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	<title>8/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.5234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-10-2012-n-5234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-10-2012-n-5234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.5234</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Scanderberg M.M. (Avv. ti F. Acerboni, P.Seno e N. Di Pierro) / Convitto Nazionale Marco Foscarini (Avv.St.) sulla sussistenza dell&#8217;interesse di un dipendente pubblico alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano al fine di intraprendere eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine Accesso agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-10-2012-n-5234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.5234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-10-2012-n-5234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.5234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini  &#8211;  Est. Scanderberg <br /> M.M. (Avv. ti F. Acerboni, P.Seno e N. Di Pierro) / Convitto Nazionale Marco Foscarini (Avv.St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse di un dipendente pubblico alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano al fine di intraprendere eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Dipendente pubblico – Rapporti informativi –Istanza – Difesa dell’immagine – Motivazione – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’interesse di un dipendente pubblico alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano, nel caso in cui abbia prospettato la volontà di intraprendere, ricorrendone le condizioni, eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine, in quanto la deduzione dello specifico interesse difensionale appare sufficiente a ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall’ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario (art. 24, ultimo comma, l. 241/90), alle esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, tale pretesa può essere soddisfatta a mezzo di mera esibizione al ricorrente, ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, secondo quanto dispone l’art.2 d.m. 10 gennaio n. 60 (recante il regolamento del Ministero della istruzione per l’esclusione dell’esercizio del diritto d’acceso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 24, l. 241/90 e dell’art. 8 d.p.r. 352/1992).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Madaro Marcello, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni, Paolo Seno e Nicola Di Pierro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Tagliamento 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Convitto Nazionale Marco Foscarini, Venezia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Andreolo Federico, Voi Tiziana, non costituiti in questo grado di giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA :SEZIONE III n. 116/2012, resa tra le parti, concernente ISTRUZIONE: ACCESSO AI DOCUMENTI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Convitto Nazionale Marco Foscarini Venezia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Pafundi per delega dell&#8217;avvocato Seno e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 116 del 2012 nella parte in cui la stessa ha respinto il ricorso dell’odierno appellante avverso il diniego parziale di accesso a tutta la documentazione amministrativa indicata nella istanza del 19 luglio 2011. In particolare, le censure afferiscono al diniego di ostensione dei rapporti informativi presenti nel fascicolo personale del ricorrente, docente presso il liceo classico Foscarini di Venezia. L’appellante insiste nel sostenere la ostensibilità della richiesta documentazione, quantomeno nella forma dell’accesso informale e della mera visione degli atti, non correttamente denegata dalla Commissione per l’accesso alla documentazione amministrativa e dallo stesso giudice di primo grado.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’istituto scolastico appellato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.<br />	<br />
All’udienza del 10 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />	<br />
2.- L’appello è fondato e va accolto con sentenza in forma semplificata ( art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.).<br />	<br />
L’art.2 del d.m. n.60 del 10 gennaio 1996 ( recante il regolamento del Ministero della istruzione per l’esclusione dell’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 24, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) esclude espressamente dall’accesso i rapporti informativi sul personale dipendente, salvo che non ricorrano particolari esigenze connesse alla difesa in giudizio di posizioni giuridiche soggettive, caso nel quale l’accesso va ammesso sia pure soltanto nella forma della mera visione.<br />	<br />
Nel caso in esame l’appellante ha indicato lo specifico interesse alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano, prospettando la volontà di intraprendere, ricorrendone le condizioni, eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine. La deduzione dello specifico interesse <defensionale> appare sufficiente, a parer del Collegio, a ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall’ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario ( art. 24,ultimo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241), alla esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, tale pretesa può essere soddisfatta a mezzo della mera esibizione al ricorrente,ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, secondo quanto dispone il già citato art. 2 d.m.10 gennaio 1996 n. 60.<br />	<br />
3.- Non merita invece accoglimento l’appello in relazione al capo decisorio riguardante la regolazione delle spese processuali di primo grado . Sotto il dedotto motivo della pretesa contraddittorietà, con il <i>decisum</i> di sostanziale accoglimento del ricorso , la statuizione sulle spese non appare infatti censurabile, dato che il ricorso di primo grado è stato accolto soltanto in parte (ne è prova d’altronde la stessa proposizione dell’appello) e la determinazione di compensazione delle spese tra le parti rappresenta esercizio non irragionevole, da parte dei giudici di primo grado, di funzione giurisdizionale loro espressamente riservata .<br />	<br />
In definitiva, l’appello va accolto nei sensi e limiti di cui innanzi e per l’effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, va ordinato al Convitto Foscarini di esibire in visione all’odierno appellante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza,i rapporti informativi oggetto della istanza di accesso.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto ( RG n. 3534/2012), lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, ordina al legale rappresentante del Convitto Foscarini di esibire al ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, i rapporti informativi oggetto della istanza ostensiva per cui è giudizio. <br />	<br />
Condanna il Convitto Foscarini a rivalere il ricorrente delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva e cpa se dovute.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/10/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.4026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-10-2012-n-4026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-10-2012-n-4026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.4026</a></p>
<p>Pres. C. Mastrocola, est. M. Buonauro Italgeco a r.l. (Avv.ti Luca Tozzi, Silvano Tozzi e Giuseppe Feola) c. Comune di Frignano (N.C.) convertito in Legge 106/11 Contratti della P.A. – Gara di appalto &#8211; Esclusione di una ditta per irregolarità riscontrate sulla manata indicazione dell’oggetto della procedura sull’involucro esterno dell’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-10-2012-n-4026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.4026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-10-2012-n-4026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.4026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Mastrocola, est. M. Buonauro<br /> Italgeco a r.l. (Avv.ti Luca Tozzi, Silvano Tozzi e Giuseppe Feola) c. Comune di Frignano (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>convertito in Legge 106/11</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara di appalto  &#8211; Esclusione di una ditta per irregolarità riscontrate sulla manata indicazione dell’oggetto della procedura sull’involucro esterno dell’offerta – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito dell’entrata in vigore dell&#8217;art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), D.L. 70/11 convertito in Legge 106/11, che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto, è illegittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto che sia motivata su di una mera irregolarità consistente nella mancata indicazione dell’oggetto della procedura sull’involucro esterno delle buste contenute nel plico presentato in sede di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2012, proposto da:<br />
società consortile Italgeco a r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Tozzi, Silvano Tozzi e Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Toledo n. 323; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Frignano, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determina n. 268 del 7/9/2012 concernente la non aggiudicazione del pubblico incanto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, del verbale di gara in data 1/8/2012 nella parte in cui dispone l’esclusione della società ricorrente, del silenzio formatosi sul preavviso di ricorso, del bando di gara e del relativo disciplinare per la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto ove ostativo all’ammissione della società ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Premesso che:<br />	<br />
&#8211; la società ricorrente contesta gli atti in epigrafe nella parte in cui dispongono la propria esclusione dalla procedura aperta bandita dal Comune di Frignano per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale;<br />	<br />
&#8211; l’impugnato provvedimento è adottato in quanto sulle buste contenute all’interno del plico presentato dalla società ricorrente mancherebbe l’indicazione dell’oggetto della procedura in questione, secondo le prescrizioni dettate dell’art. 17 del discipli<br />
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, introdotto dal decreto legge n. 70 del 2011, e la violazione del disciplinare di gara, in quanto la mera omissione dell’indicazione dell’oggetto della procedura di gara sull’involucro esterno dei plichi non potrebbe giustificare l’esclusione;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti pubblici, l’esclusione dalle procedure di evidenza pubblica può essere disposta unicamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice, dal regolamento o da altre disposiz<br />
&#8211; l’art. 17 del disciplinare di gara va interpretato in senso compatibile con la suddetta disposizione, per cui la previsione di esclusione ivi prevista, relativa a difetti nella sigillatura delle buste, non può essere applicata estensivamente a circostan<br />
Ritenuta, pertanto, l’illegittimità della determinazione impugnata di esclusione, siccome motivata da una mera irregolarità consistente nella mancata indicazione dell’oggetto della procedura sull’involucro esterno delle buste contenute nel plico presentato dalla società ricorrente per la partecipazione alla gara;<br />	<br />
Ravvisato che le spese seguono, come di norma, la soccombenza;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Frignano al pagamento, in favore della società consortile Italgeco a r.l., delle spese di causa, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, nonché il rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-10-2012-n-4026/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2012 n.4026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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