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	<title>8/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/11/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1931</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-1931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-1931/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1931</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore sul mancato possesso della certificazione SOA in corso di validità al momento di presentazione dell&#8217;offerta 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Certificazione SOA in corso di validità – Mancato possesso – Effetti. 2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1931</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul mancato possesso della certificazione SOA in corso di validità al momento di presentazione dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Certificazione SOA in corso di validità – Mancato possesso – Effetti.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Certificato di qualità scaduto – Verifica triennale – Istanza – Mancata presentazione – Esclusione dalla gara – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, il mancato possesso della certificazione SOA in corso di validità al momento di presentazione dell’offerta, senza che sia stata attivata la verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale nel termine di legge di sessanta giorni anteriori alla scadenza del triennio di validità, determina un effetto preclusivo alla partecipazione alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.	</p>
<p>2. E’ legittima l’esclusione da una procedura per l’aggiudicazione di un pubblico appalto, disposta nei confronti di un’impresa che, producendo un certificato di qualità, esplicitamente richiesto a pena di esclusione, scaduto, non abbia anche presentato, nei termini di cui all’art. 15-bis comma 5, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, istanza di verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Marco Polo Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Liberti e Pietro Demola, elettivamente domiciliata presso l’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli, elettivamente domiciliato presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale di gara in data 22 luglio 2011, non oggetto di formale comunicazione, del Comune di Fasano;<br />	<br />
&#8211; nonché della successiva nota dirigenziale prot. n. 27199 del 28 luglio 2011;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e consequenziali ed, in particolare, dei successivi atti e verbali di gara;<br />	<br />
&#8211; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito e per effetto delle illegittime determinazioni e decisioni assunte;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti Liberti e Giancaspro, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. Demola, per la ricorrente, e l’avv. Carparelli per la P.A.;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I. La società ricorrente impugna il verbale di gara nonché la successiva nota dirigenziale di conferma con i quali la Commissione giudicatrice ed il Comune di Fasano hanno disposto la sua esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali in gestione – triennio 2011/2013”.</p>
<p>II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, dell’art. 5.2. del disciplinare di gara e dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006;<br />	<br />
b) eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, violazione delle regole del giusto procedimento nonché sviamento.</p>
<p>III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p>IV. Alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2011 fissata per la trattazione della istanza cautelare la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..</p>
<p>V. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
V.1. La Commissione di gara ha escluso la società ricorrente dalla indetta procedura concorsuale sul presupposto che, al momento della partecipazione, la stessa fosse priva del requisito di qualificazione alla gara per l’avvenuta scadenza della validità triennale dell’attestazione SOA presentata a corredo della domanda di partecipazione (verbale del 22 luglio 2011).<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
a) l’attestazione di qualificazione in oggetto è stata rilasciata dalla Bentley SOA spa in data 20 giugno 2008, con scadenza della validità intermedia triennale, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, al 19 giugno 2011 e, complessivamente, quinquennale, al 19 giugno 2013;<br />	<br />
b) la ricorrente, in vigenza del d.P.R. n. 34/2000, si è sottoposta alla revisione intermedia, stipulando il relativo contratto con la società di qualificazione, solo in data 26 aprile 2011, ovvero 53 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e non “almeno sessanta giorni prima” (art. 15 bis del d.P.R. citato);<br />	<br />
c) la Bentley SOA spa ha formalizzato l’aggiornamento triennale della certificazione con atto adottato il 23 giugno 2011, scaduto il termine di presentazione delle offerte già fissato per il 22 giugno 2011.<br />	<br />
d) l’Amministrazione comunale ha confermato l’esclusione della ricorrente posto che “l’originaria attestazione SOA posseduta dalla ditta concorrente ed indicata nella domanda di partecipazione alla gara de qua, essendo decorso inutiliter il termine per la verifica triennale, ha perso la propria efficacia e, quindi, la ditta in questione dal 19 giugno al 23 giugno 2011 non poteva partecipare a procedure per l’affidamento di appalti pubblici … sussistendo l’accertata circostanza oggettiva secondo la quale la ditta Marco Polo s.p.a. non ha chiesto – ovvero ha chiesto tardivamente ed inutilmente rispetto alla gara di che trattasi – la verifica nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza dell’attestazione, in quanto i suddetti sessanta giorni andavano a scadere il 19 aprile 2011, laddove la richiesta di verifica … è stata avanzata … il giorno 26 aprile 2011” (nota n. 27199 del 28 luglio 2011).<br />	<br />
V.2. Ciò premesso in fatto, al fine di verificare se l’attestazione possa considerarsi o meno in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, come richiesto dall’art. 5.2. del disciplinare di gara e dall’art. 20.2. del bando di gara, a pena di esclusione (art. 14 del medesimo disciplinare), occorre risolvere la questione della natura giuridica della verifica triennale di qualificazione. Si deve, cioè, stabilire se la stessa abbia valore costitutivo, condizionando la validità del titolo, ovvero meramente dichiarativo, essendo, invece, la validità del titolo collegata essenzialmente al termine ultimo di validità quinquennale.<br />	<br />
V.2.1. All’uopo occorre precisare che, ai sensi degli artt. 15 e 15 bis del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (operanti nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui agli artt. 5 e 40 del d. lgs. n. 163/2006, d.P.R. n. 207/2010), in caso di esito positivo, l’efficacia della verifica decorre, ordinariamente, con effetto retroattivo ovvero “dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione”. Tale effetto, in particolare, è inteso ad evitare soluzioni di continuità riconnesse al ritardo della procedura di revisione non imputabili all’impresa. Laddove, tuttavia, “la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell’impresa”.<br />	<br />
In quest’ultima ipotesi, l’irretroattività dell’efficacia dell’attestazione dimostra che tale verifica ha efficacia costitutiva e non mero valore ricognitivo, con la conseguenza che, in mancanza della stessa al termine del periodo di efficacia triennale, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo intermedio decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. Nel periodo “non coperto”, infatti, il concorrente non può ritenersi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2008, n. 1100; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 giugno 2008, n. 1536).<br />	<br />
V.2.2. Va inoltre rilevato che dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validità dell’attestazione, è correttamente inteso nel senso che detti termini non sono da considerarsi perentori. Ciò significa che “l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, … non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo” (Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004).<br />	<br />
“Ne discende, in punto di diritto, che l’impresa può partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza. … E cioè è come dire, che in tal caso, ai fini della validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta”(Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 8 novembre 2010, n. 12337).<br />	<br />
V.2.3. Pertanto, gli effetti della verifica triennale dell’attestazione SOA, ove tempestivamente richiesta prima della scadenza del triennio (“almeno sessanta giorni prima”), decorrono, in caso di esito positivo, retroattivamente e senza soluzione di continuità nella qualificazione dalla data di scadenza di detto periodo: l’impresa può, nelle more, partecipare alle pubbliche gare. Viceversa, qualora la verifica del mantenimento dei requisiti venga chiesta tardivamente, sia compiuta dopo il triennio ed abbia esito positivo, i relativi effetti decorrono non dalla scadenza del periodo triennale, ma dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della SOA (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 giugno 2008, n. 1536).<br />	<br />
V.3. Il Collegio non ignora l’orientamento secondo cui la condizione risolutiva dell’esito negativo della verifica, prevista espressamente della legge, non potrebbe estendersi al caso della mancata verifica atteso che, nello specifico, “all’omissione dell’adempimento della verifica triennale dell’attestazione SOA non possono connettersi, in via ermeneutica, effetti solutori o decadenziali, che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica (Cons. di Stato, sez. V, 8 settembre 2010, n. 6560; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 dicembre 2008, n. 10948; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817).<br />	<br />
Si tratta, però, di orientamento non condivisibile in quanto tale interpretazione condurrebbe alla conclusione che l’impresa potrebbe sottrarsi alle conseguenze dell’esito negativo della verifica semplicemente non chiedendola, laddove è implicito che l’inosservanza dell’onere della verifica non può che determinare “a fortiori” la perdita di efficacia dell’attestazione SOA (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3742).<br />	<br />
Del resto, se così non fosse, riuscirebbe ben difficile comprendere la giuridicità dei precetti in esame: ove il mancato compimento della verifica triennale fosse privo di effetti, non avrebbe alcuna ragione prevedere un adempimento che non modifica in alcun modo la validità quinquennale dell&#8217;attestazione.<br />	<br />
In sostanza, tra le due interpretazioni astrattamente ipotizzabili deve darsi la preferenza a quella che salvaguarda la congruenza del sistema: in questo senso la mancata esecuzione della verifica triennale si configura senz’altro come condizione risolutiva della fattispecie.<br />	<br />
V.3. Da quanto esposto, ai fini della risoluzione della presente controversia, consegue che:<br />	<br />
a) “il mancato possesso della certificazione SOA in corso di validità al momento di presentazione dell’offerta, senza che sia stata attivata la verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti di ordine generale nel termine di legge di sessanta giorni anteriori alla scadenza del triennio di validità, determina un effetto preclusivo alla partecipazione alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo” (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 26 novembre 2010, n. 1518);<br />	<br />
b) è legittima l’esclusione da una procedura per l’aggiudicazione di un pubblico appalto, disposta nei confronti di un’impresa che, producendo un certificato di qualità, esplicitamente richiesto a pena di esclusione, scaduto, non abbia anche presentato, nei termini di cui all’art. 15 bis comma 5, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, istanza di verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.<br />	<br />
La soluzione prescelta non è scevra da valutazioni di ragionevolezza.<br />	<br />
Da un lato, il rispetto del termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza del termine consente di ritenere che l’impresa si sia diligentemente curata di possedere, dalla presentazione dell’offerta sino alla eventuale fase di esecuzione di lavori, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando, sicché eventuali ritardi nel rilascio della conferma dell’attestazione da parte dell’organismo di valutazione non le possono essere imputabili e non ne possono pregiudicare la partecipazione alle gare.<br />	<br />
Dall’altro, tale soluzione risponde, comunque, al principio di necessaria continuità della qualificazione, intesa come esigenza di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio, da parte di organismi di certificazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire lavori pubblici.</p>
<p>VI. Quanto al secondo motivo di ricorso, non appare configurabile la sussistenza di alcuna irregolarità formale, comunque suscettibile di sanatoria ex art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, atteso che, una volta constatata la sostanziale assenza di un requisito essenziale per la partecipazione in corso di gara, la conseguente regolarizzazione postuma si tradurrebbe, essenzialmente, in un’integrazione dell’offerta proposta, configurandosi perciò come una violazione del principio della “par condicio” nei riguardi di altri concorrenti che, nei termini imposti, hanno osservato le regole del bando (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 novembre 2005, n. 10768).</p>
<p>VII. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>VIII. Tuttavia, attesa la sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla questione controversa, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-primo-grado-dellunione-europea-sezione-iv-sentenza-8-11-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-primo-grado-dellunione-europea-sezione-iv-sentenza-8-11-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-primo-grado-dellunione-europea-sezione-iv-sentenza-8-11-2011-n-0/">Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. I.PELIKANOVA– Rel. K. JÜRIMÄE – Sentenza 8 novembre 2011, nel procedimento T-88/09, Idromacchine Srl. 1. Unione europea &#8211; Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato &#8211; Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale – Menzioni lesive di una società terza – Violazione sufficientemente qualificata di una norma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-primo-grado-dellunione-europea-sezione-iv-sentenza-8-11-2011-n-0/">Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-primo-grado-dellunione-europea-sezione-iv-sentenza-8-11-2011-n-0/">Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> I.PELIKANOVA– <i>Rel. </i>K. JÜRIMÄE – Sentenza 8 novembre 2011, nel procedimento T-88/09, Idromacchine Srl.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Unione europea &#8211; Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato &#8211; Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale – Menzioni lesive di una società terza – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Obbligo di rispetto del segreto professionale – Violazione – Sussiste.</p>
<p>2.	Unione europea – Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato &#8211; Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale – Menzioni lesive di una società terza – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Obbligo di rispetto del segreto professionale &#8211; Danni morali – Nesso causale – Interessi moratori e compensativi – Configurabilità.</p>
<p>3.	Unione europea – Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato &#8211; Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale – Menzioni lesive di una società terza – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Obbligo di rispetto del segreto professionale &#8211; Danni morali – Danni materiali &#8211; Nesso causale – Interessi moratori e compensativi – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Avendo violato il suo obbligo di segreto professionale, la Commissione ha tenuto un comportamento scorretto tale da far sorgere una responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.	</p>
<p>2. La Commissione europea è condannata a versare alla Idromacchine Srl la somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale da quest’ultima subito.<br />
 La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi compensativi, a partire dal 18 febbraio 2005 fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti.<br />
La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento completo di detta somma, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti. 	</p>
<p>3. Il presente ricorso deve essere accolto nella parte in cui i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno morale subito dalla Idromacchine, e respinto quanto al resto.<br />
La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Idromacchine, del sig. Alessandro Capuzzo e del sig. Roberto Capuzzo, che sopporteranno un terzo delle proprie spese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)</p>
<p>8 novembre 2011 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
Nella causa T 88/09,</p>
<p><b><b>Idromacchine Srl,</b></b> con sede in Porto Marghera, </p>
<p><b><b>Alessandro Capuzzo, </b></b>residente in Mirano, </p>
<p><b><b>Roberto Capuzzo, </b></b>residente in Mogliano Veneto, </p>
<p>rapresentati dagli avv.ti W. Viscardini e G. Donà, </p>
<p>ricorrenti,</p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><b>Commissione europea,</b></b> rappresentata dal sig. D. Grespan e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. F. Ruggeri Laderchi, </p>
<p>convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto un ricorso per risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della pubblicazione, nella <i><i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</i></i>, di informazioni menzognere lesive dell’immagine e della reputazione della Idromacchine nella decisione della Commissione 30 dicembre 2004, C (2002) 5426 def., «Aiuti di Stato – Italia – Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) – Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]», </p>
<p align=center>
<p align=center>IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,</p>
<p>cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2011,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza </p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
 Fatti </p>
<p></b></b>1        La Idromacchine Srl è un’impresa di costruzione navale operante segnatamente nel settore caldareria. I sigg. Alessandro e Roberto Capuzzo detengono ciascuno il 50% del capitale sociale della Idromacchine e ne sono rispettivamente il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato. In prosieguo, la Idromacchine e i sigg. Capuzzo sono indicati congiuntamente come i «ricorrenti».</p>
<p>2        Nel 2002, il Cantiere navale De Poli SpA (in prosieguo: la «De Poli») ha commissionato alla Idromacchine quattro grandi serbatoi per il trasporto di gas liquido sulle navi <i><I>C.188 </I></i>e <i><I>C.189,</I></i> di cui la De Poli assicurava la costruzione.</p>
<p>3        La costruzione delle navi <i><I>C.188</I></i> e <i><I>C.189 </I></i>costituiva oggetto di aiuti al funzionamento disciplinati dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1540, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1). In forza dell’art. 3, nn. 1 e 2, di tale regolamento, gli aiuti al funzionamento concessi ai cantieri navali erano autorizzati a talune condizioni, segnatamente che essi non fossero concessi per navi consegnate dopo oltre tre anni dalla data della firma del contratto definitivo di costruzione. Tuttavia, in forza dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, la Commissione delle Comunità europee era autorizzata a prorogare tale termine qualora ciò fosse giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili del programma di lavoro di un cantiere, dovute a circostanze eccezionali, imprevedibili ed estranee all’impresa. Tale proroga del termine poteva essere autorizzata dalla Commissione soltanto se lo Stato membro in causa le notificava una domanda di proroga, conformemente all’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [CE] (GU L 83, pag. 1). </p>
<p>4        L’11 dicembre 2003, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione una domanda di proroga del termine inizialmente previsto per la consegna di navi, comprese le navi <i><I>C.188</I></i> e <i><I>C.189</I></i>, di cui la De Poli assicurava segnatamente la costruzione, in forza dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1540/98. </p>
<p>5        Nel periodo tra il 5 febbraio e il 18 ottobre 2004, la Commissione ha chiesto ripetutamente alle autorità italiane informazioni supplementari in merito alla loro domanda di proroga del termine inizialmente previsto per la consegna delle navi. Dette autorità hanno risposto alle richieste della Commissione entro i termini impartiti. </p>
<p>6        Il 30 dicembre 2004, la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana la propria decisione 30 dicembre 2004, C (2002) 5426 def., «Aiuti di Stato – Italia – Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) – Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]» (in prosieguo: la «decisione controversa»).</p>
<p>7        Nella decisione controversa la Commissione, da una parte, ha concesso, in esito alla fase preliminare di esame degli aiuti notificati, una proroga dei termini di consegna previsti per le navi costruite dalla De Poli, avendo ritenuto che le condizioni di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1540/98 fossero soddisfatte e, dall’altra, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE riguardo alla domanda di proroga del termine di consegna di una nave petrolchimica costruita da un altro cantiere navale. </p>
<p>8        Per quanto riguarda l’esame, da parte della Commissione, della domanda di proroga dei termini di consegna previsti per le navi costruite dalla De Poli, la Commissione rileva, al punto 10, iii), della decisione controversa, quanto segue: </p>
<p>«Per quanto riguarda le navi <i><I>C. 196</I></i> e <i><I>C. 197</I></i>, il cantiere aveva commissionato a Idromacchine (…), uno dei maggiori costruttori di serbatoi, la costruzione di serbatoi di carico per le motonavi <i><I>C. 188</I></i> e <i><I>C. 189</I></i>, navi gemelle delle costruzioni <i><I>C. 196</I></i> e <i><I>C. 197</I></i>. Nel corso della costruzione delle motonavi <i><I>C. 188</I></i> e <i><I>C. 189</I></i> il RINA (Registro italiano navale), organismo italiano di certificazione, ha dichiarato non idonei i serbatoi che Idromacchine stava costruendo per le predette navi, avendovi riscontrato dei difetti. </p>
<p>(…) I serbatoi originariamente destinati alle navi <i><I>C. 188 </I></i>e <i><I>C. 189</I></i>, nuovamente commissionati ad un altro costruttore (&#8230;), sarebbero quindi stati installati nelle navi <i><I>C. 197</I></i> e <i><I>C. 196</I></i>, determinando un ritardo complessivo di 6 mesi nella loro consegna oltre il termine del 31.12.2003. </p>
<p>(&#8230;) I serbatoi di carico sono un componente indispensabile, affinché la motonave possa essere autorizzata al trasporto di gas liquido (…)[;] le autorità italiane affermano che i serbatoi utilizzati nelle navi <i><I>C. 188</I></i> [e] <i><I>C. 189 </I></i>– e nelle navi gemelle <i><I>C. 196</I></i> e <i><I>C. 197</I></i> – devono soddisfare rigorose norme di qualità e sicurezza navale. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, vista l’esperienza d’Idromacchine, il cantiere [navale gestito dalla De Poli] non avrebbe potuto prevedere che il RINA si sarebbe espresso negativamente in merito alla idoneità dei serbatoi delle motonavi <i><I>C. 188</I></i> e <i><I>C. 189</I></i>. Le autorità italiane precisano altresì che a fronte di questa avversità, il cantiere si è immediatamente prodigato a cercare degli altri fornitori sul mercato. [La società G.] è stato l’unico fornitore disposto a produrre i nuovi serbatoi che, a quanto risulta, non potevano essere consegnati prima del 31.1.2004 e del 31.3.2004, per cui il cantiere è stato costretto a chiedere una dilazione del termine di consegna. (…)».</p>
<p>9        Al punto 28, terzo comma, della decisione controversa, la Commissione considera che «riguardo ai serbatoi, si rileva che l’impossibilità dell’impresa Idromacchine, costruttore dei serbatoi, di fabbricare i serbatoi (un componente essenziale della nave) in conformità alle norme di certificazione prescritte e la conseguente impossibilità di consegnare i medesimi entro i termini pattuiti è quanto meno eccezionale». </p>
<p>10      La Commissione stima, al punto 29, terzo comma, della decisione controversa che, «per quanto riguarda i serbatoi, si constata che i problemi causati dall’impossibilità di Idromacchine di consegnare i serbatoi, componente necessario per l’utilizzo della motonave ai fini commerciali in condizioni di esercizio autorizzate, erano anch’essi imprevedibili». </p>
<p>11      Il punto 31 della decisione controversa così si legge: </p>
<p>«Il costruttore non ha consegnato i serbatoi conformemente agli obblighi contrattuali e il cantiere [navale] ha dovuto commissionare tali componenti ad un altro fornitore, ritardando ulteriormente l’ultimazione delle navi <i><I>C. 196</I></i> e <i><I>C. 197</I></i> (…). Il mancato rispetto della scadenza di consegna delle forniture necessarie è estraneo alla volontà della [De Poli che] non aveva modo di intervenire (…)».</p>
<p>12      Inoltre, nella tabella 1 della decisione controversa, viene segnatamente indicato che «l’inidoneità dei serbatoi difettosi delle navi gemelle <i><I>C. 188</I></i> e <i><I>C. 189</I></i>, in fase di costruzione più avanzata, ha costretto il cantiere ad installarvi i serbatoi destinati alle navi <i><I>C. 196</I></i> e <i><I>C. 197</I></i>». </p>
<p>13      Infine, l’ultimo punto della decisione controversa quale notificata alla Repubblica italiana il 30 dicembre 2004, indica quanto segue: </p>
<p>«Qualora la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo internet». </p>
<p>14      Le autorità italiane non hanno trasmesso alla Commissione domande di omettere la divulgazione di talune informazioni contenute nella decisione controversa per ragioni di riservatezza delle medesime. </p>
<p>15      La decisione controversa è stata pubblicata nella <i><i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea </i></i>del 18 febbraio 2005 (GU C 42, pag. 15). </p>
<p><b><b> Procedimento e conclusioni delle parti </p>
<p></b></b>16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2009, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per risarcimento danni. </p>
<p>17      L’11 marzo 2009, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha respinto la richiesta di anonimato e di riservatezza dei dati presentata dai ricorrenti. Il 2 aprile 2009, investito della domanda di questi ultimi, ha nuovamente respinto la loro richiesta iniziale di anonimato e di riservatezza dei dati. </p>
<p>18      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, cui la presente causa è stata, conseguentemente, attribuita. </p>
<p>19      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza dell’8 febbraio 2011. </p>
<p>20      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: </p>
<p>–        condannare la Commissione al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno materiale, pari a EUR 5 459 641,28, o di altra somma eventualmente determinata dal Tribunale, rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione controversa fino alla data della pronuncia della sentenza e maggiorata degli interessi moratori a partire dalla data della pronuncia della sentenza fino al completo pagamento di tale somma, al tasso d’interesse fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti; </p>
<p>–        condannare la Commissione al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno morale, da una parte, a favore della Idromacchine e, dall’altra, dei sigg. Capuzzo, ciascuna da determinarsi secondo equità e pari ad una percentuale significativa, dell’ordine del 30 50%, della somma concessa per il danno materiale, rivalutata a partire dalla data della pubblicazione della decisione controversa fino alla data della pronuncia della sentenza e maggiorata degli interessi moratori a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza fino al pagamento completo di tale somma, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti;</p>
<p>–        condannare la Commissione alla riabilitazione dell’immagine della Idromacchine e dei sigg. Capuzzo, mediante le modalità che esso ritiene più idonee come una pubblicazione ad hoc nella Gazzetta ufficiale o una lettera indirizzata ai maggiori operatori del settore, ordinando la rettifica delle informazioni relative alla Idromacchine nella decisione controversa; </p>
<p>–        condannare la Commissione alle spese.</p>
<p>21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</p>
<p>–        rigettare il ricorso; </p>
<p>–        condannare i ricorrenti alle spese. </p>
<p><b><b> In diritto </p>
<p></b></b>22      A termini dell’art. 288, secondo comma, CE, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. </p>
<p>23      Secondo una giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenze della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, e del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T 383/00, Beamglow/Parlamento e a., Racc. pag. II 5459, punto 95). </p>
<p>24      Per quanto attiene anzitutto alla condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione o all’organo in questione, la giurisprudenza esige che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha l’obiettivo di conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C 352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I 5291, punto 42). Per quanto riguarda la condizione per cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione o dall’organo comunitario in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione o tale organo dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenze della Corte 10 dicembre 2002, causa C 312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I 11355, punto 54, e del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T 198/95, T 171/96, T 230/97, T 174/98 e T 225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II 1975, punto 134). </p>
<p>25      Inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa all’effettività del danno, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se il ricorrente ha effettivamente subito un danno «certo e valutabile» (sentenze della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 9, e De Franceschi/Consiglio e Commissione, causa 51/81, Racc. pag. 117, punto 9; sentenza del Tribunale 16 gennaio 1996, causa T 108/94, Candiotte/Consiglio, Racc. pag. II 87, punto 54). Spetta al ricorrente fornire elementi di prova al giudice comunitario al fine di provare la realtà e l’entità di detto danno (sentenza della Corte 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti 22 24, e del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T 575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II 1, punto 97).</p>
<p>26      Infine, per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato, tale danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, cioè tale comportamento deve essere la causa determinante del danno, mentre non sussiste un obbligo di risarcire una qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione illegale (v. sentenze della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21, e del Tribunale 10 maggio 2006, causa T 279/03, Galileo International Technology e a./Commissione, Racc. pag. II 1291, punto 130, e giurisprudenza ivi citata). Spetta al ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità fra l’illecito commesso e il danno lamentato (v. sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T 149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II 3841, punto 101, e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>27      Allorché uno dei tre requisiti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità non è soddisfatto, le pretese risarcitorie devono essere interamente respinte senza che sia necessario esaminare se gli altri due presupposti sono soddisfatti (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T 170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II 515, punto 37; v., in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C 146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 4199, punto 81). D’altronde, il giudice comunitario non ha l’obbligo di esaminare tali condizioni secondo un ordine determinato (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C 257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I 5251, punto 13).</p>
<p>28      Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono di aver subito danni morali e materiali di cui chiedono il risarcimento. Il Tribunale considera opportuno esaminare in primo luogo la domanda di risarcimento dei loro danni morali e, in secondo luogo, quella di risarcimento dei loro danni materiali. </p>
<p><i><i> 1. Sulla domanda di risarcimento dei danni morali </p>
<p></i></i>29      A parere dei ricorrenti, tanto la Idromacchine quanto i sigg. Capuzzo hanno subito danni morali che devono essere risarciti. </p>
<p><i><i> Sul danno morale subito dalla Idromacchine </p>
<p></i></i>30      Per quanto riguarda l’asserito danno morale subito dalla Idromacchine, occorre esaminare le condizioni necessarie per la sussistenza di una responsabilità della Comunità analizzando, anzitutto, la condizione relativa al comportamento illecito addebitato alla Commissione, poi, quella riguardante l’effettività del danno e, infine, quella attinente all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato. Solo nell’ipotesi in cui tali condizioni fossero soddisfatte occorrerebbe allora esaminare l’entità del risarcimento da concedere alla Idromacchine a tale titolo.</p>
<p> Sul comportamento illecito addebitato alla Commissione</p>
<p>31      Nelle loro memorie i ricorrenti addebitano, in sostanza, alla Commissione due comportamenti illeciti. </p>
<p>32      Per quanto riguarda il primo tipo di comportamento illecito addebitato alla Commissione, i ricorrenti fanno valere una violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, di diligenza e di rispetto dei diritti della difesa, in forza dei quali la Commissione avrebbe dovuto dare alla Idromacchine l’opportunità di presentarle osservazioni prima dell’adozione della decisione controversa, in modo da darle la possibilità di provare l’assenza di responsabilità a suo carico per il ritardo nella consegna dei serbatoi in questione. </p>
<p>33      Anzitutto, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto (v. sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C 74/00 P e C 75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I 7869, punto 81, e giurisprudenza ivi citata). </p>
<p>34      Inoltre, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro non possono pretendere di aver essi stessi diritto a un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro (v. sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 35 supra, punto 82, e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>35      Infine, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti, disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 dello stesso articolo. Solo nel contesto di quest’ultima, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione, il Trattato CE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C 78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I 10737, punto 34, e giurisprudenza ivi citata). </p>
<p>36      Risulta quindi dalla giurisprudenza esposta nei precedenti punti 33 35 che la Commissione, autorizzando nella decisione controversa la proroga dei termini di consegna delle navi costruite dalla De Poli, non era affatto tenuta, in sede di esame preliminare degli aiuti di cui trattasi, a sentire la Idromacchine. Inoltre, quest’ultima non era un terzo interessato al procedimento, non essendo né il beneficiario né un concorrente del beneficiario di detti aiuti. </p>
<p>37      Gli argomenti esposti dai ricorrenti a tale proposito non inficiano tali constatazioni. </p>
<p>38      Da un lato, deve essere respinto come inconferente l’argomento secondo cui, in sostanza, la Commissione sarebbe pervenuta a conclusioni diverse da quelle adottate nella decisione controversa se avesse sentito la Idromacchine prima della sua adozione. Infatti, tale argomento non rimette comunque in discussione la conclusione di cui al precedente punto 36 secondo cui, allo stadio della fase preliminare di esame degli aiuti di cui trattasi, la Commissione non aveva alcun obbligo di sentire la Idromacchine.</p>
<p>39      D’altronde, l’argomento secondo cui nelle circostanze del caso di specie il Tribunale deve dichiarare la violazione dei diritti della difesa, come ha fatto in circostanze analoghe nella causa decisa con sentenza 24 settembre 2008, causa T 412/05, M/Mediatore (non pubblicata nella Raccolta, punti 133 e 136), deve essere dichiarato infondato. Infatti, in tale sentenza il Tribunale ha constatato che il Mediatore europeo aveva violato il principio del contraddittorio, rendendo pubblico il nome di un funzionario in una delle sue decisioni in merito ad un caso di cattiva amministrazione, senza averlo previamente sentito, come invece avrebbe dovuto in forza delle disposizioni giuridiche che era tenuto ad osservare. Orbene, contrariamente alle circostanze di quella causa, la Commissione non aveva nel caso di specie alcun obbligo di sentire la Idromacchine prima dell’adozione della decisione impugnata. </p>
<p>40      Pertanto, occorre dichiarare infondate le censure dei ricorrenti nella parte in cui sostengono che la Commissione ha violato il principio di buon andamento dell’amministrazione, nonché i principi di diligenza e di rispetto dei diritti della difesa che ne derivano, omettendo di sentire la Idromacchine prima dell’adozione della decisione controversa. </p>
<p>41      Per quanto riguarda il secondo comportamento illecito addebitato alla Commissione, i ricorrenti fanno valere, da un lato, la violazione del segreto professionale, poiché la Commissione avrebbe dovuto astenersi dall’imputare alla Idromacchine, citandola per nome, un comportamento scorretto nella decisione impugnata e, dall’altro, una violazione del principio di proporzionalità in quanto, a loro giudizio, non vi era alcuna necessità di menzionare il nome della Idromacchine in tale decisione. Essi sostengono che, anche se si doveva ritenere che la Idromacchine fosse responsabile dei ritardi nella consegna delle navi costruite dalla De Poli o che essa non avesse consegnato serbatoi conformi alle norme in vigore, cionondimeno la Commissione ha inopportunamente reso pubblico il nome della Idromacchine nella decisione controversa pubblicata nella Gazzetta ufficiale, mentre invece tale divulgazione non era necessaria nel caso di specie.</p>
<p>42      Occorre rammentare a tale riguardo che l’art. 287 CE dispone che i membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.</p>
<p>43      Il regolamento n. 659/1999 conferma l’obbligo del rispetto del segreto professionale della Commissione nell’ambito del suo esame degli aiuti di Stato. Il ‘considerando’ 21, in fine, di detto regolamento prevede che «nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell’articolo [287 CE]». Il medesimo regolamento all’art. 24 prevede che «la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento». </p>
<p>44      Né l’art. 287 CE né il regolamento n. 659/1999 indicano esplicitamente quali informazioni, oltre ai segreti commerciali, siano protette dal segreto professionale. </p>
<p>45      Secondo la giurisprudenza le informazioni coperte da segreto professionale possono essere tanto informazioni riservate quanto segreti commerciali (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T 353/94, Postbank/Commissione, Racc. pag. II 921, punto 86). Per quanto riguarda, in linea generale, la natura dei segreti commerciali o delle altre informazioni protette dal segreto professionale, è necessario, innanzi tutto, che tali segreti commerciali o informazioni riservate siano conosciute soltanto da un numero ristretto di persone. Deve poi trattarsi di informazioni la cui divulgazione può causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi. Infine, è necessario che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell’informazione siano oggettivamente degni di protezione. La valutazione del carattere riservato di una informazione necessita quindi di una ponderazione tra gli interessi legittimi delle singole persone che ostano alla sua divulgazione e l’interesse generale, che vuole che le attività delle istituzioni comunitarie si svolgano nel modo più trasparente possibile (v. sentenze del Tribunale 30 maggio 2006, causa T 198/03, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, Racc. pag. II 1429, punto 71, e 12 ottobre 2007, causa T 474/04, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, Racc. pag. II 4225, punto 65, e giurisprudenza ivi citata). </p>
<p>46      Occorre quindi accertare, alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza esposte nei precedenti punti 42 47, se, come sostengono i ricorrenti, la Commissione abbia violato il suo obbligo di segreto professionale e il principio di proporzionalità, indicando specificamente nella decisione controversa che la Idromacchine non aveva consegnato serbatoi conformi alle norme in vigore e che non aveva adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. </p>
<p>47      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che l’informazione secondo la quale, in sostanza, la Idromacchine non è stata in grado di consegnare serbatoi conformi alle norme in vigore e alle condizioni contrattuali alla De Poli è stata comunicata dalla Repubblica italiana alla Commissione esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo di esame degli aiuti di cui trattasi. Inoltre, tale informazione riguarda, come rilevano in sostanza e opportunamente i ricorrenti, lo svolgimento dei rapporti commerciali tra queste due società. Il tenore di tali informazioni è quindi, nella fattispecie, di ordine riservato. </p>
<p>48      In secondo luogo, la divulgazione dell’informazione menzionata nel precedente punto 46 poteva causare un danno ingente alla Idromacchine. Infatti, indipendentemente dalla questione se la Commissione abbia commesso o meno un errore di valutazione dei fatti nel considerare che la Idromacchine avesse tenuto un comportamento scorretto nell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali con la De Poli, occorre constatare, in ogni caso, che la divulgazione da parte della Commissione di fatti e di valutazioni che presentavano specificamente la Idromacchine in una luce sfavorevole nella decisione controversa poteva causare un danno ingente a quest’ultima.</p>
<p>49      In terzo luogo, se la divulgazione dell’informazione menzionata nel precedente punto 46 poteva danneggiare l’immagine e la reputazione della Idromacchine, l’interesse di quest’ultima a che tale informazione non fosse divulgata era obiettivamente meritevole di tutela. </p>
<p>50      In quarto luogo, risulta dalla ponderazione, da un lato, dell’interesse legittimo della Idromacchine a che il suo nome non fosse divulgato nella decisione impugnata e, dall’altro, dell’interesse generale, che siffatta divulgazione era sproporzionata rispetto all’oggetto della decisione controversa. </p>
<p>51      Infatti, occorre anzitutto rilevare a tale riguardo che il principio di apertura e l’imperativo di trasparenza nell’azione delle istituzioni, come sanciti dall’art. 1 UE e dagli artt. 254 CE e 255 CE, esigevano nel caso di specie che, in sede di esame degli aiuti di Stato concessi alla De Poli, la Commissione si pronunciasse esplicitamente nella decisione controversa sulla questione se il ritardo nella costruzioni delle navi di cui trattasi era il risultato del comportamento di terzi e non di quello della De Poli. Tuttavia, sarebbe bastato che la Commissione esponesse gli inadempimenti contrattuali, in termini assai generici, di un fornitore di un componente importante delle navi di cui trattasi o, eventualmente, in termini specifici, del fornitore dei serbatoi di cui trattasi, senza che fosse necessario nell’una o nell’altra ipotesi menzionare il nome di detto fornitore, in modo da tutelare i suoi interessi legittimi.</p>
<p>52      Inoltre, gli argomenti esposti dalla Commissione per provare di non aver commesso alcun errore nel divulgare il nome della Idromacchine nella decisione controversa non possono essere accolti. </p>
<p>53      Per un verso, si deve dichiarare infondato l’argomento con cui la Commissione ha sostenuto, in risposta ai quesiti posti del Tribunale nel corso dell’udienza, che era «opportuno, dal punto di vista della motivazione della decisione [controversa]», indicare il nome del costruttore di serbatoi di cui trattasi che era «particolarmente affidabile[, ma] che[,] per una volta, era stato causa di un ritardo». Infatti, nella cornice dell’esame degli aiuti di cui trattasi da cui è scaturita l’adozione della decisione controversa, era esclusivamente rilevante la questione se la Repubblica italiana avesse sufficientemente motivato, sotto il profilo giuridico, i ritardi accumulati dalla De Poli nella consegna delle navi, senza che la divulgazione dell’identità di uno o più fornitori responsabili di eventuali mancanze, causa dei ritardi, avesse la minima importanza sull’accertamento effettuato dalla Commissione nella decisione controversa. </p>
<p>54      Per altro verso, devono essere dichiarati altresì infondati gli argomenti con cui la Commissione sostiene che se il nome del fornitore dei serbatoi di cui trattasi non fosse stato menzionato nella decisione controversa ciò non avrebbe impedito al pubblico di essere informato della sua identità, in quanto il settore economico di cui trattasi era molto circoscritto, era composto da specialisti ed esisteva tra la De Poli e la Idromacchine un contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, di cui la stampa si era occupata. Infatti, tali circostanze non rimettono in questione il rilievo secondo cui, nell’identificare la Idromacchine come la causa dei ritardi nella consegna, la Commissione ha divulgato nella decisione controversa fatti e valutazioni che presentavano specificamente detta società come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali, mentre invece tale divulgazione non era necessaria rispetto all’oggetto della decisione controversa. </p>
<p>55      Infine, devono essere dichiarati infondati gli argomenti della Commissione secondo cui, da un lato, essa si era limitata a fondare la decisione controversa sulle informazioni che le aveva fornito la Repubblica italiana e, dall’altro, dagli artt. 24 e 25 del regolamento n. 659/1999 e dai punti 25 e segg. della comunicazione della Commissione 1° dicembre 2003, C (2003) 4582, relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297, pag. 6), risulterebbe che spettava alla Repubblica italiana indicare le informazioni da proteggere con il segreto professionale. Infatti, se tali disposizioni prevedono in sostanza che la Commissione notifichi la sua decisione allo Stato membro interessato, che dispone allora in linea di principio di quindici giorni per far valere la riservatezza delle informazioni che considera coperte dal segreto professionale, esse non dispensano la Commissione dall’obbligo, derivante dall’art. 287 CE, di non divulgare segreti professionali e non ostano a che la Commissione decida di propria iniziativa di non divulgare informazioni che considera coperte dal segreto professionale, pur non avendo ricevuto una richiesta in tal senso dallo Stato membro interessato. Inoltre, anche supponendo che la Repubblica italiana abbia sbagliato nel trasmettere alla Commissione informazioni erronee e nel non informarla del carattere riservato delle informazioni riguardanti l’andamento dei rapporti commerciali tra la Idromacchine e la De Poli, tali errori non potrebbero inficiare la constatazione secondo cui la Commissione poteva, in ogni caso, decidere di propria iniziativa di non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. </p>
<p>56      Di conseguenza, la divulgazione nella decisione controversa di fatti e valutazioni, che presentavano specificamente la Idromacchine come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali, costituisce una violazione dell’obbligo di segreto professionale previsto dall’art. 287 CE. Dal momento che tale obbligo è diretto a tutelare diritti conferiti ai soggetti dell’ordinamento e la Commissione non dispone di un ampio margine discrezionale circa la questione se sia opportuno discostarsi, in un caso concreto, dalla regola di riservatezza, occorre constatare che tale violazione del diritto comunitario è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza esposta nel precedente punto 24. </p>
<p>57      Alla luce dell’insieme delle considerazioni precedenti, occorre dichiarare che, avendo violato il suo obbligo di segreto professionale, la Commissione ha tenuto un comportamento scorretto tale da far sorgere una responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.</p>
<p>58      Pertanto, risulta irrilevante l’esame dell’ultima censura dei ricorrenti, secondo cui la Commissione ha altresì violato il principio di proporzionalità, divulgando nella decisione controversa fatti e valutazioni che presentavano specificamente la Idromacchine come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali. Infatti, anche se si dovesse ritenere che è stato violato il principio di proporzionalità, ciò non consentirebbe comunque ai ricorrenti di ottenere nel caso di specie, per i danni che fanno valere, un risarcimento più ampio nella forma o nell’importo di quello che potrebbero ottenere a causa della violazione da parte della Commissione del suo obbligo di segreto professionale. Di conseguenza, non occorre statuire su tale censura. </p>
<p> Sull’effettività del danno </p>
<p>59      I ricorrenti affermano, in sostanza, che la Idromacchine ha subito un danno morale collegato a una lesione della sua immagine e della sua reputazione, giacché nella decisione controversa è stata presentata specificamente come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali. </p>
<p>60      A tale proposito occorre constatare che, come risulta dai riferimenti alla decisione controversa di cui ai precedenti punti 8 12, la Commissione ha presentato specificamente la Idromacchine come incapace di costruire serbatoi conformi alle norme di certificazione [v. punti 10, iii), 28, terzo comma, e 29, terzo comma, della decisione controversa] e di consegnare i serbatoi di cui trattasi in conformità ai suoi obblighi contrattuali (v. punto 31 della decisione controversa), costringendo la De Poli a ricorrere ad un’altra impresa per ottenere un risultato soddisfacente. Pertanto, detti riferimenti che mettono la Idromacchine in una luce sfavorevole, presentandola come un’impresa incapace di offrire servizi conformi alle norme in vigore e, di conseguenza, di rispettare i suoi obblighi contrattuali, sono tali da svalutare la sua immagine e la sua reputazione dotate in sé di valore commerciale, come del resto neppure la Commissione contesta nelle sue memorie.</p>
<p>61      Inoltre, è necessario precisare che – così come il Tribunale ha giudicato, al punto 150 della sentenza M/Mediatore, citata nel precedente punto 39, che la stessa pubblicazione sul sito Internet del Mediatore della decisione, in cui il ricorrente nella controversia decisa con detta sentenza veniva espressamente associato ad un caso di cattiva amministrazione, aveva avuto come conseguenza che quest’ultimo fosse stato danneggiato in modo certo e valutabile – la mera pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei riferimenti specifici alla Idromacchine nella decisione controversa è sufficiente a dimostrare il carattere certo e valutabile del danno che essa ha subito.</p>
<p>62      D’altra parte, anche supponendo, come ha sostenuto la Commissione in udienza, che essa non abbia commesso alcun errore di valutazione dichiarando nella decisione controversa che la Idromacchine aveva avuto un comportamento scorretto nei suoi rapporti contrattuali con la De Poli, cionondimeno fatti e valutazioni che fanno apparire specificamente la Idromacchine come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali ledono l’immagine e la reputazione della Idromacchine. Inoltre, tale danno riguarda la Idromacchine e risulta distinto da quello risultante da eventuali errori di valutazione commessi dalla Commissione o dalla Repubblica italiana nel ritenerla responsabile dei ritardi di consegna dei serbatoi di cui trattasi.</p>
<p>63      Pertanto, si deve considerare che la Idromacchine ha subito una lesione alla sua immagine e alla sua reputazione.</p>
<p> Sull’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato </p>
<p>64      Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che esiste un nesso di causalità diretto tra, da un lato, le violazioni dell’obbligo di segreto professionale e il principio di proporzionalità e, dall’altro, il danno all’immagine e alla reputazione della Idromacchine.</p>
<p>65      A tale proposito, occorre considerare che la Idromacchine non avrebbe subito alcuna lesione della sua immagine e della sua reputazione se la Commissione non avesse divulgato, nella decisione controversa, fatti e valutazioni che la presentavano specificamente come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali. Gli argomenti della Commissione secondo cui non esiste un nesso di causalità abbastanza diretto tra gli errori che avrebbe commesso e i danni lamentati dai ricorrenti non possono essere accolti.</p>
<p>66      In primo luogo, devono essere dichiarati infondati gli argomenti con cui la Commissione afferma che i danni subiti dai ricorrenti sono imputabili o alla De Poli, la quale nell’ambito del procedimento di aiuti di Stato ha sostenuto che i ritardi nella costruzione delle navi erano imputabili al comportamento della Idromacchine oppure alla Repubblica italiana, che ha comunicato alla Commissione informazioni errate.</p>
<p>67      Infatti, anche se si dovesse ritenere che la De Poli abbia fornito informazioni errate sulla Idromacchine alla Repubblica italiana che, da un lato, le avrebbe trasmesse inopportunamente alla Commissione e, dall’altro, avrebbe omesso di segnalare a quest’ultima che tali informazioni dovevano essere tutelate dal segreto professionale, cionondimeno la causa diretta del danno della Idromacchine al riguardo sarebbe costituita non da informazioni asseritamente errate fornite dalla De Poli o dalla Repubblica italiana, ma dal fatto che la Commissione ha divulgato, nella decisione controversa, fatti e valutazioni che presentavano specificamente la Idromacchine come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali, allorché ciò non era richiesto dall’oggetto della decisione controversa.</p>
<p>68      In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in udienza dopo che i ricorrenti avevano comunicato, in risposta ai quesiti orali del Tribunale, che il Tribunale di Venezia aveva pronunciato, nel dicembre 2009, una sentenza che dichiarava che la De Poli non aveva commesso errori nell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali nei confronti della Idromacchine, detta sentenza non modificherebbe comunque il rilievo secondo cui la Idromacchine non avrebbe subito alcuna lesione della sua immagine e della sua reputazione se la Commissione non avesse divulgato il suo nome nella decisione controversa.</p>
<p>69      Alla luce di tutte le considerazioni esposte nei precedenti punti 31 68, occorre concludere che le tre condizioni necessarie per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE sono soddisfatte e, di conseguenza, occorre stabilire l’importo che deve essere concesso alla Idromacchine in risarcimento del danno morale che ha subito.</p>
<p> Sul risarcimento del danno morale subito dalla Idromacchine</p>
<p>70      Per quanto riguarda il risarcimento della lesione all’immagine e alla reputazione subita dalla Idromacchine, i ricorrenti chiedono, in sostanza, in primo luogo, un risarcimento da determinarsi secondo equità; in secondo luogo, la concessione di interessi compensativi per il periodo compreso tra la pubblicazione della decisione controversa e la pronuncia della sentenza e di interessi moratori per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza e il pagamento effettivo delle somme dovute; e, infine, provvedimenti diretti a riabilitare l’immagine e la reputazione della Idromacchine.</p>
<p>71      In primo luogo, per quanto riguarda la loro domanda diretta al versamento da parte della Commissione di una somma da determinarsi secondo equità, occorre rilevare che, in risposta ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, i ricorrenti hanno precisato che, non essendo un danno morale quantificabile, essi suggerivano solo a titolo puramente indicativo che il Tribunale accordasse loro, a tale titolo, un risarcimento compreso tra il 30 e il 50% della somma da essi richiesta per i loro danni materiali, cioè un importo oscillante tra EUR 1 637 892 e EUR 2 729 820. </p>
<p>72      Anzitutto, per quanto riguarda i fattori che a giudizio dei ricorrenti aggravano i loro danni, poiché la Commissione «avrebbe reiterato la pubblicità negativa riguardante Idromacchine», essi si richiamano ai rinvii alla decisione controversa contenuti, anzitutto, nella decisione della Commissione 4 luglio 2006, 2006/948/CE, relativa all’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli S.p.A (GU L 383, pag. 53), quindi, nella decisione 16 aprile 2008, 2008/C 208/07, «Aiuto di Stato – Italia – Aiuto di Stato C 15/08 (ex N 318/07, N 319/07, N 544/07 e N 70/08) – Proroga del termine triennale di consegna per quattro chemichiere costruite dal Cantiere Navale de Poli» (GU C 208, pag. 14), e, infine, nella sentenza del Tribunale 12 novembre 2008, causa T 70/07, Cantieri Navali Termoli/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) (GU C 6, pag. 25).</p>
<p>73      Se è vero che nelle due decisioni e nella sentenza menzionate nel punto precedente, pubblicate nella Gazzetta ufficiale, viene richiamata la decisione controversa, occorre tuttavia constatare che in esse non vengono nuovamente menzionati fatti e valutazioni che presentino specificamente la Idromacchine come incapace di fornire alla De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali. Pertanto, le due decisioni e la sentenza menzionate non possono aver aggravato il danno morale della Idromacchine.</p>
<p>74      Occorre poi rilevare, da un lato, che i ricorrenti non forniscono alcun chiarimento a sostegno della loro domanda relativa alla determinazione di una somma, corrispondente ad una percentuale compresa tra il 30 e il 50% dell’importo di EUR 5 459 641,28, che essi richiedono a titolo di risarcimento dei loro danni materiali. Quand’anche la divulgazione, da parte di una pubblica autorità quale la Commissione, di informazioni che fanno apparire in una luce sfavorevole la Idromacchine fosse stata idonea a provocare una lesione effettiva dell’immagine e della reputazione di tale società, i ricorrenti non espongono però alcun argomento o prova che consenta di capire le ragioni per cui tali somme costituirebbero una giusta compensazione della lesione arrecata all’immagine e alla reputazione della Idromacchine. A tale riguardo si può ritenere in particolare, per un verso, che non viene sostenuto che tali somme abbiano un qualsiasi rapporto con il costo degli investimenti effettuati dalla Idromacchine per creare e mantenere la sua immagine e la sua reputazione. Per altro verso, i ricorrenti non presentano alcun argomento o prova che dette somme, da 12 a 20 volte superiori all’importo di EUR 133 500, corrispondente ai profitti medi annui che la Idromacchine sostiene peraltro di aver realizzato negli anni precedenti la pubblicazione della decisione controversa, corrisponderebbero ad una giusta compensazione del danno subito dalla Idromacchine.</p>
<p>75      Inoltre, occorre constatare che i ricorrenti erano comunque in grado di limitare significativamente la portata del danno morale subito dalla Idromacchine. Infatti, dal momento che i ricorrenti affermano che l’organismo italiano di certificazione aveva rilasciato alla Idromacchine, fin dal 5 ottobre 2004, un certificato di conformità dei serbatoi di cui trattasi tale da garantire che questi ultimi erano conformi alle norme in vigore, occorre dedurne che la Idromacchine poteva avvalersi di tale certificato, in particolare presso i suoi clienti attuali e potenziali, per contestare, anche prima della pubblicazione della decisione controversa, la veridicità delle valutazioni negative che la riguardavano in tale decisione e limitare in tal modo la conseguente lesione della sua immagine e della sua reputazione. Per tale motivo, occorre altresì dichiarare infondati gli argomenti esposti dai ricorrenti in risposta ai quesiti proposti dal Tribunale nel corso dell’udienza, secondo cui la lesione dell’immagine e della reputazione della Idromacchine era tanto più tanto più grave in quanto, dopo la sua pubblicazione, la decisione controversa costituiva la prima informazione reperibile a suo riguardo su Internet, grazie ai motori di ricerca, e che detta decisione era disponibile tanto sul sito Internet della direzione generale della concorrenza della Commissione, quanto sulla Gazzetta ufficiale, giornale di grande diffusione.</p>
<p>76      Alla luce di tutte le considerazioni esposte nei precedenti punti 71 75 e in mancanza di elementi più precisi forniti dai ricorrenti in merito all’entità della lesione dell’immagine e della reputazione subita dalla Idromacchine, il Tribunale ritiene che un’indennità di importo pari a EUR 20 000 rappresenti un equo risarcimento.</p>
<p>77      In secondo luogo, per quanto riguarda le domande dei ricorrenti relative alla concessione, da un lato, di interessi compensativi per il periodo compreso tra la pubblicazione della decisione controversa e la pronuncia della sentenza e, dall’altro, di interessi moratori per il periodo compreso tra la pronuncia della sentenza e il pagamento effettivo delle indennità dovute, occorre ricordare anzitutto che, allorché ricorrono gli estremi della responsabilità extracontrattuale della Comunità, le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennizzo non possono essere ignorate, in quanto occorre tenere conto della svalutazione monetaria (sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T 260/97, Camar/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II 2741, punto 138; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 3 febbraio 1994, causa C 308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I 341, punto 40). Si deve considerare che tale svalutazione monetaria trova espressione nel tasso di inflazione annuo rilevato, per il periodo considerato, dall’Eurostat (Istituto statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui sono stabilite tali società (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 gennaio 2000, cause riunite C 104/89 e C 37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 203, punti 220 e 221; sentenze del Tribunale, Camar/Consiglio e Commissione, cit., punto 139, e 26 novembre 2008, causa T 285/03, Agraz e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 50). A tale proposito occorre rilevare, nel caso di specie, che il fatto dannoso è avvenuto il giorno della pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, cioè il 18 febbraio 2005. </p>
<p>78      Pertanto, si deve ritenere che la Commissione debba pagare interessi compensativi, a partire dalla pubblicazione della decisione controversa, il 18 febbraio 2005, fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti. </p>
<p>79      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, l’importo dell’indennità dovuta può essere accompagnato da interessi moratori a partire dalla data di pronuncia della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno (v., in tal senso, sentenze Dumortier e a./Consiglio, punto 26 supra, punto 25, e Mulder e a./Consiglio e Commissione, punto 77 supra, punto 35; sentenza Agraz e a./Commissione, punto 77 supra, punto 55). In conformità alla giurisprudenza, il tasso di interesse da applicarsi è calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti (sentenze Camar/Consiglio e Commissione, punto 77 supra, punto 146, e Agraz e a./Commissione, punto 77 supra, punto 55).</p>
<p>80      Pertanto, occorre giudicare che la Commissione deve pagare interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento di detta indennità, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti. </p>
<p>81      In terzo luogo, per quanto riguarda le domande dei ricorrenti di riabilitare l’immagine della Idromacchine, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, dall’art. 288, secondo comma, CE e dall’art. 235 CE, i quali non escludono la concessione di un risarcimento in natura, deriva che il giudice dell’Unione europea è competente a imporre alla Comunità qualsiasi forma di risarcimento conforme ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, incluso, se appare conforme a tali principi, il risarcimento in natura, eventualmente anche sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare (sentenza Galileo International Technology e a./Commissione, punto 26 supra, punto 63).</p>
<p>82      Nel caso di specie, le domande dei ricorrenti dirette a far riabilitare l’immagine della Idromacchine da parte del Tribunale, pubblicando nella Gazzetta ufficiale una rettifica dei riferimenti che si asserivano errati contenuti nella decisione controversa, o indirizzando agli operatori nel settore della cantieristica navale una lettera di rettifica delle informazioni asseritamente errate contenute nella decisione controversa, devono essere dichiarate infondate. È certamente vero che i ricorrenti affermano più volte nelle loro memorie, in sostanza, che la Idromacchine non aveva commesso alcuna mancanza nell’ambito dell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali con la De Poli. Tuttavia, occorre rammentare che la mancanza che è stata constatata a carico della Commissione nel precedente punto 56, accogliendo la domanda dei ricorrenti, consiste nella divulgazione del nome della Idromacchine e non in un errore di valutazione dei fatti, per aver ritenuto, nella decisione controversa, in sostanza, che la Idromacchine fosse responsabile della cattiva esecuzione degli obblighi contrattuali che aveva con la De Poli. Poiché, in mancanza di una domanda dei ricorrenti in tal senso, la constatazione di siffatto errore di valutazione da parte della Commissione non rientra nell’oggetto del presente ricorso, non occorre esaminare se la Commissione abbia commesso detto errore di valutazione e neppure, a fortiori, ordinare alla Commissione di adottare misure idonee a riabilitare l’immagine e la reputazione della Idromacchine. </p>
<p>83      Di conseguenza, la domanda di riabilitazione dell’immagine e della reputazione della Idromacchine, formulata dai ricorrenti, deve essere dichiarata infondata. </p>
<p>84      Si può concludere l’esame della domanda di risarcimento dei ricorrenti a titolo del danno morale della Idromacchine, dichiarando, in primo luogo, che occorre ritenere presenti le condizioni per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità; in secondo luogo, che si deve concedere alla Idromacchine l’importo di EUR 20 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subito; in terzo luogo, che occorre condannare la Commissione a pagare interessi compensativi su tale importo a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, il 18 febbraio 2005, fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti; e, in quarto luogo, che si deve condannare la Commissione a pagare interessi moratori su tale importo a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento di detta indennità, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile per il periodo considerato, maggiorato di due punti.</p>
<p><i><i> Sul danno morale subito dai sigg. Capuzzo </p>
<p></i></i>85      Dalle memorie dei ricorrenti risulta che essi affermano, in sostanza, che i sigg. Capuzzo hanno subito due tipi di danno morale. Da un lato, i ricorrenti sostengono che la lesione all’immagine e alla reputazione della Idromacchine ha colpito i sigg. Capuzzo «conseguentemente», nella loro qualità di titolari della totalità del capitale sociale della Idromacchine e di dirigenti di tale società. Dall’altro, i ricorrenti ritengono di aver sofferto di uno «stato d’ansia derivata [ai sigg. Capuzzo] dalla necessità impellente di riparare il danno causato dalla Commissione con la pubblicazione di notizie che essi ritenevano e ritengono mendaci» e di uno «stato di frustrazione», risultante dall’esito infruttuoso dei tentativi che avevano effettuato dopo la pubblicazione della decisione controversa per ottenere il risarcimento del danno subito dalla Idromacchine.</p>
<p>86      Dal momento che nel precedente punto 57 è già stato dichiarato che la Commissione ha tenuto un comportamento scorretto, derivante dalla violazione del suo obbligo di segreto professionale, occorre esaminare se i ricorrenti abbiano provato nel caso di specie che i sigg. Capuzzo hanno subito un danno morale certo e valutabile e che esiste un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il loro asserito danno morale. Infatti, in conformità alla giurisprudenza citata nel precedente punto 27, se mancasse l’uno o l’altro di tali requisiti non potrebbe sussistere una responsabilità della Commissione.</p>
<p>87      In primo luogo, per quanto riguarda la lesione dell’immagine e della reputazione che i sigg. Capuzzo avrebbero subito «conseguentemente» alla lesione dell’immagine e della reputazione della Idromacchine, si deve rilevare, come fa la Commissione, che i loro nomi non compaiono affatto nella decisione controversa e che non viene loro imputato a titolo personale alcun comportamento scorretto.</p>
<p>88      Inoltre, occorre sottolineare che il semplice fatto che i sigg. Capuzzo detengano la totalità del capitale sociale della Idromacchine e che siano i principali dirigenti della medesima non può modificare il rilievo secondo cui nella decisione controversa la Commissione censura solo il comportamento della Idromacchine, e non quello dei suoi azionisti o dei suoi dirigenti. A tale riguardo si può rilevare che, come risulta dai passi della decisione controversa citati nei precedenti punti 8-12, in detta decisione si controverte della capacità stessa della società di adempiere ai suoi obblighi contrattuali e di fornire prodotti conformi alle norme in vigore, e non delle qualità dei sigg. Capuzzo, in quanto dirigenti o azionisti.</p>
<p>89      Infine, per la parte in cui i ricorrenti effettuano un rinvio alla sentenza del Tribunale 9 luglio 1999, causa T 231/97, New Europe Consulting e Brown/Commissione (Racc. pag. II 2403, punti 54 e 55), occorre rilevare che gli elementi di fatto in tale causa si distinguono da quelli della presente causa e non possono far pervenire ad una conclusione identica. Infatti, se risulta dai punti 54 e 55 della summenzionata sentenza che il Tribunale in tale causa ha ritenuto che la lesione della reputazione dell’impresa considerata avesse avuto effetti su quella dell’amministratore, che possedeva il 99% delle azioni della società, ciò è avvenuto in ragione delle circostanze di quella fattispecie in cui, da un lato, tale amministratore aveva esercitato da solo, in un primo tempo, la gestione dell’impresa in forma di «impresa individuale» e, dall’altro, la Commissione lo aveva posto, a livello personale, in una situazione di incertezza, che l’aveva costretto a sforzi inutili al fine di modificare la situazione da lei stessa creata. Orbene, nel caso di specie i ricorrenti non forniscono alcuna prova del verificarsi dell’una e dell’altra circostanza.</p>
<p>90      Pertanto, occorre constatare che i ricorrenti non hanno provato l’effettività della lesione causata all’immagine e alla reputazione dei sigg. Capuzzo, in qualità di azionisti e dirigenti della Idromacchine.</p>
<p>91      In secondo luogo, per quanto riguarda il danno morale subito dai sigg. Capuzzo conseguentemente al loro stato di «ansia» derivante dalla necessità di ristabilire la reputazione della Idromacchine e al loro stato di «incertezza» e di «frustrazione», a causa degli sforzi inutili profusi dopo la pubblicazione della decisione controversa per ottenere il risarcimento del danno subito dalla Idromacchine, si deve constatare, per un verso, che i ricorrenti si limitano ad affermare di aver subito danni di natura psicologica senza tuttavia provarli.</p>
<p>92      D’altra parte, e in ogni caso, nella fattispecie non risulta dagli elementi forniti dalle parti al Tribunale che le iniziative amministrative che i sigg. Capuzzo hanno personalmente intrapreso in qualità di dirigenti della Idromacchine siano andate oltre l’invio di due lettere firmate al Ministero degli Affari esteri italiano e alla Commissione. Orbene, le semplici operazioni descritte non possono essere considerate idonee a far sorgere divergenze che vadano oltre le normali conseguenze che i rapporti d’affari possono produrre per dirigenti come i sigg. Capuzzo e tali da costituire un danno morale.</p>
<p>93      Di conseguenza, i ricorrenti non hanno provato che i sigg. Capuzzo abbiano sofferto di uno stato d’«ansia», di «incertezza» e di «frustrazione», costituente un danno certo e valutabile.</p>
<p>94      Alla luce dell’insieme delle considerazioni esposte nei precedenti punti 82 93, si deve respingere la domanda di risarcimento dei ricorrenti in relazione al danno morale che i sigg. Capuzzo avrebbero subito. Pertanto, occorre dichiarare infondate le domande dei ricorrenti, ai sensi del loro secondo e terzo capo di conclusioni, di accordare loro interessi compensativi e moratori per tale motivo oppure di ingiungere alla Commissione di «riabilitare» la loro immagine e la loro reputazione.</p>
<p><i><i> 2. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale </p>
<p></i></i>95      I ricorrenti sostengono di aver subito quattro tipi di danno patrimoniale.</p>
<p>96      In primo luogo, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa della necessità della Idromacchine di presentare tanto alla Repubblica italiana quanto alla Commissione domande formali di accesso ai documenti che esse si erano scambiate nell’ambito del procedimento per aiuti di Stato, conclusosi con l’adozione della decisione controversa. A tale riguardo, essi chiedono un risarcimento, per un verso, di un importo pari a EUR 3 569,28, corrispondente alle spese legali e alle spese di viaggio sostenute da una dipendente della Idromacchine per avere accesso ai documenti in possesso delle autorità italiane e, per altro verso, di un importo pari a EUR 9 072, corrispondente al costo della perizia tecnico-contabile dei danni che la Idromacchine avrebbe subito, e che i ricorrenti hanno commissionato ad una società di revisione contabile ai fini del presente procedimento (in prosieguo: la «perizia»).</p>
<p>97      A tale proposito, occorre rammentare che, in forza dell’art. 91, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, costituiscono spese recuperabili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento.</p>
<p>98      Pertanto, per quanto riguarda, anzitutto, spese collegate alla perizia che i ricorrenti avrebbero sostenuto per stabilire l’importo dei danni asseritamente subiti nell’ambito del presente procedimento dinanzi al Tribunale, occorre constatare che, secondo costante giurisprudenza, spese di tal genere, sostenute dalle parti ai fini del procedimento giudiziario, non possono essere considerate come un danno distinto rispetto all’onere delle spese di giudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 giugno 1999, causa C 334/97, Commissione/Montorio, Racc. pag. I 3387, punto 54, e ordinanza del Tribunale 14 settembre 2005, causa T 140/04, Ehcon/Commissione, Racc. pag. II 3287, punto 79).</p>
<p>99      Di conseguenza, occorre constatare che i ricorrenti non possono ottenere, in forza dell’art. 288, n. 2, CE, un risarcimento per le spese collegate alla perizia che hanno richiesto ai fini del presente procedimento. </p>
<p>100    Per quanto riguarda, poi, le spese legali e di viaggio di una dipendente della Idromacchine dovute alle domande di accesso alla corrispondenza intercorsa tra la Repubblica italiana e la Commissione, sostenute dai ricorrenti nel corso della fase anteriore al presente procedimento, occorre rammentare che il Tribunale ha giudicato che, anche se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale viene generalmente svolto un lavoro giuridico sostanziale, l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest’ultimo. Questo risulta in particolare dall’art. 90 del regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale» (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T 38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II 217, punto 29, e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, riconoscere a tali spese la qualità di danno indennizzabile nell’ambito di un ricorso per risarcimento sarebbe contraddittorio rispetto alla non ricuperabilità delle spese affrontate nella fase che precede il procedimento giurisdizionale (ordinanza Ehcon/Commissione, punto 98 supra, punto 79).</p>
<p>101    Ne consegue che si deve altresì constatare che i ricorrenti non sono legittimati ad ottenere, sulla base dell’art. 288, n. 2, CE, un risarcimento per le spese legali e di viaggio di una dipendente della Idromacchine, sostenute in relazione alla fase che precede il presente procedimento dinanzi al Tribunale. </p>
<p>102    Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti punti 95 101, occorre quindi respingere le domande di risarcimento per le spese affrontate dai ricorrenti, da una parte, prima del presente procedimento, dall’altra, ai fini di esso.</p>
<p>103    In secondo luogo, poiché il Tribunale ha già dichiarato nel precedente punto 57 che la Commissione aveva commesso una mancanza tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, occorre esaminare se i ricorrenti abbiano provato la reale sussistenza di ciascuno degli altri tre danni materiali che fanno valere e l’esistenza di un nesso di causalità tra ciascun danno invocato e tale mancanza. Infatti, in conformità alla giurisprudenza citata nel precedente punto 27, se non si verificasse l’una o l’altra di tali condizioni, la responsabilità extracontrattuale della Comunità non esisterebbe.</p>
<p>104    Anzitutto, i ricorrenti chiedono un risarcimento di EUR 3 900 000 corrispondente al valore di costruzione dei serbatoi di cui trattasi. A parere dei ricorrenti, la Idromacchine non sarebbe riuscita a rivendere i detti serbatoi a causa delle segnalazioni riguardanti il presunto carattere difettoso contenute nella decisione controversa, come indicherebbe la lettera di un intermediario in data 30 marzo 2007, da essi allegata al ricorso (in prosieguo: la «lettera dell’intermediario»).</p>
<p>105    A tale proposito, occorre constatare che, nelle loro memorie, i ricorrenti sostengono che, in considerazione del fatto che i serbatoi di cui trattasi sono rimasti invenduti dopo la pubblicazione della decisione controversa, la «Idromacchine si è persino attivata – in collaborazione con altre società del settore ed alcuni armatori – per la costruzione di una nave ad hoc (dalle caratteristiche fisiche e meccaniche simili alle navi [della De Poli] sulle quali avrebbero dovuto essere collocati i serbatoi commissionati), ma senza successo». Pertanto, e senza che sia necessario pronunciarsi sull’affidabilità, come prova, della lettera dell’intermediario contestata dalla Commissione, occorre rilevare che, come gli stessi ricorrenti ammettono, i serbatoi di cui trattasi non sono stati rivenduti in quanto erano stati costruiti per soddisfare le specificità proprie delle navi su cui la De Poli doveva installarli e non a causa del comportamento scorretto della Commissione al momento della pubblicazione della decisione controversa.</p>
<p>106    D’altra parte, e in ogni caso, occorre rilevare che il danno patrimoniale della Idromacchine a tale riguardo risulta direttamente non dal fatto che la Commissione ha tenuto un comportamento scorretto, ma dal fatto che la De Poli non ha effettuato il pagamento di detti serbatoi. Pertanto, la Idromacchine potrebbe eventualmente essere legittimata ad ottenere un risarcimento per il danno patrimoniale nell’ambito di un’azione per responsabilità contrattuale dinanzi ai giudici nazionali, e non nel contesto del presente procedimento.</p>
<p>107    Ne consegue che i ricorrenti non hanno provato l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento scorretto della Commissione e il danno patrimoniale che la Idromacchine avrebbe subito, in conseguenza del fatto che quest’ultima ha dovuto sostenere il costo di costruzione dei serbatoi di cui trattasi rimasti poi invenduti. Si deve quindi respingere la domanda di risarcimento che i ricorrenti hanno presentato a tale riguardo. </p>
<p>108    Per quanto concerne il secondo danno materiale, i ricorrenti chiedono un risarcimento di EUR 1 013 000 corrispondente all’asserita «improduttività di beni e attrezzature di Idromacchine dedicati al solo settore caldareria dal 2005 al 2008». Essi affermano che «a far data dal 2005, Idromacchine ha dovuto sostenere una serie di costi incomprimibili per mantenere in vita un settore ormai improduttivo a causa proprio delle informazioni pubblicate» nella decisione controversa. A tale riguardo essi ripropongono nelle loro memorie una tabella, compilata da un dipendente della Idromacchine, secondo cui quattordici attrezzature risultavano utili alla fabbricazione di serbatoi che la Idromacchine aveva acquistato tra il 1995 e il 2002 e il cui attuale valore globale era di EUR 1 013 000.</p>
<p>109    Occorre rilevare che se l’importo richiesto dai ricorrenti corrisponde, secondo le loro stime, al valore nel 2008 delle attrezzature utilizzate per la costruzione dei serbatoi, tale importo tuttavia non è minimamente correlato all’oggetto stesso della loro domanda di risarcimento in quanto tali attrezzature non sarebbero state utilizzate per tre anni dopo l’adozione della decisione controversa. Pertanto, occorre constatare che il danno di cui chiedono il risarcimento per un importo di EUR 1 013 000 non è certo e valutabile.</p>
<p>110    D’altronde, occorre constatare, in ogni caso, che i ricorrenti non provano, nel caso di specie, un nesso di causalità tra il comportamento scorretto della Commissione e la circostanza che la Idromacchine non abbia potuto utilizzare tali attrezzature per tre anni dopo l’adozione della decisione controversa.</p>
<p>111    Infatti, anzitutto, gli argomenti dei ricorrenti secondo cui, da un lato, il settore caldareria era in crescita negli anni dal 2005 al 2008 e, dall’altro, la Idromacchine non era mai stata oggetto di denunce da parte di clienti diversi dalla De Poli non implicano affatto che il fatturato della Idromacchine e, quindi, la sua capacità di ammortizzare tali attrezzature, non sarebbe diminuito in tale periodo se la decisione controversa non fosse stata pubblicata. Invero, dal fatto che un mercato sia in crescita non si può dedurre che il fatturato di un’impresa determinata su tale mercato aumenti necessariamente. </p>
<p>112    Inoltre, la missiva dell’intermediario allegata dai ricorrenti, e secondo cui i clienti contattati per la vendita dei serbatoi di cui trattasi «hanno costantemente eccepito insuperabili riserve (…) derivanti dalla presunta difettosità dei serbatoi [di cui trattasi], come dichiarato dalla Commissione europea sulla [Gazzetta Ufficiale] del 18 febbraio 2005», non consente di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la pubblicazione della decisione controversa e la circostanza che la Idromacchine avrebbe subito un forte ribasso del suo fatturato tra il 2005 e il 2008, così da non essere in grado di utilizzare le sue attrezzature per tre anni dopo l’adozione della decisione controversa, a causa delle mancanze commesse dalla Commissione. Infatti, occorre sottolineare a tale proposito che i ricorrenti non forniscono alcuna prova del fatto che, a causa della pubblicazione della decisione controversa, i clienti attuali o potenziali della Idromacchine abbiano rinunciato ad una commessa di serbatoi diversi da quelli menzionati nella decisione controversa oppure, ad esempio, che, in seguito alla pubblicazione della decisione impugnata, la Idromacchine sia stata esclusa dalla lista dei venditori di cui faceva parte e rispetto alla quale i ricorrenti indicano nelle loro memorie che «solo l’inserimento in tali liste consent[iva] di ottenere delle commissioni».</p>
<p>113    Infine, i ricorrenti non forniscono alcuna giustificazione che consenta di capire le ragioni per cui la pubblicazione della decisione controversa avrebbe provocato una diminuzione del fatturato della Idromacchine allorché essa poteva avvalersi, presso qualsiasi cliente attuale o potenziale, del fatto che, secondo le proprie memorie, la conformità alle norme in vigore dei serbatoi di cui trattasi sarebbe stata in definitiva riconosciuta dall’organismo italiano di certificazione il 5 ottobre 2004, ancor prima della pubblicazione della decisione controversa.</p>
<p>114    Risulta quindi dai rilievi esposti nei precedenti punti 108 113 che i ricorrenti non hanno né provato l’esistenza di un danno certo e valutabile, né quella di un nesso di causalità tra il comportamento scorretto della Commissione e i loro asseriti danni patrimoniali corrispondenti all’«improduttività di beni e attrezzature della Idromacchine dedicati al solo settore caldareria dal 2005 al 2008».</p>
<p>115    In ultimo, i ricorrenti chiedono un risarcimento di importo pari a EUR 534 000 per il mancato guadagno subito dalla Idromacchine a causa della riduzione delle commesse di serbatoi, corrispondente all’importo totale dei profitti che avrebbe realizzato tra il 2005 e il 2008 se la decisione controversa non fosse stata pubblicata. A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come è stato esposto nel precedente punto 111, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento scorretto della Commissione e la riduzione del fatturato della Idromacchine e, di conseguenza, dei suoi profitti.</p>
<p>116    Pertanto, occorre dichiarare infondata la domanda di risarcimento dei ricorrenti nella parte che riguarda i loro asseriti danni patrimoniali di importo stimato pari a EUR 5 459 641,28. Da quanto precede risulta che le domande dei ricorrenti, nell’ambito del loro primo capo di conclusioni, dirette ad ottenere il pagamento degli interessi compensativi e moratori su detto importo, devono essere dichiarate infondate. </p>
<p>117    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che il presente ricorso deve essere accolto nella parte in cui i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno morale subito dalla Idromacchine, e respinto quanto al resto.</p>
<p><b><b> Sulle spese </p>
<p></b></b>118    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. </p>
<p>119    Poiché il ricorso è stato accolto in parte, il Tribunale ritiene corrispondente a una corretta valutazione delle circostanze della causa decidere che la Commissione sopporti le proprie spese nonché i due terzi delle spese esposte dai ricorrenti e che questi ultimi, di conseguenza, sopportino un terzo delle proprie spese.</p>
<p>Per questi motivi,</p>
<p align=center>
<p align=center>IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dichiara e statuisce:</p>
<p><b><b>1)      La Commissione europea è condannata a versare alla Idromacchine Srl la somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale da quest’ultima subito. </p>
<p>2)      La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi compensativi, a partire dal 18 febbraio 2005 fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti. </p>
<p>3)      La somma da versare alla Idromacchine dev’essere maggiorata di interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento completo di detta somma, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti. </p>
<p>4)      Per il resto, il ricorso è respinto. </p>
<p>5)      La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Idromacchine, del sig. Alessandro Capuzzo e del sig. Roberto Capuzzo, che sopporteranno un terzo delle proprie spese. </b></b><br />
Pelikánová 	</p>
<p align=center>
<p align=center>Jürimäe </p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>	<br />
	Van der Woude<br />
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 novembre 2011.</p>
<p>Firme</p>
<p align=center>
<p align=center>Indice</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Fatti</p>
<p>Procedimento e conclusioni delle parti</p>
<p>In diritto</p>
<p>1. Sulla domanda di risarcimento dei danni morali</p>
<p>Sul danno morale subito dalla Idromacchine</p>
<p>Sul comportamento illecito addebitato alla Commissione</p>
<p>Sull’effettività del danno</p>
<p>Sull’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato</p>
<p>Sul risarcimento del danno morale subito dalla Idromacchine</p>
<p>Sul danno morale subito dai sigg. Capuzzo</p>
<p>2. Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale</p>
<p>Sulle spese</p>
<p>________________________________________</p>
<p><u><u>*</u></u> Lingua processuale: l’italiano.</p>
<p><b><b></b></p>
<p></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-primo-grado-dellunione-europea-sezione-iv-sentenza-8-11-2011-n-0/">Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore. sull&#8217;autorizzazione integrata ambientale e sulle differenze con la V.I.A. 1. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Natura e finalità. 2. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Diversità rispetto alla V.I.A. – Individuazione. 3. Ambiente e territorio – Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autorizzazione integrata ambientale e sulle differenze con la V.I.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Natura e finalità.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Diversità rispetto alla V.I.A. – Individuazione.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Autorizzazione integrata ambientale – Conferenza dei servizi – Parere negativo – E’ atto endoprocedimentale – Immediata impugnabilità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ambiente, l’autorizzazione integrata ambientale, introdotta in Italia dal d. lg. 18 febbraio 2005 n. 59, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono  valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al d. lg. 11 maggio 1999 n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al d. lg. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 27).	</p>
<p>2. In tema di ambiente, l’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali; pertanto, le due autorizzazioni e i due procedimenti, perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. “terzo correttivo” , introdotto con  d. lg. 29 giugno 2010 n.128, rimangono, comunque, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..	</p>
<p>3. In tema di ambiente, il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01345/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00962/2010 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 962 del 2010, proposto da proposto da</p>
<p><b> “ D.A.S. s.r.l. &#8211; Depurazione: Ambiente e Servizi”</b>, in persona dell’Amministratore Unico Vincenzo Cosentini, con sede in via Nazionale n. 80, 87010 San Sosti (CS), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso l’Ufficio dell’Avvocatura Regionale, Palazzo Europa, S. Maria di Catanzaro; </p>
<p>&#8211; <b>Comune di Spezzano Albanese</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010 nonché, quale atto presupposto, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Spezzano Albanese n. 9 del 3.06.2010, con cui si è proceduto alla revoca della precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.4.2008.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Comune di Spezzano Albanese;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 21 luglio 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato il 4.8.2010 e depositato il 24.8.2010, la ricorrente società premetteva che, con istanza del 13.12.2007, di autorizzazione integrata ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, aveva chiesto di poter realizzare, nella contrada Infascinato del Comune di Spezzano Albanese, una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.<br />	<br />
Precisava che, con Deliberazione di C.C. n. 6 del 15.4.2008, veniva favorevolmente esitato il suddetto progetto e, contestualmente, veniva approvato lo schema di convenzione e venivano altresì autorizzate “le procedure relative alla variazione inerente la destinazione urbanistica del P.R.G. del terreno interessato alla realizzazione della piattaforma ecologica, da zona omogenea “E – Agricola” a zona omogenea “D – artigianale – Industriale” e conseguenti al presente atto di impulso”, in quanto l’area di interesse non era sottoposta ad alcun vincolo ed era lontana dal centro abitato.<br />	<br />
Esponeva che, dopo aver inviato, presso la Regione Calabria, gli atti per la pronuncia di compatibilità ambientale, il Comune di Spezzano Albanese, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 22.5.2008, disponeva la revoca della precitata Deliberazione di C.C. n. 6 del 15.4.2008, a causa di “forti opposizioni in seno alla comunità ed alle forze sociali e politiche sull’opportunità di dare corso a tale proposta”. <br />	<br />
Precisava che, avverso la precitata Deliberazione di C.C. n. 8 del 22.5.2008, aveva interposto, presso questo Tribunale, il ricorso R.G. n. 786/2008, che era già stato definito con sentenza n. 88 dell’8.2.2010, di accoglimento per l’assorbente profilo inerente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Esponeva che il procedimento così riavviato si concludeva con la Delibera di C.C. n. 9 del 3.6.2010, dispositiva di una nuova revoca della precitata delibera di C.C. n. 6 del 15.4.2008, sulla base della motivazione secondo cui, in sostanza, l’opera prevista sarebbe divenuta inutile, a causa degli interventi migliorativi sul depuratore comunale già esistente nonché della necessaria autosufficienza degli insediamenti produttivi, i cui scarichi sarebbero sottoposti ad un pretrattamento alla fonte a carico delle singole imprese.<br />	<br />
Con il presente ricorso, lamentava che, a seguito della precitata Delibera di CC n. 9 del 2010 (impugnata con il ricorso R.G. n. 945 del 2010), la Regione Calabria-Dipartimento Politiche dell’Ambiente, pur avendo già rilasciato favorevole parere ambientale con Decreto n. 15044 del 20.1.2008, nella Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 6614 del 7 aprile 2010 per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale, con verbale del 8.6.2010, concludeva i lavori con un parere negativo al progetto, determinando, così, l’arresto procedimentale.<br />	<br />
Avverso l’epigrafato provvedimento, deduceva: <br />	<br />
1) violazione dell’art. 14 ter comma 6 bis della legge n. 241/90. Violazione dei principi in tema di conferenza dei servizi. Violazione dell’art. 5 comma 11 del D.Lgs 59/05. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione; <br />	<br />
Poiché “pareri essenziali” dell’Arpacal e del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza sarebbero stati favorevoli ed anche la Regione Calabria avrebbe già rilasciato il provvedimento di “compatibilità ambientale” con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Ambiente 20 ottobre 2008 n. 15044, non vi sarebbe alcuna valida ragione per non concludere positivamente il procedimento avviato, finalizzato al rilascio dell’A.I.A..<br />	<br />
2) invalidità derivata; <br />	<br />
Il parere della Conferenza dei Servizi sarebbe illegittimo in via derivata dai vizi inficianti la deliberazione comunale di revoca.<br />	<br />
3) violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Violazione dei principi in materia di autotutela. Violazione dell’art. 21-quinquies Difetto di motivazione in ordine alle consolidate posizioni del privato.<br />	<br />
La deliberazione di revoca sarebbe motivata unicamente in relazione a ragioni di interesse pubblico, inerneti la sopravvenuta inopportunità dell’intervento, senza tenere affatto conto del sacrificio dell’interesse della società privata e dell’affidamento dalla medesima riposto.<br />	<br />
4) carenza dei presupposti per procedere alla revoca. Violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede;<br />	<br />
Sarebbe illogica la motivazione inerente l’intento di voler mantenere la normazione urbanistica dell’area come “ zona E”, trattandosi di zona compresa fra una fascia di terreno posta tra la S.S. 483 e un altro rilievo collinare “a taglio”, vistosamente deturpato dalla presenza di un’ampia cava di inerti. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto che il progetto in questione servirebbe ad ovviare ad eventuali mal funzionamenti del depuratore comunale esistente, che non avrebbe l’idoneità tecnologica per evitare fenomeni di inquinamento, rispetto ai trattamenti dei reflui industriali degli insediamenti operanti.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 8.9.2010, si costituiva la Regione Calabria e premetteva che, nella specie, sarebbe venuto meno “ab imis” l’atto di impulso per l’attivazione del procedimento (ai sensi dell’art.5, comma 10, del D. Lgvo n. 59 del 2005 nonché ai sensi dei principi generali di cui all’art. 14 e segg. della legge n. 241 del 1990), rappresentato dalla Delibera di C.C. n. 8 del 22.5.2008, poi revocata dal Comune di Spezzano Albanese con Delibera di C.C. n. 9 del 3.6.2010, in conseguenza di una sopravvenuta differente valutazione dell’interesse pubblico. <br />	<br />
Nel merito, insisteva per l’infondatezza del gravame e concludeva per la sua reiezione, con ogni conseguente statuizione ai fini delle spese. <br />	<br />
Con memoria depositata in data 14.8.2010, si costituiva il Comune di Spezzano Albanese e deduceva l’inammissibilità del ricorso, in quanto, come da relazione depositata dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’impianto in questione sarebbe ubicato a circa mq. 25 da un fabbricato e ad una distanza inferiore a m 100 dalla SS n. 283, in difformità dalle prescrizioni imposte dal parere pur positivamente reso dall’ASP, nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi (“l’impianto dovrà essere ubicato ad una distanza di almeno 100 mt dalle strade di grande comunicazione e da ogni fabbricato, in modo da realizzare un’area di rispetto di assoluta in edificabilità, al fine di evitare che aerosol contententi sostanze e germi pericolosi per al salute”). <br />	<br />
Evidenziava altresì che l’area interessata dall’impianto ricadeva in “ZTO (Zona Territoriale Omogenea) del tipo E-Agricola, non essendo stato ancora avviato il procedimento di variante. Concludeva per l’infondatezza del gravame, con ogni conseguente statuizione ai fini delle spese.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 21.2.2011, il Comune di Spezzano Albanese deduceva l’inammissibilità del ricorso sotto altro profilo, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi , non ancora trasfusa in un provvedimento finale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2011, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Viene impugnato il parere negativo, reso con verbale dell’8 giugno 2010, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza del 13.12.2007, di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, nella contrada Infascinato del Comune di Spezzano Albanese, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.<br />	<br />
2.1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal Comune di Spezzano Albanese con memoria depositata in data 21.2.2011, di inammissibilità del presente ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale. <br />	<br />
2.2. L’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27). <br />	<br />
Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere &#8220;preventivo e globale&#8221;. <br />	<br />
La Direttiva IPPC 96/61/C.E. precisa che rimangono impregiudicate le disposizioni della Direttiva n. 85/337/C.E.E. sulla V.I.A. <br />	<br />
Nella Direttiva n. 85/337/C.E.E., all’art. 2 paragrafo 2 bis (introdotto con la Direttiva 97/11/C.E.), è previsto che gli Stati membri possano prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva sulla v.i.a. e della direttiva sull’a.i.a. <br />	<br />
L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A. <br />	<br />
L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali. <br />	<br />
Le due autorizzazioni e i due procedimenti, perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. “terzo correttivo” , introdotto con D. Lgs. 29.6.2010 n.128, rimangono, comunque, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A.. <br />	<br />
Per competezza, non va sottaciuto che il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 ha inserito, nella Parte Seconda del D.L.vo n. 152 del 2006, il nuovo Titolo III bis, contenente la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in precedenza rinvenibile nel più volte citato D.L.vo 18 febbraio 2005 n. 59 (oggi abrogato), e che viene, dunque, ad affiancarsi a quelle della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente nonché realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15 dicembre 2004 n. 308. <br />	<br />
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., &#8220;sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti. <br />	<br />
2.2. Nel caso che occupa, in cui viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010, trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi. <br />	<br />
In particolare, l’art. 5, comma 10, del precitato D.L.vo n. 59 del 2009 prevede: &#8220;L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14 ter commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 quater L. 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le Amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, della salute e delle attività produttive&#8221;. <br />	<br />
Il successivo comma 12 del ridetto art.5 del D.L.vo n. 59 del 2009 stabilisce: &#8220;Acquisite le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l’autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L’autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all’allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale&#8221;. <br />	<br />
Il successivo art. 7 prevede: &#8220;In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione.&#8221; (comma 2).<br />	<br />
Il parere in parola, quindi, non conclude il procedimento inteso ad ottenere l&#8217;autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.<br />	<br />
In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).<br />	<br />
Ne dsicende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale con verbale dell’8 giugno 2010 non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.<br />	<br />
Ed invero, gli atti endoprocedimentale non sono, di norma, autonomamente impugnabili, fatta eccezione per gli atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad incidere sulla determinazione conclusiva del procedimento (in quanto atti aventi natura sostanzialmente decisoria), nonché per gli atti egualmente interlocutori, ma capaci di indurre un arresto procedimentale, così frustrando l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante ad un celere soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo prospettato, e per gli atti soprassessori, che, del pari, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell&#8217;an e nel quando il soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un analogo arresto a tempo indeterminato del procedimento.<br />	<br />
Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, reso con il verbale dell’8 giugno 2010, a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente del 13.12.2007, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.<br />	<br />
La peculiarità della fattispecie consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-1345/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.1345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.5886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-5886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-5886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-5886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.5886</a></p>
<p>Pres. Lodi Est. Liapri Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Terni (Avv. St.) / F. B. e altri (Avv. ti G. Adami, L.Contucci) Provvedimento amministrativo – Misure di prevenzione – Daspo – Interdizione manifestazioni sportive – Per episodi violenti avvenuti durante allenamento squadra di calcio – Legittimità. E’ legittimo il provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-5886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.5886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-5886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.5886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lodi    Est. Liapri<br />  Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Terni (Avv. St.) / F. B. e altri (Avv. ti  G. Adami, L.Contucci)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo – Misure di prevenzione – Daspo – Interdizione manifestazioni sportive – Per episodi violenti avvenuti durante allenamento squadra di calcio – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento concernente il divieto di accesso  ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive (c.d. Daspo) adottato anche nel caso di episodi di violenza verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive, in quanto detti episodi sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05886/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08374/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 8374/2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Terni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Francesco Bisonni, Thomas Leonardelli, Simone Petrelli, Matteo Verdicchio,</b> rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, via Candia N. 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 262/2011.</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e udito per l’appellante l’Avvocati dello Stato Borgo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorso può essere definito nel merito.<br />	<br />
2. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli interessati, ha annullato i provvedimenti adottati dal Questore di Terni, concernente il divieto di accesso agli impianti sportivi siti sul territorio nazionale (“DASPO”).<br />	<br />
L’amministrazione contesta la decisione impugnata, mentre la parte appellata resiste al gravame.<br />	<br />
3. L’appello è fondato.<br />	<br />
La pronuncia di accoglimento del TAR muove dalla premessa secondo la quale la condotta cui si riferisce il provvedimento impugnato si è “tenuta non nell’ambito di una competizione sportiva, ma di un allenamento di una squadra di calcio.”<br />	<br />
A giudizio del tribunale, l’allenamento non potrebbe considerarsi “manifestazione sportiva”: pertanto, i comportamenti violenti verificatisi in tali circostanze non sarebbero sanzionabili con il DASPO.<br />	<br />
4. La tesi del giudice di primo grado non è condivisibile, ancorché essa si ponga nel solco di altre pronunce dei TAR e dei giudici penali.<br />	<br />
L’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 prevede che il provvedimento DASPO possa essere adottato nei confronti “delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all&#8217;articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all&#8217;articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all&#8217;articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all&#8217;articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, (…).<br />	<br />
5. La disposizione indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate “in occasione” di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa.<br />	<br />
In tale quadro di riferimento non è dubitabile che gli episodi di violenza verificatisi durante l’allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (come definite dall’articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 20 agosto 2001 n. 336, convertito nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) sono strettamente collegati con le “manifestazioni sportive”, secondo un rapporto di diretta causalità.<br />	<br />
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato in primo grado è stato correttamente adottato, in presenza dei necessari presupposti.<br />	<br />
6. La parte appellata ripropone i motivi dichiarati assorbiti o non esaminati dal TAR.<br />	<br />
Anche tali censure sono prive di pregio.<br />	<br />
Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellata, tutti gli elementi istruttori raccolti dall’amministrazione sono pienamente idonei a dimostrare il ruolo e la partecipazione dei destinatari del DASPO ai denunciati episodi di violenza e danneggiamento. Né rileva, sul piano processuale, che parte di tale documentazione sia stata acquisita tardivamente dal TAR, dal momento che l’eventuale lacuna istruttoria avrebbe potuto essere colmata mediante l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, eventualmente anche in grado di appello.<br />	<br />
7. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Le spese dei due gradi possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese dei due gradi di giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-11-2011-n-5886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.5886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Bottiglieri L. L. (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, S. Vacirca) c/ Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) sull&#8217;inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato a mani di persona addetta all&#8217;ufficio pubblico presso cui presta servizio 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica al controinteressato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est.  Bottiglieri<br /> L. L. (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, S. Vacirca) c/ Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato a mani di persona addetta all&#8217;ufficio pubblico presso cui presta servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica al controinteressato – Presso ufficio pubblico lavorativo – Consegna brevi manu – Necessità – Ragioni  	</p>
<p>2. Giustizia civile – Atto processuale – Notifica a mezzo posta – Perfezionamento – Alla consegna	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica diretta – Necessità – Sussiste – Notizia avvenuta notifica con lettera raccomandata – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al contro-interessato presso l&#8217;ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell&#8217;atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all&#8217;ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall&#8217;art. 139, secondo comma, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all&#8217;ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati. Infatti, per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario presti lavoro.	</p>
<p>2. La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge n. 53 del 1994, da un avvocato munito di procura alle liti e dell&#8217;autorizzazione del Consiglio dell&#8217;Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall&#8217;art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell&#8217;agente postale.	</p>
<p>3. L’obbligo di notifica diretta, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, non viene meno per effetto dell’avvenuto adempimento del portato dall’art. 36, co. 2-quater, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla L. 31/2008, che ha aggiunto il seguente comma all’art. 7 della L. n. 890/1982: “Se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Infatti, la novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale si inserisce, dovendo, invece, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 L. n. 890/1982 che, privilegiando la consegna in mani proprie, reca l’elencazione in ordine di priorità delle persone alle quali il piego può essere consegnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08551/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08599/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8599 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Laura Laera</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Flaminia, n.195; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura,<i></b></i> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Maria Carla Gatto<i></b></i>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta straordinaria del 7 luglio 2009, che ha assegnato la dr.ssa Maria Carla Gatto all’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, esecutivo, attuativo e comunque connesso, ivi compresi la proposta di nomina avanzata dalla V Commissione del CSM ed il concerto ad essa prestato dal Ministro della giustizia in data 12 giugno 2009.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 12 ottobre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La dott.ssa Laura Laera ha impugnato il provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta straordinaria del 7 luglio 2009, che ha conferito alla dr.ssa Maria Carla Gatto l’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e ogni altro atto connesso, ivi compresi la proposta di nomina avanzata dalla V Commissione del CSM ed il concerto ad essa prestato dal Ministro della giustizia in data 12 giugno 2009.<br />	<br />
Illustrate le illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, parte ricorrente ne ha conseguentemente domandato l’annullamento.<br />	<br />
Presa successivamente conoscenza del testo integrale della impugnata delibera del CSM, la ricorrente ha interposto motivi aggiunti di gravame, insistendo nelle già rassegnate conclusioni. <br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e, in via gradata, l’infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio la contro-interessata.<br />	<br />
Con memoria depositata in corso di causa la ricorrente ha controdedotto all’eccezione pregiudiziale spiegata dalla parte resistente e ha ulteriormente sviluppato le proprie tesi difensive. <br />	<br />
La controversia è stata, indi, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Costituisce <i>ius receptum</i> nella giurisprudenza amministrativa il rilievo dell’inammissibilità del ricorso notificato al contro-interessato presso l&#8217;ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell&#8217;atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all&#8217;ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall&#8217;art. 139, secondo comma, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all&#8217;ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati (tra tante, Tar Lazio, Roma, I, 30 dicembre 2008, n. 12395, confermata da C. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2561; C. Stato, VI, 5 aprile 2007, n. 1549; III, 27 maggio 2008, n. 2775; V, 17 settembre 2008, n. 4400).<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiarito che il recepimento nel processo amministrativo delle norme di procedura civile in materia di notificazione va attuato con molta prudenza, attesa la rilevanza che in esso assumono la certezza del termine di ricevimento del ricorso e la sua tempestiva conoscenza (basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell&#8217;istanza cautelare, ai termini decadenziali per notificare ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc.), per cui anche l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 139 c.p.c. va condotta con rigore, nel senso che per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario, come nella fattispecie, presti lavoro.<br />	<br />
Siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell&#8217;art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio (evidentemente in proprio) dell&#8217;industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.<br />	<br />
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie<i>, </i>è incontroverso che la notifica sia del ricorso sia dei motivi aggiunti è stata effettuata nei confronti della contro-interessata non a mani proprie, bensì presso il Tribunale di Brescia, a mezzo del servizio postale. <br />	<br />
In particolare, gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio indicano, come effettivo percettore di entrambi gli atti, un addetto al servizio del destinatario.<br />	<br />
La contro-interessata non si è, inoltre, costituita in giudizio. <br />	<br />
In applicazione dei suesposti principi, il gravame è pertanto inammissibile.<br />	<br />
<i>2.</i> Le difese al riguardo formulate dalla parte ricorrente non sono convincenti.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente sostiene che la granitica giurisprudenza di cui sopra non troverebbe applicazione alla fattispecie.<br />	<br />
Ciò in quanto la notifica si sarebbe perfezionata, ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53, mediante consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, e l’art. 11 della ridetta legge non contempla tra i casi di nullità della notifica quello in esame.<br />	<br />
Il rilievo è inconferente. <br />	<br />
L’art. 1 della legge dispone che l&#8217;avvocato munito di procura alle liti a norma dell&#8217;articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo è iscritto a norma dell&#8217;articolo 7 della legge può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l&#8217;autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. <br />	<br />
Il comma 3 dell’art. 3 della legge dispone, in particolare, che per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dall’articolo stesso, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.<br />	<br />
La l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 1, prevede che l’agente postale consegna il piego nelle mani del destinatario.<br />	<br />
Indi le disposizioni invocate dal ricorrente sono insuscettibili di innovare sulla problematica di cui trattasi.<br />	<br />
Tant’è che la giurisprudenza ha chiarito che la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge n. 53 del 1994, da un avvocato munito di procura alle liti e dell&#8217;autorizzazione del Consiglio dell&#8217;Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall&#8217;art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell&#8217;agente postale (Cass. Civ., II, 25 settembre 2002, n. 13922).<br />	<br />
Secondariamente, il ricorrente fa presente che l’agente postale, proprio perché il piego raccomandato non è stato consegnato personalmente al destinatario, ha dato notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, come risulta dagli estremi apposti sulla cartolina di ricevimento.<br />	<br />
Ma anche tale elemento non è decisivo.<br />	<br />
L’obbligo di notifica diretta, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, non viene meno per effetto dell’avvenuto adempimento del portato dall’art. 36, comma 2-<i>quater</i>, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha aggiunto il seguente comma all’art. 7 della legge n. 20 novembre 1982, n. 890: “Se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.<br />	<br />
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale si inserisce, dovendo, invece, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che reca l’elencazione, in ordine di priorità, delle persone alle quali il piego può essere consegnato.<br />	<br />
La norma in parola, riproducendo sostanzialmente le disposizioni codicistiche, privilegia la consegna in mani proprie e, solo quando questa non sia possibile, consente l’affidamento del piego a persona di famiglia convivente, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, e, in ulteriore subordine, al portiere dello stabile o alla “persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” .<br />	<br />
Anche nel descritto quadro, indi, deve dirsi che, come risulta dal chiarissimo dettato dell’ultimo comma dell’art. 7, la notificazione si perfeziona con la consegna del piego al destinatario.<br />	<br />
Ne consegue che, così come la mancata successiva comunicazione non incide sulla validità della notificazione ritualmente effettuata, costituendo una mera irregolarità nell’ambito della complessiva fattispecie (tra altre, Cass. Civ., sez. lavoro, 13 maggio 2003, n. 7349) – conclusione che si pone in linea con quanto previsto dall’art. 139, quarto comma, c.p.c., che fa seguire la consegna dell’atto al portiere o al vicino di casa da un’apposita comunicazione relativa all’“avvenuta notificazione” a mezzo di lettera raccomandata – l’effettuazione della comunicazione non equivale a notifica. <br />	<br />
Infine, il ricorrente sostiene che la indicata giurisprudenza non sarebbe applicabile alla fattispecie poiché il destinatario della notifica è “il massimo dirigente” dell’Autorità pubblica presso la quale è stata effettuata la notifica, nonchè il soggetto al quale compete l’organizzazione dell’ufficio.<br />	<br />
Ma neanche tale rilievo è persuasivo. <br />	<br />
Come già sopra chiarito, il ridetto art. 7 non innova la disciplina codicistica e, in particolare, non fa venire meno la necessità del rapporto diretto che deve sussistere fra l’interessato ed il soggetto ricevente il piego, che sta alla base dell’interpretazione restrittiva giurisprudenziale innanzi indicata.<br />	<br />
In particolare, la norma prevede un doppio requisito legittimante: la sussistenza di un “vincolo da rapporto di lavoro continuativo” e l’obbligo del ricevente di distribuire la posta al destinatario.<br />	<br />
Il “vincolo” in parola equivale, in tutto, al rapporto fiduciario indicato dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 139, secondo comma, del codice di rito e che, pertanto, deve necessariamente intercorrere direttamente tra i due soggetti interessati: ricevente e destinatario.<br />	<br />
Nulla è innovato, quindi, con riguardo alla differente ipotesi della notificazione presso gli uffici pubblici non a mani proprie, per la quale continua a persistere la preclusione derivante dal fatto che l’organizzazione e la struttura di essi sfuggono all’ambito di diretta disponibilità del destinatario dell’atto giudiziario, tradendo, perciò stesso, le esigenze di certezza e di celerità nella ricezione del piego, che hanno portato alla suddetta interpretazione restrittiva della normativa codicistica.<br />	<br />
In particolare, nella fattispecie, le indicate responsabilità del destinatario non attestano l’esistenza in capo a questi di un rapporto fiduciario diretto, quale quello come sopra tipizzato, con l’addetto al servizio che ha ricevuto gli atti.<br />	<br />
<i>3.</i> In subordine, la ricorrente richiede la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti della contro-interessata.<br />	<br />
L’istanza non merita accoglimento.<br />	<br />
Non è, infatti, invocabile l’istituto dell’errore scusabile, ove si consideri che in relazione ai fatti per cui è causa non è ravvisabile alcuna situazione di incertezza in ordine alla normativa processuale da tenersi presente in tema di notificazioni.<br />	<br />
Neppure si può affermare che l’errore che ha determinato il vizio <i>de quo</i> sia imputabile alla responsabilità di soggetti diversi dalla parte ricorrente. <br />	<br />
A tale ultimo riguardo, il Collegio può limitarsi a richiamare le motivazioni contenute nella già citata sentenza della Sezione n. 12395 del 2008, che attengono sostanzialmente agli stessi elementi qui invocati dalla ricorrente.<br />	<br />
In definitiva, quindi, va rilevato che quello della notificazione al contro-interessato è un onere minimo imprescindibile per la corretta costituzione del rapporto processuale imposto dall’art. 21 , comma 1, della legge n.1034 del 1971 (vedasi, ora, l’art. 41, comma 2, c.p.a.), da assolversi tempestivamente nei confronti del soggetto contemplato direttamente dal provvedimento oggetto di impugnazione, e a tanto in concreto non è stato dato corretto adempimento da parte della ricorrente, con l’irrimediabile conseguenza della inammissibilità del proposto gravame.<br />	<br />
<i>4.</i> Per tutto quanto precede, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso inammissibile.<br />	<br />
Si ravvisano, nondimeno, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite tra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-383/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-383/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.383</a></p>
<p>M. Arosio, E. Loria Società Finanziaria per lo sviluppo e la valorizzazione dell’economia reggiana &#8211; Sofiser S.r.l (avv. E. Coffrini e dall’avv. M. Coffrini) c/ Comune di Toano (avv. T. Volta) 1. Sul principio di sviluppo sostenibile. 2. Sulla mancanza di potere in capo alla Regione di provvedere in via</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-383/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-383/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio, E. Loria<br /> Società Finanziaria per lo sviluppo e la valorizzazione dell’economia reggiana &#8211; Sofiser S.r.l (avv. E. Coffrini e dall’avv. M. Coffrini) c/ Comune di Toano (avv. T. Volta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sul principio di sviluppo sostenibile.	</p>
<p>2. Sulla mancanza di potere in capo alla Regione di provvedere in via autonoma alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento ambientale degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.	</p>
<p>3. Sull’assenza di limitazioni specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della normativa statale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore statale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, attraverso il D.lgs. n. 387 del 2003. La disciplina del procedimento autorizzatorio (art. 12)  per la realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti, riconosce da un lato a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (comma 1) e conferisce all’Autorità procedente (la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata) il potere di rilascio dell’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 3), ma non trascura, dall’altro lato, di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, assegnando a determinate linee-guida l’individuazione dei criteri in applicazione dei quali è consentita alle Regioni l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.	</p>
<p>2. Deve escludersi che alle Regioni sia consentito provvedere in via autonoma alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento ambientale degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, al di fuori delle linee-guida nazionali ed in violazione del principio di leale collaborazione (si veda anche Corte cost. 26 marzo 2010 n. 119).	</p>
<p>3. La normativa statale non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale; pertanto,  è negata al legislatore regionale, a maggior ragione agli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, la possibilità di provvedere autonomamente all’individuazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 11 del 2011 proposto dalla Società Finanziaria per lo sviluppo e la valorizzazione dell’economia reggiana &#8211; Sofiser S.r.l., in persona del legale rappresentante Ivan Rinaldini, difesa e rappresentata dall’avv. Ermes Coffrini e dall’avv. Marcello Coffrini, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Toano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Volta ed elettivamente domiciliato in Parma, via Farini n. 35, presso lo studio dell’avv. Maria Sole Casari;<br />
la Provincia di Reggio Emilia, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio comunale di Toano n. 88 del 12 novembre 2010, avente ad oggetto la “<i>variante specifica al PRG per modifica normativa relativa alla zona D3, individuata nelle tavole del PRG e localizzata a Fora di Cavola &#8211; art. 15 L.R. 07.12.1978 n. 47 &#8211; adozione</i>”;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
…………………per la condanna………………….<br />	<br />
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Toano;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con contratto preliminare di compravendita la società ricorrente conveniva con Enìa S.p.A. la cessione di un appezzamento di terreno in località Fora di Cavola, nell’ambito del territorio del Comune di Toano, per una superficie di circa 12.000 mq.; detta area, in particolare, era ricompresa nel perimetro del piano particolareggiato di iniziativa privata “Fora di Cavola”, sub-comparto D.3.1.b., lotto 2, e sarebbe stata destinata da Enìa S.p.A. alla realizzazione di una centrale di produzione di energia rinnovabile a biomassa legnosa, tanto da venire espressamente subordinato l’accordo al conseguimento di tutte le approvazioni e autorizzazioni previste dalla legge per l’attuazione dell’indicato progetto. Successivamente, avendo l’Amministrazione comunale mutato le destinazioni d’uso dell’area oggetto del contratto preliminare di compravendita (v. delib. cons. n. 88 del 12 novembre 2010), la Iren Ambiente S.p.A. – subentrata <i>medio tempore</i> a Enìa S.p.A. – comunicava alla società ricorrente che la sopraggiunta variante urbanistica aveva reso l’area incompatibile con la destinazione prefigurata e che dunque il contratto preliminare doveva ritenersi risolto (v. nota prot. n. 2374 del 23 novembre 2010).<br />	<br />
Poiché la nuova disciplina di piano conserva per l’area della società ricorrente l’ammissibilità di impianti tecnici e tecnologici ma escludendo – tra gli altri – le centrali a biomassa, l’interessata ha impugnato la determinazione comunale. Imputa all’ente locale di avere omesso la comunicazione di avvio del procedimento di variazione della destinazione urbanistica di un’area da poco tempo ricompresa in un piano particolareggiato di iniziativa privata, con ulteriore ed evidente contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; rimprovera, ancora, all’Amministrazione di avere voluto ovviare ai paventati rischi di inquinamento atmosferico inibendo in sede urbanistica la realizzazione del progetto della Iren Ambiente S.p.A., anziché affidare all’appropriata sede attuativa la verifica concreta delle soluzioni utili a superare le asserite criticità; censura, poi, la scelta, immotivata contraddittoria e irrazionale, di accomunare nel divieto di localizzazione forme di produzione di energia da origine fossile e da origine diversa e distinta, senza dunque tenere conto della loro differenziata incidenza quanto alle emissioni inquinanti; deduce, infine, l’inosservanza della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili, per essersi l’Amministrazione comunale illegittimamente assegnata la competenza alla individuazione dei siti inidonei all’insediamento dei relativi impianti di produzione. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di condanna del Comune di Toano al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Toano, resistendo al gravame.<br />	<br />
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2011 (ord. n. 30/2011).<br />	<br />
All’udienza del 19 ottobre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Il Collegio ritiene fondata, e assorbente delle altre, la censura con cui, a proposito della localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si è lamentato l’indebito esercizio da parte dell’Amministrazione comunale di funzioni che esulano dalle attribuzioni dell’ente locale.<br />	<br />
Occupandosi della questione, la giurisprudenza (v. TAR Toscana, Sez. II, 7 aprile 2011 n. 629) ha avuto occasione di rilevare che:<br />	<br />
&#8211; nell’ottica europea improntata al principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore statale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, mediante il d.lgs. n.<br />
&#8211; l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel riflettere il <i>favor</i> del legislatore sovranazionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti di produzione, fa registrare la confluenza di profili di tutela ambientale, r<br />
&#8211; se, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili né p<br />
Si tratta di conclusioni che il Collegio condivide, così come già la Sezione aveva anticipato in sede cautelare. Di qui l’illegittimità della variante urbanistica nella fattispecie impugnata, avendo la stessa circoscritto il ventaglio delle destinazioni d’uso ammissibili nell’area di Fora di Cavola, che erano inizialmente riferite, in generale, agli “impianti tecnici e tecnologici” e che poi, per effetto della revisione espressamente giustificata con l’esigenza di scongiurare il paventato aumento di emissioni inquinanti nella zona, sono state limitate agli impianti che non sono inceneritori, centrali a biomassa, centrali a combustibili fossili, centrali nucleari e centrali a biogas; per quel che riguarda, in particolare, le centrali a biomassa, è utile ricordare come l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 387 del 2003 includa tra le fonti energetiche rinnovabili le «biomasse». Appare insomma evidente che l’Amministrazione comunale si è illegittimamente arrogato il potere di selezionare in via autonoma, a tutela dell’ambiente, le aree incompatibili con date tipologie di impianti alimentati da fonti di energia alternativa.<br />	<br />
Né sull’interesse al ricorso incidono le vicende legate all’effettiva praticabilità del progetto di Enìa S.p.A. (ora Iren Ambiente S.p.A.) o le condotte successivamente poste in essere dalla ricorrente e dal promittente acquirente dell’area, in quanto la sola circostanza che la variante urbanistica impugnata restringa le possibilità di utilizzazione edificatoria del comparto, e quindi riduca anche la commerciabilità dell’immobile, è in sé ragione sufficiente per radicare nel proprietario l’interesse, giuridicamente tutelato, ad una pronuncia che rimuova le limitazioni illegittimamente introdotte dall’Amministrazione comunale.<br />	<br />
Quanto, invece, all’istanza risarcitoria, occorre considerare che il contratto preliminare di compravendita subordinava il successivo e definitivo accordo al conseguimento, entro il 31 dicembre 2010, di “…<i>tutte le approvazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa in vigore per la realizzazione sull’area in oggetto del progetto previsto da Enìa S.p.A.</i> …”, sicché l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale suscettibile di ristoro in sede risarcitoria presuppone la prova, ancorché fornita a mezzo di presunzioni, che sussistessero nella fattispecie le condizioni, legali e di fatto, per il successivo rilascio dei vari titoli abilitativi necessari allo scopo. A tanto avrebbe dovuto provvedere la società ricorrente, dimostrando che, una volta superato l’ostacolo di ordine urbanistico, il progetto non avrebbe verosimilmente incontrato impedimenti alla sua realizzazione; in altri termini, sarebbe stata necessaria l’allegazione puntuale di circostanze di fatto idonee ad evidenziare la ragionevole probabilità della conclusione favorevole delle procedure all’uopo previste, in esito ad un giudizio prognostico che, pur a fronte di significativi margini di discrezionalità in capo agli organi pubblici deputati al vaglio dell’ammissibilità <i>in loco</i> del progetto, consentisse in ogni caso al Collegio di apprezzare l’effettiva possibilità di perfezionamento della cessione del terreno della ricorrente al promittente acquirente. Difettando, quindi, elementi utili in tal senso, e non potendo d’altra parte il giudice provvedere d’ufficio ad acquisire quanto era onere della parte allegare in giudizio (dispone l’art. 64, comma 1, cod. proc.amm. che “<i>spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni</i>”), la pretesa risarcitoria azionata non può che incorrere in una pronuncia di rigetto.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento della variante urbanistica.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
&#8211; accoglie la domanda di annullamento della deliberazione consiliare n. 88 del 12 novembre 2010, con conseguente caducazione della stessa;<br />	<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
Condanna il Comune di Toano al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-383/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8553</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8553/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8553</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. San Martino Federazione Provinciale Coldiretti di Foggia (Avv.ti S. Amorosino e F. Albisinni) c/ AGCM (Avv. Stato) 1.Pubblicità ingannevole – AGCM – Richiesta di intervento – Archiviazione – Procedimento &#8211; Comunicazione di avvio – Esclusione – Ragioni – Fase pre-procedimentale. 2. Pubblicità ingannevole – Procedimento di accertamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8553</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8553/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8553</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  Est. San Martino<br /> Federazione Provinciale Coldiretti di Foggia (Avv.ti S. Amorosino e F. Albisinni) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblicità ingannevole – AGCM – Richiesta di intervento – Archiviazione – Procedimento &#8211; Comunicazione di avvio – Esclusione – Ragioni – Fase pre-procedimentale.	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – Procedimento di accertamento – Fase pre-istruttoria – Finalità – Partecipazione degli interessati – Esclusione – Ragioni. 	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – Prodotto – Denominazione – Indicazione geografica – Messaggio &#8211; Ingannevolezza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In materia di pubblicità ingannevole, l&#8217;archiviazione di una richiesta di intervento dell’Autorità esclude per definizione l&#8217;apertura del procedimento amministrativo, ponendosi in alternativa a questa, e si colloca in una fase meramente pre-procedimentale, in relazione alla quale l&#8217;Autorità stessa non è gravata da oneri di preventivo contraddittorio mediante comunicazione di avvio del procedimento<sup>1</sup>. 	</p>
<p>2. Nella fase pre-istruttoria del procedimento per l’accertamento dell’ingannevolezza di un messaggio promozionale, come chiaramente descritto dall’art. 4 del cit. d.P.R. n. 284 del 2003, viene soltanto operata una prima delibazione sulla sussistenza delle presunte violazioni al fine di verificare la sussistenza quanto meno del “fumus” in ordine alle violazioni da contestare e quindi dei presupposti per l’apertura dell’istruttoria. La fase pre-istruttoria (analogamente a quanto avviene in materia di tutela della concorrenza), è quindi connotata da ampia informalità e rispetto ad essa non trovano applicazione gli strumenti di partecipazione degli interessati al procedimento. 	</p>
<p>3. E’ ingannevole un messaggio promozionale che induca il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia una specifica derivazione territoriale, desumibile dalla denominazione utilizzata nella promozione, qualora non vi sia alcun collegamento con tale territorio.  Infatti, l’indicazione geografica può indurre il consumatore a ritenere che il prodotto abbia una denominazione di origine controllata. La decettività del messaggio non può essere esclusa neanche dall’indicazione nell’etichetta del prodotto del luogo reale di confezionamento.   	</p>
<p></b>_______________________________</p>
<p><sup>1</sup><i>(TAR Lazio, sez. I, 5 ottobre 2004 , n. 10186)</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08553/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10656/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>Federazione Provinciale Coldiretti di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., e Pietro Salcuni, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. ti prof. Sandro Amorosino e prof. Ferdinando Albisinni, con domicilio eletto presso Ferdinando Albisinni in Roma, via C. Menotti, 4; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Caseificio Antonio Cordisco s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nell’adunanza dell’8 agosto 2006, con cui è stata disposta “l’archiviazione per manifesta infondatezza” della richiesta di intervento per pubblicità ingannevole presentata in data 10.7.2007 dalla Federazione provinciale della Coldiretti di Foggia e dal sig. Pietro Salcuni in proprio, provvedimento comunicato con nota dell’Autorità prot. n. 300002/06 del 14.8.2006, pervenuta alla Coldiretti di Foggia il 21.8.2006;<br />	<br />
&#8211; e di ogni atto presupposto, e comunque connesso, antecedente e/o conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la d.ssa Silvia Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Parte ricorrente espone di essere un organismo associativo tra i produttori agricoli e agroalimentari della Provincia di Foggia, ivi incluse le imprese operanti nell’area del Gargano.<br />	<br />
Tra gli obiettivi dichiarati nello Statuto, vi è anche quella di tutelare il diritto di informazione e di scelta del consumatore, nonché quello di promuovere, con appropriati strumenti e metodologie, politiche di valorizzazione sul mercato della tipicità e della genuinità delle produzioni agricole provinciali.<br />	<br />
Tra i produttori associati vi sono 189 produttori di latte, 80 dei quali svolgono la loro attività all’interno del territorio del Gargano.<br />	<br />
Alcuni di questi svolgono anche attività di trasformazione del latte in formaggi.<br />	<br />
Con segnalazione presentata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 10.7.2006, i ricorrenti hanno richiesto di reprimere la pubblicità, asseritamente ingannevole, relativa ad un formaggio a pasta filata prodotto e reclamizzato dalla Cordisco s.r.l., recante in etichetta la denominazione “Fiorella del Gargano”.<br />	<br />
Il caseificio Antonio Cordisco ha sede e stabilimento nel Comune di S. Paolo di Civitate, ben al di fuori del perimetro del territorio del Gargano, e sito quasi ai confini del Molise.<br />	<br />
Per la produzione del formaggio denominato “Fiorella del Gargano” il Caseificio in questione utilizza latte non proveniente da allevamenti siti nel territorio del Gargano bensì da allevamenti siti in provincia di Foggia, Benevento e Campobasso.<br />	<br />
Con la nota impugnata, l’Autorità ha ritenuto insussistenti “elementi grafici ed espressivi che inducano il consumatore a supporre una specifica derivazione territoriale legata al luogo di lavorazione o alla provenienza del latte utilizzato”. L’Autorità ha, inoltre, evidenziato che si tratta di un prodotto che non gode di tutela come IGP, DOP e STG e che “una specialità gastronomica locale potrebbe essere realizzata, seguendo l’apposita ricetta, anche in zona geografiche diverse da quella di origine [&#8230;]”. <br />	<br />
Ha altresì rilevato che, in ogni caso, “sulla confezione oggetto di contestazione è stato specificamente indicato il luogo di produzione e di confezionamento del prodotto”. <br />	<br />
Sulla base di tali considerazioni, la segnalazione è stata archiviata per manifesta infondatezza.<br />	<br />
Avverso siffatta determinazione, insorgono i ricorrenti, evidenziando:<br />	<br />
1) Preliminarmente: violazione della l. n. 241/90 – omessa comunicazione di avvio del procedimento – omessa specificazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere.<br />	<br />
L’unica comunicazione pervenuta alla Coldiretti di Foggia, successivamente alla segnalazione, è quella relativa all’archiviazione, non essendosi l’amministrazione premurata di informare la medesima dell’avvenuto avvio del procedimento.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2005 e del d.lgs. n. 109 del 1992. Ingannevolezza delle etichette – Contraddittorietà del provvedimento – Omessa motivazione.<br />	<br />
Parte ricorrente evidenzia che, alla stregua della normativa indicata in rubrica (in particolare gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 206/2005), nonché dei precedenti resi in materia dalla stessa AGCM, deve ritenersi illecita l’etichetta che possa trarre in inganno il consumatore circa l’effettiva origine di un prodotto alimentare, tanto più in cui ove si tratti di prodotti di prima trasformazione, le cui caratteristiche e qualità sono intimamente legate al luogo della materia prima utilizzata.<br />	<br />
I ricorrenti ricordano, tra l’altro, che il Gargano è non solo una regione geografica di lunga tradizione agricola e casearia, ma anche un’area ambientale protetta, all’interno delle quale operano stringenti vincoli posti alle attività produttive, anche nei settori agricolo ed alimentare.<br />	<br />
3) Omessa motivazione – contraddittorietà – carenza di istruttoria – carenza dei presupposti.<br />	<br />
L’Autorità non si è peritata di accertare se la materia prima utilizzata per l’ottenimento del prodotto provenisse o meno dal territorio evocato, con ciò incorrendo in una palese carenza di istruttoria, e comunque, nella violazione dei numerosi precedenti resi in materia.<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2005. Illogicità manifesta. Contraddittorietà. Falsità dei presupposti. Carenza di istruttoria.<br />	<br />
L’esplicito riferimento all’origine geografica del prodotto è nel nome stesso utilizzato per il formaggio “Fiorella del Gargano”.<br />	<br />
Inoltre, l’ingannevolezza di una etichetta contenente il richiamo ad una località geografica diversa da quella di effettiva origine del prodotto, non può essere esclusa invocando la legislazione in materia di denominazione di origine controllata, DOP, IGP etcc..<br />	<br />
L’Autorità non ha comunque verificato, come pure afferma, se il prodotto in questione venga realizzato secondo una particolare ricetta.<br />	<br />
In realtà “Fiorella del Gargano” non è la denominazione di una specialità gastronomica locale, ma solo il nome di un formaggio evocante un’origine territoriale che non possiede.<br />	<br />
Irrilevante, è, infine, l’indicazione del luogo di confezionamento, obbligatoria per legge, laddove, invece, alcuna informazione viene resa al consumatore circa l’origine geografica del prodotto.<br />	<br />
Si è costituita, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, depositando documenti e memoria.<br />	<br />
I ricorrenti hanno depositato documenti e una memoria difensiva, in vista della pubblica udienza del 12 ottobre 2011, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ impugnato un provvedimento di archiviazione per “manifesta infondatezza” adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 284 dell’11.7.2003, regolamento recante norma sulle procedure istruttorie di detta Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.<br />	<br />
Ai sensi della disposizione appena richiamata, se la richiesta di intervento dell’Autorità, “risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l&#8217;Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente”.<br />	<br />
Giova altresì richiamare, in quanto dirimente ai fini della decisione della presente controversia, il testo dell’art. 21 del d.lgs. n. 206/2005, nella versione applicabile <i>ratione temporis</i>, recante i criteri di valutazione dell’ingannevolezza di una pubblicità.<br />	<br />
In particolare, “Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: <br />	<br />
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l&#8217;esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l&#8217;idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l&#8217;origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi [&#8230;].”.<br />	<br />
Nel caso di specie, l’Autorità, come già evidenziato in fatto, ha ritenuto che accanto all’indicazione “Fiorella del Gargano” non sono collocati “elementi grafici od espressivi che inducano il consumatore a supporre una specifica derivazione territoriale legata al luogo di lavorazione o alla provenienza del prodotto utilizzato”. Inoltre, ha valorizzato il fatto che “ si tratta di un prodotto che non gode di tutela come IGP o STG e che una specialità gastronomica locale potrebbe essere realizzata, seguendo l’apposita ricetta, anche in zone geografiche diverse da quella di origine, quale, nel caso di specie, la limitrofa Provincia di Foggia.”. In ogni caso “sulla confezione oggetto di contestazione è stato specificamente indicato il luogo di produzione e confezionamento del prodotto”.<br />	<br />
2. I ricorrenti svolgono, in primo luogo, una censura di carattere procedimentale, lamentando che, dopo la segnalazione fatta all’Autorità, non sia stata data loro alcuna comunicazione circa l’avvio del procedimento poi sfociato nel provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa.<br />	<br />
Al riguardo è però agevole rilevare che, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, la determinazione di archiviazione comporta che, appunto, alcun procedimento venga effettivamente avviato.<br />	<br />
In tale fase, come chiaramente descritto dall’art. 4 del cit. d.P.R. n. 284 del 2003, viene soltanto operata una prima delibazione sulla sussistenza delle presunte violazioni al fine di verificare la sussistenza quanto meno del “fumus” in ordine alle violazioni da contestare e quindi dei presupposti per l’apertura dell’istruttoria. La fase pre-istruttoria (analogamente a quanto avviene in materia di tutela della concorrenza), è quindi connotata da ampia informalità e rispetto ad essa non trovano applicazione gli strumenti di partecipazione degli interessati al procedimento. <br />	<br />
In sostanza, in materia di pubblicità ingannevole, l&#8217;archiviazione di una richiesta di intervento dell’Autorità esclude per definizione l&#8217;apertura del procedimento amministrativo, ponendosi in alternativa a questa, e si colloca in una fase meramente pre-procedimentale, in relazione alla quale l&#8217;Autorità stessa non è gravata da oneri di preventivo contraddittorio mediante comunicazione di avvio del procedimento (così TAR Lazio, sez. I, 5 ottobre 2004 , n. 10186).<br />	<br />
2. Nel merito, tuttavia, il ricorso è fondato.<br />	<br />
2.1. Devono anzitutto condividersi i rilievi di parte ricorrente là dove fa notare che la denominazione del prodotto segnalato (“Fiorella del Gargano”) ha una inequivocabile funzione semantica, evocando, con immediata suggestione, la provenienza del prodotto da una specifica area geografica di produzione. E’ perciò del tutto incomprensibile, l’affermazione dell’Autorità, secondo cui, in tale denominazione, non vi sarebbero elementi espressivi “che inducano il consumatore a supporre una specifica derivazione territoriale”. <br />	<br />
Né la forza suggestiva della denominazione può dirsi vinta dall’indicazione, riportata in etichetta, circa il luogo di confezionamento del prodotto. Non solo infatti – come ancora esattamente dedotto dai ricorrenti – il consumatore medio può ignorare che il Comune di S. Paolo di Civitate è al di fuori del territorio del Gargano, ma è del tutto evidente che tale indicazione non reca, in sé, alcuna informazione circa la provenienza della materia prima utilizzata. <br />	<br />
Al riguardo, comunque, l’Autorità non ha svolto alcun approfondimento istruttorio, né ha verificato effettivamente l’esistenza di una “specialità gastronomica locale” che, seguendo l’ “apposita ricetta” potrebbe essere realizzata anche in zone geografiche diverse da quella di origine.<br />	<br />
Relativamente, poi, all’affermazione della difesa erariale secondo cui alla provenienza geografica del prodotto non potrebbe essere associato un particolare pregio, osserva il Collegio che il testo dell’art. 21, in precedenza riportato, è inequivocabile nel ricollegare la valutazione di ingannevolezza alla sola “origine geografica o commerciale”. <br />	<br />
Anche in questo caso, comunque, non risulta che l’Autorità abbia condotto una qualche istruttoria circa il pregio naturalistico dell’area del Gargano, là dove, invece, i ricorrenti hanno comprovato che la zona in questione è una regione di lunga tradizione agricola e casearia, oltre ad essere caratterizzata dalla presenza di rilevanti vincoli ambientali.<br />	<br />
D’altro canto, la circostanza stessa che un <i>competitor</i>, a fini promozionali, abbia ritenuto vantaggioso evocare un collegamento tra il proprio prodotto e la regione in cui operano i ricorrenti, avrebbe dovuto indurre l’Autorità ad effettuare ulteriori approfondimenti, risultando la fattispecie sicuramente degna dell’apertura di un procedimento di infrazione.<br />	<br />
Quanto testé evidenziato, circa la possibile valenza decettiva del richiamo ad una specifica origine geografica della materia prima, è poi confermato dai numerosi precedenti in materia (puntualmente richiamati dai ricorrenti) resi dalla stessa AGCM ovvero dal giudice amministrativo.<br />	<br />
Tra questi ultimi giova richiamare, per la sua limpida chiarezza, la decisione del Consiglio di Stato, n. 1254 del 6 marzo 2001, in tema di ingannevolezza di un noto marchio di olio alimentare recante il richiamo ad una località caratterizzata dal particolare pregio della materia prima.<br />	<br />
In tale circostanza, confermando le primigenie valutazioni dell’Autorità, nonché le argomentazioni della Sezione, il Consiglio ebbe a sottolineare che la dicitura in questione “può comportare una associazione logica tra il prodotto e la località geografica, che non può essere esclusa invocando la diligenza dell&#8217;uomo medio o, tanto meno, la legislazione in materia di denominazione di origine controllata. Ciò, perché, se è vero che l&#8217;apposizione della denominazione di origine è chiaramente avvertita dal consumatore più avveduto come garanzia della provenienza del prodotto da una determinata zona, non è vera l&#8217;affermazione reciproca, che, cioè, l&#8217;assenza di detta denominazione sia di per sé avvertibile come inequivoca manifestazione del fatto che la totalità del prodotto non provenga da una zona particolare, essendo evidentemente diverse le categorie di consumatori che si rivolgono ai prodotti DOC, da quelle che, pur sprovviste di nozioni specifiche circa la legislazione in materia di denominazione d&#8217;origine, sono inclini, comunque, ad acquistare beni che presentino un qualche pregio rispetto alla massa e che possono, quindi, percepire l&#8217;indicazione di Oneglia quanto meno come maggiormente tranquillizzante circa la qualità, rispetto ad altri prodotti che tale indicazione non rechino o ne rechino una diversa.”.<br />	<br />
3. In definitiva, per tutto quanto argomentato, il ricorso merita accoglimento, dovendo, per l’effetto, annullarsi la determinazione impugnata.<br />	<br />
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
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