<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-6-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-6-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-6-2007/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-7-6-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-7-6-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a></p>
<p>Pres. A. ROSAS, Rel. P. LINDH– nel procedimento C-80/06, Carp. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Decisione della Commissione 1999/93/CE – Destinatari – Stati membri – Effetti diretti per i privati – Esclusione. Una decisione della Commissione, diretta nei confronti dei soli Stati membri, non può produrre effetti diretti nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. ROSAS, <i>Rel. </i>P. LINDH<br />– nel procedimento C-80/06, Carp.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Decisione della Commissione 1999/93/CE – Destinatari – Stati membri – Effetti diretti per i privati – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Una decisione della Commissione, diretta nei confronti dei soli Stati membri, non può produrre effetti diretti nei rapporti orizzontali e dunque non può essere applicata in un giudizio pendente tra due soggetti privati, neppure ove le sue norme siano chiare, precise e incondizionate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE <br />
</b><i>(Terza Sezione)<br />
</i>7 giugno 2007
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Nel procedimento C 80/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Novara, con decisione 5 gennaio 2006, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2006, nella causa</p>
<p><b>Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi</b><br />
contro<br />
<b>Ecorad Srl</b>,<br />
con l’intervento di:<br />
<b>Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento</b>,</p>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2007,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi e l’Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamento, dagli avv.ti F. Capelli e M. Ughetta;<br />
–        per la Ecorad Srl, dall’avv. E. Adobati;<br />
–        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sigg.re D. Recchia e D. Lawunmi, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, sull’invocabilità e sulla validità degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29, pag. 51).<br />
2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi (in prosieguo: la «Carp») e la Ecorad Srl (in prosieguo: la «Ecorad»), controversia vertente sull’esecuzione di un contratto di vendita di porte munite di maniglioni detti «antipanico».</p>
<p><b> Contesto normativo<br />
<i></b> La direttiva 89/106/CEE</p>
<p></i>3        La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU 1989, L 40, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/106»), mira, in particolare, ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti da costruzione. Essa si applica, in forza del suo art. 1, n. 1, ai materiali da costruzione nella misura in cui valgono per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’art. 3, n. 1, della stessa direttiva.<br />
4        L’art. 4, n. 2, di tale direttiva prevede che gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati di soddisfare i summenzionati requisiti essenziali, qualora questi prodotti rechino il marchio «CE». Tale marchio attesta che i detti prodotti sono conformi vuoi alle norme nazionali che hanno trasposto le norme armonizzate, vuoi ad un benestare tecnico europeo o alle specificazioni tecniche nazionali di cui al paragrafo 3 di tale articolo nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate. <br />
5        L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 89/106 prevede che gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della detta direttiva.<br />
6        Ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva 89/106, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definita all’articolo 4 della detta direttiva. Il n. 2 di tale articolo prevede che i prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all’allegato III.<br />
7        L’art. 13, nn. 3 e 4, della direttiva 89/106 dispone:<br />
«3.       L’attestato di conformità di un prodotto presuppone che:<br />
a)      il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero<br />
b)      per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica.<br />
4.       La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 19, sceglie la procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente alle precisazioni di cui all’allegato III, in base:<br />
a)      all’importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quelli in materia di salute e di sicurezza;<br />
b)      alla natura del prodotto;<br />
c)      all’influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;<br />
d)      ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.<br />
In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza.<br />
La procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione delle stesse».<br />
8        L’art. 14 della direttiva 89/106 recita:<br />
«1.       Conformemente all’allegato III le procedure di cui sopra comportano: <br />
a)       nel caso dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero,<br />
b)       nel caso dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso.<br />
Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell’allegato III.<br />
2.       La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre il marchio CE sul prodotto stesso, su un’etichetta ad esso applicata, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. II modello del marchio CE di conformità e le modalità d’impiego relative a ciascuna procedura dell’attestato di conformità figurano nell’allegato III». </p>
<p><i> La decisione 1999/93</p>
<p></i>9        La Commissione ha adottato la decisione 1999/93 al fine di precisare le procedure di attestazione della conformità di porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.<br />
10      In forza dell’art. 1 di tale decisione, i prodotti e i gruppi di prodotti di cui all’allegato I della decisione stessa sono sottoposti ad una procedura per l’attestazione di conformità che si fonda su un sistema di controllo della produzione in fabbrica sotto l’unica responsabilità del fabbricante. L’art. 2 di tale decisione prevede che la conformità dei prodotti di cui all’allegato II viene attestata non solo in base a tale sistema di controllo ma altresì in base a una procedura secondo la quale un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.<br />
11      L’allegato II della decisione 1999/93 riguarda i prodotti seguenti:<br />
«Porte e portoni (con o senza accessori):<br />
–        per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza.<br />
(&#8230;)<br />
Accessori per porte e portoni:<br />
–        per limitare la propagazione del fumo/fuoco e per le uscite di sicurezza».<br />
12      L’art. 3 della decisione 1999/93 prevede che la procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato III della detta decisione è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee. Tale allegato III conferisce mandato al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/Cenelec) di specificare, nell’ambito delle norme armonizzate pertinenti, i sistemi di attestazione di conformità. Per le porte, i portoni e i relativi accessori destinati a limitare la propagazione del fumo/fuoco e alle uscite di sicurezza, l’allegato III della decisione 1999/93 impone così il ricorso alla procedura di attestazione di conformità, da parte di un organismo di certificazione riconosciuto, considerata al punto 2, lett. i), dell’allegato III della direttiva 89/106.<br />
13      È pacifico che alla data dei fatti della causa principale non esistevano ancora norme armonizzate relative alle porte esterne atte a ricevere maniglioni antipanico.</p>
<p><b> La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali</p>
<p></b>14      La Ecorad ordinava alla Carp, nel corso del mese di aprile 2005, la fornitura e la posa di tre porte esterne munite di maniglioni antipanico. A seguito dell’installazione della prima di queste, la Ecorad riteneva, nel maggio 2005, che il prodotto installato non fosse conforme alla normativa comunitaria, dato che la Carp non disponeva di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto di cui alla decisione 1999/93 (o «sistema di certificazione n. 1»). Di conseguenza, la Ecorad rifiutava di adempiere i propri obblighi contrattuali.<br />
15      La Carp adiva quindi il Tribunale ordinario di Novara al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. Nell’ambito di tale controversia, la Ecorad si basa sulla non conformità della cosa venduta alla normativa comunitaria e fa valere, al riguardo, l’inosservanza da parte della Carp delle disposizioni della decisione 1999/93.<br />
16      Nella sua ordinanza di rinvio, il Tribunale ordinario di Novara ritiene che la controversia richieda l’interpretazione della decisione 1999/93 e si pone la questione della validità di quest’ultima, qualora essa sia direttamente applicabile.<br />
17      Alla luce di quanto sopra il Tribunale ordinario di Novara ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)       Se l’art. 2, l’art. 3, l’allegato II e l’allegato III della decisione 1999/93/CE debbano essere interpretati nel senso di escludere che le porte destinate ad essere equipaggiate con i maniglioni antipanico possano essere costruite da operatori (serramentisti) sprovvisti dei requisiti richiesti dal sistema di attestazione di conformità n. 1.<br />
2)       In caso di soluzione affermativa al quesito n. 1, se le prescrizioni contenute nell’art. 2, nell’art. 3, nell’allegato II e nell’allegato III della decisione 1999/93/CE, indipendentemente dall’adozione delle norme tecniche da parte del Comitato europeo di normazione (CEN), siano giuridicamente vincolanti, fin dalla data di entrata in vigore della predetta decisione, per quanto riguarda il tipo di procedura di attestazione di conformità che deve essere osservata dai costruttori (serramentisti) per porte destinate ad essere equipaggiate con maniglioni antipanico.<br />
3)       Se l’art. 2, l’art. 3, l’allegato II e l’allegato III della decisione 1999/93/CE debbano essere considerati invalidi per contrasto con il principio di proporzionalità nella parte in cui impongono a tutti i produttori di osservare la procedura di attestazione di conformità n. 1 per poter marchiare CE le proprie porte dotate di maniglioni antipanico (conferendo al CEN il mandato di adottare le relative norme tecniche)».</p>
<p><b> Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p></b>18      L’esame delle questioni prima e terza, rispettivamente relative all’interpretazione e alla validità della decisione 1999/93, presuppone che sia stata preliminarmente risolta in senso affermativo la seconda questione con cui il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se tale decisione produca effetti giuridicamente vincolanti. Si deve tuttavia verificare innanzi tutto se tale decisione possa essere fatta valere in una controversia tra singoli.<br />
19      Su questo punto, la Carp ritiene che la decisione 1999/93 non produca attualmente nei suoi confronti effetti giuridicamente vincolanti, in quanto essa non ne è la destinataria. La Ecorad ritiene, al contrario, di aver diritto di avvalersene nella causa principale.<br />
20      A questo proposito, e senza che sia necessario esaminare preliminarmente la validità della decisione 1999/93, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può di per sé stessa creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Ne consegue che anche una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o ad imporre obblighi ai privati non può trovare applicazione in quanto tale nell’ambito di una controversia che veda contrapposti esclusivamente dei singoli (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C 91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I 3325, punto 20; 7 marzo 1996, causa C 192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I 1281, punti 16 e 17; 7 gennaio 2004, causa C 201/02, Wells, Racc. pag. I 723, punto 56, e 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a C 403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I 8835, punti 108 e 109).<br />
21      La decisione 1999/93 è stata adottata sulla base dell’art. 13, n. 4, della direttiva 89/106 ed è rivolta agli Stati membri. Essa costituisce un atto di portata generale che precisa i tipi di procedure di attestazione di conformità rispettivamente applicabili a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori e conferisce mandato al CEN/Cenelec di specificarne il contenuto nelle norme armonizzate pertinenti che saranno poi destinate ad essere trasposte dagli organismi di normalizzazione di ciascuno Stato membro. A norma dell’art. 249 CE, la decisione 1999/93 è quindi unicamente vincolante per gli Stati membri, che, ai sensi dell’art. 4, ne sono i soli destinatari. Di conseguenza, le considerazioni alla base della giurisprudenza ricordata al punto precedente riguardo alle direttive sono applicabili, mutatis mutandis, per quanto riguarda la possibilità di far valere la detta decisione contro un singolo.<br />
22      Occorre pertanto risolvere la seconda questione del giudice del rinvio nel senso che un singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione 1999/93.<br />
23      Alla luce di questa soluzione, non è necessario risolvere la prima e la terza questione pregiudiziale.</p>
<p><b> Sulle spese</p>
<p></b>24      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />
<b>Un singolo non può far valere, nell’ambito di una controversia per responsabilità contrattuale che lo vede opposto ad un altro singolo, la violazione da parte di quest’ultimo degli artt. 2 e 3 nonché degli allegati II e III della decisione della Commissione 25 gennaio 1999, 1999/93/CE, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-7-6-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-7-6-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS, Rel. J. MALENOVSKÝ – nei procedimenti riuniti da C-222 a C-225/05, Van der Weerd in materia di applicazione d&#8217;ufficio del diritto comunitario Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Giudici nazionali – Impugnazione di provvedimenti amministrativi – Deduzione di specifici motivi – Direttiva 85/511/CEE – Applicazione d’ufficio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> K. LENAERTS,<i> Rel. </i>J. MALENOVSKÝ<br /> –  nei procedimenti riuniti da C-222 a C-225/05, Van der Weerd</span></p>
<hr />
<p>in materia di applicazione d&#8217;ufficio del diritto comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#61485; Diritto comunitario &#61485; Giudici nazionali – Impugnazione di provvedimenti amministrativi – Deduzione di specifici motivi – Direttiva 85/511/CEE – Applicazione d’ufficio – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Né il principio di equivalenza né il principio di effettività impongono al giudice di applicare d’ufficio una norma comunitaria, quale che sia la sua importanza in questo ordinamento, nel contesto di un procedimento di impugnazione di atti amministrativi nel quale il privato debba dedurre specifici motivi di diritto ed il giudice non possa applicare d’ufficio neppure corrispondenti norme nazionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
7 giugno 2007</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nei procedimenti riuniti C 222/05 C 225/05,<br />
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisioni 17 maggio 2005, pervenute in cancelleria il 20 maggio 2005, nelle cause<br />
<b>J. van der Weerd</b>,<br />
<b>Maatschap Van der Bijl</b>,<br />
<b>J. W. Schoonhoven</b>(C-222/05)<b>,</b><br />
<b>H. de Rooy sr</b>.,<br />
<b>H. de Rooy jr. </b>(C-223/05)<b>,</b><br />
<b>Maatschap H. en J. van </b>’<b>t Oever</b>, <br />
<b>Maatschap F. van </b>’<b>t Oever en W. Fien, </b><br />
<b>B. van ‘t Oever, </b><br />
<b>Maatschap A. en J. Fien, </b><br />
<b>Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, </b><br />
<b>H. Koers, </b><br />
<b>Maatschap K. en G. Polinder</b>, <br />
<b>G. van Wijhe</b>(C-224/05)<b>,</b><br />
<b>B. J. van Middendorp </b>(C-225/05)<br />
contro<br />
<b>Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit</b>,</p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2006,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl e il sig. Schoonhoven, la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, la Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig. ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder e il sig. van Wijhe, dagli avv.ti A. van Beek e G. de Jager, advocaten;<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli Surrans, in qualità di agenti;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, dalla sig.ra M. van Heezik e dal sig. T. van Rijn, in qualità di agenti, <br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° marzo 2007,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un canto, sull’interpretazione del diritto comunitario in ordine al potere del giudice nazionale di valutare d’ufficio la compatibilità di un atto amministrativo con la direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (GU L 315, pag. 11), come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/423/CEE (GU L 224, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva 85/511») e, d’altro canto, sull’interpretazione della direttiva medesima.<br />
2        Tali domande sono state sottoposte alla Corte nell’ambito delle controversie tra il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl, i sigg. Schoonhoven, de Rooy sr. e de Rooy jr., la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, la Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig.ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder, i sigg. van Wijhe e van Middendorp, da una parte, e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dall’altra, con riguardo all’abbattimento di animali di loro proprietà. <br />
<b> Contesto normativo <br />
<i></b> La normativa comunitaria <br />
</i>3        La direttiva 85/511 prevede misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica. L’art. 4 della detta direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché, qualora in un’azienda si trovino uno o più animali sospetti di essere infetti da afta epizootica o sospetti di esserne contaminati, si faccia immediatamente ricorso ai mezzi d’indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui o faccia effettuare adeguati prelevamenti in vista degli esami di laboratorio.<br />
4        Inoltre, ai sensi del successivo art. 5, gli Stati membri provvedono affinché, una volta confermata la presenza in un’azienda di uno o più animali infetti, l’autorità competente adotti senza indugio le misure previste da tale disposizione, in particolare, quelle in forza delle quali tutti gli animali delle specie sensibili dell’azienda devono essere abbattuti in loco, sotto controllo ufficiale ed in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell’afta epizootica.<br />
5        Gli artt. 11, n. 1, e 13, n. 1, della detta direttiva prevedono che gli Stati membri provvedano affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica e la manipolazione dei virus dell’afta a fini di ricerca, diagnostica e/o fabbricazione di vaccini siano effettuati negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti enumerati negli elenchi figuranti negli allegati alla direttiva medesima. <br />
6        All’allegato B della direttiva 85/511, intitolato «Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica» compariva, alla data dei fatti di cui alla causa principale, sotto la rubrica «Paesi Bassi», il «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad». <br />
<i> La normativa nazionale<br />
</i>7        L’art. 8:69 dell’Algemene wet bestuursrecht (Testo unico di diritto amministrativo processuale) prevede quanto segue:<br />
«1.      Il giudice adito si pronuncia in base al ricorso, ai documenti presentati, all’istruttoria e al dibattimento all’udienza. <br />
2.      Il giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto.<br />
3.      Il giudice può integrare d’ufficio i fatti».<br />
8        Tale disposizione è applicabile ai procedimenti pendenti dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven ai sensi dell’art. 19, n. 1, della Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (legge sul ricorso amministrativo in materia economica). <br />
<b> Causa principale e questioni pregiudiziali <br />
</b>9        Nel febbraio 2001 scoppiava nei Paesi Bassi un’epidemia di afta epizootica. In tale periodo, i ricorrenti nella causa principale gestivano aziende per l’allevamento del bestiame in cui si trovavano animali artiodattili. Le loro aziende erano situate ad una distanza inferiore a 2 chilometri dalle aziende dichiarate infette dall’afta epizootica dal direttore del Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (servizio nazionale d’ispezione del bestiame e della carne; in prosieguo: il «RVV»). Quest’ultimo si era fondato, al riguardo, sul risultato degli esami effettuati dal laboratorio ID-Lelystad BV (in prosieguo: lo «ID-Lelystad»), comunicato per telecopia, secondo il quale i campioni prelevati nelle aziende infette erano positivi. <br />
10      In esito a tale accertamento della presenza di afta epizootica, il direttore del RVV adottava nei confronti dei ricorrenti nella causa principale una serie di decisioni, ai sensi delle quali tutti gli animali artiodattili che si trovavano nelle loro aziende dovevano essere ritenuti sospetti di essere infetti dall’afta epizootica, in considerazione del fatto che, essendo stato accertato un caso di afta epizootica nei dintorni delle aziende stesse, non poteva escludersi che gli animali in tali aziende potessero essere stati contagiati dalla malattia. <br />
11      Nelle stesse decisioni, il direttore dell’RVV notificava ai ricorrenti nella causa principale talune misure volte alla lotta del virus dell’afta epizootica e alla prevenzione della sua diffusione, fra cui la vaccinazione e quindi l’abbattimento di tutti gli animali artiodattili che si trovavano nelle loro aziende. Conseguentemente, tali animali venivano vaccinati e poi abbattuti. <br />
12      I ricorrenti nella causa principale proponevano reclamo avverso tali decisioni dinanzi al direttore del RVV, che lo dichiarava infondato. Essi proponevano allora ricorso avverso tali decisioni di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.<br />
13      Al fine di contestare la legittimità della declaratoria di sospetto della presenza di afta epizootica e, pertanto, delle decisioni del direttore del RVV, i ricorrenti nella causa principale hanno sollevato motivi attinenti, in particolare, al fatto che l’amministrazione avrebbe violato la definizione di animale sospetto di essere infetto, i sintomi clinici della presenza di afta epizootica e le procedure applicabili all’atto del prelievo di campioni ematici. <br />
14      Il giudice del rinvio ha respinto tutti i detti motivi. Tuttavia, ha rilevato che, in controversie analoghe pendenti dinanzi allo stesso, sfociate nella sentenza della Corte 15 giugno 2006, causa C 28/05, Dokter e a. (Racc. pag. I 5431), la legittimità di decisioni comparabili era stata contestata sulla base di altri motivi, non dedotti dai ricorrenti nella causa principale.<br />
15      Con tali motivi, si era sostenuto che il direttore del RVV non potesse adottare provvedimenti di repressione dell’afta epizootica sulla base del risultato degli esami svolti dallo ID-Lelystad, poiché quest’ultimo non sarebbe stato abilitato ad effettuarli dalla direttiva 85/511. Inoltre, il direttore del RVV non avrebbe potuto fondare i provvedimenti di repressione dell’afta epizootica esclusivamente sul contenuto della telecopia inviata dallo ID-Lelystad, con cui venivano comunicati i risultati degli esami di laboratorio, ma avrebbe dovuto richiedere il fascicolo redatto dal detto laboratorio, esaminarlo e verificare se tali esami fossero stati svolti correttamente. <br />
16      Il College van Beroep voor het bedrijfsleven rileva che tali motivi potrebbero parimenti influire sulla soluzione delle controversie principali in esame. Tuttavia, dal momento che non sono stati sollevati davanti al detto giudice, le norme processuali nazionali osterebbero alla loro considerazione. Dall’art. 8:69 del testo unico di diritto amministrativo processuale emerge che il giudice si limita a decidere in ordine ai punti della controversia che gli vengono sottoposti. È pur vero che, ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, il giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto, ma occorrerebbe interpretare tale disposizione nel senso che il giudice procede all’inquadramento giuridico delle censure dedotte dal ricorrente avverso l’atto amministrativo contestato. Occorrerebbe operare un distinguo tra tale obbligo di integrare d’ufficio i detti motivi e la valutazione imposta al giudice, se agire motu proprio, che si imporrebbe solo nell’ipotesi di applicazione di norme di ordine pubblico, vale a dire norme relative ai poteri degli organi amministrativi e a quelli del giudice stesso, nonché le disposizioni in materia di ricevibilità. <br />
17      Il giudice del rinvio, tuttavia, si chiede se, alla luce del diritto comunitario, debba tener conto degli argomenti di diritto comunitario che non siano stati dedotti dai ricorrenti nella causa principale. Si porrebbe, infatti, la questione se una disposizione processuale nazionale, in forza della quale il giudice non può tener conto di motivi che esulano dal contesto della controversia, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario. <br />
18      Sulla scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso, nelle quattro cause principali, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se il diritto comunitario imponga un esame d’ufficio – vale a dire, un controllo alla luce di criteri che esulano dall’oggetto della controversia – alla luce di criteri risultanti dalla direttiva 85/511.<br />
2)      Nell’ipotesi di soluzione affermativa della prima questione:<br />
         se l’obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell’art. 11, n. 1, primo trattino, e dell’art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511[…], di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell’allegato B della menzionata direttiva, abbia effetti diretti.<br />
3)      a)     Se l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) debba essere interpretato nel senso che il fatto che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell’allegato B della medesima direttiva sia produttivo di conseguenze giuridiche.<br />
b)      Nel caso in cui la terza questione, sub a), sia risolta in senso affermativo:<br />
se l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) miri alla tutela degli interessi degli amministrati, quali [i ricorrenti nella causa principale]. In caso di soluzione negativa, se tali amministrati possano invocare un’eventuale violazione degli obblighi derivanti della detta disposizione da parte delle autorità degli Stati membri.<br />
c)      Nel caso in cui la soluzione fornita alla terza questione, sub b), affermi l’invocabilità, da parte degli amministrati, dell’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…): <br />
quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all’accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell’allegato B della detta direttiva.<br />
4)      Se l’allegato B della direttiva 85/511, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all’[ID Lelystad].<br />
5)      Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa essere accertata da un laboratorio non menzionato nell’allegato B della direttiva 85/511, o che tale allegato debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all’[ID Lelystad]:<br />
se la direttiva 85/511 (…) debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l’organo amministrativo nazionale competente a decidere sia vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell’allegato B della direttiva medesima ovvero, nel caso in cui dalla soluzione alla terza questione, sub a), emerga che tale organo amministrativo possa basare i propri provvedimenti volti alla lotta all’afta epizootica anche su risultati ottenuti da un laboratorio non iscritto nell’allegato B della detta direttiva, che tale organo sia vincolato dai risultati di quest’ultimo laboratorio, o se la determinazione di tale autorità rientri nell’autonomia procedurale dello Stato membro, sicché il giudice dinanzi al quale sia pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l’esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo di diritto comunitario o nazionale, nonché se l’applicazione del diritto processuale nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile l’applicazione delle norme comunitarie.<br />
6)      Nel caso in cui dalla soluzione della quinta questione emerga che la direttiva 85/511 (…) disciplini in qual misura le autorità nazionali siano vincolate dal risultato di laboratorio:<br />
se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame di laboratorio volto all’individuazione dell’afta epizootica. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511 concede alle autorità nazionali».<br />
19      Con ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 2005, le cause C 222/05 C 225/05 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b> Sulla prima questione<br />
</i>20      Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto comunitario imponga al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di procedere d’ufficio al controllo della legittimità di un atto amministrativo alla luce dei motivi attinenti alla violazione degli artt. 11 e 13 della direttiva 85/511. <br />
 Sulla ricevibilità<br />
21      Il sig. van der Weerd, la Maatschap Van der Bijl, il sig. Schoonhoven, la Maatschap H. en J. van ’t Oever, la Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien, il sig. van ’t Oever, Maatschap A. en J. Fien, la Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, la sig.ra Koers, la Maatschap K. en G. Polinder e il sig. van Wijhe (in prosieguo: il «sig. van der Weerd e a.») contestano la presentazione dello svolgimento della procedura seguita dinanzi al giudice del rinvio. Essi ritengono di aver invocato dinanzi al detto giudice la direttiva 85/511 e che la Corte non possa pertanto esaminare la prima questione. <br />
22      Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenza 15 maggio 2003, causa C 300/01, Salzmann, Racc. pag. I 4899, punti 29 e 31). Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I 2099, punto 39, e 5 dicembre 2006, cause riunite C 94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-0000, punto 25).<br />
23      Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesti taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza Cipolla e a., citata, punto 26). <br />
24      Nel caso di specie, il sig. van der Weerd e a. sostengono che il giudice del rinvio abbia erroneamente ritenuto che i motivi attinenti alla violazione delle pertinenti disposizioni di cui alla direttiva 85/511 non fossero stati dedotti dinanzi al medesimo. Orbene, si tratta appunto di un fatto la cui esattezza non spetta alla Corte verificare.<br />
25      Conseguentemente, l’argomento del sig. van der Weerd e a. non può essere accolto. <br />
26      Lo stesso dicasi con riguardo agli argomenti dedotti all’udienza dalla Commissione, che ha messo in discussione la necessità, da parte del giudice del rinvio, di sollevare la prima questione, in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla Corte nella menzionata sentenza Dokter e a. È evidente, infatti, che tale sentenza non rende la soluzione della Corte nelle cause in esame manifestamente irrilevante con riguardo alla decisione che il giudice del rinvio è tenuto a prendere.<br />
27      Pertanto, la Corte è tenuta a risolvere la prima questione. <br />
 Sul merito<br />
28      Dalla giurisprudenza emerge che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché tali modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C 430/93 e C 431/93, Van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I 4705, punto 17, e 9 dicembre 2003, causa C-129/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-14637, punto 25). <br />
29      Quanto al principio di equivalenza, dalla decisione di rinvio emerge che il College van Beroep voor het bedrijfsleven è competente a sollevare d’ufficio motivi attinenti alla violazione delle norme di ordine pubblico, che secondo il diritto olandese sono quelle relative ai poteri degli organi amministrativi e del giudice stesso, nonché le disposizioni in materia di ricevibilità. Tali norme sono alla base anche dei procedimenti nazionali, dal momento che fissano i requisiti al ricorrere dei quali i procedimenti stessi possono essere introdotti e le autorità competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei diritti e degli obblighi degli amministrati. <br />
30      Orbene, le disposizioni in esame della direttiva 85/511 non occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario, una posizione comparabile. Esse non fissano né i requisiti al ricorrere dei quali possono essere introdotti procedimenti in materia di lotta contro l’afta epizootica, né le autorità competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei diritti e degli obblighi degli amministrati. <br />
31      Tali disposizioni non possono quindi essere considerate equivalenti alle menzionate norme nazionali di ordine pubblico. Di conseguenza, l’applicazione del principio di equivalenza non implica, nelle cause in esame, che il giudice del rinvio sia tenuto a procedere d’ufficio al controllo di legittimità degli atti amministrativi interessati in funzione dei criteri di cui alla direttiva 85/511. <br />
32      Tali disposizioni peraltro, se è pur vero che rientrano nella politica della salute pubblica, avrebbero dovuto essere dedotte, nei procedimenti principali, essenzialmente al fine di tener conto degli interessi privati degli amministrati assoggettati a misure di lotta contro l’afta epizootica. <br />
33      Quanto al principio di effettività, dalla giurisprudenza della Corte emerge che ogni caso in cui si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto comunitario dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, nonché dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo dinanzi ai diversi giudici nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 14, nonché Van Schijndel e van Veen, citata supra, punto 19). <br />
34      Nelle cause sfociate nella menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen, la Corte ha esaminato la compatibilità con il principio di effettività di un principio di diritto nazionale in forza del quale il potere del giudice di sollevare motivi d’ufficio, in un procedimento nazionale, è limitato dall’obbligo del giudice stesso di limitarsi all’oggetto della controversia e di fondare la propria decisione sui fatti sottoposti al suo esame. <br />
35      La Corte ha rilevato che tale limitazione dei poteri del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa del processo spetta alle parti e, di conseguenza, il giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali, per il pubblico interesse. Tale principio tutela il diritto alla difesa e garantisce il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione di motivi nuovi (v., in tal senso, sentenza Van Schijndel e van Veen, citata supra, punto 21). <br />
36      Alla luce di quanto precede, la Corte ha concluso che il principio di effettività non osta ad una disposizione nazionale che vieti ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l’esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte che ha interesse all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda (v. la menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen, punto 22). <br />
37      Nel caso di specie, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiarisce che il procedimento svolto dinanzi ad esso non differisce, su tale punto, da quello in esame nella menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen. In particolare, l’esame d’ufficio di motivi non dedotti dai ricorrenti nella causa principale esulerebbe dai limiti della controversia come sollevata dinanzi al detto giudice. Tali due procedimenti presenterebbero l’unica differenza che, nel caso di specie, il College van Beroep voor het bedrijfsleven non si limita a decidere in ultima istanza, come nella causa sfociata nella menzionata sentenza, bensì in primo e unico grado di giudizio.<br />
38      Orbene, tale unica circostanza non colloca le parti della causa principale in una situazione peculiare tale da rimettere in discussione i menzionati principi. Essa, pertanto, non può condurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta dalla Corte nella menzionata sentenza Van Schijndel e van Veen. Infatti, ciò non incide sulla circostanza che, nel contesto evocato al punto precedente, la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice del rinvio di motivi non invocati dalle parti principali, possa, come nella causa sfociata in tale sentenza, ledere il diritto alla difesa ovvero il regolare svolgimento del procedimento e, in particolare, comportare ritardi dovuti alla valutazione di motivi nuovi.<br />
39      Tale conclusione non può essere messa in discussione dalla giurisprudenza che risulta dalle sentenze Peterbroeck, citata supra; 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I-3055); 27 giugno 2000, cause riunite C 240/98 C 244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (Racc. pag. I-4941); 21 novembre 2002, causa C-473/00, Cofidis (Racc. pag. I-10875), e 26 ottobre 2006, causa C 68/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I-10421).<br />
40      La menzionata giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie. Da un canto, infatti, essa è caratterizzata dalle circostanze attinenti alla controversia, volte a privare il ricorrente principale della possibilità di far valere utilmente l’incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale con il diritto comunitario (v. sentenza Peterbroeck, citata, punti 16 e seguenti). D’altro canto, essa si fonda sulla necessità di garantire al consumatore la tutela effettiva prevista dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) (v. citate sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 26; Cofidis, punto 33, nonché Mostaza Claro, punto 29). A ciò si aggiunge che tale giurisprudenza non può essere utilmente invocata nel contesto dell’esame di una violazione del principio di effettività, dal momento che essa procede ad una valutazione dell’equivalenza di trattamento dei motivi attinenti alla normativa nazionale e di quelli attinenti alla normativa comunitaria (v. sentenza Eco Swiss, citata, punto 37). <br />
41      Alla luce delle suesposte considerazioni, il principio di effettività non impone, in controversie come quella di cui alla causa principale, l’obbligo, per i giudici nazionali, di sollevare d’ufficio un motivo fondato su una disposizione comunitaria, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico comunitario, purché sia data alle parti la possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto comunitario dinanzi al giudice nazionale. Dal momento che i ricorrenti nella causa principale hanno avuto la possibilità effettiva di sollevare motivi attinenti alla direttiva 85/511, il principio di effettività non impone al giudice del rinvio di esaminare d’ufficio il motivo che si fonda sugli artt. 11 e 13 della direttiva medesima. <br />
42      Ciò premesso, la prima questione deve essere risolta nel senso che il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono.<br />
<i> Sulle altre questioni <br />
</i>43      Vista la soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione delle altre, sollevate solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio sia tenuto a rilevare d’ufficio motivi non dedotti dai ricorrenti nella causa principale. <br />
<b> Sulle spese<br />
</b>44      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
<b>Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2722/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2722</a></p>
<p>Va sospeso, su ricorso di un privato, il provvedimento prefettizio che individua le strade nelle quali e’ possibile installare dispositivi di controllo e rilevamento a distanza di violazioni al codice stradale (artt. 142 e 148 D.Lgs. 285/92). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA TER Registro Ordinanze:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2722/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2722/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su ricorso di un privato, il provvedimento prefettizio che individua le strade nelle quali e’ possibile installare dispositivi di controllo e rilevamento a distanza di violazioni al codice stradale (artt. 142 e 148 D.Lgs. 285/92). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2722/2007<br />
Registro Generale:7928/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons., relatore<br />
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 7928/2006  proposto da:<br />
<b>DI MASSA ALESSANDRO</b> rappresentato e difeso da:BORTONE GIUSEPPE TOMASSI AVV. MARCOcon domicilio eletto in ROMAVIA SABOTINO, 45pressoBUCETI AVV. AMILCARE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>PREFETTURA &#8211; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA</b><br />
<b>COMUNE DI FORMIA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del Decreto del Prefetto di Latina prot. n. 2450/2003/AREA IV del 16.6.2003 con cui sono state individuate le strade e i tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada (D. lgs. n. 285/1992) e su cui è consentita l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al D. lgs. n.285/1992;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che risultano adeguatamente comprovati i necessari presupposti della richiesta misura cautelare;<br />
Ritenuto che, allo stato e nell’ottica di una valutazione prognostica dell’esito del ricorso, risulta in particolare sussistente il requisito del fumus boni iuris, tenuto conto dei contenuti del provvedimento impugnato in relazione ai parametri fattuali e logico-giuridico che ne hanno costituito presupposto e cornice conformativa, a fini applicativi,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 07 Giugno 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2722/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-348/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.348</a></p>
<p>Non va sospesa la esclusione da concorso a dirigente regionale se il ricorrente non abbia titoli necessari per la partecipazione (precedente rapporto di pubblico impiego, master di istituto universitario riconosciuto). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CALABRIACATANZARO 2 SEZIONE T.A.R. CALABRIA Registro Ordinanze: 348/2007Registro Generale: 484/2007 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-348/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-348/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la esclusione da concorso a dirigente regionale se il ricorrente non abbia titoli necessari per la partecipazione (precedente rapporto di pubblico impiego, master di istituto universitario riconosciuto). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO </b></p>
<p align=center><b>2 SEZIONE  T.A.R.  CALABRIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 348/2007<br />Registro Generale: 484/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO Presidente<br />GIUSEPPE CHINE&#8217; Primo Ref., relatore<br />
ROBERTA CICCHESE Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 484/2007  proposto da:<br />
<b>AMATRUDA ERSILIA</b> rappresentato e difeso da:SPADAFORA GIUSEPPE con domicilio eletto in CATANZAROVIA XX SETTEMBRE, 63pressoSPADAFORA GIUSEPPE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE CALABRIA </b> rappresentato e difeso da:GUALTIERI ALFREDOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA VITTORIO VENETO,48presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della nota prot. n. 07104/07 emessa dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 2 Presidenza ed Organizzazione del Personale e  sottoscritta dal Vicario del Direttore Generale;<br />nonché del decreto n.4766/07 di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 45 posti di  dirigenti regionali;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE CALABRIA<br />
Udito il relatore Primo Ref. GIUSEPPE CHINE&#8217;  e uditi  altresì gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte, non sussistono le ragioni, previste dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Rilevato, in particolare, che, ad un primo sommario esame: a) il ricorso si appalesa irricevibile con riferimento alla nota del 16.02.2007 ed al decreto n. 280 del 23.01.2007, nonché inammissibile, per avvenuta impugnazione di un atto meramente confermativo, con riferimento alla nota prot. 714 del 24.04.2007; b) la ricorrente non possiede il requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 1) del bando, in quanto con la convenzione stipulata il 27.11.2000, non è stato instaurato un rapporto di pubblico impiego con il Consiglio Regionale della Calabria (cfr. artt. 11 e 14 della convenzione stessa), bensì un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né tale rapporto di collaborazione può valere ai fini dell’applicazione dell’art. 2, lett. e), n. 2) del bando e dell’art. 10 della l.r. n. 8/1996; 3) non può essere valutato il titolo di partecipazione al master in “Business Management”, non essendo stato rilasciato da un istituto universitario ovvero da un altro istituto di formazione riconosciuto ai sensi dell’art. 28 del D.lgv. n. 165/2001;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Spese al definitivo. (Ric. n. 484/2007)</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007.</p>
<p>L’Estensore<br />F.to G. Chinè<br />
Il Presidente<br />
F.to G. Romano</p>
<p>Il Segretario<br />                                                          F.to M.C. Godano</p>
<p>Depositata  in  Segreteria<br />
Il  7.6.2007<br />
Il Collaboratore di Cancelleria<br />                           F.to M.C. Godano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-348/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.1047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-1047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-1047/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-1047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.1047</a></p>
<p>sui criteri per l&#8217;applicazione delle previsioni stabilite nel bando Contratti della Pubblica Amministrazione – Svolgimento della gara – Applicazione del bando – Criteri Nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-1047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.1047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-1047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.1047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sui criteri per l&#8217;applicazione delle previsioni stabilite nel bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della Pubblica Amministrazione – Svolgimento della gara – Applicazione del bando – Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento; pertanto, qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche all’interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata dalla <i>lex specialis</i>, alla cui osservanza la P.A. si è autovincolata al momento dell’adozione del bando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 734 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>S.I.M.A.N. s.r.l., Casa del Motore di Argilla &#038; C. s.r.l., Ditta Moroni Nicola di Moroni Silvano, Ecoedil Professional s.r.l., S.I.A.N.I. s.r.l., La Cala s.a.s. e Socrem s.r.l.</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Macaggi 21/5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>&#8211; <b>Intermarine s.p.a.</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con il Consorzio C.I.N.S. e Navalcarena Group s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Benedetto, Daniela Anselmi e Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime in Genova, alla via Corsica 21/20;<br />
<br />
&#8211; <b>Fincantieri &#8211; Cantieri Navali Italiani s.p.a.</b>, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Comes s.r.l., De Martini Research s.r.l., Elettrotecnica Pergolo s.r.l., Carpen s.r.l., Europe Painting s.r.l., S.G.S. s.r.l., non costituite<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>degli atti della gara per licitazione privata avviata dalla Marina Militare &#8211; Arsenale M.M. di La Spezia per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto per l&#8217;esecuzione degli interventi di revisione/riparazione di sistemi ed apparati al sistema di piattaforma di nave Libeccio, ed in particolare del verbale di gara 3/08/2006, nonché del provvedimento 12/07/2006 di proroga e spostamento dei termini previsti nella lettera di invito.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Intermarine s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con il Consorzio C.I.N.S. e Navalcarena Group s.p.a.;<br />
Visto il ricorso incidentale di Intermarine s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/05/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato il 9-10.8.2006 le società S.I.M.A.N. s.r.l., Casa del motore di argilla &#038; C. s.r.l., Ditta Moroni Nicola di Moroni Silvano, Ecoedil Professional s.r.l., S.I.A.N.I. s.r.l., La Cala s.r.l. e Socrem s.r.l. (d’ora innanzi A.T.I. S.I.M.A.N. senz’altro) – che hanno dichiarato di voler raggrupparsi in A.T.I. in caso di aggiudicazione – hanno impugnato gli atti della gara per licitazione privata indetta dal Ministero della Difesa – Arsenale Militare Marittimo della Spezia, relativa all’aggiudicazione, al prezzo più basso, degli interventi di revisione/riparazione di sistemi ed apparati del Sistema di Piattaforma di Nave Libeccio (cfr. il bando di gara, doc. 1 di parte ricorrente).<br />
Esse espongono che la lettera di invito (doc. 2 di parte ricorrente) fissava il giorno 20.7.2006 quale termine per l’effettuazione della gara e la presentazione delle domande e, entro quindici giorni antecedenti tale data (e, pertanto, entro il 5.7.2006) il termine &#8211; espressamente definito perentorio e pertanto a pena di esclusione &#8211; per la presentazione dei curricula vitae relativi alla professionalità dei componenti dell’ufficio tecnico e del “regolamento interno” tra la ditta offerente e l’ufficio tecnico, secondo le linee guida appositamente specificate.<br />
La ricorrenti, che hanno regolarmente ottemperato al deposito della documentazione richiesta entro il termine intermedio (precisamente, il 4.6.2006, cfr. doc. 3 di parte ricorrente), si dolgono che le controinteressate A.T.I. Intermarine ed A.T.I. Fincantieri abbiano invece effettuato il deposito dei curricula vitae e del regolamento interno soltanto a termine scaduto (e cioè, rispettivamente, il 10 luglio ed il 6 luglio, cfr. docc. 5 e 4 di parte ricorrente) e che, ciò nonostante, non solo non siano state escluse dalla gara, ma si siano classificate, all’esito della stessa – rispettivamente &#8211; prima e seconda.<br />
E’ accaduto infatti che, con nota 12.7.2006 – parimenti impugnata – l’amministrazione procedente abbia nel frattempo procrastinato dal 20.7.2006 al 3.8.2006, per asserite “mutate esigenze”, il termine per la presentazione delle domande, con corrispondente slittamento di tredici giorni anche del termine intermedio (già scaduto) per la presentazione dei curricula vitae e del regolamento interno.<br />
Con un unico motivo di ricorso esse lamentano la violazione dei principi generali in materia di procedure di gara, nonché eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa e Intermarine s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con C.I.N.S. e Navalcarena Group s.p.a., eccependo la nullità dell’offerta dell’A.T.I. S.I.M.A.N. per mancata sottoscrizione, da parte dell’impresa mandante Socrem s.r.l., della dichiarazione circa il numero di dipendenti, richiesta dalla lettera di invito a pena di esclusione.<br />
Con ordinanza 31.8.2006, n. 310 la Sezione, dato atto che in quella sede non potevano trovare accoglimento le censure di nullità dell’offerta A.T.I. S.I.M.A.N. sollevate dalla difesa dell’amministrazione (non avendo quest’ultima proceduto all’esclusione dell’offerta in sede di gara) e dedotte in via incidentale dalla controinteressata (in quanto non ritualmente introdotte mediante ricorso incidentale notificato a tutte le altre parti), ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della nota 12.7.2006, nella parte in cui ha procrastinato il termine intermedio di presentazione della documentazione, nonché il verbale di gara del 3.8.2006.<br />
Con atto notificato in data 2.9.2006 la controinteressata A.T.I. Intermarine s.p.a. ha poi proposto ricorso incidentale, deducendo che l’A.T.I. S.I.M.A.N. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancata sottoscrizione, da parte dell’impresa mandante Socrem s.r.l., della dichiarazione circa il numero di dipendenti, richiesta dalla lettera di invito a pena di esclusione.<br />
Successivamente al deposito dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione militare provvedeva, in autotutela, a dichiarare la nullità dell’offerta dell’A.T.I. S.I.M.A.N.<br />
Avverso quest’ultimo atto l’A.T.I. S.I.M.A.N. proponeva ricorso per motivi aggiunti, con atto notificato in data 22.9.2006.<br />
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Riveste carattere pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata Intermarine s.p.a.<br />
E’ noto infatti che “le censure dedotte con il ricorso incidentale devono essere esaminate preliminarmente rispetto al merito del ricorso laddove assumano carattere paralizzante, in quanto finalizzate alla declaratoria di illegittimità della mancata esclusione della ricorrente principale” (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, I, 27.3.2007, n. 570).<br />
Il ricorso incidentale è fondato.<br />
La lettera di invito prescriveva (punto 6 lettera e) che ciascun concorrente dovesse corredare l’offerta di una dichiarazione – da rendere nelle forme di cui all’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa – circa l’organico medio annuo, distinto per qualifica, con un’analitica distinzione delle qualifiche tecniche professionali dei dipendenti.<br />
La medesima lettera di invito precisava poi, al punto 10, che l’omissione delle formalità e/o della documentazione di cui ai punti 4, 5 e 6 avrebbe costituito causa di nullità dell’offerta e di conseguente esclusione dalla gara.<br />
Sennonché, la dichiarazione all’uopo presentata dall’impresa Socrem s.r.l., mandante dell’A.T.I. S.I.M.A.N., risulta in effetti priva della sottoscrizione del legale rappresentante (cfr. doc. 10 delle produzioni 22.9.2006 di Intermarine).<br />
Orbene, in presenza di una specifica disposizione del bando di gara che imponeva ai concorrenti, a pena di esclusione, la specifica sottoscrizione della dichiarazione in oggetto con nome e cognome del legale rappresentante, corredata di copia fotostatica di un documento di identità ex art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’esclusione dell’offerta dell’A.T.I. S.I.M.A.N. si poneva come un atto dovuto. <br />
Nelle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige infatti che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all&#8217;organo amministrativo cui compete l&#8217;attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento; pertanto, qualora il bando commini espressamente l&#8217;esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche all&#8217;interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell&#8217;inadempimento, l&#8217;incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l&#8217;Amministrazione si è autovincolata al momento dell&#8217;adozione del bando.<br />
L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’inammissibilità del ricorso principale dell’A.T.I. S.I.M.A.N. per carenza di interesse.<br />
Sul punto, l’A.T.I. S.I.M.A.N. eccepisce tuttavia che l’esame del ricorso incidentale non assume carattere pregiudiziale rispetto alla pronuncia su quello principale qualora si tratti di una gara con due sole offerte o qualora il ricorso principale sia comunque diretto ad ottenere l’esclusione di tutti gli altri concorrenti (come nel caso di specie, in cui l’A.T.I. S.I.M.A.N. contesta anche l’ammissione di Fincantieri) e, quindi, l’annullamento integrale della procedura, da cui deriva l’obbligo della stazione appaltante di indire una nuova gara, alla quale può prendere parte anche il ricorrente principale, con la chance di rendersene aggiudicatario (donde la sussistenza di un interesse di carattere strumentale).<br />
La tesi è stata recentemente – e motivatamente &#8211; smentita dal Consiglio di Stato, secondo il quale tale orientamento, nella misura in cui privilegia l&#8217;interesse pubblico alla legalità sostanziale dell&#8217;azione amministrativa, appare suscettibile di condurre, sia pure in ipotesi liminari, a conclusioni incompatibili con una giurisdizione di tipo soggettivo quale è quella amministrativa, come espressamente disegnata dall&#8217;art. 103 della Costituzione (Cons. di St. IV, 30.12.2006, n. 8265). <br />
Secondo il Consiglio di Stato, infatti il criterio dell’inversione logica dell’esame del ricorso incidentale “non può trovare deroga nell&#8217;ipotesi in cui i ricorsi sono stati proposti dagli unici due partecipanti ad una gara d&#8217;appalto. Anche in questo caso infatti l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale mette in discussione lo stesso titolo di legittimazione dell&#8217;Impresa originaria ricorrente a proporre il gravame principale. Per effetto di tale accoglimento, invero, l&#8217;Impresa medesima risulta esclusa dalla gara d&#8217;appalto de qua, il che vuol dire che viene meno la legittimazione stessa della ricorrente originaria all&#8217;impugnazione: salvo casi liminari individuati dalla Giurisprudenza comunitaria e che qui non rilevano, la legittima partecipazione alla gara costituisce l&#8217;indispensabile presupposto legittimante, che radica nell&#8217;impresa concorrente l&#8217;interesse ad impugnare l&#8217;aggiudicazione e, di contro, l&#8217;estromissione dalla procedura concorsuale è fonte della perdita del titolo a dedurre vizi inerenti alle ulteriori fasi della medesima procedura, atteso il vigente ordinamento processuale in cui chi non ha legittimazione all&#8217;impugnazione non può far valere vizi a carico del controinteressato (cfr. IV Sez. n. 8005 del 2004). In sostanza nel caso all&#8217;esame la posizione di Condotte, nella sua nuova veste di concorrente escluso dalla gara per effetto dell&#8217;accoglimento del ricorso incidentale del Consorzio, e il suo interesse alla rimozione degli atti ulteriori della procedura concorsuale non sono diversi da quello (qualificabile come interesse di mero fatto e non certo come posizione giuridica di interesse legittimo) di un qualunque terzo. Tale interesse, indifferenziato rispetto a quello della generalità di tutte le imprese del settore potenzialmente interessate all&#8217;appalto ma che non parteciparono alla gara, proprio in ragione del suo carattere solo mediato e indiretto, non vale quindi a radicare la legittimazione a contestare l&#8217;aggiudicazione e non si rivela, pertanto, tutelabile in sede giurisdizionale (cfr. dec. n. 8005/2004 citata)”.<br />
In conclusione, deve accogliersi il ricorso incidentale, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.<br />
Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito della fase cautelare, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Accoglie il ricorso incidentale.<br />
Dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/06/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-6-2007-n-1047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2007 n.1047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca del decreto di concessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari € 3.663.750,42 se i macchinari acquistati non si trovavano presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni e se la comunicazione di avvio del procedimento, ancorche’ inviata presso la vecchia sede della Societa’,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca del decreto di concessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari € 3.663.750,42 se i macchinari acquistati non si trovavano presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni e se la comunicazione di avvio del procedimento, ancorche’ inviata presso la vecchia sede della Societa’, non ha impedito le controdeduzioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2741/2007<br />
Registro Generale: 2557/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2557/2007 proposto da:<br />
<b>SOC EURO SICIL PLAST SRL</b>rappresentata e difesa da:ROBALDO AVV ENZO &#8211; DI GIOVANNI AVV. ANNALISA &#8211; ERBA AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DI SAN BASILIO, 61pressoPICOZZA &#038; ASSOCIATI STUDIO LEGALE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA </b>rappresentato e difeso da:CUCCIA AVV ANDREAcon domicilio eletto in ROMAP.ZZA AUGUSTO IMPERATORE, 22presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto n. B2/RC/9/151909 (comunicato alla ricorrente in data 11 gennaio 2007) con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, ha revocato il decre</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />SOC IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA<br />Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso non presenta consistenti elementi di fumus, in quanto non appare agevole superare la causa giustificatrice della revoca, costituita dal fatto che i macchinari acquistati non si trovavano presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, contrariamente a quanto dalla Ditta ricorrente dichiarato in sede di richiesta per l’erogazione della 2^ rata di contributo, dovendosi, peraltro, ritenere assolto l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ancorchè inviato presso la vecchia sede della Società, poichè dalla cartolina di ricevimento, si desume che esso sia giunto a destinazione e che, comunque, la Ditta ha potuto far pervenire controdeduzioni sia in data 6 marzo che in data 14 aprile 2006.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  07 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2746</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2746/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2746/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2746</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego di permesso provvisorio per la circolazione in aerea aeroportuale, attesa la sussistenza dei presupposti per disporre la conferma del decreto presidenziale (tardivita’ del ricorso). (GS) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5581 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2746</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego di permesso provvisorio per la circolazione in aerea aeroportuale, attesa la sussistenza dei presupposti per disporre la conferma del decreto presidenziale (tardivita’ del ricorso). (GS)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10944/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5581</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze:2746/2007<br />
Registro Generale: 4197/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> STEFANIA SANTOLERI Cons. relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4197/2007  proposto da:<br />
<b>PITTILINO EMILIO</b>rappresentato e difeso da:BERGODI AVV. A. COSTANZOcon domicilio eletto in ROMAVIA A. VIVALDI, 15pressoBECCACECI AVV. FRANCO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>ENAC ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento di ritiro ed al fine di ottenere la restituzione (nuova emissione) del permesso provvisorio n. 2006feb00257, ritirato in data 22.5.06 dalla Polizia di Stato – Ufficio Polizia Giudiziaria dell’Aeroporto di Fiumicino; nonchè di ogni altr</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ENAC ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE<br />MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Stefania SANTOLERI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la conferma del decreto presidenziale n. 2253/07.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter  respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 07 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
Il Relatore: Stefania SANTOLERI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2765/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2765</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti, che dispone la restituzione di credito di imposta, in quanto il ricorso, di dubbia ammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa, appare sprovvisto del presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile, traducendosi in una pretesa patrimoniale, eventualmente anche a titolo di risarcimento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento  del Ministero dei Trasporti,  che dispone la restituzione di credito di imposta, in quanto il ricorso, di dubbia ammissibilità per difetto di giurisdizione amministrativa, appare sprovvisto del presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile, traducendosi in una pretesa patrimoniale, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, ristorabile in sede di cognizione di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11098/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2007 n. 5967</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2765/2007<br />
Registro Generale: 3776/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> GIULIA FERRARI Cons.<br />STEFANO FANTINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 3776/2007  proposto da:<br />
<b>SOC WASTE ITALIA SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:AMORE AVV. ARTURO &#8211; ALLEGRA AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMACIRC.NE CLODIA, 145/ApressoALLEGRA AVV. GIUSEPPE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota del Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generale e la pianificazione generale dei trasporti – Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose prot. 0010589-31/01/2007 – USCITA del 31 gen</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DEI TRASPORTI<br />
Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso, oltre a prospettare dubbi di inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appare comunque sprovvisto del presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile, traducendosi in una pretesa patrimoniale, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, ristorabile in sede di cognizione di merito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 07 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
Il Relatore: Stefano FANTINI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2745/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2745</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di riesame di un provvedimento di diffida a non riaccendere impianti disattivati, se il riesame della pratica da parte dell’amministrazione era subordinato alla sussistenza di nuovi elementi di fatto, considerando altresi’ che l’Amministrazione non è tenuta a riesaminare provvedimenti inoppugnati. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di riesame di un provvedimento di diffida a non riaccendere impianti disattivati,  se il riesame della pratica da parte dell’amministrazione era subordinato alla sussistenza di nuovi elementi di fatto, considerando altresi’ che l’Amministrazione non è tenuta a riesaminare provvedimenti inoppugnati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/1/11405/g">Ordinanza sospensiva del 15 gennaio 2008 n. 256</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2745/2007<br />
Registro Generale: 4043/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> STEFANIA SANTOLERI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4043/2007  proposto da:<br />
<b>SOC RADIO ANNI 60 RL</b>rappresentata e difesa da:CARINGELLA AVV. DOMENICOcon domicilio eletto in ROMASALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/BpressoNASO AVV. DOMENICO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC ETERE PSCARL</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota prot. DGSCER/906569/FIL/004343 del 13.2.2007 emessa dalla Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione (DGSCER) del Ministero delle Comunicazioni, notificata alla ricorrente presso il procuratore addì 17.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI<br />
Udito il relatore Cons. Stefania SANTOLERI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il riesame della pratica da parte della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione e di Radiodiffusione era subordinata alla sussistenza di nuovi elementi di fatto tali da legittimare il riesame (cfr. provvedimento in data 28/6/06) e che tali elementi non sono stati riscontrati;<br />
Considerato altresì che l’Amm.ne non è tenuta a riesaminare provvedimenti inoppugnati.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  07 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />
Il Relatore: Stefania SANTOLERI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2745/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 7/6/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-7-6-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-7-6-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 7/6/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-241/06 Lämmerzahl GmbH – Avvocato Generale SHARPSTON sull&#8217;interpretazione della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Appalti &#8211; Procedure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 7/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 7/6/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-241/06<br />  Lämmerzahl GmbH – Avvocato Generale SHARPSTON</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario  &#8211; Appalti  &#8211; Procedure di ricorso contro decisioni adottate nell’ambito di gare d’appalto &#8211; Termine di decadenza &#8211; Errore nella scelta della procedura di gara nazionale &#8211; Esclusione dalle procedure di ricorso garantire dal diritto comunitario  &#8211; Possibilità &#8211; Condizioni &#8211; Valutazione del giudice nazionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché un offerente non abbia rispettato i termini di decadenza stabiliti dalla normativa nazionale per contestare la scelta di una procedura che abbia erroneamente escluso una gara d’appalto dall’ambito di applicazione della tutela comunitaria, la direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, non osta a che l’offerente sia privato del diritto, di impugnare successive decisioni adottate nell’ambito della procedura di gara, purché l’applicazione del termine di decadenza non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile contestare la scelta della procedura nelle circostanze del caso di specie. Ciò si verifica se le informazioni fornite nel bando di gara o nel capitolato d’oneri non sono sufficienti per consentire a un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente di rilevare che non era stata seguita la procedura corretta. Spetta al giudice nazionale accertare tale circostanza nella singola fattispecie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conclusioni del 7 giugno 2007, sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE<br />
SHARPSTON<br />
presentate il 7 giugno 2007 1(1)</b></p>
<p>Causa C 241/06</p>
<p align=center><b>Lämmerzahl GmbH</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p align=center><b>Freie Hansestadt Bremen</b></p>
<p>1.        Con il rinvio pregiudiziale in esame l’Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema (Germania) chiede alla Corte, in sostanza, se il diritto comunitario osti a che un offerente sia privato in generale del diritto, conferitogli dalla direttiva 89/665 (2), di proporre ricorso contro decisioni adottate nell’ambito di una gara d’appalto, per il fatto di non avere impugnato entro il termine fissato dal diritto nazionale una decisione che abbia erroneamente escluso la procedura di appalto dall’ambito di applicazione della menzionata direttiva.<br />
2.        La ricorrente nel procedimento principale ha presentato senza successo un’offerta per una gara d’appalto relativa alla fornitura di software indetta conformemente alla procedura nazionale. Essa ha successivamente eccepito, in primo luogo, che la gara d’appalto avrebbe dovuto essere indetta su scala comunitaria, dato che era stata superata la relativa soglia, e, in secondo luogo, che la successiva decisione di aggiudicazione era illegittima. Le censure sono state dichiarate irricevibili in quanto era scaduto il termine per contestare la scelta della procedura, cosicché non è stato possibile avvalersi del procedimento di ricorso previsto per gli appalti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione del diritto comunitario.<br />
3.        Il rinvio pregiudiziale induce la Corte ad esaminare ulteriormente le circostanze in cui la fissazione di termini per proporre ricorso contro decisioni adottate nell’ambito di gare d’appalto può compromettere il principio di effettività posto a fondamento della direttiva 89/665.</p>
<p> <b>Normativa pertinente</b></p>
<p> <i>Direttiva 89/665</i></p>
<p>4.        La direttiva 89/665 è intesa a garantire l’effettiva applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi stabilite dalle direttive comunitarie. Essa istituisce a tal fine un sistema di ricorsi contro le infrazioni.<br />
5.        Sono rilevanti i seguenti ‘considerando’ della direttiva 89/665:<br />
«[1] (…) le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in particolare (…) la direttiva 77/62/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture [(3)], (…) non contengono disposizioni specifiche che permettano di garantirne l’effettiva applicazione;<br />
[2]   (…) i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire tale applicazione non sempre permettono di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette;<br />
[3]   (…) l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e (…) occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscano tale diritto;<br />
[4]   (…)<br />
[5]   (…) la brevità delle procedure richiede un trattamento urgente delle violazioni di cui sopra;<br />
(…)».<br />
6.        L’art. 1 della direttiva 89/665 recita:<br />
«1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive (…) 77/62/CEE e 92/50/CEE (4), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono. <br />
2.     (…)<br />
3.     Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture (…) e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l’autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».<br />
7.        L’art. 2 della direttiva 89/665 riguarda i rimedi che devono essere garantiti nell’ambito dei ricorsi. L’art. 2, n. 7, dispone che «[g]li Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace».</p>
<p><i>Direttiva 93/36 (5)</i></p>
<p>8.	L’art. 10 della direttiva 93/36 stabilisce, inter alia, i termini minimi nelle procedure aperte per la ricezione di offerte di valore superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria. L’art. 10, n. 1, prevede che tali procedure devono restare aperte per almeno 52 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Tale termine può essere ridotto, di regola, fino a un minimo di 36 giorni, ma in nessuno caso a meno di 22 giorni, qualora sia stato previamente pubblicato un avviso informativo alle condizioni stabilite dall’art. 10, n. 1 bis.																																																																																												</p>
<p> <i>Normativa tedesca (6)</i></p>
<p>9.        La quarta parte della legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; in prosieguo: il «GWB») riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici (7). L’art. 100, n. 1, dispone che «[q]uesta parte si applica solo agli appalti di valore pari o superiore a quelli stabiliti nei regolamenti di cui all’art. 127 (soglie)» (8).<br />
10.      L’art. 107 del GWB riguarda i reclami alla commissione di controllo sulle aggiudicazioni. L’art. 107, n. 3, del GWB fissa i termini di ricorso alla commissione di controllo sulle aggiudicazioni contro presunte violazioni delle norme sugli appalti e dispone quanto segue:<br />
«Il reclamo è irricevibile nel caso in cui il reclamante fosse già a conoscenza della presunta violazione della normativa in materia di appalti durante la procedura di aggiudicazione, ma non abbia presentato immediatamente reclamo all’amministrazione aggiudicatrice. Il reclamo è altresì irricevibile qualora non vengano dedotte violazioni della normativa in materia di appalti identificabili (9) in base al bando di gara emesso dall’amministrazione aggiudicatrice entro la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla gara».<br />
11.      Il regolamento sugli appalti pubblici (Vergabeverordnung; in prosieguo: il «VgV») (10) fissa, inter alia, le soglie di cui all’art. 127, n. 1, del GWB (11). All’epoca dei fatti, l’art. 2 del VgV disponeva:<br />
«La soglia è:<br />
(…)<br />
3.     per tutti gli altri appalti di forniture o di servizi: EUR 200 000».<br />
12.      La parte A del capitolato per gli appalti pubblici di forniture e di servizi (Verdingungsordnung für Leistungen; in prosieguo: il «VOL/A») (12) stabilisce le modalità di aggiudicazione degli appalti di forniture e di servizi. L’art. 17 riguarda tra l’altro il contenuto del bando di gara. L’art. 17, nn. 1 e 2, recita:<br />
«Il bando di gara deve almeno specificare:<br />
(…)<br />
c)	la natura e il tipo di prodotti o servizi da fornire (…)» (13).																																																																																												</p>
<p> <b>Procedimento principale e questioni sottoposte alla Corte</b></p>
<p>13.      Il 21 marzo 2005 o prima di questa data la convenuta nel procedimento principale, la Libera città anseatica di Brema (in prosieguo: «Brema»), indiceva una «gara nazionale conforme al VOL/A» relativa a un appalto per la fornitura di software (14). Il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 12 aprile 2005. Il bando di gara non specificava l’entità o il valore dell’appalto. Nella rubrica «Menge und Umfang» (quantità ed entità), il bando indicava quanto segue:<br />
«Cercasi per il Ministro del Lavoro, delle Donne, della Salute, della Gioventù e degli Affari Sociali di Brema un software standard per il trattamento informatico del settore SGB XII (Assistenza Sociale agli Adulti e Sussidi Economici) che soddisfi i requisiti elencati nel capitolato d’oneri. Il capitolato può essere scaricato gratuitamente dal sito internet www.vergabe.bremen.de. (&#8230;)».<br />
14.      La Lämmerzahl GmbH (in prosieguo: la «Lämmerzahl»), ricorrente nel procedimento principale, è una società a responsabilità limitata specializzata in software per enti pubblici. Essa otteneva regolarmente il capitolato, che comprendeva i tre documenti di seguito indicati.<br />
15.      In primo luogo, nel documento intitolato «elenco dei prezzi/ripartizione dei prezzi 1» (in prosieguo: il «documento relativo ai prezzi») si chiedeva agli offerenti di specificare, nella sezione intitolata «contratto di licenza», i prezzi unitari delle licenze complete per possibili fasce diverse del numero di licenze necessarie (11-50, 51-100, 101-200, 201-500 licenze). In subordine si chiedeva di indicare il prezzo unitario delle licenze per la sola lettura (1-5, 6-10, 11-50, 51-100 licenze). In ulteriore subordine, si chiedeva di indicare il prezzo di una «Landeslizenz» (licenza statale) (15). Nella sezione intitolata «appalto di servizi» si chiedeva agli offerenti di indicare il prezzo relativo alla formazione di circa 300 dipendenti e 10 dirigenti. Il documento non indica il numero effettivo di licenze necessarie.<br />
16.      In secondo luogo, il documento in cui era descritto l’oggetto del bando di gara (in prosieguo: «il documento relativo all’oggetto») specificava che avrebbero utilizzato il software circa 200 dipendenti del settore aiuti economici, 45 dei servizi sociali e 65 degli uffici centrali.<br />
17.      In terzo luogo, la «tabella dei prodotti e servizi» indicava un «numero minimo o stimato» di ognuno di essi. Anche in questo caso la tabella non specificava il numero totale di licenze necessarie.<br />
18.      La Lämmerzahl sollevava quattro questioni relative al capitolato d’oneri, cui Brema rispondeva con lettera 24 marzo 2005. In quella fase, la Lämmerzahl non formulava domande relative al numero di licenze, né riguardo all’entità o al valore dell’appalto.<br />
19.      Successivamente, in data 4 aprile 2005, la Lämmerzahl inviava a Brema un messaggio di posta elettronica con cui chiedeva ulteriori chiarimenti in merito al capitolato d’oneri. Con la prima domanda, essa chiedeva se i prezzi totali da indicare nell’offerta e la tabella dei prodotti e servizi si riferissero alla «somma dei prezzi del listino prezzi del contratto di licenza per 310 licenze (i 310 dipendenti menzionati nel [documento relativo all’oggetto]» o se si dovessero indicare anche altri prezzi (ad esempio le spese di manutenzione e assistenza). Tre delle altre domande della e-mail della Lämmerzahl riguardavano «le suddette 310 licenze».<br />
20.      Brema rispondeva con lettera 6 aprile 2005. In risposta alla prima domanda, essa precisava che nell’offerta dovevano indicarsi il prezzo complessivo (prezzo totale delle licenze, spese di manutenzione e assistenza). Nessuna delle risposte di Brema menzionava o faceva espressamente riferimento al numero di 310 licenze indicato dalla Lämmerzahl nelle sue domande.<br />
21.      La Lämmerzahl presentava quindi un’offerta per 310 licenze, comprensiva di formazione e manutenzione, per EUR 603 500 netti. Essa veniva ammessa alla fase di collaudo insieme a una concorrente, la PROSOZ Herten GmbH (in prosieguo: la «PROSOZ»).<br />
22.      Il 6 luglio 2005 Brema scriveva alla Lämmerzahl che la sua offerta non poteva essere accolta perché economicamente non era stata la più vantaggiosa.<br />
23.      Il 14 luglio 2005 la Lämmerzahl presentava un reclamo scritto a Brema e il 21 luglio 2005 chiedeva di avviare la procedura di ricorso in materia di aggiudicazione. Essa affermava di avere saputo, a seguito di una consulenza legale del 14 luglio 2005, che Brema avrebbe dovuto indire una gara su scala comunitaria, anziché su scala nazionale, dato che il valore dell’appalto superava la soglia di EUR 200 000. La Lämmerzahl affermava inoltre che, il suo software non era stato collaudato regolarmente.<br />
24.      Con ordinanza 2 agosto 2005, la Terza commissione di controllo sulle aggiudicazioni degli appalti pubblici della città di Brema (in prosieguo: la «commissione») dichiarava inammissibile l’istanza. Essa affermava che, quand’anche il valore dell’appalto avesse superato la soglia stabilita e quindi non fosse stata seguita la procedura corretta, l’infrazione era identificabile in base al bando di gara. Di conseguenza, le istanze della Lämmerzahl non erano state presentate entro i termini di cui all’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB.<br />
25.      La Lämmerzahl adiva il giudice del rinvio. In primo luogo, essa negava che l’irregolarità nella scelta della procedura fosse identificabile in base al bando. In secondo luogo, essa ribadiva la censura relativa alla procedura di collaudo e alla scelta della procedura e faceva valere che l’offerta della PROSOZ era manifestamente incompleta e palesemente viziata da un inammissibile errore di calcolo che avrebbe dovuto comportarne il rigetto (in prosieguo: le «censure nel merito»).<br />
26.      Con ordinanza 7 novembre 2005, il giudice del rinvio negava la proroga dell’effetto sospensivo dell’impugnazione, ritenendo che il reclamo non presentasse alcuna possibilità di successo. Esso accoglieva la conclusione della commissione secondo cui, vista la norma di decadenza di cui all’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB, la Lämmerzahl non aveva contestato entro i termini la scelta della procedura nazionale e il calcolo di Brema relativo al valore dell’appalto. All’impresa veniva quindi negata la possibilità di avvalersi della procedura di ricorso prevista dal GWB, applicabile solo alle procedure di aggiudicazione di appalti di valore superiore alla soglia.<br />
27.      Brema aggiudicava quindi l’appalto alla PROSOZ.<br />
28.      Nell’ordinanza di rinvio il giudice nazionale ammette che il valore dell’appalto era superiore alla soglia di EUR 200 0000 (16). Esso ritiene tuttavia che la Lämmerzahl non possa valersi della procedura di ricorso del GWB per effetto del termine di decadenza di cui all’art. 107, n. 3, seconda frase, della medesima legge.<br />
29.      Pur giungendo a tale conclusione, il giudice nazionale non si pronuncia in via definitiva sulla questione se, ai sensi del diritto nazionale, «identificabile in base al bando di gara» significhi che l’irregolarità deve poter essere rilevata unicamente in base al bando. Il giudice nazionale rileva che, se tale frase facesse riferimento anche ad altri documenti, la Lämmerzahl avrebbe dovuto capire in base agli elementi del capitolato d’appalto che la soglia sarebbe stata superata. In ogni caso, essa avrebbe dovuto capirlo attraverso i suoi calcoli. Se, invece, l’irregolarità dovesse essere identificabile unicamente in base al bando, l’assenza di qualsiasi indicazione del valore dell’appalto costituirebbe di per sé un’irregolarità identificabile, dato che tale omissione sarebbe contraria all’art. 17, nn. 1 e 2, lett. c), del VOL/A (17). Essa impedirebbe inoltre all’offerente di chiedere la verifica della scelta della procedura e di contestarla, se del caso.<br />
30.      Nondimeno, il giudice nazionale manifesta riserve quanto al se la sua ordinanza del 7 novembre 2005 possa privare gli offerenti del diritto a un mezzo di ricorso effettivo contro presunte violazioni del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 1 della direttiva 89/665. Il giudice a quo ritiene che, in linea di principio, il termine di cui all’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB sia compatibile con la direttiva alla luce della giurisprudenza della Corte (18). Tuttavia, qualora il valore dell’appalto venga erroneamente ritenuto inferiore alla soglia, la mancata contestazione entro i termini priverebbe l’offerente non solo della possibilità di eccepire tale irregolarità, ma anche di far valere le sue censure nel merito. Se un’amministrazione aggiudicatrice potesse privare di tutela effettiva un offerente non accorto mediante un’infrazione identificabile, ciò potrebbe dare adito ad abusi.<br />
31.      Il giudice nazionale si chiede inoltre se le conseguenze drastiche della decadenza si verifichino solo qualora l’offerente possa inequivocabilmente dedurre dal bando di gara che l’amministrazione aggiudicatrice presume che il valore dell’appalto sarà inferiore alla soglia.<br />
32.      Alla luce di tali considerazioni, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento principale e sottoposto alla Corte le due questioni seguenti:<br />
«1.   Se è compatibile con la direttiva 89/665/CEE, ed in particolare con il suo art. 1, nn. 1 e 3, che ad un offerente sia negata in via generale la possibilità di un ricorso contro la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di appalti pubblici per aver egli colposamente omesso di far valere entro i termini stabiliti dall’ordinamento nazionale un’infrazione della disciplina degli appalti pubblici vertente<br />
a)      sulla forma di appalto prescelta<br />
o<br />
b)      sull’esattezza della determinazione del valore dell’appalto (valutazione manifestamente errata o poca trasparenza della determinazione)<br />
mentre, determinato o determinando esattamente il valore dell’appalto, sarebbe possibile un ricorso contro altre infrazioni della disciplina degli appalti pubblici per le quali – singolarmente prese – i termini non sono ancora scaduti.<br />
2.     Se è necessario che il bando specificamente contenga indicazioni rilevanti per la determinazione del valore dell’appalto perché dalle infrazioni concernenti la stima di tale valore consegua una generale esclusione della tutela del diritto primario, e ciò anche nel caso in cui il valore determinato o determinabile esattamente superi la soglia».<br />
33.      Hanno presentato osservazioni scritte la Lämmerzahl, Brema, l’Austria, la Lituania e la Commissione. La Lämmerzahl, Brema e la Commissione hanno anche presentato ulteriori osservazioni all’udienza del 28 marzo 2007.</p>
<p> <b>Sulla ricevibilità</b></p>
<p>34.      Brema afferma che non sussistono le condizioni per un rinvio ai sensi dell’art. 234 CE. Il caso in esame verterebbe sull’applicazione particolare di una disposizione nazionale la cui conformità al diritto comunitario non sarebbe in discussione.<br />
35.      Non condivido questa tesi. Il problema soggiacente alla prima questione del giudice del rinvio è se l’art. 1 della direttiva 89/665 osti all’esclusione generale del diritto di ricorso in circostanze come quelle della causa principale.<br />
36.      Per quanto attiene alla seconda questione del giudice a quo, è vero che la Corte non può fornire un elenco preciso degli elementi che occorre indicare nei bandi di gara (19). Tuttavia, essa è competente a interpretare i principi e le disposizioni di diritto comunitario pertinenti per aiutare il giudice nazionale a stabilire se essi siano stati violati in una determinata fattispecie.<br />
37.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi ricevibile.</p>
<p><b> Sulle questioni</b></p>
<p> <i>Osservazioni preliminari</i></p>
<p>38.      Le due questioni poste dal giudice del rinvio possono essere riformulate come segue:<br />
1.     Qualora un offerente abbia omesso di impugnare entro i termini stabiliti dall’ordinamento nazionale la decisione con cui un appalto pubblico è stato escluso dall’ambito di applicazione della tutela comunitaria, se la direttiva 89/665 osti a che sia negato all’offerente il diritto di ricorso conferitogli dalla medesima direttiva contro ulteriori decisioni adottate nella procedura di gara.<br />
2.     Quali indicazioni debba contenere il bando di gara perché si possa concludere che il valore dell’appalto è stato erroneamente considerato inferiore alla soglia di tutela garantita dalla direttiva 89/665.<br />
39.      La seconda questione del giudice a quo riguarda la possibilità di individuare l’irregolarità di cui trattasi. Tale questione è decisiva per stabilire se un termine per eccepire tale irregolarità sia compatibile con il diritto comunitario. Pertanto esaminerò congiuntamente le due questioni sollevate. La maggior parte dei soggetti che hanno presentato osservazioni ha sostanzialmente adottato questo approccio.</p>
<p><i> Osservazioni</i></p>
<p>40.      La Lämmerzahl afferma che un termine come quello di cui all’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB, benché compatibile in linea di principio con la direttiva 89/665, costituisce una deroga al diritto di ricorso. Di conseguenza, la frase «identificabile in base al bando di gara» andrebbe interpretata restrittivamente e non potrebbe essere estesa all’individuazione di un’omissione, la cui contestazione consenta a sua volta di individuare l’errore commesso da Brema nel calcolo del valore dell’appalto. Tale errore – e la susseguente scelta erronea della procedura – non sarebbe identificabile in base al bando di gara. Pertanto sarebbe stato impossibile o eccessivamente difficile per la Lämmerzahl esercitare i diritti conferitile dal diritto comunitario.<br />
41.      La Lituania osserva che, quando un termine inizia a decorrere dalla pubblicazione del bando, i diritti conferiti agli offerenti dall’ordinamento comunitario sono effettivamente tutelati solo se in quel momento agli stessi offerenti siano state fornite informazioni complete e obiettive in merito all’entità dell’appalto. In caso contrario, il termine dovrebbe iniziare a decorrere solo dopo che gli offerenti abbiano avuto conoscenza dell’errore procedurale in questione o abbiano avuto la possibilità di rilevarlo.<br />
42.      Brema ritiene che l’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB sia compatibile con la direttiva 89/665. Il criterio dell’identificabilità garantisce che l’esercizio dei diritti di un offerente conferiti dall’ordinamento comunitario non sia reso impossibile o eccessivamente difficile. L’indicazione, nel bando di gara, del valore stimato dell’appalto potrebbe determinare distorsioni della concorrenza. Sarebbe sufficiente che un operatore di mercato mediamente esperto potesse calcolare il valore dell’appalto in base alle informazioni fornite. In udienza, Brema ha osservato che anche in mancanza del diritto di ricorso ai sensi della direttiva 89/665, l’ordinamento nazionale offriva mezzi di ricorso di carattere generale. Essa ha ammesso tuttavia che questi ultimi erano meno efficaci rispetto alla procedura prevista dal GWB.<br />
43.      L’Austria ritiene che l’esclusione generalizzata dalla procedura di ricorso comunitaria, conseguente all’omessa contestazione entro i termini dell’irregolarità in questione, è compatibile con la direttiva 89/665, purché l’applicazione del termine nel singolo caso non costituisca una violazione del principio della tutela effettiva.<br />
44.      La Commissione adotta una posizione analoga. Essa rileva che la sanzione della decadenza garantisce che le irregolarità vengano contestate appena possibile, il che sarebbe auspicabile, viste le possibili conseguenze derivanti dall’obbligo di riavviare la procedura di gara. In udienza, la Commissione ha affermato che l’omessa contestazione entro i termini di un’irregolarità dovrebbe determinare la decadenza solo qualora l’offerente potesse identificare l’irregolarità o avesse dovuto identificarla se avesse agito con l’attenzione che ci si può attendere da un operatore esperto e diligente.<br />
45.      La Commissione ritiene inoltre che i principi fondamentali del Trattato CE, quali i principi di uguaglianza e di trasparenza, siano applicabili anche agli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (20).</p>
<p><i> Analisi</i></p>
<p>46.      Il principio comunitario di effettività costituisce il fulcro della tutela garantita dalla direttiva 89/665. La Corte ha da tempo dichiarato che tale principio osta a che l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario venga reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile (21).<br />
47.      I primi tre ‘considerando’ della direttiva 89/665 sottolineano infatti che lo scopo della direttiva consiste nel garantire l’effettiva applicazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di appalti pubblici, istituendo un sistema di mezzi di ricorso in caso di «violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscano tale diritto». L’art. 1, n. 1, stabilisce che le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici devono essere oggetto di un ricorso efficace. L’art. 2, n. 7, richiede che le decisioni adottate dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.<br />
48.      Il secondo e il quinto ‘considerando’ sottolineano tuttavia che le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si caratterizzano per la loro brevità. Di conseguenza, eventuali violazioni vanno esaminate con urgenza, in una fase in cui possano essere corrette. La rapidità dei ricorsi è pertanto considerata un aspetto dell’effettività ed è espressamente menzionata nel terzo ‘considerando’ e nell’art. 1, n. 1.<br />
49.      La direttiva 89/665 prevede quindi la possibilità di impugnare una decisione anche prima che abbia effettivamente causato un danno. Conformemente all’art. 1, n. 3, tale possibilità è garantita a «chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture (…) e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata» (il corsivo è mio). Nella stessa ottica, l’art. 1, n. 3, consente agli Stati membri di esigere che l’interessato informi preventivamente l’autorità aggiudicatrice della propria intenzione di presentare un ricorso, sottolineando in tal modo l’esigenza di tentare di risolvere le questioni controverse il più rapidamente possibile.<br />
50.      La direttiva non autorizza espressamente l’uso di termini di decadenza per presentare ricorso contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. In linea di massima, tuttavia, la fissazione di siffatti termini in forza della normativa nazionale di attuazione è compatibile con l’esigenza di un controllo rapido, dato che diventa presto impraticabile rovesciare tali decisioni. Inoltre, la Corte ha da tempo ammesso che termini ragionevoli costituiscono un’applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto (22).<br />
51.      Nella sentenza Universale-Bau (23) la Corte ha dichiarato che la direttiva 89/665 non osta a che la normativa nazionale fissi un termine ragionevole per proporre ricorso contro la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice. Un termine è ragionevole se risponde sia al principio di effettività sancito dalla direttiva che al principio della certezza del diritto (24).<br />
52.      L’esigenza di ponderare questi due principi distingue i termini di decadenza dalle disposizioni derogatorie, cui la Lämmerzahl tenta di equipararli. In diritto comunitario esistono molti tipi di deroghe, giustificati per vari motivi. Spesso tali deroghe costituiscono eccezioni ai diritti conferiti dal Trattato CE o ad altri principi generali. Di regola, le deroghe in questione sono ammesse se risultano necessarie per tutelare specifici interessi. Per garantire l’effettività di principi di rango superiore, le deroghe vengono normalmente interpretate in senso restrittivo. I termini di decadenza, d’altro canto, garantiscono il giusto equilibrio tra i diritti dei singoli e il più ampio interesse pubblico. Tuttavia, dato che costituiscono restrizioni di diritti, i suddetti termini vanno esaminati attentamente onde stabilire se la loro applicazione leda di fatto il principio della tutela effettiva.<br />
53.      La Corte ha svolto tale esame nella sentenza Santex (25). In quell’ambito, essa ha elaborato la giurisprudenza Universale-Bau e ha applicato criteri stabiliti nella giurisprudenza precedente (26) alla questione della ragionevolezza dei termini nel contesto della direttiva 89/665. La Corte ha dichiarato che una norma di preclusione dev’essere esaminata «tenendo conto, in particolare, del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, nonché dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo». Infatti, anche se un termine, di per sé, non è contrario al principio di effettività, la sua applicazione nelle circostanze di una singola fattispecie potrebbe renderlo tale (27).<br />
54.      Nella sentenza Grossmann Air Service la Corte ha stabilito che gli obiettivi di rapidità ed efficacia della direttiva 89/665 impongono all’interessato che sia a conoscenza di un’irregolarità di eccepirla (28), e ha mostrato scarsa comprensione per il ricorrente, che aveva atteso la decisione di aggiudicazione prima di far valere un’asserita irregolarità del bando di gara (29).<br />
55.      Il criterio della conoscenza o della consapevolezza di un’irregolarità da parte di un’offerente è posto a fondamento non solo della sentenza Grossman, ma anche di altre pronunce. Il principio di effettività viene messo in discussione se il termine per eccepire un’irregolarità inizia a decorrere prima che l’offerente abbia avuto conoscenza della stessa, o se un offerente viene penalizzato in altro modo per non avere sollevato una contestazione in una fattispecie in cui non conosceva e non poteva conoscere un’irregolarità. Nella causa Santex l’offerente non aveva avuto conoscenza dell’interpretazione data dall’amministrazione aggiudicatrice alla clausola controversa fino alla scadenza del termine (30), e pertanto non poteva essere privato della possibilità di proporre ricorso. Nella causa GAT, una controversia che non verteva su un termine di decadenza, la Corte ha dichiarato che il ricorrente non poteva essere privato del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da una decisione per il fatto che una precedente decisione era illegittima. In quel caso, la decisione precedente non era stata impugnata e pertanto il ricorrente non era necessariamente consapevole della sua irregolarità (31).<br />
56.      Dalla giurisprudenza della Corte sopra descritta emerge che la fissazione di un termine ai sensi del diritto nazionale per l’esercizio del diritto di ricorso sancito dalla direttiva 89/665 è compatibile con il diritto comunitario, purché tale termine non renda l’esercizio del suddetto diritto praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Per stabilire se ciò si verifichi occorre esaminare non solo la durata del termine, ma anche le caratteristiche della procedura di ricorso in cui esso interviene. La consapevolezza è una fattore chiave. Benché gli obiettivi di rapidità ed efficacia pratica della direttiva impongano all’interessato di eccepire le irregolarità di cui sia a conoscenza, egli tuttavia non può essere privato del suo diritto per effetto di un termine di decadenza decorso per motivi di cui egli non avrebbe potuto essere a conoscenza.<br />
57.      Può un termine di decadenza essere comunque compatibile con il diritto comunitario, se la mancata denuncia di un’irregolarità entro i termini priva l’offerente anche della possibilità di denunciare eventuali ulteriori irregolarità successive della procedura di gara? Si tratta certamente di una sanzione drastica. Ma è una sanzione ammissibile?<br />
58.      È pacifico che la conseguenza della mancata contestazione entro i termini della scelta della procedura nazionale consiste, per effetto del principio generale di legalità, nel fatto che prevale la procedura e la gara d’appalto si pone quindi al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva. Tale situazione va tenuta distinta da quella della causa GAT, in cui la Corte ha dichiarato che, poiché ogni decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice in una gara pubblica può essere impugnata in forza della direttiva 89/665, non si può negare a un offerente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati da una presunta decisione di aggiudicazione illegittima per il fatto che una decisione precedente ha reso illegittima la procedura (senza tuttavia sottrarla dall’ambito di applicazione della direttiva) (32).<br />
59.      Si potrebbe stabilire un’eccezione alla regola della sentenza Universale-Bau e ritenere che non si possa assoggettare a termini di decadenza la possibilità di contestare una decisione che abbia erroneamente sottratto una specifica procedura di gara dall’ambito della tutela comunitaria. Mi sembra che questa non sia una soluzione adeguata. In primo luogo, essa sconvolgerebbe l’equilibrio tra effettività e certezza del diritto che la direttiva 89/665 mira a garantire. In secondo luogo, un offerente potrebbe essere indotto a non contestare la procedura (che, dopo tutto, potrebbe operare a suo favore, limitando la concorrenza), a meno che o fino a che abbia scoperto, attraverso la decisione di aggiudicazione, di avere effettivamente interesse al diritto a un ricorso ai sensi della direttiva 89/665.<br />
60.      Mi sembra che la tesi secondo cui si dovrebbe concedere un termine più lungo nel caso in cui l’inosservanza dei termini abbia conseguenze drastiche sollevi altrettanti problemi quanti ne risolve.<br />
61.      Concludo pertanto che un termine per impugnare decisioni adottate nell’ambito di una gara d’appalto è compatibile con il principio di effettività, nonché con le esigenze di rapidità e di certezza del diritto, anche qualora l’omessa contestazione entro i termini di un’irregolarità privi un offerente della tutela della procedura di ricorso garantita dalla direttiva 89/665.<br />
62.      Passo ora ad esaminare il termine e le sue particolari caratteristiche nel caso di specie.<br />
63.      Il termine di decadenza stabilito dall’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB decorre dalla pubblicazione del bando di gara fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nella fattispecie, sembra che il termine fosse di almeno 23 giorni (33). Poiché il legislatore comunitario ritiene che un termine di 22 giorni sia sufficiente per predisporre e presentare un’offerta (34), sarebbe difficile sostenere che 23 giorni non sono sufficienti per eccepire una presunta irregolarità. Tale termine di ricorso, in linea di principio, non sembra incompatibile con il principio di effettività posto a fondamento della direttiva 89/665, soprattutto alla luce dell’esigenza di rapidità della procedura di ricorso, sottolineata dalla medesima direttiva (35).<br />
64.      Tuttavia, la peculiarità del termine di cui all’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB consiste nel fatto che esso inizia a decorrere se la presunta irregolarità in questione è identificabile in base al bando di gara.<br />
65.      Qual è, dunque, il grado o il tipo di conoscenza di un’irregolarità che si può attribuire a un offerente senza violare il principio di effettività soggiacente alla direttiva 89/665?<br />
66.      Mi sembra che la condizione della conoscenza effettiva, o soggettiva, da parte dell’offerente si porrebbe in contrasto con l’esigenza della certezza del diritto. Inoltre, in circostanze come quelle del caso di specie, potrebbe risultare difficile provare che un offerente aveva effettivamente conoscenza di un’irregolarità e l’obbligo di fornire tale prova sarebbe poco compatibile con l’esigenza di rapidità della procedura di ricorso.<br />
67.      Sembra quindi preferibile formulare la regola in termini di conoscenza standard, presunta o oggettiva. La Corte applica già un criterio oggettivo per quanto riguarda la capacità dell’offerente di interpretare i criteri di aggiudicazione alla luce del principio della parità di trattamento nelle gare pubbliche, ossia quello della capacità degli «offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti» (36). La stessa formula sembra adeguata per stabilire quale conoscenza di un’irregolarità nella procedura di gara sia ragionevole attribuire a un offerente.<br />
68.      Si può presumere che un offerente «ragionevolmente informato e normalmente diligente» abbia esperienza nella presentazione di offerte nel suo specifico settore. Ci si può anche attendere che un offerente abbia una conoscenza generale e la consapevolezza dei fattori giuridici fondamentali che incidono sui mercati in cui opera. Nel contesto della presente controversia, ciò comporterebbe una conoscenza generale delle procedure di gara nazionale e comunitaria e delle relative soglie, comprese le possibilità di impugnare le decisioni conformemente ad entrambe le procedure e i termini di ricorso.<br />
69.      Quali informazioni occorrono perché un offerente, in circostanze come quelle della presente controversia, possa stabilire che la procedura non è stata scelta correttamente?<br />
70.      Non condivido la tesi di Brema, secondo cui la pubblicazione del valore stimato dell’appalto falserebbe la concorrenza. Dopo tutto, la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, uno dei cui obiettivi principali consiste nella promozione della concorrenza, richiede in alcuni casi la pubblicazione del valore stimato dell’appalto (37).<br />
71.      Poiché la scelta della procedura dipende dal valore complessivo stimato dell’appalto, le informazioni devono consentire all’offerente di calcolare tale valore. Quest’ultimo sarebbe riferibile non solo ai prodotti da fornire, ma anche al costo di eventuali attività di assistenza, formazione o manutenzione incluse nell’appalto. Condivido l’osservazione svolta dalla Lituania su questo punto, secondo cui solo un’indicazione chiara e completa dell’entità o del valore del progetto consente all’offerente di calcolare il valore complessivo stimato in base alla sua esperienza e alla sua conoscenza dei prezzi di mercato. <br />
72.      L’esistenza di tale condizione relativa all’informazione, unitamente all’applicazione del criterio della conoscenza e dell’esperienza attribuibile a un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente, dovrebbe fugare i timori espressi dal giudice del rinvio per quanto riguarda potenziali abusi da parte un’amministrazione aggiudicatrice che approfitti di un offerente non accorto (38).<br />
73.      Ritengo che tali informazioni non debbano essere necessariamente contenute nel bando di gara. È ragionevole attendersi che un offerente tenga conto dei riferimenti contenuti nel bando ad altri documenti, sempreché sia chiaramente indicato dove si possono ottenere tali documenti. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che i criteri di aggiudicazione sono compatibili con il principio della parità di trattamento se sono menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara (39). Se le necessarie informazioni che definiscono la portata dell’appalto sono contenute nel capitolato d’oneri, il termine per eccepire un’irregolarità inizia a decorrere solo dopo che l’offerente abbia ottenuto tali informazioni, o abbia avuto la possibilità di ottenerle agendo tempestivamente.<br />
74.      Tuttavia, non credo che la semplice mancanza, nel bando di gara originale, di un’indicazione della presunta entità o del valore stimato dell’appalto sia sufficiente per far capire a un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che l’amministrazione aggiudicatrice aveva calcolato erroneamente il valore dell’appalto. Anche se tale assenza costituisce di per sé un’irregolarità, mi sembra che imporre all’offerente di eccepirla, onde poter verificare se essa celi un’ulteriore irregolarità idonea a ledere i suoi diritti, renda l’esercizio di tali diritti eccessivamente difficile, soprattutto se si considera il termine di decadenza. Ciò vale a fortiori se è quanto meno dubbia l’efficacia vincolante della disposizione dell’art. 17, nn. 1 e 2, lett. c) del VOL/A, secondo cui occorre indicare la portata dell’appalto (40).<br />
75.      Spetta in definitiva al giudice nazionale, in quanto giudice unico dei fatti, stabilire se e in quale momento un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente avrebbe dovuto rilevare che non era stata seguita la procedura corretta. Tuttavia possono essere utili le seguenti osservazioni.<br />
76.      Nel caso di specie, il capitolato d’oneri poteva essere immediatamente scaricato dal sito Internet di Brema. Tuttavia, non risulta che il bando in sé o il capitolato d’oneri indicassero la portata o il valore del progetto.<br />
77.      È vero che la parte del documento relativo ai prezzi dedicata all’«appalto di servizi» menzionava specificatamente la formazione di circa 300 dipendenti e 10 dirigenti, e che il documento relativo all’oggetto indicava che circa 310 dipendenti avrebbero utilizzato il sistema. Tuttavia, la richiesta di indicare i prezzi unitari per possibili fasce diverse del numero di licenze nella parte del documento relativo ai prezzi dedicata al «contratto di licenza» avrebbe potuto essere interpretata nel senso che si sarebbe potuto prendere in considerazione anche un numero inferiore di licenze, o che non era ancora stato stabilito il numero definitivo di licenze (né tanto meno quante sarebbero state le licenze complete e quelle parziali) (41).<br />
78.      La Lämmerzahl ha contattato Brema almeno in due occasioni per avere ulteriori informazioni sul bando di gara. Nella seconda serie di domande, essa ha precisato che presumeva occorressero 310 licenze. Tale circostanza, tuttavia, non è mai stata espressamente confermata da Brema. Si può solo rilevare che Brema, non avendo smentito tale cifra nella risposta del 6 aprile 2005, ha tacitamente confermato la tesi della Lämmerzahl secondo cui sarebbero occorse all’incirca 310 licenze.<br />
79.      In breve, risulta che né il bando di gara e il capitolato, né le informazioni fornite successivamente da Brema indicavano espressamente quante licenze fossero necessarie. Nondimeno, è chiaro che la Lämmerzahl ha presentato un’offerta il cui valore era tre volte superiore alla soglia delle gare d’appalto su scala comunitaria.<br />
80.      In tale contesto spetta al giudice nazionale stabilire se, alla luce di tutte le circostanze, l’applicazione dell’art. 107, n. 3, seconda frase, del GWB garantisse una tutela effettiva. La soluzione sarebbe affermativa se le informazioni contenute nel bando di gara o nel capitolato d’oneri avessero consentito a un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente di rilevare che non era stata seguita la procedura corretta. Se non si può interpretare la suddetta disposizione in modo compatibile con l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, occorre disapplicare la prima(42) e applicare la seconda, che ha efficacia diretta (43).</p>
<p> <b>Conclusione</b></p>
<p>81.      Pertanto, propongo alla Corte di riunire le questioni sottopostele e di risolverle come segue:<br />
«Qualora un offerente non abbia rispettato i termini di decadenza stabiliti dalla normativa nazionale per contestare la scelta di una procedura che abbia erroneamente escluso una gara d’appalto dall’ambito di applicazione della tutela comunitaria, la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, non osta a che l’offerente sia privato del diritto, previsto dalla medesima direttiva, di impugnare successive decisioni adottate nell’ambito della procedura di gara, purché l’applicazione del termine di decadenza non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile contestare la scelta della procedura nelle circostanze del caso di specie. Ciò si verifica se le informazioni fornite nel bando di gara o nel capitolato d’oneri non sono sufficienti per consentire a un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente di rilevare che non era stata seguita la procedura corretta. Spetta al giudice nazionale accertare tale circostanza nella singola fattispecie».</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>________________________________________<br />
1 – Lingua originale: l’inglese.<br />
________________________________________<br />
2 – Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).<br />
________________________________________<br />
3 – GU L 13, pag. 1. Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1), e dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE (GU L 285, pag. 1). La direttiva 93/36 era a sua volta una delle direttive abrogate e sostituite dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).<br />
________________________________________<br />
4 – V. nota 2. La direttiva 92/50 è stata modificata dalle direttive 93/36, 97/52 e 2001/78, e abrogata, ad eccezione dell’art. 41 (che ha modificato l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665), dalla direttiva 2004/18 (v. nota 3). Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 92/50 (e, successivamente, dell’art. 1, n. 2, lett. d), secondo comma, della direttiva 2004/18), un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto. L’appalto in discussione nel caso di specie ha per oggetto sia prodotti (licenze per software) che servizi (formazione del personale e manutenzione), i cui rispettivi valori non emergono con chiarezza dagli atti. Pertanto non si può stabilire con certezza se l’appalto debba essere considerato un appalto di forniture o un appalto di servizi. Tuttavia, la soglia oltre la quale un appalto ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 89/665 è la stessa in entrambi i casi.<br />
________________________________________<br />
5 –      V. nota 3. Disposizioni analoghe all’art. 10, nn. 1, e 1 bis della direttiva 93/36 sono rinvenibili, per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, negli artt. 18, nn. 1 e 2, della direttiva 92/50. Entrambe queste serie di disposizioni sono state successivamente sostituite dall’art. 38 nn. 2 e 4, della direttiva 2004/18.<br />
________________________________________<br />
6 – Nota relativa alla versione inglese delle conclusioni.<br />
________________________________________<br />
7 – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen del 26 agosto 1998, BGBl I 1998, pag. 2521. La quarta parte è costituita dagli artt. 97-129 ed è suddivisa in tre sezioni, la seconda delle quali (art. 102-124) riguarda le procedure di ricorso. <br />
________________________________________<br />
8 – L’art. 127, n. 1, del GWB autorizza il governo federale, previo assenso del Bundesrat (la Camera Alta del Parlamento federale), a recepire nel diritto tedesco mediante regolamento le soglie stabilite dalle direttive comunitarie in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.<br />
________________________________________<br />
9 –      «[E]rkennbar» nell’originale tedesco.<br />
________________________________________<br />
10 – Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge del 9 gennaio 2001, BGBl I 2001, pag. 110.<br />
________________________________________<br />
11 – V. nota 8.<br />
________________________________________<br />
12 – Versione 2002 del 17 settembre 2002, Bundesanzeiger n. 216a. Le sezioni 1 e 2 riguardano le aggiudicazioni di valore rispettivamente inferiore e superiore alla soglia comunitaria. Gli articoli corrispondenti delle due sezioni presentano la stessa numerazione. Il testo dell’art. 17, nn. 1 e 2, lett. c), è identico nelle due sezioni.<br />
________________________________________<br />
13 – «Diese Bekanntmachung soll mindestens folgende Angaben enthalten: (…) Art und Umfang der Leistung» nell’originale tedesco.<br />
________________________________________<br />
14 – Nota relativa alla versione inglese delle conclusioni.<br />
________________________________________<br />
15 – Nella sua lettera del 6 aprile 2005, (v. infra, paragrafo 20), Brema affermava che la licenza statale sarebbe valsa per un numero illimitato di licenze da utilizzare a Brema e Bremerhaven.<br />
________________________________________<br />
16 – Sembra che Brema avesse seguito la procedura di gara nazionale perché aveva calcolato un valore di EUR 150 000 (al 2004) per 150 licenze, anziché per 310.<br />
________________________________________<br />
17 – La Lämmerzahl definisce «dispositiva» tale norma del VOL/A. Il giudice del rinvio, tuttavia, afferma che il termine «soll» («deve») implica in generale l’obbligo di adempiere una disposizione, salvo motivi imperativi contrari. V. supra, paragrafo 12 e nota corrispondente. Il giudice a quo trae la propria interpretazione del termine «soll» dal titolo del VOL/A relativo alle «Definizioni generali».<br />
________________________________________<br />
18 – La Corte ha stabilito che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli è compatibile con l’art. 1 della direttiva 89/665: sentenza 12 dicembre 2002, causa C 470/99, Universale-Bau e a. (Racc. pag. I 11617, punti 75-79).<br />
________________________________________<br />
19 – Il legislatore comunitario ha stabilito alcuni requisiti armonizzati per gli appalti di valore superiore alla soglia applicabile: v. nota 3.<br />
________________________________________<br />
20 – Nelle conclusioni relative alla causa C 195/04, Commissione/Finlandia (Racc. pag. I 0000) ho analizzato a fondo tale argomento.<br />
________________________________________<br />
21 – V., ad esempio, sentenze 14 dicembre 1995, causa C 312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I 4599, punto 12 e giurisprudenza ivi citata), e 13 marzo 2007, causa C 432/05, Unibet (Racc. pag. I 0000, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).<br />
________________________________________<br />
22 – V. sentenza 16 maggio 2000, causa C 78/98, Preston e a. (Racc. pag. I 3201, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />
________________________________________<br />
23 – Citata alla nota 18.<br />
________________________________________<br />
24 – Sentenza Universale-Bau, punti 76 e 77.<br />
________________________________________<br />
25 – Sentenza 27 febbraio 2003, causa C 327/00, Santex (Racc. pag. I 1877, punti 49-66).<br />
________________________________________<br />
26 – Sentenza Peterbroeck (citata alla nota 21, punto 14).<br />
________________________________________<br />
27 – Ibid., punti 56 e 57.<br />
________________________________________<br />
28 – Sentenza 12 febbraio 2004, causa C 230/02, Grossmann Air Service (Racc. pag. I 1829, punto 37).<br />
________________________________________<br />
29 – Il ricorrente in quella causa riteneva che le specifiche del bando di gara fossero discriminatorie nei suoi confronti. Prima della decisione di aggiudicazione egli non aveva contestato tale specifiche e non aveva presentato offerte. La Corte ha dichiarato che il mancato riconoscimento in tali circostanze dell’interesse ad ottenere l’appalto in questione non era tale da pregiudicare l’efficacia pratica della direttiva 89/665.<br />
________________________________________<br />
30 – Sentenza Santex, punto 60.<br />
________________________________________<br />
31 – Sentenza 19 giugno 2003, causa C 315/01 (Racc. pag. I 6351, punti 53 e 54); v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed, paragrafo 46.<br />
________________________________________<br />
32 – Sentenza GAT, citata alla nota 31, punti 51-54.<br />
________________________________________<br />
33 – V. supra, paragrafo 13.<br />
________________________________________<br />
34 – V. supra, paragrafo 8.<br />
________________________________________<br />
35 – Secondo quanto emerge da una ricerca compiuta dai servizi della Corte, tali termini per contestare i bandi di gara rientrano nella media dei termini adottati dagli altri Stati membri. Nei paesi osservati, in cui il bando di gara è considerato un atto suscettibile di controllo giurisdizionale e il riesame dello stesso è previsto sia espressamente che nel contesto di un sistema generale di controllo, si applicano i seguenti termini: 7 o 14 giorni a seconda della procedura (Austria, Polonia), 14 giorni (Finlandia), 15 giorni (Ungheria), un mese (Portogallo), il termine per la presentazione delle offerte (Slovenia), due mesi (Grecia, Spagna), tre mesi (Irlanda, Regno Unito). Nessun termine è stabilito in Francia o in Lussemburgo. In Danimarca, nei Paesi Bassi e in Svezia, il bando di gara può essere contestato anche dopo la firma del contratto.<br />
________________________________________<br />
36 – Sentenza 18 ottobre 2001, causa C 19/00, SIAC (Racc. pag. I 7725, punto 42). Una formula alternativa, derivante dal settore della tutela delle legittime aspettative, è quella dell’«operatore economico prudente ed accorto»: v. ad esempio sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C 182/03 e C 217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione (Racc. pag. I 5479). Brema e la Commissione hanno suggerito altre possibili formule (v. supra, paragrafi 42 e 44).<br />
________________________________________<br />
37 – V. allegato VII A alla direttiva 2004/18 (citata alla nota 3), entrata in vigore dopo i fatti della presente controversia. Nei bandi di gara relativi ad appalti quadro occorre indicare il valore totale stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi. Nelle procedure di preinformazione relative ad appalti pubblici di forniture vanno indicati sia il quantitativo che il valore dei prodotti da fornire.<br />
________________________________________<br />
38 – V. supra, paragrafo 30.<br />
________________________________________<br />
39 – Sentenza SIAC, citata alla nota 36, punti 40 e 42.<br />
________________________________________<br />
40 – V. supra, paragrafo 29 in fine.<br />
________________________________________<br />
41 – L’incongruenza fra le diverse fasce di numeri di licenze e la cifra di 310 dipendenti non può essere interamente spiegata con la possibile intercambiabilità tra licenze complete e licenze per la sola lettura. Il numero massimo di licenze parziali di cui si chiedeva il prezzo era 100, e le prime tre fasce per le quali si chiede di indicare il prezzo della licenza completa sono inferiori al numero (210) occorrente per portare il totale a 310.<br />
________________________________________<br />
42 – V. sentenza Santex, citata alla nota 25, punti 63-65 e giurisprudenza ivi citata.<br />
________________________________________<br />
43 – V. sentenza 2 giugno 2005, causa C 15/04, Koppensteiner (Racc. pag. I 4855, punto 38).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-conclusioni-dellavv-generale-7-6-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Conclusioni dell&#8217;Avv. Generale &#8211; 7/6/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
