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	<title>8/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.19</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Lipari Regione Piemonte (Avv.ti G. Galleca ed E. Romanelli) c. P.R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l., CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l. e AUTOVALLERE s.p.a. (Avv.ti A. Manzi e M. Casavecchia, A. Finocchiaro) sulla necessità, per ottenere i contributi ex art. 4 bis</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Lipari<br />	 Regione Piemonte (Avv.ti G. Galleca ed E. Romanelli) c. P.R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l., CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l. e AUTOVALLERE s.p.a. (Avv.ti A. Manzi e M. Casavecchia, A. Finocchiaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, per ottenere i contributi ex art. 4 bis lett. c) L. 365/2000 per la ricostruzione delle imprese danneggiate dall&#8217;alluvione in Piemonte del 2000, di aver già fruito dei contributi concessi a seguito dell&#8217;alluvione del 1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Calamità pubbliche – L. 365/2000 – Interventi a favore delle zone danneggiate dall’alluvione del 2000 – Assegnazione dei contributi ex art. 4 bis lett. c) &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 4 bis D.L. 279/2000, convertito con modificazioni in L. 365/2000, relativo agli interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell&#8217;ottobre e del novembre 2000, laddove prevede, alla lett. c), che alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, viene assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell&#8217;entità dei danni subiti, va interpretato nel senso che tali provvidenze possono essere riconosciute soltanto a favore di chi abbia fruito dei precedenti contributi per sostenere le attività di ricostruzione dell’impresa, ove nuovamente vanificate dal secondo evento alluvionale. Ne consegue che chi non abbia giovato dei precedenti contributi per l’alluvione del 1994, pur essendone stato danneggiato, non vanta alcun diritto all’ottenimento dei contributi di cui alla L. 365/2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b> <br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	sul ricorso in appello n. 4649/2003 proposto dalla</p>
<p><b>Regione Piemonte</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Galleca ed Enrico Romanelli elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio del secondo al viale Giulio Cesare n. 14;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>	P.R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l.</b>, in persona del sig. Stefano Tocci legale rappresentante, <b>CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l.</b>, in persona del loro legale rappresentante sig. Luca Tocci e <b>AUTOVALLERE s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante sig. Augusto Tocci, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Manzi e Marco Casavecchia, Antonio Finocchiaro, elettivamente domiciliate presso lo studio dal primo in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5;																																																																																												</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento e la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
	della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Seconda Sezione, 10 febbraio 2003, n. 178.<br />	<br />
<i><br />
Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle società appellate, P.R.E.A. s.r.l., AUTOMECK s.r.l.; CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l., AUTOVALLERE s.p.a;<br />	<br />
	<i>Esaminate</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	<i>Visti</i> tutti gli atti di causa;																																																																																												</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; dell’<b>AMS di SCHEPIS ANTONINO e C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;<br />
&#8211; <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B> – in persona del Ministro pro-tempore;<br />
&#8211; la <B>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</B>;<br />
&#8211; <B>DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE</B> rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliati ex lege, presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><i>Relatore</i> alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, il Consigliere Marco Lipari;<br />
	<i>Uditi</i> gli avvocati Galleca, Manzi, Casavecchia, e l’avvocato dello Stato Giacobbe, presente quest’ultimo solo nelle preliminari;<br />	<br />
	<i>Ritenuto e considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><B>FATTO<br />
</B><i></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</i> La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto da R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l., in persona del sig. Stefano Tocci, legale rappresentante, CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l., in persona del loro legale rappresentante sig. Luca Tocci, e AUTOVALLERE s.p.a., in persona del legale rappresentante, sig. Augusto Tocci, ha annullato i provvedimenti relativi al diniego delle provvidenze economiche in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell’autunno del 2000.<br />	<br />
2.	La Regione Piemonte ha appellato la sentenza.<br />	<br />
3.	Le parti private intimate si sono costituite in giudizio, resistendo al gravame e proponendo un appello incidentale.<br />	<br />
4.	Le amministrazioni statali resistono all’appello incidentale.<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><B>DIRITTO<br />
</B><i></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</i>Le società appellate, ricorrenti, in primo grado, operanti nel settore del commercio, in particolare degli autoveicoli, con l’eccezione della Immobiliare Cavazza s.r.l., che è proprietaria degli immobili dove vengono svolte le altre attività, affermano che, nel novembre del 1994, avevano subito gravi danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte, ma avevano deciso di non presentare alcuna domanda di contributo per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali danneggiate, secondo le previsioni contenute nella legge statale 16 febbraio 1995, n. 35.<br />	<br />
2.	Le ricorrenti di primo grado affermano di essere state coinvolte nuovamente nei fenomeni alluvionali accaduti nell’autunno dell’anno 2000.<br />	<br />
3.	In tale circostanza, le interessate presentavano istanza per l’erogazione del contributo contemplato dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, richiedendo, in base all&#8217;articolo 4-<i>bis</i>, comma 5, in qualità di imprese già danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 in Piemonte, un contributo a fondo perduto fino alla concorrenza del 100% dell’entità dei danni subiti.<br />	<br />
4.	La misura di tali danni era quantificata rispettivamente: in £. 2.070.600.000 per la società P.R.E.A. s.r.l.; in £. 1.142.400.000 per la società Car France. s.r.l.; in £. 2.099.160.000 per la società Sica s.r.l.; in £. 1.586.100.000 per la società Star Car s.r.l.; in £. 2.070.600.000 per la società Immobiliare Cavazza s.r.l.; in £. 1.104.660.000 per la società Automeck s.r.l., in £. 7.653.060.000 per la società Autovallere s.r.l..<br />	<br />
5.	Peraltro, con determinazione dirigenziale n. 217, in data 25 luglio 2000, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, supplemento al n. 36 del 5 settembre 2001, assunta dal Direttore regionale competente, era approvato l&#8217;elenco dei beneficiari danneggiati dagli eventi alluvionali, comprensivo, per ciascuno di essi, degli importi effettivamente riconosciuti.<br />	<br />
6.	Da tale atto e dalle note individualmente indirizzate a ciascuna di esse, le società ricorrenti in primo grado prendevano conoscenza che le contribuzioni ad esse riconosciute ammontavano ad un importo pari a £. 470.000.000, valore peraltro identico per ognuna di esse.<br />	<br />
<b>7.	</b>Le imprese interessate proponevano ricorso al TAR, per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale ad essi sfavorevole.<br />	<br />
<b>8.	</b>Con atto concernente motivi aggiunti, notificato in data 12 febbraio 2002, le società ricorrenti in primo grado impugnavano ulteriori atti generali incidenti sulla richiesta dei pretesi benefici economici.<br />	<br />
<b>9.	</b>La sentenza impugnata, disattendendo alcune eccezioni preliminari della Regione Piemonte, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti regionali impugnati. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
<b>10.	</b>La Regione articola un ampio atto di appello, con cui contesta il merito della pronuncia di primo grado e ripropone una serie di eccezioni di inammissibilità e irricevibilità dell’originario ricorso.<br />	<br />
<b>11.	</b>La parte appellante ha poi fatto presente che, nelle more del giudizio di appello, i provvedimenti di concessione delle provvidenze economiche alle imprese appellate sono stati revocati dall’amministrazione, per mancanza dei prescritti presupposti, e gli atti di revoca sono divenuti inoppugnabili in seguito alla reiezione dei ricorsi straordinari proposti dai soggetti interessati.<br />	<br />
<b>12.	</b>Inoltre, la Regione riferisce di avere stipulato una transazione con le parti private, diretta a definire le controversie in atto, compresa quella dinanzi al giudice amministrativo.<br />	<br />
<b>13.	</b>Infine, secondo le affermazioni della Regione, prima della discussione del presente appello, i titolari delle imprese appellate sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, per reati concernenti l’illecita fruizione dei benefici economici.<br />	<br />
<b>14.	</b>La Sezione ritiene che, per esigenze di economia processuale, sia opportuno accantonare l’esame delle vicende sopravvenute, che pure sembrerebbero idonee a determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’originario ricorso, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata.<br />	<br />
<b>15.	</b>È invece opportuno esaminare i motivi di gravame proposti con l’appello principale, a cominciare da quelli che investono il merito della decisione del tribunale. L’accoglimento di tale censura renderebbe superfluo l’esame degli altri motivi di gravame e delle altre questioni riguardanti la possibile improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
<b>16.	</b>La legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali,&#8221; ha previsto provvidenze in favore dei soggetti privati, ovvero operatori economici, a vario titolo coinvolti dalle alluvioni verificatesi in alcune zone del Paese.<br />	<br />
<b>17.	</b>In particolare, l’art. 4-<i>bis,</i> rubricato &#8220;interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell&#8217;ottobre e del novembre 2000,&#8221; stabilisce le condizioni necessarie per la concessione dei contributi in favore delle popolazioni della Regione Piemonte, investite dalle esondazioni dei corsi d’acqua che attraversano la regione stessa.<br />	<br />
<b>18.	</b>La norma individua diverse categorie di potenziali beneficiari delle contribuzioni connesse ai danni subiti per effetto della calamità alluvionale dell’anno 2000 e precisamente:<br />	<br />
a) le &#8220;attività produttive, che hanno subìto una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all&#8217;equivalente periodo dell&#8217;anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamità di cui al comma 1&#8221;, alle quali &#8220;sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti&#8221;;<br />
b) &#8220;i soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, <u>già danneggiati</u> dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo&#8221;;<br />
c) le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, &#8220;<u>già</u> <u>danneggiati</u> dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte&#8221;, ai quali &#8220;è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell&#8217;entità dei danni subiti&#8221;.<br />
<b>19.	</b>Non vi è dubbio che, come evidenziato correttamente dal tribunale, tra le categorie appena enumerate, la legge riservi una posizione di particolare favore proprio a quei soggetti che già subirono danni patrimoniali per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nella Regione piemontese nell’autunno del 1994.<br />	<br />
<b>20.	</b>In particolare, per quanto di interesse ai fini del giudizio, il comma 5, dell’art. 4 bis della l. n. 365/2000 di cui le società ricorrenti in primo grado invocano l’applicazione, stabilisce che &#8220;Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, <u>già danneggiati</u> dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell&#8217;entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall&#8217;evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell&#8217;articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto&#8221;.<br />	<br />
<b>21.	</b>Ora, dal contesto complessivo della disposizione, interpretata secondo il necessario rigore imposto dal contenuto di favore della norma, è agevole ottenere il risultato secondo cui la disposizione intende semplicemente richiamare la categoria dei soggetti che siano stati già qualificati come danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, all’esito delle prescritte procedure amministrative svolte per l’attribuzione delle diverse provvidenze economiche a suo tempo previste.<br />	<br />
<b>22.	</b>È forse vero che una isolata esegesi letterale della disposizione potrebbe suggerire di considerare il concetto di soggetto “già danneggiato” in una prospettiva del tutto materiale, equivalente a quella di soggetto coinvolto, per la seconda volta, nelle conseguenze negative del fenomeno alluvionale.<br />	<br />
<b>23.	</b>Ma è palese l’incongruenza di tale interpretazione, nonostante la pronuncia appellata si sia sforzata di trovare una plausibile giustificazione logica, ricondotta alla circostanza che, in fondo, il soggetto materialmente “bi-alluvionato” sarebbe meritevole, per ciò solo, di un trattamento privilegiato.<br />	<br />
<b>24.	</b>Al contrario, si deve osservare che:<br />	<br />
a)	il trattamento di maggiore favore si spiega proprio in considerazione della fruizione di precedenti provvidenze che hanno sostenuto le attività di ricostruzione dell’impresa, nuovamente vanificate dal secondo evento alluvionale;<br />	<br />
b)	solo l’avvenuto accertamento del precedente stato di alluvionato permette di appurare il concreto coinvolgimento nelle conseguenze dannose dell’alluvione del 1994, anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso.<br />	<br />
<b>25.	</b>Risulta quindi pienamente condivisibile la nota del Direttore dell’Agenzia di Protezione civile del 15 marzo 2001, secondo cui &#8220;non possono essere ricompresi, tra i soggetti bi-alluvionati, i casi di coloro che pur avendo subito danni in occasione dell’alluvione del novembre 1994, non abbiano poi percepito alcun beneficio&#8221;. E ciò in quanto &#8220;l’effettivo percepimento del contributo a suo tempo previsto, infatti, risulta l’unico criterio applicabile per individuare l’avente diritto e la sua caratteristica di soggetto bi-alluvionato&#8221;.<br />	<br />
<b>26.	</b>E’ quindi inesatta l’affermazione del tribunale, secondo cui la qualità di soggetto bi-alluvionato “non è sottoposta ad alcuna ulteriore condizione o specificazione”.<br />	<br />
<b>27.	</b>Non vale nemmeno affermare che “l’Amministrazione, ponendosi su un terreno lasciato del tutto impregiudicato dalla legge, avrebbe potuto imporre ai richiedenti una prova rigorosa dell’effettività dei danni subiti, ad esempio attraverso la produzione della documentazione dei costi sostenuti per il ripristino dei beni danneggiati, ovvero del risarcimento eventualmente conseguito in forma assicurativa, senza per questo incidere direttamente e illegittimamente sulla qualità di soggetto bi-alluvionato che, per le ragioni appena espresse, non è suscettibile di compressione o condizionamento alcuno.”<br />	<br />
<b>28.	</b>L’accoglimento del principale motivo articolato dalla Regione con l’appello principale rende superfluo l’esame dell’appello incidentale.<br />	<br />
<b>29.	</b>Infatti, è irrilevante stabilire se i provvedimenti adottati dalla Regione, impugnati in primo grado, abbiano, come presupposto indefettibile, la direttiva del Ministro dell’interno 30 gennaio 2001, la direttiva 30 gennaio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile, la nota del Direttore dell’Agenzia della Protezione Civile del 15 marzo 2001 (prot. APC/345/2001/DIR).<br />	<br />
<b>30.	</b>Pertanto, le società ricorrenti in primo grado non hanno alcun concreto interesse a censurare la sentenza, nella parte in cui esso ha dichiarato parzialmente inammissibile il gravame.<br />	<br />
<b>31.	</b>L’accoglimento dell’appello principale, inoltre, comporta la reiezione dell’appello incidentale, proposto contro il capo della sentenza impugnata concernente il rigetto della domanda risarcitoria.<br />	<br />
<b>32.	</b>In definitiva, l’appello principale deve esser accolto. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado veve essere respinto.<br />	<br />
<b>33.	</b>Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>, <i>Sezione Quinta</i>, accoglie l’appello n. 4649-2003 e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado, compensando le spese;<br />
<i>ordina</i> che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2006, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari			&#8211;	Consigliere Estensore<br />	<br />
Marzio Branca			&#8211;	Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
L’ 8 gennaio 2007<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.12</a></p>
<p>Pres. Santoro est. Fera Società “M.D. Costruzioni s.r.l. (Avv. A. Lieto) c. Pellegrino (Avv.ti F. Castaldi e M.Fortunato) e Comune di Laviano (Avv. I. Pagano) nella specie concernente la cauzione Contratti della Pubblica Amministrazione – Appalto di lavori – Bando di gara – Requisiti di partecipazione indeterminati &#8211; Richiesta d’integrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-12/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Santoro  <i>est. </i>Fera<br /> Società “M.D. Costruzioni s.r.l. (Avv. A. Lieto) c. Pellegrino (Avv.ti F. Castaldi e M.Fortunato) e Comune di Laviano (Avv. I. Pagano)</span></p>
<hr />
<p>nella specie concernente la cauzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della Pubblica  Amministrazione – Appalto di lavori – Bando di gara – Requisiti di partecipazione indeterminati &#8211; Richiesta d’integrazione documentale – Sostanziale attività di autotutela &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la richiesta d’integrazione documentale da parte della stazione appaltante che nel bando abbia omesso d’indicare con sufficiente chiarezza i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara. Tale richiesta, infatti, configura in sostanza un annullamento d’ufficio, che investe solo parzialmente gli atti di gara, seguito dall’invito a produrre la documentazione inizialmente non richiesta, nel rispetto dei principi di economia procedimentale e di conservazione dei valori giuridici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6523 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>Società “M.D. Costruzioni s.r.l.”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. “M.D. Costruzioni s.r.l. – Pepice Nicola”,   rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Lieto,  domiciliato presso la dottoressa Santina Murano in Roma, via Pelagio n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la signora <b>Rosa Pellegrino</b>, in proprio e nella qualità di procuratore speciale dei signori Alfredo, Carmine ed Anna Cirillo, titolare dell&#8217;impresa edile &#8220;Luigi Cirillo&#8221; deceduto, rappresentati e difesi dall’ avv. Filippo Castaldi e Marcello Fortunato,  domiciliati presso l&#8217;avvocato Lodovico Visone in Roma, via degli Avignonesi n. 5;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Comune di Laviano,</b> in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,  rappresentato e difeso dall’ avv. Iride Pagano, domiciliato presso l&#8217;avvocato Domenico Marrazzo in Roma, via Quattro Fontane numero 149;</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del TAR della Campania, sezione prima di Salerno, 6 luglio 2005, numero 1119;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2006 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti gli avv.ti I. Pagano per se e per delega di Di lieto, F. Ferrentino per delega di F. Castaldi e M. Fortunato; come indicato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Oggetto dell’appello proposto dalla “M.D. Costruzioni s.r.l.” è la sentenza n. 1119 del 6 luglio 2005, con la quale il Tar della Campania, sezione prima di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dal signor Luigi Cirillo, ha annullato il verbale di gara del 14.9.2004, recante aggiudicazione della gara per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria del Corso Pisacane alla costituenda A.T.I. “M.D. Costruzioni – Pepice Nicola”, nonché il verbale di gara del 13.7.2004 nella parte in cui non è stata rilevata l’irregolarità dell’offerta prodotta dalla costituenda A.T.I. “M.D. Costruzioni – Pepice Nicola”. Con la stessa sentenza, peraltro, il Tar ha respinto la domanda di risarcimento del danno nonché il ricorso incidentale dell&#8217;impresa contro interessa.<br />
Il primo giudice motiva la propria decisione con una serie di considerazioni, che fanno perno intorno all&#8217;affermazione secondo la quale &#8221;  <i>al cospetto di un bando e del relativo disciplinare di gara non equivoci, l’Amministrazione comunale non poteva invitare le imprese, con la documentazione (polizza fideiussoria) non in regola, a produrre una nuova e diversa cauzione, stante la chiara violazione del principio della par condicio e dell’elusione del rispetto del termine di presentazione, ineludibile in sede di gara, in presenza di un’omissione sostanziale e non formale.<br />
Da qui l’illegittimità del provvedimento impugnato dalla ricorrente con i motivi aggiunti notificati l’1 febbraio 2005, nonché l’illegittimità della successiva aggiudicazione disposta con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti notificati il 4 marzo 2005.</i> “<br />
L&#8217;appellante contesta di motivazioni contenute nella sentenza, sostenendo:<br />
1.	Violazione dell&#8217;articolo 6 della legge 241 del 1190, dell&#8217;articolo 30 della legge 109 del 1994 e dei principi in materia di regolarizzazione delle offerte (articolo 15 del decreto legislativo 358 del 1992, articolo 16 del decreto legislativo 157 del 1995). Errata interpretazione della lettera di invito, travisamento dei fatti, e erroneità della motivazione.<br />	<br />
2.	Violazione del bando di gara. Falsa applicazione dell&#8217;articolo 30 della legge 109 del 1994.<br />	<br />
3.	Violazione dell&#8217;articolo 30 della legge 109 del 1994, dell&#8217;articolo 8 del bando di gara dell&#8217;articolo 1, comma 1, paragrafo 5, del disciplinare.<br />	<br />
Conclude quindi chiedendo l&#8217;annullamento della sentenza appellata e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
E’ costituita in giudizio la signora Rosa Pellegrino, in nome proprio e per conto degli altri contitolari dell&#8217;impresa Luigi Cirillo , che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell&#8217;appello.<br />
Il Comune di Laviano, costituito nel giudizio di appello, argomenta ed insiste per l&#8217;accoglimento del medesimo.<br />
Successivamente alla costituzione della signora Pellegrino, l&#8217;appellante e l&#8217;amministrazione comunale hanno eccepito da carenza di interesse processuale da parte degli eredi del signor Luigi Cirillo a coltivare il giudizio e, quindi, chiedono l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso proposto dalla “M.D. Costruzioni s.r.l.” , per la riforma della sentenza specificata in epigrafe, è fondato. <br />
Non già per l’eccezione pregiudiziale secondo la quale sarebbe venuto meno l’interesse processuale della parte vittoriosa in primo grado, in quanto gli eredi del signor Luigi Cirillo, costituiti nel giudizio di appello, non avrebbero i requisiti soggettivi per l’affidamento dell’appalto di cui si discute. Infatti, l’attività dell’impresa individuale del sig. Luigi Cirillo è continuata nella persona dei suoi eredi, i quali, come documentato in atti hanno prima condotto la ditta con una società di fatto e successivamente hanno costituito la società “ Eredi Cirillo Luigi s.a.s.”, che è subentrata nell’impresa succedendo nei rapporti attivi e passivi di cui quest’ultima era titolare. Ora, la nuova società ha ottenuto l’attestazione SOA, per cui ad oggi alcun ostacolo di ordine formale le impedirebbe di essere parte del contratto di appalto  per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria del Corso Pisacane.<br />
L’appello è, invece , fondato nel merito.<br />
Il nodo su cui si intreccia la controversia è rappresentato dall’affermazione, condivisa dal giudice di primo grado, secondo il quale “<i>l’Amministrazione comunale non poteva invitare le imprese, con la documentazione (polizza fideiussoria) non in regola, a produrre una nuova e diversa cauzione, stante la chiara violazione del principio della par condicio e dell’elusione del rispetto del termine di presentazione, ineludibile in sede di gara, in presenza di un’omissione sostanziale e non formale.”</i><br />
L’affermazione, ancorché valida sul piano teorico, tuttavia non considera, nel caso di specie, che l’errore in cui erano incorsi alcuni partecipanti alla gara (presentazione di cauzione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ma non autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) non derivò da incuria dei medesimi ma da fatto imputabile alla stazione appaltante che non aveva indicato quest’ultima condizione nel bando o nel disciplinare di gara. Peraltro, l’onere che grava sulla stazione appaltante di indicare con chiarezza i termini e le condizione per la partecipazione alla gara non consente di pervenire ad una interpretazione del bando secondo la quale l’omissione sarebbe colmata, mediante un processo di eterointegrazione, con rinvio alla norma di legge ( art. 30 della legge n. 109 del 1994) che circoscrive la facoltà di rilascio di cauzioni, nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici, ai soli intermediari finanziari autorizzati. L’omissione, semmai, rende illegittimo il bando di gara per violazione di una norma imperativa di legge. Ed è appunto a tale illegittimità che l’Amministrazione intimata ha inteso rimediare con un atto che, sia pur sotto la veste formale della richiesta di integrazione documentale, in realtà ha la sostanza di un atto di annullamento d’ufficio, che ha investito solo parzialmente gli atti di gara, cui, nel rispetto dei principi di economia procedimentale e di conservazione dei valori giuridici,  è seguito l’invito a produrre la documentazione inizialmente non richiesta.     <br />
L’appello pertanto va accolto.<br />
Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2006, con l’intervento dei signori:<br />
Sergio Santoro			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina			Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta 		Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera				Consigliere estensore<br />	<br />
Aniello Cerreto			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
L’8 gennaio 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.47</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2007-n-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Giulia, Est. Quiligotti D. e R. Domizi (Avv.ti G. La Bella, A. Spaziano) c/ Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (Avv. dello Stato), Comune di Sacrofano (Avv.ti Prof. P. Stella Richter, E. Stella Richter), Regione Lazio (n.c.) , Cassa Depositi e Prestiti (n.c.) sulle condizioni richieste, ex art.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia,  Est. Quiligotti<br /> D. e R. Domizi (Avv.ti G.  La Bella, A. Spaziano) c/ Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (Avv. dello Stato), Comune di Sacrofano (Avv.ti Prof. P. Stella Richter, E. Stella Richter), Regione Lazio (n.c.) , Cassa Depositi e Prestiti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni richieste, ex art. 14, co. 6 e 7 l. 109/94, ai fini del legittimo inserimento di un&#8217;opera nel piano annuale delle OO.PP.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Programmazione dei lavori pubblici – Art. 14, co. 6 e 7 l. 109/94 &#8211; Possibilità di includere un’opera nell’elenco annuale delle OO.PP. – Condizioni – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di programmazione dei lavori pubblici, sebbene l’inclusione di un’opera nell’elenco annuale dei lavori pubblici sia subordinata, ai sensi dell’art. 14, co. 6, l. 109/94, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16 l. 109/94, peraltro, il co. 7 del citato art. 14 consente tale inserimento anche limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riguardo all’intero lavoro sia stata elaborata, sebbene non ancora approvata, la relativa progettazione preliminare. Ne deriva, nella specie, la legittimità della delibera comunale di approvazione del piano annuale dei lavori pubblici, nella parte in cui ha inserito anche il primo lotto dei lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico, essendo stato già predisposto, pur se non ancora approvato al momento di tale inserimento, il relativo progetto preliminare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle condizioni richieste, ex art. 14, co. 6 e 7 l. 109/94, ai fini del legittimo inserimento di un’opera nel piano annuale delle OO.PP.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II bis</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9351/2004 proposto da<br />
<b>DOMIZI Domenico</b> e <b>DOMIZI Rosa</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe La Bella ed Antonio Spaziano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo,  sito in Roma, alla Via Amgelico n. 205;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	 il <b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, é domiciliato ope legis;																																																																																												</p>
<p>&#8211;  il <b>Comune di Sacrofano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Prof. Paolo Stella Richter  ed Elena Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso lo studio, in Roma, alla Viale Mazzini   n.  11;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t., non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211;	la <b>Cassa Depositi e Prestiti</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensiva<br />
della deliberazione del Consiglio municipale del Comune di Sacrofano n. 27 del 29.7.2004 con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale ed il progetto preliminare del 1° lotto dei lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico, dandosi atto che la relativa spesa viene finanziata con il contributo della Regione Lazio;<br />
dell’atto del Comune di Sacrofano di cui al prot. n. 8001 del 3.8.2004, notificato il 6.8.2004, con il quale è stata data la comunicazione dell’avvio del procedimento di esproprio delle aree di proprietà dei ricorrenti;<br />
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata;<br />
Viste le ordinanze nn. 5586/2004 e 3754/2005;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 23.11.2006 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 17.9.2004 e depositato il 30.9.2004, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio municipale del Comune di Sacrofano n. 27 del 29.7.2004 con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale ed il progetto preliminare del 1° lotto dei lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico, dandosi atto che la relativa spesa viene finanziata con il contributo della Regione Lazio nonché l’atto del Comune di Sacrofano di cui al prot. n. 8001 del 3.8.2004, notificato il 6.8.2004, con il quale è stata data la comunicazione dell’avvio del procedimento di esproprio delle aree di proprietà dei ricorrenti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura: <br />
1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co. 6 e 7, della L. n. 109/1994 per mancata predisposizione del progetto preliminare.<br />
Al momento dell’inserimento dell’intervento in oggetto, suddiviso in tre lotti- ossia della realizzazione del nuovo complesso scolastico- nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune 2004/2006 &#8211; adottato con la deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 6.11.2003- la progettazione preliminare dell’intero complesso nonché in particolare del primo lotto non era stata ancora eseguita né tanto meno approvata e doveva pertanto ritenersi inesistente, come risulterebbe in modo evidente dal tenore della nota dell’Assessore ai LL.PP. del 22.4.2004 indirizzata al Sindaco con proposta di stralcio dell’opera di cui trattasi dall’elenco annuale dei lavori pubblici del 2004 proprio per la mancata preventiva predisposizione della progettazione preliminare.<br />
Sarebbe, altresì, illegittimita la deliberazione n. 66 del 13.5.2004 della Giunta municipale di approvazione della variazione del bilancio annuale di previsione del 2004 per l’inserimento dell’opera in questione, nella parte in cui indica quale voce di entrata il finanziamento regionale che a quel momento non era ancora stato concesso. <br />
2 &#8211; Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co. 10, della L. n. 109/1994 e violazione della normativa in materia di edilizia scolastica di cui alla L. n. 23/1996.<br />
La richiesta di finanziamento da parte del Comune alla Regione di cui alla nota del 29.7.2003 attesterebbe falsamente la esistenza del progetto preliminare dell’opera all’epoca mancante atteso che l’approvazione del progetto preliminare sarebbe stata effettuata soltanto con la delibera impugnata del 29.7.2004.<br />
E la mancata approvazione del progetto preliminare non avrebbe consentito la inclusione dell’opera di cui trattasi né nell’elenco triennale né in quello annuale delle opere pubbliche e, pertanto, nemmeno poteva essere concesso il contributo regionale ai sensi del richiamato art. 14, co. 10, della L. n. 109/1994.<br />
Ha, altresì, dedotto l’illegittimità della impugnata deliberazione per la mancata approvazione nel termine perentorio di 120 gg. del progetto definitivo di cui all’art. 4, co. 9, della l. n. 23/1996. <br />
3- Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, co. 1, del regolamento comunale.<br />
Non si tratterebbe di un argomento né sopravvenuto né urgente e, pertanto, sarebbe stato necessario l’inserimento all’ordine del giorno almeno 5 gg. lavorativi prima della riunione del Consiglio comunale fissata per il 29.7.2004; ed invece la comunicazione è stata effettuata soltanto con 24 ore di preavviso.<br />
4- Violazione dell’art. 16, co. 3, della L. n. 109/1994 e nullità del procedimento di esproprio per illegittimità degli atti propedeutici di cui ai precedenti motivi di ricorso e violazione dell’art. 11 della L. n. 109/1994 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di esproprio almeno 20 gg. prima dell’approvazione della delibera di G.M. che ha approva la variante al P.R.G. <br />
5- Eccesso di potere per difetto ed illogicità della motivazione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata in data 19.4.2004 depositando memoria con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso ed ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.<br />
Con le ordinanze nn. 5586/2004 del 21.10.2004 e 3754/2005 del 7.7.2005 sono state respinte le istanze di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 23.11.2006, il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente alla trattazione nel merito del ricorso deve essere affrontata la eccezione di inammissibilità del ricorso di cui all’ultima memoria del 9.11.2006 del Comune per la mancata impugnazione degli atti del procedimento espropriativo successivi alla deliberazione impugnata ed in particolare del decreto definitivo di esproprio.<br />
La detta eccezione preliminare è infondata e va respinta.<br />
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata nella materia e dalla quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi, poiché l&#8217;annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità di un&#8217;opera di pubblico interesse ha effetti caducanti e non soltanto vizianti del decreto di espropriazione adottato quale atto terminale della procedura espropriativa, non può essere dichiarata l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;interessato abbia omesso di interporre gravame anche nei confronti del decreto di esproprio ( crf ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 08 aprile 1991 , n. 238 e Consiglio Stato , sez. IV, 30 marzo 1987 , n. 179).<br />
Con il primo motivo di censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co. 6 e 7, della L. n. 109/1994 atteso che, al momento dell’inserimento dell’intervento in oggetto, suddiviso in tre lotti- ossia della realizzazione del nuovo complesso scolastico- nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune 2004/2006 &#8211; adottato con la deliberazione della Giunta municipale n. 75 del 6.11.2003- la progettazione preliminare dell’intero complesso nonché in particolare del primo lotto non era stata ancora eseguita né tanto meno approvata e doveva pertanto ritenersi inesistente.<br />
Il motivo è in via preliminare inammissibile e comunque nel merito infondato.<br />
L’inammissibilità del motivo consegue alla mancata specifica impugnazione con il ricorso in trattazione delle delibere comunali di adozione del programma triennale e dell’elenco annuale, nella parte in cui vi introducono pure l’opera in oggetto, ossia dei precedenti atti n. 66 del 13.5.2004 e n. 11 dell’8.7.2004.<br />
Nel merito il motivo è infondato per le considerazioni che seguono.<br />
I richiamati co. 6 e 7 dell’art. 14 della L. n. 109/1994 testualmente statuiscono che :<br />
“ 6. L&#8217;inclusione di un lavoro nell&#8217;elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell&#8217; articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l&#8217;indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. <br />
7. Un lavoro può essere inserito nell&#8217;elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all&#8217;intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell&#8217;intero lavoro. In ogni caso l&#8217;amministrazione nomina, nell&#8217;ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.”.<br />
L&#8217;inclusione di un&#8217;opera nel programma triennale presuppone un&#8217;attività di accertamento preliminare che, redatta nella forma semplificata di &#8220;sintetici studi&#8221; ovvero più analitica degli &#8220;studi di fattibilità&#8221;, deve rendere conto in modo sufficiente e congruo dell&#8217;analisi effettuata in ordine alle condizioni di fattibilità dell&#8217;opera con riguardo a tutte le possibili componenti rilevanti per la sua realizzazione ( Consiglio Stato , sez. V, 23 ottobre 2002 , n. 5824).<br />
La redazione del programma triennale delle OO.PP. non è subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 3, d.m. 21 giugno 2000, alla esistenza della previa progettazione preliminare delle singole opere, la quale progettazione, se esistente e redatta ex art. 16, comma 3, l. n. 109 del 1994, può esservi inserita: è l&#8217;inclusione di uno specifico lavoro nell&#8217;elenco annuale che richiede la previa approvazione della progettazione preliminare , redatta a norma del citato art. 16 ( T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 giugno 2002 , n. 445).<br />
“L&#8217;art. 3 del D.M. 21.6.2000, individua le attività preliminari alla redazione del programma, tra le quali non risulta affatto la previa esistenza della progettazione preliminare. La norma in esame, per come redatta, all&#8217;ultimo comma, consente all&#8217;amministrazione comunale di inserire &#8220;comunque&#8221;, (e cioè a prescindere dalle attività preliminari descritte) nel programma triennale i relativi interventi qualora disponga della progettazione preliminare : la redazione del programma triennale non è subordinata all&#8217;esistenza della previa progettazione preliminare, che, se sussistente e redatta ai sensi dell&#8217;art. 16, comma 3, l. n. 109/94, può essere inserita.<br />
L&#8217;art. 3 del citato D.M. risulta d&#8217;altronde coerente con le previsioni del comma 6 dell&#8217;art. 14 l. n. 109/94, laddove è previsto che &#8220;l&#8217;inclusione nell&#8217;elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare&#8230;&#8221;.<br />
In definitiva, non la redazione della programmazione triennale, bensì l&#8217;inclusione di un lavoro nell&#8217;elenco annuale richiede la previa approvazione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell&#8217;art. 16 l. n. 109/94.”<br />
Per quanto attiene, poi, l’elenco annuale giova rilevare preliminarmente che il richiamato art. 14 della L. n. 109/1994 al comma 7 dispone espressamente che l’inserimento nell&#8217;elenco annuale può intervenire anche limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all&#8217;intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell&#8217;intero lavoro; poiché nel caso di specie trattasi proprio dell’inserimento nell’elenco annuale dei lavori pubblici per il 2004 del 1° lotto del complessivo intervento da realizzare in tre distinti lotti, ne consegue che, in applicazione della normativa come testualmente in precedenza riportata, ai fini del legittimo inserimento era sufficiente che il relativo progetto preliminare fosse stato elaborato, non essendo, invece, necessaria anche la sua approvazione da parte dei competenti organi comunali; e, nel caso di specie, con la nota di cui al prot. n. 7596 del 23.7.2004 indirizzata alla Regione Lazio, il Comune ha riscontrato la richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 2.7.2004 prot. n. 091825/2D/00, precisando che, al momento della richiesta di finanziamento regionale al 29.7.2003, erano depositati agli atti del comune gli elaborati progettuali predisposti dall’UTC che sono stati trasmessi in copia unitamente alla nota.<br />
Risposta che è stata ritenuta pienamente satisfattiva da parte della regione che infatti ha dato seguito al procedimento di finanziamento.<br />
Altrettanto infondata è l’ulteriore censura con la quale è stata dedotta la illegittimità della deliberazione n. 66 del 13.5.2004 della Giunta municipale di approvazione della variazione del bilancio annuale di previsione del 2004 per l’inserimento dell’opera in questione, nella parte in cui indica quale voce di entrata il finanziamento regionale che a quel momento non era ancora stato concesso.<br />
Ed infatti la Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 76 del 6.2.2004, comunicata al Comune con la lettera di cui al prot. n. 072871/2D/03 dell’11.5.2004, pubblicata sul BURL del 20.5.2004, aveva già provveduto ad inserire il Comune nel piano annuale di attuazione 2004 del piano generale triennale 2003-2005 di finanziamento dell’edilizia scolastica.<br />
Con il secondo motivo di censura i ricorenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, co. 10, della L. n. 109/1994 e violazione della normativa in materia di edilizia scolastica di cui alla L. n. 23/1996, in quanto la richiesta di finanziamento da parte del Comune alla Regione di cui alla nota del 29.7.2003 attesterebbe falsamente la esistenza del progetto preliminare dell’opera all’epoca mancante.<br />
E la mancata approvazione del progetto preliminare non avrebbe consentito la inclusione dell’opera di cui trattasi né nell’elenco triennale né in quello annuale delle opere pubbliche e, pertanto, nemmeno poteva essere concesso il contributo regionale ai sensi del richiamato art. 14, co. 10, della L. n. 109/1994 .<br />
Si premette che la doglianza articolata afferisce alla ricorrenza dei presupposti per la concessione del finanziamento dell&#8217;opera pubblica in questione che l&#8217;amministrazione avrebbe ottenuta con &#8220;lo stratagemma&#8221; dell&#8217;inserimento nell&#8217;elenco annuale dei lavori dell’intervento in questione pur in mancanza dell’elaborazione ed approvazione del progetto preliminare concernente il detto intervento; la censura afferisce, pertanto, ai rapporti intercorrenti tra mutuante e mutuatario, ed alle condizioni occorrenti per il finanziamento dell&#8217;opera, la cui eventuale carenza o irrituale concessione non può essere dedotta dalla parte in sostituzione dell&#8217;ente erogatore.<br />
Nel merito tuttavia si osserva quanto segue.<br />
L’art. 14, co. 10. della L. n. 109/1994 dispone testualmnete che:<br />
“10. I lavori non ricompresi nell&#8217;elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. “.<br />
Pertanto soltanto la mancata inclusione nell’elenco annuale non consente di usufruire di finanziamenti pubblici; nel caso di specie, invece, l’intervento in questione era stato inserito nel detto elenco, sebbene secondo i ricorrenti in modo del tutto illegittimo.<br />
Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, a pena di inammissibilità del motivo di censura, nel presente giudizio ed in modo specifico proprio la deliberazione comunale di approvazione del detto piano annuale dei lavori pubblici nella parte in cui ha inserito anche il 1° lotto dell’intervento in questione.<br />
In ogni caso per quanto attiene alla mancata approvazione del progetto preliminare dell’opera ai fini della legittima inclusione della stessa nel piano triennale ed annuale delle opere pubbliche non può se non richiamarsi quanto in precedenza rilevato in merito.<br />
Hanno, altresì, dedotto l’illegittimità della impugnata deliberazione per la mancata trasmissione dell’atto di approvazione del progetto definitivo  unitamente alla relazione generale di accompagnamento nel termine perentorio di 120 gg. di cui all’art. 4, co. 9, della l. n. 23/1996.<br />
Si premette che il progetto definitivo è stato approvato, congiuntamente al progetto esecutivo con la deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 4.11.2004, pertanto oltre il termine di 120 gg. decorrenti dalla ricezione della nota della Regione Lazio del 4.5.2004, pervenuta al Comune in data 11.5.2004.<br />
Il richiamato art. 4, co. 9, della l. n. 23/1996 dispone testualmente che:<br />
“9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.”.<br />
A loro volta i commi 4, 5, 7 e 8 dispongono che:<br />
“4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall&#8217;Osservatorio per l&#8217;edilizia scolastica di cui all&#8217;articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l&#8217;indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali (2). <br />
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione (3). <br />
… omissis …<br />
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all&#8217;affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo. <br />
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica recante l&#8217;indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell&#8217;ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento. “.<br />
La norma in esame nulla dice in ordine ad un presunto termine di 120 gg. ai fini della trasmissione dell’atto di approvazione del progetto definitivo alla Regione; ne consegue che il richiamo alla perenotorietà dei termini di cui all’art. 4, co. 9, della L. n. 23/1996 da parte della regione nella nota di cui al protocollo n. 072871 del 4.5.2004 non può sortire gli effetti richiesti dai ricorrenti, anche considerato che il suddetto richiamo nel testo della nota citata precede il paragrafo concernente la richiesta di trasmissione del progetto definitivo approvato e che la detta ultima richiesta non è assistita da espressa sanzione della decadenza del finanziamento regionale in caso di inottemperanza nel termine indicato, con la conseguenza che il suddetto termine non può assolutamente assumere valenza perentoria.<br />
Con il terzo motivo di censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, co. 1, del regolamento comunale in quanto l’approvazione del progetto preliminare non rappresenterebbe un argomento  sopravvenuto od urgente e, pertanto, sarebbe stato necessario l’inserimento all’ordine del giorno almeno 5 gg. lavorativi prima della riunione del Consiglio comunale fissata per il 29.7.2004 mentre invece la relativa comunicazione è stata effettuata soltanto con 24 ore di preavviso.<br />
Anche detto motivo è infondato.<br />
Ed infatti ai sensi dei co. 6 e 7 del citato art. 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio municipale qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, è necessario darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti; i motivi dell’urgenza dei provvedimenti aggiunti all’ordien del giorno di cui al comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio.<br />
Ne consegue che il requisito dell’urgenza può essere sindacato esclusivamnete dallo stesso Consiglio, il quale può deliberare il rinvio della trattazione nel caso in cui a maggioranza ravvisi la inesistenza del detto requisito.<br />
Nel caso di specie nel verbale dell’adunanza del Consiglio del 29.7.2004 risulta come la proposta di rinvio ad altra adunanza del Consiglio della trattazione dell’argoemnto in questione effettuata da parte della minoranza è stata respinta con il voto della maggioranza dei presenti.<br />
 Ne consegue che nessuna censura al riguardo può essere fondatamente svolta da parte dei ricorrenti.<br />
Con il quarto motivo di censura i ricorrenti hanno dedotto  la violazione dell’art. 16, co. 3, della L. n. 109/1994 e la nullità del procedimento di esproprio per illegittimità degli atti propedeutici di cui ai precedenti motivi di ricorso nonché la  violazione dell’art. 11 della L. n. 109/1994 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di esproprio almeno 20 gg. prima dell’approvazione della delibera di G.M. che ha approva la variante al P.R.G..<br />
L’illegittimità dell’approvazione del progetto preliminare renderebbe illegittima altresì l’intera procedura esecutiva.<br />
Anche il detto motivo di censura è infondato e va respinto nel merito.<br />
Ed infatti il richiamato art. 16, co. 3, della L. n. 109/1994 effettivamente dispone che: <br />
“3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all&#8217;utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l&#8217;individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l&#8217;avvio della procedura espropriativa.”.<br />
Tuttavia gli argomenti in precedenza svolti al fine del rigetto nel merito delle censure di cui ai primi due motivi di ricorso, che si intendono richiamati, permettono di escludere la fondatezza della presente censura.<br />
La riconosciuta legitimità dell’inclusione dell’intervento in questione tanto nell’elenco triennale quanto in quello annuale nonché la legittimità della deliberazione di approvazione del progetto preliminare, infatti, consentono di escludere  la illegittimità in via derivata degli atti del procedimento esecutivo.<br />
Altrettanto infandata è l’ulteriore censura concernente l’art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 327/2001.<br />
La richiamata norma dispone che:<br />
“1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all&#8217;esproprio, va inviato l&#8217;avviso dell&#8217;avvio del procedimento: <br />
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; <br />
b) nei casi previsti dall&#8217; articolo 10 , comma 1, almeno venti giorni prima dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L) “.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, il Comune con le raccomandate n. 6530 e 6532, ricevute dai ricorrenti in data 29.6.2004 e 25.6.2004, e depositate in copie agli atti del presente giudizio, ha comunicato ai ricorrenti proprio l’avviso di avvio del procedimento espropriativo in oggetto ai fini della sottoposizione dell’area in questione al vincolo preordinato all’esproprio per la esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico nel termine dei 20 gg. antecedenti la approvazione del progetto preliminare di cui all’impugnata deliberazione n. 27 del 29.7.2004.<br />
Infine con il quinto ed ultimo motivo di censura i ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione.<br />
In sostanza non hanno fatto altro che ribadire quanto in precedenza dedotto in ordine alla presunta illegittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
Per le medesime considerazioni di cui in precedenza, pertanto, anche detto motivo deve essere respinto nel merito, siccome infondato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 23.11.2006, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Patrizio Giulia, Presidente<br />
Francesco Giordano, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2007-n-47/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-1-2007-n-117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-1-2007-n-117/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.117</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Bonomo – P.M. Iannelli Ceramica Nuova D’Agostino spa in liquidazione ora Gemma Geri spa (avv. D’Amelio, Annesi) c. Ministero delle Attività Produttive contributi ex l. 219/1981 e giurisdizione sull&#8217;inadempimento della convenzione relativa Giurisdizione e competenza – Contributi esx l. 219/81 – Convenzione – Inadempimento – Revoca</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-1-2007-n-117/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-1-2007-n-117/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Carbone –<i> Rel.</i> Bonomo – P.M. Iannelli<br /> Ceramica Nuova D’Agostino spa in liquidazione ora Gemma Geri spa (avv. D’Amelio, Annesi) c. Ministero delle Attività Produttive</span></p>
<hr />
<p>contributi ex l. 219/1981 e giurisdizione sull&#8217;inadempimento della convenzione relativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contributi esx l. 219/81 – Convenzione – Inadempimento – Revoca – Momento – Fase esecutiva del rapporto convenzionale – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di controversia relativa all’inadempimento di convenzione inerente la concessione di contributi ex l. 219/1981 la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, quando la stessa intervenga nella fase esecutiva del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9301_9301.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-1-2007-n-117/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.16</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Russo A.t.i. g.p.s. edil di Cesare Griner e c. snc (Avv. R. Chiariello) e altri c. Comune di Barletta (Avv. ti G. Macchione e I. Palmiotti) e altri sulla inderogabilità del termine di presentazione delle offerte e dell&#8217;obbligo di allegazione del documento di identità 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Russo<br /> A.t.i. g.p.s. edil di Cesare Griner e c. snc (Avv. R. Chiariello) e altri c. Comune di Barletta (Avv. ti G. Macchione e I. Palmiotti) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla inderogabilità del termine di presentazione delle offerte e dell&#8217;obbligo di allegazione del documento di identità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Ritardo nella presentazione della offerta – Motivi &#8211; Rifiuto di ricezione dell’impegata comunale per motivi attinenti il confezionamento della busta – Configurabilità come caso di forza maggiore &#8211; Esclusione<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Documentazione – Autodichiarazione – Allegazione del documento di identità –  Necessità</p>
<p>3. Processo amministrativo – interesse a ricorrere &#8211; Soggetti legittimamente esclusi o non ammessi  – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedura di gara per l’affidamento di appalti pubblici la circostanza, denunciata dall’impresa non ammessa alla gara, che il ritardo nella presentazione della offerta sia dipesa dal rifiuto dell’impiegata comunale, addetta alla ricezione, di prendere in consegna la busta priva dei prescritti sigilli, risolvendosi in una censura correlata al confezionamento della busta in guisa conforme o meno alle prescrizioni della lex specialis, non integra uno di quei casi eccezionali riconducibili alla forza maggiore che soli sarebbero idonei a giustificare il ritardo, essendo il termine di presentazione delle offerte inderogabile, per cui non può essere disatteso, pena la violazione del principio fondamentale della par condicio.</p>
<p>2. Nelle procedura di gara , l’obbligo di produrre copia del documento d’identità in allegato all’atto notorio risulta inderogabile, né è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.</p>
<p>3. Nelle procedure di gara il soggetto legittimamente escluso o non ammesso ad una pubblica gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione non ha interesse all’impugnazione in quanto non  può trarre alcun vantaggio o beneficio dall’annullamento degli atti di gara e, pertanto, non ha titolo a dedurre vizi attinenti la posizione dell’aggiudicatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 2264/2005 del 22/03/2005, proposto </p>
<p>dall’<b>IMPRESA MESSINESE TOMMASO,<br />
l’IMPRESA EDILE LACERENZA GEOM. SPIRIDIONE IN Q. C.G. ATI;<br />
il sig. LACERENZA VITO NICOLA IN P. E IN Q. C.G. ATI;<br />
l’ATI IMPRESA GIOVANNI RANA;<br />
l’ATI RU.CA DI NICOLA CANONICO;<br />
l’A.T.I. G.P.S. EDIL DI CESARE GRINER E C. SNC</b> rappresentato e difeso dall’avv. RAFFAELE CHIARIELLO con domicilio eletto in Roma via Silla, n. 7 presso l’avv. MANUELA OLIVIERI;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; il <B>COMUNE DI BARLETTA</B> rappresentato e difeso dagli avv. ti GIUSEPPE MACCHIONE e l’avv. ISABELLA PALMIOTTI con domicilio eletto in Roma via Cosseria, n. 2 presso l’avv. Alfredo Placidi;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>IMPRESA EDIL 5 S.R.L.</B> rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO CITO con domicilio eletto in Roma viale delle Milizie 106 presso FRANCESCO FALVO D&#8217;URSO;<br />
<B>EDIL DELPHI SRL</B> rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO CITO con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 106 presso FRANCESCO FALVO D&#8217;URSO <br />
<B>COSTRUZIONI CRESCENTE S.R.L.</B> non costituitisi; <br />
<B>SOCIETA&#8217; COSTRUZIONI SECCIA</B> non costituitasi; <br />
<B>COOPERATIVA SRL PRIMAVERA</B> non costituitasi; <br />
<B>COOPERATIVA ARL QUADRIFOGLIO</B> non costituitasi; <br />
<B>COOPERATIVA NON SOLO CASA ARL</B> non costituitasi; <br />
<B>COOPERATIVA ARL ALTA TENSIONE</B> non costituitasi; <br />
<B>COOPERATIVA LADI S.R.L</B>. non costituitasi; <br />
<B>COOPERATIVA EDILIZIA ACAI A R.L.</B> rappresentato e difeso dall’avv. CARMINE RIZZI avv. GAETANO CORVASCE Avv. RUGGIERO CORVASCE con domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO, 97 presso AURELIO LEONE<br />
<B>IMPRESE ROCCO MAGAZZILE </B>non costituitesi;<br />
<B>SOCIETA&#8217; SIAM SUD</B> non costituitasi;<br />
<B>TATO&#8217; PARIDE SPA</B> rappresentato e difeso dall’avv. FRANCO GAGLIARDI LA GALA con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE N. 106 presso EUGENIO GAGLIANO;<br />
<B>COSTRUZIONE VALERIO SRL</B> rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO MESCIA con domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA <B>EUROIMMOBILIARE SRL</B> rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO MESCIA con domicilio eletto in Roma VIA G. PAISIELLO, 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA;<br />
<B>COSTRUZIONI SRL </B>non costituitesi;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III  n. 256/2005, resa tra le parti, concernente APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO ;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del<br />
COMUNE DI BARLETTA;<br />
IMPRESA EDIL 5 S.R.L.;<br />
EDIL DELPHI SRL ;<br />
COOPERATIVA EDILIZIA ACAI A R.L.;<br />
TATO&#8217; PARIDE SPA;<br />
COSTRUZIONE VALERIO SRL;<br />
EUROIMMOBILIARE SRL.<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 562/05;<br />
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati R. Chiariello, G. Macchione, F. Cito anche per delega di C. Rizzi, F. La Gara Gagliardi, A. Mescia;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 30 aprile/6 maggio 2004, le imprese nominate in epigrafe, odierne appellanti, impugnavano, chiedendone l’annullamento, dinanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari, i provvedimenti di aggiudicazione e tutti gli atti che li hanno preceduti, a partire dagli avvisi di gara, n. 448 e n. 449, pubblicati dal Comune di Barletta in data 15 marzo 2004, per l’individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione di due lotti funzionali previsti all’interno dell’intersettore della variante urbanistica generale della zona P.E.E.P. e del Contratto di Quartiere H del Quartiere “Borgovilla Patalini”, nonché alla realizzazione di edilizia residenziale e locali commerciali con le connesse opere di urbanizzazione ed al cofinanziamento delle opere pubbliche in attuazione della variante al Piano di Zona per l’edilizia Economica e Popolare relativa alla ex zona B legge n. 167/62 e del contratto di Quartiere H del Quartiere Borgovilla  Patalini.<br />
A sostegno dell’impugnativa deducevano i seguenti motivi:<br />
1) “Mancato rispetto del termine di pubblicazione in relazione all’art. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55; all’art. 291 legge 11 febbraio 1994, n. 109; all’art. 13, 14 e 16 decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, all’art 86 d.p.r. n. 55411999. Carenza di motivazione”.<br />
Il Comune di Barletta ha fissato nel bando un termine di appena giorni 15 per la ricezione delle offerte, del tutto inadeguato rispetto alla ratio di legge e comunque inferiore a qualunque congruo termine, benché l&#8217;importo dei lavori superasse la somma di € 5.000.000, 00.<br />
Invero, i bandi di gara sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Barletta in data 15.03.2004 ed hanno stabilito, sotto pena di esclusione, entro il 30.03.04, alle ore 13, il termine per la presentazione delle proposte di partecipazione in busta chiusa e controfirmate sui lembi di chiusura.<br />
2) “Violazione di legge per omessa pubblicità in relazione all’art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e all&#8217;art. 12 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, 406”.<br />
Gli avvisi di gara concorrenziale non sono stati pubblicati sui giornali, a maggior diffusione in ambito regionale e nei siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />
3) “Violazione di legge in relazione all’art. 23 legge 11 febbraio 1994, n. 109; all’art 3 ed allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e agli art. 4 e 12 allegati D, E, F del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406”, perché negli avvisi di gara non si é indicato la persona ammessa ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte, la data, l’ora ed il luogo di detta apertura.<br />
4) “Eccesso di potere e violazione di legge per contrasto insanabile con il Pdz, adottato dal Comune di Barletta <i>ex lege</i> 167/62, con delibera del Consiglio comunale nell&#8217;anno 1990”. <br />
Nell’avviso di gara residenziale n. 448, per le cooperative, é stato previsto come requisito 1a realizzazione negli ultimi 10 anni di interventi di edilizia residenziale pubblica o libera (sovvenzionata, agevolata, convenzionata), dando luogo ad una singolare situazione di cooperative, da un lato pluriassegnatarie o aggiudicatarie di più lotti edilizi, a sfavore di altre, mai risultate assegnatarie di alloggi sociali o aggiudicatarie di edilizia agevolata o convenzionata o sovvenzionata.<br />
Nel primo caso, perciò, le cooperative beneficiate conserverebbero solo formalmente la denominazione di cooperative, ma in realtà sarebbero delle vere e proprie società di lucro; nel secondo caso, ci troveremmo di fronte a società cooperative con soci che non potrebbero mai soddisfare l’aspettativa della casa.<br />
5) “Violazione della legge regionale 56/80; illegittimità della variante al Pta adottata in data 05.04.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla legge regionale 56/80”, perché con il progetto predisposto dal Comune di Barletta nell’ambito del bando regionale ed inserito nei cosiddetti Contratti di Quartiere, gli <i>standards</i> di vivibilità all’interno di ciascuna zona della città attualmente esistenti sono stravolti in maniera integrale.<br />
6) “Eccesso di potere della commissione giudicatrice; violazione degli artt. 29, della legge 1° febbraio 1994 n. 109 e 12 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, 406; violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 559 e del dpr 554/99”.<br />
Prima dell’apertura delle offerte non si é verificato a campione il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti dall’avviso di gara.<br />
Inoltre, il verbale di gara non é stato redatto contestualmente alle operazioni concorsuali.<br />
Infine, soggetti estranei alla Commissione, nella persona dell’assessore all’urbanistica Ing. Pantheon e dell’impiegato Paolo Paolillo, semplice dipendente del comune di Barletta, sono entrati e usciti dalla stanza dove era riunita la Commissione, portando documenti vari come sarebbe stato notato dai titolari delle imprese partecipanti.<br />
7) “Mancanza dell’elemento finanziario richiesto negli avvisi di gara concorrenziale da parte cooperative e imprese aggiudicatarie; disparità di trattamento; violazione dell&#8217;art. 73, comma 2 del dpr n. 5541999, sulla qaulificazione della impresa e del dpr 34/2000”.<br />
L’impresa Valerio, capogruppo dell’Ati Valerio, é stata costituita il 17.9.2003 e l’associata Euro Immobiliare s.r.l. ha un fatturato di gran lunga inferiore e quello richiesto nell’avviso di gara.<br />
Delle imprese associate nell’Ati Futura, aggiudicataria del lotto E) 33.2, la Ladi srl e la Quadrifoglio srl sono prive di fatturato; la cooperativa Primavera ha dichiarato nell’ultimo triennio un fatturato complessivo di € 164.326; le cooperative Non Solo casa e Alta Tensione rischiano lo scioglimento perché di seguito, per due anni, non hanno depositato il bilancio.<br />
L’impresa Messinese Tommaso é stata esclusa, benché l’avviso pubblico non avesse comminato una tale conseguenza per il caso della mancanza del requisito finanziario. Inoltre il suo legale rappresentante é geometra abilitato alla direzione tecnica del cantiere.<br />
8) “Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’illegittima esclusione dalla gara della impresa Lacerenza Spiridione”.<br />
L’anzidetta impresa non é stata ammessa alla gara perché secondo la sua offerta era stata presentata fuori termine, per fatto, però, imputabile all’impiegata comunale che aveva rifiutato di ricevere la busta, presentata in termine non sigillata.<br />
9) “Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al mancato riconoscimento dell&#8217;atto sostitutivo della SOA”. <br />
L’impresa Lacerenza Vito Nicola, nella qualità di capogruppo della A.T.I, é stata ammessa con zero punti, perché non é stata considerata utile, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio la dichiarazione sostitutiva del certificato S.O.A, pur prevedendo l’avviso di gara la possibilità di fornire delle dichiarazioni sostitutive. <br />
Si costituivano in giudizio, eccependo sotto vari profili l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e deducendo, altresì, l’infondatezza, nel merito, dei motivi di impugnativa, la Acai Coop. a r.l., il Comune di Barletta, la Costruzioni Valerio Srl e la Euroimmobiliare Srl, la Edil 5 Srl, la Edil Delphi Srl e la Tatò Paride Spa.<br />
Il TAR adìto, con sentenza n. 256/2005 del 28 gennaio 2005, respingeva il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile ed in parte infondato, con conseguente condanna delle imprese ricorrenti al pagamento delle spese di lite.<br />
Avverso tale sentenza le imprese Messinese Tommaso, Lacerenza geom. Spiridione, Lacerenza Vito Nicola, l’ATI G.P.S. EDIL di Cesare Griner e C. s.n.c., hanno proposto appello, con ricorso notificato l’11 marzo 2005 e depositato il 22 marzo successivo, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Barletta, nonché le imprese Tatò Paride s.p.a., Costruzioni Valerio s.r.l., Edil Delpi s.r.l. ed Edil 5 s.r.l., e l’ACAI società cooperativa edilizia, che hanno riproposto le eccezioni di inammissibilità per mancanza dei presupposti per l’esperibilità del ricorso collettivo e cumulativo, sollevate in primo grado e non esaminate dai primi giudici in quanto assorbite dalla decisione impugnata, chiedendo, comunque, il rigetto dell’appello in quanto infondato nel merito, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite.<br />
All’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il ricorso è passato in decisione, ed il dispositivo è stato pubblicato con il n. 562/05.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’appello è infondato.<br />
La controversia in esame attiene alla selezione, indetta Comune di Barletta per la individuazione dei soggetti interessati all’attuazione del piano di riqualificazione del quartiere “Borgovilla-Patalini”, gara conclusasi con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 565, adottata il 1° aprile 2004, impugnata in primo grado, dalle imprese ricorrenti, odierne appellanti, assieme agli avvisi pubblici concorrenziali n. 448 e n. 449, pubblicati il 15.3.2004.<br />
Rileva, anzitutto, il Collegio che la carenza di interesse alla decisione del ricorso, proposto contro l’atto di aggiudicazione di una gara di appalto, può essere dichiarata d’ufficio quando il ricorrente non potrebbe, comunque, risultare aggiudicatario dell’appalto, anche nel caso di annullamento degli atti di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2138; Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2994; Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 355; Cons. St., sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 661).<br />
Ora, sulla base di quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nella specie risulta quanto segue in ordine alla posizione delle odierne imprese appellanti.<br />
Correttamente é stata esclusa dalla selezione l’impresa Messinese Tommaso perché priva del requisito, richiesto dal bando a pena di eslcusione (cfr., sul punto Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3310), relativo al “<i>possesso dei requisiti finanziari e professionali necessari per potere essere ammessa alla fase concorrenziale di attribuzione dei punteggi”: tanto, infatti, risulta dalla dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, da detta impresa, avendo essa reso noto in quel documento “di non possedere un fatturato complessivo nell’ultimo triennio così come desunto dai bilanci di esercizio, equivalente ad almeno il triplo dell’importo più alto del totale apporto delle risorse private riferito ai valori dei singoli lotti”.<br />
</i>Non risulta che la ricorrente Messinese abbia contestato espressamente siffatta previsione della <i>lex specialis</i> in ragione della immediata percezione per l’impresa della sua lesività, sicché al cospetto della sua esplicita dichiarazione di non essere in possesso del requisito richiesto il Comune non poteva far altro che disporre la sua (legittima) esclusione. La P.A. è, infatti, vincolata a dare attuazione alle clausole del bando, né nella specie poteva venire, comunque, in considerazione la possibilità di una successiva integrazione della dichiarazione, stanti, appunto, la dichiarazione resa dalla impresa e la previsione del bando a pena di esclusione.<br />
L’Ati tra le imprese Lacerenza Spiridione e Lacerenza Vito Nicola, é stata esclusa doverosamente dalla selezione per aver presentato in ritardo la sua proposta, mentre nessuna conseguenza ha avuto al riguardo, essendo quello stabilito dall’avviso pubblico un termine da osservarsi a pena di decadenza, la circostanza, denunciata dall’interessata, che il ritardo é dipeso dal rifiuto dell’impiegata comunale, addetta alla ricezione, di prendere in consegna la busta priva dei prescritti sigilli.<br />
Le motivazioni addotte dall’Ati a sostegno del ritardo, relativamente ai presunti problemi di confezionamento della busta in guisa conforme o non alle prescrizioni della <i>lex specialis</i>, non integrano, invero, quei casi eccezionali riconducibili alla forza maggiore che soli sarebbero idonei a giustificare il ritardo (cfr. Cons. St., sez. V, 10 aprile 2002, n. 1960), essendo il termine di presentazione delle offerte inderogabile, per cui non può essere disatteso, pena altrimenti la violazione del principio fondamentale della <i>par condicio</i> (cfr. Cons. St., sez. V, 25 gennaio 1995, n. 130).<br />
All’Ati tra le imprese Lacerenza Vito Nicola, Giovanni Rana e RU.CA di Nicola Canonico legittimamente non é stato attribuito alcun punteggio in relazione al possesso di certificazione SOA, perché l’avviso pubblico aveva espressamente limitato la possibilità per i concorrenti di avvalersi di dichiarazioni sostitutive alle due sole ipotesi previste al punto 2) lett. a (la realizzazione degli ultimi dieci anni di interventi di edilizia residenziale pubblica o libera) e lett. b (l’ammontare del fatturato complessivo nell’ultimo periodo), al di fuori delle quali, perciò, le imprese proponenti dovevano produrre i documenti richiesti a corredo dell’offerta, e tra questi, quindi, anche il certificato SOA, onere, invece, inadempiuto dall’Ati in parola.<br />
Peraltro, all’Ati tra le imprese Lacerenza Vito Nicola, Giovanni Rana e RU.CA di Nicola Canonico non é stato attribuito alcun punteggio anche in relazione agli altri criteri di valutazione, giacché essa, non avendo fatto alcuna offerta migliorativa in merito all’avviso 449, cui aveva risposto, ha conseguito il punteggio uguale a zero, giusta il verbale n. 3 della commissione selezionatrice.<br />
Perciò, ancorché &#8211; a tutto concedere &#8211; le fosse spettato il punteggio massimo di 25 punti, previsto in relazione al “possesso di certificazioni SOA”, nondimeno le sue doglianze in merito all’affermata illegittima aggiudicazione dei lotti, oggetto dell’avviso 449, sono inammissibili, per difetto di interesse, perché, comunque, tale Ati non risulterebbe aggiudicataria, trovandosi in posizione deteriore rispetto alle imprese classificatesi in ordine immediatamente successivo alle aggiudicatarie Ati Tatò Paride spa e Ati Magazzile-Siam-Seccia (e che di queste ultime, annullata la loro vittoria, prenderebbero il posto in vetta alla graduatoria).<br />
L’Ati GPS Edil di Cesare Griner e C. s.n.c., infine, non ha censurato la sua esclusione dalla selezione a causa della mancata allegazione, all’atto notorio, di copia del documento di identità, atteso che l’obbligo di produrre copia del documento d’identità risulta inderogabile, né è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della <i>par condicio</i> tra i concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5677).<br />
Tanto premesso, occorre ribadire e richiamare l’orientamento giurisprudenziale costante secono cui il soggetto legittimamente escluso o non ammesso ad una pubblica gara per l’assenza dei requisiti di partecipazione, non ha interesse all’impugnazione, in quanto non ha interesse a contestare l’aggiudicazione, non potendo trarre alcun vantaggio o beneficio dall’annullamento degli atti di gara e, pertanto, dedurre vizi attinenti la posizione dell’aggiudicatario (cfr. Cons. St., sez. VI; 10 ottobre 2002, n. 5442; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2002, n. 3391; Cons. St., sez. V, 17 aprile 2002, n. 2017; Cons. St., sez. V, n. 3166/2005).<br />
Per tali assorbenti considerazioni, pertanto, l’appello in esame non può trovare accoglimento e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e, per l’effetto conferma la sentenza impugnata:<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Sergio Santoro             &#8211;                   Presidente<br />
Giuseppe Farina           &#8211;                   Consigliere<br />
Corrado Allegretta        &#8211;                   Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani  &#8211;        Consigliere<br />
Nicola Russo                            &#8211;       Consigliere rel. estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
L’ 8 gennaio 2007<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-1-2007-n-16/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2007 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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