />	<br />
o in alternativa<br />	<br />
b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,<br />	<br />
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.<br />	<br />
Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).<br />	<br />
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono la possibilità di esperire un ricorso preliminare dinanzi ad un’autorità amministrativa, né dispensano dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario, qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.<br />	<br />
3.       In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
4        L’art. 19, nn. 4 e 5, della convenzione di Aarhus dispone: <br />	<br />
«4.       Ogni organizzazione di cui all’articolo 17 che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l’organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.<br />	<br />
5.       Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 17 dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza».<br />	<br />
<i> Il diritto dell’Unione <br />	<br />
</i>5        L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), così dispone: <br />	<br />
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:<br />	<br />
a)       qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale; <br />	<br />
b)       perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;<br />	<br />
c)       distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale; <br />	<br />
d)       deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».<br />	<br />
6        L’art. 16, n. 1, della direttiva «habitat» dispone peraltro:<br />	<br />
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):<br />	<br />
a)       per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; <br />	<br />
b)       per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;<br />	<br />
c)       nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;<br />	<br />
d)       per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;<br />	<br />
e)       per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».<br />	<br />
7        L’allegato IV della direttiva «habitat», dedicato alle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, menziona inter alia la specie «Ursus arctos».<br />	<br />
8        La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), al quinto ‘considerando’ enuncia quanto segue:<br />	<br />
«Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la [convenzione di Aarhus]. Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea».<br />	<br />
9        L’art. 6 della direttiva 2003/4 dà attuazione all’art. 9, n. 1, della convenzione di Aarhus riprendendone in modo quasi identico le prescrizioni.<br />	<br />
10      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), enuncia ai ‘considerando’ quinto, nono e undicesimo quanto segue:<br />	<br />
«(5)      Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la [convenzione di Aarhus]. Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità. <br />	<br />
(…)<br />	<br />
(9)      L’articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull’accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 della convenzione. <br />	<br />
(…)<br />	<br />
(11)      La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [GU L 175, pag. 40], e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento [GU L 257, pag. 26], dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, in particolare con l’articolo 6 e con l’articolo 9, paragrafi 2 e 4».<br />	<br />
11      Gli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35 inseriscono, rispettivamente, un articolo 10 bis nella direttiva 85/337 e un articolo 15 bis nella direttiva 96/61, per dare attuazione all’art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus, di cui riprendono in modo pressoché identico la formulazione.<br />	<br />
12      A termini dei ‘considerando’ dal quarto al settimo della decisione 2005/370:<br />	<br />
«(4)      Secondo la convenzione di Aarhus, le organizzazioni regionali di integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione.<br />	<br />
(5)      In virtù del Trattato e, in particolare, dell’articolo 175, paragrafo 1, la Comunità è competente, insieme agli Stati membri, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo 174 del Trattato.<br />	<br />
(6)      La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato la convenzione di Aarhus nel 1998 e da allora si sono attivamente impegnati per assicurarne l’approvazione. Nel frattempo è in corso l’adeguamento della pertinente normativa comunitaria alla convenzione.<br />	<br />
(7)      L’obiettivo della convenzione di Aarhus, quale definito all’articolo 1 della stessa, è coerente con gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale enunciati all’articolo 174 del Trattato, ai sensi del quale la Comunità, che ha competenza condivisa con i suoi Stati membri, ha già adottato un’esauriente normativa che evolve costantemente e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della convenzione, non solo da parte delle proprie istituzioni, ma anche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri».<br />	<br />
13      L’art. 1 della decisione 2005/370 recita:<br />	<br />
«È approvata a nome della Comunità la [convenzione di Aarhus]».<br />	<br />
14      Nella sua dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell’art. 19, n. 5, della convenzione di Aarhus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha indicato, in particolare, «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l’attuazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell’adempimento di tali obblighi all’atto dell’approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell’esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l’attuazione di detti obblighi».<br />	<br />
15      Gli artt. 10-12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), sono diretti ad assicurare l’accesso alla giustizia delle organizzazioni non governative riguardo agli atti amministrativi adottati, o che avrebbero dovuto essere adottati, dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione, conformemente all’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus. <br />	<br />
<i> Il dirittto slovacco <br />	<br />
</i>16      In forza dell’art. 82, n. 3, della legge 543/2002 sulla tutela dell’ambiente e del territorio, come emendata, applicabile alla causa principale (zákon &#269;. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), un’associazione con personalità giuridica il cui oggetto sia, da almeno un anno, la tutela dell’ambiente e del territorio e che abbia dichiarato per iscritto di voler partecipare al procedimento entro il termine impartito da detto articolo è considerata «terzo interessato» nel procedimento o nei procedimenti amministrativi ai sensi di detta disposizione. La qualità di «terzo interessato» le conferisce il diritto di essere informata di tutti i procedimenti amministrativi in corso relativi alla tutela dell’ambiente e del territorio. <br />	<br />
17      Conformemente all’art. 15 bis, n. 2, del codice di procedura amministrativo (Správny poriadok), il «terzo interessato» ha diritto di essere informato dell’instaurazione di un procedimento amministrativo, di consultare i fascicoli presentati dalle parti nel procedimento amministrativo, di partecipare alle audizioni e ai sopralluoghi e di produrre prove ed elementi integrativi ai fini dell’emananda decisione.<br />	<br />
18      A termini dell’art. 250, n. 2, del codice di procedura civile (Ob&#269;iansky súdny poriadok), si intende per ricorrente la persona fisica o giuridica che fa valere che i suoi diritti di parte del procedimento amministrativo sono stati lesi da una decisione o dal comportamento di un organo amministrativo. Può proporre un ricorso anche la persona fisica o giuridica che non sia stata presente nel procedimento amministrativo, benché la sua partecipazione fosse dovuta.<br />	<br />
19      A norma dell’art. 250 m, n. 3, del medesimo codice, si intende per parte processuale chi era parte nel procedimento amministrativo e l’organo amministrativo medesimo la cui decisione è oggetto di riesame.<br />	<br />
<b> Causa principale e questioni pregiudiziali <br />	<br />
</b>20      Lo zoskupenie veniva informato dell’avvio di diversi procedimenti amministrativi promossi da associazioni di cacciatori o da altri soggetti per la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l’orso bruno, l’accesso ad aree naturali protette ovvero l’impiego in tali aree di prodotti chimici.<br />	<br />
21      Lo zoskupenie chiedeva allora al Ministerstvo životného prostredia di essere riconosciuto «parte» nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la concessione di tali deroghe o autorizzazioni, invocando a tal fine la convenzione di Aarhus. Quest’ultimo respingeva la richiesta nonché il reclamo amministrativo successivamente proposto dall’associazione contro detto rigetto.<br />	<br />
22      Lo zoskupenie proponeva indi ricorso giurisdizionale avverso entrambe le decisioni sostenendo, in particolare, che le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus avevano efficacia diretta. <br />	<br />
23      In tale contesto il Najvyšší súd Slovenskej republiky ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: <br />	<br />
«1)      Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della [convenzione di Aarhus], in particolare al suo n. 3, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, che è quello di riformare il concetto classico di legittimazione attiva riconoscendo la posizione di parte processuale anche al pubblico, ovvero al pubblico interessato, il “self executing effect” dei trattati internazionali, considerato che l’Unione europea ha aderito a detta Convenzione il 17 febbraio 2005, ma ancora non ha adottato norme che la traspongano nell’ordinamento comunitario.<br />	<br />
2)      Se sia possibile riconoscere all’art. 9 della convenzione di Aarhus, in particolare al suo n. 3, ormai integrato nell’ordinamento comunitario, l’applicabilità o l’efficacia dirette del diritto comunitario conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.<br />	<br />
3)      In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se sia possibile interpretare l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, alla luce dell’obiettivo principale perseguito da detto trattato internazionale, nel senso che per “att[o] delle pubbliche autorità” deve intendersi anche l’adozione di una decisione; vale a dire, se il diritto del pubblico di partecipare a un procedimento giurisdizionale comprenda anche il diritto di contestare le decisioni di un’autorità pubblica la cui illegittimità si ripercuota sull’ambiente».<br />	<br />
24      Con ordinanza del presidente della Corte 23 ottobre 2009, è stata respinta la domanda del giudice del rinvio mirante a sottoporre la presente controversia al procedimento accelerato, previsto all’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.<br />	<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali <br />	<br />
</b><i> Sulla ricevibilità <br />	<br />
</i>25      I governi polacco e del Regno Unito sono del parere che le questioni siano ricevibili solo nella parte in cui si riferiscono alle disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, mentre sarebbero irricevibili per il resto, in quanto l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non avrebbe alcuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale. <br />	<br />
26      Per rispondere a tale argomentazione è sufficiente constatare che le questioni sollevate riguardano, in sostanza, unicamente l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus e nessun altro paragrafo di detto articolo. <br />	<br />
27      Ciò considerato, la Corte non ha motivo di opporre un’irricevibilità parziale alle questioni sollevate perché riguarderebbero disposizioni diverse da quelle dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus.<br />	<br />
<i> Sulla prima e sulla seconda questione <br />	<br />
</i>28      Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i privati, segnatamente le associazioni per la tutela dell’ambiente, quando intendono contestare una decisione che deroga a un regime di tutela dell’ambiente come quello istituito dalla direttiva «habitat» a beneficio di una specie elencata nell’allegato IV di quest’ultima, possano trarre diritto di azione dall’ordinamento giuridico dell’Unione, avuto riguardo in particolare alle disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, sull’efficacia diretta del quale detto giudice s’interroga. <br />	<br />
29      A titolo preliminare si deve ricordare che, in forza dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».<br />	<br />
30      La convenzione di Aahrus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la decisione 2005/370. Ne consegue, secondo una giurisprudenza costante, che le sue disposizioni formano ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in particolare, sentenze 10 gennaio 2006, causa C 344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I 403, punto 36, e 30 maggio 2006, causa C 459/03, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I 4635, punto 82). Nell’ambito di tale ordinamento giuridico la Corte è perciò competente a statuire in via pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’accordo suddetto (v., in particolare, sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 4 6, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7). <br />	<br />
31      La convenzione di Aahrus è stata conclusa dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita; ne discende che la Corte, adita in conformità delle norme del Trattato CE, segnatamente dell’art. 234 CE, è competente a distinguere gli obblighi così assunti dall’Unione da quelli che restano a carico esclusivo degli Stati membri e ad interpretare le disposizioni della convenzione di Aahrus (v., per analogia, sentenze 14 dicembre 2000, cause riunite C 300/98 e C 392/98, Dior e a., Racc. pag. I 11307, punto 33, e 11 settembre 2007, causa C 431/05, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, Racc. pag. I 7001, punto 33). <br />	<br />
32      Si deve indi stabilire se, nel settore cui si riferisce l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, l’Unione abbia esercitato le sue competenze e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano. Ove tale ipotesi non ricorra, gli obblighi che derivano dall’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus continuerebbero a ricadere nel diritto interno degli Stati membri e spetterebbe ai giudici di detti Stati determinare, sulla base del diritto nazionale, se un cittadino possa fondarsi direttamente sulle norme di tale accordo internazionale concernenti detto settore o magari se i giudici medesimi debbano darvi attuazione d’ufficio. Infatti, il diritto dell’Unione non impone né esclude, in tal caso, che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai privati il diritto di fondarsi direttamente su una tale norma o imponga al giudice l’obbligo di applicarla d’ufficio (v., per analogia, citate sentenze Dior e a., punto 48, e Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, punto 34).<br />	<br />
33      Al contrario, qualora si constatasse che l’Unione ha esercitato le sue competenze e legiferato nel settore cui si riferisce l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, troverebbe applicazione il diritto dell’Unione e spetterebbe alla Corte determinare se la disposizione dell’accordo internazionale in causa abbia efficacia diretta.<br />	<br />
34      Occorre dunque verificare se, nello specifico settore in cui rientra l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, l’Unione abbia esercitato la sua competenza e adottato disposizioni per adempiere gli obblighi che ne derivano (v., per analogia, sentenza Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, cit., punto 39).<br />	<br />
35      Al riguardo si deve rilevare anzitutto che l’Unione dispone, nel settore dell’ambiente, di una competenza esterna esplicita ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 CE e 174, n. 2, CE (v. sentenza Commissione/Irlanda<i>, </i>cit., punti 94 e 95). <br />	<br />
36      La Corte ha inoltre considerato che una questione specifica sulla quale l’Unione ancora non abbia legiferato rientra nel diritto dell’Unione ove sia disciplinata da accordi conclusi dall’Unione e dai suoi Stati membri e concerna un settore ampiamente coperto da tale diritto (v., per analogia, sentenza 7 ottobre 2004, causa C 239/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I 9325, punti 29-31).<br />	<br />
37      Nel caso concreto, oggetto della causa principale è stabilire se un’associazione per la tutela dell’ambiente possa essere «parte» in un procedimento amministrativo concernente, segnatamente, la concessione di deroghe al regime di tutela di una specie come l’orso bruno. Ebbene, tale specie è menzionata nell’allegato IV, punto a), della direttiva «habitat», sicché, ai sensi dell’art. 12 di quest’ultima, essa è assoggettata a un regime di rigorosa tutela al quale è possibile derogare solo alle condizioni previste all’art. 16 della medesima direttiva. <br />	<br />
38      Ne discende che la causa principale rientra nel diritto dell’Unione.<br />	<br />
39      Vero è che, nella dichiarazione di competenza formulata in applicazione dell’art. 19, n. 5, della convenzione di Aahrus e allegata alla decisione 2005/370, la Comunità ha espressamente indicato «che gli strumenti giuridici in vigore non contemplano completamente l’attuazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione dato che sono connessi a procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità diverse dalle istituzioni della Comunità europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della convenzione e che, pertanto, i suoi Stati membri sono responsabili dell’adempimento di tali obblighi all’atto dell’approvazione della convenzione da parte della Comunità europea e continueranno ad essere responsabili, a meno che e fino a che la Comunità, nell’esercizio delle competenze conferitele dal Trattato CE, non adotti disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l’attuazione di detti obblighi».<br />	<br />
40      Tuttavia, non può dedursene che la causa principale non rientra nel diritto dell’Unione, giacché, come è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza, una questione specifica sulla quale l’Unione ancora non abbia legiferato può rientrare nel diritto dell’Unione se attiene ad un settore che quest’ultimo copre ampiamente.<br />	<br />
41      È ininfluente, al riguardo, la circostanza che il regolamento n. 1367/2006, che è inteso ad attuare le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus, concerna solo le Istituzioni dell’Unione e non possa essere considerato integrare l’adozione, da parte dell’Unione, di disposizioni vertenti sull’adempimento degli obblighi che derivano dall’art. 9, n. 3, di detta convenzione relativamente ai procedimenti amministrativi o giurisdizionali nazionali. <br />	<br />
42      Infatti, quando una disposizione può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell’Unione, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C 130/95, Giloy, Racc. pag. I 4291, punto 28, e 16 luglio 1998, causa C 53/96, Hermès, Racc. pag. I 3603, punto 32).<br />	<br />
43      Ne consegue che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus e, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se queste ultime abbiano o meno efficacia diretta.<br />	<br />
44      Orbene, una disposizione di un accordo concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri con Stati terzi dev’essere considerata dotata di effetto diretto quando, avuto riguardo alla sua lettera, nonché all’oggetto e alla natura di tale accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 12 aprile 2005, causa C 265/03, Simutenkov, Racc. pag. I 2579, punto 21, e 13 dicembre 2007, causa C 372/06, Asda Stores, Racc. pag. I 11223, punto 82). <br />	<br />
45      È giocoforza constatare che l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus non contiene alcun obbligo chiaro e preciso idoneo a regolare direttamente la situazione giuridica dei cittadini. Infatti, nella misura in cui solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto art. 9, n. 3, tale disposizione è subordinata, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore.<br />	<br />
46      Si deve nondimeno rilevare che detta disposizione, benché redatta in termini generali, ha lo scopo di permettere di assicurare una tutela effettiva dell’ambiente.<br />	<br />
47      Orbene, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nella fattispecie in forza della direttiva «habitat», fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C 268/06, Impact, Racc. pag. I 2483, punti 44 e 45).<br />	<br />
48      Sotto tale profilo, come risulta da una giurisprudenza consolidata, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Impact, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
49      Pertanto, non si può immaginare, senza mettere a rischio la tutela effettiva del diritto ambientale dell’Unione, di interpretare le prescrizioni dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus in una maniera che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.<br />	<br />
50      Ne risulta che, quando è in causa una specie protetta dal diritto dell’Unione, segnatamente dalla direttiva «habitat», spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto ambientale dell’Unione, offrire un’interpretazione del proprio diritto nazionale quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus.<br />	<br />
51      Spetta pertanto al giudice del rinvio interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, quale lo zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2007, causa C 432/05, Unibet, Racc. pag. I 2271, punto 44, e Impact, cit., punto 54). <br />	<br />
52      Alla luce di ciò, occorre risolvere la prima e la seconda questione pregiudiziale rispondendo che l’art. 9, n. 3, della convenzione di Aahrus non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, come lo zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione. <br />	<br />
<i> Sulla terza questione <br />	<br />
</i>53      Alla luce della soluzione apportata alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza. <br />	<br />
<b> Sulle spese <br />	<br />
</b>54      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: <br />	<br />
<b>L’art. 9, n. 3, della convenzione [CEE/ONU] sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, non ha efficacia diretta nel diritto dell’Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, come il Lesoochranárske zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione. <br />	<br />
</b>Firme<br />	<br />
________________________________________<br />	<br />
<u>*</u> Lingua processuale: lo slovacco.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-8-3-2011-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.98</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-98/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-98/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.98</a></p>
<p>Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo), I. s.r.l. (avv.ti Conte e Di Nezza) e altri (n.c.) 1. Diritto dell’energia &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Autorizzazione unica &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-98/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-98/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.98</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante<br /> Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo), I. s.r.l. (avv.ti Conte e Di Nezza) e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto dell’energia &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Autorizzazione unica &#8211; Conferenza di servizi &#8211; Mancata indizione o mancata partecipazione &#8211; Illegittimità dell’autorizzazione. 	</p>
<p>2. Diritto dell’energia &#8211; Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Autorizzazione unica &#8211; Parere espresso dalla sovrintendenza al di fuori della conferenza di servizi &#8211; Incompetenza assoluta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”. La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295). 	</p>
<p>2. In tema di autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Regione Molise, Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Campobasso, Ministero dello Sviluppo Economico, Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Attività Produttive, Ministero della Difesa, Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, A.S.R.E.M., Enel Distribuzione s.p.a., Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., Enav S.p.a., Enac &#8211; Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile, Comune di Agnone;<br />	<br />
Comune di Pietrabbondante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Colalillo presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I, n. 43 elegge domicilio;<br />	<br />
I.S. Renewable S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Battista Conte e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso il secondo in Campobasso, corso Umberto I, 43;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
del provvedimento con cui il delegato del Commissario <i>ad acta</i> designato dal TAR Molise con sent. 757/08 ha rilasciato, in nome della Regione Molise, l&#8217;autorizzazione in data 10.3.09, intesa alla realizzazione di un parco eolico in agro del Comune di Pietrabbondante, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali intervenuti nel relativo procedimento in particolare della determinazione decisoria adottata nella conferenza di servizi del 13.1.09 nonché per la declaratoria di nullità dell&#8217;autorizzazione paesaggistica adottata dal Servizio Beni Ambientali della Regione Molise con atto n. 5701 del 30.3.05 nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17.6.08, della conferma della predetta autorizzazione paesaggistica adottata con nota n. 1898/is del 12.12.07 con cui il medesimo Servizio Beni Ambientali della Regione Molise ha chiarito che l&#8217;autorizzazione n. 5701/05 del 30.3.05 deve intendersi riferita alla ditta I.S. Renewable s.r.l. subentrante all&#8217;originaria beneficiaria Laut Engineering s.r.l.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrabbondante e della I.S. Renewable S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla I.S. Renewale s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Con provvedimento del 16 febbraio 2004 il Soprintendente per i Beni Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico e Artistico e Demoetnoantropologico del Molise ha annullato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, all’epoca vigente, il parere favorevole rilasciato dalla Regione Molise con atto n. 4888 del 25.11.2003 con il quale era stata assentita, con prescrizioni, quanto ai profili paesaggistici, la realizzazione di un impianto eolico in Comune di Pietrabbondante, località “Bosco di Selva Piana”, zona ricompressa nel P.T.P.A.A.V. n. 8 “Alto Molise”, già dichiarata di notevole interesse pubblico con decreti ministeriali di vincolo, rispettivamente del 15.11.1977 e del 17.7.1985 ed insistente in area S.I.C. IT 7112134 “Bosco di Collemeluccio – Selvapiana – La Cocozza” prossima alla ZPS di Collemeluccio.</p>
<p>Il predetto provvedimento di annullamento è stato gravato dalla Regione Molise, dal Comune di Pietrabbondante e dall’allora società istante Laut Engineering s.r.l. con ricorsi recanti domanda cautelare poi respinta in primo ed in secondo grado.</p>
<p>La medesima proposta di intervento è stata successivamente nuovamente assentita dal Servizio Beni Ambientali della Regione Molise con autorizzazione paesaggistica n. 5701 del 30.3.2005, non annullata dalla Soprintendenza competente, cui seguiva ricorso proposto dalla subentrante I.S. Renewable s.r.l. avverso il silenzio serbato dalla Regione Molise sull’istanza di rilascio della autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, poi accolto dal TAR Molise con sentenza n. 60/2008 &#8211; confermata con decisione n. 4953/2008 del Consiglio di Stato &#8211; e con successiva sentenza n. 757/2008 di nomina del commissario ad acta (indicato nel Prefetto di Campobasso) che provvedeva, in via sostitutiva, con provvedimento del 10 marzo 2009 autorizzando l’impianto, dopo aver convocato apposita conferenza di servizi senza tuttavia invitare la locale Soprintendenza.</p>
<p>Avverso il provvedimento autorizzatorio da ultimo citato e gli atti presupposti, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica regionale n. 5701 del 30.3.2005, è insorto il Ministero per i Beni e le Attività culturali con ricorso notificato l’ 11 maggio 2009 e depositato il successivo 4 giugno 2009 lamentando, tra l’altro, l’estromissione dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e, conseguentemente, la lesione delle proprie competenze in materia di localizzazione degli impianti eolici. L’iniziativa in sede giudiziale seguiva peraltro ad una nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato &#8211; rimasta senza esito &#8211; con cui veniva sollecitato l’esercizio del potere di autotutela per porre rimedio al vizio procedurale che aveva determinato l’illegittima estromissione della locale Soprintendenza dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione, in quanto non invitata a partecipare alla conferenza di servizi all’uopo indetta dal commissario ad acta.</p>
<p>In sede giudiziale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha, in particolare, dedotto i seguenti motivi di censura:</p>
<p>1. Violazione dell’art. 21 <i>septies</i> della legge 241 del 1990, delle ordinanze n 124 e 125/2004 del TAR Molise, delle ordinanze n. 5317 e 5333/2004 del Consiglio di Stato. Nullità da elusione di giudicato.</p>
<p>La nuova autorizzazione paesaggistica regionale sarebbe nulla in quanto rilasciata in assenza di nuova istanza da parte dell’impresa subentrante e quindi in carenza di potere; inoltre vi sarebbe violazione del giudicato cautelare in quanto l’assenso, peraltro non definitivo e condizionato, sarebbe stato accordato nonostante le perduranti carenze progettuali, quanto agli aspetti percettivi, già rilevate dalle pronunce cautelari rese in relazione alla originaria istanza.</p>
<p>2. Illegittimità per invalidità derivata.</p>
<p>Dall’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica regionale discenderebbe l’illegittimità dell’autorizzazione unica.</p>
<p>3. Violazione dei poteri conferiti con sentenza n. 60/08. Straripamento di poteri. Violazione della legge regionale n. 15 del 21.5.2008 art. 2 e 5 nonché del D.M. 17.10.2007. Violazione della delibera del Consiglio Regionale n. 167 del 10.6.2008. Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto o carenza di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 146 e 159 del d. lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003. Eccesso di potere per travisamento di fatti, contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifeste. Violazione dei principi sul giusto procedimento.</p>
<p>3.1. Il commissario <i>ad acta</i> sarebbe incorso nel vizio di incompetenza assoluta, essendo stato investito dei soli poteri relativi alla c.d. verifica di coerenza, non anche di quelli relativi al rilascio dell’autorizzazione unica.</p>
<p>3.2. In ogni caso avrebbe omesso di applicare la normativa regionale sopravvenuta, nella pendenza della fase istruttoria, rappresentata dalla legge n. 15/2008 che contempla delle previsioni di divieto generale di installazione di impianti eolici, con particolare riferimento alla localizzazione a ridosso di aree archeologiche, ovvero a protezione naturalistica o ambientale speciale (art. 2 lett. e) e d) l.r. 15/2008).</p>
<p>3.3. L’organo straordinario avrebbe anche violato le previsioni contenute nelle Linee Guida regionali approvate con delibera del Consiglio regionale n. 167 del 10.6.2008 che prescrivevano il necessario coinvolgimento nella conferenza di servizi degli organi di tutela ambientale, l’acquisizione di un parere di compatibilità paesaggistica definitivo e non condizionato, la previsione di concrete misure di mitigazione dell’impatto percettivo, la preventiva e motivata verifica, sulla base di dati aggiornati, del rispetto del limite di contingentamento di 250 pali autorizzabili come previsto dal P.E.A.R. e della coerenza dell’intervento con le linee politiche e programmatiche inerenti allo sviluppo globale del territorio.</p>
<p>3.4. In ogni caso poiché la delibera di Giunta Regionale n. 908/2006 ha demandato alla Giunta regionale la decisione politica circa la realizzazione di ogni singolo impianto eolico, una tale decisione non sarebbe surrogabile dall’organo straordinario.</p>
<p>3.5. Il commissario <i>ad acta</i> avrebbe inoltre violato il disposto di cui all’art. 12, comma 4 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dall’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, in caso di dissenso espresso dall’autorità preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, non consente alla Giunta regionale – o comunque al commissario <i>ad acta</i> agente in via sostitutiva – di adottare la determinazione conclusiva del procedimento, a conferma della circostanza che l’omessa pronuncia positiva della Soprintendenza e del Servizio beni ambientali regionale dispiegherebbe effetti preclusivi insuperabili al livello di governo regionale.</p>
<p>3.6. Illegittima sarebbe poi la fusione operata dal commissario <i>ad acta</i> del procedimento relativo all’autorizzazione dell’impianto di produzione con quello di autorizzazione alla installazione della linea elettrica di trasporto e distribuzione, al fine di utilizzare le risultanze istruttorie dell’uno per colmare le carenze dell’altro.</p>
<p>3.7. La decisione del commissario ad acta di disporre la rinnovazione del procedimento autorizzatorio avrebbe in ogni caso dovuto indurlo ad obbligare la società istante a presentare un nuovo progetto, assistito da quei requisiti di completezza la cui carenza era già stata rilevata nel corso dei pregressi giudizi.</p>
<p>3.8. Il commissario <i>ad acta</i>, una volta deciso di rinnovare il procedimento mediante indizione della conferenza di servizi aperta a tutti gli enti interessati all’intervento, avrebbe dovuto invitare alla conferenza anche gli organi preposti alla valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica e cioè la Regione e la Soprintendenza competente, invece esclusi.</p>
<p>3.9. Il mancato invito a partecipare alla conferenza di servizi peraltro non potrebbe essere giustificato adducendo l’esistenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione il 30.3.2005 in quanto tale autorizzazione sarebbe stata rilasciata sullo stesso progetto già ritenuto inidoneo dalla Soprintendenza con l’atto di annullamento del 16.2.2004; inoltre l’ufficio regionale si sarebbe espresso solo in termini di massima, in attesa della presentazione di un progetto esecutivo che recepisse i rilievi critici evidenziati (spostamento dei pali prossimi alla sommità del Monte Caraceno, adozione di misure di mascheramento), rinviando ogni approfondimento in sede di conferenza di servizi &#8211; con particolare riferimento alla tematica della visibilità dell’impianto – alla quale tuttavia la Soprintendenza non veniva invitata; secondo tale prospettazione l’autorizzazione regionale del 2005 dovrebbe ritenersi sospensivamente condizionata alla introduzione delle modifiche richieste ed alla sua rielaborazione in senso esecutivo e, come tale, sarebbe priva di effetti.</p>
<p>3.10. L’autorizzazione unica rilasciata sarebbe illegittima non essendo stata esperita la valutazione di impatto ambientale, prescritta, al pari della valutazione di incidenza, dall’art. 1, lett. d) delle Linee Guida, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 15/2008 per gli impianti da localizzarsi in aree classificate come SIC o ZPS, come accade nel caso di specie. In ogni caso la valutazione di compatibilità ambientale, ove in precedenza condotta secondo la forma della valutazione di incidenza, andava comunque rinnovata ai sensi dell’art. 1, comma 9, delle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento ex art. 12, comma 3 d. lgs. 387/2003 entrate in vigore il 2.7.2008, prima della adozione dell’autorizzazione unica impugnata.</p>
<p>Con atto di motivi aggiunti notificato il 10.6.2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha anche impugnato il provvedimento di conferma della autorizzazione paesaggistica regionale n. 5701/2005 adottato con nota n. 1898/is del 12.12.2007 con cui il medesimo Servizio Beni Ambientali della Regione Molise &#8211; Direzione generale IV ha chiarito che l’autorizzazione n. 5701/2005 doveva intendersi riferita alla ditta I.S. Renewable s.r.l. subentrata all’originaria beneficiaria Laut Engineering s.r.l..</p>
<p>Si duole in particolare della illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’amministrazione avrebbe, a suo dire, utilizzato un’autorizzazione non cedibile, pertinente ad altro soggetto, beneficiando di un provvedimento a carattere personale e fondato sull’<i>intuitus personae. </i>In ogni caso la nuova autorizzazione non sarebbe stata inviata alla Soprintendenza per il riesame di propria spettanza, in violazione degli artt. 159 e 146 d. lgs. 42/2004 e non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni limitative medio tempore introdotte dal Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con deliberazione n. 117 del 10.7.2006 dal Consiglio Regionale, che subordinava la possibilità di costruire nuovi impianti alla adozione di apposite Linee Guida. Il provvedimento in parola viene infine censurato in relazione ai medesimi motivi articolati con il ricorso principale.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrabbondante per dedurre l’inammissibilità ed infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti .</p>
<p>Si è anche costituita in giudizio la società I.S. Renewable s.r.l. eccependo la irricevibilità, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti. La medesima società ha anche proposto ricorso incidentale chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio regionale 10 giugno 2008, n. 167 recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 &#8211; relativo all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto insediamento degli impianti nel paesaggio &#8211; nonché della delibera di Consiglio regionale 10 luglio 2006, n. 117; ne assume la illegittimità per violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s) e comma sesto della Costituzione in quanto la Regione Molise avrebbe adottato atti regolamentari in ambito riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente, come tale riservato alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>Con atto di motivi aggiunti notificato in data 17-20/9.2010 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, premesso che il parere della Soprintendenza archeologica è stato reso limitatamente all’area interessata dal cavidotto, ha ulteriormente contestato la mancata acquisizione di analogo parere anche con riferimento all’area interessata dall’installazione delle torri eoliche, come pure la mancata convocazione anche della predetta Soprintendenza alla conferenza di servizi indetta dal commissario ad acta e tenutasi il 31.1.2009.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 9.6.2010 è stata respinta la domanda cautelare avanza dal Ministero ricorrente.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 3.11.2010 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quale le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.</p>
<p>Tanto premesso in punto di fatto può dunque passarsi all’esame del merito.</p>
<p>La disamina delle censure prospettate dalle parti deve prendere le mosse dal ricorso principale tenuto conto che poichè l’oggetto del ricorso incidentale è limitato alla contestazione della legittimità delle delibere del Consiglio regionale del 10 giugno 2008, n. 167 e del 10 luglio 2006, n. 117, il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a spiegare effetti paralizzanti rispetto all’esame degli ulteriori numerosi motivi di censura prospettati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti che non presuppongono in alcun modo la validità delle predette delibere regionali.</p>
<p>Il ricorso principale è fondato.</p>
<p>Quanto alle preliminari eccezioni in rito sollevate dalla difesa della società controinteressata esse sono infondate.</p>
<p>Con un primo motivo la I.S. Renewable s.r.l. eccepisce la tardività del deposito del ricorso in quanto avvenuto oltre il termine dimidiato di 15 giorni dovendo nel caso di specie, a suo dire, farsi applicazione dell’art. 23 bis della legge 1034/1071 tenuto conto che gli impianti eolici sarebbero opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e che l’autorizzazione unica sarebbe in ogni caso connessa ad una procedura espropriativa.</p>
<p>In senso contrario deve invece osservarsi che il riferimento contenuto nell’art. 23 bis alle opere pubbliche o di pubblica utilità non basta di per sé solo all’applicazione del regime dimidiato dei termini processuali perché a tal fine la norma presuppone che si tratti di provvedimenti relativi “alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” mentre nel caso di specie si controverte della legittimità di un provvedimento autorizzativo; per la stessa ragione non rileva che il provvedimento impugnato contenga riferimenti alla conseguente procedura di occupazione d’urgenza ed alla susseguente espropriazione per pubblica utilità poiché alla luce della <i>causa petendi</i> e dei motivi di ricorso fatti valere, il Ministero ricorrente non si duole della legittimità della procedura espropriativa, in relazione alla quale è persino sfornito di interesse e di legittimazione, ma della regolarità del procedimento con cui l’intervento è stato autorizzato in relazione ai profili di compatabilità paesaggistica.</p>
<p>Con una ulteriore eccezione in rito la predetta società contesta la tempestività del ricorso in quanto notificato solo in data 11 maggio 2009 in relazione ad una autorizzazione paesaggistica regionale rilasciata il 30 marzo 2005; in senso contrario osserva il collegio che, da un lato, il provvedimento regionale deve ritenersi privo di valenza decisoria e, conseguentemente, di attitudine immediatamente lesiva, in quanto espressamente condizionato ad ulteriori verifiche da condurre in sede di conferenza di servizi. Dall’altro, occorre rammentare che il Ministero si duole anche della propria mancata convocazione in conferenza di servizi, unico luogo deputato, ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 387/2003, ad assumere determinazioni definitive e vincolanti: poiché l’eventuale fondatezza di un tale motivo di censura deve ritenersi idoneo a travolgere l’intero procedimento, la supposta tardività dell’impugnazione di un provvedimento destinato ad essere superato dalle decisioni da assumere in conferenza di servizi appare del tutto irrilevante.</p>
<p>Eccepisce ancora in rito che il ricorso avverso l’autorizzazione paesaggistica regionale del 2005 sarebbe inammissibile per carenza di interesse in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di esercitare il potere di annullamento nel termine di legge all’uopo concesso; in senso contrario deve invece osservarsi che il carattere preliminare della valutazione contenuta nel provvedimento regionale in questione impedisce di ritenere definitivamente consumato il potere di controllo della Soprintendenza, soprattutto a fronte di specifiche rassicurazioni dell’organo regionale che rimetteva le successive, definitive, valutazioni alla sede propria della conferenza di servizi, dove anche la Soprintendenza avrebbe potuto motivatamente esporre il proprio divisamento.</p>
<p>Nel merito il ricorso è fondato.</p>
<p>Carattere decisivo e dirimente riveste, in particolare, il motivo di censura con cui il Ministero ricorrente si duole della propria estromissione dalla conferenza di servizi tenutasi in data 13.1.2009 ed indetta dal commissario <i>ad acta</i> per assumere le determinazioni conclusive relative alla domanda di rilascio dell’autorizzazione unica.</p>
<p>E’ noto infatti che l’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”.</p>
<p>La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295).</p>
<p>Nel caso di specie non è controverso che il commissario <i>ad acta</i> nominato per porre rimedio all’inerzia regionale, pur in presenza di pareri già favorevolmente assentiti, abbia correttamente indetto la conferenza di servizi poi tenutasi in data 13.1.2009.</p>
<p>Sennonché alla predetta riunione non è stata convocata la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici che nel caso di specie è titolare di una competenza primaria di verifica della legittimità del parere regionale di compatibilità paesaggistica, trattandosi di impianto da localizzare in area vincolata in quanto dichiarata di notevole interesse pubblico per il suo pregio ambientale e naturalistico. La mancata partecipazione di un’amministrazione interessata al procedimento ridonda certamente in vizio dell’intera procedura di rilascio dell’autorizzazione unica.</p>
<p>La difesa della società I.S. Renewable con memoria depositata il 14.10.2010 eccepisce la novità del motivo di censura relativo alla contestata violazione degli artt. 14 <i>bis</i> e <i>ter</i> della legge 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi, doglianza che il Ministero ricorrente avrebbe fatto valere solo con la memoria conclusiva.</p>
<p>Il collegio reputa che non si tratti di motivo nuovo ma, al più, di esplicitazione di censura già tempestivamente e reiteratamente fatta valere con il ricorso introduttivo: in particolare a p. 11, 12 e 13 (dove viene riportata integralmente la nota della Soprintendenza n. 3576 del 2.4.2009 in cui si contesta lo svolgimento della conferenza di servizi in violazione di quanto previsto dagli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990, come richiamati dall’art. 12, commi 3 e 4 del d. lgs. 387/2003), a p. 30 (in cui si evidenzia che il parere delle amministrazioni statali deve essere reso nell’ambito della conferenza di servizi) ed a p. 36 (in cui viene direttamente censurata la decisione di convocare in conferenza di servizi tutti gli enti interessati, ad eccezione di quelli deputati ad esprimere la valutazione di compatibilità paesistico – ambientale).</p>
<p>Né, per sanare l’omessa convocazione della Soprintendenza in conferenza di servizi, vale eccepire che in realtà l’autorizzazione paesaggistica era già stata rilasciata dalla regione con provvedimento 5701/2005 e che la Soprintendenza non aveva esercitato il potere di annullamento poiché la giurisprudenza ha già chiarito che il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295); inoltre nel caso di specie l’autorizzazione regionale era stata rilasciata con riserva di ulteriori verifiche ed approfondimenti da condurre in sede di conferenza di servizi sicché era in quella sede che il servizio regionale competente doveva assumere la propria determinazione finale e la Soprintendenza esercitare i propri poteri di controllo.</p>
<p>Si legge infatti nel provvedimento regionale “In sede di Conferenza di servizi potrà essere approfondita, da parte della Soprintendenza, la tematica della visibilità dell’impianto eolico dall’area archeologica, concordando fin d’ora con l’eventuale spostamento dei pali prossimi alla cima del Monte Saraceno e quindi più vicino a località Calcatelo che potranno essere dislocati sul crinale retrostante. Il progetto esecutivo dovrà prevedere i dettagli delle opere da realizzare e quindi i profili ecc…in ossequio al dettato del Decreto Ministeriale d’Annullamento. Il progetto dovrà essere integrato in una precisa individuazione delle misure di mascheramento con schermi vegetali dai siti…che sono compresi nel bacino di intervisibilità”.</p>
<p>Alla luce del tenore della motivazione addotta è evidente che il parere regionale rinvia ad una successiva fase di approfondimento da condursi d’intesa con la Soprintendenza, in sede di conferenza di servizi, anche sulla scorta della progettazione esecutiva che la società istante avrebbe dovuto mettere a punto nelle more dell’indizione, recependo le indicazioni e le prescrizioni preliminari indicate dall’ufficio regionale competente.</p>
<p>In conclusione, non solo le valutazioni relative alla compatibilità paesaggistica non sono state acquisite direttamente in conferenza di servizi, come prescritto dall’art. 12, commi 3 e 4 del d. lgs. 387/2003, ma non possono ritenersi compiutamente espresse neppure al di fuori della conferenza medesima con conseguente illegittimità del procedimento e della autorizzazione finale.</p>
<p>Dall’accertata fondatezza del predetto motivo di censura discende che può farsi luogo all’assorbimento delle ulteriori doglianze mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per carenza di interesse in quanto dal suo eventuale accoglimento la società controinteressata non potrebbe trarre alcuna giuridica utilità o altro effetto idoneo a paralizzare la domanda di annullamento dell’autorizzazione unica conseguita e degli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe.</p>
<p>Stante la complessità della vicenda procedimentale e tenuto conto delle incertezze legate ad un quadro normativo più volte modificatosi nel tempo, le spese di giudizio, anche con riferimento alla fase cautelare, possono essere interamente compensate tra tutte le parti. L’ordinanza n. 153 del 9.6.2010 con la quale le spese dell’incidente cautelare erano state poste a carico del Ministero ricorrente deve conseguentemente essere revocata limitatamente al capo della pronuncia relativo alle spese della fase.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</p>
<p>-lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;</p>
<p>&#8211; dichiara il ricorso incidentale improcedibile;</p>
<p>&#8211; compensa le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 ed in quelle del 30 novembre 2010 e del 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />	<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-3-2011-n-98/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2011 n.98</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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