<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-7-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-7-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 15:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-7-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-7-2008-n-3358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-7-2008-n-3358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-7-2008-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3358</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. De Felice Santer K. (Avv.ti I e W. Wielander, A. Fusillo) c/ Provincia autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Costa e H. Heinrich) ed altri sull&#8217;irrilevanza di una specifica motivazione del rigetto delle osservazioni dei privati in sede di formazione del piano regolatore 1. Urbanistica ed edilizia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-7-2008-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-7-2008-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta   Est. De Felice<br /> Santer K. (Avv.ti I e W. Wielander, A. Fusillo) c/ Provincia autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Costa e H. Heinrich) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza di una specifica motivazione del rigetto delle osservazioni dei privati in sede di formazione del piano regolatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia – Piano regolatore &#8211; Formazione – Osservazioni dei privati – Rigetto – Motivazione specifica – Necessità – Non sussiste – Conseguenze.<br />
2. Urbanistica ed edilizia – Pianificazione – Oneri e vincoli –Proporzionalità distributiva &#8211;  Necessità – Non sussiste – Conseguenze – Disparità di trattamento – Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica, il rigetto delle osservazioni proposte dai privati in sede di formazione del piano regolatore non richiede una specifica motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico; di conseguenza è sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (1).<br />
2. In materia urbanistica, la scelta amministrativa sottesa all’esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli; di conseguenza in relazione a tale scelta amministrativa non può prospettarsi una disparità di trattamento.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cfr. C. Stato, IV, 11.10.2007, n.5357.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;irrilevanza di una specifica motivazione del rigetto delle osservazioni dei privati in sede di formazione del piano regolatore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3358/2008 Reg. Dec.<br />
N. 7036 Reg. Ric. <br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>Sui ricorsi r.g.n. 7036/2003 e 6520/2004 proposti da<br />
<b>Santer Karl</b>,<br />
il ricorso r.g.n. 7036/2003 proposto da<br />
<b>Santer Karl</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ingo e Wolfgang Wielander ed Antonio Fusillo con studio in Roma via Marcello Prestinari n.15,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa e Heiss Heinrich, con i quali domicilia in Roma alla via E. Pimentel n. 2,</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>del <b>comune di Tirolo</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter e dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via F. Confalonieri n. 5,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n.150 del 2003 del Tribunale Amministratrivo Regionale-Sezione Autonoma di Bolzano, depositata in data 24.4.2003 e notificata in data 6.5.2003, resa nel procedimento r.g.145/1999 avente ad oggetto la richiesta di annullamento della revoca parziale della delibera di Giunta Provinciale 14.12.1998 n.5889, riguardante approvazione della variazione del PUC rielaborato del comune di Tirolo (delibera 7.4.1998 n.14) nella parte contenente rigetto delle osservazioni di Santer Karl;</p>
<p>il ricorso r.g.n.6520/2004 proposto da<br />
<b>Santer Karl</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fusillo con studio in Roma via Marcello Prestinari n.15,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Tirolo</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Peter Platter e dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via F. Confalonieri n. 5,</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n.197/2004 del 17.3.2004 depositata in data 7.4.2004 e notificata in data 26.4.2004 con la quale veniva respinto il ricorso proposto da Santer Karl avverso il provvedimento n.6376 del 17.9.2001 del comune di Tirolo, di rigetto della richiesta di distruzione e ricostruzione di una “casetta” sita sulla particella 824 con destinazione suo bosco.</p>
<p>Visti i  ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Tirolo e della Provincia Autonoma di Bolzano;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 6 giugno 2008 il Consigliere Sergio De Felice;<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbali di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale-Sezione Autonoma di Bolzano, Santer Karl impugnava la revoca parziale della delibera di Giunta Provinciale 14.12.1998 n.5889, riguardante approvazione della variazione del PUC rielaborato del comune di Tirolo (delibera 7.4.1998 n.14) nella parte contenente rigetto delle osservazioni di Santer Karl.<br />
Il Santer, proprietario tavolarmente iscritto della particella edifici aria 824 nel comune di Tirolo, di edificio che sosteneva essere ad uso abitativo, rappresentava che il comune, nella rielaborazione del PUC, aveva variato la destinazione della suddetta particella, da zona agricola a zona boschiva.<br />
Rispetto alle osservazioni del Santer, il Consiglio comunale esprimeva parere positivo al ritorno alla destinazione a uso agricolo.<br />
Il PUC rielaborato veniva inviato alla Giunta Provinciale per l’approvazione, che però avveniva respingendo la osservazione del Santer, con la motivazione che “si tratta di castagneto (bosco) sotto tutela paesaggistica”.<br />
Avverso tale atto il Santer proponeva ricorso al giudice di primo grado, deducendo che si era effettuata una modifica di ufficio del piano non consentita dalle legge, che nella specie prevede che vi sia solo una proposta al Consiglio comunale da parte dell’ente provinciale.<br />
Inoltre si lamentava difetto di motivazione, esistendo da anni un edificio a uso abitativo, sicchè è ingiusto il motivo relativo alla natura del fabbricato.<br />
Si lamentava inoltre disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.<br />
Il giudice di primo grado, con l’impugnata sentenza, rigettava il ricorso ritenendo infondate le doglianze dedotte.<br />
Con l’atto di appello (r.g.n.7036/2003) vengono in sostanza riproposte le medesime censure di cui all’originario ricorso.<br />
Si lamenta che nella specie si è effettuata una modifica di ufficio non consentita, in quanto non può richiamarsi la esigenza (ipotesi di modifica di ufficio da parte della Provincia) di tutela del paesaggio, in quanto nella specie non è pregiudicato il vincolo paesaggistico, che non osta con la destinazione agricola della particella.<br />
Si reitera la censura di difetto di adeguata motivazione, in quanto  il fatto che solo una parte della particella 824 (neanche la metà) si trovi in zona di tutela paesaggistica, non giustifica il cambio di destinazione, anche avuto riguardo alla circostanza che la particella 824 è da decenni in zona di verde agricolo.<br />
Con il terzo motivo di appello si lamenta disparità di trattamento, in quanto in precedenti analoghi l’amministrazione provinciale ha operato in senso contrario, cioè scorporando diversi edifici dalla zona boschiva e incorporandoli in quella agricola.<br />
Si sono costituiti sia il comune di Tirolo che la Provincia Autonoma di Bolzano, deducendo la legittimità dell’operato delle amministrazioni e chiedendo sia l’inammissibilità dell’appello che il suo rigetto perché infondato.<br />
Con la sentenza n.197/2004 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Santer Karl per l’annullamento del provvedimento del comune di Tirolo sulla richiesta del 2.8.2001 ex art. 107 della l.p.13/1997, di distruzione della sua casetta sita in particella 824 del comune di Tirolo con destinazione “uso bosco” e ricostruzione della stessa su prato vicino.<br />
Tale richiesta era stata rigettata dal comune di Tirolo sulla base di tre motivi: assenza di prove circa la abitabilità dell’edificio, assenza di prove anagrafiche su eventuali residenze, assenza di prove sulla esistenza di un numero civico dell’edificio.<br />
Avverso tale provvedimento il ricorrente insorgeva, sostenendo in sostanza che dall’estratto catastale emergeva il carattere abitativo dell’edificio.<br />
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.<br />
Avverso la sentenza n.197/2004 il Santer Karl propone appello, affidandolo ai seguenti motivi di censura.<br />
In primo luogo si contesta la affermazione del primo giudice sul fatto che la richiesta formulata fosse una richiesta di informativa generale, come tale non produttiva di un obbligo di istruttoria adeguata e di motivazione da parte del comune.<br />
Si osserva che non si tratterebbe di atto generale.<br />
Sulla mancanza del requisito della abitazione, si osserva che né il numero civico né la residenza anagrafica sono requisiti necessari per qualificare un edificio come adibito a uso abitativo.<br />
Si sostiene che in mancanza di altre prove, devono valere gli attestati catastali.<br />
Si richiama la dichiarazione dei coniugi Tapfer, che dichiarano di avere abitato per venti anni nella casa in questione.<br />
L’appellante richiama, contestando in tal punto i primi giudici, l’art. 107 comma 13 della legge provinciale 13/1997, ai sensi del quale le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell’art.66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale.<br />
Si è costituito il comune di Tirolo che chiede il rigetto dell’appello, deducendo che nella specie si tratta di una semplice legnaia, che le dimensioni del fabbricato non consentono una residenza, che l’altezza è di soli metri 2,00 mentre gli standards minimi per legge richiedono 2,40. Similmente, i soli 14 metri quadrati circa a fronte dei 28 metri richiesti dalla normativa non consentono di valutare positivamente la abitabilità.<br />
Si eccepisce anche infine che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dai coniugi Tapfer non è idonea prova dinanzi al giudice amministrativo.<br />
Alla udienza pubblica del 6 giugno 2008 le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. In primo luogo deve disporsi la riunione delle due cause per connessione soggettiva e in parte oggettiva.</p>
<p>2. Gli appelli sono entrambi infondati, in disparte le eccezioni di inammissibilità degli atti di appello.<br />
Con riguardo all’appello  r.g.n.7036/2003 e al primo motivo di appello, deve osservarsi che la costruzione su particella ed. 824 Tirolo è situata fisicamente non solo nel mezzo di un bosco ma in un castagneto che si trova indiscutibilmente sotto tutela paesaggistica.<br />
Ai sensi dell’articolo 20 L.P. 13/1997 comma 1 lettera A), la Giunta Provinciale se condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche di ufficio necessarie per assicurare la tutela del paesaggio. <br />
In base alla normativa richiamata e utilizzata nella specie, la Giunta Provinciale ha il potere di modificare il progetto per assicurare la tutela del paesaggio senza dover sottoporre le modifiche anche alla approvazione del comune e pertanto si rientra nelle ipotesi previste di modifiche di ufficio.<br />
La Giunta Provinciale ha respinto l’osservazione del sig. Santer e la richiesta di classificare il fondo come verde agricolo, rilevando che si tratterebbe di un castagneto (bosco) sotto tutela paesaggistica e tale scelta non può ritenersi illegittima, ma appare al contrario motivata dalla esigenza di protezione del bene tutelato, situato in parte nella particella.</p>
<p>3. Con il secondo motivo di appello si lamenta la insufficienza della motivazione. Anche tale motivo non è fondato.<br />
La Giunta Provinciale ha respinto l’osservazione affermando che si tratta di un castagneto (bosco di castagni) sotto tutela paesaggistica.<br />
E’ nota la giurisprudenza relativa alla mancanza di necessità di idonea e specifica motivazione di reiezione sulle osservazioni dei privati nella adozione degli atti pianificatori.<br />
Le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (ex plurimis, Consiglio Stato, IV, 21.5.2007, n.2577).<br />
Il rigetto delle osservazioni proposte dai privati in sede di formazione del piano regolatore non richiede una particolare motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico, con la conseguenza che è sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C. Stato, IV, 11.10.2007, n.5357).</p>
<p>4. Con il terzo motivo di appello si lamenta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.<br />
Anche tale motivo, per come genericamente proposto, senza null’altro indicare, è infondato.<br />
Qualora nelle scelte di pianificazione – che inevitabilmente valorizzano alcune aree mortificando le prospettive di utilizzazione e il valore di scambio di altre – non siano ravvisabili contrasti con l’impostazione tecnico-urbanistica dello strumento urbanistico o non si evidenzi la contrarietà ai principi della logica, è da escludere che possano ritenersi inficiate le scelte edificatorie e non è possibile dare ingresso a censure di disparità di trattamento.<br />
La scelta amministrativa sottesa all’esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento.</p>
<p>5. Con l’appello r.g.n. 650/2004 ricorrente lamenta che ingiustamente la richiesta di informativa da parte del Santer è stata ritenuta non idonea a generare un obbligo di motivazione del diniego.<br />
In realtà, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, l’atto de quo è stato ritenuto inidoneo a iniziare un procedimento non già perché si trattava di atto generale, ma perché ritenuto di mero esposto o denuncia, come tale inidoneo ad aprire un procedimento. Inoltre, il diniego è stato ben motivato. Pertanto il motivo non coglie nel segno.</p>
<p>6. Con riguardo al contenuto del diniego, parte appellante sostiene la illegittimità dei tre motivi di diniego, che erano i seguenti: la mancanza del carattere abitativo desumibile dalla mancanza di prove sulla abitabilità dell’edificio, la mancanza di prove sull’anagrafe e sulla residenza, la mancanza di prove che l’edificio disponga di un numero civico.<br />
Da tali motivi di diniego l’amministrazione ha dedotto (illegittimamente, secondo parte appellante) la mancanza di prove circa la abitabilità (per mancanza ad esempio, di tutte le caratteristiche tipiche di una abitazione, come la cucina, il bagno, e così via).<br />
L’appellante allega dichiarazione dei coniugi Tapfer, che affermano di avere abitato nella casetta per circa venti anni.<br />
Il motivo è infondato.<br />
E’ sufficiente visionare i documenti depositati per verificare che il manufatto ha le caratteristiche della legnaia; la dimensione del manufatto – e le circostanze di fatto comprensive dei dati numerici su altezza e dimensioni non sono adeguatamente contestate da parte appellante &#8211; è talmente ridotta, che la mancanza dei requisiti minimi, qualitativi oltre che quantitativi, non permette una residenza stabile al suo interno. <br />
Il regolamento di esecuzione concernente gli “standards” in materia di igiene e sanità (art. 1 DPGP 23.5.1977 n. 22, sostituito dall’articolo unico del DPGP 14.7.1999, n.40) prevede che l’altezza minima interna nei locali adibiti ad abitazione nei comuni montani al di sopra di 500 m s.l.m. è fissata in metri 2,40, mentre nella specie in base al certificato catastale prodotto, l’altezza è di metri 2,00.<br />
Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento, occorrono almeno 28 metri quadri per fare ritenere abitabile un manufatto, mentre la capanna in legno misura circa la metà (14,30).<br />
Si richiama inoltre il principio generale per il quale, in presenza di una pluralità di motivi di diniego, tutti contestati, è sufficiente la resistenza (alla censura di illegittimità) di uno solo di essi per superare la c.d. prova di resistenza e sorreggere la validità dell’atto contestato.<br />
7. Con riguardo al richiamo alla prova che deriverebbe dagli estratti catastali, il Collegio ritiene che essa non sia di per sé decisiva nel senso che non si tratta di prova con efficacia privilegiata o vincolante.<br />
La prova derivante dagli attestati catastali (che ai sensi dell’art. 950 c.c. ha valore solo indiziario e fino a prova contraria) e la relativa destinazione valgono fino a che (“in mancanza di prova contraria” e limitatamente ai “confini delineati dalle mappe catastali”) non siano smentiti da altri elementi di segno diverso.<br />
Con riguardo alle dichiarazioni notorie depositate, vale osservare che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non hanno alcun valore probatorio, potendo anche esse solo costituire indizi che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non sono idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione.</p>
<p>8. Con altro motivo di appello parte appellante lamenta violazione dell’art.107, comma 13 della L.P.13/1997, ai sensi del quale le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell’art. 66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale.<br />
Ai sensi del richiamato articolo, sarebbe possibile trasferire la costruzione in altra zona del territorio comunale, senza divieto di costruzione.<br />
Il motivo evocato dall’appellante non è fondato in relazione alla correttezza del motivo di diniego opposto dalla amministrazione.<br />
Come si è già osservato nell’esame del primo appello, l’edificio in questione – che si pretendeva di demolire e ricostruire – non è in realtà una casa di abitazione, né sarebbe logicamente possibile e legittimo demolire una legnaia, come sopra detto, per costruire altrove una casa di abitazione.</p>
<p>9. Sulla base delle su esposte considerazioni, entrambi gli appelli proposti, previa riunione, vanno rigettati in quanto infondati.<br />
La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />
previa riunione, rigetta entrambi gli appelli, confermando le impugnate sentenze. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di entrambi i giudizi, per un totale di euro quattromila, di cui duemila a favore del comune di Tirolo e duemila a favore della Provincia Autonoma di Bolzano.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2008, con l’intervento dei magistrati:<br />
Gaetano Trotta, 		Presidente<br />	<br />
Klaus Dubis		Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti, 		Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, 		Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, 		Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, 		Consigliere, estensore																																																																																											</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
il 7/7/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-7-2008-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1947</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-7-2008-n-1947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-7-2008-n-1947/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-7-2008-n-1947/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1947</a></p>
<p>Pres.A. De Zotti, Rel.S. Mielli sulla sussistenza dell&#8217;interesse all&#8217;annullamento di un provvedimento già eseguito e sul rinnovo della comunicazione di avvio del procedimento in ipotesi di nuove contestazioni sollevate dall&#8217;amministrazione 1. Processo &#8211; Processo amministrativo – Interesse all’anullamento di un atto già eseguito – Sussiste 2. Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-7-2008-n-1947/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-7-2008-n-1947/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1947</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>A. De Zotti, <i>Rel.</i>S. Mielli</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse all&#8217;annullamento di un provvedimento già eseguito e sul rinnovo della comunicazione di avvio del procedimento in ipotesi di nuove contestazioni sollevate dall&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo &#8211; Processo amministrativo – Interesse all’anullamento di un atto già eseguito – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Rinnovo comunicazione di avvio del procedimento in ipotesi di nuove contestazioni &#8211; Obbligo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato, la cui efficacia non è stata sospesa da un provvedimento giurisdizionale di carattere cautelare che nel caso di specie non è stato richiesto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere né l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione, né la persistenza dell&#8217;interesse dell&#8217;originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio e tempestivamente impugnati, della cui legittimità si discute, atteso anche che la Società ricorrente conserva un evidente interesse strumentale per l’eventuale attivazione di ulteriori iniziative volte a tutelare la propria posizione soggettiva sotto il profilo risarcitorio o al fine di prevenire l&#8217;esercizio, in futuro, del potere dell&#8217;amministrazione nei medesimi termini di cui si contesta la legittimità.																																																																																												</p>
<p>2.	La formula legislativa utilizzata nell’art. 210, comma 4, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dal Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4) prevede un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della sospensione e revoca dell’autorizzazione.																																																																																												</p>
<p>3.	Nell’ambito della sequenza procedimentale indicata dal legislatore la sospensione dell’autorizzazione deve necessariamente essere preceduta dalla diffida e dalla comunicazione di avvio del procedimento.																																																																																												</p>
<p>4.	La diffida può tener luogo anche della comunicazione di avvio del procedimento, ma la comunicazione di avvio del procedimento deve essere rinnovata qualora, successivamente, vengano contestati nuovi e diversi episodi rispetto ai quali l’interessato non posto nelle condizioni di fornire il proprio apporto partecipativo presentando memorie e documenti prima dell’intervento del provvedimento di sospensione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> terza Sezione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati:<br />
	Angelo De Zotti		Presidente	<br />	<br />
	Stefano Mielli		Referendario, relatore<br />	<br />
Marina Perrelli		Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 1475/07, proposto da </p>
<p><B>ECO-ENERGY</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Giuri, Gianluca Rizzardi e Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, Parco scientifico e tecnologico, Palazzo Lybra, via Delle Industrie n. 19/c;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Provincia di Venezia</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Brusegan e Cristina De Benetti, con domicilio eletto presso la propria sede in Venezia, San Marco n. 2662;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Arpav Agenzia regionale</b> per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – Dipartimento provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento del provvedimento del Settore delle Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 36610/07 del 10 maggio 2007, notificato il 16 maggio con il quale il Dirigente del Settore ha sospeso l’autorizzazione all’esercizio n. 51677 del 6 agosto 2004 rilasciata alla ditta Eco Energy Spa Z.I. per un periodo di tre giorni lavorativi.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 16 luglio 2007 e depositato in segreteria il 30 luglio 2007, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;<br />
vista la memoria prodotta dalla Provincia di Venezia;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
udito nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 &#8211; relatore il referendario Stefano Mielli &#8211; l’avv. Rizzardi per la società ricorrente e l&#8217;avv. De Benetti per la Provincia di Venezia;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Società ricorrente gestisce un impianto di stoccaggio provvisorio, cernita, recupero e trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, nel Comune di Noventa di Piave, sin dal 1998 e la cui autorizzazione è stata rinnovata con decreto n. 51677 del 6 agosto 2004, modificato con decreto n. 85093 del 17 dicembre 2004.<br />
La Provincia di Venezia con provvedimento prot. n. 88534 del 4 dicembre 2006, a seguito di un’annotazione di servizio formulata dall’Arpav, ha riscontrato la violazione da parte della ricorrente degli articoli 6, 7 e 31 dell’autorizzazione, a causa dell’insufficiente compimento di verifiche analitiche su campioni rappresentativi delle partite di rifiuti, del mancato esercizio di idonee verifiche affinché, a seguito della triturazione dei rifiuti, non si verifichino reazioni chimiche incontrollabili tra gli stessi e l’irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti compilato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente.<br />
Richiamato l’art. 210, comma 4, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia ha quindi diffidato la Società ricorrente a ovviare alle violazioni contestate e a presentare entro il termine di dieci giorni una relazione in cui fossero analiticamente descritte le procedure adottate per assicurare la rappresentatività delle analisi delle omologhe dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di smaltimento D14 e D13 con particolare riferimento alla sequenza delle operazioni di miscelazione, triturazione, accorpamento ricondizionamento, precisando che la diffida avrebbe avuto la valenza della comunicazione di avvio del procedimento volto alla sospensione dell’attività e che entro il termine di dieci giorni la ditta avrebbe potuto presentare documenti e osservazioni.<br />
Dopo aver ottenuto una proroga e molteplici riunioni tecniche che si sono svolte presso gli uffici della Provincia, la ricorrente in data 9 gennaio 2007 ha adempiuto alla prescrizione inviando la relazione parzialmente rettificata il successivo 12 gennaio 2007.<br />
A seguito di un incendio sviluppatosi in data 28 dicembre 2006 presso lo stabilimento della Società, l’Arpav ha svolto un controllo documentale dal quale ha rilevato delle irregolarità da parte della ditta ricorrente consistenti nell’aver ritenuto rappresentativa della descrizione di un rifiuto un’analisi eseguita cinque anni prima, nella triturazione di una miscela di rifiuti e non di una partita singola, nell’indicazione nell’erronea indicazione nel registro del codice di alcuni rifiuti, nell’omessa prova empirica di infiammabilità per un rifiuto risultato facilmente infiammabile in base ad un precedente rapporto di prova e nella mancata indicazione nel registro della caratteristica facilmente infiammabile di questo rifiuto, relativamente a fatti riguardanti il periodo dicembre 2006 e gennaio 2007.<br />
La Provincia di Venezia, ritenuto che la gestione dei rifiuti fosse avvenuta in modo non conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 6, 8 e 31 del provvedimento di autorizzazione n. 51677 del 6 agosto 2004, richiamate le precedenti diffide, le valutazioni della riunione tecnica svoltasi il 14 dicembre 2006 e quelle svolte dall’Arpav a seguito dell’incendio, nonché le disposizioni di cui all’art. 210, comma 4, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha imposto la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tre giorni lavorativi.<br />
Con il ricorso in epigrafe il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività della ditta ricorrente è impugnato per le seguenti censure:<br />
I) violazione degli artt. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 97 della Costituzione, difetto di istruttoria e di motivazione, perché la sospensione si fonda su atti espressamente richiamati ma resi non accessibili anche a seguito dell’istanza presentata e l’omessa indicazione delle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sono state considerate rilevanti;<br />
II) violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 210, comma 4, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 41 della Costituzione, difetto di istruttoria e contraddittorietà per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prescritta dal citato art. 210, comma 4, per la mancata corrispondenza tra le contestazioni contenute nell’atto di diffida e quelle poste a fondamento del provvedimento di sospensione, per le quali non si è instaurato un corretto contraddittorio procedimentale in mancanza sia della comunicazione dell’avvio del procedimento che della stessa diffida;<br />
III) violazione dell’art. 210, comma 4, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 97 della Costituzione e contraddittorietà, per l’omessa indicazione degli elementi di eventuale insufficienza riscontrati nella relazione depositata il 12 gennaio 2007 in ottemperanza alla precedente diffida;<br />
IV) travisamento, erronea interpretazione delle prescrizioni autorizzative e del DM n. 148 del 1998, difetto di motivazione, violazione degli artt. 12 e 28 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e degli allegati B e I dello stesso, e violazione del principio di proporzionalità, in quanto le violazioni degli artt. 6, 8 e 31 dell’autorizzazione originaria contestate dall’Arpav sarebbero insussistenti, in quanto sono state omesse le verifiche sperimentali su rifiuti la cui composizione chimica era compiutamente conosciuta (perché relativi ad una partita di detergenti scaduti ma conservati integri negli imballaggi originali), un rifiuto infiammabile allo stato liquido, essendosi presentato allo stato solido, è stato classificato come tossico, e la codifica delle operazioni di smaltimento contestata è stata effettuata secondo le prescrizioni richieste dalla Provincia il 21 marzo 2005, cui la ricorrente ha corrisposto il 26 aprile 2005, ed in quanto la violazione contestata avrebbe dovuto dar luogo alla sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 258 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Venezia eccependo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008, in prossimità della quale la Provincia di Venezia ha depositato memoria a sostegno della propria difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione con la quale la Provincia, nella considerazione che ormai la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tre giorni si è interamente consumata, ritiene che sarebbe cessata la materia del contendere o che la ricorrente non avrebbe più interesse alla definizione nel merito del ricorso.<br />
Infatti l’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato, la cui efficacia non è stata sospesa da un provvedimento giurisdizionale di carattere cautelare che nel caso di specie non è stato richiesto, non si configura come comportamento idoneo ad escludere né l&#8217;ammissibilità dell&#8217;impugnazione, né la persistenza dell&#8217;interesse dell&#8217;originario ricorrente alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio e tempestivamente impugnati, della cui legittimità si discute, atteso anche che la Società ricorrente conserva un evidente interesse strumentale per l’eventuale attivazione di ulteriori iniziative volte a tutelare la propria posizione soggettiva sotto il profilo risarcitorio o al fine di prevenire l&#8217;esercizio, in futuro, del potere dell&#8217;amministrazione nei medesimi termini di cui si contesta la legittimità.<br />
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per la censura di violazione del contraddittorio procedimentale di cui al secondo  motivo.<br />
2.1 L’art. 210, comma 4, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate dal Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, prevede che “quando a seguito di controlli successivi all&#8217;avviamento degli impianti, la cui costruzione è stata autorizzata, questi non risultino conformi all&#8217;autorizzazione predetta, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest&#8217;ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale temine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell&#8217;atto di diffida, l&#8217;autorizzazione stessa è revocata”. <br />
Il Collegio ritiene che nella formula legislativa utilizzata, per quanto stringata e concisa, sia condensato un rapporto di progressione logica necessaria tra il previo esperimento del potere di diffida e la conseguente ed eventuale irrogazione della sospensione e revoca dell’autorizzazione.<br />
Il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell’attività non può pertanto prescindere dal motivare in ordine alle ragioni per le quali la diffida non sia ritenuta sufficiente ad ottenere l’immediata rimozione delle irregolarità riscontrate e sia invece necessario disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione per il sorgere di ragionevoli dubbi nella capacità della ditta ad assicurare il rispetto delle modalità operative previste nell’autorizzazione stessa, a causa, ad esempio, della tipologia delle infrazioni commesse, della loro frequenza, della loro gravità o reiterazione.<br />
Nell’ambito della sequenza procedimentale indicata dal legislatore inoltre la sospensione dell’autorizzazione deve necessariamente essere preceduta dalla diffida, che ha lo scopo di rimettere l’interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate, evitando in tal modo l’adozione delle più gravi e maggiormente restrittive misure interdittive dell’attività e, sulla base delle norme sul procedimento amministrativo, deve altresì essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento volto a contestare i singoli episodi rilevati nel corso degli accertamenti, in relazione ai quali l’interessato deve essere messo nelle condizioni di fornire il proprio apporto procedimentale.<br />
La diffida peraltro può tener luogo anche della comunicazione di avvio del procedimento, ove contenga l’espressa indicazione di un termine entro il quale l’interessato può presentare memorie, ai fini del procedimento volto alla sospensione dell’autorizzazione.<br />
Tuttavia la comunicazione di avvio del procedimento deve essere rinnovata qualora, successivamente, vengano contestati nuovi e diversi episodi rispetto ai quali l’interessato non posto nelle condizioni di fornire il proprio apporto partecipativo presentando memorie e documenti prima dell’intervento del provvedimento di sospensione.<br />
3. Nel caso di specie la diffida conteneva la prescrizione di rispettare le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 31 del provvedimento di autorizzazione e di presentare una relazione in cui fossero descritte in dettaglio le procedure adottate per assicurare la rappresentatività delle analisi delle omologhe dei rifiuti in ingresso ed in uscita e le modalità operative di effettuazione delle operazioni di smaltimento.<br />
La ricorrente ha depositato la relazione richiesta senza ottenere alcun riscontro sulla sufficienza o meno di quanto rappresentato a corrispondere alle prescrizioni impartite, e ha ricevuto l’impugnato provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per tre giorni, che si fonda su nuove e diverse violazioni riscontrate dall’Arpav in occasione dei controlli effettuati a seguito dell’incendio occorso presso lo stabilimento in data 28 dicembre 2006.<br />
Orbene, sotto il profilo procedimentale deve rilevarsi che, come dedotto dalla ricorrente, tali violazioni sono state contestate per la prima volta nello stesso provvedimento di sospensione e rispetto a queste, pertanto, non si è instaurato alcun contraddittorio procedimentale.<br />
Tale omissione comporta pertanto che la censura di cui al secondo motivo è fondata e il ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze, deve conseguentemente essere accolto.<br />
La peculiarità delle vicende oggetto del giudizio giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-7-2008-n-1947/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Taormina Poste Italiane (Avv.ti L. Fiorillo, R. Pessi) c/ Favaro M. (Avv. F. Bonon e A. Manzi). sull&#8217;infondatezza della richiesta da parte di un dipendente pubblico del trattamento economico non corrisposto dalla data della nomina alla data dell&#8217;effettiva assunzione 1. Pubblico impiego – Assunzione – Ritardo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo   Est. Taormina<br /> Poste Italiane (Avv.ti L. Fiorillo, R. Pessi) c/ <br /> Favaro M. (Avv. F. Bonon e A. Manzi).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;infondatezza della richiesta da parte di un dipendente pubblico del trattamento economico non corrisposto dalla data della nomina alla data dell&#8217;effettiva assunzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Assunzione – Ritardo &#8211;  Trattamento economico dalla nomina –  Richiesta – Infondatezza – Ragioni.<br />
2. Pubblico impiego – Crediti di lavoro – Prescrizione – Eccezione &#8211;  Giudizio di primo grado – Mancata deduzione – Proposizione in appello – Inammissibilità.<br />
3.  Pubblico impiego – Rapporto di lavoro – Instaurazione &#8211; Idoneità civile e morale – Assenza – Stipula del contratto – Effetto preclusivo – Conseguenze &#8211; Procedimento disciplinare – Necessità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblico impiego, è infondata la richiesta del dipendente del trattamento economico globale non corrisposto dalla data della nomina alla data di effettiva assunzione in servizio (illegittimamente ritardata dall&#8217;amministrazione). Infatti, la &#8220;restitutio in integrum&#8221; agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l&#8217;illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni davanti al giudice ordinario(1).<br />
2. In tema di pubblico impiego, l&#8217;eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro del pubblico dipendente, ove non dedotta nel giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello(2).<br />
3. In tema di pubblico impiego, l’assenza del requisito della idoneità civile e morale necessario per la stipula del contratto di lavoro, emersa successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, determina, sin dall’origine, un effetto preclusivo alla stipula; di conseguenza per la risoluzione del rapporto non è necessario attivare alcun procedimento disciplinare(3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)	Consiglio Stato , sez. IV, 14 luglio 1997, n. 713. <br />	<br />
2)	Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14.<br />	<br />
3)	Consiglio Stato , sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 81</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6771 /2003 proposto da </p>
<p><B>ENTE POSTE ITALIANE (E.P.I.)</B> in persona del Presidente pro-tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi Fiorillo  e dall’Avv. Roberto Pessi ed elettivamente domiciliato in Roma via Plinio n. 21, presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>FAVARO MONICA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Bonon, ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri n. 5;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sez I n. 1924/2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell’ 11 marzo 2008  relatore il Consigliere Fabio Tormina.<br />
 	Udito l’Avv. De Marinis per delega dell’avv. Fiorillo per l’appellante e l’avv. Manzi per l’appellata;<br />	<br />
 	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’odierna appellata  l&#8217;accertamento del proprio diritto alla piena “restitutio in integrum” della posizione giuridica ed economica, la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti e non percepiti maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dalle scadenze naturali delle rispettive spettanze, all’effettivo pagamento di tali somme previa detrazione di quanto già percepito a titolo di assegni alimentari.<br />
La stessa, assunta a seguito di concorso alle dipendenze del Ministero delle poste e telecomunicazioni e inquadrata, con effetto giuridico ed economico dal 1.12.1982, nella qualifica di operatore di esercizio ULA in prova – IV categoria, aveva subito una sospensione cautelare dal servizio – poi annullata in sede giurisdizionale – nel periodo compreso tra il 1.2.1983 e il 19.12.1988. Durante i periodi dal 1.2.1983 al  3.3.1984 e dal 29 luglio 1988 al 19 dicembre 1988  non le venne corrisposto alcunché; le venne invece concesso soltanto un  assegno alimentare dal 3.3.1984 al 29.7.1988.<br />
Nelle more del giudizio di primo grado la posizione della odierna appellata era stata rivalutata, e si era  provveduto alla ricostruzione giuridica ed economica della relativa carriera (ed in parte qua è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere).<br />
L’amministrazione venne condannata a corrispondere alla odierna appellata interessi legali e rivalutazione monetaria sui predetti emolumenti calcolati come di tempo in tempo previsto per legge con decorrenza dai singoli ratei sino al momento dell’intervenuto pagamento.<br />
L’appellante amministrazione  ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.<br />
Con il ricorso in appello, infatti, si è dapprima sollevata l’eccezione di prescrizione per il quinquennio antecedente al 26.9.1991, sostenendosi che la mancata proposizione di detta eccezione nel corso del giudizio di primo grado non ostasse alla proponibilità della medesima, per la prima volta, in appello.<br />
In secondo luogo si è sostenuto che, trovandosi al cospetto di un provvedimento “sospensivo dell’assunzione”, non spettasse all’appellata  la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria 	quantomeno per il periodo che andava dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984. <br />	<br />
Si è infine rilevato che la decorrenza cui si doveva fare riferimento, doveva determinarsi, al più, con riferimento alla data dell’atto di costituzione in mora e non già riferendola alla maturazione dei singoli ratei.  <br />
L’appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo  la declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto tardivamente proposto e, in via subordinata, la declaratoria di infondatezza del ricorso in appello.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’appello deve essere accolto in parte e la   sentenza deve essere riformata nei termini di cui alla motivazione che segue.<br />
Deve in primo luogo essere respinta l’eccezione proposta dalla difesa dell’appellata e concernente l’asserita tardività dell’appello.<br />
La notifica della sentenza effettuata al competente Ministero, presso l’Avvocatura distrettuale non è idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione. La tesi patrocinata sul punto dalla difesa dell’appellata trova smentita nella giurisprudenza civile di legittimità, che, formatasi con riferimento alla pregressa trasformazione dell’Ente appellante conserva attualità nel caso di specie.<br />
Si è  escluso, in particolare, che possa essersi verificato alcun effetto interruttivo processualmente rilevante, con riguardo alla trasformazione dell’Ente Poste, limitatamente alle ipotesi della pendenza del giudizio in  Cassazione, essendosi condivisibilmente affermato che <i>“Con riferimento alla trasformazione dell&#8217;ente Poste italiane in società per azioni &#8211; avvenuta in data 28 febbraio 1998, data di convocazione della prima assemblea, secondo quanto disposto dal Cipe con delibera del 18 dicembre 1997, adottata a norma dell&#8217;art. 1, comma 2, d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994 e dell&#8217;art. 2, comma 27, della l. n. 662 del 1996 &#8211; per i giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data della trasformazione permane lo &#8220;ius postulandi&#8221; dell&#8217;Avvocatura dello Stato in quanto, com&#8217;è noto, nel giudizio di cassazione, dominato dall&#8217;impulso d&#8217;ufficio, non trova applicazione l&#8217;istituto dell&#8217;interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli art. 299 ss. c.p.c., sicché la trasformazione in argomento ai suddetti fini è ininfluente. (<u>Cassazione civile , sez. lav., 05 maggio 1999, n. 4502</u>).<br />
</i>A contrario ne discende che, nella ipotesi di pendenza del giudizio in altro grado ed innanzi ad altra Autorità Giurisdizionale (laddove opera, cioè il disposto di cui all’art. 299 cpc), può dirsi integrata la fattispecie interruttiva: dal che discende l’infondatezza della eccezione di tardività del ricorso in appello proposto dall’amministrazione.<br />
Ciò premesso, l’amministrazione appellante prospetta  doglianze facenti riferimento a distinti angoli prospettici: essi devono essere affrontati separatamente.<br />
Quanto al primo, viene postulata la inaccoglibilità della pretesa vantata dall’ odierna appellante a cagione della maturata prescrizione del diritto. <br />
La stessa amministrazione appellante, tuttavia, ammette che nel corso del primo grado di giudizio non è stata sollevata l’eccezione di prescrizione: sostiene però che ciò non osterebbe a che detta eccezione possa essere proposta per la prima volta in grado di   appello.<br />
Il mezzo non è persuasivo.<br />
Invero la questione è assai controversa, ed ha visto confrontarsi, negli anni, una pluralità antitetica di prospettazioni.<br />
Sin da tempo risalente, tuttavia, in giurisprudenza amministrativa si è ormai  raggiunta una sostanziale concordanza di opinioni che, muovendo dalla lettura testuale del disposto di cui all’art. 345 cpc, ha condotto ad affermare che <i>“L&#8217;eccezione diprescrizione dei crediti di lavoro del pubblico dipendente, ove non dedotta nel giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello appello. (Cons. St., ad. plen., 29 dicembre 2004 n. 14,).<br />
</i>La Sezione ha  più volte avuto modo di affermare il medesimo principio (ex multis, <i><br />
</i><u>Consiglio Stato , sez. VI, 21 giugno 2006, n. 3699</u>  Consiglio Stato , sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1286) dal quale non ritiene di doversi discostare, e da ciò discende la inammissibilità del motivo di gravame postulante la declaratoria di prescrizione della pretesa vantata dall’appellata. <br />
Nel merito, la Sezione condivide l’orientamento assolutamente uniforme della giurisprudenza civile ed amministrativa secondo cui interessi e rivalutazione monetaria costituiscono accessori del credito, con riguardo alle prestazioni retributive da lavoro dipendente.<br />
Il principio è stato ben tenuto presente dai primi giudici, che ne hanno fatto complessivamente buongoverno, laddove ne hanno postulato l’operatività anche con riferimento al credito vantato dall’appellata quanto alla decorrenza, peraltro, conformandosi al costante orientamento della Sezione che fa riferimento alla maturazione dei singoli ratei ( ex multis, <i><u>Consiglio Stato , sez. VI, 29 luglio 2005, n. 4118</u>).<br />
</i>Deve essere pertanto disatteso il motivo di appello, avanzato in via subordinata, che ne postula una diversa decorrenza (individuando il dies a quo dall’atto di costituzione in mora) e merita pertanto conferma  l’appellata sentenza anche laddove  ha statuito che l’amministrazione odierna appellante doveva essere <i>“condannata a corrispondere alla ricorrente interessi legali e rivalutazione monetaria sui predetti emolumenti calcolati come di tempo in tempo previsto per legge con decorrenza dai singoli ratei sino al momento dell’intervenuto pagamento.”<br />
</i>Senonchè, pur condividendosi nel complesso ed in via generale l’iter motivo seguito dai primi Giudici, deve evidenziarsi che  coglie nel segno l’appello dell’amministrazione, allorchè rileva che tale principio è stato (erroneamente) applicato indiscriminatamente, per tutto il torno di tempo cui aveva fatto riferimento l’odierna appellata, ed omettendo  di distinguere i singoli periodi con riguardo alle cause  per le quali non venne erogata la retribuzione.<br />
Deve premettersi sul punto che, sotto un profilo generale, è sempre necessario &#8211; allorchè si debba delibare in ordine alle richieste di pubblici dipendenti volte ad ottenere la restitutio in integrum economica per periodi di tempo durante i quali non hanno prestato servizio effettivo alle dipendenze dell’amministrazione- accertare la “causale” della mancata prestazione del servizio e, soprattutto, il segmento del rapporto di lavoro intrattenuto con l’amministrazione durante il quale detta cesura ebbe a verificarsi. <br />
Ciò perché sono profondamente differenti (rectius: opposte) le conseguenze  che la giurisprudenza ricollega alla ipotesi di “interruzione” del servizio prestato dall’impiegato alle dipendenze della pubblica amministrazione, rispetto a quelle in cui il rapporto vero e proprio non sia ancora iniziato, e pertanto possa (unicamente) parlarsi di “ritardata assunzione”.    <br />
Invero a questo proposito la giurisprudenza  amministrativa ha, sin da epoca risalente, marcato la differenza tra le due ipotesi in oggetto, ed ha affermato che <i>“È infondata la richiesta di trattamento economico globale non corrisposto dalla data in cui viene disposta la nomina alla data di effettiva assunzione in servizio (illegittimamente ritardata dall&#8217;amministrazione) in quanto per pacifica giurisprudenza la &#8220;restitutio in integrum&#8221; agli effetti economici spetta al dipendente pubblico solo nel caso di sentenza che riconosca l&#8217;illegittima interruzione di un rapporto di lavoro già in corso, e non anche in caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, restando ovviamente salva la possibilità di esperire azione per risarcimento danni davanti al giudice ordinario. “(Consiglio Stato , sez. IV, 14 luglio 1997, n. 713).<br />
</i>  La Sezione ha costantemente condiviso il superiore orientamento, ed ha affermato che  <i>“Dalla decisione giurisdizionale che, annullando l&#8217;illegittimo diniego di assunzione di un aspirante ad un pubblico impiego, afferma che egli vi aveva titolo, e dal conseguente provvedimento che lo nomina ora per allora ai soli effetti giuridici, non scaturisce il diritto alla percezione della retribuzione per il periodo nel quale non ha prestato effettivamente servizio.”(<u>Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2584</u>).</i><br />
Nel caso di specie, in particolare, è rimasto incontestato che uno dei periodi durante i quali l’amministrazione non erogò la retribuzione all’appellata riguarda il torno di tempo che va dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984.<br />
Orbene: con riferimento al sopraindicato periodo di tempo, non  ricorre una ipotesi di (illegittima) sospensione della erogazione della prestazione retributiva, quanto piuttosto quella (al di là del nomen juris attribuito al provvedimento) di una ritardata immissione in servizio:  ciò perché -in parte qua la circostanza non è contestata- il provvedimento si rese necessario a cagione della necessità di vagliare preventivamente il possesso, in capo all’odierna appellata, del requisito della “buona condotta”.<br />
E in considerazione della circostanza che il vaglio in ordine a detto requisito è logicamente, ed anche ontologicamente, prodromico alla regolare costituzione del rapporto di pubblico impiego,  nel caso di specie non appare fondata l’eccezione dell’appellata, rappresentata nella propria memoria difensiva, secondo cui, avendo la stessa in precedenza (due mesi prima, con esattezza) iniziato a prestare il proprio servizio alle dipendenze dell’amministrazione, ricorrerebbe invece una ipotesi di “sospensione dal servizio”.<br />
E’ vero, invece, il contrario: la giurisprudenza della Sezione, invero, dalla quale non si ravvisa ragione di discostarsi, ha costantemente statuito infatti che <i>“In tema di pubblico impiego, l’assenza del requisito della idoneità civile e morale necessario per la stipula del contratto di lavoro, emersa successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, determina, sin dall’origine, un effetto preclusivo alla stipula; per la risoluzione del rapporto, quindi, non è necessario attivare alcun procedimento disciplinare.(<u>Consiglio Stato , sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 81</u>).<br />
</i>     Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento, e da ciò consegue che, con esclusivo riferimento al suindicato periodo di tempo, non essendo dovuta all’appellata la retribuzione, deve dichiararsi l’inesistenza del diritto della medesima a percepire gli accessori del credito in oggetto.<br />
Al di là della eventuale circostanza relativa all’inizio pregresso dell’attività lavorativa, ed anche  alla  corresponsione alla medesima successivamente alla instaurazione del giudizio, delle retribuzioni riferentesi a tale periodo di tempo, (circostanza ammessa dall’amministrazione appellante)  deve ritenersi che il rapporto di impiego non fosse effettivamente iniziato, e da ciò consegue che, per il periodo che va dal gennaio 1983 al febbraio del 1984 all’appellata non spetti l’erogazione di alcun beneficio accessorio al credito, ricorrendo una ipotesi di “ritardo nell’assunzione”.<br />
La circostanza –lealmente ammessa dall’amministrazione nel ricorso in appello- che  anche per detto torno di tempo l’amministrazione abbia successivamente versato all’appellata la retribuzione  è  neutra  con riguardo alla pretesa degli accessori del credito, e da essa comunque  non può discendere che ne consegua l’obbligo di pagare anche interessi e rivalutazione sulle somme versatele con riferimento al periodo dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984.<br />
 L’appello dell’amministrazione è pertanto parzialmente fondato, e deve essere in parte accolto, dovendosi escludere il diritto dell’appellata a percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione con riferimento al periodo di tempo dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984, con conseguente riforma della appellata sentenza – le cui statuizioni devono essere per il resto integralmente confermate- sotto tale limitato aspetto.<br />
Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie parzialmente, nei termini di cui alla motivazione, e dichiara la inesistenza del diritto dell’appellata a percepire somme a titolo di interessi e rivalutazione con riferimento al periodo di tempo dal gennaio del  1983 al febbraio del 1984, riformando per l’effetto sotto tale limitato profilo la appellata sentenza, le cui statuizioni devono essere per il resto integralmente confermate.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giuseppe Barbagallo		Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe		Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito		Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina		Consigliere Rel.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;07/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3346/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1728</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1728/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1728/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1728</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. C. Testori Est. Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l. (Avv.ti A. Colzi, T. Ugoccioni e P. Gozzoli) contro Societa&#8217; Aeroporto Toscano “Galileo Galilei” di Pisa S.p.a. (Avv. G. Toscano) nei confronti di Soc. Softech S.r.l. (Avv.ti M.C. Mannocci e G.P. Valcavi) sull&#8217;ordine di priorità nell&#8217;esame del ricorso e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1728/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1728</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1728/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1728</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. C. Testori Est.<br /> Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l. (Avv.ti A. Colzi, T. Ugoccioni e P. Gozzoli) contro Societa&#8217; Aeroporto Toscano “Galileo Galilei” di Pisa S.p.a. (Avv. G. Toscano) nei confronti di Soc. Softech S.r.l. (Avv.ti M.C. Mannocci e G.P. Valcavi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordine di priorità nell&#8217;esame del ricorso e del ricorso incidentale nel caso di due solo concorrenti; sulla illegittimità dell&#8217;offerta priva di coincidenza tra l&#8217;importo complessivo offerto e la somma del dettaglio dei prezzi offerti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Gara con due solo partecipanti – Impugnazione e ricorso incidentale entrambi volti all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità della partecipazione della controparte alla procedura concorsuale – Previo scrutinio del ricorso incidentale – Necessità &#8211; Eventuale accoglimento del ricorso incidentale &#8211; Non preclude l&#8217;esame successivo del ricorso principale</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Lex specialis – Richiesta di offerta importo chiavi in mano e specifica dettaglio dei singoli prezzi – Non coincidenza – Illegittimità dell’offerta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara in cui siano stati ammessi e a cui abbiano partecipato, fino all&#8217;esito finale, due soli concorrenti nel caso di impugnazione e di ricorso incidentale entrambi volti all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità della partecipazione della controparte alla procedura concorsuale l&#8217;ordine di esame dei ricorsi deve privilegiare quello incidentale rispetto a quello principale, con la precisazione che l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso incidentale non preclude, nella specie, l&#8217;esame successivo del ricorso principale</p>
<p>2. Laddove il disciplinare di gara preveda che la busta n. 3 debba &#8220;contenere la formulazione dell&#8217;offerta economica secondo quanto prescritto al p.to 11 del Bando&#8221;, che a sua volta richiedeva &#8220;il corrispettivo “chiavi in mano” richiesto per tutte le forniture in opera ed i servizi richiesti, espresso quale unica percentuale di ribasso (in cifre e in lettere) da applicarsi all&#8217;importo a base d&#8217;asta delle forniture e servizi, al netto degli oneri per la sicurezza&#8221; precisando poi che  &#8220;Nota: E’ richiesto inoltre il dettaglio dei prezzi offerti relativamente alle singole voci di beni e servizi compresi nell&#8217;offerta…&#8221; non è conforme alla lex specialis l’offerta priva di coincidenza tra il ribasso offerto (e il relativo importo &#8220;chiavi in mano&#8221;) e l&#8217;importo risultante dal dettaglio dei prezzi offerti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ordine di priorità nell&#8217;esame del ricorso e del ricorso incidentale nel caso di due solo concorrenti; sulla illegittimità dell&#8217;offerta priva di coincidenza tra l&#8217;importo complessivo offerto e la somma del dettaglio dei prezzi offerti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01728/2008 REG.SEN.<br />
N. 00920/2004 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 920 del 2004, proposto da:<br />
<b>Soc. Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Colzi, Tiziano Ugoccioni e Patrizia Gozzoli, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>S.A.T. &#8211; Societa&#8217; Aeroporto Toscano “Galileo Galilei” di Pisa S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Soc. Softech S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cecilia Mannocci e Gian Paolo Valcavi, con domicilio eletto presso Avv. Maria Cecilia Mannocci in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del bando, del disciplinare e degli ulteriori atti inerenti la gara per pubblico incanto relativo alla fornitura, posa in opera, e messa in esercizio del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale dell’aeroporto G. Galilei, per l’importo a base d’a<br />
&#8211; dei verbali di gara, ad oggi, non conosciuti;<br />
&#8211; del provvedimento, non conosciuto, di aggiudicazione della gara;<br />
&#8211; del contratto eventualmente stipulato con la ditta aggiudicataria;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o comunque consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di S.A.T. &#8211; Societa&#8217; Aeroporto Toscano “Galileo Galilei” di Pisa S.p.a.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Softech S.r.l., nonché il ricorso incidentale depositato dalla medesima società in data 24/5/2004;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/06/2008 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1) Nel marzo 2004 S.A.T. &#8211; Societa&#8217; Aeroporto Toscano &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Pisa S.p.a. ha indetto una gara per pubblico incanto &#8220;per la fornitura, posa in opera e messa in esercizio del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale dell&#8217;aeroporto “G. Galilei” di Pisa&#8221;; importo a base d&#8217;asta: € 250.000,00 (IVA esclusa); criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell&#8217;attribuzione di max 65 punti al valore tecnico e di max 35 punti al prezzo &#8220;chiavi in mano&#8221;. <br />
Entro il termine prescritto hanno fatto pervenire offerte 3 imprese; nella seduta del 29/3/2004 la Commissione di gara ha ammesso alla procedura concorsuale soltanto Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l. (in ATI costituenda con Pronto Intervento Elettrico S.n.c.) e Softech S.r.l., mentre non è stata ammessa per carenze documentali la terza aspirante.<br />
Nella riunione dell’1/4/2004 la predetta Commissione ha proceduto, in una prima fase, all&#8217;esame in seduta riservata delle offerte tecniche e all&#8217;attribuzione dei relativi punteggi: Softech ha ottenuto 49 punti contro i 47 punti di Bruel &#038; Kjaer Italia. In una seconda fase, in seduta pubblica, sono state aperte le offerte economiche: Bruel &#038; Kjaer Italia ha offerto un ribasso dell&#8217;8,40% (pari ad un importo di € 229.420,00) mentre Softech ha offerto un ribasso del 3,19% (pari ad un importo di € 242.184,50); conseguentemente alla prima sono stati attribuiti 35 punti e alla seconda 33,155 punti. In base al punteggio complessivo Softech ha quindi prevalso con punti 82,155 contro i punti 82,000 assegnati a Bruel &#038; Kjaer Italia.</p>
<p>2) Con il ricorso in epigrafe quest&#8217;ultima società, rimasta soccombente, ha impugnato la disciplina e la procedura di gara, nonché il relativo esito, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l&#8217;amministrazione aggiudicatrice (S.A.T. &#8211; Societa&#8217; Aeroporto Toscano &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Pisa S.p.a.) sia la società aggiudicataria e controinteressata (Softech S.r.l.) controdeducendo alle tesi della parte ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.<br />
Con atto notificato il 21-22/5/2004 e depositato il 24/5/2004 Softech S.r.l. ha poi proposto ricorso incidentale in cui ha censurato la mancata esclusione della ricorrente principale dalla procedura concorsuale. <br />
Tutte le parti hanno prodotto ulteriori scritti prima della camera di consiglio del 22 giugno 2004, in cui questo Tribunale, con ordinanza n. 697, ha respinto la domanda cautelare presentata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio.<br />
Memorie conclusive sono state poi depositate in vista dell&#8217;udienza del 18 giugno 2008, in cui la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1) La prima questione da affrontare riguarda l&#8217;ordine da seguire nell&#8217;esame dei ricorsi proposti nel presente giudizio: quello principale di Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l. e quello incidentale di Softech S.r.l. In proposito è innanzitutto opportuno chiarire quanto segue:<br />
a) il ricorso principale contiene censure riguardanti:<br />
&#8211; l&#8217;illegittimità della gara in relazione alla mancata esclusione della controinteressata (poi aggiudicataria) perché priva del requisito dell’avvenuta esecuzione di almeno una fornitura analoga di importo non inferiore a € 300.000,00 nell&#8217;ultimo quinquen<br />
&#8211; l&#8217;attribuzione del punteggio per le offerte tecniche, che avrebbe illegittimamente privilegiato la controinteressata e penalizzato Bruel &#038; Kjaer Italia (terzo motivo);<br />
&#8211; l&#8217;illegittimità della disciplina di gara nella parte in cui avrebbe violato il principio della separazione tra offerta tecnica ed economica (quarto motivo);<br />
b) il ricorso incidentale deduce l&#8217;illegittimità della procedura di gara nella parte in cui non si è provveduto all&#8217;esclusione dell&#8217;offerta di Bruel &#038; Kjaer Italia per la mancata osservanza delle prescrizioni dettate dal disciplinare di gara relativamente alla formulazione dell&#8217;offerta economica, con specifico riferimento al dettaglio dei prezzi offerti.</p>
<p>1.2) La materia del contendere è quindi costituita da una gara d&#8217;appalto alla quale sono stati ammessi ed hanno partecipato due soli concorrenti e di cui la società aggiudicataria &#8211; odierna controinteressata &#8211; ha censurato l&#8217;illegittimità per la mancata esclusione dell&#8217;altra concorrente; in sostanza, la società vincitrice della gara ha proposto un ricorso incidentale volto a paralizzare il ricorso principale, perché finalizzato ad accertare in sede giurisdizionale che il ricorrente principale non aveva titolo per partecipare alla procedura (quantomeno sino all&#8217;esito finale) e che dunque non è legittimato a proporre ricorso contro lo svolgimento della stessa (da cui doveva essere escluso).<br />
Dal canto suo il ricorrente principale punta, in prima battuta, ad un risultato speculare, quando censura (con i primi due motivi) la mancanza, in capo alla controinteressata, dei requisiti richiesti per partecipare alla gara; il quarto motivo, poi, è addirittura volto a caducare l&#8217;intera procedura perché fondata su regole (parzialmente) illegittime, tali da viziare tutta la gara, determinandone l&#8217;integrale annullamento.</p>
<p>1.3) Nella sua memoria conclusiva Softech S.r.l. ha sostenuto la necessità di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale in quanto dall&#8217;accoglimento dello stesso conseguirebbe l&#8217;inammissibilità del ricorso principale di Bruel &#038; Kjaer Italia; ed ha richiamato, a sostegno di tale tesi, il diffuso e autorevole orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito da Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3765. A sua volta, la ricorrente principale ha puntualizzato, nel suo scritto finale, che il corretto ordine di esame dei ricorsi deve privilegiare quello introduttivo del giudizio perché le censure ivi contenute sono più ampie e comunque preliminari rispetto a quelle sollevate nel ricorso incidentale.<br />
Sono notoriamente complesse e tuttora ampiamente dibattute le questioni che riguardano il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, in ordine alle quali la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha operato una dettagliata e accurata ricostruzione nella recente ordinanza 5 giugno 2008 n. 2669. In quella pronuncia il Giudice amministrativo d&#8217;appello ha rimesso all&#8217;Adunanza Plenaria la questione circa la necessità, in presenza di due sole imprese in gara, di esaminare il ricorso principale dopo l&#8217;accoglimento di quello incidentale ed è pervenuto a tale decisione sulla base di un articolato percorso argomentativo in cui ha, tra l&#8217;altro, evidenziato quanto segue:<br />
&#8211; &#8220;L’ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri generali sull&#8217;ordine di esame del ricorso principale e di quello incidentale congiuntamente proposti, con la conseguenza che la relativa scelta è lasciata al prudent<br />
&#8211; la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di gare d&#8217;appalto è nel senso che &#8220;il ricorso incidentale deve essere esaminato prioritariamente ogni qualvolta che con la sua proposizione sia messa in discussione la legittimazione del ric<br />
&#8211; tale orientamento, peraltro, non è stato (pienamente) condiviso dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che ha distinto l&#8217;ipotesi in cui alla gara partecipino tre o più soggetti da quella in cui alla gara partecipino due soli soggetti: nella prima- in questa seconda ipotesi &#8220;è conforme a principi fondamentali del diritto processuale che l&#8217;esame del ricorso incidentale si svolga prioritariamente rispetto a quello principale…&#8221;, ma l’offerente non aggiudicatario, in quanto &#8220;è stato comunque ammesso a<br />
1.4) Alla luce di quanto sopra il Collegio osserva:<br />
&#8211; alla gara di cui si controverte sono stati ammessi e hanno partecipato, fino all&#8217;esito finale, due soli concorrenti;<br />
&#8211; entrambi i ricorsi proposti nel presente giudizio puntano all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità della partecipazione della controparte alla procedura concorsuale: ne consegue che, ove entrambi fossero fondati, la gara risulterebbe completamente travolta e<br />
&#8211; in tale quadro, sotto un primo profilo, non c&#8217;è ragione per discostarsi dall&#8217;orientamento giurisprudenziale largamente prevalente (contrastato peraltro da alcune pronunce, ad es. della stessa Quinta Sezione del Consiglio di Stato: cfr. da ultimo 13 nove</p>
<p>2) Il disciplinare di gara disponeva, in tema di modalità di presentazione delle offerte, che le stesse dovevano essere presentate in un plico chiuso e sigillato contenente tre buste (n. 1: Documentazione; n. 2: Offerta tecnica; n. 3: Offerta economica). Quanto al contenuto che, a pena di esclusione, doveva essere inserito in ciascuna delle buste, il disciplinare prevedeva che la busta n. 3 doveva &#8220;contenere la formulazione dell&#8217;offerta economica secondo quanto prescritto al p.to 11 del Bando&#8221;, che a sua volta richiedeva &#8220;il corrispettivo “chiavi in mano” richiesto per tutte le forniture in opera ed i servizi richiesti, espresso quale unica percentuale di ribasso (in cifre e in lettere) da applicarsi all&#8217;importo a base d&#8217;asta delle forniture e servizi, al netto degli oneri per la sicurezza&#8221;. Il disciplinare di gara precisava poi quanto segue: &#8220;Nota: E’ richiesto inoltre il dettaglio dei prezzi offerti relativamente alle singole voci di beni e servizi compresi nell&#8217;offerta…&#8221;.<br />
Nel ricorso incidentale si sostiene che l&#8217;offerta economica di Bruel &#038; Kjaer Italia non era stata formulata in modo conforme a quanto prescritto dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, in quanto non c&#8217;è coincidenza tra il ribasso offerto e il relativo importo &#8220;chiavi in mano&#8221; e l&#8217;importo risultante dal dettaglio dei prezzi offerti; e che dunque la Commissione di gara ha illegittimamente operato allorché non ha escluso la predetta società dalla procedura concorsuale.<br />
La documentazione agli atti conferma quanto prospettato in punto di fatto da Softech S.r.l.; a fronte di un ribasso dell&#8217;8,4% (pari ad un importo di € 229.420,00), Bruel &#038; Kjaer Italia ha presentato un dettaglio dei prezzi la somma dei quali è pari a € 329.233,55. In sostanza l&#8217;importo complessivo risultante dalla somma dei prezzi al dettaglio è di circa € 100.000,00 superiore al corrispettivo &#8220;chiavi in mano&#8221; corrispondente al ribasso offerto, con una differenza in aumento rispetto a quest&#8217;ultimo di oltre il 40%.<br />
In relazione a quanto sopra il ricorso incidentale è fondato. Non appare dubbio che la sanzione dell&#8217;esclusione in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dal disciplinare di gara in ordine al contenuto della busta n. 3 &#8211; Offerta economica riguarda anche il dettaglio dei prezzi offerti e neppure la ricorrente principale avanza contestazioni in proposito. La formulazione utilizzata dalla lex specialis poi, in quanto riferita ai &#8220;prezzi offerti relativamente alle singole voci di beni e servizi compresi nell&#8217;offerta&#8221;, è chiara nel richiedere l&#8217;indicazione dei prezzi &#8220;offerti&#8221; per singole voci e dunque nell’ancorare all&#8217;offerta complessiva i prezzi disaggregati (una diversa lettura della prescrizione la renderebbe inutile e incomprensibile); per cui la non coincidenza tra il corrispettivo &#8220;chiavi in mano&#8221; e la somma dei prezzi al dettaglio viola la prescrizione del disciplinare e ingenera confusione nell&#8217;offerta effettivamente presentata: e ciò risulta particolarmente evidente quando la differenza è così macroscopica come nel caso in esame. <br />
Le controdeduzioni di Bruel &#038; Kjaer Italia non sono in proposito convincenti. E’ irrilevante l&#8217;affermazione secondo cui il prezzo delle singole componenti sul mercato è diverso dal prezzo che può essere loro attribuito nell&#8217;ambito di una fornitura più vasta: si tratta infatti di un&#8217;affermazione (anzi, di una constatazione) ovvia e condivisibile, ma non sufficiente a legittimare l&#8217;inosservanza della prescrizione di cui sopra. Anche il richiamo alla nota di chiarimento fornita dalla stazione appaltante in data 25/3/2004 (doc. 8 della produzione S.A.T.) non è utile alle tesi della ricorrente principale: la circostanza che ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio sarebbe stato preso in considerazione unicamente il corrispettivo &#8220;chiavi in mano&#8221; non esclude che il dettaglio dei prezzi (da inserire nella busta dell&#8217;offerta economica, come prescritto e come ribadito anche nella nota in questione) dovesse essere indicato correttamente e in modo coerente rispetto all&#8217;offerta complessiva. Non sono infine pertinenti le argomentazioni relative alla prescrizione concernente i cd. costi per &#8220;upgrade&#8221; censurata nel ricorso principale: detta prescrizione &#8211; che riguarda il contenuto della busta n. 2 &#8211; non va infatti confusa con quella la cui violazione è censurata nel ricorso incidentale &#8211; che riguarda invece il contenuto della busta n. 3 -. <br />
In conclusione, il ricorso incidentale va accolto e gli atti della procedura concorsuale di cui si discute vanno annullati nella parte in cui è stata disposta l’ammissione dell&#8217;offerta economica di Bruel &#038; Kjaer Italia benché fosse formulata in modo non conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara.</p>
<p>3.1) Alla stregua delle considerazioni svolte al precedente punto 1.4) si deve ora procedere all&#8217;esame del ricorso principale.<br />
Tra le condizioni richieste dal bando, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara figurava &#8220;l&#8217;avvenuta esecuzione…… di almeno una fornitura analoga di importo non inferiore a € 300.000,00 (trecentomilaeuro nell&#8217;ultimo quinquennio)&#8221;.<br />
Nell&#8217;atto introduttivo del giudizio Bruel &#038; Kjaer Italia ha sostenuto, con la prima censura: che la controinteressata aveva dichiarato il possesso del requisito in questione facendo riferimento alla fornitura effettuata a SEAP s.p.a. per gli aeroporti di Bari e di Brindisi; che tale fornitura, messa a gara su una base d&#8217;asta superiore a € 300.000,00, era stata però aggiudicata a Softech S.r.l. per un importo inferiore a tale cifra; che la predetta società non era quindi in possesso del requisito richiesto e avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.<br />
Le controparti hanno replicato evidenziando che la fornitura utile per dimostrare il possesso del requisito richiesto era stata effettuata in favore di SEA s.p.a. per gli aeroporti di Malpensa e Linate e per un importo complessivo di € 478.968,63 (ovvero € 399.140,25 al netto dell&#8217;IVA).<br />
La ricorrente principale ha a sua volta controdedotto affermando che quella prestata a SEA per gli aeroporti milanesi non era una sola fornitura, bensì una pluralità di forniture rese nel corso di più anni sulla base di diversi contratti di appalto, nessuna delle quali era idonea ad integrare il requisito richiesto.<br />
La riformulazione della censura in termini diversi da quelli originariamente prospettati, al fine di calibrarla sulle nuove circostanze illustrate dalle difese avversarie, è stata contestata da Softech e da S.A.T., che ne hanno in primo luogo eccepito l’inammissibilità sostenendo che si tratta di una nuova censura, come tale proponibile non con semplice memoria, bensì con atto notificato. Il Collegio ritiene di poter prescindere dal pronunciarsi sull&#8217;eccezione, tenuto conto che la censura è comunque infondata.<br />
Va innanzitutto premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata nella memoria depositata il 21/6/2004 (pagg. 5 ss.), la fornitura effettuata a SEAP s.p.a. per gli aeroporti pugliesi non era effettivamente idonea ad integrare il requisito richiesto; il limite di € 300.000,00 risultava infatti superato solo considerando l’IVA; ma in realtà l&#8217;importo utile era quello al netto dell&#8217;imposta perché, pur mancando una puntuale indicazione in tal senso nel bando di gara, nel quantificare il requisito in questione si doveva utilizzare il medesimo parametro seguito per la quantificazione dell&#8217;importo a base d&#8217;asta dell&#8217;appalto di cui si controverte, fissato in € 250.000,00 IVA esclusa.<br />
Per quel che concerne poi la fornitura a SEA s.p.a. per gli aeroporti di Malpensa e Linate, si osserva quanto segue:<br />
&#8211; il bando di gara richiedeva la documentazione relativa all&#8217;effettuazione di &#8220;almeno una fornitura analoga&#8221; a quella oggetto di gara (riguardante la &#8220;fornitura, posa in opera e messa in esercizio del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale&#8221;);<br />
&#8211; Softech ha prodotto alla stazione appaltante un&#8217;attestazione di SEA in cui si dichiara che l&#8217;odierna controinteressata &#8220;ha effettuato la fornitura del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale interconnesso ai tracciati radar degli aeroporti di Ma<br />
&#8211; nel corso del giudizio la difesa di Bruel &#038; Kjaer Italia ha depositato una nota di SEA in cui si precisa che nel periodo 31/8/1999-7/7/2003 Softech &#8220;ha effettuato più forniture per la SEA Spa, relative a contratti diversi, ciascuna delle quali di import<br />
&#8211; a sua volta la controinteressata ha depositato una diversa nota di SEA in cui si precisa: che presso gli aeroporti di Linate e Malpensa &#8220;è attivo un sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale che elabora i dati provenienti da due reti di rilevazion<br />
&#8211; i chiarimenti forniti da SEA con la nota di cui sopra appaiono sufficienti per convincere che Softech ha effettuato nel quinquennio precedente il marzo 2004, in favore della società che gestisce gli aeroporti milanesi, una fornitura avente carattere uni</p>
<p>3.2) Con la seconda censura Bruel &#038; Kjaer Italia ha sostenuto che Softech doveva comunque essere esclusa dalla gara perché priva dei requisiti richiesti dal bando per l&#8217;esecuzione dell’appalto: in particolare l&#8217;odierna controinteressata non sarebbe abilitata ad eseguire le opere edili necessarie per la corretta installazione e messa in funzione delle attrezzature da fornire. Anche questa censura è infondata.<br />
Va innanzitutto rilevato che la ricorrente principale deduce la mancanza di requisiti richiesti dal bando, ma non indica puntualmente quali specifiche prescrizioni del bando imponessero il possesso dei requisiti asseritamente mancanti. Occorre poi osservare che per quanto riguarda l&#8217;esecuzione dei lavori di posa in opera e messa in esercizio delle attrezzature oggetto di fornitura la stazione appaltante, nel fornire a Bruel &#038; Kjaer Italia, con nota del 24/3/2004, chiarimenti in ordine a quesiti formulati dalla predetta società, ha precisato che il divieto di subappalto previsto dal bando di gara non era esteso ai subaffidamenti non qualificabili come subappalti ai sensi dell&#8217;art. 18 comma 12 della legge n. 55/1990; in sostanza S.A.T. ha valutato i lavori di posa in opera e messa in esercizio di così scarso rilievo da non configurare subappalto ai sensi della norma citata e quindi da poter essere eseguiti come subaffidamenti. Bruel &#038; Kjaer Italia ha replicato sostenendo che i lavori in questione non sono affatto di scarsa rilevanza economica e che dunque per la loro esecuzione non è possibile ricorrere al subaffidamento; di qui l&#8217;illegittimità dell’ammissione in gara di Softech, non abilitata ad eseguire in proprio lavori di tal genere e non presentatasi in gara in associazione con altro soggetto a ciò qualificato. Le affermazioni della ricorrente principale non sono però assistite da adeguato supporto probatorio, con specifico riferimento alla asserita non riconducibilità dei lavori di cui si tratta nei limiti fissati dall&#8217;art. 18 comma 12 della legge n. 55/1990; e dunque non bastano per superare le controdeduzioni avversarie, tenuto conto che la controinteressata non ha affatto escluso di utilizzare la modalità del subaffidamento (cfr. pag. 10 della memoria depositata il 21/5/2004).</p>
<p>3.3) Anche la terza censura formulata nel ricorso principale non merita accoglimento. Si deduce che la Commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente ed arbitrariamente operato allorché ha valutato più favorevolmente l&#8217;offerta tecnica della controinteressata rispetto a quella di Bruel &#038; Kjaer Italia; e che le ragioni di tali valutazioni non sono adeguatamente illustrate.<br />
La censura è formulata in modo generico ed investe scelte espressive di ampia discrezionalità tecnica (che in quanto tali, da un lato, sono soggette ad un limitato sindacato giurisdizionale, dall&#8217;altro possono essere efficacemente contestate solo attraverso deduzioni puntuali e mirate); scelte che, peraltro, risultano sinteticamente, ma sufficientemente motivate dalla Commissione giudicatrice, in relazione ai parametri precedentemente individuati, con le considerazioni riportate nel verbale della seduta dell&#8217;1/4/2004.</p>
<p>3.4) L&#8217;ultimo motivo del ricorso principale mira a caducare l&#8217;intera gara deducendo l&#8217;illegittimità della prescrizione del disciplinare secondo cui la busta n. 2 &#8211; Offerta tecnica doveva contenere, a pena di esclusione (punto 1.e): &#8220;Documentazione attestante la capacità di “upgrade” del sistema e indicazione costi unitari per “upgrade” del singolo elemento&#8221;; dove per “upgrade” si intende: &#8220;inserimento di ulteriore/i centralina/e di monitoraggio del rumore, aumento del numero di centraline meteoclimatiche, inserimento di centralina mobile, inserimento di un nuovo tipo di centralina, inserimento di fotocamere, videocamere ovvero sistema antenna transponder passiva o altro tipo di hardware che dovesse risultare necessario con l&#8217;evolversi della normativa in materia o delle condizioni di traffico aereo sull&#8217;aeroporto &#8220;G.Galilei&#8221;. Bruel &#038; Kjaer Italia sostiene: che in tal modo l&#8217;aspetto economico delle offerte era già ampiamente rinvenibile nell&#8217;offerta tecnica, in cui doveva essere inserito il dettaglio dei prezzi della fornitura; che si è così violato il principio della separazione dell&#8217;offerta economica dal resto della documentazione (in particolare dall&#8217;offerta tecnica), necessaria per garantire l&#8217;obiettività e l&#8217;imparzialità della procedura concorsuale.<br />
Va preliminarmente ribadito quanto già evidenziato al precedente punto 2): occorre evitare possibili confusioni e tenere quindi distinta la prescrizione &#8211; che riguarda il contenuto della busta n. 2 &#8211; concernente i cd. costi per &#8220;upgrade&#8221; (che si sta ora esaminando) da quella &#8211; che riguarda invece il contenuto della busta n. 3 &#8211; concernente il dettaglio dei prezzi offerti relativamente alle singole voci di beni e servizi compresi nell&#8217;offerta (che è stata presa in considerazione nell&#8217;esaminare il ricorso incidentale). Ciò detto, si deve rilevare:<br />
&#8211; i costi preventivabili in relazione alla capacità di sviluppo del sistema non sono direttamente collegabili con l&#8217;offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale e contenuta nella busta n. 3; in altre parole, non sussiste una necessaria cor<br />
&#8211; in ogni caso la prescrizione censurata non ha, in concreto, prodotto alcuna lesione alla posizione giuridica della ricorrente principale; dal verbale relativo alla seduta della Commissione di gara dell&#8217;1/4/2004 risulta infatti che l&#8217;offerta tecnica pres</p>
<p>Ne consegue che anche la censura appena esaminata risulta infondata.<br />
3.5) Resta da fare un&#8217;ultima precisazione: nella memoria depositata da Bruel &#038; Kjaer Italia il 4/6/2004 si fa per la prima volta cenno (a pag. 12) ad un ulteriore profilo di illegittimità della procedura concorsuale, relativa alla mancata comunicazione della graduatoria definitiva alla predetta società, seconda classificata in gara. Trattandosi di censura formulata in semplice memoria e non con atto notificato, essa risulta inammissibile.<br />
3.6) Per le ragioni illustrate il ricorso principale risulta infondato e va respinto.</p>
<p>4) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico di Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l. nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando:<br />
a) accoglie il ricorso incidentale proposto da Softech S.r.l. e conseguentemente annulla gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui è stata disposta l’ammissione dell&#8217;offerta economica di Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l.;<br />
b) respinge il ricorso principale;<br />
c) condanna Bruel &#038; Kjaer Italia S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore di S.A.T. &#8211; Societa&#8217; Aeroporto Toscano &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Pisa S.p.a. e di Softech S.r.l., nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a CPA e IVA, per ciascuna di esse.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/07/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1728/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1728</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. C. Testori Est. M. Celi ed altro (Avv. G. Adami) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Massa (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;irrilevanza della distanza ai fini dell&#8217;applicazione del divieto di partecipare a manifestazioni sportive e sull&#8217;illegittimità del divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. C. Testori Est.<br />
M. Celi ed altro (Avv. G. Adami) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Massa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della distanza ai fini dell&#8217;applicazione del divieto di partecipare a manifestazioni sportive e sull&#8217;illegittimità del divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Partita giocata all’estero a circa 1.800 chilometri di distanza – Irrilevanza della distanza ai fini dell’applicazione del divieto</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali &#8211; Illegittimità</p>
<hr />
<p>1. In tema di provvedimenti DASPO la sola circostanza che la partita sia stata giocata a circa 1.800 chilometri di distanza non incide minimamente sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l&#8217;applicazione delle disposizioni ex art. 6 della legge n. 401/1989 (fattispecie relativa episodi di violenza relativi alla finale del Campionato del Mondo di Berlino ed ai festeggiamenti conseguenti)</p>
<p>2. L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che &#8220;il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…&#8221;. Tale prescrizione, laddove richiede specifiche indicazioni in ordine alle manifestazioni sportive, nonché ai luoghi (di sosta, transito e trasporto) oggetto del divieto, è evidentemente finalizzata ad assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze interdittive a tutela dell&#8217;ordine pubblico e la necessità di proporzionare l&#8217;intervento all&#8217;obiettivo perseguito, senza pregiudicare oltre i limiti del dovuto la libertà del singolo. Rispetto a detta finalità appare effettivamente generico, eccessivo e dunque illegittimo il provvedimento DASPO esteso, oltre che &#8220;ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all&#8217;estero, dalle nazionali italiane, … dalla squadra della Massese&#8221;, anche a quelli in cui si svolgono manifestazioni calcistiche disputate &#8220;… dalle nazionali di altri Paesi, … e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie &#8220;A&#8221;-&#8220;B&#8221;-&#8220;C1&#8221;-&#8220;C2&#8221;-&#8220;C.N.D.&#8221;-&#8220;Eccellenza&#8221; e &#8220;Promozione&#8221;, ciò in quanto un divieto così formulato coinvolge, in sostanza, tutte indiscriminatamente le competizioni calcistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;irrilevanza della distanza ai fini dell&#8217;applicazione del divieto di partecipare a manifestazioni sportive e sull&#8217;illegittimità del divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01730/2008 REG.SEN.<br />
N. 01940/2006 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2006, proposto da:<br />
<b>Celi Marco e Mosti Alessandro</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Giovanni Adami, con domicilio eletto presso Avv. Enrico Zurli in Firenze, via Fra&#8217; Giovanni Angelico n. 4;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno e Questura di Massa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento del Questore della provincia di Massa Carrara datato 9/9/2006 contenente divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Massa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 04/06/2008 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>Con due provvedimenti adottati il 9/9/2006 Cat.E.22005Div.Anticr., rispettivamente n. 158/2006 e n. 262/2006, il Questore della provincia di Massa Carrara, richiamati gli atti d&#8217;ufficio &#8220;relativi agli episodi di violenza verificatisi in Massa la notte tra il 9 e il 10 luglio 2006, in occasione dell&#8217;incontro di calcio Italia-Francia valevole come finale del Campionato del Mondo di calcio, svoltosi in Berlino (D) e dei successivi festeggiamenti per la vittoria dell&#8217;Italia&#8221; e, specificamente, il coinvolgimento in detti episodi di Celi Marco e Mosti Alessandro (che in relazione a ciò sono stati denunciati all’A.G.), ha applicato ai predetti le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni. In particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, il Questore ha disposto a carico di Celi Marco, per un periodo di anni tre, il divieto di accedere:<br />
a) ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all&#8217;estero, dalle nazionali italiane, dalle nazionali di altri Paesi, dalla squadra della Massese, e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie A&#8221;-&#8220;B&#8221;-&#8220;C1&#8221;-&#8220;C2&#8221;-&#8220;C.N.D.&#8221;-&#8220;Eccellenza&#8221; e &#8220;Promozione&#8221;;<br />
b) ai luoghi &#8211; nell&#8217;ambito del territorio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca &#8211; dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche non rientranti nella previsione della lettera a);<br />
c) ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni; in ogni caso, si precisa che tra detti luoghi vanno comunque ricompresi quelli di seguito specificati, che salvo diversa indicazione si intendono ubicati nel territorio comunale di Massa, nonché tutte le vie traverse delle strade e delle aree sottoindicate, per un tratto di venti metri a partire dall&#8217;intersezione con la strada o con l&#8217;area stessa&#8221;.<br />
Analogo divieto è stato imposto a carico di Mosti Alessandro, con l&#8217;unica differenza relativa alla prescrizione sub b) che risulta non limitata al territorio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca, bensì estesa a tutto il territorio nazionale.<br />
Contro tali divieti i destinatari dei due provvedimenti hanno proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007 questo Tribunale, con ordinanza n. 19, ha parzialmente accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
All&#8217;udienza del 4 giugno 2008 la causa è passata in decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso si articola su due ordini di censure, che possono essere così sintetizzate:<br />
a) nei provvedimenti impugnati il Questore di Massa fa riferimento ad episodi di guerriglia urbana, teppismo e vandalismo puro, che potranno essere oggetto di accertamento del giudice penale, ma restano estranei alla previsione normativa di cui all’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, mancando il necessario elemento della specifica riconducibilità ad una manifestazione sportiva; gli episodi in questione non sono infatti avvenuti in occasione di una competizione sportiva e tantomeno in zone limitrofe ad impianti sportivi e in concomitanza con un incontro di calcio ed il riferimento alla vittoria dell&#8217;Italia in una partita disputatasi a circa 1.800 chilometri di distanza non basta per integrare il presupposto richiesto;<br />
b) i due provvedimenti sono comunque illegittimi perché mancano della necessaria determinatezza nell&#8217;individuazione delle manifestazioni sportive, degli impianti e dei luoghi oggetto del divieto.<br />
2.1) Il Collegio ritiene che merita di essere confermato l&#8217;orientamento già seguito dal TAR nella fase cautelare del presente giudizio; occorre innanzitutto richiamare il dato testuale dell’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, che nella prima parte così recita:<br />
Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all&#8217;articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all&#8217;articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all&#8217;articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all&#8217;articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime….<br />
2.2) Quanto al primo ordine di censure si osserva:<br />
&#8211; le circostanze di fatto richiamate nei provvedimenti impugnati non sono oggetto di contestazione e dunque può darsi per accertato che gli episodi in questione si sono svolti al termine della finale di Berlino del Campionato del Mondo di calcio 2006, vin<br />
&#8211; si può convenire con quanto affermato nel ricorso secondo cui il divieto ex art. 6 citato è finalizzato a impedire, o quantomeno a contrastare, il ripetersi di episodi di violenza caratterizzati dalla connessione con manifestazioni sportive; proprio a t<br />
&#8211; gli episodi di violenza che hanno visto coinvolti i ricorrenti hanno trovato occasione e pretesto nella finale del Campionato del Mondo di Berlino e nei festeggiamenti conseguenti; in questo caso il rapporto di connessione tra violenze e manifestazioneLe censure di cui al precedente punto 1.a) sono dunque infondate.<br />
2.3) Meritano invece parziale accoglimento le censure di cui al precedente punto 1.b).<br />
L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che &#8220;il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…&#8221;. Tale prescrizione, laddove richiede specifiche indicazioni in ordine alle manifestazioni sportive, nonché ai luoghi (di sosta, transito e trasporto) oggetto del divieto, è evidentemente finalizzata ad assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze interdittive a tutela dell&#8217;ordine pubblico e la necessità di proporzionare l&#8217;intervento all&#8217;obiettivo perseguito, senza pregiudicare oltre i limiti del dovuto la libertà del singolo. Rispetto a detta finalità appaiono effettivamente generici e dunque eccessivi:<br />
&#8211; il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub a) esteso, oltre che &#8220;ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all&#8217;estero, dalle nazionali italiane, … dalla squadra della Massese&#8221;, anche a q<br />
&#8211; il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub b) perché ancor più generico rispetto quello sub a);<br />
&#8211; il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub c), relativo &#8220;ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni&#8221;, nella parte in cui si riferisce alle manifestazioni no<br />
3) In relazione a quanto sopra il ricorso va accolto nei limiti indicati e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati limitatamente ai divieti connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche ai quali partecipino squadre diverse dalle nazionali italiane e dalla squadra della Massese.<br />
L&#8217;accoglimento solo parziale del gravame induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati nei limiti precisati in motivazione al punto 3).<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/07/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, est. PolitoIstituto Autonomo Case Popolari di Taranto (Avv. G. A. Ostillio) c. Impresa Edile &#8220;Ing. Nicola Poliseno&#8221; (Avv. M. Spinelli) sull&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza anche in relazione alle sentenze di opposizione all&#8217;esecuzione e sulla configurabilità della attività difensiva spiegata in quel giudizio quale atto interruttivo della prescrizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, est. Polito<br />Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto (Avv. G. A. Ostillio) c. Impresa Edile &#8220;Ing. Nicola Poliseno&#8221; (Avv. M. Spinelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza anche in relazione alle sentenze di opposizione all&#8217;esecuzione e sulla configurabilità della attività difensiva spiegata in quel giudizio quale atto interruttivo della prescrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio d’ottemperanza – Titolo – Sentenza di opposizione all’esecuzione  – Ammissibilità – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Processo civile – Prescrizione – Atto interruttivo – Giudizio d’opposizione all’esecuzione – Attività difensiva &#8211; Configurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che può concludersi o con l’affermazione dell’ inesistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento o con la conferma, ancorché con correttivi, del diritto del creditore. Ne consegue che la sentenza civile emessa in esito a giudizio in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso gli atti di precetto rivolti al pagamento di crediti per interessi derivanti da lodo arbitrale è idonea a costituire titolo per il ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt 24, n. 4), de t.u. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971.<br />
2. L’ attività difensiva spiegata in sede di giudizio di opposizione avverso gli atti di precetto rivolti al pagamento di crediti per interessi derivanti da lodo arbitrale è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento dei medesimi interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità del ricorso per ottemperanza anche in relazione alle sentenze di opposizione all&#8217;esecuzione e sulla configurabilità della attività difensiva spiegata in quel giudizio quale atto interruttivo della prescrizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3348/2008 Reg.Dec.<br />
N. 7673 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dall’<b>Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Adeo Ostillio, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. IV, sc. B, presso lo studio Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno”</b>, in persona del liquidatore p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Spinelli, con domicilio eletto in Roma, in via Po, n. 25/B, presso l’ avv.to Tiziana Serrani;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. II^, n. 2424/2003 del 18.04.2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” e le relative note a difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 aprile 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti l’avv. Valla per delega dell’avv. Spinelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>esposizione del fatto</b></p>
<p>Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, accoglieva il ricorso proposto dall’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” inteso ad ottenere l’ esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000 del 06.19/19.06.1992.<br />
Con detta decisione il Tribunale &#8211; in parziale accoglimento di ricorso in opposizione proposto dallo I.A.C.P. di Taranto avverso atti di precetto dell’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” rivolti al pagamento di crediti per interessi, quali riconosciuti in suo favore con tre distinti lodi arbitrali che avevano acquisito autorità di giudicato &#8211; determinava le somme dovute al titolo predetto in £. 263.350.835= e £. 54.563.195=; condannava l’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” al pagamento della somma di £. 61.370.315=, oltre interessi al tasso legale, in accoglimento di domanda riconvenzionale dello I.A.C.P. di Taranto; condannava lo I.A.C.P. al pagamento delle spese del giudizio.<br />
Il T.A.R. adito riconosceva, in rito, la formazione del giudicato sulla decisione oggetto della domanda di ottemperanza e stabiliva inoltre: che il titolo al pagamento delle somme per interessi trova il suo momento genetico nella sentenza del Tribunale di Taranto e non nei precedenti lodi arbitrali intervenuti fra le parti in causa; che, ai sensi dell’ art. 2953 cod. civ., non vi è prescrizione dell’ “actio iudicati”; che risultava estranea al giudizio di ottemperanza ogni pretesa di pagamento per spese relative alla procedura esecutiva avanti all’ a.g.o.<br />
Avverso detta decisione ha proposto atto di appello lo I.A.C.P. di Taranto e, dopo avere illustrato le complesse vicende processuali che hanno visto coinvolti lo I.A.C.P. stesso e l’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” in merito alla debenza delle somme a titolo di interessi, ha contrastato la decisione del T.A.R. per i seguenti motivi:<br />
&#8211; inammissibilità dell’azione ex art. 37 della legge n. 1034/71;<br />
&#8211; errata valutazione da parte del T.A.R. del dispositivo della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000/1992;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione della normativa in tema di prescrizione dell’ “actio iudicati” e di interruzione della prescrizione ed in specie degli artt. 2943, 2945, 2946, cod. civ.; inconferenza del richiamo del T.A.R. all’ art. 2953 cod. civ.<br />
L’ Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno” si è costituita in giudizio ed ha contraddetto ai motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata.<br />
All’ udienza del 15 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>motivi della decisione</b></p>
<p>1). L’appello è infondato.</p>
<p>2). Non va condivisa la tesi dello I.A.C.P. appellante tesa a qualificare come meramente dichiarativa, e quindi inidonea a costituire titolo per il ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt 24, n. 4), de t.u. n. 1054/1924 e 37 della legge n. 1034/1971, la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1000 del 06.19/19.06.1992, emessa in esito a giudizio in opposizione instaurato ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dallo I.A.C.P. medesimo avverso gli atti di precetto dell’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” rivolti al pagamento di crediti per interessi, quali riconosciuti in suo favore con tre distinti lodi arbitrali che avevano acquisito autorità di giudicato.<br />
L’ opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dà, invero, luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che può concludersi o con l’affermazione dell’ inesistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento o con la conferma, ancorché con correttivi, del diritto del creditore. Nella specie il Tribunale di Taranto pronunziandosi sull’opposizione ha determinato nel “quantum” il credito per interessi dell’Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” e contestualmente ha accolto domanda riconvenzionale dello I.A.C.P. di Taranto diretta al pagamento di somme dovute dall’ impresa istante. All’ originaria e generica condanna al pagamento degli interessi contenuta nei giudizi arbitrali passati in giudicato si è aggiunta la pronunzia del giudice dell’ opposizione, che ne ha delineato i contorni e l’effettiva entità, dando luogo ad un nuovo ed autonomo titolo esecutivo per la realizzazione in concreto del credito restato insoluto. Del resto accedere alla tesi dell’appellante tesa a riconoscere la natura di titolo esecutivo unicamente agli originari lodi arbitrali determinerebbe, con effetto defatigante e dilatorio, il rinnovarsi di tutti le questioni sull’ effettiva entità della posizione debitoria dello I.A.C.P., già invece definite con sentenza passata in giudicato che può formare oggetto di ricorso per l’ ottemperanza onde rendere effettive le statuizioni in essa contenute.</p>
<p>2.1). Lo I.A.C.P. eccepisce, inoltre, la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi riconosciuti a conclusione dei giudizi a arbitrali.<br />
Espone lo I.A.C.P. che dopo la notifica dei tre lodi e dei rispettivi atti di precetto alla data del 31.10.1983, non sono intervenuti entro il termine decennale per l’ esercizio dell’ “actio iudicati” &#8211; in scadenza al 31.10.1993 &#8211; atti interruttivi della prescrizione. Né effetto interruttivo può essere ricondotto agli atti di precetto notificati il 31.10.1983 cui, anche in presenza di giudizio di opposizione, va riconosciuto carattere solo istantaneo, e non permanente ai sensi dell’ art. 2945, comma secondo, cod. civ.<br />
In contrario alla tesi dell’ appellante è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione n. 7737/07, Sez. Civ., che pronunziandosi in merito ad altro incidente di esecuzione relativo al credito di cui è causa, pur ribadendo che “la mera proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. da parte dell’intimato dopo la notificazione del precetto non modifica il carattere solo istantaneo dell’ efficacia interruttiva di detta notifica” ha poi precisato che “se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all’ affermazione del proprio diritto a procedere all’esecuzione (ed in tale categoria va compressa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell’opposizione) compie un’attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell’ art. 2943, cod. civ. e, quindi, ai sensi del secondo comma dell’ art. 2945, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. L’ attività difensiva spiegata dall’ Impresa edile “Ing. Nicola Poliseno” in sede di giudizio di opposizione ha quindi comportato l’effetto permanente dell’ atto interruttivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito nel merito la controversia.<br />
Sotto ulteriore profilo la decisione del Tribunale di Taranto n. 1000/1992, di cui si chiede l’ ottemperanza per aver stabilito nel “quantum” il credito per interessi, è passata in giudicato il 15.04.1994. Rispetto a tale data l’ “actio iudicati” è stata tempestivamente proposta con ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia notificato il 15.11.2002 e depositato il successivo 29.11.2002.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore dell’ intimata Impresa Edile “Ing. Nicola Poliseno”.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna lo I.A.C.P. di Taranto al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 4.000,00 (quattromila/00).</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito			Consigliere relatore ed estensore																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;07/07/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3351</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3351/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3351/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3351</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, est. Polito Sviluppo Italia S.p.a. (Avv. S. Vinti) c. Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M., Benevento (Avv. G. Marone) sulla revoca di agevolazioni ex L. 44/1986 in caso di fallimento dell&#8217;imprenditore 1. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Avvio del procedimento – Comunicazione al procuratore legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3351/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3351/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3351</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, est. Polito<br /> Sviluppo Italia S.p.a. (Avv. S. Vinti) c. Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M., Benevento (Avv. G. Marone)</span></p>
<hr />
<p>sulla revoca di agevolazioni ex L. 44/1986 in caso di fallimento dell&#8217;imprenditore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Avvio del procedimento – Comunicazione al procuratore legale dell’impresa – Idoneità</p>
<p>2. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Provvedimento – Motivazione – Assenza richiamo fonti legislative – Irrilevanza – Condizioni</p>
<p>3. Contributi e provvidenze – Agevolazioni ex L. 44/1986 – Revoca totale – Ragioni<br />
4. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Recupero del contributo – In caso di fallimento della impresa – Modalità</p>
<p>5. Contributi e provvidenze – Agevolazioni – Revoca – Natura &#8211; In caso di fallimento della impresa  -Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca di agevolazioni finanziarie al procuratore legale della impresa ha valore sostanziale di avviso di avvio del procedimento, risultando irrilevante che il predetto avviso non sia stato comunicato presso la sede della impresa interessata.</p>
<p>2. In tema di provvedimenti di revoca di agevolazioni finanziarie, il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l’identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto.<br />
3. Il trasferimento di risorse economiche in favore dell’ imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno ai sensi della legge n. 44/1986 configura un contributo di scopo. Nel momento in cui il suo utilizzo non si è tradotto in infrastrutture idonee ad ampliare la base produttiva ed i livelli occupazionali l’ atto di revoca viene ad incidere “in toto” sull’ intero ammontare del beneficio concesso, in presenza di un complesso aziendale inidoneo a perseguire gli scopi di sviluppo sociale ed industriale che, in base al quadro normativo di riferimento, avevano costituito i motivi per la sua erogazione. Ne consegue la legittimità della revoca totale della agevolazione concessa. Inoltre la stessa disciplina regolamentare di attuazione della legge n. 44/1986 (artt. 7 del d.m. 03.07.1986 e 8 del d.m. n. 695/1994) non distingue, agli effetti dell’esercizio del potere di revoca, fra somme già corrisposte e utilizzate ed importi riconosciuti solo in via nominale con il provvedimento di ammissione al finanziamento.</p>
<p>4. La circostanza che sia stato dichiarato il fallimento della società beneficiaria delle agevolazioni finanziarie non impedisce l’ esercizio del potere pubblicistico di autotutela da parte dell’ ente finanziatore ai fini del recupero del credito sulla massa dei beni del fallito. Infatti a fronte del dissesto dell’ impresa che ha portato alla dichiarazione di fallimento non recede l’ interesse di rilevo pubblico al recupero delle risorse economiche indebitamente utilizzate, che riceverà graduazione all’interno della procedura concorsuale di liquidazione e ripartizione dell’attivo.</p>
<p>5. L’ atto di revoca del contributo non sottrae i beni del complesso aziendale del soggetto dichiarato fallito alla procedura esecutiva, né li destina ad un soggetto diverso, ma è unicamente costitutiva in via di autotutela del diritto alla ripetizione del contributo indebitamente utilizzato dal beneficiario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla revoca di agevolazioni ex L. 44/1986 in caso di fallimento dell’imprenditore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3351/2008 Reg.Dec.<br />
N. 5007 Reg.Ric.<br />
ANNO   2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>Sviluppo Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avv.to Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, n. 88;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M., Benevento</b>, il persona del curatore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Gherardo Marone, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio Napolitano;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III^, n. 582/2005 del 01.02.2005;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Fallimento Cooperativa Industria Meridionale C.I.M.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 aprile 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti gli avv.ti Chirulli per delega di Vinti e Marone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>esposizione del fatto</b></p>
<p>Con determinazione del Consiglio di Amministrazione comunicata in estratto con nota n. 18472/Leg. del 17.09.1996 la Società per l’Imprenditoria Giovanile S.p.a. disponeva la revoca delle agevolazioni concesse in data 07.08.1989 alla Soc. Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di rubinetterie e valvole a sfera. La determinazione era motivata in relazione alla dichiarazione con sentenza del Tribunale di Benevento dell’ 11.06.1996 del fallimento della Società predetta ed al conseguente venir meno dei “requisiti all’ ammissibilità delle agevolazioni”.<br />
Avverso detto provvedimento insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania il curatore fallimentare denunziando articolati motivi di incompetenza, di violazione di legge, nonché dei principi del giusto procedimento e del “contrarius actus”.<br />
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, perché emesso in violazione dell’ obbligo di previa comunicazione dell’ avvio del procedimento conclusosi con l’ atto di revoca.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello Sviluppo Italia S.p.a., succeduta nei rapporti già facenti capo ad S.p.a. Imprenditoria Giovanile, ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R., nonché gli ulteriori motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio dichiarati assorbiti dal giudice territoriale, concludendo per l’ annullamento della sentenza gravata.<br />
Si è costituito in giudizio il Fallimento Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. che ha contraddetto ai motivi di impugnativa e chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Con successive memorie Sviluppo Italia S.p.a. ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.<br />
All’ udienza del 15 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>motivi della decisione</b></p>
<p>1). L’ appellante Soc. Sviluppo Italia fondatamente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato il provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in favore della Soc. Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. per non essere stato preceduto dall’ avviso di procedimento previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />
Dalla documentazione versata in giudizio risulta che la Soc. C.I.M. sul piano sostanziale aveva acquisito conoscenza dell’ avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento di revoca tramite la comunicazione al suo procuratore legale avvenuta con nota n. 3420/PRO del 16.02.1996, come dimostra il contenuto del fax di riscontro del procuratore stesso in cui sono rappresentate tutte le iniziative intraprese per risolvere delle pendenze debitorie della Società beneficiaria del contributo. Non essendo messo in discussione il potere di rappresentanza del procuratore si configura irrilevante il dato formale della omessa comunicazione dell’ avvio del procedimento presso la sede della Società interessata, una volta che sul piano sostanziale la Soc. C.I.M. era stata posta in condizione di partecipare e contraddire all’ iniziativa di ritiro del beneficio contributivo intrapresa dall’ ente finanziatore (cfr. sul principio Cons. St.; Sez. VI^, n. 3837 del 26.06.2003; Sez. V^, n. 7599 del 21.11.2003).</p>
<p>2). La Soc. C.I.M. ha rinnovato i motivi articolati in primo grado avverso l’ atto di revoca, assorbiti dal T.A.R. una volta riconosciuto il vizio inerente alla forma della procedura osservata.</p>
<p>2.1). Il provvedimento impugnato non si configura viziato per difetto di motivazione con riguardo alla mancata indicazione nelle norme cui è stata data applicazione e delle ragioni del provvedere.<br />
In ordine al primo profilo è pacifico in giurisprudenza che il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l’identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell’atto. Nel caso di specie l’art. 9 del decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno di concessione del contributo recava puntuale richiamo alle disposizioni di legge in base alle quali poteva essere disposta la revoca del finanziamento (art. 1, comma 13, del d.l. n. 786/1985, convertito nella legge n. 44/1986 e art. 7, comma 13, del d.m. 03.07.1986), rendendo quindi edotta la Società interessata delle ipotesi di inadempimento giustificative della misura di ritiro del beneficio.<br />
Quanto all’ affermazione circa la mancata esternazione delle ragioni di opportunità e convenienza del provvedere in via di autotutela, anche in relazione all’ interesse di rilievo pubblico perseguito, l’ atto di revoca reca puntuale richiamo agli estremi della sentenza del Tribunale di Benevento n. 38/1986 dell’ 1.06.1996 dichiarativa del fallimento della Soc. C.I.M. <br />
Si tratta di evento che è espressione dell’ estremo stato di crisi economica del soggetto che esercita l’attività di impresa e che rende evidente l’ impossibilità  di raggiungere gli scopi di rilievo primario che avevano costituito la ragione dell’ ammissione alle agevolazioni finanziarie.<br />
L’art. 1 del d.l. n. 786/1985, convertito nella legge n. 44/1986, recante misure straordinarie per lo sviluppo del mezzogiorno, indirizza le erogazioni economiche ivi previste  per lo “sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l&#8217;ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l&#8217;organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali”.<br />
Quanto precede trova conferma nella disciplina di dettaglio dettata dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (d.m. 03.07.1986 e d.m. 24.11.1994, n. 695) sui requisiti per l’ ammissione alle agevolazioni finanziarie che esclude da detti benefici “i progetti che non prevedano l’ ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale” e ribadisce che, onde rendere effettiva e proficua nel tempo l’ iniziativa imprenditoriale finanziata “l’ attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni”.<br />
L’art. 7. del d.m. 03.07.1986 riserva all’ ente finanziatore controlli ispettivi e verifiche sulla “permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionale che hanno determinato la concessione delle agevolazioni” e prevede l’ esercizio del potere di revoca “qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti”.<br />
Pertanto, poiché alla dichiarazione di fallimento segue l’ espulsione dal mercato dell’imprenditore in stato di insolvenza che non può più attendere agli ordinari compiti gestori e di iniziativa, il richiamo a detta evenienza giustifica “ex se” la misura di revoca del contributo adottata che, come innanzi esposto, richiede che il beneficiario sia “in bonis” e possa, quindi, su un piano di effettività garantire l’ incremento della base imprenditoriale e dei livelli di occupazione nel Mezzogiorno che hanno costituito la ragione d’ essere dell’ assunzione dell’ onere economico a carico dello Stato.</p>
<p>2.2). Quanto all’ eccepito difetto di competenza della Soc. per l’Imprenditorialità Giovanile ad adottare il provvedimento di revoca la resistente difesa ha correttamente posto in rilievo che, a seguito della soppressione del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, le competenze in materia di finanziamenti inferiori ai dieci miliardi sono state attribuite al Comitato per L’ Imprenditoria Giovanile istituito presso il Ministero dell’ Industria, Commercio ed Artigianato (art. 5, comma quarto, del d.lgs. n. 96/1993), cui è subentrata la Soc. per l’ Imprenditorialità Giovanile relativamente anche ai compiti di controllo comprensivi della revoca della agevolazioni già concesse (cfr. art. 1 del d.l. n. 26/1995 convertito nella legge n. 95/1995; art. 8, commi sesto e settimo, del d.m. n. 695/1994).</p>
<p>2.3). L’ atto di revoca non è viziato da difetto di sottoscrizione perché la nota del 17.09.1996 reca la firma del Presidente della Società per l’ Imprenditoria Giovanile e a sua volta rinvia al conforme deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha adottato detta misura.</p>
<p>2.4). Non ha pregio il motivo con il quale si sostiene che il contributo non era revocabile per la parte già utilizzata per la realizzazione del progetto produttivo.<br />
Il trasferimento di risorse economiche in favore dell’ imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno ai sensi della legge n. 44/1986 configura un contributo di scopo. Nel momento in cui il suo utilizzo non si è tradotto in infrastrutture idonee ad ampliare la base produttiva ed i livelli occupazionali l’atto di revoca viene ad incidere “in toto” sull’ intero ammontare del beneficio concesso, in presenza di un complesso aziendale inidoneo a perseguire gli scopi di sviluppo sociale ed industriale che, in base al quadro normativo di riferimento, avevano costituito i motivi per la sua erogazione. Inoltre la stessa disciplina regolamentare di attuazione della legge n. 44/1986 (artt. 7 del d.m. 03.07.1986 e 8 del d.m. n. 695/1994) non distingue, agli effetti dell’esercizio del potere di revoca, fra somme già corrisposte e utilizzate ed importi riconosciuti solo in via nominale con il provvedimento di ammissione al finanziamento.</p>
<p>2.4). Né la circostanza che sia stato dichiarato il fallimento della società beneficiaria delle agevolazioni finanziarie impedisce l’ esercizio del potere pubblicistico di autotutela da parte dell’ ente finanziatore ai fini del recupero del credito sulla massa dei beni del fallito.<br />
Come in precedenza esposto lo stato di crisi e di incapacità dell’impresa ad operare “in bonis” determina contestualmente il venir meno dei requisiti e condizioni per il prosieguo dell’ attività di impresa per gli scopi (incremento della base produttiva e dei livelli di occupazione) che qualificano gli interventi di sostegno economico previsti dalla legge n. 44/1986. La cessione a terzi dei beni in esito alla procedura fallimentare dà luogo, come posto in rilevo dalla Società appellante, allo smembramento del complesso aziendale e, anche in caso di cessione dell’azienda nella sua interezza, al mutamento della compagine sociale, non più espressione di imprenditoria giovanile e non vincolata alla realizzazione dell’ originario progetto produttivo e, quindi, sottratta ad ogni controllo pubblico sulla finalizzazione del contributo.<br />
Va, pertanto, ribadito che il trasferimento di risorse economiche per lo sviluppo dell’ imprenditoria giovanile nel mezzogiorno non costituisce una contribuzione a fondo perduto, ma trae presupposto nell’effettiva idoneità del progetto produttivo a realizzare gli scopi economici e sociali previsti dalla legge n. 44/1986, sia al momento di ammissione al beneficio che nel periodo decennale di osservazione. <br />
A fronte del dissesto dell’ impresa che ha portato alla dichiarazione di fallimento non recede l’ interesse di rilevo pubblico al recupero delle risorse economiche indebitamente utilizzate, che riceverà graduazione all’interno della procedura concorsuale di liquidazione e ripartizione dell’attivo.</p>
<p>2.5). Non ha pregio la qualificazione dell’ atto di revoca del contributo come un’ espropriazione senza indennizzo e, quindi, contraria all’ art. 42 della Costituzione.<br />
La determinazione adottata non sottrae, invero, i beni del complesso aziendale alla procedura esecutiva, né li destina ad un soggetto diverso, ma è unicamente costitutiva in via di autotutela del diritto alla ripetizione del contributo indebitamente utilizzato dal beneficiario. A detto diritto di credito non può essere riconosciuta tutela minore rispetto alle posizioni di altri creditori della Società destinataria delle agevolazioni finanziarie e che abbiano formulato richiesta di ammissione allo stato passivo del fallimento. <br />
Accedere all’ opposta tesi &#8211; e cioè della preclusione dell’ ente finanziatore di procedere al recupero delle somme erogate in presenza di dichiarazione di fallimento del beneficiario &#8211; consentirebbe a quest’ ultimo un utilizzo del tutto arbitrario ed incontrollato delle somme ricevute, restando indenne da ogni obbligo di restituzione proprio in presenza di un evento che esprime in assoluto l’ incapacità di indirizzare l’ attività di impresa agli scopi sottesi all’ intervento contributivo e di far fronte alle obbligazioni assunte verso i terzi malgrado le agevolazioni finanziarie ricevute.</p>
<p>2.6). La questione di costituzionalità sollevata nei profili della violazione dell’art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza &#8211; con argomentazioni relative al momento in cui è esercitato il potere di revoca del contributo ed al perfezionamento o meno rispetto ad esso della vendita dei beni del fallito &#8211; va dichiarata inammissibile non essendo identificate le disposizioni di legge di cui si dubita della conformità al dettato della Costituzione. <br />
L’ appello va, quindi, accolto; per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000= (tremila/00) in favore della ricorrente Soc. Sviluppo Italia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’ appello e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.<br />
Condanna il Fallimento della Cooperativa Industria Meridionale C.I.M. al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 3.000 (tremila/00).</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI^ &#8211; nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito			Consigliere relatore ed estensore																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;07/07/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-7-2008-n-3351/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.3351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
