<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7/8/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-8-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-8-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7/8/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-8-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7096</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-8-2006-n-7096/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-8-2006-n-7096/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-8-2006-n-7096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7096</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Pizzetto PERNET Pimenta Ernie (Avv. M. della Bella) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) è inammissibile l&#8217;istanza di accesso presentata da un privato esclusivamente volta a verificare l&#8217;avvenuta acquisizione da parte della P.A. dei documenti dallo stesso prodotti Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-8-2006-n-7096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7096</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-8-2006-n-7096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7096</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Pizzetto<br /> PERNET Pimenta Ernie (Avv. M. della Bella) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile l&#8217;istanza di accesso presentata da un privato esclusivamente volta a verificare l&#8217;avvenuta acquisizione da parte della P.A. dei documenti dallo stesso prodotti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza del privato volta a verificare l’avvenuta acquisizione da parte della P.A. dei documenti dallo stesso prodotti – Inammissibilità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile l’istanza di accesso presentata da un privato esclusivamente volta a verificare l’avvenuta acquisizione da parte della P.A. dei documenti dallo stesso prodotti; l’accesso, in tale caso, non è finalizzato a rendere trasparente l’operato dell’amministrazione nel senso voluto dall’art. 22 della legge n. 241/90, ma ha piuttosto la funzione di controllare genericamente la correttezza delle operazioni meramente materiali svolte dagli operatori amministrativi e mira pertanto ad ottenere rassicurazioni in merito all’avvenuta (materiale) acquisizione al fascicolo della documentazione inviata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />
(Sezione  II quater)</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 5160/2006 proposto da</p>
<p><b>PERNET Pimenta Ernie</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Michele della Bella ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Liegi n. 34; <br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege;</p>
<p>&#8211; la <b>Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’accertamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto ad ottenere copia degli atti richiesti con istanza del 31.3.06; ed il conseguente ordine all’amministrazione medesima di esibire gli atti richiesti,</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Primo Refendario Floriana Rizzetto;<br />
Uditi, ai preliminari, l’avv.Della Bella, per il ricorrente, nonché l’avv.dello Stato Cesaroni per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 15.5.2006 e depositato il 26.5.2006, il ricorrente, premesso di essere coniuge di  cittadina italiana e di aver presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana senza aver ottenuto alcun riscontro entro il termine di 730 giorni prescritto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio al fine di ottenere l’esibizione della documentazione dal medesimo prodotta all’atto della richiesta in argomento, motivata dall’esigenza di <i>“accertare che il fascicolo sia integro e contenga tutta la documentazione a suo tempo depositata e necessaria per l’emanazione del provvedimento richiesto”.<br />
</i>Il ricorso è affidato al seguente motivo:<br />
<u>1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e ss.della legge n. 241/90;<br />
</u>Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, senza produrre difese scritte.<br />
Alla camera di consiglio del 21.6.06 la causa è passata in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in esame il ricorrente richiede l’esibizione della documentazione dallo stesso prodotta all’amministrazione resistente in allegato alla domanda di concessione della cittadinanza italiana.<br />
Il ricorso va respinto.<br />
Si osserva al riguardo che la giurisprudenza più recente ha chiarito, in merito all&#8217;ammissibilità dell&#8217;accesso agli atti provenienti dai privati ed utilizzati nell&#8217;attività amministrativa, che occorre distinguere tra gli atti di soggetti terzi e gli atti propri del soggetto richiedente l&#8217; accesso, limitando in quest’ultimo caso l’ambito di applicabilità dell’istituto dell&#8217;accesso, consentito solo ove si tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell&#8217;iter del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 22, 2° comma, L.n.241/90.<br />
In tale prospettiva è stato ritenuto che l&#8217; accesso agli atti propri del soggetto richiedente deve essere negato atteso che, altrimenti, l&#8217;amministrazione verrebbe a sopperire a negligenze e disfunzioni imputabili esclusivamente al privato, che consegna l&#8217;atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato (Cons.St., Sez.  V, 11 marzo 2002, n. 1443).<br />
Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento soprarichiamato.<br />
Il ricorrente infatti, premesso che “<i>non è uso dell’Ufficio cittadinanza timbrare o rilasciare copia dell’elenco dei documenti presentati”</i> dagli istanti, giustifica la propria pretesa a visionare gli atti dallo stesso prodotti ritenendo tale operazione necessaria “<i>da una parte, per verificare la effettiva completezza del fascicolo contenente la documentazione prodotta in sede di istanza di concessione cittadinanza, dall’altra per poter appurare i motivi di un così grave ritardo nell’adozione da parte della p.a. del provvedimento che lo riguarda”.  <br />
</i>Orbene tali scopi non costituiscono un’apprezzabile motivazione dell’istanza di accesso presentata in quanto essa risulta sostanzialmente volta a controllare l’avvenuta acquisizione al fascicolo dei documenti dallo stesso prodotti e quindi l’accesso in tale caso non è finalizzato a rendere trasparente l’operato dell’amministrazione nel senso voluto dall’art. 22 della legge n. 241/90, ma ha piuttosto la funzione di controllare genericamente la correttezza delle operazioni meramente materiali svolte dagli operatori amministrativi e mira pertanto ad ottenere rassicurazioni in merito all’avvenuta (materiale) acquisizione al fascicolo della documentazione inviata. <br />
Orbene, nella fattispecie, l’interessato più che esercitare il diritto di accesso agli atti utilizzati dall’amministrazione sembra piuttosto pretendere un’attestazione di ricevimento della documentazione dallo stesso resa, avanzando una pretesa che non trova corrispondenza nell’interesse tutelato dalla norma invocata.<br />
Né può ritenersi fondata la pretesa di ottenere la documentazione allegata dal ricorrente all’istanza di concessione di cittadinanza al fine di “<i>appurare i motivi di un così grave ritardo nell’adozione da parte della p.a. del provvedimento che lo riguarda”.  <br />
</i>Non si vede infatti come l’ostensione degli atti prodotti dal ricorrente, e di cui pertanto lo stesso è già a conoscenza per via della loro provenienza, possa in alcun modo chiarire al medesimo le ragioni del ritardo dell’amministrazione, considerato peraltro che tali chiarimenti possono essere ottenuti attivando piuttosto diversi rimedi e conseguentemente ricorrendo avverso il silenzio rifiuto come previsto dall’art. 21 bis della legge n. 1034/71.<br />
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la pretesa del ricorrente s’appalesa infondata.<br />
Il ricorso va pertanto respinto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2006 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Italo RIGGIO 	&#8211;	Presidente <br />	<br />
Renzo CONTI	&#8211;	Consigliere <br />	<br />
Floriana RIZZETTO	&#8211;	Primo Referendario, est.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-8-2006-n-7096/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7096</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7073</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-8-2006-n-7073/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-8-2006-n-7073/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-8-2006-n-7073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7073</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Russo Primal s.r.l. (Avv. F. Lorenzoni) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) ed altri sull&#8217;applicabilità del rimedio di cui all&#8217;art. 16 del D.Lgs. 157/95 in tema di completamento e chiarimento dei documenti presentati da un concorrente in sede di gara Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-8-2006-n-7073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-8-2006-n-7073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7073</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Russo<br /> Primal s.r.l. (Avv. F. Lorenzoni) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità del rimedio di cui all&#8217;art. 16 del D.Lgs. 157/95 in tema di completamento e chiarimento dei documenti presentati da un concorrente in sede di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalti – Art 16 D.Lgs. 157/95 – Completamento e chiarimento dei documenti presentati da un concorrente in sede di gara – Applicabilità del rimedio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rimedio di cui all’art. 16 D.Lgs. 157/1995 è inapplicabile per la valutazione delle offerte, essendo dettato in tema di verifica dei requisiti di partecipazione e, quindi, per garantire il <i>favor partecipationis</i> ed essendo volto a consentire il chiarimento o il completamento del contenuto di documenti già presentati ovvero non comprensibili e non certo ad ammettere <i>ex post</i> la presentazione di una dichiarazione mancante; in ogni caso, il rimedio <i>de quo</i> non è legittimamente utilizzabile per l’integrazione degli elementi essenziali della domanda di partecipazione alla gara, né per porre rimedio ad incertezze della <i>lex specialis</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO, SEZ. II</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 11595/2001, proposto dalla</p>
<p><b>PRIMAL s.r.l.</b>, corrente in Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio LORENZONI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Viminale n. 43,<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>CONTRO</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del sig. Ministro <i>pro tempore</i> e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi<i> ope legis </i>dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria<br />
<b></p>
<p align=center>
E   NEI   CONFRONTI</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della <b>GIOCABINGO s.r.l.</b>, corrente in Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata, rappresentata e difesa dal prof. Pietro BORIA e dagli avvocati Guido VALORI e Stefano SBORDONI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via S. Nicola de’Cesarini n. 3,</p>
<p>&#8211; della <b>EUROBINGO s.r.l.</b> e della <b>LUTON s.r.l.</b>, entrambe correnti in Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, controinteressate, rappresentate e difese dall’avv. Filippo LATTANZI ed elettivamente domiciliat<br />
<br />
&#8211; del <b>sig. Alfredo LANZA</b>, n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Giarre (CT) e del <b>sig. Franco MOLINO</b>, n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Catania, nonché della <b>BI s. r.l.</b>, corrente in<b></p>
<p align=center>
PER    L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale-giuoco del bingo (in G.U. n. 163 del 16 luglio 2001), nella parte in cui la ricorrente non è inclusa in posizione utile per ottenere una concessione per l’ambito provinciale di Catania, nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, del bando di gara e delle modalità per la partecipazione, se interpretati nel senso che l’offerta tecnica debba esser meglio dettagliata e, in via subordinata, di tutti gli atti della procedura. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle suindicate parti intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore all’udienza pubblica del 26 aprile 2006 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, soltanto gli avvocati CALAMITA DI TRIA (per delega dell’avv. LORENZONI) e SCETTI (per delega dell’ avv. BORIA);  <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: <br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La PRIMAL s.r.l., corrente in Catania, assume d’aver partecipato alla gara per l’assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al giuoco del bingo, indetta dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS con bando pubblicato in G.U., p.te II, n. 278 del 28 novembre 2000, relativamente all’ambito provinciale di Catania. <br />
Detta Società dichiara altresì d’aver proposto offerta per un locale sito in Catania, alla via E. D’Angiò n. 17. Tuttavia, detta Società, in esito alla procedura, s’è collocata, con punti 28, solo al 16° posto della graduatoria finale approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 luglio 2001 (in G.U. n. 163 del 16 luglio 2001), ossia in posizione non utile per ottenere l’invocata concessione. <br />
Sicché la PRIMAL si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso tale statuizione, nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale —in particolare, del bando di gara e delle modalità per la partecipazione al pubblico incanto, se interpretati nel senso che l’offerta tecnica debba esser meglio dettagliata— e, in via subordinata, di tutti gli atti della procedura. La ricorrente deduce in punto di diritto: A) – la violazione del § 13, lett. b) del bando, del § 3.2 delle modalità di partecipazione e dell’art. 16 del Dlg 17 marzo 1995 n. 157 e l’eccesso di potere sotto vari profili; B) – l’irrazionalità manifesta e l’ingiustificato aggravio del procedimento; C) – l’eccesso di potere per violazione dell’art. 1 del DM 31 gennaio 2000 n. 29; D) – la violazione dell’art. 11, VI c. della l. 24 aprile 1980 n. 146. Con atto depositato il 5 luglio 2002, la ricorrente ha integrato il contraddittorio processuale verso le imprese meglio indicate in premessa, notificando loro il gravame introduttivo. Con motivi aggiunti notificati il 1° agosto 2002 e depositati il successivo giorno 8, la ricorrente impugna altresì il rifacimento della graduatoria per il predetto ambito provinciale, laddove essa continua a non esservi inserita, deducendo ulteriori profili di censura. <br />
Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate, che concludono per il rigetto della pretesa qui azionata. S’è costituita nel presente giudizio la controinteressata GIOCABINGO s.r.l., corrente in Catania, che eccepisce articolatamente l’infondatezza del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti. Anche le controinteressate EUROBINGO s.r.l. e LUTON s.r.l., entrambe correnti in Catania, si sono costituite ed eccepiscono l&#8217;infondatezza della pretesa della ricorrente. Viceversa, tutti gli altri controinteressati, pur se ritualmente intimati, non si sono costituiti nel presente giudizio. <br />
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2006, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Forma oggetto del presente giudizio l’impugnazione, articolata in un gravame introduttivo ed in atto per motivi aggiunti, che la PRIMAL s.r.l., corrente in Catania, spiega avverso il punteggio assegnato alla sua offerta nella gara per 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al giuoco del bingo, relativamente all’ambito provinciale di Catania (plico n. 556), indetta dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS con bando pubblicato in G.U., p.te II, n. 278 del 28 novembre 2000. <br />
Si duole anzitutto la Società ricorrente che il seggio di gara, pur avendo constatato l’assenza del progetto di massima, non ha inteso escluderne l’offerta «… in quanto gli elementi presentati consentono una valutazione parziale della proposta… attribuendo un punteggio a quei sottocapitoli che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto…», sicché non è stato attribuito alcun punteggio alle voci A1, A2, A3, A4, A6.1, A6.2, C1, C2 e C5 ed alla voce A7 è stato assegnato un solo punto, mentre non era necessario un vero e proprio progetto, la progettazione complessiva essendo tutta nelle schede tecniche. <br />
La tesi non convince. <br />
Non sfugge certo al Collegio che la <i>lex specialis </i>di gara (cfr. il § 13, lett. h del bando ed il § 3.2, lett. a) delle modalità di partecipazione) parli non gia d’un «progetto di massima» dell’impianto da destinare a sala – bingo, bensì d’un «progetto complessivo». <br />
In disparte le possibili differenze semantiche tra le due espressioni adoperate, la norma certo non fa riferimento esplicito alle tipologie progettuali ex art. 16, commi 3, 4 e 5 della l. 11 febbraio 1994 n. 109, ma sicuramente delinea un modello di gara simile all’appalto-concorso nei termini ex art. 6, c. 2, lett. c) del Dlg 157/1995, dovendo al riguardo l’impresa partecipante redigere il progetto del servizio ed indicare le condizioni del relativo svolgimento. Insomma, non è chi non veda come ogni impresa sia tenuta a produrre un progetto che, per potersi dire complessivo, deve contenere in sé e descrivere con sufficiente dettaglio, oltre al contenuto minimo di postazioni e di superfici minime per giocatori ed uffici o servizi ricettivi di cui al § 2, II c. del bando, ogni altra utile informazione inerente alla dislocazione spaziale ed organizzativa del servizio. Tal progetto non solo non può essere di mero stile o di larga massima, ma dev’essere ben descrittivo ed esemplificativo di tutti i particolari del servizio che l’ impresa intende garantire. In parole più semplici e per dar senso alla citata prescrizione, il progetto deve rappresentare con ragionevole esattezza ed immediata comprensibilità grafica, a dimostrazione della serietà dell&#8217;offerta, tutto il complesso dei dati in cui il servizio s’articola oltre al minimo richiesto a pena d’esclusione, sì da concordare con quanto elencato nelle schede tecniche e da consentire, mercé l’incrocio di tali dati, l’esame delle sue caratteristiche in sede di gara e la loro verifica in sede di collaudo. Sicché, per un verso, il progetto complessivo non è che la definizione grafica dettagliata, di per sé immodificabile come lo è l’offerta nella sua globalità, del servizio proposto; e, per altro e conseguente verso, qualunque elemento non evidenziato in progetto o nei documenti corredati implica non già la totale inammissibilità di quest’ultimo, bensì la non valutabilità degli elementi omessi o non concordanti.<br />
È appena da osservare che, a differenza di ciò che opina la ricorrente, il contenuto del progetto complessivo non è inferibile, né mai coincide o si può confondere con i documenti dai quali dev’esser corredato. <br />
V’è anzitutto una differenza ontologica irriducibile tra l’uno e gli altri, nel senso che il progetto dettaglia graficamente ciò che s’intende offrire e che è elencato ed asseverato nei documenti, onde quello dimostra, grazie alla loro lettura incrociata, come i dati di questi ultimi siano veri, realizzabili e compatibili con la realtà spaziale dell’immobile da destinare a sala da gioco. In secondo luogo, si può discettare, anche a lungo, sul significato da attribuire alla <i>lex specialis</i>, ma non certo sul fatto che, in base alla serena lettura della normativa tecnica, nella specie il progetto è e resta il complesso degli elaborati tecnici che determinano le forme e le dimensioni in cui s’intende espletare un dato servizio, specie se questo necessita, per la sua effettuazione, d’un supporto immobiliare bisognevole di spazi funzionalmente separati e di opere per realizzarli. Inoltre, le schede tecniche, i prospetti illustrativi e le certificazioni di qualità, inerenti ai mezzi attraverso i quali s’intende svolgere il servizio <i>de quo</i>, ed il numero di addetti, di cui l’impresa intende avvalersi, descrivono il supporto logistico del servizio stesso, ma trovano la loro coerenza con le finalità di quest’ultimo solo se riprodotte graficamente nel progetto. Dal canto suo, la dichiarazione, concernente il valore di mercato degli investimenti minimi previsti per gli immobili, i mobili e qualità e tipologia dei servizi offerti nella struttura, riguarda solo la stima dell&#8217;impegno finanziario dell&#8217;impresa offerente circa gli elementi strutturali ed è un mero elenco di spesa, di per sé inidoneo a descrivere questi ultimi. Infine, la documentazione (catastale e planimetriche), relativa ai locali ov’è proposta l’attivazione del gioco, serve a dimostrare l’esistenza degli spazi occorrenti al servizio e, soprattutto, la superficie utile asseverata da un ufficio pubblico o da un professionista iscritto all&#8217;albo. <br />
Rettamente, quindi, il seggio di gara, in difetto di seri elementi progettuali, ha ritenuto l’offerta della ricorrente in sé non manifestamente da escludere, ma valutabile soltanto in base ai dati realmente evincibili dalle schede, ché gli schemi organizzativi della sala, di tipo unificato e collegati a queste ultime, fossero sufficienti ad avere una sia pur sommaria descrizione dell’impianto. Del pari corretto s’appalesa il giudizio della Commissione, laddove non ha inteso attribuire, in una gara da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, punteggi espressivi d’una valutazione qualitativa del <i>progetto</i>, per l’evidente duplice considerazione che quest’ultimo è necessario per l’assegnazione del punteggio sulla qualità (fino a 40 punti) e che uno schema unificato, ossia astratto e generico, non è descrittivo dell’effettiva realtà dell’immobile da adoperare. Come si vede, quindi, la questione risiede non tanto nella possibilità d’utilizzare schemi semplificati corredati da schede, quanto, piuttosto che il progetto ed i documenti allegati descrivano effettivamente la situazione concreta della sala – gioco e siano leggibili congiuntamente, consentendo, cioè, il riscontro incrociato di questi ed il conseguente apprezzamento della qualità progettuale del singolo impianto. <br />
In tal caso, non può la ricorrente contestare che, in fondo, il seggio di gara ben avrebbe potuto trarre dalle schede gli elementi per la valutazione fisica dell’offerta, perché l’assenza del progetto, ossia la possibilità di calare i dati astratti (superficie complessiva, numero di postazioni, numero di monitor, numero dei servizi igienici, ecc.) nella descrizione della loro efficace dislocazione nella concreta realtà dell’impianto, ne impedisce ogni serio accertamento sull’esistenza stessa, prima ancora della loro maggiore o minor qualità. Da rigettare è anche la doglianza sulla sottovalutazione del punteggio per la zona in cui è ubicato l’impianto, in quanto esso si situa non in prossimità, bensì, come dichiara la ricorrente nelle schede,  a 700 m da via Etnea in Catania, né sono indicati li quartiere e la zona, onde il punteggio ottenuto è immune da vizi logici o travisamenti. <br />
Non ha poi alcun pregio il richiamo della ricorrente all’art. 16 del Dlg 157/1995, in ordine all’omesso approfondimento, da parte della Commissione, sulla documentazione da essa inviata con l’offerta, a suo dire in conformità alle prescrizioni di gara. Non è chiaro a quali elementi dell&#8217;offerta stessa la ricorrente intenda riferirsi per affermare l’avvenuta violazione del citato art. 16, se si considera che il progetto complessivo non è stato prodotto e ciò non è in contestazione in punto di fatto. Il richiamo all&#8217;art. 16, tuttavia, s’appalesa agli occhi del Collegio come un falso problema, in quanto i dati esposti dalla ricorrente in sé non sono né incompleti, né ambigui, ma del tutto non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sulla qualità del progetto, a causa appunto del difetto di questo e, a più forte ragione, dell’impossibilità di comprenderne l’effettiva utilizzabilità non in via meramente generica (ossia secondo un’esemplificazione grafica uniforme o, per meglio dire, utilizzata da svariate imprese concorrenti), bensì nello specifico contesto del solo impianto sito in Catania, alla via E. D’Angiò n. 17. Se è ben vero che il ripetuto art. 16 non ha inteso assegnare alla P.A. una facoltà o una potestà, ma descrive un ordinario <i>modus operandi</i> inteso a far prevalere la sostanza sulla forma (cfr. per tutti Cons. St.,VI, 14 novembre 2003 n. 7275), è altrettanto indubbio che tale rimedio è inapplicabile per la valutazione delle offerte —essendo dettato in tema di verifica dei requisiti di partecipazione e, quindi, per garantire il <i>favor partecipationis</i> (cfr. id., 21 febbraio 2005 n. 624) —, non potendo comunque valere che per consentire il chiarimento o il completamento del contenuto di documenti già presentati o, rispettivamente, non di per sé comprensibili, non certo ad ammettere <i>ex post</i> la presentazione di una dichiarazione mancante (cfr. id., V, 10 gennaio 2005 n. 32). In ogni caso, il rimedio <i>de quo</i> non è legittimamente utilizzabile per l’integrazione degli elementi essenziali della domanda di partecipazione alla gara (nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto produrre il progetto in una con l&#8217;istanza), né per porre rimedio ad incertezze della <i>lex specialis</i> (nella specie, chiarissima ed inequivocabile sul punto) (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 4 febbraio 2004 n. 364; id., 6 marzo 2006 n. 1068). <br />
S’appalesa in tutta franchezza specioso il mezzo di gravame con cui la ricorrente lamenta l’irrazionalità manifesta e l’indebito aggravio del procedimento di cui, a suo dire, sarebbe inficiata la <i>lex specialis </i>di gara. Infatti, è del tutto plausibile e corretto che quest’ultima, nell’imporre la produzione del progetto complessivo, stabilisca più che la “fotografia”, un&#8217;esatta descrizione o, per meglio dire, un sufficientemente chiaro e realistico modello descrittivo del servizio correlato alla sede dell’impianto. <br />
Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire circa la questione d’eccesso di potere per violazione dell’art. 1. c. 3 del DM 31 gennaio 2000 n. 29, giacché detta norma si limita ad affidare, tra l’altro, l&#8217;espletamento delle gare per le concessioni in parola con apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ma non preclude all’AAMS d’esser parte di detta convenzione, l’unica incompatibilità consistendo tra l&#8217;attività di controllo centralizzato del gioco e la posizione di concessionario del gioco stesso. <br />
In ordine poi alla pretesa violazione dell’art. 11, VI c. della l. 24 aprile 1980 n. 146, anzitutto non è dato evincere, trattandosi di fatto non notorio, da quale documento provenga la qualificazione dell’ing. Carlo VACCARI come ispettore del SECIT. Ammesso che questi, all’epoca, rivestisse tale qualifica, l’art. 11, VI c. della l. 146/1980, nel testo novellato dall’art. 22, c. 4 del DPR 26 marzo 2001 n. 107, stabilisce, tra l’altro, che gli esperti SECIT non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. Tuttavia l&#8217;inosservanza di questa, come delle altre incompatibilità, è causa di decadenza dall&#8217;incarico, ma non inficia la validità e l’efficacia dell’attività incompatibile, la sanzione riguardando solo lo <i>status</i> dell’esperto SECIT. <br />
Parimenti da rigettare sono i motivi aggiunti depositati l’8 agosto 2002 e concernenti l’impugnazione del rifacimento dell’impugnata graduatoria, a seguito di pronunce cautelari di questo Giudice e del TAR Sicilia ed in esito al quale la ricorrente è slittata dal 16° al 18° posto. In particolare, non ha alcun senso la doglianza di disparità di trattamento, perché tal rifacimento è stato compiuto in applicazione di dette pronunce cautelari e solo per quanto di ragione, mentre per la ricorrente, la cui domanda cautelare era stata respinta, non v’era alcun obbligo di riesame, giacché, com’è noto, la presentazione del ricorso giurisdizionale non ha alcun effetto sospensivo dell’atto impugnato. Ancor meno fondata è la censura di violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, posto che non chi non veda come l’ esecuzione dei pronunciamenti di questo Giudice è effettuato in base al contenuto ed ai limiti dei relativi <i>decisa</i>, onde, tranne nei casi d&#8217;opposizione del terzo pretermesso in sede di cognizione, le eventuali posizioni di controinteresse all’assegnazione del bene della vita, discendente da tale esecuzione, sono già state vagliate <i>a priori </i>dal Giudice della cautela. <br />
In definitiva, il ricorso in epigrafe dev’esser rigettato. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 11595/2001 in epigrafe. <br />
Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore delle parti intimate e costituite, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 2700,00 (Euro duemilasettecento/00), oltre IVA e CPA come per legge. <br />
Ordina all&#8217;Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2006, con l’intervento dei sigg. Magistrati:</p>
<p>Domenico LA MEDICA, PRESIDENTE,<br />
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,<br />
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-8-2006-n-7073/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/8/2006 n.7073</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
