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	<title>8/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.336</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-336/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.336</a></p>
<p>Pres. Frascione, Est. Pullano è legittimo il provvedimento che rigetta la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per infermità recependo integralmente il parere del CPPO Pubblico impiego – Istanza di liquidazione dell’equo indennizzo per infermità – Provvedimento di diniego della P.A. – Assenza di motivazione – Recezione del parere del Comitato pensioni privilegiate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.336</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-336/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.336</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, Est. Pullano</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il provvedimento che rigetta la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per infermità recependo integralmente il parere del CPPO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Istanza di liquidazione dell’equo indennizzo per infermità – Provvedimento di diniego della P.A. – Assenza di motivazione – Recezione del parere del Comitato pensioni privilegiate ordinarie – Legittimità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento della P.A. che rigetta l’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo per infermità (riconosciuta all’impiegato dalla Commissione Medica ospedaliera) recependo integralmente il parere del Comitato pensioni privilegiate ordinarie. Tuttavia la stessa legittimità del provvedimento è subordinata all’esistenza, nel parere del Comitato, di una adeguata motivazione dalla quale risulti che si è tenuto conto anche delle considerazioni svolte da altri organi (Commissione Medica ospedaliera).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4410 del 2001 proposto dal</p>
<p><b>Comune di Aiello Calabro</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Barba ed elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino n. 11 presso lo studio dell’Avv. Francesco Caputo</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>sigg. Gemma Plastino, Giuseppe Feraco e Luciano Feraco</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eugenio Bisceglia, Cosimo Savastano e Vittorio Lombardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via Tiburtina n. 547/A</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, n. 1077 del 3 agosto 2000.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 22 giugno 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti	Bisceglia e Di Mattia quest’ultimo in sostituzione dell’avv.to Barba;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO   e   DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune di Aiello Calabro chiede la riforma della sentenza in epigrafe con la quale il TAR Calabria ha accolto il ricorso dei sigg. Plastino e Feraco, eredi di Feraco Giovanni, ed ha annullato la delibera della G.M n. 230 del 20.7.1995, che aveva rigettato la loro istanza di liquidazione dell’equo indennizzo per la infermità “infarto acuto del miocardio &#8211; in atto: cardiopatia ischemica post-infartuale”, che, a suo tempo, la CMO di Catanzaro aveva riconosciuta al de cuius come dipendente da causa di servizio.<br />
Il TAR ha ritenuto fondata la censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto ricettivo del parere del CPPO, nel quale non erano state esplicitate le ragioni di discordanza rispetto al parere reso dalla CMO.<br />
Il Comune appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe in alcun modo valutato le tesi difensive esposte in quella sede &#8211; che ripropone nel presente grado &#8211; e sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, incongrua ed ultra petitum.<br />
Gli originari ricorrenti, attuali appellati, si sono costituiti in giudizio e, con successiva memoria hanno illustrato le ragioni di infondatezza dell’appello.<br />
Anche l’amministrazione appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito, con riferimento a numerosi precedenti giurisprudenziali, le proprie argomentazioni difensive.<br />
L’appello è fondato.<br />
Appare opportuno preliminarmente ricordare che l’art. 5 bis del d.l. 21.9.1987 n. 387, aggiunto dalla legge di conversione 20.11.1987 n. 472 conferisce carattere di definitività al giudizio collegiale delle commissioni medico ospedaliere e, nel contempo, autonomia al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per quanto riguarda equo indennizzo e trattamento privilegiato.<br />
Peraltro, la giurisprudenza formatasi in materia &#8211; pur annettendo una valenza preponderante al parere del CPPO e l’inesistenza di un obbligo precipuo di motivazione del provvedimento negativo dell’amministrazione, assunto in conformità al parere del Comitato, allorchè vi sia stata divergenza di apprezzamento sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio fra il suddetto parere e il giudizio della Commissione &#8211; ha anche condizionato la legittimità del provvedimento alla esistenza, nello stesso parere, di una adeguata motivazione dalla quale risulti che si è tenuto conto anche delle considerazioni svolte da altri organi.<br />
Sul punto si è, tuttavia, osservato (cfr. C.d.S., Sez. VI, 17.9.2003 n. 5262) che tale obbligo intanto può ritenersi sussistente in quanto la Commissione stessa sia pervenuta al giudizio di dipendenza sulla base di una valutazione, a sua volta articolatamente motivata, del nesso di causalità, che abbia tenuto effettivamente conto delle condizioni particolari nelle quali è stato prestato il servizio e non, al contrario, quando il nesso di causalità (o concausalità) risulti esclusivamente affermato, con clausola di stile, in assenza di ogni e qualsiasi elemento circostanziato di giudizio.<br />
Nel caso in esame il giudizio della Commissione (fra l’altro, prestampato sul modello utilizzato per la redazione del verbale e tale da far ritenere che si tratti effettivamente di una clausola di stile) manca di elementi concreti e circostanziati idonei a giustificare il nesso di causalità tra l’infermità e i fatti di servizio.<br />
La Commissione fa, infatti, generico riferimento alla documentazione annessa alla pratica dalla quale si evincerebbe che il dipendente ha prestato servizio in condizioni di disagio ed è stato sottoposto per lungo tempo a tensioni psichiche e situazioni particolarmente stressanti e ripetute.<br />
A ben vedere, però, dalla documentazione suddetta (rinvenuta nel fascicolo di primo grado degli interessati) e, in particolare, dalla dichiarazione del Sindaco, inviata alla Commissione, neanche risultano particolari condizioni di disagio e le tensioni psichiche sulle quale la Commissione ha preteso di fondare il suo giudizio di dipendenza.<br />
Infatti, il Sindaco si è limitato a dichiarare, senza fare menzione di alcun accadimento particolarmente traumatico o stressante (neppure dedotto dagli interessati), che il dipendente, quale guardia campestre, ha prestato servizio di sorveglianza nei boschi e terreni di proprietà del Comune, che detto servizio comportava attività di prevenzione e repressione dei tagli e pascoli abusivi, che sottoponevano il dipendente a notevoli sforzi fisici ad una altitudine superiore ai mille metri, e che il servizio veniva svolto per più giorni fuori sede e, nel periodo invernale, con esposizione alle intemperie.<br />
Pertanto, deve ritenersi che le scarne e formali considerazioni espresse dalla Commissione, con riferimento alla suddetta relazione (“documentazione annessa a corredo della pratica”), siano state sufficientemente confutate dal Comitato il quale ha giustamente concluso, in base alla documentazione trasmessa dall’amministrazione, che non ricorressero specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante della necrosi acuta del miocardio e che questa fosse legata prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.<br />
Le spese di giudizio, in considerazione dell’oggetto della controversia, possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Emidio	FRASCIONE	&#8211; Presidente<br />	<br />
Goffredo	ZACCARDI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Marzio	BRANCA	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Michele	CORRADINO	#NOME?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.343</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.343</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Marchitiello sulla legittimità dell&#8217;incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante in caso di violazione del Patto d&#8217;integrità allegato al bando di gara Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando – Allegazione del c.d. Patto di integrita’ – Inosservanza – Conseguenze &#8211; Incameramento della cauzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.343</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-343/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.343</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Marchitiello</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante in caso di violazione del Patto d&#8217;integrità allegato al bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando – Allegazione del c.d. Patto di integrita’ – Inosservanza – Conseguenze &#8211; Incameramento della cauzione – Legittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione, nei bandi di gara, di responsabilità di ordine patrimoniale quale l’incameramento della cauzione, in caso di inosservanza dei doveri stabiliti in un Patto d’integrità (allegato al bando e contenente un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare), è legittima, in quanto detta previsione non configura un genere di sanzione amministrativa non prevista dalla legge, ma il normale esercizio di autonomia negoziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6749/2003 proposto dal</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Izzo, Mara Rita Surano e Maria Teresa Maffey ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Cicerone, n. 28,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Impresa Cacciato Giovanni</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Manzi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri, n. 5,</p>
<p>per la riforma della sentenza del T.A.R. della Lombardia, Sezione III, dell’11.3.2003, n. 439;</p>
<p>Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 3.2.2004, il Consigliere  Claudio Marchitiello;<br />
Uditi i difensori delle parti gli avvocati M.R. Surano e L. Manzi, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Impresa Cacciato Giovanni ha partecipato, per i lotti n. 17 e n. 22, alle gare di appalto indette dal Comune di Milano per l’affidamento della  ”manutenzione ordinaria delle carreggiate in conglomerato bituminoso e marciapiedi in asfalto colato per il periodo  dalla data di consegna al 31.12.2002” (appalti nn. 17, 18, 19, 20, 21/2002  – 5 lotti) e per l’affidamento della “manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data di consegna al 31.12.2002” (appalti nn. 22, 23 e 24/2002 – 3 lotti).<br />
La predetta società, peraltro, è stata esclusa dalle due gare con i provvedimenti del Settore Gare e Contratti del 2.5.2002, PG n. 164.470/2002 sub 60 e n. 194/479/2002 sub 26, “essendo stati rilevati elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale tra detta società e l’impresa Cacciato Giovanni riconducibili ad un unico centro di interessi in violazione a quanto previsto al punto k), pag. 9, del bando di gara e dal “Patto d’integrità” con il quale detta società “si era impegnata a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per non limitare in alcun modo la concorrenza”.<br />
Il Comune di Milano, con gli stessi provvedimenti del 2.5.2002, ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria prestata dalla Impresa Cacciato in ciascuna delle due gare e, con successive note del 9.5.2002, ha invitato la società di assicurazione Finworld, S.p.A., che aveva rilasciato alla Impresa Cacciato le fideiussioni d’uso, a versare gli importi delle cauzioni  (rispettivamente di Euro 6.500,00 e di Euro 11.900,00).<br />
La Impresa Cacciato ha proposto ricorso al T.A.R. della Lombardia impugnando i provvedimenti di cui alle note del 2.5.2002 citate, la nota diretta alla Società Finworld, il verbale della commissione di gara del 2.5.2002 e, quale atto presupposto,  il Patto d’integrità allegato ai bandi delle due gare.<br />
La società ricorrente ha proposto anche domanda per il risarcimento dei danni.<br />
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Il T.A.R. della Lombardia, Sezione III, con la sentenza dell’11.3.2003, n. 439, ha accolto il ricorso nella parte relativa all’annullamento del Patto d’integrità e dei provvedimenti di incameramento della cauzione, lo ha respinto per la domanda di risarcimento del danno.<br />
Il Comune di Milano appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
La Impresa Cacciato resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.<br />
All’udienza del 3.2.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il Comune di Milano appella la sentenza dell’11.3.2003, n. 439, con la quale la III Sezione del T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Impresa Cacciato Giovanni. <br />
Con la sentenza appellata, il T.A.R. ha annullato i provvedimenti del Settore Gare e Contratti del Comune di Milano del 2.5.2002 PG n. 164.470/2002 sub 60 e n. 194/479/2002 sub 26, che hanno disposto l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla predetta società per partecipare alle gare di appalto per la manutenzione di strade cittadine (ai lotti nn. 17, tra quelli attinenti alla ”manutenzione ordinaria delle carreggiate in conglomerato bituminoso e marciapiedi in asfalto colato per il periodo  dalla data di consegna al 31.12.2002”,  e 22, tra quelli relativi alla “manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data di consegna al 31.12.2002”). <br />
La sentenza ha anche annullato le note del 9.5.2002, con le quali il Comune di Milano ha chiesto alla società di assicurazione Finworld, S.p.A., che aveva rilasciato alla Impresa Cacciato le fideiussioni d’uso, di versare gli importi delle cauzioni.<br />
I provvedimenti impugnati sono stati annullati per  invalidità derivata.<br />
Il T.A.R., infatti, in primis, ha ritenuto illegittimo ed ha annullato il cd. Patto d’integrità, su cui i provvedimenti di incameramento della cauzione risultano fondati, costituito da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante di questo, che i concorrenti hanno dovuto sottoscrivere all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena la esclusione dalla stessa.<br />
Tra le altre disposizioni, il Patto d’integrità prevede, “nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti”, l’applicazione di varie sanzioni tra le quali quella relativa alla “confisca della cauzione di validità dell’offerta”.<br />
Come riportato nella narrativa che precede, la Impresa Cacciato è stata esclusa da entrambe le procedure alle quali ha partecipato, in quanto, come si rileva dalla motivazione dei provvedimenti di esclusione e di incameramento della cauzione provvisoria, di cui alle note del 2.5.2002, la commissione di gara ha rilevato “elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale tra detta società e l’impresa Cacciato Giovanni riconducibili ad un unico centro di interessi in violazione di quanto disposto al punto K), pag. 9 del bando integrale di gara e dal Patto di Integrità con il quale si è espressamente impegnata a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per non limitare in alcun modo la concorrenza”.</p>
<p>2. L’appello del Comune di Milano è fondato nel merito.<br />
La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare le eccezioni in rito sollevate in primo grado dal Comune di Milano respinte dalla sentenza appellata.</p>
<p>3. – La questione controversa, non essendovi stata, come emerge da quanto precede, alcuna contestazione in ordine ai presupposti e alle conseguenti statuizioni che hanno causato la estromissione della Impresa Cacciato dalla gara, concerne unicamente la legittimità del cd. Patto d’integrità nella sola disposizione che stabilisce l’incameramento della cauzione provvisoria e degli atti impugnati nei soli profili inerenti all’applicazione in concreto di tale disposizione nei confronti della società appellata.<br />
Il T.A.R., accogliendo l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente in primo grado, ha ritenuto illegittima l’escussione della cauzione provvisoria sul rilievo che tale sanzione sarebbe possibile nelle sole ipotesi disciplinate dagli artt. 10 e 30 della legge n. 109 del 1994.<br />
L’incameramento della cauzione provvisoria, prevista ed applicata nella fattispecie in esame, in quanto stabilisce una sanzione a carico del concorrente che ha tenuto nella gara un comportamento scorretto, verrebbe a configurarsi come una nuova figura di sanzione amministrativa, non prevista da alcuna norma di legge.<br />
La disposizione in parola, pertanto, sarebbe in contrasto con l’art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, che, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella contenuta per le sanzioni penali nell’art. 25 della Costituzione, dispone che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.<br />
La previsione di sanzioni amministrative non può essere rimessa se non alla legge e non a fonti normative di secondo grado e tanto meno a meri provvedimenti amministrativi, quale è il Patto d’integrità dedotto in controversia, che costituisce parte integrante del bando di gara.<br />
L’impostazione data dal T.A.R. alla questione non è condivisa dalla Sezione.<br />
Il Comune di Milano, con il Patto d’integrità, che racchiude regole di comportamento per le imprese, partecipanti ad una gara, già desumibili dalla disciplina positiva relativa alle procedure di evidenza pubblica e dai principi attinenti la materia (tale è anche la regola di cui si discute che inerisce al principio della parità di condizioni dei concorrenti), ha solo configurato un sistema di condizioni (o requisiti) la cui accettazione ha elevato a presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi.<br />
L’impresa concorrente, inoltre, con la sottoscrizione, all’atto della presentazione della domanda, del Patto d’integrità, accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara (nella specie, la regola di non compiere atti limitativi della concorrenza) e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre la conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara.<br />
Nella fattispecie si individua, quindi, innanzitutto, un onere, consistente nella sottoscrizione per adesione delle regole contenute nel Patto d’integrità, configurandosi l’accettazione delle regole in questo contenute come condizione imprescindibile per poter partecipare alla gara, e contestualmente dei doveri comportamentali, accompagnati dalla previsione di una responsabilità patrimoniale, aggiuntiva alla esclusione della gara, assunti su base pattizia rinvenendosi la loro fonte nel Patto d’integrità accettato dal concorrente con la sottoscrizione.<br />
Ciò chiarito, la  Sezione ritiene di potere affermare che la previsione, come ulteriore prescrizione dei bandi di gara, dei doveri stabiliti dal Patto d’integrità con le correlative responsabilità di ordine patrimoniale, sia del tutto legittima, inquadrandosi la fattispecie nell’ambito dell’autonomia negoziale dell’amministrazione, nell’invito a contrattare, e di chi aspiri a diventare titolare di un futuro contratto, con l’accettazione dell’invito. <br />
In merito non si ravvisano preclusioni nell’ordinamento positivo, specie se si consideri che il Patto d’integrità contiene regole conformi a principi già considerati dall’ordinamento e già assistiti da responsabilità patrimoniale (quale la buona fede e la correttezza nelle trattative contrattuali).<br />
La escussione della cauzione provvisoria nella fattispecie in esame vale unicamente ad identificare e a quantificare fin dall’origine la conformazione e la misura della responsabilità patrimoniale del partecipante alla gara conseguente all’inadempimento dell’obbligo assunto con la sottoscrizione del Patto d’integrità. <br />
Dalle considerazioni che precedono emerge che è privo di fondamento il rilievo che ha comportato l’annullamento in parte qua del Patto d’integrità e dei provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria.<br />
L’appello del Comune di Milano, che ha prospettato deduzioni sostanzialmente conformi alla impostazione data alla questione dalla Sezione e alle considerazioni che precedono, in conclusione, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso originario proposto dalla Impresa Cacciato.</p>
<p>4.- Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado proposto dalla Impresa Cacciato Giovanni<br />
Compensa fra le parti le spese del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. </p>
<p>Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 3.2.2004 e l’8.10.2004, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Chiarenza  Millemaggi Cogliani &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	&#8211;		Consigliere Est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.342</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Allegretta sull&#8217;applicabilità della Legge 241 del 1990 ai procedimenti di competenza degli enti locali Procedimento amministrativo – L. 241/90 – Procedimenti degli enti locali – Applicabilità La L. 241/90, in quanto contenente i principi generali e fondamentali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, deve essere osservata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità della Legge 241 del 1990 ai procedimenti di competenza degli enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – L. 241/90 – Procedimenti degli enti locali – Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La L. 241/90, in quanto contenente i principi generali e fondamentali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, deve essere osservata anche nei procedimenti di competenza degli enti locali. Deve pertanto applicarsi l’art. 13  L. 241/90 qualora lo statuto comunale nulla disponga in tema di eccezioni alla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3630 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Caffè Margherita s.p.a., Bertuccelli s.r.l., Betti Fabrizio, Lazzeretti Mario in proprio e quale procuratore generale di Lazzeretti Luigi</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Renzo Migliorini, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Carducci n. 4, presso lo studio degli ultimi due</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Viareggio</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Narese e Corrado Buccheri ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 Pal. IV, Sc. B,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 679 in data 27 marzo 2002, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 gli avv.ti Righi e Narese;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti, tutti proprietari di immobili a destinazione prevalentemente commerciale realizzati su aree degli “arenili di Ponente” del Comune di Viareggio date loro in concessione, impugnano la sentenza n. 679 in data 27 marzo 2002, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, sui ricorsi n. 3691 del 1998 proposto da Mario Lazzeretti, Fabrizio Betti ed altri; n. 3692 del 1998 proposto dalla s.r.l. Bertuccelli e n. 767 del 2000 proposto dalla s.p.a. Caffé Margherita, dalla s.r.l. Bertuccelli, da Mario Lazzeretti, in proprio e quale procuratore generale del fratello Luigi Lazzeretti, da Fabrizio Betti ed altri.<br />
Con i primi due ricorsi è stata impugnata, per quanto di ragione, la deliberazione del Consiglio Comunale di Viareggio n. 55 del 6 luglio 1998 avente ad oggetto &#8220;Nuovo Capitolato per la concessione degli Arenili Comunali di Ponente. Approvazione&#8221;; con il terzo, sempre per quanto di ragione, la successiva deliberazione consiliare n. 114 del 24 dicembre 1999, avente ad oggetto &#8220;Nuovo Capitolato, Regolamento delle aree di proprietà del Comune di Viareggio. Approvazione&#8221;.<br />
Il T.A.R. ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse i primi due ed ha respinto il terzo perché infondato.<br />
Della sentenza che così ha disposto i ricorrenti chiedono la riforma, con annullamento degli atti impugnati in primo grado ed ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio.<br />
Il Comune di Viareggio, costituitosi in giudizio, ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché inammissibile ed infondato; con vittoria di spese ed onorari.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appello in esame è rivolto contro la sentenza n. 679 in data 27 marzo 2002, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, sui ricorsi n. 3691 e n. 3692 del 1998 e n. 767 del 2000. I primi due investono la deliberazione n. 55 del 6 luglio 1998 del Consiglio Comunale di Viareggio, con la quale è stato approvato il “Nuovo Capitolato per la concessione degli Arenili Comunali di Ponente”; il terzo riguarda la successiva delib. C.C. n. 114 del 24 dicembre 1999, recante approvazione del “Nuovo Capitolato &#8211; Regolamento delle aree di proprietà del Comune di Viareggio”, con revoca della precedente e di altro provvedimento concernente gli arenili di levante e le pinete.</p>
<p>2. In via preliminare, il Comune appellato eccepisce l’inammissibilità del gravame perché non notificato ad una delle parti del giudizio di primo grado. In subordine, la difesa del Comune rappresenta la necessità che sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e, comunque, degli altri controinteressati, da individuarsi in tutti coloro che traggono beneficio dalle disposizioni impugnate.<br />
Considera il Collegio che, dei tre ricorsi originari, soltanto il terzo (n. 767 del 2000) è notificato anche ad altro soggetto, oltre che al Comune resistente, cosicché l’eccezione, almeno sotto il profilo della pretermissione di una delle parti del giudizio di primo grado, può valere soltanto nei riguardi di quella parte dell’appello che attiene alla pronuncia sul terzo ricorso.<br />
Sotto l’altro profilo, quello dell’incompletezza del contraddittorio rispetto ai controinteressati, l’eccezione va disattesa, in quanto nella specie non sono configurabili soggetti titolari di interesse contrario a quello dedotto in giudizio dai ricorrenti. L’oggetto del giudizio, invero, è costituito in prevalenza da norme generali ed astratte, a fronte della cui impugnazione non sono ipotizzabili controinteressati; mentre in ordine all’unica norma immediatamente applicabile, quella relativa all’aumento del canone di concessione, il soggetto titolare di un interesse tutelabile, concreto ed attuale, è soltanto il diretto destinatario della disposizione.</p>
<p>3. Occorre, allora, modificare l’ordine di trattazione delle questioni prospettato dalle parti ed anteporre, attesa la sua priorità logica, l’esame del secondo motivo d’appello, con il quale si contesta la dichiarazione d’improcedibilità dei due primi ricorsi di primo grado, il n. 3691 ed il n. 3692 del 1998, concernenti la deliberazione C.C. 6 luglio 1998 n. 55, nei confronti dei quali, come s’è detto, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello non è proponibile.<br />
In proposito, gli appellanti fanno rilevare che, almeno con riferimento al regime tariffario, il capitolato-regolamento con detta deliberazione approvato ha avuto applicazione fino all’entrata in vigore del successivo, di cui al provvedimento consiliare 21 dicembre 1999 n. 114.<br />
La doglianza è fondata, in quanto la normativa successiva non ha annullato la precedente, sostituendosi a questa sin dall’origine, ma è entrata in vigore dal 1 gennaio 2000 (art. 24 reg. ex delib. C.C. 21 dicembre 1999 n. 114), con espressa abrogazione dei regolamenti-capitolato precedenti dalla stessa data. Per il periodo in cui il regolamento del 1998 ha avuto applicazione, quindi, i ricorrenti avevano interesse alla decisione sulla loro domanda di annullamento.<br />
Deve, pertanto, procedersi all’esame dei motivi di censura dedotti con i citati ricorsi e non trattati in primo grado, che i ricorrenti reiterano sotto le lettere da A) a D) del punto 5.2. dell’atto di appello.</p>
<p>4. Il primo di questi attiene al mancato rispetto, nella formazione del regolamento, dei principi relativi alla partecipazione procedimentale; il secondo riguarda l’art. 24, relativo alla misura dei canoni; il terzo denuncia la violazione dell’art. 54 dello statuto comunale, perché la materia trattata dal capitolato impugnato avrebbe dovuto essere contenuta nel regolamento di contabilità del Comune; e con il quarto si lamenta la mancanza di una motivazione che illustrasse le ragioni della introduzione delle nuove norme e gli interessi pubblici ai quali esse assolvono. Si tratta di censure che, salvo quanto si dirà in ordine al citato art. 24 in tema di canoni, possono distinguersi a seconda che riguardano profili procedimentali ovvero il contenuto delle singole disposizioni capitolari.</p>
<p>5. Con la doglianza relativa alla violazione delle norme concernenti la partecipazione degli interessati al procedimento di formazione dell&#8217;atto, si sostiene che dall’art. 6 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e dagli artt. 32 e 33 dello statuto comunale emerge un evidente favore verso forme più ampie e generalizzate di partecipazione al procedimento, rispetto a quelle previste dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, le quali avrebbero una portata suppletiva nell’ordinamento comunale, rappresentando la soglia minimale che in esso deve operare. Nell’ordinamento del Comune appellato, l’intervento dei destinatari nel procedimento non soffrirebbe le limitazioni derivanti dalla natura e dal contenuto degli atti in formazione e, pertanto, non varrebbero le limitazioni di cui all’art. 13 della legge n. 241 del 1990. Cosicché era ineludibile l’obbligo di assicurare ai concessionari degli arenili, nei confronti dei quali il nuovo capitolato era destinato a produrre effetti diretti, l’esercizio del loro diritto di partecipazione al procedimento; specialmente con riferimento all’art. 24 (art. 19 nel regolamento del 1999), che esclude i concessionari dal procedimento di determinazione dei canoni, di competenza della Giunta Municipale.<br />
La censura non è fondata.<br />
Nel disciplinare la partecipazione popolare nell’ordinamento delle autonomie locali, l’art. 6, comma secondo, della L. 8 giugno 1990 n. 142, disponeva che i Comuni prevedessero, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, “forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto”. A tanto ha provveduto anche il Comune di Viareggio, disciplinando la “partecipazione al procedimento amministrativo” negli artt. 32 e 33 che costituiscono il capo I del titolo V del suo statuto, approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 22 settembre 1995.<br />
Per quanto qui interessa, le disposizioni statutarie ora citate si limitano a prevedere la comunicazione dell’avvio del procedimento, in via generale, a tutti i “soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a coloro che, per legge, per statuto o per regolamento, devono intervenirvi”, senza alcuna eccezione o limitazione correlata alla natura ed al contenuto del futuro provvedimento, come, invece, sancisce all’art. 13 la di poco successiva legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, che sottrae all’applicazione dell’intero capo III e, con esso, delle norme sulla comunicazione dell’avvio del procedimento, la “attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”.<br />
Ricorrerebbe, nella specie, una delle ipotesi di quella discordanza tra le due leggi sopra menzionate di cui, peraltro, la giurisprudenza si è già occupata, prima che vi provvedesse il legislatore.<br />
Questa Sezione (cfr. dec. 8 febbraio 1994 n. 78), invero, ha già avuto modo di affermare che la L. n. 142/1990 va interpretata con riferimento alla L. 241/1990, dal momento che quest&#8217;ultima “contiene principi che possono essere agevolmente ritenuti generali e fondamentali e che sono perciò applicabili e si devono applicare a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di pertinenza degli enti locali”. Principio ribadito in seguito (sez. V, 2 febbraio 1996 n. 132), con riguardo proprio alla tematica della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nel senso che le disposizioni del capo III della L. n. 241 del 1990 hanno portata generalissima e si applicano anche quando il procedimento amministrativo sia posto in essere da un ente locale.<br />
Ogni incertezza è stata fugata, poi, dal legislatore con l’art. 3 L. 3 agosto 1999 n. 265, che ha aggiunto, al termine del comma 2 dell’art. 6 L. 8 giugno 1990 n. 142 sopra riportato, le parole “nell’osservanza dei principi stabiliti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241” (in tal modo integrata la disposizione costituisce, ora, l’art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), così operando un collegamento tra lo statuto dell&#8217;ente locale e la L. n. 241/1990, attraverso il completamento e l’integrazione della previsione normativa della legge n. 142 con le disposizioni ed i principi contenuti nella successiva L. n. 241. Lo statuto comunale deve, dunque, osservare i principi stabiliti da questa legge circa la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.<br />
Se questo comporta in sede di elaborazione della norma statutaria il dovere di tener conto di quei principi, a maggior ragione di questi dovrà avere considerazione l’interprete in sede di applicazione della norma statutaria preesistente.<br />
Cosicché, anche quando non si voglia ipotizzare nei confronti degli statuti esistenti una modificazione eteronoma, integrativa o addirittura sostitutiva, ad opera della legge generale successiva, può sicuramente affermarsi che la regolazione dei singoli istituti risulterà dal concorso delle norme da applicare.<br />
Nel caso di specie, pertanto, sebbene i citati artt. 32 e 33 dello statuto comunale non rechino una norma corrispondente a quella di cui all’art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve ritenersi che non sussisteva l’obbligo di dare avviso dell’apertura del procedimento di revisione della disciplina relativa alla concessione delle aree territoriali in questione. Si trattava, infatti, di procedimento che sarebbe sfociato nell’adozione di un atto di contenuto normativo e di natura in gran parte regolamentare, per il quale detto obbligo era escluso dalla disposizione del menzionato art. 13.<br />
Una sostanziale comunicazione di avvio del procedimento, ad onor del vero, gli interessati l&#8217;hanno ricevuta attraverso gli atti di disdetta della concessione in corso, notificata dal Comune nella dichiarata intenzione di procedere alla revisione del capitolato-regolamento. Cosicché, nella specie, l&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 7 della legge n. 241 del 1990 può ritenersi sostanzialmente assolto alla stregua dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale che tanto ravvisa in presenza di un atto che ad essa possa considerarsi equipollente, consentendo all&#8217;interessato di conoscere dell&#8217;imminente avvio del procedimento e di parteciparvi. Va aggiunto, inoltre, come dagli atti di giudizio risulti che la revisione di cui si tratta abbia formato oggetto in realtà di un lungo confronto tra l’Amministrazione ed i concessionari, sia pure tramite loro organismi associativi, iniziato nel 1986 ed articolatosi anche in fasi contenziose.<br />
La censura dev&#8217;essere, pertanto, respinta.</p>
<p>6. Con il terzo dei motivi riproposti (cfr. lett. C sub punto 5.2. dell’appello) gli appellanti si dolgono che il giudice di primo grado abbia disatteso il loro assunto, secondo cui la materia trattata dal capitolato impugnato, riguardando le “condizioni generali di contratto” per la concessione dei beni del patrimonio indisponibile, avrebbe dovuto essere contenuta nel regolamento di contabilità del Comune, al quale l&#8217;articolo 54 del vigente statuto comunale rimette l’enunciazione delle “norme relative al procedimento contrattuale”.<br />
A parte l’evidente inammissibilità della censura, non rispondendo ad alcun apprezzabile interesse dei ricorrenti che le contestate disposizioni siano comprese in uno, piuttosto che in un altro, regolamento; la tesi è infondata, in relazione alle disposizioni dello stesso statuto che disciplinano la potestà regolamentare del Comune.<br />
In particolare, nel nostro caso il richiamo va fatto più correttamente all&#8217;art. 61, terzo comma, il quale nel disporre che “il consiglio comunale disciplina le singole materie con appositi regolamenti”, attribuisce al massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Amministrazione il potere di individuare singole materie per le quali, in base ad un giudizio di opportunità certamente insindacabile in sede di legittimità, appare necessaria una speciale disciplina.</p>
<p>7. Neppure può essere condivisa, nei suoi vari profili, la doglianza relativa al difetto di motivazione che vizierebbe gli atti impugnati (salvo quanto si dirà a proposito delle disposizioni immediatamente lesive).<br />
I ricorrenti riconoscono esplicitamente la natura regolamentare di questi, tant’è che ne chiedono l’annullamento contestando al Comune il cattivo esercizio del potere regolamentare. Tale natura è resa manifesta, inoltre, non solo dalla loro forma e denominazione, ma soprattutto dal loro contenuto, costituito da norme generali ed astratte dirette, oltre che a disciplinare le clausole del contratto accessivo alla concessione, a stabilire la destinazione delle aree pubbliche in argomento, le competenze degli organi, le forme e le procedure da seguire per la concessione. La natura di atto normativo e comunque a contenuto generale, così riconosciuta ai provvedimenti in questione, li sottrae all&#8217;obbligo di motivazione, giusta quanto dispone l&#8217;art. 3, comma secondo, della menzionata legge 7 agosto 1990 n. 241.</p>
<p>8. Oggetto dell’ultimo gruppo di censure di cui occorre trattare è l’art. 24 del regolamento.<br />
Questo contiene nei primi tre commi norme dirette a disciplinare per il futuro il procedimento di determinazione del canone.<br />
In merito, i ricorrenti evidenziano come anche qui sia esclusa la partecipazione dei concessionari al procedimento suddetto, rimesso alla competenza della Giunta municipale. Deducono, inoltre, che illegittima è la previsione, ai fini della determinazione del canone, di parametri relativi all’immobile eventualmente insistente sull’area concessa, vale a dire di un fattore che non attiene al patrimonio comunale, la cui valutazione conferirebbe al canone la portata di una non prevista tassa sulla proprietà.<br />
Considera, tuttavia, il Collegio che in ordine all’impugnazione di queste disposizioni, stante la loro natura regolamentare, vige il principio secondo il quale l&#8217;atto amministrativo a contenuto normativo o generale non assume attitudine lesiva di interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio sostanzialmente espresso dalla norma astratta ed insieme al quale soltanto può e deve essere impugnato; a meno che il provvedimento (regolamento, ordinanza, circolare) non disciplini concretamente l&#8217;attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente lesive, rispetto alle quali il provvedimento di applicazione ha carattere semplicemente adempitivo.<br />
Nel caso in esame, in realtà, le norme contestate non possono considerarsi d’immediata lesività, atteso che il pregiudizio sostanziale, ad esse dagli appellanti direttamente ascritto, deriva, piuttosto, dal provvedimento con il quale a seguito della loro applicazione il Comune provveda alla determinazione ed imposizione dei nuovi canoni. Pertanto, le censure che contro di esse si appuntano vanno dichiarate inammissibili per difetto d’interesse.</p>
<p>9. Di immediata applicazione è, invece, l’ultimo comma del citato art. 24, il quale dispone che “in sede di prima applicazione i canoni vigenti sono aumentati del 40%”.<br />
Sostengono gli appellanti che tale aumento del canone è del tutto immotivato, in quanto per la sua determinazione non sarebbe stata svolta alcuna istruttoria. Esso, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione alle concessioni in corso, ma solo in sede del rinnovo di queste.<br />
La censura è fondata nel suo primo profilo.<br />
È vano, infatti, cercare nella impugnata deliberazione n. 55 del 6 luglio 1998, con la quale il capitolato in questione è stato approvato, una qualsiasi giustificazione e spiegazione della decisione di fissare nella misura del 40% l’incremento dei canoni vigenti. Non sono indicati, invero, né gli elementi a tal fine considerati, né i criteri osservati; cosicché il giudice, in sostanza, non è messo in grado di conoscere, ed in conseguenza di valutare, il percorso logico seguito dall’Amministrazione per giungere alla determinazione impugnata.<br />
Sotto questo profilo, la censura va, pertanto, accolta.<br />
Il profilo concernente l&#8217;applicabilità dell&#8217;aumento alle concessioni in corso deve essere disatteso, risultando disdettate tutte le concessioni in precedenza rilasciate.<br />
In conclusione, nella parte in cui investe il capo della sentenza di primo grado relativo ai due ricorsi n. 3691 e n. 3692 del 1998, l’appello va accolto nei termini di cui sopra e, per l’effetto, in riforma, detti ricorsi vanno dichiarati ammissibili ed accolti limitatamente all’art. 24 del regolamento-capitolato approvato con la deliberazione n. 55 del 6 luglio 1998, di cui deve pronunciarsi l’annullamento.</p>
<p>10. Nella sua rimanente parte, il gravame è rivolto contro la decisione adottata dal T.A.R. sul ricorso n. 767 del 2000, che risulta notificato al Comune resistente ed alla società ALF s.a.s. di Antonini Daniela &#038; C..<br />
Poiché, invece, l’atto di appello non è stato notificato a quest’ultima parte del giudizio di primo grado, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. A tanto gli appellanti dovranno provvedere mediante notificazione dell’atto di appello alla società suddetta entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.<br />
Resta salva ed impregiudicata ogni ulteriore decisione sulla restante parte dell’impugnativa, in rito, nel merito e sulle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara ammissibili i ricorsi di primo grado n. 3691 e n. 3692 del 1998 e li accoglie limitatamente all’art. 24 del regolamento-capitolato approvato con la deliberazione n. 55 del 6 luglio 1998, del quale pronuncia l’annullamento; per la restante parte, salva ed impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società ALF s.a.s. di Antonini Daniela &#038; C., nei modi e termini di cui in motivazione.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004 e del 3 dicembre 2004 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Agostino Elefante	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Rosalia Bellavia	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta	&#8211;	Consigliere rel. est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	&#8211;	Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/</guid>

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<p>Pres. Elefante, Est. Pietronilla Bellavia la rinuncia di un partecipante alla gara non comporta l&#8217;obbligo di rideterminare la soglia d&#8217;anomalia 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione –Certificazione di qualità &#8211; Certificato per gestione di centri cottura per la preparazione ed il trasporto di pasti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Pietronilla Bellavia</span></p>
<hr />
<p>la rinuncia di un partecipante alla gara non comporta l&#8217;obbligo di rideterminare la soglia d&#8217;anomalia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione –Certificazione di qualità &#8211; Certificato per gestione di centri cottura per la preparazione ed il trasporto di pasti – Inclusione della fase della somministrazione – Sussiste – Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara &#8211; Requisito della disponibilità di un idoneo centro di cottura ai fini dell’espletamento del servizio – Necessità della disponibilità al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Acquisizione in comodato d’uso della struttura necessaria all’espletamento del servizio –Ipotesi di subappalto o di ATI occulta – Insussistenza – Ragioni.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Determinazione della soglia d’anomalia – Successiva rinuncia di un concorrente – Obbligo di rideterminazione della soglia d’anomalia – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il certificato I.S.O. 9002 per “gestione centri di cottura per la preparazione e trasporto pasti in linea fresco caldo destinati alla ristorazione collettiva”, comprende tutte le relative fasi del processo produttivo, inclusa quella della somministrazione dei pasti, anche se non espressamente contemplata. Infatti tale processo produttivo è finalizzato all’assolvimento di un servizio di ristorazione collettiva, per cui la relativa certificazione di qualità non può considerarsi limitata alla cottura dei pasti ed al loro trasporto, non avendo alcun senso effettuare tali operazioni ove, poi, i pasti preparati e trasportati non dovessero essere anche somministrati agli utenti del servizio.</p>
<p>2. Ove la disponibilità di un idoneo centro di cottura non sia richiesto dal bando di gara quale requisito tecnico di partecipazione alla gara, ma solo per il regolare espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria, non occorre allegare tale disponibilità al momento della presentazione della domanda di partecipazione, essendo sufficiente che l’aggiudicataria l’abbia acquisita prima della data d’inizio del servizio.<br />
3. L’ottenimento in comodato d’uso di una struttura idonea all’espletamento del servizio di cui sia stata ottenuta l’aggiudicazione non configura un subappalto, né una ATI occulta, dal momento che la ditta proprietaria della struttura resta del tutto estranea alla esecuzione del servizio aggiudicato, il cui assolvimento rimane, nella sua totalità, a diretto carico dell’aggiudicataria.</p>
<p>4. Una volta determinata la soglia dell’anomalia in base a tutte le offerte ammesse alla gara, l’eventuale rinuncia di alcuno dei concorrenti non impone alla Commissione giudicatrice alcun obbligo di rideterminare la detta soglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Sezione quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7202 del 2003, proposto da</p>
<p><b>S.M.R. s.r.l.</b>, corrente in Mugnano di Napoli, nelle persone dei legali rappresentati p.t. Giovanni Ricciardiello e Salvatore Costantino, agente <b>in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con IDEALFOOD di Fiorenzano Antonio e C. s.a.s.</b>, con sede in Napoli, in persona dell’accomandatario gerente Antonio Fiorenzano, <b>e con la VIE EN ROSE s.n.c. di Baiano Francesco e C.</b>, con sede in Quarto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Provera, Luca Di Raimondo e Giuseppe Sartorio, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Consulta, n. 50, presso lo studio Di Raimondo, giusto mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Mugnano di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido D’Angelo, Antonio D’Angelo e Maria Laura D’Angelo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’avv. Leonardo Salvatore, giusto mandato in calce alla copia del ricorso in appello notificatogli;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>ALL Services s.r.l.</b>, con sede in Arzano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Campania-Napoli- Sez. I n. 6021 del 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 3852 del 2003, emessa, in senso reiettivo, sulla domanda cautelare avanzata dalla parte appellante;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 51 del 2004,<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti Di Raimondo, Sartorio e Soprano su delega dell’avv. G. D’Angelo;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>I°- Il Comune di Mugnano di Napoli, in conformità alla delibera consiliare 28 dicembre 2000, n. 58, indisse una gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni di scuola materna ed elementare, relativamente al triennio 2001/2003, la quale, dopo la rinuncia della prima concorrente classificata, venne definitivamente aggiudicata alla ALL Services s.r.l., seconda concorrente classificata.<br />
La S.M.R. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la Idealfood di Fiorenzano Antonio e C. s.a.s. e la Vie en rose s.n.c. di Baiano Francesco e C., avendo partecipato infruttuosamente alla gara, con ricorso proposto davanti al T.A.R. Campania -sede di Napoli- impugnò la determinazione del Responsabile della Pubblica Istruzione del prefato Comune concernente l’aggiudicazione definitiva della gara a favore della ALL Services s.r.l..<br />
La Sez. I^ dell’adito T.A.R., con la sentenza n. 6021 del 2003, ha respinto il ricorso, avendo giudicato infondate le sollevate censure<br />
Contro tale sentenza è rivolto il presente ricorso in appello, proposto da S.M.R. s.r.l., in proprio e quale mandataria della detta A.T.I., sostenuto dalle medesime censure avanzate in primo grado e disattese dal T.A.R..</p>
<p>II°- L’appellato Comune di Mugnano di Napoli, con l’atto di costituzione in giudizio, controdeduce in ordine alle avversarie censure.</p>
<p>III°- Circa i motivi di appello si considera quanto appresso.<br />
L’appellante, con il primo mezzo di gravame, deduce la violazione dell’art. 4, lett. c, del bando di gara, assumendo che l’aggiudicataria ALL Services s.r.l. non avrebbe dimostrato di possedere la certificazione di qualità per tutto il ciclo lavorativo occorrente per l’espletamento del servizio, non essendo stata inclusa la somministrazione dei pasti nell’attesato C.I.S.Q. n. 1602 dalla stessa presentato.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’art. 4, lett. c, del bando di gara ha richiesto quale requisito di partecipazione il “possesso di certificazione I.S.O. 9002”.<br />
L’aggiudicataria ALL Services s.r.l., a comprovazione del detto requisito, ha prodotto il certificato n. 1602, rilasciato da C.I.S.Q., per “gestione centri di cottura per la preparazione e trasporto pasti in linea fresco caldo destinati alla ristorazione collettiva”.<br />
Tale certificato, concernendo un processo produttivo unitario, ovviamente, comprende tutte le relative fasi, ivi inclusa quella della somministrazione dei pasti, costituente il segmento finale di tale processo, ancorchè non espressamente contemplato.<br />
Essendo, infatti, il processo produttivo “de quo” finalizzato all’assolvimento di un servizio di ristorazione collettiva, la relativa certificazione di qualità non può considerarsi limitata alla cottura dei pasti ed al loro trasporto, non avendo alcun senso effettuare tali operazioni ove, poi, i pasti preparati e trasportati non dovessero essere anche somministrati agli utenti del servizio.<br />
Donde l’idoneità del certificato prodotto dalla ALL Services s.r.l. alla comprovazione del requisito di cui trattasi, così come giudicato dal T.A.R..<br />
Per altro, che il detto certificato prodotto dalla menzionata aggiudicataria fosse comprensivo della somministrazione dei pasti, anche se non esplicitamente contemplata, è stato successivamente attestato dallo stesso Istituto che lo aveva rilasciato con nota del 12 marzo 2002, esibita in primo grado dalla stessa appellante.<br />
Tale nota, lungi dal dimostrare che l’aggiudicataria non avesse dimostrato “in termine” il possesso del requisito in argomento, dimostra, infatti, che la certificazione ISO 9002 dalla stessa presentata comprendeva anche la somministrazione dei pasti.<br />
Il primo motivo di appello va, pertanto, disatteso.</p>
<p>IV°. L’appellante, con il secondo mezzo di gravame, deduce la violazione dell’art. 4, lett. d, del bando di gara e dell’art. 13 del C.S.A., richiedenti la disponibilità di un centro di cottura ubicato entro Km. 20,00 dal territorio comunale, disponibilità che l’aggiudicataria non avrebbe avuto allorchè ha chiesto di partecipare alla gara, avendola acquisita dopo.<br />
Il gravame non ha pregio.<br />
L’art. 4, lett. d, del bando di gara ha richiesto, ai fini della partecipazione, il possesso dei requisiti specificati nello stesso bando e nel C.S.A..<br />
L’art. 13 del C.S.A., nello stabilire gli obblighi e le responsabilità della ditta “concessionaria” del servizio, ha stabilito, per quanto qui interessa, che i centri di cottura destinati al servizio avrebbero dovuto avere i requisiti strutturali dei locali e le attrezzature richiesti dalla normativa vigente (D. Lgs 26 maggio 1997, n. 155) ed essere ubitati a non più di Km. 20,00 dal territorio del Comune.<br />
Riguardando l’art. 13 del C.S.A. gli obblighi della “concessionaria” è evidente che la disponibilità di un idoneo centro di cottura non è stata chiesta quale requisito di partecipazione alla gara, ma è stata richiesta per il regolare espletamento del servizio da parte della ditta aggiudicataria.<br />
Non trattandosi, quindi, di un requisito tecnico da possedersi per l’ammissione alla gara, non occorreva avere la disponibilità del centro cottura al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, bastando che l’aggiudicataria ne disponesse prima della data d’inizio del servizio, così come nella fattispecie è avvenuto.<br />
La circostanza di fatto della non disponibilità del centro di cottura da parte della ALL Services s.r.l. allorchè ha chiesto di partecipazione alla gara, avendola acquisita solo dopo l’aggiudicazione, non comporta, pertanto, alcuna violazione né dell’art. 4, lett. d, del bando di gara né dell’art. 13 del C.S.A..<br />
Per altro, si osseva, in proposito, che è nella disponibilità dell’Amministrazione che indice la gara richiedere il possesso di un determinato requisito tecnico ai fini dell’ammissione alla gara o ai soli fini dell’esecuzione del servizio appaltato.<br />
Poiché, nel caso, la disponibilità del detto centro cottura è stata chiesta solo al fine del regolare espletamento del servizio, trattandosi di attrezzatura realizzabile in pochi giorni, trovandosi in commercio già predisposta nel suo complesso, non occorreva, quindi, che tale disponibilità fosse posseduta al momento della richiesta dell’ammissione alla gara, così come notato dal T.A.R..<br />
Anche il secondo mezzo di gravame deve, quindi, essere disatteso.</p>
<p>V°- L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, deduce la violazione del bando di gara e dei principi in tema di evidenza pubblica ed eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, in quanto il centro di cottura di cui l’aggiudicataria ALL Services s.r.l. ha dichiarato di disporre non le appartiene, avendolo ottenuto in comodato d’uso da altra azienda, la quale non ha partecipato alla gara.<br />
Il gravame manca di fondamento.<br />
Né il bando di gara né il C.S.A. hanno richiesto che il centro di cottura da utilizzare per l’assolvimento del servizio dovesse essere di proprietà dell’aggiudicatario, ma soltanto che fosse nella sua disponibilità e che rispondesse alle prescrizioni della normativa vigente (D.Lgs 26 maggio 1997, n. 155).<br />
Il fatto che la ALL Services s.r.l. non fosse proprietaria del centro cottura, ma che ne disponesse per averlo ottenuto in comodato d’uso, non ha, pertanto, comportato alcuna violazione del bando di gara né dei principi di trasparenza pubblica, risultando chiaramente in base a quale titolo giuridico tale Società ne aveva acquisito la disponibilità.<br />
Né il fatto che il centro cottura fosse di proprietà di altro soggetto ha implicato, di contro a quanto sostenuto dall’appellante, che il soggetto proprietario abbia fruito dell’aggiudicazione dell’appalto, pur non avendo partecipato alla gara, attraverso la costituzione di un’A.T.I. occulta.<br />
Il soggetto proprietario del centro cottura resta, invero, del tutto estaneo alla gara ed al successivo appalto del servizio, importando il comodato d’uso unicamente un rapporto tra tale proprietario e l’aggiudicataria, limitato all’attribuzione a quest’ultima della disponibilità di tale centro, senza la coeva instaurazione di alcun altro rapporto.<br />
Restando gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto unicamente a carico della ALL Services s.r.l., non è invero, configurabile alcuna costituzione di A.T.I. occulta.<br />
Parimenti, l’ottenimento in comodato di una struttura idonea all’espletamento del servizio di cui sia stata ottenuta l’aggiudicazione non configura, di contro a quanto assunto dall’appellante, un subappalto vietato dall’art. 14 del C.S.A., dal momento che la ditta proprietaria della struttura resta del tutto estranea alla esecuzione del servizio aggiudicato, il cui assolvimento rimane, nella sua totalità, a diretto carico dell’aggiudicataria.<br />
Il che esclude, altresì, che l’aggiudicazione in parola sia viziata per per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta.<br />
Pure il terzo mezzo di gravame va, conseguentemente, disatteso.</p>
<p>VI°- L’appellante, con il quarto mezzo di gravame, deduce il vizio di eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della carenza d’istruttoria e di motivazione, in quanto il centro di cottura ottenuto in comodato dall’ALL Services s.r.l. non sarebbe idoneo alla preparazione di 1.800 pasti giornalieri, mentre il centro cottura di proprietà di tale Società, avente l’idoneità tecnica all’assolvimento del servizio, si troverebbe ad oltre Km. 20,00 dal Comune di Mugnano di Napoli.<br />
Il gravame non ha pregio.<br />
Quanto alla dedotta inidoneità del centro cottura ottenuto dalla ALL Services s.r.l. in comodato d’uso, si osserva che la relativa censura concerne una valutazione di merito di competenza della locale A.U.S.L., alla quale è stata demandata la relativa verifica con la determinazione di aggiudicazione dell’appalto a tale Società, effettuata dal Responsabile della Pubblica Istruzione del Comune 19 dicembre 2001, n. 819.<br />
Né, per altro, nel caso la verifica in parola andava effettuata prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, essendo stata prevista dall’art. 13 del C.S.A. a carico della “concessionaria” e, quindi, dà effettuarsi successivamente all’aggiudicazione, come prima evidenziato.<br />
Quanto al centro cottura di proprietà della ALL Services s.r.l. nel Comune di Acerra, che si troverebbe a più di Km. 20,00 dal Comune di Mugnano di Napoli, intanto si nota che esso non è stato preso in considerazione nel provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a tale Società, nel quale è stato fatto esclusivo riferimento al centro cottura dalla stessa ottenuto in comodato d’uso, ubicato in via S. Giovanni, n. 60, in Mugnano di Napoli.<br />
A parte ciò, si osserva che il Centro di cottura di proprietà della ALL Services s.r.l. ubicato ad Acerra, via Vittorio Veneto, n. 63, dista solo Km. 18,800 dal Comune di Mugnano di Napoli, come attestato dal Dirigente del Corpo di Polizia municipale di quest’ultimo Comune.<br />
Tale attestazione, provenendo da un pubblico ufficiale, fa fede fino a querela per falso, che, nel caso, non risulta esperita, e non può, pertanto, essere smentita dalla mera diversa attestazione di parte appellante, indipendentemente da quali che siano state le modalità del relativo accertamento.<br />
Ciò stante, non sussistendo alcuno dei vizi di eccesso di potere dedotti, anche il quarto mezzo di gravame va disateso.</p>
<p>VII°- L’appellante, con il quinto motivo di gravame, deduce la violazione dell’art. 25 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, in quanto la Commissione giudicatrice, dopo la rinuncia della prima aggiudicataria della gara (Ditta MAS), non ha provveduto, come avrebbe dovuto fare, a rideterminare la soglia di anomalia tra le offerte delle due concorrenti rimaste in gara.<br />
La censura manca di fondamento.<br />
L’art. 25 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, prescrive la determinazione della soglia di anomalia in base alle “offerte ammesse”.<br />
Una volta determinata tale soglia in base a tutte le offerte ammesse alla gara, l’eventuale rinuncia di alcuno dei concorrenti non impone alla Commissione giudicatrice alcun obbligo di rideterminare la detta soglia, visto che la norma “de qua” si riferisce unicamente alle “offerte ammesse”.<br />
Ciò stante, atteso che nella fattispecie in esame la soglia di anomalia era stata determinata in base alle tre offerte delle concorrenti ammesse alla gara, nessun obbligo aveva la Commissione giudicatrice di procedere alla rideterminazione della detta soglia dopo la rinuncia della prima aggiudicataria in via provvisoria, non essendo siffatto adempimento procedurale previsto da alcuna norma.<br />
Quanto all’assunto dell’appellante che il rinnovo della soglia di anomalia nel caso di rinuncia di alcuno dei concorrenti si imporrebbe per evitare la formazione di cordate fra concorrenti, al fine di abbassare l’offerta media, attraverso la formulazione di un’offerta incongrua seguita da rinuncia, si osserva che, nel caso, non risulta comprovata siffatta ipotesi né è data rinvenirla dagli atti della procedura.<br />
A parte ciò, non essendo stato previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, disciplinante la materia, tale invocato adempimento procedurale, la relativa omissione non costituisce vizio di violazione di tale norma.<br />
Pure il quinto mezzo di gravame va, per conseguenza, disatteso.</p>
<p>VIII°- L’appellante, con il sesto motivo di gravame, sostiene il proprio diritto al risarcimento del danno subito, in termini di lucro cessante per tutto il tempo occorrente all’aggiudicazione dell’appalto a suo favore, in luogo dell’aggiudicazione fatta alla ALL Services s.r.l..<br />
L’assunto, a parte la genericità della sua formulazione, è destituito di fondamento stante l’infondatezza di tutte le censure dedotte a carico del contestato procedimento concernente la gara e la ravvisata regolarità dello stesso procedimento.<br />
Il settimo ed ultimo mezzo di appello va, pertanto, disatteso, al pari degli altri proposti motivi d’impugnativa.</p>
<p>IX- Conclusivamente, sulla scorta di quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va respinto, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Corrado Allegretta	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	&#8211;			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-345/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.341</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Pietronilla Bellavia sulla legittimità dell&#8217;escussione della cauzione in caso di omesso assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali Contratti della P.A.- Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione – Omesso assolvimento degli obblighi assistenziali e previdenziali – Applicabilità dell’art. 10, co. 1 quater, L. 109 del 1994 – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Pietronilla Bellavia</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;escussione della cauzione in caso di omesso assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione – Omesso assolvimento degli obblighi assistenziali e previdenziali – Applicabilità dell’art. 10, co. 1 quater, L. 109 del 1994 – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 10, co. 1 quater, L. 109 del 1994, che prescrive l’escussione della cauzione e l’applicazione delle misure sanzionatorie nel caso non sia comprovato “il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa”, si applica anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, concretando tale omissione un indizio di difficoltà economica. Né tantomeno rileva che l’art. 18, D.P.R. 34 del 2000, non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacità economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, poiché tale elencazione non è tassativa, ma solo indicativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Sezione quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3365 del 2003, proposto da</p>
<p><b>Vazza Antonio e C. s.n.c.</b>, corrente in Tito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Vincenzo Zaccagnino e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, giusto mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rizzardo del Giudice, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Lorenzo Valla, n. 2, presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco della Porta, giusto mandato a margine del controricorso;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I^, n. 1730 del giorno 8 marzo 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso del Consorzio appellato con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1756 del 6 maggio 2003, emessa in ordine alla domanda cautelare avanzata dall’appellante;<br />
Vista la memoria difensiva del Consorzio appellato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi, altresì, gli avv.ti G. Pafundi e R. Del Giudice.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>I°- La Vazza Antonio e C. s.n.c. partecipò ad una gara, indetta il 7 maggio 2002 dal Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano, per l’appalto dei lavori di ampliamento della rete fognaria, risultando aggiudicataria in via provvisoria.<br />
In sede di verifica dei requisiti delle due prime imprese classificate emerse che la predetta Società non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali.<br />
Il Consorzio provvide, pertanto, a comunicare alla Vazza Antonio e C. s.n.c. l’avvio del procedimento di esclusione dalla gara e di applicazione nei suoi confronti delle misure sanzionatorie di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
In mancanza di alcun atto difensivo da parte della Vazza Antonio e C. s.n.c., il Consorzio, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2002, n. 73, revocò l’assegnazione dell’appalto a tale Società e decise di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria dalla stessa Società presentata e di adottare, a suo carico, le iniziative di carattere sanzionatorio di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
In conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con provvedimento 21 dicembre 2002, n. 3104, vennero disposte nei confronti della Vazza Antonio e C. s.n.c. la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’esclusione dalla gara, facendo riserva di procedere, con separati atti, alle iniziative di carattere sanzionatorio e alle segnalazioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.</p>
<p>II°- Contro quest’ultimo provvedimento la Vazza Antonio e C. s.n.c. propose ricorso al T.A.R. Veneto, impugnandolo nei limiti concernenti la procedura di escussione della cauzione da essa presentata e le segnalazioni all’Autorità per la vigilanza su i Lavori Pubblici, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.<br />
A motivazione di tale impugnativa, la ricorrente dedusse l’illegittimità delle gravate determinazioni del Consorzio, stante la non definitività dell’accertamento dell’omissione contributiva segnalata dall’I.N.P.S..<br />
Il T.A.R., con la sentenza n. 1730 del 2003, respinse il ricorso, atteso che le misure sanzionatorie di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescindono dall’accertamento della sostanziale irregolarità, in quanto vanno applicate allorchè non sia presentata la documentazione comprovativa dei requisiti dichiarati in sede di offerta, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, o non sia dimostrata la veridicità delle relative dichiarazioni.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello proposto da Vazza Antonio e C. s.n.c..</p>
<p>III°- L’appellato Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano ha, a sua volta, proposto controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’appello nonché del ricorso di primo grado e sostenendo l’infondatezza del gravame nel merito.</p>
<p>IV°- Il Collegio osserva che può prescindere – come fa – dall’esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal controricorrente Consorzio, essendo il ricorso in appello manifestamente infondato.</p>
<p>V°- Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto segue.<br />
L’appellante censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, e per vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto.<br />
Ciò, in quanto le misure sanzionatorie previste dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, sarebbero applicabili unicamente nell’ipotesi di accertata mancanza dei requisiti, di ordine speciale, delle capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quali definiti dall’art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, fra i quali non potrebbero essere ricompresi i requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.<br />
Il T.A.R. avrebbe, pertanto, errato nel ritenere applicabile l’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, alla mancanza di un requisito di carattere generale (regolarità della posizione contributiva presso l’I.N.P.S.), non ancora definitivamente accertata, violando il principio di tassatività delle sanzioni.<br />
Gli assunti difensivi dell’appellante mancano di fondamento.<br />
L’art. 10 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 1 quater, introdotto dall’art. 3, comma 1, della L. 18 novembre 1998, n. 415, prescrive che nelle pubbliche gare, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte, un numero di offerenti non inferiore al 10 X 100 delle offerte presentate, scelti a sorteggio, debbono essere invitati a comprovare, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara o nella lettera di invito.<br />
La stessa norma prescrive ulteriormente che, ove la detta prova non sia fornita o non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, “i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità” competente all’applicazione delle previste misure sanzionatorie.<br />
La medesima norma prescrive, ancora, che la detta richiesta va inoltrata all’aggiudicatario e al concorrente che lo segue in graduatoria, ove non compresi tra i concorrenti sorteggiati, e che agli stessi si applicano le suddette sanzioni, ove non forniscano la prova richiesta o non confermino le loro dichiarazioni.<br />
Il disciplinare della gara in questione, nello stabilire le modalità di partecipazione alla gara, richiedeva, fra l’altro, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.<br />
Lo stesso disciplinare, nello stabilire la procedura di aggiudicazione, precisava che all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria sarebbe stata chiesta tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che, in caso di esito negativo della verifica, si sarebbe proceduto alla loro esclusione dalla gara e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara.<br />
Il medesimo disciplinare prevedeva, altresì, la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.<br />
La Vazza Antonio e C. s.n.c., nel chiedere di partecipare alla gara di cui trattasi, aveva dichiarato, tra l’altro, “di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertato, alle norme di contribuzione sociale”.<br />
Nella prima seduta della gara di appalto, tenutasi il 4 luglio 2002, la menzionata Società risultò prima classificata e la Commissione giudicatrice decise di procedere alla verifica dei requisiti generali delle due prime imprese classificate, così come previsto dal disciplinare di gara.<br />
In conformità a tale decisione venne chiesto all’I.N.P.S. di Potenza il certificato di regolarità contributiva di Vazza Antonio e C. s.n.c. (posizione n. 6402481418).<br />
A riscontro di tale richiesta, l’I.N.P.S. comunicò al Consorzio che la menzionata Società non risultava al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.<br />
Il Consorzio provvide, pertanto, ad informare la Società interessata che, ove l’I.N.P.S. non avesse emesso nota liberatoria entro 15 giorni, si sarebbe proceduto secondo la normativa vigente.<br />
La Vazza Antonio e C. s.n.c., ricevuta tale comunicazione, con nota 2 ottobre 2002, fece presente al Consorzio che per disguidi tecnici era stato dato un numero errato della matricola I.N.P.S. e chiese di rinnovare l’accertamento per la matricola n. 6403554658.<br />
Il Consorzio ha reiterato richiesta di accertamento per quest’ultima matricola all’I.N.P.S., che, con la nota di riscontro del 10 ottobre 2002, ha informato l’Ente richiedente che per tale matricola la Vazza Antonio e C. s.n.c. aveva denunciato la sospensione dell’attività con dipendenti dal 31 ottobre 2001 e, nel contempo, ha riconfermato che per l’altra matricola non risultavano effettuati gli adempimenti contributivi.<br />
Sulla base di tale ulteriore accertamento di contenuto negativo, il Consorzio, previa comunicazione alla Società interessata dell’avvio del procedimento, ha, poi, provveduto, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2002, n. 73, a revocare nei confronti della Vazza Antonio e C. s.n.c. l’aggiudicazione provvisoria della gara nonché ad escluderla dalla medesima gara e, nel contempo, ha deciso di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria dalla stessa Società presentata e di procedere alle iniziative sanzionatorie e alle segnalazioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
In tale situazione normativa e di fatto, il T.A.R. ha correttamente respinto il ricorso dell’odierna appellante, considerato che non rivestiva rilievo favorevole il fatto che l’accertamento dell’omissione contributiva non fosse stato definitivamente effettuato dall’I.N.P.S., mentre rilevava sfavorevolmente alla ricorrente l’omessa comprovazione del requisito “de quo” dichiarato in sede di richiesta di partecipazione alla gara, la cui mancanza risultava, per altro, confermata dalla successiva certificazione liberatoria rilasciata dall’I.N.P.S. solo in data 15 gennaio 2003.</p>
<p>VI°- Quanto alle tesi difensive, in questa sede svolte dall’appellante si considera quanto appresso.<br />
L’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorchè non sia comprovato “il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d’incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.<br />
E’, infatti, evidente che un’impresa efficiente sotto l’aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi.<br />
Né il fatto che l’art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacità economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi esclude che il mancato assolvimento di tali obblighi incida su la detta capacità.<br />
L’elencazione degli elementi in argomento contenuta nella norma “de qua” non è, infatti, tassativa, ma solo indicativa.<br />
Dal che consegue l’infondatezza dell’assunto dell’appellante che nel caso non sarebbe stato applicabile l’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
Né può giovare all’appellante l’invocata distinzione tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.<br />
L’art, 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescrive, infatti, l’escussione della cauzione e l’applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprovazione “dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara “senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.<br />
Inoltre, come prima osservato, anche il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, ancorchè rientrante tra i requisiti di carattere generale indicati nell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, prescritti ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, costituisce, pur sempre, una significativa componente del requisito di capacità economico-finanziaria.<br />
Quanto al fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo contributivo in parola non sarebbe stato ancora definitivamente accertato trattasi, così come notato dal T.A.R., di circostanza ininfluente, rilevando, piuttosto, il fatto che la Vazza Antonio e C. s.n.c. non aveva comprovato di aver adempiuto tale obbligo, così come attestato dall’I.N.P.S. con le succitate note.<br />
Per altro l’I.N.P.S., con nota del 20 novembre 2002, richiamata nella summenzionata delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha informato il medesimo Consorzio che a carico della Vazza Antonio e C. s.n.c. era emersa una situazione debitoria di € 108.765,81, per il cui recupero sarebbe stata attivata la procedura di riscossione, a mezzo ruoli esattoriali.<br />
Allorchè, quindi, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha adottato la detta delibera, l’accertamento, a carico della Vazza Antonio e C. s.n.c., circa il mancato assolvimento degli obblighi contributivi, era stato già effettuato da parte dell’I.N.P.S..<br />
Per altro, l’inadempimento degli obblighi “de quibus” da parte della Vazza Antonio e C. s.n.c. allorchè chiese di essere ammessa alla gara trova conferma nella dichiarazione liberatoria rilasciata dall’I.N.P.S. solo in data 15 gennaio 2003, successivamente alla dichiarazione fatta da tale Società nella domanda di ammissione alla gara nonché dopo l’adozione a suo carico dei provvedimenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
Donde l’infondatezza degli assunti defensivi prospettati dall’appellante.</p>
<p>VII°- Conclusivamente, sulla scorta di quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va, conseguentemente, respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione quinta-definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -Sezione quinta- riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia &#8211;	Consigliere estensore<br />	<br />
Corrado Allegretta	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	&#8211;			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-341/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.346</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Allegretta sulla competenza dei Commissari per la liquidazione degli usi civici sulle controversie in tema di reintegrazione al demanio comunale di aree soggette ad uso civico Giurisdizione e competenza – Aree soggette ad uso civico – Impugnazione del provvedimento di reintegrazione al demanio comunale – Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza dei Commissari per la liquidazione degli usi civici sulle controversie in tema di reintegrazione al demanio comunale di aree soggette ad uso civico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Aree soggette ad uso civico – Impugnazione del provvedimento di reintegrazione al demanio comunale – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Non sussiste – Cognizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici – Presupposti e ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie originate da un provvedimento di reintegrazione di aree soggette ad uso civico al demanio comunale, quando tali controversie vertano sull’esistenza del presupposto della demanialità e sulla rivendicazione della piena proprietà e del legittimo possesso delle suddette aree. In questo caso, la cognizione della controversia spetta ai Commissari per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell&#8217;art. 29 L. 16 giugno 1927 n. 1766.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7576 del 2003 proposto dal</p>
<p><b>COMUNE di PALAGIANELLO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piero G. Relleva, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 142;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Petrera Francesco, Petrera Giuseppa, Petrera Maria e Petrera Vittoria</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 50, presso lo studio dell’avv. Ciro Intino,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Regione Puglia</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 2763 in data 4 luglio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei sig.ri Petrera;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 3633 del 28 agosto 2003, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 18 maggio 2004 gli avv.ti Relleva e Lorusso;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione II, ha accolto il ricorso proposto dai sigg. Petrera per l’annullamento dell&#8217;ordinanza 2 aprile 2003 n. 23, con la quale il Sindaco del Comune di Palagianello ha ordinato il rilascio dell’area di mq. 6154, ricadente nelle p.lle 529 &#8211; 530 &#8211; 531 &#8211; 532 &#8211; 535 &#8211; 536 &#8211; 537 &#8211; 538 del foglio di mappa 6, interessata dal piano per l’edilizia economica e popolare; nonché di tutti gli atti ad essa connessi, ivi compresi: la deliberazione 29 gennaio 1999 n. 31 della Giunta comunale, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico per l’accertamento, la verifica e la sistemazione dei beni di uso civico; la nota 30 settembre 2002 n. 7701, con cui il perito istruttore demaniale ha comunicato al Sindaco il risultato dell’indagine; la nota 10 ottobre 2002 n. 8200 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Palagianello; la deliberazione della G.C. 25 marzo 2003 n. 37, avente ad oggetto la reintegra al demanio civico dell’ “area eredi Petrera fg. 6 p.lle 529, 530, 531, 532, 533 ed in parte le p.lle 535, 537, 538 (ex 483 e 468 già 44)”; la deliberazione del Consiglio Comunale 16 novembre 1998 n. 57; le relazioni redatte dal perito incaricato.<br />
Il Tribunale ha, invece, respinto la domanda di risarcimento del danno, con lo stesso ricorso avanzata.<br />
Di questa sentenza il Comune di Palagianello chiede, con il ricorso in esame, l’annullamento. A tal fine, esso ripropone l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione, già sollevata e respinta in primo grado, lamentando l’omessa pronuncia sulle altre eccezioni formulate, oltre che l’infondatezza dell’impugnazione nel merito. Rappresenta, inoltre, con motivo integrativo successivamente notificato, un ulteriore profilo d’inammissibilità, in relazione alla pendenza di istanza di legittimazione dell’occupazione arbitraria dei suoli in controversia.<br />
Gli appellati si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, al quale hanno controdedotto, reiterando tutte le domande avanzate in prima istanza ed i motivi addotti a loro fondamento. Hanno concluso chiedendone la reiezione perché infondato; con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze di giudizio.<br />
Accolta con ordinanza n. 3633 del 28 agosto 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 18 maggio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Fondata è, infatti, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della causa al Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Puglia.<br />
A seguito di verifica sulla consistenza dei suoli soggetti ad uso civico, disposta in applicazione della L.R. 28 gennaio 1998 n. 7, il Comune appellante ha stabilito, con deliberazione G.C. n. 37 in data 25 marzo 2003, di reintegrare al demanio civico comunale anche l&#8217;area occupata dagli originari ricorrenti. A tanto ha provveduto con l’ordinanza sindacale 2 aprile 2003 n. 23, ingiungendo il rilascio dei suoli in quell’area inclusi, anche perché ricadenti nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare.<br />
Con il ricorso avanzato in primo grado, gli interessati hanno impugnato entrambi detti provvedimenti, insieme agli atti presupposti e connessi, sulla base dell’unica ragine sostanziale che: “l’ordinanza sindacale di &#8220;reintegra&#8221; n. 23/2003, così come la deliberazione di G.M. n. 37/03, sono state adottate sul presupposto (invero inesistente) dell&#8217;appartenenza dell&#8217;area in questione &#8220;alla collettività civica&#8221; e dell&#8217;avvenuta occupazione della stessa &#8220;senza titolo legittimo&#8221; da parte dei ricorrenti. Come già detto, tuttavia, tale presupposto non esiste.” (pag. 8 del ricorso).<br />
Si contesta, dunque, la stessa natura demaniale dei suoli in questione, la qualitas soli e, con essa, la loro appartenenza “alla collettività civica”.<br />
In replica all’eccezine, in verità, gli appellati affermano che il provvedimento in via principale impugnato, per il suo contenuto, ha natura di atto amministrativo adottato nell’esercizio del potere di tutela dei beni demaniali ed al fine di immettere il Comune nel possesso dei beni erroneamente ritenuti demaniali; onde le posizioni giuridiche incise non possono che avere la consistenza di interessi legittimi, tutelabili esclusivamente in sede di giurisdizione amministrativa.<br />
In realtà, tuttavia, per negare l’esistenza del presupposto della demanialità, essi assumono di essere proprietari ed occupatori legittimi dei suoli; cosicché la posizione giuridica che effettivamente fanno valere, contro il provvedimento di spossessamento, è quella della piena proprietà e del legittimo possesso.<br />
In proposito, occorre tener presente che, riguardo alla speciale giurisdizione dei Commissari per gli usi civici, l’art. 29, 2° comma, della L. 16 giugno 1927 n. 1766 stabilisce: “I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l&#8217;appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate”.<br />
Con orientamento ormai consolidato, la disposizione è stata intesa nel senso che “la giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto, ai sensi dell&#8217;art. 29 L. 16 giugno 1927 n. 1766, tutte le controversie relative all&#8217;accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l&#8217;esistenza, la natura e l&#8217;estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l&#8217;appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi” (cfr. Cass. SS.UU. 20 maggio 2003 n. 7894) ed “ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti all&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza, della natura e dell&#8217;estensione dei diritti di uso civico nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico giuridico della decisione” (Cass. SS.UU. 19 novembre 2002 n. 16268; id., 14 giugno 1995 n. 6689; id. Cass. Sez. II, 26 ottobre 1994 n. 8778).<br />
Alla luce dei riportati principi, l’eccezione di difetto di giurisdizione appare senza dubbio fondata, essendo rimessa l&#8217;azione intrapresa dai ricorrenti alla cognizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione Puglia (che, peraltro, risulta già adito dagli interessati).<br />
L’appello va, in conclusione, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Attesa la particolare natura della causa ed il carattere processuale della pronuncia, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 18 maggio 2004 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta &#8211;                         Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211;                      Consigliere rel. est.<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211;     Consigliere<br />
Goffredo Zaccardi &#8211;                      Consigliere<br />
Michele Corradino &#8211;                      Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Iannotta, Est. Allegretta non è risarcibile il danno subito dall&#8217;impresa a causa di provvedimenti, successivamente annullati, che dispongono l&#8217;esclusione quinquennale dalle gare e la decadenza da un&#8217;aggiudicazione Contratti della P.A. – Appalti – Provvedimenti della P.A. che dispongono l’esclusione quinquennale dell’impresa dalle gare e la decadenza dall’aggiudicazione di un</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>non è risarcibile il danno subito dall&#8217;impresa a causa di provvedimenti, successivamente annullati, che dispongono l&#8217;esclusione quinquennale dalle gare e la decadenza da un&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalti – Provvedimenti della P.A. che dispongono l’esclusione quinquennale dell’impresa dalle gare e la decadenza dall’aggiudicazione di un contratto – Annullamento – Conseguenze – Risarcimento del danno – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è  risarcibile, in quanto di natura pretensiva, l’interesse di un’impresa ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali   sia stata disposta la sua esclusione quinquennale dalle gare e dagli affidamenti a trattativa privata indetti dal Comune e la decadenza dall&#8217;aggiudicazione di un contratto, non essendo riconoscibile in capo alla stessa un interesse tutelabile ulteriore rispetto a quello della caducazione degli atti oggetto d’impugnativa ai fini della loro rinnovazione in maniera legittima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 348/05 REG.DEC.<br />
N. 9194 REG.RIC.<br />
ANNO  2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Sezione Quinta    </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9194 del 2003 proposto<br />
dall’Impresa <b>REGIONALE COSTRUZIONI E IMPIANTI</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Rosati e Stefano Coen ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 44, presso lo studio del secondo,</p>
<p>contro</p>
<p>il <b>Comune di Trieste</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Serena Giraldi e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato presso quest&#8217;ultimo in Roma, Piazza delle Muse n. 7,</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>Impresa Luci Costruzioni s.r.l.</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 135 in data 22 aprile 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 gli avv.ti Rosati e Vicini;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 162 pubblicato in data 3 marzo 2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’appello in epigrafe l&#8217;impresa ricorrente impugna la sentenza n. 135 del 22 aprile 2003 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, nella parte in cui, dopo aver accolto il ricorso da essa proposto ed aver annullato il secondo e il terzo provvedimento impugnati &#8211; rispettivamente, esclusione quinquennale dalle gare ed affidamenti a trattativa privata indetti dal Comune di Trieste e decadenza dall&#8217;aggiudicazione di un contratto &#8211; per illegittimità derivata da quella inficiante la presupposta deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni con lo stesso ricorso avanzata.<br />
La ricorrente ritiene errata la pronuncia del Giudice di primo grado, rilevando che gli interessi lesi dai provvedimenti annullati vanno qualificati, non come pretensivi, ma come oppositivi, in quanto relativi ad una posizione di vantaggio illegittimamente rimossa dall&#8217;Amministrazione. Essa chiede, pertanto, la riforma parziale della sentenza sul punto del risarcimento dei danni e, in accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado, la conseguente condanna del Comune di Trieste al loro ristoro.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune appellato, il quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con vittoria di spese e competenze di giudizio.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 2 marzo 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato.<br />
Il ricorso di primo grado era diretto:<br />
a) contro alcune determinazioni dirigenziali del Comune appellato, con le quali l’impresa ricorrente era stata esclusa sia dall&#8217;invito ad una licitazione, sia da tutte le gare e gli affidamenti a trattativa privata indetti dal Comune per il periodo di cinque anni ed era stata dichiarata decaduta dall&#8217;aggiudicazione di un appalto;<br />
b) contro la deliberazione consiliare n. 122 del 1997, con cui erano stati determinati i criteri applicativi per la valutazione di inaffidabilità di cui all&#8217;art. 68 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ed all’art. 75 c. 1 lett. f) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Contestualmente all’annullamento di questi atti, la ricorrente aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di quantificati danni morali e materiali.<br />
Il T.A.R., ritenute fondate le censure dedotte contro il provvedimento generale di contenuto normativo, vale a dire la deliberazione n. 122 citata, lo ha annullato, pronunciando l’annullamento per illegittimità derivata anche delle determinazioni dirigenziali che ne costituivano applicazione. Ha, però, rigettato la domanda risarcitoria, in relazione ad un giudizio prognostico sull’attività rinnovatoria di tali atti da parte dell’Amministrazione in sede di esecuzione del giudicato.<br />
Di tanto si duole l’appellante, sostenendo che, diversamente da quanto ha fatto il giudice di primo grado, gli interessi lesi dai provvedimenti annullati vanno qualificati, non come pretensivi, ma come oppositivi, essendo essi relativi a posizioni di vantaggio illegittimamente rimosse e consistenti, da un lato, nell’aggiudicazione già conseguita, dalla quale è stata dichiarata decaduta, e, dall’altro, nella preesistente capacità di contrattare con il Comune, sospesa per un quinquennio.<br />
La tesi non è condivisibile.<br />
Nel decidere la parte impugnatoria della domanda come formulata dall’originaria ricorrente, invero, il Tribunale ha rimosso con l’annullamento della deliberazione n. 122 del 1997 la disciplina che il Comune aveva adottato in funzione integrativa ed esplicativa della normativa statale e, nel contempo, ha pronunciato l’annullamento delle determinazione dirigenziali applicative di quella disciplina, così determinando la riapertura dei procedimenti da queste conclusi.<br />
Appare del tutto corretto, allora, che nella sentenza appellata la pretesa tutelabile sia individuata soltanto in quella al riesame delle situazioni controverse, secondo la normativa applicabile. Va messo in evidenza, infatti, che l’Amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti aperti, sottolineando, per altro, che nel caso di specie nell’adempimento di tale dovere e nell’esercizio del corrispondente potere essa non soffre altri limiti se non quelli derivantile dalla legge. L’annullamento delle determinazioni impugnate, invero, risulta pronunciato per illegittimità derivata e, comunque, anche a voler tener conto delle considerazioni svolte come obiter dictum dal giudice di primo grado, per vizi c.d. meramente formali.<br />
Il potere dell’Amministrazione di dare assetto agli interessi in gioco resta, quindi, del tutto integro ed in nessun modo limitato o conformato sotto il profilo sostanziale dalla pronuncia giurisdizionale; sicché non è riconoscibile in capo alla ricorrente un interesse tutelabile ulteriore rispetto a quello della caducazione degli atti oggetto d’impugnativa ai fini della loro rinnovazione in maniera legittima. L’ulteriore conseguenza è che il loro annullamento ad opera del giudice costituisce piena soddisfazione di quell’interesse; in mancanza, peraltro, di appello della decisione di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui vizi di c.d. carattere sostanziale, pur dedotti.<br />
L’appello va, pertanto, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 2 marzo 2004 con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta		Presidente<br />	<br />
Corrado Allegretta		Consigliere rel. est.<br />	<br />
Cesare Lamberti		Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera			Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca		Consigliere																																																																																											</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Corrado Allegretta</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
f.to Antonio Natale</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Allegretta sui presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri contingibili ed urgenti ex art. 32 L. 833/78 Sanità &#8211; Laboratorio di macellazione che svolga altra attività in assenza di autorizzazione – Violazione D.Lgs. 508/92 &#8211; Art. 32 L. 833/78 &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente &#8211; Ammissibilità – Sussiste Sussistono</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;esercizio dei poteri contingibili ed urgenti ex art. 32 L. 833/78</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità  &#8211; Laboratorio di macellazione che svolga altra attività in assenza di autorizzazione – Violazione D.Lgs. 508/92 &#8211; Art. 32 L. 833/78  &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente  &#8211; Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, nel caso di laboratorio che svolga attività di macellazione e che eserciti altra attività (estrazione di polvere acetonica nella fattispecie)  senza autorizzazione alcuna ed in contrasto, tra l’altro, con le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 339/05 REG.DEC.<br />
N. 10844/02 + 185/03 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Sezione Quinta</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello:</p>
<p>1) &#8211; n. 10844 del 2002 proposto<br />
<b>dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Ugo Petronio e dall&#8217;avv. Mario Di Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Ruggero Fauro n. 43,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Romagnolcarni soc. coop. a r.l.</b> e la ditta individuale Berti Piero, rappresentate e difese dagli avv.ti Giancarlo Fanzini e Arnaldo Foschi ed elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Grez,</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Comune di Forlimpopoli</b> e del <b>Responsabile dell&#8217;Area di sanità pubblica veterinaria della Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì</b>, dott. Rodingo Usberti, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center><b>* * *</b></p>
<p>2) &#8211; n. 185 del 2003 proposto<br />
dal <b>dott. Rodingo USBERTI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Grez,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Romagnolcarni soc. coop. a r.l.</b> e la ditta individuale Berti Piero, come sopra rappresentate, difese e domiciliate;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì</b>, in giudizio per intervento volontario, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,<br />
e del Comune di Forlimpopoli, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento e la riforma<br />
della sentenza n. 904 in data 4 luglio 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in entrambi i giudizi della Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e della ditta individuale Berti Piero e quello di intervento volontario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì nel giudizio di cui al ricorso n. 185 del 2003;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 307 del 28 gennaio 2003, con la quale è stata accolta in parte la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata con il ricorso n. 185 del 2003;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 gli avv.ti Petronio, Saporito e Fanzini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Su ricorso della Romagnolcarni soc. coop. a r.l. e della ditta individuale Berti Piero, con la sentenza n. 904 in data 4 luglio 2002 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, ha pronunciato l’annullamento del provvedimento di sequestro di &#8220;un laboratorio per la preparazione di estratto di cervello di coniglio&#8221;, disposto il 31 agosto 2001 dal Servizio Veterinario dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì al termine di sopralluogo effettuato presso il macello cunicolo della Romagnolcarni sito in Forlimpopoli; nonché dei successivi provvedimenti n. 15701 in data 1 settembre 2001 e n. 19150 del 19 ottobre 2001, rispettivamente di convalida parziale e di riconferma del sequestro, adottati dal Sindaco del Comune di Forlimpopoli.<br />
Con la stessa sentenza, inoltre, è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ditta Berti, ed è stata disposta la condanna dell’Azienda u.s.l. di Forlì e del suo dirigente dell’Area di sanità pubblica veterinaria, dr. Rodingo Usberti, al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Hanno proposto appello sia l’Azienda u.s.l. di Forlì, con il ricorso iscritto al n. 10844 del 2002, sia il dr. Usberti, con il ricorso iscritto al n. 185 del 2003. Entrambi hanno chiesto la riforma della sentenza, siccome errata ed ingiusta, con reiezione del ricorso di primo grado; vinte le spese e competenze dei due gradi di giudizio.<br />
L’Azienda u.s.l. di Forlì ha anche spiegato intervento ad adiuvandum nella causa di cui al ricorso avanzato dal dr. Usberti.<br />
Nei due giudizi si sono costituite entrambe le ditte appellate, le quali hanno controdedotto ai gravami, concludendo per la solo reiezione perché infondati; con ogni conseguente determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.<br />
Con ordinanza n. 307 del 28 gennaio 2003, la domanda di sospensione della sentenza appellata, formulata nel ricorso n. 185 del 2003 è stata accolta limitatamente alla condanna dell’appellante dr. Usberti al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Le cause sono state trattate all’udienza pubblica del 17 febbraio 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Gli appelli sono rivolti contro la stessa sentenza e, pertanto, se ne dispone la riunione a norma dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ..<br />
2. Essi presentano, inoltre, profili di censura uguali, che ne consentono la trattazione unitaria. <br />
Occorre premettere in fatto che, a seguito di segnalazione da parte del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Bologna e del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, personale del Servizio di vigilanza igienico-sanitaria dell’Azienda u.s.l. di Forlì procedeva, in data 31 agosto 2001, al sequestro di &#8220;un laboratorio per la preparazione di estratto di cervello di coniglio&#8221; mediante uso di acetone nell’ambito dello stabilimento della società appellante, sito in Forlimpopoli, destinato a macello cunicolo. Il sequestro veniva convalidato dal Sindaco con ordinanza del seguente 1 settembre 2001 e successivamente confermato, con atto sindacale del 19 ottobre 2001 di diniego di dissequestro, in conformità al parere espresso dal responsabile dell’Area di sanità pubblica veterinaria della A.u.s.l..<br />
Gli appellanti contestano la correttezza del percorso argomentativo attraverso il quale il T.A.R. è pervenuto all’annullamento di questi atti. In particolare, evidenziano come il giudice di primo grado abbia errato nel qualificare la misura adottata in termini di mero sequestro cautelativo, ordinato esclusivamente in attesa delle competenti valutazioni circa l’interferenza dell’attività svolta nel laboratorio, comportante l’uso di acetone, sulla salubrità della macellazione. Concorreva, infatti, la necessità di evitare che in una struttura destinata alla sola attività di macellazione e come tale riconosciuta dall’Autorità fosse esercitata altra attività (estrazione di polvere acetonica) senza autorizzazione alcuna ed in contrasto, tra l’altro, con le disposizioni del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508.<br />
Di qui, soggiungono gli appellanti, l’erroneo convincimento che, nel caso di specie, non sussistessero i presupposti per provvedere in via contingibile ed urgente a norma dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, ritenendosi applicabile, piuttosto, il rimedio della chiusura dello stabilimento prevista dall’art. 22 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.<br />
Le censure sono fondate.<br />
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, invero, alla situazione sopra riferita non potevano trovare applicazione le norme dettate dalla L. 30 aprile 1962 n. 283 e dal D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.<br />
Il fatto accertato consisteva nella produzione di una sostanza non destinata all’alimentazione umana, ma alla diagnostica clinica, in un laboratorio, privo di qualsiasi riconoscimento od autorizzazione, realizzato all’interno di uno stabilimento per la macellazione di conigli ed allocato in locali non isolati da quelli utilizzati per la macellazione.<br />
Per altro, è indubbio che la materia prima adoperata non può qualificarsi altrimenti che “parte di animale”, la quale, siccome non presentata all’ispezione veterinaria post mortem in occasione della macellazione, costituisce “rifiuto di origine animale” e “materiale ad alto rischio”, a norma degli artt. 2, c. 1, 1) e 3, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, recante disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 667/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale.<br />
Si trattava, dunque, di materiale suscettibile di essere trasformato, secondo quanto prescrive il secondo comma del citato art. 3 D.Lgs. n. 508/92, soltanto in uno stabilimento munito di specifico riconosciuto da parte del Ministero della Sanità, nella specie, ovviamente, mancante.<br />
In una situazione siffatta, deve convenirsi che sussistevano tutti i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833, puntualmente richiamato nei provvedimenti sindacali impugnati. Occorreva, infatti, innanzitutto impedire la prosecuzione di un’attività illegittima e, per le cautele ora riferite da cui è circondata, già considerata pericolosa dal legislatore; oltre che verificare la portata del pericolo di danno alla parallela attività di produzione alimentare. E tanto, in mancanza nella normativa apprestata dal D.Lgs. n. 508 del 1992 di strumenti ordinari e specifici a tal fine.<br />
Gli appelli in esame, pertanto, meritano di essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, previa loro riunione, accoglie gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Raffaele Iannotta		Presidente<br />	<br />
Rosalia Bellavia		Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta		Consigliere rel. est.<br />	<br />
Goffredo Zaccardi		Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	Consigliere																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Corrado Allegretta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2005-n-339/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.339</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-2-2005-n-484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-2-2005-n-484/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-2-2005-n-484/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.484</a></p>
<p>Pres. Cavallari, est. Adamo Panarelli (Avv.ti F. e L. Cucinato e F. Morelli) c. Comune di Leporino (Avv. F. De Feis) sulla legittimità di un regolamento comunale contrastante con la legislazione regionale in virtù del principio di sussidiarietà ex. Art. 118, co. 1, Cost. Enti locali – Comune – Regolamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-2-2005-n-484/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-2-2005-n-484/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari, est. Adamo<br /> Panarelli (Avv.ti F. e L. Cucinato e F. Morelli) c. Comune di Leporino (Avv. F. De Feis)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di un regolamento comunale contrastante con la legislazione regionale in virtù del principio di sussidiarietà ex. Art. 118, co. 1, Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Comune – Regolamento comunale – Contenuto &#8211; Divieti per lo spargimento di fertilizzanti organici – Legittimità – Motivi – Applicazione del principio di sussidiarietà ex art. 118, co. 1, Cost.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’art. art. 118 , co. 1, Cost., anche a seguito dell’interpretazione fornita dalla Consulta con la sentenza n. 303 del 2003, è legittimo il regolamento comunale che preveda una serie di divieti per lo spargimento di fertilizzanti organici naturali, in contrasto con una legge regionale che affidi la competenza ad altro ente locale nella specie, Provincia). Infatti, poichè la disciplina costituzionale sopravvenuta con la L. 3 del 2001 prevede che le funzioni amministrative siano allocate al livello che, nel concreto, risulti più adeguato, il Comune può sostituirsi agli enti territoriali superiori quando questi si dimostrino non in grado di soddisfare l’interesse della comunità di riferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia<br />
II sezione di Lecce, composto dai Signori</b></p>
<p>Antonio Cavallari				Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo				giudice<br />	<br />
Luigi Viola					giudice																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1712 del 2004, proposto da <br />
<b>Panarelli Anna Maria</b>, titolare della ditta GOLDENOVO, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Cecinato, dall’avv. Luigi Cecinato e dall’avv. Filiberto Morelli, con domicilio in Lecce, presso la Segreteria del TAR,</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>il <b>Comune di Leporano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco De Feis ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Arco di Prato n. 9, presso l&#8217;avv. Italo Porcari,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a) della delibera 23 agosto 2004 n. 32 del Consiglio comunale di Leporano, con cui veniva approvato il &#8220;Regolamento comunale per lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali e misure contro la proliferazione di insetti infestanti&#8221;;<br />
b) del &#8220;Regolamento comunale per lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali e misure contro la proliferazione di insetti infestanti&#8221;, redatto dal Responsabile del Servizio tecnico ambientale del Comune di Leporano;<br />
c) e, ove occorra, della conseguente ordinanza sindacale 25 agosto 2004 n. 55, con cui veniva ordinato a tutti gli operatori del settore l&#8217;osservanza e il rispetto di quanto stabilito dal suddetto Regolamento comunale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e la successiva memoria;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Leporano;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e udito altresì, l&#8217;avv. Spina, in sostituzione dell’avv. Luigi Cecinato.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La <b>GOLDENOVO</b>, con sede a circa un chilometro di distanza dal centro abitato di Leporano, opera nel campo dell&#8217;allevamento di galline ovaiole, con circa 107.000 capi (e con la produzione quindi di una notevole quantità di escrementi organici denominati &#8220;pollina&#8221;).</p>
<p>La ricorrente ha sempre smaltito i detti escrementi utilizzandoli come fertilizzanti, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 1999 (codice di buona pratica agricola), emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 91/676. <br />
Con delibera 23 agosto 2004 n. 32, il Consiglio comunale di Leporano ha approvato il &#8220;Regolamento comunale per lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali e misure contro la proliferazione di insetti infestanti&#8221;, che prevede una serie di divieti per lo svolgimento dell&#8217;attività, tra cui il divieto di spargimento della pollina sul suolo nel periodo dal primo maggio al primo ottobre (articolo 9 del Regolamento).<br />
L&#8217;impresa, in persona della titolare, quindi impugna detta deliberazione (insieme con l&#8217;ordinanza sindacale 25 agosto 2004 n. 55, con cui veniva disposta l&#8217;osservanza dell&#8217;atto regolamentare), alla stregua dei seguenti motivi:</p>
<p>1) violazione del sesto comma dell&#8217;articolo 117 della Costituzione e del secondo e terzo comma dell&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152; carenza assoluta di potere, manifesta ingiustizia;<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia.<br />
Si é costituito il Comune di Leporano, che ha contestato le tesi attoree.<br />
All&#8217;udienza del 2 dicembre 2004 la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Occorre preliminarmente ricostruire l’assetto normativo che definisce la competenza del comune in materia di effluenti di allevamento.<br />
Innanzi tutto è da ricordare che, a norma dell’art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, le competenze nella materia della tutela delle acque sono disciplinate dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.<br />
In particolare, per gli artt. 81 e 88 del Decreto legislativo n. 112/1998, sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative in tema di tutela non espressamente affidate allo Stato.<br />
La legge regionale 30 novembre 2000 n. 17 ha poi ripartito, in attuazione della legge 1997 n. 57 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze relative alla tutela ambientale (compresa quella attinente alle acque- artt. 27-29).<br />
Nello specifico, tale legge (art. 28, lett. d)) affida alle province “il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari”.<br />
Tale normativa, com’è ovvio, non ha potuto tener conto della riforma del titolo V della Costituzione e, in specie, dell’art. 118, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il quale “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.<br />
La Corte costituzionale (occupandosi, nella sentenza I ottobre 2003, n. 303, del complesso problema dell’esercizio di competenze legislative statali nell’ambito di materie riservate, ex art. 117, alla regione) ha evidenziato che nell&#8217;art. 118, primo comma, della Costituzione è indubbiamente contenuto un elemento di flessibilità, riferito esplicitamente alle funzioni amministrative, un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la distribuzione delle competenze, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Infatti, coerentemente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà, è logico che essa agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere (che, nella costruzione della Corte, diversamente da quanto è in questione nella fattispecie concreta, ne fonda addirittura un&#8217;attitudine ascensionale) (punto 2.1). <br />
Partendo da tali premesse, la Corte ha chiarito che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni di enti di livello territoriale diverso da quello normativamente previsto sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza, concludendo che la sussidiarietà, come incorporata dall’art. 118, si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale. Enunciato nella legge 15 marzo 1997, n. 59 come criterio ispiratore della distribuzione legale delle funzioni amministrative fra lo Stato e gli altri enti territoriali e quindi già operante nella sua dimensione meramente statica, come fondamento di un ordine prestabilito di competenze, quel principio, con la sua incorporazione nel testo della Costituzione, ha visto mutare il proprio significato. Accanto alla primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti, attiva una vocazione dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare non più come ratio ispiratrice e fondamento di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fattore di flessibilità di quell&#8217;ordine in vista del soddisfacimento puntuale e pronto di esigenze di pubblico interesse. In altri termini, la sussidiarietà non opera come aprioristica modificazione delle competenze in astratto, ma come metodo per l&#8217;allocazione di funzioni al livello che, nel concreto, risulti più adeguato, sicché l’esercizio di competenze (nel caso esaminato dalla Corte, legislative; nella presente ipotesi, invece, amministrative) da parte di un livello diverso da quello di astratta pertinenza si può reputare ingiustificato solo se venga dimostrata l’adeguatezza e la capacità di svolgere in tutto o in parte la funzione dell’ente (formalmente) competente (punto 2.2).<br />
Di tali argomentazioni si può e si deve tener conto nell’esame degli atti gravati, evidenziando che essi costituiscono il risultato non di una deroga, bensì, al contrario, di una puntuale applicazione del disegno distribuitivo delle competenze delineato dall’art. 118, che appunto privilegia il livello comunale.<br />
In definitiva, il Comune ha inteso affrontare il problema degli effluenti da allevamento (non solo di quelli avicoli), globalmente, seguendo in ciò l’impostazione data alla questione dalla stessa ARPA, nella nota 24 aprile 2004 n. 1179/04.<br />
Nel territorio la gestione di tali rifiuti ha comportato rilevanti conseguenze e inconvenienti di tipo ambientale, incidenti sulla stessa situazione igienico-sanitaria, materia tradizionalmente rientrante nella sfera municipale.<br />
L’attività svolta dal Comune, quindi, in effetti rappresenta un’adeguata estrinsecazione del ruolo dell’Ente territoriale, come normativamente definito dall’art. 3, II comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il quale “Il comune è l&#8217;ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. Ciò in una situazione in cui né la Provincia né la Regione si sono dimostrate in grado di soddisfare l’interesse di quella collettività a convivere con un’attività che fosse regolamentata, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche ed economiche (anche in relazione alla tipologia e alla densità degli allevamenti) della zona, come ha invece espressamente (si legga al proposito la parte motiva della delibera consiliare 23 ottobre 2004 n. 32, approvativa del censurato regolamento) ha inteso fare il Comune.<br />
Il primo motivo è perciò infondato.<br />
Non ha pregio neppure la seconda (subordinata) censura.<br />
Dal complesso della documentazione processuale (in particolare da quella prodotta dal Comune) si evince la perdurante gravità oggettiva della situazione ambientale che giustifica (in termini di logicità e proporzionalità), nel loro coordinato insieme, sia la predisposizione di cautele per evitare la proliferazione di insetti sia il divieto di spargimento della pollina nei mesi più caldi, in favore di altre forme di smaltimento, che rappresentano sicuramente un aggravio di costo per le aziende (di certo giustificato nella situazione) ma non un obbligo d’impossibile adempimento, d’altronde suscettibile di deroga, in base al regolamento, in casi particolari. <br />Il ricorso è dunque da rigettare.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2004.</p>
<p>Antonio Cavallari- Presidente<br />
Giuseppina Adamo &#8211; relatore ed estensore</p>
<p>Pubblicato l’8 febbraio 2005</p>
<p>_________________Vedi articolo&#8221;Note minime in tema di sussidiarietà verticale&#8221; del Prof. Stefano Tarullo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-2-2005-n-484/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2005-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2005-n-332/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2005-n-332/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.332</a></p>
<p>Pres.Frascione, Est. Milemaggi Cogliani sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15 D.Lgs. 387 del 1998 in tema di retribuzione di mansioni superiori Pubblico impiego – Mansioni superiori – Retribuibilità &#8211; Art. 15 D.Lgs. 387 del 1998 – Non dispone retroattivamente – Q.l.c. – È manifestamente infondata È manifestamente infondata la questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2005-n-332/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2005-n-332/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Frascione, Est. Milemaggi Cogliani</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15 D.Lgs. 387 del 1998 in tema di retribuzione di mansioni superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Mansioni superiori – Retribuibilità &#8211; Art. 15 D.Lgs. 387 del 1998 – Non dispone retroattivamente – Q.l.c. – È manifestamente infondata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 D.Lgs. 387 del 1998 nella parte in cui non consente anche con effetto retroattivo la retribuzione delle mansioni superiori, sia poiché, salvo differente scelta del legislatore, le norme non dispongono che per l’avvenire, sia perché  nel rapporto di pubblico impiego la corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantita di lavoro prestato, ex art. 36 Cost., viene contemperata dalla concorrenza di altri principi di pari rilevanza costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale <br /> Quinta  Sezione</b></p>
<p>N. 332/05  REG.DEC.<br />
N. 2818   REG.RIC.<br />
ANNO  2000</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2818 del 2000, proposto dalla <br />
<b>dott.ssa Raffaella VALLONE</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Luigi Napolitano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Nola</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Manzo, con domicilio, ai fini del presente grado del giudizio, in Roma, Piazza Capo di Ferro – Palazzo Spada, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione III, n. 97 del 15 gennaio 1999</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati Palma  su delega dell’avv. Vitale e Manzo;<br />	<br />
	Vista la sentenza impugnata;																																																																																												</p>
<p><b>Ritenuto e considerato in fatto quanto segue: </b></p>
<p>&#8211;  Con la sentenza in epigrafe la Sezione III del Tribunale Amministrativo della Campania ha respinto il ricorso (1234/1988 r.r.) proposto dall’attuale appellante – a suo tempo assunta dal Comune di Nola in base alla legge n. 285 del 1977  sull’occupazion</p>
<p>&#8211; l’appellante, censura la sentenza appellata sia sul punto della reiezione della domanda relativa all’inquadramento nell’8^ qualifica funzionale, sia nella parte in cui è negata la maggiorazione stipendiale, ribadendo di avere svolto mansioni superiori,<br />
&#8211; costituitosi il Comune di Nola per resistere all’impugnazione, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 26 novembre 2004 e trattenuta in decisione.</p>
<p><b>Ritenuto e considerato in diritto che:</b></p>
<p>&#8211; ricorrono i presupposti per decidere nella forma semplificata di cui all’art. 26, commi 4 e 5, L. n. 1034 del 1971 nuovo testo;</p>
<p>&#8211; l’appello, infatti, è manifestamente infondato;</p>
<p>&#8211; come rilavato dal giudice di primo grado, l’inquadramento nel ruolo dei dipendenti dell’Ente locale a norma ed in applicazione della legge n. 138 del 1984, ancorché parametrato alle nuove qualifiche funzionali previste dal D.P.R. n. 347 del 1983, non po<br />
&#8211; le anzidette mansioni superiori non assumono rilievo neppure per ciò che riguarda la mera maggiorazione retributiva;</p>
<p>&#8211; è già stato autorevolmente affermato che l&#8217; art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità di lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico imp</p>
<p>&#8211; il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa, già con la citata decisione (e successivamente con le decisioni nn. 10 ed 11 del 2000) ha avuto modo di precisare che nell&#8217;ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro<br />
-ciò non sussiste nel caso in esame, che verte sulla pretesa retributiva di dipendente di Ente locale;</p>
<p>&#8211; sulla materia, infatti, a parte i principi generali sopra enunciati, giova rilevare che tutte le disposizioni dei regolamenti organici dei dipendenti degli Enti locali che, ai sensi dell&#8217; art. 220 T.U. 3 marzo 1934 n. 383, attribuivano rilevanza allo sv</p>
<p>&#8211; nella ricostruzione storica dell’evoluzione dell’istituto, con riguardo al graduale passaggio alla «privatizzazione» del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti, è stato anche osservato come soltanto l&#8217;art. 57 del D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29 ha in</p>
<p>&#8211; è stato però rilevato come la norma sia stata poi abrogata dall&#8217;art. 43 del D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, senza avere avuto mai applicazione (la sua operatività è stata più volte differita, da ultimo, al 31 dicembre 1998 con l&#8217;art. 39 comma 17 della L. 2</p>
<p>&#8211; detta norma, nella sua originaria formulazione, prevedeva espressamente la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (comma 6), ma ne rinvia l&#8217;applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali<br />
&#8211; essa disponeva, infatti che «fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell&#8217;inquadramento professionale de</p>
<p>&#8211; le parole «a differenze retributive o» sono state soppresse dall&#8217;art. 15 del D.L. vo 29 ottobre 1998 n. 387 (pubblicato sulla G.U. 7 novembre 1998 n. 261), ma ovviamente con effetto dalla sua entrata in vigore, sicché l&#8217;innovazione, esulando dall&#8217;ambito<br />
&#8211; non vi è ragione di dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 15 citato, per la parte in cui con conferisce al riconoscimento in questione una portata retroattiva, innanzitutto perché è nell’ordine generale della funzione, che le nuove norme n</p>
<p>&#8211; in conclusione, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha respinto anche la domanda retributiva di parte ricorrente;</p>
<p>ciò vale anche indipendentemente dalla sussistenza o meno di disponibilità di organico vacante e dello svolgimento in concreto delle pretese mansioni superiori, in quanto, il principio della irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell&#8217;ambito del pubblico impiego &#8211; salvo che tali effetti derivino da un&#8217;espressa previsione normativa &#8211; è un dato acquisito alla giurisprudenza amministrativa (già prima dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, fra le tante, IV Sez., 17 maggio 1997 n. 647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997 n. 197; V Sez., 30 aprile 1997 n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28 gennaio 1997 n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996 n. 860 e 10 febbraio 1996 n. 189), che risponde testualmente al dettato normativo (come desumibile dalle fonti normative sopra citate) e che, per ciò che concerne specificamente i dipendenti degli enti locali, trova conferma ulteriore, a contrario, nella norma speciale, contenuta nell’art. 72 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, che in via eccezionale (e dunque non analogicamente estensibile), prevede la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni superiori,  soltanto allorché si tratti di incarichi di livello dirigenziale, formalmente attribuiti, relativamente a posti di responsabili delle massime strutture organizzative dell’Ente, subordinandola peraltro, al formale conferimento dell’incarico da parte dei competenti organi di vertice (non essendo sufficiente la disposizione organizzativa impartita dal superiore gerarchico);<br />
 Ritenuto, in conclusione, che l’appello deve essere respinto e che le spese del giudizio di appello – che si liquidano in dispositivo – devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore del Comune resistente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) &#8211; definitivamente pronunciando –  respinge l’appello in epigrafe;<br />	<br />
	Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Nola, delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1000,00= oltre IVA e CPA come per legge;<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì  26 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:																																																																																												</p>
<p>Emidio FRASCIONE			          PRESIDENTE<br />	<br />
Rosalia BELLAVIA 				  CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est.   CONSIGLIERE<br />
Cesare LAMBERTI                                         CONSIGLIERE<br />
Claudio MARCHITIELLO                              CONSIGLIERE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-2-2005-n-332/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2005 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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