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	<title>7/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a></p>
<p>G. Piscitello Pres C. Testori Est. MI.SE srl (Avv. A. Stefanelli) contro la Regione Emilia Romagna (Avv.ti M.C. Lista ed F. Mastragostino) e nei confronti di Simon srl (non costituita) sull&#8217;illegittimità della verifica sull&#8217;anomalia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara ex art. 21 L.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Piscitello Pres C. Testori Est. MI.SE srl (Avv. A. Stefanelli) contro la Regione Emilia Romagna (Avv.ti M.C. Lista ed F. Mastragostino) e nei confronti di Simon srl (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della verifica sull&#8217;anomalia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara ex art. 21 L.R. Emilia Romagna 9/00</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di forniture pubbliche &#8211; Offerta economi-camente più vantaggiosa &#8211; Regione Emilia Romagna &#8211; Verifica sull&#8217;anoma-lia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara &#8211; Aart. 21 L.R. Emilia Romagna 9/00 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalti pubblici di forniture nella Regione Emilia Romagna, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la ve-rifica sull&#8217;anomalia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara, come invece espressamente prescritto dall&#8217;art. 21 del-la L.R. n. 9/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><B>REPUBBLICA   ITALIANA                                       <br />
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               <br />
   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA    <br />
SEZIONE I     </p>
<p>
</B>composto dai signori:</p>
<p><b>Dott. Calogero Piscitello				Presidente<br />	<br />
Dott. Giorgio Calderoni				Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.</b>	<br />	<br />
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. 1641/2004  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>MI.SE SRL 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>STEFANELLI AVV. ANDREA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA CALANCO 11 <br />
presso<br />
STEFANELLI AVV. ANDREA  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
REGIONE EMILIA ROMAGNA  <br />
</i>rappresentata e difesa da:<i><br />
LISTA AVV. MARIA CHIARA <br />
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
P.ZZA ALDROVANDI 3 <br />
presso<br />
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO    </p>
<p>e nei confronti di <br />
SIMON SRL   </i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della nota prot. n. ARB/PRD/04/45224/AMB del 7/10/2004 di comunica-zione di esclusione dell&#8217;offerta MI.SE s.r.l. per anomalia;<br />
&#8211; del verbale dell&#8217;Autorità di gara rep. n. 3166 del 28/9/2004 di esclusione della MI.SE s.r.l. dalla gara per la fornitura di arredi per gli uffici centrali della Giunta regionale, nonché della conseguente aggiudicazione definitiva di detta fornitura all<br />
&#8211; dell&#8217;atto di approvazione del contratto relativo, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente,</p>
<p align=center>e per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del danno subito attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<u><P ALIGN=CENTER>F   A   T   T   O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</u>MI.SE s.r.l. ha partecipato alla gara a procedura aperta indetta nel 2004 dalla Regione Emilia Romagna &#8211; Servizio Patrimonio e Provveditorato per la fornitura di arredi per gli uffici centrali della Giunta regionale; l&#8217;importo previsto era pari a € 180.000,00 e il criterio di aggiudicazione era quello del-l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. L&#8217;offerta presentata da MI.SE ha ottenuto il maggior punteggio complessivo ma, essendo risultata anormal-mente bassa, è stata assoggettata a verifica dell&#8217;anomalia; essendosi conclu-sa negativamente tale fase, la predetta società è stata esclusa dalla gara, che è stata aggiudicata alla concorrente seconda in graduatoria, la ditta SIMON s.r.l.<br />
Contro tali determinazioni e per il risarcimento del danno subito MI.SE s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.<br />
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004 questo Tribunale, con ordi-nanza n. 1396, ha respinto l&#8217;istanza cautelare presentata dalla ricorrente.<br />
La difesa della Regione ha depositato una memoria in vista dell&#8217;udienza del 19 aprile 2007, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<u><P ALIGN=CENTER>D   I   R   I   T   T   O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</u>1) Come espressamente previsto dal punto 4.a) del bando di gara la normativa di riferimento per la procedura concorsuale di cui si discute era costituita dalla L.R. 25 febbraio 2000 n. 9, recante &#8220;<i>Disposizioni in ma-teria di forniture e servizi</i>&#8220;; la modalità prescelta era quella dell&#8217;asta pubblica (art. 14 comma 1 lett. a) e il criterio di aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa (art. 14 comma 3). In ordine alle modalità di svolgimento delle gare l’art. 21 della citata legge regionale prevede:<br />
•	che in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la gara è presieduta dal dirigente della struttura interessata alla procedura con-trattuale (responsabile del procedimento a norma dell’art. 11) con fun-zioni di autorità di gara (comma 1);<br />	<br />
•	che in caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa il predetto dirigente  &#8220;<i>nomina una commissione di gara composta da tre o cinque esperti, di cui uno con funzioni di presi-dente, designati dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate all&#8217;oggetto del contratto</i>&#8221; (comma 2);<br />	<br />
•	che (a seconda del criterio utilizzato) l&#8217;autorità o la commissione di gara (comma 3):<br />	<br />
<i>a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi della lett. l) del comma 1 dell&#8217;art. 7 e della lett. c) del comma 1 dell’art. 8 e ne redige la graduatoria;<br />
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle strut-ture organizzative dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice;<br />
c) valuta la convenienza e la congruita&#8217; dell&#8217;offerta prescelta</i>&#8220;;<br />
•	che &#8220;<i>Qualora una o piu&#8217; offerte presentino carattere anomalo rispet-to alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l&#8217;autorita&#8217; o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto all&#8217;offerente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue</i>&#8221; (comma 5).<br />	<br />
2) Nella procedura in esame la Commissione tecnico valutativa nominata dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato (presieduta dal medesimo dirigente e composta di tre membri) ha provveduto, il giorno 27 settembre 2004, a valutare le offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi; il giorno successivo l&#8217;Autorità di gara (cioè lo stesso Responsabile del Ser-vizio Patrimonio e Provveditorato) ha proceduto all&#8217;apertura delle buste con-tenenti le offerte economiche &#8211; determinando i relativi punteggi sulla base della formula prestabilita &#8211; e alla redazione della graduatoria, nella quale l&#8217;offerta di MI.SE s.r.l. si è classificata al primo posto.<br />
Poiché peraltro tale offerta è risultata anormalmente bassa (in base al crite-rio di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 358/1992) l&#8217;Autorità di gara ha formalmente chiesto alla concorrente predetta (con nota datata 29/9/2004) &#8220;<i>di fornire le necessarie precisazioni in merito agli elementi costituti-vi</i>&#8221; dell’offerta in questione. La ditta interessata ha fornito riscontro nel termine prefissato, ma in proposito l&#8217;Autorità di gara si è così espressa nel verbale conclusivo: &#8220;<i>constatato che la Ditta MI.SE… ha presentato i-stanza che non è stata considerata esaustiva in quanto non menzionati e do-cumentati elementi valutabili costitutivi dell&#8217;offerta prende atto che l&#8217;Ammi-nistrazione non l’ha ritenuta accoglibile e la esclude pertanto dalla ga-ra</i>&#8220;. Contestualmente la medesima Autorità ha aggiudicato la gara alla seconda in graduatoria.<br />
3) Contro gli atti impugnati la società ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure:<br />
•	la verifica dell&#8217;anomalia è stata eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara, come prescritto dall&#8217;art. 21 della L.R. n. 9/2000;<br />	<br />
•	l&#8217;Autorità di gara non ha instaurato il doveroso contraddittorio con la ri-corrente, procedendo all&#8217;esclusione senza chiedere integrazioni o deluci-dazioni e senza fornire adeguata motivazione;<br />	<br />
•	anche la seconda classificata aveva presentato un&#8217;offerta anomala, che però non è stata assoggettata a verifica e ciò concreta il vizio di disparità di trattamento.<br />	<br />
4) Il primo motivo di ricorso è fondato.<br />
La difesa della Regione Emilia-Romagna ha cercato, nei suoi scritti, di legit-timare l&#8217;operato del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato sottolineando che il medesimo era tenuto, a norma dell’art. 11 comma 3 del-la L.R. n. 9/2000 ad assicurare &#8220;<i>l&#8217;impulso ad ogni fase del procedimen-to</i>&#8221; contrattuale e che, in quanto Autorità di gara, era titolare del proce-dimento stesso; per cui avrebbe legittimamente avviato la fase di verifica dell&#8217;anomalia e altrettanto legittimamente avrebbe escluso la ricorrente dalla gara rilevando che gli elementi forniti dalla predetta erano del tutto inidonei a dimostrare la congruità dell&#8217;offerta ed anzi non si configuravano neppure come giustificazioni suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale da par-te della Commissione di gara; il che rendeva non necessario convocare detto organo collegiale.<br />
La tesi sostenuta dalla Regione non risulta condivisibile. Premesso che il da-to normativo (art. 21 L.R. n. 9/2000) è inequivoco nello stabilire che in caso di gare da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più van-taggiosa il subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia è rimesso alla compe-tenza della Commissione (e non dell&#8217;Autorità) di gara, si rileva che nel caso in esame il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato ha sot-tratto al competente organo collegiale il potere di decidere sulla congruità o meno dell&#8217;offerta anomala, operando una sorta di filtro preventivo in ordine agli elementi giustificativi forniti dal concorrente interessato. In sostanza il predetto Dirigente ha introdotto una &#8220;soglia minima&#8221; di attendibilità e di concretezza degli elementi giustificativi, al di sotto della quale non era rav-visabile (a suo giudizio) materia di valutazione da sottoporre alla Commis-sione di gara ed ha quindi deciso che gli elementi forniti a giustificazione da MI.SE s.r.l. non superavano tale soglia e dunque legittimavano un immedia-to provvedimento di esclusione, prescindendo dal coinvolgimento dell&#8217;orga-no tecnico a ciò deputato. Il potere così esercitato dal Responsabile del Ser-vizio Patrimonio e Provveditorato, peraltro, non trova alcun supporto nor-mativo ed anzi risulta confliggente con le chiare e puntuali disposizioni del citato art. 21; una scelta come quella operata nel caso di specie (evidente-mente ispirata ad esigenze di celerità e praticità) sarebbe risultata semmai corretta nell&#8217;ipotesi in cui la ditta interessata non avesse fornito alcun riscon-tro, ma a fronte delle giustificazioni offerte dalla ricorrente con la nota del 4/10/2004 un’attività valutativa, più o meno complessa, era comunque ne-cessaria e dunque non poteva essere svolta dal singolo Dirigente, ma doveva essere affidata alla Commissione di gara. Tra l&#8217;altro si deve osservare che, se anche i chiarimenti sugli elementi costitutivi dell&#8217;offerta forniti da MI.SE presentavano indubbiamente carattere discorsivo e non erano supportati da un&#8217;analisi economica dei costi che in effetti è stata prodotta solo a termine scaduto, resta comunque il fatto che detti chiarimenti fanno riferimento a profili (il contenimento dei costi connesso alla produzione interna, la dispo-nibilità di particolari macchinari per la produzione, le condizioni commer-ciali applicate dai fornitori di materie prime, ecc.) che, seppure generica-mente illustrati, presentavano comunque una specificità meritevole di valu-tazione, che avrebbe potuto certamente condurre ad un giudizio di insuffi-cienza, ma anche eventualmente ad una richiesta di integrazione o di preci-sazione, quale appunto quella tardivamente fornita dopo la già intervenuta esclusione.<br />
In conclusione, il Collegio ravvisa la violazione dell’art. 21 della L.R. n. 9/2000 denunciata nel ricorso e tanto basta per accogliere il gravame limita-tamente all’azione impugnatoria (con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti) e per annullare i provvedimenti impugnati.<br />
5) Quanto alla domanda risarcitoria si osserva quanto segue:<br />
•	nella condotta illegittima dell&#8217;Amministrazione è ravvisabile l&#8217;elemento colposo, stante il contrasto (precedentemente illustrato) tra l&#8217;operato del-la stazione appaltante e la normativa di riferimento;<br />	<br />
•	il danno ingiusto arrecato alla ricorrente va peraltro identificato esclusi-vamente in una perdita di chance, posto che l’illegittimità dell&#8217;esclusione disposta nei confronti di MI.SE (e degli atti conseguenti) non avrebbe comunque potuto automaticamente comportare l&#8217;aggiudicazione della gara alla predetta società, dovendosi invece ancora svolgere in modo corretto il subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta;<br />	<br />
•	in tale quadro, essendo stato il contratto ormai concluso ed eseguito (già all&#8217;epoca in cui fu trattata l&#8217;istanza cautelare), il risarcimento del danno subito dalla ricorrente può essere assicurato solo per equivalente e a tal fine:<br />	<br />
a) non si può tenere conto delle perdite subite per i costi di predisposi-zione dell&#8217;offerta e di partecipazione alla gara, in relazione ai quali la ri-corrente non ha fornito alcuna indicazione quantitativa;<br />
b) la perdita di chance subita dalla predetta società va ristorata tenendo conto dell&#8217;utile lordo quantificato (nella misura di euro 8.849,00) nella nota 11/10/2004 (di analisi dei costi inviata dal difensore di MI.SE all’Amministrazione resistente e da questa depositata in giudizio come doc. 9) ed applicando una congrua riduzione, che appare equo determi-nare nella misura del 50%;<br />
c) su tali basi il risarcimento va quantificato in euro 4.425,00.<br />
La Regione Emilia-Romagna va conseguentemente condannata al pagamen-to di tale somma in favore dalla ricorrente.<br />
6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla ba-se della nota depositata in udienza dal difensore della società ricorrente; l&#8217;Amministrazione resistente è perciò tenuta a corrispondere a MI.SE s.r.l. la somma complessiva di euro 5.932,68 così disaggregata:<br />
•	euro 1.074,00 per competenze;<br />	<br />
•	euro 3.400,00 per onorari;<br />	<br />
•	euro 89,48 per cassa avvocati 2%;<br />	<br />
•	euro 912,70 per IVA;<br />	<br />
•	euro 456,50 per spese esenti IVA.<br />	<br />
7) Riepilogando:<br />
a) il ricorso va accolto dalla parte impugnatoria, con conseguente annulla-mento dei provvedimenti impugnati;<br />
b) va accolta altresì la domanda risarcitoria, nei limiti di cui al precedente punto 5), e conseguentemente la Regione Emilia-Romagna va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.425,00 (quattromilaquattrocentoventicinque/00);<br />
c) la medesima Regione va altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio nella misura complessiva di euro 5.932,68 (cinquemilanovecentotrentadue/68).<br />
<u><P ALIGN=CENTER>P.   Q.   M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</u>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.<br />
Condanna la Regione Emilia Romagna al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura complessiva di euro 5.932,68 (cinquemilanovecentotrentadue/68).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrati-va.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 19 aprile 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 07.05.07<br />
Bologna, li 07.05.07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a></p>
<p>G. Piscitello Pres C. Testori Est. Unicredit Banca s.p.a. (Avv. A. Zanetti) contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (Avv.ti M. Zamparini ed R. Manservisi) e la Regione Emi-lia Romagna (Avv.ti A. Calderisi e S. Balli) e con l&#8217;intervento ad adiuvan-dum di A.B.I. (Avv. A. Zanetti) sul riparto di competenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Piscitello Pres C. Testori Est.<br /> Unicredit Banca s.p.a. (Avv. A. Zanetti) contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (Avv.ti M. Zamparini ed R. Manservisi) e la Regione Emi-lia Romagna (Avv.ti A. Calderisi e S. Balli) e con l&#8217;intervento ad adiuvan-dum di A.B.I. (Avv. A. Zanetti)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze in tema di sicurezza pubblica e sicurezza sul lavoro con riferimento agli istituti di credito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; Riparto di competenze in tema di sicurezza pubblica e sicurezza sul lavoro con riferimento agli istituti di credito – Prevalenza della sicurezza pubblica di competenza del Prefetto &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di sicurezza pubblica e sicurezza del lavoro, con riferimento agli istituti di credito, la prima deve necessariamente ritenersi prevalente (e la seconda conseguentemente recessiva) in relazione alla natura tipicamente criminosa del rischio; proprio tale elemento, caratterizzante il rischio in que-stione, induce ad individuare nell&#8217;autorità di pubblica sicurezza &#8211; perché isti-tuzionalmente preposta e professionalmente attrezzata per valutare l’efficacia dei diversi strumenti ed interventi utilizzabili nel contrasto dei fenomeni criminosi &#8211; quella competente a stabilire sia la tipologia delle mi-sure adottabili contro il rischio rapine in banca, sia il quantum (cioè lo stan-dard minimo indispensabile per assicurarne l&#8217;efficacia), sia eventualmente le possibili combinazioni tra misure di diverse categorie (fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il vizio di incompetenza posto che l&#8217;Azienda USL, mentre ha continuato a riconoscere nel protocollo d&#8217;intesa predisposto dalla Prefettura (pur se scaduto) il parametro in base al quale individuare le misu-re di prevenzione e protezione contro il rischio rapine in banca, così ricono-scendo la prevalente competenza in materia del Prefetto, ha peraltro ritenuto di poter stabilire l&#8217;entità delle misure da adottare in alcune specifiche dipen-denze, in difformità rispetto a quanto indicato nel protocollo stesso)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composto dai signori:<br />
<b>Dott. Calogero Piscitello				Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Grazia Brini				Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori	<br />	<br />
				Consigliere rel.est.</b>	</p>
<p><b><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 14 del 2006 proposto da <br />
<b>Nicastro Roberto</b>, in qualità di Amministratore delegato p.t. di UNICREDIT BANCA s.p.a., nonché nella sua qualità di datore di lavoro p.t. ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Zanetti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Belfiore n. 1,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l&#8217;<b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini</b>, costituitasi in giu-dizio in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappre-sentata e difesa dall&#8217;Avv. Massimo Zamparini e dall’Avv. Roberto Manser-visi ed elettivamente domiciliata<br />
&#8211; la <b>Regione Emilia Romagna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante p.t., rappresen-tata e difesa dagli Avv.ti Antonio Calderisi e Stefano Balli, presso i quali è elettivamente domiciliata<br />
e con l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum<br />
</i>di <b>A.B.I. &#8211; Associazione Bancaria Italiana</b>, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Zanetti, presso lo studio del quale è elettivamente domici-liata in Bologna, via Belfiore n. 1, </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della comunicazione con incluso verbale di disposizione dell&#8217;Azienda Uni-tà Sanitaria Locale di Rimini prot. 0063697/2.12/2/LF-PN del 12 luglio 2005, con cui l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di la-voro della suddetta Azienda USL- del silenzio rigetto della Regione Emilia Romagna sul ricorso amministra-tivo gerarchico del 12 agosto 2005 contro il suddetto verbale di disposizio-ne;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso con i precedenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto recante motivi aggiunti con cui il medesimo ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione chiedendo l&#8217;annullamento:<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna n. 333 del 22 dicembre 2005 prot. n. ASS/PRC/06/1021;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini e della Regione Emilia Romagna, nonché l&#8217;atto di intervento <i>ad adiuvandum</i> di A.B.I.;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 i difensori delle parti, presen-ti come da verbale;</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la nota prot. 0063697/2.12/2/LF-PN del 12 luglio 2005 e l’incluso verbale di disposizione (adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. n. 520/1955) l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambien-ti di lavoro dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini ha disposto che UniCredit Banca s.p.a. assumesse &#8211; in tre filiali ubicate nel territorio provin-ciale di Rimini &#8211; alcune misure di prevenzione e protezione antirapina. Con-tro tale provvedimento il predetto istituto di credito, in persona del suo Amministratore delegato, ha presentato, in data 12 agosto 2005, ricorso ge-rarchico al Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, UniCredit ha depositato davanti a questo Tribunale l&#8217;atto intro-duttivo del presente giudizio, con cui ha impugnato la citata nota dell&#8217;A-zienda USL di Rimini e il silenzio serbato dalla Regione sul successivo ri-corso amministrativo, censurando innanzitutto l&#8217;incompetenza della predetta AUSL a dettare disposizioni concernenti la materia dell’ordine e sicurezza pubblica e prospettando altresì vizi di violazione di legge ed eccesso di po-tere sotto diversi profili.<br />
Con un successivo atto recante motivi aggiunti la medesima parte ricorrente ha poi esteso l&#8217;impugnazione al decreto n. 333 del 22 dicembre 2005 con cui il Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna, nel presupposto che UniCredit aveva adempiuto a tutte le disposizioni contenute nel verbale del 12/7/2005, si è pronunciato sul ricorso gerarchico prendendo atto del cessato oggetto del contendere.<br />
Si sono costituite in giudizio l&#8217;Azienda USL di Rimini e la Regione Emilia Romagna, che hanno eccepito l&#8217;inammissibilità/improcedibilità del gravame e ne hanno chiesto, comunque, la reiezione perché infondato.<br />
A.B.I. &#8211; Associazione Bancaria Italiana ha depositato in giudizio un atto di intervento <i>ad adiuvandum</i> per sostenere le tesi dell&#8217;istituto di credi-to ricorrente.<br />
UniCredit Banca s.p.a. e ABI hanno prodotto memorie in vista dell&#8217;udienza del 22 marzo 2007, in cui la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b><u></p>
<p>
</u><b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Va premessa una puntuale ricostruzione della vicenda in punto di fatto.<br />
In data 7 maggio 2003 il Prefetto di Rimini, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, l’ABI e numerosi istituti di credito operanti nel predetto ambito provinciale (tra i quali UniCredit Banca s.p.a.) hanno sottoscritto un protocollo d&#8217;intesa per la prevenzione della criminalità in banca che tra l&#8217;al-tro:<br />
&#8211; individuava le possibili misure di sicurezza distinguendole nelle seguenti categorie:<br />
•	a) sistemi di controllo all&#8217;ingresso della dipendenza (bussola &#8211; metal detector &#8211; rilevatore biometrico &#8211; vigilanza);<br />	<br />
•	b) dispositivi di ausilio per le forze dell&#8217;ordine (videoregistrazione – allarme &#8211; rilevatore biometrico);<br />	<br />
•	c) dispositivi per disincentivare il compimento dell&#8217;atto criminoso (mezzo forte temporizzato per cassieri &#8211; macchiatore di banconote &#8211; bancone blindato);<br />	<br />
&#8211; conteneva l&#8217;impegno delle banche firmatarie ad adottare, per ogni dipen-denza, complessivamente tre misure di sicurezza nell&#8217;ambito di almeno due delle categorie suindicate.<br />
La durata del protocollo era fissata in 24 mesi; data la natura pilota dell&#8217;atto era stabilito un periodo di sperimentazione e valutazione della durata di 12 mesi.<br />
Con nota del 17/1/2004 l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli am-bienti di lavoro dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, facendo rife-rimento ad interventi di vigilanza in corso in due dipendenze di UniCredit (filiale di Rimini 8 in via Flaminia n. 393/D e filiale di San Giovanni in Ma-rignano), ha invitato il datore di lavoro e la FIBA-CISL ad un incontro per esaminare la situazione delle predette filiali in relazione al &#8220;rischio rapine&#8221;; in quell&#8217;occasione i rappresentanti del predetto istituto bancario hanno depo-sitato lo stralcio del documento di valutazione dei rischi riguardante il ri-schio rapina, le schede relative alle due filiali interessate (contenenti, tra l&#8217;al-tro, l&#8217;indicazione delle misure di prevenzione adottate) e il protocollo d&#8217;inte-sa del 7/5/2003.<br />
Con una successiva nota datata 13/3/2004 la medesima Unità operativa, ri-chiamata la durata annuale e la natura pilota del protocollo d&#8217;intesa e consi-derata la valenza di riferimento tecnico-organizzativo dello stesso, ha segna-lato al datore di lavoro l&#8217;esigenza di valutare l&#8217;efficacia delle misure adottate in base al protocollo alla scadenza del maggio 2004, facendo presente che restava in attesa di essere informata circa i risultati di tale valutazione, per gli interventi eventualmente necessari. Tale richiesta di informazioni è stata reiterata con una nota di sollecito del 20/7/2004, a cui UniCredit ha fornito riscontro con raccomandata del 2/8/2004, nella quale ha comunicato di non avere registrato variazioni incidenti sulla valutazione del rischio rapine pres-so le due dipendenze interessate e ha segnalato, altresì, che la Prefettura di Rimini non aveva chiesto alcuna revisione del protocollo, dopo il periodo di sperimentazione annuale.<br />
In data 12/7/2005 l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;Azienda USL di Rimini ha indirizzato a UniCredit Banca s.p.a. la comunicazione, con incluso verbale di disposizione, impugnata nel presente giudizio in cui:<br />
&#8211; si premette che tale comunicazione riscontra la nota 2/8/2004 del predetto istituto di credito e che il 7/6/2005 è ufficialmente scaduto il protocollo d&#8217;in-tesa siglato con la Prefettura di Rimini;<br />
&#8211; si segnala che &#8220;<i>allo stato attuale, non risulta certa e soddisfacente la situazione delle misure di prevenzione protezione dal rischio rapina assunte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</i>&#8221; nelle filiali di Ri-mini &#8211; via Flaminia- riconosciuta perdurante valenza di riferimento tecnico-organizzativo al protocollo d&#8217;intesa (ancorché scaduto), si dispone che nelle tre filiali in que-stione le misure di prevenzione e protezione eventualmente già attive siano integrate in modo tale ch<br />
&#8211; si fissa il termine di trenta giorni per l&#8217;adempimento.<br />
Con nota datata 2/8/2005 l&#8217;Amministratore delegato di UniCredit ha riscon-trato la comunicazione di cui sopra, facendo presente:<br />
&#8211; che presso le tre dipendenze interessate erano già precedentemente in atto due misure di cui alla categoria a), ovvero: bussola antirapina e impianto metal detector;<br />
&#8211; che è stata adottata un&#8217;ulteriore misura della stessa categoria consistente nella vigilanza armata, con servizio continuativo per l&#8217;agenzia di San Gio-vanni in Marignano e a rotazione per le altre due agenzie.<br />
2) Prima di esaminare il merito del ricorso occorre pronunciarsi sulle ecce-zioni formulate sia dalla difesa dell&#8217;Azienda USL di Rimini, sia dalla difesa della Regione Emilia Romagna, che possono essere così sintetizzate:<br />
&#8211; UniCredit Banca s.p.a. non ha interesse ad agire perché all&#8217;epoca dell&#8217;emis-sione del provvedimento impugnato aveva già provveduto all&#8217;adeguamento del proprio sistema di sicurezza in conformità con le indicazioni del provve-dimento stesso; il verbale di<br />
&#8211; con la nota del 2/8/2005 UniCredit, nel comunicare l&#8217;avvenuta ottemperan-za alle disposizioni dell’AUSL di Rimini, ha dimostrato acquiescenza a det-te disposizioni; non aveva dunque titolo per presentare né il ricorso gerar-chico, né il successivo ricor<br />
Le eccezioni vanno disattese. Va innanzitutto esclusa l&#8217;acquiescenza, posto che (al di là dei tempi e dei modi dell&#8217;adeguamento, da parte dell&#8217;istituto bancario ricorrente, a quanto disposto dall’AUSL) l&#8217;inadempimento alle di-sposizioni comportava &#8211; secondo quanto espressamente riportato nel prov-vedimento impugnato – le conseguenze penali previste dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 758/1994. Quanto all&#8217;interesse ad agire, UniCredit ha chiarito di aver adottato misure corrispondenti a quelle oggetto del provvedimento impugnato (ed anzi ulteriori rispetto ad esse) sulla base di una autonoma scelta aziendale, ispirata ai contenuti del protocollo d&#8217;intesa siglato nel 2003 con la Prefettura di Rimini; rispetto a tali scelte le disposizioni impartite dal-l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;A-zienda USL di Rimini si configurano, ad avviso della ricorrente, come ille-gittime innanzitutto perché eccedono i limiti della competenza dell&#8217;Ammini-strazione procedente. Proprio in relazione all’esigenza di precisare detti li-miti il Collegio ritiene che sussisteva originariamente l&#8217;interesse ad agire e permane tuttora l&#8217;interesse alla decisione della causa nel merito (e in base a tale conclusione si deve ritenere illegittima la decisione assunta dal Presi-dente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna che ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso gerarchico precedentemente presentato dal predetto istituto di credito).<br />
3) Premesso che nell&#8217;atto introduttivo del giudizio UniCredit ha formulato censure corrispondenti a quelle già proposte nel ricorso gerarchico, si osser-va che con il primo e principale motivo è stata dedotta l&#8217;incompetenza dell’Azienda USL di Rimini (e, in particolare, dell&#8217;Unità operativa preven-zione e sicurezza negli ambienti di lavoro) ad adottare disposizioni in tema di misure contro il rischio rapine negli istituti bancari, in quanto esse inva-dono l&#8217;ambito dell&#8217;attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, rien-trante nella sfera delle attribuzioni assegnate in via esclusiva all&#8217;autorità provinciale di pubblica sicurezza, cioè al Prefetto. La censura va valutata con specifico riferimento alle peculiarità del caso in esame, che si caratteriz-za per i seguenti elementi:<br />
•	dal maggio 2003 al maggio 2005 ha operato il protocollo d&#8217;intesa per la prevenzione della criminalità in banca nella provincia di Rimini, sotto-scritto dalla Prefettura di Rimini e dagli istituti bancari operanti nel terri-torio provinciale, avente il contenuto sinteticamente richiamato al prece-dente punto 1);<br />	<br />
•	in quell&#8217;arco temporale l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;Azienda USL di Rimini ha richiesto a UniCredit informazioni in ordine alle misure contro il rischio rapine adottate pres-so alcune filiali; a tali richieste l’istituto bancario ha risposto in occasio-ne dell&#8217;incontro svoltosi l’11/3/2004 e poi con raccomandata del 2/8/2004;<br />	<br />
•	a quest&#8217;ultima comunicazione ha fatto espresso riferimento l’AUSL nel provvedimento impugnato (e ciò vale anche a smentire le affermazioni della difesa della medesima Azienda secondo cui UniCredit sarebbe ri-masta inadempiente rispetto ad una precedente richiesta di informazioni) con cui, riconosciuta perdurante valenza di riferimento tecnico-organizzativo al protocollo d&#8217;intesa nel 2003 (ancorché appena scaduto), sono state dettate disposizioni circa le misure di prevenzione e protezio-ne contro il rischio rapine da adottare nelle filiali di Rimini &#8211; via Flami-nia n. 393/D e via Praga n. 72 e di San Giovanni in Marignano. <br />	<br />
Ciò premesso, si osserva:<br />
&#8211; non c’è dubbio che l&#8217;individuazione delle misure di prevenzione e di con-trasto contro il fenomeno delle rapine in banca rientra nell&#8217;ambito delle fun-zioni attribuite all&#8217;autorità di pubblica sicurezza, in quanto preposta &#8220;<i>al mantenimento dell&#8217;ordin<br />
&#8211; non si può peraltro negare che il rischio delle rapine in banca, in quanto ri-guarda il personale degli istituti di credito, presenta profili che investono anche la disciplina in tema di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e,- si pone evidentemente un problema di coordinamento delle diverse compe-tenze, rispetto al quale è innanzitutto auspicabile che gli organi interessati esercitino i rispettivi poteri attraverso preventive forme di concertazione; in ogni caso va puntualizz<br />
&#8211; in tale quadro, posto che anche la tutela dell&#8217;incolumità dei dipendenti con-tro possibili azioni criminose è affidata in via principale, insieme a quella dei clienti, all&#8217;autorità di pubblica sicurezza, si deve concludere che, a fronte delle concrete i<br />
&#8211; tornando al caso di specie, nel protocollo d&#8217;intesa del 2003 le misure di si-curezza contro il rischio rapine sono state puntualmente individuate per ti-pologia e distinte per categorie e ne è stato stabilito lo standard minimo da assicurare; è pacifico<br />
&#8211; scaduto il termine di vigenza del protocollo d&#8217;intesa, l&#8217;Unità operativa pre-venzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;AUSL di Rimini ha rite-nuto di poter dettare, &#8220;<i>in specifico riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori addetti nel<br />
&#8211; emerge, da quanto precede, la sussistenza del vizio di incompetenza de-nunciato nel ricorso, posto che l&#8217;Azienda USL, mentre ha continuato a rico-noscere nel protocollo d&#8217;intesa predisposto dalla Prefettura (pur se scaduto) il parametro in base al quale<br />
4) Essendo fondato il primo e assorbente motivo, il ricorso proposto contro la nota dell&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;Azienda USL di Rimini prot. 0063697/2.12/2/LF-PN del 12 luglio 2005 e l’incluso verbale di disposizione va accolto e l&#8217;atto impugnato va conse-guentemente annullato. Non è comunque inopportuno evidenziare che tra le altre censure formulate dalla ricorrente risulta parimenti fondata quella rela-tiva alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, che si basa sull&#8217;affermazione secondo cui nelle tre filiali interessate era risultata insoddisfacente &#8220;<i>la situazione delle misure di prevenzione protezione dal rischio rapina assunte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</i>&#8220;; tale affermazione, però, non è accom-pagnata da alcun elemento che valga ad illustrare le ragioni di una simile va-lutazione negativa e ciò è particolarmente significativo anche rispetto alla questione della competenza, se si considera che non è in discussione che UniCredit avesse puntualmente osservato, nelle predette filiali, gli impegni previsti nel protocollo d&#8217;intesa. <br />
Quanto all&#8217;impugnazione, proposta mediante motivi aggiunti, del decreto del Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna n. 333 del 22 dicem-bre 2005, anch’essa va accolta, in quanto il provvedimento in questione è fondato sull&#8217;erroneo presupposto che la materia del contendere fosse cessa-ta.<br />
Per ciò che concerne, infine, le spese del giudizio, la particolarità e la novità delle questioni affrontate ne giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrati-va.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 22 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 07.05.07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.2059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-5-2007-n-2059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-5-2007-n-2059/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-5-2007-n-2059/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.2059</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Loria Dade Behring (avv. Lanero, Alfarano, Mastromatteo) c. A.S.O. O.I.R.M. S. Anna (avv. Zurlo) ammissibilità del risarcimento in forma specifica per i contratti di durata aggiudicati con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa 1. – Giustizia amministrativa – Giudizio di Ottemperanza – Oggetto – Esecuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-5-2007-n-2059/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.2059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-5-2007-n-2059/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.2059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Loria<br /> Dade Behring (avv. Lanero, Alfarano, Mastromatteo) c. A.S.O. O.I.R.M. S. Anna (avv. Zurlo)</span></p>
<hr />
<p>ammissibilità del risarcimento in forma specifica per i contratti di durata aggiudicati con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Giudizio di Ottemperanza – Oggetto – Esecuzione di un giudicato amministrativo &#8211; Domanda di annullamento del provvedimento amministrativo (di attuazione della sentenza) – Inammissibilità.</p>
<p>2. – Responsabilità e risarcimento – Contratti di durata – Risarcimento in forma specifica – Ammissibilità.</p>
<p>3. – Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Effetti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Risarcimento in forma specifica &#8211; Carenza di automaticità del criterio di aggiudicazione – Rilevanza – Condizioni – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’oggetto del giudizio di ottemperanza è l’esecuzione del giudicato amministrativo con il che deve ritenersi inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo (che nelle intenzioni dell’Amministrazione abbia attuato la sentenza).</p>
<p>2. – Il risarcimento in forma specifica è riconoscibile anche in relazione ai contratti di durata.</p>
<p>3. – In seguito all’annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto da affidarsi mediante il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la carenza di automaticità del metodo adottato non è di per sé di ostacolo ala disposizione di risarcimento in forma specifica (nel caso di specie il Giudice ha osservato che l’aggiudicazione aveva travolto solo la valutazione delle offerte plurime di un concorrente).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
– 2^ Sezione –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso per ottemperanza n. <b>226/2007</b>, proposto da <br />
<b>DADE BEHRING S.p.A.</b>, con sede legale in Milano, via Lampedusa n. 11/a, in persona del legale rappresentante sig. Renzo Morelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Lanero, Gaetano Alfarano e Luca Mastromatteo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 83,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>l’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. &#8211; S. Anna di Torino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Zurlo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Aurelio Saffi n. 17,</p>
<p><b>per l’ottemperanza<br />
</b>alla sentenza emessa da questo Tribunale, sezione seconda, depositata il 23 ottobre 2006 n. 3809, esecutiva ai sensi di legge, passata in giudicato il 29 dicembre 2006, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da DADE BEHRING S.p.A. è stata annullata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. n. 254 del 21 febbraio 2006 di aggiudicazione ad Abbott S.p.A. della gara per la fornitura del sistema completo per test di screening sierologici delle unità di sangue per il periodo 1 marzo 2006 &#8211; 1 aprile 2009, rinnovabile per ulteriori 24 mesi,<br />
nonché per l’accertamento del diritto di DADE Behring ad ottenere il risarcimento in forma specifica mediante l’affidamento alle condizioni offerte in sede di gara dalla data di deposito della sentenza e per l’intera durata del rapporto contrattuale indicato nel bando di gara nonché il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della legge n. 1034/1971, in relazione alla parte dell’appalto che ha già avuto esecuzione, con conseguente condanna dell’Azienda a provvedere al pagamento dei suddetti danni nella misura ammessa da questo Tribunale,<br />
<b>e, per l’annullamento<br />
</b>ovvero la declaratoria di nullità, per quanto possa occorrere, degli atti elusivi del giudicato posti in essere dall’Azienda ed in particolare del provvedimento n. 853 del 1 gennaio (rectius dicembre) 2006, prot. n. 4822 nonché di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuti, mediante il quale l’Azienda ha rinviato ad un successivo provvedimento l’adozione degli atti necessari conseguenti all’annullamento della deliberazione n. 254 del 21 febbraio 2006 e di affidare temporaneamente alla Ditta Abbott S.p.A. fino al 31 maggio 2007 la fornitura del sistema completo di screening sierologici delle unità di sangue al dichiarato fine di garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara.</p>
<p>Visto il ricorso e i documenti allegati presentato ai sensi degli articoli 33 e 37 della legge 1034/1971 dalla Dade Behring S.p.A.;<br />
Vista la diffida notificata dalla ricorrente alla azienda ospedaliera O.I.R.M. S. Anna in data 28 dicembre 2006;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera OIRM S. Anna;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 28 marzo 2007, in cui è relatrice la dott.ssa Emanuela Loria, l’avv. Alfarano per la società ricorrente e l’avv. Vallaro, su delega dell’avv. Zurlo, per la Azienda Ospedaliera resistente;<br />
Visti gli atti tutti del ricorso;<br />
Ritenuto e considerato in fatto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. &#8211; S. Anna di Torino indiceva una gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione, tra l’altro, di un contratto di fornitura di un sistema completo per test di screening sierologici delle unità di sangue per un periodo di tempo di trentasei mesi rinnovabile per ulteriori ventiquattro mesi per un importo presunto di euro 2.200.000 IVA esclusa (lotto C).<br />
Il bando di gara veniva pubblicato il 1 settembre 2005.<br />
Presentavano offerte tre ditte, la Abbott S.p.A., la Dade Behring e la Bio-Rad Laboratories.<br />
In realtà, la Abbott presentava due offerte tecniche con due differenti offerte economiche, una proposta denominata “A” relativa ad un’attrezzatura nuova ed una proposta “B” comprendente un’attrezzatura non nuova ma “rigenerata”.<br />
L’appalto era aggiudicato alla proposta “B” della Abbott che riportava un punteggio pari a punti 97,02/100; la Abbott risultava seconda in graduatoria con un punteggio di 93,26 per la proposta “A”; terza si collocava la proposta della Dade con punti 73,00/100.<br />
L’Azienda Sanitaria aggiudicava l’appalto alla Abbott &#8211; proposta “B” &#8211; per il periodo dal 1 marzo 2006 al 28 febbraio 2009.<br />
La Dade Behring proponeva ricorso avverso la delibera di aggiudicazione, i verbali di gara ed ogni altro provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati in via principale, ivi compreso il contratto di fornitura eventualmente stipulato nelle more a seguito dell’aggiudicazione definitiva, chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna dell’Azienda al risarcimento in forma specifica dei danni, subiti e subendi a causa dell’illegittima condotta dell’Azienda mediante aggiudicazione dell’appalto ovvero, in subordine, per equivalente, ai sensi dell’art. 7 della legge 1034/1971 e dell’art. 35 del D.lgs. n. 80/1998, come modificata dalla legge n. 205/2000.<br />
Con ordinanza in data 27 aprile 2006 n. 226 questa Sezione riteneva sussistenti i presupposti dell’art. 23 bis, comma 3, della legge n. 1034/1971 come modificata dalla legge n. 205/2000 e fissava la discussione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 31 maggio 2006.<br />
Con la sentenza n. 3809/2006, in data 23 ottobre 2006, questa Sezione: a) ha rigettato il ricorso incidentale; b) ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondato il motivo con il quale è stata dedotta la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358, come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 402/1998, nonché in violazione degli articoli 3 e 4 del Capitolato speciale d’appalto, oltre che del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.<br />
Ritenendo fondato il ricorso sotto tale profilo il Collegio assorbiva la trattazione degli ulteriori motivi di ricorso.<br />
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, con la citata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza in questa sede, così, si è affermato: “Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, il Collegio ritiene che, vertendosi in un caso di rapporto contrattuale di durata, possa darsi luogo al risarcimento del danno in forma specifica con inefficacia successiva dell’eventuale contratto di appalto stipulato in pendenza di giudizio, secondo l’orientamento indicato nelle sentenze del Consiglio di Stato sez. V n. 1591 del 29 marzo 2006 e n. 3465 del 28 maggio 2004”.<br />
In data 28 dicembre 2006, la società ricorrente ha notificato all’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. &#8211; S. Anna atto di diffida e messa in mora ex art. 90 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, “intimando all’Azienda di” “dare sollecita e completa esecuzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, alle statuizioni contenute nella sentenza”, pronunciata da questa sezione, “provvedendo all’annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 21 febbraio 2006 e di ogni altro provvedimento alla stessa preordinato, conseguente e/o comunque connesso, alla conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto in pendenza di giudizio stipulato con Abbott S.p.A., alla reintegrazione in forma specifica mediante l’affidamento dell’appalto a favore di Dade alle condizioni da quest’ultima offerte dalla data di deposito della sentenza e per l’intera durata del rapporto contrattuale indicato nel bando di gara”.<br />
Con nota prot. n. 4822 in data 26 gennaio 2007, l’Azienda Sanitaria comunicava alla ricorrente che “Con provvedimento n. 853 del 01.01 (rectius 12) 2006 l’amministrazione ha, nell’ordine: preso atto della sentenza pronunciata dal T.A.R. Piemonte sul ricorso n. 398/2006”; “rinviato ad un successivo provvedimento l’adozione degli atti necessari conseguenti all’annullamento” degli atti impugnati con quel ricorso; “affidato temporaneamente alla ABBOTT fino al 31.05.2007, la fornitura del sistema completo del test di screening sierologici delle unità di sangue, al fine di garantire la prosecuzione del servizio per l’assoluta necessità di non interrompere l’esecuzione delle attività diagnostiche e terapeutiche in corso, nelle more dell’espletamento della nuova gara”.<br />
La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3809/2006 del T.A.R. per il Piemonte ritenendo che l’impugnato provvedimento n. 853 in data 1.12.2006 rappresenti una evidente e palese elusione del giudicato formatosi sulla sentenza, atteso che con tale determinazione l’Azienda, non soltanto non ha aggiudicato l’appalto alla Dade, che per effetto dell’estromissione dalla graduatoria delle due offerte della controinteressata Abbott, aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma ha nuovamente affidato la fornitura al precedente aggiudicatario in attesa dell’indizione di una nuova gara.<br />
L’Amministrazione perché si verifichi l’elusione del giudicato deve aver esercitato nuovamente la medesima pubblica potestà, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo ovvero aver cercato di realizzare il medesimo risultato mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano.<br />
E proprio tali evenienze si sarebbero verificate nel caso di specie.<br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. &#8211; Sant’Anna, la quale argomenta circa il fatto che la sentenza del T.A.R. in questione lasciava un margine di discrezionalità all’Amministrazione in ordine ai modi e ai tempi di esecuzione del giudicato. Infatti il ricorso avrebbe trovato accoglimento da parte del Tribunale adito solo in quanto nel bando di gara non era stata espressamente prevista la possibilità di presentare offerte plurime, da cui però non deriverebbe la conseguenza per cui la ricorrente deve subentrare in modo automatico nell’affidamento dell’appalto.<br />
Il Tribunale non avrebbe disposto il risarcimento in forma specifica nell’accezione data a tale espressione dalla Dade, e ciò in considerazione del fatto che la gara si è svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quindi secondo un criterio non automatico di scelta del contraente, che avrebbe necessitato &#8211; una volta escluse le offerte della Abbott &#8211; di effettuare una valutazione tecnica delle ulteriori offerte proposte; infatti, a giudizio dell’amministrazione, l’offerta successiva migliore rispetto a quelle di Abbott, sarebbe stata quella della Bio-Rad, terza classificata, e non quella della Dade.<br />
Ad opinione dell’amministrazione il risarcimento in forma specifica non corrisponderebbe necessariamente nel subentro automatico della ricorrente vittoriosa nella posizione dell’aggiudicataria. Con la sentenza di annullamento sarebbe stato infatti soddisfatto l’interesse della ricorrente a vedere assicurato il rispetto di regole prestabilite quali quelle sul procedimento e non già il conseguimento di un vero e proprio bene della vita, qual è l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Quindi il risarcimento in forma specifica sarebbe costituito dalla riedizione della procedura di gara emendata dai vizi per i quali è stata annullata la precedente aggiudicazione.<br />
Pertanto con deliberazione n. 853 del 1.12.2006 la ASL confermava che l’elaborazione del Capitolato era ormai quasi ultimata e deliberava inoltre di ritenere decaduto il rapporto contrattuale già intercorso con la ABBOTT. Tuttavia, nella stessa delibera l’Amministrazione prorogava fino al 31 maggio 2007 il contratto alla precedente aggiudicataria ABBOTT.<br />
Con la delibera n. 363/2007 l’Amministrazione indiceva nuovamente la gara precisando l’impossibilità per i partecipanti di presentare offerte alternative.<br />
Alla camera di consiglio del 28 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Ritenuto e considerato in diritto.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Preliminarmente rispetto alla trattazione del merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto alla domanda relativa all’annullamento della deliberazione commissariale n. 853 in data 1 dicembre 2006, atteso che oggetto del giudizio di ottemperanza è l’ esecuzione di un giudicato amministrativo e non l’annullamento di un atto amministrativo che può essere richiesto nella specifica sede del giudizio di legittimità.<br />	<br />
2.	Quanto alla domanda relativa all’ottemperanza della sentenza n. 3089/2006 emessa da questa Sezione, in accoglimento del ricorso proposto da Dade Behring S.p.A., ivi compreso l’accertamento del diritto di quest’ultima ad ottenere il risarcimento in forma specifica mediante l’affidamento alle condizioni offerte in sede di gara dalla data di deposito della sentenza e per l’intera durata del rapporto contrattuale indicato nel bando di gara nonché il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della legge n. 1034/1971, in relazione alla parte dell’appalto che ha già avuto esecuzione, con conseguente condanna dell’Azienda a provvedere al pagamento dei suddetti danni nella misura ammessa da questo Tribunale, il ricorso è fondato.<br />	<br />
3. Con esso si assume l’elusione del giudicato da parte dell’Amministrazione a mezzo della deliberazione commissariale n. 853 in data 1 gennaio 2007, con la quale al contrario l’Amministrazione ritiene di avere dato ottemperanza al giudicato più volte citato.<br />
Il Commissario, con tale deliberazione, ha stabilito: “1) di prendere atto della sentenza pronunciata da questo Tribunale sul ricorso n. 398/2006 proposto dalla Dade Behring;<br />
2)	di rinviare ad un successivo provvedimento l’adozione degli atti necessari conseguenti all’annullamento della deliberazione n. 254 del 21/2/2006 ed in particolare di tutti i verbali concernenti le operazioni di gara e dell’inefficacia del contratto stipulato con la Ditta Abbott, pur restando garantiti i diritti acquisiti dalla stessa per la parziale esecuzione della prestazione;<br />	<br />
3)	per gli effetti derivanti dall’annullamento della deliberazione n. 254 del 21/02/2006, di ritenere decaduto il rapporto contrattuale con la ditta Abbott s.p.a.;<br />	<br />
4)	di riconoscere alla Ditta Abbott s.p.a. quale diritto acquisito, la somma complessiva di E 500.843,70, oneri fiscali esclusi, a fronte degli ordini emessi per la locazione, pari ad E 18.756,00 e per la somministrazione del materiale reagentario e di consumo, pari a E 482.267,34;<br />	<br />
5)	di affidare temporaneamente, fino al 31/05/2007, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Abbott Div.ne Diagnostici s.p.a. &#8230;, la fornitura del sistema completo per test di screening sierologici delle unità di sangue, comprendente la locazione della strumentazione e la somministrazione del materiale reagentario e di consumo, alle condizioni economiche attualmente praticate occorrente al Centro Valutazione e Produzione Sangue del Servizio Trasfusionale Sovrazonale, il tutto come di seguito specificato: &#8230; per un importo complessivo presunto di E 344.542,50, più spese IVA 20% esclusa;<br />	<br />
6)	di dare atto che la spesa presunta complessiva risulta essere di E 413.451,00 oneri fiscali inclusi e che si farà fronte al costo &#8230; facendolo gravare sui sottoconti dei bilanci 2006 e 2007: 3.10.05.04 “canoni per beni strumentali” &#8211; 3.10.01.07 “materiale reagentario”.<br />	<br />
Ciò, posto, la deliberazione è in evidente elusione del giudicato amministrativo più volte citato nella parte del dispositivo, p. 5, con cui si è stabilito di affidare temporaneamente, fino al 31/05/2007, &#8230; alla Ditta ABBOTT Div.ne Diagnostici s.p.a., &#8230; la fornitura del sistema completo &#8230;”, giacchè, come si è visto, nella motivazione della sentenza di questa sezione si è ritenuto che si potesse dare luogo  “al risarcimento in forma specifica con l’inefficacia successiva dell’eventuale contratto di appalto stipulato in pendenza di giudizio, secondo l’orientamento indicato nelle sentenze del Consiglio di Stato, sezione V n. 1591 del 29 marzo 2006 e n. 3465 del 28 maggio 2004”, per cui non vi era quindi spazio per nessuna prosecuzione del rapporto contrattuale con la Abbott S.p.A., la cui aggiudicazione è stata travolta dalla sentenza del giudice amministrativo.<br />
3.1.	Anche le ulteriori considerazioni svolte dalla Azienda Sanitaria in merito alla discrezionalità che la citata sentenza lascerebbe all’Amministrazione nei modi e nei tempi di esecuzione sono destituite di fondamento.<br />	<br />
Infatti, la motivazione della sentenza appare chiara nell’aver accolto il ricorso proposto per l’assorbente motivo della violazione di legge ed in particolare dell’art. 19 comma 1, lettera b) del d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358, come modificato dal d.lgs. n. 402/1998, che si riferiscono all’unicità dell’offerta economica da presentare da parte di ciascun partecipante; in secondo luogo, è stata ravvisata anche la fondatezza del motivo in riferimento all’articolo 3 lettera C) del Capitolato che ha indicato in modo alternativo la possibilità di presentare un’unica offerta “con apparecchiature nuove o rigenerate”.<br />
A tale lex specialis l’Amministrazione si è vincolata e pertanto il vizio rilevato, come già è scritto nella sentenza n. 3089, è tale da incidere sui principi fondamentali in materia di pubbliche gare, quali l’imparzialità dell’amministrazione e la par condicio tra i concorrenti.<br />
4.	La sentenza appare inoltre essere stata elusa nella parte in cui ha disposto il risarcimento in forma specifica. Al riguardo non vi sono dubbi sull’accezione che il Collegio ha inteso dare a tale espressione, laddove ha motivato l’opzione in ordine tale tipologia di risarcimento, (in luogo, evidentemente del risarcimento per equivalente che pure era stato richiesto dalla ricorrente) con la circostanza che il rapporto contrattuale fosse “di durata” e quindi la ricorrente fosse agevolmente sostituibile nel servizio rispetto alla controinteressata, evitando così soluzioni di continuità nel servizio, che invece, problematica che invece si è aperta quando l’amministrazione, non ottemperando al giudicato, ha deciso di indire nuovamente la procedura di gara e ha pertanto conseguentemente deliberato di affidare “temporaneamente” il servizio alla controinteressata la cui aggiudicazione è stata annullata.<br />	<br />
5.	Priva di pregio è anche l’ulteriore eccezione dell’azienda Sanitaria in base alla quale il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto criterio non automatico, renderebbe necessaria una ulteriore rivisitazione delle offerte sotto il profilo tecnico, ed un’eventuale aggiudicazione alla terza in graduatoria.<br />	<br />
Infatti, sarebbe contrario in primo luogo ad un principio di economicità dell’azione amministrativa, se ogni qual volta un’aggiudicazione fosse travolta da una sentenza del giudice ovvero anche da un atto assunto dalla stessa amministrazione in via di autotutela, ciò travolgesse interamente il lavoro svolto dagli organi tecnici appositamente nominati dall’amministrazione per la valutazione delle offerte.<br />
Ciò vale anche in presenza di un criterio di aggiudicazione non automatico, posto che la comparazione effettuata tra le offerte si è cristallizzata nella graduatoria della commissione di gara, che la citata sentenza ha travolto solo nella parte relativa alla valutazione delle offerte plurime della Abbott, in forza dell’accoglimento del motivo relativo alla violazione di legge e del Capitolato speciale di gara.<br />
Per le suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte inammissibile, quanto alla richiesta di annullamento della delibera commissariale n. 853 in data 1 dicembre 2006 e in parte fondato, quanto alla domanda in merito all’ottemperanza.<br />
Ritiene che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione soccombente e che siano liquidate nella misura di euro 1.000,00.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; II sezione &#8211; pronunciando sul ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 3809 del 23 ottobre 2006:<br />
&#8211;	lo dichiara inammissibile, quanto alla richiesta di annullamento della delibera commissariale n. 853 in data 1 dicembre 2006;<br />	<br />
&#8211;	lo accoglie ai sensi degli articoli 33 e 37 della legge n. 1034/1971 e per l’effetto ordina all’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino di provvedere all’esecuzione della citata sentenza entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, aggiudicando alla ricorrente Dade Behring S.p.A. l’appalto di cui è causa e stipulando il relativo contratto;<br />	<br />
&#8211;	avvisa fin d’ora che, in caso di mancata esecuzione nei modi e termini suindicati, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta.<br />	<br />
Condanna la detta Azienda Sanitaria al pagamento, a favore della società ricorrente, di euro 1.000,00 a titolo di spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 28 marzo 2007, con l’intervento dei sigg. magistrati:<br />
Giuseppe Calvo	Presidente<br />	<br />
Ivo Correale	Referendario<br />	<br />
Emanuela Loria	Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-5-2007-n-2059/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.2059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2007-n-4026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2007-n-4026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2007-n-4026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4026</a></p>
<p>Pres. Baccarini; Rel. Tomassetti Azienda USL n. 3 di Pistoia (Prof. Avv. C. Malinconico e Avv. A. Ghelli) c. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato); Camera Arbitrale presso l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato); Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.c.; + altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2007-n-4026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2007-n-4026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini; Rel. Tomassetti<br /> Azienda USL n. 3 di Pistoia (Prof. Avv. C. Malinconico e Avv. A. Ghelli) c. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato); Camera Arbitrale presso l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. dello Stato); Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.c.; + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità del &ldquo;mancato accordo&rdquo; che legittima l&#8217;intervento della Camera arbitrale per la nomina del terzo arbitro nell&#8217;ipotesi di un comportamento inerte di una parte rispetto alla proposta effettuata dall&#8217;altra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Arbitrato – Art. 32 , comma 2 ter, L. n. 109/1994 &#8211; Inerzia di una parte rispetto alla proposta effettuata dall’altra – Nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale – Legittimità &#8211; Mancato accordo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il “mancato accordo” &#8211; richiesto dall’art. 32, comma 2 ter, L. n. 109/1994 al fine dell’intervento della Camera arbitrale per la nomina del terzo arbitro – è configurabile anche nell’ipotesi di un comportamento di inerzia di una parte rispetto alla proposta effettuata dall’altra, configurandosi anche in tal caso, in una prospettiva negoziale, la mancata accettazione della proposta che legittima l’istanza di nomina a cura della parte diligente (senza alcun onere di preventiva informazione della parte inerte).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI			Presidente<br />	<br />
Domenico LUNDINI			Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI		Componente-Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 1940/2006 proposto <br />
dall’<b>Azienda USL n. 3 di Pistoia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Carlo Malinconico e dall’avv. Andrea Ghelli ed elett.te dom.ta in Roma, via dei Caprettari n. 70 presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;<br />
&#8211; la <b>Camera Arbitrale presso l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici</b> in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma a Via dei Portoghesi<br />
&#8211; il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro-tempore;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI<br />
&#8211; <b>C.P.C. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Veneziale ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Flaminio n. 79;<br />
&#8211; il dott. <b>Carmine di Zenzo</b>;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211;	della delibera della Camera Arbitrale del 6 dicembre 2005 di nomina del terzo arbitro nella controversia promossa dalla C.P.C. S.p.a. contro l’Azienda USL n. 3 di Pistoia.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi atti.	<br />	<br />
	Vista la costituzione delle parti resistenti.<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.	<br />	<br />
	Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.	<br />	<br />
Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del 21 marzo 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso n. 1940/2006 notificato il 20 febbraio 2006 e depositato in data 2 marzo 2006, la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:<br />	<br />
	All’esito di una gara in forma di licitazione privata promossa dall’Azienda USL n. 3 – Pistoia per la ristrutturazione del fabbricato denominato “ex Filanda Pesciatina”, risultò aggiudicataria dei lavori la CPC S.p.a. con un’offerta in ribasso del 15,555% sull’importo a base d’asta.<br />	<br />
	Con contratto in data 7 novembre 2001 l’Azienda ricorrente affidò quindi l’appalto alla CPC S.p.a. per un corrispettivo di lire 4.880.734.486.<br />	<br />
	A seguito della risoluzione del contratto disposta, in conseguenza dei molteplici inadempimenti dell’appaltatrice, dall’Azienda USL n. 3 – Pistoia con deliberazione del Direttore Generale del 30 giugno 2005, n. 516, la Spa CPC, richiamando l’art. 15 del contratto, ha notificato in data 7 settembre 2005 domanda di arbitrato all’Azienda ricorrente, sottoponendo al costituendo collegio arbitrale n. 5 quesiti, nominando, quale arbitro di propria designazione, l’avv. Riccardo Barberis ed invitando l’Azienda USL a nominare il proprio arbitro.<br />	<br />
	A ciò provvedeva l’Azienda con atto nominato il 27 settembre 2005, indicando quale arbitro l’avv. Renato Salimbeni con studio in Firenze, via XX Settembre n. 60.<br />	<br />
	Tra le stesse parti e con riferimento allo stesso appalto, pendeva, per quanto ancora qui interessa, già altro giudizio arbitrale nel quale le parti avevano già nominato gli stessi due arbitri e il Presidente del Tribunale di Pistoia aveva designato quale terzo arbitro l’avv. Antonio Mazzeo.<br />	<br />
	Pertanto, in data 26 ottobre 2005 la ricorrente, tramite il proprio legale, ha comunicato per fax al procuratore domiciliatario della CPC S.p.a. la opportunità di nominare lo stesso avv. Antonio Mazzeo quale terzo arbitro.<br />	<br />
	A questa proposta non ha fatto seguito alcuna controproposta da parte della CPC S.p.a.<br />	<br />
	In data 21 dicembre 2005 l’Azienda USL n. 3 – Pistoia ha ricevuto una comunicazione della Camera Arbitrale nella quale veniva dato atto di avere provveduto, nella seduta del 6 dicembre 2005, alla nomina del dott. Carmine di Zenzo quale terzo arbitro nella controversia promossa dalla CPC S.p.a. contro la ricorrente.<br />	<br />
	Di questa nomina il legale destinatario è venuto a conoscenza soltanto casualmente, allorché in data 10 gennaio 2006 ha ricevuto la nota della Camera Arbitrale con la quale gli veniva comunicata la liquidazione del compenso degli arbitri in Euro 66.000,00.<br />	<br />
	Ritenendo che la nomina fosse ad evidenza assunta in violazione dell’art. 32 della L. n. 109/1994, la ricorrente, con raccomandata A.R. 1 febbraio 2006 anticipata per fax, pur dichiarando la sua stima per il Presidente nominato, ha tuttavia contestato la designazione ed ha chiesto, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, di ricevere copia dell’istanza depositata da CPC S.p.a. per la nomina del terzo arbitro nonché della documentazione alla stessa allegata e copia integrale della deliberazione di nomina del dott. Carmine di Zenzo assunta nella seduta del 6 dicembre 2005.<br />	<br />
	Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati per i motivi meglio indicati nel ricorso.<br />	<br />
	Si costituivano in giudizio le parti resistenti deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 21 marzo 2006, il ricorso veniva posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Preliminarmente il Collegio ritiene di potere superare le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
	La questione che si pone all’attenzione del Collegio attiene all’interpretazione del disposto di cui all’art. 32, comma 2 <i>ter</i>, L. n. 109/1994, così come modificato dall’art. 5, comma 16 <i>sexies</i> D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, nella L. n. 80/2005 secondo cui “<i>in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 </i>(…)”. <br />	<br />
	In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, nella ipotesi di clausola compromissoria, il presupposto affinché una delle parti possa richiedere la nomina del terzo arbitro alla Camera arbitrale sarebbe costituito dal fatto che tra le parti non sia stato possibile raggiungere un accordo per completare il collegio arbitrale; conseguentemente, in assenza di una qualsiasi trattativa tra le parti – come nella fattispecie in oggetto – non sarebbe possibile alcun deferimento della nomina alla Camera arbitrale.<br />	<br />
	La censura è infondata.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio come il “mancato accordo” &#8211; chiesto dall’art. 32, comma 2 <i>ter</i>, L. n. 109/1994 al fine dell’intervento della Camera arbitrale &#8211; non possa tradursi in una ‘interruzione delle trattative’ negoziali volte alla nomina del terzo arbitro, dovendo, al contrario, intendersi quale mancata adesione della parte alla semplice proposta effettuata dall’altra in ordine alla designazione del terzo arbitro. <br />	<br />
Sotto tale profilo, infatti, appare evidente come lo stesso comportamento di inerzia di una parte rispetto alla proposta effettuata dall’altra venga a determinare &#8211; in una prospettiva negoziale &#8211; la mancata accettazione della proposta di nomina del terzo arbitro e, quindi, la realizzazione del presupposto &#8211; “mancato accordo” &#8211; necessario e sufficiente al fine dell’intervento, ad iniziativa della parte più diligente, della Camera arbitrale in base al disposto di cui all’art. 32, comma 2 <i>ter</i>, L. n. 109/1994. <br />
	Quanto, poi, alle censure di costituzionalità sollevate nel ricorso, il Collegio ne rileva la manifesta infondatezza.<br />	<br />
Occorre, a tal proposito, rilevare, quanto alla prima delle questioni avanzate, che l’art. 32 L. n. 109/1994 non preveda in alcun modo  un arbitrato obbligatorio, risultando rispettoso dei principi affermati in più occasioni dalla Corte Costituzionale circa il fondamento volontario dell’arbitrato (Corte Cost., 14 luglio 1977 n. 127; 27 dicembre 1991 n. 488; 10 giugno 1994 n. 232; 7 novembre 1995 n. 482; 27 febbraio 1996 n. 54; 9 maggio 1996 n. 152; 11 dicembre 1997 n. 381; 24 luglio 1998 n. 325; 21 aprile 2000 n. 115).<br />
D’altra parte, quanto alla nomina degli arbitri, vengono in rilievo gli artt. 150 del D.P.R. n. 554 del 1999 &#8211; secondo cui (comma 2) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell&#8217;atto di resistenza alla domanda, nomina l&#8217;arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici e, se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell&#8217;art. 810 comma 2 del Cod. proc. civ. &#8211; e 32, comma 2 <i>ter</i>, L. n. 109/1994 &#8211; in base al quale la volontà delle parti è sostituita dall’intervento della Camera arbitrale soltanto in caso di mancato accordo &#8211; che in alcun modo incidono né sul principio della volontarietà dell’arbitrato, né su quello della libera scelta delle parti, intervenendo soltanto laddove la medesima volontà non possa attuarsi in virtù di un rilevato disaccordo nella individuazione degli arbitri.<br />
Né può ravvisarsi una violazione dei principi costituzionali nella attribuzione, ad opera dell’art. 32 L. n. 109/1994, del potere di provocare la nomina del terzo arbitro alla “parte più diligente” in luogo di quella che ha invitato senza esito l’altra a raggiungere l’accordo per la nomina del terzo arbitro; sotto tale profilo, infatti, è sufficiente rilevare come tale indicazione normativa non possa in alcun modo incidere sulla volontarietà dell’arbitrato, essendo dettata dalla esigenza di consentire a ciascuna parte di poter giungere, per il tramite della nomina operata su istanza, alla formazione del collegio arbitrale.<br />
Quanto, infine, alla dedotta violazione del disposto dell’art. 3 Cost. ad opera del’art. 32, comma 2 ter L. n. 109/1994, osserva il Collegio come la scelta del legislatore di rinviare alle norme di procedura di cui al D.M. n. 398/2000 non violi in alcun modo la libertà delle parti, atteso che il ricorso all&#8217;arbitrato in materia di lavori pubblici è facoltativo e, quindi, rimesso alla libera scelta delle parti, che sono consapevoli, in quanto previsto <i>ex lege</i>, che, per volontà del legislatore, in questa materia si opera con procedura predefinita, adottata con scelta insindacabile, in quanto attinente al merito dell&#8217;azione amministrativa, con l&#8217;unico limite costituito dai principi inderogabili del codice di procedura civile.<br />
In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
	Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
	Spese compensate. <br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007.<br />
&#8211; Stefano Baccarini, Presidente;<br />
&#8211; Alessandro Tomassetti, Referendario &#8211; estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-5-2007-n-4026/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1962/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1962/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1962</a></p>
<p>Pres. Est. Lodi. Ministero della Giustizia (Avv. St.) c. GALTIDI Marilisa, (Avv. L. Mancini). sulla prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive arretrate percepite a seguito dell&#8217;inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1962/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1962/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1962</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Lodi.<br /> Ministero della Giustizia (Avv. St.) c. GALTIDI Marilisa, (Avv. L. Mancini).</span></p>
<hr />
<p>sulla prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive arretrate percepite a seguito dell&#8217;inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Ritardato inquadramento nei profili professionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 – Calcolo  degli emolumenti arretrati – Termine iniziale – Data di pubblicazione della determinazione concernente la corrispondenza tra qualifiche precedenti e nuovi profili professionali – Calcolo dei relativi interessi e rivalutazione monetaria – Dalla stessa data.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Debiti della P.A. – Pagamento della sorte capitale – Significato – Riconoscimento del debito relativo agli accessori – È escluso – Interruzione prescrizione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il calcolo degli emolumenti arretrati da corrispondere ai pubblici dipendenti, in relazione al ritardato inquadramento nei profili professionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere effettuato con riferimento dalla data di pubblicazione della determinazione concernente la corrispondenza tra qualifiche precedenti e nuovi profili professionali[1] (8 novembre 1988). Peraltro, trattandosi di un credito retributivo liquido ed esigibile, dalla stessa data decorre anche il calcolo dei relativi interessi e rivalutazione monetaria, da corrispondere a seguito della dichiarazione di incostituzionalità &#8211; con sentenza della Corte Costituzionale 9-17 maggio 2001, n. 136 &#8211; dell’art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui stabiliva, in sede di &#8220;interpretazione autentica&#8221;, che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri, per effetto degli inquadramenti in discorso, non davano luogo ad interessi e rivalutazione monetaria[2].</p>
<p>2. Il pagamento del debito principale da parte dell’Amministrazione, attraverso la corresponsione di somme a titolo di sorte capitale, non è di per sé atto univoco di riconoscimento del debito relativo ai diritti accessori, idoneo ad interrompere la prescrizione dei relativi crediti vantati dal dipendente, in assenza di una manifestazione di volontà in proposito, come nel caso che il pagamento stesso risulti effettuato “in acconto” o “salvo conguaglio”, rispetto al futuro saldo definitivo riguardante anche gli accessori[3].</p>
<p></b>________________________________</p>
<p>[1] Cfr. Cons. Stato, Comm. Spec. P.I. 3 luglio 1995, n. 351.<br />
[2]V. Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4823 e, da ultimo: 14 aprile 2006, n. 2115.<br />
[3] V. Cons. Stato, Ad. Plen. 22 dicembre 2004, n. 13.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 9888/2003 proposto dal<br />
<B>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</B>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>GALTIDI Marilisa</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Mancini ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, Via di Santa Costanza, n. 46;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, n. 537 del 29 aprile 2003.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio con appello incidentale dell’appellata;<br />
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 7996/2006 in data 28 dicembre 2006, e il successivo adempimento dell’Amministrazione;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 6 marzo 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Russo e l’avvocato Mancini;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Il Ministero della giustizia ha proposto l’appello in esame censurando la mancata pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, in ordine alla eccezione di prescrizione quinquennale del diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive arretrate percepite a seguito dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312.<br />
Secondo l’Amministrazione appellante l’eccepita prescrizione sarebbe da ricollegare al fatto che tutti gli adeguamenti retributivi connessi agli inquadramenti definitivi sarebbero stati eseguiti, per il personale che ne aveva diritto, al più tardi nell’anno 1990, mentre atti interruttivi della prescrizione sarebbero stati posti in essere dall’appellata &#8211; peraltro tardivamente – nell’anno 1997.<br />
2. &#8211; Con pronuncia interlocutoria emessa nella camera di consiglio del 3 novembre 2006, la Sezione ha rilevato che il ricorso in primo grado risulta notificato in data 6 settembre 2000 e che l’appellata contesta anche in punto di fatto i dati temporali relativi alla avvenuta liquidazione delle differenze retributive alla medesima spettanti, precisando che per essa detta liquidazione sarebbe avvenuta nel settembre dell’anno 1992, mentre non era stata specificata dalla difesa dell’Amministrazione la data precisa dell’evento interruttivo della prescrizione. Ciò posto, la Sezione ha ritenuto necessario disporre l’acquisizione, a cura del Ministero, nel termine di sessanta giorni, dei seguenti elementi di valutazione:<br />
a) copia degli atti relativi alla definitiva liquidazione dei detti emolumenti arretrati alla suindicata dipendente e copia dei menzionati atti interruttivi;<br />
b) documentati chiarimenti in ordine al seguito dato alla nota (prodotta anche in allegato al ricorso di primo grado) n. 1697g MF/110, del 10 luglio 1997, con la quale il Ministero – Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali – aveva invitato gli uffici giudiziari a comunicare al personale che l’Amministrazione <i>“in considerazione della ormai costante giurisprudenza amministrativa, procederà d’ufficio alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sulle somme corrisposte in applicazione dell’art. 4, comma 8°, della legge n. 312/80, nei confronti di tutto il personale che ne abbia diritto…”.<br />
</i>3. &#8211; A tale incombente istruttorio l’Amministrazione ha dato riscontro con nota trasmessa in vista della discussione del ricorso, fissata per l’udienza del 6 marzo 2007.<br />
4. &#8211; La resistente &#8211; che ha presentato rituale appello incidentale, ai fini della rifusione anche delle spese del giudizio di primo grado &#8211; afferma, con memoria, che il Ministero non avrebbe correttamente adempiuto a quanto prescritto, non avendo prodotto gli atti relativi alla definitiva liquidazione degli emolumenti arretrati, e contesta, comunque, gli elementi esposti dall’Amministrazione stessa.<br />
5.- Prima di passare all’esame del merito del ricorso appare opportune rammentare alcuni principi da porre a base del giudizio, desumibili dalla giurisprudenza ormai consolidata sull’argomento in questione, dalla quale la Sezione non ha motivo di discostarsi.<br />
5.1. &#8211; Il calcolo degli emolumenti arretrati da corrispondere ai pubblici dipendenti, in relazione al ritardato inquadramento nei profili professionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere effettuato con riferimento dalla data dell’8 novembre 1988 (di pubblicazione della determinazione concernente la corrispondenza tra qualifiche precedenti e nuovi profili professionali) (cfr. Cons. Stato, Comm. Spec. P.I. 3 luglio 1995, n. 351).<br />
5.2. &#8211; Trattandosi di un credito retributivo liquido ed esigibile, dalla stessa data decorre anche il calcolo dei relativi interessi e rivalutazione monetaria, da corrispondere a seguito della dichiarazione di incostituzionalità &#8211; con sentenza della Corte Costituzionale 9-17 maggio 2001, n. 136 &#8211; dell’art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui stabiliva, in sede di &#8220;interpretazione autentica&#8221;, che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri, per effetto degli inquadramenti in discorso, non davano luogo ad interessi e rivalutazione monetaria (v. Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4823 e, da ultimo: 14 aprile 2006, n. 2115).<br />
5.3. – Poiché la controversia riguarda diritti accessori che maturavano sui singoli ratei mensili dei maggiori emolumenti spettanti, anche per gli interessi e la rivalutazione monetaria trova applicazione la prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 del Codice civile, con la conseguenza che deve intendersi prescritto almeno in parte il diritto agli anzidetti accessori se non siano stati posti in essere idonei atti interruttivi entro la data dell’8 novembre 1993 (v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 687).<br />
5.4. – La richiesta (stragiudiziale o giudiziale) di pagamento del credito principale è estensibile anche al credito relativo agli accessori; in ogni caso la prova della presentazione di una simile istanza spetta al singolo dipendente interessato, trattandosi di “controeccezione” all’eccezione avversaria di prescrizione del diritto, anch’essa assimilabile, dunque, alla eccezione in senso stretto (cfr. Sez. IV, 26 gennaio 2007, n. 310).<br />
5.5. – Il pagamento del debito principale da parte dell’Amministrazione, attraverso la corresponsione di somme a titolo di sorte capitale, non è di per sé atto univoco di riconoscimento del debito relativo ai diritti accessori, idoneo ad interrompere la prescrizione dei relativi crediti vantati dal dipendente, in assenza di una manifestazione di volontà in proposito, come nel caso che il pagamento stesso risulti effettuato “in acconto” o “salvo conguaglio”, rispetto al futuro saldo definitivo riguardante anche gli accessori (v. Cons. Stato, Ad. Plen. 22 dicembre 2004, n. 13).<br />
5.6. &#8211; Per quel che riguarda la succitata nota ministeriale del 10 luglio 1997, da quanto riferito dall’Amministrazione risulta che alla stessa, in concreto, non è stato dato alcun seguito; dal contenuto di tale nota &#8211; priva della specifica indicazione dei destinatari e riguardante soltanto la mera intenzione di procedere al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria &#8211; non potrebbe farsi discendere, comunque, uno specifico effetto interruttivo del decorso della prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 del codice civile, che potrebbe verificarsi solo in caso di effettivo e formale riconoscimento del debito nei confronti del singolo interessato.<br />
6 &#8211; Ciò posto, può passarsi all’esame del merito dell’appello, osservandosi, preliminarmente, che il pagamento degli emolumenti arretrati, effettuato in favore della ricorrente in primo grado in due momenti successivi (diversamente da quanto in un primo tempo affermato dall’Amministrazione) non risulta che sia stato effettuato “in acconto” o con una qualche riserva e non può ritenersi idoneo a comprovare, pertanto, la interruzione del termine prescrizionale.<br />
6.1. &#8211; Tenendo conto dei dati forniti dalla interessata e degli elementi prospettati dall’Amministrazione, che appaiono sufficientemente esaurienti e documentati, si rileva che la liquidazione finale della sorte capitale in favore della dipendente in questione è avvenuta nel settembre 1992; la medesima, inoltre, risulta aver presentato idoneo atto interruttivo della prescrizione solo in data 12 maggio 1997, con la conseguenza che devono intendersi prescritti i crediti per accessori maturati prima del 12 maggio 1992.<br />
7. – Sulla scorta di quanto si è rilevato l’appello deve essere, pertanto, parzialmente accolto per quanto riguarda la eccepita prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria da parte della resistente Marilisa GALTIDI.<br />
Per l’effetto la sentenza di primo grado deve essere annullata, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto all’integrale pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria alla dipendente in parola, senza considerare la intervenuta parziale prescrizione dei diritti dalla stessa pretesi.<br />
8. – Tenuto conto di quanto sopra non può trovare accoglimento il ricorso incidentale proposto dalla resistente, ai fini dell’applicazione della regola della soccombenza relativamente alle spese anche del primo grado del giudizio, ritenendosi, da parte del Collegio, che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	accoglie in parte l’appello nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente la sentenza appellata;<br />	<br />
&#8211;	respinge il ricorso incidentale della resistente;<br />	<br />
&#8211;	dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2007, con la partecipazione di:<br />
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore 	– Presidente f.f. <br />	<br />
Antonino Anastasi 		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele		#NOME?																																																																																											</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
Il 07/05/2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1954</a></p>
<p>Pres. Est. Saltelli. Ministero della Difesa (Av. St.) c. Trombetta Alessio (n. c.). sul regolamento di competenza sul ricorso proposto innanzi al TAR per la Sicilia, sede di Palermo, per l&#8217;annullamento del provvedimento di non inidoneità all&#8217;arruolamento in ferma prefissata nell&#8217;Esercito Italiano (anno 2006, blocco n. 4) emesso dal Centro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Saltelli.<br /> Ministero della Difesa (Av. St.) c. Trombetta Alessio (n. c.).</span></p>
<hr />
<p>sul regolamento di competenza sul ricorso proposto innanzi al TAR per la Sicilia, sede di Palermo, per l&#8217;annullamento del provvedimento di non inidoneità all&#8217;arruolamento in ferma prefissata nell&#8217;Esercito Italiano (anno 2006, blocco n. 4) emesso dal Centro di selezione di Palermo del Ministero della Difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Regolamento di competenza – Giudizio di non idoneità all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano emesso dal Centro di selezione di Palermo del Ministero della Difesa – Provvedimento di un organo centrale dello Stato – Competenza del TAR del Lazio – Sussiste.</p>
<p>2. Atto Amministrativo – Efficacia del provvedimento – Ambito territoriale – Individuazione con riferimento agli effetti prodotti in ordine al territorio – Bando di concorso – Efficacia – Natura dell’atto.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Controversie aventi ad oggetto atti di una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale – Competenza del TAR del Lazio – Sussiste –  Fattispecie – Giudizio di non idoneità all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio di non idoneità all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano (anno 2006, blocco n. 4) emesso dal Centro di selezione di Palermo del Ministero della Difesa è un provvedimento che appartiene ad una procedura concorsuale indetta da un organo centrale dello Stato per posti di pubblico impiego a rilevanza nazionale. Ciò comporta che la cognizione della controversia debba essere affidata al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.</p>
<p>2. L’ambito territoriale di efficacia di un provvedimento amministrativo va individuato con riferimento agli effetti che lo stesso produce in ordine al territorio. Peraltro, l’efficacia di un bando di concorso va individuato non con riferimento ai posti messi a concorso, ma con riguardo alla natura dell’atto.</p>
<p>3. Rientrano nella competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie aventi a oggetto atti di una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale, e tale non può che ritenersi il giudizio di non idoneità all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano, che, pur comportando l’esclusione dalla procedura concorsuale del solo ricorrente, incide, sull’intera, e comunque unitaria, procedura</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i><br />
sul ricorso iscritto al NRG. 10369 dell’anno 2006 proposto </p>
<p>dal <B>MINISTERO DELLA DIFESA</B>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domicilia <i>ope legis</i>, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;    </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>TROMBETTA ALESSIO, </B>non costituito in questa fase di giudizio;</p>
<p><b>per regolamento di competenza</b><br />
sul ricorso proposto dal signor Alessio Trombetta innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, per l’annullamento del provvedimento di non inidoneità all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano (anno 2006, blocco n. 4) emesso dal Centro di selezione di Palermo del Ministero della Difesa; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 20 febbraio 2007 il consigliere Carlo Saltelli;<br />
Nessuno è comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 26 settembre 2006 il signor Alessio Trombetta ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, l’annullamento del provvedimento di non inidoneità all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano (anno 2006, blocco n. 4) emesso dal Centro di selezione di Palermo del Ministero della Difesa, oltre al risarcimento dei danni subiti.<br />
A sostegno dell’impugnativa sono stati formulati due motivi di censura, rubricati rispettivamente “Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione della legge 241/90, art. 3” e “Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, incongruità ed irrazionalità del provvedimento”.<br />
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con atto notificato il 12 ottobre 2006, ha proposto istanza per regolamento di competenza, adducendo che l’impugnazione di una procedura concorsuale nazionale, quale quello di specie, non aveva effetti limitati all’ambito regionale e ciò determinava la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.<br />
Mancando l’adesione della parte intimata alla formulata eccezione di incompetenza del giudice adito, questi, con ordinanza n. 357 del 12 dicembre 2006, ritenuta la non manifesta infondatezza della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza.<br />
L’intimato non si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Come emerge dall’esposizione in fatto e dalla documentazione in atti, la controversia instaurata innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, concerne la legittimità del giudizio di non idoneità del signor Alessio Trombetta all’arruolamento in ferma prefissata nell’Esercito Italiano (anno 2006, blocco n. 4) emesso dal Centro di selezione di Palermo del Ministero della Difesa.<br />
Si tratta in un provvedimento che appartiene ad una procedura concorsuale indetta da un organo centrale dello Stato per posti di pubblico impiego a rilevanza nazionale. <br />
Ciò comporta che la cognizione della controversia debba essere affidata, come correttamente eccepito dalle amministrazioni statali, al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Infatti, gli atti della procedura in argomento non esauriscono la loro efficacia nell’ambito della circoscrizione regionale del Tribunale adito, ma concernono direttamente le vicende e i risultati dell’intero concorso ed incidono, perciò, su situazioni giuridiche che si estendono sull’intero territorio nazionale.<br />
Questa Sezione ha affermato ripetutamente che l’ambito territoriale di efficacia di un provvedimento amministrativo va individuato con riferimento agli effetti che lo stesso produce in ordine al territorio, osservando che l’efficacia di un bando di concorso va individuato non con riferimento ai posti messi a concorso, ma con riguardo alla natura dell’atto.<br />
Essa ha così ritenuto che rientrano nella competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie aventi a oggetto atti di una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale (C.d.S., sez. IV, 8 giugno 1992, n. 589; 29 ottobre 2001, n. 5633); e tale non può che ritenersi l’atto oggetto del presente giudizio, che, pur comportando l’esclusione dalla procedura concorsuale del solo ricorrente, incide, sull’intera, e comunque unitaria, procedura (C.d.S., sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6451; 14 settembre 2004, n. 5925).<br />
In conclusione il ricorso per regolamento di competenza deve essere accolto e deve essere dichiarato competente a decidere sulla controversia in esame il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l’istanza di regolamento di competenza di cui all’epigrafe e, per l’effetto, dichiara competente a conoscere la controversia pure indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.<br />
Condanna il signor Alessio Trombetta al pagamento in favore del Ministero della Difesa delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano complessivamente in €. 1.500,00 (millecinquecento).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
     Carlo        SALTELLI             &#8211; Presidente f.f., est.<br />
     Salvatore  CACACE               &#8211; Consigliere<br />
     Sergio       DE FELICE           &#8211; Consigliere <br />
     Eugenio    MELE                   &#8211; Consigliere<br />
     Sandro      AURELI                &#8211; Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a></p>
<p>Pres. Lodi, Est. Poli Massimiliano Zanfei (Avv.ti S. Malossini e S. Cinquemani) c. Ministero della difesa, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, (Avv. St.) sul giudizio di non ammissione al reclutamento a mente&#160; degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lodi, Est. Poli<br /> Massimiliano Zanfei (Avv.ti S. Malossini e S. Cinquemani) c.  Ministero della difesa, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione al reclutamento a mente&nbsp; degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995 per cui &ldquo;gli aspiranti all&#8217;arruolamento nell&#8217;Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall&#8217;art. 26 della legge 1&deg; febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall&#8217;art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Arma dei Carabinieri – D.lgs. n. 198/1995 – Requisito della moralità – Definizione – Giudizio di affidabilità – Oggetto – Anche attività della polizia giudiziaria ex art. 75, t.u. n. 309 del 1990.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Motivazione dell’atto – Relazione di servizio della Polizia giudiziaria – Ammissibilità di acquisizioni tratte da fonti confidenziali – Sussiste – Integrazione dell’onere della motivazione – Condizione – Previsione espressa di legge.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il requisito della moralità rientra nel concetto tradizionale della buona condotta e si traduce in una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato. Rappresenta la base per giudizi di affidabilità devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento deve ispirarsi. La latitudine dell’apprezzamento che a tale requisito è connessa, esige una specificazione funzionale, riferita cioè alle particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate al servizio (1). E’ indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valutazione a dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta ed apprezzando tutte le circostanze concrete (quali l’età dell’aspirante al reclutamento al momento del fatto, il suo ravvedimento, il tempo trascorso fra la condotta sospetta e la procedura concorsuale), non riconducibili esclusivamente alla sfera privata del candidato (2). In quest’ottica assumono una particolare importanza le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare) che possono essere svolte dagli appartenenti all’Arma in materia non solo di repressione dei reati ma anche di segnalazione a mente dell’art. 75, t.u. n. 309 del 1990 (3).</p>
<p>2. Le acquisizioni tratte dalle fonti confidenziali ben possono confluire in relazioni di servizio redatte dalla P.G. che,  pur  non costituendo doverosamente indizio utile in qualunque fase del procedimento penale (arg. ex art. 203 c.p.p.), possono soddisfare l’onere della motivazione dell’atto amministrativo quando una norma di legge espressamente ciò consenta (arg. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995, che impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni senza limitarne lo spettro).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Corte cost. n. 311 del 1996.</p>
<p>(2) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813.</p>
<p>(3) cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647; sez. IV, n. 5399 del 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso iscritto al NRG 85342001, proposto da </p>
<p><b>Massimiliano Zanfei</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Malossini e Silvia Cinquemani ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, via Varrone n. 9;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Ministero della difesa</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato <i>ex lege</i> domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 339 del 15 maggio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 6 marzo 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’avvocato dello Stato Russo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.</b> Massimiliano Zanfei, chiamato alla leva con la classe 1980, inoltrava domanda di arruolamento quale ausiliario nell’Arma dei C.C. (cfr. domanda del 15 gennaio 1998).<br />
Con nota del 1 marzo 1999 il Comando Regione C.C. del Trentino comunicava la non ammissione al reclutamento a mente dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995; tale norma, in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, lett.<i> b)</i> del medesimo decreto, esige che <i>&#8220;gli aspiranti all’arruolamento nell’Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall’art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte&#8221;.</i><br />
<b>1.1.</b> Avverso tale atto insorgeva il sig. Zanfei deducendo:<br />
a) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, non essendo possibile controllare l’<i>iter</i> logico del ragionamento seguito dall’amministrazione e culminato con un giudizio di inidoneità morale;<br />
b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, lamenta di non aver mai posto in essere azioni o comportamenti tali da integrare un giudizio negativo di idoneità morale.<br />
Nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione depositava documentazione da cui risultava:<br />
a) che il ricorrente, poche settimane prima di inoltrare la domanda di reclutamento quale ausiliario, era stato sorpreso (il 22 ottobre 1997) da una pattuglia dell’Arma della stazione di Mori, nottetempo in compagnia di alcuni soggetti denunciati per reati contro il patrimonio, per minacce, e  uno segnalato alla prefettura per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti (art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990);<br />
b) che da fonti confidenziali e dalla diretta conoscenza del candidato, lo stesso veniva indicato come assuntore occasionale di sostanze stupefacenti leggere e frequentatore di giovani parimenti assuntori occasionali;<br />
c) che sia la stazione C.C. di Mori che il Comando di compagnia di Rovereto avevano espresso parere negativo al reclutamento.<br />
<b>1.2.</b> L’impugnata sentenza – T.G.A. del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 339 del 15 maggio 2001 – ha respinto con dovizia di argomenti tutte le censure compensando le spese di lite.<br />
<b><br />
2.</b> Con ricorso notificato il 19 luglio 2001, e depositato il successivo 6 agosto, Massimiliano Zanfei proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r., da un lato, reiterando criticamente la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti articolato in prime cure, dall’altro deducendo il difetto di motivazione sotto il profilo della violazione della normativa e dei principi in materia di accesso, segnatamente di quelli relativi alla segretezza dei rapporti informativi redatti in occasione delle procedure di reclutamento ex d.m. 14 giugno 1995 n. 519; sostiene il ricorrente che, in ogni caso, avrebbe dovuto ricevere comunicazione degli estremi delle disposizioni regolamentari che inibivano la divulgazione del rapporto informativo redatto dalle articolazioni territoriali dell’Arma.<br />
<b><br />
3.</b> Si costituivano il Ministero della difesa e il Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige concludendo genericamente per l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />
<b><br />
4.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2007.  <br />
<b><br />
5.</b> L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
<b><br />
6. </b>In primo luogo la sezione rileva l’inammissibilità del mezzo incentrato sulla carenza di motivazione sotto il nuovo profilo della cattiva applicazione dei principi in materia di accesso e segretezza degli atti amministrativi; trattasi di censura  sollevata per la prima volta in sede di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., non essendo mai stata sviluppata in primo grado, né con il ricorso introduttivo né con atto di motivi aggiunti debitamente notificato.<br />
<b>6.1.</b> Miglior sorte non tocca al secondo mezzo.<br />
Il requisito della moralità rientra nel concetto tradizionale della buona condotta e si traduce in una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato. <br />
Rappresenta la base per giudizi di affidabilità devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento deve ispirarsi. La latitudine dell’apprezzamento che a tale requisito è connessa, esige una specificazione funzionale, riferita cioè alle particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate al servizio (cfr. Corte cost. n. 311 del 1996). E’ indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valutazione a dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta ed apprezzando tutte le circostanze concrete (quali l’età dell’aspirante al reclutamento al momento del fatto, il suo ravvedimento, il tempo trascorso fra la condotta sospetta e la procedura concorsuale), non riconducibili esclusivamente alla sfera privata del candidato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813).<br />
In quest’ottica assumono una particolare importanza le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare) che possono essere svolte dagli appartenenti all’Arma in materia non solo di repressione dei reati ma anche di segnalazione a mente dell’art. 75, t.u. n. 309 del 1990 cit. (cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647; sez. IV, n. 5399 del 2006).<br />
Nel caso di specie risulta che il giudizio di inaffidabilità non trae linfa esclusiva dalle c.d. voci correnti che si configurano come sapere acefalo la cui fonte senza volto permane incontrollabile collocandosi sulla medesima lunghezza d’onda dell’anonimo, ma da fonti confidenziali e dalla conoscenza diretta di episodi significativi da parte del personale dell’Arma in servizio nel piccolo comune di residenza del ricorrente medesimo. <br />
Le acquisizioni tratte dalle fonti confidenziali ben possono confluire in relazioni di servizio redatte dalla P.G. che,  pur  non costituendo doverosamente indizio utile in qualunque fase del procedimento penale (arg. ex art. 203 c.p.p.), possono soddisfare l’onere della motivazione dell’atto amministrativo quando una norma di legge espressamente ciò consenta (arg. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995 cit., che impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni senza limitarne lo spettro).<br />
<b><br />
7.</b> In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	condanna Massimiliano Zanfei a rifondere in favore del Ministero della difesa le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00;<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2007, con la partecipazione di:</p>
<p>Pier Luigi Lodi		&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Antonino Anastasi		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/05/2007</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. De Leoni A. Minorenti (Avv. M. Pallini) c. MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI (Avv. Stato) e A. Pecoraro (Avv.ti B. e L. Grasso) sul riparto di giurisdizione in merito alle controversie relative alle cd. procedure concorsuali interne 1. Pubblico impiego – Procedura concorsuale interna – Attribuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. De Leoni<br /> A. Minorenti (Avv. M. Pallini) c. MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI (Avv. Stato) e A. Pecoraro (Avv.ti B. e L. Grasso)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in merito alle controversie relative alle cd. procedure concorsuali interne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedura concorsuale interna – Attribuzione di mansioni più elevate e progressione economica – Giurisdizione amministrativa – Non sussite – In quanto procedure interne alla stessa area – Attività di gestione del rapporto di lavoro.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Controversie relative a concorsi per soli esterni– Controversie relativea concorsi misti – Controversie relative a concorsi per soli interni comportati passaggio da un’area all’altra – Controversie relative a concorsi interni comportanti passaggio da una qualifica ad un’altra nella medesima area – Riparto di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa non rileva il fatto che in alcuni contratti collettivi sia prevista all’interno delle categorie una progressione economica, con acquisizione di livello economico superiore e attribuzione di mansioni più elevate nell’area di appartenenza, giacché si tratta, comunque, di procedure interne alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria o area di inquadramento. Solo nel caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria o area superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, considerata quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla cognizione del giudice amministrativo) da quelle orizzontali (assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2. Il riparto di giurisdizione in merito alle controversie relative alle procedure concorsuali può essere così riassunto: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni comportanti passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l&#8217;apertura all&#8217;esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, secondo procedure di diritto privato, comportanti il passaggio da una qualifica ad un&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della medesima area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III TER</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>	</b>Ha pronunciato la seguente sentenza<b><br />	<br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 5137 del 2004/Reg.gen., proposto da</p>
<p><b>Alessandro MINORENTI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Pallini, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia, n. 195;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato; <br />
<b></p>
<p align=center>
e, nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Alfredo Pecoraro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benito Grasso e Luca Grasso, con domicilio eletto in Roma, Via Lima, n. 20, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Di Croce; </p>
<p>e <b>Pietro Maturano</b>, non costituito;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di riqualificazione relativa a 17 posti del profilo professionale di Ingegnere Coordinatore – posizione economica C3, nonché del bando di concorso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del controinteressato Alfredo Pecoraio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  19 aprile 2007 il  magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  e  DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>	</b>Con ricorso notificato il l’8 maggio 2004, il ricorrente, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inquadrato nella posizione economica C2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto ministeri, impugna il provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di riqualificazione relativa a 17 posti del profilo professionale di Ingegnere Coordinatore – posizione economica C3.<br />	<br />
Il ricorrente, in sostanza, lamenta la illegittimità del propria collocazione al 19° posto della graduatoria, in quanto determinata, a parità di punteggio con due concorrenti posizionati al 17° ed al 18° posto, dalla sua età anagrafica, più giovane rispetto a quella degli altri due. Ciò è avvenuto in base alla previsione di cui al comma 4 dell’art. 8 del bando, nel quale è stato stabilito che, “<i>a parità di punteggio, la precedenza deve essere attribuita al candidato che abbia conseguito nella prova finale la votazione più alta e, nel caso di ulteriore parità, al più anziano di età”</i>.<br />
	Deduce, quindi, la violazione dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato ed integrato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dell’art. 97 della Costituzione, assumendo la illegittimità della disposizione del bando sopra riportata relativamente ai criteri di preferenza da applicarsi in caso di parità di punteggio.<br />	<br />
Con sentenza del 15 dicembre 2005, il Tribunale di Rona – Sez. II Lavoro – ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Il predetto Giudice, pur rilevando trattarsi di passaggio nell’ambito della stessa area, ha sottolineato che dalle declaratorie concorsuali emerge che la qualifica superiore di cui trattasi (C3) è connotata da specifiche mansioni in ordine alle quali sono richieste attitudini e capacità ulteriori e distinte da quelle richieste per la qualifica C2 posseduta dal ricorrente e, quindi, nella specie, trattasi di progressione <i>di tipo verticale</i> , essendo anche la procedura caratterizzata da posti vacanti. Ha, altresì, precisato il suddetto Giudice che la <i>Cassazione, facendo riferimento all’area o fascia funzionale” non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni del personale attualmente previste dai contratti collettiva, ma, piuttosto, volesse riferirsi… alla qualifica, da intendersi come “livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso determinato di responsabilità”</i>.<br />
Il Collegio non intende discostarsi dai principi formulati dal Giudice della giurisdizione in ordine alle modalità di corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. Civ. SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948) e nella prospettiva imposta dall’art. 97 della Costituzione, che richiede un selettivo accertamento delle attitudini per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e, quindi, l’espletamento di un pubblico concorso. Si è rilevato, infatti, che il modulo pubblicistico debba essere applicato non solo alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, atteso che il termine “assunzione” deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire;<br />
In tale prospettiva si configurano le seguenti ipotesi: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni comportanti passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l&#8217;apertura all&#8217;esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, secondo procedure di diritto privato, comportanti il passaggio da una qualifica ad un&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della medesima area;<br />
Nel caso in esame, quindi, ricorrendo l&#8217;ipotesi sopra indicata sub d), così come nella fattispecie specificamente considerata anche dalla suddetta sentenza della Corte di Cassazione, non può che concludersi per la devoluzione della controversia di cui si tratta alla giurisdizione dell&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
	Non rileva, infatti, ai fini del riparto di giurisdizione, il fatto che in alcuni contratti collettivi sia prevista all’interno delle categorie (o aree) una progressione economica con l’acquisizione di un livello economico superiore con l’attribuzione di mansioni più elevate nell’area di appartenenza, giacché si tratta, comunque, di procedure interne alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria o area di inquadramento; mentre solo nel caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria o area superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, considerata quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla cognizione del giudice amministrativo) da quelle orizzontali (assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
	Per quanto sopra, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione III TER</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma addì   19 aprile 2007    dal  <br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PERIL LAZIO<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Corsaro	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni 	&#8211;	Componente estensore<br />	<br />
Stefano Fantini		&#8211;	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a></p>
<p>Pres. Est. Tosti S. Sukhwant (Avv. G. Sammarro) c. Prefetto di Roma (Avv. Stato) sull&#8217;ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di uno Stato estero 1. Domanda emersione di lavoro irregolare – Cittadino extracomunitario –Reiezione – In ragione divieto d’ingresso Stato membro della Convenzione di Schengen – Legittima. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Tosti<br /> S. Sukhwant (Avv. G. Sammarro) c. Prefetto di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di uno Stato estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Domanda emersione di lavoro irregolare – Cittadino extracomunitario –Reiezione – In ragione divieto d’ingresso Stato membro della Convenzione di Schengen – Legittima.</p>
<p>2. Giudice amministrativo – Provvedimento di uno Stato estero – Produce effetti automatici nell’ordinamento italiano – Sindacato – Vizi di legittimità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi dell’articolo 33 comma settimo della legge n. 189 del 2002, trattandosi di straniero segnalato per motivi ostativi da altro Stato aderente alla Convenzione di Schengen, appare rispettosa degli impegni assunti dallo Stato italiano (di non consentire la sanatoria di posizioni illegalmente maturate in violazione del divieto d’ingresso in altri paesi aderenti di stranieri già espulsi da uno degli stati membri) e non lesiva di principi di rilevanza costituzionale.</p>
<p>2. Il giudice amministrativo, stante l’automaticità della produzione degli effetti preclusivi attribuiti al provvedimento di espulsione di uno Stato estero non può giudicare in merito agli eventuali vizi di legittimità di quest’ultimo atto, che possono essere fatti valere soltanto davanti alla giurisdizione dello Stato dal quale il provvedimento proviene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
Sezione Prima Ter</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 8463/2004 proposto da</p>
<p><b>SINGH Sukhwant</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Graziella Sammarro, presso lo studio di questa  elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Mille n. 41/A;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Prefettura di Roma</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto 19 maggio 2004 del Prefetto di Roma, di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive di parte ricorrente; <br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 184 del 2007, cui l’Amministrazione ha prestato ottemperanza con deposito dell’8 febbraio 2007;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 5 aprile 2007 il magistrato relatore Luigi Tosti;</p>
<p>Ritenuto e considerato quanto segue :<br />
il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi dell’articolo 33 comma settimo della legge 30 luglio 2002 n. 189, trattandosi di straniero segnalato per motivi ostativi all’ingresso nel territorio italiano;<br />
Rilevato, dagli atti di causa, che la ragione ostativa va individuata in una segnalazione Schengen dell’Autorità tedesca;<br />
Visti gli atti depositati dalla difesa del ricorrente in data 12 dicembre 2005, dai quali risulta che la Polizia giudiziaria della Sassonia, con atto in data 13 settembre 2005, ha attestato l’avvenuta cancellazione dell’avviso di ricerca del ricorrente dal Sistema informativo Schengen; <br />
Ritenuto (in mancanza di diverse affermazioni delle parti di causa) che la cancellazione sia avvenuta in data successiva a quella di scadenza del termine per presentare la domanda di regolarizzazione e sia stata disposta su richiesta del ricorrente dopo la comunicazione del diniego impugnato; <br />
Ritenuta quindi (con il conforto della giurisprudenza di questa Sezione sulla specifica materia di causa: vedi sentenza n. 5633 del 2005) l’insufficienza del suddetto atto ad invalidare il provvedimento prefettizio di diniego della regolarizzazione, stante  la preclusione di legge esistente alla data di verifica dei requisiti prescritti nonché a quella di presentazione della domanda di regolarizzazione;<br />
Ritenuto infatti che la legge sulla emersione del lavoro irregolare impone, in armonia con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Schengen, di non consentire la sanatoria di posizioni illegalmente maturate in violazione del divieto di ingresso in altri Paesi aderenti di stranieri già espulsi da uno degli Stati membri;<br />
Considerato che le  disposizioni dell’art. 1, comma 8, della legge 222/2002 e quelle analoghe dell’articolo 33 della legge n. 189/2002 prevedono che, di fronte ad un provvedimento di espulsione dell’Autorità italiana, la regolarizzazione è rigettata “salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento, in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” (revoca peraltro esclusa in presenza di alcune circostanze ostative, indicate nella stessa disposizione); mentre prevedono la reiezione per coloro i quali “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”, senza consentire di tener conto delle predette circostanze a fronte delle espulsioni disposte da altro Stato;<br />
Ritenuto quindi che, in forza della Convenzione di Schengen, resa esecutiva in Italia con legge 388/1993, uno Stato contraente non può dare soggiorno ad uno straniero che risulti espulso da un altro Stato contraente, in quanto:<br />
l’art. 1, comma 6, del Testo Unico approvato con d.lgs. n. 286/1998 dispone che “L’ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen”; la predetta Convenzione, all’art. 96, stabilisce (comma 1) che “I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti [nel Sistema d’Informazione Schengen) in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali”;<br />
Considerato che le norme interne del 2002 sulla regolarizzazione non fanno che esplicitare la rilevanza preclusiva che una simile circostanza assume ai fini della regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero. Pertanto, come già precisato in giurisprudenza (TAR Umbria 7 novembre 2004 n. 765), la diversa valenza preclusiva (nel senso dell’automaticità) attribuita al provvedimento di espulsione di uno Stato estero, rispetto a quello disposto dall’Autorità italiana, non appare ingiustificata, essendo la diretta conseguenza del fatto che soltanto dei provvedimenti italiani la legge può prevedere la revocabilità, disponendo a tal fine una specifica valutazione discrezionale. Eventuali vizi di legittimità della segnalazione effettuata dallo Stato estero non possono essere giudicati in questa sede, ma devono essere fatti valere davanti alla giurisdizione di quello Stato; <br />
Ritenuto che le norme sulla regolarizzazione, per il loro carattere eccezionale, non  si prestano alla configurazione di censure (anche di rilevanza costituzionale) di eccesso di potere per disparità di trattamento, quando le situazioni poste a confronto non siano obiettivamente identiche;<br />
 Ritenuto altresì che il divieto di sanatoria posto nei riguardi dello straniero segnalato da altro Stato aderente alla Convenzione appare rispettoso degli impegni assunti dallo Stato italiano e non lesivo di principi di rilevanza costituzionale;<br />
Ritenuta altresì la ragionevolezza della scelta del legislatore di escludere in ogni caso l’uso della facoltà di interpellare lo Stato che aveva effettuato la  segnalazione, sempre in considerazione del carattere eccezionale della normativa sulla regolarizzazione, che riguarda stranieri comunque entrati illegalmente nel territorio italiano;<br />
Rilevata la manifesta infondatezza delle altre censure dedotte e l’irrilevanza, per quanto già detto, della cancellazione della segnalazione a carico del ricorrente, avvenuta successivamente alla data di verifica dei requisiti per la sanatoria;<br />
Ritenuto quindi di respingere il ricorso;<br />
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti; </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima Ter–respinge il ricorso proposto come in epigrafe da SINGH Sukhwant. <br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Roma, addì  5 aprile 2007, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi            TOSTI         &#8211;          Presidente estensore<br />
            Italo             VOLPE         &#8211;           Consigliere <br />
            Maria Ada   RUSSO          &#8211;          Primo referendario </p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a></p>
<p>Pres. Ferrari, Est. Mollica.FALZEA Bruno(Avv.G. De Majo) c. COMUNE DI GROSSETO (Avv.ti U. Gulina e M. Costa) BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. (n. c.) e FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c (n. c.). sulla giurisdizione del GA sugli atti comunali in ordine alla congruità del prezzo di prima cessione dell&#8217; alloggio acquistato ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari, Est. Mollica.<br />FALZEA Bruno(Avv.G. De Majo) c. COMUNE DI GROSSETO (Avv.ti U. Gulina e M. Costa) BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. (n. c.) e FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c (n. c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del GA sugli atti comunali in ordine alla congruità del prezzo di prima cessione dell&#8217; alloggio acquistato ex art. 35 L. n. 865/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione  e competenza – Convenzione comunale ex art. 35 L. n. 865/71 – Atti di valutazione della congruità del prezzo di prima cessione dell’alloggio – Giurisdizione del GA – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è di competenza del giudice amministrativo la questione avente ad oggetto la contestazione degli atti comunali sulla valutazione di congruità del prezzo di prima cessione dell’alloggio acquistato, con particolare riguardo alla determinazione della superficie dell’ alloggio compravenduto e del prezzo unitario a metro/quadro a carico dell’ acquirente, nell’ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art. 35 L. n. 865/71. Infatti, trattasi di atti non aventi natura autoritativa e di aspetti tipici del rapporto obbligatorio intercorrente tra l’ acquirente e la società venditrice, concessionaria del diritto di superficie sulle relative aree del patrimonio comunale, che involgono posizioni di diritto soggettivo inerenti il rapporto contrattuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del GA sugli atti comunali in ordine alla congruità del prezzo di prima cessione dell&#8217; alloggio acquistato ex art. 35 L. n. 865/71</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1968/2007 Reg. Dec. <br />
N. 11522 Reg. Ric. <br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 11522/2003, proposto da</p>
<p> <b>FALZEA Bruno</b> rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Majo ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’avv. Francesco Tafuro, via Orazio n. 3,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI GROSSETO </b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Gulina e Michele Costa ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio del secondo difensore, via Bassano del Grappa n. 24;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p>&#8211; <b>BIEMME COSTRUZIONI s.n.c.</b></p>
<p>&#8211;	<b>FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c.</b>, non costituiti in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. III, n. 3396 del 18 dicembre 2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Grosseto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, l’avv. G. De Majo e Costa Michele;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, rubricato al n. 2824/98, il signor Bruno Falzea esponeva:<br />
&#8211; di avere stipulato con la Biemme Costruzioni s.n.c. un preliminare di compravendita di un alloggio costruito dalla detta società nell’ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art. 35 della legge n. 865 d<br />
&#8211; di avere pattuito un determinato prezzo derivante dai parametri riportati nella detta convenzione;<br />
&#8211; di avere promosso controversia civile per la restituzione del prezzo versato in eccedenza e che, in tale sede, la società convenuta aveva prodotto certificazione rilasciata dal Comune di Grosseto, relativa alla superficie dell’alloggio;<br />
&#8211; di avere chiesto al Comune analoga certificazione e che l’istanza veniva dichiarata irricevibile.<br />
Tale atto veniva impugnato con il ricorso sopra indicato.<br />
Con successivo gravame, rubricato al n. 2555/00, il Falzea impugnava gli atti comunali 21 gennaio 2000 e 8 febbraio 2000, con i quali l’ente aveva espresso la valutazione di congruità del prezzo di prima cessione dell’alloggio acquistato dal ricorrente.<br />
Il T.A.R. adito dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi (riuniti) con sentenza n. 3396 pubblicata il 18 dicembre 2002 in ragione del ritenuto difetto di giurisdizione sulla controversia.<br />
La pronuncia di primo grado viene impugnata dal Falzea, che ne deduce l’erroneità e ne chiede l’annullamento e/o la riforma sulla base dei seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 80/1998, in particolare degli artt.33, 34 e delle norme sul riparto di giurisdizione. Difetto di motivazione. Contraddittorietà con altri provvedimenti. Illogicità.<br />
Ripropone inoltre i motivi già dedotti in primo grado, riassumendo altresì “sinteticamente” considerazioni e motivi di diritto a sostegno della ritenuta illegittimità degli atti impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo.<br />
Controdeduce con memoria di costituzione e conclusiva il Comune di Grosseto, eccependo altresì l’improcedibilità del ricorso; il Falzea produce note di replica in vista dell’udienza di discussione.</p>
<p>2.- Correttamente la pronuncia di prime cure ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia azionata.<br />
	La questione oggetto di causa investe, in sostanza, attraverso la contestazione dei precitati atti comunali &#8211; non aventi peraltro natura autoritativa &#8211; la determinazione della superficie dell’alloggio compravenduto e del prezzo unitario a metro/quadro a carico dell’acquirente, nell’ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art. 35 L. n. 865/71.<br />	<br />
	Trattasi quindi di aspetti tipici del rapporto obbligatorio intercorrente tra l’acquirente Falzea e la società venditrice Biemme Costruzioni s.n.c., concessionaria del diritto di superficie sulle relative aree del patrimonio comunale, che involge posizioni di diritto soggettivo inerente il detto rapporto contrattuale.<br />	<br />
	Né appare utile il tentativo defensionale di ricondurre la controversia nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici e di urbanistica ed edilizia sotto il profilo della “totalità degli aspetti dell’uso del territorio”.<br />	<br />
	Non viene invero in rilievo l’aspetto urbanistico, anche in termini di programmazione e attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, né il profilo attinente alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi; altro è poi il rapporto pubblicistico fra l’ente territoriale e il concessionario delle aree.<br />	<br />
	Diversamente, su una controversia che si snoda nei consueti canoni del rapporto contrattuale, siccome in precedenza individuato, non può che radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario, giusta consolidato orientamento della stessa Corte regolatrice, richiamato anche dalla sentenza di prime cure.																																																																																												</p>
<p>3.- Il ricorso in appello va in conclusione respinto.<br />
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna l’appellante Falzea Bruno al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore del Comune di Grosseto, oltre accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2007 con l’intervento dei signori:<br />
	Gennaro FERRARI		Presidente<br />	<br />
	Vito POLI		Consigliere<br />	<br />
	Bruno MOLLICA		Consigliere, rel.<br />	<br />
	Carlo DEODATO		Consigliere<br />	<br />
	Sandro AURELI		Consigliere																																																																																										</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 07/05/2007….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
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