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	<title>7/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a></p>
<p>Pres. Lodi, Est. Poli Massimiliano Zanfei (Avv.ti S. Malossini e S. Cinquemani) c. Ministero della difesa, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, (Avv. St.) sul giudizio di non ammissione al reclutamento a mente&#160; degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lodi, Est. Poli<br /> Massimiliano Zanfei (Avv.ti S. Malossini e S. Cinquemani) c.  Ministero della difesa, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione al reclutamento a mente&nbsp; degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995 per cui &ldquo;gli aspiranti all&#8217;arruolamento nell&#8217;Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall&#8217;art. 26 della legge 1&deg; febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall&#8217;art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Arma dei Carabinieri – D.lgs. n. 198/1995 – Requisito della moralità – Definizione – Giudizio di affidabilità – Oggetto – Anche attività della polizia giudiziaria ex art. 75, t.u. n. 309 del 1990.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Motivazione dell’atto – Relazione di servizio della Polizia giudiziaria – Ammissibilità di acquisizioni tratte da fonti confidenziali – Sussiste – Integrazione dell’onere della motivazione – Condizione – Previsione espressa di legge.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il requisito della moralità rientra nel concetto tradizionale della buona condotta e si traduce in una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato. Rappresenta la base per giudizi di affidabilità devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento deve ispirarsi. La latitudine dell’apprezzamento che a tale requisito è connessa, esige una specificazione funzionale, riferita cioè alle particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate al servizio (1). E’ indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valutazione a dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta ed apprezzando tutte le circostanze concrete (quali l’età dell’aspirante al reclutamento al momento del fatto, il suo ravvedimento, il tempo trascorso fra la condotta sospetta e la procedura concorsuale), non riconducibili esclusivamente alla sfera privata del candidato (2). In quest’ottica assumono una particolare importanza le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare) che possono essere svolte dagli appartenenti all’Arma in materia non solo di repressione dei reati ma anche di segnalazione a mente dell’art. 75, t.u. n. 309 del 1990 (3).</p>
<p>2. Le acquisizioni tratte dalle fonti confidenziali ben possono confluire in relazioni di servizio redatte dalla P.G. che,  pur  non costituendo doverosamente indizio utile in qualunque fase del procedimento penale (arg. ex art. 203 c.p.p.), possono soddisfare l’onere della motivazione dell’atto amministrativo quando una norma di legge espressamente ciò consenta (arg. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995, che impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni senza limitarne lo spettro).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Corte cost. n. 311 del 1996.</p>
<p>(2) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813.</p>
<p>(3) cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647; sez. IV, n. 5399 del 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso iscritto al NRG 85342001, proposto da </p>
<p><b>Massimiliano Zanfei</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Malossini e Silvia Cinquemani ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, via Varrone n. 9;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Ministero della difesa</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato <i>ex lege</i> domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 339 del 15 maggio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 6 marzo 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’avvocato dello Stato Russo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.</b> Massimiliano Zanfei, chiamato alla leva con la classe 1980, inoltrava domanda di arruolamento quale ausiliario nell’Arma dei C.C. (cfr. domanda del 15 gennaio 1998).<br />
Con nota del 1 marzo 1999 il Comando Regione C.C. del Trentino comunicava la non ammissione al reclutamento a mente dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995; tale norma, in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, lett.<i> b)</i> del medesimo decreto, esige che <i>&#8220;gli aspiranti all’arruolamento nell’Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall’art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte&#8221;.</i><br />
<b>1.1.</b> Avverso tale atto insorgeva il sig. Zanfei deducendo:<br />
a) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, non essendo possibile controllare l’<i>iter</i> logico del ragionamento seguito dall’amministrazione e culminato con un giudizio di inidoneità morale;<br />
b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, lamenta di non aver mai posto in essere azioni o comportamenti tali da integrare un giudizio negativo di idoneità morale.<br />
Nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione depositava documentazione da cui risultava:<br />
a) che il ricorrente, poche settimane prima di inoltrare la domanda di reclutamento quale ausiliario, era stato sorpreso (il 22 ottobre 1997) da una pattuglia dell’Arma della stazione di Mori, nottetempo in compagnia di alcuni soggetti denunciati per reati contro il patrimonio, per minacce, e  uno segnalato alla prefettura per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti (art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990);<br />
b) che da fonti confidenziali e dalla diretta conoscenza del candidato, lo stesso veniva indicato come assuntore occasionale di sostanze stupefacenti leggere e frequentatore di giovani parimenti assuntori occasionali;<br />
c) che sia la stazione C.C. di Mori che il Comando di compagnia di Rovereto avevano espresso parere negativo al reclutamento.<br />
<b>1.2.</b> L’impugnata sentenza – T.G.A. del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 339 del 15 maggio 2001 – ha respinto con dovizia di argomenti tutte le censure compensando le spese di lite.<br />
<b><br />
2.</b> Con ricorso notificato il 19 luglio 2001, e depositato il successivo 6 agosto, Massimiliano Zanfei proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r., da un lato, reiterando criticamente la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti articolato in prime cure, dall’altro deducendo il difetto di motivazione sotto il profilo della violazione della normativa e dei principi in materia di accesso, segnatamente di quelli relativi alla segretezza dei rapporti informativi redatti in occasione delle procedure di reclutamento ex d.m. 14 giugno 1995 n. 519; sostiene il ricorrente che, in ogni caso, avrebbe dovuto ricevere comunicazione degli estremi delle disposizioni regolamentari che inibivano la divulgazione del rapporto informativo redatto dalle articolazioni territoriali dell’Arma.<br />
<b><br />
3.</b> Si costituivano il Ministero della difesa e il Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige concludendo genericamente per l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />
<b><br />
4.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2007.  <br />
<b><br />
5.</b> L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
<b><br />
6. </b>In primo luogo la sezione rileva l’inammissibilità del mezzo incentrato sulla carenza di motivazione sotto il nuovo profilo della cattiva applicazione dei principi in materia di accesso e segretezza degli atti amministrativi; trattasi di censura  sollevata per la prima volta in sede di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., non essendo mai stata sviluppata in primo grado, né con il ricorso introduttivo né con atto di motivi aggiunti debitamente notificato.<br />
<b>6.1.</b> Miglior sorte non tocca al secondo mezzo.<br />
Il requisito della moralità rientra nel concetto tradizionale della buona condotta e si traduce in una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato. <br />
Rappresenta la base per giudizi di affidabilità devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento deve ispirarsi. La latitudine dell’apprezzamento che a tale requisito è connessa, esige una specificazione funzionale, riferita cioè alle particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate al servizio (cfr. Corte cost. n. 311 del 1996). E’ indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valutazione a dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta ed apprezzando tutte le circostanze concrete (quali l’età dell’aspirante al reclutamento al momento del fatto, il suo ravvedimento, il tempo trascorso fra la condotta sospetta e la procedura concorsuale), non riconducibili esclusivamente alla sfera privata del candidato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813).<br />
In quest’ottica assumono una particolare importanza le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare) che possono essere svolte dagli appartenenti all’Arma in materia non solo di repressione dei reati ma anche di segnalazione a mente dell’art. 75, t.u. n. 309 del 1990 cit. (cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647; sez. IV, n. 5399 del 2006).<br />
Nel caso di specie risulta che il giudizio di inaffidabilità non trae linfa esclusiva dalle c.d. voci correnti che si configurano come sapere acefalo la cui fonte senza volto permane incontrollabile collocandosi sulla medesima lunghezza d’onda dell’anonimo, ma da fonti confidenziali e dalla conoscenza diretta di episodi significativi da parte del personale dell’Arma in servizio nel piccolo comune di residenza del ricorrente medesimo. <br />
Le acquisizioni tratte dalle fonti confidenziali ben possono confluire in relazioni di servizio redatte dalla P.G. che,  pur  non costituendo doverosamente indizio utile in qualunque fase del procedimento penale (arg. ex art. 203 c.p.p.), possono soddisfare l’onere della motivazione dell’atto amministrativo quando una norma di legge espressamente ciò consenta (arg. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995 cit., che impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni senza limitarne lo spettro).<br />
<b><br />
7.</b> In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	condanna Massimiliano Zanfei a rifondere in favore del Ministero della difesa le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00;<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2007, con la partecipazione di:</p>
<p>Pier Luigi Lodi		&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Antonino Anastasi		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/05/2007</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. De Leoni A. Minorenti (Avv. M. Pallini) c. MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI (Avv. Stato) e A. Pecoraro (Avv.ti B. e L. Grasso) sul riparto di giurisdizione in merito alle controversie relative alle cd. procedure concorsuali interne 1. Pubblico impiego – Procedura concorsuale interna – Attribuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. De Leoni<br /> A. Minorenti (Avv. M. Pallini) c. MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI (Avv. Stato) e A. Pecoraro (Avv.ti B. e L. Grasso)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in merito alle controversie relative alle cd. procedure concorsuali interne</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedura concorsuale interna – Attribuzione di mansioni più elevate e progressione economica – Giurisdizione amministrativa – Non sussite – In quanto procedure interne alla stessa area – Attività di gestione del rapporto di lavoro.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Controversie relative a concorsi per soli esterni– Controversie relativea concorsi misti – Controversie relative a concorsi per soli interni comportati passaggio da un’area all’altra – Controversie relative a concorsi interni comportanti passaggio da una qualifica ad un’altra nella medesima area – Riparto di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa non rileva il fatto che in alcuni contratti collettivi sia prevista all’interno delle categorie una progressione economica, con acquisizione di livello economico superiore e attribuzione di mansioni più elevate nell’area di appartenenza, giacché si tratta, comunque, di procedure interne alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria o area di inquadramento. Solo nel caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria o area superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, considerata quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla cognizione del giudice amministrativo) da quelle orizzontali (assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2. Il riparto di giurisdizione in merito alle controversie relative alle procedure concorsuali può essere così riassunto: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni comportanti passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l&#8217;apertura all&#8217;esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, secondo procedure di diritto privato, comportanti il passaggio da una qualifica ad un&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della medesima area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III TER</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>	</b>Ha pronunciato la seguente sentenza<b><br />	<br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 5137 del 2004/Reg.gen., proposto da</p>
<p><b>Alessandro MINORENTI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Pallini, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia, n. 195;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato; <br />
<b></p>
<p align=center>
e, nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>Alfredo Pecoraro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benito Grasso e Luca Grasso, con domicilio eletto in Roma, Via Lima, n. 20, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Di Croce; </p>
<p>e <b>Pietro Maturano</b>, non costituito;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di riqualificazione relativa a 17 posti del profilo professionale di Ingegnere Coordinatore – posizione economica C3, nonché del bando di concorso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del controinteressato Alfredo Pecoraio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  19 aprile 2007 il  magistrato dott.ssa Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  e  DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>	</b>Con ricorso notificato il l’8 maggio 2004, il ricorrente, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inquadrato nella posizione economica C2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto ministeri, impugna il provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di riqualificazione relativa a 17 posti del profilo professionale di Ingegnere Coordinatore – posizione economica C3.<br />	<br />
Il ricorrente, in sostanza, lamenta la illegittimità del propria collocazione al 19° posto della graduatoria, in quanto determinata, a parità di punteggio con due concorrenti posizionati al 17° ed al 18° posto, dalla sua età anagrafica, più giovane rispetto a quella degli altri due. Ciò è avvenuto in base alla previsione di cui al comma 4 dell’art. 8 del bando, nel quale è stato stabilito che, “<i>a parità di punteggio, la precedenza deve essere attribuita al candidato che abbia conseguito nella prova finale la votazione più alta e, nel caso di ulteriore parità, al più anziano di età”</i>.<br />
	Deduce, quindi, la violazione dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato ed integrato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dell’art. 97 della Costituzione, assumendo la illegittimità della disposizione del bando sopra riportata relativamente ai criteri di preferenza da applicarsi in caso di parità di punteggio.<br />	<br />
Con sentenza del 15 dicembre 2005, il Tribunale di Rona – Sez. II Lavoro – ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Il predetto Giudice, pur rilevando trattarsi di passaggio nell’ambito della stessa area, ha sottolineato che dalle declaratorie concorsuali emerge che la qualifica superiore di cui trattasi (C3) è connotata da specifiche mansioni in ordine alle quali sono richieste attitudini e capacità ulteriori e distinte da quelle richieste per la qualifica C2 posseduta dal ricorrente e, quindi, nella specie, trattasi di progressione <i>di tipo verticale</i> , essendo anche la procedura caratterizzata da posti vacanti. Ha, altresì, precisato il suddetto Giudice che la <i>Cassazione, facendo riferimento all’area o fascia funzionale” non intendesse compiere una sorta di rinvio alle classificazioni del personale attualmente previste dai contratti collettiva, ma, piuttosto, volesse riferirsi… alla qualifica, da intendersi come “livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso determinato di mansioni cui corrisponde un complesso determinato di responsabilità”</i>.<br />
Il Collegio non intende discostarsi dai principi formulati dal Giudice della giurisdizione in ordine alle modalità di corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. Civ. SS.UU. 26 febbraio 2004, n. 3948) e nella prospettiva imposta dall’art. 97 della Costituzione, che richiede un selettivo accertamento delle attitudini per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e, quindi, l’espletamento di un pubblico concorso. Si è rilevato, infatti, che il modulo pubblicistico debba essere applicato non solo alle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, atteso che il termine “assunzione” deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire;<br />
In tale prospettiva si configurano le seguenti ipotesi: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni comportanti passaggio da un&#8217;area ad un&#8217;altra (salva la verifica di legittimità delle norme che escludono l&#8217;apertura all&#8217;esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, secondo procedure di diritto privato, comportanti il passaggio da una qualifica ad un&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della medesima area;<br />
Nel caso in esame, quindi, ricorrendo l&#8217;ipotesi sopra indicata sub d), così come nella fattispecie specificamente considerata anche dalla suddetta sentenza della Corte di Cassazione, non può che concludersi per la devoluzione della controversia di cui si tratta alla giurisdizione dell&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
	Non rileva, infatti, ai fini del riparto di giurisdizione, il fatto che in alcuni contratti collettivi sia prevista all’interno delle categorie (o aree) una progressione economica con l’acquisizione di un livello economico superiore con l’attribuzione di mansioni più elevate nell’area di appartenenza, giacché si tratta, comunque, di procedure interne alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria o area di inquadramento; mentre solo nel caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria o area superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto, considerata quale indice che distingue le progressioni verticali (attribuite alla cognizione del giudice amministrativo) da quelle orizzontali (assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
	Per quanto sopra, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione III TER</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma addì   19 aprile 2007    dal  <br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PERIL LAZIO<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Corsaro	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni 	&#8211;	Componente estensore<br />	<br />
Stefano Fantini		&#8211;	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-5-2007-n-4035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a></p>
<p>Pres. Est. Tosti S. Sukhwant (Avv. G. Sammarro) c. Prefetto di Roma (Avv. Stato) sull&#8217;ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di uno Stato estero 1. Domanda emersione di lavoro irregolare – Cittadino extracomunitario –Reiezione – In ragione divieto d’ingresso Stato membro della Convenzione di Schengen – Legittima. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Tosti<br /> S. Sukhwant (Avv. G. Sammarro) c. Prefetto di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di uno Stato estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Domanda emersione di lavoro irregolare – Cittadino extracomunitario –Reiezione – In ragione divieto d’ingresso Stato membro della Convenzione di Schengen – Legittima.</p>
<p>2. Giudice amministrativo – Provvedimento di uno Stato estero – Produce effetti automatici nell’ordinamento italiano – Sindacato – Vizi di legittimità – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi dell’articolo 33 comma settimo della legge n. 189 del 2002, trattandosi di straniero segnalato per motivi ostativi da altro Stato aderente alla Convenzione di Schengen, appare rispettosa degli impegni assunti dallo Stato italiano (di non consentire la sanatoria di posizioni illegalmente maturate in violazione del divieto d’ingresso in altri paesi aderenti di stranieri già espulsi da uno degli stati membri) e non lesiva di principi di rilevanza costituzionale.</p>
<p>2. Il giudice amministrativo, stante l’automaticità della produzione degli effetti preclusivi attribuiti al provvedimento di espulsione di uno Stato estero non può giudicare in merito agli eventuali vizi di legittimità di quest’ultimo atto, che possono essere fatti valere soltanto davanti alla giurisdizione dello Stato dal quale il provvedimento proviene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
Sezione Prima Ter</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 8463/2004 proposto da</p>
<p><b>SINGH Sukhwant</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Graziella Sammarro, presso lo studio di questa  elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Mille n. 41/A;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Prefettura di Roma</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del decreto 19 maggio 2004 del Prefetto di Roma, di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive di parte ricorrente; <br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 184 del 2007, cui l’Amministrazione ha prestato ottemperanza con deposito dell’8 febbraio 2007;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 5 aprile 2007 il magistrato relatore Luigi Tosti;</p>
<p>Ritenuto e considerato quanto segue :<br />
il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di reiezione della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi dell’articolo 33 comma settimo della legge 30 luglio 2002 n. 189, trattandosi di straniero segnalato per motivi ostativi all’ingresso nel territorio italiano;<br />
Rilevato, dagli atti di causa, che la ragione ostativa va individuata in una segnalazione Schengen dell’Autorità tedesca;<br />
Visti gli atti depositati dalla difesa del ricorrente in data 12 dicembre 2005, dai quali risulta che la Polizia giudiziaria della Sassonia, con atto in data 13 settembre 2005, ha attestato l’avvenuta cancellazione dell’avviso di ricerca del ricorrente dal Sistema informativo Schengen; <br />
Ritenuto (in mancanza di diverse affermazioni delle parti di causa) che la cancellazione sia avvenuta in data successiva a quella di scadenza del termine per presentare la domanda di regolarizzazione e sia stata disposta su richiesta del ricorrente dopo la comunicazione del diniego impugnato; <br />
Ritenuta quindi (con il conforto della giurisprudenza di questa Sezione sulla specifica materia di causa: vedi sentenza n. 5633 del 2005) l’insufficienza del suddetto atto ad invalidare il provvedimento prefettizio di diniego della regolarizzazione, stante  la preclusione di legge esistente alla data di verifica dei requisiti prescritti nonché a quella di presentazione della domanda di regolarizzazione;<br />
Ritenuto infatti che la legge sulla emersione del lavoro irregolare impone, in armonia con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Schengen, di non consentire la sanatoria di posizioni illegalmente maturate in violazione del divieto di ingresso in altri Paesi aderenti di stranieri già espulsi da uno degli Stati membri;<br />
Considerato che le  disposizioni dell’art. 1, comma 8, della legge 222/2002 e quelle analoghe dell’articolo 33 della legge n. 189/2002 prevedono che, di fronte ad un provvedimento di espulsione dell’Autorità italiana, la regolarizzazione è rigettata “salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento, in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale” (revoca peraltro esclusa in presenza di alcune circostanze ostative, indicate nella stessa disposizione); mentre prevedono la reiezione per coloro i quali “risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”, senza consentire di tener conto delle predette circostanze a fronte delle espulsioni disposte da altro Stato;<br />
Ritenuto quindi che, in forza della Convenzione di Schengen, resa esecutiva in Italia con legge 388/1993, uno Stato contraente non può dare soggiorno ad uno straniero che risulti espulso da un altro Stato contraente, in quanto:<br />
l’art. 1, comma 6, del Testo Unico approvato con d.lgs. n. 286/1998 dispone che “L’ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen”; la predetta Convenzione, all’art. 96, stabilisce (comma 1) che “I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti [nel Sistema d’Informazione Schengen) in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese, nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali”;<br />
Considerato che le norme interne del 2002 sulla regolarizzazione non fanno che esplicitare la rilevanza preclusiva che una simile circostanza assume ai fini della regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero. Pertanto, come già precisato in giurisprudenza (TAR Umbria 7 novembre 2004 n. 765), la diversa valenza preclusiva (nel senso dell’automaticità) attribuita al provvedimento di espulsione di uno Stato estero, rispetto a quello disposto dall’Autorità italiana, non appare ingiustificata, essendo la diretta conseguenza del fatto che soltanto dei provvedimenti italiani la legge può prevedere la revocabilità, disponendo a tal fine una specifica valutazione discrezionale. Eventuali vizi di legittimità della segnalazione effettuata dallo Stato estero non possono essere giudicati in questa sede, ma devono essere fatti valere davanti alla giurisdizione di quello Stato; <br />
Ritenuto che le norme sulla regolarizzazione, per il loro carattere eccezionale, non  si prestano alla configurazione di censure (anche di rilevanza costituzionale) di eccesso di potere per disparità di trattamento, quando le situazioni poste a confronto non siano obiettivamente identiche;<br />
 Ritenuto altresì che il divieto di sanatoria posto nei riguardi dello straniero segnalato da altro Stato aderente alla Convenzione appare rispettoso degli impegni assunti dallo Stato italiano e non lesivo di principi di rilevanza costituzionale;<br />
Ritenuta altresì la ragionevolezza della scelta del legislatore di escludere in ogni caso l’uso della facoltà di interpellare lo Stato che aveva effettuato la  segnalazione, sempre in considerazione del carattere eccezionale della normativa sulla regolarizzazione, che riguarda stranieri comunque entrati illegalmente nel territorio italiano;<br />
Rilevata la manifesta infondatezza delle altre censure dedotte e l’irrilevanza, per quanto già detto, della cancellazione della segnalazione a carico del ricorrente, avvenuta successivamente alla data di verifica dei requisiti per la sanatoria;<br />
Ritenuto quindi di respingere il ricorso;<br />
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti; </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima Ter–respinge il ricorso proposto come in epigrafe da SINGH Sukhwant. <br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Roma, addì  5 aprile 2007, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi            TOSTI         &#8211;          Presidente estensore<br />
            Italo             VOLPE         &#8211;           Consigliere <br />
            Maria Ada   RUSSO          &#8211;          Primo referendario </p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2007-n-4027/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.4027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a></p>
<p>Pres. Ferrari, Est. Mollica.FALZEA Bruno(Avv.G. De Majo) c. COMUNE DI GROSSETO (Avv.ti U. Gulina e M. Costa) BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. (n. c.) e FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c (n. c.). sulla giurisdizione del GA sugli atti comunali in ordine alla congruità del prezzo di prima cessione dell&#8217; alloggio acquistato ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari, Est. Mollica.<br />FALZEA Bruno(Avv.G. De Majo) c. COMUNE DI GROSSETO (Avv.ti U. Gulina e M. Costa) BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. (n. c.) e FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c (n. c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del GA sugli atti comunali in ordine alla congruità del prezzo di prima cessione dell&#8217; alloggio acquistato ex art. 35 L. n. 865/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione  e competenza – Convenzione comunale ex art. 35 L. n. 865/71 – Atti di valutazione della congruità del prezzo di prima cessione dell’alloggio – Giurisdizione del GA – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è di competenza del giudice amministrativo la questione avente ad oggetto la contestazione degli atti comunali sulla valutazione di congruità del prezzo di prima cessione dell’alloggio acquistato, con particolare riguardo alla determinazione della superficie dell’ alloggio compravenduto e del prezzo unitario a metro/quadro a carico dell’ acquirente, nell’ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art. 35 L. n. 865/71. Infatti, trattasi di atti non aventi natura autoritativa e di aspetti tipici del rapporto obbligatorio intercorrente tra l’ acquirente e la società venditrice, concessionaria del diritto di superficie sulle relative aree del patrimonio comunale, che involgono posizioni di diritto soggettivo inerenti il rapporto contrattuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del GA sugli atti comunali in ordine alla congruità del prezzo di prima cessione dell&#8217; alloggio acquistato ex art. 35 L. n. 865/71</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1968/2007 Reg. Dec. <br />
N. 11522 Reg. Ric. <br />
Anno 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 11522/2003, proposto da</p>
<p> <b>FALZEA Bruno</b> rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Majo ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’avv. Francesco Tafuro, via Orazio n. 3,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI GROSSETO </b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Gulina e Michele Costa ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio del secondo difensore, via Bassano del Grappa n. 24;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p>&#8211; <b>BIEMME COSTRUZIONI s.n.c.</b></p>
<p>&#8211;	<b>FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI s.n.c.</b>, non costituiti in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. III, n. 3396 del 18 dicembre 2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Grosseto;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, l’avv. G. De Majo e Costa Michele;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, rubricato al n. 2824/98, il signor Bruno Falzea esponeva:<br />
&#8211; di avere stipulato con la Biemme Costruzioni s.n.c. un preliminare di compravendita di un alloggio costruito dalla detta società nell’ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art. 35 della legge n. 865 d<br />
&#8211; di avere pattuito un determinato prezzo derivante dai parametri riportati nella detta convenzione;<br />
&#8211; di avere promosso controversia civile per la restituzione del prezzo versato in eccedenza e che, in tale sede, la società convenuta aveva prodotto certificazione rilasciata dal Comune di Grosseto, relativa alla superficie dell’alloggio;<br />
&#8211; di avere chiesto al Comune analoga certificazione e che l’istanza veniva dichiarata irricevibile.<br />
Tale atto veniva impugnato con il ricorso sopra indicato.<br />
Con successivo gravame, rubricato al n. 2555/00, il Falzea impugnava gli atti comunali 21 gennaio 2000 e 8 febbraio 2000, con i quali l’ente aveva espresso la valutazione di congruità del prezzo di prima cessione dell’alloggio acquistato dal ricorrente.<br />
Il T.A.R. adito dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi (riuniti) con sentenza n. 3396 pubblicata il 18 dicembre 2002 in ragione del ritenuto difetto di giurisdizione sulla controversia.<br />
La pronuncia di primo grado viene impugnata dal Falzea, che ne deduce l’erroneità e ne chiede l’annullamento e/o la riforma sulla base dei seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 80/1998, in particolare degli artt.33, 34 e delle norme sul riparto di giurisdizione. Difetto di motivazione. Contraddittorietà con altri provvedimenti. Illogicità.<br />
Ripropone inoltre i motivi già dedotti in primo grado, riassumendo altresì “sinteticamente” considerazioni e motivi di diritto a sostegno della ritenuta illegittimità degli atti impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo.<br />
Controdeduce con memoria di costituzione e conclusiva il Comune di Grosseto, eccependo altresì l’improcedibilità del ricorso; il Falzea produce note di replica in vista dell’udienza di discussione.</p>
<p>2.- Correttamente la pronuncia di prime cure ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia azionata.<br />
	La questione oggetto di causa investe, in sostanza, attraverso la contestazione dei precitati atti comunali &#8211; non aventi peraltro natura autoritativa &#8211; la determinazione della superficie dell’alloggio compravenduto e del prezzo unitario a metro/quadro a carico dell’acquirente, nell’ambito di un programma di edilizia agevolata convenzionata, previa convenzione comunale ex art. 35 L. n. 865/71.<br />	<br />
	Trattasi quindi di aspetti tipici del rapporto obbligatorio intercorrente tra l’acquirente Falzea e la società venditrice Biemme Costruzioni s.n.c., concessionaria del diritto di superficie sulle relative aree del patrimonio comunale, che involge posizioni di diritto soggettivo inerente il detto rapporto contrattuale.<br />	<br />
	Né appare utile il tentativo defensionale di ricondurre la controversia nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici e di urbanistica ed edilizia sotto il profilo della “totalità degli aspetti dell’uso del territorio”.<br />	<br />
	Non viene invero in rilievo l’aspetto urbanistico, anche in termini di programmazione e attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, né il profilo attinente alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi; altro è poi il rapporto pubblicistico fra l’ente territoriale e il concessionario delle aree.<br />	<br />
	Diversamente, su una controversia che si snoda nei consueti canoni del rapporto contrattuale, siccome in precedenza individuato, non può che radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario, giusta consolidato orientamento della stessa Corte regolatrice, richiamato anche dalla sentenza di prime cure.																																																																																												</p>
<p>3.- Il ricorso in appello va in conclusione respinto.<br />
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna l’appellante Falzea Bruno al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore del Comune di Grosseto, oltre accessori come per legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2007 con l’intervento dei signori:<br />
	Gennaro FERRARI		Presidente<br />	<br />
	Vito POLI		Consigliere<br />	<br />
	Bruno MOLLICA		Consigliere, rel.<br />	<br />
	Carlo DEODATO		Consigliere<br />	<br />
	Sandro AURELI		Consigliere																																																																																										</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 07/05/2007….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1968/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1968</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1976</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1976/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1976</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Mele Ministero delle Finanze &#8211; Direzione compartimentale Abruzzo-Molise, Sezione di Pescara (Avv. St.) c. Consorzio regionale tra le s.c.a.r.l. “Aternum” (Avv. A. Vasile) e Comune di Pescara (n.c.) sulla giursdizione del GA sulla questione della natura demaniale di un&#8217;area Giurisdizione e competenza – Demanialità dell’area – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1976</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Mele<br /> Ministero delle Finanze &#8211; Direzione compartimentale Abruzzo-Molise, Sezione di Pescara (Avv. St.) c. Consorzio regionale tra le s.c.a.r.l. “Aternum” (Avv. A. Vasile) e Comune di Pescara (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giursdizione del GA sulla questione della natura demaniale di un&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Demanialità dell’area – Giurisdizione del GA – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La questione della natura demaniale o meno di un’area è di competenza del giudice ordinario, poiché investe questioni di diritto soggettivo e non situazioni degradate di interesse legittimo (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. civ., ss. uu., 14 giugno 2006, n. 13091.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
</i>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 215  del 1999, proposto da <br />
<b></p>
<p align=center>
MINISTERO DELLE FINANZE – DIREZIONE COMPARTIMENTALE ABRUZZO-MOLISE, SEZIONE DI PESCARA,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>CONTRO<br />
<b><br />
CONSORZIO REGIONALE TRA LE S.C.A.R.L. “ATERNUM”;</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b>costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Vasile ed elettivamente domiciliato, in Roma, via S. Tommaso d’Aquino (studio Aldo Guglielmi);<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti<br />
</i>COMUNE DI PESCARA,</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>non costituitosi in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 674 del 18 settembre 1998, resa “inter partes”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006, il Consigliere Eugenio Mele;<br />
Udito l’avvocato dello Stato Varrone;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Ricorre in appello il Ministero della finanze, il quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, mercé la quale è stato accolto un ricorso del consorzio “Aternum”, attuale appellato, ed è stato conseguentemente annullato il provvedimento dello stesso Ministero relativo al pagamento del canone per occupazione di suolo demaniale.<br />
Avverso la suddetta sentenza rileva l’appellante Ministero la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di stabilire la demanialità o meno dell’area. Peraltro, il canale Bardet, del quale si discute nella specie, pur essendo stato assegnato in uso perpetuo al Comune di Pescara, continua ad essere un bene demaniale statale.<br />
Rileva, infine, l’appellante che, nella specie, si è in presenza di un atto non provvedimentale.<br />
L’appellato Consorzio “Aternum” si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e controdeducendo alle censure dell’appello, con particolare riferimento alla questione della giurisdizione.<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Collegio rileva che la controversia oggi azionata in sede di appello si incentra fondamentalmente sulla questione della natura demaniale o meno di un’area derivante dalla copertura di un canale denominato “Bardet”, mentre la questione del canone concessorio assume un aspetto consequenziale alla individuazione della demanialità o meno dell’area medesima.<br />
Individuata correttamente la “quaestio juris” di carattere centrale della controversia, non può non rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di risolvere la questione della demanialità dell’area, che investe indubbiamente questioni di diritto soggettivo e non situazioni degradate di interesse legittimo.<br />
(Sul punto, da ultimo, Cass. civ., ss. uu., 14 giugno 2006, n. 13091).<br />
Pertanto, in accoglimento dell’appello, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la particolarità della questione, possono essere integralmente compensate fra le parti.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese del doppio grado di giudizio compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Carlo SALTELLI				&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Carlo DEODATO				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Salvatore CACACE				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sergio DE FELICE				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio MELE				&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/05/2007<br />
<i>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1976/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1969/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1969</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Cacace Ministero del Tesoro (Avv. ST.) c. CIARMATORI Aurelia e FARIELLO Mario (Avv. A. Alfieri) sulla considerazione della rinuncia al ricorso in appello resa in difformità dall&#8217;art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e sulla conseguente pronuncia sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Cacace<br /> Ministero del Tesoro (Avv. ST.) c. CIARMATORI Aurelia e FARIELLO Mario (Avv. A. Alfieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla considerazione della rinuncia al ricorso in appello resa in difformità dall&#8217;art. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e sulla conseguente pronuncia sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Rinuncia al ricorso in appello – Non conforme alle prescrizioni di cui all’ art. 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 – Considerazione come  dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse – Sussiste – Dichiarazione di improcedibilità – Sussiste – Condanna alla rifusione delle spese processuali – Sussiste – Soccombenza virtuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche qualora la rinuncia al ricorso non sia rituale, non essendo stata resa nelle puntuali forme previste dall&#8217;articolo 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, essa può essere presa in considerazione come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio e comporta la dichiarazione di improcedibilità dell&#8217;appello. Va tuttavia pronunciata condanna alla rifusione delle spese del grado del giudizio, rapportata alla soccombenza virtuale nel merito dell’appello proposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6618 del 1999, proposto da</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro p.t., <i>ex lege</i> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>CIARMATORI Aurelia e FARIELLO Mario</b>, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Alfieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, via Cassiodoro, 19, </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 15/99.</p>
<p>	Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007, il Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Udito, alla stessa udienza, l’avv. Giustina Noviello dello Stato per l’appellante, nessuno essendo comparso per gli appellati;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO  e  DIRITTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
Con l’appello in esame il Ministero del Tesoro ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso in primo grado proposto dagli odierni appellati, dipendenti del Ministero stesso, per l’accertamento del loro diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente loro corrisposte a titolo di differenze retributive in séguito all’inquadramento <i>ex</i> art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980.<br />
Avverso tale sentenza l’appellante deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento alla disposizione di cui all’art. 26, comma 4, della legge n. 448/1998.<br />
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, gli appellati.<br />
Con atto in data 3 gennaio 2007 l’Avvocatura dello Stato, premesso “che la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il cit. art. 26 con sentenza n. 136/01, sicché la tesi posta a base dell’appello non appare più sostenibile”, ha dichiarato di rinunciare alla causa d’appello.<br />
Sebbene tale rinuncia non sia rituale, non essendo stata resa nelle puntuali forme previste dall&#8217;articolo 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, essa può essere presa in considerazione come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio ( C.d.S., sez. IV, 2 luglio 2002, n. 3609; 23 dicembre 2002, n. 7280; sez. VI, 23 settembre 1997, n. 1354; da ultimo, Cons. St., IV, 10 agosto 2004, n. 5496 ) e comporta la dichiarazione di improcedibilità dell&#8217;appello.<br />
Va tuttavia pronunciata condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore degli appellati, rapportata alla sua soccombenza virtuale nel mérito dell’appello proposto, alla stregua dei principii di diritto, che hanno condotto alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’invocato art. 26, comma 4, della legge n. 448/1998.   <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Condanna l’Amministrazione appellante alla rifusione di spese ed onorarii del presente grado in favore degli appellati, liquidandoli in Euro 2.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2007, dal Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale – Sezione Quarta – <br />
riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>Carlo Saltelli                 &#8211; Presidente f.f.<br />
Salvatore Cacace           &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Sergio De Felice             &#8211; Consigliere <br />
Eugenio Mele                &#8211; Consigliere<br />
Sandro Aureli                &#8211; Consigliere</p>
<p align=center>
<i><b>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/05/2007</b><br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1956/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1956</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Aureli.Ministero delle finanze (Avv. St.) e Agenzia del Territorio (Avv. ST.) c. Romeo Genoveffa Grazia Amelia (Avv.ti A. Mazza Lobocetta e D. Mastro Stefano) e altri sulla competenza territoriale del GA in presenza di un atto plurimo con il quale sono stati banditi distinti concorsi locali 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Aureli.<br />Ministero delle finanze (Avv. St.) e Agenzia del Territorio (Avv. ST.) c. Romeo Genoveffa Grazia Amelia (Avv.ti A. Mazza Lobocetta e D. Mastro Stefano) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza territoriale del GA in presenza di un atto plurimo con il quale sono stati banditi distinti concorsi locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Concorso pubblico bandito da un organo centrale ma con partecipazione limitata ai posti per una Regione – Effetti diretti del provvedimento territorialmente limitati – Competenza – Giudice del luogo della produzione degli effetti – Previsione di procedure di coordinamento per la omogenea applicazione in tutte le sedi regionali – Rilevanza – Non sussiste.<br />
2. Giurisdizione e competenza – Atto plurimo di organo centrale dello Stato – Competenza del TAR regionale locale – Sussiste – Condizioni – Proposizione dell’impugnativa per gli effetti disposti in una sola Regione.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Concorsi pubblici – Competenza – TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che espleta il concorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Quando la partecipazione a un concorso, seppure bandito da un organo centrale dello Stato, è limitata ai posti per una Regione, gli effetti diretti ed immediati del provvedimento impugnato non possono che essere considerati territorialmente limitati alla circoscrizione del tribunale amministrativo della Regione, in cui, peraltro, ha sede la Commissione di concorso, a nulla rilevando per contro, il fatto che siano state previste opportune procedure di coordinamento per la omogenea applicazione in tutte le sedi regionali della normativa del bando di gara. In sostanza, non si è in presenza di un’unica procedura concorsuale attivata su base nazionale, bensì di un atto plurimo con cui sono stati banditi distinti concorsi locali(1).</p>
<p>2. È del Tribunale amministrativo regionale locale la competenza in relazione all’impugnativa di atto plurimo emesso da organo centrale dello Stato, anche se ricomprenda più atti destinati ad operare nel territorio di più Regioni, qualora sia proposta per gli effetti disposti in una sola regione(2).</p>
<p>3. Le controversie relative a concorsi pubblici appartengono alla competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che provvede all’espletamento del concorso, sede che di regola coincide con il luogo di espletamento del concorso stesso(3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5845.<br />
(2) Cfr. C.d.S., sez. IV, 11 marzo 1997, n. 249; 20 dicembre 1996, n. 1319; 10 luglio 1996, n. 851.<br />
(3) Cfr. C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5811; 11 ottobre 2001, n. 5351, nonché relativamente alla medesima procedura, 27 dicembre 2004, n. 8213.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza territoriale del GA in presenza di un atto plurimo con il quale sono stati banditi distinti concorsi locali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1956/2007 Reg. Dec.<br />
N. 7851 Reg. Ric. <br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso per regolamento di competenza n. 7851 del 2006, proposto da<br />
<b>Ministero delle Finanze</b>, in persona del Ministro in carica e dall’Agenzia del Territorio, in persona del legale rappresentante, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,   </p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Romeo Genoveffa Grazia Amelia</b>, rappresentata e difesa dall’avv Antonio Mazza Lobocetta e dall’avv Domenico Mastro Stefano con il quale ultimo è elettivamente dom.ta In Roma, nel suo studio di via Silla 3 ;</p>
<p> e nei confronti  di</p>
<p><b>D’Urso Amato, Rizzo Romeo Angela, Gioffrè Felice Rodolfo, Luongo Giuseppe Antonio, Livide Santa Rosa, D’Apice Giovanni</b>, non costituiti nella presente fase</p>
<p>per sentir dichiarare <br />
la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del T.a.r. Lazio, con sede in Roma, sul ricorso proposto dal Romeo Genoveffa Grazia Amelia davanti al T.A.R. della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria per l’annullamento della determinazione direttoriale n. 136222 del 16 maggio 2006, con la quale sono state approvate le graduatorie di ammissione al percorso formativo per l’accesso ai profili professionali di Collaboratore tributario, in sostituzione di quelle approvate con determinazione direttoriale n. 15232 del 24 febbraio 2006 e della relativa graduatoria, nella parte in cui non ammette la ricorrente; del provvedimento 14 giugno 2006, n. 44447 con il quale la predetta Agenzia ha rettificato le graduatorie degli ammessi al percorso formativo per l’accesso al profilo professionale di Collaboratore tributario per le preesistenti Direzioni Compartimentali e della relativa graduatoria rettificata, nei limiti in cui non ammette la ricorrente; della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2001, prot. n. 54338, nella parte in cui considera, ai fini dell’anzianità di servizio, solo i periodi svolti nel Ministero in posizioni economiche diverse.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’originaria ricorrente.<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2006, relatore il Consigliere Sandro Aureli;<br />
Udito l’avv. D. Mastrostefano per la originaria ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;         </p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, la signora Romeo Genoveffa Grazia Amelia ha chiesto l’annullamento: della determinazione Direttoriale n. 36222 del 16 maggio 2006 con la quale sono state approvate le graduatorie di ammissione al percorso formativo per l’accesso ai profili professionali di Collaboratore tributario, in sostituzione di quelle approvate con determinazione direttoriale n. 15232 del 24 febbraio 2006 e della relativa graduatoria, nella parte in cui non ammette la ricorrente; del provvedimento 14 giugno 2006 n. 4447 con il quale la predetta Agenzia ha rettificato le graduatorie degli ammessi al percorso formativo per l’accesso al profilo professionale di Collaboratore tributario per le preesistenti Direzioni Compartimentali e della relativa graduatoria rettificata, nei limiti in cui non ammette la ricorrente; della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2001, prot. n. 54338, nella parte in cui considera, ai fini dell’anzianità di servizio, solo i periodi svolti nel Ministero in posizioni economiche diverse.<br />
	L’amministrazione statale intimata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, assumendo l’incompetenza dell’adìto Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in quanto erano stati impugnati provvedimenti generali aventi efficacia non territorialmente delimitata.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente amministrazione statale, infatti la procedura concorsuale oggetto di controversia era retta da un bando di concorso (espressamente impugnato, sia pur in via subordinata) adottato dalla Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle entrate, con sede in Roma, e per garantire l’applicazione omogenea e uniforme delle previsioni del bando era stata prevista l’istituzione di una Commissione centrale, pure con sede in Roma, per fornire alle Commissioni istituite presso ciascuna Direzione regionale le istruzioni applicative dei criteri di valutazione (dei titoli) e fornire risposta ai quesiti riguardanti l’applicazione dei predetti criteri.<br />
Mancando l’adesione dell’originario ricorrente, l’adìto Tribunale, con ordinanza n. 368 del 2006, ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, stante la non manifesta infondatezza del proposto regolamento di competenza<br />
L’originaria ricorrente si è costituita in questa fase di giudizio, contestando la tesi dell’amministrazione.<br />
L’istanza per regolamento di competenza è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 14 novembre 2006.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso per regolamento di competenza è infondato e va respinto.<br />
Come risulta dall’esposizione in fatto, la signora Genoveffa Grazia Amelia ha chiesto l’annullamento: della determinazione Direttoriale n. 36222 del 16 maggio 2006 con la quale sono state approvate le graduatorie degli ammessi al profilo formativo per l’accesso al profilo professionale di Capo Tecnico, nella parte in cui non ammette il ricorrente relativamente ai posti per la Calabria e la Campania, per illegittimità propria nonchè per invalidità derivata dall’illegittimità del relativo bando, nonchè di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso, inerente e consequenziale.<br />
Poichè la partecipazione al concorso, seppure bandito da un organo centrale dello Stato, era limitata ai posti per la Calabria e la Campania, gli effetti diretti ed immediati del provvedimento impugnato, diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione ricorrente, non possono che essere considerati territorialmente limitati alla circoscrizione del tribunale amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, in cui, peraltro, ha sede la Commissione di concorso, a nulla rilevando per contro, il fatto che siano state previste opportune procedure di coordinamento per la omogenea applicazione in tutte le sedi regionali della normativa del bando di gara.<br />
In sostanza, non si è in presenza di un’unica procedura concorsuale attivata su base nazionale, bensì di un atto plurimo con cui sono stati banditi distinti concorsi locali (così C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5845).<br />
In ogni caso, si deve rilevare che sussiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, che attribuisce la competenza al Tribunale amministrativo regionale locale in relazione all’impugnativa di atto plurimo emesso da organo centrale dello Stato, anche se ricomprenda più atti destinati ad operare nel territorio di più Regioni, qualora sia proposta per gli effetti disposti in una sola regione, C.d.S., sez. IV, 11 marzo 1997, n. 249; 20 dicembre 1996, n. 1319; 10 luglio 1996, n. 851; ugualmente da condividere, ad avviso della Sezione, è l’altro orientamento giurisprudenziale che pure si attaglia al caso in esame, secondo le controversie relative a concorsi pubblici appartengono alla competenza del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che provvede all’espletamento del concorso stesso, sede che di regola coincide con il luogo di espletamento del concorso stesso (C.d.S., sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5811; 11 ottobre 2001, n. 5351).<br />
Questi principi sono stati ribaditi di recente dalla Sezione proprio con riguardo alla medesima procedura concorsuale, per cui non possono che essere confermati (Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8213).<br />
Ne consegue che il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, essendo competente per la decisione della controversia introdotta dalla signora Romeo Genoveffa Grazia Amelia.<br />
Le spese del presente regolamento vanno poste a carico dell’Amministrazione ricorrente e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza in epigrafe, lo respinge. <br />
Condanna l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del regolamento che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA..<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 14 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati <br />
Costantino Salvatore 			Presidente f.f.<br />	<br />
Luigi Maruotti 				Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni 					Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato 				Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli 				Consigliere rel. est.																																																																																									</p>
<p>   Depositata in Segreteria<br />
           Il 07/05/2007….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Mele.MINISTERO DELLE FINANZE (Avv.St.) c. TROVE&#8217; Luigi (Avv. G. P. Crociatelli). sulla motivazione dei provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare Atto amministrativo – Provvedimento attinente alla mobilità del personale militare – Motivazione – Esigenze di servizio – Sufficienza – Non sussiste. I provvedimenti attinenti alla mobilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Mele.<br />MINISTERO DELLE FINANZE (Avv.St.) c. TROVE&#8217; Luigi (Avv. G. P. Crociatelli).</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione dei provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Provvedimento attinente alla mobilità del personale militare – Motivazione – Esigenze di servizio – Sufficienza – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma un principio di civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla motivazione dei provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1975/2007 Reg. Dec.<br />
N. 10566 Reg. Ric.<br />
Anno 1999</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10566/99, proposto da<br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>,<br />
in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p><b>TROVE’ Luigi</b>,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Paolo Crociatelli ed  elettivamente domiciliato, in Roma, via Muzio Clementi, 18 (studio avv. Fiorenzo Grollino);</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. I, n, 18 del 9 gennaio 1999, resa “inter partes”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006, il Consigliere Eugenio Mele;<br />
Udito l’Avvocato dello Stato Varrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il presente appello è proposto dal Ministero delle finanze – Comando generale delle Guardia di finanza &#8211; e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha accolto un ricorso dell’attuale appellato avverso il provvedimento con il quale gli era stato negato il trasferimento da Genova a Messina.<br />
Secondo la tesi dell’amministrazione, i provvedimenti di trasferimento dei militari si atteggiano quali ordini e per essi, pertanto, è sufficiente anche una motivazione generica per sorreggerli, d’altra parte, nel caso di specie, sussisterebbe anche una situazione di incompatibilità ambientale, non esplicitata nel provvedimento impugnato, per ragioni di riservatezza.<br />
Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, domandandone il rigetto e controdeducendo a tutte le argomentazioni avversarie.<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>L’appello non può essere accolto.<br />
E’ vero, sì, infatti, che i provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate.<br />
Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza.<br />
Se, poi, come evidenziato nell’appello, erano sussistenti ben altre ragioni che ostavano al trasferimento, e precisamente una situazione di incompatibilità ambientale del soggetto appellato nella sede di Messina, l’Amministrazione avrebbe dovuto correttamente porre a base del diniego opposto al sig. Trovè proprio tale situazione e non trincerarsi dietro un’espressione non evidenziatrice di tale incompatibilità ambientale, quale appunto quella relativa alle generiche esigenze di servizio.<br />
Inoltre, come è pacifico, tale nuova motivazione, che non si riscontra nel provvedimento impugnato, viene ad assumere la valenza di un’inammissibile integrazione della motivazione in sede giudiziale, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.<br />
Infine, per ciò che concerne il fatto che la vicenda della incompatibilità ambientale non è stata posta a base del provvedimento di diniego di trasferimento per ragioni di riservatezza, è appena il caso di rilevare che essa poteva essere inserita come motivazione “per relationem” ad un altro atto, da mettere successivamente a disposizione del dipendente.<br />
L’appello va, pertanto, rigettato.<br />
Tuttavia, in ragione della complessità della situazione, le spese di giudizio del presente grado possono essere integralmente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.<br />
Spese  di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Carlo SALTELLI				&#8211; Presidente, f.f.<br />	<br />
Carlo DEODATO				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Salvatore CACACE			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sergio DE FELICE			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio MELE				#NOME?																																																																																									</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 07/05/2007….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a></p>
<p>G. Piscitello Pres C. Testori Est. MI.SE srl (Avv. A. Stefanelli) contro la Regione Emilia Romagna (Avv.ti M.C. Lista ed F. Mastragostino) e nei confronti di Simon srl (non costituita) sull&#8217;illegittimità della verifica sull&#8217;anomalia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara ex art. 21 L.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Piscitello Pres C. Testori Est. MI.SE srl (Avv. A. Stefanelli) contro la Regione Emilia Romagna (Avv.ti M.C. Lista ed F. Mastragostino) e nei confronti di Simon srl (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della verifica sull&#8217;anomalia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara ex art. 21 L.R. Emilia Romagna 9/00</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di forniture pubbliche &#8211; Offerta economi-camente più vantaggiosa &#8211; Regione Emilia Romagna &#8211; Verifica sull&#8217;anoma-lia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara &#8211; Aart. 21 L.R. Emilia Romagna 9/00 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di appalti pubblici di forniture nella Regione Emilia Romagna, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la ve-rifica sull&#8217;anomalia delle offerte eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara, come invece espressamente prescritto dall&#8217;art. 21 del-la L.R. n. 9/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><B>REPUBBLICA   ITALIANA                                       <br />
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               <br />
   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA    <br />
SEZIONE I     </p>
<p>
</B>composto dai signori:</p>
<p><b>Dott. Calogero Piscitello				Presidente<br />	<br />
Dott. Giorgio Calderoni				Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.</b>	<br />	<br />
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. 1641/2004  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>MI.SE SRL 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>STEFANELLI AVV. ANDREA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA CALANCO 11 <br />
presso<br />
STEFANELLI AVV. ANDREA  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
REGIONE EMILIA ROMAGNA  <br />
</i>rappresentata e difesa da:<i><br />
LISTA AVV. MARIA CHIARA <br />
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
P.ZZA ALDROVANDI 3 <br />
presso<br />
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO    </p>
<p>e nei confronti di <br />
SIMON SRL   </i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della nota prot. n. ARB/PRD/04/45224/AMB del 7/10/2004 di comunica-zione di esclusione dell&#8217;offerta MI.SE s.r.l. per anomalia;<br />
&#8211; del verbale dell&#8217;Autorità di gara rep. n. 3166 del 28/9/2004 di esclusione della MI.SE s.r.l. dalla gara per la fornitura di arredi per gli uffici centrali della Giunta regionale, nonché della conseguente aggiudicazione definitiva di detta fornitura all<br />
&#8211; dell&#8217;atto di approvazione del contratto relativo, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente,</p>
<p align=center>e per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del danno subito attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<u><P ALIGN=CENTER>F   A   T   T   O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</u>MI.SE s.r.l. ha partecipato alla gara a procedura aperta indetta nel 2004 dalla Regione Emilia Romagna &#8211; Servizio Patrimonio e Provveditorato per la fornitura di arredi per gli uffici centrali della Giunta regionale; l&#8217;importo previsto era pari a € 180.000,00 e il criterio di aggiudicazione era quello del-l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. L&#8217;offerta presentata da MI.SE ha ottenuto il maggior punteggio complessivo ma, essendo risultata anormal-mente bassa, è stata assoggettata a verifica dell&#8217;anomalia; essendosi conclu-sa negativamente tale fase, la predetta società è stata esclusa dalla gara, che è stata aggiudicata alla concorrente seconda in graduatoria, la ditta SIMON s.r.l.<br />
Contro tali determinazioni e per il risarcimento del danno subito MI.SE s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.<br />
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2004 questo Tribunale, con ordi-nanza n. 1396, ha respinto l&#8217;istanza cautelare presentata dalla ricorrente.<br />
La difesa della Regione ha depositato una memoria in vista dell&#8217;udienza del 19 aprile 2007, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<u><P ALIGN=CENTER>D   I   R   I   T   T   O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</u>1) Come espressamente previsto dal punto 4.a) del bando di gara la normativa di riferimento per la procedura concorsuale di cui si discute era costituita dalla L.R. 25 febbraio 2000 n. 9, recante &#8220;<i>Disposizioni in ma-teria di forniture e servizi</i>&#8220;; la modalità prescelta era quella dell&#8217;asta pubblica (art. 14 comma 1 lett. a) e il criterio di aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa (art. 14 comma 3). In ordine alle modalità di svolgimento delle gare l’art. 21 della citata legge regionale prevede:<br />
•	che in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la gara è presieduta dal dirigente della struttura interessata alla procedura con-trattuale (responsabile del procedimento a norma dell’art. 11) con fun-zioni di autorità di gara (comma 1);<br />	<br />
•	che in caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa il predetto dirigente  &#8220;<i>nomina una commissione di gara composta da tre o cinque esperti, di cui uno con funzioni di presi-dente, designati dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate all&#8217;oggetto del contratto</i>&#8221; (comma 2);<br />	<br />
•	che (a seconda del criterio utilizzato) l&#8217;autorità o la commissione di gara (comma 3):<br />	<br />
<i>a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi della lett. l) del comma 1 dell&#8217;art. 7 e della lett. c) del comma 1 dell’art. 8 e ne redige la graduatoria;<br />
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle strut-ture organizzative dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice;<br />
c) valuta la convenienza e la congruita&#8217; dell&#8217;offerta prescelta</i>&#8220;;<br />
•	che &#8220;<i>Qualora una o piu&#8217; offerte presentino carattere anomalo rispet-to alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l&#8217;autorita&#8217; o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto all&#8217;offerente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue</i>&#8221; (comma 5).<br />	<br />
2) Nella procedura in esame la Commissione tecnico valutativa nominata dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato (presieduta dal medesimo dirigente e composta di tre membri) ha provveduto, il giorno 27 settembre 2004, a valutare le offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi; il giorno successivo l&#8217;Autorità di gara (cioè lo stesso Responsabile del Ser-vizio Patrimonio e Provveditorato) ha proceduto all&#8217;apertura delle buste con-tenenti le offerte economiche &#8211; determinando i relativi punteggi sulla base della formula prestabilita &#8211; e alla redazione della graduatoria, nella quale l&#8217;offerta di MI.SE s.r.l. si è classificata al primo posto.<br />
Poiché peraltro tale offerta è risultata anormalmente bassa (in base al crite-rio di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 358/1992) l&#8217;Autorità di gara ha formalmente chiesto alla concorrente predetta (con nota datata 29/9/2004) &#8220;<i>di fornire le necessarie precisazioni in merito agli elementi costituti-vi</i>&#8221; dell’offerta in questione. La ditta interessata ha fornito riscontro nel termine prefissato, ma in proposito l&#8217;Autorità di gara si è così espressa nel verbale conclusivo: &#8220;<i>constatato che la Ditta MI.SE… ha presentato i-stanza che non è stata considerata esaustiva in quanto non menzionati e do-cumentati elementi valutabili costitutivi dell&#8217;offerta prende atto che l&#8217;Ammi-nistrazione non l’ha ritenuta accoglibile e la esclude pertanto dalla ga-ra</i>&#8220;. Contestualmente la medesima Autorità ha aggiudicato la gara alla seconda in graduatoria.<br />
3) Contro gli atti impugnati la società ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure:<br />
•	la verifica dell&#8217;anomalia è stata eseguita dall&#8217;Autorità di gara e non dalla Commissione di gara, come prescritto dall&#8217;art. 21 della L.R. n. 9/2000;<br />	<br />
•	l&#8217;Autorità di gara non ha instaurato il doveroso contraddittorio con la ri-corrente, procedendo all&#8217;esclusione senza chiedere integrazioni o deluci-dazioni e senza fornire adeguata motivazione;<br />	<br />
•	anche la seconda classificata aveva presentato un&#8217;offerta anomala, che però non è stata assoggettata a verifica e ciò concreta il vizio di disparità di trattamento.<br />	<br />
4) Il primo motivo di ricorso è fondato.<br />
La difesa della Regione Emilia-Romagna ha cercato, nei suoi scritti, di legit-timare l&#8217;operato del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato sottolineando che il medesimo era tenuto, a norma dell’art. 11 comma 3 del-la L.R. n. 9/2000 ad assicurare &#8220;<i>l&#8217;impulso ad ogni fase del procedimen-to</i>&#8221; contrattuale e che, in quanto Autorità di gara, era titolare del proce-dimento stesso; per cui avrebbe legittimamente avviato la fase di verifica dell&#8217;anomalia e altrettanto legittimamente avrebbe escluso la ricorrente dalla gara rilevando che gli elementi forniti dalla predetta erano del tutto inidonei a dimostrare la congruità dell&#8217;offerta ed anzi non si configuravano neppure come giustificazioni suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale da par-te della Commissione di gara; il che rendeva non necessario convocare detto organo collegiale.<br />
La tesi sostenuta dalla Regione non risulta condivisibile. Premesso che il da-to normativo (art. 21 L.R. n. 9/2000) è inequivoco nello stabilire che in caso di gare da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più van-taggiosa il subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia è rimesso alla compe-tenza della Commissione (e non dell&#8217;Autorità) di gara, si rileva che nel caso in esame il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato ha sot-tratto al competente organo collegiale il potere di decidere sulla congruità o meno dell&#8217;offerta anomala, operando una sorta di filtro preventivo in ordine agli elementi giustificativi forniti dal concorrente interessato. In sostanza il predetto Dirigente ha introdotto una &#8220;soglia minima&#8221; di attendibilità e di concretezza degli elementi giustificativi, al di sotto della quale non era rav-visabile (a suo giudizio) materia di valutazione da sottoporre alla Commis-sione di gara ed ha quindi deciso che gli elementi forniti a giustificazione da MI.SE s.r.l. non superavano tale soglia e dunque legittimavano un immedia-to provvedimento di esclusione, prescindendo dal coinvolgimento dell&#8217;orga-no tecnico a ciò deputato. Il potere così esercitato dal Responsabile del Ser-vizio Patrimonio e Provveditorato, peraltro, non trova alcun supporto nor-mativo ed anzi risulta confliggente con le chiare e puntuali disposizioni del citato art. 21; una scelta come quella operata nel caso di specie (evidente-mente ispirata ad esigenze di celerità e praticità) sarebbe risultata semmai corretta nell&#8217;ipotesi in cui la ditta interessata non avesse fornito alcun riscon-tro, ma a fronte delle giustificazioni offerte dalla ricorrente con la nota del 4/10/2004 un’attività valutativa, più o meno complessa, era comunque ne-cessaria e dunque non poteva essere svolta dal singolo Dirigente, ma doveva essere affidata alla Commissione di gara. Tra l&#8217;altro si deve osservare che, se anche i chiarimenti sugli elementi costitutivi dell&#8217;offerta forniti da MI.SE presentavano indubbiamente carattere discorsivo e non erano supportati da un&#8217;analisi economica dei costi che in effetti è stata prodotta solo a termine scaduto, resta comunque il fatto che detti chiarimenti fanno riferimento a profili (il contenimento dei costi connesso alla produzione interna, la dispo-nibilità di particolari macchinari per la produzione, le condizioni commer-ciali applicate dai fornitori di materie prime, ecc.) che, seppure generica-mente illustrati, presentavano comunque una specificità meritevole di valu-tazione, che avrebbe potuto certamente condurre ad un giudizio di insuffi-cienza, ma anche eventualmente ad una richiesta di integrazione o di preci-sazione, quale appunto quella tardivamente fornita dopo la già intervenuta esclusione.<br />
In conclusione, il Collegio ravvisa la violazione dell’art. 21 della L.R. n. 9/2000 denunciata nel ricorso e tanto basta per accogliere il gravame limita-tamente all’azione impugnatoria (con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti) e per annullare i provvedimenti impugnati.<br />
5) Quanto alla domanda risarcitoria si osserva quanto segue:<br />
•	nella condotta illegittima dell&#8217;Amministrazione è ravvisabile l&#8217;elemento colposo, stante il contrasto (precedentemente illustrato) tra l&#8217;operato del-la stazione appaltante e la normativa di riferimento;<br />	<br />
•	il danno ingiusto arrecato alla ricorrente va peraltro identificato esclusi-vamente in una perdita di chance, posto che l’illegittimità dell&#8217;esclusione disposta nei confronti di MI.SE (e degli atti conseguenti) non avrebbe comunque potuto automaticamente comportare l&#8217;aggiudicazione della gara alla predetta società, dovendosi invece ancora svolgere in modo corretto il subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta;<br />	<br />
•	in tale quadro, essendo stato il contratto ormai concluso ed eseguito (già all&#8217;epoca in cui fu trattata l&#8217;istanza cautelare), il risarcimento del danno subito dalla ricorrente può essere assicurato solo per equivalente e a tal fine:<br />	<br />
a) non si può tenere conto delle perdite subite per i costi di predisposi-zione dell&#8217;offerta e di partecipazione alla gara, in relazione ai quali la ri-corrente non ha fornito alcuna indicazione quantitativa;<br />
b) la perdita di chance subita dalla predetta società va ristorata tenendo conto dell&#8217;utile lordo quantificato (nella misura di euro 8.849,00) nella nota 11/10/2004 (di analisi dei costi inviata dal difensore di MI.SE all’Amministrazione resistente e da questa depositata in giudizio come doc. 9) ed applicando una congrua riduzione, che appare equo determi-nare nella misura del 50%;<br />
c) su tali basi il risarcimento va quantificato in euro 4.425,00.<br />
La Regione Emilia-Romagna va conseguentemente condannata al pagamen-to di tale somma in favore dalla ricorrente.<br />
6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla ba-se della nota depositata in udienza dal difensore della società ricorrente; l&#8217;Amministrazione resistente è perciò tenuta a corrispondere a MI.SE s.r.l. la somma complessiva di euro 5.932,68 così disaggregata:<br />
•	euro 1.074,00 per competenze;<br />	<br />
•	euro 3.400,00 per onorari;<br />	<br />
•	euro 89,48 per cassa avvocati 2%;<br />	<br />
•	euro 912,70 per IVA;<br />	<br />
•	euro 456,50 per spese esenti IVA.<br />	<br />
7) Riepilogando:<br />
a) il ricorso va accolto dalla parte impugnatoria, con conseguente annulla-mento dei provvedimenti impugnati;<br />
b) va accolta altresì la domanda risarcitoria, nei limiti di cui al precedente punto 5), e conseguentemente la Regione Emilia-Romagna va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.425,00 (quattromilaquattrocentoventicinque/00);<br />
c) la medesima Regione va altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio nella misura complessiva di euro 5.932,68 (cinquemilanovecentotrentadue/68).<br />
<u><P ALIGN=CENTER>P.   Q.   M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</u>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.<br />
Condanna la Regione Emilia Romagna al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura complessiva di euro 5.932,68 (cinquemilanovecentotrentadue/68).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrati-va.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 19 aprile 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 07.05.07<br />
Bologna, li 07.05.07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-450/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a></p>
<p>G. Piscitello Pres C. Testori Est. Unicredit Banca s.p.a. (Avv. A. Zanetti) contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (Avv.ti M. Zamparini ed R. Manservisi) e la Regione Emi-lia Romagna (Avv.ti A. Calderisi e S. Balli) e con l&#8217;intervento ad adiuvan-dum di A.B.I. (Avv. A. Zanetti) sul riparto di competenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Piscitello Pres C. Testori Est.<br /> Unicredit Banca s.p.a. (Avv. A. Zanetti) contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (Avv.ti M. Zamparini ed R. Manservisi) e la Regione Emi-lia Romagna (Avv.ti A. Calderisi e S. Balli) e con l&#8217;intervento ad adiuvan-dum di A.B.I. (Avv. A. Zanetti)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze in tema di sicurezza pubblica e sicurezza sul lavoro con riferimento agli istituti di credito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; Riparto di competenze in tema di sicurezza pubblica e sicurezza sul lavoro con riferimento agli istituti di credito – Prevalenza della sicurezza pubblica di competenza del Prefetto &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di sicurezza pubblica e sicurezza del lavoro, con riferimento agli istituti di credito, la prima deve necessariamente ritenersi prevalente (e la seconda conseguentemente recessiva) in relazione alla natura tipicamente criminosa del rischio; proprio tale elemento, caratterizzante il rischio in que-stione, induce ad individuare nell&#8217;autorità di pubblica sicurezza &#8211; perché isti-tuzionalmente preposta e professionalmente attrezzata per valutare l’efficacia dei diversi strumenti ed interventi utilizzabili nel contrasto dei fenomeni criminosi &#8211; quella competente a stabilire sia la tipologia delle mi-sure adottabili contro il rischio rapine in banca, sia il quantum (cioè lo stan-dard minimo indispensabile per assicurarne l&#8217;efficacia), sia eventualmente le possibili combinazioni tra misure di diverse categorie (fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il vizio di incompetenza posto che l&#8217;Azienda USL, mentre ha continuato a riconoscere nel protocollo d&#8217;intesa predisposto dalla Prefettura (pur se scaduto) il parametro in base al quale individuare le misu-re di prevenzione e protezione contro il rischio rapine in banca, così ricono-scendo la prevalente competenza in materia del Prefetto, ha peraltro ritenuto di poter stabilire l&#8217;entità delle misure da adottare in alcune specifiche dipen-denze, in difformità rispetto a quanto indicato nel protocollo stesso)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>composto dai signori:<br />
<b>Dott. Calogero Piscitello				Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Grazia Brini				Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori	<br />	<br />
				Consigliere rel.est.</b>	</p>
<p><b><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 14 del 2006 proposto da <br />
<b>Nicastro Roberto</b>, in qualità di Amministratore delegato p.t. di UNICREDIT BANCA s.p.a., nonché nella sua qualità di datore di lavoro p.t. ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Zanetti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Belfiore n. 1,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l&#8217;<b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini</b>, costituitasi in giu-dizio in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappre-sentata e difesa dall&#8217;Avv. Massimo Zamparini e dall’Avv. Roberto Manser-visi ed elettivamente domiciliata<br />
&#8211; la <b>Regione Emilia Romagna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante p.t., rappresen-tata e difesa dagli Avv.ti Antonio Calderisi e Stefano Balli, presso i quali è elettivamente domiciliata<br />
e con l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum<br />
</i>di <b>A.B.I. &#8211; Associazione Bancaria Italiana</b>, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Zanetti, presso lo studio del quale è elettivamente domici-liata in Bologna, via Belfiore n. 1, </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della comunicazione con incluso verbale di disposizione dell&#8217;Azienda Uni-tà Sanitaria Locale di Rimini prot. 0063697/2.12/2/LF-PN del 12 luglio 2005, con cui l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di la-voro della suddetta Azienda USL- del silenzio rigetto della Regione Emilia Romagna sul ricorso amministra-tivo gerarchico del 12 agosto 2005 contro il suddetto verbale di disposizio-ne;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso con i precedenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto recante motivi aggiunti con cui il medesimo ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione chiedendo l&#8217;annullamento:<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna n. 333 del 22 dicembre 2005 prot. n. ASS/PRC/06/1021;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini e della Regione Emilia Romagna, nonché l&#8217;atto di intervento <i>ad adiuvandum</i> di A.B.I.;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 i difensori delle parti, presen-ti come da verbale;</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la nota prot. 0063697/2.12/2/LF-PN del 12 luglio 2005 e l’incluso verbale di disposizione (adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. n. 520/1955) l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambien-ti di lavoro dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini ha disposto che UniCredit Banca s.p.a. assumesse &#8211; in tre filiali ubicate nel territorio provin-ciale di Rimini &#8211; alcune misure di prevenzione e protezione antirapina. Con-tro tale provvedimento il predetto istituto di credito, in persona del suo Amministratore delegato, ha presentato, in data 12 agosto 2005, ricorso ge-rarchico al Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, UniCredit ha depositato davanti a questo Tribunale l&#8217;atto intro-duttivo del presente giudizio, con cui ha impugnato la citata nota dell&#8217;A-zienda USL di Rimini e il silenzio serbato dalla Regione sul successivo ri-corso amministrativo, censurando innanzitutto l&#8217;incompetenza della predetta AUSL a dettare disposizioni concernenti la materia dell’ordine e sicurezza pubblica e prospettando altresì vizi di violazione di legge ed eccesso di po-tere sotto diversi profili.<br />
Con un successivo atto recante motivi aggiunti la medesima parte ricorrente ha poi esteso l&#8217;impugnazione al decreto n. 333 del 22 dicembre 2005 con cui il Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna, nel presupposto che UniCredit aveva adempiuto a tutte le disposizioni contenute nel verbale del 12/7/2005, si è pronunciato sul ricorso gerarchico prendendo atto del cessato oggetto del contendere.<br />
Si sono costituite in giudizio l&#8217;Azienda USL di Rimini e la Regione Emilia Romagna, che hanno eccepito l&#8217;inammissibilità/improcedibilità del gravame e ne hanno chiesto, comunque, la reiezione perché infondato.<br />
A.B.I. &#8211; Associazione Bancaria Italiana ha depositato in giudizio un atto di intervento <i>ad adiuvandum</i> per sostenere le tesi dell&#8217;istituto di credi-to ricorrente.<br />
UniCredit Banca s.p.a. e ABI hanno prodotto memorie in vista dell&#8217;udienza del 22 marzo 2007, in cui la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b><u></p>
<p>
</u><b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Va premessa una puntuale ricostruzione della vicenda in punto di fatto.<br />
In data 7 maggio 2003 il Prefetto di Rimini, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, l’ABI e numerosi istituti di credito operanti nel predetto ambito provinciale (tra i quali UniCredit Banca s.p.a.) hanno sottoscritto un protocollo d&#8217;intesa per la prevenzione della criminalità in banca che tra l&#8217;al-tro:<br />
&#8211; individuava le possibili misure di sicurezza distinguendole nelle seguenti categorie:<br />
•	a) sistemi di controllo all&#8217;ingresso della dipendenza (bussola &#8211; metal detector &#8211; rilevatore biometrico &#8211; vigilanza);<br />	<br />
•	b) dispositivi di ausilio per le forze dell&#8217;ordine (videoregistrazione – allarme &#8211; rilevatore biometrico);<br />	<br />
•	c) dispositivi per disincentivare il compimento dell&#8217;atto criminoso (mezzo forte temporizzato per cassieri &#8211; macchiatore di banconote &#8211; bancone blindato);<br />	<br />
&#8211; conteneva l&#8217;impegno delle banche firmatarie ad adottare, per ogni dipen-denza, complessivamente tre misure di sicurezza nell&#8217;ambito di almeno due delle categorie suindicate.<br />
La durata del protocollo era fissata in 24 mesi; data la natura pilota dell&#8217;atto era stabilito un periodo di sperimentazione e valutazione della durata di 12 mesi.<br />
Con nota del 17/1/2004 l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli am-bienti di lavoro dell&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, facendo rife-rimento ad interventi di vigilanza in corso in due dipendenze di UniCredit (filiale di Rimini 8 in via Flaminia n. 393/D e filiale di San Giovanni in Ma-rignano), ha invitato il datore di lavoro e la FIBA-CISL ad un incontro per esaminare la situazione delle predette filiali in relazione al &#8220;rischio rapine&#8221;; in quell&#8217;occasione i rappresentanti del predetto istituto bancario hanno depo-sitato lo stralcio del documento di valutazione dei rischi riguardante il ri-schio rapina, le schede relative alle due filiali interessate (contenenti, tra l&#8217;al-tro, l&#8217;indicazione delle misure di prevenzione adottate) e il protocollo d&#8217;inte-sa del 7/5/2003.<br />
Con una successiva nota datata 13/3/2004 la medesima Unità operativa, ri-chiamata la durata annuale e la natura pilota del protocollo d&#8217;intesa e consi-derata la valenza di riferimento tecnico-organizzativo dello stesso, ha segna-lato al datore di lavoro l&#8217;esigenza di valutare l&#8217;efficacia delle misure adottate in base al protocollo alla scadenza del maggio 2004, facendo presente che restava in attesa di essere informata circa i risultati di tale valutazione, per gli interventi eventualmente necessari. Tale richiesta di informazioni è stata reiterata con una nota di sollecito del 20/7/2004, a cui UniCredit ha fornito riscontro con raccomandata del 2/8/2004, nella quale ha comunicato di non avere registrato variazioni incidenti sulla valutazione del rischio rapine pres-so le due dipendenze interessate e ha segnalato, altresì, che la Prefettura di Rimini non aveva chiesto alcuna revisione del protocollo, dopo il periodo di sperimentazione annuale.<br />
In data 12/7/2005 l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;Azienda USL di Rimini ha indirizzato a UniCredit Banca s.p.a. la comunicazione, con incluso verbale di disposizione, impugnata nel presente giudizio in cui:<br />
&#8211; si premette che tale comunicazione riscontra la nota 2/8/2004 del predetto istituto di credito e che il 7/6/2005 è ufficialmente scaduto il protocollo d&#8217;in-tesa siglato con la Prefettura di Rimini;<br />
&#8211; si segnala che &#8220;<i>allo stato attuale, non risulta certa e soddisfacente la situazione delle misure di prevenzione protezione dal rischio rapina assunte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</i>&#8221; nelle filiali di Ri-mini &#8211; via Flaminia- riconosciuta perdurante valenza di riferimento tecnico-organizzativo al protocollo d&#8217;intesa (ancorché scaduto), si dispone che nelle tre filiali in que-stione le misure di prevenzione e protezione eventualmente già attive siano integrate in modo tale ch<br />
&#8211; si fissa il termine di trenta giorni per l&#8217;adempimento.<br />
Con nota datata 2/8/2005 l&#8217;Amministratore delegato di UniCredit ha riscon-trato la comunicazione di cui sopra, facendo presente:<br />
&#8211; che presso le tre dipendenze interessate erano già precedentemente in atto due misure di cui alla categoria a), ovvero: bussola antirapina e impianto metal detector;<br />
&#8211; che è stata adottata un&#8217;ulteriore misura della stessa categoria consistente nella vigilanza armata, con servizio continuativo per l&#8217;agenzia di San Gio-vanni in Marignano e a rotazione per le altre due agenzie.<br />
2) Prima di esaminare il merito del ricorso occorre pronunciarsi sulle ecce-zioni formulate sia dalla difesa dell&#8217;Azienda USL di Rimini, sia dalla difesa della Regione Emilia Romagna, che possono essere così sintetizzate:<br />
&#8211; UniCredit Banca s.p.a. non ha interesse ad agire perché all&#8217;epoca dell&#8217;emis-sione del provvedimento impugnato aveva già provveduto all&#8217;adeguamento del proprio sistema di sicurezza in conformità con le indicazioni del provve-dimento stesso; il verbale di<br />
&#8211; con la nota del 2/8/2005 UniCredit, nel comunicare l&#8217;avvenuta ottemperan-za alle disposizioni dell’AUSL di Rimini, ha dimostrato acquiescenza a det-te disposizioni; non aveva dunque titolo per presentare né il ricorso gerar-chico, né il successivo ricor<br />
Le eccezioni vanno disattese. Va innanzitutto esclusa l&#8217;acquiescenza, posto che (al di là dei tempi e dei modi dell&#8217;adeguamento, da parte dell&#8217;istituto bancario ricorrente, a quanto disposto dall’AUSL) l&#8217;inadempimento alle di-sposizioni comportava &#8211; secondo quanto espressamente riportato nel prov-vedimento impugnato – le conseguenze penali previste dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 758/1994. Quanto all&#8217;interesse ad agire, UniCredit ha chiarito di aver adottato misure corrispondenti a quelle oggetto del provvedimento impugnato (ed anzi ulteriori rispetto ad esse) sulla base di una autonoma scelta aziendale, ispirata ai contenuti del protocollo d&#8217;intesa siglato nel 2003 con la Prefettura di Rimini; rispetto a tali scelte le disposizioni impartite dal-l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;A-zienda USL di Rimini si configurano, ad avviso della ricorrente, come ille-gittime innanzitutto perché eccedono i limiti della competenza dell&#8217;Ammini-strazione procedente. Proprio in relazione all’esigenza di precisare detti li-miti il Collegio ritiene che sussisteva originariamente l&#8217;interesse ad agire e permane tuttora l&#8217;interesse alla decisione della causa nel merito (e in base a tale conclusione si deve ritenere illegittima la decisione assunta dal Presi-dente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna che ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso gerarchico precedentemente presentato dal predetto istituto di credito).<br />
3) Premesso che nell&#8217;atto introduttivo del giudizio UniCredit ha formulato censure corrispondenti a quelle già proposte nel ricorso gerarchico, si osser-va che con il primo e principale motivo è stata dedotta l&#8217;incompetenza dell’Azienda USL di Rimini (e, in particolare, dell&#8217;Unità operativa preven-zione e sicurezza negli ambienti di lavoro) ad adottare disposizioni in tema di misure contro il rischio rapine negli istituti bancari, in quanto esse inva-dono l&#8217;ambito dell&#8217;attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, rien-trante nella sfera delle attribuzioni assegnate in via esclusiva all&#8217;autorità provinciale di pubblica sicurezza, cioè al Prefetto. La censura va valutata con specifico riferimento alle peculiarità del caso in esame, che si caratteriz-za per i seguenti elementi:<br />
•	dal maggio 2003 al maggio 2005 ha operato il protocollo d&#8217;intesa per la prevenzione della criminalità in banca nella provincia di Rimini, sotto-scritto dalla Prefettura di Rimini e dagli istituti bancari operanti nel terri-torio provinciale, avente il contenuto sinteticamente richiamato al prece-dente punto 1);<br />	<br />
•	in quell&#8217;arco temporale l&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;Azienda USL di Rimini ha richiesto a UniCredit informazioni in ordine alle misure contro il rischio rapine adottate pres-so alcune filiali; a tali richieste l’istituto bancario ha risposto in occasio-ne dell&#8217;incontro svoltosi l’11/3/2004 e poi con raccomandata del 2/8/2004;<br />	<br />
•	a quest&#8217;ultima comunicazione ha fatto espresso riferimento l’AUSL nel provvedimento impugnato (e ciò vale anche a smentire le affermazioni della difesa della medesima Azienda secondo cui UniCredit sarebbe ri-masta inadempiente rispetto ad una precedente richiesta di informazioni) con cui, riconosciuta perdurante valenza di riferimento tecnico-organizzativo al protocollo d&#8217;intesa nel 2003 (ancorché appena scaduto), sono state dettate disposizioni circa le misure di prevenzione e protezio-ne contro il rischio rapine da adottare nelle filiali di Rimini &#8211; via Flami-nia n. 393/D e via Praga n. 72 e di San Giovanni in Marignano. <br />	<br />
Ciò premesso, si osserva:<br />
&#8211; non c’è dubbio che l&#8217;individuazione delle misure di prevenzione e di con-trasto contro il fenomeno delle rapine in banca rientra nell&#8217;ambito delle fun-zioni attribuite all&#8217;autorità di pubblica sicurezza, in quanto preposta &#8220;<i>al mantenimento dell&#8217;ordin<br />
&#8211; non si può peraltro negare che il rischio delle rapine in banca, in quanto ri-guarda il personale degli istituti di credito, presenta profili che investono anche la disciplina in tema di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e,- si pone evidentemente un problema di coordinamento delle diverse compe-tenze, rispetto al quale è innanzitutto auspicabile che gli organi interessati esercitino i rispettivi poteri attraverso preventive forme di concertazione; in ogni caso va puntualizz<br />
&#8211; in tale quadro, posto che anche la tutela dell&#8217;incolumità dei dipendenti con-tro possibili azioni criminose è affidata in via principale, insieme a quella dei clienti, all&#8217;autorità di pubblica sicurezza, si deve concludere che, a fronte delle concrete i<br />
&#8211; tornando al caso di specie, nel protocollo d&#8217;intesa del 2003 le misure di si-curezza contro il rischio rapine sono state puntualmente individuate per ti-pologia e distinte per categorie e ne è stato stabilito lo standard minimo da assicurare; è pacifico<br />
&#8211; scaduto il termine di vigenza del protocollo d&#8217;intesa, l&#8217;Unità operativa pre-venzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;AUSL di Rimini ha rite-nuto di poter dettare, &#8220;<i>in specifico riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori addetti nel<br />
&#8211; emerge, da quanto precede, la sussistenza del vizio di incompetenza de-nunciato nel ricorso, posto che l&#8217;Azienda USL, mentre ha continuato a rico-noscere nel protocollo d&#8217;intesa predisposto dalla Prefettura (pur se scaduto) il parametro in base al quale<br />
4) Essendo fondato il primo e assorbente motivo, il ricorso proposto contro la nota dell&#8217;Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell&#8217;Azienda USL di Rimini prot. 0063697/2.12/2/LF-PN del 12 luglio 2005 e l’incluso verbale di disposizione va accolto e l&#8217;atto impugnato va conse-guentemente annullato. Non è comunque inopportuno evidenziare che tra le altre censure formulate dalla ricorrente risulta parimenti fondata quella rela-tiva alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, che si basa sull&#8217;affermazione secondo cui nelle tre filiali interessate era risultata insoddisfacente &#8220;<i>la situazione delle misure di prevenzione protezione dal rischio rapina assunte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</i>&#8220;; tale affermazione, però, non è accom-pagnata da alcun elemento che valga ad illustrare le ragioni di una simile va-lutazione negativa e ciò è particolarmente significativo anche rispetto alla questione della competenza, se si considera che non è in discussione che UniCredit avesse puntualmente osservato, nelle predette filiali, gli impegni previsti nel protocollo d&#8217;intesa. <br />
Quanto all&#8217;impugnazione, proposta mediante motivi aggiunti, del decreto del Presidente della Giunta regionale dell&#8217;Emilia Romagna n. 333 del 22 dicem-bre 2005, anch’essa va accolta, in quanto il provvedimento in questione è fondato sull&#8217;erroneo presupposto che la materia del contendere fosse cessa-ta.<br />
Per ciò che concerne, infine, le spese del giudizio, la particolarità e la novità delle questioni affrontate ne giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrati-va.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 22 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 07.05.07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-7-5-2007-n-451/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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