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	<title>7/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/3/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla (con risarcimento danni) un affidamento da parte di un Comune del servizio di refezione scolastica, annullamento avvenuto perche’ l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo la sua ditta ausiliaria priva del requisito del possesso (almeno) annuale della suddetta certificazione di qualità. Ritenuto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla (con risarcimento danni) un affidamento da parte di un Comune del servizio di refezione scolastica, annullamento avvenuto perche’ l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo la sua ditta ausiliaria priva del requisito del possesso (almeno) annuale della suddetta certificazione di qualità. Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante e del Comune circa la necessità del possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, della necessaria certificazione di qualità da almeno un anno e le ulteriori questioni poste dalla parte appellata assorbite dal primo giudice meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito; Ritenuto che, nelle more della verifica dei motivi nel merito, debba essere dato prevalente rilievo all’interesse ad assicurare la continuità del servizio, mentre l’interesse della parte appellata appare adeguatamente tutelato con la fissazione dell’udienza per l’esame nel merito dell’appello entro tre mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00954/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00887/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 887 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ristonet s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Marrone e Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso lo Studio legale Marenghi in Roma, piazza di Pietra n. 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Alimeca s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Senese ed Andrea Orefice, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III n. 6;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>Comune di Terzigno </b>in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani n.1;<br />	<br />
<b>Puliedil s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 00470/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alimeca s.a.s. e del Comune di Terzigno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Enzo Maria Marenghi, su delega dell&#8217;avv. Maria Gherardo Marenghi, Andrea Orefice e Giuseppe Sartorio;	</p>
<p>Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante e del Comune circa la necessità del possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, della necessaria certificazione di qualità da almeno un anno e le ulteriori questioni poste dalla parte appellata assorbite dal primo giudice meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito;<br />	<br />
Ritenuto che, nelle more, debba essere dato prevalente rilievo all’interesse ad assicurare la continuità del servizio, mentre l’interesse della parte appellata appare adeguatamente tutelato con la fissazione dell’udienza per l’esame nel merito dell’appello;<br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’istanza cautelare, sospendendo per l’effetto l’esecutività della sentenza gravata e fissando l’udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito per l’udienza del 15 maggio 2012;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 887/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa l’udienza pubblica del 15 maggio 2012 per la trattazione nel merito della controversia.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-954/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.941</a></p>
<p>Va sospesa, limitatamente al disposto ripristino dello stato dei luoghi, la sentenza che respinge il ricorso in materia di diniego accertamento di conformita&#8217; e ripristino per una destinazione residenziale che accorpava porzione di una chiesa (segnalando alle parti la necessità di fornire che le parti forniscano chiarimenti mediante relazioni, perizie,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, limitatamente al disposto ripristino dello stato dei luoghi, la sentenza che respinge il ricorso in materia di diniego accertamento di conformita&#8217; e ripristino per una destinazione residenziale che accorpava porzione di una chiesa (segnalando alle parti la necessità di fornire che le parti forniscano chiarimenti mediante relazioni, perizie, certificazioni e ogni altra documentazione ritenuta utile). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00941/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00947/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 947 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Iovino Francesco, Antoniani Rosa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Messina, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Napoli</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE IV n. 02911/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCERTAMENTO DI CONFORMITA&#8217; E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Messina e Tarallo;	</p>
<p>Considerato che è necessario, al fine di decidere, approfondire gli elementi di fatto posti a base del provvedimento oggetto del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, e che è opportuno decidere con sollecitudine nel merito il ricorso in appello, sospendendo nel frattempo il provvedimento stesso, limitatamente al disposto ripristino dello stato dei luoghi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) fissa la pubblica udienza del 3 luglio 2012 per la trattazione del merito del ricorso, segnalando la necessità che le parti forniscano chiarimenti, mediante relazioni, perizie, certificazioni e ogni altra documentazione ritenuta utile, relativamente alle circostanze e i dati di fatto posti a base della determinazione impugnata in primo grado e della sentenza in esame (in particolare circa la destinazione edilizia dell’immobile di cui è causa), e nel frattempo sospende l’esecuzione dell’ingiunzione di ripristino. 	</p>
<p>Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-7-3-2012-n-122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-7-3-2012-n-122/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.122</a></p>
<p>M. Arosio Pres. &#8211; M. Poppi Est. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Avv. M. De Luca) contro il Comune di Parma (Avv. S. Caroppo) sull&#8217;illegittimità del diniego inerente la realizzazione di una stazione radio base della telefonia mobile ed opposto dopo la formazione del silenzio assenso Autorizzazione e concessione &#8211; Stazioni radio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-7-3-2012-n-122/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-7-3-2012-n-122/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; M. Poppi Est. <br /> Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Avv. M. De Luca) contro il Comune di Parma (Avv. S. Caroppo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego inerente la realizzazione di una stazione radio base della telefonia mobile ed opposto dopo la formazione del silenzio assenso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Stazioni radio base della telefonia mobile – Formazioe del silenzio assenso ex art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003 – Successivo diniego – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di autorizzazione per stazioni radio base della telefonia mobile è illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione dopo la formazione del silenzio assenso ex art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003, norma applicabile anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 20 L. n. 241/1990 in virtù del principio di specialità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 342 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso l’Avv. Giacomo Voltattorni, in Parma, Piazzale Boito n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Salvatore Caroppo, presso il quale è domiciliato, in Parma, Strada Repubblica n. 1 (Uffici dell’Avvocatura Municipale);<br />
Regione Emilia Romagna, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la delibera della Giunta comunale di Parma n. 1281/66 del 30/09/2010;<br />	<br />
la nota del Comune di Parma del 17/05/2010 prot. gen. N. 87899;<br />	<br />
dell’ordinanza del Comune di Parma dell’08/10/2010 prot. gen. 179505;<br />	<br />
nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, tra cui la deliberazione della Giunta Regionale del 20/02/2001 n. 197;<br />	<br />
nonché,<br />	<br />
per l’accertamento del silenzio assenso formatosi ex art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003;<br />	<br />
nonché, <br />	<br />
per la condanna del Comune di Parma al risarcimento dei danni subiti e subendi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In data 10 febbraio 2010, la ricorrente richiedeva al Comune di Parma l’autorizzazione all’istallazione di una stazione radio base in via Martiri di Cefalonia n. 10.<br />	<br />
Con delibera della Giunta comunale n. 467/20 del 15 aprile 2010, per ragioni di razionalizzazione dei carichi di lavoro delle competenti struttura amministrative, l’Amministrazione esprimeva parere favorevole all’individuazione, di due date, fissate nel 15 maggio e 15 novembre, “entro cui si avvieranno le procedure di deposito e pubblicazione relative alle proposte di installazioni di telefonia, presentate da parte degli operatori”.<br />	<br />
In data 17 maggio 2010, l’Amministrazione sospendeva il procedimento di autorizzazione di interesse della ricorrente “in attesa della pubblicazione del 15 maggio 2010”.<br />	<br />
In data 30 settembre 2010, con delibera dai Giunta n. 1281, l’Amministrazione approvava una pluralità di installazioni fisse di telefonia mobile, oggetto di precedenti istanze di autorizzazione, fra le quali, figuravano anche 7 impianti di pertinenza della ricorrente ma con esclusione di quello oggetto del presente giudizio.<br />	<br />
Con ordinanza dell’8 ottobre 2010 l’Amministrazione ordinava alla ricorrente la sospensione delle opere in corso per l’installazione dell’impianto. <br />	<br />
Con il presente ricorso, la ricorrente, impugnava i provvedimenti in epigrafe specificati deducendo, in particolare, l’intervenuta formazione del silenzio assenso ex artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 259/2003 in ordine alla propria istanza.<br />	<br />
L’Amministrazione si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, veniva respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 11/2011.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2091/2011 del 13 maggio 2011, riformava l’ordinanza n. 11/2011 ordinando la sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art.55, comma 10, c.p.a., sul presupposto della ritenuta illegittimità di un diniego opposto dopo la formazione del silenzio assenso ex art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003.<br />	<br />
All’esito della pubblica udienza del 22 febbraio 2012, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
La ricorrente, Ericsson S.p.A., Ente gestore di servizi di telefonia mobile, impugna il provvedimento con il quale le resistente Ammistrazione ha disposto la sospensione delle attività di installazione dell’impianto di telefonia mobile oggetto di istanza di autorizzazione del 10 febbraio 2010 .<br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso, Ericsson S.p.A. deduce l’intervenuto perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003, con formazione del silenzio assenso, in ordine alla propria istanza in epoca precedente all’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione.<br />	<br />
Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento in questione unitamente all’accertamento della formazione dell’invocato silenzio assenso ed al risarcimento dei danno patiti a causa del ritardato completamento delle opere di istallazione.<br />	<br />
Il Comune di Parma si difende contestando la dedotta tardività sul presupposto che la formazione del silenzio assenso non inibirebbe l’adozione di ulteriori provvedimenti non riconducibili alle forme dell’autotutela amministrativa. <br />	<br />
In particolare, pur prendendo atto del precetto di cui al comma 3 dell’art. 20 della L. n. 241/1990, a norma del quale “nei casi in cui il silenzio dell&#8217;amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l&#8217;amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies”, evidenzia come il successivo comma 4 preveda che “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente, …”<br />	<br />
Dal richiamato dato normativo deriverebbe la piena disponibilità dei propri poteri di intervento e non solo la possibilità di intervenire in autotutela.<br />	<br />
Il primo motivo risulta fondato e resiste alle dedotte obiezioni..<br />	<br />
L’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003, dispone che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell&#8217;organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all&#8217;articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.<br />	<br />
Ricostruito nei richiamati termini il contesto normativo di riferimento (applicabile al caso di specie anche in deroga alle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 in virtù del principio di specialità), deve rilevarsi che l’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente risale al 10 febbraio 2010 e che, pertanto, il termine di 90 giorni cui la normativa ricollega l’effetto della formazione del silenzio assenso, è scaduto in data 11 maggio 2010, ovvero, in epoca precedente alla sospensione disposta l’8 ottobre 2010.<br />	<br />
Per quanto precede il ricorso deve, pertanto, essere accolto quanto alla domanda di annullamento dell’impugnata sospensione con assorbimento delle ulteriori doglianze, nonché, relativamente alla domanda di accertamento del perfezionamento del silenzio assenso formatosi in ordine all’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
Non può, peraltro, trovare accoglimento l’istanza di risarcimento stante la genericità della formulazione della medesima ed in virtù della tempestività con la quale le pretese della ricorrente hanno trovato piena soddisfazione in sede processuale.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, in ragione della specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-7-3-2012-n-122/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a></p>
<p>Vanno sospesi i provvedimenti con cui un Istituto Statale di Istruzione Superiore ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici Considerato che, secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, la tardività del ricorso deve essere provata da chi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i provvedimenti con cui un Istituto Statale di Istruzione Superiore ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici Considerato che, secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, la tardività del ricorso deve essere provata da chi proponga la relativa eccezione e che, in questa prospettiva, la controinteressata non ha assolutamente provato la ricezione della comunicazione di aggiudicazione in data incompatibile con la tempestiva proposizione del ricorso; -che, anche a prescindere dalle censure relative all’inammissibilità della partecipazione alla procedura dell’aggiudicataria ed alla composizione della Commissione, il requisito del fumus boni iuris appare essere assicurato dalla censura di ricorso relative al difetto di motivazione dell’attribuzione del punteggio relativo al parametro “a.2-prodotti ed esperienze” ed alla apertura delle offerte tecniche ed economiche in seduta non pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00165/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02341/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2341 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Supermatic S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ivan Marrone, Dario Rigacci, con domicilio eletto presso Ivan Marrone in Firenze, via dei Rondinelli, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b> in Persona del Ministro pro tempore, <b>Istituto di Istruzione Superiore Margaritone di Arezzo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chicchecaffè Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bianchi, Stefania Guarino, con domicilio eletto presso Alberto Bianchi in Firenze, via Palestro 3;<br />	<br />
<b>Chimera Vending S.n.c. di Russo Angelo </b> e <b>Lisi Massimiliano</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
degli atti e provvedimenti con cui l&#8217;Istituto Statale di Istruzione Superiore &#8220;Margaritone&#8221; di Arezzo ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici e, in particolare, della lettera di invito trasmessa con nota prot. 5364/A58ut del 10 ottobre 2011 e dell&#8217;allegato bando di gara, in special modo con riferimento alla previsione relativa alla composizione della commissione giudicatrice, del verbale dell&#8217;8 novembre 2011, del provvedimento di aggiudicazione della stessa disposto in favore della società Chicchecaffe&#8217; srl con atto di incogniti estremi comunicato con nota prot. 6121/A58ut del 10 novembre 2011, ricevuto il 14 novembre 2011 e per l&#8217;annullamento dei contratti eventualmente stipulati con l&#8217;operatore economico aggiudicatario;	</p>
<p>nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore e di Istituto di Istruzione Superiore Margaritone di Arezzo e di Chicchecaffè Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
-che, secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, la tardività del ricorso deve essere provata da chi proponga la relativa eccezione e che, in questa prospettiva, la controinteressata non ha assolutamente provato la ricezione della c<br />
-che, anche a prescindere dalle censure relative all’inammissibilità della partecipazione alla procedura della Chicchecaffè Srl e della Chimera Vending S.n.c. ed alla composizione della Commissione, il requisito del fumus boni iuris appare essere assicura<br />
-che, quindi, deve trovare accoglimento la richiesta di tutela cautelare;<br />	<br />
-che, in considerazione delle vicende processuali (in particolare, delle problematiche relative alla procura speciale alla proposizione del ricorso), le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda di tutela cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende gli atti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-dellunione-europea-sentenza-7-3-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-dellunione-europea-sentenza-7-3-2012-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-dellunione-europea-sentenza-7-3-2012-n-0/">Tribunale dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.0</a></p>
<p>Pres. I. LABUCKA – Rel. J. AZIZI relativa alla domanda di annullamento parziale di una decisione della Commissione di non opporsi al regime di prelievi sugli aggregati da cava nel Regno Unito Unione Europea — Aiuti di Stato – Art. 87 TCE — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-dellunione-europea-sentenza-7-3-2012-n-0/">Tribunale dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-dellunione-europea-sentenza-7-3-2012-n-0/">Tribunale dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. LABUCKA – Rel. J. AZIZI</span></p>
<hr />
<p>relativa alla domanda di annullamento parziale di una decisione della Commissione di non opporsi al regime di prelievi sugli aggregati da cava nel Regno Unito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Unione Europea — Aiuti di Stato – Art. 87 TCE — Tassa ambientale sugli aggregati nel Regno Unito – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni – Vantaggio – Carattere selettivo — Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Commissione, secondo il Tribunale (che aveva già giudicato circa la decisione il 13 settembre 2006, sentenza poi annullata dalla Corte di giustizia il 22 dicembre 2008, C 487/06 P) non era legittimata a concludere nella decisione impugnata che i vantaggi che possono sorgere a beneficio di talune imprese in ragione della definizione del campo di applicazione della tassa sugli aggregati (materiali utilizzati nel settore dell’edilizia) sono giustificati dalla natura e dall’economia generale del sistema fiscale. La Commissione ha quindi violato, nella sua decisione, la nozione di aiuto ex art. 87 TCE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)<br />	<br />
</b>7 marzo 2012</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa<b> T 210/02 RENV</b>,<br />	<br />
<b><br />	<br />
British Aggregates Association,</b> con sede in Lanark (Regno Unito), rappresentata da C. Pouncey, J. Coombes, solicitors, e L. Van den Hende, avvocato,<br />	<br />
ricorrente,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Commissione europea,</b> rappresentata da M. Afonso, J. Flett e B. Martenczuk, in qualità di agenti,<br />	<br />
convenuta,</p>
<p>sostenuta da<br />	<br />
<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,</b> rappresentato inizialmente da T. Harris, successivamente da S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti da M. Hall e G. Facenna, barristers,<br />	<br />
interveniente,</p>
<p>avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione del 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def., relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 – Regno Unito/Tassa sugli aggregati,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composto dal sig. J. Azizi (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka, dai sigg. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz e D. Gratsias, giudici,<br />	<br />
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 16 maggio 2011,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b> <b>Fatti</p>
<p></b>1        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 25 della sentenza del 13 settembre 2006, British Aggregates/Commissione (T 210/02, Racc. pag. II 2789; in prosieguo: la «sentenza annullata» oppure la «sentenza del Tribunale») nei seguenti termini:<br />	<br />
«1      La British Aggregates Association è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel Regno Unito. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave.<br />	<br />
2      Gli aggregati sono materiali granulosi, chimicamente inerti, utilizzati nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici. Essi possono essere utilizzati come tali, ad esempio come materiali da riporto o per massicciate, o mescolati a leganti come il cemento (il che permette di ottenere il calcestruzzo) o il bitume. Taluni materiali naturalmente granulosi come la sabbia e la ghiaia possono essere ottenuti tramite vagliatura. Altri materiali, come la roccia dura, devono essere frantumati prima della vagliatura. Gli aggregati utilizzati per diversi usi devono rispondere alle specifiche corrispondenti e le proprietà fisiche del materiale d’origine determinano se esso si confà all’impiego voluto. Così, le specifiche per i terrapieni sono meno stringenti di quelle per i sottofondi stradali, che a loro volta lo sono meno di quelle per le superfici ad uso intensivo come la pavimentazione stradale o le massicciate ferroviarie. Una più grande varietà di materiali può essere utilizzata come aggregati per gli usi in cui le sollecitazioni sono minori, mentre i materiali che rispondono alle sollecitazioni più elevate sono meno numerosi.</p>
<p><i>Finance Act 2001<br />	<br />
</i>3      Gli artt. 16 49 della seconda parte del Finance Act 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001; in prosieguo: la “legge”) ed i suoi allegati 4 10 istituiscono un’Aggregates Levy (tassa sugli aggregati; in prosieguo: l’«AGL» o la «tassa») nel Regno Unito.<br />	<br />
4      Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento di esecuzione della legge.<br />	<br />
5      La legge è stata modificata dagli artt. 129 133 e dall’allegato 38 del Finance Act 2002 (legge finanziaria per l’anno 2002). Le disposizioni così modificate prevedono esenzioni a favore degli scarti (spoils) che derivano dall’estrazione di taluni minerali, in particolare l’ardesia, lo scisto, la ball clay e il caolino. Peraltro, esse aggiungono un periodo transitorio per l’introduzione della tassa in Irlanda del Nord.<br />	<br />
6      L’AGL è applicata nella misura di sterline inglesi (GBP) 1,60 per tonnellata di aggregati che costituiscono oggetto di sfruttamento commerciale (art.16, n. 4, della legge).<br />	<br />
7      L’art. 16, n. 2, della legge come modificata dispone che l’AGL è dovuta non appena un quantitativo di aggregati assoggettati costituisce oggetto di uno sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati sia quelli estratti nel Regno Unito.<br />	<br />
8      L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento di esecuzione permette a chi commercializza gli aggregati soggetti alla tassa di beneficiare di uno sgravio fiscale quando sono esportati o trasportati fuori del Regno Unito senza ricevere altro trattamento.<br />	<br />
9      L’art. 17, n. 1, della legge come modificata così dispone:<br />	<br />
“Nella presente parte, ‘aggregati’ designa (fatto salvo l’art. 18 infra) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati”. <br />	<br />
10      L’art. 17, n. 2, della legge prevede che un aggregato non è tassabile in quattro ipotesi: se ne è espressamente esentato; se è stato precedentemente utilizzato per scopi di costruzione; se è già stato assoggettato ad una tassa sugli aggregati, o se, alla data di entrata in vigore della legge, non si trova nel suo luogo di origine.<br />	<br />
11      L’art. 17, nn.  3 e 4, della legge come modificata prevede taluni casi di esenzione dalla tassa.<br />	<br />
12      Peraltro, l’art. 18, nn. 1, 2 e 3, della legge come modificata designa i processi esentati dalla tassa e i materiali che godono di tale esenzione.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Procedimento amministrativo e contenzioso dinanzi al giudice nazionale<br />	<br />
</i>13      Con lettera del 24 settembre 2001 la Commissione ha ricevuto una denuncia (in prosieguo: la “prima denuncia”) proveniente da due imprese che non avevano alcun legame con la ricorrente e che chiedevano che la loro identità non fosse rivelata allo Stato membro interessato, in conformità dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1). I denuncianti ritenevano in buona sostanza che costituissero aiuti di Stato l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL, l’esenzione delle esportazioni e le deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord.<br />	<br />
14      Con lettera del 20 dicembre 2001 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato alla Commissione il regime di aiuto di Stato denominato “Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord”.<br />	<br />
15      Con lettera del 6 febbraio 2002 la Commissione ha comunicato una sintesi della prima denuncia a tale Stato membro e lo ha invitato, da una parte, a presentare le proprie osservazioni su tale denuncia e, dall’altra, a fornire supplementi di informazione sull’AGL, cosa che esso ha fatto con lettera del 19 febbraio 2002.<br />	<br />
16      L’11 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro l’AGL dinanzi alla High Court of Justice (England &#038; Wales), Queen’s Bench Division [Tribunale di secondo grado d’Inghilterra e del Galles]. Essa faceva valere in particolare la violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con sentenza 19 aprile 2002 la High Court of Justice ha respinto il ricorso, autorizzando la ricorrente ad interporre appello dinanzi alla Court of Appeal (England &#038; Wales) [Corte d’appello d’Inghilterra e del Galles]. A seguito dell’appello effettivamente interposto dalla ricorrente, la Court of Appeal ha ordinato la sospensione del procedimento, tenendo conto della proposizione del presente ricorso dinanzi al Tribunale.<br />	<br />
17      Con lettera del 15 aprile del 2002 la ricorrente aveva nel frattempo depositato una denuncia presso la Commissione contro l’AGL (in prosieguo: la “denuncia della ricorrente”). Essa faceva valere, in sostanza, che l’esclusione di taluni materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL nonché l’esenzione delle esportazioni costituivano aiuti di Stato. Quanto alle deroghe riguardanti l’Irlanda del Nord, notificate dalle autorità del Regno Unito, esse sarebbero incompatibili con il mercato comune.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Decisione impugnata<br />	<br />
</i>18      Il 24 aprile 2002 la Commissione ha adottato una decisione di non sollevare obiezioni contro l’AGL (in prosieguo: la “decisione impugnata”).<br />	<br />
19      Il 2 maggio 2002 la decisione impugnata è stata comunicata alla ricorrente dalle autorità del Regno Unito e le è stata notificata formalmente dalla Commissione con lettera del 27 giugno 2002.<br />	<br />
20      Nella sua decisione (‘considerando’ 43), la Commissione considera che la tassa non comporta elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’art 87, n. 1, CE, in quanto il suo ambito di applicazione è giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale. Peraltro, essa ritiene che l’esenzione accordata all’Irlanda del Nord, che è stata notificata alla Commissione, sia compatibile con il mercato comune.<br />	<br />
21      Nel descrivere l’ambito di applicazione dell’AGL, la Commissione sottolinea, in sostanza, che tale tassa sarà prelevata sugli aggregati vergini, “definiti come aggregati prodotti a partire da depositi naturali di minerali che sono oggetto di una prima estrazione” e composti “di frammenti di rocce, di sabbie e di ghiaie che possono essere utilizzati allo stato grezzo o dopo trattamento meccanico come la frantumazione, il processo di arricchimento e la vagliatura” (‘considerando’ 8 e 9). Quanto ai materiali esclusi e agli obiettivi perseguiti, essa indica nei ‘considerando’ 11 13 della decisione impugnata:<br />	<br />
“L’AGL non sarà riscossa su materiali che sono sottoprodotti o scarti di altri processi. Secondo le autorità britanniche, figurano tra tali materiali gli scarti di scisto e di caolino, lo sterile, le ceneri, le scorie generate dagli altiforni, gli scarti di vetro e di gomma. Allo stesso modo, essa non colpirà gli aggregati riciclati, categoria in cui rientrano le rocce, sabbie e ghiaie che sono state oggetto di almeno un primo utilizzo (generalmente nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici).<br />	<br />
Secondo le autorità britanniche, l’esclusione di tali materiali dall’ambito di applicazione dell’AGL mira ad incoraggiare il loro impiego in quanto materiali da costruzione e a ridurre l’estrazione eccessiva di aggregati vergini, incoraggiando così una gestione razionale delle risorse.<br />	<br />
Le proiezioni iniziali delle autorità britanniche fanno assegnamento sull’ipotesi che l’AGL permetterà di ridurre il volume della domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate per anno in media, da riferire ad una domanda annuale nel Regno Unito dell’ordine di 230 250 milioni di tonnellate”.<br />	<br />
22      Per quanto riguarda la valutazione relativa all’ambito di applicazione dell’AGL, la decisione impugnata così recita nei ‘considerando’ 29 e 31:<br />	<br />
“La Commissione rileva che l’AGL colpirà soltanto lo sfruttamento commerciale di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate in quanto aggregati. Essa non colpirà tali materiali se sono usati per altri fini. L’AGL sarà riscossa soltanto sugli aggregati vergini. L’AGL non sarà riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi (aggregati secondari) né sugli aggregati riciclati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’AGL riguardi soltanto taluni settori di attività e talune imprese. Essa nota dunque che occorre valutare se l’ambito di applicazione dell’AGL sia giustificato dalla logica e dalla struttura del sistema fiscale.<br />	<br />
(…) [I]l Regno Unito, nell’ambito dell’esercizio della sua libertà di determinare il proprio regime fiscale nazionale, ha concepito l’AGL in modo da massimizzare il ricorso ad aggregati riciclati o ad altri prodotti di sostituzione rispetto agli aggregati vergini e da promuovere un uso razionale degli aggregati vergini, risorsa naturale non rinnovabile. I danni ambientali rappresentati dall’estrazione degli aggregati, che il Regno Unito intende limitare mediante l’AGL, comprendono le immissioni sonore, le polveri, i danni alla biodiversità e il degrado visivo”.<br />	<br />
23      La Commissione ne deduce, nel ‘considerando’ 32, che “l’AGL è una tassa specifica, il cui ambito di applicazione è molto limitato, definito dallo Stato membro in funzione delle caratteristiche proprie del settore di attività interessato” e che “[l]a struttura e la portata della tassa riflettono la netta distinzione tra l’estrazione di aggregati vergini, che comporta conseguenze indesiderabili per l’ambiente, e la produzione di aggregati secondari o riciclati, che rappresenta un contributo importante al trattamento delle rocce, ghiaie e sabbie che risultano dall’escavazione, da altri lavori o da trattamenti effettuati legalmente per scopi diversi”.<br />	<br />
24      Per quanto riguarda l’esenzione degli aggregati esportati senza aver subito alcuna trasformazione sul territorio del Regno Unito, la decisione impugnata afferma quanto segue al ‘considerando’ 33:<br />	<br />
“(…) una tale soluzione si giustifica per il fatto che gli aggregati possono essere esentati nel Regno Unito se sono utilizzati nei processi di fabbricazione esentati (ad esempio la produzione del vetro, di plastiche, di carta, di fertilizzanti e di pesticidi). Poiché le autorità britanniche non possono esercitare un controllo sull’impiego degli aggregati al di fuori del loro territorio, l’esenzione delle esportazioni è necessaria per la certezza del diritto degli esportatori di aggregati e per evitare una disparità di trattamento delle esportazioni di aggregati che potrebbero altrimenti beneficiare di un’esenzione all’interno del Regno Unito”.<br />	<br />
25      La Commissione al ‘considerando’ 34 conclude:<br />	<br />
“[È] nella natura e nella sistematica di una tale tassa che essa non sia applicabile agli aggregati secondari, né agli aggregati riciclati. L’imposizione di una tassa sull’estrazione di aggregati vergini contribuirà alla diminuzione dell’estrazione di aggregati primari, a quella dell’impiego di risorse non rinnovabili e delle conseguenze dannose per l’ambiente. La Commissione è quindi dell’avviso che i vantaggi che possono generarsi a beneficio di talune imprese a seguito della determinazione dell’ambito di applicazione dell’AGL siano giustificati dalla natura e dalla struttura generale del regime fiscale”». </p>
<p> <b>Procedimento e conclusioni delle parti</p>
<p></b>2        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2002, la ricorrente, la British Aggregate Association, ha proposto un ricorso inteso a far annullare in parte la decisione della Commissione C (2002) 1478 def., del 24 aprile 2002, relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N 863/01 – Regno Unito/Tassa sugli aggregati (in prosieguo: la «decisione impugnata»).<br />	<br />
3        Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 28 novembre 2002, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione delle Comunità europee. <br />	<br />
4        A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, in secondo luogo, il difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 253 CE, in terzo luogo, la violazione da parte della Commissione dell’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE e, in quarto luogo, la violazione da parte di tale istituzione dei suoi obblighi in occasione dell’esame preliminare ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE. <br />	<br />
5        La Commissione ha contestato la ricevibilità del ricorso affermando che la decisione impugnata non riguardava individualmente la ricorrente ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE.<br />	<br />
6        Con la sentenza annullata, punto 1 supra, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile per i motivi di cui ai relativi punti 45 68. Peraltro, ha respinto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, quindi il terzo e il quarto motivo con gli argomenti enunciati rispettivamente ai punti 104 156, 163 173, e 177 180 della sentenza annullata, punto 1 supra. Quindi il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.<br />	<br />
7        Con atto depositato il 27 novembre 2006, la ricorrente ha proposto un&#8217;impugnazione dinanzi alla Corte intesa a far annullare la sentenza del Tribunale, punto 1 supra, e la decisione impugnata, salvo per quanto riguarda l’esenzione dell’Irlanda del Nord. La Commissione ha proposto un&#8217;impugnazione incidentale chiedendo alla Corte di annullare la suddetta sentenza e di dichiarare il ricorso irricevibile. Il Regno Unito ha concluso per il rigetto dell’impugnazione principale. <br />	<br />
8        Con sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione (C 487/06 P, Racc. pag. I 10505; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione»), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, punto supra 1, e ha rinviato la causa dinanzi ad esso. <br />	<br />
9        La Corte ha confermato integralmente la valutazione del Tribunale riguardo alla ricevibilità del ricorso (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 24 58). <br />	<br />
10      Per quanto riguarda il merito, la Corte ha constatato l’esistenza di due errori di diritto del Tribunale. <br />	<br />
11      Secondo la Corte, da un lato, ai punti 115, 117, 120, 121 e 128 della sentenza annullata, punto 1 supra, il Tribunale ha violato la nozione di aiuto, in particolare il criterio della selettività del vantaggio, che non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Pertanto il Tribunale non avrebbe potuto prendere in considerazione l’obiettivo ambientale perseguito per giustificare l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, di misure che comportano un vantaggio selettivo (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 82 92). <br />	<br />
12      Dall’altro, la Corte ha considerato che, in particolare ai punti 118, 134, 139, 154 e 171 della sentenza annullata, punto 1 supra, nel giudicare che la Commissione disponeva di un ampio potere discrezionale all’atto dell’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, il Tribunale era incorso in errore per quanto riguarda il grado di controllo giurisdizionale da esercitare nei confronti della nozione di aiuto, la quale presentava un carattere giuridico e doveva essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per questa ragione, secondo la Corte, il giudice dell’Unione europea deve, in linea di principio, esercitare un controllo integrale per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Tale principio si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione al termine del procedimento di esame preliminare ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, dal momento che la Commissione è tenuta, senza disporre di margini di discrezionalità, ad avviare il procedimento formale di esame ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo quando l’esame preliminare non le consente di superare tutte le difficoltà di valutazione. Secondo la Corte, tale errore di diritto inficia nella sua integralità l’analisi di merito della decisione impugnata effettuata dal Tribunale (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 109 115). <br />	<br />
13      La Corte ha altresì accolto una censura relativa al punto 112 della sentenza annullata, punto 1 supra. Il Tribunale ha ivi considerato in sostanza che nell’insieme della decisione impugnata, in particolare al punto 29 della sua motivazione, la Commissione aveva ritenuto che i termini «aggregati primari» designassero essenzialmente aggregati «assoggettati all’AGL», mentre i termini «aggregati secondari» si riferissero essenzialmente agli aggregati «esenti» elencati nella legge. Il Tribunale ne ha dedotto, in particolare, che la Commissione si era limitata ad affermare al suddetto punto che «l’AGL non sarà riscossa sui prodotti derivati o sugli scarti di prima estrazione quando sono esentati dalla legge». Secondo la Corte, così facendo, il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione e ha sostituito la propria interpretazione a quella derivante direttamente dalla decisione impugnata, per quanto nessun elemento materiale lo giustificasse (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 140 145, in particolare punti 144 e 151). <br />	<br />
14      La Corte ha inoltre accolto una censura relativa al punto 150 della sentenza annullata, punto 1 supra, avente ad oggetto il rispetto dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 253 CE. Secondo la Corte, contrariamente a quanto il Tribunale ha ivi constatato, la motivazione fondata sull’articolo 91 CE non può essere considerata come ricollegantesi ai motivi esposti nella decisione impugnata, relativi all&#8217;assenza di strumenti delle autorità del Regno Unito sull’impiego di materiali in quanto aggregati al di fuori del territorio di tale Stato membro, ma rappresenta in realtà una motivazione differente, fornita a seguito dell’adozione di tale decisione. Pertanto, secondo la Corte, il Tribunale ha violato l’articolo 253 CE prendendo in considerazione tale motivazione a titolo dei motivi enunciati nella decisione impugnata (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 172 179, in particolare punto 178).<br />	<br />
15      La Corte ha infine respinto i motivi di ricorso relativi ad errori di diritto vertenti, da un lato, sul mancato avvio del procedimento formale di esame previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 185 189) e, dall’altro, sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 192 194). <br />	<br />
16      La Corte ha infine deciso di annullare la sentenza del Tribunale, punto 1 supra, di rinviare la causa dinanzi ad esso a motivo dei due errori di diritto contemplati ai punti 11 e 12 supra e di riservare le spese (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 195, 197 e 198).<br />	<br />
17      A seguito del rinvio della presente causa, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza su impugnazione, punto 8 supra, ai fini della soluzione della controversia. Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente, la Commissione e il Regno Unito hanno depositato le loro osservazioni scritte. <br />	<br />
18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:<br />	<br />
–        annullare la decisione impugnata, salvo per quanto riguarda l’esenzione dell’Irlanda del Nord;<br />	<br />
–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle esposte nell’ambito dell’impugnazione.<br />	<br />
19      La Commissione, sostenuta dal Regno Unito, conclude che il Tribunale voglia:<br />	<br />
–        respingere il ricorso;<br />	<br />
–        condannare il ricorrente alle spese. <br />	<br />
20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.<br />	<br />
21      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza svoltasi il 16 maggio 2011. <br />	<br />
22      Nel corso dell’udienza, il Tribunale ha invitato la Commissione e il Regno Unito, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, a sottoporgli entro un termine di tre settimane, tutti i documenti o i riferimenti ai documenti già contenuti nel fascicolo amministrativo riferentesi a taluni elementi fattuali del procedimento amministrativo avviato a seguito della notifica della Aggregates Levy (tassa sugli aggregati; in prosieguo: la «AGL» o la «tassa») per quanto riguarda l’estrazione di aggregati «vergini» destinati allo sfruttamento commerciale. Il Tribunale ha così lasciato aperta la fase orale del procedimento, circostanza di cui è stato dato atto nel processo verbale dell’udienza.<br />	<br />
23      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2011, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione e al Regno Unito, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura, di sottoporre informazioni supplementari circa taluni fatti contestati nel corso dell’udienza. La Commissione e il Regno Unito hanno presentato le loro osservazioni su tale domanda il 13 e il 14 luglio 2011. <br />	<br />
24      Con atti separati, depositati nella cancelleria del Tribunale il 14 giugno 2011, la Commissione e il Regno Unito hanno rispettivamente ottemperato alla domanda di produzione di documenti del Tribunale. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tali documenti il 18 luglio 2011 e la fase orale del procedimento è stata chiusa. </p>
<p> <b>In diritto</p>
<p></b>1.     <i>Osservazioni preliminari<br />	<br />
</i>25      Avendo la Corte confermato definitivamente la valutazione del Tribunale nella sentenza annullata, punto 1 supra, circa la ricevibilità del ricorso (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 24 58), il che è stato riconosciuto dalle parti, si deve constatare che il presente ricorso è ricevibile e limitare la valutazione del Tribunale alla legittimità nel merito della decisione impugnata. <br />	<br />
26      A tal fine, a seguito del rinvio della presente causa per errori di diritto constatati ai punti 82 92, 109 115 della sentenza su impugnazione, punto 8 supra, circa la violazione da parte del Tribunale della nozione di aiuto e del grado di controllo giurisdizionale della decisione impugnata (v. punti 10 12 e 16 supra), il Tribunale è tenuto a riesaminare l’insieme dei fatti pertinenti, oggetto della presente controversia, e di qualificarli ex novo alla luce del divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE. <br />	<br />
27      Il Tribunale ritiene pertanto necessario esaminare il primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.</p>
<p>2.     <i>Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE <br />	<br />
</i> <i>Riassunto delle osservazioni delle parti a seguito del rinvio<br />	<br />
</i>28      La ricorrente, in sostanza, sostiene che la decisione impugnata è inficiata da una violazione della nozione di aiuto, in particolare del carattere selettivo dei vantaggi derivanti dall’AGL. Né la Commissione né il Regno Unito avrebbero dimostrato che, con riferimento all’obiettivo ambientale perseguito dall’AGL, il trattamento differenziato di taluni aggregati e/o materiali fosse tale da essere giustificato dalla natura, dall’economia generale o dalla logica ambientale della legge. L’incoerenza dell’ambito di applicazione dell’AGL darebbe quindi luogo a vantaggi selettivi, vietati dall’articolo 87, paragrafo 1, CE. Secondo la ricorrente tale incoerenza è confermata, in particolare, dall’esenzione dalla tassa di taluni materiali quali l’ardesia, l’argilla e lo scisto, mentre questi costituiscono «aggregati» ai sensi della legge e gli aggregati di materiali sostituibili sono assoggettati alla tassa. Tuttavia, in assenza di una chiara definizione della nozione di «aggregati», una siffatta esenzione non può essere giustificata dall’argomento secondo cui l’AGL è intesa a incoraggiare un ribaltamento della domanda di aggregati «vergini» verso materiali più rispettosi dell’ambiente, in particolare a promuovere l’uso di aggregati riciclati e di altri prodotti di sostituzione nonché un utilizzo efficace dei suddetti aggregati vergini, risorsa non rinnovabile (punto 31 della decisione impugnata). <br />	<br />
29      Per quanto riguarda l’esenzione delle esportazioni, la ricorrente invita il Tribunale a censurare il ragionamento, di cui al punto 33 della decisione impugnata, secondo cui le autorità del Regno Unito non sarebbero in grado di controllare le esportazioni di aggregati, il che comporterebbe un rischio di disparità di trattamento degli aggregati esportati. Infatti, il 90% degli aggregati esportati ed esentati proverrebbe da un’unica cava di granito, situata a Glensanda in Scozia, della quale nessun prodotto potrebbe essere utilizzato nei procedimenti esentati nel Regno Unito. Quindi, la vera giustificazione di tale esenzione, estranea alla natura e all’economia generale di una tassa ambientale, sarebbe quella di preservare la competitività. L’esenzione delle esportazioni confermerebbe pertanto un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. <br />	<br />
30      La Commissione replica che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, il Tribunale deve «dapprima valutare l’esistenza di una misura (o di un “sistema”) che non contiene elementi di aiuti di Stato e non tiene conto dell’obiettivo ambientale o della natura o dell’economia generale del sistema». <br />	<br />
31      Infatti, secondo la Commissione, si deve constatare, in un primo tempo, che un onere fiscale eccezionale che grava su un settore limitato non è un aiuto di Stato, senza che si renda necessario valutare gli obiettivi della tassa o la natura dell’economia generale del sistema. Nella specie, gli aggregati sarebbero assoggettati alla tassa, mentre materiali diversi dagli aggregati o che non sono utilizzati in quanto tali non lo sarebbero. Si sarebbe dovuto constatare, in un secondo tempo, che il sistema prevede eccezioni per i prodotti riciclati e per i sostituti degli aggregati vergini, in particolare i materiali di sterro, anche utilizzati come aggregati, e che tali deroghe rientrano nella natura o nell’economia generale del sistema e contribuiscono effettivamente a ridurre ulteriormente l’estrazione dei aggregati vergini. Tuttavia la ricorrente persisterebbe nel suo errore di partenza inteso a far passare l’obiettivo ambientale, che scaturisce dalla natura o dall’economia generale del sistema, dalla seconda alla prima tappa di tale ragionamento. Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe giudicato nella sentenza annullata, punto 1 supra, tale ragionamento si applicherebbe ad ogni tassa che costituisce un onere fiscale eccezionale che grava su un settore limitato, quali ne siano gli obiettivi. La sentenza su impugnazione, punto 8 supra, avrebbe correttamente rilevato tale errore e avrebbe così confermato la decisione impugnata e la posizione della Commissione. <br />	<br />
32      La Commissione contesta l’argomento secondo cui l’AGL non segue una logica coerente in quanto altri settori che hanno analoga incidenza sull’ambiente non sono assoggettati alla tassa (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 82, 86 e 87). Un onere fiscale eccezionale che grava su un settore limitato – cioè gli aggregati – non conterrebbe elementi di aiuto di Stato a favore di tutti gli altri settori non assoggettati alla tassa. Tali altri settori non sarebbero stati assoggettati perché o non erano aggregati (carbone, lignite, argilla, caolino, ball clay, ardesia e scisto; sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punto 129), o non erano utilizzati in quanto aggregati (calcare destinato alla produzione di cemento e sabbia destinata alla produzione di vetro) (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 90 92 e 128, prima frase). Nella sentenza annullata, punto 1 supra, il Tribunale avrebbe correttamente respinto tale argomento della ricorrente e giudicato che in linea di principio competeva allo Stato membro stabilire i beni o i servizi che esso decide di assoggettare, senza che da ciò derivi un aiuto di Stato a favore di altri settori aventi un&#8217;incidenza comparabile sull’ambiente. <br />	<br />
33      Tuttavia il Tribunale avrebbe aggiunto un aspetto che non risulta dalla motivazione della decisione impugnata e che non è invocato dalla Commissione nel corso del procedimento, poiché incompatibile con la costante giurisprudenza (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 84, 85 e 87), e cioè l’obiettivo ambientale (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 115 e 128). Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la motivazione della decisione impugnata come limitata alle tasse ambientali, poiché tale motivazione si applica ad ogni tassa indipendentemente dal suo obiettivo. La Corte avrebbe correttamente rilevato tale errore (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 86 e 87). Per correggerlo, il Tribunale dovrebbe eliminare l’obiettivo ambientale da tale parte del suo ragionamento per giungere alla conclusione che un onere fiscale eccezionale che grava su un settore limitato non comporta elementi di aiuto a favore di tutti gli altri settori non assoggettati e che non si ha aiuto di Stato a favore di materiali diversi dagli aggregati e dagli aggregati destinati a impieghi esclusi dall’ambito di applicazione dell’AGL. La Commissione a questo proposito precisa che la sentenza su impugnazione, punto 8 supra, respinge espressamente le varie censure della ricorrente circa il fatto che taluni aggregati sono assoggettati alla tassa e che taluni materiali diversi dagli aggregati o che non sono utilizzati in quanto tali non lo sono.<br />	<br />
34      La Commissione sostiene che il punto 88 della sentenza su impugnazione, punto 8 supra, conferma tale valutazione nel rilevare che l’aggiunta nella sentenza annullata, punto 1 supra, dell’obiettivo ambientale è in contraddizione manifesta con l’esclusione di altri settori dannosi per l’ambiente, come quello del carbone, e con l’invocazione di altri obiettivi per giustificare l’assenza di assoggettamento alla tassa di tali altri settori, tra cui la volontà di preservare la competitività internazionale. A questo proposito la Corte avrebbe giustamente constatato che una siffatta contraddizione non può essere dissipata invocando motivi fondati sulla natura o sull’economia generale del sistema, tanto più che «non è l’obiettivo che conta ma gli effetti» (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 84, 85 e 87). <br />	<br />
35      Per quanto riguarda la distinzione operata dal Tribunale ai punti 120 e 121 della sentenza annullata, punto 1 supra, tra il caso di specie e quello all’origine della sentenza dell Corte dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer &#038; Peggauer Zementwerke (C 143/99, Racc. pag. I 8365; in prosieguo: la «sentenza Adria-Wien Pipeline»), la Commissione ricorda che la Corte ha constatato che l’articolo 87, paragrafo 1, CE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti, quindi a prescindere dalle tecniche utilizzate (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 89). Per quanto riguarda gli effetti, la Commissione ricorda che l’AGL è una tassa specifica che grava su un settore limitato, cioè quello degli aggregati (punto 32 della decisione impugnata). Tale caratteristica di onere fiscale eccezionale che grava su un settore limitato giustificherebbe la conclusione che tale tassa non è di per sé – e quale ne sia l’obiettivo – un aiuto di Stato a favore di materiali diversi dagli aggregati o dagli aggregati non utilizzati come tali (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 90 92). Secondo la Commissione tale caratteristica costituisce inoltre il «punto di riferimento neutro», o «il sistema», o «la normalità» – che «non comporta di per sé elementi di aiuti di Stato e che non è istituito tenendo presente l’obiettivo della tassa o la natura o l’economia generale del sistema o fondandosi su di essi» –, che consente di determinare se altre esenzioni dall’imposta rientrano o meno nella natura o nell’economia generale del sistema. Orbene, un siffatto settore limitato in quanto punto di riferimento mancherebbe nella situazione all’origine della sentenza Adria-Wien Pipeline, cit., poiché la misura di cui trattasi ha prodotto effetti su gran parte dell’economia generale, il che avrebbe giustificato un differente approccio.<br />	<br />
36      La Commissione invita così il Tribunale a riesaminare, nel rispetto dello standard richiesto di controllo giurisdizionale, in primo luogo, l’individuazione del settore degli aggregati (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 75, 90, 91, 110, 138 e 139, e sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 96 101). Nella specie la Commissione avrebbe basato la sua analisi sul campo di applicazione della tassa quale determinato dal Regno Unito. I materiali diversi dagli aggregati, come il carbone, la lignite, l’argilla, il caolino, il ball clay, l’ardesia e lo scisto, e gli aggregati che non sono utilizzati in quanto tali, in particolare il calcare destinato alla produzione del cemento e la sabbia destinata alla produzione di vetro, non sarebbero assoggettati alla tassa poiché non rientrano nel settore degli aggregati. Non sarebbe pertanto esatto sostenere, come affermato dalla ricorrente, che i materiali di cui trattasi sono tutti aggregati. La sentenza su impugnazione, punto 8 supra (punto 130) confermerebbe pure che taluni materiali non sono assoggettati alla tassa perché non sono degli aggregati. In secondo luogo, tale riesame dovrebbe vertere sull’assoggettamento degli aggregati con alte specificazioni tecniche, come il ghiaino rosso per le piste ciclabili, il rivestimento delle carreggiate e le massicciate delle strade ferrate, in quanto sono aggregati indipendentemente dal fatto che esistano o meno sostituti di tali materiali (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 85, 90 92, 135 e 136, e sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 125, 126, 130 e 131). In terzo luogo, il Tribunale dovrebbe riesaminare l’assoggettamento del calcare e della sabbia «secondari» in quanto sono utilizzati come aggregati indipendentemente dalla loro qualifica o no di prodotti «secondari» di talune cave (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 86, 90 92 e 137, e sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 146 151). In quarto luogo, tale riesame dovrebbe avere ad oggetto il non assoggettamento dei prodotti diversi dagli aggregati e dai materiali di sterro, come l’ardesia, lo scisto, l’argilla, il caolino, il ball clay, il carbone, la lignite, anche quando sono impiegati come aggregati, in quanto l’incentivo a utilizzare sostituti di aggregati vergini rientra nella natura o nell’economia generale del sistema (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 83, 94 98 e 130 132, e sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 152 154 e 160 162). Infine, per quanto riguarda l’esenzione delle esportazioni, la Commissione invita il Tribunale a riesaminare se tale esenzione sia giustificata per i motivi esposti ai punti 22 e 33 della decisione impugnata. <br />	<br />
37      Il Regno Unito contesta in particolare la tesi della ricorrente secondo la quale nozioni essenziali dell’AGL non sono mai state chiaramente definite ed è stato loro attribuito un contenuto diverso a seconda delle circostanze. <br />	<br />
38      Quindi, l’espressione «aggregato primario» sarebbe più frequentemente usata dai gestori di cave per designare l’aggregato primario o principale ivi prodotto. Tali gestori produrrebbero sovente una gamma di aggregati differenti, che varia a seconda della loro proprietà fisica, della loro specificazione tecnica e del loro adattamento in vista di talune applicazioni. Quindi, gli aggregati con elevata specificazione potrebbero essere impiegati per la realizzazione di catrame o di calcestruzzo, mentre aggregati a specificazione più ridotta potrebbero essere adatti per un uso di riporto o zavorra. Gli aggregati primari sarebbero in genere considerati avere valore più elevato, costituire oggetto di una domanda importante e avere un tenore sufficientemente forte da renderli appropriati ad una ampia gamma di applicazioni. L’efficienza economica dell’estrazione dipenderebbe significativamente dalla geologia del sito e, in una certa misura, dalla facilità con cui è possibile istradare sul sito il materiale richiesto per raffinare la materia prima e massimizzarne le sue qualità auspicate. <br />	<br />
39      Per contro, l’espressione «aggregato secondario» sarebbe quella più frequentemente utilizzata dai gestori di cave per designare gli aggregati che costituiscono prodotti derivati dalla produzione degli aggregati primari, che implica sovente un trattamento fisico, quale la frantumazione, la vagliatura, la molatura e la macinatura. In ciascuna fase di tale trattamento, gli aggregati derivati creati non avrebbero un tenore così forte come quello degli aggregati primari e sarebbero quindi separati da questi ultimi. Gli aggregati secondari potrebbero costituire l’oggetto di un trattamento supplementare in più fasi, al fine di raggiungere il loro potenziale massimo in quanto aggregati. Quindi, una gamma di prodotti a tenore diverso e di qualità o di valore sempre più limitati sarebbe prodotta fino a che non viene in essere solo un materiale granulare molto fine, cioè le «particelle fini» il cui uso è limitato e per le quali la domanda è ridotta. Non si tratterebbe pertanto necessariamente di prodotti derivati o di rifiuti. Al contrario, la maggior parte degli aggregati secondari avrebbe un valore e una qualità particolarmente elevati e sarebbero ricercati, di modo che, nella maggior parte dei casi, soltanto le «particelle fini» potrebbero essere qualificate rifiuti. Pertanto il tenore dell’aggregato secondario, più ridotto rispetto a quello dell’aggregato primario, costituisce l’aspetto essenziale che consente di distinguere questi due tipi di aggregati. L’espressione «aggregato secondario» sarebbe talvolta egualmente utilizzata per designare i prodotti derivati da taluni processi di estrazione e di fabbricazione il cui scopo non è produrre aggregati, ma che si concludono inevitabilmente con la produzione di siffatti materiali, come i residui dell’estrazione mineraria, l’estrazione di caolino, la produzione di ardesia, le ceneri di centrali elettriche e le scorie degli altoforni. Questi processi dovrebbero così essere distinti dallo sfruttamento di aggregati. <br />	<br />
40      Il Regno Unito rileva che auspica ridurre l’eliminazione di siffatti prodotti derivati in quanto rifiuti e cerca quindi di incentivarne l’utilizzo in quanto soluzione sostitutiva efficiente per lo sfruttamento degli aggregati in quanto tali. Sebbene l’AGL non definisca tali materiali come «aggregati secondari», tale designazione sarebbe correntemente utilizzata nei settori interessati. La terminologia utilizzata nel settore dello sfruttamento delle cave sarebbe tuttavia tale da indurre in errore, nella misura in cui i materiali assoggettati e non assoggettati sarebbero sovente designati, erroneamente, come rispettivamente aggregati primari e secondari, mentre la categoria degli aggregati assoggettati comprenderebbe aggregati sia primari che secondari. Inoltre, i termini «aggregati vergini» farebbero riferimento agli aggregati sia primari che secondari che non sono stati in precedenza utilizzati poiché sono stati oggetto di recente estrazione. Gli aggregati riciclati non sarebbero pertanto aggregati vergini.<br />	<br />
41      Il Regno Unito contesta l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione come pure il Regno Unito non avrebbero dimostrato una logica ambientale coerente dell’AGL o avrebbero omesso di accertare che la sua natura e la sua economia generale sono tali da giustificarne il campo di applicazione. Sarebbe pacifico che l’estrazione di aggregati produce molti impatti ambientali negativi, comprese nocività sonore e da polveri, fastidi alla vista, danni alla biodiversità e perdita di attrattività. L’AGL sarebbe intesa a integrare tali costi ambientali nel prezzo degli aggregati per ridurre così lo sfruttamento di aggregati vergini, incoraggiare il loro utilizzo efficiente, l’utilizzo di altri materiali riciclati, nonché l’utilizzo di materiali che altrimenti sarebbero eliminati in quanto rifiuti. Quand’anche l’AGL sia percepita direttamente presso i produttori di aggregati, l’onere della tassa graverebbe in definitiva sugli utenti finali degli aggregati, poiché i detti produttori ripercuotono il costo della tassa sui loro clienti tramite la fissazione del loro prezzo. In questo senso, l’AGL sarebbe una imposta indiretta sui consumatori finali di aggregati vergini. <br />	<br />
42      Il Regno Unito contesta l’esistenza di incoerenze nell’economia generale dell’AGL, che sarebbe all’origine di vantaggi selettivi a favore di taluni settori o prodotti non assoggettati. Il Tribunale non dovrebbe riesaminare, in modo dettagliato, gli argomenti della ricorrente circa la natura, la logica e l’ambito di applicazione dell’AGL, dal momento che la Corte li ha respinti in gran parte, tenuto conto delle valutazioni fattuali sovrane del Tribunale (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 94 101). Inoltre, la natura e la logica dell’AGL, nonché i principi ambientali che la giustificano, sarebbero semplici, coerenti e razionali. Quindi, il non assoggettamento di taluni materiali, quali il caolino, il ball clay, l’ardesia e altri rifiuti minerali e industriali discenderebbe dalla natura e dalla struttura globale dell’AGL, il che avrebbe come conseguenza che tale esenzione sfuggirebbe all’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.<br />	<br />
43      Per quanto riguarda l’esenzione dalla tassa dell’ardesia, dello scisto e del caolino, il Regno Unito sostiene che il procedimento di produzione dell’ardesia e del caolino produce numerosi prodotti derivati dell’aggregato. Inoltre, taluni settori del mercato degli aggregati avrebbero utilizzato con successo siffatti prodotti derivati per sostituire altri aggregati vergini assoggettati all’AGL. Infatti, i procedimenti di estrazione del caolino, dell’ardesia, del carbone e di altri materiali non avrebbero per finalità la produzione di aggregati, ma approderebbero inevitabilmente alla produzione di materiali appropriati per un siffatto uso. Per quanto tali procedimenti di estrazione, in una certa misura, producano rifiuti e siano nocivi per l’ambiente, non esisterebbero strumenti più efficaci per produrre materiali quali l’ardesia e il caolino. Per quanto riguarda l’obiettivo di tutela dell’ambiente dell’AGL, si dovrebbe privilegiare, nella misura del possibile, l’utilizzo, in quanto aggregati, di prodotti derivati di tali procedimenti piuttosto che utilizzare altri aggregati vergini, in particolare quando l&#8217;unica altra possibilità sarebbe eliminare tali prodotti derivati in quanto rifiuti. Infatti, un volume considerevole di materiali derivati di tali procedimenti sarebbe oggi venduto come aggregati non assoggettati all’AGL, mentre prima dell’istituzione della tassa la maggior parte di questi materiali sarebbe stata messa in discarica. Per quanto riguarda l’esenzione di materiali destinati ad utilizzi diversi da aggregati, quale la sabbia di silicio per la fabbricazione del vetro, essa sarebbe applicabile quando due condizioni principali sono cumulativamente soddisfatte, e cioè, da un lato, il fatto che non esiste alcun materiale di sostituzione efficace e, dall’altro, il fatto che il materiale non è utilizzato come aggregato. <br />	<br />
44      Secondo il Regno Unito, in sostanza, gli argomenti della ricorrente circa la conformità o meno dell’AGL al principio «chi inquina paga», l’impatto ambientale dell’estrazione di diversi materiali, la definizione da parte della Commissione del «settore degli aggregati» e l’asserita vera ratio sottostante alle esenzioni di taluni materiali, e cioè il mantenimento della competitività internazionale, sono stati tutti respinti dalla Corte (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 99 101, 128 132, 149, 150, 161 e 162) e debbono essere disattesi. Ad ogni modo, tali argomenti sarebbero manifestamente errati, data la natura e la ratio dell’AGL quali supra esposte (sentenza del Tribunale, punto 1 supra, punti 129, 133, 134, 138 e 153). Inoltre, la ricorrente confonderebbe l’uso delle parole «aggregati primari», «aggregati secondari» e «aggregati vergini» e attribuirebbe loro un significato non suffragato da una definizione giuridica prevista dalla legge. </p>
<p> <i>Sulle condizioni di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE <br />	<br />
</i> Sui criteri che regolano il carattere selettivo del vantaggio<br />	<br />
45      Con il primo motivo la ricorrente rimprovera alla Commissione, in sostanza, di aver violato la nozione di aiuto, in particolare i criteri del vantaggio e del suo carattere selettivo ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e di essere incorsa in errore nell’applicazione di tale nozione. <br />	<br />
46      Per quanto riguarda il criterio del vantaggio, secondo costante giurisprudenza il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, poiché esso va a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono effetti identici (v. sentenze della Corte dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C 328/99 e C 399/00, Racc. pag. I 4035, punto 35; del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C 222/04, Racc. pag. I 289, punto 131, e del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C 393/04 e C 41/05, Racc. pag. I 5293, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda il settore fiscale, la Corte ha precisato che una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un’esenzione fiscale che collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Allo stesso modo può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto (v., in tal senso, sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., cit., punto 132). <br />	<br />
47      Per quanto riguarda il criterio della selettività del vantaggio, si deve esaminare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia idoneo a favorire «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell&#8217;articolo 87, paragrafo 1, CE rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato (sentenza Adria-Wien Pipeline, punto 35 supra, punto 41; v., altresì, sentenze della Corte del 3 marzo 2005, Heiser, C 172/03, Racc. pag. I 1627, punto 40 ; del 22 giugno 2006, Belgique e Forum 187/Commissione, C 182/03 e C 217/03, Racc. pag. I 5479, punto 119; del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03, Racc. pag. I 7115, punto 54, e dell’11 settembre 2008, UGT-Rioja e a., da C 428/06 a C 434/06, Racc. pag. I 6747, punto 46). <br />	<br />
48      Tuttavia, non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v., in tal senso, sentenza Adria-Wien Pipeline, punto 35 supra, punto 42, e Portogallo/Commissione, punto 47 supra, punto 52). La Corte ha affermato che uno Stato membro interessato può dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori basilari del suo sistema tributario e che, in proposito, va operata una distinzione tra, da un lato, gli obiettivi che perseguono un determinato regime fiscale e che sono ad essa esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (sentenza Portogallo/Commissione, punto 47 supra, punto 81). Di conseguenza, esenzioni fiscali che siano riconducibili ad uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall’articolo 87, paragrafo 1, CE.<br />	<br />
49      Peraltro, per valutare il carattere selettivo del vantaggio concesso dal provvedimento di cui trattasi, la determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto ad un livello di tassazione definito «normale» (v., in questo senso, sentenza Portogallo/Commissione, punto 47 supra, punto 56, e sentenza del Tribunale del 1° luglio 2004, Salzgitter/Commissione, T 308/00, Racc. pag. II 1933, punto 81). Infatti la qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone in un primo momento l’identificazione e il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È in rapporto a tale regime fiscale comune o «normale» che si deve successivamente valutare e accertare l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata, dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione di fatto e di diritto analoga. <br />	<br />
50      Occorre pertanto, in un primo momento, individuare i criteri che determinano la tassazione «normale» prevista dall’AGL.<br />	<br />
 Sulla tassazione «normale» prevista dall’AGL<br />	<br />
51      Nella specie, le parti riconoscono che il quadro di riferimento, alla luce del quale debbono essere determinate la tassazione normale e l’esistenza di eventuali vantaggi selettivi, è costituito dall’AGL in quanto tale, la quale ha istituito un regime fiscale specifico applicabile al settore degli aggregati nel Regno Unito. <br />	<br />
52      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (v. punti 31 33 supra), anche supponendo che tale regime possa essere descritto come un «onere fiscale eccezionale limitato ad un settore economico circoscritto», non si sottrae solo per questo fatto al divieto sancito dall’articolo 87, paragrafo 1, CE (v., in questo senso, sentenza Heiser, punto 47 supra, punto 42), poiché tale regime è idoneo ad operare differenziazioni in seno a questo stesso settore che possono integrare i criteri di vantaggio e di selettività ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 47 supra. Inoltre, conformemente al carattere giuridico della nozione di aiuto, che deve essere interpretato sulla base di elementi obiettivi (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 111), la finalità di una misura di Stato, quale quella di specie, cioè l’obiettivo ambientale o il carattere di ecotassa di un regime fiscale specifico o settoriale, non è sufficiente a sottrarre tale misura di primo acchito alla qualificazione di aiuto ai sensi di tale disposizione (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 84), poiché una siffatta misura dev’essere valutata in funzione dei suoi effetti, astrazion fatta dalle sue cause o obiettivi (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 85 88). Pertanto la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE richiede di esaminare se un regime fiscale specifico o settoriale comporti differenziazioni aventi l’effetto di favorire «talune imprese o talune produzioni» in seno al settore contemplato da tale regime, il che presuppone di stabilire in primo luogo la tassazione «normale» sulla quale esso riposa (v. supra punto 49).<br />	<br />
53      Come risulta in particolare dalle osservazioni scritte del Regno Unito (v. punti 37 43 supra) e dalle risposte delle parti a quesiti orali rivolti dal Tribunale nel corso dell’udienza, il principio di tassazione «normale» sul quale riposa l’AGL è quello dello sfruttamento commerciale nel Regno Unito di un materiale assoggettato in quanto «aggregato» [articolo 16, paragrafi 1 e 2, e articolo 17, paragrafo 1, del Finance Act 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001; in prosieguo: la «legge»)], senza che la legge preveda un&#8217;esatta definizione del termine «aggregato» o criteri generali di tassazione che precisino tale termine, in particolare in funzione delle proprietà fisico-chimiche della composizione, della taglia o del valore commerciale dei materiali di cui trattasi. <br />	<br />
54      Si deve a questo proposito precisare che le designazioni di aggregati «vergini», «primari» o «secondari», reiteratamente utilizzati sia nella decisione impugnata sia dalle parti nel corso del procedimento, non sono determinanti, poiché la formulazione delle disposizioni dell’AGL non opera una siffatta distinzione. Infatti, come riconosciuto dal Regno Unito nel corso dell’udienza, da un lato, il regime normale di tassazione dell’AGL non si definisce con riferimento ad una nozione generica di aggregato; dall’altro, la legge esclude dall’ambito di applicazione dell’AGL aggregati che sono derivati da taluni materiali (articolo 17 della legge), a prescindere dalla loro condizione fisica o da taluni processi di estrazione o di produzione («Exempt processes» ai sensi dell’articolo 18 della legge), per il solo motivo che sono destinati all’esportazione (articolo 16, paragrafo 2, della legge). L’AGL contiene anche un elenco di aggregati derivati da materiali o da processi di estrazione o di produzione esentati dalla tassa, quale che sia la loro eventuale appartenenza ad una delle categorie allegate di aggregati (articolo 17, paragrafi 2 4, e articolo 18, paragrafi 1 3, della legge). <br />	<br />
55      Da ciò risulta che il principio di tassazione normale che sottostà all’AGL riposa solo sulla nozione dello sfruttamento commerciale nel Regno Unito di un materiale assoggettato in quanto «aggregato».<br />	<br />
56      Orbene, nella decisione impugnata la Commissione ha manifestamente omesso di tener conto di tale principio di tassazione normale per determinare il carattere selettivo di eventuali vantaggi generati dall’AGL. Quindi la descrizione del campo di applicazione dell’AGL che figura in particolare nella seconda e terza frase del punto 29 della decisione impugnata non corrisponde a tale definizione della tassazione normale. Infatti, a tenore di tali frasi, in sostanza, la tassa può essere percepita solo sugli aggregati «vergini» e non «sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri procedimenti (aggregati secondari) né sui aggregati riciclati». L’AGL non prevede pertanto una siffatta regola generale di tassazione che opera una distinzione in funzione di tali differenti categorie di aggregati («vergini», «secondari» e «riciclati»).<br />	<br />
57      Tale constatazione non viene rimessa in discussione dal punto 144 della sentenza su impugnazione, punto 8 supra, il quale non contempla la determinazione del principio di tassazione normale che sottostà all’AGL e, a maggior ragione, non dichiara che la decisione impugnata è fondata su una corretta definizione di tale principio. In effetti, la Corte si è ivi limitata a considerare che il Tribunale non era legittimato ad interpretare il punto 29 della decisione impugnata nel senso di enunciare che la nozione di «aggregati primari» designava essenzialmente gli aggregati assoggettati all’AGL e quella di «aggregati secondari» si riferiva essenzialmente agli «aggregati esentati elencati in modo preciso nella legge» (sentenza annullata, punto 1 supra, punto 112). Orbene, ammesso che in questo contesto l’uso delle nozioni di aggregati «primari» e/o «secondari» sia pertinente, il principio di tassazione normale che sottostà all’AGL, quale ricordato supra al punto 55, non esclude assolutamente che un aggregato «secondario» costituisca pure un aggregato «vergine» o che sia, in linea di principio, assoggettato all’AGL, proprio per il motivo che non soddisfa la funzione di «aggregato». Così, contrariamente a quanto categoricamente rilevato dal punto 29 della decisione impugnata, il semplice fatto che gli «aggregati secondari» si ritengano designare gli «aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri procedimenti» non ha necessariamente come conseguenza che i detti aggregati siano esentati dalla tassa. Altrettanto vale per i materiali «riciclati» dal momento che essi costituiscono aggregati ai sensi dell’AGL (v. punto 55 supra). <br />	<br />
58      Tale valutazione è confermata dalle plausibili spiegazioni fornite dal Regno Unito esposte supra ai punti 37 40 che, come riconosciuto dalla Commissione rispondendo ad una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, corrispondono a quella fornita al punto 19 della notifica dell’AGL, dove, alla stregua della legge, le nozioni di aggregati «primari» e/o «secondari» neppure figurano. In sostanza, da tali spiegazioni risulta che, da un lato, la terminologia utilizzata nella decisione impugnata per designare le differenti categorie di aggregati non corrisponde a quella accolta dall’AGL, ma piuttosto a quella praticata nel settore dello sfruttamento delle cave, e che, dall’altro, esiste un considerevole accavallamento tra la nozione di aggregati «secondari» – alla quale si contrappone quella di aggregati «primari» – e quella di aggregati «vergini». Infatti, secondo il Regno Unito, la nozione di aggregati «vergini» raggruppa sia gli aggregati «primari» sia gli aggregati «secondari», mentre gli aggregati «riciclati» non sono siffatti aggregati «vergini». La ragione di tale accavallamento sarebbe che gli aggregati «secondari» designano spesso gli aggregati che costituiscono prodotti derivati o sottoprodotti della produzione di aggregati «primari», cioè della prima estrazione di taluni materiali del sottosuolo per l’ottenimento di aggregati ai sensi dell’AGL. La differenza principale tra gli aggregati «primari» e gli aggregati «secondari» consisterebbe nella loro rispettiva composizione che determina il loro specifico utilizzo industriale. Quindi, sia gli aggregati «primari» sia gli aggregati «secondari» sarebbero idonei a costituire aggregati «vergini» nella misura in cui siano stati oggetto di una recente estrazione e non abbiano potuto essere utilizzati prima come aggregati. Nel corso dell’udienza, la pertinenza di tale precisazione fornita dal Regno Unito è stata egualmente riconosciuta dalle altre parti. <br />	<br />
59      Da ciò consegue che, contrariamente a quanto esposto al punto 29 della decisione impugnata, l’AGL non prevede esenzioni generalizzate di aggregati «secondari», che sarebbero applicabili a tutti i materiali coperti dalla nozione di «aggregato», ma si limita a ricollegare la qualifica di aggregato esentato sia a materiali precisi, identificati dalla legge per nome, sia a un procedimento specifico di estrazione o di produzione di tali materiali, sia agli aggregati esportati. <br />	<br />
60      Di conseguenza, come dedotto dalla ricorrente (sentenza annullata, punto 1 supra, punto 79) per limitarsi a descrivere, erroneamente, al punto 29 della decisione impugnata il campo di applicazione dell’AGL, la Commissione è partita da una erronea comprensione del principio di tassazione normale che sottostà alla legge e che era tale da inficiare la legittimità della sua valutazione delle esenzioni dalla tassa con riferimento alla nozione di aiuto e, in particolare, del loro carattere eventualmente selettivo ai sensi della giurisprudenza sopra citata ai punti 47 49. <br />	<br />
61      Occorre pertanto esaminare se e in quale misura nella specie tale errore della Commissione abbia viziato la sua valutazione nella decisione impugnata degli altri criteri che disciplinano la selettività del vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Si deve a questo proposito ricordare se la Commissione era legittimata a disattendere l’esistenza di vantaggi sorti da differenziazioni fiscali operate dall’AGL per il solo motivo che «il campo di applicazione dell’AGL» era giustificato dalla sua logica e dalla sua economia generale (v. punti 29, 34 e 43 della decisione impugnata). <br />	<br />
 Sull’esistenza di differenziazioni fiscali operate dall’AGL<br />	<br />
–       Sui criteri che regolano la comparabilità delle situazioni in questione <br />	<br />
62      Si deve ricordare che, per valutare il carattere selettivo dei vantaggi conferiti da un regime fiscale, occorre esaminare se le misure fondate sul suddetto regime siano tali da favorire «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga con riferimento all’obiettivo perseguito dal provvedimento di cui trattasi (sentenza Adria-Wien Pipeline, punto 35 supra, punto 41).<br />	<br />
63      Come riconosciuto unanimemente dalle parti, in particolare nel corso dell’udienza, l’AGL riposa su un obiettivo principale di tutela ambientale anche se questo non risulta direttamente dalla sua formulazione. <br />	<br />
64      Tale obiettivo consiste essenzialmente nel promuovere, nel settore della costruzione, il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivati da taluni procedimenti (aggregati egualmente detti «secondari»), o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati estratti dalle cave (aggregati anch&#8217;essi detti «primari»), risorse naturali non rinnovabili, e, quindi, limitare i danni all’ambiente legati a tale processo estrattivo (in prosieguo: l’«obiettivo del ribaltamento della domanda» o l’«obiettivo ambientale dell’AGL»). A questo proposito la ricorrente si limita a dedurre in sostanza che, tenuto conto dell’incoerenza del campo di applicazione della legge, tale obiettivo non è idoneo ad essere raggiunto sistematicamente e che l’AGL favorisce gli aggregati derivati da taluni materiali rispetto a quelli derivati da altri materiali che si trovano pertanto in una situazione analoga con riferimento a questo stesso obiettivo. Si deve precisare che, alla stregua del principio di tassazione normale che regge l’AGL, quale descritto ai punti 53 55 supra, tale definizione generale dell’obiettivo ambientale dell’AGL, non esplicitata in questi termini nel testo stesso della legge, non opera distinzioni tra le diverse categorie di materiali idonei a produrre siffatti aggregati. <br />	<br />
65      Orbene, è giocoforza constatare che la motivazione figurante nella decisione impugnata è fondata su tale definizione dell’obiettivo ambientale dell’AGL (v. punti 5, 29, 31, 32 e 35 della suddetta decisione; v. altresì sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 150 e 161). <br />	<br />
66      Del resto, nella specie, non deve essere risolta la questione se l’AGL sia pure guidata dal principio «chi inquina paga», che non risulta né dalla formulazione delle pertinenti disposizioni dell’AGL né dalla motivazione della decisione impugnata (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punti 128 131). Tale principio presupporrebbe che la tassa si applichi in linea di massima ad ogni attività estrattiva di minerali per interiorizzare i costi ambientali prodotti. Orbene, la ricorrente ha riconosciuto nel corso dell’udienza che tale non era il caso. Ad ogni modo, se una siffatta finalità supplementare implicava che la tassa doveva gravare su ogni minerale estratto dal sottosuolo, indipendentemente dal suo sfruttamento commerciale previsto o no in quanto aggregato, essa rischiava non solo di rimettere in discussione il principio di tassazione normale, quale descritto ai punti 53 55 supra, ma anche di ledere la coerente ed efficace attuazione dell’obiettivo di ribaltamento della domanda. <br />	<br />
67      Si deve pertanto verificare se l’AGL prevede un trattamento fiscale più favorevole per talune imprese o produzioni rispetto a quello di altre imprese o produzioni (in prosieguo: la «differenziazione fiscale») le quali, alla luce dell’obiettivo ambientale dell’AGL constatato supra ai punti 63 e 64, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. <br />	<br />
68      In effetti, contrariamente a quanto sostenuto a difesa dalla Commissione a seguito del rinvio della presente causa dinanzi al Tribunale (v. supra punti 30 33), nel contesto della valutazione della comparabilità delle situazioni in questione, né la Commissione né il Tribunale possono ignorare tale obiettivo ambientale dell’AGL (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 87; sentenza Adria-Wien Pipeline, punto 35 supra, punto 41, e punto 49 supra), dal momento che gli elementi che caratterizzano situazioni differenti e quindi il loro carattere comparabile debbono in particolare essere determinati e valutati alla luce dell’obiettivo e dello scopo dell’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi nonché di principi e obiettivi del settore nel quale rientra tale atto (v., in questo senso e per analogia, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C 127/07, Racc. pag. I 9895, punto 26, e del 12 maggio 2011, Luxembourg/Parlamento e Consiglio, C 176/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32). <br />	<br />
69      Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene in particolare che, tenuto conto dell’obiettivo ambientale dell’AGL, l’esclusione dal suo ambito di applicazione di più materiali avrebbe come conseguenza una differenziazione fiscale non giustificata a danno di taluni altri materiali (sentenza annullata, punto 1 supra, punti 81 86). <br />	<br />
70      Si deve pertanto esaminare se dai documenti versati agli atti risulta che, con riferimento all’obiettivo ambientale dell’AGL, tali materiali esentati si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali che sono assoggettati alla tassa. <br />	<br />
–       Sulla comparabilità delle situazioni degli aggregati di argilla, di ardesia, di caolino, di argilla plastica (ball clay) e di scisto con le situazioni di altri aggregati <br />	<br />
71      Per quanto riguarda in particolare gli aggregati di argilla, di ardesia, di caolino, di argilla plastica e di scisto, che sono esentati dalla tassa ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’AGL, è giocoforza constatare che la ricorrente giustamente deduce che, qualunque sia la loro qualifica nella prassi commerciale, e cioè aggregati «vergini», «primari» o «secondari», i detti aggregati soddisfano, in linea di principio, il criterio della tassazione normale ai sensi dell’AGL in quanto costituiscono «aggregati» ai sensi della legge. Tale affermazione di principio non è contestata né dalla Commissione né dal Regno Unito, che si sono limitati a sostenere che tali materiali non sono normalmente sfruttati ai fini del loro utilizzo come aggregati. <br />	<br />
72      Tuttavia, nella misura in cui tali aggregati sono utilizzati e sfruttati commercialmente in quanto tali, per esempio nella costruzione di edifici o di strade, essi si trovano in una situazione analoga se non identica ad altri aggregati di sostituzione tassati. A questo proposito né la Commissione né il Regno Unito sono riusciti a rimettere in discussione l’argomento della ricorrente secondo cui, in un siffatto caso, esiste quantomeno un nesso potenziale di concorrenza o di sostituibilità fra tali differenti aggregati ai fini del loro utilizzo o del loro sfruttamento commerciale. Pertanto va respinto l’argomento della Commissione e del Regno Unito secondo cui i materiali come l’ardesia, l’argilla plastica, il caolino e lo scisto sono esclusi dal campo di applicazione dell’AGL in quanto non rientrano nel «settore degli aggregati», non sono «generalmente» o «tradizionalmente» utilizzati in quanto tali, né estratti a tal fine o non intrattengono «rapporti di significativa concorrenza con il settore tassato» (v. punti 32 e 36 supra), poiché l’inserimento di detti materiali nel campo di applicazione della tassa in forza della regola della tassazione normale applicabile (v. punto 55 supra) dipende solo dal loro sfruttamento effettivo e realizzatosi in quanto aggregati. Per di più, la Commissione e il Regno Unito non hanno contestato l’argomento della ricorrente secondo cui esistono nel territorio di tale Stato membro più cave che producono aggregati (primari) di scisto e di ardesia. <br />	<br />
73      È peraltro pacifico che l’estrazione di materiali non tassati, in particolare dell’ardesia e dell’argilla, nuoce all’ambiente altrettanto, se non addirittura di più, che l’estrazione di altri materiali tassati, che è pure idonea a produrre materiali da riporto, rifiuti o altri sottoprodotti da poter essere utilizzati in quanto aggregati (v. supra, punto 41). Pertanto, le parti hanno sottolineato il carattere molto inefficace dell’estrazione dell’ardesia, dell’argilla plastica, del caolino, nonché l’esistenza di giacenze importanti di materiali di sterro e di rifiuti dei suddetti materiali che degradano il paesaggio e, quindi, l’impatto particolarmente dannoso del procedimento di estrazione di cui trattasi sull’ambiente, ragione per cui il legislatore del Regno Unito ha esentato tali materiali dalla tassa al fine di promuoverne l’utilizzo o il ricupero come aggregati (v. punto 43 supra). Gli aggregati di tali differenti materiali si trovano pertanto a priori in una situazione quantomeno comparabile con riferimento all’obiettivo ambientale dell’AGL. <br />	<br />
74      A questo proposito si deve precisare che la Commissione e il Regno Unito non sono riusciti a dimostrare sufficientemente che è proprio il carattere particolarmente nocivo per l’ambiente dell’estrazione dei materiali non tassati a distinguere la loro situazione da quella dei materiali tassati, poiché non forniscono una sufficiente spiegazione a tal proposito né le motivazioni della decisione impugnata, né la lettera del Regno Unito del 19 febbraio 2002, allegata alla risposta scritta della Commissione del 2 dicembre 2005 a quesiti scritti del Tribunale, né le risposte di tali parti ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale nel corso dell’udienza. <br />	<br />
–       Sulla differenziazione fiscale tra situazioni analoghe <br />	<br />
75      Da tutto quanto precede deriva che il fatto di esentare dalla tassa sugli aggregati taluni materiali come l’ardesia, l’argilla plastica, il caolino e lo scisto e di assoggettarvi gli aggregati di altri materiali, mentre, alla luce dell’obiettivo ambientale dell’AGL, tali differenti aggregati si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda il loro utilizzo come «aggregati», integra una differenziazione fiscale idonea a produrre l’esistenza di vantaggi selettivi ai sensi della giurisprudenza sopra contemplata al punto 47. <br />	<br />
76      Pur ammettendo la pertinenza della differenziazione tra aggregati «primari» e «secondari», che non emerge pertanto dalla formulazione della legge (v. supra, punto 54), i produttori di aggregati tassati sostituibili agli aggregati dei materiali esentati si trovano ad essere doppiamente svantaggiati. Infatti, non soltanto gli aggregati tassati sono assoggettati all’AGL, ma subiscono ancora, quantomeno in una misura più consistente dei materiali esentati, le conseguenze economiche dell’effetto del riorientamento della domanda verso gli aggregati «secondari» esentati, che è prodotto dalla sola tassazione degli aggregati assoggettati. <br />	<br />
77      Gli argomenti dedotti dalla Commissione e dal Regno Unito non sono tali da inficiare tale valutazione.<br />	<br />
78      Anzi, a seguito di un preciso quesito rivolto dal Tribunale nel corso dell’udienza, la Commissione e il Regno Unito non hanno fornito spiegazioni circa la questione se l’esenzione degli aggregati di argilla, di ardesia, di caolino, di argilla plastica e di scisto produca necessariamente, nel settore della costruzione, una domanda più rilevante di tali aggregati, cioè un incentivo economico a estrarre ulteriormente aggregati («primari») da tali materiali esentati. Orbene, un tale riorientamento della domanda verso gli aggregati («primari») dei materiali esentati rafforzerebbe gli ineguali effetti economici che la differenziazione fiscale già produce di per sé sullo sfruttamento commerciale degli aggregati sostituibili tassati. Inoltre rischierebbe di mettere a repentaglio l’obiettivo ambientale dell’AGL, che consiste proprio a scoraggiare e a rendere più efficace l’estrazione di aggregati («primari») di taluni materiali, soprattutto dei materiali esentati, e a garantire che le giacenze di materiali di sterro e di rifiuti dei suddetti materiali siano smaltiti. <br />	<br />
79      Si deve pertanto considerare che l’esenzione generale degli aggregati di argilla, di ardesia, di caolino, di argilla plastica e di scisto è all’origine di una differenziazione fiscale a danno degli aggregati sostituibili derivati da altri materiali assoggettati all’AGL. A questo proposito il Regno Unito ha del resto riconosciuto nel corso dell’udienza che esistevano disparità di trattamento rispetto all’AGL, pur affermando che tali differenze potevano essere giustificate dalla natura e dall’economia generale del sistema di tassazione istituito. <br />	<br />
80      Inoltre tale valutazione non è neppure rimessa in discussione dalla circostanza che, ai punti 158 163 della sentenza su impugnazione, punto 8 supra, la Corte non ha censurato il punto 130 della sentenza annullata, punto 1 supra. Infatti, la Corte in tali punti ha risposto ad una censura molto circoscritta della ricorrente, relativa in particolare all&#8217;illegittima sostituzione di motivi asseritamente operata dal Tribunale circa la giustificazione dell’esenzione di taluni materiali come lo scisto, l’ardesia di cattiva qualità, l’argilla e gli scarti di caolino e di argilla plastica, anche quando sono utilizzati come aggregati a seguito della loro estrazione con riferimento agli obiettivi ambientali perseguiti. Pertanto la Corte si è limitata a considerare, solo in questo contesto, che la constatazione del Tribunale secondo la quale tali materiali erano stati «fino ad oggi poco impiegati come aggregati in ragione dei loro elevati costi di trasporto» non era inficiata da errore di diritto, dal momento che «l’incentivo a utilizzare materiali vergini poco utilizzati fino ad ora come aggregati è coerente con l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo degli aggregati», e che quindi «l’incentivo a utilizzare i suddetti materiali non compromette nemmeno la natura e la struttura generale ambientale dell’AGL» (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 161; v. altresì conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi presentate in tale sentenza, Racc. pag.  I 10521, paragrafi 120 122). La Corte non si è tuttavia pronunciata in questo contesto sulla questione se il riorientamento della domanda a favore degli aggregati derivati da tali materiali esentati era tale da costituire una differenziazione fiscale a danno degli aggregati ottenuti dai materiali assoggettati. <br />	<br />
81      Alla luce di quanto qui considerato, va accolto l’argomento principale della ricorrente secondo cui l’AGL è all’origine di una differenziazione fiscale tra, da un lato, i materiali esentati dalla tassa e, dall’altro, gli aggregati sostituibili derivati da materiali assoggettati, senza che si renda necessario pronunciarsi sulle altre censure e sugli altri argomenti invocati dalla ricorrente a tale riguardo. <br />	<br />
82      Tuttavia tale differenziazione fiscale dà luogo a vantaggi selettivi a favore di talune imprese o produzioni solo a condizione che non possa essere giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale istituito dall’AGL (v. punto 48 supra). <br />	<br />
 Sulla giustificazione basata sulla natura o sul sistema generale dell’AGL <br />	<br />
83      Si deve pertanto esaminare se la Commissione era legittimata a considerare che i vantaggi fiscali constatati a favore di taluni produttori o di taluni materiali erano giustificati dalla natura o dal sistema generale dell’AGL, che costituisce l’unico quadro di riferimento pertinente nella specie (v. punti 5, 29, 31 e 32 della decisione impugnata, v. altresì supra punto 51).<br />	<br />
84      Si deve a questo proposito ricordare che una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata qualora tale misura discenda direttamente dai principi informatori o basilari di tale sistema tributario. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema fiscale stesso, che sono necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (v., in tal senso, sentenza Portogallo/Commissione, punto 47 supra, punti 80 81). <br />	<br />
85      Come è stato esposto supra ai punti 63 e 64, l’obiettivo ambientale dell’AGL è essenzialmente inteso a promuovere un ribaltamento della domanda nel settore della costruzione degli aggregati detti «primari» verso aggregati detti «secondari», che sono sottoprodotti o scarti di altri procedimenti, nonché verso aggregati «riciclati», senza che questa definizione generale operi una distinzione tra vari materiali idonei a produrre siffatti aggregati. I criteri che determinano il carattere «normale» della tassazione prevista dall’AGL (v. punti 53 54 supra) e tale obiettivo costituiscono pertanto i principi basilari o informatori della legge alla luce dei quali l’eventuale giustificazione di una differenziazione fiscale deve essere valutata. <br />	<br />
86      Orbene, tenuto conto degli elementi forniti dalla ricorrente, la Commissione e il Regno Unito non sono riusciti a dimostrare che la differenziazione fiscale legata all’esenzione degli aggregati di argilla, di ardesia, di caolino, di argilla plastica e di scisto sia giustificata dal principio di tassazione «normale» sul quale riposa l’AGL o alla luce dell’obiettivo ambientale dell’AGL. <br />	<br />
87      Da un lato, tale differenziazione fiscale deroga chiaramente alla logica della tassazione normale dell’AGL, dal momento che gli aggregati dei materiali esentati costituiscono tutti, quantomeno potenzialmente, «aggregati» soggetti allo sfruttamento commerciale ai sensi della legge. <br />	<br />
88      Dall&#8217;altro, tale differenziazione fiscale è tale da ledere l’obiettivo ambientale dell’AGL sotto due aspetti. <br />	<br />
89      In primo luogo, salvo prova contraria che finora non è stata prodotta né dalla Commissione né dal Regno Unito, l’esenzione degli aggregati di argilla, di ardesia, di caolino, d’argilla plastica e di scisto rischiano di produrre, nel settore della costruzione, una maggiore domanda di aggregati «primari» di tale tipo piuttosto che di aggregati «secondari» – e cioè sottoprodotti o scarti di taluni procedimenti, compresi quelli derivati da altri materiali sostituibili ma assoggettati – e pertanto di intensificare l’estrazione dei suddetti aggregati «primari», il che sarebbe in contrasto con l’obiettivo ambientale dell’AGL, che è inteso a incentivare l’utilizzo di questi soli aggregati «secondari» e a evitare la loro discarica o immagazzinaggio (v. punti 78 supra). A questo proposito, fatta salva l’affermazione generale secondo la quale tali materiali non costituiscono «tradizionalmente» o «in genere» aggregati, la Commissione e il Regno Unito non sono stati in grado di rimettere in discussione l’argomento della ricorrente secondo cui esistono nel territorio di tale Stato membro più cave che producono aggregati primari di scisto e di ardesia che sarebbero tali da profittare di tale esenzione nel modo sopra descritto. <br />	<br />
90      In secondo luogo, in tale misura, non è più assicurato un ribaltamento efficace e coerente di tale domanda verso l’utilizzo di aggregati «secondari» e di ogni categoria di materiali, cioè i sottoprodotti e i rifiuti di taluni procedimenti o di aggregati «riciclati», per evitare così la messa a discarica di tali aggregati «secondari» e incentivare una più efficace estrazione degli aggregati «primari» nel loro insieme e non soltanto di quelli derivati da taluni materiali esentati. Orbene, un siffatto risultato sarebbe manifestamente incompatibile con l’obiettivo ambientale dell’AGL quale dedotto dal Regno Unito. Inoltre, in tali condizioni, l’effetto potenzialmente benefico per l’ambiente con riferimento a questo stesso obiettivo, che consiste nell’esaurire, in un primo tempo, le giacenze esistenti di aggregati «secondari» di argilla, di ardesia, di caolino, di argilla plastica e di scisto non è sufficiente a giustificare la differenziazione fiscale constatata, dal momento che, non essendo limitato nel tempo, tale effetto rischia, salvo prova contraria finora non prodotta nella specie da parte del Regno Unito, di creare analoghi problemi di immagazzinaggio dei rifiuti degli aggregati derivati da altri materiali assoggettati alla tassa, la cui domanda è d’ora innanzi deviata, il che sarebbe egualmente in contrasto con l’obiettivo ambientale dell’AGL. <br />	<br />
91      Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, che denotano l’esistenza di vantaggi selettivi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, la Commissione non era legittimata a concludere ai punti 34 e 43 della decisione impugnata che «i vantaggi che possono sorgere a beneficio di talune imprese in ragione della definizione del campo di applicazione dell’AGL sono giustificati dalla natura e dall’economia generale del sistema fiscale» di cui trattasi. <br />	<br />
92      La Commissione ha quindi violato nella specie la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, di modo che va accolto il primo motivo nella misura in cui verte sull’esistenza di una differenziazione fiscale operata dall’AGL e sull’assenza di giustificazione a tal riguardo dalla natura e dall’economia del regime fiscale di cui trattasi. <br />	<br />
93      Infine il Tribunale ritiene necessario valutare la censura che deduce una violazione della nozione di aiuto per quanto riguarda la valutazione da parte della Commissione dell’esenzione dell’esportazione di aggregati, che riguarda un aspetto della decisione impugnata che non è interessato dalla censura accolta al punto precedente. </p>
<p> <i>Sull’esenzione delle esportazioni degli aggregati <br />	<br />
</i>94      Come risulta dall’articolo 16, paragrafo 2, della legge, l&#8217;ambito di applicazione territoriale dell’AGL è limitato al territorio del Regno Unito, con la conseguenza che ogni commercializzazione di aggregati al di fuori di tale territorio, cioè ogni operazione economica legata alla sua esportazione, è esentata dalla tassa [v. altresì articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione della legge]. Si deve a questo proposito ricordare che la ricorrente invita il Tribunale a censurare il ragionamento di cui al punto 33 della decisione impugnata, secondo il quale le autorità del Regno Unito non sarebbero in grado di controllare le esportazioni di aggregati, il che implicherebbe un rischio di disparità di trattamento degli aggregati esportati (v. punto 29 supra). <br />	<br />
95      Per determinare se l’esenzione delle esportazioni implichi un vantaggio selettivo a favore di talune imprese o produzioni, si deve valutare, conformemente al principio enunciato al punto 47 supra, in un primo momento se gli aggregati esportati e gli aggregati commercializzati nel territorio del Regno Unito si trovano in situazioni comparabili se non identiche. <br />	<br />
96      Si deve a questo proposito ricordare che, nell’ambito del suo esame di cui ai punti 174 178 della sentenza su impugnazione, punto 8 supra, la Corte ha concluso per l’esistenza di un errore di diritto del Tribunale nell’applicazione dell’articolo 253 CE per quanto riguarda l’interpretazione della portata della motivazione esposta al punto 33 della decisione impugnata (sentenza annullata, punto 1 supra, punto 150). La Corte ha in particolare precisato che tale motivazione «si riferisce quindi alla disparità di trattamento che, in mancanza di esenzione degli aggregati esportati, deriverebbe dal fatto che gli aggregati commercializzati nel Regno Unito sono esentati se impiegati per determinati scopi, mentre gli aggregati impiegati per gli stessi scopi nello Stato di importazione sarebbero assoggettati all’AGL a causa dell’assenza di strumenti di controllo delle autorità britanniche sull’impiego degli aggregati al di fuori del Regno Unito» (sentenza su impugnazione, punto 8 supra, punto 176). <br />	<br />
97      Come indicato dalla Commissione al punto 33 della decisione impugnata, tenuto conto dell’oggetto dell’AGL, che è inteso a tassare solo i materiali sfruttati in quanto aggregati, si deve constatare che i materiali commercializzati nel Regno Unito e quelli esportati all’estero si trovano effettivamente in situazioni distinte per il fatto che, a seguito di un’esportazione, l’applicazione del criterio di tassazione determinante, cioè lo sfruttamento commerciale in quanto aggregato, non può in linea di principio più essere verificato dalle autorità del Regno Unito. Infatti queste non potranno o potranno solo difficilmente determinare se un materiale esportato possa essere utilizzato o sfruttato come aggregato, se lo sarà realmente o se esso sarà utilizzato per altri fini, il che dipende altresì dalle specificazioni regolamentari applicabili nel paese di destinazione. A questo proposito non può sortire esito fruttuoso la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe particolarmente agevole per le autorità del Regno Unito individuare le proprietà fisico-chimiche dei materiali destinati all’esportazione per determinare così se essi sono idonei o inidonei ad essere utilizzati in procedimenti che consentono di beneficiare di un&#8217;esenzione a titolo dell’AGL. Quand’anche si supponesse che tale sia il caso, come è stato rilevato supra ai punti 53 e 54, la qualificazione di «aggregato» o di materiale esentato non dipende proprio da tale proprietà, ma, in particolare, da una esclusione caso per caso di taluni materiali individuati per nome o derivati da taluni procedimenti dall’ambito di applicazione dell’AGL. Inoltre, il fatto che i materiali esportati e quelli commercializzati nel Regno Unito non si trovano in una situazione comparabile è confermato con riferimento all’obiettivo ambientale dell’AGL (v. punto 63 supra), dal momento che nel caso dell’esportazione, il legislatore e le autorità del Regno Unito non sono in grado di riorientare, mediante una differente tassazione, la domanda di aggregati conformemente a tale obiettivo. <br />	<br />
98      Infine, non è dimostrato l’argomento della ricorrente secondo cui il 90% degli aggregati esportati e quindi esentati proverrebbero da una cava di granito, situata a Glensanda in Scozia, non potrebbero essere utilizzati nei procedimenti esentati nel Regno Unito. Tuttavia, quand’anche fosse dimostrato, tale argomento non basta per rimettere in discussione le considerazioni sopra esposte al punto 97. Infatti, anche se, nel caso del loro sfruttamento commerciale in quanto aggregati nel Regno Unito, tali materiali erano assoggettati alla tassa, tale argomento non atto a dimostrare che le autorità del Regno Unito sono in grado di verificare che, nel paese di destinazione, i materiali esportati si trovano in una situazione di diritto e di fatto in cui sarebbero stati assoggettati all’AGL se avessero costituito oggetto del medesimo sfruttamento nel Regno Unito. <br />	<br />
99      Pertanto, facendo difetto la comparabilità delle situazioni di cui trattasi, la ricorrente non ha dimostrato che l’esenzione delle esportazioni dà luogo a differenziazioni fiscali che possono costituire vantaggi selettivi ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Non è pertanto necessario esaminare se detta esenzione sia tale da incentivare lo sfruttamento degli aggregati primari e quindi da produrre conseguenze in contrasto con l’obiettivo ambientale dell’AGL, che possano essere giustificate dalla sua natura e dal suo sistema. <br />	<br />
100    Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la ricorrente non ha dimostrato che il punto 33 della decisione impugnata è inficiato da errore in quanto constata, da un lato, l’assenza di possibilità di controllo da parte delle autorità del Regno Unito dell’«utilizzo degli aggregati al di fuori del loro territorio» e, dall’altro, la necessità di «evitare un trattamento iniquo delle esportazioni di aggregati». <br />	<br />
101    Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta. Tuttavia, ciò non rimette in discussione l’illegittimità del dispositivo della decisione impugnata, quale risulta dal punto 43, a tenore del quale la Commissione non solleva obiezioni nei confronti dell’AGL nel suo complesso, in quanto il suo campo di applicazione si giustifica con la logica e con la natura del regime fiscale di cui trattasi. <br />	<br />
102    Considerati gli errori nei quali la Commissione è incorsa nell’applicazione della nozione di aiuto, quali constatati supra ai punti 51 92, la decisione impugnata va pertanto annullata, ad eccezione della parte riguardante l’esenzione dell’Irlanda del Nord che non costituisce oggetto della presente controversia, per violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, senza che si renda necessario pronunciarsi sul secondo, terzo e quarto motivo. </p>
<p> <b>Sulle spese</p>
<p></b>103    Nella sentenza pronunciata su impugnazione la Corte ha riservato le spese. Spetta pertanto al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese afferenti ai diversi procedimenti, conformemente all’art. 121 del regolamento di procedura. <br />	<br />
104    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale conformemente alla domanda della ricorrente. <br />	<br />
105    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Regno Unito sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)<br />	<br />
dichiara e statuisce:<br />	<br />
1)      La decisione della Commissione C (2002) 1478 def., del 24 aprile 2002, relativa al fascicolo in materia di aiuti di Stato N. 863/01 – Regno Unito/Tassa sugli aggregati, è annullata, ad eccezione della parte riguardante l’esenzione dell’Irlanda del Nord. <br />	<br />
2)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Aggregates Association dinanzi alla Corte e al Tribunale.<br />	<br />
3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale. </p>
<p>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 marzo 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-dellunione-europea-sentenza-7-3-2012-n-0/">Tribunale dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-7-3-2012-n-191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Caruso – Presidente f.f., C. Criscenti – Estensore su una informativa prefettizia interdittiva riguardante una società a responsabilità limitata il cui socio unico è un trustee 1. Società e associazioni – Disciplina – Trust – Informativa prefettizia interdittiva – Fattispecie. 2. Società e associazioni – Disciplina – Trust –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Caruso – Presidente f.f., C. Criscenti – Estensore</span></p>
<hr />
<p>su una informativa prefettizia interdittiva riguardante una società a responsabilità limitata il cui socio unico è un trustee</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Società e associazioni – Disciplina – Trust – Informativa prefettizia interdittiva – Fattispecie.	</p>
<p>2. Società e associazioni – Disciplina – Trust – Natura e struttura.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui i soci di una società a responsabilità limitata destinataria di una informativa prefettizia interdittiva abbiano costituito un trust e il trustee sia divenuto socio unico della predetta società, è legittima una seconda informativa prefettizia, qualora la predetta società ha partecipazioni in altri consorzi, tutti impegnati in attività edile, il cui amministratore è sempre il precedente amministratore unico della società, ed ancora che i beneficiari, figli dei disponenti, continuano ad essere dipendenti della società, potendo così controllarne dall’interno l’andamento.	</p>
<p>2. Il trust, che ha avuto ingresso nel nostro ordinamento attraverso la Convenzione dell&#8217;Aja, approvata l&#8217;1 luglio 1985, ratificata dall&#8217;Italia con la l. n. 364 del 1989 ed entrata in vigore nel gennaio 1992, è uno strumento di autonomia privata per istituire patrimoni destinati a scopi predeterminati; in particolare, dal punto di vista strutturale, consiste in un rapporto giuridico tra più soggetti: il disponente, il trustee e i beneficiari, il primo dispone di una massa di beni a favore del trustee, il quale si vincola al perseguimento di un fine a lui soggettivamente estraneo, che può assumere i contenuti più vari (per lo più, nella prassi, volto a beneficio di soggetti terzi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 109 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Fravesa Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Domenica Tripodi e Loris Nisi, con domicilio eletto presso Loris Maria Nisi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;informativa ex art. 10 DPR n. 252/98 resa dalla Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 0082695 del 23.12.2009;<br />	<br />
quanto ai I motivi aggiunti:<br />	<br />
della comunicazione del Comune di Gioia Tauro di risoluzione del contratto di appalto del 20.09.2010 notificata il 24.09.2010;<br />	<br />
della deliberazione della G.M. del Comune di Gioia Tauro, n.89 del 09.09.2010.<br />	<br />
quanto ai II motivi aggiunti <br />	<br />
dell’ulteriore informativa emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 19 luglio 2011</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con un primo ricorso Fravesa s.r.l. impugnava l’informativa a carattere interdittivo resa dalla Prefettura di Reggio Calabria, ex art.10 d.p.r. n. 252/98 prot. N. 0082695 del 23 dicembre 2009.<br />	<br />
Successivamente, i soci della società costituivano con atto del 28 aprile 2010, il TRUST TRICALO’ e l’Amministratore Unico della Fravesa, Sig. Giovanni Tripodi (cl. 82) comunicava le proprie dimissioni.<br />	<br />
Pertanto, il Trustee, divenuto socio unico della Fravesa s.r.l., in data 1 luglio 2010, in esito ad assemblea ordinaria, provvedeva alla nomina di un nuovo Amministratore Unico.<br />	<br />
Tale situazione veniva rappresentata, tra l’altro, al Comune di Gioia Tauro, che tuttavia in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 9 settembre .2010 disponeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 18 febbraio 2006 per ristrutturazione del palazzo comunale.</p>
<p>2. Con motivi aggiunti la FRAVESA, ritenendo che la costituzione del Trust, definito antimafia, costituisse elemento nuovo che avrebbe dovuto portare il Comune di Gioia Tauro a richiedere all’autorità Prefettizia se fosse ancora sussistente il pericolo di inquinamento, impugnava la delibera di risoluzione del rapporto contrattuale.<br />	<br />
Con ordinanza n. 80/2010 il Tar ordinava alla Prefettura di produrre la documentazione posta a sostegno dell’informativa e l’amministrazione, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ottemperava, depositando delle informazioni rese dalla Prefettura di Milano, dalla Questura di Reggio Calabria, dal Comando Carabinieri della Provincia di Reggio Calabria.<br />	<br />
In esito alla camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Tar riteneva l’informativa prefettizia interdittiva adeguatamente motivata, mentre reputava assistito dal prescritto fumus boni juris il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la consequenziale risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di Gioia Tauro.</p>
<p>3. In data 19 luglio 2011 interveniva nuovo provvedimento prefettizio che la società impugnava con ulteriori motivi aggiunti, al contempo rinunciando all’impugnativa avverso il Comune di Gioia Tauro.<br />	<br />
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e posta in decisione.</p>
<p>4. Sono divenuti improcedibili sia il ricorso principale, avverso la prima informativa, che il ricorso per motivi aggiunti, per espressa volontà della parte di non insistere sulla domanda di annullamento nei riguardi del Comune di Gioia Tauro.<br />	<br />
L’odierna decisione dovrà, dunque, riguardare solo la seconda informativa interdittiva, avverso la quale la parte ha dedotto “eccesso di potere, violazione di legge, errata interpretazione della normativa applicabile, travisamento dei fatti”. <br />	<br />
La controversia, in particolare, si incentra sul valore da attribuire al c.d. trust antimafia, costituito dalla Società, dopo ed in conseguenza dell’informativa antimafia del 23 dicembre 2009.</p>
<p>5. Il trust, che ha avuto ingresso nel nostro ordinamento attraverso la Convenzione dell&#8217;Aja, approvata l&#8217;1 luglio 1985, ratificata dall&#8217;Italia con la l. n. 364/1989 ed entrata in vigore nel gennaio 1992, è uno strumento di autonomia privata per istituire patrimoni destinati a scopi predeterminati.<br />	<br />
Dal punto di vista strutturale, esso consiste in un rapporto giuridico tra più soggetti: il disponente, il trustee e i beneficiari. Il primo dispone di una massa di beni a favore del trustee, il quale si vincola al perseguimento di un fine a lui soggettivamente estraneo, che può assumere i contenuti più vari (per lo più, nella prassi, volto a beneficio di soggetti terzi). <br />	<br />
I beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato (c.d. effetto segregativo), con la conseguenza che il patrimonio segregato in trust non può essere aggredito dai creditori (né dagli aventi causa) personali del disponente e/o del trustee, formando così una massa separata e distinta.<br />	<br />
La posizione del disponente si caratterizza, dunque, per la perdita del controllo formale sui beni costituiti in trust. Il trustee gode di discrezionalità nell&#8217;esercizio dei suoi compiti, ma è vincolato al rispetto degli obblighi di carattere fiduciario, volti alla salvaguardia dell&#8217;interesse dei beneficiari, tanto che non può distrarre a proprio favore le utilità derivate dai beni, che devono essere destinate a favore dei beneficiari o, comunque, della finalità programmata. <br />	<br />
Il disponente può, comunque, nominare un guardiano per garantirsi un controllo pregnante sull&#8217;operato del trustee. Infatti, il guardiano è una persona di fiducia del disponente, con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell&#8217;atto istitutivo del trust siano rispettate.</p>
<p>6. Ciò premesso in linea generale sulla struttura e le finalità del trust, il Collegio deve rilevare che in effetti l’atto istitutivo del Trust Tricalo, socio unico della Fravesa, (per quanto qui è dato conoscere visto che dell’atto ne è stata prodotta solo una copia non autentica, incompleta ed informale) non presta in sé il fianco al pericolo di elusioni della disciplina sulle informative antimafia, considerata la qualità dei soggetti individuati come trustee e come guardiani, conformemente a quanto riconosciuto anche dai Carabinieri di Reggio delegati dal Prefetto per i nuovi accertamenti.<br />	<br />
Tuttavia il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ha evidenziato, con la nota 23 maggio 2011, che la società Fravesa risulta ancora avere partecipazioni in altri consorzi, tutti impegnati in attività edile, il cui amministratore è sempre Tripodi Giovanni (cl. 82), precedente amministratore unico della Fravesa, ed ancora che i beneficiari (e non già i disponenti, come erroneamente detto nel rapporto) Tripodi Giovanni e Tripodi Demetrio, figli dei disponenti, continuano ad essere dipendenti della società, potendo così controllarne dall’interno l’andamento.</p>
<p>7. Il Tribunale ritiene che detti elementi sorreggano in modo adeguato l’impugnata informativa.<br />	<br />
Sostiene parte ricorrente che mancherebbe una ancorché minima valutazione sulla possibilità di influenza che gli ex soci avrebbero potuto operare sulla gestione societaria.<br />	<br />
Il Collegio osserva, invece, che considerata la genesi e la “filiazione” del Trust Tricalo dalla società già destinataria di informativa antimafia da un lato e la personalità del Tripodi Giovanni (cl. 82) come tratteggiata nella prima informativa e negli atti ad essa sottesi (con particolare riguardo alle plurime frequentazioni), e del Tripodi Demetrio, l’informativa sia esente dal vizio dedotto.<br />	<br />
In particolare per Tripodi Demetrio l’informativa dei Carabinieri del 2011 dà conto di ulteriori circostanze significative: egli è imputato in una operazione della DDA per turbata libertà degli incanti ed è fratello convivente di Giovanni (cl. 71), che risulta imputato per falso giuramento e favoreggiamento personale con l’aggravante di cui all’art. 7 l.n. 203/91.<br />	<br />
Né può attribuirsi rilevanza alla successiva risoluzione, in data 25 novembre 2011, del rapporto lavorativo con i figli-beneficiari, perché fatto recente sopravvenuto all’atto impugnato. </p>
<p>8. Non risponde al vero poi quanto riportato nella memoria difensiva, ossia che la Prefettura ha fondato la nuova informativa interdittiva, esclusivamente sul rapporto degli ex soci con la società, in quanto come si è prima specificato, l’informativa, come primo punto, mette in luce la comunanza di interessi tra il Trust ed altre società tutte facenti capo a Tripodi Giovanni, precedente amministratore di Fravesa e poi dipendente.<br />	<br />
I chiarimenti forniti sul punto dalla ricorrente nei motivi aggiunti non paiono, peraltro, persuasivi.<br />	<br />
Deduce la ricorrente che si tratterebbe di consorzi nati per specifici lavori, ormai tutti ultimati. A parte il rilievo che non esiste nel nostro ordinamento la figura richiamata in ricorso del “consorzio temporaneo”, differenziandosi il consorzio dalla riunione d’imprese proprio per il suo carattere non temporaneo, è un dato di fatto che i tre consorzi indicati nell’informativa, tutti riconducibili a Tripodi Giovanni (cl. 82), sono comunque ancora esistenti e non sono stati formalmente estinti nonostante il preteso esaurimento, ormai da qualche anno, dell’oggetto sociale (e nonostante la relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2010 non menzioni tali partecipazioni, riconosciute invece dalla parte in giudizio). La partecipazione in essi della Fravesa è stata, quindi, correttamente segnalata come elemento di un persistente possibile condizionamento mafioso nella gestione della stessa.</p>
<p>9. Il secondo ricorso per motivi aggiunti deve, quindi, essere respinto.<br />	<br />
Avuto riguardo alla complessiva vicenda contenziosa ed al comportamento processuale ed extraprocessuale di parte ricorrente, le spese possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, e rigetta il secondo ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Presidente FF<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.249</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-249/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-249/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.249</a></p>
<p>Pres. F. Scanu, Est. T. Aru G. T. (Avv.ti G. e S. Ledda) c. Regione autonoma della Sardegna (Avv.ti S. Trincas, A. Putzu) e P.I. (Avv. R. Dedola) Autorizzazione paesaggistica – art. 146, co. 12, d.lgs. 42/2004 &#8211; Sanatoria – Aumento di Volumetria– Illegittimità È illegittima l&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-249/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-249/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.249</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scanu, Est. T. Aru<br /> G. T. (Avv.ti G. e S. Ledda) c. Regione autonoma della Sardegna (Avv.ti S. Trincas, A. Putzu) e P.I. (Avv. R. Dedola)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione paesaggistica – art. 146, co. 12, d.lgs. 42/2004 &#8211; Sanatoria – Aumento di Volumetria– Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata ex post dall&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo per le opere comportanti un aumento di volumetria, non rientrando tale ipotesi tra le fattispecie marginali &#8211; i c.d. abusi minori &#8211; che eccezionalmente ammettono la sanatoria ambientale in deroga al divieto generale di nulla-osta postumo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 587 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Giorgio Thiele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni e Stefano Ledda, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, viale Diaz n. 86; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandra Trincas e Alessandra Putzu, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda, viale Trento n. 69;<br />
il Comune di Carloforte, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il sig. Pietro Iesu, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessio Spalma, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Rita Dedola, via Paoli n. 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 28 del 13.01.2010 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso l&#8217;accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria, ex art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, delle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico nell&#8217;immobile sito in Carloforte via Martini n. 56 di proprietà del sig. Iesu Pietro;<br />	<br />
&#8211; della concessione edilizia in accertamento di conformità n. 11 del 25.03.2010 con la quale il Comune di Carloforte ha autorizzato su istanza del controinteressato, i lavori di formazione di un terrazzo piano in luogo di una copertura a falda inclinata e<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati ancorché non conosciuti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del sig. Pietro Iesu;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente è proprietario dell’immobile sito in Carloforte nella via Martini n. 52, confinante con l’immobile di proprietà dell’odierno controinteressato.<br />	<br />
Quest’ultimo, in data 24 aprile 2006, chiedeva al Comune di Carloforte l’autorizzazione edilizia per il rifacimento degli intonaci e successiva tinteggiatura del prospetto del fabbricato di sua proprietà, sito in vai Martini n. 56.<br />	<br />
In data 9 maggio 2006 l’Ufficio Tecnico comunale rilasciava la richiesta autorizzazione (n. 98/2006), con espressa esclusione di qualsiasi altra opera oltre a quelle menzionate.<br />	<br />
A seguito di sopralluogo effettuato il 5 luglio 2006, il Comune di Carloforte emetteva l’ordinanza n. 52 del 7 luglio 2005, con la quale, rilevata la realizzazione di opere in difformità da quanto assentito, ordinava la sospensione di lavori.<br />	<br />
Dopo un ulteriore sopralluogo effettuato il 20 settembre 2006, poi, il medesimo Comune di Carloforte, a seguito di una più attenta verifica delle misure delle opere abusivamente realizzate, emetteva l’ordinanza n. 80 del 24 ottobre 2006, in parziale rettifica della precedente ordinanza n. 52/2006, e reiterava l’ordine di sospensione dei lavori.<br />	<br />
Il 29 marzo 2006 il ricorrente, dopo aver constatato che malgrado l’adozione delle predette ordinanze la situazione di fatto non era mutata, chiedeva l’accesso agli atti in ordine alla pratica concernente la situazione edilizia dell’immobile del sig. Pietro Iesu.<br />	<br />
Con nota n. 4272 del 27 aprile 2010 l’Amministrazione riscontrava l’istanza e rendeva disponibile la documentazione richiesta.<br />	<br />
In tale occasione il sig. Thiele veniva a conoscenza del fatto che il controinteressato aveva ottenuto, in relazione al predetto abuso, sia l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 167 del D.Lgvo n. 42/2004, sia la concessione edilizia in accertamento di conformità.<br />	<br />
Assumendo l’illegittimità di tali provvedimenti, con il ricorso in esame, notificato il 30 giugno 2010 e depositato il successivo 7 luglio 2010, il sig. Thiele li ha impugnati deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
A) Sull’illegittimità della determinazione regionale n. 28 del 13.01.2010 – Accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria.<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 146 e 167 del D.Lgvo n. 42/2004: in quanto, in ragione del momento di realizzazione dell’abuso, e tenuto conto delle modifiche normative intervenute, l’opera abusiva non poteva ottenere un’autorizzazione paesaggistica postuma;<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 167, comma V, del D.Lgvo n. 42/2004 – Illegittimità per violazione di legge ed erroneità dei presupposti: per la mancata acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza;<br />	<br />
3) Violazione degli artt. 146 e 167 del D.Lgvo n. 42/2004: per la mancata sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della concessione della compatibilità paesaggistica in sanatoria.<br />	<br />
B) Sull’illegittimità dell’accertamento di conformità n. 11 del 25 marzo 2010 rilasciato dal Comune di Carloforte al contro interessato.<br />	<br />
4) Illegittimità in via derivata per i vizi dell’accertamento di conformità paesaggistica sopra evidenziati;<br />	<br />
5) Erroneità dei presupposti: in quanto il provvedimento rilasciato si fonderebbe sull’errato presupposto che il progetto approvato non abbia creato né nuove superfici, né nuovi volumi;<br />	<br />
6) Violazione dl divieto di sopraelevazione – violazione dell’art. 5 lett. a) delle NTA del piano particolareggiato del Comune di Carloforte;<br />	<br />
7) Violazione dell’art. 905 c.c.: con riguardo alla violazione delle distanze per l’apertura di vedute dirette e balconi, nonché per lesione del diritto di luce, aria e veduta.<br />	<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il controinteressato Pietro Esu che ne ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
Si è altresì costituita in giudizio l’amministrazione regionale che, con difese scritte, dopo aver eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse e, comunque, la sua irricevibilità perché tardivamente proposta, ne ha chiesto il rigetto perché infondata, vinte le spese.<br />	<br />
Con ordinanza n. 350 del 14 luglio 2010 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
In vista dell’udienza di trattazione le controparti hanno depositato difese scritte con le quali hanno confermato le rispettive conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2012, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La difesa regionale ha, anzitutto, eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto, a suo avviso, proposto oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Sostiene in particolare la difesa della Regione Sarda che dallo stesso atto introduttivo del giudizio emergerebbe che fin dal mese di marzo 2010 il sig. Thiele avrebbe avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati col ricorso in esame, notificato solo il 28 giugno 2010 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.<br />	<br />
L’argomento è infondato.<br />	<br />
A parte il rilievo che, per giurisprudenza costante, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, la prova rigorosa della tardività del ricorso è posta a carico della parte che solleva l&#8217;eccezione, e che nella specie tale prova non risulta fornita in termini esaustivi, lo stesso richiamo a quanto affermato dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio non depone nel senso indicato dalla difesa regionale.<br />	<br />
Come già esposto in narrativa, infatti, il sig. Thiele, dopo aver verificato che malgrado l’adozione dell’ordine di sospensione immediata dei lavori, in quanto realizzati in modo difforme dal titolo assentito, la situazione di fatto restava immutata, il 29 marzo 2010 chiedeva l’accesso agli atti in ordine alla pratica concernente la situazione edilizia dell’immobile del sig. Pietro Iesu.<br />	<br />
Con nota n. 4272 del 27 aprile 2010 l’Amministrazione comunale riscontrava l’istanza e rendeva disponibile la documentazione richiesta.<br />	<br />
Orbene, anche a voler ritenere che da tale data il sig. Thiele abbia potuto avere immediata conoscenza dei documenti impugnati, il ricorso, affidato per la notifica il 25 giugno 2010, risulta tempestivamente proposto.<br />	<br />
Di qui l’infondatezza dell’eccezione.<br />	<br />
Sempre in via preliminare, la difesa regionale ha chiesto la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo il ricorrente dimostrato il titolo di proprietà dell’immobile cui collegare il suo interesse legittimo alla caducazione degli atti impugnati.<br />	<br />
Neanche tale argomento è decisivo.<br />	<br />
Nell’atto introduttivo del giudizio il sig. Thiele ha dichiarato di essere proprietario dell’immobile sito in Carloforte, via Martini 52, confinante con l’immobile di proprietà del contro interessato Pietro Iesu.<br />	<br />
A seguito della contestazione del suo titolo legittimante la proposizione del ricorso, il ricorrente ha depositato, in data 6 luglio 2011, l’atto di acquisto dell’immobile in questione a rogito Notaio Carlo Mario De Magistris (Rep. 126198; Racc. 27461).<br />	<br />
Trova dunque applicazione, nel caso di specie, il pacifico orientamento giurisprudenziale anche recentemente ribadito dal giudice d’appello, per il quale la possibilità di ricorrere avverso il rilascio di una concessione edilizia da parte di &#8216;chiunque&#8217;, ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 9, l. n. 1150 del 42, come modificato dall&#8217;art. 10 l. n. 765 del 1967, non configura un nuovo tipo di azione popolare, ma riconosce la posizione di interesse che consente l&#8217;impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività. In particolare, il richiamato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che hanno titolo all&#8217;impugnazione della concessione edilizia i proprietari (persone fisiche o giuridiche) di immobili od abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell&#8217;area (cfr Consiglio Stato , sez. VI, 01 febbraio 2010 , n. 400).<br />	<br />
Di qui, senza ulteriori argomentazioni, la reiezione anche di tale eccezione.<br />	<br />
Può quindi passarsi all’esame del merito della causa.<br />	<br />
Occorre peraltro precisare, in via preliminare, che la delicata e controversa questione dell&#8217;applicabilità della normativa sopravvenuta al procedimento amministrativo in itinere è stata tradizionalmente risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza facendosi riferimento al criterio del tempus regit actum (che costituisce regola generale di tutti gli atti procedimentali).<br />	<br />
Con tale brocardo si vuole sintetizzare il principio per cui ogni atto resta soggetto al regime normativo vigente al tempo della sua emanazione (ex multis: &#8220;Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la sua legittimità va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato l’atto finale.&#8221; Consiglio Stato , sez. IV, 28 settembre 2009 , n. 5835; più recentemente anche Consiglio Stato , sez. VI, 29 marzo 2011 n. 1900 e TAR Sardegna, Sez. I, 21 aprile 2011, n. 421). <br />	<br />
Alla luce del predetto criterio, dal quale non vi è motivo per discostarsi, dev’essere quindi individuato, nel caso in esame, il quadro normativo di riferimento, restando dunque disatteso l’argomento della difesa regionale teso a ritenere operante, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, il principio del tempus regit factum, ossia del tempo della commissione dell’abuso.<br />	<br />
In particolare, con riguardo al provvedimento di compatibilità paesaggistica impugnato, deve farsi riferimento alla disciplina vigente al tempo della sua adozione, ossia al 13 gennaio 2010.<br />	<br />
Orbene, all&#8217;epoca l&#8217;art. 146, comma 12, del d.lgs. n. 42 del 2004 (nel testo introdotto dall&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 157/2006) disponeva che &#8220;l&#8217;autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all&#8217;articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi&#8221;; la medesima norma, peraltro, è ancora vigente, a seguito delle modifiche apportate dall&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008 e dall’art. 4, comma 16°, lettera e) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, anche se contenuta ora nel comma 4° (&#8220;&#8230;Fuori dai casi di cui all&#8217;articolo 167, commi 4 e 5, l&#8217;autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi &#8230;&#8221;). <br />	<br />
L&#8217;art. 167, comma 4°, da parte sua, prevede che &#8220;L&#8217;autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: <br />	<br />
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) &#8230;;<br />	<br />
c) &#8230;&#8221;,<br />	<br />
mentre il successivo comma 5° stabilisce che &#8220;il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell&#8217;immobile o dell&#8217;area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all&#8217;autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell&#8217;accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi &#8230;&#8221;, allo scopo di consentire al privato, sussistendone i presupposti, di sottrarsi alla prescrizione di cui al comma 1 (&#8220;In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4&#8221;).<br />	<br />
La giurisprudenza ne ha desunto, per quel che rileva nella presente controversia, che per le opere comportanti un aumento di volumetria l&#8217;autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata ex post dall&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2007 n. 5203), non rientrando tale ipotesi tra le fattispecie marginali &#8211; i c.d. abusi minori &#8211; che eccezionalmente ammettono la sanatoria ambientale in deroga al divieto generale di nulla-osta postumo; anche se, è stato chiarito, la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell&#8217;eccezione di cui all&#8217;art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 e sono pertanto suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica (v. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2009 n. 6827). <br />	<br />
Alla base della rigorosa disciplina in esame &#8211; si è detto &#8211; è la finalità di costituire un più solido deterrente contro gli abusi dei privati, così abbandonando il regime che in precedenza riconosceva un significativo peso al fatto compiuto (v. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 marzo 2008 n. 317), senza peraltro che l&#8217;automaticità dell&#8217;ordine di ripristino dello stato dei luoghi, in conseguenza della sola carenza del titolo formale e indipendentemente da ogni indagine circa l&#8217;effettiva incidenza ambientale del singolo intervento (anche quando il privato potrebbe poi ottenere l&#8217;autorizzazione per un progetto identico) evidenzi profili di illegittimità costituzionale, a fronte di scelte del legislatore fondate su di una rigidità del sistema in tal modo funzionale alla più efficace tutela del bene &#8220;paesaggio&#8221;, assegnatario di un rango primario tra i valori costituzionalmente protetti, con il solo temperamento all&#8217;assolutezza della proibizione di valutazioni postume realizzato attraverso la previsione della sanatoria dei c.d. &#8220;abusi minori&#8221; (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 marzo 2009 n. 1762; Sez. II, 9 dicembre 2008 n. 5737).<br />	<br />
Se questo è il quadro normativo di riferimento, resta evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato, giacchè l’ufficio regionale ha applicato al caso di specie una disposizione non più vigente al tempo dell’adozione della dichiarazione di compatibilità paesaggistica.<br />	<br />
Con la conseguenza che il provvedimento adottato è illegittimo, e che lo stesso ufficio regionale dovrà provvedere nuovamente sull’istanza del controinteressato alla luce del nuovo testo degli artt. 146 e 167 citati per verificare se nel caso di specie ricorrono le condizioni per l’applicabilità della fattispecie derogatoria introdotta nel 2006.<br />	<br />
In particolare dovrà essere valutato se l’abuso del quale oggi si discute sia o meno sussumibile nella categoria del volume tecnico, come già questo Tribunale ha escluso sia pure nella cognizione sommaria propria del giudizio cautelare.<br />	<br />
L’illegittimità del provvedimento di compatibilità paesaggistica comporta, in via derivata, l’illegittimità e la caducazione anche dell’accertamento di conformità n. 11 del 25 marzo 2010 rilasciato, su tale presupposto, dal Comune di Carloforte.<br />	<br />
Salvi naturalmente gli ulteriori provvedimenti che le amministrazioni competenti alla definizione del procedimento riterranno di adottare.<br />	<br />
Resta assorbita ogni ulteriore censura.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna la Regione Sarda al pagamento in favore del ricorrente delle spese de giudizio, liquidandole in euro 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge, compensandole nei confronti del Comune di Carloforte e del controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-249/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-418/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.418</a></p>
<p>Pres. Luigi Costantini – Est. Enrico d’Arpe su un affidamento diretto ad una fondazione pubblico-privata di un servizio pubblico sanitario nell&#8217;ambito di una sperimentazione gestionale e sull&#8217;inammissibilità del ricorso al Presidente della Repubblica avente ad oggetto l&#8217;impugnazione degli atti della relativa procedura 1. Igiene e sanità – Sanità pubblica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Luigi Costantini – <i>Est.</i> Enrico d’Arpe</span></p>
<hr />
<p>su un affidamento diretto ad una fondazione pubblico-privata di un servizio pubblico sanitario nell&#8217;ambito di una sperimentazione gestionale e sull&#8217;inammissibilità del ricorso al Presidente della Repubblica avente ad oggetto l&#8217;impugnazione degli atti della relativa procedura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Sanità pubblica – Sperimentazione gestionale – Art.9-bis comma 1, d. lg. n.502 del 1992 – Società (o altre entità organizzative) a titolarità mista – Costituzione – E’ consentita – Affidamento diretto del servizio – Non è permesso. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Sperimentazione gestionale – Servizio pubblico sanitario – Fondazione pubblico-privata – Affidamento diretto – Atti – Impugnazione – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – E’ inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Riguardo all’istituto della “sperimentazione gestionale”, l’art. 9-bis comma 1, d. lg. 30 Dicembre 1992 n. 502, consente solo la costituzione di società (o altre entità organizzative) a titolarità mista, possibilità, altrimenti, vietata ai sensi del successivo comma quarto, ma non permette certo l’affidamento diretto del servizio alla società stessa (o al diverso ente pubblico/privato).	</p>
<p>2. In caso di contestazione dell’affidamento diretto ad una fondazione pubblico-privata di un servizio pubblico sanitario nell’ambito di una sperimentazione gestionale, gli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 245 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, e dell’art. 120 comma 1, c.p.a., possono essere impugnati unicamente mediante ricorso giurisdizionale al T.A.R. (nel termine di decadenza di trenta giorni dalla loro conoscenza), e non già con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, non potendo l’avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale elidere i profili di inammissibilità dell’originario ricorso amministrativo (nel caso di specie, sono stati impugnati alcuni atti amministrativi a partire dalla assegnazione ad una fondazione pubblico-privata della somma di € 60.000.000,00 per la realizzazione di un ospedale a gestione privata).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00418/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01958/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comitato Cittadino per la Tutela della Salute e della Sanita&#8217; Pubblica “Taranto Futura” e Russo Nicola</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Segreteria TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Puglia<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Lecce, viale A. Moro, 1; </p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carita&#8217; Vecchia, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Fintecna Immobiliare S.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Marco Annoni, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; 	</p>
<p><b>Fondazione San Raffaele del Mediterraneo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Montello, 13/A; 	</p>
<p><b>Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rocco Mangia, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 6 Agosto 2010 n° 1880 di assegnazione alla Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo” con sede in Taranto della somma di € 60.000.000,00 per la realizzazione in Taranto dell’Ospedale a gestione privata denominato “San Raffaele del Mediterraneo”; <br />	<br />
dell’atto di costituzione del 27 Maggio 2010 della Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”, costituita tra la Regione Puglia, il Comune di Taranto, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e la Fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor” di Milano; <br />	<br />
di ogni altro atto connesso, ivi comprese le deliberazioni della Giunta Regionale Pugliese n° 2039 del 4 Novembre 2008, n° 1447 del 4 Agosto 2009, n° 745 del 5 Maggio 2009 e n° 331 del 10 Febbraio 2010; l’Accordo Quadro del 30 Novembre 2009; il Progetto tecnico-sanitario di sperimentazione gestionale e di realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nella città di Taranto da denominare “San Raffaele del Mediterraneo” e l’Accordo di Programma tra i predetti enti inerente la costruzione del nuovo Ospedale di Taranto. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, di Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di Fintecna Immobiliare S.r.l., di Fondazione San Raffaele del Mediterraneo e di Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 Febbraio 2012 il Cons. Dott. Enrico d&#8217;Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Nicola Russo, Marinagela Rosato, A. Campa in sostituzione dell&#8217;avv.to Giovanna Corrente, Valeria Pellegrino in sostituzione dell&#8217;avv.to Gianluigi Pellegrino, M. A. Bifano in sostituzione dell&#8217;avv.to Rocco Mangia, e Luca Alberto Clarizio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comitato cittadino per la tutela della salute e della sanità pubblica “Taranto Futura” (costituito da cittadini di Taranto per tutelare la salute e al fine precipuo di difendere la gestione prettamente pubblica della sanità nel territorio cittadino e di controllare le risorse finanziarie pubbliche a ciò destinate) e il suo Coordinatore Avv. Nicola Russo anche nella qualità di cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 18 Agosto 2010 e poi (a seguito di tempestiva opposizione delle parti intimate ex art. 10 D.P.R. n° 1199/1971) trasposto in sede giurisdizionale, impugnano: 1) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 6 Agosto 2010 n° 1880 di assegnazione alla Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo” con sede in Taranto (costituita tra Regione Puglia, Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale Taranto e Fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor” di Milano) della somma di € 60.000.000,00 (quale finanziamento FAS) per la realizzazione in Taranto dell’Ospedale a gestione privata denominato “San Raffaele del Mediterraneo”; 2) l’atto di costituzione del 27 Maggio 2010 della Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”, costituita tra la Regione Puglia, il Comune di Taranto, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e la Fondazione “Centro San Raffaele del Monte Tabor” di Milano; 3) ogni altro atto connesso, ivi comprese le deliberazioni della Giunta Regionale Pugliese n° 2039 del 4 Novembre 2008, n° 1447 del 4 Agosto 2009, n° 745 del 5 Maggio 2009 e n° 331 del 10 Febbraio 2010 (recante autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto alla sperimentazione gestionale de qua); l’Accordo Quadro del 30 Novembre 2009; il Progetto tecnico-sanitario di sperimentazione gestionale e di realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nella città di Taranto da denominare “San Raffaele del Mediterraneo” e l’Accordo di Programma tra i predetti enti inerente la costruzione del nuovo Ospedale di Taranto. <br />	<br />
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n° 502 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 20, 27, 30, 31, 32, 65, 68, 91, 225 e dell’Allegato II B del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, in materia di libera prestazione di servizi – Violazione del Trattato U.E. (art. 12 -ex art. 6-, art. 28 -ex art. 30-, art. 43 -ex art. 52-, art. 49 -ex art. 59-, 86 -ex art. 90-) e, quindi, del principio di concorrenza, del principio di comunitario di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e proporzionalità, per effetto del servizio pubblico espletato nel caso di specie – Violazione del principio di concorrenza – Violazione del principio costituzionale (art. 97) del buon andamento amministrativo e di imparzialità – Disparità di trattamento – Violazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche comunitarie) n° 945 del 1° Marzo 2002 – Eccesso di potere per illegittimità derivata, sviamento di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà dei provvedimenti e illogicità manifesta – Violazione e vizi del procedimento – Violazione degli artt. 7 e seguenti della Legge n° 241/1990 e dell’art. 1 della Legge 23 Dicembre 1978 n° 833 per la mancata partecipazione dei cittadini al procedimento.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della Legge n° 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), nonché dell’art. 42 del Decreto Legislativo 16 Gennaio 2003 n° 3 (in ordine all’affidamento dell’assistenza sanitaria a Fondazioni) e violazione e falsa applicazione di ogni altra legge correlata e derivata alle norme richiamate.<br />	<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, i ricorrenti concludevano chiedendo la declaratoria, previo accertamento dell’irritualità dell’opposizione al ricorso straordinario da parte della A.S.L. di Taranto e nei confronti della A.S.L. di Taranto stessa da parte dei controinteressati, dell’inammissibilità e/o illegittimità e/o nullità di tutti gli atti di opposizione al ricorso straordinario, con la conseguente remissione degli atti al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’istruzione dell’affare in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n° 1999/1971 e, in via subordinata (in caso di ammissibilità delle opposizioni al ricorso straordinario), l’annullamento dei provvedimenti impugnati nella presente sede giurisdizionale, ovvero la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del parere giurisdizionale del Consiglio di Stato in merito alla asserita pendenza del ricorso straordinario e, in estremo subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ragione della eccepita incostituzionalità (in parte qua) degli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, la Regione Puglia, la Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor e la Fintecna Immobiliare S.r.l., depositando articolate memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità (sotto svariati profili) ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 11 del 5 Gennaio 2011.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 Febbraio 2012, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. <br />	<br />
In via del tutto preliminare (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio), il Collegio rileva (ai sensi dell’art. 48 terzo comma c.p.a.) l’ammissibilità e la ritualità delle opposizioni ex art. 10 D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199 (posto che, tra l’altro, l’allegata – ma, in realtà, insussistente – irritualità della notificazione degli atti di opposizione, interposti dai soggetti controinteressati, all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto potrebbe essere eccepita solo da quest’ultima) e della conseguente trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale, nonché l’evidente inapplicabilità alla fattispecie de qua dell’invocato art. 295 c.p.c., in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur dopo le recenti innovazioni normative introdotte dall’art. 69 della Legge 18 Giugno 2009 n° 69 e dal Codice del Processo Amministrativo, rimane pur sempre un rimedio di carattere amministrativo, ancorchè per taluni aspetti assimilato al ricorso giurisdizionale (Cfr: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 28 Gennaio 2011 n° 2065), mancando il requisito necessario di ogni procedimento giurisdizionale che la decisione sia assunta anche formalmente da un Giudice terzo e imparziale, all’esito di un processo giusto regolato dalla legge, come previsto dal novellato art. 111 della Costituzione.<br />	<br />
Ciò premesso, è necessario ancora – preliminarmente – chiarire che l’attività affidata dagli atti amministrativi impugnati alla Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo” attiene all’esecuzione di prestazioni sanitarie, intese come attività volte a soddisfare primari bisogni di salute della persona, ossia di cura e assistenza ospedaliera degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale (la gestione di un ospedale pubblico).<br />	<br />
Orbene – alla stregua del condivisibile insegnamento della giurisprudenza amministrativa in “subiecta materia” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 3 Marzo 2008 n° 1) – tali prestazioni di servizi sanitari non sono riconducibili, immediatamente, alla disciplina comunitaria e nazionale specificamente riferita ai contratti pubblici di servizi [Direttiva 31 Marzo 2004 n° 2004/18/CE e Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)], ma vanno riportate alla previsione dell’allegato II B (che elenca i “servizi sanitari e sociali”) dell’art. 20 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm. (il quale attua gli artt. 20 e 21 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 31 e 32 della Direttiva 2004/17/CE, riprendendo le previsioni già contenute nell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 e nell’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 158). <br />	<br />
L’art. 20, primo comma, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, dispone che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).<br />	<br />
Tuttavia, secondo l’art. 27 primo comma del medesimo Decreto Legislativo n° 163/2006, “l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità” e “L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.”<br />	<br />
Resta ferma, quindi, la necessità di rispettare le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario.<br />	<br />
Il Tribunale segnala, inoltre, che la diretta erogazione delle prestazioni (da parte del gestore dei servizi sanitari di che trattasi) in favore della collettività, ossia degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, potrebbe indurre a configurare l’affidamento di un servizio pubblico, anziché di un appalto di servizi. <br />	<br />
Ma ciò non sposta il problema di fondo: trattandosi di attività di (indubbia) rilevanza economica oggetto di contratto da stipulare con una Pubblica Amministrazione, devono sempre applicarsi le regole della Comunità Europea sulla concorrenza e, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza.<br />	<br />
Si tratta dei principi del Trattato, che sono quelli di:<br />	<br />
a) libertà di stabilimento (art. 43);<br />	<br />
b) libera prestazione dei servizi (art. 49);<br />	<br />
c) parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità (artt. 43 e 49);<br />	<br />
d) trasparenza e non discriminazione (art. 86, che vieta le misure di favore a vantaggio delle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi e di quelle pubbliche).<br />	<br />
Infatti, anche nell’ambito dei servizi pubblici deve essere assicurata l’apertura alla concorrenza (Corte di giustizia CE: 13 Settembre 2007, C-260/04; Sez. I, 13 Ottobre 2005, C-458/03). Ogni interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio pubblico, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo (Corte di giustizia CE, Sez. I, 10 Novembre 2005, C-29/04). Inoltre, trasparenza e pubblicità devono essere date alla notizia dell’indizione della procedura di affidamento; imparzialità o non discriminatorietà devono determinare le regole di conduzione di questa.<br />	<br />
Si rimanda, in particolare, all’art. 30 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (dal titolo “Concessione di servizi”), il quale, al terzo comma, richiama i “principi generali relativi ai contratti pubblici” (nel rispetto dei quali, oltre che di quelli “desumibili dal Trattato”, deve avvenire la scelta del concessionario di servizi), che sono quelli di “trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”; principi i quali impongono la previa indizione di una gara, seppure informale.<br />	<br />
I principi generali del Trattato valgono, comunque, anche per i contratti e le fattispecie differenti da quelle concretamente contemplate; quali (oltre alla concessione di servizi) gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l&#8217;interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti.<br />	<br />
Va rilevato, infine, che, nella specie, trattandosi di attività inerente il Servizio Sanitario Nazionale affidata dalle Amministrazioni sanitarie, non si applicano le disposizioni relative ai servizi pubblici locali, riferite, nel loro ambito soggettivo, alle sole Amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n° 267/2000 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali) e, in particolare, le prescrizioni di cui all’art. 113 (“servizi pubblici locali di rilevanza economica”).<br />	<br />
A questo punto, va precisato che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, difettano – con ogni evidenza – tutti i presupposti per configurare un’ipotesi di “in house providing”, ma si è, invece, in presenza del differente modello organizzativo dell’affidamento di servizi ad una società mista (rectius: Fondazione a titolarità mista) costituita tra enti pubblici e soggetti privati, e quindi non interamente posseduta dall’ente pubblico, ma a titolarità mista pubblica/privata.<br />	<br />
Il fenomeno delle società miste rientra nel più ampio concetto di partenariato pubblico/privato (PPP), la cui codificazione risale al “libro verde” della Commissione CE relativo al PPP presentato il 30 Aprile 2004.<br />	<br />
La Commissione, nel citato “libro verde”, ha affermato che il termine PPP si riferisce in generale a “forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio” e ha ritenuto di potere individuare due tipi di partenariato pubblico-privato; e precisamente il tipo “puramente contrattuale” e quello “istituzionalizzato”.<br />	<br />
L’acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del <i>know-how</i> pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le Pubbliche Amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.<br />	<br />
Il PPP di tipo “puramente contrattuale” è quello “basato esclusivamente su legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio – vengono affidati al partner privato”.<br />	<br />
I modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione.<br />	<br />
I partenariati pubblico privato di tipo istituzionalizzato sono, secondo la Commissione Europea (si veda il citato “libro verde”), quelli che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un’entità distinta; che implicano, cioè, la creazione di un’entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la “missione” di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico.<br />	<br />
Il modello di partenariato di tipo istituzionalizzato più conosciuto (ma, certamente, non l’unico) è quello della società mista.<br />	<br />
La Commissione Europea tende ad assimilare il partenariato pubblico-privato di tipo “istituzionalizzato” a quello di tipo “puramente contrattuale” e, perciò, a considerare applicabile anche al primo tipo di partenariato il “diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”. Ciò ha delle ovvie ricadute sulle modalità di scelta del partner privato, essendo chiaro che anche in tal caso, pur in assenza di norme specifiche, devono applicarsi, come avviene per l’affidamento a terzi di servizi mediante concessioni, le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento, nonché i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.<br />	<br />
La necessità di ricorrere a procedure selettive per la scelta del partner privato con il quale costituire società (o altre entità) miste costituisce una regola ormai acquisita nell’ordinamento interno. E comunque l’unico limite posto dal Parlamento Europeo consiste nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità; principi, tutti, che trovano cittadinanza all’interno del Trattato dell’U.E.. Anche perché lo stesso “libro verde” precisa che la <i>partnership</i> pubblico-privato va senz’altro favorita ma non può rappresentare un modo per eludere la disciplina della concorrenza.<br />	<br />
Alla stregua della comunicazione della Commissione Europea del 12 Aprile 2000, pubblicata in Gazzetta ufficiale n° C 121 del 29 Aprile 2000, richiamata e sviluppata da una Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Comunitarie n° 945 in data 1° Marzo 2002, i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all&#8217;importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e <i>self-executing</i> dal Trattato, anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie volte a dare la stura a una procedura competitiva puntualmente regolata.<br />	<br />
La circostanza che le direttive comunitarie in materia di appalti sono attuative dell&#8217;art. 81 del Trattato porta in sostanza a ritenere che le norme delle stesse siano puramente applicative, con riferimento a determinati appalti, di principi generali che, essendo sanciti in modo universale dal Trattato, sono ovviamente valevoli anche per contratti e fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate.<br />	<br />
Di qui l&#8217;immediata operatività dei principi sopra esposti con riferimento ai contratti diversi dagli appalti tali da suscitare (comunque) l&#8217;interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato (Sezione IV, 15 Febbraio 2002 n° 934) ha già richiamato e condiviso gli orientamenti della Corte di giustizia europea, puntualizzando che norme comunitarie vincolanti ben possono imporsi oltre il ristretto ambito applicativo delle direttive sugli appalti. Si è richiamata la posizione della Commissione U.E., secondo la quale, anche nei casi in cui non trova applicazione la direttiva sugli appalti di servizi, la scelta del contraente incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario; tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza. <br />	<br />
Siffatte affermazioni, anche se rese con riferimento alla concessione di servizi pubblici che è figura diversa dall&#8217;appalto di servizi, hanno una portata generale e possono adattarsi a ogni fattispecie estranea all&#8217;immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti.<br />	<br />
Il principio di concorrenza è uno dei principi cardini del Trattato, soprattutto in relazione al mondo delle commesse pubbliche. Esso garantisce la completa parità di accesso di tutte le imprese europee al monte dei contratti pubblici. La conseguenza rilevante è che le imprese europee (e anche quelle dello stesso Paese) devono essere poste sullo stesso piano, concedendo loro le medesime opportunità; sia sotto il profilo dell’accesso ai contratti pubblici (e quindi attraverso il sistema ordinario dell’evidenza pubblica), sia impedendo che particolari situazioni economiche pongano alcune di esse in una condizione di privilegio o comunque di favore economico.<br />	<br />
Da ciò consegue che il sistema dell’affidamento diretto, in primo luogo, costituisce eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare; e, in secondo luogo, deve rispondere a ben precisi presupposti, in assenza dei quali l’affidamento è idoneo a turbare la <i>par condicio</i> e quindi a violare il Trattato (e le direttive).<br />	<br />
Recentemente, siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 22 Novembre 2007 n° 401.<br />	<br />
Nell’ambito dei contratti pubblici, ad avviso della Consulta, viene soprattutto in rilievo l’aspetto della tutela della concorrenza, che si concretizza, in primo luogo, nell’esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore; in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Le procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente devono essere idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza. La Corte ha quindi evidenziato che la nozione comunitaria di concorrenza, che si riflette su quella di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, è definita come concorrenza “per” il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati.<br />	<br />
Sul piano interno, l’osservanza di siffatti principi costituisce anche attuazione delle stesse regole costituzionali di buon andamento e imparzialità, le quali, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, devono guidare tutta l’azione della P.A.. Anzi, è proprio l’esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria &#8211; sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente &#8211; nel perseguimento della tutela della concorrenza, ad avere determinato il definitivo superamento della concezione che vedeva la procedimentalizzazione dell’attività di scelta del contraente dettata nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione. Pervenendosi all’obiettivo primario costituito dalla tutela degli interessi degli operatori ad accedere al mercato e a concorrere per il mercato. <br />	<br />
Con precipuo riguardo, poi, al settore sanitario e al dettato normativo inerente l’istituto della “sperimentazione gestionale”, costituito dall’art. 9-bis primo comma del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n° 502 e ss.mm., secondo cui “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato”, il Collegio rileva che esso consente solo la costituzione di società (o altre entità organizzative) a titolarità mista; possibilità che, altrimenti, sarebbe vietata (ai sensi del comma quarto del citato art. 9-bis, “Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute”), ma non permette certo l’affidamento diretto del servizio alla società stessa (o al diverso ente pubblico/privato).<br />	<br />
Né rileva, in senso contrario, la natura giuridica della Fondazione (costituita da un patrimonio personificato dall’ordinamento per la realizzazione di uno scopo determinato avente utilità sociale) o la circostanza che la stessa non persegue uno scopo di lucro, considerata l’indubbia rilevanza economica del servizio pubblico sanitario affidatole. <br />	<br />
Altrimenti, si tratterebbe di norma da disapplicare siccome contraria ai principi del Trattato.<br />	<br />
In conclusione – pur prescindendo dall’esame della sussistenza della (dubbia) legittimazione attiva delle parti ricorrenti e dalle altre (suggestive) eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti – siccome nella presente causa si verte (sostanzialmente) in tema di contestazione dell’affidamento diretto (alla controinteressata Fondazione “San Raffaele del Mediterraneo”) del servizio pubblico sanitario in questione (avvenuto con la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 331 del 10 Febbraio 2010, recante autorizzazione della sperimentazione gestionale de qua, mentre tutti gli altri provvedimenti impugnati vanno qualificati come consequenziali e attuativi della predetta decisione regionale), il Tribunale osserva che, ai sensi dell’art. 245 primo comma del Decreto Legislativo n° 163/2006 (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 20 Marzo 2010 n° 53 – applicabile “ratione temporis” – ), nonché dell’art. 120 primo comma c.p.a. (che precludono, in “subiecta materia”, l’esperibilità del rimedio amministrativo prescelto dai ricorrenti), gli atti amministrativi gravati avrebbero dovuto essere impugnati unicamente mediante ricorso giurisdizionale al T.A.R. (nel termine di decadenza di trenta giorni dalla loro conoscenza), e non già con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, nel mentre è noto che – in forza dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – l’avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale non elide i profili di inammissibilità dell’originario ricorso amministrativo (Consiglio di Stato, V Sezione, 25 Marzo 1991 n° 357).<br />	<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Sussistono, comunque, gravi ed eccezionali motivi (la complessità e la novità delle questioni oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile nei sensi precisati in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 Febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-3-2012-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2012 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.974</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-974/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-974/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.974</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini della fissazione dell’udienza per la trattazione dell’appello nel merito dopo quattro mesi, la sentenza che respinge il ricorso in tema di elezione del presidente del Consiglio comunale (2/3 dei 17 membri sarebbero pari a dodici, mentre l’elezione del presidente del consiglio comunale era avvenuta con solo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-974/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.974</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini della fissazione dell’udienza per la trattazione dell’appello nel merito dopo quattro mesi, la sentenza che respinge il ricorso in tema di elezione del presidente del Consiglio comunale (2/3 dei 17 membri sarebbero pari a dodici, mentre l’elezione del presidente del consiglio comunale era avvenuta con solo undici voti favorevoli: ritenuto prevalente, nelle more, l’interesse alla continuità dell’azione amministrativa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00974/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00363/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 363 del 2012, proposto dai signori:<br />	<br />
<b>Ciro Marcigliano, Tommaso Lefano, Basilio Vernile, Carmela Messa, Vincenzo Codella, Giuseppe Aniello</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sessa Aurunca</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati n. 51;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il sig. <b>Luca Sciaretta</b>, non costituito in questa fase del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 06061/2011, resa tra le parti, concernente ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Aurunca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Antonio Palma e Lucio Perone su delega dell&#8217;avv. Luigi M. D&#8217;Angiolella;	</p>
<p>Ritenuto che le argomentazioni sulle quali controvertono le parti meritano l’approfondimento proprio dell’esame nel merito;<br />	<br />
Ritenuto prevalente, nelle more, l’interesse alla continuità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere l’istanza cautelare nei limiti della fissazione dell’udienza per la trattazione dell’appello nel merito;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della particolarità della controversia	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 363/2012) nei limiti della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione nel merito dell’appello per la data del 26 giugno 2012.	</p>
<p>Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare fra le parti costituite.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza di accoglimento del ricorso di un concorrente, in tema di affidamento progettazione esecutiva, lavori di realizzazione e servizi integrati di gestione del primo lotto del parco urbano di Bagnoli, Napoli. Considerato che il pregiudizio lamentato dalla società appellante, consistente nella necessità di riaprire la procedura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza di accoglimento del ricorso di un concorrente, in tema di affidamento progettazione esecutiva, lavori di realizzazione e servizi integrati di gestione del primo lotto del parco urbano di Bagnoli, Napoli. Considerato che il pregiudizio lamentato dalla società appellante, consistente nella necessità di riaprire la procedura di gara, appare privo dei requisiti di gravità ed irreparabilità previsti dall’art. 98 c.p.a.. La sentenza di primo grado aveva ritenuto violato il principio che garantisce ad ogni partecipante la piena e completa informazione su ogni decisione della stazione appaltante in ordine al procedimento stesso, informazione finalizzata al contraddittorio ed al giusto procedimento: una irregolarità contributiva che potrebbe determinare l’esclusione dalla procedura concorsuale avrebbe quindi dovuto essere riscontrata in contraddittorio con la concorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00961/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00880/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 880 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Bagnolifutura di Trasformazione Urbana S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Vinti, Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso &#038; Associati Studio Vinti in Roma, via Emilia N. 88;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; Ccc Societa&#8217; Cooperativa </b>in proprio e quale mandataria Rti, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Laudadio, Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6; <b>Rti &#8211; Marrone Carmine, Rti &#8211; Cooperativa Lavoratori Ausiliari Traffico Lat, Rti &#8211; Civin Vigilanza Srl, Rti &#8211; Nael Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VIII n. 05256/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LAVORI DI REALIZZAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEL PRIMO LOTTO DEL PARCO URBANO DI BAGNOLI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; Ccc Societa&#8217; Cooperativa On Proprio e quale Mandataria Rti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Elia Barbieri su delega dell&#8217;avv. Stefano Vinti, Felice Laudadio;	</p>
<p>Considerato che il pregiudizio lamentato dalla società appellante, consistente nella necessità di riaprire la procedura di gara, appare privo dei requisiti di gravità ed irreparabilità previsti dall’art. 98 c.p.a.;<br />	<br />
Ritenuto, in punto spese, liquidate in dispositivo, che non sussistano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 880/2012).	</p>
<p>Condanna l’appellante Bagnolifutura di trasformazione urbana s.p.a. a rifondere a parte appellata le spese della presente fase, liquidate in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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