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	<title>8/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.501</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Giovagnoli Sulla non operatività della prelazione ex art. 60 d.lgs. n. 42/2004, nel caso di cessione d’azienda Beni culturali &#8211; Cessione d’azienda &#8211; Diritto di prelazione &#8211; Operatività &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni.&#160; 1. Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 l’esercizio del diritto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Giovagnoli</span></p>
<hr />
<p>Sulla non operatività della prelazione ex art. 60 d.lgs. n. 42/2004, nel caso di cessione d’azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali &#8211; Cessione d’azienda &#8211; Diritto di prelazione &#8211; Operatività &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni.&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 l’esercizio del diritto di prelazione del Comune presuppone, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società. Al contrario, il presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione (il trasferimento della proprietà del bene culturale, ossia l’alienazione del bene stesso) non si verifica nel caso di cessione d’azienda, ossia nel caso in cui vi sia l’alienazione dell&#8217;intero pacchetto azionario della società proprietaria del bene culturale; società che, come prima, così dopo l&#8217;alienazione delle azioni, continua a essere la proprietaria del bene culturale, con l&#8217;unica differenza che l&#8217;intero suo pacchetto azionario non è più di un soggetto ma di un altro <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1205</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00501/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 02033/2012 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2012, proposto da:<br />
Maresca Donnorso Correale Revertera di Serracapriola Stefano, Roberto Maresca Di Serracapriola, Bianca De Novi, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini N. 142;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Sorrento;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Anna Maresca Donnorso Correale, Nicoletta Baldasano Montanari Bianchini;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 03642/2011, resa tra le parti, concernente esercizio prelazione cessione quote ereditarie immobile;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Satta Flores e l’avvocato dello Stato, La Greca;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, gli odierni appellanti hanno chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:<br />
a) della deliberazione del consiglio comunale di Sorrento n. 73 del 22.12.2008, avente ad oggetto &#8220;Esercizio prelazione cessione quote ereditarie immobile in n.c.t. Sorrento, foglio 1, particella 115&#8221;;<br />
b) della deliberazione della giunta municipale di Sorrento n. 146 del 18.11.2008, avente il medesimo oggetto;<br />
c) della nota della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei dell&#8217;11.11.2008, acquisita al protocollo del Comune di Sorrento il 12.11.2008 con il n. 44821;<br />
d) della nota del Sindaco di Sorrento del 18.11.2008 n. 45629;<br />
e) della nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania del 18.11.2008, acquisita al protocollo del Comune di Sorrento in data 19.12.2008 con il n. 49953;<br />
f) della nota del dirigente del V Dipartimento del Comune di Sorrento prot. n. 45570 del 18.11.2008;<br />
g) della nota del Dirigente del I Dipartimento del Comune di Sorrento prot. n. 50319 del 23.12.2008, con cui è stato trasmesso ai ricorrenti il provvedimento sub a);<br />
h) della nota della Direzione Generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 11634 del 16.12.2008.<br />
2. Gli atti amministrativi impugnati attengono tutti all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Sorrento, ai sensi degli artt. 60 e 62 Dlgs. 42/2004, in relazione ad una quota del fondo, corrispondente alla particella 115, interessato da vincolo archeologico, rientrante nella cessione del 33,33% dell’azienda indivisa (in relazione alla quale il ricorrente era già titolare delle altre quote) avvenuta in suo favore da parte delle coeredi Anna Maresca Doonnoroso Correale e Nicoletta Baldassano Monatanari Bianchini per il prezzo di euro 620.000,00 – proveniente dalla successione di Matilde Maresca – avente ad oggetto la gestione di un camping in Sorrento, denominato “Villaggio Santa Fortunata” (comprendente i beni, parimenti indivisi, fra cui i suoli, destinati all’esercizio dello stesso).<br />
3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso.<br />
4. Per ottenere la riforma di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, insistendo, in particolare, sulla erronea identificazione (da parte prima dei provvedimenti amministrativi impugnati e poi della sentenza appellata) tra l’oggetto dell’alienazione (una quota d’azienda) e il diritto per cui la prelazione è stata esercitata (una quota di comproprietà del singolo bene culturale). Secondo i ricorrenti, in altri termini, il Comune di Sorrento avrebbe travisato l’oggetto del contratto, intendendolo come atto di cessione di quote ereditarie piuttosto che come cessione di quote di proprietà di un’azienda.<br />
5. Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il Ministero per i beni e le attività culturali.<br />
6. All’udienza pubblica del 24 novembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
7. L’appello merita accoglimento.<br />
8, Nel caso di specie manca il presupposto che ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 consente l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione.<br />
Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004, l’Amministrazione ha “<em>facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società</em>”.<br />
L’esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società.<br />
Nella vicenda oggetto del presente giudizio, al contrario, non vi è stato alcun trasferimento a titolo oneroso ovvero un conferimento in società del bene culturale. L’atto negoziale rispetto al quale il Comune di Sorrento ha esercitato il diritto di prelazione è, infatti, la cessione di una quota d’azienda, azienda all’interno della quale si trova, tra i vari beni, anche il bene culturale.<br />
Il trasferimento ha avuto ad oggetto la comproprietà dell’azienda (ossia dell’intero complesso dei beni preordinati all’esercizio dell’impresa), non singolarmente il bene culturale (o una quota di esso) la titolarità proprietaria del quale, in capo alla impresa-complesso aziendale dei beni, allo stato, indivisi, rimane caratterizzata da inalterata continuità.<br />
Rispetto a tale vicenda negoziale, il Comune di Sorrento, da un lato, ha travisato la natura del contratto, erroneamente riqualificandolo (come si legge nel provvedimento impugnato) in termini di atto di cessione di quote ereditarie di comproprietà immobiliare, e, dall’altro lato, ha finito, esercitando la prelazione, per subentrare in un diritto (la comproprietà del bene culturale) diverso da quello oggetto del trasferimento (la quota d’azienda).<br />
9. La non operatività dell’istituto della prelazione in caso di cessione d’azienda trova del resto conforto nei principi che questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare con riferimento ad un caso che presenta molti aspetti di analogia con quello oggetto del presente giudizio: la cessione di quote societarie relative ad un patrimonio sociale nel cui ambito si trova un bene culturale. Con riferimento a quella fattispecie questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1205) ha chiarito che il presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione (il trasferimento della proprietà del bene culturale, ossia l’alienazione del bene stesso) non si verifica nei casi in cui vi sia stata l’alienazione (persino) dell&#8217;intero pacchetto azionario della società proprietaria del bene culturale; società che, come prima così dopo l&#8217;alienazione delle azioni, continua a essere la proprietaria del bene culturale, con l&#8217;unica differenza che l&#8217;intero suo pacchetto azionario non è più di un soggetto ma di un altro.<br />
10.<em> Mutatis mutandis</em>, le stesse conclusioni non posso non valere anche nella vicenda oggetto del presente giudizio, nella quale il trasferimento ha interessato una quota di un’azienda destinata all’esercizio di una impresa (segnatamente di un camping in Sorrento denominato “Villaggio Santa Fortunata”).<br />
11. Alla luce delle considerazioni svolte, deve, quindi, essere accolto il primo motivo di gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
12. La controvertibilità delle questioni trattare giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti amministrativi annullati.<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Maddalena Filippi, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.488</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2016-n-488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2016-n-488/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2016-n-488/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.488</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Taormina Sull&#8217;efficacia dell&#8217;eccezione di prescrizione formulata ante riassunzione del giudizio e sulla relativa applicabilità del diritto di revisione dei prezzi 1. Processo amministrativo &#8211; Processo riassunto &#8211; Eccezione di prescrizione &#160;&#8211; &#160;Traslatio iudicii. 2. Contratti della P.A. &#8211; Revisione prezzi &#8211; Domanda &#8211; Prescrizione quinquennale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2016-n-488/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2016-n-488/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.488</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro  &#8211; Est. Taormina</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;efficacia dell&#8217;eccezione di prescrizione formulata ante riassunzione del giudizio e sulla relativa applicabilità  del diritto di revisione dei prezzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Processo amministrativo &#8211; Processo riassunto &#8211; Eccezione di prescrizione &nbsp;&#8211; &nbsp;Traslatio iudicii.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Revisione prezzi &#8211; Domanda &#8211; Prescrizione quinquennale &#8211; Ragioni.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il processo riassunto non è un nuovo processo, bensì la prosecuzione di quello già pendente. In tale prospettiva, conservano efficacia domande ed eccezioni già proposte. Il meccanismo della <em>traslatio iudicii</em>, consente di pervenire alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande giudiziali. Ne consegue che anche nel processo riassunto deve tenersi conto della eccezione di prescrizione del diritto formulata nel giudizio <em>ante</em> riassunzione.</p>
<p>2. Il diritto alla revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale, atteso che esso non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del corrispettivo spettante al prestatore del servizio. Pertanto, esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non viene pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo viene pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiederne la revisione <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr. Cons. St., III, 22 ottobre 2013, n. 5128</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00488/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 06677/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6677 del 2015, proposto da:<br />
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Cns &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Sara Fusi, Claudio Serangeli, con domicilio eletto presso Claudio Serangeli in Roma, Via Attilio Regolo 19;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA &#8211; Sede di NAPOLI &#8211; SEZIONE I, n. 03346/2015, resa tra le parti, concernente revisione prezzi relativi al servizio di pulizia e facchinaggio;</div>
<p>&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cns &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’Avvocato Fusi e l&#8217;Avvocato dello Stato Fedeli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania &#8211; Sede di Napoli ha scrutinato ed accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata Cns -Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per la riassunzione della domanda di pagamento del corrispettivo della revisione prezzi già proposta al Tribunale civile di Napoli, r.g. 13877/09, sez. XII, rispetto alla quale il Tribunale civile con sentenza n. 747/2011 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.<br />
Il Tar ha in proposito rammentato che parte odierna appellata con citazione del 1° aprile 2009, aveva chiesto al Tribunale civile di Napoli la condanna dell’Amministrazione odierna appellante al pagamento della somma di euro 325.924,45 a titolo di interessi legali, nonché della somma di euro 357.242,92 a titolo di revisione dei prezzi, in relazione al corrispettivo per il servizio di pulizia e facchinaggio eseguito presso gli uffici giudiziari di Napoli nel periodo compreso tra il 1° maggio 1997 e il 2 giugno 2003.<br />
Il giudizio civile, identificato con N.R.G. 13877 del 2009, era stato definito con sentenza numero 747 del 21 gennaio 2011 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di revisione prezzi, in favore del giudice amministrativo; la sentenza civile si era pronunciata anche sulla domanda per la corresponsione di somme a titolo di interessi e rivalutazione, sempre con riferimento al corrispettivo per il servizio svolto, rigettando, nel merito, tale domanda.<br />
Con il ricorso in riassunzione, notificato al Ministero della Giustizia il 19 luglio 2011, era stata riproposta la sola domanda di revisione dei prezzi dell’appalto, in applicazione dell’articolo 6 della legge numero 537 del 1993, come modificato dall’articolo 44 della legge numero 724 del 1994, disciplina successivamente confluita nell’articolo 115 del decreto legislativo 163 del 2006.<br />
In base a tale norma, era stato sostenuto che tutti i contratti di appalto ad esecuzione continuata o periodica stipulati con pubbliche amministrazioni dovessero contenere una clausola di revisione periodica del prezzo.<br />
In mancanza degli elenchi dei prezzi rilevati dall’Istituto centrale di statistica, la revisione dei prezzi doveva essere operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati.<br />
Si sosteneva inoltre che la norma che prescrive l’obbligo di revisione periodica del prezzo aveva natura imperativa e sarebbe stata, quindi, applicabile indipendentemente dal richiamo di tale clausola nel testo contrattuale.<br />
Sulla base di tali premesse giuridiche, erano stati allegati i contratti di appalto specificando le singole cifre richieste in relazione al singolo contratto, e si era chiesta la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di euro 357.242,92, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo effettivo.<br />
Successivamente, con memoria depositata l’8 maggio 2015, il consorzio originario ricorrente aveva allegato la sentenza numero 1297 del 2015 con cui la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva sostanzialmente accolto la domanda di pagamento degli interessi.<br />
Il Tar ha innanzitutto escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo (richiesta dall’amministrazione appellante) essendo pacificamente già stato definito il giudizio di appello richiamato dalla parte pubblica, essendo intervenuta la sentenza della Corte d’appello numero 1297 del 2015 (in ogni caso, seppure così non fosse stato, non v’era ragione per cui il giudizio sulla revisione dei prezzi avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione, da parte del giudice civile, di tutt’altra questione).<br />
Nel merito, ha fatto presente che la difesa dell’odierna appellante si fondava su due elementi:<br />
a) la revisione prezzi sarebbe stata esclusa in esito al negoziato tra le parti contrattuali che, anzi, l’avrebbero espressamente negata;<br />
b) l’amministrazione della Giustizia già con nota del 2 agosto 2007 avrebbe eccepito la prescrizione dei crediti.<br />
Di tali difese il Tar ha affermato la non favorevole delibabilità alla stregua del seguente iter motivo.<br />
Ha fatto presente che si controverteva sull’applicazione dell’istituto della revisione prezzi a vari contratti di appalto, tutti di durata superiore a una annualità, eseguiti dal consorzio e dall’amministrazione della Giustizia nei periodi rispettivamente compresi dal 1 maggio 1997 al 31 dicembre 1998, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 e dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002.<br />
In relazione a tali rapporti negoziali, trascorso il primo anno di esecuzione di ogni contratto, l’impresa appaltatrice aveva chiesto l’adeguamento del compenso, in applicazione del sistema automatico di revisione dei prezzi stabilito dalla legge, per tutte le mensilità nel corso delle quali era stato espletato il servizio di pulizia e di facchinaggio dopo, appunto, il decorso di un anno dall’inizio del rapporto contrattuale.<br />
Il codice dei contratti pubblici, all’articolo 115, (con disposizione che aveva confermato il tenore della norma precedentemente vigente, di cui all’art. 6, comma 4, legge n. 537/1993) aveva disciplinato l’adeguamento dei prezzi ( “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell&#8217;acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5” ).<br />
Ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui tale disciplina aveva carattere imperativo e una eventuale clausola contrattuale difforme, rispetto alla disciplina normativamente prevista, dovesse ritenersi nulla ed ha quindi respinto l’eccezione di merito secondo cui la domanda sarebbe stata in contrasto con le clausole contrattuali che espressamente escludevano la revisione dei prezzi.<br />
Ciò alla stregua del convincimento per cui in applicazione del principio della integrazione automatica del contratto, le clausole nulle, per contrarietà con norme imperative di legge, non viziavano il contratto di appalto nel suo insieme, ed erano automaticamente sostituite da clausole conformi alla legge, inserite di diritto nella disciplina negoziale.<br />
Ciò doveva avvenire nel caso di specie, per cui la clausola contrattuale difforme, (come quella allegata dalla difesa erariale) rispetto alla disciplina normativamente prevista, doveva ritenersi nulla.<br />
Quanto alla eccepita prescrizione del credito, il Tar ha fatto presente che il diritto alla revisione dei prezzi soggiaceva alla prescrizione quinquennale (essendo un diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del corrispettivo spettante al prestatore del servizio): esso si prescriveva quindi, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo (se questo non veniva pagato) ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo veniva pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto).<br />
Poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei era soggetto a prescrizione quinquennale, questo era quindi anche il termine da applicare al diritto di chiederne la revisione.<br />
Nel caso di specie, il Tar ha escluso che fosse stata validamente eccepita la prescrizione del credito dedotto.<br />
Ciò in quanto, nelle memorie difensive dell’avvocatura dello Stato, si faceva riferimento, dapprima, esclusivamente, alla prescrizione del credito per interessi di cui al separato giudizio definito in primo grado dal Tribunale civile di Napoli e in secondo grado dalla Corte d’appello, con le richiamate sentenze numero 747 del 2011 e numero 1297 del 2015; solo nella memoria di replica depositata il 15 maggio 2015 l’avvocatura dello Stato sembrava aver voluto collegare l’eccezione di prescrizione a tutti i crediti controversi, ma senza alcun esplicito riferimento alla domanda per revisione prezzi.<br />
La formulazione dell’eccezione in termini ambigui, quindi, ad avviso del Tar la rendeva inammissibile, per violazione del principio del contraddittorio, anche tenendo conto della tardività della proposizione della stessa, considerato che essa risultava proposta, ambiguamente, per la prima volta nella memoria di replica, laddove nella replica non avrebbero potuto essere proposte nuove eccezioni.<br />
In ordine al quantum, infine, doveva farsi riferimento alla domanda della originaria ricorrente, non essendo stati specificamente contestati gli importi indicati nell’atto introduttivo, applicando ai ratei mensili del corrispettivo l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati mensilmente stimato dall’Istat.<br />
Conclusivamente, quindi, il mezzo è stato integralmente accolto, e. l’amministrazione è stata condannata al pagamento, in favore della odierna appellata della somma di euro 357.242,92 oltre interessi corrispettivi al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale di adeguamento dei corrispettivi e fino all’effettivo pagamento, a titolo di revisione dei prezzi per le prestazioni lavorative eseguite dal 1° maggio 1998 al 31 dicembre 1998 (per il contratto numero 41 del 1997), dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 (per il contratto numero 70 del 1998) e dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (per il contratto numero 100 del 2000).<br />
La amministrazione originaria parte resistente, rimasta integralmente soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.<br />
Ripercorso l’iter procedimentale &#8211; anche sotto il profilo cronologico &#8211; ha commentato i passaggi salienti della decisione di primo grado ed ha così strutturato l’atto di appello: con il primo motivo ha ribadito che l’eccezione di maturata prescrizione era stata formulata già nel giudizio civile, ed era pienamente ammissibile; inoltre era stata riformulata nell’odierno giudizio, laddove comunque non v’era necessità di formule sacramentali.<br />
Con la seconda censura ha censurato la tesi del Tar che aveva ritenuto applicabile la disciplina in punto di revisione-prezzi (in base alla inserzione automatica delle clausole) sebbene espressamente esclusa dal contratto stipulato.<br />
Parte appellata ha depositato il 27 agosto 2015 una memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità del mezzo (perchè generico, non specificando i singoli capi di sentenza gravati) e comunque che lo stesso venisse respinto in quanto infondato, sostenendo, tra l’altro, che l’eccezione di prescrizione non era mai stata formulata.<br />
Alla camera di consiglio del 27 agosto 2015 la Sezione con la ordinanza n. 03793/2015 ha accolto il petitum cautelare e sospeso la esecutività della gravata decisione, alla stregua delle considerazioni per cui “rilevato che &#8211; seppure nei limiti della sommaria cognitio cautelare &#8211; l’appello cautelare proposto dall’Amministrazione appare provvisto del prescritto fumus, alla stregua della giurisprudenza (ex aliis Cassazione civile sez. III 15/10/2010 n.21334) secondo cui “in caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell&#8217;art. 125 disp. att. c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l&#8217;iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. Ne consegue che la mancata costituzione, nel processo riassunto, di una delle parti originarie (nella specie, la parte attrice) non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata, analogamente a quanto stabilisce l&#8217;art. 346 c.p.c. per le domande e le eccezioni non riproposte nel grado di appello e non accolte dal giudice di primo grado”); rilevato che l’amministrazione prospettò l’eccezione di prescrizione innanzi al Giudice Civile nella memoria del 18.6.2009; rilevato che il periculum riposa nella circostanza della possibile difficoltà successiva di ripetere le somme, ove erogate”.<br />
Con memoria depositata il 21.12.2015 parte appellata ha puntualizzato e ribadito le proprie difese.<br />
Alla odierna pubblica udienza del 21 gennaio 2016 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.</div>
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<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
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<div style="text-align: justify;">1. Come già colto in sede cautelare, va affermata la palese fondatezza dell’appello, con riferimento alla assorbente e troncante eccezione di prescrizione.<br />
1.1. Va premesso che l’odierno gravame è certamente ammissibile in quanto specifica con chiarezza l’oggetto delle censure: la corrispondente censura di parte appellata va pertanto disattesa<br />
1.2. Nel merito, si rammenta che è ius receptum il principio a tenore del quale il processo riassunto non sia un nuovo processo ma esplichi la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente; è certo che conservano efficacia domande ed eccezioni già in passato ivi proposte: e, semmai, il problema che si è posto in giurisprudenza è quello relativo al dubbio che, con l&#8217;atto di riassunzione, possa essere proposta una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, a condizione che l&#8217;atto di riassunzione contenga tutti gli elementi prescritti per l&#8217;atto introduttivo del giudizio (per la risposta positiva, si veda T.A.R. Catania sez. II 22/05/2015 n. 1412).<br />
Il meccanismo della c.d. &#8220;traslatio iudicii&#8221;, consente quindi di pervenire alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande giudiziali (si è detto, addirittura, che &#8211; Cassazione civile sez. I 30/10/2014 n. 23073 &#8211; “nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l&#8217;effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicché, per la validità dell&#8217;atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato &#8211; senza necessità di integrale e testuale riproduzione &#8211; l&#8217;atto introduttivo in base al quale sia determinabile &#8220;per relationem&#8221; il contenuto dell&#8217;atto di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l&#8217;atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario”).<br />
E’ questo un principio generale (si veda anche Cassazione civile sez. III 15/10/2010 n. 21334) “in caso di riassunzione dinanzi al giudice competente, ai sensi dell&#8217;art. 125 disp. att. c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l&#8217;iniziativa di provvedere ai relativi incombenti. Ne consegue che la mancata costituzione, nel processo riassunto, di una delle parti originarie (nella specie, la parte attrice) non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata, analogamente a quanto stabilisce l&#8217;art. 346 c.p.c. per le domande e le eccezioni non riproposte nel grado di appello e non accolte dal giudice di primo grado”).<br />
1.3. Il Tar non ha colto tale profilo: se ciò avesse fatto, avrebbe accertato che l’amministrazione aveva prospettato l’eccezione di prescrizione innanzi al Giudice Civile nella memoria del 18.6.2009, e che trattavasi di eccezione “globale”.<br />
1.3.1. Tenuta ferma, per le già chiarite ragioni, detta eccezione, il Tar avrebbe dovuto esaminarla, senza neppure tenere conto della circostanza se essa fosse stata &#8211; o meno &#8211; riproposta, ed i termini della riproposizione.<br />
Tutto l’iter motivo teso a dimostrare la irritualità e/o ambiguità della riproposizione, è errato ed inutile. In disparte il convincimento del Collegio in ordine alla circostanza che la riproposta eccezione era sufficientemente chiara nel riferirsi a tutte le pretese di parte appellata, l’eccezione già venne formulata nel giudizio innanzi al giudice civile.<br />
Si rammenta peraltro che per qualificata giurisprudenza di merito (T.A.R. Torino sez. II 03/09/2009 n. 2235) “sarebbe ammissibile l&#8217;eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in un giudizio di primo grado riassunto a seguito di annullamento con rinvio da parte del giudice di appello”.<br />
Sotto altro profilo, la tesi per cui la memoria di replica non potesse contenere l’eccezione di prescrizione trova smentita nelle conclusioni di avveduta giurisprudenza di merito, secondo cui (T.A.R. Pescara sez. I, 09/06/2015 n.237 &#8211; T.A.R. Catania sez. II, 27/03/2013 n. 898) “in base all&#8217;art. 2938, c.c. la prescrizione non è rilevabile d&#8217;ufficio, né può essere prospetta dall&#8217;Amministrazione con una relazione ma solo dal difensore né, infine, per la prima volta, prospettata in appello; l&#8217;eccezione di prescrizione può però, nel processo amministrativo, essere legittimamente sollevata anche con la memoria conclusiva del giudizio e persino nel corso dell&#8217;udienza di discussione del ricorso”.<br />
1.3.2. La tesi in ultimo enunciata &#8211; che possiede portata e natura troncante, nella presente causa &#8211; è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito (T.A.R. Catania, &#8211; Sicilia, sez. II, 27/03/2013, n. 898), anche assai di recente (T.A.R. Reggio Calabria &#8211; Calabria &#8211;<br />
sez. I, 10 aprile 2015 n. 356).<br />
Essa trova d’accordo il Collegio.<br />
A prescindere da ogni questione in ordine ai doveri delle parti in punto di traslatio iudicii, è incontestabile che il Tar avrebbe dovuto esaminare l’eccezione: se l’eccezione di prescrizione può essere proposta anche nel corso dell’udienza di discussione, la memoria di replica non può essere all’uopo considerata tardiva.<br />
1.3.3. Parte appellata ha poi segnalato – nel corso della discussione alla odierna udienza pubblica- che la documentazione nell’ambito della quale il Collegio ha rinvenuto la rituale proposizione della eccezione di prescrizione innanzi al Giudice civile, non era stata depositata innanzi al Tar: essa costituirebbe quindi un novum, non esaminabile dal Collegio ex art. 345 cpc.<br />
Il Collegio ritiene però che – anche a volere tenere presente detta eccezione, e non tenendo quindi conto della documentazione del processo civile irritualmente depositata in grado d’appello (l’appellante non ha contestato tale circostanza) &#8211; ugualmente l’appellata non può pretendere che l’appello venga disatteso.<br />
A tenore dei suindicati precedenti giurisprudenziali, condivisi dal Collegio, è rimasto chiarito che l’Amministrazione avrebbe potuto sollevare l’eccezione di prescrizione fianco nel corso della discussione orale.<br />
Ciò impone di affermare che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere esaminata dal Tar, anche ove per avventura ivi proposta per la prima volta, e che la stessa non potesse quindi essere dichiarata inammissibile sotto tale profilo.<br />
1.3.2. Accolto in parte qua l’appello, deve evidenziarsi che l’eccezione di prescrizione che il Tar avrebbe dovuto esaminare risulta altresì fondata.<br />
1.4. Lo stesso Tar, infatti, ha in premessa – correttamente &#8211; evidenziato quanto segue: “il diritto alla revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale, atteso che esso non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del corrispettivo spettante al prestatore del servizio. Pertanto, esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non viene pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo viene pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiederne la revisione (Consiglio di Stato, sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5128)”.<br />
1.5. Il Collegio concorda con ciò, e proprio muovendo da tale profilo, tenuto conto che ogni rapporto negoziale tra le parti ebbe a cessare nel 2003, e che la domanda giudiziale venne proposta innanzi al giudice civile nel 2009, è evidente che la momento della proposizione della detta domanda giudiziale, il credito vantato da parte appellata era prescritto, in quanto era già maturata la prescrizione quinquennale, non interrotta da alcuna iniziativa di parte appellata.<br />
1.6. Il mezzo di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto essere disatteso alla stregua di tale troncante ragione, perché la eccezione di prescrizione era rituale, sufficientemente specifica, e (come prima chiarito) tempestiva, anche a non volere considerare che essa risultava già in passato proposta innanzi al GO.<br />
2. Conclusivamente il primo mezzo dell’appello è fondato e va accolto, con assorbimento delle restanti censure, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il mezzo di primo grado e va dichiarata la prescrizione in ordine al petitum proposto dalla parte originaria ricorrente. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
3. Quanto alle spese processuali del doppio grado, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, a cagione della particolarità e relativa novità delle questioni giuridiche sottese alla controversia e delle oscillazioni giurisprudenziali in passato ravvisabili.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione, respinge il mezzo di primo grado e dichiara la prescrizione in ordine al petitum proposto dalla parte originaria ricorrente.</div>
<p>Spese processuali del doppio grado integralmente compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2016-n-488/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</a></p>
<p>Pres. Lipari &#8211; Est. Anastasi Ammissibile la sostituzione della mandataria dell’ATI colpita da interdittiva antimafia. Contratti P.A. &#8211;&#160; Appalto- Interdittiva antimafia- &#160;Nei confronti della mandataria ATI &#8211; Estromissione/sostituzione &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni. Le disposizioni sulla sostituzione della mandataria divenuta incapace di cui all’art. 37 comma 18 del codice appalti si</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari &#8211; Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Ammissibile la sostituzione della mandataria dell’ATI colpita da interdittiva antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti P.A. &#8211;&nbsp; Appalto- Interdittiva antimafia- &nbsp;Nei confronti della mandataria ATI &#8211; Estromissione/sostituzione &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le disposizioni sulla sostituzione della mandataria divenuta incapace di cui all’art. 37 comma 18 del codice appalti si applicano anche nei casi in cui l’incapacità consegue all’adozione di una interdittiva antimafia. Peraltro non &nbsp;sussistono contrasti fra l’art. 37 comma 18 D. l. vo n. 163 del 2006 &nbsp;del codice degli appalti e l’ art. 95 del codice antimafia che prevede il recesso e l’estromissione dell’ATI solo per l’ impresa mandante. Infatti, in applicazione del generale canone ermeneutico secondo cui la norma generale posteriore non prevale sulla speciale anteriore, non si può ritenere che la norma antimafia (generale, perchè riguarda contratti, contributi, concessioni etc.) incida sulla previsione recata dalla normativa appalti in caso di interdittiva della mandataria, previsione che è a sua volta già speciale e già derogatoria.&nbsp;Pertanto, la normativa di cui all’art. 37 comma 18 D. l. vo n. 163 del 2006 – oltre ad essere intrinsecamente speciale per quel che concerne gli specifici appalti ivi disciplinati e l’aggiudicazione degli stessi a concorrenti associati – comporta nell’ipotesi della sopravvenuta incapacità della mandataria una deroga al regime generale dell’immodificabilità del concorrente associato. &nbsp;La tesi della prevalenza delle norme conservative dettate dal codice appalti trova soprattutto valido riscontro sul piano sistematico. E’ infatti evidente che la responsabilità dell’impresa soggetta ad infiltrazione non può che essere personale e soggettiva, in difetto di prova contraria, e non può quindi automaticamente propagarsi a carico di altri autonomi soggetti imprenditoriali: sicchè nel bilanciamento dei contrapposti interessi si è inteso contemperare il prosieguo dell&#8217;iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e all&#8217;ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso consentendo appunto la prosecuzione dell’appalto purchè, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini l&#8217;allontanamento e la sterilizzazione della impresa in pericolo di condizionamento mafioso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00034/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00675/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 675 del 2015, proposto da:<br />
Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Antonio Coppola, con domicilio eletto presso Antonio Coppola in Palermo, Via Messina 7/D;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Azienda Ospedaliera Per L&#8217;Emergenza Ospedale Cannizzaro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso Domenico Cantavenera in Palermo, Via Notarbartolo, 5;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Pfe S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Umberto Ilardo, con domicilio eletto presso Nino Bullaro in Palermo, Via Galileo Galilei 9;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 01267/2015, resa tra le parti, concernente appalto &#8211; affidamento del servizio di ausiliariato dell&#8217;azienda ospedaliera &#8211; stipula contratto – inefficacia;</div>
<p>&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Per L&#8217;Emergenza Ospedale Cannizzaro e di Pfe S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati F. Martinez, N. Seminara e U. Ilardo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’Azienda ospedaliera Cannizzaro nel novembre 2013 ha affidato, all’esito di una gara nella cui graduatoria Dussmann Service s.r.l. si classificò al secondo posto, l’espletamento di servizi ausiliari al RTI avente Co.Lo.Coop. come mandataria e PFE s.p.a. come mandante.<br />
Dopo la stipula del contratto, nell’aprile 2014 la competente Prefettura ha emesso una informativa antimafia interdittiva nei confronti della mandataria del Raggruppamento aggiudicatario.<br />
L’Azienda ha fatto recesso dal contratto e successivamente ha interpellato Dussmann per il subentro.<br />
In seguito, in adesione a parere redatto da un legale di fiducia, con delibera 2821/2014 l’Azienda è andata in diverso avviso e ha invitato PFE a costituirsi in raggruppamento con altra mandataria ai fini della prosecuzione del rapporto.<br />
Dussmann ha impugnato tale deliberazione con ricorso proposto avanti al TAR Catania, sostenendo che in base alla normativa di cui al codice antimafia l’Azienda era obbligata a far cessare ogni rapporto contrattuale con quel Raggruppamento.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il gravame, rilevando la coerenza del comportamento tenuto dall’Azienda rispetto alle specifiche previsioni dettate dal codice degli appalti.<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla Impresa soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.<br />
Si è costituita in resistenza l’Azienda ospedaliera.<br />
Si è altresì costituita la PFE che ha domandato il rigetto dell’appello.<br />
Con ordinanza 452 del 2015 questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Le Parti hanno depositato memorie e note di replica, insistendo nelle<br />
già rappresentate conclusioni.<br />
All’udienza del 18 novembre 2015 l’appello è stato trattenuto in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">L’appello non è fondato e va pertanto respinto.<br />
Con l’unico motivo di impugnazione l’appellante sostiene che qualora l’impresa mandataria di una ATI affidataria di un servizio sia colpita da informativa antimafia l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 94 comma 2 del codice antimafia di cui al D. L. vo n. 159 del 2011 – altro non può fare che recedere definitivamente da ogni rapporto contrattuale con quel raggruppamento.<br />
Secondo l’appellante, dunque, in caso di informativa interdittiva a carico della mandataria sono non applicabili le diverse previsioni contenute nell’art. 37 comma 18 del codice degli appalti.<br />
Il mezzo non merita, a giudizio del Collegio, favorevole considerazione.<br />
Come è noto, nelle gare pubbliche vige il principio di immodificabilità soggettiva del partecipante alla procedura, il quale comporta – per quanto riguarda i soggetti associati – che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari dei concorrenti rispetto a quella risultante dall&#8217;impegno presentato in sede di offerta.<br />
Eccezioni a tale principio sono individuate dall’art. 37 del codice degli appalti il quale così prevede ai commi 18 e 19:<br />
“18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall&#8217;appalto.<br />
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.”.<br />
In sintesi, il codice prevede che se viene meno il mandatario originario ( per le varie cause ivi indicate) il rapporto contrattuale può proseguire con l’ATI solo se un altro operatore economico in possesso dei requisiti si costituisce come nuovo mandatario o altrimenti si estingue.<br />
Invece se viene meno il mandante il rapporto con l’ATI prosegue comunque, o con la sostituzione di quello o con l’esecuzione della prestazione, già affidata al mandante stesso, da parte del mandatario o degli altri mandanti ( se ci sono).<br />
Per quanto riguarda specificamente il caso in cui l’operatore economico contraente sia colpito da interdittiva antimafia ulteriori previsioni si rinvengono negli artt. 94 e 95 del codice antimafia di cui al D. L. vo n. 159 del 2011.<br />
L’art. 94 così recita:<br />
“ 1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all&#8217;articolo 84, comma 4 ed all&#8217;articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.<br />
2. Qualora il prefetto non rilasci l&#8217;informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all&#8217;articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell&#8217;articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, ed all&#8217;articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.<br />
3. I soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l&#8217;opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.<br />
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.”<br />
L’art. 95 così dispone al comma 1:<br />
“1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, ed all&#8217;articolo 91, comma 6, interessa un&#8217;impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un&#8217;associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all&#8217;articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.”.<br />
Come è evidente, il codice antimafia detta ( art. 95 comma 1) una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella del codice appalti nel caso di interdittiva a carico dell’impresa mandante.<br />
Per il resto il codice antimafia detta invece ( art. 94 comma 2) la regola generale del recesso dal contratto: così che se si ritenesse di dover applicare questa regola anche al caso della impresa mandataria di un RTI sussisterebbe un contrasto con la previsione del codice appalti che come si è visto sopra consente invece la prosecuzione del rapporto previa sostituzione del mandatario.<br />
Prima di affrontare la questione interpretativa deve evidenziarsi che la stessa trova origine solo con l’emanazione del codice antimafia: in precedenza infatti la normativa di riferimento ( art. 11 comma 2 DPR n. 252 del 1998) facoltizzava ( cioè non imponeva) in generale l’Amministrazione a recedere dal contratto con soggetto colpito da interdittiva, senza vero contrasto dunque con quanto previsto dal codice appalti.<br />
Tanto chiarito, sotto un primo profilo la tesi dell’appellante è così compendiabile:<br />
&#8211; il codice appalti opera un rinvio dinamico alle norme antimafia;<br />
&#8211; il codice antimafia in caso di interdittiva impone il recesso dal contratto di appalto con qualsivoglia soggetto singolo o associato ( in questo caso se è colpita la mandataria) ;<br />
&#8211; fa eccezione alla regola solo il caso in cui l’interdittiva colpisce la mandante.<br />
Questa impostazione ermeneutica non può essere seguita perché il codice appalti non opera alcun rinvio ( né dinamico né statico) al codice antimafia per quanto concerne la disciplina degli effetti dell’interdittiva sui contratti di appalto stipulati da soggetti associati e appunto disciplinati dall’art. 37.<br />
Quando l’art. 37 comma 19 richiama “ i casi previsti dalla normativa antimafia” esso opera infatti un rinvio dinamico solo per individuare le varie ipotesi sostanziali di incapacità a contrarre derivanti appunto dalle norme antimafia ( decadenze, sospensioni, divieti, interdizioni), ipotesi che il codice appalti accomuna a quelle di fallimento, morte, interdizione civilistica etc..<br />
Quindi la tesi del rinvio non è praticabile per quanto riguarda la disciplina degli effetti sul contratto della perdita della capacità a contrarre.<br />
Sotto un diverso profilo l’appellante sostiene che in ogni caso la norma antimafia, in quanto speciale, prevale sulla previsione generale del codice appalti ancorché questa resti pacificamente vigente per regolare gli altri casi di perdita della soggettività da parte di uno degli imprenditori associati ( fallimento morte etc.).<br />
Vero è che il codice antimafia non disciplina espressamente gli effetti dell’interdittiva sulla impresa mandataria: tuttavia, osserva l’appellante, il fatto che il codice antimafia esenta la P.A. dal recesso obbligatorio nel caso di mandante interdetta, comporta ( esclusione unius inclusione alterius) che la mandataria interdetta rientri nella regola generale del recesso doveroso.<br />
Anche questo mezzo non risulta fondato.<br />
Fermo restando il rilievo che le due diverse normative non risultano reciprocamente bene coordinate, a giudizio del Collegio, infatti, l’art. 94 del codice antimafia nel testo vigente non può che riferirsi alla sola ipotesi in cui il soggetto colpito da interdittiva sia contraente in forma individuale.<br />
A tale risultato interpretativo si perviene osservando che le norme antimafia – come si è più volte detto – non contemplano espressamente il caso dell’interdittiva a carico della impresa mandataria di una ATI.<br />
Ne consegue – secondo la tesi dell’appellante – che l’estinzione del rapporto con quella ATI dipende dall’applicazione anche a tale fattispecie della regola generale del recesso obbligatorio della PA dai contratti conclusi con imprenditori colpiti da interdittiva.<br />
Tanto precisato, questa tesi interpretativa non può essere seguita.<br />
Infatti, in applicazione del generale canone ermeneutico secondo cui la norma generale posteriore non prevale sulla speciale anteriore, non si può ritenere che la norma antimafia ( generale, perchè riguarda contratti, contributi, concessioni etc.) abbia inciso sulla previsione recata dalla normativa appalti in caso di interdittiva della mandataria, previsione che è a sua volta già speciale e già derogatoria.<br />
Non deve infatti dimenticarsi che, come si è visto sopra, la normativa di cui all’art. 37 comma 18 D. l. vo n. 163 del 2006 – oltre ad essere intrinsecamente speciale per quel che concerne gli specifici appalti ivi disciplinati e l’aggiudicazione degli stessi a concorrenti associati – comporta nell’ipotesi della sopravvenuta incapacità della mandataria una deroga al regime generale dell’immodificabilità del concorrente associato disegnato da quel codice: di talché non può ipotizzarsi che la normativa generale antimafia possa aver (silenziosamente, oltretutto) abrogato in parte qua una norma avente simili caratteristiche.<br />
Sul piano testuale, un relativo supporto alla tesi qui sostenuta si ricava anche dalla rubrica del citato art. 95 del codice antimafia (Disposizioni relative ai contratti pubblici), dalla quale risulta come quel Legislatore, certo non troppo coerentemente, ha ritenuto di intervenire sulla problematica dei concorrenti associati nei pubblici appalti solo con la previsione – essa sì speciale rispetto alla regola generale del recesso &#8211; sulle mandanti colpite da interdittiva.<br />
A parte questo rilievo testuale, la tesi della prevalenza nell’ipotesi considerata delle norme conservative dettate dal codice appalti trova soprattutto valido riscontro sul piano sistematico.<br />
E’ infatti evidente che la responsabilità dell’impresa soggetta ad infiltrazione non può che essere personale e soggettiva, in difetto di prova contraria, e non può quindi automaticamente propagarsi a carico di altri autonomi soggetti imprenditoriali: sicchè ragionevolmente il Legislatore – nel bilanciamento dei contrapposti interessi &#8211; ha inteso contemperare il prosieguo dell&#8217;iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e all&#8217;ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso consentendo appunto la prosecuzione dell’appalto purchè, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini l&#8217;allontanamento e la sterilizzazione della impresa in pericolo di condizionamento mafioso.<br />
Pertanto deve concludersi che, come del resto evidenziato dal TAR con richiamo ad ampia giurisprudenza conforme, le disposizioni sulla sostituzione della mandataria divenuta incapace di cui all’art. 37 comma 18 del codice appalti si applicano anche nei casi in cui l’incapacità consegue all’adozione di una interdittiva antimafia ( ad es. V Sez. n. 169 del 2015 e n. 986 del 2015, nonché IV Sez. n. 3344 del 2014).<br />
Del resto, come assai acutamente rileva la Difesa dell’Azienda, a ben vedere sul piano strettamente ed esclusivamente formale non sussiste, tra i due corpi normativi qui considerati, alcuna insanabile divergenza.<br />
Infatti nel caso di ATI con mandataria infiltrata le previsioni del codice appalti riguardano il rapporto sostanziale di affidamento dell’appalto, del quale consentono a certe condizioni la prosecuzione dopo l’estromissione della mandataria stessa: ma tale prosecuzione del rapporto sostanziale implica sempre – in chiave bifasica &#8211; il previo recesso della PA dal contratto originariamente stipulato ( in linea con le previsioni antimafia) e la sostituzione di questo con altro contratto, come appunto di fatto avvenuto nel caso all’esame.</div>
<p>L’appello va pertanto respinto.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Le spese del giudizio sono compensate, avuto riguardo alle incertezze che hanno contrassegnato il comportamento dell’Amministrazione e alla complessità della questione trattata.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,</div>
<p>definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Neri, Consigliere<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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</tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-34/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2016 n.509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-2-2016-n-509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-2-2016-n-509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-2-2016-n-509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2016 n.509</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Lageder All’adunanza Plenaria la questione sul decorso e sul computo del dies a quo per l’impugnazione in caso di termini che cadano nel periodo della sospensione feriale. Giustizia amministrativa – Sospensione feriale – Termini di impugnazione – Dies a quo – Individuazione – Contrasto giurisprudenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-2-2016-n-509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2016 n.509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-2-2016-n-509/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2016 n.509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Lageder</span></p>
<hr />
<p>All’adunanza Plenaria la questione sul decorso e sul computo del dies a quo per l’impugnazione in caso di termini che cadano nel periodo della sospensione feriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Giustizia amministrativa – Sospensione feriale – Termini di impugnazione – <em>Dies a quo</em> – Individuazione – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione Adunanza Plenaria.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa al giudizio dell’Adunanza Plenaria, alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente, la questione attinente il computo del termine processuale il cui inizio cada nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, allo scopo di determinare se il 1 settembre debba essere individuato &#8211; <em>ex </em>art. 155, comma 1, cod. proc. civ. &#8211; quale <em>dies a quo</em>, con conseguente esclusione dal calcolo del tempo utile per la maturazione del termine, ovvero se lo stesso debba essere computato all’interno del termine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: right;">N. 00509/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 09548/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">
<strong>ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9548 del 2015, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria di a.t.i. con Dalfood s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 21;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea, Gudrun Agostini, Laura Polonioli e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza della Marina, 1;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Cooperativa Cir Food, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria di a.t.i. con A.R.M.A. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini, in Roma, via G. Mercalli, 13;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p>della sentenza breve del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00343/2015, resa tra le parti e concernente: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 2015-2020;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Moscuzza, Placidi e Dalli Cardillo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. La presente controversia inerisce alla gara a procedura aperta, indetta dal Comune di Bolzano con bando pubblicato il 24 dicembre 2014 per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per il quinquennio 2015-2020, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e al prezzo base d’asta di euro 15.000.000,00 oltre IVA, al cui esito risultava prima classificata l’a.t.i.&nbsp;<i>Cir Food</i>&nbsp;con 98,66 punti, seguita dall’a.t.i.<i>Dussmann</i>&nbsp;con 94,64 punti. In esito alla verifica di congruità dell’offerta, con determinazione n. 6730 del 5 agosto 2015 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della prima classificata a.t.i.&nbsp;<i>Cir Food</i>.</p>
<p>2. Tale determinazione, comunicata ai concorrenti il 12 agosto 2015, nonché tutti gli atti e verbali di gara, ivi inclusi gli atti del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, venivano impugnati dalla seconda classificata a.t.i.&nbsp;<i>Dussmann</i>&nbsp;dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con ricorso notificato alle controparti il 1° ottobre 2015 (data di presentazione per la notificazione) e depositato il 15 ottobre 2015, affidato a quattro motivi.</p>
<p>3. L’adìto T.r.g.a., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’atto di aggiudicazione, sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, ritenendo che l’ultimo giorno utile per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione, comunicato nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, fosse da individuare al 30 settembre 2015, con conseguente tardività del ricorso portato alla notifica il 1° ottobre 2015 ed impedimento all’ingresso delle questioni di merito.</p>
<p>4. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, deducendo la violazione degli artt. 39 cod. proc. amm. e 155 cod. proc. civ., 2963 cod. civ. e 1 l. n. 742 del 1969 e succ. mod. ed assumendo, con richiamo a vari precedenti della giurisprudenza amministrativa (anche di questa Sezione) che, qualora il&nbsp;<i>dies a quo</i>&nbsp;di un termine cada nel periodo feriale, il primo giorno&nbsp;<i>post</i>-feriale (<i>olim</i>&nbsp;il 16 settembre, oggi il 1° settembre) non potrebbe essere computato nel termine, trattandosi del primo giorno utile per svolgere una qualsiasi attività legata al decorso dei termini processuali e quindi del&nbsp;<i>dies a quo</i>&nbsp;non computabile secondo la regola generale posta dall’art. 155, comma 1, cod. proc. amm..</p>
<p>Per il resto, l’appellante riproponeva i motivi di primo grado (espressamente rinunciando al primo motivo), chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p>5. Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante (Comune di Bolzano), sia l’originaria controinteressata (a.t.i.<i>Cir Food</i>), contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.</p>
<p>6. All’udienza cautelare del 15 dicembre 2015 i difensori delle parti chiedevano il rinvio al merito, al che la causa, all’odierna pubblica udienza, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>7. Premesso, in linea di fatto, che è pacifico che l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’a.t.i.&nbsp;<i>Cir Food</i>&nbsp;è stata comunicata alle imprese concorrenti (tra cui l’originaria ricorrente ed odierna appellante a.t.i.&nbsp;<i>Dussmann</i>) il 12 agosto 2015, e che il ricorso di primo grado è stato notificato alle controparti il 1° ottobre 2015 (data di presentazione dell’atto per la notificazione, rilevante per il notificante), si osserva che l’appello proposto avverso la statuizione di irricevibilità per il mancato rispetto del termine di impugnazione di trenta giorni&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 120, comma 5, cod. proc. amm. devolve al presente grado la questione del decorso e del computo del termine processuale il cui inizio cada nel periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (<i>ex</i>&nbsp;art. 54, comma 2, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 20, comma 1-<i>ter</i>, d.-l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132, rispettivamente&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art. 16, comma 1, d.-l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la quale ultima disposizione, secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 20, comma 1-<i>ter</i>, d.-l. n. 83 del 2015, è applicabile anche al processo amministrativo).</p>
<p>Si pone, cioè, la questione, se nel computo del termine, il cui inizio cada nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, debba essere compreso anche il giorno del primo 1° settembre (nel qual caso il termine ultimo per proporre il ricorso sarebbe stato quello del 30 settembre, come ritenuto nell’appellata sentenza), oppure se il 1° settembre debba individuarsi quale&nbsp;<i>dies a quo</i>&nbsp;con la conseguenza che tale giorno, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., non potrebbe essere computato nel termine (nel qual caso la proposizione del ricorso di primo grado, in data 1° ottobre 2015, dovrebbe ritenersi tempestiva, secondo la tesi sostenuta dall’odierna appellante).</p>
<p>Su tale questione – apparentemente ‘banale’ per il suo ridotto spessore giuridico, ma la cui soluzione assume una grande rilevanza sotto il profilo della certezza del diritto – il Collegio rileva un contrasto di giurisprudenza in senso alle varie Sezioni del Consiglio di Stato. Occorre, al riguardo, precisare che, sebbene quasi tutti i precedenti di seguito citati si riferiscano alla disciplina previgente, in cui il periodo di sospensione feriale andava dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, la questione di diritto da affrontare è rimasta immutata quanto al profilo dell’individuazione del decorso e del computo del termine nei casi in cui il suo inizio cada nel periodo di sospensione feriale.</p>
<p>7.1. Occorre, preliminarmente, rilevare che la soluzione della sopra indicata questione è indefettibile ai fini della definizione della presente controversia, essendo nel caso di specie ormai precluso l’eventuale applicazione dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 37 cod. proc. amm. – che, in ipotesi, potrebbe condurre ad una declaratoria di irrilevanza della questione medesima –, in quanto:</p>
<p>&#8211; il T.r.g.a., con la qui appellata sentenza, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso senza esercitare il potere officioso di rimessione in termini;</p>
<p>&#8211; nel ricorso in appello non è stato dedotto alcun motivo avverso l’erroneo mancato esercizio di tale potere;</p>
<p>&#8211; si è, pertanto, formato il giudicato endoprocessuale implicito sull’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere&nbsp;<i>de quo</i>, che preclude ogni correlativa statuizione nel presente grado.</p>
<p>7.2. Scendendo all’esame del merito, si osserva in linea di diritto che, quale fonte di disciplina dell’istituto della sospensione feriale dei termini viene in rilievo il combinato disposto dei novellati articoli 54, comma 2, cod. proc. amm. (che testualmente recita: «<i>I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno</i>») e 1, comma 1, l. n. 742 del 1969 (che testualmente statuisce: «<i>Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo</i>»).</p>
<p>I dubbi sono sorti sull’ultimo periodo del primo comma dell’art. 1 l. n. 742 del 1969 – che, nell’ipotesi in cui il decorso del termine inizi nel periodo 1° agosto &#8211; 31 agosto, ne differisce l’inizio alla fine del periodo di sospensione feriale –, ponendosi, in particolare, la questione se, in tal caso, il primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale (ossia, il 1° settembre) sia assoggettato, o meno, al principio&nbsp;<i>dies a quo non computatur in termino</i>, sancito dall’art. 155, comma 1, cod. proc. civ. (applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm.).</p>
<p>7.2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (v. Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4235; Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2775; Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2002, n. 5105), nell’ipotesi di inizio del decorso del termine in periodo feriale, il primo giorno&nbsp;<i>post</i>-feriale (<i>olim</i>&nbsp;il 16 settembre, oggi il 1° settembre) va escluso dal calcolo del tempo utile per la maturazione del termine, trattandosi del primo giorno utile per svolgere una qualsiasi attività legata al decorso dei termini processuali e, quindi, ai sensi dell’art. 155, comma 1, cod. proc. civ. qualificabile come&nbsp;<i>dies a quo</i>&nbsp;non computabile, per cui il termine deve essere computato dalle ore 0 del 2 settembre (nella disciplina previgente, dalle ore 0 del 17 settembre).</p>
<p>7.2.2. Secondo un contrario orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1497, con espresso richiamo alla giurisprudenza civile formatasi nella scia di Cass. Civ., Sez. Un., 28 marzo 1995, n. 3668, da ultimo Cass. Civ., 14 novembre 2012, n. 19874; nonché, seppure&nbsp;<i>incidenter tantum</i>, Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4908), nell’ipotesi di inizio del decorso in periodo feriale, il termine dovrebbe essere computato dalle ore 0 del 1° settembre (nella disciplina previgente, dalle ore 0 del 16 settembre), in quanto:</p>
<p>&#8211; la funzione del principio&nbsp;<i>dies a quo non computatur in termino</i>&nbsp;attiene all’esigenza di dare rilievo, quando il termine è a giorni, a giorni interni, trascurando le frazioni di giorno relative al momento in cui si sia verificato l’atto (di notificazione, comunicazione o pubblicazione) che costituisce il punto di riferimento per l’inizio del decorso del termine, nonché l’effetto giuridico di quell’atto;</p>
<p>&#8211; posto che il giorno, che non viene computato nel termine, secondo il principio dell’art. 155 cod. proc. civ., è il giorno (con specifico riferimento agli atti di impugnazione) in cui si è verificato un atto di partecipazione avente un determinato effetto giuridico, nel caso in cui quell’atto si realizzi nel periodo feriale, esso rimane pienamente valido ed efficace nella sua interezza, poiché il differimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell’atto abbia il suo punto temporale di riferimento;</p>
<p>&#8211; il&nbsp;<i>dies a quo</i>, da non computare nel termine, è individuabile nello stesso giorno in cui l’atto abbia manifestato i suoi effetti, e detta individuazione resta ferma ancorché l’atto stesso sia caduto in periodo feriale;</p>
<p>&#8211; contrasterebbe, pertanto, con la&nbsp;<i>ratio</i>&nbsp;dell’art. 155 cod. proc. civ. escludere dal computo del termine un giorno intero (il 1° settembre), in cui l’atto di riferimento non si è verificato, essendosi i suoi effetti interamente realizzati durante il periodo di sospensione feriale;</p>
<p>&#8211; la finalità della l. n. 742 del 1969 consiste nell’assicurare ai professionisti un congruo periodo di risposo annuale, svincolando l’attività dalla scadenza di termini durante il periodo riservato a detto riposo, sicchè, su tale base, non potrebbe trovare adeguata spiegazione il diverso trattamento dei termini, il cui decorso abbia inizio prima del 1° agosto, rispetto a quelli il cui inizio si verifichi nel periodo feriale, aggiungendosi, invero, in quest’ultimo caso, un giorno ai 31 giorni del periodo feriale normale, senza alcuna logica spiegazione;</p>
<p>&#8211; l’opposto orientamento implica, senza in ciò essere suffragato da un sufficiente fondamento normativo, lo spostamento del&nbsp;<i>dies a quo</i>&nbsp;per il computo del termine dalla data, in cui si è storicamente realizzata la fattispecie partecipativa cui il termine fa capo, al primo giorno successivo alla fine del periodo feriale (1° settembre), come se ciascuno dei giorni compresi dal 1° al 31 agosto non fosse idoneo per la realizzazione di tale fattispecie e non potesse fungere da&nbsp;<i>dies a quo</i>&nbsp;(v., in tal senso, i passaggi argomentativi centrali della sentenza Cass., Sez. Un., 28 marzo 1995, n. 3668, richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1497).</p>
<p>7.3. Sebbene questo secondo orientamento appaia preferibile, in quanto più aderente alla lettera della legge e all’intenzione del legislatore, ritiene il Collegio che, a fronte del rilevato contrasto di giurisprudenza, esigenze di certezza del diritto ne impongano la rimessione all’esame dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (ricorso n. 9548 del 2015), ne dispone il deferimento all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p>Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza Plenaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p>Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p>Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore</p>
<p>Marco Buricelli, Consigliere</p>
<p>Francesco Mele, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 08/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.39</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-39/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.39</a></p>
<p>Pres. Lipari &#8211; Est. Modica de Mohac Sull’insussistenza dell’onere al ricorso incidentale nel caso di aggiudicazione ancora provvisoria e sulla preclusione all’avvalimento del certificato di operatore aereo. 1. Contratti della P.A. – Impugnazione – Esclusione – Aggiudicazione provvisoria al secondo graduato – Ricorso incidentale – Aggiudicatario – Ragioni. 2. Contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-39/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.39</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari &#8211; Est. Modica de Mohac</span></p>
<hr />
<p>Sull’insussistenza dell’onere al ricorso incidentale nel caso di aggiudicazione ancora provvisoria e sulla preclusione all’avvalimento del certificato di operatore aereo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Contratti della P.A. – Impugnazione – Esclusione – Aggiudicazione provvisoria al secondo graduato – Ricorso incidentale – Aggiudicatario – Ragioni.</strong></p>
<p><strong>2. Contratti della P.A. – Art. 37 comma 2 – Appalti e forniture &#8211; &nbsp;Provvisorio onere non sussiste – ATI veicoli – Presupposto bando –&nbsp; Indicazione prestazioni principale e secondaria o scomponibile – Stazione appaltante – Bando di gara – Concorrenti ATI – Scorporo prestazioni inammissibile. </strong></p>
<p><strong>3. Contratti della P.A. &#8211; &nbsp;Trasporto aereo – Bando di gara – Prestazione unitaria – Certificato di operatore aereo – Avvalimento – InammissibilItà – Conseguenze.</strong></p>
<p><strong>4. Contratti della P.A . – Requisiti partecipazione – Bando gara –Possesso della domanda all’aggiudicazione – Acquisto requisiti– Corso di gara – Falsa dichiarazione.</strong></p>
<p><strong>5. Contratti della P.A. – Pronuncia inefficacia – Subentro – Risarcimento danno – &nbsp;Ammissibilità – Periodo &nbsp;di esclusione temporanea dalla prestazione.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>1. In caso di impugnazione dell’esclusione e della conseguente aggiudicazione provvisoria &nbsp;al secondo in graduatoria, non sussiste per quest’ultima l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere ulteriori motivi di esclusione della prima graduata poi esclusa. Infatti la fase dell’aggiudicazione provvisoria non fa sorgere in capo all’aggiudicatario un interesse ad agire che fosse già attuale e concreto. Tenuto conto che l’aggiudicazione provvisoria non necessariamente sfocia in quella ‘definitiva’.</div>
<p>
2. L’ art. 37 comma 2°, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) in materia di appalti e fornitura di servizi, consente di costituire raggruppamenti temporanei d’imprese “di tipo verticale” e quindi di ripartire le prestazioni richieste tra le imprese associate secondo la loro natura ‘principale’ o ‘secondaria’ (ed in relazione alle rispettive qualificazioni), esclusivamente a condizione che la Stazione appaltante indichi (rectius: abbia preventivamente indicato) nel Bando di gara quali prestazioni siano considerate “principali” e quali “secondarie” o comunque “scorporabili .Ne consegue che in carenza di distinzioni previste dal bando, i concorrenti in ATI non possono scorporare autonomamente le prestazioni dell’appalto.</p>
<p>3. Nel caso del trasporto aereo urgente degli organi e della équipe medica necessaria all’effettuazione dei trapianti, non sussiste la facoltà di “scomporre”, di propria iniziativa, il ‘contenuto’ allo scopo di individuare competenze settoriali interne e di ripartirle fra i vari partecipanti. Posto quindi che il Bando ha richiesto una prestazione unitaria e non destrutturabile, ne consegue che ciascun partecipante deve (e non può non) possedere il “certificato di operatore aereo”. &nbsp;Tenuto conto che è inammissibile l’avvalimento ai sensi dell’art.777 del Codice della navigazione, il Certificato di Operatore Aereo (C.O.A.) rilasciato dall’ENAC (attestante che il vettore aereo possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie a garantire la conduzione degli aeromobili in condizioni di sicurezza), non è ‘cedibile’ a terzi neanche temporaneamente; il che significa che esso non può costituire oggetto di “contratto di avvalimento”.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a><br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> (1) (A.V.P.C., determinazione 1.8.2012 n.2) e ciò in quanto il certificato in questione costituisce un titolo rappresentativo di un requisito di idoneità tecnica implicante un’elevata specializzazione professionale ed un alto grado di affidabilità, e dunque strettamente soggettivo (rectius: personale).<br />
&nbsp;</div>
</div>
<p>
4. I concorrenti devono possedere ininterrottamente i requisiti di partecipazione sin dal momento della domanda di partecipazione e per tutta la durata dell’appalto. Ne consegue che costituisce falsa dichiarazione l’attestazione del concorrente di possedere due veicoli, come prescritto dalla <em>lex specialis, </em>qualora il possesso di uno dei due veicoli venga acquisito in corso di gara.</p>
<p>5. L’art.124 del codice del processo amministrativo prescrive espressamente e tassativamente (rectius: inderogabilmente) che “se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato”. Ne consegue che nel caso in cui la pronuncia di inefficacia sopraggiunga allorquando il contratto sia già in fase di esecuzione, va comunque disposto in favore del ‘giusto aggiudicatario’ (id est: del soggetto subentrante nell’appalto per effetto di una sentenza che abbia annullato la precedente aggiudicazione), il risarcimento del danno riferibile al periodo nel quale lo stesso sia rimasto temporaneamente escluso dalla possibilità di fornire la prestazione (e di trarne il dovuto corrispettivo) non ostando a ciò che l’entità del danno subito non risulta ancora provata e cioè liquidata. Nessuna norma preclude, infatti (ed il c.d. “principio di economia processuale” suggerisce, invece) che a tale liquidazione il Giudice provveda solamente allorquando abbia deciso le modalità di applicazione degli artt.122 e 124 del codice del processo amministrativo (<em>rectius</em>: allorquando abbia deciso, proprio ai sensi dell’art.122 cit., il termine dal quale far decorrere l’inefficacia del contratto).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: right;">N. 00039/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00362/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 362 del 2015, proposto dalla società AEROPA s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo De Porcellinis, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marcello Martorana in Palermo, Via Emerico Amari n. 32;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio, in Palermo, Via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliato;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>società SARDINIAN SKY SERVICE s.r.l., n.q. di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese con la sociatà AEROMED SERVICE ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Nardocci, Silvio Carloni e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Palermo, Via Nunzio Morello n.40;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p>della sentenza n.3245 dell’11.11.2014 (pubblicata in data 11.12.2014) resa dal T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. I^;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione s.r.l. e della società Sardinian Sky Service Srl;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p>Nominato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati Carlo De Porcellinis, Giuseppe Mazzarella, Francesco Nardocci e Silvio Carloni;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>I. Nel 2013, l’”Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione” (d’ora innanzi “ISMETT”), indiceva una ‘procedura aperta’, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasferimento aereo di&nbsp;<i>équipes</i>&nbsp;chirurgiche per il prelievo di organi (e/o, nella specie, di organi per trapianto), per la durata di tre anni, con base d’asta pari a due milioni di €uro.</p>
<p>La società SARDINIAN SKY SERVICE, in proprio e nella qualità di&nbsp;<i>capogruppo mandataria</i>&nbsp;del raggruppamento temporaneo d’imprese (d’ora innanzi: r.t.i.) con AEROMED SERVICE ITALIA s.r.l. (d’ora innanzi “SARDINIAN-AEROMED” o “r.t.i. SARDINIAN-AEROMED”) risultava prima classificata ed&nbsp;<i>aggiudicataria provvisoria</i>&nbsp;dell’affidamento; ma con provvedimento del 16.10.2013 tale aggiudicazione veniva&nbsp;<i>revocata</i>&nbsp;a motivo della mancata tempestiva produzione della polizza assicurativa (di cui al capitolo 3, punto 10, del Capitolato).</p>
<p>Con ricorso n.2148 del 2013, il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED impugnava tale revoca innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, che con sentenza n.1435 del 15.5.2014, pubblicata il 30.5.2014, lo accoglieva in parte,&nbsp;<i>annullando la revoca dell’aggiudicazione provvisoria</i>, e respingendo la richiesta di risarcimento dei danni.</p>
<p>Con sentenza n.432 del 15.4.2015, pubblicata il 9.6.2015, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rigettava l’appello (RG n.657/2014) proposto dalla società AEROPA e confermava la sentenza del Giudice di primo grado.</p>
<p>II. Nel frattempo, però (e precisamente con nota del 28.8.2014) la Stazione appaltante aveva provveduto ad<i>aggiudicare definitivamente</i>&nbsp;l’appalto al r.t.i. SARDINIAN-AEROMED.</p>
<p>III. Sicchè con ricorso n.3054/2014 la società AEROPA impugnava anche tale&nbsp;<i>aggiudicazione definitiva</i>.</p>
<p>Nel chiederne l’annullamento lamentava:</p>
<p>1) violazione degli artt.37 e 49 del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici) ed eccesso di potere per erronea presupposizione e carenza di istruttoria, deducendo che la società AEROMED (che ha partecipato alla gara in “raggruppamento verticale” con la SARDINIAN) è priva del “certificato di operatore aereo” (C.O.A.) e che la Stazione appaltante non ha tenuto conto del&nbsp;<i>divieto di ‘avvalimento’ della certificazione</i>&nbsp;in questione;</p>
<p>2) violazione dell’art.42 del codice dei contratti pubblici e degli artt.46, 47 e 76 del DPR n.445 del 2000, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione a carenza di istruttoria, deducendo che l’impresa aggiudicataria non possiede &#8211; contrariamente a quanto dichiarato nell’offerta &#8211; i mezzi idonei allo svolgimento del servizio (oggetto di gara), con le caratteristiche prescritte nel Capitolato speciale.</p>
<p>Ritualmente costituitesi, l’ISMETT ed il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED eccepivano&nbsp;<i>l’inammissibilità del ricorso</i>sostenendo che la società AEROPA era ormai&nbsp;<i>decaduta</i>&nbsp;dal diritto di agire per l’annullamento dell’aggiudicazione; e ciò in quanto per proporre le censure sopra indicate avrebbe dovuto utilizzare&nbsp;<i>nel precedente giudizio</i>&nbsp;lo strumento del ‘ricorso incidentale’.</p>
<p>L’ISMETT ed il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED eccepivano altresì &#8211; in subordine &#8211;&nbsp;<i>l’infondatezza nel merito</i>dell’appello proposto dalla AEROPA.</p>
<p>Con sentenza n.3245 dell’11.11.2014 (dep. l’11.12.2014), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. I^, ha dichiarato&nbsp;<i>inammissibile</i>&nbsp;e&nbsp;<i>comunque infondato</i>&nbsp;il ricorso proposto dalla società AEROPA.</p>
<p>IV. Con l’appello in esame quest’ultima ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.</p>
<p>Ritualmente costituitesi, l’ISMETT ed il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED hanno eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.</p>
<p>Nel corso del giudizio le parti hanno insistito &#8211; anche con ulteriori scritti difensivi &#8211; nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.</p>
<p>Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. L’appello è fondato.</p>
<p>1.1. Con il primo articolato mezzo di gravame, l’appellante società AEROPA lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.42 del codice del processo amministrativo ed eccesso di potere giurisdizionale, deducendo che il Giudice di prime cure ha&nbsp;<i>erroneamente</i>&nbsp;ritenuto&nbsp;<i>inammissibile</i>&nbsp;il ricorso da essa proposto in primo grado.</p>
<p>La doglianza merita accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.</p>
<p>Nel dichiarare&nbsp;<i>inammissibile</i>&nbsp;il ricorso proposto in primo grado dall’appellante società AEROPA, il competente Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato che quest’ultima aveva l’onere di (e che avrebbe dunque dovuto) proporre le sue doglianze avverso l’aggiudicazione (dell’appalto per cui è causa),&nbsp;<i>già nel precedente giudizio</i>&nbsp;(promosso dal r.t.i. SARDINIAN-AEROMED); e che avrebbe dovuto farlo utilizzando lo strumento del&nbsp;<i>ricorso incidentale</i>.</p>
<p>L’argomentazione non regge.</p>
<p>Nel precedente giudizio (introdotto con il ricorso n.2148/2013), la SARDINIAN-AEROMED aveva impugnato l’<i>aggiudicazione provvisoria</i>&nbsp;a seguito della sua esclusione dalla gara (<i>rectius</i>:&nbsp;<i>aveva impugnato la sua esclusione dall’aggiudicazione provvisoria</i>); e la AEROPA era stata chiamata in giudizio su iniziativa del giudice (che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).</p>
<p>Sicché, posto che l’<i>aggiudicazione provvisoria</i>&nbsp;non necessariamente sfocia in quella ‘definitiva’ (<i>rectius</i>: in un&nbsp;<i>identico</i>provvedimento a contenuto&nbsp;<i>esclusivamente confermativo</i>), essendo quest’ultima (<i>id est</i>: l’<i>aggiudicazione definitiva</i>) un atto del tutto&nbsp;<i>autonomo</i>&nbsp;dalla prima (e che&nbsp;<i>deve</i>&nbsp;essere, eventualmente, impugnato autonomamente), appare evidente che la AEROPA non aveva alcun&nbsp;<i>onere</i>&nbsp;di sollevare&nbsp;<i>immediatamente</i>&nbsp;la questione relativa alla mancata aggiudicazione (dell’appalto) in suo favore (ben potendo in quella fase limitarsi ad opporsi all’accoglimento del ricorso, aderendo esclusivamente alle argomentazioni sulle quali il Seggio di gara aveva basato il provvedimento di esclusione che pregiudicava il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED).</p>
<p>Un’impugnazione di tal fatta da parte della AEROPA (volta, cioè, a contestare&nbsp;<i>fin da quel momento</i>&nbsp;la mancata aggiudicazione in suo favore dell’appalto) sarebbe stata, infatti, ‘intempestiva’ (in quanto eccessivamente ‘anticipata’) non essendo ancora sorto (né ravvisabile) in capo ad essa,&nbsp;<i>illo tempore</i>, un&nbsp;<i>interesse</i>&nbsp;ad agire che fosse già&nbsp;<i>attuale</i>&nbsp;e<i>concreto</i>.</p>
<p>Nulla, infatti, precludeva o induceva ad escludere &#8211; in quella fase procedimentale (sfociata nell’<i>aggiudicazione provvisoria</i>) &#8211; che&nbsp;<i>in sede di espletamento delle operazioni di valutazione e verifica per l’aggiudicazione definitiva</i>l’Amministrazione, affrontando complessivamente le varie questioni che nel frattempo si fossero poste, aggiudicasse l’appalto&nbsp;<i>proprio</i>&nbsp;alla AEROPA (come la stessa riteneva dovesse accadere).</p>
<p>D’altra parte, l’impugnazione del r.t.i. SARDINIAN (mediante il ricorso introduttivo del precedente giudizio) concerneva la sua esclusione&nbsp;<i>per una specifica (preclusiva ed assorbente) ragione&nbsp;</i>(nella specie: la mancata produzione di un documento richiesto dal bando, ma non anche la congruità dell’offerta), sicchè la sua eventuale&nbsp;<i>riammissione</i>&nbsp;in gara non implicava affatto la&nbsp;<i>automatica e definitiva</i>&nbsp;aggiudicazione (dell’appalto) in suo favore; ben potendo emergere, durante le ulteriori operazioni di verifica e di valutazione volte alla pronunzia dell’<i>aggiudicazione definitiva</i>, diverse ragioni&nbsp;<i>ulteriormente preclusive</i>&nbsp;a suo carico (come la mancanza di requisiti tecnici e/o economici, questione ancora non affrontata), e/o la sussistenza di un’offerta migliore, diversa da quella che aveva condotto all’<i>aggiudicazione provvisoria</i>.</p>
<p>Il che può essere sintetizzato affermando:</p>
<p>&#8211; che il ‘thema decidendum’ del giudizio concernente l’<i>aggiudicazione provvisoria</i>&nbsp;non ‘copriva’ ogni questione relativa all’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa; e non poteva certamente essere&nbsp;<i>ampliato</i>&nbsp;irragionevolmente ed&nbsp;<i>esteso</i>&nbsp;a questioni&nbsp;<i>ancora non sorte</i>;</p>
<p>&#8211; e che comunque la società AEROPA non aveva alcun onere di ‘estendere’ il giudizio&nbsp;<i>oltre lo specifico ‘thema’ già introdotto&nbsp;</i>dal r.t.i. SARDINIAN-AEROMED, posto che (anche in caso di conferma dell’aggiudicazione provvisoria) avrebbe dovuto, poi, comunque impugnare l’<i>aggiudicazione definitiva</i>; provvedimento ‘assorbente’ in quanto<i>conclusivamente decisorio</i>&nbsp;in ordine (<i>rectius</i>: in merito) ad ogni questione (e dunque anche a questioni&nbsp;<i>estranee</i>,&nbsp;<i>differenti</i>&nbsp;o comunque&nbsp;<i>nuove</i>&nbsp;rispetto a quelle, sorte in sede di aggiudicazione provvisoria, concernenti la sola esclusione del più volte menzionato ‘raggruppamento’).</p>
<p>La tesi con cui il Giudice di primo grado giustifica la sua (appellata) pronunzia di inammissibilità, tesi secondo cui l’aggiudicazione definitiva&nbsp;<i>discenderebbe</i>&nbsp;dalla sentenza n.1435 del 2014 (<i>id est</i>: dalla sentenza che ha deciso la questione della legittimità dell’”aggiudicazione provvisoria”), non può &#8211; pertanto &#8211; in alcun modo essere condivisa.</p>
<p>Ed invero ciò che dalla sentenza n.1435/2014 è “disceso” (<i>rectius: ‘conseguito’</i>), è esclusivamente &#8211; e non poteva che essere così &#8211; la&nbsp;<i>riammissione in gara</i>&nbsp;del r.t.i. SARDINIAN-AEROMED; essendo, invece, rimaste (e non potendo che rimanere, in quella fase)&nbsp;<i>impregiudicate</i>&nbsp;le ulteriori questioni relative all’<i>aggiudicazione definitiva</i>, che ancora non erano (e non potevano essere) sorte (non essendosi ancora perfezionato il predetto&nbsp;<i>provvedimento conclusivamente decisorio</i>).</p>
<p>Sicchè, da quanto fin qui affermato non resta che concludere:</p>
<p>&#8211; che la società AEROPA non aveva alcun onere di ampliare il ‘thema decidendum’ introdotto dal r.t.i. SARDINIAN-AEROMED nel precedente giudizio avente ad oggetto la esclusione di quest’ultima dall’<i>aggiudicazione ‘provvisoria’</i>;</p>
<p>&#8211; che la società AEROPA non aveva, dunque, neanche alcun ‘onere’ di impugnare immediatamente, in quella sede processuale e mediante lo strumento del&nbsp;<i>ricorso incidentale</i>, il provvedimento di mancata aggiudicazione in suo favore dell’appalto (non essendo ancora titolare, in quel contesto processuale, di alcuno&nbsp;<i>specifico ‘interesse ad agire’&nbsp;</i>al riguardo);</p>
<p>&#8211; e che, dunque, la domanda giudiziale dell’AEROPA (nel presente giudizio), volta ad ottenere l’annullamento della ‘aggiudicazione definitiva’ non è stata in alcun modo ‘pregiudicata’ dalla sentenza (<i>rectius</i>: dal ‘giudicato’) che ha definito la (diversa) questione della validità dell’’aggiudicazione provvisoria’.</p>
<p>Ragioni, queste, per le quali &#8211; contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado &#8211; la predetta domanda giudiziale non poteva e non può per alcuna ragione essere ritenuta&nbsp;<i>inammissibile</i>&nbsp;(in quanto asseritamente tardiva).</p>
<p>Dal che la necessità di riformare l’appellata sentenza nel punto in questione.</p>
<p>1.2. Con il secondo mezzo di gravame l’appellante società AEROPA lamenta che la appellata sentenza è&nbsp;<i>ingiusta</i>anche&nbsp;<i>nel merito</i>.</p>
<p>1.2.1. Con il primo profilo di doglianza del secondo motivo e del terzo motivo di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa &#8211; l’appellante lamenta violazione degli artt.37 e 49 del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici) deducendo:</p>
<p>&#8211; che la società AEROMED (che ha partecipato alla gara in “raggruppamento verticale” con la SARDINIAN) è priva del “certificato di operatore aereo” (C.O.A.);</p>
<p>&#8211; e che il Giudice di primo grado: a) ha erroneamente ritenuto che essa non necessiti di tale certificazione in quanto svolge esclusivamente&nbsp;<i>attività logistica ‘a terra’</i>; b) e non ha comunque tenuto conto del divieto di ‘avvalimento’ della certificazione in questione.</p>
<p>La doglianza merita accoglimento.</p>
<p>1.2.1.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per gli appalti di servizi e fornitura l’art.37, comma 2°, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) consente di costituire<i>raggruppamenti temporanei d’imprese “di tipo verticale”</i>&nbsp;e quindi di ripartire le prestazioni richieste tra le imprese associate secondo la loro natura ‘principale’ o ‘secondaria’ (ed in relazione alle rispettive qualificazioni), esclusivamente a condizione che la Stazione appaltante indichi (<i>rectius</i>: abbia preventivamente indicato) nel Bando di gara quali prestazioni siano considerate “principali” e quali “secondarie” o comunque “scorporabili” (C.S., III^, 9.5.2012 n.2689).</p>
<p>In materia di appalti di servizi e fornitura, la possibilità di costituire “raggruppamenti verticali” è subordinata &#8211; cioè &#8211; alla puntuale individuazione, ad opera del bando di gara, delle ‘prestazioni principali’ e delle ‘prestazioni secondarie’.</p>
<p>Orbene, nel bando relativo alla gara per cui è causa non è dato ravvisare alcuna disposizione di tal genere (che autorizzi, dunque, alla suddivisione interna,&nbsp;<i>in senso settoriale</i>, delle prestazioni da erogare).</p>
<p>Il bando in questione&nbsp;<i>non prevede</i>&nbsp;&#8211; e dunque (in forza del menzionato principio giurisprudenziale)&nbsp;<i>non consente</i>&nbsp;&#8211; che i raggruppamenti o le associazioni temporanee partecipanti alla gara assumano una organizzazione articolata, implicante la&nbsp;<i>suddivisione settoriale</i>&nbsp;delle prestazioni da fornire, con assegnazione di&nbsp;<i>segmenti autonomi di attività</i>&nbsp;e di<i>compiti specifici</i>&nbsp;(quali quelli relativi allo svolgimento dei servizi a terra e di servizi logistici) ad una sola delle imprese partecipanti.</p>
<p>Al contrario, l’oggetto della prestazione che l’Amministrazione ha inteso “acquistare” consiste e si risolve essenzialmente nel trasporto aereo urgente degli organi e della équipe medica necessaria all’effettuazione dei trapianti, senza la previsione di ulteriori servizi aggiuntivi&nbsp;<i>autonomamente individuabili</i>&nbsp;e&nbsp;<i>funzionalmente “scorporabili”</i>.</p>
<p>Ne consegue che nella fattispecie per cui è causa i concorrenti non avevano (e non hanno) la facoltà di “scomporre”, di propria iniziativa, il ‘contenuto’ dell’appalto (<i>id est</i>: la ‘prestazione unitaria dedotta in obbligazione’) in sub-prestazioni ‘principali’ ed ‘accessorie’ (o secondarie) allo scopo di individuare&nbsp;<i>competenze settoriali interne</i>&nbsp;e di&nbsp;<i>ripartirle fra i vari partecipanti</i>; e, soprattutto, allo scopo di ‘selezionare’ fra essi quelli per i quali l’obbligo di possedere i requisiti indicati dal Bando si appalesi (e debba ritenersi, in ipotesi) non operante.</p>
<p>Posto &#8211; quindi &#8211; che il Bando ha richiesto una&nbsp;<i>prestazione unitaria e non destrutturabile</i>, ne consegue che ciascun partecipante deve (e non può non) possedere il “certificato di operatore aereo”.</p>
<p>Sicché non poteva (e non può) giudicarsi irragionevole o eccessivamente rigida (e dunque sproporzionata) la decisione della Stazione appaltante di verificare se ciascun concorrente fosse in possesso del requisito in questione.</p>
<p>1.2.1.2. Né può essere sostenuto che il concorrente privo del requisito soggettivo in questione possa “avvalersi” &#8211; mediante stipula di un apposito “contratto di avvalimento” &#8211; del requisito posseduto dall’associato.</p>
<p>L’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ha chiarito &#8211; al riguardo (in precedenti analoghi) &#8211; che ai sensi dell’art.777 del Codice della navigazione, il Certificato di Operatore Aereo (C.O.A.) rilasciato dall’ENAC (attestante che il vettore aereo possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie a garantire la conduzione degli aeromobili in condizioni di sicurezza),&nbsp;<i>non è ‘cedibile’ a terzi</i>&nbsp;neanche temporaneamente; il che significa che esso non può costituire oggetto di “contratto di avvalimento” (A.V.P.C., determinazione 1.8.2012 n.2).</p>
<p>E ciò &#8211; all’evidenza &#8211; in quanto il certificato in questione costituisce un titolo rappresentativo di un&nbsp;<i>requisito di idoneità tecnica</i>&nbsp;implicante un’<i>elevata specializzazione professionale</i>&nbsp;ed un&nbsp;<i>alto grado di affidabilità</i>, e dunque&nbsp;<i>strettamente soggettivo</i>&nbsp;(<i>rectius: personale</i>).</p>
<p>D’altra parte tutta la normativa in tema di trasporto aereo è diretta ad assicurare un&nbsp;<i>elevato standard di sicurezza e di efficienza</i>, sicchè è agevole comprendere la ragione per la quale l’istituto dell’’avvalimento’ &#8211; che può consentire ad imprese non operanti nel settore di svolgere attività tecniche che ad esso vengono a connettersi &#8211; sia guardato con sfavore.</p>
<p>1.2.2. Con il secondo profilo di doglianza del secondo motivo e del terzo motivo di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa &#8211; l’appellante lamenta violazione dell’art.42 del codice dei contratti pubblici e degli artt.46, 47 e 76 del DPR n.445 del 2000, deducendo:</p>
<p>&#8211; che il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED non possiede &#8211;&nbsp;<i>contrariamente a quanto dichiarato nell’offerta</i>&nbsp;&#8211; due velivoli (<i>id est</i>: il numero minimo di mezzi inderogabilmente richiesti dal Capitolato speciale);</p>
<p>&#8211; e che&nbsp;<i>erroneamente</i>&nbsp;il Giudice di primo grado ha ritenuto che il predetto raggruppamento temporaneo di imprese (risultato infine aggiudicatario dell’appalto) avesse (o abbia comunque&nbsp;<i>tempestivamente</i>&nbsp;acquistato) la piena disponibilità del secondo mezzo.</p>
<p>Anche tale doglianza merita accoglimento; e ciò per le ragioni che si passa ad esporre.</p>
<p>1.2.2.1. Il Capo 3, punto 4, del Capitolato di gara prevede che&nbsp;<i>l’impresa aggiudicataria deve “costantemente disporre per ISMETT di non meno di due aeromobili, pronti a partire entro le due ore dalla chiamata”</i>, velivoli che devono possedere le caratteristiche tecniche ivi indicate.</p>
<p>Attraverso la richiamata previsione l’Amministrazione ha inequivocabilmente prescritto che l’aggiudicataria deve essere in possesso di un&nbsp;<i>requisito di capacità tecnica</i>&nbsp;che &#8211; all’evidenza &#8211; è stato ritenuto&nbsp;<i>imprescindibile</i>&nbsp;affinché la prestazione richiesta si svolga con l’elevato&nbsp;<i>standard</i>&nbsp;di&nbsp;<i>efficienza</i>,&nbsp;<i>affidabilità</i>&nbsp;e&nbsp;<i>sicurezza</i>&nbsp;che il servizio richiede.</p>
<p>Dalla documentazione in atti è tuttavia emerso che in sede di presentazione dell’offerta&nbsp;<i>l’aggiudicataria ha reso una autocertificazione non attestante le effettiva realtà dei fatti</i>.</p>
<p>Nell’offerta, invero, l’aggiudicataria attestava di possedere due velivoli, mentre in realtà &#8211; e come è stato successivamente acclarato &#8211; disponeva di un solo ed unico aeromobile.</p>
<p>Ciò costituiva e costituisce un’<i>autonoma causa di esclusione dalla gara</i>&nbsp;ai sensi dell’art.75 del DPR n.445 del 2000, norma che stabilisce che qualora emerga la non veridicità del contenuto di una c.d. “autocertificazione”, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento adottato in forza e sulla base della dichiarazione non veritiera; e cioè, nella specie, dall’ammissione e successiva aggiudicazione dell’appalto (C.S., V^, 11.11.2011 n.5973; C.S., VI^, 17.9.2009 n.5548).</p>
<p><i>Già solamente per questa ragione</i>, dunque, il Seggio di gara (e comunque l’Amministrazione appaltante)&nbsp;<i>avrebbe dovuto escludere il raggruppamento</i>&nbsp;che si era aggiudicato provvisoriamente l’appalto (avendo attestato in un documento autocertificato una circostanza&nbsp;<i>non veritiera</i>).</p>
<p>1.2.2.2. Il Giudice di primo grado afferma, al riguardo &#8211; tuttavia &#8211; che&nbsp;<i>“la Sardinian ha acquisito nel gennaio 2014 anche la disponibilità di un Piaggio 180</i>&nbsp;&#8211; e cioè del velivolo mancante (NdR) &#8211;&nbsp;<i>con contratto di Wet Lease”.</i></p>
<p>Senonché, tale argomentazione non appare risolutiva; e non convince per le seguenti due ragioni.</p>
<p>1.2.2.2.1. Innanzitutto in quanto appare evidente che la (asserita) disponibilità del velivolo è stata acquisita<i>allorquando la procedura era ormai in corso</i>, mentre secondo un principio costituente&nbsp;<i>jus receptum</i>&nbsp;nell’Ordinamento, i requisiti devono essere posseduti &#8211;&nbsp;<i>di regola</i>&nbsp;(e nella fattispecie non vi era alcun norma che disponesse diversamente) &#8211; già fin dal momento della presentazione dell’offerta (o addirittura della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara).</p>
<p>1.2.2.2.2. Ed in secondo luogo in quanto il contratto di Wet Lease (con cui il secondo velivolo è stato, poi,&nbsp;<i>preso in locazione</i>) non costituisce uno strumento idoneo ad assicurare l’assolvimento delle condizioni poste dal Capitolato speciale di gara (e dunque a garantire la fornitura della prestazione costituente oggetto dell’obbligazione).</p>
<p>Come risulta dalla nota prot. 87906 del 18.8.2014 dell’ENAC, depositata nel fascicolo di primo grado dal r.t.i. SARDINIAN-AEROMED, il contratto in questione aveva, infatti, durata limitata a sei mesi; e ciò in quanto la locazione era stata autorizzata dall’ENAC fino al 30.4.2015.</p>
<p>Inoltre il contratto in questione prevede:</p>
<p>&#8211; che il conduttore (nella specie: il raggruppamento d’imprese risultato aggiudicatario dell’appalto per cui è causa) non possa utilizzare&nbsp;<i>propri</i>&nbsp;piloti né eseguire&nbsp;<i>in prima persona</i>&nbsp;(<i>id est</i>: direttamente) alcun intervento di manutenzione sull’aeromobile:</p>
<p>&#8211; e che debba essere il locatore a fornire i&nbsp;<i>suoi</i>&nbsp;piloti; e cioè, nella specie, piloti qualificati ed autorizzati&nbsp;<i>dall’A.C.C. bulgara</i>; e che debba essere sempre il locatore a provvedere alla manutenzione dell’aeromobile&nbsp;<i>in conformità con i programmi di manutenzione approvati dalla medesima Autorità straniera</i>.</p>
<p>Il che evidentemente&nbsp;<i>sottrae un significativo ambito di controllo all’Amministrazione; ed assoggetta l’aggiudicataria a vincoli (materiali e contrattuali) che possono finire per condizionare e pregiudicare il buon andamento della quotidiana attività di servizio</i>.</p>
<p>Il locatore si è finanche riservato &#8211; inoltre &#8211; di potere effettuare voli per i propri clienti durante i giorni in cui l’aeromobile non sia utilizzato &#8211; come se ciò fosse prevedibile &#8211; per il servizio sanitario; e di poter “vendere” ore di volo a terzi.</p>
<p>E poiché&nbsp;<i>tutto ciò</i>&nbsp;si pone in aperta violazione della prescrizione secondo cui la disponibilità dell’aeromobile dev’essere&nbsp;<i>continua</i>, in modo da&nbsp;<i>assicurare il servizio 24 ore su 24</i>&nbsp;(<i>e da garantire che ciascun aeromobile sia pronto a partire entro due ore dalla chiamata</i>), appare fin troppo evidente che il raggruppamento in favore del quale è stata pronunziata l’aggiudicazione difettava (e difetta) di un requisito di capacità tecnica che per la disciplina di gara era&nbsp;<i>assolutamente fondamentale</i>.</p>
<p>1.3. Non resta, pertanto, in riforma dell’appellata sentenza, che&nbsp;<i>annullare l’aggiudicazione</i>; e, ai sensi ed in forza dell’art.122 del codice del processo amministrativo,&nbsp;<i>dichiarare l’inefficacia</i>&nbsp;del contratto stipulato (in seguito all’illegittima aggiudicazione) fra il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED e l’ISMETT&nbsp;<i>a far data dalla nuova aggiudicazione che l’Amministrazione è tenuta a pronunziare</i>, e salvi gli ulteriori provvedimenti che quest’ultima dovrà adottare a tal fine ed al fine di pervenire alla stipula del nuovo contratto che contempli il c.d. “subentro” nell’appalto della AEROPA.</p>
<p>1.4. Quanto al risarcimento del danno, non può essere ignorato, infine, che l’art.124 del codice del processo amministrativo prescrive espressamente e tassativamente (<i>rectius</i>: inderogabilmente) che&nbsp;<i>“se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone</i><i>il risarcimento del danno per equivalente, subìto e provato”</i>.</p>
<p>1.4.1. Tale norma va interpretata nel senso che nel caso in cui &#8211; come nella fattispecie per cui è causa &#8211; la pronuncia di inefficacia&nbsp;<i>sopraggiunga</i>&nbsp;allorquando il contratto sia già in fase di esecuzione,&nbsp;<i>va comunque disposto</i><i>in favore del ‘giusto aggiudicatario’ (id est: del soggetto subentrante nell’appalto per effetto di una sentenza che abbia annullato la precedente aggiudicazione), il risarcimento del danno riferibile al periodo nel quale lo stesso sia rimasto temporaneamente escluso dalla possibilità di fornire la prestazione (e di trarne il dovuto corrispettivo)</i>.</p>
<p>La norma in questione (art.124 cit.) va correttamente interpretata &#8211; cioè &#8211; nel senso che per il lucro cessante relativo al&nbsp;<i>segmento</i>&nbsp;di appalto in ordine al quale la dichiarazione di inefficacia del contratto non potrebbe produrre &#8211;&nbsp;<i>ratione temporis</i>&nbsp;&#8211; alcun&nbsp;<i>effetto realmente e concretamente satisfattivo</i>, il c.d. “giusto aggiudicatario” va comunque risarcito (almeno) “per equivalente”.</p>
<p>Con riferimento alla fattispecie in esame, ciò significa che&nbsp;<i>l’Amministrazione deve comunque risarcire la nuova aggiudicataria</i>, vittoriosa nel giudizio di annullamento dell’aggiudicazione illegittima,&nbsp;<i>per il danno subìto a cagione della ‘sottrazione’ del ‘segmento’ di appalto che le competeva svolgere</i>.</p>
<p>E ciò in quanto, se così non fosse la sentenza di accoglimento resterebbe, almeno in parte, “inutiliter data”, il che contrasterebbe con il principio della effettività della tutela.</p>
<p>1.4.2. Alla liquidazione del risarcimento del danno (derivante all’appellante dalla sottrazione del segmento di appalto che avrebbe dovuto esserle affidato fin dall’origine) non osta il fatto che, allo stato, l’entità del danno subìto non risulta ancora ‘provata’, e cioè ‘liquidata’.</p>
<p>Nessuna norma preclude, infatti (ed il c.d. “principio di economia processuale” suggerisce, invece) che a tale liquidazione il Giudice provveda solamente allorquando abbia deciso le modalità di applicazione degli artt.122 e 124 del codice del processo amministrativo (<i>rectius</i>: allorquando abbia deciso, proprio ai sensi dell’art.122 cit., il termine dal quale far decorrere l’inefficacia del contratto).</p>
<p>1.4.3. Quanto al ‘merito’ del giudizio sulla responsabilità (relativa al segmento di appalto sottratto alla ‘giusta aggiudicataria’),&nbsp;<i>non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie essa sussista, quantomeno a titolo di colpa, posto che la esclusione dall’aggiudicazione della società appellante è derivata</i>&nbsp;&#8211; come evidenziato nel Capo 1.2. &#8211;&nbsp;<i>dalla erronea applicazione di talune norme di legge&nbsp;</i>(art.37, comma 2°, e 49 del codice dei contratti pubblici)<i>&nbsp;nonché di disposizioni del Bando e del Capitolato speciale</i>.</p>
<p>1.4.4. Per la&nbsp;<i>liquidazione del danno</i>&nbsp;(e cioè per la specifica determinazione del ‘quantum debetur’), si ritiene opportuno far ricorso &#8211; in aderenza ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr, per tutte, C.S., V^, 8.11.2012 n.5686) &#8211; al ‘metodo’ introdotto dall’art.34 del codice del processo amministrativo (come rielaborato ed adattato alle concrete necessità processuali dalla citata giurisprudenza), ordinando all’Amministrazione di formulare, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notifica ad istanza di parte, se precedente) della presente sentenza, una offerta risarcitoria che contempli una somma da corrispondere quale ristoro per il c.d. “lucro cessante”, mentre è evidente l’insussistenza di qualsiasi “danno curriculare” a carico della AEROPA, posto che essa &#8211; come preannunziato nel Capo 1.3. &#8211; è destinata a ‘subentrare’ nel contratto al fine di svolgere il&nbsp;<i>restante segmento</i>&nbsp;di servizio costituente oggetto dell’appalto.</p>
<p>Resta inoltre esclusa &#8211; sulla scorta della pacifica giurisprudenza formatasi sulla questione (C.S., V^, 3.5.2012 n.2546) &#8211; ogni risarcibilità per il “danno emergente” derivante dalla spese di partecipazione alla gara.</p>
<p>Quanto ai&nbsp;<i>criteri</i>&nbsp;da seguire per la determinazione del ‘lucro cessante’ (s’intende:&nbsp;<i>relativo, per tutto quanto fin qui rilevato, al solo segmento di appalto indebitamente sottratto all’avente diritto al risarcimento</i>), in aderenza al più accreditato orientamento della giurisprudenza (C.S., IV^, 21.6.2011 n.3670; C.S., IV^, 7.9.2010 n.6485), l’Amministrazione dovrà basare la sua proposta sugli elementi emergenti dall’’offerta’, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti &#8211; e dunque l’utile (<i>rectius</i>: il profitto) &#8211; che la società prevedeva di trarre dall’aggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dell’appalto.</p>
<p>Nella determinazione della proposta risarcitoria l’Amministrazione terrà conto, infine della rivalutazione monetaria da calcolare a far data dalla stipula del contratto che viene dichiarato inefficace (C.S., III^, 14.12.2012 n.6444) e degli interessi maturati e maturandi (secondo i criteri evidenziati in C.S., 8.11.2012 n.5686).</p>
<p>2. In considerazione delle superiori osservazioni, ed ‘assorbito’ quant’altro:</p>
<p>&#8211; in accoglimento dell’appello ed riforma dell’appellata sentenza, il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di servizio per cui è causa,&nbsp;<i>va annullato</i>&nbsp;unitamente agli atti ad esso connessi;</p>
<p>&#8211; in applicazione ed in forza dell’art.122 del codice del processo amministrativo, il contratto stipulato a seguito dell’illegittima aggiudicazione&nbsp;<i>va dichiarato inefficace</i>, a decorrere dalla nuova aggiudicazione che l’Amministrazione è tenuta a pronunziare;</p>
<p>&#8211; in applicazione dell’art.124 del codice del processo amministrativo, l’Amministrazione&nbsp;<i>va condannata al risarcimento</i>in favore della società AEROPA per il danno provocatole a cagione del mancato affidamento e svolgimento del servizio per il periodo in cui lo stesso è stato illegittimamente affidato e svolto dal r.t.i. SARDINIAN-AEROMED.</p>
<p>Inoltre, alla soccombenza dell’ISMETT e del r.t.i. SARDINIAN-AEROMED non può che seguire &#8211; in mancanza di esimenti che il Collegio non rileva &#8211; la loro condanna al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali, che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in complessive €.6000,00 (€.3000,00 per il primo grado ed €.3000,00 per il presente grado d’appello), oltre i.v.a. ed accessori dovuti per legge.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in accoglimento dell’appello ed riforma dell’appellata sentenza:</p>
<p>&#8211;&nbsp;<i>annulla</i>&nbsp;il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto di servizio per cui è causa unitamente agli atti ad esso connessi, impugnati con il ricorso proposto in primo grado;</p>
<p>&#8211;&nbsp;<i>dichiara inefficace</i>&nbsp;il contratto stipulato (a seguito dell’aggiudicazione sopra menzionata) dall’ISMETT (ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE) e dal Raggruppamento SARDINIAN-AEROMED appellati, a decorrere dalla nuova aggiudicazione che l’Amministrazione è tenuta a pronunziare;</p>
<p>&#8211;&nbsp;<i>condanna</i>&nbsp;l’Amministrazione appellata al risarcimento dei danni provocati all’appellante società AEROPA, da liquidare con il metodo di cui all’art.34 del c.p.a. per il&nbsp;<i>titolo</i>&nbsp;(mancato affidamento a quest’ultima del servizio, per il periodo in cui lo stesso è stato illegittimamente affidato dal r.t.i. SARDINIAN-AEROMED) ed in conformità ai<i>criteri</i>&nbsp;enucleati in motivazione</p>
<p>&#8211; condanna l’ISMETT ed il r.t.i. SARDINIAN-AEROMED al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali, che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessive €.6000,00 (€.3000,00 per il primo grado ed €.3000,00 per il presente grado d’appello), oltre i.v.a. ed accessori dovuti per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Antonino Anastasi, Consigliere</p>
<p>Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore</p>
<p>Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<p>Giuseppe Barone, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 08/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</a></p>
<p>Pres. Lipari – Est. Anastasi Sulla inconfigurabilità di un obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta 1.Contratti P.a. – Gara –&#160; Lavori scorporabili – Concorrente – Carenza di qualificazione – Ricorso al subappalto – Subappaltatore – Indicazione nominativa in offerta – Obbligo – Non sussiste 2.Contratti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari – Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sulla inconfigurabilità di un obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti P.a. – Gara –&nbsp; Lavori scorporabili – Concorrente – Carenza di qualificazione – Ricorso al subappalto – Subappaltatore – Indicazione nominativa in offerta – Obbligo – Non sussiste </strong><br />
<strong>2.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Giudizio di anomalia – Obbligo di motivazione &#8211; Condizioni</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In una gara in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria l’indicazione del nominativo del subappaltatore neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107,comma 2,d. P.R. 207/2010 &nbsp;traducendosi altrimenti detta indicazione in una eterointegrazione del bando, mediante l&#8217;inammissibile inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa cogente pretermessa nell&#8217;avviso.<br />
2.Nelle gare pubbliche d&#8217;appalto, in sede di verifica dell&#8217;anomalia&nbsp;dell&#8217;offerta, il giudizio della stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; in tal caso, l&#8217;obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia; di conseguenza incombe sul soggetto, che contesta l&#8217;aggiudicazione, l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati. Ne consegue che, riguardo alla verifiche di&nbsp;anomalia, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato limitato ai casi di macroscopiche illegittimità oppure di valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00036/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00753/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 753 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Ricciardello Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, Via Trentacoste n. 89;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Consorzio per le Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Rotigliano, Candeloro Nania, con domicilio eletto presso Riccardo Rotigliano in Palermo, Via Filippo Cordova n. 95;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Notari Luigi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Colombo, Elvira Poscio, Diego Ziino, con domicilio eletto presso Diego Ziino in Palermo, V. Francesco P. Di Blasi n.16;<br />
Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso Giorgia Lo Monaco in Palermo, Via Fiume n. 6;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 01840/2015, resa tra le parti, concernente appalto &#8211; lavori di messa in sicurezza della galleria Tindari dell&#8217;autostrada a20 Messina-Palermo – aggiudicazione;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Per Le Autostrade Siciliane, di Notari Luigi S.p.A. e di Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati F. Cintiioli, R. Rotigliano per sè stesso e su delega di C. Nania, P. Starvaggi e E. Poscio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>
Nell’agosto del 2014 il Consorzio per le Autostrade Siciliane – CAS ha bandito una gara per l’aggiudicazione – col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – dei lavori di messa in sicurezza della galleria Tindari dell’autostrada Messina –Palermo.<br />
All’esito della procedura si è classificata al primo posto della graduatoria di merito l’ATI avente come mandataria l’impresa Luigi Notari s.p.a., seguita dalla Ricciardello Costruzioni s.r.l..<br />
La Ricciardello ha impugnato gli atti di gara con ricorso, poi seguito da motivi aggiunti, proposto avanti al TAR Catania ed ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per molteplici motivi.<br />
La ricorrente ha inoltre denunciato vizi afferenti al procedimento di verifica, da parte della stazione appaltante, dell’<strong>anomalia</strong>&nbsp;dell’offerta della ATI Teodoro.<br />
La mandante dell’ATI aggiudicataria, per parte sua, ha proposto un ricorso incidentale escludente, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per mancata indicazione in seno all’offerta degli oneri di sicurezza aziendale nonché per irregolarità della cauzione provvisoria presentata.<br />
In sede cautelare il TAR, opinando per la fondatezza di almeno una delle censure dedotte, ha provveduto alla tempestiva fissazione dell’udienza di merito.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale etneo ha in primo luogo dichiarato tardivo il ricorso incidentale dell’aggiudicataria.<br />
Quindi &#8211; discostandosi dall’avviso espresso in sede incidentale – ha respinto il ricorso introduttivo, rilevando l’infondatezza di tutte le censure ivi versate.<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla Impresa soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, ed ha dedotto a tal fine tre motivi di impugnazione.<br />
Si è costituito in resistenza il Consorzio.<br />
Si sono altresì separatamente costituite le componenti dell’ATI aggiudicataria, le quali hanno chiesto il rigetto dell’avverso gravame.<br />
Con ord.za n. 488 del 2015 questo Consiglio di Giustizia ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Le Parti hanno depositato memorie e note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.<br />
All’udienza del 19 novembre 2015 l’appello è stato spedito in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>L’appello non è fondato e va come tale respinto.<br />
Oggetto sostanziale della presente controversia è la procedura di gara comunitaria, bandita nell’agosto del 2014 dal Consorzio per le Autostrade Siciliane – C.A.S. per l’aggiudicazione, col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di messa in sicurezza della galleria Tindari dell’autostrada Messina –Palermo.<br />
All’esito della procedura si è classificata al primo posto della graduatoria di merito, ed ha poi conseguito l’aggiudicazione, l’ATI costituita tra l’impresa Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a. e la Notari Luigi s.p.a..<br />
La Ricciardello Costruzioni s.r.l., classificatasi al secondo posto nella graduatoria di merito, ha impugnato gli atti della procedura e l’aggiudicazione con ricorso e motivi aggiunti, sostenendo da un lato che l’ATI avversaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione; dall’altro che in ogni caso la stazione appaltante, in sede di verifica della anomala offerta dell’ATI, aveva posto in essere gravi vizi di legittimità.<br />
La sentenza del TAR Catania in epigrafe indicata, con la quale è stata integralmente respinta l’impugnativa, è impugnata con l’atto di appello oggi in esame dalla soccombente impresa Ricciardello, la quale ne chiede la riforma deducendo a tal fine tre articolati motivi di impugnazione.<br />
Ciò premesso, si procede al vaglio del primo motivo, mediante il quale l’appellante deduce che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per omessa indicazione del subappaltatore cui l’ATI – in quanto sprovvista di SOA OG10 per impianti di illuminazione – avrebbe dovuto di necessità demandare l’esecuzione delle relative opere, ovviamente considerate scorporabili dalla legge di gara nonostante la rilevante incidenza quantitativa sul complesso dell’appalto.<br />
Il mezzo, che investe uno dei punti nodali della controversia, non può essere accolto.<br />
In punto di fatto si ricorda che l’ATI Notari – la cui capogruppo è in possesso di certificazione SOA per la categoria prevalente OG 4 lavori nel sottosuolo, per classifica di importo superiore all’insieme dei lavori previsti nel bando – ha dichiarato in sede di offerta di essere tenuta a subappaltare tutti lavori della ctg. OG10, scorporabile ma come si è detto sopra a qualificazione obbligatoria.<br />
L’ATI non ha però indicato nel contesto dell’offerta l’impresa alla quale il subappalto in controversia sarebbe stato affidato.<br />
Come è noto, la giurisprudenza non ha – sino a tempi recentissimi – assunto una posizione univoca per quanto riguarda la necessità dell&#8217;indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti di una gara di appalto, i quali abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell&#8217;affidamento, per le quali non risultino in possesso della richiesta qualificazione.<br />
Secondo l’orientamento nel tempo prevalente, l&#8217;art. 118, comma 2, del d.lgs. nr. 163/2006, nella parte in cui sottopone l&#8217;affidamento in subappalto alla condizione che i concorrenti all&#8217;atto dell&#8217;offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, andava interpretato nel senso che la dichiarazione deve contenere anche l&#8217;indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in conseguenza del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (cd. subappalto necessario).Secondo l’orientamento giurisprudenziale obiettivamente minoritario e secondo l’ANAC, invece, la normativa vigente non pone l&#8217;obbligo d&#8217;indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, a differenza di quanto previsto dall&#8217;art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 per l&#8217;impresa ausiliaria, ma soltanto l&#8217;onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intenda subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, e ciò a tutela della stazione appaltante, circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all&#8217;appaltatore.<br />
Con ord.za n. 2707 del 2015 della IV Sezione del Consiglio di Stato ed ord.za n. 3069 del 2015 della V Sezione la controversa questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria la quale con la recentissima sentenza 2.11.2015 n. 9 ha in sostanza stabilito che l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell&#8217;offerta non è obbligatoria, neanche nell&#8217;ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all&#8217;art. 107, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.<br />
In tal senso la sentenza ora citata ha rilevato quanto segue:<br />
“ L&#8217;art. 92, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina i requisiti di partecipazione alla gara, stabilisce, innanzitutto, che, ai predetti fini, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili), purché per l&#8217;importo totale dei lavori.<br />
Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7 e 109, comma 2, d.P.R. cit. e 37, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 chiarisce, poi, che il concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate all&#8217;art. 107, comma 2 (c.d. opere a qualificazione necessaria) non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma le deve subappaltare a un&#8217;impresa provvista della relativa, indispensabile qualificazione.<br />
L&#8217;art. 118 d.lgs. cit. (collocato sistematicamente entro la Sezione V del codice, rubricata &#8220;principi relativi all&#8217;esecuzione del contratto&#8221;) si occupa, invece, di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto e prevede, per quanto qui rileva, che all&#8217;atto dell&#8217;offerta siano indicati (solo) i lavori che il concorrente intende subappaltare e che l&#8217;affidatario depositi, poi, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative lavorazioni (unitamente a tutte le attestazioni e dichiarazioni prescritte).<br />
Dall&#8217;analisi delle regole appena citate si ricavano, quindi, i seguenti principi:<br />
a) per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l&#8217;importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all&#8217;art. 107, comma 2, d.P.R. cit.);<br />
b) le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all&#8217;art. 107, comma 2, d.P.R. cit. non possono essere eseguite direttamente dall&#8217;affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria);<br />
c) nell&#8217;ipotesi sub b) il concorrente deve subappaltare l&#8217;esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione;<br />
d) la validità e l&#8217;efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell&#8217;offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell&#8217;inizio dei lavori subappaltati;<br />
e) il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell&#8217;appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev&#8217;essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice (tra le quali, ad esempio, l&#8217;incameramento della cauzione).<br />
Si tratta come si vede di un apparato regolativo compiuto, coerente, logico e, soprattutto, privo di aporie, antinomie o lacune.”.<br />
A fronte di tali inequivoche statuizioni non può dunque seguirsi la Difesa dell’appellante quando – sia pure alla stregua di argomentazioni assai suggestive – mira a dimostrare la perdurante validità dell’orientamento più restrittivo.<br />
Infatti, come rilevato dall’Adunanza Plenaria, “in primo luogo l&#8217;affermazione dell&#8217;obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore all&#8217;atto dell&#8217;offerta si risolverebbe in una eterointegrazione del bando (che non lo prevedeva), mediante l&#8217;inammissibile inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa cogente pretermessa nell&#8217;avviso (da valersi quale unica condizione legittimante della sua eterointegrazione).<br />
Mentre, infatti, l&#8217;eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l&#8217;omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1250), nella fattispecie in esame verrebbe, al contrario, automaticamente inserita nel bando una clausola non rinvenibile nel diritto positivo e di mera creazione giurisprudenziale.”. ( Ap. n. 9/2015 citata).<br />
A ciò deve aggiungersi che, come peraltro ben eccepito dalle Difese della ATI e del CAS con argomentazioni poi avallate dal Supremo Consesso, da un lato la tesi favorevole all&#8217;affermazione dell&#8217;obbligo in questione comporterebbe una confusione tra avvalimento e subappalto, nella misura in cui attrae il rapporto con l&#8217;impresa subappaltatrice nella fase della gara, anziché in quella dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, con ciò assimilando due istituti che presentano presupposti, finalità e regolazioni diverse; dall’altro la stessa tesi vanifica e rende inutiliter dato il disposto dell’art. 92 del Regolamento il quale come si è visto impone al concorrente non qualificato per le opere scorporabili di possedere nella categoria prevalente una classifica pari all’intero importo dell’appalto, opere scorporabili comprese.<br />
Il mezzo in rassegna va quindi disatteso, rimanendo perciò assorbita ogni riflessione sul tema della applicabilità – in caso di omessa indicazione del nominativo del subappaltatore – del soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1 ter del codice appalti.<br />
Con il secondo motivo l’appellante deduce che illegittimamente, in sede di verifica dell’<strong>anomalia</strong>, la stazione appaltante ha tenuto conto di giustificazioni rese dalla concorrente e che invece avrebbero dovuto esser rese dalla impresa subappaltatrice, in quanto riguardanti proprio i prezzi delle forniture e lavorazioni afferenti alle opere scorporabili in subappalto necessario.<br />
Il mezzo non merita positiva considerazione, in quanto – non dovendo essere indicato il subappaltatore in sede di offerta – logicamente l’unico interlocutore della stazione appaltante nel procedimento di verifica non poteva che essere l’ATI concorrente.<br />
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l’acquisizione dei preventivi delle forniture relative ai lavori in subappalto necessario.<br />
Nè l’appellante può essere seguito quando afferma che l’ATI aggiudicataria – avendo acquisito direttamente questi preventivi – ha in realtà intenzione di ricorrere non al subappalto ma ad un contratto di cottimo: in disparte il rilievo che non solo nel cottimo l’appaltante può fornire i materiali all’esecutore, la questione, comunque, riguarda palesemente la fase esecutiva dell’appalto ed è quindi irrilevante per quanto concerne la gara.<br />
Con il terzo motivo l’appellante deduce da un lato che la verifica dell’<strong>anomalia</strong>&nbsp;è stata condotta dalla stazione appaltante in modo del tutto sommario e poco rispettoso delle scansioni legali; dall’altro che la dichiarazione di congruità dell’offerta è complessivamente apodittica e comunque non attendibile.<br />
Il mezzo non merita positiva considerazione.<br />
In punto di fatto deve evidenziarsi che la stazione appaltante ha dimostrato nel giudizio di primo grado come la concentrazione temporale del procedimento di verifica sia stata in realtà imposta dalla assoluta necessità di pervenire all’aggiudicazione entro il termine invalicabile del 31 dicembre, onde non vanificare il relativo finanziamento comunitario.<br />
Ciò premesso, deve in diritto osservarsi che i rilievi dell’appellante circa l’estrema accelerazione impressa al procedimento di verifica non sono in realtà concludenti, atteso che la celerità del procedimento di per sè sola – e cioè ove non collegata all’indicazione di travisamenti dimenticanze o aporie del controllo esercitato &#8211; in linea generale non ridonda in vizio di legittimità.<br />
Passando poi al merito delle contestazioni che l’appellante rivolge contro il giudizio di congruità, questo Collegio non può non rilevare – in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato – che nelle gare pubbliche d&#8217;appalto, in sede di verifica dell&#8217;<strong>anomalia</strong>&nbsp;dell&#8217;offerta, il giudizio della stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; in tal caso, l&#8217;obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di<strong>anomalia</strong>; di conseguenza incombe sul soggetto, che contesta l&#8217;aggiudicazione, l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati ( cfr. ex multis V Sez. n. 5450 del 2015).<br />
Ciò comporta sul piano applicativo che, riguardo alla verifiche di&nbsp;<strong>anomalia</strong>, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato limitato ai casi di macroscopiche illegittimità oppure di valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, ipotesi queste che nella presente controversia – nonostante gli sforzi argomentativi profusi dall’appellante – non è possibile riscontrare.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.<br />
Le incertezze registrabili nella giurisprudenza, all’epoca della proposizione dell’appello, sulla questione principalmente controversa impongono di compensare spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Neri, Consigliere<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il&nbsp;<strong>08/02/2016</strong><br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Scanderbeg Sull’obbligo per il concessionario di suolo pubblico di munirsi del titolo edilizio per eseguire interventi sulle opere in concessione Edilizia e territorio &#8211; Suoli pubblici &#8211; Concessione &#8211; Interventi edilizi &#8211; Titolo edilizio &#8211; Necessità. &#160; Nessuna disposizione normativa esonera un soggetto privato a munirsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Scanderbeg</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo per il concessionario di suolo pubblico di munirsi del titolo edilizio per eseguire interventi sulle opere in concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e territorio &#8211; Suoli pubblici &#8211; Concessione &#8211; Interventi edilizi &#8211; Titolo edilizio &#8211; Necessità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nessuna disposizione normativa esonera un soggetto privato a munirsi di titolo edilizio, su un suolo ottenuto in concessione sul quale intenda eseguire opere edilizie, come disposto dal Testo unico in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dall’amministrazione comunale, anche qualora si tratti di <em>opus novum </em>(manufatto in sostituzione del vecchio) e sviluppi una cubatura inferiore, ovvero una minore superficie di quella preesistente. Ne consegue che, il concessionario di suolo o di opera pubblica deve previamente munirsi di titolo edilizio per eseguire opere edilizie su manufatti in titolarità dell’ente pubblico concedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00498/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 01736/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Eolie s.r.l. e Panamino s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese in giudizio dall&#8217;avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall&#8217; avvocato Rodolfo Murra, e domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p>della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I QUATER n. 1599/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusivamente realizzate e risarcimento dei danni</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini e Murra;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>1.- La società Eolie s.r.l. e la società Panamino s.r.l. impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 gennaio 2015 n. 1599 che ha respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) dalle stesse proposto avverso la determina dirigenziale del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) 8 novembre 2012 n. 2195, recante l’ingiunzione a demolire tutte le opere abusivamente realizzate sul terreno di proprietà di Roma Capitale sito in Roma via Panama s.n.c. altezza largo Blangladesh, all’interno del parco Rabin in Villa Ada, nonché avverso gli atti presupposti specificamente indicati nell’epigrafe dell’atto di appello; con motivi aggiunti di primo grado è stata impugnata la determina dirigenziale 26 marzo 2014 n. 731 con la quale l’amministrazione capitolina, constatato l’inadempimento del pregresso ordine di riduzione in pristino, ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere abusive, ed in particolare del manufatto di circa mq 90 realizzato in sostituzione del vecchio gazebo, dei&nbsp;<i>container</i>metallici adibiti a servizi igienici nonché delle opere funzionali all’allargamento della piazzola a servizio del chiosco.</p>
<p>Le società appellanti lamentano l’erroneità della gravata sentenza, che ha ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla base del solo rilievo della carenza di un titolo edilizio per la realizzazione delle opere edilizie, senza considerare la speciale posizione delle odierne appellanti, concessionarie di manufatti di proprietà comunale ed incaricate della gestione del chiosco-bar e della manutenzione del limitrofo parco per conto dell’ente comunale.</p>
<p>Le appellanti concludono per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio e con il risarcimento dei danni corrispondenti al valore del bene da demolire nonché per il mancato godimento del bene stesso.</p>
<p>Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere all’appello e per chiederne la reiezione con ogni statuizione anche in ordine alle spese di lite.</p>
<p>Con ordinanza cautelare 15 aprile 2015 n. 1583 è stata disposta la sospensione della esecutività della impugnata sentenza in attesa della definizione merito del giudizio.</p>
<p>All’udienza pubblica del 19 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.</p>
<p>2.- L’appello è infondato e va respinto.</p>
<p>3.- La questione da dirimere, di agevole soluzione, può compendiarsi nel tema se il concessionario di suolo o di opera pubblica debba previamente munirsi di titolo edilizio per eseguire opere edilizie su manufatti in titolarità dell’ente pubblico concedente.</p>
<p>La risposta al quesito non può che essere affermativa.</p>
<p>Invero, nell’ordinamento non esiste alcuna disposizione normativa che esoneri un soggetto privato che intenda, su un suolo ottenuto in concessione, eseguire opere edilizie dall’acquisizione del titolo edilizio, secondo quanto a tal uopo prevede il Testo unico in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001: occorre infatti prescindere dalla titolarità (pubblica o privata) delle aree ovvero dei manufatti sulle quali dette opere debbano in concreto incidere, giacché i rispettivi titoli rispondono a norme, esigenze e interessi pubblici diversi, a tacere di ogni altra differenza procedimentale e strutturale.</p>
<p>Alla luce di tale dirimente considerazione non appaiono condivisibili i tentativi delle società appellanti di supplire alla deficienza del titolo introducendo argomenti afferenti la intervenuta approvazione delle opere da parte del’autorità comunale.</p>
<p>4.- Nemmeno rileva che&nbsp;<i>l’opus novum</i>&nbsp;(i.e., nel caso in esame, il manufatto eseguito in sostituzione del vecchio gazebo in legno) sviluppi una cubatura inferiore ovvero una minore superficie di quello preesistente, come prospettato dalle società appellanti. Ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dall’amministrazione comunale, anche quando – come appunto nel caso di specie &#8211; sia quest’ultima proprietaria del suolo ovvero della costruzione oggetto di ristrutturazione ma l’iniziativa dell’intervento faccia capo- come nel caso in esame – al gestore del chiosco-bar cui è destinato l’immobile oggetto di intervento.</p>
<p>Altro è il caso delle opere realizzate a iniziativa della stessa amministrazione comunale proprietaria, in cui l’approvazione dell’opera con delibera di Consiglio comunale (ovvero della Giunta, nei casi previsti dalla legge) assorbe&nbsp;<i>ex se</i>&nbsp;&#8211; ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 380 del 2001 &#8211; l’ordinario procedimento abilitativo delle opere edilizie.</p>
<p>5.- Peraltro, oltre al dirimente profilo di cui si è detto, vale osservare che il richiamo alle precedenti delibere comunali approvative delle opere poi oggetto di concessione in favore di esse deducenti non giova alle ragioni delle società appellanti. Infatti l’ordine di demolizione oggetto del ricorso di primo grado non riguarda dette opere nella loro originaria consistenza, ma i successivi interventi edilizi posti essere a iniziativa esclusiva delle società che gestiscono il chiosco-bar e che a ragione sono stati sanzionati con l’ordine di riduzione in pristino, in quanto non sorretti da idoneo titolo.</p>
<p>Al proposito giova rilevare che il progetto definitivo relativo alla sistemazione a verde dell’area in oggetto e l’approvazione della concessione-convenzione per l’installazione di un chiosco-bar è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 432 del 23 luglio 2002, mentre l’accertamento delle infrazioni edilizie ha fatto seguito al sopralluogo della Polizia municipale del 27 febbraio 2008: la cesura temporale è anch’essa sintomatica del fatto che le opere ritenute abusive dall’amministrazione capitolina nei provvedimenti sanzionatori in primo grado impugnati siano diverse da quelle oggetto dell’originaria approvazione di Giunta.</p>
<p>6.- Quanto alle determinazioni dirigenziali del Dipartimento politiche ambientali e risorse agricole di Roma Capitale dell’ 11 aprile 2008 e del 22 giugno 2009, il Collegio osserva che neppure ad esse può riconnettersi, come pretenderebbero le appellanti, valenza surrogatoria del titolo edilizio.</p>
<p>Con la prima di tali determinazioni, infatti, il dirigente si limita ad approvare “le opere di migliorie” del chiosco, riconoscendone la pubblica utilità, ai soli fini della ammissione della Eolie s.r.l. al finanziamento agevolato presso l’istituto di credito convenzionato con il Comune di Roma (Banca di Credito Cooperativo di Roma). Con la seconda determinazione, il dirigente prende atto della prospettata esigenza di Eolie s.r.l. di associarsi con la società Panamino per la gestione del chiosco-bar e dei servizi annessi.</p>
<p>7.- Da ultimo, è il caso di aggiungere che, in mancanza di espressa previsione normativa, non può assumere valenza sostitutiva del titolo edilizio il fatto che le società appellanti siano rimaste affidatarie dei servizi di pulizia e manutenzione del Parco Rabin, nell’intorno del chiosco-bar oggetto dell’ordine di ripristino. L’affidamento dei detti servizi a mezzo di concessione-convenzione è atto autonomo e separato rispetto a quello che rende legittimi gli interventi edilizi e non ha efficacia abilitante sotto tale profilo.</p>
<p>8.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.</p>
<p>9.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (RG n. 1736/15), come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore</p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Consigliere</p>
<p>Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p>Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 08/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2016-n-498/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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