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	<title>8/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2142/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2142/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2142</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Baglietto E.B. (avv. Saracco e Mastroviti) c. Comune di Brandizzo (avv. Santilli) ed altri. se la variante di PRGC avvantaggia una struttura privata destinata a soddisfare una esigenza del Comune non ricorre lo sviamento di potere 1. Ricorso giurisdizionale – Motivi aggiunti – Atto emanato da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2142/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2142/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Baglietto<br /> E.B. (avv. Saracco e Mastroviti) c. Comune di Brandizzo (avv.                 Santilli) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>se la variante di PRGC avvantaggia una struttura privata destinata a soddisfare una esigenza del Comune non ricorre lo sviamento di potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso giurisdizionale – Motivi aggiunti – Atto  emanato da Ente differente da quello contro cui è stato introdotto il giudizio – Inammissibilità.</p>
<p>2. Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – Delibera comunale di adozione di strumento urbanistico – Approvazione regionale intervenuta dopo la notificazione del ricorso  – Inammissibilità dell’impugnazione – Permanenza dell’interesse.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica –  Variante al Piano Regolatore Generale – Scelta della P.A. – Insindacabilità – Limiti.</p>
<p>4. Atto amministrativo – Sviamento di potere – Adozione per non estraneo alla causa tipica – Non sussiste – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono inammissibili i motivi aggiunti per l’impugnazione di provvedimenti adottati in pendenza di ricorso tra parti parzialmente diverse da quelle relative al ricorso principale (nel caso di specie il Giudice ha stabilito che in un giudizio instaurato nei confronti del solo Comune per l’annullamento della delibera di adozione del Piano Regolatore non è ammesso estendere l’impugnazione all’atto regionale perché la Regione non è stata precedentemente intimata).</p>
<p>2. La dichiarata inammissibilità dell’impugnazione dell’atto regionale di approvazione del piano regolatore non influisce sulla permanenza dell’interesse al ricorso contro la delibera comunale di adozione dello strumento urbanistico quando intervenga successivamente alla proposizione di detto ricorso.</p>
<p>3. Le scelte operate dalla Pubblica Amministrazione nell’adozione della variante di Piano Regionale Generale costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da grave illogicità o contraddittorietà, non ravvisabili.</p>
<p>4. Il vizio di sviamento di potere presuppone che l’atto sia stato sia stato adottato per uno scopo del tutto estraneo alla sua causa tipica, il che non ricorre quando la norma di variante di piano sia stata adottata per consentire di ampliare una struttura destinata a soddisfare una esigenza propria del Comune sia pure attraverso la mediazione di una struttura privata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">se la variante di PRGC avvantaggia una struttura privata destinata a soddisfare una esigenza del Comune non ricorre lo sviamento di potere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE <br />
&#8211; SEZIONE I –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1905/01 proposto da<br />
<b>BIANCA ESTER</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Maria Saracco e Francesca Mastroviti, domiciliatari in Torino, corso re Umberto, 65, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI BRANDIZZO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione GC. 26 novembre 2001, n. 155 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi, 44, come da mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio;<br />
e, quanto ai primi motivi aggiunti, contro la</p>
<p><b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituito in giudizio,<br />
nonché nei confronti della</p>
<p><b>PARROCCHIA Dl BRANDIZZO</b>, in persona del Parroco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
in parte qua, della deliberazione C.C. 18 luglio 2001. n. 40. avente ad oggetto: &#8220;Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sulle proposte di modifica della Variante Generale al PROC. Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., art. 15. commi 16 e 17&#8221; con cui è stata, tra le altre, respinta l&#8217;osservazione n. 6, presentata da De Luca Paolo e Bianca Ester con riferimento all&#8217;area 444, sita in zona urbanistica TP/c, ed è stato riadottato, a sensi dell&#8217;art. 15 ER. 5 dicembre 1977, n. 56, il progetto definitivo di variante al PROC vigente, nonchédi ogni altro atto ulteriore, conseguenziale o comunque connesso, e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione,<br />
e, con i primi motivi aggiunti, per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione  dell&#8217;esecuzione<br />
  della deliberazione G.R. 8 settembre 2003, n. 13 10374, con la quale è stata approvata la Variante Generale al Piano regolatore Generale Comunale di Brandizzo, in parte qua, con riferimento all&#8217;area 444 sita in zona urbanistica TP/e, laddove si muta la destinazione della zona SPII/r. finora riservata ad attrezzature di uso pubblico a sensi degli art. 22 e 51, punto 3 ER. S dicembre 1977, n. 56, qualificandola come zona urbanistica TP/e destinata ad attività pubbliche, private e di enti che, pur ricoprendo un prevalente interesse collettivo, non sono classificabili come standard e specificamente ad attrezzature per la collettività, l&#8217;istruzione e l&#8217;ospitalità temporanea di comunità, comprensiva di spazi ed attrezzature necessarie per il tempo libero e lo sport delle persone ospitate;<br />
della deliberazione della Commissione Comunale Edilizia del Comune di Brandizzo del 27 novembre 2003. n. 69. nella quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione edilizia per i lavori di ampliamento della Casa di Riposo &#8220;Piccola Lourdes&#8221;, sita in Brandizzo. via Papa Giovanni XXIII<br />
nonché, con i secondi motivi aggiunti, per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
  della Convenzione tra il Comune di Brandizzo e la Parrocchia di Brandizzo del 3 giugno 2004;<br />
&#8211;	del permesso di costruire 4 giugno 2004, rilasciato alla Parrocchia di Brandizzo per l&#8217;esecuzione dei lavori relativi al quarto ampliamento della Casa di Riposo &#8220;Piccola Lourdes&#8221;;																																																																																												</p>
<p>Visti il ricorso ed i successivi motivi aggiunti con i relativi allegati; Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Brandizzo;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I&#8217; Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 1° ottobre 2004 l&#8217;avv. Laura Formentin in sostituzione dell&#8217;avv. Gianni Maria Saracco per la ricorrente e l&#8217;avv. Margherita Buscaglino in sostituzione dell&#8217;avv. Giorgio Santilli per il Comune di Brandizzo;<br />
Vista l&#8217;istanza cautelare;<br />
Visto l&#8217;art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 L. 21luglio2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, notificato soltanto al Comune ed alla Parrocchia di Brandizzo, la ricorrente ha impugnato la deliberazioneconsiliare con cui è stata definitivamente adottata la nuova variante generale al piano regolatore di quel Comune;<br />
Considerato che, con i primi motivi aggiunti, notificati, oltre che al Comune ed alla Parrocchia di Brandizzo, anche alla Regione Piemonte, la ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione alla deliberazione regionale di approvazione della variante medesima;<br />
Considerato che con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha infine impugnato anche la convenzione stipulata fra la Parrocchia ed il Comune di Brandizzo per l&#8217;edificazione di un&#8217;area di proprietà della prima, resa possibile dal nuovo strumento urbanistico, nonché il relativo permesso di costruire;<br />
Ritenuto che i secondi motivi aggiunti sono inammissibili, in quanto, a norma dell&#8217;art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dall&#8217;art. 1 L. 21 luglio 2000, n. 205, l&#8217;ampliamento del petit urn mediante la proposizione di motivi aggiunti (anziché con ricorso ordinario) è possibile soltanto per i &#8220;provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all&#8217;oggetto del ricorso stesso&#8221;;<br />
Ritenuto, in particolare, che in un giudizio instaurato nei confronti del solo Comune per l&#8217;annullamento della delibera di adozione de] Piano Regolatore non è ammesso estendere l&#8217;impugnazione allatto regionale di approvazione proprio perché la Regione non era stata precedentemente intimata;<br />
Ritenuto che, nel caso in esame, i secondi motivi aggiunti non possono neppure convertirsi in ricorso ordinario, atteso che difetta a tale scopo il requisito essenziale di uno specifico mandato alla lite:<br />
Ritenuto tuttavia che la dichiarata inammissibilità dell&#8217;impugnazione dell&#8217;atto<br />
regionale di approvazione del piano regolatore non influisce sulla permanenza dell&#8217;interesse alla definizione del giudizio. atteso che l&#8217;intangibilità del provvedimento regionale di approvazione degli strumenti urbanistici rende inammissibile il ricorso soltanto contro la delibera di adozione dello strumento se l&#8217;atto di approvazione sia anteriore al ricorso, in quanto l’atto intermedio ha ormai cessato di avere, sul piano procedurale, la sua autonomia giuridica;<br />
Ritenuto viceversa che l&#8217;approvazione regionale dello strumento già adottato, se avvenuta in corso di causa, non incide sull&#8217;interesse a] ricorso contro il provvedimento di adozione impugnato, in quanto l&#8217;annullamento di tale provvedimento ha efficacia caducante nei confronti di quello regionale di approvazione (Cons. St., IV, 15 aprile 1996, n. 484; T.A.R. Marche, 26 febbraio 1993, n. 97; T.A.R. Piemonte, I, 24 novembre 1994, n. 605);<br />
Ritenuto che il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti sono pertanto ammissibili e procedibili e. come tali, devono essere esaminati nel merito;<br />
Considerato che la Parrocchia di Brandizzo aveva già in precedenza stipulato con il Comune una convenzione edilizia, ed aveva ottenuto la relativa concessione, per l&#8217;ampliamento della Casa di Riposo &#8220;Piccola Lourdes&#8221;, da essa gestita;<br />
Considerato che, su separati ricorsi proposti dalla medesima ricorrente odierna, questa Sezione aveva annullato sia la convenzione che la concessione, con sentenze 14 gennaio 2001, no. 304 e 307, con la motivazione che la norma di piano in allora vigente consentiva in zona il completamento edilizio con aumento volumetrico del 100% per le sole attrezzature religiose, tra le quali la Casa di Riposo non poteva ritenersi compresa:<br />
Considerato, a seguito ditale pronuncia, il Comune di Brandizzo ha inserito nella variante generale al piano adottata con il provvedimento investito dall&#8217;atto introduttivo di questo giudizio una disposizione che ha mutato la destinazione urbanistica della zona, qualificandola come zona urbanistica TP/c, destinata ad attività pubbliche, private e di enti che, pur ricoprendo un prevalente interesse collettivo, non sono classificabili come standard e specificamente ad attrezzature per la collettività, l&#8217;istruzione e l&#8217;ospitalità temporanea di comunità, comprensiva di spazi cd attrezzature necessarie per il tempo libero e lo sport delle persone ospitate e consentendovi. anche per tali attività, l&#8217;aumento volumetrico del 100%;<br />
Considerato che, in virtù della nuova norma di piano, la Parrocchia ha stipulato una nuova convenzione urbanistica ed ha ottenuto un permesso di costruire per l&#8217;ampliamento della Casa di Riposo;<br />
Considerato che, con il secondo motivo di ricorso, che si ritiene opportuno affrontare con priorità, la ricorrente denuncia la violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze di questa Sezione;<br />
Ritenuto che la censura non può essere condivisa, atteso che, come già riferito, le precedenti impugnazioni non riguardavano in alcun modo la destinazione di zona prevista dal piano regolatore allora vigente, bensì la convenzione e la concessione edilizia già ottenute dalla Parrocchia, che sono state annullate proprio perché contrarie a detta norma di piano;<br />
Ritenuto, in altre parole, che in nessuna delle due sentenze sopra citate è contenuto un precetto che impedisca al Comune di variare la norma di piano e eon essa la destinazione urbanistica della zona;<br />
Considerato che, con il terzo mezzo, la ricorrente denuncia la variante,nellaparte impugnata per illogicità e violazione delle osservazioni regionali;<br />
Ritenuto che neppure questa censura può trovare accoglimento, in quanto le scelte operate dall&#8217;Amministrazione nelladozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da grave illogicità o contraddittorietà (Cons. St., JV, 6 maggio 2003. n. 2386), nel caso in esame non ravvisabili in ragione della mera differenza di superficie tra le attrezzature religiose e le opere diverse presenti in zona;<br />
Ritenuto che nessuna rilevanza può ricondursi alla circostanza che nelle zone confinanti l&#8217;aumento volumetrico sia permesso nei soli limiti del 10% dell&#8217;esistente, mentre nella zona per cui è causa esso può giungere al 100%, atteso che l&#8217;eventuale disparità di trattamento (e quindi l&#8217;illogicità) presuppongono il raffronto tra situazioni in tutto e per tutto identiche: il che non può evidentemente verificarsi nel caso di aree diverse del territorio comunale (Cons. St., IV, 7novembre 2001, n. 5721);<br />
Ritenuto che non è parimenti configurabile nemmeno la violazione delle direttive impartite con le osservazioni regionali, atteso che la rappresentata esigenza di precisare i limiti dell&#8217;edificazione prevista in zona è stata osservata con la riformulazione della norma di piano, che ha appunto consentito sull&#8217;area 444 gli ampliamenti fino a concorrenza del 100% dell&#8217;esistente e che la stessa Regione ha poi approvato (con atto in questa sede intangibile) tale previsione;<br />
Considerato infine che. con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la variante, sempre limitatamente alla parte impugnata, per sviamento di potere, deducendo che la norma censurata sarebbe stata adottata allo scopo di soddisfare interessi meramente privati;<br />
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa;<br />
Ritenuto al riguardo che, se non è dubbio che la nuova norma di piano sia stata adottata proprio allo scopo di rendere possibile l&#8217;ampliamento della Casa di Riposo (già preclusa dal piano previgente), ciò non determina tuttavia la configurabilità del vizio sopra denunciato;<br />
Ritenuto infatti che l&#8217;attività istituzionale della Casa di Riposo (in particolare l&#8217;ospitalità e l&#8217;assistenza agli anziani) rientrano fra le funzioni espressamente attribuite ai Comuni dagli am. 131 e 132 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 e che la realizzazione di opere destinate, anche da privati, al perseguimento ditali finalità rappresenta primariamente il soddisfacimento di un interesse pubblico. né rileva la circostanza che essa ritorni indirettamente anche a vantaggio di un soggetto privato, specie se questo sia, come nella specie un&#8217; organizzazione assistenziale non lucrativa;<br />
Ritenuto in altre parole che il vizio di sviamento di potere presuppone che l&#8217;atto sia stato adottato per uno scopo del tutto estraneo alla sua causa tipica: il che non può affermarsi nel caso in esame, in cui l&#8217;atto è stato determinato dalla necessità di realizzare una struttura destinata a soddisfare un&#8217;esigenza propria del Comune, sia pure attraverso la mediazione di una struttura privata, peraltro al di sopra di ogni sospetto di collusione lucrativa con i] Comune stesso:<br />
Ritenuto quindi che, in considerazione della rilevata infondatezza di tutte le sue censure, il ricorso introduttivo deve essere conclusivamente respinto;<br />
Ritenuto che identica pronuncia deve essere adottata anche nei confronti dei secondi motivi aggiunti, che denunciano la nuova convenzione edilizia stipulata tra la Parrocchia ed il Comune di Brandizzo ed il conseguente permesso di costruire unicamente per vizi derivati da quelli dedotti in ricorso a carico della delibera di adozione della variante (e non già   anche   per vizi propri);<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:<br />
  respinge il ricorso.<br />
  dichiara inammissibili i primi motivi aggiunti;   respinge i secondi motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 1° ottobre 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Calvo – Il Presidente <br />
Bernardo Baglietto – Referendario Estensore<br />
Paolo Lotti – Referendario</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi di legge in data 8 ottobre 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2142/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2147</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Baglietto S.V. e L.G. (avv. Gori) e Ministero dell’Istruzione e altri (avv. Stato) bastano 2 minuti e 38 secondi per decidere della promozione di un alunno alla classe superiore Pubblica istruzione – Scrutini finali – Tempi delle operazioni di valutazione – Irrilevanza. Esula normalmente dal sindacato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Baglietto<br /> S.V. e L.G. (avv. Gori) e Ministero dell’Istruzione e altri (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>bastano 2 minuti e 38 secondi per decidere della promozione di un alunno alla classe superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione – Scrutini finali – Tempi delle operazioni di valutazione – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Esula normalmente dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l’eccessiva brevità dei tempi dedicati dal Consiglio di classe alle operazioni di valutazione dei candidati da ammettere alla classe superiore (nella fattispecie il Consiglio di Calsse aveva dedicato 2 minuti e 38 secondi a candidato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">bastano 2 minuti e 38 secondi per decidere della promozione di un alunno alla classe superiore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
 SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R, n. 1274/04 proposto da<br />
<b>VELLA SANTE e GENTILE LIBORIA</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marcello Gori. domiciliatario in Torino, piazza Statuto, 9, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</b>, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE DIREZIONE GENERALE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore. non costituito in giudizio;<br />
<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE &#8220;GALIEO GALILEI&#8221;</b>, in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti. 45;<br />
<b>CENTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI NOVARA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore. non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
del provvedimento 5 giugno 2004, successivamente comunicato, con cui il Consiglio di Classe della. 3^ C del Liceo Scientifico Statale &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Borgomanero, all&#8217;esito dello scrutinio finale dell&#8217;anno scolastico 2003/04 ha deliberato all&#8217;unanimità di &#8220;non ammettere alla classe 4^ C l&#8217;alunno Vella Nicolò&#8221;, in uno con il verbale n. 8 in pari data, che recepisce le risultanze dell&#8217;attività espletata dal Consiglio nell&#8217;occasione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati:<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Liceo Scientifico &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Borgomanero;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I° Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 10 ottobre 2004 l&#8217;avv. Marcello Gori per i ricorrenti e l&#8217;Avvocato dello Stato Guido Carotenuto per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Vista l&#8217;istanza cautelare:<br />
Visto l’art. 21. comma 9 L.6 dicembre 1971. n. 1034 nel testo sostituito dall’art, 3 L. 21luglio 2000, a 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che i ricorrenti denunciano il provvedimento di non ammissione del figlio minore alla classe successiva innanzi tutto per la brevità del tempo dedicato alle operazioni di scrutinio (in ricorso si sostiene che ad ogni studente sarebbe stata dedicata una media di 2minuti e trentotto secondi);<br />
Ritenuto che detta censura è inammissibile, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, esula normalmente dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l&#8217;eccessiva brevità dei tempi dedicati dal Consiglio di classe alle operazioni di valutazione dei candidati da ammettere alla classe superiore (T.A.R. Lazio, I, 29 luglio 1994. n. 1233; T.A.R. Toscana, 15 ottobre 2001, n. 1479);<br />
Considerato che è poi denunciata la mancata verbalizzazione dell&#8217;apporto partecipativo del Dirigente Scolastico alla riunione del Consiglio di Classe;<br />
Ritenuto che detta omissione non vizia il giudizio impugnato, posto che in tema di ammissione di alunni alla classe superiore non occorre riportare nel verbale di scrutinio i giudizi parziali (Cons. St., II, parere 17 gennaio 1996, n. 93);<br />
Considerato che, secondo i ricorrenti, il verbale non indicherebbe le modalità ed i criteri di valutazione dei singoli alunni, come predeterminati dai docenti a sensi dell’art. 13 OM. 21 maggio 2001, n. 90;<br />
Considerato che il verbale richiama per contro espressamente i criteri definiti dai docenti in data 30 settembre 2003;<br />
Ritenuto che detto richiamo è di per sé sufficiente ad indicare che ditali criteri è stata fatta puntuale applicazione, né occorre che gli stessi siano riportati nel verbale delle operazioni di scrutinio;<br />
Ritenuto inoltre che non rileva la circostanza che detti criteri non siano stati comunicati ai genitori dell&#8217;alunno non ammesso, non essendo detta comunicazione prescritta da alcuna disposizione; <br />
Ritenuto che non è neppure configurabile alcun vizio di disparità di trattamento tra i diversi alunni, posto che per configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è necessario che sussista un rapporto di assoluta coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare l&#8217;esistenza nella condotta dell&#8217;Amministrazione della lamentata disuguaglianza di trattamento e di un contrasto logico insanabile o di una palese ingiustizia (Cons. St., V. 6 maggio 1997, n. 476);<br />
Ritenuto pertanto che detto vizio non è ravvisabile in relazione alla posizione dei diversi alunni scrutinati;<br />
Considerato che il giudizio impugnato è quindi denunciato anche per carenza di motivazione:<br />
Considerato che il Consiglio di Classe ha deliberato &#8220;all&#8217;unanimità di non ammettere alla classe 4C l&#8217;alunno Vella Nicolò che, pur avendo frequentato regolarmente la scuola, ha ottenuto una valutazione educativa che attesta un progresso parziale, un interesse superficiale, un impegno saltuario e un metodo di lavoro poco autonomo. Inoltre l&#8217;alunno non ha mostrato miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza e non ha conseguito gli obiettivi minimi disciplinari, infatti ha una valutazione negativa in discipline caratterizzanti il corso di studi. Tutti i docenti affermano che una situazione scolastica come quella descritta non consente di prevedere un inserimento proficuo dell&#8217;alunno nella classe successiva”;<br />
Ritenuto che tale motivazione, insindacabile nel merito in quanto espressione di un giudizio &#8220;tecnico”, appare immune dalla censura dedotta, atteso che  essa rende adeguatamente conto delle ragioni del provvedimento ad essa conseguente;<br />
Ritenuto, in particolare, che appare corretto e sufficiente il richiamo al complesso delle insufficienze riportate dall&#8217;alunno ed alla valutazione di non proficuità della sua ammissione alla classe superiore (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II, 4 gennaio 1995. n. 9);<br />
Considerato che i ricorrenti osservano infine che il contratto formativo stipulato con l&#8217;Istituto obbligava gli insegnanti a sottoporre gli alunni ad almeno tre prove scritte e due prove orali per ciascuna materia nell&#8217;arco di ogni quadrimestre e denunciano la circostanza che, nell&#8217;ultimo quadrimestre, per storia e filosofia non sono state svolte prove scritte e per disegno e storia dell’arte non sono state svolte prove orali, in affermata violazione di quanto prescritto dal &#8220;Contratto di Formazione&#8221;;<br />
Considerato che il giudizio impugnato è motivato in relazione al rilievo che l&#8217;interessato ha conseguito &#8220;una valutazione decisamente negativa in discipline caratterizzanti il corso di studi;<br />
Considerato che, nella pagella del secondo quadrimestre, lo stesso ha riportato il voto finale di &#8220;tre&#8221; in fisica e di &#8220;quattro&#8221; in matematica ed informatica;<br />
Ritenuto che, essendo tali materie decisamente caratterizzanti il corso di studi del liceo scientifico, divengono irrilevanti, anche e soprattutto sul piano motivazionale, le eventuali irregolarità delle verifiche periodiche relative alle discipline letterarie (quali appunto storia e filosofia) o artistiche (disegno e storia dell’arte);<br />
Considerato che i ricorrenti denunciano infine altre violazioni del contratto formativo, nelle parti in cui indica gli obblighi di insegnamento ed assistenza facenti carico ai docenti nei confronti degli alunni, osservando che il verbale di scrutinio non recherebbe traccia dell&#8217;avvenuto adempimento degli stessi:<br />
Ritenuto che l&#8217;omissione è irrilevante, trattandosi di materie estranee all’oggetto della verbalizzazione in in argomento;<br />
Ritenuto che, per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere conclusivamente respinto in ogni sua parte;<br />
Ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere in favore dell&#8217;Avvocatura dello Stato le spese di giudizio in complessivi € 1.200,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il I° ottobre 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Calvo – Il Presidente<br />
Bernardo Baglietto – Rferendario Estensore<br />
Paolo Lotti – Rferendario<br />
Depositata in Segreteria ai sensi di legge in data 8 ottobre 2004.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7064</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio Casciaro e Federfarma Lecce (avv. S. Basile) c. Comune di Gallipoli (avv. P. Quinto) la società mista per la gestione del servizio di farmacia comunale può assumere forma di società a responsabilità limitata 1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio<br />   Casciaro e Federfarma Lecce (avv. S. Basile) c. Comune di Gallipoli (avv. P. Quinto)</span></p>
<hr />
<p>la società mista per la gestione del servizio di farmacia comunale può assumere forma di società a responsabilità limitata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando – Termine di impugnazione – Dalla data di pubblicazione.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Associazioni di categoria – Legittimazione – Individuazione.</p>
<p>3. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Servizio pubblico di farmacia comunale – Costituzione di società mista – Scelta del partner privato – Disciplina da applicare – Individuazione.</p>
<p>4. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Servizio pubblico di farmacia comunale – Costituzione di società mista – Modulo societario – Società a responsabilità limitata – Possibilità.</p>
<p>5. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Servizio pubblico di farmacia comunale – Costituzione di società mista – Scelta del partner privato – Procedura di scelta – Bando di gara – Clausola – Facoltà di non procedere all’aggiudicazione o di differirla – E’ legittima.</p>
<p>6. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi pubblici – Servizio pubblico di farmacia comunale – Costituzione di società mista – Scelta del partner privato – Procedura di scelta – D.P.C.M. n.298 del 1994 – Non è applicabile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di evidenza pubblica, il termine di impugnazione di un bando di gara decorre dalla data di pubblicazione del bando medesimo.</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, le associazioni di categoria sono legittimate ad impugnare gli atti che incidono sul gruppo di associati considerato nel suo complesso e non quelli che pregiudicano specifiche posizioni di alcuni determinati appartenenti alla categoria.</p>
<p>3. Con riferimento alla scelta del partner privato di una società mista per la gestione del servizio di farmacia comunale, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lg. 18 agosto 2000 n.267), confermando sul punto le disposizioni della l. 8 giugno 1990 n.142, ha definitivamente superato l’ordinamento settoriale dettato, per le farmacie locali, dalla l. 2 aprile 1968 n.475 e dalla l. 8 novembre 1991 n.362.<br />
4. Allo stato attuale, è possibile l’affidamento di un servizio pubblico locale ad una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, e, nello specifico settore delle farmacie locali, senza predeterminazione legale dei soci; infatti, il riferimento dell’art. 113, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, alle discipline di settore è limitato alla fase dell’erogazione del servizio (comma 5), sicché, nella scelta del partner privato di una società mista per la gestione del servizio di farmacia comunale, non si applicano le discipline di settore, considerato che al comma 1 la norma definisce inderogabili le disposizioni disciplinanti le modalità di gestione (quindi, la scelta fra i tre modelli alternativi previsti al successivo comma 5) e di affidamento (ossia, il ricorso obbligatorio alla gara pubblica, salvo le deroghe previste al successivo comma 15-bis) dei servizi stessi.</p>
<p>5. Nella scelta del partner privato di una società mista per la gestione del servizio di farmacia comunale, la clausola del bando in cui si prevede la facoltà per il presidente del seggio di gara di non procedere all’aggiudicazione o di differirla nel tempo, senza che al riguardo i concorrenti possano accampare alcuna pretesa, costituisce espressione del generale potere di autotutela decisoria che sempre compete alla p.a..<br />
6. Con riferimento alla procedura di scelta del partner privato di una società mista per la gestione del servizio di farmacia comunale, non sono applicabili le disposizioni di cui al d.P.C.M. 30 marzo 1994 n.298 (recante le direttive per la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l&#8217;attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché le modalità di svolgimento del concorso per l&#8217;assegnazione di sedi farmaceutiche), in quanto la procedura indetta dal Comune non è finalizzata all’assegnazione di sedi farmaceutiche (procedura quest’ultima che è fra l’altro di competenza regionale e non comunale), ma alla costituzione, con un socio privato, di una società che gestisca una farmacia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>Registro Decis.:7064/04<br />
Registro Generale:1664/2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br /> Seconda Sezione di Lecce </b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
ANTONIO CAVALLARI, Presidente,GIUSEPPINA ADAMO, Consigliere,<br />
TOMMASO CAPITANIO, Referendario &#8211; relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1664/2004 proposto dal<br /><b>dr. Paolo Casciaro</b> e <b>dall’Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Lecce </b>(FEDERFARMA Lecce), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Saverio Basile, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Flascassovitti, in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 1,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;<b> Comune di Gallipoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Garibaldi, 43,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
–	del bando in data 25/6/2004, con cui il Comune di Gallipoli ha indetto una gara per la scelta del socio privato di minoranza per la costituenda società mista a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, per la gestione del servizio di farmacia comunale;																																																																																												</p>
<p>–	nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati e in particolare, per quanto occorra, della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli n. 42 del 31/8/2000 e relativi allegati, e della deliberazione di Giunta Comunale di estremi ignoti, menzionati, rispettivamente, all’art. 1 ed all’art. 8 del bando in questione.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 9/9/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli Avv. Basile e Quinto.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
–	violazione e mancata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9 della L. n. 475/68, come sostituito dall’art. 10 della L. n.<br />
–	362/91, e 12 della L. n. 498/92; nonché degli artt. 113, 113-bis, 116 e 274 (let. Q, W, K) del D. Lgs. n. 267/00, come modificati dall’art. 35 della L. n. 448/01, dall’art. 14 della L. n. 326/03 e dall’art. 4, comma 234, della L. n. 350/03;<br />	<br />
–	violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, let. a) della L. n. 362/91;<br />	<br />
–	violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza della P.A.. Violazione e mancata applicazione del DPCM n. 298/94 e del DPR n. 533/96. Sviamento;<br />	<br />
–	manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. Erroneità nei presupposti;<br />	<br />
–	sviamento, eccesso di potere. Incompetenza.																																																																																												</p>
<p>Considerato che:<br />
–	vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della determinazione dirigenziale di approvazione del bando di gara (determinazione n. 503 del 27/4/2004, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 27/4 al 12/5/2004) e per carenza di legittimazione attiva della FEDERFARMA.																																																																																												</p>
<p>La prima eccezione è infondata, in quanto il termine di impugnazione di un bando di gara decorre dalla data di pubblicazione del bando medesimo. Infatti, considerata la sequenza di atti tipici che caratterizza le procedura di evidenza pubblica (deliberazione a contrattare; predisposizione del bando e degli altri atti di gara e relativa approvazione, secondo le procedure in vigore per le varie amministrazioni; pubblicazione degli avvisi di gara e dei bandi; selezione delle ditte da invitare e invio delle lettere di invito; <br />celebrazione della gara e aggiudicazione, con il che termina la fase pubblicistica e si apre la sequenza privatistica, in cui valgono le comuni regole negoziali proprie del diritto privato), si deve ritenere che il bando di gara, finché non viene pubblicizzato nelle forme di legge, ha efficacia meramente interna; infatti, la stazione appaltante potrebbe decidere di approvare un bando di gara, ma di non renderlo ancora pubblico, ad esempio se è in attesa di poter disporre dei finanziamenti necessari ad eseguire l’opera o il servizio da affidare o per altre ragioni. Considerato poi che il bando di gara viene generalmente equiparato ad un’invitatio ad offerendum, è evidente che, per poter svolgere tale sua funzione tipica, esso debba essere pubblicizzato in modo tale da suscitare nelle imprese interessate la volontà di proporre domanda di partecipazione per la fase di preselezione o di inviare direttamente l’offerta (se si tratta di una gara da aggiudicare con il sistema dell’asta pubblica). Pertanto, l’avvenuta approvazione del bando di gara ad opera del dirigente del Servizio n. 1 del Comune di Gallipoli non è idonea a far decorrere i termini di impugnazione dal 12/5/2004 (ultimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio della determina n. 503).<br />
Per quanto riguarda la seconda eccezione, invece, si deve ritenere che la FEDERFARMA agisca a tutela di un interesse proprio della categoria che essa rappresenta (ossia, i titolari di farmacie della provincia di Lecce), danneggiata dall’apertura di una nuova farmacia, che sarà gestita da una società costituita in asserito contrasto con le normative di settore.<br />
Per risalente orientamento giurisprudenziale, le associazioni di categoria devono ritenersi legittimate ad impugnare gli atti che incidono sul gruppo di associati considerato nel suo complesso e non quelli che pregiudicano specifiche posizioni di alcuni determinati appartenenti alla categoria (così, TAR Sardegna, sent. n. 159 del 17/5/1994, relativa proprio ad un ricorso proposto da FEDERFARMA; in terminis, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 261 dell’11/7/1985; CGA, sent. n. 197 del 16/11/1985; TAR Toscana, Sez. I, sent. n. 651 del 27/11/1991; TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 1208 del 6/11/1992; TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 445 del 12/5/1993). Nel caso di specie si è in presenza proprio di una situazione del genere, visto che la FEDERFARMA di Lecce agisce a tutela degli interessi di tutti i suoi iscritti, ugualmente penalizzati dall’apertura di una nuova farmacia nel territorio salentino;<br />
–	fondate sono invece le eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse in relazione al motivo di ricorso n. 2, in cui si contesta la possibilità di partecipazione alla selezione anche di società, oltre che di singoli farmacisti, e ciò in asserita violazione della normativa di settore (L. n. 475 del 1968 e L. n. 362 del 1991) e, in relazione alla posizione del dr. Casciaro, di carenza di interesse rispetto al motivo di ricorso n. 1, nella parte in cui si contesta la violazione della regola della predeterminazione legale dei soci nella costituzione delle società per la gestione delle farmacie comunali (art. 10 della citata L. n. 362/91). Per quanto riguarda il primo profilo, infatti, come risulta dal verbale di gara n. 1 del 20/8/2004, l’unica società che aveva inviato domanda di partecipazione alla selezione è stata esclusa dalla Commissione per mancato possesso del certificato di iscrizione all’Ordine dei Farmacisti, e ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il motivo di ricorso n. 2.<br />	<br />
Per quanto riguarda, invece, la posizione del dr. Casciaro in relazione al primo motivo di ricorso, va rilevato il difetto di interesse a coltivare tale doglianza, visto che egli non ha provato di essere un dipendente di una farmacia di cui il Comune di Gallipoli abbia la titolarità e quindi, in caso di accoglimento del motivo, non potrebbe partecipare alla gara.<br />
Resta invece da esaminare l’altro profilo del secondo motivo di ricorso, laddove viene richiamata la disciplina prevista dall’art. 8, comma 1, let. a) della L. n. 362/91, il quale stabilisce un regime di incompatibilità per i soggetti che gestiscono farmacie private, disponendo che “&#8230;1. La partecipazione alle società di cui all&#8217;articolo 7 [ossia, a società che gestiscono farmacie private – N.d.R.], salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco&#8230;”. Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24/7/2003, nella parte in cui non prevede un analogo regime di incompatibilità a carico dei farmacisti che partecipino a società di gestione di farmacie comunali. Poiché il bando di gara impugnato con il presente ricorso non prevederebbe espressamente tale incompatibilità a carico dei partecipanti alla selezione, lo stesso sarebbe illegittimo in parte qua.<br />
Peraltro, il Collegio ritiene che la clausola del bando (art. 2, comma 2) secondo cui “Non potranno in ogni caso essere selezionati soggetti i cui interessi risultino in contrasto con quelli della costituenda società” risponda alla stessa logica che ha determinato la dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 8 della L. n. 362/91 (anzi si tratta di una clausola più generica e dunque idonea a ricomprendere potenzialmente cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle di cui alla L. n. 362/91), mentre non è condivisibile la lettura riduttiva della predetta clausola che i ricorrenti cercano di accreditare a pagina 7 del ricorso. Pertanto la doglianza è infondata;<br />
–	passando quindi all’esame degli altri motivi di ricorso, il Collegio ritiene infondata la censura contenuta nel primo motivo di ricorso, con la quale si contesta la scelta del Comune di costituire una S.r.l., anziché una S.p.A., unico modello societario consentito, a giudizio dei ricorrenti, dalla vigente legislazione in materia di gestione del servizio pubblico locale della farmacia. La censura si fonda su una ricostruzione della normativa di settore stratificatasi nel corso degli anni, a partire dall’ancora parzialmente vigente L. n. 475/68, per terminare con le recenti modifiche apportate al D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 dalle Leggi n. 326 e n. 350 del 2003 (la prima delle quali, peraltro, parzialmente dichiarata incostituzionale con la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27/7/2004).																																																																																												</p>
<p>Al riguardo, il Collegio ritiene di non condividere la ricostruzione operata dai ricorrenti, in quanto:</p>
<p>&#9642;	l’art. 22 della L. n. 142 del 1990 (come integrato dall’art. 12 della L. n. 498 del 1992 e dall’art. 17, comma 58, della L. n. 127 del 1997), disciplinando le forme di gestione dei servizi pubblici locali, aveva modificato il regime di predeterminazione legale dei soci delle farmacie comunali, risalente al disposto dell’art. 9 della L. n. 475/68, come modificato dall’art. 10 della L. n. 362/91, e ciò sia in relazione alle S.p.A. (L. n. 498/92), sia in relazione alle S.r.l. (essendo la S.r.l., ai sensi dell’art. 17 della L. n. 127/97, perfettamente fungibile alla S.p.A. quale modello organizzativo della società mista);																																																																																												</p>
<p>&#9642;	peraltro, sia la L. n. 142/90 che le successive leggi speciali (L. n. 498/92 e L. n. 127/97) sono state abrogate in parte qua dall’art. 274 del D. Lgs. n. 267/00, che, come è noto, reca il Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali. L’art. 113 let. e) del T.U., nella versione originaria, prevedeva che, per la gestione dei servizi pubblici locali, gli enti locali potessero optare per il modello della società mista, da costituire – con capitale pubblico maggioritario – o nella forma della S.p.A. o nella forma della S.r.l., mentre il successivo art. 116 contemplava esclusivamente la forma della S.p.A. solo per le società miste a capitale pubblico minoritario (fattispecie non rilevante nel presente giudizio). Pertanto, il T.U.E.L., confermando sul punto le disposizioni della L. n. 142/90, ha definitivamente superato l’ordinamento settoriale dettato, per le farmacie locali, dalla L. n. 475/68 e dalla L. n. 362/91. In questo senso, quindi, occorre ritenere che la scelta del legislatore della L. n. 498/92 – di derogare espressamente alla disciplina speciale prevista per le farmacie dalla L. n. 475/68 e dalla L. n. 362/91 – ponendo fine al regime di esclusiva previsto in precedenza in favore dei dipendenti delle farmacie comunali, non è venuta meno nel nuovo sistema delineato dal T.U.E.L. e successive modifiche. Anzi, qualunque diversa opzione ermeneutica si scontrerebbe con la filosofia di fondo che ha animato negli ultimi anni il Legislatore nella delicata opera di sistemazione del settore, ossia la progressiva liberalizzazione dei vari settori in cui si articola il mercato dei servizi pubblici locali;																																																																																												</p>
<p>&#9642;	l’art. 113 del T.U., come è noto, è stato oggetto di ben quattro rilevanti modifiche a partire dal 2001 (L. n. 448 del 2001; D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326/03; L. n. 350 del 2003; sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2004), ma il quadro normativo desumibile da tale vorticosa serie di modifiche al regime dei servizi pubblici locali è nel senso di legittimare la scelta del Comune di Gallipoli di costituire una S.r.l. per la gestione della farmacia comunale. Infatti, considerato il momento in cui è stata bandita la gara (mese di giugno del 2004), la normativa da applicare è l’art. 113, comma 5, let. b) del T.U., nella versione risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dalla L. n. 350/03, il quale recita “&#8230;5. L&#8217;erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell&#8217;Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:<br /> <br />
a) a società di capitali individuate attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; <br />
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;<br />c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l&#8217;ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente o gli enti pubblici che la controllano&#8230;”. Infatti, la sentenza n. 272/04 della Corte Costituzionale (invocata dai ricorrenti a sostegno delle proprie argomentazioni) ha interessato solo il comma 7 dell’art. 113, dichiarato incostituzionale per violazione dei criteri di riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni. Pertanto, allo stato attuale è possibile l’affidamento di un servizio pubblico locale ad una S.r.l. a prevalente capitale pubblico, e, nello specifico settore delle farmacie locali, senza predeterminazione legale dei soci; infatti, il riferimento dell’art. 113 T.U.E.L. alle discipline di settore è limitato alla fase dell’erogazione del servizio (comma 5), ma nel caso in esame siamo ancora alla fase di scelta del gestore, per cui non si applicano le discipline di settore, considerato che al comma 1 la norma definisce inderogabili le disposizioni disciplinanti le modalità di gestione (quindi, la scelta fra i tre modelli alternativi previsti al successivo comma 5) e di affidamento (ossia, il ricorso obbligatorio alla gara pubblica, salvo le deroghe previste al successivo comma 15-bis) dei servizi stessi; <br />
–	ugualmente infondata è la doglianza relativa alla clausola del bando (art. 6) in cui si prevede la facoltà per il presidente del seggio di gara di non procedere all’aggiudicazione o di differirla nel tempo, senza che al riguardo i concorrenti possano accampare alcuna pretesa. Infatti la clausola de qua, oltre a non avere concreta portata lesiva in relazione all’attuale fase di svolgimento della gara, costituisce espressione del generale potere di autotutela decisoria che sempre compete alla P.A. e, oltretutto, nel caso di specie, è previsto che la Commissione renda note ai concorrenti le ragioni dell’eventuale annullamento o differimento della gara, consentendo quindi agli stessi di tutelarsi avverso tali determinazioni;<br />	<br />
–	vanno invece esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso.<br />	<br />
I ricorrenti, in sostanza, contestano la composizione e la competenza tecnica dei membri della Commissione di gara nonché i criteri di selezione del partner privato e le modalità di svolgimento della gara previsti nel bando. Poiché i due motivi di ricorso sono strettamente connessi, il Collegio ritiene di esaminarli insieme, cominciando dal terzo. <br />
Come detto, i ricorrenti censurano sia l’eccessivo sbilanciamento dei criteri di valutazione dei concorrenti verso la valorizzazione degli aspetti manageriali della costituenda società rispetto alla valutazione dei curricula professionali dei farmacisti, sia l’iter procedimentale previsto dal bando per la valutazione delle offerte.<br />Iniziando da quest’ultima doglianza, i ricorrenti sostengono che, poiché la fissazione dei criteri per la valutazione dei curricula avverrà dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione di partecipazione (busta D), e quindi conoscendo già i nominativi dei partecipanti, sussiste il rischio che i criteri vengano fissati in modo da favorire qualcuno dei concorrenti.<br />
Al riguardo è agevole osservare che:</p>
<p>&#9642;	in primo luogo, la doglianza è espressa in maniera ipotetica, visto che i ricorrenti ipotizzano che la Commissione possa, ad esempio, attribuire un punteggio maggiore in relazione a determinate esperienze professionali piuttosto che ad altre o possa introdurre altri criteri illogici. Ebbene, poiché oggetto dell’impugnativa è un bando di gara (le cui clausole non sono state ancora oggetto di concreta applicazione da parte dell’Amministrazione), sarebbe teoricamente possibile sollevare censure in via ipotetica, ma nel caso di specie esse sono del tutto inconferenti per il semplice fatto che il bando non ha indicato alcun criterio di valutazione, limitandosi a prevedere un punteggio massimo di 20 per i curricula e rimettendosi per il resto alle valutazioni della Commissione. Dunque, la doglianza dei ricorrenti riguarda criteri di valutazione che non sono stati ancora fissati dall’Amministrazione e dunque essa è infondata (fermo restando che i concorrenti conservano la possibilità di contestare i criteri che saranno fissati dalla Commissione, ove li ritengano incongrui o irragionevoli);																																																																																												</p>
<p>&#9642;	in secondo luogo, i nominativi dei partecipanti ad una gara sono noti fin dal momento in cui le offerte vengono ricevute dalla stazione appaltante, visto che è solitamente imposta l’indicazione del nominativo del concorrente sul plico sigillato e che comunque la ricezione del plico medesimo deve essere registrata al protocollo dell’ente destinatario.<br />	<br />
Pertanto, il fatto che la Commissione preciserà i sub-criteri di valutazione dei curricula dopo aver conosciuto i nominativi dei partecipanti non rende di per sé illegittima la procedura adottata dal Comune di Gallipoli.<br />
Per quanto concerne, invece, il primo profilo del quarto motivo di ricorso, in effetti il bando prevede che, su 100 punti da assegnare, ben 80 siano riservati alla valutazione dell’aspetto economico delle offerte e solo 20 al curriculum professionale del concorrente, il che (a giudizio dei ricorrenti) sarebbe contrario all’essenza stessa di un’attività economica assolutamente particolare quale è l’esercizio di una farmacia, in cui l’aspetto imprenditoriale è recessivo rispetto alla competenza professionale ed umana del farmacista.<br />
La questione, peraltro, è stata già affrontata dalla Sezione nella sentenza n. 6946 del 18/10/2003, richiamata dalla difesa comunale e pronunciata nell’ambito di un giudizio analogo, in cui era stata censurata la decisione dell’A.C. di Gallipoli di revocare gli atti della gara per la scelta del partner privato per la costituenda società preposta alla gestione della farmacia comunale, gara indetta in base alla primitiva versione del bando di gara oggi in discussione.<br /> In quella pronuncia, il Tribunale ha ritenuto, fra l’altro, che: “&#8230;la scelta dell’Amministrazione resistente di privilegiare, nella scelta del socio privato di minoranza della Società Mista di gestione della Farmacia comunale, gli aspetti di carattere economico-finanziario e le doti di tipo manageriale del soggetto da selezionare costituisce un legittimo esercizio dei poteri di revoca. Infatti, la rilevazione da parte dello stesso Organo comunale (il precedente schema di bando di gara era stato adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale e poi formalmente approvato dal competente Dirigente comunale) di vizi di merito ab origine del precedente bando di gara risulta finalizzata a garantire l’adeguamento dell’azione amministrativa all’interesse pubblico, cioè ad individuare una procedura di evidenza pubblica più opportuna e conveniente per la scelta del socio minoritario della Società Mista di gestione della Farmacia comunale. Nel provvedimento impugnato è stato evidenziato che l’Amministratore Delegato della costituenda Società Mista, oltre alla prescritta qualifica professionale di Farmacista, doveva possedere elevate capacità manageriali, le quali dovevano essere valutate non soltanto con un colloquio orale ed avere un maggiore peso specifico nei criteri di selezione (al riguardo per inciso si osserva che nel procedimento in esame non trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPCM n. 298 del 30.3.1994, le quali disciplinano esclusivamente il concorso di assegnazione delle sedi farmaceutiche), e che il mero criterio dell’offerta economica, basata unicamente sul ribasso del compenso iniziale fissato per l’espletamento della funzione di Amministratore Delegato, non garantiva sufficientemente l’Amministrazione Comunale in ordine alla validità della gestione economica ed alla partecipazione agli investimenti (ulteriori rispetto all’apporto iniziale del capitale) per il migliore andamento dell’impresa, per cui era opportuno chiedere ai partecipanti alla selezione anche la formulazione di un progetto economico finanziario, che specificasse gli investimenti e gli oneri finanziari, necessari per l’attivazione della Farmacia comunale, e i tempi di rientro di tali investimenti, con la precisazione degli eventuali apporti offerti dal socio di minoranza (i quali compensano ampiamente l’eventuale maggiore compenso da corrispondere al socio privato, nella qualità di Amministratore Delegato, a causa del tetto di 15 punti da assegnare all’offerta economica, con attribuzione di 1 punto per ogni 500,00 Euro di ribasso sul compenso base annuo di 50.000,00 Euro fissato dal secondo bando di gara)&#8230;.”. Come si vede, la Sezione ha già affrontato ex professo il nodo centrale della questione sottopostale nuovamente all’attenzione dagli odierni ricorrenti, ritenendo che, nella gara in epigrafe, è legittimo il maggior peso attribuito agli aspetti prettamente finanziari e manageriali delle offerte rispetto al curriculum professionale dei concorrenti, anche se, in quella circostanza, il Tribunale non ha affrontato le altre questioni sollevate dagli odierni ricorrenti (che non erano state sollevate in quel processo). In generale, l’odierno Collegio ritiene assolutamente condivisibili le argomentazioni su cui poggia la sentenza n. 6946/03, e dunque non può che ribadire la logicità della scelta del Comune di Gallipoli di privilegiare, nella scelta del partner privato per la costituenda società mista, gli aspetti di carattere finanziario e manageriale, non senza sottolineare, però, che il bando di gara prevede comunque un adeguato peso sia per i curricula professionali dei concorrenti sia per la complessiva preparazione tecnico-professionale dei farmacisti partecipanti alla selezione.<br />
A questo proposito va ribadito che, nel caso di specie, non sono applicabili le disposizioni di cui al DPCM n. 298/94 (recante le direttive per la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l&#8217;attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché le modalità di svolgimento del concorso per l&#8217;assegnazione di sedi farmaceutiche), in quanto la procedura indetta dal Comune intimato non è finalizzata all’assegnazione di sedi farmaceutiche (procedura quest’ultima che è fra l’altro di competenza regionale e non comunale),ma alla costituzione,con un socio privato,di una società che gestisca una farmacia.E’,quindi,evidente l’importanza e della capacità manageriale e delle conoscenze tecnico-professionali ( farmaceutiche )del gestore;non è illogico (unico profilo sindacabile dal giudice di legittimità) il rilievo preminente,ma non esclusivo, attribuito dall’Amministrazione alla capacità manageriale.<br />
     Ugualmente inapplicabile è il DPR n. 533 del 16/9/1996 (recante “Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali”), visto che esso disciplina le modalità di scelta del partner privato nelle società miste a capitale pubblico minoritario (mentre la costituenda società mista sarà a capitale pubblico maggioritario);<br />
–	il rigetto delle predette doglianze, determina la reiezione anche del secondo profilo del quarto motivo di ricorso, in cui si contesta la composizione e la competenza specifica della Commissione di gara. Infatti, nella prospettazione dei ricorrenti, i membri designati a far parte della Commissione (il segretario generale del Comune, il dirigente del Dipartimento Attività Produttive del Comune e un membro esterno esperto di economia aziendale) non sarebbero adeguati al compito, in quanto non in possesso delle conoscenza necessarie a valutare la professionalità specifica di un farmacista. Tuttavia, la doglianza si lega strettamente al profilo di ricorso esaminato in precedenza, tenuto conto che in tanto è possibile censurare la competenza della Commissione in quanto gli aspetti relativi alla professionalità dei farmacisti siano da ritenere preponderanti rispetto alla componente economico-manageriale delle offerte. Tuttavia, poiché il Collegio ritiene legittimi i criteri di selezione delle offerte previsti dal bando, anche questo motivo di ricorso è infondato.<br />	<br />
Nello specifico, si può aggiungere che, essendo la valutazione della professionalità dei farmacisti limitata all’esame del curriculum, tale valutazione, a giudizio del Collegio, può essere compiuta  anche  da un<br />
soggetto non farmacista, tenuto conto che il curriculum è un documento che riepiloga i titoli di studio e le esperienze di lavoro dell’interessato, dati che possono essere apprezzati con sufficiente cognizione anche da un soggetto non esperto della materia. Del resto, come detto in precedenza, il bando di gara prevede che la Commissione di gara proceda alla preventiva fissazione dei criteri di valutazione dei curricula, il che consentirà agli interessati di censurare le scelte della Commissione laddove le stesse dovessero rivelarsi irragionevoli o immotivate;<br />–	conclusivamente, il ricorso è infondato e va quindi rigettato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.</p>
<p>Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 21/07/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari – Presidente<br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata l’8 ottobre 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.3634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-3634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-3634/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.3634</a></p>
<p>Dott. L. Stevanato, Presidente f.f., relatore VODAFONE OMNITEL N.V c. Comune di Padova sui presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco ex art. 54, c. 2, D.Lgs n. 267/2000 Pubblica amministrazione &#8211; Atto amministrativo &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, c. 2 D.Lgs</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-3634/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.3634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-3634/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.3634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. L. Stevanato, Presidente f.f., relatore<br /> VODAFONE OMNITEL N.V c. Comune di Padova</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco ex art. 54, c. 2, D.Lgs n. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Atto amministrativo &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, c. 2 D.Lgs n. 267/2000 &#8211; Gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini &#8211; Necessità &#8211; Soddisfazione di esigenze prevedibili e ordinarie &#8211; Insufficienza.</p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; Atto amministrativo &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, c. 2 D.Lgs n. 267/2000 – Sospensione dell’installazione e attivazione delle stazioni radio base di telefonia mobile – Motivazione con riferimento alle lamentele dei cittadini ad a possibili problemi di ordine pubblico – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, che può essere emanata dal sindaco ex art. 54, co. 2, d.lgs. n. 267 del 2000 per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.</p>
<p>L’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco ex art. 54, co. 2, d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini è sospesa per 60 giorni l’installazione e l’attivazione di tutte le stazioni radio base di telefonia mobile, è illegittima qualora essa individui tale situazione di emergenza nelle “molteplici lamentele di privati cittadini”, nel riscontro presso i Quartieri di una “forte criticità sociale” con “possibili problemi di ordine pubblico”, nell’esigenza di “evitare e prevenire situazioni di forte tensione sociale con implicazioni di ordine pubblico”. Le generiche ragioni esposte nell’ordinanza non evidenziano una situazione di emergenza, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento. Peraltro, la L. n. 36/2001 ed i relativi decreti ministeriali attuativi contemplano la fissazione di limiti di radiofrequenza ispirati al principio di precauzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco ex art. 54, c. 2, D.Lgs n. 267/2000.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> seconda Sezione, </b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato,<br />
Fulvio Rocco,			Consigliere;<br />
Alessandra Farina,		 Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2675/2004 proposto<br />
dalla <b>VODAFONE OMNITEL N.V</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Marco 4255;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Padova</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto e Paolo Bernardi, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;VODAFONE OMNITEL N.V.,<br />
il Sindaco del Comune di Padova quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del provvedimento comunale 22.9.2004 n. 0240177 avente ad oggetto: “Installazione ed attivazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare. Misure contingibili ed urgenti”.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 25.9.2004 e depositato presso la Segreteria il 28.9.2004, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 4.10.2004;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 6 ottobre 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Presidente f.f. Lorenzo Stevanato &#8211; l’avv. Mantovan per la parte ricorrente e gli Avv.ti De Simoni e Montobbio per il Comune di Padova;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center>considerato</p>
<p>che l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, che può essere emanata dal sindaco ex art. 54, co. 2, d.lg. n. 267 del 2000 per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.<br />
Nella specie, l’incolumità pubblica sarebbe messa in pericolo, secondo la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha sospeso per 60 giorni l’installazione e l’attivazione di tutte le stazioni  radio base di telefonia mobile, dal fatto che sono giunte “molteplici lamentele di privati cittadini”, che negli incontri presso i Quartieri è emersa una “forte criticità sociale” con “possibili problemi di ordine pubblico”, cosicché la sospensione sarebbe finalizzata ad “evitare e prevenire situazioni di forte tensione sociale con implicazioni di ordine pubblico”.<br />
Sennonché, le generiche ragioni esposte nell’ordinanza non evidenziano una situazione di emergenza, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, che nella fattispecie (L. 36/01 e decreti ministeriali attuativi) già contempla la fissazione di limiti di radiofrequenza ispirati al principio di precauzione.  <br />
Che le lamentele e la preoccupazione diffusa nei cittadini non sembra essere smodata in manifestazioni pericolose per il mantenimento dell’ordine pubblico e per l’incolumità dei cittadini stessi. <br />
che, quindi, il ricorso è fondato.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-3634/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.3634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2148/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2148</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Baglietto V.M. (avv. Ragno) c. Comune di Torino (avv.ti Gianotti, avv. Cisaro) no all&#8217;errore scusabile per il ricorso notificato oltre 60 gg. dalla pubblicazione del dispositivo di sentenza di difetto di giurisdizione del G.O. 1. Ricorso giurisdizionale &#8211; Errore scusabile – Riconoscimento d’ufficio 2. Ricorso giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2148/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2148/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Baglietto<br /> V.M. (avv. Ragno) c. Comune di Torino  (avv.ti Gianotti, avv. Cisaro)</span></p>
<hr />
<p>no all&#8217;errore scusabile per il ricorso notificato oltre 60 gg. dalla pubblicazione del dispositivo di sentenza di difetto di giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso giurisdizionale  &#8211; Errore  scusabile – Riconoscimento d’ufficio</p>
<p>2. Ricorso giurisdizionale –  irricevibilità &#8211; Difetto di giurisdizione del  G.O. – Pubblicazione del dispositivo della sentenza – Notificazione del ricorso avanti il G.A. dopo  sessanta giorni  dalla pubblicazione del dispositivo – Errore scusabile – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il beneficio dell’errore scusabile può anche essere riconosciuto  d’ufficio.</p>
<p>2. E’ irricevibile il ricorso notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza con cui il Giudice Ordinario ha declinato la giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo, non potendo in tal caso essere riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">no all’errore scusabile per il ricorso notificato oltre 60 gg. dalla pubblicazione del dispositivo di sentenza di difetto di giurisdizione del G.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL  POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1299/04 proposto da</p>
<p><b>MISSERIANNI VINCENZO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Santina Ragno, domicihataria  in Torino, via Groscavallo. 15, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro il</p>
<p><b>COMUNE DI TORINO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 14 settembre 2004, mecc. n. 2004 07265/041 ed in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Gianotti e Maria Domenica Cisaro ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica avvocatura in Torino, piazza Palazzo di Città, 1, come da mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
  dei decreto di decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di edilizia residenziale pubblica a carico del ricorrente per morosità superiore ai sei mesi e della contestuale ordinanza di sgombero emessi dal Sindaco della Città di Torino in data sconosciuta e notificati a mezzo posta in data 31 ottobre 2003, con il quale il Sindaco decretava la decadenza del ricorrente dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di E.R.P. n. 5, strada Carmagnola, n. 9 e ordinava al ricorrente e agli occupanti del suddetto alloggio di rilasciarlo entro sessanta giorni dalla notifica dei provvedimenti oggetto di ricorso;<br />
  del provvedimento 20 maggio 2004, prot. n. 4461, cat. X, cl, 10, fasc. 6, notificato a mezzo posta in data 30 giugno 2004, con il quale il Comune di Torino, nella persona del dirigente Coordinatore E.R.P. diffidava il ricorrente a rilasciare l&#8217;alloggio predetto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento in oggetto;<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale e comunque lesivo per gli interessi del ricorrente;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I&#8221; Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 1° ottobre 2004 l&#8217;avv. Santina Ragno per il ricorrente e l&#8217;avv. Giuseppina Gianotti per il Comune di Torino;<br />
Vista l&#8217;istanza cautelare;<br />
Visto l&#8217;art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971. n. 1034 nel testo sostituito dall&#8217;att. 3 L. 21luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che il ricorso investe congiuntamente il decreto di decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio e la conseguente diffida a rilasciare lo stesso libero da persone e cose;<br />
Ritenuto che le censure dedotte in ricorso sono riferibili unicamente al primo dei detti provvedimenti, anche alla luce del fatto che il secondo presenta carattere meramente conseguenziale;<br />
Ritenuto che il primo provvedimento è stato precedentemente impugnato dinanzi al Giudice Ordinario, che con sentenza 20 aprile 2004 (pubblicata nel solo dispositivo), ha declinato la propria giurisdizione;<br />
Considerato che, a seguito ditale pronuncia, il ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso notificato in data 8 agosto 2004;<br />
Ritenuto che ii beneficio dell&#8217;errore scusabile, pur potendo essere accordato anche d&#8217;ufficio, presuppone comunque che il ricorso risulti presentato entro 60 giorni dalla sentenza del Giudice civile che abbia declinato la giurisdizione (C.G.A., 2 marzo 1989, n. 47; T.A.R. Lazio, III. 3 settembre 1996. n. 1586; T.A.R. Calabria  Catanzaro. 15maggio2001, n. 802);<br />
Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato notificato oltre tale termine (ivi computato il periodo di sospensione feriale);<br />
Ritenuto che, per tale ragione esso deve dichiararsi irricevibile;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione delle spese di lite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 1° ottobre 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Calvo – Presidente<br />
Bernardo Baglietto &#8211; Estensore<br />
Paolo Lotti – Referendario<br />
Depositata in Segreteria ai sensi di legge  in data 8 ottobre 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2148/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2149</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Baglietto P.S. (avv. Rivalta) c. Comune di Torino (avv.ti Cisaro e Gianotti) il provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio e.r.p. non deve riportate parametri di calcolo e dati che siano evincibili dalla legge o dai pubblici registri 1. Edilizia Residenziale pubblica – Decadenza dall’assegnazione per titolarità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Baglietto<br /> P.S. (avv. Rivalta) c. Comune di Torino (avv.ti Cisaro e Gianotti)</span></p>
<hr />
<p>il provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione di alloggio e.r.p. non deve riportate parametri di calcolo e dati che siano evincibili dalla legge o dai pubblici registri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia Residenziale pubblica – Decadenza dall’assegnazione per titolarità di altri immobili con rendita catastale superiore ai limiti di legge –  art. 2, c. 1 lett. c) L. Regione Piemonte n° 46/95 s.m.i. &#8211; Provvedimento dichiarativo della decadenza dall’assegnazione – Omessa indicazione dei parametri di calcolo della rendita catastale di riferimento e dell’importo del relativo supero &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia Residenziale pubblica – Decadenza dall’assegnazione per titolarità di altri immobili con rendita catastale superiore ai limiti di legge –  art. 2, c. 1 lett. c) L. Regione Piemonte n° 46/95 s.m.i. &#8211; Provvedimento dichiarativo della decadenza dall’assegnazione – Donazione degli immobili – Irrilevanza</p>
<p>3. Edilizia Residenziale pubblica – Decadenza dall’assegnazione per titolarità di altri immobili con rendita catastale superiore ai limiti di legge –  art. 2, c. 1 lett. c) L. Regione Piemonte n° 46/95 s.m.i. &#8211; Provvedimento dichiarativo della decadenza dall’assegnazione – Procedimento di acquisto ex l. n° 560 del 1993 in corso – Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il provvedimento dichiarativo della decandeza dall’assegnazione di alloggio e.r.p. per titolarità di altri immobili con rendita catastale superiore ai parametri di legge, il quale non riporti i calcoli della rendita catastale di riferimento né indichi l’importo del relativo supero.</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento dichiarativo della decandeza dall’assegnazione di alloggio e.r.p. per titolarità di altri immobili con rendita catastale superiore ai parametri di legge emesso nonostante che nelle more gli immobili siano stati donati a soggetto diverso dall’assegnatario</p>
<p>3. E’ legittimo il provvedimento dichiarativo della decandeza dall’assegnazione di alloggio e.r.p. per titolarità di altri immobili con rendita catastale superiore ai parametri di legge emesso nonostante che sia in itinere il procedimento di acquisto dell’immobile assegnato ai sensi dell’art. 1, 3° co. l. 560/93 s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggio e.r.p. non deve riportate parametri di calcolo e dati che siano evincibili dalla legge o dai pubblici registri</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1315/04 proposto da</p>
<p><b>SOTTILE PASQUALE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Rivalta, domiciliatario in Torino, via Saffi, 9 bis, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro il</p>
<p><b>COMUNE DI TORINO</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 28 settembre 2004, mecc. n. 2004 07412/041 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Domenica Cisaro ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica avvocatura in Torino, piazza Palazzo di Città. I. come da mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio;</p>
<p align=center>e contro la</p>
<p><b>AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
del decreto di decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di edilizia residenziale pubblica a carico del ricorrente per proprietà immobiliare ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1. lett. e) e dell&#8217;art. 29, comma 1, lett. d) ER. 28 marzo 1995. n. 46 e contestuale ordinanza di sgombero, notificato in data 12 luglio 2004 mediante deposito nella Casa comunale e ritirato dal ricorrente in data successiva al 20 luglio 2004, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino; Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 1° ottobre 2004 l&#8217;avv. Marco Rivalta per il ricorrente e l&#8217;avv. Giuseppina Gianotti in sostituzione dell&#8217;avv. Maria Domenica Cisaro per il Comune di Torino;<br />
Vista l&#8217;istanza cautelare;<br />
Visto l&#8217;art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che il provvedimento impugnato ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall&#8217;assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a sensi dell&#8217;art. 2. comma 1, lett. e) e dell&#8217;art. 29, comma 1, lett. d) L.R. 28marzo 1995, n. 46;<br />
Considerato che l&#8217;art. 29, comma 1, left. d) citato prevede la decadenza, fra le altre ipotesi, per gli assegnatari clic abbiano perduto i requisiti prescritti dall&#8217;ari 2 per l&#8217;assegnazione e che l&#8217;art. 2, comma I, let c). a sua volta, indica fra tali requisiti la &#8220;non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l&#8217;immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A&#8217;2. la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche&#8221;;<br />
Considerato che il ricorrente riconosce di essere stato proprietario di immobili in Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, non destinati alla propria attività e recentemente donati alla figlia,<br />
Considerato che il provvedimento impugnato è denunciato innanzi tutto per omessa indicazione dei parametri di calcolo della rendita catastale dei detti immobili;<br />
Ritenuto che la censura deve essere disattesa, posto che la rendita catastale è un dato materiale risultante appunto dal Catasto e che i parametri di calcolo del limite oltre il quale si perdono i requisiti per ottenere l&#8217;assegnazione degli alloggi pubblici è determinato direttamente dalla legge regionale;<br />
Ritenuto che, per tale ragione, il provvedimento dichiarativo della decadenza non deve necessariamente riportare i calcoli della rendita catastale di riferimento, né indicare l&#8217;importo del relativo supero;<br />
Considerato che con il secondo motivo il ricorrente deduce di non essere più proprietario degli immobili di cui sopra, donati alla figlia, come da atto comunicato all&#8217;A.T.C. il 1Omaggio 2004;<br />
Ritenuto, per contro, che l&#8217;avvenuta alienazione dei detti immobili deve ritenersi irrilevante anche nel caso in cui essa sia avvenuta già all&#8217;atto dell&#8217;avvio del procedimento di decadenza, e ciò perché, diversamente, chiunque potrebbe eludere la prescrizione che limita l&#8217;accesso al patrimonio costituito dagli alloggi popolari riservati ai non abbienti alienando, prima della pronuncia di decadenza, le proprietà non denunciate e che avrebbero potuto comportare la perdita dell&#8217;assegnazione (T.A.R. Veneto, 23 settembre 1997, n. 1395; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, II. 9 marzo 1998, n. 122);<br />
Ritenuto inoltre che è irrilevante anche la circostanza che gli immobili in questione si trovino a rilevante distanza dal Comune di Torino, atteso che la ratio delle norme che disciplinano l&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è quella di venire incontro alle esigenze abitative di persone o nuclei familiari che, per le modeste condizioni economiche, non sono in grado di reperire una casa accedendo al libero mercato, donde l&#8217;esigenza che permanga costantemente nei soggetti assegnatari degli alloggi medesimi il possesso dei requisiti richiesti, allo scopo di scongiurare qualsiasi speculazione a danno di altri soggetti che, privi di adeguata abitazione, aspirino ad avere in assegnazione una casa a condizioni accessibili ad loro reddito;<br />
Ritenuto pertanto che la titolarità di altri alloggi idonei a stabile abitazione, dovunque essi si trovino, concreta, di fatto, una sottrazione dei detti beni alla disponibilità di altri aventi titolo, in contrasto con i fini solidaristici a cui gli stessi sono destinati e legittima conseguentemente la pronuncia di decadenza dall&#8217;assegnazione medesima (T.AR. Toscana, II, 17 aprile 1996. n. 197)<br />
Considerato che con il terzo motivo il ricorrente osserva che il provvedimento di decadenza è stato emesso in pendenza del procedimento di assegnazione in proprietà, da lui precedentemente promosso e nel quale ha già soddisfatto diversi adempimenti,<br />
Ritenuto che il procedimento di acquisto di un immobile di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 3 L. 24 dicembre 1993, n. 560 non costituisce un ostacolo per il procedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione che sia stato già attivato e in itinere, atteso che il primo opera su un piano diverso e presuppone un regolare rapporto di assegnazione in corso (T.A.R. Toscana, lI, 1 8 dicembre 1998, n. 1074);<br />
Considerato che con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia il provvedimento impugnato per incompetenza, in quanto sottoscritto da un Assessore &#8220;per il Sindaco&#8221;, senza alcuna menzione degli estremi della delega;<br />
Ritenuto che tale menzione non costituisce requisito di legittimità dell&#8217;atto emesso dall&#8217;assessore delegato, essendo a tal fine sufficiente che la delega sia stata effettivamente rilasciata (Cons. St., V, 19 giugno 1981. n. 269; Cons. St., V, 12 marzo 1996. n. 247; T.A.R. Lombardia Milano. 23 aprile 1997, n. 520: TAR. Calabria   Reggio Calabria, 30 ottobre 2002. n. 1521);<br />
Ritenuto che non rileva neppure l&#8217;erronea indicazione del numero interno dell&#8217;alloggio dal quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto, atteso che la circostanza può al limite determinare l&#8217;inefficacia del provvedimento, ma in tal caso esso non sarebbe neppure produttivo di effetti lesivi tali da legittimarne l&#8217;impugnazione;<br />
Ritenuto infine che non è conferente neppure la censura secondo cui l&#8217;Amministrazione avrebbe (in precedenza) avviato il procedimento di assegnazione in proprietà a sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560, anziché, come in precedenza, a sensi della L. 8 agosto 1977. n. 513, asseritamente più favorevole all&#8217;assegnatario;<br />
Ritenuto che tale censura attiene infatti agli atti del procedimento di assegnazione in proprietà, ma non è in alcun modo riferibile al provvedimento impugnato, che dichiara la decadenza del ricorrente dalla precedente assegnazione in locazione;<br />
Ritenuto che, in considerazione della rilevata infondatezza o inammissibilità di tutti i suoi motivi, il ricorso deve essere conclusivamente respinto;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione delle spese di lite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 1° ottobre 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Calvo  Presidente <br />
Bernardo Baglietto Referendario Estensore<br />
Paolo Lotti Referendario <br />
Depositato in Segreteria ai sensi di legge in data 8 ottobre 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-2149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.2149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7067</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7067/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-7067/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.7067</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio L’Adelfia coop. r.l. (avv. P. Quinto) c. Regione Puglia (avv. L. Ancora). sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di domanda risarcitoria per danno da ritardo 1. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento – Danno da ritardo – Nozione. 2. Processo – Processo amministrativo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio Cavallari, Est. Tommaso Capitanio<br />  L’Adelfia coop. r.l. (avv. P. Quinto) c. Regione Puglia (avv. L. Ancora).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di domanda risarcitoria per danno da ritardo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Risarcimento – Danno da ritardo – Nozione.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Danno da ritardo – Risarcimento – Domanda – Cognizione – E’ del giudice amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie di c.d. danno da ritardo, la pretesa risarcitoria nasce non già quale diritto patrimoniale consequenziale all’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, ma quale conseguenza di un comportamento o di un provvedimento dell’amministrazione che in sé è legittimo, ma che l’interessato assume essere stato adottato in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge o da una sentenza esecutiva.</p>
<p>2. In caso di c.d. danno da ritardo consistente nel ritardo di aggiornamento di rette per prestazioni sanitarie da parte della Regione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sia perché la posizione giuridica della ricorrente a fronte del potere pubblicistico di adeguamento delle rette di degenza ha consistenza di interesse legittimo, sia perché il ritardo illegittimo con cui la Giunta Regionale ha esercitato il potere di fissazione delle nuove rette è stato accertato con efficacia di giudicato, sia perché la domanda risarcitoria va ritenuta consequenziale rispetto alla domanda a suo tempo proposta avverso il silenzio-rifiuto, costituendo essa il naturale proseguimento della complessiva azione che la cooperativa ricorrente ha inteso esperire per conseguire quanto ritenuto di sua spettanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice amministrativo in tema di domanda risarcitoria per danno da ritardo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Decis.:	7067/04<br />	<br />
Reg. Gen.	1809/2003																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia<br /> II Sezione di Lecce</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott.		Antonio CAVALLARI	Presidente,Dott. 	Giuseppina ADAMO	Consigliere,<br />
Dott.	Tommaso CAPITANIO	Referendario, relatore																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1809/2003 proposto<br />
dalla <b>Cooperativa Sociale a.r.l. “L’Adelfia”</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Garibaldi, 43</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Imbriani, 30,</p>
<p>per il risarcimento del danno<br />
subito a causa del ritardo con cui la Regione Puglia ha provveduto all’adeguamento delle rette di degenza nelle strutture sanitarie riabilitative gestite dalla ricorrente nel territorio salentino, in esecuzione della sentenza del TAR n. 6186/01 del 18/10/2001.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13/7/2004 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e gli Avv. Quinto e Ancora per le parti.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. La ricorrente è una cooperativa sociale (ONLUS), convenzionata dal 1987 e poi provvisoriamente accreditata con la Regione Puglia e l’AUSL LE/2 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione psichiatrica residenziale e diurna, che vengono fornite in alcune strutture gestite dalla ricorrente nel territorio della provincia di Lecce.<br />
Con istanza del 10/8/2000, essa aveva sollecitato la Regione ad adeguare le rette giornaliere di degenza (ferme al 1994), allegando una cospicua documentazione da cui risultavano gli accresciuti costi di gestione, connessi anche all’incremento quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate. La pretesa traeva origine dal disposto di cui all’art. 1, comma 6, del Regolamento regionale approvato con delibera del C.R. n. 244 del 16/12/1997, che demandava alla Giunta l’adeguamento delle rette giornaliere di degenza in base alla tipologia della struttura convenzionata (strutture che, in base al successivo art. 8, avrebbero dovuto adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento agli standard qualitativi ivi fissati).<br />
Non avendo ottenuto alcun riscontro, la cooperativa adiva il TAR ai sensi dell’art. 21-bis della L. n. 1034/71, affinché, accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione, fosse ordinato a quest’ultima di provvedere sull’istanza del 10/8/2000. Con sentenza n. 6186/01 del 18/10/2001, la Sezione accoglieva il ricorso, ordinando alla Regione di adottare un provvedimento espresso; a seguito della reiterata inottemperanza alla citata sentenza, la cooperativa ricorrente adiva nuovamente il TAR che, con sentenza n. 1509/02 dell’11/4/2002 e con successiva ordinanza n. 795/02 del 7/9/2002, provvedeva a nominare un commissario ad acta in luogo dell’Amministrazione inadempiente.<br />Poiché i commissari ad acta nominati con le citate decisioni non avevano ancora adempiuto all’incarico, la cooperativa “L’Adelfia” adiva nuovamente il TAR chiedendo la nomina di un altro commissario; il ricorso, però, veniva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 391/03 del 21/5/2003, perché nel frattempo la Regione, con delibera di G.R. n. 1499 dell’11/10/2002, aveva adottato un nuovo Regolamento (n. 7 del 27/11/2002), intitolato “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”, che conteneva anche la fissazione delle nuove rette di degenza, da applicarsi (ai sensi dell’art. 9) con decorrenza dal mese successivo all’approvazione del Regolamento stesso o dal mese successivo a quello nel quale le AUSL competenti abbiano accertato in capo alle strutture interessate il possesso dei requisiti e degli standard di qualità stabiliti nel medesimo Regolamento.</p>
<p>2. Con il presente ricorso, la cooperativa “L’Adelfia” chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo ritardo con il quale la Regione ha proceduto ad adeguare le rette medesime, nonostante la sua istanza risalisse all’agosto 2000 e il TAR avesse stabilito l’obbligatorietà di tale adeguamento con sentenza dell’ottobre 2001.<br />
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi dell’illecito, la ricorrente espone che:<br />
–	il danno è comprovato sia dalla documentazione a suo tempo inviata alla Regione unitamente all’istanza del 10/8/2000 (ed allegata anche al presente ricorso), sia dal fatto che le nuove rette sono più alte di quelle del 1994, il che dimostra senza ombra di dubbio che le rette del 1994 non coprivano più gli accresciuti costi di gestione sopportati dalle strutture riabilitative. La difficile situazione finanziaria della cooperativa, dovuta anche al ritardo nell’adeguamento delle rette, è comprovata pure dalle risultanze di una visita ispettiva condotta da funzionari del Ministero del Lavoro, i quali, nei verbali conclusivi, hanno evidenziato tale situazione, invitando il legale rappresentante della cooperativa ricorrente a sollecitare la Regione;<br />	<br />
–	l’ammontare del danno è pari quantomeno alla differenza fra le nuove tariffe e quelle medio tempore applicate dalla cooperativa, maggiorate di interessi e rivalutazione per il periodo ultrabiennale per il quale si è protratto il ritardo della Regione. A questo proposito, la ricorrente sottolinea come il Reg. n. 7/02 non abbia previsto alcuna retroattività nell’applicazione delle nuove rette, con la conseguenza che il danno da essa patito non è stato per nulla eliminato; <br />	<br />
–	la colpa dell’Amministrazione è comprovata dall’ingiustificato ritardo con il quale la Giunta ha dato esecuzione al disposto dell’art. 1, comma 6, del Regolamento del 1997 ed alla sentenza del TAR n. 6186/01. 																																																																																												</p>
<p>3. Si è costituita la Regione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva (essendo il rapporto convenzionale intercorrente fra la cooperativa “L’Adelfia” e l’AUSL LE/2) e l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza del G.A. (avendo l’art. 18 della Convenzione del 18/11/1994 previsto la competenza esclusiva del Collegio Arbitrale). In via subordinata, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR.<br />
Nel merito, invece, osserva che:<br />
–	il rapporto convenzionale intercorrente fra la cooperativa e l’AUSL LE/2 stabilisce un meccanismo di adeguamento delle rette di natura negoziale (del resto già utilizzato dai contraenti per procedere – nel 1994 &#8211; al rinnovo delle rette previste nella originaria convenzione del 1987);<br />	<br />
–	il citato Reg. del 1997 non avrebbe previsto l’automatico adeguamento delle rette al raggiungimento degli standard qualitativi da esso stabilito e, in ogni caso, non imponeva alcun termine entro il quale la Giunta Regionale dovesse provvedere a tale adeguamento;<br />	<br />
–	per quanto riguarda il quantum risarcitorio, poi, la Regione non condivide il criterio proposto dalla ricorrente (ossia, la differenza fra le rette del 1994 e quelle approvate nel 2002, calcolata per il periodo ultrabiennale nel quale si è protratto il ritardo della Regione), perché il Reg. del 1997 prevedeva requisiti e standard qualitativi meno rigorosi rispetto al Reg. n. 7/02 e quindi la decorrenza delle nuove rette non può farsi retroagire all’anno 2000.																																																																																												</p>
<p>4. Alla pubblica udienza del 13/7/2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è ammissibile ed in parte fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.<br />
1.1. In via preliminare, il Collegio deve verificare l’ammissibilità della domanda, in relazione alle varie eccezioni formulate al riguardo dall’Amministrazione convenuta.<br />
A tal proposito, il Collegio osserva che:<br />
a)	per quanto concerne l’eccezione di competenza arbitrale, la stessa è fondata su una ricostruzione “privatistica” della vicenda in esame, che il Tribunale non ritiene di condividere. La Regione, nelle sue difese, cerca di accreditare l’idea (che è posta alla base anche delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di difetto di giurisdizione del G.A. nei confronti dell’A.G.O.) che il rapporto con la cooperativa ricorrente sia retto ancora dalla convenzione del 1987, rinnovata nel 1994, dal che discende, nella prospettazione che qui si intende confutare, che l’adeguamento delle rette di degenza debba essere il risultato di una libera contrattazione fra le parti o, in caso di disaccordo, della determinazione del Collegio Arbitrale previsto dall’art. 18 della convenzione del 1994. <br />	<br />
L’assunto è smentito da vari elementi di fatto e di diritto, a cominciare dalla previsione di cui al più volte citato art. 1, comma 6, del Regolamento regionale del 1997, che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di adeguare le rette di degenza; tale disposizione (che, tra l’altro, consente al Collegio di rigettare anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, palesemente infondata alla luce del disposto normativo), infatti, modifica in senso radicale la fisionomia del rapporto convenzionale a suo tempo stipulato fra l’odierna ricorrente e l’USL LE/13. Il rapporto, nato con tutte le stimmate del contratto (secondo una certa dottrina, si tratterebbe di un contratto di diritto pubblico), a seguito delle riforme introdotte dal D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche, si è trasformato in un rapporto di c.d. accreditamento provvisorio, caratterizzato da una forte accentuazione delle prerogative della parte pubblica (Regione ed AUSL), a cui spetta, fra l’altro, il potere di determinare le tariffe relative alle prestazioni riabilitative erogate dalle strutture accreditate. In conseguenza di ciò le vecchie convenzioni stipulate ai sensi della L. n. 833/78 sono da ritenere non più vigenti (soprattutto nella parte in cui si stabilivano i criteri e le procedure per la determinazione della remunerazione spettante alle strutture convenzionate), come la Sezione ha avuto modo di affermare nella recente sentenza n. 3343/04 del 3/6/2004, pronunciata in una controversia analoga. <br />Inoltre, come esattamente rilevato dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata il 7/7/2004, la controversia non rientra fra quelle previste dall’art. 18 della convenzione del 1994, in quanto la pretesa della cooperativa istante non concerne l’interpretazione o l’applicazione delle norme negoziali, ma si fonda su un asserito illecito extracontrattuale posto in essere dalla Regione e non dall’AUSL LE/2. Pertanto, va rigettata l’eccezione di competenza arbitrale.<br />
b)	Passando ad esaminare invece l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. (e conseguente affermazione della giurisdizione dell’A.G.O.), il Tribunale osserva che l’azione introdotta dalla cooperativa ricorrente si inquadra nelle fattispecie di c.d. “danno da ritardo”, nelle quali la pretesa risarcitoria nasce non già quale diritto patrimoniale consequenziale all’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, ma quale conseguenza di un comportamento o di un provvedimento dell’amministrazione che in sé è legittimo, ma che l’interessato assume essere stato adottato in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge o da una sentenza esecutiva. Nel caso di specie, la ricorrente non contesta in sé la congruità delle nuove rette, ma solo il fatto che esse sono state adeguate dalla Giunta Regionale pugliese con oltre due anni di ritardo rispetto all’istanza all’uopo formulata dalla cooperativa “L’Adelfia”. Poiché il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, l’obbligo giuridico di adottare il provvedimento decorreva per la Regione dall’agosto 2000 e di tale ritardo si duole la ricorrente.<br />	<br />
La controversia, a giudizio del Collegio, è stata correttamente incardinata di fronte al TAR in quanto l’Amministrazione intimata nel procedimento amministrativo che è base della vicenda (ossia, la fissazione delle nuove rette di degenza, ai sensi del Reg. del 1997) ha speso un potere autoritativo, di fronte al quale il privato è titolare di interesse legittimo. Del resto, la ricorrente è concessionaria di un pubblico servizio, in quanto essa, in virtù del rapporto di c.d. “accreditamento provvisorio” (ai sensi della L. n. 724 del 1994) con la Regione e con l’AUSL LE/2, fa parte del Servizio Sanitario Nazionale ed eroga prestazioni sanitarie a favore dell’utenza pubblica, essendo soggetta ai poteri di indirizzo e regolazione che, nello specifico settore, la legge attribuisce all’autorità regionale.<br />
Il Collegio ritiene sussistente nel caso di specie la giurisdizione amministrativa, in quanto:<br />
–	la posizione giuridica della ricorrente a fronte del potere pubblicistico di adeguamento delle rette di degenza ha, come già detto, consistenza di interesse legittimo, alla luce delle disposizioni regolamentari regionali richiamate in precedenza, che affidano il potere di determinazione delle rette all’Autorità amministrativa regionale;<br />	<br />
–	il ritardo illegittimo con cui la Giunta Regionale ha esercitato il potere di fissazione delle nuove rette è stato accertato con efficacia di giudicato dalla sentenza della Sezione n. 6186/01, la quale ha stabilito in maniera inoppugnabile che il rapporto fra la Regione e la struttura ricorrente non è, per questo specifico profilo, un rapporto di natura negoziale, altrimenti il ricorso ex art. 21-bis della L. n. 1034/71 sarebbe stato dichiarato inammissibile, secondo una consolidata giurisprudenza, a cui anche la Sezione ha costantemente aderito;<br />	<br />
–	la domanda risarcitoria va quindi ritenuta consequenziale rispetto alla domanda a suo tempo proposta avverso il silenzio-rifiuto, costituendo essa il naturale proseguimento della complessiva azione che la cooperativa “L’Adelfia” ha inteso esperire per conseguire quanto ritenuto di sua spettanza.<br />	<br />
1.2. Una conferma autorevole di quanto appena detto proviene anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6/7/2004, pubblicata sulla G.U., 1a serie speciale, del 14/7/2004, con cui, come è noto, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi:<br />
–	l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7, lettera a, della L. n. 205/00, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “&#8230;tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli&#8230;” anziché “&#8230;le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché&#8230;”, con il risultato che, nella materia dei pubblici servizi (a cui appartiene anche la presente controversia, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere b) ed e), e comma 3 del D. Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000), la regola di riparto della giurisdizione è quella classica, fondata sulla posizione giuridica soggettiva tutelata;<br />	<br />
–	l’art. 33, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7, lettera a, della L. n. 205/00;<br />	<br />
–	l’art. 34, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della L. n. 205/00, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “&#8230;gli atti, i provvedimenti e i comportamenti&#8230;” anziché “&#8230;gli atti e i provvedimenti&#8230;” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.<br />	<br />
Ebbene, nella citata sentenza (punto 3.4.1. della motivazione) la Consulta ha avuto cura di precisare che “&#8230;Va premesso che la dichiarazione di incostituzionalità non investe in alcun modo – nonostante i rimettenti ne adducano il disposto a sostegno delle loro censure – l’art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui (lettera c) sostituisce l’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998: il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.<br />
L’attribuzione di tale potere non soltanto appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato (sub 3), ma anche, e soprattutto, essa affonda le sue radici nella previsione dell’art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e certamente il superamento della regola (avvenuto, peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi olim di giurisdizione esclusiva), che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali consequenziali e l’eventuale risarcimento del danno (regola alla quale era ispirato anche l’art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che pure era di derivazione comunitaria), costituisce null’altro che attuazione del precetto di cui all’art. 24 Cost&#8230;”. Tale specificazione si è resa necessaria, nell’economia della motivazione, in quanto uno dei profili per i quali era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del D. Lgs. n. 80/98 era il preteso contrasto con l’art. 111 Cost., per il fatto che, in materia risarcitoria, sarebbe venuto meno il ruolo della Corte di Cassazione, considerato che, ai sensi del citato art. 111, ult. comma, Cost., le sentenze del giudice amministrativo di appello sono soggette a ricorso per cassazione solo per motivi inerenti la giurisdizione. Ciò – a giudizio dei giudici rimettenti &#8211; avrebbe potuto produrre, nel lungo periodo, la formazione di regole distinte in materia di illecito aquiliano, a seconda che la controversia fosse appannaggio dell’A.G.O. o del G.A., con conseguente possibile compromissione della certezza del diritto e con il pericolo di un eventuale trattamento di favore per la P.A. (che verrebbe giudicata da un giudice “speciale”). Come detto, però, la Corte ha respinto tale prospettazione, confermando la giurisdizione del G.A. nelle controversie risarcitorie conseguenti all’annullamento di provvedimenti amministrativi o comunque connesse a vicende nelle quali la P.A. esercita (o omette di esercitare) poteri autoritativi, sia che queste appartengano alla giurisdizione esclusiva (art. 35 del D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall’art. 7, let. c) della L. n. 205/00), sia che appartengano alla giurisdizione generale di legittimità (art. 7, comma 3, della L. n. 1034/71, come modificato dall’art. 7, comma 4, della L. n. 205/00). In sostanza, la Consulta ha voluto ribadire che (ai sensi della vigente Costituzione) la giurisdizione del giudice amministrativo (che attualmente consta anche del potere di condannare la P.A. al risarcimento del danno ingiusto) si giustifica solo quando l’Amministrazione esercita poteri autoritativi (a fronte dei quali emergono interessi legittimi), salvo ipotesi di giurisdizione esclusiva (con la precisazione che l’individuazione della materia da attribuire a tale particolare giurisdizione deve avvenire comunque in conformità dell’art. 103 Cost.).<br />In effetti, al punto 3.4.2. della motivazione della sentenza n. 204, la Corte Costituzionale afferma che “&#8230;La formulazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, quale recata dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 205 del 2000, confligge con i criteri, quali si sono individuati sub 3.2. ai quali deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una “particolare materia” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ed infatti, non soltanto (e non tanto) il riferimento ad una materia (i pubblici servizi) dai confini non compiutamente delimitati (se non in relazione all’ipotesi di concessione prevista fin dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971), quanto, e soprattutto, quello a “tutte le controversie” ricadenti in tale settore rende evidente che la “materia” così individuata prescinde del tutto dalla natura delle situazioni soggettive in essa coinvolte: sicché, inammissibilmente, la giurisdizione esclusiva si radica sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento in tali controversie di quel generico pubblico interesse che è naturaliter presente nel settore dei pubblici servizi. Ma, in tal modo, viene a mancare il necessario rapporto di species a genus che l’art. 103 Cost. esige allorché contempla, come “particolari”, rispetto a quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il comma 2 della norma individua esemplificativamente (“in particolare”) controversie, quale quella incardinata davanti al giudice a quo, nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità: e certamente le ipotesi specificamente censurate (lettere b ed e) sono tali da non resistere al vaglio di costituzionalità in quanto non soltanto (come le altre contemplate dal comma 2) travolte dalla censura che investe la previsione di “tutte le controversie in materia di pubblici servizi”, ma anche perché, ex se, integrano ipotesi nelle quali tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica amministrazione-autorità&#8230;”.<br />
In questo senso, dell’azione introdotta con il presente ricorso deve conoscere il TAR, in quanto (volendo ripetere le medesime parole utilizzate dalla Consulta al punto 3.4.1. della sentenza n. 204) “&#8230;il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione&#8230;”. <br />
1.3. Infine, sempre nel quadro dell’esame delle eccezioni di rito formulate dalla difesa regionale, va ribadito che l’azione della società ricorrente è stata correttamente proposta contro la Regione Puglia sia perchè – come chiarito al precedente punto 1.1. sub a) – i citati Regolamenti regionali n. 244/97 e n. 7/02 attribuiscono all’autorità regionale il potere di determinazione delle rette di degenza, sia perché, nella strategia processuale seguita dalla cooperativa ricorrente, la controversia in esame costituisce la prosecuzione del giudizio avverso il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione e dunque anche nel presente giudizio il soggetto convenuto è sempre da individuare nella Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore (come del resto affermato nella citata sentenza n. 6186/01). Pertanto, non rilevano i precedenti richiamati dalla difesa regionale e relativi a vicende analoghe decise dal TAR di Bari (in cui soggetti passivi erano stati identificati nelle AUSL territoriali).</p>
<p>2. Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene di dover accogliere in parte la pretesa della ricorrente, in base alle seguenti considerazioni.<br />
2.1. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi dell’illecito addebitato alla Regione Puglia, il Tribunale ritiene sussistenti sia la condotta materiale (consistente nel ritardo con cui le nuove rette sono state determinate), sia la colpa dell’Amministrazione (che, oltre a non aver adottato con prontezza i provvedimenti imposti dalla sentenza della Sezione n. 6186/01, ha violato comunque il precetto di cui all’art. 2 della L. n. 241/90, non fornendo alcun riscontro all’istanza presentata in data 10/8/2000 dal legale rappresentante della cooperativa ricorrente), sia il danno patrimoniale in capo alla cooperativa stessa.<br />
Infatti, la più volte citata sentenza n. 6186/01 ha accertato l’obbligo della Giunta Regionale pugliese di provvedere sull’istanza della cooperativa “L’Adelfia”, tesa ad ottenere un adeguamento delle rette di degenza ferme al 1994; naturalmente, il Tribunale, adito ex art. 21-bis L. n. 1034/71, non ha stabilito la misura dell’adeguamento in questione, essendo tali valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione. Tuttavia, poiché con il Reg. n. 7/02, la Giunta ha stabilito le nuove rette in misura superiore a quelle del 1994, ne consegue che la pretesa della ricorrente era suscettibile di accoglimento sin dall’inizio. La presente vicenda, in effetti, rappresenta il caso tipico di danno da ritardo, in quanto la pretesa del privato (non riscontrata in terminis dalla P.A.) ha trovato soddisfazione mediante l’adozione del provvedimento richiesto, il quale però è stato adottato solo dopo che il G.A. ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-rifiuto maturato sull’istanza iniziale; si tratta, come è noto, di una vicenda abbastanza ricorrente nella pratica giudiziaria, soprattutto in alcune materie (in primis, l’edilizia o l’urbanistica), nelle quali la legge impone all’amministrazione tempi certi per la conclusione del procedimento. Nella vicenda in esame, pur non essendo previsto un termine perentorio entro il quale la Giunta Regionale avrebbe dovuto adeguare le rette di degenza, è intervenuta la sentenza del Tribunale n. 6186/01, che aveva imposto l’adozione del provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica della decisione. <br />
Peraltro, il Reg. n. 7/02 non è stato adottato solo per dare esecuzione alla sentenza del TAR, avendo esso modificato in parte gli standard qualitativi a cui le strutture di riabilitazione debbono adeguarsi, il che impedisce di accogliere in toto la domanda della ricorrente. Infatti, come sostenuto efficacemente dalla difesa regionale, gli importi tariffari previsti dal regolamento del 2002 non possono essere presi a riferimento automaticamente anche per il passato, essendo essi il risultato di un’istruttoria basata su dati diversi (quali il costo del lavoro, il vitto, le prestazioni da erogare, e così via – vedasi art. 8 del Reg. n. 7/02); del resto, non avendo la Regione mai stabilito le rette in esecuzione dell’art. 1, comma 6, del Regolamento del 1997 (ossia, quelle rette di cui la ricorrente aveva chiesto l’adeguamento nell’agosto del 2000), non è possibile stabilire con esattezza l’ammontare del danno subito dalla cooperativa “L’Adelfia” (che, teoricamente, dovrebbe essere pari alla differenza fra le rette del 1994 e quelle inerenti le prestazioni da erogare in base agli standard qualitativi previsti dal Regolamento del 1997).<br />
2.2. Pertanto, l’ammontare del risarcimento va determinato in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., e precisamente nella misura del 50% della differenza fra le rette indicate nella convenzione del 1994 e quelle stabilite nel Regolamento n. 7/02, limitatamente al periodo dal quale la struttura ricorrente risulta essersi adeguata agli standard qualitativi previsti dal Regolamento del 1997 (ossia dal 10/8/2000, data dell’istanza inviata alla Regione) e fino alla data da cui trovano invece applicazione le nuove rette stabilite dal Reg. n. 7/02 (ossia fino al mese di agosto 2003, come risulta dalla nota dell’AUSL LE/2 n. 153/DSM/03 in data 9/9/2003, depositata in atti il 7/7/2004).<br />
2.3. La somma predetta va altresì rivalutata secondo gli indici ISTAT in vigore nel periodo di tempo in argomento, visto che “&#8230;l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, per cui resta sottratta al principio nominalistico e va dal giudice, anche d&#8217;ufficio, quantificata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta, secondo gli indici di deprezzamento della moneta e fino alla data della liquidazione..” (così, ex multis, Cass., Sez. III, sent. n. 9711 del 21/5/2004). Trattandosi di debito di valore, non spettano invece gli interessi sulle somme rivalutate, in quanto se pure è vero che “&#8230;Nei debiti di valore è, invece, senz&#8217;altro possibile che la mera rivalutazione monetaria dell&#8217;importo liquidato in relazione all&#8217;epoca dell&#8217;illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo&#8230;” (Cass., Sez. III, sent. n. 3994 del 18/3/2003), è altrettanto vero che “&#8230;occorrerà allora che il creditore alleghi e provi, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo&#8230;” (Cass., cit. sent. n. 3994/03, che richiama la fondamentale sentenza n. 1712 del 17/2/1995 delle Sezioni Unite; conforme, Cass., Sez. III, sent. n. 12452 del 25/8/2003). Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno della richiesta di interessi, limitandosi ad esporre la propria difficile situazione finanziaria, dovuta però ad una serie di concause (principalmente al ritardo nei pagamenti da parte dell’AUSL LE/2): pertanto, si ritiene che la rivalutazione assorba e ricomprenda anche il danno legato alla ritardata disponibilità delle somme in argomento.</p>
<p>3. Premesso quanto sopra, il ricorso va accolto in parte, con conseguente condanna della Regione Puglia a corrispondere alla società ricorrente le somme predette, rivalutate secondo gli indici ISTAT in vigore nel periodo di tempo indicato al predetto punto 2.2.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, accoglie in parte il ricorso in epigrafe.  <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2004.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari – Presidente <br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata l’8 ottobre 2004</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Ezio Fedullo De Marco (avv. S. Nisticò) c. Comune di Vibo Valentia (avv. G. Bagnato), Edil Moderna s.n.c. (avv. A. Migliaccio), Regione Calabria (n.c.), A.S.L. di Vibo Valentia (n.c.). non si ha nullità nel caso in cui né il ricorrente, né il suo difensore abbiano</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Ezio Fedullo<br />  De Marco (avv. S. Nisticò) c. Comune di Vibo Valentia (avv. G. Bagnato), Edil Moderna s.n.c. (avv. A. Migliaccio), Regione Calabria (n.c.), A.S.L. di Vibo Valentia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>non si ha nullità nel caso in cui né il ricorrente, né il suo difensore abbiano ricevuto comunicazione dell&#8217;udienza di conferimento dell&#8217;incarico di c.t.u., di assegnazione dei quesiti e di prestazione del giuramento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio – Udienza di conferimento dell’incarico, assegnazione dei quesiti e prestazione del giuramento – Mancata comunicazione al ricorrente o al difensore – Nullità – Esclusione.</p>
<p>2. – Processo – Processo amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio – Art.35 comma 3, d.lg. n.80 del 1998 – Mancato rispetto di prescrizioni del c.p.c. – Portata invalidante – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il TAR abbia disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio, non si ha nullità ai sensi degli artt.191, 193, 194 e 195, c.p.c., qualora né il ricorrente, né il suo difensore, né il consulente tecnico di parte abbiano ricevuto alcuna comunicazione dell’udienza di conferimento dell’incarico, di assegnazione dei quesiti e di prestazione del giuramento, né hanno ad essa partecipato, perché le suddette disposizioni non comminano una espressa sanzione di nullità a presidio dell’omissione denunciata (art.156, comma 1, c.p.c.) e perché l’atto istruttorio non manca, per effetto del mancato coinvolgimento della parte ricorrente nella fase di conferimento dell’incarico, “dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (art. 156, comma 2, c.p.c.), scopo ravvisabile nella ricostruzione dei profili tecnici implicati dalla fattispecie oggetto di controversia.</p>
<p>2. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’art.35 comma 3, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, nel disporre che l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio deve informarsi “alla specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio”, induce a negare portata invalidante al mancato rispetto di prescrizioni, pur previste dal codice di rito, che senza essere depositarie di esigenze essenziali del contraddittorio (salvaguardabili aliunde, ovvero mediante la comunicazione alla parte dell’ordinanza di conferimento dell’incarico e delle date fissate per le attività istruttorie), determinino l’inevitabile allungamento dei tempi di svolgimento del processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non si ha nullità nel caso in cui né il ricorrente, né il suo difensore abbiano ricevuto comunicazione dell’udienza di conferimento dell’incarico di c.t.u., di assegnazione dei quesiti e di prestazione del giuramento</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.5497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-5497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Radesi, Est. Altavista L.N. srl (avv. Graziano Dal Molin e Gaetano Alfarano) v. Comune di Corteo Golgi – Regione Lombardia (n.c.) 1. Edilizia e urbanistica – strutture ricettive alberghiere – pianificazione urbanistica 2. Edilizia e urbanistica – strutture ricettive alberghiere – definizioni tipologiche rinvenibili nella legislazione turistica – non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-5497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.5497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. Altavista<br /> L.N. srl (avv. Graziano Dal Molin e Gaetano Alfarano) v. Comune di Corteo Golgi – Regione Lombardia (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Edilizia e urbanistica – strutture ricettive alberghiere – pianificazione urbanistica</p>
<p>2.  Edilizia e urbanistica – strutture ricettive alberghiere – definizioni tipologiche rinvenibili nella legislazione turistica – non rilevano ai fini urbanistici.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – alberghi e residences –cambio di destinazione d’uso – diversità del peso insediativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il diniego di autorizzazione all’esecuzione di un piano attuativo ad iniziativa privata per la realizzazione di residences in una zona in cui lo strumento urbanistico preveda soltanto funzioni ricettive di tipo alberghiero ed insediamenti di tipo ricreativo e di svago, a maggior ragione ove la destinazione urbanistica della zona sia stata variata proprio al fine di escludervi tali tipologie di intervento.</p>
<p>2. La definizione unitaria di albergo e di residence rinvenibile nella legislazione turistica (art. 6, legge quadro 17 maggio 1983, n. 271, ora abrogato e sostituito dall’art. 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135), avendo come fine l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, non assume alcuna rilevanza sotto il profilo urbanistico, non vincolando la discrezionalità del Comune nelle scelte pianificatorie.</p>
<p>3. Il passaggio dall’una all’altra tipologia ricettiva va considerato come cambio di destinazione d’uso, comportando una trasformazione del territorio incidente sugli standards urbanistici e sul peso insediativo della struttura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla distinzione tra albergo e residence ai fini edilizi, sul cambio di destinazione d’uso e sulla irrilevanza delle definizioni proprie della normativa in materia di turismo ai fini della pianificazione urbanistica</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.10491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-10491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-10491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.10491</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Modica De Mohac TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI LORENZO &#038; C. GIÀ TERMOIL S.A.S. (Avv.ti R. Banchelli, D.Giudici, G. Franceschetto e F. Crisci) c. l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Sulla dimidiazione dei termini processuali ex art. 23 bis L.1034/71 Processo amministrativo – Termini di notificazione e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-10491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.10491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Modica De Mohac<br /> TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI LORENZO &#038; C. GIÀ TERMOIL S.A.S. (Avv.ti R. Banchelli, D.Giudici, G. Franceschetto e F. Crisci) c. l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</span></p>
<hr />
<p>Sulla dimidiazione dei termini processuali ex art. 23 bis L.1034/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Termini di notificazione e di deposito del ricorso – Dimidiazione dei termini processuali ex art. 23 L.1034/71 – Deposito del ricorso inteso quale “fase” della proposizione del ricorso – Deposito nel termine ordinario – Fattispecie – Esclusione.</p>
<p>.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di dimidiazione dei termini prevista nelle materie enumerate dall’art.23 bis della L.1034/71, il deposito del ricorso non può considerasi affatto come una “fase della proposizione del ricorso”, assoggettato quindi al termine ordinario di trenta giorni, poiché il legislatore col termine “proposizione” ha inteso indicare esclusivamente la fase concernente la “provocatio ad litem” che si risolve e si esaurisce nella notifica del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla dimidiazione dei termini processuali ex art. 23 bis L.1034/71</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE I^ &#8211;	</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
CORRADO CALABRÒ, PRESIDENTE;<br />
NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 5018-2003, proposto<br />
dalla società <b>TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI LORENZO &#038; C. GIÀ TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI MARIA PIERA</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Rossella Banchelli, Deborah Giudici, Giulia Franceschetto e Francesco Crisci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via degli Scipioni n.8;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>l’<b>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;  del provvedimento n.11726 (I-474) adottato dall&#8217;AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO il 20.2.2003, notificato in data 4.3.2003, nella parte in cui: <br />
&#8211;	ha ritenuto che la ricorrente abbia partecipato a pratiche concordate vietate dall’art.2 della L. n.287/1990;<br /> <br />
&#8211;	ed ha condannato la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 15.157,00;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.<br />
Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 12.5.2004 gli avv.ti F. Crisci  e l’Avvocato dello Stato D. Del Gaizo;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I.	Il 26 giugno ed il 28 settembre 1999 pervenivano all’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (d’ora innanzi denominata semplicemente AUTORITÀ) due segnalazioni da parte, rispettivamente, dell’AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A. di Napoli (di seguito denominata semplicemente ANM di Napoli) e dall’AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. di Torino (di seguito ATM di Torino), entrambe Aziende pubbliche di trasporti, concernenti presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle imprese partecipanti alla gare di appalto per la c.d. “fornitura extrarete” di carburante per autotrazione indette dalle predette aziende.<br />	<br />
Il 23.11.1999 ed il 3.4.2000 l’AUTORITÀ acquisiva dall’AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. di Milano (di seguito ATM di Milano), altra Azienda pubblica di trasporti, informazioni che la inducevano a prendere in considerazione anche le condotte delle imprese partecipanti alle gare bandite da essa.<br />
Sulla base di tali riscontri, con delibera del 30.5.2001, l’AUTORITÀ avviava, ai sensi dell’art.14 della L. n.287/1990, un’indagine volta ad accertare se, nel contesto delle procedure di fornitura di gasolio per autotrazione a favore dell’AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. di Milano, dell’AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A. di Napoli e dell’AZIENDA TORINESE MOBILITÀ S.P.A. di Torino, una serie di i<br />mprese avessero concordato fra loro intese volte ad impedire la concorrenza.<br />
Il 15.11.2001 l’AUTORITÀ deliberava di ampliare il procedimento estendendolo nei confronti di ASSOPETROLI – FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIO PETROLI, nonché dei SINDACATI PROVINCIALI ASSOPETROLI di Milano e Torino, essendo emerso che ASSOPETROLI: <br />
&#8211;	aveva organizzato un regolare e penetrante sistema di scambi di informazioni fra gli associati, in materia di margini e condizioni commerciali praticate dalle imprese operanti nel complessivo settore della c.d. fornitura extra-rete dei prodotti petroliferi;<br />	<br />
&#8211;	ed aveva realizzato, unitamente ai suddetti SINDACATI PROVINCIALI, un’attività di monitoraggio delle offerte presentate dalle imprese nelle gare per la fornitura di gasolio alle predette Aziende di trasporto pubblico.<br />
Infine, il 6.6.2002, l’AUTORITÀ: <br />
&#8211;	estendeva ulteriormente il procedimento nei confronti della società Q8 QUASER S.R.L quale società  “incorporante” la società BIELLA COMMERCIALE S.P.A., a cagione di presunti comportamenti tenuti da quest’ultima in relazione alle forniture rese alla A.T.M. di Milano nel periodo corrente dal 1996 al 2000;<br />
&#8211;	e contestualmente prorogava fino al 19.12.2002 il termine per la conclusione del procedimento.<br />	<br />
La contestazione mossa dall’AUTORITÀ nell’atto di avvio ha riguardato il coordinamento anticoncorrenziale dei comportamenti tenuti:<br />
a)	dalle società AGIP PETROLI S.P.A., ATRIPLEX S.R.L., Q8 QUASER S.R.L., D.A.R.M. PETROLI S.R.L., ELYO ITALIA S.R.L., FOCALIA S.P.A., LA 91 PETROLI S.R.L., L.M. PETROLI S.R.L., e NATALIZIA PETROLI S.R.L. e dall’impresa individuale PASSATELLI RAFFAELA, in occasione della partecipazione alle gare per le forniture del gasolio per autotrazione extra-rete bandite, nel periodo corrente dal 1996 al 2000, dall’A.N.M. di Napoli;<br />	<br />
b)	dalle società A.C.L.A. – AZIENDA CARBURANTI LUBRIFICANTI ED AFFINI S.P.A., ARCOTRADING S.P.A., ATRIPLEX S.R.L., CAM PETROLI S.R.L., CERNUSCO S.P.A., D.A.R.M. PETROLI S.R.L., ELYO ITALIA S.R.L., EREDI CAMPIDONICO S.P.A., EUROPETROL S.P.A., IVREA PETROLI AFFINI GAS – I.P.A. GAS S.R.L., OLICAR S.P.A., OPAM OILS S.P.A., PETROLTERMICA COMAC – OLCEA S.P.A., RESTIANI S.P.A. e S.I.C.L.A. – SOCIETÀ ITALIANA CARBURANTI LUBRIFICANTI ED AFFINI S.P.A., nell’ambito delle gare per le forniture del gasolio per autotrazione extra-rete bandite, nel periodo corrente dal 1996 al 2000, dall’A.T.M. di Torino;<br />	<br />
c)	dalle società AGIP PETROLI S.P.A., AMBROGIO MORO S.P.A., ATRIPLEX S.R.L., BETA IMPORT S.P.A., CAM PETROLI S.R.L., D.A.R.M. PETROLI S.R.L., ELIOLUB DI SILVANO BANCHELLI S.A.S., ELYO ITALIA S.R.L., EREDI CAMPIDONICO S.P.A., EUROPETROL S.P.A., GORLA S.P.A., IPLOM S.P.A., L.M. PETROLI S.R.L., MAXCOM PETROLI S.R.L., NELSA S.R.L., OLICAR S.P.A., OPAM OILS S.P.A., TAMOIL PETROLI S.P.A., TERMOIL S.A.S. DI BANCHELLI MARIA PIERA &#038; C. e TOTAL FINA ELF ITALIA S.P.A., nell’ambito delle gare per le forniture del gasolio per autotrazione extra-rete bandite, nel periodo corrente dal 1996 al 2000, dall’A.T.M. di Milano.<br />	<br />
A seguito della notifica dell’avvio del procedimento alla parti interessate, l’AUTORITÀ ha svolto l’istruttoria, nel corso della quale sono stati utilizzati tutti gli strumenti di indagine a disposizione (ispezioni, richieste di informazioni, audizioni); ed è stato garantito alle imprese l’esercizio dei diritti di difesa consentendo loro di accedere agli atti del procedimento, di depositare memorie e di interloquire nel corso delle audizioni.<br />
In particolare, nel corso dell’indagine l’AUTORITÀ ha acquisito numerosi documenti presso la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.<br />
Con provvedimento del 16.9.2002 l’AUTORITÀ ha deliberato di trasmettere agli interessati la comunicazione delle risultanze istruttorie.<br />
Dagli elementi istruttori l’AUTORITÀ ha ritenuto di accertare e di poter affermare:<br />
&#8211;	che ASSOPETROLI, mediante i propri organismi associativi e con il concorso del Sindacato Provinciale di Milano, ha tenuto una serie di comportamenti complementari volti a favorire un’artificiale uniformazione delle condizioni concorrenziali esistenti nell’intero settore della distribuzione di carburante per autotrazione extra-rete; il che è avvenuto mediante l’adozione di delibere e di direttive alle imprese associate;<br />	<br />
&#8211;	che nell’ambito delle gare indette dall’ATM di Milano, alcune imprese (fra quelle sottoposte a procedimento) hanno posto in essere pratiche concordate volte a ripartirsi le aggiudicazioni delle forniture. Ciò è avvenuto nel 1999 mediante il ricorso ad un sistema di turnazione nella partecipazione alle gare mensili che consentiva a ciascuna di aggiudicarsi almeno un lotto; e nel 2000, avendo l’azienda appaltante bandito solamente due gare semestrali, mediante il ricorso allo strumento del raggruppamento delle aggiudicatarie in Associazioni Temporanee d’Impresa (d’ora innanzi: ATI) che consentissero il mantenimento della ripartizione storica;<br />	<br />
&#8211;	che nell’ambito delle gare indette dall’ATM di Torino, alcune imprese hanno raggiunto un accordo al fine di aggiudicarsi il lotto unico delle forniture annuali dal 1996 al 1999 mediante la utilizzazione dello strumento dell’Associazione Temporanea d’Imprese (d’ora in poi ATI) e la conseguente costituzione della società consortile SERIT (che ha consentito di evitare sia la effettiva presenza in gara di più offerte concorrenti, sia pure ogni forma di concorrenza potenziale).<br />	<br />
Relativamente alle gare indette dalla municipalizzata ANM di Napoli, invece, gli elementi agli atti non sono risultati univoci, sicchè l’AUTORITÀ ha ritenuto che le riscontrate anomalie nello svolgimento delle gare potessero non avere quale unica spiegazione la realizzazione di intese fra le società partecipanti.<br />
Su istanza di una delle imprese (e precisamente di ARCOTRADING S.P.A.), con provvedimento del 10.10.2002 l’Autorità ha prorogato al 24.2.2003  il termine per la conclusione del procedimento.<br />
Nel corso dell’istruttoria la ricorrente ha presentato una memoria ed ha partecipato all’audizione finale, tenutasi il 10.12.2002.<br />
Ancora successivamente l’ufficio ha chiesto alla ASSOPETROLI alcune informazioni relative al suo fatturato negli anni 2000-2002.<br />
Infine, con la definitiva deliberazione decisoria assunta nell’adunanza del 20.2.2003, l’AUTORITÀ:<br />
a)	ha affermato “che l’intesa posta in essere da ASSOPETROLI – Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici (già Federazione Nazionale Commercio Petroli), nell’ambito dei propri organi associativi e con il concorso del Sindacato provinciale Aziende di Riscaldamento e Prodotti petroliferi Assopetroli di Milano, relativamente al monitoraggio delle gare aventi ad oggetto il gasolio extra-rete volto alla fissazione di parametri di costo uniformi per la definizione delle offerte, al raffronto delle condizioni dei mercati locali in termini di margini, sconti e condizioni commerciali applicate al fine di individuare ed eliminare eventuali differenziazioni, alle direttive impartite alle imprese sulle loro politiche commerciali nei confronti dei clienti morosi, alla elaborazione delle rilevazioni fornite alla camera di Commercio di Milano, ha avuto per oggetto di impedire in maniera consistente la concorrenza, in violazione del divieto di cui all’art.2, comma 2, della legge n.287/1990”;<br />	<br />
b)	ha ordinato “che ASSOPETROLI &#8211; Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici (già Federazione Nazionale Commercio Petroli) ed il Sindacato Provinciale Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliferi Assopetroli di Milano pongano fine all’infrazione contestata, cessando le condotte sopra indicate al punto a) e depositino, entro 60 giorni della notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sulle misure concretamente adottate per la eliminazione delle infrazioni accertate”;<br />	<br />
c)	ha sancito “che in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a), ad ASSOPETROLI &#8211; Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici (già Federazione Nazionale Commercio Petroli) ed il Sindacato Provinciale Aziende di Riscaldamento e Prodotti Petroliferi Assopetroli di Milano, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente nella misura di 10.000 euro e di 1.000 euro”;<br />	<br />
d)	ha affermato che “l’intesa intervenuta fra le società Agip Petroli s.p.a., Atriplex s.r.l., Beta Import s.p.a., Cam Petroli s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., Eliolub di Silvano Banchelli s.a.s., Elyo Italia s.r.l., Europetrol s.p.a., Gorla s.p.a., Iplom s.p.a., Maxcom Petroli s.r.l., Ambrogio Moro s.p.a., Nelsa s.r.l., Olicar s.p.a., Opam Oils s.p.a., Tamoil Petroli s.p.a., Termoil s.a.s. di Banchelli Lorenzo &#038; C. (già Termoil s.a.s. di Banchelli Maria Piera &#038; C.), Total Fina Elf Italia s.p.a., Q8 Quaser s.r.l. (incorporante Biella Commerciale s.p.a.), relativamente alle gare bandite dall’ATM di Milano negli anni 1999 e 2000 ha avuto per oggetto e per effetto di impedire in maniera consistente la concorrenza, in violazione del divieto di cui all’art.2, comma 2, della legge n.287/90”;<br />	<br />
e)	ha statuito che “che in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a), ad Agip Petroli s.p.a., Atriplex s.r.l., Beta Import s.p.a., Cam Petroli s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., Eliolub di Silvano Banchelli s.a.s., Elyo Italia s.r.l., Europetrol s.p.a., Gorla s.p.a., Iplom s.p.a., Maxcom Petroli s.r.l., Ambrogio Moro s.p.a., Nelsa s.r.l., Olicar s.p.a., Opam Oils s.p.a., Tamoil Petroli s.p.a., Termoil s.a.s. di Banchelli Lorenzo &#038; C., Total Fina Elf Italia s.p.a., Q8 Quaser s.r.l. vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente nella misura …” indicata nell’allegata tabella;<br />	<br />
f)	ha affermato che “l’intesa intervenuta fra le società Arcoservizi s.p.a. (già Arcotrading s.p.a.) , Atriplex s.r.l., Elyo Italia s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., e Sicla s.p.a., relativamente alle gare bandite dall’ATM di Torino per le forniture degli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 ha avuto per oggetto e per effetto di impedire in maniera consistente la concorrenza, in violazione del divieto di cui all’art.2, comma 2, della legge n.287/90”;<br />	<br />
g)	ha statuito che “che in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto f), alle società Arcoservizi s.p.a. (già Arcotrading s.p.a.) , Atriplex s.r.l., Elyo Italia s.r.l., Eredi Campidonico s.p.a., e Sicla s.p.a., vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente nella misura …”  indicata nell’allegata tabella;<br />	<br />
h)	ha precisato che “gli elementi istruttori raccolti non consentono di concludere che le condotte delle società Agip Petroli s.p.a., Atriplex s.r.l., Q8 Quaser s.r.l., D.A.R.M. Petroli s.r.l., Elyo Italia s.r.l., Focalia s.p.a., La 91 Petroli s.r.l., L.M. Petroli s.r.l. e Natalizia Petroli s.r.l. e dall’impresa individuale Passatelli Raffaela nell’ambito delle gare indette dall’ANM di Napoli negli anni 1996-2000 integrino una violazione dell’art.2 della legge n.287/90”.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la predetta decisione dell’AUTORITÀ  per la parte che la concerne, e ne chiede l’annullamento, vinte le spese, per i motivi che verranno successivamente indicati.<br />
Ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 29.1.2004, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità (per tardivo deposito) ed in subordine l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Con memoria del 27.4.2004 la ricorrente ha controdedotto ed insistito nelle richieste di cui al ricorso introduttivo; e con memoria del 6.5.2004 l’Amministrazione ha continuato ad eccepirne l’inammissibilità e la infondatezza.<br />
Infine, all’udienza del 12.5.2004, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
L’art.23 bis della L. 6.12.1971 n.1034, stabilisce che per i ricorsi contro i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti “i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”, sicchè il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni.<br />
1.1.	Nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorso è stato notificato il 24.4.2003 ed è stato depositato il 21.5.2003.<br />	<br />
E’ pertanto evidente che il deposito è avvenuto allorquando il termine era inesorabilmente scaduto.<br />
1.2.	Il rilievo secondo cui “il deposito del ricorso” costituirebbe una fase della “proposizione del ricorso”, e che pertanto resterebbe regolato dal termine ordinario (di trenta giorni), non può essere condivisa.<br />	<br />
Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso assolve alla medesima funzione introduttiva del giudizio che nel processo civile è assegnata alla citazione, essendo entrambi atti con i quali si determina la c.d. “provocatio ad litem”; con i quali &#8211; cioè &#8211; si partecipa alla controparte la domanda giudiziale mediante la notifica dell’atto attraverso cui essa si spiega.<br />
Il deposito del ricorso svolge, invece, la stessa funzione che nel processo civile è assegnata alla iscrizione a ruolo: entrambe le operazioni, infatti, sono volte a far conoscere la (sussistenza della) lite all’Organo giurisdizionale al fine di attivarne la potestà giurisdizionale; o, ciò che esprime il medesimo concetto, di instaurare il c.d. “rapporto processuale” (inteso come  “actum triarum personarum”).<br />
E’ pertanto evidente che riferendosi alla “proposizione del ricorso” il Legislatore ha inteso indicare esclusivamente la fase concernente la “provocatio ad litem” che si risolve (e si esaurisce) nella notifica del ricorso.<br />
Ne consegue che mentre la notifica del ricorso resta assoggettata al termine decadenziale ordinario di sessanta giorni; il deposito soggiace alla regola del dimezzamento dei termini.<br />
Il sopra riferito ordine concettuale si conforma, peraltro, alla consolidato orientamento della Giustizia amministrativa, la quale afferma costantemente che la “regola del dimezzamento dei termini” si applica anche al termine per il deposito del ricorso.<br />
Ed invero al riguardo è stato affermato (con riferimento sia alla proposizione dell’appello che alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado): <br />
&#8211;	che “l’art 23 bis inserito nella L. n.1034 del 1971 in base all’art.4 della L. n.205 del 2000, introduce una speciale disciplina processuale allo scopo di accelerare la definizione delle controversie in determinate materie considerate di particolare interesse pubblico, ponendo la regola generale secondo la quale nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa i termini processuali previsti sono ridotti alla metà salvo quelli per la proposizione del ricorso”; e che pertanto “nell’ambito di tale disciplina processuale  la regola generale del dimidiamento dei termini può essere esclusa solo dalla presenza di una norma specifica derogatoria … e non può riguardare il termine del deposito dell’appello notificato in quanto il termine «proposizione» … vuole indicare la fase relativa alla manifestazione della volontà di impugnare la sentenza e cioè la notifica dell’atto …”  (C.S. AD. PL., 31.5.2002 n.5; C.S., 25.2.2004 n.768);<br />	<br />
&#8211;	che “l’esclusione del dimezzamento dei termini processuali previsto dal comma 2 dell’art.23 bis della legge TAR, introdotto dalla L. n.205 del 2000, riguarda solamente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e non anche il suo deposito, che deve avvenire nei quindici giorni successivi alla sua notifica, a pena di inammissibilità” (C.S., IV^, 7.6.2004 n.3541);<br />	<br />
&#8211;	che “il dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 23 bis della legge TAR, si applica anche al termine stabilito per il deposito del ricorso” (C.S., V^, 6.10.2003 n.5897;  Id., 18.9.2003 n.5326); <br />	<br />
&#8211;	che “poiché l’espressione legislativa «proposizione del ricorso» che compare nell’art.23 bis, comma 2, della L. n.1034 del 1971, deve intendersi riferita solo alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, e non anche al suo successivo deposito, questa seconda operazione  … soggiace al dimezzamento ivi previsto … e va compiuta a pena di inammissibilità entro quindici giorni dall’avvenuta notifica” TAR Lazio, I^, 28.1.2004 n.823; <br />	<br />
conformi: TAR Lazio, III^, 3.2.2004 n.983; TAR Sicilia, Catania, I^, 27.4.2004 n.1230; TAR Calabria, Catanzaro, I^, 3.5.2004 n.1003; TAR Toscana, III^, 19.5.2004 n.1452; TAR Puglia, Bari, I^, 9.6.2004 n.2480).<br />
2.	In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. <br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, dichiara il ricorso inammissibile.<br />
Compensa le spese tra le parti.<br />
La decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.05.2004.</p>
<p>CORRADO CALABRÒ, Presidente;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-10-2004-n-10491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.10491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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