<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7/8/2014 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-8-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-8-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7/8/2014 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-8-2014/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2014 n.699</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-8-2014-n-699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-8-2014-n-699/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-8-2014-n-699/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2014 n.699</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Plaisant Officine Gestioni Servizi Legali s.r.l. (avv.ti S. Queirolo, V. Palomba e A. Maxia) c/ Comune di Siniscola (n.c.) Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Omessa produzione documentazione atta a comprovare l’intervenuta notificazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni E’ inammissibile, per difetto di regolare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-8-2014-n-699/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2014 n.699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-8-2014-n-699/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2014 n.699</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Plaisant<br /> Officine Gestioni Servizi Legali s.r.l. (avv.ti S. Queirolo, V. Palomba e A. Maxia) c/ Comune di Siniscola (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Omessa produzione documentazione atta a comprovare l’intervenuta notificazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile, per difetto di regolare notifica, il ricorso giurisdizionale ove – in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente – la parte ricorrente non abbia prodotto – sino al momento dell’assunzione della causa a decisione &#8211; la documentazione necessaria a comprovare l’intervenuta notifica; invero, se per un verso il Codice di rito non sottopone il deposito della relativa documentazione a precisi termini decadenziali (art. 45, co. 4, c.p.a.), per altro verso vieta espressamente al giudice di pronunziarsi su domande processuali contenute in atti introduttivi sui quali non sia stato adeguatamente provato il buon esito della notifica al destinatario (art. 45, co. 3 c.p.a.); in sostanza la scelta del legislatore è stata quella di consentire alla parte interessata di integrare, senza particolari limiti temporali, la documentazione necessaria a comprovare la regolare instaurazione del contraddittorio, fermo rimanendo però che ai fini della decisione nel merito tale fondamentale condizione deve risultare soddisfatta</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 435 del 2014, proposto da:<br />
Officine Gestioni Servizi Legali s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Queirolo, Vincenzo Palomba e Antonio Maxia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Cugia n. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Siniscola, non costituito in giudizio; </p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione:</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del decreto ingiuntivo n. 159/12, R.G.N. 487/12, emesso dal Tribunale di Nuoro in data 4 maggio 2012, notificato in data 24 maggio 2012, al Comune di Siniscola, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiarato esecutivo in data 18 dicembre<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>La Officine Gestioni Servizi legali s.r.l. agisce al fine di ottenere l’ottemperanza, da parte del Comune di Siniscola, al decreto ingiuntivo in epigrafe descritto, avente a oggetto un credito di euro 102.719,21 nei confronti dello stesso Comune.<br />
Il ricorso è stato avviato alla notifica mediante consegna all’Ufficio UNEP c/o la Corte d’Appello di Cagliari, del quale è stata depositata in giudizio la certificazione in ordine all’effettuata notifica a mezzo posta mediante invio di raccomandata in data 6 maggio 2014.<br />
Il Comune di Siniscola non si è però costituito in giudizio, e questo neppure alla data fissata per l’udienza di discussione (alla quale, peraltro, neppure la ricorrente è comparsa) e ciò impone al Collegio di verificare puntualmente la regolarità della notifica e della documentazione prodotta a comprova.<br />
Si osserva, al riguardo, che -a fronte della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente- la ricorrente non ha prodotto in giudizio la cartolina di ricevimento della raccomandata, unico documento in grado di provare con “certezza giuridica” il buon esito della notifica a mezzo posta; né, d’altra parte, la stessa ricorrente è comparsa all’udienza fissata per la discussione della causa, il che non ha consentito al Collegio di invitarla a integrare la relativa documentazione.<br />
Ciò conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso e questo sulla base della disciplina dettata dall’art. 45 del Codice del processo amministrativo, a mente del quale <i>“1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l&#8217;ultima notificazione dell&#8217;atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5. 2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate. 4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza”</i>.<br />
Pertanto, se per un verso il Codice di rito non sottopone il deposito della relativa documentazione a precisi termini decadenziali (comma 4 dell’art. 45), per altro verso vieta espressamente al giudice di pronunziarsi su domande processuali contenute in atti introduttivi sui quali non sia stato adeguatamente provato il buon esito della notifica al destinatario (comma 3 dell’art. 45); in sostanza la scelta del legislatore è stata quella di consentire alla parte interessata di integrare, senza particolari limiti temporali, la documentazione necessaria a comprovare la regolare instaurazione del contraddittorio, fermo rimanendo però -come del resto è ovvio- che ai fini della decisione nel merito tale fondamentale condizione dovrà risultare soddisfatta.<br />
Viceversa nel caso di specie la relativa prova non è stata fornita sino al momento dell’assunzione della causa a decisione, il che inevitabilmente determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di regolare notifica (cfr. in termini, T.A.R. Salerno, Sez. I, 19 aprile 2007, n. 423). <br />
Nulla vi è da disporre sulle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Siniscola.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.<br />
Nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Tito Aru, Consigliere<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/08/2014</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-8-2014-n-699/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2014 n.699</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
