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	<title>8/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.767</a></p>
<p>Va sospesa in parte l’ordinanza di cessazione ad horas dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto al grave danno lamentato dalla società ricorrente puo’ essere posto rimedio mediante la limitazione dell’ordine di cessazione dell’attività ai soli locali in cui è stato realizzato l’abuso, consentendo la prosecuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.767</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa in parte l’ordinanza di cessazione ad horas dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto al grave danno lamentato dalla società ricorrente puo’ essere posto rimedio mediante la limitazione dell’ordine di cessazione dell’attività ai soli locali in cui è stato realizzato l’abuso, consentendo la prosecuzione dell’attività nei locali interni: di qui l’accoglimento nei limiti di cui alla motivazione e la sospensione del provvedimento impugnato limitatamente alla previsione della cessazione dell’attività nel locale originario, con espressa esclusione della veranda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>TERZA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 767/07<br />Registro Generale: 940/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
UGO DE MAIO Presidente<br /> ANGELO SCAFURI Cons.<br />MARIA LAURA MADDALENA Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Marzo 2007<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 940/2007  proposto da: <b>PANICO SAVIANO</b> rappresentato e difeso da:BRUNO ANTONIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA UGO RICCI N. 24</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b>  rappresentato ed ifeso da: ALDO STARACE;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della ordinanza prot. n. 5053 del 5 febbraio 2007, di cessazione ad horas dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;<br />
della nota n. 1428/P.A. del 18 luglio 2006 e del p.v. n. 3083 del 26 giugno 2006, entrambe già oggetto di gravame nel ricorso R.G. 5904/06 definito con sentenza n. 9408/06 di cessata materia del contendere;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI POZZUOLI;</p>
<p>Udito il relatore Ref. MARIA LAURA MADDALENA <br />Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza:</p>
<p>RITENUTO che, nella comparazione dei contrapposti interessi, al grave danno lamentato dalla società ricorrente possa essere posto rimedio mediante la limitazione dell’ordine di cessazione dell’attività ai soli locali in cui è stato realizzato l’abuso, consentendo la prosecuzione dell’attività nei locali interni;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE nei limiti di cui alla motivazione e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato limitatamente alla previsione della cessazione dell’attività nel locale originario, con espressa esclusione della veranda.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 08 Marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-767/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-143/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-143/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.143</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento ASL di riorganizzazione di un comparto ortopedico tenuto conto della prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio sanitario rispetto a quello antagonista dei ricorrenti al ripristino della soppressa unita’ operativa di Ortopedia presso il presidio ospedaliero. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-143/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-143/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento ASL di riorganizzazione di un comparto ortopedico tenuto conto della prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio sanitario rispetto a quello antagonista dei ricorrenti al ripristino della soppressa unita’ operativa di Ortopedia presso il presidio ospedaliero. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CALABRIA<br />CATANZARO</b></p>
<p align=center><b>2 SEZIONE  T.A.R.  CALABRIA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:143/2007<br />Registro Generale:175/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO Presidente<br />GIUSEPPE CHINE&#8217; Primo Ref., relatore<br />
CARLO DELL&#8217;OLIO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 175/2007  proposto da:<br />
<b>FRAGALE GIAMPAOLO + 1 </b><br />
rappresentato e difeso da:GUARNIERI CARLOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA XX SETTEMBRE, 63pressoSPADAFORA GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI CASTROVILLARI  </b><br />
rappresentato e difeso da:ZIMATORE VALERIO &#8211; LEPORACE GIUSEPPEcon domicilio eletto in CATANZAROVIA BUCCARELLI 49pressoZIMATORE VALERIO<br />
<b>REGIONE CALABRIA</b> rappresentato e difeso da:FALDUTO PAOLOcon domicilio eletto in CATANZAROVIALE DE FILIPPIS,280 C/O AVVOC.REGpresso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della delibera del Direttore Generale dell’ASL n. 2 di Castrovillari n. 1271/06 avente ad oggetto:”riorganizzazione comparto ortopedico “nonché la comunicazione n. di prot. 1312/05 a firma del Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia  e del responsabile sanitario del P.O. di Castrovillari con la quale veniva disposta, con decorrenza immediata la momentanea sospensione dei ricoveri presso la U.O. di Ortopedia di San Marco Argentano;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI CASTROVILLARI<br />REGIONE CALABRIA<br />
Udito il relatore Primo Ref. GIUSEPPE CHINE&#8217;  e uditi  altresì gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte, non sussistono le ragioni, previste dall’art.21 della legge 6 dicembre 1971,n.1034, così come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Rilevato che, in disparte ogni considerazione in ordine alla fondatezza delle proposte censure , tenuto conto della prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio sanitario rispetto a quello antagonista dei ricorrenti al ripristino della soppressa U.O. di Ortopedia presso il P.O. S. Marco Argentano, non sussiste il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Spese al definitivo. (Ric.n.175/2007)</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2007.</p>
<p>L’Estensore<br />Il Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-143/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1129</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria qualora sotto il profilo della prova di resistenza la posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente non risulta utile in caso di accoglimento del ricorso. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze:1129/2007Registro Generale:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria qualora sotto il profilo della prova di resistenza la posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente non risulta utile in caso di accoglimento del ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1129/2007<br />Registro Generale:  298/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Marzo 2007Visto il ricorso 298/2007  proposto da:<br />
<b>CIOFFI CLEMENTINA </b><br />
rappresentato e difeso da:SCOTTO FERDINANDO &#8211; LAUDADIO AVV. FELICEcon domicilio eletto in ROMALUNGOTEVERE FLAMINIO, 46pressoGREZ AVV GIAMMARCO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA  &#8211; UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA  </b><br />
rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; diniego immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA<br /> UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA<br /> Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio dell’8 marzo  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, alla stregua della giurisprudenza cautelare della Sezione sulla questione dedotta in controversia, avuto anche riguardo – sotto il profilo della prova di resistenza – alla posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  8 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1131/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1131</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini di un motivato riesame, provvedimento con cui si dichiara l’inammissibilità della domanda di agevolazioni finanziarie di cui al D.lgs 185/2000 (finanziamento per l’impiego). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA BIS Registro Ordinanze: 1131/2007 Registro Generale: 449/2007 nelle persone dei Signori: SAVERIO CORASANITI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1131/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1131/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini  di un motivato riesame, provvedimento con cui si dichiara l’inammissibilità della domanda di agevolazioni finanziarie di cui al D.lgs 185/2000 (finanziamento per l’impiego). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1131/2007<br />
Registro Generale: 449/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 449/2007  proposto da:<br />
<b>SOC TOTO MEDIA SAS DI GIUSEPPE &#8211; SAVAGLIA &#038; C SAS </b><br />
rappresentato e difeso da:PERRI AVV. NATALEcon domicilio eletto in ROMAL.GO COLLI ALBANI, 14pressoPERRI AVV. NATALE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC SVILUPPO ITALIA SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:GUARINO AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAP.ZZA BORGHESE, 3presso la sua sede<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento con cui è stata deliberata l’inammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al D.Lgs. 185/2000;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOC SVILUPPO ITALIA SPA<br />
Nominato relatore il Consigliere Giulio AMADIO e uditi alla Camera di Consiglio dell’8 marzo  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare ai fini di un motivato riesame del progetto di cui trattasi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi indicati in premessa.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  8 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente: Saverio Corasaniti<br />
L’Estensore: Giulio Amadio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-1131/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.1131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2007-n-957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2007-n-957/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2007-n-957/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.957</a></p>
<p>Pres.Aldo Ravalli – Est., Claudio Contessa. Preite e altro (avv.ti R. Macrì e C. Ventura) c. Comune di Taurisano (avv. F. Massa), Regione Puglia (avv. N. Matassa). sulla nozione di perequazione in materia urbanistica 1. Edilizia e urbanistica – Principio di perequazione – Rispetto – Imposizione in ciascun comparto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2007-n-957/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2007-n-957/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Aldo Ravalli – <i>Est.</i>, Claudio Contessa.<br /> Preite e altro (avv.ti R. Macrì e C. Ventura) c.<br /> Comune di Taurisano (avv. F. Massa), Regione Puglia (avv. N. Matassa).</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di perequazione in materia urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Principio di perequazione – Rispetto – Imposizione in ciascun comparto di aree a destinazione diverse – Esclusione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Perequazione – Nozione – Significato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica, non può ritenersi che il rispetto del principio di perequazione imponga che in ciascun comparto (specie in ipotesi caratterizzate da un’accentuata vocazione a spazi pubblici) vadano necessariamente comprese anche aree a destinazione diversa (es.: aree edificabili), atteso che la nozione di perequazione non può coincidere con quella di necessaria omogeneizzazione fra aree strutturalmente contraddistinte da caratteristiche diverse, ovvero di necessaria differenziazione del ‘catalogo’ di tipizzazioni presenti nel comparto.</p>
<p>2. In materia urbanistica, la nozione di perequazione (la quale implica l’equa distribuzione, fra situazioni omogenee, degli oneri e dei vantaggi derivanti dalle previsioni di Piano) attiene unicamente ai caratteri – per così dire – ‘funzionali’ delle aree coinvolte ed alle loro caratteristiche obiettive, mentre non può e non deve essere interpretata di guisa tale da coinvolgere gli aspetti – per così dire – ‘sociali’ relativi agli interessi dei singoli proprietari, con conseguente valutazione individuale delle singole vicende proprietarie e degli interessi ad esse sottesi; pertanto, il principio di perequazione non esclude in alcun modo la possibilità di formare un comparto appartenente ad un solo soggetto (purché, è evidente, esso sia formato di aree a diversa vocazione che richiedano la richiamata, equa distribuzione di oneri e vantaggi), anche perché in caso di alienazione delle porzioni immobiliari incluse nel comparto, gli aventi causa subentreranno anche negli obblighi derivanti dalla formazione del comparto, lasciando inalterato l’assetto ‘funzionale’ (ma non quello ‘sociale’) dei richiamati oneri e vantaggi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>PRIMA SEZIONE  </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Registro Decis.: 957/2007</b><br />
<b>		Registro Generale: </b>1858/05</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
<b>ALDO RAVALLI Presidente  <br />
MASSIMILIANO BALLORIANI Componente</b><br />
<b>CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso 1858/2005 proposto da: <br />
<i><P ALIGN=CENTER>GUIDO PREITE<br />
VITO LUIGI PREITE<br />
PAOLO GIOVANNI PREITE<br />
ANNA MARIA PREITE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentati e difesi da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>AVV. ROMANO MACRI’<br />
AVV. COSTANTINO VENTURA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE<br />
<i></p>
<p align=center>GALLERIA MAZZINI, N. 36<br />
presso<br />
AVV. ROMANO MACRI’<br />
</i><b><br />
contro<br />
</b><i>COMUNE DI TAURISANO<br />
(in persona del Sindaco, p.t.)<br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><I>AVV. FEDERICO MASSA<br />
</I>con domicilio eletto in LECCE<br />
<i>VIA ZANARDELLI, N. 60<br />
presso<br />
AVV. FEDERICO MASSA</p>
<p></i><b>e contro<br />
</b><i>REGIONE PUGLIA<br />
(in persona del Presidente, p.t.)<br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><I>AVV. NINO MATASSA<br />
</I>con domicilio eletto in LECCE<br />
<i>VIA ZANARDELLI, N. 60<br />
presso<br />
AVV. FEDERICO MASSA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>per l’annullamento:<br />
1)	della D.G.R. n. 1018 del 21 luglio 2005 con la quale è stato definitivamente approvato il P.R.G. di Taurisano;<br />	<br />
2)	della delibera del Consiglio comunale di Taurisano n. 59 del 30 novembre 2004, con la quale è stato preso atto e disposto l’adeguamento del P.R.G. alle condizioni, prescrizioni e modifiche introdotte dalla G.R. con del. n. 2107/03;<br />	<br />
3)	della D.G.R. n. 2107 del 9 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il P.R.G. di Taurisano con le prescrizioni e le modifiche apportate nella reazione-parere del C.U.R. in data 9 ottobre 2003;<br />	<br />
4)	della deliberazione del Commissario <i>ad acta</i> di Taurisano n. 2 dell’11 agosto 2000, di controdeduzioni alle osservazioni al P.R.G. adottato;<br />	<br />
5)	della deliberazione del Commissario <i>ad acta</i> di Taurisano n. 1 del 5 giugno 1999 con la quale è stato adottato il P.R.G., nonché<br />	<br />
6)	di ogni altro atto presupposto, collegato o connesso, compresi i pareri tecnici resi dai progettisti e dal Commissario <i>ad acta</i> sull’osservazione n. 8 presentata dai ricorrenti, nonché sulle osservazioni numm. 11 e 115, presentate da terzi (pareri – questi ultimi – ritenuti applicabili anche al caso dei ricorrenti).</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI TAURISANO<br />
REGIONE PUGLIA;</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Data per letta all’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2007 la relazione del Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì, gli avvocati Ventura (per i ricorrenti), Cantobelli (in sostituzione dell’avv. Massa, per il Comune di Taurisano) e Matassa (per la Regione Puglia);<br />
Considerando che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:<br />
1)	<i>Violazione dell’art. 9, comma 4 del d.P.R. 327 del 2001;<br />	<br />
2)	Violazione dell’art. 9, comma 4 del d.P.R. 327 del 2001 – Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto il profilo della mancata motivazione del già avvenuto soddisfacimento degli standard anche senza le aree dei ricorrenti;<br />	<br />
3)	Violazione e falsa applicazione del principio generale, affermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, ed oggi legislativamente stabilito dall’art. 39 del d.P.R. 327 del 2001, secondo cui l’Amministrazione, nel reiterare i vincoli urbanistici, deve prevedere il relativo indennizzo;<br />	<br />
4)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, num. 2 e 25, L.U., n. 1150 del 1942 e dell’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. – Sviamento di potere per falsità della causa per non aver considerato che la finalità del mantenimento delle finalità architettoniche dell’aggregato antico non è ricompresa fra quelle della normativa anzidetta;<br />	<br />
5)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, n. 2 della L.U., n. 1150 del 1942 – Istruttoria lacunosa e perplessa – Difetto di motivazione;<br />	<br />
6)	Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, L.U.; dell’art. 870, cod. civ.; dell’art. 7, n. 2, L.U. – Eccesso di potere per sviamento delle finalità del comparto edificatorio</i>;</p>
<p>Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>I ricorrenti riferiscono di essere, rispettivamente, usufruttuario (Guido Preite) e nudi proprietari (Vito Luigi, Paolo Giovanni e Anna Maria Preite) di un vasto compendio immobiliare di suoli ubicati nel Comune di Taurisano, adiacenti al centro storico.<br />
Il ricorrente sig. Guido Preite riferisce, a sua volta, di essere pieno proprietario del contiguo complesso immobiliare, formato da un locale esistente adibito ad attività commerciale, nonché del relativo suolo pertinenziale, con il quale formerebbe un unico corpo.<br />
Nella vigenza del precedente strumento urbanistico generale (P. di F.) le aree in questione risultavano tipizzate  come ‘<i>E3-Agricole speciali</i>’, con indice di fabbricabilità pari a 0,015 mc/mq.<br />
Risulta agli atti che con l’impugnata delibera del Commissario <i>ad acta</i> n. 1 del 1999 veniva adottato il nuovo P.R.G. comunale il quale assoggettava le aree in parola alle seguenti tipizzazioni:<br />
&#8211;	‘<i>F14 – Verde attrezzato</i>’;<br />	<br />
&#8211;	‘<i>F30 – Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’;<br />	<br />
&#8211;	‘<i>D4 – Zone per attività terziarie, commerciali e direzionali</i>’<br />	<br />
&#8211;	‘<i>Verde attrezzato</i>’ – per quanto concerne una porzione della p.lla 739 ubicata fra il Corso Umberto e la via A. Moro;<br />	<br />
In data 5 agosto 1999 i ricorrenti presentarono le proprie osservazioni alle previsioni del P.R.G. adottato, contestando, sotto diversi profili le tipizzazioni impresse dagli Organi comunali.<br />
In particolare, essi osservavano quanto segue:<br />
a)	per quanto concerne la destinazione a ‘verde privato’ della porzione della p.lla 739 ubicata fra il Corso Umberto e la via A. Moro, essi lamentavano che la previsione di Piano avesse l’effetto di assoggettare l’area ad un vincolo di inedificabilità assoluta (dal  carattere sostanzialmente espropriativo) in funzione del sostanziale asservimento di tali aree alle esigenze di fondi appartenenti a diversi proprietari;<br />	<br />
b)	per quanto concerne la tipizzazione ‘<i>F30 – Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’ attribuita all’area scoperta di pertinenza dell’insediamento commerciale prospiciente la via A. Moro, essi lamentavano che le previsioni di Piano determinassero lo smembramento e l’interclusione delle aree destinate a tale attività, privandole delle pertinenze scoperte necessarie per il suo esercizio;<br />	<br />
c)	per quanto concerne le tipizzazioni ‘<i>F14 – Verde attrezzato</i>’ ed ‘<i>F30 &#8211; Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’ impresse alla p.lla 842 per una superficie di mq 8.000, essi lamentavano che le previsioni di Piano, recando un vincolo di carattere preespropriativo, si ponesse in aperto contrasto con ‘<i>[l’]obiettiva suscettività edificatoria</i>’ delle aree medesime. Ancora, essi lamentavano che la scelta in questione si ponesse in aperto contrasto con il principio perequativo (ovvero, di eguale distribuzione tra i proprietari degli oneri e degli utili connessi alla trasformazione del territorio, giusta le previsioni generali di cui all’art. 15 della L.R. 6 del 1979).<br />	<br />
Il Comune intimato, con l’impugnata delibera commissariale n. 2 del 2000, formulava le proprie controdeduzioni (<i>inter alia</i>) in ordine alle osservazioni degli odierni ricorrenti. <br />
In particolare (con riguardo alle tre questioni testé evidenziate) il Comune rappresentava quanto segue:<br />
a)	con riferimento all’osservazione <i>sub</i> a), in parziale accoglimento delle osservazioni dei ricorrenti, il Comune decideva di “<i>ritipizzare come zona D.4 l’area scoperta classificata F.30 dal P.R.G. adottato, antistante il retrospetto del fabbricato D.4 del comparto n. 13 per una superficie di mq 36&#215;24 (costituente pertinenza scoperta della attività produttiva), fermo restando la tipizzazione F.30 nella restante area prospiciente il proseguimento di via V. Veneto</i>”; <br />	<br />
b)	con riferimento all’osservazione <i>sub</i> b), ancora in parziale accoglimento delle osservazioni dei ricorrenti, il Comune stabiliva di “<i>estendere la perimetrazione del medesimo comparto n. 13 anche alle contigue zone F.14 ed F.30 (per l’intera loro estensione) e ritipizzare come zona D.4 la parte di detta zona F.14 adiacente alla zona F.11 per una larghezza costante di m. 30,00 misurata a partire dalla recinzione esistente dell’edificio scolastico F.11.<br />	<br />
Ciò, anche in considerazione di analoghe richieste espresse nelle osservazioni di carattere generale n. 11 – punto 5 – e n. 115 – punto 8</i>”;<br />
c)	con riferimento, infine, all’osservazione <i>sub</i> c), il Comune osservava quanto segue: “<i>non si ritiene invece accoglibile la parte dell’osservazione riguardante il verde privato, trattandosi di area libera posta all’ingresso del centro storico che si connota come ambiente da tutelare per il mantenimento delle visuali architettoniche dell’aggregato antico</i>”.<i><br />	<br />
</i>Il nuovo Piano regolatore, quindi, veniva approvato (per quanto qui di interesse) con le previsioni risultanti dalle controdeduzioni di cui sopra.<br />
Il Piano approvato, nonché gli atti ad esso prodromici venivano, quindi, impugnati dai sigg.ri Preite, i quali ne contestavano la legittimità sotto sei articolati profili.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Taurisano, il quale concludeva per l’integrale reiezione del ricorso.<br />
Si costituiva, altresì, la Regione Puglia, la quale concludeva a propria volta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero – nel merito – per la sua integrale reiezione.</p>
<p>All’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2007 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che le tipizzazioni impresse alle aree di cui in narrativa in sede di adozione (e successiva approvazione) del P.R.G. abbiano comportato una violazione dell’art. 9, comma 4 del d.P.R. 327 dell’8 giugno 2001 (secondo cui, come è noto: “<i>il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard</i>”).<br />
In particolare, nella specie, ad una pregressa tipizzazione dell’area in parola come zona ‘<i>E3 – Agricola speciale</i>’ (comportante l’assoluta inedificabilità dell’area) sarebbero seguite le attuali scelte di Piano, le quali avrebbero a propria volta impresso tipizzazioni incompatibili con una qualunque proficua utilizzazione delle aree medesime, con la conseguenza di reiterare un vincolo di carattere sostanzialmente espropriativo.<br />
Non avendo il Comune motivato le scelte di tale reiterazione, esso avrebbe realizzato una palese violazione della previsione di cui all’art. 9, comma 4, d.P.R. 327, cit.<br />
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano che, nella specie, il P.R.G. approvato determini sotto altro profilo una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 9 del d.P.R. 327 del 2001.<br />
In particolare, in sede di predisposizione del Piano, il Comune di Taurisano avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione a fronte della scelta di sovradimensionare notevolmente le aree ‘<i>F14 – Verde attrezzato</i>’ e le aree ‘<i>F30 – Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’ rispetto alle previsioni minime a standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (‘<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765</i>’).<br />
In generale, non sussisterebbe un’adeguata motivazione a fronte della scelta di superare in modo sensibile la quantità complessiva di spazi da destinare a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (fissando il relativo ammontare in 21 mq./ab. a fronte dei 18 mq./ab. previsti dal D.M. 1444, cit.).<br />
Oltretutto, i ricorrenti osservano che l’illegittimità degli atti impugnati emergerebbe anche dal non avere il Comune adeguatamente valutato l’osservazione secondo cui “<i>anche sottraendo l’intera superficie dei ricorrenti, con destinazione F14, lo standard sarebbe stato pienamente rispettato anche oltre le previsioni obbligatorie</i>”.<br />
Con il terzo motivo di ricorso, i sigg.ri Preite lamentano l’illegittimità degli atti impugnati per la parte in cui, pur prevedendo la reiterazione del vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di cui è causa (vincolo qualificabile come di carattere sostanzialmente espropriativo), hanno omesso di riconoscere in favore dei proprietari incisi un adeguato indennizzo.<br />
Invero, nella tesi dei ricorrenti, un siffatto riconoscimento sarebbe risultato certamente doveroso in considerazione da un lato della consolidata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa formatasi <i>in subjecta materia</i> (in particolare: Corte Cost., sent. 20 maggio 1999, n. 179; Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 dicembre 1999, n. 24) e dall’altro in considerazione del quadro normativo tracciato dal Legislatore degli anni più recenti sulla scia del richiamato orientamento giurisprudenziale (in particolare: art. 39, d.P.R. 327 del 2001, cit.).<br />
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere condivisi.<br />
Ed infatti il Collegio osserva che nella vicenda di cui è causa non sussistono i presupposti per configurare un’ipotesi di reiterazione di vincoli dal carattere sostanzialmente espropriativo, con conseguente applicabilità dei richiamati principi normativi e giurisprudenziali di cui i ricorrenti reclamano l’applicazione.<br />
Al contrario, un siffatto carattere non era ipotizzabile nel caso della previgente previsione di Piano (tipizzazione come area ‘<i>E3 – Agricola speciale</i>’), così come non è ipotizzabile a fronte della tipizzazione rinveniente dal Piano recentemente approvato (ci si riferisce, in particolare, alla tipizzazione delle aree ‘<i>D4 – Zone per attività terziarie, commerciali e direzionali</i>’ e delle aree ‘<i>F14 – verde attrezzato</i>’).<br />
Quanto al primo aspetto, il Collegio ritiene che non sia condivisibile la prospettazione di parte secondo cui la precedente previsione del P. di F. (che qualificava le aree in questione come ‘<i>E3 – Agricole speciali</i>’) fosse assimilabile a quelle preordinate all’esproprio (ovvero di carattere sostanzialmente espropriativo) di cui è menzione nell’ambito della giurisprudenza richiamata dai ricorrenti.<br />
Ed infatti, si osserva in primo luogo che nessuna previsione del precedente strumento di pianificazione generale prevedesse la realizzazione di opere pubbliche le quali avrebbero determinato la necessità di intervenire con procedure di carattere ablatorio.<br />
In secondo luogo si osserva che la tipizzazione di cui sopra (come rinveniente dalla D.P.G.R. n. 1668 del 20 ottobre 1973, di approvazione del P. di F.), pur comportando un indice di fabbricabilità molto ridotto (0,015 mc./mq.), non sortisse in alcun modo l’effetto di privare <i>in toto</i> le aree in questione di ogni possibilità edificatoria ovvero – più in generale – di una qualunque apprezzabile possibilità di proficuo utilizzo, con conseguente applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 9 e 39 del d.P.R. 327 del 2001.<br />
In definitiva, la previsione in questione non poteva essere in alcun modo assimilata a quelle di carattere (sostanzialmente) <i>espropriativo</i>, risultando piuttosto riconducibile a quelle di carattere c.d. <i>conformativo</i> (ovvero, idonee a limitare &#8211; ma non annullare – le facoltà dominicali essenziali, incidendo piuttosto su intere categorie di beni – in tal senso, <i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 25 maggio 2005, n. 2718 -).<br />
Si tratta, pertanto, di previsioni le quali, avendo per oggetto la generale conformazione dei limiti e delle modalità di esercizio del diritto dominicale, non sono in alcun modo assimilabili a vincoli preordinati all’esproprio e, di conseguenza, risultano non soggette alla decadenza quinquennale di cui è menzione nel più volte citato art. 9, d.P.R. 327 del 2001.<br />
Per quanto concerne, poi, le nuove previsioni di Piano, non può del pari affermarsi che esse rivestano una valenza espropriativa, ovvero che siano idonee a svuotare il diritto di proprietà sulle aree in questione di un qualunque apprezzabile contenuto economico e funzionale.<br />
In particolare, ciò vale per le aree tipizzate ‘<i>D4 – Zone per attività terziarie, commerciali e direzionali</i>’, il quale prevede la possibilità di realizzare, ad iniziativa dei soggetti privati, diverse iniziative dall’indubbia valenza <i>anche</i> economica, nonché per le aree tipizzate ‘<i>F14 – Verde attrezzato</i>’, per le quali l’art. 73 delle N.T.A. al P.R.G. contempla la possibilità di realizzare costruzioni in struttura precaria da destinare a bar, ristoro e rivendita di giornali (si tratta di iniziative certamente realizzabili da soggetti provati, con la conseguenza di escludere la necessaria ablazione delle relative aree, ammettendo di certo l’iniziativa di soggetti privati – sul punto: T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. 3843/06 del 6 luglio 2006; <i>id</i>., Sez. I, sent. 2580/06 del 12 maggio 2006 -).<br />
Neppure può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti dal lamentato difetto di motivazione in ordine al sovradimensionamento degli <i>standard</i> di servizi di cui al D.M. 1444 del 1968.<br />
Al riguardo si osserva in primo luogo che, in base all’art. 3 del D.M. 1444 del 1968, il rapporto di 18 mq./ab. in relazione agli ‘<i>spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio</i>’, costituisce un <i>limite minimo</i>, certamente derogabile dall’Ente territoriale con deliberazione dall’ampio contenuto discrezionale (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4 dicembre 1998, n. 1732).<br />
Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene che la scelta del Comune di Taurisano di assicurare <i>standard</i> leggermente più ampi (pari, nella specie, a 21 mq./ab.) non appaia in alcun modo viziata dal carattere dell’irragionevolezza che, solo, potrebbe supportare nel caso di specie una pronuncia di illegittimità.<br />
Quanto, poi, all’onere della motivazione in ordine alla scelta di assicurare un siffatto (e più elevato) livello di <i>standard</i> per spazi pubblici (e, più in generale, in ordine ai criteri che hanno indotto alla determinazione del livello di <i>standard</i> in parola), il Collegio ritiene che esso sia stato nella specie puntualmente rispettato.<br />
Ed infatti, come correttamente osservato dalla Difesa regionale, una siffatta motivazione è rinvenibile nell’ambito della Relazione al P.R.G., Cap. 14, relativo al ‘<i>Calcolo del fabbisogno di aree a standard – Attrezzature e servizi di interesse generale</i>’.<br />
La ‘<i>Relazione’</i> illustra che “<i>il calcolo dei fabbisogni di aree per attrezzature a standard viene determinato dal Piano Regolatore Generale in stretta interrelazione con quello dei fabbisogni di edilizia residenziale e produttiva, producendo il seguente schema:<br />
&#8211;	definizione e caratterizzazione delle strutture;<br />	<br />
&#8211;	analisi della domanda all’anno (1995 + 15);<br />	<br />
&#8211;	analisi dell’offerta al 1995;<br />	<br />
&#8211;	definizione del fabbisogno da soddisfare; <br />	<br />
&#8211;	localizzazione delle attrezzature</i>”<br />	<br />
E’ inoltre rilevante osservare che la medesima ‘Relazione’ comprendesse un’apposita Sezione dedicata alla ‘<i>Definizione e caratterizazione delle attrezzature a standards</i>’.<br />
La Sezione in parola chiariva che “<i>per quanto concerne le determinazione dei fabbisogni pregressi ed emergenti a servizio degli insediamenti abitativi, sono stati assunti gli standards urbanistici dell’art. 3 del D.I.M. n. 1444/68, introducendo opportuni <u>coefficienti integrativi</u> allo scopo di conseguire per i diversi tipi di attrezzature una dimensione complessiva sufficiente in rapporto ai caratteri specifici di ciascuna di esse. La <u>integrazione degli standards </u>rispetto alle corrispondenti quantità minime stabilite nel D.I.M. risulta indispensabile al fine di assicurare una dotazione di servizi ed attrezzature che abbiano una consistenza funzionale sufficiente per le rispettive gestioni</i>”.<br />
Anche sotto tale aspetto risulta, pertanto, insussistente il lamentato vizio di difetto di motivazione.</p>
<p>2. Con il quinto motivo di ricorso, i sigg.ri Preite lamentano l’illegittimità della scelta operata dal Comune in sede di (parziale) accoglimento dell’osservazione n. 8, per quanto concerne l’area dei proprietari prospiciente la via A. Moro, sulla quale insiste un’attività commerciale.<br />
In particolare, essi rammentano che, in sede di osservazioni, avevano chiesto che per l’intera area  posta in prossimità del manufatto adibito ad attività commerciale (e già tipizzato ‘<i>D4 – Zone per attività terziarie, commerciali e direzionali</i>’) la tipizzazione ‘<i>F30 – Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’ fosse modificata, riconoscendo che l’area fosse una pertinenza scoperta dell’attività produttiva (della quale dovesse, pertanto, condividere la tipizzazione).<br />
Vero è che in sede di controdeduzioni alle osservazioni il Comune aveva parzialmente accolto l’osservazione dei ricorrenti, incrementando la porzione di area tipizzata D4 considerata come pertinenza scoperta della preesistente attività, ma è anche vero che tale scelta di Piano (la quale ha comunque comportato il mantenimento della tipizzazione F30 per la restante area, ivi compresa la zona prospiciente la via A. Moro) risulterebbe largamente insufficiente ed incongrua, e pertanto illegittima.<br />
Ed infatti, nella specie il Comune avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione che nella porzione di area da ultimo tipizzata ‘<i>F30 – Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’ insisterebbe ‘<i>l’unico ingresso consentito ai mezzi pesanti e articolati necessari per </i>[la ivi esistente]<i> attività commerciale</i>’ (pag. 16 del ricorso introduttivo), con conseguente privazione per l’attività in questione dell’unico accesso effettivamente fruibile.<br />
Ora, la conseguenza delle scelte comunali sarebbe che il pur modesto incremento delle aree D4 accordato in sede di P.R.G. approvato non arrecherebbe in concreto ai ricorrenti alcun vantaggio concreto mentre, al contrario, “<i>la realizzazione della destinazione F30 nella zona prospiciente Via Aldo Moro provocherebbe certamente la cessazione dell’attività commerciale attualmente esistente, con sicuro fallimento dell’azienda</i>”.<br />
Il motivo non può trovare accoglimento.<br />
Al riguardo, il Collegio osserva in primo luogo che, come rilevato dalla Difesa comunale, non risulta corretta l’affermazione secondo cui l’accesso sulla via A. Moro sarebbe l’unico di cui dispone l’azienda, atteso che ne risulta esistente un altro, da altra via.<br />
In secondo luogo, non risulta in alcun modo allegato in atti per quale ragione la privazione dell’accesso dalla via A. Moro, determinando la perdita ‘[dell’]<i> unico ingresso consentito ai mezzi pesanti e articolati necessari per l’attività commerciale</i>’, comporterebbe il sicuro fallimento dell’azienda.<br />
Ed infatti, dall’esame dell’osservazione di parte, non risulta la destinazione dell’accesso in questione alla movimentazione di mezzi pesanti, risultando piuttosto che esso sia attualmente adibito a parcheggio.</p>
<p>3. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano che il Comune avrebbe illegittimamente omesso di tenere in adeguata considerazione le osservazioni formulate in ordine alle destinazioni ‘<i>F14 – Verde attrezzato</i>’ ed ‘<i>F30 – Attrezzature per esposizioni e mercati</i>’ impresse alle vaste aree (circa 8.000 mq.) ricadenti nella p.lla 842.<br />
In tale occasione, a fronte delle previsioni del P.R.G. adottato che avevano impresso le richiamate destinazioni all’area in parola, gli odierni ricorrenti avevano formulato apposita osservazione (la num. 8), rilevando che essa non tenesse alcun conto della ‘<i>obiettiva suscettività edificatoria</i>’ dell’area.<br />
Nella tesi dei ricorrenti, “<i>la soluzione (…) avversata, nell’imporre un insieme di vincoli preespropriativi, reca la definitiva rinuncia all’inserimento delle medesime aree nel contesto residenziale del Comune di Taurisano.<br />
Orbene, non può obiettivamente ritenersi che tale scelta sia conforme a corretti canoni di pianificazione urbanistica</i>”.<br />
Nella medesima occasione, i ricorrenti osservavano che la scelta nella specie adottata, concretandosi nell’imposizione di una serie di vincoli di immodificabilità imposti alle sole aree dei ricorrenti (con conseguente, totale inibizione di ogni potenzialità edificatoria) si ponesse in palese contrasto con i principi di equità sostanziale, nonché di perequazione per quanto concerne la distribuzione degli utili e degli oneri della trasformazione del territorio fra i vari proprietari.<br />
L’osservazione in questione veniva parzialmente accolta con la previsione, nell’ambito dell’area in questione (in aggiunta alla previsione F30 ed in parziale sostituzione dell’area F14) di un’ulteriore area a destinazione ‘<i>D4 – Zone per attività terziarie, commerciali e direzionali</i>’ (trattasi di area piuttosto estesa – pari a circa 1.500 mq. -).<br />
Ciononostante, i ricorrenti impugnano anche la scelta in tal modo adottata, osservando che il (parziale) accoglimento dell’osservazione in questione non valga di per sé a tenere indenni le scelte di Piano dalla taccia di illegittimità.<br />
Le scelte in parola, poi, si porrebbero in contrasto con le finalità del comparto edificatorio (atteso che le aree in questione risultano tutte ricomprese nell’ambito di un medesimo comparto – il n. 13 -) il quale, pure, dovrebbe avere lo scopo di distribuire gli utili e gli oneri della trasformazione del territorio fra più proprietari.<br />
In particolare, atteso che la finalità stessa dello strumento del comparto è quella di distribuire gli utili e gli oneri della trasformazione del territorio tra più proprietari, ed atteso che tutte le aree ricomprese nel comparto n. 13 sono invece di proprietà dei sigg.ri Preite, ne conseguirebbe l’illegittimità delle scelte di Piano le quali hanno omesso di includere nel comparto in parola (cosa che, pure, i ricorrenti avevano espressamente richiesto) le numerose aree edificabili limitrofe all’attuale perimetrazione del comparto.<br />
In buona sostanza, nel caso di specie, non di comparto vero e proprio potrebbe parlarsi, bensì “<i>di mero ampliamento dell’area vincolata su un’area ben individuata, interamente di proprietà Preite</i>”.<br />
Il motivo non può essere condiviso.<br />
Al riguardo, il Collegio deve preliminarmente osservare che ogni censura la quale postuli la violazione, in sede di pianificazione generale, dei principi stessi della pianificazione urbanistica (ivi compresi i principi in tema di corretta utilizzazione dello strumento del comparto edificatorio) soggiace ai consueti, stringenti limiti al sindacato giurisdizionale in ordine all’attività di pianificazione.<br />
Si osserva, quindi (secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale), che le scelte in tale occasione adottate potranno essere censurate solo laddove presentino caratteri di assoluta abnormità ed irragionevolezza, verificabili anche con sindacato condotto <i>ab aexterno</i> (sul punto, <i>ex</i> <i>plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 31 gennaio 2005, n. 259; <i>id.</i>, Sez. IV, sent. 7 giugno 2994, n. 3559; <i>id</i>., Sez. IV, sent. 24 febbraio 2004, n. 737).<br />
Ebbene, nella specie il Collegio non ritiene che siano stati superati i richiamati principi di equità sostanziale, nonché di perequazione per quanto concerne la distribuzione degli utili e degli oneri della trasformazione del territorio fra i vari proprietari.<br />
In primo luogo si osserva come non sia condivisibile l’affermazione di parte attrice secondo cui le previsioni di Piano sarebbero di portata tale da imporre alle aree in parola un vincolo di inedificabilità assoluta (pag. 18 del ricorso introduttivo).<br />
Ed infatti, fra le tre tipizzazioni impresse all’area, almeno due (‘<i>D4 – Zone per attività terziarie, commerciali e direzionali</i>’ ed ‘<i>F14 – Verde attrezzato</i>’) risultano certamente compatibili con una destinazione edificatoria dell’area stessa.<br />
In entrambi i casi, infatti, le pertinenti disposizioni del P.R.G. (art. 59 delle N.T.A. per le aree D4 ed art. 73 delle medesime N.T.A. per le aree F14) consentono certamente di realizzare iniziative edificatorie, rimesse all’iniziativa dei privati interessati (basti pensare – quanto alla destinazione D4 – che essa prevede, tra l’altro, la realizzazione di edifici per la vendita di prodotti commerciali ed alimentari, nonché di edifici pubblici o privati; mentre per quanto concerne la destinazione F14, essa contempla, fra l’altro, la realizzazione di ‘<i>chioschi ad uso bar, ristoro e giornali</i>’).<br />
Ne consegue che, anche per tale via, debba escludersi che le impugnate previsioni abbiano sortito quale effetto la privazione delle aree di proprietà dei ricorrenti di una qualunque <i>utilitas</i>.<br />
Tanto premesso, ne risulta privata di fondamento la premessa logica maggiore su cui si basa il motivo di ricorso in esame, ossia la circostanza secondo cui avendo il Comune impresso alle sole aree dei ricorrenti (nell’ambito del comparto n. 13) una tipizzazione idonea a privare le aree di una qualunque utilizzabilità economica, ciò avrebbe connotato l’intera attività pianificatoria come illegittima per violazione dei principi di equità sostanziale e di perequazione.<br />
Ancora, il Collegio osserva che nella specie non appaiano violati i principi in tema di formazione dei comparti (l. 1150 del 1942, art. 23; l. 10 del 1977, art. 13).<br />
In primo luogo, non può in alcun modo condividersi l’argomento (sotteso alla formulazione dell’Osservazione n. 8 al P.R.G. adottato) secondo cui la finalità perequativa che informa a sé l’istituto del comparto (<i>rectius</i>: la finalità di contemperare l’interesse pubblico alla corretta pianificazione del territorio con l’interesse privato a subire il minor sacrificio possibile nelle proprie ragioni proprietarie) imporrebbe di prevedere all’interno di ciascun comparto tipizzazioni di carattere ‘misto’ (ossia: edificatorio e di servizio).<br />
L’approccio in questione appare non condivisibile laddove ritiene di far coincidere la nozione di perequazione (implicante l’equa distribuzione, fra situazioni omogenee, degli oneri e dei vantaggi derivanti dalle scelte di piano) con l’interesse puramente individuale ad una tipizzazione più favorevole o maggiormente gradita al singolo proprietario inciso da scelte pianificatorie che comportano una ridotta edificabilità.<br />
Al riguardo, tuttavia, si osserva che una siffatta nozione di perequazione non è in alcun modo desumibile dal pertinente quadro normativo, mentre la doglianza dei ricorrenti appare piuttosto rivolta <i>in parte qua</i> a censurare la ragionevolezza stessa delle scelte di pianificazione generale (con la conseguenza che la censura non possa che essere esaminata alla luce del consueto canone di ragionevolezza, che nella specie non appare in alcun modo infranto).<br />
Ancora, non può ritenersi che il rispetto del principio di perequazione imponga che in ciascun comparto (specie in ipotesi caratterizzate da un’accentuata vocazione a spazi pubblici, come nel caso del comparto n. 13) vadano necessariamente comprese anche aree a destinazione diversa (es.: aree edificabili), atteso che la nozione di perequazione non può coincidere con quella di necessaria omogeneizzazione fra aree strutturalmente contraddistinte da caratteristiche diverse, ovvero di necessaria differenziazione del ‘catalogo’ di tipizzazioni presenti nel comparto.<br />
Né può affermarsi che il principio di perequazione in tema di definizione dei comparti possa nella specie ritenersi violato per il fatto che l’intero comparto sia di proprietà di un unico soggetto.<br />
Ed infatti, la nozione di perequazione (la quale, lo si ripete, implica l’equa distribuzione, fra situazioni omogenee, degli oneri e dei vantaggi derivanti dalle previsioni di Piano) attiene unicamente ai caratteri – per così dire – ‘funzionali’ delle aree coinvolte ed alle loro caratteristiche obiettive; mentre invece non può e non deve essere interpretata di guisa tale da coinvolgere gli aspetti – per così dire – ‘sociali’ relativi agli interessi dei singoli proprietari, con conseguente valutazione individuale delle singole vicende proprietarie e degli interessi ad esse sottesi.<br />
Ne consegue che il principio di perequazione non escluda in alcun modo la possibilità di formare un comparto appartenente ad un solo soggetto (purché, è evidente, esso sia formato di aree a diversa vocazione che richiedano la richiamata, equa distribuzione di oneri e vantaggi), anche perché in caso di alienazione delle porzioni immobiliari incluse nel comparto, gli aventi causa subentreranno anche negli obbligi derivanti dalla formazione del comparto, lasciando inalterato l’assetto ‘funzionale’ (ma non quello ‘sociale’) dei richiamati oneri e vantaggi.</p>
<p>4. Il Collegio ritiene, da ultimo, di esaminare il quarto motivo di ricorso, con il quale i sigg.ri Preite lamentano l’illegittimità della scelta di destinare a ‘verde privato’ (comportante un divieto totale di edificazione, non preordinato all’esproprio) l’area di circa 700 mq. di cui alla particella 739, sita in corrispondenza dell’intersezione fra le vie V. Veneto e A. Moro ed il primo tratto del Corso Umberto.<br />
L’art. 49 delle N.T.A. al P.R.G. prevede che tali aree “<i>[siano] destinate a verde di <u>pertinenza degli edifici pubblici e privati cui si riferiscono</u> e devono essere sistemate e mantenute a giardino (…)</i>”.<br />
In sede di osservazioni al P.R.G. adottato, i ricorrenti avevano contestato tale previsione sottolineando che l’area in parola, pur ricadendo nel perimetro del centro storico nelle vicinanze di costruzioni dall’indubbio interesse architettonico (appartenenti ad altri soggetti), non poteva correttamente essere assoggettata ad un vincolo di tal fatta, in assenza di una previsione espropriativa in senso proprio.<br />
Ed infatti, la scelta di Piano in tal modo adottata si sarebbe risolta in “<i>un vincolo di inedificabilità diretto all’imposizione a carico di alcuni proprietari di un obbligo di astenersi dalla trasformazione delle loro aree in funzione del loro asservimento all’edificazione di altri suoli appartenenti ad altri proprietari</i>”.<br />
La previsione medesima, a ben vedere, si sarebbe tradotta nell’accollo a carico di singoli cittadini degli oneri connessi alla trasformazione del territorio riservata ad altri.<br />
La previsione in questione, comportando un vincolo estremamente stringente in assenza di alcuna previsione di ablazione (con conseguente indennizzo), si sarebbe posta al di fuori delle pertinenti previsioni normative e sarebbe risultata, pertanto, radicalmente illegittima.<br />
In sede di controdeduzioni, il Comune respingeva l’osservazione in parola con la seguente motivazione: “<i>non si ritiene (…) accoglibile la parte dell’osservazione riguardante il verde privato, trattandosi di area libera posta all’ingresso del centro storico che si connota come ambiente da tutelare per il mantenimento delle visuali architettoniche dell’aggregato antico</i>”.<br />
La scelta in tal modo operata veniva censurata dagli odierni ricorrenti i quali obiettavano che la tipizzazione in tal modo impressa alla p.lla 739 non risultasse in alcun modo conforme al pertinente quadro disciplinare.<br />
Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi qui di seguito specificati.<br />
Si osserva in primo luogo che il motivo di ricorso dinanzi sinteticamente richiamato non attiene la legittimità stessa della scelta di Piano volta ad assoggettare talune aree al vincolo di ‘verde privato’, con conseguente, sostanziale privazione di qualunque possibilità edificatoria (legittimità che, per atro, questo Tribunale ha già in altra occasione avuto modo di confermare – T.A.R. Lecce, Sez. I, sent. 31 marzo 2003, n. 1417 -).<br />
Più limitatamente, il motivo di ricorso attiene la correttezza della scelta puntuale volta ad assoggettare la p.lla 739 alla tipizzazione in parola, così come la sussistenza o meno dei relativi presupposti.<br />
Al riguardo, il Collegio osserva che, effettivamente, non sembra che il Comune abbia nella specie fatto coerente applicazione delle norme tecniche da esso stesso adottate, con conseguente realizzazione del vizio di erronea presupposizione in fatto.<br />
Ed infatti, dall’esame dell’art. 49 delle N.T.A. (articolo rubricato ‘<i>Verde privato o di pertinenza di edifici di interesse collettivo</i>’) emerge che tale destinazione possa essere impressa unicamente in caso di aree “<i>destinate a verde di <u>pertinenza degli edifici pubblici e privati cui si riferiscono</u></i>” (secondo comma).<br />
Pertanto, già da un primo esame della disposizione risulta che essa ammetta la destinazione a verde privato (con i relativi vincoli) solo in caso di aree che siano collegate a taluni edifici pubblici o privati da un vincolo di pertinenzialità.<br />
Il comma in questione non chiarisce se il richiamato vincolo di pertinenzialità debba essere inteso in senso – per così dire – ‘funzionale’ (con la conseguenza di poter essere configurato anche nel caso in cui fra i due cespiti sussista una diversità di proprietari), ovvero se esso possa essere configurato unicamente nel caso in cui il proprietario dell’edificio principale coincida con quello dell’area verde di pertinenza.<br />
Il dubbio in questione, tuttavia, viene risolto nel secondo dai sensi richiamati dalla lettura del terzo comma del medesimo art. 49, il quale stabilisce che “<i>ai fini di conseguire il miglioramento delle condizioni igienico-abitative, gli interventi che interessano <u>gli edifici cui appartengono tali aree</u> devono prevedere il loro recupero integrale (…)</i>”.<br />
Ne consegue che il Comune di Taurisano, in sede di definizione delle N.T.A., ha previsto che in tanto possa essere impressa ad una determinata area la destinazione a verde privato (poiché di pertinenza di taluni edifici pubblici o privati), in quanto gli edifici e le aree in questione appartengano al medesimo soggetto.<br />
L’ulteriore conseguenza è che il Comune intimato abbia non correttamente applicato le norme tecniche da esso stesso stabilite, allorché ha ritenuto di imprimere alla p.lla 739 la destinazione a ‘verde privato’ (finalizzata al mantenimento delle visuali architettoniche dell’aggregato antico), in presenza di alterità soggettiva fra i proprietari dell’area a verde e degli edifici da tutelare.<br />
Pertanto, il ricorso in epigrafe deve essere accolto nella parte in cui esso censura le scelte di Piano volte a conferire ad una determinata porzione del territorio comunale (p.lla 739) la destinazione a ‘verde privato’ in difformità dalle norme tecniche a tal fine valevoli ed in assenza dei relativi presupposti.</p>
<p>In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere accolto per quanto concerne la destinazione a ‘verde privato’ della porzione della particella n. 739 dell’estensione di circa 700 mq. e deve essere respinto sotto ogni altro profilo.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1858/05<br />
lo ACCOGLIE per quanto concerne la destinazione a ‘verde privato’ della porzione della particella n. 739 dell’estensione di circa 700 mq. e per l’effetto annulla <i>in parte qua</i> gli atti impugnati, mentre<br />
lo RESPINGE sotto ogni altro profilo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.<br />
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 21 febbraio 2007. <br />
Aldo Ravalli – Presidente <br />
Claudio Contessa – Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 08 Marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-3-2007-n-957/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.435</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-3-2007-n-435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-3-2007-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.435</a></p>
<p>L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore SERVIZI ABITATIVI COMMERCIALI E PROFESSIONALI S.A.S (avv. G. Piras) c. COMUNE DI CAGLIARI (avv. F. Melis) 1. Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Prescrizioni e vincoli &#8211; Ambito temporale di applicazione – Tempus regit actum &#8211; Fattispecie. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-3-2007-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-3-2007-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.435</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Tosti – Presidente, F. Scano – Estensore<br /> SERVIZI ABITATIVI COMMERCIALI E PROFESSIONALI S.A.S (avv. G. Piras) c. COMUNE DI CAGLIARI (avv. F. Melis)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Prescrizioni e  vincoli &#8211; Ambito temporale di applicazione – Tempus regit actum &#8211; Fattispecie.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Prescrizioni e vincoli &#8211; Mutamento di destinazione d’uso cd funzionale – Previa approvazione di un piano di recupero o particolareggiato – Illegittimità &#8211; Ragioni.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Prescrizioni e vincoli – Discrezionalità dell’amministrazione comunale – Sindacato – Manifesta illogicità – Vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per il principio <i>tempus regit actum <i>, la normativa applicabile per individuare il regime urbanistico di un immobile è quella esistente al momento della pronuncia da parte dell’organo amministrativo sulla domanda di mutamento di destinazione d’uso (nella specie il ricorrente sosteneva l’inapplicabilità della normativa di piano ad un immobile realizzato precedentemente all’imposizione del divieto).</p>
<p>2. E’ illegittima la previsione del piano urbanistico che prevede il divieto di modificare la destinazione di un immobile da “abitativo” a “studio professionale”, senza la previa approvazione di un piano di recupero o particolareggiato,<sup>1</sup> perché a) è estesa ad una cospicua porzione del territorio comunale eterogenea sul piano urbanistico; b) è in contrasto con la giurisprudenza che ha in più occasioni escluso che dia luogo a trasformazione urbanistica l’utilizzazione di appartamenti per abitazioni o per studi professionali in zona residenziale (c.d. mutamento d’uso funzionale contrapposto a quello strutturale) <sup>2</sup>; c) pur trattandosi di una scelta di politica urbanistica, fortemente limitativa dei poteri del proprietario, si rivela priva di un’adeguata, congrua e, soprattutto, coerente motivazione, dalla quale emergano con chiarezza le esigenze di pubblico interesse che la giustificano atteso; d) è illogica, difettando un nesso strumentale fra la prescrizione e la finalità concreta dichiarata di voler incrementare il tessuto abitativo del centro storico.<br />
3. La natura discrezionale delle scelte urbanistiche di P.R.G., se non consente un sindacato esteso al merito delle valutazioni espresse dalla Amministrazione, non esclude il sindacato per manifesta illogicità, quando l’Amministrazione, contraddittoriamente, in presenza di un intervento di pianificazione (piano di recupero), vanifica del tutto l’interesse pubblico generale evidenziato nella scelta urbanistica iniziale<sup>3</sup>.<br />
_________________________________________<br />
</b><sup>1</sup> Con questa sentenza, il T.A.R. Sardegna torna a pronunciarsi, a distanza di oltre dieci anni (il precedente risale, infatti, al 24 agosto 1993 n. 1056), sulla legittimità della previsione del P.R.G. che aveva imposto per tutti gli edifici del centro storico di Cagliari, la previa predisposizione di piani particolareggiati o di piani di recupero per mutare la destinazione d’uso dei piani alti degli edifici.<br />
<sup>2</sup> Nel senso di escludere la necessità di atti abilitativi per mutamento di destinazione d’uso cd. funzionale, v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 14 maggio 2003 n. 2586, in questa rivista; T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 13 novembre 2001 n. 3699, ivi; CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 marzo 1999 n. 231, ivi.<br />
Sull’obbligo di pagamento del contributo per oneri, in presenza di mutamento di destinazione solo funzionale, v. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; Sentenza 10 marzo 2005 n. 145, in questa Rivista, che ha ritenuto che <i>“Il contributo per gli oneri di urbanizzazione è dovuto ogniqualvolta dall’esame della fattispecie concreta risulti che l’intervento (strutturale e/o funzionale) abbia determinato un incremento della domanda di infrastrutture ed opere collettive. Diversamente ragionando si incentiverebbe la richiesta di titoli edilizi per opere che impongono un minor carico urbanistico con successivo mutamento di destinazione d’uso senza il pagamento dei maggiori oneri ad esso collegati.”.<br />
<sup>3</sup></i> Osserva il Collegio che, in palese contraddizione con gli intenti perseguiti dalla prescrizione circa il divieto di mutamento di destinazione d’uso,<i> “paradossalmente, alla stregua della disposizione contestata, se per tutti gli edifici della zona interessata si facessero dei piani di recupero, sarebbe consentita la trasformazione d’uso abitativa (dei piani alti) e, quindi, potrebbero sparire tutte le abitazioni, soppiantate da studi professionali, uffici etc. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 2014/92</b> proposto dalla <br />
<B>SERVIZI ABITATIVI COMMERCIALI E PROFESSIONALI S.A.S.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgio Piras presso il cui studio  in Cagliari, via Maddalena n. 40, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CAGLIARI</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Melis, dell’ufficio legale dell’Ente, presso cui è elettivamente domiciliato, in via Roma n. 145; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
1)	</b>della variante al piano regolatore generale di Cagliari consistente nella “normativa per il centro storico ad integrazione delle norme di attuazione del P.R.G. relative alla zona A – sottozona A1 – centro storico città” adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n° 1456 del 15.3.1990 ed approvata con deliberazioni dello stesso Consiglio n. 74 del 19.7.1991 e n. 35 dell’11.3.1992<br />	<br />
2)	del parere favorevole reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 53 della legge n. 141/1990 sulla deliberazione n. 35/92;<br />	<br />
3)	della deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 6.2.1992.<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il consigliere Francesco Scano;<br />	<br />
	Uditi  gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente riferisce di essere proprietaria di un ampio appartamento costituente l’intero secondo piano alto di un palazzo compreso nel centro storico di Cagliari, come delimitato dal vigente piano regolatore generale con la “sottozona A1”. Afferma che il palazzo su cui insiste l’appartamento è stato realizzato in data antecedente l’introduzione del regime della concessione edilizia, “cosicché deve ritenersi un immobile a destinazione libera”.<br />
Impugna gli atti descritti in epigrafe, relativi alla adozione ed approvazione di una variante del Piano regolatore generale del Comune di Cagliari, ed in particolare la norma di cui all’art. 19 bis delle norme di attuazione del piano regolatore che vieta la trasformazione d’uso dei piani alti.<br />
Con il primo motivo sostiene che la nuova normativa non può applicarsi agli edifici, quale quello della ricorrente, realizzati prima dell’introduzione del regime della licenza edilizia. Chiede al riguardo, ed in via principale, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con la motivazione che la nuova normativa non può applicarsi all’immobile della società ricorrente.<br />
In via subordinata chiede l’annullamento degli atti impugnati, facendo valere le seguenti censure:<br />
1)	decadenza della delibera di adozione ai sensi dell’art. 25 comma 1° della legge regionale n. 62 del 1978;<br />	<br />
2)	violazione dell’art. 2 comma 2° della l. r. n. 45/89; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per manifesta illogicità e per difetto di presupposto;<br />	<br />
3)	violazione dell’art. 20 commi 2°, 3° e 4° della l. r. n° 45/89; eccesso di potere per falsità e pretestuosità della motivazione;<br />	<br />
4)	eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e contraddittorietà;<br />	<br />
5)	difetto di motivazione in ordine al rigetto delle osservazioni alla variante presentate dalla signora Boi e dall’avv. Castelli;<br />	<br />
6)	contraddittorietà del presupposto, alla delibera 35/92, parere del segretario comunale;<br />	<br />
7)	violazione dell’art. 12 comma 1°, secondo periodo, della l.r. 45/89.<br />	<br />
Il Comune di Cagliari ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendone comunque il rigetto siccome infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame la società Servizi abitativi impugna gli atti descritti in epigrafe, relativi alla adozione ed approvazione di una variante del Piano regolatore generale del Comune di Cagliari, ed in particolare la disposizione di cui all’art. 19 bis della norme di attuazione del piano regolatore che vieta la trasformazione d’uso dei piani alti degli edifici.<br />
Con il primo motivo si sostiene che la nuova normativa non può applicarsi agli edifici, quale quello della ricorrente, realizzati prima dell’introduzione del regime della licenza edilizia, chiedendo alla Sezione una pronuncia che dichiari l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, con la motivazione che la nuova normativa non può applicarsi all’immobile della società ricorrente.<br />
In via subordinata chiede l’annullamento degli atti impugnati.<br />
	Con dichiarazione inserita nella memoria depositata il 13.1.2007 e confermata all’odierna udienza di discussione, il difensore della ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta con il primo motivo di ricorso.<br />	<br />
Non resta al Collegio che dare atto della rinuncia e dichiarare l’improcedibilità della domanda principale innanzi riportata.<br />
Con la citata memoria conclusionale depositata il 13 gennaio 2007 la società ricorrente ha inoltre chiesto in primo luogo l’adozione di un’ordinanza per l’acquisizione di documenti ed in via subordinata, ove non venga accolta la richiesta, una pronuncia su tutti i motivi di ricorso, poiché “l’ampiezza e la qualificazione giuridica delle illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati”, sostiene,  assumono “grande rilievo, ai fini della successiva azione risarcitoria”.<br />
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune, sul rilievo che la disciplina dettata con gli atti impugnati sarebbe oramai superata a seguito dell’approvazione della Variante al P.R.G., pubblicata sul BURAS del 21.8.1999, con la quale è stato approvato il Piano Quadro del Centro storico.<br />
L’eccezione non può essere condivisa, atteso che, come rilevato dalla ricorrente, permane l’interesse alla decisione “anche sotto il profilo risarcitorio, dato che comunque l’auspicato mutamento di destinazione d’uso è stato precluso per molti anni dalla normativa impugnata”.<br />
A tale riguardo, il Collegio non può però fare a meno di evidenziare che la ricorrente non aveva presentato domanda di sospensione degli atti impugnati e che la decisione nel merito sul ricorso è stata più volte impedita dalle domande di rinvio e cancellazione dal ruolo da parte della stessa società ricorrente. Inoltre la decisione della causa non è stata sollecitata dalla ricorrente neppure dopo che il Tribunale aveva accolto l’identico ricorso proposto dall’avv. Castelli, la cui vicenda sottostante era ben conosciuta dalla società ricorrente, avendone fatto espressa menzione nel ricorso introduttivo. La stessa ricorrente ha poi  depositato in giudizio, il 22.11.2006, una copia della relativa sentenza, la n. 1056 del 24.8.1993. Nonostante il deposito della sentenza di accoglimento dell’identico ricorso (quanto alla censura di merito sull’impugnato articolo 19 bis) la società ricorrente, con istanza depositata il 23.11.2006, ha di nuovo  chiesto la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza del 13.12.2006.<br />
 Anche con la citata memoria conclusionale (del 13.1.2007) la società ricorrente ha cercato di impedire la decisione del ricorso proponendo una domanda istruttoria per l’acquisizione di documenti non necessari per la decisione della controversia e nonostante il Comune di Cagliari avesse depositato in giudizio  l’ordinanza del Consiglio di Stato (n. 68/94) che ha confermato (sia pure in sede cautelare) l’annullamento del punto 4 del comma 5 dell’art. 19 bis.  <br />
Può ora procedersi all’esame dei motivi di ricorso.<br />
Con il primo motivo si sostiene che la normativa che impedisce il cambio di destinazione d’uso non può applicarsi all’immobile della ricorrente, poiché realizzato precedentemente alla imposizione del divieto.<br />
La censura è infondata in quanto la normativa applicabile, per il principio del tempus regit actum,  è quella esistente al momento della pronuncia da parte dell’organo amministrativo sulla domanda di mutamento di destinazione. <br />
Con il secondo motivo si sostiene che la delibera  di adozione della variante (n. 1456 del 15.3.1990) deve ritenersi decaduta perché trasmessa al Comitato regionale di controllo oltre il termine  di dieci giorni previsto dall’art. 25 comma 1° della legge regionale n. 62/78 e perché comunque “priva dell’allegata Normativa sul centro storico”.<br />
La censura non può essere accolta perché non supportata da alcun elemento di prova al riguardo.<br />
Anche le censure proposte con il terzo motivo sono infondate.<br />
Il termine dettato dal 2° comma dell’art. 20 della legge regionale n. 45/89, sulla pubblicazione all’albo della delibera di adozione, ha natura ordinatoria; inoltre, contrariamente all’avviso della ricorrente, nessuna norma o principio impedisce che le pubblicazioni possano cominciare prima di un periodo festivo. <br />
La censura sulla inadeguatezza del numero delle affissioni è infondata perché non adeguatamente motivata al fine di dimostrare che 85 manifesti non fossero sufficienti per una compiuta e adeguata pubblicità; il paragone con i 180 manifesti affissi per la modifica delle norme sulle zone a traffico limitato non è pertinente, stante la non comparabilità dei due interessi sottostanti.<br />
 La censura sulla inadeguata inserzione  sul quotidiano L’unione Sarda deve essere respinta perché priva di prova.<br />
Anche la censura proposta con il IV motivo deve essere respinta poiché la modifica apportata in sede di approvazione non comporta uno stravolgimento del contenuto della delibera di adozione ( cfr TAR Sardegna 19.5.2006 n. 1024), tale da richiedere una nuova adozione della variante.<br />
La censura proposta con il V motivo è fondata, per le medesime considerazioni espresse nella citata sentenza n. 1056/93, che essendo condivise dal Collegio possono essere riprese per la decisione della presente controversia.<br />
Il Consiglio comunale di Cagliari, con la delibera n. 1456/90 del 15/3/90, ha integrato la normativa di attuazione del P.R.G. di cui all’articolo 19 (concernente il centro storico di Cagliari), con un articolo 19 bis.<br />
Ha, quindi, emanato la deliberazione n. 74 del 19/7/91 di approvazione definitiva del nuovo testo della normativa ed ha integrato tale atto con delibera n. 35 del 11/3/92, con la quale sono state esaminate le osservazioni dei cittadini interessati, come espressamente richiesto dall’organo di controllo.<br />
Per la parte che interessa, la suddetta norma ha vietato la trasformazione d’uso “abitativo” dei piani alti degli edifici (del centro storico di Cagliari), impedendo di fatto alla ricorrente di aprire uno studio professionale al secondo piano di un immobile ricadente in quella zona e destinato ad abitazione.<br />
Il ricorrente ha impugnato: 1) la delibera del consiglio comunale n. 1456/90 di adozione della variante; 2) la delibera di approvazione definitiva n. 74/91 ed, infine, 3) la seconda delibera di approvazione definitiva n. 35/92 (contenente l’esame delle osservazioni).<br />
Con la censura di cui al IV motivo della narrativa, si deduce il vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità. Assume la difesa attrice che non ha alcun senso logico imporre per tutti gli edifici del centro storico di Cagliari, che come individuato nello strumento urbanistico comprende cinque vasti rioni cittadini, la previa predisposizione di piani particolareggiati o di piani di recupero per cambiare la destinazione d’uso dei piani alti degli edifici, mentre si consente contestualmente l’indiscriminata destinazione dei pianterreni degli stessi agli usi più svariati.<br />
Ritiene il Collegio che la censura sia fondata sotto due diversi profili e che, pertanto, debba essere accolta.<br />
1)	In primo luogo, è da evidenziare che le zone assoggettate dal Comune alla stessa contestata disciplina urbanistica sono molto eterogenee sotto il profilo urbanistico e, quindi, appare “prima facie” una forzatura averle unificate sotto un medesimo regime vincolistico.<br />	<br />
È, infatti, da evidenziare che il non poter modificare la destinazione di un immobile da “abitativo” a “studio professionale” è sicuramente molto limitativo per i destinatari della norma anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso di ritenere che non dia luogo a trasformazione urbanistica l’utilizzazione di appartamenti per abitazioni o per studi professionali in zona residenziale (c.d. mutamento d’uso funzionale contrapposto a quello strutturale).<br />
Alla stregua di tale orientamento, peraltro condiviso da questo tribunale, l’utilizzazione di un appartamento come studio professionale non modifica la tipologia “residenziale” dell’immobile.<br />
Nel caso di specie, il Comune ha imposto un vincolo molto incisivo, laddove ha specificato non potersi mutare la destinazione d’uso “abitativa” in una zona residenziale del centro, con ciò escludendo tassativamente qualunque trasformazione, anche quelle in genere ammesse.<br />
Tale scelta di politica urbanistica, fortemente limitativa dei poteri del proprietario, deve evidentemente essere sorretta da una adeguata, congrua e soprattutto coerente motivazione, dalla quale emergano con chiarezza le esigenze di pubblico interesse che le giustificano; il che, nel caso che ci occupa, non pare al Collegio che l’amministrazione comunale abbia fatto.<br />
2)	Ma, anche se si potesse ritenere congrua ed opportuna la scelta di incrementare la vocazione abitativa delle zone rientranti nel perimetro del “centro storico”, appare del tutto illogico subordinare la modifica della destinazione d’uso dei piani alti degli edifici alla predisposizione di un piano particolareggiato o di recupero degli stessi.<br />	<br />
Premesso che molte perplessità suscita la prescrizione di un piano particolareggiato per gli edifici, comunque, anche considerando il solo piano di recupero (l’unico realizzabile per i singoli edifici), deve ritenersi privo di coerenza e di senso logico subordinare la trasformazione d’uso abitativa dei piani alti degli edifici alla preventiva approvazione di siffatti onerosi strumenti (viceversa non richiesti per ogni tipo di modifica della destinazione d’uso dei piani terra). Non è rinvenibile, difatti,  alcun nesso strumentale fra questa prescrizione e la finalità concreta, dichiarata in una delle delibere impugnate, di voler incrementare il tessuto abitativo del centro storico.<br />
È ben vero che questa scelta (molto limitativa per i privati) rientra nell’ambito dell’attività discrezionale dell’amministrazione comunale, che dispone del potere di valutare gli interessi pubblici e privati in riferimento ai quali dovrà determinarsi e che, indubbiamente, non può essere sindacata in questa sede; ma è anche vero che la stessa diventa manifestamente illogica, e quindi sindacabile, nel momento in cui l’amministrazione, contraddittoriamente, in presenza di un intervento di pianificazione (piano di recupero), vanifica del tutto l’interesse pubblico generale evidenziato nella scelta iniziale.<br />
In altre parole, paradossalmente, alla stregua della disposizione contestata, se per tutti gli edifici della zona interessata si facessero dei piani di recupero, sarebbe consentita la trasformazione d’uso abitativa (dei piani alti) e, quindi, potrebbero sparire tutte le abitazioni, soppiantate da studi professionali, uffici etc.<br />
Non vi è chi non veda in tale risultato una evidente ed insanabile contraddizione con la finalità che l’amministrazione comunale asserisce di aver voluto perseguire. Di qui la fondatezza della censura di eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta illogicità, sollevata dalla difesa attrice avverso la normativa esaminata.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte appare fondata la domanda di annullamento, che va però limitata, conformemente all’interesse fatto valere in ricorso, al comma 5 dell’articolo 19 bis del P.R.G. del Comune di Cagliari.<br />
Con il sesto motivo si sostiene che la delibera di approvazione della variante è illegittima per difetto di motivazione sul rigetto delle osservazioni presentate dalla Signora Boi e dall’Avv. Castelli. <br />
La censura è inammissibile perché riguarda la posizione di altri soggetti.<br />
Con il settimo motivo viene proposta la censura di illegittimità riflessa derivante dal contraddittorio parere reso dal Segretario Comunale.<br />
La censura è infondata poiché non esiste alcun divieto per gli organi amministrativi, specie se nell’ambito di un’attività consultiva, di rivedere le proprie  precedenti opinioni.<br />
Anche la censura, proposta con l’ottavo motivo, di violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 45/89, è infondata, poiché l’immobile della ricorrente rientra nel centro storico della città, per il cui ambito non sussiste il denunciato divieto di modifica dello strumento urbanistico.<br />
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento dell’art. 19 bis, quinto comma.<br />
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese ed onorari del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Così dispone in ordine al ricorso in epigrafe:<br />
1)	dichiara l<b>’improcedibilità</b> della domanda proposta in via  principale, per rinuncia alla stessa da parte della ricorrente;<br />	<br />
2)	<b>accoglie</b> la domanda di annullamento degli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione e limitatamente alla posizione del ricorrente;<br />	<br />
3)     compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente,<br />
Rosa Panunzio, Consigliere,<br />
Francesco Scano, Consigliere, estensore.</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi 09/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-3-2007-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.2235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-3-2007-n-2235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-3-2007-n-2235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-3-2007-n-2235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.2235</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Ferrari c.d. Legge Gasparri 1. Diritto delle comunicazioni – Disposizioni in tema di tutela della concorrenza nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) &#8211; Artt. 14 e 15, L. 112/2004 – Ambito d’applicazione – Determinazione – Applicabilità delle disposizioni c.d. antitrust anche al concessionario del pubblico servizio radiotelevisivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-3-2007-n-2235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.2235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-8-3-2007-n-2235/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.2235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Corsaro,        <i>   Est.</i> Ferrari</span></p>
<hr />
<p>c.d. Legge Gasparri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Diritto delle comunicazioni – Disposizioni in tema di tutela della concorrenza nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) &#8211; Artt. 14 e 15, L. 112/2004 – Ambito d’applicazione  – Determinazione – Applicabilità delle disposizioni c.d. antitrust anche al concessionario del pubblico servizio radiotelevisivo  – Sussiste – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Diritto delle comunicazioni – Mercato radiotelevisivo – Disposizioni antitrust &#8211; Potere dell’AGCM di imporre misure rimediali &#8211; Ex art. 2, co. 7, l. 249/97 – Possibilità – Nei riguardi del concessionario del pubblico servizio – Sussiste &#8211; Contratto di servizio – Irrilevanza. 																																																																																												</p>
<p>3.	Mercato radiotelevisivo &#8211; Accesso alle reti digitali terrestri &#8211; Quote obbligatorie di riserva in favore di fornitori indipendenti &#8211; Ex art. 2 l. 66/2001 – Decisione dell’AGCOM  di prolungare nel tempo tale obbligo – Legittimità.																																																																																												</p>
<p>4.	Mercato radiotelevisivo –  Accesso alle reti digitali terrestri – Quote di riserva in favore di fornitori indipendenti &#8211; Provvedimento dell’AGCOM prescrittivo di un criterio selettivo di tali fornitori – Legittimità – Ragioni. 																																																																																												</p>
<p>5.	Diritto delle comunicazioni – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Accertamento sulla sussistenza di una posizione dominante &#8211; Ex art. 14, co. 2, L. 112/2004 – Nel mercato radiotelevisivo e delle relative fonti di finanziamento &#8211; Ricon-ducibilità del canone RAI tra dette fonti  – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Le disposizioni c.d. antitrust di cui agli artt. 14 e 15 della Legge 112/2004 -tese a prevenire e rimuovere eventuali posizioni dominanti e/o comunque lesive del pluralismo nel Sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati rilevanti che lo compongono- si applicano a tutti gli operatori che interagiscono in detto sistema, a prescindere dalla loro natura giuridica, pubblica o privata. Pertanto, con riguardo al mercato radiotelevisivo, lo status di concessionario del pubblico servizio non esime tale soggetto dalla verifica in ordine alla sussistenza di una posizione dominante, condotta dall’AGCOM ex art. 14, co. 2, l. 112/2004, posto che anche il concessionario del pubblico servizio è tenuto al ri-spetto del principio del pluralismo e  all’osservanza delle regole dettate a sua tutela.																																																																																												</p>
<p>2.	 La circostanza che l’attività del concessionario del pubblico servizio sia regolata dalla Convenzione per la concessione del servizio e dal Contratto di servizio integrativo, non priva l’AGCOM del potere di imporre, a tutela del pluralismo nel mercato radiote-levisivo, le misure rimediali di cui all’art. 2, co. 7, L. 249/97, anche nei riguardi di tale soggetto. Difatti, il contratto di servizio, avendo natura pattizia, deve conformarsi alle regole e ai principi fissati dalla normativa statale e comunitaria, nonchè alle determina-zioni di detta Autorità, in qualità di organismo deputato ad assicurare il rispetto di dette disposizioni a tutela di interessi superiori a quelli propri delle parti stipulanti il predetto contratto.  																																																																																												</p>
<p>3.	È legittima la determinazione dell’AGCOM di prolungare sino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, l’obbligo, di cui all’art. 2bis, co. 1, L. 66/2001, di riservare l’accesso alle reti digitali ter-restri a fornitori indipendenti, per una quota pari al 40%. Difatti, l’Autorità, essendo competente ad adottare le misure necessarie al riequilibrio del sistema in funzione di tu-tela del pluralismo, può ben assumere un’iniziativa di tal genere, ove l’abbia giudicata idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dal legislatore nel 2001, vale a dire consentire l’ingresso sul mercato di nuovi operatori. 																																																																																												</p>
<p>4.	È legittimo il provvedimento con il quale l’AGCOM fissi un criterio selettivo ai fini della determinazione dei fornitori indipendenti aventi accesso alle quote di riserva di cui all’art. 2bis, co. 1, L. 66/2001, non potendo tale prescrizione ritenersi lesiva dell’autonomia negoziale del gestore delle reti televisive, posto che la libertà d’iniziativa privata, tutelata  all’art. 41 Cost., incontra un limite nell’interesse pubblico ravvisabile nella difesa del pluralismo. 																																																																																												</p>
<p>5.	L’AGCOM, in sede di verifica di una posizione dominante nel mercato radiote-levisivo e delle relative fonti di finanziamento, ex art. 14, co. 2, L. 112/2004, può legit-timamente computare il canone RAI ai fini dell’analisi del mercato rilevante. Difatti, ta-le impostazione, se da un lato non è in contraddizione con la circostanza che detto cano-ne non sia un elemento contendibile, in quanto ex lege riservato solo alla concessionaria del servizio pubblico, appare peraltro confermata dall’art. 15, co. 3, L. 112/2004, che, con riguardo al Sistema Integrato delle Comunicazioni -del quale il mercato radiotelevi-sivo costituisce parte integrante- inserisce detto canone tra i ricavi che concorrono a de-terminare il limite del 20% imposto a tutti gli operatori, a tutela  del pluralismo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.90</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-90/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-90/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.90</a></p>
<p>Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors Q. M. (avv.ti I. Janes e C. Benedetti) c COMUNE DI PARCINES, (avv. U. Lobis e M. Schullian) e nei confronti di K. R. (n.c.) e di M. S. (n.c.) e di T. O. (n.c.) sulla tutela risarcitoria da mancata assegnazione di aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-90/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.90</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-90/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.90</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Lerjefors<br />  Q. M. (avv.ti I. Janes e C. Benedetti) c COMUNE DI PARCINES, (avv. U. Lobis e M. Schullian) e nei confronti di K. R. (n.c.) e di M. S. (n.c.) e di T. O. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla tutela risarcitoria da mancata assegnazione di aree riservate all&#8217;edilizia abitativa agevolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse al ricorso – Interesse strumentale – Ai soli fini della richiesta di risarcimento danni.<br />
2. Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione aree Programma costruttivo &#8211; Assegnazione di aree di edilizia agevolata – Requisiti – Punteggio minimo – Disciplina della Provincia Autonoma di Bolzano – Interpretazione.<br />
3. Responsabilità e risarcimento – Accertamento &#8211; Elementi costitutivi – Necessità – Mero annullamento – Non sussiste.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Elementi costitutivi – Evento lesivo – Caratteri.</p>
<p>5. Responsabilità e risarcimento – Elementi costitutivi – Ingiustizia del danno – Caratteri.</p>
<p>6. Responsabilità e risarcimento – Elementi costitutivi – Colpa – Mera illegittimità dell’atto – Insufficienza.</p>
<p>7. Responsabilità e risarcimento – Quantificazione del danno per equivalente – Criteri &#8211; Fattispecie.</p>
<p>8. Responsabilità e risarcimento – Quantificazione del danno per equivalente – Rivalutazione ed interessi sulla somma riconosciuta a tale titolo – Criteri di calcolo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Permane l’interesse strumentale del ricorrente alla dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni subiti. (1)</p>
<p>2. Il requisito del punteggio minimo di 16 punti ai fini dell’assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata, stabilito anche dall’art. 82, comma 5, lett. c), della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13 (nella specie concretamente ribadito dalla deliberazione giuntale di approvazione della graduatoria) non può essere derogato né si presta ad essere valutato discrezionalmente; ne consegue che l’Amministrazione non poteva non assegnare al richiedente in graduatoria, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge, un’area disponibile. (2)</p>
<p>3. Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell&#8217;annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati, richiedendosi la positiva verifica, da parte del Giudice, di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la responsabilità dell&#8217;amministrazione, l&#8217;esistenza di un danno ingiusto e la sussistenza di un nesso causale tra l&#8217;illecito ed il danno subito. (3)<br />
4. L’evento lesivo costitutivo della responsabilità aquiliana, derivante dall’attività amministrativa riconosciuta illegittima, sussiste laddove il bene della vita al quale il ricorrente aspirava è stato effettivamente pregiudicato per un determinato lasso di tempo. (4)</p>
<p>5. L’elemento dell’ingiustizia del danno subito sussiste ove sia riconosciuta l’inesistenza di alcuna causa giustificativa dell’attività dell’amministrazione, tale da escludere l’antigiuridicità del danno sofferto dal ricorrente per un determinato lasso di tempo. (5)</p>
<p>6. Al fine di accertare l’elemento soggettivo, il Giudice è tenuto ad effettuare un’autonoma indagine circa la sussistenza dell’elemento della colpa, posto che essa non è insita nel mero dato obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa. (6)</p>
<p>7. In caso di responsabilità risarcitoria da mancata assegnazione di un’area di edilizia agevolata, il quantum del risarcimento deve comprendere le spese relative al canone di locazione (comprese quelle relative alle imposte di registrazione del contratto) sostenute dal ricorrente nel periodo di mancata illegittima assegnazione di un’area di edilizia agevolata, la differenza tra il prezzo di assegnazione del terreno non assegnato al ricorrente nella zona di espansione ed il prezzo di assegnazione del terreno che il Comune intendeva assegnare al ricorrente nella zona di espansione tenuto conto, altresì, delle differenze di valore dei due terreni, sulla base delle loro caratteristiche e dei costi di urbanizzazione; le differenze dei costi di costruzione di un fabbricato per l’edilizia abitativa agevolata nel periodo considerato. (7)<br />
8. La somma oggetto di risarcimento del danno per responsabilità risarcitoria da mancata assegnazione di un’area di edilizia agevolata deve essere opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT in quanto, vertendosi di un’obbligazione risarcitoria per responsabilità aquiliana, costituisce l’oggetto di un debito non di valuta ma di valore, sottratto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. ed alla necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Su tale somma rivalutata decorrono gli interessi sino alla data della liquidazione, atteso che la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata adempiono funzioni diverse. Infatti, mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era antecedentemente all’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa e, quindi, sono giuridicamente compatibili con la rivalutazione. (8)</p>
<p></b>_________________________________<br />
(1) Nella fattispecie decisa dal Collegio bolzanino, il ricorrente era risultato vincitore di un bando per l’assegnazione di un’area di edilizia abitativa agevolata, avendo ottenuto 21 punti in base alla graduatoria approvata, quindi un punteggio superiore a quello minimo (di 16 punti) stabilito dalla legge provinciale e dalla deliberazione giuntale di approvazione della graduatoria per il riconoscimento del diritto all’area.<br />
Solo a seguito di una pronuncia sul silenzio serbato sull’istanza di assegnazione, e la presentazione di una nuova istanza, il Comune, nelle more del giudizio, aveva assegnato al ricorrente i lotti di spettanza in altra zona del Comune.<br />
Il Collegio dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i relativi ricorsi, rilevando che a seguito dell’assegnazione al ricorrente di un’area nel territorio comunale, e del rilascio della relativa concessione edilizia, è venuto meno l’interesse sostanziale del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati e alla domanda di accertamento del diritto ad ottenere l’assegnazione di altra area precedentemente richiesta e negata dall’Amministrazione.<br />
Il Collegio riconosce, tuttavia, la permanenza dell’interesse strumentale ai fini della tutela risarcitoria. <br />
Di recente, la giurisprudenza, muovendo dalla prospettiva della pregiudiziale amministrativa, ha ritenuto che il preventivo annullamento dell&#8217;atto amministrativo lesivo è necessario e strumentale ad ogni pronuncia di risarcimento del danno, pertanto, rispetto ad un atto che ha esplicato i suoi effetti in un periodo ormai trascorso, sussiste l&#8217;interesse a ricorrere quanto meno sotto il profilo dell&#8217;eventuale diritto al risarcimento del danno. T.A.R. SICILIA – CATANIA &#8211; -SEZIONE II – Sentenza 5 agosto 2004, n. 2032.<br />
(2) Nulla in termini in questa Rivista.<br />
(3) Il Collegio cita in motivazione CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA, 8 marzo 2006, n. 1228, in questa Rivista.<br />
(4) Ai fini della tutela risarcitoria, il Collegio prende in considerazione l’intervallo di tempo in cui il ricorrente è stato ingiustamente privato dell’area: il <i>range</i> temporale assunto dal Collegio corre dal maggio 2000 (data della deliberazione con la quale sono stati assegnati definitivamente in proprietà solo due dei tre lotti disponibili nella zona di espansione “<i>Untere Wies &#8211; Rablà</i>”) e giunge al dicembre 2002 (un mese dopo l’adozione della deliberazione con la quale la Giunta comunale, il 12 novembre 2002, a conclusione del procedimento amministrativo, ha assegnato al ricorrente, in via provvisoria, un’area di edilizia agevolata nella zona di espansione “via <i>Zehent &#8211; Tel</i>”, considerato che nella zona di espansione “<i>Rablà &#8211; Untere</i> <i>Wies </i>non erano più disponibili terreni). <br />
(5) Da ultimo, sull’ingiustizia del danno e sulla finalità della tutela risarcitoria, in questa Rivista, v. T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 4 luglio 2006 n. 3710. <br />
(6) Cfr., CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA, 5 ottobre 2005, n. 5367, in motivazione. Nel caso di specie, il Collegio ravvisa l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, nell’azione amministrativa lesiva delle regole di legalità, imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono ispirare l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. <br />
(7) Nulla in termini in questa rivista.<br />
(8) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 6 ottobre 2003 n. 5820, in motivazione.<i>(A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito dai magistrati:<br />
Hugo DEMATTIO				#NOME?<br />
 Hans ZELGER				&#8211; Consigliere<br />	<br />
 Terenzio DEL GAUDIO			&#8211; Consigliere <br />	<br />
 Lorenza PANTOZZI LERJEFORS		&#8211; Consigliere relatore</p>
<p> ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi iscritti al n.<b> 243 </b>del registro ricorsi<b> 2000 </b>e al n.<b> 358 </b>del registro ricorsi <b>2002</p>
<p>presentati da<br />
Q. M., </b>rappresentato e difeso nel ricorso n. 243/00 dagli avv.ti Igor Janes e Claudia Benedetti e nel ricorso n. 358/02 dall’avv. Igor Janes, con domicilio eletto, in entrambi i giudizi, presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, Corso Libertà, n. 35 giusta delega a margine dei ricorsi;								      &#8211; <b>ricorrente –<br />	<br />
</b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p><b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>R.G. n. 243/00:<br />
COMUNE DI PARCINES,</b> in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 142 dd. 25.07.2000, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ulrike Lobis, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in P.zza Erbe n. 42, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione;				   <br />	<br />
<b>&#8211; resistente –</p>
<p align=center> e nei confronti di
</p>
<p></p>
<p align=justify>
K R.;</b>				                     <b>&#8211; non costituito –</p>
<p align=center>e di</p>
<p></p>
<p align=justify>
M. S.;						           &#8211; non costituito –</p>
<p>
R.G. n. 358/02:<br />
COMUNE DI PARCINES,</b> in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dd. 07.01.2003, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ulrike Lobis e Manfred Schullian, con elezione di domicilio nel loro studio, in Bolzano, Piazza Erbe n. 42, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione;<br />
                                                                                                  <b>&#8211; resistente &#8211;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
T. O.;                                                 &#8211; non costituito &#8211;</b><br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
quanto al ricorso n. 243/2000:<br />
</b>1. della deliberazione della Giunta comunale di Parcines dd. 02.05.2000, n. 104, avente ad oggetto: “Zona di espansione Untere Wies Rablá: Assegnazione definitiva di aree per l’edilizia abitativa agevolata”, con la quale sono state assegnate definitivamente solamente due della tre aree riservate all’edilizia abitativa agevolata a due dei tre soggetti richiedenti, tutti in possesso dei requisiti per l’assegnazione delle suindicate aree;<br />
<b>quanto al ricorso n. 358/2002:<br />
</b>1. della deliberazione della Giunta comunale di Parcines dd. 09.01.2001, avente ad oggetto: “Zona di espansione “Untere Wies &#8211; Rablà”. Assegnazione definitiva di un’area per l’edilizia abitativa agevolata”, con la quale è stato deliberato di assegnare definitivamente in proprietà al Signor Tappeiner Oswald la p.f. 1875/16 (di mq. 338) ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5 (di mq. 272) in C.C. Parcines, per un prezzo totale di Lire 46.636.425, e  <br />
2. della presupposta deliberazione della Giunta comunale di Parcines dd. 10.10.2000, n. 228, avente ad oggetto: “Assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Approvazione della graduatoria provvisoria”, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria in base al punteggio conseguito dai singoli richiedenti, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, definitivo e susseguente;<br />
<b></p>
<p align=center>e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione definitiva della p.f. 1875/16 (di mq 338) ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5 (di mq 272) in C.C. Parcines per un prezzo totale di Lire 46.636.425, in ragione del punteggio dallo stesso conseguito (21 punti) ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 06.03.2000,<br />
<b></p>
<p align=center>e per la conseguente condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Parcines al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente per effetto della mancata assegnazione definitiva della p.f. 1875/16 (di mq 338) ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5 (di mq 272) in C.C. Parcines per un prezzo totale di Lire 46.636.425, che si quantificano, al solo fine di incorrere nell’eccezione di indeterminatezza del <i>petitum, </i>nell’importo di Euro 30.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertanda.<br />
Visto il ricorso n. 243/2000, notificato il 28.6.2000 e depositato in segreteria il 01.7.2000 con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso n. 358/2002, notificato il 20.12.2002 e depositato in segreteria il 21.12.2002 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione nei giudizi del Comune di Parcines dd. 26.6.2000 (ricorso n. 243/2000) e dd. 17.01.2003 (ricorso n. 358/2002);<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2006 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. I. Janes per il ricorrente e l’avv. U. Lobis per il Comune di Parcines;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio comunale di Parcines, con deliberazione 11 maggio 1993, n. 14, approvava il piano urbanistico rielaborato (successivamente approvato, in via definitiva, dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 dicembre 1993), nell’ambito del quale, per quanto di interesse, venivano individuate, all’interno del territorio comunale, due zone di espansione: “Rablà – Untere Wies” e “Tel”.<br />
Con deliberazione della Giunta comunale 15 ottobre 1996, n. 283 veniva approvato il piano di attuazione per la zona di espansione “Rablà – Untere Wies” (approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 30 dicembre 1996, n. 6807 &#8211;  cfr. doc. n. 3 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).<br />
Seguiva il decreto di esproprio del Presidente della Giunta provinciale 28 aprile 1998, Reg. n. 6.3./1713/98,  con il quale venivano espropriate a favore del Comune di Parcines le aree contraddistinte dalle pp.ff. 1875/5 e 1875/2 in P.T. 1165/II, C.C. Parcines, riservate all’edilizia abitativa agevolata e alle opere di urbanizzazione primaria (cfr. doc. n. 4 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).<br />
L’area destinata all’edilizia abitativa agevolata veniva suddivisa, giusta tipo di frazionamento n. 53/99, a firma del geom. J. Stampfer,  in sette lotti edificabili, da assegnare ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (cfr. doc. n. 6 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).<br />
Essendo pervenute diverse richieste di assegnazione dei suindicati terreni, l’Amministrazione comunale, accertata la sussistenza in capo agli istanti dei necessari requisiti di legge e approvata la graduatoria dei richiedenti, provvedeva, con deliberazione giuntale 2 marzo 1999, n. 50, all’assegnazione, in via definitiva, di quattro lotti edificabili al prezzo di Lire 123.750 al mq. (cfr. doc. n. 2 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).<br />
In relazione ai restanti tre lotti venivano presentate al Comune nuove richieste di assegnazione dei terreni, tra cui quella dell’odierno ricorrente.<br />
Con deliberazione 6 marzo 2000, n. 42 la Giunta comunale approvava la seguente graduatoria, in base al punteggio attribuito ai richiedenti:<br />
1.	Kneissl Roland: punti 30;<br />	<br />
2.	Mair Simon: punti 28;<br />	<br />
3.	Qasmi Mohammed: punti 21<br />	<br />
La deliberazione prevedeva che “<i>i richiedenti, i quali non hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 16 verranno esclusi dall’assegnazione del terreno.”. </i> Approvata la suddetta graduatoria, la Giunta comunale si riservava “<i>di assegnare definitivamente le aree con deliberazione separata, quando sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione e dopo la decisione sulle eventuali opposizioni prevenute entro il termine utile.”</i> (cfr. doc. n. 1 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).<br />
Con successiva deliberazione 2 maggio 2000, n. 104 la Giunta comunale deliberava di assegnare definitivamente in proprietà solo due dei tre lotti disponibili a due dei tre richiedenti, in base alla graduatoria approvata con la precedente deliberazione n. 42/2000 (signori Kneissl Roland e Mair Simon – cfr. doc. n. 1 del ricorrente nel ricorso n. 243/00).<br />
A fondamento del gravame proposto con il ricorso n. 243/2000 avverso quest’ultima deliberazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1.	“<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e ss. della l. prov. 17.12.1998, n. 13 e suo 1° Regolamento di esecuzione, approvato con DPGP 15.07.1999, n. 42, nonché dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’ammissione delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, approvato con deliberazione consiliare dd. 15.10.1985, n. 65, per non aver il Comune di Parcines assegnato il terzo ed ultimo lotto della Zona di espansione “Rablà – Untere Wies”, riservato all’edilizia abitativa agevolata, all’odierno ricorrente, classificatosi terzo in graduatoria; eccesso di potere per contraddittorietà della deliberazione di assegnazione definitiva delle aree per l’edilizia abitativa agevolata (delibera n. 104 dd. 02.05.2000) sia con la presupposta deliberazione di approvazione della graduatoria dei soggetti richiedenti (delibera n. 42 dd. 06.03.2000) che con la precedente deliberazione di assegnazione in via definitiva dei primi quattro lotti disponibili (deliberazione giuntale n. 50 dd. 02.03.1999).”;</i><br />	<br />
2.	<i>“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7.8.1990, n. 241 e degli artt. 1 e 7 della l. prov. 22.10.1992, n. 17, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per disparità di trattamento;  violazione del principio di uguaglianza.”.</i><br />	<br />
Il signor Qasmi Mohammed, con lettera del 24 dicembre 2001, chiedeva al Comune di Parcines “<i>di avere l’assegnazione di un’area destinata all’edilizia abitativa agevolata, dato che dopo aver presentato apposita domanda ed aver ottenuto un punteggio di 21 punti, non ho più saputo nulla.” </i>(cfr. doc. n. 8 del ricorrente nel ricorso n. 358/02).<br />
Non avendo ottenuto alcuna risposta dal Comune di Parcines, l’odierno ricorrente, tramite il proprio legale di fiducia, con raccomandata del 15 aprile 2002, diffidava il Comune ad adottare, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di assegnazione (cfr. doc. n. 9 del ricorrente nel ricorso n. 358/02).<br />
Essendo il Comune di Parcines rimasto inerte anche di fronte a quest’ultima diffida il signor Qasmi Mohammed presentava ricorso a questo Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e la consequenziale condanna del Comune ad emanare il provvedimento richiesto (ricorso n. 259/2002).  Con sentenza n. 453/2002, depositata il 24 ottobre 2002, il Tribunale accoglieva il ricorso e, di conseguenza, ordinava al Comune di Parcines <i>“di emettere provvedimento espresso a conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni dal deposito di questa sentenza, con l’avvertenza che, qualora resti inadempiente oltre tale termine, verrà nominato, su richiesta di parte, un commissario che provvederà in luogo dell’amministrazione comunale.”.<br />
</i>Nell’ambito di quest’ultimo giudizio il signor Qasmi Mohammed era venuto a conoscenza che l’area di cui chiedeva l’assegnazione  (p.f. 1875/16, di mq 338 ed un settimo indiviso della p.f. 1875/5, di mq 272, in C.C. Parcines), nel frattempo, era stata assegnata dal Comune ad altro richiedente (signor Tappeiner Oswald).<br />
Di conseguenza, il signor Qasmi Mohammed impugnava innanzi al Tribunale anche quest’ultima deliberazione, insieme alla presupposta deliberazione della stessa Giunta comunale del 10 ottobre 2000, n. 228 (di approvazione della graduatoria).<br />
A fondamento del gravame proposto con il ricorso n. 358/2002 il ricorrente ha dedotto, per invalidità derivata, i due motivi già dedotti nel ricorso n. 243/2000 e il seguente motivo autonomo:<br />
“<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e ss. della l.p. 17.12.1998, n. 13 e suo 1° regolamento di esecuzione, approvato con DPGP 15.07.1999, n. 42, nonché dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’ammissione delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, approvato con deliberazione consiliare dd. 15.10.1985, n. 65, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.R. 13/93, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento.”.<br />
</i>Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.<br />
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2006 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.<i> In limine litis, </i>evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei due ricorsi in esame, ai fini di un’unica decisione.<br />
2.  Va premesso, a completamento dell’esposizione di fatto, che, nelle more dei giudizi, il Comune di Parcines, in ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 453/2002, con deliberazione della Giunta comunale 12 novembre 2002, n. 282, ha dapprima assegnato provvisoriamente all’odierno ricorrente un’area nella zona di espansione “via Zehent &#8211; Tel” (cfr. doc. n. 4 del Comune, nel ricorso n. 358/02).  Successivamente, con deliberazione 28 febbraio 2006, n. 58, la Giunta comunale ha definitivamente assegnato all’odierno ricorrente un’area diversa, sulla base di una nuova domanda del ricorrente e di una nuova graduatoria, nella zona di espansione “Pfarrwiese Parcines” (p.f. 1355/4 in C.C. Parcines), per un prezzo totale di Euro 31.328,00 (cfr. doc.ti n. 14, 15 e 16 del ricorrente nel ricorso n. 358/02). <br />
Infine, in data 13 aprile 2006, il Sindaco ha rilasciato al signor Quasi Mohammed la concessione edilizia n. 23/2006 e i lavori di costruzione hanno avuto inizio il 7 giugno 2006 (cfr. doc.n. 17 del ricorrente e doc n. 12 del Comune, nel ricorso n. 358/02).<br />
Il ricorrente, nella memoria depositata il 25 novembre 2006, ha insistito, comunque, nella declaratoria di illegittimità degli atti impugnati e per la consequenziale condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi Euro 78.451,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
3. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, a seguito dell’assegnazione definitiva al ricorrente di un’area agevolata nel Comune di Parcines e del rilascio della relativa concessione edilizia, sia venuto meno l’interesse sostanziale del ricorrente all’annullamento degli atti impugnati e alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione definitiva della p.f. 1875/16 in C.C. Parcines; di talché i ricorsi in esame devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Nondimeno, permane l’interesse strumentale del ricorrente alla dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti.<br />
4. I ricorsi, a tal fine, devono considerarsi fondati, sotto l’assorbente profilo di censura fatto valere con il primo motivo nel ricorso n. 243/00, riproposto, per invalidità derivata, anche nel ricorso n. 358/02.<br />
Ai sensi dell’art. 82, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, i richiedenti l’assegnazione in proprietà di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata “<i>devono essere in possesso dei seguenti requisiti:<br />
a)	essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell&#8217;articolo 31 della legge urbanistica provinciale; <br />	<br />
b)	essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un&#8217;abitazione in proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quarta fascia di reddito; <br />	<br />
c)	raggiungere un punteggio di <b>almeno 16 punti</b> ai sensi del regolamento di esecuzione; <br />	<br />
d)	non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un&#8217;area edificabile in località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi.</i> “.<br />	<br />
A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti che relativamente al requisito di cui al comma 5, lettera a), possono dimostrare una più lunga durata di residenza (cfr. comma 6). <br />
Orbene, il signor Qasmi Mohammed ha presentato al Comune di Parcines domanda  per ottenere l’assegnazione di un’area nella zona di espansione “Rablà &#8211; Untere Wies”, insieme ad altri 3 richiedenti.<br />
La Giunta comunale, nella deliberazione 6 marzo 2000, n. 42, ha approvato la seguente graduatoria, in base al punteggio attribuito ai richiedenti ammessi (un richiedente non è stato ammesso in quanto non raggiungeva il reddito minimo):<br />
•	Kneissl Roland: punti 30;<br />	<br />
•	Mair Simon: punti 28;<br />	<br />
•	Qasmi Mohammed: punti 21<br />	<br />
La stessa Giunta si è poi riservata “<i>di assegnare definitivamente le aree  con deliberazione separata, quando sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione e dopo la decisione sulle eventuali opposizioni prevenute entro il termine utile.”.<br />
</i>Come risulta dagli allegati facenti parte integrante della deliberazione citata e dalla stessa parte deliberativa, il signor Qasmi Mohammed era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 13 del 1998, dal regolamento di esecuzione e dal regolamento comunale per l’assegnazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. <br />
Pertanto, non risultando agli atti la presentazione di opposizioni alla suddetta graduatoria da parte dei richiedenti, l’Amministrazione comunale era tenuta ad assegnare le aree ai tre richiedenti ammessi, seguendo l’ordine della graduatoria approvata, così come prescritto dall’art. 82, comma 7, della legge provinciale n. 13 del 1998.<br />
Di contro, con l’impugnata deliberazione della Giunta comunale 2 maggio 2000, n. 104, l’Amministrazione ha assegnato solo due dei tre lotti disponibili ai primi due richiedenti in graduatoria, oltretutto senza dare conto delle ragioni della mancata assegnazione del terzo lotto al signor Qasmi Mohammed, in possesso dei requisiti di legge. <br />
La difesa del Comune di Parcines ha giustificato così la mancata assegnazione di un’area agevolata al ricorrente: “<i>il Comune di Parcines procedeva all’assegnazione delle aree a quei richiedenti che avevano almeno 25 punti”.<br />
</i>Sennonché, la stessa Giunta comunale, nella deliberazione di approvazione della graduatoria (6 marzo 2000, n. 42), dà atto, nella parte dispositiva, che “<i>i richiedenti, i quali non hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 16 verranno esclusi dall’assegnazione del terreno”.  </i>Dunque, la stessa Amministrazione comunale ha dichiarato che non intendeva discostarsi dal requisito del punteggio minimo di 16 punti stabilito anche dall’art. 82, comma 5, lett. c), della legge provinciale n. 13 del 1998.<br />
Il ricorrente, è bene ricordarlo, aveva ottenuto 21 punti in base alla graduatoria approvata, quindi un punteggio superiore a quello minimo stabilito dalla legge e dalla stessa deliberazione giuntale di approvazione della graduatoria.  <br />
Né, ad avviso del Collegio, residuava in capo all’Amministrazione comunale, sulla base del chiaro disposto di legge, alcun margine di discrezionalità nell’assegnazione del lotto residuo.  In altre parole, il Comune non poteva non assegnare un’area disponibile ad un richiedente in graduatoria, in possesso dei requisiti di legge.<br />
Per i motivi esposti, la deliberazione della Giunta comunale 2 maggio 2000, n. 104 deve considerarsi illegittima.<br />
Del pari illegittimi, in via derivata, si appalesano i successivi atti adottati dall’Amministrazione, con i quali è stato assegnato al signor Tappeiner Oswald, sulla base di una nuova graduatoria, il terzo lotto residuo, che avrebbe dovuto essere legittimamente assegnato al ricorrente (atti impugnati con il ricorso n. 358/02).<br />
5. Può esaminarsi, ora, la richiesta di risarcimento dei danni.<br />
Il ricorrente, dopo aver sottolineato di aver avuto titolo ad ottenere l’assegnazione di un terreno nella zona di espansione “Rablà &#8211; Untere Wies”, illegittimamente assegnato a terzi, chiede ora il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della illegittima condotta dell’Amministrazione.<br />
Nella memoria depositata il 25 novembre 2002 (ricorso n. 358/02), il ricorrente, avvalendosi di una perizia del geom. R. Rambelli, quantifica i danni patiti in complessivi Euro 78.451,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.   In particolare, i danni subiti vengono così individuati:<br />
•	canoni di locazione sostenuti dal ricorrente dall’anno 2000 all’anno 2006 (Euro 26.094,60);<br />	<br />
•	maggiore somma che il ricorrente sarebbe stato tenuto a versare al fine di ottenere l’assegnazione di un lotto analogo e di costruire un’abitazione civile, rispetto all’anno 2000, a causa dell’incremento costante del valore degli immobili in provincia di Bolzano (Euro 52.356,75).<br />	<br />
La domanda di risarcimento dei danni è fondata nei limiti di seguito esposti.<br />
Rileva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell&#8217;annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati, richiedendosi la positiva verifica, da parte del Giudice, di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la responsabilità dell&#8217;amministrazione, l&#8217;esistenza di un danno ingiusto e la sussistenza di un nesso causale tra l&#8217;illecito ed il danno subito (cfr, da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1228).<br />
Nella controversia in esame il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussista un evento lesivo, derivante dall’attività amministrativa riconosciuta illegittima, posto che il bene della vita al quale il ricorrente aspirava (individuabile nell’assegnazione di un’area di edilizia agevolata) è stato effettivamente pregiudicato per il periodo intercorrente tra il 2 maggio 2000 (data della deliberazione con la quale sono stati assegnati definitivamente in proprietà solo due dei tre lotti disponibili nella zona di espansione “Untere Wies &#8211; Rablà”) e il 12 dicembre 2002 (un mese dopo l’adozione della deliberazione con la quale la Giunta comunale, il 12 novembre 2002, a conclusione del procedimento amministrativo, ha assegnato al ricorrente, in via provvisoria, un’area di edilizia agevolata nella zona di espansione “via Zehent &#8211; Tel”, considerato che nella zona di espansione “Rablà &#8211; Untere Wies non erano più disponibili terreni).  A tal proposito va detto che il ricorrente, invitato ad esprimersi, entro i successivi 30 giorni, sull’area scelta dal Comune, al fine di poter procedere, poi, all’assegnazione definitiva dell’area, non ha mai risposto, né ha impugnato la deliberazione di assegnazione di quell’area. Di conseguenza, l’Amministrazione non ha potuto procedere all’assegnazione definitiva di quell’area al ricorrente, per ragioni che non possono essere imputate all’Amministrazione resistente.<br />
In relazione all’elemento dell’ingiustizia del danno subito, osserva il Collegio che non esiste alcuna causa giustificativa dell’attività dell’amministrazione, tale da escludere l’antigiuridicità del danno sofferto dal ricorrente nel periodo anzidetto.<br />
Quanto all’elemento del nesso causale, osserva il Collegio che sussiste il nesso tra la condotta dell’Amministrazione e la mancata assegnazione dell’area al ricorrente nel periodo 2000 – 2002, sopra meglio precisato.<br />
Per quanto attiene, infine, all’elemento soggettivo, va detto che il Giudice è tenuto ad effettuare un’autonoma indagine circa la sussistenza dell’elemento della colpa, posto che essa non è insita nel mero dato obiettivo della illegittimità dell’azione amministrativa (cfr., <i>ex multis, </i>Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367).<br />
Nel caso di specie, ritiene il Collegio ravvisarsi l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione: invero, il Comune di Parcines, non assegnando al ricorrente il terzo lotto rimasto disponibile nella zona di espansione “Rablà &#8211; Untere Wies” ha indubbiamente agito violando le regole di legalità, imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono sempre ispirare l’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.     <br />
Vero è che il Comune di Parcines ha provveduto ad assegnare al ricorrente un’area di edilizia agevolata solo dopo che questo Tribunale, con sentenza n. 453/2002, ha ordinato al Comune di emettere un provvedimento espresso a conclusione di quel procedimento amministrativo.<br />
6. Dopo aver accertato che il ricorrente ha subito un danno ingiusto a seguito della condotta illegittima e colposa tenuta nell’occasione specifica dal Comune di Parcines, il Collegio deve procedere alla quantificazione del danno subito.<br />
Si è già detto che il pregiudizio che il ricorrente ha subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione va circoscritto al periodo compreso tra il 2 maggio 2000 (data di assegnazione definitiva in proprietà dei due dei tre lotti disponibili nella zona di espansione “Rablà &#8211; Untere Wies) e il 12 dicembre 2002 (data entro la quale il ricorrente avrebbe dovuto esprimersi in ordine all’assegnazione dell’area offerta nella zona di espansione “via Zehent – Tel”, così da consentire la definitiva assegnazione in proprietà al ricorrente dell’area da parte della Giunta comunale).           <b> <br />
</b>Non può, invece, venire in considerazione, ai fini del risarcimento del danno, il periodo intercorrente tra il 2002 e il 28 febbraio 2006, data in cui è stato assegnato definitivamente al ricorrente un’area nella zona d’espansione “Pfarrwiese Parcines”: invero, quest’ultima assegnazione attiene ad un procedimento amministrativo distinto dal precedente, avviato dal ricorrente con una nuova domanda, che ha dato luogo ad una nuova graduatoria.<br />
Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.31 marzo 1998, n. 80 (sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), il Giudice amministrativo, nel disporre il risarcimento del danno, ha il potere di disporre i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine.<br />
Ciò posto, il Collegio dispone che, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il Comune di Parcines proponga a favore del ricorrente il pagamento di una somma di denaro, quantificata tenendo conto:<br />
•	delle spese relative al canone di locazione (comprese quelle relative alle imposte di registrazione del contratto) sostenute dal ricorrente nel periodo compreso tra il 2 maggio 2000 e il 13 novembre 2002;<br />	<br />
•	 della differenza tra il prezzo di assegnazione del terreno non assegnato al ricorrente nella zona di espansione “Untere Wies – Rablà” nel maggio 2000 e il prezzo di assegnazione del terreno che il Comune intendeva assegnare al ricorrente nella zona di espansione “via Zehenet – Tel” nel novembre 2002, tenuto conto, altresì, delle differenze di valore dei due terreni, sulla base delle loro caratteristiche e dei costi di urbanizzazione;<br />	<br />
•	delle differenze dei costi di costruzione di un fabbricato per l’edilizia abitativa agevolata nel maggio 2000 e nel novembre 2002. <br />	<br />
La somma così determinata dovrà, inoltre, essere opportunamente rivalutata sulla base degli indici ISTAT in quanto, quale oggetto di un’obbligazione risarcitoria per responsabilità aquiliana, costituisce un debito non di valuta ma di valore, sottratto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. ed alla necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.<br />
Su tale somma rivalutata decorrono gli interessi sino alla data della liquidazione, atteso che la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata adempiono funzioni diverse.  Infatti, mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era antecedentemente all’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa e, quindi, sono giuridicamente compatibili con la rivalutazione (cfr. <i>ex multis,</i> Consiglio di  Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5820).<br />
Infine, rileva il Collegio che, nel caso in cui le parti non dovessero giungere ad un accordo, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del citato D.Lgs. n. 80/1998, potrà essere esperito il ricorso di cui all’art. 27, comma 1, n. 4), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, per la determinazione della somma dovuta.<br />
7. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse sostanziale all’annullamento degli atti impugnati; la domanda di risarcimento dei danni va accolta, nei limiti anzidetti, con conseguente obbligo per il Comune di Parcines di proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro, secondo i criteri di cui in motivazione.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi in epigrafe:<br />
•	dichiara<b> improcedibili, </b>per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi n. 243/2000 e n. 358/2002;<br />	<br />
•	<b>accoglie </b>la domanda di risarcimento dei danni, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, assegna al Comune di Parcines il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, per proporre al signor Qasmi Mohammed il pagamento di una somma di denaro, secondi i criteri stabiliti in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.  <br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Hugo DEMATTIO                                 			</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-90/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.90</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.91</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-91/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.91</a></p>
<p>Pres. H. Demattio; Est. L. Pantozzi Larjefors E. S. S.p.A. (avv.ti S. C. Cereda e M. Radice, K. Reiterer) c COMUNE DI BOLZANO (avv.ti M. Cappello e B. Giudiceandrea) e nei confronti di SEAB S.p.A. (M. Schullian) sulla natura del servizio di gestione del calore, sui presupposti per l&#8217;affidamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-91/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-91/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.91</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> H. Demattio; <i>Est.</i> L. Pantozzi Larjefors<br /> E. S. S.p.A. (avv.ti S. C. Cereda e M. Radice, K. Reiterer) c COMUNE DI BOLZANO (avv.ti M. Cappello e B. Giudiceandrea) e nei confronti di SEAB S.p.A. (M. Schullian)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del servizio di gestione del calore, sui presupposti per l&#8217;affidamento di pubbliche forniture in house e sulla natura paritetica dell&#8217;affidamento di pubbliche forniture in via di &ldquo;proroga&rdquo; o di &ldquo;rinnovo&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Servizi comunali &#8211; Servizio di riscaldamento e manutenzione degli impianti (cd. gestione calore) – Natura &#8211; E’ appalto e non concessione di pubblico servizio &#8211; Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. –- Contratti misti di servizi e forniture – Criterio di individuazione della disciplina applicabile &#8211; Prevalenza economica delle prestazioni.<br />
3. Comune e Provincia – Servizi comunali &#8211; In house providing – Ammissibilità – Condizioni.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Ius poenitendi dell’Amministrazione – Ha valore negoziale e non autoritativo.<br />
5. Giurisdizione e competenza – In tema di contratti della P.A. – Proroga e Rinnovo – Domanda di accertamento della conclusione del contratto &#8211; Spetta all’A.G.O..</p>
<p>6. Processo amministrativo &#8211; Domanda di risarcimento dei danni – Proposizione mediante memoria di discussione – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il “servizio energia” (più comunemente definito “gestione calore”), avente ad oggetto la fornitura di energia, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione del calore per alcuni edifici comunali, non può qualificarsi come servizio “pubblico”, poiché le prestazioni sono dirette unicamente al Comune, che ne fruisce alla stregua di un qualsiasi altro soggetto, non alla collettività; ne discende che l’atto di affidamento del “servizio energia” deve qualificarsi come appalto di beni o servizi, non come concessione di un pubblico servizio. (1)</p>
<p>2. La normativa comunitaria, di fronte ad appalti misti, per stabilire quale normativa applicare, fa riferimento al criterio c.d. della prevalenza, recepito anche dal legislatore statale. L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE, in materia di appalti di servizi, stabilisce che “gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell’appalto.”. Per converso, se il valore della fornitura supera quello dei servizi, occorre fare riferimento al D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 ed alla direttiva 93/36/CEE.. (2)</p>
<p>3. La Direttiva n. 93/36/CEE sugli appalti pubblici di forniture impone, in linea di principio, l’applicazione delle norme sull’evidenza pubblica. Solo in casi limitati e tassativi l’Amministrazione può, in deroga alle procedure sull’evidenza pubblica, procurarsi beni o servizi senza ricorrere al libero mercato (c.d. in house providing). Tali casi, costituendo eccezioni alle regole generali del diritto comunitario, devono essere interpretate restrittivamente(3). Le condizioni che la Corte di Giustizia ha ritenuto indispensabili affinché possa legittimamente farsi luogo ad un affidamento in house prescindendo dalle norme sull’evidenza pubblica sono la situazione del cd. “controllo analogo” e lo svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, della parte più importante della sua attività con l’ente pubblico che la detiene. Il cd. “controllo analogo” non ricorre qualora lo statuto di una società mista ammetta l’apertura del capitale della società mista alla partecipazione di terzi. (4)</p>
<p>4. La decisione dell’Amministrazione di non ritenersi più vincolata da un precedente accordo non costituisce esplicazione di un potere, ma opera esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti. (5)</p>
<p>5. E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, in quanto esula dall’art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, la domanda di accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto di “proroga” o di”rinnovo” di un precedente contratto stipulato all’esito di una gara pubblica, dal momento che la parte pubblica, in tal evenienza, agisce iure privatorum, con un atto paritetico e non autoritativo, al di fuori degli schemi dell'&#8221;evidenza pubblica&#8221;. (6)<br />
6. E’ inammissibile la domanda con la quale si estende il petitum alla richiesta di risarcimento dei danni subiti, laddove non ritualmente notificata all’Amministrazione che si assume responsabile. (7)</p>
<p></b>___________________________________________<br />
(1) Osserva il Collegio che il servizio energia” “…<i>non costituisce una produzione di beni o attività rivolti a fini sociali e di promozione economica”, </i>non potendo rinvenirsi nella mera gestione del calore per gli edifici comunali alcuna finalità sociale e promozionale<i>. </i>Inoltre, “<i>…il servizio non viene svolto dal Comune a favore della collettività, ma viene erogato in senso inverso, cioè a favore del Comune, con notevoli conseguenti perplessità sulla qualificazione “pubblica” di tale erogazione, che, viceversa, pare più esattamente potersi qualificare quale pura e semplice “prestazione economica”, sia pure rivolta nei confronti di un soggetto pubblico.” </i>(CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 10 marzo 2003, n. 1289, in motivazione).<br />
(2) Il T.A.R., dopo aver dato atto che l’appalto deve considerarsi di natura mista, per via della commistione di prestazioni afferenti, in parte a servizi e, in parte, a pubbliche forniture, osserva che dalla documentazione in atti emerge con assoluta certezza la prevalenza delle fornitura sui servizi.<br />
(3) Cfr., citata in motivazione, CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 6 aprile 2006, C- 410/04, Anav.<br />
(4) Il Collegio opera un ampio <i>excursus</i> della normativa e, soprattutto, giurisprudenza comunitaria ed interna in tema di presupposti per l’<i>in house providing</i>: CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA’ EUROPEA – SEZIONE PRIMA –SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 18 novembre 1999, C – 197/98, Teckal; Idem, SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 11 gennaio 2005, C – 26/03, Stadt Halle, punto 49; Idem, GRANDE SEZIONE &#8211; Sentenza 21 luglio 2005, C – 231/03, Coname, punto 26; Idem, SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 13 ottobre 2005, C – 458/03, Parking Brixen, che ha chiarito che per aversi “controllo analogo”, non è sufficiente che il capitale sociale sia interamente pubblico, ma occorre un concreto esercizio di fatto di tale controllo: “<i>deve risultare che l’ente concessionario in questione è soggetto ad un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni” </i>(cfr. punto 65; in quel caso la C.G.C.E. ha escluso che il controllo esercitato dall’ente locale fosse un “controllo analogo”, essendo limitato unicamente ai poteri che il diritto societario interno attribuisce ai soci di maggioranza); idem, SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo, secondo cui  “<i>la direttiva 93/36 osta all&#8217;affidamento diretto di un appalto per la fornitura di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore della fornitura, ad una società per azioni, il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un&#8217;altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l&#8217;amministrazione aggiudicatrice</i>.” (la AGESP &#8211; società affidataria &#8211; era interamente detenuta dalla AGESP Holding, la quale era a sua volta detenuta dal Comune di Busto Arsizio al 99,98% e, per il restante 0,02% da altri Comuni).<br />
Quanto alla giurisprudenza interna, viene citata CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 13 luglio 2006, n. 4440 (di riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza 20 maggio 2003, n. 211), che ha chiarito che “<i>il possesso dell’intero capitale sociale da parte dell’ente pubblico, pur astrattamente idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi”.<br />
</i>Nella specie, il Collegio esclude che SEAB S.p.A. sia qualificabile soggetto idoneo a ricevere forniture <i>in house</i>; in esito alla disamina dello Statuto della Società, osserva:<br />
&#8211; che, quantunque al momento dell’affidamento diretto del “servizio energia”, il Comune di Bolzano detenesse il 100% del capitale sociale di SEAB S.p.a., una clausola statutaria ammette l’ingresso di altri soggetti, escludendo la possibilità di configurar<br />
&#8211; che non sussiste una clausola statutaria che obblighi la SEAB S.p.a. ad operare prevalentemente con il Comune di Bolzano poiché, anzi, lo Statuto prevede la facoltà di operare al di fuori del territorio comunale e di concludere contratti con terzi.<br />
Di qui la conclusione nel senso che l’affidamento da parte del Comune di Bolzano del “servizio energia”, non integrando gli estremi dell’affidamento “<i>in house</i>”, è soggetto alle norme sull’evidenza pubblica in materia di appalti di forniture (direttiva 93/36/CEE e D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, applicabile in virtù del criterio della prevalenza). Di qui, altresì, la consequenziale declaratoria d’illegittimità dell’affidamento della pubblica fornitura “servizio energia” alla società mista senza previa gara ad evidenza pubblica.<br />
(5) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 11 gennaio 2006, n. 39, in motivazione.<br />
(6) La società ricorrente chiedeva, oltre alla declaratoria di illegittimità dell’affidamento <i>in house</i>, anche l’accertamento che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., si era concluso <i>inter partes </i>un contratto di servizio energia tra la ricorrente e il Comune di Bolzano, ai fini della proroga di tale servizio.<br />
In effetti l’Amministrazione comunale aveva proposto alla ricorrente, in qualità di capogruppo dell’ATI, una proroga del servizio per ulteriori otto mesi, alle medesime condizioni, “<i>in virtù di quanto stabilito dalla LP 28.07.2003, n. 12, che nelle norme </i>(<i>recte</i>: more)<i> di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, prevede la possibilità di affidamento a procedura negoziale diretta.”</i>; la Società ricorrente aveva risposto, con una nota immediatamente successiva, dichiarando di accettare la proroga del servizio, alle condizioni proposte. <br />
Sennonché, con nota di pari data, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente che la Giunta municipale non aveva più intenzione “<i>di prorogare e/o rinnovare il contratto in essere…avendo deciso, in data 16 settembre 2003, di affidare il servizio ad altro gestore</i>.” (poco tempo dopo, infatti, il Consiglio comunale, decideva di affidare il “servizio calore” direttamente alla SEAB S.p.a.). <br />
Il Collegio prende le mosse dalla disamina della “effettiva natura dell’affidamento del servizio, per otto mesi, alla ATI ricorrente”, che il Comune qualifica come “proroga”, o “rinnovo”.<br />
Secondo il Collegio, in realtà, il Comune intendeva affidare il servizio mediante procedura negoziale diretta, come si evince, inequivocabilmente, dal richiamo, contenuto nella nota comunale, alla legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, che all’art. 16, rinvia all’art. 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, secondo cui è ammesso ricorrere alla procedura negoziale diretta per l’acquisto “<i>di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente…”.</i>  <br />
Secondo il Collegio, quindi, la procedura negoziale diretta di cui alla normativa provinciale si colloca in un ambito paritetico e non autoritativo, con l’ovvio corollario della giurisdizione A.G.O. sulle relative controversie.<br />
Tale conclusione sembra trovare appiglio nella natura “negoziale” della proroga, istituto che (v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 11 maggio 2004 n. 2961) si sostanzia in una facoltà (in termini civilistici in un diritto potestativo) di richiedere un prolungamento della prestazione al contraente privato, beninteso nel limite massimo novennale previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che prevedano “ spese ordinarie “ (cfr. art. 12, secondo comma del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), e che abilita l’Ente pubblico alla mera prosecuzione dei contratti alle stesse condizioni e per i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali da attivare con atti formali. <br />
Sulla differenza tra “proroga” e “rinnovo”, con riferimento ad un servizio pubblico, v. T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 26 aprile 2006 n. 2182, ivi, con riferimento ad un appalto di fornitura, la proroga sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dalla convenzione accessiva all&#8217;atto di affidamento del servizio, a differenza del rinnovo che comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell&#8217;autonomia negoziale. <br />
Numerose sono invece le pronunce rese dal giudice amministrativo in fattispecie in cui il pregresso fornitore impugna il diniego di “rinnovo” ovvero il terzo impugna il rinnovo accordato, in violazione della normativa di settore, a favore del primo.<br />
Secondo T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 20 novembre 2006 n. 5389, deve escludersi la sussistenza di un diritto al rinnovo dei contratti o delle concessioni, in quanto la p.a. è titolare del potere di valutare discrezionalmente la convenienza e l&#8217;opportunità di disporre il rinnovo di un contratto in scadenza, senza che la parte privata possa vantare una pretesa alla proroga del rapporto; T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I BIS &#8211; Sentenza 18 maggio 2006 n. 3564, in questa Rivista, ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovo del contratto d’appalto di fornitura, cui segua l’indizione di una nuova gara per l’affidamento del medesimo servizio, pur in mancanza di una specifica motivazione, al contrario necessaria in caso di rinnovo del precedente vincolo contrattuale, atteso che le procedure concorsuali per la scelta del contraente della p.a. costituiscono la regola a salvaguardia dell’effettivo svolgimento della libera concorrenza.<br />
Esclude un obbligo di rinnovo in capo alla P.A., T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I BIS &#8211; Sentenza 8 marzo 2006 n. 1786, ivi, secondo cui la facoltà di rinnovo contrattuale dei rapporti intrattenuti dalla P.A. contemplato nel nostro ordinamento, ove previsto dalla lex specialis di gara ovvero dal contratto, non ha carattere obbligatorio nei confronti della P.A.<br />
(7) Cfr. in motivazione CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2002, n. 6575 e 15 febbraio 2001, n. 805. <br />
Nella specie, il ricorrente chiedeva nella memoria di discussione il risarcimento del danno legato all’illegittimo affidamento a terzi del servizio e, dunque, al mancato svolgimento dell’appaltato da parte dello stesso ricorrente. <i>(A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito dai magistrati:<br />
Hugo DEMATTIO				&#8211; Presidente<br />	<br />
Terenzio DEL GAUDIO			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Margit FALK EBNER			&#8211; Consigliere <br />	<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS		&#8211; Consigliere relatore<br />	<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al n.<b> 317 </b>del registro ricorsi<b> 2003</p>
<p align=center>presentato da</p>
<p></p>
<p align=justify>
E. S. S.r.l., </b>in qualità di Capogruppo ATI con C Servizi S.p.a e C. S.r.l.,<b> </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, Renzo Bortolotti<b>, </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Cesare Cereda e Marco Radice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Karl Reiterer in Bolzano, via L. da Vinci n. 20, giusta delega a margine del ricorso; 							     &#8211; <b>ricorrente –<br />	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE DI BOLZANO,</b> in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 950 dd. 11.11.2003, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cappello e Bianca Giudiceandrea, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer, n. 7, giusta delega in calce al ricorso notificato; <b>&#8211; resistente &#8211;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
SEAB S.p.a., </b>in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Herbert Mayr<b>, </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, V.le Stazione n. 5, giusta delega a margine dell’atto di costituzione; 		     <b>&#8211; controinteressata –<br />	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1) della deliberazione del Consiglio comunale di Bolzano 02.10.2003, n. 86,  con la quale il Comune di Bolzano ha deciso di stipulare un contratto inerente al servizio di energia con la SEAB S.p.a;<br />
2) della decisione della Giunta comunale del 16.09.2003;<br />
3) della nota del Comune di Bolzano 22.09.2003, con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla A.T.I. Energy Service S.r.l. che la Giunta municipale non aveva più intenzione di prorogare o rinnovare il contratto con l’ATI; <br />
4) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>e declaratoria dell’avvenuto perfezionamento, in data 22.09.2003, del contratto “servizio energia” tra il Comune di Bolzano e la ricorrente, con conseguente intimazione al Comune di adempiere il contratto stesso;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Comune di Bolzano al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 07.11.2003 e depositato in segreteria il 14.11.2003 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 01.12.2003 e della SEAB S.p.a. dd. 01.12.2003;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 18/2004, con la quale è stata rigettata l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 3/2004, depositata il 02.02.2004, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;<br />
Vista l’istanza di riassunzione, con contestuale fissazione di discussione, a seguito di sospensione del processo, notificata il 16.12.2005 e depositata il 23.12.2005; <br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.01.2007 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. S. C. Cereda per la ricorrente, l’avv. A. Merini, in sostituzione dell’avv. M. Cappello, per il Comune di Bolzano e l’avv. U. Oberhammer, in sostituzione dell’avv. M. Schullian, per la SEAB S.p.a.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Comune di Bolzano, con contratto del 27 febbraio 1998, rep. com. n. 42503 (stipulato in seguito ad espletamento di gara per licitazione privata), affidava all’ATI di cui Energy Service S.r.l. era capogruppo il “servizio energia”, avente per oggetto la fornitura di combustibile, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura e la gestione dei contatori volumetrici per l’acqua calda sanitaria, la messa a norma degli impianti e della rete telematica per 36 edifici di proprietà comunale, dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 2002 (cfr. doc. n. 3 della ricorrente).<br />
Nelle more della scadenza del contratto di appalto, il Comune di Bolzano decideva di rinnovare il contratto per un altro anno, fino al 30 settembre 2003 (cfr. doc.ti n. 5, 6 e 7 del Comune).<br />
Prima della scadenza di quest’ultimo termine l’Amministrazione comunale, con nota del 12 settembre 2003, proponeva all’odierna ricorrente, in qualità di capogruppo dell’ATI, una “<i>proroga</i>” del contratto di ulteriori otto mesi, alle medesime condizioni (cfr. doc. n. 8 del Comune).<br />
La Energy Service S.r.l. rispondeva con nota del 22 settembre 2003, dichiarando di accettare la proroga del servizio, alle condizioni proposte (cfr. doc. n. 5 della ricorrente).<br />
Con nota di pari data l’Amministrazione comunicava all’odierna ricorrente che la Giunta comunale non aveva più intenzione di “<i>prorogare</i> <i>e/o rinnovare” </i>il contratto, avendo deciso, in data 16 settembre 2003, di affidare il servizio ad altro gestore (cfr. doc. ti  3 e 4 del Comune).<br />
Successivamente, il Consiglio comunale, con deliberazione 2 ottobre 2003, n. 86, decideva di stipulare con la SEAB (Servizio Energia e Ambiente Bolzano) S.p.a., società partecipata dall’ente locale, un contratto per la fornitura del servizio concernente la fornitura di combustibile, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria per 35 impianti termici asserviti a edifici di competenza comunale, alle condizioni di cui al contratto del 27 febbraio 1998, rep. com. 42503 e al capitolato condizioni del 23 settembre 2002 (cfr. doc. n. 2 del Comune).<br />
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
1.	“<i>Violazione di legge: sub specie della normativa in materia di appalti, Dr. 92/50CEE e 93/36CEE, D. Lgs. n. 157/95, D. Lgs. n. 358/92 e LP 17/93.”;</i><br />	<br />
2.	<i>“Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 11, comma 3, del DPR 26/08/1993, n. 412; Eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria.”;</i><br />	<br />
3.	<i>“Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e carenza d’istruttoria.”;</i><br />	<br />
4.	<i>“Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti nell’affidamento.”;</i><br />	<br />
5.	<i>“Eccesso di potere per contrarietà all’interesse pubblico e carenza assoluta di motivazione.”.</i><br />	<br />
La ricorrente ha chiesto, inoltre, che venga “<i>dichiarato concluso e in vigore il contratto intercorso tra la ricorrente ed il Comune di Bolzano in data 22.09.03 e che vengano risarciti i danni subiti dalla ricorrente a seguito della illegittima revoca della proroga contrattuale.”.<br />
</i>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bolzano e la controinteressata SEAB S.p.a e hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2003, su richiesta delle parti, il Collegio ha rinviato la discussione dell’istanza cautelare, presentata dalla ricorrente, all’udienza di merito, fissata il 28 gennaio 2004.<br />
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Con ordinanza n. 18/2004, depositata il 29 gennaio 2004, il Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione degli atti impugnati.<br />
Con successiva ordinanza n. 3/2004, depositata il 2 febbraio 2004, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla pronuncia della Corte di Giustizia CE sulle questioni sollevate da questo Tribunale, ai sensi dell’art. 234 CE, con ordinanza collegiale n. 25/2003 nel ricorso n. 23/2003, proposto da Parking Brixen GmbH contro il Comune di Bressanone e contro l’Azienda Servizi municipalizzati di Bressanone S.p.a., ritenuta determinante ai fini della risoluzione della presente controversia.  <br />
Successivamente, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia CE, la ricorrente, con atto notificato alle parti il 16 dicembre 2005 e depositato il 23 dicembre 2005, ha presentato istanza di riassunzione, chiedendo la fissazione dell’udienza di merito.<br />
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2006 le parti hanno chiesto un rinvio, in pendenza di trattative ai fini della bonaria composizione della controversia.<br />
Infine, all’udienza pubblica del 24 gennaio 2007 il procuratore dell’Amministrazione comunale ha dichiarato che il contratto con la SEAB S.p.a. è scaduto il 31 giugno 2004 e che il servizio, ora, viene gestito direttamente dal Comune di Bolzano.  Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione.  <br />
In data 13 febbraio 2007 il dispositivo della sentenza è stato depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso volto all’annullamento degli atti impugnati sub 1) e 2), con i quali il Comune di Bolzano ha deciso di affidare il “servizio energia” direttamente alla SEAB S.p.a. è fondato, sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo di ricorso.<br />
1. La ricorrente afferma che l’affidamento da parte del Comune di Bolzano del “servizio energia” &#8211; considerato come un vero e proprio appalto &#8211; ad una società per azioni a partecipazione pubblica, senza l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e con la corrispondente norma di recepimento D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.  Si porrebbe pure in contrasto con la direttiva n. 93/36/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e con il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture). La normativa suddetta stabilirebbe che, in caso di pubblici appalti si debbano applicare le norme sull’evidenza pubblica e che solo in limitati e tassativi casi &#8211; che la ricorrente non ravvisa nel caso di specie – sarebbe possibile derogare a tali previsioni. <br />
La doglianza è fondata.<br />
1.1. Ritiene, anzitutto, il Collegio che il “servizio energia” (più comunemente definito “gestione calore”), affidato alla SEAB S.p.a., avente ad oggetto la fornitura di energia, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione del calore per 35 edifici comunali, non possa qualificarsi come servizio<i> “pubblico”</i>, poiché, nel caso specifico, le prestazioni sono dirette unicamente al Comune, che ne fruisce alla stregua di un qualsiasi altro soggetto, non alla collettività.  <br />
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la natura stessa del “servizio energia” “…<i>non costituisce una produzione di beni o attività rivolti a fini sociali e di promozione economica”, </i>non potendo rinvenirsi nella mera gestione del calore per gli edifici comunali alcuna finalità sociale e promozionale<i>.  </i>Inoltre, “<i>…il servizio non viene svolto dal Comune a favore della collettività, ma viene erogato in senso inverso, cioè a favore del Comune, con notevoli conseguenti perplessità sulla qualificazione “pubblica” di tale erogazione, che, viceversa, pare più esattamente potersi qualificare quale pura e semplice “prestazione economica”, sia pure rivolta nei confronti di un soggetto pubblico.” </i>(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 2003, n. 1289).<br />
Dunque, l’affidamento del “servizio energia” deve qualificarsi come appalto di beni o servizi, non come concessione di un pubblico servizio.<br />
1.2. In particolare, nel caso in esame, l’appalto deve considerarsi di natura mista, includendo prestazioni qualificabili come forniture e prestazioni qualificabili come di servizi.<br />
La normativa comunitaria, di fronte ad appalti misti, per stabilire quale normativa applicare, fa riferimento al criterio c.d. della <i>prevalenza</i>, recepito anche dal legislatore statale.  L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE, in materia di appalti di servizi, stabilisce che “<i>gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell’appalto.”.  </i>Per converso, se il valore della fornitura supera quello dei servizi, occorre fare riferimento al D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e alla direttiva 93/36/CEE.<br />
Ebbene, dall’esame della documentazione agli atti può affermarsi, con assoluta certezza, che il valore della fornitura supera quello dei servizi (cfr. doc. n. 2  e allegato al doc. n. 3 del Comune).<br />
1.3. Ciò premesso e chiarito in ordine alla natura dell’oggetto dell’affidamento, il Collegio deve ora verificare se il Comune di Bolzano, in base alla citata normativa, aveva l’obbligo di far luogo ad un procedimento di scelta del contraente, basandosi sulle disposizioni del D. Lgs. n. 358 del 1992 e della direttiva n.93/36/CEE, concernenti gli appalti pubblici di forniture.<br />
Rileva il Collegio che la direttiva n. 93/36/CEE sugli appalti di forniture (la quale non contiene alcuna disposizione analoga all’art. 6 della direttiva 92/50/CEE sugli appalti di servizi) impone, in linea di principio, l’applicazione delle norme sull’evidenza pubblica. Il legislatore comunitario ha inteso, evidentemente, garantire il rispetto della libera concorrenza, evitando che alcuni operatori economici traggano dei vantaggi legati alla loro appartenenza pubblica, vantaggi che, poi, potrebbero interferire con il libero mercato, falsificando la normale competizione.  Solo in casi limitati e tassativi l’Amministrazione può, in deroga alle procedure sull’evidenza pubblica, procurarsi beni o servizi senza ricorrere al libero mercato (c.d. <i>in house providing</i>).  Va precisato, però, che tali casi, costituendo eccezioni alle regole generali del diritto comunitario, devono essere interpretate restrittivamente (cfr. Corte di Giustizia CE, Prima Sezione, 6 aprile 2006, C- 410/04, Anav).<br />
1.4. La giurisprudenza comunitaria, attraverso una serie di pronunce, che si sono succedute nel tempo, ha contribuito a chiarire, in concreto, i limiti della deroga alla disciplina dell’evidenza pubblica comunitaria.<br />
In particolare, la Corte di Giustizia CE ha stabilito, anzitutto, che, quando un contratto è stipulato tra un ente locale e una persona giuridica distinta, l’applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa solo nel caso in cui l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi e quella persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano (Quinta Sezione, sentenza 18 novembre 1999, C – 197/98, Teckal).<br />
Successivamente, la stessa Corte ha specificato che non si ha affidamento <i>in house, </i>se l’autorità pubblica non detenga la totalità del capitale sociale, ritenendo che la partecipazione, ancorché minoritaria, di un’impresa privata nel capitale di una società, alla quale l’autorità pubblica affida il servizio, esclude, in ogni caso, che detta autorità possa esercitare su una tale società un <i>controllo analogo </i>a quello esercitato sui propri servizi (Prima Sezione, sentenza 11 gennaio 2005, C – 26/03, Stadt Halle, punto 49).<br />
Quindi, se la società, cui viene affidato il servizio, è una società aperta, anche solo in parte, al capitale privato, non è possibile considerarla come una struttura di gestione “interna” di un servizio nell’ambito dell’ente pubblico che ne fa parte (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 21 luglio 2005, C – 231/03, Coname, punto 26).<br />
Un contributo fondamentale alla definizione di “controllo analogo” è stato fornito, poi, dalla sentenza della Corte di Giustizia CE, Prima Sezione, 13 ottobre 2005, C – 458/03, Parking Brixen, pronunciata su un rinvio pregiudiziale, promosso proprio da questo Tribunale (rinvio che aveva dato luogo alla sospensione del presente giudizio in attesa di quella pronuncia, ritenuta determinante ai fini della decisione). <br />
Nel rinvio alla Corte questo Giudice aveva, tra l’altro, chiesto di chiarire se l’attribuzione di una concessione di pubblici servizi (in quel caso si trattava di un servizio pubblico, ma la questione si pone anche per gli appalti pubblici di beni o servizi) senza svolgimento di gara pubblica, sia compatibile con il diritto comunitario, qualora l’impresa concessionaria:<br />
•	sia una società costituita mediante la trasformazione di un’azienda speciale di un’autorità pubblica,<br />	<br />
•	il capitale sociale, al momento dell’attribuzione sia interamente detenuto dall’autorità pubblica concedente,<br />	<br />
•	il Consiglio di amministrazione disponga, però, dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione e possa concludere autonomamente, senza l’accordo dell’assemblea dei soci, taluni negozi entro un valore di cinque milioni di Euro.<br />	<br />
La Corte ha ribadito i principi già esposti in precedenza, precisando, però, i contenuti del <i>controllo analogo.  </i>In particolare, la Corte ha affermato che, affinché tale situazione ricorra, non è sufficiente che il capitale sociale sia interamente pubblico, ma occorre un concreto esercizio di fatto di tale controllo: “<i>deve risultare che l’ente concessionario in questione è soggetto ad un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni” </i>(cfr. punto 65).  Nella fattispecie posta al suo esame la Corte ha escluso che il controllo esercitato dall’ente locale fosse un “controllo analogo”, essendo limitato unicamente ai poteri che il diritto societario interno attribuisce ai soci di maggioranza (cfr. punti 67 – 70).<br />
Ancor più recentemente la Corte (sentenza della Prima Sezione 11 maggio 2006, C-340/04, Carbotermo, in tema di affidamento diretto della fornitura di combustibili, nonché del servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali, proprio come nel caso qui in esame) ha affermato che “<i>la direttiva 93/36 osta all&#8217;affidamento diretto di un appalto per la fornitura di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore della fornitura, ad una società per azioni, il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un&#8217;altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l&#8217;amministrazione aggiudicatrice</i>.” (la AGESP &#8211; società affidataria &#8211; era interamente detenuta dalla AGESP Holding, la quale era a sua volta detenuta dal Comune di Busto Arsizio al 99,98% e, per il restante 0,02% da altri Comuni).  La Corte, in ordine alla condizione del <i>controllo analogo,</i> ha accertato che i consigli di amministrazione della AGESP e della AGESP Holding possedevano ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e che il Comune di Busto Arsizio non disponeva di alcun potere di controllo particolare per limitare la loro libertà di azione.  Inoltre, la Corte, in ordine alla condizione consistente nello svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, della parte più importante della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, ha dichiarato che tale condizione ricorre solo se l’attività di detta impresa è principalmente destinata all’ente, o agli enti che la detengono, e ogni altra attività risulta avere carattere marginale. A tal proposito, “<i>al fine di decidere in merito all’applicabilità della direttiva 93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta l’attività.”.<br />
</i>1.5. Si rende, ora, necessario verificare se, nel caso in esame, sussistano le due condizioni (controllo analogo e svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, della parte più importante della sua attività con l’ente pubblico che la detiene), che la Corte di Giustizia ha ritenuto indispensabili affinché possa legittimamente farsi luogo ad un affidamento <i>in house </i>prescindendo dalle norme sull’evidenza pubblica<i>.<br />
</i>Va precisato, anzitutto, che il Tribunale deve tenere conto dello Statuto della SEAB S.p.a. nel testo vigente al momento dell’affidamento dell’appalto all’odierna controinteressata (cfr. doc. n. 12 del Comune), essendo irrilevanti, ai fini del giudizio, le modifiche apportate allo Statuto nel settembre 2006.<br />
Quanto alla prima condizione – esercizio da parte del Comune di Bolzano sulla SEAB S.p.a. di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi &#8211; rileva il Collegio che la “Servizi Energia Ambiente Bolzano” è una società per azioni (art. 1 Statuto), il cui Consiglio di amministrazione “<i>è investito dei più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali…” </i>(art. 22 Statuto), senza che i poteri del Consiglio di amministrazione siano in alcun modo limitati o subordinati a qualche particolare forma di controllo da parte del Comune di Bolzano<i>.<br />
</i>Va rilevato, a tal riguardo, che la Corte di Giustizia, nella citata sentenza “Parking Brixen”, ha affermato che, se il Consiglio di amministrazione della società affidataria dispone della facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, i poteri attribuiti alla maggioranza dei soci non sono sufficienti a consentire all’ente locale di esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (cfr. punti 67-69 sentenza della Corte 13 ottobre 2005) <br />
L’art. 8 dello Statuto prevede che “<i>per tutta la durata della Società il Comune di Bolzano detiene la maggioranza assoluta in misura complessiva non inferiore al 51% delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili. Salvo quanto sopra, le azioni ordinarie possono essere sottoscritte, acquistate, alienate e detenute da soggetti pubblici e/o privati….”.<br />
</i>Orbene, è pur vero che, al momento dell’affidamento diretto del “servizio energia”, il Comune di Bolzano deteneva il 100% del capitale sociale della SEAB S.p.a.; nondimeno, la circostanza che lo Statuto della società consenta l’apertura a partecipazioni da parte di terzi, fa venir meno la condizione di cui si tratta.  Invero, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella recente sentenza 13 luglio 2006, n. 4440 (in riforma della sentenza di questo Tribunale 20 maggio 2003, n. 211), ha chiarito che “<i>il possesso dell’intero capitale sociale da parte dell’ente pubblico, pur astrattamente idoneo a garantire il controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale qualità se lo statuto della società consente che una quota di esso, anche minoritaria, possa essere alienata a terzi”, </i>facoltà, questa, prevista anche nello Statuto della SEAB S.p.a..<br />
La SEAB S.p.a., in base allo Statuto, ha per oggetto “<i>l’esercizio delle attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, raccolta, trasporto, trasformazione, distribuzione, gestione e vendita nei settori energetico, ambientale, telematico  dei servizi…<b>  </b>In particolare, rientrano nell’ambito operativo della Società, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse ed inerenti:<br />
•	al ciclo integrale delle acque ed alla gestione dei relativi servizi, anche singolarmente considerati;</i><br />	<br />
•	<i>alla distribuzione di gas combustibili;</i><br />	<br />
•	<i>alla produzione, trasporto e distribuzione di calore ed altre fonti energetiche;</i><br />	<br />
•	<i>alla gestione dei rifiuti, all’igiene territoriale, alla tutela dell’ambiente;</i><br />	<br />
•	<i>ad altri servizi di carattere imprenditoriale di pubblica utilità.</i><br />	<br />
<i><b> &#8230;</b>La Società può compiere, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie…può partecipare a gare d’appalto, eventualmente anche con altri soggetti, in associazioni temporanee d’impresa…Può, inoltre,…operare anche nel settore del trasporto e dell’autotrasporto per conto terzi, sia direttamente, sia affidando detta attività ad imprese iscritte all’Albo dei trasportatori per conto terzi&#8230; ”<b> </i> <i></b></i>(art. 4 Statuto)<i><b>. </b></i>  <br />
Il Collegio ritiene che, tenuto conto della tipologia delle attività statutarie, della loro ampiezza e varietà, nonché della circostanza che esse possano essere rivolte anche a terzi, e non solo nei confronti del Comune di Bolzano, la SEAB S.p.a. non possa considerarsi una <i>longa manus </i>del Comune di Bolzano, bensì un vero e proprio operatore con vocazione puramente commerciale (cfr. TRGA Bolzano, 13 aprile 2006, n. 170).<br />
Inoltre, l’attività della SEAB S.p.a. non è circoscritta al solo territorio comunale: in base all’art. 4 dello Statuto la società può svolgere attività “<i>senza limitazione di carattere territoriale”.<br />
</i>Dagli elementi sopra illustrati deve escludersi che il Comune di Bolzano eserciti nei confronti della SEAB S.p.a. un “controllo analogo” a quello esercitato nei confronti dei propri servizi interni, talché risulta superfluo verificare la sussistenza, nel caso specifico, della seconda condizione<i> </i>(svolgimento, da parte della SEAB S.p.a. della parte più importante della sua attività con il Comune di Bolzano).  Solo si osserva che nello Statuto non si rinviene alcuna norma che obblighi la SEAB S.p.a. ad operare prevalentemente con il Comune di Bolzano; anzi, lo Statuto prevede la facoltà di operare al di fuori del territorio comunale e di concludere contratti con terzi.<br />
Da quanto precede deve concludersi che l’affidamento da parte del Comune di Bolzano del “servizio energia”, non integrando gli estremi dell’affidamento “<i>in house</i>” (così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria), è soggetto alle norme sull’evidenza pubblica in materia di appalti di forniture (direttiva 93/36/CEE e D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358).<br />
La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bolzano 2 ottobre 2003, n. 86 e della decisione della Giunta comunale 16 settembre 2003 (atti indicati in epigrafe sub 1 e 2).  Restano assorbite le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente in merito all’affidamento diretto alla SEAB S.p.a. del “servizio energia”.<br />
2. Prima di esaminare il quinto motivo di ricorso &#8211; riferito alla richiesta di annullamento della nota del Comune di Bolzano 22 settembre 2003 (atto indicato in epigrafe sub 3) -, si rende opportuno, per motivi di logica processuale, vagliare la domanda con la quale la ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato (ai sensi dell’art. 1326 c.c.) che, in data 22 settembre 2003, “<i>si è concluso un contratto” </i>di servizio energia tra la ricorrente e il Comune di Bolzano.<br />
Va ricordato che, prima della scadenza definitiva (30 settembre 3003) del contratto di appalto stipulato nel 1998 e rinnovato nel 2002, l’Amministrazione comunale, con nota del 12 settembre 2003, aveva proposto all’odierna ricorrente, in qualità di capogruppo dell’ATI, una proroga del servizio per ulteriori otto mesi, alle medesime condizioni, “<i>in virtù di quanto stabilito dalla LP 28.07.2003, n. 12, che nelle norme </i>(recte: more)<i> di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, prevede la possibilità di affidamento a procedura negoziale diretta.”</i>.<br />
La Energy Service S.r.l. rispondeva con nota del 22 settembre 2003, dichiarando di accettare la proroga del servizio, alle condizioni proposte. <br />
Sennonché, con nota di pari data, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente che la Giunta municipale non aveva più intenzione “<i>di prorogare e/o rinnovare il contratto in essere…avendo deciso, in data 16 settembre 2003, di affidare il servizio ad altro gestore</i>.”.  Poco dopo, infatti, il Consiglio comunale, con deliberazione 2 ottobre 2003, n. 86, decideva di affidare il “servizio calore” direttamente alla SEAB S.p.a.. <br />
A questo punto è necessario chiarire la effettiva natura dell’affidamento del servizio, per otto mesi, alla ATI ricorrente, che il Comune qualifica come “proroga”, o “rinnovo”.  In realtà, il Comune di Bolzano intendeva affidare il servizio mediante procedura negoziale diretta, come si evince, inequivocabilmente, dal richiamo, contenuto nella nota comunale del 12 settembre 2003, alla legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12.  Invero, l’art. 16 di tale legge provinciale ha aggiunto all’art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 un nuovo comma, col quale veniva estesa l’applicabilità agli enti locali delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.  Ebbene, l’art. 6, comma 20, lettera e) di quest’ultima legge consente di ricorrere alla procedura negoziale diretta per l’acquisto “<i>di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente…”.</i>  <br />
Va ancora precisato che la domanda di accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto 22 settembre 2003 (per soli otto mesi, in attesa dell’esperimento di una gara d’appalto) deve ritenersi ben distinta dalla domanda di annullamento dell’affidamento diretto del servizio alla SEAB S.p.a., testé vagliata.  La ricorrente, in questo caso, non contesta il criterio di scelta del contraente (con negoziazione diretta) seguito dall’Amministrazione, ma chiede il riconoscimento dell’avvenuto perfezionamento del contratto, che si sarebbe concluso tra le parti attraverso lo scambio di corrispondenza di offerta e di accettazione. <br />
Ad avviso del Collegio la domanda di accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto tra le due parti è inammissibile, per difetto di giurisdizione, non potendosi ritenere applicabile, al caso specifico, l’art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che riserva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo esclusivamente “…<i> le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.”.  <br />
</i>Invero, l’Amministrazione, nel caso specifico, ha agito <i>iure privatorum</i>, con un atto paritetico, al di fuori degli schemi dell'&#8221;evidenza pubblica&#8221;, non autoritativamente.  La domanda, così come formulata, esula, pertanto, dalla materia per la quale la disposizione menzionata ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle relative controversie.<br />
3. Del pari non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento della nota del Comune di Bolzano 22 settembre 2003 (atto indicato in epigrafe sub 3).  Invero, la decisione dell’Amministrazione di non ritenersi più vincolata da un precedente accordo non costituisce esplicazione di un potere, ma opera esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 39).<br />
4. Deve ritenersi inammissibile, di conseguenza, anche la richiesta di risarcimento dei danni subiti “<i>a seguito della illegittima revoca della proroga contrattuale”,</i> come formulata nel ricorso introduttivo.<i><br />
</i>5. Nella successiva memoria depositata il 22 gennaio 2004 e nelle successive memorie la ricorrente, ha esteso il <i>petitum, </i>chiedendo che siano risarciti i danni subiti dalla ricorrente “<i>a seguito dell’illegittimo affidamento del servizio gestione calore alla SEAB e, dunque, al mancato svolgimento dell’appalto da parte dell’ATI Energy…”.<br />
</i>Questa domanda deve essere dichiarata inammissibile, perché non ritualmente notificata all’Amministrazione che si assume responsabile (cfr. Consiglio di Stato, VI, 29 novembre 2002, n. 6575 e Sez. VI, 15 febbraio 2001, n. 805).<br />
6. In conclusione, va accolta la domanda<b> </b>di annullamento degli atti impugnati sub 1 e 2, e, per l’effetto, vanno annullate la deliberazione del Consiglio comunale di Bolzano 2 ottobre 2003, n. 86 e la decisione della Giunta comunale di Bolzano 16 settembre 2003.  Vanno, invece, dichiarate inammissibili,  per difetto di giurisdizione,<b> </b>la domanda di accertamento e declaratoria di avvenuto perfezionamento, in data 22.09.2003, del contratto “servizio energia” tra il Comune di Bolzano, la domanda di annullamento della nota del Comune del 22 settembre 2003 e la domanda di risarcimento dei danni relativi.  La domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo affidamento diretto del servizio energia alla SEAB S.p.a. va dichiarata inammissibile, perché non ritualmente notificata al Comune di Bolzano. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:<br />
•	<b>accoglie </b>la domanda<b> </b>di annullamento degli atti impugnati, come da motivazione, e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Bolzano 2 ottobre 2003, n. 86 e la decisione della Giunta comunale di Bolzano 16 settembre 2003;<br />	<br />
•	dichiara <b>inammissibili, </b>per difetto di giurisdizione,<b> </b>la domanda di accertamento e declaratoria di avvenuta conclusione, in data 22.09.2003, del contratto “servizio energia” tra il Comune di Bolzano e la ricorrente, la domanda di annullamento della nota del Comune del 22 settembre 2003 e la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca del contratto;<br />	<br />
•	dichiara<b> inammissibile</b> la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo affidamento diretto del “servizio energia” alla SEAB S.p.a.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.</p>
<p>IL PRESIDENTE                                                       <br />
Hugo DEMATTIO			       </p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-8-3-2007-n-91/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2007 n.91</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.165</a></p>
<p>Non va sospeso un provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici che dispone l’inserimento in casellario di una segnalazione circa certificazioni SOA di dubbia validita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA BOLOGNASEZIONE I Registro Ordinanze: 165/ 2007 Registro Generale: 204/2007 nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente GIORGIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso un provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici che dispone l’inserimento in casellario di una segnalazione circa certificazioni SOA di dubbia validita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA<br />SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 165/ 2007<br />
Registro Generale: 204/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
CALOGERO PISCITELLO Presidente <br /> GIORGIO CALDERONI Cons.<br />SERGIO FINA Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />ORDINANZA</p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 204/2007  proposto da:<br />
<b>ELEKTRA SOCIET COOPERATIVA</b>rappresentato e difeso da:<br />
BACCOLINI AVV. STEFANOCOLI AVV. PAOLOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA SAN GERVASIO 10presso BACCOLINI AVV. STEFANO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORIT  VIG. CONTRATTI PUBB. DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE </b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOANC-SOCIET ORGANISMO ATTESTAZIONE NAZIONALE  COSTRUTTORI </b></p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>SOA IMPIANTI SPA  </b></p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>CQOP SOA SPA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della deliberazione 25.10.2006 del Consiglio della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;<br />
dell’atto 4.12.2006 nr. Prot. 15048/06/9026/am di SOANC s.p.a.;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA’ VIG. CONTRATTI PUBB. DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE</p>
<p>Udito il relatore Cons. SERGIO FINA;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 8.3.2007, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
 Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA, li 08 Marzo 2007<br />
Presidente F.to Calogero Piscitello<br />
Cons. rel. est. F.to Sergio Fina</p>
<p>Depositata in Segreteria in data  8 mar. 2007</p>
<p>Bologna,lì 8 mar. 2007</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Donatella Perrone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2007-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2007 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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