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	<title>7/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/6/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-147/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.147</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Mattarella sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di istruzione Istruzione &#8211; Bilancio e contabilità pubblica – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 19, comma 4, d.l. 98 del 2011 – Riduzione del numero di scuole dell&#8217;infanzia, primarie e secondarie, mediante la formazione di istituti aggregati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-147/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-147/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Mattarella</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di istruzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione &#8211; Bilancio e contabilità pubblica – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 19, comma 4, d.l. 98 del 2011 – Riduzione del numero di scuole dell&#8217;infanzia, primarie e secondarie, mediante la formazione di istituti aggregati con almeno 1000 alunni – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata – Lamentata violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>Istruzione &#8211; Bilancio e contabilità pubblica – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 19, comma 5, d.l. 98 del 2011 – Divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – Assegnazione delle medesime a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata – Lamentata violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Alfonso                      QUARANTA                         Presidente<br />	<br />
&#8211;           Franco                        GALLO                                    Giudice<br />	<br />
&#8211;           Luigi                           MAZZELLA                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                      SILVESTRI                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                    TESAURO                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                NAPOLITANO                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                    FRIGO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                 CRISCUOLO                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                          GROSSI                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                       LATTANZI                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                           CAROSI                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                          CARTABIA                                  &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                         MATTARELLA                            &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario             MORELLI                                     &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata, con ricorsi notificati il 12-14 e il 13 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14, il 21 e il 23 settembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Paola Manuali per la Regione Umbria, Marina Valli e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.<i><br />	<br />
</i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con sette diversi ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.<b><br />	<br />
</b>La presente decisione ha oggetto unicamente l’impugnazione dell’art. 19, commi 4 e 5, del citato decreto-legge, essendo oggetto di separate decisioni la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle sole Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria avverso altre disposizioni, con riferimento anche a differenti parametri.<b><br />	<br />
</b>Le Regioni menzionate hanno censurato l’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 – e alcune di esse, e cioè le Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, anche il successivo comma 5 – per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e, limitatamente alla Regione siciliana, anche per violazione, oltre che del già citato art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 14, lettera <i>r</i>), 17, lettera <i>d</i>), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione).<br />	<br />
2.— Il testo dei due commi impugnati è il seguente:<br />	<br />
«4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.<br />	<br />
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».<br />	<br />
3.— Le Regioni a statuto ordinario ricorrenti censurano le suindicate disposizioni con argomentazioni in larga misura coincidenti.<br />	<br />
Esse osservano, innanzitutto, che tali norme comportano una significativa riduzione del numero delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado mediante la formazione di istituti comprensivi, imponendo un numero minimo di iscritti come condizione per ottenere l’autonomia e determinando una diminuzione del numero dei dirigenti scolastici; il tutto nel quadro di un complessivo contenimento della spesa in materia di istruzione, avviato già con l’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />	<br />
Nella materia dell’istruzione – argomentano le ricorrenti – convivono diverse competenze, suddivise tra Stato e Regioni: al primo spetta la competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>n</i>), Cost., in tema di «norme generali sull’istruzione», mentre è oggetto di competenza concorrente, secondo l’art. 117, terzo comma, Cost., la materia dell’istruzione in generale, nella quale allo Stato rimane soltanto la determinazione dei principi fondamentali.<br />	<br />
Le Regioni ricorrenti rilevano che nel caso specifico, alla luce dei concetti espressi nella sentenza n. 200 del 2009 di questa Corte, non sembra che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali sull’istruzione, in quanto esse non fissano affatto gli standard minimi, non toccano i cicli dell’istruzione, non regolano le finalità ultime del sistema dell’istruzione, né hanno ad oggetto la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli o la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Allo stesso modo, però, neppure sembra che le norme censurate possano ritenersi espressione di principi fondamentali in materia di istruzione, poiché le stesse si risolvono nell’enunciazione di una serie di regole di dettaglio «che precludono l’esercizio di scelte che sono la ragione stessa dell’autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni» (così, testualmente, le Regioni Emilia-Romagna e Liguria). Stabilire che non possono esservi scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado che non siano accorpate in istituti comprensivi (art. 19, comma 4) significa escludere in via assoluta la possibilità di dare risalto a specifiche particolarità locali, imponendo alle Regioni una mera attività di esecuzione. Analogamente, l’art. 19, comma 5, vietando di attribuire la dirigenza scolastica alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore ad una certa soglia fissata dallo Stato esclude, senza una plausibile ragione, qualunque possibilità di valutazione da parte delle Regioni, da compiere sulla base delle risorse disponibili. Non si tratta, quindi, di principi fondamentali, bensì, in modo evidente, di una normativa di dettaglio emessa in una materia di competenza concorrente.<br />	<br />
Osservano poi le ricorrenti che una tipica competenza regionale – riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta subito dopo la riforma del 2001 (sentenze n. 13 del 2004, n. 34 e n. 279 del 2005) e poi ribadita nella citata pronuncia n. 200 del 2009 – è proprio quella riguardante la programmazione della rete scolastica ed il dimensionamento degli istituti scolastici. Tale competenza era stata già conferita alle Regioni dall’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59); né è pensabile che una funzione attribuita alle Regioni nel quadro costituzionale antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia stata poi alle stesse sottratta dopo tale riforma, che è orientata nel senso di una maggiore autonomia.<br />	<br />
In particolare, la Regione Toscana sottolinea che le norme in esame rientrerebbero nel medesimo ambito di cui all’art. 64, comma 4, lettera <i>f-bis</i>), del d.l. n. 112 del 2008, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con citata la sentenza n. 200 del 2009.<br />	<br />
La totale mancanza di ogni coinvolgimento delle Regioni nel processo di ristrutturazione degli istituti scolastici determinerebbe, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione – che la Regione Basilicata, in particolare, ricollega all’art. 120 Cost. – e dell’art. 118 Cost. (richiamato dalle Regioni Toscana e Umbria), poiché, anche invocando il principio di sussidiarietà in senso ascendente, si sarebbe dovuta comunque garantire un’adeguata concertazione con le Regioni. Il che è ancor più grave se si pensa che la modifica legislativa è intervenuta nel mese di luglio, ossia a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, in tal modo alterando decisioni ed assetti organizzativi già assunti dalle Regioni. A questo proposito, le Regioni Toscana, Umbria e Puglia fanno presente di essersi già dotate, con proprie leggi regionali o provvedimenti aventi natura di decreti, di un piano concernente il dimensionamento degli istituti scolastici.<br />	<br />
Il carattere di norme di dettaglio delle disposizioni sottoposte a scrutinio, inoltre,  lederebbe anche l’art. 117, sesto comma, Cost., in base al quale la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie che non rientrano in quelle di competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
4.— Le Regioni ricorrenti rilevano, inoltre, che le disposizioni contenute nell’art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 non possono trarre il loro fondamento giustificativo in altri titoli di competenza previsti dall’art. 117 della Costituzione.<br />	<br />
Al riguardo, le Regioni Umbria e Puglia evidenziano che non può parlarsi, in questo caso, di disposizioni concernenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost., perché la normativa impugnata non si preoccupa di imporre il raggiungimento di livelli qualitativamente minimi nel servizio istruzione – livelli che le Regioni possono certamente migliorare – ma detta, invece, una normativa specifica relativa alle dimensioni ed alla dirigenza degli istituti scolastici.<br />	<br />
Tutte le Regioni ordinarie ricorrenti, infine, specificano che le disposizioni oggi sottoposte allo scrutinio della Corte, pur avendo un chiaro obiettivo di riduzione della spesa, non possono considerarsi principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha ribadito in più occasioni (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 182 del 2011, n. 120 e n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007) che lo Stato può imporre legittimamente alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio; tuttavia, affinché non venga invasa la sfera di competenza regionale, occorre che tali limiti riguardino l’entità del disavanzo oppure, ma solo in via transitoria, la crescita della spesa corrente, fermo restando che lo Stato non può mai fissare limiti precisi per singole voci di spesa, ma soltanto un limite complessivo che lasci alle Regioni la libertà di allocare le risorse nei diversi ambiti. Nel caso specifico, invece, la normativa statale lede ulteriormente la competenza concorrente delle Regioni nella materia citata, perché non lascia alle stesse alcuna possibilità di scelta.<br />	<br />
5.— La Regione siciliana, infine, nel proprio ricorso, svolge considerazioni analoghe a quelle delle Regioni a statuto ordinario, ma richiama, inoltre, specificamente i parametri costituiti dalle norme dello Statuto speciale e dalle relative disposizioni di attuazione.<br />	<br />
A norma dell’art. 14, lettera <i>r</i>), e dell’art. 17, lettera <i>d</i>), del r.d.lgs. n. 455 del 1946, infatti, la Regione è titolare di una potestà normativa primaria in materia di istruzione elementare e di una potestà concorrente relativa all’istruzione media e universitaria; l’art. 20 dello Statuto, poi, attribuisce alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza regionale. Tale quadro è completato dagli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 246 del 1985.<br />	<br />
In attuazione di tali proprie competenze, la Regione siciliana precisa di essere intervenuta a regolare, fra l’altro, anche il dimensionamento degli istituti scolastici, con le proprie leggi regionali 24 febbraio 2000, n. 6, e 12 luglio 2011, n. 13. Scorrendo le disposizioni di queste ultime, si vede che la Regione ha fissato le condizioni numeriche che gli istituti scolastici sono tenuti a raggiungere per poter conseguire l’autonomia, per cui le indicazioni imposte dallo Stato vengono a confliggere con la normativa regionale. D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto (vengono citate le risalenti pronunce n. 18 del 1969 e n. 165 del 1973) che la disciplina statale ha, nelle materie di competenza primaria della Regione, una sorta di efficacia suppletiva, tale che, ove la Regione abbia dettato norme proprie, le stesse prevalgono su quelle statali.<br />	<br />
Osserva poi la ricorrente che le norme impugnate, invece, pur non essendo esplicitamente destinate ad operare anche nelle Regioni a statuto speciale, devono, in assenza di espressa previsione di garanzie delle loro competenze, ritenersi applicabili anche alle medesime.<br />	<br />
La giurisprudenza costituzionale ha stabilito (sentenza n. 177 del 2004) che alla Regione siciliana spettano le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, mentre allo Stato rimane la competenza relativa alla disciplina della natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali, secondo un assetto che è da ritenere confermato anche alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ne deriverebbe, pertanto, la sicura illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.<br />	<br />
Oltre alle citate lesioni, la Regione lamenta anche la violazione del principio di leale collaborazione, perché la normativa oggetto di ricorso è stata approvata senza alcuna previa concertazione con le Regioni.<br />	<br />
6.— In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con singoli atti di identico contenuto, chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate non fondate.<br />	<br />
Osserva l’Avvocatura dello Stato che le norme impugnate impongono la formazione di istituti comprensivi per la scuola dell’infanzia, per quella primaria e per quella secondaria di primo grado.<br />	<br />
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha chiarito che, anche dopo la riforma del 2001, lo Stato mantiene una competenza esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione; secondo tale pronuncia, deve ritenersi che «il sistema generale dell’istruzione, per sua stessa natura, rivesta carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni». Alla luce di questo criterio, va riconosciuto che le norme censurate, andando ad incidere sulla determinazione degli standard strutturali minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere, «si possono annoverare tra quelle disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme su tutto il territorio nazionale»; in quanto tali, esse rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Come già in precedenza avveniva con l’art. 2 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), anche l’attuale art. 19 risponde alla necessità di fissare criteri omogenei su tutto il territorio al fine di far acquisire alle istituzioni scolastiche l’autonomia e di consentire l’attribuzione della personalità giuridica.<br />	<br />
Ad analoghe conclusioni si perviene, secondo l’Avvocatura dello Stato, anche richiamando la competenza concorrente in tema di istruzione prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost.: infatti la natura di norma di principio emerge dal rilievo per cui le norme dell’impugnato art. 19, commi 4 e 5, contribuiscono a configurare la struttura portante del sistema nazionale di istruzione, al fine anche di consentire un’offerta formativa omogenea.<br />	<br />
Rileva poi la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri che esiste, nella specie, anche un altro titolo di competenza statale, ossia quello del coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni in questione, infatti, in attuazione degli obiettivi finanziari già delineati dall’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, determinano evidenti risparmi di spesa «derivanti dalla riduzione del numero di istituti scolastici di 1.130 unità e dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi». In base alla giurisprudenza costituzionale (si citano le pronunce n. 417 del 2005, n. 181 del 2006 e n. 237 del 2009), una norma statale di principio, adottata in materia di competenza concorrente, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, il che comporterebbe la piena legittimità costituzionale delle disposizioni oggi in esame.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato rileva, infine, che la previsione di una soglia minima di alunni degli istituti scolastici costituirebbe uno degli standard per conseguire l’autonomia  e che la relativa materia è di spettanza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
7.— In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia e Basilicata, confutando le argomentazioni difensive dell’Avvocatura dello Stato, in particolare rispetto alla attinenza delle norme censurate alla materia dei principi generali sull’istruzione. Le difese delle Regioni hanno, altresì, ribadito la illegittimità di tali disposizioni anche sotto il profilo della materia del coordinamento della finanza pubblica, facendo riferimento all’orientamento della Corte per cui in tale materia la legge statale può porre gli obiettivi, lasciando alle Regioni la scelta circa gli strumenti concreti per la loro realizzazione.<i><br />	<br />
</i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto, con separati ricorsi, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nei ricorsi delle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata le questioni sono state sollevate anche con riguardo al comma 5 del medesimo articolo.<b><br />	<br />
</b>Ad avviso delle ricorrenti, dette norme sarebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto conterrebbero una normativa di dettaglio in una materia (l’istruzione) oggetto di competenza concorrente, posto che tali disposizioni non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>n</i>), Cost. (norme generali sull’istruzione); con l’art. 117, sesto comma, Cost., secondo cui la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie che non rientrano in quelle di competenza esclusiva dello Stato; con l’art. 118 Cost., in quanto, anche invocando il principio di sussidiarietà in senso ascendente, si sarebbe dovuta comunque garantire un’adeguata concertazione con le Regioni; con l’art. 119 Cost., per lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni; con l’art. 120 Cost., per lesione del principio di leale collaborazione; ed infine, limitatamente alla sola Regione siciliana, le citate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 14, lettera <i>r</i>), 17, lettera <i>d</i>), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché con gli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), poiché la normativa statale interviene in un ambito nel quale alla Regione è riconosciuta competenza esclusiva e concorrente e, di conseguenza, anche esecutiva ed amministrativa.<br />	<br />
2.— I giudizi vanno riuniti, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, ancorché prospettate in riferimento a diversi parametri costituzionali.<br />	<br />
Occorre preliminarmente rilevare che il testo dell’art. 19, comma 5, oggetto di censura ha subito, successivamente alla proposizione delle odierne questioni, una modifica ad opera dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il testo originario del comma 5, risultante dalla conversione del decreto-legge e vigente nel momento della proposizione dei ricorsi, era il seguente: «5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome». A seguito della suddetta modifica, le due soglie di 500 e 300 unità sono state innalzate, rispettivamente, a 600 e 400 unità; come si vede, si tratta di una modifica che non è in alcun modo satisfattiva delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lamentata lesione delle competenze, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato.<br />	<br />
Ne consegue che, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, si procederà allo scrutinio dell’art. 19, comma 5, nel testo risultante dalla modifica suindicata, benché la nuova disposizione non sia stata oggetto di ulteriore ricorso in via principale (v., tra le ultime, le sentenze n. 139 e n. 237 del 2009, nonché la sentenza n. 15 del 2010).<br />	<br />
3.— Passando al merito delle questioni, occorre esaminare per prima quella relativa all’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011.<br />	<br />
È opportuno rilevare, ai fini del corretto inquadramento della questione, che il citato comma 4 è da ricondurre alla materia della «istruzione». La giurisprudenza di questa Corte, successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha individuato i criteri del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dell’istruzione, allo scopo di porre una chiara linea di confine tra i titoli di competenza esclusiva e concorrente che sono stati entrambi previsti nell’art. 117 della Costituzione.<br />	<br />
In particolare, con le sentenze n. 200 del 2009 e n. 92 del 2011 è statachiarita, alla luce delle precedenti pronunce sull’argomento (fra le quali, si vedano la sentenza n. 13 del 2004 e le sentenze n. 34 e n. 279 del 2005), la differenza esistente tra le norme generali sull’istruzione – riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>n</i>), Cost. – e i principi fondamentali della materia istruzione, che l’art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente. Si è detto, a questo proposito, che rientrano tra le norme generali sull’istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell’istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione, dall’altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale» (sentenza n. 92 del 2011 che richiama la precedente n. 200 del 2009).<br />	<br />
L’art. 19, comma 4, oggi in esame contiene due previsioni, strettamente connesse: l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado,con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente,  e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Si tratta,  quindi, di una norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti.<br />	<br />
Va osservato che il legislatore, prima della citata riforma costituzionale del 2001, era intervenuto a regolare con apposite norme il riparto di competenze relative all’organizzazione della rete scolastica; l’art. 138, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), già disponeva che fossero delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti la «programmazione, sul piano regionale, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali»; subito dopo, il d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto (art. 3) che le Regioni approvino il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province. Ne consegue che – come questa Corte ha avuto modo di rilevare fin dalle sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005 – è del tutto implausibile che il legislatore costituzionale del 2001 abbia inteso sottrarre alle Regioni la competenza relativa al programma di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che già era di loro spettanza in un quadro costituzionale segnato da una impostazione maggiormente centralizzata.<br />	<br />
La legislazione degli anni più recenti è intervenuta con altre disposizioni in tale materia. L’art. 64, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto – riconoscendo, ancora una volta, la competenza delle Regioni – che le medesime dovessero provvedere, per l’anno scolastico 2009/2010, ad assicurare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall’art. 2 del citato d.P.R. n. 233 del 1998. Il successivo d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), mirava a modificare il quadro normativo, disponendo, all’art. 1, che alla definizione «dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata» tra lo Stato e le Regioni. Il medesimo art. 1, peraltro, stabilisce che, fino all’emanazione del menzionato decreto ministeriale, continui ad applicarsi la disciplina vigente, in particolare il d.P.R. n. 233 del 1998, ivi compreso il relativo art. 3 da considerarsi  abrogato soltanto all’atto dell’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale (art. 24, comma 1, lettera <i>d</i>, del d.P.R. n. 81 del 2009).<br />	<br />
Non risulta, comunque, che tale decreto sia mai intervenuto, tanto che alcune delle Regioni ricorrenti hanno fatto presente, negli odierni ricorsi, che l’art. 19, comma 4, in esame è stato emanato quando esse avevano già provveduto all’approvazione dei piani regionali di dimensionamento in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012, piani evidentemente formulati secondo lo schema di cui al d.P.R. n. 233 del 1998.<br />	<br />
4.— Alla luce delle osservazioni che precedono, la  questione avente ad oggetto l’art. 19, comma 4, è fondata.<br />	<br />
La disposizione censurata mostra, anzitutto, un certo margine di ambiguità perché, mentre impone l’aggregazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè di soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni. Ma, comunque, anche volendo disattendere questa possibile lettura, è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che «il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche» è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione.<br />	<br />
L’art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di «continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione», in realtà non dispone sulla didattica: esso, anche con questa sua prima previsione, realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una riduzione della spesa, come, del resto,  enunciato dalla rubrica dell’art. 19 («Razionalizzazione delle spese relative all’organizzazione scolastica. Concorso degli enti locali alla stabilizzazione finanziaria»), dalla rubrica del Capo III del decreto-legge («Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica»), nonché dal titolo del medesimo («Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»). L’aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all’interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale.<br />	<br />
Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono <i>in toto</i> le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire. Va ribadito ancora una volta, invece, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 200 del 2009, che «la preordinazione dei criteri volti all’attuazione del dimensionamento» delle istituzioni scolastiche «ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e, dunque, sulla didattica».<br />	<br />
Occorre rilevare, per completezza, che l’Avvocatura dello Stato ha invocato, nei propri scritti difensivi, oltre ai titoli di competenza esclusiva ed ai principi fondamentali in tema di competenza concorrente in materia di istruzione, anche quello di competenza concorrente relativo al coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
La Corte osserva, al riguardo, che, pur perseguendo la disposizione in esame – come si è detto – evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 326 del 2010).<br />	<br />
Sulla base delle precedenti considerazioni, va rilevato che la disposizione sottoposta a scrutinio non risponde alle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato ha altresì invocato, con riferimento alla seconda parte del comma 4 in esame, la competenza esclusiva statale in materia di requisiti minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere per essere definite autonome. È indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l’autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonché le modalità che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservati alle Regioni nell’ambito della competenza concorrente. Va ricordato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che reca norme fondamentali sull’autonomia – invocata anche dall’Avvocatura dello Stato per motivare questa rivendicazione in competenza esclusiva – prevede, all’art. 21, che i «requisiti dimensionali ottimali» per l’autonomia vanno «individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali». Anche a motivo di questa esigenza, ancor prima del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 – anche esso invocato dall’Avvocatura perché, in larga misura, tuttora in vigore – hanno previsto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dall’art. 21 in questione, al fine dell’attribuzione dell’autonomia, vadano definiti in conferenze provinciali, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni, cui è affidata anche l’approvazione del piano regionale.<br />	<br />
L’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente. Restano assorbiti gli ulteriori parametri richiamati nei ricorsi delle Regioni, ivi compresi quelli relativi allo Statuto speciale ed alle disposizioni di attuazione invocati dalla Regione siciliana.<br />	<br />
5.— La questione avente ad oggetto l’art. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, nel testo modificato dell’art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, non è fondata.<br />	<br />
La disposizione censurata, come si è detto, prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; tali istituzioni, invece, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome.<br />	<br />
È indubbio che questa previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, ma va rilevato che la norma in questione non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali – come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo <i>status</i> giuridico – è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma. La disposizione in esame persegue l’evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici – al fine di contenimento della spesa pubblica – attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
Ne consegue che la questione relativa al censurato art. 19, comma 5, va dichiarata non fondata.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle Regioni Puglia e Basilicata;<br />	<br />
riuniti i giudizi,<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-7-6-2012-n-2667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Amodio, est. G. Di Vita Graded s.p.a. (Avv. F. Migliarotti) c. Università degli Studi Federico II di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. C.F.C. Group s.r.l. (Avv.ti Paolo Vosa e Giuliana Vosa) sull&#8217;obbligo per la stazione appaltante di attenersi senza alcun margine discrezionale alle previsioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-7-6-2012-n-2667/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-7-6-2012-n-2667/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. G. Di Vita<br /> Graded s.p.a. (Avv. F. Migliarotti) c. Università degli Studi Federico II di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. C.F.C. Group s.r.l. (Avv.ti Paolo Vosa e Giuliana Vosa)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per la stazione appaltante di attenersi senza alcun margine discrezionale alle previsioni di cui alla lex specialis di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Lex specialis – Prescrizione a pena di esclusione – Stazione appaltante – Apprezzamento discrezionale – Esclusione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare per l&#8217;aggiudicazione di appalti vige il principio generale della tassatività ed inderogabilità delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis dell&#8217;appalto. Difatti, allorquando la normativa di gara prevede l&#8217;esclusione dalla procedura selettiva per l&#8217;inosservanza di previsioni anche di carattere solo formale, la stazione appaltante è tenuta al rispetto delle norme a cui si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio di utilità procedimentale (1) (2)	</p>
<p></b>______________________________________</p>
<p>1. <i>In applicazione dei principi enunciati, il TAR ha ritenuto illegittimo il modus operandi della stazione appaltante che ha ritenuto comunque apprezzabile l’offerta di una candidata la quale, nell’offerta economica presentata, anziché utilizzare le modalità di presentazione dettate dal capitolato speciale che prevedevano “1) la lista delle categorie con indicazione dei prezzi offerti in cifre e in lettere, del prezzo complessivo offerto nonché del ribasso percentuale; 2) il computo metrico estimativo della soluzione tecnica migliorativa prescelta rispetto al progetto di base stralciato, applicando a quest’ultimo i prezzi unitari offerti e riportati nella lista delle categorie: l’importo così calcolato avrebbe costituito il prezzo a corpo della soluzione progettuale di variante;” ha prodotto un computo metrico relativo alle proposte migliorative suddiviso in due parti nel quale: “a) nella prima è stato riportato il computo estimativo della parte di progetto sostituito dalle proposte migliorative, ma con i prezzi di progetto e non con quelli offerti indicati nella lista delle categorie; b) la seconda contiene il solo computo metrico delle migliorie proposte con valore pari a zero”<(i></p>
<p>2.<i> Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2011 n. 1299; Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7470 T.A.R. Lazio, Roma, 3 maggio 2012 n. 3969; T.A.R. Puglia, Bari, 6 dicembre 2011 n. 1847</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2012, proposto da:</p>
<p>Graded s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Federico Grassi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via dei Mille, 16;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>C.F.C. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. arch. Patrizia Pane, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Vosa e Giuliana Vosa, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via G. Fiorelli, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale del consiglio di amministrazione del 22/3/2012 recante aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione dei <i>&#8220;lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell&#8217;Aulario del biennio del complesso di via Claudio n. 21&#8221;</i>;<br />	<br />
&#8211; del verbali di gara dell’8 settembre 2011 e del 20 febbraio 2012 nella parte in cui la commissione non ha provveduto ad escludere la C.F.C. Group s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato;<br />	<br />
&#8211; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e di C.F.C. Group s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 2382 del 23 maggio 2012;</p>
<p>Premesso che il presente ricorso, trattato nell’udienza camerale per la domanda di concessione di misura cautelare, può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60, 74 e 120 del codice del processo amministrativo, essendo maturo per la decisione di merito, sussistendo gli altri presupposti di legge ed avendone dato avviso alle parti presenti;<br />	<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />	<br />
Considerato che appare fondato il primo motivo di diritto concernente la violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di appalti pubblici, per le ragioni di seguito illustrate:<br />	<br />
&#8211; ai sensi delle norme di gara (art. 4 lett. ‘l’) e del capitolato speciale di appalto (art. 13) i concorrenti avrebbero dovuto inserire nella busta contenente l’offerta economica, a pena di esclusione: 1) la lista delle categorie con indicazione dei prez<br />
&#8211; viceversa, in aperta violazione della lex specialis di gara, la concorrente C.F.C. Group ha prodotto un computo metrico relativo alle proposte migliorative suddiviso in due parti: a) nella prima è stato riportato il computo estimativo della parte di pro<br />
&#8211; nella seduta del 20 febbraio 2012 la commissione rilevava quanto segue: <i>“dopo aver osservato che in tale computo risultano chiaramente indicate le voci di prezzo e le corrispondenti quantità, e che i corrispondenti prezzi offerti sono altrettanto uni<br />
&#8211; tale motivazione non si sottrae ai rilievi della ricorrente secondo cui il seggio di gara avrebbe dovuto disporre l’estromissione della C.F.C. Group dalla procedura concorsuale;<br />	<br />
&#8211; difatti, con riguardo al primo computo metrico, in presenza di un’offerta economica recante indicazione di specifiche voci di prezzo, seppur coincidenti con quelli di progetto (quindi non corrispondenti a quelli indicati nella lista delle categorie), la<br />
&#8211; con riferimento al secondo computo metrico relativo alla proposta migliorativa con valore pari a zero, la relativa incompletezza si traduce, oltre che nella violazione della disciplina di gara prevista a pena di esclusione, nella sostanziale incertezza<br />
La fondatezza dello scrutinato profilo di illegittimità conduce, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati;<br />	<br />
Rilevato infine che la mancata stipulazione del contratto al momento della proposizione del ricorso rende superflua ogni statuizione in ordine alla declaratoria di inefficacia del contratto medesimo ai sensi degli artt. 121 e seguenti del cod. proc. amm.;<br />	<br />
Venendo alla regolazione delle spese ed onorari di giudizio, non risultando in atti la prova dell’invio del preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006, il Collegio ritiene di disporne l’integrale compensazione ai sensi del quinto comma della menzionata disposizione.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-7-6-2012-n-2667/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Silvestri riparto di competenza Stato Regioni con riferimento alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 (eccetto ultimo periodo), d.-l. 31 maggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>riparto di competenza Stato Regioni con riferimento alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 (eccetto ultimo periodo), d.-l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) – Disposizioni in materia di partecipazione comunale a società – Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni – Disposizioni in materia di assunzioni negli enti pubblici – Disposizioni in materia di rispetto e mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle Regioni – Q.l.c. sollevata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia – Lamentata violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 2, comma 2, lettera ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione); artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.; 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.; 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost., nonché degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte costituzionale<br />
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;<br />
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;<br />
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;<br />
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;<br />
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;<br />
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;<br />
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211; Alfonso                   QUARANTA                                                Presidente<br />	<br />
&#8211; Franco                     GALLO                                                           Giudice<br />	<br />
&#8211; Luigi                       MAZZELLA                                                         ”<br />	<br />
&#8211; Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sabino                     CASSESE                                                             ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 TESAURO                                                            ”<br />	<br />
&#8211; Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”<br />	<br />
&#8211; Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”<br />	<br />
&#8211; Paolo                       GROSSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Giorgio                    LATTANZI                                                           ”<br />	<br />
&#8211; Aldo                        CAROSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Marta                      CARTABIA                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sergio                      MATTARELLA                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Mario Rosario         MORELLI                                                             ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato il successivo 28 settembre (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell’art. 14, comma 32, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), e 3, primo comma, lettera <i>f</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 5, 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
1.1.— Il comma 32 dell’art. 14, nel testo vigente al momento dell’impugnazione della Regione Valle d’Aosta, stabiliva: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione».<br />	<br />
1.2.— La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, oltre a violare il principio di leale collaborazione, determinerebbe una indebita compressione dell’autonomia organizzativa della ricorrente sotto almeno due profili.<br />	<br />
1.2.1.— Innanzitutto, sarebbe violato l’art. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione Valle d’Aosta la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali». L’intervento statale censurato, infatti, condizionando le modalità organizzative dei servizi resi dagli enti locali e limitandone fortemente l’iniziativa economica e la capacità di agire, inciderebbe sull’assetto ordinamentale e organizzativo degli enti in parola.<br />	<br />
1.2.2.— L’illegittimità costituzionale del comma 32 rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del combinato disposto del secondo e del quarto comma dell’art. 117 Cost., evocabile come parametro di legittimità in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
La difesa regionale rileva come l’art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), Cost. attribuisca alla potestà legislativa esclusiva statale la sola disciplina dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», con la conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />	<br />
1.3.— Sarebbe violato anche l’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di «finanze comunali».<br />	<br />
L’illegittimità costituzionale della norma sarebbe data anche dal contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel caso di specie, infatti, il legislatore statale non si sarebbe limitato a dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica ma avrebbe invaso la competenza legislativa regionale in materia di «finanze comunali». Né, secondo la difesa della Regione, varrebbe richiamare la sentenza n. 326 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa che consente ai Comuni di costituire, partecipare e dismettere società di qualsiasi tipo debba essere ricondotta alle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», anziché a quella, di competenza regionale, dell’«ordinamento degli enti locali». In proposito, la ricorrente rileva la differenza tra la fattispecie presa in esame nel giudizio definito con la citata sentenza e quella oggetto del presente giudizio, che non atterrebbe né alla materia dell’ordinamento civile né a quella della tutela della concorrenza.<br />	<br />
L’art. 14, comma 32, quindi, non perseguirebbe alcuna finalità anti-distorsiva del mercato concorrenziale, ma sarebbe finalizzato a regolare lo svolgimento dell’attività amministrativa dei Comuni, incidendo direttamente sulla iniziativa e sulla capacità di agire degli enti locali, e sull’assetto ordinamentale e organizzativo dei medesimi.<br />	<br />
1.4.— La Regione Valle d’Aosta muove, inoltre, una specifica censura all’art. 14, comma 32, ultimo periodo (abrogato, successivamente all’impugnazione in esame, dall’art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111), là dove rimette ad un decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo – da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 – la determinazione delle modalità attuative dello stesso comma 32, nonché l’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.<br />	<br />
1.4.1.— La norma in esame avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i quali fondano la potestà regolamentare della Regione Valle d’Aosta in tutte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
La difesa regionale ritiene che – stante l’incidenza del comma 32 sulle materie dell’«ordinamento degli enti locali» e delle «finanze comunali», entrambe di competenza regionale – il legislatore statale sia sprovvisto del titolo costituzionale su cui basare, in tali ambiti, la propria potestà regolamentare.<br />	<br />
1.4.2.— Un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma impugnata, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., discenderebbe dalla mancata previsione di un meccanismo di leale collaborazione tra Stato e Regione nell’adozione dei decreti attuativi della previsione di divieto.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, anche nella denegata ipotesi che la disciplina recata dall’art. 14, comma 32, non sia ritenuta in contrasto con la Costituzione, in quanto ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», la previsione dell’ultimo periodo del comma 32 inciderebbe comunque «su ambiti materiali riferibili anche a settori di competenza regionale», con la conseguenza di rendere necessari – ai fini dell’attuazione della norma – meccanismi di reciproco coinvolgimento e di coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.<br />	<br />
La mancata previsione di questi meccanismi determinerebbe una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione (sono richiamate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2009, n. 240 del 2007, n. 213 e n. 31 del 2006).<br />	<br />
2.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9 e 32, per violazione degli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
2.1.— I primi due commi dell’art. 14 stabiliscono: «1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:<br />	<br />
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;<br />	<br />
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;<br />	<br />
c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;<br />	<br />
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.<br />	<br />
2. Il comma 302 dell’articolo<i> </i>1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: “e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302”. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».<br />	<br />
2.1.1.— La ricorrente impugna i commi 1 e 2 dell’art. 14 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012». Peraltro, il comma 1 dell’art. 14 avrebbe un contenuto analogo a quello dell’art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre la previsione della drastica riduzione delle risorse di cui al comma 2 dell’art. 14 non troverebbe corrispondenza nel citato art. 77.<br />	<br />
La difesa regionale rileva come tale significativa riduzione delle risorse spettanti alle Regioni, operata dalle norme impugnate, si aggiunga a quelle già poste in essere dallo Stato negli anni precedenti, facendo così venir meno la transitorietà richiamata dalla Corte costituzionale per giustificare le norme statali di coordinamento finanziario.<br />	<br />
In particolare, la Regione Liguria rileva che la riduzione operata dai commi 1 e 2 dell’art. 14, ripartita proporzionalmente fra tutte le Regioni, comporterebbe un “taglio” di quasi il 20 per cento del bilancio regionale ligure. Si dovrebbe inoltre considerare che le risorse “tagliate” erano destinate all’esercizio di funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni, come, ad esempio, assistenza sociale, trasporto pubblico locale, istruzione.<br />	<br />
Pertanto, la ricorrente reputa i commi 1 e 2 dell’art. 14 lesivi dell’autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) delle Regioni, con particolare riguardo al principio di corrispondenza tra funzioni conferite e risorse necessarie.<br />	<br />
La difesa regionale sottolinea altresì come l’art. 119 Cost. sia stato integrato e attuato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 2, comma 2, lettera <i>ll</i>), prevede, tra i criteri direttivi della delega, «certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite».<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, le norme impugnate violerebbero palesemente questo criterio direttivo, che non varrebbe soltanto in relazione ai decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009, ma esprimerebbe «una esigenza di fondo dell’ordinamento costituzionale dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni».<br />	<br />
Da questo punto di vista, il d.l. n. 78 del 2010 si porrebbe in controtendenza rispetto agli strumenti di coordinamento previsti dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che valorizzano le procedure di concertazione. Questa «anomalia» – aggiunge la Regione Liguria – è stata evidenziata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, nella «Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali», trasmessa dal Governo ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, ed allegata dalla difesa regionale al ricorso in esame.<br />	<br />
In definitiva, secondo la ricorrente, lo Stato avrebbe – senza alcuna concertazione con le Regioni – operato un drastico taglio delle risorse in modo irragionevole, senza cioè che «risultino considerate le prestazioni erogate dalle Regioni e senza che sia allegato lo specifico bisogno a fondamento della misura», né si sarebbe tenuto conto dei «costi standard», di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, non essendo stati ancora definiti.<br />	<br />
Le norme impugnate violerebbero anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbero a porre limiti alla spesa ma ridurrebbero direttamente le risorse regionali. Le Regioni, pertanto, non sarebbero tenute ad attuare una norma di principio, ma dovrebbero solo «fare fronte alle conseguenze di una norma autoapplicativa, tagliando i servizi individuati». Né tale “taglio” investirebbe l’intera amministrazione pubblica, in quanto l’entità della riduzione imposta alle Regioni sarebbe di gran lunga superiore a quella richiesta alle amministrazioni statali.<br />	<br />
2.2.— La Regione Liguria impugna altresì il comma 7 dell’art. 14, il quale dispone: «L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:<br />	<br />
“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:<br />	<br />
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;<br />	<br />
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;<br />	<br />
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.<br />	<br />
557-<i>bis</i>. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.<br />	<br />
557-<i>ter</i>. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”».<br />	<br />
2.2.1.— La ricorrente rileva che, prima della novella operata dal comma 7 oggetto di impugnazione, l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) non prevedeva alcuna conseguenza per la mancata riduzione della spesa per il personale ed erano ammesse deroghe ai limiti previsti, in presenza di particolari indicatori di “virtuosità”. In sostanza, il testo precedente del citato comma 557 rispettava l’autonomia regionale perché si preoccupava del rispetto dei limiti complessivi e differenziava le diverse situazioni.<br />	<br />
Il testo vigente del comma 557, oggetto dell’odierno scrutinio, imporrebbe, invece, una riduzione della spesa per il personale senza possibilità di deroga e tale vincolo sarebbe sanzionato con il blocco delle assunzioni. La disposizione in esame sarebbe, peraltro, formulata in modo ambiguo, poiché non preciserebbe «rispetto a <i>quando</i> bisogna ridurre la spesa e <i>quando</i> si accerta il mancato rispetto del dovere». Né sarebbe prevista una procedura di leale collaborazione per accertare la eventuale violazione del vincolo.<br />	<br />
In definitiva, sussisterebbe il rischio per la Regione di incorrere nella grave sanzione del blocco delle assunzioni in relazione a politiche del personale legittimamente attuate nel vigore della precedente norma, o di non poter completare le politiche già deliberate.<br />	<br />
Da quanto appena detto discenderebbe la violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.).<br />	<br />
Considerato, inoltre, che un’ordinaria programmazione delle assunzioni copre un arco temporale triennale, l’art. 14, comma 7, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità di articolare la riduzione della spesa in un arco di tempo almeno triennale o comunque sufficiente per un mutamento di indirizzo da parte di quelle amministrazioni che non hanno ridotto la spesa per il personale nel rispetto delle condizioni fissate dalla norma previgente.<br />	<br />
Da ultimo, la Regione Liguria ritiene che la mancata previsione di «una procedura in contraddittorio», per l’accertamento della violazione dei limiti posti dalla norma, determini la lesione del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
2.3.— Oggetto dell’impugnativa regionale è anche il comma 9 dell’art. 14, in virtù del quale: «Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:<br />	<br />
“È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».<br />	<br />
Secondo la Regione Liguria, tale norma porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, con conseguente lesione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
2.4.— È censurato, inoltre, il comma 32 dell’art. 14, il cui testo nella versione vigente al momento dell’impugnazione della Regione Liguria è riportato al punto 1.1.<br />	<br />
La ricorrente sostiene che il comma 32 ponga limiti molto stringenti e non temporanei alla possibilità per i Comuni di costituire società; tale norma avrebbe, dunque, carattere dettagliato e invaderebbe la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Ad avviso della Regione Liguria, proprio il carattere dettagliato e la rigidità dei limiti posti dimostrerebbero che la <i>ratio</i> di questa norma non è la tutela della concorrenza (né la disciplina dell’ordinamento civile) ma solo il risparmio nell’azione amministrativa locale, con conseguente incisione su un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa concorrente.<br />	<br />
Inoltre, il comma 32, sempre in ragione del suo carattere di norma di dettaglio, risulterebbe lesivo dell’autonomia organizzativa e finanziaria dei Comuni (artt. 114, secondo comma, e 119 Cost.), che la Regione è legittimata a difendere davanti alla Corte costituzionale. Tale autonomia sarebbe compromessa anche per l’irragionevolezza della norma, che terrebbe conto soltanto della dimensione dei Comuni, senza considerare la solidità economica delle società, la natura dei servizi resi e l’eventuale produzione di utili.<br />	<br />
2.4.1.— Oggetto di specifica censura è poi l’ultimo periodo del comma 32, per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., là dove prevede un decreto ministeriale di natura sostanzialmente regolamentare in una materia di competenza legislativa concorrente.<br />	<br />
Secondo la Regione Liguria, sarebbe paradossale che nel procedimento di codecisione del decreto in parola sia coinvolto il Ministro competente per il federalismo e non lo siano, invece, le sedi istituzionali di confronto con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione, per omessa previsione della necessità dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata.<br />	<br />
3.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 106 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, comma 9, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.<br />	<br />
L’art. 14, comma 9, è impugnato in quanto porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, in violazione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
4.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre (reg. ric. n. 107 del 2010), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 9, 19, 20, 21 e 27, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
4.1.— Il comma 9, il cui testo è riportato al punto 3.3, è censurato nella parte in cui si applica alle Regioni, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
Preliminarmente, la Regione Puglia evidenzia come la norma impugnata contenga due divieti: il primo è riferito «agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti», ed impedisce a tali enti «di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale»; il secondo divieto – applicabile a tutte le Regioni, comprese quelle che hanno rispettato il limite percentuale complessivo di cui sopra – consiste nell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in misura superiore al «20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, entrambe le previsioni, nella parte in cui si applicano alle Regioni, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni.<br />	<br />
Per meglio evidenziare gli asseriti vizi di illegittimità costituzionale la difesa regionale richiama il testo dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, nella versione anteriore alle modifiche operate dalla norma impugnata. In particolare, la Regione Puglia evidenzia come gli originari commi 5 e 6 del citato art. 76 non contenessero alcun vincolo puntuale all’autonomia di spesa, mentre il comma 7, che pure prevedeva un vincolo puntuale, si caratterizzasse esplicitamente per il suo carattere transitorio («fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6», che avrebbe dovuto recepire l’accordo con le Regioni in sede di Conferenza unificata).<br />	<br />
A seguito dell’emanazione del d.l. n. 78 del 2010, l’originario comma 5 è stato abrogato e dal comma 7 è stato rimosso l’<i>incipit </i>che conferiva alla norma il carattere transitorio di cui sopra si è detto, là dove proprio la “transitorietà” costituirebbe un requisito indispensabile per la legittimità costituzionale di norme analoghe a quella oggetto dell’odierno giudizio (è richiamata, al riguardo, la sentenza n. 169 del 2007 della Corte costituzionale).<br />	<br />
Pertanto, il divieto previsto dalla prima proposizione dell’art. 14, comma 9, – configurandosi come misura destinata ad applicarsi direttamente alle Regioni e ad operare come limite «stabile» e non meramente «transitorio» – si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
La stessa norma, inoltre, incidendo sulla spesa per il personale della Regione e sul potere di quest’ultima di procedere alle relative assunzioni, comprimerebbe illegittimamente sia la potestà legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» (art. 117, quarto comma, Cost.), sia l’autonomia amministrativa nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Regione in virtù dell’art. 118, primo comma, Cost.<br />	<br />
Quanto alla seconda previsione contenuta nell’impugnato art. 14, comma 9, la relativa illegittimità costituzionale, per la parte in cui si applica alle Regioni, sarebbe ancor più evidente. In questo caso, infatti, il limite quantitativo puntuale imposto «stabilmente» alla spesa per le assunzioni di personale si applicherebbe, in termini assoluti e generalizzati, a tutti gli enti, anche nelle ipotesi in cui questi ultimi avessero rispettato il limite più generale stabilito dalla prima previsione.<br />	<br />
La norma in esame si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., per le ragioni già evidenziate sopra.<br />	<br />
4.2.— La Regione Puglia impugna, inoltre, i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, i quali dispongono quanto segue: «19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-<i>ter</i>, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.<br />	<br />
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.<br />	<br />
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto».<br />	<br />
4.2.1.— In via preliminare, la ricorrente sottolinea come le norme in esame prevedano sanzioni molto diverse da quelle a carattere finanziario, che hanno contrassegnato, nell’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio, il patto di stabilità nelle sue differenti versioni.<br />	<br />
Dopo aver precisato che il titolo di competenza cui ineriscono le norme in tema di patto di stabilità è quello del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la difesa regionale si sofferma sui limiti materiali che lo Stato incontra nell’esercizio della potestà legislativa in questa materia.<br />	<br />
La Regione Puglia non contesta che le prescrizioni poste dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, siano assistite da sanzioni, ma ritiene di dover evidenziare come tali norme di carattere sanzionatorio incontrino comunque il limite delle materie, con la conseguenza che «si devono mantenere» nell’ambito delle competenze esclusive di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost. o in quello dei principi fondamentali nelle materie elencate al successivo terzo comma.<br />	<br />
In sostanza, secondo la difesa regionale, pur restando indiscussa la potestà sanzionatoria dello Stato in caso di violazione delle prescrizioni dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica, «tale potestà non può certo essere configurata alla stregua di un vero e proprio grimaldello capace di consentire alla legge statale, al di fuori dei limiti delle proprie competenze, di aprirsi le porte in ambiti materiali che la Costituzione assegna alla legislazione regionale».<br />	<br />
4.2.2.— Su tali premesse la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 violino l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto prevedono sanzioni configurate in modo tale da invadere la potestà legislativa regionale.<br />	<br />
In particolare, il comma 20 – il quale dispone un vero e proprio obbligo di annullamento, da parte dell’organo regionale competente, di tutti gli atti con cui è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno e che risultino adottati nei dieci mesi anteriori alle elezioni regionali – invaderebbe la competenza legislativa regionale (<i>ex</i> artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.), poiché imporrebbe l’annullamento di atti ricadenti in ambiti materiali diversi da quelli elencati nel secondo comma dell’art. 117 Cost.<br />	<br />
Al riguardo, non avrebbe pregio l’argomento secondo cui la norma impugnata non lederebbe l’autonomia regionale, in quanto limitata alla imposizione di un obbligo di annullamento a carico degli stessi organi regionali. Il comma 20, infatti, porrebbe un obbligo giuridico di annullamento sospensivamente condizionato alla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità di cui al comma 19. Pertanto, verificatasi la condizione sospensiva, l’obbligo sorgerebbe automaticamente.<br />	<br />
Il comma 21 sarebbe incostituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle appena esposte. Anche in questo caso, infatti, la revoca «di diritto», prevista come sanzione per la violazione del patto di stabilità, determinerebbe un’evidente invasione della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali», rientrante, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell’ambito di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.<br />	<br />
4.2.3.— In subordine, ove la Corte costituzionale ritenesse di non condividere le argomentazioni fin qui esposte, i commi 19, 20 e 21 sarebbero comunque illegittimi per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
La Regione Puglia richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti che incontra lo Stato nel dettare i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Nel caso di specie, ed in particolare con la previsione della revoca <i>ex lege</i> degli incarichi, disposta dal comma 21, il legislatore statale avrebbe approvato norme minute e dettagliate inerenti le singole voci di spesa.<br />	<br />
Inoltre, proprio con riferimento al comma 21, l’autonomia finanziaria regionale risulterebbe violata anche da un ulteriore punto di vista; infatti la norma in esame, pur avendo carattere sanzionatorio nei confronti di quelle Regioni che abbiano deliberatamente scelto di violare il patto di stabilità, interverrebbe <i>ex post</i> (cioè con una misura sanzionatoria non prevista al momento dell’adozione degli atti di spesa in questione), incidendo direttamente sul potere delle Regioni di disporre delle proprie risorse e di dotarsi dell’organizzazione più idonea al perseguimento dei propri fini.<br />	<br />
4.2.4.— In ulteriore subordine, la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, l’individuazione dell’intervallo di tempo riferito ai dieci mesi precedenti la data delle elezioni regionali – in relazione al quale le norme impugnate dispiegano la loro efficacia – costituirebbe un parametro del tutto arbitrario e irragionevole, poiché il presupposto dell’applicazione delle misure previste sarebbe dato dalla violazione del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009.<br />	<br />
Tale irragionevolezza determinerebbe una disparità di trattamento tra Regioni che hanno adottato atti di spesa in violazione del patto di stabilità prima dei suddetti dieci mesi e Regioni che li hanno adottati dopo, con conseguente lesione dei principi di autonomia finanziaria e organizzativa <i>ex</i> artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Dalla denunciata irragionevole disparità di trattamento discenderebbe, come conseguenza diretta, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.<br />	<br />
La difesa della ricorrente conclude sul punto argomentando in merito all’asserita ridondanza, sull’autonomia regionale costituzionalmente garantita, delle censure prospettate rispetto a parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenze.<br />	<br />
Infine, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime anche per la loro irragionevolezza intrinseca e, dunque, per violazione dell’art. 3 Cost., sempre in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto disporrebbero misure sanzionatorie puntuali e specificamente riferite a singoli atti e voci di spesa, senza che sia accertato in concreto il collegamento diretto tra tale voce di spesa e la violazione del patto di stabilità.<br />	<br />
4.3.— Da ultimo, la Regione Puglia impugna il comma 27, il quale stabilisce: «Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».<br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale è prospettata per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera <i>p</i>), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Secondo la difesa regionale, il richiamo all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 consentirebbe di estendere la qualifica di «funzioni fondamentali dei Comuni» – con conseguente attribuzione allo Stato della relativa competenza legislativa esclusiva – «anche a funzioni “amministrativo-gestionali”, o comunque, più in generale, a funzioni volte alla cura concreta di interessi».<br />	<br />
Sotto questo profilo, la norma impugnata violerebbe i limiti che caratterizzano la potestà legislativa attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., ledendo gravemente l’autonomia legislativa della Regione, riconosciuta dai commi terzo e quarto dell’art. 117 Cost. e richiamata dal comma secondo dell’art. 118 Cost., in riferimento alla disciplina ed alla allocazione delle funzioni amministrative dei Comuni.<br />	<br />
La ricorrente si sofferma in particolare sulla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., sottolineando come da essa non possa certo ricavarsi un titolo che abiliti lo Stato a qualificare liberamente qualunque funzione amministrativa come «funzione fondamentale» dei Comuni o delle Province, potendo per ciò stesso disporne l’integrale disciplina. Peraltro, aggiunge la difesa regionale, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto il carattere “limitato” della potestà legislativa statale in esame, anche se non ha ancora avuto modo di individuare con chiarezza i limiti entro i quali dovrebbe essere intesa l’espressione «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».<br />	<br />
Ad avviso della Regione Puglia, le «funzioni fondamentali» in parola devono ritenersi limitate a quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, quella regolamentare e quella amministrativa a carattere “ordinamentale” concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al governo degli enti locali in questione. In nessun caso vi potrebbero essere ricondotte funzioni “amministrativo-gestionali” in senso proprio, né, tanto meno, quelle individuate <i>per relationem</i> dalla norma qui censurata.<br />	<br />
A sostegno di questa conclusione militerebbero diversi argomenti.<br />	<br />
Innanzitutto, rileverebbe l’argomento “topografico” riferito allo stesso testo dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., per il quale le «funzioni fondamentali» sono accomunate agli «organi di governo» e alla «legislazione elettorale».<br />	<br />
In secondo luogo, andrebbero considerati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma, Cost. Al riguardo, la ricorrente sostiene che, se la <i>ratio</i> della attribuzione allo Stato di una competenza legislativa è da rintracciare in una esigenza unitaria di livello nazionale, risulterebbe del tutto incomprensibile individuare tale esigenza nell’ipotesi in cui, tra le funzioni fondamentali menzionate alla lettera <i>p</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., fossero annoverabili anche funzioni amministrative consistenti nella concreta cura di interessi.<br />	<br />
In sostanza, tali funzioni dovrebbero essere allocate tra gli enti locali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza <i>ex</i> art. 118, primo comma, Cost., e tale vincolo graverebbe allo stesso modo sulla legge statale e su quella regionale (art. 118, secondo comma, Cost.).<br />	<br />
Infine, nel senso sopra indicato deporrebbe anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali. La Regione Puglia sottolinea come, tra i principi che devono guidare l’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi enti della Repubblica, l’art. 118 Cost. contempli anche il principio di differenziazione. Il suo contenuto precettivo consisterebbe nello stabilire che la valutazione di adeguatezza/inadeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione deve tener conto delle differenze concrete sussistenti tra enti della medesima categoria. Pertanto, il principio di differenziazione non sarebbe che «una peculiare declinazione che assume il principio di eguaglianza nell’ambito della allocazione delle funzioni amministrative».<br />	<br />
Secondo la difesa regionale, il portato precettivo del principio di differenziazione (e, per il suo tramite, del principio di eguaglianza) risulterebbe del tutto trascurato ove si ritenesse che le funzioni amministrativo-gestionali possano rientrare tra le «funzioni fondamentali» per consentire soluzioni allocative, da parte della legge statale, uniformi per tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
D’altra parte, aggiunge la ricorrente, non si potrebbe ritenere che la soluzione proposta dalla stessa Regione sia in grado di pregiudicare l’uniformità minima negli <i>standard</i> di prestazione relativi a quelle funzioni che, in virtù della loro importanza, fossero ritenute «fondamentali». Lo Stato, infatti, sarebbe comunque dotato della competenza ad individuare i «livelli essenziali delle prestazioni» ed avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo strumento del potere sostitutivo straordinario <i>ex</i> art. 120, secondo comma, Cost., per garantire l’effettività di questi livelli.<br />	<br />
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e infondate.<br />	<br />
La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.<br />	<br />
5.1.— In via preliminare, l’Avvocatura generale eccepisce la tardività dei ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.<br />	<br />
5.2.— Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inseriscono le norme impugnate, sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzarne la competitività sui mercati economici e finanziari.<br />	<br />
Pertanto, a parere dell’Avvocatura generale, le misure adottate non possono essere sezionate, ma vanno esaminate nel loro complesso, in quanto l’una sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico.<br />	<br />
Da quanto appena detto, la difesa statale ricava la conclusione che le norme censurate prevedono interventi rientranti nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, idonea a vincolare anche le Regioni speciali e le Province autonome.<br />	<br />
D’altronde, rileva la medesima difesa, «quando sopravvengono circostanze di straordinaria necessità ed urgenza, non può pretendersi che si esplichino le ipotizzate modalità di concertazione». Anzi lo Stato, avendo la responsabilità della politica economica nazionale, deve poter intervenire con la dovuta urgenza e rapidità, nell’interesse dell’intera Comunità.<br />	<br />
Da ciò l’Avvocatura generale deduce che, nella ricorrenza di situazioni eccezionali, «possa derogarsi anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la <i>salus rei publicae</i> e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che (…) si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».<br />	<br />
5.2.1.— Quanto alle singole censure, la difesa statale precisa che l’art. 14, nella sua interezza ed in particolare nei commi 1 e 2, concerne esplicitamente il patto di stabilità e richiede alle Regioni un concorso generalizzato alla spesa pubblica, attraverso una riduzione complessiva dei trasferimenti, da distribuirsi con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica» e in applicazione del principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 119 Cost.).<br />	<br />
Il comma 7 dell’art. 14 avrebbe la stessa <i>ratio</i>, ponendo principi diretti a ridurre le spese per il personale e per le strutture burocratiche degli enti pubblici sottoposti al patto di stabilità.<br />	<br />
Il comma 9, stabilendo un divieto di ulteriori assunzioni per enti ad alta spesa corrente, punterebbe ad arginare «la marea montante» della spesa nel settore del pubblico impiego.<br />	<br />
In merito alle censure mosse ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale obietta che il patto di stabilità rientra nella competenza statale concorrente del coordinamento della finanza pubblica e che correlativamente compete allo Stato stabilire le conseguenze delle infrazioni volontarie, con disposizioni di carattere generale e in cooperazione con la Regione, cui è demandata la certificazione della violazione e l’adozione dei provvedimenti di annullamento o revoca degli atti illegittimi.<br />	<br />
Al riguardo, la difesa statale rileva come sia pacifico che il potere sanzionatorio spetti al titolare della funzione; peraltro, trattandosi di principi fondamentali, valevoli su tutto il territorio nazionale, non sarebbe ipotizzabile una valutazione sanzionatoria differenziata per Regioni.<br />	<br />
Né potrebbe parlarsi di efficacia retroattiva delle sanzioni in parola, poiché la norma impugnata non autorizza a punire infrazioni pregresse alle elezioni regionali già svolte. Le sanzioni previste sarebbero, inoltre, coerenti, razionali e si manterrebbero entro stretti margini di proporzionalità, con la conseguenza che la normativa impugnata non violerebbe i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
Sempre con riferimento ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale osserva come le predette norme presuppongano che le Regioni interessate non abbiano raggiunto gli obiettivi loro attribuiti dallo Stato, ai sensi dell’art. 77-<i>ter</i> del d.l. n. 112 del 2008, recando, quindi, un grave pregiudizio all’unità economica della Repubblica e al necessario rispetto degli impegni precedentemente assunti a livello comunitario. Inoltre, le stesse norme si fonderebbero su un presupposto generale, costituito dalla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, disciplinata da norme che trovano applicazione in tutte le Regioni (art. 77-<i>ter</i>, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008). Non sarebbe pertanto configurabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra le Regioni.<br />	<br />
Quanto alla presunta irragionevolezza delle norme impugnate, la difesa statale replica obiettando che, piuttosto, sarebbe irragionevole difendere la validità e la perdurante operatività di atti posti in essere nella deliberata violazione del patto di stabilità.<br />	<br />
Infondata ed inammissibile sarebbe poi la questione prospettata nei confronti del comma 27 dell’art. 14, il quale non pretenderebbe di disciplinare o di riservare allo Stato alcuna attività amministrativa gestionale, né di sottrarre questa all’applicazione dell’art. 118 Cost.<br />	<br />
In ogni caso, la questione sarebbe «del tutto teorica e inammissibile», in quanto non si comprenderebbe quale sia la lesione delle competenze regionali, tanto più che la legge n. 42 del 2009, cui rinvia la diposizione in esame, non risulta impugnata.<br />	<br />
Peraltro, aggiunge l’Avvocatura generale, le funzioni richiamate altro non sono che le funzioni “storiche” dei Comuni – nelle quali si identificano quelle «proprie», di cui al secondo comma dell’art. 118 Cost. – e quindi le «funzioni fondamentali» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost.<br />	<br />
Infine, la norma di cui al comma 32, pur ispirandosi all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sarebbe riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. In proposito, la difesa statale richiama la deliberazione dell’Assemblea plenaria della Corte dei conti del 22 giugno 2010, che ha evidenziato come la partecipazione a società sia uno strumento spesso utilizzato dall’ente locale per forzare le regole poste a tutela della concorrenza, e sia sovente finalizzato ad eludere i controlli di finanza pubblica imposti agli enti locali.<br />	<br />
6.— In prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, tutte le ricorrenti e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e negli atti di costituzione.<br />	<br />
7.— In prossimità dell’udienza del 22 novembre 2011 e dell’8 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate negli atti di causa.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 96 del 2010) e le Regioni Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 106 del 2010) e Puglia (reg. ric. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e tra queste dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
In particolare, la Regione Valle d’Aosta ha impugnato il comma 32 dell’art. 14, la Regione Liguria ha impugnato i commi 1, 2, 7, 9 e 32 dell’art. 14, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 9 dell’art. 14, infine, la Regione Puglia ha impugnato i commi 9, 19, 20, 21 e 27 dell’art. 14.<br />	<br />
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2010, vengono in esame in questa sede le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.<br />	<br />
I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />	<br />
2.— Preliminarmente, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività di tutti i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all’art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione.<br />	<br />
L’eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l’impugnazione a dopo l’entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011).<br />	<br />
Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività delle impugnazioni, pur se relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione.<br />	<br />
3.— Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che tutte le norme impugnate troverebbero giustificazione nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa <i>salus rei publicae</i> e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. A sostegno di questo assunto la parte resistente invoca i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)».<br />	<br />
In proposito, si deve osservare che le disposizioni costituzionali evocate non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Al contrario, anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato è tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso compatibili (ad esempio, mediante l’esercizio, in via di sussidiarietà, di funzioni legislative di spettanza regionale, nei limiti ed alle condizioni più volte indicate da questa Corte). La Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost.<br />	<br />
Deve essere dunque ribadita l’inderogabilità dell’ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato.<br />	<br />
4.— La Regione Liguria ha impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012».<br />	<br />
Secondo la ricorrente, le norme in esame violerebbero gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 2, comma 2, lettera <i>ll</i>), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).<br />	<br />
4.1.— Le questioni di legittimità costituzionale, riguardanti l’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, non sono fondate.<br />	<br />
Le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di princìpi fondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).<br />	<br />
Nel caso di specie, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla citata giurisprudenza.<br />	<br />
Si tratta infatti di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013), anche se l’art. 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso «anche agli anni 2014 e successivi» le misure previste dalle norme censurate nel presente giudizio, che devono tuttavia essere scrutinate nel loro specifico contenuto prescrittivo, a prescindere quindi da ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma di proroga.<br />	<br />
Le norme impugnate non prevedono, per altro verso, strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa.<br />	<br />
5.— La Regione Liguria ha impugnato il comma 7 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-<i>bis</i> e 557-<i>ter</i>.<br />	<br />
Il comma 557 stabilisce una serie di principi ai quali si devono conformare gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, per assicurare la riduzione delle spese relative al personale. Il comma 557-<i>bis</i> definisce tali spese ai fini dell’applicazione del comma 557. Infine, il comma 557-<i>ter</i> dispone che, «in caso di mancato rispetto del comma 557», si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />	<br />
L’art. 76, comma 4, appena citato, dispone a sua volta che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 violerebbe i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché il principio di leale collaborazione.<br />	<br />
5.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
Questa Corte – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – ha affermato che le norme di cui all’art. 1, commi 557 e 557-<i>bis</i>, della legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).<br />	<br />
Anche la norma di cui al comma 557-<i>ter</i>, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come già affermato da questa Corte, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 155 del 2011).<br />	<br />
6.— Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato il comma 9 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, stabilendo: 1) a carico degli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.<br />	<br />
Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
6.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali qui presi in esame, l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, è stato ulteriormente modificato da numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-<i>ter</i>, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44).<br />	<br />
Il confronto tra il testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, oggetto delle impugnative regionali, e quello oggi vigente, anche alla luce delle specifiche ragioni di censura addotte dalle ricorrenti, consente di escludere che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato.<br />	<br />
In particolare, deve rilevarsi come continuino ad essere previsti tanto il divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è particolarmente rilevante, tanto la limitazione a carico dei «restanti enti» riguardo a nuove assunzioni di personale. Gli interventi del legislatore statale sulle anzidette prescrizioni sono consistiti nell’attutire la portata di siffatti vincoli, prevedendo che il divieto di assunzione operi solo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti (anziché al 40 per cento, com’era originariamente previsto), e che i restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale «a tempo indeterminato» nel limite del 40 per cento (anziché del 20 per cento e per qualsivoglia tipo di assunzione) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Inoltre, il testo oggi vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».<br />	<br />
Da quanto detto deriva che le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).<br />	<br />
6.2.— Le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 non sono fondate.<br />	<br />
Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 108 del 2011 di questa Corte, che ha riconosciuto all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione), natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, nella citata pronunzia è stata riconosciuta la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (oggi elevato al 50 per cento) delle spese correnti.<br />	<br />
Siffatta conclusione deve estendersi anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima <i>ratio</i> di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento (oggi, 50 per cento) di cui sopra.<br />	<br />
7.— La Regione Puglia ha impugnato i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />	<br />
Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
7.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 155 del 2011 di questa Corte, in cui si è affermato che le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
8.— La Regione Puglia ha impugnato il comma 27 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009.<br />	<br />
La norma impugnata violerebbe gli artt. 117, commi secondo, lettera <i>p</i>), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.<br />	<br />
8.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
La ricorrente muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all’esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.<br />	<br />
Non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.<br />	<br />
9.— Le Regioni Valle d’Aosta e Liguria hanno impugnato il comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni.<br />	<br />
La norma in esame è impugnata per violazione degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), terzo e quarto, e 119 Cost., nonché degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).<br />	<br />
9.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame, la disposizione censurata è stata oggetto di numerose modifiche.<br />	<br />
In particolare, l’art. 2, comma 43, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato l’originario termine finale (31 dicembre 2011) per la messa in liquidazione delle società, prevedendo che quest’ultima debba intervenire entro il 31 dicembre 2013. Lo stesso art. 2, comma 43, ha inserito un nuovo periodo, dopo il secondo.<br />	<br />
L’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14.<br />	<br />
L’art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha sostituito le parole «31 dicembre 2013» con le seguenti «31 dicembre 2012».<br />	<br />
Infine, l’art. 29, comma 11-<i>bis</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’art. 16, comma 27, del d.l. n. 138 del 2011.<br />	<br />
Pertanto, il censurato art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 si presenta oggi nel testo seguente: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:<br />	<br />
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;<br />	<br />
b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;<br />	<br />
c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.<br />	<br />
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite».<br />	<br />
Le modifiche intervenute successivamente all’impugnazione non hanno inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).<br />	<br />
9.2.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
La norma impugnata presenta i caratteri di una sanzione nei confronti degli enti le cui società partecipate non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare, sugli enti “non virtuosi” (nel senso prima precisato) incombe l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, obbligo che non sussiste per gli enti le cui società siano “virtuose” (sempre nel senso già precisato).<br />	<br />
Il divieto di costituire nuove società opera invece nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra “virtuosi” e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all’esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l’intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite.<br />	<br />
Se questa è la finalità, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l’idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
10.— Oggetto di specifiche censure da parte delle Regioni Valle d’Aosta e Liguria è, infine, l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali, è stato abrogato dall’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, senza che sia stato adottato il decreto ivi previsto.<br />	<br />
L’abrogazione della disposizione in questione, unitamente alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
riuniti i giudizi,<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;<br />	<br />
4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;<br />	<br />
5) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera <i>p</i>), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;<br />	<br />
6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), e 3, primo comma, lettera <i>f</i>) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), terzo e quarto, e 119 Cost.;<br />	<br />
7) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.	</p>
<p align=center>	<br />
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2713</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2012-n-2713/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2012-n-2713/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2012-n-2713/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2713</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. M. Perrelli Franchino Carmine e dalla Società Lido della Siesta di Franchino Fausto &#038; C. s.a.s. (Avv. Ciro Centore) c. Comune di Castel Volturno (Avv. Fortunata Remaggio) sulla legittimità della revoca della concessione demaniale marittima in caso di arbitrarie iniziative del concessionario Demanio e patrimonio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2012-n-2713/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2012-n-2713/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2713</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. M. Perrelli<br /> Franchino Carmine e dalla Società Lido della Siesta di Franchino Fausto &#038; C. s.a.s. (Avv. Ciro Centore) c. Comune di Castel Volturno (Avv. Fortunata Remaggio)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della revoca della concessione demaniale marittima in caso di arbitrarie iniziative del concessionario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio – Concessione marittima demaniale – Iniziative arbitrarie del concessionario – Violazione dell’art. 47 lett.d) codice della navigazione – Revoca della concessione – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima, ai sensi dell’art. 47, lett.d) del codice della navigazione, la revoca della concessione demaniale marittima, nel caso in cui il concessionario provveda arbitrariamente a ridurre il canone della concessione ed a versare lo stesso alla fine dell’anno anziché all’inizio dell’anno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2012, proposto da</p>
<p>Franchino Carmine e dalla Società Lido della Siesta di Franchino Fausto &#038; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Ciro Centore, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Cesare Rosaroll n. 70; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Castel Volturno, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fortunata Remaggio, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Napoli, piazza Municipio n. 64; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determina prot. n. 1767 del 12.1.2012 , notificata il 19.1.2012, con la quale è stata revocata la concessione demaniale marittima n. 19 del 22.6.2009 , rilasciata alla Lido della Siesta s.a.s. e ora a Franchino Carmine, giusto atto di voltura n. 3 del 16.12.201. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il provvedimento impugnato il Comune di Castel Volturno, preso atto dell’arbitraria e unilaterale riduzione dei canoni a far data dal 2007 e del loro versamento alla fine dell’anno anziché all’inizio dell’anno, come normativamente previsto, nonché dei continui cambi di intestazione della titolarità della concessione all’interno del medesimo nucleo familiare, revocava la concessione demaniale marittima n. 19 con validità sino al 31.12.2014, originariamente rilasciata al sig. Franchino Fausto, quale socio accomandatario della società Lido della Siesta di Franchino Fausto e C., e successivamente volturata a favore di Carmine Franchino con atto prot. n. 3 del 16.12.2010.<br />	<br />
2. I ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato perché il sig. Carmine Franchino è stato erroneamente ritenuto corresponsabile delle inadempienze relative al pagamento del canone per il periodo 2007/2010, pur essendo divenuto titolare del rapporto concessorio solo a partire dal 16.12.2010, e perché, in assenza di comunicazione di avvio del procedimento, non è dato comprendere per quale ragione l’Agenzia del Demanio nella missiva prot. n. 1920 del 10.2.2010 abbia affermato l’obbligo dei ricorrenti di pagare il canone nella sua interezza, anziché dimezzato, nonostante il tratto di mare antistante l’area in concessione sia inquinato e interessato da divieti di balneazione.<br />	<br />
4. Il Comune di Castel Volturno, costituito in giudizio, resisteva.<br />	<br />
5. Il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
6. Dalla documentazione allegata emerge che il Comune resistente rilasciava la concessione n. 19 del 22.6.2009 in favore della Società Lido della Siesta di Franchino Fausto e C.s.a.s., così rinnovando la concessione n. 15/2003. La detta concessione aveva validità sino al 31.12.2014 e prevedeva l’obbligo di corrispondere un canone annuale di 54.000.00 euro.<br />	<br />
6.1. Con nota n. 1767 del 31.1.2011 il Comune di Castel Volturno comunicava ai ricorrenti – tutti peraltro legati da stretti rapporti di parentela, essendo Fausto Franchino padre di Carmine Franchino – la parziale inadempienza e il ritardo nel pagamento del canone demaniale, contestualmente sollecitando il pagamento del canone per l’anno 2010 (già sollecitato con missiva del 2.2.2010). <br />	<br />
6.2. Quindi, in assenza del pagamento del canone, provvedeva alla revoca della concessione in applicazione del disposto dell’art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione.<br />	<br />
7. Alla luce delle suesposte circostanze di fatto si evince l’infondatezza della censura con la quale parte ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto alla partecipazione al procedimento e l’impossibilità di comprendere dal provvedimento gravato le ragioni per le quali l’Amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio hanno ritenuto dovuto il canone nella sua interezza.<br />	<br />
7.1. Posto che l’Amministrazione comunale ha tempestivamente e reiteratamente comunicato ai ricorrenti i ritardi e le parziali inadempienze nel pagamento del canone stabilito dalla concessione e che questi ultimi non hanno in alcun modo comprovato l’insussistenza delle predette circostanze, il Comune di Castel Volturno legittimamente ha provveduto a revocare la concessione n. 19/2009 in forza di quanto stabilito dall’art. 47 del codice della navigazione.<br />	<br />
7.2. Giova, inoltre, rilevare che la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo la quale gli stessi avrebbero dovuto corrispondere il canone stabilito nella concessione in ragione della metà anziché nella sua interezza, avuto riguardo al divieto di balneazione che interessa il mare antistante l’area oggetto di concessione e alla conseguente possibilità di utilizzarla esclusivamente per le cure elioterapiche, non trova alcun riscontro documentale, non essendo state prodotte né le istanze di parte volte ad ottenere una simile decurtazione, né i relativi provvedimenti autorizzatori della P.A. . Né, d’altro canto, il Collegio ritiene ammissibile e legittima una riduzione del canone operata unilateralmente dal concessionario, quale è quella attuata dai ricorrenti.<br />	<br />
8. E’, infine, destituita di fondamento anche la censura con la quale si lamenta l’erroneità dell’imputazione del ritardo e del parziale inadempimento nel pagamento dei canoni anche al sig. Carmine Franchino per il periodo 2007/2010. Infatti, pur a voler prescindere dalla considerazione del rapporto di parentela intercorrente tra Fausto Franchino e Carmine Franchino &#8211; padre e figlio residenti entrambi a Mondragone (CE), in via Napoli n.2 -, il Comune di Castel Volturno, con la nota prot. n. 1767 del 31.1.2011, ha reso edotto anche il nuovo intestatario Carmine Franchino delle inadempienze e dei ritardi nel pagamento del canone della società sua dante causa, essendo tenuto a rispondere a tutti gli effetti degli obblighi scaturenti dal predetto titolo, essendone divenuto titolare dal 16.12.2010.<br />	<br />
9. Per le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto. <br />	<br />
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti in solido tra di loro alla rifusione in favore dell’Amministrazione comunale resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per spese generali, competenze e onorari, oltre IVA e CPA come per legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2012-n-2713/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.2713</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.149</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cartabia sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria relative al contenimento della spesa relativa al pubblico impiego Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cartabia</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria relative al contenimento della spesa relativa al pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Intervento con regolamenti di delegificazione per contenere la spesa relativa al pubblico impiego nelle P.A. – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria – Asserita violazione degli artt. 117, terzo comma, 114 Costituzione e, in subordine, del principio di leale collaborazione “in connessione” con l’art. 118 Cost. – Inammissibilità – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte costituzionale<br />
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, promossa dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettere b), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Alfonso                      QUARANTA            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Franco                        GALLO                       Giudice<br />	<br />
&#8211;           Luigi                           MAZZELLA                     &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                      SILVESTRI                       &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sabino                        CASSESE                          &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                    TESAURO                         &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                NAPOLITANO                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                    FRIGO                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                 CRISCUOLO                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                          GROSSI                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                       LATTANZI                       &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                           CAROSI                            &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                          CARTABIA                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                         MATTARELLA                &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario             MORELLI                         &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con ricorsi notificati il 14 settembre 2011, depositati in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 98 e 99 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti </i>gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;<br />	<br />
<i>uditi </i>gli avvocati Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. — Con due ricorsi, notificati al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 settembre 2011 e depositati in cancelleria il 21 settembre 2011, la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 98 del 2011) e la Regione Liguria (ricorso n. 99 del 2011) hanno impugnato, fra gli altri, l’articolo 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />	<br />
Nella parte relativa alla disposizione in esame nel presente giudizio i due ricorsi hanno identico contenuto e pertanto ad essi si farà riferimento congiuntamente.<br />	<br />
Le Regioni lamentano la violazione degli articoli 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica, 114, per lesione dell’autonomia regionale, della Costituzione e, in subordine, del principio di leale collaborazione “in connessione” con l’art. 118 della Costituzione.<br />	<br />
2. — L’art. 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), ed <i>f</i>), del decreto-legge n. 98 del 2011 (d’ora in avanti, art. 16), avente ad oggetto il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, detta la seguente disciplina:<br />	<br />
«1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, può essere disposta:<br />	<br />
(<i>omissis</i>)<br />	<br />
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;<br />	<br />
c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;<br />	<br />
d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;<br />	<br />
e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all’esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;<br />	<br />
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».<br />	<br />
2.1. — Ad avviso delle Regioni ricorrenti il censurato art. 16 affida ad uno o più regolamenti di delegificazione, <i>ex</i> articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), misure che prevedono la possibilità di:<br />	<br />
&#8211; prorogare al 31 dicembre 2014 le disposizioni vigenti che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni;<br />	<br />
&#8211; fissare le modalità di calcolo relative all’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;<br />	<br />
&#8211; semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità tra le pubbliche amministrazioni;<br />	<br />
&#8211; differenziare l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere <i>a</i>) (non impugnata) e <i>b</i>), in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;<br />	<br />
&#8211; includere tutti i soggetti pubblici, escluse le Regioni e le Province autonome e gli enti del servizio sanitario locale, fra gli enti destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa, in particolare quelle previste dall’articolo 6 del decreto-l<br />
2.2. — In particolare, entrambe le ricorrenti ritengono che tali misure, pur non essendo rivolte specificamente alle Regioni, le riguardino direttamente, incidendo: sull’organizzazione e sulla finanza regionale (per quanto riguarda le lettere <i>b</i>) e <i>d</i>); sulla possibilità e modalità di reclutamento del personale regionale e dunque sull’autonomia organizzativa della Regione per quanto concerne la lettera <i>d</i>); sulla funzionalità dei servizi in riferimento alla lettera <i>e</i>). Le Regioni lamentano che anche le misure previste dalla lettera <i>f</i>), pur non riguardandole direttamente, risulterebbero comunque lesive dell’autonomia loro garantita, perché prevedono restrizioni di spesa applicabili agli enti dipendenti dalle Regioni stesse. La genericità inoltre della lettera <i>f</i>) renderebbe possibile estendere agli enti locali misure restrittive delle quali essi non siano stati sinora destinatari, incidendone così l’autonomia costituzionale e la possibilità stessa di svolgere attività e servizi di interesse regionale.<br />	<br />
3. — Secondo le ricorrenti, la disposizione censurata – sulla base della finalità perseguita, resa palese dalla stessa disposizione impugnata – risulterebbe chiaramente riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, <i>ex</i> art. 117, terzo comma, della Costituzione di cui violerebbe, dal punto di vista formale, la previsione secondo la quale nelle materie di legislazione concorrente la determinazione dei soli principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato. Di conseguenza la rimessione della definizione delle misure di contenimento della spesa pubblica alla fonte regolamentare risulterebbe in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tanto più, sostengono le ricorrenti, alla luce della riserva alle Regioni – nelle materie di legislazione concorrente – della potestà regolamentare prevista dall’art. 117, sesto comma, Cost.<br />	<br />
Da un punto di vista sostanziale, inoltre, le ricorrenti affermano che la disposizione contestata riservi alla fonte regolamentare statale la specificazione delle modalità per il conseguimento del contenimento della spesa pubblica, privando così le Regioni di qualunque spazio di individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo. La disposizione impugnata risulterebbe, nella lettura datane nel ricorso, enunciativa non già dei principi della materia, ma di concrete regole di dettaglio. Le ricorrenti argomentano, anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte in tema di coordinamento della finanza pubblica, che i vincoli che legittimamente il legislatore statale può imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario, possono riguardare unicamente l’entità del disavanzo di parte corrente oppure, ma solo transitoriamente, la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Alla legge statale è dunque consentito stabilire solo limiti complessivi, lasciando libere le Regioni e gli enti locali di individuare le misure specifiche necessarie. Pertanto le ricorrenti ravvisano nella disposizione censurata una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica e dell’art. 114 Cost., per lesione dell’autonomia regionale.<br />	<br />
3.1. — In subordine le Regioni osservano che – nel caso si ritenesse legittima la competenza statale a determinare in via amministrativa specifiche e dettagliate misure di contenimento della spesa per il personale previste nella disposizione impugnata – la mancata previsione dell’intesa configurerebbe una lesione del principio di leale collaborazione, “in connessione” con l’art. 118 Cost.<br />	<br />
4. — Con distinte memorie depositate in data 24 ottobre 2011 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione prospettata nei ricorsi sia dichiarata infondata.<br />	<br />
In primo luogo la difesa dello Stato evidenzia che le limitazioni all’autonomia finanziaria degli enti territoriali in materia di spesa del personale vanno sempre intese, alla luce della giurisprudenza costituzionale, per quanto stringenti, come principi di coordinamento della finanza pubblica e come tali “tollerate” nel quadro dell’azione statale di risanamento della finanza pubblica.<br />	<br />
In secondo luogo rileva che, in merito alle presunte violazioni delle competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa, la disciplina del pubblico impiego viene ricondotta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, in tal modo assicurando l’uniformità di disciplina sul territorio nazionale ed evitando una disparità di trattamento tra soggetti appartenenti al pubblico impiego, con possibile lesione dell’art. 3 della Costituzione.<br />	<br />
5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 27 marzo 2012 in riferimento al ricorso della Regione Liguria (ricorso n. 99 del 2011), ha ribadito l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti, osservando che la disciplina della materia di cui si tratta deve essere necessariamente connotata da una tendenziale uniformità su tutto il territorio nazionale. Inoltre il Governo osserva che gli interventi previsti non sono specifici, coinvolgendo aspetti generali e non di dettaglio della relativa disciplina. Infine, la difesa dello Stato ricorda che questa Corte, con sentenza n. 388 del 2004, ha affermato che le prerogative delle Regioni e delle autonomie locali possono legittimamente attenuarsi, se ciò è necessario alla tutela di diritti costituzionali fondamentali, qual è il diritto al lavoro.<br />	<br />
6. — Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, in data 27 marzo 2012, hanno replicato all’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, con memorie che, nella parte relativa alle disposizioni oggetto del presente giudizio, sono di identico contenuto. Le ricorrenti sostengono che sia ipotizzabile un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione impugnata, che veda escluse le Regioni dall’ambito di applicazione dell’art. 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>).<br />	<br />
A sostegno di tale interpretazione le ricorrenti utilizzano il dettato della lettera <i>f</i>) che esplicitamente esclude le Regioni dall’applicazione diretta delle misure di razionalizzazione della spesa che possono venire “estese” a tutte le altre amministrazioni. Sarebbe perciò incongruo, concludono sul punto le ricorrenti, che le Regioni fossero invece soggette alle specifiche misure di limitazione della spesa definite dai regolamenti di delegificazione in base alle lettere precedenti dell’art. 16, comma 1. Le Regioni ribadiscono che la disposizione impugnata rimette ai regolamenti di delegificazione, anziché alla competenza regionale, la previsione di specifiche misure di razionalizzazione della spesa. Misure che sono analoghe a quelle richiamate dalla lettera <i>f</i>) dell’art. 16, comma 1, e che possono essere considerate vincolanti per le Regioni “solo come limite complessivo di spesa” (la memoria richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2011).<br />	<br />
Le Regioni ribadiscono, inoltre, che le norme impugnate hanno una palese finalità di coordinamento della finanza pubblica e che di conseguenza non sono riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. Pertanto, le memorie insistono per l’accoglimento della questione sollevata, salva la possibile interpretazione costituzionalmente conforme con riguardo alle lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>).<br />	<br />
7. — Le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, in prossimità dell’udienza pubblica, hanno depositato due ulteriori memorie che, nella parte relativa alle disposizioni oggetto del presente giudizio, sono di identico contenuto, insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
7.1. — In particolare le ricorrenti, nel ribadire integralmente le ragioni esposte nell’atto introduttivo e nella memoria depositata il 27 marzo 2012, tornano a sostenere: che sia ipotizzabile un’interpretazione costituzionalmente conforme che veda escluse le Regioni dall’ambito di applicazione dell’art. 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>) e <i>d</i>); che la disposizione impugnata attiene alla materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e di conseguenza che la previsione di specifiche misure di razionalizzazione della spesa dovrebbe essere riservata alla competenza regionale.<br />	<br />
7.2. — Le memorie inoltre negano l’esistenza di una competenza statale esclusiva quanto alla mobilità del personale (art. 16, comma 1, lettera <i>d</i>), come risulta – secondo le ricorrenti – dagli artt. 1, comma 3, 2, commi 2 (lettere <i>d</i> e <i>g</i>), 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 390 e 307 del 2004. Di conseguenza, il rinvio dell’intera disciplina a regolamenti di delegificazione, senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eccederebbe la competenza statale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. — Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con distinti ricorsi, hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />	<br />
Riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre disposizioni, contenute nel d.l. n. 98 del 2011, sono prese qui in esame le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>).<br />	<br />
Nella parte relativa alle disposizioni oggetto del presente giudizio, i due ricorsi presentano identico contenuto e ad essi si farà riferimento congiuntamente.<br />	<br />
Secondo le ricorrenti l’art. 16, comma 1, sopra menzionato, autorizzando l’emanazione di regolamenti di delegificazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) in ambiti riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, violerebbe gli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione sotto un duplice profilo: dal punto di vista formale, non sarebbe rispettata la previsione costituzionale secondo la quale nelle materie di legislazione concorrente la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legge dello Stato; dal punto di vista sostanziale, la disposizione contestata, rimettendo alla fonte regolamentare statale la specificazione delle modalità per il conseguimento del contenimento della spesa pubblica, priverebbe le Regioni di qualunque spazio di individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo.<br />	<br />
In subordine, le Regioni ricorrenti lamentano la lesione del principio di leale collaborazione, “in connessione” con l’art. 118 Cost., poiché la disposizione impugnata non prevede che i regolamenti di delegificazione siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, al fine della determinazione delle misure di contenimento della spesa applicabili alle regioni.<br />	<br />
2. — Poiché i ricorsi pongono questioni identiche, viene disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un’unica decisione.<br />	<br />
3. — Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Emilia-Romagna, avente per oggetto l’art. 16, comma 1, lettera <i>c</i>).<br />	<br />
Questa Corte ha più volte statuito che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d’inammissibilità, una piena corrispondenza tra le disposizioni impugnate nel ricorso e le disposizioni individuate dalla delibera con cui la Giunta regionale (nell’ipotesi di iniziativa assunta da una Regione) ne ha autorizzato la proposizione sulla base della necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’ente si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto di impugnazione (da ultimo, sentenze n. 205 del 2011, n. 278 del 2010, n. 533 del 2002).<br />	<br />
Poiché la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 5 settembre 2011, n. 1271/2011 si riferisce all’art. 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), mentre omette di menzionare la lettera <i>c</i>) del medesimo art. 16, comma 1, l’impugnazione di tale lettera, proposta nel ricorso, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non facente parte delle disposizioni indicate nella delibera dell’organo esecutivo regionale.<br />	<br />
4. — Nel merito, la questione – per le restanti parti – non è fondata.<br />	<br />
4.1.— La disposizione censurata, al dichiarato fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già adottate dal legislatore e allo scopo di realizzare ulteriori risparmi, autorizza l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione che incidono su una varietà di aspetti dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni attinenti principalmente, benché non in modo esclusivo, al pubblico impiego.<br />	<br />
Diversamente dall’interpretazione fatta propria dalle ricorrenti, le delegificazioni autorizzate dalla disposizione impugnata non possono essere ascritte interamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica. Benché la finalità della disposizione in esame sia esplicitamente quella di perseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l’oggetto dell’intervento normativo e dei regolamenti ivi previsti interessa una molteplicità di settori. È dunque in riferimento a questi ultimi, e alla competenza legislativa che lo Stato detiene rispetto ad essi, che deve essere valutata la legittimità della previsione dei procedimenti di delegificazione.<br />	<br />
4.2. — Infatti – a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza della prassi di autorizzare l’emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge (come è avvenuto nel caso in esame) e lasciando impregiudicata ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina «le norme generali regolatrici della materia», né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione – occorre rammentare che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di competenza esclusiva (art. 117, sesto comma, Cost.). Tale principio vale per ogni tipo di regolamenti, ivi inclusi quelli di delegificazione (<i>ex multis</i>, sentenze n. 69 del 2011, n. 325 del 2010, n. 200 del 2009).<br />	<br />
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, le delegificazioni previste dalla disposizione impugnata riguardano una varietà di ambiti, alcuni dei quali di sicura pertinenza della competenza esclusiva dello Stato, altri astrattamente e in via di ipotesi suscettibili di interferire con le competenze regionali, concorrenti e residuali. In particolare, nell’ambito del pubblico impiego – oggetto di numerose previsioni di delegificazione qui censurate – si intrecciano aspetti afferenti alla competenza esclusiva dello Stato con altri che eccedono dai limiti delle competenze statali. Nessun dubbio che lo Stato abbia competenza per regolare la disciplina del personale delle amministrazioni statali, anche con fonti di natura secondaria. D’altra parte, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’impiego pubblico anche regionale deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all’ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva, mentre i profili “pubblicistico-organizzativi” rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione (<i>ex multis</i>, sentenze n. 63 del 2012, nn. 339 e 77 del 2011, n. 233 del 2006, n. 2 del 2004). Similmente, anche gli altri settori interessati dalla previsione di delegificazione qui impugnata presentano un’analoga commistione di competenze statali e regionali.<br />	<br />
4.3. — Data l’ampiezza dell’intervento di delegificazione, non è possibile determinare in via preventiva e astratta quali, tra le misure che saranno eventualmente contenute nei regolamenti di delegificazione, dovranno essere ritenute vincolanti per le Regioni.<br />	<br />
Piuttosto, occorre chiarire che i regolamenti adottati dal Governo in attuazione della disposizione impugnata si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego.<br />	<br />
Al di fuori dei confini delle competenze esclusive, le Regioni e le Province autonome non dovranno considerarsi tra i destinatari dei regolamenti di delegificazione, i quali esplicheranno i loro effetti solo nei confronti delle amministrazioni statali.<br />	<br />
4.4. — È appena il caso di ribadire che, qualora i regolamenti di delegificazione fossero redatti in modo tale da vulnerare le competenze regionali, resta salva la facoltà per le Regioni di denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni, sempre che ne ricorrano i necessari presupposti (sentenze nn. 322 e 200 del 2009).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></b>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 16, comma 1, lettera <i>c</i>), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, promossa dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>d</i>), <i>e</i>) ed <i>f</i>), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-149/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2012 n.150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-7-6-2012-n-150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-7-6-2012-n-150/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-7-6-2012-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2012 n.150</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Tesauro in tema di costituzionalità della Legge 40/2004 Procreazione medicalmente assistita – Art. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – Divieto di tecniche di procreazione medicalmente assistita</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-7-6-2012-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2012 n.150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-7-6-2012-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2012 n.150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>in tema di costituzionalità della Legge 40/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procreazione medicalmente assistita – Art. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – Divieto di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo – Norme che disciplinano accadimenti relativi alla violazione del divieto di procreazione di tipo eterologo – Q.l.c. sollevata da Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 6 settembre 2010, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 21 ottobre 2010 e dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 2 febbraio 2011 – Lamentata violazione degli artt. 117, primo comma, e 3 Cost. in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché agli articoli 2, 3, 31 e 32 Cost. ed all’articolo 29 Cost. – Restituzione degli atti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Alfonso                       QUARANTA                               Presidente<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                         Giudice<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                         &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                            &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                          &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                         &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                            &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promossi dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 6 settembre 2010, dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 21 ottobre 2010 e dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 2 febbraio 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 19, 34 e 163 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica nn. 6, 10 e 30, prima serie speciale, dell’anno 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
            Visti </i>gli atti di costituzione di S.B. ed altre, di P.C. ed altri, della società cooperativa U.M.R. – Unità Medicina della Riproduzione, nonché gli atti di intervento di B.S. ed altri e del Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), dell’Associazione WARM (World Association of Reproductive Medicine), fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>            udito </i>nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />	<br />
<i>            uditi</i> gli avvocati Carlo Casini per il Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), Gian Domenico Caiazza per S. B. ed altre, Marilisa D’Amico e Massimo Clara per P.C. ed altri, Pietro Rescigno per la società Cooperativa U.M.R. – Unità Medicina della Riproduzione e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Ritenuto</i> che il Tribunale ordinario di Firenze, il Tribunale ordinario di Catania ed il Tribunale ordinario di Milano, rispettivamente con ordinanze del 6 settembre, del 21 ottobre 2010 e del 2 febbraio 2011, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 3 della Costituzione – in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 –, nonché agli articoli 2, 3, 31 e 32 della Costituzione (la seconda e la terza ordinanza) ed all’articolo 29 della Costituzione (la terza ordinanza), questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) (tutte le ordinanze), e degli articoli 9, commi 1 e 3, limitatamente all’inciso «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (la seconda e la terza ordinanza);<br />	<br />
che la legge n. 40 del 2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita e, in particolare: l’art. 4, comma 3, stabilisce che «è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»; l’art. 9, commi 1 e 3, dispone che, «qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice» e che, «in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi»; l’art. 12, comma 1, stabilisce che «chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;<br />	<br />
che, secondo l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, nel processo principale, introdotto con ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile,  S.B. e F.B., coniugati dal 2004, hanno dedotto di non essere riusciti a concepire un figlio per vie naturali, a causa della sterilità del marito, provata dalla documentazione medica prodotta, ed hanno chiesto che sia accertato il loro diritto a «ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo», utilizzando «il materiale genetico di terzo donatore anonimo acquisito direttamente» da essi istanti, ovvero dal centro medico convenuto in giudizio, nell’osservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e 25 gennaio 2010, n. 16 (Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), e che, in attesa della definizione del giudizio di merito e dell’eventuale giudizio di legittimità costituzionale, sia disposta «la crioconservazione degli embrioni prodotti e destinati al ciclo di PMA di tipo eterologo»;<br />	<br />
che i ricorrenti hanno dedotto che il centro medico specializzato al quale si sono rivolti (convenuto nel giudizio principale) ha rifiutato di eseguire tale tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA), esclusivamente in quanto vietata dal citato art. 4, comma 3, e, per tale ragione, hanno chiesto che il giudice adito, preso atto della sentenza della Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: Corte EDU) del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria, e tenuto conto dell’art. 6, comma 2, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), disapplichi detta disposizione, della quale, in linea gradata, hanno eccepito l’illegittimità costituzionale;<br />	<br />
che nel giudizio principale si è costituito il Centro Demetra s.r.l., in persona del legale rappresentante, condividendo la tesi dei ricorrenti in ordine al potere del giudice comune<i> </i>di non applicare il citato art. 4, comma 3, sostenendo la praticabilità della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, e, inoltre, sono intervenute l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione Cerco un bimbo e l’Associazione Liberididecidere, in persona dei legali rappresentanti, svolgendo argomenti a conforto della tesi dei ricorrenti;<br />	<br />
che, secondo il Tribunale di Firenze, i ricorrenti versano nella condizione prevista dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004 e ricorrono i presupposti stabiliti dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, di detta legge, risultando dimostrato che, nella specie, l’unica tecnica di PMA utilmente praticabile è quella di tipo eterologo, vietata dalla norma censurata;<br />	<br />
che il rimettente svolge ampie argomentazioni, per sostenere, sulla scorta dei principi enunciati da questa Corte, che la disposizione nazionale in contrasto con la CEDU viola l’art. 117, primo comma, Cost. e, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona, il giudice comune non ha il potere di disapplicare la prima, e tuttavia, ritenendo impossibile porre rimedio a detto contrasto mediante l’interpretazione convenzionalmente conforme, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 in riferimento ai suindicati parametri, motivando diffusamente in ordine alla rilevanza della questione ed alla sua proponibilità nel giudizio cautelare;<br />	<br />
che, secondo l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Catania, i coniugi P.C. e G.R., hanno dedotto che P.C. è affetta da sterilità assoluta causata da menopausa precoce e, per tale ragione, si sono rivolti alla società cooperativa U.M.R. – Unità Medicina della Riproduzione s.c.r.l. (<i>infra</i>: UMR), chiedendo che ella fosse sottoposta ad una terapia di «bombardamenti ormonali», ritenuta inutile e potenzialmente dannosa dal responsabile di detta società, che ha indicato quale unica possibilità per essi istanti di generare un figlio il ricorso alla cosiddetta «ovodonazione», che, tuttavia, ha rifiutato di praticare, perché vietata dall’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, e, conseguentemente, detti coniugi hanno chiesto, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., che sia ordinato alla UMR di eseguire «secondo l’applicazione delle metodiche della procreazione assistita, la c.d. fecondazione eterologa e nel caso di specie la donazione di gamete femminile», eccependo, in linea gradata, l’illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma 3;<br />	<br />
che nel processo principale si è costituita la UMR, dichiarandosi disponibile ad eseguire la tecnica di PMA di tipo eterologo, qualora sia rimosso il divieto stabilito da detta norma, e sono intervenute le associazioni HERA O.N.L.U.S., Sos Infertilità O.N.L.U.S. e Menopausa Precoce, nelle persone dei legali rappresentanti, svolgendo argomenti a conforto della domanda;<br />	<br />
che, secondo il Tribunale di Catania, la ricorrente è affetta da sterilità assoluta e, sussistendo i presupposti stabiliti dalla legge n. 40 del 2004 per la PMA, nella specie sarebbe indispensabile praticare una tecnica di tipo eterologo che, però, è vietata dal citato art. 4, comma 3;<br />	<br />
che, a suo avviso, benché tale disposizione violi la CEDU, al giudice comune, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non spetta il potere di disapplicarla, e, quindi, non essendo possibile offrire della stessa un’interpretazione costituzionalmente orientata, censura le norme in esame, in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati, motivando in ordine alla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale;<br />	<br />
che, secondo l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano, nel giudizio principale, promosso con ricorso, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., due coniugi (E.P. e M.M.) hanno chiesto che sia ordinato in via d’urgenza ad un medico-chirurgo di praticare la PMA di tipo eterologo, mediante donazione di gamete maschile, in quanto il ricorrente è affetto da azoospermia completa e, quindi, solo mediante detta tecnica essi potrebbero dare alla luce un figlio, come ha riconosciuto il medico-chirurgo al quale si sono rivolti che, tuttavia, ha rifiutato di effettuarla, poiché è vietata dal citato art. 4, comma 3;<br />	<br />
che, nella prima fase, la domanda cautelare è stata rigettata e sono stati dichiarati inammissibili gli interventi nel giudizio di alcune associazioni, le quali avevano svolto argomenti a conforto della tesi dei ricorrenti; proposto reclamo avvero il provvedimento di rigetto, il rimettente ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di detti interventi ed ha reputato, invece, fondate le censure proposte dai ricorrenti, ritenendoli titolari di «un interesse soggettivo giuridicamente rilevante ad una eventuale pronuncia di merito azionabile, consistente in un “fare” (procedere alla PMA eterologa)»;<br />	<br />
che, dopo avere indicato le ragioni della rilevanza e della incidentalità della questione, il rimettente approfondisce la sentenza della Corte EDU sopra richiamata ed espone diffusamente gli argomenti in virtù dei quali, a suo avviso, «non può trovare accoglimento la richiesta interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata» del citato art. 4, comma 3, non potendo, inoltre, il giudice comune «“disapplicare” la legge nazionale che risulti in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretata dalla Corte di Strasburgo», dando «diretta applicazione delle norme CEDU» e, conseguentemente, censura le disposizioni sopra indicate, in riferimento ai succitati parametri costituzionali;<br />	<br />
che i rimettenti, dopo avere riportato ampi brani della sentenza della Prima Sezione della Corte EDU 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria, deducono che le norme da essi rispettivamente censurate violerebbero l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, come interpretati da detta pronuncia, in quanto, secondo il giudice europeo, nonostante l’ampio margine di discrezionalità degli Stati, qualora sia disciplinata la PMA, la relativa regolamentazione deve essere coerente e considerare adeguatamente i differenti interessi coinvolti, in accordo con gli obblighi derivanti dalla Convenzione, con conseguente irragionevolezza del divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e lesione delle citate disposizioni convenzionali, dal momento che lo stesso non costituirebbe l’unico mezzo possibile per evitare il rischio di sfruttamento delle donne e di abuso di tali tecniche e per impedire parentele atipiche, non costituendo il diritto del bambino a conoscere la sua discendenza effettiva un diritto assoluto;<br />	<br />
che, ad avviso del Tribunale di Firenze, dette argomentazioni e la considerazione che la possibilità di effettuare le più idonee metodiche di PMA è negata ai soggetti completamente sterili, nonostante che l’art. 1, comma 2, della legge n. 40 del 2004 permetta il ricorso alla procreazione medicalmente assistita «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità», dimostrebbero la lesione anche dell’art. 3 Cost.;<br />	<br />
che, secondo il Tribunale di Catania, le norme censurate si porrebbero, altresì, in contrasto, con gli artt. 3 e 31 Cost., recando <i>vulnus</i> ai principi di non discriminazione, ragionevolezza, coerenza dell’ordinamento giuridico ed al diritto fondamentale alla «creazione di una famiglia», in quanto, tenuto conto che l’esigenza di impedire che vi siano persone con una madre biologica ed una genetica diverse non è stato ritenuto «degno di pregio» dalla Corte europea, la disciplina in esame: a) non ragionevolmente, da un canto, vieta la PMA di tipo eterologo, dall’altro, stabilisce sanzioni amministrative soltanto in danno dei medici che la praticano (art. 12, comma 1), dall’altro ancora, riconosce gli «effetti dell’eventuale violazione», nel senso che il citato art. 9 prevede «che il figlio nato in seguito a procreazione assistita di tipo eterologo sia legittimo» e vieta «la possibilità del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre da parte dei genitori biologici ma non genetici, ed esclude qualsiasi legame giuridico parentale rispetto ai donatori di gameti»; b) realizza una non ragionevole disparità di trattamento delle coppie che versano nell’impossibilità di procreare, a seconda del tipo di sterilità che le colpisce, penalizzando quelle che presentano un quadro clinico più grave, in contrasto con la finalità della legge, di risolvere i problemi procreativi della coppie, benché la tecnica in esame non leda «i diritti dichiarati oggetto di tutela (la salute e la dignità dei soggetti coinvolti)»; c) stabilisce un divieto preordinato ad evitare parentele atipiche ed a tutelare l’identità genetica del nascituro sproporzionato rispetto a tali scopi e lesivo del diritto, costituzionalmente tutelato, «alla formazione di una famiglia e alla maternità/paternità», anche perché esistono nell’ordinamento istituti giuridici che ammettono la possibilità di una discrasia tra genitorialità genetica e genitorialità legittima, in virtù di una concezione dei rapporti di filiazione che pone a fondamento delle relazioni giuridiche familiari i rapporti affettivi, senza prevedere come necessaria la relazione biologica; prevede un divieto che «opera solo sul piano dei principi», in quanto la violazione dello stesso non è sanzionata ed una coppia può ricorrere alla PMA di tipo eterologo, ottenendo riconoscimento e tutela degli effetti della stessa, qualora si rivolga a medici operanti al di fuori del territorio dello Stato, con conseguente ulteriore discriminazione fra coppie sterili, in danno di quelle che versano in una condizione economica tale da impedire il ricorso a detti medici;<br />	<br />
che, secondo il rimettente, le norme in esame violerebbero anche l’art. 2 Cost., poiché il divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3, non garantirebbe alle coppie affette da sterilità o infertilità irreversibile il diritto alla vita privata e familiare, il diritto di identità e di autodeterminazione, il diritto di costruire liberamente la propria vita, desumibili da tale parametro costituzionale, sia se interpretato in modo aperto, sia in quanto tali diritti sono «previsti dalle norme internazionali convenzionali e comunitarie sui diritti umani, che non possono non essere considerati quale strumento interpretativo ed evolutivo dei diritti umani tutelati dalla Costituzione», avendo la Corte EDU affermato che «il diritto di una coppia a concepire un figlio e a far uso a tal fine della  procreazione assistita dal punto di vista medico rientra nell’ambito dell’art. 8, in quanto tale scelta è chiaramente un’espressione della vita privata e familiare»;<br />	<br />
che, secondo il Tribunale di Catania, le norme censurate si porrebbero, infine, in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto: aa) il divieto in esame comprometterebbe «l’integrità  fisio-psichica delle coppie infertili o sterili», inducendole a sottoporsi alle «pratiche mediche meno indicate, dai risultati più incerti e magari pericolosi per la salute», con irragionevole limitazione della libertà e del dovere del medico di suggerire e  praticare la cura più efficace; bb) la scelta del protocollo medico non potrebbe essere riservata al legislatore, al quale non spetterebbe «stabilire direttamente e specificatamente (…) le pratiche terapeutiche ammesse», identificandone limiti e condizioni, dal momento che in tale materia «la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali», costituendo le tecniche di PMA presidi terapeutici, perché pongono rimedio ad una causa patologica impeditiva della procreazione ed alle sofferenze provocate dalla difficoltà della piena realizzazione di colui che ne è affetto, anche diventando genitore; cc) il divieto potrebbe essere aggirato ricorrendo alla PMA di tipo eterologo all’estero e, in tal modo, molte coppie sarebbero costrette ad affrontare «il disagio psicologico ed emotivo di allontanarsi dal luogo degli affetti per ottenere ciò che in Italia è concesso solo alle coppie con meno gravi forme d’infertilità», con il rischio di essere contagiate «da malattie trasmesse dal donatore o dalla donatrice, per carenza di controlli e di informazioni» e con la conseguenza che sarebbe incentivato un «turismo procreativo», che «mette a repentaglio la stessa integrità psicofisica della coppia»;<br />	<br />
che, ad avviso del Tribunale di Milano, le norme in esame violerebbero anche gli artt. 2, 29 e 31 Cost., poiché alle coppie colpite da sterilità o infertilità irreversibile non sarebbe garantito il diritto alla piena realizzazione della vita privata familiare ed il diritto di autodeterminazione in ordine alla medesima, tutelando l’art. 2 Cost. il diritto alla formazione di una famiglia (riconosciuto, altresì, dall’art. 29 Cost.);<br />	<br />
che, inoltre, sarebbero lesi gli artt. 3 e 31 Cost., poiché, alla luce della finalità della legge n. 40 del 2004, di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità della coppia mediante il ricorso alla PMA, il divieto in esame avrebbe carattere discriminatorio e non ragionevolmente comporterebbe che sono «trattate in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del tipo di patologia che affligge l’uno o l’altro dei componenti» della stessa, poiché, nonostante gli elementi di diversità delle tecniche di PMA ammesse e vietate, «l’esame comparato delle due situazioni evidenzia comunque nel confronto tra le condizioni delle due categorie di coppie infertili una loro sostanziale sovrapponibilità, pur in assenza di coincidenza di tutti gli elementi di fatto»;<br />	<br />
che, infine, secondo il Tribunale di Milano, le norme censurate recherebbero <i>vulnus</i> agli artt. 3 e 32 Cost., poiché il divieto in esame «rischia di non tutelare l’integrità fisica e psichica delle coppie in cui uno dei due componenti non presenta gameti idonei a concepire un embrione» e, nella regolamentazione delle pratiche terapeutiche, dovrebbe essere lasciato spazio all’autonomia ed alla responsabilità del medico, il quale, con il consenso del paziente, deve effettuare le più opportune scelte professionali;<br />	<br />
che nel giudizio davanti a questa Corte, promosso dal Tribunale di Firenze, si sono costituiti i ricorrenti nel processo principale chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, previa riunione dello stesso con i giudizi promossi dal Tribunale di Catania e dal Tribunale di Milano;<br />	<br />
che nei giudizi promossi dai Tribunali di Catania e di Milano si sono costituiti, con separati atti, di contenuto in larga misura coincidente, i ricorrenti nei processi <i>a quibus</i>, chiedendo l’accoglimento delle questioni, sviluppando ampie argomentazioni a conforto delle censure proposte dai rimettenti, dirette a dimostrare che: a1) le situazioni delle coppie che possono porre rimedio alla causa di sterilità o infertilità mediante le differenti tecniche di PMA in esame sarebbero omologhe, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.; a2) il divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3, non sarebbe giustificato da esigenze di tutela di carattere psicologico del nascituro, basate su presunti, ed inesistenti, disturbi e sofferenze dello stesso, quando abbia un solo genitore biologico, potendo essere altrimenti tutelato l’interesse all’identità biologica, al fine di assicurare la cura di eventuali malattie; a3) le norme censurate sarebbero viziate da irragionevolezza sia “interna” (a causa dell’incoerenza tra mezzi e fini, conseguente al difetto di ogni ragionevole giustificazione del divieto in questione, che impedisce di conseguire la finalità della legge n. 40 del 2004, non diversamente da quanto ritenuto dalla Corte in relazione al profilo esaminato dalla sentenza n. 151 del 2009), sia “esterna”, poiché l’istituto dell’adozione già rende ammissibile la discrasia tra genitorialità genetica e legittima; le coppie sarebbero irragionevolmente discriminate in base alla situazione patrimoniale, dal momento che quelle abbienti possono fare ricorso alla PMA di tipo eterologo all’estero, risultando in tal modo alimentato una sorta di “turismo procreativo”; a4) studi scientifici avrebbero dimostrato che il difetto di parentela genetica non compromette lo sviluppo del bambino (risultando, quindi, confortate le censure riferite all’art. 31 Cost.), avendo la sentenza n. 151 del 2009 fatto emergere un valore costituzionale nuovo, costituito dalle «esigenze della procreazione»; a5) il divieto assoluto stabilito dal citato art. 4, comma 3, comprometterebbe l’integrità psichica delle coppie con più gravi problemi di sterilità o infertilità, in violazione dell’art. 32 Cost., e la disciplina in esame non garantirebbe alle stesse il proprio diritto all’identità ed autodeterminazione, espresso dal principio personalistico dell’art. 2 Cost., nella configurazione offertane dalla sentenza n. 138 del 2010; la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. sarebbe chiaramente dimostrata dalla sentenza della Prima Sezione della Corte di Strasburgo 1° aprile 2010 S.H. ed altri c. Austria, correttamente richiamata da entrambi i rimettenti, sostenendo – nell’atto relativo al giudizio promosso dal Tribunale di Catania – che sussisterebbe l’obbligo di conformarsi a detta pronuncia, soprattutto qualora fosse confermata dalla Grande Camera;<br />	<br />
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze  si sono costituite, con un unico atto, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione Cerco un bimbo, nonché, con separato atto, l’Associazione Liberididecidere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, intervenute nel processo principale, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;<br />	<br />
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Catania si sono costituite, con distinti atti, la UMR, nonché, le associazioni Sos Infertilità O.N.L.U.S., HERA O.N.L.U.S. e  Menopausa precoce, in persona dei legali rappresentanti (queste ultime intervenute nel processo <i>a quo</i>), chiedendo l’accoglimento delle questioni;<br />	<br />
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate;<br />	<br />
che, a suo avviso, la questione sollevata dal Tribunale di Firenze sarebbe inammissibile, per difetto di rilevanza, a causa «dell’omesso richiamo» (e cioè della mancata censura) degli artt. 9, commi 1 e 3, e 12, commi 1 e 9, della legge n. 40 del 2004; tutte le questioni sarebbero, inoltre, inammissibili, in quanto: i rimettenti avrebbero affermato la praticabilità della PMA di tipo eterologo, senza esplicitare «l’elemento fondamentale attinente alle modalità di reperimento dei gameti» (ovvero «degli ovociti») da «utilizzare per la fecondazione eterologa», restando in tal modo «non specificata, assolutamente vaga e indeterminata la modalità di esecuzione dell’obbligazione»; il settore della procreazione richiede una disciplina frutto di «un’alta mediazione, un’attenta prudente composizione dei conflitti di interesse», all’esito di una «delicata opera di bilanciamento dei valori costituzionali» in gioco, e la legge n. 40 del 2004 sarebbe riconducibile alle leggi ordinarie «la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione» e «creerebbe incolmabili vuoti normativi e rilevanti questioni per la tutela dei soggetti coinvolti», in difetto di una disciplina dei molteplici profili che necessitano di una specifica regolamentazione;<br />	<br />
che, secondo l’Avvocatura generale, le questioni non sarebbero fondate, poiché la suindicata sentenza della Corte di Strasburgo, richiamata dai rimettenti a conforto delle censure, concernerebbe una legge della Repubblica d’Austria, censurata per profili non riferibili alle norme in esame, spettando, inoltre, agli Stati membri della Convenzione un ampio margine di apprezzamento nella materia in esame e sussistendo l’esigenza che questi emanino norme «con equilibrio, favorendo la protezione dei diritti e dell’interesse dei bambini e del diritto alla salute delle persone coinvolte»;<br />	<br />
che, ad avviso dell’interveniente, la <i>ratio</i> del divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3, sarebbe identificabile nell’intento di evitare il ricorso ad una tecnica che può incidere negativamente sull’equilibrio personale e familiare, a causa della mancanza di un rapporto biologico tra figlio e genitore, e di favorire il concepimento all’interno della coppia, in virtù di una scelta non irragionevole ed incensurabile, riconducibile alla discrezionalità spettante al legislatore ordinario, il quale ha stabilito una disciplina che tiene conto dei progressi della scienza medica, ma è preordinata anche a tutelare il diritto all’identità biologica del nascituro e gli interessi dello stesso, senza che, in contrario, possa essere richiamato l’istituto dell’adozione, preordinato alla tutela del minore che, orfano o abbandonato, è accolto in una famiglia in grado di assicurargli benessere affettivo e materiale;<br />	<br />
che nei giudizi conseguenti alle ordinanze di rimessione del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Catania è intervenuta l’Associazione UDI, Unione donne italiane, in persona del legale rappresentante, deducendo di «ritenersi legittimata ad intervenire», chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ma rinunciando successivamente a detti interventi, con atti depositati a mezzo posta il 16 febbraio 2012 e notificati alle parti ed all’interveniente;<br />	<br />
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Catania è intervenuto il Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), in persona del legale rappresentante, il quale non è parte del processo principale, ma sostiene che, alla luce degli obiettivi fissati nel proprio statuto ed in considerazione della asserita peculiarità del processo, determinata dalla sostanziale assenza di contraddittorio, in quanto il convenuto non si è opposto alla domanda degli attori, sarebbe titolare di un interesse idoneo a legittimarlo all’intervento e, nel merito, svolge ampie argomentazioni per dimostrare l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni;<br />	<br />
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano sono, altresì, intervenuti S.B. ed F.B., nonché, con un unico atto, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione Cerco un bimbo e l’Associazione Liberididecidere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, parti del processo principale davanti al Tribunale di Firenze nel quale è stata pronunciata la suindicata ordinanza di rimessione, che hanno chiesto l’accoglimento delle questioni e, in particolare, dette associazioni hanno sostenuto di essere legittimate all’intervento anche in considerazione dell’attività svolta e dei loro scopi statutari;<br />	<br />
che, in prossimità dell’udienza pubblica, nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, hanno depositato memorie di contenuto in larga misura coincidente S.B. ed F.B., nonché l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione Cerco un bimbo (con un unico atto) e l’Associazione Liberididecidere, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni svolte negli atti di costituzione;<br />	<br />
che le parti contestano le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo che il d.lgs. n. 191 del 2007, il d.lgs. n. 16 del 2010 ed alcune circolari ed ordinanze del Ministro della sanità emanate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, conterrebbero disposizioni e direttive dalle quali desumere la disciplina della PMA di tipo eterologo, qualora sia accolta la questione di legittimità costituzionale;<br />	<br />
che, inoltre, dopo avere ribadito ed ulteriormente sviluppato  le argomentazioni svolte negli atti di costituzione, deducono che la sopravvenuta sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, benché abbia rimeditato il principio enunciato dalla Prima sezione della Corte con la sentenza del 1° aprile 2010, non influirebbe sulla fondatezza delle censure, in quanto concerne la disciplina della PMA vigente nella Repubblica d’Austria, differente da quella stabilita dalla legge n. 40 del 2004, e che, comunque, sarebbe stata esaminata in riferimento alla situazione esistente dal 1999, quindi, sarebbe priva di «valore generale ed attuale», non avrebbe pregiudicato la soluzione che gli Stati possono offrire alla questione in esame e «più che una presa di posizione a favore del divieto di eterologa», la sentenza «delega totalmente i paesi a decidere in modo esclusivo su questioni di tale rilevanza»;<br />	<br />
che nei giudizi promossi dal Tribunale di Catania e dal Tribunale di Milano, in prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti nel processo principale hanno presentato distinte memorie, di contenuto sostanzialmente identico, contestando le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni formulate negli atti di costituzione;<br />	<br />
che, inoltre, le parti approfondiscono diffusamente la citata sentenza dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2011, deducendo che i giudici europei non avrebbero negato la sindacabilità delle scelte operate dai legislatori nazionali in tema di PMA, benché questi abbiano al riguardo «un ampio margine di apprezzamento», sottolineando un profilo di contraddittorietà che, a loro avviso, caratterizzerebbe la pronuncia, poiché ha stigmatizzato che il legislatore austriaco non ha tenuto conto dell’evoluzione scientifica e del monito rivoltogli dal Giudice costituzionale austriaco, ma ha poi negato la denunciata violazione della CEDU, e, quindi, svolgono ampie argomentazioni per dimostrare che detta sentenza non permetterebbe di escludere la fondatezza delle censure svolte dai rimettenti sulla scorta della precedente pronuncia della Corte EDU;<br />	<br />
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Catania, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria la UMR che, dopo avere contestato le eccezioni dell’Avvocatura generale e l’ammissibilità dell’intervento del Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), ribadisce la tesi svolta nell’atto di costituzione ed anch’essa approfondisce l’incidenza sulle questioni della citata sentenza della Grande Camera della Corte EDU, esponendo gli argomenti in virtù dei quali, a suo avviso, la stessa «non appare idonea a ribaltare le considerazioni di merito sulle quali si fondava» la pronuncia del 2010, richiamata dal rimettente a conforto delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;<br />	<br />
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, in prossimità dell’udienza pubblica, hanno depositato memorie gli intervenienti S.B. ed F.B., nonché l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione Cerco un bimbo e l’Associazione Liberididecidere (con un unico atto), facendo propri gli argomenti svolti nella memoria depositata in detto giudizio dai ricorrenti nel processo principale, sopra sintetizzata;<br />	<br />
che in tutti i giudizi l’Avvocatura generale ha depositato memorie di contenuto sostanzialmente coincidente, insistendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza delle questioni, reiterando le argomentazioni svolte negli atti di intervento e deducendo che le censure, in larga misura, erano basate sulla sentenza della Prima Sezione della Corte EDU del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria, rimeditata dalla Grande Camera, con la sentenza del 3 novembre 2011, la quale, quindi, incide sulla fondatezza delle stesse, alla luce del vincolo interpretativo che, secondo la giurisprudenza costituzionale, connota le pronunce del giudice europeo;<br />	<br />
che, infine, con atto depositato il 21 maggio 2012, nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, è intervenuto il WARM (World Association of Reproductive Medicine), chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale anche in riferimento a parametri non evocati dal rimettente.<br />	<br />
<i>Considerato </i>che il Tribunale ordinario di Firenze, il Tribunale ordinario di Catania ed il Tribunale ordinario di Milano, con ordinanze del 6 settembre, del 21 ottobre 2010 e del 2 febbraio 2011, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 3 della Costituzione – in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti: CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 –, nonché agli articoli 2, 3, 31 e 32 della Costituzione (la seconda e la terza ordinanza) ed all’articolo 29 della Costituzione (la terza ordinanza), questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) (tutte le ordinanze), e degli articoli 9, commi 1 e 3, limitatamente all’inciso «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (la seconda e la terza ordinanza);<br />	<br />
che, preliminarmente, va ribadito quanto statuito con l’ordinanza della quale è stata data lettura in udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine alla disposta riunione dei giudizi (aventi ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti) ed all’inammissibilità degli interventi: del WARM (World Association of Reproductive Medicine) nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, perché tardivo, essendo stato il relativo atto depositato oltre il termine stabilito dall’art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; del Movimento per la vita italiano, federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia (M.P.V.), nel giudizio promosso dal Tribunale di Catania, nonché dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell’Associazione Amica Cicogna Onlus, dell’Associazione Cerco un bimbo, dell’Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B. nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, poiché non sono parti dei processi principali, né portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, essendo altresì irrilevante – ai fini dell’ammissibilità degli interventi dalle citate associazioni e di S.B. ed F.B. –l’assunzione della qualità di parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, occorrendo, inoltre, dare atto che l’UDI ha rinunciato agli interventi nei giudizi promossi dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Catania;<br />	<br />
che, ancora in linea preliminare, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in sede cautelare, qualora il giudice non abbia provveduto sulla domanda (come accaduto nella specie), ovvero quando abbia concesso la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in tale sede (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 151 del 2009; ordinanza n. 307 del 2011) e, quindi, sotto questo profilo, le questioni sono ammissibili;<br />	<br />
che l’eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione sollevata dal Tribunale di Firenze, proposta dall’Avvocatura generale sul rilievo che il rimettente non avrebbe censurato gli artt. 9, commi 1 e 3, e 12, commi 1 e 8, della legge n. 40 del 2004, non è fondata, poiché la norma della quale il rimettente deve fare applicazione nel processo principale è soltanto il citato art. 4, comma 3, mentre la mancata considerazione di quelle ulteriori norme richiamate dall’interveniente neppure influisce sulla correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento;<br />	<br />
che del pari non sono fondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo che i rimettenti non avrebbero specificato le modalità di esecuzione della tecnica di procreazione alla quale intendono accedere i ricorrenti dei processi principali, mentre la procreazione medicalmente assistita richiederebbe una disciplina frutto di «un’alta mediazione» e di una «delicata opera di bilanciamento dei valori costituzionali», poiché la legge n. 40 del 2004 sarebbe riconducibile nel novero delle leggi ordinarie «la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione» e «creerebbe incolmabili vuoti normativi e rilevanti questioni per la tutela dei soggetti coinvolti»;<br />	<br />
che, in particolare, in ordine a tali eccezioni, va anzitutto confermato che la legge n. 40 del 2004 costituisce la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore (…) che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa» e deve ritenersi «costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 45 del 2005), ma, <i>in parte qua</i>, non ha contenuto costituzionalmente vincolato e questa Corte ha, infatti, dichiarato ammissibile la richiesta di <i>referendum</i> popolare per l’abrogazione, tra gli altri, dell’art. 4, comma 3, di detta legge, in quanto l’eventuale accoglimento della proposta referendaria non era «suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria» (sentenza n. 49 del 2005);<br />	<br />
che, superati i suindicati profili preliminari, va osservato che tutti i rimettenti sollevano  anzitutto questione di legittimità costituzionale delle norme dianzi indicate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e, dopo avere sintetizzato la giurisprudenza di questa Corte in ordine al rapporto tra norme interne e norme della Convenzione, premettono che devono applicare queste ultime «nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo» con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria (ordinanza r.o. n. 19 del 2011); inoltre, che, «stante la portata della pronuncia della CEDU, si pone, allora, un serio problema di costituzionalità» delle disposizioni censurate (ordinanza r.o. n. 34 del 2011), spettando a questa Corte «il compito di verificare che detto contrasto sussista» rispetto «alla norma convenzionale, nella lettura datane» dal giudice europeo (ordinanza r.o. n. 163 del 2011);<br />	<br />
 che, a conforto delle censure, i giudici <i>a quibus</i> riportano ampi brani di detta pronuncia, per sostenere che le norme censurate violerebbero il suindicato parametro costituzionale, dato che, secondo la Corte di Strasburgo, nonostante l’ampio margine di discrezionalità spettante agli Stati nella materia in esame, qualora sia stabilita una disciplina della PMA, la relativa regolamentazione deve essere coerente e considerare adeguatamente i differenti interessi coinvolti, in accordo con gli obblighi derivanti dalla Convenzione, con conseguente irragionevolezza del divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, dal momento che esso non sarebbe l’unico mezzo possibile per evitare il rischio di sfruttamento delle donne e di abuso di tali tecniche e per impedire parentele atipiche, non costituendo il diritto del bambino a conoscere la sua discendenza effettiva un diritto assoluto;<br />	<br />
che, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo – alla quale, ai sensi dell’art. 43 della CEDU, è stato deferito il caso deciso dalla Prima Sezione – con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate;<br />	<br />
che la sentenza della Grande Camera, dopo avere osservato, tra l’altro, che ad essa non spetta «considerare se il divieto della donazione di sperma e ovuli in questione sarebbe o meno giustificato dalla Convenzione», ma spetta, invece, decidere «se tali divieti fossero giustificati», ha affermato che «il legislatore austriaco non ha all’epoca ecceduto il margine di discrezionalità concessogli né per quanto riguarda il divieto di donazione di ovuli ai fini della procreazione artificiale né per quanto riguarda il divieto di donazione di sperma per la fecondazione <i>in vitro</i>» ed ha escluso la denunciata violazione dell’art. 8 della Convenzione, reputando che non vi fosse «alcuna ragione di esaminare separatamente i medesimi fatti dal punto di vista dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione»;<br />	<br />
che la sopravvenienza della sentenza della Grande Camera impone di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che la questione dell’eventuale contrasto della disposizione interna con la norme della CEDU va risolta, per quanto qui interessa, in base al principio in virtù del quale il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere riguardo alle «norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo» (tra le molte, sentenza n. 236 del 2011, richiamando le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e tutte le successive pronunce che hanno ribadito detto orientamento), «specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione» (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012), poiché il «contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni essa ha elaborato» (per tutte, sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011), occorrendo rispettare «la sostanza» di tale giurisprudenza, «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi» (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 236 del 2011 e n. 317 del 2009), ferma la verifica, spettante a questa Corte, della «compatibilità della norma CEDU, nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007; analogamente, tra le più recenti, sentenze n. 113 e n. 303 del 2011);<br />	<br />
che, inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice <i>a quo</i>, affinché questi proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all’ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio (tra le tante, ordinanze n. 14, n. 76, n. 96, n. 117, n. 165, n. 230 e n. 386 del 2002), ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale (per tutte, ordinanze n. 516 del 2002 e n. 216 del 2003), oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata (tra le tante, ordinanza n. 378 del 2008);<br />	<br />
che, alla luce di siffatti principi, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all’interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione, espressamente richiamata dai rimettenti – operata all’interno dello stesso giudizio nel quale è stata resa quest’ultima pronuncia – incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici <i>a quibus</i> e costituisce un <i>novum</i> che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale così come proposta;<br />	<br />
che siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l’ineludibile corollario logico-giuridico della configurazione offerta da questa Corte in ordine al valore ed all’efficacia delle sentenze del giudice europeo nell’interpretazione delle norme della CEDU che, come sopra precisato, i rimettenti hanno correttamente considerato, al fine di formulare le censure in esame; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell’incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del <i>novum</i> costituito dalla sentenza della Grande Camera (la cui rilevanza è, peraltro, resa palese anche dall’approfondita lettura, significativamente divergente, offertane dalle parti nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica) svolta per la prima volta da questa Corte, senza che su di essa abbiano potuto interloquire i giudici <i>a quibus</i>, comporterebbe un’alterazione dello schema dell’incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto ai rimettenti accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte di Strasburgo, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto;<br />	<br />
che l’imprescindibilità di tale conclusione, in relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, è resa palese dalla constatazione che questo ha sollevato questione di legittimità costituzionale esclusivamente in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., limitandosi ad osservare, in ordine all’ulteriore parametro costituzionale evocato, che «le stesse considerazioni esposte dalla Corte EDU in ordine alla irragionevolezza della norma in questione paiono pertinenti per il rilievo della questione di legittimità costituzionale anche sotto il profilo dell’art. 3 Cost.»;<br />	<br />
che, inoltre, essa si impone anche in ordine ai restanti provvedimenti di rimessione, poiché i giudici <i>a quibus</i> non solo hanno proposto la questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in linea preliminare rispetto alle altre pure sollevate, ma hanno altresì ripetutamente richiamato la suindicata sentenza della Prima Sezione della Corte di Strasburgo, allo scopo di trarne argomenti a conforto delle censure proposte in relazione agli ulteriori parametri costituzionali;<br />	<br />
che, in tal senso, sono, infatti, univocamente significative, tra le altre, le considerazioni svolte dal Tribunale di Catania, il quale, nel motivare la denunciata violazione degli artt. 3 e 31 Cost., ha espressamente invocato detta pronuncia, per sostenere che essa apporta «ulteriori e solidi argomenti a sostegno della violazione dell’art. 3 Cost., con riferimento alla violazione del principio di non discriminazione», deducendo, in relazione alla censura riferita all’art. 2 Cost., che la Corte europea «ha chiarito che occorre garantire, in quanto rientrante nel diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla convenzione dei diritti dell’uomo, il diritto della coppia di scegliere di diventare genitori anche ricorrendo alle tecniche di fecondazione assistita»;<br />	<br />
che, analogamente, nel censurare le norme in esame, il Tribunale di Milano: in riferimento all’art. 2 Cost., ha sottolineato che il «processo evolutivo» nell’interpretazione di detto parametro non può «prescindere da quanto affermato nei principi della CEDU nei termini in cui gli stessi sono stati definiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo», enfatizzando che quest’ultima, nella citata sentenza della Prima Sezione, «ha affermato – in sintesi – il diritto di identità e di autodeterminazione della coppia in ordine alla propria genitorialità», ritenuto «compromesso dal divieto di accesso ad un determinato tipo di fecondazione», sottolineando «che occorre garantire, in quanto appartenente al diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della CEDU, il diritto della coppia di scegliere di diventare genitori anche ricorrendo alle tecniche di fecondazione assistita»; mentre in ordine alle censure proposte in relazione agli artt. 3 e 31 Cost., ha dedotto che detta pronuncia della Corte EDU «offre utili argomenti a sostegno della violazione dell’art. 3 della Costituzione, con riferimento alla violazione del principio di non discriminazione, poiché i motivi proposti dai giudici europei circa la violazione dell’art. 14 della CEDU possono essere contemporaneamente formulati nell’interpretazione dell’art. 3» Cost., sostenendo che essa ha «utilizzato argomentazioni traslabili <i>de plano</i> a fondamento della natura discriminatoria del divieto totale di fecondazione eterologa» e ritenendo, in conclusione, che «l’interpretazione delle norme costituzionali, applicate alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte EDU» dimostrerebbe la «natura discriminatoria del divieto di fecondazione eterologa tra coppie sterili ed infertili a seconda del grado di sterilità o di infertilità evidenziato»;<br />	<br />
che, pertanto, alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, deve essere disposta la restituzione degli atti, affinché i rimettenti procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p></b>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>ordina </i>la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Firenze, al Tribunale ordinario di Catania e al Tribunale ordinario di Milano.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2012.	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-7-6-2012-n-150/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/6/2012 n.150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a></p>
<p>Va sospeso il verbale della seduta della Giunta del Comune di Novi Ligure &#8211; Commercio avente ad oggetto Direttiva della Regione Piemonte del 12 dicembre 2011 prot. 7341/DG 1603 sulle attività di massaggi. Ritenuto che il ricorrente deduce che l’attività svolta non è riconducibile a quella di massaggio estetico; Ritenuto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il verbale della seduta della Giunta del Comune di Novi Ligure &#8211; Commercio avente ad oggetto Direttiva della Regione Piemonte del 12 dicembre 2011 prot. 7341/DG 1603 sulle attività di massaggi. Ritenuto che il ricorrente deduce che l’attività svolta non è riconducibile a quella di massaggio estetico; Ritenuto, in particolare, che le prestazioni afferenti l&#8217;attività degli operatori in discipline bio-naturali &#8211; qual è il ricorrente &#8211; consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno né carattere di prestazioni sanitarie, né quello di prestazioni estetiche; Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio dedotto dal ricorrente, dato che il termine al medesimo assegnato per conformarsi alla disposizioni della direttiva regionale, acquisendo la qualifica di estetista, è, all’evidenza, incongruo per le ragioni chiaramente esplicitate nel gravame; Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, fermo restando, in ogni caso, il potere-dovere dell’Amministrazione di controllare che l’attività in concreto svolta dal ricorrente non travalichi in ambiti per cui egli non ha né la formazione, né la competenza professionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00515/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 515 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Angelo Bloisi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Capodieci e Teresa Mantero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valeria Ceddia in Torino, via A. Barbaro, 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Novi Ligure</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Regione Piemonte</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale della seduta della Giunta del Comune di Novi Ligure dell&#8217;11/01/2012 nonché la pedissequa comunicazione prot. n. 1873 del 19 gennaio 2012, pervenuta in data 20 febbraio 2012 inviata dalla Città di Novi Ligure, Settore III, Urbanistica &#8211; Ufficio P.S. &#8211; Commercio avente ad oggetto &#8220;Direttiva della Regione Piemonte del 12 dicembre 2011 prot. 7341/DG 1603 sulle attività di massaggi&#8221;.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che s’appalesano sorrette da significativi elementi di fumus boni juris le doglianze con cui il ricorrente deduce che l’attività svolta non è riconducibile a quella di massaggio estetico;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, che le prestazioni afferenti l&#8217;attività degli operatori in discipline bio-naturali &#8211; qual è il ricorrente &#8211; consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno né carattere di prestazioni sanitarie, né quello di prestazioni estetiche;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio dedotto dal ricorrente, dato che il termine al medesimo assegnato per conformarsi alla disposizioni della direttiva regionale, acquisendo la qualifica di estetista, è, all’evidenza, incongruo per le ragioni chiaramente esplicitate nel gravame;<br />	<br />
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, fermo restando, in ogni caso, il potere-dovere dell’Amministrazione di controllare che l’attività in concreto svolta dal ricorrente non travalichi in ambiti per cui egli non ha né la formazione, né la competenza professionale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l’istanza cautelare in epigrafe indicata e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa la discussione del merito del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 13 novembre 2013.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di lite relative alla presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.5172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-6-2012-n-5172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-6-2012-n-5172/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.5172</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. Lo Presti Società di Navigazione Siciliana Spa (Avv.ti A. Clarizia, F. Tedeschini, A. Abbamonte, C. Morace) c/ Siremar Sicilia Società Regionale Marittima Spa (Avv.ti A. Police, M. Annoni, A. Zoppini, V. Di Vilio), Compagnie delle Isole Spa (Avv.ti F. Cintioli, G. Gitto, M. Santaroni, M. Mangano,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele – Est. Lo Presti<br /> Società di Navigazione Siciliana Spa (Avv.ti A. Clarizia, F. Tedeschini, A. Abbamonte, C. Morace) c/ Siremar Sicilia Società Regionale Marittima Spa (Avv.ti A. Police, M. Annoni, A. Zoppini, V. Di Vilio), Compagnie delle Isole Spa (Avv.ti F. Cintioli, G. Gitto, M. Santaroni, M. Mangano, G.F. Licata)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità come aiuto di stato della garanzia bancaria a carico di ente territoriale, finalizzata ad assistere l&#8217;offerta di un concorrente in una gara pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Grandi imprese in stato di insolvenza  &#8211; Cessione – Trattativa privata ex d.l. 347/2003 – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine ex art. 119 cpa – Inapplicabilità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Grandi imprese in stato di insolvenza  &#8211; Cessione – Trattativa privata ex d.l. 347/2003 – Modificazioni soggettive – Ammissibilità.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Grandi imprese in stato di insolvenza &#8211; Cessione – Trattativa privata ex d.l. 347/2003 – Riapertura dei termini – Formulazione nuove offerte – Ammissibilità – Ragioni	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Grandi imprese in stato di insolvenza  &#8211; Cessione – Trattativa privata ex d.l. 347/2003 – Garanzia bancaria  &#8211; Ente territoriale -A favore del concorrente – Aiuto di stato – Configurabilità – Conseguenze – Aggiudicazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è applicabile il termine di impugnazione di trenta giorni ex art. 119 del c.p.a. alle procedure di cessione per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza ex d.l. 347/2003.	</p>
<p>2. La procedura a trattativa privata ex art. 4 co. 4 quater D.l. 347/2003, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione consente le modificazioni soggettive sopravvenute degli offerenti, come anche la presentazione di offerte da parte dei partecipanti che, in una prima fase, non avessero presentato offerte ritenute inammissibili.	</p>
<p>3. La procedura a trattativa privata ex art. 4 co. 4 quater D.l. 347/2003 costituisce opzione operativa caratterizzata dalla flessibilità  ed elasticità, priva di rigidi vincoli di procedimentalizzazione, finalizzata al conseguimento degli obiettivi primari, quello dei creditori, dei lavoratori e dell’interesse generale alla conservazione del patrimonio produttivo dell’azienda, pertanto è ammissibile la riapertura dei termini volta a consentire ai partecipanti la formulazione di nuove offerte migliorative.	</p>
<p>4. Si configura un aiuto di stato la prestazione di garanzia a carico di un ente territoriale in base alla quale il beneficiario ottenga un beneficio diverso comunque apprezzabile in termini economici, come una garanzia bancaria, finalizzata ad assistere un’offerta in una gara pubblica, allorquando risulti che il predetto beneficio non sarebbe stato conseguibile a prescindere dall’erogazione pubblica. Pertanto è illegittima l’aggiudicazione disposta nei confronti del concorrente che abbia beneficiato di un vantaggio di tale genere, a prescindere dal fatto che la garanzia non sia stata escussa e sia stata, successivamente all’aggiudicazione, revocata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.3358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-6-2012-n-3358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-6-2012-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.3358</a></p>
<p>Pres. Branca, Est. Lotti Impresa Martellone Angelo (Avv.ti A. Clarizia e P. Quinto) c/ Impresa Ottomano Ing. Carmine. s.r.l. (Avv.ti L.B. Catella e D. Piscopo); Comune di Grottaglie (Avv. I. Vaglia) sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità di varianti migliorative rispetto al piano di esproprio predisposto dalla stazione appaltante per la realizzazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-6-2012-n-3358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.3358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca, Est. Lotti<br /> Impresa Martellone Angelo (Avv.ti A. Clarizia e P. Quinto) c/ Impresa Ottomano Ing. Carmine. s.r.l. (Avv.ti L.B. Catella e D. Piscopo); Comune di Grottaglie (Avv. I. Vaglia)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;ammissibilità di varianti migliorative rispetto al piano di esproprio predisposto dalla stazione appaltante per la realizzazione delle opere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Gara – Varianti – Ammissibilità – Limiti – Progetto &#8211; Requisiti minimi – Immodificabilità.</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Varianti – Piano particellare d’esproprio – Limite – Esclusione – Nuove espropriazioni – Ammissibilità – Condizioni – Previsione lex specialis.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di procedure di gara, ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti, è ammessa la possibilità di proporre variazioni migliorative al progetto proposto dalla stazione appaltante qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale progetto può subire modifiche purchè non si alterino le sue caratteristiche essenziali (c.d. requisiti minimi) delle prestazioni richieste dalla lex specialis per non ledere la par condicio.</p>
<p>2.	In tema di procedure di gara, è ammissibile una variante migliorativa che preveda la realizzazione di parte delle opere appaltate – nella specie una rotatoria &#8211; su suoli estranei al piano particellare d’esproprio predisposto dalla stazione appaltante, se il bando consente la presentazione di varianti che comportino la richiesta di nuove autorizzazioni. Infatti, la possibilità di richiedere dette nuove autorizzazioni permette implicitamente all’aggiudicataria di procedere ad ulteriori espropriazioni rispetto al piano predisposto dalla stazione appaltante purché funzionali ad una migliore realizzazione dell’opera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8176 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Martellone Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Quinto e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />
ATI Martellone Angelo e De Blasi Giuseppe; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Bruno Catella e Danilo Piscopo, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;<br />
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Irene Vaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 01659/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresa Ottomano Ing. Carmine s.r.l. e del Comune di Grottaglie;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Quinto, Clarizia, Piscopo e Vaglia;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sez. III, con la sentenza n. 1659 del 27 settembre 2011, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato Ottomano Ing. Carmine s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata determina n. 280 del 21 marzo 2011, comunicata in data 22 marzo 2011 con nota prot. n. 6962, assunta dal Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Grottaglie.<br />	<br />
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che, con il primo motivo di ricorso di primo grado, ritenuto di rilievo assorbente, l’attuale appellato Ottomano Ing. Carmine s.r.l. ha lamenta che l’aggiudicataria, odierna appellante, abbia proposto una variante migliorativa che prevedeva la realizzazione di parte delle opere appaltate su suoli estranei al piano particellare d’esproprio predisposto dalla stazione appaltante e allegato agli atti di gara.<br />	<br />
Secondo il TAR, posto che la lex specialis contemplava la possibilità di offerte in variante, occorre verificare se la variante proposta dall’aggiudicataria abbia o meno stravolto l’idea progettuale posta in gara.<br />	<br />
Sempre secondo il TAR è pacifico e incontestato che il progetto proposto dall’aggiudicataria prevede, per la realizzazione di una rotatoria, la modifica del tracciato originario e l’apprensione di una superficie maggiore di quella determinata nel piano particellare d’esproprio: l’opera proposta concerne, quindi, porzioni di terreno che non sono attualmente né nella disponibilità comunale né in quella dell’aggiudicataria e che vanno oltre i termini dell’appalto sul quale si sono confrontate le offerte dell’imprese concorrenti.<br />	<br />
Pertanto, per il TAR, una tale difformità comporta l’esclusione dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, poiché la previsione dei lavori su aree estranee al procedimento espropriativo, avviato dal Comune in relazione alla opera de qua, è allo stato irrealizzabile, come lo era al momento della presentazione delle offerte, non potendosi svolgere i lavori appaltati su aree che sono di proprietà di terzi estranei e che gli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante hanno esplicitamente escluso dalla possibilità di intervento.<br />	<br />
Né ha rilievo, ha concluso il TAR, che gli stessi terreni possano essere eventualmente acquisiti su base consensuale o forzosa attraverso il riavvio del procedimento ablatorio, atteso che la gara si è svolta su una determinata base competitiva delimitata anche dal piano particellare d’esproprio che costituisce un dato determinato dall’Amministrazione all’origine della procedura e immodificabile.<br />	<br />
L’appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
Si costituiva il Comune intimato, depositando memoria a favore dell’appellante, e il controinteressato, che chiedeva il rigetto dell’appello.<br />	<br />
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ritiene il Collegio che la variante proposta dall’attuale appellante, ritenuta illegittima dal TAR, sia invece conforme ai criteri dettati dalla lex specialis e rispondente alle esigenze della P.A., esigenze volte a realizzare una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio, oggetto dell’affidamento per cui è causa.<br />	<br />
In sintesi, quindi, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non abbia correttamente valutato la situazione, in relazione a tale motivo di illegittimità, ritenuto assorbente dal TAR.<br />	<br />
In via preliminare, deve essere ricordato che la possibilità di proporre varianti, generalizzata dall’art. 76 del D. Lgs. n. 163-06, intesa come possibilità di proporre variazioni migliorative al progetto proposto dalla stazione appaltante qualora il criterio di aggiudicazione sia, come nella specie, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, significa che il progetto medesimo può subire modifiche purché non si alterino le sue caratteristiche essenziali (i cd. requisiti minimi) delle prestazioni richieste dalla lex specialis per non ledere la par condicio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1019; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481; sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149).<br />	<br />
Tale facoltà era prevista anche dal punto 4, lett. B), del disciplinare di gara il quale, secondo il Collegio, presenta un contenuto dispositivo che contraddice l&#8217;interpretazione invece seguita dalla sentenza oggetto del presente appello, sia sotto il profilo del tenore letterale, sia sotto il profilo dell’interpretazione sistematica, ex art. 1362 c.c., applicabile, per nota giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4980), agli atti di gara.<br />	<br />
In particolare, infatti, la variante migliorativa riguardante la rotatoria oggetto di controversia risponde ad una precisa esigenza della P.A., che era indicata e, quindi, esplicitata dallo stesso tenore letterale contenuto nel suddetto punto 4, lett. B), del disciplinare (“Sicurezza e riduzione dei disagi per l’utenza “), in quanto idonea a realizzare un “miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale dell’incrocio lungo la S.P. Grottaglie-San Giorgio, di accesso alla Stazione Aeromobili Marina di Grottaglie, sia durante la fase di esecuzione dei lavori che a lavori ultimati<br />	<br />
Inoltre, sotto il profilo sistematico, il disciplinare di gara, al punto 4, lett. A), prevede espressamente ed inequivocabilmente che qualunque variazione/integrazione/ampliamento proposti al progetto a base di gara comporta l’obbligo da parte del concorrente di predisporre, a sua cura e spese, la documentazione per richiedere eventuali conseguenti autorizzazioni integrative, con l’obbligo, altresì, di uniformare il progetto, senza oneri a carico della stazione appaltante, alle ulteriori variazioni richieste dagli Enti preposti per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni; ciò conferma che il piano particellare d’esproprio non può ritenersi costituire il limite delle varianti ammesse (come ha, invece, ritenuto il TAR), poiché, come detto, per raggiungere le finalità sopra esplicitate, lo stesso Disciplinare ammette la possibilità di richiedere nuove autorizzazioni, a spese invariate per l’Amministrazione, con ciò implicitamente ammettendo che il concorrente possa presentare varianti che comportino la necessità di procedere a nuove espropriazioni funzionali alla realizzazione di una migliore (e più sicura) rotatoria.<br />	<br />
La circostanza secondo cui le migliorie proposte dovranno riguardare esclusivamente l’ambito territoriale oggetto del progetto a base di gara si deve ragionevolmente riferire al sito in cui inserire la variante e non allo specifico piano di esproprio.<br />	<br />
In assenza di qualsiasi ulteriore delimitazione e precisazione della locuzione “ambito territoriale”, tale concetto, che in effetti costituisce il limite delle varianti ammesse, quanto a localizzazione, non può essere rappresentato dal piano particellare d’esproprio che costituisce sì un dato predeterminato dall’Amministrazione all’origine della procedura, rispetto al quale, tuttavia, l’Amministrazione stessa ha, però, consentito delle varianti.<br />	<br />
Si deve dare rilievo, in sintesi, al riferimento, fatto al medesimo disciplinare di gara al punto 4, lett. A), in base al quale qualunque variazione/integrazione/ampliamento proposte al progetto a base di gara comporta l’obbligo da parte del concorrente di predisporre, a sua cura e spese, la documentazione per richiedere eventuali conseguenti autorizzazioni integrative, con l’obbligo, altresì, di uniformare il progetto, senza oneri a carico della stazione appaltante, alle ulteriori variazioni richieste dagli Enti preposti per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni; tale disposizione del disciplinare, infatti, deve essere letta in combinato disposto con la prima parte della medesima, la quale ammette varianti al progetto che trovano la loro possibilità di esecuzione proprio sulla base di quest’ultima disposizione del capitolato.<br />	<br />
Sotto questo profilo, appare importante che l’esecuzione di tali varianti ammesse, così come il Collegio ritiene di interpretarle, siano semplificate dalla normativa in tema di espropriazioni applicabile nella specie; infatti, in base a quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n. 3-05 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità), all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.<br />	<br />
Inoltre, nei casi sopra previsti, l’approvazione del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio Comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante dello strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza necessità di approvazione regionale.<br />	<br />
Nella disposizione in esame, infatti, si utilizza la locuzione normativa di “zone funzionali omogenee”, locuzione che è chiaramente sovrapponibile concettualmente alla pur diversa locuzione utilizzata dal disciplinare citato (“ambito territoriale oggetto del progetto a base di gara”).<br />	<br />
Conseguentemente, per sintetizzare quanto esposto, si deve ritenere che, nel caso di specie, risulta palese che le varianti migliorative ammesse non si possano ritenere quale diversa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto, alternativa rispetto a quello voluta dall’Amministrazione.<br />	<br />
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto, con la conseguenza che il ricorso originario deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellato Ottomano Ing. Carmine s.r.l.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna parte appellata Ottomano Ing. Carmine s.r.l., alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle altre parti costituite in appello.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.1983</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-1983/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-1983/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-1983/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.1983</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento assunto dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il quale è stata addebitata alla ricorrente la violazione di cui all&#8217;art. 27, comma 12, del codice del consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell&#8217;autorità n. 18545 del 25 giugno 2008, e contestualmente comminata una</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-1983/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.1983</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento assunto dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il quale è stata addebitata alla ricorrente la violazione di cui all&#8217;art. 27, comma 12, del codice del consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell&#8217;autorità n. 18545 del 25 giugno 2008, e contestualmente comminata una sanzione amministrativa pecuniaria dell&#8217;importo pari ad euro 75.000 (nella specie, si discuteva della diffusione su internet di messaggi pubblicitari diretti a commercializzare l&#8217;adesione a club con diritto a usufruire di servizi turistici senza corredare detti messaggi delle informazioni rilevanti necessarie al fine della valutazione del costo dei predetti servizi e, dunque, della convenienza economica dell&#8217;offerta). In relazione alla comminata sanzione pecuniaria non è infatti ravvisabile né il requisito dell’irreparabilità, conseguendo all’eventuale accoglimento nel merito del ricorso la ripetizione delle somme pagate, né il requisito della gravità, non avendo parte ricorrente offerto alcuno specifico elemento idoneo a comprovare che il pagamento della sanzione pregiudicherebbe la propria stabilità economica o determinerebbe gravi difficoltà economiche; inoltre, la società ricorrente, laddove versasse in condizioni economiche disagiate, può presentare istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione irrogata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01983/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04032/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4032 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>SOC EXECUTIVE TRAVEL COMPANY S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Ugo Ruffolo, Barbara Banorri, Barbara Cufari, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Ugo Ruffolo sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 308;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO &#8211; ANTITRUST</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giorgio Ferrari</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 23350, assunto dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell&#8217;adunanza del 6 marzo 2012, ad esito del procedimento ip118, notificato alla ricorrente in data 15 marzo 2012, con il quale è stata addebitata alla società Exe<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 il dott. Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che in relazione alla comminata sanzione pecuniaria non è ravvisabile né il requisito dell’irreparabilità, conseguendo all’eventuale accoglimento nel merito del ricorso la ripetizione delle somme pagate, né il requisito della gravità, non avendo parte ricorrente offerto alcuno specifico elemento idoneo a comprovare che il pagamento della sanzione pregiudicherebbe la propria stabilità economica o determinerebbe gravi difficoltà economiche;<br />	<br />
Rilevato, altresì, che la società ricorrente, laddove versasse in condizioni economiche disagiate, può presentare istanza di rateizzazione del pagamento della sanzione irrogata, fermi gli effetti discendenti dall’esito dell’appello proposto innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 18234/2009;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
&#8211; Roma &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
RIGETTA la proposta istanza cautelare.	</p>
<p>CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore della resistente Amministrazione, che liquida in complessivi € 1.000 (mille).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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