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	<title>7/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2785/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2785</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. C. Bianucci (Avv. L. Martini) contro La Società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A. (non costituita) sulla portata ed i limiti dell&#8217;esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto che riveste la carica di consigliere comunale Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2785/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2785/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2785</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> C. Bianucci (Avv. L. Martini) contro La Società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla portata ed i limiti dell&#8217;esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto che riveste la carica di consigliere comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Carica di Consigliere comunale &#8211; Art. 43, comma 2, del Dlgs. 267/2000 – Il diritto di accesso può essere fatto valere unicamente nei confronti di quegli organismi che rientrino integralmente nell’ambito istituzionale e amministrativo dell’Ente esponenziale in nome e per conto del quale il mandato rappresentativo viene esercitato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’accesso consentito al consigliere comunale dall’art. 43, comma 2, del Dlgs. 267/2000 è diretto a rendere concreta la possibilità di conoscere documenti considerati utili all’espletamento del mandato. Un siffatto “diritto” può essere fatto valere unicamente nei confronti di quegli organismi che rientrino integralmente nell’ambito istituzionale e amministrativo dell’Ente esponenziale in nome e per conto del quale il mandato rappresentativo viene esercitato (fattispecie in cui “l’actio ad exhibendum” avanzata da un consigliere comunale nei confronti della Terme di Montecatini Immobiliare S.p.a., le cui partecipazioni sociali erano equamente divise al 50% tra il Comune di Montecatini Terme e la Regione Toscana, è stata respinta)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 362/2005 proposto da</p>
<p>sul ricorso di <b>Bianucci Cristiana</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Lidia Martini, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in Firenze, Via dell’Oriuolo, 18</p>
<p align=center>contro</p>
<p>La <b>Società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A.</b>, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, non costituita in giudizio</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>Comune di Montecatini Terme</b>, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocato Rossana Parlanti, con elezione di domicilio presso l’Avv. Luigi Spina, in Firenze, Via Torta, n. 9;</p>
<p>&#8211; della <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;</p>
<p>per<br />
l’accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente di accedere, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90 ai documenti richiesti con istanza del 31 gennaio 2005 nonché per la condanna della Società intimata di produrre ed esibire in favore della della ricorrente gli atti in questione, con facoltà di estrarre copia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio ad adiuvandum della ricorrente del Comune di Montecatini Terme;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
 Uditi alla Camera di Consiglio del 22  marzo 2005 il relatore Consigliere Andrea Migliozzi, l’Avv. U. Franceschetti per L. Martini e l’Avv. R Parlanti;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in </p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente dott.ssa Bianucci Cristiana, Consigliere comunale del Comune di Montecatini Terme riferisce che in territorio di detto Ente opera la Terme di Montecatini Immobiliare S.p.a., una  società a capitale pubblico totalitario di cui sono soci, ciascuno con il 50% delle azioni aventi diritto al voto, il Comune di Montecatini Terme e la Regione Toscana, avente ad oggetto sociale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 59/97 l’esercizio di tutte le attività di valorizzazione, sfruttamento e promozione delle acque termali del compendio di Montecatini.<br />
La ricorrente, nella sua qualità di Consigliere Comunale nonché di Presidente della Commissione speciale di indagine su problemi delle Terme, istituita con deliberazione consiliare n. 64 del 17.09.2004, facendo seguito ad una prima richiesta di accesso del 19.10.2004 (integrata in data 2.10.2004) con istanza del 3 gennaio 2005 chiedeva al Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A.” l’accesso ai seguenti documenti: <br />
1) verbale della riunione e relazione finale della Commissione istituita per la valutazione delle offerte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione della gestione delle Terme di Montecatini ai soci privati;<br />
2) verbale dei consigli di amministrazione dalla privatizzazione ad oggi;<br />
3) documento redatto dal C.d.a. presieduto dal Dr. Luigi Rumi per il passaggio delle consegne al nuovo C.d.a. (cfr. verbale assemblea dei soci del 20.6.2002);<br />
4) Parere richiesto allo studio Vitali-Romagnoli-Piccardi e associati di Roma (cfr. verbale assemblea dei soci del 20.6.2002);<br />
5) Rendicontazione 2003;<br />
6) Rendicontazione 2004;<br />
7) Ordinanza del Tribunale di Pistoia  in risposta al ricorso ex art. 2409 c.c.).<br />
In riferimento a tale richiesta, il Presidente della Terme Montecatini Immobiliare S.p.a,  con nota del 17 gennaio 2005 faceva presente di aver acquisito sulla questione due pareri “pro veritate”, confermando di non poter accogliere la richiesta di accesso per quanto concerne i documenti indicati ai numeri indicati ai numeri 2 a 7, mentre riteneva di poter assumere una diversa decisione in merito ai documenti di cui al n. 1.<br />
L’interessata D.ssa Bianucci Cristiana così proposto il ricorso giurisdizionale all’esame a mezzo del quale ha chiesto che sia dichiarato illegittimo il diniego oppostole ed accertato, ai sensi dell’art. 25 della l. 242/90, il proprio diritto ad ottenere, nella sua qualità di consigliere comunale di Montecatini Terme e di Presidente della Commissione di indagine sui problemi delle terme, l’accesso di cui alla istanza  del 3 gennaio 2005.<br />
A fondamento del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000, dell’art. 18, comma 6 dello Statuto comunale, dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 10 del Regolamento Comunale sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi;<br />
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 del Dlgs. n. 267/2000, dell’art. 21, comma 11° dello Statuto comunale e dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale;<br />
3) Eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.<br />
Si è costituito a sostegno delle ragioni della ricorrente il Comune di Montecatini Terme.<br />
Tanto premesso,  ritiene il Collegio che la pretesa qui azionata ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90 sia giuridicamente infondata.<br />
La fattispecie sottoposta all’esame di questa Sezione introduce il problema della portata e limiti dell’esercizio del diritto di accesso da parte del soggetto che riveste la carica di consigliere comunale.<br />
Vine, in particolare, in rilievo, il disposto di cui all’art. 43, 2° comma del Dlgs. 267 del 18/82000 (Testo unico sugli Enti Locali) a mente del quale, “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente de Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti,  tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento dl proprio mandato ed è proprio con specifico ed esclusivo riferimento a tale norma che la ricorrente, quale Consigliere del Comune di Montecatini Terme invoca il proprio diritto ad ottenere l’ostensibilità dei documenti inerenti l’assetto e l’attività gestionale della S.p.a. Terme Immobiliare , Società di cui il predetto Ente locale è socio con una partecipazione del 50%.<br />
Ora, come più volte ribadito in giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V 4.5.2004, n. 2716 – Tar Abruzzo Pescara 16.12.2004, n. 1100) quando agisce nell’esercizio delle proprie funzioni connesse al mandato rappresentativo (così come avviene nel caso di specie) il consigliere comunale per l’esercizio del diritto di accesso non è tenuto a specificare i motivi della richiesta allo stesso modo in cui lo status del medesimo rivestito lo abilita a conoscere di tutte le attività svolte dall’Amministrazione nonché dalle aziende e dagli Enti dipendenti.<br />
Trattasi, com’è agevole evincere, del riconoscimento di un diritto molto più ampio rispetto a quello generalmente previsto dall’art. 22 della legge 241/90 e ciò avendo riguardo sia alla legittimazione sia al contenuto della pretesa ad accedere ai documenti amministrativi, per effetto, appunto della posizione qualificata rinvenibile in capo al consigliere comunale in relazione al munus rivestito.<br />
Ciò nondimeno nel caso all’esame la richiesta di accesso formulata dalla ricorrente nella sua qualità di consigliere comunale non può trovare accoglimento per il fatto che la società partecipata Terme immobiliare non può considerarsi “ente dipendente”, ai sensi e per gli effetti della norma di cui al citatati art. 43, comma 2, del Dlgs. 267/2000.<br />
Invero, come pacificamente ammesso in giudizio e rilevabile dall disamina in atti di causa, le partecipazioni sociali della S.p.a. Terme di Montecatini Immobiliare sono equamente divise  (al 50%) tra il Comune di Montecatini Terme e la Regione Toscana di talché la predetta Società non può farsi rientrare, ai fini dell’ambito dell’ambito  di applicazione della disposizione legislativa ex art. 43, 2° comma citato tra i soggetti pubblici nei confronti dei quali è possibile esercitare “l’actio ad exhibendum” <br />
E allora se l’accesso consentito al consigliere comunale dalla norma di che trattasi è diretto a rendere concreta la possibilità di conoscere documenti considerati utili all’espletamento del mandato, un siffatto “diritto” può essere fatto valere unicamente nei confronti di quegli organismi che rientrino integralmente nell’ambito istituzionale e amministrativo  dell’Ente esponenziale in nome e per conto del quale il mandato rappresentativo viene esercitato.<br />
Opinare diversamente  significherebbe attribuire al consigliere comunale  un privilegio che la normativa in questione (ivi compresa quella normativa e regolamentare del Comune di Montecatini Terme) non ha inteso affatto recare, dovendo peraltro qui osservarsi del pari come una tale limitazione sussista nella specie anche per un Consigliere Regionale che, in ipotesi, volesse esercitare il diritto di accesso (stante, invero, la perfetta omogeneità delle posizioni qui emergenti).<br />
Va da se che le ragioni ostative sopra illustrate non hanno motivo di essere ove la ricorrente si munisca del previo, eventuale, assenso ad ottenere l’accesso ai documenti richiesti da parte della Regione Toscana.<br />
Conclusivamente, il diniego di accesso opposto alla consigliera comunale Cristiana Bianucci si appalesa immune dai vizi di legittimità dedotti col proposto ricorso che, pertanto, va respinto.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione I – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in Camera di Consiglio, il 22 marzo 2005.</p>
<p>Avv. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, rel,. est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2785/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9387/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9387/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9387</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Scafuri Novellino (Avv.ti A. Vitale e N. Nastro c. Prefetto di Napoli (Avvocatura distrettuale dello Stato). sulla rilevanza della sentenza penale di patteggiamento ai fini del rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza 1. Sentenza penale di patteggiamento – Valenza probatoria sull’accertamento dei fatti – Individuazione. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9387/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9387/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Scafuri<br /> Novellino (Avv.ti A. Vitale e N. Nastro c. Prefetto di Napoli (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza della sentenza penale di patteggiamento ai fini del rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sentenza penale di patteggiamento – Valenza probatoria sull’accertamento dei fatti – Individuazione.<br />
2.  Autorizzazioni e concessioni – Revoca di autorizzazione di fabbricazione di fuochi artificiali – Motivata solo sulla sentenza penale di patteggiamento – Illegittimità – Va dichiarata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di sentenza penale di patteggiamento, l&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, potendo le parti chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che non si può escludere che l&#8217;Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i fatti controversi (1).</p>
<p>2. In sede amministrativa, a seguito di sentenza penale di patteggiamento, in nessun caso l&#8217;Amministrazione può recepire acriticamente l&#8217;affermazione di responsabilità contenuta nella pronuncia penale, dovendo al contrario procedere ad un&#8217;autonoma valutazione della rilevanza dei fatti (incombendo all&#8217;Amministrazione il compimento di tutti gli accertamenti che il caso richiede) anche se potrà avvalersi delle risultanze delle indagini penali poste in essere nel procedimento sfociato nella sentenza di patteggiamento (fattispecie relativa alla revoca della licenza di fabbricazione fuochi artificiali comminata solo alla luce di sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti).</p>
<p>__________________________<br />
1. Cfr. Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 1999 n.197; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 gennaio 2000 n.6.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> &#8211; Sezione Terza &#8211;</b></p>
<p>Giovanni de Leo	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri		&#8211; Consigliere rel.est.<br />	<br />
Vincenzo Cernese		#NOME?																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.9456/2001 R.G. proposto da <br />
<b>Alfonso Novellino</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Vitale e N. Nastro;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Prefetto di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prefettizio n.1109/A 1° Sett. C del 21.6.2001 di revoca della licenza di fabbricazione fuochi artificiali e di diniego di rinnovo per l’anno 2001 della connessa licenza di vendita e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;<br />
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO gli atti di costituzione in giudizio de intimato;<br />
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;<br />
VISTO gli atti tutti di causa;<br />
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente si duole della revoca della licenza di fabbricazione dei fuochi artificiali e del diniego di rinnovo per l’anno 2001 della connessa licenza di vendita degli stessi.<br />
Tali determinazioni sono state motivate dalla considerazione della condanna inflitta all’interessato, a seguito di patteggiamento, in relazione all’incidente avvenuto il 5.9.1997 (esplosione di un quantitativo di fuochi artificiali durante il caricamento su un’autovettura all’interno di un cortile privato).<br />
Al riguardo l’interessato deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, evidenziando che il medesimo fatto era stata già sanzionato con il precedente provvedimento di sospensione della licenza e che la sentenza di patteggiamento non può comportare in via automatica l’esercizio del potere sanzionatorio.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato in relazione all’omessa autonoma valutazione in sede amministrativa dell’incidente addebitato al ricorrente.<br />
La problematica della valenza della condanna penale resa con il rito patteggiato in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza non è dissimile da quella che in linea generale concerne gli effetti della sentenza penale pronunciata in seguito a patteggiamento sul procedimento disciplinare, per la quale come è noto la giurisprudenza si è espressa in maniera oscillante.<br />Secondo una prima tesi, la sentenza di patteggiamento va equiparata a una pronuncia di condanna in quanto non prescinde dalla prova della responsabilità penale dell&#8217;imputato (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 16 ottobre 1995 n.1149 e 24 agosto 1996 n.1067).<br />
Secondo un diverso orientamento, la sentenza di patteggiamento non può invece essere posta dall&#8217;Amministrazione, di per sé sola, a base della propria determinazione, trattandosi di un istituto riconducibile non già ad una presunzione di colpevolezza giuridicamente rilevante, bensì ad esigenze di alleggerimento degli oneri processuali della fase dibattimentale.<br />
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 28 maggio 1999 n.197, ha ritenuto che, in caso di sentenza penale di patteggiamento, «l&#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario; le parti, infatti, possono chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (&#8230;). Non si può escludere, allora, che l&#8217;Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti, e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i fatti controversi ».<br />
Alla luce del decisum della Corte costituzionale, l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 25 gennaio 2000 n.6, ha omogeneamente affermato che «nella sentenza di patteggiamento non si verifica quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario e non può escludersi che l&#8217;amministrazione, al fine di valutare i fatti in sede disciplinare, debba effettuare autonomi accertamenti».<br />
Ne consegue che l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;obbligo di riconsiderare le risultanze processuali attraverso una autonoma verifica dei fatti e della loro riferibilità all&#8217;inquisito, oltre che della loro valenza ai fini amministrativi, potendo tuttavia utilizzare le risultanze probatorie del procedimento penale. (Cons. Stato, sez.VI, 2 aprile 1998 n.428; Cons. Stato, sez.IV, 12 dicembre 1997 n.1416 e sez.VI, 28 aprile 1998 n.574; Cons. Stato, sez.VI, 28 marzo 2000 n.1803 e 16 maggio 1996 n.681, sez.IV, 23 ottobre 1998 n.1382).<br />
Deve quindi ritenersi che in sede amministrativa, a seguito di sentenza di patteggiamento, in nessun caso l&#8217;Amministrazione possa recepire acriticamente l&#8217;«affermazione di responsabilità» contenuta nella pronuncia penale, dovendo l&#8217;Amministrazione procedere ad un&#8217;autonoma valutazione della rilevanza dei fatti (incombendo all&#8217;Amministrazione il compimento di tutti gli accertamenti che il caso richiede) anche se potrà avvalersi delle risultanze delle indagini penali poste in essere nel procedimento sfociato nella sentenza di patteggiamento (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez.VI, 28 marzo 2000 n.1803).<br />
L’indirizzo giurisprudenziale da ultimo sintetizzato ad avviso del Collegio merita adesione nel caso di specie ove la motivazione della determinazione impugnata è basata sull’unica considerazione che tra gli effetti civili della condanna, “ancorché resa con il rito patteggiato”, “è possibile ricomprendere quello della incapacità ad ottenere autorizzazioni di polizia”Pertanto il giudizio negativo dell’Amministrazione risulta desunto automaticamente dalla sussistenza a carico dell’interessato della richiamata sentenza di patteggiamento, senza alcuna autonoma e critica valutazione dei fatti.<br />
In altri termini l’Amministrazione ha acriticamente recepito le risultanze del giudizio penale sostanziantesi nell’irrogazione della menzionata sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, venendo meno al suo dovere di procedere ad autonomo apprezzamento dell’intera vicenda e della sua rilevanza sull’autorizzazione di polizia “de qua”.<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto, anche se le spese di causa possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,</p>
<p align=center><b>ACCOGLIE</b></p>
<p>nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.9456/2001 e, per l’effetto, pronuncia l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio 3 marzo del 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9387/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a></p>
<p>Pres. De Leo, est. Scafuri Maria Carmela Mallardo (Avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato) e Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, est. Scafuri<br /> Maria Carmela Mallardo (Avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato) e Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei poteri di controllo del Ministero dei Beni e le Attività Culturali in sede di annullamento del nullaosta paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Beni Culturali – Potere del Ministero di annullamento del nullaosta paesaggistico – Limiti – Individuazione.</p>
<p>2. Beni Culturali – Annullamento ministeriale del nullaosta paesaggistico – Riesame nel merito della decisione amministrativa – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’annullamento del nullaosta paesaggistico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve essere necessariamente ed esclusivamente pronunciato per motivi di legittimità – in tutte le relative sintomatiche figure &#8211; essendo riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di gestione del vincolo paesaggistico.<br />
2. E’ illegittimo l’annullamento del nullaosta paesaggistico laddove i rilievi sollevati della Soprintendenza, lungi dal potersi inquadrare nell’ambito del sindacato per eccesso di potere, attengano al merito della determinazione amministrativa, atteso che l’organo tutorio rinnova l’esercizio del potere tecnico discrezionale, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle dell’organo istituzionalmente preordinato alla salvaguardia dei valori ambientali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli<br />Sezione Terza</b></p>
<p>composta dai Giudici</p>
<p>Giovanni de Leo	&#8211; Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri	&#8211; Consigliere rel.<br />	<br />
Maria Laura Maddalena	&#8211; Referendario																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n.3384/2005 Reg.Gen., proposto da<br />
<b>Maria Carmela Mallardo</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro p.t. e <br />
la <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici</b>, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia in persona del Soprintendente p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Comune di Giugliano in Campania</b>(n.c.);</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto notificato in data 12.4.2005 del Soprintendente per i BB.AA. per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia di annullamento del provvedimento n.3 del 21.10.2004 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano in Campania con cui viene concesso la sanatoria per aver realizzato un capannone destinato ad attività commerciale;<br />
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
VISTO gli atti tutti di causa;<br />
VISTO l’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
VISTO la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2005 relatore il Cons. Scafuri;<br />
RITENUTO che nella specie sussistono i presupposti per l&#8217;immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata e sentiti sul punto gli avvocati delle parti costituite presenti all’udienza, come da relativo verbale;<br />
RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato in sanatoria per un fabbricato da destinare ad attività commerciale;<br />
CONSIDERATO in diritto quanto segue:<br />
&#8211;	l’impugnato annullamento ministeriale è motivato dalla considerazione che la realizzazione dell’intervento edilizio “de quo” “configura una particella pressoché interamente edificata in un’area di elevato pregio paesistico, trattandosi della zona litoranea del Comune di Giugliano, vincolata con decreto ministeriale del 14.12.1964&#8230;.Tra gli elementi che appartengono al contesto tutelato nel suo insieme – e non già di vincolo di cui all’art.142 del D.L.vo 42/2004 – vi è anche il canale degli Abruzzesi che, nell’ambito delle opere abusive realizzate, è stato completamente coperto nel tratto corrispondente alla particella in questione, con la conseguente cancellazione di tutte le connotazioni paesaggistiche, naturalistiche e vegetazionali ad esso connesse, detraendo valore paesaggistico all’area &#8230;.inoltre&#8230;.la costruzione abusiva, posta anche a breve distanza dalla strada Domiziana, incide negativamente, per caratteri dimensionali, volumetrici e tipologici, anche sulle visuali libere del contesto tutelato dalla pubblica strada&#8230;non valgono a mitigare l’incidenza delle opere sul contesto tutelato gli interventi di completamento proposti, rivolti semmai al mero completamento di manufatti aventi connotazioni di precarietà”;<br />	<br />
&#8211;	per costante e consolidata giurisprudenza, anche della sezione, la determinazione negativa tutoria deve essere necessariamente ed esclusivamente pronunciata per motivi di legittimità – in tutte le relative sintomatiche figure &#8211; essendo riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di gestione del vincolo paesaggistico (ex plurimis Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 9 del 14.12.2001 e VI sez. e n. 6652 del 5.12.2002);<br />	<br />
&#8211;	nella specie i rilievi della Soprintendenza, lungi dal potersi inquadrare nell’ambito del sindacato per eccesso di potere, attengono al merito della determinazione amministrativa, atteso che l’organo tutorio rinnova l’esercizio del potere tecnico discrezionale, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle dell’organo istituzionalmente preordinato alla salvaguardia dei valori ambientali;<br />	<br />
&#8211;	invero l’incidenza sul contesto ambientale sia dei corsi d’acqua sia delle caratteristiche dell’intervento risulta già esaminata dagli organi del Comune, che per i primi aveva osservato la non sottoposizione a vincolo in quanto non fiumi nè torrenti e tantomeno iscritti in alcun elenco ai sensi dell’art. 146 D.Lgvo n.490/1999 e per le seconde aveva favorevolmente considerato le opere di mitigazione (cfr. note n. 5199 del 10.10.2002 e n. 2347 del 15.10.2003 e parere della Commissione edilizia integrata del 23.7.2004 richiamata dall’autorizzazione comunale);<br />	<br />
&#8211;	di contro la determinazione impugnata non indica le ragioni della valorizzazione del “canale degli abruzzesi” né il decreto che lo avrebbe tutelato;<br />	<br />
&#8211;	del pari non sono evidenziati eventuali vizi di carenza di motivazione o di difetto di istruttoria o di illogicità del parere della commissione edilizia integrata;<br />	<br />
&#8211;	in definitiva l’Amministrazione, si ripete, ha finito con l’operare un nuovo inammissibile apprezzamento della fattispecie con proprie ed autonome valutazioni tecnico-discrezionali;<br />	<br />
&#8211;	VALUTATO che per quanto sopra il ricorso deve essere accolto nei limiti del difetto di motivazione, con conseguente obbligo di rideterminazione dell’Amministrazione interessata;<br />	<br />
&#8211;	RITENUTO che sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,</p>
<p align=center>ACCOGLIE</p>
<p>
nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.3384/2005 in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-7-6-2005-n-9388/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.9388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Claudio Contessa – Estensore Le Cave s.r.l. (avv. N. Zurlo) c. Regione Puglia Comune di Costernino. sulle competenze regionali in tema di insediamento di attività produttive ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998 1. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Competenze regionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Claudio Contessa – Estensore<br /> Le Cave s.r.l. (avv. N. Zurlo) c. Regione Puglia Comune di Costernino.</span></p>
<hr />
<p>sulle competenze regionali in tema di insediamento di attività produttive ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Competenze regionali – Dopo la sentenza C. cost. n.206 del 2001.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Procedure autorizzative – Modalità operative – Disciplina – Atto di indirizzo regionale – Legittimità.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Progetto – Approvazione – Condizioni indicate dall’art.5, d.P.R. n.447 del 1998 – Avviso negativo della regione fondato su altra ragione – Illegittimità.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Risarcimento per equivalente pecuniario – E’ sussidiario al risarcimento in forma specifica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica, l’ampiezza delle competenze regionali (con particolare riguardo all’autorizzazione all’insediamento di attività produttive le quali si pongano in contrasto con le previsioni di uno strumento urbanistico) risulta notevolmente rafforzata all’indomani della sentenza C. cost. n. 206 del 2001, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 comma 2 lett. g), d.lg. 31 marzo 1998 n.112, per la parte in cui prevedeva per le procedure autorizzative in questione un iter ritenuto lesivo delle competenze regionali in materia urbanistica.</p>
<p>2. Nessun ostacolo giuridico impedisce ad una Regione (nella specie, alla Regione Puglia) di disciplinare attraverso uno specifico atto di indirizzo le modalità operative cui informare l’ag&#277;re degli organi regionali nell’ambito della procedure autorizzative volte all’insediamento di attività produttive.<br />
3. A fronte di una disposizione (art.5, d.P.R. n.447 del 1998), la quale ammette l’approvazione del progetto di insediamento produttivo in deroga allo strumento urbanistico laddove quest’ultimo non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato, l’avviso negativo della regione non può essere basato solo sulla rilevata presenza, in detto strumento, di non meglio specificate zone omogenee turistico-alberghiere, atte a soddisfare il fabbisogno di edilizia turistico-residenziale.</p>
<p>4. Nel rimodulato sistema risarcitorio rinveniente dalle disposizioni di cui alla l. 21 luglio 2000 n.205, la possibilità di rendere una pronuncia risarcitoria per equivalente pecuniario è da considerarsi come sussidiaria rispetto al riconoscimento del risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il ristoro pecuniario sia da escludere quante volte il soddisfacimento dell’interesse dedotto in giudizio sia possibile a seguito della pronuncia giudiziale, che idoneo ristoro fornisca in forma specifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle competenze regionali in tema di insediamento di attività produttive ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Decis.:		3131/05<br />	<br />
		Registro Generale:	403/2005 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente;<br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Referendario; CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 403/2005  proposto da:<br />
<b>LE CAVE S.R.L. </b>rappresentato e difeso da: AVV. NICOLANGELO ZURLO con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 pressoAVV. ANGELO VANTAGGIATO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI </b><br />
<b>COMUNE DI CISTERNINO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della nota n. 20130 del 22 dicembre 2004, del Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive del Comune di Cisternino, con la quale si comunica l’esito negativo della Conferenza dei Servizi relativa all’esame del progetto di riconversione di una ex cava in un residence turistico-ricettivo, nonché del parere del Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia n. 12630 del 9 dicembre 2004, con cui si esclude la possibilità di procedere alla riconversione di una ex cava in una struttura turistico-alberghiera, nonché della delibera della G.R. n. 2226 del 23 dicembre 2003 della Regione Puglia e di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, nonché<br />	<br />
per il riconoscimento del silenzio assenso sulla proposta di intervento di attività produttiva presentato dalla società ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA  e udito, altresì, l’avv. Zurlo per la società ricorrente;<br />
Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione, falsa applicazione, interpretazione aberrante e pretestuosa dell’art. 5, d.P.R. 447/1998 e dell’art. 11, d.lgs. 112/1998. Eccesso di potere per motivazione carente e pretestuosa. Erronea valutazione dei presupposti;<br />	<br />
&#8211;	Violazione, falsa applicazione ed interpretazione aberrante degli artt. 2 e 5 d.P.R. 447/1998. Violazione del procedimento del funzionamento della Conferenza dei Servizi. Incompetenza;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.P.R. 447/1998 e 16 e 17 , l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;<br />	<br />
Considerando che va in primo luogo esaminata la censura (articolata nell’ambito del primo motivo di ricorso) concernente la presunta illegittimità della D.G.R. n. 2226/2003 per avere essa fornito una definizione della nozione di ‘riconversione di area’ e di ‘insufficienza delle aree’ del tutto non condivisibile e per avere travalicato i limiti costituzionalmente posti in tema di interventi regionali nella materia urbanistica.<br />
La censura non può trovare accoglimento.<br />
Ed infatti, pur dando atto della circostanza per cui la richiamata D.R.G. abbia fornito una definizione particolarmente restrittiva della nozione di “riconversione“ di area (punto 1.6) e di “aree insufficienti”  (punto 3), cionondimeno ritiene il Collegio che l’aver dettato siffatte definizioni non si ponga in contrasto con il vigente quadro costituzionale.<br />
In primo luogo, va infatti osservato che l’ampiezza delle competenze regionali nella materia urbanistica (con particolare riguardo all’autorizzazione all’insediamento di attività produttive le quali si pongano in contrasto con le previsioni di uno strumento urbanistico, come nel caso di specie) risulti notevolmente rafforzata all’indomani della sentenza Corte Cost. n. 206/2001, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 112/1998, art. 25, comma 2, lett. g), per la parte in cui prevedeva per le procedure autorizzative in questione un iter ritenuto lesivo delle competenze regionali in materia urbanistica.<br />
Ebbene, ritiene il Collegio che nessun ostacolo giuridico impedisse alla Regione Puglia di disciplinare attraverso uno specifico atto di indirizzo (quale, appunto, la D.G.R. 2226/2003) le modalità operative cui informare l’ag&#277;re degli organi regionali nell’ambito della procedure autorizzative volte all’insediamento di attività produttive. L’atto in questione si è proposto l’obiettivo (certamente non estraneo all’ambito di competenze regionali, come per altro specificato dalla citata pronuncia della Consulta) di dettare criteri operativi uniformi volti ad indirizzare l’attività degli uffici regionali così come  a predeterminare i criteri cui informare l’esercizio della discrezionalità nel prestare (o negare) l’assenso necessario per la modifica degli strumenti urbanistici.<br />
Né può condividersi l’argomento (pure proposto dalla ricorrente: pag. 7 del ricorso) secondo cui alla Regione Puglia non sarebbe stato consentito dettare disposizioni qualificate come di mero indirizzo, ma sostanzialmente idonee a sovrapporsi ad una specifica fonte statale (il d.P.R. 447/1998), dal momento che “di fronte a tale normativa alla Regione Puglia non rimaneva che impugnare giudizialmente il d.P.R. 447/1998 e s.m.i., giammai intervenire a modificare, mediante un atto di indirizzo, peraltro restringendola, la fonte statale”.<br />
Ed infatti, è principio ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale quello per cui, a fronte di una norma emanata da organo successivamente divenuto incompetente, il principio di continuità dell’ordinamento giuridico postuli che il solo mutamento nella distribuzione delle competenze non comporti ex se la sopravenuta illegittimità della norma in questione, spettando piuttosto, se del caso, al soggetto subentrato nella competenza in quel settore sostanziale il compito di disciplinare ex novo la materia medesima (sul punto: Corte Cost., sentt. 422/2002; 270/2003; 329/2003). Ne consegue che nel caso di specie nessuno specifico onere di impugnativa in tal senso gravasse sulla Regione.<br />
L’argomento in questione, d’altronde, va esaminato in maniera congiunta con l’altro (pag. 8 del ricorso) secondo cui nel caso de quo alla Regione non sarebbe stato consentito di modificare l’ambito disciplinare di cui alla normativa primaria e regolamentare statale attraverso un mero atto di indirizzo, poiché essa avrebbe dovuto (se del caso) reimpadronirsi in toto del relativo ambito normativo, emanando una nuova disciplina ad hoc, necessariamente di rango primario.<br />
Gli argomenti in questione non possono essere accolti. Da un lato, infatti, nessuna disposizione positiva o di principio impone che la Regione, laddove intenda ridisciplinare una materia già regolata da norme statali di carattere cedevole, abbia l’obbligo di regolare per intero (e non anche con singoli interventi) il settore in questione. Dall’altro lato, nessun ostacolo sistematico sembra impedire ai competenti organi regionali di individuare, nell’ambito della normativa statale di carattere cedevole, alcuni aspetti che possono essere disciplinati attraverso atti di indirizzo (come nel caso di specie, in cui la Regione ha inteso disciplinare in maniera uniforme l’esercizio della discrezionalità amministrativa degli uffici  regionali nell’ambito delle procedure autorizzative), senza avere l’onere di regolare in toto la materia attraverso disposizioni sostitutive – se del caso – di rango primario.<br />
Né appare dirimente l’osservazione secondo cui la Regione Puglia avrebbe dettato tali regole di indirizzo nell’ambito di prescrizioni asseritamente volte a fornire una ‘interpretazione autentica’ delle disposizioni statali cedevoli.<br />
Ed infatti, al di là della qualificazione formale fornita alle disposizioni in parola, appare necessario attenersi al dato sostanziale della questione, secondo cui la Regione Puglia ha legittimamente ritenuto di ridisciplinare solo in parte un settore già regolato con norma statale cedevole, decidendo (nel pieno esercizio della propria autonomia costituzionalmente tutelata in materia) il quantum ed il quom&#335;do dell’intervento normativo in parola;<br />
Considerando che va in secondo luogo esaminata la censura (articolata nell’ambito del secondo motivo di ricorso) secondo cui la decisa conclusione negativa del procedimento autorizzatorio sarebbe viziata per un error in procedendo. Secondo la ricorrente, infatti, una volta intervenuto il negativo avviso degli uffici regionali (per altro, successivo al parere favorevole sul progetto espresso dalla conferenza di servizi in data 5 novembre 2004), il responsabile del procedimento non avrebbe potuto assumere autonomamente la determinazione negativa conclusiva del procedimento autorizzatorio, ma avrebbe dovuto piuttosto rimettere la questione alla conferenza medesima: non operando nel senso indicato, egli avrebbe realizzato un atto di certo viziato di incompetenza.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Ed infatti, va in primo luogo osservato che, alla luce del vigente quadro normativo in tema di conferenza di servizi (l. 241/1990, art. 14, ss., nel testo risultante dalla novella di cui alla l. 340/2000) la nozione di ‘determinazione conclusiva della conferenza di servizi’ non può essere sovrapposta a quella di ‘determinazione conclusiva del procedimento’ (cfr. artt. 14-ter e 14-quater, l. 241/1990, cit.), dal momento che, indipendentemente dall’esito – in ipotesi, positivo – della prima, non si verifica l’effetto di sottrarre al responsabile del procedimento la competenza all’emanazione dell’atto conclusivo della serie procedimentale (sul punto, v. in particolare l’art. 14-ter, comma 9, l. cit).<br />
In secondo luogo, è ben noto che anche successivamente alla pronuncia positiva da parte della conferenza di servizi, non è affatto preclusa alle amministrazioni assenti o dissenzienti la possibilità di esprimere il proprio dissenso nei confronti delle determinazioni in tale sede assunte, con le conseguenze disciplinate dall’art. 14-quater della l. 241/1990 (conseguenze che, in taluni casi, possono giungere sino a porre nel nulla le determinazioni  assunte in sede di conferenza).<br />
In terzo luogo si osserva che dallo sviluppo concreto della vicenda di cui è causa non emerge alcuna violazione delle competenze del consiglio comunale in tema di gestione del territorio. Il punto è che l’esercizio di tali competenze va piuttosto combinato (e, per alcuni versi, temperato) alla luce delle concorrenti prerogative regionali nella medesima materia, come riconfermate dalla più volte richiamata sentenza Corte Cost., n. 206/2001.<br />
E’ noto che la sentenza in parola abbia affermato il principio dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni (in specie: d.lgs. 112/1998, art. 25, comma 2, lettera g)) volte a consentire varianti agli strumenti urbanistici nonostante il dissenso dell’amministrazione regionale.<br />
Nessuna violazione procedurale si è dunque verificata nel caso di specie: a fronte dell’insuperabile diniego opposto dagli organi regionali (insuperabile perché espresso da un soggetto le cui intangibili prerogative in subjecta materia risultano riconfermate dalla stessa giurisprudenza della Consulta), infatti, il soggetto responsabile del procedimento (nonché certamente responsabile dell’emanazione del provvedimento conclusivo, secondo le menzionate disposizioni di legge) ha correttamente emanato l’atto impugnato il quale si limita a prendere atto della negativa conclusione della procedura autorizzativa nel suo complesso;<br />
Considerando che va in terzo luogo esaminata la censura di violazione di legge (in specie: d,P.R. 447/1998, art. 6) per non avere l’amministrazione intimata ravvisato che nel caso di specie si fosse perfezionato il silenzio-assenso sull’istanza della società Le Cave s.r.l.<br />
La censura non può trovare accoglimento.<br />
Ci si limiterà ad osservare sul punto che la disposizione richiamata dalla ricorrente (concernente il particolare procedimento autorizzativo mediante autocertificazione di cui al Capo III del d.P.R. 447, cit. – art. 6, ss. &#8211; ) non può trovare applicazione nel caso in questione (relativo alla diversa ipotesi del procedimento autorizzativo semplificato di cui al Capo II del medesimo d.P.R.), per il quale non è previsto il meccanismo del silenzio-assenso invocato dalla ricorrente;<br />
Considerando che va in quarto luogo esaminata la censura di carenza di motivazione relativa al parere negativo espresso dalla regione Puglia attraverso l’impugnata nota in data 9 dicembre 2004. Secondo la ricorrente, infatti, la Regione avrebbe negato in modo apodittico e senza alcuna specifica indagine sul punto che nello strumento urbanistico del Comune di Cisternino vi fosse insufficienza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi.<br />
La Regione avrebbe basato il proprio avviso in materia sul mero rilievo per cui “nello strumento urbanistico vigente PdF risultano individuate zone omogenee turistico-alberghiere, atte a soddisfare il fabbisogno di edilizia turistico-residenziale”, senza fornire sul punto alcun ulteriore elemento di valutazione.<br />
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.<br />
Ed infatti, appare evidente che, a fronte di una disposizione (d.P.R. 445/1998, art. 5, ampiamente riprodotto nella D.G.R. 2226/2003, punto 3) la quale ammette l’approvazione del progetto di insediamento produttivo in deroga allo strumento urbanistico laddove quest’ultimo “non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato”, l’avviso negativo della regione non possa essere basato solo sulla rilevata presenza, in detto strumento, di non meglio specificate “zone omogenee turistico-alberghiere, atte a soddisfare il fabbisogno di edilizia turistico-residenziale”.<br />
L’indicazione in parola, se pure esclude in radice l’ipotesi di totale assenza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, nulla dice con riferimento alla diversa questione dell’adeguatezza delle aree in parola con riferimento alle caratteristiche oggettive e dimensionali del progetto predisposto dall’odierna ricorrente.<br />
A ciò si aggiunga che la stessa D.G.R. 2226/2003 detta una serie di articolate previsioni in tema di ‘insufficienza di aree’, in tal modo vincolando gli operatori regionali ad una particolare cautela nell’escludere la sussistenza del ripetuto requisito di ‘insufficienza’.<br />
In particolare, giova richiamare il brano della ripetuta D.G.R. in cui si esprime l’avviso secondo cui la nozione di insufficienza vada riferita “alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente”.<br />
Ebbene, a parere del Collegio, a fronte di una così articolata serie di indicazioni riferite alla nozione di ‘insufficienza’ di aree, l’amministrazione regionale non avrebbe potuto legittimamente escludere la sussistenza in concreto di tale elemento sulla base della sola verifica della generica presenza di aree a tal fine destinate (è di tutta evidenza, infatti, che tale affermazione sarebbe stata semmai sufficiente a suffragare l’inconfigurabilità della diversa nozione di ‘assenza di aree’).<br />
Il particolare onere motivazionale in parola sarebbe risultato vieppiù rafforzato in presenza di un progetto del tutto particolare tanto per la sua rilevantissima estensione (circa 21.000 mq.), quanto per la sua peculiare consistenza oggettiva (trasformazione di cave dimesse in strutture ricettive) che, come è evidente, non ammettevano neppure in astratto una ubicazione diversa da quella prevista.<br />
Ciò a tacere della circostanza per cui la stessa D.G.R. 2226/2003 (punto 5), nel disciplinare la fase istruttoria del procedimento autorizzativo per nuove attività produttive prevede in via esclusiva in capo al responsabile del S.U.A.P. la competenza circa le verifiche in ordine alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva, sottraendo espressamente tale competenza agli organi regionali (“In tutti i casi competono al responsabile S.U.A.P. le verifiche in ordine: (…) alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva”);<br />
Considerando che va infine esaminata la domanda risarcitoria relativa ai presunti danni “che i provvedimenti impugnati hanno determinato (…) alla società ricorrente [: danni dei quali], all’esito della declaratoria di illegittimità degli stessi, si chiede l’integrale risarcimento a norma di legge (…) ”.<br />
La domanda in questione non può, allo stato, trovare accoglimento.<br />
Ed infatti, secondo un’opzione ermeneutica cui il Collegio ritiene di prestare adesione , nel rimodulato sistema risarcitorio rinveniente dalle disposizioni di cui alla l. 205/2000, art. 7, la possibilità di rendere una pronuncia risarcitoria per equivalente pecuniario è da considerarsi come sussidiaria rispetto al riconoscimento del risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il ristoro pecuniario sia da escludere quante volte il soddisfacimento dell’interesse dedotto in giudizio sia possibile a seguito della pronuncia giudiziale, che idoneo ristoro fornisca in forma specifica.<br />
Ora, quanto al contenuto della pronuncia giudiziale idonea a soddisfare in forma specifica l’interesse dedotto in giudizio, è noto che siano state enucleate in dottrina (in via di estrema sintesi) due distinte tesi.<br />
In base ad una prima tesi, recante una nozione – per così dire – ‘estesa’ della pronuncia risarcitoria specifica, il giudice amministrativo potrebbe spingersi sino ad imporre all’amministrazione convenuta l’adozione di un atto puntuale, idoneo ad attribuireil bene della vita oggetto della domanda originaria, ovvero a riconoscere al ricorrente in via diretta (e laddove possibile) la spettanza del bene medesimo con la stessa decisione sul ricorso.<br />
Secondo altra tesi (c.d. della ‘portata innovativa minima’), cui il Collegio ritiene di aderire, l’annullamento del provvedimento impugnato esaurisce l’ampiezza del risultato ottenibile attraverso il risarcimento in forma specifica, facendo se del caso residuare un possibile ricorso al risarcimento per equivalente per il solo danno c.d. ‘da ritardo’ – danno del quale, comunque, nel caso di specie non è stata dimostrata la sussistenza dei relativi elementi costitutivi- (in tal senso, ex plurimis: T.A.R. Sicilia, Sez. II, sent. 18 gennaio 2003, n. 36).<br />
Considerando che da quanto esposto discende l’accoglimento parziale del presente ricorso, ma che sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio;<br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la nota n. 20130 del 22 dicembre 2004 del Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive del Comune di Cisternino ed il parere del Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia n. 12630 del 9 dicembre 2004.<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005</p>
<p>Pubblicata il 7 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Saltelli S. (avv.ti Carcione e Gagliardi) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) giurisdizione amministrativa per i concorsi interni Giurisdizione e competenza – concorsi interni per la copertura di posti dirigenziali – giurisdizione amministrativa La controversia avente ad oggetto l’’impugnazione della graduatoria definitiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Saltelli<br /> S. (avv.ti Carcione e Gagliardi) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione amministrativa per i concorsi interni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – concorsi interni per la copertura di posti dirigenziali – giurisdizione amministrativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’’impugnazione della graduatoria definitiva del  concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di posti di dirigente nel ruolo di un’Amministrazione statale è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei cosiddetti settori non contrattualizzati, e nell’includere in tali controversie quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione amministrativa per i concorsi interni</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>N.2998/2005<br />
Reg. Dec.<br />
N. 10929 Reg. Ric. <br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 10929 dell’anno 2004 proposto da<br />
<b>SEBASTIANO NICOLO’</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Carcione e Filippo Gagliardi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Piave n. 52 (presso lo studio del primo);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>RULLI CHIARA, INZANA ANTONINO</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 8227 del 10 ottobre 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
	Relatore all’udienza pubblica udienza del 19 aprile 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
Uditi l’avvocato dello Stato Tortora e l’avv. Carcione Renato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con la sentenza n. 8227 del 10 ottobre 2003 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal dott. Nicolò Sebastiano per ottenere l’annullamento della graduatoria definitiva del  concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di 163 posti di dirigente nel ruolo del Ministero delle finanze, bandito con decreto direttoriale del 2 luglio 1997, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, con particolare riferimento al bando di concorso, limitatamente all’articolo 3, nonché al verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 23 giugno 1998, recante la specificazione dei titoli posseduti dai candidati.<br />
Ad avviso del Tribunale, infatti, la controversia non riguardava una procedura concorsuale di assunzione, bensì un concorso riservato al personale già interno, così che lo svolgimento della procedura selettiva costituiva attività di gestione del rapporto di lavoro e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993, trasfuse poi nel T.U. n. 165 del 2001.<br />
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessato con atto notificato il 24 novembre 2004, sostenendo, innanzitutto, che nel caso di specie sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente negata dai primi giudici, trattandosi di una vera e propria procedura concorsuale (così come peraltro precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003) e riproponendo, poi, tutte le censure sollevate in prime cure e non esaminate dal Tribunale. .<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I. La Sezione è dell’avviso che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente negata dalla sentenza di primo grado.</p>
<p>	I.1. L’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei cosiddetti settori non contrattualizzati e nell’includere in tali controversie quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	La Corte di Cassazione, dopo aver inizialmente ritenuto riservate al giudice amministrativo solo le controversie concernenti l’assunzione “in senso stretto”, relative, cioè, alla sola costituzione di nuovi rapporti di lavoro, con esclusione quindi dei concorsi interni (Cass. SS.UU. 10 dicembre 2001, n. 15602; 27 febbraio 2002, n. 2954; 12 marzo 2003, n. 3568), ha successivamente assunto un più articolato orientamento che, traendo argomento dall’indiscutibile applicabilità dell’articolo 97 della Costituzione anche alle progressioni dei dipendenti verso posizioni di lavoro più elevate (Corte Costituzionale 30 ottobre 1997, n. 320; 30 aprile 1999, n. 151; 17 luglio 2000, n. 296), ha riconosciuto sussistere la giurisdizione amministrativa anche in relazione alle procedure selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o ad un’area superiore (Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403).<br />	<br />
	Tale indirizzo ha trovato definitiva conferma nella recente ordinanza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 10183 del 26 maggio 2004 (pronunciata su di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un processo pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, concernente proprio la legittimità del concorso a 163 posti di dirigente del Ministero delle Finanze, bandito con decreto ministeriale 2 luglio 1997), secondo cui, tra l’altro, sussiste la giurisdizione amministrativa anche “quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area all’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno”.																																																																																												</p>
<p>I.2. I delineati principi sono pienamente applicabili al caso di specie in cui, come risulta dalla documentazione in atti, la controversia concerne una procedura concorsuale per il passaggio dall’area direttiva a quella dirigenziale con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S., sez. IV, 3 novembre 2004, n. 7107; sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 6510).<br />
II. Pertanto l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio dell’affare al primo giudice, in quanto l’erronea declinatoria di difetto di giurisdizione da parte del tribunale amministrativo regionale concretizza un difetto di procedura che importa l’annullamento della sentenza con rinvio della controversia in primo grado (C.d.S., A.P., 8 novembre 1996, n. 23; C.d.S., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3404; sez. VI, 17 aprile 2003, n. 8143; sez. V, 9 marzo 1995, n. 322; 29 novembre 1994, n. 1426; 10 dicembre 2003, n. 8143).<br />
Il giudice del rinvio, cui spetta di verificare anche l’integrità del contraddittorio, provvederà anche in ordine alle spese della  presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal dott. Nicolò Sebastiano avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 8227 del 10 ottobre 2003, lo accoglie e dichiara che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, rinviando l’affare al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese della presente fase del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2005, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
SALVATORE      PAOLO                 &#8211;  Presidente<br />
ANASTASI          ANTONINO          &#8211;  Consigliere<br />
POLI                   VITO                   &#8211;  Consigliere<br />
SALTELLI           CARLO                &#8211;  Consigliere est.<br />
DEODATO          CARLO                &#8211;  Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
7 giugno 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2871</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2871/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2871</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. Mollica Ditta Paolo BRAVI (avv.ti F. Lanocita, G. Paolino e M. Annunziata) c. REGIONE TOSCANA (avv.ti R. Ciofi e F. Lorenzoni), ARTIGIANCREDITO TOSCANO (n.c.) le controversie concernenti decadenze dal beneficio di aiuti comunitari e nazionali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario Industria e commercio – Aiuti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2871/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Mollica<br /> Ditta Paolo BRAVI (avv.ti F. Lanocita, G. Paolino e M. Annunziata) c. REGIONE TOSCANA (avv.ti R. Ciofi e F. Lorenzoni), ARTIGIANCREDITO TOSCANO (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>le controversie concernenti decadenze dal beneficio di aiuti comunitari e nazionali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Aiuti di stato – Decadenza dal beneficio ed obbligo di restituire le somme – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie concernenti decadenze dal beneficio di aiuti  comunitari e nazionali (nel caso di specie, per omessa realizzazione di opere ammesse a contributo), con conseguente obbligo di restituire le somme percepite, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2834/1999 proposto dalla</p>
<p><b>Ditta Paolo BRAVI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata (in sostituzione degli avv.ti Claudio Schwarzenberg e Maria Antonelli) e con i primi elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio De Angelis, via Portuense, n. 104.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>REGIONE TOSCANA</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Ciofi e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo difensore, via del Viminale, n. 43;</p>
<p>&#8211; <b>ARTIGIANCREDITO TOSCANO</b>, non costituta in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 659 del 24.11.1998, resa inter partes;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, l&#8217;avv. Fiorentino su delega degli avv.ti Lanocita e Annunziata, e l&#8217;avv. Loria su delega dell&#8217;avv. Lorenzoni;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211;	Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana nel novembre 1996 il signor Paolo BRAVI, titolare della omonima ditta artigiana di installazione di impianti elettrici e manutenzione-installazione di impianti di distribuzione di carburanti, assegnatario di un contributo per la realizzazione di un capannone artigianale e l&#8217;acquisizione di nuova attrezzatura, nella misura del venti per cento della spesa preventivata, impugnava il decreto del dirigente del Dipartimento attività economiche e produttive della Regione Toscana n. 6210 del 16 settembre 1996, con il quale gli si comunicava la decadenza dal beneficio comunitario e nazionale e gli si ingiungeva di restituire le somme percepite con maggiorazione degli interessi.<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo adìto rigettava il gravame.<br />
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado propone ricorso in appello la Ditta Paolo BRAVI e ne chiede l&#8217;annullamento sulla base di un unico motivo complesso, ulteriormente illustrato in memoria difensiva: violazione dell&#8217;art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti; carenza o quanto meno apoditticità della motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.<br />
Resiste in giudizio la Regione Toscana.</p>
<p>2. &#8211;	La controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>3. &#8211;	Va ricordato, sul piano dei consolidati arresti giurisprudenziali, che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell&#8217;autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell&#8217;Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere); con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (e non erogati) ovvero per contrastare l&#8217;Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (cfr. fra le tante, Cass. civ., SS.UU., 10 maggio 2001, n. 183 e 12 novembre 1999, n. 758; Cons. Stato, IV Sez., 30 maggio 2002, n. 2999 e 11 aprile 2002, n. 1989 e V Sez., 27 marzo 2000, n. 1765). <br />	<br />
La posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo ha ad oggetto, invero, il pagamento integrale delle somme originariamente accordate; sì che il destinatario del beneficio è titolare di un diritto soggettivo perfetto all&#8217;erogazione (cfr., fra le tante, Cass. civ. 18 febbraio 1997, n. 1483 e 22 maggio 1995, n. 5604).<br />
Analogamente, quando la sovvenzione risulti accordata e trovi la sua fonte immediata ed esclusiva nel provvedimento di attribuzione (assumendo, cioè, natura convenzionale, dato che consegue all&#8217;adesione del beneficiario alle condizioni fissate dall&#8217;autorità procedente), quanto nell&#8217;ipotesi che la stessa regolamentazione trovi la sua fonte immediata nella legge, la posizione dell&#8217;attributario del beneficio ha consistenza di diritto soggettivo a fronte della contraria posizione assunta dall&#8217;ente pubblico che non provveda alla materiale erogazione delle somme o che faccia valere fatti sopravvenuti mediante provvedimenti di autotutela (cfr., ex plurimis, Cass. civ. 11 maggio 1998, n. 4751, 22 ottobre 1997, n. 10373 e 5 settembre 1997, n. 8585) ovvero adduca l&#8217;omessa realizzazione di opere ammesse a contributo e, quindi, la mancata utilizzazione del contributo medesimo per le finalità in vista delle quali era stato concesso, e disponga la restituzione delle somme (cfr. Cass. civ., SS.UU., 28 dicembre 2001, n. 16221, e numerose conformi: 12 febbraio 1999, n. 57, 22 ottobre 1997, n. 10373, 5 settembre 1997, n. 8585).</p>
<p>4. &#8211;	Nel caso all&#8217;esame della Sezione, la declaratoria di decadenza dal beneficio trova giustificazione (cfr. decreto di G.R. n. 06210 del 16.9.1996, impugnato in 1° grado) nell&#8217;accertata realizzazione dell&#8217;intervento in misura pari al 29,85%, come tale inferiore al parametro di ammissibilità a contributo, correlato alla realizzazione dell&#8217;intervento medesimo &#8220;almeno per il 50%&#8221; ai sensi della deliberazione di G.R. 23 agosto 1993, n. 18.<br />	<br />
Si tratta, in altri termini, di questioni relative allo svolgimento del rapporto, instauratosi a seguito del provvedimento di erogazione (inerenti, specificatamente, all&#8217;omessa realizzazione di opere ammesse a contributo) e configurantesi secondo lo schema diritto-obbligo, le quali, attenendo a fatti sopravvenuti, non si ricollegano all&#8217;emanazione di provvedimenti discrezionali incidenti sulla validità o efficacia di tale atto, e rientrano quindi nell&#8217;area del diritto soggettivo (cfr., in termini, fra le tante, Cass. civ., SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489, 28 dicembre 2001, n. 16221, 12 febbraio 1999, n. 57 e 5 settembre 1997, n. 8585); ne consegue la giurisdizione dell&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla controversia azionata.</p>
<p>5.-	In conclusione, va dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso di primo grado, con annullamento della sentenza impugnata.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciandosi sull&#8217;appello, dichiara inammissibile il ricorso di 1° grado; annulla la sentenza impugnata.<br />
Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro tremila/00, comprensive del doppio grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2005, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo SALVATORE		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Filippo PATRONI GRIFFI	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA		&#8211;		Consigliere, rel.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2877/</guid>

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<p>Pres. Venturini, est. Deodato Consiglio di Stato (Avv. Stato) c. Orlando e altri (Avv. G. Marone) sul riconoscimento dell&#8217;indennità di missione per il solo fatto della temporanea assegnazione a sede diversa da quella ordinaria di servizio Pubblico impiego – Indennità di missione – Art. 1 L. 836 del 1973 –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venturini, est. Deodato<br /> Consiglio di Stato (Avv. Stato) c. Orlando e altri (Avv. G. Marone)</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento dell&#8217;indennità di missione per il solo fatto della temporanea assegnazione a sede diversa da quella ordinaria di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Indennità di missione – Art. 1 L. 836 del 1973 – Presupposti &#8211; Assegnazione a sede diversa da quella ordinaria di servizio – Automaticità del riconoscimento del diritto al beneficio – Sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art.1 L. 836 del 1973, il diritto al trattamento economico di missione risulta costituito in capo al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purchè distante almeno 30 chilometri da quest’ultima. Ne consegue che, in presenza delle predette condizioni, il dipendente acquista il diritto al beneficio; né tantomeno rileva che l’atto organizzativo di attribuzione di incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma, ad esempio, quella di distacco, quando il provvedimento contenga tutti gli elementi essenziali e costitutivi dell’autorizzazione alla missione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.5495/2002 proposto dal</p>
<p><b>Consiglio di Stato</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Orlando Giuseppe, Vicinanza Carmine e Vitale Patrizia</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Napolitano in Roma, Viale Angelico n.38;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez.IV, n.2356/01 in data 25 maggio 2001;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione e la memoria difensiva dei Sigg.ri Orlando Giuseppe, Vicinanza Carmine e Vitale Patrizia;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2005, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi l&#8217;Avvocato dello Stato Bachetti e l&#8217;avv. Marone;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza appellata, in accoglimento di un ricorso proposto dai Sigg.ri Orlando Giuseppe, Vicinanza Carmine e Vitale Patrizia, dipendenti del Consiglio di Stato in servizio presso la sezione distaccata di Salerno del T.A.R. della Campania, veniva annullato il provvedimento con il quale era stata negata ai ricorrenti l’indennità di missione, reclamata dagli stessi per il servizio prestato (nel periodo 1.8.-31.12.1995) presso la sede di Napoli, in esecuzione dei decreti (nn.60, 61 e 62 del 7.7.1995) con i quali il Presidente del Consiglio di Stato aveva disposto ivi il loro distacco.<br />
Avverso siffatta decisione proponeva rituale appello il Consiglio di Stato, criticando la correttezza del giudizio di illegittimità reso in prima istanza, ribadendo l’insussistenza dei presupposti costituivi del diritto nella specie reclamato dagli originari ricorrenti, difendendo, quindi, la correttezza del proprio operato e concludendo per la riforma della statuizione gravata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.<br />
Resistevano gli originari ricorrenti, contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell’appello ed invocandone la reiezione.<br />
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Le parti controvertono sulla legittimità del provvedimento (prot. n.2253/TE in data 29.11.1995) con il quale l’Ufficio trattamento economico del Consiglio di Stato ha negato ai Sigg.ri Orlando Giuseppe, Vicinanza Carmine e Vitale Patrizia l’indennità di missione dagli stessi rivendicata per il servizio prestato (nel periodo 1.8.-31.12.1995) presso la sede di Napoli, in esecuzione dei decreti (nn.60, 61 e 62 del 7.7.1995) con i quali il Presidente del Consiglio di Stato aveva disposto ivi il loro distacco.<br />
Il Tribunale di prima istanza ha, in particolare, giudicato illegittimo il contestato diniego &#8211; fondato sul rilievo del difetto dell’indefettibile condizione del provvedimento (formale) autorizzativo della missione &#8211; sulla base della presupposta qualificazione come tale del decreto dispositivo (rectius: dei decreti dispositivi) del distacco temporaneo dei dipendenti interessati presso la Segreteria della sede di Napoli.<br />
L’amministrazione appellante critica siffatto convincimento, negando l’equiparabilità, ai fini che qui interessano, del disposto distacco all’invio in missione, e conclude per l’annullamento della decisione impugnata.<br />
Gli appellati difendono, di contro, il giudizio di illegittimità pronunciato dai primi giudici, ribadiscono la ricorrenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la costituzione del diritto all’indennità di missione ed invocano la reiezione dell’appello.</p>
<p>2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va, pertanto, respinto.</p>
<p>3.- Come già rilevato, l’amministrazione appellante assume, quale unico motivo di appello, la mancanza dell’indefettibile presupposto della formale autorizzazione della missione (ai fini della costituzione del relativo diritto) e sostiene, quindi, l’erroneità dell’equiparazione a quell’atto del distacco nella specie disposto dal Presidente del Consiglio di Stato.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Premesso, invero, che la presente controversia, ancorchè impostata ed attivata secondo lo schema impugnatorio, si risolve nella verifica della spettanza del diritto all’indennità di missione (rivendicato dagli originari ricorrenti e negato dal Consiglio di Stato) e che, quindi, la fondatezza della relativa pretesa sostanziale dev’essere giudicata alla stregua della configurazione normativa dei presupposti costitutivi del beneficio controverso, deve rilevarsi che, secondo l’art.1 legge 18 dicembre 1973, n.836, il diritto al trattamento economico di missione risulta costituito in capo al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purchè distante almeno 30 chilometri da quest’ultima (così come confermato da Cons. St., sez.V, 4 novembre 1997, n.1250).<br />
Ne consegue che, in presenza delle predette condizioni (comando temporaneo dell’interessato ad una sede distante oltre 30 chilometri da quella di servizio), il dipendente acquista il diritto al beneficio in questione e che quest’ultimo non può validamente essere negato per il fatto che l’atto organizzativo di attribuzione all’interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma, ad esempio, quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco, quando (come nella fattispecie in esame) il provvedimento contenga tutti gli elementi essenziali e costitutivi dell’autorizzazione alla missione.</p>
<p>4.- Resta, in definitiva, confermato, il giudizio di illegittimità reso in prima istanza, in considerazione dell’inidoneità dell’unica ragione ostativa esaminata a legittimare l’impugnato diniego, con conseguente rigetto dell’appello del Consiglio di Stato.</p>
<p>5.- Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.        </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese del presente grado di giudizio;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2005, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>LUCIO VENTURINI                    		&#8211;  Presidente<br />	<br />
ALDO SCOLA                              		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
ANNA LEONI                              		&#8211;  Consigliere<br />	<br />
CARLO SALTELLI                      		&#8211;  Consigliere <br />	<br />
CARLO DEODATO                     		#NOME?</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2991/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2991</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Saltelli Ministero delle Finanze (Avv. Stato) c/ Negro Fernando, ed altri (n.c.) sulla natura della domanda di trasferimento proposta dal pubblico dipendente 1 Pubblico impiego – Trasferimento del dipendente – Domanda di assegnazione a nuova sede di servizio – Qualificazione come trasferimento a domanda – Ammissibilità 2</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2991</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Saltelli<br /> Ministero delle Finanze (Avv. Stato) c/ Negro Fernando, ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura della domanda di trasferimento proposta dal pubblico dipendente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Pubblico impiego – Trasferimento del dipendente – Domanda di assegnazione a nuova sede di servizio – Qualificazione come trasferimento a domanda – Ammissibilità<br />
2 Pubblico impiego – Trasferimento del dipendente – Assegnazione a posti vacanti di polizia giudiziaria &#8211; Domanda di trasferimento proposta dall’interessato – Natura di dichiarazione di disponibilità o di assenso preventivo all’eventuale trasferimento &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 Non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente e dovendo, altresì, tenersi conto anche delle funzioni che effettivamente il pubblico dipendente è chiamato a svolgere nella nuova sede. Infatti, anche in presenza di una domanda del dipendente, può ritenersi che si sia in presenza di un trasferimento d’ufficio qualora questo sia preordinato ad un effettivo mutamento delle funzioni concretamente espletate.</p>
<p>2 Le domande proposte dagli interessati per l’assegnazione ai posti vacanti delle sezioni di polizia giudiziaria devono essere interpretata come delle dichiarazioni di disponibilità o di assenso preventivo all’eventuale trasferimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 8007 dell’anno 1996, proposto dal<br /> <b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia ope legis in Roma alla via dei Portoghesi 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>NEGRO FERNANDO, DE GIOVANNI ANTONIO, PERRONE FERNANDO, PISANIELLO PAOLO, DANESE GIOVANNI, FERSINI ANTONIO E RUSSO MICHELE</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, n. 1140 del 25 giugno 1996 ;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria in data 18 marzo 2005 a sostegno della propria tesi difensiva;<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 la relazione del consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
Udito l’avvocato dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza n. 1140 del 25 giugno 1996 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, accogliendo il ricorso proposto dai signori Fernando Negro, Antonio De Giovanni, Fernando Perrone, Paolo Pisaniello, Giovanni Danese, Antonio Ferini e Michele Russo, tutti ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, trasferito dalla 17^ Legione della Guardia di Finanza alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha dichiarato il loro diritto a percepire l’indennità di cui alla legge 10 marzo 1987 n. 100, negato dall’amministrazione in sede amministrativa.<br />
Secondo il Tribunale, benché i ricorrenti avessero espressamente formulato domanda di assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria, essa doveva essere considerata come una mera dichiarazione di disponibilità o assenso alla nuova sistemazione e non idonea, quindi, a trasformare l’assegnazione in argomento in un trasferimento a domanda.<br />
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero delle Finanze con atto notificato il 3 ottobre 1996, sostenendone l’erroneità, in quanto l’assegnazione dei ricorrenti alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce era avvenuta esclusivamente sulla base di un’apposita istanza degli interessati, nell’ambito della procedura latu sensu concorsuale prevista dagli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così che si era in presenza di un trasferimento a domanda, per il quale non spettava la indennità richiesta.<br />
L’amministrazione con memoria in data 18 marzo 2005, depositata il successivo 19 marzo, ha insistito per l’accoglimento dell’appello, invocando anche la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.<br />
Gli appellati, cui il gravame risulta essere stato tempestivamente e ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
I.1. La questione controversa concerne la spettanza ai ricorrenti, ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, assegnati a seguito di trasferimento alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, della indennità prevista dalla legge 10 marzo 1987 n. 100, e comporta la qualificazione giuridica del predetto trasferimento, a domanda (come sostenuto dagli interessati e riconosciuto dai primi giudici) ovvero d’ufficio (come eccepito dall’amministrazione appellante).<br />
La Sezione, decidendo controversie analoghe, ha ritenuto che nel caso di specie si è in presenza di un trasferimento d’ufficio, non essendo sufficiente, ai fini della sua diversa configurazione giuridica, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell’interessato: da tali conclusioni, che sono sufficientemente consolidate (1° ottobre 2001, n. 5174; 27 novembre 2000, n. 6279; 7 settembre 2000, n. 4734), non vi è motivo di discostarsi.<br />
I.2. In particolare, è stato osservato che la distinzione fra i trasferimenti d’autorità o d’ufficio e i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, quello dell’amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzioni fissati dall’art. 97 della Costituzione.<br />
Mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’amministrazione di funzionalità dell’ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenza da lui espresse circa la sede di servizio, nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l’interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione.<br />
Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente e dovendo, altresì, tenersi conto anche delle funzioni che effettivamente il pubblico dipendente è chiamato a svolgere nella nuova sede, in quanto se il trasferimento è preordinato anche ad un effettivo mutamento delle funzioni concretamente espletate, può fondatamente ritenersi che si sia in presenza di un trasferimento d’ufficio. <br />
I.3. Alla stregua di tali principi correttamente i primi giudici hanno qualificato come trasferimenti d’ufficio quelli di cui si tratta.<br />
Giova rilevare al riguardo che con D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 sono state dettate norme di attuazione, coordinamento e transitorie del (nuovo) codice di procedura penale e agli articoli 5 e seguenti è stata espressamente regolamentata la composizione della sezioni di polizia giudiziaria, fissandosi anche le norme per l’individuazione degli organici e la copertura dei posti vacanti.<br />
In particolare, ai sensi del 2° comma dell’art. 7 è previsto che l’amministrazione interessata debba pubblicare, senza ritardo, sul proprio bollettino l’elenco delle vacanze organiche; gli interessati, quindi, ai sensi del primo comma del successivo articolo 8, possono presentare domanda, indicando eventualmente tre sedi di preferenza.<br />
Il terzo comma del richiamato articolo 8 precisa, inoltre, che quando mancano le domande ovvero queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale del distretto, in cui si sono verificate le vacanze stesse, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell’assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.<br />
Dal delineato quadro normativo emerge che l’assegnazione del personale alle sezioni di polizia giudiziaria è finalizzata, in modo diretto, immediato ed esclusivo, ad assicurare la funzionalità delle sezioni di polizia giudiziaria, che, ai sensi dell’art. 56 del C.P.P., svolgono la propria attività, di prevenzione e repressione, alle dirette dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.<br />
L’ufficialità di tale assegnazione trova conferma nella previsione che, nel caso di mancanza di domande per i posti di organico vacanti nelle sezioni di polizia giudiziaria, ovvero quando queste siano inferiori al triplo delle vacanze stesse, l’Amministrazione provvede direttamente (ed autoritativamente) ad indicare al procuratore generale  il personale di polizia giudiziaria che può essere assegnato ai posti vacanti.<br />
Le domande (eventualmente) proposte dagli interessati per l’assegnazione ai posti vacanti delle sezioni di polizia giudiziaria sono, dal punto di vista giuridico, niente altro che delle dichiarazioni di disponibilità o di assenso preventivo all’eventuale trasferimento, il quale non solo è disposto per l’esclusiva realizzazione degli interessi pubblici, per quanto è evidentemente subordinato al gradimento del competente procuratore generale della Repubblica.<br />
Ciò esclude che abbiano potuto avere rilevanza le esigenze personali e familiari degli interessati che, al contrario, connotano notoriamente la fattispecie del trasferimento a domanda.<br />
Non vi è quindi alcun nesso di causalità necessaria, diretto ed immediato, tra la “domanda” formulata dai ricorrenti e il loro  trasferimento disposto dall’Amministrazione.<br />
I.4. Per completezza la Sezione rileva che la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui la disponibilità manifestata dagli interessati per essere assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica deve essere considerata come domanda di trasferimento, precludendo così il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 100 del 1987), benché abbia all’evidenza natura interpretativa e quindi retroattiva, non può trovare applicazione per i fatti precedenti la sua entrata in vigore (quali sono quelli per cui è causa), pena la sua incostituzionalità: infatti, deve essere ricordato che: a) affinché una norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti un’opzione ermeneutica non desumibili dall’ordinaria esegesi della stessa (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2002, n. 3612); b) l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza dell’illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre 2000, n. 525).<br />
In senso conforme a tale avviso la Sezione si è già espressa con la decisione n. 872 del 7 marzo 2005.<br />
II. In conclusione l’appello proposto dall’Amministrazione va respinto.<br />
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione degli appellati. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamentepronunciando sull’appello proposto dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 1140 del 25 giugno 1996, lo respinge.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2005, con la partecipazione dei seguenti magistrati:</p>
<p>SALVATORE            PAOLO          &#8211; Presidente<br />
ANASTASI               ANTONINO    &#8211; Consigliere<br />
POLI                        VITO             &#8211; Consigliere<br />
SALTELLI                CARLO          &#8211; Consigliere est.<br />
DEODATO               CARLO          &#8211; Consigliere<br />
IL PRESIDENTE<br />
Paolo Salvatore<br />
L’ESTENSORE<br />
Carlo Saltelli                            		 																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
07-giu-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2973/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2973</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Deodato Cipolletta Raffaele (Avv.ti E. Procaccino, L. Grimaldi Filioli) c/ Regione Campania (Avv. R. Saturno) sulla necessità di impugnare il provvedimento di inquadramento ai fini della tempestiva contestazione del nuovo trattamento retributivo Pubblico impiego – Inquadramento del pubblico dipendente – Natura autoritativa del provvedimento – Impugnazione riguardante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Deodato<br /> Cipolletta Raffaele  (Avv.ti  E. Procaccino, L. Grimaldi Filioli) c/ Regione Campania (Avv. R. Saturno)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di impugnare il provvedimento di inquadramento ai fini della tempestiva contestazione del nuovo trattamento retributivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Inquadramento del pubblico dipendente – Natura autoritativa del provvedimento – Impugnazione riguardante il nuovo trattamento retributivo &#8211; Onere del dipendente leso di impugnare entro il termine decadenziale –  Sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La natura autoritativa del provvedimento di inquadramento comporta, a carico del dipendente che si assuma leso da tale determinazione, l’onere della sua impugnazione nel termine di decadenza, sia per la parte prettamente giuridica (inquadramento) sia per la parte economica (trattamento retributivo). Pertanto si deve ritenere inammissibile una contestazione concernente l’insufficiente trattamento retributivo che non sia stata tempestivamente gravata in sede giudiziaria con l’impugnazione del provvedimento di inquadramento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 3577/1996 proposto da</p>
<p><b>Cipolletta Raffaele</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ernesto Procaccini e Luigi Grimaldi Filioli ed elettivamente domiciliato presso la dr.ssa S. Iasonna in Roma, Viale Mazzini n.132;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosaria Saturno ed elettivamente domiciliata presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli n.29;<br />
Casa Soccorso ATAN e Ministero del Tesoro, non costituiti;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n.696/95, in data 21 novembre 1995;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 marzo 2005, relatore il consigliere Carlo Deodato; uditi l&#8217;avv. B. Panariti su delega dell&#8217;avv. Procaccini Ernesto, l&#8217;Avvocato dello Stato Attilio Barbieri e l&#8217;avv. Saturno Rosaria.</p>
<p>Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art.26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, così come novellato dall’art.9, comma 1, primo periodo della legge 10 agosto 2000 n.205;<br />
Rilevato, infatti, che, nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268);<br />
Considerato che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono;<br />
Rilevato che con la decisione appellata è stata respinto il ricorso del Cipolletta inteso ad ottenere, previo annullamento della nota prot. n.8175/12 del 26.11.1980 del coordinatore del servizio trasporti della Regione Campania, la declaratoria del suo diritto all’inquadramento nella qualifica di “impiegato amministrativo” (superiore a quella di “dattilografo” formalmente riconosciutagli) ed alle conseguenti differenze retributive, sulla base dell’assorbente rilievo della valenza preclusiva (in ordine all’invocato accertamento) dell’omessa, tempestiva impugnazione della delibera con cui era stata attribuita al ricorrente la qualifica di dattilografo;<br />
Rilevato che l’appellante critica la gravata statuizione reiettiva, soprattutto là dove ha giudicato l’invocato accertamento del diritto alle differenze retributive impedito dalla presunta acquiescenza (che, pure, nega) alla delibera del suo inquadramento come dattilografo, e ne invoca la riforma, con conseguente accoglimento della pretesa svolta in primo grado;<br />
Ritenuto che la pronuncia reiettiva oggi impugnata si appalesa, di contro, corretta e conforme ai principi di diritto univocamente affermati dalla giurisprudenza in merito alla natura giuridica dei provvedimenti di inquadramento ed alle conseguenze preclusive, sul piano della tutela delle posizioni giuridiche connesse, dell’omessa, tempestiva impugnazione delle relative delibere;<br />
Considerato, infatti, che risulta costantemente enunciato il principio, condiviso dalla Sezione, per cui la natura autoritativa del provvedimento di inquadramento comporta, a carico del dipendente che si assuma leso da tale determinazione, l’onere della sua impugnazione nel termine di decadenza ed implica l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità della contestazione degli effetti economici costituiti dalla delibera di inquadramento non tempestivamente gravata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2001, n.2285).<br />
Rilevato, invero, che con l’inquadramento si provvede a definire, con efficacia autoritativa, lo status del dipendente all’interno dell’Amministrazione, senza che possano distinguersi, come vorrebbe il ricorrente, gli effetti giuridici da quelli economici, in considerazione dell’inscindibile unitarietà della scelta relativa alla posizione assegnata all’impiegato;<br />
Ritenuto, da ultimo, che la dedotta impugnazione dell’inquadramento (sostanzialmente contestato) con il ricorso gerarchico specificamente previsto per il personale degli autoferrotranvieri non vale ad inficiare le conclusione appena raggiunte, sia in quanto, com’è noto, la proponibilità o la concreta attivazione di rimedi amministrativi non condizionano l’ammissibilità dei ricorsi giurisdizionali, sia in quanto non consta che (come, invece, affermato dal ricorrente) sia stato impugnato, con il presente gravame, il provvedimento reiettivo del ricorso giustiziale;<br />
Considerato, in definitiva, che l’omessa, tempestiva impugnazione (ut supra riscontrata) del provvedimento di inquadramento (che si deve necessariamente rimuovere, ai fini dell’invocato accertamento della spettanza del trattamento retributivo ivi configurato) implica l’inammissibilità della contestazione degli effetti economici prodotti dalla delibera divenuta inoppugnabile, anche tenuto conto dell’assenza di qualsivoglia carattere provvedimentale nella comunicazione ritualmente impugnata in prima istanza;<br />
Ritenuto, pertanto, che la decisione gravata va confermata e che l’appello dev’essere respinto; <br />
Rilevato, nondimeno, che sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese processuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello indicato in epigrafe, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali del grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 marzo 2005, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Carlo Saltelli                		&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Carlo Deodato              		&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Salvatore Cacace          		&#8211; Consigliere, <br />	<br />
Sergio De Felice           		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele               		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2973/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore Addante e altro (avv. B. Rampello) c. A.u.s.l. Ba/4 (avv. G. Colella) sul carattere di norma ordinaria dell&#8217;art. 2, l. n. 15 del 2005, e sulla conseguente impossibilità di applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore 1. Processo – Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> Addante e altro (avv. B. Rampello) c. A.u.s.l. Ba/4 (avv. G. Colella)</span></p>
<hr />
<p>sul carattere di norma ordinaria dell&#8217;art. 2, l. n. 15 del 2005, e sulla conseguente impossibilità di applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Decisione – Mancata esecuzione da parte della p.a. – Rimedi esperibili.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Silenzio della p.a. – Art.2, l. n.15 del 2005 – E’ norma di ordine sostanziale – Applicazione a casi anteriori all’entrata in vigore – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che, avverso l’inerzia della p.a. nel dare esecuzione ad una decisione su ricorso straordinario non può esperirsi il rimedio del ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 27, r.d. 24 giugno 1924 n.1054, ed art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, perché manca il “giudicato” che non può formarsi su una decisione avente natura amministrativa, il ricorrente vincitore in sede straordinaria può diffidare la p.a. e contro il silenzio rifiuto esperire il normale ricorso alla giurisdizione di legittimità del Tar.<br />
2. In tema di silenzio-inadempimento, l’art.2, l. 11 febbraio 2005 n.15, nel prevedere che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, rende più stringente il principio della conclusione del procedimento nel termine, nel senso che una volta che questo sia scaduto la p.a. si considera senz’altro inadempiente; pertanto, questa novella legislativa, venendo ad influire profondamente sulla formazione del silenzio-inadempimento, è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale, con la conseguenza che non può servire a regolamentare un caso anteriore alla sua entrata in vigore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari – Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1733 del 2000, proposto da<br />
<b>Addante Anna Sandra, Caliolo Andreuccia, Divella Rosa, Leone Antonia, Tene Immacolata, Sammarelli Antonia</b>, rappresentate e difese dall’avv. Beniamino Rampello ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bari alla via Calefati n. 266, poi via G. Bottalico n. 74;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>AUSL Ba/4</b> in persona del suo Direttore Generale pro tempore, nella espressa qualità di liquidatore pro tempore della Sezione Stralcio della ex USL Ba/10, corrente in Bari alla Via Lungomare Sparita n. 6, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Colella –subentrato all’avv. Leonardo Digirolamo collocato in quiescenza- ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Sparita n. 6;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio rifiuto dell’Ente</p>
<p>                                      nonché per l’accertamento<br />
del diritto delle ricorrenti all’inquadramento secondo i canoni del rapporto di lavoro subordinato in relazione ai periodi di seguito esplicitati con le consequenziali determinazioni e statuizioni giuridiche e economiche;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della AUSL Ba/4;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, relatore il Cons. Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> Con atto (n. 1733/2000) notificato e depositato rispettivamente il 27 luglio e 2 agosto 2000, le ricorrenti, assistenti sanitarie ed infermiere professionali alle dipendenze della AUSL Ba/4 (prima della USL Ba/10 confluita nella AUSL Ba/4, ed ancora prima in servizio presso il Comune di Bari legate con l’Ente locale dapprima da rapporto convenzionale e poi da incarico e/o rapporto di ruolo) svolgono l’azione impugnatoria e quella di accertamento di cui in epigrafe.<br />
Premettono di aver svolto attività convenzionale col Comune di Bari nei seguenti periodi: Addante dal 7.1.1975 al 30.9.1979; Caliolo dal 5.5.71 al 1.1.77; Divella dal 12.1.76 al 1.1.78; Leone dal 7.11.70 al 19.5.73; Sammarelli dal 8.10.75 al 1.1.78; Tene dal 3.12.74 al 1.1.78; e che dal 31.12.1981 tutte transitavano, in applicazione della L. 833/78, alle dipendenze della USL Ba/10 (assorbita in seguito dalla Ba/4).<br />
Aggiungono che con istanza dell’1.2.1989 esse deducenti, rilevato che le prestazioni professionali svolte nei confronti del Comune di Bari in forza di convenzioni. in realtà configuravano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, chiedevano alla USL Ba/10 la ricostruzione della carriera in ragione del riconoscimento della natura di p.i. del servizio già prestato in favore del Comune di Bari. Avutone riscontro negativo giusta nota provvedimentale del 20.2.1989 n. 2319, impugnavano essa nota con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 7.6.89, nel cui ricorso pure chiedevano espressamente il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego per i periodi di cui sopra si è detto. Il ricorso si concludeva con decisione a loro favorevole, dPR del 21.12.1988, avente il seguente dispositivo: “ Il ricorso indicato nelle premesse è accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”. Sul silenzio della AUSL Ba/4 cui la decisione Presidenziale era stata comunicata con nota dell’assessore regionale del marzo 99, le interessate con missiva del 2.6.99 chiedevano espressamente al D.G. della AUSL di porre in essere le determinazioni finalizzate al riconoscimento di quanto chiesto in sede di ricorso straordinario.<br />
L’amministrazione rimaneva inerte concretizzando, a dire delle ricorrenti, il silenzio rifiuto che viene ora impugnato siccome contrario a canoni di legge e difforme da quanto statuito dal Presidente della Repubblica. <br />
Le ricorrenti, che dichiarano espressamente di proseguire nell’azione volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di p.i. alle dipendenze del Comune, deducono nel corpo del presente gravame tutta una serie di indici rilevatori di esso rapporto di p.i. (vincoli di prestazioni a carattere continuativo, subordinazione disciplinare e didattica, vincolo di esclusività o prevalenza a favore dell’Ente, trattamento economico predeterminato, riconoscimento previdenziale ed assicurativo, rispetto dell’orario di servizio, mancanza di autonomia, ecc.). Aggiungendo pure che non emettevano fattura, concludono richiamando giurisprudenza per cui non è rilevante la terminologia usata (nella specie convenzione) dovendosi invece privilegiare la sostanza e cioè la effettività della prestazione, nella specie rapportabile a rapporto di impiego pubblico. <br />
Si è costituita in giudizio la AUSL Ba/4 opponendosi all’avverso gravame siccome infondato nel merito eccependo in via preliminare la inammissibilità, la improcedibilita, la intervenuta prescrizione per il riconoscimento degli effetti economici.   </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso va qualificato inammissibile vuoi quanto alla svolta azione impugnatoria vuoi quanto all’azione di accertamento nei termini di seguito annotati.<br />
A) Quanto alla svolta azione impugnatoria, erroneamente le ricorrenti ritengono concretizzatosi nella fattispecie il silenzio rifiuto che vanno ad impugnare.<br />
 Ed invero dopo la decisione del Capo dello Stato di accoglimento del ricorso straordinario dalle stesse proposto, e cioè il dPR del 21.12.1998      nel cui dispositivo si facevano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione <per inciso nel parere del CdS Sez. 1^ n. 2880/95 parte integrante del suddetto dPR risulta esaminato ed accolto il primo dei 5 motivi dedotti nel ricorso straordinario (ed assorbiti gli altri quattro)  e cioè il vizio di incompetenza del Presidente della USL a deliberare sulla istanza di ricostruzione di carriera previo riconoscimento della natura di pubblico impiego del servizio da esse espletato presso il Comune di Bari in forza di convenzione, il tutto siccome materia devoluta al Comitato di Gestione>, le interessate chiedevano con missiva del 2.6.1999 inviata con racc.ta a.r. che il D.G. della ASL Ba/4 assumesse i provvedimenti opportuni finalizzati al riconoscimento di quanto dalle stesse richiesto col ricorso straordinario; sul silenzio della amministrazione hanno fatto seguire il presente ricorso giurisdizionale.<br />
Il Collegio premettendo che, come è noto, avverso l’inerzia della amministrazione nel dare esecuzione ad una decisione su ricorso straordinario non può esperirsi il rimedio del ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 27 r.d. n. 1054/1924 ed art. 37 l. n. 1034/1971 perché manca il “giudicato” che non può formarsi su una decisione avente natura amministrativa, <dal che consegue il ricorrente vincitore in sede straordinaria potrà diffidare l’amministrazione e contro il silenzio rifiuto esperire il normale ricorso alla giurisdizione di legittimità del TAR (che è poi la procedura che le parti hanno seguito nella specie)>, sottolinea che ai fini della contestazione legale del silenzio rifiuto della p.a. in vista della successiva impugnazione mediante ricorso giurisdizionale, è (rectius era al tempo, anni 1999/2000)  necessaria la diffida (qui invece carente) prevista dall’art. 25 del t.u. n. 3 del 1957, atteso che tale formalità è (rectius era) imprescindibile per formare la prova dell’effettivo intendimento della amministrazione di persistere nel proprio comportamento inerte. Nella narrativa di cui innanzi si sono usati verbi al passato in quanto alla data in cui viene assunta la presente decisione cioè 9 marzo 2005 è già entrata in vigore la recentissima legge 11 febbraio 2005 n. 15 (pubblicata in G.U. 21.2.2005) recante modifiche ed integrazioni alla legge 241/90 e che, all’art. 2, prevede che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente e ciò in determinati termini. Essa norma rende ora più stringente il principio della conclusione del procedimento nel termine, nel senso che una volta che questo sia scaduto l’amministrazione si considera senz’altro inadempiente; la novella legislativa viene, quindi, ad influire profondamente sulla formazione del silenzio rifiuto (rectius inadempimento) ed appunto per ciò è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale e pertanto non può servire a regolamentare il caso che ci occupa risalente al 1999 (nella prospettazione delle ricorrenti, rifiuto successivo alla missiva del 2.6.99 ed impugnato con ricorso del luglio 2000). Ciò puntualizzato, osserva il Collegio che –e ratione temporis- la giurisprudenza (ex multis CdS Sez. IV, 23 sett. 2004, n. 6201; Tar Napoli Sez. III, 15 luglio 2004 n. 10269), anche dopo la entrata in vigore della legge 241/90 –art. 2- ha avuto modo di precisare che il soggetto che intenda reagire contro la inerzia della p.a. ha l’onere di seguire il rigoroso iter ordinario caratterizzato ai sensi dell’art. 25 sopra detto dalla presentazione di una istanza e dal silenzio protrattosi per almeno 60 gg. dalla successiva diffida a provvedere entro un congruo termine comunque non inferiore a trenta gg., notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari. Merita di essere ricordato il rigore con cui la giurisprudenza valuta la ricorrenza del requisito della diffida. Infatti affinché possa formarsi il silenzio impugnabile giurisdizionalmente è necessario che la diffida all’adozione dell’atto sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario così da richiamare l’attenzione del destinatario circa le conseguenze cui va incontro in caso di persistente inadempienza; si è pure sottolineato il contenuto monitorio della diffida e l’esatta formulazione del petitum da trascriversi nella diffida in modo da porre la p.a. nella condizione di coglierne il preciso significato (CdS Sez. V 12.7.96, n. 848), menzionandosi pure che il gravame giurisdizionale è stato ritenuto irricevibile ove a seguito della formazione del silenzio rifiuto non sia stata proposta impugnazione nel termine di decadenza (CdS Sez. V, 6.5.1991, n. 759). Per inciso va pure detto che la necessità della previa diffida non è venuta meno neanche dopo l’entrata in vigore della legge n. 205/2000, perché la stessa non ha modificato il procedimento di formazione del silenzio rifiuto, ma si è limitata ad imporre un più agile svolgimento delle sole procedure che si svolgono in sede giudiziale; resta pertanto estranea alla nuova disciplina (quella di cui alla legge 205) il regime della formazione del silenzio che attiene al momento sostanziale dello stesso (così TAR Puglia, Sez, I, 9 aprile 2002, n. 1725).  <br />
In conclusione l’azione impugnatoria avverso il silenzio rifiuto va qualificata inammissibile siccome carente la rituale diffida ad adempiere, al tempo presupposto indispensabile per la configurazione del silenzio rifiuto.  <br />
B) Passando ora all’azione di accertamento -la stessa come evincibile dall’atto introduttivo (preambolo, narrativa, conclusioni)- è intesa al riconoscimento del rapporto di pubblico impiego intercorso tra le attuali ricorrenti e l’amministrazione comunale presso cui ebbero (prima del transito alle dipendenze della amministrazione sanitaria) a prestare servizio in virtù di convenzioni. Orbene, osserva il Collegio che viene nel presente ricorso “ripetuta” la stessa azione di accertamento avanzata dalle stesse ricorrenti nel ricorso straordinario al Capo dello Stato deciso con dPR del 21.12.1998 di cui più volte si è detto, ricorrenti in via straordinaria che a detta azione di accertamento del diritto erano ben  abilitate, atteso che la tutela offerta dal ricorso straordinario investe tutte le posizioni soggettive, sia di interesse legittimo che di diritto.<br />
Da ciò deriva che la particolare azione di accertamento, ripetuta in questa sede, va qualificata inammissibile in quanto il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale nel senso che una volta proposto il primo non è più esperibile il secondo (electa una via non datur recursus ad alteram) (cfr. CdS. Sez.IV, 31 dic. 2003, n. 9292; Sez. VI, 17 aprile 1997 n. 601). <br />
In conclusione l’intero ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari Sez. I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 marzo 2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati<br />
Gennaro Ferrari	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi	&#8211; Componente Est.<br />	<br />
Raffaele Greco	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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