<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-1-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-1-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-1-2009/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-1-2009-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-1-2009-n-22/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-1-2009-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.22</a></p>
<p>Pres. est. F. Giamportone Di Bona Enza (avv. Mariacristina Trevisonno) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sulla discrezionalità della P.A. in ordine ai trasferimenti del personale militare che hanno invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7 D.P.R. 254/99 Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Art. 7</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-1-2009-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-1-2009-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. F. Giamportone <br /> Di Bona Enza (avv. Mariacristina Trevisonno) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità della P.A. in ordine ai trasferimenti del personale militare che hanno invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7 D.P.R. 254/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Art. 7 D.P.R. 254/99 –  Discrezionalità della P.A. sulle esigenze di servizio – Sussiste – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In riferimento ai benefici di trasferimento di cui all’art. 7 D.P.R. 254/99 per il personale militare, sussiste in capo all’Amministrazione militare un margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative, per cui le richieste di trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono da considerarsi subordinate alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr., T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 6824; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. n .3395/00; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 12237 del 2003, proposto da</p>
<p><b>Di Bona Enza</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mariacristina Trevisonno, e domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore,	</p>
<p>&#8211; la <b>Direzione Interregionale della Polizia di Stato di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) del provvedimento n. 058793/03 del 26.8.2003, concernente il diniego dell’istanza della ricorrente, volta all’assegnazione provvisoria presso qualsiasi ufficio o reparto della Polizia di Stato presso la sede di Campobasso;<br />	<br />
2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per le Amministrazioni intimate;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10/12/2008 il dott. Filippo Giamportone; assenti i difensori delle parti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 31.10.2003 e depositato il 20 del mese successivo, la ricorrente, agente della P.S. in servizio presso la Questura di Napoli, ha impugnato specificamente il provvedimento indicato in epigrafe, concernente il rigetto della domanda, con cui aveva chiesto l’assegnazione provvisoria per 60 giorni (rinnovabile) presso la sede di Campobasso per motivi familiari (allergia al latte vaccino del figlio nato il 4.11.2002).<br />	<br />
Il ricorso è stato affidato alla seguente censura:<br />	<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 2, 3, 37, 52 e 97 della Costituzione.<br />	<br />
In conclusione, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere all’impugnativa si è costituta in giudizio, per le Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale però non ha deposito scritti defensionali.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2008 il ricorso, assenti i difensori delle parti, è stato posto in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso, peraltro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse attuale in considerazione della carattere temporalmente limitato del beneficio a suo tempo richiesto (assegnazione provvisoria ad altra sede), è infondato.<br />	<br />
Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 2, 3, 37, 52 e 97 della Costituzione, lamentando, in sintesi, l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla gravità dei motivi addotti e allo stato di lavoratrice madre, non giustificata dalla discrezionalità di cui gode l’Amministrazione.<br />	<br />
La doglianza è priva di consistenza.<br />	<br />
Ed invero, posto che la ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, ha chiesto l’assegnazione provvisoria per sessanta giorni presso la sede di Campobasso, supportando l’istanza con documentazione medica attestante che il figlio nato il 4.11.2002 è affetto da allergia al latte vaccino con prescrizione di allattamento al seno, va rilevato che l’invocato art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, in ordine all’assegnazione temporanea, stabilisce che :”L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in soprannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile”.<br />	<br />
Ebbene, l’Amministrazione con il provvedimento impugnato ha disposto: “. . .vista la situazione così come in atto rappresentata, tenuto conto delle esigenze di servizio, non appare per il momento possibile adottare una favorevole determinazione in merito all’istanza in esame”.<br />	<br />
Ora, appare all’evidenza che, seppure con motivazione succinta, l’Amministrazione ha dato atto della insussistenza dei presupposti necessari previsti dalla riportata norma regolamentare per concedere il beneficio dell’assegnazione provvisoria.<br />	<br />
Infatti, non è stato giudicato gravissimo il motivo dell’allergia del figlio della ricorrente che abbisognava dell’allattamento al seno, in quanto tale prestazione, ove in precedenza effettivamente effettuata, non può ritenersi impedita dalla sede di servizio.<br />	<br />
Inoltre, sono state valutate prevalenti le esigenze di servizio. <br />	<br />
A quanto sopra, va poi aggiunto che la disposizione sopra riportata va interpretata alla stregua della copiosa giurisprudenza formatasi con riguardo al personale militare o ad esso assimilabile, laddove ha posto in luce la permanenza in capo all’Amministrazione di un ampio margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso “può concedere”) per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative e laddove ha affermato che i trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono subordinati alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (cfr., T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 6824; T.A.R. Lombardia–Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. n .3395/00; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346).<br />	<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi di equità, a cagione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Filippo Giamportone, Presidente, Estensore<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-8-1-2009-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2009-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2009-n-30/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2009-n-30/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.30</a></p>
<p>Pres. Iannotta – Est. Russo ARPA Piemonte (Avv.ti R. Izzo, C. Piacentini) c. PRAOIL Oleodotti Italiani s.p.a. (Avv.ti S. Grassi, V. Barosio) Ambiente – Bonifica di siti inquinati – Valore di concentrazione limite – Tabella ex D.M. 471/99 &#8211; Mancata indicazione di una sostanza inquinante &#8211; Valore-soglia della sostanza tossicologicamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2009-n-30/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2009-n-30/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.30</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta – Est. Russo<br /> ARPA Piemonte (Avv.ti R. Izzo, C. Piacentini) c.<br /> PRAOIL Oleodotti Italiani s.p.a. (Avv.ti S. Grassi, V. Barosio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Bonifica di siti inquinati – Valore di concentrazione limite – Tabella ex D.M. 471/99 &#8211; Mancata indicazione di una sostanza inquinante &#8211; Valore-soglia della sostanza tossicologicamente più affine &#8211; Rileva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di mancata indicazione del valore soglia di una specifica sostanza inquinante nella tabella allegata al D.M. n. 471/99, l’amministrazione può adottare i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza tossicologicamente più affine, in quanto ciò risulta pienamente conforme al principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente, avuto riguardo principalmente alla tutela delle acque e dell’ambiente ed alla loro preservazione dall’inquinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 30/09     REG.DEC. <br />	<br />
N. 6134      REG.RIC. <br />	<br />
ANNO 2007<b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
(Quinta Sezione)<b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso n. 6134/07 proposto <br />	<br />
dall’<b>A.R.P.A. Piemonte</b>, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Izzo e Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio 3,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.p.A.</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Stefano Grassi e dall’avv. prof. Vittorio Barosio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza Barberini 12, </p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
&#8211; la <b>Provincia di Alessandria</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Vella e dall’avv. Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, v<br />
&#8211; la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta, non costituitasi;<br />	<br />
&#8211; il <b>Comune di Casale Monferrato</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi;<br />	<br />
&#8211; l’<b>A.S.L. 21 di Casale Monferrato</b>, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, non costituitasi;<br />	<br />
&#8211; l’<b>Istituto Superiore di Sanità</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi;<br />	<br />
&#8211; la soc. <b>FOSTER WHEELER ITALIANA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitasi;  </p>
<p>PER  LA  RIFORMA<br />	<br />
della sentenza del TAR Piemonte, sede di Torino, Sezione II, n. 1297 del 17.3.2007, che ha accolto il ricorso proposto dalla PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI s.p.a.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e della PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI s.p.a.; <br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Uditi nella pubblica udienza del 17 ottobre 2008 &#8211; relatore il Cons. Nicola Russo &#8211; gli avvocati Izzo e Baldi per delega, quest’ultimo, dell’avv. Grassi;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in appello in epigrafe, l’ARPA Piemonte ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Piemonte n.1297 del 17 marzo 2007, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI s.p.a. ha disposto l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Casale Monferrato n. 205 del 23 maggio 2005, avente ad oggetto <i>“art. 17 d.lgs. 22/97 s.m.i. &#8211; approvazione progetto definitivo per intervento di bonifica in località Terranova ‘evento del 03.01.2004 &#8211; oleodotto 10’ Sannazzaro (PV) Volpiano &#8211; soggetto obbligato: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.”, </i>nonché di tutti i relativi allegati e di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso.<br />	<br />
In particolare, la deliberazione impugnata in primo grado (provvedimento conclusivo del procedimento di bonifica attivato dalla società PRAOIL a seguito di un episodio di sversamento accidentale di benzina verde), è stata censurata per la parte in cui faceva riferimento, quale limite di bonifica in acque sotterranee per la sostanza denominata “MTBE”(Metil-Terbutil-Etere), a valori cautelativi proposti dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2001 (10 mg/l), in assenza si indicazioni normative.<br />	<br />
Con istanza depositata in data 16 ottobre 2008 la appellata PRAOIL ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto con determinazione dirigenziale n. 910 del 10 agosto 2007, versata in atti, il Comune di Casale Monferrato, a seguito di apposita conferenza di servizi tenutasi in data 23 marzo 2007, ha autorizzato la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, accogliendo la proposta della PRAOIL. Chiede, pertanto, l’appellata che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, affermando che l’appellante non avrebbe più interesse alla riforma della sentenza impugnata, in quanto l’approvazione dei nuovi obiettivi di bonifica di cui alla ridetta determina comunale n. 910 del 10 agosto 2007 permetterebbe di considerare superata in modo satisfattivo per l’appellata PRAOIL la deliberazione n. 205 del 23 maggio 2005 impugnata in primo grado.<br />	<br />
Il Collegio, atteso che i nuovi obiettivi di bonifica autorizzati dal Comune di Casale Monferrato a seguito della rimodulazione ex art. 265, comma IV, del d.lgs. n. 152 del 2006 superano i limiti di bonifica tabellari inizialmente indicati e contestati innanzi al TAR Piemonte, con particolare riferimento ai valori per le acque sotterranee del parametro “MTBE”, ritiene, peraltro, che debba pervenirsi non alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, quanto a quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non dell’appello principale, bensì del ricorso introduttivo di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 34, comma 1, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ai sensi del quale <<<i>Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce … la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio</i>>>. Ciò, tuttavia, ad avviso del Collegio, non esime dal rilevare, quanto alla principale questione di merito sottoposta all’esame della Sezione, che, in applicazione del D.M. 471/99, allegato 1, paragrafo 1, comma 5,  l’Amministrazione possa adottare, per le sostanze non indicate in Tabella, “<i>i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza tossicologicamente più affine</i>”, in quanto ciò risulta pienamente conforme al principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente, avuto riguardo principalmente alla tutela delle acque e dell’ambiente ed alla loro preservazione dall’inquinamento.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, dichiara la improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 ottobre 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Raffaele Iannotta			Presidente<br />	<br />
Filoreto D’Agostino		Consigliere<br />	<br />
Vito Poli				Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo			Consigliere est.<br />	<br />
Roberto Capuzzi			Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il    08.01.2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2009-n-30/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2009 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
