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	<title>8/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amodio, Est. Modica de Mohac DIDIEFFE EDITORIALE S.P.A (AVV. L. Biglia, G. Treglia e F. Pannicelli) c/ l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AVV. STATO) in tema di pubblicità occulta, l&#8217;uso di toni enfatici ed eccessivamente entusiastici per descrivere un prodotto all&#8217;interno di una rivista determina inequivocabilmente la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Modica de Mohac<br /> DIDIEFFE EDITORIALE S.P.A  (AVV.  L. Biglia, G. Treglia e F. Pannicelli) c/ l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AVV. STATO)</span></p>
<hr />
<p>in tema di pubblicità occulta, l&#8217;uso di toni enfatici ed eccessivamente entusiastici per descrivere un prodotto all&#8217;interno di una rivista determina inequivocabilmente la natura pubblicitaria del messaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Industria e commercio – Pubblicità occulta &#8211; Scopo promozionale del messaggio – Individuazione sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti – Prova storica del rapporto di committenza – Necessità – Non sussiste</p>
<p>2. Industria e commercio – Pubblicità occulta &#8211; Uso di toni enfatici ed entusiastici per descrivere un prodotto – Natura pubblicitaria del messaggio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di “pubblicità occulta” è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale di un messaggio, pubblicato su di una rivista cartacea, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in mancanza della prova storica del rapporto di committenza (prova che difficilmente può essere acquisita, essendo nella esclusiva disponibilità delle parti).</p>
<p>2. L’uso di toni enfatici ed “eccessivamente” entusiastici con i quali un prodotto viene presentato su di una rivista cartacea, nonché l’uso di espressioni comparative (atte ad evidenziarne solamente i pregi, in vittoriosa antitesi con i difetti degli altri prodotti), in stretto contrasto con i toni distaccati e i contenuti imparziali ed obiettivi che contraddistinguono le informazioni di carattere scientifico o i messaggi a scopo puramente informativo, determinano inequivocabilmente la natura pubblicitaria di un messaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE I^</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
ANTONINO SAVO AMODIO, PRESIDENTE;<br />
GERMANA PANZIRONI, CONSIGLIERE;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 17551 del 1999 proposto dalla</p>
<p><b>società DIDIEFFE EDITORIALE S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Biglia, Giorgio Treglia e Francesco Vannicelli  ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Cassiodoro, n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata, in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO del 16 settembre 1999, comunicato al ricorrente il 30 settembre 1999. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’ AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, con designazione del Consigliere Carlo Modica de Mohac relatore della causa, l’avvocato Francesco Vannicelli e l’avvocato dello Stato Tortora;<br />
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con richiesta di intervento pervenuta in data 2.4.1999, l’Associazione Provinciale Federconsumatori di Modena segnalava, ai sensi del D. Lgs. n.74/1992, quale “pubblicità non trasparente” i servizi &#8211; a cura della giornalista Clara Masotti &#8211;  apparsi sulla rivista “Viversani &#038; Belli”  (nella specie: nel numero 25 del 17 luglio 1992, pagg. 18-19; e nel numero 31 del 6.8.1993, pagg. 14-15), relativi ad un metodo di depilazione denominato “Epilscan” o “Epil Radical System”.<br />
L’Associazione segnalava altresì la presunta ingannevolezza di altri messaggi pubblicitari, sempre relativi al predetto metodo di depilazione, apparsi su varie pubblicazioni periodiche, sostenendo che erano tutti atti a indurre in errore i consumatori laddove dichiaravano la definitività del trattamento di depilazione radicale pubblicizzato.<br />
Con il provvedimento impugnato l’ AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in parziale conformità con il parere dell’AGCOM, ha accertato e dichiarato la “ingannevolezza” degli articoli pubblicati nella rivista “Viversani &#038; Belli” n.25 del 17 luglio 1992, n.6 del 12 febbraio 1993 e n.22 del 24 giugno 1993, disponendo la cessazione della diffusione dei suddetti messaggi.<br />
Con il ricorso in esame &#8211; notificato il 29.11.1999 e depositato il 9.12.1999 &#8211; la società ricorrente  chiede l’annullamento del predetto provvedimento, lamentandone la illegittimità per erronea applicazione degli artt.1, 2 e 4, commi 1 e 3 lett.”b”, del D. Lgs. n.74 del 1992.<br />
Ritualmente costituitasi, con memoria depositata in data 1.6.2005 l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
All’udienza dell’8.6.2005, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Con unico articolato motivo di gravame, la società ricorrente lamenta violazione, per erronea applicazione, de gli artt.1, 2 e 4, commi 1 e 3 lett.”b”, del D. Lgs. n.74 del 1992, deducendo che il provvedimento dell’ AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (d’ora innanzi denominata semplicemente “Autorità”) è illegittimo in quanto<br />
a)	qualifica indebitamente come “pubblicitari” gli articoli per cui è causa, pur in assenza di un contratto o accordo fra il produttore ed il periodico che ha pubblicato gli articoli;<br />	<br />
b)	riguarda articoli pubblicati in epoca assai risalente (oltre sei anni prima), mai più riproposti; e si riferisce &#8211; pertanto &#8211; ad illeciti certamente ormai prescritti;<br />	<br />
c)	qualifica come “ingannevoli” messaggi che certamente non sono tali.<br />	<br />
Nessuno dei profili di doglianza può essere condiviso.<br />
1.1.	In merito al profilo sub a), va rilevato quanto segue.<br />	<br />
Secondo un principio giurisprudenziale costituente ormai jus receptum nell’Ordinamento, in materia di “pubblicità occulta” è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in mancanza della prova storica del rapporto di committenza; prova che &#8211; del resto &#8211; difficilmente può essere acquisita, essendo nella esclusiva disponibilità delle parti (TAR Lazio, I^, 3.3.2004 n.2020).<br />
D’altra parte la Sezione ha anche affermato: <br />
&#8211;	che l’art.4, comma 1, del D.Lgs. n.74/1992 vieta qualsiasi “camuffamento” di un messaggio pubblicitario sotto sembianze diverse, siano esse quelle di un normale servizio giornalistico o quelle &#8211; parimenti svianti &#8211; di qualsiasi altra forma di comunicazione, allorché la dissimulazione della natura pubblicitaria del messaggio sia di per sé idonea ad indurre in errore il destinatario, pregiudicandone il comportamento economico (TAR Lazio, I^, 19.6.2003 n.5450);<br />	<br />
&#8211;	e che “non appare plausibile  che, per informare i lettori su alcuni prodotti, il periodico, anziché sottolineare gli aspetti sostanziali e concreti che ne giustificano la segnalazione rispetto ad altri prodotti similari, abbia &#8211; invece &#8211; fatto uso di espressioni immaginifiche …” (TAR Lazio, I^, 22.5.2002 n.4563).<br />	<br />
Ora, nel caso dedotto in giudizio l’AUTORITÀ ha ampiamente motivato in merito alle ragioni che la inducono a ritenere che il messaggio abbia, in effetti, “natura pubblicitaria”; e tale motivazione appare congrua e conforme ai precedenti. <br />
L’AUTORITÀ ha infatti ritenuto che i toni enfaticamente (ed eccessivamente) entusiastici con i quali il prodotto è stato presentato &#8211; come “metodo rivoluzionario” che ha fatto compiere, nel campo dell’estetica, “un gigantesco passo in avanti” &#8211; e le espressioni comparative utilizzate (atte ad evidenziarne solamente i pregi, in vittoriosa antitesi con i soli difetti del metodo tradizionale), abbiano connotato i messaggi in questione come inequivocabilmente pubblicitari in quanto privi dei toni distaccati e dei contenuti imparziali ed obiettivi che contraddistinguono (e che devono contraddistinguere) le informazioni di carattere scientifico o i messaggi a scopo puramente informativo.<br />
Ed anche l’indicazione della possibilità di “usufruire di una seduta della durata di 30 minuti, scontata del 50% presso uno dei centri elencati …” ha il chiaro ed inequivocabile sapore di un messaggio pubblicitario volto all’acquisizione di clientela; e non certo il tono di una informativa di carattere scientifico.<br />
Ragioni, queste, di per sé sufficienti per affermare che il provvedimento ben resiste alla dedotta censura.<br />
1.2.	 Quanto al profilo di doglianza di cui sub b), esso è inammissibile e infondato.<br />	<br />
1.2.1.	   Inammissibile in quanto la Difesa della ricorrente non ha indicato quale sarebbe la norma da cui deriverebbe &#8211; a suo avviso &#8211; la invocata prescrizione degli illeciti.<br />	<br />
1.2.2.	   Ed infondato in quanto in effetti nessuna norma stabilisce quale sia il termine di prescrizione al quale è soggetta l’azione sanzionatoria dell’ AUTORITÀ; e nessuna norma stabilisce, comunque &#8211; e per quanto qui specificamente interessa &#8211;  che essa sia soggetta ad un termine di prescrizione infra-decennale.<br />	<br />
1.2.3.	   Né può essere condiviso il profilo di doglianza secondo cui l’Amministrazione non avrebbe alcun  interesse attuale a perseguire condotte illecite ormai cessate.<br />	<br />
Nell’Ordinamento vige, invero, il principio opposto: nei cc.dd. “illeciti di mera condotta” l’azione illecita viene sanzionata &#8211; infatti &#8211; a prescindere dall’effetto, più o meno attuale e concreto, che essa abbia prodotto (ed addirittura &#8211; ciò che avviene nel caso dei cc.dd. “illeciti di mero pericolo” &#8211; anche se essa non sia giunta a produrne alcuno).<br />
Del resto, se il principio invocato dalla ricorrente fosse realmente operante nell’Ordinamento, sarebbe oltremodo agevole eludere la normativa in materia di pubblicità ingannevole, diffondendo per una sola volta messaggi sempre differenti (e ritirandoli spontaneamente, di volta in volta, dal mercato). Ciò, evidentemente, assicurerebbe l’impunità, essendo evidente che non sarebbe mai possibile &#8211; in casi di tal genere &#8211; giungere ad irrogare la sanzione “in tempo reale”.<br />
Ragioni, queste, per le quali secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, la dichiarazione della “ingannevolezza” di un messaggio pubblicitario non implica che esso sia “attualmente” in diffusione (TAR Lazio, I^, 27.1.2003 n.412; Id., 21.10.2003 n.8919).<br />
1.3.	Quanto al profilo di doglianza sub c), è sufficiente sottolineare che con provvedimento del 26..5.1999 l’AUTORITÀ aveva posto a carico della società “Vanity Line s.r.l.” l’onere di provare l’esattezza dei dati e delle affermazioni di fatto (in ordine alla definitività del risultato conseguibile con il prodotto pubblicizzato) contenuti nei messaggi; e che la documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente sotto svariati aspetti (peraltro tutti esposti nel provvedimento impugnato, che sul punto motiva specificamente).<br />	<br />
Il che evidenzia definitivamente come il messaggio sia risultato &#8211; al di là di ogni opinione soggettiva – “obiettivamente” ingannevole proprio in quanto diffusivo di fatti “obiettivamente” non veri o non provati scientificamente.<br />
E che pertanto il comportamento dell’AUTORITÀ è da considerare non soltanto corretto, ma addirittura alla stregua di un “atto dovuto”, non potendo essa far altro che applicare la regola di cui allo stesso art.7, comma 4, del D.Lgs. n.74/1992, in forza del quale se la prova richiesta è insufficiente a fornire la dimostrazione, i dati di fatto devono essere considerati inesatti.<br />
2.	In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione Prima &#8211; respinge il ricorso indicato in epigrafe. <br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8113/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a></p>
<p>Pres. De lise, Est. Amodio Boccia e Carissimi (Avv.ti L. Medugno e A. Romano) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di concorsi interni per il passaggio del pubblico dipendente ad una nuova qualifica nell&#8217;ambito della stessa area con attribuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De lise, Est. Amodio<br /> Boccia e Carissimi (Avv.ti  L. Medugno e A. Romano) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di concorsi interni per il passaggio del pubblico dipendente ad una nuova qualifica nell&#8217;ambito della stessa area con attribuzione di nuove mansioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Concorsi interni – Passaggio del pubblico dipendente ad una uova qualifica all’interno della stessa area – Attribuzione di un diverso profilo mansionistico – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste progressione di tipo orizzontale, con conseguente giurisdizione del G.O., nel caso di procedure selettive preordinate al passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della stessa area, del pubblico dipendente,  indipendentemente dall’eventuale attribuzione di un diverso profilo mansionistico, non considerato di intensità tale da produrre una  novazione oggettiva del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Pasquale de LISE                                       Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11345 del 2003 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Boccia Antonella e Carissimi Ezio</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Medugno ed Alessandra Romano, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, Via Panama n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Bini Donatella e Saponara Maria</b>, non costituite;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2003, con il quale è stata indetta la procedura di qualificazione e di selezione interna per i passaggi del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n<br />
&#8211; dei decreti del Capo del Dipartimento per le Risorse Umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6464/03 e 6467/03, entrambi del 10 ottobre 2003, con i quali sono stati rispettivamente esclusi dalla suddetta procedura di qualificazione;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
	Nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 13 luglio 2005, l’avv. Romano e l’avv. dello Stato Pampanelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I signori Boccia e Carissimi, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri area economica C2, appartenenti all’organico del Dipartimento della Protezione Civile, aspirando alla posizione apicale C3, presentavano domanda di partecipazione alla procedura di qualificazione e di selezione interna per detto passaggio, bandita con i provvedimenti in epigrafe indicati.<br />
Con decreti del Capo del Dipartimento per le Risorse Umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6464/03 e 6467/03, entrambi del 10 ottobre 2003, non venivano ammessi a sostenere le prove sul presupposto che la selezione dovesse intendersi riservata ai soli dipendenti appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M. 11 luglio 2003.<br />
Avverso tale decisione, proponevano ricorso al Giudice del lavoro di Roma che, con ordinanza 27 ottobre 2003, declinava la propria giurisdizione.<br />
Si sono conseguentemente rivolti a questo Tribunale, la cui giurisdizione si radicherebbe in forza dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001, trattandosi di controversia riguardante concorsi pubblici.<br />
Nel merito, essi assumono che la determinazione assunta dalla P.a. sarebbe viziata da eccesso di potere per illogicità, violerebbe il D.P.C.M. 23 luglio 2002, nonché l’art. 97 della Costituzione.<br />
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, assume l’infondatezza delle censure mosse ai provvedimenti impugnati.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Tribunale deve darsi carico di verificare la sussistenza della propria giurisdizione.<br />
	In punto di fatto, va precisato che la vicenda in esame concerne il passaggio di dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri da una posizione economica ad altra nell’ambito della stessa area funzionale C e, segnatamente, un procedimento di selezione per l’accesso alla posizione economica apicale C3.<br />	<br />
	Alla stregua delle considerazioni che seguono la pretesa azionata esula dalla cognizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	L’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	Dopo un iniziale diverso orientamento, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2003 n. 15403).<br />	<br />
	Alla base di tale mutamento di indirizzo, la valorizzazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.<br />	<br />
	Ciò nella considerazione che una nutrita giurisprudenza costituzionale ha avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall’art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l’apertura all’esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti attitudinali.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. <br />
In sostanza, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e detto indirizzo giurisprudenziale risulta in linea con i principi enunciati, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, dalla Corte costituzionale, che ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (Cass. Civ. SS.UU., 26 novembre 2004 n. 22278). <br />
	Il Collegio fa presente che su controversie analoghe a quella in esame, concernenti cioè procedure selettive per il passaggio di dipendenti all’interno della stessa area C, la Sezione ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo concludendo che la giurisdizione sulle controversie inerenti a “concorsi interni” si ripartisce tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario secondo che la procedura selettiva sia preordinata a passaggi di area o fascia funzionale, da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore a una qualifica superiore (c.d. progressioni verticali), ovvero a una semplice progressione economica nell’ambito della medesima area o fascia (c.d. progressione orizzontale) (T.A.R. Lazio, Roma, I, 4 novembre 2004 n. 12370).<br />	<br />
	La Sezione, in particolare, ha ritenuto che la Corte di Cassazione, nel parlare di area o fascia funzionale, non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni del personale attualmente previste dai contratti collettivi ma piuttosto volesse riferirsi, coerentemente alle premesse delle conclusioni da essa raggiunte, alla qualifica, da intendersi come livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso altrettanto determinato di responsabilità.<br />	<br />
	Di talché, corrispondendo alle “posizioni economiche” C1, C2 e C3 mansioni distinte e di complessità via via crescente e responsabilità parimenti diverse e crescenti, non si tratterebbe di semplici posizioni economiche ma di vere e proprie distinte aree o fasce funzionali, con la conseguenza che la procedura selettiva preordinata al passaggio da una posizione economica ad altra, sia pure nell’ambito dell’area funzionale C, non costituirebbe una semplice progressione economica all’interno di una area o fascia funzionale, vale a dire una selezione comportante una progressione di tipo orizzontale, implicando al contrario quel passaggio da un’area o fascia funzionale ad altra che radica la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene di dovere rivedere tale orientamento concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva.<br />	<br />
	In altri termini, il Collegio è dell’avviso che anche il passaggio dalla posizione economica C1 o C2 alla posizione economica C3 determini una progressione di tipo orizzontale, per la quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	A tal fine, occorre in primo luogo considerare che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata investita proprio della questione inerente al procedimento di selezione interna per il passaggio di dipendenti, appartenenti alla medesima area funzionale C, alla superiore posizione economica C3 e, con la richiamata ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, ha espressamente ritenuto che la fattispecie fosse riferibile all’ipotesi sub d (residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area), trattandosi di procedure selettive attivate per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata alla medesima area contrattuale nella quale è inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione.<br />	<br />
	Pertanto, proprio nella circostanza in cui ha sintetizzato il quadro complessivo in materia di concorsi pubblici, il supremo giudice della giurisdizione ha ritenuto la fattispecie della procedura selettiva per il passaggio da una posizione all’altra nell&#8217;ambito dell’area funzionale C un’ipotesi di progressione di tipo orizzontale con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria.<br />	<br />
	 Il Collegio ritiene che non si possa giungere a conclusione diversa da quella indicata dalla Corte di Cassazione, atteso che, pure se la progressione fosse non solo ai fini economici, comportando l’attribuzione di un diverso profilo mansionistico, occorrerebbe comunque dare prevalente rilievo alla circostanza che la progressione stessa avviene all’interno della medesima area funzionale &#8211; per cui vi è una mera modificazione del rapporto e non già una novazione oggettiva dello stesso &#8211; ed è normalmente riservata ai soli dipendenti in servizio, laddove la procedura selettiva finalizzata al passaggio ad un’area funzionale superiore comporta una novazione oggettiva del rapporto e dovrebbe normalmente essere pubblica, ossia aperta anche alla partecipazione di soggetti estranei all’amministrazione, purché in possesso dei titoli richiesti. <br />	<br />
	La contrattazione collettiva, infatti, ha classificato il personale in categorie (o aree) e da tale classificazione deriva che lo sviluppo della carriera all’interno della stessa categoria o area costituisce un aspetto di gestione del rapporto di lavoro, che avviene secondo le procedure previste nella contrattazione stessa, con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario.<br />	<br />
Ai fini del riparto di giurisdizione, quindi, è irrilevante che in alcuni contratti collettivi è prevista all’interno delle categorie una mera progressione economica senza attribuzione di nuove funzioni, mentre in altri all’acquisizione di un livello economico maggiore corrisponde anche l’attribuzione di mansioni più elevate nella categoria (o area) di appartenenza, atteso che in entrambi i casi si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa categoria (o area per il comparto Ministeri), rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria o area di inquadramento, mentre solo in caso di atto finalizzato all’assunzione in una categoria o area  superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, richiamata dalla Corte di Cassazione quale indice che distingue le progressioni verticali, attribuite al giudice amministrativo, da quelle orizzontali, attribuite al giudice ordinario (Cons. Stato, VI, 7 ottobre 2004 n. 6510 che, tra l’altro, richiama Cass. Civ. SS.UU. 10 dicembre 2003 n. 18886). <br />
In altri termini, pur considerando che la progressione all’interno della medesima area funzionale non sempre si concreta in un mero avanzamento retributivo privo di connotazione mansionistica, deve ritenersi che, in sede di contrattazione collettiva, il mutamento del profilo mansionistico eventualmente conseguente alla promozione all’interno della stessa area non è stato considerato di intensità tale da produrre la novazione oggettiva del rapporto, a differenza che nel passaggio ad altra area funzionale in cui invece ha luogo detta novazione oggettiva. <br />
In conclusione, il Collegio è dell’avviso che, ferma restando la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai concorsi “esterni” o ai quali possono comunque partecipare anche gli “esterni”,  la giurisdizione inerente ai “concorsi interni” si ripartisce tra plesso giurisdizionale amministrativo e plesso giurisdizionale ordinario secondo che la procedura selettiva sia preordinata al passaggio da un’area funzionale all’altra (c.d. progressione verticale) ovvero comporti il passaggio ad altra qualifica nell’ambito della stessa area (c.d. progressione orizzontale) senza alcuna distinzione tra mera progressione economica e progressione giuridica ma con esclusivo riferimento alle nozioni di aree funzionali (o categorie) individuate dalla contrattazione collettiva.<br />
Sotto altro angolo visuale, oltre che nelle ipotesi di concorsi ai quali possono partecipare anche coloro che non sono ancora dipendenti dell’amministrazione, la giurisdizione amministrativa può ritenersi radicata per i concorsi interni che, comportando il passaggio ad altra area e, quindi, la novazione oggettiva del rapporto, dovrebbero in teoria prevedere la possibile partecipazione di esterni, mentre residua la giurisdizione ordinaria quando il concorso, comportando il passaggio ad altra qualifica della medesima area, dovrebbe in teoria essere riservato a coloro che sono già dipendenti dell’amministrazione.<br />
Tali ultime procedure, infatti, ancorché denominate concorso, non sono i concorsi per l’accesso al pubblico impiego di cui tratta l’art. 97 Cost. le cui controversie sono affidate al giudice amministrativo, bensì procedure di promozione, attinenti quindi allo svolgimento del rapporto d’impiego, sulle quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, V, 12 luglio 2005 n. 3778).<br />
Né può assumere rilievo ai fini in questione la considerazione della possibile coesistenza di due diversi ordini giudiziari in caso di procedure parallele finalizzate, da un lato, al passaggio da un’area ad un’altra e, dall’altro, al passaggio ad una superiore posizione di lavoro nell’ambito della medesima area contrattuale, trattandosi di inconvenienti inevitabilmente derivanti dalla complessità del sistema normativo vigente nel settore (ex multis: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873).<br />
Ne consegue, considerato che i ricorrenti hanno impugnato il bando per il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno della stessa area, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
	Detta soluzione, peraltro, è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente sia di secondo che di primo grado (ex multis: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; Cons. Stato, IV, 31 marzo 2005 n. 1453; T.A.R. Lazio, Roma, I ter, 11 luglio 2005 n. 5575; T.AR. Lazio, Roma, III, 11 maggio 2005 n. 3636; T.A.R. Lazio, Roma, III ter 28 aprile 2005 n. 3185; T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 9 aprile 2005 n. 2597; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 21 dicembre 2004 n. 19579; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 12 luglio 2004 n. 1576). <br />	<br />
	Quanto alle spese di giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amodio, Est. Gaviano L. Schiavello (avv. G. Schiavello) c/ Pres. Cons. Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (Avv. dello Stato) e V. Bisogno (avv. F. Lubrano) in sede di nomina del Presidente di sezione della Corte dei conti, qualora l&#8217;Organo collegiale decida all&#8217;unanimità mediante scrutino palese,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2005-n-8134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2005 n.8134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Gaviano<br /> L. Schiavello  (avv. G. Schiavello) c/ Pres. Cons. Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (Avv. dello Stato) e  V. Bisogno (avv. F. Lubrano)</span></p>
<hr />
<p>in sede di nomina del Presidente di sezione della Corte dei conti, qualora l&#8217;Organo collegiale decida all&#8217;unanimità mediante scrutino palese, non è necessaria un&#8217;esplicita motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi – Valutazione dei titoli e dei curricula – Questione di merito – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Esclusa.</p>
<p>2. Organo collegiale – Deliberazione &#8211; Unanimità – Necessità di esplicita motivazione – Esclusa.</p>
<p>3. Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza – Non è un collegio perfetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La comparazione fra i curricula vitae di più candidati costituisce questione di merito insindacabile in sede di giudizio di legittimità, atteso che il Giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata dall’Amministrazione.																																																																																												</p>
<p>2.	Quando un Organo collegiale decide all’unanimità mediante scrutinio palese, nell’ambito del quale ciascun componente dell’Organo ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista, debitamente verbalizzato, è da ritenersi superflua un’esplicita motivazione collegiale.																																																																																												</p>
<p>3.	Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti non è un collegio perfetto, di talché l’assenza di alcuni componenti del Consiglio non impedisce al predetto organo di autogoverno di operare legittimamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><i>(Omissis)</i></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 1°-362004 e ritualmente depositato, il prof. Luigi Schiavello, Presidente di sezione della Corte dei conti, impugnava la nomina del collega dott. Vincenzo Bisogno a Presidente aggiunto della stessa Corte, incarico conferito dietro deliberazione del Consiglio di Presidenza della magistratura contabile nella seduta del 7 aprile del 2004 con conforme decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2004.<br />
Il ricorrente, che aveva preso parte senza successo al procedimento conclusosi con la nomina in contestazione, deduceva a fondamento dell&#8217;impugnativa, con più motivi, i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili, con rilievi sia di natura procedurale che attinenti alla sostanza della valutazione comparativa compiuta dall’Organo di autogoverno.<br />
Le doglianze di parte ricorrente venivano sviluppate con successive memorie.<br />
Si costituivano in giudizio in resistenza al gravame le amministrazioni intimate ed il controinteressato, che attraverso i loro scritti deducevano l’infondatezza delle doglianze avversarie.<br />
Alla pubblica udienza del 862005, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Forma oggetto della presente impugnativa la nomina del controinteressato dott. Vincenzo Bisogno, già Presidente di sezione della Corte dei conti, quale Presidente aggiunto della stessa Corte, all&#8217;esito di un procedimento che ha visto la sua candidatura prevalere su quella del ricorrente.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Prima di dare conto, peraltro, delle doglianze svolte dal ricorrente e procedere alla loro confutazione, è opportuno ricordare come il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti sia pervenuto ad accordare la preferenza al controinteressato.<br />
Va detto allora che il preliminare scrutinio tra i candidati sotto il profilo dell’anzianità maturata nella qualifica di Presidente di sezione già vedeva come classificato al primo posto il presidente Bisogno: e ciò con un punteggio largamente superiore a quello dell’attuale ricorrente, figurante soltanto all’ottavo posto della relativa graduatoria provvisoria con un punteggio di 8,3 punti, contro i 12 del controinteressato.<br />
La disciplina della procedura prevedeva che al punteggio riflettente l’anzianità nella qualifica indicata dovesse essere sommato il punteggio discrezionale, da assegnare nella misura di punti 0,80 per ciascun componente, con giudizio motivato, avendo riguardo, da un lato, alle “capacità organizzative dimostrate nell’esercizio delle funzioni direttive … di cui il candidato abbia dato prova nelle precedenti assegnazioni da presidente di sezione o nell’esercizio di altre funzioni monocratiche o direttive”, e dall’altro alla “capacità professionale nelle materie di competenza della Corte dei conti”.<br />
Ebbene, in occasione dell’assegnazione del punteggio discrezionale il Consiglio di Presidenza della magistratura contabile si è espresso all’unanimità sempre in favore dell’attuale controinteressato, facendo notare che, in disparte la sua maggiore anzianità, dall’esame del suo curriculum si evinceva il possesso, da parte sua, di tutte le qualità professionali per bene adempiere alle nuove funzioni, segnalando, fra l’altro, le doti organizzative da lui dimostrate allorché aveva esercitato (prima della nomina del presidente Staderini) le funzioni vicarie, le sue qualità di grande equilibrio nella conduzione della conferenza dei presidenti e della presidenza della Sezione Lazio (oltremodo impegnativa e delicata), le molteplici esperienze da lui maturate nelle varie funzioni della Corte, il rigore morale dimostrato, la stima ed il prestigio goduto, le doti di grande umanità e le piene capacità organizzative (senza tralasciare nemmeno la circostanza che egli non aveva mai svolto incarichi extra istituzionali).<br />
Tanto opportunamente premesso, si può passare alla disamina dei motivi introdotti con il corrente gravame.<br />
1	Con il primo motivo di ricorso viene assunto che, attesa l’esistenza di una maiuscola (“enorme”) differenza di curriculum tra le due parti private attualmente in causa, il punteggio discrezionale, alla stregua della disciplina recata dal bando, non avrebbe potuto non premiare il ricorrente, che aveva “svolto in modo eccezionale tutte le funzioni nell’ambito della Corte dei conti”.<br />	<br />
	E’ stato però esattamente obiettato dalle difese dell’Amministrazione e del controinteressato che il motivo, per le modalità della sua prospettazione, si rivela inammissibile. <br />	<br />
Esso è infatti oggettivamente diretto a provocare, da parte del Giudice adito, una nuova valutazione della posizione dei due magistrati attualmente in causa, e come tale solleva, pertanto, una questione di merito, che per definizione è inammissibile in un giudizio di legittimità.<br />
Se è vero, infatti, che anche le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione possono ben formare oggetto di sindacato giurisdizionale, non è meno vero, però, che lo stesso sindacato non potrebbe mai sfociare in una valutazione destinata direttamente a sovrapporsi e a sostituirsi a quella effettuata dall’Amministrazione.<br />
Ferma l’inammissibilità del mezzo, le considerazioni che verranno qui svolte nel prosieguo con riferimento alle altre censure di parte renderanno altresì evidente come tra i due curricula non intercorra affatto quell’enorme (e quindi manifesto) differenziale che il ricorso vorrebbe supporre. <br />
2	Il secondo e terzo motivo, per la loro connessione, sono suscettibili di trattazione congiunta.<br />	<br />
Con tali doglianze si deduce quanto segue. <br />
Il punteggio discrezionale avrebbe dovuto tenere conto, ad avviso del ricorrente, dell’assai più ricca e variegata esperienza da lui acquisita nelle funzioni direttive, e della conseguente maggiore capacità organizzativa da lui dimostrata. Mentre il resistente ha ricoperto, infatti, funzioni direttive solo con la posizione di Presidente di sezione giurisdizionale, il ricorrente ha pure disimpegnato le funzioni di Procuratore regionale, di Presidente di sezione di controllo, di delegato al controllo di Ministeri e, infine, di Segretario generale della Corte, sempre con ottimi risultati anche in termini di efficienza.<br />
Analogo differenziale sarebbe ravvisabile, inoltre, a proposito delle rispettive capacità professionali complessive. Ciò in quanto, mentre il controinteressato avrebbe esercitato soltanto funzioni giurisdizionali, e per tale ragione non potrebbe vantare un’esperienza professionale completa, discorso esattamente opposto dovrebbe valere per il ricorrente, munito di titoli accademici, pubblicazioni scientifiche ed esperienza di incarichi istituzionali.<br />
Anche queste doglianze sono prive di fondamento.<br />
Occorre subito sottolineare che, come si è già visto, la previsione di bando alla base della procedura faceva riferimento alternativo alle “capacità organizzative dimostrate dell’esercizio delle funzioni direttive … nelle precedenti assegnazioni da presidente di sezione”, ovvero alle analoghe capacità dimostrate “nell’esercizio di altre funzioni monocratiche o direttive”.<br />
Da qui la giusta obiezione delle difese delle parti intimate che, alla stregua di una simile disposizione, doveva ritenersi sostanzialmente indifferente ai fini della valutazione concorsuale il carattere monotematico, o invece articolato, delle funzioni svolte. <br />
La norma consentiva, infatti, un riferimento anche esclusivo alle funzioni direttive di Presidente di sezione, laddove la sua previsione della rilevanza alternativa di funzioni di altro genere esprimeva solo una possibilità ulteriore, prevista in favore di chi avesse esercitato tali ultime funzioni onde non escluderlo dalla procedura, senza dare mostra in alcun modo, però, di potersi tradurre in una penalizzazione per il magistrato che le stesse funzioni non avesse svolto, per essersi invece concentrato su quelle di Presidente di una sezione giurisdizionale.<br />
Nulla ostava, quindi, ad una conclusione di prevalenza di un aspirante che pure avesse svolto unicamente un determinato tipo di funzioni: e ciò tanto più quando le medesime fossero state funzioni di presidenza di sezioni giurisdizionali.<br />
Non senza dire, poi, con riferimento al curriculum del controinteressato, da un lato, che lo scrutinio della sua “capacità professionale” doveva necessariamente tenere conto del fatto che egli aveva comunque svolto le sue funzioni in tutti i settori rientranti nelle competenze istituzionali della Corte (controllo, funzioni requirenti e funzioni giudicanti), onde poteva ben vantare un’esperienza apprezzabilmente completa; dall’altro lato, che l’apprezzamento della sua “capacità organizzativa” non poteva non valorizzare l’innegabile importanza dell’esperienza da lui acquisita, in particolare, con la presidenza della Sezione regionale del Lazio, ufficio secondo a pochi per dimensioni, complessità e delicatezza.<br />
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle norme poste a base della procedura, si deve concludere che il postulato che percorre i due motivi in esame, quello di una prevalenza, in pratica, “per definizione” del curriculum del ricorrente su quello del controinteressato, non può essere condiviso. La materia del confronto tra i due aspiranti ricadeva, in realtà, nell’alveo delle comuni valutazioni, squisitamente discrezionali, che gli organi di autogoverno magistratuale sono chiamati a svolgere in ogni procedura simile. Sicché la unanime decisione del Consiglio di Presidenza di preferire la candidatura del pres. Bisogno, non presentando evidenza di vizi logici, si rivela immune dalle censure dedotte.<br />
3	Con il quarto motivo di ricorso si deduce che il provvedimento impugnato non sarebbe suffragato da una motivazione collegiale, né sarebbe scaturito da una comparazione tra i candidati. Per giustificare la preferenza accordata al pres. Bisogno sarebbe stata addotta unicamente la sua maggiore anzianità, fattore però già valorizzato da un punteggio ad hoc; il ricorrente soggiunge, infine, che la prassi presso la magistratura contabile non sarebbe affatto incline a premiare il fattore dell’anzianità.<br />	<br />
3a	Con riferimento al primo dei profili appena esposti valgono le seguenti, contrarie, considerazioni.<br />	<br />
Come si evince dal verbale di seduta in atti, l’unanime votazione a favore del controinteressato cui il Consiglio di Presidenza è pervenuto è stata preceduta da un regolare scrutinio palese, nell’ambito del quale ciascun componente dell’Organo ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista, e segnatamente di esporre le ragioni del proprio orientamento a proposito del punteggio discrezionale di sua pertinenza.<br />
Ciò posto, è la fisionomia stessa dell’iter valutativo consiliare, come delineata dalla disciplina già riassunta, a rendere superflua l’apposita articolazione di una esplicita motivazione collegiale in presenza, come nella fattispecie, di concordi dichiarazioni individuali di voto già motivate in modo omogeneo, oltre che tutte convergenti a favore del medesimo aspirante (laddove è di tutta evidenza che la prima fase dello scrutinio, quella dell’attribuzione dei punteggi corrispondenti al numero degli anni di servizio prestato, per il suo carattere strettamente vincolato non abbisognava di alcun discorso motivatorio). In una situazione sifatta, invero, la considerazione unitaria delle unanimi espressioni di volontà individuali verbalizzate è gà sufficiente a far constare in modo univoco le ragione della volontà del Collegio.<br />
Nemmeno l’assunto della mancata comparazione tra i candidati può essere condiviso. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’onere della comparazione tra le personalità concorrenti in procedure consimili non vale a rendere necessaria l’estrinsecazione, nella motivazione amministrativa, di un confronto analitico tra le medesime, sufficiente essendo un’indicazione sintetica delle ragioni della prevalenza accordata all’aspirante preferito. E questo requisito è stato puntualmente soddisfatto.<br />
3b	Va poi considerato che solo alcuni dei membri dell’Organo di autogoverno hanno fatto riferimento, per giustificare il loro voto a favore del pres. Bisogno, al dato della sua maggiore anzianità.<br />	<br />
Le relative dichiarazioni di voto, inoltre, non sono mai state espresse facendo esclusivo riferimento a tale dato: al contrario, esse hanno avuto sempre esplicito riguardo anche agli altri profili valutativi previsti dal bando.<br />
Né va dimenticato che l’anzianità di servizio, essendo pur sempre un indicatore di esperienza professionale, è come tale valutabile anche nell’ambito del punteggio discrezionale.<br />
D’altro canto, come è stato fatto esattamente notare dalla difesa del controinteressato, la circostanza che presso la magistratura contabile l’anzianità di servizio non costituisca neppure in base alla prassi un titolo decisivo, tanto che in passato si sono verificati diversi scavalcamenti rispetto all’ordine di ruolo, non esclude certo la possibilità di dare invece, in una qualsiasi circostanza concreta, un valore più qualificante al relativo fattore (e a quanto esso denota).<br />
Anche ammesso, infine, che tutte queste obiezioni possano essere superate, resta il fatto che, se pure si volesse ammettere l’illegittimità delle espressioni di voto delle quali si è detto, ed ipotizzare, altresì, che le stesse avrebbero dovuto avvantaggiare -tra i tanti aspiranti in concorso, proprio- il ricorrente, questi non avrebbe comunque potuto raccogliere un punteggio complessivo in grado di fargli raggiungere la soglia attinta dal controinteressato. Onde la critica in discorso sarebbe, in ogni caso, carente di un sottostante ineresse.<br />
4	Con l’ultimo motivo di gravame si assume, infine, che le assenze di numerosi componenti dell’Organo di autogoverno in occasione della seduta in cui fu assunto il provvedimento impugnato avrebbero alterato il baricentro dell’Organo in favore del punteggio automatico riflettente l’anzianità, a scapito del peso del punteggio discrezionale.<br />	<br />
	Anche questa critica è, però, priva di pregio. <br />	<br />
Si deve tenere presente, infatti, che l’Organo di cui si tratta, che non è un collegio perfetto, anche con la presenza di dodici componenti sui sedici previsti era perfettamente costituito ed in grado di operare legittimamente, senza che l’assenza dei componenti mancanti potesse, quindi, inficiarne l’azione.<br />
Ciò premesso, si può ulteriormente osservare quanto segue. <br />
Dato che il punteggio discrezionale assomma a 0,80 punti individualmente attribuibili, è facile notare che anche in una seduta tenuta con la presenza di soli dodici componenti su sedici il punteggio discrezionale complessivamente attribuibile (9,60 punti) sarebbe in grado di sopravanzare una differenza di anzianità anche molto pronunciata. E questa considerazione a maggior ragione si impone nel caso concreto, se si considera che il divario di anzianità tra le parti private in causa era contenuto in 3,13 punti (ma ancora più ristretto era il differenziale tra il controinteressato e gli scrutinati collocatisi tra il secondo ed il settimo), e sarebbe stato perciò agevolmente assorbibile da punteggi discrezionali di segno contrario.<br />
Data, infine, l’unanimità delle espressioni di voto individuale dei componenti presenti, la violazione ipotizzata non avrebbe comunque potuto portare alcun pregiudizio al ricorrente. Anche ove, infatti, i quattro membri assenti avessero preso parte alla seduta, e si fossero espressi a favore del pres. Schiavello, l’esito del procedimento sarebbe rimasto inalterato. <br />
Sicché anche questo mezzo deve essere disatteso.<br />
5	Per le ragioni esposte il ricorso, essendo risultato nel suo insieme infondato, deve essere respinto.<br />	<br />
Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma, Camera di consiglio dell’862005.</p>
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