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	<title>7/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/4/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2149</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Corradino Ga.vi.an. s.a.s. (Avv.ti F. Vecchione e L. Troiano) c. Comune di Amalfi (Avv. M. Marinaro) e altri sull&#8217;applicabilità del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis L. Tar anche ai motivi aggiunti 1. Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione &#8211; Dimezzamento dei termini ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Corradino<br /> Ga.vi.an. s.a.s. (Avv.ti F. Vecchione e L. Troiano) c. Comune di Amalfi (Avv. M. Marinaro) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis L. Tar anche ai motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione &#8211; Dimezzamento dei termini ex art. 23 bis L Tar – Applicabilità – Ragioni</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione &#8211; Dimezzamento dei termini ex art. 23 bis L Tar – Applicabilità – Contrasti giurisprudenziali – Proposizione tardiva – Errore scusabile – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche  il termine per la proposizione dei motivi aggiunti &#8211; sia che abbiano ad oggetto nuovi provvedimenti, sia che riguardino atti già impugnati &#8211; risulta dimezzato nelle controversie ex art. 23 bis L. Tar. Infatti la logica acceleratoria del rito in esame deve essere tenuta presente nell’interpretarne la disciplina e, quindi, il dimezzamento dei termini non può che essere assunto quale regola generale di questo rito “speciale”, le cui eccezioni devono essere espressamente previste, come è avvenuto per quella della proposizione del ricorso. In tale contesto non è consentito procedere alla assimilazione di due istituti (motivi aggiunti e proposizione del ricorso) sol perché partecipano della eadem ratio, dal momento che di tale eadem ratio il legislatore non ha tenuto conto, limitandosi a disporre “la salvezza” del solo termine per proporre il ricorso. Una tale assimilazione non è consentita neppure in presenza di una diversità di regime della impugnativa (con motivi aggiunti) di un nuovo atto sopravvenuto (connesso con uno impugnato) rispetto a quella del medesimo atto proposta in via autonoma, per la quale è stabilito il termine ordinario per la proposizione del ricorso. 	</p>
<p>2. Nonostante la presenza di tre diversi indirizzi interpretativi sulla applicabilità del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis alla proposizione di motivi aggiunti, non può tuttavia riconoscersi il beneficio dell’errore scusabile, tenuto conto che proprio in relazione all’esistenza di diversi orientamenti sull’interpretazione della norma, il ricorrente è tenuto, in via prudenziale, ad improntare la propria strategia processuale seguendo l’indirizzo più restrittivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
</b>Quinta  Sezione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />	<br />
sul ricorso n. 3969/2007 R.G. proposto da<br />	<br />
<b>Ga.vi.an. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Vecchione e Luigi Troiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, in Roma Via degli Avignonesi n. 5;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il <b>Comune di Amalfi</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Marinaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Torre, in Roma Via Crescenzio, n. 19,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti della</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ditta Sacco Giovanni</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitasi in giudizio,<br />	<br />
<b><br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
</b><br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, sez. I, 22 marzo 2007, n. 267;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio del Comune appellato;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto l’art. 23 <i>bis</i>, comma sesto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’1 aprile 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altresì, gli avvocati Vecchione e Marinaro;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, sez. I, 22 marzo 2007, n. 267 è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e improcedibile il ricorso principale (iscritto al n. 225/2004 R.G.) proposto dall’odierna appellante per ottenere l’annullamento: <i>a</i>) della determina dirigenziale n. 904 del 27 ottobre 2003, con le quali si è stabilito di revocare la determina n. 762 del 15 settembre 2003 e, per l’effetto, di annullare l’aggiudicazione definitiva dei lavori per cui è causa in favore della ditta ricorrente, di procedere alla escussione della garanzia fidejussoria e di procedere allo scorrimento della graduatoria; <i>b</i>) di ogni atto presupposto e consequenziale.<br />	<br />
L’odierna appellante esponeva: <i>a</i>) di aver partecipato alla gara di appalto bandita dal Comune di Amalfi per l’affidamento dei lavori di costruzione della strada interpoderale per Sopramare, indetta con provv. n. 5463 del 18 giugno 2003, all’esito della quale era risultata provvisoriamente aggiudicataria; <i>b</i>) di aver ricevuto, con nota del 17 settembre 2003, formale comunicazione della avvenuta aggiudicazione, con contestuale invito – ai fini della stipula del relativo contratto – alla sottoscrizione del verbale di permanenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 71, 3° comma d.p.r. n. 554/99; <i>c</i>) di avere, per tal via, formalmente chiesto di prendere visione della inerente documentazione ed, in particolare, della attestazione del direttore dei lavori resa ai sensi dell’art. 71 cit., manifestando seri dubbi sulla cantierabilità dell’opera per essere il relativo progetto in contrasto con la vigente normativa sismica; <i>d</i>) di avere segnatamente rappresentato – a seguito di incontro con il responsabile del procedimento – l’asserita inadeguatezza del progetto esecutivo, elaborato nell’anno 2000 sulla scorta di parametri e  norme tecniche di costruzione che non potevano tenere conto del sopravvenuto aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania, approvato con deliberazione di G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002, in virtù del quale il Comune di Amalfi era stato per la prima volta ricompreso tra quelli a rischio sismico; <i>e</i>) di aver, per tal via e suo malgrado, dovuto rifiutare la sottoscrizione del verbale di attestazione della sussistenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori, all’esito di che l’Amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria; <i>i) </i>di aver<i> </i>inutilmente rappresentato – con apposita memoria presentata quale atto di partecipazione all’incoato procedimento sanzionatorio – l’inconferenza, ai fini delle formulate contestazioni, della validazione del progetto operata in data 15 aprile 2003, in quanto effettuata sulla scorta di mera dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si era attestata, in assenza di apposita relazione tecnica contenente le necessarie verifiche tecniche, la non necessità di modifica dell’originario elaborato progettuale.<br />	<br />
L’odierna appellante impugnava la conclusiva determinazione con la quale il Comune aveva proceduto all’annullamento della aggiudicazione definitiva in suo favore e alla conseguente escussione della cauzione provvisoria, estendendo il gravame a tutti gli atti antecedenti conosciuti a seguito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione e a quelli consequenziali, ivi compresa l’aggiudicazione a favore della impresa Sacco, cui estendeva il contraddittorio mercé la notificazione dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Con il ricorso in appello in epigrafe la Ga.vi.an. s.a.s. contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />	<br />
Il Comune di Amalfi resiste al gravame.<br />	<br />
La Ditta Sacco Giovanni non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’1 aprile 2008, il ricorso in appello veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato e non merita di essere accolto.<br />	<br />
Il Giudice di prime cure ha giudicato improcedibile il gravame principale, accogliendo l’eccezione con la quale veniva dedotta la tardività della notifica dei motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione a favore della impresa controinteressata. In proposito, veniva osservato che il principio del dimezzamento dei termini <i>ex</i> art. 23 <i>bis</i> l. TAR, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, trova applicazione generalizzata ed è riferita a tutti i termini e i gradi del giudizio fatta eccezione per quelli di proposizione del ricorso. Pertanto, la previsione del dimezzamento dei termini ha effetto anche in relazione al termine per la proposizione dei motivi aggiunti, ulteriore, distinto e successivo rispetto a quello dettato per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. Infatti, da un lato la pendenza di un giudizio comporta la evidente conseguenza che la parte è già assistita da un difensore, a differenza della considerazione della necessità di mantenere il termine intero in sede di prima proposizione laddove la parte debba avere il tempo di rivolgersi al necessario intermediario legale; dall&#8217;altro non può rimanere senza conseguenze la scelta di utilizzare lo strumento dei motivi aggiunti, il quale nell&#8217;ottica dell&#8217;ordinamento vigente sconta anche in termini di dimezzamento dei termini gli indubbi vantaggi rispetto alla proposizione di un autonomo ricorso. L&#8217;ottica acceleratoria che permea l’intera l. n. 205 del 2000 impone di interpretare l&#8217;eccezione del dimezzamento dei termini secondo canoni di rigida tassatività; non essendo contemplata la proposizione di motivi aggiunti (sia contenenti nuove doglianze avverso gli atti già impugnati sia concernenti l&#8217;impugnazione di nuovi provvedimenti) tra le eccezioni, deve allora valere la regola della dimidiazione dei termini; incontestabile è infatti che, per le materie elencate nell&#8217;art. 23 <i>bis</i>, la regola è quella del dimezzamento dei termini processuali. Alla luce dell’esposto principio, secondo il primo Decidente, i motivi aggiunti notificati in data 2 marzo 2004 ed indirizzati avverso provvedimenti conosciuti all’atto del deposito nella Segreteria del Tribunale (avvenuto il 30 gennaio 2004) sono da considerarsi inammissibili, con conseguente improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse) del gravame articolato in via principale.<br />	<br />
Orbene, merita di essere integralmente confermata la tesi del primo giudicante circa l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso principale.<br />	<br />
Il Collegio (anche alla stregua della più recente giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 949) ritiene che per risolvere la questione del dimezzamento del termine per la proposizione dei motivi aggiunti debba essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2002 (ma cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2002 n. 3717 secondo cui <<il Legislatore, confermando la regola sancita dall’art. 19 del d.l. 67/97, ha sancito la dimidiazione dei termini processuali, introducendo tuttavia un’unica espressa, e quanto mai rilevante, eccezione per il solo termine di proposizione del ricorso introduttivo. Tale eccezione non è stata esplicitamente estesa all’istituto dei motivi aggiunti, seppur al medesimo, come accennato, la novella legislativa ha incisivamente riservato una nuova configurazione […] In realtà, dinanzi alla logica acceleratoria che permea l’intero provvedimento legislativo, l’eccezione al dimezzamento dei termini introdotta dalla l. 205/00 va interpretata secondo canoni di rigida tassatività, tanto più che nel caso dei motivi aggiunti non sussiste la necessità di dare seguito a quelle esigenze di tutela del diritto alla difesa in settori nevralgici, finalizzate a concedere al privato cittadino ed al soggetto imprenditoriale il tempo necessario per imbastire ed articolare la propria difesa con l’assistenza ed il patrocinio  ritenuti più idonei, atteso che tra l’altro nella specie – come sopra accennato – si può fare a meno di affidare un nuovo mandato>>), la quale ha chiarito che la regola generale, nelle materie soggette alla disciplina dell’art. 23 bis della legge n. 205/2000, è quella del dimezzamento del termine, regola generale che non può che riguardare anche il termine per la proposizione dei motivi aggiunti, sia che abbiano ad oggetto nuovi provvedimenti, sia che riguardino atti già impugnati. La norma citata prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali, “salvo quelli per la proposizione del ricorso”; tale dimezzamento risponde alla logica acceleratoria della disciplina dettata dal citato art. 23 bis l. T.A.R.; l’esclusione del ricorso di primo grado dal dimezzamento del termine ha carattere tassativo ed eccezionale; non è compromessa la tutela del cittadino a motivo delle riduzione del termine per proporre motivi aggiunti, dal momento che non è necessario affidare un nuovo mandato. Queste ragioni tuttavia non sono state ritenute decisive né dalla giurisprudenza (come è dato vedere dagli indirizzi giurisprudenziali difformi) né dalla dottrina, in quanto: &#8211; la proposizione dei motivi aggiunti ha la stessa <i>ratio </i>della proposizione del ricorso, per cui non vi è alcuna ragione che possa giustificare un diverso regime (Cons. Stato, sez. VI, n. 5707/2003); &#8211; la stessa formulazione letterale dell’art. 23 bis l. T.A.R. (“i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso”) depone per l’integrità del termine per la proposizione dei motivi aggiunti, dal momento che vi è stata una significativa variazione del testo del comma 2 del citato art. 23 bis l. TAR. La versione definitiva di quest’ultimo, con la dizione “salvo quelli per la proposizione del ricorso” (e non “salvo quello”, come previsto nell’originario disegno di legge), sembra escludere dal dimezzamento dei termini non solo la proposizione del ricorso principale e di quello incidentale (come riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria), ma anche dei motivi aggiunti, che “partecipano della medesima natura dei suddetti ricorsi” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4480/2007); &#8211; la proposizione dei motivi aggiunti richiede poi la garanzia del diritto di difesa allo stesso modo di come questo viene garantito nella proposizione del ricorso, per la quale viene mantenuta l’integrità del termine per ricorrere; &#8211; sul piano sistematico, si può dire che, sebbene il rito speciale (o se si vuole, accelerato) disciplinato dall’art. 23 bis l. TAR sia un “vero e proprio microsistema, capace di autointegrarsi e di colmare eventuali lacune in base a propri autonomi principi”, il carattere eccezionale e tassativo è proprio del dimezzamento dei termini (vera eccezione rispetto alla regola ordinaria), e non dell’integrità del termine per la proposizione del ricorso, per cui è il primo che non è suscettivo di interpretazioni estensive o analogiche. Oltre tutto, la logica acceleratoria propria del “rito speciale” riguarda lo svolgimento del giudizio e non la definizione del suo oggetto mediante l’impugnativa di nuovi atti o mediante l’ampliamento delle censure avverso atti già impugnati. Le due letture dell’art. 23 bis l. TAR (l’una, contraria al dimezzamento dei termini; l’altra, favorevole) muovono, come validamente sostenuto in dottrina, da distinte ragioni, che ne condizionano l’interpretazione: la prima, attenta alla coerenza del processo amministrativo, riduce la portata della novità generalizzata del dimezzamento dei termini, in modo da salvaguardare un unico regime per atti che hanno una <i>eadem ratio</i> e assicurare la medesima garanzia del diritto di difesa in situazioni analoghe; la seconda, più attenta all’impianto complessivo della nuova disciplina del rito accelerato di cui all’art. 23 bis, ne valorizza le finalità acceleratorie, con il risultato di attenersi al dato letterale della norma, che non consente interpretazioni estensive o analogiche. Il giudice è però chiamato ad interpretare le norme anzitutto secondo quello che le stesse letteralmente esprimono, e in coerenza con la finalità perseguita, la quale deve comunque essere individuata alla stregua di quanto il legislatore ha disposto. Questo canone interpretativo vale ancora di più in materia di termini processuali, data la loro positività. <br />	<br />
Orbene, se questo è il criterio che deve guidare il giudice nella interpretazione del più volte menzionato art. 23 bis l. TAR, occorre dire che l’interpretazione della Adunanza Plenaria (dec. n. 5/2002) è la più corretta, perché le obiezioni (avanti evidenziate) non sono accettabili, a meno di non volere accedere a forme di integrazione dello stesso art. 23 bis l. TAR, con il risultato di lasciare all’arbitrio dell’interprete la pretesa razionalizzazione di questo. Senza eccessivamente dilungarsi, le critiche mosse alla decisione all’Adunanza Plenaria n. 5/2002, che hanno dato vita ad orientamenti giurisprudenziali difformi da essa, non possono essere condivise perché: &#8211; il dato letterale (“salvo quelli per la proposizione del ricorso”) non può essere interpretato nel senso che “la salvezza dei termini” si riferisca a tutti i termini per la proposizione del ricorso, e quindi anche alla proposizione dei motivi aggiunti, che partecipa della stessa <i>ratio. </i>Il pronome plurale “quelli” indica semplicemente una concordanza con quanto prima specificato al plurale, cioè che “i termini processuali previsti sono ridotti alla metà”. Questa proposizione imponeva, per ragioni sintattiche, che il termine per la proposizione del ricorso “fatto salvo” fosse espresso al plurale e, quindi, non è significativo che vi sia stata una modifica della dizione dello stesso comma nel testo del disegno di legge originario, che risulta diverso dal testo definitivamente approvato; &#8211; la finalità acceleratoria del rito disciplinato dall’art. 23 bis l. TAR non pare possa essere messa in discussione, sebbene sia risultata di dubbia (anzi di nessuna) utilità rispetto alla finalità perseguita, giacché (anche questo è stato opportunamente osservato) non è con il dimezzamento dei termini processuali che si consegue una maggiore rapidità nell’ottenere le decisioni. Questa logica acceleratoria del rito in esame (per quanto inutilmente perseguita) deve essere tenuta presente nell’interpretarne la disciplina e, quindi, il dimezzamento dei termini non può che essere assunto quale regola generale di questo rito “speciale”, le cui eccezioni devono essere espressamente previste, come è avvenuto per quella della proposizione del ricorso; &#8211; non è consentito procedere alla assimilazione di due istituti (motivi aggiunti e proposizione del ricorso) sol perché partecipano della <i>eadem ratio</i>, dal momento che di tale <i>eadem ratio </i>il legislatore non ha tenuto conto, limitandosi a disporre “la salvezza” del solo termine per proporre il ricorso. Una tale assimilazione non è consentita neppure in presenza di una diversità di regime della impugnativa (con motivi aggiunti) di un nuovo atto sopravvenuto (connesso con uno impugnato) rispetto a quella del medesimo atto proposta in via autonoma, per la quale è stabilito il termine ordinario per la proposizione del ricorso. Questa diversità potrebbe destare stupore, qualora il differente regime riguardasse identità di atti all’interno del medesimo rito speciale, ma non invece nell’ipotesi in cui la previsione normativa consentisse di utilizzare, in alternativa alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio speciale già introdotto, la medesima proposizione seguendo il rito ordinario. In questa seconda ipotesi, è la parte che, pur potendo concentrare in un unico giudizio le due impugnative, preferisce avvalersi (quali che siano le ragioni: decorrenza del termine dimezzato ovvero strategia professionale consapevole) del termine ordinario per la proposizione con ricorso in via autonoma di motivi aggiunti; &#8211; da ultimo, una volta escluso che un sistema derogatorio della disciplina processuale, quale è quello disegnato dall’art. 23 bis l. TAR, possa essere sospettato di illegittimità costituzionale a motivo della particolare finalità acceleratoria della definizione delle controversie a cui questo rito si applica (Corte Cost. n. 427/1999), ogni argomento sulla compressione del diritto di difesa e sullo spazio temporale necessario per apprestare una adeguata impostazione della causa (spazio che dovrebbe identico per gli atti accomunati da una <i>eadem ratio</i>), si rivela inutile. La soglia di attenzione del legislatore alle <i>ragioni</i> del ricorrente si è arrestata alla sola fase della proposizione del ricorso, ed ha escluso <i>positivamente </i>ogni analoga fase, quale è quella della proposizione dei motivi aggiunti (per completezza va detto che anche il ricorso incidentale è stato, in via di interpretazione, escluso dalla eccezione della regola generale del dimezzamento del termine, e che, per questo, la decisione n. 5/2002 della Adunanza Plenaria ha ravvisato “le stesse esigenze che hanno condotto alla esclusione della regola del dimezzamento del ricorso principale”).<br />	<br />
In conclusione, il Collegio ritiene che il chiarimento interpretativo della Adunanza Plenaria sulla portata del menzionato art. 23 bis della legge n. 1034/1971, debba essere mantenuto fermo nei limiti dalla stessa indicati, perché, sebbene la disciplina del rito c.d. speciale sia lacunosa e derogatoria rispetto all’impianto generale del processo ordinario, non è con il riferimento a quest’ultimo che può essere razionalizzato il rito accelerato. Ogni tentativo di uniformare il trattamento di atti, la cui analogia non è discutibile, mutuando il regime proprio del rito speciale da quello ordinario, suscita perplessità, dal momento che rimette alla discrezionalità del giudice (al riguardo non bisogna dimenticare che l’istituto dei motivi aggiunti ha avuto una lontana origine giurisprudenziale, ed è stato normativamente previsto per la prima volta con una lapidaria proposizione all’interno dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, come modificato dalla legge n. 205/2000) l’eliminazione di possibili lacune e di intraviste discrasie, alimentando così incertezze interpretative nella materia dei termini processuali (che invece non tollera oscillazioni). <br />	<br />
Inoltre, in presenza di tre diversi indirizzi interpretativi, che permangono pur dopo le indicazioni generali dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2002, non può riconoscersi il beneficio dell’errore scusabile dovendosi, in via prudenziale, improntare la propria strategia processuale all’indirizzo più restrittivo (peraltro autorevolmente sostenuto dall’Adunanza Plenaria sopra citata).<br />	<br />
Alla stregua di tali ragioni, ribadendosi la non concedibilità del beneficio dell’errore scusabile e la insussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 23 bis l. TAR (cfr. <i>supra</i>) come richiesto dall’appellante, deve confermarsi la statuizione di prime cure, non solo nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, ma anche nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il gravame principale atteso che l’impossibilità di demolire giuridicamente l’atto di aggiudicazione disposto in favore del controinteressato priva in via radicale l’odierna appellante dell’interesse a coltivare il ricorso principale.<br />	<br />
Conclusivamente la sentenza impugnata merita di essere confermata.<br />	<br />
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi, attesa la complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’1 aprile 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />	<br />
Pres. Sergio Santoro  <br />	<br />
Cons. Aldo Fera  <br />	<br />
Cons. Marzio Branca <br />	<br />
Cons. Michele Corradino Est. <br />	<br />
Cons. Adolfo Metro  </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2149/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2151</a></p>
<p>Pres. La Medica; Rel. Branca Regione Autonoma della Valle d’Aosta (Avv.ti G. Pafundi e G. Garancini) c. Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta (Avv.ti D. Palmas e F. Vanni) e nei cfr. Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta (Avv.ti B. Bertolone e A. Consol) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica; Rel. Branca<br /> Regione Autonoma della Valle d’Aosta (Avv.ti G. Pafundi e G. Garancini) c. Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta (Avv.ti D. Palmas  e F. Vanni) e nei cfr. Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta (Avv.ti B. Bertolone e A. Consol)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione degli architetti dalla procedura per l&#8217;affidamento di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Servizio di Catasto – Affidamento – Partecipazione –Architetti – Esclusione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’esclusione di uno studio di architettura dalla procedura per l’affidamento di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano sul presupposto che trattasi di operazioni di esclusiva competenza degli ingegneri. Infatti, le disposizioni vigenti in materia di frazionamento di particelle catastali prevedono che la relativa proposta possa essere sottoscritta, oltre che dagli ingegneri, dai dottori in scienze agrarie ed altri periti, anche dagli architetti, e la competenza di questi ultimi non viene meno, per attrazione, quando il frazionamento avviene in collegamento con un lavoro attribuito in via esclusiva alla professione ingegneristica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />	<br />
</b>Sezione Quinta</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 5892 del 2008, proposto dalla<br />	<br />
<b>Regione Autonoma della Valle d’Aosta</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Gianfranco Garancini, elettivamente domiciliata presso  il primo in Roma, viale Giulio Cesare 14;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>l’<b>Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Palmas  e Francesco Vanni, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Bocca di Leone 78;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dell’<b>Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Bertolone e Adriano Consol, selettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Flaminia n. 109<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta 13 marzo 2008 n. 30, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe; <br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avv.ti Gabriele Pafundi, Gianfranco Garancini, Domenico Palmas e Adriano Consol .<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il  ricorso, e i successivi motivi aggiunti, proposti dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta per l’annullamento:  <br />	<br />
a) dell&#8217;avviso – prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007, emesso dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta  &#8211; per l&#8217;affidamento di un incarico, per la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, della Strada regionale n. 41 &#8220;dei Salassi&#8221;, tra le progressive Km 0+100 e Km 3+000 tratto stradale compreso tra il Km 0+100 e il Km 3+000, per una lunghezza di circa 2.900 mt. nella parte in cui non menziona anche la competenza degli architetti a sottoscrivere le relative procedure;<br />	<br />
b) delle operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007 &#8211; impugnato con motivi aggiunti – e in particolare dell’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e dell’esclusione dello &#8220;Studio di Architettura A+&#8221;, costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale.<br />	<br />
Il TAR ritenuto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla base delle disposizioni vigenti in materia di frazionamento di particelle catastali, le quali prevedono che la relativa proposta possa essere sottoscritta, oltre che dagli ingegneri, dai dottori in scienze agrarie ed altri periti, anche dagli architetti.<br />	<br />
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione dell’efficacia.<br />	<br />
Gli Ordini degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame.<br />	<br />
Con ordinanza 26 agosto 2008 n. 4575, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.<br />	<br />
Tutte le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009 la causa è stata rimessa in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Come accennato sopra, il competente Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Osta, esclusi dall’avviso per l’affidamento di un servizio di redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, facendo leva sulla normativa regolante lo specifico settore.<br />	<br />
In particolare il primo giudice ha fatto riferimento all’articolo 57, primo comma, nel testo successivamente modificato, da ultimo, dall&#8217;art. 5, della legge 1° ottobre 1969, n. 679, “Semplificazioni delle procedure catastali” del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, nonché a quanto disposto in sede di “riordino del testo unico”, dall’art. 5 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972 che, nel disciplinare la presentazione dei tipi di frazionamento, prevede: “Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all&#8217;ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell&#8217;albo professionale della propria categoria”.  <br />	<br />
Il TAR ha anche ricordato che, con riguardo al “cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani”, la richiamata legge n. 679 del 1969 aveva stabilito che “Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell&#8217;albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni” (articolo 8, quarto comma). <br />	<br />
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta e il locale Ordine degli Ingegneri hanno contestato il ragionamento dei primi giudici osservando che la controversia, erroneamente, è stata decisa sulla base di disposizioni in materia di ordinamento del catasto, mentre nella specie doveva assumersi a parametro la normativa che regola la competenza professionale degli architetti e degli ingegneri, e precisamente gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.<br />	<br />
Più in particolare, si argomenta che le norme richiamate tracciano una ripartizione rigida di competenze, nel senso che alcune attività sono attribuite in via esclusiva agli ingegneri (art. 51: “…<i>lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione…”), </i>e altre agli architetti (art. 52: “…<i>le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (10), per l&#8217;antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto…”).<br />	<br />
</i>Tuttavia, in entrambi i casi agli esercenti delle rispettive professioni si attribuiscono “<i>i rilievi geometrici e le operazioni di estimo “ </i>relativi ai lavori di loro competenza.<i><br />	<br />
</i>E poiché il frazionamento di particelle comporta l’esecuzione di rilievi geometrici, gli ingegneri come gli architetti risulterebbero titolari esclusivi per legge del frazionamento catastale che sia collegato ad opere rientranti nelle rispettive professioni. Essendo nella specie il frazionamento catastale preordinato alla costruzione di una strada, la relativa competenza appartiene agli ingegneri, mentre non potrebbe essere rivendicata dagli architetti che non hanno competenza in materia di realizzazione di strade.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa perché si basa su una indebita forzatura del disposto normativo invocato.<br />	<br />
Come emerge anche dalla dotta ricostruzione storica condotta dalla difesa dell’Ordine degli ingegneri, la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e dei fabbricati costituisce un autonomo istituto giuridico regolato da un complesso di norme autonomo e specifico, avente finalità prevalentemente fiscali e di certezza dei diritti reali. Esso si compone della disciplina di due tipi di operazioni: quelle relative alla  rilevazione,  misura e rappresentazione grafica dei vari elementi che compongono il catasto (particelle catastali), e quelle dirette alla stima del reddito cui va commisurata l’imposta.<br />	<br />
Fin dall’art. 2 della legge 1 marzo 1886 n. 3682, la particella catastale è definita “una porzione continua di terreno o di fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione”.<br />	<br />
Tali elementi costitutivi della particella possono modificarsi per le cause più varie, vuoi per alienazione parziale dell’immobile, oppure per variazione del territorio comunale, per parziale cambiamento della qualità della coltura o della destinazione. In tali casi deve procedersi al frazionamento della particella, ossia alla soppressione della particella precedente ed all’accatastamento di nuove particelle, ossia di porzioni di terreno o di fabbricato unificate dagli elementi distintivi sopra ricordati.<br />	<br />
Il frazionamento della particella fu disciplinato dall’art. 57 del t.u. delle leggi sul catasto approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572, stabilendo che le parti interessate ne dovessero richiedere la formalizzazione all’ufficio competente producendo, insieme ai documenti per la esecuzione della voltura, “il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi” da determinati professionisti.<br />	<br />
Come ricorda la difesa degli architetti, la norma, nella formulazione originaria, abilitava a tale sottoscrizione solo l’ingegnere, il geometra e il perito agrimensore, non prevedendo la competenza dell’architetto né del dottore in scienze agrarie , perito edile e perito agrario.<br />	<br />
Fu la legge di “semplificazione delle procedure catastali” 1° ottobre 1969 n. 679, all’art. 5, ad estendere la competenza alla sottoscrizione del frazionamento all’architetto ed alle altre professioni sopra ricordate.<br />	<br />
Sembra corretto ritenere, quindi, che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrino a pieno  titolo tra le competenze ordinarie dell’architetto.<br />	<br />
In senso contrario non può sostenersi che tale competenza venga meno, per attrazione, quando il frazionamento avvenga in collegamento con un lavoro attribuito in via esclusiva alla professione ingegneristica. Sia che il frazionamento rappresenti una operazione prodromica alla prestazione professionale riservata all’ingegnere, sia che costituisca una conseguenza necessaria di vicende che investono il titolo giuridico o la situazione di fatto dell’immobile, si tratta pur sempre di una operazione accessoria da porre in essere per le finalità cui è preordinato il catasto, da compiersi secondo le regole della specifica disciplina, che attribuisce la relativa competenza anche all’architetto.<br />	<br />
Il che evidentemente non esclude che l’ingegnere cui è affidato l’incarico di progettare e realizzare un’opera stradale possa compiere <i>anche</i> i “rilievi geometrici e le operazioni di estimo”, collegati con la realizzazione del lavoro affidato, in osservanza dell’art. 51 del R.D. n. 2325 del 1925 e dell’art. 57 del R.D. n. 1572 del 1931, e successive modificazioni, il cui dettato è sovrapponibile, ma ciò non autorizza ad istituire un collegamento inscindibile tra la natura del lavoro e le operazioni di frazionamento e di visura catastale in relazione all’accatastamento della strada. La configurazione di una competenza esclusiva degli ingegneri è impedita dall’autonomia sostanziale delle operazioni in questione, del loro collegamento diretto con lo stato dell’immobile indipendentemente dagli accadimenti che le rendono necessarie, nonché con la preparazione professione che si richiede per poterle compiere.<br />	<br />
In conclusione l’appello deve essere rigettato.<br />	<br />
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />	<br />
condanna solidalmente l’appellante Regione Valle d’Aosta e l’Ordine degli ingegneri della medesima Regione alla rifusione delle spese liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA e CPA in favore dell’appellato Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Valle d’Aosta;<br />	<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  20 febbraio 2009 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico La Medica                             Presidente<br />	<br />
Gian Paolo Cirillo                                  Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca                                      Consigliere est<br />	<br />
Aniello Cerreto                                       Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella                               Consigliere </p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2145</a></p>
<p>Pres. D. La Medica – Est. A. Metro P. P. ed altri (Avv. P. Stella Richter) c/ Comune di Ginosa (Avv. A. Pancal-lo) ed altri sulla legittimità dell&#8217;esclusione di una RTI qualora la costituzione sia avvenuta con atto autenticato da parte del segretario comunale o da altri funzionari incaricati Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D. La Medica – Est. A. Metro<br /> P. P. ed altri (Avv. P. Stella Richter) c/ Comune di Ginosa (Avv. A. Pancal-lo) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione di una RTI qualora la costituzione sia avvenuta con atto autenticato da parte del segretario comunale o da altri funzionari incaricati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – RTI – Mandato con rappresentanza – Scrittura privata autenticata – Esclusione – Legittimità &#8211; Regolarizza-zione postuma – Non consentita &#8211; Atto notarile &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti costituitosi mediante scrittura privata autenticata da segretario comunale o da altri funzionari incaricati e non con atto notarile, qualora il bando preveda che “il raggruppamento tra liberi professionisti deve essere già av-venuto nelle forme di legge all’atto di presentazione dell’istanza di parteci-pazione alla gara”. Né all’uopo può ritenersi ammissibile la regolarizzazio-ne postuma della documentazione attesa l’inequivocità della lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
</b>Quinta Sezione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso in appello n. 10687/2000  del  28/11/2000 , proposto<br /> <br />
dall’<b>Avv. PIERFRANCESCO PELLECCHIA Q. CAP. MAND. RTP, RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEM ING.P.PELLECCHIA, RTP ING. DOMENICO BRIAMONTE,  RTP ING. FRANCESCO SCHIUMA, RTP ING. WALTHER GRANDI, RTP ING. PAOLO SMURRA, RTP ING. ANTONIO GUARAGNA, RTP GIUSEPPE DEL VECCHIO, RTP ING. ANTONIO DEL VECCHIO, RTP GEOM. CARMINE MAURIZIO MIELE e RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEM</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. PAOLO STELLA RICHTER con domicilio eletto in Roma, VIALE G. MAZZINI N.11 presso l’Avv. PAOLO STELLA RICHTER; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>COMUNE DI GINOSA</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO PANCALLO con domicilio eletto in Roma, VIA IPPOLITO NIEVO N. 61 SC.D presso l’Avv. ENNIO MAZZOCCO;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dell’<B>ING. SOLAROLI MASSIMO Q.CAPOGR. MAND.RTP</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. ROBERTO MINIERO con domicilio  eletto in Roma, VIA PORTUENSE N. 104 presso la Sg.ra ANTONIA DE ANGELIS; <br />	<br />
la <B>RTP ASS. PROFES. STUDIO TECNICO ARCH.DEL GIACOMO LEONARDO</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ARCH. LO CONTE ANTONIO</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ARCHITETTI ASSOCIATI</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ASS.PROF. ING. TORTORELLA ALFREDO</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ARCH. LOMBARDI ROCCANTONIO</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ING. TORTORELLA DOMENICO STUDIO ASSOCIATO</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ING. ALBERT APRENA</B>, non costituitasi; <br />	<br />
la <B>RTP ING. TRICOLLE ANTONIO</B>, non costituitasi; <br />	<br />
lo <B>STUDIO ALTIERI S.R.L.</B>, non costituitosi; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del TAR PUGLIA – LECCE: SEZIONE II n. 3178/2000 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE E DIREZIONE LAVORI ;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI GINOSA, dell’ ING. MASSIMO SOLAROLI Q.CAPOGR. MAND.RTP; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2008 , relatore il Consigliere Adolfo Metro, uditi gli avvocati Stella Richter e Ennio Mazzocco per delega Pancallo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame l’appellante, nella qualità di capogruppo, mandatario di un Raggruppamento temporaneo tra professionisti nonchè in proprio, ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lecce che ha ritenuto legittima l’esclusione del “Raggruppamento” dalla gara indetta dal comune di Ginosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione di un nuovo impianto di depurazione.<br />	<br />
L’esclusione era stata motivata sul mancato adempimento della prescrizione, prevista dal bando di gara, ove si stabiliva che “ il raggruppamento tra liberi professionisti deve essere già avvenuto nelle forme di legge all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara”, in quanto la costituzione del raggruppamento era avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non con atto notarile.<br />	<br />
Si sostengono i seguenti motivi di appello:<br />	<br />
-idoneità della richiesta di affidamento, perché sottoscritta da tutti i componenti dello studio associato, potendo, l’incarico, essere affidato a ciascuno di loro “uti singuli”, indipendentemente dalla previa costituzione di un Raggruppamento temporaneo;<br />
-equivocità  dell’espressione contenuta nel bando che, ai fini della costituzione del Raggruppamento, faceva generico riferimento alle “forme di legge”;<br />	<br />
-illegittimità della mancata ammissione alla regolarizzazione della documentazione, non essendoci dubbi nè sull’epoca di costituzione dell’Associazione temporanea, sicuramente anteriore alla domanda di partecipazione alla gara, né sulla identificazione de<br />
Si è costitituito in giudizio il comune, che ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello deve ritenersi infondato.<br />	<br />
Va respinto il primo motivo, con cui si sostiene la validità della domanda di partecipazione, in quanto la stessa  avrebbe potuto essere presa in considerazione dall’amministrazione  come presentata dai singoli soggetti del raggruppamento; tale motivo come correttamente rilevato dalla controparti, non risulta dedotto in primo grado e pertanto deve ritenersi inammissibile in questa sede.<br />	<br />
Anche il secondo ed il terzo motivo, con cui si asserisce l’equivocità del bando di gara, che avrebbe dovuto indurre a tener conto delle ragioni dell’affidamento degli interessati,  al fine di ammettere la successiva regolarizzazione della documentazione, sono infondati.<br />	<br />
Al riguardo il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine alla impossibilità di una regolarizzazione postuma della documentazione mancante, con riferimento alla puntuale prescrizione del bando, non impugnata neanche dopo la specifica richiesta del presidente della commissione di produrre l’atto pubblico di costituzione dell’ATP; allo stesso, infatti, deve attribuirsi natura provvedimentale in quanto espressione della volontà della commissione di gara e per il suo contenuto di diffida, che prevedeva l’affidamento della gara al concorrente che seguiva in graduatoria, in caso di mancato adempimento.<br />	<br />
In ogni caso, la prescrizione del bando deve ritenersi pienamente legittima e non soggetta a regolarizzazione in quanto il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per costante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di competenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi idonea, l’autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. Della L. n. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi agli organi dell’ amministrazione.<br />	<br />
Per tali motivi, l’appello va respinto, dovendo ritenersi inammissibili o infondati i motivi di appello.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10687/00 meglio specificato in epigrafe lo respinge; pone le spese del giudizio, per complessivi euro 3.000,00 (tremila), a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2008  con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />	<br />
Domenico La Medica 	Presidente<br />
Cesare Lamberti  		Consigliere<br />	<br />
Filoreto D’Agostino 	Consigliere<br />
Aniello Cerreto 		Consigliere <br />	<br />
Adolfo Metro 		Consigliere est.   </p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2145/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2148</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. Capuzzi D. C.(Avv. A. Jannarelli) c/ Provincia di Foggia(Avv. A. Mescia) sulla tardività dell&#8217; impugnazione di un atto presupposto qualora il ricorrente si limiti ad impugnare l&#8217;atto consequenziale per vizi non propri di quest&#8217;ultimo ma derivanti dal primo Atto Amministrativo &#8211; Concorso &#8211; Ricorso – Atti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica  Est. Capuzzi<br /> D. C.(Avv. A. Jannarelli) c/ Provincia di Foggia(Avv. A. Mescia)</span></p>
<hr />
<p>sulla tardività dell&#8217; impugnazione di un atto presupposto qualora il ricorrente si limiti ad impugnare l&#8217;atto consequenziale per vizi non propri di quest&#8217;ultimo ma derivanti dal primo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto Amministrativo &#8211; Concorso &#8211; Ricorso – Atti successivi e consequenziali –  Impugnazione – vizi dell’atto presupposto – Tardività – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; da considerarsi tardiva l&#8217;impugnazione di un atto presupposto quando il ricorrente, pur essendo a conoscenza del contenuto di detto provvedimento, si sia limitato ad impugnare l&#8217;atto conseguenziale per vizi non propri di quest&#8217;ultimo ma derivati dal primo. Il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento preceduto da un altro atto per lui non lesivo al momento dell&#8217;emanazione infatti, non può impugnare questo ultimo tardivamente, a nulla rilevando che esso abbia reso possibile il provvedimento successivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,<br />	<br />
</b>Quinta Sezione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n.3665 del 2002, proposto <br />	<br />
dall’<b>Avvocato Dante Castracane</b>, rappresentato e difeso dall’Avv.to Antonio Jannarelli, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avvocato Gigliola Mazza Ricci, via di Pietralata n.320/d/4;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Provincia di Foggia</b> in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonio Mescia ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Paisiello n. 55, presso lo studio legale del prof. Avv.to F.G. Scoca;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del TAR per la Puglia, Bari Sez. II, n.187/2002;</p>
<p>Visto l’appello  con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008 relatore il Cons. Roberto Capuzzi, uditi per le parti l’Avv. Vaccarella per delega dell’Avv. Jammarelli, l’Avv. Notarnicola per delega dell’Avv. Mescia;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appellante espone di avere  partecipato al concorso interno per la copertura di 5 posti di dirigente amministrativo (indetto con deliberazione di G.P. n. 1174/97); di essere risultato idoneo e cioè 6^ nella graduatoria approvata con delibera n. 1309/97; che la delibera di indizione del concorso, quella di ammissione dei candidati ed infine quella di approvazione del concorso illegittimamente disponevano l’efficacia del concorso limitata all’espletamento dello stesso ed all’immissione dei vincitori in servizio, senza prevedere il futuro scorrimento della graduatoria; che al tempo non interpose ricorso al TAR non ritenendo di poter fruire di miglior punteggio; che il suo interesse ad impugnare gli atti è divenuto ora attuale quando l’amministrazione ha ritenuto di bandire il concorso per coprire il posto di Dirigente di Ragioneria anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.<br />	<br />
L’appellante deduceva, quindi, un unico ed articolato motivo di gravame riconducibile a: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 17 e 21 legge 127/97; violazione e falsa applicazione delle leggi nn.537/93, 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere; violazione dei principi in materia di buon andamento della p.a.; violazione art. 3 legge 241/90; motivazione insufficiente e contraddittoria.<br />	<br />
Illegittimamente l’amministrazione aveva inteso dar luogo ad un  nuovo concorso per la copertura di un posto vacante in organico anziché attingere ad una graduatoria già in precedenza formata. Solo ora si concretizza l’interesse ad impugnare la limitazione temporale di efficacia della graduatoria  di cui alle precedenti delibere. In base al comma 21^ dell’art. 6 legge 127/97 le graduatorie hanno efficacia temporale per un triennio dalla loro pubblicazione; quindi la p.a. ha male operato ritenendo di dover fissare la efficacia della graduatoria al di sotto dei limiti indicati dal legislatore. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia che in rito ha dedotto la irricevibilità del ricorso in quanto l’interessato avrebbe dovuto da subito impugnare la deliberazione di G.P. n. 1309 del 1 ott. 1997 di approvazione della graduatoria nella parte in cui limitava la sua efficacia temporale; nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso siccome infondato poiché la procedura concorsuale prevista l’art. 6 legge 127/97 è dettata per la sanatoria di inquadramenti illegittimi e nella specie invece il posto di Ragioniere Capo si è reso vacante a seguito di decesso del precedente titolare.<br />	<br />
Il TAR Puglia, Bari, con la sentenza in epigrafe ha dichiarato irricevibile  il ricorso entrando anche nel merito delle deduzioni del ricorrente.<br />	<br />
Avverso tale sentenza il dottor Castracane interponeva appello deducendo violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di ammissibilità e ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali; violazione e falsa applicazione art. 6, commi 17 e 21 legge 127/97; eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti; violazione dei principi in materia di buon andamento della p.a.; violazione art. 3 legge 241/90; motivazione insufficiente e contraddittoria.<br />	<br />
Si è costituita in appello l’Amministrazione Provinciale di Foggia confutando le tesi difensive sostenute  dall’appellante ed insistendo per una dichiarazione di irricevibilità ed infondatezza del gravame.<br />	<br />
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 16 dic. 2008. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
P.	</b>L’appello  non merita accoglimento.<br />
2. l’appellante Dante Castracane  aveva partecipato  al concorso interno indetto dalla Provincia di Foggia con deliberazione n. 1174 del 25.7.1997 per la copertura di cinque posti di dirigente amministrativo risultando idoneo ma non vincitore, essendosi collocato al sesto posto nella graduatoria  di merito.<br />	<br />
Poiché era deceduto il Dirigente di Ragioneria, la Giunta Provinciale, con successiva deliberazione n. 1047 del 5.11.11998, aveva bandito il concorso per la copertura di un posto di Dirigente di Ragioneria riservato  esclusivamente al personale interno in possesso del titolo di laurea in economia e commercio o equivalente con provenienza dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione.<br />	<br />
L’interessato ha sostenuto nel ricorso in primo grado e poi  nell’atto di appello, che la posizione lavorativa di Dirigente di Ragioneria, resasi vacante a seguito del decesso del titolare dell’ufficio, era suscettibile di copertura per scorrimento della graduatoria relativa al concorso interno, ormai esaurito, per cinque posti di Dirigenti amministrativi al quale aveva partecipato collocandosi in posizione non utile.<br />	<br />
Precisa  l’appellante che l’impugnazione non è rivolta alla contestazione della posizione in graduatoria acquisita a seguito dell’espletamento del concorso per cinque posti di Dirigente Amministrativo, quanto “invece alla prospettazione di censure volte a stigmatizzare l’illegittimità commessa dalla Amministrazione nel momento in cui aveva inteso dar luogo a nuovo concorso per la copertura di un posto vacante in organico piuttosto che ad attingere alla graduatoria in precedenza formata”.<br />	<br />
3.Va apprezzata in via preliminare l’eccezione di irricevibilità accolta da primo giudice.<br />	<br />
Si afferma dall’appellante che solo ora, cioè col bando del nuovo concorso per Dirigenti di Ragioneria si sarebbe attualizzato l’interesse ad impugnare la limitazione temporale della graduatoria del concorso a 5 posti di Dirigente Aministrativo disposta nelle delibere riguardanti detta procedura.<br />	<br />
3.1.L’assunto è palesemente infondato.<br />	<br />
3.2.La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che deve considerarsi tardiva la impugnazione di un atto presupposto quando il ricorrente, pur essendo a conoscenza del contenuto del provvedimento presupposto, si sia limitato ad impugnare l’atto conseguenziale per vizi non propri di quest’ultimo ma derivati dal primo (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007 n. 3431).<br />	<br />
Ed infatti il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento preceduto da altro atto per lui non lesivo al momento  dell’emanazione, non puo’ impugnare questo ultimo tardivamente, a nulla rilevando che esso abbia reso possibile il provvedimento successivo (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1994, n. 134).<br />	<br />
3.3.Deve al riguardo sottolinearsi che il divieto di utilizzare le graduatorie finali del concorso interno per la copertura dei cinque posti di Dirigente Amministrativo era stato statuito nella delibera di G.P. n.1255 del 17.9.1997 di ammissione dei candidati al concorso.<br />	<br />
Inoltre la A.P. di Foggia, nella delibera n.1309 del 1.10.1997, aveva ribadito “di confermare giusta quanto già disposto con la delibera n.1255 del 17.9.1997 che le suddette graduatorie cesseranno ogni validità temporale contestualmente all’ammissione dei vincitori nei relativi posti messi a concorso”, graduatorie, si ribadisce,  nelle quali il ricorrente  risultava idoneo non vincitore.<br />	<br />
Il vulnus per la posizione del Castracane si era concretizzato dunque nel momento in cui si era precisata la sua posizione in graduatoria,  con l’effetto che l’indizione del nuovo concorso a Dirigente di Ragioneria è atto conseguenziale, sotto il profilo in esame, alla statuizione limitativa di cui innanzi che si configura non già quale mero antecedente cronologico, bensì atto presupposto con autonoma ed immediata lesività per le aspirazioni dell’appellante. <br />	<br />
E’ evidente che il ricorrente, sin dalla data del 1 ottobre 1997, era ben consapevole della portata lesiva della deliberazione n. 1309/2007 e di conseguenza avrebbe dovuto impugnare la delibera negli ordinari termini di decadenza mentre ha notificato il ricorso alla Provincia di Foggia solo in data 11 dic. 1998 e dunque a distanza di oltre un anno dalla data di approvazione della graduatoria.<br />	<br />
Pertanto esattamente la sentenza appellata ha ritenuto irricevibile il ricorso.<br />	<br />
4.L’appello pertanto deve essere respinto.<br />	<br />
5.Spese ed onorari tuttavia, attesa la natura del petitum, possono essere compensati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge  l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari del giudizio.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del  16 dicembre 2008 con  l’intervento dei Sigg.ri:<br />	<br />
Domenico La Medica 	Presidente<br />
Nicola Russo 	Consigliere  <br />
Gabriele Carlotti 	Consigliere<br />
Adolfo Metro	Consigliere<br />
Roberto Capuzzi 	Consigliere rel. Est.<br />
<b></p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2009-n-2173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2009-n-2173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2009-n-2173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2173</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Romano G. Croce (Avv.ti F. Tedeschini, A. Tozzi) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma (Avv.ti M. Sanino, D. Galli), P. e D. Ricciardi, P. Capobianco, A. Croce (Avv. G. Pellegrino) sulla formazione del giudicato anche in caso di impugnazione per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2009-n-2173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2009-n-2173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti,  Est. Romano<br /> G. Croce (Avv.ti F. Tedeschini, A. Tozzi) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato), Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma (Avv.ti M. Sanino, D. Galli), P. e D. Ricciardi,  P. Capobianco, A. Croce (Avv. G. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p>sulla formazione del giudicato anche in caso di impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione che abbia respinto il ricorso per ragioni processuali, con conseguente ammissibilità del relativo giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Ottemperanza &#8211; Sentenza Cassazione sulle decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri &#8211; Giurisdizione di merito g.a. &#8211; Sussiste.	</p>
<p>2. Giustizia civile &#8211; Ricorso per revocazione &#8211; Sentenza Cassazione &#8211; Giudicato &#8211; Formazione &#8211; Anche nel caso in cui la sentenza respinga il ricorso per ragioni processuali &#8211; Sussiste &#8211; Conseguenze &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Sussiste la giurisdizione di merito del g.a., di cui all’art. 37, l. 1034/1971 ed art. 27, n. 4, t.u. 1054/1924,  quando sia proposto un ricorso per l’ottemperanza di una p.a. alle statuizioni di qualsiasi giurisdizione speciale, come, ad es., quella della Corte di Cassazione sulle controversie aventi ad oggetto le decisioni del Consiglio Nazionale degli ingegneri sulle controversie elettorali.	</p>
<p>2. L’art. 391bis, co. 5, c.p.c., contiene una norma eccezionale, in base alla quale la proposizione del ricorso per revocazione, avverso una sentenza della Corte di Cassazione, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto. Al contrario, quando la sentenza della Corte di Cassazione abbia respinto il ricorso e lasciata immutata la sentenza, non già solo per reiezione dei motivi, ma anche per ragioni in tutto o in parte processuali, si forma il giudicato, che non è inciso dalla proposizione di un ricorso per revocazione, con ciò che ne consegue quanto all’ammissibilità del ricorso per ottemperanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
<i></b></i>(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sui ricorsi riuniti</b>:<br />	<br />
1)	n. 2230 del 2008, proposto <br />
dall’ing. <b>Giuseppe CROCE</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini ed Alessandro Tozzi, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico  n. 7, presso lo studio del primo;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211;	del <B>CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 180;<br />
&#8211;	degli ingegneri <b>Pasquale RICCIARDI</b>, <b>Domenico RICCIARDI</b> e <b>Pasquale CAPOBIANCO</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III quater, n. 11917 del 29 novembre 2007;<br />	<br />
2)	n. 1157 del 2009, proposto <br />
dall’ing. <b>Aristide CROCE</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del <B>CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 9 febbraio 2007, n. 4, con cui sono stati annullati gli atti del procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione del Ministero della Giustizia in entrambi i giudizi n. 2230 del 2008 e n. 1157 del 2009;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto nel giudizio di cui al ricorso n. 2230 del 2008;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di entrambe le cause;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in entrambi i giudizi;<br />	<br />
Data per letta nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2009 la relazione del Consigliere Guido Romano ed uditi gli avvocati Sanino, Tedeschini e Pellegrino;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1.</b> Con la decisione n. 4 del 9 febbraio 2007, il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha accolto il ricorso proposto dall’ing. Giuseppe Croce ed ha annullato le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.<br />	<br />
<b>2.</b> L’ing. Croce ha, dapprima, chiesto al Ministero della Giustizia di sciogliere il medesimo Consiglio dell’Ordine e, poi,  col ricorso di primo grado n. 6546 del 2007, proposto al TAR per il Lazio,  ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero sulla istanza, lamentando la violazione della decisione n. 4 del 2007.<br />	<br />
	Con la sentenza impugnata n. 11917 del 2007, il TAR del Lazio:<br />
&#8211; ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, in quanto ‘sostanzialmente’ veniva richiesta l’esecuzione della decisione n. 4 del 2007;<br />	<br />
&#8211; ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’esecuzione della medesima decisione, poiché essa risultava impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguente assenza del giudicato formale.<br />	<br />
	Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.<br />
	In particolare, egli ha in sostanza dedotto che, in presenza delle circostanze poste a base del ricorso di primo grado, va dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere, in quanto l’ordinamento non può tollerare una <i>“palese denegata giustizia”</i>.<br />
	Nel corso del giudizio, l’appellante ha insistito nelle formulate conclusioni ed ha depositato la copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 18860 del 2008, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione n. 5 del 9 febbraio 2007 del Consiglio Nazionale degli ingegneri.<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma ha depositato:<br />	<br />
&#8211; copia del ricorso per revocazione, proposto alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n. 18860 del 2008;<br />	<br />
&#8211; la stampa di una comunicazione pubblicata su un sito internet a cura dello stesso appellante, da cui si evincerebbe che il Direttore Generale dell’Ufficio III del Ministero avrebbe richiesto al Consiglio Nazionale di indicare tre professionisti tra cui<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, rilevando che non sarebbe più configurabile il silenzio del Ministero, ha concluso affinché l’appello sia dichiarato improcedibile.<br />	<br />
Con sentenza n. 6634 del 30 dicembre 2008 la Sezione ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare in giudizio documentazione, rinviando per il prosieguo all’udienza del 10 marzo 2009.<br />	<br />
Con nota n. 19905 del 10/2/2009 il Ministero ha dato esecuzione all’incombente istruttorio.<br />	<br />
<b>3.</b> Con il ricorso n. 1157 del 2009 (proposto in unico grado al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. n. 1054 del 1924), l’ing. Aristide CROCE ha chiesto che siano statuite le misure per l’ottemperanza della medesima decisione n. 4 del 9 febbraio 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.<br />	<br />
Il ricorrente, premesso che la decisione di questa Sezione n. 6496 del 2007 ha dichiarato inammissibile un analogo ricorso per l’ottemperanza (per la mancanza di un giudicato in senso formale), ha rilevato che:<br />	<br />
a) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18860 del 9 luglio 2008, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma;<br />	<br />
b) il Ministero della Giustizia aveva avviato, con la nota del 9 ottobre 2008, il procedimento di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 382 del 1944 di scioglimento e commissariamento dell’ente, ma poi, con la nota del 21 gennaio 2009, ha ritenuto di non adottare tali misure, rilevando che -avendo il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma impugnato per revocazione la sentenza della Corte di Cassazione n. 18860 del 9 luglio 2008- non sussisterebbe un giudicato formale ai sensi dell’art. 391 bis, quinto comma, del codice di procedura civile;<br />	<br />
c) tale nota del Ministero ha errato nel ritenere applicabile il medesimo art. 391 bis, quinto comma, poiché questo -nel disporre che la formazione del giudicato formale non è preclusa dalla proposizione di un ricorso per revocazione avverso la sentenza della corte di cassazione che abbia <i>“respinto”</i> un ricorso- va interpretato nel senso che il giudicato formale si forma anche quando la sentenza della corte, impugnata per revocazione, abbia -come nella specie- dichiarato inammissibile il ricorso.<br />	<br />
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarato l’obbligo del Ministero di ottemperare alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 4 del 2007, mediante lo scioglimento dello stesso Consiglio e la indizione di nuove elezioni, nominando anche un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento del citato Ministero.<br />	<br />
Nella camera di Consiglio del 10 marzo 2008, uditi i difensori delle parti, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.<br />	<br />
<b>4.</b> Preliminarmente, per la loro evidente connessione oggettiva, la Sezione ritiene di riunire i ricorsi in epigrafe, potendo la decisione dell’uno riflettersi in maniera determinante sull’esito dell’altro. <br />	<br />
<b>5.</b> In ordine logico, va esaminato per primo il ricorso per l’ottemperanza n. 1157 del 2009.<br />	<br />
<b>6.</b> Va premesso che sussiste la giurisdizione amministrativa di merito, prevista dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 e dall’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924, quando sia proposto un ricorso per l’ottemperanza di una pubblica amministrazione alle statuizioni di qualsiasi giurisdizione speciale.<br />	<br />
Rilevano al riguardo le seguenti <i>regulae iuris</i>, assolutamente incontroverse nel presente giudizio:<br />	<br />
&#8211; il ricorso previsto dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 è un rimedio di carattere generale, volto ad ottenere <i>“l’adempimento da parte della P.A. degli obblighi nascenti da qualsiasi giudicato, per tale intendendosi ogni pronuncia, emanata da un<br />
&#8211; sulle controversie elettorali, il Consiglio Nazionale degli ingegneri emette decisioni -esclusivamente ricorribili in cassazione- nell’esercizio dei suoi poteri di giurisdizione speciale (Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 380, § 4).<br />	<br />
<b>7.</b> Ciò premesso sulla sussistenza della giurisdizione di merito nella controversia in esame, ritiene la Sezione che il ricorso n. 1157 del 2009 sia fondato e vada accolto.<br />	<br />
<b>7.1</b> Come già rilevato al § 3, il Ministero della Giustizia, in un primo tempo attivatosi (con la nota del 9 ottobre 2008) per l’esecuzione della decisione n. 4 del 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la successiva nota 21 gennaio 2009 è giunto alla contraria determinazione che, <i>“allo stato, alla decisione non possa darsi esecuzione e che non possa essere emesso decreto di scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, dovendosi attendere la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso per revocazione frattanto presentato contro la sentenza della Corte di Cassazione  n. 18860/2208  del 11 giugno/9 luglio 2008”</i>.<br />	<br />
Tale determinazione si è basata sul quinto comma dell’art. 391 bis del c.p.c., per il quale <i>“la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”</i>.<br />	<br />
Ad avviso del Ministero della Giustizia, tale comma dovrebbe essere interpretato nel senso che il giudicato -in pendenza del termine di proposizione di un ricorso per la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, ovvero, a fortiori, nel caso  di pendenza di tale ricorso- si formerebbe esclusivamente con riferimento alle pronunzie di rigetto nel merito del ricorso e non anche se ad un corrispondente esito, comunque negativo, la Cassazione sia pervenuta per una ragione processuale, come nel caso di inammissibilità dell’impugnazione.<br />	<br />
Il Ministero ha al riguardo richiamato quanto incidentalmente affermato in un precedente della Corte di Cassazione (Sez. lavoro 16 febbraio 1998, n. 1604).<br />	<br />
<b>7.2</b> Il ricorrente ha rilevato che tale precedente della Corte di Cassazione sarebbe non condivisibile e comunque <i>“assolutamente isolato”</i> e contraddetto da altre pronunzie della stessa Corte (sin dalla sentenza della Sez. III, 3 aprile 1996, n. 3083).<br />	<br />
<b>7.3</b> Ritiene la Sezione che siano fondate le deduzioni del ricorrente.<br />	<br />
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione -a partire dalla citata sentenza della Sez. III, 3 aprile 1996, n. 3083- ha rilevato che il legislatore, pur ammettendo nei casi previsti il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte, con l’art. 391-bis del c.p.c. (introdotto dalla legge n. 353 del 1990) ha inteso <i>“porre un ostacolo a ricorsi meramente dilatori e strumentali, diretti ad impedire il formarsi del giudicato”</i>.<br />	<br />
Il quinto comma in esame <i>“costituisce norma speciale e derogatoria dell’art. 324 c.p.c., proprio perché regola autonomamente gli effetti della revocazione diretta contro la sentenza della Corte di Cassazione”</i> e riguarda <i>“istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, che individuava nella sentenza della Corte di Cassazione la fase terminale del processo”</i>, sicché non è possibile <i>“utilizzare disposizioni del codice di rito che, anche per le espressioni letterali utilizzate, si riferiscono alla diversa situazione normativa in cui la revocazione era ammessa solo avverso le sentenze di merito”</i> (Cass. Sez. I, n. 7116 del 30 luglio 1997, n. 7116; Sez. III,  27 maggio 2003, n. 8388).<br />	<br />
La stessa Corte ha rilevato che, diversamente opinando, si cadrebbe nell’anomalia di <i>“ritenere che la revocazione contro le sentenze della Cassazione sia un mezzo di impugnazione ordinario, che impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”</i>, perché, <i>“mentre l’art. 401 c.p.c. attribuisce al giudice davanti al quale è proposta la revocazione il potere di sospendere l&#8217;esecuzione della sentenza impugnata, alle condizioni previste dall&#8217;art. 373, quest&#8217;ultima norma, anche nella formulazione previgente, esclude, invece, che tale potere possa essere esercitato dalla Corte di Cassazione”</i>.<br />	<br />
Del resto, la sentenza n. 17 del 1986 della Corte Costituzionale -che ha introdotto l’istituto della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione- aveva già evidenziato l’eccezionalità del rimedio, rilevando che <i>&#8220;l&#8217;estrema rarità delle vicende, in cui si è imputata a giudici di merito la commissione del motivo di revocazione di cui all&#8217;art. 395, n. 4 c.p.c., non fa temere aumento di accessi alla Corte di Cassazione&#8221;</i>.<br />	<br />
Inoltre, non può ritenersi che il ricorso per revocazione  avverso la sentenza della Corte di Cassazione abbia natura di mezzo ordinario di impugnazione, come tale idoneo a impedire la formazione del giudicato, perché ciò rischierebbe <i>“di alterare l&#8217;equilibrio che il giudice delle leggi ha voluto stabilire tra esigenze di garanzia del diritto di difesa delle parti e necessità di non procrastinare il momento della formazione del giudicato, rendendo ‘remoto e impervio’ il raggiungimento di un risultato (peraltro sempre relativo) di certezza e stabilità”</i>.<br />	<br />
Sulla base di tali considerazioni, ritiene la Sezione che:<br />	<br />
a) il quinto comma dell’art. 391 bis del c.p.c. (per il quale <i>“la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”</i>) dispone a contrario una norma incidente sulla formazione del giudicato ex art. 324 c.p.c. e di per sé eccezionale (e dunque di stretta applicazione: Cass., 22-4-1975, n. 1575), per la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto;<br />	<br />
b) per una specifica scelta del legislatore (volta a ridurre la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato), quando una sentenza della Corte di Cassazione abbia respinto il ricorso e lasciato immutata la sentenza impugnata (per ragioni in tutto o in parte processuali o di reiezione dei motivi), si forma il giudicato, che non è inciso dalla proposizione di un ricorso per revocazione.<br />	<br />
<b>7.4</b> Quanto precede induce la Sezione a ritenere che la proposizione -da parte del Consiglio dell’Ordine- del ricorso per la revocazione della sentenza n. 18860 del 2008 (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione n. 4 del 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri) non abbia precluso la formazione del giudicato di annullamento degli atti del procedimento elettorale.<br />	<br />
<b>7.5</b> Pertanto, previa declaratoria di nullità della nota del Ministero della Giustizia del 21 gennaio 2009 (che erroneamente non ha constatato la formazione del giudicato), il ricorso n. 1157 del 2009 risulta fondato e va accolto.<br />	<br />
Conseguentemente, la Sezione:<br />	<br />
a) dispone che il Ministero della Giustizia provveda entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notifica della presente decisione (ovvero dalla sua previa eventuale comunicazione in via amministrativa), allo scioglimento dell’attuale Consiglio ed al commissariamento dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, con la conseguente indizione delle nuove elezioni;<br />	<br />
b) dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione sia trasmessa al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
c) nomina quale commissario <i>ad acta</i> il medesimo Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, il quale vigilerà affinché vi sia l’esecuzione e -nel caso di inutile decorso del termine sopra fissato di venti giorni- disporrà tutte le misure necessarie per l’esecuzione immediata della decisione n. 4 del 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell’ulteriore termine di giorni dieci, decorrente dalla scadenza del primo;<br />	<br />
d) dispone che le statuizioni di cui alle precedenti lettere da a) a c) debbano intendersi caducate, ove la Corte di Cassazione, in sede di esame del ricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 18860 del 2008, emani una sentenza che determini la cassazione della medesima decisione n. 4 del 2007;<br />	<br />
e) dispone che il Ministero della Giustizia e il commissario<i> ad acta</i> trasmettano alla Segreteria della Sezione documentate relazioni, non appena posti in essere gli adempimenti dovuti;<br />	<br />
Il compenso spettante al Commissario <i>ad acta</i> è posto a carico del Ministero della Giustizia, nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b>8.</b> Il precedente accoglimento del ricorso per l’ottemperanza comporta l’improcedibilità dell’appello n. 2230 del 2008 (con cui è chiesto che, in riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 11917 del 2007, sia dichiarato l’obbligo del Ministero di pronunciarsi sulla originaria istanza formulata in sede amministrativa per la esecuzione della decisione n. 4 del 2007).<br />	<br />
Infatti, l’interesse dell’appellato è integralmente soddisfatto  con le statuizioni rese in accoglimento del ricorso di ottemperanza.<br />	<br />
<b>9.</b> In conclusione, il ricorso per l’ottemperanza n. 1157 del 2009 va accolto, mentre l’appello n. 2230 del 2008 va dichiarato improcedibile per sopravenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, ritiene la Sezione di disporre la loro integrale compensazione per entrambi i giudizi, sussistendo giusti motivi, per la complessità e la parziale novità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, previa loro riunione, dichiara improcedibile l’appello n. 2230 del 2008 e accoglie il ricorso n. 1157 del 2009 e pertanto:<br />	<br />
&#8211; ordina al Ministero della Giustizia, Dipartimento della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, di dare esecuzione alla decisione  del 26 gennaio/9 febbraio 2007, n. 4, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri entro il termine fissato in mo<br />
&#8211; dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione sia trasmessa al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
&#8211; dispone la nomina del commissario<i> ad acta</i>, nella persona del Capo <i>pro tempore</i> del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia che -ove occorra- provvederà, nell’ulteriore termine indicato in motivazione, alla ese<br />
&#8211; determina in euro 1000 (mille) il compenso spettante al commissario, a carico del Ministero della Giustizia. <br />	<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi dei due giudizi.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, riunito nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, svoltasi in Roma, Palazzo Spada, con la partecipazione dei signori: <br />	<br />
Luigi MARUOTTI			&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Pier Luigi LODI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Armando POZZI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Guido ROMANO			&#8211; Consigliere, est.</p>
<p>	<br />
Depositata in Segreteria<br />	<br />
Il 07//04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2009-n-2173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-4-2009-n-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-4-2009-n-105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-4-2009-n-105/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.105</a></p>
<p>L. Papiano Pres. I. Caso Est. Telecom Italia S.p.A. (Avv. G. De Vergottini) contro il Comune di Albinea (Avv. P. Coli) la pianificazione per l&#8217;installazione degli impianti di telefonia mobile nei piccoli comuni incontra vincoli meno stringenti ed il sindacato del g.a. risulta conseguentemente limitato Edilizia ed urbanistica &#8211; Atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-4-2009-n-105/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-4-2009-n-105/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. I. Caso Est.<br /> Telecom Italia S.p.A. (Avv. G. De Vergottini) contro il Comune di Albinea (Avv. P. Coli)</span></p>
<hr />
<p>la pianificazione per l&#8217;installazione degli impianti di telefonia mobile nei piccoli comuni incontra vincoli meno stringenti ed il sindacato del g.a. risulta conseguentemente limitato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Atti regolamentari con cui assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile &#8211; Comuni di ridotte dimensioni &#8211; Potere di pianificazione urbanistica &#8211; Incontra vincoli meno stringenti &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; E&#8217; limitato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei comuni di ridotte dimensioni, attesa la minore estensione delle aree in cui va garantita la capillare ed effettiva erogazione del servizio, il potere di pianificazione urbanistica incontra vincoli meno stringenti quanto alla determinazione degli ambiti territoriali abilitati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile; pertanto, se le scelte operate non pregiudicano in concreto l’interesse dei gestori a che venga realizzata una rete completa, si riducono significativamente i margini di sindacato giurisdizionale in ordine alle misure di governo del territorio adottate dalle Amministrazioni locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
</b>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 96 del 2008 proposto da <br />	<br />
<b>Telecom Italia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante Nadia Francesca Cipriano, difesa e rappresentata dall’avv. Giuseppe De Vergottini ed elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Onorio n. 1, presso lo studio dell’avv. Elena Tedeschi;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Comune di Albinea</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20, presso lo studio dell’avv. Mario Ramis;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del provvedimento prot. n. 0000387 del 16 gennaio 2008, a firma del Responsabile dell’Area “Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente”, con cui il Comune di Albinea ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile denominato “Albinea Paese”;<br />	<br />
del «regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile» approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 26 novembre 2007, ed in particolare dell’art. 8, comma 5;<br />	<br />
di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione, ed in particolare del parere espresso in data 13 dicembre 2007 dal Responsabile dell’Area “Urbanistica &#8211; Edilizia privata &#8211; Attività produttive”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Albinea;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 24 marzo 2009 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Presentata dalla società ricorrente la rituale richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile denominato “Albinea Paese”, il Comune di Albinea rigettava l’istanza con provvedimento prot. n. 0000387 del 16 gennaio 2008, a firma del Responsabile dell’Area “Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente”. In particolare, il diniego era motivato con la circostanza che il sito prescelto rientrava nel «perimetro del territorio urbanizzato», e quindi in un ambito per il quale l’art. 8, comma 5, dell’apposito regolamento comunale vieta la localizzazione di simili attrezzature.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di diniego, il regolamento comunale e il parere negativo del Responsabile dell’Area “Urbanistica &#8211; Edilizia privata &#8211; Attività produttive” (in data 13 dicembre 2007) ha proposto impugnativa la società ricorrente, deducendo l’illegittimità dei divieti generalizzati di installazione degli impianti di telefonia – dalla legge assimilati alle opere di urbanizzazione primaria –, la sostanziale indebita introduzione di limiti che si risolvono nella sostituzione di quelli di esclusiva pertinenza statale, la previsione di vincoli che impediscono ai gestori la doverosa copertura territoriale del servizio in ambito comunale, l’inammissibile fissazione di criteri di localizzazione preordinati a finalità estranee alla normativa in materia. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Albinea, resistendo al gravame.<br />	<br />
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 15 aprile 2008 (ord. n. 64/08), ma poi accolta dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 26 agosto 2008 n. 4692).<br />	<br />
All’udienza del 24 marzo 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Come è stato rilevato in giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2006 n. 3332), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1431). <br />	<br />
Ora, e venendo al caso di specie, a fronte di una norma del «regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile» secondo cui “ … è vietata la previsione e l’installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sulle aree comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato, come individuato nella tav. n. 14” del PRG …” (art. 8, comma 5), la società ricorrente non ha fornito un principio di prova in ordine all’asserita inidoneità di tale disciplina ad assicurare in concreto la necessaria copertura del servizio in ambito locale (circa la sussistenza di un simile onere probatorio in capo al gestore v. Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2008 n. 2287); in realtà, la relazione tecnica esibita in giudizio (v. doc. n. 9) dà conto dell’esigenza di installazione di un nuovo impianto per conseguire l’adeguatezza del servizio nella zona sud dell’abitato di Albinea, ma lascia indimostrata la circostanza – niente affatto scontata – che l’ubicazione del medesimo impianto all’esterno del comparto vietato, in una collocazione diversa da quella degli impianti già in uso e più prossima all’area priva di copertura, non consentirebbe il raggiungimento del medesimo risultato (il Collegio non può evidentemente tenere conto di eventuali prove documentali introdotte nel solo giudizio cautelare d’appello). Occorre considerare che nei comuni di ridotte dimensioni, attesa la minore estensione delle aree in cui va garantita la capillare ed effettiva erogazione del servizio, il potere di pianificazione urbanistica incontra vincoli meno stringenti quanto alla determinazione degli ambiti territoriali abilitati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile; pertanto, se le scelte operate non pregiudicano in concreto l’interesse dei gestori a che venga realizzata una rete completa, si riducono significativamente i margini di sindacato giurisdizionale in ordine alle misure di governo del territorio adottate dalle Amministrazioni locali. Nella fattispecie, in particolare, la norma regolamentare censurata pone a suo fondamento obiettivi di carattere tipicamente urbanistico (“Nell’ambito di una razionale pianificazione urbanistica che consenta in futuro, in previsione di una crescita del fabbisogno di servizi sanitari, assistenziali e scolastici, la diversa allocazione e/o il nuovo insediamento sul territorio urbanizzato degli edifici …, in considerazione delle difficoltà di ampliare l’area urbanizzata esistente, già estremamente ridotta, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio, nonché della presenza di numerose aree potenzialmente idonee al soddisfacimento delle esigenze di installazione degli impianti in prossimità e/o adiacenza del territorio urbanizzato …”), in quanto, stante l’incompatibilità con gli impianti di telefonia mobile delle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche (v. art. 9 della legge reg. n. 30/2000), si è inteso preservare un determinato ambito territoriale, in ragione delle sue peculiarità, dalla presenza di strutture che avrebbero poi potuto interferire con il corretto sviluppo dell’aggregato urbano; e tanto nell’esercizio, non manifestamente illogico, di funzioni di governo del territorio.<br />	<br />
In conclusione, dagli atti di causa non risulta in concreto sacrificata l’esigenza di copertura territoriale del servizio di telefonia mobile, né emerge sia stata posta in essere una competenza estranea alle attribuzioni dell’Amministrazione resistente. Donde il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2009</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2144</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Fera Comune di Statte (Avv. M. C. Lenoci) c. N P. e altro (Avv. A. e M. La Salvia) e altri sulla facoltà del privato di richiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente nelle fattispecie di occupazione appropriativa e sull&#8217;individuazione del legittimato passivo in caso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Fera<br /> Comune di Statte (Avv. M. C. Lenoci) c. N P. e altro (Avv. A. e M. La Salvia) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà del privato di richiedere il risarcimento in forma specifica o per equivalente nelle fattispecie di occupazione appropriativa e sull&#8217;individuazione del legittimato passivo in caso di trasferimento del bene dall&#8217;ente occupante ad altro ente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Occupazione d’urgenza – Illegittimità – Conseguenze &#8211; Risarcimento – Richiesta in forma specifica o per equivalente – Facoltà del proprietario	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. – Occupazione d’urgenza – Illegittimità – Perdita del bene – Giudizio risarcitorio – Trasferimento del bene dall’ente espropriante ad altro ente – Legittimazione passiva di quest’ultimo- Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dalla riforma introdotta dall’articolo 43 D.p.r. 327/2001 non deriva alcuna preclusione per il proprietario, cui l’amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente.   	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 2043 c.c. la responsabilità per fatto illecito non si trasferisce con la successione nel diritto di proprietà del bene sottratto, la cui perdita costituisca la ragione di danno lamentata dal creditore. Ne consegue che, qualora il bene sia stato illegittimamente sottratto al proprietario da un ente locale e poi da questo trasferito ad altro ente locale, quest’ultimo difetta di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal proprietario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</B><br />	<br />
<b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />	<br />
</b>(Quinta Sezione)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 586 del 2008, proposto dal<br />	<br />
<b>Comune di Statte</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cristina Lenoci,  domiciliato in Roma, via  Cola di Rienzo n.  271;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Le sig. <b>Nelida Perrini</b> e <b>Giovanna Perrini</b>, rappresentate e difese dagli avv. Armando e Maurizio Lasalvia,  domiciliate presso l’avv. Francesca Stefanutti   in Roma, via Bertoloni  n. 55;<br />	<br />
il <b>Comune di Taranto</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa de Tommaso, domiciliato presso l’avv. Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci  n. 1;<br />	<br />
<b>per la riforma <br />	<br />
</b>della sentenza del TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, 25 ottobre 2007 n. 3672 ;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />	<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’ 8 luglio 2008 il Consigliere Aldo Fera;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avv.ti Lenoci, Guzzo per delega di Lasalvia, Matrobuono per delega di de Tommaso, come indicato nel verbale d’udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica,  con la quale il TAR  per la Puglia, sezione di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto dalle signore Perrini ha affermato la legittimazione passiva del Comune di Statte e quindi:<br />	<br />
&#8211; ha dichiarato l’illegittimità del procedimento espropriativo e quindi dell’occupazione d’urgenza disposta con decreto del Sindaco di Taranto del 13.6.1988, con conseguente illegittimità della trasformazione del fondo delle ricorrenti mediante realizzazi<br />
&#8211; ha respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita definitiva del bene; <br />	<br />
&#8211; ha respinto la domanda di risarcimento del danno da illecita trasformazione ed occupazione del bene.<br />	<br />
L&#8217;appellante Comune di Statte, che contesta le motivazioni contenute nella sentenza, propone i seguenti motivi d’appello:<br />	<br />
1. conflitto di giudicato con la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 72/1996 e contraddittorietà con la sentenza del Tar Puglia Lecce n. 2375/2005, che avevano ritenuto la legittimazione passiva del Comune di Taranto;<br />	<br />
2. difetto di legittimazione passiva del Comune di Statte;<br />	<br />
3. infondatezza nel merito della sentenza;<br />	<br />
4. erronea presupposizione in fatto ed  in diritto, violazione dell&#8217;articolo 112 c.p.c. per ultrapetizione e contraddittorietà con la sentenza del Tar Puglia Lecce n. 2375/2005.<br />	<br />
Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto  del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Sono costituite in giudizio le signore Perrini,  che oltre a controbattere le tesi avversarie, propongono appello incidentale, con il quale contestano i capi della sentenza che hanno rigettato le domande di risarcimento del danno. Concludono, quindi, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello principale e l&#8217;accoglimento di quello incidentale.<br />	<br />
Il Comune di Taranto, costituito in giudizio, insiste nel sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva e conclude nel senso del rigetto dell&#8217;appello.<br />	<br />
Con memoria del 23 marzo 2009, la difesa del Comune di Statte eccepisce la tardività dell&#8217;appello incidentale autonomo, in quanto le signore Perrini, che avevano notificato la sentenza di primo grado in data 13 dicembre 2007, hanno poi notificato l&#8217;appello incidentale autonomo il 1° febbraio 2008, cioè oltre il termine di 30 giorni stabilito dall&#8217;articolo 23 bis, comma sette, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, integrata dalla l. 21 luglio n. 205.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il giudice di primo grado è stato  chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto per ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione ultraquinquennale da parte del Comune di Taranto (decreto del 13 giugno 1988) di un suolo di proprietà delle ricorrenti e per l’illegittima realizzazione su di esso di un edificio scolastico, senza che sia stato adottato alcun provvedimento di acquisizione definitiva del bene. Con condanna in solido, del Comune di Taranto, di quello di Statte, istituito nel 1993 ma subentrato nella concreta gestione del patrimonio il 5 marzo 2007, nonché dall’ATI incaricata dell’esecuzione dei lavori. La sentenza, oggetto del presente appello, ha definito il giudizio con le seguenti statuizioni.<br />	<br />
In via preliminare ha stabilito che la “<i>legittimazione passiva nella controversia in esame (che deve essere necessariamente valutata ex ante, a prescindere cioè dal suo esito) spetta al comune di Statte, per successione, oltre che all’ATI che ha realizzato le opere</i>.”<br />	<br />
Nel merito:<br />	<br />
&#8211; ha dichiarato l’illegittimità del procedimento espropriativo e quindi dell’occupazione d’urgenza disposta con decreto del Sindaco di Taranto del 13.6.1988, con conseguente illegittimità della trasformazione del fondo delle ricorrenti mediante realizzazi<br />
&#8211; ha respinto la domanda di risarcimento del danno da perdita definitiva del bene; <br />	<br />
&#8211; ha respinto la domanda di risarcimento del danno da illecita trasformazione ed occupazione del bene.<br />	<br />
2. L’appello principale è proposto dal Comune di Statte, il quale contesta la parte della sentenza nella quale viene affermata la sua legittimazione passiva. L’appello è fondato.<br />	<br />
Il ragionamento fatto dal primo giudice, articolato su una serie di passaggi, viene utilizzato non solo per affermare la legittimazione passiva del Comune di Statte, ma anche per respingere nel merito la domanda di risarcimento del danno, pur lasciando aperta la strada ad una azione di restituzione, per il recupero della materiale disponibilità del bene. La sentenza afferma che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001, “<i>il fenomeno della cosiddetta accessione invertita non si verifica più ispo iure</i>”, essendo “<i>necessario un espresso provvedimento dell’autorità amministrativa o, in corso di causa, del giudice; provvedimento che, in quest’ultima ipotesi, deve essere espressamente richiesto dall’amministrazione resistente</i>”. Per cui, nel caso di specie, in mancanza del provvedimento o della richiesta giudiziale “ <i>opera il principio di diritto comune dell’accessione diretta, secondo cui la costruzione appartiene al proprietario del suolo</i>”.  Da ciò si giunge alla conclusione, sotto il profilo della legittimazione passiva, che “<i>solo il comune di Statte, e non quello di Taranto, avrebbe potuto esercitare su tale edificio il potere di cui all’articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001</i>” e, sotto quello del merito, che, se il “ <i>bene realizzato dall’ATI per conto dell’AC committente è oggi di proprietà dei ricorrenti titolari del fondo sul quale esso insiste, in applicazione del principio generale dell’accessione diretta</i>” &#8230; “ <i>non è dato quindi accogliere la domanda di risarcimento del danno connesso alla perdita di proprietà del bene, che non si è verificata.</i>”<br />	<br />
Per comprendere appieno il ragionamento ora esposto, occorre ricordare che, secondo la tradizionale giurisprudenza della Corte di Cassazione ( peraltro recentemente ribadita da Sez. Un. Civili, 23 maggio 2008 , n. 13358) ” <i>l&#8217;occupazione acquisitiva o appropriativa si verifica quando il fondo occupato nell&#8217;ambito di una procedura espropriativa ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un&#8217;opera di pubblica utilità senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l&#8217;effetto traslativo della proprietà. In tale ipotesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla mano pubblica si realizza con l&#8217;irreversibile trasformazione del fondo &#8211; con destinazione ad opera pubblica o di uso pubblico &#8211; ed il proprietario di esso può chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell&#8217;irreversibile trasformazione del bene e della sua destinazione ad opera pubblica che si verifica l&#8217;estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell&#8217;ente pubblico.</i>”<br />	<br />
Il sistema messo a punto dalla giurisprudenza, tuttavia, oltre a presentare non pochi punti dubbi, come messo in luce dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, dec. 29 aprile 2005, n. 2, non ha retto al vaglio della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, che ha lo ritenuto non aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentt. 30 maggio 2000, rich. n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, rich. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera). La ragione dell’inadeguatezza del sistema, ad avviso della Corte, sta nella considerazione che un comportamento illecito o illegittimo non può essere posto a base dell&#8217;acquisto di un diritto, per cui l&#8217;accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto sul fatto.   Da qui, la conclusione che la realizzazione dell&#8217;opera pubblica non costituisce di per se impedimento alla restituzione dell&#8217;area illegittimamente espropriata.<br />	<br />
Dalla volontà di superare la situazione di stallo originata dalla sentenza nasce l’articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001, che al primo comma stabilisce :”  <i>valutati gli interessi in conflitto, l&#8217;autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni</i>.”   Si tratta, come evidenziato sempre dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2005,  di un potere acquisitivo “<i> avente, in qualche misura, valore &#8220;sanante&#8221; dell&#8217;illegittimità della procedura espropriativa, anche se, come si è detto, solo ex nunc – (che)  ha natura &#8220;eccezionale&#8221; e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria.</i>”<br />	<br />
Fin qui il ragionamento fatto dal primo giudice può essere condiviso. Ciò che non convince, invece, è l’asserito effetto satisfattorio che si riverserebbe sull’interesse del proprietario, cui l’amministrazione abbia sottratto il bene in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, dall’accertamento dell’inesistenza di un atto traslativo della proprietà, cui seguirebbe l’arricchimento della proprietà privata per l’accessione dell’opera pubblica, svuotando così di contenuto l’azione risarcitoria. <br />	<br />
A parte il fatto che l’acquisto per accessione diretta del diritto di proprietà di un opera pubblica, specie ove questa sia destinata ad un pubblico servizio ( art. 826, comma 3, e 828 c.c.),  in capo al privato proprietario del suolo è questione tutta da dimostrare, sta per certo che proprio il sistema introdotto dall’articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001 dimostra come l’interesse di quest’ultimo non si esaurisce nella sola restituzione del bene, ma può trovare soddisfazione anche mediante l’azione di risarcimento del danno per equivalente. Se la scelta è ammessa per la pubblica amministrazione, non si vede perché non possa esserlo anche per il privato.<br />	<br />
Ed infatti, occorre muovere dalla considerazione preliminare che, in base all’art. 2058 c.c.,  “ <i>in via generale al danneggiato compete il risarcimento per equivalente; gli è, però, consentito chiedere la reintegrazione in forma specifica, operando una scelta che spetta solo a lui e non pure al danneggiante</i>” (Cassazione civile , sez. III, 21 maggio 2004 , n. 9709). Il senso dell’articolo 43, comma 3, del d.p.r. n. 327 del 2001, secondo il quale, in corso di giudizio, “<i>l&#8217;amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo</i>”, quindi, non è quello di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all’amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente.  <br />	<br />
Se così è, allora non si riesce a comprendere per quale motivo il privato debba necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica essendogli preclusa  la strada del risarcimento per equivalente. Tale conclusione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto, da un comportamento illecito o illegittimo dell’amministrazione pubblica non solo, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, scaturirebbe la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale. E tuttociò, senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico.<br />	<br />
Ad avviso del collegio, pertanto, dalla riforma introdotta dall’articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001 non deriva affatto alcuna preclusione per proprietario, cui l’amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente.   <br />	<br />
Ed è ciò che le ricorrenti, di fronte all’inerzia dell’amministrazione, che non ha portato a conclusione il procedimento espropriativo, né ha adottato un provvedimento di acquisizione in sanatoria (e neppure si è avvalsa, in corso di giudizio, della facoltà di cui all’articolo 43, comma 3, del d.p.r. n. 327 del 2001), hanno fatto con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ne consegue, sotto il profilo processuale, che è alla stregua del contenuto di tale domanda che va verificata la legittimazione passiva della parte pubblica.<br />	<br />
A tal riguardo, va anche ricordato come, in presenza della clausola generale contenuta nell’art. 2043 c.c., l’obbligazione di riparare il danno prende in considerazione il comportamento “ <i>doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto”  </i>e non le vicende successive del bene, la cui perdita costituisca la ragione di danno lamentata dal creditore.  Ciò vuol dire che la responsabilità per fatto illecito non si trasferisce con la successione nel diritto di proprietà del bene sottratto, salvo il caso della successione a titolo universale, ma ciò si spiega perché in questa seconda ipotesi viene meno il soggetto da cui ha preso impulso la vicenda e la responsabilità segue l’erede con le regole proprie di tale tipo di successione comuni ad ogni tipo di passività ricadente sul patrimonio ereditario. Ma non è questo il caso, poiché il Comune di Statte  è  stato istituito, con legge regionale n. 6 del 1993,  per distacco dell’omonima frazione dalla città di Taranto, quindi con successione a titolo particolare ( Cassazione civile , sez. I, 22 marzo 2007 , n. 6995).<br />	<br />
  Va anche aggiunto che l’intera vicenda portata all’esame del Tar, così come prospettata dai ricorrenti di primo grado, che già con atto stragiudiziale notificato rispettivamente il 18 marzo 1998 e 25 marzo 1998 ai Comuni di Taranto e di Statte, avevano chiesto “ <i>il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del suolo</i>” ,  si è svolta quando il Comune di Statte non era ancora entrato nella concreta gestione del proprio patrimonio, in quanto il decreto commissariale che ha regolamentato la successione tra i due comuni è stato adottato solo il 5 marzo 2007.<br />	<br />
Pertanto, si dimostra fondato il motivo di appello con il quale il Comune di Statte denuncia il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno prospettata dai ricorrenti in primo grado, non avendo svolto alcun ruolo nella vicenda che, a detta dei ricorrenti, ha portato alla perdita del bene.<br />	<br />
L’appello principale, quindi, va accolto con assorbimento delle residue censure. L’accoglimento dell’appello comporta altresì la riforma della sentenza nella parte in cui pone a carico del Comune di Statte le spese del giudizio di primo grado. <br />	<br />
3. L’appello incidentale autonomo, con il quale le ricorrenti di primo grado impugnano la sentenza nella parte in cui respinge le domande di risarcimento del danno, è, invece, irricevibile per tardività.<br />	<br />
E’ pacifico, infatti, che le ricorrenti, le quali avevano notificato la sentenza di primo grado in data 13 dicembre 2007, hanno poi notificato l&#8217;appello incidentale autonomo il 1° febbraio 2008, cioè oltre il termine di 30 giorni stabilito dall&#8217;articolo 23 bis, comma sette, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
Peraltro, la presente pronuncia sul punto ha solo carattere processuale.<br />	<br />
Ciò non toglie che le appellanti potranno in altra sede, ove ne ricorrono i presupposti, far valere il diritto al risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento illecito del Comune di Taranto, come evidenziato sopra.<br />	<br />
4. L’appello principale, pertanto, deve essere accolto, mentre quello incidentale deve essere dichiarato irricevibile.<br />	<br />
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione V, accoglie, per quanto di ragione,  l’appello principale e, per l’effetto, respinge la domanda di primo grado nei confronti del Comune di Statte; dichiara irricevibile l’appello incidentale.<br />	<br />
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Raffaele Iannotta	Presidente<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />
Aldo Fera	Consigliere estensore<br />
Nicola Russo	Consigliere<br />
Adolfo Metro	Consigliere</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/09</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a></p>
<p>Pres. Trotta, est. Greco Ricorsi riuniti &#8211; Comune di Roma (Avv. N. Sabato) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri &#8211; Regione Lazio (Avv.ti E. Lo Russo e S. Capotorto) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, est. Greco<br />  Ricorsi riuniti<br />  &#8211;	Comune di Roma (Avv. N. Sabato) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri<br />  &#8211;	Regione Lazio (Avv.ti E. Lo Russo e S. Capotorto) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri<br />  &#8211;	Provincia di Roma (Avv. M. Sieni e R. Giovagnoli) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri<br /></span></p>
<hr />
<p>sospesa l&#8217;efficacia della sentenza del Tar Lazio che aveva annullato il nuovo P.R.G. del Comune di Roma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Procedimento di copianificazione –Modifiche conferenza di pianificazione – Approvazione del Consiglio Comunale – Omissione  &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ irrilevante il mancato intervento del Consiglio Comunale di Roma in sede di verifica delle modifiche introdotte dalla Conferenza istruttoria al P.R.G., tenuto conto che l’omissione si è verificata in una fase in cui era stato già definitivamente superato il passaggio delle osservazioni e delle controdeduzioni, sicché l’unico pregiudizio astrattamente ipotizzabile avrebbe investito le prerogative del Consiglio Comunale (in ipotesi pretermesso nella fase endoprocedimentale sopra detta), restando comunque ferma la facoltà del Comune di negare in toto l’approvazione delle modifiche al P.R.G. e di chiedere la previa emenda di eventuali vizi di legittimità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b></p>
<p><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p align=center>Sezione Quarta </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composto dai Signori:<br />	<br />
</b>Pres. Gaetano Trotta   <br />	<br />
Cons. Luigi Maruotti   <br />	<br />
Cons. Armando Pozzi <br />	<br />
Cons. Anna Leoni <br />	<br />
Cons. Raffaele Greco Est<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>ha pronunciato la presente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nella Camera di Consiglio del <b>07 Aprile 2009.</p>
<p></b>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 2478/2009 proposto da:<br />	<br />
<B>COMUNE DI ROMA </B>rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA SABATO con domicilio  in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA  <b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
SOC. BOADICEA PROPERTY SERVICES CO LIMITED </b>rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE LAVITOLA con domicilio  eletto in Roma VIA COSTABELLA 23 <b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<B>REGIONE LAZIO</B> rappresentato e difeso dagli: Avv.ti ENRICO LORUSSO e SEBASTIANO CAPOTORTO con domicilio  eletto in Roma VIA SICILIA, 203 presso ENRICO LORUSSO </p>
<p><B>PROVINCIA DI ROMA </B>rappresentato e difeso dagli: Avv.ti  MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI con domicilio  eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 119/A presso AVVOCATURA PROVINCIALE ROMA<b><br />	<br />
</b></p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 2702/2009  proposto da:<br />	<br />
<B>REGIONE LAZIO </B>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ENRICO LO RUSSO e  SEBASTIANO CAPOTORTO<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA SICILIA, 203    presso ENRICO LO RUSSO<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
BOADICEA PROPERTY SERVICES CO. LIMITED </b>rappresentato e difeso da: Avv.  GENNARO LAVITOLA<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA COSTABELLA 23  presso GIUSEPPE LAVITOLA<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>e nei confronti di</b></p>
<p><B>COMUNE DI ROMA </B>rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA SABATO<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA TEMPIO DI GIOVE, 21  presso NICOLA SABATO<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<B>PROVINCIA DI ROMA </B>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA IV NOVEMBRE 119/A  presso AVVOCATURA PROV.LE ROMA<b><br />	<br />
</b></p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 2736/2009 proposto da:<br />	<br />
<B>PROVINCIA DI ROMA </B>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA IV NOVEMBRE 119/A<b> </b>presso AVVOCATURA PROVINCIALE ROMA<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
BOADICEA PROPERTY SERVICA CO LIMITED </b>rappresentato e difeso da: Avv.  GENNARO LAVITOLA<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA COSTABELLA 23  presso GIUSEPPE LAVITOLA<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>e nei confronti di</b><br />	<br />
<B>COMUNE DI ROMA </B>rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA SABATO<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA TEMPIO DI GIOVE, 21  presso NICOLA SABATO<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<B>REGIONE LAZIO </B>non costituitasi;<b></p>
<p>	<br />
</b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del <b>TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II  2860/2009, </b>resa tra le parti, concernente ACCORDO DI PIANIFICAZIONE NUOVO   PIANO REGOLATORE  GENERALE  .<b></p>
<p>	<br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con  gli appelli; </p>
<p>Vista le domande di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;</p>
<p>Visto  gli atti di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
PROVINCIA DI ROMA <br />	<br />
REGIONE LAZIO <br />	<br />
SOC. BOADICEA PROPERTY SERVICES CO LIMITED<br />	<br />
COMUNE DI ROMA</p>
<p>	<br />
Udito il relatore Cons. Raffaele Greco e uditi, altresì, l’avv. Sabato per il Comune di Roma, gli avv.ti Lorusso e Capotorto per la Regione Lazio, l’avv. Giovagnoli per la Provincia di Roma e l’avv. Lavitola per la società Boadicea Property;</p>
<p>Considerato che, in disparte i possibili profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, il vizio procedimentale ravvisato dal primo giudice, e che costituisce il motivo unico e assorbente dell’annullamento degli atti impugnati, appare superato dal successivo intervento in sede di approvazione del P.R.G. dello stesso Consiglio Comunale, del quale si era lamentato il mancato intervento in sede di verifica delle modifiche introdotte dalla Conferenza istruttoria;</p>
<p>Ritenuto, infatti, che a tale giudizio di irrilevanza dell’omissione suindicata si perviene tenuto conto:<br />	<br />
&#8211;	che essa si è verificata in una fase in cui era stato già definitivamente superato il passaggio delle osservazioni e delle controdeduzioni, sicché l’unico pregiudizio astrattamente ipotizzabile avrebbe investito le prerogative del Consiglio Comunale (in ipotesi pretermesso nella fase endoprocedimentale sopra detta);<br />
&#8211;	che, in ogni caso, anche a voler condividere l’assunto del primo giudice secondo cui in sede di conclusiva approvazione del P.R.G. il Consiglio Comunale non avrebbe avuto gli stessi poteri esercitabili nella predetta fase endoprocedimentale, non può negarsi che lo stesso avrebbe avuto quanto meno la possibilità di negare <i>in toto </i>l’approvazione e di chiedere la previa emenda di eventuali vizi di legittimità, ove avesse ritenuto che essi ledessero le sue prerogative;<br />
&#8211;	che, infine, non è pertinente con la ricostruzione testé proposta il rilievo circa l’impossibilità di “ratifica” o di “convalida” dei vizi da parte dell’organo consiliare, atteso che il suo intervento si è collocato al termine dell’unico <i>iter </i>procedimentale di formazione del P.R.G., in un momento in cui certamente all’organo titolare del potere di emanazione del provvedimento finale è consentito rilevare eventuali vizi e sollecitarne l’eliminazione;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie le istanze cautelari (Ricorsi numero: 2478, 2702 e 2736 del 2009) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, fissando fin d’ora per il merito l’udienza del <u>7 luglio 2009</u>.  <b><br />	<br />
</b><br />	<br />
Riserva al definitivo ogni statuizione in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>	<br />
Roma, 7 Aprile 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2147</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Corradino Edivision s.p.a e Freeway s.r.l. (Avv. P. Medina) c. Regione Puglia (Avv. L.A. Clarizio) e altri sui limiti all&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sulla irrilevanza della conoscenza anticipata del provvedimento di esclusione rispetto alla pubblicazione della graduatoria ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, sul divieto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Corradino<br /> Edivision s.p.a e Freeway s.r.l. (Avv. P. Medina) c. Regione Puglia (Avv. L.A. Clarizio) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sulla irrilevanza della conoscenza anticipata del provvedimento di esclusione rispetto alla pubblicazione della graduatoria ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, sul divieto di commistione di requisiti di capacità e di aggiudicazione in sede di valutazione dell&#8217;offerta e sulla necessità di indicare nella lex specialis sub criteri e regole di ponderazione delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Effetto devolutivo &#8211; Riproposizione degli stessi motivi di primo grado – Ammissibilità – Condizioni – Impugnazione proposta dal ricorrente totalmente soccombente in primo grado 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Concorrenti – Esclusione – Impugnazione – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione della graduatoria recante la esclusione – Conoscenza anticipata del provvedimento – Irrilevanza 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di capacità e di aggiudicazione – Distinzione – Carattere inderogabile – Conseguenze – Valutazione delle offerte – Riferimento alle qualità soggettive dell’offerente – Illegittimità	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Offerte – Valutazione – Criteri di aggiudicazione – Sub criteri e regole di ponderazione – Previsione nella lex specialis – Obbligo – Indicazione successiva &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di appello proposto dall’originario ricorrente totalmente soccombente in primo grado, l’impugnazione può ritenersi ammissibile anche qualora, pur consistendo, formalmente, nella mera riproduzione dei motivi di gravame articolati in primo grado, esprima, con chiarezza, la volontà di sottoporre la domanda al giudice di appello, sulla base degli stessi argomenti giuridici posti a base del ricorso di primo grado. 	</p>
<p>2. Non è tardivo il ricorso proposto avverso un provvedimento di non ammissione alla graduatoria, ove sia proposto nel termine di legge decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria recante la esclusione, a nulla rilevando la conoscenza anticipata del provvedimento ai sensi e per gli effetti della partecipazione al procedimento ex l. 241/90, non potendosi attribuire a principi e norme posti a tutela del privato la funzione di limitare il diritto di tutela in via giudiziaria.	</p>
<p>3. La distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di “selezione dell’offerta” è rigorosa. Invero, l’accertamento dell’idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica fissati in sede normativa, allo scopo di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori. Invece per la valutazione delle offerte, nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente.	</p>
<p>4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza,  le amministrazioni aggiudicatrici non possono applicare regole di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti, occorrendo al contrario che criteri, sub – criteri e sub – punteggi siano messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino la loro offerta, in modo da permettere loro di tenerne conto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
</b>Quinta  Sezione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 4487/2007 R.G. proposto da<br />	<br />
<b>Edivision s.p.a</b> e <b>Freeway s.r.l.</b> in proprio e quali partecipanti al costituendo Consorzio Intermedia, ciascuna in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall’avv. Pasquale Medina, ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio del prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, Via G. Paisiello, n. 55;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
&#8211;	</b>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Alberto Clarizio, ed elettivamente domiciliata in Roma presso il dott. Alfredo Placidi, Via Cosseria, n. 2;<br />
&#8211;	il <b>Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia</b>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	Consorzio “L’Orbicolare”</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio; <br />
&#8211;	<b>Thermocold Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
<b><br />	<br />
per l’annullamento e/o la riforma<br />	<br />
</b><br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. II, 8 febbraio 2007, n. 360;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 1 Aprile 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino ed uditi, altresì, gli avvocati Lorusso per delega di Medina e Paccione per delega di Clarizio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. II, 8 febbraio 2007, n. 360 veniva rigettato il ricorso (iscritto al n. 26/2007 R.G.) proposto per l’annullamento della determinazione del Dirigente del Settore Industria n. 1448 del 16 ottobre 2006 (in B.U.R.P. n. 138/26.10.2006), recante “POR Puglia 200/2006 Programmi integrati di agevolazioni –PIT n. 3 – Area metropolitana di Bari – Approvazione delle risultanze istruttorie e pubblicazione graduatorie delle Manifestazioni d’interesse ai sensi dei bandi PIA/PIT”, nella parte in cui non si è ammesso alla successiva fase concorsuale di presentazione e valutazione del “progetto analitico” il costituendo Consorzio “Intermedia”, così escludendolo dal PIT; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi: la nota a firma del Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie della Regione Puglia, prot. 6935/PRG del 20.12.2006, con la quale ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/90 e s.m.i., si è dato preavviso dell’adozione del provvedimento di esclusione; la nota del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie della Regione Puglia, prot. 6803/PRG del 16.10.2006, l’allegato verbale della riunione del 29.6.06 del Gruppo Tecnico di Coordinamento, ed il “prospetto riepilogativo” relativo alla attribuzione dei punteggi alle “Manifestazioni d’interesse”; le “procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dello strumento PIA”, approvate nella seduta del Gruppo Tecnico di Coordinamento del 29.6.06 ed in particolare i criteri di selezione nn.5, 6 e 7; la determina del Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia, prot. 1710 del 13.11.2006, recante recante “POR Puglia 200/2006 Programmi integrati di agevolazioni –PIT n.3 – Area metropolitana di Bari – Disimpegno economie di spesa Misura 4.1 – bandi PIA/PIT (BURP n.152 supp. Del 07.12.2005”.<br />	<br />
Con il ricorso in appello in epigrafe la Edivision s.p.a e la Freeway s.r.l. contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />	<br />
La Regione Puglia si è costituita in giudizio.<br />	<br />
Il Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia, il Consorzio “L’Orbicolare” e la Thermocold Costruzioni s.r.l. non si sono costituiti per resistere al gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 1 aprile 2008, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato.<br />	<br />
1.	In primo luogo il Collegio ritiene di dover affrontare l’eccezione con cui l’Amministrazione resistente deduce l’inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei vizi denunciati in primo grado, sostenendo che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado si limiterebbe a riprodurre pedissequamente le censure articolate in primo grado senza contestare puntualmente il contenuto della sentenza.<br />
L’eccezione non merita accoglimento: ed invero, in concreto, l’odierno atto di appello reca puntuali censure al percorso argomentativo racchiuso nella sentenza di prime cure (rendendo per ciò stesso infondata l’eccezione); ma anche in astratto si deve ritenere che non era onere dell’appellante confutare puntualmente il contenuto della sentenza. <br />	<br />
Ed invero, l’eccezione proposta dalla resistente si collega al dibattito riguardante l’esatta fisionomia del giudizio derivante dal ricorso al Consiglio di Stato, la delimitazione del suo oggetto e l’individuazione dei diversi principi processuali che ne regolano l’introduzione e lo svolgimento. La giurisprudenza unanime di questo Consiglio e la dottrina dominante affermano il principio secondo cui il ricorso ha, normalmente, la natura di un vero e proprio appello a carattere rinnovatorio, in quanto l’impugnazione mira a sottoporre al giudice di secondo grado l’intera controversia già esaminata dal tribunale. L’esatta portata dell’effetto devolutivo, peraltro, risulta ancora discussa, non solo per la presenza di posizioni teoriche diverse in ordine alla classificazione dogmatica dei diversi mezzi di impugnazione, ma anche in relazione ai diversi profili di rilevanza della questione. I diversi orientamenti sono comunque concordi nel richiedere che l’atto di appello debba essere formulato in maniera tale da consentire alla controparte e al giudice l’identificazione, sul piano oggettivo, delle statuizioni di cui si vuole ottenere in sede d’impugnazione la rimozione o la riforma. Essi divergono nettamente, invece, sull’esigenza dell’esposizione di tali ragioni; si contrappongono, in particolare, due indirizzi: il primo, rigoroso e restrittivo, richiede, a pena di inammissibilità o di nullità dell’atto di appello, che questo indichi specificamente le ragioni di critica alla sentenza appellata; il secondo, invece, ammette la ritualità e la validità di un atto di appello che si limiti, anche genericamente, a sostenere l’ingiustizia della sentenza. L’orientamento definito rigoroso o restrittivo, affermatosi nella giurisprudenza della Cassazione, fa leva, precipuamente, su dati testuali, e, in particolare, sulla norma dell’art. 342 c.p.c., la quale richiede che l’atto di appello contenga l’esposizione dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, e, con il richiamo all’art. 163 c.p.c., che siano indicati l’oggetto della domanda e le ragioni che la giustificano. Le sentenze, le quali, invece, si riferiscono essenzialmente all’elemento volitivo dell’atto di appello, sottolineano la pienezza di cognizione del giudice di secondo grado, in contrapposizione all’efficacia meramente rescindente del giudizio per cassazione e del procedimento di revocazione. Ne deriva la diversa funzione che adempie, in questi ultimi giudizi, l’esposizione dei motivi, il cui contenuto, in via generale, è predeterminato dalla legge, e segna anche i rigorosi limiti della cognizione del giudice. Pertanto, in espresso contrasto con l’orientamento più restrittivo, alcune decisioni della Cassazione civile hanno espresso l’indirizzo favorevole all’ammissibilità di un appello “generico” (v. in particolare Cass. N. 5322/1983), escludendo che il giudizio d’appello abbia la funzione di controllo sulla decisione di primo grado, o di “<i>revisio prioris instantiae</i>”. L’indirizzo più rigoroso, volto ad affermare la necessaria specificità dei motivi di appello, espresso nell’ambito dell’ordinamento processuale civile, è talvolta richiamato dalla giurisprudenza amministrativa più recente, nonostante il quadro normativo di riferimento risulti diverso e gli indirizzi a suo tempo manifestati dall’Adunanza Plenaria siano di segno opposto. Si deve considerare, in primo luogo, l’argomento letterale indicato dalla Cassazione. Nel processo amministrativo, infatti, non è riprodotta una disposizione equivalente a quella dell’articolo 342 del codice di procedura civile, secondo cui “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell’art. 163”. Ed è noto che l’indirizzo interpretativo di questo Consiglio esclude la diretta applicabilità delle norme contenute nel codice di procedura civile, a meno che esse non esprimano, indiscutibilmente, principi generali dell’ordinamento processuale o costituiscano lo strumento per colmare una lacuna della legge processuale amministrativa. Oltretutto, sembrerebbe più congeniale al modello appellatorio “puro” la possibilità di demandare al giudice di secondo grado la rivalutazione della controversia, assumendo la mera erroneità della sentenza impugnata. Si tratterebbe, in fondo, della caratteristica tipica dei rimedi impugnatori “in funzione di giustizia”, contrapposti a quelli “in funzione di legalità”. È opportuno chiarire, poi, che le disposizioni concernenti tipicamente il processo amministrativo esprimono regole testualmente e sistematicamente diverse da quelle racchiuse nell’articolo 342 del codice di procedura civile. È vero, infatti, che l’articolo 29 della legge n. 1034/1971, stabilendo che al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato, impone la diretta operatività di tutte le disposizioni contenute nel regolamento di procedura, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e, segnatamente, dell’articolo 6, n. 3. Tale disposizione, però, prevede che il ricorso deve contenere, fra l’altro, “la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con la indicazione degli articoli di legge o di Regolamento che si ritengono violati e le conclusioni”. Sul piano puramente formale, la norma non compie alcun riferimento agli “specifici motivi di impugnazione” della sentenza, da aggiungere agli altri elementi indispensabili dell’atto introduttivo dell’originaria domanda (riconducibili alle prescrizioni necessarie dell’atto di citazione di cui all’articolo 163 del codice di procedura civile). Fermandosi al solo dato letterale, quindi, nulla impedisce di ritenere rispettata la prescrizione della norma anche quando il ricorrente in appello indichi, con chiarezza, i motivi articolati in primo grado e disattesi dal tribunale, senza però argomentare una critica logica alla motivazione della sentenza. Infatti, anche la mera trascrizione del ricorso di primo grado è, formalmente, “esposizione dei motivi”. In questa prospettiva, allora, l’argomento testuale, talvolta richiamato da alcune decisioni per dimostrare la necessità di una specifica articolazione di censure critiche alla sentenza del tribunale, non sembra avere carattere determinante. La questione andrebbe risolta, semmai, tenendo conto dell’oggetto dell’impugnazione proposta al Consiglio di Stato, individuata, secondo due opposte concezioni teoriche, nella sentenza del tribunale, ovvero nel provvedimento contestato dinanzi al primo giudice. Ma si è già osservato come la struttura appellatoria del giudizio indurrebbe a preferire la tesi secondo cui il Consiglio di Stato conosce direttamente la controversia e non la sentenza impugnata. La difficoltà di una soluzione chiara e univoca discende dalla circostanza che, effettivamente, il modello “puro” del giudizio appellatorio induce a ritenere che davanti al Consiglio di Stato si riapra, in modo tendenzialmente illimitato, la valutazione dei fatti e dei temi giuridici sottoposti all’esame del tribunale. In tale solco ermeneutico, perfettamente coerente con la concezione appellatoria del ricorso al Consiglio di Stato, si pone l’autorevole, ma non recente, indirizzo dell’Adunanza Plenaria, secondo cui, per l’effetto devolutivo dell’appello, è ammissibile la riproposizione dei motivi formulati in primo grado, non sussistendo alcun onere di censurare la sentenza impugnata, dato che l’allegazione della ingiustizia di tale sentenza è sostanzialmente <i>in re ipsa</i> nella proposizione stessa dell’atto di appello (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 21 ottobre 1980, n. 37). Un diverso indirizzo interpretativo, tuttavia, sostiene la necessità di una rigorosa articolazione dei motivi di appello, intesi come censure dirette a confutare, direttamente, le argomentazioni logiche espresse dalla sentenza. Uno degli argomenti centrali in tale direzione è indicato nella circostanza che il fatto storico, oltre che giuridico, costituito dalla sentenza di primo grado non potrebbe mai essere trascurato, perché proprio tale pronuncia potrebbe essere idonea a definire e accertare il contenuto del rapporto giuridico controverso. Ne deriverebbe la necessità di articolare comunque l’appello come critica alla pronuncia del tribunale. Solo attraverso tale veicolo impugnatorio e comunque nei limiti del principio dispositivo, il riesame completo della controversia risulterebbe consentito. L’indirizzo prevalente del Consiglio di Stato, nonostante le opposte indicazioni derivanti dalla citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, è orientato nella stessa direzione. Fra le ultime pronunce aderenti all’orientamento definibile “rigoroso”, si può indicare la decisione secondo cui nell’appello al Consiglio di Stato la mera riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado, non connessa alle ragioni che ne hanno determinato il rigetto, non è ammissibile. Infatti, in grado di appello, l’effetto devolutivo, che si produce nell’ambito del capo gravato della sentenza ovvero della frazione autonoma del contenuto imperativo di una sentenza idonea a determinare una situazione a sé stante di soccombenza, non esonera l’appellante dall’onere di specificare le ragioni per le quali ritiene non condivisibili le considerazioni contenute nella sentenza impugnata, o comunque di argomentare in maniera incompatibile con le conclusioni raggiunte nella sentenza. Pertanto, l’appellante non può limitarsi ad un mero richiamo <i>per relationem</i> ai motivi dedotti in primo grado, con la conseguenza che questo giudice di appello non può esaminare tali censure per mancanza del requisito della specificità (Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2007, n. 1229). Non può essere sottaciuto, tuttavia, che moltissime delle decisioni ispirate al criterio più rigoroso di necessaria specificità delle censure alla sentenza di primo grado preferiscano comunque entrare nel merito dell’appello, per dichiararne l’infondatezza. È del resto evidente che le probabilità di esito vittorioso dell’appello siano largamente condizionate dall’ampiezza e profondità delle critiche rivolte alla pronuncia sfavorevole oggetto di contestazione. Una variante della impostazione ermeneutica definita più rigorosa, alla quale il Collegio ritiene di aderire, tende a distinguere in funzione del contenuto della pronuncia impugnata e della posizione assunta dall’appellante nel giudizio di primo grado, in una prospettiva certamente utile, perché evidenzia alcuni profili molto significativi del processo di appello. In particolare, si sostiene che nel caso della sentenza di rigetto occorrerebbe considerare che tale pronuncia non è idonea a modificare la realtà giuridica su cui incide il provvedimento impugnato. Ne deriva, allora, che l’atto di appello non sembra richiedere, in tali circostanze, uno specifico impegno volto alla puntualizzazione delle censure direttamente riferite alla sentenza di primo grado. Anche la semplice riedizione delle originarie censure, infatti, sembrerebbe idonea a indicare la volontà di contestare la decisione sfavorevole, insieme alle stesse ragioni giuridiche che identificano la <i>causa petendi</i> della domanda sottoposta alla cognizione del giudice. In questo senso, si pone un indirizzo emerso anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il “<i>thema decidendi</i>” nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, <i>ex</i> artt. 342 e 434 c.p.c. per l’individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Tuttavia, allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poiché il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione, ove questi siano “specifici” e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi viceversa ravvisare la riproposizione della domanda negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi. Altrettanto vale nella ipotesi opposta, in cui il convenuto soccombente si dolga del mancato accoglimento delle eccezioni e difese proposte in primo grado allo scopo di paralizzare l’avversa domanda” (Sez. III, sent. n. 11372 del 16 maggio 2006). La Sezione ritiene, pertanto, che la linea interpretativa meno rigorosa debba essere senz’altro seguita nel caso, come quello oggetto del presente giudizio, di appello proposto dall’originario ricorrente totalmente soccombente in primo grado. Tale impugnazione deve ritenersi ammissibile, qualora, pur consistendo, formalmente, nella mera riproduzione dei motivi di gravame articolati in primo grado, esprima, con chiarezza, la volontà di sottoporre la domanda al giudice di appello, sulla base degli stessi argomenti giuridici posti a base del ricorso di primo grado. Ed allora, l’atto di appello in oggetto risulta ammissibile (non solo in concreto, ma anche in astratto), perché esso è comunque idoneo ad indicare con sufficiente chiarezza la volontà della parte interessata di ripresentare le doglianze articolate in primo grado, contestando, in radice, le argomentazioni sviluppate dalla pronuncia impugnata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971). <br />	<br />
2.	Corretta appare, invece, la statuizione racchiusa nella sentenza di primo grado secondo cui non può valutarsi tardivo il ricorso proposto avverso un provvedimento di non ammissione alla graduatoria, ove sia proposto nel termine di legge decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria recante la esclusione, a nulla rilevando la conoscenza anticipata del provvedimento, nel caso comunicato ai sensi e per gli effetti della partecipazione al procedimento ex l. 241/90, non potendosi attribuire a principi e norme posti a tutela del privato la funzione di limitare il diritto di tutela in via giudiziaria.<br />
3.	Venendo al merito, appare fondata la (prima) censura con la quale la parte appellante critica l’orientamento del primo Decidente in ordine alla omessa distinzione fra “<i>requisiti di ammissione delle domande e valutazione di merito</i>”. Ed invero, la giurisprudenza domestica ha, più volte, censurato la commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed elementi oggettivi attinenti alla qualità dell’offerta: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2001, n. 3187. Così, in via esemplificativa, è stata censurata la previsione di un rilevante punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico dell’offerta e che attengano, invece, all’esperienza professionale acquisita dal concorrente (es. <i>curriculum</i>, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza. Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell’appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti; l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell’offerta): cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2003, n. 1993. La confusione fra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta è stata di recente stigmatizzata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie 1 marzo 2007 (recante “<i>Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi</i>”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007. Cfr. anche Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deliberazione n. 209 del 27 giugno 2007, nella quale si evidenzia che in un precedente intervento dell’Autorità (deliberazione n. 30/2007) era stato precisato che la stazione appaltante, nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. La commistione predetta è stata efficacemente contrastata in sede giurisprudenziale. La Commissione Europea ha, infatti, più volte segnalato al Governo italiano casi nei quali stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell’offerta, in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia. Orbene, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di “selezione dell’offerente”, e criteri di aggiudicazione e quindi di “selezione dell’offerta” è rigorosa: ed invero, l’accertamento dell’idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica fissati in sede normativa, allo scopo di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori. Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’art. 53 della direttiva 2004/18/CEE stabilisce che le amministrazioni aggiudicatici possono scegliere tra il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l’aggiudicazione è a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (cfr. Corte di Giustizia CE, 20 settembre 1988, in causa n. 31/87, <i>Beentjes</i>; Corte di Giustizia CE, 19 giugno 2003, in causa n. C-315/01, <I>GAT</I>). L’offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente; per alcune recenti applicazioni cfr. Corte di Giustizia CE, sez. I, 24 gennaio 2008, in causa n. C-532/06, <i>Emm. G. Lianakis AE</i> e Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 912).<br />
4.	Posto che è erronea – come denunciato dalla parte appellante – l’omessa distinzione fra requisiti di ammissione delle domande e valutazione di merito, deve essere evidenziato che correttamente la parte appellante denuncia l’introduzione ad opera dell’organo istruttore di nuovi criteri rispetto a quelli previsti nel bando (invero, nella seduta del 29 giugno 2006, il Gruppo Tecnico di Coordinamento, in sede di specificazione dei criteri di selezione di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell’art. 4 dell’avviso stabiliva la “esclusione” del programma di investimento dal PIT, per il<i> </i>caso di valutazione<i> </i>negativa<i> </i>della analisi complessiva in base ai criteri di selezione nn. 5, 6 e 7; cfr. la decisione verbalizzata dal Gruppo di coordinamento<i> “il programma di investimento sarà escluso e non si procederà ad ulteriore valutazione</i>”). Ed invero, la Corte di Giustizia Ce, con sentenza del 24 gennaio 2008 (in causa C-532/06), ha sostenuto come per il principio di parità di trattamento degli operatori economici e per l’obbligo di trasparenza, un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti. Appare dunque evidente come, secondo tale interpretazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, occorre che i criteri, sub – criteri e sub – punteggi che saranno utilizzati per l’aggiudicazione di una procedura di gara, siano messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino la loro offerta, in modo da permettere loro di tenerne conto. Inoltre, costituisce <i>ius receptum</i> il principio secondo cui non possono essere introdotti in via successiva criteri di esclusione dei partecipanti dalla gara e che il difetto di chiarezza di una clausola che regola la procedura di gara impone un’interpretazione, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, nel senso dell’ammissione del maggior numero di concorrenti e, viceversa, nel senso della non legittimità dell’esclusione delle imprese (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2004, n. 684). Tali principi sono stati seccamente disattesi nel caso in esame e per tali ragioni la censura in esame si rivela fondata.<br />
In definitiva il ricorso in appello è fondato e merita di essere accolto.<br />	<br />
La complessità delle questioni affrontate e la ricorrenza di ragioni equitative impongono la	compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 1 aprile 2008, con l’intervento dei sigg.ri<br />	<br />
Sergio Santoro  			presidente,<br />	<br />
Aldo Fera  				consigliere,<br />	<br />
Marzio Branca		  	consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino			consigliere estensore,<br />	<br />
Adolfo Metro   			consigliere,</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 07/04/09</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2009-n-2147/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2009 n.2147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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