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	<title>8/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-857/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.857</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza di demolizione di una autorimessa interrata che sporge dal suolo in misura non consentita (più di 50 cm) autorizzata con DIA e logicamente volta a far demolire e ricostruire solo le parti necessarie a tornare al progetto originario. L’ordinanza chiarisce altresì che la scadenza del termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-857/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-857/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza di demolizione di una autorimessa interrata che sporge dal suolo in misura non consentita (più di 50 cm) autorizzata con DIA e logicamente volta a far demolire e ricostruire solo le parti necessarie a tornare al progetto originario. L’ordinanza chiarisce altresì che la scadenza del termine di legge dalla presentazione della d.i.a. non inibisce all’amministrazione di reprimere eventuali abusi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12195/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1880</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00857/2007 REG.ORD.<br />
N. 01051/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2007, proposto da:<b>Pierangelo Salvi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Giavazzi, Carmen Manuela Petraglia, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Berbenno</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>dell&#8217;ordinanza del responsabile settore tecnico 28.7.2007 n. 399 di demolizione e ripristino dei luoghi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato:</p>
<p>&#8211; che con d.i.a. 30 agosto 2006 n°6043 il ricorrente rendeva noto al Comune di Berbenno di volere realizzare una autorimessa interrata pertinenziale alla propria abitazione (doc. 2 ricorrente, copia relazione al progetto);</p>
<p>&#8211; che con successiva d.i.a. in variante 1 giugno 2006 n°6076, lo stesso ricorrente comunicava di volere realizzare la suddetta autorimessa con struttura invece solo seminterrata (doc. 6 ricorrente, copia d.i.a. in variante);</p>
<p>&#8211; che con il provvedimento impugnato, di data 29 luglio 2007, il ricorrente ha ricevuto ordine di demolire l’autorimessa in questione e ricostruirla nei termini previsti dalla d.i.a. originaria, in quanto il manufatto sporge dal terreno più dei 50 centime</p>
<p>&#8211; che la scadenza del termine di legge dalla presentazione della d.i.a. non inibisce all’amministrazione di reprimere eventuali abusi;</p>
<p>&#8211; che la circostanza per cui l’autorimessa sporge dal suolo in misura non consentita non è contestata;</p>
<p>&#8211; che pertanto difetta il fumus del ricorso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge la suindicata istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente<br />
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.1048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-11-2007-n-1048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-11-2007-n-1048/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.1048</a></p>
<p>Pres. Zucchelli, Est. de Francisco Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. (Avv.ti L. Mazzarelli, L. Medugno, M. Gavallotti, S. Raimondi) c/ P. ed altri (Avv. V. Vitale), Provincia regionale di Catania (Avv.ti F. Mineo, N. D’Alessandro), Comune di Catania (n.c.), Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori (Avv.ti G. Gitto, S. Pappalardo), Comitato Olimpico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-11-2007-n-1048/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.1048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-11-2007-n-1048/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.1048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zucchelli,  Est. de Francisco<br /> Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. (Avv.ti L. Mazzarelli, L. Medugno, M. Gavallotti, S. Raimondi) c/ P. ed altri (Avv. V. Vitale), Provincia regionale di Catania (Avv.ti F. Mineo, N. D’Alessandro), Comune di Catania (n.c.), Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori (Avv.ti G. Gitto, S. Pappalardo), Comitato Olimpico Nazionale Italiano –C.O.N.I. (Avv.ti A. Angeletti, S. Pensabene Lionti), Lega Nazionale Professionisti-L.N.P. (Avv. R. Stincardini) e altri</span></p>
<hr />
<p>fattispecie relativa alla squalifica dai campi del Catania Calcio s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva &#8211; Sanzioni disciplinari – Squalifica del campo di calcio – Controversia – Difetto assoluto di giurisdizione statale – Conseguenze patrimoniali indirette – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In base al combinato disposto degli artt.1, comma 2°, e 2, comma 1°, lett. a) e b), del decreto legge 220/2003 – convertito, con modificazioni, nella L. 280/2003 –,  le controversie aventi ad oggetto atti, del Comitato Olimpico Nazionale o delle Federazioni sportive, che applicano norme regolamentari sportive ovvero irrogano sanzioni disciplinari sportive, sono sottratte alla giurisdizione statale, tanto del giudice ordinario quanto del giudice amministrativo, in quanto riservate agli organi di giustizia sportiva, senza che assumano rilievo in altro senso le conseguenze patrimoniali indirette, ancorchè di rilevante entità, derivanti dai predetti atti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente																																																																																													</p>
<p align=center>
<B>DECISIONE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso in appello n. 535/2007, proposto da</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<B>FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C.</B> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Mario Gallavotti e Salvatore Raimondi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio dell’ultimo;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>PENNISI MICHELE, TOMASELLI SALVATORE, COSTANZO MICHELE ROSARIO MARIA, GUELI GIUSEPPE, GUELI FRANCESCO PAOLO MARIA, FALCO ALFIO, VITALE VINCENZO CLAUDIO GIUSEPPE, GENOVESE PAOLO, GENOVESE PIER PAOLO, ABATE AGATINO, LAVALLE MARIA CONCETTA, MANCINI GAETANO, GEMMA STEFANO, PAPPALARDO GIAMPIERO, MESSINA SEBASTIANO, SALINA ANTONINO, LITRICO CARMELA, GRECO GIUSEPPE SALVATORE, BELLIA SALVATORE, BELLIA LORIANA ALESSIA, LAVORE FRANCE-SCO, PINO GIOVANNI, CARUSO PAOLO GIUSEPPE, CARUSO MASSIMILIANO, ALBINI PAOLO, SAITTA SEBASTIANO PAO-LO, SAITTA GIOVANNI, SAITTA SIMONE, D&#8217;ARRIGO GIACOMO CARLO, D&#8217;ARRIGO PAOLO, D&#8217;ARRIGO PIETRO VITTORIO, GUGLIELMINO VINCENZO, FORMICA SALVATO-RE, DI EMANUELE FIANCARMELO FABIO, CERNUTO PASQUALINO, RESTUCCIA PLACIDO, AIELLO ALBERTO, SANTONOCITO DANIELE ANTONIO, MILAZZO ROSARIO, BONACCORSO STEFANO, PISTORIO MAURIZIO, COCO GABRIELE FRANCESCO, GRASSO NATALE, NAPOLI FRANCESCO, NAPOLI MARIA, NAPOLI ANTONELLA, NAPOLI STEFANIA, GIUFFRIDA GIUSEPPE, LIZZIO ALESSANDRO, LIZZIO LUIGI, INGRASCIOTTA ANGELO, TESTA GIUSEPPE, GULINO LUIGI AGATINO, PECORA DANIELE, GIUFFRIDA MASSIMO, COSTANZO AGATINO, PAPPA GIUSEPPE DAMIANO, MALERBA ANTONINO, VARONCELLI GIUSEPPE, AIELLO GIOVANNI FRANCESCO, RECUPERO GIUSEPPE, GRECO SALVATORE, LO PINTO SERGIO, MAZZOTTA GIOVANNI, BERTOLO ROSARIO VINCENZO, BERTOLO ANTONINO PA-SQUALE, DI BERNARDO ANDREA, COCILOVO GAETANO, BONICA SALVATORE, ARENA BARBARA, GRECO LUCA, PAPPALARDO SALVATORE PIER PAOLO, CASELLA ALFIO, IRACI FUINTINO PAOLO, URSINO COSIMO, MARINO DAVIDE LUIGI MARIA, FIAMMINGO STEFANO, SABELLA FRANCE-SCO, TORRISI GABRIELE e MAZZOTTA FORTUNATO VALERIO</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Vitale ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pitruzzella;</p>
<p><b>CALVINO ANGELA RITA e CALVINO DIULIO</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale e Giovanni Esterini ed elettivamen-te domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pitruzzella;</p>
<p><b>ARENA ARTURA GRAZIA, ARENA RAIMONDA, GRASSO ROSINA e ANASTASI NUNZIATA</b> non costituiti in giudizio;</p>
<p>la <B>PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mineo e Nicolò D&#8217;Alessandro ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Emilia n. 65, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Galioto;</p>
<p>il <B>COMUNE DI CATANIA</B>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>la <B>CONFEDERAZIONE NAZIONALE NUOVI CONSUMATORI EUROPEI</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Santi Pappalardo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Aspromonte n. 9, presso lo studio dell’avv. Marianna Oriti;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <B>COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Salvatore Pensabene Lionti ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giusti n. 45, presso lo studio del secondo;</p>
<p>della <B>LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI &#8211; L.N.P.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell’avv. Chiara Calafiore;</p>
<p>della <B>SOCIETA&#8217; CATANIA CALCIO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>della <B>SOCIETA&#8217; MESSINA CALCIO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (sez. IV) &#8211; n. 679 del 19 aprile 2007.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. V. Vitale per Pennisi Michele ed altri, degli avv.ti V. Vitale e G. Esterini per Calvino Angela Rita ed altri, degli avv.ti F. Mineo e N. D’Alessandro per la Provincia regionale di Catania, degli avv.ti G. Gitto e S. Pappalardo per la Confederazioni Nazionale Nuovi Consumatori Europei, degli avv.ti A. Angeletti e S. Pensabene Lionti per il C.O.N.I. e dell’avv. R. Stincardini per la Lega Nazionale Professionisti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 10 maggio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi altresì gli avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli e S. Raimondi per la F.I.G.C., gli avv.ti F. Mineo e P. De Luca, su delega dell’avv. N. D’Alessandro, per la Provincia regionale di Catania, l’avv. S. Pappalardo per la Confederazioni Nazionale Nuovi Consumatori Europei, gli avv.ti A. Angeletti e S. Pensabene Lionti per il C.O.N.I. e l’avv. L. Mazzarelli, su delega dell’avv. R. Stincardini, per la Lega Nazionale Professionisti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto in prime cure dal Sig. Pennisi Michele e dagli altri 81 suoi litisconsorti attivi indicati in epigrafe, tutti titolari di abbonamenti per assistere alle partite casalinghe della società sportiva Catania Calcio s.p.a., per l’effetto annullando il provvedimento del Giudice sportivo della F.I.G.C. n. 67 del 14 febbraio 2007 e gli atti connessi (tra cui i provvedimenti confermativi della Commissione disciplinare e della Corte di appello federale), nonché gli artt. 9, commi 1 e 2, e 11, del “Codice di giustizia sportiva” della stessa F.I.G.C., e condannando altresì la F.I.G.C. al parziale rimborso del costo dell’abbonamento sottoscritto dagli stessi ricorrenti (calcolato in relazione agli incontri cui essi non poterono assistere a causa dei provvedimenti impugnati), nonché al risarcimento del danno morale, liquidato in complessivi € 1.000 in favore di ciascuno dei ricorrenti (di cui € 500 “<i>a titolo di risarcimento del danno esistenziale</i>” ed € 500 “<i>a titolo di risarcimento del danno all’onore e alla reputazione</i>”); spese del primo grado compensate.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. <b>– </b>Lo svolgimento che la causa ha avuto in primo grado deve essere ricapitolato più in dettaglio, anche per comprendere al meglio il <i>thema decidendum</i> devoluto a questo giudice di appello.<br />
Dopo i gravi turbamenti dell’ordine pubblico verificatisi in occasione della partita di calcio Catania–Palermo del 2 febbraio 2007 (culminati con la morte di un Ispettore di Polizia), il giudice sportivo, col provvedimento disciplinare sportivo qui impugnato, ha inflitto alla società sportiva Catania Calcio s.p.a. la sanzione disciplinare della squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, altresì con l’obbligo di disputare a porte chiuse le rimanenti partite da giocare in casa, oltre all’ammenda di € 50.000, poi ridotta a € 20.000.<br />
Tale sanzione disciplinare (tranne la parte relativa all’am-menda) è stata impugnata davanti al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, da 82 abbonati del Catania Calcio, odierni appellati, che hanno formulato altresì un’istanza cautelare.<br />
Accogliendo tale istanza, il Presidente della IV Sezione interna del T.A.R. di Catania con proprio decreto 4 aprile 2007, n. 401, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, ordinando “<i>di consentire a quanti ne facciano regolare richiesta, l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ove si svolgeranno le partite casalinghe del Catania Calcio</i>”.<br />
Con lo stesso decreto, il Presidente di detta IV Sezione interna ha fissato al 13 aprile 2007 la camera di consiglio, per l’esame collegiale.<br />
Reagendo a ciò, la F.I.G.C. ha presentato un proprio ricorso – senza impugnare alcun atto amministrativo, ma in asserita “<i>riassunzione del ricorso</i>” già pendente davanti alla IV Sezione di Catania – “<i>dinanzi al T.A.R. del Lazio, funzionalmente competente ex lege n. 280/2003</i>”.<br />
Il T.A.R. del Lazio, Sezione Terza-Ter, con ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664, ha ritenuto di pronunciarsi nel senso di accogliere il ricordato atto processuale qualificato “<i>istanza di riassunzione</i>” e, per l’effetto, ha “<i>revocato</i>” il decreto del presidente della IV Sezione del T.A.R. di Catania n. 401 del 4 aprile 2007 e ha respinto l’istanza cautelare proposta dai Signori Pennisi ed altri; in tale ordinanza si afferma altresì che il T.AR. del Lazio “<i>manda alla Segreteria della IV Sezione del T.A.R. di Catania di trasmettere alla Sezione Terza-Ter del T.A.R. del Lazio il fascicolo di causa</i>”.<br />
Il 13 aprile 2007 la IV Sezione del T.A.R. di Catania, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ha trattenuto la causa in decisione, definendola con sentenza succintamente motivata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, X comma, e 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 3, comma 3, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220), la quale è stata qui appellata.<br />
Va anche aggiunto che il 19 aprile 2007, sotto la stessa data di pubblicazione di detta sentenza, il Presidente della IV Sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto di poter accogliere, con proprio decreto monocratico n. 5 del 19 aprile 2007, il ricorso contestualmente proposto per l’esecuzione della sentenza qui appellata, per l’effetto nominando tre commissari <i>ad acta</i> (in persona di due magistrati amministrativi di primo grado e di un ufficiale dei Carabinieri) e dando istruzioni agli stessi e agli organi della F.I.G.C. su come ottemperare al proprio <i>dictum</i> giurisdizionale, nonché ordinando ai prefetti e ai questori di Roma, Milano, Modena e Catania, ai comandanti provinciali dei Carabinieri delle stesse città e a quelli della Guardia di Finanza (tranne, per questi, quello di Modena), “<i>di disporre a semplice richiesta verbale di ogni commissario il necessario intervento della forza pubblica per rendere possibile il regolare svolgimento dell’incarico giudiziario affidato a ciascuno dei commissari, superando eventuali resistenze ed opposizioni materiali alla concreta, integrale e definitiva esecuzione della sentenza di cui sopra e del presente decreto</i>”; tale atto, altresì, “<i>fissa l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 9 maggio 2007 per la sottoposizione del presente decreto al Collegio</i>”.<br />
Con successivo proprio decreto n. 6 datato 21 aprile 2007, ma depositato il 23 aprile 2007 (lunedì), lo stesso Presidente della IV Sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto di poter accogliere un ricorso per l’ulteriore esecuzione alla sentenza qui appellata, per l’effetto nominando “<i>ad integrazione dei precedenti Commissari ad acta di cui al Decreto presidenziale n. 5/2007, il Dr. Filippo Barboso, Dirigente superiore della Polizia di Stato di Catania</i>”, disponendo che tale quarto Commissario <i>ad acta </i>“<i>fissi lo svolgimento della partita Catania–Ascoli per il prossimo giorno festivo disponibile e comunque non oltre il 25 aprile p.v.</i>” ed “<i>adotti tutte le misure necessarie per il concreto soddisfacimento dei diritti dei ricorrenti, previa la rigida predisposizione di tutti i mezzi atti a salvaguardare la sicurezza di tutti, se del caso anche attraverso uno spiegamento particolarmente copioso delle Forze dell’Ordine</i>”, nuovamente fissando “<i>l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 9 maggio 2007 per la sottoposizione del presente decreto al Collegio</i>”.<br />
Tutta la vicenda ha visto la sua fine il 24 aprile 2007, allorché è stato depositato il presente appello, con l’istanza cautelare urgente di decreto monocratico inibitorio.<br />
Il Presidente di questo Consiglio di giustizia amministrativa, con proprio decreto n. 402 dello stesso 24 aprile 2007, ha infatti sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissando la camera di consiglio del 10 maggio 2007 per la trattazione cautelare dell’appello.<br />
In tale circostanza, questo Collegio ha ritenuto di decidere la causa con sentenza succintamente motivata ai sensi del cit. art. 3, comma 3, del D.L. n. 220 del 2003, altresì depositando il dispositivo della presente decisione ai sensi dei commi 2 e ss. dell’art. 23-bis della cit. legge n. 1034/1971, applicabili in forza dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 220/2003.</p>
<p>2. <b>–</b> Questo Consiglio ritiene che sulla domanda proposta vi sia difetto assoluto di giurisdizione.<br />
2.1.<b> –</b> Si premette che il presente giudizio di appello concerne esclusivamente la sentenza del T.A.R. di Catania n. 679/2007, ma non anche la cit. ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1664/2007, la quale ultima: “<i>revoca</i>” un provvedimento di un altro giudice di pari grado; “<i>manda</i>” (e nemmeno “ordina”) alla segreteria di quello di trasmettere il fascicolo di un giudizio ivi pendente; si veste, in sostanza, degli abiti di giudice di appello sul T.A.R. di Catania, dichiarando di far ciò in base all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 220/2003 che, viceversa, disciplina solo “<i>i processi in corso</i>” alla data del 20 agosto 2003, per i quali era stata prevista (ma a fronte della sospensione <i>ope legis</i> in tale data dell’efficacia delle misure cautelari concesse anteriormente ad essa da ogni altro T.A.R.) la possibilità della “<i>parte interessata</i>” a ripristinare l’efficacia delle misure cautelari, in quanto rese inefficaci per legge, di “<i>riproporre … l’istanza cautelare</i>” al T.A.R. del Lazio, purché entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data del 20 agosto 2003 e, dunque, solamente fino al 4 settembre 2003.<br />
Premesso che nessuna competenza questo Consiglio ritiene di avere quale giudice di appello sui provvedimenti giurisdizionali, di qualunque contenuto, resi dal T.A.R. del Lazio – giova infatti sempre, ma vieppiù in questo caso, ribadire e rispettare i limiti delle attribuzioni di ciascun organo giurisdizionale – sembra comunque evidente che l’odierna declaratoria di (assoluto) difetto di giurisdizione, travolgendo <i>ab imis</i> il ricorso originario, renda priva di oggetto, e perciò anche di effetto, ogni statuizione che su di esso sia stata resa, ovvero che da esso abbia comunque tratto origine.<br />
2.2. – Circa il potere di rilevare, in questa sede d’appello, il difetto di giurisdizione, basti osservare che la questione di giurisdizione è stata espressamente proposta nel secondo motivo di appello; sicché – a prescindere dall’angolo prospettico con cui la parte appellante ha ivi trattato la questione – ciò esclude in radice che sulla susssistenza della giurisdizione si sia formata qualsivoglia preclusione processuale che renda non più esaminabile il punto nel presente grado del giudizio.<br />
2.3. <b>– </b>Quanto al carattere preliminare da riconoscere a quella di giurisdizione rispetto a ogni altra questione (salvo quelle riguardanti la regolare costituzione del processo, ma comprese quelle di competenza) – che in dottrina è stato contestato sull’assunto che sulla questione di giurisdizione, come su ogni altra, possa pronunciare solo il giudice competente per la concreta controversia nella quale la questione stessa è sollevata; assunto peraltro non condiviso dall’orientamento giurisprudenziale tracciato da Cass., S.U., 4 ottobre 1974, n. 2594 – si evidenzia che, identificandosi la competenza con la porzione di giurisdizione spettante a ciascun giudice di uno stesso plesso giurisdizionale, in capo a nessun giudice può ritenersi radicata la competenza a conoscere di una domanda per cui il plesso cui egli appartiene difetta in radice di giurisdizione; peraltro l’elemento di chiusura del sistema – atto a elidere ogni rischio di erronee declinatorie – è costituito dalle Sezioni unite della Corte regolatrice, che verificano l’esattezza delle pronunce sulla giurisdizione mediante la formazione del c.d. giudicato panprocessuale su di essa.<br />
Pertanto, questo Consiglio ritiene di dover esaminare per prima la questione di giurisdizione, oggetto del secondo motivo di appello, rispetto a quella di competenza, la quale – trattandosi di competenza funzionale, per la quale non necessita il ricorso all’ordinario strumento del regolamento ex art. 31 della legge n. 1034 del 1971 – è stata riproposta invece con il primo motivo dell’odierno gravame.</p>
<p>3. –<b> </b>L’insussistenza della giurisdizione amministrativa, e al contempo di ogni altra giurisdizione, deriva dalla corretta esegesi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280.<br />
Tale fonte primaria, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, “<i>riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale</i>”.<br />
Conseguentemente, ispira al “<i>principio di autonomia</i>” “<i>i rapporti tra l’ordinamento sportivo” </i>e il diritto statuale, con l’unica eccezione dei “<i>casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo</i>”.<br />
L’art. 2 del decreto in esame fissa positivamente alcuni casi in cui tale rilevanza, per definizione dello stesso legislatore, senz’altro non ricorre.<br />
È dunque riservata all’ordinamento sportivo, in forza di tale norma di legge (con il corollario che ogni giudice statuale difetta in radice di giurisdizione in proposito), ogni questione avente ad oggetto: <br />
“<i>a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;<br />
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>”.<br />
Lo Stato, dunque, ha dichiarato apertamente il proprio disinteresse per ogni questione concernente “<i>l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamen-to sportivo nazionale</i>” in ogni sua articolazione; ed altrettanto è a dirsi per ogni questione che concerna “<i>i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>”.<br />
Il corollario è che nessuna violazione di tali norme sportive potrà considerarsi di alcun rilievo per l’ordinamento giuridico dello Stato.<br />
Infatti, l’art. 3 del decreto in esame conferma che – “<i>ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti</i>” (in quanto si tratta non già di norme interne dell’ordinamento sportivo, ma della disciplina di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque ad essi assimilati) – tra “<i>ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive</i>” soltanto quelle “<i>non riservat</i>[e]<i> agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, </i>[sono]<i> devolut</i>[e]<i> alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>”.<br />
Solo per queste ultime, perciò, l’art. 3 del decreto stabilisce, al comma 2, la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio con sede in Roma.<br />
È dunque giocoforza concludere che “<i>ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive … riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2</i>” resta, viceversa, esclusa tanto dalla giurisdizione del giudice ordinario, quanto da quella del giudice ammistrativo; sicché non vi è competenza di alcun ufficio giudiziario, né dell’uno, né dell’altro plesso giurisdizionale.<br />
In quanto restano riservate all’ordimento sportivo, per definizione di legge tali controversie sono infatti prive di ogni rilievo per il diritto statuale.<br />
Il Collegio ritiene che questa sia l’unica interpretazione del dato normativo coerente e compatibile con esso.</p>
<p>4. <b>–</b> Da quanto esposto deriva la necessità di verificare soltanto, al fine di radicare o meno la giurisdizione statuale, se la controversia in esame riguardi, o meno, rapporti per i quali, ai sensi del cit. art. 2, è esclusa la rilevanza per l’ordinamento statuale, perché riservati a quello sportivo (a siffatta verifica di specie, si procederà più avanti).<br />
Nessun rilievo, viceversa, va attribuito a tali fini alle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell’ordinamento sportivo e a quest’ultimo puramente riservati.<br />
Il legislatore ha operato una scelta netta, nell’ovvia consapevolezza che l’applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l’interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria “discrezionalità interpretativa” a quella legislativa esercitata dal Parlamento.<br />
È palese che l’erronea applicazione del regolamento può comportare l’ammissione o l’esclusione di una società sportiva (né ha rilievo, contrariamente a ciò che è stato talora affermato per radicare <i>contra legem</i> la giurisdizione statuale, il fatto, meramente estrinseco, che essa sia, o meno, quotata in borsa) rispetto a una determinata competizione nazionale o internazionale, con le ovvie ricadute economiche; né che identiche conseguenze sempre più spesso derivino dall’applicazione di sanzioni disciplinari (quali, nel caso di specie, una lunga squalifica del campo e l’obbligo di giocare a porte chiuse; ovvero, in altri casi notori e recenti, l’esclusione dal campionato quale sanzione disciplinare per l’illecito sportivo commesso, con iscrizione a uno di rango inferiore).<br />
Non ignora certo il Collegio, né poteva ignorararlo il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, che l’applicazione del regolamento – sia da parte dell’arbitro nella singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari (tra cui le penalizzazioni in classifica e le retrocessioni in campionati inferiori: si pensi ai notori esempi verificatisi nell’estate del 2006, in relazione ai quali in altre sedi è stata ammessa, ma erroneamente ad avviso di questo Collegio, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità.<br />
Tuttavia tali conseguenze, quand’anche in ipotesi possano essere la remota causa di una dichiarazione di fallimento, normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statuale; che infatti il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge citato, e di cui si è già detto.<br />
Se una tale opzione normativa si fosse svolta a livello secondario, sarebbe stata passibile di censure per indiretto contrasto col principio della generale tutela statuale sui diritti soggettivi patrimoniali.<br />
Viceversa, essendo stata operata a livello primario, non è soggetta ad altro vaglio che a quello costituzionale; che, da un lato, non sembra in alcun modo interferire con le scelte sopra ricordate del legislatore (almeno per quali riduttivamente risultanti dalla conversione in legge del decreto) e che, dall’altro, nel disciplinare l’iniziativa economica privata ne afferma, all’art. 41 Cost., la mera libertà.<br />
In tale contesto risulta legittima la scelta del legislatore ordinario di stabilire che, quando un imprenditore decida di operare nel settore dello sport, resti interamente ed esclusivamente assoggettato alla disciplina interna dell’ordinamento sportivo (cui la legge ha voluto riconoscere la più ampia autonomia), ma limitatamente ai due soli profili di cui alle ricordate lettere a) e b) del cit. art. 2, comma 1, del decreto legge n. 220/2003.<br />
Il Collegio, in sintesi, ritiene da un lato che il chiaro disposto normativo primario testé citato non sia passibile di alcuna diversa interpretazione, se non che dandosi adito a una sua inammissibile disapplicazione da parte del giudice; nonché, dall’altro lato, che esso neppure presenti profili di sospetta illegittimità costituzionale, sicché palesemente non v’è luogo a sollevare alcuna questione in proposito.<br />
Non ignora, il Collegio, che in altre sedi (ma, a quanto consta, solo di primo grado; o, in ultimo grado, solo cautelari) siano state compiute ben diverse “<i>interpretazioni correttive</i>” delle norme che qui vengono in rilievo, in sostanza al fine di affermare pressoché sempre – con il sin troppo facile grimaldello esegetico delle conseguenze patrimoniali che sempre, ma indirettamente, derivano dall’applicazione dei regolamenti sportivi o dalle relative sanzioni disciplinari; ma che possono altresì derivare da ogni altra attività sociale giuridicamente indifferente – la sussistenza della giurisdizione amministrativa; tuttavia ritiene che esse travalichino il limite, per ogni giudice sempre insuperabile, della mera disapplicazione della legge.<br />
È infatti insostenibile la tesi che il cit. D.L. n. 220/2003 trovi applicazione solo per le questioni bagatellari, o per gli sport economicamente minori, ovvero infine per i soli campionati giovanili o dilettantistici; esso, viceversa, concerne indiscutibilmente – come risulta dal suo stesso tenore – in primo luogo gli sport professionistici, e tra essi senz’altro e soprattutto anche il giuoco del calcio.<br />
Va piuttosto ribadito che, ex art. 101, II comma, Cost. il giudice è soggetto alla legge dello Stato, che egli è sempre tenuto ad applicare per quale essa è – ove non ritenga di sollevare questioni circa la sua legittimità costituzionale – e comunque del tutto a prescindere da ogni soggettiva condivisione, o meno, delle scelte compiute dal legislatore.<br />
Tra le più recenti espressioni di una contraria tendenza, invero non isolata, vanno tuttavia ricordate le sentenze di T.A.R. Lazio, Sez. III-Ter, 21 giugno 2007, n. 5645, e 8 giugno 2007, n. 5280.<br />
Esse, richiamandosi a precedenti resi in “<i>in fattispecie similari … (anche connesse alla vicenda di &#8220;calciopoli&#8221;) da parte di società sportive</i>”, hanno “<i>riconosciuto</i>”, ma questa volta in modo del tutto esplicito, “<i>la propria giurisdizione, pure in fattispecie similari concernenti l’impugnativa di sanzioni disciplinari</i>”.<br />
Il fatto è che non costituisce altro che una mera petizione di principio (cioè, in altri termini, una sovrapposizione delle scelte dell’interprete a quelle espressamente compiute in senso diverso dal legislatore) l’asserzione che la sussistenza della giurisdizione debba derivare dalla considerazione – fattualmente esatta, ma giuridicamente inconferente – “<i>che non può negarsi, come dimostra, del resto, proprio la vicenda dell’Arezzo, che, per effetto della penalizzazione, è incorso nella retrocessione nella serie inferiore, una rilevanza per l’ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall’ordinamen-to sportivo</i>”.<br />
Nella legge, infatti, non vi è alcuna affermazione che gli atti, giusti o sbagliati, di applicazione delle norme regolamentari sportive o delle sanzioni disciplinari debbano avere rilievo, o meno, nell’ordina-mento giuridico dello Stato, secondo che derivino conseguenze patrimoniali (più o meno gravi) dalla decisione sportiva; in essa, viceversa, è espressamente stabilita l’irrilevanza per l’ordinamento statuale di ogni applicazione di norme regolamentari o di sanzioni disciplinari sportive, quali che ne siano le relative conseguenze indirette.<br />
Sicché, secondo il Collegio, la contraria asserzione non costituisce affatto la conseguenza di “<i>un’interpretazione estensiva del combinato disposto dell’art. 1, II comma, e dell’art. 2, I comma, lett. b), della legge n. 280/03</i>”, ma solo di un sua aperta ed eclatatante violazione.<br />
Della conformità ai principi costituzionali del dato normativo in esame si è già detto; giova adesso aggiungere che la tutela degli associati nei confronti delle associazioni esiste in quanto è positivamente prevista dagli artt. 23 e 24 cod. civ. che, riconoscendo come diritti gli interessi che essi hanno internamente all’associazione, aprono la via della tutela giurisdizionale.<br />
In proposito, va altresì ricordato che tale tutela è riconosciuta direttamente dall’ordinamento giuridico solo per le situazioni giuridiche soggettive disciplinate espressamente da una norma di legge (“<i>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea contrarie alla legge […] possono essere annullate</i>”: art. 23 c.c.); mentre nella mancanza di una norma diretta che elevi un interesse di fatto a interesse giuridicamente protetto, il parametro della tutela giurisdizionale è espresso solo dal negozio associativo e dal suo contenuto (“<i>[…] contrarie […] all’atto costitutivo o allo statuto […]</i>”: art. 23 c.c.), come applicazione di specie del generalissimo principio di cui all’art. 1372, I comma, c.c., secondo cui “<i>Il contratto ha forza di legge tra le parti</i>”. Ove, cioè, la legge non disciplini direttamente i comportamenti degli associati e le conseguenze di essi, la norma di riferimento è quella stessa posta dal negozio associativo, e quindi, a maggior ragione, solo al negozio associativo ci si deve riferire nel caso in cui l’ordinamento giuridico statuale espressamente riconosca di essere indifferente rispetto a una disciplina destinata a regolare rapporti che nascono e si sviluppano solo a causa e in funzione del negozio associativo, influendo in via diretta solo sui meccanismi interni dell’associazione stessa.<br />
Esattamente in questa ottica, e facendo applicazione di questi elementari principi liberali (di libertà negoziale o, meglio, di libertà <i>tout court</i>), l’art. 2 del D.L n. 220/2003, nei ristretti limiti di cui alle ricordate lett. a) e b) del comma 1, ha sostanzialmente qualificato quali meri interessi (non tutelati, cioè, né in sede giurisdizionale né in sede amministrativa) tutti quelli concernenti “<i>l’osservanza e l’applica-zione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordi-namento sportivo nazionale</i>”, nonché l’esatta valutazione dei “<i>comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>”.<br />
Tale opzione senz’altro rientra nell’esercizio, costituzionalmente legittimo, della discrezionalità del legislatore, che è tenuto bensì ad assicurare piena tutela ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi, ma senza che gli sia in radice preclusa la scelta di quali tra le molteplici situazioni di interesse di fatto – che in sé non afferiscano direttamente a beni costituzionalmente intangibili, tra i quali non si ascrivono certo le conseguenze patrimoniali indirette delle attività sportive di qualsiasi livello – meritino di essere qualificate come diritti soggettivi o interessi legittimi.<br />
Poiché il decreto legge n. 220 del 2003 non ha operato tale scelta in modo criptico né opinabile (giacché in tal caso assai ampio sarebbe stato lo spazio esegetico dell’interprete),  bensì in modo espresso e inequivoco, ritiene il Collegio che al giudice che voglia applicare la legge non resti altra possibile alternativa, in tutti i già ricordati casi, che rendere la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione.</p>
<p>5. – Conformemente a quanto opinato dal Collegio, anche in un autorevole contributo dottrinale è stata affermata la non condivisibilità delle conclusioni cui, in punto di giurisdizione, è pervenuto il T.A.R. Lazio, Sez. III-<i>ter</i>, in sede cautelare, con l’ord. 22 agosto 2006, n. 46 (a proposito del ricorso ivi proposto da un noto ex direttore generale della Juventus, avverso una sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e € 50.000 di ammenda comminatagli dalla F.I.G.C.).<br />
Invero, tutte le sanzioni sportive (ma lo stesso sarebbe a dirsi nei casi di mancata irrogazione di esse a fronte di evidenti illeciti sportivi) producono in via immediata i loro effetti all’interno dell’ordinamento di settore, mentre solo indiretti ed eventuali sono gli effetti che da esse riverberano nell’ordinamento generale; sicché dalle citate disposizioni del D.L. n. 220/2003 è corretto trarre la conclusione che sono giustiziabili per l’ordinamento statale solo le posizioni soggettive riconosciute da quest’ultimo, ancorché connesse con l’ordinamento sportivo, e non invece il contrario (come vorrebbero le cit. ordinanze).</p>
<p>6 – Altresì conforme all’esegesi qui sostenuta risulta l’orien-tamento espresso dalla Corte regolatrice che, con la sentenza resa a Sezioni unite del 23 marzo 2004, n. 5775, ha così ricostruito – per quanto viene ora in rilievo – il sistema normativo introdotto dal cit. “<i>decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280</i>”.<br />
“<i>Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell&#8217;ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l&#8217;ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia,</i> &#8220;salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&#8221; <i>(art. 1 primo comma)</i>”.<br />
“<i>La</i> &#8220;giustizia sportiva&#8221; <i>si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell&#8217;applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l&#8217;ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi</i>”.<br />
“<i>Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico &#8211; sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all&#8217;ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell&#8217;ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma)</i>”.<br />
“<i>In queste materie vige il sistema del cd.</i> &#8220;vincolo sportivo&#8221;. <i>Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo&#8221; (art. 2, secondo comma)</i>”.<br />
“<i>I casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l&#8217;ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo</i>”.<br />
“<i>Il primo comma dell&#8217;art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta</i> &#8220;ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;art. 2&#8221; ”.<br />
“<i>Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull&#8217;onere di adire gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3, ultima parte)</i>”.<br />
“<i>Se ne ricava che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni</i>”.<br />
“<i>Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l&#8217;osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l&#8217;art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell&#8217;autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell&#8217;ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un&#8217;area di non rilevanza (o d&#8217;indifferenza) per l&#8217;ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l&#8217;ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all&#8217;assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent. n. 4399 del 1989)</i>”.<br />
“<i>Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch&#8217;esse interne all&#8217;ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni v&#8217;è la stessa condizione di non rilevanza per l&#8217;ordinamento statale, prima indicata. Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all&#8217;interno del sistema dell&#8217;ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale</i>”.<br />
“<i>La terza situazione comprende l&#8217;attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni e del Cio, come dispone la prima parte del già citato art. 15</i>”.<br />
“<i>Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l&#8217;ammissione e l&#8217;affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l&#8217;organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l&#8217;ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti</i>”.<br />
“<i>Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l&#8217;indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l&#8217;oggetto delle quali è costituito dall&#8217;attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l&#8217;obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva</i>”.<br />
“<i>Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti</i>”.<br />
“<i>Esaurito, anche in questo caso, l&#8217;obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario</i>”.<br />
La constatazione che anche le Sezioni unite abbiano ricostruito il sistema in termini strettamente aderenti a quelli posti dal legislatore ordinario, conforta il Collegio nel ritenere che è questa l’unica corretta esegesi del decreto legge n. 220/2003, in esame.<br />
D’altra parte, non v’è dubbio che gli interessi fatti valere con il ricorso di primo grado vadano inquadrati, nella quadripartizione prospettata dalle Sezioni unite, nell’ambito delle prime due situazioni (e, segnatamente, nella seconda): sicché – per dirla con le già riferite parole della Corte – essi, “<i>in definitiva, restano all&#8217;interno del sistema dell&#8217;ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale</i>”.</p>
<p>7 <b>–</b> Passando, quindi, alla verifica della concreta riferibilità della specifica controversia in esame alle questioni, di cui si è ampiamente detto, per le quali il cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003 esclude la rilevanza nell’ordinamento statuale – e, perciò, la sussistenza della giurisdizione – si ricorda che con il ricorso di prime cure è stato richiesto l’annullamento “<i>del provvedimento n. 67 del Giudice sportivo della F.I.G.C. di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007</i>”, degli atti connessi “<i>e, per quanto occorrer possa, degli articoli 9, 11 e 14 del vigente &#8220;codice di Giustizia Sportiva&#8221; della F.I.G.C</i>.”; nonché “<i>il rimborso e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti</i>”.<br />
Si è già visto che l’impugnato provvedimento n. 67 del 14 febbraio 2007 aveva disposto la squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007, nonché lo svolgimento a porte chiuse (cioè in assenza di pubblico) di tutte le partite casalinghe del Catania Calcio s.p.a. fino a detta data, ovunque disputate.<br />
7.1. <b>–</b> S’era fatta riserva (al superiore punto 4), di verificare, ai fini del radicamento o meno della giurisdizione statuale, che la controversia in esame effettivamente riguardasse in via esclusiva rapporti dei quali, per espressa previsione del cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003, è escluso ogni rilievo per l’ordinamento statuale, restando riservati a quello sportivo.<br />
Alla stregua di quanto si è sin qui detto ed essendosi testé ricordato l’oggetto dell’impugnativa, tale verifica risulta assai agevole.<br />
Non si può infatti dubitare del fatto che l’impugnato provvedimento n. 67 del Giudice sportivo in data 14 febbraio 2007, tanto nella parte in cui dispone la squalifica del campo del Catania Calcio fino al 30 giugno 2007, quanto in quella in cui obbliga tale squadra a giocare a porte chiuse tutte le partite casalinghe ovunque disputate fino alla stessa data, costituisce irrogazione e applicazione di sanzioni disciplinari sportive, ai sensi e per gli effetti – di cui si è già detto – dell’art. 2, comma 1, lett. b) del cit. D.L. n. 220 del 2003.<br />
Neppure si può dubitare che l’ulteriore impugnativa, parimenti proposta in via di eventuale estensione (“<i>per quanto occorrer possa</i>”) del <i>petitum</i>, che concerne gli articoli 9, 11 e 14 del vigente &#8220;codice di Giustizia Sportiva&#8221; della F.I.G.C., integri comunque una questione avente a oggetto “<i>i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare</i>”, ai sensi del già cit. art. 2, comma 1, lett. b) del cit. D.L. n. 220 del 2003.<br />
Per quanto infine attiene all’ulteriore domanda di condanna delle controparti intimate in primo grado al “<i>rimborso e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti</i>”, si vedrà fra breve che anch’essa, per come in questa sede proposta, esula dalla giurisdizione, al pari delle domande principali di annullamento cui tale richiesta di condanna dichiaratamente accede.<br />
7.2. <b>–</b> L’unica peculiarità del caso in esame, rispetto ai vari altri consimili che negli ultimi anni sono stati più volti portati all’esame della giustizia amministrativa, consiste nel fatto che la domanda di annullamento della sanzione disciplinare sportiva è stata proposta non dalla squadra di calcio disciplinarmente sanzionata dalla F.I.G.C., ma da alcuni suoi abbonati, titolari in quanto tali del diritto contrattuale di assistere alle partite in casa della predetta squadra di calcio.<br />
Il Collegio non ritiene di dover approfondire il tema della legittimazione ad agire dei ricorrenti, perché il chiaro disposto del cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003 esclude in radice la giurisdizione di ogni giudice statale negli ambiti ivi indicati riservati all’ordinamento sportivo, tra cui come si è ampiamente già detto rientra l’irrogazione e l’appli-cazione delle sanzioni disciplinari sportive, sicché appare certo che tale difetto assoluto di giurisdizione – vieppiù in quanto concerne la materia e non il profilo soggettivo del ricorrente – va dichiarato a prescindere da chi sia il soggetto che, ritenendosi leso, devolva la controversia alla giurisdizione statuale.<br />
Sicchè – pur essendo quantomeno “inusuale” che il creditore <i>ex contractu</i> del destinatario di un provvedimento amministrativo sfavorevole impugni quest’ultimo, la situazione risultando in effetti analoga a quella del locatario di un ombrellone che volesse impugnare la revoca della concessione demaniale marittima del titolare dello stabilimento balneare – si tralascia il profilo della legittimazione ad agire, in quanto lo si reputa assorbito, <i>erga omnes</i>, dal difetto assoluto di giurisdizione.<br />
7.3. <b>–</b> Quest’ultimo parimenti assorbe, ovviamente, tutti gli ulteriori profili – primo fra tutti quello della competenza territoriale, come si è già ampiamente visto <i>supra</i> – sia di rito, sia, <i>a fortiori</i>, di merito.<br />
Di essi, dunque, non deve conoscere alcun giudice dello Stato.<br />
7.4. <b>– </b>Va infine ribadita, per completezza, l’inammissibilità in questa sede altresì della domanda di tutela risarcitoria, che i ricorrenti hanno proposto in prime cure per asserita lesione di loro diritti assoluti (danno all’onore e alla reputazione, nonché c.d. danno esistenziale) e relativi (lesione dei  diritti contrattuali acquistati  con gli abbonamenti).<br />
Si tratta, invero, di diritti che non interferiscono in alcun modo con le vicende interne dell’ordinamento sportivo (le quali, per legge, sono riservate a quest’ultimo).<br />
Sotto un primo profilo, la circostanza che gli odierni ricorrenti possano agire contrattualmente, in altre sedi, verso il Catania Calcio s.p.a., non li abilita tuttavia ad agire per l’annullamento (né per la disapplicazione) di atti dell’ordinamento sportivo rispetto ai quali la legge dello Stato ha espressamente affermato il proprio disinteresse, avendoli qualificati a ogni effetto come irrilevanti per l’ordinamento giuridico statuale. Infatti il diritto di credito dell’abbonato – tutelato verso la società debitrice, ovvero anche <i>erga omnes</i> – non legittima quest’ultimo a esercitare, in via sostanzialmente surrogatoria, azioni giurisdizionali che, ai sensi del cit. D.L. n. 220/2003 e alla stregua di quanto si è sopra osservato, sono radicalmente precluse a chiunque.<br />
D’altronde, né i diritti contrattuali verso il Catania Calcio s.p.a. radicano nei creditori alcun interesse legittimo rispetto a vicende sportive di cui è la stessa legge a escludere ogni rilievo per l’ordinamento giuridico, e con esso la sussistenza di ogni giurisdizione pubblica; né, ai fini in discorso, assume alcun rilievo il fatto che – a partire da Cass., S.U., 26 gennaio 1971, n. 174 – la giurisprudenza civile ammetta la tutela <i>erga omnes</i> del credito attribuendo al creditore l’azione aquiliana verso il terzo che ha reso impossibile la prestazione. <br />
Sotto ulteriore profilo, l’inammissibilità, per la ragione già esposta, delle esaminate domande risarcitorie consegue, altresì, al fatto che le stesse sono state in questa sede concretamente formulate come conseguenziali e complementari rispetto all’illegittimità degli atti impugnati, pretesamente amministrativi, e dei quali era stato richiesto l’annullamento: sicché il difetto di giurisdizione sugli atti interni all’ordinamento sportivo, che si dichiara con la presente decisione, preclude la cognizione anche sulle formulate domande risarcitorie.</p>
<p>8. – In conclusione, in accoglimento nei sensi predetti del secondo motivo di appello, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione su tutte le domande proposte con il ricorso di prime cure – ogni ulteriore profilo restando assorbito in tale declaratoria – con annullamento senza rinvio della sentenza gravata; è, per l’effetto, inammissibile il ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono poste a carico solidale dei soggetti ivi indicati, con riparto paritario di tali oneri, nei rapporti interni, tra tutte le persone fisiche o giuridiche solidalmente obbligate a concorrervi.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza gravata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.<br />
Condanna, in solido, le parti private appellate costituite nonché la Provincia regionale di Catania e la Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori Europei a rifondere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed alla Lega Nazionale Professionisti, parimenti con solidarietà attiva, le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre accessori di legge.<br />
Nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati e non costituitisi.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo il 10 maggio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Claudio Zucchelli, Presidente f.f., Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti. </p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />
il 8 novembre 2007</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11064/</guid>

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<p>Pres. Tosti, Rel Rizzetto Pocci I. (Avv. A. Poli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. dello Stato) sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica basata su una valutazione tecnica viziata e sull&#8217;illegittimità del nulla osta comunale per la sanatoria di immobile abusivo, basato sull&#8217;asserita compromissione del territorio 1)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11064/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11064/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel Rizzetto<br /> Pocci I. (Avv. A. Poli)	c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica basata su una valutazione tecnica viziata e sull&#8217;illegittimità del nulla osta comunale per la sanatoria di immobile abusivo, basato sull&#8217;asserita compromissione del territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Ambiente e territorio – Nulla osta paesaggistico – Rilascio &#8211; Sanatoria di fabbricato abusivo – Motivazione &#8211; Compromissione del territorio  – Illegittimità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Procedimento amministrativo &#8211; Avvio del procedimento – Obbligo di comunicazione – Operatività nel periodo di vigenza del D.M. n. 165/02 &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune sulla domanda di sanatoria di un fabbricato realizzato abusivamente, fondato sulla compromissione dell’area oggetto di tutela. Trattasi, infatti, di valutazione non rientrante tra quelle di legittimità che possono essere assunte e non è consentito al Comune disapplicare le norme contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo.																																																																																												</p>
<p>2)	Non si configura l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento relativo al procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, previsto per la generalità degli atti, dall’art. 7 della L. n. 241/90, quando l’atto interessato sia stato emanato nel periodo di vigenza del D.M. n. 165/02 che ne aveva eliminato l’applicazione, ma prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 42/04, che agli articoli 146 e 159 ha ribadito l’obbligo di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>(Sezione II quater)</i> </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6918/2004, proposto da <br />
<b>POCCI Iolanda</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Poli ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Carlo Pereno (Studio prof. avv. Comito e Associati) in Roma, Via A. Ravà n. 106;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<br />
</B>del decreto del 18.2.2004 emanato dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico-artistico-demoetnoantropologico del Lazio, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 166 del 12.12.2003 del Comune di Velletri (Roma) con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e art. 39 della legge 724/1994 in merito ad un fabbricato ad uso residenziale; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione  in giudizio e la memoria difensiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 10 luglio 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;<br />
Udito, ai preliminari, l’avv. A. Poli per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il decreto indicato in epigrafe la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico-artistico-demoetnoantropologico del Lazio, ha annullato provvedimento del Comune di Velletri, inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.2.1985 n. 47 e dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, in merito alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale (129 mq.) realizzato dalla ricorrente nel predetto Comune, in Via Contrada Comune n. 200 su terreno distinto in catasto al foglio 40  particella 397.<br />
Avverso il suindicato decreto ha proposto impugnativa la ricorrente, chiedendone l’annullamento per i seguenti  motivi:<br />
1) Violazione dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99 (già art. 82 do.9 dpr. 616/77) in ordine all’asserita carenza di motivazione, all’asserito eccesso di potere ed all’asserita violazione degli artt. 145 e 146 del d.lvo n. 490/1999;<br />
2) Violazione degli artt. 7 ed 8 L. 241/1990;<br />
3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti- per contraddittorietà tra più atti- per carenza di motivazione. <br />
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato nel merito.<br />
Con memoria depositata in vista dell’udienza il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie deduzioni; ha prodotto altresì documentazione fuori termine.<br />
All’udienza pubblica del 10 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’oggetto dell’impugnativa è costituito dal decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Lazio indicato in epigrafe, con cui è stato annullato il provvedimento del Comune di  Velletri inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, sulla domanda di sanatoria di un fabbricato abusivamente realizzato nel 1989 nel predetto Comune su area classificata dal P.T.P. n. 9 “Zona VE 7/15 parte VE/8”.<br />
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 del d.lvo n. 490/99, lamentando che con l’atto impugnato il Sovrintendente avrebbe sindacato nel merito il provvedimento comunale sopra indicato, violando la ratio della disposizione citata con il pretesto di censurare un insussistente difetto di motivazione  del nulla osta emesso dal Comune di Velletri.<br />
La censura appare infondata.<br />
Giova al riguardo precisare che il decreto della Soprintendenza poggia sulle seguenti considerazioni: <br />
1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 14.2.1959; <br />
2) l’opera di cui trattasi ricade in area classificata dal P.T.P. n. 9 “Zona VE 7/15 parte VE 8” ed in zona agricola di PRG, e non è conforme alle normativa di zona per quanto concerne le prescrizioni sulle dimensioni del lotto minimo edificabile; inoltre sullo stesso lotto insiste già altra cubatura per  cui non si ravvisano forme di compatibilità con il contesto paesistico interessato, per le alterazioni che la presenza del fabbricato residenziale determina in rapporto alla destinazione vocazionale del sito, alla densità edilizia che la caratterizza ed al conseguente innalzamento del livello di antropizzazione;<br />
3) dall’esame degli atti trasmessi non risulta essere stata presa in considerazione la disciplina prescritta dal PTP ed il contrasto con la normativa di zona sopra rilevato;<br />
4) l’omesso esame del PTP e la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni, costituiscono profili di illegittimità dell’atto adottato dall’autorità delegata;<br />
5) in tal modo il parere non adempie all’obbligo legale di una motivazione esauriente e completa in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata rispetto alle valenze del vincolo e alla sua disciplina.<br />
Tali essendo le ragioni che hanno indotto la ripetuta Soprintendenza ad annullare il parere favorevole espresso dall’autorità subdelegata, appare evidente che rilevando la mancata valutazione della conformità del manufatto in questione con le prescrizioni edificatorie contenute nel PTP, ovvero la compatibilità di questo con i valori paesistici oggetto di tutela, l’organo statale non ha esercitato un controllo di merito sulla compatibilità ambientale dell’intervento abusivo in contestazione, sostituendosi a quella operata dal Comune, ma ha soltanto evidenziato le carenze dell’atto comunale che costituivano veri e propri vizi di legittimità, quali l’omesso rilievo della violazione delle norme del PTP in merito alle dimensioni minime del lotto edificabile (ed al conseguente effetto di aumento dell’antropizzazione dell’area con conseguente alterazione della “vocazione” impressa alle zone in questione dalla normativa paesistica di area) ed il relativo difetto di motivazione sulla compatibilità ambientale, nonostante tale difformità, dell’opera con i valori paesistici tutelati dal PTP; e, quindi, sulla base di ragioni pienamente attinenti alla legittimità del provvedimento comunale.<br />
Consegue che il provvedimento impugnato si manifesta legittimo in relazione al potere esercitato, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale (a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 14.12.2001 e fino alla pronuncia della Sez. VI del C.d.S. 9.3.2005 n. 971) &#8211; che il Collegio condivide -, secondo cui il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione (ovvero dal Comune delegato dalla medesima) non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale, ma deve trovare il suo presupposto unicamente su riscontrati vizi di legittimità; tuttavia la Soprintendenza, come è stato appena evidenziato, ha annullato il provvedimento comunale per di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione delle prescrizioni sui valori edificatori richiamati dal PTP, e quindi per tipici vizi di legittimità.<br />
Orbene, davanti a tali stringenti limitazioni contenute nel PTP, legittimamente il Soprintendente ha annullato il nulla osta comunale per i vizi di legittimità sopra indicati, fornendone altresì sufficiente motivazione, laddove evidenzia che la determinazione comunale non ha preso in considerazione la disciplina dell’area dettata dal vigente P.T.P. Tale disciplina infatti non è neppure richiamata nel parere comunale annullato, il quale si limita ad esprimere un generico ed assiomatico giudizio di assenza di contrasto dell’opera con il contesto paesistico ed ambientale senza svolgere alcuna comparazione delle caratteristiche dell’opera con i valori edificatori indicati dalla vigente disciplina paesistica. Il parere comunale, infatti, rilevato che il manufatto ricade su area qualificata dal PRG come zona E- agricola di tipo B ed in zona classificata dal vigente PTP come in parte VE 7/15 ed in parte VE 8 , non indica alcuna caratteristica dell’opera che ne giustifichi la conformità alle prescrizioni degli strumenti pianificatori ovvero la compatibilità con i valori paesistici da questi tutelati, limitandosi ad esprimere l’assiomatica valutazione che “le opere realizzate non presentano motivi di particolare contrasto con il contesto paesistico panoramico vincolato tali da impedirne l’inserimento del medesimo” e a richiamare il parere espresso dal Nucleo Tecnico di valutazione nel senso che l’opera è compatibile alle seguenti condizioni: che il fabbricato sia dotato di impianto di smaltimento di acque reflue; che vengano messe a dimora essenze arboree a schermatura del manufatto e delle strade di accesso; prescrizioni, queste, relative all’aspetto esteriore del fabbricato e non all’impatto dello stesso sull’ambiente circostante né all’effetto di innalzamento del livello antropico che la normativa richiamata intendeva prevenire. Ne consegue che, atteso il contenuto del “parere” sopra richiamato, il nulla osta comunale non può neppure ritenersi motivato <i>per relationem</i> mediante il rinvio a detto parere essendo questo del pari privo di adeguata motivazione.<br />
Dette violazioni peraltro non sono neppure contestate, nella sostanza, dalla ricorrente, la quale, a fronte delle precise prescrizioni individuate dalla Soprintendenza &#8211; che non hanno costituito oggetto di alcuna considerazione nel parere comunale &#8211; non ha neppure addotto elementi utili a rinvenire l’erroneità della valutazione effettuata dall’amministrazione o ad affermare la compatibilità del manufatto in contestazione con gli indici ed i valori edificatori che si assumono violati.<br />
Né a tal fine giova alla deducente invocare, come si pretende con memoria del 27.6.20007 l’ormai intervenuta alterazione dello stato dei luoghi e la presenza, nell’area in contestazione, ampiamente asservita all’edificazione, di opere essenziali di urbanizzazione.<br />
Come ripetutamente affermato dalla Sezione l’asserita compromissione dell’area oggetto di tutela non rientra tra le valutazioni (di mera legittimità) dell’atto impugnato, che deve assumere a parametro di valutazione del nulla osta comunale il rispetto dei valori giuridicamente tutelati dal PTP e non “lo stato di fatto” della zona al momento della decisione dell’istanza di sanatoria, non essendo consentito al Comune disapplicare le norme  contenute nel Piano paesistico in base alla mera constatazione della loro frequente violazione per effetto del fenomeno dell’abusivismo. Infatti, come di recente chiarito dal Consiglio di Stato “ove la trasformazione illecitamente realizzata in assenza di autorizzazione e di concessione edilizia dovesse condizionare &#8211; per le modificazioni introdotte, di fatto, al territorio &#8211; la valutazione paesaggistica, da un lato  non avrebbe significato che il legislatore continui a condizionare la sanatoria alla previa autorizzazione paesaggistica, e, d’altra parte, vanificherebbe la tutela, sostanzialmente rimessa alla volontà degli amministrati di non perpetrare e realizzare interventi abusivi”  (Cons. st., sez. V  n. 40 del 10.1.2007).<br />
Lo stato di degrado attuale dell’area sottoposta a tutela, pertanto, dovrebbe indurre le autorità competenti a promuovere una revisione di uno strumento pianificatorio ormai divenuto obsoleto e non più corrispondente all’effettivo stato dei luoghi, ma non ne giustifica la disapplicazione mediante provvedimenti di sanatoria concernenti sporadici interventi abusivi commessi da singoli individui.<br />
In tale prospettiva, è stato perciò precisato che l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportarne l’ulteriore degrado, ma richiede, semmai, una maggiore attenzione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo al fine di preservare gli spazi residui da un ulteriore vulnus  dei valori ambientali tutelati.<br />
Conseguentemente anche il terzo motivo risulta infondato.<br />
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, sull’assunto che l’Amministrazione procedente avrebbe illegittimamente pretermesso di dare alla ricorrente notizia dell’avvio del procedimento di controllo del nulla osta comunale.<br />
La doglianza è priva di fondamento.<br />
Com’è noto l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, previsto  in relazione alla generalità degli atti amministrativi dall’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, espressamente ribadito per i procedimenti di annullamento ministeriale in esame dall’art. 4, primo comma, del D.M. 13.6.1994 n. 495, recante regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990, ed eliminato dal D.M. 19.6.2002 n. 165 (pubblicato nella G.U del 2.8.2002 n. 180), è stato ripristinato  dal decreto legislativo n. 42 del 22.1.2004, il quale, all&#8217;art. 146 e 159, ribadisce l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;interessato l&#8217;avvio del procedimento di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br />
Il decreto impugnato, tuttavia, è stato emanato in data 18.2..2004 e quindi prima dell&#8217;entrata in vigore del d.lvo n. 42 del 22.1.2004, avvenuta il 1.5.2004, sicchè risulta legittimamente adottato nel rispetto della disciplina procedimentale in vigore nel momento della sua adozione. <br />
Appare evidente, comunque,  da quanto sopra esposto in merito alla disciplina edificatoria della zona su cui è stato realizzato l’intervento in questione, che, anche qualora la ricorrente avesse partecipato al procedimento conclusosi con il provvedimento annullato,  comunque il contenuto dispositivo di questo non sarebbe stato diverso in quanto la Soprintendenza, una volta rilevata la violazione delle prescrizioni relative alle dimensioni minime del lotto minimo edificabile, nonché la sua mancata valutazione da parte dell’autorità comunale ed il difetto di motivazione del nulla osta in merito alla compatibilità del manufatto abusivo con i valori sanciti dalla normativa paesistica prevista dal PTP per l’area in questione, era tenuta a disporre l’annullamento del nulla osta comunale; ne consegue che, essendo indiscussa la violazione dei predetti valori edificatori, l’atto impugnato assume carattere vincolato sicchè, configurando la sua adozione un atto dovuto, l’interessata non avrebbe potuto fornire alcun apporto partecipativo utile a superare i fattori preclusivi alla sanatoria sopra evidenziati (cfr. in termini, ex plurimis, Tar Puglia, Bari, sez, III n. 2722 del 5.7.2006; Tar Piemonte, Sez. 2487 del 14.6.2006; Tar Sicilia, Catania, sez. I n. 1325 del 18.8.2005).<br />
Il ricorso va pertanto complessivamente respinto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2007, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi TOSTI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI &#8211; Consigliere<br />
Floriana RIZZETTO 	&#8211; Primo Referendario, estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-11-2007-n-173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-11-2007-n-173/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.173</a></p>
<p>F. Mariuzzo – Presidente, M. Mosconi – Estensore Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento e A.A. (avv. M Maccaferri) c. Comune di Baselga di Pinè (avv. M. Dalla Fior) e nei confronti di S.M. (avv.ti E. Vedova e F. Pompeati) sui criteri d&#8217;individuazione del controinteressato in sede di impugnazione</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-11-2007-n-173/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Mariuzzo – Presidente, M. Mosconi – Estensore<br /> Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento e A.A. (avv. M Maccaferri) c. Comune di Baselga di Pinè (avv. M. Dalla Fior) e nei confronti di S.M. (avv.ti E. Vedova e F. Pompeati)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri d&#8217;individuazione del controinteressato in sede di impugnazione degli atti di invito a trattativa privata e sull&#8217;illegittimità di una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, che individua i potenziali partecipanti in base al criterio della residenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Controinteressato – Individuazione – In tema d’impugnazione degli atti di una trattativa privata.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Affidamento incarico professionale &#8211;  Sotto soglia comunitaria – Procedura negoziata &#8211; Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel ricorso proposto avverso le delibere d’invito a procedura negoziata, l’elenco dei nominativi che ivi figuravano quali meri, potenziali partecipanti non è determinante per la qualificazione come controinteressati in senso formale, potendo tale riconoscimento sopravvenire soltanto in esito all’evoluzione della gara e, in particolare, a favore di coloro che abbiano raccolto il ridetto invito, presentando un’offerta da selezionare per la conclusiva aggiudicazione. (1)</p>
<p>2. La procedura negoziata per la selezione del professionista cui conferire un incarico professionale per la redazione di un progetto urbanistico, non è legittima qualora l’invito sia stato limitato a candidati individuati in base al solo criterio della residenza. Tale procedura, infatti, ancorché d’importo inferiore alla soglia comunitaria, non è conforme ai principi generali di derivazione comunitaria (non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento professionale), i quali trovano applicazione anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento, posto che, esprimendo parametri destinati a governare in funzione omogeneizzatrice gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, essi debbono trapassare in questi ultimi senza che occorra alcuna mediazione interna. (2)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) Cfr., citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza  21 giugno 2006, n. 3717.<br />
Ad abundantiam, il Collegio tridentino ha osservato che, nella specie, “i nominativi degli effettivi partecipanti sono restati nella sola disponibilità del Comune (cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. 27.6.2006, n. 9), che il relativo elenco non ha avuto alcun ulteriore seguito, che i professionisti ivi prescelti non sono stati inseriti in alcuna graduatoria di merito (cfr. Cons. di Stato Sez. IV 4.3.2003, n. 1138 e 31.1.2005, n. 27).”</p>
<p>(2) Cfr., in motivazione, CORTE GIUSTIZIA CE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 11 gennaio 2005 in C. 26 &#8211; 2003; CORTE GIUSTIZIA CE – 17 settembre 2002 in C. 513 &#8211; 99.<br />
Osserva il Collegio che, anche la procedura di trattativa privata prescelta dal Comune non avrebbe potuto prescindere dal necessario riferimento alla normativa statuale più recente, con approdo dunque alla trattativa soltanto dopo un preventivo confronto concorrenziale di stampo pubblicistico fra quanti siano interessati a parteciparvi: cfr.. in motivazione, CASSAZIONE CIVILE – SEZIONI UNITE – 13 febbraio 1988, n. 64; 5 febbraio 1999, n. 24 e 20 novembre 2003, n. 17635; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza  15 febbraio 2002, n. 934; SEZIONE QUINTA – Sentenza – 10 marzo 2003, n. 1285; SEZIONE SESTA – Sentenza 2 marzo 2001, n. 1206.<br />
In motivazione, sull’applicabilità dei principi generali desunti dal Tratto, sono state richiamate anche CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 18 novembre 2004, n. 7554; 5 marzo 2002, n. 1303; T.A.R. LIGURIA – SEZIONE II – Sentenza 12 novembre 2002, n. 1125; T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE I – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 5868; T.A.R. LOMBARDIA – Brescia – Sentenza  26 marzo 2004, n. 254; cfr. anche CORTE GIUSTIZIA CE II Sez. ord.. 20.3.2001 in C. 59-2000 e SEZIONE VI 7.12.2000, in C. 324-1998.<br />
Nella specie, il Comune, ai fini del conferimento dell’incarico professionale, aveva scelto di ricorrere alla trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, 2° comma lett. h e 5° comma della menzionata L.p. n. 23 del 1990, individuando i candidati in base al criterio della residenza.<br />
Il Collegio ha condiviso le censure dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento, che aveva denunciato la violazione di principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento, nonché del principio di libertà di stabilimento professionale.<br />
Secondo l’Ordine professionale, alla scelta di affidare l’incarico a trattativa privata “il Comune sarebbe pervenuto per il sol fatto che il previsto impegno di spesa sarebbe stato inferiore alla soglia comunitaria, il che autorizzerebbe il ricorso alla trattativa privata, in ciò trascurando, tuttavia, con colpevole negligenza di applicare i più sopra richiamati principi generali di diritto comunitario discendente dal Trattato, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, che per costante giurisprudenza sarebbero immediatamente vincolanti anche per tutte le procedure ad evidenza pubblica al di sotto della soglia comunitaria. Inoltre, sempre ad avviso dell’Ordine, sarebbe in ogni caso patentemente viziata una gara, come quella in questione, disciplinata dal solo criterio del minore corrispettivo, del tutto prescindendo dalla capacità professionale dei partecipanti.”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi n. <b>248</b> del <b>2006</b> e n. <b>63</b> del <b>2007</b> proposti da</p>
<p><B>ORDINE DEGLI</B> <B>INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> e <B>A. A.</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, Via Grazioli, n. 27<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI BASELGA DI PINE’</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Paradisi, n. 15/5 e,<br />
quanto al ricorso<b> </b>n.<b> 63/2007</b>, <br />
<b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
M. S.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Vedova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Pompeati in Trento, Via Grazioli, n. 31<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>quanto al ricorso<b> </b>n.<b> 248/2006</b><br />
del verbale di gara per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva di San Mauro di data 24 ottobre 2006; del successivo verbale di gara di data 13.11.2006; della deliberazione n. 113 di data 30.11.2006, con la quale la Giunta comunale ha deliberato di assegnare all’arch. Sara Mattivi “<i>l’incarico della progettazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva di San Mauro, dietro corrispettivo di € 22.500,00, soggetto ad  I.V.A. e C.N.P.A., alla stregua dell’unita offerta e convenzione</i>”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, in particolare, della nota raccomandata a.r. prot. n. 17135 di data 25.10.2006, avente ad oggetto “<i>Verifica congruità offerta</i>”<br />
<b></p>
<p align=center>
nonchè per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di nullità e/o inefficacia della convenzione di incarico stipulata tra il Comune di Baselga di Pinè e l’arch. Sara Mattivi;</p>
<p>quanto al ricorso n.<b> 63/2007<br />
</b>della deliberazione n. 90 di data 15 settembre 2006, con la quale la Giunta comunale di Baselga di Pinè ha deliberato: “<i>1) l’assegnazione dell’incarico della redazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva di San Mauro nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, al capitolo 29585/562 (€ 150.000,00), è condotta con l’applicazione della L.p. 19.7.1990, n. 23, che disciplina espressamente la trattativa privata con specifico riferimento all’art. 21, 2° comma, lettera h), e 5° comma scegliendo l’invito al confronto concorrenziale ai professionisti aventi titolo residenti nei Comuni di Lona Lases, Bedollo e Baselga di Pinè, in quanto Comuni le cui frazioni sono in gran parte proprietarie dell’area estrattiva di San Mauro e a n. 5 professionisti non residenti nei Comuni sopra citati; 2) di stabilire quale unico criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, in termini di solo prezzo; 3) di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’incarico composto di n. 8 articoli; 4) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei professionisti da invitare al confronto concorrenziale</i>”; della deliberazione n. 93 di data 27.9.2006, con la quale la Giunta comunale di Baselga di Pinè ha approvato l’elenco dei professionisti da invitare al confronto concorrenziale; della lettera di invito di data 4.10.2006 a firma del Tecnico comunale ing. Alessandro Bortolon; del verbale relativo alle operazioni del confronto concorrenziale; del provvedimento di aggiudicazione; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa, ove intervenuta, la convenzione di incarico stipulata con l’aggiudicatario;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonchè per l’accertamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della nullità e/o inefficacia della convenzione di incarico eventualmente stipulata tra il Comune di Baselga di Pinè ed il professionista risultato aggiudicatario.</p>
<p>Visto i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 &#8211; relatore il consigliere Mario Mosconi &#8211; l’avv. Mario Maccaferri per i ricorrenti, l’avv. Marco Dalla Fior per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con deliberazione n. 90 del 15.9.2006 la Giunta municipale del Comune di Baselga di Pinè ha disposto di:<br />
a – assegnare l’incarico per la realizzazione del nuovo programma di attuazione per l’area estrattiva denominata “<i>San Mauro</i>” in applicazione dell’art. 21, 2° comma lett. h e 5° comma della L.p. 21 luglio 1990, n. 23 che disciplina, in provincia di Trento, l’istituto della trattativa privata;<br />
b – di estendere a tale scopo il necessario invito per un preventivo confronto concorrenziale ai professionisti residenti nel territorio comunale ed a quelli dei Comuni di Lona &#8211; Lases e Bedollo (essendo alcune loro frazioni comprese all’interno di tale area estrattiva), nonchè a cinque professionisti residenti nei Comuni di Trento, Albeno e Lavis;<br />
c – di stabilire quale unico criterio per l’affidamento del suddetto incarico quello dell’offerta al corrispettivo più basso;<br />
d – di approvare lo schema di convenzione disciplinante l’incarico, composto da otto articoli;<br />
e – di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei professionisti da invitare al detto confronto concorrenziale.<br />
Con successiva deliberazione n. 93 del 27.9.2006 la Giunta municipale ha approvato il preannunciato elenco di professionisti, invitando alla gara con nota n. 15780 in data 4.10.2006 47 professionisti residenti in Baselga di Pinè, 4 nel Comune limitrofo di Bedollo, 3 in Trento ed uno in ciascuno dei comuni di Lavis, Albeno e Lona – Lases per un totale di 57 partecipanti.<br />
Al termine del confronto concorrenziale &#8211; cui hanno partecipato 7 professionisti residenti in Baselga di Pinè, 2 a Trento e uno per ciascuno dei comuni di Bedollo e Lavis &#8211; l’incarico per la redazione del nuovo piano di attuazione per la cava “<i>San Mauro</i>” è stato affidato ad un architetto residente nel Comune di Baselga di Pinè, che aveva presentato un offerta pari ad € 22.500,00 (oltre ad I.V.A. e C.P.A.).<br />
Tutti i relativi atti, anche se non puntualmente noti, sono stati impugnati con il primo ricorso, notificato il 1.12.2006 al solo Comune di Baselga di Pinè, con deposito effettuato il successivo 3.12.2006.<br />
Con  ulteriore ricorso, notificato al Comune di Baselga di Pinè il 23.2.2007 e all’aggiudicatario dell’incarico <i>de quo</i> &#8211; con deposito in data 7.3.2007 &#8211; sono stati impugnati anche i due verbali di gara in data 24.10.2006 e 13.11.2006 e la successiva deliberazione della Giunta municipale n. 113 del 30.11.2006, con cui il detto incarico professionale è stato attribuito al vincitore della gara.<br />
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento ha, con il primo ricorso, impugnato soltanto le deliberazioni della Giunta municipale n. 90 del 15.9.2006 e n. 93 del 27.9.2006, mentre con il secondo è stata contestata la verifica di congruità dell’offerta vittoriosa di cui alla nota comunale in data 25.10.2006, n. 17135.<br />
Nel ricorso n. 248 del 2006 sono stati introdotti i seguenti motivi di censura:<br />
a &#8211; violazione delle norme comunitarie (artt. 43 e 55 del Trattato C.E.) ed interne in materie di concorrenza e pubblicità delle gare ed, in particolare, dell’obbligo del rispetto delle regole di evidenza pubblica; eccesso di potere in tutte le sue forme, in particolare per difetto del presupposti, erronea e carente motivazione; violazione dei principi generali in tema di procedura ad evidenza pubblica; violazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza;<br />
b &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 1 e 21, comma 5, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, disparità di trattamento e violazione della <i>par condicio</i>, nonché del principio di libera concorrenza, di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità;<br />
c &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste;<br />
d &#8211; eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, razionalità ed efficienza dell’azione amministrativa, di non discriminazione e di libera concorrenza; eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.<br />
Con il ricorso n. 63 del 2007 sono stati dedotti dall’Ordine istante:<br />
a &#8211; gli stessi motivi già prospettati con il primo ricorso avverso le delibere della Giunta municipale n. 90 del 15.9.2006 e n. 93 del 27.9.2006 per asserita illegittimità derivata dei detti verbali di gara e della successiva deliberazione della stessa Giunta di assegnazione dell’incarico n. 113 del 30.11.2006;<br />
b &#8211; un ulteriore motivo che, con specifico riguardo al solo provvedimento di assegnazione, si appunta sull’asserita esiguità dell’offerta vincitrice, pur ritenuta congrua dopo la relativa verifica, assumendo la sussistenza di plurimi aspetti sintomatici del vizio di eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità ed irragionevolezza manifesta e per carenza di motivazione per l’assoluta inattendibilità delle giustificazioni rese a fronte di una palese incongruità dell’offerta. <br />
L’Amministrazione comunale si è costituita in entrambi i giudizi; mentre l’aggiudicataria, arch. Sara Mattivi, si è costituita soltanto nel secondo di essi.<br />
Sia il resistente sia la controinteressata resistono in rito e nel merito alle introdotte impugnazioni, richiedendo la loro reiezione.<br />
All’udienza del 21 giugno 2006 i difensori del ricorrente e del Comune hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni ed al termine le due cause sono state spedite a sentenza. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La vicenda all’esame concerne il procedimento al termine del quale è stato assegnato l’incarico professionale per la redazione del nuovo programma di attuazione relativo alla cava denominata “<i>S. Mauro</i>”, la cui superficie di sfruttamento si estende prevalentemente nell’ambito del territorio del Comune di Baselga di Pinè (Val di Cembra &#8211; zona del porfido), ma interessa parzialmente anche i Comuni di Lona &#8211; Lases e Bedollo.<br />
Il Comune di Baselga di Pinè si è assunto al riguardo il ruolo di capofila, stabilendo di dar corso ad una trattativa privata (con previsione di una spesa inferiore ad € 163.800,00) ai sensi dell’art. 21, 2° comma, lett. h) e 5° comma della L.p. n. 23 del 1990 e dell’annesso regolamento di attuazione contenuto nel D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, utilizzando lo strumento preventivo del confronto concorrenziale, così come previsto dall’art. 13, 1° e 4° comma di quest’ultimo Decreto. Alla gara sono stati poi invitati 57 professionisti residenti nel Comune od in Comuni limitrofi, ivi compreso quello di Trento, tutti peraltro compresi nel solo territorio provinciale. Tale confronto si è svolto unicamente alla stregua del minor corrispettivo richiesto da ciascun concorrente per lo svolgimento del detto incarico. <br />
In via preliminare rileva il Collegio che i due ricorsi contestano la legittimità di un’unica gara e che i soggetti coinvolti sono gli stessi, fatta eccezione per il secondo ricorso, ove si è costituita in giudizio l’arch. Sara Mattivi nella sua qualità di aggiudicataria dell’incarico: sussistono dunque sufficienti ragioni per disporre le riunione degli stessi ai fini della decisione sul merito di essi.<br />
Sempre in via preliminare il Tribunale deve ora darsi carico dell’eccezione d’inammissibilità del primo ricorso sollevata dal Comune di Baselga di Pinè, che a suo avviso avrebbe dovuto essere notificato a tutti i professionisti invitati al confronto concorrenziale, dovendosi ad essi riconoscere la qualità di controinteressati.<br />
Tale tesi non è condivisibile.<br />
Infatti, se è pur vero che, con il primo ricorso sono state impugnate le delibere della Giunta municipale n. 90 del 15 settembre e quella n. 93 del 27 settembre 2006 e che in quest’ultima erano stati indicati i nominativi dei professionisti da invitare al confronto, non è revocabile in dubbio che l’elenco nominativo di cui sopra non è sotto alcun profilo determinante per qualificare come controinteressati in senso formale quanti ivi figuravano quali meri, potenziali partecipanti all’indetto confronto. Tale riconoscimento non può, infatti, che sopravvenire in esito all’evoluzione della gara e, in particolare, a favore di coloro che abbiano raccolto il visto invito, presentando un’offerta da selezionare per la conclusiva aggiudicazione (cfr. al riguardo Cons. di Stato Sez. VI, 21.6.2006, n. 3717).<br />
Si soggiunge, inoltre, che non resta senza significato che i nominativi degli effettivi partecipanti sono restati nella sola disponibilità del Comune (cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. 27.6.2006, n. 9), che il relativo elenco non ha avuto alcun ulteriore seguito, che i professionisti ivi prescelti non sono stati inseriti in alcuna graduatoria di merito (cfr. Cons. di Stato Sez. IV 4.3.2003, n. 1138 e 31.1.2005, n. 27).<br />
Il Collegio non può, poi, esimersi dall’annotare, sempre al riguardo della già vista eccezione, che all’atto della notifica del primo ricorso (1.12.2006) la deliberazione della Giunta n. 113 del 30.11.2006 non era ancora conoscibile e che soltanto con il secondo ricorso è stata possibile la retta costituzione del contraddittorio anche nei confronti dell’arch. Sara Mattivi, posto che, al momento dell’accesso del 16.11.2006 detta deliberazione non era stata ancora adottata, essendo ciò sopravvenuto il 30.11.2006.<br />
Va, infine, rilevato, <i>ex officio</i> in rito che la notifica del secondo ricorso, effettuata il 23.2.2007 non è tardiva, ancorché la delibera n. 113 del 30.11.2006 sia stata pubblicata all’albo pretorio il 4.12.2006,.<br />
dovendosi riconoscere che il termine d’impugnazione restava quello ordinario, pur essendo la gara sussumibile fra le materie previste all’art. 23 <i>bis</i> della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellata dalla L. 21.7.2000, n. 205, avendo ad oggetto un incarico di progettazione urbanistica esecutiva.<br />
Né il termine per ricorrere poteva avere inizio dalla data della sopravvenuta esecutività della detta delibera nei 10 giorni successivi a seguito della pubblicazione all’albo pretorio, non valendo detta formalità nei confronti di quanti siano stati allegatamente incisi dalla stessa delibera e non constando che l’effettiva conoscenza da parte dell’Ordine si sia avuta prima del deposito nel primo giudizio della deliberazione n . 113 del 30.11.2006 (cfr. ex multis Cons. di Stato Sez. II n. 2811 del 24.4.1996).<br />
Chiarito quanto precede va ora definita l’eccezione pertinente l’assunto difetto di legittimazione attiva dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.<br />
Anche detto rilievo va, peraltro, egualmente respinto, dovendosi affermare che l’Ordine istante ha instaurato la presente lite in qualità di istituzionale rappresentante di tutti gli iscritti per assicurare ad ognuno di essi la possibilità di partecipare all’indetto confronto; il fine perseguito coincide dunque senza riserve con quello che la gara si svolgesse senza alcuna discriminazione sulla base di una retta valutazione delle capacità professionali e tecniche dei propri iscritti e non alla stregua del solo parametro del minore corrispettivo. <br />
Passando ora all’esame del merito del primo ricorso l’Ordine ricorrente &#8211; dopo aver premesso che il conferendo incarico professionale ha per oggetto la redazione di un progetto urbanistico esecutivo con programmazione tecnico &#8211; amministrativa &#8211; assume che la scelta di ricorrere alla trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, 2° comma lett. h e 5° comma della menzionata L.p. n. 23 del 1990, arbitrariamente precluderebbe il libero ed incondizionato accesso dei professionisti alla gara, così come espressamente limitato tramite il riferimento alla residenza; in tal modo, tuttavia, l’indetta competizione si porrebbe in palmare contrasto sia con i principi comunitari di non discriminazione che di parità di trattamento, nonchè con il principio di libertà di stabilimento professionale.<br />
Ad una siffatta scelta il Comune sarebbe pervenuto, secondo la tesi esposta dall’Ordine, per il solo fatto che il previsto impegno di spesa sarebbe stato inferiore alla soglia comunitaria, il che autorizzerebbe il ricorso alla trattativa privata, in ciò trascurando, tuttavia, con colpevole negligenza di applicare i più sopra richiamati principi generali di diritto comunitario discendente dal Trattato, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, che per costante giurisprudenza sarebbero immediatamente vincolanti anche per tutte le procedure ad evidenza pubblica al di sotto della soglia comunitaria. <br />
Inoltre, sempre ad avviso dell’Ordine, sarebbe in ogni caso patentemente viziata una gara, come quella in questione, disciplinata dal solo criterio del minore corrispettivo, del tutto prescindendo dalla capacità professionale dei partecipanti. <br />
Con il secondo motivo viene, poi, denunciata in via subordinata, e dunque nella non creduta ipotesi che non trovino in questa sede riconoscimento gli evocati principi generali di derivazione comunitaria, l’illegittimità degli atti impugnati, poiché questi non sarebbero comunque rispettosi delle disposizioni interne di settore, essendo stato prefissato quale esclusivo parametro di aggiudicazione il solo corrispettivo richiesto per la futura prestazione del tutto indipendentemente da ogni valutazione di ordine tecnico.<br />
Con analogo contenuto prospettico, ma solo con riferimento al D.P.G.P. del 1991, viene poi sviluppato anche il successivo motivo del primo ricorso.<br />
Con l’ultima censura viene rappresentato, infine, che, pur nel caso di applicazione della trattativa privata, il Comune non avrebbe potuto obliterare il requisito della serietà anche economica di ciascuna offerta con conseguente violazione del principio della libera concorrenza e con svilimento delle stesse professionalità poste a confronto.<br />
Resiste alle suddette argomentazioni il resistente Comune di Baselga di Pinè, che insiste sulla circostanza che, nella specie, si tratterebbe di un appalto sotto soglia per il quale la limitazione della cerchia dei professionisti da invitare, oltre a quelli residenti a Trento, troverebbe giustificazione nella ragionevole presunzione di una maggiore conoscenza del territorio e dunque dell’area per la quale sarebbe da redigere il previsto progetto.<br />
Detto ordine d’idee non è condiviso dal Collegio ed il primo ricorso deve essere conseguentemente accolto. <br />
Va osservato, preliminarmente, che gli evocati principi generali di derivazione comunitaria trovano applicazione anche nel territorio della Provincia autonoma, posto che, esprimendo parametri destinati a governare in funzione omogeneizzatrice gli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, essi debbono trapassare in questi ultimi senza che occorra alcuna mediazione interna (cfr. ex multis Corte Giustizia CE sez. 1° 11.1.2005 in C. 26 &#8211; 2003; Corte Giustizia CE 17.9.2002 in C. 513 &#8211; 99).<br />
Per conseguenza anche la procedura di trattativa privata prescelta dal Comune non avrebbe potuto prescindere dal necessario riferimento agli articoli 6 e 7 della L. n. 205 del 2000, con approdo dunque alla trattativa soltanto dopo un preventivo confronto concorrenziale di stampo pubblicistico fra quanti siano interessati a parteciparvi (cfr. Cass. SS.UU. 13.2.1988, n. 64, 5.2.1999, n. 24 e 20.11.2003, n. 17635; C.d.S. Sez. IV 15.2.2002, n. 934; Sez. V 10.3.2003, n. 1285; Sez. VI 2.3.2001, n. 1206)<br />
Per tale esclusiva via, non percorsa dal resistente Comune, avrebbero dunque ben potuto essere rispettati i richiamati principi generali di diritto comunitario (cfr. C.d.S. Sez. V 18.11.2004, n. 7554, 5.3.2002, n. 1303; T.A.R. Liguria II Sez. 12.11.2002, n. 1125, T.A.R. Campania Sez. 1° 20/1/2003 n. 5868; T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia 26.3.2004, n. 254; cfr. anche Corte Giustizia CE II Sez. ord.. 20.3.2001 in C. 59-2000 e Sez. VI 7.12.2000, in C. 324-1998).<br />
Le considerazioni che precedono consentono conclusivamente di affermare che l’aver limitato l’accesso alla gara esclusivamente a chi fosse in possesso della residenza nei Comuni Baselga di Pinè e pochi altri, tutti comunque nel perimetro della Provincia di Trento è circostanza illegittimamente limitativa e di carattere discriminatorio, che non può trovare ingresso nell’ordinamento nazionale.<br />
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo introdotto va richiamato l’art. 13, 4° comma del D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-40/Lg, che dispone solo che il confronto <i>de quo</i> si svolga sia sotto il profilo tecnico che quello economico per addivenire ad una scelta che sia la più vantaggiosa per l’Amministrazione, previa adeguata valutazione dunque sia del corrispettivo richiesto sia della componente tecnica della prestazione offerta. <br />
Nella specie il Comune di Baselga di Pinè avrebbe, pertanto, dovuto:<br />
a – dare una congrua pubblicità della gara con la pubblicazione di un bando “<i>aperto</i>” senza limitazione alcuna di carattere territoriale;<br />
b &#8211; procedere poi alla scelta fra coloro che avessero presentato domanda, alla stregua di un’offerta tecnico &#8211; economica riferita ad un corrispettivo prefissato a priori, individuando almeno 3 soggetti da ammettere poi al confronto diretto fra di loro;<br />
c – conferire, infine, l’incarico a seguito di una motivata valutazione al professionista che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. <br />
È evidente, perciò, l’applicazione della normativa provinciale non avrebbe pretermesso sotto alcun profilo i principi generali di diritto comunitario invocati dal ricorrente, per cui le deliberazioni della Giunta n. 90 del 16.9.2006 e n. 93 del 27.9.2006 sono patentemente illegittime e debbono essere annullate.<br />
Può dunque concludersi che tale affermazione  trova fondamento in una lettura della disciplina legislativa e regolamentare della Provincia autonoma orientata al rispetto dei richiamati principi, come sancito dalle leggi statali annuali di recepimento delle normative comunitarie, dallo stesso Statuto d’Autonomia del Trentino Alto Adige e dal novellato art. 117 della Costituzione, alla stregua dei quali anche la legislazione primaria delle Province autonome non può non uniformarsi al rispetto dei principi generali di diritto comunitario. <br />
Alla fondatezza del primo ricorso, per il quale può essere assorbita ogni ulteriore censura dedotta, consegue identica pronuncia per il secondo, con il quale sono stati dedotto motivi di natura derivata, restando anche per quest’ultimo assorbite le ulteriori questioni illustrate. <br />
Le spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, possono essere quantificate per i due ricorsi nella somma complessiva di € 8.275,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.), che è posta a esclusivo carico del Comune di Baselga di Pinè, potendo restare compensate tra le parti e l’arch. Sara Mattivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. <b>248/2006</b> e <b>63/2007</b>, previa riunione degli stessi, li <b>accoglie</b> e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Spese del giudizio a carico del soccombente Comune nei termini di cui in motivazione; compensate invece tra le parti e l’arch. S. Mattivi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella camere di consiglio del 21 giugno e 26 luglio 2007, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>dott. Francesco Mariuzzo	&#8211; Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	&#8211; Consigliere estensore <br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	&#8211; Consigliere </p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 8 novembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-11-2007-n-173/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11075</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11075/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11075/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11075</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe &#8211; Rel. Sandulli Società Coop. Orion (Avv.ti B. Becchi, L. grillo) c/ Azienda unità Sanitaria Locale Roma D (Avv.ti G. Di Gregorio, F. Ferrara); Mugnai S.p.A. (Avv.ti R. Izzo, P. e D. Vaiano) in tema di dichiarazioni di presa visione dei luoghi Contratti della P.A. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11075/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11075</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11075/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11075</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe   &#8211;  Rel. Sandulli<br /> Società Coop. Orion (Avv.ti B. Becchi, L. grillo) c/ Azienda unità Sanitaria Locale Roma D (Avv.ti G. Di Gregorio, F. Ferrara); Mugnai S.p.A. (Avv.ti R. Izzo, P. e D. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>in tema di dichiarazioni di presa visione dei luoghi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto –  Condizioni di partecipazione &#8211; Art. 71, comma 2, del dPR n. 554/1999 – Dichiarazione di presa visione dei luoghi – Presentazione di  documento attestante la presa visione dei luoghi di altra impresa – Equivalenza &#8211; Non sussiste &#8211; Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per adempiere all’obbligo di presa visione dei luoghi ex art. 71, comma 2, del dPR n. 554 del 1999, non è sufficiente la produzione di un documento con il quale si afferma di far propria la visita fatta da altra  ditta, quand’anche facente parte dello stesso raggruppamento con il quale si partecipa alla gara, poiché tale documento non  equivale alla delega preventiva all’effettuazione del sopralluogo da parte di una sola delle imprese raggruppate o raggruppande.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai seguenti magistrati:<br />
Dr. Mario Di Giuseppe	&#8211; Presidente <br />	<br />
Dr. Linda Sandulli	&#8211; Consigliere relatore<br />	<br />
Dr. Carlo Taglienti	&#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 2570 del 2007 proposto dalla</p>
<p><b>Società Coop. Orion</b> in proprio e quale componente dell’a.t.i. con la Siram spa, il Consorzio Nazionale Servizi e il Consorzio Cooperative Costruzioni, rappresentate e difese dagli avvocati Bruno Becchi e Loredana Grillo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato Vito Bellini in Roma, Via Orazio 3;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale Roma D</b>, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gloria Di Gregorio e Fabio Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso la sua sede legale in Roma Via Casal Bernocchi 73;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Mugnai S.p.A.</b> in proprio e quale capogruppo dell’ATI con Codigest spa e Maire Engineering spa, rappresentate e difese dagli avvocati Raffaele Izzo, Paolo e Diego Vaiano ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;</p>
<p align=center>
per l<b>’annullamento</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione del direttore generale dell’AUSL Roma D n. 78 del 31 gennaio 2007 concernente l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Mugnai dell’appalto “della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e impiantistico e servizi accessori da prestare alla predetta Azienda nel periodo 1.2.2007 – 31.1.2012 per un importo annuo di € 4.554.363,70 oltre IVA e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale n. 10 del 18 dicembre 2006; di tutti gli atti, anche non noti, relativi al subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta di ATI Mugnai, comprendendosi i verbali di gara n. 7 del 30 ottobre 2006, n. 8 del 30.11.2006, n. 9 dell’11.12.2006 e n. 11 del 21.12.2006 in parte qua, laddove non dispongono l’esclusione per l’anomalia dell’offerta di ATI Mugnai dalla procedura e per l’annullamento del contratto d’appalto allo stato non noto e per il risarcimento dei danni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 31 ottobre 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato e depositato la società Orion in proprio e quale capogruppo dell’ATI con le imprese Siram, CNS e CCC, meglio descritte in epigrafe, impugna, chiedendone l’annullamento la delibera di aggiudicazione definitiva dell’appalto della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico e servizi accessori dell’Azienda intimata.<br />
Deduce i seguenti motivi:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 del D.lg. n. 157 del 1995 e, per quanto occorrer possa, dell’articolo 89 del D.lg. n. 163 del 1996. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria e travisamento in relazione al carattere anomalo dell’offerta di ATI Mugnai che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione.<br />	<br />
2)	Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 del D. Lgs. 157 del 1995 e, per quanto occorrer possa, degli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. 163 del 2006 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste.<br />	<br />
Le giustificazioni fornite dalla controinteressata in sede di accertamento dell’anomalia della sua offerta sono l’esatta riproduzione delle indicazioni fornite in sede di offerta.<br />
<b>    In subordine relativamente alla subprocedura di verifica della congruità:<br />
3)	</b>Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 del D.lg. n. 157 del 1995 e, per quanto occorrer possa, dell’articolo 86 del D.lg. n. 163 del 2006. Violazione del punto VI. 3 lettera C) del bando di gara. Violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento erroneità dei presupposti.<br />	<br />
4)	Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 del D.lg. n. 157 del 1995 e, per quanto occorrer possa, dell’articolo 86 del D.lg. n. 163 del 2006. Violazione del punto VI. 3 lettera C) del bando di gara. Violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Con atto del 20 aprile 2007 la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente sviluppato gli argomenti e le tesi inizialmente proposte nel primo motivo di gravame e chiesto l’accesso a tutta l’offerta presentata dalla controinteressata e non soltanto a quella relativa alla parte tecnica come, invece, consentito dall’Azienda resistente.<br />
Con atto del 5 luglio 2007 la società ricorrente ha proposto altri motivi aggiunti (i secondi) con i quali ha dedotto, in relazione all’aggiudicazione in favore della controinteressata, l’illegittimità sopravvenuta per violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 comma 1, lettera b) del D.lg. n. 157 del 1995; violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere per manifesta illogicità e sviamento.<br />
Ha proposto in subordine, l’ulteriore censura di: eccesso di potere per illogicità manifesta – Violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle argomentazioni dell’impresa e dell’Ati ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Si sono costituite in giudizio la Mugnai spa e l’Ati di cui la stessa è capogruppo proponendo ricorso incidentale con il quale hanno eccepito l’illegittimità dell’ammissione alla procedura di gara delle ricorrenti per aver violato, le medesime, le disposizioni del disciplinare di gara e per aver prodotto una polizza cauzionale priva dei requisiti dell’imputabilità al raggruppamento, così come delineati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2005.<br />
Ad entrambi i motivi del ricorso incidentale ha replicato la ricorrente, chiedendone quindi la reiezione.<br />
All’udienza del 31 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Va esaminato, preliminarmente, il ricorso incidentale proposto dalla Mugnai Spa in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con Maire Engineering Spa e Codigest Spa.<br />
Ove, come nel caso in esame, con il ricorso incidentale, sia contestata la mancata esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente principale, l’eventuale fondatezza di questo può comportare la perdita della legittimazione ad agire proprio di tale ricorrente principale in quanto riducendosi il suo interesse a contrastare i risultati della gara, a interesse di mero fatto, si può pervenire ad una pronuncia che definisca il processo, in rito, per difetto di una delle condizioni dell&#8217;azione. Ciò comporta, evidentemente, la priorità logica dell&#8217;esame del ricorso incidentale (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 22 marzo 2007, n. 273 e TAR della Calabria, Reggio Calabria 22 marzo 2007 n. 249).<br />
Con il primo motivo di tale ricorso, la controinteressata lamenta la violazione delle disposizioni contenute nel punto V. 3 del bando di gara e nell’articolo 71, comma 2, del dPR n. 554 del 1999 riguardanti una delle condizioni per la partecipazione alla gara, costituita dal sopralluogo del sistema patrimoniale immobiliare dell’azienda resistente, da parte dell’impresa ricorrente e partecipante alla gara.<br />
A dimostrazione dell’inosservanza di tale condizione richiama, oltre alle disposizioni ora riferite, anche l’articolo 5 del disciplinare di gara, rubricato “assunzione di responsabilità dei concorrenti”, ove, a carico di ogni impresa partecipante all’appalto, si prevede l’obbligo di effettuare una visita tecnica dei due plessi sanitari facenti parte dell’AUSL Roma D (Ospedale Grassi di Ostia e CPO di Ostia), e costituenti la gran parte del patrimonio immobiliare dell’Azienda, con un incaricato di quest’ultima che è tenuto, poi, a rilasciare un’attestazione dell’avvenuto sopralluogo.<br />
Obbligo che nel caso di imprese in Raggruppamento temporaneo viene considerato soddisfatto da un sopralluogo svolto congiuntamente da tutte le imprese riunite in associazione, ovvero, effettuato dalle imprese del raggruppamento espressamente delegate dalle altre che non possono o vogliono parteciparvi.<br />
Le disposizioni enunciate prevedono, inoltre, a pena di esclusione, l’obbligo di inserimento dell’attestato di sopralluogo rilasciato dall’Azienda sanitaria, nella busta contenente la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.<br />
La ricorrente, secondo quanto risulta dal verbale della commissione del 13 settembre 2006, non avrebbe prodotto l’attestato di sopralluogo e non avrebbe nemmeno conferito delega a tale fine ad una delle imprese con le quali si è riunita in raggruppamento, ma avrebbe inteso soddisfare l’obbligo appena descritto rilasciando un attestato nel quale afferma di fare propria la visita effettuata da altra impresa del raggruppamento.<br />
Tale circostanza, oltre che dalla predetta commissione, sarebbe stata rilevata dal rappresentante della Mugnai in sede di svolgimento delle operazioni di gara, il quale avrebbe chiesto, espressamente, l’esclusione della ricorrente dalla procedura in itinere.<br />
Si sofferma su tale punto l’impresa Orion, per osservare che il carattere aperto della procedura di gara fa sì che il soggetto concorrente si riveli soltanto all’atto della presentazione dell’offerta, avvenuta, nella specie, il 9 agosto 2007.<br />
Premette che nel momento del sopralluogo, avvenuto il 20 luglio 2007, non essendo ancora intervenuta la definizione dell’a.t.i. alla quale ha aderito successivamente non vi era, da parte sua, la possibilità di conferire delega per il sopralluogo ad una delle altre imprese con le quali si sarebbe poi riunita in raggruppamento.<br />
Ritiene che la dichiarazione con la quale ha fatto proprio il sopralluogo effettuato dalle altre associate, presentata nella busta A contenente la documentazione della gara, debba far luogo della delega all’effettuazione del sopralluogo da rilasciarsi in favore delle altre associate atteso che alla data appena sopra indicata il rilascio di tale delega era per lei impossibile, per la ragione esposta.<br />
Richiama l’unica previsione disciplinante la comminatoria dell’esclusione, relativa alla mancata allegazione dell’attestato di visita dei luoghi, per osservare che la stessa non risulterebbe violata nella fattispecie che la riguarda, atteso che il documento attestante l’avvenuto sopralluogo svolto da un’altra impresa del raggruppamento – la Siram &#8211; sarebbe stato prodotto e che tale documento sarebbe stato inserito nel plico A contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.<br />
Ciò darebbe conto, a suo avviso, dell’avvenuta osservanza della disposizione e della legittimità della sua ammissione alla gara e, quindi, dell’infondatezza del ricorso incidentale.<br />
Gli argomenti dell’impresa Orion non sono condivisi dal Collegio.<br />
Come prima considerazione, il Collegio si sofferma sull’oggetto dell’appalto per cui è causa, che è costituito dalla “manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare e impiantistico e servizi accessori” dell’azienda resistente.<br />
Si tratta di un oggetto chiaro che offre una sicura chiave di lettura degli atti di gara.<br />
In particolare, per quello che qui rileva, lo stesso spiega il fondamento dell’articolo 5 del disciplinare di gara nel quale, dopo la precisazione che i concorrenti – con la presentazione dell’offerta – si assumono ogni responsabilità in ordine alla conoscenza del patrimonio immobiliare e impiantistico dell’Azienda, si precisa che le imprese concorrenti sono obbligate ad effettuare la visita tecnica dei due plessi sanitari più consistenti dell’Azienda.<br />
Spiega, inoltre, la previsione in base alla quale è prevista l’allegazione del documento attestante l’avvenuto sopralluogo e la comminatoria dell’esclusione nel caso della sua inosservanza e la precisazione, a proposito dei raggruppamenti di imprese, che: “In caso di RTI costituite o costituende il sopralluogo dovrà essere effettuato congiuntamente da tutte le ditte costituenti il raggruppamento ovvero da una sola ma solo su espressa delega da parte di quella o di quelle che non partecipano al sopralluogo.”<br />
Si pone in linea con le disposizioni descritte, infine, la norma contenuta nell’indicato disciplinare, ove dopo il punto 16 dell’articolo 7, si dispone che l’attestato di visita deve riguardare tutte le imprese raggruppate o raggruppande.<br />
La lettura congiunta di tutte queste disposizioni chiarisce che la stazione appaltante ha imposto a qualunque soggetto partecipante – singolo o raggruppato &#8211; di dare dimostrazione dell’avvenuta conoscenza dei luoghi (o più precisamente della maggior parte di essi, e cioè dell’ospedale Grassi e del CTO di Ostia) attraverso l’allegazione del documento previsto a tale scopo ed ha ammesso la possibilità della non effettuazione delle visita, esclusivamente nel caso di raggruppamenti, mediante la delega preventiva conferita da una delle imprese del raggruppamento ad altra, imponendo la forma scritta, accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentante dell’impresa delegante, come garanzia della sua provenienza.<br />
L’inosservanza della procedura descritta comporta la sanzione dell’esclusione dalla medesima senza che si possa ammettere, contrariamente all’assunto della ricorrente, che la produzione di un documento nel quale si afferma di far propria la visita fatta da altra o altre ditte di un determinato raggruppamento possa essere ritenuto equivalente alla delega all’effettuazione del sopralluogo da parte di una sola delle imprese raggruppate o raggruppande rilasciata, come prima precisato, in via preventiva, in quanto soltanto la seconda modalità è prevista dalle norme della procedura di gara.<br />
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza del giudice amministrativo, formatosi a proposito dell’inosservanza di clausole formali del bando contenenti la comminatoria dell’esclusione, si deve rilevare che:”In via generale, l&#8217;esclusione da una gara d&#8217;appalto per ragioni di carattere formale può essere disposta sulla base di inequivocabili precetti contenuti negli atti di gara (bando, lettera di invito): la precisa indicazione dell&#8217;adempimento formale richiesto e l&#8217;altrettanto precisa indicazione della sanzione comminata, cosicché, solo in mancanza di una sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, è illegittima l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa disposta dall&#8217;amministrazione appaltante, dovendo semmai questa disporre un&#8217;integrazione documentale al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 marzo 2007 , n. 2454).<br />
Ed ancora che “Una volta inserita una determinata clausola in un bando di gara, l&#8217;amministrazione non può esimersi dal rispettarla, dovendo garantire la par condicio di tutti i concorrenti: ne consegue che quando gli oneri di produzione documentale sono richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, è evidente che, una volta constatatane l&#8217;omissione, la Stazione appaltante non si può esimere dal trarne le conseguenze in punto di estromissione del soggetto cui esse sono addebitabili.” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12 febbraio 2007 , n. 224).<br />
Ciò basterebbe a ritenere illegittima l’ammissione alla gara de qua della ricorrente atteso che non avendo, tale impresa, osservato le modalità previste nel bando di gara a pena di esclusione, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa .<br />
Ma non soltanto il dato formale appena esposto depone in favore della conclusione appena espressa.<br />
Anche i profili sostanziali che sono sottesi alle disposizioni appena descritte e che ne spiegano il rigore, concorrono alla medesima conclusione.<br />
L’Amministrazione resistente nel dettare il reticolo di disposizioni prima esposte, riguardanti l’effettiva conoscenza dei luoghi oggetto dell’appalto, ha inteso, evidentemente, garantirsi la predisposizione di un’offerta seria da parte di qualunque soggetto imprenditoriale interessato sia se operante come singolo sia se operante riunito con altri, ritenendo che soltanto la conoscenza dell’effettiva entità dei lavori da eseguire deponga in favore di tale possibilità.<br />
Su un piano assolutamente generale si rileva che il tempo previsto per la valutazione dell’oggetto dell’appalto al fine della formulazione di un’offerta, remunerativa per l’impresa e affidabile per la stazione appaltante è pari, di regola, a 60 giorni e che l’ordinaria logica comune lascia pensare che tra tutte le attività da svolgere per la formulazione di un’offerta, in un appalto come quello di specie, la prima a dover essere condotta da parte di un’impresa che intende concorrere è proprio quella di prendere visione dei luoghi, perché solo a seguito del sopralluogo la stessa potrà essere nella condizione di formulare la sua proposta.<br />
Del resto, ciò è quanto si verifica nel settore privato nel caso in cui un’impresa debba formulare un’offerta, ad esempio per la ristrutturazione o per il rifacimento di un immobile vetusto.<br />
Anche in tale ipotesi, ancorché l’ambito nel quale ciascun operatore si muove sia connotato da rapporti di fiducia tra le possibili parti e non si rinvengano regole procedurali come quella della cui violazione oggi ci si duole, la prima attività posta in essere dall’impresa che ha interesse all’esecuzione dei lavori è proprio quella dello svolgimento di un sopralluogo essendo impensabile che la stessa possa formulare la sua offerta senza aver preventivamente preso conoscenza dei luoghi.<br />
Da tale premessa, valida in sé, deriva che un’offerta per la partecipazione ad una gara in tanto può essere ritenuta seria in quanto è espressione di una valutazione consapevole e piena da parte dell’imprenditore che la formula il quale non può che predisporla nel senso ora detto dopo aver conosciuto il suo impegno e valutato la sua possibile convenienza.<br />
Nel caso in esame se l’Orion aveva maturato la sua volontà di partecipare alla gara, ma non quella di raggrupparsi con altre imprese, la stessa era tenuta, come impresa singola, a svolgere il sopralluogo richiesto a prescindere da ogni successiva volontà di raggrupparsi con qualunque delle altre imprese interessate alla partecipazione alla gara.<br />
E se tale volontà è maturata dopo la data del 20 luglio 2007, di effettuazione del sopralluogo da parte della Siram, la stessa avrebbe potuto (dovuto) prendere visione di essi successivamente a tale data, naturalmente entro la scadenza per la partecipazione alla procedura, vale a dire il 9 agosto 2007.<br />
Soltanto nell’ipotesi in cui il 20 luglio 2007 fosse l’unica data concessa dalla stazione appaltante per l’effettuazione del sopralluogo si potrebbe dubitare della ragionevolezza della regola applicabile e applicata nel caso de quo.<br />
Ma tale circostanza non è nemmeno accennata dalla ricorrente sicché deve dedursi che dal 20 luglio al 9 agosto (data ultima di presentazione dell’offerta) vi fosse lo spazio sufficiente per chiedere la fissazione di un altra data per la visita degli immobili oggetto dell’appalto.<br />
La natura dell’appalto per cui è causa e la presa visione degli immobili da gestire e mantenere, anche in ragione delle argomentazioni svolte, costituiva, pertanto, oltre ad un onere formale sanzionato dall’esclusione dalla procedura, un sintomo della serietà dell’offerta sicché a prescindere dal momento nel quale è maturata la convinzione di riunirsi in a.t.i. che sarebbe intervenuta, secondo quanto si sostiene, successivamente al 20 luglio 2007, l’impresa Orion avrebbe potuto e dovuto svolgere il sopralluogo previsto.<br />
Né può sostenersi, come invece propone la Orion, che vi sia equivalenza tra la delega al sopralluogo conferita, preventivamente, da un’impresa che ha già maturato la volontà di raggrupparsi in a.t.i. con quella a cui conferisce la delega e il documento con il quale si fa propria l’attività di visita fatta da un’altra impresa con la quale si decide di riunirsi in associazione dopo la visita dei luoghi da parte di questa e alla vigilia della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.<br />
Nel primo caso la volontà di raggrupparsi in a.t.i. con altri soggetti imprenditoriali e il vincolo che astringe le società interessate che, evidentemente, hanno già condotto una valutazione economica interna al futuro raggruppamento, oltre a rispondere a quanto richiesto formalmente dalla stazione appaltante non nega la serietà dell’offerta; nel secondo caso, invece, oltre alla violazione della regola formale può sospettarsi, anche, della serietà dell’offerta la quale, sconosciuto l’oggetto dell’appaltio, potrebbe essere intervenuta, essenzialmente, al solo scopo di accaparrarsi il contratto. <br />
Ne consegue che la partecipazione della ricorrente alla procedura per cui è causa non corrispondendo alla lettera del bando di gara e del disciplinare per tutte le argomentazioni svolte avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per cui è causa.<br />
Il ricorso incidentale, in ragione della fondatezza del primo motivo deve essere accolto con assorbimento degli altri due motivi. Conseguentemente, non potendo la ricorrente partecipare alla gara in quanto avrebbe dovuto essere esclusa, la stessa risulta priva di interesse alla impugnazione degli atti della procedura, priva pertanto dell’interesse ad agire con la conseguenza che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. <br />
Le spese di giudizio, in ragione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
Accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Mugnai S.p.A. in proprio e quale capogruppo dell’ATI con Codigest spa e Maire Engineering spa meglio specificato in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento di ammissione della ricorrente Orion, alla gara dell’appalto “della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare e impiantistico e servizi accessori da prestare alla predetta Azienda nel periodo 1.2.2007 – 31.1.2012; dichiara, conseguentemente inammissibile il ricorso principale per tutte le argomentazioni svolte in motivazione.<br />
Compensa le spese di lite. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2007 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-8-11-2007-n-11075/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2007 n.11075</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-703/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.703</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza comunale che revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande ad un titolare segnalato alla Guardia di Finanza per gioco di azzardo insieme ad altri familiari. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 585 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-703/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-703/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza comunale che revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande ad un titolare segnalato alla Guardia di Finanza per gioco di azzardo insieme ad altri familiari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11530/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 585</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO </b></p>
<p align=center><b>2 SEZIONE  T.A.R.  CALABRIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 703/2007<br />Registro Generale:998/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO Presidente<br />PIERINA BIANCOFIORE Cons., relatore<br />
ROBERTA CICCHESE Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 08 Novembre 2007<br />
Visto il ricorso 998/2007  proposto da:<br />
<b>NIGLIA MARIA CATERINA </b><br />
rappresentato e difeso da:ASSISI ALDOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA N. PIZI N.1pressoRODINO&#8217; MAURIZIO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BRIATICO</b><br />
<b>RESPONSABILE SERVIZIO COMMERCIO DEL COMUNE DI BRIATICO  </b><br />
<b>PREFETTO DI VIBO VALENTIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ con domicilio eletto in CATANZAROVIA G.DA FIOREpresso la sua sede;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa sospensiva dell’ordinanza prot.5642 R.O. n.27 del 24.8.2007, con la quale il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Briatico ha revocato la licenza n.122/07 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “B”.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PREFETTO DI VIBO VALENTIA<br />
Udito il relatore Cons. PIERINA BIANCOFIORE  e udit i altresì gli avvocati come da verbale di udienza;</p>
<p>Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus  dal momento che parte ricorrente nulla rileva in ordine alla circostanza che ella stessa è stata segnalata alla Guardia di Finanza per gioco di azzardo e che sia il fratello che il figlio di quest’ultimo (al quale la licenza è stata revocata nel 2004) presentano precedenti penali per reati connessi al gioco d’azzardo; rilevato che, in particolare, il nipote della ricorrente (Sig. NIGLIA Gregorio) al quale, appunto, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande è stata revocata risulta ancora lavorare all’interno del locale, come si evince dalla nota della Prefettura di Vibo Valentia a prot. n. 200/07/Area del 24 maggio 2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge  l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Spese al definitivo (Ric. n.  998/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Catanzaro, lì  8 novembre 2007</p>
<p>IL GIUDICE EST.<br />IL PRESIDENTE<br />   f.to P.Biancofiore<br /> f.to G.Romano</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
f.to B.Ionadi</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />Il______8 novembre 2007_______.<br />
                                                         Il Collaboratore di Cancelleria<br />
f.to B.Ionadi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-703/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1491 &#160; REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 5139/2007 Registro Generale: 8227/2007 nelle persone dei Signori: ITALO RIGGIO Presidente GIULIA FERRARI Cons. STEFANO FANTINI Cons., relatore ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1491</a></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA </b></p>
<p align="center"><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5139/2007<br />
Registro Generale: 8227/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />
GIULIA FERRARI Cons.<br />
STEFANO FANTINI Cons., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Novembre 2007</p>
<p>Visto il ricorso 8227/2007 proposto da:<br />
<b>ANPAC ASSOCIAZIONE NAZIONALE PILOTI AVIAZIONE COMMERCIALE</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
LUPO AVV. MARCO &#8211; TIRIBOCCHI AVV. SIMONE<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA LUCA GAURICO, 257<br />
presso LUPO AVV. MARCO</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE &#8211; ENAC</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della circolare ENAC OPV-20, Serie Operazioni Volo, emessa in data 16 luglio 2007, approvata dal Direttore Generale dell’Ente e pubblicata successivamente sul sito web dell’ENAC, con oggetto “Applicazione del Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante – Parte I – Trasporto Pubblico Velivoli”;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE &#8211; ENAC<br />
Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, per quanto emerge da una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso, anche a prescindere dalla configurabilità del requisito dell’attualità del pregiudizio grave ed irreparabile, non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, non evidenziandosi un’effettiva difformità tra la circolare ENAC OPV-20 ed il regolamento ENAC-FTL, neppure con riguardo al punto 4.13, concernente il “posto di riposo per i membri di equipaggio”, in quanto, seppure la circolare prevede l’utilizzo di poltrone con reclinabilità superiore al 45%, al contempo consente all’operatore di richiedere “di valutare l’accettabilità di soluzioni equivalenti”;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 08 novembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Stefano FANTINI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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