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	<title>8/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.564</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-564/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-564/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.564</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust relativo alla presunta &#8220;pratica commerciale scorretta posta in essere da un&#8217;industria alimentare, consistente nella diffusione di vari messaggi pubblicitari volti ad ascrivere al prodotto &#8220;Pasta ai betaglucani&#8221; effetti di &#8220;riduzione del colesterolo&#8221;, di &#8220;contenimento della glicemia&#8221;, nonché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-564/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-564/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.564</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell&#8217;Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust relativo alla presunta &#8220;pratica commerciale scorretta posta in essere da un&#8217;industria alimentare, consistente nella diffusione di vari messaggi pubblicitari volti ad ascrivere al prodotto &#8220;Pasta ai betaglucani&#8221; effetti di &#8220;riduzione del colesterolo&#8221;, di &#8220;contenimento della glicemia&#8221;, nonché di &#8220;regolarizzazione dell&#8217;attività intestinale&#8221; e &#8220;del peso corporeo&#8221; grazie allo specifico contenuto di betaglucani recato dall&#8217;alimento&#8221;; Considerato che le evidenze scientifiche in atti relative agli effetti dei ß-glucani palesano il carattere complessivamente non decettivo dei messaggi diffusi, anche tenendo conto della ‘soglia di efficacia relativa all’assunzione quotidiana di 3 grammi di sostanza; Considerato che l’esecuzione dell’ordinanza Antitrust, anche in considerazione delle dimensioni e del fatturato dell’appellante, risulta idonea a cagionare a quest’ultima un pregiudizio di particolare gravità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00564/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00586/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 586 del 2012, proposto dalla <b>società Industria Alimentare Colavita &#8211; Indalco S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 107/2012, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTI PER PRESUNTA PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Vulpetti;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento, atteso che le evidenze scientifiche in atti relative agli effetti dei ß-glucani (da ultimo richiamate dal regolamento (CE) n. 1160/2011) palesano il carattere complessivamente non decettivo dei messaggi diffusi dall’odierna appellante, anche tenendo conto della ‘soglia di efficacia’ relativa all’assunzione quotidiana di 3 grammi di sostanza;<br />	<br />
Considerato che l’esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, anche in considerazione delle dimensioni e del fatturato dell’appellante, risulta idonea a cagionare a quest’ultima un pregiudizio di particolare gravità;<br />	<br />
Considerato che, per le ragioni esposte, l’appello cautelare in epigrafe deve essere accolto e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 586/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-564/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.557</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di un&#8217;Universita&#8217; che comunica la cessazione dal servizio di un docente, considerato che il Collegio, con altra ordinanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240 (inapplicabilita&#8217; del trattenimento in servizio per un biennio), ritenendola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di un&#8217;Universita&#8217; che comunica la cessazione dal servizio di un docente, considerato che il Collegio, con altra ordinanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240 (inapplicabilita&#8217; del trattenimento in servizio per un biennio), ritenendola rilevante e non manifestamente infondata; in attesa della decisione della Corte costituzionale, al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 Cedu) non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso, il che consente la concessione di una misura cautelare “interinale”, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 20 dicembre 1999, 2); Ritenuto che in tale fase un giusto contemperamento tra gli interessi in gioco possa essere realizzato imponendo all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, tenendo conto del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 legge n. 240 del 2010, e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, d.l. n. 112 del 2008 (in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell&#8217;efficiente andamento dei servizi). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00557/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00142/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 142 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Paolo De Lalla</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi Federico II di Napoli</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, Sezione II n. 01700/2011, resa tra le parti, concernente provvedimento di comunicazione della cessazione dal servizio.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi Federico II di Napoli;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Buccellato per delega dell&#8217;avv.to Palma e l&#8217;avv.to dello Stato Basilica;	</p>
<p>Considerato che il Collegio, con ordinanza 28 novembre 2011, n. 6277, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata;<br />	<br />
Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 Cedu) non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso, il che consente la concessione di una misura cautelare “interinale”, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza 20 dicembre 1999, 2);<br />	<br />
Ritenuto che in tale fase un giusto contemperamento tra gli interessi in gioco possa essere realizzato imponendo all’Amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, tenendo conto del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 legge n. 240 del 2010, e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133 del 2008.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in attesa della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie in parte l’istanza cautelare proposta in primo grado nei sensi specificati in motivazione.<br />	<br />
Compensate le spese di questa fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-557/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.45</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-45/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-45/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.45</a></p>
<p>Pres. Pozzi &#8211; Est. Stevanato V. R. (Avv. M.C. Osele) / Comune di Trento (Avv. G. Deflorian) sulla legittimità della revoca della licenza per l&#8217;esercizio del servizio pubblico di taxi, a seguito di una condanna penale a carico del titolare Autorizzazione e Concessione &#8211; Licenza taxi &#8211; Sentenza penale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-45/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-45/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.45</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi &#8211; Est. Stevanato<br /> V. R. (Avv. M.C. Osele) / Comune di Trento (Avv. G. Deflorian)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della revoca della licenza per l&#8217;esercizio del servizio pubblico di taxi, a seguito di una condanna penale a carico del titolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e Concessione &#8211; Licenza taxi &#8211; Sentenza penale di condanna &#8211; Inidoneità morale &#8211; Revoca &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La revoca della licenza del servizio pubblico taxi, per inidoneità morale come conseguenza della condanna penale non può configurarsi come una sanzione penale accessoria, ma come effetto di natura amministrativa che il regolamento comunale fa derivare – anche in relazione alla delicatezza e rilevanza sociale ed economica del servizio taxi &#8211; dalla semplice circostanza di aver riportato una condanna per reati gravi, e la gravità dei reati è ragionevolmente desunta dalla misura della sanzione penale prevista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 121 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Villotti Roberto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina 65; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Deflorian, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, via Calepina 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Servizio sportello imprese e cittadini del Comune di Trento prot. n. 64675/2011/FC/gc/47.2 di data 16.5.2011 recante, nei confronti del ricorrente, la revoca della licenza per l&#8217;esercizio del servizio pubblico di taxi n. 9;<br />	<br />
&#8211; dell’atto prot. n. 47640/11/FC/se/47.2 di data 11.4.2011 di avvio del procedimento inerente alla revoca sopracitata;<br />	<br />
&#8211; del regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea approvato con delibera consiliare n. 44 di data 17.3.1999;<br />	<br />
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento della licenza ed alla prosecuzione dell&#8217;attività, con la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza 23.6.2011, n. 51 con cui è stata respinta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in epigrafe il sig. Villotti espone di essere titolare, in Comune di Trento, di licenza per il servizio pubblico di taxi, volturata dal precedente titolare nel 1993 e via via rinnovata nel tempo. <br />	<br />
Nel 2011, in sede di verifica della permanenza in capo al titolare dei requisiti di moralità, prescritti dal regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, è emersa l’esistenza di una condanna a carico del ricorrente (con sentenza patteggiata del GIP presso il Tribunale di Verona 4.11.2008) che ha dato luogo all’impugnato provvedimento di revoca della licenza.<br />	<br />
A sostegno del ricorso contro tale atto vengono dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1) illegittimità dell’art. 9, comma 4, del citato regolamento comunale che dovrebbe essere disapplicato, per violazione dell’art. 5 della L. 21/1992, nel rilievo che il Comune di Trento non potrebbe prevedere requisiti di idoneità morale con automaticità della sanzione, sulla base della sola pena edittale inflitta. La relativa norma regolamentare si risolverebbe in una pena accessoria, espressione di potere legislativo e non regolamentare, con inammissibile ultraeffettività della sanzione penale;<br />	<br />
2) eccesso di potere sotto vari profili, trattandosi di un automatismo sanzionatorio eccessivo e sproporzionato, basato sulle pene edittali e non sulla concreta condotta riprovevole;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 9, comma 4, del citato regolamento comunale ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la pena patteggiata, concretamente inflitta al ricorrente, è inferiore al minimo edittale di due anni previsto dal regolamento comunale. <br />	<br />
Nell’ultima memoria presentata il difensore del ricorrente ha rilevato e documentato che i regolamenti di altri Comuni recano norme meno severe, circa l’idoneità morale dei titolari di licenza di taxi, ed ha insistito sulla censura che l’automatica valorizzazione della pena edittale è incongrua.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale intimata, costituita in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Venendo alle considerazioni del Collegio, va premesso che la controversa disposizione normativa applicata dal Comune di Trento (art. 9, comma 4, del regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea) stabilisce che “<i>Non soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi abbia riportato condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni…</i>”<br />	<br />
Ora, il ricorrente è incorso nella condanna per un reato che, ai sensi del citato art. 9, comma 4, in relazione all’entità della pena detentiva prevista dalla norma penale per quel reato, rientra appunto nella previsione della norma regolamentare comunale e comporta il venir meno del requisito dell’idoneità morale.<br />	<br />
L’Amministrazione era dunque vincolata ad assumere tale provvedimento, mentre le censure rivolte contro la presupposta norma regolamentare non sono fondate.<br />	<br />
Invero, il dedotto contrasto con l’art. 5 della L. 21/1992 non sussiste, dato che la norma di legge demanda ai Comuni la fissazione di requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze di taxi.<br />	<br />
Tra i “requisiti e condizioni” ben può essere ricompresa l’idoneità morale correlata a precedenti penali di una certa gravità. <br />	<br />
Non è accoglibile, poi, la tesi che quanto emerso in sede penale dovrebbe necessariamente costituire il fondamento di un apprezzamento discrezionale del Comune, escluso ogni automatismo, considerando che la chiara lettera del regolamento comunale di servizio prevede un provvedimento a contenuto strettamente vincolato ai presupposti ivi stabiliti.<br />	<br />
Né la norma regolamentare può dirsi irragionevole, eccessiva o sproporzionata. <br />	<br />
Essa invero stabilisce, coerentemente con lo scopo perseguito, una soglia di gravità del reato: gravità desunta in via preventiva dalla pena edittale prevista dalle norme penali incriminatrici e la revoca si ricollega al fatto obiettivo della gravità del reato commesso.<br />	<br />
Quindi, la revoca della licenza per inidoneità morale come conseguenza della condanna penale non può configurarsi come una sanzione penale accessoria, ma come effetto di natura amministrativa che il regolamento comunale fa derivare – anche in relazione alla delicatezza e rilevanza sociale ed economica del servizio taxi &#8211; dalla semplice circostanza di aver riportato una condanna per reati gravi, e la gravità dei reati è ragionevolmente desunta dalla misura della sanzione penale prevista.<br />	<br />
La scelta discrezionale operata dall’Amministrazione con la controversa norma regolamentare è pertanto esente dai dedotti profili di eccesso di potere, avendo il Comune esercitato, in tal caso, un corretto uso del suo potere regolamentare in materia.<br />	<br />
In conclusione, per le ragioni che precedono il provvedimento di revoca e la presupposta norma regolamentare resistono alle censure dedotte ed il ricorso va quindi respinto.<br />	<br />
Conseguentemente va disattesa la pretesa risarcitoria accessoriamente azionata col ricorso.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto degli esborsi sostenuti dal ricorrente per volturare la titolarità della licenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-45/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.45</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.42</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-42/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.42</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini Studio Giovanelli &#038; Partners S.r.l. (Avv. B. Maseri) c / Comune di Tenna, (Avv. S. Zancanella) Prime Consulting S.r.l. (Avv. M. Kumar) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dalla gara di un&#8217;impresa che abbia compilato l&#8217;offerta in conformità al fac-simile predisposto dalla stazione appaltante 1. Processo amministrativo – Impresa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.42</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> Studio Giovanelli &#038; Partners S.r.l. (Avv. B. Maseri) c / Comune di Tenna, (Avv. S. Zancanella) Prime Consulting S.r.l. (Avv. M. Kumar)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dalla gara di un&#8217;impresa che abbia compilato l&#8217;offerta in conformità al fac-simile predisposto dalla stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Impresa aggiudicataria – Ricorso incidentale- Impugnazione dell’ammissione  dell’impresa ricorrente &#8211; Carattere pregiudiziale &#8211; Ragioni</p>
<p>2.	Gara d’appalto – Offerta – Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante – Esclusione dell’impresa – Illegittimità – Ragioni </p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Normativa di gara  – Clausole &#8211; Equivocità letterale – Interpretazione – Massima partecipazione alla gara</p>
<p>4.	Giurisdizione e competenza – Gara d’appalto – Valutazione comparativa delle offerte &#8211; Discrezionalità tecnica – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora con ricorso incidentale l’impresa aggiudicataria denunci l’ammissione della ricorrente principale alla gara in esame, occorre esaminare preliminarmente il predetto gravame, in quanto diretto a far valere alcune ragioni che avrebbero dovuto condurre ad escludere dalla gara la società ricorrente, e quindi a far venir meno il suo interesse all’annullamento dell’aggiudicazione a favore di terzi.	</p>
<p>2. La tutela del legittimo affidamento e l’applicazione del principio del favor partecipationis impongono che si salvaguardi la posizione dei concorrenti in buona fede e, dunque, che non possa procedersi all&#8217;esclusione di un&#8217;impresa nel caso in cui questa abbia compilato l&#8217;offerta in conformità al fac-simile all&#8217;uopo approntato dalla Stazione appaltante. L’uso della modulistica predisposta con la normativa speciale di gara genera infatti nei concorrenti una fiducia nell’operato della Stazione appaltante che merita di essere tutelata purché ciò non leda il principio della par condicio. 	</p>
<p>3. In caso di equivocità del tenore letterale delle clausole contenute nella normativa speciale di gara, deve preferirsi l&#8217;interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella dalla quale derivano ostacoli. 	</p>
<p>4. In sede di valutazione comparativa delle offerte, il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell&#8217;esito della valutazione, sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2011, proposto da:	</p>
<p>Studio Giovanelli &#038; Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Barbara Maseri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, via Franceschini, n. 22<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Tenna, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvia Zancanella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 45<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Prime Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Kumar ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Piazza Mostra, n. 15<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) &#8211; del verbale di gara prot. 1604, del 4.4.2011, Ia seduta, e del verbale prot. 1604, del 4.4.2011, IIa seduta, con relativi allegati, trasmessi con comunicazione del Comune di Tenna di data 8 aprile 2011, prot. 1686, dai quali risulta l&#8217;aggiudicazione provvisoria dell&#8217;appalto relativo al “servizio di redazione del piano di qualificazione commerciale del centro storico ed esecuzione di azioni per favorire lo sviluppo commerciale &#8211; economico &#8211; urbanistico del Comune di Tenna” a favore di Prime Consulting, con punti 69,30 a fronte dei punti 63,00 della ricorrente;<br />	<br />
2) &#8211; del bando di gara prot. n. 1088, del 4.3.2011 (e della determinazione 21/2011 con allegato bando di gara);<br />	<br />
3) &#8211; del capitolato speciale d&#8217;appalto e allegati;<br />	<br />
4) &#8211; della lettera di diniego di autotutela prot. 2091, del 2.5.2011, pervenuta il 3.5.2011;<br />	<br />
5) &#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, con ogni ulteriore conseguente statuizione;<br />	<br />
&#8211; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d&#8217;appalto stipulato dal Comune di Tenna,<br />	<br />
&#8211; e per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, per il risarcimento del danno equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tenna;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prime Consulting S.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Prime Consulting S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 9, cod. proc. amm., in data 27 gennaio 2012;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con bando pubblicato in data 4 marzo 2011 il Comune di Tenna ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del piano di qualificazione commerciale del centro storico e per l’esecuzione di azioni per favorire lo sviluppo commerciale &#8211; economico ed urbanistico. L’importo complessivo a base di gara era stato determinato in 24.000,00 € e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti parametri: 70 punti per l’offerta tecnica, dettagliata in cinque voci, e 30 punti per l’offerta economica.<br />	<br />
2. Alla Stazione appaltante sono giunte 2 offerte. <br />	<br />
Nel verbale della seduta della Commissione di data 4 aprile 2011 si legge che, concluse le operazioni di gara, la società ricorrente &#8211; che si era collocata al secondo posto della graduatoria concernente l’offerta tecnica (con 33 punti) e al primo posto di quella per l’offerta economica (con 30 punti) &#8211; si è conclusivamente graduata al secondo posto con 66 punti, a fronte dei 69,30 punti ottenuti dalla società controinteressata Prime Consulting, risultata quindi aggiudicataria (la quale aveva ottenuto 45,50 punti per l’offerta tecnica e 23,80 punti per quella economica).<br />	<br />
Con nota datata 27 aprile 2011 il procuratore della ricorrente ha inoltrato al Comune di Tenna l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Tuttavia, il responsabile del procedimento con nota del 2 maggio successivo ha risposto, ampiamente argomentando, che l’Amministrazione non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela.<br />	<br />
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società Giovanelli &#038; Partners ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:<br />	<br />
I &#8211; “violazione della clausola di cui al paragrafo III.2.b) del bando di gara e all’art. 7, punto 5, del capitolato speciale d’appalto per carenza del requisito di capacità economica e finanziaria concernente il ‘<i>fatturato specifico</i>’, previsto ai fini dell’ammissione alla gara a pena di esclusione; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta”;<br />	<br />
II &#8211; “violazione della clausola di cui al paragrafo III.2.b) del bando di gara e all’art. 7, punto 5, del capitolato speciale d’appalto per carenza del requisito di capacità economica e finanziaria concernente i ‘<i>servizi di cui al presente capitolato</i>’, previsto ai fini dell’ammissione alla gara a pena di esclusione; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta”;<br />	<br />
III &#8211; “violazione della clausola di cui al paragrafo III.3 del bando di gara e all’art. 7, punto 6, del capitolato speciale d’appalto per carenza del requisito di capacità tecnica concernente la ‘<i>dimostrazione di aver già svolto almeno un servizio in individuati ambiti di attività</i>’, previsto ai fini dell’ammissione alla gara a pena di esclusione; eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà manifesta e carenza d’istruttoria”;<br />	<br />
IV &#8211; “violazione del procedimento di gara e, in particolare, dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e dei criteri di imparzialità e par condicio, a causa dell’adozione di sub criteri nell’attribuzione del punteggio tecnico non previsti dal capitolato d’appalto e adottati successivamente all’apertura delle offerte tecniche; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta”;<br />	<br />
V &#8211; “violazione del bando e del capitolato speciale d’appalto nell’attribuzione dei punteggi tecnici alle valutazioni qualitative, poiché inficiati da valutazioni macroscopicamente errate; eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà manifesta, illogicità e incoerenza rispetto all’oggetto della gara”.<br />	<br />
4. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto:<br />	<br />
&#8211; in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
&#8211; il risarcimento del danno, sia in forma specifica (con l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’aggiudicazione del servizio) che, in subordine, per equivalente e per la perdita di chance.<br />	<br />
5. Nei termini di rito si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />	<br />
6. Si è tempestivamente costituita in giudizio la Società controinteressata, anch’essa concludendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
7. Con ricorso incidentale notificato il 24 maggio 2011 la controinteressata ha impugnato i verbali di gara nella parte in cui è stata ammessa alla procedura la società Giovanelli &#038; Partners, nonché la normativa speciale di gara, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
i &#8211; “violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, con riferimento alla mancata segnalazione dei precedenti penali della sig.ra Cristina Foresti, amministratrice cessata dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando”; <br />	<br />
ii &#8211; “violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente avrebbe presentato un’offerta economica condizionata e parziale”;<br />	<br />
iii e iv &#8211; “violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 41 e 42 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione dei principi generali in materia di procedura concorrenziali; eccesso di potere per manifesta sproporzione, irragionevolezza e illogicità”; in subordine, la controinteressata contesta l’eventuale applicazione delle clausole del bando di gara nel senso auspicato con il ricorso principale.<br />	<br />
8. Con ordinanza n. 41, adottata nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.<br />	<br />
9. Con memoria depositata in Segreteria del Tribunale in data 3 gennaio 2012 è stato versato in atti, a cura della Società controinteressata, il contratto per l’affidamento del servizio di cui alla gara di causa stipulato con il Comune di Tenna in data 19.7.2011. In prossimità dell’udienza di discussione le parti resistenti hanno depositato ulteriore documentazione e presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
10. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012, sentiti i procuratori presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Come già esposto in fatto, con ricorso incidentale l’aggiudicataria ha denunciato l’ammissione della ricorrente principale alla gara in esame nonché l’eventuale applicazione di alcune clausole del bando di gara secondo l’interpretazione proposta dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Secondo la recente decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4, del 7 aprile 2011, occorre esaminare preliminarmente il predetto gravame, in quanto diretto a far valere alcune ragioni che avrebbero dovuto condurre ad escludere dalla gara la società Studio Giovanelli &#038; Partners, e quindi a far venir meno il suo interesse all’annullamento dell’aggiudicazione a favore di terzi.<br />	<br />
2a. Con il primo mezzo del ricorso incidentale si assume dunque che l’offerta presentata dallo Studio Giovanelli &#038; Partners avrebbe dovuto essere esclusa essendo carente di alcune dichiarazioni (nello specifico quella di aver preso cognizione della natura dell’appalto e quella di impegno incondizionato, di cui al punto 2 dell’art. 7 del capitolato speciale) previste a pena di esclusione. Inoltre, in violazione del punto 4 dell’art. 7 dello stesso capitolato, concernente le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, non sarebbe stato dichiarato il nominativo della sig.ra Cristina Foresti, amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.<br />	<br />
2b. Il motivo non è fondato.<br />	<br />
Innanzitutto, osserva il Collegio che in allegato al capitolato speciale l’Amministrazione procedente aveva predisposto il fac-simile della domanda di ammissione alla gara e che la ricorrente principale ha utilizzato detto modello. Esso, invero, presenta alcuni lievi discostamenti terminologici rispetto a quanto previsto in capitolato: tuttavia la portata sostanziale degli impegni richiesti al punto 2 dell’art. 7 del capitolato univocamente si rinviene ai punti 1, 2, 3 e 33 del modello e, quindi, della domanda di partecipazione presentata dallo Studio Giovanelli &#038; Partners (cfr., documento n. 5/3 in atti del Comune).<br />	<br />
In ogni caso, occorre soggiungere che l’uso della modulistica predisposta con la normativa speciale di gara (che rende omogenee le offerte, ne semplifica l’esame e riduce il rischio di errori da parte dei partecipanti), genera nei concorrenti una fiducia nell’operato della Stazione appaltante che merita di essere tutelata purché ciò non leda il principio della par condicio, condizione non sussistente nel caso all’esame.<br />	<br />
Su questo punto, il Tribunale ha già avuto occasione di affermare che la tutela del legittimo affidamento e l’applicazione del principio del favor partecipationis impongono che si salvaguardi la posizione dei concorrenti in buona fede e, dunque, che non possa “<i>procedersi all&#8217;esclusione di un&#8217;impresa nel caso in cui questa abbia compilato l&#8217;offerta in conformità al fac-simile all&#8217;uopo approntato dalla Stazione appaltante</i>” (cfr., T.R.G.A. Trento, 16.12.2011, n. 317 e 13.10.2011, n. 254; C.d.S., sez. V, 5.7.2011, n. 4029; sez. VI, 10.11.2004, n. 7278).<br />	<br />
2c. Tanto vale anche per la denunciata mancata dichiarazione del cosiddetto pregiudizio penale in ordine alla posizione di un amministratore cessato dalla carica nel triennio: i punti 13, 14, 15 e 29 del modello di domanda di ammissione alla gara non menzionano gli amministratori cessati dalla carica nel triennio, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso concreto, inoltre, come è stato dimostrato in giudizio (cfr., documento n. 9 in atti di parte ricorrente), il soggetto pretermesso nella dichiarazione non ha mai riportato alcuna condanna penale.<br />	<br />
La contestazione in esame, riguardante quindi non tanto la sussistenza del requisito quanto la formale assenza di una dichiarazione di contenuto negativo in presenza di un modello che non l’aveva prevista, non può pertanto essere condivisa.<br />	<br />
3a. Anche con il secondo mezzo di ricorso incidentale si sostiene che si sarebbe dovuto escludere dalla gara la ricorrente principale perché essa avrebbe presentato un’offerta economica “<i>condizionata e parziale</i>” in violazione dell’art. 3 del capitolato. Segnatamente, in calce al documento “<i>offerta economica</i>”, è stato precisato che era esclusa la “<i>somministrazione</i>” di sondaggi e che la partecipazione degli esperti ad incontri ed altro era limitata ad un “<i>massimo di 10 uscite</i>” (cfr., documento n. 5/11 in atti del Comune).<br />	<br />
3b. L’Amministrazione intimata ha esposto di aver esaminato attentamente l’offerta e di aver accertato che il capitolato speciale non prevedeva, tra le prestazioni richieste, quelle indicate dallo Studio Giovanelli &#038; Partners. Questi, nell’offerta economica, ha solo sintetizzato la proposta contenuta nell’offerta tecnica la quale, effettivamente, aveva precisato che le indagine conoscitive prospettate non avrebbero compreso l’attività di somministrazione dei questionari, che rimaneva dunque a carico dei servizi comunali, e aveva distinto tra l’effettiva partecipazione degli esperti agli incontri e le mere attività di “<i>supporto</i>” e di “<i>organizzazione</i>” di gruppi di lavoro, non garantendo quindi a questi ultimi la sicura presenza di personale della Società. Anche per dette ragioni, ha precisato ancora il Comune di Tenna, la parte dell’offerta tecnica riguardante la voce “<i>A.2) &#8211; metodologie e soluzioni tecniche proposte</i>” ha ricevuto 7 punti rispetto ai 20 attribuibili. <br />	<br />
3c. L’argomentare dell’Amministrazione comunale è condivisibile: Studio Giovanelli &#038; Partners non ha presentato un’offerta tecnica condizionata perché non ha subordinato il proprio impegno ad un patto modificativo rispetto allo schema proposto dalla Stazione appaltante. La sua offerta, più semplicemente, ha delimitato (nel caso della “<i>somministrazione</i>”) e precisato (per la partecipazione a tavoli e incontri) alcune delle attività solo genericamente stabilite nel capitolato speciale. Tale circoscrizione di taluni compiti era stata esaminata e apprezzata nel merito dalla commissione giudicatrice in occasione della valutazione qualitativa della soluzione proposta. Di conseguenza, l’ulteriore e ripetitiva puntualizzazione contenuta nell’offerta economica non presentata alcun contenuto aggiuntivo.<br />	<br />
4. Il ricorso incidentale va conclusivamente respinto.<br />	<br />
5. Il Collegio deve pertanto esaminare le censure mosse con l’atto introduttivo del giudizio. <br />	<br />
Occorre però ancora precisare che, in via meramente subordinata, con il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale Prime Consulting ha anche contestato l’eventuale applicazione di alcune clausole del bando di gara nel senso suggerito e auspicato con il ricorso principale. Queste argomentazioni sono condivisibile e di esse, pertanto, si dà conto nel corso dell’esame del ricorso principale.<br />	<br />
6a. Con il primo mezzo del ricorso introduttivo è stato asserito che la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla procedura la società Prime Consulting in quanto la stessa non avrebbe dimostrato il possesso del requisito del “<i>fatturato specifico</i>” richiesto dal bando, a pena di esclusione, “<i>almeno pari all’importo a base di gara … nei tre esercizi finanziari precedenti la data di pubblicazione del bando</i>”.<br />	<br />
Su questo punto l’aggiudicataria ha dichiarato di aver realizzato uno studio per un progetto di importo pari a 25.000,00 € e la Stazione appaltante ha ritenuto ciò conforme alla riportata prescrizione del bando. A detta della ricorrente, invece, la disposizione del bando richiederebbe un fatturato specifico per “<i>ciascuno</i>” dei tre esercizi finanziari precedenti la gara.<br />	<br />
6b. Detta argomentazione è palesemente infondata perché si basa su di una lettura, oltre che non testuale, anche non condivisibile delle disposizioni della normativa speciale di gara.<br />	<br />
Da un lato, infatti, la lettera del bando, riferendosi ad un unico “<i>fatturato specifico</i>” minimo, ha univocamente richiesto che esso fosse dimostrato “<i>nei tre esercizi finanziari precedenti</i>”, ossia nel triennio di riferimento. E che, non solo la lettera del bando ma, anche le intenzioni dell’Amministrazione procedente fossero tali è chiaramente dimostrato dal fac-simile della domanda di partecipazione allegato al capitolato speciale, il quale, al punto 24), riporta la seguente dichiarazione da completare con i dati personali: “<i>dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico relativo ai servizi di cui al capitolato, complessivamente non inferiore a € 24.000,00 IVA esclusa</i>”.<br />	<br />
Inoltre &#8211; a parte restando l’asserita differenza di significato, che non rileva ai fini di causa &#8211; del tutto arbitrariamente, ed anche incomprensibilmente, la ricorrente legge il termine “<i>fatturato specifico</i>”, contenuto nel visto punto 24) del fac-simile di domanda di partecipazione, come “<i>volume d’affari</i>”.<br />	<br />
6c. In ogni caso, il Collegio rammenta che costituisce ius receptum che, in caso di equivocità del tenore letterale delle clausole contenute nella normativa speciale di gara, “<i>deve preferirsi l&#8217;interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella dalla quale derivano ostacoli</i>” (cfr., T.R.G.A. Trento 15.10.2010, n. 241 e C.d.S., sez. V, 12.7.2010, n. 4478; sez. V, 17.10.2008, n. 5064). <br />	<br />
In quest’ottica, si deve allora osservare che, avallando la lettura della disposizione del bando in esame come proposta dalla ricorrente, a fronte di un importo del servizio appaltato pari a 24.000,00 € ai concorrenti sarebbe stata richiesta la dimostrazione di un fatturato specifico pari al triplo di quello posto a base di gara. <br />	<br />
Un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., C.d.S., sez. V, 2.2.2010, n. 426; sez. V, 31.12.2003, n. 9305; sez. VI, 30.4.2002, n.2320) ha da tempo definito i limiti al corretto esercizio della potestà discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici nel richiedere alle imprese requisiti di partecipazione rigorosi: le relative prescrizioni devono presentarsi rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non limitare indebitamente l&#8217;accesso alla procedura, essere giustificate da esigenze specifiche imposte dal peculiare oggetto dell&#8217;appalto.<br />	<br />
In altri termini, le stazioni appaltanti hanno il potere-dovere di apprestare, attraverso l’individuazione degli specifici requisiti di partecipazione ad una gara, le misure e gli strumenti più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell&#8217;interesse pubblico concreto oggetto dell&#8217;appalto da affidare, misure e strumenti che, però, non devono presentarsi manifestamente irragionevoli, irrazionali od illogici rispetto al fine pubblico perseguito dalla singola gara (cfr., C.d.S., sez. IV, 22.10.2004, n. 6972). <br />	<br />
6d. Orbene, nel caso in esame, ove il bando di gara ha per oggetto la redazione del piano di qualificazione del centro storico e di sviluppo commerciale di un Comune trentino di dimensioni modeste, prevedere quale requisito di partecipazione la dimostrazione di un fatturato pregresso pari al triplo di quello posto a base di gara si sarebbe concretizzato nella richiesta di un requisito sproporzionato rispetto allo specifico oggetto della gara ed alla sua rilevanza economica e che, inoltre, non avrebbe di certo favorito la massima partecipazione al confronto (al quale peraltro, nella fattispecie di causa, hanno partecipato due soli offerenti).<br />	<br />
Il primo motivo di ricorso va perciò disatteso.<br />	<br />
7a. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Con essi si asserisce che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché il precedente progetto da essa vantato non poteva considerarsi attinente “<i>ai servizi di cui al presente capitolato</i>” (secondo quanto prescritto dal punto III.2.b) del bando) né avrebbe integrato il requisito della capacità tecnica previsto al paragrafo III.3) dello stesso bando di gara, ove era prescritta la dimostrazione di aver svolto almeno un servizio nella “<i>redazione di piani di qualificazione commerciale nei centri storici</i>”, o nella “<i>redazione di piani commerciali di enti locali</i>”, o nell’“<i>elaborazione e definizione di azioni integrate di sviluppo locale</i>”.<br />	<br />
La Stazione appaltante controdeduce affermando che l’ambito di attività prescritto dal bando era riferito ad un incarico che presupponeva un’analisi territoriale e l’individuazione di azioni concrete per lo sviluppo commerciale e urbanistico: di conseguenza, la precedente esperienza dell’aggiudicataria è stata considerata sufficiente ad integrare il requisito della capacità tecnica in quanto avrebbe riguardato “<i>un’azione integrata di sviluppo locale</i>”.<br />	<br />
7b. Premette al riguardo il Collegio che la clausola inerente al previo svolgimento di “<i>servizi di cui al presente capitolato</i>” in un predeterminato periodo e per un definito importo (cfr., punto III.2.b), congiuntamente a quella che stabiliva il previo svolgimento di un “<i>servizio in uno degli ambiti di attività</i>” individuati e sopra riportati, prevista dal bando quale requisito di capacità tecnica (cfr., punto III.3), devono essere intese non nell’accezione di prestazioni identiche ma in quella che, pur discostandosi da quanto richiesto nello specifico dalla Stazione appaltante (ossia un piano commerciale &#8211; economico &#8211; urbanistico), tramite analoghe modalità operative di preparazione e ricerca pervenga ad un risultato finale che si concretizzi in uno studio, anche interdisciplinare, giuridico, sociale ed economico, che analizzi il territorio di interesse e rediga un progetto finale di sviluppo locale.<br />	<br />
A tal fine, per accertare se l’offerente abbia maturato quella necessaria esperienza richiesta occorre mettere a confronto le prestazioni già rese rispetto a quelle prescritte dal bando di gara.<br />	<br />
7c. Per un verso, quindi, si osserva che il bando de quo aveva stabilito che l’attività richiesta rientrava nella categoria dei servizi: “<i>11 &#8211; Servizi di consulenza gestionale e affini</i>” dell’allegato II A del Codice dei contratti pubblici e, precisamente, che era individuata con il codice “<i>CPV 73210000-7 Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo</i>” di cui al regolamento (CE) 28.11.2007, n. 213/2008.<br />	<br />
Più nello specifico, era stata poi prevista la redazione di un piano, di un quadro di riferimento condiviso, in grado di orientare il processo di sviluppo commerciale e urbanistico del Comune attraverso l’individuazione di obiettivi specifici ed il riconoscimento di interessi plurali (cfr., art. 4 del capitolato speciale). L’articolazione del piano avrebbe dovuto avvenire attraverso tre fasi logico – temporali corrispondenti ad altrettanti livelli crescenti di approfondimento: fase preliminare (inquadramento generale, normativo, esperienze nell’arco alpino e in Trentino, predisposizione di un rapporto preliminare); fase intermedia (analisi socio-economica e urbanistica specifica della realtà destinataria del servizio, costituzione e supervisione del tavolo di concertazione, costituzione supervisione di gruppi di lavoro, stesura rapporto intermedio); fase finale (indagine sugli opinion leaders, definizione di proposte e di misure operative con impegni e temporizzazione, stesura del report finale e presentazione pubblica).<br />	<br />
Il Collegio osserva ora che il progetto presente nel curriculum dell’aggiudicataria era stato commissionato dall’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa e presentava il titolo “<i>Distretti di turismo giovanile: esperienze in Europa ed ipotesi di sviluppo locale</i>”. Esso si è concretizzato nella redazione di uno studio articolato in capitoli: dalla ricognizione culturale e sociale del fenomeno all’analisi dei modelli e delle buone pratiche esistenti in Europa, per giungere all’analisi di due realtà territoriali trentine (Valli Giudicarie e Val di Sole), anche con interviste ed incontri con opinion leader e amministratori locali per valutare l’opportunità di creare, gestire e valutare la sostenibilità economica di un distretto turistico giovanile. La predisposizione e la realizzazione di questo studio si è articolata dunque in un’attività preliminare di inquadramento della problematica, in una fase intermedia di analisi di una realtà territoriale precisamente individuata, in un’attività conclusiva di ascolto e di sintesi delle soluzioni emerse (cfr., documento n. 8 in atti della controinteressata).<br />	<br />
7d. Ebbene, le svolte considerazioni su quanto richiesto dalla normativa di gara e sul precedente progetto eseguito da Prime Consulting e presentato per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, conducono il Collegio a condividere l’operato della Stazione appaltante che ha ritenuto ammissibile il fatturato specifico e sussistente la capacità tecnica della controinteressata sul rilievo che il servizio già prestato era attinente a quello di gara in quanto inquadrabile quale “<i>azione integrata di sviluppo locale</i>” comprendente “<i>analisi territoriale e individuazione di soluzioni in materie socio-economiche del territorio</i>” (cfr., nota del 2.5.2011, documento n. 4 in atti della ricorrente).<br />	<br />
8a. Il quarto mezzo è volto a denunciare l’operato della commissione giudicatrice che avrebbe adottato alcuni sub criteri per la valutazione della parte tecnica dell’offerta dopo l’apertura delle relative buste.<br />	<br />
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.<br />	<br />
8b. Dal verbale della seduta di data 4.4.2011 si può evincere che:<br />	<br />
&#8211; per la voce dell’offerta tecnica “<i>riduzione dei termini di consegna (tempo massimo 10 mesi) &#8211; attribuibili 15 punti</i>”, la ricorrente ha ottenuto 6 punti (prevedendo la consegna in 6 mesi) mentre la controinteressata 3 punti (per la consegna in 8 m<br />
&#8211; per la voce dell’offerta tecnica “<i>risorse umane (qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nella realizzazione del servizio), tecniche, tecnologiche e strumentali coinvolte nella redazione del progetto &#8211; attribuibili 10 punti</i><br />
8c. Quanto all’infondatezza del motivo il Collegio rileva che, all’evidenza, la Commissione non ha introdotto alcun sub-criterio ma si è limitata ad esternare nel dettaglio la ragione dell’attribuzione di ciascun punteggio, ragione fondata su di un presupposto già presente nella griglia di valutazione contenuta nel capitolato speciale, posto che:<br />	<br />
&#8211; con l’attribuzione di punti 1,5 per ogni “<i>mese</i>” di consegna anticipata rispetto al tempo massimo indicato è stata data giustificazione dell’applicazione in concreto dell’operazione matematica contenuta nel criterio “<i>riduzione dei termini di co<br />
&#8211; l’assegnazione di 0,5 punti per ogni soggetto “<i>in possesso di laurea</i>” si è tradotta nel conferimento di concretezza al criterio “<i>qualità professionale degli operatori coinvolti nella redazione del progetto</i>”.<br />	<br />
La Commissione ha dunque valutato i contenuti delle offerte tecniche sulla base dei soli criteri contenuti nel capitolato ed ha dettagliatamene esternato – rendendo in tal modo assolutamente trasparente l’esercizio della “ discrezionalità “ valutativa &#8211; la modalità con cui sono stati attribuiti i punteggi facendo applicazione dei precetti contenuti in quei criteri. <br />	<br />
8d. In ogni caso, come già detto, il motivo è inammissibile:<br />	<br />
&#8211; per quanto riguarda la contestazione circa l’applicazione del criterio A.3), riduzione dei termini di consegna, perché la ricorrente ha ottenuto un punteggio maggiore della controinteressata, cosicché difetta l’interesse alla coltivazione della censura;<br />
&#8211; per ciò che concerne invece l’applicazione del criterio A.4), risorse umane e qualità professionale degli operatori, perché l’offerta di Studio Giovanelli &#038; Partners non supera la “<i>prova di resistenza</i>” in quanto la differenza di 2,5 punti rispett<br />
9a. Infine, l’ultimo mezzo è dedicato alla contestazione degli apprezzamenti espressi dalla commissione sulle offerte tecniche con riferimento alle voci “<i>A.1) qualità, completezza e coerenza della proposta con le esigenza conoscitive ed operative dell’Amministrazione</i>” e “<i>A.2) metodologie e soluzioni tecniche proposte per individuare un percorso che traduca in azioni concrete e realizzabili le azioni strategiche</i>”. A detta della ricorrente le valutazioni della commissione di gara sarebbero errate, assai opinabili e illogiche.<br />	<br />
9b. Tali censure entrano nel merito tecnico delle valutazioni svolte dalla commissione giudicatrice e tendono a sovrapporsi al giudizio espresso, magari opinabile ma non certo illogico od errato: come tali sono dunque inammissibili.<br />	<br />
Vale premettere, sul punto, che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che “<i>in sede di valutazione comparativa delle offerte, il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell&#8217;esito della valutazione, sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti</i>” (cfr., T.R.G.A. Trento, 28.10.2010, n. 207; C.d.S., sez. V, 1.10.2010, n. 7262).<br />	<br />
9c. Ferma restando l’assorbenza dei suddetti rilievi, il Collegio rileva, con riferimento al criterio A.1), che al progetto della ricorrente sono stati attribuiti 13 punti (sui 20 totali), perché è stato ritenuto “<i>non completamente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione</i>”, scarsamente coerente con il capitolato e comunque “<i>sovradimensionato rispetto alla realtà locale</i>” in quanto una consistente parte di esso era dedicata a “<i>tematiche (restauro monumenti, beni archeologici, programmazione fiere e mercati su aree pubbliche, musei, negozi in franchising, …) poco confacenti alle caratteristiche e peculiarità del territorio comunale</i>”.<br />	<br />
I 18 punti conseguiti per la stessa voce dalla vincitrice sono stati assegnati perché il relativo progetto è stato ritenuto “<i>completo, segue il disciplinare punto per punto, è adeguato e confacente alla realtà e alle dimensioni del territorio comunale</i>”.<br />	<br />
Orbene, i riportati giudizi, tenendo conto che trattasi di una realtà locale di modeste dimensioni, con meno di mille abitanti e con un numero esiguo di esercizi turistici e commerciali, risultano del tutto ragionevoli e congruenti con i criteri prefissati che pretendevano coerenza con le esigenze dell’Amministrazione.<br />	<br />
9d. Quanto al criterio A.2), al progetto della deducente sono stati attribuiti 7 punti (sui 20 totali) perché non è stato riscontrato “<i>completamente rispondente alle esigenza della Stazione appaltante</i>” in quanto (come in parte più sopra già visto) non comprendeva l’attività di somministrazione agli interessati dei questionari per le indagini conoscitive; quanto al tavolo di concertazione si limitata a “<i>supportare</i>” l’attività del Comune; la costituzione di gruppi di lavoro era prevista “<i>genericamente e non garantita</i>”, senza precisarne la composizione e le competenze. <br />	<br />
All’opposto, il progetto della vincitrice, che ha ottenuto 15 punti, comprendeva l’attività di somministrazione dei questionari; proponeva che il tavolo di concertazione fosse coordinato e condotto da un esperto della Società; progettava la costituzione di tre gruppi di lavoro con competenze specificate e coordinati e condotti da esperti della Società; prevedeva la realizzazione di “<i>schede-progetto-azione</i>” indicanti obiettivi, azioni, scadenze e responsabili che sembravano “<i>agevolare in maniera concreta l’attività che dovrà essere svolta dall’ente e dagli operatori per l’attuazione del piano</i>”.<br />	<br />
Anche in questo caso, essendo inequivocabile il più completo apporto alle attività dell’Amministrazione comunale offerto dalla società Prime Consulting, l’operato della commissione non presenta incoerenze nella procedura valutativa e nella conseguente assegnazione del punteggio.<br />	<br />
Anche l’ultimo motivo deve essere pertanto denegato.<br />	<br />
10. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale deve essere respinto.<br />	<br />
All’infondatezza dei motivi di ricorso consegue l’inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla ricorrente e l&#8217;attività dell’Amministrazione, considerato che l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato è, comunque, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno. Pertanto, l’infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 8.4.2011, n. 112; C.d.S., sez. V, 15.10.2010, n. 7525).<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e &#8211; salvi gli effetti dell’ordinanza cautelare, ai sensi dell’art. 57 c.p.a. &#8211; sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo; possono invece rimanere compensate nei confronti della Società controinteressata attesa la non meritevolezza del ricorso incidentale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 99 del 2011,<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso incidentale, lo respinge;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso principale, lo respinge. <br />	<br />
Condanna la ricorrente a corrispondere per onorari e diritti la somma di € 2.000,00 (duemila), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore del Comune di Tenna.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio nei confronti della controinteressata Prime Consulting S.r.l.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-2-2012-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a></p>
<p>Va sospeso il Decreto della Prefettura notificato al genitore esercente la patria potestà sul minore, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto (D.A.S.P.O.) di cui all’art. 6 L. 401/1989 elevato dal Questore della Provincia di Lucca per la durata di un anno, con divieto “… di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il Decreto della Prefettura notificato al genitore esercente la patria potestà sul minore, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto (D.A.S.P.O.) di cui all’art. 6 L. 401/1989 elevato dal Questore della Provincia di Lucca per la durata di un anno, con divieto “… di accedere ed intrattenersi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive di calcio, comprese le amichevoli, le partite nazionali ed internazionali che vedono impegnate tutte le formazione della società sportiva “F.C. FIORENTINA” su tutto il territorio nazionale …”; nonché “di accedere …. allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione di tutte le manifestazioni sportive di calcio indipendentemente dalla presenza delle predette compagini, per un periodo di anni 1 dalla data di notifica della presente ordinanza. Per lo stesso periodo di tempo è fatto altresì divieto nelle due ore antecedenti e nelle due ore successive allo svolgimento delle manifestazione sportive, nonché nel corso delle manifestazione medesime, di accedere ed intrattenersi nelle aree di partenza, transito e d arrivo di coloro che partecipano o assistono alle competizione sopraindicate, individuate per la città di Firenze nell’area delimitata da alcune vie, mentre per le partite disputate in trasferta le aree sopraindicate vengono determinate nelle zone circostanti gli stadi, le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli itinerari percorsi dai cortei dei tifosi della squadra ospite per un raggio di 200 metri”. Considerata la carenza di istruttoria e motivazione in relazione alla previsione di cui all’art. 6 l. 401/89 attualmente in vigore, dato che, dalla relazione di servizio, oltre agli altri presupposti di cui all’art. 6 cit., manca ogni riferimento e descrizioni di singoli episodi di violenza a carico di ciascuno dei ricorrenti al momento dei fatti contestati; Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in ordine alla libertà di circolazione del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00109/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00104/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 104 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessio Mazzocchi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Vascellari, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. Cavalcanti nr.36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in Persona del Ministro Pro Tempore, <b>Questura di Lucca</b> in Persona del Questore Pro Tempore, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca</b> in Persona del Prefetto Pro Tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del Decreto della Prefettura di Lucca – Ufficio Territoriale del Governo n. 39791 del 14.09.2011, notificato in data 27.10.2011 al sig. Mazzocchi Pier Giovanni genitore esercente la patria potestà sul minore Mazzocchi Alessio, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dal Sig Mazzocchi Pier Giovanni, sempre nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Mazzocchi Alessio, avverso il decreto (D.A.S.P.O.) di cui all’art. 6 L. 401/1989 elevato dal Questore della Provincia di Lucca in data 07.06.2011 per la durata di un anno a decorrere dalla notifica, avvenuta in data 08.06.2011, dove si faceva divieto al Sig. Mazzocchi Alessio “… di accedere ed intrattenersi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive di calcio, comprese le amichevoli, le partite nazionali ed internazionali che vedono impegnate tutte le formazione della società sportiva “F.C. FIORENTINA” su tutto il territorio nazionale …”; nonché “di accedere …. allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione di tutte le manifestazioni sportive di calcio indipendentemente dalla presenza delle predette compagini, per un periodo di anni 1 dalla data di notifica della presente ordinanza. Per lo stesso periodo di tempo è fatto altresì divieto nelle due ore antecedenti e nelle due ore successive allo svolgimento delle manifestazione sportive, nonché nel corso delle manifestazione medesime, di accedere ed intrattenersi nelle aree di partenza, transito e d arrivo di coloro che partecipano o assistono alle competizione sopraindicate, individuate per la città di Firenze nell’area delimitata da Via Mannelli, Via A. Lapini, Viale Edmondo De Amicis, Viale Lungo l’Affrico, Via delle Cento Stelle, Piazza Antonelli, mentre per le partite disputate in trasferta le aree sopraindicate vengono determinate nelle zone circostanti gli stadi, le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli itinerari percorsi dai cortei dei tifosi della squadra ospite per un raggio di 200 metri”.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, si rinvengono elementi idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, sotto il profilo della carenza di istruttoria e motivazione in relazione alla previsione di cui all’art. 6 l. 401/89 attualmente in vigore, dato che, dalla relazione di servizio, oltre agli altri presupposti di cui all’art. 6 cit., manca ogni riferimento e descrizioni di singoli episodi di violenza a carico di ciascuno dei ricorrenti al momento dei fatti contestati;<br />	<br />
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in ordine alla libertà di circolazione del ricorrente;<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi integralmente, attesa comunque la peculiarità della fattispecie;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 4 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-678/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.678</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino Culturespaces S.A. (Avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Andrea Abbamonte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sui criteri di calcolo della cauzione provvisoria da prestarsi in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-678/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-678/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Guarracino<br /> Culturespaces S.A. (Avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Andrea Abbamonte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di calcolo della cauzione provvisoria da prestarsi in sede di presentazione di offerta di una gara per l&#8217;affidamento di servizi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara di appalto &#8211; Servizio di biglietteria per l’ingresso a poli museali culturali &#8211; Cauzione provvisoria – Criterio di calcolo – Clausola della lettera di invito secondo cui deve essere calcolata anche sulla quota di introiti relativa alla fruizione del bene da parte del pubblico &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di presentazione dell’offerta in una gara di appalto per la concessione di servizi, la cauzione provvisoria deve essere calcolata solo sul valore dei servizi che saranno dati in concessione, e non può calcolarsi anche sulla quota di eventuali introiti relativi alla fruizione del bene dato in servizio (1) (in virtù di tale principio, nella specie il TAR ha dichiarato illegittima la clausola contenuta nella lettera di invito di una gara di appalto per l’affidamento della concessione dei servizi di biglietteria e di altri servizi aggiuntivi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Complesso Vanvitelliano Reggia di Caserta, gli Appartamenti Storici di Palazzo Reale di Napoli, il Museo di Capodimonte, il Museo Pignatelli Cortes, il Museo Duca di Martina Castel S. Elmo ed il Museo di San Martino, nella parte in cui prevede che l’ammontare dell’importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato anche sulla quota di introiti relativa alla fruizione del bene culturale da parte del pubblico non di competenza dell’affidatario.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. T.A.R. Lazio &#8211; Roma, sez. II Quater, 11 gennaio 2012, n. 239; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4278.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Culturespaces S.A., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Monnier Bruno Pascal Marie; MondoMostre S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Simone Todorow di San Giorgio; in proprio e nelle rispettive vesti di designata mandataria, la prima, e di designata mandante, la seconda, della costituenda associazione temporanea di imprese dalle stesse formata, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Abbamonte, in Napoli, via Melisurgo n. 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p..t, rappresentati e difesi dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del punto 4, lett. 8, della &#8220;lettera di richiesta di offerta vincolante&#8221;; del punto 4, lett. A, della &#8220;lettera di richiesta di offerta vincolante”, in parte qua come meglio precisato nel secondo motive di ricorso, nonché della relativa tabella prevista alle pagg. 17 e 18 dell&#8217;Allegato 1 &#8220;Capitolato tecnico&#8221;; di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame le società Culturspaces S.A. e Mondo Mostre S.r.l. impugnano due clausole della “lettera di richiesta di offerta vincolante” con cui sono state ammesse alla seconda fase della procedura di gara, alla quale hanno partecipato in costituenda ATI, indetta dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei per l’affidamento, per la durata di anni sei, della concessione dei servizi di biglietteria e di altri servizi aggiuntivi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Complesso Vanvitelliano Reggia di Caserta, gli Appartamenti Storici di Palazzo Reale di Napoli, il Museo di Capodimonte, il Museo Pignatelli Cortes, il Museo Duca di Martina Castel S.Elmo ed il Museo di San Martino (codice gara CIG 050261208B), per un valore stimato di € 17.426.328 IVA esclusa,.<br />	<br />
In particolare, contestano la legittimità della clausola di cui al punto 4, lett. B, della lettera, che a pena di esclusione impone l’obbligo di prestare una cauzione pari € 348.526,00 nei termini e con le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006, nonché della clausola di cui al punto 4, lett. A, che, parimenti a pena di esclusione, impone ai concorrenti di rendere una dichiarazione con la quale si impegnano “ a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto della presente concessione in esecuzione di precedenti convenzioni e riportato nell’apposito Allegato 1”.<br />	<br />
Con un primo ordine di censure, lamentando che l’entità della garanzia richiesta sarebbe tale da impedire la partecipazione alla gara, le ricorrenti deducono l’erroneità del parametro di riferimento adoperato per il calcolo della cauzione, che, contrariamente a quanto avvenuto, non doveva essere commisurata al valore totale stimato della concessione (la somma dei ricavi spettanti alla amministrazione e della remunerazione del concessionario), ma al solo aggio spettante al concessionario.<br />	<br />
Con un secondo ordine di censure, sostengono che la clausola che impone al nuovo concessionario di assumere i lavoratori attualmente in servizio è illegittima perché inserita per la prima volta nella lettera di invito, non essendo prevista nella sollecitazione alla domanda di partecipazione, perché viola il principio di autonomia contrattuale, sostanziando unilateralmente un vincolo a contrarre al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore, e perché, infine, determina un ostacolo alla concorrenza, disincentivando la partecipazione alla gara ad esclusivo vantaggio del gestore uscente.<br />	<br />
Hanno resistito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, depositando memoria difensiva.<br />	<br />
La domanda cautelare presentata col ricorso è stata respinta con ordinanza n. 1794 del 10 novembre 2011.<br />	<br />
In vista dell’udienza di discussione le ricorrenti hanno prodotto scritti difensivi a sostegno della fondatezza del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è fondato. <br />	<br />
Con recente decisione intervenuta tra le medesime parti del presente giudizio in controversia del tutto analoga, il T.A.R. del Lazio (sede di Roma, sez. II Quater, 11 gennaio 2012, n. 239) ha osservato che, posto il principio per cui la cauzione provvisoria deve essere calcolata sul valore dei servizi dati in concessione, il calcolo della cauzione non può basarsi anche sulla quota di introiti relativa alla fruizione del bene culturale da parte del pubblico quando la gestione del bene in questione (come anche nel caso qui in esame) non forma oggetto di concessione.<br />	<br />
Non vale a rendere legittima la clausola la circostanza, addotta nelle difese dell’amministrazione, che il medesimo criterio di quantificazione sarebbe stato adottato in altra gara su espressa richiesta delle stesse ricorrenti: invero, l’affermazione non trova adeguato riscontro in atti, neppure nel giudizio relativo a quella gara (ricorso n. 5306/11, assunto in decisione nella stessa udienza pubblica del 25 gennaio 2011), e comunque sconta il fatto che la richiesta di chiarimenti e rettifiche era stata inviata dalla sola MondoMostre S.r.l., mandante della ATI Culturespaces, e non è, perciò, imputabile all’altra società del costituendo raggruppamento, autonomamente legittimata a ricorrere in giudizio.<br />	<br />
Nella medesima decisione del TAR del Lazio, in disparte ogni considerazione sulla legittimità della clausola inerente la continuità dei rapporti di lavoro, ha prestato motivata adesione all’indirizzo giurisprudenziale, ancora recentemente ribadito, sulla illegittimità di una lettera di invito che contenga una disciplina dei requisiti di ammissione alla procedura più restrittiva di quella prevista dal bando (C.d.S., Sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4278).<br />	<br />
Considerato che non vi sono ragioni per discostarsi da tale precedente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento delle predette clausole della “lettera di richiesta di offerta vincolante” per la gara CIG 050261208B.<br />	<br />
Attesa la peculiarità della vicenda le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, fermo il rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5330/11), lo accoglie e, per l’effetto, annulla le impugnate clausole della “lettera di richiesta di offerta vincolante” per la gara CIG 050261208B. &#8212;<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;<br />	<br />
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei al rimborso, in favore delle ricorrenti, del contributo unificato, come per legge. -Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-678/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-681/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-681/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.681</a></p>
<p>Pres. A Guida, est. M. Buonauro Vincenzo Iorio (Avv.ti Giuseppe Palma e Maria Pia Pucci) c. Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale della Campania, Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sulla giurisdizione della Corte dei Conti in ordine ad una controversia avente ad oggetto l&#8217;impugnazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-681/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-681/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A Guida, est. M. Buonauro<br /> Vincenzo Iorio (Avv.ti Giuseppe Palma e Maria Pia Pucci) c.  Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale della Campania, Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione della Corte dei Conti in ordine ad una controversia avente ad oggetto l&#8217;impugnazione del fermo amministrativo disposto ai sensi dell&#8217;art. 69 R.D. 2440/1923</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211;  Controversia – Impugnazione del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 &#8211;  Giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti quale giudice contabile nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo disposto dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’ art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 in quanto lo stesso è volto alla tutela di un presunto danno erariale ai danni della P.A. (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cassazione Civile, SS.UU., 14 gennaio 2009, n. 555; TAR Campania &#8211; Napoli, IV, n. 17524 del 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Vincenzo Iorio, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Palma, Maria Pia Pucci, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Gramsci, n. 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale della Campania, Ministero Economia e Finanze, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura di Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 56432 dell&#8217;11/10/2011 recante il fermo amministrativo di tutte le somme dovute o debende fino alla concorrenza della somma di euro 3.975.302,00 e di ogni altro atto connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale della Campania e di Ministero Economia e Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento di fermo amministrativo in epigrafe indicato, disposto ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 nei suoi confronti a tutela di un presunto danno erariale.<br />	<br />
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice contabile) e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.<br />	<br />
All’odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, sono state sentite le parti presenti in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., cui le parti stesse non si sono opposte.<br />	<br />
Ciò posto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice contabile.<br />	<br />
Al riguardo, si deve infatti rappresentare che sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi (in sede di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione apertosi su due opposte sentenze del TAR Lombardia e della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia) la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che &#8220;lo stretto collegamento tra la misura cautelare in esame (e le sue vicende) e il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa consente … di affermare il principio per cui la cognizione delle controversie relative al fermo amministrativo è attribuita al giudice cui spetta la cognizione delle controversie sul diritto con esso cautelato&#8221; (CASS., SS.UU., 14 gennaio 2009, n. 555).<br />	<br />
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che nella fattispecie sottoposta alla sua cognizione (del tutto analoga a quella di specie), sussistesse la giurisdizione della Corte dei Conti, quale giudice contabile, atteso che &#8220;il provvedimento di fermo si fonda su un diritto la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice contabile&#8221; (ai sensi degli artt. 13 e 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214).<br />	<br />
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti quale giudice contabile, presso cui il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e con gli effetti di legge (cfr. Tar Napoli, IV, n. 17524 del 2010).<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti quale giudice contabile.<br />	<br />
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-681/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-155/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.155</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore sull&#8217;illegittimità della ordinanza contingibile e urgente con la quale un Sindaco ordina la sospensione dei lavori per la realizzazione di una discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi Ambiente e territorio – Competenze – Discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-155/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-155/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.155</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della ordinanza contingibile e urgente con la quale un Sindaco ordina la sospensione dei lavori per la realizzazione di una discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Competenze – Discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi – Realizzazione – Lavori – Sospensione – Ordinanza contingibile e urgente – E’ illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale un Sindaco ordina di sospendere, con effetto immediato, ed in via cautelativa, i lavori per la realizzazione della discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi, perché si pone in violazione della sfera di attribuzione delle competenze regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nonché in violazione dello stesso paradigma procedimentale stabilito, rispettivamente, dall’art. 29, commi 2, 3 e 4, d. lg. 152 del 2006, e del successivo art. 29-decies, comma 9.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 69 del 2011, proposto da </p>
<p>“BIECO s.r.l.”, con sede in Rossano (CS), Frazione Scalo, Contrada Sant’Irene, Zona Industriale, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Pulignano Eugenila , rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Filippucci e Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cosenza, via dei Mille, palazzo Gallo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-Comune di Scala Coeli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio di Simona De Septis, in Catanzaro, via Ciaccio, n. 12;<br />
-Sindaco di Scala Coeli, quale Ufficiale del Governo;<br />
-Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
-Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente della Calabria (Arpacal), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
-Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
-Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Calabria, in S. Maria di Catanzaro;<br />
&#8211; U.T.G. &#8211; Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliata per legge in Catanzaro, via G. da Fiore, n.34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-dell’ordinanza n. 30 (prot. n. 2991), emessa in data 03/12/2010 dal Sindaco di Scala Coeli, notificata alla “BIECO srl” in pari data, con la quale è stato ordinato alla stessa BIECO srl di sospendere, con effetto immediato, ed in via cautelativa, i lavori di realizzazione della discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi in località “Pipino”, nei territorio comunale di Scala Coeli, fino all’acquisizione da parte del Comune di Scala Coeli di apposita relazione dell’ARPACAL che verifichi il rispetto da parte della società BIECO srl delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e, in specie, del recepimento, nel progetto esecutivo, della realizzanda discarica, da parte della medesima società, di tutte le prescrizioni contenute nei pareri espressi da tutti gli enti ed istituzioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi nelle varie fasi ed in particolare delle prescrizioni sanitarie e di quelle espresse nel parere della Provincia di Cosenza, considerato che la continuazione dei lavori pregiudica definitivamente tale possibilità oltre a che irreversibilmente modificare lo stato e le condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi e delle coltivazioni ivi insistenti;<br />	<br />
-di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, e, in particolare, dell’ordinanza del Sindaco di Scala Coeli n. 28 del 16/11/2010, di cui la BIECO srl è venuta a conoscenza solo in data 13/12/2010, a seguito di apposita i<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scala Coeli, di Regione Calabria e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Cosenza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 14.1.2001 e depositato in data 21.1.2011, la ricorrente società premetteva che, con istanza del 3.12.2008, aveva chiesto alla Regione Calabria la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del D. Lgs. 59/2005, ai fini della realizzazione di un progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località “Pipino” del Comune di Scala Coeli (CS).<br />	<br />
Esponeva che, a seguito del provvedimento del 16/02/2009 del Nucleo Regionale VIA/VAS/IPPC, con cui il progetto veniva assoggettato alla procedura di VIA, produceva la documentazione integrativa richiesta, depositando, fra l’altro, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), ai sensi degli artt. 21 e ss. del D. Lgs. 152/2006. <br />	<br />
Precisava che la Regione Calabria procedeva poi ad indire una prima Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.Lgs. 59/2005, per il giorno 20.4.2009, invitando la Provincia di Cosenza, il Comune di Scala Coeli, l’Arpacal di Cosenza e l’ASP Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza ed evidenziava che tutte le Amministrazioni avevano espresso parere favorevole al progetto, per cui, dopo tre sedute, il rilascio dell’autorizzazione sembrava ormai quasi certo. <br />	<br />
Esponeva che, poiché, in data 26.5.2009, prima della terza seduta della conferenza di servizi, il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale rendeva nota la possibilità che venisse realizzata, in località Piéditorto del Comune di Scala Coeli, una discarica pubblica per l’abbancamento di R.S.U., ovvero un impianto di termovalorizzazione per R.S.U., il suddetto Comune, con Delibera di C.C. n. 15 del 03/07/2009, assunta in via di urgenza, esprimeva ferma contrarietà alla realizzazione di qualsiasi discarica, al fine di salvaguardare un territorio a vocazione turistico-agricola, di evitare danni ambientali di ingenti proporzioni nonché danni alla stessa salute delle popolazioni interessate, tenuto conto che la Regione Calabria aveva già previsto di costruire, a monte della zona individuata per la realizzazione della discarica, un grande invaso-diga per risolvere il problema idrico delle zone sottostanti.<br />	<br />
Precisava che, con nota prot. n. 2284 del 07/08/2009 del Sindaco di Scala Coeli venivano trasmesse alla Regione Calabria la precitata Delibera di C. C. n. 15 del 03/07/2009 nonché la quasi analoga Delibera di C. C. n. 34 del 03/08/2009 del vicino Comune di Cariati, facendo altresì presente che, per le medesime ragioni, il Comune di Scala Coeli esprimeva il proprio parere ufficiale negativo ai fini della procedura relativa al progetto della odierna ricorrente “BIECO srl”.<br />	<br />
Esponeva che, successivamente, il Nucleo VIA-VAS-IPPC, con nota del 2/10/2009, dichiarava di di non potersi esprimere in merito alla compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale del progetto della ricorrente società, a ciò ostandovi il suddetto parere negativo comunicato dal Comune di Scala Coeli, e la Regione Calabria, con nota prot. n. 21213 del 20/10/2009, comunicava alla “BIECO srl” il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, nel quale veniva indicato, come unico motivo ostativo, la precitata nota sindacale prot. n. 2284 del 7/08/2009 del Comune di Scala Coeli.<br />	<br />
Precisava che, con nota prot. n. 22489 del 06/11/2009, inviata in sede partecipativa, aveva rilevato che le motivazioni contenute nella Delibera di C.C. n. 15 del 03/07/2009 (peraltro analoghe a quelle espresse in relazione alla possibilità di costruire una discarica pubblica o termovalorizzatore per R.S.U., espressa dal Commissario Delegato) sarebbero in contraddizione rispetto al positivo parere reso dallo stesso Comune nella sede della Conferenza dei Servizi, indetta dalla Regione ai fini dell’approvazione del progetto della ricorrente società.<br />	<br />
Esponeva che, successivamente, il Nucleo VIA/VAS/IPPC, nella seduta del 10/03/2010, acquisito il parere positivo anche dell’ASP e dell’Arpacal, produceva un ampio ed articolato parere tecnico favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, sulla scorta del quale la Regione Calabria, emanava il definitivo Decreto Dirigenziale n. 4180 del 29/03/2010, integralmente pubblicato sul supplemento straordinario al BUR del 20/05/2010, con cui esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole rispetto al progetto di discarica per rifiuti non pericolosi presentato dalla BIECO srl e rilasciava l’Autorizzazione Integrata Ambientale.<br />	<br />
Precisava che, avverso il suddetto Decreto Dirigenziale n. 4180 del 29/03/2010 della Regione Calabria, il Comune di Scala Coeli e l’associazione “Forum Ambientalista: Movimento Rosso Verde”, proponevano distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica notificati in data 15-16/09/2010, nell’ambito dei quali l’odierna ricorrente “BIECO srl” impugnava in via incidentale il parere negativo espresso dal Sindaco di Scala Coeli con nota prot. n. 2284 del 07/08/2009 nonché la presupposta Delibera di C.C. di Scala Coeli n. 15 del 03/07/2009.<br />	<br />
Evidenziava che, nel contempo, con nota prot. n. 257 del 20/10/2010 del Direttore Generale del Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, veniva rigettata l’istanza di annullamento in autotutela del predetto Decreto Dirigenziale n. 4180 del 29/03/2010 della Regione Calabria, , proposta dal Sindaco del Comune . di Scala Coeli.<br />	<br />
Esponeva che, nelle more, la ricorrente “BIECO srl”, con nota del 29/10/2010, comunicava l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di discarica de quo, rappresentando, peraltro, che, in questa prima fase, i lavori si sarebbero limitati alle sole opere di allestimento del cantiere ed attività connesse, non essendo, peraltro, intervenuta alcuna pronunzia cautelare.<br />	<br />
Con il presente ricorso lamentava che il Sindaco del Comune di Scala Coeli, dopo aver diffidato la ricorrente “BIECO srl”, con nota prot. n. 2772 del 09/11/2010 (contestata con nota del 20/11/2010), emanava l’impugnata Ordinanza Sindacale n. 30 del 03/12/2010, notificata in pari data, con cui ordinava alla “BIECO srl” di sospendere, con effetto immediato, ed in via cautelativa, i lavori di realizzazione della discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi in località “Pipino”, fino all’acquisizione, da parte del Comune di Scala Coeli, di apposita relazione dell’ARPACAL, intesa a verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall’AIA nonché di tutte le prescrizioni contenute nei pareri resi da tutti gli enti ed istituzioni che avevano partecipato alla conferenza dei servizi.<br />	<br />
A sostegno del proprio ricorso, deduceva: <br />	<br />
1) incompetenza. Violazione degli articoli 29, 29-decies e 208 del D. Lgs. 152/2006; <br />	<br />
L’ordinanza sindacale, finalizzata alla verifica della rispondenza dell’intervento all’autorizzazione regionale, invaderebbe la sfera di competenza regionale in materia di VIA e di AIA, e, comunque, violerebbe le disposizioni inerenti la sospensione dei lavori, in quanto, nella specie, non emergerebbero difformità dall’istruttoria espletata dal tecnico comunale in data 30.11.2001.<br />	<br />
2) violazione degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento.<br />	<br />
Il Sindaco del Comune di Scala Coeli non avrebbe potuto avvalersi dei poteri extra ordinem, giacchè, nella specie, si verterebbe in fattispecie inerente l’esercizio di competenze ordinarie, attribuite alla Regione, quale autorità competente in materia di VIA e AIA<br />	<br />
3) violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990.<br />	<br />
Non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento.<br />	<br />
4) eccesso di potere per illogicità della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
L’asserita ostruzione dei fossi di scolo delle acque piovane sarebbe potuta essere risolta non già mediante la sospensione dei lavori, ma mediante la rimozione dei materiali di risulta che ostruivano i fossi di scolo.<br />	<br />
Dopo aver formulato istanza di risarcimento del danno, concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 17.2.2011, si costituiva in giudizio la Regione Calabria e deduceva difetto di legittimazione passiva, avendo già espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole al progetto de quo ed avendo altresì espresso, con nota prot. n. 19661 del 12.11.2010 del Dirigente del competente Settore del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, le proprie controdeduzioni in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Scala Coeli per l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 4180 del 29.3.2010.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 18 febbraio 2011, si costituiva il Comune di Scala Coeli e contestava puntualmente le tesi di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda risarcitoria, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 8.11.2011, il Comune di Scala Coeli insisteva per la legittimità del proprio operato.<br />	<br />
Si costituiva anche la difesa erariale per il Ministero dell’Interno e, con memoria depositata in data 29.1.2001, illustrava, in sostanza, la peculiare posizione del Sindaco, nelle qualità di ufficiale del Governo.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene impugnata l’epigrafata Ordinanza n. 30 (prot. n. 2991), emessa in data 03/12/2010 dal Sindaco di Scala Coeli, con la quale è stato imposto alla ricorrente “BIECO srl” di sospendere, con effetto immediato, ed in via cautelativa, i lavori per la realizzazione della discarica privata per rifiuti speciali non pericolosi in località “Pipino”, nei territorio comunale di Scala Coeli, fino all’acquisizione, da parte del Comune di Scala Coeli, di apposita relazione dell’ARPACAL, intesa a verificare il rispetto, da parte della “BIECO srl”, delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e, in specie, del recepimento, nel progetto esecutivo.</p>
<p>2.1. Vanno esaminati congiuntamente il primo ed il secondo profilo di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.<br />	<br />
Con il primo motivo, la ricorrente deduce che l’ordinanza sindacale, finalizzata alla verifica della rispondenza dell’intervento all’autorizzazione regionale, invaderebbe la sfera della competenza regionale in materia di VIA e di AIA, e, comunque, violerebbe le disposizioni inerenti la sospensione dei lavori, in quanto, nella specie, non emergerebbero difformità dall’istruttoria espletata dal tecnico comunale in data 30.11.2001. <br />	<br />
Con il secondo motivo, deduce che il Sindaco del Comune di Scala Coeli, nel caso di specie, non avrebbe potuto, comunque, avvalersi dei poteri “extra ordinem”, giacchè, nella specie, difetterebbero i necessari presupposti di necessità e di urgenza e si verterebbe in fattispecie inerente l’esercizio di competenze ordinarie.<br />	<br />
2.2. L’impugnata Ordinanza Sindacale n. 30 del 2009 risulta essere stata emessa sulla base dei seguenti presupposti di fatto:<br />	<br />
&#8211; “ la Regione Calabria con decreto dirigenziale n. 4180 del 29 marzo 2010, notificato al Comune in data 17.7.2010, ha autorizzato la società Bieco srl di Rossano a realizzare una discarica in località Pipino di Scala Coeli” ; ..”il Comune con nota prot.<br />
&#8211; a riscontro della nota prot. 58 del 29.10.2010, con la quale la ricorrente società ha comunicato “che in data 2 novembre 2010 sarebbero iniziati i lavori di costruzione dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, limitatamente in que<br />
2.3.L&#8217;art. 54, comma 2°, del D. L.gvo 18 agosto 2000 n. 267 ( in cui è stato trasfuso l&#8217;art. 38 della legge n. 142 del 1990), attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini”, in assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza.<br />	<br />
Tale potere non può, comunque, mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di princìpi che devono guidarne l&#8217;utilizzo, quali appunto la necessità e l&#8217;urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero la insussistenza di altri poteri per risolvere la questione: in sostanza, esso presuppone un&#8217;oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l&#8217;incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30.7.2007, n. 10; Sez. V, 28.5.2007, n. 2109; Sez. II, 24.10.2007, n. 2210; che precisa, proprio che tali provvedimenti sono consentiti anche quando vi è una apposita disciplina che regoli in via ordinaria determinate situazioni, laddove la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza alla tutela del bene risulti tanto urgente da non consentirne il tempestivo utilizzo).<br />	<br />
In sintesi, il requisito della &#8220;contingibilità&#8221; attiene all&#8217;urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l&#8217;incolumità pubblica ed impone al sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare lo strumento &#8220;extra ordinem&#8221;, la cui &#8220;ratio&#8221; non consiste tanto nell&#8217;imprevedibilità dell&#8217;evento, quanto nella effettiva impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi ordinari previsti dall&#8217;ordinamento (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV 13.12. 1999 n. 1844).<br />	<br />
2.4. Nella specie, la mera lettura delle premesse dell’Ordinanza impugnata nonché della documentazione in atti confermano la tesi di parte ricorrente sia in ordine al difetto dei presupposti di necessità ed urgenza per l’esercizio dei poteri extra ordinem, giacchè la vicenda contenziosa trae origine dal Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4180 del 29 marzo 2010, che ha autorizzato la società Bieco srl di Rossano a realizzare una discarica in località Pipino di Scala Coeli” e si snoda per uno “spatium temporis” lungo 9 mesi, fino all’emanazione dell’impugnato provvedimento, nel corso del quale sono intervenuti un’istanza di annullamento in autotutela inoltrata alla Regione dal Comune di Scala Coeli nonché un ricorso straordinario al Capo dello Stato, con connessa istanza cautelare, proposto dallo stesso Comune, anche “ a causa del grave allarme sociale suscitato non solo nella comunità di Scala Coeli ma anche in tutte le comunità del circondario” (pag.2, primo capoverso, dell’O.S. n. 30 del 3.12.2010) .<br />	<br />
L’art. 29, comma 2°, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce: “Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l&#8217;autorita&#8217; competente esercita il controllo sull&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche&#8217; sull&#8217;osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita&#8217; e di valutazione. Per l&#8217;effettuazione dei controlli l&#8217;autorita&#8217; competente puo&#8217; avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale”.<br />	<br />
Alla luce del precedente art. 5, c. 1, lett. p), nonché dell’art. 28, comma 1, del medesimo D.LG. n. 152 del 2006, è agevole comprendere che il legislatore, nel fornire le definizioni fondamentali in materia, vuole indicare, quale “autorità competente”, soltanto la P.A. cui spetta, “l&#8217;adozione&#8230; dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti”; mentre l&#8217;art. 7 specifica (commi 5/7) i soggetti istituzionali competenti ai vari livelli di governo e, per lo Stato, individua direttamente l&#8217;organo ministeriale titolare di siffatta competenza, in relazione all&#8217;art. 3 quinquies, comma 3°, del Dlg 152/2006, in base al quale spetta allo Stato intervenire in questioni ambientali, i cui obiettivi, in ragione delle loro dimensioni e dell&#8217;entità dei relativi effetti, non possono essere sufficientemente realizzati da altri livelli di governo.<br />	<br />
Non può altresì sottacersi, in materia di VIA, il potere sostitutivo attribuito al Consiglio dei Ministri (peraltro applicabile anche ai livelli di governo inferiori fin quando non intervengano norme regionali ad hoc) dal successivo art. 26, c. 2, che, afferendo alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (conf.: Corte Cost., 23.7.2009 n. 234), evidenzia la natura generale, strategica ed essenziale della VIA.<br />	<br />
Conclusivamente, nella specie, devesi ritenere che l’epigrafata Ordinanza Sindacale, oltre a difettare dei necessari presupposti, si pone in violazione della sfera di attribuzione delle competenze regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nonché in violazione dello stesso paradigma procedimentale stabilito, rispettivamente, dall’art. 29, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006, secondo cui “anche in materia di AIA risulta espressamente disciplinata l’adozione di provvedimenti riparatori nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie” nonché dal successivo art. 29-decies, comma 9 (al pari dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs. 59/2005 oggi abrogato), secondo cui “in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente”.<br />	<br />
Pertanto, entrambi i profili di gravame meritano adesione.</p>
<p>3. L’accoglimento delle suddette censure, comportando la rimozione ab origine dell’impugnato provvedimento, consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori profili di gravame svolti.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.<br />	<br />
La peculiarità della fattispecie consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per, l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-155/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.155</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avverso la revoca dell&#8217;incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza – Incarico – Revoca – Controversia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avverso la revoca dell&#8217;incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza – Incarico – Revoca – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione dell’atto di revoca dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione integra una controversia che non ricade nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 7, d. lg. 2 luglio 2010 n. 104, poiché concerne la fase esecutiva del contratto con la p.a., in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della p.a., anche se la decisione dell&#8217;Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell&#8217;atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell&#8217;ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 606 del 2009, proposto da </p>
<p>Lanfranco Bilotti, rappresentato e difeso dagli avv. ti Emilio Reitano Pandullo e Rossana Uva, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Catanzaro, via F. Crispi, n. 61; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di San Floro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Caristo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Ricci in Catanzaro, via G. Alberti, n. 27;<br />
Ufficio Tecnico del Comune di San Floro, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Floro n. 14 del 10.03.2009, comunicata all’odierno ricorrente in data 21.03.2009, giusta attestazione delle Poste Italiane via internet, con la quale è stata disposta la revoca dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione conferito all’Ing. Lanfranco Bilotti, giusta Determina n° 129 del 9.09.2003 del Comune di San Floro, nonchè di tutti gli atti pregressi e derivati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Floro; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 14.05.2009 e depositato in data 28.5.2009, il ricorrente premetteva che, con Determina n° 129 del 9.9.2003, era stato incaricato, insieme ad altri professionisti, della redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per gli interventi di recupero e riqualificazione di Palazzo Pugliese, nonchè per la trasformazione e valorizzazione delle risorse ambientali per la creazione di un percorso naturalistico eco – compatibile.<br />	<br />
Precisava che, in data 13 maggio 2004, i professionisti precedentemente incaricati venivano nominati anche responsabili per il coordinamento tecnico e di previdenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori e che, in particolare, il ricorrente, ing. Bilotti, veniva nominato coordinatore per la progettazione e la direzione dei lavori.<br />	<br />
Esponeva che la progettazione esecutiva veniva depositata con atto prot. n. 3395 del 26.09.2007 e che, a seguito di ciò, il Comune di San Floro indiceva una gara d’appalto per la realizzazione dei lavori, che venivano aggiudicati a due diverse imprese, e, cioè la ditta Torchia, per il percorso naturalistico eco – compatibile e la ditta Kairos Scral di Siracusa per il recupero di Palazzo Pugliese, la quale, a sua volta, faceva eseguire i lavori ad una propria impresa consorziata, la Polis S.r.l. di Monasterace.<br />	<br />
Con il presente ricorso, impugnava l’epigrafata Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Floro n. 14 del 10.03.2009, comunicata in data 21.03.2009, con la quale gli veniva revocato l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione dei lavori.<br />	<br />
Dopo aver puntualmente ricostruito, mediante espressa menzione del vasto carteggio (prodotto in atti), una complessa vicenda, in punto di fatto caratterizzata da disaccordi e contestazioni, intercorsi fra l’impresa esecutrice dei lavori, il ricorrente stesso nella qualità di Direttore dei lavori, e l’Ufficio Tecnico Comunale, deduceva svariati profili di illegittimità, sia sotto il profilo della partecipazione procedimentale e del difetto motivazionale nonché per eccesso e sviamento di potere.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. <br />	<br />
Con atto depositato in data 4.6.2009, si costituiva il Comune di S. Florio per resistere al presente gravame ed eccepiva l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse a ricorrere, in quanto interposto unicamente avverso la Delibera di G.C. n° 14 del 10.03.2009, di conferma della Determinazione n. 1074 del 10.03.2009 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonostante l’atto lesivo di presunti diritti avanzati dal ricorrente, sarebbe da individuare nella Relazione del 10.03.2009 prot. n. 1074, a firma del R.U.P.<br />	<br />
Nel merito insisteva per l’infondatezza del ricorso, con conseguente statuizione anche in ordine alle spese. <br />	<br />
Con memoria depositata in data 19.5.2011, il Comune di S. Florio deduceva altresì difetto di giurisdizione, ribadendo anche le eccezioni e deduzioni di merito, già svolte.<br />	<br />
Con due distinte memorie, depositate, rispettivamente, alla data del 7.10.2011 e del 19.10.2011, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2011, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene impugnata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Floro n. 14 del 10.03.2009, con la quale è stata disposta la revoca dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione -conferita al ricorrente, ing. Lanfranco Bilotti, con Determina n° 129 del 9.09.2003 del Comune di San Floro- a seguito di una complessa vicenda, in punto di fatto caratterizzata da disaccordi e contestazioni, intercorsi fra l’impresa esecutrice dei lavori, il ricorrente stesso nella qualità di Direttore dei lavori, e l’Ufficio Tecnico Comunale.<br />	<br />
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di San Floro con la memoria depositata in data 19.5.2011.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la presente controversia non ricada nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell&#8221;art. 7 del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, innanzi tutto poiché concerne la fase esecutiva del contratto con la P.A., in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica Amministrazione, anche se la decisione dell&#8221;Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell&#8221;atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell&#8221;ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, I, 19 febbraio 2003, n. 1269; T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, 22 settembre 2003, n. 11539 e dal ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998). <br />	<br />
Invero, nel caso di specie, l’atto impugnato appare qualificabile alla stregua di un atto di esercizio di poteri negoziali della P.A., che agisce &#8220;iure privatorum&#8221; ai fini della risoluzione o del recesso dal contratto di affidamento di progettazione e direzione dei lavori, ai sensi dell&#8221;art. 1373 c.c. (per inadempienze del professionista espressamente indicate), sebbene con eventuali &#8220;deviazioni&#8221; dovute alla natura pubblica di uno dei contraenti, che, comunque, non assumono connotati tali da non trasformare la natura privata del rapporto. <br />	<br />
Ad avviso del Collegio, nella specie, difetta l&#8221;esercizio di una potestà amministrativa, che costituisce il presupposto della “revoca&#8221; in senso proprio, a prescindere dalla formale “autoqualificazione” dell&#8221;atto ( &#8220;revoca&#8221;), che va valutato (anche ai fini della giurisdizione) non già in relazione al &#8220;nomen juris&#8221; attribuito dalla P.A., ma in relazione al tipo di potere esercitato ed alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il destinatario. Ma, a ben vedere, nel caso di specie, la giurisdizione del G.O. va affermata anche in relazione al momento genetico del rapporto di conferimento, da parte dell’ente pubblico, dell’incarico professionale al soggetto non inserito nella struttura organica dell&#8221;ente stesso. In particolare, il conferimento, da parte di un Ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell&#8221;Ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l&#8221;iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, per cui appartiene alla sfera di cognizione del giudice ordinario la controversia concernente la revoca dell&#8221;incarico di progettazione affidato ad un libero professionista, ancorché unilateralmente disposta con atto autoritativo, poiché il potere esercitato inerisce ad un rapporto contrattualmente sorto e paritario al quale si riconnette altresì il recesso sostanzialmente operato e ricadente nella disciplina privatistica (conf.: T.A.R. Bari n. 715 del 27 ottobre 1997). <br />	<br />
Nella specie, a corroborare vieppiù tale convincimento di non spettanza della giurisdizione a questo Giudice, milita la valutazione dell&#8221;amministrazione posta a sostegno del provvedimento avente il nomen juris di “revoca”, che perimetra la fattispecie in un ambito riconducibile alla sfera di applicazione degli artt. 2224 cc. e 2237 c.c. <br />	<br />
Va, infine, osservato che la deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale, non essendo qualificabile come provvedimento autoritativo, ma come atto avente natura sostanziale di atto di recesso dal rapporto contrattuale (inquadrabile nella previsione dell&#8221;art. 2237 c.c.), è come tale sindacabile e disapplicabile da parte del giudice ordinario, a tutela del diritto a compenso che debba essere eventualmente riconosciuto al ricorrente, alla stregua della disciplina privatistica del rapporto (conf.: Cassazione Civile, Sez. Un., 17 novembre 1984 , n. 5833). <br />	<br />
In definitiva, nella specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione dell&#8221;A.G.O. <br />	<br />
Ne consegue l&#8221;inammissibilità dell&#8221;impugnazione, con preclusione al Collegio di procedere alla disamina di ogni altra questione in rito e nel merito della controversia, riservata al giudice ordinario. <br />	<br />
Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all&#8221;affermazione di quella del Giudice Ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass. S.S.U.U. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009. <br />	<br />
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie .<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario territorialmente competente, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.578</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-578/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-578/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.578</a></p>
<p>Va accolta, ai soli fini della sollecita fissazione del merito, la domanda cautelare di un concorrente avverso l&#8217;affidamento in concessione della gestione fondo di rotazione per aiuti alle piccole nuove imprese innovative; essendo stato stipulato il contratto di appalto per l’affidamento del servizio in questione, è da considerarsi prevalente l’interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-578/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-578/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.578</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai soli fini della sollecita fissazione del merito, la domanda cautelare di un concorrente avverso l&#8217;affidamento in concessione della gestione fondo di rotazione per aiuti alle piccole nuove imprese innovative; essendo stato stipulato il contratto di appalto per l’affidamento del servizio in questione, è da considerarsi prevalente l’interesse pubblico alla continuità del servizio stesso e, per altro verso, che, anche in ragione della peculiarità delle questioni controverse, l’interesse dell’appellante può essere soddisfatto con la sollecita fissazione del merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00578/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10403/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10403 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>ARTIGIANCASSA S.P.A.</b>, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con <b>PMIequity S.P.A.</b> e <b>Creditfidi Scarl</b>, <b>PMIEQUITY S.P.A.</b> e <b>CREDITFIDI SCARL</b>, ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avv. Massimo Colarizi e Sergio Caracciolo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Colarizi in Roma, via Panama, n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>FIRA S.P.A.</b>, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con <b>Tercas S.p.A.</b>, <b>Carire S.p.A.</b>, <b>BLS S’A, Carispaq S.p.A.</b> e <b>Carichieti S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Russo e Manuel De Monte, con domicilio eletto presso Marco Croce in Roma, via Nizza, n. 63;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I n. 00384/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE FONDO DI ROTAZIONE PER AIUTI ALLE PICCOLE NUOVE IMPRESE INNOVATIVE;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Fira Spa &#8211; Finanziaria Regionale Abruzzese;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Colarizi, Mancini, per delega dell&#8217;Avv. Caracciolo e De Monte;	</p>
<p>Rilevato per un verso che, essendo stato stipulato il contratto di appalto per l’affidamento del servizio in questione, è da considerarsi prevalente l’interesse pubblico alla continuità del servizio stesso e, per altro verso, che, anche in ragione della peculiarità delle questioni controverse, l’interesse dell’appellante può essere soddisfatto con la sollecita fissazione del merito;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello nei sensi di cui in motivazione (Ricorso numero: 10403/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai soli fini della fissazione dell’udienza di discussione.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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