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	<title>8/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/11/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.1987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-11-2005-n-1987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-11-2005-n-1987/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.1987</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore A.S.L. n.10 di Palmi (avv. L. Pugliese) c. Laboratorio Analisi Cliniche Caruso s.n.c. (avv. G. Tuscano) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di crediti vantati dai soggetti c.d. accreditati che erogano servizi sanitari 1. Servizi pubblici – Competenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-11-2005-n-1987/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.1987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-11-2005-n-1987/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.1987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore<br /> A.S.L. n.10 di Palmi (avv. L. Pugliese) c. Laboratorio Analisi Cliniche Caruso s.n.c. (avv. G. Tuscano)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di crediti vantati dai soggetti c.d. accreditati che erogano servizi sanitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Competenza e giurisdizione – Servizi sanitari – Soggetti accreditati – Crediti – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Estinzione parziale e/o l&#8217;inesistenza parziale dell&#8217;obbligazione – Accertamento – Effetti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di crediti vantati dai soggetti c.d. accreditati che erogano servizi sanitari, nonostante la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.33, d.lg. 31 marzo 1998 n.80.</p>
<p>2. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogniqualvolta venga accertata l&#8217;estinzione parziale e/o l&#8217;inesistenza parziale dell&#8217;obbligazione, si rende necessario, per effetto dell&#8217;art. 653 comma 2, c.p.c., disporre la revoca integrale del decreto opposto e pronunziare sentenza di condanna dell&#8217;opponente al pagamento residuo del credito originario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
#NOME?	          Presidente<br />
#NOME?<br />
&#8211; CATERINA     CRISCENTI                Primo Referendario, rel.  est.    ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sull’opposizione proposta</p>
<p>dall’<b>ASL n. 10 di Palmi</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi PUGLIESE ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Affari Legali dell’ASL 11 in Reggio Calabria, alla Via S. Anna 2° Tr. Pal. Tibi</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Laboratorio Analisi Cliniche Caruso snc</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppina TUSCANO ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea (studio Carbone)<br />
AVVERSO<br />
il decreto ingiuntivo n. 360 del 24 maggio 2002, emesso dal giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale ai sensi dell’art. 8 l.n. 205/2000 sul ricorso n. 880/02 R.G..</p>
<p>Visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla Laboratorio Analisi Cliniche Caruso Snc;<br />
Visto il decreto ingiuntivo n. 360 del 24 maggio 2002;<br />
Vista l’opposizione proposta dall’ASL n.10 di Palmi;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Caterina CRISCENTI per la pubblica udienza del 12 ottobre 2005, ed ivi uditi i procuratori come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20 maggio 2002 il Laboratorio Analisi Cliniche Caruso Snc,  premesso che l’ASL di Palmi aveva pagato solo il 70% delle competenze spettanti per i mesi di Luglio ed Agosto 2001, ha chiesto il pagamento del residuo 30%, pari ad € 29.069,97, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.<br />
Il Presidente del Tribunale, in data 24 maggio 2002, ha adottato, sulla base della documentazione prodotta, il decreto ingiuntivo n. 360, che l’istante ha provveduto a notificare all’azienda sanitaria debitrice in data 03 giugno 2002.<br />
Con atto notificato il 20 giugno 2002 l’ASL n. 10 di Palmi ha proposto opposizione, deducendo che la liquidazione del restante 30%  era ancorato al meccanismo di abbattimento previsto dalla delib. G.R. n. 512/01 e poiché la  Regione non aveva ancora provveduto a definire il meccanismo di abbattimento, il relativo credito non presentava i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.<br />
Si costituiva il creditore opposto, il quale poi con memoria del 16 settembre 2005 rappresentava che l’ASL di Palmi, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, aveva pagato, in base alla delibera del Commissario Straordinario n. 116 del 26 novembre 2002, la somma ingiunta, senza tuttavia corrispondere gli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo e le spese della procedura così come liquidate nel decreto ingiuntivo.<br />
Insisteva, dunque, per gli interessi legali dalla maturazione del credito (16 settembre 2001) sino all’effettivo soddisfo (2 gennaio 2003) e per la corresponsione delle spese.<br />
 Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve in via preliminare affrontarsi d’ufficio la questione della giurisdizione, stante la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 33 D.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7 l.n. 205/00, da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204.<br />
Il Collegio ritiene che la controversia in esame rientri pur sempre nella giurisidizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Tribunale aderisce, infatti, all’orientamento, sia pure allo stato minoritario, che ritiene comunque sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di crediti vantati dai soggetti c.d. accreditati che erogano servizi sanitari, nonostante la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33 D.lgs. n. 80/98.<br />
Come già argomentato in precedenti pronunce (vd. sent. n. 141 del 22 febbraio 2005), poiché la  regolamentazione del rapporto, che consente all&#8217;accreditato di erogare prestazioni &#8220;a carico&#8221; del servizio sanitario nazionale solo previa pattuizione di appositi &#8220;accordi contrattuali&#8221;, che definiscono &#8220;programmi di attività&#8221;, con indicazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogabili”, assume il chiaro connotato di un accordo sostitutivo di un atto autoritativo previsto espressamente dalla legge, viene in rilievo l’art. 11 l.n. 241/90, che conferisce al G.A. la giurisdizione (esclusiva, secondo quanto confermato dalla stessa sentenza della Corte n. 204/2004) in materia di formazione, conclusione ed anche esecuzione degli accordi, senza eccettuazione alcuna per le pretese patrimoniali (in termini Tar Catania, 13 maggio 2005 n. 812).</p>
<p>2. Ciò premesso il Tribunale, preso atto dell’intervenuto pagamento della sorte capitale successivamente all’adozione del decreto ingiuntivo, ritiene che non possa – così come richiesto in memoria – confermarsi il decreto opposto, ma al contrario se ne debba disporre la revoca.<br />
Ha sul punto affermato la Cassazione che &#8220;nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall&#8217;opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l&#8217;atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l&#8217;eventuale posteriorità dell&#8217;accertato fatto estintivo al momento dell&#8217;emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all&#8217;originario decreto ingiuntivo (Cass. civ., S.U., 7 luglio 1993, n. 7448; Cass. civ., III, 10 ottobre 2003 n. 15186).<br />
Anche la giurisprudenza amministrativa, adeguandosi al predetto orientamento, ha già avuto occasione di affermare che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogniqualvolta venga accertata l&#8217;estinzione parziale e/o l&#8217;inesistenza parziale dell&#8217;obbligazione, si rende necessario, per effetto dell&#8217;art. 653 comma 2 c.p.c., disporre la revoca integrale del decreto opposto e pronunziare sentenza di condanna dell&#8217;opponente al pagamento residuo del credito originario (Tar Lecce, III, 26 novembre 2004 n. 8288; Tar Catania, II, 15 aprile 2004 n. 958; Tar Palermo, II, 22 luglio 2002 n. 1986).</p>
<p> 3. Residua, pertanto, la questione riguardante gli interessi legali.<br />
In merito si ritiene che essi siano dovuti, ma non con la decorrenza richiesta. In base alla delibera G.R. n. 512 dell’11 giugno 2001 la remunerazione sarebbe avvenuta a consuntivo, previa liquidazione di un acconto mensile nella misura pari al 70% della produzione accertata.<br />
Il residuo 30% qui preteso era, dunque, erogabile a consuntivo, ed attraverso la mediazione costitutiva di provvedimenti della Regione e dell’ASL, e non, invece, immediatamente esigibile alla scadenza del 15° giorno successivo del mese di riferimento (in termini Tar Catanzaro, I, 18 dicembre 2003 n. 3549).<br />
Su questo specifico profilo di opposizione la società ricorrente non controdeduce, se non richiamandosi alle richieste ricorsuali, né la citata deliberazione regionale risulta impugnata, restando dunque assistita dal regime proprio di efficacia degli atti amministrativi.<br />
Ne consegue che gli interessi legali andranno corrisposti dalla notifica del decreto ingiuntivo (3 giugno 2002), cui è conseguita la costituzione in mora dell’Azienda, sino al soddisfo (2 gennaio 2003) e computati sull’importo riconosciuto di £ 28.963,95 (vd. nota del Dirigente D.S.T. dell’ASL n. 10 del 4 giugno 2002 e relativi allegati) o, in ogni caso, sulla maggiore o minore somma effettivamente corrisposta per i mesi in questione (la cui entità non è possibile desumere dall’estratto conto prodotto dalla ricorrente, che alla voce avere riporta un importo verosimilmente cumulativo di varie altre spettanze).</p>
<p>4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo anche conto dell’esito complessivo della lite e della serialità del ricorso, vanno poste a carico della soccombente ASL e distratte a favore del procuratore, che ha reso la dichiarazione di rito</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione come in epigrafe indicato, lo accoglie in parte e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 360/02;<br />
condanna l’ASL n. 10 di Palmi al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali sul saldo delle prestazioni rese nei mesi di luglio e agosto 2001, nella misura specificata in motivazione;<br />
condanna altresì l’ASL n. 10 di Palmi a rimborsare alla ricorrente le spese della lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00, da distrarsi a favore del procuratore Avv. Giuseppina TUSCANO.</p>
<p>        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-8-11-2005-n-1987/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.1987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6202</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Caringella Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (Avvocatura Generale dello Stato) c/ Selis marittimo S.p.a. ed altri (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande) in tema di bilancio per le imprese elettriche minori dedite alla produzione e distribuzione di energia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Caringella<br /> Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (Avvocatura Generale dello Stato) c/ Selis marittimo S.p.a. ed altri (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande)</span></p>
<hr />
<p>in tema di bilancio per le imprese elettriche minori dedite alla produzione e distribuzione di energia elettrica a prezzi &#8220;amministrati&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Servizi pubblici – Somministrazione di energia elettrica – Imprese elettriche “minori” – Integrazione tariffaria -Versamento del capitale sottoscritto e aumenti di capitale.</p>
<p>2- Servizi pubblici – Somministrazione di energia elettrica – Imprese elettriche “minori” – Disconoscimento della voce di bilancio “ammortamenti anticipati” – Illegittimo.</p>
<p>3- Servizi pubblici – Somministrazione di energia elettrica – Imprese elettriche “minori” – Integrazione tariffaria – Individuazione patrimonio netto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Il mero versamento del capitale sottoscritto non potenzia la dotazione dei mezzi strumentali necessario ai fini del riconoscimento relativo in sede di integrazione tariffaria. Inoltre è legittimo il disconoscimento degli aumenti di capitale derivanti da operazioni di finanza straordinaria.</p>
<p>2- Il disconoscimento di “ammortamenti anticipati” risultanti dai bilanci annuali è illegittimo per il carattere predeterminato, obiettivo e razionale dei parametri di riconoscimento dei costi svantaggiati. Ne conseguirebbe, poi, uno sconvolgimento dell’equilibrio organizzativo e finanziario nell’ambito del quale si erano mosse le imprese interessate dalle integrazioni tariffarie.</p>
<p>3- Tra le poste del patrimonio netto da prendere in considerazione occorre computare gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote di integrazione relative all’anno precedente a quello di riferimento; utile da considerare sia ai fini della fissazione della relativa aliquota annuale, sia allo scopo della definizione del patrimonio netto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7796/2004 proposto</p>
<p>dall’<b>AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS e dalla CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO</b> rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SELIS MARETTIMO SPA, SELIS LINOSA SPA, SELIS LAMPEDUSA SPA, SMEDE PANTELLERIA SPA</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca e Roberto Colagrande con domicilio eletto in Roma via G. Paisiello n. 55, presso lo studio del primo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Milano Sez. IV n. 2416/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle società intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2005 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l’avv. dello Stato Giacobbe e l’avv. Colagrande;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Le società ricorrenti in prime cure  sono imprese elettriche minori dedite alla  produzione – presso propri impianti – di energia elettrica ed alla successiva distribuzione della medesima a prezzi “amministrati” autoritativamente fissati dall’Autorità Amministrativa in misura inferiore ai costi di esercizio e, in ragione di ciò, comportanti, a favore delle dette imprese, la erogazione di integrazioni economiche a carico di un apposito Fondo di compensazione per l’unificazione delle tariffe elettriche gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (C.C.S.E.).<br />
In ordine alle integrazioni tariffarie dovute alle imprese elettriche minori per gli anni 1991 e seguenti intervenne, dapprima, il Decreto del Ministro dell’Industria in data 19.11.1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.1.1997, il quale atto venne – poi- parzialmente annullato con sentenza 14.4.1998 n. 841 del T.A.R. Lazio – Sez III ter .<br />
Intervenne quindi  la deliberazione 12.5.1998 n.48 della neo – istituita Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G. ), alla quale nel frattempo erano stati conferiti i poteri in subiecta materia. Tale provvedimento, emesso in totale rinnovazione del contenuto del menzionato D.M. del 1996, rideterminò l’aliquota definitiva tariffaria per l’anno 1991 nella stessa misura di quella fissata con D.M. in discorso e determinò in misure più basse le aliquote tariffarie definitive per gli anni dal 1992 al 1995; inoltre,stabilì che per gli anni 1996 e seguenti la Cassa Conguaglio avrebbe corrisposto alle imprese elettriche minori, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’integrazione tariffaria calcolata sulla base dell’ultima aliquota definitiva approvata (quella per il 1995).<br />
Detta deliberazione n. 48/1998 dell’A.E.E.G. venne impugnata dalle società in questione  davanti al  T.A.R. Lombardia, il quale con sentenza n. 590/2000 della Sezione II, l’annullò nella parte in cui negava, nei riguardi delle imprese elettriche interessate, il riconoscimento di una componente di utile aggiuntiva rispetto al “ripiano delle perdite di bilancio derivante dalla produzione di energia a costi svantaggiati”.<br />
Al fine di addivenire ad una nuova determinazione della suddetta integrazione tariffaria alle singole aziende elettriche minori in dichiarata esecuzione della citata sentenza n. 590/2000 del Tribunale lombardo, l’A.E.E.G. adottò allora –in prima battuta – la deliberazione 26.7.2000 n. 132 con la quale – in sostanza – dispose:<br />
a) che si addivenisse alla remunerazione del patrimonio netto delle aziende stesse secondo un tasso ricavabile con l’utilizzazione di una apposita formula stabilita da essa Autorità (alla stregua del metodo del Capital Asset Pricing Model – CAPM &#8211; praticato nei mercati finanziari;<br />
b) che la C.C.S.E. rinnovasse le istruttorie propedeutiche alla formulazione delle proposte di integrazione tariffaria per gli anni 1991 e seguenti.<br />
Inoltre, l’A.E.E.G., per il tramite della nota 30.5.2001 n. 1033 della C.C.S.E., invitò alcune aziende elettriche minori – fra le quali le  società di che trattasi – ad operare una ricostruzione, a far tempo dal 1991, della voce di bilancio “ammortamento anticipato….sostituendo gli importi risultanti in bilancio con quelli che ne sarebbero derivati se si fosse scelto, per gli stessi cespiti, di operare l’ammortamento ordinario”.<br />
Successivamente, con nota 22.3.2002, la C.C.S.E. trasmise all’A.E.E.G. le proposte di integrazione tariffaria che concernevano le istanti imprese elettriche e che erano state corrette con l’esclusione degli importi degli “ammortamenti anticipati” riportati nei singoli bilanci annuali di tali imprese.<br />
Con nota del 26 aprile 2002, il Direttore dell’Area Elettricità dell’Autorità formulava alla C.C.S.E. alcune richieste di approfondimento in merito alle proposte per la determinazione delle integrazioni tariffarie delle ricorrenti.<br />
In particolare, alla C.C.S.E. venivano richiesti i seguenti approfondimenti istruttori:<br />
&#8211; la rideterminazione della base sulla quale calcolare la remunerazione del patrimonio netto, escludendo dal computo le variazioni  patrimoniali che fossero riconducibili ad operazioni finanziarie di carattere straordinario che non avessero comportato app<br />
&#8211; la verifica della congruità dei costi addebitati all’impresa beneficiaria delle integrazioni da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà. Relativamente a quest’ultimo approfondimento, gli Uffici dell’Autorità indicavano come possibile metodo l’a<br />
Con nota dell’11 luglio 2002, la C.C.S.E. forniva gli esiti delle verifiche sulla congruità dei costi addebitati alle imprese beneficiarie di integrazione da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà.In particolare, la C.C.S.E.  verificava la congruità dei costi unitari dei servizi di trasporto e manutenzione prestati alle società ammesse alle integrazioni tariffarie da imprese riconducibili alla stessa proprietà, comparandoli con quelli sostenuti da altre imprese elettriche minori cui tali servizi venivano prestati da soggetti estranei alla proprietà.<br />
Con nota del 15 aprile 2003, la C.C.S.E. infine completava le attività conseguenti alla richiesta dell’Autorità e trasmetteva una nuova proposta relativa alle integrazioni tariffarie relative al periodo 1991-1998 per altre imprese elettriche minori, nel novero delle quali erano ricomprese anche le odierne ricorrenti.<br />
Infine, l’A.E.E.G. adottava la deliberazione 12.6.2003 n. 63 avente ad oggetto la “determinazione delle aliquote per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico dell’integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all’Enel”, tra le quali le istanti società.<br />
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso avverso la citata  deliberazione n. 63/2003. Segnatamente, con la sentenza gravata il Tribunale ha ritenuto meritevoli di positiva considerazione le censure con le quali le parti ricorrenti avevano stigmatizzato:<br />
a) il disconoscimento, per gli anni in considerazione, dell’effettivo capitale sociale di ognuna di esse imprese, segnatamente in riferimento all’omessa considerazione dell’aumento del capitale intervenuto nel 1990;<br />
b) il mancato computo, per i detti anni ( dal 1991 al 1998 ), degli importi della voce “ammortamenti anticipati” presente nei singoli bilanci sociali;<br />
c) la circostanza che  all’utile accertato per ciascuno anno dal 1991 in poi fosse stata data rilevanza soltanto per la fissazione dell’aliquota dell’integrazione tariffaria del singolo anno relativamente al quale esso è stato riscontrato prodotto, e non anche per l’individuazione del patrimonio netto dell’anno successivo; cosa  che, peraltro, non è stata fatta per quanto attiene alle componenti negative del reddito accertate per ciascuno dei detti anni IN <br />
L’Autorità e la Cassa Conguaglio  appellano contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum.<br />
Resistono le società ricorrenti in primo grado.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 14 giugno 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2. Con il primo motivo di appello l’Autorità contesta il capo della sentenza con il quale  i Primi Giudici  hanno ritenuto fondata la censura con la quale le società oggi appellate avevano dedotto che gli atti impugnati non avrebbero tenuto conto, ai fini della fissazione delle integrazioni tariffarie in questione, del  capitale sociale delle singole ricorrenti imprese elettriche iscritto nei relativi bilanci annuali, bensì della porzione di esso antecedente al suo aumento deliberato, sottoscritto ed eseguito nel corso del 1990.  <br />
Il Tribunale, al fine di vincere l’argomento sostenuto dall’Autorità secondo cui l’aumento di capitale deliberato da ciascuna delle ricorrenti società durante il 1990 non avrebbe  comportato “apporto di mezzi ulteriori”per le società stesse, ha messo in rilievo come  nei casi concreti –il detto aumento di capitale fosse stato debitamente sottoscritto ed eseguito da altri soggetti (anche persone giuridiche diverse dalle ricorrenti società) ed avesse realmente innalzato l’importo del detto “capitale sociale”, il quale – come noto – è un elemento fondamentale delle società di capitali che è posto a garanzia dei creditori sociali e va indefettibilmente iscritto nei bilanci annuali di tali enti per l’importo realmente esistente e versato. Il Primo Giudice ha poi osservato che  la determinazione de qua, in quanto traducentesi in una innovativa prescrizione di rilevanza di una sola parte del “capitale sociale“, e cioè della parte di esso che esisteva prima dello “aumento” del 1990, è viziata sotto i profili della violazione della precitata deliberazione 132/2000 dell’A.E.E.G. e della contraddittorietà con tale provvedimento, posto che  quest’ultimo, per la fissazione delle integrazioni tariffarie in questione, dava giuridica rilevanza all’integrale patrimonio netto proprio delle società elettriche minori per i singoli anni in considerazione. <br />
Il Collegio reputa fondati i motivi di appello svolti dall’Autorità avverso detto capo della sentenza gravata.<br />
Reputa infatti la Sezione che il principio della congrua remunerazione del patrimonio netto sancito dalla rammentata delibera 132/2000 debba essere letto in coerenza con le finali istituzionali della regolazione, date, alla luce dell’articolo 1  della legge n. 481/2005, dall’assicurazione del conseguimento  di obiettivi di efficienza del servizio che  passano, nella logica della tutela del consumatore finale, attraverso l’adozione di misure di contenimento degli oneri..<br />
L’interpretazione teleologica e sistematica del principi di remunerazione del patrimonio osta allora ad un’accezione  formalistica che imponga la valorizzazione di incrementi meramente finanziari che non si sostanzino in effettivi apporti  di mezzi d’impresa capaci di assicurare gli obiettivi di efficienza gestionale e di  miglioramento della qualità del sevizio legislativamente cristallizzati. Ne deriva che il riconoscimento della remunerazione del patrimonio non può tradursi in una indiscriminata remunerazione di esiti di operazioni sul capitale che non  si riverberino in effettivi incrementi dei mezzi strumentali allo svolgimento dell’attività nel settore elettrico. Una diversa operazione ermeneutica porterebbe all’irrazionale risultato di incentivare operazioni straordinarie sul capitale che non abbiano altra giustificazione diversa dalla creazione artificiosa del presupposto patrimoniale per godere del beneficio dell’integrazione tariffaria correlata, con una soluzione a tutta prima incompatibile con le  finalità legislativa di incentivare e premiare modalità gestionali efficienti capaciti di ridurre gli oneri di produzione  a vantaggio dei consumatori finali.<br />
In questa prospettiva risulta chiaro che il mero versamento del capitale sottoscritto, pur costituendo una garanzia a favore dei terzi, non si sostanzia nel potenziamento della dotazione dei mezzi strumentali necessario ai fini del riconoscimento relativo in sede di integrazione tariffaria. Di qui la legittimità, in linea di principio, del disconoscimento di detti aumenti di capitale derivanti da operazioni di finanza straordinaria con riferito sia all’anno in cui sono stai effettuati che agli anni successivi.<br />
Sul piano probatorio va soggiunto che a  fronte dei documenti predisposti dall’organo istruttore (la CCSE) in sede di verifica della consistenza del patrimonio da valutare ai fini dell’integrazione tariffaria, il principio di vicinanza della prova impone alle società interessate, anche in sede di riesercizio del potere, la dimostrazione del carattere non meramente finanziario  dell’aumento di capitale, ossia della sua utilizzazione, nell’anno iniziale o in quelli successivi, ai fini dell’effettivo incremento dei mezzi d’impresa.</p>
<p>3. E’ invece infondato il motivo di appello con cui l’Autorità contesta il capo della sentenza che  ha annullato gli atti de quibus nella parte in cui, in sede di fissazione delle  integrazioni tariffarie, è stata esclusa la rilevanza degli  “ammortamenti anticipati” risultanti dai bilanci annuali delle ricorrenti società e precedentemente valutati allo scopo.<br />
Osserva la  Sezione che il disconoscimento di ammortamenti è supportato, nell’iter logico che sostiene il provvedimento amministrativo gravato in prime cure, dal rilievo  secondo cui la considerazione dei medesimi avrebbe comportato una doppia remunerazione del capitale investito dalle ricorrenti imprese nella produzione di energia elettrica.<br />
Ebbene, la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni resa su cause analoghe (cfr. Cons. St., VI, nn. 399/2004, 416/2004 e 973/2004), con le quali, facendosi salva la possibilità di una diversa soluzione a regime, sa si è concluso per l’illegittimità del disconoscimento degli ammortamenti anticipati in sede di ridefinizione, ”ora per allora, e in esecuzione di giudicati (seppur non rilevanti rispetto alla specifica questione dell’ammortamento anticipato), vantaggiosi per le imprese minori”.<br />
Segnatamente nella decisione 416 del 7 febbraio 2004 la Sezione ha testualmente  osservato:  <br />
“Deve ritenersi fondata la censura che lamenta un sostanziale difetto di ragionevolezza ed una violazione del giusto procedimento nell’azione amministrativa posta in essere successivamente alla sentenza.<br />
Infatti proprio perché il sistema tariffario è improntato alla necessità di garantire criteri predefiniti non si può arrivare &#8211; nella rinnovazione dell’istruttoria, avvenuta a distanza di anni dal momento legalmente previsto (sia pure con termine ordinatorio), dopo un contenzioso essenzialmente imperniato sul mancato riconoscimento, nell’ambito dell’integrazione tariffaria, di un’autonoma componente di utile di impresa, oltre il ripiano delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia a costi svantaggiati &#8211; a rimettere in discussione, retroattivamente, i criteri già in precedenza predeterminati e mai rivisti o discussi – come necessariamente correlati ad un sistema di remunerazione che escludeva l’utile d’impresa &#8211; nel corso dei numerosi giudizi svoltisi innanzi al Tar del Lazio ed al Tar per la Lombardia.<br />
In sostanza i criteri utilizzati in sede di istruttoria dalla Cassa Conguaglio nel procedimento conclusosi con l’adozione della delibera n. 48/1998 non sono stati oggetto di contestazione e sono stati anzi considerati dalle imprese, che vi hanno fatto legittimo affidamento nell’auspicato riconoscimento di una componente autonoma di utile.<br />
In questa chiave si è mossa la Cassa Conguaglio per il settore elettrico che, nella relazione sulla ripetizione delle istruttorie per la determinazione dell’integrazione tariffaria definitiva per gli anni dal 1991 al 1997 in applicazione della deliberazione dell’Autorità n. 132/2000 ha rilevato che “restando fermi i criteri per il riconoscimento di tutte le voci di costo e di ricavo utilizzati per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria definitiva stabilite dalla citata deliberazione n. 48/1998 e per le istruttorie già trasmesse all’Autorità per gli anni 1996-1997, la CCSE deve aggiornare le istruttorie già svolte (1991-1997) esclusivamente per riconoscere l’utile d’impresa, principio sancito dalle sentenze del Tar Lombardia e recepito dall’Autorità con deliberazione n. 132/2000.”<br />
Pertanto “le istruttorie per gli anni dal 1991 al 1997, oggetto della presente relazione, sono state aggiornate calcolando l’utile spettante ad ogni impresa in sostituzione della remunerazione del capitale precedentemente riconosciuta, e rideterminando l’aliquota definitiva di integrazione spettante per ogni anno, in base al conseguente aumento dell’importo da riconoscere a titolo di integrazione tariffaria” (v. relazione istruttoria CCSE).<br />
Solo successivamente – a seguito di richieste di chiarimenti dell’Autorità sulle modalità di applicazione della delibera n. 132 /2000  – si arrivava a disconoscere la posta contabile degli ammortamenti anticipati, in considerazione dell’esistenza di una piena remunerazione del capitale investito ed al fine di evitare una doppia remunerazione dello stesso fattore produttivo .<br />
Ma tali notazioni dell’Autorità, se perfettamente logiche e valide per il futuro, non si rivelano ragionevoli nel momento in cui ridefiniscono, ora per allora, e in esecuzione di giudicati (seppure non rilevanti rispetto alla specifica questione dell’ammortamento anticipato) vantaggiosi per le imprese minori, criteri per il riconoscimento, in via definitiva, di costi già determinati a priori e resi noti alle imprese, che su di essi avevano fatto affidamento anche nel corso dello svolgimento dei numerosi giudizi svoltisi, che non annullavano gli atti di fissazione delle aliquote definitive in precedenza intervenuti, con riguardo a tali criteri istruttori.<br />
Proprio l’esigenza di non sconvolgere l’equilibrio organizzativo e finanziario nell’ambito del quale si erano mosse le imprese interessate dalle integrazioni tariffarie, ed il carattere predeterminato, obiettivo e razionale dei parametri di riconoscimento dei costi svantaggiati, consente di ritenere , in ragione del divario temporale fra la tempistica prevista dalla normativa di riferimento e l’azione amministrativa, che l’Autorità non possa ormai rimodulare le istruttorie già compiute se non allo stretto scopo di riconoscere l’utile d’impresa, in esecuzione del giudicato.<br />
In conseguenza dell’accoglimento per le ragioni prima esposte del descritto motivo di ricorso può ritenersi esaminata anche la censura, imperniata sulla violazione dei principi di affidamento e di autotutela in sostanza già considerati nell’accoglimento del motivo”.<br />
Merita allora condivisione l’assunto centrale sostenuto dai Primi Giudici a tenore del quale proprio l’esigenza di non sconvolgere l’equilibrio organizzativo e finanziario, nell’ambito de quale si erano mosse le imprese interessate dalle integrazioni tariffarie, ed il carattere predeterminato, obiettivo e razionale dei parametri di riconoscimento dei costi svantaggiati consente di ritenere,in ragione del divario temporale fra la tempistica prevista dalla normativa di riferimento e l’azione amministrativa, che l’Autorità non possa ormai rimodulare le istruttorie già compiute se non allo stesso scopo di riconoscere l’utile d’impresa, in esecuzione del giudicato”.<br />
La determinazione intesa al  disconoscimento della voce di bilancio “ammortamenti anticipati” è, quindi, illegittima siccome sostenuto dalle ricorrenti </p>
<p>4. E’ infine infondato il motivo di appello con il quale si sottopone a critica la sentenza gravata nella parte in cui  ha reputato illegittimi  gli impugnati in prime cure in relazione all’individuazione da essi operata  del patrimonio netto delle ricorrenti società per ognuno degli anni successivi al 1991 senza tenere conto dell’utile attribuito dall’A.E.E.G. per l’anno immediatamente precedente a quello considerato.<br />
La Sezione condivide le considerazioni svolte dai Primi Giudici  secondo cui, alla stregua dalla disciplina giuridica di riferimento, si deve ritenere che  del patrimonio netto annuale di una società commerciale fanno parte, oltre alle passività, anche tutte le voci di attivo che si riferiscono all’anno sociale che si prende in considerazione, e – perciò – anche, per qualche qui  interessa, la particolare voce di attivo costituita dall’utile che per un certo anno venga riconosciuto – sia pure a posteriori, ora per allora – come spettante a titolo di integrazione tariffaria elettrica.<br />
In sostanza,  posto che   allo scopo di addivenire alla determinazione e successiva erogazione dell’integrazione economica di che trattasi in favore delle ricorrenti società per gli anni dal 1991 al 1998, si è proceduto alla ricostruzione del patrimonio netto delle società stesse per ciascuno di tali anni e poiché a tale scopo doveva – ai sensi dell’art. 7,3° comma L.10/1991 &#8211; farsi capo al patrimonio netto dell’anno precedente. Ne consegue che, per l’individuazione di detto patrimonio per ogni singolo anno a partire dal 1992 e sino al 1998, si sarebbe sicuramente dovuto tener conto degli emolumenti economici ad esse società riconosciuti – ora per allora – a titolo di utile d’impresa per i singoli anni che vanno dal 1991 al 1997. <br />
Si deve soggiungere che il riconoscimento dell’utile d’impresa ora per allora è stato reso necessario per via del ritardo delle amministrazioni competenti rispetto allo schema fisiologico tratteggiato dall’articolo 7 della legge n. 10/1991 laddove dispone che  l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio di quello precedente vanno stabiliti anno per anno a titolo di  integrazione tariffaria. Atteso che detto ritardo non può ridondare ai danni delle società interessate, ne deriva l’indefettibile conseguenza del computo, tra le poste del patrimonio netto da prendere in  considerazione, degli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione relative all’anno precedente a quello di riferimento. Utile da considerare, allora, non solo ai fini della fissazione della relativa aliquota annuale, ma anche allo scopo della  definizione del patrimonio netto.</p>
<p>5. Il ricorso va in definitiva accolto in parte.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello nei limiti in motivazione specificati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA		&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6230/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6230</a></p>
<p>Pres. Varrone, Rel. Balucani G. Scrimieri (Avv.ti P. De Leonardis e O. Rampino) c/ Università degli Studi di Lecco (Avvocatura Generale dello Stato) in tema di operatività della disposizione che riduce a tre anni la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6230/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6230/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Rel. Balucani<br /> G. Scrimieri (Avv.ti P. De Leonardis e O. Rampino) c/ Università degli Studi di Lecco (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di operatività della disposizione che riduce a tre anni la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro &#8211; Professori universitari – Collocamento fuori ruolo &#8211; Durata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, comma 30, della L. 594/1995 &#8211; Legge Finanziaria per il 1996 riduce a tre anni la durata del collocamento fuori ruolo, che precede il collocamento a riposo, per i professori universitari di prima e seconda fascia. Si tratta di norma di immediata e generale applicazione che esclude la permanenza in posizione di fuori ruolo per un intero quinquennio in applicazione dell’art. 16 D.Lgs. 503/92.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>SCRIMIERI GIORGIO</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Piernicola De Leonardis e Oronzo Rampino, ed elettivamente domiciliato con i medesimi presso lo studio del Cav. Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCO</b>, in persona del suo Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce Sez. I, 3 settembre 2004, n. 6105;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. De Leonardis, l’avv. Rampino, l’avv. Iannelli e l’avv. dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, e notificato il 23.12.2003 il prof. Scrimieri Giorgio, ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lecce, ha impugnato il decreto rettorale 29.6.2000, n. 1735 con il quale si disponeva il suo collocamento fuori ruolo a decorrere dall’1.11.2000 ed il collocamento a riposo dall’1.11.2003, nonché la nota dell’Ufficio personale in data 27.10.2003 che respingeva l’istanza di permanenza in servizio presentata dallo stesso prof. Scrimieri.<br />
A sostegno del gravame il ricorrente adduceva che, avendo compiuto il 70° anno di età nell’anno 1998, ed essendo stata differita (ai sensi dell’art. 16 D.lgs. n. 503/1992) la sua permanenza nella sua posizione di professore ordinario per un ulteriore biennio (cioè sino al 31.10.2000), avrebbe avuto diritto a permanere nella posizione di ruolo per ulteriori cinque anni, fino al compimento del 77° anno di età.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato irricevibile il ricorso, per non essere stato impugnato tempestivamente il decreto rettorale 29.6.2000, n. 1735 e, pronunciandosi anche sul merito della controversia, ha ritenuto infondata la pretesa azionata con il ricorso.<br />
Nei riguardi di detta pronuncia l’interessato ha interposto appello contestando la dichiarazione di tardività resa dal primo giudice e riproponendo la pretesa al mantenimento nella posizione di fuori ruolo, a partire dal compimento del 72° anno di età, per un intero quinquennio.<br />
Resistono in giudizio sia l’Amministrazione universitaria che il prof. Minazzi Fabio (chiamato dalla Facoltà alla cattedra di Filosofia Teoretica) e controinteressato nel presente giudizio, i quali hanno chiesto la reiezione dell’atto di appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata il ricorso avanzato dal prof. Scrimieri è stato dichiarato irricevibile per tardività della impugnativa proposta ed al contempo è stato ritenuta infondata la pretesa del ricorrente volta a permanere in servizio in posizione di fuori ruolo per un intero quinquennio dopo avere beneficiato del trattamento in servizio quale professore universitario ordinario per un ulteriore biennio, e cioè fino al compimento del 72° anno di età, ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 30 dicembre 1992, n.503.<br />
Si può prescindere dalla questione relativa alla ritualità del ricorso introduttivo, contestata con il presente atto di appello, dal momento che la pretesa del prof. Scrimieri appare manifestatamente infondata.<br />
Ai fini della comprensione della fattispecie in esame, occorre richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.<br />
La legge 18 marzo 1958, n. 311, recante norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, prevedeva che il professore universitario &#8220;con l’inizio dell’anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo…&#8221; (art. 14, 1° comma); e che i professori universitari &#8220;sono collocati a riposo con l’inizio dell’anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età&#8221; (art. 15, 1° comma).<br />
Intervenuto il riordinamento della docenza universitaria con la istituzione delle due fasce di professori (ordinari e associati), il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha previsto all’art. 19 che &#8220;i professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo&#8221;, disponendo peraltro, all’art. 110, la salvezza della normativa previgente per i professori ordinari &#8220;in servizio alla data dell’11 marzo 1980, data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data…&#8221;, ma con la facoltà di richiedere l’anticipato collocamento fuori ruolo dopo il compimento del 65° anno di età.<br />
La legge 9 dicembre 1985 n. 705, all’art. 16, ha reso più flessibile quest’ultima disposizione, consentendo di optare per l’anticipato collocamento fuori ruolo in qualunque momento fra il compimento del sessantacinquesimo e quello del settantesimo anno di età (o più precisamente, fra l’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e l’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo).<br />
La disciplina è stata ulteriormente modificata dalla L. 7 agosto 1990 n. 239, che ha reso &#8220;opzionale&#8221; il collocamento fuori ruolo previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 382 del 1980 &#8220;fermo restando il collocamento a riposo dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età&#8221; e &#8220;salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti&#8221;.<br />
Con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16 veniva data facoltà ai &#8220;dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici&#8221; &#8220;di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti&#8221;.<br />
La legge finanziaria per il 1996 (L. 28 dicembre 1995, n. 549) ha poi così stabilito all’art. 1, 30° comma:<br />
La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e di seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli artt. 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell’anno accademico 1995-96. Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l’età del pensionamento prevista dai regimi vigenti.<br />
L’ultimo periodo di detto art. 1, 30° comma, è stato però soppresso con l’art. 1, 86° comma, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997).<br />
Alla stregua del richiamato quadro normativo la tesi prospettata dall’appellante non trova alcun fondamento nella normativa di riferimento, dal momento che si pretende di attribuire alla disposizione introdotta con la L. n. 549/1995 una operatività che è in palese contrasto con il testo normativo.<br />
Sostiene al riguardo l’appellante che detta disposizione &#8220;lungi dall’abrogare tout-court la previsione del quinquennio fuori ruolo o di limitarlo in via generale ad anni 3, doveva ritenersi …. essere stata determinata dalla … esigenza di razionalizzazione del sistema e in particolare dettata con riferimento esclusivo ai docenti che all’entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992 avevano già iniziato il periodo di servizio fuori ruolo : sicché la sua applicazione doveva ritenersi circoscritta al periodo (di 5 anni) compreso tra il 1° novembre 1992 ed il 1° novembre 1997&#8221;.<br />
Ma le ragioni per le quali la riduzione a tre anni del periodo di fuori ruolo (come stabilito dalla legge n. 549/1995) dovrebbe applicarsi esclusivamente nei confronti di chi si fosse trovato nella posizione di fuori ruolo al momento della entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992 non vengono spiegate affatto, né può giovare al loro chiarimento il richiamo a non meglio precisate &#8220;esigenze di razionalizzazione del sistema&#8221;.<br />
Il vero è che la legge n. 549/1995 è chiarissima nel ridurre per tutti la durata del collocamento fuori ruolo a tre anni, con norma di immediata applicazione, tanto che si è prevista la cessazione degli effetti delle posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno a partire dall’anno accademico 1995-96; e ciò non solo per lo specifico obbiettivo della legge finanziaria, di operare una riduzione della spesa nel settore del pubblico impiego, ma anche nel quadro di una riconsiderazione dell’assetto della docenza universitaria che per effetto della introduzione della facoltà di permanere in servizio per un ulteriore biennio era venuta a prolungare il collocamento a riposo del professore ordinario (nei casi tuttora soggetti alla disciplina dell’art. 15, L. n. 311/1958) fino al compimento del 77° anno di età.<br />
Del resto, che la riduzione a tre anni del fuori ruolo costituisca una regola di applicazione generale lo si desume anche dalla formulazione della disposizione legislativa che, dopo avere affermato il principio della riduzione, introduceva una sola eccezione (poi abrogata dalla successiva legge finanziaria n. 662/1996) per quei docenti &#8211; ma non è il caso dell’odierno appellante – che necessitassero dell’intero periodo di cinque anni di fuori ruolo per raggiungere l’età del pensionamento.<br />
Per le considerazioni che precedono deve dunque ritenersi che alla conclusione dell’a.a. 1999-2000 il prof. Scrimieri, avendo beneficiato della permanenza in servizio per un ulteriore biennio, ex art. 16 D.lgs. n. 503/1992, e cioè sino al 72° anno di età, aveva titolo a rimanere ancora in servizio nella posizione di fuori ruolo per soli tre anni, come correttamente disposto dalla Amministrazione universitaria con i provvedimenti oggetto di impugnativa.<br />
È appena il caso di aggiungere che i precedenti della Sezione invocati nell’atto di appello (decisioni n. 861/2001, 6365/2003, 7248/2003) non giovano alla tesi propugnata dall’appellante in quanto attengono a profili estranei alla controversia in esame: con la prima pronuncia si affrontava infatti il problema dei tempi di fruizione del biennio (se a prolungamento del servizio ordinario ovvero del fuori ruolo), mentre le altre due avevano specifico riferimento ai problemi intertemporali suscitati dalla applicazione dell’art. 1, 86° comma, L. n. 662/1996 che ha abrogato la norma con la quale veniva consentito in via eccezionale, per fini pensionistici, di rimanere nella posizione di fuori ruolo per cinque anni.<br />
In ordine all’ambito di operatività della disposizione sulla riduzione a tre anni del fuori ruolo – sul quale si incentra il thema decidendi del presente atto di appello – la Sezione si è invece pronunciata con altre decisioni nelle quali si è correttamente esclusa la possibilità di permanere in posizione di fuori ruolo per un intero quinquennio in applicazione dell’art. 16 D.lgs. n. 503/1992 (in tal senso Cons. St. VI, 8 agosto 2000, n. 4369; 22 giugno 2004, n. 4420).<br />
Quanto infine alla disparità di trattamento prospettata con riguardo al trattamento che sarebbe stato riservato ai colleghi prof.i Alessandri e Tarantino – cui sarebbe stato concesso di permanere in servizio per un ulteriore biennio ex art. 16 D.lgs. n. 503 e successivamente di fruire del fuori ruolo per la durata di cinque anni (ma la circostanza è smentita dalla difesa dell’Università) – si tratta con tutta evidenza di censura inconferente ai fini del presente atto di giudizio, nel quale la legittimità dei provvedimenti oggetto di impugnativa deve essere valutata unicamente sulla base delle disposizioni di legge di cui detti provvedimenti costituiscono applicazione.<br />
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 10 maggio 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Luigi MARUOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI	&#8211;	Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-11-2005-n-6230/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.6230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.18714</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-11-2005-n-18714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-11-2005-n-18714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.18714</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Coraggio, est. Carlo Buonauro GE.S.AP. s.r.l. (Avv. Andrea Orefice) c. Comune di Torre del Greco (Avv. Matteo Aurelia) e Ufficio Territoriale del Governo (Avv. Giuseppe Arpaia) informative antimafia: sulla legittimità di informative antimafie motivate con riferimento a rapporti di parentela con soggetti ritenuti collusi con ambienti malavitosi 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-11-2005-n-18714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.18714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-11-2005-n-18714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.18714</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giancarlo Coraggio, est. Carlo Buonauro<br /> GE.S.AP. s.r.l. (Avv. Andrea Orefice) c. Comune di Torre del Greco (Avv. Matteo Aurelia) e Ufficio Territoriale del Governo (Avv. Giuseppe Arpaia)</span></p>
<hr />
<p>informative antimafia: sulla legittimità di informative antimafie motivate con riferimento a rapporti di parentela con soggetti ritenuti collusi con ambienti malavitosi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Presupposti – Rilevanza della prova del reato – Non sussiste.<br />
2. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Motivazione – Riferimento esclusivo a legami di parentela – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Motivazione – Riferimento esclusivo a legami di parentela – Illegittimità Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del D.lgs. 490 del 1994 è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall&#8217;accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all&#8217;associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, né la prova dell&#8217;effettivo condizionamento delle scelte dell&#8217;impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il &#8220;tentativo di infiltrazione&#8221; avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato.<br />
2. In tema di informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994  l&#8217;ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, dec. 1979/2003).</p>
<p>3. In tema di informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994, in assenza di ulteriori elementi di  sostegno, la sola esistenza di un vincolo  familiare tra pregiudicati e membri  di una società non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di  pericoli di condizionamento mafioso  dell’impresa medesima, soprattutto qualora, come è avvenuto proprio nel caso di specie, vengano in rilievo fatti risalenti nel tempo e non sorretti da rinnovati elementi valutativi.</p>
<p>4. In tema di informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare e l’inequivoca volontà dell’organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali, fermo restando che una siffatta valutazione non può operarsi in termini di astratta considerazione, ma deve essere condotta alla luce del concreto e specifico contesto in cui tali elementi fattuali vanno ad inserirsi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">informative antimafia: sulla legittimità di informative antimafie motivate con riferimento a rapporti di parentela con soggetti ritenuti collusi con ambienti malavitosi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO	Presidente; FABIO DONADONO		Cons.; CARLO BUONAURO 		Ref. , relatore 																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n. 5543/05 proposto da</p>
<p><b>GE.S.A.P. S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: ANDREA OREFICEcon domicilio eletto in NAPOLI VIALE GRAMSCI presso FRANCESCO CAIANAIELLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TORRE DEL GRECO</b> rappresentato e difeso da: MATTEO AURILIAcon domicilio eletto presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</b> rappresentato e difeso da: GIUSEPPE ARPAIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATO presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del provvedimento n. 044602 del 18.7.2005 di esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi di pulizia dei vari uffici comunali e sedi decentrate, casa di riposo e Tribunale di Torre Annunziata della durata di mesi trenta; nonché dell’informativa supplementare atipica, allo stato non conosciuta;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti preordinati e connessi e consequenziali<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti preordinati e connessi e consequenziali.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO;<br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>La ditta ricorrente impugna il provvedimento n. 044602 del 18.7.2005 di esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi di pulizia dei vari uffici comunali e sedi decentrate, casa di riposo e Tribunale di Torre Annunziata della durata di mesi trenta. L&#8217;impugnato provvedimento si origina sulla base della nota del 18.5.05 contenente elementi di interesse ai fini della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anch’essa gravata in sede di ricorso per motivi aggiunti.<br />
La parte ricorrente denuncia l&#8217;illegittimità dei riferiti atti deducendo motivi di violazione di legge (art.4 D. Lgs. 490/1994; art. 10 d.P.R. 252/1998; art. 10 L. n. 575/1965; artt. 27 e 41 Cost.; art. 7 L. n. 241 del 1990) e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità).<br />
Ritualmente citate, si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, depositando l&#8217;impugnata nota ed i relativi supporti documentali, nonché concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Avverso tali atti venivano proposte ulteriori doglianze in sede di ricorso per motivi aggiunti.<br />
All’udienza del 12 ottobre 2005 la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.<br />
Le doglianze evidenziate nel ricorso si concentrano, da un lato, intorno ad un profilo formale di omessa comunicazione di avvio del procedimento; dall’altro, sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedenti impugnati con riguardo alla insufficienza ed alla inesattezza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società.<br />
Tali ultime censure, orientate sul più pregnante aspetto sostanziale della vicenda in esame, a giudizio del Collegio, sono meritevoli di accoglimento.<br />
Ed, invero, degna di pregio si presenta la complessiva doglianza volta ad evidenziare un significativo profilo di illegittimità degli atti impugnati in quanto non sorretti dall’individuazione di attuali e congrui elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni delinquenziali.<br />
Il Collegio, dopo attento esame della documentazione acquisita con l&#8217;istruttoria presidenziale richiamata in premessa, perviene alla conclusione che il provvedimento interdittivo debba giudicarsi non immune dalle censure di illegittimità sollevate nel ricorso e nei pedissequi motivi aggiunti.<br />
In diritto occorre premettere, ribadendo ulteriormente gli arresti giurisprudenziali di questo Tar e dello stesso giudice di appello, i tratti caratterizzanti l&#8217;istituto dell&#8217;informazione prefettizia di cui all&#8217;articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994:<br />
&#8211; trattasi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall&#8217;accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all&#8217;associazione- non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, né la prova dell&#8217;effettivo condizionamento delle scelte dell&#8217;impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;<br />
&#8211; è sufficiente il &#8220;tentativo di infiltrazione&#8221; avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;<br />
&#8211; tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento laten<br />
&#8211; la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante comporta l&#8217;attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;<br />
&#8211; l&#8217;ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza<br />
In punto di fatto, alla luce dell&#8217;iter istruttorio seguito dall&#8217;Ufficio territoriale di Governo e degli elementi fattuali posti a fondamento del formulato giudizio sfavorevole a carico dell&#8217;impresa ricorrente, emerge che lo stesso riposa sulla circostanza che il sig. Marco Napoletano, rappresentante, unitamente al atri tre soggetti, della GESAP s.r.l. sia fratello del sig. Giuseppe Napoletano, amministratore della società 3N Appalti e titolare di quote sociali della GESAP per un importo di € 50.000,00. Tale ultima società, ritenuta in colleganza con l’impresa ricorrente, è a sua volta gravata da elementi di controindicazioni antimafia sulla scorta di  due complementari momenti valutativi: <br />
a)	da un lato, la circostanza centrale posta a base di tale conclusione viene ravvisata nella posizione processuale del sig. Napoletano  Raffaele Fioravante, (zio dell’attuale amministratore unico dell’impresa odierna ricorrente), il quale risulta aver riportato in data una condanna a pena detentiva patteggiata per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione ad un vicenda per la quale incorse anche in misure detentive cautelari e provvedimenti preventivi di carattere reale;<br />	<br />
b)	 dall’altro, vengono in rilievo una serie di addebiti mossi direttamente nei confronti di Napoletano Antonio, socio di una quota di lire 10 milioni della stessa società ricorrente (ed, in particolare, le circostanze che lo stesso sia risultato destinatario di un’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di misure cautelari detentive in carcere per reati di stampo mafioso in base a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Napoli). <br />	<br />
Orbene, in relazione a questi ultimi elementi, le censure della società ricorrente, che già convincentemente ne avevano dimostrato l’erroneità in quanto basate su falsi presupposti per effetto di una confusione di nominativi, risultano definitivamente confermate dalle successive valutazioni compiute dagli stessi organi prefettizi, i quali, in sede di relazione difensiva (cfr. documento in atti) espressamente riferiscono che in riferimento “in particolare, alle informazioni relative al sig. Napoletano Antonio, è opportuno rappresentare che questo UTG, in seguito a riesame della citata informativa dei Carabinieri del 1.3.02 ha rilevato che le predette informazioni fornite sul conto del sig. Napoletano Antonio sono, invece, riferibili al sig. Napoletano Raffaele Fioravanti, fratello di quest’ultimo”.<br />
Ed, infatti, per un verso, dalle richiamate ordinanze di custodia cautelare emerge che nei relativi processi penali il sig. Napoletano Antonio risulta estraneo alla vicenda e non interessato da alcuna misura detentiva; dall’altro lato, l’accusa di traffica internazionale di sostane stupefacenti, genericamente tratta da una risalente nota del Ministero degli Interni, non rinviene alcun riscontro documentale.<br />
Peraltro, tali inesattezze, già di per sé sintomatiche di un non corretto esercizio del potere amministrativo in una materia in cui il grado di rigore e di puntualità degli elementi valutativi deve essere particolarmente elevato in ragione del notevole livello di incidenza dei consequenziali provvedimenti sulla sfera giuridica dei privati, acquistano un ulteriore coefficiente di gravità ove si consideri l’insufficienza delle circostanze sub a) a fondare le censurate conclusioni interdittive, cui l&#8217;amministrazione degli interni è pervenuta nel caso di specie.<br />
Le connesse censure di violazione di legge ed eccesso di potere sollevate da parte ricorrente devono, infatti, sotto tali profili giudicarsi fondate.<br />
In particolare, deve porsi l&#8217;accento sul dato della potenziale influenza e del condizionamento latente che le coinvolte associazioni criminali possono esercitare sullo svolgimento di attività economiche formalmente lecite, in ragione del rapporto di parentela esistente tra i soci dell’impresa in questione ed il soggetto colpito da condanna per reati di matrice camorristica.<br />
Sul punto deve ribadirsi che, in assenza di ulteriori elementi di  sostegno, la sola esistenza di un vincolo  familiare tra pregiudicati e membri  di una società non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di  pericoli di condizionamento mafioso  dell’impresa medesima, soprattutto qualora, come è avvenuto proprio nel caso di specie, vengano in rilievo fatti risalenti nel tempo e non sorretti da rinnovati elementi valutativi.<br />
Ed, invero, quanto al primo profilo, questa Sezione ha ripetutamente precisato che il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori specificazioni, non è di per sé solo idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto, a prescindere dall’eventuale partecipazione del parente ad organizzazioni di stampo camorristico o mafioso, non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare e l’inequivoca volontà dell’organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali, fermo restando che una siffatta valutazione non può operarsi in termini di astratta considerazione, ma deve essere condotta alla luce del concreto e specifico contesto in cui tali elementi fattuali vanno ad inserirsi. Orbene, in base alla documentazione acquisita in giudizio, emerge che, al momento dell’adozione dell’informativa oggetto di impugnazione, l’Amministrazione ha utilizzato il mero rapporto di parentela in difetto di ogni altro indizio  o elemento atto a dare un minimo di concretezza alla raggiunta determinazione.<br />
In particolare, quanto al secondo profilo, sono stati incongruamente ritenuti significativi taluni elementi che &#8211; in quanto concretantisi in addebiti remoti, lontani nel tempo e non sorretti da un riesame condotto sulla scorta di novi accertamenti &#8211; non possono ragionevolmente ritenersi espressione di una situazione di condizionamento, il quale postula  un giudizio legato all’attualità della compromissione e non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti.<br />
Nel caso di specie, infatti, gli addebiti mossi allo zio dell’amministratore della società ricorrente si risolvono, da un lato, nel richiamo ad una vicenda penale conclusasi con una sentenza di condanna a pena patteggiata per fatti risalenti ad oltre un decennio; e, per altro verso, ad asserite situazioni di collegamento dello stesso con società coinvolte in fenomeni di criminalità organizzate, ma inoperanti da diversi anni e rispetto alle quali è stata successivamente accertata in sede giurisdizionale la sua estraneità. Appare dunque evidente come alla sussistenza di tali elementi indiziari si opponga la loro eccessiva lontana nel tempo, alla quale non hanno fatto riscontro nuovi elementi che pure le stesse forze di polizia avevano ritenute necessarie per una conferma dei sospetti di contiguità mafiosa relativamente alla società ricorrente, avendo escluso allo stato che il soggetto in questione rientrasse le persone che determinano le scelte e gli indirizzi della medesima società.<br />
Ne consegue, conclusivamente, che il giudizio del G.I.A. non risulta sorretto da accurati e puntuali accertamenti in fatto, contraddittorio e comunque non giustificato dalle risultanze istruttorie contenute nelle note da questo stesso organo richiamate, i cui elementi si mostrano non soltanto parzialmente inesatti, insufficienti ed eccessivamente risalenti nel tempo, ma anche non confortati da necessari indizi di natura confermativa.<br />
Deve pertanto concludersi per l’illegittimità della nota prefettizia impugnata che si era fondata proprio su tali atti di accertamento, così come anche dei consequenziali provvedimenti di esclusione dalla gara in questione. <br />
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e andrà come tale accolto, con annullamento degli atti impugnati.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, definitivamente  decidendo sul ricorso emarginato: <br />
 &#8211; Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la nota prefettizia impugnata e l’atto di esclusione dalla gara.<br />
&#8211; Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005.<br />
Giocarlo Coraggio             Presidente<br />
Carlo Buonauro		Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-11-2005-n-18714/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.18714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.4748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-8-11-2005-n-4748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello S.D. c. Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione di Palermo ed altri in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione Procedimento amministrativo – accesso agli atti della pubblica amministrazione –oggetto – impossibilità oggettiva e documentata di reperimento degli atti richiesti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-8-11-2005-n-4748/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.4748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolò Monteleone, Est. Giovanni Tulumello<br /> S.D. c. Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione di Palermo ed altri</span></p>
<hr />
<p>in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – accesso agli atti della pubblica amministrazione –oggetto – impossibilità oggettiva e documentata di reperimento degli atti richiesti – conseguenze processuali &#8211; rigetto del ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere accolta la domanda di accesso agli atti procedimentali atti detenuti dalla pubblica amministrazione, allorché questa motivi il diniego non con una generica difficoltà, ma con l’impossibilità assoluta ed oggettiva, peraltro documentata, di reperire gli atti oggetto della richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br /> Sezione Terza</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati<br />
 Nicolò Monteleone                    Presidente<br />
 Giovanni Tulumello                  Referendario-estensore<br />
 Achille Sinatra                           Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1260/2005, sezione III, proposto da proposto da<br />
<b>DISPENSA Salvatore</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna D’Arpa, Daniele Piazza e Girolamo Rubino, presso lo studio dei quali, in Palermo, via Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliato.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione</b>;<br />
&#8211;  la <b>Sezione circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura di Palermo</b>;<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati <i>ex lege</i>;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>LA SPISA Pietro</b>, non costituito</p>
<p>per l&#8217;annullamento:<br />
“del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso formulata dall’odierno ricorrente in data 7 aprile 2005 e ricevuta il successivo 11 aprile 2005 tendente ad ottenere il rilascio di copia degli atti richiesti (&#8230;)”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, e la documentazione da queste  prodotta;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore il referendario Giovanni Tulumello;<br />
uditi i procuratori delle parti nell’udienza camerale del 7 settembre 2005, come da verbale di udienza;<br />
visti gli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), nonché il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (“Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell&#8217;art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241”);<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 28 maggio 2005, e depositato il successivo 3 giugno, il sig. Salvatore Dispensa ha chiesto che alle amministarzioni intimate fosse ordinata l’esibizione degli atti dallo stesso richiesti con la nota rimasta inevasa.<br />
Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:<br />
&#8211; “violazione dell’art. 24 della Costituzione”;<br />
&#8211; “violazione della L. 241/90”;<br />
&#8211; “eccesso di potere per arbitrio ed ingiustizia manifesta”.<br />
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 7 settembre 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Per una piena e consapevole delibazione del ricorso in esame, mette conto ripercorrere i tratti essenziali della vicenda dedotta, per come prospettata dalla stessa difesa di parte ricorrente.<br />
Con sentenza n. 810 del 2003, resa su ricorso dell’odierno ricorrente, questo Tribunale amministrativo regionale ha ordinato alla Sezione circoscrizionale per l’impiego ed il collocamento in agricoltura n. 22 di Palermo, ed al Comando provinciale di Palermo dei Vigili del Fuoco, l’esibizione della documentazione amministrativa riguardante la “graduatoria approvata in data 14/5/1999 relativa all’avviamento al lavoro di n. 1 elettrauto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo”, ed in particolare l’attestazione dei requisiti del controinteressato sig. La Spisa Pietro.<br />
Sul presupposto della inottemperenza a tale sentenza, il sig. Dispensa proponeva un nuovo ricorso a questo Tribunale per l’integrale esecuzione della stessa.<br />
Tale ricorso veniva deciso con la sentenza n. 1523 del 2004, nella quale questo Tribunale amministrativo regionale:<br />
&#8211;	ha dato atto che era stata “trasmessa la documentazione richiesta in esecuzione della sentenza di che trattasi, ad eccezione di un documento (“modello/Cens.” relativo al sig. La Spisa), non reperito”, e che l’amministrazione “ha tuttavia trasmesso al sig. Dispensa copia della pagina del giorno 4 dicembre 1998 del Registro Censimento della VI Circoscrizione, da cui risulta – con protocollo  n. 161558 – l’avvenuto censimento del sig. La Spisa.”;<br />	<br />
&#8211; ha osservato che “le ragioni addotte dall’amministrazione circa il mancato reperimento del documento residuo sembrano non attenere ad una impossibilità della prestazione, che renderebbe la stessa obiettivamente inesigibile pur a fronte della definitivit<br />
&#8211; ha quindi ritenuto che “una particolare difficoltà di ricerca, peraltro imputabile ad una modalità di conservazione della documentazione non ‘organica e sistematica’, non può, in sede di esecuzione dell’ordine di esibizione, pregiudicare le ragioni dell<br />
&#8211; ha precisato che “in ipotesi di assoluta impossibilità di reperimento (allo stato non ricorrente), si sarebbe dovuta valutare l’equipollenza, sotto il profilo dell’interesse dell’odierno ricorrente, della copia del registro censimento già rilasciata, ri<br />
&#8211; ha accolto il ricorso, nella parte relativa al documento non rilasciato, sul presupposto, allora risultante dagli atti, della obiettiva reperibilità (ancorché non agevole per ragioni organizzative) dello stesso.<br />
Come affermato dalla stessa difesa della parte ricorrente nel ricorso oggi in esame, l’amministrazione ha infine ottemperato a quanto stabilito nella richiamata sentenza n. 1523 del 2004, depositando il 18 ottobre 2004 “il modello censimento 1998 relativo al sig. La Spisa Pietro”.<br />
L’odierno ricorso riguarda una domanda di accesso relativa ad ulteriore documentazione, peraltro non afferente la procedura concorsuale alla quale si riferisce la vicenda sin qui esaminata,  ma l’iscrizione nelle liste del collocamento del controinteressato sig. La Spisa.<br />
In particolare, assume la difesa della parte ricorrente che a seguito della ottemperanza alla sentenza n. 1523 del 2004, e dunque del rilascio del modello censimento relativo al sig. La Spisa, detta difesa avrebbe maturato la convinzione della necessità di riscontrare la veridicità di quanto riportato in tale modello, in relazione alla data di iscrizione del sig. La Spisa (30 ottobre 1987).<br />
Di qui la richiesta di “copia del registro cronologico delle iscrizioni e/o reiscrizioni (modello C4) relativo al giorno 30 ottobre 1987”.<br />
A seguito della mancata esibizione di quanto richiesto, veniva proposto il ricorso in esame.<br />
Date le superiori premesse, il ricorso risulta infondato, alla luce della documentazione versata in giudizio dalla difesa erariale.<br />
Con nota prot. n. 2379 del 23 giugno 2005, il Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro rappresentava in questi termini la situazione in cui versa l’Ufficio onerato della esibizione per cui è causa (S.C.I.C.A. di Palermo): “Ed invero, a seguito dell’arresto del responsabile ‘pro-tempore’ di quell’ufficio avvenuto nello scorso anno, al nuovo dirigente, incaricato nel giugno 2004, non sono state fatte le consegne. (&#8230;) La sede della ex SCICA è stata più volte bersaglio di incursioni di malavitosi, alcuni dei quali tratti in arresto di recente. Il dirigente ha presentato diversi esposti all’A.G. per segnalare la mancanza di importante documentazione e di atti d’ufficio (&#8230;)”.<br />
Nell’udienza camerale del 7 settembre 2005, l’Avvocatura dello Stato ha inoltre depositato copia della denuncia inoltrata il 17 giugno 2005 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dalla responsabile del Centro per l’Impiego di Palermo.<br />
Tale denuncia ha riguardo, specificamente, al mancato rinvenimento del registro delle iscrizioni e reiscrizioni relativo all’anno 1987, ed in essa si formula l’ipotesi secondo la quale “la sparizione di quanto richiesto possa essere dovuta a comportamenti mirati posti in essere dai responsabili del tempo in cui è sorta la materia del contendere”.<br />
E’ allora evidente come, alla stregua delle esaminate risultanze documentali, e facendo applicazione dello stesso principio di diritto espresso nella sentenza n. 1523 del 2004 di questo Tribunale amministrativo regionale (cui si richiama la difesa della parte ricorrente), il collegio non possa che respingere il ricorso, versandosi stavolta in una ipotesi di obiettiva ed assoluta impossibilità, per l’amministrazione intimata, di far fronte alla richiesta di accesso, adeguatamente documentata e non imputabile all’attività organizzativa della stessa amministrazione, cui non può essere attualmente richiesto uno sforzo diligente ulteriore rispetto alle ricerche già effettuate (con gli esiti segnalati).<br />
In disparte ogni altra possibilità di tutela delle ragioni della parte ricorrente, la pretesa dedotta nel presente giudizio, relativa all’accesso a documenti che risultano non più in possesso dell’amministrazione intimata, va quindi respinta.<br />
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2005</p>
<p>Depositata in Segreteria il_8 novembre 2005</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3442</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3442/</guid>

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<p>Pres. Calvo – Est. Correale Polimed Srl (avv. Giuliano) c. Asl 21 Casale Monferrato (avv. Savatteri e Cavallo Perin) e D.A.S. – Distributori Articoli Sanitari Srl (avv. Barosio, Sarzotti, Quaranta) gare della PA: presentazione dell&#8217;offerta c.d. plurima, interesse pubblico alla scelta della migliore soluzione tecnica e principio della par condicio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3442/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3442</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3442/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3442</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> Polimed Srl (avv. Giuliano) c. Asl 21 Casale Monferrato (avv. Savatteri e Cavallo Perin) e D.A.S. – Distributori Articoli Sanitari Srl (avv. Barosio, Sarzotti, Quaranta)</span></p>
<hr />
<p>gare della PA: presentazione dell&#8217;offerta c.d. plurima, interesse pubblico alla scelta della migliore soluzione tecnica e principio della par condicio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Valutazione – Difformità prescrizioni lex specialis – Esclusione offerta –Clausola di esclusione espressa e dettagliata – Assenza – Non sussiste – Obbligo di esclusione – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Offerta plurima – Divieto assoluto – Non sussiste – Limite – Violazione della par condicio – Valutazione in concreto – Necessità – Fattispecie.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Principio della par condicio – Interesse pubblico alla scelta della migliore soluzione tecnica – Parità – Conseguenze – Pluralità di soluzioni proponibili in assenza di clausola espressa di divieto – Assenza di violazione del principio della par condicio nel caso concreto – Ammissibilità.</p>
<p>4. Contratti della PA – Gara – Offerta tecnica – Valutazione – Campionatura – Conformità alle prescrizioni di capitolato – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di valutazione dell’offerta tecnica durante la gara per l’aggiudicazione di contratto della PA quando l’offerta tecnica è difforme rispetto alle prescrizioni della lex specialis l’obbligo di esclusione sussiste solo in caso di clausola di esclusione espressa e dettagliata.</p>
<p>2. Nel contesto delle gare per l’affidamento di contratti della PA il divieto di proporre una offerta c.d. plurima in assenza di esplicita disposizione della legge di gara che l’ammetta opera soltanto laddove venga in concreto violata la par condicio dei concorrenti secondo una valutazione da operare in concreto (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che tale limite non fosse stato violato in quanto prima dell’attribuzione dei punteggi l’offerta con due soluzioni tecniche alternative era stata riportata ad unicità dalla Commissione  mediante l’esclusione di una delle due soluzioni tecniche.</p>
<p>3. Il principio della par condicio nelle pubbliche gare deve confrontarsi sul piano di parità con altri principi propri di tale metodo di selezione contrattuale, non ultimo quello legato alla tutela dell’interesse pubblico ad ottenere l’offerta della migliore soluzione tecnica, con il che laddove l’affermazione di quest’ultimo principio anche mediante una pluralità di soluzioni proponibili e in assenza di esplicita clausola di divieto alla presentazione delle stesse non leda il primo è ben possibile contemperare soluzioni che consentano all’Amministrazione di garantire al meglio l’interesse pubblico.<br />
4. In sede di valutazione dell’offerta tecnica nelle pubbliche gare è necessario che la campionatura presentata corrisponda alle caratteristiche tecniche esplicitate nel capitolato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gare della PA: presentazione dell’offerta c.d. plurima, interesse pubblico alla scelta della migliore soluzione tecnica e principio della par condicio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	3442<br />	<br />
Anno	2005<br />	<br />
R.g. n.	1726<br />	<br />
Anno	2004																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
 – 2^ Sezione – </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1726/2004 proposto da<br />
<b>POLIMED s.r.l.</b>, con sede in Morano sul Po (AL), alla via Dei Mille n.7,, in persona del Presidente del C.d.A., con potere di rappresentanza, Berutti Aldo Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Giuliano ed elettivamente domiciliata in Torino, via Magenta n.51, presso lo studio dell’avv. Antonio Ricatti,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria Locale n. 21 di Casale Monferrato</b>, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Savatteri e prof. Roberto Cavallo Perin ed elettivamente domiciliata in Torino, via Pietro Micca n.3, presso lo studio dei medesimi;</p>
<p>e contro</p>
<p>la <b>D.A.S.-Distributori Articoli Sanitari s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio, Bruno Sarzotti e Mariateresa Quaranta ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n.120, presso lo studio del primo,</p>
<p>per l’annullamento parziale, previa sospensione,<br />
della deliberazione n. 1065 del 20 ottobre 2004 del Direttore Generale della ASL 21 Casale Monferrato avente ad oggetto l’aggiudicazione della fornitura di sacche raccogli urina e materiale collegato per anni tre decorrenti dalla data di aggiudicazione, esclusivamente nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del lotto numero 6 alla controinteressata, pubblicata il 29 ottobre 2004, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, anche allo stato non conosciuto, del verbale del 25 agosto 2004 nella parte relativa alla attribuzione dei punteggi, del verbale del 29 settembre 2004 nella parte relativa alla attribuzione dei punteggi; del verbale dell’1 ottobre 2004 di valutazione delle offerte economiche e di attribuzione del punteggio finale, e con la più ampia riserva di motivi aggiunti e segnatamente:<br />
per la condanna, ex art. 35 D.Lgs. 80/98, come sostituito dall’art. 7, comma 3, L. 205/00<br />
dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, previa determinazione dei criteri per la sua quantificazione.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 21 Casale Monferrato e la relativa produzione documentale;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio con contestuale ricorso incidentale della D.A.S.-Distributori Articoli Sanitari s.r.l. e la relativa produzione documentale;<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 1326 del 21 dicembre 2004;<br />
Vista l’ordinanza cautelare della sezione quinta del Consiglio di Stato n. 1430 del 22 marzo 2005;<br />
Viste la memorie depositate dalla società ricorrente e dalla società controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2005 il Referendario avv. Ivo Correale;<br />
Uditi l’avv. C. Giuliano per la società ricorrente, l’avv. Cerutti, su delega dell’avv. A. Savatteri, per l’Azienda resistente, e gli avv.ti B. Sarzotti e M. Quaranta, per la D.A.S. s.r.l.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 21 Casale Monferrato, n. 1440 del 19 febbraio 2003, era indetta, per il Quadrante 4, una procedura ristretta comunitaria, in forma di licitazione privata, avente ad oggetto la fornitura di sacche raccogli urina e materiale collegato.<br />
Con lettera invito del 7 aprile 2004, l’Azienda Sanitaria Locale n. 21 di Casale Monferrato, quale Azienda capofila del suddetto Quadrante, invitava a tale procedura, tra altre ditte, anche la Polimed s.r.l. e la D.A.S.-Distributori Articoli Sanitari s.r.l., specificando i tempi e le modalità per la presentazione dell’offerta. <br />
L’allegato capitolato speciale precisava, poi, che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n.358/92 e con l’osservanza dell’art. 26 comma 1b della direttiva CEE 93/96 del 14 giugno 1993, indicando altresì gli ulteriori criteri di aggiudicazione e le caratteristiche dell’instaurando rapporto contrattuale.<BR><br />
L’allegato 1 del capitolato speciale prevedeva, inoltre, la suddivisione della fornitura per n. 6 lotti.<br />
Era quindi specificato nell&#8217;art. 5 del detto capitolato, tra l’altro, che “Al fine della elaborazione del punteggio qualitativo si dispone, pena esclusione dalla procedura d’appalto, che la Ditta presenti entro lo stesso termine stabilito per la presentazione del plico offerta…campionatura costituita in pezzi 5 tipo di ogni prodotto offerto”.<br />
Per lo specifico lotto 6 &#8211; Urinometro per la misurazione delle diuresi orarie- erano previsti, tra l’altro dal citato allegato 1, “Valvola antireflusso e filtro all’ingresso del sistema e della sacca di raccolta, tubi di drenaggio non attorcigliabile, lunghezza cm 150 circa, consistenza morbida, &#8230;&#8221;. <br />
Entro il termine previsto pervenivano n. 23 offerte e, nella seduta del 27 maggio 2004, il Presidente di gara ammetteva alle fasi successive tutte queste, verificando la regolarità e completezza della documentazione inviata a corredo e trasmettendo gli atti, ai fini della necessaria valutazione tecnica e qualitativa,  alla Commissione appositamente nominata con atto deliberativo n. 297 del 24 marzo 2004.<br />
In data 28 luglio 2004 la Commissione tecnica in questione iniziava i lavori di valutazione della campionatura e delle schede tecniche, individuando specifici criteri procedurali.<br />
In particolare, in relazione al lotto 6 (Urinometro per la misurazione della diuresi oraria), tra gli altri punteggi, la Commissione tecnica assegnava all’offerta della ditta DAS s.r.l., presentata con due soluzioni alternative, denominate soluzione A (Produzione UNOMEDICAL) e soluzione B (Produzione MEDITEA), il punteggio di 50 per l’alternativa A e di 30 per l’alternativa B, aggiungendo, per quest’ultima, la motivazione “il tubo si ‘inginocchia’, l’aggancio è precario”. All’offerta della ditta Polimed era attribuito il punteggio di 30, con la motivazione “non ha il filtro all’ingresso del sistema, inginocchiamento del tubo”.<br />
Il successivo 25 agosto 2004 si teneva un’ulteriore seduta della Commissione di gara, in cui erano comunicati i punteggi conseguiti dalle partecipanti mediante lettura integrale del verbale della commissione tecnica di valutazione qualitativa del materiale presentato. Al termine della lettura alcuni procuratori di ditte partecipanti presenti a tale seduta sollevavano contestazioni tecniche in merito ai giudizi ed ai punteggi riferiti al materiale del lotto “1” e del lotto “6”.<br />
In particolare, il rappresentante della ditta Polimed rilevava, in sintesi, sul lotto 6, che la lunghezza del tubo presentato a campione dalla Das s.r.l. era di 111 cm., inferiore ai 150 cm. richiesti nel capitolato. In relazione al proprio prodotto, faceva osservare per esso “la presenza del filtro all’ingresso del sistema” e la presenza di una particolare guaina anti-inginocchiamento.<br />
Il Presidente di gara, quindi, dando lettura di tali contestazioni verbalizzate formalmente, decideva  <br />
“a) di sospendere l’aggiudicazione nella presente fase dei lotti 1 e 6 <br />
b) di convocare nuovamente la Commissione Tecnica di valutazione affinché si effettui una relazione suppletiva di valutazione al fine di chiarire le ragioni dei giudizi e punteggi espressi per il materiale contestato <br />
c) di riconvocare le ditte partecipanti ai lotti 1 e 6 al fine di dare lettura della relazione suppletiva e procedere alla aggiudicazione del materiale.”.<br />
La Commissione tecnica si riuniva nuovamente in data 29 settembre 2004 e, riguardo al lotto 6, stabiliva di rieffettuare tutte le prove pratiche dei materiali campionati.<br />
Dal relativo verbale, quindi, si legge, in sintesi, quanto segue.<br />
“La commissione stabilisce di rieffettuare anche tutte le prove pratiche dei materiali campionati.<br />
A seguito di attenta valutazione si stabilisce:…Ditta Polimed: Si corregge il termine inizialmente utilizzato in sede descrittiva del giudizio sostituendo il termine ‘filtro’ impropriamente utilizzato con il termine ‘valvola’. Si ribadisce che il tubo di drenaggio è realizzato con materiale scarsamente consistente, è morbido e facile all’inginocchiamento. I campioni ulteriormente aperti hanno il tubo di drenaggio già inginocchiato nel punto di connessione con la camera di raccolta. La spirale di rinforzo del tubo si raccorda con difficoltà. La valvola antireflusso è posta all’ingresso della camera di raccolta e pertanto può permettere all’urina che è presente nel tubo di drenaggio una contaminazione retrograda.<br />
Per quanto sopra si ribadiscono i p.ti 30 di giudizio inizialmente espressi.<br />
Ditta Das: alternativa precedentemente valutata con punti 50: Si ribadisce tale valutazione in particolare la commissione prende atto della dichiarazione della Ditta Das che si impegna a fornire il tubo di connessione della lunghezza richiesta e ritiene di poter esprimere il giudizio sul campione presentato.<br />
Ditta Das: alternativa precedentemente valutata con p.ti 30. Si stabilisce di escludere tale prodotto in quanto dalle prove pratiche effettuate si è rilevato che la valvola antireflusso non è a tenuta.”.<br />
Alla successiva seduta del 1 ottobre 2004, la Commissione di gara, preso atto delle ulteriori conclusioni della commissione tecnica, ritenute sufficientemente motivate, previa apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, procedeva alle aggiudicazioni dei lotti, tra cui il lotto 6 alla ditta Das.<br />
Al relativo verbale era allegata la seguente dichiarazione del rappresentante della Polimed s.r.l.: “relativamente al lotto 6 si sottolinea che il prodotto presentato dalla ditta DAS presenta il tubo di drenaggio di lunghezza pari a cm 111 e pertanto non risulta conforme alle prescrizioni del capitolato che indica una lunghezza pari a cm. 150 circa e che tale circostanza è stata evidenziata anche dalla Commissione Tecnica. Chiede inoltre che venga preso atto di quanto contestualmente affermato dal rappresentante della Ditta DAS che conferma la ridotta lunghezza del tubo e la presenza di una dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione verrà fornito un prodotto conforme”.<br />
Con deliberazione n. 1065 del 20 ottobre 2004, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 21 di Casale Monferrato approvava il suddetto verbale del 1 ottobre 2004, aggiudicando, conseguentemente, la fornitura relativa alle ditte ivi indicate e per gli importi contrattuali dettagliati e riportati nelle premesse.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 29-30 novembre 2004, la Polimed s.r.l.. chiedeva l’annullamento parziale, previa sospensione, di tale deliberazione e degli altri atti, in epigrafe menzionati, nonchè il risarcimento del danno, in relazione all’aggiudicazione del lotto 6, lamentando:<br />
Violazione dei principi di probità e trasparenza dell’azione amministrativa, anche in riferimento all’art. 97 cost., &#8211; violazione delle prescrizioni del bando di gara – violazione del principio di concorsualità e della par condicio.<br />
Richiamando la necessità per l’Amministrazione appaltante di rispettare criteri di trasparenza e imparzialità, la società ricorrente riteneva illegittima la presentazione, da parte della Das s.r.l., di due diverse offerte in relazione al medesimo prodotto, laddove nel bando di gara non vi era nessun riferimento a tale possibilità.<br />
Inoltre, il capitolato speciale d’appalto richiedeva l’invio della campionatura del prodotto offerto, sanzionandone l’omissione con l’esclusione dalla gara, mentre, nel caso di specie, era documentalmente provato che la Das s.r.l. non aveva inviato all’Amministrazione la campionatura esatta del prodotto offerto nella soluzione A, poi ritenuta valida per l’aggiudicazione, secondo quanto richiesto nella “lex specialis” di gara.<br />
Con lo stesso capitolato speciale l’Amministrazione aveva sanzionato con l’esclusione dalla gara l’omessa presentazione di 5 pezzi di ogni tipo di prodotto offerto, ai sensi dell’art. 13 del “capitolato Generale per la fornitura dei beni e dei servizi”, per cui tale sanzione di esclusione doveva essere disposta anche nei confronti della medesima Das s.r.l. e la fornitura doveva essere aggiudicata alla società ricorrente, seconda classificata.<br />
In via subordinata: eccesso di potere per disparità di trattamento – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – eccesso di potere per carenza di motivazione.<br />
L’attribuzione del punteggio massimo ad una campionatura di prodotto difforme dalle specifiche tecniche richieste aveva vanificato l’intera procedura che, secondo la previsione del capitolato speciale, doveva sfociare nell’attribuzione di punteggio qualitativo proprio a seguito dell’analisi comparativa delle diverse campionature e non solo sulla base delle offerte e delle schede tecniche.<br />
Nello specifico, il campione di tubo di drenaggio presentato dalla Das s.r.l. in relazione alla soluzione A, lungo 111 cm., non corrispondeva alle specifiche qualità richieste, per le quali lo stesso doveva avere una lunghezza di cm. 150 circa.<br />
La contraddittorietà dell’operato della Commissione era desumibile anche in relazione a quanto rilevato per altre offerte, laddove per il prodotto offerto dalla ditta Braun, era stata rilevata proprio la insufficiente lunghezza del tubo e si era disposta l’esclusione per tale ragione.<br />
Analogamente avveniva per altra offerta, della ditta Tyco, per la quale pure la lunghezza del tubo di drenaggio (120 cm.) era considerata insufficiente.<br />
La società ricorrente, poi, rilevava l’indeterminatezza e la totale arbitrarietà del criterio di giudizio utilizzato dalla circostanza per la quale la commissione tecnica, in alcuni casi, aveva ribaltato completamente il proprio giudizio, dopo aver riesaminato le offerte.<br />
In particolare, la soluzione B della ditta Das, in un primo momento valutata 30 punti, solo nella seconda occasione era considerata inidonea ed esclusa perché la “valvola antireflusso non è a tenuta”, con ciò evidenziando la superficialità dell’operato della suddetta commissione almeno nella prima fase di giudizio.<br />
Inoltre, in relazione a quanto previsto dall’art. 3 l.n. 241/1990, il giudizio finale della commissione non appariva dettagliato e congruo in relazione agli elementi dell’offerta.<br />
Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n.21 di Casale Monferrato rilevando l’infondatezza del ricorso.<br />
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata D.A.S.-Distributori Articoli Sanitari s.r.l. mediante atto di costituzione con contestuale ricorso incidentale.<br />
La Das s.r.l., impugnava la medesima deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda resistente, nella parte in cui non aveva escluso la Polimed s.r.l. dalla procedura di gara. Tale esclusione avrebbe reso inammissibile il ricorso di quest’ultima in quanto carente di interesse, per cui la Das s.r.l. deduceva:<br />
Violazione della legge di gara, con particolare riferimento al disposto del capitolato speciale (caratteristiche tecniche essenziali dell’urinometro). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione. Illogicità manifesta.<br />
Il capitolato speciale prevedeva che la fornitura di cui al lotto 6 fosse dotata, tra l’altro, di una “valvola anti reflusso e di filtro all’ingresso del sistema e della sacca di raccolta”.<br />
Il prodotto della Polimed s.r.l. non presentava tale caratteristica in quanto, come rilevato dalla medesima commissione tecnica, “La valvola antireflusso è posta all’ingresso della camera di raccolta e pertanto può permettere all’urina che è presente nel tubo di drenaggio una contaminazione retrograda”.<br />
Vi era, quindi, una valvola anti reflusso all’inizio della camera di raccolta ma non una valvola anche all’ingresso del c.d. “sistema”, vale a dire nel punto in cui l’urinometro è agganciato al catetere del paziente, con evidenti rischi per quest’ultimo se l’urina ristagnante nel tubo risalisse nello stesso.<br />
Nonostante la non rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste, la Commissione tecnica aveva ribadito il punteggio di 30 senza escludere la Polimed s.r.l. dalla gara.<br />
Anche in assenza di specifica clausola, infatti, laddove le prescrizioni della legge di gara sono palesemente violate, può ben essere disposta l’esclusione, a tutela di un interesse sostanziale della stazione appaltante.<br />
Inoltre, proprio in presenza di tale difformità, la commissione tecnica doveva specificatamente motivare sul punto, ove caratteristiche essenziali del prodotto non risultavano presenti nell’offerta esaminata.<br />
In relazione al ricorso principale presentato dalla Polimed s.r.l., poi, la Das s.r.l. ne rilevava l’infondatezza.<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa sezione rigettava la domanda cautelare presentata dalla società ricorrente.<br />
Con l’ordinanza pure indicata in epigrafe, in seguito al ricorso da parte della Polimed s.r.l., la quinta sezione del Consiglio di Stato, accoglieva l’appello e l’istanza cautelare in primo grado, con la seguente motivazione. “Ritenuto e considerato che il ricorso di primo grado presenta sicuri elementi di fondamento sul punto della violazione del principio della obbligatoria unicità dell’offerta – salvo esplicita autorizzazione contenuta nella legge speciale; Ritenuto altresì che la difformità della campionatura costituisce un sicuro elemento di violazione della legge speciale, mentre, al contrario, con riferimento all’appello incidentale non si rinviene, nello schema relativo al campione prodotto dalla appellante, una evidente difformità con la prescrizione di gara;”.<br />
Con memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica sia la società ricorrente sia la società controinteressata ribadivano le proprie tesi difensive.<br />
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come evidenziato dalla medesima Das s.r.l., il ricorso incidentale da questa proposto, se accolto, porterebbe a dichiarare la carenza di interesse al ricorso principale della Polimed s.r.l., per cui il Collegio ritiene di esaminare per prima l’impugnativa incidentale.<br />
Con un unico motivo di ricorso incidentale, la Das s.r.l. rileva che l’offerta della ricorrente principale doveva essere esclusa perché non coincidente con quanto prescritto nel capitolato speciale. In particolare, il prodotto offerto dalla Polimed s.r.l. presentava solo una valvola anti reflusso all’inizio della camera di raccolta ma non anche una valvola posta all’ingresso del c.d. “sistema”, vale a dire nel punto in cui l’urinometro è agganciato al catetere del paziente, con grossi rischi per il paziente medesimo in ipotesi di ristagno nell’urina nel tubo e conseguente possibilità di contaminazione “retrograda”.<br />
Come verbalizzato dalla Commissione tecnica nella seduta del  29 settembre 2004, infatti, “…La valvola anti reflusso è posta all’ingresso della camera di raccolta e pertanto può permettere all’urina che è presente nel tubo di drenaggio una contaminazione retrograda. Per quanto sopra si ribadiscono i p.ti 30 di giudizio inizialmente espressi.”.<br />
Sul punto il Collegio osserva che le caratteristiche di cui al lotto 6, tra cui quella richiamata dalla società ricorrente incidentale relativa alla presenza di “Valvola antireflusso e filtro all’ingresso del sistema e della sacca di raccolta”, non erano indicate da osservarsi a pena d’esclusione, a differenza di quanto evidenziato, nel medesimo capitolato, a proposito della necessità di presentare apposita campionatura in 5 pezzi.<br />
In argomento, infatti, vige il principio generale, da cui il Collegio non rinviene elementi per discostarsi, secondo il quale le clausole a pena di esclusione non possono essere interpretate in maniera estensiva, sicchè qualunque sia pur lieve difformità da quanto prescritto dalla legge di gara obblighi alla massima sanzione, ma deve sempre essere privilegiata la maggior partecipazione dei concorrenti, lasciando alla commissione tecnica il compito di valutare, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale e mediante la motivazione ritenuta più idonea, le caratteristiche dell’offerta (TAR Lazio, sez. III, 28.10.03, n.9098).<br />
Solo in presenza di una precisa e dettagliata clausola di esclusione e in ipotesi di palese, evidente, difformità con le prescrizioni della legge di gara, può essere disposta l’esclusione medesima; in caso contrario sarà la commissione tecnica ha graduare la valutazione secondo parametri neutri e prestabiliti.<br />
Nel caso di specie proprio questo è accaduto.<br />
In assenza di una clausola di esclusione in relazione all’elencazione di cui all’allegato1 al capitolato speciale, riferita all’offerta per il lotto 6, non poteva disporsi l’esclusione automatica – come preteso dalla ricorrente incidentale – per la presenza di un sistema antireflusso particolare.<br />
Come osservato dalla Polimed. S.r.l., infatti, l’espressione del capitolato “ingresso del sistema” non appare di univoca interpretazione, come invece asserisce la ricorrente incidentale ritenendolo riferibile esclusivamente ad una soluzione per la quale valvola e filtro dovessero essere presenti nel punto in cui l’urinometro viene agganciato al catetere del paziente, ma si presta a diverse interpretazioni tecniche e, proprio per tale ragione, la competente commissione è stata chiamata a valutare la relativa offerta e ad attribuire il punteggio ritenuto meritorio. Tant’è che per tale soluzione la commissione tecnica non ha attribuito il punteggio massimo ma un punteggio inferiore, a testimonianza della ritenuta non coincidenza coi i parametri ottimali, richiamati nella medesima seduta del 28 luglio 2004 e previsti nel capitolato con l’attribuzione di p. 50, consistenti in: “max p.ti 45 prendendo in considerazione elementi quali<br />
Documentazione del prodotto<br />
Caratteristiche materiale<br />
Confezionamento<br />
Praticità d’uso<br />
p.ti 5 per l’assenza di lattice<br />
saranno escluse le ditte che non avranno ottenuto un punteggio complessivo superiore al 50% del massimo previsto all’interno della griglia di p.ti 45, quindi, quelle con un punteggio pari o inferiore a p.ti 22,50/50”.<br />
E’ evidente, quindi, che l’esclusione della ditta era possibile non per qualunque difformità del prodotto dalla letterale corrispondenza con quanto indicato nel capitolato ma solo per la scarsa qualità del prodotto offerto, giudicata tale dalla apposita commissione tecnica con l’attribuzione di un punteggio non superiore a p. 22,50/50.<br />
Nel caso di specie ciò non è stato, per cui  il Collegio ritiene che il motivo proposto dalla società ricorrente incidentale sia infondato. <br />
Passando all’esame del ricorso principale, il Collegio rileva che, con il primo motivo, la Polimed s.r.l. aveva lamentato l’illegittimità della presentazione di un offerta plurima, da parte della Das s.r.l., laddove nella legge di gara non era riconosciuta tale possibilità.<br />
Inoltre, in subordine, la medesima società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, evidenziava che la campionatura presentata dalla aggiudicataria era difforme da quella riferibile all’offerta, dato che il tubo di drenaggio, in suddetto campione, si presentava della lunghezza di cm. 111 mentre nel capitolato era richiesta una lunghezza di cm. 150 circa, e che per altre offerte la non conforme lunghezza del tubo era stata considerata elemento decisivo per la consequenziale esclusione.<br />
In merito al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che, a suo avviso, il divieto di proporre una offerta c.d. “plurima”, in assenza di esplicita disposizione della legge di gara che l’ammetta, nell’ipotesi di aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, opera soltanto laddove venga in concreto violata la “par condicio” dei concorrenti, vale a dire laddove un concorrente, offrendo una pluralità di soluzioni, tutte valide e ammissibili, copra le lacune dell’una con i pregi dell’altra, influenzando la commissione tecnica a preferirne comunque una e usufruendo, quindi, di una metodologia di offerta non rappresentata anche dagli altri conpartecipanti alla gara.<br />
Ma dove, prima dell’attribuzione dei punteggi, un’offerta con due soluzioni tecniche alternative è stata riportata ad unicità dalla medesima commissione tecnica che ha disposto l’esclusione di una delle due soluzioni tecniche – come avvenuto nel caso di specie – il Collegio ritiene che non possa invocarsi la lesione di alcun principio rivolto alla tutela della “par condicio” dei concorrenti, essendo comunque una delle due soluzioni proposte evidentemente estranea all’oggetto della gara, se giudicata escludibile dalla Commissione tecnica all’uopo preposta e, quindi, inutilizzabile.<br />
Il principio della “par condicio” nelle pubbliche gare, infatti, deve confrontarsi, sul piano di parità, con altri principi propri di tale metodo di selezione contrattuale, non ultimo quello legato alla tutela dell’interesse pubblico ad ottenere l’offerta della miglior soluzione tecnica (che nel metodo dell’aggiudicazione economicamente più vantaggiosa va posto in relazione indissolubile con la migliore offerta economica). <br />
Laddove, quindi, l’affermazione di quest’ultimo principio, anche mediante una pluralità di soluzioni proponibili e in assenza di esplicita clausola di divieto, non lede il primo ben è possibile contemperare soluzioni che consentano alla p.a. di garantire al meglio l’interesse pubblico.<br />
Nel caso di specie, l’esclusione di una soluzione tecnica alternativa, nell’ambito della medesima offerta, ha impedito, in concreto, la lesione del principio di “par condicio” né la società ricorrente dimostra, al contrario, sotto quale specifico aspetto sia stata danneggiata, nel proporre la propria soluzione, dalla specifica conformazione dell’offerta Das s.r.l.<br />
Sotto questo primo profilo, quindi, il Collegio non ritiene fondate le doglianze della società ricorrente.<br />
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione al secondo profilo sollevato dalla Polimed s.r.l., in particolare in relazione alla difformità della campionatura del tubo di drenaggio offerto in visione dalla aggiudicataria Das. S.r.l.<br />
Nel caso di specie il Collegio ritiene di conformarsi all’osservazione del Consiglio di Stato, in sede di riesame della domanda cautelare, ove questi rilevava la campionatura offerta come sicuramente “difforme”.<br />
A differenza di quanto sopra precisato, infatti, il capitolato speciale prevedeva un’esplicita clausola di esclusione, quando all’art. 5 precisava che “Al fine della elaborazione del punteggio qualitativo si dispone, pena l’esclusione dalla procedura d’appalto, che la Ditta presenti entro lo stesso termine stabilito per la presentazione del plico offerta…campionatura costituita in pezzi 5 tipo di ogni prodotto offerto”.<br />
Ebbene, ne consegue che il campione del tubo di drenaggio – che la stessa Das s.r.l. ammette di essere di lunghezza inferiore a quello proprio della soluzione proposta, perché la ditta incaricata della sua realizzazione non ne era nella disponibilità immediata, &#8211; essendo più corto di ben cm. 39, non garantiva la conformità a quanto offerto.<br />
Ciò, soprattutto, perché le caratteristiche richieste nell’allegato al capitolato speciale, a proposito del tubo in questione, erano molteplici e valutabili, evidentemente, anche sul campione, solo nella sua effettiva struttura.<br />
Era richiesto, infatti, un tubo di drenaggio “non attorcigliabile, lunghezza cm. 150 circa, consistenza morbida, le pareti non devono collabire e creare angoli, resistenti alla trazione, dotato di connettore che permetta l’aggancio a tutti i tipi di catetere”.  <br />
Tali specifiche caratteristiche, quindi, non consentivano una corretta valutazione in un campione di tubo notevolmente più corto, le cui caratteristiche di attorcigliabilità, resistenza e capacità di “collabire” potevano palesarsi differenti.<br />
Proprio per tale ragione, il capitolato richiedeva, ad esplicita pena d’esclusione, la presentazione di una campionatura – da intendersi, evidentemente, in tutto conforme all’originale – idonea a far valutare alla commissione tecnica tutte le caratteristiche del prodotto.<br />
Una campionatura difforme, perciò, poteva indurre in errore la stessa commissione tecnica.<br />
Né si ritiene di concordare con quanto evidenziato dalla Das s.r.l. nei suoi scritti difensivi, secondo cui il fatto che il tubo avesse una lunghezza di cm. 111, invece di 150, costituirebbe un mero dato formale che, sostanzialmente, non avrebbe impedito alla commissione tecnica di valutare adeguatamente il prodotto, perché proprio anche la specifica lunghezza del tubo – se richiesta come tale nel capitolato &#8211; illustrava le caratteristiche del prodotto. <br />
Di conseguenza, la campionatura doveva essere perfettamente coincidente in tutte le sue caratteristiche, anche per la lunghezza, in modo da orientare la commissione verso una valutazione soppesata sull’identico prodotto oggetto di fornitura.<br />
Sotto tale profilo, quindi, il motivo si palesa fondato, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti e il ricorso deve essere  accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
L’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’aggiudicazione soddisfa in forma specifica la pretesa della società ricorrente che, dal canto suo, in corso di causa, non ha fornito nuovi elementi per provare ulteriori danni subiti, per cui la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso deve essere rigettata.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione:<br />
1) Rigetta il ricorso incidentale;<br />
2) Accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla la deliberazione impugnata nella parte in cui aggiudica il lotto n.6;<br />
3) Rigetta la domanda risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 25 maggio 2005 con la partecipazione dei signori magistrati:<br />
Giuseppe Calvo	Presidente<br />	<br />
Ivo Correale	Referendario, estensore<br />	<br />
Giorgio Manca	Referendario<br />	<br />
Il Presidente	L’Estensore<br />
Depositata in Segreteria a sensi di<br />
Legge il 8 novembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3442/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3442</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3874/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3874</a></p>
<p>in ordine ai termini di impugnazione del provvedimento amministrativo, si considera conosciuto l&#8217;atto inviato via fax, quando esso sia comprovato dal positivo rapporto di trasmissione 1. Processo – Notificazioni e comunicazioni – Conoscenza dell’atto da impugnare – Ricezione dell’atto via fax – Sussiste. 2. Processo – Notificazioni e comunicazioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3874/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3874/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>in ordine ai termini di impugnazione del provvedimento amministrativo, si considera conosciuto l&#8217;atto inviato via fax, quando esso sia comprovato dal positivo rapporto di trasmissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Notificazioni e comunicazioni – Conoscenza dell’atto da impugnare – Ricezione dell’atto via fax – Sussiste.</p>
<p>2. Processo – Notificazioni e comunicazioni – Conoscenza dell’atto da impugnare – Ricezione dell’atto via fax – Rapporto di trasmissione &#8211; Onere probatorio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ordine al rispetto dei termini di impugnazione rileva la sussistenza di idonei elementi per ritenere che l’interessato abbia avuto conoscenza degli estremi e del contenuto dell’atto lesivo, cosa che senz’altro avviene a seguito della ricezione dell’atto via fax. Infatti, conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’argomento (cfr. C.d.S., V, 24.4.2002, n.2208; T.A.R. Piemonte, II, 10.6.2002, n. 1190) il sistema di trasmissione via fax, in quanto basato su linee di trasmissione dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente sia, attraverso il rapporto di trasmissione, l’avvenuta ricezione del messaggio da parte dell’apparato ricevente, costituisce un sistema idoneo a garantire l’effettività della comunicazione, con sufficiente certezza dell’avvenuta ricezione del messaggio trasmesso. Ne consegue la presunzione dell’avvenuta comunicazione del messaggio al destinatario un volta che il rapporto di trasmissione indichi che questa sia avvenuta regolarmente.</p>
<p>2. Il rapporto di trasmissione è di per se idoneo a comprovare l’avvenuta trasmissione/ricezione, senza che il soggetto che ha inviato il messaggio sia tenuto a fornire alcuna ulteriore prova, ricadendo semmai in capo al destinatario l’onere di fornire la prova contraria, addebitando la mancata ricezione del messaggio al mancato funzionamento dell’apparecchiatura ricevente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
#NOME?		Presidente f.f.<br />
#NOME?			Consigliere<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi n. 1819/2005 e n. 2198/2005 proposti dalla</p>
<p><b>S.R.L. FALLIMENTO DORIC</b>, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 464;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Società Cooperativa tra Imprese Artigiane di Via F.lli Bandiera – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Marrone, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>la <b>S.r.l. AR.GLO. Engineering Group</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
notiziandone</p>
<p>il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso (nel solo ricorso n. 1819/2005) dagli avv.ti Giulio Gidoni e M.Maddalena Morino, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;</p>
<p>PER <br />
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione:<br />
quanto al ricorso n. 1819/2005:<br />
dell’atto 11.5.2005 con cui il Presidente della Società Cooperativa tra Imprese Artigiane di Via F.lli Bandiera ha disposto e comunicato alla S.r.l. Doric la revoca dell’assegnazione dell’area attribuita in diritto di superficie con atto del dott. Vianini Notaio – rep. n. 51664 del 21.7.1995 e della nota della S.r.l. AR.GLO. Engineering Group;<br />
quanto al ricorso n. 2198/2005:<br />
dell’atto 18.7.2005 con cui il Presidente della Società Cooperativa tra Imprese Artigiane di Via F.lli Bandiera ha comunicato alla S.r.l. Doric la revoca dell’assegnazione dell’area attribuita in diritto di superficie con atto del dott. Vianini Notaio – rep. n. 51664 del 21.7.1995 e annullamento dell’atto di revoca della predetta assegnazione.</p>
<p>Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 23.7.2005 ed il 15.10.2005 e depositati presso la Segreteria il 2.8.2005 ed il 24.10.2005, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio ad adiuvandum del Comune di Venezia (nel ricorso n. 1819/2005), depositato il 24.8.2005;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata Società Cooperativa tra Imprese Artigiane di Via F.lli Bandiera – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, depositati il 7.9.2005 ed il 28.10.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 3 novembre 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Bianchini per la parte ricorrente, l’avv. Iannotta per il Comune di Venezia e l’avv. Nicola Parrocco, in sostituzione dell’avv. Marrone, per la Società Cooperativa tra Imprese Artigiane di Via F.lli Bandiera;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
preliminarmente che i ricorsi proposti dal Fallimento Doric, così come indicati in epigrafe, possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva;<br />
che, con riguardo al ricorso n. 1819/2005, risulta dotata di fondamento l’eccezione di irricevibilità del gravame proposto avverso la nota dell’11.5.2005, così come sollevata dalla difesa della Cooperativa intimata, in quanto tardivamente proposto dalla ricorrente;<br />
ciò in quanto, come è dato rilevare dalla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata, la nota dell’11.5.05, contenente la declaratoria di decadenza dall’assegnazione dell’area attribuita in diritto di superficie, è stata anticipata in data 13.5.05 via fax alla ricorrente sia presso la sede legale, sita in Mestre via Temanza 1, presso lo studio legale avv. Nordio, sia presso la sede amministrativa in Schio, via Stella 15;<br />
atteso che, come risulta anche dall’estratto della dichiarazione di fallimento, risulta confermato che la sede legale della società Doric è quella sita in Mestre, via Temanza 1;<br />
ritenuto, conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’argomento, che il sistema di trasmissione via fax, in quanto sistema basato su linee di trasmissione dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente sia – attraverso il rapporto di trasmissione – l’avvenuta ricezione del messaggio da parte dell’apparato ricevente, costituisce un sistema idoneo  garantire l’effettività della comunicazione, con sufficiente certezza dell’avvenuta ricezione del messaggio trasmesso, da cui la presunzione dell’avvenuta comunicazione del messaggio al destinatario un volta che il rapporto di trasmissione abbia indicato che questa è avvenuta regolarmente;<br />
che detta circostanza è di per se idonea a comprovare l’avvenuta trasmissione/ricezione, senza che il soggetto che ha inviato il messaggio sia tenuto a fornire alcuna ulteriore prova, ricadendo semmai in capo al destinatario l’onere di fornire la prova contraria, addebitando la mancata ricezione del messaggio al mancato funzionamento dell’apparecchiatura ricevente (cfr. C.d.S., V, 24.4.2002, n.2208; T.A.R. Piemonte, II, 10.6.2002, n. 1190);<br />
atteso che nel caso di specie la ricorrente non ha opposto alcuna argomentazione in merito a detto profilo;<br />
ritenuto di non poter condividere le argomentazioni svolte dalla difesa istante a confutazione dell’eccepita tardività del ricorso, in quanto non rileva ai fini della prova circa l’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato l’accordo intervenuto fra le parti riguardo alle modalità di comunicazione delle deliberazioni adottate in materia di recesso, decadenza o esclusione;<br />
detta previsione può infatti assumere rilevanza fra le parti, ma non rilevare ai fini processuali in ordine alla conoscibilità del contenuto lesivo del provvedimento impugnato e quindi ai fini della tempestività del ricorso;<br />
né può intervenire a sostegno della ricevibilità del ricorso l’errore scusabile con riguardo all’eventuale incertezza che la duplice comunicazione dell’atto può avere ingenerato nella parte, in quanto ciò che rileva in ordine al rispetto dei termini di impugnazione, è la sussistenza di idonei elementi per ritenere che l’interessata abbia avuto conoscenza degli estremi e del contenuto dell’atto lesivo, cosa che, nel caso di specie, è senz’altro avvenuta a seguito della ricezione dell’atto via fax;<br />
né, infine, può rilevare la circostanza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che il subentro del Fallimento nei rapporti attivi e passivi della società dichiarata fallita può comportare, come avvenuto di fatto, che il Fallimento si trovi a gestire la situazione pregressa così come in precedenza gestita dalla società, con ciò subendo anche l’eventuale decadenza dai termini per impugnare eventuali atti lesivi, che la società aveva l’onere di osservare.<br />
Per le ragioni così esposte, ritenuta la fondatezza dell’eccezione a tale riguardo sollevata dalla difesa della controinteressata, il ricorso n. 1819/05 deve essere dichiarato irricevibile.<br />
Quanto al secondo ricorso, n. 2198/05, presentato dal Fallimento Doric avverso la nota del 18.7.2005, il Collegio lo ritiene inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha natura meramente confermativa rispetto a quello oggetto del primo gravame.<br />
Infatti, il tenore della nota del 18.7.05 denota l’insussistenza di alcuna nuova valutazione, a seguito di ulteriori elementi, da parte della Cooperativa  in ordine alla pronuncia di decadenza, in quanto con la suddetta comunicazione la Cooperativa si è limitata ad indicare alla società gli adempimenti necessari conseguenti alla intervenuta dichiarazione di decadenza dall’assegnazione dell’area.<br />
In conclusione, va pertanto dichiarata l’irricevibilità del ricorso n. 1819/05 e l’inammissibilità del ricorso n. 2198/05.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando, dichiara l’irricevibilità del ricorso n. 1819/05 e l’inammissibilità del ricorso n. 2198/05.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-11-2005-n-3874/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2005 n.3874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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