<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-2-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-2-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-2-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-8-2-2007-n-221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-8-2-2007-n-221/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-8-2-2007-n-221/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.221</a></p>
<p>Pres. Campanella, est. Leotta F.lli Anastasi e Cestari Franceso Mario srl (Avv. F. Lo Presti) c. Comune di Melilli (Avv. D. Sammartino)e ATI Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo Srl (nn.cc.) sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;ATI qualora una delle imprese associate abbia ceduto un ramo d&#8217;azienda relativo ai lavori pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-8-2-2007-n-221/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-8-2-2007-n-221/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Campanella, est. Leotta<br /> F.lli Anastasi e Cestari Franceso Mario srl (Avv. F. Lo Presti) c. Comune di Melilli (Avv. D. Sammartino)e ATI Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo Srl (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;ATI qualora una delle imprese associate abbia ceduto un ramo d&#8217;azienda relativo ai lavori pubblici prima della gara e sull&#8217;inapplicabilità, a tal fine, dell&#8217;art. 35 della L.n. 109/1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Gara – Appalto di lavori pubblici – Esclusione dell’associazione temporanea di imprese qualora una delle imprese abbia ceduto il ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici prima della gara – Legittimità – Inapplicabilità dell’art. 35 della L. n. 109/1994 – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’esclusione dalla gara dell’ATI qualora una delle imprese associate abbia ceduto un suo ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici in una fase precedente all’offerta ed all’espletamento della gara medesima. In tal caso non è applicabile il principio contenuto nell’art. 35 della L.n. 109/1994, che consente le modifiche soggettive solo dopo la stipula del contratto, e non nelle fasi antecedenti della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione: infatti, è proprio in un momento precedente  rispetto alla gara che deve avvenire la verifica dei requisiti di partecipazione, i quali devono persistere fino alla data di stipulazione di relativi contratti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</u>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Quarta</p>
<p>
<u></p>
<p align=justify>
</b></u><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Biagio Campanella     &#8211;   Presidente <br />
Dott. Ettore Leotta              &#8211;  Consigliere relatore estensore <br />
Dott. Francesco Brugaletta   &#8211;  Consigliere <br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ricorso <b>n. 1354/2006 R.G. </b>proposto dalla</p>
<p><b>F.lli Anastasi S.r.l. </b>e dalla <b>Cestari Francesco Mario S.r.l. </b>(avente causa dalla G.&#038;G. S.r.l. Euroappalti), in qualità di imprese facenti parte dell’A.T.I. costituenda (o costituita) con la C&#038;C Costruzioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Lo Presti, presso il cui studio, sito in Catania, via Etnea n. 299, sono elettivamente domiciliati;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro<u></p>
<p>
</u></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Melilli </b>in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Sammartino, presso il cui studio, sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 37, è elettivamente domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’A.T.I. <b>Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo S.r.l., </b>in persona dei legali rappresentanti pro tempore delle singole imprese, non costituiti;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento<br />
(ricorso principale)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione, della determina n. 1163 del 10 Novembre 2005 – mai notificata &#8211; con la quale il Responsabile del 5^ Settore Servizi Tecnici del Comune di Melilli ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, in favore dell’A.T.I. costituenda (o costituita) C &#038; C Costruzioni – F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti, della gara per l’affidamento dei “ <i>lavori di intervento di qualificazione ambientale aree verdi a grande attività fotosintetica in Villasmundo </i>… “; dei provvedimenti – di cui si sconoscono estremi e contenuto &#8211; con cui il Comune di Melilli ha riaperto l’incanto e lo ha aggiudicato all’A.T.I. controinteressata Saieva Carmelo – Saieva Vincenzo – Gattopardo S.r.l.;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per l’annullamento<br />
(ricorso per motivi aggiunti)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione, della determina prot. n. 35 dell’8 febbraio 2006 (n. 281 reg. gen.) di riaggiudicazione della gara.</p>
<p>Visti il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore per la pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il Consigliere dott. Ettore Leotta;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1) </b>Con avviso pubblicato nei modi di legge, il Comune di Melilli ha indetto una gara, a pubblico incanto, per l’affidamento dei “<i>lavori di intervento di qualificazione ambientale aree verdi a grande attività fotosintetica in Villasmundo </i>… “, per un importo complessivo di Euro 619.961,83.<br />
La gara è stata celebrata il 27 Luglio 2005 e l’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. costituenda C&#038;C Costruzioni – F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G.&#038;G. S.r.l. Euroappalti.<br />
Con determina dirigenziale n. 114 dell’8 agosto 2005 (n. 816 reg. gen.), è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della predetta A.T.I..<br />
Con nota del 9 Agosto 2005, prot. n. 15921 tutte le imprese facenti parte dell’A.T.I. costituenda sono state invitate a produrre i documenti per la stipulazione del contratto, tra cui il <i>“mandato collettivo speciale irrevocabile, conferito all’impresa mandataria con scrittura privata autenticata, corredato della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni”.</i>.<br />
Con nota del 26 Agosto 2005 la C &#038; C Costruzioni, in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. <i><b>“costituita”</b></i> (tale qualificatasi nel predetto documento), ha inviato parte dei documenti richiesti, precisando che all’impresa mandante G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti, che aveva partecipato alla gara, era subentrata l’impresa Cestari Francesco Mario, che con atto del 12 luglio 2005 (registrato il successivo 29 Luglio 2005) aveva acquistato il ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici.<br />
Di tale impresa la capogruppo ha trasmesso tutta la documentazione necessaria, al fine di consentire all’Amministrazione di autorizzarne il subentro, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 109/1994.<br />
In tale occasione la C &#038; C Costruzioni si è riservata di produrre la <i>“restante documentazione”</i>, tra cui il <i>“mandato collettivo speciale irrevocabile”</i>, trasmesso presumibilmante con nota del 31 agosto 2005 (della quale si fa menzione a pag. 2 del ricorso).<br />
Con nota prot. n. 17473 dell’8 Settembre 2005 – inviata all’Impresa capogruppo dell’A.T.I. predetta &#8211; il Comune di Melilli ha manifestato alcune perplessità in ordine alla possibilità di subentro dell’Impresa Cestari Francesco Mario.<br />
Indi, con nota prot. n. 18918 del 27 settembre 2005 l’Ente ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della determina dirigenziale n. 114 dell’8 agosto 2005 (n. 816 reg. gen.).<br />
Con determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.), notificata alla C. &#038; C. Costruzioni il 25 novembre 2005, il Comune di Melilli ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 114 dell’8 agosto 2005 (n. 816 reg. gen.), rilevando che “ … <i>tra le imprese costituenti l’ATI che ha partecipato alla gara d’appalto una ha ceduto un suo ramo d’azienda in una fase precedente all’offerta ed all’espletamento della gara medesima …”.<br />
</i>Indi, con determina dirigenziale n. 35 dell’8 febbraio 2006 (n. 281 reg. gen.) l’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo S.r.l..<br />
Con ricorso principale notificato il 3 maggio 2006, depositato l’11 maggio 2006, le imprese F.lli Anastasi S.r.l. e Cestari Francesco Mario (quest’ultima avente causa dalla G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti), quali mandanti dell’A.T.I. con la C &#038; C Costruzioni (che, a loro dire, non sarebbe stata ancora costituita), hanno impugnato la determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.) ed i provvedimenti (a loro dire sconosciuti), con cui il Comune di Melilli ha riaperto l’incanto e lo ha aggiudicato all’A.T.I. Saieva Carmelo – Saieva Vincenzo – Gattopardo S.r.l.. <br />
Le ricorrenti sostengono di far parte di un’A.T.I. non ancora costituita e di non aver avuto conoscenza di tutti gli atti impugnati, avendo l’Amministrazione notificato sia l’avvio del procedimento di annullamento della precedente aggiudicazione, sia la determinazione di annullamento soltanto alla C &#038; C Costruzioni, impresa capogruppo mandataria.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 maggio 2006, depositato il 22 maggio 2006, le imprese F.lli Anastasi S.r.l. e Cestari Francesco Mario hanno impugnato la determina dirigenziale n. 35 dell’8 febbraio 2006 (n. 281 reg. gen.),  con la quale l’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo S.r.l., deducendo ulteriori profili di gravame.<br />
Il Comune di Melilli si è costituito in giudizio per avversare il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.<br />
Con ordinanza cautelare n. 963 dell’1 – 15 giugno 2006 questo Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, rinviando la trattazione nel merito della causa alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, nel corso della quale la causa è passata in decisione.<br />
<b><br />
2) </b>Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di verificare d’ufficio la tempestività del gravame, quanto meno nelle parti concernenti l’impugnativa della determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.).<br />
Ai fini del decidere occorre evidenziare, in punto di fatto, che con nota del 9 Agosto 2005, prot. n. 15921 il Comune di Melilli ha invitato tutte le imprese facenti parte dell’A.T.I. costituenda (ivi comprese la F.lli Anastasi S.r.l. e la G.&#038;G. S.r.l. Euroappalti, dante causa della Cestari Francesco Mario) a produrre i documenti per la stipulazione del contratto (tra cui il <i>“mandato collettivo speciale irrevocabile, conferito all’impresa mandataria con scrittura privata autenticata, corredato della procura speciale rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni”),</i> entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta nota.<br />
Con nota del 26 Agosto 2005 la C &#038; C Costruzioni, in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. “costituita” (tale qualificatasi nel predetto documento), ha inviato parte dei documenti richiesti, precisando che all’impresa mandante G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti, che aveva partecipato alla gara, era subentrata l’impresa Cestari Francesco Mario, che con atto del 12 luglio 2005 (registrato il successivo 29 Luglio) aveva acquistato il ramo d’azienda relativo ai lavori pubblici.<br />
In tale occasione la C &#038; C Costruzioni si è riservata di produrre la <i>“restante documentazione”</i>, tra cui il <i>“mandato collettivo speciale irrevocabile”</i>, trasmesso presumibilmante con nota del 31 agosto 2005 (della quale si fa menzione a pag. 2 del ricorso).<br />
Il Tribunale ritiene che il mandato in questione sia stata trasmesso per tempo al Comune intimato, in considerazione del fatto che, ove la documentazione richiesta fosse risultata incompleta, l’Amministrazione, come preannunciato con nota prot. n. 15921 del 9 agosto 2005, avrebbe considerato l’inadempimento quale<i> “rifiuto a stipulare il contratto”</i> ed avrebbe proceduto “<i>alla escussione della relativa cauzione provvisoria</i> <i>e alla segnalazione dell’inadempienza all’Autorità che vigila sui Lavori pubblici e alla Camera di Commercio di appartenenza”.<br />
</i>In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalle Imprese ricorrenti, esistono elementi gravi, precisi e concordanti, che permettono di affermare che, quanto meno dal 31 agosto 2005, l’A.T.I. C &#038; C Costruzioni – F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G.&#038;G. S.r.l. Euroappalti è stata regolarmente costituita e che tale circostanza è stata comunicata alla Stazione appaltante.<br />
Come evidenziato dal Collegio già in sede cautelare, in base all’art. 95, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, <i>“al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto &#8230;”.</i><br />
Nella specie, la determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.), con la quale è stata disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in danno dell’A.T.I. di cui fanno parte le Imprese ricorrenti, è stata notificata alla C. &#038; C. Costruzioni S.r.l., Impresa capogruppo mandataria, il 24 novembre 2005.<br />
In virtù del citato art. 95, comma 6, del D.P.R. n. 554/1999, gli effetti di tale notifica si estendono alle imprese mandanti, dal che consegue che il ricorso in esame, notificato il 3 maggio 2006, nella parte concernente l’impugnazione della determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.), è irricevibile per tardività.<br />
La superiore statuizione determina l’inammissibilità, per carenza d’interesse, dell’impugnazione della determina dirigenziale n. 35 dell’8 febbraio 2006 (n. 281 reg. gen.), con la quale l’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo S.r.l..<br />
Infatti, anche quando dovesse essere disposto l’annullamento della nuova aggiudicazione, le imprese ricorrenti non potrebbero conseguire alcun vantaggio, essendo divenuta inoppugnabile la determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.), con la quale:<br />
&#8211; è stata disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in danno dell’A.T.I. di cui fanno parte;<br />
&#8211; è stata disposta (sia pure implicitamente) l’esclusione dalla gara della stessa A.T.I., mediante il riferimento alla determinazione n. 5 del 21 aprile 2004 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, della quale sarà trattato diffusamente al suc<br />
<b><br />
3) </b>In ogni caso, quand’anche si volesse prescindere da tali assorbenti profili di rito, il ricorso in esame è, in ogni caso, infondato nel merito.<br />
Con la II^ censura del ricorso principale, che per ragioni di ordine logico viene esaminata per prima, sono dedotti i seguenti vizi:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L.n. 109/94 – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di cessione dei contratti pubblici – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />
Le Imprese ricorrenti evidenziano che l’annullamento della precedente aggiudicazione è stato disposto facendo riferimento alla determinazione n. 5 del 21 aprile 2004 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in base alla quale <i>“le imprese cedenti a partire dalla stipula dell’atto con l’impresa cessionaria, <u>non possono partecipare</u>, nel caso di cessione di azienda agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessioni di lavori pubblici che prevedono la categoria o le categorie cui si riferisce il ramo d’azienda ceduto”.</i><br />
Orbene, le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici avrebbero soltanto valore interpretativo e da esse l’Amministrazione appaltante potrebbe certamente discostarsi.<br />
Le ricorrenti sostengono che la cessione di un ramo d’azienda, come gli altri trasferimenti e passaggi societari previsti dall’art. 35 L. n. 109/94, sarebbero procedimenti complessi che non avvengono in un solo momento, ma che vengono avviati con la stipula dell’atto notarile di trasformazione societaria e si definiscono, ai fini dell’assunzione dei lavori pubblici, con il riconoscimento dei requisiti del dante causa in capo all’avente causa da parte dell’unico organismo abilitato dalla legge ad effettuare tale verifica e cioè da parte delle società di attestazione SOA.<br />
Esisterebbe, insomma, un momento temporale (che può durare anche parecchi mesi) durante il quale le imprese cessionarie hanno manifestato la volontà all’acquisizione societaria ma non sono in possesso della necessaria capacità tecnica ed economica per partecipare alle gare, perché la società di validazione &#8211; come detto unico organismo accreditato dalla legge &#8211; non ha ancora certificato la sussistenza dei necessari requisiti.<br />
In tale periodo temporale, non potrebbe essere inibito alle imprese cedenti di partecipare alle gare: sia perché con la sola manifestazione di volontà delle parti non si sarebbe ancora perfezionato l’atto di trasformazione societaria, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, dovendosi ancora attendere le verifiche e il rilascio dell’attestazione da parte della società di validazione; sia perché impedire alle imprese la partecipazione alle gare in tutto questo periodo temporale significherebbe violare il diritto di libera iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione, dipendendo spesso il ritardo dalle lungaggini e dalle pastoie burocratiche certamente non addebitabili alla volontà dei soggetti coinvolti (ad esempio, nel caso in esame l’atto sarebbe stato registrato in data 29 Luglio 2005, dopo ben diciassette giorni dalla sua stipula, con conseguente impossibilità di produrlo alla società di validazione).<br />
Ma soprattutto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del diritto positivo, e cioè della sussistenza di una norma – il citato art. 35 della legge n. 109/94 &#8211; che consentirebbe proprio le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche, negandole soltanto nel caso in cui “<i>non risultino sussistere i requisiti di cui all&#8217;art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575</i> …”.<br />
Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato (di annullamento dell’originaria aggiudicazione), la Giurisprudenza amministrativa ammetterebbe il subentro di un soggetto ad un altro nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, richiedendo la comunicazione della cessione dell’azienda o degli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, alla stazione appaltante e la verifica da parte di quest’ultima dell’idoneità soggettiva del subentrante.<br />
Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario riportare il testo dell’art. 35 della L. n. 109/1994 (nel testo vigente in Sicilia), che così dispone:<br />
<i>“1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall&#8217;avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.<br />
2. Nei sessanta giorni successivi l&#8217;amministrazione può opporsi al <b>subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto,</b> con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all&#8217;articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.<br />
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.<br />
4. Ai fini dell&#8217;ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.<br />
&#8230; omissis &#8230;”.<br />
</i>Sulla base della norma richiamata, parte della giurisprudenza (Cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2006 n. 1873 in materia di appalti di forniture) ha ritenuto che il principio della immodificabilità soggettiva dell’offerente durante le operazioni di gara debba ritenersi derogabile, dovendo ammettersi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell’azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità soggettiva del subentrante.<br />
A tale orientamento aveva aderito inizialmente anche questo Tribunale (Cfr. Tar Catania, Sezione III, 23 luglio 2004 n. 1944).<br />
Sennonché il C.G.A. con sentenze 29 settembre 2005 n. 636 e 22 marzo 2006 n. 100 è andato di contrario avviso, affermando che il principio della personalità ed immutabilità del soggetto durante la partecipazione alla gara di appalto vieta la sostituzione (in corso di procedura) di una impresa con un&#8217;altra, non essendo applicabile, in via analogica, l&#8217;art. 35, l. n. 109 del 1994, in quanto la lettera della stessa norma ipotizza il subentro <i>&#8220;nella titolarità del contratto&#8221;,</i> e la <i>&#8220;ratio</i>&#8221; della stessa va intesa nel senso di evitare che il subentro possa consentire al cedente di sottrarsi ad una puntuale verifica di tutti i suoi requisiti soggettivi ed oggettivi e al controllo delle sue dichiarazioni.<br />
Secondo tale diversa impostazione, che il Collegio condivide, l’art. 35 della L. n. 109/1994 consente le modifiche soggettive dopo la stipula del contratto, ma non nella fase antecedente della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione, dal momento che, secondo la vigente normativa, per poter partecipare alle gare per l’affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici e stipulare i relativi contratti, le imprese devono essere adeguatamente qualificate e moralmente affidabili; vi è, cioè, la necessità che i requisiti (oggettivi) di tipo economico – finanziario e tecnico – organizzativo ed i requisiti (soggettivi o generali) di affidabilità morale e professionale, oltre a dover esistere al momento del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (Cfr. art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni), siano sussistenti all’atto della partecipazione alla gara e permangano fino alla data della stipulazione dei relativi contratti.<br />
Nella specie, la cessione del ramo aziendale della G &#038; G S.r.l. Euroappalti è avvenuta con atto rogato il 12 luglio 2005, prima della gara, svoltasi il 27 luglio 2005, per cui uno dei soggetti facenti parte dell’A.T.I. costituenda C &#038; C Costruzioni – F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti è risultato privo dei requisiti di partecipazione.<br />
Nessun rilievo può essere dato alla circostanza che il predetto atto di cessione sia stato registrato il 29 luglio 2005, in quanto la registrazione avrebbe potuto essere effettuata materialmente nello stesso giorno della stipula o, al più, il giorno successivo, ove le imprese interessate avessero dato istruzioni in tal senso al notaio che aveva rogato l’atto di cessione.<br />
In conclusione, con la determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.),  l’A.T.I. C &#038; C Costruzioni – F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti è stata correttamente esclusa dalla gara, dovendo in ogni caso essere rispettato il principio della necessità del possesso dei requisiti di partecipazione, sicuramente prevalente rispetto al principio della massima partecipazione alle gare.<br />
<b><br />
4) </b>Con la I^ censura del ricorso principale sono dedotti i seguenti vizi:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni come recepiti dagli artt. 8 e ss. della L.r. 30 aprile 1991 n. 10 – Vizio del procedimento &#8211; Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria.<br />
Le imprese F.lli Anastasi S.r.l. e Cestari Francesco Mario sostengono che il Comune di Melilli avrebbe illegittimamente omesso di comunicare loro sia l’avvio del procedimento amministrativo inteso ad annullare l’aggiudicazione della gara, sia qualunque altro atto del medesimo procedimento, in clamorosa violazione delle norme citate, che impongono la partecipazione al procedimento dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e dei principi che impongono la comunicazione personale degli atti.<br />
Ove le ricorrenti avessero partecipato al procedimento, avrebbero potuto presentare osservazioni ed opposizioni, con la ragionevole possibile incidenza causale sull’atto terminale.<br />
Per il Tribunale anche tale motivo è privo di pregio, in quanto l’esclusione dei concorrenti privi dei requisiti di partecipazione costituisce un’attività vincolata, relativamente alla quale, quand’anche le ricorrenti fossero state destinatarie di uno specifico atto di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dell’originaria aggiudicazione, il contenuto dell’atto finale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cfr., sul punto, art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15).<br />
<b><br />
5)</b> Con l’unica censura del ricorso per motivi aggiunti sono dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della L. n. 109/1994, come integrato e modificato dalla legislazione regionale, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e l’incompetenza.<br />
Le ricorrenti sostengono che la determina dirigenziale prot. n. 35 dell’8 febbraio 2006 (n. 281 reg. gen.) di riaggiudicazione della gara sarebbe illegittima in via autonoma, in quanto:<br />
<B>A &#8211; </B>Dopo avere annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell’A.T.I. C &#038; C Costruzioni &#8211; F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti, ritenendolo privo dei requisiti di carattere tecnico, il responsabile del 5° Settore Servizi Tecnici del Comune di Melilli con la determina prot. n. 35 dell&#8217;8 Febbraio 2006 avrebbe “<i>sic et simpliciter” </i>riaggiudicato la gara all&#8217;offerta proposta dall’A.T.I. controinteressata, senza procedere alla riapertura formale dell&#8217;incanto, senza procedere alla formale esclusione dell’A.T.I. di cui facevano parte le Imprese ricorrenti,  senza effettuare alcuna operazione di calcolo delle medie in conseguenza all&#8217;esclusione, senza alcuna formale aggiudicazione e, soprattutto, senza alcuna comunicazione alle altre imprese interessate all&#8217;esito della gara.<br />
<B>B &#8211;</B> Prima di procedere alla riaggiudicazione della gara, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto affidare gli atti alla Commissione di gara, l&#8217;unico organo cui spettava il potere di riaprire l&#8217;incanto, disporre l&#8217;esclusione dell’A.T.I. di cui facevano parte le Imprese ricorrenti, verificare la nuova media ed aggiudicare la gara alla concorrente con la migliore offerta. <br />
Peraltro, una volta investita degli atti e del potere di rinnovare le operazioni di gara, la Commissione avrebbe potuto o riconoscere il diritto di subentro per le motivazioni già espresse con il ricorso introduttivo, ovvero applicare analogicamente l&#8217;art. 94 del DPR n. 554/99 &#8211; in conformità a quanto affermato dall&#8217;Autorità per la Vigilanza con determinazione n. 19 del 30 Luglio 2002 &#8211; ed invitare l&#8217;impresa capogruppo ad individuare un&#8217;altra impresa &#8211; in sostituzione di quella ritenuta priva di qualificazione &#8211; in possesso dei requisiti di carattere tecnico.<br />
Il provvedimento di. riaggiudicazione in favore dell’A.T.I. controinteressata, senza effettuare alcuna operazione di gara sarebbe, dunque, viziato da palese incompetenza, non avendo il funzionario alcuna possibilità di procedere all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;incanto in sostituzione della Commissione all&#8217;uopo deputata.<br />
In ordine a tali rilievi, il Tribunale osserva quanto segue:<br />
<b>Sub A – </b>Contrariamente a quanti sostenuto dalle Imprese ricorrenti, l’esclusione dell’A.T.I. C &#038; C Costruzioni &#8211; F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti era stata già disposta con determina dirigenziale n. 169 del 10 novembre 2005 (n. 1163 reg. gen.) di annullamento dell’originaria aggiudicazione, della quale l’esclusione stessa costituiva l’antecedente logico (Cfr. le considerazioni formulate dal Collegio al superiore punto 2).<br />
Per quanto concerne il mancato ricalcolo della media delle offerte, a seguito dell’esclusione dell’A.T.I. C &#038; C Costruzioni &#8211; F.lli Anastasi S.r.l. &#8211; G. &#038; G. S.r.l. Euroappalti, trattasi di rilevo inammissibile per carenza d’interesse e, in ogni caso, infondato nel merito, atteso che, come dimostrato dall’Ente resistente, a seguito del ricalcolo della media (corretta) delle offerte, pari a 24,29833, l’appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato sempre all’A.T.I. Saieva Carmelo, Saieva Vincenzo e Costruzioni Gattopardo S.r.l., che aveva offerto il ribasso del 24,27%.<br />
Per quanto concerne poi la mancata comunicazione della riapertura delle operazioni di gara agli altri concorrenti, trattasi di rilievo inammissibile per carenza d’interesse, non potendo le ricorrenti ottenere dal suo accoglimento la riammissione alla gara.<br />
<b>Sub B – </b>Infine, relativamente alla dedotta illegittimità per mancato affidamento degli atti alla Commissione di gara, trattasi, anche in questo caso, di rilievo anch’esso inammissibile per carenza d’interesse, non potendo le ricorrenti ottenere dal suo accoglimento la riammissione alla gara.<br />
In conclusione, il ricorso in esame in parte dev’essere rigettato ed in parte dev’essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile per carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 10 gennaio e del 24 gennaio 2007.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-8-2-2007-n-221/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.516</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-516/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-516/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.516</a></p>
<p>Pres. Giovannini, est. Scola Bevilacqua ed altri (Avv. F. Lofoco e V. Romano) c. Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica (Avv. Stato) sull&#8217;inapplicabilità dello strumento processuale ex art. 21 bis L. Tar per condannare la P.A. ad una prestazione patrimoniale imposta dall&#8217;ordinamento e sulle condizioni per il riconoscimento della retribuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-516/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.516</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-516/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.516</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, est. Scola<br /> Bevilacqua ed altri (Avv. F. Lofoco e V. Romano) c. Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dello strumento processuale ex art. 21 bis L. Tar per condannare la P.A. ad una prestazione patrimoniale imposta dall&#8217;ordinamento e sulle condizioni per il riconoscimento della retribuzione per la formazione dei medici specialisti in base alle direttive comunitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Impugnazione del silenzio – rifiuto – Art. 21 – bis – L. 1034/1971 – Applicabilità nel caso di pretesa sostanziale di condanna della P.A. al pagamento di una somma determinata o determinabile – Esclusione – Ragioni</p>
<p>2. Servizi pubblici – Formazione del medico europeo – Configurabilità come attività di servizio pubblico – Sussiste<br />
3. Diritto comunitario – Direttive comunitarie – Insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’efficacia diretta negli ordinamenti nazionali – Conseguenze</p>
<p>4. Diritto comunitario – Direttive comunitarie sulla formazione dei medici specialisti – Allegato ex art. 13 direttiva 82/76/C.E.E. – Riconoscimento della remunerazione adeguata in caso di totale partecipazione, secondo determinate condizioni, alle attività mediche del servizio nel quale si svolge la formazione – Carattere preciso ed incondizionato della norma – Effetti – In caso di corsi di specializzazione che non abbiano previsto anche il rispetto delle caratteristiche della formazione dei medici specialisti prescritte dall’allegato aggiunto alla direttiva 75/263/C.E.E. – Libertà degli Stati membri di decidere autonomamente sulla retribuibilità di tali corsi  &#8211; Conseguenze</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; Tutela dei diritti soggettivi – Esperibilità del ricorso sino a quando non sia scaduto il termine di prescrizione – Condizioni &#8211; Indipendenza dalla impugnativa nei termini di legge di atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ azione di annullamento del silenzio – rifiuto della P.A. non è applicabile qualora essa sia finalizzata all’accertamento di un comportamento dell’amministrazione inadempiente rispetto ad un obbligo patrimoniale imposto dall’ordinamento e, quindi, diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile. Infatti, nel procedimento ex art. 21 – bis il giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di legittimità, mentre, nei casi di giurisdizione esclusiva, per giungere alla condanna dell’Amministrazione, le pretese patrimoniali che hanno fondamento in una precisa disposizione normativa, senza necessità di intermediazione di ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, devono passare attraverso un giudizio ordinario diretto ad accertare, prima di tutto, la reale consistenza della posizione giuridica vantata, la titolarità della stessa e, da ultimo, la sussistenza dell’inadempimento dell’amministrazione, tenuta a soddisfare in via diretta ed immediata la pretesa.</p>
<p>2. La formazione del medico europeo va qualificata come servizio pubblico, poichè consiste in un’attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti una utilità di carattere strumentale, da spendere nell’esercizio della professione in qualunque luogo dell’Unione.</p>
<p>3. Al di fuori dei casi in cui le direttive comunitarie, rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato allo Stato-membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, si trasfondono immediatamente nell’ordinamento interno e non consentono l’applicazione delle norme interne confliggenti, le direttive comunitarie prive dei suddetti requisiti hanno carattere vincolante per le finalità perseguite, ma lasciano liberi gli Stati nella scelta delle modalità di realizzazione di dette finalità, e, per il loro carattere strumentale, non si trasfondono negli ordinamenti nazionali, avendo gli Stati come unici destinatari delle loro disposizioni; né i singoli possono invocarne la immediata applicazione, trattandosi di atti i cui effetti giuridici sono normalmente subordinati all’emanazione di un atto di esecuzione interno.<br />
4. L’allegato aggiunto alla direttiva 75/363/C.E.E. dall’art. 13 della direttiva 82/76/C.E.E., ora trasfuse nella direttiva 93/16/C.E.E., nel disciplinare le caratteristiche della formazione a tempo pieno e ridotto dei medici specialisti, considera suscettibile di adeguata remunerazione solo la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, secondo determinate condizioni previste nell’allegato stesso. Tale riconoscimento di emolumenti assume quindi carattere incondizionato e sufficientemente preciso con riguardo alla retribuibilità, in astratto, dei corsi che si sono svolti nel rispetto delle condizioni previste. Nel contempo, tale riconoscimento è invece indiretto e strumentale, rispetto all’obiettivo principale fissato dalle direttive in questione (il conseguimento di adeguata e uniforme formazione professionale), con conseguente libertà per gli Stati membri di decidere autonomamente sulla retribuibilità dei corsi di specializzazione che non abbiano previsto anche il rispetto delle caratteristiche della formazione dei medici specialisti prescritte dall’allegato aggiunto alla direttiva 75/263/C.E.E. Ne consegue che i singoli non possono invocare l’immediata applicazione della normativa che riconosce la retribuibilità della frequenza ai corsi specialistici, trattandosi di disposizioni i cui effetti giuridici sono, in assenza di dimostrazione del rispetto, nella loro organizzazione, delle condizioni prescritte dalle direttive C.E.E., subordinati all’emanazione di atti di esecuzione interna.</p>
<p>5. La tutela dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale è esperibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva fino a che tali diritti non siano estinti per prescrizione, indipendentemente dalla impugnativa nei termini di legge di atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti. In tali casi quindi il ricorso può essere proposto finché non sia scaduto il termine di prescrizione (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 1957 n. 511.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in <i>appello</i> n. 10329/2002, proposto da:</p>
<p>&#8211; <b>Bevilacqua Antonio, D&#8217;Amato Gaetano, Fiadino Bonifacio Michele, Fabrocini Lelio Adelchi Giuseppe, Guida Claudio Carmine, Giannelli Gianluigi, Cornacchia Grazia, Dimonte Addolorata Rita Manuela, Murgoro Arcangelo, Tangorra Candida, Scagliusi Pasquale,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <b>Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, Roma;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento e/o la riforma</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione III-<i>bis</i>, n. 5995/2002, resa <i>inter partes </i>e concernente <i>il silenzio serbato dalla p.a. su istanze di corresponsione di borse di studio (ex art. 11, legge n. 370/1999) per medici frequentatori di borse di scuole di specializzazione in medicina prima dell’anno accademico 1991/92 (cioè dal 1983/84 al 1990/91); il d.m. Istruzione 14 febbraio 2000, nella parte limitante il diritto a dette borse di studio ai soli soggetti contemplati nelle sentenze (passate in giudicato) del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 601/1993 e n. 279-280-281-282-283/1994, e solo a quelli che durante il corso di specializzazione non avessero svolto attività professionale esterna né attività convenzionata o precaria con il Servizio sanitario nazionale, escludendone i medici che non vi si fossero dedicati a tempo pieno o non avessero dichiarato di non aver svolto le predette attività o avessero percepito altre borse di studio o non avessero concluso il corso stesso né recuperato i periodi di sospensione di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, od avessero sospeso la frequenza ai corsi per motivi non previsti da tale norma; il medesimo d.m., nella parte indicante il termine di tre mesi dalla sua pubblicazione, limitatamente  ai soggetti le cui domande fossero state inviate dopo il 27 giugno 2000; il tutto, con disapplicazione dell’art. 11, legge 19 ottobre 1999 n. 370, per la parte contrastante con le direttive n. 82/76/C.E.E. e n. 75/363/C.E.E. (poi trasfuse nella direttiva n. 93/16/C.E.E.), e con accertamento del diritto ad un equo compenso, nonché al risarcimento dei danni, eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale, per possibile contrasto del cit. art. 11, legge n. 370/1999, e d.m. 14 febbraio 2000 con gli artt. 3, 10, 11, 35 e 97, Cost.</i>.</p>
<p>	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.<br />	<br />
	Visti l’atto di costituzione e la memoria della p.a. appellata.<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, il Consigliere <i>Aldo SCOLA</i>.<br />
Uditi, per le parti, l’avv. Vania Romano e l’avvocato dello Stato Giancarlo Pampanelli.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Gli originari ricorrenti impugnavano gli atti di cui in epigrafe per <i>varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere, nonché, in particolare, per omessa estensione di giudicato</i>.<br />
L’amministrazione intimata si costituiva e resisteva al gravame (anche con apposita memoria illustrativa), che veniva poi dichiarato <i>inammissibile </i>dai primi giudici (in sostanza, per essersi utilizzato il rito processuale previsto per l’impugnazione del <i>silenzio della p.a. </i>al fine di ottenere non solo una declaratoria di accertamento, ma pure una pronuncia (costitutiva) di annullamento di atti (peraltro tardivamente gravati), con sentenza prontamente impugnata da una parte degli originari ricorrenti per: <br />
&#8211; <i>violazione dell’art. 2, legge n. 205/2000, eccesso di potere per erronei presupposti di fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà; violazione delle citate direttive comunitarie (art. 13: “formazione a tempo pieno e ridotto dei medici specialist<br />
Con memoria, il Ministero appellato (e già costituitosi in giudizio) illustrava le proprie argomentazioni difensive, insistendo per la conferma dell’impugnata sentenza, escludendo qualsiasi obbligo di estensione del giudicato (pacificamente materia di scelte ampiamente discrezionali della p.a.) ed eccependo, comunque l’intervenuta prescrizione <i>quinquennale</i> dei pretesi diritti azionati dagli interessati.<br />
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello è <i>infondato </i>e va<i> respinto </i>per le ragioni correttamente esposte dai primi giudici e qui riassunte dal collegio.<br />
	Si può prescindere dall’accertamento della ritualità del procedimento seguito dai ricorrenti per la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale: questo, indipendentemente dalla tesi preferita se dopo la legge 7 agosto 1990 n. 241 persista ancora o meno l’onere di proporre un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ai sensi dell’art. 25 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3.<br />	<br />
	Il ricorso era, difatti, manifestamente <i>inammissibile</i>.<br />	<br />
	L’apprezzamento in termini giuridici del comportamento omissivo, tenuto dalla pubblica amministrazione in presenza di una istanza del privato intesa a ottenere, allo scopo di soddisfare un interesse “pretensivo” giuridicamente protetto, l’emanazione di un provvedimento discrezionale a proprio favore (provvedimento discrezionale nel contenuto, ma vincolato da una norma positiva quanto alla sua adozione) ha origine (inizialmente pretoria) dalla esigenza di risolvere non tanto i casi di consapevole scelta della pubblica amministrazione, quanto i casi di disinteresse della p.a. per le istanze del cittadino, indipendentemente dalla loro infondatezza.<br />	<br />
	Al riguardo, il legislatore ha dovuto intervenire con la legge 241/1990 per canonizzare gli obblighi di comportamento della p.a. dinanzi alle richieste del cittadino, al cui servizio essa è istituzionalmente preposta.<br />	<br />
	Peraltro numerose perplessità erano sorte, specie in giurisprudenza, relativamente ai poteri che il giudice amministrativo dispone di fronte a simili impugnazioni del <i>comportamento inerte o silenzioso della p.a.</i>.<br />	<br />
	La ristrettezza dei termini previsti dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205 per siffatto procedimento speciale (termine abbreviato di impugnazione; fissazione in tempi brevi della camera di consiglio nella quale il ricorso andrà deciso con “sentenza succintamente motivata”; stesse regole per l’appello) verrebbe a ledere i diritti della difesa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria laddove, in luogo di limitare il giudizio all’accertamento dell’obbligo di provvedere, si chiedesse al giudice adìto di estendere la cognizione all’accertamento della pretesa sostanziale. <br />	<br />
In tali casi, infatti, gli si chiederebbe di affrontare questioni anche particolarmente complesse o relative ad attività amministrative caratterizzate da rilevanti profili di discrezionalità in tempi estremamente ridotti ed in un procedimento che si definisce nella sede camerale con una impostazione che si avvicina alquanto al rito speciale introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che sostituisce l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ed è fondato sulla percezione immediata da parte del giudice della manifesta infondatezza ovvero della manifesta fondatezza del ricorso: circostanze, queste, che potrebbero bene non esserci nell’accertamento della pretesa sostanziale fatta valere nel ricorso avverso il silenzio-rifiuto.<br />
	Con la decisione 9 gennaio 2002 n. 1 l’Adunanza plenaria si è espressa a favore della prima tesi osservando che il giudizio sul silenzio-rifiuto non deve consentire al giudice amministrativo di spingersi a stabilire il contenuto concreto del provvedimento che l’amministrazione avrebbe dovuto emanare a seguito dell’istanza del privato.<br />	<br />
	Il tenore dell’art. 2 della legge n. 205 del 2000 avvalora la tesi che l’organo competente in via ordinaria conservi, pur dopo la sentenza e fino all’insediamento del commissario, il potere di provvedere in senso pieno.<br />	<br />
	Il processo sul silenzio-rifiuto è, pertanto, diretto solo a indurre l’amministrazione a esprimersi sollecitamente sull’istanza del privato.<br />	<br />
	Solo attraverso il proprio commissario, in caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo si sostituisce all’amministrazione inadempiente con l’esercizio sostitutivo ma completo delle potestà amministrative.<br />	<br />
	Nel caso di specie non viene in rilievo l’utilità del procedimento sul silenzio-rifiuto, introdotto dall’art. 2 della legge 205 del 2000, al quale i ricorrenti hanno indubbiamente fatto ricorso (tanto da ottenere la sollecita fissazione della camera di consiglio per la trattazione del merito del gravame), bensì l’utilizzabilità del procedimento.<br />	<br />
	Ed invero, i ricorrenti chiedono con lo strumento del silenzio-rifiuto l’accertamento del loro preteso diritto patrimoniale perfetto a percepire una adeguata remunerazione come corrispettivo per l’attività (già) svolta nell’ambito della loro formazione professionale.<br />	<br />
	Essi superano l’ostacolo costituito dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 e dal conseguente decreto ministeriale 14 febbraio 2000 di attuazione chiedendo, da un lato, la disapplicazione della prima e l’annullamento del secondo; dall’altro, l’estensione nei loro confronti delle pronunce del Tribunale amministrativo del Lazio del 1993 e del 1994.<br />	<br />
La prima richiesta si fonda sul preteso contrasto con la disciplina comunitaria, che ha forza propria di imporsi nell’ordinamento interno, in quanto recherebbe disposizioni del tutto incondizionate e sufficientemente precise e, dunque, immediatamente precettive. <br />
La seconda richiesta è per evitare che si determini una disparità di trattamento tra medici specializzandi a motivo della ingiustificata limitazione temporale ai benefici economici delle borse di studio e a quelli giuridici del valore autonomo della specializzazione conseguita, con l’attribuzione di uno specifico punteggio da spendere nelle procedure di concorso.<br />
	I ricorrenti superano pure l’ostacolo rappresentato da quella parte della normativa comunitaria (direttiva 82/76/CEE) priva dei caratteri della incondizionatezza e precisione: cioè la parte che deferisce alla autorità nazionale l’individuazione della istituzione sulla quale incombono l’obbligo di pagamento della “adeguata remunerazione” e il criterio della sua determinazione.<br />	<br />
	L’ostacolo è superato con ricorso allo stesso art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha posto il pagamento a carico dell’amministrazione intimata (l’attuale Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca) e riconosciuto nella misura onnicomprensiva di lire 13.000.000 annui (ora euro 6.713,94 annui), per tutta la durata legale del corso seguito, la somma da corrispondere ai medici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, a partire dall’anno accademico 1983/84 fino a quello del 1990/91.  <br />	<br />
	Solo in via subordinata i ricorrenti chiedono la determinazione della entità della somma nel corso del giudizio ovvero, in via ancora subordinata, la liquidazione equitativa dei danni da loro subìti per il ritardo con il quale lo Stato italiano nel 1991 ha recepito la direttiva 82/76/CEE, che aveva avuto effetto dal 1983.<br />	<br />
	Altri ricorrenti chiedono, invece, la somma all’epoca determinata dall’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (in attuazione della direttiva 82/76/CEE) in lire 21.500.000 (ora euro 11.103,82), incrementata annualmente dal tasso programmato di inflazione determinato dai decreti ministeriali ogni triennio.<br />	<br />
I ricorrenti, in sostanza, promuovono un’azione che ha per oggetto una pretesa patrimoniale diretta, già predeterminata in tutti i suoi elementi o, quanto meno, facilmente determinabile nel corso del giudizio in via diretta ovvero per equivalente.<br />
	L’azione è, pertanto, incontestabilmente prospettata come rivolta all’accertamento di un comportamento inadempiente ad un obbligo patrimoniale imposto dall’ordinamento ed è diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro determinata (ovvero determinabile in via diretta o per equivalente).<br />	<br />
	A siffatto risultato non può condurre il procedimento speciale di annullamento del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 2 della legge 205 del 2000 (più correttamente: la intrapresa azione di accertamento dell’inadempimento all’obbligo di pronuncia esplicita sulla istanza del privato diretta al soddisfacimento di un interesse pretensivo ad opera di una attività discrezionale della p.a.). <br />	<br />
Nel detto procedimento il giudice amministrativo esercita, difatti, i poteri propri della giurisdizione di legittimità.<br />
	Invece, nei casi di giurisdizione esclusiva, per giungere alla condanna dell’Amministrazione, le pretese patrimoniali che hanno fondamento in una precisa disposizione normativa, senza necessità di intermediazione di ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, devono passare attraverso un giudizio ordinario diretto ad accertare, prima di tutto, la reale consistenza della posizione giuridica vantata, la titolarità della stessa e, da ultimo, la sussistenza dell’inadempimento dell’amministrazione, tenuta a soddisfare in via diretta ed immediata la pretesa.<br />	<br />
	D’altra parte, che nel caso di specie si tratti di giurisdizione esclusiva è confermato dall’art. 7 della legge 205 del 2000, che modifica l’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80.<br />	<br />
	Ed, infatti, la formazione del medico europeo è da qualificare come servizio pubblico, in quanto consiste in un’attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti una utilità di carattere strumentale, da spendere nell’esercizio della professione in qualunque luogo dell’Unione.<br />	<br />
	Il nuovo ed accelerato strumento di tutela offerto dal procedimento speciale introdotto per i ricorsi avverso il silenzio della amministrazione, attraverso il quale, con i tempi tecnici propri di una misura cautelare, si giunge alla sola declaratoria dell’obbligo di provvedere, non può valere per ottenere in modo anticipato una delibazione del merito della controversia, che appare invece riservato al normale giudizio di cognizione.<br />	<br />
	D’altra parte, se questo fosse in ipotesi consentito, l’azione del privato finirebbe per essere diretta a ottenere dall’amministrazione una pronuncia espressa su un suo inadempimento relativo ad una prestazione patrimoniale che è a suo carico per obbligo di legge: con questo si imporrebbe all’amministrazione, in ultimo attraverso un commissario del giudice, di riconoscere un proprio debito saltando tutta la fase cognitoria di accertamento.<br />	<br />
Al di fuori dei casi in cui le direttive comunitarie, rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato allo Stato-membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, si trasfondono immediatamente nell’ordinamento interno e non consentono l’applicazione delle norme interne confliggenti (Cass. civ., sez. lavoro, 18 maggio 1999 n. 4817; Corte di giustizia, sez. V, 29 maggio 1997 n. 389; Cons. Stato, sez. III, 18 novembre 1997 n. 1472), le direttive comunitarie prive dei requisiti sopra descritti hanno carattere vincolante per le finalità perseguite, ma lasciano liberi gli Stati nella scelta delle modalità di realizzazione di dette finalità, e, per il loro carattere strumentale, non si trasfondono negli ordinamenti nazionali, avendo gli Stati come unici destinatari delle loro disposizioni; né i singoli possono invocarne la immediata applicazione, trattandosi di atti i cui effetti giuridici sono normalmente subordinati all’emanazione di un atto di esecuzione interno. <br />
L’allegato aggiunto alla direttiva 75/363/C.E.E. dall’art. 13 della direttiva 82/76/C.E.E., ora trasfuse nella direttiva 93/16/C.E.E., nel disciplinare le caratteristiche della formazione a tempo pieno e ridotto dei medici specialisti, ha prescritto che essa, comportando la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, implica che le sia dedicata tutta l’attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno “secondo le modalità fissate dalle autorità competenti”: conseguentemente, solo tale formazione è considerata suscettibile di un’adeguata remunerazione, dove mancano atti di esecuzione interna che riconoscano la retribuibilità anche dei corsi non conformi alla normativa comunitaria.<br />
	Nel caso di specie le direttive comunitarie in argomento tendono in via principale e diretta a garantire una formazione specialistica medica uniforme e adeguata (perseguibile mediante la frequenza, remunerata, di corsi a tempo pieno) nell’ambito di tutti gli Stati membri della Comunità europea, con fissazione di requisiti minimi vincolanti detti Stati per quanto riguarda il detto risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali con riguardo alla forma ed ai mezzi necessari per raggiungere il risultato medesimo.<br />	<br />
	Il riconoscimento di emolumenti in favore dei medici frequentanti i corsi di specializzazione, sottoposto da dette direttive a determinate condizioni (inerenti alla esclusività delle prestazioni nel corso degli stessi e che non necessariamente venivano già rispettate dagli Enti preposti alla loro organizzazione) volte a garantire principalmente la loro migliore preparazione, assume quindi carattere incondizionato e sufficientemente preciso con riguardo alla retribuibilità, in astratto, dei corsi che si sono svolti nel rispetto delle condizioni previste, ed è invece indiretto e strumentale, rispetto all’obiettivo principale fissato dalle direttive in questione (il conseguimento di adeguata e uniforme formazione professionale), con conseguente libertà (per gli Stati-membri), con riguardo a tale aspetto, di decidere autonomamente sulla retribuibilità dei corsi di specializzazione che – pur svolti nel rispetto della normativa di cui al d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 (il cui art. 11 prevede solo l’obbligatorietà della frequenza a detti corsi) e conclusi con il rilascio del diploma ai partecipanti – non abbiano previsto anche il rispetto delle caratteristiche della formazione dei medici specialisti prescritte dall’allegato aggiunto alla direttiva 75/263/C.E.E., prima citata.<br />	<br />
	Non può quindi ritenersi che le direttive comunitarie in argomento (in particolare con riguardo alla retribuibilità di corsi che i ricorrenti non dimostrano che si siano svolti nel rispetto di tutte le condizioni poste dalle direttive stesse) contenessero disposizioni (solo con riguardo alle posizioni esulanti da quanto previsto) incondizionate e sufficientemente precise immediatamente applicabili nell’ordinamento interno ed ostative  all’applicazione delle norme interne con esse configgenti, in quanto dotate di carattere vincolante soltanto nella parte riguardante le finalità perseguite e, nella restante parte, solo alle condizioni stabilite, lasciando liberi gli Stati nella scelta delle modalità di realizzazione delle finalità stesse in caso di mancato rispetto delle condizioni stesse.<br />	<br />
	Ed invero, le direttive, che hanno gli Stati come unici destinatari delle loro disposizioni, per il loro carattere strumentale non sono destinate in questa parte a trasfondersi nell’ordinamento nazionale.<br />	<br />
	I singoli non possono, pertanto, invocare l’immediata applicazione della normativa che riconosce la retribuibilità della frequenza ai corsi in questione, trattandosi di disposizioni i cui effetti giuridici sono, in assenza di dimostrazione del rispetto, nella loro organizzazione, delle condizioni prescritte dalle direttive C.E.E., subordinati all’emanazione di atti di esecuzione interna (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 1999 n. 2090).<br />	<br />
	Il beneficio invocato dai ricorrenti non può, quindi, derivare direttamente dalla normativa comunitaria perché questa, recepita solo dall’anno accademico 1991/1992, lascia, per quanto in precedenza asserito, sopravvivere disposizioni già vigenti nel periodo ad esso precedente per corsi di specializzazione già iniziati, con riguardo alla concreta retribuibilità degli specializzandi che abbiano frequentato i corsi non dimostratamene rispettosi delle condizioni espressamente previste dalla citata normativa comunitaria.<br />	<br />
	Deve essere, inoltre, ulteriormente rilevato che l’art. 12 della direttiva 82/76/C.E.E., che transitoriamente prevede che le disposizioni che stabiliscono una formazione specializzata a tempo ridotto (non retribuita) possano continuare ad essere applicate ai candidati che abbiano iniziato la loro formazione di medici specialisti al più tardi il 31 dicembre 1983, non può essere interpretato nel senso che (Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000 n. 4442) la disposizione sia dettata nell’interesse ed a richiesta dei candidati; esso, viceversa, deve essere inteso nel senso che sia posto a diretta tutela dell’esigenza di garantire una completa preparazione dei candidati mediante la frequenza a tempo pieno e solo in via indiretta e mediata a tutela della esigenza di sopperire, con una sovvenzione adeguata, alle necessità materiali per l’impegno dei partecipanti a dedicarsi a tempo pieno, nell’interesse pubblico, all’attività rivolta alla loro specializzazione.<br />	<br />
	Deve essere, pertanto, riconosciuta alla p.a. non solo un’ampia potestà discrezionale nell’organizzazione dei corsi di formazione, ma anche nella determinazione di precise condizioni per la loro retribuibilità, in rapporto all’esclusività dell’impegno richiesto ai partecipanti, nonché nella fissazione di un limite temporale di attuazione delle direttive in argomento nella parte in cui affermano il principio della retribuibilità dei corsi, tenuto anche conto dei conseguenti oneri finanziari.<br />	<br />
	Pertanto, neppure detta norma (art. 12 della direttiva 82/76/CEE) appare incondizionata e tanto precisa da poter essere recepita nell’ordinamento interno senza necessità di atti applicativi e comportare il diritto di tutti i medici che abbiano frequentato i corsi di specializzazione in questione prima dell’anno accademico 1991/92 a conseguire i correlativi emolumenti.<br />	<br />
	Se, infatti, l’obbligo di retribuzione in maniera adeguata è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia come incondizionato e preciso nella parte riguardante il diritto alla retribuzione per la formazione specialistica, tanto non può affermarsi con riguardo alla retribuzione pretesa da coloro che, come parte ricorrente, abbiano frequentato i corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 1991/92 senza dare prova che essi fossero perfettamente conformi alle disposizioni contenute nel ridetto allegato.<br />	<br />
	La riconosciuta discrezionalità amministrativa in materia e l’ insussistenza di un obbligo giuridico, in virtù del diritto comunitario, di attuazione retroattiva delle direttive in questione con riguardo alla pretesa fatta valere in giudizio, escludono la possibilità di estendere il giudicato derivato dalle sentenze alle quali si riferisce la legge 19 ottobre 19991 n. 370 anche ai non ricorrenti, poiché in materia di estensione del giudicato la p.a. gode di ampia discrezionalità, trattandosi di un’operazione che non costituisce per essa un obbligo, cui corrisponda un diritto del privato azionabile in sede di giudizio di legittimità (Cons. Stato, sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1317).<br />	<br />
	Le considerazioni in precedenza svolte impediscono anche di apprezzare positivamente la dedotta illegittimità della condizione apposta alle impugnate disposizioni che subordinano la retribuibilità dei corsi al mancato svolgimento di qualsiasi attività professionale retribuita durante la loro frequenza.<br />	<br />
	Ed invero, la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia ha comportato la mancata imposizione ai medici, che abbiano frequentato i corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 1991/92, di tutte le limitazioni e le incompatibilità introdotte con il decreto legislativo 257 del 1991, di attuazione delle anzidette direttive.<br />	<br />
	Si sono, pertanto, venute a determinare situazioni non comparabili tra loro perché non è stato precluso, ai medici non soggetti al sistema del decreto legislativo n. 257 del 1991, di portare a termine i corsi con la possibilità (non importa se in concreto utilizzata) di esercitare attività libero–professionale ovvero di avere rapporti di lavoro compatibili con la frequenza a detti corsi.<br />	<br />
	Essi, pertanto, non possono rivendicare lo stesso trattamento riservato ai borsisti ammessi sulla base di un differente meccanismo giuridico introdotto dal decreto legislativo n. 257 del 1999, ai quali sono stati riconosciuti emolumenti (allo scopo di consentirne la sopravvivenza) proprio a seguito del divieto loro imposto di svolgere qualsiasi attività ulteriore rispetto alla frequenza ai corsi di specializzazione (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 1999 n. 2090).<br />	<br />
	Né possono essere condivise le censure mosse contro il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2000 n. 72, con il quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, l’amministrazione ha sostanzialmente negato il soddisfacimento della pretesa in questa sede azionata.<br />	<br />
	L’anzidetto provvedimento non è stato, difatti,  impugnato nei termini di decadenza, pur essendo dalla data della sua pubblicazione direttamente ed immediatamente lesivo. <br />	<br />
Da siffatta situazione discende l’insussistenza dell’obbligo della p.a. di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta già sostanzialmente disattesa (Cons. Stato, sez. II,  parere 17 aprile 1996 n. 772).<br />
	In mancanza di prova circa il rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla normativa comunitaria, che avrebbero dovuto avere i corsi di specializzazione seguiti dai medici ricorrenti in epoca anteriore all’anno accademico 1991/92, ed in assenza di una normativa interna che riconoscesse la retribuibilità anche dei corsi non conformi alle disposizioni comunitarie, appare priva di manifesto fondamento la eccezione di incostituzionalità del decreto legislativo n. 257 del 1991, prospettata dai ricorrenti senza argomenti convincenti.<br />	<br />
	Deve poi aggiungersi che, in difetto di precedenti atti interruttivi, il diritto a percepire somme sostitutive dell’adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie, così come quello al risarcimento del danno, si sono prescritti con il decorso di un quinquennio, trattandosi di somme da corrispondersi ad anno ai sensi dell’art. 2948 n. 4, c.c., a decorrere dall’epoca in cui i diritti in questione avrebbero dovuto essere fatti valere (Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2000 n. 7437), cioè dalla data di verificata maturazione del diritto, coincidente con la conclusione di ciascun anno accademico in cui ciascuno abbia frequentato il corso di specializzazione o, al più tardi, dalla data in cui il relativo diritto sia stato sostanzialmente negato, coincidente con quella di emanazione del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, di attuazione della direttiva 82/76CEE, con decorrenza solo dall’anno accademico 1991/1992 (ottobre 1991).<br />	<br />
	Gli stessi termini possono essere considerati rilevanti ai fini del richiesto risarcimento dei danni, peraltro non provati né nella loro sussistenza né nella loro entità.<br />	<br />
	D’altra parte, il diritto di azione, che è subordinato all’esercizio entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto autoritativo, è soggetto al termine di prescrizione quando si tratti di rapporti non connessi all’emanazione di un atto del carattere anzidetto.<br />	<br />
	Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare che la tutela dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (come quelli qui prospettati) è esperibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva fino a che tali diritti non siano estinti per prescrizione, indipendentemente dalla impugnativa nei termini di legge di atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti.<br />	<br />
	Pertanto, il ricorso può essere proposto finché non sia scaduto il termine di prescrizione. (Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 1957 n. 511).<br />	<br />
	Dopo quanto detto perdono rilievo le richieste di investire della questione la Corte costituzionale sulla pretesa illegittimità dell’art. 11 della legge 370 del 1999, nonché del decreto ministeriale 14 febbraio 2000, in relazione agli articoli 3, 10, 11, 35 e 97, Cost..<br />	<br />
	A prescindere dalla circostanza che la questione d’ incostituzionalità non potrebbe investire il decreto ministeriale, si osserva che, al contrario, proprio l’accoglimento della domanda dei ricorrenti introdurrebbe un’ingiustificabile disparità di trattamento tra questi ultimi ed i medici ammessi al corso con il nuovo ordinamento, soggetti a restrizioni non previste per i medici ammessi con il pregresso sistema, mentre pure con i medici beneficiari delle sentenze del T.a.r. del Lazio si creerebbe disparità di trattamento, in conseguenza del congelamento d’interessi e rivalutazione monetaria operato dalla legge n. 370 del 1999, cui non sarebbero in ipotesi soggetti i ricorrenti attuali.<br />	<br />
S’imponeva, dunque, per la prevalenza del profilo, una <i>declaratoria d’inammissibilità</i> del ricorso introduttivo.<br />
L’appello va, dunque, <i>respinto</i>,<i> </i>con <i>salvezza</i> dell’impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di seconda istanza possono integralmente <i>compensarsi</i> per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e delle peculiarità della vicenda, nonché delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,<br />
&#8211;	<i><b>respinge</i>  l’appello;<br />	<br />
&#8211;	<i>compensa </i>spese ed onorari del giudizio di secondo grado.<br />	<br />
<i></b></i>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità<b> </b>amministrativa.<b><br />
</b><br />
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Giorgio GIOVANNINI		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Carmine  VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Rosanna  DE  NICTOLIS		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aldo   SCOLA		&#8211;	Consigliere rel. est.																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;08/02/2007&#8230;<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-516/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.516</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.515</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Chieppa Tecnoasfalti s.r.l., Vaccari Antonio Giulio s.p.a., s.i.g. s.p.a., Calcestruzzi &#038; Conglomerati Bituminosi Padova s.r.l., F.lli Girardini s.p.a. (Avv.ti F. Zambelli e M. E. Verino) c. Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato sull&#8217;illegittimità di un&#8217;intesa tra imprese produttrici di conglomerato bituminoso in violazione dell&#8217;art. 2, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Chieppa<br /> Tecnoasfalti s.r.l., Vaccari Antonio Giulio s.p.a., s.i.g. s.p.a., Calcestruzzi &#038; Conglomerati Bituminosi Padova s.r.l., F.lli Girardini s.p.a. (Avv.ti F. Zambelli e M. E. Verino) c. Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un&#8217;intesa tra imprese produttrici di conglomerato bituminoso in violazione dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) della legge n. 287 del 1990, in quanto rivolta a ripartire la produzione e a fissare prezzi minimi di vendita attraverso un consorzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Intesa restrittiva della concorrenza – Tipicità contrattuale – Illiceità della condotta – Verifica in concreto – Necessità.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Diritto antitrust nazionale – Principio della “consistenza” della restrizione – Sussiste.</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Sindacato giurisdizionale del GA sugli atti dell’Agcm – Estensione.</p>
<p>4. Processo amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio – Funzioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La tipicità di un contratto (quale quello consortile) non esclude la illiceità “antitrust” di un’intesa, che assuma la forma di tale contratto, dovendo essere verificato in concreto il suo utilizzo a fini anticoncorrenziali.</p>
<p>2. A differenza del sistema comunitario, che ha elaborato una serie di linee guida sugli accordi minori (“de minimis”) che non ricadono nei divieti, il legislatore italiano ha previsto l’ulteriore requisito della restrizione “consistente”, il cui ambito di applicazione è più ampio rispetto alla regola “de minimis” elaborata dagli organi comunitari. Pertanto, la valorizzazione del principio della ragionevolezza trova nel nostro ordinamento anche un diretto referente normativo, costituito dal requisito della consistenza ed applicabile principalmente in presenza di intese non oggettivamente anticoncorrrenziali (i c.d. “divieti per sé”). Tale principio non è peraltro applicabile allorché l’intesa contestata abbia avuto oggetto ed effetti che hanno ristretto in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato di riferimento, tenuto conto dell’obiettivo carattere restrittivo delle previsioni contenute nello statuto e nei regolamenti di un consorzio</p>
<p>3. Il giudice amministrativo può sindacare senza alcun limite tutte le valutazione tecniche, anche riferite all’individuazione del mercato rilevante, compiute dall’Autorità. Invero, con riferimento alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. “concetti giuridici indeterminati”, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’amministrazione. In particolare, il sindacato del giudice amministrativo si estende sino al controllo dell&#8217;analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall&#8217;Autorità, potendo sia rivalutare le scelte tecniche compiute da questa, sia applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame.</p>
<p>4. La consulenza tecnica, pur disposta d’ufficio, non esonera la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste,  avendo la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><B>TECNOASFALTI S.R.L., VACCARI ANTONIO GIULIO S.P.A., S.I.G. S.P.A., CALCESTRUZZI &#038; CONGLOMERATI BITUMINOSI PADOVA S.R.L., F.LLI GIRARDINI S.P.A.</B>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Zambelli e Mario Ettore Verino, ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Lima, n. 15;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, n. 7289/2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 5-12-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Verino e l&#8217;Avv. dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E    DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi proposti dalla Tecnoasfalti s.r.l., dalla Vaccari Antonio Giulio s.p.a., dalla S.I.G. s.p.a., dalla Calcestruzzi e Conglomerati Bituminosi Padova s.r.l. e dalla F.lli Girardini s.p.a. avverso la deliberazione del 1 luglio 1999, con la quale l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che le stesse società, unitamente ad altre, avevano posto in essere un&#8217;intesa tra imprese produttrici di conglomerato bituminoso in violazione dell&#8217;art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) della legge n. 287 del 1990, in quanto rivolta, attraverso il consorzio QU.VE.A., a ripartire la produzione e a fissare prezzi minimi di vendita. <br />
Con il provvedimento impugnato è stato stabilito l’obbligo delle imprese di cessare dall&#8217;attuazione e dalla continuazione dell&#8217;infrazione, e di astenersi da ogni intesa di oggetto o effetto analogo a quello accertato, e sono state irrogate, in ragione della gravità e della durata delle violazioni, sanzioni amministrative pecuniarie per i seguenti importi: alla Tecnoasfalti s.r.l., L. 271,4 milioni; alla Vaccari Antonio Giulio s.p.a., L. 189,7 milioni; alla S.I.G. s.p.a., L. 350,7 milioni; alla Calcestruzzi e Conglomerati Bituminosi Padova s.r.l., L. 390,2 milioni; alla F.lli Girardini s.p.a., infine, L. 510,5 milioni.<br />
Le suddette imprese hanno proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.<br />
L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Prima di procedere all’esame dei singoli motivi di ricorso è opportuno precisare l’oggetto dell’intesa accertata e sanzionata dall’Autorità.<br />
Le società appellanti facevano parte del Consorzio QU.VE.A., consorzio di diritto privato, senza finalità di lucro, aperto a tutte le imprese produttrici di conglomerato bituminoso aventi sede e operanti nel Veneto.<br />
L&#8217;atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno del Consorzio contenevano disposizioni volte alla ripartizione della produzione, alla fissazione di particolari condizioni e modalità di approvvigionamento del conglomerato bituminoso da parte delle stesse imprese consortili, nonché alla determinazione di prezzi minimi di vendita.<br />
In particolare, era previsto che ogni sette giorni fossero trasmessi al Consorzio i dati della produzione in modo che settimanalmente il Consorzio, sulla base dei dati trasmessi, rilasciasse statistiche sulla produzione delle imprese aderenti e fornisse indicazioni sugli scostamenti rispetto ai <i>budget</i> dichiarati.<br />
Era, inoltre, stabilito che i consorziati consegnassero al Consorzio l&#8217;elenco dei clienti acquisiti nel tempo e comunque serviti negli ultimi due anni e segnalassero preventivamente al Consorzio tutte le vendite di conglomerato bituminoso <br />
In caso di vendite eccedenti rispetto al <i>budget</i>, lo statuto e il regolamento prevedevano un duplice meccanismo di compensazione: se la produzione trimestrale eccedente non superava del 10% quella teorica, il consorziato poteva rifornirsi di conglomerato bituminoso presso un altro consorziato con un impianto vicino al cantiere e in sotto-produzione teorica, o pagare al Consorzio una somma in denaro a beneficio dei consorziati che non raggiungevano la produzione teorica; se, invece, la produzione trimestrale superava del 10% quella teorica necessaria al pareggio del bilancio, il consorziato doveva obbligatoriamente rifornirsi presso il consorziato con impianto più vicino e in sotto-produzione, pena il pagamento di una penale per comportamento anticonsortile.<br />
Inoltre, l&#8217;articolo 9 dello statuto prevedeva espressamente la fissazione di prezzi minimi, a livelli compatibili con la tutela della qualità del conglomerato bituminoso, fissati dall&#8217;Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo.<br />
Tale previsione era rafforzata dal divieto di vendite sottocosto da parte degli aderenti al Consorzio, che erano tenuti a dichiarare i propri costi medi unitari di produzione e di commercializzazione e, successivamente, le eventuali variazioni intervenute.<br />
Il rispetto delle disposizioni consortili era garantito dalla previsione di sanzioni che andavano dal richiamo, alla pena pecuniaria, sino all&#8217;esclusione dal Consorzio e dalla costituzione di un deposito di garanzia presso ciascun consorziato pari a un minimo di 100 milioni di lire in effetti cambiari di piccolo taglio e con pagamento a vista, da utilizzare<i> </i>qualora un consorziato non provvedeva al versamento della pena pecuniaria o dei versamenti e contributi a esso facenti carico (cui si aggiungeva la disponibilità di un ulteriore somma di 10 milioni di lire in contanti, a garanzia dell&#8217;immediato prelievo per le piccole infrazioni).<br />
Le descritte caratteristiche del Consorzio fanno emergere in modo evidente la configurazione di una intesa restrittiva della concorrenza, nella parte volta a fissare quote di produzione, prezzi minimi e altre condizioni incidenti sulle scelte produttive delle imprese aderenti.<br />
L&#8217;obbligo reciprocamente assunto dalle imprese di ripartire la produzione sulla base di quote storiche e di produrre solo quanto necessario al rispetto dei <i>budget</i> prestabiliti a prescindere dalla propria capacità produttiva è finalizzato a ripartire il mercato e le fonti di approvvigionamento, in violazione del divieto contenuto nell&#8217;articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 287/90.<br />
Anche l&#8217;esplicita determinazione in ambito consortile di prezzi minimi (e, quindi, uniformi) di vendita del conglomerato bituminoso costituisce una delle più gravi infrazioni alla normativa a tutela della concorrenza e del mercato in quanto elimina la concorrenza su uno degli elementi (il prezzo) più qualificanti dell&#8217;attività economica delle imprese.<br />
Tali obblighi erano, peraltro, resi cogenti da tutta una serie di pattuizioni accessorie, in precedenza menzionate, disincentivanti, anche attraverso sanzioni pecuniarie, condotte diverse da quelle (anticoncorrenziali) concordate.<br />
Tale preliminare descrizione dell’attività anticoncorrenziale rende più facile l’esame delle singole censure, tenuto conto che si tratta di una fattispecie, in cui la natura anticoncorrenziale è evidente, forse perché risalente ad un periodo storico in cui alcune imprese neanche tentavano di utilizzare strumenti più sofisticati per celare la finalità restrittiva di una intesa.<br />
In continuità con tale atteggiamento delle imprese si pone il primo motivo del ricorso in appello, con cui si sostiene la liceità dell’attività svolta dal Consorzio in quanto gli artt. 2602 e ss. del codice civile ammettono la costituzione di consorzi tra le imprese, consentendo loro di addivenire ad intese atte a disciplinare forme di collaborazione per il conseguimento di una più razionale attività economica.<br />
Secondo le appellanti, qualsiasi intesa collaborativa tra imprese, purché rientrante nel modello delineato per i consorzi dal codice civile, sarebbe lecita, dovendosi escludere <i>a priori</i> che la figura tipizzata dal codice possa prestarsi ad integrare una pratica anticoncorrenziale.<br />
Il motivo è palesemente infondato.<br />
Questa Sezione ha da tempo chiarito che la tipicità di un contratto non esclude la illiceità “antitrust” di un’intesa, che assuma la forma di tale contratto, dovendo essere verificato in concreto il suo utilizzo a fini anticoncorrenziali (Cons. Stato, VI, n. 1189/2001, Rischi Comune Milano, in relazione al contratto di coassicurazione).<br />
L’indagine deve quindi essere svolta sul piano concreto sulla base di riscontri, che dimostrino che quello specifico accordo (nel caso di specie, raggiunto in seno al Consorzio) è finalizzato a limitare la concorrenza.<br />
Risulta quasi superfluo evidenziare, quindi, che un’intesa chiaramente anticoncorrenziale, quale quella in esame, non possa certo diventare lecita o essere posta al riparo da accertamenti o sanzioni, solo perché si utilizza un contratto tipico del codice civile.<br />
Non è qui in discussione la funzione economico-sociale del contratto di consorzio né la tipicità legale dello stesso, ma il suo concreto utilizzo, avvenuto con finalità anticoncorrenziale e, quindi, per il perseguimento di interessi illeciti.<br />
Peraltro, l’art. 2 della legge n. 287 del 1990 annovera espressamente tra le tipologie di &#8220;intese&#8221; suscettibili di essere considerate anticompetitive tutte le deliberazioni “anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di <i>consorzi</i>, associazioni di imprese o altro organismi similari”.<br />
Le descritte previsioni contenute nello statuto e nel regolamento del Consorzio erano, come già detto, chiaramente idonee a limitare in modo significativo la concorrenza; si è in presenza di quello che correttamente l’Avvocatura dello Stato ha definito nell’ultima memoria “un caso di scuola” del diritto della concorrenza, relativo ad una intesa tra imprese direttamente incidente sulle principale e maggiormente rilevanti variabili competitive: il prezzo e la ripartizione della produzione.<br />
Tutte le considerazioni svolte dalle appellanti non sono in alcun modo in grado di scalfire l’evidente carattere anticoncorrenziale dell’intesa.<br />
In particolare, la definizione di prezzi minimi non può certo giustificarsi con la salvaguardia della qualità dei prodotti.<br />
Inoltre, i prezzi superiori praticati da alcune concorrenti dimostrano che gli appartenenti al Consorzio riuscivano, attraverso lo scambio di informazioni “sensibili”, ad essere al corrente e a reagire in relazione ai comportamenti degli altri appartenenti.<br />
La giurisprudenza ha chiarito che ogni operatore economico deve determinare autonomamente la propria condotta e che ciò non esclude il diritto a reagire in maniera intelligente al comportamento, constatato o atteso, dei concorrenti; è però vietato ogni contatto, diretto o indiretto, tra gli operatori che abbia per oggetto o per effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente o di mettere al corrente tale concorrente sul comportamento che l’impresa stessa ha deciso di porre in atto (cfr., cit. Dec. Comm. CECA, par.33; cit. Corte Giust., Anic, par.117; Corte Giust., C- 40/73, Suiker Unie, par.173-175; Cons. Stato, VI, n. 2199/2002).<br />
Ciascun concorrente è libero di modificare i prezzi tenendo conto del comportamento altrui, ma è vietata ogni forma di collaborazione per stabilire linea d’azione o eliminare incertezze sul reciproco comportamento (Corte Giust. CE, C 57/69 del 14.7.72, Acna). Condotte quali lo scambio di informazioni sensibili finiscono infatti per sostituire all’alea della concorrenza il vantaggio della concertazione, così erodendo i benefici che in favore dei consumatori derivano dal normale uso della leva concorrenziale, ossia dalla fisiologica tensione di ogni impresa concorrente a ritagliarsi fette di mercato proponendo condizioni, sotto il profilo economico o sul versante dei caratteri dei prodotti e dei servizi, più appetibili per il fruitore, anche in un‘ottica di prevenzione e contrasto di non conosciute iniziative degli altri operatori economici (Cons. Stato, VI, n. 2199/2002).<br />
Nel caso di specie, le imprese non si sono limitate a scambiarsi informazioni (in modo anche non consentito perché “sensibili”), ma hanno proceduto direttamente a fissare prezzi minimi di vendita.<br />
Va, infine, rilevato che la richiamata finalità mutualistica del Consorzio a nulla rileva con il concreto utilizzo (anticoncorrenziale) dello strumento e che la previsione delle sanzioni a carico di chi si discostava dall’intesa costituisce un gravissimo rafforzamento della finalità illecita, anche a prescindere dalla concreta quantificazione dell’importo delle sanzioni stesse, peraltro non così irrilevante, come sostenuto dalle appellanti.<br />
In definitiva, si è in presenza di un’intesa, consistente in previsioni statutarie e regolamentari, la cui sola descrizione è sufficiente per dimostrarne il carattere anticoncorrenziale.<br />
Peraltro, come rilevato dal Tar, si è trattato di previsioni che non sono rimaste “sulla carta”, ma che hanno trovato concreta attuazione sia con riferimento alla determinazione delle quote di produzione, sia con riguardo alla fissazione di prezzi minimi </p>
<p>3. E’ infondata anche l’ulteriore censura, con cui le appellanti deducono che l&#8217;intesa tra loro intervenuta, di per sé produttiva di effetti circoscritti ai loro rapporti interni, per poter interessare la disciplina che tutela la concorrenza avrebbe dovuto avere riflessi sul mercato, con la conseguenza di condizionarlo e di falsare il gioco della concorrenza “in maniera consistente”.<br />
Sotto un primo profilo, va rilevato che l’asserita assenza di effetti anticoncorrenziali non potrebbe comunque far venire meno l’illiceità e la sanzionabilità della condotta.<br />
Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 287/90, dopo aver precisato che si considerano intese gli accordi e/o le pratiche concordate, statuisce che sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.<br />
La norma è chiara nel richiedere la sola presenza dell’oggetto anticoncorrenziale, e non anche necessariamente dell’effetto (cfr., Corte Giust. CE, C – 219/95, Ferriere Nord, 17-7-97, par. 30 e ss.; Cons. Stato, VI, n. 2199/2002 e n. 652/2001).<br />
Peraltro, come già detto, dall’intesa in questione sono derivati anche effetti anticoncorrenziali con riferimento sia alla ripartizione della produzione che alla fissazione di prezzi minimi, come risulta dai paragrafi 87 e ss. del provvedimento impugnato in primo grado.<br />
La censura è priva di fondamento anche nella parte diretta a contestare che l’intesa sanzionata fosse idonea a restringere la concorrenza “in maniera consistente”, come richiesto dall’art. 2 della legge n. 287/90.<br />
Ai fini della configurazione dell’illecito antitrust, la necessità di una restrizione “consistente” della concorrenza è stata introdotta nella legge n. 287/90 per non colpire intese restrittive, prive di sensibili ripercussioni esterne.<br />
Nel diritto antitrust statunitense viene utilizzata la c.d. <i>“rule of reason”</i>, secondo cui sono illecite solo quelle intese produttive di una irragionevole restrizione della concorrenza.<br />
Senza dover approfondire in questa sede la questione dell’esistenza di una c.d. “<i>rule of reason comunitaria</i>” si osserva che l’applicazione in sede comunitaria di un modello di concorrenza efficace (“<i>workable</i>”) consente di non applicare i divieti antitrust ad intese restrittive, prive di sensibili ripercussioni esterne.<br />
A differenza del sistema comunitario, che ha elaborato una serie di linee guida sugli accordi minori (“<i>de minimis</i>”) che non ricadono nei divieti, il legislatore italiano ha previsto l’ulteriore requisito della restrizione “consistente”, il cui ambito di applicazione appare più ampio rispetto alla regola “<i>de minimis</i>” elaborata dagli organi comunitari (Cons. Stato, VI, n. 4362/2002).<br />
Pertanto, la valorizzazione del principio della ragionevolezza trova nel nostro ordinamento anche un diretto referente normativo, costituito dal requisito della consistenza ed applicabile principalmente in presenza di intese non oggettivamente anticoncorrrenziali (i c.d. “divieti per se”).<br />
Ciò premesso in termini generali, non può non rilevarsi che il principio invocato risulta inapplicabile in un caso, quale quello di specie, in cui l’intesa contestata ha avuto oggetto ed effetti, che hanno ristretto chiaramente in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato di riferimento, tenuto conto dell’obiettivo carattere restrittivo delle già descritte previsioni statutarie e regolamentari del Consorzio.<br />
In alcun modo può quindi ritenersi l’assenza del requisito della consistenza della restrizione di cui al sanzionato accordo.</p>
<p>4. Con altra censura le appellanti contestano l’individuazione del mercato rilevante attraverso il criterio della convenienza economica, che avrebbe dovuto condurre ad estendere il mercato anche ad altre province.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Preliminarmente, è opportuno chiarire come il giudice amministrativo possa sindacare senza alcun limite tutte le valutazione tecniche, anche riferite all’individuazione del mercato rilevante, compiute dall’Autorità.<br />
Infatti, con riferimento alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. “concetti giuridici indeterminati”, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall’amministrazione (Cons. Stato, VI, n. 2199/2002 Rc Auto; n. 5156/2002 Enel/Infostrada).<br />
Il sindacato del giudice amministrativo. è quindi pieno e particolarmente penetrante e si estende sino al controllo dell&#8217;analisi (economica o di altro tipo) compiuta dall&#8217;Autorità, potendo sia rivalutare le scelte tecniche compiute da questa, sia applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame (Cons. Stato, VI, n. 926/2004, Buoni pasto Consip).<br />
In particolare, con tale ultima decisione la Sezione ha inteso abbandonare la terminologia, utilizzata in precedenza, “sindacato forte o debole”, per porre l’attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare – senza alcuna limitazione &#8211; se il potere a tal fine attribuito all’Autorità antitrust sia stato correttamente esercitato.<br />
Tale ultimo orientamento esclude limiti alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dall’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, individuando quale unica preclusione l’impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore all’Autorità.<br />
Ciò premesso, nel caso di specie, le contestazioni mosse dalle appellanti ai criteri di individuazione del mercato rilevante e alla attuazione fatta dall’Autorità sono del tutto generiche e in alcun modo scalfiscono l’analisi contenuta nell’impugnato provvedimento.<br />
Si tratta di una analisi approfondita, con cui è stato messo in evidenza come l&#8217;attività di produzione e vendita del conglomerato bituminoso si svolga in un ambito territoriale molto ravvicinato intorno all&#8217;impianto di produzione; tale area normalmente non supera i 30-40 chilometri dall&#8217;impianto di produzione e può, in particolari condizioni, estendersi fino a circa 70-80 chilometri dallo stesso. Una tale distanza ha consentito di circoscrivere il mercato in esame all&#8217;interno di confini provinciali o pluriprovinciali.<br />
Tali elementi sono stati confermati da tutte le imprese di settore non aderenti al Consorzio, nonché dalle imprese acquirenti contattate nel corso dell’istruttoria e dall&#8217;Anas.<br />
La (non molto) diversa indicazione delle appellanti, tesa a dimostrare &#8220;un raggio di almeno 100 chilometri dall&#8217;impianto” non è supportata da idonei elementi probatori, tenuto anche conto che gli stessi listini prezzi del Consorzio prevedevano costi di trasporto per distanze non superiori agli 80 chilometri.<br />
Ciò conferma la correttezza dell’individuazione del mercato rilevante effettuata dall’Autorità.</p>
<p>5. Possono a questo punto essere esaminati i motivi di ricorso attinenti alle sanzioni irrogate.<br />
Si ricorda che alla data di adozione dell’impugnato provvedimento l’art. 15 della legge n. 287/90 prevedeva, per le infrazioni gravi, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da quantificare tra l’1 e il 10 % del fatturato realizzato da ciascuna impresa relativamente ai prodotti oggetto dell’intesa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.<br />
Le appellanti evidenziano che il Consorzio era stato costituito per la produzione e la vendita del conglomerato bituminoso e si lamentano dell’inclusione nel fatturato di riferimento anche degli importi riferiti agli inerti e ad attività, quali il trasporto e la posa del conglomerato stesso.<br />
Al riguardo, si osserva innanzitutto che l&#8217;Autorità ha basato le proprie determinazioni sui volumi di fatturato che le stesse imprese le avevano fornito, in risposta a richieste di informazioni di univoco tenore (in relazione alle quali non risultano essere state sollevate perplessità di alcun tipo all&#8217;epoca del procedimento). <br />
In secondo luogo, non è ragionevole separare il fatturato del conglomerato bituminoso da quello degli inerti, in quanto il primo viene ottenuto miscelando il bitume proprio con materiali inerti, che costituiscono quindi una materia prima e non appartengono  ad un mercato diverso.<br />
Inoltre, come rilevato dal Tar e non smentito con idonei elementi probatori, le ricorrenti non hanno dimostrato di avere svolto attività di vendita di inerti a terzi e di avere incluso il relativo fatturato nell&#8217;ambito di quello relativo alla “produzione di conglomerato bituminoso”.<br />
Allo stesso modo, con riferimento al servizio di posa del manto stradale, va rilevato che l&#8217;attività del Consorzio ha riguardato principalmente tutta l&#8217;attività di produzione del conglomerato bituminoso degli impianti ubicati in area consortile, sia essa destinata a soddisfare il fabbisogno interno degli aderenti sia essa destinata a terzi, senza distinzione tra le sole vendite di conglomerato e le vendite per le quali la medesima impresa, o sue società controllate o controllanti, offre in aggiunta il servizio di stesa. <br />
Oggetto della disciplina consortile è stato anche l&#8217;eventuale attività di trasporto del conglomerato bituminoso dall&#8217;impianto di produzione al cantiere cliente.<br />
La scomposizione delle voci del fatturato operata da alcune società appellanti costituisce, quindi, un inammissibile tentativo di ridurre la base sui cui calcolare la sanzione.<br />
Né è rilevante che una delle appellanti (F.lli Girardini s.p.a.) produca un &#8220;conglomerato particolare con basalti e porfido&#8221;, in quanto si tratta comunque di un conglomerato, rientrante tra i prodotti oggetto dell’intesa e non rispondente ad una domanda diversa da quella che alimenta e contrassegna il mercato dei conglomerati tradizionali (almeno, alcuna prova è stata fornita al riguardo, non potendo questa derivare solo dal maggiore prezzo, trattandosi peraltro di intesa non limitata alla fissazione del prezzo).<br />
Inoltre, con riferimento ai fatturati dei prodotti asseritamente solo similari al conglomerato bituminoso (&#8220;oleati, emulsioni, sabbia,  &#8230; nonché il bitume puro e l&#8217;emulsione bituminosa&#8221;), le appellanti si sono limitate a riproporre il motivo, dichiarato dal Tar inammissibile perché tardivamente proposto, senza contestare la dichiarazione di inammissibilità.<br />
Pretestuosa risulta, inoltre, essere la richiesta di consulenza tecnica di ufficio per il calcolo dell’esatto ammontare della sanzione, in quanto in assenza di errori nella quantificazione della sanzione da parte dell’Autorità, non si comprende quale accertamento debba essere chiesto al consulente.<br />
Le appellanti tentano di rimediare attraverso la richiesta di consulenza al mancato assolvimento del proprio onere probatorio, sostenendo che sarebbe stato “fuori luogo esibire in processo al giudice, che è un giurista, l’intera contabilità della ditta”.<br />
In tal modo, riconoscono di chiedere la consulenza in luogo della non avvenuta produzione di elementi probatori, ma ciò non è ammissibile, in quanto la consulenza tecnica, pur disposta d’ufficio, non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, ma ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute (Cons. Stato, VI, n. 1261/2004).<br />
E’, infine, infondato l’ultimo profilo della censura, con cui si deduce la sproporzione della sanzione, irrogata solo in funzione dell’oggetto anticoncorrenziale dell’intesa e senza tenere conto della sollecitudine delle imprese nell’adeguarsi alle prescrizioni dell’Autorità, della situazione economica delle singole imprese e dello spirito collaborativo dimostrato dalle stesse.<br />
Innanzitutto, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza deve ritenersi che la condotta sanzionata integri un’intesa particolarmente grave, avente non solo l’oggetto ma anche effetti anticoncorrenziali.<br />
Inoltre, l’Autorità ha tenuto conto degli elementi sopra menzionati e ha ritenuto di differenziare la sanzione in relazione alle singole posizioni delle imprese, senza superare comunque la metà del massimo irrogabile.<br />
La sanzione è stata, quindi, quantificata in corretta applicazione della legge e, anche esercitando un sindacato giurisdizionale pieno comprendente l’eventuale sostituzione della sanzione (Cons. Stato, VI, n. 4362/2002), quest’ultima  risulta essere congrua per tutte le imprese appellanti.</p>
<p>6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />
Alla soccombenza delle società appellanti seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. <br />
Condanna le società appellanti in solido alla rifusione, in favore dell’Autorità appellata, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 25.000,00 oltre IVA e C.P..<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5-12-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giorgio Giovannini			&#8211;		Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis			&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			&#8211;		Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;08/02/2007&#8230;<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.963</a></p>
<p>Pres. F. Giamportone, est. M. Abbruzzese Luisa Mondillo (Avv. Giovanni Basile) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace) sugli interventi non ammessi a sanatoria ex art. 32, co. 27, lett. d), L. n. 326/2003 e sulla natura vincolata del conseguente diniego sull&#8217;istanza di sanatoria 1. Edilizia e Urbanistica – Abusi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Giamportone, est. M. Abbruzzese<br /> Luisa Mondillo (Avv. Giovanni Basile) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace)</span></p>
<hr />
<p>sugli interventi non ammessi a sanatoria ex art. 32, co. 27, lett. d), L. n. 326/2003 e sulla natura vincolata del conseguente diniego sull&#8217;istanza di sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di condono cd. paesaggistico – Rilevanza solo penale – Profilo della sanabilità dell’opera – Non incide.<br />
2. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Interventi soggetti a D.I.A. – Assenza del previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – Titolo abilitativo formatosi per silentium dell’Amministrazione – Non operativo ex lege.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Nuova edificazione in zona vincolata non conforme al P.T.P.- Sanatoria – Inammissibile ex art. 32, co. 27, lett.d), legge n. 326/2003.</p>
<p>4. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Interventi non ammessi a sanatoria ex lege &#8211; Istanza di condono cd. paesaggistico – Diniego – Natura vincolata del provvedimento e irrilevanza dell’apporto partecipativo dell’interessato – Comunicazioni di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Non sono dovute.</p>
<p>5. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Interventi non ammessi a sanatoria ex lege &#8211; Istanza di condono cd. paesaggistico – Parere della C.E.I. – Irrilevanza nell’ambito del procedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il condono cd. paesaggistico ha rilevanza esclusivamente penale, non incidendo sul diverso ed autonomo profilo della sanabilità edilizia dell’opera (1).</p>
<p>2. In assenza del previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico insistente nella zona, la D.I.A. è ex lege non operativa, di talché gli interventi effettuati in seguito al silenzio dell’Amministrazione non sono coperti da idoneo titolo abilitativo.</p>
<p>3. L’intervento di nuova edificazione in zona vincolata non conforme alla strumentazione urbanistica ed urbanistico-paesaggistica esistente (P.T.P.), concreta le due condizioni poste dall’art. 32, co. 27, lett. d), legge n. 326/2003, il cui cumulo è ostativo alla condonabilità del manufatto (2).<br />
4. Attesa la natura vincolata del provvedimento di diniego paesaggistico per opere non ammesse alla sanatoria ex lege, nonché l’irrilevanza dell’apporto partecipativo dell’interessato, l’Amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento e i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza.</p>
<p>5. Il parere della C.E.I. è irrilevante nel procedimento che esita l’istanza di condono ambientale, laddove le opere abusive non rientrino nelle ipotesi per le quali la legge ammette la possibilità di sanatoria.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., Cons. Stato, sez. IV, Ord. n. 62256/2006.<br />
(2) Cfr., Cons. Stato, sez. IV, Ord. 6232/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA in forma semplificata</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n.8293 del 2006 proposto da</p>
<p><B>MONDILLO LUISA</B>, rappresentata e difesa dall’avv.Giovanni Basile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tino di Camaino n.6,<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
<B>COMUNE DI POZZUOLI</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Storace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.207,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensiva, del provvedimento del Dirigente del II Dipartimento Gestione tutela e viluppo del territorio del Comune di Pozzuoli n.40595 del 31.10.2006, con il quale si dispone il rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria inoltrata dalla ricorrente ex art. 32 della L.24.11.2003, n.326 assunta al prot. n.49365 e contestualmente si ordina la demolizione delle opere; di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007, il Cons. Maria Abbruzzese;<br />
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;<br />
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9 L.205/2000;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente impugna gli atti in epigrafe individuati aventi ad oggetto diniego di condono e conseguente demolizione relativamente ad opere edilizie abusive realizzate in Pozzuoli, alla via Monterusso (nel N.C.T. del Comune di Pozzuoli al f.22, p.lla 616)..<br />
Premette la ricorrente di aver realizzato mediante D.I.A. inoltrata in data 3.10.2002, assentita <i>per silentium</i> dall’Amministrazione, interventi di rifacimento di muri di demolizione  e contenimento preesistenti ed un nuovo manufatto con attiguo prefabbricato di forma rettangolare, per il quale aveva presentato dapprima istanza di accertamento di conformità, successivamente istanza di condono e da ultimo istanza di compatibilità paesaggistica; avverso il provvedimento impugnato, che contestualmente rigetta l’istanza di condono ed ordina la demolizione di tutte le opere intraprese sul rilievo che le stesse sono realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e non sarebbero conformi alle disposizioni del Piano Paesistico vigente, deduce: 1) <u>Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.37 e ss. della L.15.12.2004 n.308 che ha apportato modificazioni al D.Lgs. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L.326/2003 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 3 della L.7.8.1990, n.241 – Contraddittorietà tra atti – Manifesta ingiustizia</u>: il Comune non si è pronunciato sull’istanza di condono ambientale presentata dalla ricorrente; non rileva pertanto la circostanza assunta dal Comune in ordine alla natura vincolata del territorio sul quale insiste l’opera, nona vendo il medesimo Comune dato corso al procedimento inteso alla sanatoria “ambientale” dell’opera; 2) <u>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D.P.R. 6.6.2001, n.380 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e/o 37 del D.P.R. 6.6.2001, n.380 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per omessa ponderazione della situazione contemplata</u>: il provvedimento è illegittimo nella parte in cui ordina la demolizione anche delle opere di recinzione e contenimento assentite dal Comune con D.I.A.; è ultroneo il riferimento al parere negativo della C.E.I. sull’istanza di  accertamento di conformità, che è stata superata dall’intervenuta presentazione dell’istanza di condono; 3) <u>Violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 27, della L.24.11.2003, n.326 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della L.23.12.1994, n.724 – Violazione e falsa applicazione della L.28.2.1985, n.47 – Violazione e falsa applicazione del D.M.12.9.1957 – Violazione falsa applicazione del D.Lgs. 22.1.2004, n.42 – Illegittimità derivata – Violazione del giusto procedimento – Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Altri profili</u>: il provvedimento è stato assunto sulla base della L.R.n.10/2004 che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale; in ogni caso il Dirigente ha fornito un’erra interpretazione della disposizione di cui all’art. 32 comma 27 della L. n.326/2003, considerando incondonabile l’opera perchè in contrasto con le disposizioni del P.T.P. dei Campi Flegrei; in realtà l’incondonabilità è prevista dalla norma solo ove il vincolo esistente sia di inedificabilità assoluta, ben potendosi in tutti gli altri casi richiedere ed ottenere il parere favorevole delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli ex art. 32 L.47/85; i vincoli ostativi peraltro sono solo quelli che gravano direttamente sul bene e non già i vincoli “generici”; 4) <u>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n.326/2003 – Violazione d gli artt.3, 7, 8, 9, 10 , 10-bis e 21-octies della L. n.241/90 – Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. – Violazione dei principi generali vigenti in subiecta materia – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere epe difetto di istruttoria e di motivazione – Manifesta ingiustizia – travisamento – Altri profili</u>: la motivazione adottata, in carenza di adeguata istruttoria, è insufficiente a dare conto del diniego di condono; alla ricorrente non è stata consentita l’utile partecipazione procedimentale; non sono stati comunicati previamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza né è stata data idonea comunicazione di avvio del procedimento;  5) <u>Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. n.326/2003 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 96 del T.U. n.267/2000 – Violazione falsa applicazione della L.R. n.19/2001 – Violazione del regolamento edilizio del Comune di Pozzuoli – Illegittimità derivata – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione – Contraddittorietà tra atti – travisamento ed altri profili</u>: non è stato acquisito il necessario parere della Commissione per il Paesaggio né la relazione tecnica del Responsabile del procedimento; 6) <u>Illegittimità derivata</u>: la intimata demolizione è inficiata, in via derivata, di tutti i vizi di legittimità sollevati in relazione al diniego di condono.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Si costituiva il Comune di Pozzuoli, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
All’esito della udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2007,  il Collegio riservava la decisione.<br />
Il ricorso che ne occupa riguarda il diniego di condono pronunciato dal Comune di Pozzuoli, contestualmente al conseguenziale ordine di demolizione, di fabbriche abusive realizzate in Pozzuoli, alla via Monterusso.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Quanto al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi, come da indirizzo consolidato della Sezione, da ultimo autorevolmente confermato dal Consiglio di Stato, la rilevanza solo penale del cd. “condono paesaggistico”, che non incide sul diverso ed autonomo profilo della sanabilità edilizia dell’opera (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, Ord. n.62256/2006); ne consegue la irrilevanza, ai fini che ne occupano, dell’istanza proposta.<br />
Infondato è altresì il rilievo relativo alla assunta legittimità dell’intervento relativo ai muri di contenimento e recinzione che sarebbero coperti da D.I.A., che tuttavia, in assenza del previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico insistente nella zona, è <i>ex lege</i> non operativa; pertanto deve ritenersi che anche le fabbriche in questione non sono coperte da idoneo titolo abilitativi.<br />
Quanto al terzo motivo di ricorso, considera il Collegio che, diversamente da quanto sostiene parte appellante, l’intervento è sicuramente riconducibile tra quelli non ammessi a sanatoria ex art. 32, comma 27, lett.d) L. n.326/2003, così come esaustivamente motivato nel provvedimento impugnato di diniego di condono, trattandosi di nuova edificazione in zona vincolata non conforme alla strumentazione urbanistica ed urbanistico-paesaggistica esistente (P.T.P.), nella ricorrenza, cioè, di entrambe le condizioni previste dal citato comma 27, lett.d), il cui cumulo è ostativo alla condonabilità del manufatto (cfr., in fattispecie analoga, Cons. di Stato, sez.IV, Ord. n.6232/2006), e tanto a prescindere dalle vicende inerenti la normativa regionale, la cui indicazione, nel <i>corpus</i> del provvedimento impianto, è ultronea e la cui intervenuta caducazione, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, non incide sulla sostanziale tenuta dell’impianto motivazionale (retto dal riferimento alla legge statale).<br />
Del pari infondati solo i rilievi relativi ai vizi procedimentali (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), attesa la natura sicuramente vincolata del provvedimento e la irrilevanza dell’eventuale apporto partecipativo dell’interessata che non ha addotto, neppure nella presente sede giudiziale, elementi tali da modificare l’esito del procedimento.<br />
Del pari non rilevante è il parere della C.E.I. sul condono, la cui omissione nel procedimento <i>de quo</i> viene rilevata dalla ricorrente come motivo di illegittimità, in considerazione della espressa e dichiarata inammissibilità dell’istanza per palese estraneità dell’opera alle fattispecie normativamente previste.<br />
La legittimità del diniego di condono, motivato correttamente in relazione alle ragioni giuridiche che vi ostano, giustifica la consequenziale ordinanza di demolizione, in relazione alla quale, peraltro, la ricorrente, ha sollevato solo vizi di legittimità derivata.<br />
Il ricorso va pertanto respinto giacché infondato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI,</b> pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Pozzuoli che si liquidano in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Filippo     GIAMPORTONE        &#8211;       Presidente<br />
Maria        ABBRUZZESE           &#8211;       Componente est.  <br />
Sergio       ZEULI                          &#8211;       Componente   </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-2-2007-n-963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2007-n-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2007-n-101/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2007-n-101/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.101</a></p>
<p>Lucia Tosti – Presidente, Rosa Panunzio – Estensore S. Scardaccio (avv. C. Murru) c. Comune di Sinnai (avv. A. P. Cannas) e nei confronti di G. Palomba (avv. M. Pisano e G. Ghia) e di P. Pilleri e S Pedditzi (n.c.) sulle modalità della nomina consiliare dei componenti del Collegio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2007-n-101/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2007-n-101/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lucia Tosti – Presidente, Rosa Panunzio – Estensore<br /> S. Scardaccio (avv. C. Murru) c. Comune di Sinnai (avv. A. P. Cannas) e nei confronti di G. Palomba (avv. M. Pisano e G. Ghia) e di P. Pilleri e S Pedditzi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità della nomina consiliare dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, nelle more dell&#8217;unificazione degli ordini e degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comuni e Province – Collegio dei Revisori dei Conti – Nomina dei componenti da parte del Consiglio Comunale – Riserva di un posto a favore di un iscritto all’Albo dei Ragionieri – Sussistenza – Disciplina transitoria – Portata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da parte del Consiglio Comunale, trova applicazione l’art. 234, D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) che riserva alle due categorie (dei commercialisti e dei ragionieri) un posto nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente locale. Tale interpretazione è confermata dall’art. 78, comma 3, D. Lgs. n. 139/2005, che appare inequivoco nel prevedere che le norme che richiamano, nel loro testo, gli iscritti all’ordine di nuova istituzione (non ancora tuttavia efficace), devono intendersi come riferite, fino al 31.12.2007, indifferentemente ai commercialisti ed ai ragionieri, poiché solo da tale data questi ordini saranno soppressi. L’art. 78, comma 3, D. Lgs. n. 139/05 ha quindi una mera portata interpretativa ed esplicativa e, come tale, non può determinare l’abrogazione di norme che impongano la separata scelta di soggetti iscritti ancora nei distinti albi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1071/2006 proposto da</p>
<p><B>SCARDACCIO SILVIA,</B> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Corrado Murru, presso il cui studio in Cagliari, via San Saturnino n. 85/A, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <B>COMUNE DI SINNAI</B>, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Pasquale Cannas, con elezione di domicilio in Cagliari, via Dante n. 19, presso lo studio del medesimo legale;</p>
<p>                                                          e nei confronti<br />
del signor <b>Giuseppe Palomba</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisano e Giovanni Ghia, presso il cui studio in Cagliari, via Puccini n. 2, ha eletto domicilio;<br />
e di Piero Pilleri e Simonetta Pedditzi, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per l&#8217; annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione del Consiglio comunale di Sinnai, n. 38 del 20 settembre 2006, avente ad oggetto la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti del comune, per il triennio 2006/2009</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti di costituzione in giudizio e memorie del Comune intimato e del controinteressato Palomba;<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Designato relatore il Cons. Rosa Panunzio;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente è iscritta all’Albo dei ragionieri e periti commerciali, Collegio di Cagliari, perciò in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di componente del Collegio dei revisori presso i comuni, nel posto riservato ai ragionieri, oltre che nel posto riservato al Presidente, revisore dei conti, essendo in possesso della relativa iscrizione; la stessa, con raccomandata spedita in data 6/7/2006, presentava al comune di Sinnai la richiesta di far parte del Collegio dei revisori.<br />
In data 29/9/2006 si riuniva il Consiglio comunale che procedeva alla votazione dei componenti del Collegio a scrutinio segreto, ad esito della quale venivano votati tre professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti.<br />
Con deliberazione n. 38 del 20/9/2006, il Consiglio comunale nominava il Collegio dei revisori per il triennio 2006/2009, composto dai suddetti Dottori commercialisti.<br />
Contro questa deliberazione propone, l’interessata, ricorso giurisdizionale, notificato il  17 novembre 2006 e depositato il 7 dicembre 2006, deducendo i seguenti motivi censura: violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 234, comma 2°, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; violazione degli articoli 58 e 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; violazione dell’articolo 60 dello Statuto comunale; violazione dell’articolo 12 e 15 delle preleggi. <br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione resistente, che controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto.<br />
Si è costituito in giudizio anche un controinteressato, il dott. Palomba, che, eccepisce, pregiudizialmente, la carenza di interesse del ricorso in capo alla ricorrente e, nel merito, ne chiede il rigetto.<br />
Alla Camera di Consiglio del 24.1.2007 i procuratori delle parti sono stati avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La palese fondatezza del ricorso consente, ai sensi dell’art. 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Si esamina, in quanto pregiudiziale, l’eccezione di carenza di interesse al ricorso, sollevata dalla difesa del controinteressato costituito.<br />
Assume quest’ultimo che, nel caso di specie, la ricorrente non è legittimata ad impugnare il provvedimento di nomina dei tre controinteressati, in quanto il suo interesse alla rimozione degli atti della procedura non è diverso da quello di qualunque terzo: si tratta cioè di un interesse di mero fatto non qualificabile come posizione giuridica di interesse legittimo: laddove, difatti, l’amministrazione rinnovi il procedimento di nomina, potrà scegliere un differente soggetto fra gli iscritti all’albo dei ragionieri.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Ad avviso del Collegio, la ricorrente, nel momento in cui ha proposto al comune la propria candidatura alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti (con raccomandata spedita il 6.7.2006 e ricevuta il 10.7.2006) ed ha allegato il proprio curriculum professionale, ha assunto una posizione differenziata e qualificata rispetto alla successiva determinazione del Consiglio comunale e quindi vanta un “interesse strumentale” all’annullamento della delibera impugnata, annullamento che rimette in gioco anche la sua nomina.<br />
Non risulta infatti che il comune avesse formalizzato le modalità di scelta dei componenti, o fissato criteri selettivi, o imposto specifici titoli, o previsto modalità di individuazione dei soggetti da incaricare, sicchè si possono considerare interessati in modo uniforme ed indifferenziato  tutti i soggetti iscritti ai vari albi ed a maggior ragione ha un interesse specifico la ricorrente, che ha comunque inoltrato una richiesta di partecipazione.   <br />
Come la giurisprudenza ha costantemente affermato, ai fini dell&#8217;interesse al ricorso, è sufficiente la sussistenza dell&#8217;interesse strumentale al rinnovo del procedimento, dal quale possa derivare a colui che allo stesso ha partecipato ( e tale è la posizione della ricorrente), anche la sola possibilità di vedere favorevolmente considerata la propria posizione. Coerentemente sussiste, nel caso di specie, un interesse attuale e concreto della ricorrente a vedere nuovamente valutata la propria domanda, indipendentemente dal successivo esito del procedimento.<br />
Nel merito, si deduce, con l’unico articolato motivo di censura che, in base all’art. 234 del TUEL (n. 267/2000), del Collegio dei revisori nei comuni deve necessariamente fare parte anche un soggetto iscritto all’albo dei ragionieri, e questo anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, articoli n. 58 e 78.<br />
La tesi, ad avviso del Collegio, è fondata e deve essere accolta anche alla luce di due recenti sentenze del TAR Umbria (n. 556/2006) e del TAR Piemonte (n. 4649/2006) e dell’ordinanza del TAR Calabria, sez. II (n. 23/2007), decisioni tutte che si condividono.<br />
Il quadro normativo in cui la fattispecie in esame si colloca è il seguente.<br />
L’elezione del Collegio dei revisori nei comuni con più di 5.000 abitanti è disciplinata dall’art. 234, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000, che così recita:<br />
“<i>1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.<br />
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:<br />
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;<br />
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;<br />
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri”.<br />
</i>Tale disposizione non risulta abrogata né modificata, quanto meno  espressamente.<br />
A sua volta l’art. 78, comma 3, del d. lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) statuisce: “<i>Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai “dottori commercialisti o esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei “dottori commercialisti” ed agli iscritti negli albi dei “ragionieri e periti commerciali”</i>.<br />
Alla luce di tale norma transitoria, l’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000 dovrebbe essere interpretato, secondo l’amministrazione, nel senso che il richiamo ivi contenuto agli iscritti nell’albo dei “dottori commercialisti” ed agli iscritti nell’albo dei “ragionieri” vada riferito alla nuova categoria professionale dei “dottori commercialisti o esperti contabili” di cui al d. lgs. n. 139/2005.<br />
La nuova disciplina legislativa, in altre parole, avrebbe sostituito il riferimento alle precedenti categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri con il riferimento alla nuova categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attuando la sostanziale equiparazione degli iscritti ai due albi (così T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12 agosto 2006, n. 425) e consentendo quindi di attingere, nella scelta di più soggetti da nominare, anche al solo albo dei commercialisti. <br />
Il Collegio non condivide tale interpretazione, in quanto, secondo le norme transitorie del d. lgs. n. 139/2005, l’ordine dei dottori commercialisti e il collegio dei ragionieri, con i rispettivi albi professionali, restano in vita fino al 31 dicembre 2007.<br />
Come afferma il TAR Piemonte (sent. N. 4649/2006 sopra citata): “<i>Statuisce l’art. 58 che gli ordini dei dottori commercialisti e i collegi dei ragionieri e dei periti commerciali istituiti in un circondario di tribunale sono soppressi a far data dal 1° gennaio 2008 e sostituiti, dalla medesima data, dall’ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.<br />
L’art. 59 prevede la soppressione, sempre a far data dal 1° gennaio 2008, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, sostituiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.<br />
L’art. 61, infine, prevede che i consigli locali dei neoistituiti ordini provvedano, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell’Albo unico (comma 1); coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali verranno iscritti nella sezione A di tale Albo (comma 4), rispettivamente con il titolo di “dottore commercialista” e di ragioniere commercialista” (comma 6). <br />
L’unificazione degli ordini e degli albi, pertanto, sarà efficace solamente dal 1° gennaio 2008.<br />
Fino a tale data gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri continuano a costituire categorie professionali distinte.<br />
Ne consegue che continua a trovare applicazione (non potendosi ritenere implicitamente modificato) l’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 che riserva alle due categorie un posto nel collegio dei revisori dell’ente locale.<br />
Non è di ostacolo a tale conclusione il disposto dell’art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005 il quale non può essere interpretato nel senso che si intendano soppresse fin d’ora le distinzioni tra le due categorie professionali previste dalla legislazione vigente, opponendosi a tale conclusione il tenore non univoco della disposizione, in rapporto alla chiarezza delle altre disposizioni transitorie sopra richiamate (cfr. T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556).”<br />
</i>Ad avviso del Collegio la disposizione appare invece inequivoca e, secondo il suo tenore letterale, va interpretata nel senso che le norme che richiamano, nel loro testo, gli iscritti all’ordine di nuova istituzione, (non ancora, tuttavia, efficace), devono intendersi come riferite, fino al 31.12.2007, indifferentemente ai commercialisti ed ai ragionieri, poiché solo da  tale data questi ordini saranno soppressi.<br />
Tale norma ha quindi un mera portata interpretativa ed esplicativa  e, come tale,  non può determinare  l’abrogazione di norme che impongano la separata scelta di soggetti iscritti ancora nei distinti albi.<br />
Conclusivamente ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto, per l’effetto viene annullata la deliberazione impugnata, dovendo il Consiglio comunale nominare nel Collegio dei revisori un soggetto iscritto all’albo dei ragionieri, così come prescritto dall’art. 234 del TUEL.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio, attesa la novità della questione.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>              Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.<br />
Spese  compensate.  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>Lucia Tosti 	&#8211; Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio 	&#8211; Consigliere, est.;<br />	<br />
Francesco Scano                           	&#8211; Consigliere;																																																																																												</p>
<p align=center>
Depositata in Segreteria il 08/02/2007</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-2-2007-n-101/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.2800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-2-2007-n-2800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-2-2007-n-2800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-2-2007-n-2800/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.2800</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Vidiri – P.M. Palmieri Ospedale della Carità (avv.ti Rinaldi, Aschieri) c. Ferrari sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie di lavoro i cui fatti posti a fondamento della domanda siano successivi al 30 giugno 1998 Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie di lavoro – Fatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-2-2007-n-2800/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.2800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-2-2007-n-2800/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.2800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Vittoria – <i>Rel.</i> Vidiri – P.M. Palmieri<br /> Ospedale della Carità (avv.ti Rinaldi, Aschieri) c. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie di lavoro i cui fatti posti a fondamento della domanda siano successivi al 30 giugno 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211;  Controversie di lavoro – Fatti successivi al 30 giugno 1998 – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sul pubblico impiego i cui fatti posti a fondamento della domanda, costituendi la causa petendi di questa, siano tutti successivi alla data di riferimento del 30 giugno 1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9485_CAS_9485.pdf">cliccaqui </a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-2-2007-n-2800/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.2800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2007-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2007-n-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2007-n-108/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.108</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, O. Settesoldi – Estensore B. K. (avv. P. Pericolo) c il MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.) sull&#8217;applicabilità, in via analogica, dell&#8217;art. 22, comma 11 T.U. n. 286/98 in materia di perdita del posto di lavoro in caso di mancata concretizzazione dell&#8217;assunzione al lavoro per volontà del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2007-n-108/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2007-n-108/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, O. Settesoldi – Estensore<br /> B. K. (avv. P. Pericolo) c il MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità, in via analogica, dell&#8217;art. 22, comma 11 T.U. n. 286/98 in materia di perdita del posto di lavoro in caso di mancata concretizzazione dell&#8217;assunzione al lavoro per volontà del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla-osta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Controinteressato – In tema di nulla osta all’ingresso in Italia dello straniero – Inconfigurabilità – Ragioni.</p>
<p>2. Straniero – Permesso di soggiorno – Diniego – In caso di mancata assunzione per volontà del datore di lavoro – Illegittimità – Applicazione analogica art. 22 comma 11, T.U. n. 268/98 &#8211; Possibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il soggetto che aveva ottenuto il nulla osta per l’ingresso dello straniero nel territorio italiano ai fini di assunzione non rivesta natura di controinteressato rispetto all’atto con cui viene rifiutato il permesso di soggiorno e rispetto al rigetto del ricorso gerarchico relativo a tale atto. La posizione del datore di lavoro che ha deciso di negare l’assunzione è indifferente agli esiti del procedimento di cui trattasi, che non incide sulla sussistenza dell’obbligazione di assunzione.<br />
2. E’ illegittimo il diniego di permesso di soggiorno qualora la mancata concretizzazione dell’assunzione al lavoro, che aveva consentito il rilascio di un nulla-osta per l’ingresso dello straniero nel territorio italiano, dipenda dalla volontà del datore di lavoro, che ha deciso di non assumere il lavoratore; tale situazione, infatti, può essere assimilata all’ipotesi di perdita del posto di lavoro, talché è corretta l’applicazione analogica della norma di cui all’art. 22, comma 11 del T.U. n. 286/1998, dettata per il caso di perdita del posto di lavoro. (2)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nulla in termini in questa Rivista.<br />
(2) In massima viene richiamato il precedente del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 742/06, che aveva ritenuto la necessità di estendere in via analogica l’art. 22, comma 11, T.U. n. 286/98, nel testo vigente. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
Vincenzo Borea	&#8211; Presidente .<br />	<br />
Oria Settesoldi	 &#8211; Consigliere, relatore<br />	<br />
Vincenzo Farina	 &#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso <b>n. 578/2006</b> proposto da <B>B. K.</B>,  rappresentato e difeso dall’avv. Piero Pericolo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo Tribunale;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;<br />
<b></p>
<p align=center>
per</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>l’annullamento del Decreto dd. 8 novembre 2005 del Prefetto di Udine di reiezione del ricorso gerarchico avverso Decreto del Questore di Udine dd. 15 settembre 2003 di rifiuto del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ed ogni atto presupposto , connesso consequenziale o comunque collegato;</p>
<p>	Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio 10 gennaio 2007  relatore il Consigliere Oria Settesoldi &#8211; i difensori delle parti presenti;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorrente impugna la reiezione del ricorso gerarchico da lui proposto avvero il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
Espone di essere entrato in Italia nel luglio 2002 a seguito del rilascio di visto di ingresso per motivi di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato presso la ditta individuale Miloni Gianfranco di Buia che aveva ottenuto il nulla osta per il suo ingresso.  L’assunzione però non veniva effettuata ed il ricorrente afferma che solo con la notifica dell’avviso di avvio del procedimento volto al rifiuto del permesso di soggiorno apprendeva dalla asserita volontà del Milioni di non dar corso al contratto.<br />
Il ricorso deduce in primis che l’atto impugnato è stato notificato solamente in lingua italiana, il che ne comporterebbe la radicale nullità, che affliggerebbe anche l’atto di rifiuto oggetto di impugnazione gerarchica in quanto tradotto solo in francese.  Si deduce poi il difetto di istruttoria e la violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti di legge art. 22 co. 11 D.lg. 286/98.<br />
Il contratto di lavoro non potrebbe ritenersi non perfezionato in quanto concluso al momento in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell’accettazione ex art. 1326 c.c., per cui dovrebbe in ogni caso applicarsi l’art. 22 succitato.  Si censura poi la mera definizione come “ininfluenti” dei motivi di ricorso gerarchico per violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/90.<br />
La resistente amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato quale dovrebbe ritenersi il Miloni.<br />
Nel caso di specie il Collegio ritiene che il soggetto che aveva ottenuto il nulla osta per l’ingresso dello straniero non rivesta natura di controinteressato rispetto all’atto con cui gli viene rifiutato il permesso di soggiorno e, ovviamente, rispetto al rigetto del ricorso gerarchico riguardante tale atto.  Non riguardando infatti tale atto la sussistenza dell’obbligazione di assunzione la posizione del datore di lavoro che ha cambiato idea risulta infatti indifferente agli esiti del procedimento di cui trattasi.<br />
Quanto al merito questo TAR ha già avuto occasione di affermare con la precedente sentenza n. 742/2006 che “  … il Collegio ritiene si debba fare applicazione analogica della norma di cui all’art. 22, comma 11 del TU. N. 286/1998, dato che la mancata concretizzazione dell’assunzione può essere nel caso di specie assimilata all’ipotesi di perdita del posto di lavoro.”  Si ritiene pertanto che anche il presente ricorso vada accolto facendo riferimento al succitato precedente giurisprudenziale. <br />
Ciò premesso ritiene il Collegio che il ricorso vada trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000,  per  la manifesta fondatezza.<br />
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il contributo unificato che segue la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo <b>accoglie</b> e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
	Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese del contributo unificato e compensa le restanti spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il   10 gennaio 2007.</p>
<p><b>Depositata nella segreteria del Tribunale il 8 febbraio 2007 </b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2007-n-108/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2007 n.617</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-2-2007-n-617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-2-2007-n-617/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-2-2007-n-617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2007 n.617</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione da un concorso per titoli all’assunzione di 25 atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato se i titoli del ricorrente lo qualificano come atleta di interesse nazionale, ma in una classe (di peso) diversa da quella prevista nel bando di concorso. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-2-2007-n-617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2007 n.617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-2-2007-n-617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2007 n.617</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione da un concorso per titoli all’assunzione di 25 atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato se i titoli del ricorrente lo qualificano come atleta di interesse nazionale, ma in una classe (di peso) diversa da quella prevista nel bando di concorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 617/2007 <br />
Registro Generale: 11021/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO VOLPE Presidente, relatore <br />
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.<br />MARIA ADA RUSSO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 11021/2006  proposto da:<br />
<b>LI GOTTI IGNAZIO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CASCINA AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in PALERMOVIA SCIUTI, 164presso<br />
CASCINA AVV. GIUSEPPE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento di esclusione dal concorso per titoli, per l’assunzione di 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – fiamme Oro” inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 31 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 agosto 2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio il ricorrente risulta sì atleta di interesse nazionale ma in una categoria (55 Kg.) inferiore rispetto a quella (66 Kg.) richieta dal bando di selezione,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 08 Febbraio 2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-8-2-2007-n-617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2007 n.617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-132/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-132/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.132</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore. Itticolture Maltesi LTD.CO. (avv. M. Corigliano) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi). in tema di responsabilità della p.a. per attività provvedimentale illegittima 1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Concessione in locazione – Revoca – Risarcimento dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-132/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-132/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.132</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore.<br /> Itticolture Maltesi LTD.CO. (avv. M. Corigliano) c. Comune di Reggio Calabria (avv. M. De Tommasi).</span></p>
<hr />
<p>in tema di responsabilità della p.a. per attività provvedimentale illegittima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Concessione in locazione – Revoca – Risarcimento dei danni – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.<br />
2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Elemento soggettivo – Dimostrazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla revoca di una concessione in locazione di un bene demaniale, atteso che le condizioni dell’attribuzione ad un privato di diritti su beni pubblici, se fissate in una convenzione di diritto privato, hanno sempre come necessario presupposto un provvedimento di concessione, esplicito o implicito, sicchè la relativa fattispecie risulta dalla convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo della p.a. e di una convenzione attuativa che crea e pone diritti ed obblighi in capo all’Ente concedente ed al concessionario.</p>
<p>2. In tema di responsabilità della p.a. per attività provvedimentale illegittima, sebbene non sia configurabile, in assenza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, il privato può sempre invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, ovvero allegare ulteriori circostanze idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile; poi il giudice è chiamato a valutare per ogni fattispecie la presunzione relativa di colpa, che l’Amministrazione può smentire provando l’errore scusabile in presenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma o di successiva dichiarazione di incostituzionalità della stessa, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di responsabilità della p.a. per attività provvedimentale illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>      REPUBBLICA ITALIANA 		              <br />	<br />
    	                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>     N.   132   /2007    Reg. Sent.<br />
N. 397/2006  Reg.Ric</p>
<p align=center><b>  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE     PER LA CALABRIA <br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati: &#8211; LUIGI             PASSANISI  	         Presidente; <br />	<br />
&#8211; GIUSEPPE      CARUSO                    Consigliere; &#8211; GABRIELE     NUNZIATA                Primo Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.397/2006 R.G. proposto da<br />
<b>Itticolture Maltesi LTD.CO.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Corigliano  e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. di Reggio Calabria;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Reggio Calabria</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Castello n.1;<br />
PER  OTTENERE<br />
il risarcimento dei danni subiti per complessivi € 2.000.000,00 previa declaratoria dell’inadempimento degli obblighi derivanti al Comune dalla convenzione del 30/3/1996.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione depositata dal Comune di Reggio Calabria;<br />
Vista la memoria successivamente depositata dal Comune di Reggio Calabria;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 31 gennaio 2007, ed ivi uditi l’Avv. Mario Corigliano per parte ricorrente e l’Avv. Mario De Tommasi per il Comune di Reggio Calabria;<br />
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b> F  A  T  T  O</b></p>
<p>Espone in fatto l&#8217;odierna parte ricorrente che nel 1995 per l’economia maltese divenne questione di assoluta necessità l’individuazione di uno spazio di ingresso doganale sanitariamente abilitato ove convogliare le esportazioni verso i mercati comunitari dei prodotti ittici deperibili. Al riguardo il Comune di Reggio Calabria risultava titolare di concessione demaniale marittima n.97 del 1995 per l’occupazione e l’uso di un immobile situato in Reggio Calabria, banchina di levante, destinato al mercato ittico all’ingrosso, di proprietà del Ministero della Marina Mercantile ed avente superficie di mq.611. Va precisato che il Comune di Reggio Calabria aveva la necessità di ristrutturare lo stabile in quanto l’ASL di Reggio Calabria aveva segnalato all’Amministrazione comunale che entro il 31/12/1996 avrebbe dovuto adeguare le strutture e le attrezzature del mercato ittico ai requisiti di cui al Decr. Legisl. n.531/1992.<br />
Pertanto il Consolato di Malta con giurisdizione sulla Calabria e l’odierna ricorrente con istanza dell’11/10/1995 avanzarono richiesta di utilizzo di un’area di 100 mq. dei 611 mq. totali all’interno del mercato ittico comunale di Reggio Calabria per lo stoccaggio e la campionatura di prodotti ittici anche congelati o refrigerati provenienti da Malta o da altri Paesi terzi ed in entrata nel mercato comunitario per l’espletamento delle operazioni di sdoganamento ed ispezione sanitaria. In accoglimento della citata proposta, il Comune di Reggio Calabria concludeva pertanto in data 30/3/1996 una convenzione per l’assegnazione alla Società Itticolture Maltesi LTD.CO. di mq.100 del suddetto immobile demaniale, mentre la società avrebbe realizzato a proprie spese la ristrutturazione e l’adeguamento alla normativa CEE dell’intero mercato ittico; a tal fine la ricorrente concludeva con la società consortile “Italian Ground Company” un contratto di collaborazione commerciale-finanziaria impegnandosi a realizzare quanto convenuto entro il 30/6/1997 per Lire maltesi 202.380,95.<br />
Sin dall’inizio del 1997 erano state avviate trattative per una fusione societaria per incorporazione della Società Itticolture Maltesi LTD.CO. nella Italian Ground Company, atteso che entrambe le società già operavano in Malta in settori comuni e ricorrevano le premesse per operare proficuamente anche in Italia; nell’imminenza dell’ormai certo avviamento della propria attività commerciale in Italia, la ricorrente stipulava numerosi contratti di rappresentanza e vendita di prodotti ittici che di lì a poco avrebbe dovuto trattare.<br />
Nel 1997, a lavori di ristrutturazione praticamente ultimati, il Ministero della Sanità – Ufficio Veterinario adempimenti CEE – Compartimento della Calabria – con foglio dell’8/1/1997 diretto al Ministero dei Trasporti evidenziò la possibilità di destinare l’area di 100 mq., già oggetto di concessione alla ricorrente da parte del Comune, all’attivazione di un ufficio sanitario identico a quello già esistente presso l’aeroporto di Reggio Calabria, sebbene presso il mercato ittico già operasse un servizio ispettivo veterinario dell’ASL n.11. Con ordinanza del 30/1/1997 il Sindaco di Reggio Calabria dichiarò di rinunziare alla suddetta area di mq.100 disponendone la riconsegna al Ministero dei Trasporti e manifestò l’intenzione di revocare la delibera n.191/1996 che aveva preceduto la stipula della convenzione del 30/3/1996. Così in data 5/5/1997 i locali vennero restituiti all’Autorità marittima, mentre la restante parte di mq.511 destinata a mercato ittico venne riconsegnata, al termine dei lavori di ristrutturazione, dall’odierna parte ricorrente al Comune di Reggio Calabria.<br />
Con richiesta del 13/9/1997 la ricorrente richiese la risoluzione della convenzione invocando il pagamento di £.692.919.393 e, in accoglimento di ricorso proposto al riguardo, il Tribunale di Reggio Calabria emise decreto ingiuntivo n.29 in data 5-6/3/1998; contemporaneamente la Italian Ground Company, che aveva finanziato l’opera, dichiarò la risoluzione del contratto stipulato il 6/10/1996 per inadempimento della Società Itticolture Maltesi LTD.CO., che corrispose a titolo di penale lire maltesi 607.142,85 , così come svariate sono state le iniziative legali di imprese che hanno ottenuto l’emissione di decreti ingiuntivi nei confronti della ricorrente in ragione delle penali per la risoluzione dei vari contratti precedentemente conclusi.<br />
Ciò premesso, la ricorrente ha citato il Comune di Reggio Calabria per sentirlo condannare al risarcimento di £.3.980.000.000, ma il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.1530 del 2004 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, osservando che la pregressa vicenda sottoposta alla sua valutazione e sulla quale era stato emesso un decreto ingiuntivo nel 1998 aveva riguardo alla dovuta restituzione da parte del Comune di quanto la società concessionaria si era fatta carico di anticipare per la ristrutturazione di tutti i locali del mercato ittico. Nella fattispecie in esame, invece, sebbene in alcuni casi si parli di “canone di fitto” ed in altri di “canone di concessione”, comunque il rapporto deve qualificarsi come concessione di bene pubblico.  <br />
 L’Amministrazione si è costituita eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso ed evidenziando, tra l’altro, la mancata impugnazione della nota del 30/1/1997 con cui il Comune manifestava l’intenzione di revocare la concessione <br />
Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.Con il ricorso in esame la ricorrente rivendica il diritto al risarcimento dei danni, evidenziando che il Comune, nella misura in cui pur non potendo concedere in locazione il bene demaniale si è impegnato con una convenzione dal tenore privatistico, non può poi declinare la propria responsabilità asserendo di essersi conformato alle determinazioni del Ministero dei Trasporti.</p>
<p>2. Il Collegio è dell’avviso in via preliminare di dover ritenere la propria giurisdizione sulla vicenda in questione, atteso che le condizioni dell’attribuzione ad un privato di diritti su beni pubblici, se fissate come nell’ipotesi di cui al presente ricorso in una convenzione di diritto privato, hanno sempre come necessario presupposto un provvedimento di concessione, esplicito o implicito, sicchè la relativa fattispecie risulta dalla convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo della P.A. e di una convenzione attuativa che crea e pone diritti ed obblighi in capo all’Ente concedente ed al concessionario; l’efficacia è subordinata al provvedimento amministrativo unilateralmente revocabile da parte dell’Amministrazione per sopravvenuta incompatibilità con l’interesse pubblico (Corte Appello Reggio Calabria, 26.7.2004, F. c. Min. economia e fin.).<br />
            Anche nel caso in cui, come sempre più spesso avviene, non ci si trovi in presenza di una distinta ed autonoma formalizzazione della concessione atto unilaterale pubblico rispetto al disciplinare quale atto bilaterale negoziale, o all’inverso quest’ultimo sia incluso nella prima, nondimeno va enucleata la parte precettiva (programmatica e di organizzazione dell’uso del bene) entro la cui cornice va esaminata quella relativa alla disciplina (esecutiva)  del rapporto.</p>
<p>        2.1   In altri termini, mentre in ambito negoziale sia il momento genetico precettivo che quello esecutivo dell’attuazione del regolamento di interessi,  fasi in cui figurativamente esso può  scomporsi,  si riportano al contratto, nella concessione-contratto i due momenti e quindi le rispettive discipline, anche se  contenuti  in un unico atto che le documenta, rimangono sempre sostanzialmente distinti (T.A.R. Liguria, I, 1.6.2005, n.784). Parafrasando il lessico negoziale si può ritenere che il regolamento di interessi è contenuto interamente nella concessione, atteso il rilievo pubblicistico della gestione dei beni pubblici e la funzione lato sensu organizzatoria del servizio  svolto in regime di  concessione.<br />
      L’oggetto della concessione pertanto è solo quello divisato nell’atto unilaterale amministrativo ed alla cui stregua, per individuare con procedura concorrenziale il concessionario, è stata improntata la c.d fase dell’evidenza pubblica (Cons. Stato, VI, 25.1.2005 n. 168); la causa della concessione deve essere ricercata nell’interesse pubblico alla gestione  privatistica del bene pubblico come unilateralmente individuato nell’atto dell’Amministrazione, tant’è che le stesse modalità di gestione vanno costantemente riferite alla persistenza dell’interesse pubblico che, qualora venisse meno per fatti sopravvenuti, giustificherebbe, seppure con particolari condizioni e con idonee garanzie per il concessionario, l’esercizio del potere di revoca.</p>
<p>        2.2  La giurisdizione di questo giudice sussiste tanto più laddove, come nella fattispecie, si è in presenza di una controversia attinente concessione di beni pubblici pur in assenza dell’impugnativa di un atto o di un provvedimento dell’Autorità pubblica, per cui si deduce la responsabilità dell’Amministrazione per violazione di obblighi scaturenti dal rapporto concessorio.</p>
<p>3. Nella fattispecie di cui al presente ricorso rileva il provvedimento a mezzo del quale il Sindaco del Comune di Reggio Calabria dichiarò di rinunziare all’immobile demaniale per complessivi mq.100 già oggetto di assegnazione alla società ricorrente che avrebbe poi realizzato a proprie spese la ristrutturazione e l’adeguamento alla normativa CEE dell’intero mercato ittico; venne dunque disposta la riconsegna al Ministero dei Trasporti e la revoca della delibera n.191/1996 che aveva preceduto la stipula della convenzione del 30/3/1996, asserendosi di poter declinare la propria responsabilità in quanto si sarebbe data attuazione alle determinazioni del Ministero dei Trasporti.</p>
<p>        3.1 Ora è pacifico che la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all’inadempimento delle obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell’economia del rapporto, per la cui rilevanza occorre tener conto dell’esigenza di mantenere l’equilibrio fra le prestazioni di eguale peso (ex multis, Cass. civ., II, 14.5.2004, n.9200). Inoltre l’importanza dell’inadempimento non deve essere intesa in senso soggettivo, in relazione cioè alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso oggettivo, in relazione cioè all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale; in definitiva in ambito contrattuale, per stabilire la gravità dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c. nelle prestazioni corrispettive, vige il  parametro  di proporzionalità (Cass. civ., 6.4.2000, n. 4317).</p>
<p>3.2 Nella vicenda in esame è indubbio che con la concessione di un’area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno ai soggetti operanti  sul mercato; la significatività e l’entità dei danni derivati alla ricorrente è evidenziata non solo dagli importi per i quali è stato necessario procedere al rimborso in favore delle varie società con le quali erano state concluse iniziative di commercializzazione, ma anche dalle penali che sono state pagate laddove già pattuite.<br />
Sotto altro profilo, successivamente all’esame degli atti esibiti in giudizio, è emerso come nessun provvedimento del Ministero dei Trasporti aveva autorizzato il Comune di Reggio Calabria a stipulare una sub-concessione con la ricorrente, per cui deve concludersi nel senso di una assoluta estraneità dell’Amministrazione statale al rapporto intercorso tra l’Ente e la società maltese e della mancanza di alcun collegamento tra l’atto autoritativo concessorio n.97 del 1995 e la convenzione successivamente intervenuta in data 30 marzo 1996.<br />
3.3 A parere del Collegio la violazione da parte dell’Amministrazione delle regole di correttezza e di buona amministrazione è riscontrabile nella condotta tenuta allorché l’Ente non ha emesso alcun successivo provvedimento, pur se sollecitato al riguardo, finalizzato a ripristinare la disponibilità di locali in ambito portuale, assegnandosi ad esempio una nuova area di mq.100 in luogo di quella già restituita all’Amministrazione statale. In maniera del tutto immotivata il Comune di Reggio Calabria è venuto perciò meno agli impegni assunti con la precedente delibera n.191 del 1996 nonché con la successiva convenzione, non fornendo una adeguata esplicitazione del sopravvenuto interesse pubblico che sarebbe risultato prevalente sugli impegni assunti con l’odierna ricorrente.<br />
4. Il Tribunale del resto condivide quella giurisprudenza (Cons. Stato, V, 6.8.2001, n.4239) secondo cui il diritto al risarcimento del danno conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi presenterebbe una fisionomia riconducibile al modello della responsabilità precontrattuale e della responsabilità per inadempimento di obblighi. Muovendo dalla considerazione che, per aversi responsabilità contrattuale, non è più rilevante il contenuto dell’obbligo ma è sufficiente l’obbligo come tale che, nell’imporre un comportamento, pone la responsabilità come altro modo di essere di un vincolo che già esiste, si è ritenuto di poter estendere la disciplina della culpa in contrahendo anche a quelle ipotesi di affidamento che, a differenza del rapporto precontrattuale, non ineriscono ad un rapporto volto alla stipulazione di un contratto. E’ pur vero che, mentre chi propugna la responsabilità da violazione dell’affidamento considera gli obblighi della Pubblica Amministrazione come obblighi di protezione la cui violazione dà luogo a responsabilità a prescindere dall’affidamento circa il conseguimento dell’utilità sperata, nella menzionata sentenza del 2001 il Consiglio di Stato ha inteso l’obbligo della Amministrazione come un vero e proprio obbligo di prestazione diretto all’adozione di un atto conforme all’interesse del richiedente, finendo per riversare sulla responsabilità contrattuale e sulla figura del diritto soggettivo quelle identiche incertezze che hanno indotto a ricercare una soluzione al problema della responsabilità dell’Amministrazione al di fuori della dicotomia potere-interesse legittimo.</p>
<p>4.1 Nella categoria del danno ingiusto va ricompresa anche la lesione degli interessi oppositivi, di gran parte di quelli pretensivi e non anche dei c.d. interessi formali; è comunque sempre necessario distinguere in tema di interessi oppositivi, come ad esempio nel caso di annullamento del provvedimento per vizi formali o procedimentali, allorché resta integro il potere della Pubblica Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, emendato dai vizi, del pari denegativo della pretesa al c.d. bene della vita, perché in tal caso pur in presenza di un danno ingiusto difficilmente può configurarsi un diritto al risarcimento perché manca proprio un danno patrimoniale.<br />
Rispetto agli interessi pretensivi, dato che la posizione di interesse legittimo e quello della spettanza del bene della vita non coesistono nella sfera del privato, in maniera ancor più evidente si pone l’individuazione dell’area risarcibile rispetto a quella propria del danno ingiusto: qui il giudizio prognostico sul normale e prevedibile sbocco del procedimento e quindi sulla spettanza del bene della vita diviene necessariamente articolato in corrispondenza della gamma di poteri utilizzabili dalla Pubblica Amministrazione.</p>
<p>4.2. Oggi tradizionalmente si ritiene (ex multis, Cons. Stato, V, 18.3.2002, n.1562) che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, ma, pur non prescindendo da questo, richiede la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in tema di liquidazione del danno dall’art. 2056 cod. civ.: ciò significa che, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il cd. “danno ingiusto”), sono necessari altresì il positivo accertamento della colpa dell’Amministrazione, la dimostrabilità di un effettivo danno arrecato al patrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra illecito e danno.  Indipendentemente se si abbia riguardo al pregiudizio patito a causa dell’agire illegittimo della Pubblica Amministrazione ovvero alla perdita di chance, è necessario che sia comunque la parte ricorrente a dover provare il concreto pregiudizio subito, consistente nel primo caso nella diminuzione dell’integrità patrimoniale subita, nell’altra ipotesi nell’esistenza di una concreta probabilità dell’ottenimento del bene della vita in caso di legittimo svolgimento della procedura amministrativa; tale onere di supportare con idonei elementi probatori il danno subito è posto a carico dell’interessato atteso che la realtà creata dall’azione amministrativa è nella disponibilità della parte, sia sotto il profilo dell’allegazione che sotto quello dell’acquisizione conoscitiva.</p>
<p>4.3 E’ d’altra parte fuori dubbio che, quanto all’elemento costitutivo della colpa nella fattispecie di responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale illegittima, con la nota sentenza a sezioni unite n.500/99 si è superata la teoria della culpa in re ipsa e la contestuale definizione di indici identificativi della colpa, indicati nell’ascrizione all’amministrazione, intesa come apparato e non al funzionario agente, della “violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che…si pongono come limiti esterni alla discrezionalità”. la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria hanno infine condiviso l’assimilazione della responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale (segnatamente per lesione degli interessi c.d. pretensivi) a quella contrattuale per violazione di diritti relativi, con le implicazioni già evidenziate in tema di accertamento della colpa.</p>
<p>4.4 Quanto, poi, all’ingiustizia del danno, essa si risolve non solo nella lesione, in assenza di una causa giustificativa, di una situazione giuridico-soggettiva attiva meritevole di protezione per l’ordinamento, ma anche nell’incisione di diritti della persona garantiti dalla Costituzione sulla base della categoria dei diritti inviolabili ex art.2 Cost. e dei principi fondamentali, come ad esempio il diritto ad esplicare la personalità attraverso il lavoro e ad affermare la dignità personale in sede di integrazione sociale.<br />
4.5 Con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, tali premesse trovano applicazione tanto più a seguito del nuovo art. 1, comma 1 bis, della Legge n.241/1990 con cui si è introdotto il principio, che a molti è apparso fortemente innovativo ed è già stato oggetto di critiche e di dibattiti, secondo il quale la Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Da un punto di vista sistematico la norma vuol significare una inversione di tendenza rispetto all’impostazione tradizionale, secondo la quale il diritto pubblico è il diritto normale dell’amministrazione, e in caso di dubbio interpretativo sono sempre le norme di diritto pubblico a doversi applicare da parte delle pubbliche amministrazioni e non quelle di diritto comune; l’agire secondo il diritto pubblico resta la regola per le Pubbliche Amministrazioni, mentre l’agire secondo il diritto privato costituisce l’eccezione, da tenere limitato ai casi espressamente previsti dalla legge.</p>
<p>5. Per altro verso il Collegio ritiene di riaffermare come con la Legge n.205/2000 si sia esteso il potere del giudice amministrativo fino a disporre “l’eventuale risarcimento del danno” sempre “nell’ambito della sua giurisdizione”, così generalizzando la regola per cui l’interesse legittimo è tutelato in sede giurisdizionale non solo con l’annullamento, ma anche con lo “strumento di tutela ulteriore” del risarcimento (Corte Cost., 6.7.2004, n.204). Tesi assolutamente prevalente è quella secondo cui il legislatore del 2000 ha voluto spogliare il giudice ordinario del potere di risarcire il danno, attribuendolo a quello amministrativo: il risarcimento del danno sarebbe condizionato dal principio della necessaria pregiudizialità, per cui la responsabilità dell’Amministrazione potrebbe sorgere solamente a condizione che il provvedimento lesivo sia stato previamente impugnato ed annullato.<br />
In verità le Sezioni Unite (ordze 13.6.2006, nn.13659 e 13660; 15.6.2006, n.13911) hanno di recente affermato che la parte potrebbe chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare il termine di decadenza previsto per l’azione di annullamento, facendo venir meno l’“ostacolo” della cd. “pregiudiziale amministrativa”; in sostanza non sarebbe precluso il ricorso alla sola tutela risarcitoria, in quanto, in un sistema nel quale al cittadino sono riconosciute sia la tutela di annullamento che quella risarcitoria, non necessariamente le due forme di tutela dovrebbero essere spese entrambe. Tuttavia la giurisprudenza amministrativa, anche in epoca successiva (T.A.R. Puglia, Lecce, 4.7.2006, n.3710; T.A.R. Sicilia, Palermo, 20.6.2006, n.1500), ha ribadito l’orientamento (Cons. Stato, V, 8.3.2005, n.946; 12.8.2004, n.5558; A.P., 26.3.2003, n.4) secondo cui, premesso che per fondare la giurisdizione deve trattarsi di risarcimento del danno collegato ad un’attività rispetto alla quale il giudice amministrativo può conoscere della legittimità del suo esercizio, la formula dell’art.7, comma 4, della Legge n.205 del 2000 lascerebbe sottendere che, finchè il ricorso per il riconoscimento del diritto è ammissibile, esso non può che seguire all’intervenuto annullamento del provvedimento dall’adozione del quale il ricorrente pretende sia derivato il danno.</p>
<p>5.1 L’ordinamento consente infatti al giudice amministrativo di verificare se l’accoglimento della domanda principale di annullamento dell’atto impugnato comporti una tutela pienamente soddisfacente e se sia il caso di disporre, anche in alternativa, la condanna ad un risarcimento qualora il ricorrente non possa conseguire dall’annullamento una piena tutela in ragione della irreversibile esecuzione dell’atto, ovvero una effettiva tutela per un ostacolo derivante dal diritto pubblico quale l’impossibilità giuridica di emanare un ulteriore provvedimento o la consolidazione della posizione di un terzo.<br />
6. Tutto ciò premesso, ribaditi i principi (Cons. Stato, VI, 14.9.2005, n.4730; 7.6.2005, n. 2949; 14.3.2005, n. 1047) per cui il giudice amministrativo deve verificare se l’accoglimento della domanda principale di annullamento dell’atto autoritativo comporti una tutela pienamente soddisfacente e se sia il caso di disporre la condanna ad un risarcimento qualora il ricorrente non possa conseguire dall’annullamento una piena tutela o una effettiva utilità, nonchè se è accertabile la colpevolezza dell’apparato amministrativo quale negligenza e imperizia nell’assunzione del provvedimento viziato tenendo conto delle deduzioni delle parti e di quanto emerge dalla documentazione acquisita, il Collegio ritiene che nella fattispecie il danno sia in re ipsa, atteso che la responsabilità dell’Amministrazione deve farsi derivare, per come già precedentemente motivato, dalla mancata emanazione di alcun provvedimento finalizzato a ripristinare la disponibilità di locali in ambito portuale, magari previa assegnazione di una nuova area di mq.100 in luogo di quella già restituita all’Amministrazione statale. In maniera immotivata e senza che neanche le relative memorie abbiano dimostrato il contrario, il Comune di Reggio Calabria è invece venuto meno agli impegni assunti con la delibera n.191 del 1996 nonché con la successiva convenzione, tra l’altro mancando di chiarire per quali motivi il sopravvenuto interesse pubblico sia risultato prevalente sugli impegni assunti con l’odierna ricorrente.  <br />
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene di poter condividere quella giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, VI, 9.11.2006, n.6607) che ritiene che, sebbene non sia configurabile, in assenza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, il privato possa sempre invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, ovvero allegare ulteriori circostanze idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile; il giudice è poi chiamato a valutare per ogni fattispecie la presunzione relativa di colpa, che l’Amministrazione può smentire provando l’errore scusabile in presenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma o di successiva dichiarazione di incostituzionalità della stessa, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti.</p>
<p>6.1 Quanto al risarcimento del danno, non va trascurato che con l’art.35, comma 2, del Decr. Legisl. n.80/1998 è stato riconosciuto al giudice il potere ordinario di fissare i criteri di liquidazione del danno da determinarsi tra le parti in ambito stragiudiziale anche con l’apporto del consulente che sarà utile per vagliare la condivisibilità dei criteri di quantificazione del danno indicati dalla parte ricorrente (Cons. Stato, VI, ord.za 5.8.2003, n.4460).<br />
Nella fattispecie si rimette la concreta determinazione dei danni al Comune di Reggio Calabria, con obbligo di incrementare gli importi, se documentati, con gli interessi legali sino alla data della liquidazione, mentre ove non siano documentabili la società ne indicherà l’importo con facoltà del Comune di accertarne la congruità. Spetta inoltre il risarcimento per la perdita delle ulteriori opportunità di guadagno, che il Collegio ritiene di valutare secondo equità e di determinare in complessivi € 100.000,00. Sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, che è debito di valore, competono rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale fino al soddisfo.<br />
Nel caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, ovvero qualora la società non accetti la proposta di liquidazione, sarà proponibile il ricorso previsto dall’art.35, comma 2, del Decr. Legisl. n.80 del 1998.<br />
7. Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei termini di cui in motivazione, con corresponsione alla società ricorrente della somma di € 100.000,00 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ad istanza di parte, nonché con obbligo del Comune , anche a seguito di presentazione di probante documentazione da parte della ricorrente, di proporre la liquidazione e il pagamento della somma determinata in applicazione del punto 6.1 e incrementata per le spese di notifica della sentenza e di redazione della medesima documentazione.<br />
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore della ricorrente dei danni subiti come da motivazione, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.<br />
Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5000,00 oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.</p>
<p>  Depositata l’8 febbraio 200</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-132/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-133/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.133</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore. Buccisano e altro (avv.ti F. Manganaro e A. Mazza Laboccetta) c. Comune di Locri (avv. F. Saitta), Vitello (n.c.). sull&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di motivazione riguardo al provvedimento di nomina del Difensore civico comunale 1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-133/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-133/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore.<br /> Buccisano e altro (avv.ti F. Manganaro e A. Mazza Laboccetta) c. Comune di Locri (avv. F. Saitta), Vitello (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di motivazione riguardo al provvedimento di nomina del Difensore civico comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Difensore civico – Funzione – Individuazione – Nomina – Trae origine dal conferimento di un incarico pubblico a termine – Rapporto di subordinazione gerarchica rispetto ad altri organi della p.a. – Esclusione.<br />
2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Difensore civico – Competenza giuridico-amministrativa – Possesso – Aspetto decisivo o comunque assorbente – Esclusione.<br />
3. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Difensore civico – Delibere di designazione – Soggetti che non hanno conseguito la nomina –  Impugnabilità – Va ammessa.</p>
<p>4. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Difensore civico – Nomina – Fondamento – Rapporto di tipo fiduciario – Ragioni della scelta – Obbligo della p.a. di esplicitarle.<br />
5. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Difensore civico – Nomina – Obbligo di motivazione – Assolvimento – Modalità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che nel Difensore civico va visto un organismo preposto a svolgere, oltre ad una funzione di “advocacy”, cioè di difesa tecnica degli amministrati, anche un ruolo di mediazione e quasi di tramite tra governanti e governati, al fine di superare le frequenti incomprensioni e favorire una partecipazione attiva e concreta dei cittadini alla vita pubblico-amministrativa dell&#8217;Ente, si tratta di una figura che non stipula un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione, ma la cui nomina trae origine dal conferimento di un incarico pubblico a termine, e che non viene a trovarsi in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto ad altri organi della p.a., assumendo dunque le proprie determinazioni in completa autonomia.<br />
2. In tema di nomina di un Difensore civico, si richiede in chi va a ricoprire tale carica un sufficiente bagaglio di nozioni tecnico-giuridiche, specificatamente di tipo amministrativo; tuttavia, l&#8217;aspetto relativo al possesso di una competenza giuridico-amministrativa, ancorchè rilevante, non può ritenersi, nell&#8217;ottica di un Difensore civico inteso quale autorità di garanzia extragiudiziale dei diritti umani degli amministrati, decisivo o comunque assorbente.</p>
<p>3. In tema di delibere di designazione del Difensore civico, va ammessa l’impugnabilità anche da parte dei soggetti che non hanno conseguito la nomina, oltre che ad opera dei consiglieri comunali ed in particolare dei consiglieri dissenzienti, in quanto titolari del munus alla nomina.</p>
<p>4. Il provvedimento di nomina del Difensore civico si fonda su un rapporto di tipo fiduciario, tuttavia la natura fiduciaria del rapporto non dispensa l’Amministrazione procedente dall’obbligo di esplicitare, nella parte motiva del provvedimento di nomina, le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare, tra più candidati ritenuti idonei, un aspirante all’incarico rispetto agli altri, ciò anche alla stregua dei principi sia di buon andamento e di imparzialità cui deve informarsi l’azione amministrativa ex art.97, cost., sia di trasparenza quale disciplinato dall’art.1, dalla l. 11 febbraio 2005 n.15.</p>
<p>5. In tema di nomina del Difensore civico, l’assolvimento dell’obbligo di motivazione non comporta che l’Amministrazione debba procedere a una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, come si imporrebbe nel caso di un procedimento di tipo concorsuale, ma è necessario che l’Amministrazione evidenzi compiutamente la coerenza dei requisiti dell’aspirante rispetto ai contenuti dell’incarico, al grado di preparazione professionale che il suo assolvimento comporta e alle garanzie di imparzialità che esso richiede, tanto più se il Difensore civico, come sovente accade, nell’espletamento della propria attività istituzionale su tutto ciò che è collocabile nel concetto di maladministration  deve esprimere pareri in ordine a questioni di non secondaria entità nella vita degli Enti locali, con inevitabili significative responsabilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di motivazione riguardo al provvedimento di nomina del Difensore civico comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA 		              <br />	<br />
    	                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.     133   /2007 Reg. Sent.<br />
                N. 970/06     Reg.Ric</p>
<p align=center><b>           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE   PER LA CALABRIA <br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati: &#8211; LUIGI                 PASSANISI	          Presidente; &#8211; GIUSEPPE         CARUSO                  Consigliere; &#8211; GABRIELE         NUNZIATA             Primo Referendario Estensore																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n.970/2006 R.G. proposto dai<br />
Sigg. <b>Buccisano Valeria, Capilongo Broussard Annarosa e Laganà Sergio</b>, rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Manganaro ed Antonino Mazza Laboccetta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, Via Nicola Furnari n.58;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Locri</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonino Smorto in Reggio Calabria, Via Pellicano n.17/D;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Vitello Anna</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>PER  L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Locri n.34 pubblicata in data 23 giugno 2006 e con la quale la dott.ssa Anna Vitello è stata nominata Difensore civico del Comune di Locri.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso quale successivamente depositato dal Comune di Locri;<br />
Vista l’ulteriore memoria successivamente depositata dal Comune di Locri;<br />
Vista la memoria depositata dai ricorrenti;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 31 gennaio 2007, ed ivi uditi l’Avv. Francesco Manganaro per gli odierni ricorrenti e l’Avv. Fabio Saitta per l’intimato Comune di Locri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F  A  T  T  O</b></p>
<p>Espongono in fatto gli odierni ricorrenti in qualità di consiglieri comunali di minoranza del Comune di Locri che, con riguardo all’impugnata nomina del Difensore civico da parte del Consiglio Comunale di Locri senza previa pubblicazione di un avviso pubblico, il previgente Statuto rimandava al regolamento la disciplina della procedura di detta nomina; il regolamento quale emanato prevede tutta una serie di puntuali adempimenti circa la pubblicazione, gli elementi da allegare alla candidatura e la dichiarazione di accettazione della nomina.   <br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per eccepire il difetto di legittimazione a ricorrere da parte di consiglieri comunali di minoranza quali sono appunto gli odierni ricorrenti, nonché l’infondatezza del ricorso in quanto l’art.59, comma 2, dello Statuto comunale non implica una comparazione tra i candidati, tanto più che il provvedimento di nomina del Difensore civico si fonda su un rapporto di tipo fiduciario. <br />
All’udienza del 31 gennaio 2007 la causa è passata in decisione come da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.59, comma 2, dello Statuto del Comune e dell’art.6 del regolamento per l’esercizio delle funzioni del Difensore civico che implicherebbero una procedura di scelta comparativa, nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento.</p>
<p>2. In via preliminare il Collegio osserva che l’art. 11 del Decr. Legisl. 18/8/2000, n. 267 attribuisce al Difensore civico, la cui istituzione è facoltativa da parte degli Enti locali, compiti di “garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione” locale. D’altra parte il più recente dibattito sull’“Ombudsman” vede nel Difensore civico un organismo preposto a svolgere, oltre ad una funzione di “advocacy”, cioè di difesa tecnica degli amministrati, anche un ruolo di mediazione e quasi di tramite tra governanti e governati, al fine di superare le frequenti incomprensioni e favorire una partecipazione attiva e concreta dei cittadini alla vita pubblico-amministrativa dell&#8217;Ente (T.A.R. Toscana, I, 25.1.2005, n.275); trattasi di una figura che non stipula un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione, ma la cui nomina trae origine dal conferimento di un incarico pubblico a termine, e che non viene a trovarsi in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto ad altri organi della Pubblica Amministrazione, assumendo dunque le proprie determinazioni in completa autonomia.<br />
2.1 Per assicurare una adeguata efficacia della difesa civica, si richiede in chi va a ricoprire tale carica un sufficiente bagaglio di nozioni tecnico-giuridiche, specificatamente di tipo amministrativo; tuttavia l&#8217;aspetto relativo al possesso di una competenza giuridico-amministrativa, ancorchè rilevante, non può ritenersi, nell&#8217;ottica di un Difensore civico inteso quale autorità di garanzia extragiudiziale dei diritti umani degli amministrati, decisivo o comunque assorbente.</p>
<p>3. In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, il Collegio ben conosce la giurisprudenza, pure richiamata dall’Amministrazione resistente, secondo la quale i consiglieri comunali dissenzienti non avrebbero un interesse protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del quale fanno parte, ciò perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso Ente e non è possibile riconoscere al componente di un organismo collegiale la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assunte dal plesso di appartenenza, risultando altrimenti alterati i principi della colle¬gialità dell’organo deliberante e del rispetto, da parte della minoranza, della volontà della maggioranza regolarmente formatasi, le cui deliberazioni sono imputabili all’organo unitariamente considerato. Tuttavia, con riguardo alla fattispecie per cui è ricorso, appare meritevole di condivisione quell’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 9.10.2006, n.6005) che in tempi recentissimi, proprio con riguardo a Delibere di designazione del Difensore civico, ne ha ammesso l’impugnabilità anche da parte dei soggetti che non hanno conseguito la nomina, oltre che ad opera dei consiglieri comunali ed in particolare dei consiglieri dissenzienti, in quanto titolari del munus alla nomina. In una fattispecie concernente la presunta illegittimità di una deliberazione di nomina del Difensore civico poiché alla relativa votazione aveva partecipato, senza astenersi, un Consigliere legato al Difensore civico da un rapporto di parentela, i giudici di appello hanno escluso che possano considerarsi controinteressati i Consiglieri che hanno partecipato alla delibera ed il cui voto l’ha resa invalida, mentre hanno espressamente affermato la legittimazione all’impugnazione dei Consiglieri comunali, in particolare di quelli dissenzienti, oltre che dei soggetti che non hanno conseguito la nomina.<br />
3.1 Pertanto, indipendentemente dalla valutazione se sussista un interesse qualificato derivante dal pregiudizio arrecato alle prerogative proprie dell’organo consiliare, l’eccezione del difetto di legittimazione degli odierni ricorrenti non appare meritevole di pregio.</p>
<p>4. Altro aspetto decisamente rilevante ai fini del decidere è costituito dalla natura dell’organo del Difensore civico.</p>
<p>4.1 E’ noto che il Difensore civico subregionale, la cui istituzione è stata prevista dall’art.8 della Legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali ricevendo per molto tempo tiepida accoglienza negli ordinamenti locali, pur essendo, come del resto i difensori civici regionali e delle province autonome di cui all’art.16 della Legge n. 127 del 1997 modificata dalla Legge n. 191 del 1998, differente dall’omologo introdotto in Svezia nel 1809 e  propagatosi poi negli altri Paesi scandinavi, non ha perduto negli ordinamenti nostrani contemporanei il carattere di organo fiduciario dell’Assemblea che lo ha eletto (Cons. Stato, V, 26.4.2005, 1910). <br />
Se è dunque incontrovertibile che il provvedimento di nomina del Difensore civico si fonda su un rapporto di tipo fiduciario, deve tuttavia convenirsi che la natura fiduciaria del rapporto non dispensa l’Amministrazione procedente dall’obbligo di esplicitare, nella parte motiva del provvedimento di nomina, le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare, tra più candidati ritenuti idonei, un aspirante all’incarico rispetto agli altri (T.A.R. Piemonte, I, 12.10.2005, n.2902), ciò anche alla stregua dei principi sia di buon andamento e di imparzialità cui deve informarsi l’azione amministrativa ex art.97 Cost., sia di trasparenza quale disciplinato dall’art.1 della recente Legge n.15 del 2005.</p>
<p>4.2 L’assolvimento dell’obbligo di motivazione non comporta, peraltro, che l’Amministrazione debba procedere a una rigorosa comparazione tra i requisiti dei singoli candidati, come si imporrebbe nel caso di un procedimento di tipo concorsuale. E’ invece necessario che l’Amministrazione evidenzi compiutamente la coerenza dei requisiti dell’aspirante rispetto ai contenuti dell’incarico, al grado di preparazione professionale che il suo assolvimento comporta e alle garanzie di imparzialità che esso richiede, tanto più se il Difensore civico, come sovente accade, nell’espletamento della propria attività istituzionale su tutto ciò che è collocabile nel concetto di maladministration  deve esprimere pareri in ordine a questioni di non secondaria entità nella vita degli Enti locali, con inevitabili significative responsabilità.</p>
<p>4.3 Nella fattispecie il Collegio osserva che il Comune di Locri ha previsto che la designazione debba avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa occorrenti per l’espletamento dell’incarico e che dovranno essere comprovate dal possesso di uno specifico diploma di laurea (art.59 dello Statuto); siffatta individuazione dei requisiti professionali e morali, dei quali il Difensore civico deve essere in possesso, determina evidentemente una limitazione alla discrezionalità della scelta da parte dell’Amministrazione La lettura di tale disposizione induce in definitiva a ritenere che la scelta del Difensore civico non può sostanziarsi, come viceversa avvenuto con la Deliberazione impugnata, in un atto politico svincolato da ogni obbligo di motivazione e che si limiti a dare atto dell’esito della votazione intervenuta a seguito di un dibattito vivace ma di natura esclusivamente politica, ma al contrario, proprio perché la scelta riguarda un soggetto che assicuri una particolare competenza, deve aver luogo dopo che l’Amministrazione abbia preso in esame i titoli e l’esperienza vantati dagli aspiranti (sul punto, proprio in tema di designazione di un Difensore civico, T.A.R. Sicilia, Catania, I, 3.3.2005, n.388), operandosi una scelta che assicuri la rispondenza della nomina ai requisiti indicati dallo Statuto.<br />
Va pertanto esclusa la legittimità di una scelta operata “al buio”, cioè sui soli nominativi dei candidati: il Comune è tenuto insomma a dare contezza nella motivazione del provvedimento del percorso logico che conduce alla scelta dell’uno o dell’altro candidato, ciò perché l’obbligo di motivazione è imposto a presidio della trasparenza e del controllo circa la legalità dell’azione amministrativa in relazione a tutti i provvedimenti, salvo quelli espressamente esclusi dalla normativa sul procedimento amministrativo, tra i quali non rientra di certo quello impugnato.</p>
<p>4.4 Ne consegue che in questi termini risulta accertata l’illegittimità della nomina effettuata dal Consiglio comunale di Locri, non risultando dagli atti del procedimento che, neppure in fase istruttoria, gli elementi di cui sopra siano stati oggetto di specifica valutazione.</p>
<p>5. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte il ricorso in esame deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.   																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la Deliberazione consiliare oggetto di impugnazione.<br />
 Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.</p>
<p>  Depositata l’8 febbraio 2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-2-2007-n-133/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2007 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
