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	<title>7/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-630/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.630</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. T. Aru A. L. (avv.ti M. Rampini e M. G. Scarinci) C/ l’Università degli Studi di Sassari (Avv. Dist. St.) e nei confronti della prof.ssa D. C. e della prof.ssa G. M. P. T. (avv.ti F. Figorilli e G. Cossu) criteri di valutazione dei candidati nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-630/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-630/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. T. Aru<br /> A. L. (avv.ti M. Rampini e M. G. Scarinci) C/ l’Università degli Studi di Sassari (Avv. Dist. St.) e nei confronti della prof.ssa D. C. e della prof.ssa G. M. P. T. (avv.ti F. Figorilli e G. Cossu)</span></p>
<hr />
<p>criteri di valutazione dei candidati nei concorsi a cattedra universitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione dei candidati &#8211; Omessa predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati – Legittimità &#8211; Ragioni.<br />
2. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione comparativa dei candidati &#8211; Omessa predeterminazione dei criteri della valutazione comparativa dei candidati – Art. 4 comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 – Legittimità.</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Valutazione comparativa dei candidati – – Art. 4 comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 &#8211; Motivazione – Criterio di sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei concorsi a cattedra universitaria, la Commissione giudicatrice non è necessariamente tenuta, ai fini della legittimità del proprio operato, a fissare una pluralità di criteri di massima ulteriori rispetto a quelli già definiti in sede regolamentare; i criteri normativi, infatti, rappresentano di per sé un ambito di riferimento ampio ed esaustivo per l’attività della Commissione, e la scelta discrezionale di questa di non individuare criteri “ulteriori” rispetto a quelli già indicati specificamente dal regolamento statale non implica alcuna violazione del ridetto precetto normativo, né inficia la scelta sotto il profilo dell’eccesso di potere. (1)</p>
<p>2. Nei concorsi a cattedra universitaria, in ossequio alle previsioni dell’art. 4, comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000 n.117, la Commissione gode di un ampio ambito organizzativo in ordine allo svolgimento dell’attività di valutazione comparativa, sganciato dall’obbligatoria predeterminazione di criteri di rigida precostituzione della procedura. (2)</p>
<p>3. Nei concorsi a cattedra universitaria, in ossequio alle previsioni dell’art. 4, comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000 n.117, la Commissione non ha l’obbligo, in ogni caso, di esternare, attraverso un’apposita motivazione, le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire l’idoneità ad alcuni candidati piuttosto che ad altri, un obbligo di motivazione sussistendo soltanto quando i valori espressi dai candidati non appaiono significativamente differenziati. (3)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, T.A.R. SARDEGNA – 14 LUGLIO 2007 n. 1638; v. anche, in questa rivista, T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 24 maggio 2004 n. 1490, secondo cui nel concorso a cattedra universitaria l&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione trova la sua ragione d&#8217;essere nella impossibilità di fissare criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello che deve essere reso su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico, e dove i giudizi della commissione sono espressi attraverso valutazioni singole e collettive (dei commissari), che consentono sempre di ricostruire l&#8221;iter&#8217; logico seguito, e di indagare sulla sua congruità.<br />
(2) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. <br />
(3) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 7 marzo 2007 n. 1054; T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE I &#8211; 27 settembre 2007 n. 1760; v. anche T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 24 maggio 2004 n. 1490, cit.. In argomento v., in questa rivista, T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 21 gennaio 2004 n. 51 (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1592/2003 proposto dal </p>
<p>sig. <B>ANTONIO LORUSSO</B>, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Dante n. 92, presso lo studio dell’avv. Maria Giuseppina Scarinci, </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>l’<B>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI</B>, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è domiciliata,</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della prof.ssa <B>DONATELLA CIALDEA</B> e della prof.ssa <B>GIOVANNA MARIA PINA TOMASELLI</B>, rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Figorilli e Giovanni Cossu ed elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio del secondo, in via Satta n. 33, </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dei verbali della commissione giudicatrice preposta alla valutazione comparativa dei candidati per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Sassari – Area 07 – Scienze Agrarie e veterinarie – settore scientifico disciplinare AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agro forestale, bandito con decreto rettorale n. 66/C del 26 marzo 2002;<br />
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, compreso il decreto rettorale n. 192/C del 27 giugno 2003, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione resistente e delle controinteressate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere  Tito Aru;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2008 gli avv.ti delle parti come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame, notificato l’11 novembre 2003 e depositato il successivo 11 dicembre, il ricorrente, professore associato di costruzioni rurali e forestali – settore scientifico AGR10 dell’Università degli Studi di Perugia,  espone di aver partecipato al concorso per la copertura di 1 posto di professore universitario di prima fascia indetto dall’Università degli Studi di Sassari con D.R. n. 66/C del 26 marzo 2002.<br />
All’esito delle operazioni concorsuali sono risultati idonei alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra la prof.ssa Donatella Cialdea e la prof.ssa Giovanna Maria Pina Tomaselli.<br />
Sennonché, avverso gli atti della selezione indicati in epigrafe è insorto il prof. Lorusso che li ha impugnati lamentando che la commissione giudicatrice, in spregio della normativa vigente, avrebbe da un lato omesso di predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e, dall’altro lato, avrebbe omesso di predeterminare la procedure della valutazione comparativa dei candidati.<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.<br />
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le parti intimate che ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il ricorso in esame, originariamente proposto nanti il TAR dell’Umbria, perviene all’esame del Collegio a seguito di proposizione di ricorso per regolamento di competenza da parte della difesa pubblica con adesione di tutte le parti del giudizio e successiva costituzione del ricorrente in questo Tribunale.<br />	<br />
	L’infondatezza nel merito del ricorso consente peraltro al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti<br />	<br />
	Con la prima censura il prof. Lorusso lamenta che la commissione giudicatrice, malgrado l’espressa previsione dell’art. 4 del DPR n. 117/2000 e dell’art. 8 del bando che la riproduce pedissequamente, avrebbe omesso di predeterminare i criteri di massima sulla valutazione dei titoli dei candidati, non potendosi &#8211; a suo avviso &#8211; risolvere tale obbligo procedimentale nella mera riproduzione di quelli stabiliti in via generale dalla norma regolamentare e recepiti dal bando.<br />	<br />
	L’argomento non convince.<br />	<br />
	L’assunto del ricorrente, secondo il quale dal ricordato quadro normativo discenderebbe in capo alla commissione giudicatrice l’obbligo di individuare criteri di valutazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli normativamente fissati, non trova a ben vedere riscontro nè nel diritto positivo nè, tantomeno, nella giurisprudenza che si è occupata di vicende analoghe.<br />	<br />
Anche questo Tribunale, con orientamento dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, ha recentemente affermato che nei concorsi in esame la Commissione giudicatrice non è necessariamente tenuta, ai fini della legittimità del proprio operato, a fissare una pluralità di criteri di massima ulteriori rispetto a quelli già definiti in sede regolamentare.<br />
I criteri forniti dalla normativa regolamentare, infatti, rappresentano di per sé un ambito di riferimento ampio ed esaustivo per l’attività della Commissione, e la scelta discrezionale di questa di non individuare criteri “ulteriori” rispetto a quelli già indicati specificamente dal regolamento statale non implica alcuna violazione del precetto normativo invocato dal ricorrente, né inficia la scelta sotto il profilo dell’eccesso di potere (cfr: TAR Sardegna, n. 1638 del 14 luglio 2007).<br />
Né appare decisiva in contrario l’affermazione, invero solo genericamente esposta dal ricorrente, secondo la quale la mancata predeterminazione di sub criteri specificativi dell’attività di valutazione della commissione avrebbe  determinato la contraddittorietà dei giudizi espressi dai commissari con riguardo ad un medesimo candidato.<br />
Ed invero, l’esempio addotto a dimostrazione di tale pretesa contraddittorietà (giudizi dei commissari De Montis e Ventura nei riguardi della produzione scientifica della candidata Tomaselli) risulta palesemente privo di riscontro.<br />
L’esame del verbale n. 5 del 14 aprile 2003, nel quale sono appunto contenuti i giudizi espressi nei confronti dei lavori presentati dalla candidata Tomaselli, evidenzia una sostanziale omogeneità dei giudizi dei due commissari menzionati, giacchè il mero riferimento alla circostanza evidenziata dal commissario Venturi che “…<i>Dei trenta lavori presentati dalla candidata 4 sono stati pubblicati su riviste italiane senza referenti scientifici…</i>” non vale a rendere contraddittorio il giudizio finale da questi espresso in termini complessivamente positivi per le pubblicazioni della dott.ssa Tomaselli.<br />
	Pertanto, escluso l’obbligo di integrazione dei criteri valutativi previsti dalla norma, restava quello di rendere pubblici quelli adottati al fine di far conoscere ai candidati le concrete modalità valutative da applicare alla procedura, obbligo il cui adempimento non costituisce oggetto di contestazione nella procedura per cui è causa dovendosi, dunque, ritenere pienamente assolto.<br />	<br />
	Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione – da parte della commissione giudicatrice &#8211; dell’art. 4 del DPR n. 117/2000 e dell’art. 8 del bando di concorso nella parte in cui imponevano alla stessa di predeterminare le procedure per la valutazione comparativa dei candidati.<br />	<br />
	In particolare la commissione avrebbe proceduto alla valutazione comparativa dei candidati senza predeterminare alcun criterio di valutazione, con la conseguenza che la procedura di comparazione si sarebbe risolta in una mera sintesi dei giudizi individuali e collegiali già svolti.<br />	<br />
	Neppure tale motivo si rivela fondato.<br />	<br />
	La disposizione asseritamene violata stabilisce al 13° comma che “<i>Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario…</i>”.<br />	<br />
	L’art. 8 del bando stabilisce che le commissioni predeterminano le procedure della valutazione comparativa dei candidati.<br />	<br />
	Dalle anzidette disposizioni emerge con chiarezza l’ampiezza dell’ambito organizzativo affidato alla commissione in ordine allo svolgimento dell’attività di valutazione comparativa, sganciato dalla obbligatoria predeterminazione di criteri di rigida precostituzione della procedura.<br />	<br />
	Orbene, come risulta dalla relazione finale dei lavori, la commissione giudicatrice, a partire dalla sesta riunione, ha iniziato la valutazione comparativa dei candidati .<br />	<br />
	Risulta altresì dagli atti della procedura che in ognuna delle riunioni dedicate a tale fase dell’attività valutativa la commissione, muovendo dalla comparazione dei giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati,  ha proceduto alla comparazione sui titoli e sui lavori scientifici presentati.<br />	<br />
	In tale attività la commissione ha dato atto di aver svolto ampie ed articolate discussioni al fine di pervenire a giudizi complessivi espressi a seguito della comparazione effettuata tra i candidati in base ai giudizi ottenuti, e tenendo presenti i criteri fissati nella prima seduta dei lavori.<br />	<br />
	Tanto basta a ritenere corretta la valutazione della commissione di gara, che ha in tal modo realizzato l’esigenza di sintesi insita in una complessa procedura di selezione.<br />	<br />
In punto di motivazione della valutazione comparativa delle commissioni di concorso universitario, poi, è perspicua la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1054 del 7 marzo 2007, nella quale si legge testualmente: <i>“Alla stregua della richiamata norma regolamentare <<Al termine dei lavori la Commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti … individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei (aumentati a tre dall’art. 5, 2° c. L. n. 210/1998) nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario …>>.</i><br />
<i>Dal tenore della disposizione non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la idoneità ad alcuni candidati piuttosto che ad altri.<br />
Una motivazione siffatta non sarà certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati.<br />
In definitiva, ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse.<br />
Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa”.<br />
</i>In tal senso, peraltro, si è espresso anche questo Tribunale, che con sentenza n. 1760/2007 del 27 settembre 2007 ha precisato che “…<i>il richiamato procedimento di valutazione comparativa è insito nei giudizi espressi individualmente dai commissari e collegialmente dalla commissione in ordine alle capacità e ai titoli dei vari candidati, non imponendosi affatto una formale ulteriore delibera laddove la scala di valori emersa nel corso della procedura risulti in termini inequivoci dai giudizi implicitamente richiamati nell’approvazione dei risultati della selezione</i>…”.<br />
In conclusione, quindi, accertata la legittimità delle determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice, il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-630/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.633</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri Sardegna nord est società cooperativa arl (avv.ti E. Busio e S. Cheri) c/ il Comune di Iglesias (avv. R. Angioni e S. E. Cossu); il Responsabile servizi tecnici del comune di Iglesias (n.c.) e nei confronti di Europol service srl (avv.ti B. Arru, U.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri<br /> Sardegna nord est società cooperativa arl (avv.ti E. Busio e S. Cheri) c/ il Comune di Iglesias (avv. R. Angioni e S. E. Cossu); il Responsabile servizi tecnici del comune di Iglesias (n.c.) e nei confronti di Europol service srl (avv.ti B. Arru, U. Congiatu e S. Pinna)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione al ricorso delle imprese partecipanti ad un&#8217;A.T.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva – In tema di contratti della P.A. &#8211; Singola impresa del raggruppamento – Sussiste – In ogni caso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la legittimazione al ricorso in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che esso debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La sentenza è stata emanata a seguito dell’ordinanza 4 ottobre 2007 in causa C-492/06, con la quale la Corte comunitaria ha ritenuto compatibile con l&#8217;ordinamento comunitario la possibilità che una sola delle imprese partecipanti ad un’A.T.I. proponga ricorso avverso un’aggiudicazione pubblica.<br />
Cfr. in motivazione, tra le tante, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 23 gennaio 2002, n. 397; 10 giugno 2004, n.3719; 23 gennaio 2002, n.397; SEZIONE QUINTA – Sentenza 30 agosto 2004, n.5646; 15 aprile 2004, n. 2148; 18 marzo 2004, n.1411; 30 ottobre 2003, n.6769; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2004, n.7784; v. anche, in questa rivista, da ultimo, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 25 gennaio 2008 n. 214 nonché T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 19 aprile 2006 n. 2799; in dottrina, Giovanni La Fauci, ATI costituenda e legittimazione ad agire, ivi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 268/2006 proposto da</p>
<p><B>SARDEGNA NORD EST SOCIETÀ COOPERATIVA ARL</B> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Efisio Busio, con elezione di domicilio in Cagliari, via Cugia n. 43 presso lo studio dell&#8217;avvocato Sebastiano Cheri;</p>
<p align=center>
Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI IGLESIAS</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Angioni, con domicilio eletto in Cagliari via Sonnino n. 77 presso lo studio dell&#8217;avvocato Stefania Elisabetta Cossu;<br />
<b><br />
RESPONSABILE SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI IGLESIAS</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>EUROPOL SERVICE SRL</B>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bettino Arru e Umberto Congiatu, con domicilio eletto in Cagliari via San Lucifero  n.65 presso lo studio dell&#8217;avvocato Silvio Pinna;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dei provvedimenti di esclusione dell’offerta presentata dall’Ati Il parcheggio-Sardegna nord est, adottati nelle sedute del 14 luglio e 6 ottobre dalla commissione giudicatrice, nella gara indetta dal comune di Iglesias, per l’affidamento del servizio triennale di gestione dei parcheggi custoditi e a pagamento in varie zone della città, con bando di determinazione del dirigente dei servizi tecnici del medesimo comune n. 228 del 12/5/2005;<br />
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara suddetta in favore della ditta Europol service srl;<br />
dei provvedimenti adottati nelle sedute del 14 settembre e del 3 ottobre 2005, con cui la commissione tecnica, istituita dal responsabile dei servizi tecnici con determinazione in data 23/9/2005, ha confermato l’anomalia dell’offerta;<br />
della determinazione n. 549 dell’11 ottobre 2005 con cui il responsabile dei servizi tecnici del comune di Iglesias ha confermato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara in questione e ha proceduto alla aggiudicazione definitiva in favore della ditta controinteressata;</p>
<p>	VISTO il ricorso con i relativi allegati nonché il ricorso integrativo;<br />	<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del comune di Iglesias e della società controinteressata;<br />
VISTO il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 12 marzo 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
UDITI gli avvocati Efisio Busio per la società ricorrente, l’avv. Giovanni Cossu, su delega dell’avv. Roberto Angioni, per il comune di Iglesias, e l’avv. Silvio Pinna, su delega dell’avv. Bettino Arru, per la società controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Sardegna nord est, società cooperativa arl, espone di aver partecipato, in ATI con Il parcheggio, società cooperativa arl, alla gara bandita dal comune di Iglesias per l&#8217;affidamento del servizio di gestione dei parcheggi custoditi e a pagamento in varie zone della città, della durata di tre anni.<br />
La commissione di gara, nella seduta del 14 luglio 2005, ha considerato l&#8217;offerta presentata anormalmente bassa, pertanto il dirigente dei servizi tecnici ha richiesto alla ATI Sardegna nord est-Il parcheggio, le giustificazioni a corredo dell&#8217;offerta avanzata.<br />
A seguito della valutazione espressa dalla commissione tecnica all&#8217;uopo nominata, la commissione di gara ha proceduto ad escludere l&#8217;offerta ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla Europol Service srl.<br />
Il responsabile dei servizi tecnici del comune ha poi aggiudicato definitivamente la gara alla controinteressata.<br />
Avverso l&#8217;aggiudicazione e gli altri atti meglio descritti in epigrafe, la Sardegna nord est propone ricorso deducendo diverse censure.<br />
Si sono costituiti in giudizio il comune di Iglesias e la società controinteressata, che ha proposto anche un ricorso incidentale; entrambi hanno controdedotto puntualmente ed eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso sotto vari aspetti.<br />
Con propria ordinanza numero 88 del 30 novembre 2006, la sezione ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla questione proposta in merito alla compatibilità con la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989,  n. 89/665/CEE dell’indirizzo giurisprudenziale italiano che ammette che uno solo dei membri di un&#8217;associazione temporanea priva di personalità giuridica proponga ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione di un appalto.<br />
A seguito della decisione della Corte di giustizia il ricorso viene portato definitivamente in decisione all&#8217;udienza pubblica del 12 marzo 2008.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ordinanza 4/10/2007 in causa C-492/06 la Corte di giustizia ha respinto la questione proposta ritenendo compatibile con l&#8217;ordinamento comunitario la possibilità che una sola delle imprese partecipanti ad una ATI proponga ricorso avverso una aggiudicazione pubblica.<br />
Occorre dunque affrontare l&#8217;eccezione sollevata dal comune circa la carenza di legittimazione della ricorrente, essendo soltanto una componente della ATI che ha presentato l&#8217;offerta.<br />
Il collegio richiama in proposito la giurisprudenza prevalente (che condivide) che riconosce la legittimazione in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397; sez.V, 30/8/2004, n.5646; idem, 15/4/2004, n. 2148; idem, 18/3/2004, n.1411; idem, 30/10/2003, n.6769; Cons. Stato, VI, 29/11/2004, n.7784; Cons. Stato, IV, 10/6/2004, n.3719; idem, 23/1/2002, n.397). <br />
Infatti, il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all&#8217;impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante la rappresentanza processuale nei confronti dell&#8217;amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singolarmente, mancando una espressa previsione in tal senso del nostro ordinamento, nonché &#8211; come si è ora accertato &#8211; nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, in materia di appalti di servizi (si vedano gli art. 11 del d.lgs. n. 157/1995), di lavori (si vedano gli art. 11 e 13 della legge n. 109/1994) e di forniture (si vedano gli art. 11 del d.lgs. n. 358/1992).Pertanto si riconosce a ciascuna delle imprese associate un interesse legittimo proprio e distinto da quello delle consorelle, tutelabile anche in sede giudiziaria, a che il raggruppamento consegua l&#8217;aggiudicazione o comunque venga riammesso alla gara per coltivare una nuova possibilità di aggiudicazione (tra tante: Cons. Stato, VI, 31 maggio 1999, n. 702; V, 3 febbraio 1999, n.112, IV 22 aprile 1996, n.528; Cons. giust. amm. 23 aprile 2001, n. 192; 26 febbraio 2001, n. 111). Nello stesso senso si veda anche la statuizione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 4 ottobre 2005.<br />
Prima di affrontare nel merito le censure dedotte occorre però esaminare il ricorso incidentale in quanto con esso la controinteressata deduce censure che, se accolte, condurrebbero alla esclusione della ricorrente dalla gara e, conseguentemente, alla improcedibilità del ricorso.<br />
Infatti, se un ricorso incidentale tende a paralizzare l&#8217;azione principale per ragioni di ordine processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, e tali sono le questioni che si riverberino sull&#8217;esistenza dell&#8217; interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché esse, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull&#8217;esistenza di una condizione dell&#8217; azione, e quindi su una questione di rito (tra tante: Cons. Stato Sez. IV,  30 dicembre 2006  n. 8265).<br />
La controinteressata Europol Service sostiene dunque che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto avrebbe violato l&#8217;articolo 12 lettera f) del DL.gs. 17 marzo 1995 numero 157 e del capo 10.1 dal bando di gara il quale ultimo prevede, tra i requisiti tecnico organizzativi, che possono partecipare le imprese &#8220;che abbiano prestato un servizio di gestione parcheggi con almeno 300 stalli, nell&#8217;arco dell&#8217;ultimo triennio, per un periodo non inferiore ad un anno&#8221;.<br />
La Sardegna nord-est ha effettivamente dichiarato nella propria istanza di partecipazione di avere gestito per almeno un anno un servizio di parcheggi comprendente almeno 300 stalli ma tale dichiarazione non corrisponderebbe al vero; conseguentemente avrebbe dovuto essere esclusa in applicazione dell&#8217;articolo 12 sopra citato il quale, al comma 1 lettera f) dispone l&#8217;esclusione per i concorrenti &#8220;che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17&#8221;.<br />
A tal proposito il collegio osserva sin d&#8217;ora che l&#8217;articolo 14 del DL.gs. numero 157/1995 si riferisce alla dimostrazione della capacità tecnica e, alla lettera a), richiama appunto tra le modalità per tale dimostrazione &#8220;l&#8217;elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni&#8221;.<br />
La ricorrente ha controdedotto alla censura ricordando di aver partecipato alla gara costituendosi in ATI con la cooperativa Il parcheggio che figurava quale capogruppo; pertanto il requisito sulla capacità tecnica dovrebbe essere valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso e non con riferimento alle singole componenti (Cons. St. sez. sesta, 30 maggio 2003 numero 2889).<br />
Perciò, anche se Sardegna nord-est all&#8217;epoca della partecipazione alla gara non possedeva il requisito inerente la capacità tecnica richiesto dal bando, tale requisito era posseduto dalla società capogruppo come sarebbe comprovato sia dalla certificazione di qualità ISO 9001, sia dalla certificazione rilasciata dal comune di Garda attestante la gestione di un parcheggio con 369 stalli dal 14 aprile 2003.<br />
Le argomentazioni della ricorrente non persuadono.<br />
Infatti la censura dedotta non si riferisce direttamente alla necessità o meno del requisito in capo a tutti i partecipanti alla ATI ma alla circostanza che Sardegna nord-est abbia dichiarato espressamente di avere un requisito che, secondo quanto risulta accertato agli atti, in realtà non possedeva; da ciò la violazione dell&#8217;articolo 12 lettera f) del DL.gs. numero 157/1995 e, conseguentemente, la necessaria esclusione dalla gara.<br />
Oltretutto, vale la pena di rilevare che la dichiarazione rilasciata dal comune di Garda attesta che &#8220;la ditta AJ Mobilità S.r.l. in ATI con la società cooperativa Il parcheggio, gestisce dal 14 aprile 2003 i parcheggi siti in Garda per un totale di 359 posti&#8221;. Da tale dichiarazione non si evince con quali modalità e con quale distribuzione di compiti tra le due ditte il parcheggio venga gestito, perciò non è neppure certo lo svolgimento da parte della cooperativa Il parcheggio della gestione di parcheggi con i requisiti richiesti dal bando di gara.<br />
In definitiva risulta accertato che la società ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell&#8217;articolo 12 del DL.gs. numero 157/1995; va perciò accolto il ricorso incidentale e, conseguentemente, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.<br />
Considerata la complessità della questione le spese di giudizio possono rimanere compensate tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Numerico	          Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri        Consigliere – estensore;<br />
Alessandro Maggio	          Consigliere;</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 07/04/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-4-2008-n-633/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-1288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-1288/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-1288/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1288</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres U. Di Benedetto Est.Maserati S.p.A. (Avv.ti G. De Vergottini, G. Berruti ed S. Ricci) contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Località di Modena (Avv. A. Della Fontana) sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione dei provvedimenti degli Ispettori del Lavoro in tema di prevenzione e sicurezza degli ambienti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-1288/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-1288/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres U. Di Benedetto Est.<br />Maserati S.p.A. (Avv.ti G. De Vergottini, G. Berruti ed S. Ricci) contro l&#8217;Azienda Unità Sanitaria Località di Modena (Avv. A. Della Fontana)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione dei provvedimenti degli Ispettori del Lavoro in tema di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e sulla possibilità per le Aziende di affiancare al medico competente altri &ldquo;medici aggiunti&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro &#8211; Diffide degli Ispettori del Lavoro previste dall’art.9 del d.p.r. n.520 del 1955 – Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Ordinario &#8211; Sussistenza &#8211; Disposizioni ex art. 10 del citato d.p.r. e dall’articolo 65 del d.p.r. n. 303 del 1956 – Natura discrezionale – Impugnazione &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Sicurezza pubblica &#8211; Sorveglianza sanitaria a carico delle imprese – Artt. 16 e 17 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626 &#8211; Definiscono i compiti propri del medico competente &#8211; Possibilità per le Aziende di affiancare allo stesso altri “medici aggiunti” &#8211; Non è preclusa dalla legge</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, le diffide degli Ispettori del lavoro previste dall’art.9 del d.p.r. n.520 del 1955, che vengono adottate quando viene constatata la violazione di obblighi nascenti dalla legge, non aggiungono nulla agli obblighi imposti dalla normativa e non hanno contenuto novativo rispetto ad essi. Essendo la posizione soggettiva del datore di lavoro completamente delimitata dalla legge le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Al contrario le “disposizioni”, previste dall’articolo 10 del citato d.p.r. e dall’articolo 65 del d.p.r. n. 303 del 1956, che introducono una serie di obblighi non previsti e realizzano dei veri e propri ordini i quali, sulla base di una scelta discrezionale, fanno sorgere nei soggetti destinatari un obbligo di ottemperare prima non esistente, costituiscono dei veri e propri provvedimenti amministrativi discrezionali e pertanto le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa<br />
2. La normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria a carico delle imprese prevede puntualmente gli obblighi da osservare definendo, agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, i compiti propri del medico competente. Nell’adempimento di detti compiti, non è preclusa dalla legge la possibilità per le Aziende di non limitarsi a nominare un unico medico competente ma di affiancare allo stesso altri “medici aggiunti”. Infatti, le prestazioni indicate nei citati articoli 16 e 17 riguardano tutte prestazioni programmabili e programmate per cui è, comunque, chiaramente individuabile il compito di ciascun medico competente e le connesse responsabilità, senza necessità di smembrare l’Azienda, in reparti o aggregati, come illegittimamente preteso – nella specie &#8211;  dagli ispettori del lavoro. Del resto la presenza di più medici competenti assicura la possibilità di una maggiore presenza nell’Azienda a beneficio del datore di lavoro e dei lavoratori stessi ed inoltre, la natura fiduciaria del rapporto medico competente e lavoratore non è limitata dalla nomina di medici aggiunti essendo al contrario garantita una maggior scelta per il lavoratore nell’ambito del calendario delle visite programmate. Infine la maggior presenza in azienda del medico competente, assicurata dalla misura organizzatoria dell’Azienda, consente, altresì, la possibilità di una più tempestiva informazione ai lavoratori, qualora dagli stessi richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione dei provvedimenti degli Ispettori del Lavoro in tema di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e sulla possibilità per le Aziende di affiancare al medico competente altri &#8220;medici aggiunti&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze:1288/2008<br />
		Registro Generale:	1226/2007 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO MOZZARELLI Presidente; BRUNO LELLI Cons.; UGO DI BENEDETTO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 06 Marzo 2008 <br />
Visto il ricorso 1226/2007  proposto da:</p>
<p><b>MASERATI S.P.A.</b>  rappresentato e difeso da: DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE  BERRUTI AVV. GIULIANO  RICCI AVV. SANTE  con domicilio eletto in  BOLOGNA  VIA S. STEFANO 16 pressoDE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE DI MODENA</b> rappresentato e difeso da: DELLA FONTANA AVV. ALBERTO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del verbale di disposizione n.D/FD/6/2007, comunicato con nota 7 luglio 2007 prot.n.60543 redatto dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del SPASL con il quale è stato imposto alla Maserati S.p.a. di riformulare le nomine dei medici competenti per l’espletamento delle funzioni di sorveglianza sanitaria presso il proprio stabilimento produttivo;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE DI MODENA <br />
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO  e uditi gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>1. La società ricorrente è titolare di uno stabilimento produttivo sito in Modena, all’interno del quale sono impiegati circa 750 dipendenti.<br />
Il servizio di sorveglianza sanitaria, previsto dall’articolo 16 del d.lgs 19 settembre 1994, n.626 è stato svolto, in forza di un apposito rapporto contrattuale, da una società costituita dall’Ospedale civile di Sassuolo. In base a detto contratto è stato nominato un medico, specializzato in medicina del lavoro, quale incaricato delle funzioni di sorveglianza sanitaria all’interno dell’Azienda.<br />
In ragione delle dimensioni dell’Azienda la società ha nominato altri due medici con funzioni di “medico competente aggiunto”, consentendo la permanenza di un medico nello stabilimento per almeno tre giorni alla settimana.</p>
<p>2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dello SPAL- Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro- dell’AUSL di Modena, a seguito di un sopralluogo, hanno disposto, “ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 520/55, di procedere a riformulare le nomine dei medici competenti sopra citati in modo che risultino assolutamente inequivocabili il ruolo e la responsabilità attribuite, al fine di rendere pienamente e facilmente applicabile quanto previsto dall’art.17 del D.Lgs.626/94.<br />
In particolare, se la complessità e le dimensioni dell’azienda consigliano di individuare più di un medico competente, occorre che per ognuno di loro risulti, con precisione lo specifico ambito di attività lavorativa all’interno dello stabilimento in cui esplica la sua azione (reparto o altro tipo di aggregato) e per il quale egli assume direttamente tutti i compiti ( e le responsabilità connesse) elencati nell’art.17 del citato decreto”.<br />
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. la società interessata deducendone l’illegittimità.<br />
Si è costituita in giudizio l’AUSL intimata che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.</p>
<p>3. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p>3.1. Negli interventi degli ispettori del lavoro sono ravvisabili due tipi di provvedimenti. Il primo è costituito dalle diffide, previste dall’art.9 del d.p.r. n.520 del 1955 che vengono adottate quando viene constatata la violazione di obblighi nascenti dalla legge: in tal caso le prescrizioni imposte dall’ispettorato nulla aggiungono agli obblighi imposti dalla norma e non hanno contenuto novativo rispetto ad essi. La posizione soggettiva del datore di lavoro è completamente delimitata dalla legge e le controversie relative a dette diffide appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>3.2. Il secondo tipo di provvedimento è, invece, costituito dalle “disposizioni”, previste dall’articolo 10 del citato d.p.r. e dall’articolo 65 del d.p.r. n.303 del 1956, che introducono una serie di obblighi non previsti e realizzano dei veri e propri ordini che, sulla base di una scelta discrezionale, fanno sorgere nei soggetti destinatari un obbligo di ottemperare prima non esistente.<br />
Le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa in quanto le “disposizioni” costituiscono dei veri e propri provvedimenti amministrativi discrezionali (Cass.,Sez.Un.,9.7.1991,n.7547; Cass.,Sez.Un.,13/2/1993, n,1822; Cons.Stato,sez.VI,16.5.1983,n.354; T.A.R. Umbria, 10.3.2000, n.258).</p>
<p>3.3. Nel caso concreto si tratta di una “disposizione” emanata ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 520 del 1955, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, con il quale gli ispettori del lavoro pretendono di introdurre un nuovo obbligo non predeterminato dalla legge.<br />
La giurisdizione, pertanto, è del giudice amministrativo.</p>
<p>4. Nel merito il ricorso è fondato.<br />
La normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria prevede puntualmente gli obblighi di osservare definendo, agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, i compiti propri del medico competente che, per quanto riguarda le prestazioni mediche di svolgere direttamente nei confronti del lavoratore comprendono accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono specificamente destinati, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali nonché l’aggiornamento della cartella sanitaria.<br />
L’articolo 17, poi, contempla ulteriori compiti concernenti le situazioni di rischio e le misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori connesse all’ambiente di lavoro.<br />
Si tratta, pertanto, di compiti specifici e puntualmente definiti dalla legge.</p>
<p>5. Nell’adempimento di detti compiti, non è precluso dalla legge la possibilità per le Aziende di non limitarsi a nominare un unico medico competente ma di affiancare allo stesso altri “medici aggiunti”.<br />
Né la pretesa degli ispettori del lavoro di  ripartire l’azienda di reparti ed aggregati cui assegnare un solo medico competente è consentito dalla legge e del resto non è neppure funzionale all’espletamento dei compiti di cui ai citati articolo 16 e 17.</p>
<p>5.2. Infatti, le prestazioni del medico competente indicate nei citati articoli 16 e 17 riguardano tutte prestazioni programmabili e programmate per cui è, comunque, chiaramente individuabile il compito di ciascun medico competente e le connesse responsabilità, senza necessità di smembrare l’Azienda, in reparti o aggregati, come preteso dagli ispettori del lavoro.<br />
Del resto la presenza di più medici competenti assicura la possibilità di una maggiore presenza nell’Azienda a beneficio del datore di lavoro e dei lavoratori stessi.</p>
<p>6. Inoltre, la natura fiduciaria del rapporto medico competente e lavoratore non è limitata dalla nomina di medici competenti aggiunti essendo al contrario garantita una maggior scelta per il lavoratore nell’ambito del calendario delle visite programmate.<br />
La maggior presenza in azienda del medico competente, assicurata dalla misura organizzatoria dell’Azienda, consente, altresì, la possibilità di una più tempestiva informazione ai lavoratori, qualora dagli stessi richiesta.</p>
<p>7. Infine, va osservato che la “disposizione” degli ispettori del lavoro in contestazione, intervenuta dopo circa quattro anni dall’effettuazione delle nomine dei medici competenti “aggiunti” non ha alcun riferimento a disservizi od inefficienze riscontrati in Azienda nell’espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria e, pertanto, anche per questo aspetto appare viziata sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria, in riferimento a quest’ultimo profilo.</p>
<p>8. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.</p>
<p>9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di causa attesa la novità della questione controversa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna in data 6.3.2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 07.04.08<br />
Bologna li, 07.04.08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-1288/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-7-4-2008-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-7-4-2008-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Buonvino RESIDENZIALE NUOVA s.r.l. (Avv. F. Mannucci) c. COMUNE DI ROMA (Avv. R. Murra) sulla prevalenza della norma che dispone l&#8217;efficacia triennale delle misure di salvaguardia sulle norme regionali previgenti Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Efficacia triennale – Prevalenza sulle norme regionali previgenti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-7-4-2008-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-7-4-2008-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Buonvino<br /> RESIDENZIALE NUOVA s.r.l. (Avv. F. Mannucci) c. COMUNE DI ROMA (Avv. R. Murra)</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza della norma che dispone l&#8217;efficacia triennale delle misure di salvaguardia sulle norme regionali previgenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Misure di salvaguardia – Efficacia triennale – Prevalenza sulle norme regionali previgenti – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, che limita a tre anni l’efficacia delle misure di salvaguardia qualora lo strumento approvato non venga inviato, entro l’anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, all’amministrazione competente all’approvazione, prevale su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme (nella specie, l’art. 5 della l.r. lazio n. 24 del 1977 e l’art. 36 della l.r. n. 38 del 1999), poiché costituisce una norma di principio – di valenza sia edilizia che urbanistica &#8211; che, in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell’azione amministrativa, vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l’iter procedimentale conseguente all’adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore, ed a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in funzione anche dell’esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla prevalenza della norma che dispone l’efficacia triennale delle misure di salvaguardia sulle norme regionali previgenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2/2008 Reg.Dec.<br />
N.    10   Reg.Ric.<br />
ANNO  2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Adunanza Plenaria</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10/2007 Ad. Plen. (ric. 2010/2007 Sez. IV Cons. di Stato), proposto dalla<br />
<b>società RESIDENZIALE NUOVA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Mannucci, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Romagnoli 20,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di ROMA</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Murra, con il quale è elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione I, 8 febbraio 2007, n. 988;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
vista la decisione interlocutoria della Sezione IV n. 4640 del 5 settembre 2007;<br />
vista la decisione della Sezione IV 19 dicembre 2007, n. 6548, di rimessione dell’esame dell’appello all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti tutti gli atti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 10 marzo 2008, il Consigliere Paolo Buonvino;<br />
uditi, per le parti, gli avv.ti Mannucci e Murra.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR si è pronunciato in una controversia relativa a silenzio-rifiuto che si sarebbe formato su un’istanza, avanzata dall’originaria ricorrente e odierna appellante in data 23 marzo 2006, tesa a conseguire un nuovo esame di una precedente richiesta di rilascio di permesso di costruire avanzata il 18 settembre 2003, in relazione alla quale il Comune intimato aveva emesso, con decreto dirigenziale n. 1557 del 4 ottobre 2004, una misura di salvaguardia ai sensi della legge n. 1902/1952, separatamente impugnata con ricorso tuttora pendente innanzi al medesimo TAR;  detta misura soprassessoria era correlata alla deliberazione consiliare in data 19/20 marzo 2003, n. 33, di adozione del NPRG della Città di Roma.<br />
A sostegno dell’istanza di riesame la società interessata ha invocato la disposizione contenuta nell’art. 12 del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 (testo unico dell’edilizia), secondo cui la misura di salvaguardia, applicata in precedenza dal Comune in relazione al P.R.G. in itinere, adottato con la citata deliberazione consiliare del 20 marzo 2003, era da considerarsi scaduta per decorso del triennio ivi stabilito. <br />
I primi giudici, pronunciando ex art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, introdotto dall’art. 3, comma 6 bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), hanno respinto nel merito  la richiesta della Società istante.<br />
Il TAR, in particolare, ha affrontato la vicenda andando oltre la mera enunciazione di legittimità/illegittimità del silenzio, avendo ritenuto inapplicabile, nella specie, il disposto di cui all’invocato art. 12 del t.u. dell’edilizia (d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001) e, quindi, la disciplina normativa di cui alla legge n. 1902 del 1952 che detto art. 12, sostanzialmente, riproduce; ciò a fronte della potestà legislativa esercitata in materia dalla Regione Lazio con l’art. 5 della l.r. 6 luglio 1977, n. 24, che contiene un unico termine quinquennale di efficacia delle misure stesse, mentre la norma statale prevede anche un termine massimo triennale di efficacia nell’ipotesi in cui il piano adottato non venga trasmesso all’organo cui è demandata l’approvazione dello strumento urbanistico nel termine di un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di adozione.<br />
Per l’effetto, i primi giudici hanno respinto il ricorso.</p>
<p>2) &#8211; Con l’appello proposto dall’originaria ricorrente avverso la sentenza ora detta sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:<br />
a) &#8211; erroneità della sentenza in quanto l’art. 5 della citata legge regionale n. 24 del 1977 sarebbe stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del t.u. sull’edilizia, contenente (giusta art. 1) i principi fondamentali e generali e le disposizioni per l’esercizio dell’attività edilizia, cui le norme regionali devono adeguarsi, mentre devono ritenersi venute meno le previgenti norme difformi rispetto a detti principi; e ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 2, comma 3, del medesimo t.u. stabilisce che le disposizioni di dettaglio &#8211; quale sarebbe l’art. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 &#8211; attuative dei principi di riordino nello stesso testo unico contenuti, opererebbero direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non si adeguino ai principi medesimi; lo stesso Comune di Roma, del resto, nel citato atto soprassessorio (n. 1557/2004) avrebbe espressamente ritenuto operante la disciplina di cui alla legge n. 1902 del 1952; con la conseguenza che, non essendo stato inviato il piano adottato alla Regione nel termine di un anno dalla sua adozione, la durata della misura soprassessoria non avrebbe potuto eccedere i tre anni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano, donde l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e l’onere di pronunciarsi sull’istanza edificatoria;<br />
b) &#8211; l’affermata ultravigenza dell’art. 5 cit. contrasterebbe, inoltre con i principi sanciti dall’art. 15 delle preleggi in materia di successione di leggi nel tempo e di abrogazione tacita; <br />
c) &#8211; sarebbe, infine, configurabile, nella specie, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del t.u. edilizia in riferimento all’art. 66 bis della l.r. n. 38 del 22 dicembre 1999, introdotto dall’art. 70, comma 7, della l.r. n. 4 del 28 aprile 2006,  secondo cui: “10. Le misure di salvaguardia previste dalla L. n. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale”; con tale norma la regione, consapevole del fatto che il t.u. aveva reintrodotto la disciplina di cui alla legge n. 1902 del 1952, avrebbe, a sua volta, reintrodotto una norma di durata quinquennale delle misure di salvaguardia, ma (giusta comma 8 dello stesso art. 66 bis, secondo cui “8. Le modifiche apportate dal presente articolo alla L.r. n. 38/1999 entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale – PTPR &#8211; da parte della Giunta regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 23, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 &#8211; Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico &#8211; e successive modifiche”) solo a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale, non ancora intervenuta.<br />
A seguito della discussione, tenutasi nell’udienza del 29 maggio 2007, nel corso della quale  il difensore della parte appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame, ribadendo che  il piano adottato dal Comune di Roma non era stato ancora inviato alla Regione per la relativa approvazione, la Sezione IV, con la decisione interlocutoria n. 4640 del 5 settembre 2007, ha chiesto al Comune stesso di trasmettere una nota di chiarimenti “riguardanti  l’invio, ove avvenuto, alla Regione Lazio, da parte del Comune di Roma, del PRG adottato e controdedotto,  richiamato nella nota in atti  n. 52188 del 18 marzo 2003, indicando con esattezza tutti gli estremi dell’atto di trasmissione: il tutto accompagnato da adeguata relazione illustrativa”. <br />
Il Comune non  ha adempiuto a tale ordine istruttorio, ma la parte appellante ha depositato la delibera Consiliare del Comune di Roma 22 marzo 2006, n. 64, contenente controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il piano adottato.<br />
All’udienza del 19 ottobre 2007, sulla richiesta del difensore della Società appellante,  il ricorso è stato trattenuto per la decisione dalla Sezione remittente.</p>
<p>3) &#8211; Con la decisione di rimessione a questa Adunanza la Sezione remittente, premesso che dagli atti (e, in particolare, dalla delibera consiliare n. 64 del 22 marzo 2006), risultava che l’invio alla regione del piano adottato non era intervenuto entro un anno dalla data di adozione (al riguardo, il Comune non avendo neppure offerto i chiarimenti richiesti dalla Sezione con ordinanza 5 settembre 2007, n. 4640) ha ritenuto che la cognizione dell’appello doveva riguardare necessariamente il merito del giudizio nei limiti definiti dalla sentenza impugnata e che la questione giuridica sottoposta era di estrema rilevanza e delicatezza istituzionale, involgendo fondamentali principi in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione e sulla natura giuridica del t.u. sull’edilizia, occorrendo, in particolare, stabilire se le disposizioni contenute nell’art. 12, comma 3, fossero idonee a sterilizzare e a rendere inefficaci le previgenti norme legislative regionali in materia.<br />
Al riguardo, la Sezione remittente ha proposto le seguenti ipotesi alternative:<br />
a) – come prima ipotesi, ha prospettato quella secondo cui il testo unico non conterrebbe principi di riordino della materia urbanistica, sicché la disposizione sulla durata delle misure di salvaguardia di cui al citato art. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001 – che è, strutturalmente, una disposizione di dettaglio e, per i suoi stessi fini, catalogabile come norma urbanistica – non dovrebbe rientrare tra quelle che operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario; detta norma, invero, conterrebbe solo un principio di carattere generale (quello della temporaneità, comunque, delle misure di salvaguardia) che la disciplina regionale di cui si discute avrebbe, comunque rispettato (così come tale principio di temporaneità delle misure in parola sarebbe stato rispettato dall’art. 36 della successiva l.r. n. 38 del 1999, al quale la sentenza impugnata – come rilevato nella decisione di rimessione – avrebbe potuto fare riferimento); ebbene, secondo la delineata prospettazione, non vi sarebbero elementi tali per affermare che la norma regionale previgente sia stata sterilizzata o resa inefficace o addirittura abrogata dal ripetuto art. 12 del t.u. edilizia;<br />
b) – come seconda, alternativa ipotesi la Sezione remittente ha, per converso, ritenuto che non potrebbe denegarsi l’ammissibilità di un’altra opzione ermeneutica delle stesse norme del testo unico atta a condurre a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle precedenti; in particolare, i ripetuti richiami operati nel t.u. ai principi fondamentali e generali in esso contenuti per la disciplina dell’attività edilizia (e, in particolare, l’art. 1, comma 2, che fa riferimento a principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico medesimo; nonché il comma 3, che fa riferimento a disposizioni attuative dei principi di riordino; e, inoltre, l’art. 2, comma 3, che assicura la prevalenza delle disposizioni, anche di dettaglio, attuative dei principi di riordino, contenute nel t.u. fino a che le regioni non abbiano direttamente provveduto ad adeguarsi) indurrebbero ragionevolmente ad escludere la natura meramente ricognitiva del testo unico, che ben potrebbe essere ritenuto quale fonte novativa; la disciplina di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, del t.u., inoltre, non avrebbe natura meramente urbanistica, concorrendo in esso anche fondamentali connotazioni edilizie, unitamente all’esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie.<br />
4) &#8211; Con  memoria conclusionale l’appellante ribadisce le proprie tesi difensive e insiste per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente accoglimento dell’originario ricorso.<br />
A sua volta il Comune insiste, in memoria, per il rigetto dell’appello perché infondato.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1) – Osserva il Collegio che il quesito sottoposto all’esame di questa Adunanza dalla decisione di rimessione attiene all’ultrattività o meno dell’art. 5 della legge della Regione Lazio 6 luglio 1977, n. 24, dopo l’entrata in vigore d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 (“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia &#8211; testo A”) e, in particolare, dell’art. 12, comma 3, dello stesso t.u. (riveniente dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378, recante: “disposizioni legislative in materia edilizia &#8211; testo B”). <br />
Il citato art. 5 della l.r. n. 24 del 1977 prevede, tra l’altro, che: “a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all&#8217;emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato”; e che “le sospensioni previste dai commi precedenti non possono essere protratte oltre cinque anni dalla data della deliberazione comunale di cui al primo comma”.<br />
Al riguardo ci sarebbe da chiedersi, anzitutto, se la norma ora detta, non facendo riferimento alcuno all’ipotesi &#8211; espressamente normata dal legislatore nazionale con le modifiche apportate, mediante l’art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 517, alla legge  3 novembre 1952, n. 1902 &#8211; concernente l’applicazione di un termine di efficacia triennale della misura di salvaguardia (decorrente, nell’ipotesi di mancato invio entro l’anno dalla pubblicazione, all’amministrazione deputata all’approvazione, della delibera di adozione del nuovo strumento urbanistico), non abbia, in effetti, lasciato ferma l’applicabilità del termine triennale stesso nell’ipotesi, non espressamente contemplata dal legislatore regionale medesimo, di mancato invio entro l’anno, alla regione, dello strumento urbanistico adottato; del resto, detto art. 5 parla di sospensioni che “non possono essere protratte oltre i cinque anni”, senza, peraltro, escludere che dette misure soprassessorie debbano avere valenza temporale inferiore laddove si innesti la peculiare fattispecie individuata dal legislatore nazionale (ferma restando, comunque, l’obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942).<br />
Così come ci si potrebbe domandare se tale disposizione regionale fosse effettivamente vigente all’epoca dei fatti di causa, potendosi, al riguardo, osservare che l’art. 36 della l.r. n. 38 del 22 dicembre 1999 (recante, questa, “norme sul governo del territorio”) prevede che “dalla data di adozione del P.U.G.C. ai sensi dell’art. 33, comma 1, fino alla data di esecutività del P.U.C.G. stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla L. n. 1902/1952”; e che, ai sensi dell’art. 78 della stessa l.r. n. 38 del 1999, “sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge”.</p>
<p>2) &#8211; Ritiene l’Adunanza che tali dubbi interpretativi, che non hanno costituito oggetto del contendere, né del contraddittorio tra le parti e neppure oggetto della decisione di rimessione, possano essere superati.<br />
Il primo, in quanto la legge regionale del 1977 introduce, in effetti, con l’art. 5, un termine unico, di durata quinquennale, valido per tutte le ipotesi, la norma non assegnando alcun rilievo alla circostanza che il piano adottato sia stato o meno trasmesso per l’approvazione, entro l’anno dall’adozione, alla regione; con la conseguenza che il legislatore regionale, nell’occupare, a suo tempo, la materia, ha, in effetti, privilegiato una soluzione di maggior favore per le amministrazioni locali, tale da limitare necessariamente a cinque anni il termine massimo di validità delle misure di salvaguardia anche nell’ipotesi del mancato tempestivo invio alla regione, entro un anno, del Piano adottato.<br />
Il secondo, in quanto il disposto di cui all’art. 36 della l.r. n. 38 del 1999 pone l’accento sulla durata, non ultraquinquennale, delle misure stesse, sicché il richiamo alla legge n. 1902 del 1952 va riguardato solo nel suo aspetto finalistico, quale esigenza di applicare le misure di salvaguardia ivi previste e rese obbligatorie dall’art. 10 della l.u. n. 1150 del 1942, ma non in quello temporale, che resta, invece, fissato nei predetti cinque anni; sicché è da ritenere che il disposto di cui all’art. 36 in esame non diverga, in effetti, da quello di cui all’art. 5 della l.r. n. 24 del 1977, che vale, anzi, a riconfermare con una norma inserita in un testo volto a disciplinare, con carattere generale (a differenza della l.r. n. 24 del 1977), la materia urbanistica in ambito regionale.<br />
Da quanto precede discende che rimane ferma l’esigenza di verificare se la disciplina di fonte regionale ora detta, nel contemplare il predetto, unico termine quinquennale, debba ritenersi applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, comma 3, del t.u. n. 380 del 2001, ovvero se la si debba ritenere recessiva rispetto a tale norma, implicitamente di essa abrogatrice.</p>
<p>3) – Ad  avviso dell’Adunanza il citato art. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001 (norma, invero, avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell’attività edificatoria; urbanistica, dall’altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell’ordinato assetto del territorio) prevalga, in effetti, su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme quali, per quanto qui interessa, l’art. 5 della l.r. n. 24 del 1977 e l’art. 36 della l.r. n. 38 del 1999, come sopra interpretate.<br />
A tale conclusione induce, invero, l’art. 1, comma 1, del medesimo d.p.r. n. 380/2001, secondo cui “il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell&#8217;attività edilizia”, nonché i commi 1 e 3 dell’art. 2, secondo cui, rispettivamente, “le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico” e “le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”.<br />
E, del resto, la norma si muove nella logica del terzo comma dell’art. 117 Cost., secondo cui sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al “governo del territorio” e, “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.<br />
Ebbene, l’art. 12, comma 3, del testo unico per l’edilizia ha inteso, invero, nel riprendere i contenuti sostanziali dell’articolo unico della legge n. 1902 del 1952, dettare, pur con norma apparentemente di dettaglio, una disposizione che ben può essere riguardata quale norma di principio &#8211; espressiva dell’esigenza di riordino del sistema che permea il testo unico &#8211; che, in armonia con i criteri della trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell’azione amministrativa e, in generale, con gli ordinari canoni di buona amministrazione e nell’ottica dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l’iter procedimentale conseguente all’adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore, volto, essenzialmente, ad evitare le strumentalizzazioni che un non sollecito esercizio dell’azione amministrativa renderebbe possibile e (con contenuti in certo modo sanzionatori delle spesso defatiganti lungaggini amministrative) a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in funzione anche, come cennato nella decisione di rimessione, dell’esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie.<br />
In tale ottica va, quindi, rivista la norma sollecitatoria contenuta nel comma 3 dell’art. 12 in esame, che limita a tre anni l’efficacia delle misure di salvaguardia qualora lo strumento approvato non venga inviato, entro l’anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, all’amministrazione competente all’approvazione.<br />
Può anche soggiungersi che, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, “l’emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall’art. 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti”; e che, per l’art. 10, primo comma, della legge medesima, “le leggi della repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell’articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse” (si noti che le norme ora dette non risultano abrogate né esplicitamente, né implicitamente, da leggi sopravvenute e, in particolare, dalla legge  n. 131 del 5 maggio 2003, recante “disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, che, all’art. 10, commi 9 e 10, dispone, rispettivamente, la modifica o l’abrogazione di alcune norme della stessa legge n. 62 del 1953, ma non di quelle appena richiamate).<br />
Ora, nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto nella materia, assegnando alle norme contenute nel t.u. dell’edilizia volte al riordino della stessa il carattere di norme di principio (e tale, per le ragioni anzidette, appare la norma di cui  si discute), devono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti e, così &#8211; per ciò che attiene alla presente fattispecie &#8211; la disciplina di fonte regionale di cui si è detto per contrasto con i principi contenuti nel ripetuto art. 12, comma 3, del t.u. n. 380/2001; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime (mentre non è questa la sede per argomentare in ordine alle problematiche che potrebbero porre norme regionali, di portata difforme rispetto alla norma del testo unico qui in esame, entrate in vigore successivamente rispetto ad essa).<br />
Tali conclusioni sono corroborate anche dalla citata legge n. 131/2003, che, all’art. 1, comma 2, recante la disciplina transitoria relativa alle normative regionali vigenti in materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale, prevede l’ultrattività di dette normative regionali solo fino al sopravvenire delle norme statati in proposito (con salvezza, naturalmente, degli effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale); poiché, peraltro, anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta “riservata alla legislazione dello Stato”, può coerentemente concludersi nel senso della cedevolezza di tutte le norme regionali di fronte alle norme di principio che siano fissate dallo Stato nella stessa materia.<br />
Né, per ciò che attiene alla presente fattispecie, osta a tutto quanto precede il contenuto del comma 5 dell’art. 2 dello stesso t.u. n. 380/2001, secondo cui “in nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.”<br />
Non si tratta, infatti, di restituzione allo Stato di competenze in materia urbanistico/edilizia trasferite alle regioni a statuto ordinario, ma semplicemente di esercizio, da parte dello Stato, in conformità con quanto previsto dall’art. 117 Cost. e dalla citata legge n. 62 del 1953, della potestà, riservata, appunto, alla stessa legislazione statuale, di determinare i principi fondamentali nelle materie di legislazione ripartita.<br />
Donde anche l’assenza di manifesti dubbi di conformità della disciplina contenuta nel t.u. dell’edilizia al dettato costituzionale, dal momento che l’art. 12 del d.p.r. n. 380 del 2001, in consonanza con l’art. 117 Cost., è venuto, in effetti, a dettare una norma di principio volta a porre una necessaria differenziazione tra i comportamenti virtuosi tenuti dalle amministrazioni più solerti e diligenti e quelli tenuti, invece, da amministrazioni meno sollecite verso l’interesse pubblico; né sembra trattarsi di norma dal contenuto precettivo del tutto puntuale, che non lascerebbe alcuno spazio di intervento alle Regioni (cfr. C. Cost., sent. 19 – 23 novembre 2007, n. 401, prg. 16), dal momento che a queste non appare inibita una normazione dai contenuti parzialmente differenti (e più favorevoli per gli amministrati), purché rispettosi dei limiti massimi di efficacia delle misure di salvaguardia ipotizzati dal legislatore nazionale nelle due differenti fattispecie di cui si discute, che appaiono in linea con un ragionevole esercizio delle sottese potestà amministrative di produzione della locale disciplina urbanistica. <br />
Né, infine, sembra potersi configurare alcun manifesto eccesso di delega, dal momento che, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (richiamato nell’epigrafe del testo unico di cui si discute quale fonte di riferimento, fondante i poteri esercitati dal Governo), l&#8217;esercizio delle deleghe legislative dalla stessa norma previste si attiene, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi: “a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia&#8230;&#8230;con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente”.<br />
4) – Consegue, da quanto sopra, che, nella specie, non poteva ostare, al rilascio del permesso di costruire, alcuna misura di salvaguardia, dal momento che era decorso il termine triennale dall’adozione del NPRG e che lo stesso non era stato sottoposto, entro l’anno dalla conclusione della fase della relativa pubblicazione, ai competenti organi regionali; con la conseguenza che, essendo scaduti i termini di cui all’art. 20, comma 9, dello stesso d.p.r. n. 380 del 2001 – invocato dall’originaria ricorrente – deve ritenersi formato, ormai, sulla domanda da essa avanzata, il silenzio-rifiuto, con ogni conseguenza di legge.</p>
<p>5) – Per i motivi che precedono, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso di primo grado, previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma sull’istanza in data 23 marzo 2006 di cui si tratta, va condannato il Comune medesimo a pronunciarsi su di essa (nell’esercizio delle ordinarie potestà amministrative in materia, ma sulla base, comunque, della disciplina urbanistica vigente al momento della scadenza del triennio di cui si tratta, intervenuta il 20 marzo 2006) nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente decisione.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>Per tali motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza plenaria, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di cui si tratta dal Comune di Roma, lo condanna a pronunciarsi su di essa nel termine di giorni 30(trenta) decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente decisione.<br />
Spese del doppio grado di giudizio compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2008 con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Paolo Salvatore 	Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Raffaele Iannotta  	Presidente di Sezione<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo 	Presidente di Sezione<br />	<br />
Gaetano Trotta  	Presidente di Sezione <br />	<br />
Costantino Salvatore  	Consigliere <br />	<br />
Giuseppe Severini  	Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti  	Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe  	Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi  	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino  	Consigliere          Est.<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo  	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti  	Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera  	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.07/04/2008&#8230;&#8230;<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-592/</guid>

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<p>Pres. Calvo – Est. Loria S.E.A. srl (avv. (avv.ti Quaranta, Lanfredi) c. CO.A.B.SE.R. (avv. Pizzetti), A.T.I. Aimeri Ambiente srl – Stirano srl (avv. Montanaro, Todarello). servizi pubblici: ambito di estensione cronologico e qualitativo del divieto di partecipazione alle gare ex art. 113 6&#176; co. d.lgs. 267/2000 s.m.i. alla luce dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-592/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-4-2008-n-592/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Loria<br /> S.E.A. srl (avv. (avv.ti Quaranta, Lanfredi) c. CO.A.B.SE.R. (avv. Pizzetti), A.T.I. Aimeri Ambiente srl – Stirano srl (avv. Montanaro, Todarello).</span></p>
<hr />
<p>servizi pubblici: ambito di estensione cronologico e qualitativo del divieto di partecipazione alle gare ex art. 113 6&deg; co. d.lgs. 267/2000 s.m.i. alla luce dell&#8217;art. 113, 15 quater co. d.lgs. 267/2000 s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Art. 113, 6° co. d.lgs. 267/2000 s.m.i. – Divieto di partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici da parte di società già destinatarie di affidamenti diretti – Decorrenza del divieto – Procedimento iniziato prima della data di decorrenza del divieto – Inapplicabilità.</p>
<p>2. Servizi pubblici – Artt. 113, 15 quater co. d.lgs. 267/2000 s.m.i. – Estensione del divieto ex art. 113. 6° co. d.lgs. 267/2000 s.m.i. – Prima gara – Nozione – Oggetto della gara coincidente con il servizio oggetto di specifico affidamento diretto – Interpretazione estensiva – Oggetto della gara coincidente con il servizio della tipologia di quello oggetto di specifico affidamento &#8211; Fattispecie(nel caso di specie, il Giudice ha chiarito che la società affidataria del servizio di igiene ambientale da parte di un Comune poteva partecipare alla gara indetta dal Consorzio d’ambito ex l. Re. Piemonte 24/2002 per l’affidamento del servizio in forma unitaria).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">servizi pubblici: ambito di estensione cronologico e qualitativo del divieto di partecipazione alle gare ex art. 113 6° co. d.lgs. 267/2000 s.m.i. alla luce dell’art. 113, 15 quater co. d.lgs. 267/2000 s.m.i.</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-4-2008-n-2877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-4-2008-n-2877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2877</a></p>
<p>Pres. GUERRIERI &#8211; Est. MANGIA G.C. ( Avv. R. Gozzi) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) in tema di sanzioni disciplinari e mobbing 1. Procedimento amministrativo – Sanzione disciplinare – Annullamento – Nuova sanzione meno grave – Mancanza di nuova istruttoria – Illegittimità. 2. Pubblico impiego – Mobbing – Configurazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-4-2008-n-2877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-4-2008-n-2877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GUERRIERI &#8211; Est. MANGIA G.C.<br />  ( Avv. R. Gozzi) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di sanzioni disciplinari e mobbing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Sanzione disciplinare – Annullamento – Nuova sanzione meno grave – Mancanza di nuova istruttoria – Illegittimità.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Mobbing – Configurazione – Condizioni.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Ammissibilità –Vincolo di connessione con l’oggetto del ricorso – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento amministrativo che, in seguito ad annullamento di un precedente atto di irrogazione di una sanzione disciplinare, commina automaticamente la sanzione meno grave, senza l’espletamento di ulteriore attività istruttoria.</p>
<p>2. Per potersi configurare il c.d. mobbing,  vi deve essere inosservanza delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che può ravvisarsi in comportamenti omissivi, contraddittori o dilatori dell’Amministrazione, ovvero in violazione di norme, sulle quali non sussistano incertezze interpretative o la cui interpretazione sia ormai pacifica, o, ancora, nella reiterazione di atti affetti anche da illegittimità formali ma che – nel loro insieme – denotino grave alterazione del rapporto sinallagmatico, tale da determinare un danno alla salute del dipendente, purché ciò si concretizzi in una pluralità di atti o comportamenti che trovino una ratio unificatrice nell’intento di isolare, emarginare o espellere il ricorrente dall’ambiente di lavoro, mediante una escalation di azioni mirate in senso univo verso un obbiettivo predeterminato(1).</p>
<p>3. E’ inammissibile, per carenza di un vincolo di connessione con l’oggetto del ricorso, la proposizione di motivi aggiunti aventi ad oggetto un’ulteriore sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente, laddove il presunto vincolo di connessione sarebbe rappresentato dalla circostanza che la pluralità di sanzioni disciplinare configuri un caso di mobbing, quando questo in concreto non sussiste.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 403 dell’8 marzo 2007; TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 6254 del 25 giugno 2004; Trib. Forlì, 10 marzo 2005; Trib. Milano, 23 luglio 2004; Trib. Torino, 28 gennaio 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>.<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO<br />
<i>&#8211; Sezione I-quater &#8211;<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 3306 del 2005, proposto da </p>
<p><b>Cavalli Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Gozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Simone de Saint Bon n. 61;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero della Giustizia</b> –<b> Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria</b>, in persona del Capo del Dipartimento p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’ annullamento, <br />
previa sospensione</b>,
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del decreto n. 0453113-2004/30238 reso il 10 gennaio 2005 dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato in data 12 gennaio 2005, con il quale al ricorrente “<i>è inflitta la sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 449/92”, </i>nonché di ogni altro atto a quello presupposto, consequenziale e comunque connesso;</p>
<p><b></p>
<p align=center>nonché per l’accertamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto del ricorrente al risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2103 e 1223 c.c., 2087 e 1223 c.c., 2043, 2049 e 2059 c.c., dei danni dallo stesso subiti ad opera del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con conseguente condanna del medesimo al pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti i <b>motivi aggiunti</b>, notificati in data 5 aprile 2007 e depositati in data 4 maggio 2007, proposti per l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Direttore della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia in data 18 gennaio 2007 e notificati al ricorrente in data 14 febbraio 2007, con i quali è stata disposta la decurtazione del trattamento economico, nonché di ogni altro atto agli stessi presupposto e connesso avente lo stesso oggetto, tra i quali il decreto dello stesso Direttore avente data 7 giugno 2006 e medesimo oggetto nonché il decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio del 6 ottobre 2006 che ha respinto i ricorsi gerarchici proposti dal ricorrente avverso detti provvedimenti, nonché di ogni altro atto a quelli presupposto, consequenziale e comunque connesso, nonché e comunque per il risarcimento di tutti i danni derivati al ricorrente dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati, da potersi far rientrare nel quadro di una più vasta azione di mobbing del datore di lavoro nei confronti del ricorrente medesimo;<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>Fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 marzo 2005 e depositato il successivo 7 aprile 2005, il ricorrente, assistente del Corpo di polizia penitenziaria, impugna il provvedimento con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 449/92, chiedendone l’annullamento. <br />
Con il medesimo atto formula, altresì, domanda di risarcimento dei danni subiti a causa di una serie di episodi manifestamente persecutori, nell’ambito dei quali il provvedimento impugnato si inserisce.<br />
In particolare, espone:<br />
&#8211; che in data 20 febbraio 2004 gli veniva irrogata la sanzione della sospensione dal servizio per mesi due per aver tenuto un comportamento in disarmonia con la cura, la diligenza e l’impegno che un assistente di polizia penitenziaria deve tenere durante- di aver proposto prontamente ricorso avverso detto provvedimento dinanzi al TAR Lazio;<br />
&#8211; che tale ricorso veniva accolto con sentenza n. 9823 del 2004, la quale, non oggetto di impugnativa, passava in giudicato;<br />
&#8211; che, nell’attesa di ricevere riscontro alla diffida rivolta all’Amministrazione al fine di ottenere la restituzione della retribuzione mensile e di ogni altra indennità spettante, riceveva la notificazione del decreto in epigrafe, dal seguente tenore: “<br />
&#8211; tale decreto si inserisce in una sequela di atti e fatti lesivi, in forza dei quali l’Amministrazione incide, ormai da tempo, indebitamente nella sua sfera giuridica, così sintetizzabili: &#8211; dopo l’assegnazione alla C.C. di Roma Regina Coeli, sorgevano c<br />
Al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato nonché di vedersi risarcito dei danni subiti e subendi, il ricorrente deduce i seguenti motivi:<br />
<b>I. Violazione di legge per violazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 449 del 1992. Violazione di legge per violazione del giudicato amministrativo – Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa. </b>Con sentenza del TAR Lazio n. 9823/2004, passata in giudicato, è intervenuto “proscioglimento giudiziale” in fatto del ricorrente per la rilevata e non impugnata declaratoria di inidoneità probatoria del materiale raccolto. Ne consegue che l’Amministrazione non era nella condizione di poter sanzionare il ricorrente per il medesimo fatto. Vi è, pertanto, evidente elusione del giudicato amministrativo.<br />
<b>II. Inadempimento contrattuale per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2103 c.c.. Risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. </b>Il ricorrente ha sofferto non una semplice sottoutilizzazione quanto una predeterminata privazione dell’incarico che lo vedeva addetto al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Come dimostrano i molteplici fatti descritti, è stato oggetto di emarginazione nonché vittima di uno svuotamento pressoché integrale dei compiti. <br />
<b>Inadempimento contrattuale per violazione dell’art. 2087 c.c. e conseguente risarcimento dei danni. Eventuale  responsabilità sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043, 2049 e 2059 c.c.. </b>Il ricorrente è stato sottoposto ad un’odiosa pratica di mobbing. <br />
<b>Responsabilità del mobber ai sensi dell’art.</b> <b>2043 c.c.. <br />
</b>Con atto depositato in data 8 aprile 2005 si è costituito il Ministero della Giustizia, per poi produrre in data 7 maggio 2005 una nota del D.A.P., i cui contenuti possono essere così sintetizzati: &#8211; la minore sanzione della deplorazione è stata doverosamente inflitta sulla base della motivazione della pronuncia del TAR  nella parte in cui era stata rilevata “<i>l’applicazione …. in corrispondenza della medesima condotta di una sanzione più grave di quella legislativamente prevista….”</i>; &#8211; dalla lettura della parte restante della motivazione non residua dubbio che il TAR abbia riconosciuto la responsabilità per l’assopimento nel corso del servizio di sorveglianza e che l’accoglimento del ricorso si sia basato sull’eccessiva severità della sanzione.<br />
In data 1 luglio 2005 il ricorrente ha chiesto la riunione del presente ricorso con il ricorso n. 904 del 2005 per evidente connessione sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo “<i>avendo la materia del contendere stretta attinenza, in entrambi i casi, alle peculiari caratteristiche del rapporto lavorativo in essere tra il ricorrente e l’Amministrazione resistente”.<br />
</i>In data 4 maggio 2007 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con i quali chiede l’annullamento “<i>dei provvedimenti</i> <i>adottati dal Direttore della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia in data 18.01.2007……. con i quali è stata disposta la decurtazione del trattamento economico”</i> nonché degli atti presupposti, tra cui “<i>i decreti dello stesso Dirigente aventi data 7.6.2006 e medesimo oggetto nonché il decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio del 6.10.2006 che ha respinto i ricorsi gerarchici proposti…… avverso detti provvedimenti”</i>. Nel contempo, chiede il risarcimento di tutti i danni derivatigli dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati, “<i>da potersi far rientrare nel quadro di una più vasta azione di mobbing del datore di lavoro”.<br />
</i>In particolare, espone:<br />
&#8211;	di aver subito in data 19.9.2005 un incidente stradale a seguito del quale riportava “<i>distrazione dei muscoli lunghi del collo, contusione del bacino, distorsione ginocchio destro con distrazione legamento collaterale mediale, escoriazione degli arti superiori ed inferiori”;</i><br />	<br />
&#8211;	di aver inoltrato istanza per fruire di un periodo di assenza per inidoneità al servizio, con decorrenza dal 19.09.2005, integrandola con ulteriore certificazione medica, idonea a giustificare l’astensione dal servizio per circa 110 gg.;<br />	<br />
&#8211;	nonostante l’impossibilità di prestare servizio fosse dovuta ad infortunio e non a malattia, l’Amministrazione procedeva ad accertamenti sanitari presso il suo domicilio, rilevando la sua assenza; <br />	<br />
&#8211;	pur essendosi attivato per giustificare l’assenza, il Direttore della C.R. di Rebibbia disponeva trattenute sulla retribuzione al medesimo spettante;<br />	<br />
&#8211;	avverso i provvedimenti così adottati proponeva ricorso gerarchico, il quale veniva rigettato;<br />	<br />
&#8211;	in data 14.2.2007 riceveva notifica di provvedimenti ove vengono ribadite le trattenute della retribuzione.<br />	<br />
Avverso gli atti sopra indicati propone le seguenti censure:<br />
<b>Violazione di legge </b> <b>per violazione dell’art. 5 della legge n. 300 del 25 maggio 1970 – Violazione di legge per violazione dell’art. 5, comma 14, della legge n. 638 dell’11 novembre 1983 – Violazione di legge per violazione della Lettera – Circolare n. 0184021 del 22.04.2002 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione Disciplina Polizia Penitenziaria – Violazione di legge per violazione dell’art. 16 della Cost.; Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa. </b>Come recentemente riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sent. n. 1247 del 2002), le norme relative alle fasce orarie di reperibilità di cui all’art. 5 comma 14, del d.l. n. 463/1983 riguardano esclusivamente gli accertamenti relativi alle malattie ordinarie e non anche quelli sullo stato di inabilità conseguente ad infortuni. Ciò trova conferma nella lettera circolare n. 0184021-2002. Anche tale vicenda rappresenta una prosecuzione della pratica di mobbing già denunciata.<br />
All’udienza pubblica del 31 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. In via preliminare, il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso n. 904 del 2005, presentata dal ricorrente.<br />
Al riguardo non ravvisa, infatti, la sussistenza tra detti gravami di un valido ed effettivo rapporto di connessione oggettiva.<br />
Del resto, anche la ragione addotta dal ricorrente a sostegno della propria istanza – consistente nell’attinenza della materia del contendere alle “peculiari” caratteristiche del rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione resistente – appare generica e, comunque, inidonea a giustificare la riunione di ricorsi che riguardano vicende differenti.<br />
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.<br />
2.1. Con il gravame di cui trattasi, il sig. Cavalli contesta la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione gli ha inflitto la sanzione disciplinare della deplorazione, chiedendone l’annullamento.<br />
Come già esposto nella narrativa che precede, l’adozione di tale provvedimento fa seguito all’annullamento da parte di questo Tribunale, con la sentenza n. 9823/2004, passata in giudicato, del decreto n. 0317175-2003/30238, con il quale &#8211; in relazione al medesimo accadimento &#8211; era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi due.<br />
Appare, dunque, evidente che, ai fini del decidere, riveste carattere dirimente l’analisi della richiamata pronuncia giurisdizionale, la cui motivazione è, tra l’altro, espressamente indicata dall’Amministrazione come la circostanza sulla base della quale “<i>ha doverosamente inflitto la sanzione minore”.</i><br />
Ciò detto, è doveroso osservare che, in tale sede, il Tribunale ha rilevato la fondatezza dei “primi due ordini di censure”.<br />
Il primo di tali ordini riguardava, tra l’altro, la mancanza dei presupposti, connessa alla “falsità” &#8211; e comunque alla mancanza di prova – in ordine alle accuse mosse.<br />
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato quanto segue:<br />
“<i>applicazione della sanzione disciplinare impugnata sulla base esclusiva di documentazione fotografica di bassa qualità</i>…….. <i>inidonea ad</i> <i>attestare – al di là delle dichiarazioni dell’unico soggetto presente – l’effettiva consistenza e la durata del comportamento contestato (lieve assopimento o prolungato sonno, nel corso di un servizio di sorveglianza ad un detenuto)”.<br />
</i>Ciò ricordato, non può non prendersi atto che l’annullamento è stato disposto anche in ragione della mancanza di elementi di prova idonei a dare conto del comportamento dell’inquisito e, dunque, a dimostrare l’effettivo accadimento dei fatti contestati.<br />
Tenuto conto di tale premessa, appare evidente che la riattivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione avrebbe richiesto l’espletamento di ulteriore attività istruttoria (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 29 aprile 1989, n. 543).<br />
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato perché scaturito non dal riesame della contestazione disciplinare attraverso una nuova valutazione del fatto bensì dalla pressoché automatica irrogazione della sanzione immediatamente meno grave.<br />
In altri termini, si può affermare che l’Amministrazione – attraverso anche le dichiarazioni riportate nella nota del 19 aprile 2005, depositata in data 7 maggio 2005 – ha dato prova di non essersi adeguata a quanto statuito da questo Tribunale e, comunque, di non aver correttamente operato.<br />
Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con assorbimento delle altre censure sollevate.<br />
3. Il ricorrente chiede, ancora, il risarcimento dei danni subiti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2103, 1223, 2087, 1223, 2043, 2049 e 2059 del codice civile, in quanto denuncia di essere stato oggetto di un’ “<i>odiosa pratica di mobbing</i>”.<br />
A tal fine descrive una serie di accadimenti, ritenuti idonei a dimostrare una pervicace avversione nei suoi confronti da parte di molti dei suoi superiori gerarchici.<br />
Tale domanda è infondata.<br />
In linea con quanto già affermato dalla Sezione con la sentenza n. 3315 del 17 aprile 2007, il Collegio ricorda che la tipologia di <i>mobbing</i> di interesse nel processo dinanzi al giudice amministrativo si traduce nel demansionamento o comunque nell’emanazione di atti illegittimi, con violazione di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di impiego, ipotesi queste in cui la responsabilità, anche per danno alla salute del dipendente, è di tipo contrattuale.<br />
Nella situazione in esame, dunque, si ravvisa la necessità di valutare la fattispecie del <i>mobbing</i> nella misura strettamente riconducibile ad un contesto di specifiche inadempienze agli obblighi del datore di lavoro, inadempienze che il ricorrente individua in incongrue valutazioni annuali ovvero in una serie di carenze e/o iniziative che globalmente considerate     potrebbero configurare violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c..<br />
In definitiva, deve ricercarsi quell’inosservanza delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione (come codificate, in particolare, dalla legge n. 241/90). Detta violazione può ravvisarsi in comportamenti omissivi, contraddittori o dilatori dell’Amministrazione, ovvero in violazione di norme, sulle quali non sussistano incertezze interpretative o la cui interpretazione sia ormai pacifica, o, ancora, nella reiterazione di atti affetti anche da illegittimità formali ma che – nel loro insieme – denotino grave alterazione del rapporto sinallagmatico, tale da determinare un danno alla salute del dipendente.<br />
Ciò precisato, il Collegio ritiene che i fatti descritti nel ricorso – oltre ad essere per lo più sforniti del benché minimo supporto probatorio – non concretizzino ipotesi “anomale” ovvero ipotesi che rivelino un’effettiva e chiara violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi sullo stesso gravanti.<br />
In altri termini, l’ampia esposizione riportata nel ricorso non consente di ravvisare la persistenza di iniziative idonee a dare conto della sussistenza di un comportamento antigiuridico, ossia di un illecito consistente nella sottoposizione del lavoratore ad azioni che, unitariamente considerate, risultano attuate con finalità “persecutorie”, tali da rendere penosa per il dipendente la prosecuzione del rapporto di lavoro.<br />
A parte la particolare diluizione nel tempo che caratterizza gli eventi descritti, talmente ampia da investire il periodo 1993- 2004, la quale conduce ragionevolmente ad escludere il persistere del medesimo ambiente di lavoro a livello di “colleghi” e di “superiori” e, dunque, la ricorrenza di vessazioni ad opera di soggetti determinati e ben individuati, non emergono difficoltà che possano essere ritenute avulse dal normale regime di vita di ciascun lavoratore.<br />
In particolare, l’invio in missione presso diverse sedi, il conseguimento di determinati giudizi annuali, il mancato riporto di note di merito nel foglio matricolare, l’insoddisfazione di aspettative attinenti l’attribuzione di elogi e/o meriti, eventuali omissioni in forme di pubblicità (quali le affissioni in bacheca), l’organizzazione dei turni o, ancora, la destinazione a servizi comunque afferenti all’esercizio delle proprie mansioni ovvero il rifiuto di permessi di uscita anticipata appaiono elementi fattuali di per sé stessi inidonei a rivelare l’insorgenza per il dipendente di un “<i>contesto ambientale differenziato</i>” ovvero un “<i>disegno complessivo</i>”, composto da una serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori, tali da creare una situazione di sofferenza nel lavoratore.<br />
In verità, le circostanze sopra descritte appaiono “frequenti” negli ambienti di lavoro – per non dire, ordinarie &#8211; specie ove si considerino le esigenze di contemperamento dei diversi interessi coinvolti che spesso richiedono la presenza nel luogo di lavoro del dipendente in contrasto con le proprie esigenze personali e/o familiari.<br />
E’ noto che la materia è delicata. Non si può trascendere dalla ricerca di un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare i lavoratori che rimangono vittime di iniziative persecutorie e la necessità di evitare una “<i>giuridificazione” </i>eccessiva e patologica dei rapporti umani in ambito lavorativo che comporterebbe l’attribuzione di sanzione giuridica a qualsivoglia scorrettezza o a qualunque evento della convivenza umana nel rapporto di lavoro.<br />
Ad ogni modo, le varie impostazioni concordano sul fatto che per aversi “<i>mobbing</i>” ci si debba trovare di fronte ad una serie prolungata di atti volti ad “<i>accerchiare</i>” la vittima, a porla in posizione di debolezza, sulla base di un intento persecutorio sistematicamente perseguito.<br />
Orbene, nel caso in esame tale serie prolungata di atti non è riscontrabile; per contro, appare ravvisabile un insieme di eventi e circostanze “fisiologici” allo svolgimento di un rapporto lavorativo, connessi ad esigenze organizzative ma anche a ordinari disservizi e/o disfunzioni di carattere casuale, inidonei a dare prova della sussistenza del fatto dannoso.<br />
In definitiva, gli eventi e le circostanze descritti nel ricorso, pur considerati in un’ottica unitaria, non rivelano la sussistenza di comportamenti che trovano una “<i>ratio”</i> unificatrice nell’intento di isolare, emarginare o espellere il ricorrente dall’ambiente di lavoro, mediante una “<i>escalation”</i> di azioni mirate in senso univoco verso un obiettivo predeterminato (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 403 dell’8 marzo 2007; TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 6254 del 25 giugno 2004; Trib. Forlì, 10 marzo 2005; Trib. Milano, 23 luglio 2004; Trib. Torino, 28 gennaio 2003).<br />
Preme, ancora, precisare che, proprio in ragione della necessità del riscontro oggettivo della sussistenza di tali comportamenti, in sede di accertamento del <i>mobbing</i> non possono, peraltro, rilevare status soggettivi del dipendente. <br />
Si intende così affermare che il <i>mobbing</i> – proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo – non può essere imputato in via esclusiva ma anche prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero all’amplificazione da parte di quest’ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno (cfr. C.Conti, Reg. Marche, Sez. G., 8 febbraio 2005, n. 106).<br />
Come già evidenziato, nel caso di specie non ricorre una pluralità di comportamenti e azioni a carattere persecutorio, sistematicamente diretti contro il dipendente, che – seppure attribuibili a più persone – si rivelano oggettivamente interagenti tra loro nel perseguimento di un unico intento complessivo.<br />
In conclusione, la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente va respinta.<br />
4. Tutto ciò premesso, permangono da valutare i motivi aggiunti, diretti all’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha disposto la decurtazione del trattamento economico del ricorrente, in ragione dell’accertata assenza a visite di controllo senza giustificato motivo, rilevata durante il periodo di inidoneità del ricorrente stesso al servizio a causa dei danni fisici riportati in seguito ad un incidente stradale, nonché dei decreti con i quali il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio ha respinto i ricorsi gerarchici proposti avverso detti provvedimenti. Nell’ambito di tali motivi, il ricorrente chiede ancora il risarcimento di tutti i danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti indicati, “<i>da potersi far rientrare nel quadro di una più vasta azione di mobbing…..”.</i> <br />
Tali motivi aggiunti sono da ritenere inammissibili per carenza di un vincolo di connessione con l’oggetto del ricorso.<br />
Al riguardo, è bene ricordare che l’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, così come sostituito dall’art. 1 della legge n. 205/2000, tra l’altro, dispone: “<i>tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”.<br />
</i>Come ripetutamente riconosciuto anche in ambito giurisprudenziale, lo strumento dei motivi aggiunti è stato innovato rispetto al passato nel senso di consentire la modifica del <i>petitum</i> mediante l’impugnazione di atti successivi e diversi da quello inizialmente impugnato, a condizione – però – che detti atti “sopravvenuti” costituiscano episodi della medesima lesione nei confronti dell’interesse della parte.<br />
Non appare, dunque, contestabile che lo strumento in questione è tipico del giudizio di annullamento in quanto abilita ad impugnare un nuovo provvedimento nell’ambito di un giudizio già instaurato, esonerando la parte ricorrente dall’onere di proporre più ricorsi in tutti i casi in cui possano trovare soddisfazione valide esigenze di concentrazione, desumibili dalla prescritta connessione.<br />
Orbene, nel caso di specie la connessione de qua non sussiste, né alla stessa può ovviarsi attraverso l’iscrizione dei motivi aggiunti alla stregua di un autonomo gravame, stante la carenza di un’apposita “<i>procura alle liti</i>”.<br />
In verità, una connessione può &#8211; però &#8211; essere ravvisata a livello di azione di risarcimento del danno da <i>mobbing</i>.<br />
Il ricorrente sostiene, infatti, che i reiterati controlli effettuati durante l’assenza dal servizio, con la conseguente decurtazione del trattamento economico, sono stati posti in essere “<i>con l’animus di voler molestare e danneggiare il proprio dipendente, avvalorando quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo del presente giudizio”.<br />
</i>In altri termini, può affermarsi che il ricorrente ha ritenuto di presentare motivi aggiunti al fine di realizzare una “concentrazione” nell’analisi dei comportamenti ritenuti persecutori, dando sostanzialmente origine ad una sorta di precisazione della domanda.<br />
Tale “concentrazione” è evidentemente anomala o, meglio, estranea al disposto dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, atteso che scaturisce non da una connessione tra i provvedimenti impugnati ma dallo specifico significato attribuito ai provvedimenti sopravvenuti e, più precisamente, dalla riconduzione di quest’ultimi nell’ambito dei comportamenti che rivelano – a detta del ricorrente &#8211; l’asserito intento persecutorio del datore di lavoro.<br />
Volendo ritenere i motivi aggiunti valutabili sotto questo particolare profilo, attribuendo così rilevanza ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti esclusivamente ai fini dell’accertamento del fatto dannoso, eventualità questa da ritenere ammissibile, visto il più recente indirizzo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il Collegio perviene alla conclusione che i nuovi comportamenti così addotti non modificano i termini della vicenda.<br />
In seguito alla disamina degli eventi rappresentati nel ricorso introduttivo, si è giunti a negare la sussistenza di una pluralità di comportamenti ed azioni ispirati da un intento persecutorio.<br />
Ciò detto, anche ampliando i casi oggetto di indagine attraverso l’aggiunta dei comportamenti descritti nei motivi aggiunti, non appare possibile cambiare orientamento in quanto è carente la dimostrazione da parte del ricorrente – in ossequio alle regole che governano l’onere della prova – che i singoli episodi prospettati sono legati da un preciso intento dell’Amministrazione di emarginarlo o estrometterlo dalla struttura organizzativa.<br />
5. In conclusione, l’azione di annullamento di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio è fondata; l’azione di risarcimento per <i>mobbing </i>è infondata; i motivi aggiunti sono inammissibili.<br />
Stante la soccombenza dell’Amministrazione in relazione all’impugnativa della sanzione disciplinare della deplorazione, le spese di giudizio sono liquidate in Euro 500,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater:<br />
&#8211;	accoglie la domanda di annullamento del decreto n. 0453113-2004/30238, reso il 10.1.2005 dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato in data 12 gennaio 2005, il quale – per l’effetto – è annullato;<br />	<br />
&#8211;	respinge la domanda di risarcimento del danno;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Direttore della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia in data 18.01.2007 e del decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio del 6.10.2006.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Antonella MANGIA– Primo Referendario &#8211; Relatore – Estensore<br />
Rita TRICARICO – Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-7-4-2008-n-2877/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a></p>
<p>Pres. A. Vinciguerra – Est. D. Dongiovanni Balicchi s.n.c. (Avv. C. Abbate) c/ Comune di Roma (Avv. R. Rocchi) sulla legittimità del provvedimento negativo tardivo nel caso di DIA priva dei requisiti oggettivi previsti dalla legge Edilizia e Urbanistica – DIA – Requisiti oggettivi – Carenza – Provvedimento negativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Vinciguerra – Est. D. Dongiovanni<br /> Balicchi s.n.c. (Avv. C. Abbate) c/ Comune di Roma (Avv. R. Rocchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento negativo tardivo nel caso di DIA priva dei requisiti oggettivi previsti dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – DIA – Requisiti oggettivi – Carenza – Provvedimento negativo – Tardività – Legittimità – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La DIA non può ritenersi divenuta efficace in ragione della documentata carenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore sebbene il provvedimento negativo sia stato adottato oltre il termine di risposta previsto dall’art. 19 della legge n. 241/90. Da ciò deriva che il provvedimento impugnato costituisce la formalizzazione di un divieto a svolgere l’attività di che trattasi adottato sul presupposto dell’assenza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace. Al riguardo, va evidenziato che l’istituto della DIA può configurarsi sulla base della normativa vigente solo quando l’interessato sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’espletamento dell’attività, in quanto questi si atteggiano come elementi costitutivi della fattispecie di cui la parte deduce il perfezionamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
(Sezione Seconda <i>Ter</i>)<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 5150/2001 proposto da</p>
<p><b>Balicchi s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Abbate nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via P. Dè Calboli, n. 1;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalda Rocchi dell&#8217;Avvocatura comunale e domiciliato presso gli Uffici di quest&#8217;ultima in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della determinazione dirigenziale n. 5150 del 1° febbraio 2001 con cui si dispone che “<i>con riferimento alla denuncia di inizio attività in data 2.11.00 prot. n. 39604 per l’attività di deposito a cielo aperto…si rende noto che la DIA è stata rigettata e che l’attività non potrà essere svolta…</i>”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.  </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
VISTA la memoria prodotta dall’amministrazione comunale;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 10 marzo 2001 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;<br />
Uditi, ai preliminari, l&#8217;avv. S. Romano, in sostituzione dell’avv. Abbate, per la ricorrente e l&#8217;avv. Rizzo, per delega dell’avv. Rocchi, per il Comune resistente;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con determinazione dirigenziale impugnata n. 5150 del 1° febbraio 2001, il Comune di Roma ha inibito alla ricorrente (che svolge attività di deposito, esposizione e vendita di materiale per l’edilizia nei locali di via Casetta Mattei n. 378 in Roma) l’attività di deposito a cielo aperto del predetto materiale per la quale aveva presentato denuncia di inizio attività in data 2 novembre 2000.<br />
Il provvedimento negativo è stato adottato in ragione del fatto che l’ufficio tecnico circoscrizionale non ha concesso il relativo nulla osta in quanto l’area interessata ricade all’interno del Parco regionale “Valle dei Casali”.<br />
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:<br />
<i>1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/90 nonché da eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare, travisamento, difetto dei presupposti, illogicità e perplessità, carenza di pubblico interesse, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia.<br />
</i>La ricorrente – che svolge attività commerciale in campo edilizio sin dal 1981 – ha presentato la DIA il 2 novembre 2000 e, pertanto, l’inibitoria del 1° febbraio 2001 è stata adottata fuori termine tanto che si è formato il tacito provvedimento di assenso all’attività di che trattasi.<br />
In ragione del formarsi del silenzio assenso, l’amministrazione, per adottare l’atto inibitorio, avrebbe dovuto procedere alla revoca del provvedimento tacito seguendo tutte le cautele previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90;<br />
<i>2) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.<br />
</i>In ragione del fatto che la società ricorrente svolge l’attività commerciale da lunghissimo tempo, l’amministrazione resistente non avrebbe potuto opporre il fatto che l’area interessata è soggetta a vincolo, non sussistendo le ragioni concrete ed attuali di pubblico interesse.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 3392/2001, è stata respinta la domanda di sospensiva.<br />
L’amministrazione resistente, con memoria, ha poi chiesto il rigetto del gravame perché infondato nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.  <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> I due motivi proposti dalla deducente con il ricorso in esame possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.<br />
<b>2.</b> Ciò premesso, va anzitutto precisato che la ricorrente, nel presentare in data 2 novembre 2000 la denuncia di inizio attività per svolgere l’attività di deposito a cielo aperto, ha (auto)dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti igienico sanitari, pur non allegando il relativo nulla osta rilasciato dall’organo competente (ASL), e ha poi omesso di segnalare che l’area interessata è soggetta a vincolo ambientale ricadendo all’interno del Parco regionale “Valle dei Casali”.<br />
A ciò si aggiunga, con particolare riferimento al possesso dei requisiti igienico sanitari, che, nel corso dell’istruttoria compiuta a seguito della presentazione della DIA, il competente ufficio tecnico ha reso parere negativo allo svolgimento dell’attività di che trattasi.<br />
La denuncia, poi, è risultata priva del nulla osta con riferimento all’inquinamento acustico, pure richiesta dalla normativa di settore.<br />
Ciò posto, sebbene il provvedimento negativo impugnato sia stato adottato in data 1° febbraio 2001 e, quindi, oltre il termine di risposta previsto dall’art. 19 della legge n. 241/90, la DIA non può ritenersi divenuta efficace in ragione della documentata carenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore.<br />
Da ciò deriva che il provvedimento impugnato costituisce la formalizzazione di un divieto a svolgere l’attività di che trattasi adottato sul presupposto dell’assenza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace.<br />
Del resto, l&#8217;art. 19 della legge 241 prevede un meccanismo di denuncia inizio attività per le autorizzazioni il cui rilascio dipenda da valutazioni vincolate della P.A. e per le quali non sia previsto alcun limite numerico, o contingente.<br />
Con la D.I.A., invero, l&#8217;interessato è tenuto ad attestare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di legge, anche con eventuale autocertificazione, e l&#8217;amministrazione, nei sessanta giorni (secondo la disciplina applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie in esame) successivi alla ricezione, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti dichiarati.<br />
Risulta, pertanto, evidente che la dichiarazione deve essere completa e veridica poichè la semplificazione procedimentale non deve intendersi come esonero della parte dall&#8217;onere di specificare quantomeno i requisiti necessari per l’avvio dell’attività.<br />
La semplificazione introdotta dalle citate disposizioni normative si traduce, invero, in una maggiore snellezza procedimentale, ma non nel totale esonero dall&#8217;onere minimo di allegazione, non potendo spingersi al punto tale da richiedere alla P.A. la ricerca (in positivo o in negativo) di elementi relativi ad una domanda del tutto generica ovvero priva dell’indicazione dei requisiti necessari per intraprendere l’attività.<br />
Al riguardo, va evidenziato che l&#8217;istituto della DIA può configurarsi sulla base della normativa vigente solo quando l&#8217;interessato sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l&#8217;espletamento della attività, in quanto questi si atteggiano come elementi costitutivi della fattispecie di cui la parte deduce il perfezionamento.<br />
In tale ipotesi, la legge, in una ottica di accelerazione delle procedure amministrative, ha ritenuto che possa sostituirsi il provvedimento per effetto del decorso del tempo dalla presentazione della denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività, ma è da escludere che l&#8217;interessato, in mancanza dei requisiti, possa eludere le prescrizioni fissate dalla legge o dalla normativa vigente e pretendere che il titolo si sia formato e dotato di efficacia.<br />
Nella specie, la ricorrente, all&#8217;atto della domanda, non ha fornito la dimostrazione dei requisiti propri né per la denuncia inizio attività, né per l’autorizzazione tacita, e non ha quindi assolto agli obblighi previsti dal citato art. 19 della legge n. 241/90.<br />
Da ciò deriva che la DIA presentata dalla ricorrente non ha acquisito l’efficacia né – secondo la ricostruzione ora operata da <i>Cons. St., sez. VI, n. 1550/2007</i> – può ritenersi formato il provvedimento tacito ed implicito di assenso che autorizza lo svolgimento dell’attività di deposito a cielo aperto di materiale edile.<br />
Quanto sopra esposto consente, quindi, di superare l’ulteriore censura proposta dalla ricorrente secondo cui non sarebbero sussistenti le ragioni di pubblico interesse per l’adozione del provvedimento impugnato.<br />
La doglianza è, comunque, infondata posto che, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie non è stato necessario attivare alcun procedimento di autotutela, non essendosi formato alcun provvedimento tacito di assenso né, comunque, la DIA ha mai assunto efficacia per il decorso del termine previsto dal citato art. 19 della legge n. 241/90.<br />
<b>3.</b> In conclusione, il ricorso deve essere respinto. <br />
<b>4.</b> Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda <i>Ter</i>, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Antonio Vinciguerra &#8211;  Presidente f.f.<br />
Giuseppe Chinè – Componente <br />
Daniele Dongiovanni – Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a></p>
<p>Pres. PERRELLI &#8211; Est. CHINE’ Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, C.F. Giordano e C. Giordano) c./ Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato) in tema di silenzio inadempimento 1. Silenzio della p.a. – OGM – Incostituzionalità del D.L. 279/2004 – Adozione del piano di coesistenza regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PERRELLI &#8211; Est. CHINE’<br /> Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, C.F. Giordano e C. Giordano) c./ Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio inadempimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio della p.a. – OGM – Incostituzionalità del D.L. 279/2004 – Adozione del piano di coesistenza regionale – Omissione – Iscrizione al registro delle Varietà Agrarie – Provvedimento espresso – Obbligo – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Silenzio della p.a. – Silenzio rifiuto – Discrezionalità tecnica – Condanna della p.a. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del D.L. n. 279/2004, convertito nella L. n. 5/2005, ed è stato sancito che spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche, e segnatamente “le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo”, non ha fatto in alcun modo venir meno, in attesa del c.d. piani di coesistenza regionali, l’obbligo, gravante esclusivamente sul Ministero intimato, di concludere con un provvedimento espresso, nel termine prestabilito, i procedimenti di autorizzazione all’iscrizione di sementi geneticamente modificate nel registro delle Varietà Agrarie eventualmente attivati ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971, disposizione non toccata, neppure indirettamente, dalla declatoria di incostituzionalità.</p>
<p>2. Laddove sussista silenzio inadempimento della P.A., non può essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione richiesta, nel caso in cui si sia di fronte ad un’attività connotata da evidenti profili di discrezionalità tecnica(1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)TAR Lazio, Sez. II ter, 11 ottobre 2007 n.9948</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
– Sez. II ter –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Alla presenza dei Signori:<br />
Michele PERRELLI                          &#8211;                  Presidente<br />
Antonio VINCIGUERRA                   &#8211;                Componente<br />
Giuseppe CHINE’                             &#8211;               Componente est.<br />
ha pronunciato la seguente-<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 10360/2007, proposto da </p>
<p><b>Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich, Carolyn Frances Giordano e Chiara Carli, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di Monte Ciborio n. 115, presso lo studio del primo difensore;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,</b> in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;</p>
<p><b></p>
<p align=center>avverso
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il silenzio inadempimento formatosi sulla “Istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie” per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810) denominato provvisoriamente EC6606EZA1 presentata da Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. al Ministero delle politiche agricole e forestali in data 10.01.2006, e pervenuta al Ministero in data 16.01.2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione intimata, con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2008 il dott. Giuseppe Chiné; <br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame in trattazione, la società ricorrente ha proposto ricorso averso il silenzio inadempimento formatosi sulla “Istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie” per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810), denominato provvisoriamente EC6606EZA1, presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali in data 10.01.2006, e pervenuta al Ministero in data 16.01.2006, prot. 30290.<br />
A sostegno del gravame ha dedotto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a distanza di circa due anni dalla presentazione dell’istanza, ed in spregio del D.M. 25 maggio 1993, n. 376 il quale fissa il termine di 365 giorni per la conclusione dei procedimenti concernenti l’iscrizione di varietà vegetali nel registro nazionale ai sensi della legge n. 1096/1971, ha omesso non solo di concludere il procedimento, ma finanche di inviare l’istanza, con la documentazione allegata, alla Commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971, competente per la definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione e, pertanto, per l’espletamento degli esami e delle prove a tal fine necessari. <br />
La ricorrente ha, altresì, aggiunto che l’unico atto endoprocedimentale compiuto dal Ministero è una nota del 13.03.2006, con la quale l’istanza di autorizzazione è stata trasmessa alla Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, per l’emissione di un parere in ordine “alle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura delle varietà in oggetto per le prove di iscrizione (art. 1, comma 4, punto a) del decreto legislativo n. 212/2001) nonché alle richieste di iscrizione in questione (art. 1, comma 4, punto d) del decreto legislativo n. 212/2001)”.<br />
Poiché il termine di 365 giorni fissato per la conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, può essere sospeso per un periodo massimo non superiore a novanta giorni per l’acquisizione delle valutazioni tecniche della Commissione per i prodotti sementieri, alla data del 16.04.2007 sarebbe scaduto il termine massimo di durata del relativo procedimento, senza che l’Amministrazione abbia emanato il provvedimento conclusivo di propria competenza.<br />
Di qui la richiesta di accertamento giudiziale dell’inadempimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all’obbligo di conclusione del procedimento autorizzatorio e, segnatamente, di trasmissione dell’istanza alla Commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971, competente alla definizione delle modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione nonché alla esecuzione di esami ufficiali, prove varietali ed altri accertamenti ritenuti necessari, nonché all’obbligo della Commissione per i prodotti sementieri di esprimere il parere di propria competenza, richiesto con nota del 13.03.2006.  <br />
La società ricorrente ha, inoltre, domandato la condanna del Ministero intimato al rilascio dell’autorizzazione richiesta o, comunque, alla conclusione del procedimento autorizzatorio nel termine di novanta giorni.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del proposto gravame, giacché l’inerzia del Ministero sarebbe nella specie incolpevole, e dovuta esclusivamente alla mancata predisposizione da parte delle Regioni dei c.d. piani di coesistenza, la cui mancanza renderebbe impossibile la conclusione dei procedimenti autorizzatori come quello attivato dalla ricorrente. Più in particolare, secondo la difesa dell’Amministrazione, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel D.L. 22 novembre 2004, n. 279, sarebbe divenuto impossibile iscrivere sementi geneticamente modificate nel registro delle Varietà Agrarie e procedere alla messa in coltura di sementi geneticamente modificate già iscritte nel Catalogo Comunitario, sino alla adozione da parte delle Regioni, dei piani di coesistenza.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2008, sentiti i difensori presenti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.<br />
Risulta <i>per tabulas</i> che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ha concluso, nel termine previsto dal D.M. 25 maggio 1993, n. 376, il procedimento attivato sull’istanza della società ricorrente finalizzata all’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810) denominato provvisoriamente EC6606EZA1. Tale inerzia è stata confermata negli scritti difensivi del Ministero, ma quivi giustificata mediante l’argomento che, non avendo le Regioni emanato i c.d. piani di coesistenza tra le forme di agricoltura convenzionale, biologica e transgenica, si è creata una oggettiva impossibilità di istruzione delle domande di autorizzazione come quella presentata dalla ricorrente. In sintesi, l’inerzia serbata sull’istanza della ricorrente corrisponderebbe ad una consapevole scelta dell’Amministrazione, finalizzata, oltre che al rispetto delle competenze regionali <i>in subiecta</i> materia, ad impedire, in ossequio al principio di precauzione, possibili conseguenze lesive per la salute umana cagionate dall’importazione e circolazione di sementi geneticamente modificate.<br />
Osserva il Collegio che la disciplina dell’iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie è contenuta, per quanto quivi rileva,  nell’art. 19, comma 5, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, secondo cui essa è disposta dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro, nel rispetto della composizione fissata dalla medesima disposizione. Detta commissione, ai fini dell’iscrizione, “deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente”.<br />
La disciplina di fonte regolamentare si rinviene nel D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, il cui art. 16 stabilisce che le domande di iscrizione al registro delle varietà sono, a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposte all’esame della competente commissione prevista dall’art. 19 della legge n. 1096/1971, la quale deve compiere esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà, anche con l’ausilio di istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché di uffici tecnici delle Regioni.   <br />
L’art. 16, comma 6, del D.P.R. n. 1065/1973 precisa, altresì, che la commissione esprime il proprio parere sulla varietà esaminata entro quattro mesi dal termine dell’esecuzione delle prove, esami, accertamenti; conseguentemente, il Ministero, entro trenta giorni, comunica al richiedente l’iscrizione le proprie determinazioni al riguardo e, su richiesta di quest’ultimo, i risultati delle prove, esami e accertamenti.<br />
Con specifico riferimento all’iscrizione nel registro di varietà geneticamente modificate, l’art. 19, comma 14, della legge n. 1096/1971 precisa che essa può essere compiuta “solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente” previste dal d. lgv. 3 marzo 1993, n. 92, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Il successivo comma 16, stabilisce che la commissione di cui al precedente comma 5, nell’esprimere il parere sull’iscrizione di varietà geneticamente modificate “si deve attenere al parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate”. In senso conforme si esprime l’art. 1, comma 4, del d. lgv. 24 aprile 2001, n. 18, secondo cui la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate esprime parere vincolante alla commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971 sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate.<br />
Tale essendo la disciplina nella specie applicabile, risulta evidente che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 16.01.2006, avrebbe dovuto attivare il procedimento complesso finalizzato alla verifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, formalizzando la richiesta di parere sia alla Commissione per i Prodotti Sementieri Geneticamente Modificati, sia alla Commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971.<br />
Risulta documentalmente provato che il Ministero abbia, con nota del 13.03.2006, trasmesso la istanza della ricorrente alla sola prima Commissione, la quale, ad oggi, ha omesso di esprimere qualsiasi parere. Di qui l’arresto del procedimento, ad oggi perdurante, nonostante siano decorsi circa due anni dalla presentazione dell’istanza della ricorrente.<br />
Tanto rilevato, non può che ritenersi la violazione dell’obbligo di provvedere gravante sul Ministero intimato, tenuto anche conto che questo non si è affatto attivato per compulsare l’organo consultivo interno allo stesso Dicastero rimasto inerte (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 23 aprile 2007, n. 1931). <br />
Né può ritenersi, con la difesa dell’Amministrazione, che detta inerzia sia incolpevole, in quanto gli argomenti contenuti negli scritti difensivi non si palesano convicenti.<br />
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006 è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del D.L. n. 279/2004, convertito nella L. n. 5/2005, in quanto ritenuti irrispettosi della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. Più in particolare, ad avviso della Consulta, spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche, e segnatamente “le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo” (C. cost. n. 116/2006, <i>sub</i> 7).<br />
Tale essendo il contenuto della sentenza della Consulta, non si comprende perché essa, come affermato dala difesa dell’Amministrazione, in attesa del c.d. piani di coesistenza regionali, avrebbe fatto venire meno l’obbligo, gravante esclusivamente sul Ministero intimato, di concludere con un provvedimento espresso, nel termine prestabilito, i procedimenti di autorizzazione eventualmente attivati ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971.<br />
Ed invero, con il D.L. n. 279/2004, è stata data attuazione nell’ordinamento dello Stato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/556/CE, atto comunitario che disciplina l’organizzazione della produzione agricola per i soli aspetti “economici” conseguenti all’utilizzo in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM), ma al quale sono estranei i profili “ambientali” e “sanitari”, così come riconosciuto dalla Consulta con la menzionata sentenza. Nella motivazione della sentenza si legge che “nel formulare tale raccomandazione, la Commissione europea muove dal presupposto, ormai non più controverso nel diritto comunitario, costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati” (<i>sub</i> 6).<br />
Sulla base di tale premessa, e ritenuta la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela dell’ambiente” e quella concorrente nella materia “tutela della salute”, la Consulta ha respinto le eccezioni di incostituzionalità riferite agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 279/2004, contenenti l’uno le nozioni di colture transgeniche, biologiche e convenzionali, e l’altro l’affermazione del principio di coesistenza di tali colture in forme tali da “tutelarne la peculiarità e le specificità produttive”.<br />
Pertanto, gli argomenti che precedono non permettono certamente di ricondurre alla sentenza della Consulta, in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, l’eliminazione dell’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati, con disposizioni specifiche non toccate, neppure indirettamente, dalla declaratoria di incostituzionalità, da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal D.L. n. 279/2004. Tanto più che, per stessa affermazione della Consulta, non è più discutibile il principio comunitario, ormai recepito nell’ordinamento nazionale, “costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati”. Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano, a tecer d’altro, a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario.<br />
A ciò può essere aggiunto che anche il richiamo al principio di precauzione, a sostegno dell’impossibilità per l’Amministrazione di istruire  e concludere i procedimenti autorizzativi, si palesa nella specie inconferente, non avendo l’Ammistrazione indicato specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei medesimi procedimenti. Anzi, un simile rischio potrebbe essere accertato soltanto in seguito alla prosecuzione dell’iter autorizzativo, nella specie illegittimamente arrestato dall’Amministrazione, all’esito degli esami e degli altri accertamenti di competenza della commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971.<br />
Ne discende che, in accoglimento del proposto gravame, deve essere ordinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concludere, entro il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza,  il procedimento attivato con l’istanza del 16.01.2006, prot. 30290.<br />
Non può essere, invece, accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione richiesta, non potendo il Tribunale conoscere della fondatezza dell’istanza (art. 2, comma 5, l. n. 241/1990) a fronte di un’attività connotata da evidenti profili di discrezionalità tecnica cfr. T.A.R. Lazio, sez. II Ter, 11 ottobre 2007, n. 9948).  <br />
In virtù della novità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per la compensazione integrale di spese, diritti ed onorari di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  Sez. II Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concludere, entro il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza,  il procedimento di autorizzazione attivato dalla società ricorrente con l’istanza del 16.01.2006, prot. 30290, per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810) denominato provvisoriamente EC6606EZA1.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2904</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2904/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2904</a></p>
<p>Pres. A. Vinciguerra – Est. D. Dongiovanni Balicchi s.n.c. (Avv. P. Cutellè) c/ Comune di Roma (Avv. R. Rocchi) sulla natura vincolata dell&#8217;attività di repressione degli abusi edilizi nonché sulla legittimità del provvedimento privo dell&#8217;indicazione della possibilità di ottenere un titolo edilizio in sanatoria e sull&#8217;obbligo di ottenere un permesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2904</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Vinciguerra – Est. D. Dongiovanni<br /> Balicchi s.n.c. (Avv. P. Cutellè) c/ Comune di Roma (Avv. R. Rocchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura vincolata dell&#8217;attività di repressione degli abusi edilizi nonché sulla legittimità del provvedimento privo dell&#8217;indicazione della possibilità di ottenere un titolo edilizio in sanatoria e sull&#8217;obbligo di ottenere un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia stabile ed autonoma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Repressione abusi edilizi – Attività vincolata – Motivazione – Relationem alla normativa – Sufficiente.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; Titolo edilizio in sanatoria – Amministrazione &#8211; Omessa indicazione – Vizio di legittimità – Insussistente – Ragione.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Tettoia – Stabile ed autonoma – Permesso di costruire –Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’azione di repressione degli abusi edilizi costituisce attività dovuta e vincolata. Pertanto, al fine di assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente il generico richiamo alla normativa applicabile alla fattispecie di abuso contestato quando essa non lasci margini di discrezionalità all’interprete ovvero contenga concetti giuridici indeterminati che l’amministrazione è obbligata a “riempire” di contenuto.</p>
<p>2. Non costituisce vizio di legittimità del provvedimento impugnato l’omessa indicazione da parte dell’amministrazione resistente della possibilità di ottenere un titolo edilizio in sanatoria come previsto dall’art. 13 della legge n. 47/1985 posto che tale obbligo di menzione non è previsto da alcuna fonte normativa.</p>
<p>3. Una tettoia adibita alla copertura ed alla protezione dei materiali edili presenti nell’azienda avente carattere di stabilità ed idonea ad una utilizzazione autonoma, oltre a non poter essere considerata una mera pertinenza, costituisce un’opera esterna per la cui realizzazione occorre la concessione edilizia (ora permesso di costruire).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
(Sezione Seconda <i>Ter</i>)<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 8162/1997 proposto da</p>
<p><b>Balicchi s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Pancrazio Cutellè nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 95;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalda Rocchi dell&#8217;Avvocatura comunale e domiciliato presso gli Uffici di quest&#8217;ultima in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della determinazione dirigenziale n. 283 del 5 marzo 1997 con cui si ordina alla ricorrente la demolizione o rimozione di “n. 2 tettoie rispettivamente di mt. 20 X 4 X 5 h e di mt. 15 X 4 X 5 h, stamponate e adibite a ricovero di materiale edile, eseguite senza concessione edilizia”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso e/o consequenziale. </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
VISTA la memoria prodotta dall’amministrazione comunale;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 10 marzo 2008 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;<br />
Uditi, ai preliminari, l&#8217;avv. Cutellè per la ricorrente e l&#8217;avv. Rizzo, in sostituzione dell’avv. Rocchi, per il Comune resistente;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con determinazione dirigenziale n. 283 del 5 marzo 1997, il Comune resistente ha ordinato alla ricorrente la demolizione o rimozione di “n. 2 tettoie rispettivamente di mt. 20 X 4 X 5 h e di mt. 15 X 4 X 5 h, stamponate e adibite a ricovero di materiale edile”, perché realizzate senza concessione edilizia.<br />
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:<br />
<i>1) violazione di legge per falsa ed omessa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; genericità ed insufficiente esplicazione delle ragioni di diritto.<br />
</i>Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione posto che non è sufficiente il generico richiamo alla legge n. 47/85, alla legge n. 142/90, all’art. 8, comma 3, del D.L. n. 154/96 ed alla deliberazione consiliare n. 38/95;<br />
<i>2) violazione di legge; falsa ed erronea applicazione degli artt. 4, 7, 9 e 10 della legge n. 47/85 in riferimento all’art. 7 della legge n. 94/1982.<br />
</i>La determinazione gravata è stata adottata sull’erroneo presupposto che, per la realizzazione delle due tettoie, fosse necessario il previo rilascio della concessione edilizia.<br />
L’art. 7 della legge n. 94/1982 prevede, infatti, che le opere che costituiscono pertinenza dell’edificio principale – come nel caso di specie &#8211; sono soggette ad autorizzazione gratuita.<br />
Quindi, in caso di realizzazione del manufatto senza il previo rilascio dell’autorizzazione gratuita, la sanzione prevista non è la demolizione dell’opera ma l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 47/1985;<br />
<i>3) violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 241/90 in riferimento all’art. 13, comma 1, della legge n. 47/1985.<br />
</i>Il provvedimento impugnato non reca alcun riferimento alla possibilità di ottenere un titolo edilizio in sanatoria come previsto dall’art. 13 della legge n. 47/1985.<br />
Ciò costituisce motivo di illegittimità dell’atto.<br />
In ogni caso, la ricorrente si è attivata per presentare la domanda per ottenere l’autorizzazione in sanatoria con riferimento alle due tettoie in argomento.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.<br />
L’amministrazione resistente, con memoria, ha poi chiesto il rigetto del gravame perché infondato nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Con il primo motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto non sarebbe sufficiente il generico richiamo alla normativa vigente in tema di abusi edilizi.<br />
La censura è infondata.<br />
È sufficiente osservare che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa il fatto che l’azione di repressione degli abusi edilizi costituisce attività dovuta e vincolata.<br />
L&#8217;obbligo di motivazione &#8211; inteso nella sua essenzialità, senza cioè inutili formalismi &#8211; è infatti assolto con la mera indicazione, anche &#8220;<i>per relationem</i>&#8220;, dei presupposti di fatto (ad es.: verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) utili per ricostruire l&#8217;iter logico seguito dall&#8217;amministrazione competente (<i>cfr, tra le tante, TAR Campania, sez. IV, 22 marzo 2007, n. 2725 e TAR Puglia, sez. II, 23 dicembre 2002, n. 5843</i>).<br />
Lo stesso vale con riferimento alla indicazione della normativa applicabile alla specifica fattispecie di abuso contestato dall’amministrazione comunale nel senso che, al fine di assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente il richiamo alla disposizione precettiva quando essa non lasci margini di discrezionalità all’interprete ovvero contenga concetti giuridici indeterminati che l’amministrazione è obbligata a “riempire” di contenuto.<br />
<b><br />
2.</b> Infondato si rivela il secondo motivo con cui la ricorrente sostiene che i manufatti edilizi oggetto dell’ordine di demolizione impugnato abbiano natura pertinenziale e siano assoggettati alla sola autorizzazione gratuita.<br />
Come esposto in narrativa, gli interessati hanno realizzato, senza richiedere il rilascio di apposito titolo edilizio, n. 2 tettoie rispettivamente di mt. 20 X 4 X 5 h e di mt. 15 X 4 X 5 h, adibite a ricovero di materiale edile. <br />
Al riguardo, la stessa deducente, nel ribadire la natura pertinenziale delle opere, ammette poi che i predetti manufatti sono adibiti alla copertura ed alla protezione dei materiali edili presenti nell’azienda dove si svolge attività commerciale di articoli e prodotti del settore edilizio.<br />
Risulta, quindi, ribadito dagli stessi interessati che le tettoie in argomento hanno un’estensione rispettivamente di mt. 20 X 4 X 5 h e di mt. 15 X 4 X 5 h e sono adibiti alla copertura ed alla protezione dei materiali edili presenti nell’azienda.<br />
Ciò premesso ed in considerazione delle caratteristiche dei manufatti e del loro utilizzo, il Collegio ritiene di poter confermare quell’indirizzo giurisprudenziale (<i>cfr T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 giugno 2005, n. 4655 e TAR Lombardia, sez. II, 23 novembre 2006, n. 2834 e 4 dicembre 2007 n. 6544</i>) secondo cui una tettoia avente carattere di stabilità ed idonea ad un&#8217;utilizzazione autonoma, oltre a non poter essere considerata una mera pertinenza, costituisce un&#8217;opera esterna per la cui realizzazione occorre la concessione edilizia (ora permesso di costruire). <br />
Va, invero, osservato che le descritte caratteristiche del manufatto depongono per ritenere che si tratti di opere nuove che attuano una trasformazione permanente del territorio, ciò sia per il materiale utilizzato per la loro realizzazione (che, comunque, non consente un’agevole rimovibilità) che per la funzione a cui risultano adibite (deposito prodotti).<br />
Ulteriore elemento che depone a favore della necessità del previo rilascio della concessione edilizia è possibile rinvenire nella definizione di “nuova costruzione” contenuta ora nell’art. 3 del DPR n. 380/2001, che, sebbene non applicabile <i>ratione temporis</i> al caso di specie, fornisce elementi utili dal punto di vista interpretativo.<br />
Ed invero, l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del DPR n. 380/2001 annovera tra gli interventi di nuova costruzione “<i>l&#8217;installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”</i> .<br />
Tale definizione si attaglia alla fattispecie in esame nella quale si controverte di una tettoia adibita a ricovero materiale non diretto – quindi – a soddisfare esigenze temporanee.<br />
Né, come detto, può essere condivisa la tesi circa la natura pertinenziale delle tettoie prospettata dalla ricorrente posto che, oltre a quanto riferito in precedenza attraverso il richiamo alle pronunce del giudice amministrativo, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile (art. 817 ss. c.c.) va distinto da quello inteso in senso urbanistico (vd. art. 7 comma 2, lett. a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella l. 25 marzo 1982 n. 94), per cui non assumono carattere di pertinenza quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa civilistica, sono suscettibili di svolgere una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa, come nel caso di specie, essere successivamente utilizzato in modo autonomo e separato (<i>per tutte, TAR Toscana, sez. III, 27 novembre 2006, n. 6052 e Cons. St., sez. V, 13 giugno 2006, n. 3490</i>).<br />
Ciò posto, la realizzazione dei manufatti edilizi in argomento avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio della concessione edilizia, la cui assenza giustifica l’adozione dell’ordinanza impugnata.<br />
<b><br />
3.</b> Con il terzo motivo, la ricorrente, dopo aver lamentato l’omesso riferimento, nel provvedimento impugnato, alla possibilità di ottenere un titolo edilizio in sanatoria come previsto dall’art. 13 della legge n. 47/1985, ha rappresentato di essersi attivata per presentare la relativa domanda con riferimento alle due tettoie in argomento.<br />
Al riguardo, va anzitutto osservato che l’omessa indicazione da parte dell’amministrazione resistente alla possibilità di ottenere un titolo edilizio in sanatoria come previsto dall’art. 13 della legge n. 47/1985 non costituisce certo vizio di legittimità del provvedimento impugnato posto che tale obbligo di menzione non è previsto da alcuna fonte normativa.<br />
Con riferimento, invece, alla preannunciata presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, la ricorrente non ha allegato alcuna prova in tal senso né ha fornito elementi utili al riguardo.<br />
<b><br />
4.</b> In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
<b><br />
5.</b> Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda <i>Ter</i>, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Antonio Vinciguerra &#8211;  Presidente f.f.<br />
Giuseppe Chinè – Componente <br />
Daniele Dongiovanni – Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a></p>
<p>Pres. MARUOTTI &#8211; Est. DE FELICE Isotta s.r.l. (Avv.ti M. Dalla Fior, A. Lorenzi e P. Stella Richter) c./ Comune di Riva del Garda (Avv. M. Vecchietti) e altri sull&#8217;irrilevanza della costituzione di un vincolo pertinenziale successiva all&#8217;adozione del P.R.G., laddove le N.T.A. considerino solo le pertinenze esistenti al momento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARUOTTI &#8211; Est. DE FELICE<br /> Isotta s.r.l. (Avv.ti M. Dalla Fior, A. Lorenzi e P. Stella Richter) c./ Comune di Riva del Garda (Avv. M. Vecchietti) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della costituzione di un vincolo pertinenziale successiva all&#8217;adozione del P.R.G., laddove le N.T.A. considerino solo le pertinenze esistenti al momento di adozione del piano stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Fondato nel merito –Intempestività del ricorso di primo grado – Irrilevanza.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Vincolo pertinenziale – Posteriore all’adozione del piano – Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si può prescindere dalla valutazione del motivo di appello con il quale si deduce la intempestività del ricorso originario laddove gli appelli siano comunque  fondati nel merito e quindi il ricorso originario è da respingere, il che rende irrilevante l’esame della sua tempestività.</p>
<p>2. Secondo l’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. di Riva del Garda, l’indagine della pertinenzialità, così come l’appartenenza al titolare del bene principale anche di quello accessorio, così come il parziale asservimento, vanno collocati nel preciso momento temporale della prima adozione del PRG (nella specie, 24 dicembre 1997), cosicché è irrilevante la costituzione, posteriore a questa data, del vincolo pertinenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n.9483/2007 proposto in appello dalla </p>
<p><b>s.r.l. Isotta</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior, dall’avv. Andrea Lorenzi e dall’avv. Paolo Stella Richter, presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliato in Roma al Viale Mazzini n.11,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Riva del Garda</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vecchietti con domicilio eletto in Roma presso lo studio del’avv. Ranieri Roda di Roma in via Valle Viola n.38,</p>
<p align=center>
nonché nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
dei signori <b>Vivaldi Benito e Vivaldi Girardi Rita</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Versini, Mauro Bondi e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma alla via Varrone n.9,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n. 152 del 2007 depositata in data 4 settembre 2007, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige &#8211; Sede di Trento, ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia del 2.5.2006 prot.n.2006014572 rilasciata in favore della società Isotta Costruzioni srl.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Vivaldi Benito e Vivaldi Girardi Rita e l’appello incidentale proposto dal Comune di Riva del Garda;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del <i>4 marzo 2008</i> il Consigliere <i>Sergio De Felice;<br />
</i>Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige sede di Trento, i signori Vivaldi Benito e Vivaldi Rita Girardi, comproprietari della particella edilizia 2667 e della particella fondiaria 2232 nel territorio del Comune di Riva del Garda, impugnavano la concessione edilizia del 2.5.2006 prot.n.2006014572 rilasciata in favore della vicina s.r.l. Isotta Costruzioni per la costruzione di un edificio residenziale di 12 unità abitative sulla p.f.2230/1.<br />
I ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 5 e 25 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Riva del Garda, in quanto il lotto sul quale ricade l’intervento edilizio non poteva essere considerato “libero” come richiesto dalle richiamate N.T.A., posto che esso costituiva giardino della particella edilizia 1827. <br />
Essi contestavano la esistenza di una recinzione emergente dal rilievo aerofotogrammetrico del 1997 e comunque la rilevanza della stessa, anche perché l’articolo 5 delle NTA – nell’escludere la libertà del lotto &#8211; fa espresso richiamo alle “aree recintate”. <br />
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo fondate le doglianze prospettate in quella sede.<br />
In particolare, esso ha accolto la censura di violazione delle norme tecniche di attuazione, in quanto nella zona residenziale esistente di edilizia consolidata RB1 è prevista la edificazione <i>ex novo</i> solo per eventuali lotti liberi conformi a quanto previsto dall’art. 5.<br />
Per tale norma “è lotto <i>edificato o parzialmente edificato</i> (non libero) <i>alla data di prima adozione del presente PRG</i> la superficie fondiaria ricadente in zona omogenea già utilizzata a fini edificatori, comprensiva delle pertinenze di proprietà quali parcheggi, giardini, orti, anche recintate”, mentre “i lotti liberi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano essere <i>asserviti</i> ai sensi della precedente definizione”.<br />
Veniva quindi considerata degna di fondatezza la censura dei ricorrenti secondo cui la ex particella fondiaria 2230/1 non avrebbe potuto essere considerata ‘lotto libero’, in quanto  pertinenza (per la precisione, il giardino) dell’edificio contraddistinto dalla particella ed.1827.<br />
Né poteva valere il richiamo all’art. 5, che fa riferimento alle pertinenze “anche recintate”.<br />
In sostanza, si riteneva violata la volontà di consentire la edificazione solo  per i lotti (liberi) che risultino del tutto scissi dai compendi che siano stati oggetto di precedenti edificazioni.<br />
Con il gravame in esame, la s.r.l. Isotta Costruzioni deduce i seguenti motivi di appello.<br />
In primo luogo, si deduce il mancato accoglimento della eccezione di tardività rispetto alla mancata impugnazione del Piano Regolatore Generale per la parte in cui individua quale lotto libero l’area su cui è stata rilasciata la concessione edilizia.<br />
Tale tardività avrebbe determinato la inammissibilità del ricorso di prime cure.<br />
La tavola forma parte integrante del PRG ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale urbanistica e non si limita a fotografare l’esistente al 1997, ma indica con precisione quale sia il lotto di pertinenza ai fini della individuazione del lotto libero del fabbricato contraddistinto sulla predetta tavola dal n.63 e corrispondente alla particella edificale 1827.<br />
Come secondo motivo, si deduce la erroneità della sentenza, rispetto alla qualificazione come libero del lotto.<br />
A tal fine occorre valutare, ai sensi dell’art. 5 richiamato, due elementi: che la superficie fondiaria sia utilizzata ai fini edificatori; che si tratti di pertinenza di proprietà quali parcheggi, orti, giardini.<br />
Si sostiene l’errore del primo giudice che, nel valutare la caratteristica di pertinenza del fabbricato esistente, ha ritenuto che, poiché nel 2004 (7 anni dopo la adozione del PRG) due particelle che, come risulta dalla documentazione in atti, erano sempre appartenute a soggetti diversi (1827 e 2230/1) sono divenute di un unico proprietario, ciò avrebbe determinato la inedificabilità della particella fondiaria. <br />
In altri termini, alla data di adozione del PRG (anno 1997) la p.f. 2230/1 doveva ritenersi lotto inedificato in quanto appartenente a soggetto diverso rispetto al proprietario della particella ed.1827.<br />
Al avviso del Tribunale, tale lotto, dapprima libero, sarebbe divenuto edificato alla data del 2004, quando si realizzò per la prima volta una situazione di coincidenza tra proprietario della particella edificale e della particella fondiaria; al contrario, il regime proprietario delle particelle al quale fare riferimento al fine di valutare la libertà dei lotti, è rappresentato <i>solo dalla data di adozione</i> del Piano Regolatore Generale.<br />
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello incidentale il comune di Riva del Garda, che insiste per la riforma della sentenza e riafferma la legittimità dell’operato della amministrazione.<br />
Si sono costituiti i signori Vivaldi Benito e Girardi Rita in Vivaldi, che chiedono il rigetto degli appelli e la conferma della impugnata sentenza.<br />
Alla udienza pubblica del 4 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Si controverte della legittimità della concessione edilizia  rilasciata dal Comune di Riva del Garda alla società appellante principale, per la costruzione di una palazzina di 12  unità abitative sulla particella 2230/1.<br />
Il primo giudice ha accolto il ricorso per l’annullamento della concessione, proposto dai vicini signori Vivaldi, condividendo la censura secondo cui in base alle NTA del PRG il lotto in questione non poteva considerarsi libero, poiché costituiva il giardino (e quindi pertinenza) della particella 1827.<br />
Con l’atto di appello della società Isotta e con l’appello incidentale del comune si sostiene la erroneità della sentenza.</p>
<p>2. Si può prescindere dalla valutazione del motivo di appello con il quale si deduce la intempestività del ricorso originario per mancata impugnazione delle tavole, in quanto gli appelli sono comunque per il resto fondati e quindi il ricorso originario è da respingere, il che rende irrilevante l’esame della sua tempestività.</p>
<p>3. Ritiene il  Collegio che la fondatezza degli appelli emerge dalla lettura dell’’articolo 5 delle NTA del PRG, per il quale “si definisce lotto edificato o parzialmente edificato <i>alla data</i> di prima adozione del presente PRG la superficie fondiaria ricadente in zona omogenea già utilizzata a fini edificatori, comprensiva delle pertinenze di proprietà (quali parcheggi, giardini, orti, ecc.)”; la norma prosegue nel senso che “i lotti liberi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti ai sensi della precedente definizione”.<br />
Il lotto libero viene quindi individuato dall’art. 5 quale superficie fondiaria non asservita ai sensi della definizione di loto edificato.<br />
Per la menzionata norma, la indagine della pertinenzialità, così come l’appartenenza  al titolare del bene principale anche di quello accessorio, così come il parziale asservimento, <i>vanno collocati</i> in un preciso momento temporale, coincidente con la prima adozione del PRG (24 dicembre 1997): così l’art. 5 NTA del PRG.<br />
A rinforzare la lettura della norma in tal senso, oltre al dato letterale, conforta altresì il richiamo alla aerofotogrammetria realizzata nel territorio rivano nel 1997.<br />
Quindi, erroneamente il primo giudice ha fatto riferimento alla data del 2004, momento di molto posteriore alla data di adozione del PRG, allorquando il proprietario della particella 2230/1 (il sig. Pietro Torboli, quale erede del signor Giuseppe Torboli), anche proprietario della particella 1827, è divenuto titolare di entrambe le particelle.<br />
Nell’anno 1997, momento di adozione del PRG, al quale fare riferimento al fine di valutare la <i>libertà</i> del lotto, le particelle in questione appartenevano a soggetti diversi; pertanto la particella 2230/1, alla data del 1997, doveva ritenersi lotto non edificato, in quanto appartenente a soggetto diverso rispetto al proprietario della particella 1827 e non può sostenersi che essa particella sarebbe divenuta lotto edificato nel 2004, quando si è verificata la coincidenza di titolarità.<br />
D’altronde, al fine della valutazione della esistenza della pertinenza, occorre secondo il codice civile (artt. 817 e seguenti) che sussista sia il requisito <i>oggettivo</i>, della destinazione di un bene a servizio o ornamento di un altro, che quello <i>soggettivo</i>, costituito dalla rispondenza di tale destinazione alla effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo, ma tali requisiti vanno accertati con riferimento al momento chiaramente indicato dalla normativa urbanistica sopra richiamata.<br />
Considerato che dalla valutazione della inesistenza della pertinenza alla data di adozione del PRG e quindi dalla autonomia dei due lotti discende la libertà della particella in questione, sotto tale aspetto deve ritenersi legittimo l’operato della amministrazione nel rilascio della concessione edilizia contestata.</p>
<p>4. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello principale e quello incidentale vanno accolti e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, accoglie l’appello n. 9483 del 2007 e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado. <br />
Spese ed onorari dei due gradi compensati.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del <i>4 marzo 2008</i>, con l’intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti,  				Presidente f.f.<br />	<br />
Giuseppe Romeo, 				Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, 					Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, 				Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, 				Consigliere, est.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/04/2008</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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