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	<title>8/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-112/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.112</a></p>
<p>V.A. Borea – Presidente, R. De Piero – Estensore ITEC DI MATTAROLLO S.R.L. E AZZURRA S.R.L. (avv.ti A. Bigini e A. Cangiano) c/ il COMUNE DI CODROIPO (avv. G. Zgagliardich) e nei confronti del CENTRO NUOTO CODROIPO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (avv.ti V. De Grisogono e G. Maso) scelta del promotore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-112/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-112/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V.A. Borea – Presidente, R. De Piero – Estensore<br /> ITEC DI MATTAROLLO S.R.L. E AZZURRA S.R.L. (avv.ti A. Bigini e A. Cangiano) c/ il COMUNE DI CODROIPO (avv. G. Zgagliardich) e nei confronti del CENTRO NUOTO CODROIPO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (avv.ti V. De Grisogono e G. Maso)</span></p>
<hr />
<p>scelta del promotore e diritto di prelazione nel project financing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Project financing – Scelta del promotore –Contestazione del procedimento di scelta del promotore – Giurisdizione –E’ del G.A.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Sottoscrizione per accettazione del capitolato speciale – Preclusione dell’impugnativa anche delle clausole vessatorie – Non è configurabile.</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara – Omessa dichiarazione relativa ai piani di emersione di cui alla L. 18 ottobre 2001 n. 383 – Esclusione dalla gara – In mancanza di esplicita comminatoria di esclusione nel bando – Non è configuarbile.<br />
4. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Interesse alla censura – In tema di contratti della P.A. &#8211; Interesse strumentale – E’ sufficiente &#8211; Fattispecie.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Ammissione – Requisiti – Individuazione discrezionale da parte della P.A. – Omessa richiesta della dichiarazione relativa ai piani di emersione di cui alla L. 18 ottobre 2001 n. 383 –– Illegittimità – Non sussiste.</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Project financing – Scelta del promotore – Art. 153, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; Regione Friuli Venezia-Giulia – Inapplicabilità &#8211; Ragioni.</p>
<p>7. Contratti della P.A. &#8211; Project financing – Omessa pubblicità della fase di scelta del promotore – Illegittimità &#8211; Sussiste.</p>
<p>8. Contratti della P.A. – Project financing – Omessa pubblicità della fase di scelta del promotore &#8211; Illegittimità dell’intera procedura – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto di prelazione previsto in ambito di project financing è un caso tipico di prelazione legale, con la conseguenza che in caso di contestazione dell’esistenza di tale diritto la giurisdizione spetta al giudice ordinario (1); la giurisdizione appartiene, invece, al Giudice amministrativo laddove l’oggetto del contendere non è propriamente il diritto di prelazione, bensì il procedimento che ha portato al riconoscimento dello stesso, il ricorrente lamentando l’omissione, da parte dell’Amministrazione, di una intera fase del procedimento, cioè quella relativa alla informazione &#8211; che doveva essere data a tutti gli operatori del mercato &#8211; che l’Amministrazione intendeva procedere alla realizzazione e gestione in project financing dell’opera, cui si accompagna il diritto di prelazione del promotore. (1)<br />
2. La generica sottoscrizione, per accettazione, delle clausole del capitolato non può ritenersi preclusiva dell’impugnazione di una di esse, qualora la stessa possa ritenersi, in ragione del suo contenuto, vessatoria, dovendo, come tale, essere espressamente individuata e singolarmente sottoscritta (resa in fattispecie relativa a diritto di prelazione in ambito di project financing). (2)<br />
3. Al fine di determinare l’esclusione dalla gara, la dichiarazione relativa ai piani di emersione del lavoro irregolare, di cui alla L. 18 ottobre 2001 n. 383, deve essere espressamente richiesta dal bando, ed a pena di esclusione. Se così non è, essa viene a costituire solo un’eteronoma ragione impeditiva dell’aggiudicazione, che la P.A. dovrà valutare successivamente alla conclusione della gara stessa. (3)</p>
<p>4. Il ricorrente incidentale ha interesse a coltivare la censura al cui esito si determini l’esclusione di entrambi i (soli) concorrenti, posto che, dal necessario annullamento della gara, il controinteressato consegue il soddisfacimento di un proprio interesse strumentale. (4)</p>
<p>5. Non è illegittimo il bando di gara, nella parte in cui non prevede debba essere resa dai concorrenti la dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro irregolare, di cui alla L. 18 ottobre 2001 n. 383, atteso che appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione imporre ex ante agli stessi l’obbligo di fornire la dichiarazione, ovvero valutare ex post la situazione di fatto. (5)</p>
<p>6. Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non è invocabile la violazione dell’art. 153, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal momento che a) la gara è soggetta in toto alla L.R.F.V.G. n. 20/99, essendo l’opera di cui si controverte ricompresa nella “materia” “lavori pubblici di interesse regionale”, per i quali la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia ha competenza normativa primaria; b) l’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 espressamente prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli Statuti e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che, in generale, fintanto che detto adeguamento non viene disposto, continuano ad applicarsi &#8211; nelle Regioni a Statuto Speciale &#8211; nella materia disciplinata dal D.Lg. medesimo, le norme regionali preesistenti. (6)</p>
<p>7. E’ illegittima – alla luce del contrasto della normativa regionale con la normativa comunitaria in tema di pubblicità della scelta del promotore &#8211; la procedura di scelta del promotore non preceduta da un’adeguata fase di pubblicità dell’intenzione dell’Amministrazione di dar esecuzione all’opera tramite proiect financing, con correlato diritto di prelazione a favore del promotore. (7)</p>
<p>8. L’illegittimità della procedura di scelta del promotore non preceduta da un’adeguata fase di pubblicità dell’intenzione dell’Amministrazione di dar esecuzione all’opera tramite proiect financing, con correlato diritto di prelazione a favore del promotore, non determina la mera caducazione del diritto di prelazione bensì dell’intera gara, posto che la procedura di project financing è unitaria, pur se articolata in fasi distinte, cosicché l’illegittimità compiuta nella fase di scelta del promotore è idonea a travolgere tutte le successive operazioni compiute, sino alla scelta del concessionario. (8)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 5 ottobre 2005 n. 5324; T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE – SEZIONE II &#8211; Sentenza 17 aprile 2004 n. 2489, in tema di prelazione agraria; T.A.R. UMBRIA – Sentenza 8 giugno 2007 n. 460, in tema di prelazione negoziale; CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Sentenza 1° luglio 1992 n. 8079, in tema di prelazione attribuita alla p. a. dall’art. 31, l. 1 giugno 1939, n. 1089.</p>
<p>(2) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 26 novembre 2005 n. 6774.</p>
<p>(3) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 3 gennaio 2006 n. 12; T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 8 giugno 2004 n. 750; v. anche T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 novembre 2004 n. 3908, in questa rivista, secondo cui il depennamento della voce contenuta nella domanda di partecipazione ad un pubblico incanto, relativa alla dichiarazione “di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”, non sostituisce la dichiarazione. Dunque la domanda è priva di una dichiarazione richiesta espressamente dal bando e certamente essenziale perché senza di essa l’amministrazione deve presumere l’insussistenza dei requisiti di cui alla legge 383/2001 ed escludere il concorrente dalla gara: l’art. 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 impedisce, infatti, espressamente (“sono esclusi”) ai soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di partecipare alle gare di appalto fino alla conclusione del suddetto periodo.</p>
<p>(4 &#8211; 6) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.<br />
(7) In tema v. T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 4 aprile 2005 n. 429, in questa rivista, secondo cui nell’ambito della procedura del project financing, l’esame delle proposte e la scelta del promotore, ex art. 37 ter della legge n. 109 del 1994 e s.m., sebbene non vincolati alle rigide forme dell’evidenza pubblica, stante la loro natura para-concorsuale e la funzionalizzazione alla maggior soddisfazione dell’interesse pubblico, devono essere retti dai principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Conseguentemente, tali attività, nel caso di più agenti promotori, devono essere precedute dalla fissazione dei criteri imparziali e oggettivi di valutazione, per soddisfare i requisiti minimi di imparzialità e trasparenza richiesti dall’art. 12 della suddetta legge. Prima dello svolgimento delle operazioni di valutazione, tali criteri devono inoltre essere pubblicati, in conformità al principio di pubblicità che regge l’attività amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge.</p>
<p>(8) Sulla natura unitaria della procedura di project financing v., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 25 gennaio 2005 n. 142 e T.A.R. CAMPANIA &#8211; Sentenza n. 2491/07. (A. Faccon).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 454/07</b>, proposto da: <B>ITEC DI MATTAROLLO S.R.L. E AZZURRA S.R.L</B>., rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Bigini e Augusto Cangiano, con domicilio eletto presso il secondo in Trieste, via Valdirivo, n. 34; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>contro<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI CODROIPO<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso lo stesso in Trieste, via Filzi, n. 8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>nei confronti di<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>CENTRO NUOTO CODROIPO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Viviana De Grisogono e Gabriele Maso, con domicilio eletto presso la prima, in Trieste, via Donota, n. 4; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della Nota Dirigenziale n. 26032 del 17.9.2007, del Comune di Codroipo con la quale è stata comunicata l&#8217;aggiudicazione, in via definitiva, in favore dell&#8217;odierna controinteressata;<br />
&#8211; della Nota Dirigenziale n. 26877 del 20.9.2007, del Comune di Codroipo con la quale è stata comunicata l&#8217;approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della riferita procedura;<br />
&#8211; della Determinazione dei Servizi Tecnici Comunali del Comune di Codroipo n. 340 del 11.9.2007, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva, in favore della controinteressata, la riferita gara;<br />
&#8211; del Verbale della seduta della Commissione di gara, nel corso della quale è stata deliberata l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata;<br />
&#8211; in parte qua, del Disciplinare di gara del 23.2.2007, nella parte in cui e&#8217; stato previsto il diritto di prelazione, in favore del promotore,<br />
&#8211; in parte qua, dell&#8217;invito comunale a procedura negoziata del 28.5.2007, n. 14654, nella parte in cui, è stato previsto che il promotore ha diritto di prelazione sull&#8217;affidamento della concessione alle stesse condizioni dell&#8217;offerta economicamente più va<br />
&#8211; in parte qua, della nota comunale del 9.8.2007, n. 22684, nella parte in cui il Comune ha rappresentato che al promotore dell&#8217;opera spetta il diritto di prelazione, assegnando, per l&#8217;effetto, al C.N.C. il termine di legge per esercitare il medesimo diri<br />
&#8211; in parte qua, del verbale di gara n. 6 del 9.8.2007, nella parte in cui è stato statuito che al promotore spetta il diritto di prelazione alle stesse condizioni dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, demandando al Dirigente comunale competente l&#8217;e</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Codroipo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Centro Nuoto Codroipo Ass. Sportiva Dilettantistica;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/01/2008, il cons. Rita De Piero, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Le Società ricorrenti, costituite in A.T.I., rappresentano che il Comune di Codroipo ha indetto, ai sensi della L.r. n. 20/99, una procedura in project financing per l’affidamento in concessione dei lavori di ampliamento della piscina comunale, la riqualificazione dei relativi spazi esterni e la gestione della piscina stessa, senza far precedere la fase di individuazione della proposta da porre a base della gara per individuare i competitori (che, successivamente, si sarebbero posti in concorrenza col promotore) da alcuna fase di pubblicità, con la quale, secondo la prospettazione della ricorrente A.T.I., la P.A. avrebbe dovuto manifestare la propria intenzione di ricevere proposte per la realizzazione dell’opera.<br />
Sarebbe, in sostanza, mancata quella fase della procedura che la legge nazionale (D.Lg. 163/06, art. 153) denomina “avviso indicativo”, con il quale la P.A. rende noto in incertam personam la volontà di acquisire proposte per la realizzazione dell’intervento, tra le quali scegliere quella che &#8211; nell’ambito di una procedura concorsuale &#8211; verrà successivamente posta a confronto con quelle presentate dai competitori; riconoscendo altresì al promotore, come prevede la legge regionale, il diritto (una volta esaurita la procedura e individuata l’offerta migliore) di poter (eventualmente) adeguare la propria a quella del competitore che l’Ente avrà riconosciuto essere la migliore.<br />
&#8211; Nel caso di specie, lamenta l’A.T.I. ricorrente, il Comune si è limitato ad indire, ai sensi dell’art. 8 della L.r. 20/99, una mera licitazione privata per individuare i competitori, mentre è mancata la fase di pubblicità dell’intenzione di individuareNon risulta, infatti, come il soggetto effettivamente designato quale promotore (cioè l’attuale controinteressato Centro Nuoto Codroipo Associazione Sportiva Dilettantistica; di seguito C.N.C.) “sia stato messo a parte dell’inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione dell’Ente, né…la procedura con la quale il medesimo Ente abbia individuato l’odierno controinteressato quale promotore”.<br />
1.2. &#8211; In fatto, l’A.T.I. espone di essere stata invitata, una prima volta, alla licitazione privata in project financing &#8211; alla cui base è stato posto il progetto preliminare presentato dal soggetto individuato (non si sa con quale procedura) quale promotore dell’opera, in data 13.12.06. Tale invito veniva successivamente ritirato dall’Ente (a causa di riscontrati difetti), e successivamente rinnovato, cosicché &#8211; in data 23.2.07 &#8211; la ricorrente riceveva un secondo invito, con relativo disciplinare, in cui era precisato che “il promotore, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.r. n. 20/99, ha diritto di prelazione sull’affidamento della concessione alle stesse condizioni dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata nell’ambito della gara”.<br />
L’istante, unica ad essersi presentata alla gara, veniva ammessa alla procedura negoziata col promotore, ottenendo all’esito della gara 92,02 punti, a fronte dei 73,89 conseguiti dal promotore stesso e risultando quindi aggiudicataria provvisoria.<br />
Peraltro, avendo il promotore &#8211; in data 14.8.07 &#8211; manifestato l’intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione, la concessione gli veniva definitivamente aggiudicata con il provvedimento in questa sede impugnato (in uno con tutti gli atti della procedura).<br />
1.3. &#8211; Con un unico, articolato motivo, vengono dedotte: violazione dell’art. 153 del D.Lg. 163/06; dell’art. 97 della Costituzione, dei principi di par condicio e buona amministrazione. Violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato UE. Carenza di presupposti, contraddittorietà e difetto di istruttoria.<br />
Ricostruita l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, e rammentate le ragioni che hanno condotto la C.E. a sanzionare l’Italia proprio perché, nella procedura di project financing, non era prevista un’adeguata forma di pubblicità e concorrenzialità nella fase di individuazione del promotore, l’A.T.I. lamenta che, nel caso di specie, sia, per l’appunto, mancata del tutto tale prima fase, consistente nella pubblicazione dell’ ”avviso indicativo”, cui fa seguito un secondo momento (a carattere concorsuale) di individuazione del promotore, procedura necessaria per bilanciare il rilevante privilegio concesso al promotore, così individuato, di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall’Amministrazione, in tal modo prevalendo sul competitore che l’aveva avanzata.<br />
Il Comune di Codroipo non ha proceduto alla pubblicazione dell’ “avviso indicativo” e, nonostante ciò, ha introdotto nel disciplinare di gara il diritto di prelazione a favore del promotore.<br />
Ad avviso della ricorrente, l’art. 153 del D.Lg. 163/06 riconosce la possibilità di attribuire al promotore il diritto di prelazione solo se la fase di individuazione dello stesso sia stata espletata nel rispetto delle modalità di pubblicità e concorsualità stabilite dalla legge. Con l’ulteriore conseguenza che, essendo stata &#8211; nella specie &#8211; tale prima fase del tutto omessa, al promotore non può essere riconosciuto alcun diritto di prelazione e lo stesso è tenuto a concorrere in una posizione di parità rispetto ai competitori. A ciò consegue che la ricorrente (già aggiudicataria provvisoria in ragione della miglior qualità dell’offerta presentata) deve vedersi aggiudicata la concessione.<br />
2. &#8211; Resiste il Comune di Codroipo, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />
2.1. &#8211; In limine (premesso che la gara di cui trattasi è regolata in toto dalla L.r. 20/99, ed alla stessa non può applicarsi la normativa statale, dato che &#8211; trattandosi di opere pubbliche di rilievo solo regionale &#8211; la Regione Friuli Venezia Giulia ha in materia competenza normativa primaria) ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse e/o acquiescenza.<br />
Infatti, l’A.T.I. era, sin dall’inizio, a conoscenza delle regole della procedura, sia perché il diritto di prelazione a favore del promotore non deriva da una scelta dell’Ente ma è previsto dalla (non derogabile) L.r. 20/99, a tenore della quale la gara era stata bandita; sia perché tale diritto risultava puntualmente riportato nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara. A ciò deve aggiungersi che la ricorrente ha espressamente sottoscritto la dichiarazione di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, ivi compresa, ovviamente, la clausola che prevede il diritto di prelazione.<br />
Quindi il ricorso risulta tardivo quanto all’impugnazione del bando &#8211; immediatamente lesivo &#8211; e inammissibile per la prestata acquiescenza a tutte le clausole dello stesso, come si evince dalla loro accettazione espressa e senza riserve.<br />
2.2. &#8211; Il ricorso è altresì inammissibile per omessa impugnazione di un atto presupposto, non avendo l’istante contestato il provvedimento (n. 243 del 5.10.06) con cui il controinteressato è stato individuato quale promotore (avente diritto di prelazione), e si è approvato il progetto preliminare presentato.<br />
3. &#8211; Anche il controinteressato C.N.C., costituito, solleva le medesime eccezioni e chiede la reiezione del ricorso.<br />
3.1. &#8211; Lo stesso propone anche ricorso incidentale, teso a paralizzare la pretesa del ricorrente ed a provocarne l’estromissione dalla gara.<br />
In particolare lamenta:<br />
1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, e degli artt. 6 della L. 241/90 e 1 bis, comma 14, della L. 383/01. Carenza di presupposti e di istruttoria.<br />
La L. 383/01, relativa ai piani di emersione del lavoro irregolare, prevede espressamente che chi se ne avvale deve essere escluso per due anni (o fino a quando tale procedura sia completata) dalle procedure di gara. E, poiché la disposizione deve ritenersi di ordine pubblico, colui che partecipa ad una gara ha l’onere di dichiarare &#8211; a pena di esclusione, anche se il bando non lo prevede espressamente &#8211; se si è avvalso dei piani di emersione.<br />
La ricorrente non ha provveduto a tale adempimento.<br />
In subordine, impugna anche il bando di gara, nella parte in cui non impone la presentazione della suddetta dichiarazione.<br />
2) Violazione dell’art. 153 del D.Lg. 163/06 e dell’art. 5 e sg. della L.r. 20/99. Violazione di circolare; contraddittorietà; carenza di istruttoria e motivazione.<br />
Il Comune &#8211; premesso che l’A.T.I., in sede di trattativa negoziata, aveva accorciato la durata della concessione da 18 a 15 anni &#8211; in data 11.7.07, rilevava come tale riduzione dei tempi di ammortamento dei costi e di percezione degli utili rendesse necessaria la redazione di un nuovo piano finanziario rapportato alla nuova tempistica.<br />
A ciò provvedeva la ricorrente con un atto di asseverazione reso dalla Banca Intesa &#8211; San Paolo del 31.7.07, con il quale veniva attestata la coerenza del piano economico-finanziario anche alla stregua “del prezzo che il concorrente invitato intende chiedere all’Amministrazione per l’affidamento della concessione”.<br />
Poiché, in questa procedura, nessun prezzo è previsto se ne deve dedurre che l’asseverazione è superficiale e non credibile; pertanto, anche per questa ragione, l’A.T.I. andava esclusa.<br />
3) Violazione degli artt. 153 e sg e 155 del D.Lg. 163/06 e degli art. 1 e sg. e 8 della L.r. 20/99, nonché dell’art. 3 della L. 241/90. Contraddittorietà; carenza di presupposto, istruttoria e motivazione.<br />
La controinteressata aveva evidenziato, nella seduta del 14.6.07 come l’A.T.I. avesse stravolto gli aspetti economico-finanziari contenuti nell’offerta del promotore; in particolare, riducendo di quasi il 50% la durata della concessione ed innalzando eccessivamente le tariffe, il che avrebbe potuto mettere l’impianto natatorio fuori dal mercato.<br />
Il Comune, avendo condiviso tali rilievi, chiedeva chiarimenti alla ricorrente, la quale inviava le proprie giustificazioni, accettate dal Comune.<br />
Secondo la controinteressata, le motivazioni con le quali l’Ente ha ritenuto la sufficienza delle giustificazioni è “apodittica e sostanzialmente assente”.<br />
4. &#8211; Tutte le parti presentano memorie, con cui ampliano e puntualizzano le già rassegnate conclusioni.<br />
4.1. &#8211; In particolare, il controinteressato, con la sua ultima produzione, solleva l’ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Osserva C.N.C. che, in definitiva, ciò che nella specie viene contestato è il diritto di prelazione riservato al promotore.<br />
Poiché si tratta di prelazione legale &#8211; espressamente prevista dall’art. 8, comma 4, della L.r. 20/99 &#8211; e non di scelta discrezionale della P.A., la posizione contestata è all’evidenza di diritto soggettivo potestativo, come tale tutelabile &#8211; per pacifica giurisprudenza &#8211; innanzi all’AGO.<br />
5. &#8211; Dopo ampia discussione, in data odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
6. &#8211; Dapprima, vanno delibate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, che non sono fondate.<br />
6.1. &#8211; Nel caso di specie, sussiste, ad avviso del Collegio, la giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Il diritto di prelazione di cui si controverte è un caso tipico di prelazione legale (e, in quest’ottica, la previsione inserita nel bando non può essere considerata una “clausola” in senso proprio, bensì una mera trascrizione nella lex specialis della gara &#8211; con finalità di conoscenza &#8211; del diritto del promotore, comunque garantito dalla legge).<br />
In caso di contestazione dell’esistenza di tale diritto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. C.S. n. 5324/05, TAR Puglia &#8211; Lecce n. 2489/04, Tar Umbria n. 460/07 e Cass. SS.UU. n. 8079/92).<br />
Nella fattispecie, tuttavia, l’oggetto del contendere non è propriamente il diritto di prelazione, bensì il procedimento che ha portato al riconoscimento dello stesso. La ricorrente infatti si duole dell’omissione, da parte del Comune, di una intera fase del procedimento, cioè quella relativa alla informazione &#8211; che doveva essere data a tutti gli operatori del mercato &#8211; che il Comune intendeva procedere alla realizzazione dell’opera di cui si controverte, con annessa gestione, con lo strumento del project financing, cui si accompagna il diritto di prelazione del promotore. E ciò proprio per mettere gli interessati in condizione di valutare la convenienza a presentarsi quali promotori piuttosto che quali competitori.<br />
Quindi, vertendo la contestazione sul procedimento e non tanto (e non solo) sul diritto di prelazione in sé, la giurisdizione appartiene al Giudice amministrativo.<br />
6.2. &#8211; Anche l’eccezione di tardività e/o acquiescenza va disattesa.<br />
Essa viene formulata secondo una duplice prospettazione.<br />
Da un lato si sostiene che, essendo la ricorrente perfettamente a conoscenza della “clausola” di prelazione, aveva l’onere di impugnarla immediatamente; dall’altro che, avendo la stessa espressamente sottoscritto per accettazione (senza formulare riserva alcuna) tutte le clausole del disciplinare, vi ha prestato acquiescenza.<br />
Così non è. <br />
Si è già osservato come il diritto di prelazione non costituisca una clausola del bando, bensì solo la trasposizione di un’inderogabile disposizione di legge all’interno della lex specialis. A ciò consegue, da un lato, che il diritto di prelazione avrebbe potuto (in astratto) essere esercitato anche indipendentemente dal richiamo fattone dal bando, dall’altro che la censura non andava indirizzata nei confronti della “clausola” (che non era affatto necessario impugnare e tanto meno nei termini) quanto piuttosto della legge stessa.<br />
La conclusione esposta, peraltro, non cambia neppure se volessimo ritenere la prescrizione quale vera e propria “clausola”. In questo caso, infatti, non essendo immediatamente escludente, secondo costantissima giurisprudenza, essa ben può essere opposta nel momento in cui manifesta la sua lesività, cioè quando il diritto viene concretamente esercitato (dato che promotore avrebbe potuto, se lo avesse ritenuto più conveniente, non esercitare affatto il suo diritto di prelazione).<br />
Inoltre, secondo la giurisprudenza, neppure la generica sottoscrizione, per accettazione, delle clausole del capitolato può ritenersi preclusiva dell’impugnazione di una di esse, qualora la stessa possa ritenersi, in ragione del suo contenuto, vessatoria, dovendosi, come tale, essere espressamente individuata e singolarmente sottoscritta (cfr. C.S., sez. V, n. 6774/05).<br />
6.2.1. &#8211; Né può ritenersi (ma la questione va valutata caso per caso) che la mera sottoscrizione per accettazione della clausole di un disciplinare di gara sia comunque impeditiva &#8211; per prestata acquiescenza &#8211; alla successiva impugnazione delle stesse, dal momento che “perché si possa parlare di acquiescenza, e dunque di decadenza dal diritto di impugnazione, occorre che la Pubblica Amministrazione eserciti un’attività provvedimentale di contenuto ad effetto lesivo nei confronti di un determinato soggetto, e che questi rimanga assolutamente e consapevolmente inerte nell’assunzione delle iniziative giurisdizionali riconosciutegli dall’ordinamento” (C.S., sez. VI, n. 3082/07).<br />
Poiché, nella specie, il Comune non ha esercitato, con il richiamo al diritto di prelazione, alcuna attività provvedimentale (non costituendo detta prescrizione una sua scelta discrezionale), ne consegue che la ricorrente, benché abbia dichiarato di accettare nella sua totalità il disciplinare, non può, perciò solo, essere privata della possibilità di contestare, quando il pregiudizio si è verificato, non già la “clausola”, bensì la norma che la P.A. ha inteso applicare per regolare la fattispecie. <br />
7. &#8211; Quanto al merito, il Collegio rileva, innanzi tutto, che il controinteressato C.N.C. ha proposto ricorso incidentale per paralizzare la pretesa della ricorrente e provocarne l’esclusione dalla gara. <br />
E’ consolidato in giurisprudenza, il principio secondo cui “ove l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara e col ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale, perché dal suo accoglimento deriverebbe il venir meno dell’interesse posto a base del ricorso principale” (cfr. da ultimo: Tar Puglia &#8211; Bari, n. 1106/06 e C.S., sez. IV, n. 8265/06).<br />
Conviene, quindi, partire dal ricorso incidentale, che è infondato e va conseguentemente respinto.<br />
7.1. &#8211; Il primo motivo concerne la mancata dichiarazione &#8211; da parte dell’A.T.I. ricorrente &#8211; di non essersi avvalsa dei piani di emersione del lavoro irregolare, di cui alla L. 383/01.<br />
Orbene, la giurisprudenza ha stabilito che, per poter determinare l’esclusione dalla gara, la dichiarazione de qua deve essere espressamente richiesta dal bando, ed a pena di esclusione. Se così non è, essa viene a costituire solo un’eteronoma ragione impeditiva dell’aggiudicazione, che la P.A. dovrà valutare successivamente alla conclusione della gara stessa (C.S., sez. V, n. 12/06 e Tar Sardegna, n. 750/04)<br />
Nel caso di specie, il bando nulla prevedeva.<br />
La ricorrente, peraltro, fa osservare che C.N.C. non ha interesse alla censura, posto che esso stesso non ha presentato la dichiarazione, col risultato &#8211; ove il motivo trovasse accoglimento &#8211; di provocare anche la propria esclusione. <br />
In realtà, l’interesse sussiste, dato che l’esclusione di entrambi i (soli) concorrenti determinerebbe necessariamente l’annullamento della gara, con evidente soddisfacimento dell’interesse strumentale del controinteressato.<br />
7.1.2. &#8211; Né può ritenersi illegittimo il bando, nella parte in cui non prevede debba essere resa dai concorrenti la dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione, dato che appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione imporre ex ante agli stessi l’obbligo di fornire la dichiarazione, ovvero valutare ex post la situazione di fatto.<br />
7.2. &#8211; Infondate sono anche la censura avverso l’atto di asseverazione del piano economico-finanziario emesso dalla Banca Intesa-San Paolo, datato 31.7.07 (elaborato dopo la previsione dell’accorciamento della durata della concessione da 18 a 15 anni), che si fondano sull’unica circostanza che in esso è contenuto il (palesemente erroneo) riferimento al “prezzo che il concorrente intende chiedere all’Amministrazione per l’affidamento della concessione”, poichè, nel caso di specie, non è previsto alcun prezzo.<br />
In realtà, dalla lettera di asseverazione si evince che, nonostante l’errato richiamo al “prezzo”, la valutazione da parte dell’Istituto di Credito è stata completa ed effettuata sulla scorta dell’analisi dei diversi elementi, quali “il prezzo che il concorrente intende corrispondere all’Amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti”; il canone “che il concorrente intende corrispondere”, la durata della concessione, il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e l’avvio della gestione, i “costi/ricavi, i tempi proposti e i conseguenti flussi di cassa generati dal progetto”.<br />
7.3. &#8211; Anche l’ultimo motivo va respinto.<br />
C.N.C. si duole del mancato “concreto esame delle giustificazioni” fornite dalla ricorrente in esito alla richiesta formulata dal Comune, relativamente alla riduzione della durata della concessione e all’innalzamento delle tariffe.<br />
Il motivo, prima che infondato, si presenta inammissibile per genericità. Infatti, ancorché il Comune, nel verbale n. 6 del 9.8.07, abbia assai succintamente motivato in merito alle giustificazioni addotte dalla ricorrente, limitandosi a definirle “puntuali ed articolate in merito a tutti i quesiti tecnici ed economici proposti dalla Commissione”, in realtà le ha accettate e fatte proprie. La ricorrente, quindi, per poter dare consistenza alla doglianza, avrebbe dovuto contestare non tanto la motivazione comunale bensì le singole (effettivamente) puntuali giustificazioni fornite.<br />
8. &#8211; Il ricorso principale è fondato, e va conseguentemente accolto, con le precisazioni di cui infra.<br />
I motivi consistono, innanzi tutto, nell’asserita violazione dell’art. 153 del D.Lg. 163/06, e, in subordine, dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 43 e 45 del Trattato UE.<br />
8.1. &#8211; Non sussiste la violazione dell’art. 153, in sé e per sé considerato, e ciò per un duplice ordine di ragioni.<br />
Innanzi tutto, perché la gara è in toto regolata dalla L.r. 20/99, essendo l’opera di cui si controverte ricompresa nella “materia” “lavori pubblici di interesse regionale”, per i quali la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia ha competenza normativa primaria.<br />
Secondariamente, perché l’art. 4, comma 5, del D.Lg. 163/06 espressamente prevede che “le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli Statuti e nelle relative norme di attuazione”.<br />
Ne consegue che, in generale, fintanto che detto adeguamento non viene disposto, continuano ad applicarsi &#8211; nelle Regioni a Statuto Speciale &#8211; nella materia disciplinata dal D.Lg. medesimo, le norme regionali preesistenti.<br />
8.2. &#8211; Ciò non esonera, tuttavia, la Regione Friuli Venezia-Giulia, ancorché a Statuto Speciale (e neppure le stazioni appaltanti) dal dovere di applicare le norme ed i principi sopranazionali &#8211; e, in specie, comunitari &#8211; che disciplinano obbligatoriamente determinati aspetti procedurali.<br />
La L.r. 20/99, all’art. 4, si occupa dei promotori, cioè di quei soggetti privati che possono proporre la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (siano le stesse inserite o meno nei programmi triennali), stabilendo che l’affidamento della concessione di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata (da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), avente a base “un progetto preliminare” correlato dai prescritti allegati. Alla gara sono invitati i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti indicati dalla legge stessa.<br />
L’art. 5 stabilisce che i promotori possono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, proposte per la realizzazione delle opere inserite negli strumenti di programmazione degli Enti, i quali, entro il 31 ottobre, valutano (secondo i criteri dell’art. 7) la fattibilità delle stesse, ed entro il 31 dicembre provvedono ad indire una gara per individuare i competitori. L’art. 8, comma 4, riserva al promotore ”il diritto di prelazione sull’affidamento della concessione alle stesse condizioni dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.<br />
Nulla stabilisce la L.r. 20/99 in merito alla procedura di scelta del promotore.<br />
Orbene, anche la legge nazionale n. 166/02, all’art. 7, prevedeva il diritto di prelazione del promotore, senza l’espletamento di alcuna gara per la sua individuazione. <br />
La Comunità Europea, ritenendo tale disposizione contrastante con i principi comunitari di cui agli artt. 43 e 44 del Trattato (sulla libertà di stabilimento), iniziava la procedura di infrazione. Ciò che la Comunità contestava all’Italia era la mancata previsione di una fase di pubblicità, ritenuta necessaria perchè ogni operatore fosse posto in condizione di valutare &#8211; ex ante &#8211; la convenienza a presentarsi come promotore, piuttosto che come competitore; e ciò in tanto poteva ottenersi in quanto fosse data adeguata pubblicità all’intendimento degli Enti di procedere alla realizzazione di una certa opera con lo strumento del project financing.<br />
Alle sollecitazioni della Comunità, lo Stato italiano rispondeva con l’introduzione dell’art. 24 della Legge Comunitaria n. 62/05, che aggiunge il comma 2-bis all’art. 37-bis della L. 109/94, contenente l’obbligo di scegliere anche il promotore attraverso una procedura concorsuale, da attivarsi tramite pubblicazione di un “avviso indicativo” contenente, tra l’altro, la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore stesso; norma poi trasfusa nel D.Lg. 163/06.<br />
La Regione Friuli Venezia Giulia non ha modificato la propria legge (peraltro precedente a quella statale), per adeguarla alle indicate regole di pubblicità e concorsualità.<br />
8.3. &#8211; Che tale obbligo gravi anche sulle Regioni, a maggior ragione se Autonome, è più volte stato ribadito dalla giurisprudenza, che si è pronunciata nel senso di ritenere applicabili, “in quanto dettati in via diretta e self-executing dal Trattato”, i principi e le norme del Trattato che “presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico, ossia: le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 12, paragrafo 1, ex articolo 6, paragrafo 1); le norme relative alla libera circolazione delle merci (articoli 28 &#8211; ex 30 &#8211; e seguenti), alla libertà di stabilimento (articoli 43 &#8211; ex 52 &#8211; e seguenti), alla libera prestazione di servizi (articoli 49 &#8211; ex 59 &#8211; e seguenti) …; le disposizioni dell&#8217;articolo 86 (ex 90) del Trattato” (C.S., sez. VI n. 362/07). In particolare, C.S. sez. VI, n. 168/05, ha stabilito che “l’obbligo di dare corpo a forme idonee di pubblicità deriva dai principi del Trattato dell’Unione Europea, direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno opposto”.<br />
8.4. &#8211; Né può ritenersi adeguata la pubblicità che il Comune ha posto in essere, relativa unicamente al programma triennale delle opere, poiché ciò che la Comunità Europea aveva addebitato all’Italia era proprio l’insufficienza del contenuto dell’ “avviso informativo”. 8.5 &#8211; Ugualmente non può essere accolta l’eccezione della “insensibilità” della legge regionale ai ricordati principi comunitari in ragione del valore sotto soglia della gara.<br />
Ha infatti stabilito il Consiglio di Stato &#8211; con la già ricordata decisione n. 362/07 &#8211; che, come statuito dalla Corte di Giustizia, “sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate allorché si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del diritto comunitario” (si veda, in tal senso, l’ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, punto 19). Segnatamente, si applicano indistintamente ad ogni tipologia di appalto “il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non discriminazione poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le Amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione. Secondo le indicazioni della Commissione europea (cfr. il punto 3.1.2 della Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. C 121 del 29 aprile 2000, richiamata e sviluppata da un circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per le politiche Comunitarie n. 945 in data 1° marzo 2002) tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura quali l’indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione, l’oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario”. <br />
In particolare, l’applicazione diretta dei principi generali di derivazione comunitaria anche alle procedure sottosoglia è stata espressamente stabilita da C.S. sez. VI, n. 168/05.<br />
8.6. In definitiva, la doglianza della ricorrente, che lamenta la violazione dei profili diacronici del procedimento, consistente nella mancata effettuazione di un’adeguata fase di pubblicità dell’intenzione del Comune di dar esecuzione all’opera di cui trattasi tramite proiect financing, con correlato diritto di prelazione per il promotore (che avrebbe consentito a chiunque vi avesse interesse di proporsi quale promotore), è fondata ed il ricorso va quindi accolto. <br />
Conseguenza dell’accoglimento, tuttavia, non è la mera caducazione del diritto di prelazione, come vorrebbe la ricorrente, bensì dell’intera gara; e ciò perché (come stabilito dalle decisioni del C.S. n. 142/05 e del Tar Campania n. 2491/07, che il Collegio condivide) la procedura di project financing è unitaria, pur se articolata in fasi distinte, cosicché l’illegittimità compiuta nella fase di scelta del promotore è idonea a travolgere tutte le successive operazioni compiute, sino alla scelta del concessionario.<br />
9. &#8211; La particolarità della fattispecie all’esame consiglia di disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa; con la sola eccezione del contributo unificato, pari ad € 2.000, che andrà rifuso (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) &#8211; ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248 &#8211; all’A.T.I. ricorrente, per metà a carico del Comune e per l’altra metà del controinteressato.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, <b>accoglie</b> il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale. Per l’effetto, annulla totalmente la procedura di project financing di cui trattasi, con conseguente obbligo, per il Comune, di indicare, anche nell’avviso indicativo, il diritto di prelazione che sarà attribuito al promotore.<br />
Spese compensate, con obbligo di rifusione al ricorrente del contributo unificato, a carico del Comune resistente e del controinteressato, in parti eguali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-112/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-103/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.103</a></p>
<p>V.A. Borea – Presidente, O. Settesoldi – Estensore XHELADIN MURATI (avv. G. Carbone) c/ la PREFETTURA DI TRIESTE (Avv. Dist. St.) illegittimo il diniego di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato in pendenza di ricorso giurisdizionale motivato con il mero richiamo al disposto dell&#8217;art. 17, D.P.R. 16 settembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V.A. Borea – Presidente, O. Settesoldi – Estensore<br /> XHELADIN MURATI (avv. G. Carbone) c/ la PREFETTURA DI TRIESTE (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il diniego di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato in pendenza di ricorso giurisdizionale motivato con il mero richiamo al disposto dell&#8217;art. 17, D.P.R. 16 settembre 2004 n. 303</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Straniero – Autorizzazione alla permanenza provvisoria sul territorio dello Stato in pendenza di ricorso giurisdizionale &#8211; Diniego – Motivato con il mero richiamo al disposto dell’art. 17, D.P.R. 16 settembre 2004 n. 303 – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento rigetto della richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato in pendenza di ricorso giurisdizionale, che si limiti ad una motivazione stereotipata, meramente riproduttiva del disposto dell’art. 17, D.P.R. 16 settembre 2004 n. 303, senza dar conto in alcun modo delle valutazioni effettuate sulle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua istanza; tale conclusione è avvalorata dalla constatazione che l’art. 17 cit. è norma regolamentare contra legem, come tale meritevole di disapplicazione, perché introduce – senza il fondamento di una fonte normativa primaria &#8211; limitazioni ad una potestà decisionale prefettizia che la legge aveva invece inteso essere ampiamente discrezionale, sacrificando illegittimamente un interesse legittimo riconosciuto dalla legge (art. 1-ter D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, come introdotto dall&#8217;art. 32, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., richiamate in motivazione, T.A.R. FRIULI VENEZIA-GIULIA – Sentenza 3 settembre 2007 n. 570; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 20 maggio 2003 n. 2750. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale <b>14 del 2008</b>, proposto da:</p>
<p><B>XHELADIN MURATI</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso Gianfranco Carbone Avv. in Trieste, via Romagna 30; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>la <B>PREFETTURA DI TRIESTE</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del rigetto della richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato in pendenza di ricorso giurisdizionale ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, DPR 303/2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno &#8211; Prefettura di Trieste;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Giudice ordinario la decisione della commissione territoriale che gli ha negato il richiesto status di rifugiato politico chiedendo al Prefetto, ai sensi dell’art. 17 DPR 303/2004, di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla decisione del ricorso ed ha ottenuto il diniego qui impugnato, motivato con il mancato riscontro della sussistenza delle circostanze previste da tale norma.<br />
Il ricorso quindi argomenta in ordine alla “diabolicità” di tale norma, dalla quale l’atto impugnato ricaverebbe tutta la sua motivazione, ricordando come questo TAR abbia già avuto occasione di esprimersi al riguardo ritenendola da disapplicare in quanto contra legem.<br />
Osserva il Collegio che con la precedente sentenza n. 570/2007, questo TAR ha avuto occasione di precisare come,la norma regolamentare di cui trattasi subordini la potestà del Prefetto di concedere la richiesta autorizzazione provvisoria a permanere in Italia alla verifica di vari requisiti; in particolare sembra imporre al richiedente di provare l’esistenza di fatti sopravvenuti – successivi alla decisione negativa della commissione territoriale &#8211; che comportino gravi e comprovati rischi per la sua incolumità o la sua libertà personale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. <br />
L’analisi della norma effettuata dal TAR evidenziava anzitutto che “tali requisiti sono richiesti in via cumulativa, in quanto viene usata la congiunzione “e” anziché quella disgiuntiva “o”. Debbono quindi sussistere sia i fatti sopravvenuti, che dimostrino il grave pericolo in cui incorrerebbe lo straniero in caso di rientro in patria, sia i gravi motivi personali o di salute, che richiedono la sua permanenza in Italia. Già questo sembra non avere molto senso, a meno che non si intenda che i gravi motivi personali siano insiti nella circostanza di avere presentato ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale e nel voler far valere il proprio diritto di essere presente alla discussione del proprio ricorso. Ma non è questa, comunque, la più grave illogicità in cui incorre la norma de quo: si pretende infatti che uno straniero, fuggito dal proprio Paese e che, dal momento dell’entrata in Italia, non ha potuto lasciare il territorio italiano, dovendo rimanere presso gli appositi centri di identificazione di cui all’art. 1 bis del D.L. 30-12-1989 n. 416 convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1990, n. 39 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49), possa fornire la prova di circostanze di pericolo sopravvenute e quindi successive alla sua partenza. E’ infatti evidente che, se anche può essere astrattamente e del tutto teoricamente possibile ipotizzarne l’esistenza, come potrebbe accadere, ad esempio, se ad un governo dichiaratamente ostile e che ha pronunciato la condanna all’ergastolo di tutti i militanti del Partito cui apparteneva il rifugiato fosse succeduto un governo ancora più ostile che ha mutato tale sentenza in una di condanna a morte, in ogni caso riesce difficile immaginare che uno straniero in Italia possa aver sempre mantenuto contatti con il Paese d’origine talmente stretti da esserne venuto a conoscenza e da riuscire a procurarsene le prove.”<br />
Si riteneva inoltre che, anche a prescindere dalla apparente illogicità di tale previsione, detta norma regolamentare non fosse rispondente al disposto normativo primario. <br />
L’art. 1 ter, sesto comma del D.L succitato, aggiunto dall&#8217;art. 32, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189 infatti prevedeva che “Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all&#8217;esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva”. <br />
Osservava pertanto il TAR che la legge non subordinava la decisione del Prefetto ad alcuna delle sopraricordate limitazioni conferendogli, anzi, un’amplissima discrezionalità. Tale discrezionalità è invece stata pesantemente limitata dalla succitata normativa regolamentare che, peraltro, non trova alcuna fonte normativa con riferimento a tale specifica disposizione. Infatti, come ricordato nel preambolo dello stesso DPR 303/2004 le norme di legge che rimandavano ad una futura normativa regolamentare d’attuazione non includevano l’art. 1-ter ma erano invece “l&#8217;articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall&#8217;articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l&#8217;emanazione di apposito regolamento per l&#8217;attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quinquies, comma 3”. <br />
Concludeva pertanto la succitata sentenza che “Pertanto appare evidente che il regolamento in questo caso è andato contra legem, introducendo delle limitazioni ad una potestà decisionale prefettizia che la legge aveva invece inteso essere ampiamente discrezionale….<br />
La norma regolamentare de quo deve quindi ritenersi illegittima e, considerato che essa sacrifica illegittimamente un interesse legittimo riconosciuto dalla legge ( art. 1-ter cit.), tale norma deve essere disapplicata. (C.S.,V, 20.5.2003 n. 2750).” .<br />
Come nel caso esaminato con la precedente sentenza anche il provvedimento oggetto del presente ricorso va quindi ritenuto viziato per un palese difetto di motivazione, limitandosi a riportare una motivazione stereotipata che riproduce il disposto regolamentare e non dà conto in alcun modo delle valutazioni effettuate sulle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua istanza.<br />
Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000, per la manifesta fondatezza.<br />
Il ricorso deve quindi essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Il Ministero dell’Interno deve essere quindi condannato al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate come in dispositivo.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo <b>accoglie</b> e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese e competenze del presente giu-dizio liquidate in complessivi euro 1000,00 più l’importo del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Vincenzo Antonio Borea &#8211; Presidente<br />
Oria Settesoldi, Consigliere &#8211; Estensore<br />
Vincenzo Farina – Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-103/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</a></p>
<p>V.A. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore V. R. (avv.ti M. A. Bianca, F. Donolato, B. Garlatti, A. Giadrossi e F. Petracci) c/ l’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 ISONTINA (n.c.) Pubblico impiego &#8211; Dipendenti U.S.L. &#8211; Inquadramento &#8211; Ex art. 1 L. 20 maggio 1985 n. 207 &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V.A. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> V. R. (avv.ti M. A. Bianca, F. Donolato, B. Garlatti, A. Giadrossi e F. Petracci) c/ l’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 ISONTINA (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Dipendenti U.S.L. &#8211; Inquadramento &#8211; Ex art. 1 L. 20 maggio 1985 n. 207 &#8211; Presupposti e requisiti – Posto di organico vacante &#8211; Momento rilevante – Data del provvedimento di conferimento dell’incarico formale – E’ tale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’inquadramento straordinario dei dipendenti delle USL ai sensi dell’art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207, l’individuazione del momento in cui il suddetto personale ricopriva un posto di organico vacante deve coincidere con la data del provvedimento riguardante il conferimento dell’incarico e non già con la data iniziale della prestazione del servizio. (1)<br />
(1) E’ pacifico in giurisprudenza che l’inquadramento straordinario in ruolo ex art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207 richiede, per la sua operatività, sia l&#8217; esistenza di un incarico formale, sia quella di un posto vacante in organico: in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 22 marzo 1995, n. 452. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 14 febbraio 2008 n. 831, in questa rivista, ha ritenuto che l&#8217;inquadramento straordinario, previsto dall&#8217;art. 1 della L. 20 maggio 1985 n. 207 in favore dei dipendenti delle U.S.L. richiede, la previa deliberazione del Comitato di Gestione dell’U.S.L. adottata a seguito di domanda da parte dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data. (A. Faccon)<br />
Ai fini dell’inquadramento straordinario dei dipendenti delle USL ai sensi dell’art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207, l’individuazione del momento in cui il suddetto personale ricopriva un posto di organico vacante deve coincidere con la data del provvedimento riguardante il conferimento dell’incarico e non già con la data iniziale della prestazione del servizio. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) E’ pacifico in giurisprudenza che l’inquadramento straordinario in ruolo ex art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207 richiede, per la sua operatività, sia l&#8217; esistenza di un incarico formale, sia quella di un posto vacante in organico: in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 22 marzo 1995, n. 452. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 14 febbraio 2008 n. 831, in questa rivista, ha ritenuto che l&#8217;inquadramento straordinario, previsto dall&#8217;art. 1 della L. 20 maggio 1985 n. 207 in favore dei dipendenti delle U.S.L. richiede, la previa deliberazione del Comitato di Gestione dell’U.S.L. adottata a seguito di domanda da parte dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale <b>159 del 1997</b>, proposto da: </p>
<p><B>V. R.</B>, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Antonio Bianca, Francesco Donolato, Bruno Garlatti, Alessandro Giadrossi, con domicilio eletto presso Fabio Petracci Avv. in Trieste, v.le XX Settembre 16; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 ISONTINA</b>;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento dell&#8217;Azienda sanitaria dd. 21.1.1997, n. 79, con cui, a seguito della dichiarazione di nullità dell&#8217;inquadramento in ruolo della ricorrente, si dispone la sua cessazione dal servizio;.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/11/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame, rubricato al n. 159/97, la Sig.ra Roberta VALLETTA, già dipendente della U.S.L. n. 2 &#8220;Goriziana&#8221; ed attualmente dipendente della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221;, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l&#8217;ordinanza n. 79 del 21.11.1979 del Direttore Generale della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221; e gli atti ad essa relativi.<br />
L’ordinanza si fonda sulla nota della Direzione Regionale della Sanità n. 14807/A.I.A. 1.1.3 del 27.09.1996, con la quale si rappresentava che la deliberazione del Comitato di Gestione dell&#8217;U.S.L. n. 2 &#8220;Goriziana&#8221; , n. 2494 dd. 10.8.85, avente ad oggetto: “Roberta VALLETTA: inquadramento straordinario in ruolo ai sensi della Legge n. 207/85”, era da considerarsi nulla ai sensi dell&#8217;art. 14, primo comma, della Legge 20.5.85 n. 207, per contrasto con l&#8217;art. 1 della Legge medesima, dal momento che la ricorrente non era in servizio al 30.6.84, essendo stata assunta dopo tale data, e, precisamente, il 10.7.1984.<br />
Consequenzialmente, l&#8217;ordinanza n. 79 del 21.11. 1979 del Direttore Generale della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221;, disponeva la cessazione dal servizio della stessa Valletta, facendo salvo il diritto al corrispettivo per il servizio di fatto prestato fino alla data di esecutività del provvedimento quivi impugnato ex art. 2126 C.C.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto tre mezzi.<br />
Il primo si sostanzia nella denuncia della “Violazione di legge sotto il duplice profilo della falsa applicazione e/o mancata applicazione di legge”.<br />
Assume la ricorrente che il Direttore Generale dell&#8217;Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina con il provvedimento impugnato avrebbe adempiuto a quanto puntualmente prescritto dalla Direzione Regionale della Sanità: quest’ultima, nel 1996, aveva avviato numerosi procedimenti istruttori aventi ad oggetto l&#8217;inquadramento diretto nei ruoli di personale non di ruolo della Unità Sanitaria Locale n. 2 Goriziana, inquadramento posto in essere in base alla legge n. 207/85 dagli amministratori della pregressa U.S.L.<br />
A seguito dei procedimenti istruttori predetti – prosegue l’istante &#8211; la Direzione Regionale, nella sua veste di Organo di controllo, riteneva nulle numerose deliberazioni di inquadramento, tra le quali anche quella relativa alla sig.ra Roberta Valletta: la nullità, a giudizio della Direzione, deriverebbe dalla violazione del disposto dell&#8217;art. 1 della legge n. 207/85, il quale così recita testualmente: &#8220;Il personale dei ruoli sanitario professionale tecnico ed amministrativo di posizione iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30.6.84 ricopriva, in base alla normativa vigente nella stessa posizione funzionale (ecc.), un posto vacante nelle piante organiche provvisorie di cui all&#8217;art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981 n. 678 (ecc.) e che continua a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è con effetto della stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell&#8217;unità sanitaria locale ecc.&#8221;.<br />
La violazione predetta deriverebbe dalla mancata presenza effettiva in servizio alla data del 30.6.84 della dipendente.<br />
L&#8217;Organo di controllo – sottolinea l’istante &#8211; ritiene quale presupposto soggettivo indefettibile, ai fini di una assunzione legittima ai sensi del precitato articolo, il requisito della materiale presenza in servizio del dipendente, a nulla rilevando il fatto che la stessa Valletta fosse stata assunta con la precedente deliberazione del 20.3.84, n. 685.<br />
Questa interpretazione – si duole la ricorrente &#8211; è errata, in quanto si pone in contrasto con i principi fondamenti dell&#8217;ordinamento giuridico, &#8211; art. 4 della Carta Costituzionale &#8211; nonchè con lo spirito della stessa legge 20.5.85, n. 207, che intendeva proprio confermare il diritto sacro ed inviolabile, quale il diritto al lavoro, per quei soggetti che da tempo prestavano la propria attività in condizione di precarietà: questi soggetti &#8211; tra i quali figurava la sig.ra Valletta &#8211; furono reclutati tramite un concorso per titoli, regolarmente espletato, all&#8217;esito del quale vennero giuridicamente immessi in servizio il 20.3.84 con delibera n. 685/84.<br />
Tutto ciò – sostiene la deducente – ha fatto nascere un rapporto di pubblico impiego, come avvertito dalla pacifica giurisprudenza, a partire dalla decisione del Consiglio di stato, Adunanza generale, 6.12.1962, n. 937.<br />
In forza, poi, del regolamento concorsi (da ultimo D.P.R. 96/94 n. 487), nonchè, per dottrina e giurisprudenza costante, il rapporto di impiego si costituisce con decorrenza dall&#8217;effettiva data di nomina anche se il diritto alla percezione dello stipendio sorge solo dalla data dell&#8217;effettivo inizio della prestazione: a questo principio giuridico – ricorda l’istante – si è uniformato anche il Consiglio di Stato, il quale nella sentenza della sez. V Sez., 6.10.1993, n. 987, nonchè in quella successiva del 21.6.95, n. 920, ha ritenuto &#8220;che l&#8217;art. 1 della legge 20.5.85 &#8211; omissis &#8211; può trovare applicazione solamente con riguardo a coloro che alla data del 30.6.84 ricoprivano, in forza di incarico formale conferito ai sensi della legge in vigore &#8211; omissis &#8211; a termini dell&#8217;art. 1 L. 20.9.1985, n. 207, il personale del ruolo sanitario della U.S.L., che alla data del 30.6.34 ricopriva in base alla normativa vigente un posto organico vagante, omissis, è direttamente inquadrato nella pianta organica della U.S.L. omissis”.<br />
Dalle precitate sentenze – conclude la ricorrente &#8211; si rileva inequivocabilmente che i dipendenti avevano diritto ex art. 1 legge 207/85 ad essere immessi in ruolo nel caso in cui avessero ricoperto formalmente un posto vacante; al contrario, non viene fatta alcuna menzione dalla disposizione in parola in merito all&#8217;effettiva presenza in servizio del dipendente stesso, quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini di una valida assunzione.<br />
Di qui il convincimento che la deliberazione n. 2494/85, in forza della quale era stata disposta l&#8217;immissione in ruolo della sig.ra Valletta, è da considerarsi valida ed efficace: essa – del tutto ineccepibilmente &#8211; fa risalire l&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro precario alla data di adozione della deliberazione con cui le veniva comunicato ufficialmente di essere risultata vincitrice dell&#8217;incarico messo a concorso per soli titoli con deliberazione n. 3469/82.<br />
Questo assunto – puntualizza la Valletta – è, peraltro, in linea con la volontà del legislatore e con lo spirito della norma in oggetto la quale, conosciuta dagli addetti del settore come “sanatoria&#8221;, aveva lo scopo di ratificare situazioni di lavoro precario che si trascinavano da anni: specialmente negli anni 80, tali leggi erano frequenti e miravano proprio ad assicurare definitivamente un posto di lavoro a coloro i quali per anni avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle P.A. con contratti di lavoro a tempo determinato, alla loro scadenza puntualmente reiterati, facendo sì che di fatto si instaurasse tra i soggetti (dipendenti e P.A.) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che veniva successivamente &#8220;legalizzato&#8221; con le leggi di &#8220;sanatoria&#8221;; lo Stato suppliva in tal modo a proprie carenze decisionali.<br />
In definitiva – denuncia l’istante &#8211; l&#8217;interpretazione delle norme in concreto data dalla Direzione Regionale della Sanità è illegittima, discriminante e riduttiva e soprattutto rimette in discussione atti amministrativi assistiti da presunzioni di legittimità, che avevano attribuito diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, che a distanza di dodici anni vengono rimessi in discussione: ciò, oltre che a creare danni ingenti alla ricorrente la quale è rimasta disoccupata, crea discredito e vanifica l&#8217;efficacia dell&#8217;operato della P. A., in violazione dell&#8217; art. 97 della Costituzione che sancisce il principio dell&#8217;efficienza della P.A. stessa.<br />
In via subordinata, se si ravvisasse la necessità della presenza in servizio alla data del 30.6.1984 &#8211; l&#8217;ordinanza impugnata – assume la ricorrente – sarebbe illegittima per violazione di legge in quanto l&#8217;art. 14, comma 1, della legge 20.5.1985, n. 207, rinviando al disposto di cui all&#8217;art. 9 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, non contempla per il caso di specie la sanzione della nullità assoluta, intesa in senso tecnico, dovendosi invece ravvisare una mera ipotesi di annullabilità.<br />
La nullità, in ambito amministrativo – ricorda la Valletta &#8211; è una figura di invalidità del tutto eccezionale, derogando al principio della esecutorietà del provvedimento amministrativo, come tale meramente annullabile: questa figura di invalidità ha trovato spazio in specie nell&#8217;ambito dell&#8217;impiego pubblico, al fine di arginare il fenomeno delle assunzioni in servizio, di ruolo o non di ruolo, al di fuori di un pubblico concorso con pregiudizio della regola dell&#8217;imparzialità e con indiscriminati imprevedibili aggravi alla finanza pubblica.<br />
In tal modo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato il disposto di cui all’art. 3 del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3, che appunto sancisce la nullità delle assunzioni in difetto di procedura concorsuale: nullità assoluta rilevabile d&#8217;ufficio ed imprescrittibile.<br />
Sulla medesima scia – ricorda ancora la ricorrente &#8211; sono state interpretate le altre disposizioni di legge prescriventi la nullità: tra queste va annoverato l&#8217;art. 5 della legge 10 novembre 1978, n. 5 e l&#8217;art. 9 della Legge 20 dicembre 1979, n. 761, la cui ratio si rinviene nel seguente referto motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, del 29 febbraio 1992, n. 2, la quale costituisce il costante punto di riferimento del succitato orientamento giurisprudenziale: “L’esame delle norme vigenti, peraltro, evidenzia un deciso orientamento legislativo mirato, ad evidenti fini di contenimento della spesa pubblica e di garanzia dell&#8217;imparzialità amministrativa, ad una repressione più specifica ed efficace delle illegalità in materia di assunzioni&#8221;.<br />
Se è questa la ratio della prescrizione della c.d. &#8220;illegittimità forte&#8221; – sottolinea la deducente &#8211; un provvedimento formale di nomina in ruolo potrà essere dichiarato radicalmente nullo solo ove si ravvisi, nel caso concreto, pregiudizio alla finanza pubblica e alle garanzie di imparzialità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
La Valletta aggiunge che l&#8217;art. 9 della legge n. 761/79 applica, al primo comma, il principio generale secondo il quale &#8220;l&#8217;assunzione in servizio è disposta &#8230; mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla Regione&#8221;; nei successivi commi si contemplano &#8211; sempre in termini generali ed astratti delle deroghe al principio del pubblico concorso, come nel caso di assunzione per chiamata diretta ovvero dì assunzione di personale straordinario per i quali si definiscono i casi ed i limiti.<br />
L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 9 strutturato in modo analogo all’art. 5 del D. L. n. 702/78, sancisce, per l’appunto, la nullità di “tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo”: ma questo – sottolinea l’istante &#8211; non è il caso dell’art. 1 della legge n. 207 del 1985, il cui spettro applicativo è circoscritto alla previsione di una sanatoria per specifiche situazioni: quindi, essendo questa la ratio sottesa all’art. 1, non può scattare la sanzione della nullità in caso di inquadramento straordinario disposto in violazione dell’art. 1.<br />
Da ultimo, la ricorrente denuncia il fatto che il provvedimento impugnato non è assistito da puntuali ragguagli circa l’interesse pubblico perseguito nel disporre la cessazione del rapporto d’impiego e circa il consolidarsi della posizione giuridica soggettiva radicata in capo ad essa.<br />
Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione. <br />
Con ordinanza di questo Tribunale n. 77/1997 veniva respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Il Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 1128/97, riformava, però, la suddetta ordinanza, sospendendo il provvedimento impugnato.<br />
Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 21.11.2007.<br />
La questione sottoposta all’esame del Collegio ruota essenzialmente intorno alla lettura da darsi all’art. 1, comma 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, nella parte in cui richiede – quale presupposto indefettibile – la copertura di un posto organico vacante alla data del 30 giugno 1984.<br />
La disposizione in parola così recita:<br />
“1. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato.<br />
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell&#8217;articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , e dell&#8217;articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell&#8217;unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell&#8217;anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell&#8217;interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data”. <br />
Ora, la ricorrente sostiene di aver diritto all’inquadramento straordinario ex art. 1, comma 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, essendole stato conferito con deliberazione n. 685 del 20.3.1984 del Comitato di Gestione dell&#8217;U.S.L. n. 2 &#8220;Goriziana&#8221; (richiamata nella impugnata ordinanza n. 79/1997) l’incarico temporaneo di agente tecnico (ausiliario socio – sanitario – operaio qualificato): essa, pertanto, avrebbe ricoperto un posto organico vacante alla data del 30 giugno 1984, considerato che la deliberazione relativa al conferimento dell’incarico risaliva – come si è appena visto &#8211; al 20.3.1984, eppertanto gli effetti giuridici devono essere fatti risalire a questa data.<br />
In questo contesto – sottolinea la ricorrente – nessun rilievo assume la mancanza della presenza in servizio a quella data (questo fatto, ossia la presenza in servizio, si concretizzerà a partire dal 10.7.1984, come precisato nella impugnata deliberazione). <br />
L’assunto merita condivisione.<br />
E’ d’uopo premettere che l&#8217;art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207 dispone, tra l&#8217;altro, che il personale del ruolo amministrativo, di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale, il quale, ad una certa data, ricopriva, per incarico, trasferimento o comando, «un posto di organico vacante » nelle piante organiche provvisorie o definitive delle Unità sanitarie locali, ha titolo a domanda, all&#8217;inquadramento diretto nella pianta organica dell&#8217; Unità sanitaria locale presso la quale prestava al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta; pertanto, tale inquadramento straordinario in ruolo del personale incaricato richiede, per la sua operatività, sia l&#8217; esistenza di un incarico formale, sia quella di un posto vacante in organico (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 22 marzo 1995, n. 452).<br />
Quanto alla individuazione del momento in cui il suddetto personale ricopriva un posto di organico vacante, al fine di stabilire la applicabilità o meno dell’art. 1, comma 1, non è revocabile in dubbio – alla stregua dei principi generali – che esso debba coincidere con la data del provvedimento riguardante il conferimento dell’incarico e non già con la data iniziale della prestazione del servizio.<br />
Ed invero, la regola generale, nel pubblico impiego, è che gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data del relativo provvedimento, e quelli economici dalla data di effettiva immissione in servizio, non essendo di norma previste né consentite retrodatazioni (Cfr., ex pluribus, T.A.R. Umbria, 16 ottobre 1998, n. 992).<br />
Se così è, il ripetuto art. 1, comma 1, nel richiedere, quale presupposto indefettibile, la copertura di un posto organico vacante alla data del 30 giugno 1984, ha inteso riferirsi necessariamente al provvedimento di “nomina”, i cui effetti decorrono dalla data del medesimo provvedimento.<br />
D’altra parte, per “copertura di un posto organico vacante” non può che intendersi l’atto di nomina, o, come nella specie, l’atto di conferimento dell’incarico.<br />
Va soggiunto che, se il legislatore della legge n. 207 del 1985 avesse voluto riferirsi all’effettivo espletamento del servizio alla data del 30 giugno 1984, lo avrebbe detto espressamente; avendo usato una formula inequivocabilmente ancorata al concetto di “nomina”, non si può – alla stregua dei principi generali discendenti dall’art. 12 delle preleggi al Codice civile – attribuire alla espressione usata un significato diverso da quello proprio.<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni – assorbiti gli altri mezzi – il ricorso va accolto e l&#8217;impugnata ordinanza n. 79 del 21.11. 1979 del Direttore Generale della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221; va annullata. <br />
Le spese del giudizio possono venire compensate, sussistendone le giuste ragioni.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo <b>accoglie</b>, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, meglio in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea &#8211; Presidente<br />
Oria Settesoldi &#8211; Consigliere<br />
Vincenzo Farina &#8211; Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2008 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-2-2008-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-2-2008-n-110/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2008 n.110</a></p>
<p>Non va sospesa la proroga del divieto prefettizio di transito dei mezzi pesanti su una strada provinciale, nel tratto che attraversa l&#8217;abitato di un comune, per il periodo di 270 giorni poiche’ il provvedimento appare ispirato dall’equo contemperamento tra i vari interessi a confronto tra i quali emerge quello relativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-2-2008-n-110/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2008 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-2-2008-n-110/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2008 n.110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la proroga del divieto prefettizio di transito dei mezzi pesanti su una strada provinciale, nel tratto che attraversa l&#8217;abitato di un comune, per il periodo di 270 giorni poiche’ il provvedimento appare ispirato dall’equo contemperamento tra i vari interessi a confronto tra i quali emerge quello relativo alla salvaguardia della incolumità e della sicurezza delle persone. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12220/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1933</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>N. 00110/2008 REG.ORD</b><br />
N. 00014/2008 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 14 del 2008, proposto da:<br /><b>S.I.L.C. Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grazia Cassani, Ivan Scalvini, Andrea Sacchi, con domicilio eletto presso Ivan Scalvini in Brescia, via Solferino, 51; <b>Cella F.Lli di Cella Antonio e C. Snc, Autoriparazioni Miglioli Mario e Alessandro Snc, Dibotek Spa, I.L.I.S. Srl, F.B. Tecnopolimeri Srl, Barbati Srl, Gambarini Costruzioni Srl</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Sacchi, Ivan Scalvini, Maria Grazia Cassani, con domicilio eletto presso Ivan Scalvini in Brescia, via Solferino, 51; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Cremona</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
nei confronti di<br />
<b>Comune di Cremosano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Brunello De Rosa, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento prot. n. 15546/207 Area III/Circ. e Traff. in data 18/10/2007, a firma del Prefetto di Cremona, con cui dispone la proroga del divieto di transito temporaneo e provvisorio dei mezzi pesanti sulla S.P. N. 2, nel tratto che attraversa l&#8217;abitato del Comune di Cremosano, per il periodo di 270 giorni a partire dalla data del 18/10/2007, nonchè di tutti gli atti, ad esso precedenti, susseguenti e/o comunque connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Cremona;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cremosano;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato:</p>
<p>che, pur in disparte la non immediatamente palese illegittimità di alcune considerazioni del Prefetto, ciascuna delle quali atte a reggere un provvedimento temporalmente transitorio e che vieta la circolazione dei soli mezzi pesanti in uno stretto tratto di strada che interseca il centro abitato del Comune di Cremosano, il medesimo appare ispirato dall’equo contemperamento tra i vari interessi a confronto tra i quali, emerge quello relativo alla salvaguardia della incolumità e della sicurezza delle persone;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE l’istanza incidentale di sospensione.</p>
<p>Dispone che la causa venga trattata nel merito all’udienza pubblica dell’8 maggio 2008.<br />
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Sergio Conti, Presidente<br />
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
       L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTEDEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-2-2008-n-110/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2008 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-176/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.176</a></p>
<p>Antonio Pasca – Presidente, Gianluca Rovelli – Estensore Cafagno (avv. P. Dibari) c. Questura di Bari in tema di sopravvenuto difetto di interesse 1. Processo – Processo amministrativo – Sopravvenuto difetto di interesse – Ipotesi in cui si concreta. 2. Processo – Processo amministrativo – Sopravvenuto difetto di interesse –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-176/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-176/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Pasca – Presidente, Gianluca Rovelli – Estensore<br /> Cafagno (avv. P. Dibari) c. Questura di Bari</span></p>
<hr />
<p>in tema di sopravvenuto difetto di interesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Sopravvenuto difetto di interesse – Ipotesi in cui si concreta.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Sopravvenuto difetto di interesse – Improcedibilità del ricorso – Pronuncia – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rispetto alla cessazione della materia del contendere, il sopravvenuto difetto di interesse riguarda, in senso più ampio, le ipotesi in cui l&#8217;atto impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti (persino nel caso in cui sia stato sostituito da altro atto identico a seguito di rinnovazione del procedimento) o il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente.</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è basata sull&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza delle condizioni della decisione giurisdizionale domandata dal ricorrente a tutela di una concreta situazione giuridica di vantaggio, accertamento da compiersi dal giudice in ogni stato e grado di giudizio, anche d&#8217;ufficio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 931 del 1998, proposto da:<br />
<b>Cafagno Francesco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizia Dibari, con domicilio eletto presso Patrizia Dibari in Bari, via Piccinni 133; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Questura di Bari, Prefettura di Bari</b>; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>&#8211; dell’ ordinanza del Questore di Bari del 17.1.1998 notificata il 26.01.1998, di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche .</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10/01/2008 il dott. Gianluca Rovelli <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Cafagno Francesco, proponeva ricorso contro l’ordinanza del Questore di Bari del giorno 17.1.1998 che gli faceva divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un anno dalla data di notifica e, per quanto concerne le gare calcistiche dell’A.S. Bari, di accedere alle aree di parcheggio di autovetture, autopulmans ed altri mezzi di trasporto nel raggio di cinquecento metri dal perimetro esterno dell’impianto sportivo, nonché divieto di accedere alla Stazione FF.SS., piazza Aldo Moro, via Capruzzi, Viale Saladra, via O. Flacco, via Cotugno del capoluogo fino allo Stadio San Nicola, nonché alle vie che conducono dal campo sportivo all’autostrada A/14 e relative zone di sosta ed ai luoghi comunque interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, a decorrere dalla data della prima competizione successiva alla notifica del provvedimento, con obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. Bari – Nuova: alle ore 15.00 di domenica 18 e 25 gennaio; 1 e 8 febbraio; alle ore 15,30 delle domeniche del 15 e 22 febbraio, nonché 1-8-15 e 22 marzo; alle ore 16,30 di domenica 29 marzo, 5-19 e 26 aprile, nonché 3-10 e 17 maggio 1998 con riserva di emettere nuova ordinanza non appena verrà reso noto il calendario calcistico relativo al campionato 1998/1999. Tanto perché, in data 14.01.1998 veniva inoltrata alla competente Autorità giudiziaria comunicazione di notizia di reato a suo carico, in quanto, unitamente ad altri tifosi locali, in occasione dell’incontro di calcio Bari – Atalanta del giorno 11.01.1998, sebbene sprovvisto di biglietto d’ingresso, si introduceva all’interno dello stadio, ostacolando l’accesso di quanti erano in possesso di regolare biglietto suscitando vivaci proteste da parte di questi ultimi. <br />
Avverso il provvedimento deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 401 del 1989 commi 1, 2 e 5 modificata con L. n. 45 del 1995, eccesso di potere per illogicità, violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 L. 401 del 1989 modificata con L. n. 45 del 1995 in relazione all’art. 660 c.p. <br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e vittoria di spese <br />
Con ordinanza del 21 maggio 1998, il T.a.r. respingeva la domanda incidentale di sospensione.<br />
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2008 il ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Va preliminarmente esaminata la permanenza dell’interesse in capo al ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia di annullamento, tenuto conto che l’interesse al ricorso deve sussistere sin dall’inizio del giudizio e deve essere presente durante tutto il processo <br />
Il Consiglio di Stato ( Sez. VI 6.2.2003, n. 603) ha precisato che l&#8217;istituto della sopravvenuta carenza di interesse deve intendersi sopravvissuto alla riforma introdotta nel processo amministrativo dalla L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nonostante che detta legge, all&#8217;art. 23, faccia menzione solo della cessazione della materia del contendere, formula quest&#8217;ultima stabilita per il caso in cui l&#8217;amministrazione, entro il termine per la fissazione dell&#8217;udienza di discussione, annulla o riforma l&#8217;atto impugnato in modo conforme all&#8217;istanza del ricorrente.<br />
Il sopravvenuto difetto di interesse riguarda, in senso più ampio, le ipotesi in cui l&#8217;atto impugnato abbia comunque cessato di produrre i suoi effetti (persino nel caso in cui sia stato sostituito da altro atto identico a seguito di rinnovazione del procedimento) o il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente.<br />
La pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è basata sull&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza delle condizioni della decisione giurisdizionale domandata dal ricorrente a tutela di una concreta situazione giuridica di vantaggio, accertamento da compiersi dal Giudice in ogni stato e grado di giudizio, anche d&#8217;ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 23/05/2006, n.3053).<br />
Per tali ragioni, considerato che il provvedimento impugnato ha cessato di produrre i propri effetti dopo un anno dalla notifica ( notifica risalente al 26.1.1998) e che risulta chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe arrecare nessuna utilità al ricorrente, deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari di questo grado di giudizio</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari &#8211; Sezione seconda, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10/01/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Antonio Pasca, Presidente<br />
Luca Cestaro, Referendario<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-176/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.420</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-420/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-420/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.420</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Caringella R.A.I. Radiotelevisione italiana s.p.a. (Avv.ti E. Sticchi Damiani, R. Esposito) c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. dello Stato), Codacons (Avv. C. Rienzi) sulla sussistenza della competenza dell&#8217;Agcm in materia di pubblicità televisiva occulta 1. Diritto della comunicazioni &#8211; Pubblicità televisiva occulta –Sopravvenienza-Provvedimenti sanzionatori &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-420/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-420/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.420</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo,  Est. Caringella<br /> R.A.I. Radiotelevisione italiana s.p.a. (Avv.ti E. Sticchi Damiani, R. Esposito) c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. dello Stato), Codacons (Avv. C. Rienzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della competenza dell&#8217;Agcm in materia di pubblicità televisiva occulta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Diritto della comunicazioni &#8211; Pubblicità televisiva occulta –Sopravvenienza-Provvedimenti sanzionatori &#8211; A.g.com. –  Competenza &#8211; Sussiste – Subentro della disciplina sulla pubblicità ingannevole – Irrilevanza. 																																																																																												</p>
<p>2.	Sanzioni amministrative –Notifica estremi della violazione – Termine– Dies a quo – Data di accertamento dell’infrazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.La competenza dell’A.G.COM ad emanare provvedimenti sanzionatori in materia di pubblicità televisiva occulta, esplicitamente riconosciuta dall’art. 8, co. 2, L. 223/90 (Disciplina del sistema radiotelevisivo), permane anche a seguito del D. Lgs. 74/1992, dovendosi escludere che in base a quest’ultima normativa la nozione di pubblicità occulta sia stata ricompresa in quella di pubblicità ingannevole, di guisa da realizzare un’abrogazione tacitamente del predetto art. 8, con connessa attribuzione di competenza all’Agcm.</p>
<p>2.L’arco di tempo entro il quale l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell’art. 14 l. 689/1981, è collegato non già alla data di commissione della violazione ma al tempo dell’accertamento dell’infrazione, intesa non già come notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità ma come acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato-Sez. VI, <a href="/ga/id/2007/2/9208/g">Sentenza 30 gennaio 2007 n. 341</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 4374/2007<b> </b>proposto dalla</p>
<p><B>R.A.I.-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Rubens Esposito, con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone n. 78 (ST.BDL), presso lo studio del primo; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b>, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio  eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12; <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
CODACONS</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Rienzi con domicilio eletto in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 73, presso l’Ufficio legale Codacons;  </p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sede di Roma Sezione III Ter n.308/2007;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani, Paoletti per Rienzi e l’avv. dello Stato Bachetti;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1. </b>Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Rai avverso la delibera dell’A.G.COM. del 22/12/04 contenente la diffida alla RAI per violazione dell’art. 8, II comma, della legge 6/8/1990, n. 223, per avere effettuato, nel corso del programma “Quelli che il calcio” andato in onda in data 7/12/03, una pubblicità occulta in favore del libro “Il Cavaliere e il Professore” del giornalista Bruno Vespa. Con la medesima decisione il Tribunale ha invece accolto il ricorso proposto sempre dalla RAI avverso la delibera n. 05/06/CSP adottata dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell’A.G.COM. in data 12/1/06 (e notificata il successivo 21/2), recante ordinanza &#8211; ingiunzione alla RAI (emittente RAI DUE) per la violazione dell’art. 8, II comma, della legge n. 223/90, come trasfuso nell’art. 4, I comma, lett. c), del D.lgs. n. 177/2005, in relazione alla contestata  reiterazione della condotta integrante gli estremi della pubblicità occulta, questa volta in occasione della pubblicità assicurata al film “il Clan” di Christian De Sica.<br />
La Rai e l’Autorità propongono rispettivamente appello principale ed incidentale avverso i capi della sentenza che li hanno visti soccombenti.<br />
Il Codacons ha spiegato intervento <i>ad opponendum</i> rispetto all’appello principale.<br />
All’udienza del 20 novembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><br />
2. </b>Si deve prendere le mosse dallo scrutinio delle censure poste a fondamento del ricorso principale.<br />
<b>2.1. </b>Non merita favorevole considerazione in primo luogo la censura con la  quale l’appellante ripropone la censura tesa a stigmatizzare il difetto di competenza dell’AGCOM facendo perno sulla considerazione secondo cui, a seguito del D.lgs. 25/1/1992, n. 74, la nozione di pubblicità occulta sarebbe  stata ricompresa in quella di pubblicità ingannevole (arg. ex art. 1, II comma), realizzandosi un’abrogazione tacita (ex art. 15 delle “preleggi”) dell’art. 8, II comma, della legge n. 223/1990, con connessa attribuzione  di competenza all’Autorità per le Garanzie della Concorrenza e del mercato (d’ora in avanti A..G.C.M.).<br />
Osserva la Sezione che, in senso contrario alla tesi dell’abrogazione tacita della disciplina che <i>expressis verbis </i>attribuisce la competenza in materia di pubblicità televisiva occulta all’Autorità per le Comunicazioni,  si pongono, per un verso, la diversità dell’interesse tutelato, cui è fatto espresso riferimento nel provvedimento gravato, per altro verso la considerazione che il rispetto delle disposizioni sulla pubblicità rileva sotto una pluralità di aspetti, non solo “contenutistici”, ma anche di tipo “modale” (si ponga mente al problema della riconoscibilità della pubblicità mediante l’utilizzo di mezzi ottici ed acustici), la cui verifica non pare essere sussumibile nel novero delle  competenze dell’A.G.C.M. Ne deriva che le due norme non danno luogo, alla luce della diversità dei profili apprezzati, ad una situazione di incompatibilità delle rispettive regolamentazioni tale da autorizzare la soluzione ermeneutica dell’abrogazione tacita della norma anteriore  ad opera dello  <i>ius superveniens.</i> <br />
Sul piano strettamente positivo, poi, la conferma della convivenza delle discipline dettate dall’ art. 8 della legge n. 223/1990 e dal D.lgs. n. 74/92, è confermata, in primo luogo,  dal  fatto che l’art. 8 della legge n.  223/90 è stato abrogato (nell’assunto della sua ulteriore vigenza) dall’art.  54 del T.U.R. (di cui al D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177); dall’altro, dal rilievo che la norma ivi contenuta  è stata sostanzialmente riprodotta nell’art. 4, I comma, lett. c), dello stesso T.U.R., ove è disposto che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce, tra l’altro, la diffusione di trasmissioni pubblicitarie che “siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione” (vedi anche art. 37,  I comma). Va osservato, in particolare, che l’art. 51, I comma, sub lett. c), del T.U.R. attribuisce all’A.G.COM proprio la competenza ad applicare, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sulla pubblicità di cui all’art. 4, I comma, lett. c).<br />
Non autorizza poi ad opinare diversamente la normativa dettata dal  “codice del consumo”, contenuta nel D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che, nel Capo II, relativo ai “caratteri della pubblicità”, Sezione I, contiene una disciplina della pubblicità ingannevole sostanzialmente riproduttiva di quella del D.lgs. n. 74/92, anche per quanto attiene al riparto di competenze tra le Autorità  (art. 26). Se si considera, infatti, che la delega sulla base della quale è stato adottato il codice del consumo non consentiva di apportare variazioni sostanziali, si deve concludere che detto codice, senza incidere sulle competenze dell’Autorità per le Comunicazioni di cui al Testo Unico di poco anteriore, ha inteso ribadire, secondo lo stesso schema prima declinato dalla legge n. 223 e dal decreto legislativo n. 74,  la sussistenza di una concorrenza di competenze tra le due Autorità in relazione ai diversi profili contenutistici e  modali del controllo di cui si è prima detto.<br />
<b>2.2. </b>Non è fondata neanche la censura con la quale si deduce  tardività della contestazione dell’addebito, che è stata effettuata a distanza di circa otto mesi dalla data di trasmissione del messaggio pubblicitario, in violazione di quanto prescritto in via generale dall’art. 14 della legge 24/11/1981, n. 689.<br />
Questa Sezione (cfr., da ultimo, decisione 30 gennaio 2007, n. 341) ha costantemente affermato che l’arco di tempo entro il quale l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 cit. è  collegato, ai sensi di legge, non  alla data di commissione della violazione ma al tempo di accertamento dell’infrazione. La giurisprudenza pacifica ha, a sua volta, inteso per data di accertamento, in una prospettiva telelogicamente orientata, non già la notizia  del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità ma l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza, a sua volta,  implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta formulazione della contestazione, dell’esistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2006, n. 469; 18 febbraio 2005, n. 3388; 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass., Sez. lav., 8 agosto 2005, n. 16642; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass., Sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12216).<br />
Ne discende la non computabilità del tempo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell’acquisizione e della delibazione degli elementi necessari allo scopo di  una matura e legittima formulazione della contestazione.<br />
Trasponendo le coordinate ermeneutiche in parola al caso che occupa, si deve escludere l’illegittimità dell’art. 4 della delibera n. 425/01/CONS  che prevede la notifica dell’atto di contestazione nel termine di novanta giorni dall’accertamento formale dei fatti, avvenuto, nel caso di specie, in data 12/7/04 (in termini anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2652/05). In particolare, con riguardo alla fattispecie in esame, caratterizzata dalla indubbia complessità, può ritenersi sostanzialmente congruo il tempo impiegato dall’Autorità, specie se si considera che e il Dipartimento Vigilanza e Controllo ha trasmesso gli atti al Dipartimento Vigilanza e Contenzioso in data 7/4/04.<br />
<b>2.3. </b>Non coglie nel segno neanche l’articolata censura con cui si  contesta  la sussistenza nella fattispecie sanzionata dei presupposti per la riconoscibilità in via indiziaria del rapporto di committenza pubblicitaria, lamentando che l’A.G.COM. non avrebbe tenuto in adeguata considerazione lo stile ironico e parodistico della rappresentazione del prodotto, indice dalla non ricorrenza del denunciato fine promozionale.<br />
Il Tribunale, con argomentazioni suscettibili di condivisione, ha osservato che il nucleo motivazionale della diffida impugnata si impernia nella considerazione che, seppure non sono state utilizzate parole che incoraggino espressamente all’acquisto del libro, pur tuttavia l’esposizione insistita e ripetuta della copertina del libro, non giustificata dal contraddittorio ironico tra intervistatore ed intervistato, né dal contesto scenografico, trova la sua <i>ratio </i>esclusivamente nella finalità promozionale, rafforzata anche dalla presenza dell’autore in trasmissione. A sua volta l’Autorità, nell’esplicazione di un potere discrezionale che non appare inficiato da profili di illogicità argomentativa, deficienza istruttoria o carenza motivazionale, ha rinvenuto la sussistenza di un fine promozionale occulto in armonia con i canoni ermeneutici consolidati in tema di pubblicità “redazionale” e di “product placement” (con riguardo alle opere audiovisive); indirizzi che riconducono l’esibizione o citazione a fini promozionali di un prodotto in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento alla  nozione di pubblicità nascosta allorché sussistano inquadrature indugianti in maniera innaturale sull’immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell’ambito del servizio, non plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative. <br />
Le assai approfondite argomentazioni sviluppate dall’appellante, corredate da una ricchissima panoramica  giurisprudenziale nazionale e comunitaria, non riesce a infirmare il nucleo essenziale che sorregge la contestata determinazione amministrativa, dato dall’estraneità all’avvenimento artistico in corso del fermo immagine protratto sulla copertina del libro, non spiegabile se non nella logica di una mera finalità promozionale. Detto indugiare  è stato, sulla scorta di motivazione coerente, reputato non attinente al  contesto ironico dell’intervista curata dal comico Crozza, che non necessitava  di tale supporto visivo del prodotto editoriale. E tanto senza considerare che la presenza dell’Autore alla trasmissione finisce per  depotenziare il carattere parodistico dell’intervista e per accentuare lo spessore promozionale dell’inquadratura avvenuta nel contesto dato. Ne deriva che gli indici ora indicati, univocamente sintomatici di uno scopo promozionale, escludono la ricorrenza di una non comprimibile esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero.<br />
<b>2.4. </b>L’appello principale è quindi infondato.<br />
<b><br />
3. </b>Deve invece essere dichiarata l’irricevibilità dell’appello incidentale proposto dall’Autorità avverso il capo della sentenza che ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione seguita alla diffida di cui si è fin qui detto.<br />
Premesso infatti che l’Autorità risulta immediatamente e autonomamente soccombente rispetto a detto capo della sentenza, l’appello  incidentale proposto deve essere qualificato come improprio e, quindi, sottoposto, nelle materie di cui all’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, al termine lungo speciale di 120 giorni dalla pubblicazione della decisione. L’appello incidentale, datato 23 maggio,  risulta allora  portato alla notifica in data 31 maggio 2007, ossia in epoca posteriore al decorso del termine (avvenuto il 18 maggio) di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza intervenuta il 17 gennaio 2007.<br />
<b><br />
4. </b>Attesa la reciproca soccombenza si può disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello principale e dichiara l’irricevibilità dell’appello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2007  con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Giovanni Ruoppolo		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella		&#8211;	Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;08/02/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-420/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-416/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.416</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo Est. Caringella Costruzioni Spagnoli S.p.A. e altri (Avv.ti M. Pallottino, P.L. Santoro, R. Farnetani) c/ Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici e il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato (Avv. Stato). sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di indicare le quote di partecipazione delle singole</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo      Est. Caringella<br /> Costruzioni Spagnoli S.p.A. e altri (Avv.ti M. Pallottino, P.L. Santoro, R. Farnetani) c/ Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici e il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di indicare le quote di partecipazione delle singole imprese nell&#8217;ambito di &nbsp;un consorzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara &#8211; A.T.I. – Singole imprese – Quote di esecuzione lavori – Indicazione – In sede di offerta &#8211; Obbligo – Sussiste. 																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Consorzio – Imprese consorziate – Quote di partecipazione – Indicazione – Obbligo – Non sussiste &#8211; Ragione.																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gara &#8211; Requisiti soggettivi – Documentazione &#8211; Produzione – Onere – A pena di esclusione – Illogicità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 13, co. I e V, l. n. 109/94 e dell’art.93, co. IV, del D.P.R. n. 554/99 sussiste l’obbligo per le imprese di una costituenda A.T.I. di indicare, già nella fase dell’offerta, le quote di esecuzione dei lavori, anche in assenza di specifica previsione della lex specialis.<br />
2. Nelle procedure di gara, l’obbligo legale di indicare le quote di partecipazione delle singole imprese di un A.T.I. al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di qualificazione delle componenti, non è ravvisabile nei riguardi di un consorzio (tra imprese artigiane o cooperative). Infatti, è il consorzio e non le singole imprese consorziate ad avere, quale soggetto giuridico autonomo, la qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura.<br />
3. Nelle procedure di gara, in base al principio di non aggravio del procedimento ex art. 1, co. 4, l. n. 241/1990, non risulta logica l’imposizione alle imprese, a pena di esclusione, dell’onere di produrre documentazione volta a provare la sussistenza dei requisiti soggettivi identica a quella prodotta nella sede della prequalifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’insussistenza dell’obbligo di indicare le quote di partecipazione delle singole imprese nell’ambito di  un consorzio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 416/2008 Reg.Dec.<br />
N. 10729 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
N. 3064 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
Disp.vo 499/2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti in appello nn. 10729/2006 e 3064/2007 proposti rispettivamente:<br />
1)	ric. n. 10729/2006 dalla 																																																																																												</p>
<p><b>COSTRUZIONI SPAGNOLI SPA IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I.</b>, <b>ATI IMPRESA EDILE SANTA BRIGIDA DI ILIO E FRANCO RAGGI E C.SAS</b>, <b>ATI ALCHIMIA LABORATORIO RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.SAS</b>, <b>ATI GHERI FRATELLI DI GHERI FIORELLO E C. S.A.S.</b>, <b>A.T.I. L&#8217;ARCA S.R.L.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti Michele Pallottino, Pier Luigi Santoro e Riccardo Farnetani con domicilio eletto in Roma piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio Ripa di Meana e Associati (avv. Damiano Pallottino)</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI-SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio  in Roma via dei Portoghesi n.12;<br />
<b>IMPRESA COSTRUZIONI ROSSO GEOM. FRANCESCO &#038; FIGLI S.P.A. ATI</b>, <b>ATI MUGELLI COSTRUZIONI S.R.L.</b>, <b>A.T.I. IMPIANTI ELETTRICI BERGAMIN S.A.S.</b>, <b>A.T.I. &#8211; COMPAGNIA ITALIANA DI CONSERVAZIONE RECO</b>, <b>MARTINO SOLITO RESTAURATORE S.R.L.</b> IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA ATI, <b>A.T.I. CONTACT ITALIA S.R.L.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi;<br />
<b>LUCCI SALVATORE IMPRESA COSTRUZIONI SRL</b>, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., <b>A.T.I. LANZILLO ENRICO SRL</b> E <b>A.T.I. CONSORZIO SPARLA</b>, rappresentate e difese dagli Avv.ti Diego Vaiano, Paolo Vaiano e Raffaele Izzo con domicilio eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio del primo;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sezione I n.78/2006, resa tra le parti;</p>
<p>2)	ric. n. 3064/2007 dal 																																																																																												</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI, SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio  in Roma via dei Portoghesi n.12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL</b>, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., <b>A.T.I. LANZILLO ENRICO SRL</b> E <b>A.T.I. CONSORZIO SPARLA</b>, rappresentate e difese dagli Avv.ti Diego Vaiano, Paolo Vaiano e Raffaele Izzo con domicilio  eletto in Roma Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio del primo;<br />
<b>COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A.</b>, IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA A.T.I., <b>ATI IMPRESA EDILE SANTA BRIGIDA DI ILIO E FRANCO RAGGI E C.SAS</b>, <b>ATI ALCHIMIA LABORATORIO RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C.SNC</b>, <b>ATI GHERI FRATELLI DI GHERI FIORELLO E C. SAS</b>, <b>ATI L&#8217;ARCA SRL</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitesi;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sezione I n.224/2007, resa tra le parti;</p>
<p>	Visti gli atti di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero B.C.A.- Soprintendenza B.A.P. Province Fi-Pistoia-Prato, Lanzillo Enrico Srl, Lucci Salvatore Impresa Costruzioni Srl, Lanzillo Enrico Srl, Consorzio Sparla (ric. n. 10729/06) e di Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni S.r.l., Lanzillo Enrico Srl, e Consorzio Sparla (ric. n. 3064/07);<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 30 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati Farnetani, Diego Vaiano e l’avv.to dello Stato Varrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   E   D I R I T T O</b></p>
<p>1. La vicenda che viene all’attenzione del Collegio concerne gli  atti della procedura  di gara, indetta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, per l&#8217;affidamento in appalto dei &#8220;lavori di restauro e riorganizzazione funzionale al Palazzo Mozzi Bardini in Firenze&#8221;, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI con designata mandataria l’Impresa Costruzioni Spagnoli. Il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’ATI Lucci Costruzioni previo rigetto del ricorso indentale spiegato dalla   Costruzioni Spagnoli s.p.a.<br />
Propongono separati appelli l’ATI aggiudicataria ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.<br />
Resiste la parte vittoriosa in prime cure.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 30 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. I due appelli devono essere riuniti in quanto relativi alla  medesima decisione.</p>
<p>3. Devono essere in via preventiva esaminati i motivi di appello proposti dall’ATI Spagnoli al fine di contrastare il rigetto del ricorso incidentale  di primo grado.</p>
<p>3.1. Con un primo motivo l’ATI ricorrente lamenta che l’ATI Lucci avrebbe dovuto essere esclusa a seguito della mancata ottemperanza all’obbligo, gravante su ciascuno dei soggetti consorziati, di  rendere le dichiarazioni previste dalla lex specialis di gara a corredo della domanda. Si lamenta, in particolare, che  le imprese individuali Sparla, Mancinelli e Franchini avrebbero totalmente omesso tutte le dichiarazioni richieste dal modello di domanda di partecipazione allegato al bando, limitandosi a produrre una dichiarazione di contenuto più ridotto del direttore tecnico del consorzio. Tale comportamento sarebbe, stato poi, reiterato in sede di presentazione dell’offerta.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Dall’esame degli atti di gara si ricava, infatti, che il Consorzio Sparla si è  rigorosamente attenuto alle prescrizioni contenute nella lettera di invito e nel bando di gara, atti nei quali viene previsto che tutte le dichiarazioni circa gli status concernenti i requisiti di affidabilità morale e professionale debbano rendersi da parte degli aspiranti concorrenti, ovvero offerenti, escludendo un corrispondente onere a carico delle imprese eventualmente designate quali materiali esecutrici dei lavori. Ora, il principio del favor partecipationis nelle procedure di affidamento di appalti pubblici  impone l’ammissione alla gara delle  imprese che abbiano rispettato gli oneri documentali posti esplicitamente a carico del solo concorrente collettivo, non potendosi ammettere la ricorrenza di una causa di esclusione implicitamente ricavabile da una clausola ambigua della lex specialis. Non appare poi rinvenibile  un profilo di illegittimità del bando in relazione all’omessa esplicitazione della richiesta di produzione dei documenti da parte di tutte le imprese componenti il Consorzio, bensì un margine di ambiguità suscettibile di essere colmato con la valorizzazione del principio del favor partecipationis.</p>
<p>3.2. Non risulta suscettibile di favorevole considerazione neanche il motivo di appello con cui si lamenta che  le imprese consorziate incaricate dell’esecuzione dell’opera abbiano omesso di rendere l’attestazione del compimento del sopralluogo e l’indicazione delle percentuali di lavori assunte da ciascuna.<br />
Quanto a tale ultimo aspetto, rinviando per un approfondimento  del tema alle considerazioni che si svolgeranno in seguito con riguardo all’apprezzamento della censura incrociata proposto dall’Ati Lucci, occorre osservare che l’obbligo legale di  indicare le quote di partecipazione, strumentale all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo alle componenti dell’ATI, non è ravvisabile nei riguardi del consorzio (tra imprese artigiane o cooperative), atteso che è tale soggetto e non le singole imprese consorziate ad avere, quale soggetto giuridico autonomo, la qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, nella specie alla stregua di componente della costituenda associazione temporanea. <br />
Per le stesse ragioni, in assenza di una esplicita previsione della normativa di gara che onerasse dell’incombente le singole imprese consorziate, deve reputarsi  sufficiente che la dichiarazione relativa al compimento del sopralluogo sia stata resa dal Consorzio, soggetto che partecipa in quanto tale alla procedura sulla base della propria qualificazione, pur se poi si avvalga di uno o più consorziati per l’espletamento dell’appalto e possa fare capo ai propri consorziati ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo.<br />
In ordine, infine, alle dichiarazioni da rendersi a cura dei direttori tecnici del Consorzio e della capogruppo Lucci ai sensi del punto 5) della lettera di invito, l’esame della documentazione  consente di ricavare che dette dichiarazioni sono state rese nella rispettiva qualità senza la ricorrenza di carenze sostanziali.<br />
4. Colgono invece nel segno le censure svolte da entrambe le parti appellanti nei confronti della statuizione di prime cure nella parte relativa all’accoglimento del ricorso principale.<br />
Il Tribunale  ha reputato fondata la censura con la quale  la parte ricorrente, aveva  contestato le irregolarità della documentazione tecnica ed amministrativa presentata dall’ATI controinteressata lamentando in particolare  l’omessa produzione, da parte dei legali rappresentanti della Costruzioni Spagnoli,  di Alchimia Laboratorio di Restauro s.n.c. e Impresa Arca s.n.c., delle dichiarazioni sull&#8217;assenza di procedimenti penali in corso e l’inesistenza di procedimenti passati in giudicato di cui al punto 5) della lettera di invito. Il Tribunale ha osservato sul punto che i rappresentanti delle summenzionate società si sono limitati a dichiarare l’insussistenza di condanne passate in giudicato o conseguenti ad applicazione della pena su richiesta, nonché l&#8217;assenza di procedimenti in corso per l&#8217;applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/56, omettendo le ulteriori dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara e sopra specificate, nonché riportate dallo stesso modello di domanda allegato alla lettera d’invito. Il Giudice di prime cure ha poi stigmatizzato l’omessa  certificazione di avvenuto sopralluogo sulle aree di cantiere da parte di tutte le imprese non ancora formalmente raggruppate.<br />
Ebbene, in ordine al primo profilo, osserva la Sezione che, in virtù del principio di non aggravio del procedimento  ex art. 1, comma 4, della legge n. 241/1990, non risulta logica l’imposizione, a pena di esclusione, dell’onere di produrre documentazione volta a provare la sussistenza dei requisiti soggettivi identica a quella prodotta nella sede della prequalifica, sede deputata per l’appunto alla valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura. Se è vero, infatti, che la fase della prequalifica non consuma il potere della p.a. di valutare anche in sede di gara la sussistenza dei requisiti di partecipazione, anche alla luce di eventuali sopravvenienze, è anche indubitabile che la documentazione in origine acquisita non può non essere utilizzata anche nella fase successiva ai fini della verifica della completezza della documentazione all’uopo richiesta ove questa conservi ancora validità ai sensi della normativa vigente (pag. 2 , punto 1, della etera d’invito). E tanto in particolare nel caso di specie, in cui la documentazione prodotta insieme all’offerta era solo incompleta, e quindi bene integrabile alla luce delle più esaustive autodichiarazioni recate nella  fase della prequalifica, sostanzialmente fedeli alle prescrizioni all’uopo recate dalla lex specialis.<br />
In ordine poi all’omesso sopralluogo il principio del favor parfecipationis, prima valorizzato a favore dell’ATI Lucci, esclude che si possa dare luogo a carico della controparte, alla sanzione dell’esclusione a cagione dell’omessa produzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo da parte di tutte le imprese del costituendo raggruppamento a fronte di una quanto meno ambigua previsione della lettera di invito che, a pag. 2, richiedeva la presentazione del certificato relativo da parte dell’impresa capogruppo senza distinguere tra raggruppamento costituito e raggruppamento costituendo.</p>
<p>5. Si deve a questo punto procedere all’esame delle ulteriori censure poste a fondamento del ricorso principale di primo grado, assorbite dalla sentenza appellata e riproposte ritualmente con memoria dall’ATI Luci.<br />
Il Collegio reputata fondata ed assorbente la censura con la quale si lamenta l’omessa indicazione, da parte delle due imprese (Spagnoli e Santa Brigida) associate in via orizzontale in vista dell’esecuzione dei lavori afferenti alla categoria prevalente (OG2), della quota di esecuzione dei lavori di rispettiva pertinenza.<br />
Il motivo  è fondato alla luce del costante e convincente  indirizzo giurisprudenziale  maturato in subiecta materia (Cons. Stato, sez. VI, n. 2310/2007; sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6585; CGA 31 marzo 2006, n. 116).<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 5, l. 109/1994, ratione temporis vigente, &#8220;è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l&#8217;offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti&#8221;. Ai sensi dell&#8217;art. 93, comma 1, d.P.R. 554/1999, inoltre, sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo; nel caso di associazione temporanea le imprese devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento” (art. 93, comma 4, d.P.R. 554/&#8217;99).<br />
L&#8217;art. 95 d.P.R. 554/1999 a sua volta, recita: &#8220;1. L&#8217;impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l&#8217;importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall&#8217;impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all&#8217;intero raggruppamento. L&#8217;impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l&#8217;importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l&#8217;impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 4. Se l&#8217;impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell&#8217;importo complessivo dei lavori e che l&#8217;ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all&#8217;importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 5. Il mandato conferito all&#8217;impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell&#8217;impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall&#8217;appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali&#8221;.<br />
Le disposizioni in questione non recano una disposizione  espressa circa il momento in cui la ATI  partecipante è tenuta a dichiarare l&#8217;importo dei lavori del raggruppamento in relazione alle singole compartecipanti, e cioè se sin dall&#8217;ammissione alla gara o successivamente all&#8217;aggiudicazione.<br />
Tuttavia, dalla lettura delle norme in parola, e soprattutto dalla loro parziale modifica nel tempo, può evincersi l&#8217;obbligo per le imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare l&#8217;importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla lex specialis. Ragionando diversamente, infatti, non si comprenderebbe la ragione per cui la legge 415/1998 non ha modificato l&#8217;art. 13, comma 1, l. 109/94 pur ammettendo alla procedura le costituende associazioni temporanee. Infatti, se il legislatore, in fase di riscrittura dell&#8217;art. 13, non ha inteso emendare il comma 1 laddove subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente ha riaffermato la necessità delle previa indicazione delle quote di partecipazione. Una volta caduto il divieto di ammettere i raggruppamenti ancora da costituire, infatti, la previsione contenuta all&#8217;art. 13, comma 1, l. 109/&#8217;94 è chiaro indice dell&#8217;intento del legislatore di conservare la preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di partecipazione anche nel nuovo regime.<br />
Il principio di buon andamento e di trasparenza impone, inoltre, che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all&#8217;ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)» (C.G.A. 13 giugno 2005 n. 358). Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale &#8220;principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all&#8217;ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)&#8221; (C.G.A., dec. 8 marzo 2005 n. 97).<br />
Si deve quindi convenire che dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 si desume  il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (così, ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116).</p>
<p>6. L’accoglimento di detta censura assorbita in prime cure implica la conferma, pur se con diversa motivazione, dell’annullamento della procedura sancito dalla sentenza appellata.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce gli appelli in epigrafe, li respinge e conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Giovanni Ruoppolo                       Presidente<br />
Giuseppe Romeo                          Consigliere<br />
Luciano Barra Caracciolo             Consigliere<br />
Domenico Cafini                           Consigliere<br />
Francesco Caringella                     Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 08/02/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-125/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-125/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.125</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est. sull&#8217;illegittima revoca dell&#8217;aggiudicazione in caso di DURC negativo frutto di un errore della cassa edile facilmente rilevabile dalla stazione appaltante Contratti della P.A. – Regolarità contributiva – DURC negativo- Errore nel DURC facilmente rilevabile dalla stazione appaltante – Revoca aggiudicazione – Illegittimità E’ illegittima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-125/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-125/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittima revoca dell&#8217;aggiudicazione in caso di DURC negativo frutto di un errore della cassa edile facilmente rilevabile dalla stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Regolarità contributiva – DURC negativo- Errore nel DURC facilmente rilevabile dalla stazione appaltante – Revoca aggiudicazione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la revoca dell’aggiudicazione disposta per DURC negativo laddove la Cassa Edile, a causa di una non effettuata lettura sostanziale della documentazione prodottale, sia incorsa in un errore evidente e facilmente rilevabile dalla stazione appaltante. Peraltro, anche a voler ritenere per mera ipotesi, che la società al momento della proposizione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa non fosse stata effettivamente in regola con il pagamento dei contributi nei confronti della Cassa Edile, tale irregolarità non avrebbe potuto comunque essere ricondotta atteso l’esiguo ammontare della stessa, individuato dalla suddetta Cassa Edile in soli € 165,00, alla fattispecie della grave infrazione di cui all’art. 75, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 554 del 1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 125 REG. SENT.<br />
            ANNO 2008<br />
N.  1684   REG. RIC.             ANNO 2006<br />
Motivazione di cui al<br />
Disp. N. 31/07 </p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso n. <b>1684/2006 </b>proposto dalla </p>
<p><B>SOCIETA’ COOPERATIVA EXPANDA MEDITERRANEA COSTRUZIONI, </B>rappresentata e difesa dagli avv.ti Napolitano Salvatore e Checcucci Danilo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, Via Duca D’Aosta n. 40; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>COMUNE DI AREZZO </B>in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dall’avv. Ricciarini Roberta ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p><b>e nei confronti di:<br />
&#8211; SOCIETA’ LEONARDO GROUP, </b>non costituitasi in giudizio;<br />
<b><br />
nonché nei confronti:<br />
&#8211;	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Salvi Mario e Salvi Nicola ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo di tali difensori in Firenze, Via Masaccio n. 172;<br />	<br />
<b><br />
PER L’ANNULLAMENTO<br />
</b>&#8211; del verbale dell’11 settembre 2006, di nuova aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale;<br />
&#8211; del verbale di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di tale gara già disposta come da verbale del 23 maggio 2006 alla società ricorrente;<br />
&#8211; del provvedimento di applicazione nei confronti di tale società delle sanzioni previste dalla normativa vigente, compresa l’escussione della polizza provvisoria;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del <b>4 aprile 2006</b> il Consigliere Vincenzo FIORENTINO gli avv.ti Danilo Checcucci, Germana Parlapiano per Roberta Ricciarini ed Antonio Stancanelli;<br />
Pubblicato, ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000, il dispositivo di sentenza n. 31/2007 del  5 aprile 2007;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società cooperativa Espanda Mediterranea Costruzioni ha partecipato, nel maggio 2006, alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Arezzo per l’affidamento dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via dell’Acropoli da Largo Campioni alla nuova Viabilità del Pantano, del territorio comunale.<br />
La suddetta società, come da verbale del 23 maggio 2006, risultava aggiudicataria provvisoria dell’appalto avendo offerto un ribasso del 15,852% sull’importo a base d’asta di € 204.887,30, e pertanto per € 172.408,56, oltre € 10.015,19 per oneri di sicurezza, seguita nella graduatoria dall’Impresa F.lli Fumo, avendo questa offerto un ribasso del 15,787%.<br />
In sede di verifica sul possesso dei requisiti previsti dal bando ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1995 n. 554, la Cassa Edile della Provincia di Napoli, con DURC e rilasciato al Comune di Arezzo il 27 giugno 2006, attestava la non regolarità contributiva della società Espanda relativamente alla posizione contributiva dell’INAIL e della Cassa Edile alla data del 23 maggio 2006, di aggiudicazione provvisoria.<br />
Il responsabile del procedimento chiedeva, con nota del 25 luglio 2006, conto all’impresa delle asserite irregolarità contributive.<br />
Questa, con nota del 3 agosto 2006, deduceva argomentazione e documentazione al fine di sostenere la regolarità contributiva alla data del 23 maggio 2006 sia rispetto all’INAIL che alla Cassa Edile.<br />
Con la medesima nota la società presentava reclamo alla Cassa Edile della Provincia  di Napoli, contestando le risultanze del predetto DURC del 27 giugno 2006, con espressa richiesta di aggiornamento e regolarizzazione dei dati della propria posizione contributiva. Analoga richiesta di rettifica della posizione contributiva veniva presentata all’INAIL.<br />
La stazione appaltante richiedeva alla Cassa Edile della Provincia di Napoli un nuovo DURC che veniva rilasciata l’11 settembre 2006; tale DURC attestava la non regolarità contributiva della società, per la sola Cassa Edile, risultando, difatti, regolare la posizione contributiva rispetto all’INAIL alla data del 23 maggio 2006.<br />
La stazione appaltante, in ragione di ciò, dopo aver escluso anche l’impresa F.lli Fumo, che seguiva in graduatoria, per analoga irregolarità contributiva, riapriva la procedura di gara.<br />
Nella seduta dell’11 settembre 2006, la Commissione di gara, preso atto delle risultanze negative delle verifiche effettuate nei confronti dell’impresa Espanda ai sensi dell’art. 10, comma 1 – quater della L. 21 febbraio 1994 n. 109, revocava l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della suddetta impresa e rideterminata la soglia di anomalia, aggiudicava provvisoriamente l’appalto all’impresa Leonardo Group, con un ribasso del 15.15%.<br />
Con nota del 21 settembre 2006 la stazione appaltante, nel trasmettere all’impresa Espanda copia del verbale della Commissione di gara dell’11 settembre 2006, comunicava la disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, al contempo, provvedeva ad applicare le sanzioni previste dalla normativa speciale, compresa l’escussione della polizza provvisoria.<br />
Con atto notificato il 4 novembre 2008 e depositato il 15 dello stesso mese la società ha adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui le è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria e disposta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa speciale, compresa l’escussione della polizza provvisoria; del provvedimento di nuova aggiudicazione provvisoria alla società Leonardo Group ed i Durc emessi dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli. Ha chiesto la società ricorrente anche la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.<br />
Con il ricorso la società Espanda ha innanzitutto dedotto che il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) sarebbe stato redatto dagli uffici dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli non sulla base dei dati esposti nella “Denuncia dei lavoratori occupati” (modello 11), bensì sulla base dei dati contenuti nei due elenchi dei lavoratori occupati (modello 22) allegati alla suddetta denuncia, sebbene uno di questi recasse palesi errori di compilazione che sarebbero stati determinati da una anomalia di un software aziendale utilizzato per la loro compilazione e la stampa su supporto cartaceo. Errori questi che, in quanto facilmente rilevabili, avrebbero dovuto indurre la Cassa Edile a ritenere che essa società ricorrente avrebbe correttamente compilato il modello 11 (Denuncia dei lavoratori occupati), indicando come imponibile € 1.295,00, e conseguentemente calcolato la somma dovuta per l’accantonamento in € 185,00, pari a 14,20%, e per i contributi in € 126,00, pari al 9,69%, per un totale di € 311,00; somma questa che sarebbe quella esattamente dovuta e difatti versata dalla società per il mese di aprile 2005.<br />
Inesattamente, pertanto, la Cassa Edile della Provincia di Napoli avrebbe individuato quale base imponibile la somma di € 2.081,00, e ciò sarebbe stato determinato dal fatto che per due lavoratori presenti in ambedue gli elenchi del modello 22 (il primo elenco relativo al cantiere Arenaccia ed il secondo relativo al cantiere Arenella) sarebbero stati riportati, duplicandoli, gli importi relativi all’imponibile del primo cantiere negli importi del secondo cantiere. Sulla base di quanto sopra la Cassa Edile sarebbe pervenuta ad individuare in € 500,00 la somma dovuta per accantonamenti e contributi (rispettivamente € 297,00 e € 203,00) a fronte di un pagamento effettuato di € 311,00, configurandosi così, a detta della Cassa Edile, una morosità residua di € 189,00, ridottasi ad € 165,00 per l’utilizzo di somme a credito dell’impresa.<br />
L’impresa ricorrente sottolineava di aver proceduto a versare la suindicata somma di € 165,00 precisando che, tuttavia, a tale versamento non poteva riconoscersi valore di acquiescenza “alla erronea e non dovuta richiesta della Cassa Edile”; avendo proposto, con nota del 3 agosto 2006, formale reclamo alla stessa Cassa chiedendo “l’annullamento della rettifica dell’imponibile correttamente denunciato e della conseguente richiesta integrativa di pagamento, nonché per la restituzione delle maggiori somme versate e non dovute”.<br />
La società deduceva, inoltre a, sostegno della pretesa azionata il motivo della violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 1 – quater della L. 21 febbraio 1994 n. 109 e dell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1995 n. 554, lett. e) e della lex specialis della gara, in relazione al procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese concorrenti.<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati violando le suindicate disposizioni normative e disattendendo che essa impresa ricorrente avrebbe fornito alla stazione appaltante elementi, supportati da idonea documentazione, comprovanti e confermativi, ai sensi dell’art. 10, comma quater della L. 109/94, il contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata al momento della partecipazione alla gara fino alla data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto.<br />
La stazione appaltante, inoltre, a fronte dei suindicati chiarimenti, avrebbe dovuto chiedere alla Cassa Edile ragione dell’effettiva motivazione posta alla base dell’attestazione di non regolarità contributiva esposta nel DURC contestato, atteso che tale asserita irregolarità contributiva non costituirebbe ipotesi di “grave infrazione debitamente accertata”.<br />
Deduceva infine la società ricorrente il motivo della violazione e falsa applicazione dei principi nell’esercizio del potere di autotutela, in relazione alla disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore di essa impresa nonché il motivo dell’eccesso di potere sotto più profili.<br />
La stazione appaltante avrebbe adottato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa, compresa l’escussione della polizza fideiussoria in danno dell’impresa ricorrente, recependo acriticamente le risultanze del DURC nonostante i chiarimenti e la documentazione presentati dall’imprese avrebbero dimostrato l’erroneità della attestazione di irregolarità contributiva della Cassa Edile contenuta nel predetto DURC.<br />
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 28 novembre 2006, il Comune di Arezzo contestando la fondatezza della pretesa.<br />
Nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2006, come da ordinanza n. 87/2006, veniva accolta la domanda cautelare proposta.<br />
Con atto depositato il 17 gennaio 2007 si costituiva anche la Cassa Edile della Provincia di Napoli, sostenendo la regolarità dei D.U.R.C. dalla stessa rilasciati chiedendo pertanto la reiezione della domanda formulata dalla società ricorrente diretta ad ottenere l’annullamento.<br />
Con memoria depositata il 15 febbraio 2007 la Società Espanda insisteva per l’accoglimento del ricorso.<br />
Produceva il 20 febbraio 2007 memoria anche la Cassa Edile.<br />
Non si costituiva la società Leonardo Group cui come da verbale dell’11 settembre 2006, la Commissione giudicatrice, dopo aver revocato l’aggiudicazione provvisoria già disposta a favore della società ricorrente, aveva aggiudicato, sempre in via provvisoria, la gara.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2007. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Come delineato in fatto la società Espanda che, come da verbale del 23 maggio 2006, era risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in via Acropoli da Largo Campioni della nuova viabilità del Pantano nel Comune di Arezzo, nel dolersi del provvedimento assunto nella seduta dell’11 settembre 2006, con cui la Commissione giudicatrice, in sede di verifica sul possesso dei requisiti previsti dal bando ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1995 n. 554, preso atto che la Cassa Edile della Provincia di Napoli, che con DURC (Documento Unico di regolarità contributiva), rilasciato il 27 giugno 2006, aveva attestato la non regolarità contributiva di essa società rispetto all’INAIL ed alla stessa Cassa Edile, alla data del 23 maggio 2006, e che con il successivo DURC rilasciato, sempre su richiesta della Commissione, il 1° settembre 2006, era stata attestata la non regolarità contributiva solo per la Cassa Edile, risultando, invece, regolare la posizione contributiva rispetto all’INAIL alla data del 23 maggio 2006, aveva revocato la suddetta aggiudicazione provvisoria, disponendo, dopo aver rideterminato la soglia di anomalia, l’aggiudicazione provvisoria, della gara all’impresa Leonardo Group s.r.l., essa società ricorrente ha dedotto l’illegittimità di entrambi i DURC sostenendo che sarebbero stati redatti dagli uffici della suddetta Cassa in maniera non corretta.<br />
La doglianza è fondata.<br />
Difatti, come dedotto dalla società ricorrente, i suddetti DURC sono stati redatti dagli Uffici della Cassa Edile della Provincia di Napoli, non sulla base dei dati esposti da essa società nella “Denuncia dei lavoratori occupati” (modello 11), ma sulla base dei dati contenuti nei due elenchi dei lavoratori occupati (modello 22) allegati alla suddetta denuncia, sebbene uno di questi recasse evidenti errori di compilazione che parte ricorrente sostiene determinati da una anomalia del software aziendale, utilizzato per la compilazione; errore questo, comunque, palesemente rilevabile.<br />
La Cassa Edile della Provincia di Napoli è, difatti, pervenuta alla individuazione della somma di € 2.081,00, quale base imponibile, limitandosi ad un mero recepimento del contenuto dei due elenchi dei lavoratori occupati (modello 22) prodotti dalla società ricorrente, senza soffermarsi che per due dei lavoratori presenti in ambedue i suddetti elenchi (il primo elenco relativo al cantiere Arenaccia ed il secondo relativo al cantiere Arenella) erano stati riportati, duplicandoli, gli importi relativi all’imponibile del primo cantiere negli importi del secondo cantiere.<br />
In concreto le ore effettuate dai due operai risultano essere di 48 nel cantiere Arenaccia e 24 nel cantiere Arenella come dai cedolini vidimati Inail ed ordinati per cantieri, in contrasto con quanto riportato nel modello 22 dove le ore effettuate nel secondo cantiere risultano essere la somma di quelle prestate sia nel primo che nel secondo, ovverosia 72.<br />
L’errore in cui, a causa di non effettuata lettura sostanziale della documentazione prodottale, è incorsa da Cassa Edile della Provincia di Napoli nella redazione dei due DURC contestati (il secondo dei quali è stato, peraltro, emendato dalla stessa Cassa Edile dall’inesatta affermazione contenuta nel primo, di irregolarità contributiva da parte della società anche rispetto all’Inail) ha, pertanto comportato, con l’inesatta individuazione, quale base imponibile, della somma di € 2.081,00, la determinazione in € 500,00 della somma dovuta per accantonamento e contributi (rispettivamente € 297,00 e € 203,00) a fronte di un pagamento effettuato di € 311,00, configurandosi così, a detta della Cassa Edile una morosità di € 189,00, ridottasi ad € 165,00, per l’utilizzo di somme a credito dell’impresa.<br />
Correttamente, pertanto, la società ricorrente ha compilato il modello 11 (Denuncia dei lavoratori occupati) indicando come imponibile € 1.295,00 e conseguentemente calcolato la somma dovuta per l’accantonamento in € 185,00, pari a 14,20% e per i contributi in € 126,00, pari al 9,69%, per un totale di € 311,00; somma questa che è, quindi, quella esattamente dovuta e versata da essa società per il mese di aprile 2006.<br />
Non ricorrevano, pertanto, nel caso in esame, i presupposti in base ai quali la Commissione giudicatrice, come da verbale dell’11 settembre 2006, ha revocato alla società ricorrente l’aggiudicazione provvisoria già disposta in favore di questa nella seduta del 23 maggio 2006.<br />
Ed è peraltro da rilevare che anche a voler ritenere – ma non è così – che la società ricorrente non fosse stata in regola con il pagamento dei contributi all’atto della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, tale irregolarità avrebbe riguardato, per ammissione della stessa Cassa Edile della Provincia di Napoli, un importo di soli € 165,00.<br />
Come è noto, infatti, l’art. 75, comma 1 lett. e) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554  (recante le disposizioni relative alle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici), anche nella versione aggiornata dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, applicabile “ratione temporis” alla vicenda in esame, così testualmente recita: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…..) e) che hanno commesso grava infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, risultando dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici (…..)”.<br />
Le informazioni circa la regolarità contributiva possono, tuttavia, come avvenuto nel caso di specie, essere attinte, da fonti diverse rispetto all’Osservatorio dei lavori pubblici ed al riguardo si è affermato che il citato art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nel disciplinare, quale causa di esclusione, alla lett. e) la commissione di gravi infrazioni ad “ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro” include tra le cause di esclusione la inosservanza degli obblighi sociali delle Casse edili e ciò anche in considerazione dell’introduzione del DURC ad opera del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, il quale, modificando l’art. 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, stabilisce che il certificato di regolarità contributiva (da esibirsi al committente) può essere rilasciato dall’Inps o dall’Inail ovvero dalle Casse edili (cfr. in tali termini, TAR Sicilia Catania 1° sez. 3 febbraio 2004 n. 120).<br />
Nel caso di specie, quindi, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che la società ricorrente al momento della proposizione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa non fosse stata effettivamente in regola con il pagamento dei contributi nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Napoli, tale irregolarità non avrebbe potuto comunque essere ricondotta, a parere di questo Collegio, atteso l’esiguo ammontare della stessa, individuato difatti dalla suddetta Cassa Edile in soli € 165,00, alla fattispecie della grave infrazione.<br />
Del resto il già citato art. 75, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 554 del 1999, seppur sicuramente attribuisca la competenza circa la valutazione della gravità della violazione, in prima battuta, in capo alla stazione appaltante, non esclude (e non impedisce) tuttavia che, in difetto, come nel caso di specie, di puntuali indicazioni in tal senso da parte della stazione appaltante, spetti certamente al giudice amministrativo l’apprezzamento sull’esistenza o meno di “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro…….”.<br />
Non sussistevano, quindi, nel caso in esame, i presupposti per cui la Commissione dovesse procedere, come da verbale dell’11 settembre 2006, alla revoca alla società ricorrente dell’aggiudicazione provvisoria della gara, già disposta in favore di questa nella seduta del 23 maggio 2006, nonché procedere all’aggiudicazione provvisoria della stessa gara alla società Leonardo Group.<br />
Quanto basta per l’accoglimento della domanda diretta ad ottenere l’annullamento delle suindicate determinazioni, compresa la determinazione con cui è stata disposta l’applicazione nei confronti della società ricorrente delle sanzioni previste dalla normativa speciale, compresa l’escussione della polizza fideiussoria.<br />
La domanda risarcitoria può esaurirsi allo stato nell’esito favorevole alla parte ricorrente del presente giudizio in considerazione anche del fatto che l’annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, già disposta in favore di essa parte ricorrente – che in quanto preclusivo nei confronti di questa di qualsiasi ulteriore partecipazione alla gara, e, quindi determinativo di un effetto autonomo ed immediatamente lesivo che ne ha reso legittima l’impugnazione – comporta l’adozione, da parte della stazione appaltante del provvedimento conclusivo che, può essere di conferma o di revisione dell’aggiudicazione provvisoria.<br />
Le spese ed onorari di causa sono liquidati come in dispositivo.             </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>accoglie </b>nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati;<br />
condanna le parti resistenti al pagamento della complessiva somma di € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese ed onorari di causa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, <b>4 APRILE 2007</b> dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere rel. est.<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA 	&#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08/02/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-2-2008-n-125/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-424/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-424/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.424</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Bellomo Ricorsi riuniti: TAMOIL ITALIA S.p.A. (Avv.ti R. Villata e A. Degli Esposti), ENI S.p.A. (Avv. A. Clarizia), TOTAL S.p.A. (Avv.ti. D. Fosselard e A. Lirosi, KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a. (Avv.ti G. Cosmelli e F. Satta). c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. dello Stato),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-424/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2008-n-424/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, Est. Bellomo<br /> Ricorsi riuniti: TAMOIL ITALIA S.p.A. (Avv.ti R. Villata e A. Degli Esposti), ENI S.p.A. (Avv. A. Clarizia), TOTAL S.p.A. (Avv.ti. D. Fosselard e A. Lirosi, KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a. (Avv.ti G. Cosmelli e F. Satta). c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. dello Stato), ALITALIA &#8211; Linee Aeree Italiane S.p.A. (Avv. M. Clarich), I.A.T.A. &#8211; International Air Transport Association (n.c.), MAXOIL S.p.a. (Avv. G.M. Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accertamento di un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la ripartizione dei mercati della fornitura di jet fuel e l&#8217;impedimento all&#8217;ingresso di nuovi operatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Procedimento antitrust – Intesa restrittiva – Poteri dell’Agcm.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Sindacato del G.A. sulle valutazioni tecniche della P.A. – Controllo intrinseco – Sussiste – Contenuto.</p>
<p>3.  Concorrenza e mercato – Mercato rilevante – Concentrazione – Intesa restrittiva – Abuso di posizione dominante – Individuazione relativa.</p>
<p>4.  Giurisdizione e competenza – Sindacato del G.A. sulle valutazioni tecniche della P.A. – Contenuto e limiti.</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Informazioni sensibili – Capacità di captazione autonoma delle informazioni – Sistema organizzato di scambio – Illiceità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>6. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Scambio di informazioni sensibili – Illiceità antitrust – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>7. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Società comuni – Circolazione di dati su clienti condivisi – Illiceità antitrust – Sussiste – Fattispecie.</p>
<p>8. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Società comuni – Scambio di informazioni – Legittimità antitrust – Sussiste – Limiti.</p>
<p>9. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Illiceità per sé – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>10. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Scambio di informazioni – Parallelismo di comportamenti – Presunzione di illiceità – Onere della prova – Inversione – Sussiste.</p>
<p>11. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Scambio di informazioni – Onere della prova – Indizi – Contenuto.<br />
12. Processo amministrativo – Sanzioni antitrust – Giurisdizione di merito del G.A. – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>13. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva – Scambio di informazioni – Coordinamento delle strategie di gara – Adozione di comportamenti punitivi – Ostacoli all’accesso al mercato – Infrazione molto grave – Sussiste.</p>
<p>14. Concorrenza e mercato – Infrazione alle norme sulla concorrenza – Ignoranza non scusabile – Sufficienza – Sussiste.</p>
<p>15. Concorrenza e mercato – Sanzioni antitrust – Quantificazione – Motivazione – Necessità – Sussiste.</p>
<p>16. Concorrenza e mercato – Regolamento n. 1/2003 CE – Poteri dell’AGCM – Impegni e misure clemenza – Necessità di un intervento normativo nazionale – Sussiste.</p>
<p>17. Concorrenza e mercato – Provvedimenti dell’AGCM – Decisioni ex art. 14 ter L 287/90 – Controllo giurisdizionale – Sussiste.<br />
18. Concorrenza e mercato – Sanzioni antitrust – Quantificazione – Impegni antitrust – Valutazione ai fini della riduzione dell’ammenda – Possibilità – Sussiste.</p>
<p>19. Concorrenza e mercato – Sanzioni antitrust – Quantificazione – Impegni validi per il futuro – Circostanza attenuante – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>20. Concorrenza e mercato – Provvedimenti dell’AGCM – Diffida – Natura e contenuto – Carattere atipico – Sussiste.</p>
<p>21. Concorrenza e mercato – Principio di proporzionalità – Diritto comunitario – Diritto nazionale – Equivalenza – Sussiste – Articolazione – Idoneità – Necessarietà – Adeguatezza.</p>
<p>22. Concorrenza e mercato – Provvedimenti dell’AGCM – Diffida – Finalità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
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<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.50</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2008-n-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2008-n-50/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2008-n-50/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.50</a></p>
<p>G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore Dic Car s.r.l. (Avv.ti G. Ruta e M. Zezza) c/ la Regione Molise (Avv. Dist. St.); la Provincia di Isernia (n.c.); il Comune di Pietrabbondante (Avv. V. Colalillo) cd. screening 1. Giurisdizione e competenza – Approvazione progetto relativo ad impianto idroelettrico &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2008-n-50/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.50</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi – Presidente, O. Ciliberti – Estensore<br /> Dic Car s.r.l. (Avv.ti G. Ruta e M. Zezza) c/ la Regione Molise (Avv. Dist. St.); la Provincia di Isernia (n.c.); il Comune di Pietrabbondante (Avv. V. Colalillo)</span></p>
<hr />
<p>cd. screening</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Approvazione progetto relativo ad impianto idroelettrico &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Sussiste.<br />
2. Processo amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale – Controinteressato &#8211; Conferenza dei servizi – Notifica a tutti gli enti e soggetti partecipanti alla conferenza – Non è necessaria.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Impianto idroelettrico esterno ad area naturale protetta – Procedura di screening ex artt. 3, comma 4, 8 e 9, L.R. Molise 24 marzo 2000 n. 21 – E’ sufficiente – V.I.A. e valutazione di incidenza naturalistica – Non sono necessarie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il procedimento formativo della volontà dell’Amministrazione per l’approvazione di un progetto relativo ad un impianto idroelettrico da realizzare su un torrente, vertendosi di un’opera che non ha una incidenza diretta, ma solo strumentale ed indiretta sull’utilizzo delle acque. (1)</p>
<p>2. Il ricorso contro l’atto finale della conferenza di servizi non va notificato a tutte le autorità amministrative partecipanti, ma soltanto a quelle che hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela. (2)</p>
<p>3. Non deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale né a valutazione di incidenza naturalistica il progetto relativo ad un impianto idroelettrico da realizzare su un torrente, quando l’area interessata dall’intervento, pur essendo prossima ad un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), non è un’area naturale protetta; in tal caso – a mente degli artt. 3 co. 4, 8 e 9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 21 – è sufficiente la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica (cosiddetto “screening”). (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. in argomento T.A.R. ABRUZZO &#8211; PESCARA &#8211; Sentenza 12 dicembre 2007 n. 954, in questa rivista, con nota di richiami nonché, citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 18 settembre 2006 n. 5442; T.A.R. MOLISE &#8211; Sentenza 12 aprile 2006 n. 270; T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE I &#8211; Sentenza 9 aprile 2001 n. 3051. <br />
(2) Cfr.: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 7 maggio 2004 n. 2874; T.A.R. LAZIO – LATINA – Sentenza 29 marzo 2006 n. 212. Il Collegio, in coerenza al precedente 21 febbraio 2007 n. 164, ha sottolineato che, nel caso di specie, la conferenza di servizi ha natura istruttoria e non decisoria e le doglianze dedotte con il gravame sono tutte rivolte verso atti posti in essere dalla Regione Molise, mentre non vi sono rilievi sulla legittimità dei pareri forniti da altri enti, seppur attraverso il modulo partecipativo della conferenza. <br />
(3) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 404 del 2007, proposto da</p>
<p><B>DIC CAR S.R.L</B>., in persona del legale rappresentante p .t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele n. 23, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; la <B>REGIONE MOLI</B>se, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, preso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 123, è domiciliata;<br />
<br />
&#8211; la <B>PROVINCIA DI ISERNIA</B>, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;<br />
<br />
&#8211; il <B>COMUNE DI PIETRABBONDANTE</B>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Colalillo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 2 del 5.6.2007, con la quale è stato deliberato l’assoggettamento delle opere relative alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Verrino (denominato Verrino quinto salto), alla procedura di V.i.a. completa di cui all’art. 7 della L.R. N. 21/2000; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusi i verbali redatti dal Comitato di V.i.a., in sede istruttoria, datati 2.3.2006 (n. 04/VIA/IS/2006), 21.9.2006 (n. 23), 10.5.2007 (n. 14/VIA/IS/2007); nonché per l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio ai sensi dell’art. 9 comma quinto della L.R. n. 20/2001 ai fini della esclusione del progetto dalla procedura di V.i.a. completa; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione e le memorie dell’Amministrazione regionale intimata e del Comune di Pietrabbondante;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008, la relazione del Consigliere Orazio Ciliberti;<br />
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I – La ricorrente società, avendo chiesto una concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, sottoponeva alla approvazione regionale il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato “Verrino quinto salto”, in agro dei Comuni di Castelverrino (Is) e Pietrabbondante (Is). Stante l’impossibilità di ottenerla, in ragione del fatto che la Regione Molise chiede la sottoposizione del progetto alla procedura di V.i.a. completa, la ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale della Regione Molise – assessorato all’ambiente &#8211; n. 2 del 5.6.2007, con la quale è stato deliberato l’assoggettamento delle opere relative alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Verrino (denominato Verrino quinto salto), alla procedura di V.i.a. completa di cui all’art. 7 della L.R. n. 21/2000; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusi i verbali redatti dal Comitato tecnico di V.i.a., in sede istruttoria, datati 2.3.2006 (n. 04/VIA/IS/2006), 21.9.2006 (n. 23), 10.5.2007 (n. 14/VIA/IS/2007). Insorge, altresì, per l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 9 comma quinto della L.R. n. 20/2001 ai fini della esclusione del progetto dalla procedura di V.i.a. completa. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 452 del 7.5.2007, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, illegittimità derivata, violazione dei principi di buon andamento della P.A. ai sensi dell’art. 97 della Costituzione; 2)violazione degli artt. 1, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 9 della L.R. 24.3.2000 n. 21, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore di fatto e di diritto, illegittimità derivata, violazione di tutti i più comuni principi del giusto procedimento.<br />
Si costituisce l’Amministrazione, deducendo con successive memoria e nota di deposito, la inammissibilità per difetto di giurisdizione (nella materia delle acque pubbliche) e per mancata notifica ai Comuni e ai soggetti controinteressati. Deduce altresì la infondatezza. Conclude per la reiezione. <br />
Si costituisce il Comune di Pietrabbondante, deducendo, anche con successiva memoria, la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. <br />
All’udienza del 23 gennaio 2008, la causa viene introitata per la decisione.</p>
<p>II – Il ricorso è ammissibile e fondato.</p>
<p>III – Deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che la controversia non concerne il regime delle acque pubbliche, né la loro utilizzazione diretta e immediata. La causa, pertanto, non rientra nella cognizione del tribunale delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 lett. a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, bensì deve essere devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo: infatti, oggetto della controversia è il procedimento formativo della volontà dell’Amministrazione per la approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico, opera che non ha una incidenza diretta, ma solo strumentale e indiretta sull’utilizzo delle acque (cfr.: Cons. Stato V, 18.9.2006 n. 5442; T.A.R. Molise 12.4.2006 n. 270; T.A.R. Milano I, 9.4.2001 n. 3051).</p>
<p>IV – Il ricorso è ammissibile, anche sotto il profilo della salvaguardia del contraddittorio. Inteso e non concesso che gli enti locali che partecipano al comitato tecnico nella procedura di assenso al progetto dell’impianto idroelettrico in argomento siano da ritenersi soggetti controinteressati, la notifica del ricorso a due di essi (Provincia di Isernia e Comune di Pietrabbondante) integra il contraddittorio e rende il ricorso formalmente ammissibile. Ad ogni buon conto, non vi è prova che i Comuni non evocati in giudizio abbiano un interesse contrario alla realizzazione dell’opera. L’eccezione va comunque disattesa, in quanto, a mente di un autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso contro l’atto finale della conferenza di servizi non va notificato a tutte le autorità amministrative partecipanti, ma soltanto a quelle che hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (cfr.: Cons. Stato IV 7.5.2004 n. 2874; T.A.R. Latina 29.3.2006 n. 212). Inoltre, nel caso di specie, la conferenza di servizi ha natura istruttoria e non decisoria e le doglianze dedotte con il gravame sono tutte rivolte verso atti posti in essere dalla Regione Molise, mentre non vi sono rilievi sulla legittimità dei pareri forniti da altri enti, seppur attraverso il modulo partecipativo della conferenza (T.A.R. Molise 21.2.2007 n. 164).</p>
<p>V – I motivi del ricorso sono attendibili.<br />
Con il provvedimento impugnato, il dirigente dell’Assessorato Regionale all’Ambiente del Molise ha stabilito di sottoporre a valutazione di impatto ambientale, nonché a valutazione di incidenza naturalistica il progetto presentato dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Verrino. Sennonché, l’area interessata dall’intervento, pur essendo prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), per ammissione della stessa Amministrazione regionale resistente, non è un’area naturale protetta e, pertanto, i progetti ricadenti in essa – a mente degli artt. 3 comma quarto, 8 e 9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 21 – non necessitano di valutazione di impatto ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica (cosiddetto “screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o mancata approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il P.e.a.r. (Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo stesso P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui alla delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9 comma quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza che l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a. Nel caso di specie, l’istanza della società ricorrente si è perfezionata in data 18.11.2006, mentre la conferenza di servizi si è conclusa in data 10.5.2007. Sono, pertanto, trascorsi ben 173 giorni, senza che l’autorità competente si sia pronunciata sull’intervento, di guisa che esso non può essere più sottoposto alla procedura di v.i.a.</p>
<p>VI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<b> accoglie</b> il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008, dal Collegio così composto:</p>
<p>Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-2-2008-n-50/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.50</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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