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	<title>7/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>DOMENICO LA MEDICA &#8211; Presidente SOC. LI GALLI DI GIOVANNI RUSSO &#038; C SNC (Avv.ti Abbamonte Giuseppe, D&#8217;Amelio Piero e Attanasio Mario) contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura dello Stato) e REGIONE CAMPANIA (Avv.ti Baroni Vincenzo e Panariello Rosanna) il diritto di prelazione riveste anche le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DOMENICO LA MEDICA &#8211; Presidente<BR> SOC. LI GALLI DI GIOVANNI RUSSO &#038; C SNC (Avv.ti Abbamonte Giuseppe, D&#8217;Amelio Piero e Attanasio Mario) contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura dello Stato) e REGIONE CAMPANIA (Avv.ti Baroni Vincenzo e Panariello Rosanna)</span></p>
<hr />
<p>il diritto di prelazione riveste anche le cessioni dei pacchetti azionari delle società proprietarie dei beni di interesse storico ed artistico e non solo i negozi di disposizione dei beni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il diritto di prelazione riveste anche le cessioni dei pacchetti azionari delle società proprietarie dei beni di interesse storico ed artistico e non solo i negozi di disposizione dei beni</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p></b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2520/2004<br />
Registro Generale: 14/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori : DOMENICO LA MEDICA &#8211; Presidente; ROBERTO CAPUZZI &#8211; Cons. Relatore; ANNA BOTTIGLIERI &#8211; Ref ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Maggio 2004</p>
<p>Visto il ricorso 14/2004 proposto da:</p>
<p><b>SOC. LI GALLI DI GIOVANNI RUSSO &#038; C SNC </b>rappresentato e difeso da: ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE D’AMELIO AVV. PIERO ATTANASIO AVV. MARIO con domicilio eletto in Roma VIA DELLA VITE N. 7 presso D’AMELIO AVV. PIERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p><b>REGIONE CAMPANIA </b>rappresentato e difeso da: BARONI AVV. VINCENZO PANARIELLO AVV. ROSANNA con domicilio eletto in Roma VIA POLI, 29 presso PANARIELLO AVV. ROSANNA</p>
<p>Per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211;	del decreto datato 20.11.2003 con il quale il Direttore Generale per i Beni Archeologici ha disposto l’esercizio della prelazione a favore della Regione Campania “nei confronti degli isolotti “Li Galli” limitatamente agli isolotti denominati “Isola dei Briganti” e “Isola Li Galli” e con lo scorporo dell’isolotto denominato “Isola Rotonda” non soggetto a vincolo archeologico;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto e consequenziale.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI &#8211; REGIONE CAMPANIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. ROBERTO CAPUZZI e uditi gli avv.ti Abbamonte, D’Amelio, Attanasio, Panariello e l’avv. di Stato Fiorini;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;<br />
Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione del decreto impugnato, atteso che, ad un primo sommario esame, gli artt. 58 e seguenti del d.leg.vo n.490/99 consentono il diritto di prelazione per gli “atti che trasferiscono in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni…”, e quindi anche per negozi di cessione di pacchetti azionari come quelli di cui si discute;<br />
ritenuto altresì prevalente l’interesse pubblico perseguito dal decreto ministeriale, di salvaguardia e fruibilità di beni primari per la vita culturale dello Stato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 5 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2520/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p>Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.). in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare 1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore<br />  DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Militare in ferma e/o rafferma – Rapporto di lavoro – Rapporto di pubblico impiego – Conseguenze sul piano previdenziale.</p>
<p>2. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Indennità di buonuscita – Periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria – Riscatto – Somme versate dal militare – Depauperamento del militare ed arricchimento del Ministero della Difesa – Azione di arricchimento senza causa – Esperibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’art.3, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032.</p>
<p>2. Nel caso in cui un militare abbia pagato all’Inpdap, ai fini dell’indennità di buonuscita, le somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria, si è creato un rapporto trilatero (Inpdap-Ministero della Difesa-militare), in cui l’Inpdap è il soggetto che ha ricevuto dal dipendente il pagamento delle somme che avrebbero dovuto versare il dipendente stesso ed il Ministero, il Ministero è il soggetto che si è arricchito effettivamente perché ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’art. 37, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, ed il militare è il soggetto che ha subito un ingiusto depauperamento patrimoniale, con la conseguenza che esso ha come unica azione quella dell’arricchimento senza causa di cui all’art.2041 c.c., verso il Ministero della Difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 2794/04<br />
Registro Generale:2209/2003</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA &#8211; Presidente ; LUIGI COSTANTINI &#8211; Consigliere; MASSIMILIANO BALLORIANI  &#8211; Ref. , relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 8 aprile 2004</p>
<p>sul ricorso 2209/2003 proposto da:</p>
<p><b>DE PALO VINCENZO </b>rappresentato e difeso da: PEZZUTO PIERPAOLO con domicilio in LECCE  VIA G. D’ANNUNZIO, 73 presso PEZZUTO PIERPAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA -ROMA </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE </b>         &#8211; ROMA: non costituito</p>
<p>per l’accertamento e declaratoria<br />
dell’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione del ricorrente, ora per allora, al Fondo di Previdenza e di versare all’INPDAP il contributo afferente al periodo di servizio volontario e continuativo, e quindi del diritto di esso ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme già versate a titolo di riscatto contributivo per il periodo in questione,<br />
e di conseguente condanna<br />
dell’INPDAP alla restituzione in favore del ricorrente De Palo dell’importo dallo stesso versato per il sopradetto riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA-ROMA<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altresì per le parti gli avvocati Pezzuto e Pedone;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorrente è un generale dell’Esercito Italiano, attualmente in congedo.<br />
Prima di transitare in spe (servizio permanente effettivo), egli ha prestato servizio in ferma e rafferma volontaria come ufficiale di complemento, ma l’Amministrazione convenuta lo ha iscritto al fondo di previdenza e credito dell’ENPAS (oggi INPDAP) solo con decorrenza dalla data di transito in spe.<br />
Pertanto, per il computo degli anni di servizio, non in spe, ai fini dell’indennità di buonuscita, il ricorrente ha dovuto pagare all’INPDAP, totalmente a proprio carico, le somme necessarie per il riscatto di detti periodi.<br />
Con il presente ricorso, quindi, egli chiede l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, istituito originariamente presso l’ENPAS –oggi presso INPDAP-, con decorrenza dall’inizio del periodo di ferma volontaria e/o rafferma, anziché da quello nel quale è transitato in servizio permanente effettivo e, conseguentemente, la condanna dell’INPDAP alla restituzione, in proprio favore, delle somme da egli stesso versate indebitamente al Fondo di previdenza, per il riscatto degli gli anni non coperti da contribuzione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, oltre alle maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulle somme maggiorate.<br />
A fondamento del proprio diritto, il ricorrente evidenzia che la ferma volontaria è un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, con tutti i relativi indici di riconoscimento, e che da tale presupposto deriverebbe il proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, con onere anche a carico dell’amministrazione datrice di lavoro.<br />
All’udienza pubblica del 8.4.2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S., e ora dall’I.N.P.D.A.P., comprende fra essi i militari delle Forze armate, senza ulteriori specificazioni (art.1), purchè siano in servizio  “continuativo”, che è la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma (Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000).<br />
Lo stesso D.P.R. n.1032/1973, al successivo art.2, elenca le categorie non aventi diritto all’iscrizione, e fra queste non rientrano i militari in ferma volontaria o rafferma.<br />
Inoltre, il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 della legge 1032/1973 (Tar Puglia-Lecce, sentenza n.2900/2003; Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000; Consiglio di Stato, sentenza n.90/1980).<br />
Pertanto, il ricorrente, già dal periodo di servizio prestato in ferma volontaria e rafferma, aveva diritto all’iscrizione obbligatoria al Fondo (articolo 39 L.1032/1973) nonchè il diritto a che l&#8217;Amministrazione di appartenenza versasse al Fondo di previdenza e credito il contributo previdenziale obbligatorio in misura indicata dalle legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Da ciò consegue che la somma da egli pagata all’INPDAP, per il riscatto dei periodi in questione, ai fini del computo di essi nel calcolo dell’indennità di buonuscita (articoli 15 e 24 L.1032/1975), è stata dallo stesso ricorrente versata indebitamente –nel senso che si esporrà più avanti- (nella misura pari alla differenza tra quella pagata e quella invece gravante a suo carico ai fini contributivi -articolo 37 L.1032/1973-).<br />
Vi era in realtà un obbligo giuridico, quello della contribuzione relativa ai periodi in esame, gravante a carico dell’amministrazione per le quote indicate dalla legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Alla fattispecie in esame, non può tuttavia applicarsi l’articolo 1180 del codice civile (adempimento del terzo), dato che il ricorrente non ha voluto estinguere il debito del Ministero nei confronti dell’INPDAP, seppur con la riserva di rivalersi, bensì ha solamente pagato in proprio il riscatto dei periodi contributivi, per evitare che, nel perdurante inadempimento del Ministero, rimanesse precluso il computo di detti periodi ai fini della buonuscita.<br />
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 9408 del 27-06-2002, ha avuto, infatti, modo di affermare che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell&#8217;art. 3 della legge n. 335 del 1995 (secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) “cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”), che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell&#8217;assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell&#8217;iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva.<br />
Dovendosi applicare tali principi anche al Fondo INPDAP, ne deriva che il ricorrente, se ripetesse dall’INPDAP quanto versato, a titolo di ripetizione d’indebito, non potrebbe più ottenere il versamento dei contributi, perdendo così il diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, non potendo più ottenere l’iscrizione al Fondo per il periodo di tempo antecedente al passaggio in spe.<br />
Dall’infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere l’iscrizione al Fondo ora per allora a carico del Ministero della Difesa, consegue l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi di riscatto versati.<br />
Dalla prospettazione contenuta nel ricorso, infatti, si evince l’intima connessione fra le due domande proposte (quella di condanna del Ministero alla contribuzione ora per allora e quella di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi versati), funzionale alla conservazione del principale interesse al calcolo dell’indennità di buonuscita includendo i periodi di servizio precedenti al transito nel servizio permanente effettivo.</p>
<p>2. Il ricorso è comunque infondato nel merito.<br />
Il Collegio non ignora il parere del Consiglio di Stato –sez. terza- n.867 del 30 maggio 2000, ciononostante ritiene che il ricorrente non ha alcun diritto alla restituzione integrale dei contributi di riscatto nei confronti dell’INPDAP.<br />
Non si applica, infatti, alla fattispecie in esame, la disciplina del pagamento dell’indebito oggettivo (in tal caso, effettivamente, l’INPDAP avrebbe legittimazione passiva per la restituzione delle somme indebitamente versate), poiché il ricorrente ha pagato il riscatto dei periodi all’INPDAP, adempiendo così ad un onere previsto dalla legge (articolo 24 L.1032/1973) per l’esercizio di un proprio diritto potestativo –Cassazione S.U. 26 ottobre 2000, n.1136- (il riscatto del periodo contributivo, che il ricorrente perderebbe, come visto irrimediabilmente, se vi rinunziasse chiedendo indietro le somme versate), e comunque quelle somme erano pur sempre dovute all’IPDAP (manca quindi l’indebito oggettivo), se non in virtù degli articoli 15 e 24 L.1032/1973, sicuramente, e nei limiti di esse, a titolo di quote contributive dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore ex articolo 37 L.1032/1973.<br />
Inoltre, non può neanche configurarsi un’ipotesi di indebito soggettivo, poiché il ricorrente non ha pagato all’INPDAP, per errore, un debito altrui (quello del Ministero alla propria quota contributiva), ma ha voluto scientemente assolvere al riscatto del periodo contributivo per evitare di perdere il diritto alla buonuscita.<br />
Il pagamento, del riscatto del periodo contributivo, effettuato dal ricorrente, è avvenuto nell’ambito di un rapporto trilatero (Ministero-INPDAP-dipendente).<br />
Se è vero che il soggetto che ha concretamente ricevuto il pagamento non dovuto (cioè non dovuto interamente dal ricorrente ma dovuto anche dal Ministero) è l’INPDAP, è anche vero che il soggetto che, nell’ambito di tale rapporto trilatero, si è arricchito effettivamente è il Ministero della Difesa, che ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’articolo 37 L.1032/1973.<br />
Il ricorrente ha ottenuto il diritto al computo di quei periodi ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, ma ha subito il depauperamento ingiusto del proprio patrimonio per aver pagato interamente i contributi di riscatto, oltre la quota ad egli spettante per legge; egli è pertanto il soggetto che ha subito il depauperamento conseguente all’arricchimento del Ministero.<br />
Nell’ambito di tale rapporto trilatero, l’unica azione che spetta al ricorrente per rimediare al proprio ingiustificato depauperamento patrimoniale è quella dell’arricchimento senza causa di cui all’articolo 2041 del codice civile, verso il Ministero della Difesa.<br />
In tal caso, per il vero, si tratta di un’ipotesi particolare di arricchimento senza causa, definita in dottrina come “arricchimento imposto”, poiché l&#8217;arricchimento non è conseguenza del comportamento del soggetto che si arricchisce, ma del soggetto che subisce la perdita patrimoniale.<br />
Nel caso in esame, comunque, non si pone alcun problema circa la riconducibilità di tale ipotesi all’articolo 2041 codice civile, poiché l’eventuale obbligazione di pagamento in denaro che sorge a carico del Ministero della Difesa non comporta per quest’ultimo alcuna modificazione qualitativa patrimoniale indesiderata (essendovi perfetta omogeneità fra l’oggetto delle maggiori somme ricevute e quello dell’obbligazione restitutoria).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, per infondatezza ed inammissibilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 8 aprile 2004.<br />
Evasio SPERANZA – Presidente<br />
Massimiliano BALLORIANI &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; organizzazione uffici e servizi – procedura di riqualificazione economica – bando &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 5 aprile 2004 n.1942 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza: 2104/2004Registro Generale:4200/2004 Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; organizzazione uffici e servizi – procedura di riqualificazione economica – bando &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3902/g">Ordinanza sospensiva del 5 aprile 2004 n.1942</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2104/2004<br />Registro Generale:4200/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br /> Cons. Luigi Maruotti Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Giancarlo Montedoro<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l’appello proposto da:<br />
<b>LUCIANO AMATO, MONTEFORTE ROSA, NUCCIO ELISABETTA, SCAPATO GIUSEPPE, CAPPUCCINI GIORGIO, SORGENTI MONICA, URCIUOLO ANTONIO, MILONE FILOMENA, PUDDU ANNA, ZUNCHEDDU DONATELLA, MELIS LUCIA, PINTUS GIULIANA, PORCU MARIA CRISTINA, CABONI RITA, SERPI ANNALISA, PUSCEDDU MARIA ELENA, DEMONTIS CRISTINA, PISANU UGO,</b> rappresentati e difesi dall’Avv.  ADRIANO CASELLATO con domicilio eletto in Roma VIALE R. MARGHERITA 290 presso ADRIANO CASELLATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>GENTILE PASQUAROSA</b> non costituitasi;<br />
per l’annullamento,<br />dell’ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 1942/2004, resa tra le parti, concernente BANDO PER L’ACCESSO AL PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Saporito per delega di Casellato.</p>
<p>Valutata la più recente giurisprudenza cautelare della Sezione, che il collegio condivide e fa propria, anche in relazione ai tempi entro i quali si sono svolti i procedimenti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’appello (Ricorso numero: 4200/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2104/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/5/3904/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2098/2004<br />Registro Generale:3319/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA CONSIGLIO DI STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 e nei confronti di <b>REGIONE PUGLIA</b>, non costituitasi <b>COMUNE DI GALLIPOLI</b> rappresentato e difeso dall’Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma V.LE GORIZIA 25/D presso GIULIO MICIONI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 247/2004, resa tra le parti, concernente REIEZ. ISTANZA RILASCIO CONCES. DEMANIALE PER REALIZZAZ. STABILIMENTO BALNEARE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNE DI GALLIPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sticchi Damiani, Ancora per Portaluri e l’avv. dello Stato Di Palma.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in relazione alle esigenze di pubblico interesse indicate nell’atto impugnato al mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale, a fronte delle quali si configura recessiva la pretesa della Società istante alla costituzione di un diritto di uso speciale, tenuto altresì conto del valore ambientale del sito suscettibile di compromissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3319/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2097/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2097</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; servizio – acquisto veicoli a metano per trasporto di rifiuti urbani e di manutenzione “full service” – esclusione dalla gara per carenza di autorizzazioni a svolgere attività di manutenzione su veicoli con alimentazione a metano – requisito richiesto dal capitolato speciale d’appalto – tutela cautelare del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; servizio – acquisto veicoli a metano per trasporto di rifiuti urbani e di manutenzione “full service” – esclusione dalla gara per carenza di autorizzazioni a svolgere attività di manutenzione su veicoli con alimentazione a metano – requisito richiesto dal capitolato speciale d’appalto – tutela cautelare del soggetto escluso – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PIEMONTE – TORINO – <a href="/ga/id/2004/5/3906/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 379</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2097/2004<br />Registro Generale:3249/2004<br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </p>
<p></b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>OMB INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.</b> rappresentata e difesa dagli Avv. CHIARA CACCIAVILLANI e LUIGI MANZI con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso LUIGI MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AMIAT &#8211; AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. CLAUDIO PIACENTINI con domicilio eletto in Roma VIA BISSOLATI,76 presso CLAUDIO PIACENTINI e nei confronti di <b>FARID INDUSTRIE S.P.A. ORECCHIA &#038; SCAVARDA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.</b> non costituitesi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: Sezione II n. 379/2004, resa tra le parti, concernente FORNITURA DI VEICOLI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI STESSI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AMIAT &#8211; AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Cacciavillani, Di Mattia per Manzi e Bucello per Piacentini.</p>
<p>Ritenuto che, in relazione alla motivazione posta a sostegno della pronunzia cautelare impugnata, non sussistono i presupposti per l’accolgimento dell’istanza di riforma in appello.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3249/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2095</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2095/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2095/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2095</a></p>
<p>Concorso &#8211; concorso per ricercatore universitario – requisiti &#8211; laurea &#8211; personale universitario non docente inquadrato come funzionario tecnico con attività didattica e scientifica – esclusione dal concorso di dipendente assunto a seguito di concorso di minor livello o con mero inquadramento &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2095</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; concorso per ricercatore universitario – requisiti &#8211; laurea &#8211; personale universitario non docente inquadrato come funzionario tecnico con attività didattica e scientifica – esclusione dal concorso di dipendente assunto a seguito di concorso di minor livello o con mero inquadramento &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2095/2004<br />Registro Generale:3202/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GENTILE GIROLAMO MAURO</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti PATRIZIO TRIFONI e SIMONA PARLANGELI con domicilio eletto in Roma VIA ANIENE N. 14 presso PATRIZIO TRIFONI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>POLITECNICO DI BARI MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BARI</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione I 2626/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO PARTECIPAZIONE CONCORSO RICERCATORE UNIVERSITARIO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA POLITECNICO DI BARI UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e udito, altresì, per la parte l’avv. Sticchi Damiani per Trifoni e l’avv. dello Stato Di Palma.<br />
Ritenuto che, in assenza degli estremi di immediatezza ed attualità del danno allegato, non sussistono i presupposti per l’accogliemento della proposta domanda di sospensione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3202/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2095/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2095</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2094</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – licitazione privata &#8211; vigilanza notturna – tariffa salariale applicabile nel formulare l’offerta &#8211; bando che contiene riferimento a minimi di contratti collettivi nazionali &#8211; determinazione di tali minimi &#8211; riferimento all’epoca della gara – necessita’ &#8211; sentenza di annullamento dell’aggiudicazione &#8211; sospensiva di sentenza richiesta dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2094</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – licitazione privata &#8211; vigilanza notturna – tariffa salariale applicabile nel formulare l’offerta &#8211; bando che contiene riferimento a minimi di contratti collettivi nazionali &#8211; determinazione di tali minimi &#8211; riferimento all’epoca della gara – necessita’ &#8211; sentenza di annullamento dell’aggiudicazione &#8211; sospensiva di sentenza richiesta dal controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2094/2004<br />Registro Generale:3155/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE MERIDIONALI DELLA SARDEGNA MINISTERO DELL&#8217;INTERNO PREFETTURA DI CAGLIARI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </b>rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC. COOPERATIVA VIGLIANZA S. ELENA S.C.A.R.L.</b> rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIANMARCO TAVOLACCI e LICINIO MASTINO con domicilio eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104 presso ANTONIA DE ANGELIS e nei confronti di <b>ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO &#038; C.SNC </b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR SARDEGNA &#8211; CAGLIARI 44/2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO STABILI AZIENDALI.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SOC.COOPERATIVA VIGLIANZA S.ELENA S.C.A.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Mastino, Tavolacci e l’avv.to dello Stato Di Palma.</p>
<p>Ritenuto che alla stregua delle deduzioni in appello non emergono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3155/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2094/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2094</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.3925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-5-2004-n-3925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-5-2004-n-3925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-5-2004-n-3925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.3925</a></p>
<p>Pres. Cesare Mastrocola – Rel. Donatella Scala CO.LO.COOP. (Avv. Tafuri jr) c Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) e Società Cooperativa Europa Servizi a.r.l. (avv. Leone). 1. Appalto – Bando – Clausole immediatamente lesive &#8211; Tempestiva impugnazione – Necessità. 2. Ricorso incidentale – Motivi aggiunti – Atti presupposti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-5-2004-n-3925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.3925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-5-2004-n-3925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.3925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cesare Mastrocola – Rel. Donatella Scala<br /> CO.LO.COOP. (Avv. Tafuri jr) c Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) e Società Cooperativa Europa Servizi a.r.l. (avv. Leone).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalto – Bando – Clausole immediatamente lesive &#8211; Tempestiva impugnazione – Necessità.</p>
<p>2. Ricorso incidentale – Motivi aggiunti – Atti presupposti e connessi successivamente conosciuti – Impugnazione nel termine di trenta giorni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il bando di gara è immediatamente impugnabile nel termine decadenziale decorrente dalla data di conoscenza dello stesso, nelle ipotesi in cui la lesività di clausole in esso contenute precluda in radice una utile partecipazione alla gara, ovvero la condizioni negativamente, impedendo la possibilità di confezionare una offerta regolare, e dunque, in ultima analisi, precluda l’aggiudicazione.</p>
<p>2. La decorrenza del termine per proporre ricorso incidentale va strettamente considerata in relazione al momento in cui scade quello assegnato dalla legge al ricorrente principale per il deposito del ricorso, a nulla rilevando in merito che la parte controinteressata sia venuta a conoscenza solo nel corso del giudizio delle circostanze che la hanno indotta a svolgere difese incidentali.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell’avv. Gennaro Maione <a href="/ga/id/2004/5/1536/d">&#8220;Il ricorso incidentale: la decorrenza del termine per impugnare gli atti successivamente conosciuti&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il termine di notifica dei motivi aggiunti non è uguale per tutti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />Sez. 1^ bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13517/2003, proposto da<br />
<b>CO.LO.COOP. – Consorzio Lombardo Cooperative – S.c.a.r.l</b>., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della A.T.I. con la Co.la.coop. S.c.a.r.l. e la Mondial s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Gaetano Tafuri jr, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marcello Magnano di San Lio, in Roma, v. dei Gracchi, n. 187,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali, VI Divisione</b> &#8211; in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Società COOPERATIVA EUROPA SERVIZI a r.l., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso notificato, dall’avv. Giovanni Leone, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Roma, V. Principessa Clotilde, n. 2,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
&#8211; dell’invito di partecipazione ed il provvedimento di ammissione, ovvero la mancata esclusione, della Europa Servizi al lotto n. 16 (Campania 1) della licitazione privata accelerata finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia locali presso enti, d<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione del lotto stesso alla controinteressata, con tutte le operazioni, il procedimento ed i verbali di gara relativi e segnatamente il verbale del 9.12.2003;<br />
&#8211; il bando di gara ed occorrendo della lettera di invito in parte qua;<br />&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;<br />
&#8211; del contratto di appalto, se già stipulato;<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione della Difesa e della controinteressata intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il ricorso incidentale della società Cooperativa Europa Servizi per l’annullamento del bando di gara approvato con D.M. N. 274 del 4 marzo 2003, del D.M. n. 274 del 7.7.1997 e la disapplicazione della legge n. 82 del 1994, ed i successivi motivi aggiunti;<br /> Visto il decreto presidenziale n. 6662/2003 del 31 dicembre 2003;<br />
Vista l’ordinanza n. 90/2004 del 12 gennaio 2004;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza dell’8 marzo 2004 il primo Referendario Donatella Scala;<br />
Uditi l’avv. Marcello Magnano di San Lio, con delega per la ricorrente, l&#8217;avv. dello Stato Pino Elena per l&#8217;Amministrazione resistente e l’avv. Leone per la controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone il Consorzio ricorrente di avere partecipato, quale capogruppo di costituenda ATI alla licitazione privata indetta dal Ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di pulizia, suddiviso in 23 lotti, e di essersi classificata seconda nel lotto n. 16, aggiudicato alla cooperativa Europa Servizi.<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 dicembre 2003, e depositato il successivo 30 dicembre, il Consorzio ricorrente ha impugnato gli atti di gara, ivi compresa l’aggiudicazione ed il relativo contratto ove stipulato, deducendo i seguenti profili di doglianza:<br />
&#8211;	Violazione del bando di gara.<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 13, 14 e 15 del D.lgs. 17.03.1995, n. 157, dell’art. 7 del D.P.R. 14.12.1999, n. 558, degli artt. 1, 2, 3 e 6 della Legge 25.01.1994, n. 82 e del D.M. di attuazione 07.07.1997, n. 274.<br />	<br />
&#8211;	Violazione del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.<br />	<br />
&#8211;	Violazione dei principi generali in materia di appalto e della par condicio.<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere.<br />	<br />
&#8211;	Illegittimità derivata.  <br />	<br />
Sostiene il Consorzio ricorrente che illegittimamente sarebbe stata invitata, e comunque successivamente non esclusa, dalla gara de qua l’intimata Cooperativa, siccome priva dei requisiti tecnici ed economici prescritti dalla legge  e dal bando di gara, sotto il profilo della iscrizione nel registro delle imprese esercenti servizi di pulizia nella fascia di classificazione corrispondente al valore economico del lotto per cui la medesima ha presentato offerta.<br />
Rileverebbe, sotto l’evidenziato profilo di doglianza, l’art. 5 del bando di gara, con il quale veniva prescritta a pena di esclusione l’iscrizione nel registro delle imprese esercenti servizi di pulizia tenuto presso la c.c.i.a.a., di cui alla legge 82/1994 e relativo decreto di attuazione n. 274/1997, suddiviso per fasce di classificazione in relazione al valore economico corrispondente.<br />
Nell’evidenziare come la controinteressata abbia dimostrato la prescritta iscrizione in fascia f), prevista quale condizione di partecipazione ai pubblici appalti non superiori a euro 2.065.828, la medesima illegittimamente si sarebbe aggiudicata la gara relativa al lotto 16, in quanto di importo notevolmente superiore &#8211; € 3.198.566,36 – per il quale era dunque necessaria l’iscrizione in fascia g).  <br />
Inoltre, deduce il Consorzio ricorrente che la aggiudicataria non avrebbe dimostrato, sotto altro profilo, idonei requisiti in relazione all’oggetto del servizio, possedendo minimali livelli di fatturato, corrispondenti ad un terzo del valore dello stesso lotto n.16.<br />
A tanto seguirebbe l’illegittimità della clausola del bando, che, nel richiedere il possesso di un fatturato nel triennio pari al 20% dell’importo del lotto o dei lotti per cui le imprese presentano offerta, avrebbe indicato un requisito di partecipazione incongruo, sotto il profilo economico, siccome non proporzionato al valore dell’appalto.<br />
Nel chiedere l’applicazione di misure cautelari, anche in via provvisoria, conclude il ricorrente per l’accoglimento del mezzo di impugnativa e per l’annullamento degli atti con lo stesso gravati.  <br />
Con decreto presidenziale n. 6662/2003 del 31 dicembre 2003 è stata respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie.<br />
L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione, depositando gli atti di gara, nonchè memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità della censura rivolta avverso la clausola del bando di gara, siccome tardiva, e l’infondatezza, nel merito, delle avversarie tesi.<br />
Si è pure costituita l’intimata società cooperativa Europa Servizi, che con memoria difensiva ha eccepito l’infondatezza delle avverse censure.<br />
Con ordinanza n. 90/2004 del 12 gennaio 2004, la Sezione, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 23 bis, 3° comma, legge 1034/1971, ha fissato la discussione nel merito del ricorso.<br />
Successivamente, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale, notificato il 30 gennaio e depositato il 2 febbraio 2004, con il quale ha chiesto l’annullamento in parte qua del bando di gara, di cui al D.M. 4 marzo 2003, nella misura in cui prevede che occorre, per la partecipazione alla gara in questione il possesso del requisito dell’iscrizione nel registro di cui al D.M. n. 274 del 7.7.1997, di attuazione della legge 25.1.1994, n. 82, e per l’annullamento, altresì, del predetto D.M. n. 274/1997, e la disapplicazione della legge n. 82 del 1994.<br />
Ha, al riguardo, dedotto, la violazione della sentenza n. 358 del 9.3.2000 della Corte di Giustizia Europea, dell’art. 81 e segg. e dell’art. 42 del Trattato CEE, nonchè dell’art. 13, 1° comma, D.lgs. 17.3.1995, n. 157.<br />  Il ricorrente principale ha con memoria d’udienza eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del rimedio incidentale, chiedendo conclusivamente l’accoglimento del gravame principale. <br />
Ancora con motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati il 16 febbraio 2004, ha dedotto la Cooperativa la violazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, eccesso di potere e carenza di interesse, censurando la partecipazione alla gara della ATI ricorrente principale, che non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 7 del bando di gara.  <br />
Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2004, come fissata ex lege con l’ordinanza sopra richiamata, la trattazione della causa è stata differita a successiva pubblica udienza a seguito di specifica richiesta, in tale senso, della ricorrente incidentale.<br />
Con secondi motivi aggiunti, depositati il 2 marzo 2004, la ricorrente incidentale ha ulteriormente dedotto in ordine alla insufficienza della documentazione esibita dalla ATI ricorrente in via principale ai fini della partecipazione alla gara in controversia a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando, sollecitando la declaratoria del difetto di interesse a coltivare il mezzo di impugnativa ex adverso proposto.   <br />
La causa è venuta, dunque, in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso all’esame del Collegio lamenta il Consorzio ricorrente l’illegittimità della procedura attivata dalla resistente Amministrazione della Difesa al fine dell’assegnazione del servizio di pulizia di enti e distaccamenti militari, ed in particolare, il sub procedimento attinente l’aggiudicazione del lotto 16, nella parte in cui lo stesso servizio è stato affidato alla controinteressata Cooperativa Europa Servizi, ancorchè priva dei requisiti tecnici ed economici, obbligatori ai fini dell’ammissione ai sensi dello stesso bando di gara.  <br />
1. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare il ricorso incidentale, proposto dalla società aggiudicataria, e resistente in via principale, avverso le prescrizioni del bando di gara che hanno previsto, quale requisito di partecipazione a pena di esclusione, il possesso in capo ai progettisti, associati alle imprese di costruzione con qualificazione SOA per la sola attività di costruzione, della certificazione di qualità ISO 9001 per prestazioni progettuali.   1.1 La maggioritaria giurisprudenza amministrativa, tra cui anche quella dell’odierno giudicante, ha affermato che il ricorso incidentale è lo strumento attraverso il quale il soggetto che assume la posizione di controinteressato tende a paralizzare l’azione principale, impugnando lo stesso provvedimento, ovvero un altro atto non oggetto di censure, ma connesso al primo, facendo valere vizi diversi da quelli dedotti dal ricorrente, che, ove considerati fondati, condurrebbero all’annullamento dell’atto in favore del ricorrente incidentale ed alla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale in ordine alla originaria impugnazione, da cui quest’ultimo non trarrebbe alcuna utilità per effetto dell’accoglimento della controimpugnazione.<br />
A tanto segue che l’esame del ricorso incidentale, condizionando l’esito del giudizio principale, va esaminato prioritariamente, in ragione dei possibili effetti in ordine alla stessa permanenza di una condizione dell’azione principale.<br />
1.2 Va, dunque, esaminata l’eccezione sollevata dal Consorzio ricorrente di inammissibilità del ricorso incidentale sotto il profilo della tardività delle censure introdotte ex adverso nei confronti del bando di gara.<br />Ritiene il Collegio che il bando di gara è immediatamente impugnabile nel termine decadenziale decorrente dalla data di conoscenza dello stesso, nelle ipotesi in cui la lesività di clausole in esso contenute precluda in radice una utile partecipazione alla gara, ovvero la condizioni negativamente, impedendo la possibilità di confezionare una offerta regolare, e dunque, in ultima analisi, precluda l’aggiudicazione. <br /> In altri termini l’onere della immediata impugnazione di un bando di gara sussiste in relazione a quelle clausole che limitano la partecipazione alla procedura, in quanto le stesse, incidendo in modo diretto e immediato sull’interesse alla partecipazione, sono immediatamente lesive, e producono un danno immediato ed irreversibile per l’interessato.<br />
Come noto con l’A.P. n.1 del 29 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha puntualmente enunciato il suesposto principio, stabilendo che ai fini della impugnabilità immediata delle clausole del bando o della lettera d’invito che stabiliscono requisiti di partecipazione ciò che rileva è l’immediata attitudine lesiva delle stesse, a maggior ragione laddove siano legate ad una situazione soggettiva del partecipante preesistente alla gara stessa, e dunque di per se non condizionate o condizionabili dal suo svolgimento.<br />
In altri termini, la lesione derivante da norme del bando va immediatamente rappresentata in sede giurisdizionale ove costituisca conseguenza immediata, diretta del provvedimento dell’Amministrazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, ed ove, altresì, risponda al requisito della concretezza, non essendo sufficiente la mera potenzialità dell’incidenza negativa sulla posizione sostanziale fatta valere.  Del resto, solo la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva è idonea a determinare anche la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione.<br /> Tanto precisato, è dunque meritevole di accoglimento l’eccezione in tal senso sollevata dalla difesa della ricorrente principale, in quanto l’impugnazione incidentale è diretta avverso clausola contenente un preciso requisito soggettivo, il cui possesso condiziona la stessa partecipazione alla gara; ne consegue che le dedotte censure in merito andavano proposte nei termini decadenziali decorrenti dalla data di conoscenza dello stesso atto ritenuto illegittimo, a nulla rilevando che nel caso di specie la P.A. abbia consentito ugualmente un utile ingresso alla gara della controinteressata, ancorchè priva del requisito posto quale condizione di partecipazione a pena di esclusione, non avendo per ciò solo la medesima consolidato la propria posizione sotto il rilevato profilo.<br />
Nè è rilevante ai fini della immediata impugnabilità della detta clausola la proiezione temporale  della possibile compromissione della stessa posizione – in specie a seguito di impugnativa della procedura sotto il detto profilo – essendo comunque riconducibile la lamentata lesione esclusivamente alla predeterminazione dei requisiti di partecipazione come resi conoscibili da parte della Amministrazione appaltante con la lex specialis di gara.<br />
Residua, peraltro, il vaglio dell’ammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso incidentale, introdotti con successivi atti, notificati rispettivamente in data 12 febbraio e 20 febbraio 2004, che non possono considerarsi automaticamente travolti dall’inammissibilità dell’atto introduttivo, siccome afferenti diversi ed autonomi profili di censura, secondo quanto esposto in narrativa.<br />
Peraltro, il Collegio deve ugualmente rilevarne l’inammissibilità, ancorché gli stessi possano essere considerati rispettivamente il primo, quale ricorso incidentale autonomo, ed il secondo quale primo motivo aggiunto, emergendo dall’esame degli atti di causa l’intempestività degli stessi.<br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 37, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, le parti del giudizio possono presentare, nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, anche un ricorso incidentale nelle stesse forme prescritte per il ricorso. Lo stesso articolo chiarisce al comma 5 che i termini e modi prescritti per la notificazione ed il deposito del mezzo incidentale devono essere osservati a pena di decadenza.<br />
Ritiene il Collegio che la decorrenza del termine per proporre ricorso incidentale va strettamente considerata in relazione al  momento in cui scade quello assegnato dalla legge al ricorrente principale per il deposito il ricorso, a nulla rilevando in merito che la parte controinteressata sia venuta a conoscenza solo nel corso del giudizio delle circostanze che l’hanno indotta a svolgere difese incidentali.<br />
Del resto il detto principio assume ancora maggiore pregnanza all’interno dei processi riguardanti le particolari materie, quale quella oggetto del presente gravame, in ordine alle quali la legge 205/2000, nell’ottica di favorire la massima sollecitudine nella definizione delle relative controversie, ha introdotto un particolare rito coniugato con il dimezzamento dei termini processuali ad eccezione solo di quello prescritto per la proposizione del ricorso.<br />
Tanto chiarito, è pacifico che il ricorrente principale ha notificato il ricorso introduttivo in data 24 dicembre 2003, e che pertanto il termine assegnato dalla legge, come dimezzato a mente dell’art. 4, sopra richiamata legge 21 luglio 2000, n. 205, per il deposito dello stesso scadeva il successivo 8 gennaio 2004, e quello per la proposizione di eventuale ricorso incidentale sarebbe scaduto il successivo 7 febbraio.<br />
Consegue, pertanto, l’intempestività dei motivi aggiunti di cui agli atti notificati rispettivamente in data 12 febbraio e 20 febbraio 2004, pure considerati quale ricorso incidentale autonomo il primo, e primi motivi aggiunti il secondo, dunque oltre il predetto termine posto a pena decadenza      3. Passando ora all’esame del mezzo di impugnativa interposto in via principale, va peraltro esaminata ancora in via pregiudiziale l’eccezione in rito sollevata dalla resistente Amministrazione sotto il profilo della tempestività dello stesso atto.</p>
<p>3.1. L’eccezione è infondata.<br />
Ed invero, le censure sollevate dal ricorrente attengono, in via principale, alle modalità di svolgimento della gara per l’assegnazione di servizio di pulizia, come osservate dalla stazione appaltante resistente, e ritenute difformi da prescrizioni del bando, derivando, pertanto la lamentata lesione dalla circostanza che a causa della ritenuta illegittima ammissione a gara di impresa priva dei requisiti, la ricorrente non ha potuto aggiudicarsi il lotto per cui aveva presentato domanda, siccome collocatasi nella graduatoria finale in seconda posizione. <br />
In altri termini, è solo dall’applicazione che in concreto ha fatto l’Amministrazione di clausola del bando attinente i requisiti soggettivi di partecipazione, e non dal contenuto di questa, che ha origine la lesione della posizione giuridica sostanziale del ricorrente, posizione peraltro attualizzata e resa concretamente vulnerata dalla circostanza della raggiunta utile posizione in graduatoria per conseguire l’aggiudicazione finale dell’appalto, in vece dell’impresa ammessa a partecipare in assenza dei prescritti requisiti.<br />
3.2. Nel merito, la questione giuridica dedotta con il primo profilo di doglianza è meritevole di accoglimento.<br />
La l. 25 gennaio 1994 n. 82 (recante la “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”), ha disposto, all’art. 1, I comma, che “le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione … sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all&#8217;articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”.<br />
Il successivo II comma ha stabilito che “con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:<br />
&#8211; le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;<br />
&#8211; i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;<br />
&#8211; la misura del contributo per l&#8217;iscrizione nel registro delle ditte o nell&#8217;albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;<br />
&#8211; le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell&#8217;albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d&#8217;affari al netto dell’IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comu<br />
L’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 (“Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”) ha successivamente specificato, al I comma, che “le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all&#8217;articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell&#8217;albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell’IVA:<br />
a) fino a 100.000.000 di lire;<br />
b) fino a 400.000.000 di lire;<br />
c) fino a 700.000.000 di lire;<br />
d) fino a 1.000.000.000 di lire;<br />
e) fino a 2.000.000.000 di lire;<br />
f) fino a 4.000.000.000 di lire;<br />
g) fino a 8.000.000.000 di lire;<br />
h) fino a 12.000.000.000 di lire;<br />
i) fino a 16.000.000.000 di lire;<br />
l) oltre 16.000.000.000 di lire”;<br />
stabilendo poi, al II comma, che “l’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell&#8217;ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l&#8217;importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire”.<br />
Osserva il Collegio che l’iscrizione delle imprese di cui si tratta nel registro come sopra istituito ha carattere inderogabile, come del resto può agevolmente evincersi dalla prescrizione dettata al V comma dell’art. 6 della citata legge 82/94, il quale ha stabilito che “i contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall&#8217;albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli”.<br />
Ancora deve osservarsi che l’obbligo in questione ha portata generalizzata quanto alle imprese nazionali come pure testualmente confermato dalla norma contenuta nell’art. 1 del D.M. 12 luglio 2000 (“disposizione relativa alla libera prestazione di servizi delle imprese esercenti attività di pulizia stabilite in altri Stati appartenenti all&#8217;Unione Europea”), per effetto della quale le sole imprese che esercitano le attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82, stabilite in uno Stato membro dell&#8217;Unione Europea, ma non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale, “non sono soggette all&#8217;iscrizione prevista dall&#8217;art. 1 della legge medesima”.</p>
<p>4. Tanto precisato in merito alla normativa di riferimento, il ricorrente si duole che l’impresa classificatasi in prima posizione ai fini dell’aggiudicazione del lotto 16 dell’appalto in questione sia priva del requisito dell’iscrizione di cui sopra, sotto il profilo della corrispondenza con la relativa fascia di classificazione.<br />
Va in primo luogo osservato che il valore del lotto in controversia, come indicato nel bando di gara, è fissato nell’importo di € 3.198.566,36 (I.V.A. esclusa).<br />
E’ pacifico, peraltro, che la lex specialis di gara ha espressamente previsto che le imprese concorrenti dovessero presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, idonea documentazione comprovante sia l’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane prevista dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82, che la media del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (1999 – 2000 – 2001) – riferito al servizio di pulizia – non inferiore al 20% del valore presunto annuo del lotto o di ciascuno dei lotti per i quali viene presentata la domanda di partecipazione.<br />
Dalla documentazione depositata in giudizio si evince, invero, che la Società cooperativa Europa Servizi a r.l. risulta iscritta nella fascia di classificazione delle imprese di pulizia, ai sensi del citato D.M. 274/97, art. 3, per un volume di affari fino ad € 2.065.828, corrispondente alla fascia di classificazione f), e, dunque, va escluso, che la Europa Servizi possiede una classificazione corrispondente all’importo del lotto in questione.<br />
Conseguentemente illegittimamente è stata consentita l’ammissione delle suddetta impresa alla gara, atteso che, se è pur vero che la media del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari poteva ammontare – giusta quanto previsto al punto 7. del bando – al 20% del valore presunto annuo del lotto al quale l’impresa chiedeva di partecipare, ex converso – ed in difetto di diversa disposizione di lex specialis – la categoria di iscrizione dell’impresa stessa non poteva che ragguagliarsi all’importo del lotto.</p>
<p>4.1 Di quanto sopra dato atto, si rivela palesemente inconferente l’argomentazione – dedotta dalla controinteressata Europa Servizi con l’atto di costituzione – circa la pretesa abrogazione della normativa (sopra esaminata) di cui alla legge 82/94 ed al decreto attuativo 274/97.<br />
La decisione della Corte di Giustizia CE dalla predetta parte richiamata (sez. IV, 9 marzo 2000 n. 358) ha infatti stabilito che, subordinando, ai sensi degli artt. 1 e 6 della l. n. 82 del 25 gennaio 1994, la prestazione, da parte delle imprese stabilite negli altri Stati membri, di servizi relativi alle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione all’iscrizione nei registri di cui all&#8217;art. 1 della stessa legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall&#8217;art. 49 CE (già art. 59 del trattato CE).<br />
Tale pronunzia riguarda le sole imprese stabilite in Stati membri dell’Unione Europea diverse da quelle insediate nello Stato italiano: risultando, peraltro, de plano inapplicabile alla fattispecie de qua, per la quale va invece ribadita la piena vigenza ed operatività delle disposizioni interne precedentemente riportate.</p>
<p>5. In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti come sopra proposti dalla Europa Servizi, alla rilevata l’illegittimità dell’ammissione alla gara in esame dell’impresa controinteressata, ed in accoglimento del profilo di censura dedotto dalla ricorrente principale, assorbiti i rimanenti argomenti di doglianza, va disposto l’annullamento del provvedimento di ammissione delle imprese Società Cooperativa Europa Servizi s.r.l., alla procedura di selezione concernente l’aggiudicazione del lotto n. 16.<br />
La riscontrata illegittimità della partecipazione alla gara della controinteressata comporta, per altrettanto, conseguenze di carattere invalidante sui successivi atti della procedura di gara, ivi compresa la conclusiva aggiudicazione e la stipula del contratto, atteso il vincolo di necessaria presupposizione ed implicazione logico-giuridica che pone in rapporto di stretta consequenzialità gli atti stessi.<br />
Rimangono, ovviamente, riservate alla competente Amministrazione le conseguenti determinazioni in ordine all’aggiudicazione del lotto n. 16.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis:<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti;<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna la resistente Amministrazione della Difesa, nella persona del Ministro p.t., e la controinteressata pure resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della  ricorrente, liquidate nella somma di € 2.000/00 (duemila) a carico di ciascuna delle parti soccombenti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-5-2004-n-3925/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.3925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale nonhce’ dei valori ambientali – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – Ordinanza sospensiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale nonhce’ dei valori ambientali – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4160/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 466</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4157/g">Ordinanza n. 2520 del 28 maggio 2004</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4163/g">Ordinanza sospensiva del 18 febbraio 2004 n. 247</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2098/2004<br />Registro Generale:3319/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST S.P.A.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA CONSIGLIO DI STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 e nei confronti di <b>REGIONE PUGLIA</b>, non costituitasi <b>COMUNE DI GALLIPOLI</b> rappresentato e difeso dall’Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma V.LE GORIZIA 25/D presso GIULIO MICIONI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: Sezione I n. 247/2004, resa tra le parti, concernente REIEZ. ISTANZA RILASCIO CONCES. DEMANIALE PER REALIZZAZ. STABILIMENTO BALNEARE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />COMUNE DI GALLIPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Sticchi Damiani, Ancora per Portaluri e l’avv. dello Stato Di Palma.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in relazione alle esigenze di pubblico interesse indicate nell’atto impugnato al mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale, a fronte delle quali si configura recessiva la pretesa della Società istante alla costituzione di un diritto di uso speciale, tenuto altresì conto del valore ambientale del sito suscettibile di compromissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3319/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2098-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. NEPPI MODONA Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Favara) &#8211; Regione Marche (avv. Grassi) sull&#8217;illegittima composizione dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza 1. Regione &#8211; Regione Marche – Legge regionale disciplinante il Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. NEPPI MODONA <br /> Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Favara) &#8211; Regione Marche (avv. Grassi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittima composizione dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Regione &#8211; Regione Marche – Legge regionale disciplinante il Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – Norma istitutiva di un Comitato di indirizzo quale organo dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale – Prevista partecipazione al Comitato di indirizzo dei titolari di alcuni organi dello Stato – Violazione della competenza statale in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, nonché della riserva di legge statale prevista dall&#8217;art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario – Illegittimità costituzionale</p>
<p>2. Regione &#8211; Regione Marche – Legge regionale disciplinante il Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – Lamentata lesione di competenze riservate in via esclusiva allo Stato – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Difetto della determinazione governativa di impugnazione &#8211; Inammissibilità delle questioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) (1).</p>
<p>2. Sono inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale della predetta legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La norma censurata prevedeva la partecipazione al Comitato di indirizzo dei Prefetti della Regione o loro delegati, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona. Tale norma, dunque, attribuiva anche nuovi compiti ai titolari di uffici statali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale. In particolare, sulla disciplina dello stato giuridico dei magistrati v. sentenze n. 224 e n. 285 del 1999. Sulla riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario prevista dall&#8217;art. 108, primo comma, Cost. v. sentenza n. 43 del 1982.</p>
<p>(2) Sull’inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale in via principale sollevate in difetto della determinazione governativa di impugnazione cfr., da ultimo, sentt. nn. 43 del 2004, 338 e 315 del 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENTENZA N. 134 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY &#8211; Presidente; Valerio	ONIDA &#8211; Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto APOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria	FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA; ha pronunciato la seguente																																																																																											</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), con esclusione dell&#8217;art. 6, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002, depositato in cancelleria in data 8 ottobre 2002 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2002.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Marche;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;<br />
uditi l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. &#8211; Con ricorso notificato il 30 settembre 2002 e depositato il giorno 8 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), con esclusione dell&#8217;art. 6. <br />
Ad avviso del ricorrente «con la legge in esame la regione in sostanza si autoraffigura come coattributaria con lo Stato di una materia &#8211; &#8216;ordine pubblico e sicurezza&#8217; &#8211; riservata alla legislazione esclusiva dello Stato; e, a tal fine, istituisce un complesso apparato amministrativo &#8216;parallelo&#8217; a quello statale in esso coinvolgendo […] persino organi della giurisdizione». <br />
La legge contrasterebbe perciò palesemente con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. nonché, «per qualche disposizione», con le lettere f), g), l) del medesimo art. 117 Cost., oltre che con l&#8217;art. 160, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non potendosi ammettere, alla luce dei parametri evocati, che un legislatore regionale produca di sua iniziativa leggi invasive della competenza esclusiva dello Stato.<br />
Passando all&#8217;esame delle singole disposizioni, il ricorrente sottolinea che l&#8217;art. 1 della legge, enunciando che «le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali» si integrano con «le politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione […] e degli enti locali», contiene un&#8217;affermazione di principio la cui &#8216;proclamazione&#8217; non spetta al legislatore regionale. <br />
L&#8217;art. 2, comma 1, prosegue il ricorrente, prevede «iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza  alimentare» (lettera b), e la «creazione di specifiche professionalità» (lettera g), che potrebbero intendersi riferite alla formazione di strutture regionali di pubblica sicurezza. Nella lettera i) è poi «addirittura» previsto che la Giunta assicuri la partecipazione della Regione «ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge».<br />
    I commi 2 e 3 dell&#8217;art. 2 attribuiscono quindi al Consiglio regionale il compito di definire, sentita una conferenza regionale sulla sicurezza, il «piano (annuale) delle priorità» senza chiarire come tale previsione si coordini con l&#8217;art. 5, comma 1, della legge. <br />
L&#8217;intero art. 2 si presterebbe perciò ad «ingenerare conflittualità tra organi regionali ed organi statali», e comunque invade l&#8217;ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato.<br />
Parimenti viziati da illegittimità costituzionale sarebbero gli artt. 3 e 4, che contengono disposizioni «organizzatorie e strumentali». <br />
In particolare, l&#8217;art. 3 (Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza) istituisce un organismo, denominato Comitato di indirizzo, incardinato presso la Presidenza della Giunta regionale, che appare il duplicato di organi di raccordo tra le funzioni locali e quelle degli organi statali in materia di sicurezza, da tempo esistenti e collocati in ambito statale. <br />
Quanto alla composizione di detto Comitato (art. 3, comma 3), la partecipazione di figure istituzionali statali (a cominciare dai Prefetti) e di esponenti di organi giudiziari (Procuratore generale della Corte d&#8217;appello di Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona), «oltre ad essere possibile fonte di incomprensioni anche sul piano del cerimoniale», contrasterebbe con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettere f), g), l), Cost., consentendo, tra l&#8217;altro, l&#8217;immissione di un elevato numero di persone «nel circuito delle informazioni riservate rilevanti per la pubblica sicurezza».<br />
L&#8217;art. 5, comma 2, contrasterebbe, a sua volta, con gli artt. 81 e 119, comma quarto, Cost., «laddove lascia a carico degli enti locali spese &#8216;coordinate&#8217;, anche quanto a priorità, dalla Regione».</p>
<p>    2. &#8211; Si è costituita la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta, chiedendo che il ricorso sia rigettato.<br />
ìLa Regione osserva che la legge impugnata, come si evince proprio dall&#8217;art. 1, non interviene affatto nella materia «ordine pubblico e sicurezza», bensì in quella delle politiche sociali e territoriali. <br />
Per quanto concerne le prime, la competenza regionale trova fondamento, «oltre che in alcune materie attribuite alla sua competenza concorrente (come quelle della tutela e della sicurezza del lavoro, dell&#8217;istruzione, dell&#8217;alimentazione, della protezione civile) anche direttamente nell&#8217;art. 2 Cost., che attribuisce alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singoli sia nelle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità», dal momento che a norma del nuovo art. 114 Cost. in seno alla Repubblica devono ritenersi equiparati allo Stato tutti gli enti territoriali, comprese le regioni. <br />
Per quel che riguarda le politiche territoriali, la competenza legislativa della Regione trova diretto fondamento nella materia «governo del territorio», «come anche nelle altre materie (&#8216;porti, aeroporti civili&#8217;, &#8216;grandi reti di trasporto e di navigazione&#8217;, &#8216;ordinamento della comunicazione&#8217;)» che il terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost. affida alla competenza concorrente delle regioni. <br />
    Quanto alle censure relative a specifiche previsioni del comma 1 dell&#8217;art. 2, la difesa della Regione osserva che la lettera b) fa riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza ambientale e alla sicurezza alimentare, sicuramente riconducibili a materie per le quali le regioni hanno competenza concorrente, e che la lettera g) concerne la creazione di specifiche professionalità che, in quanto riferibile alla formazione e all&#8217;aggiornamento del personale regionale e degli enti locali, non incide in alcun modo sulla competenza statale.<br />
In particolare, in relazione all&#8217;art. 3, comma 3, la Regione afferma che la partecipazione di figure istituzionali statali al Comitato di indirizzo non determina affatto lesione delle sfere di competenza attribuite allo Stato dalle lettere f), g), l) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. La riserva statale di cui alla lettera f) è infatti relativa alla composizione e al funzionamento degli organi statali e quella della lettera g) concerne l&#8217;ordinamento e l&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre quello in discussione è organo della Regione. Infine la competenza statale di cui alla lettera l), relativa alla materia «giurisdizione e norme processuali», non sarebbe «minimamente incisa dall&#8217;istituzione dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza», dal momento che tale organismo altro non è che «una sede di raccordo tra organi statali, regionali, locali, autonomie funzionali, categorie interessate, finalizzata a costituire una semplice opportunità per la realizzazione di forme e strumenti di leale collaborazione in vista del migliore perseguimento dei fini istituzionali di ciascuno dei soggetti coinvolti». Inoltre, tali soggetti non sono obbligati a partecipare all&#8217;Osservatorio, così che la loro autonomia nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali non è in alcun modo intaccata.<br />
Da ultimo, quanto alle censure relative all&#8217;art. 5, la Regione sostiene che esso non lede la sfera di autonomia finanziaria degli enti locali, garantita dalla Costituzione con riferimento alle funzioni istituzionali proprie dei Comuni, in quanto l&#8217;attività disciplinata dalla legge impugnata, avendo «carattere meramente promozionale nel campo sociale e della sicurezza», presuppone l&#8217;accordo con gli enti interessati.<br />
    3. &#8211; Con memoria depositata il 29 aprile 2003, l&#8217;Avvocatura dello Stato, preso atto degli argomenti esposti nell&#8217;atto di costituzione della Regione Marche in ordine all&#8217;art. 1 della legge impugnata, ha dichiarato di rinunciare «a sottoporre a scrutinio di legittimità costituzionale detto articolo ed anche il riferimento ad esso contenuto nel successivo art. 2, comma 1». <br />
Dopo avere svolto specifiche considerazioni in ordine agli artt. 2, commi 1, 2, 3, e 5, comma 2, l&#8217;Avvocatura rileva che le censure rivolte all&#8217;art. 3, comma 3, hanno piena autonomia ed anzi sarebbero state determinanti ai fini dell&#8217;impugnazione dell&#8217;intera legge regionale, sulla scorta della decisiva considerazione «che un legislatore regionale non può attribuire nuovi ed aggiuntivi compiti o funzioni ad organi dello Stato e/o a coloro che tali organi impersonano», in quanto soltanto il legislatore statale può disciplinare «l&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e l&#8217;attività dei propri funzionari, nonché l&#8217;organizzazione degli apparati giudiziari e l&#8217;attività dei magistrati».<br />
In conclusione, l&#8217;Avvocatura chiede, così modificando le conclusioni formulate nel ricorso, che «sia dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 (nei limiti indicati) e dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge in esame».</p>
<p>    4. &#8211; Con memoria depositata il 17 giugno 2003, la Regione Marche, preso atto della memoria dell&#8217;Avvocatura dello Stato, rileva che, eliminato ogni dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge, verrebbe meno ogni  censura anche in relazione agli artt. 3 e 4, aventi ad oggetto disposizioni meramente strumentali.<br />
In particolare, in ordine alla composizione del Comitato di indirizzo, non sarebbe violata la competenza esclusiva dello Stato con riferimento alle materie di cui alle lettere  f), g), l) dell&#8217;art. 117 Cost., per la ragione che la legge in esame istituisce un organismo regionale per il quale non è previsto alcun obbligo di partecipazione a carico dei soggetti individuati, che, per altro verso, conservano piena autonomia nell&#8217;esercizio delle rispettive funzioni.</p>
<p>    5. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 1° luglio 2003 le parti hanno concluso come da verbale.<br />
    6. &#8211; La Corte, con ordinanza istruttoria in data 11 luglio 2003, ha disposto l&#8217;acquisizione dell&#8217;estratto del processo verbale della delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2002, con cui è stata approvata la determinazione di impugnare la legge della Regione Marche, completo in ogni sua parte, compresa la relazione del Ministro per gli affari regionali, richiamata nella predetta delibera e non depositata agli atti del giudizio, al fine di individuare le specifiche disposizioni della legge regionale oggetto di impugnazione. Dopo il deposito di tale documentazione, il giudizio è stato nuovamente fissato per la discussione all&#8217;udienza pubblica del 9 marzo 2004.</p>
<p>    7. &#8211; Con memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza la Regione Marche, oltre a riproporre le considerazioni già espresse nei precedenti atti, ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato sottoscritto in data 18 ottobre 2003 dal Ministro dell&#8217;interno e dalla Regione Marche un «Protocollo d&#8217;intesa in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza», depositato agli atti del giudizio il 23 dicembre 2003. Secondo la Regione sarebbe infatti evidente che lo Stato, sottoscrivendo l&#8217;intesa, ha preso atto della piena legittimità costituzionale della legge impugnata, rinunciando, di fatto, al ricorso.<br />
La rinuncia sarebbe peraltro coerente con la limitata portata dell&#8217;impugnativa statale, posto che dalla relazione del Ministro per gli affari regionali risulta che la censura alla legge regionale è circoscritta alla partecipazione di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo dell&#8217;Osservatorio regionale; profilo anche questo ormai superato in quanto, mediante il richiamato protocollo d&#8217;intesa, lo Stato si sarebbe impegnato ad attivare «forme di partecipazione di propri organi ad iniziative e sedi collaborative con la Regione», tra le quali rientra certamente l&#8217;Osservatorio regionale.<br />
Nel merito, la Regione resistente insiste comunque nel sostenere che la partecipazione di organi statali al Comitato di indirizzo è meramente facoltativa, tale da non determinare alcuna lesione delle competenze e funzioni dei medesimi organi; in particolare, la partecipazione del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica risponde a esigenze di coordinamento e di raccordo delle forze di polizia che, ai sensi dell&#8217;art. 109 Cost. e dell&#8217;art. 55 cod. proc. pen., dipendono direttamente dall&#8217;autorità giudiziaria. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto l&#8217;intera legge (ad eccezione dell&#8217;art. 6) della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione. <br />
Peraltro, mentre la delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2002 contiene la generica determinazione di impugnare la «legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11», composta di nove articoli, la relazione del Ministro per gli affari regionali, alla cui proposta fa espresso rinvio la delibera e che questa Corte ha acquisito agli atti del giudizio con ordinanza istruttoria depositata in data 11 luglio 2003, fa menzione di un&#8217;unica disposizione censurabile per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e cioè l&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), che prevede, tra i componenti del Comitato di indirizzo dell&#8217;istituendo Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza, i Prefetti della Regione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.<br />
Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenze n. 43 del 2004, n. 338 e n. 315 del 2003), che solo la questione sollevata nei confronti di quest&#8217;ultima disposizione è ammissibile. A prescindere dalla rilevanza della parziale rinuncia ai motivi di ricorso prospettata dall&#8217;Avvocatura dello Stato nella memoria depositata il 29 aprile 2003, tutte le altre questioni oggetto del ricorso sono inammissibili, non potendo essere ritenute validamente comprese nella generica determinazione di impugnare l&#8217;intera legge; determinazione che deve invece essere circoscritta, alla stregua dell&#8217;espresso rinvio alla relazione del Ministro per gli affari regionali contenuto nella delibera del Consiglio dei ministri, all&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge regionale.<br />
    2. &#8211; Nella memoria depositata il 25 febbraio 2004 la difesa della Regione resistente ha sostenuto che la materia del contendere sarebbe cessata a seguito della sottoscrizione in data 18 ottobre 2003 del Protocollo d&#8217;intesa tra il Ministro dell&#8217;interno e la Regione Marche in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza. Ad avviso della Regione, dai contenuti del Protocollo emergerebbe che tra lo Stato e l&#8217;amministrazione regionale si è «attivato un circolo virtuoso di collaborazione», mediante «forme di partecipazione degli organi dello Stato ad iniziative e sedi collaborative con la Regione, tra le quali non può non ritenersi incluso anche l&#8217;Osservatorio» istituito dalla legge regionale n. 11 del 2002. La sottoscrizione del Protocollo d&#8217;intesa esprimerebbe appunto un atteggiamento incompatibile con la volontà di coltivare il ricorso e si tradurrebbe in una rinuncia tacita.<br />
L&#8217;eccezione non può essere accolta. Il ricorso ha per oggetto esclusivo lo specifico e circoscritto profilo della partecipazione dei titolari di alcuni organi dello Stato al Comitato di indirizzo, aspetto del tutto estraneo ai contenuti del Protocollo d&#8217;intesa; inoltre, il potere di rinunciare, esplicitamente o implicitamente, al ricorso non è attribuito al Ministro dell&#8217;interno, che ha sottoscritto il Protocollo d&#8217;intesa, bensì al Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>    3. – Nel merito, la questione è fondata.<br />
L&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche n. 11 del 2002 stabilisce che, tra numerosi altri soggetti, sono chiamati a fare parte del Comitato di indirizzo &#8211; organo dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale &#8211; i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.<br />
La norma censurata non si limita a prevedere l&#8217;utilizzazione di magistrati per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari estranei ai loro compiti di istituto, suscettibili, quindi, di essere autorizzati sulla base dei presupposti e con le modalità previsti dalla disciplina sullo stato giuridico dei magistrati (v. sentenze n. 224 e n. 285 del 1999), ma attribuisce nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale, al quale essi dovrebbero pertanto partecipare obbligatoriamente. <br />
Il tenore della norma esclude infatti che la partecipazione al Comitato di indirizzo sia rimessa alla libera volontà dei titolari degli uffici giudiziari indicati, come nelle ipotesi in cui è prevista la semplice possibilità di partecipare a riunioni di altri organi (v. ad esempio quanto disposto dall&#8217;art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, per gli appartenenti all&#8217;ordine giudiziario, che possono essere invitati dal Prefetto, d&#8217;intesa con il Procuratore della Repubblica competente, a partecipare alle riunioni del Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica).<br />
In tal modo la norma invade però la potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, e viola la riserva di legge statale prevista dall&#8217;art. 108, primo comma, Cost. in tema di ordinamento giudiziario (v. sentenza n. 43 del 1982). <br />
Per le medesime ragioni, anche l&#8217;aver previsto la partecipazione dei Prefetti al Comitato di indirizzo, contemplata dall&#8217;art. 3, comma 3, lettera d), della legge impugnata, lede la competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Al riguardo, non rileva che in questo caso la legge stabilisca che i Prefetti della Regione possono farsi sostituire da loro delegati: anzi, tale circostanza suona come conferma che la norma attribuisce un nuovo compito all&#8217;ufficio statale, specificando che esso può esser svolto sia dal capo dell&#8217;ufficio, sia da un suo delegato.<br />Deve pertanto essere dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche n. 11 del 2002, nella parte in cui prevede che del Comitato di indirizzo dell&#8217;Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza facciano parte i Prefetti della Regione o loro delegati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;appello di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.</p>
<p>4. &#8211; Quanto ora rilevato ovviamente non esclude che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, sulla falsariga di quanto ad esempio prevede il d.P.C.M. 12 settembre 2000, il cui art. 7, comma 3, in relazione al comma 1, dispone che il Ministro dell&#8217;interno promuove «le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione» tra organi dello Stato e regioni in tema di «sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini». Ma le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell&#8217;esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
a) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, lettere d), e),  f), g), della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità); <br />
b) dichiara inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale della predetta legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-5-2004-n-134/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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