<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-1-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-1-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/8-1-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-76/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-76/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.76</a></p>
<p>Pres. Guerrieri Est. Luttazi A.M.(Avv. M. Soleto) c/ Comune di Genzano (Avv. M. Di Benedetto) sull&#8217;illegittimità &#160;di sanzionare attività edilizie ritenute illegittime in pendenza del termine per la presentazione della domanda di condono Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi &#8211; Provvedimenti sanzionatori &#8211; Pendenza termine presentazione domanda di condono – Illegittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-76/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-76/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.76</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri Est. Luttazi<br /> A.M.(Avv. M. Soleto) c/ Comune di Genzano (Avv. M. Di Benedetto)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità &nbsp;di sanzionare attività edilizie ritenute illegittime in pendenza del termine per la presentazione della domanda di condono</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi &#8211; Provvedimenti sanzionatori &#8211; Pendenza termine presentazione domanda di condono – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dall’art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione sono sospesi ex lege sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di condono, termine che &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1 del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, convertito in legge dall&#8217;art. 1 della legge 28 maggio 2004, n. 141 &#8211; era fissato al 31 luglio 2004. Nel vigore della sospensione dei procedimenti sanzionatori, all’Amministrazione è pertanto consentito soltanto inibire, e non sanzionare, attività edilizie ritenute illegittime; fermo restando un legittimo esercizio del potere sanzionatorio – previa verifica dei presupposti &#8211; una volta cessata la citata sospensione ex lege.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P align=justify><FONT face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica"      size=-1><B>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I QUATER &#8211; Sentenza 8 gennaio 2008 n. 76 </B><BR><br />
                Pres. Guerrieri Est. Luttazi<BR><br />
                A.M.(Avv. M. Soleto) c/ Comune di Genzano (Avv. M. Di Benedetto) </FONT></P></TD><br />
                </TR><br />
              </TBODY><br />
            </TABLE><br />
            <BR><br />
            <TABLE width="100%" border=0><br />
              <TBODY><br />
                <TR><br />
                  <TD><FONT color=#800000 size=-1><B><br />
                    <P align=justify>Edilizia e urbanistica &#8211; Abusi &#8211; Provvedimenti sanzionatori &#8211; Pendenza termine presentazione domanda di condono &ndash; Illegittimit&agrave; </P><br />
                  </b></FONT></TD><br />
                </TR><br />
              </TBODY><br />
            </TABLE><br />
            <P><br />
            <TABLE width="100%" border=0><br />
              <TBODY><br />
                <TR><br />
                  <TD><FONT size=-1><B><br />
                    <P align=justify>Ai sensi dell&rsquo;art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dall&rsquo;art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione sono sospesi ex lege sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di condono, termine che &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1 del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, convertito in legge dall&#8217;art. 1 della legge 28 maggio 2004, n. 141 &#8211; era fissato al 31 luglio 2004. Nel vigore della sospensione dei procedimenti sanzionatori, all&rsquo;Amministrazione &egrave; pertanto consentito soltanto inibire, e non sanzionare, attivit&agrave; edilizie ritenute illegittime; fermo restando un legittimo esercizio del potere sanzionatorio &ndash; previa verifica dei presupposti &#8211; una volta cessata la citata sospensione ex lege. </P><br />
                  </B></FONT></TD><br />
                </TR><br />
              </TBODY><br />
            </TABLE><br />
            <P><br />
            <HR align=center width="80%" color=#325692 SIZE=2><br />
            <P><br />
            <TABLE width="100%" border=0><br />
              <TBODY><br />
                <TR><br />
                  <TD align=justify><FONT face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica" size=-1><br />
                    <P align=justify>                               <P align=center> <B>REPUBBLICA ITALIANA</b><BR><br />
                        <B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<BR><br />
                        </B><BR><br />
                        <B>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio</B><BR><br />
                <B>Roma &#8211; Sezione I <I>quater<BR><br />
              </i></b></P><br />
                    <B><I><BR><br />
                    </I> </B><br />
                    <P align=justify><B><BR><br />
                      </b>composto da:<BR><br />
                      Pio Guerrieri &#8211; Presidente<BR><br />
                Giancarlo Luttazi &#8211; Consigliere est.<BR><br />
                Antonella Mangia &#8211; Primo Referendario <BR><br />
                ha pronunciato la seguente<B> </B><BR><br />
                    <B><br />
                    <P align=center><BR><br />
                      SENTENZA<BR><br />
                    </P><br />
                    <BR><br />
                    </B><br />
                    <P align=justify><B><BR><br />
                      </b>sul ricorso n. 9555/2004, proposto dalla<BR><br />
                <BR><br />
                sig.ra <B>Massimi Anna</B>, rappresentata e difesa dall&rsquo;avv. Maurizio Soleto e domiciliata elettivamente in Genzano di Roma, corso Gramsci 7; ed <I>ex lege</I>, ai sensi dell&rsquo;art. 35 del testo unico approvato con il r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, presso la Segreteria del T.a.r.;<BR><br />
                    <B><br />
                    <P align=center><BR><br />
                      contro<BR><br />
                    </P><br />
                    <BR><br />
                    </B><br />
                    <P align=justify><B><BR><br />
                      </b>il <B>Comune di Genzano di Roma</B> in persona del Sindaco <I>pro tempore</I>, rappresentato e difeso dall&rsquo;avv. Marco Di Benedetto ed elettivamente domiciliato, da ultimo, in Roma, viale delle Milizie 76, presso l&rsquo;avv. F. Crabargiu;<BR><br />
                    <B><br />
                    <P align=center><BR><br />
                      per l&rsquo;annullamento</P><br />
                    <BR><br />
                    </B><br />
                    <P align=justify><B><BR><br />
                      </b>della ingiunzione di demolizione prot. n. 11741 del 31.5.2004;<BR><br />
                <BR><br />
                Visto il ricorso con i relativi allegati;<BR><br />
                Visto l&rsquo;atto di costituzione in giudizio dell&rsquo;Amministrazione intimata;<BR><br />
                Visti gli atti di causa;<BR><br />
                Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;<BR><br />
                Formulate le difese in udienza, come da verbale;<BR><br />
                Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<BR><br />
                    <B><br />
                    <P align=center><BR><br />
                      FATTO<BR><br />
                    </P><br />
                    <BR><br />
                    </B><br />
                    <P align=justify><B><BR><br />
                      </b>1 &ndash; La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, il quale:<BR><br />
                &#8211; visto il rapporto del Comando di Polizia municipale n. 11132 in data 26.5.2004 relativo alla realizzazione in corso di opere abusive consistenti in &ldquo;<I>edificio articolato sul solo piano terra delle dimensioni di m 23,50 x 0,60 (</I>sic: n.d.r) <I>x h.3,00/3,80 &ndash; oltre ad un portico frontale in legno della superficie coperta di mq. 40,00 circa ed altri due portici posti ai lati di mq, 16,00 circa, cadauno</I>&rdquo;;<BR><br />
                &#8211; rilevato che non risultano rispettati gli artt. 65, 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ricadendo l&rsquo;intero territorio comunale in zona sismica;<BR><br />
                &#8211; rilevato che la zona &egrave; soggetta ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<BR><br />
                &#8211; visto il citato D.P.R. n. 380/2001;<BR><br />
                ha diffidato a sospendere i lavori e ha ingiunto la demolizione entro 90 giorni, preannunciando, per il caso di inottemperanza, l&rsquo;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell&#8217;area di sedime.<I><BR><br />
                </I>La ricorrente prospetta di aver effettivamente realizzato, in assenza di concessione edilizia, l&rsquo;immobile di cui all&rsquo;atto impugnato; e di aver presentato, in data 10.6.2004, domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326.<BR><br />
                Ci&ograve; premesso, la ricorrente ascrive all&rsquo;atto impugnato &ldquo;<I>Violazione dell&rsquo;art. 32, co. 25 del d.l. n. 269 del 30.09.2003, con riferimento alla contestazione della violazione del vincolo imposto ex D.Lvo n. 490/&rsquo;99 (oggi D.Lvo n. 42/2004)&rdquo;</I>.<BR><br />
                Essa rileva che le opere realizzate in assenza di concessione edilizia sono due manufatti sicuramente soggetti alla sanatoria introdotta dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall&rsquo;art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. N&eacute; &#8211; prosegue la ricorrente &ndash; il condono pu&ograve; essere escluso ai sensi dell&rsquo;art. 32, comma 27, lettera d) del citato decreto-legge n. 269/2003, atteso che &ndash; diversamente da quanto asserito dall&rsquo;atto impugnato &ndash; non vi &egrave; stata violazione del vincolo di cui al d.lgs. n. 490/1999 (ora decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Con la conseguenza che va applicata, ai sensi degli artt. 38, 44 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sospensione del procedimento d&rsquo;irrogazione delle sanzioni amministrative quale effetto della rituale istanza di condono accompagnata dall&rsquo;attestazione del versamento dell&rsquo;oblazione. <BR><br />
                2 &#8211; Col ricorso sono stati depositati documenti.<BR><br />
                L&rsquo;Amministrazione si &egrave; costituita e ha depositato documenti; nonch&eacute; una memoria in cui ha contestato il ricorso perch&eacute; infondato nonch&eacute; inammissibile per carenza di interesse.<BR><br />
                La ricorrente ha depositato ulteriore documentazione all&rsquo;udienza del 9 luglio 2007, con assenso di controparte.<BR><br />
                Nella medesima udienza del 9 luglio 2007 la causa &egrave; stata trattenuta per la decisione.<BR><br />
                    <B><br />
                    <P align=center><BR><br />
                      DIRITTO<BR><br />
                    </P><br />
                    </B><BR><br />
                    <P align=justify> <B><BR><br />
                      </b><U><I>In limine<BR><br />
                      </I></U>Le contestazioni mosse all&rsquo;impugnata ingiunzione di demolizione prot. n. 11741 del 31.5.2004 possono essere cos&igrave; riassunte:<BR><br />
                1) l&rsquo;opera realizzata non avrebbe violato i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<BR><br />
                2) la domanda di condono, accompagnata dall&rsquo;attestazione del versamento dell&rsquo;oblazione, avrebbe sospeso il procedimento sanzionatorio;<BR><br />
                3) il procedimento sanzionatorio era sospeso <I>ex lege</I> ai sensi degli artt. 38, 44 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.<BR><br />
                L&rsquo;Amministrazione contesta la fondatezza di questi motivi e nella parte finale della propria memoria, per l&rsquo;ipotesi che il T.a.r. non condivida le contestazioni nel merito, invoca in rito il noto orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro un ordine di demolizione, qualora prima di quel ricorso sia stata proposta al Comune domanda di sanatoria.<BR><br />
                Quest&rsquo;ultima eccezione va considerata per prima perch&eacute;, attenendo all&rsquo;ammissibilit&agrave; del ricorso, &egrave; logicamente prioritaria.<BR><br />
                Essa peraltro, a prescindere da ogni altro rilievo, &egrave; da respingere. Infatti, nella presente fattispecie, tra le due opzioni:<BR><br />
                &#8211; annullamento della sanzione edilizia per carenza (sia pure temporanea) della relativa potest&agrave; [annullamento perseguito dalla censura sopra indicata <I>sub</I> 3)];<BR><br />
                &#8211; pronuncia del Comune sulla domanda di condono;<BR><br />
      &egrave; la prima che appare maggiormente satisfattiva per la ricorrente, e deve dunque essere delibata.<BR><br />
                1. &#8211; Nel merito il ricorso &egrave; fondato in parte.<BR><br />
                Il rilievo sopra indicato <I>sub</I> 1) &egrave; inammissibile; sia perch&eacute; si limita a contestare uno soltanto dei vincoli rilevati dall&rsquo;atto impugnato (ignorando il vincolo sismico, pure contestato dall&rsquo;Amministrazione); sia per genericit&agrave;: il rilievo infatti si concreta in una apodittica e lapidaria asserzione, non supportata da nessuna specifica esposizione della ricorrente; e ci&ograve; neanche dopo che &ndash; nel corso del giudizio &#8211; l&rsquo;esistenza del vincolo <I>ex</I> d.lgs. n. 42/2004 &egrave; stata espressamente ribadita nella nota del Settore urbanistica, edilizia e tutela ambientale del Comune di Genzano di Roma prot. n. 10307 del 28.5.2007, depositata dal Comune in data 8.6.2007.<BR><br />
                Il rilievo <I>sub</I> 2) &egrave; anch&rsquo;esso inammissibile, perch&eacute; contesta all&rsquo;impugnata ingiunzione prot. n. 11741 del 31.5.2004 un accadimento (la domanda di condono del 10.6.2004) che, essendo successivo, &egrave; improponibile come parametro di legittimit&agrave; di un atto gi&agrave; emanato.<BR><br />
                Il rilievo <I>sub</I> 3) &egrave; fondato nel senso che di seguito si precisa.<BR><br />
                In effetti, ai sensi dell&rsquo;art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dall&rsquo;art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione erano sospesi <I>ex lege</I> sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di condono, termine che alla data di riferimento (il 31.5.2004, data dell&rsquo;atto impugnato) era fissato &#8211; ai sensi del successivo comma 32 dello stesso art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo vigente a quella data del 31.5.2004 &#8211; al 31 luglio 2004 (ai sensi dell&#8217;art. 1 del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, convertito in legge dall&#8217;art. 1 della legge 28 maggio 2004, n. 141). Pertanto l&rsquo;impugnata determinazione edilizia risulta illegittima, perch&eacute; adottata nonostante quella sospensione <I>ex lege</I>.<BR><br />
                La memoria dell&rsquo;Amministrazione invoca <I>a contrario</I> alcuni passi estrapolati dalla pronuncia di questa Sezione I <I>quater</I> n. 2422/2006 (&ldquo;<I>la sospensione implica uno stato di quiescenza dell&rsquo;esecutivit&agrave; di un provvedimento, in presenza di determinati presupposti, al venir meno dei quali non pu&ograve; che rivivere la piena efficacia dell&rsquo;atto: non c&rsquo;&egrave; ragione, dunque, di considerare &ldquo;tamquam non essent&rdquo; le sanzioni eventualmente gi&agrave; comminate, ove legittime alla data della relativa emanazione, quando al termine di una fase di sospensione della relativa efficacia ne risultino immutati i presupposti &hellip;&hellip;&hellip;.. La sospensione dei procedimenti repressivi, in altre parole, non pu&ograve; che essere correttamente intesa come sospensione della procedura repressiva, ma non anche come inibitoria al relativo avvio, di norma coincidente con l&rsquo;adozione di misure cautelari e diffide a demolire&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</I>&rdquo;). Ma la sentenza n. 2422/2006 &ndash; se considerata nella sua interezza &#8211; non contrasta con quanto affermato nella presente pronuncia.<BR><br />
                La sentenza n. 2422/2006, infatti, si riferisce a &ldquo;<I>sanzioni eventualmente gi&agrave; comminate, ove legittime alla data della relativa emanazione</I>&rdquo;, e non &ndash; come nel caso di specie &ndash; a sanzione comminata durante la vigenza della sospensione <I>ex</I> art. 44 della legge n. 47/1985, e successive integrazioni sopra citate.<BR><br />
                Inoltre la sentenza n. 2422/2006 conferma la &ldquo;<I>sospensione della procedura repressiva</I>&rdquo; (v. <I>supra</I>); ed esclude questa sospensione solo quanto all&rsquo;avvio del procedimento repressivo (avvio &ldquo;<I>di norma coincidente con l&rsquo;adozione di misure cautelari e diffide a demolire</I>&rdquo;), precisando per&ograve; che dopo quegli atti d&rsquo;avvio non vi &egrave;, per effetto della citata sospensione <I>ex lege</I>, &ldquo;<I>successiva possibilit&agrave; di concludere con l&rsquo;esecuzione il procedimento avviato</I>&rdquo; (cos&igrave;, testualmente, la sentenza n. 2422/2006, subito dopo il passo citato nella memoria del Comune); e precisando altres&igrave; la <I>ratio</I> della normativa <I>de qua</I>: scongiurare, in pendenza della sospensione <I>ex lege</I>, &ldquo;<I>una generalizzata paralisi dell&rsquo;attivit&agrave; di controllo dell&rsquo;Amministrazione, con possibilit&agrave; di intraprendere e concludere impunemente ulteriori lavori abusivi</I>&rdquo; (cos&igrave; la citata sentenza n. 2422/2006).<BR><br />
                In senso conforme alla sentenza n. 2422/2006 &egrave; la pronuncia del T.a.r. per il Veneto n. 2676/2000, sebbene richiamata dal Comune a proprio sostegno.<BR><br />
                Invece risultano privi di rilievo i richiami operati nella medesima memoria comunale:<BR><br />
                &#8211; a pronunce della Cassazione penale (perch&eacute; attengono a profili penali e non amministrativi);<BR><br />
                &#8211; alle decisioni del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6007/2000 e n. 3184/2000 (perch&eacute; non pertinenti).<BR><br />
                La memoria del Comune rileva altres&igrave; &ndash; richiamando giurisprudenza conforme &#8211; che in casi come quello in esame &egrave; comunque necessaria una verifica estrinseca sulla sussistenza dei presupposti minimali di ammissibilit&agrave; della richiesta di condono con riguardo alla specifica vicenda dedotta in contenzioso, soprattutto in relazione al tempo di consumazione degli abusi e nelle ipotesi di insanabilit&agrave; assoluta. Per&ograve; nel caso di specie non si ravvisa un&rsquo;assenza di condonabilit&agrave; cos&igrave; evidente da giustificare il mancato rispetto della sospensione <I>ex</I> <I>lege</I> dei procedimenti sanzionatori.<BR><br />
                Pertanto l&rsquo;impugnata ingiunzione di demolizione prot. n. 11741 del 31.5.2004 risulta illegittima <I>in parte qua</I> e va parzialmente annullata.<BR><br />
                2. &#8211; In conclusione, il ricorso va accolto nel senso indicato al capo che precede e che qui si riassume: nel vigore della sospensione (<I>ex</I> art. 44 della legge n. 47/1985 e successive integrazioni) dei procedimenti sanzionatori, all&rsquo;Amministrazione era consentito soltanto inibire, e non sanzionare, attivit&agrave; edilizie ritenute illegittime; fermo restando un legittimo esercizio del potere sanzionatorio &ndash; previa verifica dei presupposti &#8211; una volta cessata la citata sospensione <I>ex lege</I>.<BR><br />
                Per l&rsquo;effetto l&rsquo;atto impugnato va annullato <I>in parte qua</I>.<BR><br />
                Sussistono giusti motivi per compensare le spese.<BR><br />
                    <B><br />
                    <P align=center><BR><br />
                      P.Q.M.<BR><br />
                    </P><br />
                    <BR><br />
                    </B><br />
                    <P align=justify><B><BR><br />
                      </b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie in parte il ricorso in epigrafe, cos&igrave; come indicato nel capo 2 della presente motivazione.<BR><br />
                Per l&rsquo;effetto annulla l&rsquo;atto impugnato <I>in parte qua</I>, salvi gli ulteriori provvedimenti.<BR><br />
                Compensa tra le parti le spese di giudizio.<BR><br />
                Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorit&agrave; amministrativa.<BR><br />
                <BR><br />
                Cos&igrave; deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 9 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-76/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.73</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-73/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-73/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-73/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.73</a></p>
<p>Pres. Guerrieri &#8211; Est. Mangia S. Brunetti (Avv. G. Silvestri) c/ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’ Amm. Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione (Avv. Stato) in tema di trasferimento per assistenza&#160; familiare ex art. 33, co. 5, L. 104/92 1. Pubblico impiego – Diritto di trasferimento – Assistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-73/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-73/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.73</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri  &#8211; Est. Mangia<br /> S. Brunetti (Avv. G. Silvestri) c/ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’ Amm. Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di trasferimento per assistenza&nbsp; familiare ex art. 33, co. 5, L. 104/92</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego – Diritto di trasferimento – Assistenza familiari bisognosi – Presupposti – Continuità ed esclusività dell’assistenza – Autonomia dei requisiti – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Procedimento amministrativo – Art. 10 bis L. 241/90 – Preavviso del Provvedimento di diniego – Assenza – Illegittimità del provvedimento finale – Non sussiste – Atto vincolato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il  provvedimento di diniego della concessione del beneficio di trasferimento, richiesta dal pubblico impiegato per motivi di assistenza  familiare, è legittimo ancorchè  fondato esclusivamente sull’assenza di uno dei due requisiti (continuità ed esclusività dell’assistenza) indicati dall’art. 33, co. 5, L. 104/92, in virtù dell’autonomia che contraddistingue gli stessi.</p>
<p>2) L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prescritto all’art. 10 bis L. 241/90, non comporta l’annullamento del  provvedimento impugnato quando il giudice rilevi, ai sensi dell’art. 21 octies, L. 241/90, che l’Amministrazione non poteva adottare un provvedimento diverso, poiché relativo ad attività vincolata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; Sezione I-quater &#8211;</i></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 745 del 2007, proposto da</p>
<p><b>Brunetti Sarah</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Patrizia Santoro, situato in Roma, via A. Baiamonti n. 10;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento PU-GDAP-2000-17/11/2006-0366066-2006, notificato il 22 novembre 2006, nonché di ogni provvedimento allo stato sconosciuto e di ogni atto comunque presupposto, connesso, conseguente;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; <br />
Visti i <b>motivi aggiunti</b>, depositati in data 2 aprile 2007, proposti per l’annullamento del provvedimento PU-GDAP-2000-19/2/2007-0056063-2007 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio II- Sezione VI, ha confermato le determinazioni già assunte “<i>non emergendo ulteriori elementi di valutazione”;<br />
</i>Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
Fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 gennaio 2007 e depositato il 26 gennaio successivo, la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento in data 17 novembre 2006, GDAP – 0366066-2006, con il quale l’Amministrazione intimata &#8211; opponendo la carenza dei presupposti della continuità e dell’esclusività nell’assistenza &#8211; ha respinto la domanda di trasferimento dalla medesima presentata al fine di poter prestare assistenza “<i>ad</i> <i>un proprio affine portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e successive modificazioni”</i>, chiedendone l’annullamento. <br />
In particolare, prospetta i seguenti motivi di gravame:<br />
<b>1. Violazione e falsa applicazione della legge 104/92. </b>Come documentato dal certificato del medico di famiglia, la ricorrente si è presa cura sin dal 2003 con continuità del familiare bisognevole, la sig.ra Forgione, risultando presente alle frequenti visite domiciliari effettuate per curare l’anzianissima donna (di anni cento). Ciò trova conferma anche in un’attestazione del Sindaco. L’assistenza continuativa è durata fino alla “<i>data di inizio del corso di formazione da funzionario di Polizia</i>” (26 settembre 2005), tenutosi in Sicilia. Nel periodo successivo l’assistenza è stata prestata durante i mesi di tirocinio svolti a Sulmona ed a Teramo e comunque durante i fine settimana (dal 4 gennaio 2006 al 10 marzo 2006; dal 24 aprile 2006 al 30 giugno 2006; dal 21 agosto 2006 al 29 settembre 2006). Nei mesi di novembre e dicembre 2006 la ricorrente ha sempre vissuto a Sulmona, usufruendo dei congedi parentali. La ricorrente è stata assegnata alla C.C. di Alba (CN), ma vi si è recata per un solo giorno perché “<i>è in affiancamento a Chieti”.</i> In definitiva, la continuità dell’assistenza non è mai venuta meno. In relazione all’asserita assenza del requisito dell’indisponibilità a prestare assistenza di altri soggetti, sono state prodotte dichiarazioni con i quali i parenti entro il terzo grado hanno manifestato l’indisponibilità oggettiva, supportata anche da documentazione medica.<br />
<b>2. Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria. </b>L’Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego del trasferimento senza darne il dovuto preavviso, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90. Tale omissione ha fatto sì che l’Amministrazione ponesse in essere un’istruttoria carente e superficiale.<br />
<b>3.</b> <b>Eccesso di potere per motivazione insufficiente e perplessa. <br />
4. Eccesso di potere per disparità di trattamento. </b>I benefici della legge n. 104/92 sono stati riconosciuti ai dottori Bologna Daniele, De Prisco Maria e Falconi Vanda. Si formula, dunque, istanza istruttoria per conoscere le motivazioni con cui analoghe istanze ez art. 33 della legge 104/92 sono state accolte a favore di altri partecipanti al concorso.<br />
Con decreto presidenziale n. 681 del 12 febbraio 2007 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie e fissata direttamente l’udienza di merito.<br />
Con atto depositato in data 16 febbraio 2007 si è costituita l’Amministrazione intimata.<b><br />
</b>Con motivi aggiunti, depositati in data 2 aprile 2007, la ricorrente impugna il provvedimento PU-GDAP-2000-19/02/2007-0056063-2007 con il quale l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di riesame dalla medesima presentata in data 11 gennaio 2007, confermando le determinazioni assunte.<br />
A tale fine deduce i seguenti motivi di gravame:<br />
<b>1. Violazione di legge per omessa motivazione ex art. 3 Legge 241/90. <br />
2. Eccesso di potere per insufficiente motivazione. <br />
3. Violazione dell’art. 10 bis Legge 241/90. <br />
4. Violazione e falsa applicazione della Legge 104/92. <br />
5. Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria. </b>La mancata comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 ha fatto sì che l’Amministrazione ponesse in essere un’istruttoria carente e superficiale. <br />
<b>6. Eccesso di potere per motivazione insufficiente e perplessa. <br />
7. Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
</b>In data 9 maggio 2007 la ricorrente ha depositato un’ “<i>istanza istruttoria per esibizione documenti”</i>, attinente ai provvedimenti con i quali sono state accolte analoghe istanze.<br />
In data 19 aprile 2007 e 25 maggio 2007 il Ministero della Giustizia ha depositato documenti, tra i quali figura una nota in data 12 aprile 2007 nell’ambito della quale le censure della ricorrente risultano – in sintesi &#8211; così confutate: &#8211; l’istanza della ricorrente non è stata ritenuta conforme ai requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, poiché carente “<i>dei prescritti requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza al disabile”</i>; <b>&#8211; </b>pur considerando che il rapporto di assistenza è iniziato precedentemente al mese di settembre 2005 (data di inizio del corso di formazione), la permanenza della ricorrente presso la Scuola di Formazione siciliana “<i>ha comportato che il requisito dell’effettiva e regolare presenza del dipendente presso l’abitazione del familiare disabile….. sia evidentemente venuto meno”</i>; &#8211; dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non può assolutamente evincersi comprovato neppure l’ulteriore requisito dell’esclusività dell’assistenza, “<i>attesi i numerosi componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia, e l’assoluta mancata dimostrazione, da parte del dipendente, dell’impossibilità di alcuni di questi familiari di accudire il familiare invalido……. In particolare si ritiene che per quanto concerne la situazione del sig. Rinaldo D’Orazio, residente a Sulmona, la certificazione medica prodotta non evidenzia alcuna indubbia preclusione all’assistenza al disabile da parte del medesimo mentre i sig.ri Maria Celeste D’Orazio e Luigi D’Orazio, anch’essi residenti a Sulmona, hanno prodotto semplici dichiarazioni di impossibilità di prestare detta assistenza in base a non meglio specificati e, tanto meno, documentati impegni di carattere familiare e lavorativi”.</i><b><br />
</b>All’udienza pubblica del 18 ottobre 2007 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
Diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti nel prosieguo proposti sono infondati e, pertanto, vanno respinti.<br />
1.1. Come emerge dalla narrativa che precede, con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento adottato in data 17 novembre 2006, con il quale il Ministero della Giustizia – DAP – Direzione Generale del Personale e della Formazione non ha accolto, per carenza dei requisiti della continuità e dell’esclusività nell’assistenza, la domanda di trasferimento dalla medesima inoltrata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92.<br />
Tale impugnativa &#8211; incentrata sulla violazione di legge e sull’eccesso di potere &#8211; è infondata.<br />
2.1. Tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano l’ipotesi in esame, rileva il Collegio che, in verità, emergono circostanze che potrebbero indurre a ritenere sussistente il requisito della continuità dell’assistenza, atteso che la domanda della ricorrente appare proposta al fine di ottenere una determinata sede in fase di prima assegnazione e l’allontanamento del dipendente dal disabile potrebbe essere, dunque, ricondotto all’assunzione.<br />
Come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1623 del 2000, il diritto all’avvicinamento di sede può essere, infatti, esercitato anche nei casi in cui “<i>l’assunzione in posto di lavoro comporti o abbia comportato l’allontanamento del lavoratore dalla sede ove prestava la propria assistenza con continuità”</i>.<br />
Sulla base della disamina della situazione rappresentata nel ricorso e della documentazione prodotta agli atti, si riscontrano, però, elementi e circostanze ostativi al positivo accertamento dell’ulteriore requisito dell’esclusività nell’assistenza, previsto dalla normativa vigente in materia quale ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.<br />
Al fine di comprovare la sussistenza di tale requisito, risultano, infatti, prodotte dichiarazioni di altri familiari inidonee a supportare un concreto ed effettivo stato di indisponibilità.<br />
La dimostrazione che i parenti ed affini dell’handicappato, pur se residenti nelle sue vicinanze, non sono in grado di occuparsi dell’assistenza al disabile non può, infatti, trovare attuazione per mezzo di semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti impegni di vita di carattere ordinario e comune, bensì necessita della produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare, nel contemperamento delle posizioni dei soggetti interessati.<br />
In altri termini, l’analisi della situazione familiare della ricorrente (moglie del nipote della sig.ra Forgione, portatrice dell’handicap) non rivela condizioni tali da escludere che la disabile possa essere adeguatamente assistita – anche a turno nella giornata – dai sigg. Rinaldo D’Orazio, Luigi D’Orazio e Maria Celeste D’Orazio, i quali si pongono – rispetto alla già citata sig.ra Forgione – rispettivamente nella posizione di genero e nipoti e sono residenti nella medesima provincia.<br />
Del resto, questi parenti, vivendo nelle vicinanze della disabile, non possono sottrarsi ai doveri di mutua assistenza – che incombono sui soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità – con mere dichiarazioni di indisponibilità a provvedere che, in relazione alla portata delle motivazioni addotte (essenzialmente legate a status di carattere ordinario, privi di elementi di eccezionalità), appaiono finalizzate ad individuare nella ricorrente l’unico soggetto disposto – pur in presenza di un genero e di due nipoti – a prestare assistenza all’inferma, come se impegni del tipo di quelli che impedirebbero ai parenti di assistere – a turno – il congiunto non incombessero anche sulla ricorrente e questa fosse, invece, libera una volta assegnata alla sede richiesta, di organizzare i propri impegni e turni di lavoro a proprio piacimento.<br />
Non può essere, poi, dimenticato che, proprio a causa del venir meno del requisito della convivenza ad opera dell’art. 20 della legge n. 53 del 2000, l’Amministrazione è tenuta a valutare più rigorosamente l’indisponibilità di altri familiari, come anche l’esistenza del requisito dell’assistenza continuativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 febbraio 2001, n. 898).<br />
In linea con tale orientamento, l’inadeguatezza delle dichiarazioni fornite dalla ricorrente è palese, atteso che la situazione familiare della disabile, complessivamente considerata, dimostra inequivocabilmente la presenza di altri familiari in grado di accudirla.<br />
In definitiva, la motivazione del provvedimento, afferente la valutazione negativa della sussistenza del requisito soggettivo dell’esclusività, idonea &#8211; benché espressa in termini non puntualmente dettagliati – a dare conto della sussistenza di un fattore preclusivo al trasferimento, non viene confutata dalla documentazione in atti.<br />
Tanto rileva per escludere la fondatezza della denunciata violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 241/90.<br />
Ricorda, infatti, il Collegio che, sulla base di un orientamento consolidato, allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Roma, n. 7134 del 2005).<br />
Nel caso di specie, il provvedimento ostativo alla concessione del beneficio del trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 è basato su due ragioni (insussistenza del requisito della continuità dell’assistenza e carenza del requisito dell’esclusività).<br />
Ne consegue che, ancorché possa ritenersi dimostrato il requisito della continuità e, dunque, ricorra l’illegittimità di una delle ragioni sulle quali il provvedimento si fonda, non può, comunque, procedersi all’annullamento del diniego di trasferimento in quanto l’altra ragione (rectius: la carenza del requisito dell’esclusività), scevra dai vizi dedotti, è autonomamente idonea a supportare la decisione negativa assunta dall’Amministrazione.<br />
2.2. Anche la censura attinente alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, introdotto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è infondata.<br />
Come noto, la norma in argomento – applicabile alla presente fattispecie in quanto il procedimento che ha condotto all’adozione del diniego impugnato è indiscutibilmente ad istanza di parte – impone all’Amministrazione, che intende rigettare l’istanza del privato, di comunicare tempestivamente all’interessato le ragioni ostative all’accoglimento della domanda, in modo da consentire al richiedente un’ulteriore interlocuzione (attraverso la presentazione di osservazioni e documenti, di cui l’autorità procedente deve tenere conto nella motivazione del provvedimento finale).<br />
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’art. 10 bis di cui trattasi debba essere equiparato – da un punto di vista funzionale – all’art. 7 della medesima legge e, quindi, sia soggetto al medesimo regime giuridico in sede giurisdizionale, attesa la necessità di registrare entrambe le disposizioni in termini di norme procedurali.<br />
Si intende così affermare che l’inosservanza dell’art. 10 bis non si presta a determinare – sempre e comunque – l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Nelle ipotesi in cui l’inosservanza è riscontrabile, sovviene, infatti, il successivo art. 21 octies, comma 2, e, dunque, va ravvisato l’obbligo per il giudice amministrativo di valutare la sussistenza o meno della possibilità per l’Amministrazione di adottare un provvedimento diverso da quello in concreto adottato.<br />
Nel caso di specie, si è in presenza di un diniego che presenta natura vincolata – in quanto basato sul mero negativo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 – rispetto al quale è registrabile la violazione di norme procedurali.<br />
Ciò premesso, come desumibile anche da quanto in precedenza rilevato, non emergono elementi che consentano di affermare che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
In ragione di tale constatazione, la prescrizione di cui all’art. 21 octies determina che la denunciata violazione dell’art. 10 bis perda il proprio effetto invalidante e, quindi, comporta l’impossibilità per il giudice di procedere all’annullamento del provvedimento.<br />
2.3. Appare evidente che – ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 – rileva esclusivamente la situazione personale del richiedente, nel senso che è esclusivamente in base alla valutazione di tale situazione che l’Amministrazione deve vagliare la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti.<br />
Ne consegue che, ai fini del decidere in ordine alla conformità al dettato legislativo della determinazione adottata dall’Amministrazione nonché all’effettiva sussistenza di un’eventuale deviazione funzionale per carenza di motivazione ed istruttoria, il giudice deve tenere conto esclusivamente delle peculiarità che connotano la situazione concreta prospettata.<br />
In ragione di tale premessa, va preso atto dell’irrilevanza delle determinazioni assunte dall’Amministrazione in esito a domande di trasferimento di altri dipendenti.<br />
D’altro canto, non può essere sottaciuto che la sussistenza di situazione familiari del tutto simili appare alquanto improbabile, attesa la pluralità di elementi e fattori che intervengono nella definizione dei rapporti e nella ricostruzione delle singole vicende personali di ciascun dipendente.<br />
3. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente ha presentato istanza di riesame al Ministero della Giustizia, producendo ulteriore documentazione a sostegno della sussistenza dei requisiti soggettivi in contestazione.<br />
Tale istanza è stata respinta con provvedimento del 19 febbraio 2007, nell’ambito del quale ricorre la seguente dicitura: “<i>non emergendo ulteriori elementi di valutazione non possono che confermarsi le determinazioni assunte”</i>.<i><br />
</i>Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta per mezzo della proposizione di motivi aggiunti, i quali – al pari del già esaminato ricorso introduttivo – sono, comunque, infondati.<br />
Premettendo che l’Amministrazione &#8211; in esito ad una nuova valutazione della situazione della richiedente &#8211; ha sostanzialmente di nuovo opposto la carenza dei requisiti soggettivi della continuità e dell’esclusività nell’assistenza e che, quindi, il provvedimento adottato in seguito al riesame è dotato di motivazione, il Collegio non ravvisa, infatti, elementi per discostarsi dall’orientamento già assunto in sede di disamina del ricorso principale.<br />
In altri termini, prende atto della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente ma ritiene che la stessa non valga ad annientare il contestato difetto del requisito dell’esclusività.<br />
In particolare, va segnalato che sono stati prodotti certificati medici riguardanti i sig.ri Rinaldo D’Orazio e Luigi D’Orazio ma detti certificati non appaiono idonei a dare prova dell’indisponibilità oggettiva e/o soggettiva di altri parenti o affini in grado di sopperire alle esigenze del portatore di handicap.<br />
Al riguardo è sufficiente ricordare che – come ripetutamente affermato in precedenti di questa Sezione – “<i>in base alla disciplina legislativa, nonché alle norme interne emanate per la relativa attuazione” </i>il concetto di assistenza di rilevanza in questa sede non presuppone necessariamente un impegno fisico nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane del familiare bisognevole, bensì si identifica con la “<i>costante organizzazione e supervisione delle cure necessarie, delle buone condizioni di vita e delle relazioni affettive, anche senza assumere in proprio l’intera effettuazione materiale dell’assistenza stessa” </i>(cfr., tra le tante, sent. n. 4713/2005, già citata).<br />
Ciò detto, appare evidente che problemi di salute del genere di quelli rappresentati non possono assumere carattere ostativo alla prestazione dell’assistenza al disabile, per come individuata, e, comunque, permane il rilievo che null’altro è stato prodotto al fine di comprovare l’indisponibilità della sig.ra Maria Celeste D’Orazio.<br />
In definitiva, l’ulteriore documentazione prodotta in sede di riesame non vale a comprovare l’impossibilità dei familiari residenti nei pressi della disabile di prestare assistenza, sicché le valutazioni espresse dall’Amministrazione in ordine alla carenza dell’esclusività mantengono valenza giuridica, in osservanza della normativa che regolamenta la materia.<br />
Per quanto attiene alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 ed alla disparità di trattamento, censure queste nuovamente proposte, il Collegio si limita a ribadirne l’infondatezza, richiamando quanto già in precedenza osservato.<br />
4. Per le ragioni illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 500,00.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 745/2007.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 a favore del Ministero della Giustizia.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2007, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr. Giancarlo LUTTAZI – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-8-1-2008-n-73/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.73</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-44/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-44/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.44</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza che annulla la nomina dei componenti di una commissione gara appalto per servizi (gestione impianti termici) e forniture, nomina effettuata fin dall’indizione della gara in contrasto con l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006): stante il tenore letterale dell’art. 84 citato appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-44/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-44/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza che annulla la nomina dei componenti   di una commissione gara appalto per servizi (gestione impianti  termici) e  forniture, nomina effettuata fin dall’indizione della gara in contrasto con l’art. 84 del D.Lgs.  163/2006): stante il tenore letterale dell’art. 84 citato  appare illegittima l’anticipata nomina della commissione di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 44/08<br />
Registro Generale:10204/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br /> Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Michele Corradino Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Gennaio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dalla:<br />
<b>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. </b><br />
rappresentata e difesa dagli:  Avv.  ANDREA MANZI &#8211;   Avv.  FRANCESCO RIZZO &#8211;   Avv.  STEFANO BACCOLINIcon domicilio  eletto in RomaVIA F.CONFALONIERI, 5   pressoANDREA MANZI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SIRAM S.P.A.</b>Rappresentata e difesa dagli:Avv.  ALFREDO BIANCHINI &#8211; Avv.  GABRIELE PAFUNDIcon domicilio  eletto in RomaV. GIULIO CESARE, 14 SC A/4pressoGABRIELE PAFUNDI<br />
e nei confronti della<br />
<b>AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROV. DI PADOVA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>ENERGY SERVICE S.R.L.</b>non costituitosi;<br />
Per la riforma  previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  VENETO  &#8211;  VENEZIA: Sezione  I   3483/2007, resa tra le parti, concernente NOMINA  COMPONENTI   COMMISSIONE GARA APPALTO GESTIONE IMPIANTI  TERMICI  E  FORNITURE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  SIRAM S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Michele Corradino  e udito,  altresì, per le parti gli Avv.ti A. Manzi,G.Pafundi e A. Bianchini;<br />
Considerato che  ad un  primo sommario esame stante il tenore letterale dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici appare illegittima l’anticipata nomina della commissione di gara;<br />
Considerato che la legittimità contrattuale della norma necessita dell’approfondimento del merito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10204/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-44/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-43/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-43/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.43</a></p>
<p>Va accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza che in primo grado consente l’accesso di societa’ farmaceutiche agli atti di autorizzazione all’immissione in commercio di “medicinali equivalenti” (identici a quelli con protezione brevettale scaduta, per composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e stessa forma farmaceutica). Nella stessa udienza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-43/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-43/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza che in primo grado consente l’accesso di societa’ farmaceutiche agli atti di autorizzazione all’immissione in commercio di “medicinali equivalenti” (identici a quelli con protezione brevettale scaduta, per composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e stessa forma farmaceutica). Nella stessa udienza e’ deciso il merito, con accoglimento dell’appello  e quindi diniego di accesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 43/08<br />
Registro Generale: 9962/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />  Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />Cons. Michele Corradino<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Gennaio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dalla soscietà:<br />
<b>EPIFARMA SRL</b>rappresentata e difesa:<br />
  dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>AIFA-AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</b>non costituitasi;<br />
la <b>società AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL</b>rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114pressol’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società ALLEN SPA </b><br />
non costituitasi;<br />
la <b>società ALMUS SRL</b>non costituitasi;<br />
la <b>società DOC GENERICI SRL </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114pressol’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società EG SPA </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114Presso l’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società FIDIA FARMACEUTICI SPA </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114Presso l’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società HEXAL SPA </b><br />
non costituitasi;<br />
la <b>società KRUGHER PHARMA SRL </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114Presso l’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114presso l’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società GERMED PLIVA PHARMA SPA (GIA&#8217; PLIVA PHARMA SPA) </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.ssa  ALESSANDRA GIOVANNETTIe dall’Avv.  MASSIMO AUDISIOcon domicilio  eletto in RomaVIA BISSOLATI, 76presso l’Avv.ssa ALESSANDRA GIOVANNETTI<br />
la <b>società RATIOPHARM ITALIA SRL </b><br />
non costituitasi;<br />
la <b>società VALETUDO SRL </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114presso l’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA SRL </b><br />
non costituitasi;<br />
la <b>società SCHEING PLOUGH SPA </b><br />
rappresentata e difesa:dall’Avv.ssa  DONELLA RESTAcon domicilio  eletto in RomaVIA TOMMASO SALVINI,55presso l’Avv.ssa DONELLA RESTA<br />
la <b>società ABC FARMACEUTICI SPA</b>rappresentata e difesa:dall’Avv.  GIOVANNI MARRAPESEcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLA BALDUINA 114presso l’Avv. GIOVANNI MARRAPESE<br />
la <b>società TEVA PHARMA ITALIA SRL</b>non costituitasi;<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III Quater  10914/2007, resa tra le parti, concernente ACCESSO AGLI ATTI INERENTI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI  MEDICINALI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio:<br />
della società ABC FARMACEUTICI SPA<br />della società AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL<br />della società DOC GENERICI SRL<br />della società EG SPA<br />della società FIDIA FARMACEUTICI SPA<br />della società GERMED PLIVA PHARMA SPA (GIA&#8217; PLIVA PHARMA SPA)<br />della società KRUGHER PHARMA SRL<br />della società LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL<br />della società SCHEING PLOUGH SPA<br />e della società VALETUDO SRL<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Marrapese, Resta e Giovanetti;</p>
<p>Visto l’esito della decisione di merito assunto all’odierna camera di consiglio ai sensi degli artt. 21 e 26 legge TAR;</p>
<p>Rilevato, pertanto, che sussistono i presupposti dell’accesso con riguardo alla documentazione relativa alle posizioni delle sole società farmaceutiche ritualmente evocate in giudizio in primo grado come specificato nell’intestazione della sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9962/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata con riguardo alle società evocate nel giudizio di primo grado.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-43/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-41/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.41</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso il bando di appalto per gestione servizi di pulizia e sanificazione in strutture sanitarie (gara di 6.200.000 €, in cui si chiedeva ai partecipanti un patrimonio netto di 2.000.000 €, mentre la parte maggiore del fatturato sarebbe costituito da manodopera e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso il bando di appalto per gestione servizi di pulizia e  sanificazione  in strutture  sanitarie (gara di 6.200.000 €, in cui si chiedeva ai partecipanti un patrimonio netto di 2.000.000 €, mentre la parte maggiore del fatturato sarebbe costituito da manodopera e solo il 5% da macchinari,  voci non ricomprese tra il patrimonio netto aziendale). I requisiti richiesti non appaiono – secondo i giudici cautelari &#8211; sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. ordinanze: 41/08<br />
Reg. generale: 9879/2007</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />  Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Michele Corradino Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Gennaio 2008.</p>
<p>Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dalla<br /><b>soc. MARKAS SERVICE S.R.L.</b>rappresentata e difesa da:  l’Avv. ANTONIO LIROSI &#8211;   l’Avv. GIOVANNI QUADRIcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20 presso l’Avv. ANTONIO LIROSI</p>
<p align=center>contro</p>
<p> la <b>società LOGICA SERVIZI S.R.L.</b>non costituitasi;<br />
e nei confronti<br />  <b>dell’AZIENDA SANITARIA USL N.5 DI MONTALBANO JONICO</b>non costituitasi;<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />della sentenza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA: Sezione I  n. 655/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO PER GESTIONE SERVIZI DI PULIZIA E  SANIFICAZIONE  PRESSO   STRUTT. SANITARIE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Michele Corradino   e udito, altresì, per la parte  appellante l’avv. Antonio Lirosi;<br />
Considerato che ad un primo sommario esame il ricorso in appello appare fondato tenuto conto che i requisiti richiesti non appaiono sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l’istanza cautelare (Ric. n.9879/2007) e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 8 gennaio 2008</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-41/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-40/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-40/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.40</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera ASL che aggiudica una gara di servizio vigilanza e custodia escludendo l’offerta della ricorrente, che offriva un scosto zero motivato con la vicinanza ad altro edificio gia’ vigilato. L’offerta della ricorrente, a costo zero, non e’ infatti ne’ seria ne’ affidabile. (G.S.) vedi anche: T.A.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-40/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-40/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera ASL che aggiudica  una gara di servizio  vigilanza  e custodia  escludendo l’offerta della ricorrente,  che offriva un scosto zero  motivato con la  vicinanza ad altro edificio  gia’ vigilato. L’offerta della ricorrente, a costo zero,  non e’ infatti ne’ seria ne’ affidabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CALABRIA – REGGIO CALABRIA, SEZIONE STACCATA <a href="/ga/id/2008/1/11377/g">Ordinanza sospensiva del 21 novembre 2007 n. 538</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 40/08<br />
Registro Generale:9855/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br /> Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Michele Corradino Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Gennaio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dalla:<br />
<b>  EUROPOL S.R.L. </b><br />
rappresentata e difesa:  dall’Avv.  ACHILLE BUONAFEDE  e dall’Avv.ssa  MARIA GRAZIA BOTTARIcon domicilio  eletto in RomaVIA ZANARDELLI, 20   pressol’avv. ACHILLE BUONAFEDE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA</b>non costituitasi;<br />
e nei confronti della<br />
<b>SICUR  S.P.A.</b>non costituitasi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA  n. 538/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO   DI VIGILANZA E CUSTODIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Michele Corradino e udita, altresì, per la parte appellante l’avv.ssa Maria Grazia Bottari;</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame sembrano condivisibili le motivazioni a sostegno dell’ordinanza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9855/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-40/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-1-2008-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-1-2008-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-1-2008-n-2/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.2</a></p>
<p>F. Mariuzzo – Presidente, F. Tomaselli – Estensore EUROQUATTRO S.r.l. (avv. S. Zancanella) c/ la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (avv.ti N. Pedrazzoli, M. Dalla Serra e V. Biasetti) legittima &#8211; ed applicabile anche nella Provincia di Trento &#8211; la disciplina che individua nella data della domanda il momento rilevante per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-1-2008-n-2/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-1-2008-n-2/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Mariuzzo – Presidente, F. Tomaselli – Estensore<br /> EUROQUATTRO S.r.l. (avv. S. Zancanella) c/ la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (avv.ti N. Pedrazzoli, M. Dalla Serra e V. Biasetti)</span></p>
<hr />
<p>legittima &#8211; ed applicabile anche nella Provincia di Trento &#8211; la disciplina che individua nella data della domanda il momento rilevante per l&#8217;accertamento dei requisiti dimensionali per il conseguimento di agevolazioni nel settore alberghiero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e agevolazioni &#8211; Provincia di Trento – L. P. 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m.i. &#8211; Domanda di riclassificazione dell’impresa alberghiera e attribuzione di livello agevolativo più elevato – Momento rilevante per l’accertamento dei requisiti dimensionali – D.M. 18 aprile 2005 e Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 – Riferimento alla data della domanda di agevolazione &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di agevolazioni previste a favore di piccole e medie imprese operanti nel settore alberghiero, è legittima l’applicazione, anche nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, del D.M. 18.4.2005, il quale, in sintonia con il Regolamento comunitario(CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, individua nella data della presentazione della domanda il momento rilevante per l’accertamento dei requisiti dimensionali per l’accesso al regime di agevolazione; tale previsione, infatti, soddisfa l’esigenza di fare riferimento ad un elemento temporale certo per l’individuazione delle dimensioni dell’impresa destinataria, non suscettibile per conseguenza di alcuna successiva modificazione in corso di procedura, diretta a conseguire un contributo maggiore rispetto a quello altrimenti da riconoscersi nel concorso di ogni altro concorrente presupposto in fatto ed in diritto. (1)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n.  <b>177</b> del <b>2006</b> proposto da</p>
<p><b>EUROQUATTRO S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Zancanella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Via Calepina n. 45<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura provinciale in Trento, Piazza Dante, n. 15<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento di data 18 luglio 2006, prot. n. 6682/II/45 a firma del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento di diniego alla riclassificazione dell’Impresa ed attribuzione di livello agevolativo più elevato ai sensi della legge provinciale 13.12.1999, n. 6 e successive modificazioni e della determinazione dello stesso Dirigente n. 195 di data 14 giugno 2006, per la parte non modificata a seguito dell’istanza di parte. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 &#8211; relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli &#8211; l’avv. Silvia Zancanella per la ricorrente,  l’avv. Fernando Spinelli per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Società Euroquattro Srl presentava, in data 17 gennaio 2005, domanda di agevolazione ai sensi della legge provinciale n. 6/1999 per l&#8217;investimento fisso di ristrutturazione con ampliamento dell&#8217;albergo Flora di Stenico.<br />
La ditta, costituita da quattro soci, due dei quali società cooperative, era allora effettivamente classificabile nella categoria delle &#8220;<i>medie imprese</i>&#8221; in virtù dei rapporti societari interni, posto che le due società cooperative risultavano partecipate da altre società cooperative.<br />
In data 7 febbraio 2006 la compagine sociale della Società ricorrente mutava il proprio assetto, mentre nel contempo si modificava anche la struttura sociale del socio di maggioranza (Consorzio Trentino Vacanze S.r.l.), determinandosi così la potenziale qualificazione nella categoria delle microimprese, per le quali è prevista l’assegnazione di un contributo di maggiore rilevanza economica.<br />
Il competente Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento, con note del 31.3.2006, comunicava sia il parere favorevole dal punto di vista tecnico in ordine all’iniziativa in parola, sia il preavviso di adozione dell’atto formale di concessione dell’agevolazione, con indicazione dell’entità del contributo spettante.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 195 del 14 giugno 2006 veniva formalizzata la concessione del contributo in conformità alla normativa in materia, in rate annue costanti anticipate per un periodo di anni 10 nella misura del 10,13% della quota ammessa, pari a complessivi € 450.923,60 con classificazione della Società quale &#8220;<i>media impresa</i>&#8220;.<br />
In data 7 luglio 2006, la ricorrente ha richiesto all&#8217;Amministrazione la revisione della domanda agevolativa presentata in data 17 gennaio 2005, previa classificazione della società Euroquattro S.r.l. nella categoria delle microimprese.<br />
Con nota di data 18 luglio 2006, il Servizio Turismo ha, peraltro, disatteso la prodotta domanda di nuova classificazione dell&#8217;impresa quale microimpresa ai fini dell&#8217;agevolazione, affermando che la modifica della compagine sociale è &#8220;<i>irrilevante</i>&#8220;, perché avvenuta dopo la presentazione della domanda e comunicata dopo la concessione del contributo.<br />
Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso la società, deducendo l’illegittimità del secondo di essi, nonché del corrispettivo concesso (inferiore a quello previsto per le “<i>microimprese</i>”) con il primo e chiedendone quindi l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Eccesso di potere per contrasto con precedente provvedimento di sospensione, per manifesta illogicità ed ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e diritto, manifesta contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Motivazione errata, perplessa e contraddittoria; la modifica della compagine sociale non atterrebbe, infatti, ai requisiti per la presentazione della domanda, per cui l&#8217;Amministrazione non solo doveva prendere atto della sopravvenuta modifica, ma direttamente adeguare il contributo già accordato alla nuova struttura societaria. Da ciò discenderebbe che il diniego di positivamente considerare l’integrazione documentale presentata e l&#8217;istanza di riqualificazione che dalla stessa muoveva sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 3, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1992, che prevede la sospensione del procedimento nel caso in cui la documentazione debba essere integrata o regolarizzata ed, altresì, in contrasto con l&#8217;art. 7 della legge n. 23 del 1992, laddove impone al Responsabile del procedimento di valutare ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l&#8217;emanazione del provvedimento;<br />
2) Violazione di legge per violazione ed errata applicazione dei criteri e delle modalità di applicazione della legge n. 6/1999 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 dd. 3 ottobre 2003 e successive modificazioni. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni, nonchè degli artt. 2, 4 e 6 dell&#8217;Allegato. Eccesso di potere per carente ed errata istruttoria; la mancata acquisizione dell&#8217;integrazione documentale prodotta ed il diniego del riconoscimento della sopravvenuta qualificazione dell&#8217;impresa richiedente vizierebbero l&#8217;ulteriore prosieguo dell&#8217;istruttoria e dei successivi adempimenti, comportando violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 70/2001 di data 12 gennaio 2001.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale, contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Come si è brevemente suesposto in punto di fatto la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’Amministrazione provinciale ha concesso il contributo per la ristrutturazione ed ampliamento del proprio albergo in Stenico in esito alla domanda a suo tempo presentata, respingendo successivamente quella volta a modificare <i>in melius</i> lo stesso contributo, essendo sopravvenuta la classificazione dell&#8217;impresa quale microimpresa dopo la presentazione della domanda ed essendo stata comunicata dopo l’avvenuta emissione del provvedimento concessorio.<br />
La ricorrente contesta i provvedimenti impugnati per due motivi, afferenti, il primo, all&#8217;asseritamente ingiustificata preclusione all&#8217;integrazione della documentazione presentata in una fase peraltro ancora endoprocedimentale e dunque suscettibile di un adeguamento, oltre che di eventuali riscontri in ordine alla sussistenza e/o alla modifica dei presupposti economici di riferimento; il secondo, al fatto che l&#8217;impresa ricorrente sarebbe comunque divenuta microimpresa, per cui i parametri di attribuzione dei contributi non corrisponderebbero alla nuova struttura sociale.<br />
Detto ordine d’idee, pur suggestivamente illustrato, non può essere condiviso.<br />
Premette, in proposito, il Collegio che il Regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 dispone che “<i>Si prendono i dati della sola richiedente in caso di imprese autonome. Qualora vi siano imprese collegate si sommano i dati. In caso di imprese associate si sommano in proporzione alla % della quota di partecipazione. Quando un&#8217;impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera verso l’alto o verso il basso  le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari..</i>”.<br />
Va, poi, rilevato che il D.M. 18.4.2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese), attuativo di entrambi i suddetti Regolamenti (CE) n. 70/2001 e n. 364/2004, all&#8217;art. 3, 7° comma, prevede specificamente che &#8220;<i>la verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all&#8217;impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese</i>&#8220;.<br />
A fronte di queste due norme il Collegio è dell’avviso che la fonte comunitaria, che pure manca sul piano testuale di una puntuale previsione della data cui far riferimento al fine di riconoscere o meno la suddetta agevolazione, debba essere comunque interpretata nel significato fatto poi proprio dal richiamato D.M., posto che gli elementi da valutarsi sono in ogni caso quelli indicati (nelle domande presentate dalle singole imprese) ovvero dalla loro somma in caso d’imprese associate.<br />
L’art. 3, 7° comma del ridetto D.M. non ha, pertanto, alcun carattere novativo riservato alla competenza degli Stati membri dell’Unione europea, ma esprime con coerenza rispetto alla norma da trasporre il fatto che la verifica in questione sia espletata con esclusivo riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.<br />
Chiarito quanto precede il <i>thema decidendum</i> offre, tuttavia, l’occasione per ricordare che la potestà della Provincia Autonoma di dare attuazione alle fonti comunitarie convive limitatamente a taluni aspetti con una persistente competenza dello Stato.<br />
Con riguardo alla materia del turismo e dell’industria alberghiera di cui all’art. 8, n. 20 dello Statuto di autonomia del 1972,  attribuita alla potestà legislativa esclusiva della Provincia, giova sottolineare che la stessa è sempre stata intesa nella sua portata più ampia, comprensiva cioè di ogni aspetto di governo di un settore particolarmente rilevante per l’economia provinciale.<br />
In sede di attuazione dello Statuto  l’art. 6 del D.P.R. 19.11.1987, n. 526, che ha esteso alla Regione Trentino &#8211; Alto Adige ed alle Province Autonome le disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che “<i>spetta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all&#8217;attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un&#8217;attività amministrativa di esecuzione</i>”.<br />
In tale specifico contesto normativo la riforma del titolo V della Costituzione, attuata con L. cost. 18.10.2001, n. 3, attribuisce invece la materia trasversale della &#8220;<i>tutela della concorrenza</i>&#8221;  alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre quasi tutti i poteri di governo dell’economia e di disciplina delle prestazioni sociali sono compresi fra le materie di legislazione concorrente regionale (cfr. art. 117, 3° comma).<br />
In relazione al quadro normativo sopra delineato emerge dunque che la sussistenza di una potestà legislativa primaria provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, che non può che essere riassunta per i profili inerenti alla concessione di contributi alle imprese che gestiscono strutture alberghiere alla ridetta area trasversale della tutela della concorrenza, non può condurre ad escludere la compresenza di competenze statali in materia di tutela della concorrenza. <br />
A sua volta la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su talune norme della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha espressamente chiarito con la sentenza n. 8.7.2004, n. 239 che il predetto quinto comma dell’art. 117 Cost. “<i>istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall&#8217;art. 117 Cost., terzo comma, concernente il più ampio settore dei rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni</i>”, precisando altresì che “<i>questa disposizione costituzionale, affidando in via esclusiva allo Stato il compito di dettare norme di procedura, non ha garantito alle Regioni e alle Province autonome ambiti riservati alla legislazione regionale o provinciale</i>”.<br />
Va ancora rilevato che l’art. 11 della citata legge n. 131 del 2003 ha disposto, al primo comma, che “<i>per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</i>”, stabilendo inoltre al terzo comma che “<i>le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari</i>”.<br />
Infine, è altrettanto opportuno sottolineare che, nell’odierno quadro costituzionale, alle competenze legislative riconosciute alla Provincia autonoma di Trento si affiancano assiomaticamente sia la potestà “<i>amministrativa</i>”, in forza del principio del parallelismo delle funzioni (art. 118 Cost. e art. 16 dello Statuto), sia quella ”<i>regolamentare</i>” derivante dall’esplicito dettato statutario (artt. 53 e 54), che nella specie ha trovato esplicazione con la delibera della Giunta .Provinciale 1.6.2005, n. 1155, che ha recepito ai fini della disciplina attuativa della L.p. n. 6/1999 e con efficacia per tutte le domande di intervento presentate dal 1° gennaio 2005 la definizione di microimpresa, piccola e media impresa contenuta nell&#8217;Allegato I del Regolamento della Commissione europea n. 364 del 25 febbraio 2004 in esito alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.<br />
Ciò posto in termini generali torna dunque evidente, a parere del Collegio, che il richiamato D.M. 18.4.2005 appare decisivo ai fini della definizione della presente vertenza e che la Provincia Autonoma lo ha correttamente applicato, in assenza comunque di atti provinciali in senso contrario, congiuntamente al menzionato regolamento comunitario che consente, entro limiti non lesivi del principio di tutela della concorrenza, il sostegno alla piccola e media impresa.<br />
Invero, la <i>ratio</i> sottesa all’individuazione della data della domanda presentata dell’istante per l’accertamento di situazioni di associazione e/o collegamento con altre imprese soddisfa l’esigenza di fare riferimento ad un elemento temporale certo per l’individuazione delle dimensioni dell’impresa destinataria, non suscettibile per conseguenza ad alcuna successiva modificazione in corso di procedura, diretta a conseguire un contributo maggiore rispetto a quello altrimenti da riconoscersi nel concorso di ogni altro concorrente presupposto in fatto ed in diritto.<br />
Priva di pregio appare quindi la tesi della ricorrente, per cui sarebbe decisivo soltanto il momento della liquidazione del contributo.<br />
Né, d’altra parte, può trovare accoglimento la diversa argomentazione della ricorrente, che afferma che la modifica della compagine sociale sarebbe avvenuta non solo nel corso di procedimento al suo stadio iniziale &#8211;  quando, cioè,  non sarebbe stato ancora adottato alcun provvedimento di concessione -, ma durante la sospensione del procedimento, giusta nota di data 17.02.2005 del Servizio Turismo della PAT, in cui si comunicava che i termini per la conclusione dei procedimenti erano sospesi per l&#8217;effetto dell&#8217;entrata in vigore della L.p. n.1/2005 e della modifica della deliberazione attuativa.<br />
Invero, a parte la circostanza che il Servizio Turismo, già in data 31.3.2006, aveva comunicato all’istante sia il favorevole esito dell’istruttoria tecnica in ordine alla domanda in parola, sia il preavviso di adozione dell’atto formale di concessione dell’agevolazione (con precisa indicazione dell’entità del contributo spettante), resta non controvertibile che, mentre il provvedimento con cui è stata liquidata la prevista agevolazione è stato adottato il 14.6.2006 e comunicato alla ricorrente il successivo 28.6.2006, la comunicazione della modifica della compagine sociale è sopravvenuta, sia pure soltanto dopo pochi giorni, il 6.7.2006 e dunque a procedimento ormai definitivamente concluso ed a circa 18 mesi dall’istanza di contributo, presentata appunto il 17 gennaio 2005, dopo quasi sei mesi dall’avvenuta modifica della compagine societaria risalente al 7 febbraio 2006.<br />
Quanto alle ulteriori censure dedotte si osserva come sia conseguentemente da respingere il rilievo che la qualifica dimensionale d&#8217;impresa &#8220;<i>non è requisito di domanda</i>&#8220;, evincendosi dalla fonte comunitaria e da quella statale esattamente il contrario.<br />
Egualmente non conferente è il richiamo all&#8217;art. 3, 4° comma della L.p. 23/92, il quale imporrebbe la sospensione del procedimento, ove si prospetti la necessità di integrare la domanda. In realtà, alcuna ragione in tal senso si è profilata nel corso di tutto il procedimento istruttorio e sino alla formale definizione del contributo concesso, il che esclude dunque alcun obbligo in tal senso, ove pure fosse stato configurabile, in capo al Responsabile del procedimento.<br />
Inammissibile, perché generica e non documentata, è poi la censura di disparità di trattamento.<br />
Al secondo motivo introdotto non segue miglior sorte e deve essere dunque disatteso, non desumendosi dalla disciplina normativa esaminata alcuna possibilità di modifica dei dati esposti nella domanda a tal fine presentata fino alla data di erogazione del contributo.<br />
Da ultimo si sottolinea &#8211; <i>incidenter tantum</i> &#8211; che la procedura di liquidazione del contributo non è di per sè aperta ad ulteriori aggiornamento o modifiche da parte degli istanti, essendo unicamente finalizzata alla verifica dei presupposti di erogazione del provvedimento di concessione, il quale ha già individuato su quali basi il contributo debba essere determinato, disponendo se del caso la riduzione di questo rispetto al maggiore importo richiesto, qualora l&#8217;investimento dichiarato sia risultato inferiore a quello ammesso (vedasi sul punto la determinazione n. 195 dd. 14.6.2006.)<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto. <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>177/2006</b>, lo <b>respinge</b>.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della P.A.T., che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 luglio 2007, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>dott. Francesco Mariuzzo	&#8211; Presidente<br />	<br />
dott. Sergio Conti	&#8211; Consigliere <br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
<b><br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 8 gennaio 2008</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-8-1-2008-n-2/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-1-2008-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-1-2008-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-1-2008-n-1/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.1</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. Trovato Aveni s.r.l. (Avv. B. Calpona) c/ Comune di Torrenova (Avv. F. Pizzuto), ATI General Construction (Avv. E. Bonfiglio) ed altri; sulle conseguenze dell&#8217;omissione della verifica triennale di attestazione SOA 1. Contratti della P.A. – Gara – Verifica triennale di attestazione SOA – Omissione – Conseguenze. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-1-2008-n-1/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-1-2008-n-1/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, Est. Trovato  Aveni s.r.l. (Avv. B. Calpona) c/ Comune di Torrenova (Avv. F. Pizzuto), ATI General Construction (Avv. E. Bonfiglio) ed altri;</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze dell&#8217;omissione della verifica triennale di attestazione SOA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Verifica triennale di attestazione SOA – Omissione – Conseguenze. 																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Discordanza tra prezzo indicato in lettere ed in cifre – Indicazione più vantaggiosa per la P.A. – Prevalenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara l’omissione della verifica triennale di attestazione SOA ex. Art. 15 bis D.P.R. n. 34/2000 non può costituire motivo di esclusione. Infatti,  tale omissione non produce gli effetti solutori o decadenziali espressamente previsti dalla suddetta norma solo in caso di esito negativo della verifica.<br />
2. Nelle procedure di gara, in caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere ed in cifre, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi del R.D. n. 827/1924, art. 72.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze dell’omissione della verifica triennale di attestazione SOA</span></span></span></p>
<hr />
<p>N.   1/08    Reg.Dec.<br />
N.    188    Reg.Ric.<br />
ANNO  2007</p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione <br />
siciliana in sede giurisdizionale</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>DECISIONE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso in appello n. 188/2007, proposto dalla <br />
<b>AVENI s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso l’avv. Santi Migliorino, in Palermo, via Catania n. 42/B</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <B>COMUNE DI TORRENOVA </B>(Messina), in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pizzuto, con domicilio eletto in Palermo, via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell’avv. Maria Delia Manno;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211;	della <b>ATI GENERAL CONSTRUCTION s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’impresa GIUNTA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avv. Emilia Bonfiglio, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 presso l’avv. Carlo Comandè (appellante incidentale);<br />	<br />
&#8211; dell’impresa <B>GIUNTA GIUSEPPE</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, quale mandante della costituenda ATI con la GENERAL CONSTRUCTION s.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; della <b>AMATA COSTRUZIONI s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>non costituita in giudizio;</p>
<p>per  la  riforma<br />
della sentenza n. 48, in data 11 gennaio 2007, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, IV;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrenova;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale della ATI General Construction s.r.l.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, l’avv. B. Calpona per l’Aveni s.r.l., l’avv. F. Pizzuto per il comune di Torrenova e l’avv. S. Giacalone, su delega dell’avv. E. Bonfiglio per l’ATI General Construction s.r.l.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Il Comune di Torrenova bandì un pubblico incanto per l’affidamento in appalto dei lavori <i>“di sostituzione condotta in cemento amianto I° stralcio “</i>per un importo a base d’asta di €. 689.409,70, esperito ai sensi della L. 109/94, come recepita in Sicilia dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.<br />	<br />
Espletate le operazioni concorsuali si determinava la media finale di 24,968% e l’appalto  veniva aggiudicato in data 22/11/2005 alla Aveni srl, che aveva offerto il ribasso di 24,96%.<br />
Successivamente il seggio di gara escludeva l’ATI Proietto Angelo &#8211; I.T. Impianti Tecnologici e rideterminava la media finale in 24,97% ed aggiudicava i lavori, previo sorteggio all’ATI General Construction s.r.l. &#8211; Giunta Giuseppe.<br />
La Aveni s.r.l., impugnava allora avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania i seguenti atti:<br />
&#8211; il provvedimento datato 13/12/2005 Prot. N. 12808 dell’Ufficio Tecnico, con il quale il Comune di Torrenova aveva comunicato alla ricorrente la riapertura delle operazioni di gara per il giorno 20/12/2005;<br />
&#8211; il verbale di gara del 20/12/2005, con il quale il Comune di Torrenova aveva aggiudicato all’ATI General Construction s.r.l. &#8211; Giunta Giuseppe i lavori di sostituzione condotta in cemento amianto I stralcio;<br />
&#8211; il provvedimento di esclusione dalla gara dell’ATI Proietto Angelo &#8211; I.T. Impianti Tecnologici”; <br />
&#8211; il verbale di gara del 20/12/2005, nonché quello del 22/11/2005, nella parte in cui il seggio aveva erroneamente valutato le offerte delle imprese Walmi s.r.l., ATI Antium Costruzioni, Progetti s.a.s. di Nigrelli; <br />
&#8211; l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “sostituzione condotta in cemento amianto I stralcio”, nonché il provvedimento di approvazione degli atti di gara.<br />
Deduceva:<br />
1 &#8211; eccesso di potere &#8211; omessa comunicazione dell’atto di avvio del procedimento &#8211; violazione dell’art. 7 l. 241/90 &#8211; violazione e falsa applicazione degli art. 6 e segg. l.r.1991 n.10 &#8211; violazione delle regole del contraddittorio procedimentale;<br />
2 &#8211; violazione di legge &#8211; eccesso di potere &#8211; anomalia di comportamento &#8211; carenza di presupposti &#8211; violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo;<br />
3 &#8211; violazione dell’art. 15 bis d.p.r. 34/2000 &#8211; violazione dei principi generali in materia di ammissione del concorrente negli appalti di oo.pp. &#8211; erroneità dell’istruttoria &#8211; eccesso di potere &#8211; ingiustizia ed illogicità manifesta &#8211; violazione del bando di gara;<br />
4 &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. &#8211; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione degli atti negoziali &#8211; eccesso di potere &#8211; travisamento dei fatti &#8211; violazione del principio volontaristico.<br />
Si costituivano in giudizio il Comune intimato, nonchè la controinteressata intimata General construction s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
La controinteressata proponeva, altresì, ricorso incidentale, deducendo:<br />
1) l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., sull’assunto che una delle tre cauzioni provvisorie bancarie prodotte dalla medesima in sede di gara era priva di validità alla data di presentazione della offerta (3 novembre 2005);<br />
2) l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per irregolarità nella dichiarazione di conformità delle fotocopie dei certificati allegati e per mancata allegazione del documento di identità al certificato SOA;<br />
3) l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per errata indicazione dell’importo della polizza assicurativa da produrre ex art. 30, comma 3 della legge n. 109/1994 in caso di aggiudicazione;<br />
4) il seggio di gara (ex punto 2 del disciplinare) avrebbe dovuto operare l’arrotondamento della media alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di quest’ultima all’unità superiore qualora la terza cifra fosse pari o superiore a cinque;<br />
5) l’ATI Proietto Angelo doveva essere esclusa comunque per mancata produzione dei documenti di identità dei legali rappresentanti a corredo delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni SOA prodotte;<br />
6) l’ATI Proietto Angelo doveva infine essere esclusa, in quanto le tre cauzioni provvisorie bancarie previste dall’art. 30 comma 1 bis della legge dovevano essere prodotte non solo dalla impresa capogruppo ma anche dalla impresa mandante.<br />
Si costituiva, altresì, la Amata Costruzioni s.r.l., con intervento volontario, chiedendo il rigetto del ricorso principale e proponendo a sua volta ricorso incidentale.<br />
2.	Il TAR, con sentenza n. 48, in data 11 gennaio 2007, respingeva il ricorso principale e assorbiva quelli incidentali.<br />	<br />
3.	La sentenza è stata appellata dalla Aveni s.r.l., che ha puntualmente censurato le argomentazioni reiettive del giudice di primo grado.<br />	<br />
Si sono costituiti:<br />
&#8211; il Comune di Torrenova, che ha svolto puntuali controdeduzioni;<br />
&#8211; la ATI General Construction s.r.l. che, oltre a controdedurre all’appello, ha riproposto le doglianze incidentali di primo grado; ha altresì eccepito la improcedibilità dell’appello sul rilievo che con determinazione n. 34 in data 22 marzo 2007 (non imp<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, l’appello è passato in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Oggetto del contendere è il pubblico incanto bandito dal Comune di Torrenova per l’affidamento in appalto dei lavori <i>“di sostituzione condotta in cemento amianto I° stralcio “</i>per un importo a base d’asta di €. 689.409,70, esperito ai sensi della L. 109/94, come recepita in Sicilia dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.<br />	<br />
Espletate le operazioni concorsuali si determinava la media finale di 24,968% e l’appalto  veniva aggiudicato in data 22/11/2005 alla Aveni srl, che aveva offerto il ribasso di 24,96%.<br />
Successivamente il seggio di gara escludeva l’ATI Proietto Angelo &#8211; I.T. Impianti Tecnologici e rideterminava la media finale in 24,97% ed aggiudicava i lavori, previo sorteggio, all’ATI General Construction s.r.l. &#8211; Giunta Giuseppe (verbale di gara del 20/12/2005).<br />
In primo grado ricorreva la Aveni s.r.l., e resistevano, oltre al Comune di Torrenova, la ATI General Construction s.r.l. (ricorrente incidentale) nonché, con intervento<i> ad opponendum</i> e ricorso incidentale un’altra concorrente (la Amata Costruzioni s.r.l.).<br />
Quest’ultima non si è costituita in questo grado di giudizio.<br />
Il TAR con la sentenza appellata ha ritenuto infondato il ricorso principale e ha assorbito quelli incidentali.<br />
In appello vengono riproposte le censure del ricorso principale e del ricorso incidentale della ATI General Construction s.r.l. <br />
2.	Quest’ultima eccepisce anzitutto l’improcedibilità dell’appello, in quanto con determinazione n. 34 in data 22 marzo 2007 (non impugnata dalla Aveni s.r.l..) il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Torrenova ha approvato i verbali della Commissione di gara e ha aggiudicato i lavori in via definitiva alla General Construction.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che l’Amministrazione ha provveduto alla aggiudicazione definitiva sul presupposto che nella specie erano stati proposti ricorsi anche giurisdizionali contro l’aggiudicazione provvisoria, ma che su di essi non erano intervenuti provvedimenti cautelari sospensivi e che in questa situazione l’Amministrazione poteva procedere a detta aggiudicazione senza attendere l’esito del giudizio di merito.<br />	<br />
	Tale motivazione non sembra incidere sull’interesse della Aveni a coltivare l’appello in esame, in quanto a seguito del suo accoglimento discenderebbe automaticamente anche la caducazione della aggiudicazione definitiva, con effetto implicitamente fatto salvo dalla determinazione n. 34 in data 22 marzo 2007. D’altra parte, come si vedrà meglio in prosieguo, l’aggiudicazione definitiva era già intervenuta tacitamente e la determinazione n. 34/2007 sotto tale profilo non comporta ulteriori effetti lesivi per l’appellante.<br />	<br />
3.	Tra le censure riproposte dalla ATI General Construction s.r.l. assumono rilievo paralizzante e quindi pregiudiziale quelle (1, 2, 3) dirette a dimostrare che la Aveni s.r.l., non aveva titolo ad essere ammessa alla gara.<br />	<br />
3.1.	Con la prima doglianza l’illegittimità della ammissione della Aveni s.r.l., viene dedotta sull’assunto che una delle tre cauzioni provvisorie bancarie, relative ad altre gare, prodotte dalla medesima nella gara in vertenza, era priva di validità alla data di presentazione della offerta (3 novembre 2005).<br />	<br />
La censura riguarda la cauzione bancaria n. 5220-1189776-056 rilasciata dalla Banca Intesa in favore della Aveni s.r.l., in data 6 settembre 2005 relativamente a gara d’appalto bandita dal Comune di Acquedolci e conclusa con aggiudicazione ad impresa terza in data 16 settembre 2005.<br />
Osserva il Collegio che:<br />
&#8211; la garanzia era valida fino al 180° giorno successivo alla data di presentazione della offerta da parte della Impresa;<br />
&#8211; era poi previsto che la garanzia si sarebbe dovuta intendere automaticamente svincolata (e pertanto priva di ogni efficacia)<i>, nel caso di mancata aggiudicazione della gara alla Impresa, a seguito della sua restituzione che sarà da Voi eseguita entro</i>&#8211; la restituzione della cauzione (in difetto di aggiudicazione) alla impresa Aveni s.r.l., da parte del Comune di Acquedolci è intervenuta con nota n. 12372, in data 21 dicembre 2005 e la Banca Intesa ha comunicato la estinzione per restituzione dal 3 gennaio 2006;<br />
&#8211; la cauzione medesima era dunque operativa alla data di presentazione della offerta per l’appalto in vertenza (3 novembre 2005).<br />
3.2. Con la seconda doglianza incidentale la ATI General Construction s.r.l. deduce l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per irregolarità nella dichiarazione di conformità delle fotocopie dei certificati allegati e per mancata allegazione del documento di identità al certificato SOA.<br />
Anche tale censura, allo stato degli atti, va disattesa, risultando regolare la documentazione di cui trattasi prodotta dalla Aveni s.r.l., con le seguenti garanzie formali, coerenti con l’art. 19 del d.P.R. n. 554/1999:<br />
&#8211; il legale rappresentante della Aveni ha effettuato le prescritte dichiarazioni sostitutive <i>sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazio<br />
</i>&#8211; ha poi prodotto la documentazione richiesta (certificati e quindi anche attestati, riconducibili in senso lato al concetto di certificato) con apposizione di firma dell’Amministratore unico per copia conforme all’originale; tra essi è inclusa l’attestazione SOA;<br />
&#8211; ha altresì allegato fotocopia del documento di identità dell’Amministratore unico nello stesso modo autenticandone la conformità all’originale.<br />
La documentazione prodotta sembra quindi adeguata alle previsioni del bando laddove si stabilisce che dovevano essere prodotti <i>attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) &#8230; rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R.  34/2000 regolarmente autorizzata.<br />
</i>3.3. 	Con la terza censura incidentale si deduce l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per errata indicazione dell’importo della polizza assicurativa da produrre ex art. 30, comma 3 della legge n. 109/1994 in caso di aggiudicazione. Si tratta peraltro di prescrizione rivolta al solo aggiudicatario e che non viene in rilievo ai fini della ammissione (rispetto alla quale la diversa indicazione appare sanabile, in correlazione anche al fatto che, come rilevato dalla difesa della Aveni s.r.l., la stessa in sede di gara ha esplicitamente dichiarato, come richiesto negli atti di gara, <i>di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto</i>)<i>.</i><br />	<br />
4.	Una volta ritenuta l’ammissibilità alla gara della Aveni s.r.l., sotto i profili evidenziati da controparte, possono essere esaminate nel merito le censure dedotte dalla predetta società e ritenute infondate dal TAR.<br />	<br />
4.1-2.		Con le prime due censure riproposte in appello la Aveni s.r.l. ha in particolare dedotto che l’Amministrazione non poteva limitarsi a dare notizia della sua determinazione di riaprire la gara, dovendo preliminarmente dare comunicazione alla aggiudicataria dell’avvio del relativo procedimento, in particolare di annullamento d’ufficio della aggiudicazione a suo tempo disposta a favore della Aveni s.r.l..<br />	<br />
Le censure sono condivisibili, in quanto nel frattempo l’aggiudicazione provvisoria alla predetta società era divenuta definitiva per decorso del termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sui reclami proposti (cfr. art. 21 bis comma 3 e comma 4 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato e modificato dalla legge regionale n. 7/2002 s.m.i.).<br />
Nè appare tempestivo e utile ad introdurre il procedimento in autotutela (quale è nella sostanza quello in vertenza) la nota comunale n. 12808 in data 13 dicembre 2005, che anche per la sua genericità e per essere intervenuta dopo istruttoria (avviso della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici), non ha consentito una piena esplicazione delle facoltà difensive attribuite alla Aveni s.r.l. <br />
4.3. 	Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 15 bis d.p.r. 34/2000 &#8211; violazione dei principi generali in materia di ammissione del concorrente negli appalti di oo.pp. &#8211; erroneità dell’istrut-toria &#8211; eccesso di potere &#8211; ingiustizia ed illogicita’ manifesta &#8211; violazione del bando di gara &#8211; sul rilievo che l’ATI Proietto Angelo &#8211; I.T. Impianti tecnologici era stata illegittimamente esclusa dalla gara, in violazione dell’art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000 in quanto l’omessa verifica triennale dell’attestazione SOA della Proietto Angelo non poteva costituire motivo di esclusione dalla gara.<br />	<br />
La doglianza della ricorrente è fondata.<br />
Per indirizzo giurisprudenziale condiviso anche da questo Collegio (arg. da dispositivo n. 13 in data 17 gennaio 2007) e considerato il carattere non vincolante delle deliberazioni della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, all&#8217;omissione del tempestivo adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica.<i> </i>(cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817).<br />
In ogni caso, in relazione a detto indirizzo, doveva quanto meno riconoscersi all’inadempimento di cui trattasi la valenza di irregolarità sanabile (per quanto consta agli atti la verifica triennale è di fatto intervenuta il 28 dicembre 2005).<br />
4.4. 	Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. &#8211; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione degli atti negoziali &#8211; eccesso di potere &#8211; travisamento dei fatti &#8211; violazione del principio volontaristico, laddove il seggio di gara per tre offerte di imprese terze aveva dato prevalenza al dato in lettere divergente da quello in cifre.<br />	<br />
La doglianza, come esattamente ritenuto dal TAR, è infondata.<br />
In dettaglio<br />
1) 	La Wal.mi s.r.l. aveva espresso i seguenti ribassi in cifre ed in lettere: 25,05 e venticinquevirgolacinque;<br />	<br />
2) 	L’Ati Antium aveva espresso i seguenti ribassi in cifre ed in lettere: 25,01 e venticinquevirgolauno;<br />	<br />
3) 	La Progetti s.a.s. aveva espresso i seguenti ribassi in cifre ed in lettere: 25,02 e venticinquevirgoladue.<br />	<br />
E’ pur vero che negli atti di gara non si prevedeva espressamente l’indicazione anche in lettere del ribasso offerto, ma è altrettanto vero che dagli stessi non sembra desumersi una causa di esclusione dalla gara correlata a tale indicazione e che trova quindi applicazione il principio generale di cui all’art. 72, 2° comma, del R.D. 23.5.1924 n. 827 &#8211; secondo cui quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indica-zione più vantaggiosa per l’amministrazione (nella specie quella in lettere).<br />
Da ciò consegue che la sentenza di primo grado sul punto va confermata, dovendosi ritenere che anche in base ad un principio favorevole alla più ampia partecipazione delle imprese alla gara) l’offerta delle imprese in questione fosse corretta e che tra le diverse indicazioni (in cifre e in lettere, non univocamente riferibili ad un errore di fatto) doveva essere privilegiata quella più favorevole alla Amministrazione.<br />
5.	Restano da esaminare i residui tre motivi incidentali (quarto, quinto e sesto) riproposti dalla ATI General Construction s.r.l. &#8211; Giunta Giuseppe.<br />	<br />
Con il quarto si deduce che il seggio di gara (ex punto 2 del disciplinare) avrebbe dovuto operare l’arrotondamento della media alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di quest’ultima all’unità superiore qualora la terza cifra fosse pari o superiore a cinque.<br />
Controparte non contesta tale vizio del procedimento, limitandosi a contestarne la irrilevanza.<br />
La censura è fondata trovando riscontro negli atti di gara.<br />
Controversa tra le parti è la conseguenza della corretta applicazione della disposizione del capitolato, ma tale effetto va riservato, come meglio si dirà, alla rinnovazione procedimentale<br />
6.	Allo stato degli atti, non trova riscontro in punto di fatto la quinta censura incidentale, secondo cui l’ATI Proietto Angelo &#8211; I.T. Impianti Tecnologici s.r.l. doveva essere esclusa comunque per mancata produzione dei documenti di identità dei legali rappresentanti a corredo delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni SOA prodotte (cfr. la documentazione allegata al ricorso incidentale di primo grado dalla stessa General Construction s.r.l.).<br />	<br />
7.	Infondata è anche la residua censura incidentale, secondo cui l’ATI  Proietto  Angelo &#8211; I.T. Impianti  Tecnologici  doveva essere esclusa, in quanto le tre cauzioni provvisorie bancarie previste dall’art. 30 comma 1 bis della legge dovevano essere prodotte non solo dalla impresa capogruppo ma anche dalla impresa mandante.<br />	<br />
	Per quanto consta agli atti, l’ATI in questione ha utilmente prodotto in gara una polizza fideiussoria assicurativa intestata ad entrambe le imprese associate (con garanzia pari al 2% del valore dell’ap-palto) e tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide intestate alla capogruppo. Sembrano in tal modo rispettate le condizioni di cui all’art. 30 comma 1 e (introdotto in Sicilia dalla legge regionale n. 7/2001) 1 bis secondo cui rispettivamente:<br />	<br />
<i>1. L&#8217;offerta da presentare per l&#8217;affidamento dell&#8217;esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell&#8217;importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell&#8217;aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l&#8217;aggiudicazione. <br />
1 bis. Per i lavori d&#8217;importo a base d&#8217;asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d&#8217;importo a base d&#8217;asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta. La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d&#8217;asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1. &#8220;[33].<br />
</i>	In particolare sembra per dato letterale e logico che comunque le tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora valide, non vadano riferite a ciascun componente il raggruppamento, bensì al raggruppamento nel suo complesso; conseguentemente le tre fidejussioni bancarie in corso ben possono essere state presentate dalla sola impresa futura mandataria o da altre imprese componenti il raggruppamento.<br />	<br />
8. 	Per le ragioni che precedono &#8211; assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni &#8211; gli appelli in epigrafe vanno in parte accolti come da motivazione. L’Amministrazione dovrà procedere alla rinnovazione procedimentale alla stregua dei principi sopra affermati, potendo altresì applicarli anche a situazioni relative ad altre imprese concorrenti e non emerse in corso di giudizio.<br />	<br />
	Ove all’esito della rinnovazione dovesse risultare aggiudicataria la Aveni s.r.l., alla stessa dovrà essere riconosciuto il titolo alla esecuzione dei lavori salve le eventuali iniziative risarcitorie ove gli stessi fossero già stati (almeno in parte) eseguiti.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.  Q.  M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, come da motivazione, accoglie in parte gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte i ricorsi, principale e incidentale, di primo grado, proposti rispettivamente dalla Aveni s.r.l. e dalla General Construction s.r.l.<br />
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />	<br />
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 8 gennaio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-1-2008-n-1/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2008 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.18</a></p>
<p>Non va sospesa la sanzione pecuniaria emessa da un comune nei confronti di un direttore dei lavori per presunta responsabilita’ solidale nella realizzazione di opere edilizie difformi dalla concessione. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 868 vedi anche: CONSIGLIO DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sanzione pecuniaria emessa da un comune nei confronti di un direttore dei lavori per presunta responsabilita’ solidale  nella realizzazione di opere edilizie difformi dalla concessione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11688/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 868</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11690/g">Ordinanza sospensiva del 18 dicembre 2007 n. 6693</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00018/2008 REG.ORD.<br />
N. 00422/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</b></p>
<p align=center><b>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
<b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 422 del 2007, proposto da:<b>Gabriele Marasmi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenza Carriero e Massimiliano Ivagnes, con domicilio eletto presso Guido Avanzini Avv. in Parma, viale Mariotti, 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Scandiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Riccio, con domicilio eletto presso Maurizio Palladini Avv. in Parma, vicolo dei Mulini 6;<br />
<b>Comm.Ne Prov.Le Determinazione Valori Agricoli Medi, Indennita&#8217; Definitive Esproprio e Valori Costruzioni Abusive, Provincia di Reggio Emilia</b>;<br />
nei confronti di<br />
<b>Cooperativa Muratori di Finale Emilia Soc.Coop., Gianluca Maleti, Four Group S.r.l.; </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
dell&#8217;ordinanza n. 219 prot. n. 20847, in data 06.09.2007 con la quale il Dirigente del 3° Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune di Scandiano ha ordinato al ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria per opere edilizie ritenute difformi da concessione edilizia;</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e conseguente, tra cui:</p>
<p>la nota n. 66 prot. 6953 del 17.03.2006 del Comune di Scandiano;</p>
<p>la determinazione n. 24/07 del 12.03.2007 della Commissione Provinciale Determinazione Valori Agricoli Medi, Indennità Definitive Esproprio e Valori Costruzioni Abusive c/o Provincia di Reggio Emilia, di incremento di valore venale;</p>
<p>la comunicazione prot. n. 8636 del 18.04.2007, recante la quantificazione dell&#8217;incremento di valore venale dell&#8217;immobile ai fini dell&#8217;irrogazione della sanzione pecuniaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Scandiano;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/01/2008 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che le questioni dedotte non giustificano la concessione dell’invocata misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 08/01/2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE   DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/01/2008</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-8-1-2008-n-18/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/1/2008 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
