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	<title>7/6/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/6/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-132/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-132/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.132</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Morelli in tema di titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale Tutela della salute – Rapporto Stato/Regioni – Art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-132/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-132/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.132</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Morelli</span></p>
<hr />
<p>in tema di titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela della salute – Rapporto Stato/Regioni – Art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 – Possibilita’ per la Regione di concedere direttamente l’accredito definitivo a soggetti che in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – Illegittimita’ costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;      Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sabino                         CASSESE                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)» nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge 31 dicembre 2012, n. 41, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 settembre 2012, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2012 ed iscritto al n. 130 del registro ricorsi 2012.</p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, l’articolo 1, comma 237-vicies quater [rectius: l’art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo], della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23 recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)», denunciandone il contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
2.– In particolare il ricorrente deduce che la disposizione censurata – nel prevedere che «ai soggetti che […] in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale» la Regione possa direttamente concedere l’accreditamento definitivo – si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed all’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? Legge finanziaria 2007), con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
3.– La Regione non si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 237-vicies quater [rectius: l’art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo], della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)».<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata recherebbe vulnus all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all’articolo 8–quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed all’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007).<br />	<br />
2.– Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Campania 31 dicembre 2012, n. 41, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», in sede di riformulazione dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 4 del 2011, ha espunto dallo stesso la disposizione censurata.<br />	<br />
Il correlativo effetto abrogativo decorre, per altro, solo dal giorno successivo a quello (7 gennaio 2013) della pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (art. 4 della legge regionale n. 41 del 2012).<br />	<br />
Non potendo escludersi che la disposizione impugnata abbia avuto medio tempore applicazione, non può, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 235, n. 153 e n. 89 del 2011).<br />	<br />
3.– In relazione alla dedotta violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto della norma denunciata con l’art. 1, comma 796, lettere s) e t), della legge n. 296 del 2006, quale parametro interposto, la questione va ritenuta inammissibile, per assenza di specifica motivazione, nel ricorso, su tal profilo di censura (sentenze n. 401 del 2007, n. 450 del 2005; ordinanze n. 123 del 2012 e n. 135 del 2009).<br />	<br />
4.– La residua questione – formulata in ragione del prospettato contrasto della impugnata disposizione regionale con la disciplina dell’accreditamento di strutture sanitarie, recata dall’art. 8-quater del d. lgs. n. 502 del 1992, considerato come norma interposta – è, invece, fondata.<br />	<br />
4.1.– Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato, ed anche di recente ribadito (sentenze n. 292 e n. 262 del 2012), che la competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005).<br />	<br />
4.2.– La natura di principi fondamentali nella materia de qua è stata del pari già riconosciuta ai requisiti per l’accreditamento di strutture sanitarie private fissati dall’art. 8-quater del d. lgs. n. 502 del 1992, richiamato dal ricorrente come norma interposta ai fini della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 292 del 2012 e n. 361 del 2008).<br />	<br />
4.3.– Nella riferita disciplina di principio, è previsto, in particolare (art. 8-quater, comma 7, del d. lgs n. 502 del 1992), che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, detto accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati», e che «l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso».<br />	<br />
4.4.– La disposizione regionale censurata, invece, stabilisce, dichiaratamente «in deroga ai requisiti di legge per l’accreditamento definitivo», che «ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento […] e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale […], la Regione concede l’accreditamento definitivo qualora all’esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento definitivo».<br />	<br />
4.5.– Nella ipotesi, peculiare, di nuova attività in struttura preesistente, disciplinata dalla norma regionale in esame, viene, per l’effetto, così introdotta una sostanziale variante alla struttura bifasica della procedura di accreditamento consentendosi che i due segmenti dell’accreditamento provvisorio e dell’accreditamento definitivo possano realizzarsi in modo soggettivamente disgiunto, in quanto l’accreditamento provvisorio del soggetto la cui attività è cessata per fallimento viene posto direttamente in correlazione con quello definitivo concedibile al soggetto subentrante che mantenga inalterato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura e sia, ovviamente, in possesso dei requisiti per l’accreditamento.<br />	<br />
Ma, con ciò, risulta irrimediabilmente impedita, nei confronti della nuova attività avviata nella struttura preesistente, la «verifica», «per il tempo [a questa] necessario […] del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati», quale, invece, prescritta dalla disciplina statale di principio, anche ai fini del riscontro di compatibilità dell’eventuale nuovo accreditamento con il fabbisogno regionale di assistenza.<br />	<br />
5.– Deve, quindi, ritenersi costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 237- vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, introdotto dall’articolo 2 della legge della regione Campania n. 23 del 2012, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-132/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.132</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.131</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo in tema di potestà normativa inerente alla disciplina dei contratti, delle obbligazioni e delle garanzie patrimoniali Disciplina dell’ordinamento civile – Rapporto Stato/Regioni – Art. 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) – Disposizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di potestà normativa inerente alla disciplina dei contratti, delle obbligazioni e delle garanzie patrimoniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disciplina dell’ordinamento civile – Rapporto Stato/Regioni – Art. 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) – Disposizione secondo la quale non hanno effetto nei confronti della Regione Calabria le cessioni di credito che non siano accettate, prima della liquidazione della correlata spesa, dal dirigente della struttura regionale competente – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Catanzaro – Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione – Illegittimita’ costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;      Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sabino                         CASSESE                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro nel giudizio vertente tra la Regione Calabria ed altro e la Publiday s.a.s. di I.A. &#038; C., con ordinanza del 22 novembre 2010, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2012.</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).<br />	<br />
In punto di fatto, il rimettente premette che: a) con atto pubblico del 24 luglio 2007, M.F.G., quale titolare della omonima impresa individuale, cedeva alla Publiday s.a.s. di I.A. &#038; C. il credito di euro 69.211,92 vantato nei confronti della Regione Calabria, in corrispettivo di lavori di somma urgenza eseguiti per conto di tale ente ed in relazione ai quali era stato emesso certificato di regolare esecuzione; b) l’atto di cessione era notificato all’amministrazione regionale, dipartimento lavori pubblici, in data 8 agosto 2007; c) in difetto di pagamento, la società cessionaria richiedeva la pronuncia di decreto ingiuntivo, emesso il 10 luglio 2008; d) la Regione Calabria proponeva opposizione, eccependo, in via preliminare, l’inefficacia della cessione di credito non accettata dalla amministrazione regionale; e) la società creditrice si costituiva nel giudizio di opposizione, insistendo nella domanda proposta in via monitoria e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il sig. V.A., responsabile dei procedimenti amministrativi dai quali era sorto il credito poi cedutole, affinché, in via subordinata, fosse accertata la validità del rapporto contrattuale intercorso tra la ditta M.F.G. ed il sig. V.A., e quest’ultimo fosse condannato al pagamento integrale del debito nascente dalle fatture di cui agli ordinativi oggetto della controversia; f) autorizzata la chiamata in causa del terzo, quest’ultimo si costituiva eccependo, tra l’altro, l’inefficacia della cessione di credito; g) autorizzato lo scambio di memorie ai sensi dell’art. 183 del codice di procedura civile, all’udienza dell’8 luglio 2010 era sollecitato il contraddittorio tra le parti sulla possibile esistenza di dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2002, autorizzando lo scambio, sul punto, di ulteriori memorie difensive.<br />	<br />
Il giudice a quo trascrive il testo dell’art. 46 della legge ora citata, ai sensi del quale: «Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa».<br />	<br />
Il rimettente rileva che dalla citata norma risulta come non abbiano effetto nei confronti della Regione Calabria le cessioni di credito che non siano state accettate, prima della liquidazione della spesa, dal dirigente della struttura regionale competente.<br />	<br />
In punto di rilevanza, il giudicante osserva che occorre fare applicazione del detto art. 46, al fine di risolvere la questione preliminare di merito relativa all’efficacia, nei confronti dell’amministrazione pubblica regionale, della cessione del credito verso la Regione Calabria, intervenuta tra M.F.G. e la Publiday s.a.s. di I.A. &#038; C.<br />	<br />
Preliminarmente, il giudice a quo rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di cui è investito, non è improcedibile, benché la causa sia stata iscritta a ruolo il settimo giorno dalla notificazione del relativo atto. Sul punto, afferma di non condividere il mutato orientamento di cui alla sentenza della Corte di cassazione, resa a sezioni unite, il 9 settembre 2010, n. 19246, in tema di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per costituzione dell’opponente oltre il quinto giorno dalla notificazione ed afferma di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale precedente, secondo il quale il termine di iscrizione della causa a ruolo, nell’ipotesi di concessione all’opposto di termini a comparire non inferiori a quelli ordinari, era di dieci giorni.<br />	<br />
Il rimettente, al fine di verificare come la norma censurata incida sulla risoluzione della questione di merito, ricostruisce la disciplina in materia di opponibilità della cessione dei crediti, con particolare riferimento ai crediti vantati nei confronti dell’amministrazione pubblica.<br />	<br />
Egli richiama la regula iuris di carattere generale di cui all’art. 1260 del codice civile, ai sensi del quale «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge».<br />	<br />
Aggiunge che, in base all’art. 1264 cod. civ., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettata o, in alternativa, quando gli sia stata notificata, fermo restando che il debitore il quale paga al cedente prima della notificazione o dell’accettazione non è liberato dal debito, se si dia dimostrazione che era a conoscenza dell’avvenuta cessione.<br />	<br />
Il giudicante sottolinea come, al momento dell’emanazione del codice civile, era presente nell’ordinamento una specifica disciplina in ordine alla cessione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.<br />	<br />
L’art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sul contenzioso amministrativo-Allegato E) e successive modificazioni, stabiliva, in materia di contratti pubblici, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata».<br />	<br />
L’art. 339, allegato F, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici-Allegato F) – abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109-legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni) – sanciva: «È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute».<br />	<br />
Il giudice a quo evidenzia come una più generale disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche fosse contenuta nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), di cui richiama gli artt. 69 e 70.<br />	<br />
Il Tribunale sottolinea come, in questo contesto normativo, sorgesse, in primo luogo, la questione se la disposizione originaria dell’art. 9, allegato E, della legge n. 2248 del 1865, concernente tutti i contratti, fosse stata confermata da quella successiva dell’art. 70 r.d. n. 2440 del 1923, oppure se il legislatore avesse così inteso restringere la portata della prima, limitando la necessità dell’adesione dell’amministrazione pubblica soltanto per determinati crediti, cioè per quelli derivanti dall’esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.<br />	<br />
Il rimettente prosegue esponendo che quest’ultima tesi è stata ritenuta preferibile dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con la sentenza 28 gennaio 2002, n. 981, in forza del principio di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, essenzialmente in base al rilievo che la disciplina speciale in questione deroga a quella ordinaria, secondo la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto in conseguenza della semplice accettazione o notificazione.<br />	<br />
La Corte suddetta, inoltre, ha ritenuto tale soluzione conforme al principio per cui, nei rapporti nei quali lo Stato agisce iure privatorum, le disposizioni che definiscono l’area di incidenza dei privilegi della pubblica amministrazione, comportanti una restrizione dell’autonomia negoziale dei privati, devono essere interpretate in senso restrittivo, in linea con il precetto di cui all’art. 41, primo comma, Cost.<br />	<br />
Ciò ha comportato, ad avviso della Corte di cassazione, l’abrogazione del citato art. 9, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per tutti i casi in cui non è espressamente richiamato dall’art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923.<br />	<br />
Il rimettente sottolinea come, alla stregua di quanto esposto, il divieto di cessione senza l’adesione della pubblica amministrazione si applicasse, in definitiva, solo ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o la fornitura), rispetto ai quali il legislatore aveva ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l’esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la medesima, potessero venire meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e, così, potesse essere compromessa l’ulteriore regolare prosecuzione del rapporto (Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 novembre 1994, n. 9789).<br />	<br />
Il giudice a quo evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2005, n. 18610), la disciplina sopra richiamata trovasse applicazione non solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ma anche degli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni – confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai Comuni ed alle Province – sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che, nel corso degli stessi, l’appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla pubblica amministrazione secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.<br />	<br />
Il rimettente richiama, altresì, l’orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sezione prima civile, sentenza 8 maggio 2008, n. 11475; sezione terza civile, sentenza 6 febbraio 2007, n. 2541) secondo cui la deroga al principio della libera cedibilità dei crediti, essendo intesa ad evitare che, durante l’esecuzione del contratto, potessero venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, cessava alla conclusione del rapporto contrattuale – come si desumeva dall’inciso «contratti in corso» – con la conseguenza che risultavano opponibili all’amministrazione le cessioni di credito fatte valere e realizzate senza la preventiva adesione, purché intervenute dopo la conclusione del rapporto.<br />	<br />
Peraltro, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto di opere pubbliche il contratto cessa di essere considerato in corso soltanto a seguito dell’espletamento e dell’approvazione del collaudo da parte della pubblica amministrazione, costituendo tale approvazione lo strumento legale con il quale le conclusioni dell’appaltatore sono accettate dalla amministrazione con conseguente obbligo della medesima di liquidare il corrispettivo sulla base dell’importo determinato in quella sede. Solo in tale momento può ritenersi esaurito il rapporto contrattuale e superata la ragione della deroga.<br />	<br />
Il Tribunale rileva come, in questo contesto normativo, sia stato introdotto l’art. 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), ai sensi del quale «Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 , sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici».<br />	<br />
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) disponeva: «Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.<br />	<br />
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.<br />	<br />
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.<br />	<br />
L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell&#8217;appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.<br />	<br />
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto».<br />	<br />
Il giudice a quo rileva come la disciplina risultante dalla legge e dal regolamento sia stata sostanzialmente integrata nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), peraltro ritenuto non applicabile al caso di specie in quanto successivo all’avvenuta cessione di credito.<br />	<br />
Il Tribunale sottolinea che la giurisprudenza di legittimità, coordinando l’innovativa disciplina dettata a partire dal 1994 in materia di appalti pubblici con quella già in vigore, ha concluso nel senso che l’estensione ai crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni (derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici) delle previsioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, non avrebbe significato l’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, continuerebbe ad essere applicabile la normativa speciale di cui all’art. 9, allegato E, della legge n. 2248 del 1865, nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 (Cassazione, sezione prima civile, sentenza 24 settembre 2007, n. 19571).<br />	<br />
Il giudice a quo, schematizzando quanto sopra enunciato, precisa che, in ragione delle norme di diritto privato speciale applicabili all’amministrazione pubblica, si possono avere le seguenti ipotesi: 1) cessione a soggetto non qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, derivanti da contratti non relativi a “somministrazioni, forniture ed appalti” ovvero, pur rientranti in tale categoria, non più in corso di esecuzione: la cessione, ai sensi dell’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, ha efficacia quando, redatta in forma solenne, è notificata all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento; 2) cessione a soggetto non qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da contratti relativi a “somministrazioni, forniture ed appalti” ancora in corso di esecuzione: la cessione, ai sensi dell’art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923 e dell’art. 9, allegato E della legge n. 2248 del 1865, ha efficacia solo a seguito dell’accettazione da parte dell’amministrazione pubblica; 3) cessione a soggetto qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori: la cessione, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha efficacia se è stata preventivamente accettata dall’amministrazione nel contratto di appalto o in altro atto separato e contestuale ovvero, se stipulata in forma solenne e notificata all’amministrazione, non sia da questa rifiutata nel termine normativamente previsto; 4) cessione a soggetto qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione non derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori: è applicabile la disciplina di cui all’art. 69 del r.d. n. 2240 del 1923, per cui la cessione redatta in forma solenne deve essere semplicemente notificata all’amministrazione.<br />	<br />
Il rimettente osserva che la norma regionale censurata deroga al complesso normativo delineato, “appiattendo” l’articolata regolamentazione di diritto privato speciale. Infatti, ai sensi della detta norma, le cessioni dei crediti, qualunque sia la loro origine, in ogni tempo ed indipendentemente dalla natura del cessionario, non risultano opponibili all’amministrazione regionale se non accettate da questa per il tramite del dirigente del competente settore e sempre che la spesa non sia stata già liquidata.<br />	<br />
Il Tribunale ritiene rilevante la questione, dato che, nella fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione, la cessione del credito a soggetto non qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, in mancanza della censurata norma regionale derogatoria, sarebbe stata certamente opponibile alla Regione Calabria, in quanto – pur essendo il credito relativo ad opere pubbliche – i sottostanti rapporti negoziali erano esauriti al momento della cessione, peraltro regolarmente notificata all’amministrazione regionale.<br />	<br />
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2002, in riferimento all’evocato parametro costituzionale.<br />	<br />
Il rimettente richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale, nelle quali si è precisato che è sottratta alla potestà legislativa regionale l’emanazione di norme di diritto privato (così intendendosi le norme oggetto di codificazione, ma anche le norme extravagantes regolanti i rapporti tra le parti che si pongano su un piano paritario) e, in particolare, di regole inerenti alla disciplina dei contratti, delle obbligazioni, della proprietà intellettuale e delle garanzie patrimoniali.<br />	<br />
Alla luce di tale giurisprudenza, il giudicante sottolinea come il censurato art. 46 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2002 – al contrario di quanto sostenuto, nel giudizio a quo, dalla difesa regionale – pone una regola che non si riferisce alla materia dell’ordinamento contabile della Regione, ovvero alla «gestione finanziaria ed economica della Regione» (art. 1, comma 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2002), ma incide direttamente sull’efficacia della cessione dei crediti verso l’amministrazione ed è, pertanto, volta a disciplinare i rapporti privatistici.<br />	<br />
Il rimettente esclude che, attraverso un’interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata, la norma censurata possa essere diversamente intesa, attribuendole un significato tale che essa non vada ad esplicare effetti sull’ordinamento civile, ma su ambiti diversi.<br />	<br />
Infine, il giudice a quo sottolinea la legittimazione del giudice comune a sollevare la questione di legittimità costituzionale anche in relazione al parametro costituzionale che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, benché il Governo non abbia proposto detta questione in via principale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost. (sul punto, è richiamata la sentenza n. 370 del 2008).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), il quale disciplina le cessioni di credito.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, detta disposizione violerebbe l’evocato parametro, nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />	<br />
Infatti – premesso che è sottratta alla potestà legislativa regionale la emanazione di norme di diritto privato e, in particolare, di regole inerenti alla disciplina dei contratti, delle obbligazioni e delle garanzie patrimoniali – la disposizione censurata, nel disporre che non hanno effetto nei confronti della Regione Calabria le cessioni di credito che non siano accettate, prima della liquidazione della correlata spesa, dal dirigente della struttura regionale competente, verrebbe ad incidere in via diretta, “appiattendo” l’articolata regolamentazione del cosiddetto diritto privato speciale, sull’efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e, pertanto, sulla disciplina dei rapporti privatistici, sottratti alla potestà legislativa regionale.<br />	<br />
2.— In via preliminare, si deve osservare che, come il rimettente rileva, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo sette giorni dopo la notificazione del relativo atto. Il Tribunale, però, «ritiene che essa non sia improcedibile (secondo quanto invece ritenuto in un obiter dictum da Cassazione civile, sezioni unite, 9 settembre 2010, n. 19246), nel qual caso si porrebbe nell’oblio dell’irrilevanza la questione che quivi si solleva. Infatti, la posizione della Suprema Corte – non vincolante – non appare condivisibile [in tal senso, nella giurisprudenza di questa Autorità giudiziaria: Tribunale di Catanzaro, sezione seconda civile, ordinanza del 4 novembre 2010 (…)] e, comunque, tale da non comportare un giudizio di tardività della costituzione della parte opponente che confidava sul precedente, costante orientamento giurisprudenziale per il quale il termine di iscrizione a ruolo, nell’ipotesi di concessione all’opposto di termini a comparire non inferiori a quelli ordinari, era di dieci giorni (sull’overruling della giurisprudenza di legittimità e sulla non imputabilità degli errori di diritto commessi sulla base dell’orientamento smentito cfr. Cass. civ., Sez. II, 17 giugno 2010 n. 14627)».<br />	<br />
Al riguardo, va rilevato che, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore, in data 20 gennaio 2012, la legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione a decreto ingiuntivo). In particolare, l’art. 1 della citata legge, intitolato «Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile», ha disposto la soppressione nel secondo comma di detta norma delle parole «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà». Inoltre, l’art. 2 della legge medesima, recante «Disposizione transitoria», ha previsto che «Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’art. 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice».<br />	<br />
Nel caso in esame, il giudizio a quo era certamente pendente alla data di entrata in vigore della citata legge, mentre, come si desume dall’ordinanza di rimessione, all’opposto erano stati concessi termini a comparire non inferiori a quelli ordinari. Ne deriva che al detto giudizio è applicabile la normativa sopravvenuta, sicché il profilo messo in luce dal rimettente non ha più ragion d’essere.<br />	<br />
3.— Nel merito, la questione è fondata.<br />	<br />
La disposizione censurata, sotto la rubrica «Cessioni di credito», stabilisce che: «Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa».<br />	<br />
Al riguardo, si deve osservare che la cessione dei crediti è un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte di disciplina nel relativo codice (artt. da 1260 a 1267). Essa rientra nel novero delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo e risponde all’esigenza di regolare le fattispecie nelle quali si debba trasferire non una cosa ma un diritto di credito. Dalla stessa esigenza è nata la possibilità di incorporare il credito in un documento, attuando la cessione con la semplice dazione del documento stesso: è il caso dei titoli di credito e, segnatamente, della cambiale.<br />	<br />
In particolare, l’art. 1260, primo comma, cod. civ., dispone che «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge». L’art. 1264, primo comma, cod. civ. stabilisce che «La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata».<br />	<br />
A fianco della citata disciplina generale del codice, l’ordinamento civile prevede varie normative speciali, dirette a regolare determinate categorie di crediti. Si possono ricordare, oltre al settore dei titoli di credito cui dianzi si è fatto cenno, i crediti d’impresa per i quali la cessione è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), le cui disposizioni sono richiamate dall’art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e l’articolata regolamentazione statale della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione (richiamata nell’ordinanza di rimessione e in narrativa).<br />	<br />
Con riferimento a tale ultima categoria di crediti, si deve sottolineare che le loro caratteristiche peculiari non giovano a sottrarli alla materia dell’ordinamento civile. Tali caratteristiche, infatti, attengono alla necessità di particolari requisiti di forma, oppure a talune deroghe alla disciplina stabilita dalle norme del codice civile, ma non incidono sullo schema legale della cessione e, soprattutto, non fanno venir meno la natura negoziale di essa.<br />	<br />
Orbene, questa Corte ha più volte affermato che l’ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell’ordinamento civile, quindi, identifica un’area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis: sentenze n. 123 del 2010, n. 295 e n. 160 del 2009, n. 326 e n. 51 del 2008).<br />	<br />
La disposizione censurata, introducendo – per le cessioni di credito vantate nei confronti della Regione Calabria – una apposita disciplina, supera il suddetto limite dell’ordinamento civile e, quindi, viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br />	<br />
Di essa, pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mazzarella in tema di assunzioni del personale Pubblico impiego – Rapporti Stato/Regioni – Art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mazzarella</span></p>
<hr />
<p>in tema di assunzioni del personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Rapporti Stato/Regioni – Art. 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale» &#8211; Esclusione della possibilita’ per le Regioni di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente per i contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali quelle elencate nell’art. 14, comma 3 – Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministry – Lamenatat violazione della competenza statale concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. – Illegittimita’ costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;      Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sabino                         CASSESE                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 4 luglio 2011, depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso depositato in cancelleria l’11 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, tra l’altro, che sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
Riferisce il ricorrente che la norma censurata prevede, al comma 3, che il precedente comma 1 (che dispone l’applicazione del citato art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, il quale prevede, a sua volta, che le Regioni possano procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente) non si applica ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali quelle elencate nell’art. 14, comma 3.<br />	<br />
Orbene, poiché la citata disposizione di legge costituirebbe principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la disposizione regionale, stabilendo alcune esplicite deroghe all’applicazione di tale principio, violerebbe la competenza legislativa concorrente dello Stato, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
Si è costituita nel giudizio la Regione Piemonte, con atto depositato in data 4 agosto 2011, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la sua genericità e indeterminatezza &#8722; dato che il ricorrente formula un unico motivo di incostituzionalità della norma, senza entrare nel merito della specificità dei casi ivi previsti.<br />	<br />
Nel merito, secondo la Regione Piemonte, nessuno dei casi elencati nella norma regionale impugnata rappresenterebbe una deroga al principio statale, dato che il suo ambito di applicazione attiene al personale disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto regioni-enti locali, nonché ai contratti flessibili di diritto privato a carattere occasionale ed in relazione ai quali vi sia un aggravio per il bilancio regionale oltre i limiti previsti dalla norma statale.<br />	<br />
Quanto alla lettera a) della norma impugnata, si tratterebbe di assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private, per cui non sarebbe logico ricomprendere nel computo delle spese di personale da assoggettare al limite di contenimento quelle oggetto di specifico finanziamento (comunitario, statale o privato). Quanto alle lettere b), c), d) ed e), si tratterebbe di uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui a diverse leggi regionali del Piemonte, in sostanza, dunque, di contratti già previsti e disciplinati da norme speciali, di personale già assunto in regime privatistico di supporto e funzionale all’organo politico e di spesa definita con budget predeterminato e che, se non pienamente utilizzato, non potrebbe comunque essere distolto dalle spese di funzionamento del gruppo. Quanto alla lettera f), tale tipologia di reclutamento sarebbe funzionale ad una modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali avallata dal legislatore nazionale e da questa stessa Corte, per cui un ulteriore improprio limite inciderebbe anch’esso sulle prerogative legislative regionali in materia di organizzazione degli uffici. Quanto, infine, alla lettera g), si tratterebbe di assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma l, lettera b), del C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali &#8211; area non dirigenziale del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio, giustificata dal fatto che, a causa delle ridotte dimensioni di detti enti, non sempre è possibile, solo con la riorganizzazione dei carichi di lavoro, garantirne il normale funzionamento.<br />	<br />
Con memoria del 31 gennaio 2012, la Regione Piemonte ha illustrato le proprie conclusioni ed ha segnalato l’avvenuta modifica della disposizione censurata, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 1° febbraio 2012, il Presidente del Consiglio ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie richieste, insistendo per l’accoglimento delle stesse.<br />	<br />
Con successiva memoria, la Regione Piemonte ha segnalato un’ulteriore innovazione legislativa che determinerebbe, a suo avviso, la cessazione della materia del contendere: l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, tra l’altro, che sia dichiarata, con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».<br />	<br />
La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative alla predetta disposizione viene qui separata da quella relativa alle altre questioni proposte con il medesimo ricorso, che viene riservata a separate pronunce.<br />	<br />
L’art. 14, comma 3, della legge reg. Piemonte, n. 7, del 2011, dispone che il comma 1 dello stesso articolo (norma che, a sua volta, richiama e dispone l’attuazione del principio dettato dall’art. 9, comma 28, e dell’art.14, commi 7 e 9, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), non si applica, in primo luogo, ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e, in secondo luogo, a una serie di contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali: «a) le assunzioni finanziate con fondi dell’Unione europea, risorse statali o private; b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari); c) gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato); d) il portavoce di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell’informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica); e) le professionalità esterne di cui alla legge regionale n. 23 del 2008 previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale; f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della L.R. n. 23/2008; g) le assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del CCNL Regioni ed autonomie locali &#8211; area non dirigenziale &#8211; del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio».<br />	<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità della norma per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza entrare nel merito della specificità dei casi ivi previsti, appunto, da a) a g), desumendola dalla semplice circostanza – comune a tutte le ipotesi elencate nelle legge regionale – che le stesse costituiscono, per l’esplicita autoqualificazione effettuata dalla stessa legge regionale, una deroga ai principi contenuti nella legislazione statale di cui l’art. 1 (peraltro, pleonasticamente), in apertura della legge, dispone solennemente l’attuazione.<br />	<br />
L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato in ricorso come norma interposta al parametro costituzionale di coordinamento della finanza pubblica di cui si assume la violazione, intervenendo sull’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.<br />	<br />
2.– Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione, fondata sulla dedotta genericità delle argomentazioni spese dal Presidente del Consiglio, a fronte del carattere eterogeneo della norma regionale censurata.<br />	<br />
Il ricorrente deduce l’illegittimità della norma per contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, senza entrare nel merito della specificità dei casi previsti dalla norma censurata – da a) a g) – desumendo tale contrasto dalla semplice circostanza – comune a tutte le ipotesi elencate nelle legge regionale – che le stesse costituiscono deroga ai principi contenuti nella legislazione statale, per esplicita ammissione del legislatore regionale.<br />	<br />
Va, per converso, rilevato che, sebbene riferita a tipologie di contratti di collaborazione eterogenee tra loro, la censura statale fa riferimento ad un vizio che le accomuna tutte, ossia alla circostanza che esse, per esplicita e dichiarata intenzione del legislatore regionale, derogherebbero ai principi stabiliti da due disposizioni di legge statale: l’art. 9, comma 28, e l’art. 14, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010. Ed invero, la legge regionale censurata, dopo avere, all’art. 1, disposto l’attuazione delle norme statali invocate quali principi fondamentali, all’art. 3, elenca una serie di contratti che esulano dall’applicazione del principio della legislazione statale testé richiamato.<br />	<br />
3.– Vanno, inoltre, respinte le due successive richieste di cessazione della materia del contendere, effettuate dalla difesa della Regione nelle memorie illustrative.<br />	<br />
Nella prima, la Regione Piemonte segnala l’avvenuta modifica della norma statale interposta (l’art. 14, comma 9) ad opera dell’art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012). Invero, mentre con riguardo alla prima parte della norma novellata, riferita agli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 %, la nuova disposizione si è limitata a elevare la percentuale delle spese dal 40 al 50%, la seconda parte della norma, riferita agli altri enti, ha subìto una modifica sostanziale, essendo riferita, per effetto dell’intervenuta modifica, ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Regione ha chiesto la cessazione della materia del contendere sul presupposto che le deroghe disposte al predetto principio fondamentale dalla norma regionale sono, ormai, riferite esclusivamente a contratti di lavoro precario.<br />	<br />
Deve, tuttavia, osservarsi che la nuova disposizione statale, nel circoscrivere il limite alla spesa alle sole assunzioni a tempo indeterminato, per sua stessa esplicita indicazione è destinata ad avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. Ne consegue che, avendo la disposizione regionale avuto attuazione a partire dal maggio 2011, la portata lesiva della stessa non può ritenersi venuta meno, atteso che non è stato né allegato né dimostrato che la stessa non abbia avuto, medio tempore, attuazione.<br />	<br />
Quanto alla seconda richiesta di cessazione, fondata sull’approvazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, basti osservare che la norma indicata come ius novum si limita a prevedere lo sblocco dell’erogazione delle somme erariali già stanziate per le Regioni in base alle vigenti norme, nella misura dell’80%, a condizione che le Regioni stesse dimostrino di aver ottemperato ad una serie di comportamenti virtuosi (totalmente estranei alla previsione della norma interposta), tra i quali, alla lettera h), l’avere definito l’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi della Regione. Come è evidente, si tratta di modifiche del tutto estranee al thema decidendum, dato che la nuova norma, di carattere finanziario, si limita a prevedere ulteriori condizioni per lo sblocco di una parte delle erogazioni previste per le Regioni in materia di spese del personale, e dei quali neppure si afferma che siano stati effettivamente adempiuti dalla Regione Piemonte.<br />	<br />
4.– Nel merito, la disposizione regionale censurata introduce una serie di deroghe a due norme del decreto-legge n. 78 del 2010, l’art. 9, comma 28, e l’art. 14, commi 7 e 9, che il comma 1 dello stesso articolo esplicitamente richiama.<br />	<br />
L’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 – l’unico dei due principi richiamato esplicitamente nel ricorso e nella delibera come norma interposta – intervenendo sull’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fa divieto di assumere personale oltre il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.<br />	<br />
Con la disposizione censurata, il legislatore piemontese stabilisce che detto limite non troverà applicazione, da un lato, per tutti i contratti che non comportino un aggravio per il bilancio regionale, dall’altro, in una serie di tipologie di contratti – tutti a tempo determinato – che la disposizione elenca analiticamente.<br />	<br />
Quanto ai primi, la Regione ha sostenuto che essi, non comportando spesa, sembrerebbero non esser soggetti al limite (del 20% della spesa dell’esercizio precedente) stabilito dal legislatore statale.<br />	<br />
Quanto alla successiva elencazione di contratti di collaborazione, la difesa della Regione Piemonte ha sostenuto la legittimità costituzionale della legge regionale, facendo leva, quanto alle spese di cui alla lettera a), sulla circostanza che si tratterebbe di spese finanziate con fondi europei, pertanto inidonee a incidere negativamente sul rispetto del patto di stabilità e, quanto alle altre spese di personale, indicate da b) a g), che non si tratterebbe di assunzioni vere e proprie, bensì di contratti di collaborazione esterna a tempo determinato. Secondo la Regione, infatti, le stesse sarebbero legittime perché sarebbero destinate a cessare, quelle da a) ad f), con il decadere dalla carica dell’organo a cui supporto sono previste, e quella di cui alla lettera g), con la cessazione della gravidanza e/o del puerperio.<br />	<br />
Nella parte in cui è riferibile alle spese del personale di diretta collaborazione di vari uffici della Regione, la norma avrebbe, poi, la finalità di assicurare, in deroga alla legislazione statale, il pieno funzionamento di organi costituzionali e, in ultima analisi, di evitare la compressione della autonomia politica della stessa Regione che deriverebbe, invece, dalla pedissequa applicazione dei principi stabiliti dalla norma statale richiamata.<br />	<br />
5. – La questione è fondata.<br />	<br />
Quanto ai contratti che «non comportano un aggravio per il bilancio regionale», va rilevato che la norma censurata, dichiaratamente, si pone come una deroga all’osservanza di un principio fondamentale della legislazione statale, determinando una evidente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.<br />	<br />
Circa i contratti analiticamente elencati dal legislatore regionale si osserva: la circostanza che le spese di personale siano finanziate dall’Unione europea non fa venire meno l’incidenza di tali assunzioni sul bilancio regionale, dal momento che esse immancabilmente, impongono un contributo di spesa anche a carico dell’ente pubblico beneficiario del finanziamento comunitario o dello Stato. La norma regionale, invero, autorizza contratti finanziati solo in parte con fondi dell’Unione europea e consente, pertanto, alla Regione di procedere ad assunzioni anche qualora le stesse comportino oneri aggiuntivi a carico della stessa o dello Stato. Essa, anzi, esplicitamente, autorizza tali assunzioni quando debbano avvenire, oltre che con fondi privati e comunitari, con risorse statali; e fa riferimento anche alle spese scaturenti da «contratti di diritto privato, relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge». In tal modo allarga la sua stessa sfera di applicazione ben oltre i confini delle spese di personale interamente finanziate dall’Unione europea e senza aggravio per la Regione.<br />	<br />
Le restanti tipologie contrattuali prevedono contratti di collaborazione con uffici e organi regionali, nonché l’ipotesi di sostituzione di lavoratrici temporaneamente assenti per gravidanza e puerperio. Il limite alle “assunzioni” fissato dalla disposizione statale invocata dal ricorrente – nella versione antecedente alla modifica introdotta con l’art. 4, comma 103, della legge n. 183 del 2011 – non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo le assunzioni a tempo indeterminato. Essa, nel porre un limite percentuale complessivo a un comparto di spesa (quello del personale), per l’esercizio in corso, entro una percentuale dell’esercizio precedente, si riferisce a qualsiasi spesa di personale, a prescindere dalla forma contrattuale civilistica prescelta dall’ente pubblico, e comprende anche i contratti di collaborazione a tempo determinato; come del resto dimostrato dalla circostanza che, successivamente, il legislatore statale, volendo far sì che il limite del 20 % riguardasse, per l’avvenire, i soli contratti di lavoro a tempo indeterminato, ha ritenuto necessario modificare la portata letterale della norma, precisando in modo esplicito (con norma non interpretativa) tale diversa portata.<br />	<br />
Quanto alla presunta finalità della norma regionale di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione mediante l’esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale, si deve ritenere che la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l’art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.<br />	<br />
Ed invero, tale disposizione di legge statale, ben lungi dall’interferire con le determinazioni della Regione sulla scelta dei suoi collaboratori – che potrà avvenire nel pieno rispetto della sua autonomia organizzativa, ancorché all’interno dei limiti di spesa stabiliti – pone validamente un limite ad un particolare aggregato di spesa, qual è quello relativo al comparto per il personale, cui vanno soggette tutte le pubbliche amministrazioni (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 169 del 2007).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-130/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-66/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.66</a></p>
<p>Pre. Pozzi – Est. Chiettini Celdes S.r.l. (Avv.ti G. Mancini e A. Tita) c/ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Avv.ti M. Pisoni e S. Dal Ri) e nei confronti Ebsco International Inc. (Avv.ti C. Emanuele Gallo e R. de Pretis) ammessa domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione a favore</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-66/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.66</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Pozzi – Est. Chiettini<br /> Celdes S.r.l. (Avv.ti G. Mancini e A. Tita) c/ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Avv.ti M. Pisoni e S. Dal Ri) e nei confronti Ebsco International Inc. (Avv.ti C. Emanuele Gallo e R. de Pretis)</span></p>
<hr />
<p>ammessa domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione a favore di una società straniera per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Società straniera – Paese non firmatario WTO – Requisiti partecipazione paese di residenza – Dimostrazione – Mancanza – Istanza cautelare – Ammissibilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa, in quanto sussiste fumus boni iuris del ricorso, il provvedimento di aggiudicazione a favore di società straniera, stabilita in un paese non firmatario dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell&#8217;allegato 4 dell&#8217;accordo che istituisce l&#8217;Organizzazione mondiale del commercio (WTO), che abbia omesso di versare agli atti di gara la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione conformemente alla normativa vigente del Paese dove la concorrente ha la sede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 103 del 2013, proposto da:</p>
<p>Celdes S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Mancini e Antonio Tita e con domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Trento, via Lunelli, n. 48</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Silvia Dal Ri e con domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali, in Trento, via Degasperi, n. 79<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ebsco International Inc., in persona del legale rappresentante dell’Agente italiano Ebsco Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Emanuele Gallo e Roberta de Pretis e con domicilio eletto presso lo studio della seconda di essi in Trento, via Ss. Trinità, n. 14<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di aggiudicazione adottato con determinazione del Direttore n. 594/2013 dell&#8217;11 aprile 2013, comunicato in data 15 aprile 2013;<br />	<br />
&#8211; della nota del 9 maggio 2013, con la quale l&#8217;Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha confermato il provvedimento di aggiudicazione;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara dell&#8217;8 marzo 2013, nella parte in cui si dichiara Ebsco International Inc. aggiudicataria provvisoria dell&#8217;appalto;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara, nella parte in cui ammettono, ovvero non escludono, la Ebsco International Inc. e nella parte in cui non escludono l&#8217;offerta della nominata Società e la individuano come quella economicamente più vantaggiosa;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale Per i Servizi Sanitari di Trento;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ebsco International Inc.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che l’Azienda sanitaria provinciale ha indetto una gara per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri, cartacei e elettroni, con servizi accessori, con importo annuo a base d’appalto pari a circa 409.000,00 € e con un<br />
&#8211; che per l’aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;<br />	<br />
&#8211; che al termine della procedura l’offerta della ricorrente Celdes ha ottenuto 88,56 punti (30 per la parte tecnica e 58,56 per quella economica), a fronte dei 100 punti ottenuti da Ebsco (40 per la parte tecnica e 60 per quella economica);<br />	<br />
Visto:<br />	<br />
che Celdes ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione deducendo:<br />	<br />
&#8211; che Ebsco, che ha sede legale negli Stati Uniti d’America, non potrebbe partecipare a gare per la prestazioni di servizi in Italia poiché non sussisterebbero condizioni di reciprocità; in ogni caso, che quale operatore statunitense non potrebbe partecip<br />
&#8211; che per la spendita dei requisiti il procuratore italiano di Ebsco International non avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445 del 2000 perché riferite a persona giuridica che non ha sede legale nell’Unione europea;<	
- che Ebsco Italia non sarebbe titolata a costituire una fideiussione provvisoria per conto di Ebsco International;<br />	<br />
&#8211; che, comunque, l’offerta presentata da Ebsco non sarebbe certa, chiara e univoca e, pertanto, la Commissione di gara avrebbe successivamente consentito una rimodulazione degli elementi del prezzo;</p>
<p>Considerato, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio, che il ricorso appare assistito da sufficiente <i>fumus boni iuris</i> tenuto conto che:<br />	<br />
&#8211; trattasi di appalto misto, di fornitura e servizi, per cui trovano applicazione gli artt. 14 e 15 del codice dei contratti pubblici;<br />	<br />
&#8211; pertanto, merita apprezzamento la censura di violazione dell’art. 47 del codice dei contratti pubblici, il quale ammette alla partecipazione agli appalti operatori economici stabiliti in Paesi firmatari dell&#8217;accordo sugli appalti pubblici che figura nel<br />
Considerato, altresì, che sembrerebbe onere dell’agente italiano di Ebsco (che ha espressamente dichiarato che la partecipante alla gara era Ebsco International Inc. e che ha presentato dichiarazioni secondo il diritto italiano), versare agli atti di gara la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione conformemente alla normativa vigente del Paese dove la concorrente ha la sede, ossia negli Stati Uniti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
&#8211; accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento di aggiudicazione;<br />	<br />
&#8211; fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 novembre 2013;<br />	<br />
&#8211; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida complessivamente in € 1000,00 (mille).<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-66/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-67/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-67/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.67</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi &#8211; Est. A. Chiettini Roche Diagnostics S.p.A., (Avv.ti J. Recla, M.A. Bazzani e M. Zanella) c/ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento (Avv.ti S, Dal Ri e M. Pisoni) sulla sospensione e riammissione con riserva del concorrente per errore scusabile nel deposito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-67/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-67/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi &#8211; Est. A. Chiettini <br /> Roche Diagnostics S.p.A., (Avv.ti J. Recla, M.A. Bazzani e M. Zanella) c/ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento (Avv.ti S, Dal Ri e M. Pisoni)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione e riammissione con riserva del concorrente per errore scusabile nel deposito del ricorso e per l&#8217;irrilevanza del listino prezzi in sede di attribuzione del punteggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Impugnazione – Ritardo – Errore scusabile – Sussiste – Motivi – Decorrenza termine – Ricezione comunicazione esclusione – Avvertenza di gara.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. –  Gara – Offerta – Listino prezzi – Produzione congiunta – Legittimità – Attribuzione punteggio – Irrilevanza – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’avvertenza contenuta nella comunicazione di esclusione di effettuare l’impugnazione nel termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa, anziché dalla data di esclusione, permette di configurare il ritardo nel deposito del ricorso come errore scusabile.	</p>
<p>2. La  previsione della lex specialis di gara di produrre il listino prezzi insieme all’offerta non sembra contrastare con i principi generali in materia di distinzione tra aspetti tecnici ed aspetti economici dell&#8217;offerta, perché, in concreto, non sembra idonea ad influenzare il giudizio della commissione. Sembra trattarsi, infatti, di una voce non rilevante ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio riguardante l&#8217;offerta economica che non coincide con il listino prezzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 108 del 2013, proposto da:</p>
<p>Roche Diagnostics S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Jacopo Recla, Maria Alessandra Bazzani e Manuel Zanella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Oss Mazzurana 72;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Dal Ri e Marco Pisoni, con domicilio eletto presso il Servizio Affari Legali dell’A.P.S.S. in Trento, via Degasperi 79; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. n. 0048380 in data 17 aprile 2013 con cui l&#8217;Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento ha comunicato a Roche Diagnostics S.p.A. l&#8217;esclusione dalla procedura aperta &#8220;per l&#8217;affidamento della fornitura, in service, di sistema per la diagnosi molecolare delle infezioni da HIV, HBV e HCV, occorrente al laboratorio di microbiologia e virologia dell&#8217;Ospedale Santa Chiara di Trento &#8211; CIG 491462198A.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, ed impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio, il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fumus boni iuris.<br />	<br />
Anzitutto, non sembra convincente l’eccezione di irricevibilità del ricorso (notificato il 17 maggio 2013) per tardività, opposta dall’amministrazione. Essa si basa sull’assunto che il termine per ricorrere sarebbe decorso dal 16 aprile 2013, data in cui la commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente dalla gara, in quanto alla riunione presenziava il procuratore della ricorrente sig. Bridda.<br />	<br />
Sennonché, osserva il Collegio che la comunicazione di esclusione in data 17.4.2013 recava l’espressa avvertenza che “l’eventuale impugnativa del presente provvedimento dovrà essere effettuata al TRGA di Trento entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente”, configurandosi ammissibile quindi – quanto meno &#8211; l’errore scusabile.<br />	<br />
Quanto al merito, il Collegio osserva che nel modulo allegato alla lex specialis, da compilare da parte dei concorrenti, era tra l’altro previsto che dovesse essere prodotto insieme all’offerta il listino prezzi delle parti di ricambio e del materiale di consumo. D&#8217;altro canto, questa previsione della lex specialis di gara non sembra contrastare con i principi generali in materia di distinzione tra aspetti tecnici ed aspetti economici dell&#8217;offerta, perché, in concreto, non sembra idonea ad influenzare il giudizio della commissione. Sembra trattarsi, infatti, di una voce non rilevante ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio riguardante l&#8217;offerta economica che non coincide con il listino prezzi (cfr. sul punto: Consiglio di Stato, sez. V, 8 febbraio 2011, n. 852).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e per l’effetto ammette con riserva la ricorrente alla gara in epigrafe.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7.11.2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-7-6-2013-n-67/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2013 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3027</a></p>
<p>Pres. Carlo D&#8217;Alessandro, est. Leonardo Pasanisi dott. Giovanni Cavaccini (Avv.ti Raffaele Moschettino e Simona Scatola) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale), Ministero della Sanità (Avvocatura Distrettuale), Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avvocatura Distrettuale), Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica (Avvocatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo D&#8217;Alessandro, est. Leonardo Pasanisi<br />  dott. Giovanni Cavaccini (Avv.ti Raffaele Moschettino e Simona Scatola) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale), Ministero della Sanità (Avvocatura Distrettuale), Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avvocatura Distrettuale), Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica (Avvocatura Distrettuale), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto dello specializzando in medicina al trattamento economico pari alla borsa di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Corsi di specializzazione in medicina &#8211; Controversie in materia di corresponsione di borse di studio – Medici specializzazione-Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della pubblica amministrazione al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le direttive comunitarie nn.  75/363 e 82/76/Cee, prevedenti l&#8217;obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero l&#8217;applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (d.lg. 8 agosto 1991 n. 257), hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad un&#8217;adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr.:Cass., SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2203; Cass., SS.UU., 20 agosto 2009, n. 18501</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7978 del 2001, proposto da:<br />
dott. Giovanni Cavaccini, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Moschettino e Simona Scatola, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Belvedere n. 200 (studio legale Scatola); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Napoli Federico II, Ministero della Sanità, Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano per legge alla via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota dell&#8217;Università del 7 maggio 2001 protocollo 028518 recapitata in data 10 maggio 2001, con la quale, in riferimento all&#8217;atto di diffida notificato all&#8217;Università in data 23 aprile 2001, si comunica che la richiesta di corresponsione di somme per la frequenza di una scuola di specializzazione medica non può essere accolta, stante l&#8217;avvenuta prescrizione per decorso del termine utile per l&#8217;esercizio del diritto,<br />	<br />
nonché per la declaratoria<br />	<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della borsa di studio della scuola di specializzazione in chirurgia d&#8217;urgenza e pronto soccorso frequentata dal 1985 al 1990.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con atto notificato in data 6 luglio 2001 e depositato il successivo giorno 24, il dott. Giovanni Cavaccini ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Ministero della Sanità, il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo l&#8217;accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.<br />	<br />
Il ricorrente, laureato in medicina e chirurgia presso l&#8217;Università degli Studi di Napoli ed avendo frequentato la scuola di specializzazione in chirurgia d&#8217;urgenza e pronto soccorso per gli anni accademici dal 1985 al 1990, riteneva di avere diritto, in base alle direttive CEE 75/363 e 82/76, alla corresponsione di una adeguata remunerazione, collegata alla frequenza della suddetta scuola di specializzazione.<br />	<br />
A tal fine, rappresentava di essere in possesso di tutte le condizioni previste dall&#8217;articolo 11 L. n. 370/1999 (contestualmente rilevando che l&#8217;invocata disposizione normativa, laddove dovesse ritenersi riferibile ai soli soggetti destinatari delle sentenze del Tar Lazio ivi indicate, dovrebbe senz&#8217;altro considerarsi illegittima per violazione dei precetti costituzionali e della normativa comunitaria, in particolare delle richiamate direttive 75/363 e 82/76, le quali, nell&#8217;ottica di armonizzare i sistemi formativi <i>post lauream</i> in ambito medico, avrebbero inderogabilmente ed inequivocabilmente prescritto che la formazione dei medici specialisti forma oggetto di adeguata remunerazione).<br />	<br />
Il ricorrente deduceva altresì che il decreto legislativo n. 257/1991, nel recepire le suddette direttive (e nel riconoscere, soltanto per l&#8217;avvenire, il diritto degli specializzandi al pagamento di una somma a titolo di borsa di studio, senza in alcun modo regolarizzare retroattivamente le situazioni pregresse, come quella di specie), sarebbe disapplicabile per contrasto con la superiore normativa comunitaria.<br />	<br />
2. Le amministrazioni pubbliche intimate si costituivano in giudizio con atto depositato in data 30 luglio 2001, contestando genericamente la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
3. Il ricorso veniva dichiarato perento con decreto n. 18096/2012 del 26/7/2012.<br />	<br />
Tale decreto, tuttavia, a seguito di atto di opposizione e di rituale dichiarazione di permanenza di interesse, depositato dal ricorrente in data 19/11/2012, veniva revocato con decreto n. 03000/2013 del 25/1/2013.<br />	<br />
4. Successivamente, l&#8217;avvocatura dello Stato depositava documentazione e memoria difensiva, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la prescrizione delle pretese azionate e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva la reiezione.<br />	<br />
5. Il ricorrente depositava memoria difensiva, ribadendo le proprie argomentazioni e conclusioni.<br />	<br />
6. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2013, il ricorso veniva introitato in decisione.<br />	<br />
7. Come esattamente rilevato dall&#8217;avvocatura dello Stato, sussiste, nella specie, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Al riguardo, è sufficiente richiamare il pacifico, convergente, orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato formatosi sul punto, di cui alle massime che seguono:<br />	<br />
La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (nella specie, a partire dal 1990), chieda la condanna della pubblica amministrazione al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso &#8211; fondando detta richiesta o sull&#8217;obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (ed in particolare, della direttiva n. 82/76/Cee) prevedenti l&#8217;obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero sull&#8217;applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (d.lg. 8 agosto 1991 n. 257) -, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che &#8211; come riconosciuto dalla Corte di giustizia di Lussemburgo &#8211; le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa, di tal che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad un&#8217;adeguata remunerazione non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo, laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario. Né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potrebbe fondarsi sull&#8217;art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, di novellazione dell&#8217;art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, atteso che detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha fatto così cadere la previsione della giurisdizione ecslusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici (cfr. Cass., SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2203; Cass., SS.UU., 20 agosto 2009, n. 18501);<br />	<br />
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto &#8211; anche a prescindere dall&#8217;esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria &#8211; allo schema della responsabilità per inadempimento dell&#8217;obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell&#8217;ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell&#8217;ordinamento interno (Cass., Sez. III, 18 agosto 2011, n. 17350);<br />	<br />
Costituisce espressione di un diritto soggettivo la domanda proposta degli iscritti a scuole di specializzazione medica negli anni compresi fra il 1983 e il 1991 per ottenere la condanna dell&#8217;amministrazione al pagamento in loro favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso &#8211; fondando la richiesta sull&#8217;obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (e, in particolare, della direttiva n. 82/76/Ce) prevedenti l&#8217;obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, anche ai fini della disapplicazione degli atti contestati a norma dell&#8217;art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E (C.d.S., Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 1994).<br />	<br />
In senso analogo, cfr. Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, sez. I, 10 aprile 2010, n. 320, nonché Trib. Roma, sez. II, 26 aprile 2012, n. 8427.<br />	<br />
8. Alla luce del suindicato, pacifico, orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, nella presente controversia deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Brunella Bruno, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2013-n-289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2013-n-289/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2013-n-289/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.289</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, R.P. Palmieri – Estensore sul rispetto delle &#8220;quote rosa&#8221; nelle giunte comunali Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Comuni – Giunta – Assessori di sesso femminile – Nomina – Obbligo – Portata Al fine di contemperare gli opposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2013-n-289/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2013-n-289/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.289</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, R.P. Palmieri – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul rispetto delle &ldquo;quote rosa&rdquo; nelle giunte comunali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Comuni – Giunta – Assessori di sesso femminile – Nomina – Obbligo – Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al fine di contemperare gli opposti interessi, in caso di assenza di donne all’interno della maggioranza consiliare il Sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare, ma neppure può ritenersi tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all’interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni – necessarie per ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2012, proposto da:<br />
Cosimo Leuzzi, Consigliera di Parita&#8217; Effettiva della Regione Puglia Serenella Molendini, Fania Alemanno, Amedeo Rosato, Stefano Papa, Valentina Papa, Gianpiero Manno, Anna Palazzo, rappresentati e difesi dagli avv. Valeria Pellegrino, Francesco Fina, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; Associazione Primavera Salicese, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Fina, Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Salice Salentino, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Quinto, Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Alessandro Ruggeri, Paolo Quaranta, Gaetano Ianne, Michele Arcangelo Fina; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto 15/05/12 prot. n. 6062, con cui il Sindaco del Comune di Salice Salentino ha proceduto alla nomina della Giunta comunale, conferendo le deleghe assessorili ai sig.ri Gaetano Ianne, Michele Arcangelo Fina, Paolo Quaranta e Alessandro Ruggeri;<br />	<br />
del decreto 15/05/12 prot. n. 6067 con cui il Sindaco del Comune di Salice Salentino ha attribuito la delega di Vice Sindaco al sig. Gaetano Ianne;<br />	<br />
dei decreti 15/05/12 prot. nn. 6064, con cui il Sindaco del Comune di Salice Salentino ha partecipato della nomina assessorile i sig.ri Gaetano Ianne, Michele Arcangelo Fina, Paolo Quaranta, Alessandro Ruggeri;<br />	<br />
della deliberazione di Consiglio comunale 21/5/12 n. 27, avente ad oggetto &#8220;Presa d&#8217;atto della nomina della Giunta&#8221;;<br />	<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dello Statuto comunale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Salice Salentino;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Pellegrino Valeria, Fina Francesco, Quinto Pietro, Manelli Gianluigi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con i decreti in epigrafe il neoeletto Sindaco del Comune di Salice Salentino ha proceduto a nominare assessori gli odierni resistenti, procedendo così alla formazione e all’insediamento di una giunta composta di soli uomini, ai quali ha poi attribuito specifiche deleghe.<br />	<br />
Detti decreti sono stati impugnati dai ricorrenti, che ne hanno eccepito l’illegittimità per violazione dell’art. 23 Carta dei Diritti Fondamentali UE; artt. 3-51 Cost; 6 co. 3 d. lgs. n. 267/00; art. 48 Statuto Comune di Salice Salentino; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
All’udienza del 12.12.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Con l’unico motivo di ricorso, variamente articolato, deducono le ricorrenti Alemanno, Palazzo e Molendini – la cui legittimazione ad agire non è revocabile in dubbio, essendo la Alemanno e la Fania due cittadine candidate alle ultime elezioni comunali, e la Molendini consigliera regionale di parità &#8211; l’illegittimità degli impugnati provvedimenti, per violazione della normativa in tema di parità dei sessi nell’accesso alle cariche politiche.<br />	<br />
L’assunto è fondato.<br />	<br />
Questo Collegio, con sentenza n. 1162/12, ha rinvenuto il fondamento del principio di parità dei sessi nell’accesso alle cariche elettive in una serie di previsioni normative, operanti a livello così sovranazionale come interno.<br />	<br />
In particolare, a livello comunitario, rilevano gli artt.21-23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – che ai sensi dell’art. 6 TUE ho lo stesso valore giuridico dei Trattati – i quali da un lato escludono ogni forma di discriminazione a qualunque livello sociale e politico, e sotto altro profilo impongono di assicurare in ogni campo la parità tra uomini e donne. <br />	<br />
Nell’ambito dell’ordinamento interno, l’art. 51 Cost, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 1/03, prevede che, al fine del pari accesso dell’uno o dell’altro sesso alle cariche elettive, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.<br />	<br />
Tale principio è poi ribadito dall’art. 117 co. 7 Cost, per quel che attiene alla composizione degli organi di governo regionale.<br />	<br />
A livello di legislazione ordinaria, poi, l’art. 6 co. 3 d. lgs. n. 367/00 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) prevede espressamente che: “gli Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna … e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia”.<br />	<br />
Così definite le coordinate normative di riferimento, occorre ora verificare, in concreto, la portata della previsione statutaria che prevede un vincolo in punto di c.d. “quote rosa”, onde verificare, sulla base dell’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 81, se essa sia o meno idonea a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore.<br />	<br />
E sul punto, recita l’art. 48 dello Statuto comunale, rubricato “Pari Opportunità”, che: “Per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, di essa deve far parte almeno un assessore di sesso femminile, salvo espressa rinuncia da parte delle interessate o l’assenza nella maggioranza di Consiglieri di sesso femminile”.<br />	<br />
Dispone poi il secondo comma del medesimo articolo che: “il verificarsi delle circostanze del comma precedente non obbliga il Sindaco a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio”.<br />	<br />
Tale essendo il tenore dell’art. 48 Statuto comunale, reputa il Collegio che &#8211; diversamente dalla fattispecie decisa con sentenza di questo TAR n. 2025/12 (nella specie, il relativo statuto aveva una portata assolutamente generica, enunciando un mero obiettivo, valevole in chiave soltanto programmatica, sicché esso non era idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica del Sindaco, imponendogli la nomina di assessori di sesso femminile) – detta previsione statutaria ha un sufficiente contenuto precettivo. Invero, essa prevede, nel primo comma, una regola specifica, rappresentata dalla necessità che della giunta municipale faccia parte “almeno un assessore di sesso femminile”.<br />	<br />
Il secondo comma, poi, dispone che in caso di rinuncia ovvero assenza di donne nella maggioranza consiliare, non vi è obbligo del Sindaco di procedere alla nomina di assessori provenienti dal gentil sesso.<br />	<br />
Tanto premesso, occorre ora coordinare la portata della regola generale dettata dal primo comma dell’art. 48, con quella, di tipo eccettuativo, espressa nel secondo comma del medesimo articolo. E sul punto, ribadisce il Collegio, confermando il proprio, precedente orientamento (TAR Lecce, n. 1162/12), che al fine di contemperare gli opposti interessi, in caso di assenza di donne all’interno della maggioranza consiliare il Sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare,ma neppure può ritenersi tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all’interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni – necessarie per ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale.<br />	<br />
E’ ovvio che tali indagini e,con esse la nomina di assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare, avranno ragion d’essere solo se compatibili con l’esigenza primaria della “ governabilità”,cioè se non pregiudicano l’esistenza del “ governo locale “ espresso dalle urne.<br />	<br />
Di tali indagini, e del loro esito, dovrà darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale con il quale vengano eventualmente nominati unicamente assessori di sesso maschile.<br />	<br />
Solo entro tali termini, pertanto, può dirsi che non vi è obbligo del sindaco “a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio”, secondo il dettato dell’art. 48, 2° comma, Statuto comunale. E solo se interpretata in tali termini, tale ultima norma può dirsi in linea con le suddette coordinate comunitarie e nazionali in punto di tutela della parità dei sessi nell’accesso alle cariche elettive.<br />	<br />
In tal modo, trovano un sincronico punto di convergenza sia le legittime esigenze connesse al rispetto delle scelte politiche e degli equilibri di coalizione, e sia quelle &#8211; altrettanto meritevoli di tutela &#8211; di rispetto della parità di sessi nell’accesso ai pubblici uffici. Esigenze, queste ultime, che – onde evitare il formarsi di “zone franche”, sottratte come tali al controllo giurisdizionale garantito dall’art. 113 Cost. – esigono la sussistenza di decreti sindacali adeguatamente motivati in caso di mancata nomina in giunta di assessori donna, sì da rendere possibile uno scrutinio giurisdizionale che non sia soltanto formale ed estrinseco (la provenienza dell’atto dal sindaco, il rispetto dei tempi normativamente previsti, ecc.), ma pieno ed effettivo, in linea con le coordinate costituzionali e comunitarie (art. 111 Cost; 6 CEDU) in punto di effettività della tutela giurisdizionale.<br />	<br />
Venendo al caso di specie, è ben vero che né la Alemanno, né la Palazzo, sono state elette in consiglio comunale, sicché non si versava nell’ipotesi descritta dall’art. 48, 1° comma, Statuto comunale.<br />	<br />
Tuttavia, per le ragioni testé esposte, ciò non esonerava il Sindaco dallo svolgere un nucleo minimo di indagini, da rappresentare poi al Consiglio comunale in sede di presa d’atto della nomina di soli assessori uomini,o dal giustificare il sacrificio delle indagini in esame all’esigenza primaria del rispetto degli equilibri risultanti dal voto.<br />	<br />
Senonché, nella specie, sotto un primo profilo i decreti di nomina degli assessori non recano alcunamotivazione sul punto della mancata nomina di assessori di sesso femminile. La qual cosa è già di per sé sufficiente ad una loro valutazione in termini di illegittimità.<br />	<br />
In secondo luogo, e ad abundantiam, emerge dalla documentazione in atti che, successivamente alla presa d’atto della giunta da parte del consiglio comunale – e pertanto, a tempo oramai “scaduto”, essendosi esaurita la fase procedimentale dettata degli artt. 6 ss TUEL &#8211; il Sindaco ha interpellato soltanto due donne, di cui una del tutto inutilmente, provenendo la stessa dalle fila dell’opposizione, ed essendo pertanto scontato il suo diniego.<br />	<br />
All’evidenza, tali indagini devono ritenersi del tutto inconferenti, oltre che tardive, e pertanto non risultano idonee a far ritenere assolto l’obbligo di cui all’art. 48 2° comma Statuto comunale, interpretato costituzionalmente e comunitariamente nei termini sopra descritti.<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Ne discende l’annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima,<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere<br />	<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-6-2013-n-289/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.289</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini Giuseppe Somma (Avv. Carlo Sarro) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale) sul diniego di autorizzazione paesaggistica per parcheggio interrato 1. Edilizia e urbanistica-Regione Campania- PUT</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini<br /> Giuseppe Somma (Avv. Carlo Sarro) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di autorizzazione paesaggistica per parcheggio interrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica-Regione Campania- PUT L.R.35/1987-Finalità-Impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali- Opere pertinenziali &#8211; Non incide	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione – Fedeltà del fabbricato all’originale –Salvezza del complesso esistente– Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia urbanistica, la finalità perseguita dal PUT di cui alla legge della Regione Campania n. 35 del 1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, come è dimostrato dal fatto che esso consente la realizzazione di attrezzature pubbliche nei limiti dei previsti standards urbanistici, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti:pertanto  deve ritenersi illegittimo il provvedimento amministrativo che ritiene non compatibile al PUT la realizzazione di un parcheggio interrato.	</p>
<p>2. Al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un’opera occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l&#8217;eliminazione, le modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente (2)(Nel caso di specie il Giudice ha accertato il rispetto di tali parametri e ha annullato il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) cfr. TAR CAMPANIA, sez. VII n.1721/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 599/ 2003;<br />	<br />
(2) cfr.  T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 4902; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 918; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2007, n. 1276</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 244 del 2010, proposto da:<br />
Giuseppe Somma, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Sarro, presso il cui studio in Napoli, viale A. Gramsci n. 19, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castellammare di Stabia in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce, con domicilio eletto presso il primo di essi in Castellammare di Stabia, via Raiola n. 44 – c/o Avvocatura Municipale; Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 64106/2008 recante diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parcheggio interrato alla via annunziatella n. 38.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni comunali e statali intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente è proprietario di un immobile, sito nel territorio di Castellammare di Stabia alla via Annunziatella n. 38 e catastalmente individuato al fg. 4, p.lla 1822, adibito in parte a civile abitazione ed in parte ad attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di mangime per animali.<br />	<br />
In data 3 agosto 2006 presentava istanza di autorizzazione paesaggistica in ordine ad un progetto di riqualificazione consistente, da un lato, nell’ampliamento del parcheggio interrato; dall’altro lato, nella ristrutturazione edilizia, mediante sostituzione degli elementi in ferro (silos e lamiere) con una struttura sostanzialmente in cemento, di un fabbricato da adibire alla predetta attività commerciale. Ciò con diminuzione del precedente ingombro volumetrico.<br />	<br />
L’istanza veniva rigettata poiché “l’intervento così come proposto integra <i>nuova costruzione</i> … e non <i>ristrutturazione edilizia</i>”: ciò in quanto altererebbe i parametri volumetrici dell’area interessata. Il parcheggio interrato sarebbe infine contrario – nella sostanza – alle disposizioni del PUT regionale.<br />	<br />
Il provvedimento di rigetto veniva impugnato, in sintesi, per violazione della legge n. 122 del 1989 e del DPR n. 380 del 2001, per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio le amministrazioni comunali e statali intimate per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2013 la causa veniva infine trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso il ricorso è da ritenersi fondato sulla base delle ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Onde vagliare l’operato dell’amministrazione comunale occorre distinguere l’intervento riguardante la parte intererrata (destinata a parcheggio) da quello da eseguire fuori terra (ristrutturazione capannone esistente).<br />	<br />
Quanto al primo aspetto si osserva che la realizzazione di un parcheggio sotterraneo non si pone in contrasto con il PUT di cui alla legge regionale n. 35 del 1987. E ciò in considerazione di quanto già ampiamente esposto nella sentenza di questa sezione n. 1712 del 2011 ed in quella del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 599 del 6 febbraio 2003, nella quale è stato affermato che «la finalità perseguita dall’art. 17 della legge regionale n. 35 del 1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, come è dimostrato dal fatto che esso consente la realizzazione di attrezzature pubbliche nei limiti dei previsti standards urbanistici, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti (tra le quali rientrano il parcheggio privato in questione)».<br />	<br />
A siffatta conclusione è agevole pervenire altresì ove si consideri che l’intervento riguarda la zona territoriale n. 7 del PUT, un’area ossia in cui vige un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta: condizione questa ritenuta essenziale da questa Sezione per consentire la realizzazione di siffatte opere pertinenziali anche nei territori oggetto del P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 25 febbraio 2008, n. 931; 3 aprile 2009, n. 1747 ;17 novembre 2009, n. 7543; 18 gennaio 2010, n. 178; 26 gennaio 2012, n. 388).<br />	<br />
Alla luce di quanto testé osservato deve dunque ritenersi illegittimo il provvedimento comunale nella parte in cui ritiene non compatibile la realizzazione del parcheggio interrato con le disposizioni del PUT: di qui l’accoglimento della censura relativa alla violazione della legge regionale n. 35 del 1987.<br />	<br />
Quanto al secondo profilo sopra evidenziato, relativo ossia alle opere da realizzare fuori terra (sostanziale rifacimento capannone), si rammenta che per l’amministrazione comunale siffatto intervento non sarebbe assentibile perché determinerebbe un aumento volumetrico: esso consisterebbe dunque in una “nuova costruzione” e non in una “ristrutturazione edilizia”.<br />	<br />
Si rileva in via preliminare che, per giurisprudenza costante, al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un’opera occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l&#8217;eliminazione, le modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 4902; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 918; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2007, n. 1276).<br />	<br />
A tale riguardo osserva il collegio che: a) la sostituzione di materiale in ferro con materiale in cemento può ben porsi alla stregua di inserimento di nuovi elementi costitutivi ed innovativi; b) quanto invece al ritenuto aumento di volume, ciò è stato soltanto genericamente affermato dall’amministrazione comunale, nel provvedimento impugnato, senza tuttavia che la stessa abbia indicato gli elementi e le metodologie attraverso cui sarebbe arrivata a siffatte valutazioni. Al contrario, la difesa di parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio – ed ancor prima nella fase procedimentale mediante relazione tecnica del 18 luglio 2006 e successiva integrazione del 16 luglio 2008 – che l’intervento fuori terra non presenta ampliamenti ma, semmai, decrementi di natura volumetrica, pari in particolare a mc 33,74. A una simile conclusione la stessa è pervenuta altresì sulla base di una perizia giurata, la quale ha operato un analitico raffronto tra il calcolo volumetrico della esistente struttura e di quella che si intende realizzare, senza che sul punto la difesa dell’amministrazione comunale abbia controdedotto alcunché, con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.<br />	<br />
Di qui la sussistenza di un intervento da qualificare come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.<br />	<br />
Anche tale parte del provvedimento appare dunque essere stata illegittimamente adottata, con conseguente accoglimento delle censure sollevate con riferimento alla violazione dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, al difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 64106 in data 11 novembre 2008 del Comune di Castellammare di Stabia.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</a></p>
<p>Pres. Carlo D&#8217;Alessandro, est. Vincenzo Blanda Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino (Avv. Raffaele Granata) c. Comune di Acerra (non costituito), La Valio Costruzioni S.r.l. (non costituito) sull&#8217;illegittimità del permesso a costruire in carenza di assenso di tutti i comproprietari dell&#8217;immobile 1. Edilizia e urbanistica – Permesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo D&#8217;Alessandro, est. Vincenzo Blanda<br /> Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino (Avv. Raffaele Granata) c. Comune di Acerra (non costituito), La Valio Costruzioni S.r.l. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del permesso a costruire in carenza di assenso di tutti i comproprietari dell&#8217;immobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica –  Permesso di costruire- Amministrazione Comunale- Obbligo di effettuare accertamenti complessi – Non sussiste -Titolo per costruire in capo al richiedente – Necessità- Sussiste- Dissenso dei comproprietari-Rilascio del provvedimento –Illegittimità -Sussiste	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica-Recupero abitativo dei sottotetti- L.R. Campania n.15/2000-Requisiti-Devono sussistere alla data di richiesta di recupero.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, l&#8217;Amministrazione comunale, cui è rimessa sul piano istruttorio la delibazione di conformità urbanistica di ogni progetto edilizio,  seppure non è tenuta ad effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l&#8217;immobile, deve verificare che esista in capo al richiedente un titolo idoneo per eseguire le opere (1).Ne deriva che, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi e che, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all&#8217;intervento progettato, la scelta dell&#8217;amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto dell’effettiva corrispondenza tra l’istanza edificatoria e la titolarità del prescritto diritto di godimento.	</p>
<p>2. Ai fini del recupero abitativo dei sottotetti, i requisiti previsti  dall’art. 3, comma 1, L. R. Campania n.15/2000 &#8211;  (a) l&#8217;edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza; b) l&#8217;edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) l&#8217;altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40), devono sussistere alla data di richiesta di recupero del sottotetto (2). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 11 dicembre, n. 26817; idem, 22 settembre 2006, n.8243<br />	<br />
(2). cfr. TAR Campania Napoli, n. 9477/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Raffaele Granata, con domicilio eletto in Napoli, via P.Ligorio,10 presso lo studio dell’avv. A. Pisanti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Acerra in persona del Sindaco in carica; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>La Valio Costruzioni S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/A/10 DEL 03/11/2010 RILASCIATO DAL COMUNE DI ACERRA IN FAVORE DELLA VALIO COSTRUZIONI S.R.L.<br />	<br />
E sui motivi aggiunti depositati il 15.12.2011<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/A/10 DEL 03/11/2010 RILASCIATO DAL COMUNE DI ACERRA IN FAVORE DELLA VALIO COSTRUZIONI S.R.L.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 20.9.2011 e depositato il 27.9.2011, Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino, hanno premesso di essere comproprietari di unità immobiliari site in Acerra Via Leonardo da Vinci n. 10, facenti parte di un compendio più ampio dotato di una corte comune originariamente di proprietà di Gaudino Luigi di cui gli istanti si qualificano eredi.<br />	<br />
Gli stessi hanno rappresentato, altresì, che il sig. Gaudino Giuseppe ha chiesto il rilascio di un permesso per la ristrutturazione edilizia ed il recupero del sottotetto esistente della porzione immobiliare sita nella medesima Via Leonardo da Vinci e distinta in catasto al foglio 39, particella n. 276, sub n. 101, 105 e 106.<br />	<br />
In seguito Gaudino Giuseppe ha trasferito il suddetto immobile alla Valio Costruzioni S.r.l., che, in data 3 novembre 2010, ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 39/A/2010 per il recupero abitativo del sottotetto in questione.<br />	<br />
Gli istanti, quindi, hanno impugnato il permesso di costruire in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; contraddittorietà; perplessità.<br />	<br />
L’amministrazione ha rilasciato il permesso di costruire senza indicare le ragioni che hanno indotto il Comune a superare le osservazioni rese dai ricorrenti nel corso del procedimento;<br />	<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 7 della legge 241/1990; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
In qualità di controinteressati, i ricorrenti avrebbero dovuto partecipare al procedimento che ha condotto rilascio del permesso di costruire. il comune viceversa ha omesso la comunicazione del procedimento nei confronti dei ricorrenti, impedendo l&#8217;instaurazione di un regolare contraddittorio;<br />	<br />
3) violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 241/1990; violazione dell&#8217;articolo 11 del d.p.r. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti.<br />	<br />
Il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato sulla base di una non corretta rappresentazione della realtà, senza tener conto dell&#8217;esistenza di porzioni immobiliari da ritenersi in comunione ereditaria, tra i quali una scala posta all&#8217;interno del sottotetto utilizzata dai ricorrenti per accedere al tetto sul quale sono posti impianti tecnologici (antenne e climatizzatori).<br />	<br />
Con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, n. 1703 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali il Comune ha adempiuto depositando documenti in data 1 dicembre 2011.<br />	<br />
In data 15 dicembre 2011 sono stati depositati motivi aggiunti, con i quali si impugna il medesimo permesso di costruire n. 39/A/2010 deducendo:<br />	<br />
1) violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 241/1990; violazione del d.p.r. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti per inesatta e infedele rappresentazione dello stato di fatto.<br />	<br />
Nella planimetria allegata al permesso di costruire figurerebbe una cucina, una camera, un terrazzino scoperto ed una veranda chiusa che non figurerebbero nella planimetria catastale allegata all&#8217;atto di compravendita dell&#8217;immobile da parte della Valio Costruzioni in cui sarebbe presente soltanto un ballatoio ed una cucina;<br />	<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 31 della legge n. 1150/1942; violazione del d.p.r. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione; omessa verifica dei presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio;<br />	<br />
3) violazione dell&#8217;articolo 11 del d.p.r. 380/2001; difetto di legittimazione in capo al richiedente; omessa istruttoria; violazione del combinato disposto degli articoli 1062 e 1117 del codice civile.<br />	<br />
Il permesso di costruire consentirebbe di rimuovere una scala presente nel sottotetto, che consentiva agli altri condomini di raggiungere il lastrico solare dell&#8217;edificio;<br />	<br />
4) violazione del d.p.r. 380/2001; violazione del PRG e del regolamento edilizio vigente nel comune di Acerra; eccesso di potere;<br />	<br />
5) violazione del d.p.r. 380/2001; violazione della legge regionale Campania n. 15/2000.<br />	<br />
Il permesso di costruire consentirebbe di ridurre l&#8217;altezza del solaio dell&#8217;ultimo piano e di realizzare sul prospetto del fabbricato dei nuovi balconi con aggetto sulla pubblica via, modificando la sagoma dell&#8217;edificio in violazione della legge regionale Campania 15/2000.<br />	<br />
I ricorrenti hanno successivamente depositato memorie difensive insistendo nelle loro richieste.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Nell’ordine d’esame delle censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio appare utile soffermarsi su primo e sul terzo mezzo con i quali i ricorrenti deducono, sotto diversi profili, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che sarebbe stato adottato sulla base di un’erronea valutazione della situazione di fatto e senza tener conto dell&#8217;esistenza di porzioni immobiliari in comunione ereditaria.<br />	<br />
1.1. Al riguardo occorre osservare, innanzitutto, che secondo il primo comma dell’art. 11 del T.U. sull’edilizia (d.P.R. 380/2001) “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.<br />	<br />
Da tale premessa deriva, come osservato sa questa Sezione in analoghe fattispecie, che l&#8217;Amministrazione comunale, cui è rimessa sul piano istruttorio la delibazione di conformità urbanistica di ogni progetto edilizio, deve verificare, tra l’altro, che esista un titolo idoneo per eseguire le opere, che assurge a presupposto di legittimità sia degli interventi che implicano il rilascio del permesso di costruire sia di quelli soggetti al regime semplificato della d.i.a. (cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 11 dicembre, n. 26817; idem, 22 settembre 2006, n.8243).<br />	<br />
È pur vero che la giurisprudenza amministrativa esclude l’esistenza di un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l&#8217;immobile e, soprattutto in passato, era prevalentemente orientata nel senso che il parametro valutativo dell&#8217;attività amministrativa in materia edilizia fosse solo quello dell&#8217;accertamento della conformità dell&#8217;opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi, senza che la mancata considerazione di tali diritti potesse in qualche modo incidere sulla legittimità dell&#8217;atto.<br />	<br />
Tuttavia, più recentemente (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2001, n. 1507 e 21 ottobre 2003, n.6529; T.A.R. Campania, Sezione II, 29 marzo 2007 n.2902), ha avuto occasione di precisare che la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell&#8217;attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi l&#8217;amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l&#8217;esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull&#8217;immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di un’attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all&#8217;assetto proprietario degli immobili interessati, ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. Ha, pertanto, concluso nel senso che, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti) e che, a maggior ragione, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all&#8217;intervento progettato, la scelta dell&#8217;amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto dell’effettiva corrispondenza tra l’istanza edificatoria e la titolarità del prescritto diritto di godimento.<br />	<br />
2. Sulla base di tali premesse, si ritiene che i suesposti principi possano essere applicati anche alla vicenda in esame, non essendo consentito all’Amministrazione di omettere ogni verifica circa la legittimazione ad effettuare l’intervento, soprattutto quando vi sia stata in sede procedimentale un’espressa opposizione da parte di terzi. Nel caso di specie, i ricorrenti, nella qualità di comproprietari di porzioni del compendio immobiliare sito in Via Leonardo da Vinci, in data 25 giugno 2010, hanno inviato all’Ente locale una comunicazione in cui invitano l’Amministrazione a non rilasciare il permesso di costruire in favore di Gaudino Giuseppe, atteso che lo stesso avrebbe consentito lavori rivolti ad incidere su parti comuni dell’immobile (cortile, accessi, pozzo artesiano…), con conseguente necessità dell’assenso di tutti i comproprietari.<br />	<br />
3. Sulla questione di diritto sottesa alla controversia, il Collegio osserva che la titolarità da parte degli istanti di porzioni dell’immobile trova riscontro nei documenti depositati, tra cui in particolare l’ordinanza del Tribunale di Nola, Sezione I civile in data 22.3.2012, ove si afferma (alle pagine 6 e 7) che i ricorrenti sono comproprietari del lastrico solare e che i medesimi avevano un diritto di servitù su una scala che passava per il sottotetto, demolita nel corso dei lavori di ristrutturazione del sottotetto.<br />	<br />
3.1. Ne consegue, alla luce della documentazione versata in atti, che in mancanza del titolo a disporre in via esclusiva delle parti interessate dai lavori, il Comune non avrebbe potuto rilasciare il richiesto permesso di costruire.<br />	<br />
4. E’ possibile procedere ora all’esame dei motivi aggiunti depositati il 15.12.2011.<br />	<br />
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente la quinta censura, con la quale i ricorrenti deducono l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell&#8217;art. 3 della L.R. n. 15/2000, in quanto nel caso di specie non ricorrerebbero le condizioni previste dalla norma richiamata ai fini del recupero abitativo dei sottotetti.<br />	<br />
Secondo gli interessati il Comune non avrebbe potuto concedere il recupero abitativo, poiché questo prevede consistenti modifiche dell’immobile (abbassamento del solaio di calpestio) e sella sagoma dell’edificio mediante la realizzazione di nuovi balconi con aggetto sulla pubblica via.<br />	<br />
La censura merita adesione.<br />	<br />
Al riguardo è utile richiamare l&#8217;art. 3, comma 1, della l.r. 15 / 2000, secondo il quale: &#8220;1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:<br />	<br />
a) l&#8217;edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;<br />	<br />
b) l&#8217;edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) l&#8217;altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell&#8217;altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l&#8217;altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini dei calcolo dell&#8217;altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l&#8217;uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l&#8217;altezza media è calcolata come media aritmetica tra l&#8217;altezza dell&#8217;imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento&#8221;.<br />	<br />
Dalla piana lettura della norma, anche secondo quanto osservato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania Napoli, n. 9477/2005), si ricava che il requisito della legittima realizzazione o della previa sanatoria dell&#8217;immobile in cui il sottotetto è ubicato, richiesto dal citato art. 3, comma 1, della l.r. 15/2000, deve sussistere alla data di richiesta di recupero del sottotetto; laddove la prima parte del comma 1 del medesimo art. 3 si limita a richiedere l&#8217;esistenza del sottotetto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2000.<br />	<br />
Alla stregua della citata disciplina nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione della citata disciplina di favore, ad iniziare dal requisito dell&#8217;esistenza del sottotetto (nelle dimensioni previste dal progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire in questione) alla data di entrata in vigore dell&#8217;evocata normativa regionale ossia al 5 dicembre 2000 (giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., secondo il disposto dell&#8217;art. 7 della L.R. n. 15/2000).<br />	<br />
Dagli atti di causa si evince, infatti, che la società Valio al fine di trasformare il sottotetto termico in abitazione, ha chiesto di modificarne le dimensioni mediante l’abbassamento del solaio di calpestio (cfr pag. 5 ordinanza del Tribunale di Nola, Sezione I civile in data 22.3.2012), il che conferma come il solaio nelle sue attuali dimensioni sia stato realizzato in epoca successiva a quella utile per fruire del beneficio previsto dalla menzionata legge regionale..<br />	<br />
5. Né in proposito potrebbe giovare alla controinteressata la deroga agli strumenti urbanistici prevista dall&#8217;art. 6 della predetta legge regionale, atteso che tale deroga presuppone pur sempre la sussistenza di volumi legittimi già esistenti, nei termini appena chiariti (cfr. T.A.R. Campania , sezione VII, 3 novembre 2010, n. 22.282).<br />	<br />
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, va accolta la domanda proposta sia con l&#8217;atto introduttivo del giudizio che con i motivi aggiunti con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti come in epigrafe proposti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato .<br />	<br />
Condanna il Comune di Acerra al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che sono liquidate in € 1000,00 oltre diritti, onorari ed altre competenze dovute per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a></p>
<p>Presidente Mazzarella, Redattore Frigo in tema di erogazione dell&#8217;&#171;assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati&#187; Previdenza e assistenza sociale – Rapporto Stato/Regioni – Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 – Disposizioni in tema di requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Mazzarella, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>in tema di erogazione dell&#8217;&laquo;assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Rapporto Stato/Regioni – Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 – Disposizioni in tema di requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati» &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione degli art. 3 e 117, secondo comma, lettera b), Cost. – Illegittimita’ costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Luigi                           MAZZELLA                                     Presidente<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                     Giudice<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol &#8722; Legge finanziaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
Udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 17 febbraio 2012, notificato il 22 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale:<br />	<br />
a) dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione;<br />	<br />
b) dell’articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.<br />	<br />
1.1.– Il ricorrente rileva come l’art. 3, comma 3, della citata legge regionale, modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), introduca una distinzione tra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai fini dell’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata. Mentre, infatti, ai cittadini italiani è richiesta la semplice residenza nella Regione, la corresponsione dell’assegno ai cittadini extracomunitari è condizionata al «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato, tale ultima previsione non sarebbe in linea con il disposto dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Inoltre, l’art. 9 del citato decreto legislativo richiede, ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un permesso di soggiorno per almeno cinque anni. Il quinquennio si riferisce, dunque, non alla residenza, ma solo alla regolare presenza nel territorio dello Stato.<br />	<br />
La norma regionale censurata, nel subordinare l’attribuzione delle prestazioni assistenziali considerate al possesso, da parte dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’ulteriore requisito della residenza in Regione per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni, introdurrebbe una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari lesiva dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Come già rilevato dalla Corte costituzionale in rapporto ad analoghe norme regionali (sentenza n. 40 del 2011), non vi sarebbe, infatti, alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici individuato dal legislatore regionale («il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni») e le situazioni di bisogno e di disagio che le provvidenze in questione mirano a fronteggiare. La stessa Corte costituzionale ha, inoltre, precisato come, una volta che il diritto a soggiornare nel territorio nazionale non sia in discussione, non si possano «discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 61 del 2011).<br />	<br />
La disposizione censurata violerebbe anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.). La disparità di trattamento da essa introdotta inciderebbe, infatti, sullo «status economico-sociale dell’immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l’uniformità sul territorio nazionale».<br />	<br />
1.2.– Il Governo censura, in secondo luogo, l’art. 7 della legge reg. n. 8 del 2011, recante norme in materia di personale, con particolare riguardo alle previsioni dei commi 1 e 2. Il comma 1 stabilisce che, «a decorrere dal 1° luglio 2012, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all’interno dell’area sono corrisposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale». Il comma 2 dispone, a sua volta, che «il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura di Trento e di Bolzano».<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Le norme censurate violerebbero, di conseguenza, l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento ai limiti della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile, alla quale andrebbe ricondotta la disciplina dell’inquadramento dei lavoratori contrattualizzati e delle relative conseguenze economiche.<br />	<br />
2.– Nel giudizio non si è costituita la Regione autonoma Trentino-Alto Adige.<br />	<br />
3.– Con atto depositato il 4 settembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, limitatamente all’impugnazione dell’art. 7, commi 1 e 2, evidenziando come l’art. 1 della sopravvenuta legge reg. 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) abbia modificato le norme impugnate in modo da renderle conformi a Costituzione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria).<br />	<br />
2.– Il ricorrente impugna, in primo luogo, l’articolo 3, comma 3, di tale legge regionale, nella parte in cui – modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) – richiede, quale condizione per l’erogazione ai «cittadini stranieri extracomunitari» dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, introducendo una discriminazione tra i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani (ai quali è richiesta la semplice residenza in Regione) che apparirebbe arbitraria, stante l’assenza di ogni ragionevole correlazione tra il requisito di accesso legato a una particolare tipologia di residenza e le condizioni di bisogno e disagio della persona che le provvidenze in questione mirano ad affrontare.<br />	<br />
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione, in quanto la durata minima della residenza in Regione richiesta allo straniero ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale atterrebbe «allo status economico-sociale dell’immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l’uniformità sul territorio nazionale».<br />	<br />
2.1.– In riferimento all’art. 3 Cost., la questione è fondata.<br />	<br />
L’impugnato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, novellando l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005, modifica i requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata, con particolare riguardo alla condizione della residenza del richiedente nella Regione. Come precisato dal comma 4-bis dell’art. 3 della legge reg. n. 1 del 2005, l’assegno in questione è istituto allo scopo di integrare, nell’ambito delle competenze della Regione, le provvidenze previste dalla legislazione statale in materia previdenziale e di istituire «forme di tutela e di sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale». L’entità dell’assegno – che spetta a un solo richiedente per ogni nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti con regolamento regionale (art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. n. 1 del 2005) – varia in funzione della composizione di detto nucleo (presenza o meno di entrambi i genitori, numero dei figli ed equiparati, presenza o meno di figli o equiparati disabili: tabelle A, B e C allegate alla legge reg. n. 1 del 2005).<br />	<br />
Nel testo anteriore alla modifica operata dalla norma impugnata, l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005 prevedeva, in via generale, come condizione per l’ottenimento dell’assegno, che il richiedente fosse residente da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige o coniugato con persona in possesso di tale requisito.<br />	<br />
La norma impugnata ha, per converso, operato una distinzione a seconda dalla nazionalità dell’interessato. La provvidenza è, infatti, riconosciuta ai cittadini italiani a condizione che risiedano in Regione (non importa da quanto tempo) o che siano coniugati con persona in possesso di tale requisito; ai cittadini comunitari, «entro i limiti e secondo criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale»; ai cittadini extracomunitari, solo ove «in possesso della residenza in regione da almeno cinque anni». Ed è su tale requisito di “residenza qualificata” – attualmente previsto per i soli cittadini extracomunitari e tale, dunque, da attuare una disciplina differenziata e meno favorevole nei loro confronti – che si appuntano le censure del ricorrente.<br />	<br />
2.2.– In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che al legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale – tra le quali va inclusa quella qui considerata – al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito […] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria». Lo scrutinio va operato all’interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenza n. 432 del 2005).<br />	<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha già in più occasioni ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost., norme legislative regionali o provinciali che, come quella oggetto dell’odierno scrutinio, subordinavano il riconoscimento di determinate prestazioni assistenziali, nei confronti dei soli stranieri, alla residenza nella Regione o nella Provincia autonoma per un certo periodo minimo di tempo.<br />	<br />
Al riguardo, si è in particolare rilevato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013).<br />	<br />
Le medesime considerazioni valgono evidentemente in rapporto alla norma oggi impugnata, che presenta un’analoga struttura. L’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. n. 1 del 2005, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal censurato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole – che in esso compaiono, con riferimento al requisito della residenza in Regione dei cittadini extracomunitari – «da almeno cinque anni».<br />	<br />
Le censure riferite all’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. restano assorbite.<br />	<br />
3.– Con riguardo alla concorrente impugnazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. n. 8 del 2011, di cui era stato denunciato il contrasto con l’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso.<br />	<br />
Per tale parte, il processo va dichiarato dunque estinto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione (<i>ex plurimis,</i> ordinanze n. 283, n. 282, n. 122 e n. 98 del 2012).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;<br />	<br />
2) dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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