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	<title>7/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2005-n-6595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2005-n-6595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6595</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Lundini M. Vaniglia e a. (Avv.ti I. Barsanti Mauceri e F. Buccellato) contro Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Direzione Generale per il personale della Scuola (Avvocatura Generale dello Stato) le graduatorie permamenti dei docenti scolastici possono essere modificate dal legislatore Pubblica istruzione – Graduatorie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2005-n-6595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2005-n-6595/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Est. Lundini<br /> M. Vaniglia e a. (Avv.ti I. Barsanti Mauceri e F. Buccellato) contro Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Direzione Generale per il personale della Scuola (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le graduatorie permamenti dei docenti scolastici possono essere modificate dal legislatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione – Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo – Incisione per via legislativa – E’ ammissibile – Condizioni – Sussistenza di diritti quesiti – E‘ esclusa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di fomazione di graduatorie permanenti del personale docente ed educativo il mutamento per via legislativa  dei criteri di valutazione non viola diritti quesiti, posto che l’inserimento in graduatoria non è di per sé costitutivo di diritti soggettivi perfetti, ma solo di legittime aspettative.  Infatti dal carattere permanente delle graduatorie deriva fisiologicamente che esse vanno periodicamente aggiornate in relazione alla normativa vigente al momento dell’aggiornamento, e cioè dell’ultima attività provvedimentale condotta dalla P.A., dovendosi altrimenti assumere che il legislatore, attraverso l’istituzione di graduatorie permanenti, avrebbe inteso vincolare la sua futura attività legislativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Roma, Sezione III bis</b></p>
<p>Composto dai signori:<br />
Saverio Corasaniti                                            Presidente;<br />
Domenico Lundini                                 	    Cons. rel. est.;<br />
Francesco Arzillo                                            Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7583/2004, proposto dai Sigg.ri</p>
<p><b>Vaniglia Maria, Vacca Stefano Giuseppe, Galligani Monica, Pellegrini Mila, Prato Immacolata, Verolla Maria Cecilia, Ruscelli Cecilia, Ferrucci Barbara, Baglioni Alessandra, Parrini Lucia, Vivoli Valentina, Biagioni Roberta, De Rosa Elena Carmela, Facchielli Lucia, Mascellino Gabriella, Trzuskolas Anna, Lionti Ilaria, Casati Alessandra, Sanson Maria, Blasi Angela Maria, Guaraldo Cristina, Brosio Colomba, Fracasso Iva</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Fausto Buccellato, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Roma, Viale Angelico n. 45;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro  p.t.</p>
<p>&#8211; la <b>Direzione Generale per il personale della Scuola –ex Ufficio VI- del Dipartimento dell’Istruzione, Università e Ricerca</b>, nella persona del Direttore Generale p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del DDG n. 567 del 21 aprile 2004 avente ad oggetto integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo –aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006 adottato dal Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento dell’Istruzione in attuazione del DL n. 94 del 7.4.2004 pubblicato sulla GU n. 88 del 15.4.2004, in parte de qua, e convertito nella legge 143 del 4.6.2004, pubblicata sulla GU n. 130 del 5.6.2004 e del DDG attuativo di quest’ultima adottato dal Direttore Generale per il personale della Scuola del Dipartimento dell’Istruzione in data 7.6.2004 e della nota del MIUR Prot. N. 29 del 3 giugno 2004, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, previa, ove occorra, declaratoria di illegittimità costituzionale del DL 94/04 e della L. 143/04 in parte de qua;</p>
<p>Visto il ricorso e gli atti depositati dagli istanti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 6.8.2004;<br />
Vista la memoria difensiva della parte ricorrente depositata il 4.6.2005;<br />
Designato Relatore, per la pubblica udienza del 16.6.2005, il Cons. D. Lundini;<br />
Uditi, all’udienza predetta, gli Avv.ti comparsi come da verbale;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti prospettano di essere docenti a tempo determinato che hanno partecipato al concorso per soli titoli ex art. 401 D.Lgs. n. 297/94, come modificato dall’art. 1 comma 6 della L. n. 124/99, e che sono stati quindi inseriti nelle graduatorie permanenti della provincia di appartenenza. Contestano, con il ricorso di cui in epigrafe, i Decreti e le note ministeriali (in epigrafe stessa specificati) attuativi della nuova normativa in materia di graduatorie permanenti del personale docente ed educativo introdotta dal D.L. 7.4.2004, n. 94, convertito, con modificazioni, nella legge 4.6.2004, n. 143. Al riguardo deducono quanto segue:<br />
1)Violazione dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale con riferimento all’art. 25 Cost. ed all’art. 401 D.Lgs. n. 297/94, come modificato dall’art.1 anche con riferimento al principio di affidamento ed al divieto di retroattività delle leggi. Come si evince dall’epigrafato art 401, fino ad oggi era possibile solo integrare le graduatorie o aggiornare le posizioni, senza toccare i punteggi già acquisiti. Con gli atti impugnati, applicativi del DL 97/04, la situazione è invece radicalmente mutata, con stravolgimento dei principi generali sull’efficacia della legge nel tempo ed in materia di concorsi pubblici. Peraltro, tutte le leggi devono essere interpretate con efficacia ex nunc, e quindi anche la normativa di cui al DL n. 97/04, conv.to in L. n. 143/04, deve essere interpretata in coerenza con tale principio. Invece, con i DDG impugnati, l’Amministrazione ha dato un’applicazione che stravolge le posizioni acquisite, l’esito del concorso e il principio della par condicio. I nuovi criteri di valutazione, peraltro, possono eventualmente valere per i nuovi titoli ma non per quelli relativi agli anni precedenti. Se poi gli atti impugnati dovessero ritenersi conformi alla normativa del 2004 (di cui fanno applicazione), allora essi e la ripetuta normativa sarebbero censurabili per palese irragionevolezza, non potendosi disciplinare le graduatorie permanenti e nel contempo prevedere una rideterminazione di tali graduatorie, che quindi non sono permanenti.<br />
2)Violazione artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione con riferimento al punto B3, lettera B, della tabella di valutazione annessa alla legge n. 143/04. Il legislatore ha allegato la tabella di valutazione dei titoli allo stesso Decreto Legge n. 97/04 (e alla legge di conversione). In applicazione del punto B.3), lett. B) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato. La lettera B-bis introduce inoltre la valutazione del servizio “non specifico”, cui è attribuito un punteggio pari al 50% del punteggio per i servizi “specifici”, ovvero omogenei alla graduatoria di iscrizione. Il MIUR (DD del 7.6.2004 e FAQ n. 4 dell’11.6.2004) ha precisato che i servizi in questione, sia specifici che non specifici, non possono dar luogo a un punteggio superiore a 12 punti per ciascun anno scolastico, e complessivamente e per tutte le graduatorie di terza fascia in cui si è inclusi. Inoltre, la somma dei servizi sia specifici che non specifici per ciascun anno scolastico e per tutte le graduatorie in cui l’aspirante è incluso, non può superare i sei mesi. Si tratta di vincoli non previsti dalla tabella di valutazione. Il limite dei sei mesi, che introduce una rigidità maggiore dei 12 punti per anno scolastico (in quanto il servizio (in quanto il servizio non specifico è valutato al 50%), deriva da una interpretazione restrittiva del MIUR.<br />
3)Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione con riferimento al punto B3 lettera h della tabella, stante la prevista supervalutazione, in misura doppia, del servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna. Ciò attua una grave sperequazione nei confronti di tutto il personale docente, per il raddoppio del punteggio, l’efficacia retroattiva, lo stravolgimento delle posizioni acquisite, la mancata diversificazione dei servizi prestati effettivamente in sedi scolastiche situate al di sopra dei 600 metri di altitudine da quelli prestati genericamente in sedi di tali scuole poste al di sotto dei 600 metri. A detta disparità il MIUR ha cercato di porre rimedio con la nota del 3.6.2004 producendo l’elenco completo dei Comuni di montagna. Peraltro, detto elenco non ha alcuna efficacia in quanto allegato ad una legge (n. 991/52) non più vigente. Né può dirsi convincente quanto affermato dal MIUR nella predetta nota, quando afferma che il requisito dei 600 mt. è aggiuntivo, dal momento che tutti i Comuni del predetto elenco hanno almeno una scuola al di sopra dei 600 mt.. I ricorrente rilevano quindi che i predetti atti sono censurabili per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, avendo confidato in criteri di valutazione del servizio e dei titoli all’epoca vigenti, sulla base dei quali hanno anche fatto scelte professonali e personali, privilegiando ad esempio un servizio in una provincia che ora, alla luce della nuova normativa, comporta meno benefici.<br />
L’Amministrazione è costituita in giudizio, col patrocinio della Avvocatura dello Stato.<br />
Con motivi aggiunti depositati il 6.8.2004, gli istanti prospettano che con legge n. 186/2004 sono state dettate norme di interpretazione autentica della legge n. 143/2004, ed eccepiscono peraltro, attraverso l’impugnativa della nota n. 338 del 29.7.2004 del Capo del Dipartimento dell’istruzione, l’illegittimità costituzionale della nuova normativa, per violazione degli artt.3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal momento che le nuove disposizioni hanno solo parzialmente accolto le doglianze prospettate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo. In particolare i ricorrenti censurano ancora la valutabilità in misura doppia del servizio prestato in determinate scuole nel corso dell’ultimo a.s. 2003/2004.<br />
Con memoria difensiva depositata il 4.6.2005, gli istanti ribadiscono ed illustrano i propri assunti, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 16.6.2005, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe gli istanti censurano il nuovo sistema (introdotto dal DL n. 97/2004 convertito con modificazioni in L. n. 143/2004) di formazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, in cui sono inseriti, del personale docente ed educativo della Scuola. Al riguardo, da un lato assumono il contrasto degli atti amministrativi e regolamentari impugnati con la pertinente suddetta normativa primaria, dall’altro, contestano gli atti stessi sotto l’aspetto della palese irragionevolezza della legge su cui si fondano e dell’evidente violazione, quindi, dei principi e delle regole della Carta Costituzionale.<br />
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in buona sostanza, la violazione dei principi dell’affidamento e dell’irretroattività delle leggi. Soggiungono poi che alla stregua di tali stessi principi andrebbe comunque interpretata la normativa (altrimenti palesemente irragionevole) del DL n. 97/04 convertito in L. n. 143/04. Al riguardo il Collegio rileva, anzitutto, che i Decreti e le note ministeriali impugnati non contrastano affatto, per il punto specifico in contestazione, con la suddetta normativa di legge. Essi contengono, invero, solo indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al DL n. 97/2004 e relativa legge di conversione, senza introdurre in proposito disposizioni innovative, cosa che d’altronde sarebbe stata ovviamente contraria al sistema di gerarchia delle fonti. Ed infatti, le stesse disposizioni di cui all’art. 1 del suddetto DL n. 97 non possono che essere intese in senso letterale e cioè nel senso della rideterminazione dell’intera graduatoria, ultimo scaglione, sulla base dei nuovi punteggi stabiliti nella tabella allegata al decreto; e ciò non solo dunque, come vorrebbero i ricorrenti, per i nuovi titoli dei candidati già iscritti o di coloro che chiedono l’iscrizione per la prima volta. Il principio dell’integrale rideterminazione della graduatoria (a decorrere peraltro dall’anno scolastico 2004/2005), va tuttavia letto anche alla luce della norma d’interpretazione dell’art. 1 comma 1 DL n. 97/04 contenuta nell’art. 8 nonies secondo comma della L. n. 186/2004, il quale chiarisce che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione è da riferirsi, limitatatamente ai titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003/2004. In presenza di tale ultima disposizione, i ricorrenti, pur dando atto sostanzialmente di una parziale cessazione della materia del contendere, insistono, attraverso l’impugnativa, a mezzo di motivi aggiunti, della nota ministeriale 29.7.2004, nell’assunto di illegittima rideterminazione dei titoli di servizio con effetto retroattivo, seppure limitato ad un solo anno. Non sussiste, comunque, ad avviso di questo Collegio, violazione di principi costituzionali in tema d’irretroattività della legge. Anzitutto, per quanto attiene ai titoli di servizio, non vi è alcuna retroattiva rideterminazione di punteggi acquisiti, in quanto la nuova tabella ed i nuovi punteggi sono applicabili solo ai servizi prestati nel corso dell’anno scolastico appena terminato, e non a quelli già precedentemente valutati. In ogni caso la giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Co. Cost. n. 291 del 4.8.2003 e n. 416 del 4.11.1999) ha già chiarito la portata ed i limiti del principio d’irretroattività della legge, di cui all’art. 11 delle preleggi, specificando che esso, al di fuori della materia penale non ha dignità costituzionale, e pertanto in ambito civile e amministrativo non vincola il legislatore ordinario, il quale ben può adottare norme di legge con efficacia retroattiva, purchè nel rispetto del principio di ragionevolezza e con la limitazione della salvaguardia dei “diritti quesiti”. Nel caso in esame non può affermarsi che il mutamento dei criteri di valutazione incida su diritti quesiti, posto che l’inserimento in graduatoria non è di per sé costitutivo di diritti soggettivi perfetti, ma solo di legittime aspettative. Ed al riguardo, la stessa Corte costituzionale, pronunciando proprio in tema di legittima modifica con effetto retroattivo di posizioni acquisite per effetto dell’inserimento in graduatorie permanenti, ha chiarito che “di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l’acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza –jus in officio- rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in una graduatoria)” (vedi Co.Cost. n. 168 dell’11.6.2004). Appare pertanto evidente che nella specie il mutamento dei punteggi non può aver intaccato posizioni giuridiche ormai definitivamente acquisite nella sfera giuridica e patrimoniale  degli interessati, né dunque violato il precitato art. 11 delle preleggi. Del resto è indubbio che dal carattere permanente delle graduatorie deriva fisiologicamente la regola secondo cui esse vanno periodicamente aggiornate in relazione alla normativa vigente al momento dell’aggiornamento, e cioè dell’ultima attività provvedimentale condotta dalla P.A., e non già con riferimento alla normativa in vigore al momento della prima compilazione di esse. Se così non fosse, dovrebbe pervenirsi alla illogica conclusione che il legislatore, attraverso l’istituzione di graduatorie permanenti, ha inteso vincolare la sua futura attività legislativa. Laddove, per contro, è evidente che nel caso di situazioni in fieri, quali sono quelle scaturenti da graduatorie della specie, l’intervento legislativo è sempre possibile. Oltretutto, le graduatorie in questione sono regolate dal criterio dell’inserimento “a pettine” dei nuovi aspiranti, criterio (che ha consentito l’inclusone in graduatoria dei cosiddetti “sissini”) che per sua stessa natura non assicura ad alcuno il mantenimento della posizione in graduatoria e l’inalterabilità dei rapporti tra gli aspiranti iscritti in graduatoria stessa. Non a caso, l’art. 2 comma 3 della legge 20.8.2001, n. 333 espressamente specifica che l’art. 401 del D.Lgs. n. 297/1994, come sostituito dall’art. 1 comma 6 della Legge n. 124/99, si interpreta nel senso che l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la semplice salvaguardia, in posizione di parità, dell’anzianità di iscrizione in graduatoria. Lo stesso art. 401 comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 è stato poi abrogato dall’art. 1 del DL n. 97/2004 ed è perciò venuta meno ogni posizione di aspettativa tutelata al mantenimento delle posizioni di graduatoria, senza che con questo, stante il quadro legislativo previgente, possano ritenersi lese prerogative d’ordine costituzionale (vedi, in termini, TAR Lazio, III bis, n. 4052 del 23.5.2005). L’incisione retroattiva sui punteggi di graduatoria trova, in effetti, non irrazionale giustificazione in esigenze (ampiamente esposte nella stessa relazione illustrativa dell’originario disegno di legge, Atto Senato n. 2529, successivamente trasfuso nel DL n. 97/04) di complessiva riconsiderazione della situazione delle varie categorie di aspiranti iscritti nell’ultimo scaglione delle graduatorie, e di riequilibrio delle posizioni dei diversi precariati che, per effetto dei differenti preesistenti meccanismi di valutazione, presentavano squilibri non giustificati (vedi al riguardo anche TAR Lazio, sentenza predetta).<br />
In base alle esposte considerazioni vanno disattese le censure testè esaminate e ritenute manifestamente infondate le adombrate questioni di legittimità costituzionale.<br />
Col secondo mezzo gli istanti contestano poi il meccanismo di valutazione dei titoli di servizio predisposto dalla Tabella allegata al DL n. 97/2004 e dalle relative note ministeriali applicative, specificate in epigrafe, del giugno 2004. Al riguardo, premesso che l’interesse alla censura è parzialmente venuto meno per effetto della limitazione all’anno scolastico 2003/2004 del nuovo sistema di valutazione dei titoli di servizio (ex art. 8 nonies legge n. 186/2004), e precisato che la contestazione dei ricorrenti intende tra l’altro riferirsi, secondo quanto chiarito nei motivi aggiunti, al fatto che il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso viene valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato, osserva anzitutto il Collegio che quest’ultimo profilo della Tabella di valutazione dei titoli di servizio (punto B3 lettera b) è frutto della discrezionale ed insindacabile scelta legislativa di evitare il cumulo di punteggi per servizi contemporaneamente prestati nel medesimo anno scolastico per tutte le graduatorie permanenti in cui l’interessato è eventualmente iscritto (cfr. relazione citata). In ogni caso rileva il Collegio che il motivo di gravame di cui trattasi (in generale afferente a diversi aspetti dei criteri valutativi dei titoli di servizio) va per il resto dichiarato inammissibile, in quanto gli interessati non specificano in alcun modo quale sia il loro interesse ai vari profili di contestazione con riferimento ai servizi eventualmente prestati nel corso dell’ultimo anno scolastico, alle graduatorie di iscrizione, ed alla posizione ricoperta in tali graduatorie. La mancanza di qualsiasi indicazione specifica e di ogni riferimento alla situazione concreta dei singoli istanti, con particolare riguardo ai servizi prestati e alla graduatoria (o alle graduatorie) di iscrizione, impedisce -particolarmente in una situazione quale quella di specie, di ricorso collettivamente proposto e quindi di possibile contrasto delle posizioni e degli interessi dei diversi ricorrenti- di riconoscere e apprezzare l’interesse concreto e personale dei ricorrenti alla censura in esame nel suo complesso.<br />
Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, ribadito anche nei motivi aggiunti, i ricorrenti contestano poi la valutabilità in misura doppia del servizio prestato in determinate scuole (punto B3, lettera h della tabella di Valutazione, riferito al servizio nelle scuole di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari).<br />
Al riguardo (ed a prescindere da eventuali profili d’inammissibilità) va anzitutto rilevato che in ordine alla questione specifica delle scuole di montagna, sulla quale particolarmente si appunta l’impugnativa della parte ricorrente, è poi intervenuta la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies della legge n. 186/2004 (ai sensi del quale il servizio valutabile in misura doppia è solo quello prestato “nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola”. Sul punto specifico è da ritenersi quindi venuto meno l’interesse dei ricorrenti. Circa la pretesa retroattività, poi, di tali criteri di valutazione dei servizi, si è già detto con riferimento al primo motivo di ricorso, ed alle relative considerazioni e conclusioni si rinvia. Si ribadisce comunque che: 1)la fattispecie in questione è impropriamente ricompresa nella categoria delle norme retroattive, perché riguarda titoli di servizio non ancora valutati (quelli relativi al solo a.s. 2003/04) e non incide su situazioni ormai definite, ma su vicende ancora aperte e sulle quali incide solo per il futuro;<br />
2)il principio costituzionale d’irretroattività delle leggi riguarda solo la materia penale e non anche quella amministrativa;<br />
3)la valutazione doppia dei titoli di servizio in questione, anche a partire da quelli riferibili all’anno scolastico 2003/2004, è frutto di una scelta di politica legislativa insindacabile in quanto non irrazionale, perché volta a valorizzare un servizio svolto in particolari condizioni di difficoltà (cfr. citata sentenza TAR Lazio n. 4052 del 2005);<br />
Va sottolineato, infine, che nessun affidamento tutelabile poteva essersi consolidato, da parte dei soggetti iscritti in graduatoria, nel precedente sistema di valutazione dei servizi, in quanto riferibile a graduatorie permanenti e dunque pur sempre suscettibile di modificazione. E comunque nella specie tale modificazione dei criteri valutativi non ha comportato alcuna lesione della par condicio degli aspiranti ed appare comunque giustificata da non illogiche finalità di compensazione di servizi plausibilmente svolti in condizioni di disagio. Quanto all’elenco (sul quale pure si appuntano le contestazioni degli istanti) contenente l’indicazione dei Comuni di montagna, allegato dalla P.A. alla nota ministeriale del 3.6.2004, il Consiglio di Stato ne ha già rilevato la natura meramente ricognitiva (cfr. CdS, VI, n. 2207 del 9.5.2005). I profili di censura esaminati vanno quindi anch’essi disattesi.<br />
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno conclusivamente respinti, ma si ravvisano sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 16.6.2005 e del 4.7.2005.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2005-n-6587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Corasaniti; Est. Lundini S. Ferrante + altri (Avv.ti F. Merusi e U. Petronio) c. Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Avvocatura Generale dello Stato) del riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi conosce il G.O., anche in ipotesi di silenzio della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti; Est.  Lundini<br /> S. Ferrante + altri (Avv.ti F. Merusi e U. Petronio) c. Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>del riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi conosce il G.O., anche in ipotesi di silenzio della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Medici specializzandi – Riconoscimento di una borsa di studio – Giurisdizione ordinaria – silenzio rifiuto – Irrilevanza – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il silenzio rifiuto in senso proprio,  può formarsi soltanto in ordine ad un’attività della pubblica amministrazione incidente su posizioni di interesse legittimo, e risulta quindi inconfigurabile in materia di riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi, la cui richiesta è di cognizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Roma, Sezione III bis</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Saverio Corasaniti                                           Presidente;<br />
Domenico Lundini                                       Cons. rel. est.;<br />
Antonio Vinciguerra                                 	  Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6241 del 1992, proposto dai</p>
<p>Dott.ri <b>Sabrina Ferrante ed altri</b> (tutti nominativamente indicati nell’elenco allegato alla presente sentenza e costituente parte integrante della stessa), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Merusi e Ugo Petronio e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati, in Roma, Via R. Fauro n. 43;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>-l’<b>Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia</b>, in persona del  Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>-il <b>Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica</b>, in persona del Ministro p.t., n.c.;</p>
<p>-il <b>Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie</b>, in persona del Ministro p.t., n.c.;</p>
<p>-il <b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro p.t., n.c.;</p>
<p> per la declaratoria<br />
dell’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dalle amministrazioni alla diffida inoltrata dai ricorrenti;</p>
<p>                                      nonché per l’accertamento<br />
del diritto dei ricorrenti all’applicazione nei loro confronti delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 357/91 di attuazione della Direttiva Comunitaria n. 365/75, come modificata dalla Direttiva n. 76/82;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell’Università degli Studi di Pisa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la pubblica udienza del 10 marzo 2005, il Consigliere D. Lundini;<br />
Uditi, all’udienza predetta, gli Avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Gli istanti, iscritti nell’anno accademico 1991/1992 ad anni di corso successivo al primo, delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa, ricorrono avverso il mancato riconoscimento del diritto all’applicazione nei loro confronti delle norme in materia di formazione specialistica previste dal D.Lgs. dell’8 agosto 1991, n. 257. Rivendicano, in particolare, il diritto alla borsa di studio prevista dal Decreto Legislativo predetto in attuazione della direttiva comunitaria n. 76/82 (che ha riconosciuto infatti in capo agli specializzandi il diritto ad una “adeguata remunerazione”) ed impugnano il silenzio rifiuto che al riguardo si sarebbe formato a seguito di diffida inoltrata dai ricorrenti stessi. Assumono che il Decreto Legislativo predetto, anche nella parte in cui riconosce il diritto alla borsa di studio e alla copertura assicurativa, si riferisce sempre ai “medici ammessi alle scuole di specializzazione”, senza in alcun modo distinguere tra nuovi ammessi (cioè al primo anno) e quelli già ammessi (cioè iscritti al 2°, 3° anno). La volontà legislativa sarebbe dunque, anche in base ai lavori parlamentari, di riconoscere una indifferenziata retribuzione a tutti gli specialisti con formazione in corso all’entrata in vigore della legge. Sussisterebbe dunque il diritto rivendicato dagli interessati, che assumono l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate.<br />
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione. Al riguardo, va precisato, anzitutto, che il silenzio rifiuto in senso proprio, può formarsi soltanto in ordine ad un’attività della pubblica amministrazione incidente su posizioni di interesse legittimo, e risulta quindi inconfigurabile in materia di soddisfacimento di diritti soggettivi poiché, in tali ipotesi, trattandosi di norme di relazione, l’esperimento della tutela giurisdizionale si esplica “recta via”, attraverso una pronuncia di accertamento della posizione soggettiva rivendicata. Nella specie la domanda avanzata dai ricorrenti tende appunto al soddisfacimento di diritti soggettivi patrimoniali ed è diretta ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento di una somma determinata. Invero, come gli stessi ricorrenti sostanzialmente ammettono ed affermano, il riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi si caratterizza, tanto ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 che della normativa comunitaria, come una posizione di diritto soggettivo, in presenza dei requisiti normativamente stabiliti (cfr. Tar Lazio, III, n. 6112 del 9.7.2003; CdS, VI, 23.9.2002, n. 4824). D’altro canto, non può ritenersi -come invece affermato in caso analogo dal Consiglio di Stato nella decisione della Sez. VI in data 9.2.2004, n. 445- che la controversia sia da devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché afferente ad un pubblico servizio (attività di formazione del medico europeo consistente in un’attività di istruzione svolta dalla P.A. per fornire agli specializzandi un’utilità di carattere strumentale da spendere nell’esercizio della professione in qualsiasi luogo dell’Unione) in relazione all’art. 7 della legge n. 205/2000. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza del 6.7.2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, ripristinando in materia i previgenti criteri di riparto della giurisdizione (art. 5 L. n. 1034/1971), i quali escludono la possibilità di attribuire alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva un diritto soggettivo (come quello di cui trattasi) che, oltre a non essere inciso dall’esercizio di un potere discrezionale della P.A., non si ricollega ad un rapporto di concessione di pubblico servizio ed ha comunque ad oggetto un corrispettivo (cfr., in termini, Co. Cass., SS.UU., n. 2203 del 4.2.2005; Tar Lazio, III bis, n. 3931/2005). Dovendosi poi evidentemente escudere, trattandosi di borsa di studio e non di compensi lavorativi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, si deve necessariamente concludere per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e per l’inammissibilità del ricorso.<br />
Si ravvisano tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale compensazioni, tra le parti, di spese ed onorari.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese e gli onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.3.2005.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.1912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-9-2005-n-1912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-9-2005-n-1912/</guid>

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<p>Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni Ove Arup &#038; Partners International Limited in ATI con Erregi s.r.l. e Ing. Francesco Chessa (Avv. A. Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu) partecipazione alla gara ed affidamento generato dai moduli predisposti dalla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. M. Atzeni<br /> Ove Arup &#038; Partners International Limited in ATI con Erregi s.r.l. e Ing. Francesco Chessa (Avv. A. Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu)</span></p>
<hr />
<p>partecipazione alla gara ed affidamento generato dai moduli predisposti dalla stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – gara – dichiarazione incompleta ma conforme al modello allegato al bando – esclusione automatica del concorrente &#8211; illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’affidamento circa la correttezza del modello predisposto dalla P.A. ingenerato nelle partecipanti con la sua diffusione in allegato alla normativa di gara esclude che possa essere automaticamente estromesso dalla gara chi ha formulato la prescritta dichiarazione attenendosi al modello medesimo, fermo restando che la mancanza di requisiti essenziali, previsti dalla normativa dalla gara, se debitamente accertata dovrà essere sanzionata con l’esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 823/05 proposto da</p>
<p><b>Ove Arup &#038; Partners International Limited</b> in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea tra professionisti con Erregi s.r.l. in persona del legale rappresentante, mandante, e con l’ing. Francesco Chessa, mandante, rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Rossi e domiciliata elettivamente presso il suo studio in Cagliari, via Bellini n. 26:</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b> in persona del Presidente della Giunta, l’<b>Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici</b> in persona dell’Assessore, il <b>Servizio Viabilità del medesimo Assessorato</b> in persona del Direttore, il <b>medesimo Servizio</b> in persona del responsabile del Procedimento, rappresentati e difesi dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu e domiciliata presso il proprio Ufficio Legale in Cagliari, viale Trento n. 69</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 15538 in data 5/7/2005 con il quale il Responsabile del Procedimento per l’appalto in parola ha comunicato l’esclusione dell’A.T.P. sopra indicata dalla fase della valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di progettazione preliminare della nuova strada di tipo B (quattro corsie) Sassari – Olbia (svincolo S.S. 131 bivio Plaghe – S.S. 597 – S.S. 199), dei verbali in data 31/5/2005, 7/6/2005, 13/6/2005, 20/6/2005 e 23/6/2005 nella parte in cui la commissione di gara esclude l’offerta dell’A.T.P. ricorrente nonché, ove occorra, dei provvedimenti adottati dalla stessa commissione nell’ambito del sorteggio di cui all’art. 10, comma primo quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, degli ulteriori eventuali provvedimenti di aggiudicazione del servizio e di ogni atto connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 3 agosto 2005 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale.<br />
Visto il ricorso n. 823/05, notificato il 27/7/2005 e depositato il successivo 28/7, con il quale Ove Arup &#038; Partners International Limited in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea tra professionisti con Erregi s.r.l. in persona del legale rappresentante, mandante, e con l’ing. Francesco Chessa, mandante, impugna il provvedimento n. 15538 in data 5/7/2005 con il quale il Responsabile del Procedimento per l’appalto in parola ha comunicato l’esclusione dell’A.T.P. sopra indicata dalla fase della valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di progettazione preliminare della nuova strada di tipo B (quattro corsie) Sassari – Olbia (svincolo S.S. 131 bivio Plaghe – S.S. 597 – S.S. 199), i verbali in data 31/5/2005, 7/6/2005, 13/6/2005, 20/6/2005 e 23/6/2005 nella parte in cui la commissione di gara esclude l’offerta dell’A.T.P. ricorrente nonché, ove occorra, i provvedimenti adottati dalla stessa commissione nell’ambito del sorteggio di cui all’art. 10, comma primo quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e gli ulteriori eventuali provvedimenti di aggiudicazione del servizio ed ogni atto connesso;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, e la documentazione prodotta;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso si caratterizzi per la manifesta fondatezza, che consente la sua definizione con sentenza semplificata a seguito della discussione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Considerato che alla camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibilità di definizione della controversia secondo il richiamato art. 21, decimo comma;<br />
Ritenuto debba essere condivisa la doglianza della ricorrente, la quale lamenta di essere stata esclusa dalla gara d’appalto indicata in epigrafe per l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva presentata per partecipare alla procedura di cui si tratta, nonostante la medesima sia stata redatta in conformità al modello predisposto dalla stazione appaltante, allegato al bando di gara sotto la lettera “F”;<br />
Ritenuto che l’affidamento circa la correttezza del predetto modello ingenerato nelle partecipanti con la sua diffusione in allegato alla normativa di gara escluda che possa essere automaticamente estromesso dalla gara chi ha formulato la prescritta dichiarazione attenendosi al modello medesimo, fermo restando che la mancanza di requisiti essenziali, previsti dalla normativa dalla gara, se debitamente accertata dovrà essere sanzionata con l’esclusione; <br />
Ritento, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati nella parte relativa all’esclusione dalla gara dell’Associazione Temporanea fra Professionisti di cui è mandataria l’odierna ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in esito all’accertamento del possesso del requisito di partecipazione non dichiarato;<br />
Ritenuto che le spese, contenute nella misura liquidata in dispositivo, debbano seguire la soccombenza, come di regola</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte relativa all’esclusione dalla gara dell’Associazione Temporanea fra Professionisti di cui è mandataria l’odierna ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in esito all’accertamento del possesso del requisito di partecipazione non dichiarato.<br />
Condanna la Regione Autonoma della Sardegna al pagamento, in favore della parte ricorrente, al pagamento di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi €  2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 3 agosto 2005 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, 			   Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		   Consigliere, estensore;<br />	<br />
Tito Aru,		      	   Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-7-9-2005-n-962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-7-9-2005-n-962/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-7-9-2005-n-962/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.962</a></p>
<p>Pres. f.f. Daniele, Est. Manzi. Ric. Maggioli Tributi s.p.a. contro il Comune di Saltara, nei confronti di Bedei Tributi s.ap.a. e di Duomo GPA s.r.l. interpretazione secondo buona fede delle clausole errate del bando e rinnovazione della gara 1. Servizio pubblico – Affidamento – Erroneità delle clausole del bando –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-7-9-2005-n-962/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.962</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Daniele, Est. Manzi.<br /> Ric. Maggioli Tributi s.p.a. contro il Comune di Saltara, nei confronti di Bedei Tributi s.ap.a. e di Duomo GPA s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>interpretazione secondo buona fede delle clausole errate del bando e rinnovazione della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizio pubblico – Affidamento – Erroneità delle clausole del bando – Annullamento in autotutela in corso di gara e successiva nuova indizione gara – Possibile interpretazione secondo buona fede &#8211; illegittimità annullamento.</p>
<p>2. Servizio pubblico – Affidamento – Riscontrata illegittimità di clausole in corso di espletamento della gara – Annullamento in autotutela e successiva nuova indizione gara – Mancata partecipazione alla nuova gara – Interesse al ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le clausole dei bandi di gara debbono essere intese nel senso più favorevole ai concorrenti, in base al generale canone ermeneutico dell’interpretazione secondo buona fede; per cui in presenza di clausole  inficiate da evidenti e riconoscibili errori materiali, non va escluso che le stesse possano essere interpretate nel senso di attribuire loro il corretto significato che, indipendentemente dallo loro inesatta formulazione, la stazione appaltante intendeva ascrivere e assegnare alle medesime.</p>
<p>2. A seguito di annullamento in autotutela degli atti di gara, la mancata partecipazione alla nuova gara da parte dell’impresa ricorrente non priva la stessa dell’interesse ad impugnare sia il nuovo Bando di gara sia l’annullamento in autotutela degli atti della gara precedentemente espletata, poiché l’interesse che l’impresa – partecipante alla prima gara – intende far valere è preordinato alla regolare conclusione del primo procedimento di scelta del contraente allo scopo di evitare la sua rinnovazione, che diverrebbe illegittima in via derivata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">interpretazione secondo buona fede delle clausole errate del bando e rinnovazione della gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ai sensi dell’art.3, co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
sul ricorso n. 688 del 2005 proposto dalla<br />
<b>s.p.a MAGGIOLI TRIBUTI</b>, con sede in Santarcangelo di Romagna, in persona del suo rappresentante legale , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Paolo Poggi e Moreno Misiti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.124;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di SALTARA (PU)</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’av. Aldo Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli, n. 36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>s.ap.a BEDEI TRIBUTI</b>, con sede in Forlì, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>-d ella <b>s.r.l. DUOMO GPA</b>, con sede in Milano, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento, allo stato sconosciuto, con cui il responsabile del procedimento ha disposto l’annullamento, in via di autotutela, della procedura di gara per pubblico incanto in precedenza formalmente espletata dall’intimato Comune di Saltara per l’<br />
&#8211; della nuova gara informale indetta per l’aggiudicazione del servizio suddetto di cui alla lettera di invito datata 15.7.2005, indirizzata alla ditta ricorrente, nonché del relativo bando di gara e capitolato d’oneri e di tutti gli atti conseguenti, ivi<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Saltara;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 30.8.2005, il Consigliere Galileo Omero Manzi;<br />
Uditi l’avv. P.Poggi per la parte ricorrente e l’avv. A. Valentini per il Comune resistente;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformità di quanto previsto dall’art.3 ,co.1°, della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
Sentite sul punto le parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 1.6.2005, depositato il 5.8.2005, la società Maggioli Tributi ha impugnato il provvedimento  n. 49 del 2.7.2005, a firma del Responsabile del Settore Contabile del Comune di Saltara, con cui è stato disposto, in via di autotutela, l’annullamento della gara ad evidenza pubblica in precedenza indetta dallo stesso Comune per l’affidamento del servizio di controllo delle posizioni contributive ai fini del pagamento della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.<br />
A tale procedura ad evidenza pubblica ha partecipato la ditta ricorrente che , pur avendo  presentato, a suo dire. l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le previsioni del bando di gara , si è vista preclusa la possibilità di conseguire l’affidamento del  servizio oggetto di aggiudicazione, sul presupposto della ritenuta illegittimità di una clausola del regolamento di gara che ha consigliato la stazione appaltante di soprassedere alla conclusione del procedimento di scelta del contraente.<br />
In particolare, la Commissione giudicatrice  della gara ha riscontrato che la clausola del bando relativa alla valutazione delle offerte economiche dei concorrenti risultava erroneamente formulata, al punto da determinare l’attribuzione di un punteggio superiore alle offerte  meno vantaggiose per l’Amministrazione  ,dal momento che la formula matematica prevista dal bando per l’individuazione del punteggio da attribuire proporzionalmente alle offerte inferiori a quella  recante il massimo ribasso, risultava palesemente inesatta rispetto alla finalità che  attraverso la sua applicazione si voleva perseguire.<br />
Su tale presupposto, l’organo di gara ,prima, e il responsabile del procedimento, poi, hanno ritenuto si fosse alterato il principio di parità dei concorrenti e,quindi, hanno ravvisato opportuno annullare la gara e rinnovare il procedimento  ad evidenza pubblica con un nuovo atto che è stato fatto oggetto di impugnazione con l’iniziativa giudiziaria di cui è causa  dalla ricorrente società Maggioli Tributi.<br />
A fondamento del gravame vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto i diversi profili della violazione e falsa applicazione dei principi  che presiedono il corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, in quanto, a fronte della evidente illogicità ed erroneità della formula matematica riportata nel bando di gara, da applicare per la valutazione in termini di punteggio da attribuire alle offerte economiche inferiori a quella più vantaggiosa, per la quale il regolamento di gara aveva previsto l’attribuzione del punteggio massimo ( 30 punti), l’organo di gara e l’Amministrazione appaltante , invece che ricondurre la formula suddetta all’unica corretta interpretazione possibile,ha preferito fare luogo all’invalidazione dell’intera gara a danno della ditta ricorrente la quale , in presenza della corretta applicazione della formula matematica cui si è fatto cenno, avrebbe ottenuto il miglior punteggio complessivo e, quindi, l’aggiudicazione della gara.<br />
Da ciò la denunciata illegittimità dell’operato dell’Amministrazione  comunale evocata in giudizio, poiché,in presenza del chiaro principio fissato dal bando relativo alla valutazione delle offerte economiche  diverse da quella più vantaggiosa con l’applicazione del criterio proporzionale, invece che fare applicazione di tale criterio  reso comunque possibile, nonostante l’evidente erroneità materiale della formula matematica indicata dal bando di gara, ha preferito illegittimamente di invalidare la procedura di scelta del contraente e di procedere alla sua rinnovazione a danno della ditta ricorrente ed in violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa.<br />
Con atto  depositato il 22.8.2005, si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Saltara il cui difensore ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse , in quanto la ditta  ricorrente, benché invitata alla nuova procedura di scelta del contraente indetta a seguito dell’annullamento della prima gara di cui si controverte nel presente giudizio, non  ha presentato la propria domanda di partecipazione, dimostrando in tal modo il proprio disinteresse all’affidamento del servizio oggetto di reiterata aggiudicazione.<br />
Per quanto riguarda il merito dei profili di censura dedotti con il ricorso , l’Amministrazione resistente ne ha confutato la fondatezza, in quanto la formula matematica riportata nel bando, la cui erroneità ha determinato la caducazione in via di autotutela degli atti di gara e la rinnovazione della stessa, non risultava affatto ambigua ma del tutto inesatta e , quindi,  inidonea ad essere interpretata con i canoni ermeneutici evidenziati dalla parte ricorrente.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso va accolto per i motivi di seguito precisati.</p>
<p>2) Deve essere in primo luogo disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell’iniziativa giudiziaria opposta dall’Amministrazione resistente, poiché, al contrario di quanto sostenuto da quest’ultima, la mancata partecipazione della società ricorrente alla nuova gara pubblica indetta dalla stazione appaltante , non vanifica affatto l’interesse sostanziale che la ditta Maggioli Tributi si propone di conseguire  con l’annullamento degli atti impugnati in questa sede , tra i quali è stato ricompresso in via subordinata anche il provvedimento adottato dagli organi comunali  per dare esecuzione all’atto di autotutela oggetto di impugnazione in via principale, quale risulta appunto quello preordinato alla rinnovazione della gara in precedenza annullata d’ufficio.<br />
Donde, a fronte del riferito petitum  impugnatorio del ricorso, non vi è dubbio che la ditta ricorrente si propone in via principale l’invalidazione del provvedimento di annullamento in via di autotutela della prima gara , allo scopo di vedersi riconosciuta aggiudicataria della stessa, dal che consegue , in caso di esito favorevole della relativa domanda giurisdizionale, la caducazione in via derivata delle determinazioni provvedimentali di rinnovazione della stessa gara , pure fatte oggetto di contestuale sindacato giurisdizionale in questa sede.<br />
Con riferimento a quanto precisato, appare dunque del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità della presente iniziativa giudiziaria, la mancata partecipazione alla nuova gara della ditta ricorrente, poiché, come si è avuto modo di evidenziare,l’interesse che la stessa intende far valere in questa sede è preordinato alla regolare conclusione del primo procedimento di scelta del contraente allo scopo di evitare la sua rinnovazione che viene comunque  considerata illegittima in via derivata.</p>
<p>3) Passando a questo punto all’esame del merito, va tenuto presente che le tesi invalidatorie di parte ricorrente sono preordinate a denunciare nell’operato dell’Amministrazione resistente un’arbitraria ed illogica disapplicazione del bando di gara il quale , nonostante l’evidente erroneità di una sua clausola, a detta della stessa parte deducente, offriva comunque la possibilità di essere applicata senza determinare alcuna disparità di trattamento   tra i concorrenti.<br />
Tali assunti vanno condivisi.<br />
Giova in primo luogo precisare che , in materia di procedure di appalto le clausole dei bandi di gara  debbono essere intese nel senso più favorevole ai concorrenti , in base al generale canone ermeneutico dell’interpretazione secondo buona fede; per cui in presenza di clausole  inficiate da evidenti e riconoscibili errori materiali, non va escluso che le stesse possano essere interpretate nel senso di attribuire loro il corretto significato che , indipendentemente dallo loro inesatta formulazione , la stazione appaltante intendeva ascrivere e assegnare alle medesime, con riferimento alle prassi operative normalmente seguite in materia ed agli inderogabili dati normativi di riferimento.<br />
Ciò premesso, per quanto attiene la vicenda di cui è causa, va evidenziato che l’art. 4/1 del bando di gara, relativamente al criterio di valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, aveva previsto  l’attribuzione del punteggio  di 30 punti all’offerta recante il massimo ribasso, con la contestuale precisazione che alle altre offerte sarebbe stato attribuito un punteggio proporzionalmente rapportato a quello massimo, da determinarsi mediante l’applicazione di un’apposita formula matematica indicata nello stesso bando la quale , nelle intenzioni della stazione appaltante, doveva mettere a confronto la percentuale di ribasso più vantaggiosa con le altre, in modo da attribuire a queste ultime un punteggio inferiore proporzionalmente rapportato a quello massimo (30 punti) attribuito all’offerta più vantaggiosa.<br />
Secondo le comuni nozioni matematiche , per il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte suddette si richiedeva l’applicazione di una semplice proporzione che , ai fini della determinazione del termine ignoto (punteggio da attribuire alle offerte meno vantaggiose), doveva mettere in relazione i quattro termini di raffronto-punteggio massimo(30 p.)-ribasso massimo (14,25)-incognita (x) e percentuale di ribasso dell’offerta da valutare -in modo che il rapporto tra i primi due termini della proporzione fosse uguale a quello degli ultimi due.<br />
Tale calcolo, normalmente importava l’utilizzo della seguente formula X= 30x ribasso percentuale dell’offerta da valutare: ribasso percentuale più elevato.<br />
Tuttavia, per un mero errore materiale il bando di gara di cui è causa ha indicato una formula matematica sbagliata la cui applicazione avrebbe importato l’attribuzione di punteggi più elevati alle offerte meno vantaggiose , con esiti quindi  illogici e contraddittori.<br />
Pertanto, con riferimento a quanto precisato, è indubbio che, una volta che il regolamento di gara aveva stabilito che ,per la valutazione in termini di punteggio delle offerte economiche meno vantaggiose, si sarebbe applicato il criterio proporzionale, illegittimo deve essere valutato l’operato dell’Amministrazione appaltante oggetto di sindacato giurisdizionale, in quanto, a fronte dell’eventuale erroneità della formula matematica indicata dal bando per il calcolo dei punteggi suddetti, la Commissione di gara era comunque in grado di garantire il rispetto del criterio di proporzionalità mediante  l’opportuna correzione della formula errata la quale ,di per sé, non poteva essere considerata quale elemento essenziale del regolamento di gara, rappresentando al contrario un mero schema semplificativo per l’applicazione del criterio proporzionale, sulla base del quale andavano in concreto attribuiti i punteggi alle offerte economicamente meno vantaggiose.<br />
Ciò posto, fondate vanno dunque valutate le censure di eccesso di potere dedotte dalla parte ricorrente, poiché il provvedimento di annullamento in via di autotutela della gara di appalto di cui si controverte, oggetto di impugnazione in via principale, si presenta effettivamente arbitrario, dal momento che, come si avuto modo di precisare, la formula matematica individuata dal bando per il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte economiche meno vantaggiose non costituiva un elemento esenziale del regolamento di gara, né un suo requisito di validità, ma rappresentava una mera indicazione operativa per l’applicazione del criterio  proporzionale fissato dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte economiche, attraverso l’attribuzione di punteggi differenziati.<br />
Per cui, tenuto conto della natura semplificatoria ed accessoria della formula matematica suddetta, la sua erronea formulazione materiale , ad avviso del Collegio, non poteva giustificare l’annullamento dell’intero bando e della gara in fase di svolgimento, poiché, indipendentemente dal contenuto della formula  ritenuta obiettivamente errata dalla stessa Commissione di gara, quest’ultima, come si è dimostrato,  era comunque in grado di dare corretta applicazione al criterio proporzionale fissato dal bando per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche meno vantaggiose.<br />
Infatti, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, l’organo di gara poteva e doveva dare applicazione al regolamento del procedimento ad evidenza pubblica, privilegiando un’interpretazione sostanziale e funzionale delle sue norme , rispetto alla loro lettura meramente testuale valorizzata in sede di esercizio del potere  di autotutela, formalizzato con l’impugnato provvedimento di annullamento degli atti di gara, la cui adozione risulta basata sull’erroneo presupposto della riscontrata illegittimità del bando che , come si é evidenziato, ad avviso del Collegio,non è dato invece affatto rilevare, attesa la dimostrata natura accessoria ed esemplificativa della formula matematica indicata dal bando, la cui erroneità materiale non era in grado di esplicare effetti invalidanti sull’intero regolamento di gara , considerata altresì la riconosciuta obiettiva possibilità per la Commissione giudicatrice di integrarne il suo contenuto, attraverso la corretta applicazione del criterio di proporzionalità dei punteggi fissato dallo stesso bando che importava necessariamente la rettifica della formula matematica materialmente errata.<br />
Sulla base di quanto argomentato, fondato va valutato il capo impugnatorio preordinato al sindacato del provvedimento di annullamento in via di autotutela del bando di gara e degli atti del procedimento di scelta del contraente  adottati dalla Commissione giudicatrice , dal che consegue in via derivata l’accoglimento anche del subordinato capo impugnatorio preordinato all’annullamento degli atti di rinnovazione della gara, pure fatti oggetto di sindacato giurisdizionale con il ricorso.<br />
L’accoglimento del ricorso importa l’annullamento degli atti con il medesimo impugnati, il che comporta l’obbligo per l’Amministrazione appaltante di concludere le operazioni di gara interrotte per effetto dei provvedimenti cadutati in questa sede giurisdizionale, con la valutazione da parte della Commissione giudicatrice di tutte le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse alla selezione, la formulazione della graduatoria delle stesse e l’aggiudicazione della gara.<br />
La particolarità della vicenda esaminata, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio tra parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti con il medesimo impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-7-9-2005-n-962/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6598</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6598/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6598</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Martino Amico Pietro s.r.l (Avv.ti G. Di Maria, V. Scuderi) c/ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv.ra dello Stato) e RTI Lovers Italia s.r.l. e Lovers Romania s.a. (n.c.) sull&#8217;ammissibilità della produzione, in una gara d&#8217;appalto, di atti in lingua straniera non accompagnati dalla traduzione ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6598</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Est. Martino<br /> Amico Pietro s.r.l (Avv.ti G. Di Maria, V. Scuderi) c/  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv.ra dello Stato) e RTI Lovers Italia s.r.l. e Lovers Romania s.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della produzione, in una gara d&#8217;appalto, di atti in lingua straniera non accompagnati dalla traduzione ufficiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Gara d’appalto &#8211; Bando – Clausole di contenuto chiaro ed univoco – Disapplicazione – E’ esclusa &#8211;   Motivi</p>
<p>2.Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Gara d’appalto &#8211; Obbligo dell’impresa concorrente  di agevolare il lavoro della Commissione giudicatrice – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Gara d’appalto &#8211; Produzione di documenti privi di traduzione ufficiale –Ammissibilità &#8211;  E’ esclusa &#8211;  Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La stazione appaltante non può disapplicare le clausole del bando, quando le stesse abbiano un contenuto chiaro e siano suscettibili di univoca interpretazione, se non a rischio di alterare la par condicio nei confronti di quei concorrenti che invece si sono attenuti scrupolosamente alle regole procedurali.</p>
<p>2. L’impresa concorrente ad una gara d’appalto è tenuta (indipendentemente da una specifica previsione del bando) a porre la stazione appaltante nella migliore condizione per potere prontamente delibare il contenuto degli elementi offerti al vaglio della Commissione giudicatrice (nella fattispecie trattatasi di obbligo per un’impresa concorrente di presentare tutta la documentazione in lingua italiana a seguito di prescrizione prevista nel bando di gara)</p>
<p>3. Nell’ambito di una gara d’appalto, la produzione di atti in lingua straniera non accompagnati dalla traduzione ufficiale equivale alla non produzione degli stessi, in quanto impedisce alla stazione appaltante di avere immediata, diretta e certa contezza delle referenze relative alla capacità tecnico – economica dei concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
Sede di Roma, Sez. II ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Consigliere Roberto Scognamiglio 			Presidente &#8211;<br />
Consigliere Paolo Restaino				Correlatore &#8211;<br />
Primo Ref. Silvia Martino				Relatore &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 957/2005 proposto da</p>
<p><b>Amico Pietro s.r.l</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Maria e Vincenzo Scuderi ed elettivamente domiciliato in  Roma alla via Gramsci n. 9 presso lo studio dell’avv. Scuderi</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;  <b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; <b>RTI Lovers Italia s.r.l. e Lovers Romania s.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione provvisoria del 16 novembre 2004, relativo all’affidamento mediante licitazione privata della fornitura di n. 5.000 giacche a vento, 6° lotto, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione dell’odierna ricor<br />
&#8211; del verbale di aggiudicazione definitiva del 20.12.2004 nella parte in cui il seggio di gara, previa verifica dell’anomalia dell’offerta, ha aggiudicato la fornitura in questione al raggruppamento odierno controinteressato, nonché <br />
&#8211; del bando di gara nella parte in cui dispone che tutta la documentazione richiesta ed ogni altro atto prodotto dalla ditta concorrente, “dovrà essere redatto in lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo st</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente  a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 20.6.2005 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv. ti presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.	La ditta Amico s.r.l. ha partecipato alla licitazione privata indetta dall’Amministrazione resistente per l’affidamento della fornitura di n. 5.000 giacche a vento, con prezzo base complessivo pari a euro 325.000,00.<br />	<br />
La gara è stata celebrata in data 16.11.2004 e all’esito della verifica della regolarità della documentazione allegata all’offerta, è stata disposta l’esclusione della società odierna ricorrente in ragione dell’asserita omessa presentazione di parte della documentazione richiesta dalla lettera d’invito. In particolare, non sarebbe stata prodotta la traduzione italiana della certificazione ISO 9000 relativa ad una delle ditte indicate dalla ricorrente quali produttrici del filato e/o tessuto, avente sede in Norvegia. <br />
La predetta esclusione risulta disposta in asserita applicazione della lettera d’invito nella parte in cui richiedeva alle ditte concorrenti di produrre la documentazione in lingua italiana e di allegare la relativa traduzione in caso di produzione di documenti in lingua straniera. La ricorrente asserisce che detta previsione non è applicabile alle certificazione ISO, e che comunque non era sufficiente a determinare l’esclusione della società, la quale (pur non essendole imposto dal bando), si è premurata di indicare ulteriori due ditte produttrici del filato, allegando per esse la certificazione ISO, ritenuta del tutto regolare dal seggio di gara. Tali circostanze sono state evidenziate dalla ditta Amico con apposito reclamo proposto avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria, il quale è pero rimasto inevaso. Avverso il provvedimento di esclusione, nonché avverso l’aggiudicazione definitiva, successivamente intervenuta, ha quindi dedotto: 1) Violazione e falsa applicazione del punto 4 della lettera di invito (lex specialis); &#8211; Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di vincolatività del bando di gara – Eccesso di potere per difetto di presupposto e ingiustizia manifesta: la ricorrente è stata esclusa dalla gara in quanto ha omesso di produrre la traduzione della certificazione di qualità rilasciata in favore di una delle ditte produttrici del filato, avente sede in Norvegia. Evidenzia però di avere indicato, in conformità al punto 4 della lettera di invito, ben tre ditte produttrici del tessuto o del filato da fornire, allegando per ciascuna di esse la relativa certificazione di qualità. Ad ogni buon conto, la clausola appena richiamata, non era assistita da alcuna sanzione di esclusione per l’ipotesi di inadempimento alla prescrizione di allegare anche la traduzione dei documenti e/o atti redatti in lingua straniera. Invoca altresì l’unanime orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale la volontà di sanzionare con l’esclusione l’inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente espressa nel bando di gara, dovendo viceversa accordarsi prevalenza, in mancanza di tale univoca previsione, all’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare. Sottolinea ancora che la stazione appaltante poteva comunque limitarsi a considerare valide le certificazioni ISO presentate per le altre due ditte indicate quali fornitrici del tessuto, in ordine alle quali non ha avanzato alcun rilievo; 2) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo – Eccesso di potere per arbitrio, straripamento, difetto di presupposto: l’esclusione è poi illegittima anche per un vizio di ordine logico. La certificazione ISO non è un documento promanante dallo stesso soggetto concorrente (quale ad es. una dichiarazione sostitutiva) ma è un atto ufficiale, rilasciato da soggetti accreditati da organismi riconosciuti a livello europeo. Le certificazioni ISO 9000, di fatto, vengono sovente redatte in lingua inglese, in ragione dell’esigenza di uniformare a livello europeo, le modalità di rilascio di tali certificazioni. Non vi era dunque alcun necessità di tradurre il documento esibito, non essendo siffatta certificazione rimessa alla discrezionalità del concorrente.<br />
Resiste l’Amministrazione intimata facendo in primo luogo rilevare che il bando di gara (punto III 2.1.), prescriveva chiaramente che tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda di partecipazione,  dovesse essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ovvero con annessa traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero. Osserva poi che l’avere allegato tre certificazioni di qualità UNI EN !SO 9001 – 2000, relative ad altrettante ditte fornitrici delle materie prime, non inficia il provvedimento di esclusione, in quanto la ditta ricorrente potrebbe in ipotesi avvalersi, alternativamente o congiuntamente, di ciascuna delle ditte medesime. Rimane cioè il fatto che la società potrebbe comunque approvvigionarsi presso la ditta straniera alla quale si riferisce la certificazione di qualità su cui non è stato possibile condurre le opportune verifiche perché mancante della traduzione in lingua italiana. In sostanza, l’impossibilità di accertare compiutamente, per tutte le ditte indicate come produttrici delle materie prime, che le lavorazioni avvenissero secondo i regime di qualità previsti dalle norme UNI EN ISO 9001 – 2000, ha indotto l’Amministrare a decretare l’esclusione della ditta Amico dalla licitazione privata. <br />
Con ordinanza n. 1206/2005, resa nella camera di consiglio del 7 marzo 2005, è stata respinta l’istanza cautelare e contestualmente fissata l’udienza pubblica di discussione per il 20 giugno 2005. <br />
La ricorrente ha quindi depositato una memoria conclusiva in vista dell’udienza del 20.6.2005 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. </p>
<p>2.	Il ricorso è infondato. <br />	<br />
2.a	Rileva in primo luogo il Collegio che il bando di gara prescrive chiaramente, al paragrafo III. 2.1 (rubricato “Indicazioni  riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/fornitore/prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico”) che “le domande&#8230;e tutta la documentazione richiesta, in originale ovvero autenticata a norma di legge, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti dovranno essere redatte in lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana “certificata conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale, pena l’esclusione [neretto originale]”. Analoga prescrizione è contenuta nella lettera di invito, pagg. 3 e 4, in cui è chiaramente evidenziata la necessità di traduzione dell’offerta, di tutta la documentazione richiesta e di ogni altro atto prodotto dalla ditta concorrente ed è altresì specificato (in neretto): “Le offerte non accompagnate dalla suddetta documentazione oppure accompagnate dai suddetti documenti non conformi alle citate prescrizioni richieste da questa Amministrazione, non saranno ritenute valide ai fini dell’aggiudicazione della gara in questione”.<br />	<br />
Secondo pacifica giurisprudenza, la stazione appaltante non può disapplicare le clausole del bando, quando le stesse abbiano un contenuto chiaro e siano suscettibili di univoca interpretazione, se non a rischio di alterare la par condicio nei confronti di quei concorrenti che invece si sono attenuti scrupolosamente alle regole procedurali. Così, nella fattispecie, il carattere onnicomprensivo della prescrizione contenuta nel bando di gara, ed ancor più chiaramente nella lettera di invito (che fa riferimento, secondo quanto appena riportato a “tutta la documentazione richiesta e ad ogni altro atto prodotto”), elide ogni possibile incertezza interpretativa. <br />
Quanto poi alla ragionevolezza della prescrizione relativa alla necessità di traduzione della documentazione di gara, pur essa impugnata dalla ricorrente nella parte in cui si riferisce anche alla certificazione di qualità, opina il Collegio che la stessa non sia né illogica né eccessivamente onerosa, ove si consideri che l’impresa concorrente ad una gara d’appalto è comunque tenuta (indipendentemente da una specifica previsione del bando), a porre la stazione appaltante nella migliore condizione per potere prontamente delibare il contenuto degli elementi offerti al vaglio della Commissione giudicatrice. Indice della ragionevolezza di siffatta previsione è poi il suo recepimento in una norma di derivazione comunitaria (sebbene non direttamente applicabile alla fattispecie). L’art. 15, ottavo comma del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (di  recepimento delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) prevede ad esempio, ai fini della qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi che:  “I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall&#8217;italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.” La norma (e le consimili prescrizioni contenute nei bandi di gara), sono evidentemente ispirate dall’esigenza di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche acclarate nelle certificazioni concernenti i requisiti di qualificazione, qualora il loro originale sia stato formato in una lingua differente da quella italiana. La produzione di atti non accompagnati dalla traduzione ufficiale equivale alla non produzione degli stessi, in quanto impedisce alla stazione appaltante di avere immediata, diretta e certa contezza delle referenze relative alla capacità tecnico – economica dei concorrenti (così TAR Lazio, III – ter, 25 marzo 2003, n. 2565, citata dalla difesa erariale).<br />
2.b	Del pari infondati, a parere del Collegio, sono infine i rilievi concernenti la circostanza che la ricorrente ha indicato non una soltanto (secondo lo standard minimo richiesto dal bando e dalla lettera d’invito) bensì tre ditte fornitrici del filato, di talché, a suo dire, l’Amministrazione avrebbe potuto limitarsi a non tener conto della certificazione ISO prodotta per la ditta straniera e considerare valide le certificazioni ISO, presentate per le altre due ditte fornitrice del tessuto, sulle quali il seggio di gara non ha avanzato alcun rilievo.<br />	<br />
Osserva il Collegio che l’esatta prescrizione contenuta nella lettera d’invito richiede “l’indicazione della ditta produttrice del filato e/o tessuto” e di allegare, “pena l’esclusione dalla gara, al fine di assicurare che le lavorazioni avvengano in regime di qualità, la relativa certificazione attestante il riconoscimento della suddetta ditta a produrre in conformità alle norrme UNI EN ISO 9001:2000”. La prescrizione persegue dunque il dichiarato fine di assicurare la qualità della fornitura, sia pure attraverso la dimostrazione della qualificazione delle ditte sub &#8211; fornitrici della concorrente, soggetti terzi rispetto al regolamento contrattuale e al capitolato d’oneri. Pertanto, dal punto di vista dell’Amministrazione committente, le imprese fornitrici della materia prima sono assolutamente fungibili, proprio perché la certificazione della ditta (o delle ditte) sub-  fornitrici, integra in realtà un requisito soggettivo di qualificazione della stessa concorrente. A voler seguire invece il ragionamento della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe in realtà dovuto non già semplicemente “non tenere conto” della certificazione non regolarmente tradotta, e quindi non verificabile dall’Amministrazione, bensì imporre alla ditta Amico di escludere dal novero dei propri fornitori la ditta norvegese della quale non era stato possibile controllare i requisiti di qualificazione, innescando così una sorta di negoziazione diretta nella stessa fase di verifica dei requisiti di partecipazione, con evidente vulnus alla trasparenza del procedimento e alla par condicio tra i concorrenti. <br />
In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono però giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.6.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Polidori Avv. Moreno c. Merola (Avv. F. Giojelli) il giudice campano critica la posizione del Consiglio di Stato sulla applicabilità della procedura ex L. 794 del 1942 per la liquidazione dei compensi anche nei confronti degli avvocati amministrativisti 1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Polidori<br /> Avv. Moreno c. Merola (Avv. F. Giojelli)</span></p>
<hr />
<p>il giudice campano critica la posizione del Consiglio di Stato sulla applicabilità della procedura ex L. 794 del 1942 per la liquidazione dei compensi anche nei confronti degli avvocati amministrativisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Procedura speciale camerale prevista dalla legge 794 del 1942 per la liquidazione delle competenze degli avvocati – Utilizzo nel processo amministrativo – Va negato</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Controversie sulla liquidazione dei compensi agli avvocati – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</p>
<p>3. Processo &#8211; Procedura speciale camerale ex L. 794 del 1942, per la liquidazione delle competenze degli avvocati – Utilizzo – Condizioni – Deve riguardare solo la determinazione della misura del compenso – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il credito professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del cliente. Infatti la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile. Inoltre, tale procedura si riferisce pur sempre a controversie relative al diritto di credito vantato dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004.<br />
2. L’art. 103 Cost. osta alla applicazione della speciale procedura procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati nel processo amministrativo. Pertanto le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito non possono considerarsi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.<br />
 3. La procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati può essere perseguita a condizione che la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista. Pertanto, quando la contestazione si estenda fino a comprendere il contenuto di precedenti accordi intervenuti tra avvocati ed assistito, non vi è la possibilità di ricorrere alla detta speciale procedura camerale, che l’art. 28 della n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211;  QUARTA  SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
EDUARDO PUGLIESE 				Presidente;<br />
CARLO POLIDORI 					Referendario &#8211; relatore;<br />
INES SIMONA IMMACOLATA PISANO 		Referendario,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 4699/2005 proposto</p>
<p>dall’Avvocato <b>MORENO Raffaele</b>, elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio legale Abbamonte,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la signora <b>Clara Merola</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Giojelli, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio legale Di Fenza,<br />
per la liquidazione<br />
ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, degli onorari e dei diritti spettanti al ricorrente per l’opera professionale svolta in qualità di difensore della signora Merola nel giudizio introdotto con il ricorso n. 399/2003 &#8211; quantificati nella misura di 16.325,71 euro, come da notula allegata al ricorso, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia &#8211; nonché delle spese relative al presente procedimento;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione della signora Clara Merola e i documenti dalla stessa depositati;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Uditi all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele Moreno  e l’Avvocato Francesco Giojelli per la signora Merola;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso notificato in data 18 luglio 2005 e depositato in data 26 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele Moreno ha chiesto, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione delle sue competenze per l’assistenza in giudizio prestata alla signora Clara Merola (controinteressata nel contenzioso di cui al n. 399/2003 del R.G. di questo Tribunale) evidenziando che la sua cliente, nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora provveduto al pagamento di tali competenze e che le singole voci dell’onorario richiesto sono state calcolate tenendo conto del valore tariffario medio delle stesse.<br />	<br />
Con memoria depositata all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005 la signora Merola si è costituita in giudizio deducendo, tra l’altro, l’inammisibilità del presente ricorso per contestazione del credito vantato dal ricorrente. In particolare la convenuta, oltre ad eccepire la parziale estinzione del credito vantato dal professionista per effetto degli acconti allo stesso corrisposti nella misura complessiva di 2.400,00 euro, sostiene che durante gli incontri  con  l’avvocato Moreno e l’altro suo legale (l’avvocato Massimo Amato) si convenne che ciascun difensore avrebbe ricevuto gli onorari minimi previsti dal tariffario forense.</p>
<p>2.	In via preliminare il Collegio osserva che la presente controversia, avendo ad oggetto il credito professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del cliente, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
2.1.	In proposito si deve rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394), la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile.<br />	<br />
A fronte di tale orientamento, una recente decisione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2005, n. 820) ha riconosciuto la possibilità di agire ai sensi dagli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anche dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando che:<br />
a) tali disposizioni consentono all’avvocato, dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all&#8217;art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, così attuando un sistema “alternativo”, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del corrispettivo dovuto; <br />
b) il concetto di “materia civile” ha carattere polisenso, perché comprende anche le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici. Inoltre il decreto ministeriale n. 585/1994, nello stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile”, nell’articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa;<br />
c) la mancata applicazione della speciale procedura in questione al processo amministrativo, precludendo all’avvocato amministrativista di avvalersi di uno specifico rimedio di tutela attribuito al collega che svolga la sua attività dinanzi al giudice civile, comporterebbe un’evidente disparità di trattamento ed inciderebbe sulle facoltà di agire in giudizio;<br />
d) pur godendo il legislatore di ampia discrezionalità nella regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela differenziale con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio (Corte Cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 4 febbraio 2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998 n. 359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta una espressa previsione ostativa all’applicazione degli artt. 28 e 29 nel processo amministrativo;<br />
e) tra due possibili interpretazioni di una norma, è corretta quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost., 22 aprile 2002, n. 127; ord. 26 febbraio 1998, n. 39; 18 luglio 1997, n. 244; 18 aprile 1997, n. 99; 27 dicembre 1996, n. 421); <br />
f) le disposizioni in questione non risultano incompatibili con le peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giudice competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la natura e il valore della controversia e le circostanze del caso (mentre &#8211; rispetto a tale rapporto &#8211; non rilevano le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla giurisdizione di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo);<br />
g) stante quanto precede l’ambito di applicazione delle disposizioni in questione non è inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, nel senso che il relativo rimedio di tutela, come spetta all’avvocato che innanzi al giudice civile difenda un cliente (poco importando la sua natura pubblica o privata) in una lite di pubblico impiego, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e negli altri casi in cui siano coinvolte le amministrazioni, così spetta all’avvocato che difenda il cliente in sede di giustizia amministrativa.<br />
2.2.	Il Collegio ritiene di non poter condividere tali conclusioni nella parte in  cui si afferma che l’ambito di applicazione della speciale procedura prevista dagli articoli  28 e ss. della legge n. 794/1942 non è inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa. Infatti tale procedura si riferisce pur sempre a controversie relative al diritto di credito vantato dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004. <br />	<br />
 Infatti, secondo quanto affermato dalla Consulta, “il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare &#8220;particolari materie&#8221; nelle quali &#8220;la tutela nei confronti della pubblica amministrazione&#8221; investe &#8220;anche&#8221; diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. Tale necessario collegamento delle &#8220;materie&#8221; assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive &#8211; e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa &#8211; è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere &#8220;particolari&#8221; rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”.<br />
2.3.	Poste tali premesse, il Collegio ritiene che la previsione legislativa che osta alla applicazione della speciale procedura in questione nel processo amministrativo sia costituita proprio dall’art. 103 Cost., come interpretato dalla Corte Costituzionale, e che le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito non possano, quindi, considerarsi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.<br />	<br />
Pervenendo a tale conclusione non si vuole certo negare l’esistenza delle delicate questioni di legittimità costituzionale affrontate dai Giudici di Palazzo Spada nella suddetta decisione, ma si intende piuttosto evidenziare che tali questioni devono essere necessariamente affrontate nella sede competente, e cioè dinanzi al giudice ordinario, al quale soltanto spetta il compito di valutare se la citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la speciale procedura in questione non può trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, si ponga o meno in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 24 Cost..  </p>
<p>3.	In ogni caso, quand’anche si affermasse la giurisdizione del giudice amministrativo, si dovrebbe comunque tener conto della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civile, Sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652; 21 agosto 2003, n. 12294;  30 agosto 2001, n. 11346), da cui non v’è ragione per discostarsi in questa sede, secondo la quale il procedimento speciale de quo può essere seguito a condizione che la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista. <br />	<br />
Orbene, nel caso in esame la signora Merola nelle sue difese non si è limitata ad eccepire la parziale estinzione del credito professionale vantato dal ricorrente in considerazione degli acconti che sarebbero stati corrisposti allo stesso, ma ha esteso il thema decidendum, contestando i presupposti del credito in questione sulla base degli accordi che sarebbero intervenuti con i suoi legali al fine di predeterminare nella  misura minima prevista dal tariffario i compensi a loro spettanti. Risulta quindi evidente che tale contestazione, avendo ad oggetto l’accertamento del contenuto dei predetti accordi intervenuti tra il ricorrente e la signora Merola, esula dalla speciale procedura camerale che l’art. 28 della n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.</p>
<p>4.	Stante quanto precede il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. <br />	<br />
Considerata la natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4699/2005, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6610</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6610/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6610/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6610</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Rel. Martino G. Adduocchio (Avv. O. Castellana) c. Comune di Roma (Avv. C. Montanaro e Avvocatura comunale) sulla validità territoriale dell&#8217;autorizzazione al commercio itinerante Autorizzazioni e concessioni – Commercio itinerante – Limite territoriale regionale – Insussistenza. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6610/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6610</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6610/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6610</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Rel. Martino<br /> G. Adduocchio (Avv. O. Castellana) c. Comune di Roma (Avv. C. Montanaro e Avvocatura comunale)</span></p>
<hr />
<p>sulla validità territoriale dell&#8217;autorizzazione al commercio itinerante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Commercio itinerante – Limite territoriale regionale – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito solo nell’ambito della Regione che ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma in tutto il territorio nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<BR><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />Sede di Roma, Sez. II ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Consigliere Roberto Scognamiglio			Presidente<br />	<br />
Consigliere Paolo Restaino				Correlatore<br /> <br />
Primo Ref. Silvia Martino				Relatore																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10355/2004 proposto da<br />
<b>Adduocchio Giuliano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Castellana ed elettivamente domiciliato in Roma alla Innocenzo XI n. 8 presso lo studio del difensore</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>&#8211;  <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Montanaro, dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego di permesso per la vendita di prodotti tipici stagionali (caldarroste) in via Tuscolana, alt. civ. 745- 747, comunicato con nota del Municipio X del Comune di Roma, prot. CL 75604 del 11 ottobre 2004; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 23 maggio 2005 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.	Espone il ricorrente di avere ottenuto dal Comune di Roma autorizzazione amministrativa valida per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, originariamente recante il n. 9118 del 8.11.1997.<br />	<br />
Detta autorizzazione, a seguito dell’aggiunta di alcune tabelle merceologiche, ha successivamente assunto il n. 920 del 24.3.1999. <br />
Il ricorrente ha poi affidato la gestione dell’azienda al sig. Balal Mohamed il quale ha conseguito, sempre dal Comune di Roma, il titolo autorizzativo n. 1713 del 22 luglio 2002. Al termine della gestione, il sig. Adduocchio ha richiesto al Comune di Roma la reintestazione della licenza. L’intero fascicolo è stato però trasmesso al Comune di Trivento (CB), ove il ricorrente ha la propria residenza. Preoccupato di perdere la possibilità di effettuare la propria attività stagionale di vendita di caldarroste, che esercita ormai da alcuni anni nel Comune di Roma, egli ha quindi espresso le proprie perplessità al competente Municipio X, il quale gli ha tuttavia fornito ampie rassicurazioni. Il Comune di Trivento gli ha rilasciato l’autorizzazione n. 6 del 4.8.2003. In virtù dei titoli in precedenza richiamati, il sig. Adduocchio, fra il 1999 e il 2003, ha ottenuto dal Comune di Roma, Municipio X, il permesso stagionale e la relativa concessione di osp, per la vendita stagionale di caldarroste. Ha quindi presentato domanda anche per il periodo 1.10.2004 – 31.3.2005, relativamente al posteggio di via Tuscolana, alt. civico 745 -747. Con nota n. CL 75604 del 11.10.2004, l’Amministrazione, facendo riferimento alla sentenza di questa Sezione n. 3332/02, ha però respinto la domanda, sostenendo che l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito solo nell’ambito della Regione che ha rilasciato il titolo autorizzativo. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione di legge (legge regione Lazio n. 33/99, art. 43; d.lgs. 114/1998, art. 28, comma 4; legge regione Molise n. 33/99, artt. 20 e ss.; Trattato CEE art. 43 e ss. e 81 e ss.; art. 3, 4, 16 35 e 41 Cost). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, abuso, contraddittorietà, illogicità : il ricorrente evidenzia come il d.lgs. n. 114/98 nulla disponga in ordine alla validità territoriale delle licenze in forma itinerante che debbono quindi ritenersi valide per l’intero territorio nazionale. Un’espressa previsione in tal senso è anzi contenuta nella l. Regione Lazio n. 33/99 (siccome modificata e integrata dalla l.r. n. 12/2001), all’art. 43, comma 1. Nè limitazioni di tal genere (in particolare relativamente all’ingresso di operatori provenienti da altre Regioni), risultano contenute nel Documento programmatico approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 139 del 19 febbraio 2003. Allo stesso modo, alcuna limitazione alla validità extra districtum delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni del Molise, è posta dalla legislazione di tale Regione (contenuta nella l.r. n. 33 del 27.9.1999). Una simile interpretazione è poi non solo illogica (in quanto il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di residenza è solo una formalità sancita dal d.lgs. n. 114/98, ma non attiene al contenuto dell’autorizzazione) ma altresì contrastante con i principi comunitari in materia di libertà di circolazione e di stabilimento nonché con la stessa Carta Fondamentale che, all’art. 16, garantisce  a ciascuno il diritto di scegliere liberamente la propria residenza. L’Amministrazione non ha poi considerato che l’autorizzazione in esame è nata proprio nel Comune di Roma, avendo il Comune di Trivento soltanto provveduto alla reintestazione. Di talché, a ben vedere, alcuna interferenza può esservi con la programmazione effettuata dalla Regione Lazio. Pone altresì in luce come la peculiarità dell’attività stagionale in esame non sia in realtà collegata ad alcuna programmazione delle licenze itineranti bensì alla definizione, a livello locale, di tali caratteristiche forme commerciali tipiche della stagione invernale. Il sig. Adduocchio ha domandato infine anche il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di poter esercitare la propria attività nel periodo richiesto, altamente redditizio per la vendita delle caldarroste.  <br />
Resiste il Comune di Roma.<br />
Con l’ordinanza n. 6491/2004, resa nella c.c. del 6 dicembre 2004, è stata accolta l’istanza cautelare. <br />
Il ricorrente ha quindi depositato una memoria conclusiva, sviluppando le proprie difese e precisando le proprie richieste risarcitorie. <br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23.5.2005.<br />
2.	Il ricorso deve essere accolto nella parte impugnatoria. <br />	<br />
In proposito è sufficiente richiamare i passaggi principali della sentenza n. 16245 del 15 dicembre 2004, con la quale la Sezione, re melius perpensa, ha operato un deciso revirement dell’orientamento espresso con la sentenza n. 3332 del 18 aprile 2002.  In particolare, ha evidenziato la differenza sussistente tra terzo e quarto comma dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/98. Il terzo comma riguarda le autorizzazioni a posto fisso, che sono abilitanti anche per il commercio itinerante, ed esplicitamente ne riconosce l’efficacia regionale, ciò in quanto evidentemente l’effetto solo abilitante è accessorio all’effetto più propriamente autorizzativo; il quarto comma disciplina esclusivamente le autorizzazioni al commercio itinerante e non reca alcuna limitazione territoriale di efficacia e validità: si dice solo che vengono emanate in base alla disciplina specifica dettata con legge regionale. Mentre quindi nel caso del terzo comma si ha una autorizzazione anche a commercio itinerante direttamente efficace e valida su tutto il territorio regionale; nel secondo caso, del comma quarto, non vi è alcuna indicazione esplicita dell’ambito territoriale di efficacia. Nè la stessa, potrebbe desumersi dal riferimento alla normativa regionale, la quale non può ovviamente disporre al di fuori delle sue competenze territoriali. Venendo ora alla disciplina regionale, risulta che l’art. 43 della L.r. 33/99 come modificato dall’art. 10 della L.r. 12/01, ha previsto al secondo comma l’efficacia su tutto il territorio nazionale dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ed al comma sesto la presa in carico nel  nuovo comune di residenza dell’autorizzazione rilasciata da altro comune, in ipotesi appunto di cambiamento di residenza. A prescindere quindi dalla possibilità o meno per la regione di “impegnare” il territorio nazionale, resta il fatto di una chiara volontà della Regione Lazio di disciplinare la materia in modo da consentire una efficacia nazionale, che non può essere che reciproca, delle autorizzazioni in questione, o quanto meno non può escludersi che lo sia.<br />
Comunque, né dalla normativa statale né da quella regionale risulta vietato consentire che le autorizzazioni in forma itinerante possano avere una efficacia su tutto il territorio nazionale, trattandosi sostanzialmente, come detto, di “abilitazioni” nelle quali rilevano essenzialmente i requisiti soggettivi, non dovendosi assegnare uno specifico posteggio, e non rimanendo pertanto l’autorizzazione impegnata dalla programmazione territoriale sotto tale profilo. <br />
Nella fattispecie, inoltre, come ben evidenziato dal ricorrente, l’attività stagionale di vendita delle caldarroste (peculiare della tradizione romana) risponde, semmai, ad esigenze esclusivamente locali per cui la disciplina dell’uso delle aree utilizzabili a tal fine da parte di soggetti abilitati al commercio in forma ambulante, appare essenzialmente prerogativa del Comune.<br />
Quanto, infine, alla disposizione contenuta nel più volte citato comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/98, relativa al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune della Regione di residenza del richiedente, la stessa ha mera valenza organizzatoria, rimanendo estranea al contenuto dell’autorizzazione la quale, secondo un’interpretazione delle norme, statali e regionali, costituzionalmente orientata, non può che ritenersi valida ed efficace su tutto il territorio nazionale.<br />
In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso deve essere accolto nella parte impugnatoria. <br />
3. 	La domanda di risarcimento del danno deve invece essere respinta per mancanza dell’elemento soggettivo. <br />	<br />
Il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, laddove tale danno discenda da un&#8217;attività provvedimentale, non può prescindere dall&#8217;accertamento della colpa dell&#8217; Amministrazione responsabile. Secondo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo della colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità della violazione commessa, anche alla luce dell&#8217;ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all&#8217;Amministrazione, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell&#8217;apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento; pertanto, potrà riconoscersi la colpa della p.a. se la violazione appare grave e se essa matura in un contesto nel quale all&#8217;indirizzo dell&#8217;amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia ( Cons. St., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; Cons. Stato, sez. IV, 14.6.2001, n. 3169; Cons. Stato, sez. VI, 18.12.2001, n. 6281). Così, nella fattispecie, esclusa la sussistenza di negligenze o ritardi da parte degli uffici comunali che si sono occupati della domanda del sig. Adduocchio, è in definitiva unicamente l’incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale ad avere determinato l’errore in cui l’Amministrazione è incorsa.<br />
Il carattere scusabile dell’errore rende non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno. <br />
Sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II &#8211;  ter, lo accoglie in parte, e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato. <br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno. <br />
Spese compensate.  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.5.2005.<br />
Roberto Scognamiglio    Presidente<br />
Silvia Martino                 Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6608/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6608</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio; Rel. Rizzetto F. Battistoni (Avv.ti A. Campagnola, F. Rosi e G. Scipio) c. Provincia di Viterbo (Avv.ti A. Di Giovanni, E. Picozza e X. Santiapichi) + altri; quando lo status di ineleggibilità influisce sulle operazioni elettorali la giurisdizione spetta al G.A. 1. Giurisdizione e competenza – status di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-9-2005-n-6608/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio; Rel. Rizzetto<br /> F. Battistoni (Avv.ti A. Campagnola, F. Rosi e G. Scipio) c. Provincia di Viterbo (Avv.ti A. Di Giovanni, E. Picozza e X. Santiapichi) + altri;</span></p>
<hr />
<p>quando lo status di ineleggibilità influisce sulle operazioni elettorali la giurisdizione spetta al G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza –  status di ineleggibilità – Giurisdizione amministrativa – susiste Condizioni – incisione sulle operazioni elettorali.</p>
<p>2. Elezioni – Liste – Presenza di candidati ineleggibili – Conseguenze  -Nullità delle elezioni – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione amministrativa ogni qualvolta il Tribunale non sia chiamato a pronunciarsi sullo status di ineleggibilità bensì sugli effetti di tale condizione soggettiva sulle operazioni elettorali.<br />
2. La presenza nelle liste di candidati ineleggibili (anche nei sistemi a collegi uninominali), non può mai comportare la integrale nullità delle elezioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.17838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-7-9-2005-n-17838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-7-9-2005-n-17838/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.17838</a></p>
<p>Pres. Morelli, est. Genovese Avv. Guidi c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sui criteri per il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo 1. Processo – Irragionevole durata del processo – Computo della durata – Criteri 2. Processo – Irragionevole durata del processo – Risarcimento – Risarcimento del danno</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-7-9-2005-n-17838/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.17838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Morelli, est. Genovese<br /> Avv. Guidi c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri per il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Irragionevole durata del processo – Computo della durata – Criteri																																																																																												</p>
<p>2.	Processo – Irragionevole durata del processo – Risarcimento – Risarcimento del danno non patrimoniale – Sussistenza &#8211; Condizioni																																																																																												</p>
<p>3.	Processo – Irragionevole durata del processo – Risarcimento del danno &#8211; Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai sensi della L. 89 del 2001, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’intero processo, in tutti i suoi gradi e fasi.																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di irragionevole durata del processo civile, nonostante il danno non patrimoniale non sia né automatico né necessario, tuttavia, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, in giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l’altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale pregiudizio sia stato subito.																																																																																												</p>
<p>3.	La precettività, per il giudice nazionale, dell’indirizzo del giudice della Corte CEDU, il quale ha individuato nell’importo compreso tra 1000 euro e 1500 euro la base di partenza per la quantificazione del risarcimento, non concerne tuttavia anc</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6600</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-9-2005-n-6600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-9-2005-n-6600/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-9-2005-n-6600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6600</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Lo Presti Cofatech Servizi s.p.a. (prof. avv. A. Clarizia) contro Regione Lazio (avv.ti X. Santiapichi, A. Giuffrè e L. Sabelli), Siram spa (prof. avv. F. Tedeschini e avv. G. Pascone), ELYO Italia (avv.ti P. D&#8217;Amelio e V. Vulpetti), A.E.M. S.p.A. (prof. Avv. G. Gentile), Mugnai S.p.A, Azienda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-9-2005-n-6600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-9-2005-n-6600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Tosti, Est. Lo Presti<br /> Cofatech Servizi s.p.a. (prof. avv. A. Clarizia) contro Regione Lazio (avv.ti X. Santiapichi, A. Giuffrè e L. Sabelli), Siram spa (prof. avv. F. Tedeschini e avv. G. Pascone),  ELYO Italia (avv.ti P. D&#8217;Amelio e V. Vulpetti), A.E.M. S.p.A. (prof. Avv. G. Gentile), Mugnai S.p.A, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. (avv. R. Izzo), Petrolifera Estense S.p.A. (avv. M. Selvaggi, avv. M. Gherardi, prof. Avv. Paolo Stella Richter e avv. Pasquale Di Rienzo), Teckal S.p.a. (avv. A. Cancrini), Guerrato s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>la commissione giudicatrice di una gara d&#8217;appalto può ricorrere a consulenti esterni solo per acquisire conoscenze tecniche estranee alla competenza dei propri componenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Appalti pubblici – Gara d’appalto &#8211; Mancata sottoscrizione dell’indice della documentazione allegata da parte del concorrente – Assenza di previsione nel bando della sottoscrizione a pena di esclusione – Estromissione dalla gara – E’ illegittima &#8211; Motivi.																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Ricorso &#8211; Gara d’appalto &#8211; obbligo di impugnazione dell&#8217;aggiudicazione provvisoria – Non sussiste – Motivi – E’ mera facoltà.																																																																																												</p>
<p>3.	Appalti pubblici – Gara d’appalto &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Ausilio di consulenti esterni – Ammissibilità  &#8211;  Condizioni &#8211; Mera acquisizione di conoscenze tecniche estranee alla competenza dei componenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara d’appalto, la mancata sottoscrizione dell’indice della documentazione allegata, quando non prevista da alcuna prescrizione del bando a pena di esclusione, non determina l’estromissione del concorrente dalla procedura, ferma restando l&#8217;imprescindibilità, per il corretto espletamento della stessa, dell&#8217;accertamento concreto dell&#8217;allegazione effettiva di tutti i documenti prescritti ed indicati nell’indice (Nella specie la mancata previsione dell’obbligo di sottoscrizione dell’indice è stata ritenuta giustificabile in quanto non ha valenza di dichiarazione certificativa del contenuto della busta, rilevando piuttosto come mero strumento ricognitivo  dei documenti richiesti e allegati dal concorrente).</p>
<p>2. I partecipanti alle gare d’appalto hanno una facoltà, e non un obbligo, di impugnare anche 1&#8217;aggiudicazione provvisoria, mantenendosi ovviamente fermo 1&#8217;obbligo di impugnare 1&#8217;atto di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo del procedimento.</p>
<p>3.	Nell’ambito di una gara d’appalto la commissione giudicatrice non può ricorrere all’ausilio di consulenti esterni per lo svolgimento di un’attività di propria pertinenza. Infatti l’attività istruttoria in favore di un organo collegiale perfetto, come una commissione di gara o di concorso, espletata da un soggetto esterno, non può andare oltre la mera acquisizione di conoscenze tecniche estranee alla competenza specifica dei componenti dell’organo, insorgendo diversamente il rischio di inammissibili commistioni fra attività di predeterminazione dei criteri valutativi ed attività di giudizio, e realizzandosi nei fatti una sostituzione dell’estraneo consulente al collegio perfetto nell’esercizio di competenze riservate in via esclusiva a quest’ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione Prima ter</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Luigi Tosti                            Presidente;Franco De Bernardi            Consigliere;Giampiero Lo Presti           Consigliere est,ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 11811/04 e 4115/05 R.G. proposti da</p>
<p><b>Cofatech Servizi s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Angelo Clarizia e dagli avv.ti Marco Annoni ed Andrea Segato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Udine 6</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Xavier Santiapichi, Adriano Giuffrè e Luca Sabelli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni 44 46,</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Siram spa</b>, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI costituito con le mandanti Giglio Giovanni s.p.a., SO.CO.STRA.MO s.r.l. e la Prima Vera s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Federico Tedeschini e dall’avv. Giovanni Pascone, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico 7;</p>
<p><b>ELYO Italia</b>, in proprio e quale mandataria dell’ATI con le mandanti Combustibili Nuova Predestina srl e Condizionamento Termica Sanitaria S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni, (Milano), rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero D&#8217;Amelio e Valentino Vulpetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Sabotino n. 2/A;</p>
<p><b>A.E.M. S.p.A.</b>, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Mugnai S.p.A, AMGA S.p.a, Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a, con sede in Milano, rappresentate e difese dall&#8217;avv. prof. Giovanni Gentile ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Po n. 25/B, nonchè Mugnai S.p.A, Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA S.p.a), Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A., tutte rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Izzo, presso lo studio del quale sono selettivamente domiciliate in Roma, via Cicerone 28;<br />
<b>Petrolifera Estense S.p.A.</b>, in proprio e nella qualita’ di mandataria del r.t.i costituito con la Olicar S.p.A., con la Carbotermo S.p.A., con la Metodo S.r.l., e con il Consorzio I.L.A., Imprese Laziali Associate, queste anche in proprio, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Selvaggi, Marco Gherardi, prof. Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma, Viale G. Mazzini n. 11;</p>
<p><b>Teckal S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Arturo cancrini presso lo studio del quale è selettivamente domiciliato in Roma, via G. percalli 13,</p>
<p><b>Guerrato s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con Tecnologie Consorzio Costruttori Grandi impaibnti, non costituito in giudizio</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti:<br />
 del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato dalla Commissione, in nome e per conto della Regione Lazio, nella seduta pubblica del 22 settembre 2004, con il quale si è concretizzata la graduatoria e sono state dichiarate aggiudicatarie le ditte partecipanti alla gara con riferimento a tutti e quattro i lotti;<br />
&#8211; del decreto di approvazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, adottato dal Direttore del Dip. Economico e Occupazionale, n. C del 19 ottobre 2004;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel frattempo adottato dalla Regione Lazio;<br />
&#8211; delle convenzioni, ove nel frattempo stipulate;<br />
degli atti di ammissione a gara delle ATI ivi indicate;<br />
&#8211; di tutti i verbali redatti dalla Commissione di gara e di ogni altro atto presupposto e comunque connesso;<br />
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti ed il ricorso n. 4115/05:<br />
della determinazione n. C 0662 emessa in data I aprile 2005 dal Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio (e conosciuta solo successivamente), che ha approvato e reso definitive le aggiudicazioni provvisorie dei lotti A, B, C e D della gara centralizzata regionale per l’affidamento del &#8221; Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli ospedali classificati e degli istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio&#8221;, approvando le graduatorie della Commissione di gara;<br />
di ogni alto atto a questa comunque annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi i verbali nn. 1 del 29 marzo 2005, 2 del 30 marzo 2005, 3 del 31 marzo 2005, 4 del 31 marzo 2005, e 5 del I aprile 2005 della Commissione Giudicatrice, ivi compresi tutti gli atti allegati a tali verbali e costituenti parte integrate degli stessi (valutazioni tecniche, pareri etc&#8230;);<br />
della relazione sulle valutazioni di anomalia del 25 marzo 2005 redatta a cura del Responsabile del Procedimento, ivi compresi tutti gli eventuali allegati,<br />
delle Convenzioni eventualmente medio tempore stipulate;<br />
della nota del 26 aprile 2005, con il quale il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio ha comunicato all&#8217;ATI CPL Concordia che &#8220;con determinazione C0662 del 1/4105 del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale sono state approvate e rese definitive le aggiudicazioni provvisorie a favore del seguenti raggruppamenti: lotto A RTI Elyo Italia s. r. l.. lotto B Rti Siram S.p.A.. lotto C Rti Petrolifera Estense S.p.A., lotto D Rti A.E.M., S.p.A.;<br />
nonchè, in subordine per il risarcimento del danno, come meglio indicato nell&#8217;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate ;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Visti i ricorsi incidentali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del giorno 14 luglio 2005, il  magistrato relatore, Cons. Avv. Giampiero Lo Presti;<br />
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza ; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 in data 14 agosto 2003, la Regione Lazio &#8211; Dipartimento Economico Occupazionale &#8211; ha indetto un pubblico incanto per la &#8220;sottoscrizione di una convenzione da stipularsi relativamente ad ogni lotto di gara&#8221; per l&#8217;erogazione di un &#8220;Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Unità&#8217; Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali Classificati o Assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella Regione Lazio&#8221;.<br />
Le Aziende Sanitarie, e gli altri Istituti interessati in favore dei quali gli aggiudicatari avrebbero dovuto rendere le prestazioni, venivano suddivisi in quattro lotti geografici (A, B, C e D);1&#8217;ammontare economico a base d&#8217;asta di ciascun lotto era il seguente:<br />
Lotto A: euro 413.460.089,00, IVA esclusa;<br />
Lotto B: euro 430.522.805,70 IVA esclusa<br />
Lotto C: euro 237.264.442,50 IVA esclusa<br />
Lotto D: euro 240,405.443,20, IVA esclusa<br />
per un ammontare complessivo a base d&#8217;asta di E<br />
1.321.652.780,40.<br />
La convenzione avrebbe avuto durata biennale, con facoltà per 1&#8217;Amministrazione aggiudicatrice di prorogarne gli effetti per un altro anno. A seguito della stipula della convenzione per ciascun lotto, gli aggiudicatari avrebbero sottoscritto singoli contratti con le strutture sanitarie ricomprese nei lotti, della durata di otto anni.<br />
I1 bando prevedeva che i partecipanti potessero presentare offerta per tutti e quattro i lotti, salvo poi poter divenire aggiudicatario di un solo lotto; e ciò era oggetto di una specifica clausola sia nel punto 111.3 (Condizioni di partecipazione), dove v&#8217;era espressamente scritto &#8220;Divieto di aggiudicare più di un lotto ad uno stesso assuntore; è ammesso presentare offerte su tutti i lotti&#8221; (analoga dicitura era poi presente nel disciplinare di gara, punto 4, &#8220;Requisiti attestanti la capacità di obbligarsi, la capacità economica e quella tecnica&#8221;), sia nel punto IV.3 (Informazioni di carattere amministrativo), dove veniva ribadito: &#8220;Resta fermo il divieto di aggiudicazione di più lotti ad uno stesso assuntore&#8221;.<br />
Occorre inoltre specificare, al fine di comprendere 1&#8217;esatto svolgimento della procedura di gara, che ciascun concorrente avrebbe dovuto presentare quattro distinti plichi per ciascun lotto (A, B, C e D), contenenti sia la documentazione amministrativa sia 1&#8217;offerta (tecnica ed economica) e che quindi ciascun lotto sarebbe stato valutato separatamente dalla Commissione di gara e vi sarebbe stata una autonoma e distinta graduatoria finale.<br />
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 23 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 157/95 e succ. modifiche e integrazioni, sulla base di criteri e modalità indicati nel Disciplinare di Gara (punto 6.2.) e relativi allegati (in particolare i suddetti criteri erano ribaditi nell&#8217;allegato 2).<br />
In particolare, l&#8217;offerta era valutabile in base alla &#8220;qualità del servizio&#8221; (&#8220;Offerta del servizio&#8221;), che aveva un punteggio massimo conseguibile di 700 punti, e al prezzo offerto (&#8220;Offerta economica&#8221;), con un punteggio massimo di 300 punti.<br />
I parametri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, espressione quindi della qualità del servizio, erano i seguenti:<br />
presentazione e descrizione dell&#8217;offerente, max 120 punti;<br />
descrizione dei servizi offerti, max 330 punti;<br />
progetto preliminare di erogazione dei servizi (per ogni Azienda Sanitaria facente parte del Lotto obbligatorio per il quale si partecipa alla gara), max 250 punti, (si veda il Disciplinare di gara &#8220;criteri di valutazione&#8221;, pag. 14).<br />
I parametri di valutazione dell&#8217;offerta economica erano invece:<br />
tariffe a risultato: max 240 p.<br />
tariffe a misura: max 60 p.<br />
Il disciplinare di gara, al punto 6.2.1, suddivideva i parametri di valutazione delle offerte (sia economiche che tecniche) già indicati in ulteriori dettagliati subparametri, stabilendo anche il relativo punteggio massimo.<br />
Per quanto concerne l&#8217;offerta economica, il relativo punteggio di 300 punti sarebbe stato stabilito con formula rigorosamente matematica, descritta al medesimo paragrafo 6.2.1.<br />
Per quanto concerne le condizioni di partecipazione alla gara, e per quanto in questa sede rileva, l’art. III.3 del bando prevedeva che ciascun concorrente dovesse soddisfare, a pena di esclusione, alcune &#8220;condizioni minime&#8221;; tra queste, alla lettera g), era previsto che il concorrente allegasse alla propria offerta n. 2 referenze bancarie &#8220;contenenti lo specifico impegno di ciascun istituto ad aprire linee di credito dedicate all&#8217;appalto di almeno Euro 3.000.000 (tremilioni)&#8221; e, alla lettera k) &#8220;la certificazione, ai sensi del1e norme UNI EN ISO 9001:1994 e/o UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano ed europeo&#8221;.<br />
Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, e sempre per quel che in questa sede può rilevare, il punto 4 lett. c) del Disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti di aver realizzato complessivamente nell&#8217;ultimo biennio (2001 e 2002), un fatturato per manutenzioni di impianti, comprensivo del servizio di manutenzione di impianti idrico &#8211; sanitari, manutenzione di impianti elettrici, manutenzione di impianti di climatizzazione estiva ed invernale non inferiore per ciascuno dei lotti A e B a euro 20.000,00 iva esclusa e non inferiore, per ciascuno dei lotti C e D a euro 11.000,00 iva esclusa, con esclusione della fornitura dei vettori energetici; nonchè di aver realizzato, complessivamente nell&#8217;ultimo biennio (esercizi finanziari 2001 e 2002), un fatturato in ambito sanitario per manutenzione di impianti, comprensivi di impianti idrico &#8212; sanitari, manutenzione di impianti elettrici, manutenzione di impianti di climatizzazione estiva ed invernale non inferiore, per ciascuno dei lotti A e B ad euro 8.000.000 iva esclusa e per ciascuno dei lotti C e D non inferiore a euro 4.000.000 iva esclusa, con esclusione della fornitura di vettori energetici (punto 4 lettera d) del disciplinare). In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi e di consorzi i requisiti di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2. dovevano essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del 60% a condizione che le imprese mandanti raggruppate o raggruppande possedessero nel loro complesso il 40% del requisito.<br />
Inoltre, i concorrenti avrebbero dovuto prestare all&#8217;atto dell&#8217;offerta, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria a garanzia dell&#8217;offerta presentata, valida per tutto i1 periodo di vincolatività dell&#8217;offerta, ovvero per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. <br />
Il punto 6.3 del Disciplinare di gara comminava poi 1&#8242; esclusione per tutti quei partecipanti alla procedura che avessero &#8220;omesso di presentare i documenti richiesti negli Allegati del presente disciplinare di gara, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, che non abbiano soddisfatto le condizioni minime previste negli atti di gara ovvero che abbiano reso dichiarazioni false&#8221;.<br />
Infine, sempre per quanto concerne la procedura di gara, occorre rilevare che il bando ed i1 disciplinare espressamente disponevano che sarebbe stata condotta apposita verifica sulle offerte che si fossero rivelate anomale, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art 25 del D.1gs. n. 157/95 (si veda sezione IV, procedure, art. 3 del bando di gara). Ed infatti, la Commissione di gara appositamente nominata, in seduta riservata, avrebbe dovuto, secondo quanto imposto dall&#8217;art. 6.1 del Disciplinare di gara, effettuare la verifica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell&#8217;articolo sopra citato.<br />
All&#8217;esito della complessiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche di tutti i partecipanti alla gara la Commissione di gara procedeva a formare singole graduatorie per tutti e quattro i lotti ed a dichiarare gli aggiudicatari provvisori:<br />
per il lotto B, si collocava prima in graduatoria 1&#8217;ATI SIRAM S.p.A, con un punteggio complessivo di 906,19 (299,19 per l’offerta economica e 607 per 1&#8242; offerta tecnica);<br />
per il lotto A veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria 1&#8217;ATI Elyo Italia S.r.l., con un punteggio di 661,20 (84,20 punteggio economico e 577 punteggio tecnico);<br />
per il lotto D, l&#8217;ATI AEM S.p.A, con un punteggio complessivo di 681,02 (293,02 per la parte economica e 388 per quella tecnica);<br />
per i1 lotto C infine si collocava prima in graduatoria 1&#8217;ATI Petrolifera Estense, con un punteggio complessivo di 685,95 (206,95 per il punteggio economico e 479 per il punteggio tecnico).<br />
Con il ricorso indicato in epigrafe la Cofatech Servizi impugnava gli atti di gara sopra indicati assumendone l’illegittimità sotto svariati profili attinenti sia l’ammissione alla gara di alcune delle controinteressate, quanto la mancata verifica del sospetto di anomalia delle offerte delle aggiudicatarie, quanto ancora la procedura di quantificazione del punteggio per le offerte tecniche.<br />
Le censure possono cosi riassumersi:<br />
-) in primo luogo, sarebbero stati ammessi numerosi concorrenti che non avevano presentato la documentazione richiesta ai punti 4, 5, 6.3. e 6.4 del Disciplinare di gara e che comunque non erano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, e che pe<br />
-) non sarebbe stata effettuata una verifica di congruità delle offerte presuntivamente anomale, come imposto dal Disciplinare di gara e dall&#8217;art. 25 del D.Lgs. n. 157/95;<br />
-) la Commissione non avrebbe proceduto ad una corretta e puntuale verbalizzazione delle operazioni di gara;<br />
-) la Commissione di gara avrebbe proceduto, dopo aver aperto le offerte tecniche dei concorrenti ed averle parzialmente esaminate, a modificare i sottoparametri di valutazione delle offerte tecniche, o, come definiti dalla Commissione stessa &#8220;i criteri p<br />
Le ultime due circostanze menzionate, potenzialmente idonee ad inficiare 1&#8217;intera procedura di gara, vengono allegate alla stregua di specifiche evidenze ricavabili dai verbali della Commissione di gara. In particolare, secondo quanto rilevato da parte ricorrente:<br />
-) Il verbale redatto dall&#8217;Ufficiale Rogante in data 20 febbraio 2004, durante la seconda seduta pubblica (allegato al n. 7 del fascicolo di parte) attesta che &#8220;la Commissione ha provveduto alla specificazione dei criteri di valutazione delle offerte come<br />
-) nel verbale della seduta riservata n. 2 del 20 maggio 2004 (allegato n. 13 del fascicolo di parte) si da atto che la Commissione &#8220;procede all&#8217;esame delle offerte tecniche dei vari lotti&#8221;, iniziando a valutare il parametro &#8220;Presentazione e descrizione d<br />
-)  il successivo 26 maggio, nella 4^ seduta riservata, la Commissione elabora ed allega al verbale una nuova scheda di valutazione, che ha modificato profondamente i criteri valutativi relativi al parametro &#8220;Presentazione e descrizione dell&#8217;offerente&#8221;;<b
-)  nel verbale della seduta riservata n. 9 del 9 giugno 2004  si attesta che la Commissione "procede all'esame delle offerte tecniche relative al punto 3 Definizione dei servizi offerti" secondo i criteri predeterminati"; anche in tal caso, tuttavia, "ri
-) il verbale della seduta riservata n. 10 del 10 giugno 2004 attesta che "la Commissione, constatata la difficoltà di rielaborare le schede in tempi brevi, ritiene l'ausilio di un supporto tecnico per la redazione delle schede"; <br />
-) il supporto tecnico viene individuato in un istituto privato, il CIRPS, il quale viene invitato a partecipare alle sedute successive della Commissione di gara; ed infatti, il verbale della seduta riservata n. 11 del 9 luglio 2004 riporta che &#8220;la Commis<br />
-) nel verbale della seduta riservata n. 13 del 3 agosto 2004, il CIRPS presenta le nuove schede di valutazione alla Commissione, la quale, dopo averle esaminate e, dopo aver effettuato delle &#8220;proiezioni&#8221; secondo i criteri di valutazione indicati nelle sc<br />
-) il 6 agosto successivo, nel verbale della seduta riservata n. 14, la Commissione ha approvato le nuove schede di valutazione ri-elaborate dal CIRPS, che presentano significative modifiche, specialmente con riferimento al subparametro denominato &#8220;Proget<br />
A seguito della proposizione del ricorso introduttivo la Regione comunicava di aver proceduto ad avviare i1 procedimento di valutazione delle offerte anomale relativamente a tutti e quattro i lotti oggetto della gara, e procedeva al deposito presso la Segreteria del TAR  del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonchè dei verbali delle attività espletate dalla commissione, della relazione conclusiva del procedimento di valutazione delle offerte anomale, con allegate le giustificazioni presentate dagli offerenti.<br />
Dal provvedimento finale adottato in data 1 aprile 2005  emerge che la Regione Lazio ha adottato il seguente iter procedimentale :<br />
-) ha ravvisato &#8221; l’opportunità di verificare la fondatezza dell&#8217;eccezione mossa da alcuni ricorrenti relativa alla rielaborazione dei criteri di valutazione operata dalla commissione successivamente all &#8216;apertura delle offerte tecniche, rispetto a quanto<br />
-) ha ritenuto “di attivare i! procedimento in contraddittorio ai fini dell&#8217;accertamento dell &#8216;eventuale anomalia dell&#8217; offerta, in conformità alle vigenti disposizioni&#8221; ;<br />
 Da una parte la Regione avviava dunque procedimento di verifica delle offerte anomale,  e d&#8217;altro canto invitava la commissione di gara a compiere un passo indietro, per tornare  alla valutazione delle offerte tecniche, per rinnovare le operazioni di attribuzione dei punteggi tecnici.<br />
In particolare, proprio per verificare la fondatezza dell&#8217;eccezione relativa alla rielaborazione dei criteri di valutazione, la Commissione di gara ha ritenuto opportuno affidare la risoluzione della questione ad un Consulente legale, il quale  &#8220;sulla base del principio della conservazione degli atti amministrativi (si veda il verbale n. 1 del 29 marzo 2005)  rilevava &#8220;la possibilità di procedere ad una riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti sulla base dei parametri stabiliti preliminarmente dalla Commissione, prima dell&#8217;inizio della procedure di gara in forma pubblica&#8221; .<br />
La Commissione. nella seduta del 29 marzo 2005,  riteneva quindi &#8220;di poter procedere nella riparametrazione dell&#8217; offerta tecnica secondo i parametri predeterminati prima dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte medesime  &#8221; e pertanto procedeva &#8220;con l&#8217;associazione dei criteri adottati successivamente alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ai parametri predeterminati ed allegati al richiamato verbale di seduta pubblica n. 01/2004&#8221; nonché  &#8220;alla associazione delle sub voci individuate successivamente all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ai criteri predeterminati in base alle voci del Capitolato d&#8217;appalto (&#8230;)&#8221;. <br />
L’attività procedimentale veniva proseguita dalla Commissione anche nella riunione del 30 marzo 2005 e &#8220;dopo ampio riscontro dei criteri predeterminati a quelli successivamente elaborati all&#8217;apertura delle buste contenti 1&#8217;offerta tecnica&#8221; la Commissione stessa perveniva alla definizione dei &#8216; fogli di calcolo parametrico&#8221; allegati al verbale della riunione medesima (Verbale 2/2005).<br />
L&#8217;associazione dei criteri di valutazione stabiliti prima dell&#8217;apertura delle offerte tecniche con quelli successivamente fissati a buste aperte  il 6 agosto 2004, si traduceva quindi nella predisposizione di una tabella di raffronto tra le due tipologie di criteri,  con riferimento a tutti i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.<br />
 Nelle successive seduce riservate in data 31 marzo 2005 (Verbali nn. 3 e 4/2005) e 1 aprile 2005 (Verbale n. 5), la Commissione rielaborava poi i punteggi assegnati nel corso del precedente esame delle offerte tecniche, riattribuendoli, alle medesime offerte, sulla base della semplice riparametrazione (matematica) stabilita, pervenendo cosi all&#8217;assegnazione dei nuovi punteggi ed alla nuova graduatoria per ciascun lotto.<br />
In altre parole, per ciascun lotto la Commissione, come si evince dalle tabelle allegate ai verbali, indicava due punteggi: il primo, risultato proprio dall&#8217;operazione di riparamentrazione matematica dei criteri fissati nella seduta a buste chiuse (12 febbraio 2004), ed il secondo, rappresentato dal punteggio che ciascun concorrente aveva invece ricevuto mediante l&#8217;applicazione dei criteri stabiliti il 6 agosto 2004, ad offerte tecniche note.<br />
 Lo stesso I° aprile 2005 il Direttore del dipartimento economico occupazionale adottava la Determinazione C 0662, con la quale ha approvato e reso definitive le aggiudicazioni provvisorie disposte dalla Commissione:<br />
all&#8217;ATI Elyo Italia per il lotto A<br />
all&#8217;ATI SIRAM S.p.A. per il lotto B<br />
all&#8217;ATI Petrolifere Estense per il lotto C<br />
all&#8217;ATl AEM S.p.A. per il lotto D<br />
Con motivi aggiunti notificati in data 21 aprile 2005, tutti i provvedimenti sopra indicati venivano impugnati dalla Cofatech Servizi, che assumeva in sostanza l’impossibilità di una operazione matematica di riparametrazione dei punteggi, in una fase procedimentale in cui erano già note sia le offerte tecniche che quelle economiche, nonché l’illegittimità del procedimento di verifica della congruità delle offerte, effettuato prima ancora di conoscere gli esiti dell’operazione di riparametrazione.<br />
Le censure venivano ulteriormente ribadite e specificate con nuovi motivi aggiunti notificati in data 23.5.2005.<br />
Si costituivano in giudizio la regione Lazio e le società controinteressate indicate in epigrafe per resistere al gravame, deducendo la legittimità dell’operato della Commissione, specie a seguito della procedura di riparametrazione delle offerte che avrebbe consentito di emendare l’attività dai vizi rilevati, garantendo la corrispondenza delle graduatorie finali ai criteri e parametri di valutazione delle offerte tecniche, stabiliti precedentemente all’apertura delle buste.<br />
Con ricorsi incidentali, poi, veniva contestata la stessa legittimazione al ricorso in capo alla ricorrente, rilevandosi diversi profili di illegittimità dei provvedimenti di ammissione della medesima alla gara.<br />
Integrate ed ulteriormente sviluppate le censure proposte in via incidentale, anche per mezzo della proposizione di motivi aggiunti, alla pubblica udienza del giorno 14 luglio 2005, in esito alla discussione, la causa veniva rimessa in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare il Collegio, disposta la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ritiene necessario procedere all’esame dei ricorsi incidentali e dei relativi motivi aggiunti.<br />
L’eventuale fondatezza delle censure spiegate in via incidentale avverso l’ammissione della società ricorrente alla gara de qua renderebbe, infatti, inammissibile per difetto di interesse il gravame proposto in via principale come anche i relativi motivi aggiunti.</p>
<p>Quanto al ricorso incidentale proposto dall&#8217;ATI Elyo Italia S.r.l.</p>
<p>Con ricorso incidentale notificato in data 3 giugno 2005, l&#8217;ATI Elyo Italia S.r.l. ha chiesto che venga dichiarata 1&#8217;inammissiblita del ricorso principale in ragione della carenza di interesse al ricorso, atteso che la Cofatech Servizi  avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.<br />
Con unico articolato motivo di censura si deduce che Cofatech Servizi s.p.a. , sin dal gennaio 2005, avrebbe stipulato con AEM Calore e Servizi s.p.a., società del gruppo AEM, un contratto avente ad oggetto l’acquisto del ramo d’azienda operante nei servizi di gestione calore e di facility management in alcune zone del territorio italiano.<br />
Ciò avrebbe implicato un rapporto di collegamento e controllo fra Cofatech e AEM tale da implicare una duplice conseguenza:<br />
-) l’impossibilità per Cofatech Servizi di rendersi aggiudicataria di uno dei lotti della gara, considerato il divieto (bando di gara III.3) di conseguire l’aggiudicazione di più di uno dei lotti e visto che AEM ha conseguito l’aggiudicazione di uno dei l<br />
-) Cofatech avrebbe dovuto essere comunque esclusa in applicazione del divieto di partecipazione alla gara di imprese diverse legate da rapporti di collegamento o di controllo.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Osserva infatti il Collegio che il divieto di aggiudicazione da parte della stessa società di più di uno dei lotti oggetto della gara non escludeva la possibilità per le concorrenti di partecipare alla procedura per l’aggiudicazione di ciascuno dei lotti; cosicché la sussistenza dei requisiti di partecipazione andava verificata, preliminarmente rispetto alla aggiudicazione, senza che l’aggiudicazione  poi eventualmente conseguita di uno dei lotti implicasse una sorta di difetto sopravvenuto dei requisiti di partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione dei rimanenti lotti.<br />
Ne consegue che, anche a voler ipotizzare la sussistenza di un qualche rapporto di collegamento fra Cofatech ed AEM, in virtù del rammentato contatto di cessione, ciò non avrebbe comunque potuto implicare alcuna conseguenza sul piano della legittimazione di Cofatech a concorrere per l’aggiudicazione degli altri lotti, ferma restando la successiva verifica sulla possibilità di aggiudicazione alla stregua del disposto del punto III.3 del bando di gara.<br />
Peraltro la cessione del ramo di azienda da parte di AEM Calore e Servizi in favore di Cofatech è avvenuta in momento successivo alla verifica dei requisiti di partecipazione. <br />
Né può dirsi che, a seguito dell’aggiudicazione del lotto D in capo ad AEM, si sarebbe determinato il difetto di interesse al ricorso  per Cofatech in ragione dell’impossibilità di aggiudicazione degli ulteriori lotti.<br />
Ciò in quanto a radicare l’interesse al ricorso è sufficiente anche il mero interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura; interesse pure azionato dalla ricorrente con alcuni dei motivi del ricorso principale.<br />
Sotto ulteriore profilo, poi, si osserva che l’operazione di cessione tra AEM Calore e Servizi e Cofatech è operazione che non ha implicato un rapporto di collegamento e/o controllo societario ex art. 2359 c.c., sotto la forma della partecipazione societaria, fra AEM (controllante AEM Calore) e Cofatech, essendosi risolto nel mero trasferimento di un ramo di azienda ( insieme di beni e rapporti).</p>
<p>Quanto al ricorso incidentale soc. Petrolifera Estense.</p>
<p>Con unico motivo di ricorso incidentale la soc. Petrolifera estense assume che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere prodotto l’indice della documentazione allegata privo della relativa sottoscrizione.<br />
La censura va disattesa.<br />
Osserva in primo luogo il Collegio che nessuna prescrizione del bando di gara imponesse la sottoscrizione dell’indice a pena di esclusione atteso che 1&#8217;Allegato 1 del Disciplinare di gara, richiamato dalla ricorrente incidentale, si limita a precisare, senza peraltro contemplare alcuna comminatoria di esclusione per 1&#8217;ipotesi della sua inosservanza, che &#8220;la busta A (&#8230;) dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto&#8221;.<br />
L’art. 6.3 del Disciplinare  sanziona con 1&#8217;esclusione soltanto la mancata presentazione di documenti, il mancato rispetto di modalità e formalità espressamente previste dalla lex di gara ed il mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione: tra tali formalità non era prevista quella di sottoscrivere l&#8217;indice dei documenti.<br />
In generale va infatti rammentato che l’esclusione da una gara per ragioni di ordine formale può essere disposta solo sulla base di inequivocabili precetti contenuti nel bando di gara (cfr. per es. Cons. Stato V. 18.10.2001 n. 5511).<br />
La mancata previsione dell’obbligo di sottoscrizione dell’indice, peraltro, si comprende e giustifica in considerazione del fatto che esso non acquisisce in alcun modo valenza di dichiarazione certificativa del contenuto della busta (giacchè in tal caso, ben altro e ben più chiaro avrebbe dovuto essere i1 tenore delle previsioni regolamentari sul punto), rilevando piuttosto come mero strumento ricognitivo  dei documenti richiesti e allegati dal concorrente, ferma restando, tuttavia, l&#8217;imprescindibilità, per il corretto espletamento della procedura, dell&#8217;accertamento concreto dell&#8217;allegazione effettiva di tutti i documenti prescritti dalla lex di gara ed indicati nell’indice. Il valore meramente strumentale e non certificativo dell’indice esclude quindi che si possa ragionevolmente sostenere che la sua mancata sottoscrizione equivalga a mancata presentazione, e quindi che i documenti inseriti all&#8217;interno della busta non siano riferibili ad alcun concorrente, e che vi sia assoluta incertezza sugli elementi contenuti nella busta stessa.<br />
Nel caso di specie dunque legittimamente la Commissione ha ammesso alla gara la ricorrente, avendo questa presentato un indice correttamente indicativo, benché non sottoscritto, della documentazione effettivamente prodotta, perfettamente regolare e conforme alla lex di gara.</p>
<p>Quanto al ricorso incidentale presentato da SIRAM S.p.A.</p>
<p>Il ricorso incidentale notificato da SIRAM S.p.A. in data 30 dicembre 2004, unitamente a memoria difensiva, non è volto a contestare la illegittimità dell&#8217;ammissione alla gara della ricorrente Cofatech Servizi. Con esso vengono impugnati gli atti di gara nella parte in cui, per il lotto B, è stata verificata l’anomalia dell’offerta SIRAM, senza adeguata integrazione del contraddittorio; viene altresì dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di SIRAM del lotto B anziché del lotto A, considerato il reale valore economico di ciascuno dei predetti lotti e la prevalenza del rilievo del lotto A rispetto al lotto B.<br />
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.<br />
Il primo per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che SIRAM ha conseguito l’aggiudicazione del lotto B anche a seguito della reiterazione del procedimento di verifica delle anomalie previa instaurazione del contraddittorio; il secondo in quanto avrebbe dovuto essere proposto tempestivamente e con autonoma impugnazione del verbale n 36 del 20 settembre 2004 (con cui si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria previa determinazione dell’ordine dei lotti), attesa l’immediatezza e l’autonomia del relativo interesse ad agire in capo a SIRAM .<br />
Le predette censure sono state ribadite con motivi aggiunti del 3.6.2005, a seguito dell’impugnazione principale delle aggiudicazioni definitive , parimenti inammissibili per quanto sopra esposto.<br />
Con ulteriore motivo, poi, viene impugnata l’operazione di riparametrazione delle offerte, di cui alla nota del responsabile del procedimento del 30.3.2005, per asserita violazione  dell’art. 10 bis della legge 241/90, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />
L’esame della censura va posposto rispetto alla disamina del ricorso principale.<br />
Gli ulteriori motivi aggiunti notificati soltanto in data 4 luglio 2005 sono inammissibili sia perché generici, sia perché tardivi.<br />
Con essi si contesta, sul presupposto di “notizia recentemente acquisita”, il difetto in capo alla ricorrente principale  dei requisiti di cui al punto III del bando di gara, in combinato disposto con i punti 4 e 6.3 del disciplinare di gara, nonché del punto 4, 6d, 6e dell’allegato 4 al disciplinare di gara, con conseguente illegittimità della sua ammissione a gara.<br />
Le censure vengono proposte in carenza di puntuali riferimenti documentali e, anzi, in correlazione ad apposita istanza istruttoria di acquisizione dei documenti necessari alla verifica delle asserzioni formulate.<br />
Si tratta quindi di motivi inammissibili per genericità della formulazione (formulati quasi in forma dubitativa allo scopo di supportare la relativa istanza istruttoria,  senza alcuna indicazione delle circostanze documentali dalle quali inferirsi che il vizio inficiato effettivamente sussista). Al contrario, era onere della parte interessata avvalersi del diritto di accesso agli atti di gara allo scopo di acquisire preventivamente gli elementi documentali di conoscenza necessari alla formulazione dei motivi di impugnazione (cfr. CGA 14.4.2003 n. 154) .<br />
L’inammissibilità delle predette censure si coglie peraltro anche in ragione della loro intempestività, non essendo sufficiente a consentire la riapertura del termine di impugnazione dell’ammissione a gara della Cofatech il mero riferimento a “notizie di recente acquisite”, in mancanza di nuovi depositi documentali o di fatti nuovi sopraggiunti, puntualmente specificati.<br />
Rilevata l’infondatezza di tutti i ricorsi incidentali, e verificata la possibilità di disamina degli stessi senza necessità di ulteriori incombenti istruttori, è possibile adesso procedere all’esame del ricorso principale e dei relativi motivi aggiunti.<br />
Occorre, all’uopo, preventivamente esaminare alcune questioni di carattere preliminare, anche alla luce delle deduzioni difensive della Regione Lazio e delle controinteressate costituite in giudizio.<br />
In ordine all&#8217;asserita inammissibilita del ricorso principale per mancata impugnazione dell&#8217; aggiudicazione definitiva. In ordine all’asserita inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
Sostengono le resistenti che il ricorso principale sarebbe inammissibile per mancata impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva; e ciò sul presupposto che 1&#8217;aggiudicazione provvisoria costituisca in realtà mero atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la lesione agli interessi dei partecipanti alla procedura, lesione che può essere prodotta solo dall&#8217;aggiudicazione definitiva.<br />
Sarebbe quindi inammissibile la proposizione dell’impugnazione avverso l’approvazione e l’aggiudicazione definitiva effettuata nella forma dei motivi aggiunti.<br />
L&#8217;assunto è privo di pregio alla stregua di un orientamento giurisprudenziale costante e consolidato, secondo il quale sussiste la facoltà dei partecipanti alle gare di impugnare anche 1&#8217;aggiudicazione provvisoria (e non l&#8217;obbligo), mantenendosi ovviamente fermo 1&#8217;obbligo di impugnare anche 1&#8217;atto di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo del procedimento (Cons. Stato Sez. VI, 29 novembre 2004 n. 7802; Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 1998, n. 543; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5714; Cons. Stato Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6547; Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5813 e 22 gennaio 2004 n. 222).<br />
Correttamente quindi i successivi atti del procedimento adottati (approvazione e aggiudicazione definitiva) sono stati impugnati nella forma dei motivi aggiunti al ricorso principale.<br />
E’ invece, conseguentemente, inammissibile il ricorso n. 4115/2005, ed i relativi motivi aggiunti, con cui l’impugnazione dei medesimi atti è stata reiterata in via cautelativa.</p>
<p>In ordine all&#8217;asserito difetto di interesse</p>
<p>Le resistenti rilevano l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all’accoglimento delle censure, considerato che, in ragione della posizione di graduatoria conseguita dalla ricorrente, questa non potrebbe comunque conseguire l’aggiudicazione di nessuno dei lotti, come bene della vita riferibile alla pretesa azionata.<br />
Il rilievo, a parere del Collegio, coglie nel segno limitatamente ad alcuni motivi del ricorso principale.<br />
Sono in particolare inammissibili i motivi con i quali si censura la legittimità dell’ammissione a gara di alcuni concorrenti in ragione  della mancata presentazione della documentazione prescritta o dei requisiti, nonché la mancata verifica in contraddittorio dei sospetti di anomalia delle offerte e le illegittimità di alcune verbalizzazioni (motivi di cui alla parte prima del ricorso principale e corrispondenti motivi aggiunti).<br />
Ciò in quanto non è dato modo di verificare – né sono sufficienti in tal senso gli scarsi elementi addotti da parte ricorrente – il  vantaggio concreto ed effettivo che la ricorrente riuscirebbe a conseguire in caso di verificata fondatezza ed accoglimento di ciascuna delle predette censure.<br />
E ciò non soltanto in ragione della posizione di graduatoria effettivamente conseguita dalla Cofatech Servizi; quanto e soprattutto perché la legittimità e la correttezza di detta graduatoria è messa in discussione dalla stessa ricorrente con le censure di cui ai motivi alla parte seconda del ricorso principale &#8211; con cui si contesta la formazione di detta graduatoria sulla base anche di parametri di valutazione delle offerte tecniche adottati e/o modificati successivamente all’apertura delle buste – e con i conseguenti motivi aggiunti proposti avverso la successiva operazione di riparametrazione effettuata dalla Commissione.<br />
Un eventuale giudizio di fondatezza di siffatte censure, implicante l’annullamento di tutti gli atti di gara, ivi comprese le graduatorie determinanti le aggiudicazioni, impedirebbe ogni verifica preliminare sulla sussistenza dell’interesse all’accoglimento delle altre censure.<br />
Né è possibile sostenere il carattere vincolante dell’ordine di graduazione delle censure prospettato dal ricorrente, quando per la peculiarità delle censure complessivamente spiegate non è dato modo al Giudicante di potere operare alcun controllo sulla effettività e concretezza dell’interesse al ricorso neanche per l’ipotesi di accoglimento parziale di censure prioritariamente spiegate.<br />
Nella specie, peraltro, pur esitando  in diversi provvedimenti di aggiudicazione relativi a ciascuno dei quattro lotti previsti, la procedura di gara è stata unitaria e sono stati proposti gravami anche da altre concorrenti le quali hanno ribadito, però con diverso ordine di priorità (nel ricorso n. 11690/04 proposto da Gemmo Impianti s.p.a. in ordine di primarietà), censure implicanti l’annullamento di tutte le graduatorie; cosicché rimane ancor più impedita ogni verifica sull’interesse in relazione ai superiori motivi di cui al ricorso principale di Cofatech Servizi).<br />
La censura relativa alla mancata verifica dei sospetti di anomalia in contraddittorio è inoltre improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse a seguito dell’operazione di verifica della congruità delle offerte successivamente espletata dalla Commissione di gara.<br />
Sono invece ammissibili le censure di cui alla parte seconda del ricorso principale.<br />
Infatti la sussistenza dell’interesse al ricorso non può essere certo revocata in dubbio con riferimento a tutte quelle censure volte a condurre all&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara ed alla sua eventuale rinnovazione.<br />
E ciò perchè, indipendentemente dalla posizione raggiunta in graduatoria, il concorrente conserva 1&#8217;interesse legittimo a sollevare tutti quei vizi dai quali potrebbe derivare 1&#8217;annullamento complessivo della procedura e quindi della eventuale graduatoria, con conseguente diritto di partecipare ad una nuova gara condotta e bandita legittimamente.<br />
Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini dell’interesse al ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti della p.a., è sufficiente un interesse strumentale al rinnovo delle operazioni di gara, rinnovo da cui deriva una nuova chance di partecipazione e di vittoria.<br />
Sotto tale profilo deve essere respinto 1&#8217;assunto formulato dalla Regione Lazio, secondo la quale i vizi lamentati sono relativi non già alla circostanza che la Commissione abbia modificato gli elementi di valutazione dell&#8217;offerta tecnica a buste tecniche ormai aperte, circostanza palesemente idonea ad inficiare 1&#8217;intera procedura di gara ed a consentirne 1&#8217;integrale rinnovazione, ma semplicemente alla errata applicazione dei fattori ponderali presi come riferimento per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose.<br />
La Regione Lazio infatti, erroneamente riduce le denunciate violazioni di legge a meri motivi sull&#8217;erroneità dell&#8217;applicazione dei pesi ponderali da parte della commissione di gara&#8221; (si veda memoria Regione Lazio): le censure in parola, infatti, pur prescindendo adesso dell’esame del merito e per quanto concerne la verifica dell’interesse al ricorso, non si limitano affatto a denunciare &#8220;errori&#8221; che la Commissione avrebbe compiuto e che possano essere corretti ex post con prosecuzione dell&#8217;iter procedimentale e mantenendo ferma la validità di alcuni segmenti della procedura, essendo piuttosto formulate nel senso della inevitabilità della rinnovazione integrale della gara.<br />
Sempre in via preliminare, occorre da ultimo ribadire la tempestività del ricorso principale, atteso che esso è stato notificato mediante consegna dell&#8217;atto nelle mani dell&#8217;Ufficiale Giudiziario in data 22 novembre u.s., ovvero l&#8217;ultimo giorno utile, come risulta dal timbro apposto dall&#8217;Ufficio Notifiche di Roma nel retro dell&#8217;ultima pagina del ricorso.<br />
Ed infatti, poichè 1&#8217;aggiudicazione era avvenuta in data 22 settembre 2004, il termine per la notificazione del ricorso andava a scadere il 21 novembre successivo: tuttavia, trattandosi di giorno festivo (domenica), la scadenza veniva posticipata al 22 novembre, giorno in cui il ricorso è stato effettivamente notificato.<br />
Appare opportuno ricordare che, secondo 1&#8217;insegnamento della Corte Costituzionale, che si è pronunciata in materia con sentenze in data 23 gennaio 2004 n. 28, 26 novembre 2002 n. 477 e 12 marzo 2004 n. 97 &#8220;la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante (&#8230;) al momento della consegna dell&#8217;atto all&#8217;ufficiale giudiziario&#8221; : e ciò sia con riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell&#8217;art. 139 c.p.c., (sentenza n. 28/04), sia alla notifica effettuata per mezzo del servizio postale (sentenza n. 477/02).<br />
E’ possibile adesso procedere alla disamina del ricorso principale (limitatamente ai motivi ritenuti ammissibili) ed ai successivi motivi aggiunti.<br />
In via preliminare osserva il Collegio che il divieto previsto dal bando di gara per ciascun concorrente di potersi aggiudicare più di uno dei lotti previsti, non implicava che la Commissione dovesse escludere la valutazione delle offerte dei concorrenti che si sono aggiudicati un lotto nel calcolo dei punteggi economici per i lotti successivi. <br />
Il divieto in parola, infatti, riguarda solo l’aggiudicazione di più di un lotto, fermo restando il diritto di ogni concorrente di partecipare e presentare offerta per l’aggiudicazione di ciascun lotto; coerentemente ogni offerta presentata andava valutata ai fini delle attribuzioni dei punteggi economici, se ammessa, a prescindere da ogni successiva valutazione circa l’aggiudicabilità del lotto a ciascun offerente in ragione delle diverse aggiudicazioni già conseguite.<br />
Le offerte infatti sono tutte valide, con riferimento al momento della loro presentazione , a prescindere dalla concreta possibilità di conseguimento del risultato utile, per qualsiasi ragione eventualmente precluso ( ivi comprese le conseguenze del divieto in parola), e vanno quindi considerate ai fini del calcolo dei punteggi economici.<br />
Diversamente argomentando, il calcolo dei punteggi economici e, conseguentemente, gli esiti della procedura sarebbero risultati condizionati  dall’ordine di disamina e aggiudicazione dei diversi lotti (peraltro non preventivamente determinato).<br />
Ciò detto, il Collegio rileva la fondatezza delle censure di cui alla seconda parte del ricorso principale ( e corrispondenti censure dei primi motivi aggiunti) con le quali si contesta la legittimità della formazione delle graduatorie in esito alla rideterminazione dei parametri di valutazione delle offerte tecniche.<br />
E’ principio fondamentale in materia di pubblici appalti, nello specifico sancito dal disposto dell’art. 23 del dlgs. 157/95, quello per cui i criteri per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati rispetto alla presentazione delle offerte o, per lo meno, rispetto al momento della loro conoscenza da parte dell’organo che dovrà giudicarle.<br />
Ciò vale ancor più allorquando si tratti della valutazione di progetti tecnici, implicanti, come nel caso di specie, elevati margini di discrezionalità tecnica.<br />
Corollario di detto principio è che, allorquando la Commissione di gara sia legittimata a procedere a specificazione e fissazione di ulteriori sottocriteri o subparametri, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, sia pure nei limiti della modesta entità (cfr. Cons. Stato V, 3 marzo 2004 n. 1040), tale fissazione deve avvenire in un momento precedente all’apertura delle buste ed alla conoscenza degli elementi che contraddistinguono ogni singola offerta.<br />
Ciò allo scopo di evitare che la pregressa conoscenza attuale o potenziale degli elementi delle offerte, anche ove si tratti solo di offerte tecniche, possa introdurre il rischio di condizionamenti, nella specificazione successiva dei parametri di valutazione, indotti dalla conoscenza dei progetti offerti, con conseguente frustrazione delle indefettibili caratteristiche di certezza ed obiettività che i detti parametri devono presentare.<br />
In tal senso è il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale ogni operazione di specificazione o modificazione dei criteri di valutazione operata successivamente alla conoscenza delle offerte tecniche è inammissibile in quanto contrastante con i principi di par condicio delle offerte, di segretezza, di adeguatezza e serietà del giudizio tecnico discrezionale, di correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. fra le tante Cons. Stato V, 3 marzo 2003 n. 1181; V, 20 gennaio 2004 n. 155; V, 23 luglio 2002 n. 4022).<br />
Nel caso di specie è avvenuto che, rispetto ai parametri previsti all’art. 6.2 del disciplinare di gara ed alle successive specificazioni effettuate dalla Commissione nella seduta riservata del 12 febbraio 2004 (quando le buste contenenti le offerte tecniche non erano ancora state aperte), a causa delle riscontrate difficoltà di applicazione a seguito dell’apertura delle buste e della conoscenza dei progetti tecnici, la Commissione di gara ha deciso nella seduta del 20 maggio 2004 di rielaborare e modificare i criteri precedentemente stabiliti, secondo quanto riportato nei verbali delle successive sedute del 26 maggio e del 9 giugno 2004.<br />
Alla seduta del 10 giugno, verificata la persistente inadeguatezza dei criteri, sebbene modificati, la Commissione ha addirittura rimesso a consulenti esterni il compito di rielaborazione dei parametri di valutazione.<br />
Dal verbale della successiva seduta del 9 luglio 2004 risulta ancora che i consulenti esterni hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzati a conoscere le offerte tecniche, cosicché è dato presumere che anche l’attività rielaborativa esterna sia stata svolta previa conoscenza dei progetti offerti dai diversi concorrenti.<br />
Ancora:  dal successivo verbale del 3 agosto 2004 risulta attestata la ravvisata necessità di elaborazione di ulteriori modifiche rispetto a quelle già proposte dai consulenti. Il tutto con una attività di progressivo adattamento e specificazione dei parametri valutativi e dei relativi punteggi a diversi mesi dall’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.<br />
La violazione dei sopra richiamati principi fondamentali in materia di procedure per l’aggiudicazione di pubblici appalti appare evidente; così come appare difficile immaginare che una sì complessa attività di rielaborazione  e adattamento possa ritenersi compresa nei limiti delle specificazioni di modesta entità (Cons. Stato V, 3 marzo 2004 n. 1040) ammissibili rispetto ai parametri originariamente previsti dal disciplinare di gara ed in relazione ai quali le offerte tecniche erano, pure, state formulate.<br />
Né varrebbe all’uopo sostenere che le modifiche avrebbero riguardato soltanto i sottoparametri, nell’ambito di parametri generali non modificati, e che comunque dette modifiche sarebbero state elaborate quando ancora le offerte economiche non erano note.<br />
Infatti la modifica dei c.d. sottoparametri, in termini così invasivi, è idonea a comportare radicali alterazioni nella distribuzione dei punteggi per le offerte tecniche e viola i principi dei pubblici appalti più volte richiamati a prescindere dalla intrinseca razionalità o adeguatezza delle correzioni apportate.<br />
Né la violazione può ritenersi neutralizzata dalla mancata conoscenza delle offerte economiche, considerato che nella procedura de qua la discrezionalità tecnico valutativa era evidentemente ridotta alla fase del giudizio delle offerte tecniche, con l’attribuzione dei relativi punteggi.<br />
Nella medesima prospettiva appare poi illegittima la stessa determinazione di ricorrere all’ausilio di consulenti esterni per lo svolgimento di un’attività di pertinenza della Commissione di gara; con rischio di inammissibili commistioni fra attività di predeterminazione dei criteri valutativi ed attività di giudizio.<br />
L’attività istruttoria in favore di un organo collegiale perfetto, come una commissione di gara o di concorso, espletata da un soggetto esterno, può infatti concretarsi nella mera acquisizione di conoscenze tecniche estranee alla competenza specifica dei componenti dell’organo, purchè non si risolva in una sostituzione dell’estraneo consulente al collegio perfetto nell’esercizio di competenze riservate in via esclusiva a quest’ultimo.<br />
Le censure sono quindi fondate e meritevoli di accoglimento.<br />
La proposizione di siffatte censure ha, peraltro, indotto, la stessa Amministrazione regionale ad una riapertura del procedimento.<br />
Ed infatti, proprio per verificare la fondatezza dell&#8217;eccezione relativa alla rielaborazione dei criteri di valutazione, la Commissione di gara ha ritenuto opportuno affidare la risoluzione della questione ad un Consulente legale, il quale ha evidenziato, benché fossero ormai note sia le offerte tecniche sia le offerte economiche, &#8220;sulla base del principio della conservazione degli atti amministrativi (si veda il verbale n. 1 del 29 marzo 2005) &#8220;la possibilità di procedere ad una riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti sulla base dei parametri stabiliti preliminarmente dalla Commissione, prima dell&#8217;inizio della procedure di gara in forma pubblica&#8221; (si vedano le premesse del provvedimento del 1 aprile 2005 impugnato con nuovi motivi aggiunti).<br />
La Commissione. nella seduta del 29 marzo 2005,   ha quindi ritenuto &#8220;di poter procedere nella riparametrazione dell&#8217; offerta tecnica secondo i parametri predeterminati prima dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte medesime (…) &#8221; e pertanto ha proceduto &#8220;con l&#8217;associazione dei criteri adottati successivamente alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ai parametri predeterminati ed allegati al richiamato verbale di seduta pubblica n. 01/2004&#8221; (Verbale n. 1/2005).<br />
Ha poi proceduto  &#8220;alla associazione delle sub voci individuate successivamente all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ai criteri predeterminati in base alle voci del Capitolato d&#8217;appalto (&#8230;)&#8221; venendo a riattribuire nuovamente i punteggi tecnici, quando erano note le offerte sia tecniche che economiche..<br />
 In questa prospettiva la Commissione nella riunione del 30 marzo 2005 è quindi pervenuta alla definizione dei &#8216; fogli di calcolo parametrico&#8221; allegati al verbale della riunione medesima (Verbale 2/2005) con la predisposizione di una tabella di raffronto tra le due tipologie di criteri,  con riferimento a tutti i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.<br />
 Nelle successive sedute riservate in data 31 marzo 2005 (Verbali nn. 3 e 4/2005) e 1 aprile 2005 (Verbale n. 5 )  la Commissione ha poi rielaborato i punteggi assegnati nel corso del precedente esame delle offerte tecniche, riattribuendoli, alle medesime offerte, sulla base della semplice riparametrazione (matematica) stabilita, pervenendo cosi all&#8217;assegnazione dei nuovi punteggi ed alla nuova graduatoria per ciascun lotto.<br />
In altre parole, per ciascun lotto la Commissione, come si evince dalle tabelle allegate ai verbali, ha indicato due punteggi: il primo, risultato proprio dall&#8217;operazione di riparamentrazione matematica dei criteri sopra descritta, ed il secondo, rappresentato dal punteggio che il concorrente aveva realmente ricevuto mediante l&#8217;applicazione dei criteri stabiliti il 6 agosto 2004, ad offerte tecniche note.<br />
Con nuovi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche i predetti atti e i provvedimenti di aggiudicazione definitiva in data 1 aprile 2005, assumendone l’illegittimità per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, di segretezza delle offerte, nonché dell’art. 23 d. lgs. 157/95.<br />
Le censure sono fondate.<br />
Le nuove determinazioni adottate ripetono, infatti, i vizi riferibili agli atti impugnati in via principale, e sopra evidenziati, aggravati dal fatto che, al momento della nuova attività di assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, secondo il procedimento sopra descritto, erano già note persino le offerte economiche ed erano state disposte le aggiudicazioni provvisorie di tutti i lotti.<br />
La preventiva conoscenza integrale delle offerte in gara impedisce la rinnovazione dell’attività valutativa, pena la violazione dei principi di segretezza delle offerte ed imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
Assumono le resistenti che, al contrario, l’operazione di riparametrazione sarebbe legittima, e conforme al principio di conservazione degli atti amministrativi, in quanto assolutamente neutra e non implicante alcuna forma di valutazione tecnico discrezionale, tale da evidenziare margini di opinabilità, considerato che si è risolta in una mera operazione matematica di riconduzione (e riquantificazione) dei punteggi già attribuiti ai parametri originariamente previsti prima dell’apertura delle buste.<br />
L’assunto non convince.<br />
In primo luogo perché la stessa scelta di ritenere, da ultimo, adeguati ai fini della valutazione delle offerte tecniche i sottoparametri stabiliti nella seduta del 12 febbraio 2004, precedentemente invece considerati del tutto inadeguati e meritevoli di adattamento, presenta margini di discrezionalità valutativa non più spendibile a seguito della conoscenza integrale delle offerte e dei punteggi attribuibili con l’una o l’altra gamma di strumenti di valutazione.<br />
In altri termini, non si è trattato di porre rimedio ad una riscontrata illegittimità attraverso la mera rinnovazione di una attività vincolata ed oggettiva, in quanto tale non suscettibile di alcun condizionamento, neanche potenziale, a seguito della conoscenza delle offerte  (in omaggio al principio di conservazione degli atti) ; quanto piuttosto di esercizio di un potere discrezionale di autotutela in una fase del procedimento in cui l’esigenza di salvaguardia dei principi di segretezza delle offerte, par condicio fra i concorrenti ed imparzialità dell’azione amministrativa, imponevano di ritenere definitivamente preclusa ogni intervento ulteriore implicante margini di discrezionalità valutativa.<br />
Quanto poi al presunto carattere neutro dell’operazione di riparametrazione, va osservato in primo luogo che i punteggi oggetto di nuova quantificazione, previa riparametrazione e cioè riconduzione agli originari criteri, erano comunque quelli quantificati in base ai parametri modificati del 6 agosto 2004; quindi portavano in sé il vizio di una determinazione originaria effettuata alla stregua di criteri valutativi rielaborati dopo la conoscenza dei progetti tecnici.<br />
Il punteggio rappresenta la sintesi di una valutazione operata in base ad elementi di giudizio, ossia in base a parametri di valutazione dell’offerta tecnica; una sua diversa quantificazione numerica, che sia assolutamente neutra, e non implicante alcuna rinnovazione dell’attività valutativa, è possibile solo a condizione che la nuova quantificazione venga effettuata alla stregua di parametri assolutamente coincidenti, dal punto di vista sostanziale del tipo di giudizio tecnico valutativo implicato da ciascun parametro, con quelli determinanti l’originaria quantificazione.<br />
Questa corrispondenza concettuale e sostanziale è stata esclusa dalla stessa Commissione quando ha ritenuto inadeguati i parametri originariamente stabiliti (il 12 febbraio 2004) al punto da rendere necessaria tutta una attività procedimentale di riformulazione ed adattamento esitata nelle nuove determinazioni del 6 agosto 2004; cosicché appare palesemente contraddittorio il successivo convincimento sulla neutralità dell’applicazione dell’uno o dell’altro ordine di strumenti valutativi e sulla possibilità di ricondurre  punteggi, già attribuiti sulla scorta degli uni, agli altri alla stregua di una operazione meramente matematica.<br />
La possibilità di associazione dei diversi criteri è, poi, esclusa dalla loro diversità ontologica obiettivamente desumibile dalle stesse tabelle elaborate dalla Commissione ed allegate al provvedimento del 1° aprile 2005.  <br />
Nell’ambito dei sub criteri fissati dalla Commissione in data 12.2.2004 (e quindi prima dell’apertura delle offerte tecniche) per esempio la voce “Struttura organizzativa” (per la quale era stato previsto un punteggio complessivo di 60 punti) veniva suddivisa in quattro voci:<br />
dimensione della struttura sia a livello nazionale che internazionale, cui sono stati attribuiti 9 punti (5 per il livello nazionale e 4 per il livello internazionale);<br />
 copertura del territorio nazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di combustibile ed energia elettrica, cui sono stati attribuiti 15 punti;<br />
dimensione e struttura logistica sul territorio laziale (sedi, filiali, magazzini etc.);<br />
presenza su immobili dislocati nella Regione Lazio di una struttura operante per servizi analoghi a quelli richiesti in gara, cui sono stati attribuiti 16 punti.<br />
Successivamente all’apertura delle offerte la stessa voce “Struttura organizzativa” è stata invece ripartita in cinque sottovoci, ciascuna delle quali diversa dalle precedenti quattro nei contenuti valutativi.<br />
Ed infatti tali cinque sottovoci riguardano:<br />
l’organico medio annuo del concorrente, cui sono stati attribuiti 15 punti;<br />
la valutazione della qualità e delle figure professionali in organico in considerazione dell’organico medio, cui sono stati attribuiti 10 punti;<br />
 la certificazione UNIEN ISO 9001 relativamente alla gestione di impianti tecnologici ed alla fornitura di vettori energetici, cui sono stati attribuiti 5 punti;<br />
la dimensione e la struttura logistica sul territorio nazionale, cui sono stati attribuiti 10 punti;<br />
la dimensione della struttura operativa sul territorio laziale con analoghe fornite di servizi cui sono stati attribuiti 20 punti.<br />
I cinque nuovi sub elementi di valutazione (fissati dopo l’apertura dell’offerta) implicano evidentemente l’espressione di giudizi (e punteggi) diversi in quanto relativi a profili che non erano ricompresi negli originari quattro elementi di valutazione:<br />
&#8211; è stato espresso un punteggio dalla Commissione valutando il certificato UNI EN ISO 9001;<br />
&#8211; è stato espresso un punteggio sulla dimensione dell’organico medio del concorrente;<br />
&#8211; è stato espresso un punteggio sulla qualità e sulle figure professionali dell’organico medio del concorrente;<br />
&#8211; è stato espresso un punteggio sulla struttura logistica del concorrente sul territorio laziale. <br />
Nessuno di tali giudizi e punteggi può essere ricondotto con calcoli matematici agli originari elementi di giudizio fissati nel febbraio 2004, perché questi erano relativi a parametri di giudizio differenti quali – tra gli altri &#8211; :<br />
la copertura del territorio nazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di combustibile ed energia elettrica;<br />
la dimensione della struttura a livello internazionale etc.<br />
Tutto questo è ancora più evidente laddove i nuovi criteri fissati dalla Commissione dopo l’apertura delle offerte riducono il numero dei parametri di giudizio originariamente fissati (nel febbraio 2004).<br />
Si veda – a titolo esemplificativo – il caso relativo al parametro “Funzionalità operative del sistema informativo”, cui è attribuito il punteggio complessivo di 20 punti.<br />
Nel febbraio 2004 la Commissione aveva suddiviso tale parametro in 5 subparametri specifici, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio di 4 punti:<br />
identificazione delle situazioni prestazionali (consuete e fuori standard);<br />
garantire la tracciabilità degli interventi effettuati;<br />
consentire controlli tecnici e contabili;<br />
assicurare l’aggiornamento delle informazioni tecniche ed amministrative;<br />
supportare il processo di pianificazione e programmazione degli interventi.<br />
Pertanto – secondo quanto in origine previsto – ciascuno di tali subparametri avrebbe dovuto essere oggetto di specifico giudizio valutativo con l’attribuzione del relativo punteggio (sino a 4 punti).<br />
Dopo l’apertura delle offerte la Commissione ha radicalmente modificato il criterio di giudizio da applicare, eliminando i 5 subparametri e decidendo di formulare il proprio giudizio valutativo sul punto con un unico subparametro indistinto relativo alla verifica di alcune funzionalità minime del sistema ed attribuendo il punteggio complessivo di 20 punti sulla base di tale giudizio globale.<br />
E’ evidentemente impossibile operare con criteri matematici la riconduzione del giudizio globale e del relativo punteggio unitariamente assegnato per tale sub criterio di giudizio alle cinque singole specifiche valutazioni (con i relativi specifici punteggi) previste dalla Commissione nel febbraio 2004.<br />
Si veda ancora il caso del parametro relativo al “progetto preliminare di erogazione dei servizi” per il quale il punteggio complessivo di 250 punti previsto era stato suddiviso il 12 febbraio 2004 in 5 sottovoci (cronoprogramma delle attività di censimento, 80 punti; livello di censimento ed analisi dei dati caratteristici di ogni struttura, 70 punti; stesura dei modelli di calcolo necessari alla gestione del contratto, 30 punti; normalizzazione delle attività di manutenzione e gestione, 35 punti; piano di manutenzione e gestione, 35 punti).<br />
Con la rimodulazione dei parametri del 6 agosto tre delle cinque voci sopra indicate – per le quali poteva essere assegnato un punteggio complessivo non superiore a 135 punti &#8211; vengono accorpate in una macrovoce riguardante applicazione delle modalità operative o dei modelli organizzativi individuati per erogare i servizi richiesti con particolare riferimento alle attività legate al servizio di manutenzione e conduzione, per la quale veniva previsto un punteggio massimo di 140 punti.<br />
Con il provvedimento del 1 aprile 2005 la macrovoce di cui si è detto viene ricondotta alle tre sottovoci originariamente previste, nonostante la differenza del punteggio previsto come complessivamente assegnabile e la  evidente diversità sostanziale degli elementi di giudizio implicati.<br />
I casi sopra segnalati evidenziano la pluralità di situazioni in cui i nuovi subparametri di valutazione individuati dalla Commissione dopo l’apertura delle offerte comportavano la formulazione di giudizi – e l’assegnazione dei relativi punteggi – relativamente ad elementi che non erano invece oggetto di giudizio (e di punteggio) nella originaria individuazione dei subparametri del febbraio 2004 o comunque l’introduzione di elementi di giudizio affatto differenti.<br />
Le censure di cui ai motivi aggiunti, spiegate avverso il provvedimento di cui al 1 aprile 2005, appaiono dunque fondate, anche ove si consideri che, a prescindere dalla valutazione delle offerte economiche, l’assoluta incertezza manifestata dalla Commissione nel corso del procedimento in ordine ai criteri  ritenuti adeguati per la selezione delle migliori offerte tecniche introduce forti elementi di irrazionalità e contraddittorietà nell’individuazione dei progetti complessivamente meglio rispondenti a garantire l’ottimale espletamento di un servizio, così complesso e rilevante per  gli interessi pubblici involti, quale quello oggetto dell’appalto in parola, in una prospettiva di buon andamento dell’azione amministrativa. <br />
L’accoglimento delle predette censura comporta l’annullamento di tutti gli atti di gara impugnati, con assorbimento quindi di ogni ulteriore profilo di ricorso (anche incidentale) non esaminato.<br />
Va invece rigettata , perché infondata, la domanda di risarcimento dei danni per equivalente, considerato che non sono stati dedotti e provati danni residui rispetto agli effetti del provvedimento cautelare adottato in corso di causa.<br />
Le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter,  previa riunione dei ricorsi, definitivamente pronunciando, così decide:<br />
&#8211; accoglie il ricorso principale ed i relativi motivi aggiunti;<br />
&#8211; respinge i ricorsi incidentali;<br />
&#8211; per l’effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto indicato in parte motiva; <br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso n. 4115/2005;<br />
&#8211; compensa fra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-9-2005-n-6600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.6600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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