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	<title>8/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.714</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2013-n-714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2013-n-714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.714</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Giovagnoli Coni Servizi S.p.a. (Avv. M. Ranieri) / Diemme s.c.a r.l.S.C.A.R.L. (Avv. M. Lioi) e altri sulla mancanza di effetti di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta solo parzialmente 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Raggruppamento temporaneo di imprese &#8211; Associato – Legittimazione ad agire – Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2013-n-714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2013-n-714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.714</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini  &#8211; Est. Giovagnoli <br /> Coni Servizi S.p.a. (Avv. M. Ranieri) / Diemme s.c.a r.l.S.C.A.R.L. (Avv. M. Lioi) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla mancanza di effetti di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta solo parzialmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Ricorso – Raggruppamento temporaneo di imprese &#8211; Associato – Legittimazione ad agire – Sussiste – Ragioni. </p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Presentazione di dichiarazione sostitutiva – Sottoscrizione – Mancanza – Su uno dei due fogli di cui si compone – Conseguenze – Inesistenza. </p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Gara – Presentazione di dichiarazione sostitutiva – Non ritualmente resa – Altri documenti presentati dall’impresa – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare, sussiste la legittimazione ad agire in giudizio della singola impresa in associazione – sia essa mandante o mandataria e sia che il raggruppamento sia stato già costituito al momento dell&#8217;offerta o debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione.  Infatti, il raggruppamento temporaneo di imprese non istituzionalizza, invero, un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all&#8217;uopo costituiti. Pertanto, la singola impresa è titolare in corso di gara di una posizione di interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, che può tutelare anche in caso di inerzia delle altre imprese associate a proporre congiunta impugnativa.	</p>
<p>2.In tema di gare, qualora la lettera di invito richieda, da parte delle imprese partecipanti alla gara, la presentazione, a pena di esclusione, di una dichiarazione (attestante, in sostanza, la mancanza delle cause di esclusione), da rendersi, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme previste dall’art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000, la mancanza di sottoscrizione della dichiarazione (o, nella specie, di uno dei due fogli di cui essa si componeva) &#8211; che costituisce elemento essenziale di ogni dichiarazione, in quanto rappresenta un insostituibile strumento di imputazione della dichiarazione al soggetto che ne è autore &#8211; comporta che la dichiarazione non possa dirsi semplicemente incompleta o irregolare, ma è radicalmente inesistente e non produce effetti perché priva di un elemento essenziale. 	</p>
<p>3. Non si può pretendere che la stazione appaltante, in presenza di una dichiarazione non ritualmente resa, debba ricavare le attestazioni in essa contenute dagli altri documenti presentati dall’impresa. In tal modo, infatti, verrebbe frustrata la stessa esigenza sostanziale sottesa alla previsione della lex specialis che impone l’obbligo dichiarativo: quello di consentire alla stazione appaltante di avere, attraverso la richiesta di una dichiarazione specifica ed omnicomprensiva, un’immediata e certa assunzione di autoresponsabilità da parte di ciascun concorrente in ordine alla mancanza di cause di esclusione, anche al fine di evitare complesse verifiche preliminari in ordine alla sussistenza dei requisiti per partecipare, così accelerando e semplificando lo svolgimento della procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4925 del 2011, proposto da:<br />
Coni Servizi sS.p.aA., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via dei Tre Orologi, 14/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Diemme s.c.a r.l.S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Lioi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, piazza della Libertà, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tencnopul sSr.l. in proprio e quale capogruppo R.t.i. con Gs Global Service Soc. Coop.; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5359 del 2011, proposto da:<br />
Tecnopul Srls..r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria Rtidi r.t.i. con Gs Global Service &#8211; Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Di Giannantonio, Luca Gaggiotti, Paolo Salvatori, con domicilio eletto presso Luca Di Giannantonio in Roma, via Flaminia 141; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Diemme S.C.A.R.L.,s.c.a r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Lioi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, piazza della Libertà, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Coni Servizi Spa,ssp.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via dei Tre Orologi 14/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma: Sezione III Ter n. 02777/2011, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi di pulizia e smaltimento dei rifiuti presso gli immobili del Coni</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Diemme Ss.cC.sA .rR.rL. e, nel giudizio R.G. n. 5359/2011, di Coni Servizi Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Ranieri e Lioi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Vengono in decisione i ricorsi in appello rispettivamente proposti da Coni Servizi s.p.a. (r.g. n. 4925/2011) e da Tecnopul s.r.l. (R.G. n. 5359/2011), entrambi volti ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III- t <i>Ter</i>, sede di Roma, 3 30 marzo 2011, n. 2777, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Diemme s.c.a.r.l., e per l’effetto, è stata annullata l’aggiudicazione, a favore del r.t.i. Tecnopul s.r.l./GS &#8211; Global Service società cooperativa, per l’affidamento dei servizi di pulizia e smaltimento rifiuti (compresi quelli pericolosi) presso alcuni immobili del C.o.n.i..<br />	<br />
2. La sentenza appellata, respinte le eccezioni pregiudiziali di tardività e di inammissibilità del gravamete, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario a causa della presentazione, da parte della mandante GS – Global Service società cooperativa, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società.<br />	<br />
Nel caso di specie, in particolare, la dichiarazione contestata, presentata dalla società Global Service, consisteva di due pagine, di cui la prima sottoscritta in calce, mentre la seconda, anch’essa redatta su carta intestata della Global Service, recava in calce solo l’indicazione dattiloscritta del legale rappresentante della società (signora Maria De Angelis), ma non la sottoscrizione autografa della stessa. <br />	<br />
3. Entrambi gli appellanti criticano nel merito la sentenza appellata, evidenziando che la lettera di invito, al punto 3, comminava l’esclusione solo in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza di cause di esclusione. <br />	<br />
Gli appellanti evidenziano che, nel caso di specie, non si è in presenza di una dichiarazione mancante, ma di una dichiarazione incompleta. Correttamente, quindi, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</i>) la Commissione avrebbe deciso di inviate la società a regolarizzare l’omissione formale della sottoscrizione del secondo foglio, ritenendo che si fosse trattato di mera dimenticanza, risultando certa la volontà dell’impresa di partecipare alla gara e di assumere tutti gli impegni contenuti nella dichiarazione, come testimoniavano la sottoscrizione in calce al primo foglio e l’allegazione del documento del dichiarante. <br />	<br />
A tale regolarizzazione non sarebbe di ostacolo – sempre secondo al tesi degli appellanti – la lettera di invito che imponeva l’esclusione solo in caso di mancanza – e non di incompletezza – della dichiarazione sostitutiva. <br />	<br />
4. La società Tecnopul, nel suo atto di appello, inoltre, critica la sentenza del Tribunale amministrativo regionale anche per un motivo pregiudiziale, riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto unicamente dalla mandante e non dalla mandataria del raggruppamento RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. – Di Emme soc. coop. Secondo l’appellante, sarebbe, infatti, necessario distinguere l’ipotesi in cui il raggruppamento si è già costituito al momento della presentazione dell’offerta, dal caso in cui, invece, esso debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione. Mentre in caso di a.t.i. ATI già costituita anche la singola impresa sarebbe legittimata, la legittimazione individuale dovrebbe negarsi in una fase antecedente a quella di costituzione dell’a.t.i.ATI. <br />	<br />
5. Si è costituita in giudizio in entrambi i giudizi la società cooperativa Diemme chiedendo il rigetto degli appelli. <br />	<br />
6. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
7. Occorre, anzitutto, disporre la riunione dei ricorsi, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza. <br />	<br />
8. Gli appelli non meritano accoglimento. <br />	<br />
9. Occorre, anzitutto, respingere l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione. <br />	<br />
L’eccezione, già ritenuta infondata dalla sentenza appellata, viene riproposta con specifico motivo di appello dalla società Tecnopul s.r.l..<br />	<br />
Il motivo è, come si diceva, infondato. <br />	<br />
Ed invero, diversamente da quanto sostiene l’appellante, la legittimazione ad agire in giudizio della singola impresa in associazione – sia essa mandante o mandataria e sia che il raggruppamento sia stato già costituito al momento dell&#8217;offerta o debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione – è riconosciuta dal consolidato e pressoché univoco indirizzo della giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2012, n. 3314; Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 208, n. 4931).<br />	<br />
Il raggruppamento temporaneo di imprese non istituzionalizza, invero, un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all&#8217;uopo costituiti. La singola impresa è, quindi, titolare in corso di gara di una posizione di interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, che può tutelare anche in caso di inerzia delle altre imprese associate a proporre congiunta impugnativa. <br />	<br />
Il gravame proposto dalla singola impresa in associazione non è, inoltre, sfornito di interesse al ricorso. La presentazione dell’offerta da parte del raggruppamento da costituire reca l’impegno reciproco delle imprese in associazione, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo, alla stipula il contratto. Si tratta di posizione di obbligo il cui assolvimento è esigibile nei confronti delle altre imprese associate in caso di esito favorevole dell&#8217;impugnativa e che, in caso di inadempimento, espone l’impresa cha aveva prestato il consento alla costituzione dell’a.t.i. ATI a possibili pretese risarcitorie. Tanto basta a suffragare la tesi della legittimazione della singola impresa in associazione a reagire nei confronti di della violazione di regole che presiedono il procedimento di aggiudicazione.<br />	<br />
10. Anche nel merito gli appelli sono infondati.<br />	<br />
Nel caso di specie, la lettera di invito, al punto n. 3, richiedeva, da parte delle imprese partecipanti alla gara, la presentazione, a pena di esclusione, di una dichiarazione (attestante, in sostanza, la mancanza delle cause di esclusione), da rendersi, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme previste dall’art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000.<br />	<br />
La violazione delle forme prescritte dall’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000 non integra, quindi, una mera irregolarità, ma, anche in forza del richiamo a tale disposizioni espressamente contenuto nella <i>lex specialis</i>, si traduce nella violazione di una regola di gara espressamente sanzionata a pena di esclusione. <br />	<br />
Non è corretto, a tal riguardo, sostenere che la <i>lex specialis</i> sanzioniasse a pena di esclusione solo la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva e non anche la sua incompletezza o la violazione delle forme previste per la sua presentazione.<br />	<br />
In primo luogo, qui il punto n. 3 della lettera di invito richiedeva, a pena di esclusione, che la dichiarazione fosse resa nelle forme di cui all’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, con la conseguenza che la violazione dell’art. 38 d.P.R. cit. integra pienamente, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nella lettera di invito, la violazione di una prescrizione sanzionata espressamente a pena di esclusione. <br />	<br />
Inoltre, nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza che la violazione “formale” di cui si discute consiste nella mancanza di un elemento essenziale di ogni dichiarazione, ovvero della sua sottoscrizione, la quale che rappresenta un insostituibile strumento di imputazione della dichiarazione al soggetto che ne è autore. In mancanza di sottoscrizione, quindi, la dichiarazione non può dirsi semplicemente incompleta o “irregolare”, ma è radicalmente inesistente.<br />	<br />
Va evidenziato, del resto, che l’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che: <i>“Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono […] sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”</i>.<br />	<br />
E’ palese evidente, quindi, che in assenza di sottoscrizione la dichiarazione sostitutiva non produce effetti perché risulta priva di un elemento essenziale. <br />	<br />
Non si tratta , in definitiva, di una semplice dichiarazione incompleta: la mancanza della sottoscrizione, anche se relativa solo al secondo dei due fogli di cui essa si compone, rende la dichiarazione presentata inimputabile e dunque totalmente inidonea ad attestare le circostanze in essa menzionate. Con riferimento a tali attestazioni, quindi, essa la dichiarazione deve considerarsi manca nte e tale, pertanto, da determinare l’esclusione dalla gara. <br />	<br />
Non vale in senso contrario obiettare che nel caso di specie le attestazioni contenute nel foglio privo di sottoscrizioni potevano essere ricavate <i>aliunde</i>, dagli altri documenti presentati dall’impresa. <br />	<br />
IEd invero, anche ad ammettere tale possibilità, ciò non incide sulla cogenza dell’obbligo dichiarativo espressamente sanzionato a pena di esclusione. <br />	<br />
A tale conclusione si giunge non in forza di un ingiustificato formalismo, ma, al contrario, in applicazione del fondamentale principio della <i>par condicio</i> tra i partecipanti che verrebbe violato ove le imprese che hanno presentato dichiarazioni complete e regolari venissero trattate nello stesso modo del concorrente che, a causa di una negligenza facilmente evitabile, non ha, invece rispettato, nel rendere la dichiarazione, le chiare previsioni della <i>lex specialis</i> e delle disposizioni normative in essa richiamate. <br />	<br />
Del resto, non si può pretendere che la stazione appaltante, in presenza di una dichiarazione non ritualmente resa, debba ricavare le attestazioni in essa contenute dagli altri documenti presentati dall’impresa. In tal modo, infatti, verrebbe frustrato la stessa esigenza sostanziale sottesa alla previsione della <i>lex specialis</i> che impone l’obbligo dichiarativo: quello di consentire alla stazione appaltante di avere, attraverso la richiesta di una dichiarazione specifica ed omnicomprensiva, un’immediata e certa assunzione di autoresponsabilità da parte di ciascun concorrente in ordine alla mancanza di cause di esclusione, anche al fine di evitare complesse verifiche preliminari in ordine alla sussistenza dei requisiti per partecipare, così accelerando e semplificando lo svolgimento della procedura. <br />	<br />
In questo quadro, è evidente che la mancata sottoscrizione della dichiarazione (o, come nel caso di specie, di uno dei due fogli di cui essa si componeva), non rappresenta una mera irregolarità sanabile, ma integra pienamente la violazione di una puntuale e non irragionevole previsione espressamente sanzionata a pena di esclusione. <br />	<br />
Ne discende, per le considerazioni svolte, l’infondatezza degli appelli. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li respinge. <br />	<br />
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali a favore della società Diemme s.c.a.r.l., che liquida in complessivi € 2000 (duemila/00), oltre agli accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2013-n-714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a></p>
<p>Pres. Preden – Est. D’Alessandro P.M (Avv.ti S. Coletta e M. Signore) c/ Procura Regionale Presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti confermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all&#8217;azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per incofigurabilità di un rapporto di servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Est. D’Alessandro<br /> P.M (Avv.ti S. Coletta e M. Signore) c/ Procura Regionale Presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti</span></p>
<hr />
<p>confermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all&#8217;azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per incofigurabilità di un rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico titolare della partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Azione di responsabilità Corte dei Conti – Giurisdizione – Carenza – Giudice ordinario – Sussiste – Ragioni – Rapporto di servizio – Danno erariale – Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella competenza del giudice ordinario la giurisdizione sull’azione risarcitoria per i danni subiti da una società a partecipazione pubblica a causa di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente  l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli Cor.Sa S.r.l (avv. ti M. Vignolo, M. Massa e Pilar Sanjust) c/ Regione Sardegna (avv. ti S. Sau e G. B. Parisi); Capitaneria Porto Cagliari; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Distr. St.) 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> Cor.Sa S.r.l (avv. ti M. Vignolo, M. Massa e Pilar Sanjust) c/ Regione Sardegna (avv. ti S. Sau e G. B. Parisi); Capitaneria Porto Cagliari; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso – Vizi – Incompetenza assoluta – Estremi 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso – Vizi – Incompetenza relativa – Estremi 	</p>
<p>3. Demanio – Demanio marittimo – Concessione &#8211; Decadenza dalla concessione – Art. 47 c.n. – Presupposti – Interpretazione 	</p>
<p>4. Demanio – Demanio marittimo – Occupazione abusiva &#8211; Ordine di rilascio – Art. 54 c.n. – Contestazione &#8211; Necessità – Assenza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si configura incompetenza assoluta solo in casi del tutto residuali, caratterizzati da una tale estraneità dell&#8217;organo che provvede al plesso organizzativo cui compete l&#8217;adozione dell&#8217;atto in base alla ripartizione corretta delle attribuzioni, da far apparire assolutamente non riferibile l&#8217;atto stesso all&#8217;Amministrazione cui dovrebbe essere imputato	</p>
<p>2. In tema di incompetenza, il vizio non va valutato con riferimento al momento organizzativo in senso stretto, ma al settore di attività unitariamente considerato, sicché, se l&#8217;organo incompetente riguardo al provvedimento concretamente emanato ha competenza ad adottare altre determinazioni nell&#8217;ambito del medesimo settore di attività, l&#8217;incompetenza va qualificata come relativa e non come assoluta , anche se l&#8217;organo incompetente appartiene ad altro plesso della p.a. (o addirittura ad altra p.a.) 	</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;adozione della pronuncia di decadenza ex art. 47 , lett. f), c. nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata	</p>
<p>4. Ai sensi dell’art. 54 c.n. &#8211; secondo cui qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell&#8217;ordine, provvede d&#8217;ufficio, a spese dell&#8217;interessato -, deve ritenersi illegittimo l’ordine di rilascio privo della fase endoprocedimentale di contestazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 171 del 2012, proposto da:<br />
Cor.Sa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Vignolo, Massimo Massa, Pilar Sanjust, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Sau, Giovanni Battista Parisi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione in Cagliari, viale Trento n. 69; Capitaneria Porto Cagliari; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della determinazione prot. n. 5285, rep. n. 160, del 20.02.2012 con la quale il direttore del servizio centrale demanio e patrimonio della Regione autonoma della Sardegna ha ordinato alla Cor.sa S.r.l di rilasciare entro trenta giorni il compendio ogget<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Sanjust per la ricorrente, gli avvocati Parisi e Sau per la Regione e l’avvocato dello Stato Bonomo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Capo del Compartimento della Capitaneria di Porto di Cagliari con determinazione n. 21/03 poi rinnovata con determinazione n. 15/08 con scadenza 31 ottobre 2013.<br />	<br />
La concessione ha ad oggetto l’occupazione di un’area di mq 372,46 a scopo turistico ricreativo.<br />	<br />
L’area, come si evince da tutti i documenti versati in atti e dallo stesso provvedimento impugnato, fa parte del compendio denominato ex Stabulario ubicato in località Cala Fighera.<br />	<br />
La ricorrente utilizza l’area oggetto di concessione mediante uno stabilimento balneare &#8211; bar – ristorante denominato “La Pailotte”.<br />	<br />
L’atto impugnato stabilisce, in sostanza, di rilasciare il compendio libero e sgombero da persone e cose entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, in ragione di una serie di vizi che, secondo la rappresentazione in fatto e l’esposizione in diritto contenuta nello stesso provvedimento, affliggerebbero le concessioni sulla base delle quali la ricorrente esercita la sopra descritta attività.<br />	<br />
Con ricorso depositato il 15 marzo 2012 la ricorrente sollevava le seguenti censure contro il provvedimento di rilascio:<br />	<br />
1) falso presupposto dell’inesistenza degli atti di concessione rilasciati alla ricorrente, violazione dell’art. 21 nonies della L. 241 del 1990, violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 241 del 1990, difetto del presupposto e contraddittorietà;<br />	<br />
2) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Si costituiva altresì il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti evidenziando che nessuno degli atti impugnati è stato da esso adottato.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4.4.2012 la domanda cautelare veniva accolta.<br />	<br />
Il 27 ottobre 2012 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />	<br />
La Regione autonoma della Sardegna depositava memoria il 2 novembre 2012.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 28 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La questione, chiarissima in punto di fatto, è di agevole soluzione in diritto. <br />	<br />
La ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Capo del Compartimento della “Capitaneria di Porto” di Cagliari con determinazione n. 21/03 poi rinnovata con successiva determinazione n. 15/08 fino al 31 ottobre 2013. Si tratta dell’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq 372,46 in località Cala Fighera nel Comune di Cagliari.<br />	<br />
L’area, come già precisato nella esposizione in fatto, è parte di una superficie più ampia denominata ex Stabulario che faceva parte del Demanio Militare e che dal Ministero della Difesa era stata trasferita al Demanio marittimo. <br />	<br />
Il giorno 8 agosto 2008 la Regione autonoma della Sardegna, subentrata nelle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 105 lett. l) del d.lgs. 112 del 1998 e del d.lgs. 234 del 2011, veniva immessa nel possesso del compendio sopra citato. Il giorno 21 novembre 2008 la Capitaneria di Porto trasmetteva alla Regione il fascicolo riguardante la concessione demaniale marittima intestata alla società ricorrente.<br />	<br />
L’atto impugnato intima alla concessionaria il rilascio del compendio libero e sgombero da persone e cose entro 30 giorni dalla ricezione.<br />	<br />
Va subito detto, con ciò disattendendo l’eccezione formulata dalla Regione Sardegna, che la &#8220;causa petendi&#8221; nella presente controversia non investe, in via principale, la “natura demaniale” del bene, quindi l’ordine di rilascio impugnato, incidendo su un rapporto vigente di concessione demaniale rientra nella giurisdizione di questo Giudice.<br />	<br />
Nel merito la questione, come anticipato, è di agevole soluzione.<br />	<br />
Nel provvedimento di imposto rilascio vi sono molteplici contestazioni che, a dire della Regione , supporterebbero lo stesso.<br />	<br />
Va, anzitutto rilevato, condividendo sul punto le argomentazioni esposte in ricorso, che il provvedimento impugnato presenta una motivazione sì copiosa, ma totalmente confusa, tanto da lasciar comprendere solo dopo attento esame quali fossero i presupposti (asseriti) alla base dello stesso. <br />	<br />
In disparte le considerazioni contenute nel provvedimento in ordine alla “inesistenza giuridica” della concessione, “inesecutorietà”, “inannulabilità”(per cui l’atto, inesistente, non potrebbe essere annullato), “insanabilità” e “inconvalidabilità”, del tutto inconferenti e inidonee a supportare lo stesso, e sulle quali questo Giudice, non intende soffermarsi visto il manifesto travisamento di elementari categorie giuridiche (tanto più grave quanto posto a supporto di un provvedimento volto ad impedire il proseguimento di un’attività economica) occorre soffermarsi su alcuni punti già oggetto di esame in sede cautelare.<br />	<br />
Non può fare a meno, questo Giudice, di richiamare l’Amministrazione ad un più attento esame dei presupposti di fatto e di diritto che portano, nella sostanza, ad inibire attività economiche in assenza di compiute motivazioni in violazione di fondamentali principi costituzionali e comunitari di ragionevolezza e tutela dell&#8217;affidamento, e omettendo altresì di applicare due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni. <br />	<br />
Tutto ciò rilevato, è del tutto evidente che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato non si può parlare di nullità degli atti sulla base dei quali la ricorrente esercita l’attività. <br />	<br />
L&#8217;art. 21 septies L. n. 241 del 1990, nell&#8217;individuare come causa di nullità il &#8220;difetto assoluto di attribuzione&#8221;, evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. <br />	<br />
L&#8217; incompetenza assoluta è ravvisabile solo in casi del tutto residuali, caratterizzati da una tale estraneità dell&#8217;organo che provvede al plesso organizzativo cui compete l&#8217;adozione dell&#8217;atto in base alla ripartizione corretta delle attribuzioni, da far apparire assolutamente non riferibile l&#8217;atto stesso all&#8217;Amministrazione cui dovrebbe essere imputato (circostanza che non può concretizzarsi nella fattispecie qui esaminata). Non è superfluo ancora precisare che in tema di incompetenza, il vizio non va valutato con riferimento al momento organizzativo in senso stretto, ma al settore di attività unitariamente considerato, sicché, se l&#8217;organo incompetente riguardo al provvedimento concretamente emanato ha competenza ad adottare altre determinazioni nell&#8217;ambito del medesimo settore di attività, l&#8217;incompetenza va qualificata come relativa e non come assoluta , anche se l&#8217;organo incompetente appartiene ad altro plesso della p.a. (o addirittura ad altra p.a.). Il principio appena espresso è pacifico in dottrina così come in giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 27 marzo 2012, n. 626). <br />	<br />
Inoltre, il provvedimento impugnato, al di là di esporre plurimi vizi che inficerebbero le concessioni in essere, determina in sostanza un ritiro delle stesse senza dare conto in alcun modo delle ragioni di interesse pubblico alla base dell’adozione dell’atto.<br />	<br />
E ancora, il provvedimento avrebbe dovuto essere stato adottato a seguito di un articolato procedimento amministrativo da svolgersi in contraddittorio con la parte privata, previa comunicazione dell&#8217; avvio del procedimento.<br />	<br />
In assenza di tale comunicazione il provvedimento è, anche per questa ragione, illegittimo.<br />	<br />
In ordine alla asserita realizzazione di opere abusive da parte della società Cor.sa e alla occupazione abusiva di area del demanio marittimo tali elementi non potevano consentire una revoca integrale della concessione, con le modalità attuate.<br />	<br />
L’Amministrazione regionale sostiene che sarebbero applicabili le sanzioni previste dal Codice della Navigazione agli artt. 47 lett. f) e 54.<br />	<br />
Ma l’art. 47 lett f) (cioè decadenza dalla concessione “per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti”) implica comunque il previo espletamento della fase in contraddittorio sulle circostanze/inadempimenti rilevati , posto che il successivo comma prevede espressamente che “Prima di dichiarare la decadenza, l&#8217;amministrazione fissa un termine entro il quale l&#8217;interessato può presentare le sue deduzioni”.<br />	<br />
Fase che nel caso di specie è del tutto mancata.<br />	<br />
Non è superfluo ricordare che ai fini dell&#8217;adozione della pronuncia di decadenza ex art. 47 , lett. f), c. nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3046).<br />	<br />
Per quanto concerne poi l’art. 54 il Codice della Navigazione, per le “Occupazioni e innovazioni abusive” prevede che:<br />	<br />
“Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell&#8217;ordine, provvede d&#8217;ufficio, a spese dell&#8217;interessato.”<br />	<br />
Anche sotto tale profilo dunque non è legittimo un ordine di rilascio privo della fase endoprocedimentale di contestazione.<br />	<br />
Né assumono rilievo le addotte motivazioni di interesse, delle finanze della regione, ad ottenere un reddito maggiore dalle aree in discussione (con espletamento di gara pubblica). Tale profilo, richiedendo il travolgimento di posizioni consolidate, implicava l’esercizio dei poteri conformemente ai criteri imposti dalle norme, senza alcuna possibilità di azzerare, di fatto, provvedimenti che avevano fatto insorgere posizioni protette dall’ordinamento.<br />	<br />
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato di “rilascio” per la fondatezza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso.<br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento dell’ordine di rilascio impugnato.<br />	<br />
Condanna la Regione autonoma della Sardegna al pagamento di euro 2.500/00 (duemilacinquecento/00) in favore della ricorrente, per spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2013</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-8-2-2013-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-8-2-2013-n-695/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-8-2-2013-n-695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.695</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra Provincia di Frosinone (avv. De Leonardis) c/ Ministero dell’Ambiente (Avvocatura dello Stato) sulla legittimità, ai fini della delibazione cautelare, dei provvedimenti emergenziali relativi alla individuazione di siti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-8-2-2013-n-695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-8-2-2013-n-695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra<br /> Provincia di Frosinone (avv. De Leonardis) c/ Ministero dell’Ambiente (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità, ai fini della delibazione cautelare, dei provvedimenti emergenziali relativi alla individuazione di siti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Rifiuti – Commissario nominato ex art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 &#8211; Trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano – Verifica di una situazione di indilazionabile emergenza – Necessità – Valutazione comparativa con situazioni relative ad impianti territoriali diversi da quelli esistenti – Difetto – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere sospesa – anche ai fini di un eventuale riesame &#8211; l’esecutività dei provvedimenti del Commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma, recanti individuazione degli impianti di trattamento biologico dei rifiuti, nonché la diffida ai gestori di detti impianti a trattare i rifiuti indifferenziati di detti comuni se, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, emerge che: 1) è mancata una completa verifica della sussistenza di una situazione di effettiva indilazionabile emergenza specificamente riferita all’impossibilità di risolvere “in loco” la questione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano; 2) è mancata una considerazione ed una valutazione analitica dei dati di fatto, i quali appaiono indicare la sussistenza di una quantomeno teorica capacità residua degli impianti per il trattamento meccanico biologico di Roma; 3) è mancata una stretta valutazione comparativa delle confliggenti esigenze rilevanti nel caso in esame, dovendosi evitare l’aggravamento, mediante misure extra ordinem, della situazione degli impianti siti in altri ambiti territoriali della Regione Lazio oltre i limiti consentiti da un principio di stretta necessità e proporzionalità in relazione a un’acclarata urgenza; 4) è necessario considerare anche l’effettiva situazione di capienza e funzionamento concreto degli impianti coinvolti, mediante ulteriore istruttoria tecnica in contraddittorio con tutti i soggetti interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 911 del 2013, proposto da: </p>
<p>Provincia di Frosinone, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de&#8217; Calboli 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Commissario Superamento Grave Criticità Gestione Rifiuti Urbani Terr Prov Rm, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Provincia di Roma, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso Giovanna De Maio in Roma, via IV Novembre, 119/A;<br />
Roma Capitale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angela Raimondo, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;<br />
Regione Lazio, Provincia di Latina, Provincia di Viterbo, Provincia di Rieti, Soc Saf Spa &#8211; Società Ambiente Frosinone, non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum</i>:<br />
Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Fraioli, con domicilio eletto presso Anna Fraioli in Roma, via Pagani, 36;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei provvedimenti del commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel terr. della prov. di roma (d.m. 03.01.2013), recanti individuazione degli impianti di tmb della regione lazio con capacità residue di trattamento dei rifiuti indifferenziati nei comuni di roma capitale, ciampino, fiumicino e stato città del vaticano, nonché diffida ai gestori di detti impianti a trattare i rifiuti indifferenziati di detti comuni a partire dal 25.1.13;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Commissario Superamento Grave Criticità Gestione Rifiuti Urbani Terr Prov Rm, della Provincia di Roma e di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il percorso istruttorio e la conseguente motivazione degli atti impugnati denotano un insufficiente e lacunoso esame dei presupposti di fatto, avuto riguardo, in particolare:<br />	<br />
&#8211; alla mancata completa verifica della sussistenza di una situazione di effettiva indilazionabile emergenza specificamente riferita all’impossibilità di risolvere “in loco” la questione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai C<br />
&#8211; alla mancata considerazione e valutazione analitica dei dati di fatto, i quali appaiono indicare, alla stregua dei rilievi effettuati dal N.O.E. di Roma, la sussistenza di una quantomeno teorica capacità residua degli impianti TMB di Roma;<br />	<br />
&#8211; alla conseguente mancata stretta valutazione comparativa delle confliggenti esigenze rilevanti nel caso in esame, dovendosi evitare l’aggravamento, mediante misure extra ordinem, della situazione degli impianti siti in altri ambiti territoriali della Re<br />
&#8211; alla necessità di considerare anche l’effettiva situazione di capienza e funzionamento concreto degli impianti coinvolti, mediante ulteriore istruttoria tecnica in contraddittorio con tutti i soggetti interessati;<br />	<br />
Considerato altresì che i singoli provvedimenti e il decreto ministeriale che ne è alla base risultano essere stati adottati sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione, anche in relazione alla mancata parallela previsione di misure volte a consentire il superamento della predetta risalente situazione di inefficienza entro il previsto termine di centoventi giorni, palesandosi, anche sotto tale profilo, la perplessità e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione medesima;</p>
<p>Ritenuto che sussistono consistenti elementi di danno imminente, evidenziati dalla parte ricorrente, in quanto l’immediato incremento delle quantità trattate in altri bacini di servizio comporta, con ogni evidenza, un impatto rilevante che &#8211; nel bilanciamento di interessi proprio di questa sede cautelare &#8211; acquista rilievo preminente, in presenza di carenze e contraddittorietà che non consentono, allo stato, di individuare profili di coerenza, utilità e ragionevolezza delle misure adottate in relazione all’interesse pubblico dichiaratamente perseguito;<br />	<br />
Considerato che in questa fase sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare nella forma della immediata sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, salvo il successivo riesame dell’intera questione da parte degli organi competenti;<br />	<br />
Ritenuto che per la complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di tutela cautelare nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2013. .<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-8-2-2013-n-695/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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