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	<title>7/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/4/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2158/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2158</a></p>
<p>Pubblico impiego – inquadramento &#8211; procedura di riqualificazione per accesso al profilo di assistente amministrativo posiz. b3 – ammissione con riserva. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 31 agosto 2004 n. 4037 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI QUARTA SEZIONE Registro Ordinanze: 2158/2004 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2158/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2158/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – inquadramento &#8211; procedura di riqualificazione per accesso al profilo di assistente  amministrativo posiz. b3 – ammissione con riserva.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, <a href="/ga/id/2004/9/4951/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4037</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI<br />
QUARTA  SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2158/2004<br />
Registro Generale: 2999/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
NICOLO&#8217; MONTELEONE  Presidente, relatore<br />
DANTE D&#8217;ALESSIO  Cons.<br />
CARLO POLIDORI  Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 2999/2004  proposto da:<br />
<b>VITALE MAURIZIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
SCOTTO FERDINANDO e LAUDADIO MARIA LAURAcon domicilio eletto in NAPOLIVIA CARACCIOLO N.15</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  &#8211; DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO</b>rappresentato e difeso da: TESAURO LUCIANAcon domicilio eletto in NAPOLI  VIA DIAZ C/0 AVVOCAT.STATOe nei confronti di<b>BRANCATO VALERIA</b> e nei confronti di<b>PALUMBO MARIO</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto datato 09.02.2004  nota n.1490 avente ad oggetto procedura di riqualificazione per l’accesso al profilo di assistente amministrativo area funzionale B;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO<br />
Udito il relatore Pres. NICOLO&#8217; MONTELEONE<br />
Uditi altresì per le parti come da verbale di udienza;</p>
<p>VISTO l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso non appaiono sprovvisti  di sufficiente fumus boni iuris, per cui va accolta la domanda di sospensione sopra descritta, disponendo l’ammissione con riserva del  ricorrente alle ulteriori fasi della procedura di riqualificazione di cui trattasi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, accoglie la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe,  nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Napoli, 7 aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-2158/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.2158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1980</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1980</a></p>
<p>Pres. Quaranta – Est. Zaccardi Aquatecno (Avv. Pellegrino) c/ Comune di Otranto (Avv. Ancora) e IZI s.r.l. (Avv.ti Colabianchi e Quinto) in sede di ottemperanza si deve aggiudicare formalmente, pur se il contratto è stato integralmente eseguito, anche ai solo fini dei vantaggi, in termini di qualificazione, ottenibili dal concorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1980</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta – Est. Zaccardi<br /> Aquatecno (Avv. Pellegrino) c/ Comune di Otranto (Avv. Ancora) e IZI s.r.l. (Avv.ti Colabianchi e Quinto)</span></p>
<hr />
<p>in sede di ottemperanza si deve aggiudicare formalmente, pur se il contratto è stato integralmente eseguito, anche ai solo fini dei vantaggi, in termini di qualificazione, ottenibili dal concorrente rimasto vittorioso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – esecuzione del giudicato – annullamento dell’aggiudicazione – obbligo di aggiudicare l’appalto all’impresa ricorrente – dovere dell’amministrazione – esecuzione integrale del contratto – irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora dal giudicato amministrativo scaturisca il precetto in base al quale l’amministrazione appaltante deve aggiudicare l’appalto alla impresa ricorrente, tale obbligo non può essere altrimenti eluso, sì che l’amministrazione è tenuta ad aggiudicare formalmente l’appalto alla Società appellante che potrà, quantomeno, utilizzare l’esito positivo della procedura quale titolo da unire al proprio curriculum professionale anche senza aver in concreto svolto la relativa prestazione professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In sede di ottemperanza si deve aggiudicare formalmente, pur se il contratto è stato integralmente eseguito, anche ai solo fini dei vantaggi, in termini di qualificazione, ottenibili dal concorrente rimasto vittorioso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1980/04REG.DEC.<br />
N. 9384 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>       ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 9384/2003 del 17/10/2003, proposto dalla<br />
<b>Aquatecno S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, in proprio e quale Capogruppo del costituendo R.T.I. con l’ing. Gaballo e con l’arch. Pellegrino, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, via Giustiniani n. 18, presso di lui;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Otranto</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Ancora, con domicilio eletto in Roma, via di S. Costanza, 7, presso di lui;<br />
&#8211; <b>IZI S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria A.T.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Colabianchi, Gino R. Colabianchi e Pietro Quinto, con domicilio  eletto in Roma, via Oslavia, 30, presso il second<br />
&#8211; <b>ATI &#8211; ETACONS S.r.l</b>., non costituitasi;<br />&#8211; <b>A.T.I. Ing. Tommaso Farenga</b>, non costituitasi;<br />&#8211; <b>A.T.I. “Studio Tecnico Ingegneri Ed Architetti Associati</b>”, non costituitasi;<br />&#8211; <b>ISVI S.c.r.l</b>. in proprio e quale mandataria ATI, non costituitasi;<br />&#8211; <b>A.T.I. ECOFORMA S.r.l</b>., non costituitasi;<br />
per la esecuzione<br />
della sentenza del Consiglio di Stato: Sezione V n. 505/2003, resa tra le parti, di riforma delle sentenze del TAR Puglia sede di Lecce, Sezione seconda, n. 2096/2001 e 1045/2002;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Otranto e della IZI S.r.l. in proprio e quale mandataria A.T.I.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 416/2003 pubblicato il 1° dicembre 2003;<br />
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, relatore il Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati G. Pellegrino, F. Ancora, P. Quinto anche su delega dell’avv. Colabianchi;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1) I fatti di causa possono essere dati per conosciuti per come riassunti nella parte espositiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e negli scritti difensivi delle parti nel presente giudizio.</p>
<p>2) Con ricorso notificato alle controparti  il 10 ottobre 2003 la s.r.l. Acquatecno ha chiesto l’esecuzione della decisione n. 505/2003 di questa Sezione. <br />
La sentenza in esame ha accolto l’appello  n. 5241/2001 proposto per la riforma della sentenza del Tar Puglia n. 2096 del 30 aprile 2001  e, pronunciandosi su altro appello, n.2983/2002, in riforma della sentenza n .1045/2002 sempre del Tar Puglia, ha dichiarato la irricevibilità del ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del bando di gara con cui era stata indetta una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione di un progetto pilota per l’adeguamento della strumentazione tecnico – urbanistico ed economico – programmatoria per la valorizzazione eco compatibile e per la qualificazione dell’offerta turistica nelle aree della costa adriatica della provincia di Lecce.<br />
La prima statuizione ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara in questione alla controinteressata Associazione Temporanea di Imprese (ATI) IZI in quanto detta ATI, prima classificata con punti 82,27, era stata ammessa  pur avendo prodotto una certificazione bancaria inidonea, ed i primi due raggruppamenti (quello costituito dalla IZI ed altro guidato dalla ISVI s.c.r.a.l. collocatosi al secondo posto con punti 66,97) classificati entrambi in posizione più favorevole della Società appellante che  era solo terza (con punti 65), avevano ottenuto un maggior punteggio in quanto la commissione aveva valutato i curricula,non solo dei concorrenti, ma anche di un elevato numero di esperti  nonostante la indicazione nominativa di questi ultimi e la valutazione dei relativi titoli  non fosse consentita dal bando di gara.<br />In particolare all’ATI IZI era stato assegnato un punteggio di 20 punti su 20 per l’elemento costituito dalla “qualificazione del gruppo di lavoro” mentre agli altri due raggruppamenti di professionisti qui considerati era stato assegnato un punteggio di 12, 5 punti su 20.<br />
Tuttavia, mentre per la Società attuale appellante erano stati considerati solo i titoli dei componenti il gruppo di lavoro,  per gli altri due concorrenti la commissione aveva tenuto conto anche dei titoli di esperti non ricompresi nel raggruppamento.<br />
 Su tale presupposto la decisione appellata ha riformato la statuizione di primo grado, che aveva diversamente valutato la questione di diritto qui sintetizzata, annullando l’aggiudicazione intervenuta a favore dell’ATI IZI.<br />
La decisione in esame ha esplicitamente qualificato l’interesse strumentale della Società appellante come rivolto alla ripetizione della procedura con la conseguenza che l’annullamento della aggiudicazione aveva nel caso di specie i connotati del risarcimento in forma specifica e che “diverso sarà il caso in cui i ricorrenti dovessero risultare aggiudicatari dell’appalto in seguito alla rinnovazione della procedura, poiché in tale evenienza, ora solo astrattamente prospettabile, ove non fosse più possibile l’affidamento del servizio, potrà avere ingresso la domanda di risarcimento del danno per equivalente”.</p>
<p>3) Risulta dagli atti di causa che, in esecuzione della sentenza n. 505/2003 di questa Sezione, la commissione di gara si è riunita il 20 maggio 2003 ed il 26 maggio 2003 procedendo alla rettifica del solo  punteggio assegnato alla seconda classificata ISVI in quanto la ATI  IZI era stata esclusa in forza del giudicato.<br />
In tale sede  per l’elemento “qualificazione del gruppo di lavoro” il punteggio assegnato alla ISVI è stato modificato da 12, 5 a 5, 5 determinando così in punti 59,97 il punteggio totale di tale raggruppamento, punteggio inferiore, quindi, a quello conseguito da Acquatecno s. r. l..<br />
La rinnovazione delle operazioni è stata solo parzialmente fedele alle indicazioni della sentenza di cui si chiede l’esecuzione poiché non è stata riformulata la graduatoria con formale aggiudicazione alla Società  appellante come sarebbe stato doveroso in adempimento puntuale della medesima statuizione di questa Sezione.<br />
L’atteggiamento elusivo tenuto dal Comune di Otranto appare chiaro se si tiene conto che al verbale della riunione del 20 maggio della commissione di gara è allegato un parere reso dall’avv. Medea, componente della commissione medesima, nel quale si puntualizzano  in modo non equivoco sia i contenuti dispositivi della sentenza n. 505/2003 di questa Sezione che, in particolare, gli adempimenti dovuti in sede di rinnovazione delle operazioni di gara e si  precisa specificamente che la rinnovazione della valutazione della ammissibilità della offerta dell’Acquatecno s. r. l. non poteva essere effettuata in quanto coperta dal giudicato non avendo la ATI IZI, in sede di giudizio di secondo grado riproposto la questione con impugnazione  incidentale come invece aveva fatto in primo grado.<br />
La giustificazione addotta nella determinazione n.79 del 10 ottobre 2003  del responsabile del servizio tecnico del Comune di Otranto, secondo cui sarebbe stato necessario riesaminare l’ammissione alla gara della Società attuale appellante secondo i criteri desumibili dalla decisione n. 505/2003 di questa Sezione,  non ha alcun fondamento e, parimenti, senza successo sono gli sforzi compiuti dalla difesa comunale nei suoi scritti difensivi per sostenere la  tesi che dalla decisione qui in esame non discendeva l’obbligo di aggiudicare la gara alla Acquatecno s.r.l., beninteso dopo la rinnovazione della valutazione della offerta presentata dalla ISVI quanto all’elemento in discussione “qualificazione del gruppo di lavoro” e per l’ipotesi che tale valutazione comportasse una modifica della graduatoria finale.</p>
<p>5) Sulla base delle considerazioni sin qui espresse permane l’obbligo del Comune intimato di eseguire la sentenza di cui trattasi aggiudicando formalmente l’appalto alla Società appellante che potrà, quantomeno, utilizzare l’esito positivo della procedura quale titolo da unire al proprio curriculum professionale anche senza aver in concreto svolto la relativa prestazione professionale.<br />
6) Deve a questo punto rilevarsi che, tuttavia, il contratto è stato concluso, la progettazione ultimata e che il Comune ha mostrato di accettare il lavoro svolto dall’ATI IZI in guisa che diviene operante la statuizione della sentenza n. 505/2003 nella parte, che si è riportata testualmente,  che prende in considerazione la domanda di risarcimento del danno per equivalente.<br />
In proposito si deve chiarire subito che la sentenza 505/2003 contiene un accertamento univoco della illegittimità della procedura e da tale premessa fa discendere, dopo la rinnovazione delle operazioni di gara illegittimamente svolte, in alternativa, la reintegrazione in forma specifica ove possibile ovvero il risarcimento del danno per equivalente .<br />
L’utilizzo del tempo futuro in relazione a questa ultima possibilità non è in ragione di una incertezza sulla spettanza del risarcimento ma, invece, in relazione alla necessità del previo esperimento delle operazioni di rinnovo parziale della procedura.<br />
 E’, pertanto, da escludere che la Società appellante debba avviare un autonomo giudizio per il riconoscimento di quanto le è dovuto a titolo di ristoro del danno subito essendo invece questa la sede di definizione della domanda di risarcimento del danno.<br />
A fronte del contenuto della decisione qui in esame non possono trovare accoglimento le articolate osservazioni della difesa comunale che, muovendo dalla circostanza che la sentenza di primo grado, favorevole al Comune non era stata sospesa nella sua efficacia in sede di esame cautelare da questa Sezione, peraltro con motivazione attinente al fumus della controversia, aveva dato seguito alle operazioni di gara in sostanziale ottemperanza alle disposizioni del giudice amministrativo.Se, infatti, in termini di gradazione dell’intensità della colpa tali  considerazioni hanno un loro peso specifico, non si può, tuttavia, eliminare la statuizione definitiva resa dalla Sezione sul punto  che, appunto, contiene in modo non equivoco l’accertamento della illegittimità della procedura con forza retroattiva.<br />
7) Per quanto concerne la quantificazione del danno parte appellante fondando la sua pretesa sul presupposto che si tratta, nella specie, di prestazioni professionali, contesta l’applicabilità, sia pure in via analogica, della disposizione che con riguardo agli appalti pubblici di lavori consente alle Amministrazioni pubbliche una liquidazione forfetaria del danno subito dall’esecutore nel caso  di risoluzione anticipata nella misura del 10% del compenso pattuito per la esecuzione dei lavori (oggi art. 122 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554).<br />
Appare utile al riguardo precisare che detta misura percentuale è stata di sovente assunta dal giudice amministrativo quale parametro di riferimento per valutare il danno conseguente dalla mancata aggiudicazione di appalti nel caso di annullamento in sede giurisdizionale delle relative procedure che determini la individuazione di un diverso concorrente quale legittimo aggiudicatario e si versi in una situazione di fatto che non consente una reintegrazione in forma specifica (cfr. sul punto, tra le altre decisioni,  Sez. V, n. 5860 del 24 ottobre 2002 e, più di recente, Cons. Giust. Ammin. Regione Siciliana n.111 del 17 marzo 2003).<br />
Ciò è avvenuto, peraltro, nell’esercizio del potere di valutare equitativamente l’entità del danno in mancanza di riscontri concreti offerti dalle parti,o comunque desumibili altrimenti,  e non in applicazione di una norma specifica .<br />
Da ciò consegue che anche con riguardo al caso di specie è possibile il riferimento al cennato parametro di valutazione con la doverosa precisazione che trattandosi di prestazioni professionali, nel cui ambito l’incidenza delle spese e degli oneri per far fronte alla prestazione è inferiore a quanto si verifica negli appalti di opere, nei quali assume una specifica rilevanza l’impiego di materiali, è possibile fare riferimento ad una percentuale maggiore,in via indicativa del 20% dell’importo totale dell’appalto diminuito del ribasso d’asta, per quantificare il danno subito dal concorrente che, pur individuato come legittimo aggiudicatario, non abbia tuttavia eseguito la prestazione oggetto del contratto.<br />
Da tale importo deve però essere detratto un 5% dell’importo così determinato per la mancata dimostrazione da parte del richiedente il risarcimento della  circostanza di fatto di non aver potuto impiegare le risorse destinate alla esecuzione della prestazione oggetto della gara,e rimaste disponibili, nell’espletamento di altri incarichi professionali (in tal senso la decisione n. 5860/2002 soprarichiamata).</p>
<p>8) Non può quindi essere assecondata che in parte la domanda della Società ricorrente che ha  chiesto il riconoscimento di una percentuale pari al 90% dell’importo della prestazione oggetto della gara . Rimane,infatti, fermo che la prestazione non è stata eseguita e che quindi non si può aver riguardo per la determinazione dell’entità del danno al suo valore complessivo.</p>
<p>9) Parimenti da disattendere è, per converso, la posizione del Comune resistente che ritiene applicabili nel caso di specie le norme del codice civile (art. 2237) che disciplinano il recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale. Nel caso in esame non vi è alcun recesso ma invece l’impossibilità della prestazione dovuta all’evolversi di una vicenda giurisdizionale che vede coinvolte in posizione reciproca le parti e che al suo esito finale definisce chi avrebbe dovuto eseguire la prestazione che altri ha già reso in concreto in pendenza del procedimento. Inoltre, e la circostanza è decisiva, la volontà dell’amministrazione si è formata in un procedimento concorsuale  di aggiudicazione che per essere governato da norme imperative dirette a tutelare la concorrenza e l’interesse pubblico al miglior utilizzo delle risorse pubbliche per ottenere servizi adeguati non è,in alcun modo, disponibile nell’esercizio di poteri che fanno capo alle scelte di autonomia privata dei singoli. Poichè si verte in fattispecie di aggiudicazione di servizi con procedure di evidenza pubblica è ben giustificato che siano richiamate, per analogia, al fine della quantificazione del danno derivante dalla mancata esecuzione del servizio, le norme sulla valutazione dell’utile di impresa fissate per un settore diverso, quello dei lavori pubblici, ma che attengono pur sempre alla  risoluzione anticipata di contratti aggiudicati con gare pubbliche .</p>
<p>10) Non può essere condivisa neanche la considerazione difensiva dell’Amministrazione comunale che si fonda sul contenuto di una norma del bando di gara che non avrebbe consentito l’aggiudicazione in caso di conseguimento di un punteggio inferiore a 70 punti da parte dell’aggiudicatario (art. 20) con la conseguenza che nel caso in esame la Acquatecno s.r.l., che riportato 65 punti non avrebbe potuto comunque giovarsi della rinnovazione della gara.<br />Da un lato,infatti, la norma richiamata consente la possibilità di aggiudicare a trattativa privata il servizio richiesto e non può escludersi- si dovrebbe anzi presumere- che tale procedura avrebbe potuto intervenire proprio con il concorrente risultato legittimo aggiudicatario ed, inoltre, la stessa Amministrazione che ha eseguito il contratto con un contraente ritenuto,sia pure ex post, non legittimato non può giovarsi nella stessa procedura contrattuale di una disposizione di tale tenore. In ogni caso è il giudicato della sentenza n. 505/2003 che si oppone, come si è accennato, ad una ripresa delle operazioni concorsuali che collida con le statuizioni della sentenza stessa.</p>
<p>11) Rimane ancora da precisare che nel caso qui in esame non assume alcun rilievo la ulteriore problematica aperta da parte ricorrente sulle conseguenze dell’annullamento della aggiudicazione sul contratto stipulato tra Comune di Otranto ed ATI IZI, ciò perché la sentenza n. 505/2003 non ha toccato questo punto e, coerentemente,  in questa  sede di esecuzione della medesima sentenza non possono trarsi effetti non contemplati dalla decisione della cui esecuzione si tratta.</p>
<p>12) Con riguardo alla pretesa attivata circa il ristoro da riconoscere alla Società ricorrente  per la impossibilità di utilizzare nel proprio curriculum anche i lavori aggiudicati con la procedura concorsuale di cui trattasi la pretesa è fondata ad avviso del Collegio e può riconoscersi per tale voce un ulteriore risarcimento nella misura del 5% dell’importo globale del servizio .<br />
Nessun obbligo può invece essere  imposto al Comune di non riconoscere ed attestare  la prestazione resa dall’ATI IZI : si tratta comunque di una prestazione eseguita e l’effetto retroattivo della sentenza si ferma di fronte a questo dato in linea con il principio del” factum infectum fieri nequit”.<br />
L’Amministrazione comunale dovrà, peraltro, accompagnare le relative certificazioni con la precisazione che la prestazione è stata eseguita dalla ATI IZI ma che,in esito all’annullamento dell’aggiudicazione, è risultato essere aggiudicatario il raggruppamento appellante in questa sede, risolvendo così in termini di assoluta trasparenza anche il possibile conflitto concorrenziale con riguardo alla partecipazione di entrambi i raggruppamenti ad altre gare.</p>
<p>13) Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda di esecuzione della sentenza n. 505/2003 di questa Sezione è accolta nel senso che il Comune di Otranto deve corrispondere alla Società ricorrente il 20% dell’importo globale dell’offerta della Società ricorrente per la prestazione del  servizio (di cui 15% per la mancata esecuzione della prestazione ed il  5% per la perdita della possibilità di utilizzare nel proprio curriculum la prestazione professionale in parola).<br />
Sussistono ragioni per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 505/2003 di questa Sezione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2003  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Alfonso Quaranta	Presidente<br />	<br />
Corrado Allegretta	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi 	Consigliere Est.<br />	<br />
Claudio Marchitiello	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca 	Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Marchitiello Capogrosso (Avv.ti Forte e Zingone) c/ Comune di Scalea (Avv. Mirigliani) ai sensi dell&#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 113 del 1985, vanno assunti centralinisti non vedenti solo se gli impianti non possono funzionare se non con l&#8217;opera di un centralinista Pubblico impiego –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Marchitiello<br />  Capogrosso (Avv.ti Forte e Zingone) c/ Comune di Scalea (Avv. Mirigliani)</span></p>
<hr />
<p>ai sensi dell&#8217;art. 3, primo comma, della legge n. 113 del 1985, vanno assunti centralinisti non vedenti solo se gli impianti non possono funzionare se non con l&#8217;opera di un centralinista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – l. 113 del 1985 – assunzione di centralinisti non vedenti – interpretazione – dovere dell’amministrazione di assumere centralinisti non vedenti – solo se gli impianti necessitano dell’opera manuale di un centralinista</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 3, primo comma, della legge n. 113 del 1985 mira a garantire l’assunzione di centralinisti non vedenti in presenza di impianti che non possono funzionare se non con  l’opera di un centralinista, ma non impone che, in presenza di un impianto gestibile in entrambi i modi, cioè in automatico o con operazioni manuali, si debba necessariamente assumere un centralinista non vedente, rendendo operativo il centralino per renderlo funzionante con l’assistenza di un operatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai sensi dell’art. 3, primo comma, della legge n. 113 del 1985, vanno assunti centralinisti non vedenti solo se gli impianti non possono funzionare se non con  l’opera di un centralinista</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1966/04REG.DEC.<br />
N. 3453 REG.RIC.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 3453/2001 proposto da<br />
<b>Capogrosso Vincenzo</b>, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Forte e Saverio Zingone ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare, c/o Avv. Maria Lettieri,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Scalea</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Mirigliani, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza,n. 59,</p>
<p>per l&#8217;annullamento della sentenza del T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, del 26.4.2000, n. 430;</p>
<p>Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11.7.2003, il Consigliere  Claudio Marchitiello;<br />
Uditi i difensori delle parti Avv.to Forte e Pallottino per delega dell’Avv.to Mirigliani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Sig. Vincenzo Capogrosso, iscritto all’albo professionale dei centralinisti non vedenti, avviato al lavoro presso il Comune di Scalea dall’U.P.L.M.O. di Cosenza, impugnava il provvedimento del 27.7.1996, n. 8944, con il quale il predetto ente, sollecitato da diffida notificata ai sensi dell’art. 25 del T.U. n. 3 del 1857, faceva presente di non poterlo assumere in quanto il centralino in dotazione aveva linee in selezione passante non richiedenti assistenza di personale.<br />
Il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del proprio diritto all’assunzione.<br />
Il Comune di Scalea si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, con la sentenza del 26.4.2000, n. 430, respingeva il ricorso.<br />
Il Sig. Capogrosso appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
Il Comune di Scalea resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.<br />
All’udienza dell’11.7.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Sig. Vincenzo Capogrosso, iscritto all’albo professionale dei centralinisti non vedenti,  appella la sentenza del 26.4.2000, n. 430, con la quale il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del diniego di assunzione racchiuso nella nota del 27.7.1996, n. 8944.<br />
Deve premettersi in fatto che la vicenda prende le mosse dalla nota della Telecom Italia del 24.1.1995, n. 112, che comunicava all’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Cosenza l’esistenza presso il Comune di Scalea di un centralino telefonico ai fini del collocamento di un centralinista non vedente.<br />
L’U.P.L.M.O. di Cosenza, avendo il Comune opposto al suo invito ad assumere il Sig. Capogrosso argomenti di carattere tecnico in ordine al funzionamento del centralino in dotazione ostativi dell’assunzione, acquisiva dalla Telecom Italia ulteriori elementi conoscitivi sulle caratteristiche del predetto centralino e, rilevato che questo prevedeva “un posto di operatore”, disponeva l’avviamento al lavoro dell’appellante presso il Comune di Scalea.<br />
L’ente non provvedeva all’assunzione del Sig. Capogrosso neppure dopo la notifica di una formale diffida da parte dell’interessato, da cui la presente controversia definita in primo grado con la sentenza di rigetto qui appellata.<br />
L’appello del Sig. Capogrosso non può essere accolto.<br />
L’unica censura dedotta dall’appellante denuncia la violazione dell’art. 3, primo comma, della legge 20.3.1985, n. 113.<br />L’appellante sostiene che è sufficiente a determinare l’obbligo di assunzione di operatori non vedenti che i centralini telefonici installati presso datori di lavoro privati o enti pubblici siano “quelli  per i quali le norme tecniche prevedono l’impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore”.<br />
Il Comune di Scalea, dotato di tale tipo di centralino, come dichiarato dalla Telecom Italia, non poteva quindi esimersi di assumerlo.<br />
La Sezione ritiene che la disposizione richiamata dall’appellante non sia applicabile al caso in esame.<br />
Gli accertamenti tecnici effettuati sul centralino del Comune di Scalea, con la consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado,  infatti, hanno posto in rilievo che questo &#8211; pur potendo funzionare manualmente con la installazione di una consolle &#8211; non è classificabile, sotto il profilo tecnico, tra quelli che richiedono necessariamente l’assistenza di un operatore  ovvero che hanno “comunque” un posto operatore.<br />
Al centralino, del resto, il  Comune di Scalea non aveva addetto un proprio dipendente.<br />
Gli impianti telefonici, come quello in questione, rendono possibile le comunicazioni, sia interne che esterne, attraverso sistemi di collegamento automatici e gestiscono, quindi,  il traffico telefonico senza operazioni manuali.<br />
Per il funzionamento di tale centralino con un  centralinista non vedente, inoltre,  secondo la consulenza tecnica d’ufficio, sarebbe necessario adattare il centralino con l’applicazione di una consolle “non vedenti”.<br /> L’art. 3, primo comma, della legge n. 113 del 1985 citato, come correttamente ha evidenziato il T.A.R., mira a garantire l’assunzione di centralinisti non vedenti in presenza di impianti che non possono funzionare se non con  l’opera di un centralinista, ma non impone di che, in presenza di un impianto gestibile in entrambi i modi, cioè in automatico o con operazioni manuali, si debba necessariamente assumere un centralinista non vedente, rendendo operativo il centralino per renderlo funzionante con l’assistenza di un operatore.<br />
Una diversa opinione, per quanto concerne il caso in esame, non terrebbe presente che il Comune è dotato di potestà organizzativa e della conseguente discrezionalità nella impostazione e nella scelta degli strumenti  operativi ritenuti necessari alla sua azione.<br />
La tesi propugnata dall’appellante deve quindi essere respinta.<br />
Deve solo aggiungersi che il Comune di Scalea non aveva l’onere di impugnare in via giurisdizionale l’atto dell’U.P.L.M.O. di avviamento al lavoro del Sig. Capogrosso, ma poteva limitarsi a non prestarvi la sua adesione.<br />
Tale atto, invero, in quanto privo del suo necessario fondamento in fatto, costituito  dall’esistenza presso il Comune di Scalea di un centralino “con posto di operatore”, non poteva rappresentare la fonte dell’obbligo di assunzione stabilito dalla legge n. 113 del 1985, in favore dei centralinisti ciechi e, quindi, non poteva costituire il legittimo presupposto per la costituzione del rapporto d’impiego reclamato dal Sig. Capogrosso.<br />
In conclusione, l’appello va respinto.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente fa le parti le spese del secondo grado del giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.<br />
Compensa fra le parti le spese del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’11.7.2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante, Presidente<br />
Giuseppe Farina, Consigliere<br />
Claudio Marchitiello, Consigliere Est.<br />Aniello Cerreto, Consigliere<br />
0Nicoletta Pullano, Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1970</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1970/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1970</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. D’Ottavi Pagani (Avv. Casellato) c/ Gestione Liquidatoria ex USL n. 27 di Bologna (Avv. Dani) perché sia ammissibile la revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c., è necessaria una certa ed assoluta &#8220;identità&#8221; dell&#8217;oggetto Processo amministrativo – revocazione – contrasto tra giudicati – assoluta identità dell’oggetto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1970/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1970</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. D’Ottavi <br /> Pagani (Avv. Casellato) c/ Gestione Liquidatoria ex USL n. 27 di Bologna (Avv. Dani)</span></p>
<hr />
<p>perché sia ammissibile la revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c., è necessaria una certa ed assoluta &#8220;identità&#8221; dell&#8217;oggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – revocazione – contrasto tra giudicati – assoluta identità dell’oggetto – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Perché ricorra l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c., è necessario che le due decisioni (di cui la precedente deve essere passata in cosa giudicata) pronuncino su elementi comuni della stessa controversia in tale analoga misura da rendere tra loro antitetico il giudizio sullo stesso oggetto; occorre cioè che oltre al requisito del precedente giudicato e dell’identità delle parti (certamente sussistenti nella specie), sussista una certa ed assoluta “identità” dell’oggetto, non essendo sufficiente una sia pur profonda analogia dell’aspetto oggettivo dei due procedimenti conclusisi con due diverse decisioni, ma occorrendo viceversa un’intrinseca “identità” del medesimo, in quanto lo scopo della (eccezionale) norma revocatoria è evidentemente quello di evitare due pronunce, antitetiche, sullo “stesso” oggetto (già definito da una pronuncia passata in giudicato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Perché sia ammissibile la revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c., è necessaria una certa ed assoluta “identità” dell’oggetto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1970/04REG.DEC.<br />
N. 212 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>             ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 212/03, proposto dal<br />
<b>Sig. Franco Pagani</b> rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dall’Avv. Adriano Casellato ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita, 290,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Gestione liquidatoria dell’ex USL n.27 di Bologna</b>, in persona del Commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Dani ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Gian Marco Grez, Lungotevere Flaminio n. 46</p>
<p>per la revocazione<br />
della decisione di questo Consiglio di Stato, V Sezione, del 1° ottobre 2002, n.5130,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003, il Consigliere Francesco D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati Casellato e Mazzocco, per delega dell’avv.to Dani.</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	L’appellante rappresenta che con deliberazione 30 maggio 1978, n.890, l’Ente Ospedaliero “Ospedali di Bologna” decise di applicare a quasi tutti i sanitari, operanti nei dipendenti Ospedali, il “tempo pieno” e dettò i criteri ispiratori delle successive determinazioni ai fini dell’individuazione delle strutture da destinare al tempo pieno; con successiva delibera del 12 giugno 1980, n.1051, quindi, l’Amministrazione ospedaliera individuò concretamente i servizi di Astanteria e Pronto soccorso come servizi necessitanti il tempo pieno in quanto: <br />	<br />
a) tali strutture operano 24 ore su 24 ore a ciclo continuo;<br />b) sono destinate a costituire il nucleo fondamentale del futuro dipartimento d’emergenza;<br />c) al loro funzionamento è indispensabile, per natura e destinazione d’attività, l’individuazione del tempo pieno;<br />d) servono alle necessità delle strutture ospedaliere della USL di Bologna nord e Bologna est;<br />e) vi è l’esigenza di istruire il personale infermieristico in rotazione perenne ed i tirocinanti.</p>
<p>	L’istante, insieme con altri sanitari, tutti addetti all’Astanteria ed al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, impugnò i relativi provvedimenti deliberativi davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna che, con sentenza 1° luglio 1983 n.332, respinse il ricorso.<br />	<br />
	Il Tribunale ha ritenuto la legittimità degli atti impositivi del tempo pieno nella considerazione che: a) l’individuazione delle esigenze del complesso ospedaliero, la necessità di applicare il tempo pieno alla struttura dei dipendenti ospedalieri e la concreta determinazione delle strutture interessate al tempo pieno, sono state valutate dall’Amministrazione sulla base della circostanza che non tutte le strutture ospedaliere hanno funzione di assistenza, didattica e ricerca; b) in particolare non hanno tale funzione, né possono averla, le strutture inserite in complessi costituiti prevalentemente o esclusivamente da reparti clinicizzati a direzione universitaria, quali il Pronto soccorso, rappresentato da strutture ambulatoriali per cure urgenti ed immediate, e l’Astanteria destinata, a sua volta, a brevi periodi di ricovero per individuare la natura del morbo e quindi le strutture all’interno delle quali l’infermo deve essere definitivamente affidato; c) l’introduzione del tempo pieno per il Pronto soccorso e l’Astanteria è legittima in quanto non può essere posta in discussione l’esigenza di un funzionamento a ciclo continuo (24 ore su 24) di tali attività in relazione alle esigenze concrete dell’ospedale.<br />	<br />
	La sentenza n.332/83 non venne impugnata ed è passata in giudicato.<br />	<br />
	Nelle more di quel giudizio, con ordinanza n.322/80 il TAR adìto, in parziale accoglimento dell’istanza cautelare proposta dagli interessati, aveva disposto la sospensione dei gravati provvedimenti nei limiti in cui essi impedivano lo svolgimento di attività libero professionale; ciò stante l’Amministrazione, nel prendere atto della pronuncia del Tribunale, stabiliva – a fronte della possibilità concessa ai ricorrenti di esercitare attività privata – di sospendere l’erogazione dell’indennità di tempo pieno “in attesa della definitiva decisione del TAR”: decisione intervenuta con la citata sentenza 1° luglio 1983, n.332, in virtù della quale, respinte le domande degli interessati, rimaneva confermato il loro rapporto di lavoro a tempo pieno; successivamente, però, l’USL non adottava alcuna diversa determinazione in ordine alla sospesa indennità di tempo pieno: donde il successivo ricorso proposto dinanzi allo stesso TAR Emilia Romagna, con cui si chiedeva che venisse accertato il diritto a percepire l’indennità di tempo pieno, quale emolumento intimamente connesso al rapporto di lavoro a tempo pieno.<br />	<br />
	Con sentenza 5 aprile 1996, n.225, il TAR ha accolto tale ricorso riconoscendo, nei limiti prescrizionali, il diritto all’indennità.<br />	<br />
	Tale sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione davanti al Consiglio che, con decisione Sez. V, 1° ottobre 2002 n.5130, ha accolto l’appello ritenendo che: a) gli altri appellati avrebbero dovuto dimostrare in concreto la cessazione dell’attività libero-professionale extramuraria; b) il passaggio forzato al tempo pieno non dà diritto, da solo, all’indennità di tempo pieno che presuppone anche la riunione all’attività libero-professionale extramuraria.<br />	<br />
Di tale decisione l’istante chiede la revocazione per i seguenti motivi.<br />
Contrasto con precedente giudicato fra le stesse parti (art.395, n.5, c.p.c.).<br />
Secondo l’istante la sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 1° luglio 1983, n.332 emessa fra le stesse parti, non è stata considerata dal Consiglio, né in fatto né in diritto. Peraltro il giudicato di cui alla sentenza n.332/83 non costituisce solo un mero antecedente logico rispetto alla decisione n.5130/2002, bensì ha per oggetto una serie di elementi che qualificano la struttura del rapporto e come tali coincidono con quelli sui quali si è espressa quest’ultima decisione; poiché l’accertamento di tali elementi, nella decisione 5130/2002, risulta ontologicamente contrario a quello che ha formato oggetto del giudicato, se ne deduce (in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall’art.395, n.5, c.p.c.) la revocabilità della stessa decisione 5130/2002. Invero, il giudicato di cui alla sentenza TAR 332/83 stabilisce il principio per cui il tempo pieno è legittimo per il solo fatto di essere ancorato alle esigenze delle specifiche strutture (Pronto soccorso e Astanteria) le quali richiedono il servizio a ciclo continuo 24 ore su 24. In base a quel giudicato la legittimità dell’imposizione del rapporto a tempo pieno deriva fondamentalmente da questo solo dato oggettivo.<br />
	Il ricorrente conclude per l’accoglimento della revocazione e in sede rescissoria di reiezione dell’appello proposto dall’Amministrazione, con ogni consequenziale statuizione di legge.<br />	<br />
	Si è costituita anche in questo grado del giudizio la resistente Amministrazione che, con analitica memoria deduce l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la sua reiezione con vittoria di spese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene chieste la revocazione della sentenza n.5130702, del 1° ottobre 2002, con cui la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Gestione liquidatoria dell’ex USL n.27 di Bologna e per l’effetto ha annullato la sentenza del 5 aprile 1995, n.225, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.<br />	<br />
	Come pure considerato in precedenza il ricorrente deduce la sussistenza dell’ipotesi revocatoria di cui all’art.395, n.5, c.p.c., in quanto la sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato richiamata, non avrebbe tenuto conto della menzionata precedente sentenza del TAR Emilia-Romagna emessa sempre inter partes e passata in cosa giudicata; invero, secondo il ricorrente, sulla base delle diffuse argomentazioni svolte, la precedente decisione del Tribunale non solo si pone come un antecedente logico della successiva sentenza del Consiglio di Stato, ma ha per oggetto una serie di elementi (e di relative statuizioni, passate in cosa giudicata), che qualificano definitivamente la struttura del rapporto e come tali collidono con quelli oggetto della (successiva) decisione del Consiglio; in via rescissoria il ricorrente reitera in questa sede le censure già prospettate dinanzi al Consiglio e da questi puntualmente disattese.<br />	<br />
	Le argomentazioni svolte a sostegno della sussistenza dell’ipotesi revocatoria di cui al richiamato art. 395, n.5, c.p.c., per contrasto tra la decisione revocanda con precedente giudicato sono infondate e il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
	Come è noto perché ricorra la richiamata eccezionale ipotesi revocatoria è necessario che le due decisioni (di cui la precedente deve essere passata in cosa giudicata) pronuncino su elementi comuni della stessa controversia in tale analoga misura da rendere tra loro antitetico il giudizio sullo stesso oggetto; occorre cioè che oltre al requisito del precedente giudicato e dell’identità delle parti (certamente sussistenti nella specie), sussista una certa ed assoluta “identità” dell’oggetto, presupposto che viceversa, ad avviso del Collegio, nella fattispecie non ricorre. Invero, non è sufficiente come postula il ricorrente una, sia pur profonda analogia dell’aspetto oggettivo dei due procedimenti conclusisi con due diverse decisioni, ma occorre un’intrinseca “identità” del medesimo, in quanto lo scopo della (eccezionale) norma revocatoria è evidentemente quello di evitare due pronunce, antitetiche, sullo “stesso” oggetto (già definito da una pronuncia passata in giudicato); e nella specie, come esattamente argomentato dalla difesa dell’Amministrazione, non vi è identità dell’azione dedotta in giudizio, perché sono diversi alcuni – e non trascurabili – elementi identificativi dell’azione, il petitum e la causa petendi.<br />	<br />
	Per quanto concerne il petitum nel primo giudizio (sentenza TAR Emilia-Romagna n.332/83, passata in giudicato), questo era relativo alla “richiesta di annullamento” di provvedimenti che avevano reso obbligatorio, per i medici, il regime di “tempo pieno”; nel secondo giudizio (sentenza del Consiglio di Stato n.5130/02) invece consisteva nella “domanda” di vedersi corrispondere concretamente l’indennità di tempo pieno, nel presupposto che tale tipologia del rapporto fosse già stata accertata in concreto.<br />	<br />
	Per poi quanto riguarda la causa petendi, nel primo giudizio questa si basava sulla declaratoria dell’illegittimità dei provvedimenti, nel secondo sull’accertamento costitutivo del rapporto e sulla valenza economica dell’indennità.<br />	<br />
	Ne consegue che la prima sentenza ha statuito sulla legittimità di provvedimenti generali relativi all’applicabilità dell’istituto del tempo pieno, il secondo sull’accertamento, concreto e di carattere patrimoniale, sulle specifiche conseguenze economiche riferibili al particolare rapporto instaurato.<br />	<br />
	Va pertanto affermato che, anche a prescindere dal rilievo pur condiviso dal Collegio, statuito da questo Consiglio circa la valenza ai fini revocatori del diverso parallelo decisorio (sentenza di primo grado e sentenza d’appello), per cui non si ha contrasto di giudicati nel caso in cui la discordanza sussista tra una sentenza di primo grado ed una sentenza resa in appello, e dall’assorbente circostanza per cui non può esservi contrasto di giudizi quando la seconda sentenza sia una mera conseguenza (avente peraltro differente contenuto qualitativo) del precedente giudizio, nella fattispecie va osservato che i due giudizi avevano oggetti “analoghi” ma “differenti” e precisamente: impugnatorio e generale il primo, mentre il secondo affrontava un contenzioso concreto di mero accertamento economico.<br />	<br />
	Conclusivamente quindi il ricorso in revocazione deve considerarsi inammissibile.<br />	<br />
	Sussistono tuttavia validi motivi per disporre tra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Agostino Elefante			Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni			Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta			Consigliere<br />	<br />
Francesco D’Ottavi		Consigliere estensore<br />	<br />
Claudio Marchitiello		Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1969</a></p>
<p>Pres. Quaranta – Est. Corradino Sega (Avv. Sega) c/ Provincia di Roma (Avv.ti Fancellu e Sieni) le disposizioni del t.u. sugli enti locali sono meramente integrative, e non derogatorie alla disciplina generale di cui alla l. 241/90 Atto amministrativo – diritto di accesso – art. 10 t.u. 267/2000 – norma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta – Est. Corradino<br /> Sega (Avv. Sega) c/ Provincia di Roma (Avv.ti Fancellu e Sieni)</span></p>
<hr />
<p>le disposizioni del t.u. sugli enti locali sono meramente integrative, e non derogatorie alla disciplina generale di cui alla l. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – diritto di accesso – art. 10 t.u. 267/2000 – norma meramente integrativa della disciplina di cui alla l. 241/90</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Infatti, il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall&#8217;art. 10 d.lgs. n. 267/2000 sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto l. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all&#8217;interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l’art. 10 T.U. n. 267/2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all’art. 22 L. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le disposizioni del t.u. sugli enti locali sono meramente integrative, e non derogatorie alla disciplina generale di cui alla l. 241/90</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5034/03 REG.DEC.<br />
N.  9197  REG.RIC.<br />
ANNO 2002 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione </b></p>
<p>       ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 9197/2002 R.G., proposto<br />
dall’ <b>Avv. Massimo Sega</b>, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Roma, via Fucino n. 6,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>L’Amministrazione Provinciale di Roma</b>, in persona del Presidente pro-tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Fancellu e Massimiliano Sieni ed elettivamente domiciliata in Roma, via IV novembre n. 119/A,</p>
<p>per l’annullamento e la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II, n. 7998/2002 e per il conseguente annullamento della determinazione del 13 febbraio 2002 della Provincia di Roma, con cui è stata rigettata l’istanza dell’odierno appellante volta ad ottenere l’esibizione della documentazione relativa alla disciplina del salario accessorio dei dirigenti per gli anni 1995/2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003, relatore il consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi gli avv.ti Sega e Sieni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’Avv. Massimo Sega, ex dirigente dell’amministrazione appellata cessato dal servizio in data 24 febbraio 1995, adiva il T.A.R. Lazio al fine di ottenere l’annullamento della determinazione in epigrafe con la quale la stessa amministrazione aveva rigettato l’istanza dell’odierno appellante, volta ad ottenere la visione della documentazione relativa alla disciplina del salario accessorio dei dirigenti per gli anni 1995/2001. Il TAR adito ha respinto il ricorso di primo grado con la sentenza avverso la quale l’avv. Sega ha proposto appello.<br />
L’Amministrazione Provinciale di Roma non si è costituita per resistere all’appello.<br />
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato, e conseguentemente va confermata la pronuncia resa dal T.A.R. Lazio.</p>
<p>1. Col primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 10 del D.lgs. n. 267/2000 (che ha riscritto l’art. 7 l. n. 142/1990) e dell’art. 72 dello Statuto della Provincia di Roma. Sostiene, in particolare, che le suddette disposizioni prevedono un istituto diverso rispetto a quello di cui all’art. 22 della L. 241/1990, avente portata generale e non condizionato dall’esistenza di un sottostante interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale ricostruzione non è plausibile. In realtà, le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall&#8217;art. 10 d.lgs. n. 267/2000 sull&#8217;ordinamento delle autonomie locali, in combinato disposto nel caso in questione con l&#8217;art. 72 St. Provincia di Roma, e dal capo quinto l. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all&#8217;interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l’art. 10 T.U. n. 267/2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all’art. 22 L. 241/1990. Tale conclusione risulta chiara dal tenore della disposizione in esame: Art. 10. (Diritto di accesso e di informazione) &#8220;1. Tutti gli atti dell&#8217;amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l&#8217;esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti […]&#8221;.<br />
Altra è poi la disposizione contenuta nell’art. 9 (dello stesso T.U.E.L.) la quale, prevedendo la possibilità per ciascun elettore di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all’amministrazione provinciale, introduce uno specifico e distinto oggetto tale da non poter ricomprendere nel proprio ambito applicativo la disposizione relativa al diritto di accesso; infatti, come chiarito da questa Sezione (Consiglio Stato sez. V, 28 maggio 2001, n. 2889) l&#8217;azione popolare ex art. 7 l. 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 9 d.lg. n. 267 del 2000) il quale prevede che ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune), è di tipo sostitutivo o suppletivo (e non già di tipo correttivo, in cui l&#8217;attore gioca un ruolo di contrasto con l&#8217;ente stesso al fine di rimuovere gli errori o le illegittimita&#8217; da quest&#8217;ultimo commessi, Consiglio Stato sez. V, 28 maggio 2001, n. 2889): ne consegue che presupposto necessario e&#8217; che il comune abbia omesso di esercitare le azioni ed i ricorsi che gli  competevano, posto che la sostituzione dell&#8217;attore popolare al comune costituisce una grave limitazione dell&#8217;autonomia dell&#8217;ente, non configurabile in mancanza di un serio e fondato motivo.<br />
L’innegabile coincidenza tra gli istituti concernenti l’accesso disciplinati dalle diverse disposizioni (si ricorda che lo stesso appellante ha proposto “Appello ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90”), ha come ovvia conseguenza la circostanza che la posizione soggettiva posta a base del diritto di accesso di cui all’art. 10 del D.Lgs. e all’art. 72 St. Prov. Roma va qualificato come interesse legittimo, analogamente a quello di cui all’art. 22 della L. 241/90. La natura di interesse legittimo della posizione soggettiva che caratterizza l’esercente il diritto di accesso è stata diffusamente ed in maniera ormai consolidata affermata dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare è sufficiente richiamare la decisione del Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 24/06/1999, la quale ha affermato che il giudizio introdotto con il ricorso previsto a tutela del &#8220;diritto&#8221; di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 l. n. 241 del 1990, ha natura impugnatoria di un provvedimento autoritativo di diniego (o dell&#8217;inerzia) dell&#8217;amministrazione, per cui tale giudizio è sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo. E&#8217;, infatti, comunque ravvisabile una posizione di interesse legittimo, tutelata dall&#8217;art. 103 cost., quando un provvedimento amministrativo è impugnabile come di regola entro un termine perentorio; e ciò anche se esso incide su posizioni che, nel linguaggio comune, sono più spesso definite come di &#8220;diritto&#8221;, termine da considerare atecnico.<br />
Tali considerazioni possono agevolmente riferirsi anche al diritto di accesso di cui alla disposizione ex art. 72 St. Prov. Roma, della quale l’odierno appellante lamenta la violazione; ciò in quanto essa, sebbene non lo dichiari espressamente, rimanda tuttavia al regolamento attuativo. Quest’ultimo (Deliberazione n. 1114/95), infatti, all’art. 3 comma I (Ambito di applicazione) richiede al fine di un legittimo esercizio del diritto di accesso ai “documenti amministrativi stabilmente posseduti dalla Provincia di Roma” la sussistenza di un “interesse diretto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.<br />
A ciò si aggiunge che non sussiste in capo al ricorrente uno specifico interesse connesso alla conoscenza degli atti de quibus ci rilevanza tale da giustificare la lesione del diritto alla riservatezza che deriverebbe ai dirigenti del Comune di Roma dall&#8217;ostensione della documentazione relativa ai compensi accessori loro pagati.<br />
Al riguardo va richiamato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di accesso deve prevalere sull’esigenza di riservatezza di terzi quando viene esercitato per consentire la tutela processuale e che, inoltre, può farsi accesso ad un atto amministrativo solo se il documento è indispensabile o utile ai fini della tutela processuale (Cons. Stato Ad. Plen., 4/02/1997 n. 5). In ogni caso &#8220;qualora l&#8217;accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o dalla difesa di propri interessi giuridicamente protetti, esso prevale sull&#8217;esigenza di riservatezza del terzo, purchè tale esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta […]&#8221; (Cons. Stato, Sez.VI, 22/05/1998, n.802); ancora, da ultimo, il diritto di accesso “è sempre fondato sull’interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggetti va giuridicamente rilevante ed è strumentale all’acquisizione della conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti (Cons. Stato, se. IV, 06/10/2001). Altri requisiti per accedere ai documenti in possesso dell’amministrazione sono, poi, la specificità, l’attualità, la concretezza e la personalità (Cons. Stato, sez. V, 13/12/1999, n. 2109) dell’interesse del soggetto il quale, nella presentazione dell’istanza, deve essere mosso da esigenze “pertinenti con le particolari ragioni poste a fondamento della istanza presentata” (Cons. Stato, sez V, 08/02/1994, n. 78). Occorre ribadire che tali principi risultano applicabili al caso di specie in quanto trattasi del diritto di accesso esercitato ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90 e, con particolare riferimento alla disciplina degli enti locali, ai sensi dell’art. 10 T.U. 267/2000 e con riferimento alla deliberazione n. 1114/1995 avente ad oggetto l’esercizio del medesimo diritto; pertanto, la pertinenza di detta normativa locale al caso di specie deriva proprio dal fatto che essa rappresenta la disciplina particolare dello stesso diritto di accesso di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Né può ammettersi, come ritiene l’appellante, che all’amministrazione sia data esclusivamente la possibilità di disciplinare il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi; infatti, con la determinazione citata l’ente ha svolto una valutazione ed esplicazione del diritto-dovere previsto espressamente dal legislatore circa la prevalenza, rispetto all’accesso, degli interessi pubblici attinenti alla riservatezza dei terzi, persone o gruppi; dovere-potere, questo, che costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale (Cons. Stato, sez. IV, 19/03/2001, n. 1621).<br />
Quanto detto mostra che non sono meritevoli di accoglimento le censure proposte dall’appellante avverso il provvedimento impugnato e avverso, altresì, la sentenza impugnata.</p>
<p>2. L’appellante, col secondo motivo d’impugnazione, ha eccepito l’incompetenza o eccesso di potere del soggetto che ha emanato il provvedimento di rigetto dell’istanza tesa all’esibizione dei documenti amministrativi. Sostiene l’odierno appellante che l’illegittimità, per i suddetti motivi, dell’atto deriverebbe dalla violazione della specifica previsione contenuta negli artt. 10 e 72, rispettivamente, del T.U. sugli enti locali e dello Statuto della Provincia di Roma. Tali disposizioni, in particolare, consentono l’esercizio del diritto di accesso ai documenti pubblici dell’amministrazione “ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente … che ne vieti l’esibizione”. <br />
Anche tale censura non merita di essere condivisa. Il giudice di prime cure aveva correttamente rilevato che il provvedimento era stato adottato dallo stesso soggetto al quale l’istanza era stata rivolta; infatti, le citate disposizioni, come già rilevato sopra, costituiscono norme a carattere integrativo che non si sostituiscono alla disciplina sul diritto di accesso di cui alla L. 241/90 ma che si coordinano con essa; ciò ha come logica conseguenza la circostanza in virtù della quale esse, con la suddetta previsione, hanno introdotto un’ipotesi di predeterminazione, ad efficacia limitata nel tempo, delle eccezioni all’ostensione di taluni atti specificamente individuati. La previsione di tale ipotesi, che individua nel presidente della Provincia l’unico soggetto competente ad emanare il relativo atto, non preclude al dirigente, al quale sia rivolta l’istanza, la possibilità di denegare l’accesso qualora tale richiesta si sia posta in contrasto con la tutela alla riservatezza di soggetti terzi e ciò in applicazione dell’art. 24 della L. n. 241/90 e, più in particolare, della L. n. 675/1996.</p>
<p>3. Col terzo motivo di impugnazione, l’appellante ha sollevato la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e dell’art. 3 della deliberazione consiliare n. 1110 dell’1 marzo 1995, id est la violazione delle norme che impongono all’amministrazione emanante di corredare il provvedimento adottato di congrua e puntuale motivazione. Sostiene, in particolare, l’appellante che il provvedimento con il quale l’amministrazione provinciale ha espresso il rifiuto all’istanza di accesso sarebbe carente delle indicazioni necessarie in ordine alle ragioni giuridiche dello stesso.<br />
Anche in relazione a tale punto di contestazione, l’appello non appare meritevole di accoglimento. Il TAR adito, con la sentenza in questa sede avversa, aveva rilevato l’infondatezza del proposto ricorso anche in ordine a tale motivo d’impugnazione, affermando, in particolare, che l’atto contestato indicava già chiaramente la ragione in forza della quale lo stesso era stato emanato. Ritiene Questo Collegio di dovere condividere detta affermazione in ragione del fatto che la determinazione, denegante la richiesta di accesso dell’appellante, attraverso la rivelazione circa la carenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, non appare affatto carente di motivazione.Deve essere preliminarmente osservato che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come messo in luce dalla prevalente giurisprudenza, è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico–giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. La stessa giurisprudenza ha chiarito che non è possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell’Amministrazione l’onere della motivazione; la profondità del discorso giustificativo, infatti, varia in ragione del variare degli effetti dell’atto, dei suoi destinatari, dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia. Tuttavia, ciò che si richiede perché l’atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche. Nel caso in esame, la sufficienza delle indicazioni contenute nell’atto impugnato, e quindi la sua legittimità anche in relazione all’espletato obbligo di motivazione, è oltretutto affermata dal diffuso orientamento giurisprudenziale in materia: si ritiene costantemente che al fine di motivare un provvedimento amministrativo sia sufficiente l’indicazione delle ragioni, non necessariamente d’ordine giuridico (v. Cons. Stato, sez. IV, 7/05/98 n. 773, che parla esclusivamente di “ragioni di fatto”), che hanno costituito il fondamento giustificativo dell’atto. Infatti è sufficiente che l’autorità emanante ponga “il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (Cons. Stato, sez. IV, 22/02/01 n. 938; Cons. Stato, sez. IV, 6/05/96 n. 569; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 18/01/96, n. 56) e, qualora provveda ad indicarle, “l’obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo può dirsi assolto” (Cons. Stato, sez. IV, 16/09/99 n. 1476). Inoltre, l’assolvimento del predetto obbligo è un aspetto dell’atto amministrativo che, come detto sopra, va valutato caso per caso (Cons. Stato, sez. V, 25/09/00 n. 5069; Cons. Stato, sez. V, 6/12/99 n. 2065): Nel caso di specie, dal provvedimento che si richiama alla mancata comprovazione dell&#8217;interesse sottostante la richiesta, emerge l&#8217;iter logico giuridico seguito dall&#8217;amministrazione di guisa che la censura si rivela infondata.</p>
<p>4. Non è accoglibile neanche il quarto motivo di censura. Sostiene l’appellante l’illegittimità del provvedimento di diniego alla domanda d’accesso per violazione delle disposizioni della L. n. 241/90 (artt. 8 e 10) le quali prevedono l’obbligo, in capo all’amministrazione procedente, di comunicare l’avvio del procedimento al soggetto destinatario del provvedimento finale. In realtà, non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione delle succitate norme. Infatti, il procedimento in questione, in quanto scaturente dall’istanza di accesso ai documenti amministrativi, era stato attivato dal medesimo soggetto istante e, pertanto, non ne andava comunicato l’avvio. <br />
Infatti, l&#8217;obbligo per la amministrazione di dare comunicazione agli interessati dell&#8217;avvio del procedimento è in funzione dell&#8217;esigenza di consentire la partecipazione del privato all&#8217;attività amministrativa procedimentalizzata, per ivi svolgere attività difensiva e collaborativa, e quindi sussiste nei soli procedimenti ex officio e per quelli in cui il destinatario non abbia avuto in altro modo conoscenza dell&#8217;attività amministrativa, ma non anche in quelli ad istanza di parte, dei quali l&#8217;interessato è evidentemente già a conoscenza, avendo egli stesso attivato il relativo iter procedimentale, nell&#8217;ambito del quale può senz&#8217;altro esercitare le modalità partecipative previste dalla legge a tutela della propria situazione soggettiva. Come esaustivamente chiarito da questa Sezione (Cons. Stato, Sez.V, 22/05/2001, n.2823) l&#8217;avviso d&#8217;avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241, come tutte le altre regole sulla partecipazione stabilite dalla stessa legge, non può essere applicato in modo acritico o formalistico, ma va letto alla luce dei criteri generali che governano tale azione ed individuano i contenuti essenziali del rapporto tra esercizio del pubblico potere e tutela della posizione del privato (ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza), di talchè da esso si può prescindere quando: a) il soggetto interessato ha comunque acquisito aliunde la conoscenza del procedimento, in tempo utile per realizzare l&#8217;eventuale partecipazione all&#8217;iter istruttorio, ossia in una fase idonea a consentirgli la prospettazione di fatti, documenti, memorie ed interpretazioni di cui la p.a. procedente deve tener conto in sede d&#8217;emanazione; b) il procedimento che consegue con un preciso nesso di derivazione necessaria, da una precedente attività amministrativa già conosciuta dall&#8217;interessato (per esempio, nel caso di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, che sia emanato dopo l&#8217;ordine di sospensione dei relativi lavori, perchè esso esprime l&#8217;intenzione di procedere alla verifica definitiva della compatibilità dell&#8217;opera allo strumento urbanistico); c) il procedimento sia iniziato su istanza di parte, nel qual caso l&#8217;avviso d&#8217;avvio sarebbe una mera duplicazione di formalità. (cfr. anche: Cons. Stato, sez. IV, 15/12/00, n. 6687; Cons. Stato, sez. VI, 12/12/00, n. 6566; Cons. Stato, sez. VI, 19/07/99, n. 981; Cons. Stato, sez. VI, 1/12/99, n. 2069; Cons. Stato, sez. V, 13/01/98, n. 65).<br />
Per le ragioni esposte l’appello va rigettato.</p>
<p>5. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 15 aprile 2003, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Alfonso Quaranta			presidente,<br />	<br />
Giuseppe Farina			consigliere,<br />	<br />
Corrado Allegretta			consigliere,<br />	<br />
Francesco D&#8217;Ottavi		consigliere.<br />	<br />
Michele Corradino			consigliere estensore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1967</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1967/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1967</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Allegretta Astaldi (Avv,.ti Alberti e Biagetti) c/ Comune di Genova (Avv.ti Odone e Romanelli) il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere e l&#8217;esecuzione degli interventi connessi alla esposizione internazionale &#8220;Colombo ‘92&#8221;, previsto dall&#8217;art. 1, comma 6, della legge 18 marzo 1991 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1967</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Allegretta<br /> Astaldi (Avv,.ti Alberti e Biagetti) c/ Comune di Genova (Avv.ti Odone e Romanelli)</span></p>
<hr />
<p>il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere e l&#8217;esecuzione degli interventi connessi alla esposizione internazionale &#8220;Colombo ‘92&#8221;, previsto dall&#8217;art. 1, comma 6, della legge 18 marzo 1991 n. 99, non è perentorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; interventi connessi alla esposizione internazionale “Colombo ‘92” – termine di cui all’art. 1, comma 6, l. 99/91 per l’ultimazione dei lavori – natura – ordinatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ancorché la l. 99/91 in tema di interventi connessi alla esposizione internazionale “Colombo ‘92” rechi una disciplina dettata per sopperire alle necessità imposte dalla realizzazione degli eventi di carattere internazionale in esse previsti e, in conseguenza, non può essere applicata ad opere che non siano anche sotto il profilo temporale correlate a quegli eventi, ciò nonostante nessuna disposizione sancisce che non possano essere ultimate le opere non eseguite in tempo utile e che i relativi rapporti contrattuali si risolvano automaticamente. Deve ritenersi, allora, che la non essenzialità e non perentorietà del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 1, comma 6 della medesima legge trova la sua più evidente ragione proprio nella diversa intensità del rapporto di connessione, funzionalità e correlazione tra l’opera e l’obiettivo di legge, alla quale non può che corrispondere il potere dell’Amministrazione di convenire con il privato esecutore, pur sempre secondo principi di buona amministrazione, anche un termine diverso, ovvero di prolungare quello pattuito in principio, quando, come nella fattispecie, non sia venuto meno l&#8217;interesse del Comune ad ottenere il completamento dei lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere e l’esecuzione degli interventi connessi alla esposizione internazionale “Colombo ‘92”, previsto dall’art. 1, comma 6, della legge 18 marzo 1991 n. 99, non è perentorio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1967/04 REG.DEC.<br />	<br />
N. 2751  REG.RIC.<br />
ANNO 2002</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Quinta  Sezione </b></p>
<p>    ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2751 del 2002 proposto da<br />
<b>ASTALDI s.p.a., </b>subentrata a ITALSTRADE s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con EDI.STRA. &#8211; Edilizia Stradale s.p.a., S.I.R. &#8211; Società Imprese Riunite s.p.a., ING. MANTELLI &#038; C. Impresa Generale di Costruzioni s.p.a., I.S.A. Costruzioni Generali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Piergiorgio Alberti e Vittorio Biagetti ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Roma, Via A. Bertoloni n. 35,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone ed Enrico Romanelli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio del secondo,<br />
e la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Baroli e Gigliola Benghi, elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Madama n. 9, presso il Settore Rapporti Istituzionali della Regione Liguria;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 1188 del 28 novembre 2001, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. II;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della Regione Liguria;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 gli avv.ti Biagetti e Romanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’appello in esame è inteso all&#8217;annullamento e la riforma della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. II, n. 1188 del 28 novembre 2001, che ha respinto il ricorso proposto da Italstrade s.p.a. (a cui è succeduta in corso di giudizio la Astaldi s.p.a.), in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell&#8217;associazione temporanea d’imprese in epigrafe meglio indicata, avverso l&#8217;ordinanza 2 febbraio 1993 n. 213/935/1 del Comitato regionale di controllo della Liguria &#8211; Sezione di Genova, con la quale è stata annullata la deliberazione del Consiglio comunale di Genova 19 ottobre 1992 n. 244 recante conferma della concessione per la costruzione del deviatore del torrente Fereggiano all’a.t.i. ricorrente.<br />
Sostiene, preliminarmente, l’appellante che ha errato il giudice di primo grado nel respingere la domanda di interruzione del processo, ai sensi dell&#8217;art. 299 c.p.c., avanzata onde consentire ad essa Astaldi s.p.a., subentrata all’originaria ricorrente Italstrade s.p.a. per fusione mediante incorporazione, di determinarsi in ordine alla riassunzione o meno del giudizio.<br />
Nel merito, contestando le ragioni sulle quali il Tribunale ha fondato la loro reiezione, la ricorrente ripropone i motivi formulati in primo grado, con i quali aveva dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni concernenti l’esercizio del potere di controllo e la forma dei relativi atti, nonché di quelle che hanno disciplinato la realizzazione delle opere correlate alla esposizione internazionale “Colombo ‘92”.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova e la Regione Liguria, che hanno controdedotto all’appello e ne hanno chiesto il rigetto, perché infondato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.<br />
All’udienza del 2 dicembre 2003, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare, l’appellante si duole che il giudice di primo grado abbia respinto la domanda di interruzione del processo avanzata, ai sensi dell&#8217;art. 299 c.p.c., in considerazione dell’intervenuta incorporazione dell’originaria ricorrente Italstrade s.p.a. nella Astaldi s.p.a..<br />
La censura, che, ove fondata, comporterebbe la dichiarazione di nullità della sentenza, va respinta. Risulta in atti, invero, che alla data dell’udienza in cui è stata riservata la decisione, l’atto di fusione tra le due società era ancora in corso di registrazione ed iscrizione nel competente registro delle imprese e, pertanto, a norma dell’art. 2504 bis, comma secondo, del codice civile, non aveva ancora prodotto i suoi effetti.<br />
Nel merito, il punto nodale della controversia è costituito dalla natura che sia da riconoscere al termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere e l’esecuzione degli interventi connessi alla esposizione internazionale “Colombo ‘92”, previsto dall’art. 1, comma 6, della legge 18 marzo 1991 n. 99.<br />
Giova rammentare che l’opera di cui si tratta (canale deviatore di un torrente) è stata affidata al raggruppamento d’imprese appellante mediante concessione di costruzione in virtù della disposizione di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. 1 aprile 1989 n. 121, convertito con modificazioni con la L. 29 maggio 1989 n. 205, che estendeva la speciale disciplina prevista per la realizzazione degli interventi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990 anche alle opere connesse agli obiettivi della L. 23 agosto 1988 n. 373, di realizzazione della esposizione internazionale specializzata “Colombo ‘92”. I lavori venivano suddivisi in due lotti, dei quali il secondo subordinato al reperimento del necessario finanziamento, con fissazione della data del 15 maggio 1992 quale termine ultimo per l’esecuzione.<br />
In concomitanza con l’assunzione del mutuo per finanziare la seconda parte dei lavori (delib. C.C. n. 243 del 19 ottobre 1992), il Comune ha provveduto con delib. C.C. n. 244 del 19 ottobre 1992 a confermare la concessione, fissando, tra l’altro, un nuovo termine di ultimazione dell’opera. Con la decisione tutoria impugnata in primo grado, l’organo regionale di controllo ha annullato il provvedimento sul rilievo, in sostanza, che l’inosservanza del termine, avente natura di termine essenziale in virtù di espressa disposizione legislativa (art. 1, comma 6, L. 18 marzo 1991 n. 99), non consentiva alle parti di negoziarne la proroga, ma determinava lo scioglimento del contratto.<br />
Nel respingere il quarto motivo di ricorso, il T.A.R. ha condiviso la tesi, rilevando che le procedure speciali e derogatorie previste dalle menzionate leggi n. 205 del 1989 e n. 99 del 1991 non hanno più alcuna ragione se applicate ad opere cronologicamente al di fuori dei singoli eventi con i quali si trovano in connessione logica e funzionale. La loro previsione, pertanto, non può che esaurire i suoi effetti con la scadenza del termine fissato dalla legge per l’ultimazione degli interventi previsti; termine, del quale, anche alla luce della lettera legislativa, deve ritenersi la perentorietà e che solo un’altra norma di legge può variare.<br />
Osserva al riguardo l’appellante che, in realtà la legge n. 205 del 1989 non contiene termini essenziali o norme cogenti destinate a sostituirsi alle pattuizioni negoziali eventualmente diverse, ma soltanto l&#8217;individuazione di un termine entro i1 quale le iniziative avrebbero dovuto essere realizzate; né la legge citata prevede che le opere non ultimate entro la data indicata non siano più ultimabili o che, alla predetta scadenza, gli effetti dell&#8217;approvazione vengano meno, determinando una decadenza automatica dei vincoli contrattuali stipulati per la loro realizzazione.<br />
L&#8217;art. 4, comma 2, ha stabilito, invece, che al fine di garantire l&#8217;effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti il capitolato speciale deve stabilire una penale non inferiore al 3 per cento dell&#8217;importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5/6/1990 e “non inferiore al 10 per cento dell&#8217;importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fedejussione bancaria all&#8217;atto della stipula del contratto”.<br />
La non essenzialità del termine di ultimazione dei lavori e la sua natura non perentoria sono, poi, dimostrate dalla circostanza che esso è stato differito, per ben due volte, dallo stesso legislatore.<br />
Nella specie, peraltro, che il termine in argomento non sia perentorio discende, inoltre, dalla volontà delle parti; né la coincidenza tra il termine legislativamente indicato e quello concordato dalle parti vale ad attribuire a questo il carattere della perentorietà.<br />
La censura è fondata.<br />
Non v’è dubbio che quella in esame è normativa speciale espressamente dettata per sopperire alle necessità imposte dalla realizzazione degli eventi di carattere internazionale in esse previsti e che, in conseguenza, non può essere applicata ad opere che non siano anche sotto il profilo temporale correlate a quegli eventi. Ciò nonostante, tuttavia, nessuna disposizione sancisce che non possano essere ultimate le opere non eseguite in tempo utile e che i relativi rapporti contrattuali si risolvano automaticamente. Non solo, ma l’espressa previsione di un apposito sistema di penali a carico dell&#8217;affidatario, da calcolarsi in relazione al ritardo nell&#8217;esecuzione, sta ad indicare, da un lato, che il legislatore ha realisticamente considerato come sollecitatorio il temine fissato e, dall’altro, che i ritardi nella fase esecutiva non rifluiscono sugli atti abilitativi facendone cessare gli effetti. Una conseguenza siffatta, invero, che in sostanza avrebbe presupposto un’inserzione automatica di clausola nel contratto, avrebbe dovuto essere sancita in modo esplicito dalla legge, sia a tutela delle situazioni di diritto soggettivo scaturenti dal contratto in capo al privato esecutore dell’opera, sia del potere dell’Amministrazione di valutare l’eventuale perdurante utilità dell’opera in relazione allo specifico interesse pubblico perseguito.<br />
Occorre evidenziare, infatti, che, oltre alle opere necessarie alla realizzazione dell’evento internazionale, lo speciale regime di cui alla normativa in esame era estensibile anche alle “opere connesse e funzionali” (art. 1, comma 5, del D.L. 1 aprile 1989 n. 121, conv. con L. 29 maggio 1989 n. 205) ovvero a quelle “strettamente correlate all’evento” (art. 1, comma 1, L. 18 marzo 1991 n. 99) e, dunque, ad interventi non immediatamente e direttamente interessanti lo svolgimento della manifestazione internazionale considerata dalla legge.<br />
E’ il caso dell’opera in causa, la quale, dopo essere stata già collegata ai campionati mondiali di calcio del 1990 ed allora accantonata per carenza di mezzi finanziari, è stata compresa nel programma generale di interventi connesso all&#8217;Esposizione internazionale Colombo &#8217;92 alla stregua di un apprezzamento della sua idoneità a rientrare fra quelle finalizzate alla preparazione, organizzazione, funzionamento e gestione della manifestazione compiuto dal Comune con l’atto di approvazione del programma e, fra l’altro, a suo tempo positivamente controllato. <br />
Deve ritenersi, allora, che la non essenzialità e non perentorietà del termine di ultimazione dei lavori legislativamente indicato, trova la sua più evidente ragione proprio nella diversa intensità del rapporto di connessione, funzionalità e correlazione tra l’opera e l’obiettivo di legge. Alla quale non può che corrispondere il potere dell’Amministrazione di convenire con il privato esecutore, pur sempre secondo principi di buona amministrazione, anche un termine diverso ovvero di prolungare quello pattuito in principio, quando, come nella fattispecie, non sia venuto meno l&#8217;interesse del Comune ad ottenere il completamento dei lavori.<br />
Escluso nell’indicazione legislativa del termine in questione il carattere di essenzialità e perentorietà, viene meno il fulcro della decisione negativa di controllo impugnata e tutte le conseguenze che l’organo tutorio ne ha inferito. Il Collegio ritiene, pertanto, di potersi esonerare dall’esame di ogni altra censura.<br />
Per le considerazioni fin qui esposte e nei termini che precedono, l’appello merita di essere accolto.<br />
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado dev’essere anch’esso accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Aldo Fera &#8211; Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2004-n-1967/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.1967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-4-2004-n-984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Rodriguez (Avv. M. Feri) contro INPS (Avv.ti L. Fanelli e F. Fonzo ) in tema di diritto di accesso ad atti interni dell&#8217;Amministrazione e di disapplicazione o meglio di non rilevanza di una circolare 1. Pubblica Amministrazione – Semplificazione e trasparenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-4-2004-n-984/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Rodriguez (Avv. M. Feri) contro INPS (Avv.ti L. Fanelli e F. Fonzo )</span></p>
<hr />
<p>in tema di diritto di accesso ad atti interni dell&#8217;Amministrazione e di disapplicazione o meglio di non rilevanza di una circolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Semplificazione e trasparenza – Diritto di accesso agli atti amministrativi – Art. 22 l. 241/90 – Atti interni – Sussistenza<br />
2 Pubblica Amministrazione – Semplificazione e trasparenza – Diritto di accesso agli atti amministrativi –  Art. 22 l. 241/90 – Circolare in contrasto con la normativa generale – Preclusione del diritto all’accesso – Insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dall’art. 22 l. 241/90 deve essere riconosciuto anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell’amministrazione, pur a prescindere dal loro concreto utilizzo ai fini dell’attività con rilevanza esterna.</p>
<p>2. In materia di accesso alla documentazione amministrativa, in ossequio ai principi generali sulla gerarchia delle fonti, l’eventuale sussistenza di una circolare, in contrasto con la disciplina generale posta dalla l. 241/90 e dal D.P.R. 352/92, non è idonea a precludere l’esercizio del diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di diritto di accesso ad atti interni dell’Amminsitrazione e di disapplicazione o meglio di non rilevanza di una circolare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 452/04 proposto da<br />
<b>RODRIGUEZ Riccardo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Feri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via della Condotta n. 6,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>l’ <b>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS </b>&#8211; in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Fanelli e Fabio Fonzo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Firenze,<br />
per l’annullamento<br />
del diniego di accesso agli atti comunicato con nota del 7 gennaio 2004, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compreso l’Allegato A, parte II, del Regolamento INPS per la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi,</p>
<p>e per la declaratoria<br />
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla camera di consiglio del 23 marzo 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Udito, altresì, per le parti l’avv. Feri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, proprietario di un’azienda agricola sita in Comune di Bagno a Ripoli, con istanza del 10 febbraio 2003 richiedeva all’INPS l’iscrizione relativa alla conduzione di impresa diretto coltivatrice, a far data dal 1° gennaio 2003, allegando la relativa documentazione.<br />
Con provvedimento del 10 aprile 2003 l’INPS comunicava di avere respinto la richiesta in quanto l’interessato “non risultava svolgere attività agricola”.<br />
Dopo il rigetto, comunicato con nota del 12 novembre 2003, del ricorso gerarchico presentato in data 18 aprile 2003, il ricorrente richiedeva, con istanza del 14 dicembre 2003, di accedere a tutti gli atti del relativo procedimento.<br />
Con la nota in epigrafe, dopo avere consegnato copia della decisione della Commissione centrale che aveva respinto il suo reclamo in merito alla denegata iscrizione, l’INPS negava al deducente l’accesso agli atti richiesti.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Rodriguez chiedendone l’annullamento, nonché la condanna dell’Amministrazione all’accesso alla documentazione richiesta, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione del punto II, parte prima del Regolamento per l’accesso agli atti emanato dall’INPS con circolare n. 117 del 18 aprile 1994.<br />
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990.Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del  23 marzo 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui l’INPS ha negato al ricorrente l’accesso agli atti del procedimento relativo all’iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti del Comune di Bagno a Ripoli con la motivazione che “trattasi di stime e valutazioni rese da ufficio interno, come disposto dal regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 07.08.1990 n. 241, circ. INPS n. 117 del 18.04.1994, allegato A, parte prima, punto n. 2”.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, pacificamente, il diritto di accesso, ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, va riconosciuto anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell&#8217;amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell&#8217;attività con rilevanza esterna, quando l’ostensione degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo o comunque compromissione dell&#8217;azione amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3825; id., IV Sez. 4 luglio 1996, n. 820;  id. VI Sez. 18 gennaio 1999, n. 22).<br />
Né in contrario può valere l’invocazione della sussistenza della citata circolare INPS n. 117 del 18.04.1994, giacché evidentemente, in ossequio ai principi generali sulla gerarchia delle fonti, l&#8217;eventuale sussistenza di una normativa interna in materia di accesso alla documentazione amministrativa, in contrasto con quella posta in via generale dalla l. n. 241 del 1990 e dal regolamento attuativo approvato con il DPR n. 352 del 1992, non è idonea a precludere l&#8217;esercizio del diritto e deve essere disapplicata (T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 11 marzo 2002, n. 94; T.A.R. Lazio, sez. III, 3 aprile 2002, n. 2720)<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, nonché l’obbligo per l’Amministrazione intimata di consentire al ricorrente, nelle forme e con le modalità previste dal citato DPR n. 352/1992, di accedere a tutti gli atti del procedimento relativo all’iscrizione del medesimo negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti del Comune di Bagno a Ripoli. <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente all’esibizione, con eventuale estrazione di copia, di tutti gli atti del procedimento indicato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 23 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                     &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 APRILE 2004<br />
Firenze, lì 7 APRILE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-4-2004-n-984/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2004 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.420</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-420/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-420/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.420</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – vigilanza postazione radar – aggiudicazione &#8211; impugnazione del controinteressato &#8211; operazioni di gara – dubbi sulla pubblicita’ &#8211; irrilevanza in caso di specifiche manomissioni – punteggi di gara &#8211; prova di resistenza – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-420/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-420/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.420</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – vigilanza postazione radar – aggiudicazione  &#8211; impugnazione del controinteressato  &#8211;  operazioni di gara – dubbi sulla pubblicita’  &#8211; irrilevanza in  caso di specifiche manomissioni – punteggi di gara &#8211; prova di resistenza – rilevanza &#8211;  tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/4079/g">Ordinanza n. 2312 del 21 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE – PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 420/04<br />
Registro Generale: 590/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI , Presidente<br />ENRICO D’ARPE, Cons.<br />GIOVANNI PALATIELLO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 590/2004 proposto da:<br />
<b>ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE CITTA’ DI MARTINA SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
QUINTO PIETROcon domicilio eletto in LECCEVIA GARIBALDI 43presso<br />
QUINTO PIETRO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>ENAV SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
FERRAZZA CLAUDIOcon domicilio eletto in LECCEV.CO STORTO CARITA’ VECCHIA 3presso LAFORGIA GERARDOe nei confronti di<b>IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MONTINARO DANIELEMORO CLAUDIOcon domicilio eletto in LECCEVICO STORTO CARITA’ VECCHIA, 3presso<br />
MONTINARO DANIELE<br />
per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di estremi sconosciuti con il quale l’ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo s.p.a. ha aggiudicato all’IVRI il servizio di vigilanza presso la postazione radar di Masseria Orimini; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ed in particolare della lettera di invito nonché del verbale redatto il 17.11.2003 e mai comunicato nonché del contratto successivamente stipulato;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ENAV SPA<br />IVRI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA SRL<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Luigi Quinto, in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, l’Avv. dello Stato Musio, l’Avv. Ferrazza e l’Avv. Montinaro;</p>
<p>Considerato che non risulta che l’apertura dei plichi contenenti le offerte sia avvenuta a porte chiuse;<br />
rilevato, comunque, che non vengono prospettate specifiche e circostanziate manomissioni dei plichi stessi in danno della ricorrente;</p>
<p>considerato che il distacco tra la odierna ricorrente e la ditta aggiudicataria (pari a 38 punti) non verrebbe colmato neanche a seguito dell’attribuzione alla proposta tecnica della ricorrente medesima del punteggio massimo previsto, pari a 25 punti;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 590/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 07 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-420/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.415</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-415/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-415/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-415/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.415</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – vigilanza presso aeroporto– aggiudicazione &#8211; impugnazione del controinteressato &#8211; servizio di 12 mesi in corso di svolgimento da 4 mesi – danno grave – esclusione &#8211; punteggi di gara &#8211; prova di resistenza – rilevanza &#8211; tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-415/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-415/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.415</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – vigilanza presso aeroporto– aggiudicazione  &#8211; impugnazione del controinteressato  &#8211;  servizio di 12 mesi  in corso di svolgimento da 4 mesi – danno grave – esclusione  &#8211; punteggi di gara &#8211; prova di resistenza – rilevanza &#8211;  tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/4081/g">Ordinanza n. 2311 del 21 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 415/2004<br />
Registro Generale:470/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI , Presidente<br />ENRICO D&#8217;ARPE, Cons.<br />GIOVANNI PALATIELLO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 470/2004 proposto da:<br />
<b>SICURPOL BRINDISI SRL</b>rappresentata e difesa da:<br />
QUINTO PIETROQUINTO LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA GARIBALDI 43presso<br />
QUINTO PIETRO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENAV SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FERRAZZA CLAUDIOcon domicilio eletto in LECCEV.CO STORTO CARITA&#8217; VECCHIA 3presso LAFORGIA GERARDOe nei confronti di<b>IVRI ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D&#8217;ITALIA VELIAPOL SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MONTINARO DANIELEMORO CLAUDIOcon domicilio eletto in LECCEVICO STORTO CARITA&#8217; VECCHIA, 3presso<br />
MONTINARO DANIELEe nei confronti di<b>ITALPOL GROUP SRL</b>e nei confronti di<b>VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
POLIDORI LARAcon domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI 7presso VANTAGGIATO ANGELO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dei verbali di gara relativi al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di vigilanza presso l’Aereoporto di Brindisi Casale; del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dalla Commissione di gara in data 24.11.2003 e comunicato alla ricorrente in data 13.1.2004; del contratto d’appalto; ove occorra, delle “condizioni di partecipazione alla gara”, del “capitolato” e dello “Schema di lettera d’ordine”; nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ENAV SPA<br />IVRI ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA VELIAPOL SRL<br />VIGILANZA ITALPOL BRINDISI SRL<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Luigi Quinto, per sé e in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, l’Avv. Ferrazza, l’Avv. Montinaro e l’Avv. Polidori;</p>
<p>Osservato che la commissione, in sede di aggiudicazione, ha attribuito i punteggi relativi alle voci sub a) e d) della capacità operativa prendendo in considerazione, per la Italpol Group s.r.l. e per la I.V.R.I. s.p.a., i dati relativi a dipendenti e pattuglie operanti, rispettivamente, sull’intero territorio nazionale e sul territorio regionale (Bari e Brindisi);</p>
<p>considerato che l’operato della commissione non appare irragionevole in quanto ai fini della capacità operativa appaiono rilevanti anche le dimensioni di livello nazionale (o comunque ultra provinciale) della struttura organizzativa delle ditte concorrenti, che comportano una maggiore esperienza ed una maggiore qualificazione tecnica nell’espletamento del particolare servizio in questione, consistente nella vigilanza dell’Aeroporto di Brindisi Casale;</p>
<p>rilevato, in particolare, che la disponibilità di personale autorizzato fuori provincia è tutt’altro che irrilevante ai fini operativi, stante la possibilità di inviare lo stesso fuori sede per l’espletamento dei servizi di vigilanza;<br />
osservato che non risulta che l’apertura dei plichi contenenti le offerte sia avvenuta a porte chiuse;<br />
rilevato, comunque, che non vengono prospettate specifiche e circostanziate manomissioni dei plichi stessi in danno della ricorrente;</p>
<p>considerato, infine, che l’arrotondamento dei decimali dell’offerta deve essere effettuato sul costo totale del servizio oggetto di aggiudicazione e non sul costo unitario di ciascuna ora di vigilanza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 470/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 07 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-415/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-223/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.223</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; sospensione e/o chiusura esercizio commerciale –tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2641 del 8 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LIGURIAGENOVA &#8211; SECONDA SEZIONE Registro Ordinanze:223/2004 Registro Generale: 437/2004 ac/ nelle persone dei Signori: ROBERTO PUPILELLA</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; sospensione e/o chiusura esercizio commerciale –tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/6/4245/g">Ordinanza n. 2641 del 8 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LIGURIA<br />GENOVA &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:223/2004<br />
Registro Generale: 437/2004 ac/</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO PUPILELLA Presidente<br />SERGIO FINA Consigliere, relatore<br />
LUCA MORBELLI Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 437/2004 proposto da:<br />
<b>LO SPUNTINO SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MAUCERI CORRADOMASETTI ANDREAcon domicilio eletto in GENOVAVIA PALESTRO 2/3presso<br />
MAUCERI CORRADO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CERANESI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ceranesi, Ufficio Igiene, Geom. Gian Luigi Pedemonte, in data 22 marzo 2004, avente ad oggetto la sospensione ai sensi dell’art. 21, comma 4, L. 689/81, per cinque giorni lavorativi, a partire dal 29 marzo 2004, della non meglio identificata licenza di cui sarebbe titolare l’esercizio denominato Lo Spuntini S.r.l. sito in via B. Parodi 2/4 con conseguente ordine di sospensione e/o chiusura dell’attività esercitata nei locali stessi per l’identico periodo di cui sopra, nonchè per l’annullamento di ogni altro atto presupposto,connesso e conseguente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Consigliere SERGIO FINA e uditi, altresì, i difensori delle parti costituite.</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>GENOVA, li 07 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-4-2004-n-223/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/4/2004 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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