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	<title>7/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.9264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-9264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-9264/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.9264</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Russo Teresa Izzo (Avv. Gianfranco D’Angelo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo e Bruno Crimaldi), Soprintendenza per i beni archeologici paesaggio e patrimonio artistico di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato). sulla obbligatorietà della comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-9264/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.9264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-9264/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.9264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Russo<br /> Teresa Izzo (Avv. Gianfranco D’Angelo) contro Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo e Bruno Crimaldi), Soprintendenza per i beni archeologici paesaggio e patrimonio artistico di Napoli (Avvocatura dello Stato) e Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento in tema di annullamento del nulla osta paesaggistico ex art.151 legge 490/1999 nel regime ante D.M. 165/2002</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Beni culturali ed ambientali – Annullamento nulla osta paesaggistico – Ante D.M. 165/2002 – Comunicazione avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Atto equipollente – Sufficienza – Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel regime precedente all’entrata in vigore del D.M.165/2002, pubblicato nella G.U. 180 del 2 agosto 2002, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali era obbligato a comunicare all’interessato la comunicazione dell’avvio del procedimento relativo all’annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 151 legge 490/1999.</p>
<p>2. In ambito amministrativo è ammesso ed applicato l’istituto dell’equipollenza, purchè se riferibile e rispettoso dei principi di conservazione dei valori giuridici e della libertà delle forme; per stabilire se due forme possono essere equivalenti occorre determinare la funzione della forma tipica e cioè lo scopo oggettivo che nel giudizio del Legislatore quella forma è idonea a realizzare. Nel caso della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/90, non v’è dubbio che la ratio delle norme è quella di consentire la conoscenza e la partecipazione de privato rispetto al procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento in tema di annullamento del nulla osta paesaggistico ex art.151 legge 490/1999 nel regime ante D.M. 165/2002.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione IV^ di Napoli</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Nicolò Monteleone &#8211; Presidente; Pierluigi Russo &#8211; Componente; Maria Ada Russo &#8211; Componente rel. ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4200/2003 proposto da<br />
<b>IZZO Teresa</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gianfranco D’Angelo ed elettivamente domiciliata in  Napoli, Corso Umberto I, n. 58;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;<b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco  p.t.,rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Tarallo e Bruno Crimaldi ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zzo S. Giacomo;<br />
&#8211;<b>Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio e patrimonio storico artistico di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, legale domiciliataria;<br />
&#8211;<b>Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., </b> rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, legale domiciliataria;<br />
per l’annullamento previa sospensione<br />
1)della disposizione dirigenziale n. 349 in data 29.11.2002, con la quale è stato negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria; <br />
2)del decreto del Soprintendente trasmesso al servizio condono edilizio con nota n. 102 del 19.7.2002, con il quale è stato annullato il provvedimento dirigenziale n. 115 del 2.5.2002 di concessione ai sensi dell’art. 151 d. lgs. N. 490/99 della sanatoria per il corpo di fabbrica costituito da piano terra e primo piano sito in Napoli, via Augusto Righi n. 64;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 7.4.2004, la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo e uditi, altresì, i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>La ricorrente ha richiesto in data 1.3.1995 (cfr. note nn. 28878 e 28880) al comune di Napoli il rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione ad opere abusive realizzate in Napoli alla via Augusto Righi n. 64 (unità immobiliare catasto NCEU foglio 10; particela 680, sub 2 – piano terra – e 3 – primo piano – sezione Chiaia).  <br />
In data 21.3.2002, con verbale n. 53/2002, la Commissione edilizia integrata ha espresso parere favorevole, <br />
In data 2.5.2002 il Dirigente del dipartimento edilizia interventi speciali del comune di Napoli ha rilasciato ai coniugi Velluso Umberto e D’Alessandro Concetta – nella qualità di comproprietari – l’autorizzazione di cui all’art. 151 del d. leg. n. 490/1999 in conformità al parere espresso dalla CEI.Successivamente sono intervenuti i provvedimenti impugnati. <br />
Con il primo provvedimento impugnato, decreto della soprintendenza del 18.7.2002,è stato annullato il predetto atto n. 115 del 2002. <br />
Nel decreto in data 18.7.2002 risulta che la <località interessata dai manufatti abusivi oggetto del provvedimento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto DM 11.1.1955, in quanto l’area è marcata dalle creste dei rilievi di origine vulcanica, che circondano per intero la piana di Agnano ed ancora oggi è possibile seguire un percorso di elevata valenza paesistica, attraverso sentire di campagna e viottoli, in ambienti naturali incontaminati, e da cui è possibile godere, mediante reciproci punti di vista, il panorama offerto dal Cratere degli Astroni, dal Cratere di Agnano, dalla collina dei Camaldoli>.<br />
Inoltre, si evince che <il condono in esame riguarda un corpo di fabbrica in cemento armato che si inserisce in un contesto paesaggistico di notevole valore, anche se compromesso da costruzioni industriali ed artigianali, per le quali è previsto dall’art. 13, comma 3, del PTP il ridimensionamento delle cubature esistenti al fine di riqualificare l’intera area. L’immobile oggetto di condono risulta un detrattore ambientale in quanto sottrae spazi verdi e poiché appare completamente estraneo al luogo, alterando la lettura morfologica che caratterizza la zona di Agnano>. <br />
Dalla disposizione dirigenziale n. 349 del 29.11.2002 risulta che ilcorpo di fabbrica in cemento armato è costituito da due piani fuori terra: il piano terra, destinato ad attività produttive e artigianali occupa una superficie convenzionale di mq 161,00 ed un volume vuoto per pieno di mc 689,15; detto piano terra risulta tompagnato al grezzo su due lati e pertanto è da completare in conformità al progetto presentato. Il primo piano, destinato ad abitazione, ha una superficie convenzionale complessiva di mq 164,29 compresi mq 33,92 di superficie non residenziale (balconi e ballatoio) ed un volume vuoto per pieno di mc 638,85; detto primo piano risulta interamente tompagnato al grezzo ma privo di tramezzature impianti e finiture e pertanto da completare in conformità al progetto presentato.<br />
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell&#8217;impugnativa, i seguenti motivi in diritto: <br />
1)violazione di legge; violazione artt. 3 e 97 Cost.; artt. 7 e 8 legge n. 241 del 1990; art. 151 d.leg. vo n. 490 del 1999; DM 495 del 1994; art. 32 legge n. 47 del 1985; eccesso di potere; per violazione giusto procedimento; perplessità; <br />
2)violazione di legge; art. 3 legge n. 241 del 1990; eccesso di potere; difetto di motivazione, carenza di istruttoria; <br />
al riguardo, l’amministrazione comunale pone a fondamento del proprio provvedimento di diniego il decreto di annullamento del 18.7.2002 della Soprintendenza senza tuttavia allegarlo o richiamarne anche succintamente la motivazione; peraltro, nel caso di specie, vi è parere positivo della CEC integrata. <br />
3)violazione di legge; artt. 3 e 97 Cost.; art. 151 d. leg. Vo n. 490 del 1999; legge n. 47 del 1985; eccesso di potere, difetto di istruttoria; carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà.In sostanza si sostiene che gli interventi per i quali è stata inoltrata istanza di sanatoria sono del tutto coerenti con le valenze paesistiche generali dell’area sottoposta a vincolo.<br />
In data 3.6.2003 si è costituito il comune resistente che ha depositato documentazione. <br />
In data 8.8.2003 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha impugnato (sempre) il decreto della Soprintendenza. In proposito sono dedotte:<br />1)illegittimità derivata del provvedimento del comune di diniego di rilascio della concessione in sanatoria per violazione della normativa e del giusto procedimento; (omissione art. 7 legge n. 241 del 1990); <br />
2)possibilità per il Ministero di esercitare un sindacato di sola legittimità del provvedimento con esclusione del sindacato di merito; <br />
3)inoltre, la soprintendenza non ha <proceduto ad una ricognizione delle opere realizzate ed assentite nella stessa zona dove è ubicato l’immobile, né ha effettuato un esame comparato su quanto nella stessa zona sia stato realizzato abusivamente e quanto esistente ed assentito>. In sostanza <la zona dove è ubicato l’immobile è densamente edificata, e in particolare nei lotti confinanti sono stati rilasciati nulla osta paesistici per fabbricati a pochissima distanza da quello del ricorrente>; <br />
4)infine, vi è difetto di motivazione.<br />
In data 9.9.2003 il comune resistente ha depositato ulteriore documentazione.<br />
In data 27.3.2004 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria nella quale ha ribadito le argomentazioni del ricorso (violazione art. 7 legge n. 241 del 1990 anche alla luce del fatto che il DM n. 165 del 19.6.2002 è entrato in vigore dopo rispetto al provvedimento impugnato (18.7.2002); difetto di motivazione; sostanziale riesame nel merito da parte della Soprintendenza).<br />
In data 29.3.2004 ha depositato memoria anche il Comune di Napoli che ha prospettato: <br />
a)inammissibilità per tardività dei motivi aggiunti, notificati in data 2.8.2003, in quanto <la ricorrente conosceva l’esistenza del decreto ministeriale di annullamento almeno dalla data di notifica del provvedimento di diniego n. 349/2002>; <br />
b)infondatezza nel merito in quanto la ricorrente non ha indicato in concreto quale sarebbe stata l’utilità della partecipazione al procedimento.<br />
Alla pubblica udienza del 7/4/2004 la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>Sono impugnati i seguenti provvedimenti: 1)disposizione dirigenziale n. 349 in data 29.11.2002; 2)decreto del Soprintendente trasmesso al servizio condono edilizio con nota n. 102 del 19.7.2002. <br />
1). Con i primi motivi si lamentano: violazione di legge; violazione artt. 3 e 97 Cost.; artt. 7 e 8 legge n. 241 del 1990; art. 151 d.leg. vo n. 490 del 1999; DM 495 del 1994; art. 32 legge n. 47 del 1985; eccesso di potere; per violazione giusto procedimento; perplessità. <br />
In sostanza si sostiene che la Soprintendenza avrebbe dovuto comunicare ai destinatari del provvedimento l’avvio del procedimento, che è mancata completamente. <br />
Il ricorso è fondato e l’accoglimento di questi motivi di ricorso consente di assorbire tutte le altre censure e questioni prospettate.Orbene, com’è noto, si è trattato di  quaestio iuris  piuttosto discussa  in giurisprudenza.<br />
Da un lato, infatti, in alcune pronunce il Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2069/99), ha ritenuto che non sussiste l&#8217;obbligo di dare l&#8217;avviso dell&#8217;inizio del procedimento volto all&#8217;annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico, in quanto l&#8217;intervento del Ministero, sia pure in termini negativi o operante nella ridotta sfera della verifica della legittimità, costituisce un elemento costitutivo di una complessa fattispecie autoritativa sui generis, nell&#8217;ambito della quale l&#8217;autorizzazione regionale (o subregionale) è un elemento essenziale, ma non esclusivo, al fine di rimuovere gli ostacoli giuridici per il concreto esercizio della situazione soggettiva del destinatario, con la conseguenza che il potere ministeriale interviene non già a comprimere una situazione soggettiva dell&#8217;amministrato, che con l&#8217;autorizzazione si era pienamente realizzata, ma piuttosto coopera, in termini negativi (cioè come non annullamento), alla rimozione dell&#8217;originario ostacolo giuridico.<br />
D’altro canto, in altre occasioni, il Supremo Consesso (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, n. 909/2000) ha mutato orientamento in senso più garantista per il privato ritenendo che l&#8217;Amministrazione deve dare comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento relativo all&#8217;annullamento dei nulla osta paesaggistici rilasciati ai sensi dell&#8217;art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497.<br />
A seguito dell’emanazione del D.M. 13 giugno 1994, n. 495, recante il <Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti>, l’Amministrazione è obbligata a comunicare al privato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica allo scopo di consentire l’utilizzo degli strumenti di partecipazione di cui alla legge n. 241/90.  <br />
In proposito, il Quadro I della Tabella A allegata al regolamento, nell&#8217;elencare i procedimenti di competenza dell&#8217;Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, indica al n. 4 « annullamento autorizzazioni paesaggistiche », individua nella Div. II l&#8217;unità organizzativa responsabile e specifica in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento.<br />
E’ appena il caso di precisare, tuttavia, che con successivo regolamento &#8211; D.M. 19 giugno 2002, n° 165 – le disposizioni del predetto DM del 1994 sono state modificate. <br />
Al riguardo, all&#8217;articolo 4, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  13 giugno  1994,  n. 495, dopo il comma 1, e&#8217; inserito il seguente comma: &#8220;1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 non e&#8217; dovuta per i procedimenti  avviati  ad  istanza  di  parte, ed in particolare, per quelli  disciplinati  dagli  articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43,  50,  51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113,  114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  anche  quando  l&#8217;istanza  e&#8217;  stata previamente valutata da una diversa  amministrazione,  in  applicazione  di  norme  di legge o di regolamento. E&#8217; comunque fatta salva la possibilità per l&#8217;istante di presentare memorie o documenti.&#8221;<br />
Tuttavia, nel caso di specie, non si applica il DM n. 165 del 2002, che è stato pubblicato nella GU n. 180 del 2 agosto 2002, in quanto gli atti risalgono ad epoca precedente alla sua adozione ed entrata in vigore (il decreto della Soprintendenza impugnato, infatti, reca la data del 19.7.2002). <br />
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere che il Ministro per i beni culturali ed ambientali- Soprintendenza aveva l’obbligo di trasmettere all’originaria richiedente la comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo, essendo stato emanato soltanto  il regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali n. 495/94, dalle cui disposizioni la giurisprudenza ha tratto il principio per il quale l’originario richiedente deve essere posto in condizione di sapere che il procedimento si trova nella fase del controllo. <br />
Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che a tal fine, in omaggio ad una logica sostanzialistica, deve ritenersi sufficiente un atto equipollente alla rituale notiziazione di cui alla legge del 1990 (cfr., ex plurimis e da ultimo,  Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4546/2000 e n.685/2001).<br />
In diverse occasioni è stato chiarito, infatti, che le norme dettate dal legislatore in materia di partecipazione non vanno applicate meccanicamente – nel senso che sia necessario annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa – ma vanno interpretate nel senso che sono ugualmente legittimi i procedimenti nei quali è stato comunque raggiunto lo scopo cui la comunicazione tende (cfr., Tar Lazio, sez. III, n.1093/98 e n.2528/98; Tar Liguria n. 229/97 e n.91/98; Tar Toscana n. 86/98; Tar Friuli Venezia Giulia n. 676/98).<br />
Infatti, oltre che in campo civilistico, anche in ambito amministrativo è ammesso ed applicato l’istituto dell’equipollenza.<br />
In ogni caso, comunque, è noto che &#8211; a parte i casi in cui l’equipollenza è prevista per legge (si pensi ad esempio all’art. 603, comma 3, del cod.civ.) &#8211; l’istituto viene pacificamente ammesso solo se riferibile e rispettoso dei  principi di conservazione dei valori giuridici e di libertà delle forme.<br />
In proposito, se da un lato in mancanza di una verifica rigorosa  delle condizioni, l’istituto de quo potrebbe dar luogo ad un giudizio di valore, finendo per sostituirsi alla valutazione contenuta nella norma di legge, è pur vero che questo non si verifica allorquando il suo uso è mantenuto entro limiti ristretti e circondato da particolari cautele.<br />
Al riguardo, per stabilire che due forme possono essere equivalenti occorre determinare la funzione della forma tipica e cioè lo scopo oggettivo che nel giudizio del legislatore quella forma è idonea a realizzare.Nel caso della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, non v’è dubbio che la ratio delle norme è quella di consentire la conoscenza e la  partecipazione del privato rispetto al procedimento amministrativo (nella specie nella fase del controllo di legittimità dell’autorizzazione). <br />
Nella controversia in esame &#8211; dalla documentazione prodotta – risulta che alla ricorrente non fu inviata nessuna delle comunicazioni relative al procedimento de quo. Al riguardo,  non vi è, infatti, nessuna prova che un meccanismo equipollente alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 legge 241/90, si sia verificato.<br />
Pertanto, non è stata consentita ed assicurata  la conoscenza e la  partecipazione dell’interessato  rispetto al procedimento amministrativo neanche per equivalente. <br />
Poiché risulta per tabulas come nella fattispecie non si sia potuto realizzare quel giusto procedimento amministrativo (che scaturisce, fra l’altro, anche dalla possibilità data agli interessati di partecipare alla formazione al provvedimento finale e non già di subirlo soltanto) il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle altre censure.  <br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe n. 4200/2003. <br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004. <br />
PRESIDENTE  Nicolò Monteleone <br />
ESTENSORE  Maria Ada Russo</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-9264/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.9264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3623</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Cacace Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna (Avvocatura dello Stato) c/ Collari Pietro (Avv. Piras) il consiglio regionale sardo non è legittimato ad agire o resistere in giudizio in rappresentanza della Regione Sardegna; lo è solo il Presidente della Giunta Processo amministrativo – legittimazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3623/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3623</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Cacace<br /> Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna (Avvocatura dello Stato) c/ Collari Pietro (Avv. Piras)</span></p>
<hr />
<p>il consiglio regionale sardo non è legittimato ad agire o resistere in giudizio in rappresentanza della Regione Sardegna; lo è solo il Presidente della Giunta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – legittimazione attiva e passiva – Regione Sardegna – consiglio regionale e consiglio di presidenza – difetto di legittimazione attiva – titolarità – solo al presidente della giunta regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il consiglio regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio stesso della Regione Sardegna sono privi (il primo in quanto mero organo della Regione Sardegna ex art. 15 L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 ed il secondo quale semplice articolazione interna del consiglio stesso) di capacità processuale e di legittimazione attiva e passiva, questa appartenendo unicamente al presidente della giunta regionale (oggi presidente della regione), a norma dell’art. 121 Cost. e dell’art. 35 dello statuto della Regione Sardegna, approvato con la citata legge costituzionale n. 3/48.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il consiglio regionale sardo non è legittimato ad agire o resistere in giudizio in rappresentanza della Regione Sardegna; lo è solo il Presidente della Giunta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta)</p>
<p>N.3623/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 9936 Reg. Ric.<br />Anno 1994</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9936 del 1994, proposto da</p>
<p>&#8211; <b>CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA</b>, in persona del Presidente p.t.;<br />
&#8211; <b>CONSIGLIO di PRESIDENZA del CONSIGLIO REGIONALE della SARDEGNA</b>,<br />
in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COLLARI Pietro</b>,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Giorgio Piras jr. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Isabella Lesti, in Roma, via Arenula, 21</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>PAUTASSO Giulia</b>, non costituitasi in giudizio, per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 1639/94.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;<br />
Visto che non si è costituita in giudizio la controinteressata di primo grado;<br />
Vista l’Ordinanza n. 332/95, pronunciata nella Camera di consiglio del 7 marzo 1995, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello Stato per la Regione Sardegna e l’avv. Isabella Lesti, in sostituzione dell’avv. Giorgio Piras jr., per l’appellato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza n. 1639 del 27 settembre 1994 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto i ricorsi proposti dal sig. Pietro Collari, funzionario del Consiglio Regionale della Sardegna, avverso le deliberazioni n. 230 in data 29 luglio 1987 e n. 311 in data 8 febbraio 1989 ( nonché avverso gli atti dalle stesse presupposti ), con le quali il Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale ha disposto la nomina, prima provvisoria e poi definitiva, della sig.ra Giulia Pautasso a Capo del servizio assemblea.<br />
Il Tribunale ha ritenuto l’illegittimità delle nomine per difetto di istruttoria e motivazione, osservando che l’Amministrazione, ai fini della nomina contestata, avrebbe “dovuto procedere alla valutazione di tutti gli aspiranti, individuando in capo a ciascuno il possesso o meno delle doti e capacità richieste ( in relazione ai criteri già fissati ), attraverso l’esame di fatti concreti e specifici idonei a rendere oggettivo e documentato il giudizio e la conseguente comparazione”, mentre essa “si è invece limitata ad affermare che le diverse posizioni sono state valutate, senza fornire alcun elemento di specificità a supporto di tale affermazione, neppure nella persona del funzionario prescelto, del quale si danno giudizi del tutto disancorati da fatti adeguatamente documentati” ( pag. 8 sent. ).<br />
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Regione Sardegna, formulando un unico motivo di impugnazione.<br />
Resiste con controricorso il sig. Collari, il quale, premessa eccezione di inammissibilità dell’appello, ne deduce, comunque, l’infondatezza, riproponendo altresì tutte le censùre delle originarie impugnazioni di primo grado, che il T.A.R. ha ritenuto di assorbire.<br />
Non si è costituita in giudizio la controinteressata di primo grado.;<br />
Con Ordinanza n. 332/95, pronunciata nella Camera di consiglio del 7 marzo 1995, è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza appellata.<br />
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 22 aprile 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla ammissibilità del ricorso in appello, che ha formato oggetto di espressa eccezione formulata dall’appellato, secondo il quale esso sarebbe inammissibile “per difetto di legittimazione mancando negli organi ricorrenti la capacità di stare in giudizio in proprio, trattandosi di organi della Regione”:<br />
“Solo il Presidente della Giunta Regionale”, si prosegue, “è il rappresentante della Regione Sarda ( articolo 35 dello Statuto Speciale per la Sardegna ) e quindi può stare in giudizio per essa e per tutti i suoi organi, tra i quali ultimi è compreso ilò Consiglio Regionale”  ( pagg. 1 &#8211; 2 controric. ).<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Invero, il consiglio regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio stesso, in rappresentanza dei quali l’Avvocatura dello Stato ha proposto l’appello in esame, sono privi ( il primo in quanto mero organo della Regione Sardegna ex art. 15 L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 ed il secondo quale semplice articolazione interna del consiglio stesso ) di capacità processuale e di legittimazione attiva e passiva, questa appartenendo unicamente al presidente della giunta regionale ( oggi presidente della regione ), a norma dell’art. 121 Cost. e dell’art. 35 dello statuto della Regione Sardegna, approvato con la citata legge costituzionale n. 3/48.<br />
Ai sensi, infatti, dell’art. 121, ultimo comma, della Costituzione – sia nella formulazione anteriore alla legge costituzionale 22 febbraio 1999, n. 1, che in quella da questa legge introdotta -, è al Presidente della giunta regionale ( oggi Presidente della Regione ) che spetta la rappresentanza in giudizio dell’Ente, in tutte le sue possibili articolazioni ( ufficii ed organi regionali ); a differenza dalle amministrazioni statali, che hanno strutture articolate in ufficii a legittimazione separata, le regioni e le province autonome sono entità giuridicamente unitarie, la cui rappresentanza è normalmente attribuita ad un solo organo, a prescindere dalle divisioni interne di competenza per l&#8217;emanazione di singoli atti ( v. Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 1981, n. 417 ).<br />
A sua volta, l’art. 35 dello Statuto della Regione Sardegna ha attribuito la rappresentanza dell’Ente al presidente della giunta (oggi Presidente della Regione); non vi è dubbio, quindi, che, se la regione stessa agisce o resiste in giudizio, essa deve essere rappresentata dal presidente della giunta, in quanto unico suo organo a ciò legittimato.<br />
E’ inammissibile, pertanto, il giudizio promosso dal consiglio regionale in persona del presidente del consiglio stesso e dal consiglio di presidenza del consiglio regionale medesimo, non potendo allo scopo invocarsi – in mancanza di una disposizione dello statuto regionale o quanto meno delle sue norme di attuazione, che espressamente preveda una legittimazione processuale separata di detti organi – né gli artt. 16 e seguenti dello statuto stesso relativi al consiglio regionale, né l’autonomia organizzativa, funzionale e contabile, di cui il consiglio stesso gode secondo le modalità definite dal regolamento interno approvato con deliberazione consiliare del 22 luglio 1988, né, infine, l’autonomia costituzionalmente protetta riconosciuta nel nostro ordinamento alle assemblee parlamentari, che non può estendersi al di là delle situazioni specificamente regolate ( v. Corte cost., 4 febbraio 2003, n. 29 ).<br />
In presenza di tale normativa, nemmeno la disposizione dell’art. 7, comma 1, del citato Regolamento interno del Consiglio regionale ( “il Presidente rappresenta il Consiglio …” ) consente di riconoscere la legittimazione processuale del presidente del consiglio a resistere od a promuovere impugnazione nell’àmbito di un giudizio avente ad oggetto i provvedimenti compresi nel nòvero di quelli riservati alla autonomia consiliare; e ciò perché non può dubitarsi che lo Statuto, anche secondo il testo originario dell’art. 123 Costituzione, è fonte materialmente costituzionale del diritto regionale, sì che le sue norme di attuazione, nonché le leggi e gli altri atti normativi regionali, devono uniformarsi ai principii organizzativi fondamentali contenuti nelle norme statutarie e l’interpretazione delle norme regionali, nel dubbio, deve privilegiare il significato, che non contrasti con le disposizioni dello Statuto ( v. Cass. civ., 15 luglio 2003, n. 11071 ).<br />
Perciò, il precitato art. 7 del regolamento interno del consiglio regionale non può essere interpretato nel senso che la Regione Sardegna possa promuovere le liti, o resistervi, senza essere rappresentata in giudizio dal Presidente della giunta regionale (oggi Presidente della Regione), conformemente a detto Statuto (v. anche art. 11 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna”).<br />
Non rileva, poi, ai fini della valutazione del veduto vizio che inficia il ricorso de quo, il fatto che la Avvocatura dello Stato abbia, rispetto alla Regione Sardegna ( e salvo il caso, che qui non ricorre, di conflitto fra la medesima e lo Stato ), la stessa posizione e gli stressi còmpiti che svolge per le Amministrazioni dello Stato ( v. Cass. civ., 14 marzo 2001, n. 3677 ), giacché la capacità processuale va tenuta distinta dalla rappresentanza processuale e dunque l&#8217;Avvocatura dello Stato, che ha proposto l’appello in parola in rappresentanza del Consiglio regionale e del suo Consiglio di Presidenza, non può indebitamente confondere la rappresentanza spettantele per la Regione Sardegna ( la cui rappresentanza in giudizio compete al solo presidente della giunta ) con la legittimazione processuale separata di organi ed articolazioni della regione stessa, che solo nello statuto, od eventualmente nella legge, può trovare espresso fondamento.<br />
Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso in appello proposto dalla Regione Sardegna è inammissibile.<br />
Ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Spese del presente grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita <br />dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, addì 22 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>Costantino Salvatore  &#8211; Presidente f.f.<br />
Antonino Anastasi      &#8211;  Consigliere<br />
Bruno Mollica            &#8211; Consigliere<br />Nicola Russo              &#8211;  Consigliere<br />
Salvatore Cacace        &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1809</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1809/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1809</a></p>
<p>Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Marco Buricelli Est. consorzio edilizio Promocasa (Avv.ti Giorgio Pasqual e Paolo Rossi) contro il Comune di Legnaro (Avv. Angelo Di Lorenzo) e nei confronti della cooperativa La Corte a r. l. e società cooperativa Primacasa a r. l. (non costituita) legittimità della riapertura del termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1809/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1809/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1809</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Stefano Baccarini Pres. Dott. Marco Buricelli Est.<br /> consorzio edilizio Promocasa (Avv.ti Giorgio Pasqual e Paolo Rossi) contro il Comune di Legnaro (Avv. Angelo Di Lorenzo) e nei confronti della cooperativa La Corte a r. l. e società cooperativa Primacasa a r. l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>legittimità della riapertura del termine per presentare la domanda di assegnazione di area PEEP e modalità di calcolo del punteggio da attribuire alle cooperative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Termine di presentazione delle domande – Riapertura – Dopo la scadenza del termine stesso &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Assegnazione dei punteggi alle cooperative – Modalità di calcolo dei soci delle cooperative – Inclusione di soci futuri &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La riapertura del termine entro cui presentare la domanda di partecipazione a un concorso per l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito di un peep ben può essere decisa dopo la scadenza del termine medesimo. Anzi, nel caso di specie, la decisione dell’Amministrazione se riaprire o no il termine per la partecipazione alla procedura non poteva, ragionevolmente, essere presa se non dopo lo scadere dello stesso, in quanto prima non sarebbe stato possibile valutare l’insufficienza del numero di domande avanzate entro la scadenza iniziale</p>
<p>2. Nel calcolo per l’assegnazione dei punteggi ad alcune cooperative interessate a divenire assegnatarie di una area peep, considerato che la struttura delle stesse è un elemento variabile, non è consentita l’attribuzione immediata di punteggi basati su elementi aleatori e variabili, quali sono la composizione e il futuro mutamento della compagine sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">legittimità della riapertura del termine per presentare la domanda di assegnazione di area PEEP e modalità di calcolo del punteggio da attribuire alle cooperative</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
sezione prima</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati:<br />
	Stefano Baccarini			&#8211; Presidente;<br />
	Rita Depiero				&#8211; Consigliere;<br />
	Marco Buricelli			&#8211; Consigliere, rel. ed est.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2867 del 2003 proposto dal</p>
<p><b>consorzio edilizio Promocasa</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Pasqual ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Paolo Rossi in Venezia, San Marco –Calle Avvocati, 3911;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	il <b>Comune di Legnaro</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Di Lorenzo e domiciliato presso la Segreteria del TAR ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;<br />
e nei confronti</p>
<p>di: <b>cooperativa La Corte a r. l</b>. e <b>società cooperativa Primacasa a r. l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentati “pro tempore”, non costituitesi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) del verbale 8 agosto 2003 del Comune di Legnaro – Commissione per l’assegnazione delle aree peep, con il quale è stata adottata la graduatoria finale relativa alle cooperative edilizie che hanno presentato domanda per l’assegnazione in proprietà di lotti compresi nell’area di intervento denominata “peep capoluogo –IV stralcio”; e<br />
2) della deliberazione della Giunta comunale 19 dicembre 2002, n. 254, di riapertura del termine per presentare le domande dirette all’assegnazione dei lotti per “peep capoluogo –IV stralcio”;</p>
<p>	visto il ricorso, notificato l’8 novembre 2003 e depositato in Segreteria il 5 dicembre 2003, con i relativi allegati;<br />	<br />
	visto il controricorso del Comune di Legnaro, con i relativi allegati;<br />	<br />
	vista l&#8217;ordinanza n. 798 del 18 dicembre 2003 con la quale la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dal consorzio ricorrente;<br />	<br />
	viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	uditi, all’udienza del 20 maggio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Turolla, su delega di Pasqual, per il ricorrente e Di Lorenzo per la P. A.;<br />	<br />
	ritenuto e considerato:																																																																																												</p>
<p>	1.- che il consorzio ricorrente riferisce:<br />	<br />
	&#8211; che nell’ottobre del 2002 il Comune di Legnaro ha pubblicato il bando per l’assegnazione di lotti edificabili presso l’area di intervento denominata “peep capoluogo IV stralcio” prevedendo la partecipazione, alla procedura di assegnazione, anche di “coo<br />
	&#8211; di avere presentato istanza di assegnazione relativamente ai lotti n. 3 e n. 6, nel rispetto del termine per la presentazione delle domande (16 dicembre 2002, ore 12) indicato all’art. 8 del bando;<br />	<br />
	&#8211; che la Giunta comunale, con deliberazione in data 19 dicembre 2002, ha deciso di prorogare al 31 gennaio 2003 la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;<br />	<br />
	&#8211; che il consorzio ricorrente –il quale, allo scadere del termine originariamente stabilito, era l’unico soggetto ad avere presentato domanda per l’assegnazione dei lotti n. 3 e n. 6- si è avvalso della riapertura dei termini per integrare l’istanza e che<br />
	&#8211; che nel giugno del 2003 è stata comunicata al ricorrente la graduatoria provvisoria, che vedeva il consorzio Promocasa classificato al terzo posto con quattro punti;<br />	<br />
	&#8211; che avverso la graduatoria il consorzio ha proposto ricorso in via amministrativa deducendo l’illegittimità della proroga (“recte”: riapertura) del termine per la presentazione delle domande e l’erroneità della attribuzione del punteggio;<br />	<br />
	&#8211; che nella seduta dell’8 agosto 2003 la Commissione per l’assegnazione delle aree, in parziale accoglimento del ricorso amministrativo proposto, ha incrementato il punteggio di Promocasa da quattro a sette punti senza che da ciò derivasse al consorzio al<br />
	che il consorzio Promocasa ha impugnato la deliberazione 19 dicembre 2002 di proroga (“recte”: riapertura) del termine per presentare le istanze rilevandone l’illegittimità sotto i profili della violazione di legge, dell’illogicità e della violazione della “par condicio” tra i concorrenti; e soggiungendo che la non conformità a legge della deliberazione su citata si ripercuote in via derivata sulla deliberazione 8 agosto 2003 contenente la graduatoria finale;<br />	<br />
	che, con un ulteriore motivo, il consorzio Promocasa ha censurato la deliberazione 8 agosto 2003 nella parte in cui la Commissione ha assegnato al ricorrente un punteggio pari a sette collocandolo al terzo posto nella graduatoria finale: nel ricorso si legge che la Commissione per l’assegnazione delle aree peep avrebbe dovuto attribuire al consorzio il punteggio aggiuntivo maturato dai singoli soci in applicazione dei criteri di cui all’art. 10 del regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili nell’àmbito del peep; e che aderendo all’interpretazione data dalla Commissione si arriverebbe alla sostanziale abrogazione dell’art. 12, comma 3, del regolamento, secondo il quale il punteggio da assegnare alle cooperative edilizie per la cessione in proprietà “è aggiuntivo al punteggio di base della cooperativa valutato con i punteggi dati dalle caratteristiche dei singoli soci”.	A Promocasa avrebbero dovuto essere attribuiti 67 punti, con conseguente inserimento del ricorrente al primo posto nella graduatoria e assegnazione dei lotti nn. 3 e 6;<br />	<br />
	che Promocasa ha chiesto in conclusione al TAR, in via principale, di annullare la deliberazione di riapertura del termine e il successivo provvedimento 8 aprile 2003 e di ordinare al Comune di predisporre una nuova graduatoria che consideri esclusivamente le domande presentate entro il 16 dicembre 2003; e in via subordinata di annullare la deliberazione 8 agosto 2003 e di ordinare al Comune di predisporre una nuova graduatoria che riconosca al ricorrente 67 punti;<br />	<br />
	che il Comune di Legnaro ha formulato numerose eccezioni in rito e ha rilevato l’infondatezza del ricorso nel merito;																																																																																												</p>
<p>	2. &#8211; che, data l’infondatezza del ricorso nel merito, il Collegio può fare a meno di esaminare e di decidere le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale;<br />	<br />
	che entrambe le censure –sia quella dedotta contro la delibera 19 dicembre 2002 di riapertura del termine per presentare le domande, sia quella proposta nei confronti della graduatoria definitiva di cui alla delibera della Commissione dell’8 agosto 2003- sono infondate e vanno respinte;																																																																																												</p>
<p>	2.1. &#8211; che il primo motivo, diretto contro la deliberazione 19 dicembre 2002 con cui la Giunta comunale –accertato che erano pervenute solo 17 domande e ritenuto di dovere incentivare ulteriormente la presentazione di istanze- aveva deciso di prorogare al 31 gennaio 2003 la scadenza del termine, originariamente fissato al 16 dicembre 2002, previsto per la presentazione di domande di partecipazione alla procedura, è infondato e va respinto perché:<br />	<br />
	&#8211; le citazioni di giurisprudenza fatte dal ricorrente sul tema della proroga degli effetti dell’atto amministrativo, consentita solo se viene disposta prima della scadenza del termine di efficacia dell’atto medesimo, non trovano applicazione nella fattisp	Anzi, nella specie la decisione dell’Amministrazione se riaprire, o non, il termine per la partecipazione alla procedura non poteva, ragionevolmente, essere presa se non nell’imminenza o, meglio, dopo lo scadere del termine, essenzialmente alla luce del numero di domande avanzate entro la scadenza fissata;<br />	<br />
	&#8211; la Giunta comunale ha giustificato la riapertura del termine richiamando il fatto che erano state presentate solamente 17 istanze ed evidenziando la necessità di “incentivare ulteriormente la presentazione di domande”.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene che il Comune di Legnaro abbia legittimamente deciso di riaprire il termine per consentire la partecipazione di altri concorrenti (finalità che, in effetti, risulta essere stata raggiunta, giacché entro il 31 gennaio 2003 sono state presentate nuove domande), dato che rispetto ai 13 lotti da assegnare, e tenuto altresì conto del fatto che il bando prevedeva l’assegnazione dei lotti nn. 3 e 6 a due cooperative (mentre per questi lotti era pervenuta una sola domanda, quella del consorzio ricorrente), le 17 domande presentate erano, effettivamente, un numero assai esiguo (sulla legittimità, in presenza di poche domande di partecipazione, della riapertura dei termini per partecipare a un concorso per l’assegnazione di borse di studio universitarie v. Cons. St., Sez. II, par. 8 febbraio 1995, n. 1139/93; conf. TAR Sicilia –Palermo, n. 1119 del 2003 in tema di riapertura di termini per partecipare a un concorso per l’accesso a un impiego pubblico).<br />	<br />
	Nel caso in esame appare credibile ritenere che la riapertura del termine abbia soddisfatto l’interesse pubblico a incrementare l’assai esiguo numero dei partecipanti alla procedura;<br />	<br />
	&#8211; la riapertura del termine non ha comportato alcuna violazione del principio della “par condicio” poiché, da un lato, anche coloro che, come il consorzio Promocasa, avevano presentato domanda, hanno potuto integrarla (facoltà di cui Promocasa risulta ess																																																																																												</p>
<p>	2.2. &#8211; che anche la seconda censura, con la quale si evidenzia la palese inadeguatezza del punteggio assegnato al consorzio Promocasa, dovuta a un’erronea interpretazione dell’art. 4 del bando di gara e degli articoli 10 e 12 del regolamento per l’assegnazione delle aree edificabili nell’àmbito del peep, è infondata e va respinta perché, come correttamente osserva la difesa comunale, anche se le cooperative assegnatarie devono dimostrare che i loro soci possiedono i requisiti prescritti al momento dell’assegnazione, in difetto di che l’assegnazione non verrebbe fatta, ciò non può giustificare l’attribuzione immediata di punteggi basati su elementi aleatori e variabili, quali sono la composizione e il mutamento della compagine sociale, che renderebbero incerto il conseguimento dello scopo del procedimento di assegnazione delle aree, che è quello di assicurare l’assegnazione come conseguenza certa e automatica della graduatoria e non come mera eventualità da verificare in relazione alla futura composizione delle cooperative assegnatarie.<br />	<br />
	In altre parole, la struttura delle cooperative è elemento variabile e, se considerata come vorrebbe il ricorrente, potrebbe essere in grado di falsare la graduatoria sia all’esito di mutamenti successivi della composizione sociale sia per il fatto che la composizione esistente al momento della partecipazione al concorso potrebbe essere strumentale al conseguimento di un punteggio maggiore in danno delle altre concorrenti, laddove i punteggi dei singoli soci potrebbero essere valutati solo a parità e immodificabilità delle condizioni di gara, ossia a fronte dell’impegno della cooperativa di mantenere inalterata la propria struttura sociale tra la data di presentazione della domanda e quella di assegnazione degli alloggi, presupposto non richiesto e comunque insussistente nel caso in esame;<br />	<br />
	che dunque il ricorso va respinto ma che concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
	La presente sentenza verrà eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1809/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3554/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3554</a></p>
<p>Pres. G. Trotta, Est. V. Poli Mancini Costruzioni Generali s.a.s. (avv. Pellegrino) c/ A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) &#8211; Curatela fallimentare della Irti Lavori s.p.a. (n.c.) ammissibili giustificazioni nuove nel contraddittorio successivo, ma solo se non stravolgono l&#8217;offerta Contratti della p.a. – gara – offerte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta, Est. V. Poli<br />   Mancini Costruzioni Generali s.a.s. (avv. Pellegrino) c/ A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) &#8211; Curatela fallimentare della Irti Lavori s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>ammissibili giustificazioni nuove nel contraddittorio successivo, ma solo se non stravolgono l&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – gara – offerte anomale – verifica in contraddittorio – integrazione successiva con nuove giustificazioni – ammissibilità – limiti – divieto di stravolgimento dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine,  senza che la stazione appaltante possa dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione rispetto a quella esibita in sede di presentazione delle offerte; con il limite, però, del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso per il tramite delle seconde giustificazioni; tale giudizio spetta insindacabilmente all’amministrazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ammissibili giustificazioni nuove nel contraddittorio successivo, ma solo se non stravolgono l’offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO </b></p>
<p>N.3554/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 11822 Reg. Ric.<br />Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 118222003, proposto<br />
dalla <b>società Mancini Costruzioni Generali s.a.s</b>. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la Opere Pubbliche s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliati presso quest&#8217;ultimo in Roma, via Giustiniani n. 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade</b> &#8211; in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma,  via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Curatela fallimentare della Irti Lavori s.p.a.</b> in persona del curatore pro tempore, non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, n. 5511 del 23 giugno 2003.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avv.ti G. Pellegrino e Volpe (Avv.Stato);</p>
<p>ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p><b>1.</b> Con ricorso notificato il 4 dicembre 2003 all’A.N.A.S., e il successivo 5 dicembre alla curatela fallimentare della Irti Lavori s.p.a., la società Mancini Costruzioni Generali s.a.s. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la Opere Pubbliche s.p.a., proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione terza, n. 5511 del 23 giugno 2003 che aveva respinto tutte le censure articolate nei confronti:<br />
a) della lettera di invito alla licitazione privata per la costruzione della nuova SS n. 125 Tronco: Tertenia – Tortolì lotto n. 3 stralcio n. 3;</p>
<p>b) del giudizio di anomalia dell’offerta presentata in relazione a tale gara;</p>
<p>c) dell’aggiudicazione in favore della Irti lavori s.p.a. impugnata per vizi di invalidità derivata.</p>
<p><b>2.</b> Si costituiva l’A.N.A.S. deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.</p>
<p><b>3.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 27 aprile 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p><b>1.</b> L’appello è infondato e deve essere respinto.</p>
<p><b>2.</b> L’oggetto del presente giudizio è costituito:</p>
<p>a) dalla lettera di invito alla licitazione privata per la costruzione della nuova SS n. 125 Tronco: Tertenia – Tortolì lotto n. 3 stralcio n. 3;</p>
<p>b) dal giudizio di anomalia dell’offerta presentata dall’appellante in relazione a tale gara;</p>
<p>c) dall’aggiudicazione dell’appalto in favore della Irti Lavori s.p.a. impugnata per vizi di invalidità derivata.</p>
<p><b>3. </b>In fatto giova precisare che l’A.N.A.S., dopo aver richiesto le giustificazioni in sede preventiva – al momento cioè della presentazione della domanda – per quanto qui interessa:</p>
<p>a) ha individuato la soglia di anomalia e sottoposto le offerte sospette a contraddittorio mirato, indicando i singoli elementi di composizione dell’offerta ritenuti inattendibili;</p>
<p>b) ha chiesto alle imprese di giustificare tali singole voci di costo;</p>
<p>c) ha valutato le giustificazioni fornite stilando una relazione finale contenente il giudizio di anomalia dell’offerta (relazione dell’11 ottobre 2002 redatta dall’apposita Commissione di verifica insediata presso l’A.N.A.S.).</p>
<p><b>4. </b>Prima di procedere allo scrutinio dei singoli motivi di appello, sono da premettere, in diritto, alcune brevi considerazioni sul giusto procedimento esigibile in materia di valutazione delle offerte anomale, sulla natura del giudizio di anomalia e non anomalia, sulla consistenza della correlata motivazione, sul sindacato esercitabile dal giudice amministrativo.</p>
<p><b>4.1.</b> Il sistema delle regole comunitarie (come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza 27 novembre 2001, n. 285), non si oppone a che l’amministrazione richieda a pena di esclusione che le offerte presentate siano corredate da giustificazioni preventive anche in misura inferiore al 100%, purchè sia garantita una effettiva fase di valutazione in contraddittorio, successivamente all’apertura delle buste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2002, n. 4268).<br />
Risulterebbe affetto da illegittimità comunitaria il provvedimento di esclusione fondato esclusivamente sull’esame dell’analisi dei prezzi allegata in via preliminare (cfr. sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8219).<br />
La stazione appaltante, infatti, per esigenze di semplificazione e accelerazione del procedimento nonché di garanzia della serietà dell’offerta, può richiedere a pena di esclusione (nel bando o nella lettera di invito), la presentazione di documenti giustificativi già a corredo dell’offerta medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 613).<br />
Il principio, per essere attuato in modo pienamente conforme al sistema comunitario, và temperato con alcune precisazioni:</p>
<p>               I) La procedura di verifica “a valle” deve essere attivata in ogni caso, non solo quando si abbiano dubbi e perplessità sull’attendibilità dell’offerta, ma anche quando i rilevi svolti dalla stazione appaltante riguardino i contenuti sostanziali della proposta negoziale, essendosi riscontrata la difformità della prestazione offerta rispetto a quella richiesta dal bando o dalla lettera di invito che avrebbe comportato l’inammissibilità dell’offerta medesima e non il giudizio di anomalia (cfr. sez. IV, 21 agosto 2002, n. 4268).</p>
<p>              II) L’acquisizione preliminare di giustificazioni non può ovviamente concernere i chiarimenti e le precisazioni in merito all’affidabilità ed alla remuneratività della proposta contrattuale logicamente immaginabili solo in riscontro a puntuale e circoscritta richiesta dell’amministrazione (cfr. sez. V, 18 febbraio 2003, n. 863).</p>
<p>              III) La clausola sanzionatoria và intesa nel senso che l’esclusione colpisce soltanto le offerte sospette di anomalia risultate prive di giustificazioni documentali nella misura richiesta, sicchè legittimamente i bandi prescrivono che le giustificazioni vengano inserite in una busta chiusa destinata ad essere aperta solo in caso si ravvisi il carattere sospetto dell’offerta (dopo l’accertamento della soglia di allarme), tenendo presente che in tal modo non si viola la par condicio dei concorrenti e viene scongiurato il pericolo che questi siano costretti a svelare i propri segreti commerciali e industriali (cfr. sez. VI, n. 613 del 2004 cit.).</p>
<p>               IV) L’integrazione delle giustificazioni originarie a mezzo di ulteriore produzione documentale, costituendo applicazione del principio comunitario del contraddittorio successivo, implica un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine, senza che la stazione appaltante possa dedurre il carattere nuovo ed ulteriore della documentazione rispetto a quella esibita in origine, con il limite, però, del divieto dello stravolgimento dell’offerta originaria, che non può trasformarsi, per il tramite delle seconde giustificazioni, in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso (cfr. sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1072); tale giudizio spetta insindacabilmente all’amministrazione appaltante.</p>
<p><b>4.2.</b> La verifica della congruità dell’offerta và riferita a tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, analiticamente considerati (sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4082), perché il subprocedimento in parola deve riguardare tutta l’offerta nelle sue varie componenti e non deve essere limitato alle singole componenti atomisticamente considerate; tanto è vero questo che le giustificazioni richieste devono riguardare le voci di prezzo maggiormente significative (cfr. sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1787).<br />Ciò non significa però, che una volta che l’impresa sia stata ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l’amministrazione abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo, occorra una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto, formalmente, l’insieme globale dell’offerta (cfr. sez. IV, 30 luglio 2003, n. 4409); si tratterebbe, infatti, di una attività procedimentale inutile, contrastante con il dovere di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa sancito dalla l. n. 241 del 1990.</p>
<p><b>4.3.</b> La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la stazione appaltante abbia il dovere di motivare congruamente il giudizio di anomalia dell’offerta e la conseguente esclusione della stessa.<br />
Non è univoca, invece, per quanto riguarda la misura del dovere di motivare il giudizio di non anomalia.<br />
In linea di principio si afferma il dovere di motivare anche gli atti favorevoli, quale è il giudizio di non anomalia.<br />Ma secondo un condivisibile orientamento non vi sarebbe un dovere di motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice (cfr. sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1080; sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094; sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1853; sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 882).<br />
Un diverso indirizzo esige, invece, una puntuale e rigorosa motivazione anche del giudizio positivo di non anomalia onde evitare argomentazioni apodittiche o apparenti a tutela effettiva della par condicio (sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).</p>
<p><b>4.4.</b> Le valutazioni dell&#8217;amministrazione costituiscono espressione di un potere di natura tecnico &#8211; discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto &#8211; circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie (cfr. da ultimo Cons. Stato., sez. IV, 30 luglio 2003, n. 4409; sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247; sez. V, 31 ottobre 2000, n. 5886).<br />
Nel sistema normativo attuale, l’anomalia o la congruità dell’offerta non sono direttamente riferite alla comparazione con l’interesse pubblico, ma presuppongono un apprezzamento orientato secondo valutazioni di carattere tecnico scientifico.<br />
Il dato emerge con chiarezza dall’art. 27 della direttiva 9336CEE – recante la disciplina degli appalti di forniture &#8211; che indica quali elementi valutabili ai fini della congruità delle offerte: l’economicità del procedimento di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, l’originalità del prodotto e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente (in termini analoghi dispongono le rispettive norme in materia di appalti di servizi, lavori pubblici e settori esclusi).<br />
Si tratta di profili che pur contrassegnati da margini spesso notevoli di opinabilità, non esprimono ex se momenti di emersione della cura concreta dell’interesse pubblico.<br />
Senza contare poi, che la normativa comunitaria in materia di appalti, tutela in via primaria l’interesse degli imprenditori a confrontarsi in un mercato competitivo e libero nella concorrenza; e solo in via riflessa, l’interesse dell’amministrazione ad ottenere le prestazioni programmate alle migliori condizioni.<br />
L’esercizio della discrezionalità tecnica, quando si sostanzia in un profilo di ricostruzione del fatto alla stregua di regole scientifiche certe o altamente probabili si traduce, in realtà, nel compimento di un vero e proprio accertamento tecnico.<br />
Se gli apprezzamenti dell’amministrazione, viceversa, non sono assistiti dalla nota della certezza tipica delle scienze causalistiche, l’amministrazione prima, ed il giudice poi, sono chiamati a rendere concreto il contenuto di concetti giuridici indeterminati.<br />
Anche in questo caso, però, ferma restando per il giudice amministrativo l’impossibilità di attingere direttamente l’opportunità della scelta effettuata per la miglior cura dell’interesse pubblico e di sostituirsi per tale via all’amministrazione (cfr. sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4082), l’esercizio della discrezionalità tecnica quando si sostanzia in un rilevante profilo di ricostruzione del fatto può essere conosciuto dal giudice amministrativo nell’esercizio dei poteri istruttori disegnati dalla legge secondo il tipo di posizione soggettiva coinvolta nel processo.<br />
Rimane fermo, quindi, che l’apprezzamento degli elementi di fatto del procedimento e del provvedimento conclusivo, siano questi a struttura semplice o complessa, attiene sempre al piano della legittimità, onde deve esserne sempre consentita la sindacabilità in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale esaltato dalla riforma dell’art. 111 della costituzione.</p>
<p><b>5.</b> Scendendo all’esame delle doglianze sollevate con il gravame in trattazione, in primo luogo la sezione dà atto che avverso il capo di sentenza che ha implicitamente respinto le censure proposte nei confronti della lettera di invito – nella parte in cui questa imponeva a pena di esclusione giustificazioni preventive a corredo dell’offerta – non è stato proposto specifico motivo di appello.<br />
In ogni caso, le censure avverso tale atto non sarebbero sostenute da adeguato interesse ad agire perché l’impresa ricorrente – come illustrato in precedenza &#8211; è stata esclusa solo dopo che l’amministrazione ha proceduto all’apertura delle buste e ad un congruo contraddittorio a valle.<br />
Fermo restando, nel merito, che le stesse si appalesano infondate per quanto esposto in precedenza.</p>
<p><b>5.1.</b> Con il primo motivo (pagina 6 del gravame, reiterato con la censura sollevata al punto 4.7. pagina 14, che si esamina congiuntamente), si contesta il giudizio della commissione incaricata della verifica, avuto riguardo: a) alle barriere metalliche tipo H2 e H3; b) alla vibrofinitrice (gruppo di stesa).<br />
L’appellante si duole del fatto che la commissione ha ritenuto inammissibili le giustificazioni postume, senza scendere all’esame del contenuto delle stesse, perché corredate da documentazione nuova rispetto a quella esibita in sede di presentazione dell’offerta, contravvenendo alle disposizioni normative del procedimento concorsuale.<br />
L’assunto dell’appellante è solo parzialmente fondato (limitatamente alle barriere metalliche), alla luce di quanto evidenziato in precedenza, ma comunque non in grado di incidere sulla legittimità del giudizio di anomalia nel suo complesso.<br />
Per quanto concerne la vibrofinitrice, infatti, il collegio osserva che la valutazione di inattendibilità è stata suffragata non solo dal giudizio di inammissibilità, ma da altre autonome argomentazioni, ex se capaci di sostenerlo (cfr. pagina 3 relazione finale).<br />
Circa le barriere metalliche, anche a voler ritenere pienamente giustificate le voci di prezzo offerte, il vizio riscontrato è irrilevante nell’economia complessiva del congruo giudizio di anomalia; rimane ferma, pertanto, la complessiva inattendibilità della proposta contrattuale dell’impresa appellante.</p>
<p><b>5.2.</b> Totalmente infondato è il secondo motivo di appello.<br />
Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe ritenuto che le giustificazioni successive in ordine al costo delle casseforme e dell’acciaio, avrebbero determinato addirittura una modifica di quanto indicato e precisato nell’offerta (pagina 6 del gravame).<br />
In realtà dall’esame diretto della relazione finale (pagine 1 e 2), emerge, sia per quanto concerne il costo dell’acciaio che delle casseforme, che la Commissione ha apprezzato la sottostima di questi ultimi, il mancato computo dei costi di posa in opera e degli oneri di lavorazione per sagomatura e taglio.<br />
Tali giudizi, attingendo la sfera delle valutazioni tecniche opinabili, non possono essere sindacati dal giudice amministrativo.<br />
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante (pagina 9), non è dato riscontrare alcun errore tecnico e procedimentale commesso dall’A.N.A.S.</p>
<p><b>5.3.</b> Il terzo motivo si incentra sulla ritenuta dimostrazione che alcune delle giustificazioni successive erano state ritenute illegittimamente dall’amministrazione inammissibili o inattendibili il chè delegittimerebbe l’assunto del T.A.R. che avrebbe esonerato la P.A. dall’effettuare un esame complessivo dell’offerta.<br />
La doglianza è infondata in fatto, per le circostanze dedotte nei precedenti nn. 5.1. &#8211; 5.2., in diritto per le argomentazioni illustrate al punto n. 4.</p>
<p><b>5.4.</b> Miglior sorte non tocca alle doglianze sollevate nei numeri da 4.0. a 4.6 del gravame.<br />
Si tratta, infatti, di motivi tutti inammissibili perché impingono il merito delle valutazioni effettuate dall’organo tecnico.</p>
<p><b>6. </b>Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando:</p>
<p>&#8211; respinge l&#8217;appello proposto, e per l&#8217;effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;</p>
<p>&#8211; condanna la società Mancini Costruzioni Generali s.a.s. in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con la Opere Pubbliche s.p.a., a rifondere in favore dell’A.N.A.S., le spese, le competenze e gli onorari del presente grado<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2004, con la partecipazione dei signori:<br />
Gaetano Trotta			&#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore     	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice		&#8211; Consigliere																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
7 giugno 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3541</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3541/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3541</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Scola Agenzia delle Entrate (Avvocatura dello Stato) c/ Sa.Ri. S.p.A. (Avv. Ermetes) l&#8217;impugnazione di una sanzione irrogata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi sarebbe soggetta al rito di cui all&#8217;art. 23-bis, l. TAR Processo amministrativo – servizio pubblico – controversia su sanzione irrogata a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3541/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3541</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Scola<br /> Agenzia delle Entrate (Avvocatura dello Stato) c/ Sa.Ri. S.p.A. (Avv. Ermetes)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impugnazione di una sanzione irrogata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi sarebbe soggetta al rito di cui all&#8217;art. 23-bis, l. TAR</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – servizio pubblico – controversia su sanzione irrogata a concessionario per la riscossione di tributi – termine per la proposizione dell’appello e termine dimezzato per il deposito dello stesso ex art. 23-bis, l. 1034/71 – applicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Entrate ad un concessionario per il servizio pubblico di riscossione dei tributi è soggetta, anche in appello, al rito di cui all’art. 23-bis, l. 1034/71, introdotto dall’art. 4 della l. 205/2000, in quanto il servizio di riscossione dei tributi affidato in concessione è un servizio pubblico, per il quale operano i termini processuali dimezzati. Di conseguenza, è irricevibile per tardività nonché inammissibile l’appello notificato oltre il termine di 120 giorni dal deposito della sentenza, stabilito dal medesimo art. 23-bis, e depositato oltre il termine dimezzato di 15 giorni dalla intervenuta notificazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. il commento del Prof. Nino Paoloantonio <a href="/ga/id/2004/6/1559/d">“ Termini dimezzati per tutte le controversie sui servizi pubblici?”</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’impugnazione di una sanzione irrogata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi sarebbe soggetta al rito di cui all’art. 23-bis, l. TAR</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Decisioni: 3541/2004<br />
Registro Generale: 2439/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore, Cons. Filippo Patroni Griffi,Cons. Antonino Anastasi, Cons. Aldo Scola Est., Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p align=center><b>(ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, come modificati dalla L. 205 del 2000)</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>&#8211; AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE<br />&#8211; DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA GESTIONE TRIBUTI<br />&#8211; AGENZIA DELLE ENTRATE &#8211; UFFICIO DI BENEVENTO<br /></b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI, 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SANNITICA RISCOSSIONI &#8211; SA.RI &#8211; S.P.A.</b>, rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  AUGUSTO ERMETES e PAOLO ERMETES<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIALE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217;, 11,  presso AUGUSTO ERMETESUFF. DI BENEVENTO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE, non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione II, n. 2987/2003, resa tra le parti, concernente RIGETTO RICORSO IN OPPOSIZIONE E CONFERMA SANZIONE PECUNARIA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SANNITICA RISCOSSIONI &#8211; SA.RI &#8211; S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e udito, altresì, per la SA.RI., S.p.A., l’avv. Augusto Ermetes;<br />
Ritenuto di emettere sentenza breve, come richiesto dal difensore dell’appellata, presente in udienza;<br />
Ritenuto che trattasi di servizio pubblico, (concessionari della riscossione), per il quale operano i termini processuali dimezzati;<br />
Ritenuto che la sentenza impugnata, depositata il 2 aprile 2003, è passata in giudicato il 31 luglio 2003 (essendo trascorsi 120 giorni senza che sia intervenuto l’appello, trattandosi di pronuncia non notificata).<br />
Rilevato che per l’art. 4, legge n. 205/2000, il presente appello (notificato solo il 23 febbraio 2004) risulta irricevibile per tardività, nonchè inammissibile, in quanto depositato solo il 17 marzo 2004, violando il termine dimezzato di 15 giorni;<br />
Spese secondo la soccombenza, come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2439/2004).<br />	<br />
	Condanna l’Agenzia appellante a rifondere alla SA.RI. S.p.A., appellata, le spese processuali liquidate in complessivi tremila euro.																																																																																												</p>
<p>La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
07-giu-04</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3598</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. G. Trotta, Est. N. Russo Mistero della Salute (Avvocatura dello Stato) c/ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI) (avv. Aguglia) è legittimo il regolamento che impone anche agli odontoiatri la specializzazione per l&#8217;accesso alla carriera dirigenziale Sanità e sanitario – dirigenza di secondo livello – odontoiatri – regolamento disciplinante i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2004-n-3598/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.3598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta, Est. N. Russo<br /> Mistero della Salute (Avvocatura dello Stato) c/ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI) (avv. Aguglia)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il regolamento che impone anche agli odontoiatri la specializzazione per l&#8217;accesso alla carriera dirigenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità e sanitario – dirigenza di secondo livello – odontoiatri – regolamento disciplinante i requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria – laurea e specializzazione – mancata deroga, quanto alla specializzazione, per i titolari di laurea in odontoiatria – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il titolo abilitante all’esercizio della professionale di odontoiatria non è sufficiente a garantire la necessaria professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N. poiché tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92 si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza, che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività proprie delle varie figure professìonali che operano all’interno di enti e strutture del S.S.N. Pertanto, è legittima la norma regolamentare che, dando applicazione applicazione all’art. 15 del citato D. Lgs. 502/1992, mantiene, anche per i laureati in odontoiatria, la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l’ammissione ai concorsi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è legittimo il regolamento che impone anche agli odontoiatri la specializzazione per l’accesso alla carriera dirigenziale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3598/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 4814 Reg. Ric.<br />
Anno 2001</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />(Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 4814 del 2001, proposto</p>
<p>dal <b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI (ANDI)</b>, in persona del Presidente pro tempore e il dr. Ettore EPIFANIA, rappresentati e difesi dall’avv. Bruno Aguglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Cicerone n. 44;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Ibis, n. 1024/2001, depositata il 12 febbraio 2001 e notificata il 9 marzo 2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
Vista l’ordinanza n. 3591/2001 del 26 giugno 2001;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 il consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi gli Avv.ti B. Aguglia e l’Avvocato dello Stato Tortora.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), associazione nazionale di categoria degli odontoiatri e il dr. Ettore Epifania, laureato in odontoiatria e protesi dentaria, aspirante all’accesso al II livello dirigenziale per la categoria degli odontoiatri e a ricoprire il relativo posto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), premesso che con D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 l’allora Ministero della Sanità (oggi della Salute) aveva emanato il regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN, il cui art. 5 prevede, tra l’altro, al primo comma lett. b), tra i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale odontoiatra, la “specializzazione nella disciplina”, con ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio impugnavano, in parte qua, il citato art. 5, sostenendo che sarebbe illegittimo nella parte in cui richiede anche ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria laspecializzazione nella disciplina.<br />
Deducevano i ricorrenti i seguenti motivi: “Violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”: in sintesi, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria istituito con legge n. 409/85, a differenza di quello in medicina e chirurgia, abiliterebbe direttamente (previo superamento dell’esame di Stato) all’esercizio della professione, senza necessità di specializzazione nella disciplina; nonostante ciò, il decreto impugnato ha previsto la specializzazione tra i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale non solo per i laureati in medicina, ma anche per i laureati in odontoiatria; l’illogicità di tale soluzione risulterebbe anche dal fatto che dopo l’istituzione del predetto corso di laurea sono state abolite le scuole di specializzazione in odontoiatria. <br />
L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che secondo l’art. 15, comma 3, D. Lgs. n. 502/92, al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possono partecipare coloro che, fra l’altro, abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale e abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina e non sarebbe, quindi, ipotizzabile che per l’accesso al secondo livello della dirigenza il legislatore abbia previsto requisiti inferiori a quelliprevisti per l’accesso al primo livello.<br />
Con sentenza n. 1024/2001, meglio indicata in epigrafe, il T.A.R. del Lazio, condividendo le tesi dei ricorrenti, accoglieva il ricorso, annullando l’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, recante il regolamento della disciplina per l’accesso al secondo livello dirigenziale, nella parte in cui, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, richiede, tra l’altro, in aggiunta alla laurea, la specializzazione nella disciplina.<br />
Con ricorso notificato il 2 maggio 2001 e depositato il 10 maggio successivo il Ministero della Sanità (oggi della Salute) ha proposto appello avverso la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.<br />
Si sono costituiti gli appellati, ANDI e dr. Epifania, eccependo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
Con ordinanza n. 3591 del 26 giugno 2001 questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, avanzata dal Ministero appellante.<br />
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2004 la causa è stata spedita in decisione. </p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
Il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha impresso un nuovo assetto alla dirigenza del ruolo sanitario del S.S.N.<br />
In particolare, l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 cit. ha previsto che al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina.<br />
L’art. 18 del decreto legislativo suddetto ha riservato ad un atto regolamentare l’adeguamento della vigente disciplina concorsuale del personale del S.S.N.<br />
In attuazione del predetto art. 18 si è provveduto a disciplinare la normativa concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N. con l’emanazione del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.<br />
Per i vari concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario il Regolamento ha stabilito i requisiti così come previsti dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 502/92. Tra detti requisiti vi è compresa la specializzazione.<br />
Ora, come fondatamente eccepito dalla difesa erariale sia in primo grado che in appello, non appare ipotizzabile che per l’accesso al secondo livello della dirigenza il legislatore abbia previsto requisiti inferiori a queli previsti per l’accesso al primo livello, per il quale è richiesta la specializzazione.<br />
L’assunto dei ricorrenti in primo grado ed attuali appellati, condiviso e fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui la laurea in odontoiatria è di per sé abilitante all’esercizio della professione e che, quindi, non ha bisogno di specializzazione è irrilevante, posto che anche la laurea in medicina e chirurgia, in nesso inscindibile con l’abilitazione professionale, è un titolo abilitante alla professione medica, per cui il medico, prescindendo da specializzazioni, potrebbe, in teoria, compiere (non certo nel servizio pubblico) tutti gli atti medici derivanti dalla laurea.<br />
Sta di fatto che l’ordinamento ha previsto che nel S.S.N., per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente occorre non solo la laurea ma anche la specializzazione. <br />
Il principio contenuto nell’art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 502/92 è un principio non derogabile, né lo stesso vale a togliere valore alla laurea in odontoiatria.<br />Anche sotto il profilo dell’iter logico-giuridico la scelta del legislatore di richiedere il possesso della specializzazione non appare censurabile.<br />
Infatti il titolo abilitante all’esercizio della professionale di odontoiatria non è sufficiente a garantire la necessaria professionalità che si richiede a coloro che vogliono accedere al livello dirigenziale del S.S.N.<br />
Tutto il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92 si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza, che vogliono garantire un corretto svolgimento delle attività proprie delle varie figure professìonali che operano all’interno di enti e strutture del S.S.N.<br />
La laurea in odontoiatria può essere abilitante per lo svolgimento della professione, ma non è un requisito sufficiente per far acquisire il secondo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Pertanto il rilievo di base su cui si fonda il ricorso di primo grado è del tutto infondato.<br />
Si ribadisce che la norma regolamentare ha dato applicazione nella specifica fattispecie all’art. 15 del citato D. Lgs. 502/1992, mantenendo la posizione della laurea e della specializzazione come due requisiti distinti ed entrambi essenziali per l’ammissione ai concorsi.<br />
E’, infine, impropria la tesi di violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria e del relativo corso di laurea.<br />
Si tratta di una legge emanata prima del D. Lgs. 502/92 ed ha una sua finalità che non può incidere su quella perseguita dal D. Lgs. cit. che, in verità, è successivo alla suddetta legge, ha tenuto conto dei contenuti della stessa e, nonostante ciò, ha previsto, tra i requisiti, la specializzazione senza eccezioni.<br />
L’ordinamento posto in essere con il predetto D. Lgs. 502/92 è imperniato su un organigramma che inserisce il personale del Servizio Sanitario Nazionale direttamente nella dirigenza e tale ruolo non può essere conseguito con il semplice diploma di laurea ma con una più approfondita conoscenza professionale che non può che essere ricondotta alla specializzazione.<br />
In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,   definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4814/2001, in epigrafe meglio specificato, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Condanna le parti appellate, in solido fra di loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dell’Amministrazione appellante, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) per il primo ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il secondo grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 20 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Gaetano Trotta			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo		Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato			Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo			Consigliere rel. est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
07-giu-04</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1887/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1887</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est. Donatini Carlo e Giannini Raffaella Giuliana (Avv.ti Giovanni Iacopetti e Giancarlo Geri) contro il Ministero delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) gli abusi edilizi, ancorchè insistenti su aree demaniali, possono essere sanzionati solo dall&#8217; autorità comunale competente Tutela del territorio –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1887/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.<br /> Donatini Carlo e Giannini Raffaella Giuliana (Avv.ti Giovanni Iacopetti e Giancarlo Geri) contro il Ministero delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>gli abusi edilizi, ancorchè insistenti su aree demaniali, possono essere sanzionati solo dall&#8217; autorità comunale competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela del territorio – Provvedimenti sanzionatori ex art. 4 L. 47/85 – Competenza – Ministero delle Finanze – Esclusione – Sindaco – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento emesso (ai sensi degli artt. 822 e 823 Cod. Civ.) dalla Direzione Compartimentale del Territorio del Ministero delle Finanze e volto alla rimozione di un muro di contenimento non in regola con la normativa urbanistica il quale insisterebbe su suolo demaniale in quanto il governo e la tutela del territorio sono riservati dall’art. 4 della legge n.47/85 al Sindaco, unico soggetto competente ad emanare in materia i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo I della legge stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gli abusi edilizi, ancorchè insistenti su aree demaniali, possono essere sanzionati solo dall’ autorità comunale competente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2085/1995 proposto da</p>
<p><b>DONATINI Carlo</b> e <b>GIANNINI Raffaella Giuliana</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Iacopetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Geri in Firenze, Via Ricasoli n. 32;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero delle Finanze</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 domicilia;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento emesso dal Ministero delle Finanze – Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana e Umbria – Sezione Staccata Demanio di Lucca a firma Dott. Giovanni Turino (prot. 1174) in data 13 aprile 1995, notificato in data 20 aprile 1995, con il quale, in sede di autotutela ai sensi degli artt. 822 e 823 Cod. Civ. e premesso che gli attuali ricorrenti avrebbero costruito un muro di contenimento non in regola con la normativa urbanistica e che interesserebbe “fra l’altro, anche il suolo demaniale”, si ordina ai medesimi ricorrenti di procedere “al ripristino dei luoghi entro e non oltre 30 (trenta) giorni”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004 i difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con l’odierno gravame gli istanti, comproprietari di un fabbricato (ed annessa resede) ubicato in Montecarlo nelle vicinanze di un rio demaniale, denominato Rio Poggio Mozzo, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, il provvedimento specificato in epigrafe con cui il Ministero delle Finanze ha loro intimato la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di un muro di contenimento dell’immobile che gli interessati avrebbero costruito abusivamente occupando parte del suolo demaniale.<br />
I motivi di ricorso con cui si deduce l’incompetenza del Ministero delle Finanze ad emanare provvedimenti in materia di Edilizia ed Urbanistica, e il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti sull’assunto che il muro de quo sarebbe stato edificato interamente sulla proprietà dei ricorrenti e non anche su area demaniale, sono fondati e assorbenti di ogni altro.<br />
Quanto al profilo da ultimo indicato va rilevato, infatti, che i ricorrenti hanno nel contempo provveduto ad instaurare  separato giudizio civile dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – circostanza questa che ha determinato la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt.295 e ss. del Codice di Procedura Civile, disposta con sentenza dell’intestato Tribunale n.33/1997 – definito con sentenza n.26/2003 depositata in cancelleria il 3 marzo 2003 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato espressamente, anche nel dispositivo, “che il muro di contenimento della proprietà degli attori non insiste su suolo demaniale”.<br />
Per quanto riguarda, invece, il dedotto vizio di incompetenza, è sufficiente rilevare che il governo e la tutela del territorio sono riservati dall’art.4 della legge n.47/85 al Sindaco, unico soggetto competente ad emanare in materia i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo I della legge stessa.<br />  	Il ricorso va, pertanto, accolto.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, accoglie il ricorso n.2085/1995 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 4 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca,					Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi,					Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo,					Consigliere rel. est.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. &#8211; Dott. Bernardo Massari Est. CML COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Riccardo Barberis) contro A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Euro Bartalucci) e nei confronti di PROFACTA s.p.a. (non costituita) decorrenza del termine annuale di cui all&#8217;art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 relativo alle false dichiarazioni circa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. &#8211; Dott. Bernardo Massari Est.<br /> CML COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Riccardo Barberis) contro A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Euro Bartalucci) e nei confronti di PROFACTA s.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>decorrenza del termine annuale di cui all&#8217;art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 relativo alle false dichiarazioni circa i requisiti per partecipare ad un appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Disciplina normativa – Art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 – False dichiarazioni – Decorrenza del termine annuale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il <i>dies a quo</i> dal quale deve essere computato il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e dalla stipula dei relativi contratti per quei soggetti che “nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” (ex art. 75, comma 1, lett. h D.P.R. 554/1999) decorre dalla data in cui è stata resa la dichiarazione in argomento. Non è condivisibile l’assunto per cui tale dies a quo sarebbe quello in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quello dell’accertamento dello stesso da parte della stazione appaltante, sia perché questa interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in questo modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">decorrenza del termine annuale di cui all’art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 relativo alle false dichiarazioni circa i requisiti per partecipare ad un appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 353/04 proposto da</p>
<p><b>CML COSTRUZIONI s.r.l.</b>, con sede in Capua (CE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>A.N.A.S. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Euro Bartalucci presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze, Lungarno Corsini n. 6,<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>PROFACTA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del verbale di gara del 27 novembre 2003 con cui l’ANAS – Compartimento per la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni per l’importo di € 2.551.479,40;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara alla controinteressata, la sanzione di comunicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e l’escu</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 290/04 di accoglimento della domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Cinti, per delega dell’avv. Barberis, e l’avv. Baronti, per delega dell’avv. Bartalucci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente impugna gli atti, in epigrafe precisati, con cui l’ANAS – Compartimento per la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. h), del DPR n. 554/1999, a tenore del quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…h) che nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici”.<br />
Deduce, in proposito, la società ricorrente che tale norma sia stata erroneamente invocata, difettando nella fattispecie la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 290/04, depositata il 9 marzo 2004, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e contestualmente fissata l’udienza pubblica per discussione del merito della controversia.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Osserva il Collegio che, in effetti, la società ricorrente risulta essere stata precedentemente esclusa da una gara bandita dall’ANAS &#8211; Compartimento della viabilità per la Sardegna, con provvedimento in data 4 novembre 2002, per avere la medesima ditta, in tale occasione, reso dichiarazioni non veritiere, trovandosi in situazione di collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti allo stesso esperimento concorsuale.<br />
Peraltro, tale dichiarazione, come consta dalla certificazione del Casellario dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici prodotta in atti, è stata resa dalla deducente in data 2 settembre 2002 e pertanto, avendo la sanzione in argomento avuto decorrenza a partire dalla stessa data, essa risulta avere cessato i suoi effetti in data anteriore a quella di pubblicazione del bando relativo alla gara per cui è causa, cioè il 27 ottobre 2003.<br />
Non può pertanto essere condiviso l’assunto difensivo dell’Amministrazione resistente secondo cui la data dalla quale andrebbe computato il periodo di esclusione sarebbe quella in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quella dell’accertamento dello stesso da parte della Stazione appaltante, sia perché tale interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata.<br />
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Viene altresì avanzata domanda di risarcimento del danno subito.<br />
Anche a prescindere dall’assoluta indeterminatezza di tale domanda, tanto in relazione ai presupposti che la sorreggerebbero, quanto agli elementi di prova che ne suffragherebbero l’accoglimento, il Collegio rileva che l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo per l’Amministrazione intimata di ripetizione della gara e valutazione dell’offerta della ricorrente, appare sufficiente a consentire il pieno soddisfacimento della posizione giuridica dedotta in giudizio.<br />
Tale domanda va pertanto rigettata.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1867/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1867</a></p>
<p>Dott. Maurizio Nicolosi Pres.f.f. Dott. Andrea Migliozzi Est. Rossi Tiziana (Avv.ti Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo Cascella) contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Lucca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Perissi Patrizia (non costituita) è competente il G.A. a conoscere delle controversie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1867/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1867/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1867</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Dott. Maurizio Nicolosi Pres.f.f. Dott. Andrea Migliozzi Est.<br />
Rossi Tiziana (Avv.ti Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo Cascella) contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Lucca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Perissi Patrizia (non costituita)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">è competente il G.A. a conoscere delle controversie riguardanti l&#8217;impugnazione della graduatoria per operatore scolastico di cui al D.M. 75/01</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego privatizzato – Impugnazione di graduatoria – Competenza del G.A. &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nella materia del pubblico impiego privatizzato, ai fini del riparto della giurisdizione, occorre distinguere tra le controversie relative a rapporti di lavoro in atto e quelle riguardanti l’attività amministrativa finalizzata all’instaurazione dei rapporti stessi. In quest’ultimo caso la graduatoria costituisce il momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento concorsuale nel quale confluiscono diverse procedure tutte finalizzate alle successive immissioni in ruolo e pertanto la sua impugnazione è devoluta alla cognizione del G.A..</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; competente il G.A. a conoscere delle controversie riguardanti l’impugnazione della graduatoria per operatore scolastico di cui al D.M. 75/01</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 65/2002 proposto da</p>
<p><b>Rossi Tiziana</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo Cascella, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, via La Marmora n°. 14;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro pro tempore e il Provveditorato agli Studi di Lucca, in persona del Provveditore agli studi di Lucca, in persona del Provveditore agli Studi pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede, in Firenze, via degli Arazzieri n°. 4;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Perissi Patrizia</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della graduatoria permanente per operatore scolastico di cui al D.M. n°. 75 del 19/04/01 pubblicata dal Provveditorato agli Studi di Lucca 1l 12 /10/01,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 dicembre 2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi, l’avv. G.Cascella e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti per la Pubblica Amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">La ricorrente, sig.ra Rossi Tiziana espone di essere stata inserita nella graduatoria per operatore scolastico di cui al D.M. n°. 75/01 venendo collocata al 274 posto con punti 7,35.<br />
L’attribuzione di un tale punteggio sarebbe però errata avendo l’Amministrazione attribuito all’interessata per il servizio reso presso la scuola materna di Viareggio per 11 mesi punti 0,55, anziché 2,75 come correttamente spettanti.<br />
La sig.ra Rossi ha impugnato tale graduatoria deducendone il vizio di violazione di legge per aver l’Amministrazione scolastica statale nel valutare i titoli per l’inclusione nella graduatoria, erroneamente applicata la previsione normativa di cui alla tabella A/4 del D.M. 430 del 13/12/2000.<br />
Si sono costituite in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi di Lucca che hanno in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n.5079 del 10 giugno 2003 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio processuale nonchè l’acquisizione da parte del Comune di Viareggio di documentati chiarimenti.<br />
A tale incombente è stato dato adempimento da parte della ricorrente che ha provveduto ad effettuare la procedura di notifica per pubblici proclami e da parte del Comune di Viareggio con l’invio dei chiesti chiarimenti a mezzo della nota prot.n.50051 del 3 novembre 2003.<br />
All’odierna udienza pubblica il ricorso viene trattenuto per la definitiva decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Collegio deve preliminarmente occuparsi dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della resistente Amministrazione.<br />
Essa è infondata.<br />
Sulla questione, la Sezione ritiene di dover rivedere il proprio precedente avviso lì dove ha ritenuto di declinare, in materia di impugnativa di graduatorie scolastiche finalizzate al conferimento di incarichi di docenza, la giurisdizione.<br />
Invero, la “rivisitazione” del precedente assunto appare consigliabile alla luce dell’ultimo orientamento giurisprudenziale intervenuto in subjecta materia, lì dove è stato statuito (vedi Cons.Stato Sez.VI 21 luglio 2003 n.4207, ma soprattuto Cass.Sez.Unite 15/10/03) che le controversie aventi ad oggetto procedure a carattere selettivo riguardanti soggetti che aspirano ad essere assunti dall’Amministrazione con un contratto di lavoro rientrano, ai sensi dell’art.68 del D.Lgs. n.29 del 1993 come modificato dall’art.29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80 nella giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso, recentemente Cons.Stato Sez.VI 14.11.2003 n.7274).<br />
Invero nella materia di pubblico impiego privatizzato occorre distinguere ai fini del riparto della giurisdizione tra controversie relative a rapporti di lavoro in atto e quelle riguardanti l’attività amministrativa finalizzata all’instaurazione dei rapporti stessi, lì dove, in quest’ultimo caso, così come avviene nella fattispecie all’esame, la graduatoria costituisce il momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento concorsuale nel quale confluiscono diverse procedure tutte finalizzate alle successive immissioni in ruolo e ciò vale a radicare in capo a questo giudice il potere di conoscere della questione giuridica introdotta col proposto gravame.<br />
Passando al merito del ricorso, il medesimo si appalesa fondato in relazione alla dedotta censura di violazione di legge e specificatamente di erronea applicazione della tabella A/4 del D.M. n.430 del 13.12.2000.<br />
L’Amministrazione scolastica ha ritenuto di valutare il servizio prestato dalla ricorrente presso il Comune di Viareggio, ai sensi della tabella all.A/4 lettera b5 (come generico servizio prestato alle dirette dipendenze degli Enti Locali) anzichè ai sensi della lettera b3 di detta tabella annessa al D.M. n.75/01 (che prende in considerazione il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, con la previsione, in quest’ultimo caso di un punteggio maggiore rispetto a quello sopra indicato) ma un siffatto operato si appalesa illegittimo in quanto fondato su erronei presupposti.<br />
Invero, come precisato dal Dirigente del Settore Organizzazione del Personale del Comune di Viareggio, le mansioni svolte dalla ricorrente alle dipendenze dell’Amministrazione comunale nel periodo interessato “sono quelle elencate sulla declaratoria delle qualifiche funzionali indicate nell’allegato A del DPR 347/83”.<br />
Ebbene quest’ultima normativa a proposito proprio della figura professionale di operatore prevede per tale qualifica funzionale l’espletamento di funzioni consistenti in iniziative e complementari e sussidiarie e all’attività educativa e assistenziale, ivi comprese funzioni di collaborazione inerenti la presenza nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali.<br />
Occorre allora sulla scorta dell’anzidetta declaratoria convenire che, in ragione delle funzioni riconosciute come connesse alla qualifica funzionale rivestita dalla ricorrente presso il Comune di Viareggio, la ricorrente ha prestato un servizio non come operatore generico, ma come operatore tecnico, con lo svolgimento cioè di funzioni di collaborazione che rendono il servizio stesso perfettamente inquadrabile in quello prestato in qualità di collaboratore scolastico, così come previsto dalla citata lett.B ) della tabella in parola.<br />
Essendoci, quindi, una perfetta corrispondenza tra il servizio reso con quello sotteso al profilo professionale di collaboratore scolastico, non c’è ragione per attribuire alla ricorrente in relazione al servizio prestato dal 1989 al 1992 presso il Comune di Viareggio un diverso (minor) punteggio rispetto a quello appositamente previsto dalla normativa disciplinante la procedura concorsuale di che trattasi, dovendosi riconoscere alla sig.ra Rossi Tiziana, il maggior punteggio rivendicato col ricorso all’esame.<br />
Le spese e competenze del giudizio relativamente all’Amministrazione resistente seguono la regola della soccombenza e liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato per la parte che interessa.<br />
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione (ora dell’Istruzione) alla rifusione in favore della ricorrente delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in €. 2.000,00 (duemila/00 euro).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 10 dicembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Maurizio NICOLOSI &#8211; Presidente f.f.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI &#8211; Consigliere, rel.est.<br />
Dott.ssa Eleonora DI SANTO &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004<br />
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Conti Vittorio (Avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) gli incarichi di supplenza dei docenti devono comunque essere retribuiti, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell&#8217;Ente Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.<br /> Conti Vittorio (Avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>gli incarichi di supplenza dei docenti devono comunque essere retribuiti, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell&#8217;Ente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Incarichi di supplenza – Retribuzione degli stessi – In base alle disponibilità finanziarie attuali dell’Ente – Illegittimità – È comunque dovuta tranne che sia svolta a titolo gratuito col consenso dell’interessato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto degli artt. 12, comma 3, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e 9, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emerge che lo svolgimento di incarichi di supplenza deve essere retribuito, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell’Ente, salvo che esso sia affidato a titolo gratuito dietro consenso dell’interessato ovvero perché compiuto nei limiti di impegno dell’orario complessivo previsto dalla legge, ossia le 250 ore annuali stabilite dall’art. 10 del DPR n. 382/1980</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gli incarichi di supplenza dei docenti devono comunque essere retribuiti, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell’Ente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 754/94 proposto da<br />
<b>CONTI Vittorio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via Gino Capponi n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>Università degli studi di Firenze</b>, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettantegli per l’insegnamento, svolto presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93, di Storia delle dottrine politiche, affidato con deliberazione del Consiglio di facoltà del 22 giugno 1992, con conseguente condanna la pagamento di quanto dovuto,</p>
<p>e per l’annullamento<br />
per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Baldi e l’avv. dello Stato Lumetti.Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con domanda del 28 maggio 1992 il prof. Vittorio Conti, professore associato di Storia moderna nella Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Firenze, chiedeva il conferimento della supplenza dell’insegnamento del corso di Storia delle dottrine politiche presso il corso di laurea in Pedagogia della stessa Facoltà.<br />
Nell’adunanza del 22 giugno 1992 il Consiglio di facoltà di Magistero, riconosciuta l’affinità tra le discipline appena indicate, deliberava di attribuire per l’anno accademico 1992/93 l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche al prof. Conti, a titolo retribuito, “compatibilmente con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del MURST ai sensi della l. n. 341/90”, precisando che l’incarico “sarà svolto oltre i limiti dell’impegno orario complessivo ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DPR  382/80 richiamato dall’art. 12 della l. 341/90”.<br />
Successivamente, con deliberazione del 26 gennaio 1993, il Consiglio di facoltà di Magistero ha stabilito di retribuire le supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, escludendo di corrispondere ogni compenso al ricorrente per l’insegnamento prestato.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Conti chiedendone l’annullamento, domandando, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione spettantegli per l’insegnamento svolto, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, degli artt. 12, III e VII comma, e 114, III comma della l. 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e travisamento dei fatti, falso presupposto. Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e del diritto alla giusta retribuzione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione relativa all’incarico di insegnamento di Storia delle dottrine politiche svolto presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93, e, in subordine, in quanto eventualmente lesiva viene impugnata la deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”.<br />
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla difesa erariale.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Nonostante l’impugnazione della deliberazione del Consiglio di facoltà del 26 gennaio 1993, il ricorso propone in via principale un’azione di accertamento tesa al riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di corrispondere all’interessato la retribuzione spettantegli quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese in pregresso.<br />
E’ del tutto incontroverso, infatti, che la tutela dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale è esperibile, nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva, fino a che tali diritti non siano estinti per prescrizione, indipendentemente dall&#8217;impugnazione nei termini di legge degli atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti e ciò in quanto il diritto vantato scaturisca direttamente dalla legge o da altra fonte normativa (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 novembre 2002, n. 10729; Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5742; id., 3 ottobre 1997, n. 1095).<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Non è in contestazione l’effettivo svolgimento da parte del prof. Conti dell’incarico di supplenza per l’insegnamento sopra rammentato, né che esso sia stato affidato, con la deliberazione del 22 giugno 1992 del Consiglio di facoltà di Magistero, “a titolo retribuito” e che l’incarico stesso sia stato svolto dall’interessato oltre l’impegno relativo alle 250 ore di insegnamento previste per il proprio ordinario insegnamento di Storia moderna.<br />
Orbene, la favorevole delibazione dell’azione proposta dal ricorrente trova, in primo luogo, fondamento nel principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato di cui all’art. 36 della Carta fondamentale, nonché nel sinallagma contrattuale il cui fatto costitutivo sta esclusivamente nell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, gravando sul datore di lavoro, in questo caso la Pubblica Amministrazione l&#8217;onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse (Cassazione civile, sez. lav., 5 maggio 2001, n. 6332).<br />
Nel caso di specie, peraltro, appare violata anche la normativa che regola il conferimento dei posti di insegnamento rimasti vacanti, così come lamentato dal ricorrente.<br />
Infatti, l’art. 12, comma 3, della l. 19 novembre 1990, n. 341 stabilisce che “ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell&#8217;interessato, l&#8217;affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli…”, precisando al successivo comma 7 che “la supplenza o l&#8217;affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell&#8217;impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell&#8217;art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”.<br />
Tale ultima disposizione stabilisce che “I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell&#8217;ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine”.<br />
Se ne deduce, evidentemente, che <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’accertamento del diritto del prof. Conti a vedersi corrispondere la retribuzione spettante per l’incarico di supplenza svolto nell’anno accademico 1992/93, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme.<br />
Quanto agli accessori del credito rivendicato, esclusa la vigenza, ratione temporis, dell&#8217;art. 22, comma 36, secondo periodo, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, deve ritenersi applicabile la previgente normativa, che consentiva il cumulo di interessi e rivalutazione nel caso in cui gli emolumenti retributivi, maturati entro il 31 dicembre 1994, siano pagati (limitatamente alla sorte capitale) in epoca successiva a tale data (Cons. Stato, Ad. plen. 15 giugno 1998, n. 3; id. V Sez., 26 gennaio 1999 n. 65).<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettante, come precisato in motivazione.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme corrispondenti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come in motivazione specificato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004<br />
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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