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	<title>7/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-4-2006-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-4-2006-n-234/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.234</a></p>
<p>Pres. Santo Balba &#8211; Est. Luciano Rasola sull&#8217;inapplicabilità della disciplina generale del silenzio inadempimento&#160; alla procedura per il rilascio del permesso di costruire 1. Edilizia &#8211; comparto edificatorio &#8211; permesso di costruire &#8211; silenzio della pubblica amministrazione &#8211; diffida precedente al vigore dell&#8217;art. 2, comma 5, della legge 241 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-4-2006-n-234/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-4-2006-n-234/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santo Balba &#8211; Est. Luciano Rasola</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inapplicabilità della disciplina generale del silenzio inadempimento&nbsp; alla procedura per il rilascio del permesso di costruire</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia &#8211; comparto edificatorio &#8211; permesso di costruire &#8211; silenzio della pubblica amministrazione &#8211; diffida precedente al vigore dell&#8217;art. 2, comma 5, della legge 241 del 1990 &#8211; applicabilità nuova disciplina &#8211; non sussiste.</p>
<p>2. Edilizia &#8211; comparto edificatorio &#8211; obbligo del Comune di procedere all&#8217;esproprio &#8211; non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il nuovo rito previsto dal comma 5 dell&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990 introdotto dalle leggi 15/05 e 80/05 non trova applicazione quando la diffida propedeutica alla formazione del silenzio sia stata notificata prima dell&#8217;entrata in vigore delle menzionate leggi di riforma.</p>
<p>2. L&#8217;attuazione concreta del comparto edificatorio, che include non solo l&#8217;esproprio ma le fasi successive di realizzazione delle strutture e infrastrutture ivi previste, comporta rilevanti impegni finanziari la cui disponibilità va in concreto verificata, per cui non può pretendersi di imporre al Comune di attivare un procedimento ablatorio, con tutto ciò che consegue, a prescindere dalle valutazioni circa la copertura della spesa e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, che può richiedere anche tempi non brevi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL’ABRUZZO <br />L’AQUILA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 45/2006  proposto dalla <br />
signora <b>Liliana Palusci</b>, appresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Zito, dal Prof. Avv. Nino Paolantonio e dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio di quest’ultimo, via G.Verdi, n.18, </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Bisenti, in persona del Sindaco p.t.</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto in L’Aquila,  presso lo studio dell’Avv. Alessandro Gentileschi, Vico Picenze, 25, in virtù di delib. di G.M. n.12 del 30.1.2006,</p>
<p><b>avverso<br />
</b>il silenzio inadempimento tuttora perdurante a seguito della nota del Sindaco del Comune di Bisenti del 23.12.2004, n.5929, avente ad aggetto “comparto edificatorio in località Piano grande”, nonché</p>
<p><b>per l’accertamento<br />
</b>della fondatezza dell’istanza della ricorrente tesa alla formazione del comparto edificatorio;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla  udienza camerale  del 15 febbraio 2006  il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Espone la ricorrente che, quale proprietaria di due lotti di terreno  acquistati nel 2003 dal Comune di Bisenti, presentava a detto Comune un progetto per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, comportante la costruzione di  una strada di accesso ai lotti medesimi.<br />
Poiché il progetto proposto risulta compreso in un comparto edificatorio, per cui la sua approvazione è subordinata alla costituzione di un Consorzio tra tutti i proprietari di aree incluse nel comparto e alla  stipula di una convenzione tra i predetti proprietari e  il Comune,   la ricorrente, con atto notificato il 4.1..2004, ha diffidato l’Amministrazione comunale ad invitare i proprietari di aree ricomprese nel menzionato comparto a costituire il Consorzio e a stipulare la convenzione di cui s’è detto, ai sensi di quanto previsto, tra l’altro, dall’art.18.4, delle NTA del PRG. <br />
Il Sindaco del Comune ha pertanto invitato, con nota del 23.12.2004, n.5929, i proprietari  anzidetti a comunicare entro 15 giorni  la loro disponibilità a riunirsi in Consorzio per l’attuazione del comparto e per la conseguente edificabilità delle aree, aggiungendo che il Consorzio stesso, così costituito  o costituito con la maggioranza assoluta del valore catastale delle aree dell’intero comparto potrà attuare le previsioni di piano, anche mediante l’eventuale  espropriazione delle aree dei proprietari non aderenti. <br />
Senonchè risulta che solo la ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a costituire il Consorzio, donde conseguirebbe l’obbligo del Comune – secondo  l’istante – di procedere all’esproprio delle aree dei proprietari non aderenti, ex art.26.4 della L.R. 18/1983.<br />
Il Comune non ha provveduto e l’inerzia serbata in proposito costituirebbe una fattispecie di silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo, ex art.21 bis della L.1034/1971, donde il ricorso proposto, con cui si chiede che si ordini all’ente locale di procedere all’esproprio ai fini della costituzione coattiva del Consorzio e alla conseguente attuazione del comparto, fissando il termine di giorni trenta per adempiere e nominando da subito un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del Comune in caso di inottemperanza.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Bisenti che eccepisce la tardività del ricorso, ex art. 2.5 della L.241/1990 e ss. mm. e ii. e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza camerale del 15 febbraio 2006.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Preliminarmente s’impone di esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune in ordine all’asserita tardività del ricorso, ex art.2 della L.241/1990 e ss.mm.e ii,  posto che &#8211; si sostiene &#8211;  il ricorso è stato notificato oltre il termine di un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del citato art.2 (il comma 2 impone di concludere i procedimenti entro i termini stabiliti con regolamento, ove non siano direttamente previsti per legge,   mentre il comma 3 dispone che il termine è di 90 giorni ove non siano stati stabiliti termini regolamentari).<br />
Il comma 5 dell’art.2 modificato stabilisce poi  che il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida fino a quando perdura l’inadempimento dell’ente  e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3.<br />
Ciò premesso, va subito rilevato che il riferimento alle norme invocate dalla difesa del Comune al fine di sostenere l’eccezione di tardività appare inconferente.<br />
Trattandosi, infatti,  nella specie di richiesta di permesso di costruire, avanzata dalla ricorrente in data 14.11.2003, si sarebbe dovuto fare riferimento al procedimento disciplinato dall’art.20 del DPR 380/2001 e in particolare ai termini previsti  “ex lege” dal 3° e 5°comma di tale norma, il cui inutile decorso dà e  ha dato luogo, nel caso in esame,  alla formazione  del silenzio rifiuto impugnabile, ex 9°comma sempre della stessa disposizione.  <br />
Nella specie  la ricorrente ha ritenuto di attendere la tardiva risposta del Comune , intervenuta il 20.7.2004, omettendo di impugnare nei termini di decadenza  il silenzio rifiuto formatosi  (entro cioè sessanta giorni dal 12.1.2004),   dopo di che ha proposto in data 4.11.2004  la notifica di un atto con cui    ha  diffidato il Comune ad invitare i proprietari dei terreni inclusi nel comparto a riunirsi in Consorzio e a stipulare la prescritta  convenzione urbanistica.<br />
Il ricorso appare tardivo intanto perché si sarebbe dovuto proporre entro l’indicato termine del  12.1.2004, entro cioè sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dal 3°comma dell’art.20, assegnato all’amministrazione per provvedere sull’istanza, presentata nella specie il 4.11.2003.<br />
Ma anche a voler far riferimento esclusivo all’atto di diffida, considerandolo come nuova e più articolata richiesta di permesso di costruire,  assume rilievo in proposito, sotto un primo profilo,  la data di notifica  di detto atto  (4.11.2004) al fine di individuare il discrimine temporale per  l’applicabilità o meno dell’art.2 L.241/1990, come modificato dalla normativa  intervenuta nel 2005.<br />
Ritiene il Collegio che il nuovo rito previsto dal 5° comma  dell’art.2 citato, introdotto dalle leggi 11.2.2005, n.15 e 14.5.2005, n.80, cui fa riferimento la difesa del Comune e che la ricorrente ha inteso implicitamente applicare,    non trovi  spazio applicativo  per una duplice ragione:  a) in quanto  la diffida propedeutica alla formazione del silenzio dell’amministrazione è stata notificata prima dell’entrata in vigore delle menzionate leggi di riforma, la prima delle quali è entrata in vigore l’8.3.2005  (cfr. TAR Lazio, Latina, 27.6.2005, n.566 e n. 568), per cui troverebbe , se mai, applicazione la disciplina ante riforma;  b) in quanto il procedimento per il rilascio del  titolo a costruire trova una sua specifica disciplina nella normativa di settore, che impone all’amministrazione  termini precisi per provvedere, alla cui scadenza è ricollegata una figura di silenzio significativo, qualificato “ope legis”   silenzio-rifiuto (di tal che va escluso che possa parlarsi di silenzio-inadempimento) immediatamente impugnabile,  per cui la  previsione di una specifica disciplina di settore, anche per quanto concerne il silenzio, rende inapplicabile  la disciplina generale di cui all’art.2 L.241/1990 (TAR Campania, NA, sez.V, 30.6.2005, n.9148).<br />
Da ciò consegue che il ricorso, anche con riguardo all’atto di diffida, che può ritenersi quale nuova richiesta di permesso di costruire, è tardivo essendo stato notificato ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui 3°comma dell’art.20  del DPR 380/2001.<br />
Il ricorso è inoltre anche inammissibile in quanto nella specie, a fronte del contenuto dell’atto di diffida, con cui si chiedeva all’amministrazione di invitare i singoli  proprietari di aree incluse nel comparto a riunirsi in Consorzio e a stipulare una convenzione urbanistica, il Comune ha provveduto, invitando i proprietari,  con nota del 23.12.2004. n.5929,  a comunicare la loro  disponibilità a riunirsi in Consorzio per l’attuazione del comparto edificatorio.     <br />
Avendo dato riscontro all’invito del Comune la sola ricorrente con nota del 4.1.2005 e non essendo intervenuto successivamente alcun altro atto teso a realizzare i fini della ricorrente, si sarebbe dovuto sollecitare il Comune con una nuova diffida,   invitandolo ad avviare il procedimento espropriativo delle aree dei proprietari non aderenti, il che costituisce il petitum oggetto del ricorso, che non coincide tuttavia  con  il petitum oggetto dell’atto di diffida del 4.11.2004.<br />
 Con il ricorso in altri termini si è chiesto un quid pluris rispetto a quanto si era chiesto con l’unica diffida inoltrata al Comune, rispetto alla quale – come detto – non vi era stata inerzia, con la conseguenza che l’adozione dell’atto da parte del Sindaco, in risposta alla diffida dell’interessata, ha fatto venir meno il presupposto dell’azione di condanna, ex art. 21 bis della L. 1034/1971, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (C.S., sez. IV, 10.6.2004, n.3741).<br />
 Né di inerzia si può parlare successivamente in quanto non v’è stata da parte della ricorrente alcun’altra sollecitazione rivolta all’amministrazione rispetto alla quale la stessa sia rimasta inattiva.<br />
Si aggiunge inoltre, per ragioni di completezza,  che  l’obbligo del Comune di procedere all’esproprio non  può ritenersi implicito e conseguente alla fase procedimentale che ha visto il Sindaco rivolgere l’invito ai proprietari per riunirsi in Consorzio e la ricorrente  dichiarare la propria disponibilità,   posto che, non applicandosi nella specie le modifiche di cui alle LL.  nn.15 e 80/2005,  era  pur sempre necessario nella specie un ulteriore  atto di diffida, secondo  la procedura   di cui all’art.25 T.U.imp. civ. St. ( TAR Campania, NA, sez. VII, 4.7.2005, n.9364;   TAR Toscana, sez. I, 22.6.2005, n.3044).<br />
Non appare ultroneo infine osservare che tutto l’iter argomentativo che precede presuppone l’esistenza di un obbligo del Comune di procedere all’esproprio, obbligo sulla cui sussistenza tuttavia più di un dubbio appare lecito, così come esposto dalla difesa del Comune, secondo cui l’attivazione della fase espropriativa costituisce espressione di potere discrezionale e non già di attività vincolata, tenuto conto del tenore della norma (art.26.4 L.R. n.18/1983) da cui emergerebbe “la facoltà” dell’ente di espropriare le aree ricomprese nel comparto e non già un “obbligo” (la norma dispone che “quando sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente 2° comma, il Comune procederà all’espropriazione del comparto a norma della L. 22.10.1971, n. 865”).<br />
La tesi non è da respingere, in quanto l’attuazione concreta del comparto, che include non solo l’esproprio ma le fasi successive di realizzazione delle strutture e infrastrutture ivi previste, comporta rilevanti impegni finanziari la cui disponibilità va in concreto  verificata, per cui non può pretendersi di imporre al Comune di attivare un procedimento ablatorio, con tutto ciò che consegue,  a prescindere dalle valutazioni circa la copertura della spesa e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, che può richiedere anche tempi non brevi. <br />
Non può porsi in dubbio che il mancato riscontro all’invito del Comune da parte degli altri due proprietari facente parte del comparto è fatto nuovo che va adeguatamente valutato da parte dell’ente per tutte le conseguenze che ne derivano in termini di oneri di varia natura a carico dell’Amministrazione comunale.<br />
Se si esclude dunque, ragionevolmente,   un obbligo tassativo del Comune di procedere all’esproprio e nei tempi imposti dall’atto di diffida, il ricorso appare inammissibile anche per tale ulteriore profilo.<br />
Conclusivamente, per le ragioni tutte innanzi esposte, il ricorso va dichiarato irricevibile e   inammissibile.  <br />
Si ravvisano tuttavia eque ragioni per compensare le spese di causa tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, dichiara il ricorso in epigrafe irricevibile e inammissibile. <br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2006, con la partecipazione dei magistrati:<br />	<br />
Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.<br />
Fabio             MATTEI                   &#8211; 1° Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-7-4-2006-n-234/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. AMIRANTE incostituzionale il regime delle incompatibilità per i geometri Previdenza e assistenza sociale &#8211; Geometri – Pensioni di anzianità &#8211; Incompatibilità con l&#8217;iscrizione ad albi professionali o in elenchi di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente È incostituzionale l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale il regime delle incompatibilità per i geometri</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale &#8211; Geometri – Pensioni di anzianità &#8211; Incompatibilità con l&#8217;iscrizione ad albi professionali o in elenchi di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente</span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri) per violazione dell&#8217;art. 4, primo comma, Cost., in ragione della compressione del diritto al lavoro (cfr. sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
&#8211;	Annibale		MARINI	Presidente<br />	<br />
&#8211;	Franco		BILE		  <br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK			<br />	<br />
&#8211;	Francesco		AMIRANTE		<br />	<br />
&#8211;	Ugo			DE SIERVO		<br />	<br />
&#8211;	Romano		VACCARELLA		<br />	<br />
&#8211;	Paolo			MADDALENA		<br />	<br />
&#8211;	Alfio			FINOCCHIARO		<br />	<br />
&#8211;	Alfonso		QUARANTA		<br />	<br />
&#8211;	Franco		GALLO			<br />	<br />
&#8211;	Luigi			MAZZELLA		<br />	<br />
&#8211;	Gaetano		SILVESTRI		<br />	<br />
&#8211;	Sabino		CASSESE		<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita		SAULLE		<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe		TESAURO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), promosso dal Tribunale di Cuneo, nel procedimento civile vertente tra A. B. e la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, con ordinanza del 9 marzo 2004, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, prima serie speciale – edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.<br />
<i><br />
    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 marzo 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Maurizio Cinelli e Bruno Sconocchia per la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Nel corso di una controversia di natura previdenziale promossa nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).<br />
    Premette in punto di fatto il giudice <i>a quo</i> che il ricorrente – avendo maturato quarant&#8217;anni di iscrizione ed effettiva contribuzione in favore della citata Cassa ed avendo compiuto il sessantesimo anno di età – aveva chiesto la liquidazione della pensione di anzianità dopo essersi cancellato dal relativo albo professionale, mantenendo, peraltro, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli architetti. Con provvedimento del 23 aprile 2003 la Cassa gli aveva comunicato che la pensione gli era stata liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma che l&#8217;erogazione del trattamento era sospesa ai sensi dell&#8217;art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa medesima, stante la situazione di incompatibilità determinata dalla permanente iscrizione nell&#8217;albo degli architetti.<br />
    Nel giudizio promosso per vedersi riconosciuto il diritto all&#8217;effettiva percezione della pensione di anzianità, il ricorrente ha prospettato l&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione in esame, perché nel sistema previdenziale dei geometri la pensione di anzianità non si converte in pensione di vecchiaia al raggiungimento della relativa età, con la conseguenza che il geometra titolare di detto trattamento vede limitata in via definitiva la sua possibilità di lavorare. La Cassa convenuta ha rilevato, peraltro, che l&#8217;incompatibilità tra la pensione di anzianità e l&#8217;iscrizione ad un qualsiasi albo professionale è prevista dall&#8217;art. 3 del proprio regolamento di previdenza, così come introdotto con la deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997, sicché l&#8217;eventuale illegittimità costituzionale della norma impugnata non muterebbe la situazione del ricorrente, stante la piena applicabilità della menzionata norma regolamentare.<br />
    Tutto ciò premesso, il Tribunale di Cuneo osserva che – dando per pacifica la natura di ente di diritto privato della Cassa di previdenza in questione, secondo il disposto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e riconoscendo l&#8217;espressa previsione di incompatibilità di cui all&#8217;art. 3 del regolamento citato – in effetti è l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge n. 773 del 1982 a disporre che la pensione di anzianità non possa essere corrisposta al geometra in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi o di svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente; ciò comporta che il dubbio di legittimità costituzionale su tale norma è rilevante nell&#8217;attuale controversia, senza che possa ricondursi alcun effetto alla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della menzionata norma regolamentare, in quanto la declaratoria di illegittimità della disposizione censurata «produrrebbe i suoi effetti sui provvedimenti adottati in conformità alla stessa ed alla successiva disciplina regolamentare, determinandone la conseguente invalidità».<br />
    In ordine poi alla non manifesta infondatezza, il giudice <i>a quo</i> ravvisa un contrasto tra la norma impugnata e l&#8217;art. 4, primo comma, Cost., richiamando le precedenti sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002 di questa Corte; mentre, infatti, nel sistema dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità è equiparata alla pensione di vecchiaia quando il pensionato raggiunge la relativa età, ciò non avviene per i geometri, con la conseguenza che la titolarità di detto trattamento si risolve, a detta del remittente, in «una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro» di coloro i quali si trovano nella situazione del ricorrente.<br />
    2.— Si è costituita in giudizio la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.<br />
    La Cassa ricapitola i termini in fatto della vicenda, evidenziando di aver deliberato la liquidazione della pensione di anzianità in favore del ricorrente con contestuale sospensione dell&#8217;erogazione dei relativi ratei; ciò in forza del già citato art. 3 del regolamento di previdenza della Cassa, nel testo risultante dalla modifica introdotta con deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997.<br />
    Ciò premesso, la parte costituita osserva che l&#8217;ordinanza di rimessione erroneamente si richiama alla disposizione censurata anziché alla menzionata norma regolamentare; a suo dire, infatti, l&#8217;art. 3 della legge n. 773 del 1982 integra una condizione ostativa all&#8217;acquisto del diritto a pensione, mentre la norma del regolamento di previdenza della Cassa stabilisce una mera sospensione del trattamento medesimo che lascia inalterata la titolarità del diritto. Da tanto deriverebbe, <i>in primis</i>, l&#8217;inammissibilità della prospettata questione per insufficiente e contraddittoria ricostruzione del quadro normativo, in quanto l&#8217;ordinanza di rimessione avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le discipline regolamentari introdotte dalla Cassa di previdenza a seguito della privatizzazione di cui al d. lgs. n. 509 del 1994; nel caso di specie, infatti, la Cassa afferma di non aver mai invocato, nel giudizio <i>a quo</i>, l&#8217;applicabilità della disposizione censurata e di aver anzi provveduto alla liquidazione della pensione, così riconoscendo l&#8217;esistenza del diritto. In tal modo essa, richiamandosi all&#8217;art. 3, comma 5, del proprio regolamento di previdenza, ha stabilito il diverso e più limitato effetto della inesigibilità della pensione di anzianità, destinato a venir meno al cessare della causa di incompatibilità; un&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, pertanto, non farebbe comunque venire meno il provvedimento di sospensione del trattamento di quiescenza disposto dalla Cassa. D&#8217;altra parte la potestà regolamentare degli enti privatizzati è stata ribadita da numerose norme – l&#8217;ultima delle quali è l&#8217;art. 44, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ed i regolamenti della Cassa sono stati approvati dal Ministero competente alla vigilanza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994.<br />
    Passando infine al merito della questione, la parte sostiene che nessuna violazione dell&#8217;art. 4 Cost. può farsi derivare dalla disposizione denunciata, poiché questa Corte si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere la legittimità costituzionale di numerose norme che stabiliscono l&#8217;incompatibilità tra la titolarità di una pensione – in particolare quella di anzianità – e lo svolgimento di un&#8217;attività lavorativa. Sono state dichiarate infondate, in particolare, le questioni relative alle norme che prevedono il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente, anche con espresso riferimento all&#8217;art. 4 della Costituzione (si richiama, in particolare, la sentenza n. 416 del 1999). Da tanto conseguirebbe, comunque, l&#8217;infondatezza della questione in oggetto.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Tribunale di Cuneo dubita, in riferimento all&#8217;art. 4, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), il quale, nel disciplinare la pensione di anzianità, prevede che «la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall&#8217;albo dei geometri ed è incompatibile con l&#8217;iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente».<br />
    Secondo il giudice <i>a quo</i>, tale disposizione – inserita in un sistema, quale quello previdenziale dei geometri, in cui non è prevista la trasformazione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia – comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro del geometra titolare di pensione di anzianità, in contrasto con il precetto di cui all&#8217;art. 4 della Costituzione.</p>
<p>    2.— In via preliminare, si rileva che non può essere accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità della questione, prospettata dalla difesa della Cassa sotto il profilo del difetto di rilevanza, in quanto il diritto alla pensione non è stato negato al geometra attore nel giudizio di merito, ma ne è stata soltanto disposta la sospensione sulla base della clausola prevista dal regolamento della Cassa stessa.<br />
    Infatti il giudice remittente, cui spetta il giudizio di rilevanza essendone rimesso a questa Corte il controllo sotto il profilo della implausibilità o della contraddittorietà rispetto alle risultanze degli atti, ha osservato che la sospensione stabilita dal regolamento e in concreto imposta è conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest&#8217;ultima.<br />
    Siffatta motivazione, conforme a quanto già sostenuto da questa Corte (sentenza n. 437 del 2002) ed all&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, non è implausibile.</p>
<p>    3.— Nel merito, la questione è fondata.<br />
    Questa Corte è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all&#8217;art. 3 Cost., non evocato dall&#8217;attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell&#8217;art. 4, primo comma, Cost., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).<br />
    La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall&#8217;orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 3 aprile 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-137/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-141/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-141/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.141</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. SILVESTRI infondata questione in materia di servizio civile Servizio militare &#8211; Soggetti ammessi a prestare servizio civile &#8211; Divieto di assumere ruoli imprenditoriali e direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materie esplodenti &#8211; Conseguente diniego di autorizzazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza all&#8217;esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-141/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-141/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">infondata questione in materia di servizio civile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio militare &#8211; Soggetti ammessi a prestare servizio civile &#8211; Divieto di assumere ruoli imprenditoriali e direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materie esplodenti &#8211; Conseguente diniego di autorizzazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza all&#8217;esercizio di attività di direttore di cave ai soggetti che abbiano prestato servizio civile in quanto obiettori di coscienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte. Le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce della finalità del legislatore di vietare l&#8217;uso e la detenzione di «armi» da parte di soggetti che, per effetto del ripudio di quelle stesse armi, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		MARINI		Presidente<br />	<br />
#NOME?		BILE		   <br />	<br />
#NOME?	FLICK			<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?		SAULLE			<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998 n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) promosso con ordinanza del 3 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ed iscritta al n. 542 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>	<i>Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nella camera di consiglio dell&#8217;8 marzo 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1. &#8722; Con ordinanza depositata il 3 settembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all&#8217;esercizio delle predette attività.<br />
    1.1. &#8722; Il giudice rimettente è investito del ricorso presentato da Odetto Gianluca per ottenere l&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento emanato dalla Provincia di Cuneo &#8722; area funzionale del territorio, ufficio polizia mineraria &#8722; con il quale è stata disposta «l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;idoneità all&#8217;impiego di esplosivi nelle attività estrattive» a suo tempo rilasciata al ricorrente, nonché l&#8217;annullamento di ogni altro atto connesso e, in particolare, della comunicazione inviata dalla Questura di Torino &#8722; divisione di polizia amministrativa e sociale, sezione armi ed esplosivi &#8722; alla Provincia di Cuneo, riguardante l&#8217;assolvimento degli obblighi militari da parte del ricorrente e la conseguente incompatibilità all&#8217;uso di esplosivi.<br />
    1.2. &#8722; Il giudice <i>a quo </i>riferisce, in punto di fatto, che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della EGO s.r.l., società avente ad oggetto prevalentemente la coltivazione di cave di pietra, ha chiesto alla Provincia di Cuneo il nulla osta per l&#8217;acquisto del materiale esplosivo necessario all&#8217;esecuzione di lavori di estrazione di blocchi lapidei nella cava sita in Comune di Rorà (TO), allegando, tra l&#8217;altro, l&#8217;attestato di idoneità all&#8217;impiego di esplosivi nell&#8217;attività estrattiva. Con il provvedimento oggetto di impugnazione la Provincia di Cuneo ha comunicato al ricorrente di aver ricevuto segnalazione dalla Questura di Torino secondo cui la scelta del servizio civile sostitutivo, a suo tempo effettuata dal ricorrente medesimo, è incompatibile con il possesso dell&#8217;attestato di idoneità all&#8217;uso di esplosivi, ed ha, quindi, proceduto a sospendere l&#8217;efficacia dell&#8217;attestato medesimo.<br />
    Nel giudizio <i>a quo</i> la difesa del ricorrente ha prospettato il dubbio di costituzionalità della normativa applicata dalla Provincia di Cuneo, chiedendo al giudice di sollevare la relativa questione.<br />
    1.3. &#8722; Il rimettente condivide il dubbio prospettato dalla parte ricorrente, sul rilievo che il richiamo contenuto nell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 230 del 1998, agli artt. 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comporterebbe l&#8217;equiparazione del materiale esplodente alle armi, ai fini del divieto stabilito nel successivo art. 15, comma 6, della medesima legge n. 230 del 1998.<br />
    In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia l&#8217;irragionevolezza della normativa impugnata là dove stabilisce un divieto indiscriminato all&#8217;uso degli esplosivi, per i soggetti che abbiano esercitato il diritto di obiezione di coscienza, senza distinguere tra le diverse possibili destinazioni del materiale esplodente. Sarebbe di tutta evidenza, a parere del rimettente, che l&#8217;utilizzo di tale materiale per fini estrattivi non si ponga in alcun modo in conflitto con la scelta di ripudio delle armi, alla quale l&#8217;ordinamento collega il diritto all&#8217;obiezione di coscienza, con la conseguenza che il comportamento in esame non rientrerebbe tra quelli che il legislatore ha inteso vietare per la sola ragione che essi risultano «incoerenti» con la scelta dell&#8217;obiezione.<br />
    Ritiene il rimettente, inoltre, che la previsione contenuta nell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 230 del 1998, risulti intrinsecamente contraddittoria, in quanto, mentre con riferimento alle armi introduce la distinzione fondata sulla «offensività», là dove stabilisce che non incide sull&#8217;esercizio del diritto di obiezione di coscienza la titolarità di licenze o autorizzazioni relative ad armi o strumenti che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, richiamando il disposto dell&#8217;art. 2, primo comma, lettera <i>h</i>), e terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), tralascia di operare analoga distinzione con riguardo ai diversi possibili usi del materiale esplodente.<br />
    Ulteriore elemento di censura è individuato dal rimettente nella ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della limitazione del diritto al lavoro, che la normativa impugnata produrrebbe tra coloro i quali, essendo nati dopo il 1° gennaio 1985, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), non sono più chiamati a svolgere il servizio di leva obbligatorio, e coloro i quali, essendo nati prima di tale data, sono stati costretti a rendere palese la propria convinzione contraria all&#8217;uso delle armi, con la conseguenza di essere assoggettati alle limitazioni e restrizioni in ambito lavorativo previste dalle norme in esame.<br />
    1.4. &#8722; In punto di rilevanza il rimettente evidenzia che, risultando l&#8217;attestato di idoneità all&#8217;utilizzo di esplosivi a fini estrattivi indispensabile per lo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa del ricorrente, ed essendo altresì l&#8217;atto impugnato corrispondente al paradigma normativo delineato dalla legge in materia di obiezione di coscienza, l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità sarebbe pregiudiziale all&#8217;annullamento di tale atto. <br />
    2. &#8722; È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.<br />
    A parere della difesa erariale, i divieti previsti dalle disposizioni impugnate sarebbero coerenti con la <i>ratio </i>dell&#8217;istituto dell&#8217;obiezione di coscienza, che valorizza la convinzione personale del cittadino il quale &#8722; per ragioni di pensiero, morali o religiose &#8722; rifiuti l&#8217;uso delle armi, consentendogli per ciò solo di sottrarsi all&#8217;arruolamento, e con esso allo <i>status </i>di militare, in deroga al principio sancito dall&#8217;art. 52 della Costituzione.<br />
    La scelta di coscienza non ammetterebbe eccezioni, come desumibile dal tenore letterale dell&#8217;art. 1 della legge n. 230 del 1998, e come già affermato da questa Corte nelle sentenze numeri 470 e 409 del 1989, essendo obiettore di coscienza colui il quale rifiuta qualsiasi rapporto con le armi.<br />
    Su questa premessa la difesa dello Stato esclude che l&#8217;obiettore possa trovarsi nella condizione di dover fare uso delle armi, sicché mancherebbe il presupposto della necessità di averne la disponibilità, al quale l&#8217;ordinamento subordina la concessione delle licenze e autorizzazioni in materia.<br />
    La difesa erariale contesta, inoltre, la fondatezza della censura prospettata dal rimettente sotto il profilo della mancata distinzione, nelle norme impugnate, tra le possibili diverse destinazioni dei materiali esplodenti, evidenziando che questi ultimi si caratterizzano per la permanente potenzialità offensiva, a differenza di quanto avviene per le tipologie di armi individuate nell&#8217;art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975, le quali, per caratteristiche intrinseche, non hanno «attitudine a recare offesa alla persona».<br />
    Con riferimento, infine, alla denunciata disparità di trattamento, che deriverebbe dall&#8217;applicazione della normativa censurata, tra soggetti nati prima e dopo l&#8217;anno 1985, essendo soltanto i primi destinatari dei divieti e della conseguente compressione del diritto al lavoro, la difesa erariale segnala l&#8217;erroneità del presupposto dal quale muove il rilievo del rimettente, secondo cui il servizio di leva obbligatorio sarebbe stato abolito, mentre in realtà la riforma di settore ha soltanto sospeso tale servizio, prevedendo che esso possa essere ripristinato alle condizioni indicate nell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>f</i>), della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l&#8217;istituzione del servizio militare professionale).<br />
    Pertanto, secondo la difesa dello Stato, il divieto di ottenere licenze ed autorizzazioni concernenti l&#8217;uso di armi ed esplosivi riguarderebbe anche i soggetti nati dopo il 1985, nell&#8217;ipotesi in cui costoro intendano conservare il diritto ad esercitare l&#8217;obiezione di coscienza al servizio militare in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio. Tale divieto discende dalla previsione contenuta nell&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 230 del 1998, che preclude l&#8217;esercizio del diritto di obiezione di coscienza ai titolari di licenze e autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>    1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che i soggetti ammessi a prestare il servizio civile non possono detenere né usare le armi indicate dagli artt. 28 e 30 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), né assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione di armi e materiali esplodenti, e vieta alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all&#8217;esercizio delle predette attività.</p>
<p>    2. – La questione non è fondata nei sensi di seguito esposti.<br />
    2.1. – La norma impugnata vieta a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile di detenere e usare le armi di cui agli artt. 28 e 30 del r.d. n. 773 del 1931 nonché di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.<br />
    La <i>ratio </i>del divieto è evidente. I soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di quello militare esercitano una facoltà che l&#8217;ordinamento riconosce loro in quanto «per obbedienza alla coscienza, nell&#8217;esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all&#8217;uso delle armi, non accettano l&#8217;arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato» (art. 1, comma 1, della legge n. 230 del 1998). Il diritto all&#8217;obiezione di coscienza fa perno dunque sul rifiuto, da parte di alcuni cittadini, di usare «le armi» per motivi ideali o religiosi, che il legislatore ritiene meritevoli di tutela.<br />
    La stessa <i>ratio</i> posta a fondamento del diritto impone che i soggetti beneficiari mantengano integra, almeno <i>in foro externo</i>, quella coerenza morale, ideale e religiosa che ha motivato il loro rifiuto di prestare il servizio militare. Il divieto loro imposto, a carattere generalizzato e permanente, di usare o detenere armi, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di ripudio della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili con le alte ragioni etiche e religiose addotte, perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale, e rivelerebbe una probabile funzione strumentale.<br />
    Il legislatore ha altresì aggiunto al divieto di uso o detenzione delle armi anche quello di svolgere, con ruoli imprenditoriali o direttivi, attività industriali o commerciali nel settore delle armi stesse oltre che degli esplosivi. Si tratta di conseguenza logica del divieto principale, giacché non avrebbe senso vietare l&#8217;uso e la detenzione delle armi agli obiettori di coscienza, se si consentisse loro di svolgere attività, anche redditizie, in posizione non subordinata o meramente esecutiva, nella produzione e distribuzione di oggetti o sostanze aventi la medesima natura. <br />
    Le armi sono qualificate come tali in quanto la loro «destinazione naturale è l&#8217;offesa alla persona», come testualmente recita il primo comma dell&#8217;art. 30 del r.d. n. 773 del 1931 a proposito delle armi proprie. Il secondo comma della stessa disposizione estende la definizione di arma anche alle «bombe» ed a «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti». <br />
    Quest&#8217;ultima norma si riferisce, con tutta evidenza, a quelli che, nel linguaggio comune, vengono denominati «ordigni bellici», dotati di uguale, se non superiore, capacità di offesa alla persona. Si tratta cioè di una nozione specifica, esattamente calibrata sull&#8217;attuale e immediata predisposizione del materiale esplodente per fini di offesa alla persona.<br />
    2.2. – Da quanto sinora detto si deduce che l&#8217;intento del legislatore è quello di circoscrivere in modo preciso il concetto di «arma», che risulta complessivamente integrato dal primo e dal secondo comma del citato art. 30 del r.d. n. 773 del 1931. A questo proposito, giova notare che lo stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza detta, con distinte norme, la disciplina sugli esplosivi che non siano contenuti in «macchine» o «involucri», che non siano cioè ordigni bellici. L&#8217;art. 46 del citato t.u. stabilisce che «Senza licenza del Ministro dell&#8217;interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell&#8217;impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell&#8217;interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina». Il successivo art. 47 estende il divieto alle «polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo […] compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti».<br />
    La normativa sopra richiamata distingue tra esplosivi riconducibili alle armi, vale a dire ordigni bellici costituiti da macchine o involucri destinati ad essere utilizzati a fini offensivi, ed esplosivi in sé considerati, assoggettati ad una disciplina restrittiva di pubblica sicurezza (artt. 46-57 del r.d. n. 773 del 1931) diversa da quella riguardante le armi (artt. 28 e 30 del medesimo t.u.), oltre che, naturalmente, a disposizioni penali di carattere generale che riguardano tutti i cittadini indistintamente.<br />
    2.3. – La conseguenza della ricognizione normativa prima effettuata è che il divieto contenuto nella norma impugnata, poiché prevede, in stretta sequenza, le armi, le munizioni e i materiali esplodenti, riguarda questi ultimi in quanto predisposti per l&#8217;offesa alla persona. Si deve trattare di ordigni bellici assimilabili – sia ai fini di pubblica sicurezza, sia ai fini specifici della legge sull&#8217;obiezione di coscienza – alle armi in senso stretto. Restano esclusi da tale ambito gli esplosivi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati a recare offesa alle persone.<br />
    Giova ricordare che la fabbricazione, la commercializzazione e l&#8217;utilizzazione delle sostanze esplodenti non è libera, ma è assoggettata, come già s&#8217;è detto, a precise autorizzazioni da parte dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza e a particolari cautele, volte a prevenire, come si legge nella rubrica del capo V del r.d. n. 773 del 1931, «infortuni e disastri». Il rigoroso regime di autorizzazioni e cautele previsto dalla legge serve proprio a mantenere e garantire la non offensività degli esplosivi utilizzati per fini civili. <br />
    Dipende dalla finalità dichiarata e documentata dall&#8217;interessato, nell&#8217;istanza volta al rilascio della prescritta autorizzazione, l&#8217;applicabilità o meno del divieto di cui all&#8217;art. 15, comma 6, della legge n. 230 del 1998. È appena il caso di aggiungere che l&#8217;autorità di pubblica sicurezza deve accertare l&#8217;attendibilità della dichiarazione e vigilare sull&#8217;uso effettivo degli esplosivi da parte del soggetto autorizzato. Ciò non attiene però alla norma, ma alla sua applicazione.</p>
<p>    3. – In conclusione, le disposizioni impugnate devono essere interpretate alla luce della finalità del legislatore di vietare l&#8217;uso e la detenzione di «armi» da parte di soggetti che, per effetto del ripudio di quelle stesse armi, hanno ottenuto di sostituire il servizio civile a quello militare. Le proposizioni normative impugnate non solo non conducono necessariamente all&#8217;interpretazione adottata dal giudice rimettente, ma implicano viceversa, secondo una loro lettura sistematica, la restrizione del divieto agli esplosivi che siano classificabili come armi o parti di esse. Gli obiettori di coscienza che, muniti delle prescritte autorizzazioni, detengono o usano materiali esplosivi destinati esclusivamente e inequivocabilmente a fini civili, o assumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche mediante rappresentanti, degli stessi, non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di svolgere il servizio civile, ma si limitano ad esercitare, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, un&#8217;attività o una professione di natura prettamente civile.<br />
    L&#8217;esito interpretativo fin qui illustrato non solo non è contraddetto dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge n. 230 del 1998, ma da questo riceve ulteriore conferma. Tale norma esclude dal divieto per gli obiettori di coscienza le «armi di cui al primo comma, lettera <i>h</i>), nonché al terzo comma dell&#8217;art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36». Si tratta – dopo le ulteriori modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999) all&#8217;art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) – delle «repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo» e delle «armi comuni da sparo […] denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché [de] le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un&#8217;energia cinetica non superiore a 7,5 <i>joule</i>, e [de] gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all&#8217;art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l&#8217;attitudine a recare offesa alla persona». <br />
    Il legislatore ha voluto esplicitamente escludere dal divieto imposto agli obiettori di coscienza gli oggetti indicati da tali norme perché gli stessi sono classificati dalla legge come «armi e munizioni comuni da sparo» (art. 2, comma 1, della legge n. 110 del 1975). In mancanza di tale espressa sottrazione al divieto, quest&#8217;ultimo si sarebbe loro esteso in modo automatico in base alla comune denominazione di «armi». Ciò riceve conferma dalla sottrazione in via generale al regime giuridico delle armi di quelle, pur così comunemente chiamate, ma considerate, previa valutazione degli organi competenti, prive di attitudine a recare offesa alle persone. In altre parole, a fini generali il legislatore ha incluso tra le «armi» quelle ad aria compressa, i lanciarazzi e simili, giacché dotati di una potenziale capacità offensiva, anche se ridotta, ed ha escluso, sempre in linea generale, quelle che non possiedono tale capacità. Inoltre ha escluso, con la norma impugnata, ai limitati fini del divieto per gli obiettori di coscienza, anche le suddette «armi», equiparando così la minore offensività alla sua mancanza. Non solo tale esplicita esclusione non dimostra <i>a contrario</i> l&#8217;inclusione nel divieto degli esplosivi destinati a fini civili, come ritiene il giudice <i>a quo</i>, ma mette in luce la vigenza nel diritto positivo del criterio della non offensività per la persona come <i>ratio </i>della legislazione specifica in materia e quindi come canone per la sua interpretazione. </p>
<p>    4. – La corretta ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate esonera dall&#8217;esame di tutte le censure di legittimità costituzionale contenute nell&#8217;ordinanza di rimessione, che devono essere pertanto rigettate. </p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera <i>a</i>), e 15, comma 6, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l&#8217;ordinanza citata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-4-2006-n-141/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2006 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-7-4-2006-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-7-4-2006-n-144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-7-4-2006-n-144/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2006 n.144</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. VACCARELLA manifestamente infondata la questione sulla costituzione in giudizio della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso Contenzioso tributario &#8211; Costituzione in giudizio della parte resistente &#8211; Costituzione effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso &#8211; Mancata previsione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-7-4-2006-n-144/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2006 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-7-4-2006-n-144/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2006 n.144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">manifestamente infondata la questione sulla costituzione in giudizio della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contenzioso tributario &#8211; Costituzione in giudizio della parte resistente &#8211; Costituzione effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso &#8211; Mancata previsione della sanzione dell&#8217;inammissibilità &#8211; Ingiustificato privilegio concesso al resistente nel processo tributario</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all&#8217;art. 22 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli. La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione è un evidente riflesso della ben diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
#NOME?			MARINI			  Presidente<br />	<br />
#NOME?			BILE				    <br />	<br />
#NOME?		FLICK					  <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE				  <br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO				  <br />	<br />
#NOME?			VACCARELLA			       <br />	<br />
#NOME?			MADDALENA			       <br />	<br />
#NOME?			FINOCCHIARO			       <br />	<br />
#NOME?			QUARANTA				 <br />	<br />
#NOME?			GALLO				       <br />	<br />
#NOME?			MAZZELLA				 <br />	<br />
#NOME?			SILVESTRI				 <br />	<br />
#NOME?			CASSESE				 <br />	<br />
#NOME?		SAULLE				 <br />	<br />
#NOME?			TESAURO				 <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>ORDINANZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all&#8217;art. 22 dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, nel procedimento tributario vertente tra Sollauto s.r.l. contro il Comune di Napoli, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>	<i>Visto </i>l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito </i>nella camera di consiglio dell&#8217;8 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.</p>
<p>	<i>Ritenuto </i>che la Commissione tributaria regionale di Napoli, adita in sede di appello avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all&#8217;art. 22 dello stesso decreto, «nella parte in cui non prevede la sanzione dell&#8217;inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga – mediante deposito in segreteria del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione – nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso», per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione;<br />	<br />
	che, in punto di fatto, il giudice <i>a quo</i> riferisce che la s.r.l. Sollauto, con ricorsi notificati il 25 febbraio e il 20 luglio 1998, aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale, la cartella di pagamento n. 8027607 e il successivo avviso di mora n. 4922369, rispettivamente notificati il 22 gennaio e l&#8217;11 giugno 1998, concernenti il pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, eccependo l&#8217;illegittimità degli avvisi, perché non preceduti da accertamento, contestando l&#8217;iscrizione nei ruoli suppletivi, perché consentita solo per tributi definitivi, e negando di avere disponibilità di locali ed aree tassabili;<br />	<br />
	che il Comune di Napoli, costituendosi nel giudizio relativo alla cartella di pagamento, aveva replicato che, da sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale, era risultata l&#8217;esistenza di un deposito di autovetture della società ricorrente e che il relativo avviso di accertamento n. 2342 era stato notificato il 18 novembre 1997, esibendo copia di tali atti, ed aveva chiesto che fosse dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso, stante la possibilità di impugnare gli atti di cui sopra solo per vizi propri;<br />	<br />
	che la Commissione tributaria provinciale, rilevato che l&#8217;iscrizione a ruolo e l&#8217;avviso di mora avrebbero potuto essere impugnati solo per vizi propri, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi e compensato le spese;<br />	<br />
	che contro tale decisione aveva proposto appello la società ricorrente, rilevando, tra l&#8217;altro, che il Comune di Napoli aveva depositato le controdeduzioni al primo ricorso, notificato il 25 febbraio 1998, solo in data 12 giugno 1998 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall&#8217;articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ed eccependo l&#8217;illegittimità costituzionale di tale articolo;<br />	<br />
	che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, nel caso di specie, l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 23 comporterebbe l&#8217;inammissibilità della costituzione del Comune di Napoli e di tutta la produzione documentale, non escluso l&#8217;avviso di accertamento n. 2342 del 18 novembre 1997, posto a base dei successivi atti impugnati;<br />	<br />
	che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente &#8722; premesso che la norma censurata deve essere raffrontata con l&#8217;art. 22 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede l&#8217;inammissibilità del ricorso se la costituzione del ricorrente non avvenga nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso – desume da tale raffronto il contrasto della norma denunciata con l&#8217;art. 3 Cost., per l&#8217;ingiustificato privilegio concesso nel processo tributario alla parte resistente, «la cui costituzione in giudizio – atto del tutto analogo a quello della costituzione del ricorrente – non viene sanzionata se effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsti dalla legge, determinando una indubbia disparità di trattamento tra ricorrente e resistente»;<br />	<br />
	che la norma denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l&#8217;art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi del giusto processo e della parità delle parti, dal momento che essa regola la costituzione in giudizio del resistente in modo diverso da quella del ricorrente;<br />	<br />
	che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando, quanto alla censurata disparità di trattamento della parte resistente rispetto alla parte ricorrente, che la diversità della <i>ratio</i> sottesa alle due disposizioni giustifica il differente regime da esse previsto, dal momento che la costituzione in giudizio della parte ricorrente costituirebbe un elemento necessario ai fini dell&#8217;instaurazione del rapporto processuale, avendo il giudizio tributario ad oggetto atti amministrativi;<br />	<br />
	che, quanto alla pretesa violazione dell&#8217;art. 111 Cost., dalla natura ordinatoria del termine in questione non discende un pregiudizio alle esigenze del contraddittorio, in quanto, alla luce di un&#8217;interpretazione sistematica delle norme processuali, la costituzione della parte resistente potrebbe avvenire «non <i>sine die</i>, bensì con modalità e tempi compatibili con le esigenze di difesa delle altre parti processuali», non essendo la natura ordinatoria del termine di costituzione del resistente idonea a pregiudicare il diritto di difesa della parte ricorrente.<br />	<br />
	<i>Considerato</i> che la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all&#8217;art. 22 dello stesso decreto, «nella parte in cui non prevede la sanzione dell&#8217;inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga &#8722; mediante deposito, nella segreteria della commissione adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione &#8722; nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso», così determinando una ingiustificata disparità di disciplina delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e di quella del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo e della parità delle parti;<br />	<br />
	che la questione è manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 3 Cost., essendo la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione evidente riflesso della ben diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente;<br />	<br />
	che, anche quanto alla violazione dei principi del giusto processo, la questione è manifestamente infondata, potendo la tardiva costituzione del convenuto dar luogo, se così prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all&#8217;ordinamento.<br />	<br />
	<i>Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>	<i>dichiara </i>la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all&#8217;art. 22 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l&#8217;ordinanza in epigrafe. </p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 3 aprile 2006.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u><u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-7-4-2006-n-144/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2006 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1893</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Zaccardi Comune di Fiano Romano (Avv. G. Valeri) c/ Soc. Romana Luminex (Avv.ti S. Como, V. De Vito), Soc. S.F. Service in n.c. (n.c.) sull&#8217;illlegittimità dell&#8217;affidamento a trattativa privata del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri Contratti della p.a. &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Affidamento del servizio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Zaccardi<br /> Comune di Fiano Romano (Avv. G. Valeri) c/ Soc. Romana Luminex (Avv.ti S. Como, V. De Vito), Soc. S.F. Service in n.c. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illlegittimità dell&#8217;affidamento a trattativa privata del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Affidamento del servizio di illuminazione votiva &#8211; Trattativa privata &#8211;  Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli artt. art. 3 e 6 del R.D. 1923 n. 2440 impongono di procedere all’affidamento dei servizi pubblici locali, quale è il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, attraverso procedure concorsuali  mentre, ai sensi dell’art. 41 R.D. 827/24, l’affidamento a trattativa privata deve ritenersi ammissibile solo in casi eccezionali, la cui sussistenza va provata e giustificata dall’Amministrazione procedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 7358/2005 del 15/09/2005, proposto dal </p>
<p><b>Comune di Fiano Romano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Valeri, con domicilio eletto in Roma, via Pasubio, n. 2 presso il suo studio;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Soc. Romana Luminex di T. E C. Morandini in n.c.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Como e Vito De Vito, con domicilio eletto in Roma via Giovanni Antonelli, 49 presso l’avv. Sergio Como;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti della</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Soc. S.F. Service in n.c.</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi; </p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma: Sezione II ter n. 3397/2005, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soc. Romana Luminex di T. e C. Morandini in n.c.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo risultante dalle modifiche apportate con l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e sentite le parti sulla facoltà di definire il giudizio di merito con sentenza semplificata;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 584/2005;<br />
Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005, relatore il Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati gli Avvocati L. Fonti per delega dell’avv. G. Valeri, e S. Como;</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1) La decisione appellata ha accolto parzialmente il ricorso proposto in primo grado dalla Società in nome collettivo Romana Luminex di T. e C. Morandini  per l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Fiano n 144/2004 e della nota n. 17557 del 6 ottobre 2004 nonché degli atti connessi e presupposti ed, inoltre, per l’accertamento del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance dovuta alla mancata partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali nella misura di 30.000,00 (trentamila) Euro ovvero in quella diversa liquidata dal giudice di primo grado in via equitativa.<br />
Con la deliberazione impugnata, infatti, il Comune di Fiano Romano aveva affidato a trattativa privata alla Società S.F. Service il servizio in parola senza procedere ad una gara aperta ad altri concorrenti secondo le procedure contrattuali ad evidenza pubblica mentre con la successiva nota del 6 ottobre 2004 aveva comunicato alla Società ricorrente che aveva gestito il servizio fino a quel momento il passaggio delle consegne alla ditta aggiudicataria .<br />
La sentenza ha respinto le eccezioni di irricevibilità della impugnazione e di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha accolto il ricorso per la parte diretta all’annullamento degli atti suddetti ritenendo invece che da tale annullamento derivasse la soddisfazione della pretesa azionata in forma specifica con conseguente reiezione della domanda volta al risarcimento del danno.</p>
<p>2) L’appello è, ad avviso del Collegio, infondato.<br />
2.1) Deve essere disattesa preliminarmente la eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado riproposta in questa sede da parte appellante; il primo giudice ha, infatti, osservato con puntualità che nel caso di specie la comunicazione del 5 agosto 2004 n. 14347, pervenuta alla Società ricorrente in primo grado il successivo 12 agosto 2004 e rispetto alla quale l’impugnazione sarebbe tardiva, non conteneva alcuna indicazione circa le modalità di affidamento del servizio alla Società controinteressata. Quindi solo con l’acquisizione degli atti in seguito ad apposita istanza di accesso la Società attuale appellata aveva potuto riscontrare le modalità di affidamento che costituiscono l’oggetto del nucleo centrale delle censure avanzate in primo grado e ritenute fondate dal Tribunale Amministrativo Regionale.<br />
Né può essere assecondata la tesi secondo cui, almeno il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui fu censurata la sola revoca dell’affidamento temporaneo del servizio a favore della Società appellata, doveva essere avanzato nei termini di decadenza a decorrere dal momento di tale comunicazione perché, anche in questo caso, solo con  la conoscenza delle modalità con cui era intervenuto l’affidamento la Società attuale appellata aveva potuto maturare il proprio convincimento circa la illegittimità della procedura e, conseguentemente, circa l’opportunità della impugnazione proposta in primo grado.<br />
2.2) Nel merito ritiene il Collegio che le considerazioni svolte nella decisione appellata siano da condividere.<br />
E’ decisiva la considerazione che per l’affidamento dei servizi pubblici locali, tra i quali rientra pacificamente quello diretto ad assicurare la illuminazione votiva dei cimiteri,l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende direttamente, senza che vi sia necessità di nessuna altra specifica disposizione,dalle norme contenute nel R.D.18 novembre 1923, segnatamente dagli articoli 3 e 6, e nel R. D. 23 maggio 1924 n. 827, in particolare dall’articolo 41, norme che impongono, per ogni attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle Amministrazioni stesse. <br />
In tali disposizioni il ricorso all’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritto ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’Amministrazione procedente, che non sono presenti nella fattispecie qui considerata ed alle quali il Comune di Fiano Romano non ha, in ogni caso,in alcun modo fatto riferimento negli atti impugnati.<br />
Tanto basta per il rigetto dell’appello.</p>
<p>3) Appare tuttavia utile precisare ancora che correttamente il giudice di primo grado si è riferito alla circolare n. 8756 del 6 giugno 2002 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affermato che anche per gli appalti di servizi sottosoglia sono applicabili i principi di concorsualità e tutela della concorrenza desumibili dalle norme comunitarie che disciplinano gli affidamenti dei servizi soprasoglia (essenzialmente nel nostro ordinamento nazionale dal D. Lvo n. 157 del 17 marzo 1995) e che, parimenti, impongono di procedere agli affidamenti con procedure di gara aperte ed, inoltre, all’articolo 113 del D. Lvo n. 267 del 2000  che reca il testo unico delle disposizioni per gli enti locali e che obbliga gli enti stessi ad erogare i servizi nel rispetto delle discipline di settore e, per quel che qui interessa, quindi, con il ricorso a procedure contrattuali pubbliche.<br />
3.1) Inconferente è poi il richiamo effettuato nell’appello alla particolare disciplina dei contratti in economia che consentirebbe, secondo la tesi difensiva del Comune di Fiano Romano, affidamenti diretti di servizi pubblici con un valore fino a 20.000,00 Euro, posto che il contratto in questione, anche senza considerare che il valore del servizio da affidare non può essere riferito solo all’aggio previsto per il Comune ma dovrebbe comprendere anche i vantaggi connessi alla gestione del servizio che  prevede  15 Euro annuali a carico di ogni utente per un numero di utenze previsto in 2.480, è di durata decennale  salvo proroga, prevede un aggio per il Comune di 5.000,00 euro annuali e si colloca, pertanto, in una soglia di valore che rende inapplicabile la disciplina richiamata anche solo sulla base di tale elemento di valutazione.</p>
<p>4) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto con conferma della sentenza appellata mentre sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata,<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Raffaele Iannotta	&#8211; Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi &#8211;	Consigliere Est.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 7 aprile 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.3483</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-4-2006-n-3483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Maria Abbruzzese Vitale Aniello (Avv. Michele Truppi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura di Stato) sulla tardività dell&#8217;istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del conseguimento dei benefici dell&#8217;art. 68 del D.P.R. n. 3 del 1957, laddove esista un collegamento, documentato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-4-2006-n-3483/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.3483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-4-2006-n-3483/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.3483</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Maria Abbruzzese<br /> Vitale Aniello (Avv. Michele Truppi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura di Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla tardività dell&#8217;istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del conseguimento dei benefici dell&#8217;art. 68 del D.P.R. n. 3 del 1957, laddove esista un collegamento, documentato, dell&#8217;evento infartuale oggetto dell&#8217;istanza ed un precedente infarto del miocardio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Indennità per dipendenza da causa di servizio &#8211; Infarto del miocardio nel 1993, successivo ad un primo infarto nel 1980 – Istanza ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, presentata a meno di sei mesi dal verificarsi del secondo evento infartuale – Collegamento tra i due episodi infartuati – Tardività della richiesta</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui la cartella clinica relativa al successivo episodio infartuale  e il certificato di dimissione riferiscano di un “reinfarto del miocardio”, non è possibile scindere le conseguenze lesive derivanti dal secondo episodio infartuale dal primo. Ne consegue, che l’istanza presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi del secondo infarto del miocardio, deve comunque ritenersi tardiva, posto il collegamento tra i due eventi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n.9177 del 1995 proposto da</p>
<p><B>VITALE ANIELLO</B>, rappresentato e difeso dall’avv.Michele Truppi, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tino di Camaino n.13 (c/o studio dott.C.Truppi),<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
<B>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz n.11,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>parziale del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Professionale del 15 giugno 1995 nella parte in cui si dichiara la intempestività ai fini del conseguimento dei benefici dell’art. 68 del D.P.R. n.3 del 10. gennaio 1957, della domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui è portatore; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall’art. 68 D.P.R. n.3/1957.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla udienza del 20 febbraio 2006, il Cons. Maria Abbruzzese;<br />
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente, docente di ruolo di Dattilografia, ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 68 D.P.R. 3/1957 in conseguenza dell’accertata dipendenza da causa di servizio della patologia “cardiopatia dilatativa post-ischemica con grave compromissione della contrattilità ed esiti di by-pass aorto-coronarici”.<br />
Espone il ricorrente di aver patito un infarto miocardico inferiore quale conseguenza diretta di un incidente stradale nel 1980 e un successivo episodio infartuale in data 22.5.1993 a seguito del quale fu curato chirurgicamente con l’applicazione di quattro by-pass coronarici.<br />
A seguito di pertinente istanza, il provvedimento impugnato pur riconoscendo la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ne dichiarava l’irrilevanza ai fini del conseguimento dei benefici economici, attesa la intempestività della domanda presentata dal ricorrente.<br />
Da qui il ricorso che deduce <u>violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n.686/1957 (in particolare, art. 36), abuso, eccesso e sviamento di potere, falso scopo ed illogicità manifesta, contraddittorietà, errore in fatto e di diritto</u>: l’Amministrazione ha errato nel considerare intempestiva la domanda proposta dall’istante, giacché presentata in data 9.11.1993 a meno di sei mesi dal verificarsi dall’episodio infartuate (22.5.1993); in ogni caso, il precedente episodio infartuate (risalente al 14.1.1980) non ha alcuna attinenza con la patologia successiva causata, questa sì, da stress accumulato nel corso dell’attività lavorativa nei mesi immediatamente precedenti il 22.5.1993, come accertato con perizia di parte in atti.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si costituiva l’Amministrazione con atto di stile.<br />
All’esito della udienza del 20 febbraio 2006, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I. Il ricorso investe il provvedimento del Direttore generale (Direzione Generale Istruzione professionale) del Ministero della Pubblica istruzione, nella parte in cui dichiara irrilevante ai fini della concessione dei benefici economici di cui all’art. 68 D.P.R. 2/1957 l’intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Cardiopatia dilatativa post-ischemica con grave compromissione della contrattilità ed esiti di by-pass aorto-coronarici”.<br />
I.1) In punto di fatto va precisato che, come dichiarato dallo stesso ricorrente e risultante dalla documentazione versata in atti, il Vitale fu colpito fin dal 1980 da episodio infartuale; nel maggio del 1993, subì altro infarto, trattato chirurgicamente con applicazione di quattro by-pass.<br />
Il ricorrente  deduce la assoluta indipendenza dei due episodi e allega inoltre la intervenuta completa guarigione dal primo episodio di infarto; tanto al fine di dimostrare la assoluta tempestività della domanda inoltrata all’amministrazione nel termine dei sei mesi dal verificarsi del secondo episodio di infarto.<br />
I.2) Va tuttavia osservato, alla stregua degli atti versati in causa, che, a dispetto di quanto espresso dal consulente di parte (di cui vi è perizia in atti) circa lo “stato di sufficiente benessere, ovvero di guarigione clinica” raggiunto dal ricorrente all’esito del trattamento del primo infarto miocardico inferiore, la stessa relazione del Dirigente dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali in atti (doc.sub 4) della produzione di parte ricorrente) si riferisce alla richiesta “per il riconoscimento della causa di servizio per le <u>infermità derivanti da 2 infarti del miocardio</u>…”, a comprovare che lo stesso ricorrente intendeva, già nell’istanza, collegare i due episodi; inoltre, il certificato di dimissione della clinica iugoslava presso cui il ricorrente si ricoverò a seguito del primo infarto, riferisce che “il paziente è affetto da postumi di infarto traumatico miocardico…le capacità del paziente sono notevolmente diminuite”; ancora, il verbale di visita medica collegiale in data 13.4.1983 riferisce circa la sussistenza di “esiti di infarto del miocardio interiore stabilizzato” comportante una invalidità del 45%; infine, la cartella clinica relativa al successiva episodio infartuale  e il successivo certificato di dimissione riferiscono di un “<u>reinfarto del miocardio</u>” .<br />
Alla stregua delle suddette risultanze documentali, è decisamente arduo, come ha tentato vanamente di dimostrare il ricorrente, scindere le conseguenze lesive derivanti dal secondo episodio infartuale dal primo, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente fu dichiarato invalido civile fin dal 1980 per effetto del citato infarto del miocardio (cfr. verbale della C.M.O.); inoltre, come detto, la dedotta autonomia dei due episodi non può evincersi da nessuno dei documenti allegati così come non può dedursi in alcun modo la protestata irrilevanza delle lesioni procurate dal primo infarto sulla complessiva funzionalità dell’organo cardiaco all’esito del secondo infarto.<br />
Con il che risulta certamente giustificato quanto ritenuto dall’Amministrazione in ordine alla sicura tardività della richiesta di benefici patrimoniali conseguenti alle patologie accertate come dipendenti da causa di servizio.<br />
I.3) Il ricorso va pertanto respinto giacché infondato.<br />
II. Le spese possono compensarsi in ragione della natura della causa. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2006, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Alessandro   PAGANO                &#8211;    Presidente  <br />
Maria            ABBRUZZESE         &#8211;   Componente est.<br />
Michele        BUONAURO            &#8211;   Componente </p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-4-2006-n-3483/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.3483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Bellavia P.Favata (Avv.ti G.M. Gentile, F. Lubrano) c/ A.U.S.L. Roma/A (Avv. E. Possi) e Commissione di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A (n.c.) sulla natura e decorrenza di alcuni termini del procedimento disciplinare, sulla variazione dei componenti dell&#8217;organo istruttorio e sulla configurabilità della prorogatio dell&#8217;organo sostituito 1. Pubblico impiego- Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Bellavia<br /> P.Favata (Avv.ti G.M. Gentile, F. Lubrano) c/ A.U.S.L. Roma/A (Avv. E. Possi) e Commissione di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e decorrenza di alcuni termini del procedimento disciplinare, sulla variazione dei componenti dell&#8217;organo istruttorio e sulla configurabilità della prorogatio dell&#8217;organo sostituito</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Confronto con altri dipendenti coinvolti nel medesimo fatto sanzionabile disciplinarmente- Non è previsto.																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Art. 111 d.p.r. 3/57- Termine di comunicazione della seduta per la trattazione orale-  Applicabilità- Limiti.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Commissione di disciplina- Variazione dei componenti- Configurabilità- Ragioni.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Sostituzione dell’organo istruttorio in pendenza del procedimento disciplinare- Interruzione dell’azione disciplinare- Esclusione- Prorogatio dell’organo sostituito- Ragioni.																																																																																												</p>
<p>5.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Termine ex Art. 120 d.p.r. 3/57- Decorrenza.																																																																																												</p>
<p>6.	 Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Termine ex art. 114 4 co., d.p.r. 3/57- Natura.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di giudizio disciplinare, la possibilità di un confronto fra i vari dipendenti coinvolti nello stesso fatto disciplinarmente sanzionabile non è prevista dall’ordinamento vigente in quanto il suddetto giudizio riguarda un rapporto esclusivo tra l’Amministrazione ed il singolo dipendente; né la mancanza di un siffatto confronto sminuisce le possibilità difensive del dipendente interessato, avendo esso a disposizione i mezzi per far valere le proprie ragioni anche con riguardo al comportamento tenuto da altri dipendenti.																																																																																												</p>
<p>2.	Il termine di cui all’art. 111 d.p.r. n. 3/1957 (che prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima) opera solo per la comunicazione della data della prima seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare e non deve essere osservato in caso di rinvio della suddetta seduta, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa.																																																																																												</p>
<p>3.	La variazione dei componenti di una commissione durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare non solo non è esclusa dal d.p.r. n. 761/1979 ma costituisce principio generale, non potendosi ammettere che i lavori già espletati da una commissione non possano o non debbano proseguire ove un suo componente non possa più parteciparvi, per morte, dimissione o altro legittimo impedimento.																																																																																												</p>
<p>4.	Qualora l’organo  deputato all’istruzione del procedimento disciplinare sia sostituito con altro soggetto, è escluso l’arresto del procedimento relativo a fatti verificatisi prima della suddetta sostituzione (e per mancanza dell’organo istruttorio) poiché, in tale circostanza, opera il regime della prorogatio dell’organo sostituito.																																																																																												</p>
<p>5.	Il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 120, co. 1 d.p.r. 3/57 intercorre tra ciascun atto della procedura e quello successivo e non tra il primo e l’ultimo atto del procedimento disciplinare. 																																																																																												</p>
<p>6.	Il termine di cui all’art. 114, 4 co. d.p.r. 3/57 (concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente ad irrogare la sanzione) non è perentorio ma ordinatorio, atteso che la sua inosservanza non comporta alcun effetto estintivo del procedimento de quo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 10646 del 2000, proposto dalla</p>
<p><b>dott.ssa Paola Favata</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile e Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia, n. 79, giusto mandato in calce al ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’<b>A.U.S.L. Roma/A</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dall’avv. Enrica Possi, domiciliataria, in Roma, via  Ariosto, n.3/9, giusto mandato in calce alla copia del ricorso notificatale;<br />
<b></p>
<p align=center>
e  contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Commissione di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio:<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Lazio- Sez. I^ bis n. 6657 del 2000;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata A.U.S.L. Roma/A con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004: designata relatrice consigliere Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti Lubrano per delega di Gentile e Possi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I° &#8211; La dott.ssa Paola Favata, assistente di pediatria presso l’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma, con ricorso proposto al T.A.R. Lazio, impugnò la delibera del Direttore Generale dell’A.U.S.L. Roma/A 21 maggio 1996, n. 1275, con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per due mesi, nella misura di 1/10, a motivo del suo colpevole comportamento nell’assolvimento dei propri compiti, che aveva concorso all’avvenuto scambio di due neonati.<br />
La Sezione I^ bis dell’adito T.A.R., con la sentenza n. 6657 del 2000, ha respinto il ricorso, come sopra proposto, avendo ravvisato infondati tutti i proposti motivi di gravame.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dalla dott.ssa Paola Favata, cui resiste l’appellata A.U.S.L. Roma/A.<br />
II° &#8211; 1 – L’appellatante, con il primo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ravvisate infondate le due censure sollevate  con il suo primo mezzo di ricorso.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’appellante, con il primo mezzo di gravame del suo ricorso al T.A.R., aveva dedotto la mancanza di contraddittorio, stante l’omesso confronto tra tutti i dipendenti implicati nel succitato scambio di neonati, nonché la violazione dell’art. 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto gli spostamenti delle sedute di trattazione orale del procedimento le erano stati comunicati a meno di 20 giorni prima.<br />
Il T.A.R. ha respinto ambedue le dette censure, atteso che l’ordinamento non prevede che sia effettuato alcun confronto fra i dipendenti implicati in un unico fatto perseguibile disciplinarmente e perché, essendole stato comunicato il primo avviso di convocazione per la seduta di trattazione orale del procedimento nel termine prescritto, non occorreva rispettare tale termine per i rinvii della prima seduta, per altro, disposti a richiesta della ricorrente.<br />
L’avviso del primo Giudice in ordine alle censure in questione va condiviso.<br />
II° 2 – Il procedimento disciplinare, quale regolamentato dall’ordinamento vigente (artt. 100 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) ha quale “<i>ratio</i>” esclusiva la sanzionabilità degli addebiti contestati ai dipendenti e, come tale, configura rapporti intercorrenti unicamente tra l’Amministrazione e i singoli dipendenti, e ciò ancorché più dipendenti possano essere sottoposti a tale procedimento per uno stesso fatto sanzionabile.<br />
Riguardando, pertanto, il procedimento disciplinare un rapporto esclusivo tra l’Amministrazione e il singolo dipendente, l’ordinamento non prevede la possibilità di alcun confronto fra i vari dipendenti eventualmente coinvolti in un unico fatto disciplinarmente  sanzionabile.<br />
Il che è, all’evidenza, pienamente logico, non potendo un siffatto confronto modificare gli addebiti mossi al singolo dipendente, riguardanti esclusivamente il comportamento da esso tenuto, ancorché alla relativa vicenda sanzionabile abbiano preso parte altri.<br />
Nè è a dire che la mancanza di un confronto con gli altri dipendenti coinvolti in uno stesso fatto sminuisca le possibilità difensive del singolo, avendo esso la facoltà di far valere tutte le sue ragioni difensive, anche con riferimento al comportamento tenuto da altri dipendenti, attraverso memorie, presentazione di documentazione nonché oralmente nella seduta fissata per la trattazione orale.<br />
Di tale facoltà la ricorrente si è pienamente avvalsa, attraverso il suo legale, che è anche intervenuto alla seduta del 25 gennaio 1996, nella quale ha verbalmente esposto le ragioni difensive della sua assistita, nel rispetto delle regole del contraddittorio.<br />
Donde la correttezza dell’impugnata sentenza nella parte concernente la censura di omissione di un confronto fra i vari  dipendenti coinvolti nel fatto che aveva determinato l’instaurazione del procedimento disciplinare a carico dell’appellante, non essendo un siffatto confronto previsto dall’ordinamento e non incidendo ciò su i mezzi difensivi a disposizione dell’interessata, per altro dalla stessa  concretamente esperiti. Né all’appellante può essere  di giovamento il fatto che la Commissione di disciplina abbia effettuato con un’unica delibera le proprie proposte di proscioglimento dagli addebiti o di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei vari soggetti coinvolti nello scambio di due neonati, a seguito dello scambio dei rispettivi braccialetti di identificazione, e che, del pari, le proposte della detta Commissione siano state congiuntamente recepite dal Direttore generale dell’A.U.S.L. con un’unica delibera.<br />
Ancorché i richiamati atti riguardano più dipendenti, le varie posizioni sono state, però, singolarmente prese in considerazione (contestazione degli addebiti, audizioni e sanzioni irrogate o proscioglimento dagli addebiti) e, conseguentemente, essi riguardano distinti procedimenti disciplinari nonostante siano stati congiuntamente definiti.<br />
Il che è ovvio, se appena si considera che la responsabilità  disciplinare non può che riguardare la singola persona e, del pari, la relativa sanzione irrogata.<br />
Donde l’infondatezza della censura dell’interessata basata  sull’omesso confronto dei vari dipendenti implicati nello scambio di due neonati.<br />
II° &#8211; 3 – Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto i rinvii della seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare sono stati comunicati a  meno di 20 giorni prima delle rispettive date, essa è parimenti destituita di fondamento, come rilevato dal primo Giudice.<br />
Il detto art. 111 prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima.<br />
Tale termine risponde al fine di consentire al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare di produrre memorie difensive o di organizzare la propria difesa orale.<br />
Essendo tale la “<i>ratio</i>” della norma “<i>de qua</i>”, il relativo termine opera, all’evidenza, esclusivamente per la prima seduta, mentre non ha ragione di essere osservato nel caso di rinvio dell’iniziale seduta ad altre date successive, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo necessario per produrre scritti o memorie nonché per organizzare la propria difesa orale.<br />
Ciò tanto più se, come nella fattispecie in esame, il rinvio della seduta venga disposto a richiesta del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.<br />
Nel caso, la data della prima seduta, fissata per il 7 settembre 1995, è stata comunicata all’odierna appellante con nota del 28 luglio 1995, dalla stessa ricevuta il 2 agosto 1995, nel pieno rispetto della disposizione in questione.<br />
Le comunicazioni dei successivi spostamenti della seduta non sottostanno, di contro, all’osservanza di alcun termine, in quanto la parte interessata ha già fruito del lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa, esclusivamente previsto dalla normativa operante in materia.<br />
Dal che consegue l’infondatezza della dedotta censura di violazione dell’art. 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, correttamente rilevata dal primo Giudice.<br />
Il primo mezzo di appello va, pertanto, disatteso “<i>in toto</i>”.<br />
III° &#8211; 1 – L’appellante, con il secondo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ravvisato infondate le censure dedotte con il suo secondo mezzo di ricorso, inteso a sostenere l’illegittima composizione della Commissione di disciplina, sotto vari profili.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’odierna appellante, in primo grado, con il suo secondo mezzo di ricorso, aveva dedotto a carico della Commissione di disciplina che la sua composizione era variata nel corso del procedimento, che non era stata integrata con un membro designato dall’Ordine dei medici e che sarebbe stata decaduta, non essendo stata rinnovata dopo l’accorpamento di 3 ex UU.SS.LL. nell’A.U.S.L. Roma/A.<br />
Il T.A.R. ha respinto le tre dette censure, notando che non sussiste nell’ordinamento alcun principio d’immutabilità dei componenti delle Commissioni di disciplina, considerato che della Commissione di disciplina che nel caso aveva operato faceva parte la dott.ssa Ernesta Marando designata dall’Ordine dei medici e atteso che la Commissione della ex U.S.L. di appartenenza della ricorrente aveva legittimamente agito in regime di “<i>prorogatio</i>”.<br />
L’avviso del T.A.R. in ordine alle censure di cui trattasi va condiviso.<br />
III° &#8211; 2 – Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, contenente lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., all’art. 61, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina di ciascuna di tali Unità.<br />
Il detto articolo non contiene alcuna disposizione circa l’immutabilità dei componenti la menzionata Commissione.<br />
Anzi, dallo stesso articolo si evince chiaramente la possibilità che i componenti della Commissione possono variare durante lo svolgimento del singolo procedimento, atteso che per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza.<br />
Inoltre, il medesimo articolo statuisce che per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza qualificata di 2/3.<br />
Il che comporta che a ciascuna seduta può partecipare un numero diverso di componenti, con ciò escludendosi l’immodificabilità dei componenti della commissione durante lo svolgimento di ogni singolo procedimento disciplinare.<br />
Per altro, in tema di commissioni, la possibilità di sostituire i singoli componenti costituisce un principio generale, pacificamente operante, essendo inconcepibile che i lavori già espletati da una commissione non possano o non debbano proseguire ove un suo componente non possa più parteciparvi, per morte, dimissione o altro legittimo impedimento.<br />
Né, di contro a quanto sostenuto dall’appellante, il componente che non abbia partecipato alle precedenti sedute della Commissione manca di adeguata conoscenza di quanto prima trattato, atteso che esso, ancorché non presente nelle precedenti fasi del procedimento, acquisisce la piena conoscenza di quanto già trattato ed emerso attraverso i verbali delle pregresse riunioni e, conseguentemente, è in grado di esprimere il proprio parere come se avesse preso parte al procedimento “<i>ab initio</i>?”.<br />
La variazione dei componenti la Commissione di disciplina durante lo svolgimento del procedimento non configura, pertanto, alcun vizio di legittimità.<br />
III° &#8211; 3 – Quanto alla mancanza  tra i componenti della Commissione di disciplina di un membro designato dall’Ordine dei medici, denunciata in primo grado, l’appellante si limita a riportare tale censura e la relativa determinazione di rigetto assunta dal T.A.R., senza, tuttavia, contestare quanto rilevato, in proposito, dal primo Giudice e cioè che l’Ordine dei medici aveva provveduto a designare quale componente della detta Commissione la dott.ssa Ernesta Marando.<br />
La decisione del T.A.R. sul punto va, pertanto, confermata, non avendone l’appellante in alcun modo dedotto esplicitamente né, tanto meno, dimostrato la sua erroneità.<br />
Si soggiunge che, ancorché, il membro in argomento non abbia partecipato a tutte le sedute del procedimento, la circostanza è irrilevante, bastando per la validità di ciascuna seduta la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.<br />
Inoltre, va osservato che il membro designato dall’Ordine dei medici è chiamato ad esprimere soltanto un voto consultivo e, quindi, non idoneo a incidere su le proposte conclusive assunte dagli altri componenti della Commissione, disponenti di voto decisorio.<br />
III° &#8211; 4 – Quanto alla contestata “<i>prorogatio</i>” della Commissione di disciplina operante presso l’ex U.S.L. di provenienza dell’appellante, rilevata dal T.A.R., il Collegio condivide pienamente la relativa determinazione.<br />
Allorché si è verificato il fatto che ha originato il procedimento disciplinare a carico dell’appellante (aprile 1995) ed è stato contestato alla stessa il relativo addebito (maggio 1995) non era stato ancora emanato il Regolamento di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A, nella quale è confluita l’ex U.S.L. di appartenenza della medesima.<br />
Tale Regolamento è stato, infatti, approvato, in attuazione dell’art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, solo con la delibera del Direttore Generale della detta A.U.S.L. 9 novembre 1995, n. 3148.<br />
Fino all’entrata in vigore del Regolamento disciplinare dell’A.U.S.L. Roma/A, che ha istituito l’Ufficio di disciplina, sostitutivo della Commissione di disciplina, legittimamente ha continuato a operare la Commissione di disciplina dell’ex U.S.L. di provenienza dell’appellante, in regime di “<i>prorogatio</i>”, non potendo l’azione disciplinare essere sospesa o interrotta, stante, anche, la necessità di rispettare i vari termini entro i quali tale azione deve essere esperita.<br />
Diversamente opinando si sarebbe creato un arresto dell’azione disciplinare, lasciando ingiustificabilmente sottratti al potere  sanzionatorio gli addebiti di cui si siano resi responsabili i dipendenti nel relativo periodo, per mancanza dell’organo deputato all’istruzione del procedimento disciplinare.<br />
Al che sopperisce il regime della “<i>prorogatio</i>” della precedente Commissione, come ammesso dalla giurisprudenza.<br />
A parte ciò, nel caso, la “<i>prorogatio</i>” delle precedenti Commissioni di disciplina operanti presso  le ex UU.SS.LL. confluite nell’A.U.S.L. Roma/A è stata esplicitamente  prevista nella citata delibera 9 novembre 1995 n. 3148, del Direttore Generale della detta A.U.S.L., non solo fino all’esaurimento delle procedure già in corso, ma, anche, “per le infrazioni commesse fino alla data di attuazione del Regolamento disciplinare”, con la stessa delibera approvato.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha respinto anche quest’ultima censura del secondo mezzo di gravame in quella sede proposto dall’appellante.<br />
Il secondo mezzo di appello va, quindi, disatteso “<i>in toto</i>”.<br />
IV° &#8211; 1 – L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza, nella parte in cui il T.A.R. ha giudicato infondate le due censure del suo terzo mezzo di ricorso.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’appellante, con il terzo mezzo di gravame del suo ricorso al T.A.R., aveva dedotto la violazione degli att. 104, 110 e 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 in quanto il procedimento disciplinare a suo carico sarebbe stato concluso oltre i prescritti 90 giorni e per non essere stati trasmessi gli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare al Direttore Generale dell’A.U.S.L. entro i prescritti 20 giorni dall’adozione della delibera conclusiva.<br />
Il T.A.R. ha respinto ambedue le censure, in quanto il prescritto termine di 90 giorni riguarda unicamente due atti consecutivi del procedimento ed essendo solo ordinatorio il termine di 20 giorni previsto per la trasmissione degli atti dalla Commissione disciplinare all’organo competente a irrogare le sanzioni.<br />
L’avviso del primo Giudice circa le censure in parola va condiviso<br />
IV° &#8211; 2 – Il richiamo all’art. 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, fatto dall’interessata in primo grado e qui reiterato, è inconferente.<br />
Il termine di 90 giorni prescritto in tale articolo non riguarda il procedimento disciplinare, bensì “l’inchiesta disciplinare” da parte “del funzionario istruttore”, che precede il detto procedimento.<br />
Parimenti inconferente è il richiamo della ricorrente all’art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, riguardando tale norma il provvedimento sanzionatorio emesso a seguito di una sentenza penale di condanna e, quindi, una fattispecie diversa da quella in esame, nella quale il procedimento disciplinare non è stato attivato a seguito di un’intervenuta condanna in sede penale.<br />
La “<i>subiecta</i> materia”, nel caso, resta disciplinata dall’art. 120, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prescrive il rispetto del termine di 90 giorni tra ciascun atto della procedura e quello successivo, termine nella specie pienamente rispettato.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha disatteso la censura con la quale era stato sostenuto che il termine di 90 giorni dovesse intercorrere tra il primo e l’ultimo atto del procedimento.<br />
IV° &#8211; 3 – Parimenti, si concorda con il primo Giudice circa il rilevato carattere ordinatorio dell’art. 114, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente a irrogare la sanzione.<br />
Tanto tale art. 114 come, pure, i successivi articoli del citato D.P.R. non connettono alcun effetto estintivo del procedimento disciplinare all’osservanza  del termine “<i>de quo</i>”.<br />
Dal che consegue il carattere ordinatorio del termine in parola, atteso che nessuna conseguenza è connessa alla sua eventuale inosservanza.<br />
Il terzo mezzo di appello va, conseguentemente, disatteso.<br />
V° &#8211; 1 – L’appellante, con il quarto mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto infondato il suo quarto mezzo di ricorso.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’appellante, con il quarto mezzo di gravame proposto con il suo ricorso al T.A.R., aveva dedotto, a carico della sanzione irrogatole, il vizio di eccesso di potere, sotto i profili dell’errore su i presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione.<br />
Il T.A.R. ha respinto tale articolata censura, in quanto la ricorrente aveva omesso di usare una diligenza media nella verifica delle condizioni dei neonati scambiati, atteso che, ove essa avesse annotato su la cartella clinica la cefalopatia parietale di uno dei due, lo scambio avvenuto non sarebbe stato possibile.<br />
L’avviso del primo Giudice circa la censura in questione va condiviso.<br />
La rilevata mancanza di media diligenza da parte della ricorrente nell’assolvimento dei propri compiti di assistente pediatra giustifica, invero, congruamente la reiezione, da parte del primo Giudice, del mezzo di ricorso in esame.<br />
V° &#8211; 2 – L’omessa annotazione della cefalopatia parietale nella cartella clinica di uno dei due neonati scambiati non ha, invero, reso possibile la loro immediata identificazione dopo che agli stessi erano stati scambiati i braccialetti di identificazione.<br />
L’omissione “<i>de qua</i>”, configurando un evidente inadempimento di un compito precipuo di un pediatra in servizio in un reparto di neonatologia, di contro a quanto assunto dall’interessata, costituisce, invero, idoneo presupposto per l’irrogazione della sanzione disciplinare irrogatale, attese, anche, le conseguenze negative di tale omissione sull’immagine dell’Azienda, nei confronti della quale, inoltre, i genitori di uno dei due neonati scambiati hanno intrapreso un’azione, in sede civile, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di L. 822.765,000=.<br />
Né l’appellante ha ragione nel sostenere che l’omissione  “<i>de qua</i>” non potrebbe esserle addebitata, non risultando se essa abbia visitato il neonato con il cefaloematoma parietale prima o dopo lo scambio dei braccialetti.<br />
A parte il fatto che il cefaloematoma avrebbe dovuto essere in ogni caso annotato nella cartella clinica del neonato, trattandosi, comunque, di un’anomalia da tenere sotto controllo, sia pure per costatarne il regresso, nel caso tale omessa annotazione, indipendentemente da quando sia avvenuto lo scambio dei braccialetti d’identificazione fra i due neonati, ha comunque, comportato la consegna ai genitori di figli non propri, con le anzidette conseguenze per l’Azienda.<br />
Quanto, poi, al fatto che il cefaloematoma parietale costituirebbe un fatto normale e, come tale, non necessariamente da annotarsi su la cartella clinica, trattasi, all’evidenza, di un assunto giustificativo privo di pregio.<br />
Il detto cefaloematoma, ancorché frequentemente presente nei neonati, non è, infatti, necessariamente presente e, pertanto, ove sussista, il medico, che li visita è tenuto a farne annotazione nella cartella clinica.<br />
Né l’appellante può trarre alcun vantaggio dal fatto che anche altri medici che avrebbero prima di lei visitato il neonato con il cefaloematoma non ne avrebbero fatto menzione sulla cartella clinica.<br />
Il comportamento eventualmente tenuto da altri dipendenti con le stesse funzioni non è, invero, idoneo a giustificare il comportamento negligente tenuto dal singolo.<br />
V° &#8211; 3 – L’appellante non ha, poi, ragione nel dedurre il vizio di disparità di trattamento rispetto a due medici che avevano, come lei, visitato il neonato con il cefaloematoma, senza che agli stessi sia stata irrogata alcuna sanzione, pur non avendo uno apposta la relativa annotazione sulla cartella clinica, mentre l’altro l’avrebbe apposta solo a richiesta della madre del neonato.<br />
A parte il fatto che il proscioglimento dagli addebiti per i due medici in questione è stato congruamente motivato (errore scusabile per uno, attesa la gravosità del lavoro disimpegnato; assenza di omissioni e errori comportamentali per l’altro), il vizio di disparità di trattamento non è configurabile allorché il provvedimento sanzionatorio risulta legittimamente emesso, ancorché ad altri possa essere stato riservato un trattamento più favorevole.<br />
V° &#8211; 4 – Ugualmente, l’appellante non ha ragione di sostenere l’illegittimità del contestato provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, essendovi state le ragioni per cui le veniva irrogata la sanzione chiaramente individuate nel fatto che per due volte aveva omesso di diagnosticare e di annotare il cefaloematoma presente nel neonato Luca.<br />
V° &#8211; 5 – Infine, si osserva che – di contro a quanto assunto dall’appellante – l’impugnata sentenza “in parte qua” non risulta carente di adeguata motivazione, avendo il primo Giudice, sia pure sinteticamente, evidenziato la legittimità dell’impugnata sanzione disciplinare, con riferimento all’omessa media diligenza da parte della ricorrente nella verifica della cefalopatia parietale presente in uno dei due neonati scambiati.<br />
Il quarto e ultimo mezzo di appello va, per conseguenza, disatteso “in toto”, al pari degli altri mezzi di gravame dedotti dall’appellante.<br />
VI° &#8211; Conclusivamente, alla stregua di tutto quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va respinto, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Le spese del presente secondo grado di giudizio, che si quantificano in € 2000,00 (duemila/00), seguono la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.<br />
Condanna l’appellante al pagamento, a favore dell’appellata A.U.S.L. Roma/A, delle spese del presente grado di giudizio, che si quantificano in € 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati;</p>
<p>Agostino Elefante			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere- redattrice<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			&#8211;	Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 7 aprile 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982)<br />
<i></p>
<p>
</i></b></p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1878</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Bellavia Gestor s.p.a. ( Avv. P. di Benedetto) c/ Comune di Bitonto (Avv. G. Valla) sul potere discrezionale della stazione appaltante di richiedere il requisito della certificazione qualità anche ove non normativamente previsto e sulla qualificabilità o meno come concessione di pubblico servizio dell&#8217;affidamento di attività di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est.  Bellavia<br /> Gestor s.p.a. ( Avv. P. di Benedetto) c/ Comune di Bitonto (Avv. G. Valla)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul potere discrezionale della stazione appaltante di richiedere il requisito della certificazione qualità anche ove non normativamente previsto e sulla qualificabilità o meno come concessione di pubblico servizio dell&#8217;affidamento di attività di supporto all&#8217;esercizio delle potestà tributarie comunali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a.- Appalto di servizi- Bando di gara- Requisiti di partecipazione- Certificazione di qualità – non normativamente prevista – potere discrezionale della stazione appaltante di richiederne il possesso -– legittimità.</p>
<p>2. Contratti della p.a.- Appalto di servizi- Affidamento del servizio di supporto tecnico all’attività di riscossione dei tributi- concessione di pubblico servizio &#8211; inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La certificazione di qualità può essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni anche per la partecipazione alle gare di appalto di servizi non ricompresi fra quelli per i quali la presentazione di detta certificazione sia normativamente obbligatoria, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione di richiedere per la partecipazione alle gare da essa indette i requisiti dimostrativi delle qualità ritenute necessarie per l’esecuzione dei servizi da appaltare, a garanzia del loro corretto espletamento da parte del soggetto aggiudicatario.</p>
<p>2. L’affidamento da parte di un Comune del servizio di attività di  supporto all’esercizio del proprio potere tributario (nella specie: costituzione di un’anagrafe tributaria comunale; espletamento di servizio informativo ai contribuenti; gestione del contenzioso), non configura affidamento di una concessione di pubblico servizio, non riguardando l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi (che il Comune aveva nella specie riservato al proprio diretto esercizio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso in appello n. 9097 del 2003, proposto dalla<br />
<b>Gestor s.p.a.</b>, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro di Benedetto, domiciliatario, in Roma Via Conte Verde, n. 15, giusto mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Bitonto</b>, in personale del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza, n. 24, presso il sig. Luigi Gardin, giusto mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Puglia – Sede di Bari – Sez. I n. 3062 del 2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Comune di Bitonto con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2004: nominata relatrice consigliere Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti Di Benedetto e Valla;<br />
Ritenuto e considerato in fatto  e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I° &#8211; La Gestor s.p.a., corrente in Bari, con ricorso al T.A.R. Puglia – Sede di Bari, impugnò il bando di gara pubblicato sulla G.U. 4 luglio 2001, n. 153, con il quale il Comune di Bitonto aveva avviato la procedura per l’affidamento a terzi del servizio di costituzione dell’anagrafe tributaria, del servizio informativo ai contribuenti e della gestione del contenzioso, censurandolo nella parte concernente i prescritti requisiti di ammissione.<br />
Con lo stesso ricorso, la menzionata Società impugnò il provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del prefato Comune 31 agosto 2001, n. 16469, reiettivo della propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, per non avere essa dichiarato il possesso di certificazione dei sistemi di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN 9000, come espressamente richiesto nel bando di gara.<br />
La Sezione I^ dell’adito T.A.R., con la sentenza n. 3062 del 2003 ha respinto il detto ricorso, avendo ravvisato legittima la contestata prescrizione del bando di gara che aveva determinato l’esclusione della deducente dalla procedura e avendo, conseguentemente, rilevato la carenza di interesse della stessa deducendo  a censurare la mancata prescrizione, tra i requisiti di partecipazione alla gara, dell’iscrizione all’albo di cui al D.M. 11 settembre 2000, n. 289.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dalla Gestor s.p.a., soccobente nel primo grado di giudizio, cui resiste l’appellato Comune di Bitonto.<br />
II° &#8211; L’appellante, con il primo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato inammissibili, per carenza d’interesse, le censure contenute nel primo motivo del suo ricorso, con il quale aveva dedotto l’illegittimità del bando di gara, per non esservi stata prescritta, tra i requisiti per la partecipazione, l’iscrizione all’albo di cui al D.M. 11 settembre 2000, n. 289.<br />
La deducente assume che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di gravame, con il quale era stato censurato il bando di gara per aver richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso di certificazione dei sistemi di qualità aziendali conforme alle norme UNI EN 9000 e, conseguentemente, ad assorbire il primo motivo, con il quale era stato dedotto un diverso vizio del bando.<br />
Secondo la Gestor s.p.a., il primo motivo di impugnativa, ove esaminato e accolto avrebbe comportato l’annullamento del bando di gara e la conseguente indizione di una nuova gara, cui avrebbe potuto partecipare un minor numero di concorrenti, aumentando la probabilità, per essa ricorrente, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto concorso.<br />
Il gravame non ha fondamento.<br />
Il bando di gara in questione aveva prescritto tra i requisiti per la partecipazione il “possesso di certificazione dei sistemi di qualità aziendali conforme alle norme UNI EN 9000”.<br />
La Gestor s.p.a. è stata esclusa dalla gara per mancanza del detto requisito.<br />
Tale Società, con il ricorso di primo grado, nell’impugnare il bando di gara e il provvedimento della sua esclusione dalla procedura, si è limitata a censurare il bando con due motivi.<br />
Con il primo motivo, la detta ricorrente ha censurato il bando per non essere stata prescritta tra i requisiti di partecipazione alla gara l’iscrizione all’albo istituito con D.M. 11 settembre 2000, n. 289, requisito da essa posseduto.<br />
Con il secondo motivo la medesima ricorrente ha censurato il bando per essere stata compresa tra i requisiti di partecipazione la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 9000, requisito da essa non posseduto.<br />
Tanto precisato, il Collegio osserva che la determinazione del primo Giudice di esaminare per primo il secondo motivo di ricorso va pienamente condivisa, discendendo la lesione attuale e diretta dell’interesse fatto valere dalla ricorrente dalla prescrizione dalla stessa censurata con il secondo motivo.<br />
L’esclusione della Gestor s.p.a. dalla gara è, infatti, avvenuta esclusivamente in applicazione della prescrizione del bando da essa censurata con il secondo motivo di ricorso e logicamente l’esame di tale motivo rivestiva carattere prioritario, investendo la prescrizione che aveva direttamente leso l’interesse della detta ricorrente.<br />
Ciò stante, correttamente il T.A.R. ha esaminato per primo il secondo dei motivi dedotti con il ricorso.<br />
Avendo ravvisato legittima la prescrizione contestata con il secondo motivo di gravame e che aveva determinato l’esclusione della ricorrente dalla gara, altrettanto legittimamente il T.A.R. ha dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse, il primo motivo di gravame, con il quale era stata contestata la mancata prescrizione, tra i requisiti di partecipazione alla gara, dell’iscrizione all’albo istituito con il D.M. 11 settembre 2000, n. 289.<br />
Una volta accertata la legittimità della prescrizione del bando in base alla quale la ricorrente era stata esclusa dalla gara, essa non aveva, invero, alcun interesse a far valere eventuali vizi del bando che non avevano in alcun modo inciso sulla sua esclusione.<br />
Né l’odierna appellante ha ragione nel sostenere che essa avrebbe avuto interesse ad ottenere l’annullamento del bando per il vizio denunciato con il suo primo motivo di ricorso, in quanto l’Amministrazione, in sede l’indizione di un nuovo bando, avrebbe dovuto richiedere, quale requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione al detto albo, con la conseguente riduzione del numero dei concorrenti, determinante una maggiore probabilità, per essa, di ottenere l’aggiudicazione dall’appalto – concorso-.<br />
Ciò sarebbe stato, infatti, possibile solo se fosse stata anche annullata la prescrizione impugnata con il secondo motivo di ricorso.<br />
Diversamente da tale ipotesi, nel caso, la prescrizione per la quale la Gestor s.p.a. era stata esclusa dalla gara, essendo stata ravvisata legittima, sarebbe stata, infatti, reiterata anche in sede di rinnovo del bando, ove eventualmente annullato per il vizio denunciato dalla medesima Società nel suo primo motivo del ricorso, precludendole parimenti di partecipare alla procedura.<br />
Donde la legittima dichiarazione d’inammissibilità, per carenza di interesse, del primo motivo di ricorso pronunciata dal primo Giudice.<br />
Né la Società appellante ha ragione nel sostenere che l’impugnata sentenza non sarebbe stata sul punto motivata.<br />
Il primo Giudice, infatti, ha sufficientemente indicate (a pag. 5 della sentenza) le ragioni per le quali procedeva prioritariamente all’esame del secondo motivo del ricorso e poi (a pag. 8 della sentenza) ha specificato come la reiezione del secondo motivo di ricorso implicava l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso.<br />
Il primo mezzo di appello va, pertanto, disatteso.<br />
III° &#8211; L’appellante, con il secondo mezzo del gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte concernente la ravvisata infondatezza del suo secondo mezzo di gravame, con il quale aveva dedotto l’illegittimo inserimento tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara della certificazione di qualità di cui  alle norme UNI EN 9000.<br />
Secondo la deducente, il T.A.R. avrebbe errato nel ravvisare tale prescrizione legittima, non rientrando i servizi oggetto dell’appalto – concorso tra quelli indicati nell’art. 14, comma 4, del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, riproduttivo dell’art. 31 della direttiva C.E. 18 giugno 1992, n. 92, la quale, per altro, disciplina unicamente i contratti di appalto e non le concessioni di servizi, per le quali  è richiesta soltanto l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446.<br />
Il gravame è infondato.<br />
Come evidenziato dal primo Giudice, l’art. 14, comma 4, del D.lgs 17 marzo 1995, n. 157, ha disposto:<br />
“Qualora le amministrazioni aggiudicatici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee EN 45000”.<br />
Tale norma ha unicamente prescritto quali certificazioni possono essere chieste dalle amministrazioni a garanzia della qualità, ma non ha, affatto, disposto che tali certificazioni non possono essere richieste al di fuori dei casi in cui la loro presentazione è stata prevista come necessaria.<br />
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a richiedere la certificazione in questione ove le gare riguardino l’appalto di particolari servizi (compresi nell’allegato I. A. della direttiva C.E. 18 giugno 1992, n. 92).<br />
La medesima certificazione può, però, essere discrezionalmente richiesta dalle pubbliche amministrazioni anche per la partecipazione alle gare di appalto di servizi non ricompresi fra quelli per i quali la presentazione di detta certificazione sia normativamente obbligatoria.<br />
Rientra, infatti, nella discrezionalità dell’amministrazione di richiedere per la partecipazione alle gare da essa indette i requisiti dimostrativi delle qualità ritenute necessarie per l’esecuzione dei servizi da appaltare, a garanzia del loro corretto espletamento da parte del soggetto aggiudicatario.<br />
L’unico limite posto al riguardo alle pubbliche amministrazioni è quello di richiedere certificazioni di qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, rilasciate da organismi conformi alle serie di norme europee EN 45000.<br />
Dal che consegue la legittimità della prescrizione in oggetto, contenuta nell’impugnato bando di gara, correttamente ravvisata dal T.A.R. nell’appellata sentenza.<br />
Né l’appellante ha ragione nel sostenere che, nel caso, si verterebbe in tema di concessione di un pubblico servizio e che, pertanto, non sarebbe stato possibile prescrivere per la partecipazione alla gara la certificazione “de qua”, prevista unicamente per gli appalti.<br />
La gara di cui trattasi è stata indetta per l’affidamento dei seguenti servizi: a) costituzione di un’anagrafe tributaria comunale; b) espletamento di servizio informativo ai contribuenti; c) gestione del contenzioso.<br />
Atteso l’oggetto dell’appalto, esso esula, all’evidenza, dall’ambito della concessione dei pubblici servizi, non riguardando l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, che il Comune ha riservato al proprio diretto esercizio, limitandosi ad indire l’appalto-concorso unicamente per l’affidamento di attività di supporto all’esercizio del proprio potere tributario.<br />
Stante l’oggetto dell’appalto, non rientrante nell’ambito delle concessioni di pubblici servizi, va, quindi, pure escluso che – di contro a quanto assunto dall’appellante – l’Amministrazione appaltante avrebbe dovuto prescrivere, quale unico requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, essendo tale iscrizione necessaria soltanto per l’affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.<br />
Il che comporta, altresì, l’infondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado, con il quale la Gestor s.p.a. aveva censurato il bando di gara per non esservi stata ricompresa tra i requisiti di partecipazione l’iscrizione all’albo di cui al D.M. 11 settembre 2000, n. 289, istituito in applicazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.<br />
Ugualmente, non può giovare all’appellante il fatto, dalla stessa evidenziato, che nel centro-sud dell’Italia soltanto la Ditta risultata aggiudicataria dell’appalto sarebbe in possesso della certificazione aziendale UNI EN 9000, dal momento che alla gara potevano partecipare non solo le ditte con sede sull’intero territorio italiano, ma anche quello operanti nell’ambito della Comunità europea.<br />
Anche il secondo mezzo di appello va, quindi, disatteso.<br />
IV° &#8211; L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, assume, anzitutto, che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuta legittima la prescrizione, quale requisito di partecipazione alla gara, del possesso della certificazione di qualità aziendale secondo le norme C.E. UNI EN 9000, non considerando che l’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, impone alle amministrazioni di non chiedere informazioni in ordine alla capacità  tecnica che eccedono l’oggetto dell’appalto.<br />
L’assunto manca di fondamento.<br />
La detta certificazione, riguardando la qualità dell’attività svolta, può essere richiesta indipendentemente dall’oggetto dell’appalto.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. si è determinato in base al comma 4 del detto art. 14, riguardante l’osservanza delle norme poste a garanzia della qualità, la cui certificazione è richiedibile anche per l’affidamento di servizi di valore limitato, e non in base al comma 3 dello stesso art. 14, riguardante i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, esclusivamente per i quali è prescritto che essi debbono essere adeguati all’oggetto dell’appalto.<br />
Con lo stesso terzo mezzo di gravame, l’appellante assume, altresì, che, trattandosi di gara non rientrante nei settori regolamentati dalle direttive comunitarie, la certificazione di qualità non avrebbe potuto essere prescritta quale requisito per la partecipazione.<br />
Anche tale assunto è infondato.<br />
La tesi della deducente che l’amministrazione non avrebbe potuto richiedere il requisito in oggetto per la partecipazione ad una gara di appalto non disciplinata da direttive comunitarie non trova, invero, riscontro in alcun atto normativo.<br />
Di contro, si osserva che è nella discrezionalità dell’amministrazione di prescrivere per la partecipazione alle gare di appalto i requisiti ritenuti più idonei a garantire la corretta esecuzione dei servizi da appaltare, purché non siano illogici o in contrasto con norme di legge, e ciò vale sia per gli appalti regolamentati da direttive comunitarie sia per gli appalti non disciplinati da tali direttive.<br />
Pure il terzo ed ultimo mezzo di appello va, conseguentemente, disatteso.<br />
V° &#8211; Conclusivamente, alla stregua di quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va respinto, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Quanto alle spese e agli onorari del presente grado di giudizio sussistono giusti motivi perché siano interamente compensati tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 9 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati.<br />
Agostino Elefante 				Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni				Consigliere<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere redattrice<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto				Consigliere</p>
<p><B>IL PRESIDENTE<br />
</B><i>f.to Agostino Elefante<br />
</i></p>
<p><B>L’ESTENSORE	<br />	<br />
</B><i>Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />
</i></p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 7 aprile 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1878/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1903</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Zaccardi Società SE.MA. s.r.l., CO.GE.CRO. s.r.l., Impresa Petrichella Massimiliano S.a.s., Edilizia Falpo s.r.l. (Avv.ti L. Manzi, S. Felicetti) EDIL GI s.r.l. (Avv.ti G. Iurilli, S. Felicetti) c/ Comune di Roma (Avv. A. Graziosi) sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;ATI che non abbia indicato la suddivisione dei requisiti tra le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Zaccardi<br /> Società SE.MA. s.r.l., CO.GE.CRO. s.r.l., Impresa Petrichella Massimiliano S.a.s., Edilizia Falpo s.r.l. (Avv.ti L. Manzi, S. Felicetti) EDIL GI s.r.l. (Avv.ti G. Iurilli, S. Felicetti) c/ Comune di Roma (Avv. A. Graziosi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;esclusione dell&#8217;ATI che non abbia indicato la suddivisione dei requisiti tra le varie imprese</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a.- Gare d’appalto- Associazioni temporanee d’imprese- Mancanza di dichiarazione di partecipazione in forma mista – Conseguenze – Valutazione come ATI orizzontale o verticale &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>In mancanza di una espressa dichiarazione circa la volontà dell’associazione temporanea di imprese di partecipare alla gara in forma mista, la sua composizione deve essere valutata sulla base delle regole generali delle ATI orizzontali e verticali, senza che la Stazione Appaltante abbia l’onere di valutare anche una possibile composizione mista. Ne consegue la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’ATI, qualora non vi sia una dichiarazione espressa sulla forma mista e non venga precisato quali sono le imprese, e per quali categorie di opere, che garantiscono il conseguimento dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 9898/2004 del 12/11/2004, proposto dalle società</p>
<p><b>SE.MA. S.r.l., CO.GE.CRO. S.r.l., Impresa Petrichella Massimiliano S.a.s. ed Edilizia Falpo S.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Manzi e Silvia Felicetti, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri, 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Graziosi, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove 21 presso l’Avvocatura Comunale di Roma;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma: Sezione II n. 4562/2004, resa tra le parti;</p>
<p> sul ricorso in appello n. 9899/2004 del 12/11/2004, proposto dalla</p>
<p><b>società EDIL GI S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Iurilli e Silvia Felicetti, con domicilio eletto in Roma, via Cairoli, 24, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Iurilli;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Graziosi, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove 21 presso l’Avvocatura Comunale di Roma;</p>
<p>la <b>SO.MA.CO S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi;</p>
<p>l’<b>Impresa di Cori Sergio</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi;</p>
<p>la <b>Valoppi S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma: Sezione II n. 4558/2004, resa tra le parti;</p>
<p>Visti gli atti di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 511/2005;<br />
Alla pubblica udienza del 25 Ottobre 2005, relatore il Consigliere Cons. Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati Manzi, Felicetti, Graziosi e Iurilli;</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1) I due ricorsi indicati in epigrafe possono essere riuniti, al fine della decisione con unica sentenza, perché connessi oggettivamente ed, in parte, anche soggettivamente.</p>
<p>2) Deve precisarsi preliminarmente, rinviando per la conoscenza degli ulteriori elementi di fatto agli scritti difensivi delle parti che contengono una accurata ricostruzione dei fatti di causa, che le due Società appellanti nei ricorsi qui riuniti (SE.MA s.r.l., in seguito SE.MA ed Edil Gi s.r.l., in seguito Edil Gi) sono state escluse dalla partecipazione alla selezione pubblica indetta per l’affidamento della manutenzione e sorveglianza delle opere d’arte a carattere stradale dei Municipi I-X del Comune di Roma e nei loro confronti è stato emesso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, comma 1-quater della legge n. 109 dell’undici febbraio 1994 (legge 109/1994) nonché l’incameramento della cauzione provvisoria prevista dalla norma richiamata in conseguenza della esclusione dalla gara. Questi provvedimenti sono stati impugnati in primo grado.<br />
2.1) L’esclusione è stata disposta, come risulta dal verbale di gara del 24 dicembre 2001 n. 4505 (versato in atti dal Comune di Roma il 7 dicembre 2004 in entrambi i giudizi qui in esame) perché la SE.MA, quale mandataria di una Associazione di imprese (ATI) con Petrichella M., Edilizia Falpo e Cogecro, non aveva indicato la suddivisione, tra le imprese associate, delle categorie richieste dal bando per ciascuna delle partecipanti al raggruppamento e non era in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 34 del 25 gennaio 2000, articolo 31, primo comma, lettera a) e dall’articolo 95, secondo comma, del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (DPR 554/1999) (vale a dire il 40% “dell’importo dell’appalto da affidare”) per la mandataria per l’ipotesi che l’ATI fosse orizzontale nonché, per la diversa ipotesi che l’ATI fosse di tipo verticale, non aveva documentato una cifra di affari in lavori almeno pari a 1,75 volte l’importo della categoria prevalente prevista nel bando di gara, sempre a tenore delle norme richiamate ed  avuto riguardo al terzo comma del ripetuto articolo 95 del DPR 554/1999.<br />
Nei riguardi della Edil Gi mandataria di una ATI con Somaco, Di Cori e Galoppi, invece, l’esclusione è stata disposta perché non era in possesso del requisito richiesto alla mandataria dal ripetuto articolo 31, primo comma, lettera a) del DPR 34/2000, nelle ATI di tipo orizzontale motivazione poi precisata nell’atto di incameramento della cauzione anche con riguardo alla carenza del requisito in questione anche se l’ATI fosse stata di tipo verticale.<br />
2.2) Si deve ancora precisare che le due Società attuali appellanti, per le quali residua un interesse alla definizione del giudizio solo per quel che concerne l’incameramento della cauzione e della esclusione in quanto da quest’ultimo provvedimento derivi automaticamente l’incameramento della cauzione, avevano dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione con formule diverse. Dette formule attestavano, rispettivamente, per la SE.MA e le sue associate, il “possesso dei requisiti speciali di cui all’art.95, comma 3, del DPR 554/1999” mentre, per la Edil Gi e le sue associate, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 75 del DPR 554/1999 nonché dei “requisiti speciali di cui all’art.31 del DPR 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, coma 1 e 2” con l’unica eccezione della Galoppi s.r.l. che, in aggiunta al possesso dei requisiti generali aveva indicato le attestazioni SOA utili per dimostrare la qualificazione per i lavori richiesti dal bando di gara (cfr. la produzione in atti del Comune di Roma già citata).<br />
2.3) Va chiarito, ulteriormente che mentre la SE. MA aveva fatto riferimento nella sua domanda di partecipazione alla gara ad una ATI di tipo verticale (attraverso il riferimento al terzo comma dell’art. 95 del DPR 554/1999 salvo poi unire una polizza fideiussoria della SAI Assicurazioni s.p.a. in cui la copertura assicurativa per la prestazione della cauzione definitiva aveva riguardo ad una ATI di tipo orizzontale), la Edil Gi non aveva indicato alcuna tipologia di ATI nella sua istanza di partecipazione alla gara ed aveva anch’essa unito una polizza fideiussoria che si riferiva ad una associazione di tipo orizzontale.</p>
<p>3) La tesi sostenuta negli appelli è che, trattandosi nel caso di specie di associazioni di tipo misto, orizzontali quanto alla categoria prevalente e verticali quanto alle opere scorporabili, il Comune di Roma avrebbe dovuto valutare il possesso dei requisiti suindicati e di cui le stesse Società avevano dichiarato il possesso non con riguardo all’importo complessivo dell’appalto da affidare ma, invece, con riferimento all’importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente con il che le Società appellanti avrebbero soddisfatto il requisito di partecipazione in parola.<br />
Questa è essenzialmente la questione di diritto posta con gli appelli qui esaminati.</p>
<p>4) Ritiene il Collegio che, per più ragioni qui di seguito indicate, la tesi qui sintetizzata non può essere condivisa.<br />
4.1) In primo luogo si deve considerare che le ATI non possono in alcun modo variare la loro composizione rispetto “a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta” nel quale, quindi, devono essere precisate tutte le circostanze che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla gara risolvendosi in una modifica non consentita anche solo la diversa configurazione dell’ATI quanto ai requisiti di partecipazione richiesti al raggruppamento ed alle singole partecipanti, mandataria e mandanti.<br />
In questo senso è ben chiaro il disposto dell’articolo 13, comma 5-bis, della legge  109/1994.<br />
La norma, che fissa un principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche infatti tende a garantire una conoscenza piena da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti  idoneità morale, tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria  dei concorrenti verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere.<br />
4.2) Da altra angolazione è evidente, a giudizio del Collegio, che, mancando una specifica indicazione da parte delle Società appellanti nelle loro istanze di partecipazione alla natura mista delle rispettive ATI di cui erano mandatarie ed, inoltre, dei requisiti, propri e delle mandanti, che consentivano al raggruppamento di considerarsi idoneo, è stato violato un onere di corretta informazione dell’altra parte, possibile contraente, nella fase delle trattative preliminari onere imposto dal rispetto del principio di buona fede e che non richiede, quindi, alcuna specifica previsione normativa.<br />
4.3) Né, e l’argomento è decisivo per il Collegio, si può ritenere che a fronte di atti tipici di espressione della autonomia negoziale delle imprese, quali sono indubbiamente sia la costituzione di associazioni temporanee che le condizioni e modalità specifiche di partecipazione di ogni singola componente, possa intervenire,ad integrazione della volontà non manifestata da soggetti privati nell’esercizio del loro diritto di libera ed autonoma iniziativa economica (nel caso di specie quanto alla imputabilità a ciascuna impresa degli elementi necessari per conseguire il possesso del requisito complessivamente richiesto), una attività dell’Ente Pubblico che procede nell’espletamento di una  procedura concorsuale per l’affidamento di lavori e che deve avere di mira, non interessi particolari di singoli concorrenti, ma l’interesse pubblico al corretto gioco della concorrenza che può garantire i migliori risultati all’azione amministrativa diretta alla esecuzione di determinati lavori pubblici. <br />
Vi sarebbe, oltre  a questo ostacolo di principio, non superabile a giudizio del Collegio, anche una chiara violazione della parità di condizioni tra i partecipanti alle gare perché con la sua eventuale attività integrativa della volontà non espressa dai partecipanti l’Amministrazione aggiudicatrice potrebbe giungere al risultato della ammissione in gara di soggetti che non hanno esplicitato le condizioni che ne legittimano l’ammissione e che in ragione di tale carenza ne dovrebbero restare esclusi.<br />
4.4) Peraltro, a riprova di quanto si è sin qui osservato, nel caso di ATI con molti partecipanti in mancanza di una indicazione delle stesse imprese delle rispettive quote di assolvimento dei requisiti richiesti, il numero delle possibili combinazioni in base alle quali il raggruppamento potrebbe comprovare la sua idoneità renderebbe,con evidenza, estremamente gravoso, se non impossibile, l’accertamento del possesso dei requisiti di una ATI di tipo misto (nei casi qui in esame sarebbero almeno sedici le diverse possibilità su cui l’Amministrazione dovrebbe effettuare le sue verifiche), ma in caso della presenza di raggruppamenti con componenti più numerosi il numero delle possibili combinazioni sarebbe esponenzialmente superiore.</p>
<p>5) Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli qui riuniti sono respinti posto che l’esclusione delle Società appellanti appare sorretta da una ragione giustificativa sufficiente e congrua: non aver espressamente indicato che l’ATI si presentava alla gara in forma mista ed, inoltre. non aver precisato quali imprese, e per quali categorie di opere, garantivano il conseguimento dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti dovendo il Comune di Roma applicare, sul presupposto di tale carenza, le regole generali delle ATI di tipo orizzontale e verticale.<br />
5.1) Appare ancora utile aggiungere che le decisioni, cui si richiama la difesa delle Società appellanti, con cui l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha ritenuto che nei casi qui in esame non ricorressero i presupposti per la loro esclusione dalla gara in parola sono del tutto ininfluenti sia per l’autonomia che connota il procedimento amministrativo che si conclude con le determinazioni, anch’esse amministrative dell’Autorità, sia perché nel caso di specie le decisioni sono state rese sul presupposto, erroneo secondo le risultanze degli atti di causa, che le due Società si fossero costituite in sede di gara come associazioni di tipo misto.</p>
<p>6) E’, tuttavia, necessario precisare che la considerazione anche della carenza dei requisiti richiesti per le ATI di tipo verticale,se mostra lo scrupolo dell’Amministrazione appellata nel verificare la insussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti per partecipare alla gara attraverso un riscontro immediato ed oggettivo, non comporta affatto la necessità di svolgere una ulteriore indagine per verificare il carattere misto dell’ATI di cui le Società appellanti erano mandatarie, carattere, come detto, non espressamente dichiarato.<br />
6.1) La circostanza che nei confronti della Edil Gi sia stata in un primo momento valutata la posizione come mandataria di una ATI orizzontale (nel verbale del 24 dicembre 2001 pag.2 in fine) e solo dopo quale mandataria di una ATI di tipo verticale (nel successivo provvedimento di incameramento della cauzione) non modifica in alcun modo i termini della questione qui esaminata: i requisiti richiesti non erano in possesso della Società in parola e questo dato giustifica la sua esclusione anche solo con riguardo alla prima valutazione effettuata. <br />
Né è esatto che il primo giudice si sia affidato alla considerazione della sola motivazione attinente al primo ordine di valutazioni come risulta dalla sentenza appellata (pagine 7 ed 8).</p>
<p>7) Né può essere in questo contesto trascurata la circostanza che, se era ammissibile, anche prima della esplicita previsione dell’art. 13, terzo comma della legge 109/1994 nel testo modificato con l’art. 7, comma primo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, la partecipazione alla gare pubbliche di ATI di tipo misto, in linea con i principi comunitari e di diritto interno che tendono a consentire la massima partecipazione ed apertura delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica a tutti gli operatori idonei, per conseguire questo effetto è necessario,quanto meno, che le Amministrazioni stesse avessero incluso una specifica disposizione nel  bando di gara che prevedesse tale facoltà con il che, nel caso di specie,anche per tale via si giustifica la determinazione del Comune di Roma che, non avendo previsto tale disciplina speciale ha applicato, quanto alla misura dei lavori svolti di cui si chiedeva l’effettuazione da parte delle mandatarie delle ATI partecipanti alla gara, la regola generale che prevede il possesso di una determinata percentuale di cifra d’affari in lavori con riguardo all’importo globale dell’appalto e non con riferimento alle opere della categoria prevalente.</p>
<p>8) Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa loro riunione, li rigetta con conferma delle sentenze appellate; spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Ottobre 2005  con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Sergio Santoro	&#8211; Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211; Consigliere Est.<br />	<br />
Aniello Cerreto	&#8211; Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 7 aprile 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1877/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1877</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Bellavia CLIN Industrie Città – C.I.C. – s.p.a (avv. F. Sorrentino) c. Comune di Cassino (avv. F. Germani), De VIzia Transfer s.p.s (avv.ti A. Contieri e G. Macrì) 1. Contratti della PA – Gare d’appalto &#8211; Requisiti di ammissione – Dichiarazioni di assunzione di impegni – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Bellavia<br /> CLIN Industrie  Città – C.I.C. – s.p.a (avv. F. Sorrentino) c. Comune di Cassino (avv. F. Germani), De VIzia Transfer s.p.s (avv.ti A. Contieri e G. Macrì)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Gare d’appalto &#8211; Requisiti di ammissione  – Dichiarazioni di assunzione di impegni – Necessità – Forma<br />
2. Processo amministrativo – Ordine di trattazione dei ricorsi principali e incidentali – Scelta rimessa all’apprezzamento del giudice</p>
<p>3. Contratti della p.a.- Gara con due sole concorrenti- Impugnazione delle rispettive ammissioni- Accoglimento ricorso incidentale- Non preclude l’esame del ricorso principale –Ragioni.</p>
<p>4. Processo amministrativo – Interpretazione delle norme del bando – Ammissibilità dell’interpretazione logico-sistematica – Sussidiarietà</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La circostanza che tra i documenti richiesti per la partecipazione alla gara, da presentarsi in busta chiusa, non siano ricomprese le dichiarazioni di assunzione degli impegni richiesti dal bando di gara in forma specifica, non comporta che i concorrenti possano esimersi dalle relative dichiarazioni, ma unicamente che essi possano effettuarle senza l’osservanza di particolari modalità, e quindi senza inserirle nella busta unitamente alla documentazione espressamente richiesta.<br />
2. L’ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri generali circa l’ordine di esame dei ricorsi principali e di quelli incidentali congiuntamente trattati, con la conseguenza che la relativa scelta è lasciata al prudente apprezzamento discrezionale del giudice adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza.<br />
3. Qualora le due sole partecipanti ad una gara abbiano impugnato reciprocamente le rispettive ammissioni alla procedura con ricorso principale ed incidentale, il giudice deve esaminare quello principale, pur quando abbia  ravvisato fondato il ricorso incidentale, giacchè colui che l’ha proposto conserva un interesse strumentale alla sua definizione. L’eventuale accoglimento del ricorso principale, infatti, può comportare l’annullamento della procedura con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rinnovazione della gara, con la possibilità per l’impresa ricorrente principale di partecipare alla nuova procedura, emendando i vizi fondatamente rilevati dalla ricorrente incidentale.</p>
<p>4.  L’interpretazione logico-sistematica delle norme di un bando di gara si impone solo quando le disposizioni in esso contenute non risultano chiare in base al senso letterale delle espressioni usate, non essendo ammissibile accedere ad altre forme interpretative quando la formulazione della norma non lo richieda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 8600 del 2003, proposto dal</p>
<p><b>CLIN Industrie Città – C.I.C. – s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Sorrentino, domiciliatario, in Roma, lungotevere delle Navi, n. 30, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Cassino</b>, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Germani, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Cesare, n. 14, presso lo studio dell’avv. Dante Grossi, giusta procura in calce al ricorso passivo;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>e nei confronti</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>di <b>De Vizia Transfer s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macrì, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Zara, n. 16, presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano, giusta procura a margine dell’atto di costituzione con contestuale ricorso incidentale;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti il controricorso e l’appello incidentale dell’appellato Comune di Cassino con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione con contestuale appello incidentale della controinteressata De Vizia Transfer s.p.a. e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il dispositivo di decisione 27 febbraio 2004, n. 151;<br />
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2004: relatrice consigliere Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e udite le parti gli avv.ti Sorrentino, Contieri e Germani.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I- La Clin Industria Città (C.I.C.) s.p.a., con ricorso al T.A.R. Lazio – Sezione staccata di Latina, ha impugnato la determinazione del Dirigente del Settore VI del Comune di Cassino 28 dicembre 2002, n. 2387, concernente l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nell’ambito del Territorio di quel Comune, alla De Vizia Transfer s.p.a., a seguito della gara di appalto indetta con bando del 28 settembre 2002.<br />
La De Vizia Transfer s.p.a. ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, inteso ad ottenere la dichiarazione d’inammissibilità, per carenza d’interesse, del ricorso principale.<br />
L’adito T.A.R., con la Sentenza n. 531 del 2003, ha accolto il ricorso principale, avendo ravvisata fondata la prima delle dedotte censure, con la quale era stata denunciata la mancanza in capo all’aggiudicataria di un requisito prescritto dal bando per l’ammissione alla gara (espletamento del servizio di smaltimento dei R.S.U. in comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti).<br />
Contestualmente, il T.A.R. ha accolto anche il ricorso incidentale avendo ravvisata fondata la relativa censura con la quale era stato sostenuto che lo C.I.C. s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non essersi impegnata a rispettare prescrizioni essenziali, quali la realizzazione di un centro servizi nell’ambito del territorio comunale o di altro Comune limitrofo e l’utilizzo del personale già operante nell’appalto in corso.<br />
Stante l’accoglimento dei due detti ricorsi, il T.A.R. ha annullato la determinazione impugnata, precisando che tanto la ricorrente principale quanto la ricorrente incidentale non avevano titolo all’aggiudicazione della gara, la quale, pertanto, avrebbe dovuto essere  rinnovata da parte dell’Amministrazione.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dalla C.I.C. s.p.a., ricorrente principale in primo grado.<br />
Il Comune di Cassino, resistente in primo grado, e la De Vizia Transfer s.p.a., ricorrente in primo grado in via incidentale, costituitisi anche nel presente giudizio, resistono all’appello e, a loro volta, impugnano, con rispettivi ricorsi incidentali, la detta sentenza.</p>
<p>II° &#8211; Tanto premesso in punto di fatto, in ordine al ricorso in appello principale si considera quanto appresso.<br />
La C.I.C. s.p.a. chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza nella parte concernente l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla De Vizia Transfer s.p.a. e il rigetto della propria domanda di risarcimento dei danni subiti.<br />
Secondo l’appellante C.I.C. s.p.a., il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere che essa appellante principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non essersi impegnata a realizzare, in caso di aggiudicazione, un centro servizi e ad assumere il personale impegnato nell’appalto in corso di svolgimento.<br />
Ciò, in quanto le dichiarazioni relative a tali impegni non erano state ricomprese tra la documentazione richiesta dal bando di gara a pena di esclusione e, comunque, essa aveva sottoscritto per accettazione il C.S.A.<br />
Il gravame è infondato.<br />
Il bando di gara ha esplicitato, al punto 4, i requisiti per partecipare alla gara, precisando “saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in argomento le Ditte”:<br />
a) iscritte alla C.C.I.A.A.;<br />
b) in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406;<br />
c) che abbiano prestato servizi analoghi nell’ultimo triennio per un importo pari ad almeno 2,5 volte l’importo posto a base di gara;<br />
d) che si impegnino, in caso di aggiudicazione, ad effettuare il passaggio di tutto il personale operante nell’appalto in corso;<br />
f) che abbiano svolto servizi analoghi per almeno un quinquennio in Comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti;<br />
g) che abbiano un capitale versato non inferiore a € 1.300.000=;<br />
h) che si dichiarino disponibili a realizzare, in caso di aggiudicazione, un centro servizi nel territorio del Comune o di altro Comune limitrofo.<br />
La C.I.C., nel chiedere di partecipare alla gara, non ha curato  di assumere gli impegni di cui alle sopra riportate lettere d) e h). Gli impegni in questione, essendo stati indicati nel bando tra i requisiti di ammissione, risultavano, pertanto, elementi indefettibili per essere ammessi alla procedura concorsuale.<br />
Ciò stante, correttamente il T.A.R. ha accolto l’appello incidentale proposto dalla De Vizia Transfer s.p.a., con il quale era  stata dedotta l’illegittima ammissione della C.I.C. s.p.a. alla gara, atteso che essa non aveva dichiarato di assumere gli impegni in questione.<br />
Il fatto che i detti impegni non siano stati ricompresi tra la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara non comporta – di contro a quanto sostenuto dall’appellante – che la loro mancanza non fosse causa di esclusione.<br />
Costituisce, invero, principio generale delle procedure concorsuali, tra le quali rientra la gara in oggetto, che l’ammissione dei concorrenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso alle relative competizioni.<br />
La mancanza dei requisiti di ammissione richiesti comporta, pertanto, automaticamente l’esclusione dalle relative procedure.<br />
Il fatto che tra i documenti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto, da presentarsi in busta chiusa, non siano state ricomprese le dichiarazioni di assunzione degli impegni in argomento non comporta, invero, che i concorrenti potessero esimersi dalle relative dichiarazioni, ma unicamente che essi potessero effettuarle senza l’osservanza di particolari modalità e, quindi, senza inserirle nella busta dell’altra documentazione richiesta.<br />
Né il fatto che la C.I.C. s.p.a. abbia siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per accettazione il C.S.A. può ritenersi equivalente agli impegni esplicitamente richiesti al punto 4, lettera d) e h) del bando.<br />
L’accettazione delle prescrizioni del C.S.A. richiesta dal bando, al punto 8, costituisce, infatti, un impegno generico alla loro osservanza, mentre gli impegni di cui al punto 4 sono stati richiesti in forma specifica.<br />
E’ ovvio, quindi, che se il bando per alcune prescrizioni, pur ricomprese nel C.S.A., ha chiesto un impegno specifico e le stesse sono state indicate quali requisiti di ammissione, è stato loro dato un diverso valore, come tale, richiedente un impegno esplicito.<br />
Il che, peraltro, è ovvio se si considerano l’importanza sociale del mantenimento in servizio di tutto il personale impegnato nell’appalto in corso e la garanzia di un efficiente gestione dell’appalto data dall’impegno di realizzare un centro servizi.<br />
Né l’appellante C.I.C. s.p.a. può sostenere a ragione che non sarebbe stata tenuta ad impegnarsi a mantenere il personale operante nell’appalto in corso, essendo essa, al momento, l’affidataria del servizio.<br />
Trattasi, invero, di una circostanza di fatto non esimente dal produrre la dichiarazione di assunzione di tale impegno, posto a carico di tutti i concorrenti, quale requisito di ammissione, e, come tale, indefettibile, a prescindere da particolari situazioni soggettive.<br />
Per altro, il fatto che un concorrente gestisca, al momento, il servizio da appaltare non garantisce “<i>ex se</i>” che esso, ove ottenga l’aggiudicazione del nuovo appalto, continui a servizi dello stesso personale, ben potendo operare diversamente, ove non si sia a ciò impegnato.<br />
Stante, pertanto, le esaminate  prescrizioni della “<i>lex specialis</i>” della gara e considerata l’illustrata situazione di fatto, il Collegio deve confermare l’impugnata sentenza per la parte concernente l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla De Vizia Transfer s.p.a..<br />
Conseguentemente, la sentenza appellata va pure confermata nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria della C.I.C. s.p.a., atteso che tale società non aveva titolo ad essere ammessa alla gara, per mancanza dei prescritti requisiti di ammissione.<br />
La carenza in capo alla C.I.C. s.p.a. di alcuni requisiti necessari per l’ammissione alla gara esclude, invero, all’evidenza, che la mancata aggiudicazione alla stessa della gara le abbia arrecato un danno ingiusto ammissibile a risarcimento.<br />
Stante, pertanto, l’infondatezza delle censure mosse dalla C.I.C. s.p.a. a carico delle parti gravate dell’impugnata sentenza, l’appello principale dalla stessa proposto va respinto.</p>
<p>III° L’appellato Comune di Cassino impugna, a sua volta, con l’appello incidentale, la succitata sentenza, contestandone l’accoglimento sia del ricorso principale, proposto dalla C.I.C. s.p.a., sia del ricorso incidentale, proposto dalla De Vizia  Transfer s.p.a., con il conseguente annullamento della determinazione del Dirigente del VI Settore 28 dicembre 2002, n. 2387, riguardante l’approvazione delle risultanze della gara e l’affidamento del servizio a quest’ultima società.<br />
Il prefato Comune, a motivazione del suo appello incidentale, lamenta che il T.A.R. avrebbe omesso di prendere in considerazione le sue tesi difensive e sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe viziata per violazione delle clausole del bando di gara, del C.S.A. e del principio del “<i>favor admissionis</i>” nonché per insufficienza e illogicità della motivazione.<br />
Le censure mosse dal Comune di Cassino alla sentenza in oggetto mancano di pregio.<br />
Anzitutto, va escluso che il T.A.R. sia incorso nella violazione delle clausole del bando di gara e del C.S.A., giusto quanto già osservato.<br />
Né il Comune ha ragione nel sostenere che esso abbia correttamente proceduto all’ammissione dei concorrenti in base al principio del “<i>favor admissionis</i>”, operando tale principio unicamente quando non abbia a contrastare con il principio della “<i>par condicio</i>”.<br />
Allorché un bando di concorso prescriva dei requisiti di ammissione, ove essi abbiano a mancare, non è, invero, consentito ammettere alla competizione i concorrenti che ne siano carenti, incidendo una siffatta determinazione negativamente su l’interesse degli altri concorrenti in possesso di tutti i requisiti prescritti.<br />
Il principio del “<i>favor admissionis</i>” opera, infatti, solo in presenza di mere irregolarità e non è, quindi, applicabile nel caso di mancanza dei richiesti requisiti di ammissione.<br />
Né il Comune ha ragione nel sostenere che la sentenza di cui trattasi manchi di sufficiente motivazione, atteso che il T.A.R. ha esplicitato chiaramente le ragioni dell’accoglimento dei due esaminati ricorsi, cui è conseguito l’annullamento della determinazione concernente l’aggiudicazione della gara.<br />
Il T.A.R. ha, infatti, evidenziato “<i>claris verbis</i>” che tanto la società aggiudicataria, ricorrente in via incidentale, quanto la società non aggiudicataria, ricorrente in via principale, mancavano, ambedue, dei requisiti necessari per essere ammesse alla procedura concorsuale.<br />
Infine, il menzionato Comune non ha ragione di dolersi che il T.A.R. non avrebbe analizzato le sue tesi difensive.<br />
Intanto, si osserva, in proposito, che il primo Giudice ha preso in esame le tesi difensive svolte dal resistente Comune, avendone indicato il contenuto nell’esposizione in fatto della sentenza (a pag. 6).<br />
Ancorché, poi, lo stesso primo Giudice, nell’esposizione delle ragioni di diritto della decisione, non abbia analiticamente esaminato le tesi difensive del detto resistente, la circostanza non è, certo, idonea ad inficiare tale sentenza, atteso che le ragioni dell’accoglimento dei due ricorsi vi sono state chiaramente esplicitate e che tali ragioni sono implicitamente dimostrative del mancato accoglimento delle tesi difensive del detto resistente.<br />
Stante, pertanto, l’infondatezza delle censure mosse dal Comune di Cassino alla sentenza “<i>de qua</i>”, l’appello incidentale dallo stesso proposto va respinto.</p>
<p>IV°1 &#8211; La controinteressata De Vizia Transfer s.p.a., con appello incidentale, impugna, a sua volta, la detta sentenza, chiedendo che, a parziale riforma della stessa, sia disposto l’accoglimento del suo ricorso incidentale di primo grado e che il ricorso principale di primo grado sia dichiarato inammissibile per carenza d’interesse della C.I.C. s.p.a. o, in subordine, respinto.<br />
IV°2 – La De Vizia Transfer s.p.a. censura, anzitutto, l’impugnata sentenza nella parte in cui vi è stata disattesa la propria richiesta di esaminare prioritariamente il proprio ricorso incidentale, in quanto inteso a sostenere l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa dalla stessa proposta, per carenza d’interesse.<br />
La censura non ha pregio.<br />
Intanto, va osservato che l’ordinamento processuale amministrativo non detta alcuna disposizione né pone criteri generali circa l’ordine di esame dei ricorsi principali e di quelli incidentali congiuntamente trattati, con la conseguenza che la relativa scelta è lasciata al prudente apprezzamento discrezionale del giudice adito, censurabile unicamente sotto il profilo dell’irragionevolezza.<br />
Nel caso la scelta operata dal primo Giudice risulta pienamente ragionevole.<br />
Alla gara su la quale vertevano i due ricorsi erano state ammesse unicamente la ricorrente principale e la ricorrente  incidentale, le quali, con i loro gravami, avevano contestato, reciprocamente, le rispettive ammissioni alla procedura.<br />
In tale particolare fattispecie, la ricorrente principale, ancorché il ricorso incidentale fosse stato ravvisato fondato (come lo è stato) aveva, tuttavia, interesse all’esame e definizione nel merito del proprio ricorso.<br />
L’eventuale accoglimento del ricorso principale avrebbe, infatti, comportato (così come è avvenuto) l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, con l’obbligo dell’Amministrazione di rinnovarla, consentendo alla ricorrente principale, in sede di rinnovo della procedura, di parteciparvi, ementando i vizi fondatamente rilevati dall’appellante incidentale.<br />
In tale situazione, il primo Giudice era, quindi, tenuto ad esaminare il ricorso principale nonostante la fondatezza del ricorso incidentale, conservando, comunque, la Società che lo aveva proposto l’interesse strumentale alla sua definizione in senso favorevole.<br />
Ciò stante e atteso che rientrava nella discrezionalità del Giudice esaminare prioritariamente l’uno o l’altro ricorso, va escluso che l’ordine di esame dei due ricorsi seguito dal T.A.R. configuri un vizio inficiante l’impugnata sentenza.<br />
Donde l’infondatezza dell’assunto della De Vizia Transfer s.p.a. che il T.A.R. sarebbe stato tenuto ad esaminare per primo il suo ricorso incidentale e che, una volta ravvisatolo fondato, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale della C.I.C – s.p.a..<br />
IV°3 – La De Vizia Transfer s.p.a. censura, ulteriormente, la sentenza in esame nella parte concernente l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con il quale era stato sostenuto che essa aggiudicataria della gara mancava del requisito relativo all’espletamento dello specifico servizio di smaltimento dei R.S.U. in comuni con popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.<br />
Secondo tale appellante incidentale, il primo Giudice avrebbe errato nel determinarsi secondo la lettera della prescrizione contenuta al punto 8 lett. j del bando di gara, senza curare di effettuarne un’interpretazione logico-sistematica, in base alla lettera complessiva del bando e all’oggetto dell’appalto.<br />
La censura manca di fondamento.<br />
Va premesso, in proposito, che il punto 8 del bando di gara, concernente i documenti da allegare alla domanda di partecipazione, alla lettera j, ha richiesto: “Dichiarazione/i in carta legale del valore corrente, rilasciata/e dal/i Comune/i, attestante che il concorrente gestisce o ha gestito direttamente servizi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per un periodo di almeno 5 anni ed almeno per un Comune con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti”.<br />
Ulteriormente, si precisa che la De Vizia Transfer s.p.a. non ha dimostrato di possedere tale requisito relativamente all’espletamento del servizio di smaltimento dei R.S.U.<br />
A fronte della riportata prescrizione del bando di gara, prevista a pena di esclusione, e attesa la mancanza del detto requisito da parte della De Vizia Transfer s.p.a., correttamente il T.A.R. ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con il quale era stata dedotta l’illegittima ammissione alla gara di tale Società, in quanto carente del requisito in oggetto.<br />
Né tale appellante incidentale ha ragione nel sostenere che il primo Giudice avrebbe errato nel limitarsi a interpretare la riportata prescrizione in base alla lettera della stessa, senza effettuarne un’interpretazione logico-sistematica, sulla base della lettura complessiva del bando e con riguardo all’oggetto dell’appalto, non comprensivo dello smaltimento dei R.S.U., ma solo dei materiali ingombranti.<br />
L’interpretazione logico-sistematica delle norme si impone, infatti, quando le disposizioni in esse contenute, in base al senso letterale delle espressioni usate, non abbiano a  risultare chiare.<br />
Nel caso, la norma in parola, in base alla sua formulazione letterale, non presenta alcun dubbio interpretativo, avendo essa chiaramente richiesto il possesso del requisito dell’avvenuto svolgimento anche del servizio di smaltimento dei R.S.U.<br />
Correttamente, quindi, il T.A.R. ha applicato la norma in questione tenendo conto della sua formulazione letterale, come era tenuto a fare, non essendo ammissibile accedere ad altre forme interpretative allorquando la chiara formulazione della norma non lo richieda.<br />
Donde l’infondatezza dell’assunto della De Vizia Transfer s.p.a. che la prescrizione del punto 8, lett j, del bando di gara dovesse essere interpretata in base all’intero contesto del bando e all’oggetto dell’appalto, prevedente lo smaltimento dei soli materiali ingombranti e non dei R.S.U..<br />
Ciò, tanto più se si considera che le prescrizioni dei bandi delle procedure di tipo concorsuale sono soggette a rigida applicazione, dovendo essere garantita la “<i>par conditio</i>” di tutti i concorrenti.<br />
Laddove la prescrizione di un bando di gara abbia ad essere ritenuta non necessaria rispetto all’oggetto dei servizi o dei lavori da appaltare, essa può solo essere tempestivamente impugnata da chi vi abbia interesse, ma non è possibile che ne sia effettuata un’interpretazione diversa da quella risultante, in termini chiari, dalla sua formulazione letterale.<br />
Ne consegue la piena correttezza della sentenza “<i>de qua</i>” anche nella parte concernente l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.<br />
Pure l’appello incidentale della De Vizia Transfer s.p.a. va, quindi, respinto.</p>
<p>V° &#8211; Conclusivamente, alla stregua di tutto quanto considerato, i tre detti ricorsi in appello sono infondati e vanno respinti, con la conseguente integrale  conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Quanto alle spese e agli onorari del presente grado di giudizio sussistono giusti motivi perché siano interamente compensati tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale proposto da CLIN Industrie Città (C.I.C.) s.p.a. e sui ricorsi incidentali proposti dal Comune di Cassino e da De Vizia Transfer s.p.a., li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di questo secondo grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati;</p>
<p>Agostino Elefante		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni		&#8211;		Consigliere <br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere-redattrice <br />	<br />
Goffredo Zaccardi			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
<B>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
</B>Il 7 aprile 2006<br />
<i><b> (Art. 55, L. 27/4/1982, N. 186)</p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<i><b></b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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