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	<title>8/2/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/2/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.2118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-8-2-2017-n-2118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-8-2-2017-n-2118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.2118</a></p>
<p>Pres.Anastasi/ est. Patatini Sulla permanenza dell’interesse a ricorrere da parte del concorrente divenuto aggiudicatario avverso l’ammissione degli altri concorrenti 1.Processo amministrativo – Rito speciale appalti – Interesse a ricorrere – &#160;Avverso l’ammissione degli altri concorrenti – Successiva aggiudicazione &#8211; Permanenza dell&#8217;interesse &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni &#160; 1.È ammissibile ai sensi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-8-2-2017-n-2118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.2118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-8-2-2017-n-2118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.2118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Anastasi/ est. Patatini</span></p>
<hr />
<p>Sulla permanenza dell’interesse a ricorrere da parte del concorrente divenuto aggiudicatario avverso l’ammissione degli altri concorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo – Rito speciale appalti – Interesse a ricorrere – &nbsp;Avverso l’ammissione degli altri concorrenti – Successiva aggiudicazione &#8211; Permanenza dell&#8217;interesse &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.È ammissibile ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del d.lgs n. 50 del 2016 il ricorso proposto dal ricorrente aggiudicatario avverso le ammissioni degli altri concorrenti. Infatti, dichiarare il ricorso inammissibile, <em>recte </em>improcedibile, in ragione del raggiungimento del bene ultimo dell’aggiudicazione da parte del ricorrente, e quindi del mancato ottenimento di ulteriori benefici dall’esclusione dei controinteressati, non utilmente collocati – secondo la regola classica – comporterebbe una situazione alquanto singolare, ove non del tutto violativa del diritto di difesa, per cui il ricorrente aggiudicatario si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali, invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente, ed in via derivata, l’aggiudicazione ottenuta. In altri termini, in ragione della separazione delle due fasi processuali, cui corrispondono anche riti diversi, la successiva aggiudicazione non può ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2bis, non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 08/02/2017</p>
<p style="text-align: right;">N. 02118/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 13921/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Bis)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13921 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Elior Ristorazione s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI costituito con Gemeaz Elior s.p.a., Innova s.p.a. e Gemos Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante<i>&nbsp;pro</i><i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Anania, C.F. NNARCR65D16G273L, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int. 4;&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Ladisa s.p.a. in proprio e quale mandataria del RTI costituito con B+ Cooperativa Sociale, Bioristoro Italia s.r.l., Cimas s.r.l., Cucina &amp; Sapori Cooperativa Sociale, Le Palme Ristorazione &amp; Servizi s.r.l., Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., P.A. s.r.l. Food e Servizi, Pastore s.r.l., Ristora Food &amp; Service s.r.l., Serist Servizi Ristorazione s.r.l., S.l.e.m. s.r.l., Turrini Ristorazione s.r.l, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, C.F. LDCLDA41E20L328N, Isabella Loiodice, C.F. LDCSLL67B47L328X, Vito Aurelio Pappalepore, C.F. PPPVTI62S04A662Y, Michelangelo Pinto, C.F. PNTMHL73S27A662R, e Pasquale Procacci, C.F. PRCPQL83P11L109L, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Loiodice in Roma, via Ombrone, 12, Pal. B;<br />
Dussmann Service s.r.l., in qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con La Cascina Global Service s.r.l., Vivenda s.p.a., Cocktail Service s.r.l., Consorzio Nazionale Servizi s.c., Compass Group s.p.a., Vegezio s.r.l. (Mandanti), in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, C.F. MRTFPP69R10G273B, e Davide Moscuzza, C.F. MSCDVD74E26L682N, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Martinez &amp; Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; del provvedimento di ammissione delle ditte controinteressate alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell&#8217;art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l&#8217;appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei servizi connessi accessori presso gli enti/distaccamenti e reparti del Ministero della Difesa per l&#8217;anno 2017 &#8211; (lotto 2);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di Ladisa s.p.a. e di Dussmann Service s.r.l.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p>Con bando pubblicato in GUUE il 23 luglio 2016 e in GURI il 27 luglio 2016, il Ministero della Difesa &#8211; Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali ha indetto una procedura aperta, condotta con il Sistema telematico di negoziazione di Consip s.p.a., per l&#8217;affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero stesso, per la durata di un anno, per un importo complessivo di € 131.371.684,27 (Iva esclusa).</p>
<p>La gara è stata suddivisa in 10 autonomi lotti, distinti per aree geografiche, ciascuno con un distinto CIG, da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>Oggetto del presente ricorso è esclusivamente il lotto n. 2 (CIG 6760459B3E), relativo al servizio da svolgersi nelle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, con un importo a base d’asta di € 9.827.001,65 (Iva esclusa).</p>
<p>Alla gara per il lotto in questione, hanno presentato offerta sei concorrenti:</p>
<p>&#8211; il RTI costituito, odierno ricorrente, da Elior Ristorazione s.p.a., quale capogruppo mandataria, e dalle mandanti Gemeaz Elior s.p.a., Innova s.p.a. e Gemos Società Cooperativa;</p>
<p>&#8211; il RTI costituito formato da Dussmann Service s.r.l., quale mandataria, e dalle mandanti La Cascina Global Service s.r.l., Vivenda s.p.a., Cocktail Service s.r.l., Consorzio Nazionale Servizi s.c., Compass Group Italia s.p.a, Vegezio s.r.l;</p>
<p>&#8211; il RTI costituito, formato da Ladisa s.p.a., quale capogruppo mandataria, e dalle mandanti B+ Cooperativa Sociale, Bioristoro Italia s.r.l., Cimas s.r.l., Cucina &amp; Sapori Cooperativa Sociale, Le Palme Ristorazione &amp; Servizi s.r.l., Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., P.A. s.r.l. Food e Servizi, Pastore s.r.l., Ristora Food &amp; Service s.r.l., Serist Servizi Ristorazione s.r.l., S.l.e.m. s.r.l., Turrini Ristorazione s.r.l;</p>
<p>&#8211; il RTI costituito, formato da Sodexo Italia s.p.a., quale capogruppo mandataria, e dalla mandante Impresa Sangalli Giancarlo &amp; C. s.r.l.;</p>
<p>&#8211; il RTI costituito, formato da Serenissima Ristorazione s.p.a., quale capogruppo mandataria, e dalla mandante Euroristorazione s.r.l.;</p>
<p>&#8211; il RTI costituito, formato da Cir Food s.c., quale capogruppo mandataria, e dalla mandante CAMST soc. coop. a r.l.</p>
<p>All’esito della verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante ha ammesso tutte le concorrenti con provvedimento datato 27 ottobre 2016, pubblicato in pari data sul proprio sito web.</p>
<p>L’Amministrazione ha successivamente proceduto all’apertura e valutazione delle offerte tecniche e, poi, di quelle economiche; all’esito della successiva seduta pubblica del 14 novembre 2016, la graduatoria finale è risultata essere la seguente:</p>
<p>1) RTI Elior;</p>
<p>2) RTI Ladisa;</p>
<p>3) RTI Dussmann;</p>
<p>4) RTI Sodexo;</p>
<p>5) RTI Serenissima.</p>
<p>6) RTI Cir Food.</p>
<p>Col presente ricorso, il raggruppamento ricorrente impugna, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, c.p.a., il provvedimento di ammissione dei RTI controinteressati, formulando le seguenti censure:</p>
<p>I. Motivi relativi al RTI Ladisa</p>
<p>A)&nbsp;<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art.80, d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 4.4.1 e 4.4.1.1 del disciplinare di gara (omessa dichiarazione di precedente incidente sull’integrità e affidabilità del concorrente); carenza dei requisiti di partecipazione</i>, in quanto la mandante Serist avrebbe omesso di dichiarare di aver subito la revoca dell’aggiudicazione di un appalto da parte del Comune di Quartucciu, come emerso dalla sentenza Tar Sardegna, n. 469/2016, passata in giudicato, violando l’obbligo di dichiarare tutti i comportamenti e/o atti che possano incidere sui requisiti di ordine generale, al fine di permettere alla stazione appaltante di valutare l’effettiva incidenza sull’integrità o moralità dell’operatore economico.</p>
<p>B)&nbsp;<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art.80, d.lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 4.4.1 e 4.4.1.1 del disciplinare di gara (omessa presentazione di dichiarazioni in ordine all’assenza di condanne penali in capo ad alcuni soggetti previsti dal citato art.80); carenza dei requisiti di partecipazione</i>, in quanto le ditte componenti il RTI avrebbero omesso le dichiarazioni richieste dal disciplinare a pena di esclusione.</p>
<p>II. Motivi relativi al RTI Dussmann</p>
<p>A)&nbsp;<i>Violazione e falsa applicazione dell’art.80 d.lgs. n. 50/2016; violazione art. 4.4.1 e 4.1.1.1. del disciplinare (sussistenza di precedente incidente sull’integrità e affidabilità del concorrente); difetto assoluto di motivazione; carenza dei requisiti di partecipazione alla gara</i>, in quanto la mandante CNS risulta essere stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale avrebbe accertato che il detto operatore, congiuntamente ad altri, ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’art.101 TFUE.</p>
<p>Pur avendo il CNS effettivamente dichiarato di aver subito detta sanzione, precisando altresì di aver proposto ricorso al Tar Lazio, la Stazione Appaltante non avrebbe preso in esame la questione al fine di valutarne la rilevanza e disporne l’esclusione.</p>
<p>Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia il provvedimento di commissariamento, nel gennaio 2015, di CNS, avvenuto ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b del d.l. n. 90/2014, che è stato invece del tutto omesso in sede di dichiarazione.</p>
<p>B)&nbsp;<i>Violazione e falsa applicazione dell’art.80 d.lgs. n. 50/2016; violazione art. 4.4.1 e 4.1.1.1. del disciplinare (omessa presentazione di dichiarazione in ordine all’assenza di condanne penali in capo ad alcuni soggetti previsti dal citato art. 80); carenza dei requisiti di partecipazione alla gara</i>, in quanto le ditte componenti il RTI controinteressato avrebbero omesso le dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal disciplinare di gara.</p>
<p>Per resistere al gravame, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed i raggruppamenti controinteressati, insistendo per l’infondatezza delle censure.</p>
<p>Con memoria notificata e depositata in data 9 gennaio 2017, la Ladisa s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del presente gravame per carenza di interesse, atteso che il raggruppamento ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in ragione delle false e omesse dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara in ordine ad un requisito essenziale, relativamente alla mandante Gemeaz Elior, come risultante dalle sentenze rese dal Tar Sardegna, n. 292/2013, e dal Tar Puglia, n. 677/2011.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2017, durante la quale sono stati trattati anche gli altri analoghi giudizi proposti sia dal medesimo ricorrente, che dalle altre ditte, avverso le ammissioni relative a tutti i 10 lotti in gara, la causa è passata in decisione &#8211; previa rinuncia dell’istanza cautelare incidentalmente avanzata &#8211; e in data 2 febbraio 2017 è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 120, comma 9, c.p.a., il dispositivo di sentenza n. 1782/2017.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. L’odierno ricorrente, risultato aggiudicatario della gara, contesta in questa sede l’ammissione dei RTI controinteressati, che lo seguono in graduatoria, in ragione delle preclusioni imposte dal nuovo rito super accelerato delineato dall’art. 120, commi 2bis e 6bis, c.p.a.</p>
<p>1.1. Si pone quindi, come preliminare, l’esame della sussistenza della condizione dell’azione, data dall’interesse a ricorrere, del ricorrente divenuto aggiudicatario, alla luce del nuovo sistema processuale speciale introdotto dal d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p>1.2. Il legislatore, invero, derogando al principio dettato dall’art. 100 c.p.c, secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, ed innovando rispetto alla granitica giurisprudenza amministrativa in merito, ha onerato tutti i partecipanti ad una gara, dell’impugnazione immediata delle ammissioni in una fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione, in ragione dell’impossibilità a far valere poi i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni mediante un successivo ricorso incidentale, proposto per paralizzare quello principale con cui sia stata impugnata l’aggiudicazione; ciò, nella precipua ottica di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa agli operatori economici ammessi a partecipare, ovvero, in altri termini, “a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara” (parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855), in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura.</p>
<p>1.3. La questione, quindi, nasce nel momento in cui su tale sistema processuale “chiuso e speciale” intervenga l’aggiudicazione, che concretizza la lesione dell’interesse legittimo dei concorrenti che aspirino a tale bene.</p>
<p>1.4. Seguendo un’impostazione classica, se in corso di causa dovesse intervenire un fatto esterno incidente sull’interesse a ricorrere facendo venir meno l’utilità del ricorso anticipato (come l’aggiudicazione allo stesso ricorrente), l’azione diventerebbe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché ormai incapace di portare un distinto vantaggio al ricorrente, meglio soddisfatto col bene finale.</p>
<p>1.5. Il Collegio tuttavia, pur consapevole dell’assoluta novità della questione, ritiene che detta impostazione tradizionale debba essere rivista alla luce dell’eccezionalità del nuovo rito, che ha definito un modello complessivo di contenzioso appalti a duplice sequenza, in cui il nuovo sottosistema accelerato viene disgiunto da quello successivo delle impugnazioni per altri vizi della procedura di gara (es. vizi del bando, della composizione della commissione, della documentazione prodotta ma verificata dopo l’aggiudicazione, dell’offerta stessa), ovvero per vizi relativi all’esito oggettivo della stessa.</p>
<p>Invero, se l’omessa impugnazione dell’ammissione degli altri concorrenti fa consumare, come visto, il potere di dedurre le relative censure in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, parimenti tali censure non potranno essere mosse dall’aggiudicatario che volesse paralizzare, con lo strumento del ricorso incidentale, quello principale proposto avverso l’affidamento dell’appalto, allorquando non abbia tempestivamente esercitato detto potere ai sensi dell’art. 120, comma 2bis.</p>
<p>Dichiarare, allora, il ricorso inammissibile,&nbsp;<i>recte</i>&nbsp;improcedibile, in ragione del raggiungimento del bene ultimo dell’aggiudicazione da parte del ricorrente, e quindi del mancato ottenimento di ulteriori benefici dall’esclusione dei controinteressati, non utilmente collocati – secondo la regola classica – comporterebbe da ultimo una situazione alquanto singolare, ove non del tutto violativa del diritto di difesa, per cui il ricorrente aggiudicatario si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali, invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente, ed in via derivata, l’aggiudicazione ottenuta.</p>
<p>In altri termini, in ragione della separazione delle due fasi processuali, cui corrispondono anche riti diversi, la successiva aggiudicazione non può ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2bis, non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato.</p>
<p>1.6. Ne deriva allora l’ammissibilità del ricorso proposto, ai sensi della predetta norma, dal ricorrente aggiudicatario avverso le ammissioni degli altri concorrenti.</p>
<p>2. In secondo luogo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa Ladisa, la quale tramite memoria notificata, ha formulato motivi “escludenti” nei confronti del RTI Elior.</p>
<p>Secondo l’assunto della controinteressata, la ricorrente chiederebbe l’accertamento della violazione da parte del RTI Ladisa di norme comportanti l’esclusione dalla gara, alle quali essa stessa non si sarebbe però attenuta.</p>
<p>Rileva il Collegio come tale memoria non possa in realtà considerarsi quale ricorso incidentale (non essendo diretto, sia pure a fini paralizzanti, all’annullamento di un atto, ossia l’ammissione del RTI Elior); ma anche qualora si volesse valorizzarne il contenuto sostanziale, e dunque considerarlo tale, lo stesso sarebbe irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni decorrenti, non già dalla notifica del ricorso principale &#8211; come è regola generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 2 e art. 42 c.p.a. &#8211; bensì dalla conoscenza del provvedimento di ammissione mediante la pubblicazione del provvedimento della stazione appaltante,<i>&nbsp;ex</i>&nbsp;art. 120, comma 2bis, c.p.a. (avvenuta, nelle specie, in data 27 ottobre 2016).</p>
<p>Invero, in ragione della decadenza sancita dal legislatore, sopra vista, anche per l’impresa di cui si contesti la legittimazione alla gara opera da subito la presunzione, o anticipazione, dell’interesse a contestare in giudizio l’ammissione dell’impresa che muova detta contestazione.</p>
<p>3. Ragioni di opportunità infine, oltre alle considerazioni finora svolte, inducono a respingere la richiesta di riunione del presente ricorso con quello proposto dalla Ladisa avverso, tra le altre, l’ammissione dell’odierno ricorrente (RG. 13875/2016), chiamato nella medesima camera di consiglio.</p>
<p>4. Ciò premesso – fermo restando quanto già accertato nei precedenti e connessi giudizi relativi al lotto in questione – il ricorso non merita accoglimento.</p>
<p>5. Con i primi due motivi di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ammissione del RTI Ladisa, in ragione, da un lato, dell’omessa menzione, da parte della mandante Serist, della subita revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune di Quartucciu per mancata comprova di un requisito dichiarato in sede di partecipazione, dall’altro, dell’omessa dichiarazione relativa alle condanne penali da parte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50/2016.</p>
<p>Tali censure sono state già scrutinate e respinte per altri giudizi passati in decisione nell’odierna camera di consiglio (<i>in primis</i>, sent. nn. 1963 e 2092 del 2017).</p>
<p>Pertanto, poiché nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento di pubblici servizi, la sentenza è redatta “in forma semplificata”, potendo, quindi, consistere “in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” (artt. 120, comma 6, e 74, c.p.a.), si rinvia integralmente alle considerazioni ivi svolte.</p>
<p>6. Parimenti da disattendere sono i motivi formulati avverso il RTI Dussmann, atteso che la dedotta illegittimità della sua ammissione in gara è già stata respinta da questo Collegio, che ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 con riferimento alla vicende di CNS (sanzione Agcm e commissariamento ex art. 32, d.l. n. 90/14), non ravvisando inoltre la necessità dell’indicazione nominativa dei singoli soggetti&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 cit., nella dichiarazione resa ai sensi del primo comma di detto articolo, per le cui ragioni si rinvia alla pronuncia n. 2092/2017.</p>
<p>7. Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.</p>
<p>8. Sussistono tuttavia, in ragione dell’assoluta novità delle questioni trattate, giustificati motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p>Ugo De Carlo, Consigliere</p>
<p>Paola Patatini, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Paola Patatini</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Concetta Anastasi</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-8-2-2017-n-2118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.2118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.97</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2017-n-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2017-n-97/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2017-n-97/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.97</a></p>
<p>Pres. Scano/ Est. Manca Sull’inammissibilità del ricorso con contenuto generico della procura alle liti Processo amministrativo – Procura alle liti – Contenuto generico – Inammissibilità ricorso – Ragioni.&#160; &#160; La procura speciale si caratterizza (rispetto alla procura generale) per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati; il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2017-n-97/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2017-n-97/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.97</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scano/ Est. Manca</span></p>
<hr />
<p>Sull’inammissibilità del ricorso con contenuto generico della procura alle liti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Procura alle liti – Contenuto generico – Inammissibilità ricorso – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La procura speciale si caratterizza (rispetto alla procura generale) per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati; il che presuppone, che il soggetto il quale rilascia la procura deve avere contezza del contenuto dell&#8217;atto oggetto del potere rappresentativo conferito; atto che quindi deve essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura; la procura, quindi, per un verso, deve essere conferita prima della proposizione del ricorso; ma, per altro verso, non può avere una data antecedente a quella dell&#8217;atto perché ciò dimostrerebbe che la procura (speciale) è stata rilasciata senza che si conoscesse il contenuto dell&#8217;atto. Infatti l’art. 40, co. 1, lett. d) dispone che, il ricorso può essere sottoscritto dal (solo) difensore ove questi sia munito della procura speciale rilasciata dal ricorrente. &nbsp;Pertanto è inammissibile un ricorso in caso di contenuto generico della procura allegata in calce.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 08/02/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00097/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00785/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Lamberto Tomasi, Paolo Carta, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Pietro Floris, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Bonn N. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Iglesias, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ariosto N.11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
per la dichiarazione di illegittimità<br />
del silenzio illegittimamente serbato alla richiesta di accesso agli atti presentata dal dott. Tommasi in data 20 giugno 2016 e reiterata anche a nome del dott. Carta con sollecito del 28 luglio 2016 e del 29 luglio 2016, in seguito alla scadenza del termine di 30 giorni per provvedere.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Iglesias;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Ritenuto in fatto<br />
che con ricorso avviato alla notifica il 14 settembre 2016, i dottori Lamberto Tomasi e Paolo Carta, dipendenti dell’amministrazione comunale di Iglesias, hanno chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Iglesias in ordine alla loro domanda di accesso alla documentazione amministrativa, presentata con note del 21 giugno 2016 e del 28 luglio 2016, avente per oggetto la “proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 172/2016 e suoi documenti allegati”, nonché la deliberazione della G.C. n. 159 del 28 luglio 2016 (“modifica e integrazione della proposta di deliberazione n. 172 del 10.06.2016”);<br />
che si è costituito in giudizio il Comune di Iglesias, chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la genericità della procura alle liti, che risulta rilasciata il 4 agosto 2016 mentre il ricorso risulta redatto in data successiva (il 30 agosto 2016); eccepisce, inoltre, che la domanda di accesso è stata ritualmente presentata dal solo dott. Tomasi, non dal dott. Carta; nel merito, conclude per il rigetto del ricorso;<br />
che alla camera di consiglio del 22 novembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Considerato in diritto<br />
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il difetto di specialità della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti al difensore;<br />
che, difatti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d), il ricorso può essere sottoscritto dal (solo) difensore ove questi sia munito della procura speciale rilasciata dal ricorrente;<br />
che la procura speciale si caratterizza (rispetto alla procura generale) per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati; il che presuppone, altresì, che il soggetto il quale rilascia la procura deve avere contezza del contenuto dell&#8217;atto oggetto del potere rappresentativo conferito; atto che quindi deve essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura; la procura, quindi, per un verso, deve essere conferita prima della proposizione del ricorso; ma, per altro verso, non può avere una data antecedente a quella dell&#8217;atto perché ciò dimostrerebbe che la procura (speciale) è stata rilasciata senza che si conoscesse il contenuto dell&#8217;atto;<br />
che, nel caso di specie, la data della procura in calce è del 4 agosto 2016, mentre la data del ricorso è del 30 agosto 2016;<br />
che, inoltre, quanto rilevato è ulteriormente dimostrato dal contenuto generico della procura allegata in calce al ricorso (rilasciata per la rappresentanza e difesa “nel giudizio da proporre avanti al Tribunale Amministrativo per la Sardegna contro il Comune di Iglesias”);<br />
che, pertanto, il ricorso è inammissibile per il difetto di procura speciale;<br />
che le spese giudiziali debbono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità della questione esaminata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Giorgio Manca</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Francesco Scano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2017-n-97/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</a></p>
<p>Pres. Silvestri, Est. De Falco Sull’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza presentata da un Centro di Riabilitazione, provvisoriamente accreditato con il S.s.n., con la quale si richiedeva la determinazione del budget economico e prestazionale e la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. 1. Struttura sanitaria&#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2017-n-114/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2017 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. De Falco</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza presentata da un Centro di Riabilitazione, provvisoriamente accreditato con il S.s.n., con la quale si richiedeva la determinazione del budget economico e prestazionale e la stipula degli accordi contrattuali  ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Struttura sanitaria&nbsp; accreditata &#8211; Budget economico e prestazionale – Assegnazione &#8211; Silenzio inadempimento &#8211; Illegittimità &#8211; Obbligo di provvedere.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Struttura sanitaria&nbsp; accreditata &#8211; Accordo contrattuale &#8211; Stipula &#8211; Obbligo &#8211; Sussistenza &#8211; Competenza concorrente.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. All&#8217;accreditamento istituzionale della struttura sanitaria deve seguire l&#8217;assegnazione delle risorse finanziarie relative alle prestazioni per le quali la struttura è stata accreditata. Il silenzio inadempimento formatosi sulle istanze presentate dalla struttura accreditata alle Amministrazioni competenti è illegittimo, poiché sussiste l&#8217;obbligo di provvedere, ex art. 2 della legge n. 241/1990.<br />
&nbsp;<br />
2. All&#8217;accreditamento istituzionale della struttura sanitaria segue la stipula degli accordi contrattuali con l&#8217;Amministrazione competente. A tal proposito, il d.lgs. n. 502/1992 non distingue i poteri spettanti alla Regione da quelli delle altre Amministrazioni e che, pertanto, sussiste una concorrente competenza tra le diverse Amministrazioni, salvi eventuali criteri di riparto interni che le Amministrazioni possano aver elaborato.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00114/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00360/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 360 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Kinesis &amp; C. di Dascola Anna S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Sellitto C.F. SLLGNN67R18G902S, con domicilio eletto presso l’avvocato Veronica Judith Orsini in Campobasso, corso Mazzini, n. 65;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Regione Molise in persona del legale rappresentante p.t., anche in qualità di Commissario ad<br />	<br />
			acta per il rientro dal disavanzo sanitario, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;&nbsp;<br />	<br />
			A.S.Re.M. &#8211; Azienda Sanitaria Regionale del Molise &#8211; in persona del Direttore Generale p.t. (non costituita in giudizio).&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>avverso il silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza della ricorrente inviata agli Enti intimati a mezzo pec in data 26.07.2016 con cui si è chiesto di esprimersi con un provvedimento espresso, anche se negativamente, sulla richiesta di assegnazione del budget economico e prestazionale per le prestazioni di medicina Fisica e Riabilitativa per l&#8217;anno 2016 o per quello successivo e, quindi, procedere alla stipula dell&#8217;accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.Lgs.50271992 e s.m.i, nonché per la declaratoria dell&#8217;obbligo della A.S.Re.M. e della Regione Molise e del Commissario ad Acta di finalizzare il relativo procedimento e con l&#8217;eventuale nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 3, C.P.A.</em></strong><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise anche nella qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Domenico De Falco;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Il Centro di Riabilitazione indicato in epigrafe espone di essere autorizzato dall’ASREM all’esercizio dell’attività sanitaria in base alla determina dirigenziale 30 settembre 1998, n. 51 e di essere stato provvisoriamente accreditato con il S.S.N., maturando così la legittimazione alla stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/1992.<br />	<br />
			Il Centro in questione premette che le Amministrazioni intimate non avevano risposto alle proprie richieste di determinazione del budget economico e prestazionale per l’anno 2012 proposte con istanze del 23 novembre 2011 e del 1° ottobre 2012 per poter accedere alla stipula dell’accordo contrattuale ex art. 8-<em>quinquies</em>&nbsp;d.lgs. n. 502/1992, dopo aver ottenuto l’accreditamento istituzionale.<br />	<br />
			Decorsi 5 anni dalla prima istanza l’esponente Centro, in data 26 luglio 2016, proponeva una nuova richiesta per la determinazione del budget per l’anno 2016 per la branca di fisiokinesiterapia, ma anche quest’ultima istanza rimaneva senza riscontro e così con ricorso notificato in data 7 novembre 2016 e depositato il successivo 24 novembre, il Centro esponente ha chiesto sia nei confronti della A.S.Re.M. che della Regione l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento nonché la declaratoria dell’obbligo dell’A.S.Re.M. e della Regione Molise e del Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro di concludere il procedimento anche con l’eventuale nomina di un commissario ad acta ex art 117, co. 3, c.p.a..<br />	<br />
			La ricorrente afferma la sussistenza dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, tenuto anche conto che l’accreditamento istituzionale, pur non facendo sorgere il diritto alla conclusione di un accordo, radicherebbe comunque l’obbligo di provvedere sulla relativa richiesta.<br />	<br />
			Con atto depositato in data 12 dicembre 2016 si è costituita in giudizio la Regione Molise, rilevando che solo l’accreditamento sarebbe di competenza regionale, mentre la stipula di accordi contrattuali per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture del tipo di quella della ricorrente rientrerebbe tra le competenze esclusive dell’A.S.Re.M.<br />	<br />
			Con ulteriore memoria depositata in data 6 febbraio 2017 la Regione ha precisato che la propria area di competenza alla stipula dei contratti di budget riguarderebbe strutture sanitarie di tipologia diversa rispetto a quella della ricorrente.<br />	<br />
			L’A.S.Re.M. non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
			Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2017 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
			Ritiene il Collegio che sussista l’obbligo delle Amministrazioni intimate di fornire riscontro all’istanza con cui la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di “<em>un budget economico e prestazionale per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa per l’anno in corso o per il successivo e, quindi, procedere alla stipula dell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.”</em>.<br />	<br />
			E infatti, l’art. 8-<em>quinquies</em>, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992 disciplina gli accordi contrattuali con le strutture accreditate ai sensi del precedente art. 8-<em>quater</em>&nbsp;per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, precisando che gli accordi abbiano ad oggetto , tra l’altro, “<em>il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell&#8217;accordo…</em>” (lett. d) nonché ai sensi della successiva lett. e-bis) “<em>la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d)</em>”.<br />	<br />
			Si tratta di una competenza che include chiaramente l’assegnazione, richiesta dalla ricorrente, delle risorse finanziarie relative alle prestazioni per le quali la struttura istante è stata accreditata e per la quale la legge non distingue tra i poteri della Regione e quelli della A.S.Re.M. Né sotto questo aspetto assume rilievo la specifica competenza, esclusivamente assegnata alla Regione dal comma 2<em>quater</em>&nbsp;del medesimo art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, per la stipula di “<em>accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all&#8217; articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”</em>.<br />	<br />
			Siffatta prerogativa non esclude quella più generale condivisa con l’A.S.Re.M. alla stipula degli accordi con tutte le strutture private accreditate, salvi ovviamente i criteri di riparto interni che le due Amministrazioni possono avere elaborato a fini di ottimizzazione, ma che non possono tradursi in una limitazione della competenza prevista dalla norma primaria sopra riportata.<br />	<br />
			Ritenuta la concorrente competenza delle Amministrazioni intimate non vi è dubbio che a fronte dell’istanza della ricorrente, il cui accreditamento non è contestato, sussista l’obbligo ex art. 2 della l. n. 241/1990 delle intimate di fornire riscontro all’istanza con un provvedimento espresso.<br />	<br />
			Si assegnano, pertanto, 90 (novanta) giorni alle intimate Amministrazioni – a decorrere dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza – perché adottino, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti conclusivi, con l’avvertenza che, per il caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, si nomina sin d’ora un commissario ad acta che si indica nel Direttore Generale della Sanità e delle Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, con facoltà di delega in favore di un qualificato funzionario, il quale avrà a sua volta un termine di 60 giorni per adottare il provvedimento.<br />	<br />
			Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Molise e alla A.S.Re.M., per quanto di rispettiva competenza, di provvedere, mediante atto espresso, alla conclusione del procedimento avente ad oggetto la stipula dell’accordo contrattuale ex art. 8-<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/1992, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, pena la nomina del commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia, provvederà in via sostitutiva, entro i successivi 60 giorni, ai sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
			Condanna la Regione Molise e l’A.S.Re.M., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’Istituto ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />	<br />
			Orazio Ciliberti, Consigliere<br />	<br />
			Domenico De Falco, Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>	<br />
						<strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Domenico De Falco</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Silvio Ignazio Silvestri</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2017 n.2138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-8-2-2017-n-2138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-8-2-2017-n-2138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2017 n.2138</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio,Est. Martino S. Sulla validità della deliberazione di Roma Capitale sulle tariffe inerenti al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato. Inquinamento- Traffico- Permesso di accesso- Tariffe. &#160; Relativamente alle tariffe relative&#160; al rilascio di permessi di accesso alle zone a traffico limitato, è necessario</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-8-2-2017-n-2138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2017 n.2138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio,Est. Martino S.</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità della deliberazione di Roma  Capitale sulle tariffe inerenti al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento- Traffico- Permesso di accesso- Tariffe.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Relativamente alle tariffe relative&nbsp; al rilascio di permessi di accesso alle zone a traffico limitato, è necessario preliminarmente acquisire elementi tesi a chiarire le ragioni per cui, nel corpo della delibera impugnata, è stata esclusa la possibilità di redistribuire il&nbsp;<em>plafond</em>&nbsp;disponibile ed inoltre è stato scelto come criterio di determinazione dell’aumento della tariffa quello della potenza del mezzo, espressa in cavalli fiscali, laddove molto più conferente al dichiarato scopo di riduzione dell’inquinamento&nbsp;sarebbe stato prevedere una modulazione in base alle categorie definite dalla normativa europea antiinquinamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:653px;">	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Pubblicato il 08/02/<strong>2017</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 02138/2017&nbsp;REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>N. 06218/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 10614/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 10660/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 12085/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 07538/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_2934/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Seconda)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ORDINANZA</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sul ricorso numero di registro generale 6218 del 2015, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Liborio Coaccioli, Paolo Gentili, Giuseppe Cimino, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Federico Tedeschini e Paolo Accarino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, largo Messico, 7;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalba Rocchi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 10614 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Giuseppe Strappa, Rinaldi Giovanni, Rita Mariantonia Laganà, Vanna Vannuccini, Giuseppe Pietrangeli, David Quaratino, Agostino Neri, Silvana Novelli, Enzo Pinci, Carolina Sommaruga, Cristina Kustermann, Annamaria Pandolfi, Guido Pagani, Emanuela Fenici, Vito Messana, Cesare Fenici, Alessio Iacovoni, Renzo Giuliani, Gianalberto Salerno, Giorgio Clemente, Giancarlo Umani Ronchi, Benedetta Arnaldi, Ilaria Arnaldi, Paola Cappelli, Gianfranco Usai , Lorenzo Battiato, Luigi Franzini, Carla Vinci, Paolo Coen, Giuliana Pederzoli, Laura Passeri, Antonella Pallottini, Tullio Capoci, Marina Piperno, Maria Antonietta Durante, Giancarlo Di Veroli, Simonetta De Ambris, Francesca Simonetti, “Sos via dei Coronari e Dintorni”, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vittoria Marino e Massimo Baldi Pergami Belluzzi, con domicilio eletto presso Studio Legale Marino in Roma, via Teresa De Gubernatis Mannucci 7;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 10660 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Prof. avv. Filippo Satta e avv. Anna Romano, in proprio e in qualità di legali rappresentanti dell’Associazione professionale “Satta Romano &amp; Associati Studio Legale”, rappresentati e difesi da sé medesimi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Satta Romano &amp; Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 12085 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Tomassi Roberto, Paoletti Fernanda, Levi Giuliana (detta Vanna), PritiPoorswani, Grazioli Stanislao, Pietrangeli Antonio, Di Domenico Gloria, Susanna Claudio, Chapman Sheila Anna, Daniela Ferro Susanna, Rinaldi Alfredo, Di Domenico Nicoletta, Domenici Rosalba, UrzìMòsciaro Elisabetta, Domenici Maria Vittoria, Rinaldi Costanza, Rinaldi Amedeo, Molaioli Bruno, Di Domenico Anna, Orsolini Cencelli Valentino, Andra Bolea, Corrias Elio, Nicolucci Fabio, Capenti Mirco, Sale Ilaria Maria, Minnucci Massimo, Corinaldesi Paola, Loseby Margaret, Di Laudadio Elsa, Venzi Lorenzo, Sebastianelli Valter, De Marchis Stefania, Sebastianelli Caterina, Stasi Gemma, Morabito Ferdinando, De Montis Maria Cristina, Cianca Matilde, Ciarlantini Chiara, Amoroso Anna, Leone Franco Incutti, Beatrice Pinna Caboninata, Lavorini Elena, Gagliardo Olga, Briganti Barbara, Gaetani di Laurenzana, Maria Margherita, Pasqualetti Patrizio, Alfò Luciano, Federica Di Napoli Rampolla, Biasiolo Ivana, Bordi Luigi, Mauri Paolo, Andreoli Luana, Rabino Rita, Sebastiani Paola, Bordi Elisa, Bordi Marta, Sebastiani Massimo, Pisetzky Elisabetta, Sestieri Lorenzo, Giunta Corrada, Conti Giovani, Docci Adriana, Siracusa Sergio, Brandizzi Lucia, Napoleone Lucia, Napoleone Marco, Rastelli Paolo, Rastelli Marzia, Ernesto Remy Marrara, Arcari Andrea, Aiuti Ludovica, Savini Maria Antonietta, Bracci Giovanni, Bracci Anna, Arcidiacono Giuseppe, Orsini Niccolò, Sovani Bruno, Giacinta Pocci Muti Bussi, Giulio Pocci Muti Bussi, Flores Maria Grazia, Contarini Serena, Mondello Beatrice, Guerini Anna Maria, Olsoufieff Paolo, Cicero Baldassarre, Corteggiani Giulio, Manzi Federica, Della Pietra Andrea, de Fachinetti Giovanni, Pirisi Gianfranca, Crestini Francesca, Crestini Giuseppa, Maddaluni Marco, Saule KikimovaMaksutovna, Laganà Rita Mariantonia, Sacco Domenico, Onofri Alvaro, Deriu Davide, Farneti Giovanni, Falcolini Laurenzia, Barina Antonella, Gori Elisa, Huitorel Pascal, Petretti Alessio, Borghese Flaminia, Valeria Curti Gialdino delle Tratte, Agostino Curti Gialdino delle Tratte Agostino, Medi Maria Beatrice, Schietroma Stefano, Montecolli Ivano, de Gregori Franco, Pompili Siro, Marsot Viviana, Reznik Jean Claud, Marri Gabriella, Haas Elena, Bucci Casari Flavia, d&#8217;Oncieu de Chaffardon Claudia, Catania Massimo, Baccio Vittorio Bacci, Pompili Carolina, Pompili Ferrari Filippo, Bosco Anna, Cirilli Daniele, Casillo Leonardo, Natalizi Alberto, Natalizi Rosella, Coletti Giovanni, Zapponi Giovanni Alfredo, Palladino Antonio, Angelino Luciano, Sestieri Emanuela, Visone Andrea Edoardo, Elisabetta UrzìMosciaro, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Ascione e Lorenzo Spangaro, con domicilio eletto presso lo studi dell’avv. Spangaro in Roma, viale Angelico, 54;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Roma Capitale, rappresentata e difeso per legge dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;&nbsp;<br />	<br />
			Roma Servizi per la Mobilità s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Feroleto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Alberto Caroncini, 2;&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 7538 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Giancarlo Russo Corvace, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Federico Tedeschini e Paolo Accarino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Roma Capitale, rappresentate e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			quanto al ricorso n. 6218 del 2015:<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Capitolina di Roma n. 65 del 06.03.2015, recante “Approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a traffico Limitato”;<br />	<br />
			&#8211; dell’analisi e valutazione per la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato emessa da Roma Mobilità il 6 marzo 2015;<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Capitolina n. 119 del 30 aprile 2014, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 136 del 7 maggio 2014;<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 dell’8 agosto 2014;<br />	<br />
			&#8211; del Nuovo Piano Generale di Traffico Urbano del 1° aprile 2015;<br />	<br />
			&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o di esecuzione, ancorché sconosciuti a ricorrenti;<br />	<br />
			&#8211; nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla parità di trattamento con altre categorie di lavoratori accomunabili;<br />	<br />
			&#8211; della rideterminazione delle tariffe applicabili ai ricorrenti:<br />	<br />
			&#8211; della rideterminazione delle tariffe applicabili così come diversificate per altre categorie di soggetti che consentono l’ingresso da un solo varco all’entrata.<br />	<br />
			quanto al ricorso n. 10614 del 2015:<br />	<br />
			&#8211; della delibera n. 65 del 06.03.2015 avente ad oggetto l&#8217;approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato;<br />	<br />
			quanto al ricorso n. 10660 del 2015:<br />	<br />
			&#8211; della delibera n. 65 del 06.03.2015 avente ad oggetto l&#8217;approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato;<br />	<br />
			quanto al ricorso n. 12085 del 2015:<br />	<br />
			1. della deliberazione di Roma Capitale n. 65/2015 in data 06.03.2015 avente ad oggetto &#8220;Approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato&#8221;;<br />	<br />
			2. della &#8220;Relazione di analisi e valutazione per la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato&#8221;, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità allegata alla deliberazione di cui al punto 1;<br />	<br />
			3. del parere del Dirigente della U.O. Contratti di Servizio Mobilità privata e TPL in data 6 marzo 2015;<br />	<br />
			4. ove occorrer ossa delle presupposte deliberazioni n. 3400/1995, 183/1996, 1459/1996;<br />	<br />
			5. della pure richiamata deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 86 del 2 dicembre 2013;<br />	<br />
			6. delle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 119 del 30 aprile 2014, n. 136 del 7 maggio 2014, e n. 244 dell’8 agosto 2014, nelle parti in cui le stesse non sono state annullate dalla sentenza del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;<strong>Lazio</strong>, sez. II^, 3 marzo 2015, n. 3666 e 10 marzo 2015, n. 3969;<br />	<br />
			7. della deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 dell’8 agosto 2014;<br />	<br />
			8. ove occorrer possa della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 e della relazioni ad essa allegate con le quali si è approvato il nuovo PGTU;<br />	<br />
			&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;<br />	<br />
			quanto al ricorso n. 7538 del 2015:<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Capitolina di Roma n. 65 del 06.03.2015, recante “Approvazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a traffico Limitato”;<br />	<br />
			&#8211; dell’analisi e valutazione per la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato emessa da Roma Mobilità il 6 marzo 2015;<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Capitolina n. 119 del 30 aprile 2014, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 136 del 7 maggio 2014;<br />	<br />
			&#8211; della deliberazione della Giunta Capitolina n. 244 dell’8 agosto 2014;<br />	<br />
			&#8211; del Nuovo Piano Generale di Traffico Urbano del 1° aprile 2015;<br />	<br />
			&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o di esecuzione, ancorché sconosciuti a ricorrenti;<br />	<br />
			&#8211; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla parità di trattamento;<br />	<br />
			&#8211; della rideterminazione delle tariffe applicabili;<br />	<br />
			&#8211; della rideterminazione delle tariffe applicabili così come diversificate per altre categorie di soggetti.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti gli atti tutti delle cause;<br />	<br />
			Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
			Uditi gli avvocati, di cui al verbale;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1. I ricorsi in esame avversano la delibera della Giunta capitolina n. 65 del 6 marzo 2015 con cui sono state rideterminate le tariffe per il rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato.<br />	<br />
			1.1. Con il ricorso n. 6218/2015, i ricorrenti espongono di essere avvocati dello Stato e di avere la possibilità di raggiungere la loro sede di lavoro, situata nel centro storico del Comune di Roma, con mezzi privati.<br />	<br />
			Tali mezzi non arrecano &#8211; a loro dire &#8211; il consueto aggravio alla circolazione né sottraggono posti auto in quanto la sede di lavoro consente il parcheggio all’interno della corte di pertinenza.<br />	<br />
			Rappresentano che, con la deliberazione n. 119 del 30 aprile 2014, Roma Capitale ebbe a deliberare un enorme incremento degli importi di tali permessi, consistente nell’aumento del 400/% della categoria X (transito e sosta) e del 500% circa per la categoria T (solo transito).<br />	<br />
			Essi si opponevano a tali aumenti innanzi a questo stesso&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;che, con sentenza della Sezione n. 5802/2015, annullava i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
			In data 6 marzo 2015, la Giunta Capitolina ha adottato la delibera oggetto dell’odierna impugnativa con cui sono state approvate nuovamente le tariffe relative ai permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato.<br />	<br />
			I ricorrenti ritengono che le tariffe, così come riproposte, continuino ad essere irragionevoli e sproporzionate, per i seguenti motivi:<br />	<br />
			&#8211; a mente dell’art. 7, comma 9, del codice della strada, d.lgs. n. 285 del 1992, è consentito alle amministrazioni comunali di individuare zone a traffico limitato e di subordinarne l’accesso al pagamento di una tariffa. Nel caso in esame, le tariffe di a<br />
			Ne risulterebbe violato, in particolare, l’art. 23 Cost. nonché le disposizioni del TUEL relative alle competenze del Consiglio comunale;<br />	<br />
			&#8211; nella delibera manca la compiuta dimostrazione delle modalità e dei criteri sulla base dei quali la tariffa stessa è stata determinata. In particolare, mentre la relazione di Roma Servizi per la Mobilità prevede l’ipotesi di una pluralità di interventi<br />
			La Giunta omette poi di considerare sia la gravosità delle conseguenze economiche discendenti dal provvedimento, sia le esigenze di chi è costretto a recarsi quotidianamente per lavoro in una zona a traffico limitato.<br />	<br />
			I ricorrenti, in particolare, sono chiamati più volte, nella stessa giornata, a raggiugere sia le sedi giudiziarie, sia le sedi istituzionali dove svolgono attività di consulenza.<br />	<br />
			Il mezzo pubblico, non supporta questo tipo di mobilità lavorativa.<br />	<br />
			&#8211; le nuove determinazioni in materia di rilascio dei permessi di accesso alla ZTL evidenzierebbero, inoltre, una evidente disparità di trattamento tra categorie di soggetti parimenti dipendenti da pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
			Ad esempio, una consistente riduzione della tariffa, nel corpo della delibera, viene riconosciuta ai dipendenti della Prefettura e della Presidenza della Repubblica, per i quali l’importo del permesso annuale di accesso è pari ad euro 76,00 mentre i ricorrenti pagano euro 1016,00.<br />	<br />
			Inoltre, per le stesse categorie, è stata prevista una sensibile riduzione per i permessi di solo transito con l’utilizzo esclusivo di un solo varco di entrata;<br />	<br />
			&#8211; l’amministrazione non spiega, infine, perché sia stato scelto come criterio di determinazione dell’aumento della tariffa quello della potenza del mezzo, espressa in cavalli fiscali, laddove molto più conferente al dichiarato scopo di riduzione dell’inqu<br />
			La scelta del parametro dei cavalli fiscali sembra piuttosto rievocare le previsioni relative all’accertamento tributario indiretto, che considera la proprietà e l’utilizzo di determinati beni e servizi come indicatori di capacità contributiva (ad esempio, i beni di lusso), con conseguente conferma della finalità para tributarie perseguite;<br />	<br />
			&#8211; la delibera è immediatamente entrata in vigore mentre l’offerta alternativa di trasporto è solo ipotetica, futura e subordinata all’attuazione dell’eventuale, nuovo PGTU;<br />	<br />
			&#8211; i dati forniti sono privi di certezza quanto ad affidabilità e provenienza. Inoltre, non è stata studiata l’incidenza della previsione tariffaria sull’utilizzo dei ciclomotori autorizzati a circolare in ZT;<br />	<br />
			&#8211; anche il nuovo PGTU non reca alcuna indicazione in ordine ai dati tecnico – scientifici utilizzati, né sono stati allegati studi che dimostrino che le nuove tariffe siano commisurate alle finalità perseguite.<br />	<br />
			1.2. Nel ricorso n. 7538/2015, oltre a svolgere censure analoghe a quelle del ricorso precedente in materia di qualificazione delle tariffa, incompetenza della Giunta, difetto di istruttoria e di motivazione e illogica modulazione in base ai cavalli fiscali, parte ricorrente – che abita nel centro storico – evidenzia che alcuna agevolazione viene concessa al residente quando usufruisca di garage pubblici e, comunque, non incida in alcun modo sul traffico veicolare.<br />	<br />
			Non sarebbe inoltre vero che l’incidenza della nuova tariffazione, per la categoria dei residenti, non sia eccessivamente elevata (tale affermazione è contenuta nella allegata relazione di Roma Servizi per la Mobilità). La stabilità dei permessi in esame rilasciati ai residenti, infatti, deriva semplicemente dalla circostanza che ad essi non è stata concessa alcuna alternativa al mezzo privato, data l’esiguità dell’offerta di trasporto pubblico.<br />	<br />
			La stessa amministrazione ammette poi che, per verificare l’incidenza della misura, occorre attendere la scadenza dei precedenti permessi quinquennali, ancora validi.<br />	<br />
			Inoltre, poiché non è stato analizzato il dato dell’eventuale aumento di domanda del trasporto pubblico, non risulta nemmeno possibile valutare se lo strumento utilizzato sia adeguato alle finalità perseguite.<br />	<br />
			Anche il miglioramento della velocità commerciale, riscontrato dall’Agenzia, è probabilmente scaturito dalla crisi attuale e dalla minore mobilità, in generale, dei romani.<br />	<br />
			1.3. Anche il ricorso n. 10614/2015 è proposto da residenti del centro storico.<br />	<br />
			Essi mettono in evidenza, in primo luogo, che la misura dell’aumento è tale che il costo del primo permesso per accedere alla ZTL del Centro storico è pari ad euro 1016 per 5 anni, mentre nel 2013 il costo era di 78 euro per cinque anni.<br />	<br />
			I costi lievitano ulteriormente per il secondo ed il terzo permesso (quest’ultimo solo di durata annuale, pari ad euro 2016,00).<br />	<br />
			Inoltre, a differenza del passato, oggi, per il solo transito, il residente è costretto a pagare lo stesso importo del permesso di circolazione e di sosta ma con durata annuale.<br />	<br />
			Le uniche agevolazioni sono previste per le fasce di reddito inferiori ad euro 15.000.<br />	<br />
			Viceversa, per alcune categorie (ad esempio, il Vaticano), sono previsti diversi tipi di permesso con tariffe agevolate (per circolazione e sosta con utilizzo esclusivo di un solo varco, euro 56,38 della durata di un anno; transito con utilizzo esclusivo di un solo varco euro 56,38 della durata di un anno etcc.).<br />	<br />
			Tale modulazione dei permessi, a condizioni vantaggiose, interessa anche i veicoli dei dipendenti della Presidenza della Repubblica e delle Forze di Polizia ma non i residenti.<br />	<br />
			La misura non è stata accompagnata né dalla implementazione degli stalli di sosta né dall’aumento dell’offerta di trasporto pubblico.<br />	<br />
			I ricorrenti ricordano poi che, nelle prime delibere in materia (n. 3400/1995, n. 183/1996), l’importo del permesso veniva quantificato sulla base dei costi amministrativi per il rilascio dei contrassegni di accesso alla ZTL e per il controllo e l’attuazione della relativa disciplina.<br />	<br />
			Inizialmente (delibera n. 1459 del 1996) ai residenti vennero concessi, per unità abitativa, n. 2 permessi di circolazione e sosta a titolo gratuito ed il permesso di transito, sempre a titolo gratuito.<br />	<br />
			All’epoca, si riteneva infatti di dover salvaguardare la funzione “residenziale” del centro Storico, per contrastare il processo di “terziarizzazione”.<br />	<br />
			Nel 2013, le tariffe dei permessi sono state rimodulate, anche per i residenti, ma con importi contenuti.<br />	<br />
			Nel 2014, invece, non è stata più accordata ai residenti alcuna tutela mentre le tariffe sono espressamente divenute strumento per un’azione politica di riordino della mobilità volta a ridurre il traffico veicolare privato.<br />	<br />
			Il risultato è stato un aumento abnorme e, comunque, sproporzionato.<br />	<br />
			Si è riversato sui residenti non più soltanto il costo legato alle gestione e all’uso delle ZTL ma anche il costo ambientale dell’<strong>i</strong>nquinamento prodotto da tutti i mezzi che vi accedono.<br />	<br />
			I ricorrenti censurano anche la disparità di trattamento che vi sarebbe tra i cittadini che risiedono in centro storico e quelli che abitano nelle restanti ZTL, che godono di tariffe ridotte.<br />	<br />
			Ad ogni buono conto, un residente nel centro storico che ha in proprietà o in locazione un posto auto in rimessa deve sopportare un costo per il solo transito (o per la circolazione e sosta), pari a 20 volte quello richieste alle categorie che godono delle richiamate agevolazioni.<br />	<br />
			Anche nel ricorso in esame si stigmatizza l’utilizzo dei cavalli fiscali al fine di articolare la tariffa.<br />	<br />
			Per i residenti, non vi sarebbe, comunque, una “<em>ampia articolazione tariffaria</em>”, perché, eccezion fatta per le fasce con reddito inferiore ai 15.000 euro e la detrazione di 200 euro riconosciuta ai titolari di abbonamenti Metrebus, non vi sono riduzioni ulteriormente apprezzabili.<br />	<br />
			La delibera avrebbe poi radicalmente disatteso quanto previsto dalla direttiva ZTL, secondo cui andrebbe distinta la posizione del residente o del domiciliante che dispone di un proprio posto auto “<em>per il quale si può prevedere la gratuità dell’accesso distinto dal residente o domiciliante che sosta su strada per il quale si può prevedere la leggera onerosità dell’accesso</em>”.<br />	<br />
			I ricorrenti ritengono poi che l’aumento tariffario non fosse una misura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PUT.<br />	<br />
			Richiamano comunque quanto affermato dalla stessa amministrazione nel contesto del nuovo PGTU, nel quale, al par. 8.8.1, si riconosce espressamente che i servizi erogati dal trasporto pubblico non corrispondono alle esigenze di mobilità della città odierna.<br />	<br />
			E’ noto, peraltro che, a partire dal giugno 2014, per motivi di crisi aziendale, l’ATAC ha iniziato a procedere con la soppressione di diverse linee di cui 2 nel I Municipio, creando diversi problemi ai cittadini.<br />	<br />
			Nella relazione di Roma Servizi per la Mobilità si evidenzia anche che tra il 30.4.2014 e il 28.2.2015 solo un quarto dei permessi risulta scaduto e che quelli non rinnovati sono pari soltanto a 140 unità. La riduzione riguarda per lo più il secondo contrassegno rilasciato per la stessa unità abitativa mentre gli accessi in ZTL risultano addirittura aumentati.<br />	<br />
			Anche l’amministrazione riconosce, in sostanza, che i residenti hanno mantenuto costante la domanda di permessi, senza rilevanti modifiche delle loro abitudini di mobilità.<br />	<br />
			I ricorrenti, pertanto, non comprendono come, in base allo studio allegato alla delibera, l’amministrazione abbia comunque deciso di confermare l’aumento tariffario, il quale, in definitiva, si spiegherebbe soltanto con l’esigenza di fare “cassa”.<br />	<br />
			Per quanto riguarda l’offerta di trasporto pubblico, l’analisi riferisce che il progetto di ristrutturazione porterà, in futuro, all’implementazione degli itinerari di penetrazione, con l’apertura di ulteriori stazioni della metropolitana C e il rafforzamento dei collegamenti con le principali destinazioni centrali dei quartieri compresi tra l’anello ferroviario e il confine comunale.<br />	<br />
			Anche in questo caso i dati riportati non giustificherebbero l’aumento tariffario, soprattutto ove si consideri che il trasporto si fa sempre più carente man mano che ci si allontana dal centro e che comunque il servizio ATAC ha subito una riduzione pari al 2% sull’intero territorio comunale.<br />	<br />
			Anche il miglioramento dei livelli della qualità dell’aria viene ricollegato al nuovo sistema di tariffazione, sebbene, in precedenza, la relazione prenda atto del fatto che le abitudini dei residenti non sono cambiate. E’ dunque evidente che tale beneficio è derivato, essenzialmente, dalla contrazione degli accessi per merci e servizi.<br />	<br />
			Viene stigmatizzato anche il fatto che nessuna misura tariffaria abbia riguardato motocicli e&nbsp;<em>microcar</em>, sebbene, ormai, ve ne sia un elevato numero circolante.<br />	<br />
			Il PGTU, comunque, non reca indicazioni specifiche e puntuali circa la necessità di aumentare le tariffe, ed anzi esso rimanda ad un successivo atto della Giunta che tenga conto dell’evoluzione delle condizioni di mobilità e della qualità dell’aria.<br />	<br />
			1.4. Anche il ricorso n. 10660/2015 viene proposto – a seguito di trasposizione di un ricorso straordinario &#8211; da residenti nella ZTL Centro Storico.<br />	<br />
			Essi ritengono che il Comune di Roma abbia reiterato i provvedimenti annullati con modalità che erano state già dichiarate illegittime dal&nbsp;<strong>TAR</strong>.<br />	<br />
			Anche in questo caso, sarebbe impossibile ricostruire il ragionamento seguito dall’amministrazione.<br />	<br />
			I piani del traffico del 2014 e del 2015 non possono rappresentare il fondamento logico – giuridico degli aumenti tariffari né fornire una base istruttoria dalla quale poter ricavare criteri univoci e puntuali per l’esatta quantificazione degli stessi.<br />	<br />
			Anche nella relazione di Roma Mobilità non emergono dati o criteri per l’esatta individuazione delle tariffe.<br />	<br />
			La stessa relazione smentisce l’assunto secondo cui l’aumento delle tariffe costituisce un disincentivo alla domanda dei residenti, la quale, invece, è rimasta stabile.<br />	<br />
			Tanto sarebbe quindi prova del fatto che, nella aree interessate, non vi è alcuna alternativa concreta alla mobilità privata.<br />	<br />
			Le tariffe non sono state graduate sulla base della capacità inquinante dei veicoli.<br />	<br />
			La riedizione dei medesimi importi fissati nella delibera annullata dal&nbsp;<strong>TAR</strong>, senza alcuna relazione istruttoria che ne documenti la congruità, rappresenterebbe una palese elusione della sentenza del&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;n. 3666/2015.<br />	<br />
			1.5. Anche il ricorso n. 12085 del 2015 è proposto da residenti nella ZTL “Centro Storico”, a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />	<br />
			In particolare, essi deducono:<br />	<br />
			&#8211; mancherebbero le condizioni prevista dalla direttiva ZTL ai fini dell’istituzione della tariffa di accesso in quanto, all’epoca di adozione della delibera impugnata, il PGTU approvato in data 19 giugno 1999 (delibera n. 84), non era ancora stato aggiorn<br />
			&#8211; la deliberazione n. 65/2015 non terrebbe conto della realtà fattuale poiché le opere programmate per migliorare la vivibilità della città e il trasporto pubblico nel centro storico, sono risultate fallimentari o, comunque, realizzate solo in parte. Essa<br />
			&#8211; nella sentenza n. 3666/2015 è stato rilevato che nel nuovo PGTU non sono contenuti i dati tecnico – scientifici ai quali ancorare l’istruttoria che ha poi condotto all’aumento delle tariffe e che non vi era stata alcuna indagine in ordine ai risultati p<br />
			Tali carenze, secondo i ricorrenti, non possono essere colmate dalla Relazione allegata alla delibera in esame. La stessa Roma Servizi per la Mobilità riconosce infatti che gli aumenti tariffari non hanno significativamente inciso sulla domanda dei residenti;<br />	<br />
			&#8211; il nuovo PGTU, nel rimandare a successive fasi attuative i provvedimenti di limitazione della circolazione, riconosce sostanzialmente che anche l’aumento delle tariffe ZTL deve essere realizzato nell’ambito dei piani attuativi.<br />	<br />
			Si è costituita, per resistere, in tutti i ricorsi, l’amministrazione capitolina.<br />	<br />
			Ha sollevato alcune eccezioni preliminari, che possono così sintetizzarsi:<br />	<br />
			&#8211; inammissibilità delle censure riferibili alle determinazioni con cui sono state determinate le tariffe per il rilascio dei permessi in ZTL a favore di alcuni enti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Forze di Polizia, Vicariato, Vaticano, Corte Costi<br />
			&#8211; analoga eccezione viene svolta in ordine ai rilievi con cui l’amministrazione ha scelto di modulare la tariffa in rapporto alla potenza del veicolo; analogo vizio, infatti, sarebbe stato già respinto con il ricorso che ha annullato la delibera di Giunta<br />
			La difesa capitolina ricorda poi che l’art. 7, comma 9 del codice della strada assegna all’ente locale un potere di disciplina generale con l’imposizione di specifici divieti, di circolazione e sosta, i quali debbono essere armonizzati in una visione di insieme del problema traffico relativamente a determinate zone.<br />	<br />
			Al riguardo, costituisce fatto notorio che il centro storico di Roma è caratterizzato da una urbanizzazione premedioevale e medioevale, con strade strette ed innumerevoli monumenti e reperti storici.<br />	<br />
			Inoltre, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui le tariffe di accesso alla ZTL non costituiscono un tributo né una prestazione patrimoniale imposta quanto uno strumento disincentivante il traffico veicolare, in zone particolarmente sensibili, costituendo quindi una sorta di corrispettivo commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta o del transito (<em>ex multis</em>, Corte Cost, n. 66/2005 e n. 435/2001).<br />	<br />
			Analoghe considerazioni sono state svolte anche da questa Sezione (sentenza n. 5802/2015).<br />	<br />
			Secondo la Direttiva c.d. ZTL, n. 3816 del 21 luglio 1997 del Ministero dei Lavori Pubblici, la tariffazione degli accessi alle ZTL si inserisce nelle strategie generali di intervento per il miglioramento della mobilità urbana.<br />	<br />
			Nella direttiva, viene in particolare precisato:<br />	<br />
			&#8211; che l’entità della tariffa di accesso deve risultare nettamente inferiore per i permessi di semplice transito rispetto a quella relativa ai permessi che consentono anche la sosta su spazi pubblici stradali,<br />	<br />
			&#8211; che una particolare disciplina deve essere stabilita per due categoria di utenti: quelli totalmente esenti dal pagamento della tariffa e quelli per i quali è stabilita una tariffa agevolata;<br />	<br />
			&#8211; per i residenti “può” essere prevista una tariffa agevolata di accesso.<br />	<br />
			La direttiva, comunque, non prescrive alcun procedimento o criterio specifico che l’ente locale deve seguire nella determinazione delle tariffe, al punto che anche questa Sezione, nella sentenza n. 3666/2015, ha dato atto che la determinazione della tariffa rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e che, rispetto ad un atto a contenuto generale o collettivo, non è configurabile uno specifico obbligo di motivazione.<br />	<br />
			Nel caso in esame, l’amministrazione capitolina, nel modulare le tariffe di accesso, ha poi tenuto conto delle condizioni economiche dei cittadini, in particolare, mantenendo le precedenti tariffe per le famiglie residenti con reddito ISEE inferiore ad euro 15.000,00.<br />	<br />
			L’esigenza di regolazione e contingentamento del traffico non rappresenta una esigenza nuova ed il provvedimento impugnato si inserisce nel contesto dello strumento di pianificazione del traffico urbano che razionalizza i sistemi di mobilità al fine di migliorare la qualità dell’aria, la congestione del traffico e la riduzione dell’incidentalità.<br />	<br />
			In tal senso, del resto, si è già espresso questo&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;con le sentenza n. 7395 e n. 7702 del 2007.<br />	<br />
			Nelle premesse dell’atto impugnato sono stati poi messi in luce i presupposti dell’intervento tariffario, anche alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. 3666/2015.<br />	<br />
			In particolare:<br />	<br />
			&#8211; l’intervento sulle tariffe va inquadrato in una più generale azione di riordino della mobilità urbana, finalizzata alla salvaguardia della salute, al contenimento del traffico e delle emissioni inquinanti, alla riduzione dell’incidentalità, alla riquali<br />
			&#8211; l’azione di riordino della mobilità è declinata nel nuovo PGTU in cui deve ritrovarsi la coerenza tra la revisione delle tariffe di accesso alla ZTL e gli obiettivi qualitativi e quantitativi che lo stesso Piano si prefigge attraverso le misure di regol<br />
			&#8211; la coerenza e continuità di azione tra il precedente PGTU e quello poi definitivamente approvato il 1° aprile 2015, i cui studi ed analisi sono stati considerati anche ai fini della revisione delle tariffe della ZTL, ed in cui si affronta la gestione de<br />
			&#8211; analoga considerazione ha riguardato la nota con cui la Regione&nbsp;Lazio, in data 6.11.2013, ha comunicato la possibile apertura da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione sui livelli di&nbsp;inquinamento, nonché, per Roma, la di<br />
			In tale quadro l’amministrazione ha ritenuto di adottare un complesso di misure con caratteristiche di forte discontinuità rispetto al passato quali la limitazione al traffico di via dei Fori Imperiali, la pedonalizzazione dell’area del Tridente, l’apertura, sia pure parziale, della Metro C, il forte potenziamento dei servizi di&nbsp;<em>car sharing</em>.<br />	<br />
			E’ stato inoltre considerato che, nel corso del 2014, rispetto all’anno precedente, è migliorata la qualità dell’aria nel centro storico, come attestato dai dati ARPA&nbsp;<strong>Lazio</strong>, e che questi risultati sono certamente da ascrivere anche alla rimodulazione delle tariffe – poi annullata dal&nbsp;<strong>TAR</strong>&nbsp;&#8211; che ha consentito di ridurre la mobilità privata motorizzata nelle aree centrali della città.<br />	<br />
			Il nuovo sistema tariffario è quindi parte di un sistema di azioni declinate nel nuovo PGTU.<br />	<br />
			L’amministrazione ha inoltre valutato che gran parte della aree del centro storico sono direttamente sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 490 del 1999.<br />	<br />
			Gli studi e le analisi condotte per la rideterminazione delle tariffe sono sintetizzati nella relazione dell’Agenzia Roma Servizi prot. n. 11489 del 6 marzo 2015.<br />	<br />
			L’Agenzia riporta che, tra il gennaio 2014 e il gennaio 2015, è stata stimata la diminuzione degli inquinanti sulla base della variazione del numero degli ingressi ai varchi delle categorie “residenti” e “veicoli merci”, variabile tra -1% e -3%, mentre su base quinquennale, essa dovrebbe attestarsi tra il -6% e il -12%.<br />	<br />
			Secondo il nuovo PGTU, l’obiettivo perseguito per il centro storico è quello di raggiungere un uso quasi esclusivo di mobilità pedonale, ciclabile e di trasporto pubblico.<br />	<br />
			La relazione si sofferma poi sugli interventi già eseguiti, quali chiusura al traffico di via dei Fori Imperiali, ZTL estesa ad aree del rione Monti, istituzione della ZTL A1, pedonalizzazione del Tridente Mediceo con riorganizzazione del sistema di sosta,&nbsp;<em>car sharing</em>&nbsp;e&nbsp;<em>bike sharing</em>, linea C della metro etcc., nonché su quelli già programmati quali sviluppo della ciclabilità, estensione del servizio di&nbsp;<em>car sharing</em>&nbsp;ai municipi periferici, realizzazione di nuove tratte della metro C, nuove linee tranviarie.<br />	<br />
			Nell’anno in cui le nuove tariffe sono state in vigore, vi è stata una riduzione dei permessi per le categorie “merci” e “servizi e lavoro” mentre i dati relativi ai residenti, i cui permessi hanno validità quinquennale, potranno essere valutati compiutamente nel biennio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;– 2018.<br />	<br />
			Il punto 5.2 della relazione riguarda l’offerta di trasporto pubblico.<br />	<br />
			L’Agenzia ha fatto presente che l’area interna alla ZTL ha valori sempre maggiori dell’80% di copertura del trasporto pubblico mentre, nell’area dell’anello ferroviario, l’offerta di trasporto pubblico può qualificarsi come “forte” (qualificandosi tale il sistema della rete su ferro e i servizi di superficie con frequenze minori o uguali a 8 minuti).<br />	<br />
			Le analisi sono frutto dell’elaborazione delle banche dati in possesso di Roma Servizi le quali vengono alimentate sia attraverso i monitoraggi continui dei sistemi tecnologici afferenti alle centrale della mobilità sia con indagini campionarie periodiche.<br />	<br />
			La difesa capitolina contesta che vi sia stata una riduzione dell’offerta di trasporto pubblico.<br />	<br />
			Vi è stata, piuttosto, una sua razionalizzazione, anch’essa delineata nelle relazione di RSM.<br />	<br />
			Al fine di incrementare l’offerta di trasporto pubblico, oltre ad una politica tariffaria conveniente e diversificata, sono stati in particolare realizzati:<br />	<br />
			&#8211; parcheggi di scambio in prossimità delle stazioni della metro, delle ferrovie metropolitane o presso i capolinea dei bus urbani ed extraurbani;<br />	<br />
			&#8211; parcheggi di prossimità situati in 29 ambiti dei diversi municipi all’intero dei quali sono a disposizione un certo numero di stalli a tariffa agevolata;<br />	<br />
			&#8211; parcheggi a tariffa non vincolata.<br />	<br />
			La difesa capitolina non disconosce che la società ATAC sia in difficoltà economiche ma mette in luce che, nonostante ciò, sono state realizzate diverse misure di miglioramento dell’offerta di trasporto.<br />	<br />
			In particolare:<br />	<br />
			&#8211; nel triennio 2014-2016 è andata in esercizio la linea C della metropolitana con 21 stazioni; per l’autunno&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;è prevista l’apertura della tratta Lodi – San Giovanni e l’interconnessione con la linea A;<br />	<br />
			&#8211; in data 21.4.2015 è stata aperta al pubblico la stazione “Jonio” della diramazione B1 della linea B della metropolitana;<br />	<br />
			&#8211; nell’anno 2016 sono state introdotte ulteriori limitazioni all’accesso veicolare all’intero della Fascia Verde e dell’Anello Ferroviario.<br />	<br />
			In definitiva, la difesa capitolina ribadisce che i nuovi importi delle tariffe di accesso alle ZTL sono il risultato di scelte discrezionali volte a realizzare gli obiettivi di mobilità sostenibile perseguiti dal PGTU.<br />	<br />
			Nello specifico, le tariffe sono state ampiamente modulate, in particolare prevedendo;<br />	<br />
			&#8211; esenzioni per le persone con disabilità,<br />	<br />
			&#8211; diversificazione dell’importo in base al tipo di mezzo di trasporto, alla potenza dei veicoli, al numero dei permessi richiesti, alla tipologia e alla dimensione della specifica ZTL;<br />	<br />
			&#8211; diminuzioni dell’importo per il solo transito e per determinate categorie di soggetti;<br />	<br />
			&#8211; mantenimento dei precedenti importi per le famiglie residente con reddito ISEE inferiore ad euro 15.000,00;<br />	<br />
			&#8211; agevolazioni per tutti i permessi in caso di possesso di titolo annuale di viaggio Metrebus;<br />	<br />
			&#8211; 50% di riduzione per i veicoli a trazione elettrica;<br />	<br />
			&#8211; 25% di riduzione per i veicoli alimentati a metano, o a GPL e per i veicoli con motore ibrido.<br />	<br />
			Complessivamente, per quanto riguarda i residenti, nell’ipotesi più onerosa – ovvero qualora dovessero essere richiesti due permessi per residenti del centro storico per due veicoli con potenza massima &#8211; il costo mensile di entrambi i permessi sarebbe di euro 72,66 (24,66 + 48,00).<br />	<br />
			Inoltre, il permesso di accesso per residenti consente di accedere alla ZTL da qualsiasi varco, di circolare e sostare gratuitamente 24 ore su 24 nella ZTL di residenza su tutti gli stalli esistenti, anche quelli con sosta tariffata e senza limiti di orario.<br />	<br />
			La difesa capitolina sottolinea, ancora, che i criteri utilizzati nelle delibera risalenti al 1995 o 1996 non erano vincolanti e potevano, quindi, essere legittimamente modificati.<br />	<br />
			Nel ricorso n. 12085/2015 si è costituita anche Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., depositando memorie.<br />	<br />
			Ha ricordato, in primo luogo, che la specifica questione della mancanza di un PGTU aggiornato, negli anni 2014 &#8211; 2015, è stata già scrutinata dal giudice amministrativo con esiti opposti rispetto a quelli che i ricorrenti vorrebbero accreditare a sostegno dei motivi di ricorso.<br />	<br />
			La legge non fissa criteri per la determinazione delle tariffe di ingresso, motivo per cui la relativa individuazione è anch’essa espressione di discrezionalità amministrativa.<br />	<br />
			In ordine al lamentato difetto di istruttoria, viene controdedotto che la delibera impugnata ha tenuto conto di tutti i rilievi contenuti nella sentenza n. 3666/2015 per quanto concerne la mancanza di indagini relative ai risultati prodotti dalle precedenti deliberazioni in materia, di studi atti a comprovare che gli aumenti delle tariffe sono stati commisurati alle finalità perseguite, dell’individuazione dei livelli di&nbsp;<strong>i</strong>nquinamento&nbsp;dell’anno in corso e di quelli che ci si prefigge di raggiungere attraverso la predetta misura.<br />	<br />
			Tali carenze sono state colmate dallo studio commissionato alla stessa Roma Servizi per la Mobilità.<br />	<br />
			In esso si analizzano gli effetti positivi sul traffico veicolare e sull’<strong>i</strong>nquinamento&nbsp;atmosferico determinati dalla disciplina della ZTL introdotta attraverso il PGTU del 1999 nonché le caratteristiche ed i benefici attesi dall’introduzione del nuovo PGT, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni inquinanti, ma anche in termini di incidentalità stradale e di risparmi patrimoniali per la collettività.<br />	<br />
			Il cap. 3, pag. 12 e ss. è dedicato all’analisi degli elementi utilizzati per la determinazione delle nuove tariffe, tra cui la favorevole incidenza degli aumenti sul rilascio dei permessi nonché sugli accessi registrati, l’elevata presenza di servizi di trasporto pubblico nelle zone del Centro Storico, rispetto ad altre zone della città, le prospettive di miglioramento della velocità di circolazione dei mezzi pubblici legate alla diminuzione del traffico veicolare.<br />	<br />
			Vi è poi una approfondita analisi in ordine alla riduzione degli inquinanti, nonché del profilo relativo agli effetti favorevoli sulla incidentalità stradale.<br />	<br />
			Nelle memorie conclusionali, Roma Capitale si è in particolare soffermata sulla valenza sia del precedente che del nuovo PGTU.<br />	<br />
			Ha ricordato che il Piano, per quanto soggetto ad aggiornamento, non decade automaticamente allo spirare del termine.<br />	<br />
			Ne deriva che, all’epoca di adozione della delibera impugnata, il PGTU del 1999 era ancora efficace e quindi pienamente idoneo a sorreggere la manovra tariffaria.<br />	<br />
			Quest’ultima, peraltro, è coerente anche con il nuovo PGTU, sebbene solo adottato all’epoca di emanazione della delibera.<br />	<br />
			Il suo contenuto costituisce,&nbsp;<em>per relationem</em>, la motivazione del provvedimento stesso (la difesa capitolina richiama, al riguardo, la sentenza n. 5560/2015 del Consiglio di Stato).<br />	<br />
			Il PGTU del 1999 prevedeva un modello organizzativo della città a quattro aree.<br />	<br />
			Già nel primo piano era previsto che, nell’area centrale, fossero posti “<em>limiti più stringenti alla mobilità dei mezzi di trasporto privati</em>”, con l’esclusione del traffico privato, sia di attraversamento che di destinazione.<br />	<br />
			E sempre al Piano del 1999 va ricondotta l’introduzione della tariffazione dell’accesso alla ZTL, con la previsione di agevolazioni per i residenti nella zona medesima (pagg. 37 e 38).<br />	<br />
			Tra i provvedimenti strutturali esso indicava “<em>l’espansione e il controllo della zone a traffico limitato e delle aree pedonali con particolare attenzione a non gravare la situazione delle aree di bordo</em>” e “<em>l’adozione di politiche tariffarie atte a promuovere l’uso corrente del trasporto pubblico</em>”.<br />	<br />
			Il nuovo PGTU, approvato il 16 aprile 2015, ha constatato che le misure di limitazione del traffico privato nell’area centrale “<em>hanno prodotto risultati inferiori a quelli attesi. In particolare, sono aumentati i veicoli a due ruote, che non sono stati interessati dalla misure di limitazione, con conseguente aumento dell’incidentalità. Altra criticità è rappresentata dalla ridotta rotazione nell’uso degli spazi di sosta tariffati per la massiccia presenza di auto dei residenti, esentate dal pagamento</em>”.<br />	<br />
			Con il nuovo Piano il centro abitato è stato diviso in sei zone.<br />	<br />
			Tra gli obiettivi perseguiti vi sono, in particolare:<br />	<br />
			&#8211; sulla ciclabilità, arrivare al 2% di uso sistematico entro due anni;<br />	<br />
			&#8211; aumentare del 20% la velocità commerciale del servizio di TP sugli assi portanti;<br />	<br />
			&#8211; aumentare del 20% gli utenti del TP;<br />	<br />
			&#8211; rispettare l’impegno con la UE di dimezzare nel 2010 i morti sulle strade del 2012;<br />	<br />
			&#8211; realizzare almeno un’isola ambientale in ogni municipio nei prossimi due anni;<br />	<br />
			&#8211; organizzare integralmente il Centro storico per isole ambientali progressivamente estese alle aree esterne;<br />	<br />
			&#8211; ridurre progressivamente le emissioni di C02 causate dal traffico;<br />	<br />
			Per quanto riguarda le ZTL sono state date indicazioni per la rimodulazione delle regole di accesso.<br />	<br />
			Essa dovrà essere preceduta da una fase di monitoraggio e dovrà essere attuata, in particolare, attraverso la specializzazione dei varchi di accesso e il rilascio di permessi specifici per un settore limitato del centro storico.<br />	<br />
			Il nuovo Piano dà poi nuovo impulso ai sistemi di mobilità alternativa (il&nbsp;<em>car pooling</em>,&nbsp;<em>car sharing</em>,&nbsp;<em>bike sharing</em>&nbsp;e mobilità elettrica).<br />	<br />
			In definitiva, a partire dal 1999, l’accesso oneroso alle ZTL, è parte integrante di un insieme di azioni volte a salvaguardare la salute dei cittadini nonché la sostenibilità della circolazione viaria all’intero del centro storico di Roma, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.<br />	<br />
			Nei ricorsi n. 6218/2015, n. 7538/2015, n. 10660/2015 e n. 12085/2015, sono state depositate memorie conclusionali e/o di replica.<br />	<br />
			In particolare (ricorso n. 10660/2015), gli avvocati Satta e Romano hanno ribadito che la relazione di Roma Servizi per la Mobilità non potrebbe costituire una sufficiente base istruttoria della delibera impugnata in quanto in essa manca l’analisi di precisi rapporti di efficienza causale tra determinati livelli tariffari e gli obiettivi predisposti, nonché l’indicazione della provenienza e del metodo di analisi dei dati rispetto ai quali tali livelli tariffari siano stati ritenuti opportuni e coerenti.<br />	<br />
			Medesime carenze si riscontrano con riguardo agli effetti sull’ambiente&nbsp;dell’asserita riduzione delle emissioni inquinanti nel centro storico. Neanche in tal caso si allega alcun dato tecnico – scientifico che dimostri un simile nesso causale (sempre che, soggiungono, una dimostrazione di tale genere sia possibile).<br />	<br />
			Il “<em>significativo trend di miglioramento</em>” delle qualità dell’aria rilevato dalle stazioni di controllo degli inquinanti della rete regionale nella ZTL centrale ha avuto inizio nell’anno 2014 e quindi, verosimilmente, in conseguenza dell’impatto sulla mobilità cittadina del precedente sistema tariffario, così come delineato con la delibera n. 86 del 2.12.2013.<br />	<br />
			Ciò porterebbe a ridimensionare considerevolmente l’asserita esistenza di quelle “<em>esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale</em>”, sulla cui base avrebbe dovuto fondarsi la misura di aumento. A ciò si aggiunge l’assenza di una qualsivoglia graduazione delle tariffe sulla base della capacità inquinante dei veicoli.<br />	<br />
			Nel ricorso n. 12085/2015 il sig. Tomassi e consorti hanno posto in luce ulteriore circostanze che, a loro dire, consentirebbero di verificare concretamente la contraddittorietà ed illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati, nonché il grave difetto di istruttoria degli stessi.<br />	<br />
			Hanno fatto in particolare riferimento alla rilevazioni che sono alle base delle determinazioni sopravvenute del Commissario Straordinario con cui è stato ampliato il perimetro della c.d. “Fascia Verde” ponendo un divieto assoluto di circolazione ai veicoli più inquinanti.<br />	<br />
			In particolare, secondo tali determinazioni, le rilevazioni della centralina di registrazione degli agenti inquinanti posizionata all’interno della ZTL (in Via Arenula) mettono in evidenza che dal 2008 al 2013 (anno antecedente all’aumento delle tariffe ZTL) la concentrazione media annuale di PM10 è stata sempre inferiore al valore limite annuale (40 microgrammi/mc), che essa è stata costantemente in calo e che nello stesso periodo di riferimento temporale (2008 – 2013) non è stato mai raggiunto il numero di giorni all’anno (35 gg) in cui sia stato superato il valore limite giornaliero (50 microgrammi/mc), così come fino al 2013 non c’è stato un superamento del valore limite orario del biossido di azoto (200 microgrammi/mc) nel numero di ore massimo consentito (18 h).<br />	<br />
			Confrontando, invece, i valori medi annui ed il numero di superamenti giornalieri rilevati nel 2013 (antecedenti quindi all’aumento delle tariffe ZTL) dalla centralina di monitoraggio ubicata in Via Arenula (ZTL), elaborati dall’ARPA&nbsp;<strong>LAZIO</strong>, per le concentrazioni di PM10 (superamenti/ anno consentiti massimo 35), di PM2.5 e di NO2 (biossido di azoto, prodotto in particolare dai veicoli diesel, valore limite consentito 40 microgrammi/mc ) e che sono stati : PM10 valore medio annuo 28 e numero di superamenti 25; PM2.5 valore medio annuo 17; NO2 valore medio annuo 54, con i valori rilevati nel 2015, dopo l’introduzione dell’aumento delle tariffe, ovvero : PM10 valore medio annuo 29 e numero di superamenti 33; PM2.5 valore medio annuo 17; NO2 valore medio annuo 49, si nota che l’aumento delle tariffe ZTL non ha prodotto alcun decremento degli agenti inquinanti, anzi nell’anno 2015 i numeri di superamento di PM10 sono stati maggiori.<br />	<br />
			La documentazione prodotta da Roma Capitale relativa alla diminuzione di&nbsp;<strong>i</strong>nquinamento&nbsp;atmosferico sarebbe quindi palesemente fuorviante rispetto a quella che era una situazione di miglioramento nell’area del centro storico già dal 2008 e nulla propone in merito alla situazione dell’<strong>i</strong>nquinamento&nbsp;nelle altre zone di Roma dove i livelli dello stesso superano di molto la media, aree che non sono soggette ad alcuna tariffazione ZTL.<br />	<br />
			In definitiva, secondo i ricorrenti, i provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, adottati nel 2016, dimostrerebbero come Roma Capitale abbia trovato e cercato soluzioni più efficaci rispetto all’aumento delle tariffa ZTL.<br />	<br />
			I medesimi ricorrenti si sono soffermati poi sulla disparità di trattamento con alcune categorie di lavoratori del centro storico, che si è vieppiù accentuata per effetto delle determinazioni del Commissario straordinario che hanno introdotto ulteriori agevolazioni (oltre a quelle già previste per Vaticano, Vicariato e Forze dell’Ordine) per la Corte Costituzionale, i cui permessi ammontano ora a 216-266 euro a fronte dei 2.016 – 2.816 richiesti ai non residenti.<br />	<br />
			I ricorsi, infine, sono stati assunti per la decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>.<br />	<br />
			2. In via preliminare, occorre procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.<br />	<br />
			2.1. Nel merito, il Collegio reputa che, ai fini del decidere, sia necessario preliminarmente acquisire una relazione dell’amministrazione tesa a chiarire:<br />	<br />
			&#8211; le ragioni per cui, nel corpo della delibera impugnata, sono state confermate le agevolazioni tariffarie previste per le categorie Forze di Polizia, VV.FF., Prefettura, Servizi di Sicurezza Presidenza della Repubblica, Presidenza della Repubblica, e, vi<br />
			&#8211; il criterio in base al quale la tariffa di solo transito “Residenti – Permesso di transito ZTL Centro storico” – pari ad euro 1.016, per un anno – è stata fissata in misura significativamente maggiore di quella relativa al permesso di circolazione e sos<br />
			&#8211; se e quali agevolazioni siano state previste per i residenti che dispongono di un posto auto all’interno della ZTL.<br />	<br />
			Per il deposito della predetta relazione appare congruo il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.<br />	<br />
			E’ riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;<strong>Lazio</strong>, sede di Roma, sez. II^, non definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, di cui in premessa, ordina gli incombenti di cui in motivazione.<br />	<br />
			Fissa, in prosieguo, la pubblica udienza del 5 luglio&nbsp;<strong>2017</strong>.<br />	<br />
			Spese al definitivo.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dell’11 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;e del 25 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
			Silvia Martino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Roberto Proietti, Consigliere				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Silvia Martino</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Antonino Savo Amodio</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:653px;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-8-2-2017-n-2138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2017 n.2138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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