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	<title>7/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. NEPPI MODONA Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Favara) &#8211; Regione Marche (avv. Grassi) sull&#8217;illegittima composizione dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza 1. Regione &#8211; Regione Marche – Legge regionale disciplinante il Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. NEPPI MODONA <br /> Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Favara) &#8211; Regione Marche (avv. Grassi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittima composizione dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Regione &#8211; Regione Marche – Legge regionale disciplinante il Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – Norma istitutiva di un Comitato di indirizzo quale organo dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale – Prevista partecipazione al Comitato di indirizzo dei titolari di alcuni organi dello Stato – Violazione della competenza statale in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, nonché della riserva di legge statale prevista dall&#8217;art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario – Illegittimità costituzionale</p>
<p>2. Regione &#8211; Regione Marche – Legge regionale disciplinante il Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – Lamentata lesione di competenze riservate in via esclusiva allo Stato – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Difetto della determinazione governativa di impugnazione &#8211; Inammissibilità delle questioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) (1).</p>
<p>2. Sono inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale della predetta legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La norma censurata prevedeva la partecipazione al Comitato di indirizzo dei Prefetti della Regione o loro delegati, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona. Tale norma, dunque, attribuiva anche nuovi compiti ai titolari di uffici statali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale. In particolare, sulla disciplina dello stato giuridico dei magistrati v. sentenze n. 224 e n. 285 del 1999. Sulla riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario prevista dall&#8217;art. 108, primo comma, Cost. v. sentenza n. 43 del 1982.</p>
<p>(2) Sull’inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale in via principale sollevate in difetto della determinazione governativa di impugnazione cfr., da ultimo, sentt. nn. 43 del 2004, 338 e 315 del 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENTENZA N. 134 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY &#8211; Presidente; Valerio	ONIDA &#8211; Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto APOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria	FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA; ha pronunciato la seguente																																																																																											</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), con esclusione dell&#8217;art. 6, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002, depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2002 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2002.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Marche;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;<br />
uditi l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. &#8211; Con ricorso notificato il 30 settembre 2002 e depositato il giorno 8 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), con esclusione dell&#8217;art. 6. <br />
Ad avviso del ricorrente «con la legge in esame la regione in sostanza si autoraffigura come coattributaria con lo Stato di una materia &#8211; &#8216;ordine pubblico e sicurezza&#8217; &#8211; riservata alla legislazione esclusiva dello Stato; e, a tal fine, istituisce un complesso apparato amministrativo &#8216;parallelo&#8217; a quello statale in esso coinvolgendo […] persino organi della giurisdizione». <br />
La legge contrasterebbe perciò palesemente con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. nonché, «per qualche disposizione», con le lettere f), g), l) del medesimo art. 117 Cost., oltre che con l&#8217;art. 160, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non potendosi ammettere, alla luce dei parametri evocati, che un legislatore regionale produca di sua iniziativa leggi invasive della competenza esclusiva dello Stato.<br />
Passando all&#8217;esame delle singole disposizioni, il ricorrente sottolinea che l&#8217;art. 1 della legge, enunciando che «le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali» si integrano con «le politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione […] e degli enti locali», contiene un&#8217;affermazione di principio la cui &#8216;proclamazione&#8217; non spetta al legislatore regionale. <br />
L&#8217;art. 2, comma 1, prosegue il ricorrente, prevede «iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza  alimentare» (lettera b), e la «creazione di specifiche professionalità» (lettera g), che potrebbero intendersi riferite alla formazione di strutture regionali di pubblica sicurezza. Nella lettera i) è poi «addirittura» previsto che la Giunta assicuri la partecipazione della Regione «ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge».<br />
    I commi 2 e 3 dell&#8217;art. 2 attribuiscono quindi al Consiglio regionale il compito di definire, sentita una conferenza regionale sulla sicurezza, il «piano (annuale) delle priorità» senza chiarire come tale previsione si coordini con l&#8217;art. 5, comma 1, della legge. <br />
L&#8217;intero art. 2 si presterebbe perciò ad «ingenerare conflittualità tra organi regionali ed organi statali», e comunque invade l&#8217;ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato.<br />
Parimenti viziati da illegittimità costituzionale sarebbero gli artt. 3 e 4, che contengono disposizioni «organizzatorie e strumentali». <br />
In particolare, l&#8217;art. 3 (Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza) istituisce un organismo, denominato Comitato di indirizzo, incardinato presso la Presidenza della Giunta regionale, che appare il duplicato di organi di raccordo tra le funzioni locali e quelle degli organi statali in materia di sicurezza, da tempo esistenti e collocati in ambito statale. <br />
Quanto alla composizione di detto Comitato (art. 3, comma 3), la partecipazione di figure istituzionali statali (a cominciare dai Prefetti) e di esponenti di organi giudiziari (Procuratore generale della Corte d&#8217;appello di Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona), «oltre ad essere possibile fonte di incomprensioni anche sul piano del cerimoniale», contrasterebbe con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettere f), g), l), Cost., consentendo, tra l&#8217;altro, l&#8217;immissione di un elevato numero di persone «nel circuito delle informazioni riservate rilevanti per la pubblica sicurezza».<br />
L&#8217;art. 5, comma 2, contrasterebbe, a sua volta, con gli artt. 81 e 119, comma quarto, Cost., «laddove lascia a carico degli enti locali spese &#8216;coordinate&#8217;, anche quanto a priorità, dalla Regione».</p>
<p>    2. &#8211; Si è costituita la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta, chiedendo che il ricorso sia rigettato.<br />
ìLa Regione osserva che la legge impugnata, come si evince proprio dall&#8217;art. 1, non interviene affatto nella materia «ordine pubblico e sicurezza», bensì in quella delle politiche sociali e territoriali. <br />
Per quanto concerne le prime, la competenza regionale trova fondamento, «oltre che in alcune materie attribuite alla sua competenza concorrente (come quelle della tutela e della sicurezza del lavoro, dell&#8217;istruzione, dell&#8217;alimentazione, della protezione civile) anche direttamente nell&#8217;art. 2 Cost., che attribuisce alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singoli sia nelle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità», dal momento che a norma del nuovo art. 114 Cost. in seno alla Repubblica devono ritenersi equiparati allo Stato tutti gli enti territoriali, comprese le regioni. <br />
Per quel che riguarda le politiche territoriali, la competenza legislativa della Regione trova diretto fondamento nella materia «governo del territorio», «come anche nelle altre materie (&#8216;porti, aeroporti civili&#8217;, &#8216;grandi reti di trasporto e di navigazione&#8217;, &#8216;ordinamento della comunicazione&#8217;)» che il terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost. affida alla competenza concorrente delle regioni. <br />
    Quanto alle censure relative a specifiche previsioni del comma 1 dell&#8217;art. 2, la difesa della Regione osserva che la lettera b) fa riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza ambientale e alla sicurezza alimentare, sicuramente riconducibili a materie per le quali le regioni hanno competenza concorrente, e che la lettera g) concerne la creazione di specifiche professionalità che, in quanto riferibile alla formazione e all&#8217;aggiornamento del personale regionale e degli enti locali, non incide in alcun modo sulla competenza statale.<br />
In particolare, in relazione all&#8217;art. 3, comma 3, la Regione afferma che la partecipazione di figure istituzionali statali al Comitato di indirizzo non determina affatto lesione delle sfere di competenza attribuite allo Stato dalle lettere f), g), l) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. La riserva statale di cui alla lettera f) è infatti relativa alla composizione e al funzionamento degli organi statali e quella della lettera g) concerne l&#8217;ordinamento e l&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre quello in discussione è organo della Regione. Infine la competenza statale di cui alla lettera l), relativa alla materia «giurisdizione e norme processuali», non sarebbe «minimamente incisa dall&#8217;istituzione dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza», dal momento che tale organismo altro non è che «una sede di raccordo tra organi statali, regionali, locali, autonomie funzionali, categorie interessate, finalizzata a costituire una semplice opportunità per la realizzazione di forme e strumenti di leale collaborazione in vista del migliore perseguimento dei fini istituzionali di ciascuno dei soggetti coinvolti». Inoltre, tali soggetti non sono obbligati a partecipare all&#8217;Osservatorio, così che la loro autonomia nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali non è in alcun modo intaccata.<br />
Da ultimo, quanto alle censure relative all&#8217;art. 5, la Regione sostiene che esso non lede la sfera di autonomia finanziaria degli enti locali, garantita dalla Costituzione con riferimento alle funzioni istituzionali proprie dei Comuni, in quanto l&#8217;attività disciplinata dalla legge impugnata, avendo «carattere meramente promozionale nel campo sociale e della sicurezza», presuppone l&#8217;accordo con gli enti interessati.<br />
    3. &#8211; Con memoria depositata il 29 aprile 2003, l&#8217;Avvocatura dello Stato, preso atto degli argomenti esposti nell&#8217;atto di costituzione della Regione Marche in ordine all&#8217;art. 1 della legge impugnata, ha dichiarato di rinunciare «a sottoporre a scrutinio di legittimità costituzionale detto articolo ed anche il riferimento ad esso contenuto nel successivo art. 2, comma 1». <br />
Dopo avere svolto specifiche considerazioni in ordine agli artt. 2, commi 1, 2, 3, e 5, comma 2, l&#8217;Avvocatura rileva che le censure rivolte all&#8217;art. 3, comma 3, hanno piena autonomia ed anzi sarebbero state determinanti ai fini dell&#8217;impugnazione dell&#8217;intera legge regionale, sulla scorta della decisiva considerazione «che un legislatore regionale non può attribuire nuovi ed aggiuntivi compiti o funzioni ad organi dello Stato e/o a coloro che tali organi impersonano», in quanto soltanto il legislatore statale può disciplinare «l&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e l&#8217;attività dei propri funzionari, nonché l&#8217;organizzazione degli apparati giudiziari e l&#8217;attività dei magistrati».<br />
In conclusione, l&#8217;Avvocatura chiede, così modificando le conclusioni formulate nel ricorso, che «sia dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 (nei limiti indicati) e dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge in esame».</p>
<p>    4. &#8211; Con memoria depositata il 17 giugno 2003, la Regione Marche, preso atto della memoria dell&#8217;Avvocatura dello Stato, rileva che, eliminato ogni dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge, verrebbe meno ogni  censura anche in relazione agli artt. 3 e 4, aventi ad oggetto disposizioni meramente strumentali.<br />
In particolare, in ordine alla composizione del Comitato di indirizzo, non sarebbe violata la competenza esclusiva dello Stato con riferimento alle materie di cui alle lettere  f), g), l) dell&#8217;art. 117 Cost., per la ragione che la legge in esame istituisce un organismo regionale per il quale non è previsto alcun obbligo di partecipazione a carico dei soggetti individuati, che, per altro verso, conservano piena autonomia nell&#8217;esercizio delle rispettive funzioni.</p>
<p>    5. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 1° luglio 2003 le parti hanno concluso come da verbale.<br />
    6. &#8211; La Corte, con ordinanza istruttoria in data 11 luglio 2003, ha disposto l&#8217;acquisizione dell&#8217;estratto del processo verbale della delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2002, con cui è stata approvata la determinazione di impugnare la legge della Regione Marche, completo in ogni sua parte, compresa la relazione del Ministro per gli affari regionali, richiamata nella predetta delibera e non depositata agli atti del giudizio, al fine di individuare le specifiche disposizioni della legge regionale oggetto di impugnazione. Dopo il deposito di tale documentazione, il giudizio è stato nuovamente fissato per la discussione all&#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2004.</p>
<p>    7. &#8211; Con memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza la Regione Marche, oltre a riproporre le considerazioni già espresse nei precedenti atti, ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato sottoscritto in data 18 ottobre 2003 dal Ministro dell&#8217;interno e dalla Regione Marche un «Protocollo d&#8217;intesa in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza», depositato agli atti del giudizio il 23 dicembre 2003. Secondo la Regione sarebbe infatti evidente che lo Stato, sottoscrivendo l&#8217;intesa, ha preso atto della piena legittimità costituzionale della legge impugnata, rinunciando, di fatto, al ricorso.<br />
La rinuncia sarebbe peraltro coerente con la limitata portata dell&#8217;impugnativa statale, posto che dalla relazione del Ministro per gli affari regionali risulta che la censura alla legge regionale è circoscritta alla partecipazione di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo dell&#8217;Osservatorio regionale; profilo anche questo ormai superato in quanto, mediante il richiamato protocollo d&#8217;intesa, lo Stato si sarebbe impegnato ad attivare «forme di partecipazione di propri organi ad iniziative e sedi collaborative con la Regione», tra le quali rientra certamente l&#8217;Osservatorio regionale.<br />
Nel merito, la Regione resistente insiste comunque nel sostenere che la partecipazione di organi statali al Comitato di indirizzo è meramente facoltativa, tale da non determinare alcuna lesione delle competenze e funzioni dei medesimi organi; in particolare, la partecipazione del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica risponde a esigenze di coordinamento e di raccordo delle forze di polizia che, ai sensi dell&#8217;art. 109 Cost. e dell&#8217;art. 55 cod. proc. pen., dipendono direttamente dall&#8217;autorità giudiziaria. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto l&#8217;intera legge (ad eccezione dell&#8217;art. 6) della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione. <br />
Peraltro, mentre la delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2002 contiene la generica determinazione di impugnare la «legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11», composta di nove articoli, la relazione del Ministro per gli affari regionali, alla cui proposta fa espresso rinvio la delibera e che questa Corte ha acquisito agli atti del giudizio con ordinanza istruttoria depositata in data 11 luglio 2003, fa menzione di un&#8217;unica disposizione censurabile per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e cioè l&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), che prevede, tra i componenti del Comitato di indirizzo dell&#8217;istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, i Prefetti della Regione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.<br />
Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenze n. 43 del 2004, n. 338 e n. 315 del 2003), che solo la questione sollevata nei confronti di quest&#8217;ultima disposizione è ammissibile. A prescindere dalla rilevanza della parziale rinuncia ai motivi di ricorso prospettata dall&#8217;Avvocatura dello Stato nella memoria depositata il 29 aprile 2003, tutte le altre questioni oggetto del ricorso sono inammissibili, non potendo essere ritenute validamente comprese nella generica determinazione di impugnare l&#8217;intera legge; determinazione che deve invece essere circoscritta, alla stregua dell&#8217;espresso rinvio alla relazione del Ministro per gli affari regionali contenuto nella delibera del Consiglio dei ministri, all&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge regionale.<br />
    2. &#8211; Nella memoria depositata il 25 febbraio 2004 la difesa della Regione resistente ha sostenuto che la materia del contendere sarebbe cessata a seguito della sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del Protocollo d&#8217;intesa tra il Ministro dell&#8217;interno e la Regione Marche in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza. Ad avviso della Regione, dai contenuti del Protocollo emergerebbe che tra lo Stato e l&#8217;amministrazione regionale si è «attivato un circolo virtuoso di collaborazione», mediante «forme di partecipazione degli organi dello Stato ad iniziative e sedi collaborative con la Regione, tra le quali non può non ritenersi incluso anche l&#8217;Osservatorio» istituito dalla legge regionale n. 11 del 2002. La sottoscrizione del Protocollo d&#8217;intesa esprimerebbe appunto un atteggiamento incompatibile con la volontà di coltivare il ricorso e si tradurrebbe in una rinuncia tacita.<br />
L&#8217;eccezione non può essere accolta. Il ricorso ha per oggetto esclusivo lo specifico e circoscritto profilo della partecipazione dei titolari di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo, aspetto del tutto estraneo ai contenuti del Protocollo d&#8217;intesa; inoltre, il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al ricorso non è attribuito al Ministro dell&#8217;interno, che ha sottoscritto il Protocollo d&#8217;intesa, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>    3. – Nel merito, la questione è fondata.<br />
L&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche n. 11 del 2002 stabilisce che, tra numerosi altri soggetti, sono chiamati a fare parte del Comitato di indirizzo &#8211; organo dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale &#8211; i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.<br />
La norma censurata non si limita a prevedere l&#8217;utilizzazione di magistrati per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari estranei ai loro compiti di istituto, suscettibili, quindi, di essere autorizzati sulla base dei presupposti e con le modalità previsti dalla disciplina sullo stato giuridico dei magistrati (v. sentenze n. 224 e n. 285 del 1999), ma attribuisce nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale, al quale essi dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente. <br />
Il tenore della norma esclude infatti che la partecipazione al Comitato di indirizzo sia rimessa alla libera volontà dei titolari degli uffici giudiziari indicati, come nelle ipotesi in cui è prevista la semplice possibilità di partecipare a riunioni di altri organi (v. ad esempio quanto disposto dall&#8217;art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, per gli appartenenti all&#8217;ordine giudiziario, che possono essere invitati dal Prefetto, d&#8217;intesa con il Procuratore della Repubblica competente, a partecipare alle riunioni del Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica).<br />
In tal modo la norma invade però la potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, e viola la riserva di legge statale prevista dall&#8217;art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario (v. sentenza n. 43 del 1982). <br />
Per le medesime ragioni, anche l&#8217;aver previsto la partecipazione dei Prefetti al Comitato di indirizzo, contemplata dall&#8217;art. 3, comma 3, lettera d), della legge impugnata, lede la competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Al riguardo, non rileva che in questo caso la legge stabilisca che i Prefetti della Regione possono farsi sostituire da loro delegati: anzi, tale circostanza suona come conferma che la norma attribuisce un nuovo compito all&#8217;ufficio statale, specificando che esso può esser svolto sia dal capo dell&#8217;ufficio, sia da un suo delegato.<br />Deve pertanto essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche n. 11 del 2002, nella parte in cui prevede che del Comitato di indirizzo dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza facciano parte i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.</p>
<p>4. &#8211; Quanto ora rilevato ovviamente non esclude che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, sulla falsariga di quanto ad esempio prevede il d.P.C.M. 12 settembre 2000, il cui art. 7, comma 3, in relazione al comma 1, dispone che il Ministro dell&#8217;interno promuove «le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione» tra organi dello Stato e regioni in tema di «sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini». Ma le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell&#8217;esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
a) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità); <br />
b) dichiara inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale della predetta legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-136/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.136</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE non è fondata la questione di legittimità della normativa inerente alle sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all&#8217;insegnamento Istruzione &#8211; Insegnati precari presso le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica – Sessione riservata per l’abilitazione – Esclusione per mancanza del requisito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-136/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-136/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p>non è fondata la questione di legittimità della normativa inerente alle sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all&#8217;insegnamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione &#8211; Insegnati precari presso le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica – Sessione riservata per l’abilitazione – Esclusione per mancanza del requisito del servizio prestato – Lamentata diversità di trattamento rispetto ai precari di altri istituti &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza del 3 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, sui ricorsi riuniti proposti da D. V. ed altri contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003.<br />
Per la Consulta «la normativa inerente alle sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all’insegnamento ha carattere eccezionale e di favore e quindi le singole disposizioni non possono essere estese al di là dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni che ne conseguono siano prive di giustificazione, e perciò irragionevoli».<br />
Sulla legittimità della scelta di introdurre con legge norme che, nell’ambito di una disciplina avente carattere eccezionale, dettano un particolare regime per la categoria di soggetti ivi ricompresi, nei limiti della non palese irragionevolezza, v. sentt. 208/2002 nonché 35/2004, e ord. 168/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non è fondata la questione di legittimità della normativa inerente alle sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all’insegnamento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo	ZAGREBELSKY	Presidente; Valerio	ONIDA	Giudice; Carlo	MEZZANOTTE; Fernanda	CONTRI; Guido	NEPPI MODONA; Piero Alberto	CAPOTOSTI; Annibale	MARINI; Franco	BILE; Giovanni Maria; FLICK; Francesco	AMIRANTE; Ugo	DE SIERVO; Romano	VACCARELLA; Paolo	MADDALENA; Alfonso	QUARANTA ha pronunciato la seguente																																																																														</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, promosso con ordinanza del 3 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, sui ricorsi riuniti proposti da D. V. ed altri contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di D. V. ed altri e di P. D., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
uditi l’avvocato Franco Carrozzo per le parti private costituite e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.— Nel corso di otto giudizi amministrativi riuniti – promossi da alcuni insegnanti, appartenenti a diversi ambiti disciplinari delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, allo scopo di ottenere l’annullamento della graduatoria nazionale ad esaurimento degli idonei disposta ai sensi dell’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.<br />
Rileva il giudice a quo che, nella fattispecie, tutti i ricorrenti sono stati ammessi con riserva alla sessione speciale di abilitazione indetta, in base all’art. 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dall’ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247. Pur avendo superato la relativa prova d’esame, i medesimi sono stati inseriti, sempre con riserva, nelle rispettive graduatorie nazionali permanenti ad esaurimento; la riserva è stata poi sciolta in senso negativo, sicché è stata loro preclusa la possibilità di essere nominati insegnanti di ruolo.<br />
Il motivo di doglianza prospettato dai docenti contro la loro esclusione dalle graduatorie permanenti si fonda essenzialmente sulla mancata estensione, anche a favore degli insegnanti delle accademie di belle arti e dei conservatori, dello spostamento dei termini al 27 aprile 2000 disposto dalla norma impugnata per i soli aspiranti all’insegnamento nella scuola elementare e nella scuola media; spostamento che avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare a pieno titolo alla sessione riservata di abilitazione.<br />
Il giudice a quo, allo scopo di illustrare le ragioni dell’asserita violazione dei menzionati parametri costituzionali, ritiene opportuno riassumere le più recenti tappe dell’evoluzione legislativa in materia di assunzione degli insegnanti precari. Con il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fu creato il sistema del c.d. doppio canale, in base al quale l’accesso in ruolo dei docenti poteva avvenire tramite concorso per soli titoli oppure tramite concorso per titoli ed esami; tale meccanismo venne poi trasfuso negli artt. 270 e 401 del d.lgs. n. 297 del 1994.<br />
 Successivamente è intervenuta la legge n. 124 del 1999, la quale – oltre a modificare le citate norme del d.lgs. n. 297 del 1994 nel senso di trasformare le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo – ha dettato, negli artt. 2 e 3, disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione ai fini dell’inserimento nelle menzionate graduatorie permanenti. In vista di quest’obiettivo gli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno stabilito, l’uno per gli insegnanti della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, l’altro per quelli delle accademie e dei conservatori, la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite una sessione riservata di concorso, alla quale sono stati ammessi i docenti precari che avevano svolto attività di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della norma stessa (25 maggio 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Ora l’art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, introdotto in sede di conversione, ha ulteriormente ampliato i termini di maturazione della menzionata anzianità di servizio necessaria per l’ammissione alla procedura di abilitazione riservata, stabilendo che alla medesima potessero partecipare anche i docenti che avevano completato tale periodo alla data del 27 aprile 2000; ma tale ampliamento – determinato da un avviamento non immediato delle procedure di abilitazione – è stato previsto solo in favore degli insegnanti di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, sicché gli insegnanti delle accademie di belle arti e dei conservatori ne sono rimasti pacificamente esclusi (essendo essi ricompresi nell’art. 3 della legge n. 124 del 1999). Se tale esclusione non fosse stata stabilita, i ricorrenti – che al 27 aprile 2000 avevano tutti maturato i 360 giorni di servizio richiesti – avrebbero potuto essere subito inseriti nelle relative graduatorie ad esaurimento (dopo il superamento dell’esame concorsuale), onde ottenere la nomina in ruolo.<br />Da ciò si desume, ad avviso del remittente, la rilevanza della presente questione, il cui accoglimento determinerebbe l’inclusione dei ricorrenti, pleno iure, nelle indicate graduatorie.<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che aver ampliato i termini per l’abilitazione riservata in favore dei soli docenti delle scuole elementari e medie si traduce, a causa della totale identità delle rispettive procedure, in un’ingiustificata discriminazione in danno degli insegnanti delle accademie e dei conservatori, tanto più che anche per costoro le procedure di abilitazione riservata si sono avviate in ritardo, e cioè con la citata ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247. Il giudice a quo, inoltre, dà conto del fatto che  i conservatori, le accademie e gli istituti di alta cultura sono stati assoggettati ad una radicale riforma ad opera della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il che imporrà in futuro un sistema particolare di reclutamento degli insegnanti; l’art. 2, comma 6, di tale legge ha, infatti, trasformato le graduatorie permanenti cui aspirano i ricorrenti in graduatorie “ad esaurimento”. Ciò non toglie, però, che proprio la norma in ultimo citata ha riconosciuto la possibilità di fare ricorso, per la creazione di tali graduatorie, alle procedure della legge n. 124 del 1999, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 485 del 2001.Da tanto consegue, ad avviso del TAR di Lecce, che le procedure di abilitazione riservata sono identiche per tutte le citate categorie di docenti, il che impone una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini di sopra riportati.</p>
<p>2.— Si sono costituiti in giudizio davanti a questa Corte tutti i ricorrenti, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione.<br />
La difesa dei docenti nota innanzitutto che la questione è rilevante perché dal suo accoglimento deriva per gli stessi il diritto all’inserimento nelle graduatorie nazionali e, in concreto, quello all’ingresso in ruolo, «stante l’esaurimento degli inclusi a pieno titolo nelle graduatorie» medesime. Ciò posto, dopo aver ricapitolato le principali tappe dell’evoluzione legislativa nella complessa materia, la difesa dei ricorrenti rammenta che le sessioni riservate di abilitazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno costituito indubbiamente una normativa transitoria finalizzata all’obiettivo di sanare le posizioni di precariato scolastico accumulatesi negli anni. La lentezza nello svolgimento delle relative procedure, però, ha fatto sì che i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie permanenti venissero emanati in epoca assai distante dall’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123, e 18 maggio 2000 per gli insegnanti delle scuole elementari e medie, decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori), sicché in tale periodo intermedio parecchi docenti avevano maturato il requisito dei 360 giorni di precariato (di cui 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995) che avrebbe consentito loro di partecipare alla sessione riservata. Di tali situazioni si è fatto carico il legislatore dettando la norma impugnata, che ha prolungato il termine al 27 aprile 2000, con l’intento di sanare il più ampio numero di posizioni, come è dimostrato dal fatto che, con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, è stata bandita un’ulteriore sessione riservata di abilitazione per tutti coloro che non avevano fatto domanda, mancando del requisito di anzianità, in occasione della precedente tornata di concorsi. L’art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, però, non ha tenuto conto degli aspiranti alla docenza nell’ambito dei conservatori e delle accademie di belle arti, il che determina un’evidente irrazionalità soprattutto per quelli (fra cui i ricorrenti) che, ammessi con riserva alla sessione di abilitazione, hanno superato le relative prove.<br />
La diversità di trattamento tra le varie categorie di docenti è, a parere della difesa, inspiegabile, poiché il meccanismo di reclutamento previsto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 è evidentemente lo stesso, così come identiche sono la creazione delle graduatorie permanenti e la prima integrazione delle medesime. D’altra parte, come il TAR ha osservato, la parificazione dei sistemi di concorso si deve far risalire all’art. 2 della legge n. 417 del 1989, istitutiva del citato doppio canale. Il semplice confronto fra l’art. 2, comma 4, e l’art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 dimostra come i requisiti di accesso alle sessioni riservate siano in tutto identici, sicché la diversità di trattamento determinata dalla norma impugnata si palesa ancor più irragionevole. <br />
Ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni la difesa delle parti private rileva che nessuna influenza può avere, in relazione alla presente questione, la riforma di cui alla legge n. 508 del 1999. Infatti, benché l’art. 2, comma 6, di tale legge abbia trasformato le graduatorie dei docenti di accademie e conservatori in graduatorie ad esaurimento, ciò significa solo che esse non verranno più aggiornate, ma non può modificare la posizione dei ricorrenti, che è antecedente a tale riforma; oltre a ciò, a tutt’oggi non sono stati emanati i decreti che dovrebbero regolamentare la selezione dei docenti del settore artistico, né la citata legge n. 508 del 1999 ha esercitato alcuna funzione di abrogazione delle procedure concorsuali in atto. E’, anzi, lo stesso art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 a fare rinvio alle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge n. 124 del 1999; ciò dimostra l’irrazionalità dell’esclusione, per gli insegnanti del settore, di una norma che è parte integrante di quella disciplina transitoria, la quale «per ogni altro aspetto è estesa in maniera perfettamente parallela e continua a tutto il personale della scuola».<br />
La norma impugnata, quindi, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, dell’art. 4 Cost., in quanto costituisce un’indebita limitazione dell’accesso al lavoro dei cittadini, nonché dell’art. 97 Cost., perché la restrizione dei criteri di ammissione al concorso riservato si risolve in una pregiudiziale selezione del personale docente, certamente non idonea a garantire il miglior andamento dell’amministrazione scolastica.</p>
<p>3. — E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.<br />
La difesa erariale osserva che le censure prospettate dal giudice a quo appaiono incentrate sull’assunto dell’estensibilità al personale docente delle accademie e dei conservatori di musica di un beneficio previsto in favore dei docenti delle scuole e degli istituti di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 124 del 1999. Tale assunto è, tuttavia, privo di fondamento, trattandosi di categorie di insegnanti diverse regolate da discipline differenziate.<br />
Ciò può desumersi sia dal fatto che la legge n. 124 del 1999, nell’innovare le modalità di accesso ai ruoli del personale docente, ha tenuto distinte quelle rispettivamente proprie di ciascuna delle due suddette categorie, sia dalla circostanza che  la legge n. 508 del 1999, nel prevedere la riforma delle accademie e dei conservatori, ne ha confermato le peculiarità trasferendone la gestione dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Né va omesso di considerare, per quel che riguarda in particolare l’indizione di sessioni riservate di esami di abilitazione, che essa non solo è stata prevista, per le due suddette categorie di docenti, da due differenti disposizioni della legge n. 124 del 1999 – art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2, lettera b) –  ma è stata successivamente disciplinata da diverse ordinanze ministeriali (rispettivamente la n. 153 del 1999 e la n. 247 del 1999) che hanno previsto prove di esame non omogenee. La proroga di cui si discute si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 alla precedente ordinanza n. 153 del 1999, mentre sarebbe priva di giustificazione nei confronti dei docenti delle accademie e dei conservatori, visto che la relativa ordinanza n. 247 del 1999 non è stata successivamente modificata.<br />
Ne consegue che la denunciata discriminazione appare del tutto insussistente.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.–– Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.<br />
Ad avviso del remittente la norma censurata si pone in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto del tutto irragionevolmente discrimina gli insegnanti suddetti rispetto ai docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle scuole elementari e medie ai quali è stato concesso il diritto di essere ammessi alla suddetta sessione riservata facendo riferimento, quanto alla maturazione del requisito del servizio prestato, alla data suindicata, anziché alla data originariamente stabilita del 25 maggio 1999.</p>
<p>2.–– La questione non è fondata.<br />
La normativa inerente alle sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all’insegnamento ha carattere eccezionale e di favore e quindi le singole disposizioni non possono essere estese al di là dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni che ne conseguono siano prive di giustificazione, e perciò irragionevoli.<br />
Nella specie l’istituzione della sessione riservata di cui si tratta è stata disposta dalla legge n. 124 del 1999 per consentire agli insegnanti precari – nel passaggio dal vecchio regime di reclutamento di cui al d.l. n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 417 del 1989, a quello nuovo introdotto dalla stessa legge n. 124 del 1999 – un accesso agevolato nelle neoistituite graduatorie permanenti.<br />
Gli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno fissato – rispettivamente, il primo, per gli insegnanti delle scuole materne, delle scuole elementari, degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica e, il secondo, per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori di musica – i requisiti per l’accesso alla sessione riservata indicando tra questi, per entrambe le categorie, l’ effettiva prestazione del servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995.<br />
L’indizione della sessione riservata è stata poi disposta, per la prima delle suddette categorie di docenti, con l’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e per gli altri con l’ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247.<br />
Poco dopo è stata approvata la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell&#8217;Accademia nazionale di danza, dell&#8217;Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), la quale ha inserito gli organismi indicati nel titolo della legge nell’ambito delle istituzioni di alta cultura – cui l’art. 33, ultimo comma, Cost. riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – venendo essi a costituire «il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale» (art. 2, commi 1 e 2).<br />
La stessa legge, per quel che più specificamente interessa la questione in esame, ha trasformato le graduatorie permanenti degli insegnanti delle accademie e dei conservatori in graduatorie ad esaurimento ed ha stabilito che «dopo l’esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili».<br />
Da questo momento sono venuti ad accentuarsi i profili di differenziazione nelle normative, primaria e secondaria, riguardanti le due categorie di insegnanti.<br />
Infatti è stata emanata, esclusivamente per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle accademie, l’ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, che ha modificato la precedente ordinanza n. 153 del 1999 nel senso di consentire la partecipazione alla sessione riservata anche per il conseguimento di più idoneità o abilitazioni all’insegnamento. L’ordinanza ha correlativamente modificato i criteri di computo dei servizi utilizzabili al fine del conseguimento del predetto requisito dei 360 giorni e ha previsto la possibilità per gli interessati di presentare una domanda per poter fruire delle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza stessa nella Gazzetta ufficiale e cioè entro il 27 aprile 2000, essendo la suddetta pubblicazione avvenuta il 28 marzo 2000.<br />
E’, quindi, intervenuto l’art. 1 del d.l. n. 240 del 2000 che – nel dettare alcune norme per far fronte al non integrale completamento delle operazioni di formazione e approvazione delle graduatorie permanenti e di svolgimento dei concorsi per gli insegnanti delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica prima dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2000-2001 (v. Camera dei deputati, XIII legislatura, relazione della VII Commissione permanente, n. 7346-A) – ha altresì, al comma 6-bis censurato dall’attuale remittente, attribuito la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata anche agli insegnanti precari che avessero maturato il requisito del servizio prestato entro il 27 aprile 2000, in armonia con quanto disposto dall’ordinanza n. 33 del 2000. Lo stesso precetto è stato, poi, riprodotto nell’art. 1 dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1.</p>
<p>3.–– La vicenda normativa di cui si sono riportati i passaggi essenziali dimostra che l’art. 1, comma 6-bis, attualmente sottoposto allo scrutinio di questa Corte, è da considerare una norma che, nell’ambito di una disciplina avente carattere eccezionale, ha dettato un particolare regime per la categoria di docenti ivi ricompresi, in conseguenza di specifiche e contingenti evenienze verificatesi nella fattispecie, come risulta anche dai relativi lavori preparatori. Secondo il costante orientamento di questa Corte la scelta di introdurre norme del genere «è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole» (v. sentenze n. 208 del 2002 nonché n. 35 del 2004, e ordinanza n. 168 del 2001). <br />Tale palese irragionevolezza non si riscontra nel caso di specie in quanto le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee. A tale conclusione si perviene considerando che, anche a prescindere dalle diversità esistenti in generale tra le due realtà scolastiche in oggetto, proprio con riferimento alla specifica vicenda dell’ammissione alle sessioni riservate di esami in argomento si rinvengono plurimi elementi di differenziazione.<br />
Un primo elemento di diversità è rappresentato dal fatto che, mentre per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori ai fini del requisito del servizio prestato si fa riferimento esclusivamente al servizio relativo ad insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo (v. art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2, comma 1, lett. b, dell’ordinanza ministeriale n. 247 del 1999), per gli altri insegnanti si può tenere conto anche del servizio relativo ad insegnamenti non corrispondenti a posti di ruolo (v. art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999). Un secondo elemento di differenziazione consiste nell’introduzione, ad opera della legge di riforma dei conservatori e delle accademie n. 508 del 1999, di un particolare sistema di reclutamento per gli insegnanti di tali istituzioni, cui è conseguita la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento. Da ciò si desume che un eventuale accoglimento della presente questione si porrebbe in contrasto con tale scelta del legislatore, finalizzata a ridurre il più possibile, con riguardo agli insegnanti suddetti, la durata del sistema delle graduatorie. Un ulteriore, rilevante, elemento di diversità è costituito dalla circostanza che per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori l’ordinanza ministeriale originariamente emanata per l’indizione delle sessioni riservate non ha subito alcuna modifica, sicché l’allargamento temporale auspicato – che per gli altri insegnanti è stato determinato proprio dalla sopravvenuta modifica dell’ordinanza ministeriale di indizione della sessione riservata – sarebbe privo di giustificazione ed inoltre non avrebbe alcun ragionevole riscontro la coincidenza di tale allargamento con la data del 27 aprile 2000, visto che tale data non ha alcuna attinenza con la relativa disciplina.<br />
Poiché l’evocazione degli articoli 4 e 97 Cost. nell’ordinanza di rimessione è strettamente collegata all’asserito contrasto del denunciato comma 6-bis con il principio di eguaglianza, ed è priva di autonoma motivazione, non residuano ulteriori profili di illegittimità da esaminare.</p>
<p><b></p>
<p align=center>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p></b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.</p>
<p>Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Francesco AMIRANTE, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-136/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.135</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. CAPOTOSTI è illegittima la previsione di un criterio per l&#8217;assegnazione (e la decadenza) dell&#8217;alloggio di edilizia residenziale pubblica fondato non su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell&#8217;interessato Edilizia residenziale pubblica– Regione Liguria- Requisiti per l’assegnazione e la decadenza dall’assegnazione di alloggi – Reddito immobiliare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. CAPOTOSTI</span></p>
<hr />
<p>è illegittima la previsione di un criterio per l&#8217;assegnazione (e la decadenza) dell&#8217;alloggio di edilizia residenziale pubblica fondato non su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell&#8217;interessato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica– Regione Liguria- Requisiti per l’assegnazione e la decadenza dall’assegnazione di alloggi – Reddito immobiliare rilevante &#8211; Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza del 23 dicembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Ottavio Sechi ed altra contro l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia ed altro, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.Sui criteri per l’assegnazione e la decadenza dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, v. sentt. 176 e 299/2000; ord. 526/2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">È illegittima la previsione di un criterio per l’assegnazione (e la decadenza) dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica fondato non su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo	ZAGREBELSKY &#8211; Presidente; Valerio	ONIDA		Giudice; Carlo	MEZZANOTTE; Fernanda	CONTRI; Guido	NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Franco	BILE; Giovanni Maria FLICK; Ugo	DE SIERVO; Romano	VACCARELLA; Paolo	MADDALENA; Alfio 	FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente																																																																																	</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza del 23 dicembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Ottavio Sechi ed altra contro l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia ed altro, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, con ordinanza del 23 dicembre 2002, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1 (recte: dell’art. 6, comma 1, lettera d), dell’art. 8 e dell’art. 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br />
Il giudice rimettente – dinanzi al quale è stato proposto ricorso avverso il decreto con cui l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia aveva pronunciato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica nei confronti di soggetti risultati proprietari nell’ambito del territorio nazionale di immobili il cui valore locativo era superiore alla soglia stabilita dal predetto art. 6, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 10 del 1994 – premette che tale ultima disposizione, richiamata dall’art. 27, comma 2, lettera d), della medesima legge regionale ai fini della pronuncia di decadenza, prevede, quale requisito per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, che l’aspirante non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione “su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, sia pari al valore aggiornato o confermato dalla Giunta regionale ogni due anni per l’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso”. Tale previsione viene censurata dal giudice a quo in quanto la disciplina delle locazioni è stata profondamente modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la quale ha abrogato, tra l’altro, l’art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), che regolava la base di calcolo del valore locativo ai fini della determinazione dell’equo canone per le locazioni abitative, ed ha attribuito al libero accordo dei contraenti la determinazione del canone, “sicché deve ritenersi contrario al principio di ragionevolezza il mantenimento di un valore non idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo e che, comunque, non rispecchia più, nel quadro delle transazioni immobiliari, la realtà economico-sociale del Paese”.</p>
<p>2. — Secondo il Tar, l’incongruenza sarebbe tanto più palese se si considera che i valori relativi agli immobili, eventualmente posseduti dall’assegnatario, quali i redditi da fabbricati, concorrono alla determinazione del reddito imponibile complessivo del soggetto, che, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale in esame, può costituire motivo di esclusione dall’assegnazione dell’alloggio, qualora risulti superiore, per due annualità consecutive, oltre quella di rilevamento, al limite di reddito fissato dal Consiglio regionale. Ad avviso del Tar, la Regione non potrebbe emanare norme che disciplinino, specificandolo, l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con previsione dell’esclusione di coloro i quali siano proprietari di beni immobili della stessa natura di quelli assegnati, se non predisponendo “criteri propri di valutazione, preferibilmente ancorati ad indici oggettivi, quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il valore di mercato del bene determinato dagli uffici tecnici erariali”. Nel caso in esame il riferimento al reddito dell’immobile, commisurato al valore locativo, sarebbe, peraltro, stato eliminato con la delibera 13 marzo 1995 del CIPE, organo al quale spetta la fissazione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.<br />
Pertanto, il giudice rimettente ritiene che l’art. 27, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10 del 1994, il quale richiama il predetto art. 6 della medesima legge, si ponga in contrasto con l’art. 3 e con l’art. 97 della Costituzione, in linea peraltro con quanto deciso nelle sentenze n. 176 e n. 299 del 2000 della Corte costituzionale.</p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p><b></b></p>
<p>1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in epigrafe concerne l’art. 6, comma 1, lettera d), l’art. 8 e l’art. 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevedono, tra i requisiti per l’assegnazione – e per non incorrere nella decadenza – degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di medie condizioni abitative, situato nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.<br />
Secondo il rimettente tali norme contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto irragionevolmente fanno riferimento al valore locativo dell’immobile “non più idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo”, perché non legato ad indici oggettivi quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il valore di mercato del bene e perché non più in grado di rispecchiare la realtà economico-sociale del Paese, essendo ancorato alle previsioni della legge n. 392 del 1978, in larga parte abrogata e comunque superata dalla diversa impostazione e disciplina della legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p>
<p>2. — La questione è fondata.<br />
La questione di legittimità in esame si incentra sostanzialmente sull’incongruità del criterio del valore locativo, calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978 quale parametro di valutazione del reddito effettivo di un immobile.<br />
A questo proposito, nella giurisprudenza costituzionale su disposizioni regionali di contenuto pressoché identico a quelle ora sottoposte a scrutinio è ricorrente l’affermazione che non appaiono incongrue, nel quadro delle finalità della legislazione sull’edilizia residenziale pubblica miranti a favorire l’accesso all’abitazione a categorie di cittadini meno abbienti, tutte quelle norme dirette a precludere il godimento di tali alloggi a chi sia titolare di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspira, ovunque esso sia ubicato. Ma è anche ricorrente l’affermazione che appaiono incongrue quelle disposizioni, come appunto quelle censurate della legge della Regione Liguria n. 10 del 1994, le quali precludono al titolare di un bene immobiliare l’assegnazione – o ne determinano la decadenza – dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sul presupposto della percezione di un reddito basato sul valore locativo dell’immobile stesso, determinato appunto ai sensi della citata legge n. 392 del 1978.<br />
L’irragionevolezza di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il valore locativo così configurato non può oggi costituire un adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare, di cui sia titolare l’interessato (sentenza n. 299 del 2000), dopo che l’abrogazione dell’art. 12 della citata legge n. 392, che stabiliva le diverse basi di calcolo del valore locativo, ai fini dell’equo canone per le locazioni abitative, ha sostanzialmente privato di significato i precedenti indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto tale valore si basava. Il regime delle locazioni urbane introdotto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 è infatti profondamente mutato nell’impostazione e nella disciplina rispetto a quello stabilito dalla ricordata legge n. 392 del 1978 (sentenza n. 176 del 2000).<br />
Le norme regionali impugnate applicano dunque, sulla base di un rinvio recettizio alla legge n. 392 del 1978 (ordinanza n. 526 del 2002), un criterio per l’assegnazione – e, inversamente, per la decadenza – dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondato non su un indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato, quanto piuttosto, in modo del tutto irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito, basato sul valore locativo previsto dalla citata legge n. 392, il quale però non può più essere, per le ragioni dette, rappresentativo del reddito effettivo dell’immobile stesso. Risulta così evidente il carattere arbitrario e irrazionale della scelta del legislatore regionale ligure, tanto più se si considera che la successiva delibera del CIPE del 13 marzo 1995 ha eliminato, ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualsiasi riferimento al criterio del valore locativo, calcolato secondo la legge n. 392 del 1978, dell’immobile eventualmente posseduto dall’interessato.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.</p>
<p>Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a></p>
<p>Beni culturali e ambientali – nulla osta &#8211; annullamento – ristrutturazione e demolizione di fabbricato &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza degli effetti dell’atto statale nella parte in cui preclude il mutamento dei luoghi rispetto alla data della sospensiva.Procedimento cautelare &#8211; efficacia ex tunc oppure ex nunc della sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali e ambientali – nulla osta &#8211;  annullamento – ristrutturazione e demolizione di fabbricato &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza  degli effetti       dell’atto statale  nella parte in cui preclude   il mutamento dei luoghi  rispetto alla data della sospensiva.Procedimento cautelare &#8211; efficacia ex tunc oppure ex nunc della sospensiva – rilevanza di  fatti e circostanze successive all’ordinanza di primo grado  &#8211; esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. ABRUZZO – PESCARA – <a href="/ga/id/2004/5/3882/g">Ordinanza sospensiva 29 gennaio 2004 n. 32</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2080/2004<br />Registro Generale:3180/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Mario Egidio Schinaia<br /> Cons. Luigi Maruotti Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Giancarlo Montedoro<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO PER L&#8217;ABRUZZO</b> rappresentati e difesi da:   AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FARINA MARIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. MARCELLO RUSSO con domicilio  eletto in Roma VIA BARBERINI N. 83 e nei confronti di <b>COMUNE DI PESCARA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR  ABRUZZO  &#8211;  PESCARA   n. 32/2004, resa tra le parti, concernente RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE  FABBRICATO NULLA OSTA  VINCOLO  PAESAGGISTICO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>FARINA MARIO<br />
Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti e uditi, altresì, per le  parti l’Avv.to dello Stato Scaramucci e l’Avv.to Russo;<br />  Considerato che, ai fini della valutazione sulla sussistenza del prescritto requisito del fumus boni iuris, non appaiono  rilevanti  gli accadimenti successivi alla emanazione dell’atto impugnato in primo grado;</p>
<p>Considerato che appare opportuno evitare che, in attesa della sentenza di primo grado, vi siano ulteriori mutazioni dello stato dei luoghi;<br />
Considerato che  l’appello va pertanto accolto in parte, nel senso che restano fermi gli effetti  dell’atto statale, per la parte in cui  precludono la  modifica dei luoghi rispetto  alla data  odierna;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;appello, nei sensi precisati in motivazione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2082/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2082</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; assegnazione alloggio – punteggio per antigienicità – sentenza di annullamento &#8211; Sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza: 2082/2004Registro Generale:2840/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta composto dai Signori:Pres. Mario Egidio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; assegnazione alloggio – punteggio per antigienicità – sentenza di annullamento &#8211; Sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2082/2004<br />Registro Generale:2840/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone Est.<br />Cons. Roberto Garofoli<br />
Cons. Giancarlo Montedoro<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI SESSA AURUNCA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO ARAN<br />
con domicilio eletto in Roma VIA M. DIONIGI 57 presso LUCIANA BONIFAZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CORBO ANNAMARIA</b> non costituitosi;<b>I.A.C.P. DI CASERTA</b> non costituitosi;<b>COMMISSIONE PROVINCIALE CASERTA ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI</b> non ostituitosi;</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum</p>
<p><b>CATTOLICO SERGIO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO MONARCA<br />
con domicilio eletto in Roma VIA DELLE MILIZIE, 114 presso LUCIA BUONONATO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V 13652/2003, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE DI 60 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CATTOLICO SERGIO<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Aran e Monarca;</p>
<p>Ritenuto che, avuto riguardo alla certificazione portata dalla ricorrente e alla attestazione dell’Ufficio tecnico comunale in merito all’antigienicità dell’alloggio, l’appello non appare assistito da consistenti probabilità di buon esito</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2840/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2087/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2087</a></p>
<p>Concorso – pubblica istruzione – universita’ &#8211; ammissione a corso di laurea in medicina e chirurgia – prova di selezione – annullamento da parte del TAR per violazione dei principi di trasparenza e par condicio &#8211; Sospensiva di sentenza – prova gia’ rinnovata &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – pubblica istruzione – universita’ &#8211; ammissione a corso di laurea in medicina e chirurgia – prova di selezione – annullamento da parte del TAR per violazione dei principi di trasparenza e par condicio &#8211; Sospensiva di sentenza – prova gia’ rinnovata &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2087/2004<br />Registro Generale:3186/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Mario Egidio Schinaia Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone Est.<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Giancarlo Montedoro<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA SECONDA UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI NAPOLI</b> rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CATERINO SIMONA</b> non costituitasi; <b>MAROTTA ROSARIA MARTINELLI PASQUALE </b>rappresentati e difesi da: Avv. ANTONIO BATTISTA Avv. TOMMASO VENTRE con domicilio eletto in Roma VIA DEL BABBUINO, 124 presso ANTONELLA LE ROSE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione II 1974/2004, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO AMMISSIONE CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 2003/04.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MAROTTA ROSARIA MARTINELLI PASQUALE<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresì, per le parti l&#8217;Avv. dello Stato Di Palma e l&#8217;Avv. Ventre;<br />Viste le proprie Ordinanze nn. 1290, 1291 e 1292/04 del 23 marzo 2004 rese in identica fattispecie;</p>
<p>Considerato che, in esecuzione del decreto ministeriale 30 marzo 2004, è già stata ripetuta, alla data odierna, la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, presso la Seconda Università di Napoli, cui sono stati ammessi tutti coloro che hanno presentato ricorso contro la Seconda Università degli Studi di Napoli;<br />
Considerato, quindi, che, allo stato, non sussiste interesse alla adozione della richiesta misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara improcedibile l&#8217;istanza cautelare dell&#8217;Amministrazione (Ricorso numero: 3186/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a></p>
<p>DOMENICO LA MEDICA &#8211; Presidente SOC. LI GALLI DI GIOVANNI RUSSO &#038; C SNC (Avv.ti Abbamonte Giuseppe, D&#8217;Amelio Piero e Attanasio Mario) contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura dello Stato) e REGIONE CAMPANIA (Avv.ti Baroni Vincenzo e Panariello Rosanna) il diritto di prelazione riveste anche le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DOMENICO LA MEDICA &#8211; Presidente<BR> SOC. LI GALLI DI GIOVANNI RUSSO &#038; C SNC (Avv.ti Abbamonte Giuseppe, D&#8217;Amelio Piero e Attanasio Mario) contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura dello Stato) e REGIONE CAMPANIA (Avv.ti Baroni Vincenzo e Panariello Rosanna)</span></p>
<hr />
<p>il diritto di prelazione riveste anche le cessioni dei pacchetti azionari delle società proprietarie dei beni di interesse storico ed artistico e non solo i negozi di disposizione dei beni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il diritto di prelazione riveste anche le cessioni dei pacchetti azionari delle società proprietarie dei beni di interesse storico ed artistico e non solo i negozi di disposizione dei beni</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p></b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2520/2004<br />
Registro Generale: 14/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori : DOMENICO LA MEDICA &#8211; Presidente; ROBERTO CAPUZZI &#8211; Cons. Relatore; ANNA BOTTIGLIERI &#8211; Ref ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Maggio 2004</p>
<p>Visto il ricorso 14/2004 proposto da:</p>
<p><b>SOC. LI GALLI DI GIOVANNI RUSSO &#038; C SNC </b>rappresentato e difeso da: ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE D’AMELIO AVV. PIERO ATTANASIO AVV. MARIO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA VITE N. 7 presso D’AMELIO AVV. PIERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA </b>rappresentato e difeso da: BARONI AVV. VINCENZO PANARIELLO AVV. ROSANNA con domicilio eletto in Roma VIA POLI, 29 presso PANARIELLO AVV. ROSANNA</p>
<p>Per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211;	del decreto datato 20.11.2003 con il quale il Direttore Generale per i Beni Archeologici ha disposto l’esercizio della prelazione a favore della Regione Campania “nei confronti degli isolotti “Li Galli” limitatamente agli isolotti denominati “Isola dei Briganti” e “Isola Li Galli” e con lo scorporo dell’isolotto denominato “Isola Rotonda” non soggetto a vincolo archeologico;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto e consequenziale.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI &#8211; REGIONE CAMPANIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. ROBERTO CAPUZZI e uditi gli avv.ti Abbamonte, D’Amelio, Attanasio, Panariello e l’avv. di Stato Fiorini;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;<br />
Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione del decreto impugnato, atteso che, ad un primo sommario esame, gli artt. 58 e seguenti del d.leg.vo n.490/99 consentono il diritto di prelazione per gli “atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni…”, e quindi anche per negozi di cessione di pacchetti azionari come quelli di cui si discute;<br />
ritenuto altresì prevalente l’interesse pubblico perseguito dal decreto ministeriale, di salvaguardia e fruibilità di beni primari per la vita culturale dello Stato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 5 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p>Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.). in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare 1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore<br />  DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Militare in ferma e/o rafferma – Rapporto di lavoro – Rapporto di pubblico impiego – Conseguenze sul piano previdenziale.</p>
<p>2. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Indennità di buonuscita – Periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria – Riscatto – Somme versate dal militare – Depauperamento del militare ed arricchimento del Ministero della Difesa – Azione di arricchimento senza causa – Esperibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’art.3, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032.</p>
<p>2. Nel caso in cui un militare abbia pagato all’Inpdap, ai fini dell’indennità di buonuscita, le somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria, si è creato un rapporto trilatero (Inpdap-Ministero della Difesa-militare), in cui l’Inpdap è il soggetto che ha ricevuto dal dipendente il pagamento delle somme che avrebbero dovuto versare il dipendente stesso ed il Ministero, il Ministero è il soggetto che si è arricchito effettivamente perché ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’art. 37, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, ed il militare è il soggetto che ha subito un ingiusto depauperamento patrimoniale, con la conseguenza che esso ha come unica azione quella dell’arricchimento senza causa di cui all’art.2041 c.c., verso il Ministero della Difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 2794/04<br />
Registro Generale:2209/2003</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA &#8211; Presidente ; LUIGI COSTANTINI &#8211; Consigliere; MASSIMILIANO BALLORIANI  &#8211; Ref. , relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 8 aprile 2004</p>
<p>sul ricorso 2209/2003 proposto da:</p>
<p><b>DE PALO VINCENZO </b>rappresentato e difeso da: PEZZUTO PIERPAOLO con domicilio in LECCE  VIA G. D’ANNUNZIO, 73 presso PEZZUTO PIERPAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA -ROMA </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE </b>         &#8211; ROMA: non costituito</p>
<p>per l’accertamento e declaratoria<br />
dell’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione del ricorrente, ora per allora, al Fondo di Previdenza e di versare all’INPDAP il contributo afferente al periodo di servizio volontario e continuativo, e quindi del diritto di esso ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme già versate a titolo di riscatto contributivo per il periodo in questione,<br />
e di conseguente condanna<br />
dell’INPDAP alla restituzione in favore del ricorrente De Palo dell’importo dallo stesso versato per il sopradetto riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA-ROMA<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altresì per le parti gli avvocati Pezzuto e Pedone;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorrente è un generale dell’Esercito Italiano, attualmente in congedo.<br />
Prima di transitare in spe (servizio permanente effettivo), egli ha prestato servizio in ferma e rafferma volontaria come ufficiale di complemento, ma l’Amministrazione convenuta lo ha iscritto al fondo di previdenza e credito dell’ENPAS (oggi INPDAP) solo con decorrenza dalla data di transito in spe.<br />
Pertanto, per il computo degli anni di servizio, non in spe, ai fini dell’indennità di buonuscita, il ricorrente ha dovuto pagare all’INPDAP, totalmente a proprio carico, le somme necessarie per il riscatto di detti periodi.<br />
Con il presente ricorso, quindi, egli chiede l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, istituito originariamente presso l’ENPAS –oggi presso INPDAP-, con decorrenza dall’inizio del periodo di ferma volontaria e/o rafferma, anziché da quello nel quale è transitato in servizio permanente effettivo e, conseguentemente, la condanna dell’INPDAP alla restituzione, in proprio favore, delle somme da egli stesso versate indebitamente al Fondo di previdenza, per il riscatto degli gli anni non coperti da contribuzione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, oltre alle maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulle somme maggiorate.<br />
A fondamento del proprio diritto, il ricorrente evidenzia che la ferma volontaria è un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, con tutti i relativi indici di riconoscimento, e che da tale presupposto deriverebbe il proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, con onere anche a carico dell’amministrazione datrice di lavoro.<br />
All’udienza pubblica del 8.4.2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S., e ora dall’I.N.P.D.A.P., comprende fra essi i militari delle Forze armate, senza ulteriori specificazioni (art.1), purchè siano in servizio  “continuativo”, che è la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma (Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000).<br />
Lo stesso D.P.R. n.1032/1973, al successivo art.2, elenca le categorie non aventi diritto all’iscrizione, e fra queste non rientrano i militari in ferma volontaria o rafferma.<br />
Inoltre, il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 della legge 1032/1973 (Tar Puglia-Lecce, sentenza n.2900/2003; Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000; Consiglio di Stato, sentenza n.90/1980).<br />
Pertanto, il ricorrente, già dal periodo di servizio prestato in ferma volontaria e rafferma, aveva diritto all’iscrizione obbligatoria al Fondo (articolo 39 L.1032/1973) nonchè il diritto a che l&#8217;Amministrazione di appartenenza versasse al Fondo di previdenza e credito il contributo previdenziale obbligatorio in misura indicata dalle legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Da ciò consegue che la somma da egli pagata all’INPDAP, per il riscatto dei periodi in questione, ai fini del computo di essi nel calcolo dell’indennità di buonuscita (articoli 15 e 24 L.1032/1975), è stata dallo stesso ricorrente versata indebitamente –nel senso che si esporrà più avanti- (nella misura pari alla differenza tra quella pagata e quella invece gravante a suo carico ai fini contributivi -articolo 37 L.1032/1973-).<br />
Vi era in realtà un obbligo giuridico, quello della contribuzione relativa ai periodi in esame, gravante a carico dell’amministrazione per le quote indicate dalla legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Alla fattispecie in esame, non può tuttavia applicarsi l’articolo 1180 del codice civile (adempimento del terzo), dato che il ricorrente non ha voluto estinguere il debito del Ministero nei confronti dell’INPDAP, seppur con la riserva di rivalersi, bensì ha solamente pagato in proprio il riscatto dei periodi contributivi, per evitare che, nel perdurante inadempimento del Ministero, rimanesse precluso il computo di detti periodi ai fini della buonuscita.<br />
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 9408 del 27-06-2002, ha avuto, infatti, modo di affermare che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell&#8217;art. 3 della legge n. 335 del 1995 (secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) “cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”), che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell&#8217;assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell&#8217;iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva.<br />
Dovendosi applicare tali principi anche al Fondo INPDAP, ne deriva che il ricorrente, se ripetesse dall’INPDAP quanto versato, a titolo di ripetizione d’indebito, non potrebbe più ottenere il versamento dei contributi, perdendo così il diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, non potendo più ottenere l’iscrizione al Fondo per il periodo di tempo antecedente al passaggio in spe.<br />
Dall’infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere l’iscrizione al Fondo ora per allora a carico del Ministero della Difesa, consegue l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi di riscatto versati.<br />
Dalla prospettazione contenuta nel ricorso, infatti, si evince l’intima connessione fra le due domande proposte (quella di condanna del Ministero alla contribuzione ora per allora e quella di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi versati), funzionale alla conservazione del principale interesse al calcolo dell’indennità di buonuscita includendo i periodi di servizio precedenti al transito nel servizio permanente effettivo.</p>
<p>2. Il ricorso è comunque infondato nel merito.<br />
Il Collegio non ignora il parere del Consiglio di Stato –sez. terza- n.867 del 30 maggio 2000, ciononostante ritiene che il ricorrente non ha alcun diritto alla restituzione integrale dei contributi di riscatto nei confronti dell’INPDAP.<br />
Non si applica, infatti, alla fattispecie in esame, la disciplina del pagamento dell’indebito oggettivo (in tal caso, effettivamente, l’INPDAP avrebbe legittimazione passiva per la restituzione delle somme indebitamente versate), poiché il ricorrente ha pagato il riscatto dei periodi all’INPDAP, adempiendo così ad un onere previsto dalla legge (articolo 24 L.1032/1973) per l’esercizio di un proprio diritto potestativo –Cassazione S.U. 26 ottobre 2000, n.1136- (il riscatto del periodo contributivo, che il ricorrente perderebbe, come visto irrimediabilmente, se vi rinunziasse chiedendo indietro le somme versate), e comunque quelle somme erano pur sempre dovute all’IPDAP (manca quindi l’indebito oggettivo), se non in virtù degli articoli 15 e 24 L.1032/1973, sicuramente, e nei limiti di esse, a titolo di quote contributive dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore ex articolo 37 L.1032/1973.<br />
Inoltre, non può neanche configurarsi un’ipotesi di indebito soggettivo, poiché il ricorrente non ha pagato all’INPDAP, per errore, un debito altrui (quello del Ministero alla propria quota contributiva), ma ha voluto scientemente assolvere al riscatto del periodo contributivo per evitare di perdere il diritto alla buonuscita.<br />
Il pagamento, del riscatto del periodo contributivo, effettuato dal ricorrente, è avvenuto nell’ambito di un rapporto trilatero (Ministero-INPDAP-dipendente).<br />
Se è vero che il soggetto che ha concretamente ricevuto il pagamento non dovuto (cioè non dovuto interamente dal ricorrente ma dovuto anche dal Ministero) è l’INPDAP, è anche vero che il soggetto che, nell’ambito di tale rapporto trilatero, si è arricchito effettivamente è il Ministero della Difesa, che ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’articolo 37 L.1032/1973.<br />
Il ricorrente ha ottenuto il diritto al computo di quei periodi ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, ma ha subito il depauperamento ingiusto del proprio patrimonio per aver pagato interamente i contributi di riscatto, oltre la quota ad egli spettante per legge; egli è pertanto il soggetto che ha subito il depauperamento conseguente all’arricchimento del Ministero.<br />
Nell’ambito di tale rapporto trilatero, l’unica azione che spetta al ricorrente per rimediare al proprio ingiustificato depauperamento patrimoniale è quella dell’arricchimento senza causa di cui all’articolo 2041 del codice civile, verso il Ministero della Difesa.<br />
In tal caso, per il vero, si tratta di un’ipotesi particolare di arricchimento senza causa, definita in dottrina come “arricchimento imposto”, poiché l&#8217;arricchimento non è conseguenza del comportamento del soggetto che si arricchisce, ma del soggetto che subisce la perdita patrimoniale.<br />
Nel caso in esame, comunque, non si pone alcun problema circa la riconducibilità di tale ipotesi all’articolo 2041 codice civile, poiché l’eventuale obbligazione di pagamento in denaro che sorge a carico del Ministero della Difesa non comporta per quest’ultimo alcuna modificazione qualitativa patrimoniale indesiderata (essendovi perfetta omogeneità fra l’oggetto delle maggiori somme ricevute e quello dell’obbligazione restitutoria).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, per infondatezza ed inammissibilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 8 aprile 2004.<br />
Evasio SPERANZA – Presidente<br />
Massimiliano BALLORIANI &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; organizzazione uffici e servizi – procedura di riqualificazione economica – bando &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 5 aprile 2004 n.1942 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza: 2104/2004Registro Generale:4200/2004 Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; organizzazione uffici e servizi – procedura di riqualificazione economica – bando &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3902/g">Ordinanza sospensiva del 5 aprile 2004 n.1942</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2104/2004<br />Registro Generale:4200/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br /> Cons. Luigi Maruotti Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Giancarlo Montedoro<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l’appello proposto da:<br />
<b>LUCIANO AMATO, MONTEFORTE ROSA, NUCCIO ELISABETTA, SCAPATO GIUSEPPE, CAPPUCCINI GIORGIO, SORGENTI MONICA, URCIUOLO ANTONIO, MILONE FILOMENA, PUDDU ANNA, ZUNCHEDDU DONATELLA, MELIS LUCIA, PINTUS GIULIANA, PORCU MARIA CRISTINA, CABONI RITA, SERPI ANNALISA, PUSCEDDU MARIA ELENA, DEMONTIS CRISTINA, PISANU UGO,</b> rappresentati e difesi dall’Avv.  ADRIANO CASELLATO con domicilio eletto in Roma VIALE R. MARGHERITA 290 presso ADRIANO CASELLATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>GENTILE PASQUAROSA</b> non costituitasi;<br />
per l’annullamento,<br />dell’ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 1942/2004, resa tra le parti, concernente BANDO PER L’ACCESSO AL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Saporito per delega di Casellato.</p>
<p>Valutata la più recente giurisprudenza cautelare della Sezione, che il collegio condivide e fa propria, anche in relazione ai tempi entro i quali si sono svolti i procedimenti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’appello (Ricorso numero: 4200/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/5/3904/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2098/2004<br />Registro Generale:3319/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA CONSIGLIO DI STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 e nei confronti di <b>REGIONE PUGLIA</b>, non costituitasi <b>COMUNE DI GALLIPOLI</b> rappresentato e difeso dall’Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma V.LE GORIZIA 25/D presso GIULIO MICIONI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 247/2004, resa tra le parti, concernente REIEZ. ISTANZA RILASCIO CONCES. DEMANIALE PER REALIZZAZ. STABILIMENTO BALNEARE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNE DI GALLIPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sticchi Damiani, Ancora per Portaluri e l’avv. dello Stato Di Palma.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in relazione alle esigenze di pubblico interesse indicate nell’atto impugnato al mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale, a fronte delle quali si configura recessiva la pretesa della Società istante alla costituzione di un diritto di uso speciale, tenuto altresì conto del valore ambientale del sito suscettibile di compromissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3319/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
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