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	<title>7/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore. sugli effetti che l&#8217;improcedibilità del ricorso proposto avverso due permessi di costruire determina sui motivi aggiunti proposti contro due nuovi permessi di costruire Processo – Processo amministrativo – Due permessi di costruire – Emanazione di nuovi permessi di costruire – Improcedibilità degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti che l&#8217;improcedibilità del ricorso proposto avverso due permessi di costruire determina sui motivi aggiunti proposti contro due nuovi permessi di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Due permessi di costruire – Emanazione di nuovi permessi di costruire – Improcedibilità degli atti originari – Conseguenze – Improcedibilità e/o l’inammissibilità dei motivi aggiunti – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di impugnazione di due permessi di costruire, la circostanza che, a seguito dell’emanazione di nuovi permessi di costruire, è divenuta improcedibile l’impugnativa degli atti originari, non determina l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dei motivi aggiunti, ossia dell’impugnativa dei nuovi atti di assenso edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<B><P ALIGN=CENTER>IL</B> <B>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <BR><br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti n. 913 del 2005 e 885 del 2006 proposti da<br />
<b>Sabina RICATTI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico e Ilde Follieri e con questi elettivamente domiciliati in Bari alla via P. Fiore n. 14 presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco, per mandati a margine dei due ricorsi e dei motivi aggiunti al ricorso n. 913 del 2005; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
&#8211; COMUNE di BARLETTA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Palmiotti e Domenico Cuocci Martorano e con questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Davanzati n. 33 presso lo studio dell’avv. Raffaele de<br />
&#8211; <b>SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e il PAESAGGIO delle province di BARI e FOGGIA</b>, in persona del Dirigente pro-tempore, intimata nel solo ricorso n. 885 del 2006, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; Giuseppe RIZZI</b>, titolare dell’omonima ditta individuale corrente in Barletta, controinteressato intimato nonché interveniente ad opponendum, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi e presso lo studio di questi elettivamente<br />
&#8211; <b>Aniello FUCCI</b>, titolare dell’omonima ditta individuale corrente in Barletta, controinteressato intimato, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via De Rossi n. 16,- <b>PALLADIO S.r.l.</b>, con sede in Barletta, in persona dell’amministratore Aniello Fucci, controinteressata intimata nel ricorso n. 886 del 2006, rappresentata e difesa dall’avv. Pancrazio Savasta e con questi elettivamente domiciliata in Bari alla vi<br />
<br />
<b>per l’annullamento</b><br />
<u>quanto al ricorso n. 913 del 2005 e relativi motivi aggiunti</u>:<br />
&#8211; dei permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, rilasciati rispettivamente alle ditte individuali Rizzi Giuseppe e Fucci Aniello per la realizzazione di due blocchi di fabbricati, denominati blocco A e blocco B, ciascuno composto da due- dei nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006, rilasciato alla ditta Fucci Aniello e n. 101 del 2 febbraio 2006, rilasciato alla ditta Rizzi Giuseppe, sempre per la realizzazione dei due blocchi di fabbricati, denominati blocco A e blocco B,<br />
<br />
<u>quanto al ricorso n. 885 del 2006</u>:<br />
del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006 rilasciato in favore delle ditte Rizzi Giuseppe, Fucci Aniello e della società Palladio S.r.l. per il riempimento con terreno vegetale di porzione di suoli ricadenti in Barletta tra via Prascina, via Scommegna e Litoranea di Ponente, in catasto terreni a foglio 128, particelle 990, 980, 986, 985, 984, 983, 982, 1045, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1067, 1069, 1071, 1040, 1042, 1047, 1049, 1051, 1053;<br />
dell’autorizzazione paesaggistica n. 18/05 del 9 dicembre 2005 rilasciata per l’esecuzione dei medesimi lavori di riempimento, non annullata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle provincie di Bari e Foggia;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 913 del 2005;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta, di Giuseppe Rizzi, di Aniello Fucci, della Palladio S.r.l.;<br />
Visto l’atto d’intervento ad opponendum di Giuseppe Rizzi;<br />
Viste l’ordinanza n. 517 del 23 giugno 2005 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli originari permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005;<br />
Vista l’ordinanza n. 256 del 13 aprile 2006 di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006, con contestuale affidamento di verificazione tecnica;<br />
Vista l’ordinanza n. 543 del 18 luglio 2006 di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006 sino alla trattazione di merito dei ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. prof. Enrico Follieri per la ricorrente, gli avv.ti Isabella Palmiotti e Domenico Cuocci Martorano per il Comune di Barletta, l’avv. Gennaro Notarnicola per il controinteressato Aniello Fucci, l’avv. prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi per il controinteressato Giuseppe Rizzi, l’avv. Maurizio Savasta per la controinteressata Palladio S.r.l.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato l’8 giugno 2005 e depositato il 9 giugno 2005, iscritto al n. 913/2005 del registro ricorsi, Sabina Ricatti ha impugnato i permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, rilasciati rispettivamente a Giuseppe Rizzi e Aniello Fucci, titolari di omonime ditte individuali correnti in Barletta, relative all’edificazione di due blocchi di fabbricati adiacenti (convenzionalmente denominati “blocco A”, da realizzare ad iniziativa del Rizzi e “blocco B”, da realizzare ad iniziativa del Fucci), ciascuno composto di due corpi di fabbrica con annessi corpi scala, destinati a civili abitazioni e box, da realizzarsi in Barletta su suolo compreso tra le vie Prascina e Scommegna (in nuovo catasto terreni al foglio 128, particelle 128, 129, 130, 159, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 e 1025 (quanto al blocco A) e particelle 127, 133, 134, 135, 136 e 164 (quanto al blocco B).<br />
La ricorrente, proprietaria di immobile prospiciente ubicato alla medesima via Prascina (numeri civici 96, 96a, 98, 98b e 100, composto di piano cantinato, piano terra, primo e secondo piano), a tutela della veduta diretta e obliqua verso il mare, compromessa dall’esecuzione del manufatto edilizio per la lunghezza e altezza assentite, ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione degli artt. 1.17 e 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’altezza del complesso immobiliare</u><br />
Nella zona residenziale B5, in cui ricade l’intervento edilizio, vigono i parametri della zona B.1.1, con altezza massima di 16,80 ml.<br />
Nel caso di specie le tavole progettuali hanno assunto la quota di via Prascina come erronea quota di riferimento per la misurazione delle altezze, mentre il suolo d’intervento (collegato a via Prascina da una stradina a transito pedonale e distante dalla suddetta via pubblica circa 55 ml.) è sottoposto a questa di circa 5 ml.<br />
Tale circostanza era rilevabile dalle tavole progettuali n. 5 e n. 6, dalle quali sarebbe stato agevole evincere che i piani indicati come cantinato e seminterrato in effetti, sul prospetto nord che guarda al mare, hanno affaccio libero e diretto, e costituiscono in realtà, rispettivamente, un piano terreno e l’altro un piano al primo sopraelevato, ciascuno di altezza pari a 2,50 ml., che sommandosi ai cinque piani superiori ciascuno di altezza di 3,00 ml., determinano un’altezza effettiva di 20 ml., superiore a quella massima di 16,80 ml.<br />
2) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’indice fondiario di fabbricabilità</u><br />
I due piani indicati come cantinato e seminterrato poiché sono invece da considerare fuori terra determinano un aumento di volumetria complessiva per i due corpi di fabbrica di circa 10.000 mc., con superamento di quella massima consentita (mc. 9.227,27 per il blocco A e mc. 9.164,46 per il blocco B) e di quella (inferiore) indicata in progetto (mc. 9.132,42 per il blocco A e mc. 9160,93 per il blocco B), con conseguente violazione dell’indice fondiario di fabbricabilità pari a 6 mc/mq.<br />
3) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto alla distanza dai fabbricati esistenti</u><br />
Il blocco A non rispetta la dovuta distanza da fabbricato su lato ovest verso via Scommegna: la distanza prevista è pari a ml. 8,96, laddove sia che si consideri l’erronea rappresentazione del fabbricato prospiciente come composto di piano terra e due piani (con altezza di ml. 10) e l’altezza di progetto del blocco A pari a ml. 16,80 (ottenuta con le fuorvianti indicazioni censurate nel primo motivo), sia che si consideri che il fabbricato prospiciente è in effetti composto di piano terra e tre piani (con altezza di ml. 13) e che l’altezza effettiva del blocco A è pari a ml. 20, la distanza avrebbe dovuto essere, rispettivamente, di ml. 13,40 o di ml. 16,50 (semisomma delle altezze dei due fabbricati prospicienti), comunque di gran lunga superiore a quella di progetto (ml. 8,96), con la conseguenza che il fronte del blocco A dovrebbe avere una lunghezza sul fronte inferiore di ml. 7,54 rispetto a quella di progetto e minore incidenza sulla veduta obliqua verso il mare goduta dalla ricorrente.<br />
4) <u>Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea e travisata valutazione dei fatti e dei presupposti</u><br />
Nelle tavole progettuali è stata indicato come accesso carrabile ai due blocchi la via Scommegna, con prescrizione nei permessi di costruire di una strada di collegamento di ml. 8 di larghezza, che però dovrebbe utilizzare area già vincolata a parcheggio pertinenziale della concessione edilizia n. 8 del 20 febbraio 1987 rilasciata a Aniello Fucci, e quindi indisponibile per il prescritto accesso a realizzarsi.<br />
5) <u>Violazione dell’art. 2.27 del regolamento edilizio<br />
</u>La documentazione tecnica di progetto non consente di evidenziare in modo chiaro e agevole la lunghezza complessiva del fronte dei due blocchi di fabbricati, ricavabile solo dalla somma delle misure indicate per ogni porzione.<br />
Con motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, notificati il 24 marzo 2006 e depositati in segreteria il 31 marzo 2006, Sabina Ricatti impugnava i permessi di costruire n. n. 42 del 17 gennaio 2006, rilasciato alla ditta Fucci Aniello e n. 101 del 2 febbraio 2006, rilasciato alla ditta Rizzi Giuseppe, sempre per la realizzazione dei due blocchi di fabbricati, a seguito di presentazione di modifiche progettuali (colmata di una parte della depressione in aderenza al fronte dei fabbricati per contenerne l’altezza nei limiti normativi urbanistici delle N.T.A., individuazione per il blocco B di pertinenza del Fucci di via privata come strada di accesso alla via Prascina, soppressione dell’ultimo piano dei fabbricati costituenti i due blocchi), a seguito dell’intervenuta sospensiva n. 517 del 23 giugno 2005, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato &#8211; Sez. IV n. 4699 del 7 ottobre 2005.<br />
Avverso i nuovi titoli edilizi la ricorrente deduceva le seguenti censure:<br />
1) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione degli artt. 1.17 e 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’altezza del complesso immobiliare</u><br />
Non potrebbe comunque assumersi come quota 0,00 per il computo dell’altezza dei fabbricati la via Prascina, bensì collegata a essi da una piccola strada pedonale ma distante dai fronti degli erigendi fabbricati da un minimo di ml. 35 a un massimo di ml. 70, trattandosi comunque di edifici arretrati rispetto a tale strada e da essa separati da un fronte ininterrotto di edifici e altri spazi di terreno a essi asserviti.<br />
Nè può ritenersi ammissibile come sistemazione del piano di campagna (e quindi come quota utilizzabile ai fini del computo dell’altezza) il rilevante intervento di riempimento previsto per l’interramento dei piani cantinato e seminterrato, che crea una sorta di “piattaforma sopraelevata”, con modifica dell’orografia (innalzamento di ml. 5) in area destinata a parco urbano in cui per ogni modifica dello stato dei luoghi occorre piano esecutivo d’iniziativa pubblica.<br />
2) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’indice fondiario di fabbricabilità</u><br />
Si insiste nel rilievo che nella volumetria complessiva occorrerebbe considerare la cubatuta dei piani cantinato e seminterrato, onde la minore volumetria indicata (mc. 7.385,21 per il blocco A e mc. 7.332,37 per il blocco B) sarebbe in effetti fittizia.<br />
3) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto alla distanza dai fabbricati esistenti</u><br />
Si ripropongono le censure dedotte nel motivo sub 3) del ricorso, sia pure indicando nelle due ipotesi ivi contemplate due distanze di poco inferiori (ml. 11,80 e ml. 15,80).<br />
4) <u>Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea e travisata valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione dei fatti e dei presupposti. Violazione l. 24.3.1989 n. 122 e art. 41 sexies l. 17.8.1942 n. 1150 per Fucci</u><br />
Si contesta la sufficienza del nuovo accesso indicato quanto all’accesso al blocco B in una stradina di collegamento da via Prascina larga ml. 3 per un complesso di 24 appartamenti, nonché il rapporto tra appartamenti (24) e posti auto (solo 9, come richiamati nel permesso di costruire n. 42/2006), e quindi degli standards per parcheggi quanto al blocco A, oltre a riproporre i rilievi svolti nel motivo sub 4) del ricorso circa l’allargamento a ml. 8 della strada di collegamento a via Scommegna.<br />
5) <u>Violazione dell’art. 2.27 del regolamento edilizio<br />
</u>Su ripropongono le censure di cui al motivo sub 5) del ricorso.<br />
Con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato in segreteria il 15 maggio 2006, iscritto al n. 885/2006 del registro ricorsi, Sabina Ricatti ha impugnato, infine, il permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006 rilasciato in favore delle ditte Rizzi Giuseppe, Fucci Aniello e della società Palladio S.r.l. per il riempimento con terreno vegetale di porzione di suoli ricadenti in Barletta tra via Prascina, via Scommegna e Litoranea di Ponente, ossia per la modificazione del piano di campagna denunciato con le censure sub 1) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, nonché l’autorizzazione paesaggistica n. 18/05 del 9 dicembre 2005 rilasciata per l’esecuzione dei medesimi lavori di riempimento, ed in via implicita anche la nota soprintendentizia n. 5664 di prot. del 26 gennaio 2006 di comunicazione di assenza di elementi per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.<br />
Avverso i provvedimenti e atti gravati, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) <u>Violazione dell’art. 3.05 norme P.U.T.T. e dell’art. 2.12.3b delle N.T.A. del P.R.G.<br />
</u>Il consistente intervento altera l’assetto geomorfologico d’insieme dell’area, ricadente in ambito territoriale esteso “C” di valore distinguibile, in violazione dell’art. 3.05 delle norme del P.U.T.T., anche determinando diverso deflusso delle acque, e altera significativamente lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore del sito, in violazione dell’art. 2.12.3b delle N.T.A. del P.R.G.<br />
2) <u>Violazione dell’art. 5.38.2 delle N.T.A. del P.R.G. (norme igieniche). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento</u><br />
E’ travisante e sviato il richiamo dell’art. 5.38.2 di cui in epigrafe a giustificazione dell’intervento, sia perché esso si riferisce ad aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici o aperti al pubblico (laddove nella specie l’area non presenta tali caratteristiche), sia perché la disposizione legittimerebbe al limite la realizzazione di un piano inclinato con pendenza dolce (laddove il fronte del reinterro è lungo, a seconda dei criteri di misurazione, da ml. 156,40 a ml. 169,65, largo da ml. 10,14 a ml. 14, con altezza di ml. 3,56 in adiacenza ai fabbricati, con pendenze sino al 45% e quindi rischia di creare deflusso violento delle acque e ulteriori ristagni); in effetti l’innalzamento così ottenuto del piano di campagna mira solo a parificare la quota di computo dell’altezza dei fabbricati alla quota di via Prascina.<br />
3) <u>Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione<br />
</u>In relazione alla carente giustificazione del rilevante intervento, anche in ragione delle scarne indicazioni della relazione illustrativa del progetto.<br />
4) <u>Violazione dell’art. 2.27 del regolamento edilizio ed eccesso di potere per carenza di trasparenza e contraddittorietà<br />
</u>In relazione alle carenti indicazioni della documentazione progettuale quanto alla consistenza volumetrica del reinterro e della superficie interessata e alla contraddittorietà tra le indicazioni della tavola 2/3 in cui sono riferite lunghezze diverse del fronte d’intervento (ml. 156,40 sul rilievo planovolumetrico e ml. 169,65 sul profilo longitudinale B-B).<br />
Con ordinanza n. 517 del 23 giugno 2005 (confermata dal Consiglio di Stato &#8211; Sez. IV con ordinanza n. 4699 del 7 ottobre 2005) veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli originari permessi di costruire.<br />
Con ordinanza n. 256 del 13 aprile 2006 veniva accolta anche l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei nuovi permessi di costruire, disponendosi contestualmente verificazione tecnica affidata al Rettore del Politecnico di Bari o docente ordinario da questi designato.<br />
Con ordinanza n. 543 del 18 luglio 2006 veniva “confermata” la predetta sospensiva sino alla trattazione di merito del ricorso.<br />
Nei giudizi relativi ai due ricorsi si è costituito il Comune di Barletta, che, con i controricorsi e con memorie difensive depositate il 12 aprile, 31 maggio e 6 ottobre 2006, ha dedotto:<br />
a) l’inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 siccome afferenti a due nuovi e autonomi permessi di costruire, emanati in seguito a nuovo procedimento e specifica istruttoria, con correlata cessazione della materia del contendere nel ricorso originario n. 913/2005 stante la carenza d’interesse all’annullamento dei permessi di costruire sostituiti dai nuovi permessi invalidamente impugnati con gli inammissibili motivi aggiunti;<br />
b) l’irricevibilità per tardività del ricorso n. 885/2006;<br />
c) l’infondatezza, nel merito, tanto del ricorso n. 913/2005, e relativi motivi aggiunti, quanto del ricorso n. 885/2006, perché -posto che l’intervento edilizio ricade in zona omogenea B5 di P.R.G. edificabile e già in parte edificata in altri tratti, recepita con tale tipizzazione nella sua conformazione orografica, caratterizzata da terreno degradante verso la litoranea di ponente e gli arenili- l’altezza massima è inferiore a quella consentita (ancor più con i nuovi permessi di costruzione, in cui è stata ridotta di circa ml. 3.50 con il “taglio” di un intero piano), rettamente calcolata con riferimento alla quota 0.00 del piano di campagna del fronte riferibile a via Prascina e a quelli ad esso ragguagliati a seguto di sistemazione del piano di campagna sugli altri fronti, a seguito dell’intervento di riempimento della depressione verso la litoranea di ponente, legittimamente assentito con il permesso di costruire n. 119/2006 in relazione a preminenti esigente d’interesse pubblico al risanamento ambientale tese ad evitare il ristagno di acque meteoriche (sul quale la competente autorità periferica statale nulla ha eccepito), con conseguente piena regolarità delle volumetrie, autorizzate ben entro il limite dell’indice fondiario, restando confinato ad un profilo di squisita discrezionalità tecnica la sufficienza degli accessi viari (pedonali e carrabili) ai realizzandi edifici.<br />
A sua volta i controinteressati Rizzi, Fucci e Palladio S.r.l. si sono costituiti nei giudizi, con memorie difensive (e il Rizzi anche spiegando intervento ad opponendum), deducendo consimili rilievi in ordine all’inammissibilità e infondatezza dei ricorsi.<br />
Con memoria difensiva unica del 6 ottobre 2006 la ricorrente ha replicato alle avverse eccezioni, insistendo sulla fondatezza delle censure dedotte coi motivi aggiunti (se del caso comunque qualificabili come ammissibile nuovo e autonomo ricorso, stante i requisiti di forma e sostanza rivestiti), salva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse o cessazione della materia del contendere con riguardo all’impugnativa degli originari permessi di costruzione, effondendosi anche in critiche sulla espletata verificazione tecnica.<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2006 i due ricorsi sono stati discussi e riservati per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.)</b> Il Tribunale, <i>in limine</i>, deve disporre la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe n. 913/2005 e n. 885/2006, stante la loro evidente connessione soggettiva (parziale) e oggettiva.<br />
<b>2.)</b> Sempre in via preliminare il Tribunale deve scrutinare le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 e di tardività del ricorso n. 885/2006.<br />
Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento giuridico.<br />
<b>2.1) </b>Com’é noto l’art. 21 comma 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dispone che:<br />
“Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”.<br />
La disposizione si limita a prescrivere, ad evidenti fini di concentrazione ed economia processuale, una generica connessione rispetto all’oggetto del ricorso pendente tra le stesse parti, senza giungere a postulare l’esigenza che il nuovo atto gravato appartenga alla stessa sequenza procedimentale sfociata nell’atto anteriormente impugnato, ciò che ordinariamente deve escludersi se ed in quanto il provvedimento già gravato costituisce atto terminale del relativo procedimento.<br />
E’ evidente, peraltro, che sarebbe inammissibile l’impugnativa, mediante motivi aggiunti, di un provvedimento affatto <i>estraneo</i> al rapporto controverso sostanziale, o altrimenti emanato anche (o solo) da autorità diversa da quella intimata in origine, ipotesi ad esempio che si sarebbe inverata nella specie qualora la ricorrente avesse gravato con motivi aggiunti, anziché e ritualmente con ricorso autonomo, il permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006, e ciò sia perché rilasciato anche in favore di parte nuova e diversa dai controinteressati già intimati (la Palladio S.r.l.), sia perché col medesimo ricorso è stata impugnata, sia pure in via implicita, anche la nota soprintendentizia n. 5664 di prot. del 26 gennaio 2006 di comunicazione di assenza di elementi per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, ed è stata conseguentemente intimata anche altra autorità periferica statale diversa dall’autorità comunale unica parte pubblica intimata nel ricorso n. 913/2005 e relativi motivi aggiunti.<br />
In tale ipotesi, in effetti, salva la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, come in effetti disposta sub 1.), essendo evidentemente collegati i lavori assentiti con il permesso di costruire n. 119 e la sistemazione del piano di campagna su tre fronti degli erigendi edifici, non sarebbe stata ammissibile l’impugnativa del predetto provvedimento con (ulteriori) motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005.<br />
Al contrario, con i motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 la ricorrente si è gravata avverso due permessi di costruire rilasciati in esito alla presentazione di progetti variati rispetto a quelli originari e indubitabilmente e dichiaratamente riformulati anche alla luce delle censure già dedotte nell’originario ricorso (oltre che, come è trasparente, dell’intervenuta loro sospensione per effetto dell’ordinanza cautelare n. 517 del 23 giugno 2005, confermata dal Consiglio di Stato &#8211; Sez. IV con ordinanza n. 4699 del 7 ottobre 2005).<br />
E’ del tutto evidente quindi che con i motivi aggiunti è stata proposta l’impugnativa di due provvedimenti (i nuovi permessi di costruire) chiaramente connessi con l’oggetto del ricorso n. 913/2005 (la legittimità dell’iniziativa edilizia assunta dai controinteressati intimati), con notifica alle stesse parti già intimate con l’originario ricorso.<br />
Né la circostanza che, a seguito dell’emanazione dei nuovi permessi di costruire, sia divenuta improcedibile l’impugnativa dei permessi di costruire originari, determina l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dei motivi aggiunti, ossia dell’impugnativa dei nuovi atti di assenso edilizio (su fattispecie analoga cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 24 ottobre 2003 , n. 871 e, per l’affermazione dello stesso principio T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 26 febbraio 2002 , n. 1071). <br />
Sotto altro profilo, poi, la proposizione di autonoma impugnativa di provvedimenti connessi in pendenza di ricorso tra le stesse parti costituisce mera facoltà, e non già obbligo per il ricorrente, giacché un onere siffatto “&#8230;risulterebbe limitativo delle esigenze di tutela giurisdizionale costituzionalmente garantite dagli art. 24 e 113, cost., risolvendosi in un aggravamento, anziché in una semplificazione, degli adempimenti processuali” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 luglio 2005 , n. 5481); mentre, per altro aspetto, è stato ritenuto che i motivi aggiunti, per come configurati dalla novella dell’art. 21, “&#8230;sono dotati di autonomia sostanziale, costituendo espressione di un autonomo diritto di azione, sicché, pur non essendo rivestiti delle sembianze dell’atto di ricorso a sè stante, ne possiedono l’intima natura, dando vita ad un nuovo rapporto processuale e non ad un mero svolgimento interno al rapporto già in essere” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 settembre 2005 , n. 6582 e nello stesso senso T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 4 novembre 2004 , n. 5594, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24 dicembre 2003, n. 15605, T.A.R. Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1417).<br />
In ogni caso, quando anche si opinasse l’inammissibilità dei motivi aggiunti come tali, essi, notificati alle controparti nel domicilio eletto e nel domicilio reale, possiedono tutti i requisiti di sostanza e forma di un autonomo ricorso, sulla cui ammissibilità nessun rilievo è stato svolto né è ipotizzabile. <br />
In conclusione, l’eccezione pregiudiziale esaminata deve essere respinta.<br />
<b>2.2)</b> Non ha maggior pregio l’eccezione pregiudiziale d’irricevibilità per tardività del ricorso n. 885/2006 relativo all’impugnativa del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006, esulando qualsivoglia riscontro probatorio rispetto all’assunto che esso, alla data di proposizione dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 (notificati il 24 marzo 2006), fosse comunque noto e conosciuto alla ricorrente, quantomeno nei suoi estremi essenziali.<br />
<b>3.)</b> Ancora in via preliminare il Tribunale deve dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (e non già, ovviamente, per cessazione della materia del contendere, stante l’impugnativa proposta coi motivi aggiunti) la domanda di annullamento riferita agli originari permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, rilasciati rispettivamente alle ditte individuali Rizzi Giuseppe e Fucci Aniello, posto che l’interesse a ricorrere si concentra ormai sui nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006, rilasciato alla ditta Fucci Aniello e n. 101 del 2 febbraio 2006, rilasciato alla ditta Rizzi Giuseppe, integralmente sostitutivi dei primi.<br />
<b>4.)</b> Nel merito i ricorsi connessi in epigrafe, per la parte relativa all’impugnativa dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006 (di cui ai motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005), nonché del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006 (di cui al ricorso n. 885/2006), sono destituiti di fondamento giuridico e come tali devono essere respinti.<br />
<b>4.1-2) </b>Con le censure di cui al n. 1) e 2) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 la ricorrente ha sostazialmente insistito sulle censure già dedotte con i motivi sub 1) e 2) dell’originaria impugnativa, afferenti rispettivamente alla lamentata violazione dell’altezza massima consentita e al superamento dell’indice fondiario di fabbricabilità in funzione dell’invocato computo nella volumetria complessiva dei piani cantinato e seminterrato, da considerare fuori terra.<br />
In effetti i due ordini di doglianze sono imperniati sull’esatta modalità di calcolo dell’altezza massima in funzione della contestata assunzione quale parametro di riferimento, quale quota 0.00, della via Prascina, che, ad avviso della ricorrente sarebbe erronea e fuorviante, essendo i suoli interessati dai due interventi edilizi arretrati rispetto alla medesima strada di alcune decine di metri e sottoposti alla stessa di circa 5 ml.; nonché sull’andamento altimetrico dell’area d’intervento e sulla contestata “sistemazione” del piano di campagna autorizzato con la concessione edilizia n. 119 del 10 febbraio 2006.<br />
Giova premettere -ed il rilievo proposto dalle parti controinteressate ed in specie dai difensori del comune di Barletta non è di secondaria importanza-, che l’area in cui ricadono i due interventi edilizi è classificata dal P.R.G. come zona omogenea B5 e come tale recepita nella sua conformazione orografica, caratterizzata da terreno degradante verso la strada litoranea di ponente che la separa dagli arenili.<br />
In generale, ai sensi dell’art. 2.18 sub 1.1) delle N.T.A. del P.R.G., la zona omogenea B comprende le “&#8230;parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale&#8230;” con “la conferma delle strutture urbane esistenti&#8230;(e con la possibilità di)&#8230;interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio&#8230;” (art. 2.18 sub 1.2) ; nella zona B è ammesso sia l’intervento edilizio diretto (i.e.d.) sia il piano urbanistico esecutivo (p.u.e.) ai sensi dell’art. 2.18 sub 2.), e quanto al primo, subordinato a seconda dei casi a concessione edilizia (ora permesso di costruire), autorizzazione edilizia o denuncia d’inizio attività, esso è consentito anche nei termini dell’intervento di nuova costruzione nelle aree libere.<br />
Nell’ambito della zona omogenea B, poi, l’art. 2.19 delle N.T.A. individua cinque tipologie, tra cui la zona B5 (in cui appunto ricadono i due interventi costruttivi) comprensiva di “&#8230;aree edificate in attuazione di piani urbanistici esecuitivi, e cioé di piani di lottizzazione convenzionati, di piani particolareggiati e di piani di zona 167&#8230;”, nelle quali “l’edificato/edificabile nelle maglie di tale zona rimane disciplinato dai piani PL/PP/PZ così come definitivamente approvati/convenzionati”, salvo che per le aree che alla data di adozione del P.R.G. “&#8230;non risultino sottoposte a PUE adottato (in cui) si applicano i parametri della zona B.1.1 di cui all’art. 2.19”.<br />
In sostanza, quindi, per aree non già inserite in strumenti urbanistici esecutivi sono consentiti, in virtù del richiamo all’art. 2.19 delle N.T.A., interventi di “nuova edificazione” o di “demolizione e di ricostruzione che non si configurino come interventi di ristrutturazione edilizia”, con i seguenti parametri:<br />
-Unità operativa minima: UM = area di proprietà, che diventa Sf<br />
-Indice di fabbricabilità fondiario massimo: Iff non superiore 6 mc/mq<br />
-Distanza dagli assi delle strade DAS e Altezza degli edifici H pari a:<br />
DAS non inferiore a 5,60 m. H non superiore a 16,80 m. e non inferiore ai 3/2 della larghezza stradale;<br />
-Distanza dai confini degli edifici; Dc non inferiore ad H x 0,5; Dc non inferiore a 5 m oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza;<br />
-Distanza tra i fabbricati: Df non inferiore alla semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.<br />
In generale, poi l’art. 1.17 delle N.T.A. dispone che “l’altezza massima dell’edificio su ciascun fronte è la differenza di quota tra quelle misurate -nel punto più alto del fronte- dall’estradosso della copertura al livello del marciapiede, oppure (qualora questo manchi, oppure nel caso di edifici arretrati rispetto alla strada) al livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte dell’edificio”.<br />
Ciò posto, i pur suggestivi rilievi svolti dalla ricorrente intesi a contestare (pur dopo il rilascio di nuovi permessi di costruzione che hanno eliminato un piano degli erigendi edifici e dopo la sistemazione dei fronti conseguenti all’intervento assentito con il permesso di costruire n. 119) un’altezza e una volumetria superiori a quelle consentite dalle richiamate disposizioni delle N.T.A. risultano, alla luce degli elementi tecnici desumibili dalla verificazione, destituiti di fondamento.<br />
Per quanto riguarda in particolare l’assunzione quale parametro di riferimento quale quota 0.00 di via Prascina, il verificatore ha escluso che il lotto d’intervento sia, come assunto dalla ricorrente, sottoposto di circa cinque metri rispetto a quella via, osservando che “anche le quote originarie del piano di campagna relative all’intero lotto d’intervento, mostrano che a confine con il lotto di proprietà della signora Ricatti la quota era (al più) di qualche centimetro inferiore alla quota 0.00 di via Prascina&#8230;(e)&#8230;ancora a distanza di circa 6.00 mt. dal predetto confine&#8230;lungo la stradina di accesso perpendicolare a via Prascina e a distanza di circa 45,00 mt. dalla stessa via Prascina, la quota originaria del piano di campagna era inferiore di 10.00 cm rispetto a quella di via Prascina”.<br />
In prosieguo, il verificatore chiarisce che “tutta la fascia edilizia esistente nella predetta zona B5 si attesta su via Prascina” e “lo stesso lotto d’intervento&#8230;è adiacente a lotti già edificati che si attestano sulle uniche strade pubbliche esistenti, denominate via Prascina (con andamento quasi parallelo al lotto d’intervento) e via Scommegna (con andamento quasi perpendicolare alla predetta via Prascina&#8230;(e che)&#8230;le quote dei piani di calpestio delle aree esterne di pertinenza di tutti gli edifici esistenti&#8230;adiacenti al lotto d’intervento&#8230;sono assimilabili alla quota 0.00 (assunta come riferimento) di via Prascina&#8230;(e)&#8230;la stessa quota 0.00 di via Prascina caratterizza in particolare anche le aree esterne di pertinenza dell’edificio di proprietà della signora Ricatti adiacenti al lotto d’intervento”; onde risulta infondato l’assunto che a confine del lotto sussistesse “una parete scoscesa alta 5mt” e che il muro di delimitazione della proprietà Ricatti fosse un muro di contenimento, piuttosto che, come pure osservato dal verificatore, “semplice muro di recinzione della predetta proprietà”.<br />
Ne consegue che, trattandosi di realizzare edifici arretrati rispetto alla strada, era del tutto legittimo assumere la quota delle aree esterne e/o del piano di campagna a confine con l’edificio Ricatti, a sua volta rapportabili alla quota 0.00 di via Prascina, e quindi la quota 0.00 di via Prascina.<br />
E ciò a prescindere dalle ulteriori ragioni connesse all’esigenza di garantire gli allacci alle urbanizzazioni primarie in relazione alla quota di via Prascina, pure poste in luce dal verificatore.<br />
Una volta ammesso, poi, che era esatta la quota di riferimento 0.00 di via Prascina sul fronte a confine della proprietà Ricatti, ed in presenza di giacitura pendente del lotto d’intervento, non può contestarsi (a differenza di quanto a ragione la ricorrente aveva dedotto nel ricorso originario), il riporto alla medesima quota degli altri fronti dell’edificio.<br />
Infatti, l’art. 1.17 delle N.T.A. fa riferimento al “livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte dell’edificio”, ed una volta assunta la quota del piano di campagna prospiciente il fabbricato Ricatti ed il relativo fronte dell’edificio, non potevano che raccordarsi al medesimo tutti gli altri fronti dell’edificio.<br />
La disposizione urbanistica, in altri termini, non solo legittimava ma imponeva la sistemazione del terreno circostante in modo da raccordare tutti i fronti alla stessa quota, né può assumere rilievo la circostanza che invalidamente ciò non fosse stato assicurato col rilascio degli originari permessi di costruire (con la conseguenza che effettivamente si determinava un esubero di volumetria per la emersione fuori terra del piano cantinato e seminterrato) e che invece legittimamente all’irregolare situazione si sia posto rimedio con il rilascio dei nuovi permessi di costruire.<br />
Come osserva il verificatore, ciò ha determinato “&#8230;una modellazione del terreno con scarpata di raccordo dalla quota 0.00 mt. alla quota -4,30” a valle “&#8230;in sintonia con analoghe sistemazioni operate lungo tutto il fronte mare dell’edilizia realizzata in continuità con l’intervento costruttivo di che trattasi”.<br />
E’ evidente quindi che la sistemazione dei fronti non consente di considerare un esubero di volumetria in effetti inesistente, a differenza di quanto invece era stato esattamente prospettato con le censure avverso gli originari permessi di costruire.<br />
Nè colgono nel segno le ulteriori censure che, muovendo dalla inclusione di parte dell’area d’intervento in zona destinata a parco urbano lamentano l’omessa formazione di piano esecutivo d’iniziativa pubblica e la violazione dell’art. 5.38 delle N.T.A.<br />
Come osservato dal verificatore, “&#8230;l’area a nord strettamente adiacente il complesso immobiliare (in particolare il piano cantinato dello stesso) in corso di costruzione (blocco A della ditta Rizzi e blocco B della ditta Fucci) ricade in zona destinata a Parco Urbano, per la quale valgono anche le norme del PUTT/P relative agli ambiti estesi di tipo C e agli ambiti distinti ‘Coste ed aree litoranee’.<br />
Ai sensi dell’art. 3.07.4 lettera e) delle norme tecniche del PUTT/P, che risulta recepito dall’art. 2.12.3.b delle N.T.A. del P.R.G., in tali aree sono autorizzabili “piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione (tra l’altro: n.d.e) di:<br />
1. aree a verde attrezzato con:<br />
&#8211; percorsi e spazi di sosta pedonali&#8230;<br />
&#8211; zone alberate e radure a prato&#8230;<br />
&#8211; movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree, se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto <br />
2. infrastrutturazione viaria e carrabile con:<br />
&#8211; adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto fusto e medio fusto e arbustiva comunque presente;<br />
&#8211; formazione di nuovi tracciati viari con rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell’assetto orografico&#8230;;<br />
&#8211; realizzazione di aree di parcheggio&#8230;”.<br />
Secondo quanto chiarito dal verificatore, l’intervento assentito col permesso di costruire n. 119/2006, ossia “la sistemazione dell’area a nord strettamente adiacente il complesso immobiliare in corso di costruzione&#8230;” è consistito, appunto, in un “riempimento con terreno vegetale lungo il piano cantinato del predetto immobile e da rinterro per allargamento della strada di accesso da via Scommegna”.<br />
Si è trattato, in altri termini, di movimenti di terra e di adeguamento di tracciato viario esistente, e quindi di interventi espressamente consentiti dalle richiamate disposizioni.<br />
Né, in funzione dei detti caratteri tipologici dell’intervento, appare pertinente il richiamo al preteso obbligo di piano urbanistico esecutivo esteso all’intera maglia, richiesto ex art. 2.04 delle N.T.A. del P.R.G. solo per la costruzione di edifici e impianti, laddove qui si trattava di provvedere ad una funzionale sistemazione dei fronti, e in particolare di quello nord, con raccordo alla quota di riferimento di via Prascina.<br />
Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultano quindi infondate le censure sub 1) e 2) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005.<br />
<b>4.3) </b>Alla stregua delle risultanze della verificazione, risultano infondate anche le censure sub 3) dei motivi aggiunti al ricorso, riferite alla presunta minor distanza, rispetto a quella prescritta, di uno degli edifici (blocco A dell’intervento della ditta Rizzi) rispetto a fabbricato di proprietà aliena.<br />
La verificazione, chiarito l’altezza di tale ultimo fabbricato deve essere considerata nel suo sviluppo (piano terra e due piani soprastanti), al netto di una superfetazione (“tettoia in legno” assentita con autorizzazione edilizia n. 129 del 3 luglio 1992 come “stenditoio in struttura di legno e copertura precaria in lastre di policarbonato”), evidenzia come la distanza rispetto al fabbricato di proprietà aliena (quando anche considerato prospiciente) sia pari a ml. 17,94 (superiore ai ml. 17,25 di progetto), ossia ben superiore alla distanza minima di ml. 11,80 riveniente dalla semisomma delle altezze dei due fabbricati (ml. 13,60 per l’edificio Rizzi + ml. 10,00 dell’edificio in proprietà aliena = ml. 23,60 la cui metà è appunto ml. 11,80).<br />
<b>4.4)</b> Non hanno poi maggior pregio le pur suggestive ulteriori censure sub 4) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, riferite alla pretesa insufficienza della viabilità di accesso e dei posti auto degli edifici Fucci.<br />
Quaanto a quest’ultimo profilo, la ricorrente ha soltanto dedotto, ma non comprovato, mediante il richiamo a specifiche norme di P.R.G. e R.E. l’invocato rapporto di un box auto coperto per ogni alloggio, come del pari non ha dimostrato che il complesso delle superfici (anche esterne) destinate a parcheggio sia inferiore agli standards.<br />
Quanto alla viabilità di accesso, la valutazione della sufficienza delle soluzioni progettuali proposte, sia quanto alla stradina di collegamento al blocco B della ditta Fucci, sia quanto all’allargamento a ml. 8 dell’accesso da via Scommegna agli edifici Rizzi, rinvia, in assenza di previsioni di piano riferibili a viabilità pubblica con specifico dettaglio dimensionale, a valutazioni di squisita discrezionalità insuscettibili di sindacato giurisdizionale salvo che per profili di assoluta irragionevolezza, nel caso non emergenti né conclamati.<br />
<b>4.5)</b> Del tutto infondate sono, infine, le censure svolte sub 5) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, riferite a genericamente pretesa ma non dimostrata incompletezza della documentazione progettuale, e smentita dalla circostanza che la stessa ricorrente è stata in grado di formulare specifiche censure, enucleando la lunghezza complessiva del fronte dei due blocchi di fabbricati, ossia il dato progettuale asseritamente non chiarito.<br />
<b>5.) </b>L’infondatezza dell’impugnativa dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006 profilerebbe, com’é ovvio, una situazione di carenza d’interesse all’annullamento del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006, tenuto conto che dell’aspetto relativo alla legittimità dell’intervento di sistemazione assentito da quest’ultima il Tribunale ha già avuto modo di trattare <i>supra </i>sub 4.1-2) in relazione alle censure dedotte coi motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005.<br />
Ed in effetti, alla luce dei rilievi ivi svolti, non può che ribadirsi l’infondatezza delle doglianze riferite nel ricorso n. 885/2006 rispettivamente alla violazione delle normative del P.U.T.T, e delle N.T.A. del P.R.G.<br />
Si è già chiarito che l’intervento assentito con il permesso di costruire n. 119/2006 afferisce a movimenti di terra e di adeguamento di tracciato viario esistente espressamente consentiti dall’art. 2.12.3b delle N.T.A. del P.R.G. che recepisce i contenuti dell’art. 3.07.02 delle N.T.A. del PUTT/P.<br />
Il richiamo operato nel permesso di costruire all’art. 5.38.2 delle N.T.A. del P.R.G., ossia alla sistemazione delle aree scoperte di proprietà privata a confine di spazi pubblici o aperti al pubblico transito in modo tale da assicurare lo smaltimento delle acque di pioggia evitando ristagni, quand’anche fosse non del tutto pertinente non potrebbe comunque infirmare la piena ammissibilità dell’intervento di sistemazione, come consentito dalle richiamate disposizioni normative e di tutela, in funzione della quale ammissibilità non è ravvisabile alcun difetto di motivazione (quale denunciato nel motivo sub 3) del ricorso), né alcuna carenza istruttoria rilevante (quale dedotta col motivo sub 4) del ricorso).<br />
<b>6.) </b>In conclusione il Tribunale, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’impugnativa dei permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, deve respingere l’impugnativa dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006, come proposta coi motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 nonché il ricorso n. 885/2006.<br />
<b>7.)</b> In relazione alla peculiarità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese ed onorari dei giudizi relativi ai ricorsi riuniti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione III, così provvede sui ricorsi riuniti in epigrafe n. 913 del 2005 e n. 885 del 2006:<br />
1) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di annullamento dei permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, proposta col ricorso n. 913 del 2005;<BR><br />
2) rigetta la domanda di annullamento dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006, come proposta coi motivi aggiunti al ricorso n. 913 del 2005;<br />
3) rigetta il ricorso n. 885 del 2006;<br />
4) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio relativo ai ricorsi riuniti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nelle Camera di Consiglio del 19 ottobre e 5 dicembre 2006, con l’intervento dei magistrati:<br />
Amedeo	URBANO		Presidente 		<br />	<br />
Antonio	PASCA		Componente<br />	<br />
Leonardo	SPAGNOLETTI	Componente est.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-94/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.94</a></p>
<p>Presidente BILE Redattore SILVESTRI sulla gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. Edilizia ed urbanistica &#8722; Edilizia popolare ed economica &#8722; Art. 1, co. 597, 598, 599 e 600 L. 23 dicembre 2005, n. 266 &#8722; Semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-94/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-94/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.94</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente</i> BILE<br /> <i>Redattore </i>SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p>sulla gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8722; Edilizia popolare ed economica &#8722; Art. 1, co. 597, 598, 599 e 600 L. 23 dicembre 2005, n. 266 &#8722; Semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari &#8722; Regolamentazione con decreto del PCM previo accordo tra il Governo e le regioni con individuazione dei principi a cui sottoporre l&#8217;alienazione &#8722; Facoltà per gli enti proprietari di affidare le dismissioni in questione a società immobiliari specializzate &#8722; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia &#8722; Asserita violazione dell’art. 117, co. 4 Cost., e secondo la Regione Piemonte anche degli artt. 118 e 119 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi i commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 per violazione dell’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 94<br />
ANNO 2007</p>
<p><B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Franco BILE;<br />
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso<br />
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, 23, 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 28, 29, 30, 35, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d’Aosta, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. – La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato a mezzo posta il 22 febbraio 2006, pervenuto al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 marzo 2006 e all’Avvocatura generale dello Stato il 25 febbraio 2006, e depositato il successivo 28 febbraio (reg. ric. n. 28 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione. <br />
Il comma 597 dispone che «Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».<br />
Secondo il successivo comma 598, «I principi fissati dall’accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:<br />
<i>a</i>) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;<br />
<i>b</i>) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente <i>more uxorio</i> purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;<br />
<i>c</i>) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».<br />
La legge in esame, al comma 599 dell’art. 1, stabilisce che «Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni».<br />
Infine, il comma 600 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede la facoltà per gli enti e gli istituti proprietari di affidare a società specializzate «la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili».<br />
La Regione Toscana ricostruisce, sinteticamente, l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, soffermandosi, in particolare, sull’art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è stata ampliata la sfera delle attribuzioni regionali, «includendovi la gestione e l’attuazione degli interventi, nonché la fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi e la determinazione dei canoni». <br />
Secondo la ricorrente, siffatto ampliamento delle competenze regionali sarebbe stato «confermato» dalla riforma dell’art. 117 Cost.: infatti, l’edilizia residenziale pubblica, che non è compresa tra le materie di cui al secondo comma, né fra quelle di cui al terzo, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.<br />
Pertanto, non spetterebbe allo Stato, bensì alle Regioni, dettare la disciplina delle procedure semplificate per la dismissione dei beni di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. A nulla varrebbe, di conseguenza, la previsione, contenuta nel comma 597 dell’art. 1 della legge impugnata, secondo cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato «previo accordo tra Governo e regioni», in quanto nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., solo la fonte legislativa regionale è «legittimata ad intervenire con la disciplina compiuta».<br />
1.1. – Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, limitandosi ad affermare che «il comma 587 [<i>recte</i>: 597] prevede un “accordo” tra Governo e regioni, e quindi appare preferibile attendere che esso sia concluso», e concludendo per la reiezione del ricorso proposto dalla Regione Toscana. <br />
2. – La Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 29 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. <br />
La ricorrente assume che l’alienazione degli immobili di proprietà degli I.A.C.P. rientri nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, di potestà legislativa residuale della Regione, sicché le norme impugnate sarebbero illegittime per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
Inoltre, ad avviso della difesa regionale, il comma 598, prescrivendo «in modo molto dettagliato e specifico» le finalità da perseguire mediante l’accordo tra Governo e Regioni, finirebbe con il predeterminare il contenuto del medesimo accordo. Il legislatore statale, dunque, avrebbe individuato non soltanto «le scelte politiche di fondo, gli indirizzi, ma anche la disciplina più specifica, di alienazione e reinvestimento».<br />
Infine, la normativa impugnata risulterebbe lesiva anche dell’autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione, in quanto porrebbe «vincoli alla disposizione del patrimonio immobiliare e all’utilizzo dei proventi che derivano dall’alienazione dello stesso, in violazione, ancora una volta, dell’art. 119 della Costituzione».<br />
2.1. – Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse censure.<br />
3. – La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 30 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento all’art. 117, quarto e sesto comma, Cost. <br />
La ricorrente premette che, sebbene il comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 stabilisca che «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti», il tenore letterale delle disposizioni impugnate «non consente di escludere con certezza l’efficacia delle relative norme anche nei riguardi delle suddette Regioni».<br />
Pertanto, la Regione Valle d’Aosta, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui «il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate» (<u>sentenza n. 412 del 2004),</u> deduce l’illegittimità della normativa impugnata – «ove riferibile anche alla Regione» –, in quanto inciderebbe su un ambito materiale, l’edilizia residenziale pubblica, rientrante nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
Al riguardo, la ricorrente precisa che, nel caso di specie, l’art. 117, quarto comma, Cost., sarebbe applicabile anche alla Regione Valle d’Aosta, in quanto assicurerebbe «una forma più ampia di autonomia rispetto a quella statutaria, <i>ex</i> art. 10, l. cost. n. 3 del 2001».<br />
Osserva, peraltro, la difesa regionale che «la potestà regolamentare statale, potendo intervenire a norma dell’art. 117, sesto comma, Cost., soltanto negli ambiti in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, va senz’altro esclusa in materia di edilizia residenziale pubblica». Né potrebbe assumere rilievo la prevista necessità di un accordo tra Governo e Regioni: si tratterebbe, infatti, di un «accordo del tutto <i>sui generis</i> e puramente nominale», in quanto il suo contenuto sarebbe predeterminato dalle norme impugnate. <br />
3.1. – Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, riservandosi di svolgere le proprie argomentazioni, «in attesa dell’eventuale “accordo tra Governo e Regioni” previsto dal comma 597». Il resistente chiede, comunque, la reiezione del ricorso proposto dalla Regione Valle d’Aosta.<br />
4. – La Regione Piemonte ha promosso, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo (reg. ric. n. 35 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost. <br />
La ricorrente muove dal presupposto che la materia dell’edilizia residenziale pubblica rientri nella competenza legislativa regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., e ritiene, pertanto, illegittime le norme impugnate in quanto disporrebbero «per di più in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti interessati».<br />
4.1. – Con atto depositato il 15 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse censure e riservandosi di illustrare meglio le proprie difese.<br />
5. – Infine, anche le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso, rispettivamente, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 38 del 2006), con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 39 del 2006), e con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo (reg. ric. n. 41 del 2006), questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., svolgendo le medesime argomentazioni.<br />
In particolare, le difese regionali ritengono che le norme impugnate forniscano una disciplina, «per di più dettagliata», di una materia di competenza regionale residuale. Mancherebbe, dunque, un titolo di competenza statale tale da escludere l’illegittimità delle suddette norme; né la lesione della competenza regionale verrebbe meno per il fatto che il decreto di cui al comma 597 deve essere emanato previo accordo tra Governo e Regioni.<br />
Per la medesima ragione sarebbero illegittimi i principi «imposti dal comma 598 quali contenuti indefettibili dell’accordo».<br />
Infine, la norma di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 598 sarebbe illegittima per l’ulteriore ragione che pone un vincolo alla utilizzazione dei proventi delle alienazioni, «con evidente intromissione nelle determinazioni regionali circa l’uso delle risorse a disposizione».<br />
5.1. – Con atti depositati, rispettivamente, il 16 marzo 2006, il 15 marzo 2006 e il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito nei suddetti giudizi, sottolineando l’opportunità di attendere l’effettiva conclusione dell’accordo tra Governo e Regioni, cui risulta subordinata l’applicazione delle norme impugnate, e concludendo per la reiezione degli indicati ricorsi.<br />
6. – In data 2 febbraio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 39 del 2006), con la quale eccepisce l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto i commi 599 e 600 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005. Infatti, tali norme attribuirebbero agli I.A.C.P., attuali proprietari degli alloggi, «alcune facoltà (cartolarizzazione, etc.), delle quali detti Istituti possono avvalersi o meno»; pertanto, a detta del resistente, non si comprenderebbe «perché mai detti commi ledano gli interessi e/o la competenza della Regione», né vi sarebbe, sul punto specifico, alcun argomentazione nel ricorso. <br />
In merito ai commi 597 e 598, la difesa erariale reputa infondate le questioni di legittimità costituzionale, in quanto le norme impugnate inciderebbero su ambiti materiali estranei alle competenze regionali. Al riguardo, si precisa che i detti commi non disporrebbero «alcunché in materia di pianificazione urbanistica, in materia di lavori pubblici per la costruzione o manutenzione dei fabbricati, in materia di organizzazione amministrativa della gestione, e in materia di assegnazione degli alloggi».<br />
Sempre in relazione ai commi 597 e 598, il resistente aggiunge che queste disposizioni «non impongono l’alienazione degli immobili, e in sostanza consentono di disciplinare solo il “prezzo di vendita” e l’anzidetto “diritto di opzione”», prevedendo, «per di più», il previo accordo cui si è accennato.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, inoltre, che non sia «corretto dimensionare l’ambito delle “funzioni” e delle competenze avendo riguardo esclusivamente agli “oggetti” dell’attività normativa (ed eventualmente anche amministrativa)», come, a suo dire, farebbe la Regione ricorrente, posto che «una stessa tipologia di “oggetti” può essere – e per solito è – considerata da una pluralità di funzioni e competenze, differenziate tra loro».<br />
Pertanto, secondo la difesa erariale, il contenuto normativo dei censurati commi 597 e 598, ed in particolare delle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) di quest’ultimo, andrebbe ricondotto alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Alla luce di quanto appena detto, sarebbe legittimo il ricorso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 597.<br />
Infine, la lettera <i>c</i>) del comma 598 conterrebbe una disposizione «persino superflua» nella parte in cui prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di nuovi alloggi. In ogni caso, destinatari di tale previsione sarebbero gli Istituti venditori e non le Regioni.<br />
6.1. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie integrative nei giudizi promossi dalle Regioni Toscana (reg. ric. n. 28 del 2006), Veneto (reg. ric. n. 29 del 2006), Valle d’Aosta (reg. ric. n. 30 del 2006) e Piemonte (reg. ric. n. 35 del 2006), con le quali si limita a richiamare le argomentazioni svolte nella memoria citata poco sopra.<br />
Con riferimento esclusivo al ricorso promosso dalla Regione Valle d’Aosta, la difesa erariale precisa che la questione, oltre ad essere infondata, sarebbe anche inammissibile, in quanto non sarebbe argomentata la ragione della mancata applicabilità alla ricorrente della clausola di salvaguardia di cui al comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005. D’altra parte, aggiunge il resistente, «un ricorso diretto a codesta Corte non può essere proposto solo per ottenere un chiarimento od una interpretazione».<br />
7. – In prossimità dell’udienza, le Regioni Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie integrative con le quali insistono nelle conclusioni già formulate nei rispettivi ricorsi.<br />
7.1. – In particolare, la Regione Veneto, dopo aver sinteticamente esaminato la giurisprudenza di questa Corte sul tema, sottolinea come la materia dell’edilizia residenziale pubblica, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, rientrasse nella competenza legislativa regionale. <br />
Pertanto, la riforma costituzionale operata nel 2001, riconoscendo implicitamente (ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.) la competenza esclusiva residuale delle Regioni, non avrebbe fatto altro che «confermare questo risultato, implementando l’ambito di competenza regionale che ora deve ritenersi esteso a tutto quanto normalmente ricompreso nella materia dell’edilizia pubblica residenziale».<br />
In merito all’asserita violazione dell’art. 119 Cost., la ricorrente evidenzia la natura degli Istituti autonomi per le case popolari, considerati enti strumentali della Regione, con la conseguenza che l’apposizione di vincoli alla disposizione del loro patrimonio immobiliare e all’utilizzo dei proventi che derivano dall’alienazione dello stesso condizionerebbe «sensibilmente lo spazio di autonomia che il legislatore costituzionale ha, invece, espressamente attribuito alla Regione».<br />
7.2. – Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, nelle rispettive memorie, aggiungono che l’accordo, di cui ai commi 597 e 598, non solo non è stato raggiunto, «ma non sembra neppure che sia stato ricercato, non risultando a questo scopo pervenuta alla Regione alcuna richiesta, neppure di un semplice contatto preliminare».<br />
Le ricorrenti concludono rilevando come, nel caso di specie, non possa operare l’attrazione di funzioni legislative a livello statale in conseguenza dell’assunzione di funzioni amministrative in via di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 Cost.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. – Con distinti ricorsi le Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). <br />
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005, vengono in esame in questa sede le questioni relative ai commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1.<br />
Poiché tutte le ricorrenti censurano tali commi rispetto ai medesimi parametri, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi. <br />
2. – Le norme di cui ai commi 597, 598, 599 e 600 sono impugnate, anzitutto, in quanto inciderebbero su una materia, l’edilizia residenziale pubblica, rimessa alla potestà piena delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.<br />
Sarebbe, inoltre, violato il sesto comma del medesimo art. 117, Cost. Infatti, la previsione, contenuta nel comma 597, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, si porrebbe in contrasto con l’evocato parametro costituzionale, che autorizza l’esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle sole materie di competenza esclusiva di quest’ultimo.<br />
La Regione Piemonte censura i commi 597, 598, 599 e 600 anche in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., in quanto essi disporrebbero, «per di più in modo assai dettagliato, in ambiti che spetta al legislatore regionale disciplinare nel modo più aderente alle situazioni economico-sociali e finanziarie e patrimoniali riscontrate localmente, regolando conseguentemente anche le corrispondenti attività gestionali degli enti interessati».<br />
Infine, oggetto di specifica impugnazione è la norma di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 598, la quale, ponendo vincoli alla alienazione del patrimonio immobiliare e all’utilizzo dei relativi proventi, violerebbe l’autonomia finanziaria regionale <i>ex </i>art. 119 Cost.<br />
2.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto i commi 599 e 600: tali norme, infatti, sarebbero prive di idoneità lesiva nei confronti delle competenze regionali.<br />
Le norme di cui ai commi 597 e 598, invece, secondo la difesa erariale, non inciderebbero su materie di competenza regionale, essendo, piuttosto, riconducibili alla competenza piena dello Stato nella materia «ordinamento civile».<br />
Infine, in merito alle censure aventi ad oggetto il disposto della lettera <i>c</i>) del comma 598, il resistente ritiene che si tratti di una previsione «persino superflua», nella parte in cui prevede la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di nuovi alloggi. In ogni caso, destinatari di tale previsione sarebbero gli Istituti venditori e non le Regioni.<br />
3. – Preliminarmente, occorre svolgere alcune considerazioni sull’applicabilità alle Regioni a statuto speciale ricorrenti del comma 610 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo cui «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Al riguardo, va precisato che anche i ricorsi promossi dalle Regioni a statuto speciale evocano come parametri costituzionali violati le norme contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione, in quanto esse assicurerebbero forme di autonomia più ampie rispetto a quelle statutarie. Siffatta considerazione esclude che possa trovare applicazione nei confronti delle suddette Regioni speciali il comma 610 di cui sopra. A prescindere, infatti, dalla sua genericità, la citata clausola di salvaguardia delle autonomie speciali presuppone l’applicabilità delle norme statutarie, esclusa invece, nel caso in esame, dalle stesse ricorrenti. <br />
4. – Le questioni sono fondate.<br />
4.1. – Le norme impugnate riguardano la materia “edilizia residenziale pubblica”, non ricompresa nel secondo e nel terzo comma dell’art. 117 Cost. Tale rilievo non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117. Occorre premettere, infatti, alcune specifiche osservazioni tese a focalizzare i termini esatti della questione e ad operare le necessarie distinzioni.<br />
4.2. – Questa Corte ha già avuto modo di precisare, prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che «trattasi di materia essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai “lavori pubblici” […]; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà, ecc.), limitatamente all’edilizia residenziale pubblica in senso stretto» (<u>sentenza n. 221 del 1975).</u>La ricostruzione sistematica di cui sopra è stata confermata e sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che ha riconosciuto l’esistenza di una competenza legislativa regionale in materia di edilizia pubblica abitativa (<u>sentenza n. 140 del 1976</u>) ed ha poi specificato, a proposito della stessa, che «si verte in una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa regionale» (<u>sentenza n. 217 del 1988</u>). Sempre con riferimento al quadro costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, questa Corte ha statuito che «al di fuori della formulazione dei “criteri generali” da osservare nelle assegnazioni, è attribuita alle regioni la più ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende dei relativi rapporti» (<u>sentenza n. 727 del 1988).</u>Era nel frattempo intervenuto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che, negli artt. 87, 88, 93 e 94, prevedeva il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, eccezion fatta per la programmazione nazionale, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni. La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica era pertanto «riconducibile all’art. 117, comma primo, Cost.» e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati come enti regionali» (<u>sentenza n. 1115 del 1988</u>). Dalla competenza legislativa regionale concorrente (l’unica prevista dalla Costituzione per le Regioni ordinarie prima della riforma del Titolo V) si traeva la conclusione che alle Regioni fossero conferiti «ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici […] nonché l’organizzazione del servizio, da esercitare in conformità dei principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali» (<u>sentenza n. 393 del 1992</u>).<br />
Per quanto riguarda, in particolare, l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, questa Corte precisava che «la cessione degli alloggi […] è indissolubilmente connessa con l’assegnazione degli stessi» (<u>sentenza n. 486 del 1992</u>), ammettendosi soltanto una disciplina-quadro statale, che definisse i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi stessi, sul presupposto che questi ultimi potessero essere realizzati con il contributo statale (<u>sentenza n. 486 del 1995).</u>L’approdo della lunga evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla riforma del Titolo V e sopra sintetizzata, è stato raggiunto con l’affermazione secondo cui «si è parlato di <i>plena cognitio</i> delle regioni, sia amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa, in materia di edilizia residenziale pubblica, cosicché potrebbe ritenersi ormai formata, nell’evoluzione dell’ordinamento, una “nuova” materia di competenza regionale al di là della ricostruzione iniziale operata con la <u>sentenza n. 221 del 1975</u> – l’edilizia residenziale pubblica appunto – avente una sua consistenza indipendentemente dal riferimento all’urbanistica e ai lavori pubblici» (<u>sentenza n. 27 del 1996).</u> 4.3. – Dopo la riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato, nel senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistematizzazione legislativa di principio.<br />
La “nuova materia” – la cui formazione era stata rilevata da questa Corte prima della riforma costituzionale – continua ad esistere come <i>corpus</i> normativo. Sono cambiati, invece, alcuni termini di riferimento, sui quali conviene fermare l’attenzione.<br />
Come già detto, una specifica materia “edilizia residenziale pubblica” non compare tra quelle elencate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 117 Cost. Poiché resta valido quanto da questa Corte rilevato nella <u>sentenza n. 27 del 1996</u>, e cioè l’esistenza di un ambito materiale che si identifica nella programmazione, costruzione e gestione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti sociali meno abbienti, è inevitabile che venga rilevata la perdurante attualità della tripartizione operata con la citata <u>sentenza n. 221 del 1975</u>. Tale tripartizione implica, nell’attuale quadro costituzionale, che la “nuova” materia possiede quel carattere di “trasversalità” individuato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito di altre materie non interamente classificabili all’interno di una denominazione contenuta nell’art. 117 Cost. Il superamento dell’originaria tripartizione era stato possibile perché il primo comma dell’art. 117 Cost., ante riforma, configurava una competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie, in assenza sia di una competenza esclusiva delle stesse sia, come sarà meglio precisato più avanti, di una competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In altre parole, nel sistema anteriore alla riforma del 2001, alla «<i>plena cognitio</i>» regionale della materia in questione poteva corrispondere, al massimo, una potestà legislativa concorrente, mentre lo Stato poteva assolvere la sua funzione di supremo regolatore delle prestazioni attuative dei diritti sociali con lo strumento dei principi fondamentali della materia. <br />
Da quanto sinora detto deriva l’ulteriore conclusione che oggi – dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni – la materia dell’edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla <u>sentenza n. 486 del 1995</u>. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la <u>sentenza n. 451 del 2006</u>. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.<br />
5. – L’esame delle norme impugnate deve essere condotto nell’ambito del quadro sistematico prima delineato, risultante dalla Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Parte II, e dalla legislazione statale e regionale in materia.<br />
5.1. – Il comma 597 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 si pone l’obiettivo «della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati». Tale valorizzazione deve essere ottenuta, a tenore del comma impugnato, mediante la semplificazione delle procedure in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. La specificazione delle modalità di semplificazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. <br />
Il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, secondo quanto prima argomentato con riferimento alla sentenza di questa Corte <u>n. 486 del 1995</u>, bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle Regioni. Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l’edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. Di conseguenza – come rilevato in uno dei ricorsi – la fonte regolamentare, destinata dalla disposizione impugnata a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, è stata prevista in una materia non di competenza esclusiva dello Stato, in violazione del sesto comma del medesimo art. 117.<br />
5.2. – Il comma 598 è una logica conseguenza del comma precedente, giacché fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi successivamente e si riferisce ad un «accordo» tra Stato e Regioni, che deve precedere l’emanazione del suddetto regolamento. Non si tratta pertanto di principi generali volti a stabilire criteri uniformi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in relazione alla soddisfazione del diritto sociale all’abitazione, ma di indirizzi e limiti volti a circoscrivere l’esercizio della potestà regolamentare del Governo in un campo nel quale la stessa non può essere esercitata <i>ratione materiae</i>.<i> </i>Né varrebbe richiamare il principio di leale collaborazione, giacché, nella specie, si versa in ambito materiale riservato esclusivamente alle Regioni: non vengono in rilevo, infatti, profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi impatto con il territorio.<br />
Non è, d’altra parte, condivisibile l’assunto dell’Avvocatura dello Stato, che fa rientrare la norma impugnata nella materia «ordinamento civile», poiché si tratta di criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti all’alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali e non già a regolare rapporti giuridici di natura privatistica. La competenza regionale in materia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, ad esempio, la <u>sentenza n. 486 del 1995)</u> e non v’è spazio, pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella delle Regioni, tuttora in vigore. Se l’alienazione degli alloggi deve essere considerata, come s’è visto, «indissolubilmente connessa con l’assegnazione degli stessi» (<u>sentenza n. 486 del 1992</u>), e se la «disciplina organica dell’assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica […] costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in questa materia» (<u>ordinanza n. 104 del 2004</u>), la disciplina delle procedure amministrative tendenti all’alienazione non rientra nell’ordinamento civile, ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio, appartenente in via esclusiva alle Regioni ed ai loro enti strumentali. <br />
5.3. – Il comma 599 prevede che le norme statali sulla cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, dettate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano agli I.A.C.P. che ne facciano richiesta tramite le Regioni. <br />
A tal proposito, si deve mettere in rilievo che la facoltà delle Regioni di avvalersi della suddetta normativa statale è prevista dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge prima citato. L’attribuzione della medesima facoltà anche ad enti strumentali della Regione o è priva di autonomo contenuto normativo o assegna loro la possibilità di esercitare la facoltà in parola anche contro, in ipotesi, il volere della Regione di riferimento, la quale diventerebbe, pertanto, un mero tramite burocratico per l’esercizio di un potere direttamente attribuito dallo Stato a tali enti, con evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita delle Regioni.<br />
5.4. – Analoghe considerazioni valgono per il comma 600, che conferisce direttamente agli enti proprietari la facoltà di rivolgersi a società specializzate per il censimento, la regolarizzazione e la vendita dei singoli beni immobili. Vengono in tal modo scavalcate le possibili scelte gestionali della Regione, i cui enti strumentali potrebbero invocare un titolo giuridico autonomo che li autorizzi ad agire in contrasto con le linee direttive regionali.<br />
6. – Dalle considerazioni che precedono discende l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, per violazione dell’art. 117, quarto e sesto comma, Cost. Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
riuniti i giudizi,<br />
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-94/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.95</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.95</a></p>
<p>Presidente BILE Redattore GALLO sulla soppressione dell&#8217;indennità di trasferta e sul rimborso delle spese di viaggio in materia di pubblico impiego 1. Pubblico impiego &#8722; Stipendi, assegni, indennità &#8722; Art. 1, co. 216 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 &#8722; Rimborso delle spese di viaggio aereo del personale in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.95</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente</i> BILE<br /> <i>Redattore</i> GALLO</span></p>
<hr />
<p>sulla soppressione dell&#8217;indennità di trasferta e sul rimborso delle spese di viaggio in materia di pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8722; Stipendi, assegni, indennità &#8722; Art. 1, co. 216 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 &#8722; Rimborso delle spese di viaggio aereo del personale in missione o viaggio di servizio all&#8217;estero nella sola classe economica &#8722; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Valle d’Aosta, Campania, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed Emilia-Romagna &#8722; Asserita violazione da parte della Regione Vallae d’Aosta, che estende le proprie censure anche alla parte in cui le norme denunciate si applicano al personale dei Comuni, degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che l’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta; da parte della Regione Campania dgli articoli 114, 117, 118 e 119 Cost.; da parte della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione Emilia-Romagna del solo art. 119, secondo comma, Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale in parte qua.</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8722; Stipendi, assegni, indennità &#8722; Art. 1, co. 214 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 &#8722; Soppressione dell’indennità di trasferta &#8722; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed Emilia-Romagna &#8722; Asserita violazione da parte della Regione Vallae d’Aosta degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che l’art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta; da parte della Regione Piemonte degli articoli 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.; da parte della Regione Campania dgli articoli 114, 117, 118 e 119 Cost.; da parte della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione Emilia-Romagna del solo art. 119, secondo comma, Cost. &#8722; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È costituzionalmente illegittimo il comma 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali;</p>
<p>2. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera f), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 95<br />
ANNO 2007</p>
<p><B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></B></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE;<br />
<b>Giudici:</b> Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso<br />
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino<br />
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>	<b>	SENTENZA</p>
<p></b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 214 e 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Emilia-Romagna, notificati il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 1° e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 30, 35, 36, 37 e 39 del registro ricorsi 2006.</p>
<p><i>Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d’Aosta, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento all’art. 119, secondo comma, della Costituzione e all’art. 3, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta.<br />
1.1. – Ad avviso della Regione, i commi denunciati – il primo dei quali, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche, sopprime le indennità di trasferta, mentre il secondo prevede che il rimborso per le spese di viaggio in aereo del personale che si rechi in missione o viaggio di servizio all’estero spetta nel limite delle spese per la classe economica – fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e, così facendo, ledono la loro autonomia finanziaria di spesa, violando sia l’art. 119, secondo comma, Cost., sia l’art. 3, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione, nell’àmbito dei princípi individuati con legge dello Stato, la potestà legislativa in materia di «finanze regionali e comunali».<br />
Sostiene la ricorrente che, in forza del combinato disposto della citata disposizione statutaria e degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., «la competenza regionale della Valle d’Aosta si atteggia oggi (in forza della clausola di cui all’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001) non più come meramente suppletiva rispetto alla competenza statale, ma appare garantita nell’ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve limitarsi alla fissazione di tali principi». La potestà legislativa in materia di autonomia finanziaria locale si articolerebbe, cioè, su due livelli, statale e regionale, con la conseguenza che la legislazione statale non potrebbe vincolare, come invece fanno le norme censurate, la spesa per il personale delle amministrazioni comunali.<br />
Per la Regione Valle d’Aosta, dette norme troverebbero applicazione anche per le Regioni a statuto speciale, nonostante la clausola contenuta nel comma 610 dell’art. 1 della menzionata legge n. 266 del 2005, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Tale clausola di salvaguardia avrebbe, infatti, un significato ambiguo, perché le norme censurate prevedrebbero espressamente la propria applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e perché, in ogni caso, il loro tenore letterale non consentirebbe di escluderne con certezza l’applicabilità alle suddette Regioni e Province autonome.<br />
La rilevata ambiguità di significato della clausola di salvaguardia consente, ad avviso della ricorrente, di interpretare le norme denunciate in senso lesivo delle attribuzioni della Regione, con la conseguenza che le norme stesse possono essere oggetto di impugnazione, sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, per la quale «il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose».<br />
1.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.<br />
1.3. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che, con il censurato comma 214, il legislatore statale si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento della finanza pubblica, lasciando a Regioni ed enti locali «le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa».<br />
L’Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre, che l’àmbito di applicazione del denunciato comma 216 è stato ristretto dal comma 468 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007); che la norma censurata non concerne direttamente l’autonomia finanziaria delle Regioni, ma si limita a porre «un “criterio” di austerità di generale portata»; che, infine, la Regione ha richiesto la declaratoria non dell’illegittimità costituzionale del citato comma 216, ma solo della sua inapplicabilità al personale regionale.<br />
2. – La Regione Piemonte, nell’impugnare numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 213 e 214 dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
2.1 – La ricorrente formula ragioni di censura con riferimento al solo comma 214, premettendo che esso stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 213 sull’abolizione dell’indennità di trasferta e precisando che vi sarebbe una qualche ambiguità nella formulazione della norma, perché essa non si limita a prescrivere di «adottare, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni», ma soggiunge che ciò deve essere fatto «sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa». Tale richiamo da parte della norma censurata all’autonomia organizzativa apparirebbe, ad avviso della Regione, «privo di concreta sostanza, stante l’imperatività ed esaustività della disciplina abolitiva dell’indennità considerata». Si tratterebbe, in conclusione, di una norma che illegittimamente dispone una misura di dettaglio nella gestione della spesa, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la  sentenza n. 449 del 2005  .<br />
2.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato comma 213, «posto che la norma concerne i dipendenti statali» e l’infondatezza della questione riferita al censurato comma 214, con il quale il legislatore statale si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento della finanza pubblica, lasciando a Regioni ed enti locali «le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa».<br />
2.3. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che il censurato comma 214 favorirebbe di riflesso la finanza regionale, sostanzialmente svincolando le autonomie regionali e locali «da clausole della contrattazione collettiva, come noto formate centralmente».<br />
3. – La Regione Campania, nell’impugnare numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
3.1. – Ad avviso della ricorrente – la quale svolge considerazioni analoghe a quelle formulate dalla Regione Val d’Aosta e dalla Regione Piemonte, nei ricorsi da queste proposti –, i commi denunciati violano i parametri evocati, perché fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, e ledono, cosí, la loro autonomia finanziaria di spesa.<br />
3.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.<br />
3.3. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la Regione ribadisce le ragioni svolte nel ricorso.<br />
3.4. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il censurato comma 214 influenzerebbe favorevolmente la finanza regionale, sostanzialmente svincolando le autonomie regionali e locali «da clausole della contrattazione collettiva, come noto formate centralmente».<br />
L’Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre, con riferimento al censurato comma 216: a) che l’àmbito di applicazione di tale comma è stato ristretto dal comma 468 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007); b) che la norma censurata non concerne direttamente l’autonomia finanziaria delle Regioni, ma si limita a porre «un “criterio” di austerità di generale portata»; c) che la Regione ha richiesto la declaratoria dell’illegittimità costituzionale del citato comma 216, mentre avrebbe potuto, al più, richiedere la declaratoria della sua inapplicabilità al personale regionale.<br />
4. – La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’impugnare numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento all’art. 119, secondo comma, Cost.<br />
4.1. – La ricorrente premette che le norme censurate trovano applicazione anche per le Regioni a statuto speciale, nonostante la clausola contenuta nel comma 610 dell’art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, per ragioni analoghe a quelle esposte dalla Regione Valle d’Aosta nel ricorso da essa presentato.<br />
Ad avviso della ricorrente – la quale svolge considerazioni simili a quelle formulate sul punto dalle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Campania, nei ricorsi da queste proposti –, i commi denunciati violano l’evocato parametro costituzionale, perché fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e ledono, così, la loro autonomia finanziaria di spesa. In particolare, il censurato comma 216 avrebbe un contenuto quasi identico all’art. 3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la  sentenza n. 449 del 2005.  4.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo: a) l’infondatezza della questione concernente il comma 214, perché, con questa disposizione, il legislatore statale si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento della finanza pubblica, lasciando a Regioni ed enti locali la facoltà di adottare «le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa»; b) l’inammissibilità della questione concernente il comma 216, perché la ricorrente ne chiede l’annullamento, «mentre al più potrebbe chiedere dichiararsene la illegittimità costituzionale parziale, cioè solo per il personale ad essa appartenente».<br />
4.3. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge considerazioni analoghe a quelle già svolte nel precedente atto difensivo.<br />
4.4. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la Regione ribadisce le ragioni svolte nel ricorso.<br />
In particolare, con riferimento alla censura relativa al comma 214 della legge n. 266 del 2005, sostiene che la modifica apportata a tale disposizione dall’art. 1, comma 468, della legge n. 296 del 2006 – per cui le disposizioni del comma denunciato «non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore» – non fa venire meno le ragioni di doglianza già esposte, salvo ritenere, con l’Avvocatura dello Stato, che la norma denunciata abbia valore “facoltizzante”, nel senso che non impone, ma consente alle Regioni di adottare le misure di contenimento della spesa previste dal comma 213.<br />
Con riferimento al censurato comma 216, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il ricorso è ammissibile anche se diretto a richiedere la declaratoria dell’incostituzionalità della norma e non solo la declaratoria della sua inapplicabilità al personale regionale. Ad avviso della Regione, infatti, «se anche la richiesta di annullamento <i>tout court</i> non fosse corretta», la Corte dovrebbe accogliere in parte il motivo di ricorso e non certo dichiararne l’inammissibilità, «dato che non difetta alcuna condizione dell’azione di legittimità costituzionale in via principale».<br />
5. – La Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della suddetta legge, in riferimento all’art. 119, secondo comma, Cost.<br />
5.1. – Ad avviso della ricorrente – la quale svolge considerazioni sostanzialmente identiche a quelle formulate sul punto dalla Regione Trentino-Alto Adige nel ricorso da questa proposto –, i commi denunciati violano il parametro costituzionale evocato, perché fissano vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e ledono, così, la loro autonomia finanziaria di spesa.<br />
5.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo: a) l’infondatezza della questione concernente il comma 214, in quanto con tale norma, il legislatore statale si sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento della finanza pubblica, con facoltà, per le Regioni e gli enti locali, di adottare «le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa»; b) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 216, sulla base della considerazione che «la portata del comma è generale, mentre la sentenza Corte cost.  n. 449 del 2005   ha riguardato solo le spese a carico delle amministrazioni regionali (ed enti regionali dipendenti)».<br />
5.3. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge considerazioni analoghe a quelle già formulate nel precedente atto difensivo.<br />
In particolare, la difesa dello Stato rileva, con riferimento al censurato comma 216: a) che il suo ambito di applicabilità è stato ristretto dal comma 468, dell’art. 1, della legge n. 296 del 2006; b) che la norma censurata non concerne direttamente l’autonomia finanziaria delle Regioni, ma si limita a porre «un “criterio” di austerità di generale portata»; c) che la Regione ha richiesto la declaratoria dell’illegittimità costituzionale del citato comma 216, mentre avrebbe potuto, al più, richiedere la declaratoria della sua inapplicabilità al personale regionale.<br />
5.4. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la Regione ha ribadito le ragioni già svolte nel ricorso.<br />
In relazione al censurato comma 216, la ricorrente precisa, in particolare, che l’illegittimità costituzionale della norma deriverebbe dal fatto che essa è formulata in modo tale da comprendere nel suo àmbito di applicazione anche il personale delle Regioni.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1. – Con cinque ricorsi proposti, in via principale, da altrettante Regioni e registrati, rispettivamente, al n. 30 (Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), al n. 35 (Regione Piemonte), al n. 36 (Regione Campania), al n. 37 (Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) ed al n. 39 (Regione Emilia-Romagna) del 2006, sono state promosse questioni di legittimità costituzionale dei commi 214 e 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).<br />
Il primo dei due commi censurati stabilisce che «Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo  1, comma 2  , del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo  decreto legislativo n. 165 del 2001  , per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa». Il non impugnato comma 213, richiamato dal citato comma 214, sopprime «l’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della  legge 26 luglio 1978, n. 417  , e all’articolo  1, primo comma  , del  decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513  , l’indennità supplementare prevista dal primo e  secondo comma dell’articolo 14   della  legge 18 dicembre 1973, n. 836  , nonché l’indennità di cui all’articolo  8   del  decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320  », oltre che «le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica»<br />
Il secondo comma impugnato, cioè il comma 216, è censurato nella parte in cui prevede che «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo  1, comma 2  , del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica».<br />
Le ricorrenti formulano questioni analoghe, pur denunciando detti commi con riferimento a parametri diversi: la Regione Valle d’Aosta evoca gli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che l’art. 3, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta; la Regione Piemonte, la quale censura il solo comma 214, evoca gli articoli 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.; la Regione Campania evoca gli articoli 114, 117, 118 e 119 Cost.; la Regione Trentino-Alto Adige e la Regione Emilia-Romagna evocano il solo art. 119, secondo comma, Cost. Lamentano, cioè, che le norme censurate non si limitano a fissare l’entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente, ma pongono un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa: il comma 214, sopprimendo per il personale delle Regioni le indennità «analoghe» a quelle soppresse dal precedente comma 213 per il personale delle amministrazioni pubbliche; il comma 216, negando al personale delle Regioni il rimborso delle spese di viaggio aereo oltre il limite di quelle previste per la classe economica. La sola Regione Valle d’Aosta estende le proprie censure anche alla parte in cui le norme denunciate si applicano al personale dei Comuni.<br />
2. – Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi e per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell’oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione della rilevata parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate.<br />
3. – Va preliminarmente rilevato, con riferimento alle censure proposte dalla Regione Valle d’Aosta (la quale, come sopra ricordato, ha esteso dette censure anche alla parte delle norme denunciate applicabile al personale dei Comuni), che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la violazione delle competenze degli enti locali.<br />
La Corte, infatti, ha ritenuto sussistente in via generale una tale legittimazione in capo alle Regioni, perché «la stretta connessione, in particolare [&#8230;] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» ( sentenze n. 417 del 2005   e  n. 196 del 2004  ).<br />
4. – Sempre in via preliminare, con riferimento alle questioni promosse dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Regione Trentino-Alto Adige, va escluso che la denunciata lesione delle competenze delle ricorrenti sia impedita dal comma 610 dell’art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, secondo il quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». In proposito, deve ritenersi che la clausola di salvaguardia contenuta nel suddetto comma 610 è troppo generica per giustificare questa conclusione, tanto che in tale disposizione non risulta neppure precisato quali norme della legge finanziaria in questione dovrebbero considerarsi non applicabili alle ricorrenti per incompatibilità con gli statuti speciali e quali, invece, dovrebbero ritenersi applicabili (v., <i>ex multis</i>,  sentenze nn. 134  ,  118  ,  88 del 2006  ).<br />
5. – Nel merito, le questioni relative al comma 214 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 non sono fondate.<br />
5.1. – Deve essere rilevato, innanzi tutto, che la norma censurata impone ai suoi destinatari lo specifico obbligo di sopprimere le suddette indennità e non si limita ad attribuire la mera facoltà di sopprimerle. A tale conclusione inducono l’interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma.<br />
Sotto il primo aspetto, va sottolineato che il precetto contenuto nel comma 214 è formulato all’indicativo presente, cioè nel modo e nel tempo verbale idonei ad esprimere il comando secondo il consueto uso linguistico del legislatore. Il presente indicativo (“adottano”) è, dunque, sicuro indice della prescrizione di un obbligo (“devono adottare”), piuttosto che dell’attribuzione di una facoltà (“possono adottare”).<br />
La natura vincolante della norma censurata è, del resto, confermata, sempre sul piano letterale, dall’espressa previsione che le determinazioni degli enti destinatari di essa sono adottate «anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali». Tale previsione, infatti, presuppone necessariamente l’intento del legislatore di rendere possibile ai suddetti enti l’adempimento dell’obbligo imposto, senza che esso sia ostacolato da disposizioni di legge e contrattuali.<br />
Quanto poi al piano teleologico, i lavori preparatori (Atti parlamentari – Senato della Repubblica, XIV legislatura, disegni di legge e relazioni – documenti – n. 3613) evidenziano che la norma censurata è diretta a completare il disegno governativo di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, di razionalizzazione della materia dei trattamenti di trasferta. E tale obiettivo può essere efficacemente perseguito solo imponendo alle amministrazioni pubbliche, per le quali «non trova diretta applicazione il comma 213», di adoperarsi per sopprimere le indennità analoghe a quelle previste da quest’ultimo comma. L’avere il legislatore statale distribuito la disciplina relativa alla soppressione delle predette indennità in due commi non significa che con il comma 214 abbia voluto rendere facoltativa detta soppressione (disposta, invece, in via diretta dal comma 213); significa solo che questa è imposta anche agli enti cui si riferisce il comma 214 e, in particolare, alle Regioni e agli enti locali, nei cui confronti non è possibile per lo Stato provvedere direttamente, perché titolari di un’autonomia costituzionalmente garantita.<br />
Infine, l’interpretazione nel senso della natura obbligatoria della norma censurata trova definitiva conferma nel tenore letterale del successivo comma 223, il quale, stabilendo che le disposizioni dei commi 213 e 214 «costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi», rende ancora più chiara la volontà del legislatore di raggiungere – seppure in via indiretta e «anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali» – l’effetto della soppressione delle richiamate indennità anche con riguardo alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente comma 213.<br />
5.2. – Al fine di scrutinarne la legittimità costituzionale, il comma denunciato, così interpretato, deve essere letto congiuntamente con i commi 213 e 223.<br />
Si è già visto che il comma 213 sopprime sia le indennità previste dalle norme statali ivi elencate, sia «le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali» (salve le limitate e tassative eccezioni di cui al comma 213-<i>bis</i>, riguardanti il personale delle forze armate e di polizia e delle agenzie fiscali, nonché il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di alcuni enti previdenziali). Tali indennità – previste in favore dei dipendenti delle amministrazioni statali che prestino la propria attività lavorativa fuori della ordinaria sede di servizio – consistono in integrazioni pecuniarie spettanti per il maggior disagio connesso alla prestazione di lavoro e, pertanto, costituiscono componenti della retribuzione ( sentenze n. 124 del 1991,    n. 19 del 1989  ,  n. 1 del 1986).  Il censurato comma 214, a sua volta, prevede – come pure si è visto – specifiche disposizioni per estendere al personale delle amministrazioni pubbliche ad ordinamento autonomo, compresi le Regioni e gli enti locali, la soppressione delle indennità analoghe a quelle indicate nel precedente comma 213.<br />
Infine, il richiamato comma 223 comprende i commi 213 e 214 tra le disposizioni che «costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi» e, pertanto, estende il divieto di clausole attributive delle suddette indennità ai contratti ed accordi collettivi successivi a quelli vigenti al momento dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005.<br />
Dal complesso delle citate norme emerge che il legislatore, disponendo la “soppressione” delle indennità e stabilendo l’inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inteso incidere sull’autonomia negoziale collettiva nell’intero settore del pubblico impiego. In altri termini, con la norma censurata e con i commi 213 e 223, il legislatore ha abolito in tale settore gli istituti dell’ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all’autonomia contrattuale delle parti. Non rileva in questa sede che l’esclusione delle predette indennità dall’oggetto della contrattazione collettiva è realizzata dal legislatore sia attraverso la “soppressione” diretta delle clausole attributive delle indennità (come avviene con il comma 213), sia, mediatamente, attraverso l’imposizione dell’obbligo della loro eliminazione alle amministrazioni pubbliche cui non si applica direttamente il comma 213 (come avviene con il comma 214). Nell’uno e nell’altro caso, infatti, l’eliminazione delle vigenti disposizioni contrattuali collettive contrastanti con l’inderogabile disposto dei commi 213 e 214, unitamente al divieto di reintrodurle in futuro, comporta la compressione dell’autonomia privata nel settore del pubblico impiego sia dello Stato che delle Regioni e degli enti locali.<br />
Né potrebbe obiettarsi che la disciplina censurata è riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, che, secondo questa Corte, è di competenza legislativa regionale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. ( sentenze n. 233 del 2006  ,  n. 380 del 2004   e  n. 274 del 2003  ), parametro peraltro non evocato dalle ricorrenti. Infatti, il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.<br />
Nella specie, come già evidenziato, la norma censurata fissa, nell’intero settore del pubblico impiego, un tipico limite di diritto privato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, si vedano le  sentenze n. 234   e  n. 50 del 2005  ;  n. 282 del 2004  ;  n. 352 del 2001  ;  n. 82 del 1998)  , è «fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» e, come tale, si impone anche alle Regioni a statuto speciale ( sentenze n. 234   e  106 del 2005  ;  n. 282 del 2004  ).<br />
La pertinenza della norma denunciata alla materia dell’ordinamento civile esclude la fondatezza di tutte le proposte censure, comprese quelle basate sulla non riconducibilità della norma stessa ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.<br />
6. – Le questioni relative al comma 216 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono, invece, fondate.<br />
Nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, tale norma lede l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull’entità di questa.<br />
Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di un limite all’entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve, di conseguenza, in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. all’autonomia finanziaria delle Regioni. Ad esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (<i>ex multis</i>,  sentenze n. 88 del 2006  ,  nn. 449   e  417 del 2005   e  nn. 390   e  36 del 2004  ).<br />
A nulla rileva – contrariamente a quanto osservato dalla difesa erariale – la restrizione dell’àmbito di applicazione della norma censurata introdotta dal comma 468 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (per cui «Le disposizioni di cui al comma 216 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore»). Tale restrizione, infatti, non è generalizzata, non opera retroattivamente e, in ogni caso, non muta la natura del vincolo posto dalla norma censurata.<br />
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del denunciato comma 216, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., non solo, come richiesto da tutte le ricorrenti, nella parte in cui esso si applica al personale delle Regioni, ma, come richiesto dalla sola Regione Valle d’Aosta, nella parte in cui si applica anche agli enti locali.<br />
L’accoglimento della questione nei termini suddetti assorbe ogni altro profilo di censura.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR><br />
</B></P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
riuniti i giudizi,<br />
<i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale del comma 216 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali;<br />
<i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 214 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e 3, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-3-2007-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-3-2007-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.Impresa Luigi Notari s.p.a. (Avv.ti G. Cugurra ed S. Colombo) contro il Magistrato per il Po di Parma, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione del visto o del diniego di visto della Corte dei Conti, sulla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br />Impresa Luigi Notari s.p.a. (Avv.ti G. Cugurra ed S. Colombo) contro il Magistrato per il Po di Parma, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione del visto o del diniego di visto della Corte dei Conti, sulla natura di atto di alta amministrazione del diniego di registrazione &ldquo;con riserva&rdquo; e sul conseguente annullamento della concessione e relativa convenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa –Visto e registrazione della Corte dei Conti nonché diniego di visto &#8211; Costituiscono semplice condizione di efficacia dell’atto amministrativo soggetto a controllo &#8211; Non hanno natura provvedimentale – Impugnazione innanzi al G.A. &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Determinazione del Consiglio dei Ministri di non ammettere una concessione e la relativa convenzione alla registrazione “con riserva” &#8211; Rientra nel novero dei c.d. atti “di alta amministrazione” &#8211; Amplissima discrezionalità nell’adozione – Sussiste – Sindacabilità in sede giurisdizionale – È limitata ai soli casi di manifesta illogicità o palese travisamento di fatti</p>
<p>3. Atto amministrativo – Decreto di approvazione di concessione e relativa convenzione &#8211; Mancato visto da parte della Corte dei Conti – Mancata registrazione “con riserva” – Annullamento – Atto di ritiro sui generis avente ad oggetto un precedente atto che non è mai divenuto efficace – Legittimità – Carenza di motivazione ed omissione di comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il visto della Corte dei Conti e la conseguente registrazione nonché il corrispondente diniego di visto sono atti non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, in quanto gli stessi, costituendo semplice condizione di efficacia dell’atto amministrativo soggetto a controllo, non hanno natura provvedimentale.</p>
<p>2. La determinazione del Consiglio dei Ministri di non ammettere una concessione e la relativa convenzione alla registrazione “con riserva” rientra nel novero dei c.d. atti “di alta amministrazione”, i quali pur appartenendo al genus degli atti amministrativi, sono contraddistinti dall’amplissima discrezionalità che possiede l’Amministrazione in sede di adozione degli stessi. Da tale considerazione deriva, sul piano processuale, che tali atti sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo limitatamente ai casi in cui l’atto impugnato abbia contenuto manifestamente illogico o in cui lo stesso sia diretta conseguenza di palese travisamento di fatti (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l’operato del Consiglio dei Ministri laddove ha disposto di non ammettere a registrazione con riserva un atto in riferimento al quale la Corte dei Conti aveva negato il proprio visto in ragione dei numerosi vizi di legittimità che lo inficiavano)</p>
<p>3. È legittimo il provvedimento con il quale il Magistrato per il Po – sulla base del diniego di visto apposto dalla Corte dei Conti e della non ammissione alla registrazione “con riserva” &#8211; ha annullato il decreto di approvazione della concessione e relativa convenzione. Nella specie, trattasi di atto di ritiro sui generis dato che, con esso, l’Amministrazione ha eliminato dal mondo giuridico un precedente atto che, quantunque adottato e approvato, non è mai divenuto efficace per effetto della mancata registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti. Il Magistrato per il Po, pertanto, aveva il dovere giuridico di rimuovere entrambi gli atti, con conseguente palese infondatezza delle censure rilevanti mancanza di motivazione ed omissione di comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inammissibilità dell’impugnazione del visto o del diniego di visto della Corte dei Conti, sulla natura di atto di alta amministrazione del diniego di registrazione “con riserva” e sul conseguente annullamento della concessione e relativa convenzione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 168/01  REG.RIC.<br />
N. 65  REG.SEN.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Gaetano  CICCIO’	Presidente; Dott. Umberto  GIOVANNINI	Consigliere rel.est; Dott.  Italo        CASO                       Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 168 del 2001, proposto da<br />
<b>Impresa Luigi Notari s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Sergio COLOMBO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in  Parma, via  Mistrali n. 4;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Magistrato per il Po di Parma</b>, in persona del Presidente p.t. e</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dei Lavori Pubblici</b>, in persona del Ministro in carica e</p>
<p>&#8211; <b>Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio p.t.:tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via Guido Reni n. 4, sono domiciliati ex lege;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
previa sospensiva a) della nota in data 13/3/2001 n. 3322, con la quale il Magistrato per il Po – Ministero dei Lavori Pubblici risulta avere implicitamente revocato la concessione stipulata con la società ricorrente in data 30/6/1997 ed approvata con decreto in data 11/7/1997; b) del provvedimento, di data e contenuto sconosciuti, con il quale il suddetto decreto di approvazione non è stato ammesso alla richiesta di registrazione con riserva alla Corte dei Conti;<br />
e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;<br />
e con primo ricorso per motivi aggiunti:<br />
per l’annullamento<br />
dell’atto n. 60/98 reso nell’adunanza del 6/4/1998, con il quale la Corte dei Conti ha negato il visto riguardo al decreto di approvazione della convenzione stipulata dal Magistrato per il Po e dalla ricorrente;<br />
e con secondo ricorso per motivi aggiunti:<br />
per l’annullamento<br />
a)	del provvedimento di estremi sconosciuti, con il quale il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di non ammettere alla registrazione con riserva il decreto di approvazione della convenzione in questione; b) del decreto n. 5514 del 19/4/2002, con il quale il Magistrato per il Po ha annullato il proprio precedente provvedimento n. 11100 del 2/10/1997 recante l’approvazione del progetto e della convenzione di cui trattasi<br />	<br />
e per ottenere<br />
il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’adozione degli atti impugnati e, in particolare dell’approvazione della convenzione poi annullata dalla stessa Amministrazione in autotutela.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti, altresì i motivi aggiunti notificati il 18/5/2001 e depositati il 28/5/2001 e gli ulteriori motivi aggiunti notificati il 5/7/2002 e depositati in pari data;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni   intimate;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 20/2/2007, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l’Avv. Giorgio CUGURRA per la società ricorrente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 168 del 2001 e ulteriori due motivi aggiunti, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, degli atti indicati in epigrafe. <br />
La ricorrente, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto concernenti la controversia in esame, deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:<br />
1)	Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà e difetto di motivazione;<br />	<br />
Con la comunicazione impugnata, il Magistrato per il Po ha portato a conoscenza della ricorrente che l’approvazione della convenzione stipulata con la medesima in data 30/6/1997 non è stata ammessa alla registrazione con riserva alla Corte dei Conti.<br />
Pur non conoscendo i motivi di tale mancata richiesta da parte del Consiglio dei Ministri, si rileva palese disparità di trattamento tra le 5 convenzioni per le quali il Ministero dei Lavori Pubblici aveva chiesto detta registrazione, dato che tutte avevano ottenuto l’approvazione dalla apposita commissione tecnico amministrativa e che il quadro normativo, specie dopo l’entrata in vigore della L. n. 144 del 1999, consentiva tale operazione.<br />
1)	Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà<br />	<br />
La comunicazione impugnata contiene un’implicita revoca dell’approvazione della convenzione del 1997, senza spiegare però le ragioni per le quali il Ministero dei Lavori Pubblici si sia adeguato ai rilievi della Corte dei Conti, senza provvedere a motivare più congruamente il proprio decreto.<br />
2)	Incompetenza;<br />	<br />
Per il principio del contrarius actus la competenza ad adottare l’atto di ritiro era dello stesso organo che aveva approvato la convenzione, vale a dire il Ministero dei Lavori Pubblici, con conseguente incompetenza del Magistrato per il Po.<br />
3)	Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 10 L. n. 241 del 1990;<br />	<br />
Il Magistrato per il Po ha assunto il provvedimento impugnato senza previa comunicazione alla ricorrente di avere iniziato il relativo procedimento.<br />
Inoltre, nel provvedimento non sono riportate le ragioni per le quali l’approvazione della convenzione del 1997 non ha ottenuto il visto da parte della Corte dei Conti.<br />
4)	Violazione art. 6 D.L. n. 400 del 1995 e art. 40 L. n. 144 del 1999;<br />	<br />
La nota impugnata è illegittima in quanto sussisteva pienamente il requisito di cui all’art. 6 D.L. n. 400 del 1995 relativo alla sospensione dei lavori in attesa di una definizione del contenzioso pendente.<br />
Infatti, solo con l’esecuzione dei mancanti lavori di sistemazione idraulica del fiume Lambro settentrionale, l’opera potrà considerarsi ultimata ed essere funzionale agli obiettivi di difesa idrogeologica ed idrografica.<br />
Infine, con l’art. 40 della L. n. 144 del 1999 il legislatore ha autorizzato l’esecuzione dei “lotti di completamento”, da parte delle imprese che già avevano realizzato i lotti precedenti, al fine della compiuta realizzazione del complesso di opere che garantiscono la messa in sicurezza dei territori del bacino del Po.<br />
&#8211;	A seguito dell’acquisizione, mediante accesso, di ulteriori atti del procedimento de quo, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti di ricorso, impugnando anche l’atto con il quale la Corte dei Conti ha negato il visto al decreto di approvazione della convenzione in questione con le censure di seguito esposte:<br />	<br />
Violazione dell’art. 7 D.L. n. 495 del 1996; Eccesso di potere per travisamento di fatti;<br />
La Corte dei Conti, nel sostenere che, nel caso in esame, non vi fossero i presupposti per l’applicazione  della normativa c.d. “salva cantieri”, ha dimenticato che, invece, la stessa era applicabile anche per l’esecuzione di opere di fatto sospese ed era quindi applicabile anche al progetto in questione, che era stato approvato nel 1989 e che la ricorrente aveva eseguito solo per i primi due stralci.<br />
Tale considerazione risulta assorbente anche riguardo all’ulteriore obiezione della Corte dei Conti, secondo la quale le imprese in questione non avrebbero la possibilità di rivendicare il diritto all’assegnazione dei lavori.<br />
A)	Violazione L. n. 584 del 1977 e D. Lgs. n. 406 del 1991;<br />	<br />
La Corte ritiene che lo strumento della concessione di sola costruzione adottato per l’affidamento dei lavori sia difforme dai canoni normativi nazionali e comunitari, essendo possibile derogarvi per fattispecie antecedenti l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 406 del 1991.<br />
Tale assunto non è condivisibile, dato che il ricorso alla concessione di sola costruzione era ammissibile, sia perché la fattispecie in esame, riguardando un progetto approvato nel 1989, è chiaramente antecedente al 1991, sia perchè la stessa Corte ha precisato che la costruzione di un’opera pubblica iniziata con una concessione integrata, ben possa concludersi con un appalto. <br />
B)	Violazione art. 23 D. Lgs. n. 406 del 1991;<br />	<br />
La Corte sostiene che la A.T.I. aggiudicataria non sia idonea, in quanto una delle imprese mandanti (Tecnoedile) non risulta essere in possesso dell’iscrizione A.N.C. per un importo pari al 20% dei lavori da eseguire, ma l’obiezione è priva di pregio, poiché la capo gruppo Impresa Luigi Notari s.p.a da sola è in possesso delle iscrizioni A.N.C. e di tutti i requisiti tecnici per realizzare l’opera.<br />
C)	Eccesso di potere;<br />	<br />
E’ infondata l’obiezione con cui la Corte ritiene illegittima la procedura de qua nella quale la redazione del progetto e la sua esecuzione abbiano fatto capo ad uno stesso soggetto, dato che nell’ordinamento non è dato rinvenire alcuna norma che precluda all’esecutore di un’opera pubblica di realizzare anche il progetto esecutivo.<br />
D)	Eccesso di poter per travisamento di fatti;<br />	<br />
Infine, non era necessario che per la realizzazione del terzo stralcio dell’opera  dovesse essere rinnovata la richiesta del parere ambientale.<br />
&#8211; Con ulteriori motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di estremi sconosciuti, con il quale il Consiglio dei Ministri non ha ammesso alla registrazione con riserva il decreto di approvazione della convenzione in questioneAvverso tali ulteriori atti la ricorrente ha riproposto integralmente le censure contenute nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, contestualmente proponendo azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti impugnati.</p>
<p align=center><b>§ § §</b></p>
<p>Le amministrazioni statali intimate, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, con la comparsa di costituzione e successive memorie chiedono, in via preliminare, declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti per ritenuta carenza d’interesse della ricorrente ad impugnare, nel primo caso un atto di comunicazione privo di efficacia lesiva e, nel secondo caso, atti sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.<br />
Nel merito, le amministrazioni resistenti chiedono la reiezione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, ritenendo gli stessi infondati, con condanna della società  ricorrente al pagamento delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>§ § §</b></p>
<p>Alla pubblica udienza del 20/2/2007, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La presente controversia, instaurata da Impresa Luigi Notari s.p.a. con presentazione di ricorso principale e di ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti, concerne la verifica della legittimità degli atti mediante i quali, successivamente all’approvazione, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, della convenzione in data 11/7/1997 stipulata tra la società attuale ricorrente e il Magistrato per il Po e disciplinante la concessione di sola costruzione per l’esecuzione del 3° stralcio di lavori di sistemazione delle opere idrauliche del fiume Lambro settentrionale, detta amministrazione si è determinata ad annullare il decreto di approvazione della convenzione.<br />
Tale provvedimento, infatti, non aveva ottenuto né il visto con conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti, né l’ammissione a registrazione con riserva da parte del Consiglio dei Ministri. <br />
In dettaglio, con il ricorso principale la società ha impugnato la nota in data 13/3/2001, con la quale il Magistrato per il Po le ha comunicato che il decreto 11/7/1997 (di approvazione della suddetta convenzione) non aveva ottenuto il visto della Corte ei Conti, nonché  l’atto – di estremi a quel momento sconosciuti – con il quale il Consiglio dei Ministri non ha ammesso il suddetto decreto alla registrazione con riserva.<br />
Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti, invece, la ricorrente censura il diniego di visto della Corte dei Conti, mentre con i più recenti motivi aggiunti la società ripropone le stesse censure già contenute nei primi due ricorsi avverso il sopravvenuto  provvedimento di annullamento della concessione e della relativa convenzione, nonché contro l’atto – ora di estremi conosciuti &#8211; con il quale il Consiglio dei Ministri non ha incluso la convenzione de qua tra quelle ammesse alla registrazione con riserva.<br />
Per quanto concerne il ricorso principale, il Collegio deve rilevarne in parte qua l’inammissibilità, poiché i primi due motivi sono diretti ad impugnare un mero atto di comunicazione che, in quanto tale, risulta del tutto inidoneo a ledere la situazione giuridica della ricorrente.<br />
Né può essere condivisa la tesi della società, che qualifica tale atto quale implicito provvedimento di revoca della convenzione, poiché dall’esame del contenuto della nota in questione emerge inequivocabilmente che trattasi di mera comunicazione con la quale il Magistrato per il Po rende noto alla società la decisione del Consiglio dei Ministri di non includere il decreto approvativo della convenzione tra quelli  ammessi alla registrazione con riserva.<br />
Nessun concreto interesse può pertanto vantare la ricorrente all’annullamento di un atto non avente natura provvedimentale e comunque non lesivo degli interessi della stessa..<br />
Parimenti inammissibile è il primo ricorso per motivi aggiunti, dato che, in questo caso, le censure sono tutte univocamente dirette a sindacare la legittimità del diniego di visto adottato dalla Corte dei Conti.<br />
Secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa in materia (indirizzo pienamente condiviso da questa Sezione), il visto e la conseguente registrazione nonché il corrispondente diniego di visto sono atti non impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, <br />
in quanto gli stessi, costituendo semplice condizione di efficacia dell’atto amministrativo soggetto a controllo, non hanno natura provvedimentale.<br />
Per quanto concerne, invece, le censure – contenute nel terzo mezzo del ricorso principale ed amplius nel secondo ricorso per motivi aggiunti – con le quali è stata fatta oggetto di impugnazione la determinazione del Consiglio dei Ministri di non ammettere la concessione e la relativa convenzione in questione alla registrazione con riserva, il Collegio ne deve rilevare la palese infondatezza.<br />
L’atto governativo, pur non appartenendo alla categoria dei c.d. “atti politici” i quali, per la loro stessa natura e funzione, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, rientra però, a pieno titolo, nel novero dei c.d. atti “di alta amministrazione”, i quali pur appartenendo al genus degli atti amministrativi, sono contraddistinti dall’amplissima discrezionalità che possiede l’Amministrazione in sede di adozione degli stessi.<br />
Da tali considerazioni deriva, sul piano processuale, che gli atti di alta amministrazione siano soggetti al sindacato del giudice amministrativo limitatamente ai casi in cui l’atto impugnato abbia contenuto manifestamente illogico o in cui lo stesso sia diretta conseguenza di palese travisamento di fatti.<br />
Nel caso in esame, però, tali vizi non sono riscontrabili, dal momento che del tutto ragionevolmente il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di non ammettere a registrazione con riserva un atto in riferimento al quale la Corte dei Conti aveva negato il proprio visto in ragione del rilevamento di numerosi vizi di legittimità che lo inficiavano.<br />
In particolare, risulta dirimente il rilievo con cui la Corte segnala l’illegittimità del decreto in questione, avendo la stessa accertato che la convenzione non disciplina la fase di prosecuzione di lavori a suo tempo già affidati e successivamente sospesi, bensì un quid novi consistente nell’affidamento in concessione di nuovi ed ulteriori lavori (3° stralcio) per la sistemazione delle opere idrauliche del fiume Lambro, allo stesso soggetto che già aveva eseguito e completato i lavori relativi alla sistemazione di altre opere idrauliche individuate nei primi due stralci del progetto concernente il suddetto corso d’acqua.<br />
Ulteriore rilievo che appare difficilmente superabile è quello con cui la Corte ritiene illegittimo l’affidamento dei lavori in questione mediante concessione di sola costruzione, dato che tale istituto era stato espunto dall’ordinamento fin dal 1994, con l’entrata in vigore della L. n. 109 del 19944 e che, quindi, esso non poteva essere riesumato in occasione di lavori il cui progetto esecutivo è stato redatto in epoca posteriore (1997) a quello di entrata in vigore della suddetta normativa.<br />
Trattandosi, poi, come si è detto, di lavori relativi a sistemazione di nuove e ulteriori opere idrauliche da effettuarsi nel fiume Lambro, risulta del tutto ragionevole e condivisibile il rilievo della Corte circa la necessità che dovesse essere acquisito un nuovo parere circa l’incidenza ambientale dell’intervento, non potendosi più ritenere idoneo al precisato fine, quello precedentemente acquisito in relazione ai primi due stralci e che era riferito a diverse opere e a diverse localizzazioni delle stesse. <br />
Sulla base delle considerazioni che precedono, è di tutta evidenza che l’atto governativo nemmeno possa dirsi viziato per disparità trattamento, come erroneamente ritiene la ricorrente, dato che i peculiari e numerosi elementi di illegittimità segnalati dalla Corte portano ad escludere che sussista uguaglianza di situazioni tra la convenzione in questione e le altre per le quali, invece, il Consiglio dei Ministri ha chiesto la registrazione con riserva. <br />
Ritiene il Collegio, infine, che le riscontrate illegittimità del procedimento de quo non possano essere superate, come a contrario suppone la ricorrente, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all’art. 40 della L. 17/5/1999 n.144, stante che l’entrata in vigore della suddetta normativa &#8211; c.d. “salva cantieri” &#8211; è successiva alla data del 6/4/1998 in cui la Corte dei Conti ha adottato il diniego di visto.   <br />
Tanto basta per ritenere immune dai vizi rassegnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti la gravata determinazione del Consiglio dei Ministri.<br />
Per quanto concerne, infine, la contestuale impugnazione – sempre con i più recenti motivi aggiunti &#8211; del provvedimento con il quale il Magistrato per il Po – sulla base del diniego di visto apposto dalla Corte dei Conti e della non ammissione del decreto approvativo della convenzione di cui trattasi alla registrazione con riserva, il Collegio deve parimenti constatarne l’infondatezza.<br />
Nella specie, trattasi di atto di ritiro sui generis dato che, con esso, l’Amministrazione non ha annullato in autotutela un proprio precedente provvedimento già valido ed efficace a seguito del successivo accertamento della illegittimità dello stesso, ma ha eliminato dal mondo giuridico un precedente atto che, quantunque adottato e approvato, non è mai divenuto efficace per effetto della mancata registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti. <br />
Il Magistrato per il Po, pertanto, aveva il dovere giuridico di rimuovere detta concessione e la relativa convenzione, con conseguente palese infondatezza delle censure rilevanti mancanza di motivazione ed omissione di  comunicazione di avvio del procedimento. <br />
Sono inoltre infondate le censure rilevanti l’illegittimità dell’atto in questione in via derivata dalla non ammissione, da parte del Consiglio dei Ministri, alla registrazione con riserva del decreto approvativo della convenzione, stante che, come più sopra è stato accertato, l’atto governativo è risultato immune dalle censure rassegnate dalla ricorrente. <br />
Per quanto concerne, infine, la richiesta di risarcimento danni   imputabile, a dire della ricorrente, al Magistrato per il Po e al Ministero dei Lavori Pubblici per avere dato vita ad un rapporto concessorio poi annullato in autotutela dalla stessa amministrazione, il Collegio ne deve parimenti rilevare l’infondatezza, stante da un lato l’accertata legittimità degli atti impugnati e, dall’altro lato, che non risulta rilevabile alcun comportamento colposo nell’operato delle suddette amministrazioni.<br />
Nel caso di specie, infatti, l’impresa ricorrente ben sapeva (o comunque doveva sapere) che l’efficacia della concessione e della convenzione soggiaceva alla condicio iuris della registrazione del decreto di approvazione delle stesse da parte della Corte dei Conti (organo di controllo estraneo a quelli di amministrazione attiva).<br />
Pertanto, prima del verificarsi di tale evento la società non poteva vantare alcuna legittima aspettativa sul buon esito del procedimento di affidamento dei lavori in questione, confidando sul fatto che le amministrazioni chiamate in causa &#8211; del tutto estranee alla successiva fase di integrazione dell’efficacia &#8211; avessero in precedenza l’una stipulato e l’altra poi approvato detta convenzione.<br />
D’altra parte, i rilievi formulati dalla Corte dei Conti si basano su un’interpretazione delle norme di riferimento diversa da quella prospettata dall’Amministrazione dei Lavori Pubblici che, comunque, a quel tempo, aveva trovato seguito in alcune pronunce del giudice amministrativo.  <br />
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a proporlo ed in parte deve essere respinto in quanto infondato.           <br />
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 168 del 2001di cui in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, secondo quanto precisato in motivazione. <br />
Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali in favore delle Amministrazioni statali resistenti, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre alle spese prenotate a debito. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 7 marzo 2007</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.62</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-3-2007-n-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.62</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. I. Caso Est. Sistemi Società d’Ingegneria S.r.l. (Avv.ti P. Gazzara ed F. Cintioli) contro l’Area Stazione S.T.U. S.p.A. (Avv.ti R. Delli Santi ed M.A. Monaco), la Commissione di gara (non costituita) e nei confronti di D’Apollonia S.p.A., (Avv.ti G. Cugurra ed A. Mora) nonché di Studio Altieri</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. I. Caso Est.<br /> Sistemi Società d’Ingegneria S.r.l. (Avv.ti P. Gazzara ed F. Cintioli) contro l’Area Stazione S.T.U. S.p.A. (Avv.ti R. Delli Santi ed M.A. Monaco), la Commissione di gara (non costituita) e nei confronti di D’Apollonia S.p.A., (Avv.ti G. Cugurra ed A. Mora) nonché di Studio Altieri S.p.A. (Avv.ti C. Cacciavillani, F. Bassi e G. Trovato)</span></p>
<hr />
<p>sul contenuto delle dichiarazioni da rendere all&#8217;atto della presentazione dell&#8217;offerta, sul legittimo subappalto della &ldquo;consulenza geologica&rdquo;, e sulla legittima ammissione alla gara di un raggruppamento comprendente professionisti che avevano concorso alle attività progettuali preparatorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Dichiarazioni da rendere all’atto della presentazione dell’offerta &#8211; Bando di gara – Richiesta di una dichiarazione “… che la società (o consorzio o associazione) ed i loro legali rappresentanti non sono interdetti …” &#8211;  Dichiarazione unica, globalmente riferita all’impresa – Art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 &#8211; Legittimità<br />
2. Contratti della P.A. &#8211; Incarico di progettazione di opere pubbliche &#8211; Art. 17, comma 14-quinquies, della legge n. 109/1994 – Subappalto di una “consulenza geologica” &#8211; Legittimità</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Divieto (ex artt. 8, comma 6, e 48, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999) di ammissione alla gara di un raggruppamento comprendente professionisti che avevano concorso alle attività progettuali preparatorie – Divieto assoluto senza concedere al medesimo soggetto la possibilità di provare che l’esperienza acquisita non ha potuto falsare la concorrenza &#8211; Incompatibilità con le direttive comunitarie di settore – Disapplicazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalti, laddove il disciplinare di gara, nel determinare il contenuto delle dichiarazioni da rendere all’atto della presentazione dell’offerta, non abbia espressamente richiesto un numero di dichiarazioni corrispondente alle persone fisiche interessate, ed anzi, con il disporre che si precisasse “… che la società (o consorzio o associazione) ed i loro legali rappresentanti non sono interdetti …”, reca una formulazione letterale che accredita la conclusione per cui fosse sufficiente, ex ante, una dichiarazione unica, globalmente riferita all’impresa, e di conseguenza a quanti per essa operano. Né, del resto, una simile soluzione ermeneutica si presenta incompatibile con la ratio dell’adempimento formale imposto ai concorrenti, nulla opponendosi a che, nella fase iniziale di ammissione, l’ente pubblico acquisisca una dichiarazione unica dell’impresa per la totalità delle persone fisiche interessate, salva la verifica finale circa la veridicità della dichiarazione medesima e l’eventuale applicazione delle misure conseguenti; anche in considerazione della circostanza che una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, ben può riferirsi a soggetti diversi dal dichiarante.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 17, comma 14-quinquies, della legge n. 109/1994, negli incarichi di progettazione di opere pubbliche “… l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche …”. Ne consegue che è legittima la dichiarazione del raggruppamento aggiudicatario di voler subappaltare la “consulenza geologica”, considerato che tale dichiarazione assume a riferimento una prestazione (la “consulenza geologica”) di incerta classificazione rispetto alle tipologie di attività contemplate dalla norma, e allora soccorre la regola per cui l’interpretazione complessiva della dichiarazione deve essere improntata al principio di buona fede ex art. 1366 cod.civ., nel senso di privilegiare l’assenza di una volontà di violazione del divieto di subappalto</p>
<p>3. In tema di divieto (ex artt. 8, comma 6, e 48, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999) di ammissione alla gara di un raggruppamento comprendente professionisti che avevano concorso alle attività progettuali preparatorie la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza Sez. II, 3 marzo 2005 (proc. C-21/03 e C-34/03) ha precisato che un divieto assoluto di partecipazione alla procedura selettiva appare misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire la reale parità di trattamento tra i vari concorrenti, concludendo nel senso della incompatibilità, con le direttive comunitarie di settore, delle discipline nazionali che non ammettono la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un’offerta, per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di un soggetto che sia stata incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda al medesimo soggetto la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l’esperienza dallo stesso acquisita non ha potuto falsare la concorrenza. Ne consegue l’obbligo di disapplicazione di tali norme, tantopiù laddove la ricorrente non abbia fornito – come sarebbe stato invece suo onere fare – alcun concreto elemento utile ad evidenziare che, per le specifiche caratteristiche dell’attività progettuale nella fattispecie svolta o per altri particolari aspetti dell’incarico di progettazione oggetto della gara, il raggruppamento aggiudicatario abbia presumibilmente goduto di un obiettivo vantaggio rispetto agli altri concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p><B>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
<I>SEZIONE DI PARMA<br />
</I></B>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente	<br />	<br />
Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere<br />	<br />
Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 306 del 2005 proposto da <br />
<b>Sistemi Società d’Ingegneria S.r.l. </b>(in proprio e quale mandante del raggruppamento con capogruppo Technital S.p.A.), in persona dell’amministratore unico e direttore tecnico arch. Rosa Scorza, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Gazzara e dall’avv. Fulvio Cintioli, ed elettivamente domiciliata in Parma, via Farini n. 5, presso lo studio dell’avv. M. Cristina Alfieri;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Area Stazione S.T.U. S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Carlo Savorè, difesa e rappresentata dall’avv. Riccardo Delli Santi e dall’avv. Marco A. Monaco, ed elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4, presso lo studio dell’avv. Elena Pontiroli;<br />
la <b>Commissione di gara</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti <br />
di <b>D’Apollonia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante prof. Andrea Del Grosso, difesa e rappresentata dall’avv. Giorgio Cugurra e dall’avv. Andrea Mora, e presso il primo elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4;<br />
di <b>Studio Altieri S.p.A.</b> (in proprio e quale capogruppo del raggruppamento costituendo con AREP S.A., Arch. Silvio D’Ascia, SYSTRA S.A., Leonardo Consorzio Europeo Ingegneria e Architettura, Tecnicoop Soc. Coop., ASSET S.r.l., Studio dott. Silvio Tagliavini, Studio arch. Alessandra Altieri), in persona del legale rappresentante arch. Alberto Altieri, difesa e rappresentata dall’avv. Chiara Cacciavillani, dall’avv. Franco Bassi e dall’avv. Giorgio Trovato, e presso il secondo elettivamente domiciliata in Parma, via Petrarca n. 20;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del verbale n. 6 del 28 giugno 2005, con cui la Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento con capogruppo MBM Arquitectes S.L. (e con mandanti D’Apollonia S.p.A., Studio di Ingegneria ing. Maurizio Ghillani, arch. Giovanni Del Boca, ing. Marco Petrolini, arch. Christian Manfrini, Studio associato di Ingegneria MRS, VIA Ingegneria S.r.l.) l’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva delle opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione urbana denominato “Stazione FS &#8211; ex Boschi” e di un ulteriore fabbricato;<br />
dell’atto con cui l’Area Stazione S.T.U. S.p.A., ente appaltante, ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria;<br />
dell’atto con cui l’Area Stazione S.T.U. S.p.A., ente appaltante, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva;<br />
di tutti gli atti della gara, in particolare dei verbali con cui non è stata disposta l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario e di quello secondo classificato;<br />
di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, compresi il bando e il disciplinare di gara;</p>
<p>per la condanna<br />
dell’ente appaltante al risarcimento dei danni;</p>
<p>con il ricorso incidentale<br />
proposto da D’Apollonia S.p.A., in persona del legale rappresentante prof. Andrea Del Grosso, difesa e rappresentata dall’avv. Giorgio Cugurra e dall’avv. Andrea Mora, e presso il primo elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4;</p>
<p>e con il ricorso incidentale<br />
proposto da Studio Altieri S.p.A. (in proprio e quale capogruppo del raggruppamento costituendo con AREP S.A., Arch. Silvio D’Ascia, SYSTRA S.A., Leonardo Consorzio Europeo Ingegneria e Architettura, Tecnicoop Soc. Coop., Asset S.r.l., Studio dott. Silvio Tagliavini, Studio arch. Alessandra Altieri), in persona del legale rappresentante arch. Alberto Altieri, difesa e rappresentata dall’avv. Chiara Cacciavillani, dall’avv. Franco Bassi e dall’avv. Giorgio Trovato, e presso il secondo elettivamente domiciliata in Parma, via Petrarca n. 20.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Area Stazione S.T.U. S.p.A., di D’Apollonia S.p.A. e di Studio Altieri S.p.A.;<br />
Visti i “motivi aggiunti” depositati dalla ricorrente principale in data 6 settembre 2005, in data 19 settembre 2005, in data 15 novembre 2005 e in data 28 marzo 2006;<br />
Visti i ricorsi incidentali proposti da D’Apollonia S.p.A. e da Studio Altieri S.p.A.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007 l’avv. Cintioli per Sistemi Società d’Ingegneria S.r.l., l’avv. Monaco per l’ente committente, l’avv. Cugurra per D’Apollonia S.p.A. e l’avv. Agostino Cacciavillani, in sostituzione dell’avv. Chiara Cacciavillani, per Studio Altieri S.p.A.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’Area Stazione S.T.U. S.p.A., con sede in Parma, indiceva un pubblico incanto ex art. 6 del d.lgs. n. 157 del 1995, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un incarico professionale avente ad oggetto la redazione della progettazione definitiva delle opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione urbana denominato “Stazione FS &#8211; ex Boschi” e di un ulteriore fabbricato, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 109 del 1994. All’esito della gara la Commissione giudicatrice redigeva la graduatoria finale (v. verbale del 28 giugno 2005) ed aggiudicava in via provvisoria l’incarico al costituendo raggruppamento con capogruppo MBM Arquitectes S.L. (e con mandanti D’Apollonia S.p.A., Studio di Ingegneria ing. Maurizio Ghillani, arch. Giovanni Del Boca, ing. Marco Petrolini, arch. Christian Manfrini, Studio associato di Ingegneria MRS, VIA Ingegneria S.r.l.), mentre si classificavano in seconda posizione il costituendo raggruppamento con capogruppo Studio Altieri S.p.A. (e con mandanti AREP S.A., Arch. Silvio D’Ascia, SYSTRA S.A., Leonardo Consorzio Europeo Ingegneria e Architettura, Tecnicoop Soc. Coop., ASSET S.r.l., Studio dott. Silvio Tagliavini, Studio arch. Alessandra Altieri) e in terza posizione il costituendo raggruppamento con capogruppo Technital S.p.A. (e con mandante Sistemi Società d’Ingegneria S.r.l.); indi, il Consiglio di Amministrazione dell’Area Stazione S.T.U. S.p.A. approvava i verbali della Commissione giudicatrice e provvedeva all’aggiudicazione definitiva (seduta in data 11 luglio 2005).<br />
Avverso gli atti di gara, anche a mezzo di “motivi aggiunti” (depositati in data 6 settembre 2005, in data 19 settembre 2005, in data 15 novembre 2005 e in data 28 marzo 2006), ha proposto impugnativa <i>in parte qua </i>la Sistemi Società d’Ingegneria S.r.l. (in proprio e quale mandante del raggruppamento con capogruppo Technital S.p.A.), deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili e facendo altresì valere il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato conseguimento dell’incarico professionale. Le relative istanze cautelari sono state respinte dalla Sezione alle Camere di Consiglio del 18 ottobre 2005 (ord. n. 303/2005), del 6 dicembre 2005 (ord. n. 329/2005) e del 18 aprile 2006 (ord. n. 79/2006). Con ordinanza n. 30/2005 in data 22 novembre 2005, poi, la Sezione ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale a mezzo della quale è stata esercitata l’<i>actio ad exhibendum</i> ex art. 25, comma 5 (secondo periodo), della legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dall’art. 17 della legge n. 15 del 2005).<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Area Stazione S.T.U. S.p.A., la D’Apollonia S.p.A. e la Studio Altieri S.p.A., resistendo al gravame.<br />
Hanno proposto ricorso incidentale D’Apollonia S.p.A. e Studio Altieri S.p.A., la prima depositando i relativi atti in data 5 settembre 2005 e la seconda depositando i relativi atti in data 14 ottobre 2005.<br />
All’udienza del 20 febbraio 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare la censura con cui, a mezzo di ricorso incidentale, la D’Apollonia S.p.A., facente parte del raggruppamento aggiudicatario, ha censurato le norme di gara laddove non prevedevano l’esclusione dei concorrenti la cui offerta tecnica non avesse conseguito un punteggio minimo di sufficienza, così come accaduto per il raggruppamento ricorrente, ammesso alla fase di gara successiva nonostante l’attribuzione di un punteggio pari a zero. Quando viene proposto un ricorso incidentale tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni ivi dedotte, se – in particolare – esse si riverberino sull’esistenza della legittimazione all’impugnazione del ricorrente principale e in tal modo producano effetti su di una condizione dell’azione, ovvero su una questione di rito; in materia di gare d’appalto, pertanto, l’esame del ricorso incidentale deve precedere l’esame del ricorso principale qualora l’impresa vincitrice deduca che l’impresa sconfitta dovesse essere esclusa dalla gara (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006 n. 8265).<br />
Nel merito, tuttavia, la doglianza si rivela infondata. La valutazione delle offerte tecniche si è nella fattispecie svolta secondo il c.d. «metodo del confronto a coppie», previsto dall’all. E del d.P.R. n. 554 del 1999, dove il “<i>coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile</i>” e il “<i>coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta</i>”. E’ quindi insita nel sistema applicato l’eventualità che un concorrente resti fermo ad un punteggio pari a zero, pur rispondendo le soluzioni tecniche proposte ai requisiti-limite all’uopo richiesti; adeguatezza minima, del resto, in alcun modo contestata dalla Commissione giudicatrice allorché ha vagliato l’offerta del raggruppamento con capogruppo Technital S.p.A.<br />
Passando alle censure della ricorrente principale, e seguendone l’ordine di formulazione, viene innanzi tutto in rilievo la questione incentrata sull’inosservanza del punto 8.4 del disciplinare di gara, nella parte in cui prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione di una “… <i>dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta da ciascun soggetto … attestante: a) …; b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e dall’art. 51 del D.P.R. 554/99, nonché in quelle previste dall’articolo 10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e che la società (o consorzio o associazione) ed i loro legali rappresentanti non sono interdetti dal contrattare con la Pubblica Amministrazione;</i> …”. Si imputa, in particolare, ai due raggruppamenti controinteressati di non avere rispettato la regola secondo cui, in caso di più persone fisiche coinvolte, la relativa dichiarazione deve essere resa da ciascuna di esse, essendo insufficiente in simili situazioni una sola dichiarazione per ognuno degli enti associati. Dal che l’illegittima ammissione dei due raggruppamenti alla gara, e quindi l’indebita omessa applicazione della norma che ne avrebbe invece imposto l’estromissione.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Non ignora il Collegio che, per costante giurisprudenza, le cause di esclusione di che trattasi si riferiscono a tutte le persone fisiche che abbiano la rappresentanza legale dell’impresa costituita in forma di persona giuridica, nonché a chiunque sia presente nel procedimento concorsuale in luogo del “concorrente” con i poteri che gli consentono di obbligarsi validamente in nome e per conto di questo (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004 n. 3466). Il disciplinare di gara, però, nel determinare il contenuto delle dichiarazioni da rendere all’atto della presentazione dell’offerta, non ha espressamente richiesto un numero di dichiarazioni corrispondente alle persone fisiche interessate, ed anzi, con il disporre che si precisasse “… <i>che la società (o consorzio o associazione) ed i loro legali rappresentanti non sono interdetti </i>…”, reca una formulazione letterale che accredita la conclusione per cui fosse sufficiente, <i>ex ante</i>, una dichiarazione unica, globalmente riferita all’impresa, e di conseguenza a quanti per essa operano; tanto, oltre tutto, in ossequio al generale principio per cui, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, l’Amministrazione ha l’onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, al fine di evitare che il principio di massima concorrenza, cui si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti, sicché le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ove indichino in modo non univoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico assicurare un ambito più vasto di valutazioni, e quindi un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2003 n. 873). Né, del resto, una simile soluzione ermeneutica si presenta incompatibile con la <i>ratio</i> dell’adempimento formale imposto ai concorrenti, nulla opponendosi a che, nella fase iniziale di ammissione, l’ente pubblico acquisisca una dichiarazione unica dell’impresa per la totalità delle persone fisiche interessate, salva la verifica finale circa la veridicità della dichiarazione medesima e l’eventuale applicazione delle misure conseguenti; anche in considerazione della circostanza che una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, ben può riferirsi a soggetti diversi dal dichiarante (“<i>La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza</i>”), così come già rilevato in giurisprudenza relativamente alle gare d’appalto (v. Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2001 n. 3602).<br />
Priva di fondamento è anche la doglianza con cui si lamenta la mancata esclusione dei raggruppamenti controinteressati, asseritamente responsabili di non avere adempiuto all’obbligo di indicare, in sede di relazione tecnica, la “<i>ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito raggruppamento delle competenze professionali</i>” e “<i>in modo chiaro e preciso, la tipologia delle prestazioni che saranno svolte, in caso di affidamento dell’incarico, da ciascun componente il raggruppamento</i>” (punto 8.5 del disciplinare di gara). In realtà, la documentazione esibita in giudizio dall’ente committente evidenzia come gli elaborati grafici a suo tempo prodotti da entrambi i concorrenti, specificando in modo schematico le funzioni dei vari associati, soddisfacessero le condizioni minime imposte dalle norme di gara, sia quanto alle competenze professionali che alle prestazioni da eseguire; non occorreva, al contrario, la quantificazione dell’apporto dei singoli, avendo la prescrizione il solo obiettivo di identificare, fase per fase, gli autori delle attività professionali, al fine di poterne scindere le responsabilità.<br />
Né ha ragione di dolersi la ricorrente dell’omessa presentazione dei “<i>curricula dei professionisti che svolgeranno i servizi oggetto della presente gara, predisposti secondo gli allegati G ed H del D.P.R. 554/99</i>” (punto 8.5, lett. <u>c</u>), emergendo dagli atti acquisiti in giudizio che a tale adempimento formale i due raggruppamenti controinteressati avessero regolarmente provveduto. Quanto, invece, al contenuto dei relativi modelli – e in tal modo si anticipa l’esame delle questioni sollevate con il terzo capo di censure dei “motivi aggiunti” depositati il 19 settembre 2005 –, non costituisce ragione di esclusione dalla gara la circostanza che alla richiesta autocertificazione dei dati ivi riportati avessero provveduto i legali rappresentanti delle ditte anziché i singoli professionisti di volta in volta interessati, valendo anche in questa sede la norma che ammette l’attestazione di fatti riguardanti soggetti diversi dal dichiarante se a sua diretta conoscenza (è da presumere, evidentemente, che chi ha sottoscritto abbia autonomamente verificato la veridicità di quanto dichiarato); le ulteriori inesattezze denunciate, dal canto loro, in assenza di una comprovata effettiva incidenza sull’osservanza della soglia fissata dalle norme di gara relativamente ai requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica, restano prive di concreta rilevanza, e dunque al più classificabili come mere irregolarità.<br />
Non persuade neppure l’assunto secondo cui, avendo costituito la cauzione provvisoria a mezzo di polizza fideiussoria intestata alla sola società capogruppo, i due raggruppamenti controinteressati sarebbero incorsi nella violazione di una norma di gara che richiedeva detta formalità a pena di esclusione, onde l’ente appaltante avrebbe dovuto non ammetterle alla selezione. E’ pur vero che una recente pronuncia, risolvendo i pregressi contrasti giurisprudenziali, ha sancito il principio per cui, nel caso di a.t.i. costituende, la garanzia deve essere intestata a tutte le associate e non anche alla sola mandataria designata (v. Cons. Stato, Ad. plen., 4 ottobre 2005 n. 8); tuttavia, il Collegio non può non considerare che, in una fase temporale in cui la questione era ancora controversa, il disciplinare di gara è stato concepito secondo modalità che depongono per una scelta dell’ente appaltante nel senso contrario a quello poi fatto definitivamente proprio dalla giurisprudenza. In effetti, la formula “… <i>In caso di raggruppamento temporaneo, la cauzione dovrà essere prodotta dal Capogruppo </i>…” appare obiettivamente privilegiare un’interpretazione favorevole a quella operata dalla Commissione giudicatrice e dai raggruppamenti con capogruppo MBM Arquitectes S.L. e Studio Altieri S.p.A., non potendosi la disposizione intendere come identificazione dell’impresa tenuta alla mera operazione materiale (si tratterebbe di previsione del tutto superflua), a fronte di una puntualizzazione che si caratterizza invece per l’individuazione dell’associata in capo alla quale si concentra la garanzia finanziaria a tutela della stazione appaltante rispetto alla condotta tenuta dall’offerente nel corso della gara. Peraltro, ove anche si contestasse l’univocità della prescrizione, occorrerebbe comunque optare per una soluzione favorevole all’ammissione dei due concorrenti, alla luce della riconosciuta esigenza che della disciplina di gara sia sempre data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 1° marzo 2003 n. 1142). In conclusione, non essendo stata censurata la <i>lex specialis</i> della selezione, la doglianza si presenta insuscettibile di accoglimento, con l’ulteriore effetto di rendere improcedibile il motivo di impugnativa proposto a mezzo di ricorso incidentale dalla D’Apollonia S.p.A. avverso la stessa previsione della cauzione provvisoria in un tipo di gara che, a suo dire, non la consentirebbe.<br />
Altra ragione di esclusione dalla gara dei due raggruppamenti controinteressati risiederebbe nella formulazione di offerte contrastanti, quanto alla parte relativa alle «prestazioni speciali» e al «rimborso spese», con i minimi tariffari inderogabili di cui all’art. 17, commi 12-<i>ter</i> e 14-<i>quater</i>, della legge n. 109 del 1994 e all’art. 4, comma 12-<i>bis</i>, del decreto-legge n. 65 del 1989 (conv. dalla legge n. 155/89); in via subordinata, viene impugnata la normativa di gara nella parte in cui dovesse essere intesa nel senso dell’ammissibilità di offerte non ancorate per tali voci alla soglia massimo di ribasso del 20% rispetto alla tariffa professionale. Sul punto, tuttavia, appare sufficiente richiamare quei precedenti giurisprudenziali che hanno escluso che il «rimborso spese» (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2006 n. 1296) e le «prestazioni speciali» (v., da ultimo, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2006 n. 2982) siano soggetti al regime dell’inderogabilità dei minimi tariffari, al pari di quanto avviene per le «prestazioni accessorie», atteso che solo i corrispettivi per le «prestazioni normali» rientrano nella disciplina invocata (v. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, determ. n. 30 del 13 novembre 2002); il che è quanto emerge anche dalla <i>lex specialis</i> della selezione, esplicita nel qualificare le «prestazioni normali» come “<i>non soggette a ribasso</i>”, ed a qualificare invece il «rimborso spese», le «prestazioni speciali» e le «prestazioni accessorie» come “<i>soggette a ribasso</i>” (v. punto 4 del disciplinare di gara). Con conseguente infondatezza delle questioni dedotte.<br />
Viene imputato ancora al raggruppamento aggiudicatario di avere dichiarato di voler subappaltare la “consulenza geologica” – prestazione (riconducibile alla c.d. “relazione geologica”) che la legge includerebbe tra quelle da eseguire in proprio –, e comunque di non disporre a tal fine di un geologo facente parte in modo stabile della sua struttura organizzativa. Sennonché, posto che, ai sensi dell’art. 17, comma 14-<i>quinquies</i>, della legge n. 109 del 1994, negli incarichi di progettazione di opere pubbliche “…<i> l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche</i> …”, va considerato che la dichiarazione resa dal raggruppamento assume a riferimento una prestazione (la “consulenza geologica”) di incerta classificazione rispetto alle tipologie di attività contemplate dalla norma, e allora soccorre la regola per cui l’interpretazione complessiva della dichiarazione deve essere improntata al principio di buona fede ex art. 1366 cod.civ., nel senso di privilegiare l’assenza di una volontà di violazione del divieto di subappalto (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 7 gennaio 2003 n. 22), fermo restando che, anche a voler individuare una reale intenzione di operare in contrasto con la legge, la conseguenza non sarebbe comunque l’esclusione dalla gara, ma solo la preclusione a valersi del subappalto, purché naturalmente l’offerente sia autonomamente dotato dei requisiti per provvedere in proprio (v., con riferimento al caso della genericità o incompletezza della dichiarazione relativa al subappalto, Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 1999 n. 438 e Sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 557). Nella fattispecie, dunque, risultando indicato tra i professionisti addetti alle relative funzioni il dott. Pedone, geologo iscritto all’Ordine e dipendente della D’Apollonia S.p.A., appare soddisfatta l’esigenza che alle redazione della “relazione geologica” provveda un geologo stabilmente incardinato in una delle associate (v. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, determ. n. 3 del 27 febbraio 2002), e ciò indipendentemente dal ruolo ricoperto dal dott. Neri (consulente per la geologia), il cui eventuale apporto dovrà essere circoscritto a compiti che non determinino un’alterazione delle competenze legalmente determinate.<br />
Precisato che con i “motivi aggiunti” depositati il 6 settembre 2005 la ricorrente principale si è limitata ad estendere le censure originarie all’atto di aggiudicazione definitiva, si rende a questo punto necessario vagliare le questioni prospettate con i “motivi aggiunti” depositati il successivo 19 settembre.<br />
Un primo capo di doglianze è incentrato sulla violazione dell’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 – laddove vieta che uno stesso soggetto svolga le funzioni di responsabile del procedimento e di progettista –, nonché sull’inosservanza dell’art. 8, comma 6, e dell’art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 – in quanto alcuni componenti del raggruppamento aggiudicatario avevano concorso alla redazione del progetto preliminare e collaborato con il responsabile del procedimento nell’ambito delle relative attività di supporto –, in esito ad un’ammissione alla gara che avrebbe dunque determinato la lesione del principio della <i>par condicio</i> dei concorrenti, stante l’obiettiva posizione di vantaggio di chi aveva partecipato alla fase preparatoria della selezione.<br />
Le censure sono infondate.<br />
Quanto all’asserita violazione dell’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 (“… <i>Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di … interventi di importo superiore a 500.000 Euro</i>”), appare decisiva la circostanza che l’arch. Savi ha assunto le funzioni di responsabile del procedimento quando era già stato approvato dall’ente il progetto preliminare, onde non v’è stata contemporaneità tra i due incarichi. Il divieto invocato dalla ricorrente è preordinato ad evitare commistioni di funzioni che pregiudichino il buon esito delle attività di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di maggiore rilevanza, rischio che viene evidentemente meno allorché, per essere esercitata in tempi diversi, l’una funzione non si presenta suscettibile di incidere sull’altra; tanto da essersi rilevato che l’art. 7 comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 deve intendersi nel senso che, nel caso di appalto di lavori di importo superiore a 500.000 Euro, è illegittima la nomina “congiunta” a responsabile del procedimento e a direttore dei lavori di uno stesso soggetto (v. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, delib. n. 348 del 4 ottobre 2001).<br />
Quanto, invece, alla lamentata ammissione alla gara di un raggruppamento comprendente professionisti che avevano concorso alle attività progettuali preparatorie, in violazione dell’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999 (“<i>Gli affidatari dei servizi di supporto … non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti</i> …”), e dell’art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 (“ <i>Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività</i>”), anche in asserita violazione del generale principio di <i>par condicio</i> dei concorrenti, il Collegio non può non prendere atto della recente decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente a normative interne di tale portata (v. Sez. II, 3 marzo 2005, proc. C-21/03 e C-34/03). Nella circostanza, pur rilevando come chi ha partecipato ai lavori preparatori possa essere favorito nel formulare l’offerta in ragione delle informazioni in tal modo assunte o addirittura possa avere indirettamente influenzato i contenuti della gara in senso a sé utile, si è obiettato che un divieto assoluto di partecipazione alla procedura selettiva appare misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire la reale parità di trattamento tra i vari concorrenti, e si è dunque concluso nel senso della incompatibilità, con le direttive comunitarie di settore, delle discipline nazionali che non ammettono la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un’offerta, per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di un soggetto che sia stata incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda al medesimo soggetto la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l’esperienza dallo stesso acquisita non ha potuto falsare la concorrenza (così la decisione del 3 marzo 2005). Tanto determina l’obbligo di disapplicare le disposizioni regolamentari invocate dalla società ricorrente, che non ha d’altra parte fornito – come sarebbe stato invece suo onere fare – alcun concreto elemento utile ad evidenziare che, per le specifiche caratteristiche dell’attività progettuale nella fattispecie svolta o per altri particolari aspetti dell’incarico di progettazione oggetto della gara, il raggruppamento aggiudicatario abbia presumibilmente goduto di un obiettivo vantaggio rispetto agli altri concorrenti, e che dunque l’ente committente, anche per non averne acquisito le giustificazioni del caso, abbia erroneamente valutato quel raggruppamento come interlocutore non favorito dai pregressi rapporti intrattenuti con la stazione appaltante. Difettando, insomma, una presunzione legale di alterazione delle regole della concorrenza, l’eventuale indebita ammissione alla gara deve essere accertata sulla base di elementi puntualmente dedotti da chi ne fa valere l’illegittimità, in ossequio al fondamentale canone secondo cui il processo amministrativo è un processo di parti, nel corso del quale il giudice adito deve limitarsi a verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente, vizi che rappresentano, unitamente al <i>petitum</i> azionato e alla <i>causa petendi</i>, il confine preciso entro il quale il giudice è autorizzato a svolgere il proprio sindacato, onde gli è preclusa la possibilità di allargare l’oggetto dell’indagine oltre i limiti fissati dall’interessato nell’atto introduttivo della lite.<br />
Non meritano accoglimento neppure le censure imperniate sulla tardività della presentazione da parte del raggruppamento aggiudicatario dei documenti richiesti a comprova del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, sulla provenienza di tali atti da soggetto privo della qualità di legale rappresentante, sull’indebita esibizione di mere fotocopie, sull’eccessiva brevità del tempo impiegato dal responsabile del procedimento e dal Consiglio di Amministrazione dell’ente committente per esaminare la totalità della documentazione pervenuta, nonché infine sull’asserita inidoneità dei documenti redatti in lingua diversa dall’italiano. <br />
In effetti, quanto al termine perentorio di dieci giorni di cui all’art. 10, comma 1-<i>quater</i>, della legge n. 109 del 1994, risulta tempestiva la protocollazione della documentazione effettuata in data 11 luglio 2005, coincidendo il <i>dies ad quem</i> con la giornata del sabato (9 luglio), quando gli uffici amministrativi dell’ente non erano aperti al pubblico. Irrilevante, poi, è la circostanza che alla trasmissione della documentazione non abbia provveduto uno dei legali rappresentanti, difettando una prescrizione della <i>lex specialis</i> che imponesse una simile formalità – purché naturalmente ne emergesse in modo inequivocabile la provenienza dalla società interpellata –, e per le medesime ragioni, stante anche il silenzio dell’ente committente all’atto della richiesta dei documenti, si presenta ininfluente il rilievo che i documenti stessi, almeno in parte, siano stati prodotti in semplice fotocopia, tenuto altresì conto dell’esigenza di tutela della buona fede dell’aggiudicatario, al più tenuto alla regolarizzazione, su eventuale successiva sollecitazione dell’ente, ma non certamente soggetto all’automatica decadenza dalla sua posizione. Quanto, invece, alla lamentata inadeguatezza dell’arco temporale (tre ore) nell’ambito del quale si sarebbe vagliata la voluminosa documentazione esibita, appare sufficiente osservare che a tale operazione il responsabile del procedimento ha verosimilmente, e legittimamente, provveduto avvalendosi dell’ausilio di personale addetto al suo ufficio, come del resto comunemente avviene in casi analoghi, mentre una simile analitica verifica non era evidentemente richiesta al Consiglio di Amministrazione dell’ente committente, libero di effettuare un controllo anche solo a campione, o comunque di rinviare agli accertamenti operati dal funzionario a ciò preposto. Quanto, infine, alla dedotta inosservanza della disposizione del disciplinare di gara che fissava nell’«italiano» la lingua ufficiale del concorso – per avere il raggruppamento aggiudicatario esibito taluni atti redatti in lingua diversa e non accompagnati da traduzione giurata –, va negato che ogni difformità da una simile prescrizione determinasse l’automatica esclusione del concorrente che se ne era reso responsabile; da un lato, infatti, un vincolo puntuale in tal senso era stato posto dal bando solo per l’offerta e la domanda di partecipazione (v. IV.3.5), dall’altro lato, poi, la clausola finale “<i>dichiarazioni, documenti e cauzione, nonché il rispetto delle modalità di presentazione dell’offerta sono richiesti a pena di esclusione</i>” appare riconducibile a quella generica previsione di estromissione (in caso di irregolarità della documentazione) che la giurisprudenza non considera equivalente ad un’espressa comminatoria di esclusione (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2000 n. 3290), onde la stazione appaltante resta libera in tali casi di vagliare l’effettiva rilevanza dell’irregolarità, e cioè la sua essenzialità ai fini della tutela di un particolare interesse dell’Amministrazione, nella fattispecie evidentemente non rinvenibile a fronte di documenti che, pur in lingua straniera, recassero un contenuto ugualmente risultato comprensibile.<br />
Un’ulteriore causa di decadenza del raggruppamento aggiudicatario viene prospettata in ragione dell’omessa produzione dell’impegno assunto da un istituto di assicurazione al rilascio della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 30, comma 5, della legge n. 109 del 1994 (“<i>Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio</i> …”). Nel sollevare la questione, però, non si è tenuto conto della circostanza che la norma di gara asseritamente disattesa riproduce la prescrizione di cui all’art. 105, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 (“<i>Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario</i>”), sicché appare evidente che, trattandosi di polizza riferita all’incarico relativo alla progettazione esecutiva – allo stato solo eventuale e oggetto di successivo ipotetico affidamento da parte dell’ente committente –, la presentazione dell’impegno, per esplicita previsione normativa, risulta differita al momento in cui l’affidamento eventualmente interverrà (“… <i>contestualmente alla sottoscrizione del contratto</i> …”), mentre la comminatoria di “<i>decadenza dall’incarico</i>” resta conseguentemente subordinata a tale inerzia e, sussistendone i presupposti, produrrà i suoi effetti sul solo incarico di progettazione esecutiva. In alcun modo, in conclusione, ne risulta interessato l’incarico principale.<br />
Incorre in una pronuncia di rigetto anche la censura con cui la ricorrente lamenta l’omessa applicazione in via analogica dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 2002 (“<i>Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto</i>”). Indipendentemente da ogni considerazione circa l’ammissibilità di un’estensione in via interpretativa dell’ambito di applicazione di tale norma, si rivela decisivo il rilievo che, trattandosi di adempimento collocato in una fase temporale successiva all’aggiudicazione, la sua inosservanza non può risolversi in un vizio di legittimità dell’aggiudicazione medesima, sicché non ne risulta invalidato l’esito della procedura selettiva, e semmai ne può trarre motivo di rivalsa in sede risarcitoria il terzo che abbia eventualmente visto pregiudicata, in tutto o in parte, la tutela delle proprie ragioni.<br />
L’accertata infondatezza di tutte le censure relative alla posizione del raggruppamento aggiudicatario rende improcedibili le doglianze formulate avverso il raggruppamento con capogruppo Studio Altieri S.p.A., in quanto alcun concreto vantaggio ricaverebbe la ricorrente dall’eventuale esclusione dalla gara di un concorrente che, pur precedendola nell’ordine di graduatoria, non ha conseguito l’incarico né, a questo punto, è in grado di recarle un qualsiasi altro apprezzabile pregiudizio. In particolare, si tratta dei motivi incentrati sull’irregolarità commessa in sede di domanda di partecipazione e consistente nell’omessa individuazione dei soggetti incaricati di talune prestazioni professionali (pagg. 25-29 del ricorso), sul precedente penale addebitabile al legale rappresentante quale causa ostativa all’ammissione, anche in virtù della dichiarazione mendace asseritamente resa dallo stesso (“motivi aggiunti” depositati il 15 novembre 2005) e sull’irrilevanza a tali fini dell’estinzione del reato eventualmente intervenuta <i>medio tempore</i> (“motivi aggiunti” depositati il 28 marzo 2006).<br />
La Studio Altieri S.p.A., da parte sua, ha proposto ricorso incidentale, adducendo che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per avere previsto la presenza del “giovane professionista” in veste di mero dipendente della capogruppo e non anche quale autonomo soggetto associato, per non risultare sottoscritta dai legali rappresentanti la documentazione relativa ai <i>curricula</i> dei professionisti, per difettare l’indicazione del geologo preposto alla redazione della “relazione geologica”, per avere alcuni componenti del raggruppamento a suo tempo concorso alla predisposizione del progetto preliminare; la prima censura, poi, è stata estesa anche alla ricorrente principale (terza in graduatoria).<br />
Ora, secondo costante giurisprudenza, il ricorso incidentale si caratterizza per la sua natura di mero strumento di difesa, accessorio al ricorso principale e con funzione esclusivamente endoprocessuale, onde il rimedio appare esperibile da chi, avendo ricevuto un vantaggio dall’atto impugnato, vanta un interesse qualificato alla conservazione di tale vantaggio e quindi del provvedimento che glielo ha arrecato, mentre non può essere utilizzato per conseguire vantaggi ulteriori, ovvero per far valere una pretesa distinta ed indipendente da quella per cui il giudizio è sorto, a tutela di una posizione giuridica soggettiva che avrebbe dovuto essere azionata in via principale; situazione, quest’ultima, che si verifica allorché un’impresa giunta seconda in una gara d’appalto ed evocata nel giudizio promosso da impresa che la segue in graduatoria propone ricorso incidentale non al fine di paralizzare l’azione di quella, bensì per far valere la propria autonoma pretesa a vedersi affidato l’appalto in luogo dell’impresa aggiudicataria (v. TAR Sardegna, Sez. I, 2 marzo 2006 n. 268). Di qui, relativamente alle censure concernenti il raggruppamento aggiudicatario, l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla Studio Altieri S.p.A., la quale avrebbe invece dovuto agire in via principale; né, del resto, è possibile convertire il ricorso incidentale in ricorso autonomo, difettando il nuovo mandato difensivo a ciò necessario, e risultando altresì il gravame notificato presso i soli procuratori domiciliatari delle controparti, sicché non si rinviene la sussistenza delle condizioni formali richieste dalla legge per la corretta instaurazione <i>in parte qua</i> della lite.<br />
Quanto, invece, alla doglianza riferita al raggruppamento con capogruppo Technital S.p.A., si tratta di censura sì proponibile a mezzo di ricorso incidentale, ma oramai non sorretta dal prescritto interesse processuale, atteso il definitivo consolidarsi della posizione del raggruppamento aggiudicatario e la conseguente ininfluenza di ogni variazione di graduatoria che riguardi esclusivamente gli altri concorrenti. Donde l’inammissibilità, sotto questo diverso profilo, della relativa doglianza.<br />
Quanto, infine, alle spese di lite, la complessità delle questioni dedotte induce a disporne la compensazione. Né v’è ragione di accogliere la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cod.proc.civ. (v. richiesta formulata da Studio Altieri S.p.A. con memoria depositata il 6 dicembre 2005), non essendo stati forniti elementi sufficienti per ravvisare mala fede o colpa grave nella proposizione della censura con cui si è dedotto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso principale;<br />
&#8211; in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da D’Apollonia S.p.A.;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Studio Altieri S.p.A.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2007.<br />
f.to Gaetano Cicciò				Presidente  <br />	<br />
f.to Italo Caso				Consigliere Rel.Est. </p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a></p>
<p>Va sospeso il rilascio ad un terzo di una concessione demaniale marittima, affinche’ si provveda ad un riesame comparativo di piu’ domande facendo altresi’ riferimento al piano degli arenili. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE CAMPOBASSO SEZIONE UNICA Registro Ordinanze: 62/2007 Registro Generale: 50/2007 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il rilascio ad un terzo di una concessione demaniale marittima, affinche’ si provveda ad un riesame comparativo di piu’ domande facendo altresi’ riferimento al piano degli arenili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL MOLISE <br />
CAMPOBASSO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE  UNICA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:   62/2007 <br />
Registro Generale:	50/2007 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIORGIO GIACCARDI Presidente  <br />
ORAZIO CILIBERTI Cons. <br />
RITA TRICARICO Primo Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 marzo 2007<br />
Visto il ricorso 50/2007  proposto da:</p>
<p><b>GIANNICO DAVIDE GIOVANNI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GIACOBONE AVV. ETTOREDI GIANDOMENICO AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in CAMPOBASSOC/O  AVV. FAGNANO &#8211; VIA MAZZINI 101presso<br />
DI GIANDOMENICO AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in CAMPOBASSO<br />
VIA GARIBALDI, 124<br />
presso la sua sede;</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in CAMPOBASSO<br />
VIA GARIBALDI, 124<br />
presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
della lettera racc.ta a.r. della Capitaneria di Porto di Termoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28/12/2006, prot. n. 03.03.02/12218, notificata al ricorrente il 03/01/2007 con la quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di una concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento balneare ad uso pubblico in località Termoli Nord – ponte Sinarca.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />
CAPITANERIA DI  PORTO DI TERMOLI</p>
<p>Ritenuto, sulla base di un sommario esame, che l’Amministrazione non abbia accuratamente valutato lo stato dei luoghi relativo all’area cui la l’istanza si riferisce e che perciò essa debba procedere ad un suo riesame, svolto in modo comparativo rispetto alla valutazione delle altre domande di concessione demaniale, che tenga conto dello stesso e prenda a riferimento il Piano regionale degli arenili;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare, ai fini del riesame, da svolgersi nei modi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAMPOBASSO , li 07 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione di un consorzio agroalimentare o turistico alberghiero dal bando per contributi promozionali, qualora tale esclusione sia motivata dalla riscontrata violazione della norma di bando che impedisce modifiche di statuto dei concorrenti, se tali modifiche siano successiva alla pubblicazione dei criteri di selezione e siano idonee ad</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione di un consorzio agroalimentare o turistico alberghiero dal bando per contributi promozionali, qualora tale esclusione sia motivata dalla riscontrata violazione della norma di bando che impedisce modifiche di statuto dei concorrenti, se tali modifiche siano successiva alla pubblicazione dei criteri di selezione e siano idonee ad incidere sui requisiti di ammissione ai benefici economici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 217/2007<br />
Registro Generale: 272/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI  Presidente<br />ENRICO D&#8217;ARPE  Cons., relatore<br />
MASSIMILIANO BALLORIANI  Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 272/2007 proposto da:<br />
<b>CONSORZIO CAPOLEUCA SOCIETA&#8217; &#8211; CONSORTILE ARL </b><br />
rappresentata e difesa da:ANCORA LUCIANOcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI, 30presso<br />
ANCORA LUCIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA – BARI</b>, non costituita;<br />
e nei confronti di<br /><b>WEBSTART</b>, non costituita;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della determinazione del dirigente settore industria n. 1762 del 17/11/2006 con la quale si comunica l’approvazione dell’elenco relativo ai Consorzi idonei a ricevere il contributo previsto per i programmi promozionali 2006; nota prot. n. 38/14699 del 14/12/2006 con la quale si comunica alla ricorrente i motivi per cui, a seguito di esame effettuato dal Nucleo di Valutazione, la stessa non è stata ammessa al contributo previsto per i Consorzi ammessi nell’elenco; nonchè dell’art. 4 lett. L) del bando pubblicato dall’Assessorato sviluppo economico e innovazione tecnologica nel B.U.R.P. n. 67 del 1/6/2006 con il quale si stabiliscono tra l’altro, i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari ai Consorzi Agroalimentari e Turistico-Alberghieri; nonchè di ogni altro atto comunque connesso, conseguenziale e presupposto;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. ENRICO D&#8217;ARPE  e udito altresì per la parte ricorrente l’Avv. Ancora;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso non sembra essere assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto l’impugnata clausola del bando pubblicato dalla Regione Puglia (su cui si basa la contestata esclusione del Consorzio ricorrente) appare pienamente ragionevole e coerente con la natura del procedimento amministrativo di che trattasi, poiché se fosse consentita &#8211; dopo la pubblicizzazione dei criteri prestabiliti dalla P.A. ai sensi dell’art. 12 della Legge 7/8/1990 n° 241 &#8211; la modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto idonea ad incidere sui requisiti di ammissione al beneficio economico delle Società aspiranti a conseguire l’ausilio finanziario, l’individuazione dei soggetti meritevoli di essere destinari delle sovvenzioni pubbliche non sarebbe riservata alle scelte discrezionali della P.A., ma sarebbe (sostanzialmente) rimessa all’iniziativa unilaterale degli stessi aspiranti (che potrebbero, ex post, modificare “ad arte” le proprie caratteristiche strutturali fondamentali); Ritenuto, altresì, che non sembra pertinente il riferimento operato nel ricorso alle diverse regole (ispirate al principio del “favor partecipationis”) vigenti nelle differenti materie degli appalti e dei concorsi pubblici;<br /> Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge (Ricorso numero 272/2007) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 07 Marzo 2007<br />
Aldo RAVALLI – Presidente</p>
<p>Enrico d’ARPE – Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 07 Marzo 2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore A.N.M. (avv. P. Franceschi) c. MINISTERO DELL’INTERNO, IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG., SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI, DIVISIONE ASSISTENZA INDIVIDUALE PRESSO L’ANZIDETTO MINISTERO (Avv. Dist. St.) sui criteri di interpretazione dell&#8217;istanza amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> A.N.M. (avv. P. Franceschi) c. MINISTERO DELL’INTERNO, IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG., SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI, DIVISIONE ASSISTENZA INDIVIDUALE PRESSO L’ANZIDETTO MINISTERO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di interpretazione dell&#8217;istanza amministrativa e sui presupposti per la concessione della speciale elargizione di cui all&#8217;art. 6, comma 3, L. n. 308/81 per i familiari di militari deceduti in servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Istanza di procedimento &#8211; Provvedimento finale &#8211; Oggetto – Correlazione all’istanza di procedimento – Necessità.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Istanza di procedimento &#8211; Criteri di interpretazione – Comuni regole ermeneutiche – Applicabilità &#8211; Conseguenza.</p>
<p>3. Militare e militarizzato &#8211; Familiari di militari deceduti in attività di servizio &#8211; Domanda di corresponsione della speciale elargizione di cui all’art. 6, comma 3, L. 3.6.1981 n. 308 – Militare in servizio permanente – Non vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei procedimenti ad istanza di parte volti alla corresponsione di una speciale elargizione, l’oggetto del provvedimento finale deve ritenersi essenzialmente correlato e delimitato da quello della domanda (1).</p>
<p>2. La domanda amministrativa deve essere interpretata tenendo conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla richiesta formulata, mediante applicazione delle comuni regole dell&#8217;ermeneutica giuridica. L’amministrazione ha, quindi, l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell&#8217;oggetto e dello scopo della stessa, procurando di valutarla in relazione agli istituti giuridici applicabili con riguardo al contesto fattuale e giuridico nel quale l&#8217;istanza si inserisce e in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente (2). Fermo restando che nella ricerca della reale intenzione dell’istante, non si può giungere sino al punto di ignorare il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Del resto, il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la volontà dell’istante emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una diversa volontà (2).</p>
<p>3. Dal combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 6, comma 3, della L. 3 giugno 1981 n. 308, si desume che tra i destinatari della speciale elargizione riconosciuta ai familiari del personale militare e delle forze di polizia deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell&#8217;adempimento del servizio, non sono compresi i superstiti del personale in servizio permanente (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella fattispecie decisa, il Collegio, a fronte dell’indicazione, nell’istanza formulata dal familiare superstite, dell’art. 6, comma 3, L. n. 308/81, ha implicitamente escluso un dovere dell’Amministrazione di istruire l’istanza in base ad altre norme (l’art. 6, comma 1 ovvero l’art. 5) della stessa legge.<br />Sulla tematica relativa all’istanza amministrativa del privato è ancora attuale MELONCELLI A., L’istanza amministrativa, Milano, 1976, spec. pag. 211 e ss.; si è posto il problema di configurare un dovere dell’Amministrazione, cd. dovere di soccorso, di attivarsi per consentire lo sviluppo del procedimento verso un esito satisfattivo del bene della vita del cittadino: sul punto MORBIDELLI G., Diritto amministrativo, AA.VV., Bologna, 1998, 1266-1269; MELONCELLI A., Op. cit. 231; ALLEGRETTI U., L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965.<br />
In generale, sugli atti del privato nel procedimento amministrativo, MIELE G., La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, A.R.E., Roma, 1931; ORENGO, L’atto del privato nel procedimento amministrativo,in Corti Brescia e Ven., 1956, pag. 54; VIRGA P., Il provvedimento amministrativo, Milano, 1968, spec. pag. 241 e ss..<br />
(2) La sentenza in epigrafe cita sul punto CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, Sentenza, 28 maggio 2004, n. 3452, sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, che ha osservato che “Se è vero che il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l’Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini la quale, invece, ha l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell’oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l’istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che l’Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell’interpretazione giuridica.”.<br />
La sentenza richiama l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il criterio ermeneutica di cui al comma 2, art. 1362 c.c., relativo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, è criterio che va applicato in via sussidiaria, ove l’interpretazione letterale e logico-sistematica si rivelino insufficienti: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I &#8211; Sentenza 22 dicembre 2005 n. 28479; Id., SEZIONE III- Sentenza 4 maggio 2005 n. 9284; si esprime in senso contrario alla sussidiarietà del criterio in questione, Ibid., 1 giugno 20042, n. 10484 e, più di recente, C. 06/7083.<br />
(3) Non constano specifici precedenti in termini in questa Rivista.<br />
In punto di giurisdizione, si segnala T.A.R. TOSCANA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 16 maggio 2005 n. 2168, in questa Rivista, che ha ritenuto la giurisdizione del G.A. sull’impugnativa del diniego della speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3° comma, della L. n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della L. n. 280 del 1991, escludendo che si verta di un trattamento di quiescenza devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti.<br />
Sulle situazioni tutelabili e le azioni esperibili in subiecta materia, si rinvia a T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 21 giugno 2004 n. 853, in questa Rivista con note di TRAINA E. Risarcimento del danno da morte per contaminazione da uranio impoverito: il TAR Sardegna respinge la domanda, “La pretesa ad ottenere la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 6 L. 3.6.1981 n. 308 ha consistenza di interesse legittimo, essendo la sua soddisfazione subordinata al positivo esercizio di un potere dell’amministrazione di natura concessoria. Conseguentemente non sono ammesse azioni di accertamento volte a far dichiarare la spettanza dell’ emolumento.”.<br />
In ordine all&#8217;ambito temporale di applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. cit., che prevede che &#8220;Ai familiari dei destinatari di cui all&#8217;articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni&#8221;, T.A.R. TOSCANA cit. ha osservato che la norma si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1969 , in conformità all’espressa previsione derogatoria dell’art. 3, comma 1, L. n. 280/91 (“L&#8217;estensione dei benefici di cui all&#8217;art. 1, decorre dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell&#8217;art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall&#8217;art. 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969” n.d.r.). <br />
T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I – Sentenza, 29 novembre 2006, n. 2491 ha rilevato che la disciplina introdotta dall&#8217;art. 1 della l. 14 agosto 1991 n. 280, nella parte in cui ha esteso i benefici di cui all&#8217;art. 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, trovi applicazione solo per le fattispecie venute in essere dopo l&#8217;entrata in vigore della legge stessa (è il primo periodo dell’art. 3, comma 1, L. n. 280/91 citato supra).<br />
Sull’ambito oggettivo di applicazione dell&#8217;art. 6, comma 1, della L. 3 giugno 1981 n. 308 si veda CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV -Sentenza 19 luglio 1993 n. 727 e, più di recente, Ibid., 23 settembre 1998 n. 1179 e 12 novembre 2001, n. 5778, secondo cui la speciale elargizione ivi prevista, presuppone il decesso del militare &#8220;nell&#8217;adempimento del servizio&#8221;, con la conseguenza che il beneficio non spetta nel caso di decesso a seguito di incidente &#8220;in itinere&#8221;.(A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul <b>ricorso n° 2854/95</b> proposto dalla</p>
<p>sig.ra <B>A.N.M.</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino n°33, è elettivamente domiciliata;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro in carica, <B>IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG., SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI, DIVISIONE ASSISTENZA INDIVIDUALE PRESSO L’ANZIDETTO MINISTERO</B>, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto 2/9/1995 n°559/D/3/E/8 con cui il Capo della Polizia ha respinto l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione della speciale elargizione di cui alla L. 308/1981, spettante ai familiari dei militari deceduti durante il periodo di servizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di cui sopra. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 22/2/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con istanza in data 2/2/1995 la sig.ra Assunta Nieddu Murredda – madre dell’agente di custodia Antonio Murredda, ucciso da ignoti nel lontano 22/8/1983 – ha chiesto la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 6, 3 comma, della L. 6/3/1981 n° 308 spettante ai familiari dei soggetti ivi indicati deceduti durante il periodo di servizio.<br />
Il Capo della Polizia, peraltro, con decreto 2/9/1995 n°559/D/3/E/8, ha respinto la domanda evidenziando come il figlio della sig.ra Nieddu Murredda avesse la qualifica di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria e come il menzionato art. 6, comma 3, introdotto dall’art. 2, della L. 14/8/1991, n°280, non ricomprendesse tra i beneficiari della previsione normativa i familiari degli agenti del suddetto Corpo. <br />
Ritenendo il provvedimento illegittimo la sig.ra Nieddu Murredda l’ha impugnato chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo.<br />
Con l’atto impugnato il Capo della Polizia ha dato puntuale risposta alla sola parte dell’istanza della ricorrente con cui si chiedeva il beneficio economico ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. n° 308/1981.  <br />
L’istanza, peraltro, in base ai principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, avrebbe dovuto essere interpretata in modo da condurre all’adozione di un provvedimento positivo ancorché fondato su norme diverse da quella esplicitamente invocata, ma comunque pertinenti rispetto alla concreta situazione rappresentata.<br />
L’intimata amministrazione ha considerato la sola previsione del menzionato art. 6, comma 3, ma non ha tenuto conto della norma di cui al comma 1 del medesimo articolo che si riferisce anche ai “militari in servizio permanente e di complemento e alle forze di polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell&#8217;adempimento del servizio”.<br />
A causa del formale e acritico riferimento agli espliciti contenuti dell’istanza avanzata dalla sig. Nieddu Murredda, sono state, inoltre, ignorate tutte le ulteriori disposizioni di legge che prevedono indennizzi in favore dei familiari delle vittime del dovere.<br />
In particolare l’amministrazione avrebbe dovuto ricondurre l’istanza della ricorrente all’ipotesi disciplinata dall’art. 5 della L. n° 308/1981<br />
Qualunque interpretazione della L. n° 308/1981 diversa da quelle prospettate sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.<br />
Il decreto gravato è, altresì, viziato in quanto è erroneamente motivato con riguardo al fatto che il figlio della ricorrente avesse la qualifica di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre invece tale corpo è stato costituito ben sette anni dopo la morte dell’agente Murredda.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 22/2/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il motivo di gravame proposto non merita accoglimento.<br />
Giova preliminarmente puntualizzare che nei procedimenti, come quello di specie, ad istanza di parte, l’oggetto del provvedimento finale deve ritenersi essenzialmente correlato e delimitato da quello della domanda.  <br />
Questa, come correttamente dedotto dalla ricorrente, dev’essere, peraltro, interpretata tenendo conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla richiesta formulata, mediante applicazione delle comuni regole dell&#8217;ermeneutica giuridica. <br />
L’amministrazione ha, quindi, l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell&#8217;oggetto e dello scopo della stessa, procurando di valutarla in relazione agli istituti giuridici applicabili con riguardo al contesto fattuale e giuridico nel quale l&#8217;istanza si inserisce e in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente (cfr. Cons. Stato V Sez., 28/5/2004 n° 3452). Fermo restando che nella ricerca della reale intenzione dell’istante, non si può giungere sino al punto di ignorare il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.<br />
Va anche evidenziato che il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la volontà dell’istante emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una diversa volontà (cfr., sul punto, Cass. Civ., I Sez., 22/12/2005 n° 28479, idem, III Sez., 4/5/2005 n° 9284).<br />
Ciò precisato in termini generali, occorre rilevare che nel caso di specie la domanda presentata dalla ricorrente non presentava alcun margine di dubbio in ordine al contenuto della richiesta, e l’intimata amministrazione l’ha correttamente interpretata nel senso che la richiedente intendesse chiedere, così come in effetti ha chiesto, la concessione della speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 3 della L. 3/6/1981 n° 308. <br />
L’istanza della sig.ra Nieddu Murredda, non offre alcuno spunto per ritenere che ella intendesse orientare la propria domanda anche verso altre categorie di elargizioni. Del resto, in passato la medesima ricorrente aveva già chiesto, senza ottenerla, la speciale elargizione prevista, in favore dei familiari delle vittime del dovere, dalla L. 13/8/1980 n° 466.<br />
Non può, dunque, imputarsi alla resistente amministrazione di non aver correttamente inteso la domanda avanzata dalla odierna istante.<br />
Tenuto conto dell’effettivo oggetto della richiesta, il diniego opposto dall’intimata amministrazione risulta esente dal vizio prospettato.<br />
Il provvedimento di rigetto risulta motivato con riguardo al fatto che il figlio della sig.ra Nieddu Murredda avesse la qualifica di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria e che l’art. 6, comma 3, della L. n° 308/1981, introdotto dall’art. 2, della L. 14/8/1991, n° 280, non ricomprendesse, tra i beneficiari della previsione normativa, i familiari degli agenti del suddetto Corpo. Con ciò l’amministrazione ha voluto, chiaramente, intendere, non, come erroneamente si sostiene in ricorso, che il beneficio era negato perché la vittima apparteneva al Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria e non a quello degli Agenti di Custodia, bensì perché quest’ultima aveva la qualifica di agente in servizio permanente e non quella di allievo.  <br />
Difatti, come emerge dal combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 6, comma 3, della citata L. n° 308/1981, fra i destinatari dell’elargizione di cui si controverte, non sono compresi i superstiti del personale in servizio permanente. In altre parole, presupposto per la concessione dell’emolumento è che la vittima non fosse in servizio effettivo.<br />
In definitiva il ricorso dev’essere respinto.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 22/2/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi: 07/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, T. Aru – Estensore G.G.S. (avv. A. Onorato) c. INPS (avv.ti A. Salvatori, S. Sotgia e V. Mercanti) sulla sufficienza del parametro numerico a motivare l&#8217;attribuzione della quota &#8220;B&#8221; dell&#8217;indennità di funzione dei dirigenti INPS Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di funzione in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, T. Aru – Estensore<br /> G.G.S. (avv. A. Onorato) c. INPS (avv.ti A. Salvatori, S. Sotgia e V. Mercanti)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza del parametro numerico a motivare l&#8217;attribuzione della quota &ldquo;B&rdquo; dell&#8217;indennità di funzione dei dirigenti INPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di funzione in quota “B” – Attribuzione – Motivazione – Criterio di sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’Istituto previdenziale nella valutazione della capacità gestionale dei suoi dirigenti, ai fini dell’attribuzione della quota B dell’indennità di funzione, prevista dall’art. 13, co. 4, L. 9 marzo 1989, n. 88, l’indicazione composita dei criteri di valutazione, attraverso il raffronto con la percentuale di indennità riconosciuta, è sufficiente a rendere conto del giudizio espresso dall’Amministrazione. Ed invero, l’espressione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr.CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V &#8211; Sentenza 16 settembre 2004 , n. 6024, secondo cui “In tema di riconoscimento dell’indennità di funzione … non è necessario che il punteggio attribuito al ricorrente sia sorretto da  motivazione &#8220;ad hoc&#8221;, atteso che l&#8217;attribuzione dei punteggi appartiene alla discrezionalità propria della p.a. e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione questa estranea alla presente fattispecie, attinente all&#8217;attribuzione di un emolumento economico, quale l&#8217;indennità accessoria al trattamento e economico di dirigente.”.<br />I dirigenti di enti citati dall’art. 1, L. 9 marzo 1989, n. 88 hanno diritto ad indennità di funzione (art. 13, detta legge), suddivisa in una quota “A” (che consiste in un emolumento fisso, pari al 40% dello stipendio iniziale della qualifica dirigenziale, qualificabile alla stregua di un aumento retributivo minimo previsto per la generalità dei dirigenti in ragione della stessa qualifica rivestita) ed in due ulteriori quote, “B” e “C” (che sono, invece, emolumenti variabili dipendenti dei risultati ottenuti nell’espletamento delle funzioni, del carico di lavoro dei disagi sopportati, ecc.).<br />
La sentenza in epigrafe si è pronunciata sul ricorso di un dirigente che contestava il quantum dell’indennità di funzione in quota “B” ad esso riconosciuta.<br />
Il T.A.R. ammette un sindacato ab extrinseco della motivazione del provvedimento concessione della parte variabile dell’indennità di funzione, appunto la quota “B”, ritenendo a tal fine congrua la contestuale enunciazione dell’aliquota percentuale dell’emolumento riconosciuto e dei criteri (predeterminati in astratto) di valutazione del dirigente. <br />
L’indennità di funzione di cui all’art. 13 L. n. 88/89 ha dato luogo ad un vasto contenzioso sulla sorte previdenziale e pensionistica dell’indennità, all’esito del quale la giurisprudenza (cfr. tra le numerose pronunce, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI &#8211; Sentenza 20 marzo 2001 n. 1663 e n. 1647; 14 febbraio 2000 n. 777; 14 luglio 1999 n. 950; 17 giugno 1998 n. 975) ha definitivamente puntualizzato che, ai fini suddetti, va presa in considerazione, nell&#8217;ambito dell&#8217;indennità di funzione, solo la quota “A”, l&#8217;unica che presenta il necessario carattere di fissità e di continuità, carattere che non è, invece, riscontrabile nella quota B, correlata alle modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali ed ai risultati conseguiti. (A. Fac.)<br />
Attualmente le controversie sull’indennità di funzione dei dirigenti INPS rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario dall&#8217;art. 68 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, &#8211; nel testo sostituito prima dell&#8217;art. 29 d.lg. n. 80 del 1998 e poi dall&#8217;art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165. <br />
Sulla residua giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si veda POZZI A., Giurisdizione amministrativa e lavoro pubblico, 4, 2006, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, www.giustizia-amministrativa.it. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 1686/1996</b> proposto dal</p>
<p>sig. <B>G. G. S.</B>  rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Alberto Onorato ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo studio del medesimo legale,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<B>INPS</B> – <B>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</B>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Salvatori, Stefania Sotgia e Valerio Mercanti ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza G. Cavalcanti n. 8, presso l’Ufficio Legale INPS,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento del Direttore Generale dell’INPS col quale è stata assegnata al ricorrente per l’anno 1995, nella misura del 50%, la seconda quota dell’indennità di funzione dirigenziale di cui all’art. 13, comma 4°, della legge n. 88/1989;<br />
degli atti presupposti, conseguenti e connessi, ed in particolare di tutti quelli del procedimento che hanno concorso a determinare il contenuto dell’atto gravato, tra cui la relativa proposta formulata dal Direttore regionale per la Sardegna e la sua successiva nota di chiarimenti del 28 febbraio 1996.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto intimato;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Tito Aru;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 l’avv. Alberto Onorato per il ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame, notificato il 26 aprile 1996 e depositato il successivo 10 maggio, il ricorrente, dipendente dell’INPS con la qualifica di Dirigente Superiore, ha impugnato il provvedimento col quale gli è stata assegnata e liquidata per l’anno 1995 la seconda quota dell’indennità di funzione dirigenziale di cui all’art. 13, comma 4°, della legge n. 88/1989, nella misura del 50% rispetto al massimo disponibile.<br />
Lamenta in particolare il ricorrente che l’Istituto di appartenenza non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi di giudizio indicati dalla normativa di settore e che, in particolare, non avrebbe tenuto conto né del suo curriculum professionale né dell’impegno lavorativo profuso malgrado l’insorgere di gravi problemi di salute per i quali era stato anche costretto a subire un delicato intervento chirurgico.<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007, sentito il difensore del ricorrente, la causa è stata posta in decisione<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il ricorso è infondato.<br />	<br />
	L’indennità di funzione per cui è causa è stata istituita con l’art. 13, comma 4°, della legge 9 marzo 1989 n. 88, che testualmente stabilisce: “<i>Il comitato esecuitvo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell&#8217;effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell&#8217;importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l&#8217;utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita</i>”.<br />	<br />
	Successivamente, il Comitato esecutivo dell’Istituto ha adottato le delibere attuative della predetta indennità, integrando altresì i criteri legislativi previsti per la sua quantificazione monetaria.<br />	<br />
	In particolare (deliberazioni n. 779 del 27 luglio 1989 e n. 740 del 19 luglio 1990) si è espressamente stabilito di valutare la capacità gestionale attraverso i risultati ottenuti in rapporto al  tipo di incarico attribuito, al carico di lavoro, alle risorse disponibili ed agli obiettivi programmati, affidandosi al potere discrezionale del Direttore Generale la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’anzidetta maggiorazione.<br />	<br />
	Con riguardo al caso in esame, il Direttore generale, per il 1995, ha riconosciuto al ricorrente, confermando quanto già deciso per il 1994, un compenso per la quota B dell’indennità di funzione nella misura del 50%.<br />	<br />
	La questione che ci occupa si traduce, dunque, nella sostanza, in una valutazione della motivazione del provvedimento impugnato al fine di valutarne l’adeguatezza e la complessiva esaustività in ordine all’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla determinazione dirigenziale contestata.<br />	<br />
	Si legge nel provvedimento impugnato:<br />	<br />
“…<i>la quota “B” dell’indennità di funzione viene determinata previa valutazione ponderata di elementi di carattere soggettivo ed oggettivo.<br />
Una valutazione complessa, quindi, che tiene conto del tipo di incarico attribuito, del carico di lavoro, delle risorse disponibili, del grado di professionalità di dette risorse, del livello di realizzazione degli obiettivi programmati, del livello di autonomia decisionale e dell’assunzione delle relative responsabilità, dei disagi di natura personale derivanti dall’espletamento dell’incarico, del contesto ambientale, del “clima” che il dirigente riesce a stabilire nel contesto in cui opera, e soprattutto della capacità di adeguarsi alle strategie di cambiamento”</i>.<br />
Ebbene, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’Istituto previdenziale nella valutazione, ai fini dell’attribuzione della quota B dell’indennità di funzione, della capacità gestionale dei suoi dirigenti, l’indicazione composita dei criteri di valutazione ben si appalesa sufficiente, attraverso il raffronto con la percentuale di indennità riconosciuta, a rendere conto del giudizio espresso dall’Amministrazione.<br />
Ed invero, l’espressione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti<b>.<br />
</b>Si è affermato in proposito, con motivazione senz’altro riferibile al caso di specie, che <i>“In tema di riconoscimento dell’indennità di funzione … non è necessario che il punteggio attribuito al ricorrente sia sorretto da  motivazione &#8220;ad hoc&#8221;, atteso che l&#8217;attribuzione dei punteggi appartiene alla discrezionalità propria della p.a. e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione questa estranea alla presente fattispecie, attinente all&#8217;attribuzione di un emolumento economico, quale l&#8217;indennità accessoria al trattamento e economico di dirigente</i> (cfr: Consiglio Stato , sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6024)<b><br />
</b>L’attribuzione dell’indennità attraverso la valutazione individuale dell’operato dei singoli dirigenti esclude, inoltre, in radice, la fondatezza delle censure di disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi che avrebbero beneficiato dell’indennità in misura superiore, trattandosi, appunto, di valutazione individuale completamente sganciata da raffronti o comparazioni tra le diverse professionalità dell’Istituto.<br />
In conclusione, quindi, la decisione dell’Istituto previdenziale appare corretta ed immune dalle censure di illegittimità proposte dal ricorrente, con conseguente infondatezza del gravame.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi 07/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore M.N. (avv.ti G. Soddu ed E. Cotza) c. PREFETTO DI SASSARI (Avv. Dist. St.) sulla comunicazione di avvio nei procedimenti volti alla revoca di licenze di agente di p.s. ed all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi 1. Autorizzazione e concessione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> M.N. (avv.ti G. Soddu ed E. Cotza) c. PREFETTO DI SASSARI (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla comunicazione di avvio nei procedimenti volti alla revoca di licenze di agente di p.s. ed all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Qualifica di agente di p.s. &#8211; Revoca &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento ex lege 241/1990  – E’ necessaria &#8211; Deroga – Condizioni.<br />
2. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Comunicazione avvio del procedimento ex lege 241/1990 – Non è necessaria &#8211; Ragioni.<br />
3. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Giudizio probabilistico – Necessità &#8211; Ampiezza e limiti.</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211;  Motivazione – Criterio di sufficienza &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;avvio del procedimento di revoca, ritiro o annullamento d&#8217;ufficio di un provvedimento amministrativo deve essere preceduto dalla relativa comunicazione all&#8217;interessato, così da consentire a quest’ultimo, ove lo ritenga opportuno, di inserirsi nel procedimento medesimo al fine di presentare osservazioni e documenti, esigenza che tanto più si pone allorché si tratti di avviare un procedimento che sia restrittivo di diritti già riconosciuti ed entrati nella sfera giuridica del destinatario dell&#8217;atto. Tale obbligo di carattere generale è derogabile soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità di cui, in ogni caso, l&#8217;Amministrazione deve dare contezza nella motivazione del provvedimento impugnato (nella specie si trattava della revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza) (1).</p>
<p>2. Il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi previsto dall&#8217;art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, essendo obiettivamente caratterizzato dall&#8217;urgenza di evitare il concretizzarsi di una situazione di pericolo per la collettività, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento di cui all&#8217;art. 7, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 (2).</p>
<p>3. L&#8217;ambito valutativo di cui dispone l&#8217;Amministrazione nel vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell&#8217;arbitrio. Ne discende che ai fini dell’adozione della misura cautelativa è sufficiente il convincimento dell&#8217;Amministrazione circa la prevedibilità ed alla capacità di abuso del destinatario, supportato da un giudizio fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua la sfera di libertà dell&#8217;individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva (3).</p>
<p>4. La motivazione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, ai sensi dell’art. 39, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non richiede una particolare estensione dell&#8217;apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti.(4)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. citate in motivazione, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 28 aprile 2001 n. 490; T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO, SEZIONE I – Sentenza  5 settembre 2000 n. 5358; T.A.R. PUGLIA – BARI SEZIONE II – Sentenza  17 gennaio 2000 n. 165.<br />
Secondo T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 22 settembre 2004 n. 3445, in questa Rivista, “E’ illegittimo il provvedimento di revoca di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d’armi per la negativa valutazione della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, peraltro successivamente conclusosi con la sua archiviazione, in mancanza di uno specifico accertamento e una specifica motivazione circa i fatti idonei a giustificare il venir meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge per il mantenimento della suddetta qualifica.”.</p>
<p>(2) Cfr. citate in motivazione, T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza 19 Settembre 2006 n. 585; T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA &#8211; Sentenza 5 maggio 2003 n. 544; T.A.R. CALABRIA – CATANZARO &#8211; Sentenza 22 aprile 2003 n. 1328; in senso contrario, T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 21 giugno 2004 n. 819, in questa Rivista.<br />
Secondo CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI &#8211; Sentenza 7 febbraio 2007, n. 505, “ai fini dell’osservanza del disposto di legge di cui all’art. 7 della legge n.241 del 1990, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, a condizione che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità che giustificano detta omissione.”. Ibid.  – Sentenza 9 maggio 2006, n. 2528.</p>
<p>(3) Ccfr. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 1 marzo 2005 n. 1421, in questa Rivista, e T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 4 luglio 2002 n. 915, ivi, con nota di richiami.</p>
<p>(4) Si segnala, sui presupposti per il rilascio della licenza di porto d’armi, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 1 dicembre 2006 n. 7093, in questa Rivista,“Ai sensi dell’art. 43, ult. co. T.u.l.p.s. 773/1991, le licenze di porto d’armi richiedono un accertamento discrezionale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente in ordine al buon uso dell’arma e sulla buona condotta del medesimo. Ne consegue che la licenza può essere negata laddove vi sia il pericolo di abuso dell’arma, pericolo che può essere desunto anche da una mera denuncia penale o da un rinvio a giudizio.” (A. Fac.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 2631/96</b> proposto dal</p>
<p>sig. <B>M.N.</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giannetto Soddu ed elettivamente domiciliato presso lo  studio dell’avv. Eulo Cotza, in Cagliari, piazza Michelangelo n°14;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>PREFETTO DI SASSARI</B>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto 27/5/1996 prot. n°5487/P.A./2° sett. con il quale il Prefetto di Sassari ha revocato al sig. Mario Nieddu la qualifica di agente di pubblica sicurezza;<br />
del decreto in pari data prot. n° 6095/P.A./2° sett. con cui la medesima autorità ha vietato al medesimo sig. Nieddu di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 22/2/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con due distinti decreti in data 27/5/1996, il n°5487/P.A./2° sett. ed il n° 6095/P.A./2° sett. il Prefetto di Sassari ha, rispettivamente, revocato, al sig. Mario Nieddu, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed ha vietato al medesimo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Ritenendo i provvedimenti illegittimi il sig. Nieddu li ha impugnati deducendo, nei confronti del primo, svariati motivi tra cui l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e nei riguardi del secondo i vizi di illegittimità derivata, di omessa comunicazione di avvio del procedimento e di violazione dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773 e delle leggi 2/10/1967 n° 835 e 14/10/1974 n°497, non sussistendo, a suo dire, nella fattispecie, gli estremi per emanare l’avversato divieto. <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 22/2/2207 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Per quanto diretto contro il decreto 27/5/1996 prot. n° 5487/P.A./2° sett. di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Ed invero, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è da tempo pacificamente orientata nel senso che l&#8217;avvio del procedimento di revoca, ritiro o annullamento d&#8217;ufficio di un provvedimento amministrativo dev&#8217;essere preceduto dalla relativa comunicazione all&#8217;interessato, così da consentire a quest’ultimo, ove lo ritenga opportuno, di inserirsi nel procedimento medesimo al fine di presentare osservazioni e documenti, esigenza che tanto più si pone allorchè si tratti di avviare un procedimento che sia restrittivo di diritti già riconosciuti ed entrati nella sfera giuridica del destinatario dell&#8217;atto (cfr. T.A.R. Sardegna, 28/4/2001 n° 490, T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, I Sez., 5/9/2000 n°  5358;  T.A.R. Puglia &#8211; Bari, II  Sez., 17/1/2000 n° 165).<br />
Tale obbligo di carattere generale è derogabile soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità di cui, in ogni caso, l&#8217;Amministrazione deve dare contezza nella motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Orbene, nel caso di specie, il decreto prefettizio di cui si discute, emanato senza che l’amministrazione abbia manifestato l’esistenza di particolari esigenze di celerità, non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e ciò ne determina la sua insanabile illegittimità.<br />
Per quanto rivolto nei confronti del decreto 27/5/1996 prot. n° 6095/P.A./2° recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, il ricorso è, invece, infondato.<br />
Non merita, innanzitutto, accoglimento la censura di illegittimità derivata.<br />
Vero è che il provvedimento in esame menziona, tra i suoi presupposti, il decreto, in pari data, prot. n° 5487/P.A./2° sett., con cui al ricorrente è stata revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ma congiuntamente ad esso indica ulteriori circostanze, che di per sé sole appaiono sufficienti a giustificare l’avversato divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Fondandosi l’atto su autonomi e distinti presupposti, il vizio che infici uno solo di essi non è sufficiente a determinarne l’illegittimità.<br />
E’ infondato il motivo con cui si deduce violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n° 241.<br />
Il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi previsto dall&#8217;art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773, essendo obiettivamente caratterizzato dall&#8217;urgenza di evitare il concretizzarsi di una situazione di pericolo per la collettività, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento di cui all&#8217;art. 7, comma 1, della L. 7/8/1990 n°  241 (cfr. T.A.R. Marche 19/9/2006 n°585, T.A.R. Emilia Romagna – Bologna 5/5/2003 n°544, T.A.R. Calabria – Catanzaro  22/4/2003 n° 1328).<br />
Infondata è, altresì, la doglianza con cui si deduce violazione dell’art. 39 del citato R.D. n° 773/1931.<br />
Ai sensi del menzionato art. 39, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, per cui ai fini dell’adozione della misura cautelativa è sufficiente il convincimento dell&#8217;Amministrazione circa la prevedibilità dell&#8217;abuso.<br />
L&#8217;ambito valutativo di cui dispone l&#8217;Amministrazione è particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell&#8217;arbitrio; di modo che, la motivazione del provvedimento non richiede una particolare estensione dell&#8217;apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti.<br />
Da ciò discende che il divieto in questione è sufficientemente supportato da un giudizio in ordine alla capacità di abuso fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua la sfera di libertà dell&#8217;individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.<br />
Nel caso di specie il Prefetto di Sassari ha adottato l’impugnato decreto, dopo aver preso atto dell’esistenza di una querela a carico del ricorrente per “minacce e percosse” e dopo aver considerato le circostanze in cui i fatti che hanno dato luogo alla detta querela si erano concretamente svolti. E tanto basta, alla luce di quanto sopra evidenziato, a sorreggere l’adottato provvedimento di divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi senza che occorressero né ulteriori accertamenti, né sentire querelante e querelato e senza che possa assumere rilievo sulla legittimità del provvedimento di divieto il fatto che, successivamente alla sua adozione, l’interessato sia stato assolto dai reati addebitati.<br />
E’, infine, del tutto generica e quindi inammissibile la censura con cui si deduce violazione delle leggi 2/10/1967 n°  835 e 14/10/1974 n° 497.<br />
In definitiva il ricorso va accolto con riguardo al decreto 27/5/1996 n° 5487/P.A./2° sett. mentre va respinto in relazione al decreto in pari data  n° 6095/P.A./2° sett. .<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Accoglie in parte</b>, secondo quanto specificato in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto 27/5/1996 n°  5487/P.A./2° sett.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 22/2/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi: 07/03/2007<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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