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	<title>7/8/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/8/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a></p>
<p>Pres. Piscitello &#8211; Est. Perna Soc. Elemedia Spa,(Avv.ti G. Mangialardi e A. Clarizia) c/ Roma Capitale ( Avv. S. Siracusa ) c/ Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio (Avv. Di Stato) e nei confronti di Società Mediaradio Srl (n.c.) in materia di risarcimento del danno da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello &#8211; Est. Perna<br /> Soc. Elemedia Spa,(Avv.ti G. Mangialardi e A. Clarizia) c/ Roma Capitale ( Avv. S. Siracusa ) c/ Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio (Avv. Di Stato) e nei confronti di Società Mediaradio Srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in materia di risarcimento del danno da ritardo per mancata risposta da parte dell&#8217;Amministrazione nei termini previsti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della P.A. – Frequenza radiofoniche – Danno da ritardo – Determinazione del quantum – Mancato guadagno – Ammissibilità – Non sussiste – Quantificazione in via equitativa.	</p>
<p>2. Responsabilità della P.A. – Frequenza radiofoniche – Provvedimento tardivo – Conseguenze – Danno da ritardo – Sussiste – Determinazione arco temporale effetti dannosi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di risarcimento del danno da ritardo per mancata risposta da parte dell’Amministrazione nei termini previsti, il pregiudizio risarcibile si fonda sul ritardo della P.A. e non sul mancato guadagno della parte ricorrente che non può essere riconosciuto ai sensi dell’art. 2 L.241/90.	</p>
<p>2. In materia di risarcimento del danno da ritardo per mancata risposta da parte dell’Amministrazione nei termini previsti, il provvedimento adottato tardivamente dalla P.A. competente è idoneo, da una parte, ad affermare la sussistenza del danno lamentato e, dall’altra, a circoscrivere l’arco temporale nel quale si sono consumati gli effetti dannosi discendenti dall’inerzia nel provvedere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 34 del 2012, proposto da:<br />
Società Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni, in persona del ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Mediaradio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4432 del 2012, proposto da:<br />
Società Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni, in persona del ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Mediaradio Srl, , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Vinti &#038; Associati in Roma, via Emilia, 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 34 del 2012:<br />	<br />
del silenzio serbato dall&#8217;Ispettorato territoriale del Lazio dell’Amministrazione dello sviluppo economico &#8211; comunicazioni sulla domanda presentata da Elemedia S.p.A. il 20 aprile 2011 per l&#8217;eliminazione delle interferenze subite dall&#8217;impianto della ricorrente sito in Monte Cosce (RI);<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
al risarcimento del danno ai sensi dell&#8217;art. 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 4432 del 2012:<br />	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 3186 del 19 aprile 2012, con il quale l&#8217;IT Lazio ha rigettato la denuncia presentata da Elemedia in merito alla interferenza subita dal proprio impianto operante 90.100 MHz da Monte Cosce a seguito del provvedimento con il quale Med<br />
&#8211; di ogni altro atto anche non noto connesso, presupposto e conseguente;<br />	<br />
con motivi aggiunti notificati il 13 marzo 2013:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. 1178 del 12 febbraio 2013 in ottemperanza all’ordinanza della Sezione n. 3647/2012;<br />	<br />
e per la condanna del Ministero dello Sviluppo economico &#8211; Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito da Elemedia Spa, in forma specifica o per equivalente.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Lazio e, limitatamente al giudizio RG n. 4432/2012, di Mediaradio Srl;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Elemedia S.p.A., (in seguito, anche “ricorrente” o “società”), odierna esponente, premesso di essere titolare di una concessione ministeriale per la diffusione radiofonica nazionale e proprietaria dell’emittente “Radio DeeJay”, di cui irradia il segnale nel bacino del Lazio e Umbria dall’impianto autorizzato di Monte Cosce (RI) sulla frequenza 90.100 MHz, ha rappresentato di essere interferita dal segnale isofrequente di &#8220;Radio Lattemiele&#8221;, di proprietà di Mediaradio S.r.l., proveniente da una località prossima a Camaldoli — Monteporzio Catone; di avere, pertanto, in data 14 febbraio 2011, segnalato tali interferenze all’Ispettorato per il Lazio; che il 14 giugno 2011 tanto l’&#8217;Ispettorato per le Marche e l’Umbria, quanto quello per il Lazio hanno effettuato misurazioni in presenza dei rappresentanti delle due società, cui non risulta essere seguito alcun provvedimento.<br />	<br />
2. Con il primo ricorso in epigrafe (RG n. 34/2012), Elemedia ha allora impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla denuncia di’interferenza chiedendo, oltre alla declaratoria di illegittimità e la condanna a provvedere entro trenta giorni, il risarcimento del danno subito dalla società nella misura ritenuta di giustizia.<br />	<br />
2.1 La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame: <i>violazione e falsa interpretazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1 e 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5 del d.m. 7 maggio 2009.</i><br />	<br />
Secondo la ricorrente, la campagna di misurazioni eseguita avrebbe confermato che il segnale di Radio Lattemiele interferirebbe con quello di Radio DeeJay; l’Ispettorato per il Lazio, territorialmente competente, avrebbe tuttavia “omesso l&#8217;adozione degli atti volti a rimuovere tale ingiusta interferenza, consentendo di fatto la prosecuzione del danneggiamento dell&#8217;interesse imprenditoriale di Elemedia S.p.A.”: e ciò, nonostante esso fosse “tenuto a provvedere sulle istanze degli operatori del settore delle radiocomunicazioni che lamentino interferenze, al fine di rimuoverle”, nel termine di giorni 30 giorni “dall&#8217;inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda”, di cui all’art. 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e quindi entro 30 giorni dall’istanza presentata dalla odierna ricorrente (14 febbraio 2011), o comunque dal completamento dell&#8217;istruttoria (14 giugno 2011).<br />	<br />
2.2. Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, l’inerzia dell’Amministrazione impedirebbe ad Elemedia S.p.A. d’irradiare adeguatamente il segnale di “Radio DeeJay” nel territorio del Lazio e dell&#8217;Umbria, con gravi danni, oltre che al diritto di comunicazione, anche economici, poiché alla perdita di segnale seguirebbe quella dell’utenza, e per conseguenza, la riduzione della raccolta pubblicitaria, secondo la perizia allegata in atti.<br />	<br />
2.3. Si è costituita l’Amministrazione resistente con mero atto formale, per chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
2.4 Con sentenza n. 2932 del 27 marzo 2012 la Sezione, quanto alla domanda d’accertamento, ha accolto il ricorso, per l’effetto ordinando all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della decisione; quanto alla domanda di risarcimento, ha disposto la separazione della stessa, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., per la trattazione in Pubblica Udienza.<br />	<br />
3. Con provvedimento n. 3186 del 19 aprile 2012, l&#8217;Ispettorato Territoriale Lazio ha rigettato la denuncia di interferenza presentata da Elemedia; nello specifico, l’organo periferico ha osservato che l&#8217;impianto della ricorrente aveva già subito in passato l&#8217;interferenza da parte del segnale 90.100 MHz operante dalla località Monte Cavo e che il segnale 90.100 MHz irradiato da Monte Porzio Catone &#8220;non ingenera nuove interferenze ne aggrava quelle preesistenti rispetto a quando la frequenza 90.100 MHz era esercita da Radio Milano International”.<br />	<br />
3.1 Avverso tale provvedimento la società si è gravata con il secondo ricorso in epigrafe (RG n. 4432/2012), per chiedere l’annullamento del diniego oltre che il risarcimento dei danni subiti, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; <i>Violazione e falsa applicazione di norme di legge: artt. 3 e 97 Cost; art. 10bis, L. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 28 e 42, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177; art. 16, L. 223/1990; art. 1, L. 122/1998; art. 5, dm 7 maggio 2009; circolare ministeriale 39486<br />
3.2 Nel secondo giudizio si sono costituite sia l’Amministrazione intimata sia Mediaradio S.r.l., odierna controinteressata, entrambe insistendo per il rigetto del ricorso<br />	<br />
3.3 Con ordinanza collegiale n. 3647/2012 del 10 ottobre 2012 la Sezione ha accolto, ai fini del riesame della vicenda da parte dell’intimata Amministrazione, la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.<br />	<br />
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, l’Ispettorato Territoriale Lazio, all’esito di una riunione congiunta con i rappresentanti delle parti tenutasi in data 20 dicembre 2012, ha adottato il provvedimento prot. 1178 del 12 febbraio 2013.<br />	<br />
3.4 Avverso tale provvedimento la società ha proposto motivi aggiunti, notificati in data 13 marzo 2013, riproponendo le censure già svolte nei precedenti scritti difensivi.<br />	<br />
Con memoria del 22 maggio 2013, la ricorrente ha depositato in entrambi i giudizi perizia sul danno subito da Elemedia, a firma dell’ing. Roberto Santori e datata 13.5.2013.<br />	<br />
4. Alla Pubblica Udienza del 3 luglio 2013 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Il Collegio deve previamente procedere alla riunione di entrambi i giudizi, stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra i medesimi.<br />	<br />
2. Per motivi di ordine logico ed espositivo l’esame prenderà le mosse dal secondo ricorso in epigrafe (RG n. 4432/2012), per poi passare a trattare della domanda di risarcimento danni avanzata con il primo gravame e riproposta anche con il secondo.<br />	<br />
2.1 Con il secondo ricorso si impugnano il provvedimento n. 3186/2012, adottato dall’Ispettorato Territoriale Lazio in data 19 aprile 2012 in ottemperanza alla sentenza n. 2923/2012 della Sezione che &#8211; in accoglimento del primo ricorso &#8211; ordinava all’intimata Amministrazione di provvedere in merito alla denuncia di interferenza presentata da Elemedia, nonché il successivo provvedimento n. 1178 del 12 febbraio 2013, reso dal predetto Ispettorato in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 3647/2012 che, nel secondo giudizio, ordinava all’Amministrazione il riesame della controversia.<br />	<br />
2.2 Ad un più compiuto esame della vicenda, condotta anche sulla scorta delle motivazioni diffusamente rese dall’organo periferico nel provvedimento di riesame (n. 1178/2013), il Collegio ritiene di dover disattendere le censure svolte da Elemedia con il ricorso RG n. 4432/2012), risultando la sottostante pretesa della ricorrente alla rimozione delle lamentate interferenze priva di elementi di fondatezza.<br />	<br />
2.2.1 Va preliminarmente considerato che l’esistenza di una situazione interferenziale tra le due emittenti in questione, Radio DeeJay e Radio Lattemiele, è circostanza ben nota alle parti come all’Amministrazione, ed è incontestata, essendo stata essa da ultimo acclarata con verbale redatto dall’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, all’esito degli accertamenti congiunti dell’14 giugno 2011, in cui si evidenziava che “tra le due emittenti non è rispettato il rapporto di protezione S/N stabilito dalla normativa tecnica vigente”.<br />	<br />
2.2.2 Tale circostanza (i.e. la situazione interferenziale), come esplicitato nel citato provvedimento n. 1178/2013, è altresì preesistente, in quanto al momento dell&#8217;acquisizione del ramo d&#8217;azienda costituito dall&#8217;impianto operante sulla frequenza 90.100 MHz da Monte Cosce, la ricorrente aveva piena contezza sia dei limiti dell&#8217;area di servizio che tale impianto poteva garantire, sia delle gravi problematiche interferenziali di cui era oggetto.<br />	<br />
Inoltre, la situazione interferenziale non rappresenta un <i>quid novi</i> ma uno stato di fatto sorto già dal 1991 a seguito del rilascio dell&#8217;autorizzazione a RADIO ANTENNA MUSICA di Terni, dante causa della ricorrente; né essa costituisce un aggravamento rispetto alla problematica già esistente, atteso che la modifica della frequenza di esercizio, da 89.900 MHz a 90.100 MHz assentita alla Mediaradio, non sostanzia una nuova attivazione bensì una riassegnazione di frequenza già utilizzata (e ritornata nella disponibilità del Ministero a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2920/2005), peraltro con modalità di esercizio inferiori a quelle esercite in precedenza.<br />	<br />
2.2.3 Infine, sul piano procedimentale, nel ripetuto provvedimento si dà atto della circostanza che la ricorrente sia stata coinvolta, in qualità di controinteressata, in tutte le fasi che avevano preceduto sia il rilascio del provvedimento autorizzatorio in questione sia in quelle successive.<br />	<br />
2.3 In considerazione delle suesposte ragioni e in applicazione delle linee guida di cui alla nota-circolare n. 39486 del 5 novembre 1998, l’Ispettorato ha dunque ritenuto infondata la pretesa di rimozione delle interferenze da parte di Elemedia, mentre ha ritenuto meritevoli di considerazione, previa idonea valutazione, tre diverse e alternative ipotesi di compatibilizzazione degli impianti emerse nel corso della riunione del 20 dicembre 2012 (in sintesi: modifica della frequenza o del puntamento del sistema radiante della frequenza di Elemedia; spostamento dell’impianto di Elemedia; scambio reciproco degli impianti tra le emittenti), invitando nel contempo le emittenti in controversia ad una bonaria composizione della vicenda; in tal modo, l’organo periferico ha dato piena ottemperanza all’ordine di riesame impartito dalla Sezione e chiarito in modo compiuto e condivisibile le ragioni per le quali la pretesa di rimozione delle interferenze da parte dell’odierna ricorrente dovesse essere disattesa.<br />	<br />
2.4 Dalle esposte considerazioni discende la infondatezza del ricorso RG n. 4432/2012 in esame, sia in merito alla domanda di annullamento, sia in ordine alla consequenziale domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
3. Passando all’esame del primo ricorso in epigrafe (RG n. 34/2012), che viene all’odierno esame del Collegio limitatamente alla domanda di risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall’inerzia dell’Amministrazione, che impedirebbe ad Elemedia S.p.A. d’irradiare adeguatamente il segnale di “Radio DeeJay” nel territorio del Lazio e dell&#8217;Umbria, si osserva quanto segue.<br />	<br />
3.1 Una volta acclarato che nella fattispecie considerata la scadenza del termine per provvedere sulla denuncia d’interferenza qualifica la condotta dell&#8217;Amministrazione procedente come inadempimento, ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990, da tale qualificazione discendono <i>ex lege </i>due conseguenze: funzionalmente, la fondatezza della pretesa della ricorrente che intende far dichiarare l&#8217;illegittimità di siffatto inadempimento, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione inadempiente a provvedere (come da sentenza n. 2923/2012 della Sezione); sul piano patrimoniale, la responsabilità dell&#8217;amministrazione procedente per il danno da ritardo, nei limiti tracciati dalla decisione n. 7/2005 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dall&#8217;art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, inserito dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 9 dicembre 2010, n. 35787; Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539), che reca una fattispecie espressa di responsabilità risarcitoria per danno da mero ritardo nel provvedere.<br />	<br />
3.2 In tali limiti, la domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, la p.a. è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.<br />	<br />
Nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistente sia il comportamento colpevole dell’Amministrazione, che ha palesemente violato l’obbligo di provvedere in modo espresso in merito all’istanza presentata da Elemedia, sia l’evento dannoso come conseguenza del mero ritardo nel provvedere.<br />	<br />
3.2.1 E invero, quanto al primo profilo, come si evince dalla sentenza n. 2923/2012 resa nel procedimento in esame, dall’istanza presentata dalla odierna ricorrente (14 febbraio 2011), o comunque dal completamento dell&#8217;istruttoria (14 giugno 2011), decorreva inutilmente il termine di giorni 30 previsto dall’art. 2 della legge 241/90 per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione adottasse un provvedimento espresso.<br />	<br />
3.2.2 Quanto all’esistenza e all’entità del danno subito per effetto del ritardo, e qui si viene a trattare del secondo profilo, Elemedia ha dedotto e documentato che il ritardo dell’Ispettorato nel dare evasione alla richiesta, ha impedito alla stessa di irradiare adeguatamente il segnale di “Radio DeeJay” nel territorio del Lazio e dell&#8217;Umbria, con perdita dell’utenza (80% dell’ascolto in fascia buona) e conseguente severa riduzione della raccolta pubblicitaria, con una perdita di ricavi pubblicitari annui stimata in euro 81.700,00 (come da perizia in data 13.5.2013, agli atti), dati peraltro non contestati da parte delle odierne resistenti.<br />	<br />
3.2.3 In proposito, il Collegio ritiene che il danno lamentato dalla ricorrente possa ritenersi sussistente e non escluso dalla circostanza che successivamente, in data 19 aprile 2012, l’Ispettorato Territoriale Lazio adottava un provvedimento espresso di diniego della denuncia di interferenza presentata da Elemedia. Tale provvedimento, infatti, da un lato risulta palesemente intempestivo rispetto al termine di legge, essendo stato adottato oltre un anno dalla data di presentazione dell’istanza, dall’altro, nella sua tardività, è idoneo a circoscrivere l’arco temporale nel quale si sono consumati gli effetti dannosi discendenti dal ritardo nel provvedere.<br />	<br />
3.2.4 Quanto all’entità del danno risarcibile, tuttavia, il Collegio – seguendo la suindicata giurisprudenza &#8211; reputa di non poter seguire il criterio indicato dalla ricorrente, ancorato alla perdita annua derivante dal minor introito delle inserzioni pubblicitarie, anche se teoricamente ponderabile ex ante in termini percentuali in relazione alla concreta possibilità di accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione inerte.<br />	<br />
E ciò, non tanto e non solo perché una ponderazione <i>ex ante</i> della possibilità suddetta non è più effettuabile, essendo intervenuta, nelle more del presente giudizio, la pronuncia della p.a., che ha rigettato l’istanza medesima, ma soprattutto perché il danno che il legislatore intende ristorare al cittadino, frustrato dalla mancata risposta da parte dell’Amministrazione nei termini, è un pregiudizio da mero ritardo, che non può avere come elemento fondante il “mancato guadagno”, come si pretenderebbe da parte della ricorrente.<br />	<br />
3.2.5 In ragione delle suindicate considerazioni, il Collegio ritiene piuttosto più adeguato al caso di specie operare una determinazione del pregiudizio<i>de quo</i> in via equitativa, sia pure non sganciata dai dati oggettivi rappresentati nella perizia e non contestati dalle parti resistenti, quantificandolo forfetariamente in euro 30.000,00.<br />	<br />
3.3 Il ricorso n. 34/2012, pertanto, quanto alla domanda risarcitoria deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire alla ricorrente il danno subito ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della legge n. 241/1990, nella suindicata misura.<br />	<br />
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i giudizi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
quanto al ricorso n. 34/2012, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna le amministrazioni intimate al risarcimento del danno, nei confronti di Elemedia s.p.a., che quantifica in euro 30.000,00 (=trentamila/00);<br />	<br />
quanto al ricorso n. 4432/2012, unitamente ai motivi aggiunti, lo rigetta;<br />	<br />
compensa le spese di entrambi i giudizi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-8-2013-n-7871/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.7871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-8-2013-n-433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-8-2013-n-433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-8-2013-n-433/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.433</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli A. G. (avv. U. Segarelli e M. Mariani) c/ Comune di Terni (avv.ti P. Gennari e I. Sorbini) e nei confronti di Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) sui presupposti per la retrocessione dei beni espropriati 1. Espropriazione per pubblica utilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-8-2013-n-433/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-8-2013-n-433/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> A. G. (avv. U. Segarelli e M. Mariani) c/ Comune di Terni (avv.ti P. Gennari e I. Sorbini) e nei confronti di Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la retrocessione dei beni espropriati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Retrocessione parziale – Posizione soggettiva del privato – Interesse legittimo – Tutela &#8211; Rimedi esperibili – Art. 117 c.p.a.	</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Dichiarazione di inservibilità – Competenza – Disciplina transitoria &#8211; Art. 52 co. 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 &#8211; Spetta al Presidente della Giunta regionale 	</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Diniego – Sostanziale continuità nella destinazione urbanistica – Legittimità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’utilizzo soltanto di una parte dei suoli di cui alla dichiarazione di pubblica utilità determina nei confronti dei proprietari dei suoli rimasti inutilizzati, anche se per ipotesi coincidente con l’intera superficie espropriata in loro danno, una posizione di interesse legittimo alla retrocessione parziale, consistente nell’accertamento dell&#8217;inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate, da tutelarsi nelle forme del silenzio-rifiuto di cui all’art. 117 c.p.a., venendo in rilievo la scelta discrezionale dell’amministrazione al mantenimento della parte residua per ragioni di pubblico interesse 	</p>
<p>2. In forza della disciplina transitoria dettata dall’art. 57, co. 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la competenza a provvedere sull’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inservibilità di beni espropriati spetta al Presidente della Giunta regionale	</p>
<p>3. E’ legittimo il diniego di retrocessione dei beni espropriati laddove sia ravvisabile una “sostanziale continuità nella destinazione urbanistica” delle aree oggetto di ablazione, ancorché i dettagli del progetto possano essere cambiati nel tempo (nella specie, il Collegio ha ravvisato una “sostanziale continuità” tra l’iniziale destinazione oggetto di espropriazione “a viabilità” e le successive destinazioni impresse ai beni ablati dalla strumentazione urbanistica locale a “zone per attività economiche di servizio”, “verde pubblico attrezzato a parco” e “area destinata a parcheggio”)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 512 del 2003, proposto da:<br />
Amati Giovanni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Maurizio Mariani, in Perugia, via Podiani, 17; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Paolo Gennari, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini, in Perugia, via Palermo s.n.c.; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali, in Perugia, corso Vannucci, 30; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della nota del 1 agosto 2003, prot. 68917 a firma del Dirigente comunale preposto al Servizio Gestione Patrimonio, con la quale è stata affermata la non accoglibilità ed in sostanza deciso il non accoglimento dell’istanza, presentata dal ricorrente, vol<br />
&#8211; nonché per quanto occorra della eventuale determinazione assunta dalla Conferenza dei Servizi in data 22 luglio 2003;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato ancorché non conosciuto;<br />	<br />
quanto ai motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria n. 61 in data 29 marzo 2004 con il quale è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inservibilità (di cui all’art. 61 L. 2359/1865) delle aree al NCT del Comune di Tern<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni e della Regione Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Espone l’odierno ricorrente di aver ceduto volontariamente al Comune di Terni alcune aree di relativa proprietà, contraddistinte catastalmente al fg.123 p.lle 152 e 152 bis, nell’ambito di procedimento espropriativo iniziato con decreto prefettizio n. 23596 del 24 luglio 1968, dichiarativo della pubblica utilità per la realizzazione di tracciati viari urbani previsti dal PRG.<br />	<br />
Avendo constatato la mancata utilizzazione di parte (circa mq. 5.000) delle suddette aree secondo le finalità di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, ed in particolare per l’installazione di box per attività commerciali, ha presentato in data 28 aprile 2003 istanza di dichiarazione di inservibilità ai sensi ed ai fini degli artt. 60 e 61 della L. 2359/1865.<br />	<br />
Con nota del 1 agosto 2003, prot. 68917 il Dirigente comunale preposto al Servizio Gestione Patrimonio, ha affermato la non accoglibilità della suesposta istanza, in considerazione dell’utilizzo della particella 152/bis conformemente alla attuale destinazione a zone per attività economiche di servizio e della particella 152 per finalità comunque pubbliche, seppur diverse da quanto previsto nella cessione sostitutiva del decreto di esproprio.<br />	<br />
L’odierno istante impugna la suddetta nota dirigenziale, deducendo le seguenti doglianze così sintetizzabili:<br />	<br />
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 61 della L. 2359/1865 e 47 D.p.r. n. 326/2011, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità, contraddittorietà: le aree a suo tempo cedute per le finalità di cui alla dichiarazione di pubblica utilità non sarebbero allo stato utilizzate e sarebbero invece oggetto di destinazione urbanistica totalmente differente, né sarebbero destinate nemmeno in futuro a tali scopi; la volontà di adibire parte delle aree in questione ad attività economiche di servizio comproverebbe, indirettamente ed implicitamente, la sussistenza delle condizioni di inservibilità da cui deriverebbe il diritto alla retrocessione; i medesimi vizi inficerebbero anche le determinazioni comunali in ordine alla particella 152, parimenti utilizzata per finalità del tutto diverse da quelle impresse con la dichiarazione di pubblica utilità.<br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnativa al sopravvenuto decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria n. 61 del 29 marzo 2004 con il quale è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inservibilità (di cui all’art. 61 L. 2359/1865) delle aree in questione, deducendo oltre che censure in via derivata, le seguenti doglianze in via diretta:<br />	<br />
II. Incompetenza: il decreto impugnato rientrerebbe nel novero degli atti di gestione che la vigente normativa (D.lgs. nn. 29/93, 80/98 e 165/2001) avrebbe ormai irreversibilmente assegnato all’attribuzione esclusiva dei dirigenti, così come del resto statuito dallo stesso adito T.A.R. (sent. 20 aprile 2007, n. 331) in fattispecie analoga;<br />	<br />
III. Eccesso di potere per travisamento e contrasto con i presupposti sostanziali: il decreto gravato si porrebbe in contrasto con l’autorizzazione accordata il 15 aprile 2003 alla installazione di tre chioschi per attività commerciali, la quale avrebbe già valenza implicita di inservibilità ai fini della richiesta retrocessione; sul punto la stessa nota impugnata con il ricorso introduttivo avrebbe la medesima valenza, si da rendere del tutto evidente la contraddittorietà dell’operato del Comune;<br />	<br />
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 61 della L. 2359/1865 e dei principi generali in materia di espropriazione e di retrocessione, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti: il riscontrato non utilizzo delle aree oggetto di cessione volontaria per le finalità impresse con la dichiarazione di pubblica utilità, renderebbe fondata la pretesa alla retrocessione invocata; la destinazione a “verde pubblico attrezzato” non potrebbe mai assimilarsi alla prevista originaria realizzazione di opere viarie di quartiere.<br />	<br />
Si sono costituiti sia la Regione Umbria che il Comune di Terni, eccependo quest’ultimo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei motivi aggiunti poiché:<br />	<br />
&#8211; il gravame principale avrebbe ad unico oggetto un mero atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva, con spostamento dell’interesse azionato esclusivamente sul sopravvenuto decreto regionale decisorio dell’inoltrata istanza di retrocessione;<br />	<br />
&#8211; i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere notificati ad almeno uno dei titolari delle concessioni comunali contemplati nel decreto del Presidente della Giunta regionale, quali soggetti controinteressati in senso tecnico, titolari di interesse qualificat<br />
&#8211; la censura di cui al II motivo dei motivi aggiunti avrebbe dovuto essere dedotta con il ricorso introduttivo, contenendo la nota comunale prot. 68917 ivi impugnata espresso riferimento a tale circostanza;<br />	<br />
Entrambe le difese delle Amministrazioni resistenti hanno poi evidenziato nel merito, l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, evidenziando in necessaria sintesi:<br />	<br />
&#8211; quanto alla censura di incompetenza, in forza della disciplina transitoria dettata dall’art. 57 del T.U. “espropriazioni” la competenza ad emettere il provvedimento impugnato apparterrebbe <i>ratione temporis</i> al Presidente della Giunta Regionale; il<br />
&#8211; le aree per cui è causa sarebbero caratterizzate da uso pubblico attuale e del tutto compatibile con la destinazione viaria di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, come confermerebbe lo stesso nuovo PRG parte operativa nel destinare le suddette a<br />
&#8211; del tutto improprio sarebbe il richiamo all’istituto della implicita dichiarazione di inservibilità, essendo tale conseguenza ipotizzabile soltanto in ipotesi di utilizzazione da parte dell’Amministrazione del tutto difforme del bene <i>ab origine</i> s<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 3 luglio 2013, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, attesa l’infondatezza del gravame nel merito; deve comunque evidenziarsi l’evidente e non contestata improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c) cod. proc. amm., del ricorso introduttivo, in considerazione del contenuto non lesivo della nota comunale del 1 agosto ivi impugnata e della traslazione dell’interesse azionato, consistente nella pretesa alla retrocessione (parziale) del bene, nei confronti del sopravvenuto decreto del Presidente regionale, quale atto conclusivo dell’avviato procedimento di inservibilità dei beni.<br />	<br />
3. Quanto al merito, l’atto di motivi aggiunti è infondato e va respinto.<br />	<br />
3.1. Con il ricorso in epigrafe Giovanni Amati contesta l’intervenuto provvedimento regionale di rigetto della propria istanza del 28 aprile 2003 volta ad ottenere la dichiarazione di inservibilità di cui all’art. 61 della legge 2359/1865 delle aree distinte al NCT del Comune di Terni al foglio 123 particelle 152 e 152 bis oggetto di procedura espropriativa riguardante un più ampio numero di aree, conclusasi con cessione bonaria perfezionatasi il 20 gennaio 1971, finalizzata alla realizzazione della viabilità comunale prevista dal PRG all’epoca vigente.<br />	<br />
3.2. L&#8217;istituto della retrocessione, disciplinato in passato dagli artt. 60-63 della legge n. 2359/ 1865 ed ora dagli artt. 46-48 del D. p. r. n. 327/2001 &#8211; quest’ultimo pacificamente non applicabile <i>ratione temporis</i> &#8211; dà titolo alla restituzione dei beni espropriati, quando non è stata posta in essere o non è più utilizzabile l&#8217;opera alla cui realizzazione gli stessi erano stati destinati dalla dichiarazione di pubblica utilità, ovvero quando, pur essendo stata eseguita l&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità, emerga che uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione; in particolare, nell&#8217;ipotesi di retrocessione totale, contraddistinta dalla mancata realizzazione dell&#8217;opera prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità, ivi compreso il caso della sostituzione con un&#8217;opera completamente diversa da quella programmata, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo dell&#8217;originario proprietario ad ottenere la restituzione del bene oggetto della procedura ablatoria; nell&#8217;ipotesi di retrocessione parziale, invece, la legge rimette all&#8217;autorità espropriante la formale determinazione della parte del bene espropriato che non può più essere utilizzata per le finalità risultanti dalla dichiarazione di pubblica utilità e che di conseguenza può tornare nella disponibilità del soggetto che ne era stato privato, in esito ad una valutazione discrezionale sindacabile dinanzi al giudice amministrativo. <br />	<br />
L&#8217;applicabilità delle norme sulla retrocessione non trova naturalmente ostacolo nella circostanza che i beni interessati siano stati oggetto di cessione volontaria anziché di decreto di espropriazione, posto che l’art. 45 c. 3 del D.p.r. 327/2001 assimila la cessione <i>quoad effectum</i> al decreto di esproprio; tale efficacia degli accordi di cessione bonaria può essere riconosciuta anche nel regime previgente al T.U. espropriazioni, trattandosi non già di contratti espressione di piena autonomia negoziale in merito alla scelta a contrattare e allo stesso <i>quantum</i> dell’indennità dovuta, bensì di contratti ad “oggetto pubblico” (Cassazione sez II 22 maggio 2009 n.11955; id. sez un., 24 aprile 2007, n.9845; id. sez I 17 marzo 2006, n.6003; id. I 9 maggio 2000, n.5848; id. 2 marzo 1999, n.1730; id. 16 marzo 1994, n.2513; id. 4 novembre 1994, n.9130) originati dall’avvio di un procedimento ablatorio, senza il quale il proprietario non si sarebbe ragionevolmente determinato a vendere (in questo senso anche T.A.R. Umbria 12 gennaio 2007, n. 8). E’infatti da escludersi l’istituto della retrocessione solo allorquando il trasferimento volontario del bene in favore dell’Amministrazione interessata all’esecuzione dell’opera si collochi del tutto al di fuori della sequenza procedimentale espropriativa, quale quindi negozio di compravendita di diritto comune, diversamente dal caso di specie, laddove il contratto traslativo è intervenuto (20 gennaio 1971) solamente in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità.<br />	<br />
3.3. La pretesa azionata dall’odierno ricorrente, originata dall’istanza di dichiarazione di inservibilità presentata il 28 aprile 2003, può agevolmente ricondursi all’istituto della retrocessione parziale, lamentando egli non già il mancato o diverso utilizzo di tutti i beni oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, bensì soltanto di una parte. <br />	<br />
Per giurisprudenza consolidata, nel caso di espropriazione di più immobili appartenenti a diversi proprietari o di più porzioni di immobili appartenenti al medesimo titolare, ai fini della retrocessione delle aree eventualmente rimaste inutilizzate, la valutazione dell&#8217;effettiva esecuzione dell&#8217;opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all&#8217;intero complesso dei beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che, quando l&#8217;opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni (anche se coincidenti con l’intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario) ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile avanti al giudice ordinario, vantando il proprietario della o delle aree non utilizzate un mero interesse legittimo all&#8217;accertamento dell&#8217;inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione (Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2009, n. 23823; id. 29 novembre 2000, n.1231; T.A.R. Puglia Lecce III 15 gennaio 2010, n.169; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez I, 20 marzo 1998, n.125).<br />	<br />
Pertanto, l’utilizzo come nel caso di specie, soltanto di una parte dei suoli di cui alla dichiarazione di pubblica utilità determina nei confronti dei proprietari dei suoli rimasti inutilizzati, anche se per ipotesi coincidente con l’intera superficie espropriata in loro danno, una posizione di interesse legittimo alla retrocessione parziale, consistente nell’accertamento dell&#8217;inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate, da tutelarsi nelle forme del silenzio-rifiuto di cui all’art. 117 c.p.a., (già art 21-bis l.1034/1971), venendo in rilievo la scelta discrezionale dell’Amministrazione al mantenimento della parte residua per ragioni di pubblico interesse (<i>ex multis</i> T.A.R. Lazio &#8211; Latina 2 luglio 2010, n.1044; T.A.R. Puglia &#8211; Bari sez I 17 agosto 2010, n. 3401).<br />	<br />
3.4. E’quantomeno invece controversa, in giurisprudenza, la configurabilità di una dichiarazione di inservibilità implicita, allorquando vi siano comportamenti o attività inequivoche e sintomatiche della definitiva decisione di non utilizzare quella parte dei beni per l’opera pubblica, come nelle deliberazioni con cui l’Autorità espropriante destini a vendita o a permuta i suddetti fondi per scopi diversi dalle programmate iniziative di tipo industriale e relative infrastrutture (Cassazione civile, sez. un. 5 giugno 2008, n. 14826; T.A.R. Puglia Lecce III 15 gennaio 2010, n.169, <i>contra</i> C.G.A.S. 28 dicembre 2005, n.983)<br />	<br />
Una volta ammessa tale manifestazione di potestà implicita, dalla dichiarazione di inservibilità (espressa o comunque implicita), la posizione sostanziale del proprietario espropriato si converte in diritto soggettivo potestativo alla retrocessione (c.d. <i>ius ad rem</i>) tutelabile dinanzi al giudice ordinario (<i>ex multis</i> Cassazione Sez. Unite 8 marzo 2006, n.4894; id. 5 giugno 2008, n.14826; id. sez I 7 agosto 2001, n.10894; Consiglio di Stato sez IV, 4 luglio 2008, n.3342; T.A.R. Lazio &#8211; Latina 4 luglio 2007, n.478).<br />	<br />
3.5. Tanto premesso, e qualificata la pretesa sostanziale azionata in giudizio, al di là del formale <i>petitum</i> di annullamento del decreto regionale impugnato, quale interesse legittimo alla retrocessione parziale, può procedersi all’esame delle doglianze introdotte con l’atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
3.6. Ritiene il Collegio di dover affrontare prioritariamente l’esame della censura di incompetenza, di carattere prioritario secondo la prevalente tesi giurisprudenziale (<i>ex multis</i> Consiglio Stato, sez. V, 11 febbraio 2005, n. 398) pur essendo tale assunto ormai da rimeditare (T.A.R. Toscana sez. II 16 giugno 2011, n. 1076; T.A.R. Liguria sez. II 27 aprile 2012, n. 609) sia alla luce dell’intervenuta abrogazione dello stesso art. 26 c. 2 della L. 1034/1971 che, comunque, dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (23 marzo 2011, n.3) che ritiene definitivamente trasformato l’oggetto del processo amministrativo dalla verifica “formale” di legittimità degli atti impugnati a giudizio sul “rapporto”.<br />	<br />
3.7. La censura è comunque infondata e va respinta.<br />	<br />
E’del tutto pacifico e non oggetto di contestazione l’inapplicabilità, nella fattispecie per cui è causa, del vigente testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, venendo in questione controversia originata da procedimento espropriativo la cui dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta ben prima della data di entrata in vigore del testo unico (30 giugno 2003); non ne è dunque applicabile l’art. 6, il quale, dettando una specifica disciplina sulla competenza, assegna al dirigente dell’ufficio per le espropriazioni “<i>la competenza ad emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento</i>”.<br />	<br />
E’controverso tra le parti, invece, il significato da attribuire all’art. 57 c. 2 del citato testo unico, secondo cui “<i>restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal Presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo</i>”.<br />	<br />
Secondo un precedente di questo Tribunale Amministrativo invocato dalla stessa difesa del ricorrente (sent. 20 aprile 2007, n. 331) ai sensi dell&#8217;art. 21 c. 2 della L.R. n. 15/1997 l&#8217;adozione del decreto di espropriazione, se anche di pertinenza regionale, dovrebbe essere ricompreso negli atti di competenza del dirigente preposto all&#8217;apposito ufficio della stessa Amministrazione regionale e non già negli atti di competenza del Presidente della Giunta regionale. Infatti, tale norma di legge regionale recepisce il fondamentale principio generale di ripartizione delle competenze all&#8217;interno delle Pubbliche amministrazioni, così come sancito a livello nazionale (ai sensi dell&#8217;art. 117 della Costituzione) dall&#8217;art. 3 del D.lgs. n. 29 del 1993 e rafforzato dall&#8217;art. 3, 2 comma del D.lgs n. 80 del 1998; principio che, ribadito ancora nel D.lgs n. 165 del 2001, impone la netta separazione della gestione politica da quella amministrativa degli enti pubblici, affidando (in esclusiva) ai dirigenti e non più agli organi politici la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti stessi, compresa l&#8217;adozione di tutti gli atti che impegnano l&#8217;Amministrazione verso l&#8217;esterno (come, in questo caso, il decreto di espropriazione).<br />	<br />
La suesposta sentenza è stata però riformata &#8211; come puntualmente evidenziato dalla difesa regionale &#8211; dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (sent. 12 maggio 2009, n. 2921) ritenendosi, tra l’altro, che l’adozione dei decreti di esproprio per le opere di rilievo infra regionale non rientri nell’ambito gestionale, trattandosi di funzione storicamente attribuita al Presidente della Regione quale organo monocratico di vertice “in posizione di garantistica terzietà rispetto all’ente pubblico interessato all’esecuzione dell’opera ed in concreto beneficiario dell’ablazione della proprietà privata”; ove non risulti applicabile il testo unico, la competenza ad adottare il decreto di esproprio spetta dunque al Presidente ai sensi degli artt. 13 della legge 865/1971 e 4 della legge 247/1974.<br />	<br />
Osserva il Collegio come, il comma secondo dell’art. 57, nella scelta di non abrogare le norme preesistenti, conferma l’assetto precedente il testo unico, di voler affidare ad ente terzo la competenza ad adottare il decreto di esproprio rispetto all’autorità beneficiaria dell’esproprio, quindi ad assegnare alla Regione la competenza in merito agli atti conclusivi delle procedure espropriative inerenti opere infra regionali. Ciò però non dovrebbe automaticamente comportare, a rigore, anche una deroga al principio di separazione tra gli organi politici e dirigenziali, potendosi invece ipotizzare la generale operatività del detto principio di separazione, quale norma fondamentale <i>pro tempore</i> già in vigore anche nell’ordinamento regionale e comunale, indipendentemente dal recepimento o meno in sede statutaria e regolamentare (Consiglio di Stato sez. V, 24 ottobre 2001, n. 5603; id. sez. V, 6 marzo 2000, n.1149).<br />	<br />
Ritiene tuttavia il Collegio preferibile l’opzione prospettata dalla difesa regionale circa la portata derogatrice del comma secondo del citato art. 57 del testo unico &#8211; come previsto e consentito dallo stesso comma 3 dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001 &#8211; quale norma successiva all’introduzione degli indicati principi in materia di distinzione dei poteri, deroga pur sempre consentita al legislatore, pur nei limiti della ragionevolezza e del contenuto discrezionale del potere esercitato, trattandosi di principi di rilevanza costituzionale quali diretta espressione dell’art. 97 Cost. (cosi Corte Costituzionale 3 maggio 2013, n.81 in materia di legge della Regione Sardegna attributiva alla Giunta regionale della competenza sulla valutazione di impatto ambientale).<br />	<br />
Muovendo da tali considerazioni, la scelta operata dall’art. 57 c. 2 del vigente testo unico può ritenersi conforme al parametro di ragionevolezza, non essendo tra l’altro gli atti del procedimento espropriativo quasi mai espressione di potere vincolato, bensì di scelte ampiamente discrezionali dell’Amministrazione (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 2 dicembre 2010, n. 4057; T.A.R. Veneto 21 marzo 2011, n.461; T.A.R. Puglia &#8211; Lecce sez I 24 marzo 2011, n.528; T.A.R. Piemonte sez. II, 19 luglio 2006, n. 2974) quanto alla localizzazione dell’opera e alla definizione del progetto definitivo; ciò vale anche per lo stesso provvedimento conclusivo del procedimento preordinato alla dichiarazione di inservibilità di cui all’art. 61 c. 3 della L. 2359/1865 (<i>ex multis</i> T.A.R. Sicilia -Palermo sez. II, 4 giugno 2012, n.1130).<br />	<br />
3.8. Conclusivamente, va pertanto respinta la censura di cui al II motivo dei motivi aggiunti.<br />	<br />
3.9. Parimenti infondate sono le censure di eccesso di potere e violazione di legge di cui al III e IV motivo.<br />	<br />
Dalla documentazione depositata in giudizio emerge l’indubbia sussistenza per le aree di che trattasi, oggetto di cessione volontaria nel 1971 al fine della programmata viabilità comunale, di un uso pubblico effettivo ed attuale, consistente quanto alla particella 152 per sistemazione della viabilità di quartiere (“verde pubblico attrezzato” e “parcheggi”) e quanto alla particella 152 bis per “attività commerciali” in concessione su suolo pubblico; tali destinazioni risultano conformi al sopravvenuto P.R.G. del Comune di Terni, che destina le aree <i>de quibus</i> a “zone per attività economiche di servizio” “verde pubblico attrezzato a parco” e “area destinata a parcheggio”.<br />	<br />
Trattasi, a giudizio del Collegio, di destinazioni che si pongono in linea di sostanziale continuità con la originaria destinazione a viabilità impressa nel PRG del 1967 e di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, elemento di per sé sufficiente a legittimare l’impugnato diniego regionale. In particolare, anche la destinazione attuale a “spazi pubblici attrezzati a parco” di parte delle aree in questione ben può ritenersi compatibile con le destinazioni originarie del PRG del 1967, in relazione alle “esigenze di ripristino ambientale collegate alla realizzazione della rete viaria”, da tenere in debito conto in sede di predisposizione della Parte Operativa del PRG, a norma dello stesso art. 5 della legge regionale n.11/2005.<br />	<br />
Tanto più che ai fini della retrocessione parziale di cui agli artt. 60-61 della L. n. 2359 del 1865, non è sufficiente che la porzione del bene non sia stata effettivamente utilizzata secondo il progetto, ma occorre altresì che l’Amministrazione accetti e dichiari, discrezionalmente, che essa è inservibile (così T.A.R. Umbria 12 gennaio 2007, n. 8). In ogni caso, anche ove si ammetta la retrocessione in ipotesi di utilizzazione del tutto difforme rispetto a quella originariamente prevista (T.A.R. Lazio Roma sez. I, 17 luglio 2000, n. 5932) non vi sono i presupposti per la retrocessione laddove vi sia “sostanziale continuità nella destinazione urbanistica”, ancorché i dettagli del progetto possano essere cambiati nel tempo (ancora T.A.R. Umbria 12 gennaio 2007, n. 8).<br />	<br />
3.10. Ugualmente infondata, infine, è la doglianza di cui al terzo motivo, di eccesso di potere in relazione alla contraddittorietà dell’impugnato decreto con la precedente asserita dichiarazione implicita di inservibilità che deriverebbe dalla concessione accordata dal Comune di Terni il 15 aprile 2013 alla installazione di tre chioschi per attività commerciali.<br />	<br />
Anche a voler prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale e dalla stessa dubbia configurabilità, sul piano sistematico, di una dichiarazione di inservibilità implicita, ha rilievo del tutto assorbente la constatata utilizzazione dell’area di che trattasi per finalità sostanzialmente conformi a quelle <i>ab origine</i> sussistenti al momento dell’attivazione del procedimento ablatorio, si da escludere in ogni caso il presupposto per procedere alla retrocessione.<br />	<br />
4. Per le suesposte ragioni, i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti; il ricorso introduttivo è come detto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite, in relazione alla complessità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così decide:<br />	<br />
&#8211; dichiara il ricorso introduttivo improcedibile; <br />	<br />
&#8211; respinge i motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-7-8-2013-n-433/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.4167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-8-2013-n-4167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-8-2013-n-4167/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-8-2013-n-4167/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.4167</a></p>
<p>Pres. Maruotti, est. Lageder Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c. Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Avv.ti Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino), Comune di Montesano sulla Marcellana (Avv. Lorenzo Lentini), Essebiesse Power srl (Avv. Luigi D’Angiolella),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-8-2013-n-4167/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.4167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-8-2013-n-4167/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.4167</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, est. Lageder<br /> Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c. Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Avv.ti Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino), Comune di Montesano sulla Marcellana (Avv. Lorenzo Lentini), Essebiesse Power srl (Avv. Luigi D’Angiolella), sigg.ri Annamaria Bianco, Michele Cardinale, Serafina Lovisi, Massimo Galatro, Angelina Spenillo, Lorenzo Spenillo e Nicola Radesca (Avv. Enrico Bonelli), Lega ambiente Campania – Onlus<br /> e sul ricorso del <br /> Comune di Montesano sulla Marcellana c. Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., il Ministero dell’Interno e il Ministero per i beni e le attività culturali, Essebiesse Power srl, i sigg.ri Annamaria Bianco, Michele Cardinale, Serafina Lovisi, Massimo Galatro, Angelina Spenillo, Lorenzo Spenillo e Nicola Radesca</span></p>
<hr />
<p>sulla riforma della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma &#8211; n. 9881/2012 resa tra le parti e concernente il ricorso per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori, ordinanza di demolizione, autorizzazione unica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia – Energie rinnovabili – Autorizzazione unica – Violazione delle norme in materia di partecipazione alla Conferenza dei servizi – Conseguenze – Annullabilità.	</p>
<p>2. Energia – Energie rinnovabili – Autorizzazione unica –Conferenza dei servizi – Assenza ingiustificata – Si applica l’art. 14 ter L. 241/1990 &#8211; Ha valore di silenzio-assenso – Conseguenze – Onere di impugnazione del provvedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di violazione del procedimento di autorizzazione unica all’installazione di impianti di energia rinnovabile, in considerazione dell’indole semplificatoria di tale procedimento, come disciplinato dall’art. 12 d.lgs. 387/2003, non sussiste la nullità del provvedimento finale ma solo l’annullabilità. Pertanto, laddove la Soprintendenza ritenga violate le sue prerogative partecipative, la stessa è tenuta ad agire in via giudiziaria per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione unica nei termini di decadenza, mentre non può ricorrere alla disapplicazione dell’atto. (Nella specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR che aveva annullato la nota della Soprintendenza e il conseguente e successivo ordine di demolizione emanato dal Comune).	</p>
<p>2. Nel caso di una conferenza di servizi ritualmente convocata all’interno di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, l’assenza ingiustificata di una delle Amministrazioni convocate (nella specie la Soprintendenza) ha valore di silenzio-assenso ex art. 14-ter, comma 7, L. 241/1990, ne consegue che se l’Amministrazione ritiene violate le proprie prerogative di partecipazione non può procedere alla disapplicazione del provvedimento ma deve impugnare lo stesso dinanzi al TAR o tramite ricorso straordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell’Interno, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;<br />
il Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;<br />
la Essebiesse Power s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Luponio, in Roma, via M. Mercati, 51;<br />
i signori Annamaria Bianco, Michele Cardinale, Serafina Lovisi, Massimo Galatro, Angelina Spenillo, Lorenzo Spenillo e Nicola Radesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Egidio Lizza, in Roma, via Valadier, 43;<br />
la Legambiente Campania &#8211; Onlus; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2013, proposto dal Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;<br />
il Ministero dell’Interno e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
la Essebiesse Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio legale Luponio, in Roma, via M. Mercati, 51;<br />
i signori Annamaria Bianco, Michele Cardinale, Serafina Lovisi, Massimo Galatro, Angelina Spenillo, Lorenzo Spenillo;<br />
la Legaambiente Campania &#8211; Onlus; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma, Sezione II, n. 9881/2012, resa tra le parti e concernente: ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione, autorizzazione unica <i>ex</i> art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; <br />	<br />
Visti gli artt. 60 e 72 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Gentili e gli avvocati Bruno, Passeggio, Lentini, D’Angiolella, Sanino e Bonelli; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio pronunciava definitivamente sul ricorso n. 8582 del 2011 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a., nella sua qualità di proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale e titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, avverso i seguenti atti: <br />	<br />
(i) il provvedimento del Comune di Montesano sulla Marcellana n. 9333 del 3 ottobre 2011, con il quale era stata disposta la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione a 380/150 kV e delle connesse opere infrastrutturali in località Tempa San Pietro, autorizzata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010 quale opera necessaria ed indispensabile per immettere nelle rete elettrica di trasmissione nazionale l’energia elettrica che sarebbe stata prodotta dall’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (alla cui costruzione e al cui esercizio, con il citato provvedimento n. 377/20010, di autorizzazione unica <i>ex</i> art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, era stata abilitata la s.r.l. Essebiesse Power, con successiva volturazione, limitatamente alla costruzione e all’esercizio della stazione elettrica e dei raccordi di collegamento all’esistente elettrodotto a 220 kV Rotonda &#8211; Tusciano, in favore della ricorrente Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a, con decreto dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011); <br />	<br />
(ii) la successiva ordinanza di demolizione n. 70 del 17 novembre 2011, emessa dal responsabile del servizio tecnico dello stesso Comune; <br />	<br />
(iii) la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino n. 25063 del 3 ottobre 2011, indirizzata al Comune e d’impulso all’adozione di provvedimenti sospensivi e repressivi relativi alla menzionata opera ed alla relativa strada di accesso, evasa del Comune con l’adozione dei provvedimenti <i>sub</i> (i) e (ii). <br />	<br />
Gli impugnati provvedimenti erano stati adottati sul presupposto che la società istante avrebbe radicalmente modificato l’originario progetto, segnatamente trasferendo la centrale elettrica dal territorio comunale di Casalbuono nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana, senza che tali variazioni sostanziali avessero formato oggetto di una nuova valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.) e fossero state sottoposte alla competente Soprintendenza per la necessaria autorizzazione paesaggistica, ricadendo l’opera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 42 del 2001, poiché ubicata nella fascia fluviale di 150 m dal Vallone Pantanelle. <br />	<br />
L’adito T.a.r., in particolare, provvedeva come segue: <br />	<br />
(a) dichiarava il ricorso principale, proposto avverso il provvedimento <i>sub</i> (i), improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso l’assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori nel successivo ordine di demolizione; <br />	<br />
(b) accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso i provvedimenti <i>sub</i> (ii) e (iii), rilevando che: <br />	<br />
&#8211; né il Comune, né la Soprintendenza avevano impugnato l’autorizzazione unica, rilasciata in esito alle conferenze di servizi dell’11 settembre 2008 e del 24 febbraio 2010, alle quali entrambe le Amministrazioni erano state invitate (in particolare, il ra<br />
&#8211; nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica le amministrazioni coinvolte (tra cui il Comune di Montesano e la Soprintendenza) erano state rese edotte della necessità di spostare la stazione elettrica in territorio comunale di Montesano, come da<br />
&#8211; l’eventuale carenza della valutazione d’impatto ambientale (ad ogni modo documentalmente contrastata dalla società ricorrente) costituirebbe, tutt’al più, motivo di annullabilità, e non già di nullità, del provvedimento conclusivo; <br />	<br />
(c) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti. <br />	<br />
2. Avverso tale sentenza interponevano appello il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell’interno (con il ricorso rubricato al n. 1692 del 2013), deducendo i seguenti motivi: <br />	<br />
a) l’erronea omessa considerazione, che il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota n. 24907 del 17 settembre 2008 riguardava la localizzazione della stazione elettrica nel territorio comunale di Casalbuono, e non in quello di Montesano, nonché l’erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 387/2003, 14-<i>ter</i> l. e 21-<i>septies</i> n. 241/1990, in quanto: <br />	<br />
&#8211; considerato il valore della tutela del paesaggio, <i>ex</i> art. 9 Cost., alla mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi non poteva attribuirsi valenza significativa di assenso, essendo in ogni caso necessaria la formulazion<br />
&#8211; il mancato concorso dell’Amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio integrava un difetto assoluto di attribuzione della Regione a concludere il procedimento col rilascio dell’autorizzazione unica, o comunque la mancanza di un elemento es<br />
b) l’erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14-<i>ter</i>, 21-<i>septies</i> l. n. 241/1990, anche con riguardo alla mancata acquisizione della v.i.a. in relazione alla nuova localizzazione dell’impianto, pure integrante un’ipotesi di nullità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione; <br />	<br />
c) l’erronea affermazione del T.a.r., secondo cui l’assenza della Soprintendenza alla conferenza di servizi del 24 febbraio 2010 fosse stata ingiustificata, avendo quest’ultima con fax del 23 febbraio 2010 comunicato una richiesta di rinvio per carenze documentali del progetto trasmesso, e dovendo tale comunicazione, in ogni caso, essere qualificata come manifestazione di un motivato dissenso, con le conseguenze di cui al comma 3 dell’art. 14-<i>quater</i> l. n. 241/1990. <br />	<br />
Le appellanti Amministrazioni statali chiedevano dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, il rigetto dell’avversario ricorso di primo grado. <br />	<br />
3. Con separato ricorso (rubricato al n. 1741 del 2013), avverso la stessa sentenza interponeva appello anche il Comune di Montesano sulla Marcellana, deducendo i seguenti motivi: <br />	<br />
a) l’erronea applicazione dell’art. 14, commi 4 e 7, l. n. 241/1990 in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, costituendo l’assenza di v.i.a. vizio di nullità del provvedimento conclusivo per difetto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-<i>septies</i> l. n. 241/1990, con la duplice conseguenza della radicale inefficacia del titolo abilitativo e del legittimo esercizio, da parte dell’Amministrazione comunale, dei poteri repressivi <i>ex</i> art. 27 d.lgs. n. 380/2001; <br />	<br />
b) l’erronea applicazione dei citati articoli di legge anche sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, in seno alla conferenza di servizi, sul progetto modificato, pure comportante la nullità del titolo abilitativo e non la sua semplice annullabilità per violazione di legge, con le conseguenze sopra evidenziate. <br />	<br />
L’Amministrazione comunale chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto dell’avversario ricorso di primo grado. <br />	<br />
4. Si costituivano in giudizio le società Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ed Essebiesse Power s.r.l., contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone la reiezione. <br />	<br />
5. Con memoria del 21 marzo 2013, depositata in pari data, si costituivano nel giudizio d’appello introdotto dalle Amministrazioni statali anche gli intervenienti <i>ad opponendum</i> di primo grado, aderendo all’appello e chiedendone l’accoglimento. <br />	<br />
6. All’udienza camerale del 9 aprile 2013, fissata per la trattazione delle istanze incidentali di sospensiva proposte dalle Amministrazioni appellanti, le parti venivano avvisate della possibilità di una definizione del giudizio con sentenza breve, sicché entrambe le cause venivano trattenute in decisione, con contestuale pronuncia sulle istanze cautelari, tra di loro riunite, respinte con ordinanza n. 1253/2013 per le ragioni che sarebbero state esposte nella sentenza. <br />	<br />
Il particolare, il presidente del Collegio ha segnalato che il collegio avrebbe depositato una sentenza, sugli appelli in esame, qualora le parti avessero concordato nel formulare un quesito in applicazione dell’art. 72, comma 1, del codice del processo amministrativo, avente per oggetto la questione – decisiva per verificare la legittimità degli atti impugnati in primo grado – se sia configurabile la nullità o l’annullabilità della autorizzazione unica regionale (emessa ai sensi dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e avente effetti costitutivi della valutazione di impatto ambientale), quando non sia stata legittimamente acquisita la valutazione della Soprintendenza statale, preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.<br />	<br />
7. Premesso che, a norma dell’art. 96 cod. proc. amm., i due ricorsi in appello, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti, si osserva che i dedotti motivi d’appello, tra di loro connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati (con conseguente superfluità di affrontare le eccezioni di inammissibilità degli appelli, sollevate dalle parti appellate, e comunque da intendersi rinunciate, a seguito della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell’art. 72, comma 1, sopra citato). <br />	<br />
7.1. In linea di diritto, occorre porre in rilievo la natura speciale della disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. <br />	<br />
In questa materia, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità</i>), finalizzata a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, ha emanato una disciplina procedimentale <i>ad hoc</i> che culmina nel rilascio (o nel diniego) della c.d. autorizzazione unica regionale alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto (ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica ed ogni altro intervento necessario allo scopo). <br />	<br />
Questa disciplina procedimentale è definita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità</i>). <br />	<br />
Il tratto peculiare di tale disposizione, frutto delle suindicate finalità semplificatorie e di concentrazione, consiste nel fatto che la stessa ha individuato nella conferenza di servizi il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. <br />	<br />
Questa disciplina – incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate – presenta, <i>ratione materiae</i>, un carattere speciale (proprio a causa di quel modulo procedimentale, che altrimenti sarebbe attenuato) anche per ciò che riguarda le valutazioni dell’impatto paesaggistico e ambientale, rispetto a quelle ordinarie: di guisa che il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l&#8217;installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente da questo art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (e secondo le previsioni ivi stabilite). <br />	<br />
Pertanto, l&#8217;organo competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi.<br />	<br />
Stante il rinvio operato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-<i>quater</i> l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove, poi, il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono previste specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso. <br />	<br />
7.2. Il caso in esame èconnotato dalla circostanza che il Comune di Montesano e l’Amministrazione statale preposta, con le sue articolazioni periferiche, alla tutela dell’impatto paesaggistico dell’opera in questione (stazione elettrica, quale opera connessa all’impianto eolico), ubicata in zona vincolata <i>ex lege</i> sotto il profilo paesaggistico, si dolgono della mancata acquisizione dei relativi pareri e della v.i.a. in seno alle conferenze di servizi svoltisi dell’11 settembre 2008 e del 24 febbraio 2010, le quali hanno preceduto il rilascio dell’autorizzazione unica, da parte della Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 2 agosto 2010 e comunicato dalla Regione a tutti gli enti partecipanti al procedimento, ivi compresi il Comune di Montesano sulla Marcellana e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino, con nota n. 639519 del 27 luglio 2010).<br />	<br />
Ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto è stato dedotto dalle Amministrazioni appellanti, nel caso di violazione della richiamata disciplina del procedimento di autorizzazione unica, non è ravvisabile la nullità del provvedimento finale. <br />	<br />
7.2.1. Quanto alle risultanze procedimentali, anche indicate nella relazione regionale di “<i>chiarimenti circa le caratteristiche e la localizzazione della stazione elettrica di cui al progetto Essebiesse, autorizzato con la ridetta d.d. n. 377 del 14.7.2010</i>” (trasmessa con nota n. 669145 del 12 settembre 2012), redatta in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria n. 6471/2012 emessa dal T.a.r. nell’ambito del giudizio di primo grado, peraltro non specificamente contestata e corroborata dalle altre emergenze istruttorie documentali, devono ritenersi comprovate le seguenti circostanze: <br />	<br />
&#8211; per pervenire all’emanazione del provvedimento autorizzatorio conclusivo, si sono svolte due sedute della conferenza di servizi, l’11 settembre 2008 ed il 24 febbraio 2010, nel cui corso sono stati acquisiti i pareri e i nulla-osta di tutti gli enti coi<br />
&#8211; ad entrambe le sedute della conferenza ha partecipato il rappresentante del Comune di Montesano sulla Marcellana, il quale ha espresso parere favorevole sul progetto dell’opera; <br />	<br />
&#8211; nell’ambito della prima conferenza, è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino, espresso con nota n. 24907 del 17 settembre 2008; <br />	<br />
&#8211; la Soprintendenza è stata invitata anche alla conferenza di servizi del 24 febbraio 2010 (con nota di convocazione del 10 febbraio 2010), ma non vi ha partecipato, chiedendone un rinvio (con nota del 23 febbraio 2010) con la motivazione, che la società<br />
&#8211; Essebiesse Power s.r.l., unitamente all’istanza originaria di autorizzazione unica del 15 settembre 2005, aveva trasmesso alla Regione le tavole progettuali relative alle opere da eseguire, ivi compresa la stazione elettrica originariamente localizzata<br />
&#8211; nel corso del procedimento, Essebiesse Power s.r.l. ne ha modificato la localizzazione, spostandola nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana, per tener conto della soluzione tecnica di connessione fornita dalla Terna &#8211; Rete Elettrica Nazion<br />
&#8211; di ciò è stato dato conto nel verbale della conferenza dei servizi dell’11 settembre 2008, i cui lavori sono stati rinviati ad altra seduta proprio allo scopo di effettuare le valutazioni riguardanti lo spostamento della stazione elettrica nel territori<br />
&#8211; a tal fine, Essebiesse Power s.r.l. aveva stipulato un accordo con la s.r.l. Ravano Green Power, inviato alla Regione Campania in data 5 gennaio 2008, con il quale aveva assunto la ‘titolarità’ del progetto della stazione elettrica di Montesano, predisp<br />
&#8211; con lettera raccomandata del 2 febbraio 2010, Essebiesse Power s.r.l. ha inviato alla Regione Campania e agli altri enti interessati (tra cui la Soprintendenza) le ulteriori tavole progettuali, concernenti sia il parco eolico, sia la stazione elettrica<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 53 del 19 gennaio 2010, il Servizio V.I.A. della Regione Campania ha espresso valutazione favorevole di compatibilità ambientale dell’opera nel suo complesso; <br />	<br />
&#8211; indi la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010, ha rilasciato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico e delle connesse opere, ivi compresa la stazione elettrica come localizzata nel terr<br />
&#8211; l’autorizzazione unica, con decreto dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011, è, poi, stata volturata in favore di Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a., limitatamente alla stazione elettrica e agli elettrodotti di raccordo alla rete di trasmissione naz<br />
Si aggiunga che la stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana, per la sua natura strategica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.-l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata individuata tra gli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione dell’energia, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico (v. art. 2 d.P.R. 12 novembre 2009, in G.U. n. 31 dell’8 febbraio 2010), ad ulteriore comprova dell’indubbio conoscibilità del progettato intervento da parte delle amministrazioni interessate, in epoca anteriore alla conferenza dei servizi del 24 febbraio 2010. <br />	<br />
7.2.2. Alla luce delle esposte risultanze istruttorie, deve escludersi che il progetto rielaborato relativo alla delocalizzazione della stazione elettrica esulasse dal procedimento di autorizzazione unica e dall’acquisita v.i.a. <br />	<br />
Del pari, deve escludersi che fossero state violati i poteri di gestione del vincolo paesaggistico facenti capo alla Soprintendenza, la quale, anziché assentarsi dalla conferenza di servizi del 24 febbraio 2010 – alla quale era stata ritualmente convocata –, per asserita carenza d’istruttoria, sarebbe stata onerata di parteciparvi e di far valere la propria posizione, in rispondenza alla <i>ratio</i> sottesa all’unificazione procedimentale dei vari pareri e nulla-osta nel modulo della conferenza di servizi, in un’ottica di semplificazione e di valorizzazione del confronto dialettico delle amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti. <br />	<br />
Ne deriva che la Regione correttamente ha ritenuto non giustificata l’assenza del rappresentante della Soprintendenza alla conferenza di servizi, attribuendo alla stessa valenza di assenso ai sensi dell’art. 14-<i>ter</i>, comma 7, l. n. 241/1990; altrettanto correttamente, ha ritenuto acquisita la v.i.a. anche sul progetto rielaborato, compresa la delocalizzazione della stazione elettrica. <br />	<br />
Peraltro, la partecipazione della medesima Soprintendenza nel corso della prima fase del procedimento comporta che non sono state conculcate le sue prerogative.<br />	<br />
La Soprintendenza – ove avesse inteso contestare la validità e l’efficacia della autorizzazione unica regionale – avrebbe dovuto impugnare il medesimo provvedimento (innanzi al TAR o con ricorso straordinario), deducendo la sussistenza di una violazione di legge riguardante le proprie prerogative e il mancato concreto esercizio dei propri poteri: essa non può invece fondatamente dedurre che la medesima autorizzazione, per sua natura da qualificare come provvedimento autoritativo, sia disapplicabile da altre autorità amministrative o in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Pervero, in un caso del tutto particolare questa Sezione ha ravvisato un’ipotesi di nullità dell’autorizzazione unica (per difetto assoluto di attribuzione o rispettivamente per difetto dell’elemento essenziale dell’assenza di dissensi qualificati nella previa conferenza di servizi), nel caso di sostanziale e radicale pretermissione delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e ambientale, e cioè nel caso di mancata convocazione alla conferenza di servizi o di mancata applicazione del modulo previsto dall’art. 14-<i>quater</i> l. n. 241/1990 per il superamento del motivato dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili ivi indicati (v., in tal senso, Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039).<br />	<br />
Tuttavia, nel caso di specie, è stata consentita la partecipazione della Soprintendenza statale, la quale avrebbe potuto impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario l’autorizzazione unica regionale, qualora avesse inteso far valere vizi del procedimento.<br />	<br />
In altri termini, ritiene la Sezione che:<br />	<br />
&#8211; l’estensione della sanzione della nullità a fattispecie non riconducibili alle tassative ipotesi previste dall’art. 21-<i>septies</i> l. n. 241/1990 equivarrebbe ad un inammissibile <i>vulnus</i> al principio di certezza del diritto pubblico;<br />	<br />
&#8211; tranne queste ipotesi tassative, ogni violazione di legge, più o meno grave, determina la annullabilità del provvedimento, con la conseguenza che – nel caso di mancata emanazione di un atto amministrativo o di una pronuncia del giudice amministrativo ch<br />
&#8211; perfino nelle ipotesi più gravi, che danno luogo ai presupposti per la proposizione di un conflitto di attribuzione, anche la Corte Costituzionale, in considerazione dei principi generali del diritto pubblico, ha costantemente rilevato la produttività d<br />
7.3. Per le esposte ragioni, legittimamente la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento del Comune di Montesano sulla Marcellana n. 9333 del 3 ottobre 2011, nonché gli altri atti impugnati in primo grado, che hanno interferito sugli effetti della autorizzazione regionale n. 377 del 2010, in base all’erronea considerazione della sua nullità.<br />	<br />
Pertanto, gli appelli sono da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza (seppure sulla base di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello sviluppato dal T.a.r.), con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori. <br />	<br />
8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte e parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 1692 del 2013 e n. 1741 del 2013), li respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione; dichiara le spese di causa relative al presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-8-2013-n-4167/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2013 n.4167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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