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	<title>7/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a></p>
<p>Va sospeso il rilascio ad un terzo di una concessione demaniale marittima, affinche’ si provveda ad un riesame comparativo di piu’ domande facendo altresi’ riferimento al piano degli arenili. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE CAMPOBASSO SEZIONE UNICA Registro Ordinanze: 62/2007 Registro Generale: 50/2007 nelle persone dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il rilascio ad un terzo di una concessione demaniale marittima, affinche’ si provveda ad un riesame comparativo di piu’ domande facendo altresi’ riferimento al piano degli arenili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL MOLISE <br />
CAMPOBASSO </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE  UNICA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:   62/2007 <br />
Registro Generale:	50/2007 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIORGIO GIACCARDI Presidente  <br />
ORAZIO CILIBERTI Cons. <br />
RITA TRICARICO Primo Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 marzo 2007<br />
Visto il ricorso 50/2007  proposto da:</p>
<p><b>GIANNICO DAVIDE GIOVANNI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GIACOBONE AVV. ETTOREDI GIANDOMENICO AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in CAMPOBASSOC/O  AVV. FAGNANO &#8211; VIA MAZZINI 101presso<br />
DI GIANDOMENICO AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in CAMPOBASSO<br />
VIA GARIBALDI, 124<br />
presso la sua sede;</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in CAMPOBASSO<br />
VIA GARIBALDI, 124<br />
presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
della lettera racc.ta a.r. della Capitaneria di Porto di Termoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28/12/2006, prot. n. 03.03.02/12218, notificata al ricorrente il 03/01/2007 con la quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di una concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento balneare ad uso pubblico in località Termoli Nord – ponte Sinarca.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />
CAPITANERIA DI  PORTO DI TERMOLI</p>
<p>Ritenuto, sulla base di un sommario esame, che l’Amministrazione non abbia accuratamente valutato lo stato dei luoghi relativo all’area cui la l’istanza si riferisce e che perciò essa debba procedere ad un suo riesame, svolto in modo comparativo rispetto alla valutazione delle altre domande di concessione demaniale, che tenga conto dello stesso e prenda a riferimento il Piano regionale degli arenili;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie la suindicata domanda incidentale cautelare, ai fini del riesame, da svolgersi nei modi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAMPOBASSO , li 07 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-62/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione di un consorzio agroalimentare o turistico alberghiero dal bando per contributi promozionali, qualora tale esclusione sia motivata dalla riscontrata violazione della norma di bando che impedisce modifiche di statuto dei concorrenti, se tali modifiche siano successiva alla pubblicazione dei criteri di selezione e siano idonee ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione di un consorzio agroalimentare o turistico alberghiero dal bando per contributi promozionali, qualora tale esclusione sia motivata dalla riscontrata violazione della norma di bando che impedisce modifiche di statuto dei concorrenti, se tali modifiche siano successiva alla pubblicazione dei criteri di selezione e siano idonee ad incidere sui requisiti di ammissione ai benefici economici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 217/2007<br />
Registro Generale: 272/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI  Presidente<br />ENRICO D&#8217;ARPE  Cons., relatore<br />
MASSIMILIANO BALLORIANI  Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 272/2007 proposto da:<br />
<b>CONSORZIO CAPOLEUCA SOCIETA&#8217; &#8211; CONSORTILE ARL </b><br />
rappresentata e difesa da:ANCORA LUCIANOcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI, 30presso<br />
ANCORA LUCIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA – BARI</b>, non costituita;<br />
e nei confronti di<br /><b>WEBSTART</b>, non costituita;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della determinazione del dirigente settore industria n. 1762 del 17/11/2006 con la quale si comunica l’approvazione dell’elenco relativo ai Consorzi idonei a ricevere il contributo previsto per i programmi promozionali 2006; nota prot. n. 38/14699 del 14/12/2006 con la quale si comunica alla ricorrente i motivi per cui, a seguito di esame effettuato dal Nucleo di Valutazione, la stessa non è stata ammessa al contributo previsto per i Consorzi ammessi nell’elenco; nonchè dell’art. 4 lett. L) del bando pubblicato dall’Assessorato sviluppo economico e innovazione tecnologica nel B.U.R.P. n. 67 del 1/6/2006 con il quale si stabiliscono tra l’altro, i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari ai Consorzi Agroalimentari e Turistico-Alberghieri; nonchè di ogni altro atto comunque connesso, conseguenziale e presupposto;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. ENRICO D&#8217;ARPE  e udito altresì per la parte ricorrente l’Avv. Ancora;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, il ricorso non sembra essere assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto l’impugnata clausola del bando pubblicato dalla Regione Puglia (su cui si basa la contestata esclusione del Consorzio ricorrente) appare pienamente ragionevole e coerente con la natura del procedimento amministrativo di che trattasi, poiché se fosse consentita &#8211; dopo la pubblicizzazione dei criteri prestabiliti dalla P.A. ai sensi dell’art. 12 della Legge 7/8/1990 n° 241 &#8211; la modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto idonea ad incidere sui requisiti di ammissione al beneficio economico delle Società aspiranti a conseguire l’ausilio finanziario, l’individuazione dei soggetti meritevoli di essere destinari delle sovvenzioni pubbliche non sarebbe riservata alle scelte discrezionali della P.A., ma sarebbe (sostanzialmente) rimessa all’iniziativa unilaterale degli stessi aspiranti (che potrebbero, ex post, modificare “ad arte” le proprie caratteristiche strutturali fondamentali); Ritenuto, altresì, che non sembra pertinente il riferimento operato nel ricorso alle diverse regole (ispirate al principio del “favor partecipationis”) vigenti nelle differenti materie degli appalti e dei concorsi pubblici;<br /> Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge (Ricorso numero 272/2007) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 07 Marzo 2007<br />
Aldo RAVALLI – Presidente</p>
<p>Enrico d’ARPE – Estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 07 Marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-3-2007-n-217/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2007 n.217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore A.N.M. (avv. P. Franceschi) c. MINISTERO DELL’INTERNO, IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG., SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI, DIVISIONE ASSISTENZA INDIVIDUALE PRESSO L’ANZIDETTO MINISTERO (Avv. Dist. St.) sui criteri di interpretazione dell&#8217;istanza amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> A.N.M. (avv. P. Franceschi) c. MINISTERO DELL’INTERNO, IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG., SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI, DIVISIONE ASSISTENZA INDIVIDUALE PRESSO L’ANZIDETTO MINISTERO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di interpretazione dell&#8217;istanza amministrativa e sui presupposti per la concessione della speciale elargizione di cui all&#8217;art. 6, comma 3, L. n. 308/81 per i familiari di militari deceduti in servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Istanza di procedimento &#8211; Provvedimento finale &#8211; Oggetto – Correlazione all’istanza di procedimento – Necessità.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Istanza di procedimento &#8211; Criteri di interpretazione – Comuni regole ermeneutiche – Applicabilità &#8211; Conseguenza.</p>
<p>3. Militare e militarizzato &#8211; Familiari di militari deceduti in attività di servizio &#8211; Domanda di corresponsione della speciale elargizione di cui all’art. 6, comma 3, L. 3.6.1981 n. 308 – Militare in servizio permanente – Non vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei procedimenti ad istanza di parte volti alla corresponsione di una speciale elargizione, l’oggetto del provvedimento finale deve ritenersi essenzialmente correlato e delimitato da quello della domanda (1).</p>
<p>2. La domanda amministrativa deve essere interpretata tenendo conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla richiesta formulata, mediante applicazione delle comuni regole dell&#8217;ermeneutica giuridica. L’amministrazione ha, quindi, l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell&#8217;oggetto e dello scopo della stessa, procurando di valutarla in relazione agli istituti giuridici applicabili con riguardo al contesto fattuale e giuridico nel quale l&#8217;istanza si inserisce e in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente (2). Fermo restando che nella ricerca della reale intenzione dell’istante, non si può giungere sino al punto di ignorare il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Del resto, il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la volontà dell’istante emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una diversa volontà (2).</p>
<p>3. Dal combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 6, comma 3, della L. 3 giugno 1981 n. 308, si desume che tra i destinatari della speciale elargizione riconosciuta ai familiari del personale militare e delle forze di polizia deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell&#8217;adempimento del servizio, non sono compresi i superstiti del personale in servizio permanente (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella fattispecie decisa, il Collegio, a fronte dell’indicazione, nell’istanza formulata dal familiare superstite, dell’art. 6, comma 3, L. n. 308/81, ha implicitamente escluso un dovere dell’Amministrazione di istruire l’istanza in base ad altre norme (l’art. 6, comma 1 ovvero l’art. 5) della stessa legge.<br />Sulla tematica relativa all’istanza amministrativa del privato è ancora attuale MELONCELLI A., L’istanza amministrativa, Milano, 1976, spec. pag. 211 e ss.; si è posto il problema di configurare un dovere dell’Amministrazione, cd. dovere di soccorso, di attivarsi per consentire lo sviluppo del procedimento verso un esito satisfattivo del bene della vita del cittadino: sul punto MORBIDELLI G., Diritto amministrativo, AA.VV., Bologna, 1998, 1266-1269; MELONCELLI A., Op. cit. 231; ALLEGRETTI U., L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965.<br />
In generale, sugli atti del privato nel procedimento amministrativo, MIELE G., La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, A.R.E., Roma, 1931; ORENGO, L’atto del privato nel procedimento amministrativo,in Corti Brescia e Ven., 1956, pag. 54; VIRGA P., Il provvedimento amministrativo, Milano, 1968, spec. pag. 241 e ss..<br />
(2) La sentenza in epigrafe cita sul punto CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, Sentenza, 28 maggio 2004, n. 3452, sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, che ha osservato che “Se è vero che il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l’Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini la quale, invece, ha l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell’oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l’istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che l’Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell’interpretazione giuridica.”.<br />
La sentenza richiama l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il criterio ermeneutica di cui al comma 2, art. 1362 c.c., relativo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, è criterio che va applicato in via sussidiaria, ove l’interpretazione letterale e logico-sistematica si rivelino insufficienti: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I &#8211; Sentenza 22 dicembre 2005 n. 28479; Id., SEZIONE III- Sentenza 4 maggio 2005 n. 9284; si esprime in senso contrario alla sussidiarietà del criterio in questione, Ibid., 1 giugno 20042, n. 10484 e, più di recente, C. 06/7083.<br />
(3) Non constano specifici precedenti in termini in questa Rivista.<br />
In punto di giurisdizione, si segnala T.A.R. TOSCANA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 16 maggio 2005 n. 2168, in questa Rivista, che ha ritenuto la giurisdizione del G.A. sull’impugnativa del diniego della speciale elargizione prevista dall&#8217;art. 6, 3° comma, della L. n. 308 del 1981, aggiunto dall&#8217;art. 2 della L. n. 280 del 1991, escludendo che si verta di un trattamento di quiescenza devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti.<br />
Sulle situazioni tutelabili e le azioni esperibili in subiecta materia, si rinvia a T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 21 giugno 2004 n. 853, in questa Rivista con note di TRAINA E. Risarcimento del danno da morte per contaminazione da uranio impoverito: il TAR Sardegna respinge la domanda, “La pretesa ad ottenere la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 6 L. 3.6.1981 n. 308 ha consistenza di interesse legittimo, essendo la sua soddisfazione subordinata al positivo esercizio di un potere dell’amministrazione di natura concessoria. Conseguentemente non sono ammesse azioni di accertamento volte a far dichiarare la spettanza dell’ emolumento.”.<br />
In ordine all&#8217;ambito temporale di applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. cit., che prevede che &#8220;Ai familiari dei destinatari di cui all&#8217;articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni&#8221;, T.A.R. TOSCANA cit. ha osservato che la norma si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1969 , in conformità all’espressa previsione derogatoria dell’art. 3, comma 1, L. n. 280/91 (“L&#8217;estensione dei benefici di cui all&#8217;art. 1, decorre dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell&#8217;art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall&#8217;art. 2 della presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969” n.d.r.). <br />
T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I – Sentenza, 29 novembre 2006, n. 2491 ha rilevato che la disciplina introdotta dall&#8217;art. 1 della l. 14 agosto 1991 n. 280, nella parte in cui ha esteso i benefici di cui all&#8217;art. 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, trovi applicazione solo per le fattispecie venute in essere dopo l&#8217;entrata in vigore della legge stessa (è il primo periodo dell’art. 3, comma 1, L. n. 280/91 citato supra).<br />
Sull’ambito oggettivo di applicazione dell&#8217;art. 6, comma 1, della L. 3 giugno 1981 n. 308 si veda CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV -Sentenza 19 luglio 1993 n. 727 e, più di recente, Ibid., 23 settembre 1998 n. 1179 e 12 novembre 2001, n. 5778, secondo cui la speciale elargizione ivi prevista, presuppone il decesso del militare &#8220;nell&#8217;adempimento del servizio&#8221;, con la conseguenza che il beneficio non spetta nel caso di decesso a seguito di incidente &#8220;in itinere&#8221;.(A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul <b>ricorso n° 2854/95</b> proposto dalla</p>
<p>sig.ra <B>A.N.M.</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Franceschi presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino n°33, è elettivamente domiciliata;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro in carica, <B>IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA.GG., SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITÀ SOCIALI, DIVISIONE ASSISTENZA INDIVIDUALE PRESSO L’ANZIDETTO MINISTERO</B>, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto 2/9/1995 n°559/D/3/E/8 con cui il Capo della Polizia ha respinto l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione della speciale elargizione di cui alla L. 308/1981, spettante ai familiari dei militari deceduti durante il periodo di servizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di cui sopra. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 22/2/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con istanza in data 2/2/1995 la sig.ra Assunta Nieddu Murredda – madre dell’agente di custodia Antonio Murredda, ucciso da ignoti nel lontano 22/8/1983 – ha chiesto la corresponsione della speciale elargizione prevista dall’art. 6, 3 comma, della L. 6/3/1981 n° 308 spettante ai familiari dei soggetti ivi indicati deceduti durante il periodo di servizio.<br />
Il Capo della Polizia, peraltro, con decreto 2/9/1995 n°559/D/3/E/8, ha respinto la domanda evidenziando come il figlio della sig.ra Nieddu Murredda avesse la qualifica di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria e come il menzionato art. 6, comma 3, introdotto dall’art. 2, della L. 14/8/1991, n°280, non ricomprendesse tra i beneficiari della previsione normativa i familiari degli agenti del suddetto Corpo. <br />
Ritenendo il provvedimento illegittimo la sig.ra Nieddu Murredda l’ha impugnato chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo.<br />
Con l’atto impugnato il Capo della Polizia ha dato puntuale risposta alla sola parte dell’istanza della ricorrente con cui si chiedeva il beneficio economico ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. n° 308/1981.  <br />
L’istanza, peraltro, in base ai principi di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, avrebbe dovuto essere interpretata in modo da condurre all’adozione di un provvedimento positivo ancorché fondato su norme diverse da quella esplicitamente invocata, ma comunque pertinenti rispetto alla concreta situazione rappresentata.<br />
L’intimata amministrazione ha considerato la sola previsione del menzionato art. 6, comma 3, ma non ha tenuto conto della norma di cui al comma 1 del medesimo articolo che si riferisce anche ai “militari in servizio permanente e di complemento e alle forze di polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell&#8217;adempimento del servizio”.<br />
A causa del formale e acritico riferimento agli espliciti contenuti dell’istanza avanzata dalla sig. Nieddu Murredda, sono state, inoltre, ignorate tutte le ulteriori disposizioni di legge che prevedono indennizzi in favore dei familiari delle vittime del dovere.<br />
In particolare l’amministrazione avrebbe dovuto ricondurre l’istanza della ricorrente all’ipotesi disciplinata dall’art. 5 della L. n° 308/1981<br />
Qualunque interpretazione della L. n° 308/1981 diversa da quelle prospettate sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.<br />
Il decreto gravato è, altresì, viziato in quanto è erroneamente motivato con riguardo al fatto che il figlio della ricorrente avesse la qualifica di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre invece tale corpo è stato costituito ben sette anni dopo la morte dell’agente Murredda.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 22/2/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il motivo di gravame proposto non merita accoglimento.<br />
Giova preliminarmente puntualizzare che nei procedimenti, come quello di specie, ad istanza di parte, l’oggetto del provvedimento finale deve ritenersi essenzialmente correlato e delimitato da quello della domanda.  <br />
Questa, come correttamente dedotto dalla ricorrente, dev’essere, peraltro, interpretata tenendo conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla richiesta formulata, mediante applicazione delle comuni regole dell&#8217;ermeneutica giuridica. <br />
L’amministrazione ha, quindi, l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell&#8217;oggetto e dello scopo della stessa, procurando di valutarla in relazione agli istituti giuridici applicabili con riguardo al contesto fattuale e giuridico nel quale l&#8217;istanza si inserisce e in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente (cfr. Cons. Stato V Sez., 28/5/2004 n° 3452). Fermo restando che nella ricerca della reale intenzione dell’istante, non si può giungere sino al punto di ignorare il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.<br />
Va anche evidenziato che il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la volontà dell’istante emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una diversa volontà (cfr., sul punto, Cass. Civ., I Sez., 22/12/2005 n° 28479, idem, III Sez., 4/5/2005 n° 9284).<br />
Ciò precisato in termini generali, occorre rilevare che nel caso di specie la domanda presentata dalla ricorrente non presentava alcun margine di dubbio in ordine al contenuto della richiesta, e l’intimata amministrazione l’ha correttamente interpretata nel senso che la richiedente intendesse chiedere, così come in effetti ha chiesto, la concessione della speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 3 della L. 3/6/1981 n° 308. <br />
L’istanza della sig.ra Nieddu Murredda, non offre alcuno spunto per ritenere che ella intendesse orientare la propria domanda anche verso altre categorie di elargizioni. Del resto, in passato la medesima ricorrente aveva già chiesto, senza ottenerla, la speciale elargizione prevista, in favore dei familiari delle vittime del dovere, dalla L. 13/8/1980 n° 466.<br />
Non può, dunque, imputarsi alla resistente amministrazione di non aver correttamente inteso la domanda avanzata dalla odierna istante.<br />
Tenuto conto dell’effettivo oggetto della richiesta, il diniego opposto dall’intimata amministrazione risulta esente dal vizio prospettato.<br />
Il provvedimento di rigetto risulta motivato con riguardo al fatto che il figlio della sig.ra Nieddu Murredda avesse la qualifica di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria e che l’art. 6, comma 3, della L. n° 308/1981, introdotto dall’art. 2, della L. 14/8/1991, n° 280, non ricomprendesse, tra i beneficiari della previsione normativa, i familiari degli agenti del suddetto Corpo. Con ciò l’amministrazione ha voluto, chiaramente, intendere, non, come erroneamente si sostiene in ricorso, che il beneficio era negato perché la vittima apparteneva al Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria e non a quello degli Agenti di Custodia, bensì perché quest’ultima aveva la qualifica di agente in servizio permanente e non quella di allievo.  <br />
Difatti, come emerge dal combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 6, comma 3, della citata L. n° 308/1981, fra i destinatari dell’elargizione di cui si controverte, non sono compresi i superstiti del personale in servizio permanente. In altre parole, presupposto per la concessione dell’emolumento è che la vittima non fosse in servizio effettivo.<br />
In definitiva il ricorso dev’essere respinto.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 22/2/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.<br />	<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi: 07/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-363/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, T. Aru – Estensore G.G.S. (avv. A. Onorato) c. INPS (avv.ti A. Salvatori, S. Sotgia e V. Mercanti) sulla sufficienza del parametro numerico a motivare l&#8217;attribuzione della quota &#8220;B&#8221; dell&#8217;indennità di funzione dei dirigenti INPS Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di funzione in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, T. Aru – Estensore<br /> G.G.S. (avv. A. Onorato) c. INPS (avv.ti A. Salvatori, S. Sotgia e V. Mercanti)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza del parametro numerico a motivare l&#8217;attribuzione della quota &ldquo;B&rdquo; dell&#8217;indennità di funzione dei dirigenti INPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di funzione in quota “B” – Attribuzione – Motivazione – Criterio di sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’Istituto previdenziale nella valutazione della capacità gestionale dei suoi dirigenti, ai fini dell’attribuzione della quota B dell’indennità di funzione, prevista dall’art. 13, co. 4, L. 9 marzo 1989, n. 88, l’indicazione composita dei criteri di valutazione, attraverso il raffronto con la percentuale di indennità riconosciuta, è sufficiente a rendere conto del giudizio espresso dall’Amministrazione. Ed invero, l’espressione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr.CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V &#8211; Sentenza 16 settembre 2004 , n. 6024, secondo cui “In tema di riconoscimento dell’indennità di funzione … non è necessario che il punteggio attribuito al ricorrente sia sorretto da  motivazione &#8220;ad hoc&#8221;, atteso che l&#8217;attribuzione dei punteggi appartiene alla discrezionalità propria della p.a. e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione questa estranea alla presente fattispecie, attinente all&#8217;attribuzione di un emolumento economico, quale l&#8217;indennità accessoria al trattamento e economico di dirigente.”.<br />I dirigenti di enti citati dall’art. 1, L. 9 marzo 1989, n. 88 hanno diritto ad indennità di funzione (art. 13, detta legge), suddivisa in una quota “A” (che consiste in un emolumento fisso, pari al 40% dello stipendio iniziale della qualifica dirigenziale, qualificabile alla stregua di un aumento retributivo minimo previsto per la generalità dei dirigenti in ragione della stessa qualifica rivestita) ed in due ulteriori quote, “B” e “C” (che sono, invece, emolumenti variabili dipendenti dei risultati ottenuti nell’espletamento delle funzioni, del carico di lavoro dei disagi sopportati, ecc.).<br />
La sentenza in epigrafe si è pronunciata sul ricorso di un dirigente che contestava il quantum dell’indennità di funzione in quota “B” ad esso riconosciuta.<br />
Il T.A.R. ammette un sindacato ab extrinseco della motivazione del provvedimento concessione della parte variabile dell’indennità di funzione, appunto la quota “B”, ritenendo a tal fine congrua la contestuale enunciazione dell’aliquota percentuale dell’emolumento riconosciuto e dei criteri (predeterminati in astratto) di valutazione del dirigente. <br />
L’indennità di funzione di cui all’art. 13 L. n. 88/89 ha dato luogo ad un vasto contenzioso sulla sorte previdenziale e pensionistica dell’indennità, all’esito del quale la giurisprudenza (cfr. tra le numerose pronunce, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI &#8211; Sentenza 20 marzo 2001 n. 1663 e n. 1647; 14 febbraio 2000 n. 777; 14 luglio 1999 n. 950; 17 giugno 1998 n. 975) ha definitivamente puntualizzato che, ai fini suddetti, va presa in considerazione, nell&#8217;ambito dell&#8217;indennità di funzione, solo la quota “A”, l&#8217;unica che presenta il necessario carattere di fissità e di continuità, carattere che non è, invece, riscontrabile nella quota B, correlata alle modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali ed ai risultati conseguiti. (A. Fac.)<br />
Attualmente le controversie sull’indennità di funzione dei dirigenti INPS rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario dall&#8217;art. 68 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, &#8211; nel testo sostituito prima dell&#8217;art. 29 d.lg. n. 80 del 1998 e poi dall&#8217;art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165. <br />
Sulla residua giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si veda POZZI A., Giurisdizione amministrativa e lavoro pubblico, 4, 2006, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, www.giustizia-amministrativa.it. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 1686/1996</b> proposto dal</p>
<p>sig. <B>G. G. S.</B>  rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Alberto Onorato ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo studio del medesimo legale,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<B>INPS</B> – <B>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</B>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Salvatori, Stefania Sotgia e Valerio Mercanti ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza G. Cavalcanti n. 8, presso l’Ufficio Legale INPS,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento del Direttore Generale dell’INPS col quale è stata assegnata al ricorrente per l’anno 1995, nella misura del 50%, la seconda quota dell’indennità di funzione dirigenziale di cui all’art. 13, comma 4°, della legge n. 88/1989;<br />
degli atti presupposti, conseguenti e connessi, ed in particolare di tutti quelli del procedimento che hanno concorso a determinare il contenuto dell’atto gravato, tra cui la relativa proposta formulata dal Direttore regionale per la Sardegna e la sua successiva nota di chiarimenti del 28 febbraio 1996.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto intimato;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Tito Aru;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 l’avv. Alberto Onorato per il ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame, notificato il 26 aprile 1996 e depositato il successivo 10 maggio, il ricorrente, dipendente dell’INPS con la qualifica di Dirigente Superiore, ha impugnato il provvedimento col quale gli è stata assegnata e liquidata per l’anno 1995 la seconda quota dell’indennità di funzione dirigenziale di cui all’art. 13, comma 4°, della legge n. 88/1989, nella misura del 50% rispetto al massimo disponibile.<br />
Lamenta in particolare il ricorrente che l’Istituto di appartenenza non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi di giudizio indicati dalla normativa di settore e che, in particolare, non avrebbe tenuto conto né del suo curriculum professionale né dell’impegno lavorativo profuso malgrado l’insorgere di gravi problemi di salute per i quali era stato anche costretto a subire un delicato intervento chirurgico.<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007, sentito il difensore del ricorrente, la causa è stata posta in decisione<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il ricorso è infondato.<br />	<br />
	L’indennità di funzione per cui è causa è stata istituita con l’art. 13, comma 4°, della legge 9 marzo 1989 n. 88, che testualmente stabilisce: “<i>Il comitato esecuitvo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell&#8217;effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell&#8217;importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l&#8217;utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita</i>”.<br />	<br />
	Successivamente, il Comitato esecutivo dell’Istituto ha adottato le delibere attuative della predetta indennità, integrando altresì i criteri legislativi previsti per la sua quantificazione monetaria.<br />	<br />
	In particolare (deliberazioni n. 779 del 27 luglio 1989 e n. 740 del 19 luglio 1990) si è espressamente stabilito di valutare la capacità gestionale attraverso i risultati ottenuti in rapporto al  tipo di incarico attribuito, al carico di lavoro, alle risorse disponibili ed agli obiettivi programmati, affidandosi al potere discrezionale del Direttore Generale la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’anzidetta maggiorazione.<br />	<br />
	Con riguardo al caso in esame, il Direttore generale, per il 1995, ha riconosciuto al ricorrente, confermando quanto già deciso per il 1994, un compenso per la quota B dell’indennità di funzione nella misura del 50%.<br />	<br />
	La questione che ci occupa si traduce, dunque, nella sostanza, in una valutazione della motivazione del provvedimento impugnato al fine di valutarne l’adeguatezza e la complessiva esaustività in ordine all’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla determinazione dirigenziale contestata.<br />	<br />
	Si legge nel provvedimento impugnato:<br />	<br />
“…<i>la quota “B” dell’indennità di funzione viene determinata previa valutazione ponderata di elementi di carattere soggettivo ed oggettivo.<br />
Una valutazione complessa, quindi, che tiene conto del tipo di incarico attribuito, del carico di lavoro, delle risorse disponibili, del grado di professionalità di dette risorse, del livello di realizzazione degli obiettivi programmati, del livello di autonomia decisionale e dell’assunzione delle relative responsabilità, dei disagi di natura personale derivanti dall’espletamento dell’incarico, del contesto ambientale, del “clima” che il dirigente riesce a stabilire nel contesto in cui opera, e soprattutto della capacità di adeguarsi alle strategie di cambiamento”</i>.<br />
Ebbene, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’Istituto previdenziale nella valutazione, ai fini dell’attribuzione della quota B dell’indennità di funzione, della capacità gestionale dei suoi dirigenti, l’indicazione composita dei criteri di valutazione ben si appalesa sufficiente, attraverso il raffronto con la percentuale di indennità riconosciuta, a rendere conto del giudizio espresso dall’Amministrazione.<br />
Ed invero, l’espressione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti<b>.<br />
</b>Si è affermato in proposito, con motivazione senz’altro riferibile al caso di specie, che <i>“In tema di riconoscimento dell’indennità di funzione … non è necessario che il punteggio attribuito al ricorrente sia sorretto da  motivazione &#8220;ad hoc&#8221;, atteso che l&#8217;attribuzione dei punteggi appartiene alla discrezionalità propria della p.a. e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione questa estranea alla presente fattispecie, attinente all&#8217;attribuzione di un emolumento economico, quale l&#8217;indennità accessoria al trattamento e economico di dirigente</i> (cfr: Consiglio Stato , sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6024)<b><br />
</b>L’attribuzione dell’indennità attraverso la valutazione individuale dell’operato dei singoli dirigenti esclude, inoltre, in radice, la fondatezza delle censure di disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi che avrebbero beneficiato dell’indennità in misura superiore, trattandosi, appunto, di valutazione individuale completamente sganciata da raffronti o comparazioni tra le diverse professionalità dell’Istituto.<br />
In conclusione, quindi, la decisione dell’Istituto previdenziale appare corretta ed immune dalle censure di illegittimità proposte dal ricorrente, con conseguente infondatezza del gravame.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi 07/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore M.N. (avv.ti G. Soddu ed E. Cotza) c. PREFETTO DI SASSARI (Avv. Dist. St.) sulla comunicazione di avvio nei procedimenti volti alla revoca di licenze di agente di p.s. ed all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi 1. Autorizzazione e concessione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> M.N. (avv.ti G. Soddu ed E. Cotza) c. PREFETTO DI SASSARI (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla comunicazione di avvio nei procedimenti volti alla revoca di licenze di agente di p.s. ed all&#8217;emanazione del divieto di detenzione di armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Qualifica di agente di p.s. &#8211; Revoca &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento ex lege 241/1990  – E’ necessaria &#8211; Deroga – Condizioni.<br />
2. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Comunicazione avvio del procedimento ex lege 241/1990 – Non è necessaria &#8211; Ragioni.<br />
3. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211; Giudizio probabilistico – Necessità &#8211; Ampiezza e limiti.</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi &#8211;  Motivazione – Criterio di sufficienza &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;avvio del procedimento di revoca, ritiro o annullamento d&#8217;ufficio di un provvedimento amministrativo deve essere preceduto dalla relativa comunicazione all&#8217;interessato, così da consentire a quest’ultimo, ove lo ritenga opportuno, di inserirsi nel procedimento medesimo al fine di presentare osservazioni e documenti, esigenza che tanto più si pone allorché si tratti di avviare un procedimento che sia restrittivo di diritti già riconosciuti ed entrati nella sfera giuridica del destinatario dell&#8217;atto. Tale obbligo di carattere generale è derogabile soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità di cui, in ogni caso, l&#8217;Amministrazione deve dare contezza nella motivazione del provvedimento impugnato (nella specie si trattava della revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza) (1).</p>
<p>2. Il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi previsto dall&#8217;art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, essendo obiettivamente caratterizzato dall&#8217;urgenza di evitare il concretizzarsi di una situazione di pericolo per la collettività, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento di cui all&#8217;art. 7, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 (2).</p>
<p>3. L&#8217;ambito valutativo di cui dispone l&#8217;Amministrazione nel vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell&#8217;arbitrio. Ne discende che ai fini dell’adozione della misura cautelativa è sufficiente il convincimento dell&#8217;Amministrazione circa la prevedibilità ed alla capacità di abuso del destinatario, supportato da un giudizio fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua la sfera di libertà dell&#8217;individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva (3).</p>
<p>4. La motivazione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, ai sensi dell’art. 39, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non richiede una particolare estensione dell&#8217;apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti.(4)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. citate in motivazione, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 28 aprile 2001 n. 490; T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO, SEZIONE I – Sentenza  5 settembre 2000 n. 5358; T.A.R. PUGLIA – BARI SEZIONE II – Sentenza  17 gennaio 2000 n. 165.<br />
Secondo T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 22 settembre 2004 n. 3445, in questa Rivista, “E’ illegittimo il provvedimento di revoca di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto d’armi per la negativa valutazione della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, peraltro successivamente conclusosi con la sua archiviazione, in mancanza di uno specifico accertamento e una specifica motivazione circa i fatti idonei a giustificare il venir meno delle condizioni soggettive richieste dalla legge per il mantenimento della suddetta qualifica.”.</p>
<p>(2) Cfr. citate in motivazione, T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza 19 Settembre 2006 n. 585; T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA &#8211; Sentenza 5 maggio 2003 n. 544; T.A.R. CALABRIA – CATANZARO &#8211; Sentenza 22 aprile 2003 n. 1328; in senso contrario, T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 21 giugno 2004 n. 819, in questa Rivista.<br />
Secondo CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI &#8211; Sentenza 7 febbraio 2007, n. 505, “ai fini dell’osservanza del disposto di legge di cui all’art. 7 della legge n.241 del 1990, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, a condizione che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità che giustificano detta omissione.”. Ibid.  – Sentenza 9 maggio 2006, n. 2528.</p>
<p>(3) Ccfr. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 1 marzo 2005 n. 1421, in questa Rivista, e T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 4 luglio 2002 n. 915, ivi, con nota di richiami.</p>
<p>(4) Si segnala, sui presupposti per il rilascio della licenza di porto d’armi, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 1 dicembre 2006 n. 7093, in questa Rivista,“Ai sensi dell’art. 43, ult. co. T.u.l.p.s. 773/1991, le licenze di porto d’armi richiedono un accertamento discrezionale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente in ordine al buon uso dell’arma e sulla buona condotta del medesimo. Ne consegue che la licenza può essere negata laddove vi sia il pericolo di abuso dell’arma, pericolo che può essere desunto anche da una mera denuncia penale o da un rinvio a giudizio.” (A. Fac.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul <b>ricorso n. 2631/96</b> proposto dal</p>
<p>sig. <B>M.N.</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giannetto Soddu ed elettivamente domiciliato presso lo  studio dell’avv. Eulo Cotza, in Cagliari, piazza Michelangelo n°14;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>PREFETTO DI SASSARI</B>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto 27/5/1996 prot. n°5487/P.A./2° sett. con il quale il Prefetto di Sassari ha revocato al sig. Mario Nieddu la qualifica di agente di pubblica sicurezza;<br />
del decreto in pari data prot. n° 6095/P.A./2° sett. con cui la medesima autorità ha vietato al medesimo sig. Nieddu di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 22/2/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con due distinti decreti in data 27/5/1996, il n°5487/P.A./2° sett. ed il n° 6095/P.A./2° sett. il Prefetto di Sassari ha, rispettivamente, revocato, al sig. Mario Nieddu, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed ha vietato al medesimo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Ritenendo i provvedimenti illegittimi il sig. Nieddu li ha impugnati deducendo, nei confronti del primo, svariati motivi tra cui l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e nei riguardi del secondo i vizi di illegittimità derivata, di omessa comunicazione di avvio del procedimento e di violazione dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773 e delle leggi 2/10/1967 n° 835 e 14/10/1974 n°497, non sussistendo, a suo dire, nella fattispecie, gli estremi per emanare l’avversato divieto. <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 22/2/2207 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Per quanto diretto contro il decreto 27/5/1996 prot. n° 5487/P.A./2° sett. di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Ed invero, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è da tempo pacificamente orientata nel senso che l&#8217;avvio del procedimento di revoca, ritiro o annullamento d&#8217;ufficio di un provvedimento amministrativo dev&#8217;essere preceduto dalla relativa comunicazione all&#8217;interessato, così da consentire a quest’ultimo, ove lo ritenga opportuno, di inserirsi nel procedimento medesimo al fine di presentare osservazioni e documenti, esigenza che tanto più si pone allorchè si tratti di avviare un procedimento che sia restrittivo di diritti già riconosciuti ed entrati nella sfera giuridica del destinatario dell&#8217;atto (cfr. T.A.R. Sardegna, 28/4/2001 n° 490, T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, I Sez., 5/9/2000 n°  5358;  T.A.R. Puglia &#8211; Bari, II  Sez., 17/1/2000 n° 165).<br />
Tale obbligo di carattere generale è derogabile soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità di cui, in ogni caso, l&#8217;Amministrazione deve dare contezza nella motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Orbene, nel caso di specie, il decreto prefettizio di cui si discute, emanato senza che l’amministrazione abbia manifestato l’esistenza di particolari esigenze di celerità, non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e ciò ne determina la sua insanabile illegittimità.<br />
Per quanto rivolto nei confronti del decreto 27/5/1996 prot. n° 6095/P.A./2° recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, il ricorso è, invece, infondato.<br />
Non merita, innanzitutto, accoglimento la censura di illegittimità derivata.<br />
Vero è che il provvedimento in esame menziona, tra i suoi presupposti, il decreto, in pari data, prot. n° 5487/P.A./2° sett., con cui al ricorrente è stata revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ma congiuntamente ad esso indica ulteriori circostanze, che di per sé sole appaiono sufficienti a giustificare l’avversato divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.<br />
Fondandosi l’atto su autonomi e distinti presupposti, il vizio che infici uno solo di essi non è sufficiente a determinarne l’illegittimità.<br />
E’ infondato il motivo con cui si deduce violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n° 241.<br />
Il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi previsto dall&#8217;art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773, essendo obiettivamente caratterizzato dall&#8217;urgenza di evitare il concretizzarsi di una situazione di pericolo per la collettività, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento di cui all&#8217;art. 7, comma 1, della L. 7/8/1990 n°  241 (cfr. T.A.R. Marche 19/9/2006 n°585, T.A.R. Emilia Romagna – Bologna 5/5/2003 n°544, T.A.R. Calabria – Catanzaro  22/4/2003 n° 1328).<br />
Infondata è, altresì, la doglianza con cui si deduce violazione dell’art. 39 del citato R.D. n° 773/1931.<br />
Ai sensi del menzionato art. 39, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, per cui ai fini dell’adozione della misura cautelativa è sufficiente il convincimento dell&#8217;Amministrazione circa la prevedibilità dell&#8217;abuso.<br />
L&#8217;ambito valutativo di cui dispone l&#8217;Amministrazione è particolarmente esteso, e incontra il solo limite dell&#8217;arbitrio; di modo che, la motivazione del provvedimento non richiede una particolare estensione dell&#8217;apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame circa la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti.<br />
Da ciò discende che il divieto in questione è sufficientemente supportato da un giudizio in ordine alla capacità di abuso fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua la sfera di libertà dell&#8217;individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.<br />
Nel caso di specie il Prefetto di Sassari ha adottato l’impugnato decreto, dopo aver preso atto dell’esistenza di una querela a carico del ricorrente per “minacce e percosse” e dopo aver considerato le circostanze in cui i fatti che hanno dato luogo alla detta querela si erano concretamente svolti. E tanto basta, alla luce di quanto sopra evidenziato, a sorreggere l’adottato provvedimento di divieto di detenere armi munizioni ed esplosivi senza che occorressero né ulteriori accertamenti, né sentire querelante e querelato e senza che possa assumere rilievo sulla legittimità del provvedimento di divieto il fatto che, successivamente alla sua adozione, l’interessato sia stato assolto dai reati addebitati.<br />
E’, infine, del tutto generica e quindi inammissibile la censura con cui si deduce violazione delle leggi 2/10/1967 n°  835 e 14/10/1974 n° 497.<br />
In definitiva il ricorso va accolto con riguardo al decreto 27/5/1996 n° 5487/P.A./2° sett. mentre va respinto in relazione al decreto in pari data  n° 6095/P.A./2° sett. .<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
Accoglie in parte</b>, secondo quanto specificato in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto 27/5/1996 n°  5487/P.A./2° sett.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 22/2/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi: 07/03/2007<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-366/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.366</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.434</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-434/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-434/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.434</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri – Estensore MEDI.SE.C. S.r.l. e SIMEC S.n.c. (avv.ti G.F. Meazza e C. Castelli) c. E.R.D.S.U. SASSARI (avv.ti A.M. Lei e G. Trullu) e nei confronti di SOGEPI COSTRUZIONI E SICO INSTALLAZIONI (n.c.) sull&#8217;ambito temporale di applicazione del contributo per la partecipazione a gare pubbliche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-434/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-434/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.434</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri – Estensore<br /> MEDI.SE.C. S.r.l. e SIMEC S.n.c. (avv.ti G.F. Meazza e C. Castelli) c. E.R.D.S.U. SASSARI (avv.ti A.M. Lei e G. Trullu) e nei confronti di SOGEPI COSTRUZIONI E SICO INSTALLAZIONI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito temporale di applicazione del contributo per la partecipazione a gare pubbliche e sull&#8217;irrilevanza dello jus superveniens in caso di pubblicazione di una mera rettifica del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Ammissione alla gara – Contributo per la partecipazione a gare pubbliche – Ambito di applicazione – Bandi indetti dopo il 20 febbraio 2006</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Disciplina applicabile – Momento rilevante – Pubblicazione del bando di gara – Successiva pubblicazione di una rettifica – Jus superveniens &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contributo per la partecipazione a gare pubbliche (la cd. tassa sulle gare), quantunque istituito dall’articolo 1, comma 67 L. 23 dicembre 2005, n. 266, è stato concretamente disciplinato nei suoi aspetti applicativi dalla delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 26 gennaio 2006 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2006), entrata in vigore il 20 febbraio 2006. Il combinato disposto di tali previsioni normative comporta che le gare pubbliche indette dopo il 20 febbraio 2006 soggiacciono all&#8217;onere del versamento del contributo previsto dalla delibera della Autorità e, la mancanza di tale versamento, quantunque non espressamente richiesto dal bando(1), conduce senz&#8217;altro all&#8217;esclusione del soggetto inadempiente.</p>
<p>2. La disciplina applicabile alla gara pubblica è individuabile dalla data di pubblicazione del bando di gara, con la conseguenza che l’eventuale successiva pubblicazione di una rettifica del bando, che non integri l’indizione di un nuovo bando ma soltanto la prosecuzione del precedente, non consente di tenere conto delle sopravvenienze normative intervenute nelle more (nella fattispecie, l’Amministrazione aveva indetto la gara con un bando pubblicato il 28 dicembre 2005 e, successivamente, aveva sospeso i termini di presentazione delle offerte e pubblicato il 17 marzo 2006 una rettifica del bando che stabiliva nuovi termini per la presentazione delle offerte ed un nuovo importo dei lavori a base d&#8217;asta) (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sull’applicabilità del contributo de quo, anche a prescindere dalla espressa previsione nel bando di gara, v. T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I &#8211; SENTENZA 29 dicembre 2006, 2821, citata in motivazione.<br />
(2) Il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile alla procedura di gara è pacificamente rinvenuto nell’indizione mediante pubblicazione di un bando. Il principio è costantemente ribadito anche in materia di pubblici concorsi: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza, 13 gennaio 1996, n. 46, in Foro amm., 1996, 46, secondo cui “i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando (o, il che è sostanzialmente lo stesso, alla data d&#8217;indizione della relativa procedura). Pertanto, mentre le norme legislative o secondarie vigenti a tale data devono essere applicate anche se non espressamente richiamate dal bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non modificano i criteri dei concorsi già banditi &#8211; a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse -, a nulla concretamente rilevando la clausola di stile con cui i candidati s&#8217;impegnano a rispettare ogni modificazione normativa che sopraggiunga, perché non è idonea ad alterare la struttura del bando ed i rinvii da esso compiuti.”; T.A.R. PUGLIA BARI, SEZIONE II &#8211; Sentenza 2 ottobre 1989, n. 668, ivi, 1990, 739, che ribadisce che la normativa applicabile è quella vigente all’epoca dell’indizione del concorso.<br />
Sulla necessità di guardare al bando, lex specialis di gara, al fine di individuare la disciplina applicabile alla procedura indetta dall’Amministrazione, si veda da ultimo CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA – Sentenza 23 luglio 2004, n. 9, che ha evidenziato che “per determinare la normativa applicabile per una gara d’appalto – in linea di principio ha senz’altro rilievo il bando. Questo, infatti, deve richiamare la fonte normativa su cui si fonda, poiché: &#8211; ab initio devono essere chiare le disposizioni applicabili, per gli aspetti da esso non presi in considerazione;- l’impresa interessata può così valutare se partecipare e formulare l’offerta ovvero se impugnare l’atto di indizione, se questo &#8211; in ipotesi &#8211; le precluda la partecipazione, con un erroneo richiamo alla normativa di settore. Ove l’obbligo sia rispettato, nel corso del procedimento di scelta del contraente e in sede giurisdizionale va applicata la normativa richiamata nel bando (salvo il caso in cui, sussistendone i presupposti, sia fondatamente contestata la stessa legittimità del richiamo alla normativa di settore). Ove il bando, invece, non richiami la fonte normativa su cui si fondi, tale irregolarità comporta che in sede giurisdizionale si deve tenere conto dello specifico oggetto dell’appalto, per accertare la disciplina applicabile e le sue implicazioni sostanziali e processuali.”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 562/2006</b>  proposto da</p>
<p><b>Medi.Se.C. S.r.l</b>., e <b>Società Simec snc</b>, entrambe in proprio nonché, rispettivamente, la prima come capogruppo e la seconda come mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dagli avvocati Gian Franco Meazza e Carlo Castelli, con elezione di domicilio in Cagliari, via Tuveri numero 16, presso lo studio del secondo;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari</b>, in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Maria Lei ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carrara numero quattro, presso lo studio dell&#8217;avvocato Gianfranco Trullu;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
So.Ge.Pi. Costruzioni S.r.l</b>. e <b>SICO Installazioni</b>, non costituiti in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della determinazione numero 96 del 22 maggio 2006 con cui il direttore del servizio dell&#8217;Ersu aggiudica in via provvisoria alla ATI Sogepi e Sico i lavori di ristrutturazione della casa dello studente, quinto lotto e quinto lotto supplementare;<br />
della eventuale determinazione di aggiudicazione definitiva;<br />
del verbale di asta pubblica del 19 aprile 2006;<br />
<BR><br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Ersu;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 25 gennaio 2007 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
UDITI gli avvocati Carlo castelli e Gianfranco Meazza per le ricorrenti e Antonio Maria Lei per l&#8217;Ersu; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Le società Medisec S.r.l. e Simec snc espongono di aver partecipato in ATI alla gara pubblica indetta dall&#8217;Ersu, Ente regionale per il diritto allo studio universitario, di Sassari per l&#8217;appalto di lavori di ristrutturazione della Casa dello studente quinto lotto e quinto lotto complementare, con il criterio del massimo ribasso sull&#8217;importo dei lavori.<br />
Il relativo bando veniva pubblicato nel dicembre del 2005 e prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro il 6 febbraio 2006.<br />
In data 3 febbraio 2006 la stazione appaltante pubblicava un avviso con cui disponeva la sospensione dei termini di presentazione delle offerte e comunicava che con successivo avviso si sarebbe provveduto a rettificare il bando con nuova comunicazione dei termini per la presentazione delle offerte.<br />
Il giorno 17 marzo 2006 veniva pubblicato un nuovo avviso con cui la stazione appaltante comunicava che l&#8217;importo dei lavori a base d&#8217;asta era stato modificato secondo quanto risultante dal nuovo bando posto a disposizione degli interessati presso gli uffici dell&#8217;ente.<br />
Il nuovo termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 18 marzo 2006.<br />
In data 19 aprile 2006 la Commissione di gara procedeva all&#8217;apertura delle offerte e, dopo aver effettuato il calcolo degli scarti, dichiarava prima classificata e quindi aggiudicataria la ATI So.Ge.Pi. e Si.Co. mentre la ATI ricorrente risultava seconda classificata; con successiva determinazione numero 96 del 22 maggio 2006, il Direttore del servizio della stazione appaltante disponeva la aggiudicazione provvisoria dei lavori a favore della ATI controinteressata.<br />
 Avverso tale atto e gli altri meglio descritti in epigrafe Medisec S.r.l. e Simec snc propongono ricorso deducendo la seguente articolata censura. Violazione dell&#8217;articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, numero 266 e articoli 1 e 3, comma 2, della deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006; eccesso di potere sotto il profilo dell&#8217;erroneità e difetto di istruttoria del procedimento di gara.<br />
Secondo le ricorrenti, poiché il nuovo bando risultava pubblicato dopo l&#8217;entrata in vigore della deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, avvenuta il 20 febbraio 2006, avrebbe dovuto rispettare le disposizioni in rubrica, secondo cui tutte le ditte partecipanti alle gare pubbliche devono versare una somma a favore di detta Autorità, pena l&#8217;inammissibilità dell&#8217;offerta.<br />
Poiché la ATI risultata aggiudicataria avrebbe omesso tale versamento, avrebbe dovuto essere esclusa e, conseguentemente risulterebbe aggiudicataria la ATI Medisec S.r.l. e Simec snc.<br />
Le ricorrenti chiedono dunque l&#8217;annullamento degli atti impugnati nonché il risarcimento dei danni subiti.<br />
L&#8217;Ersu si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2007 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	Le società Medisec S.r.l. e Simec snc hanno partecipato in ATI alla gara pubblica indetta dall&#8217;Ersu di Sassari per i lavori di ristrutturazione della Casa dello studente, quinto lotto e quinto lotto complementare, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull&#8217;importo dei lavori.<br />	<br />
Il bando, originariamente pubblicato nel dicembre del 2005, prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 6 febbraio 2006; senonché, in data 3 febbraio 2006, il termine veniva sospeso e successivamente, in data 17 marzo, veniva pubblicato una rettifica al bando in cui si comunicava che era stato modificato il punto E: importo dei lavori a base d&#8217;asta.<br />
Le ricorrenti sostengono che tale circostanza avrebbe dovuto comportare la applicabilità al nuovo bando delle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, numero 266 e negli articoli 1 e 3, comma 2, della deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, entrata in vigore il 20 febbraio dello stesso anno.<br />
Le disposizioni in parola prevedono l&#8217;obbligo per gli operatori economici che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate dalle pubbliche stazioni appaltanti di versare a favore della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo la cui entità varia a seconda delle fasce di importo, così come descritte nell&#8217;articolo 2 della citata deliberazione della Autorità.<br />
In particolare, l&#8217;articolo 3 comma 2 della deliberazione prevede che gli operatori economici partecipanti alla gara di appalto sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell&#8217;offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell&#8217;avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.<br />
Alla luce di tal disposizioni, dunque, le ricorrenti sostengono che la ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non aveva effettuato il disposto versamento.<br />
Secondo l&#8217;Ersu, invece, poiché il bando di gara era stato pubblicato il 28 dicembre 2005, e quindi prima dell&#8217;entrata in vigore della delibera della Autorità, non avrebbe alcuna rilevanza il fatto che il termine per la presentazione delle offerte fosse successivo a tale data.<br />
Ugualmente irrilevante sarebbe il fatto che, nelle more, sia intervenuta una modifica del bando, perché tale circostanza non avrebbe modificato la concreta disciplina cui esso doveva attenersi.<br />
In ogni caso, l&#8217;amministrazione sarebbe tenuta nella conduzione della procedura di gara ad applicare le regole contenute nel bando, essendole precluso di derogare al regolamento di gara come cristallizzato nella lex specialis.<br />
Occorre richiamare l’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, numero 266: il comma 65 prevede che a decorrere dall&#8217;anno 2007 le spese di funzionamento di varie autorità tra cui la Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sono finanziate dal mercato di competenza mentre il comma 67, riferito esclusivamente a tale ultima Autorità, attribuisce la competenza a determinare annualmente l&#8217;ammontare delle contribuzioni a essa dovute dai soggetti pubblici e privati, nonché le relative modalità di riscossione, &#8220;ivi compreso l&#8217;obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell&#8217;offerta nell&#8217;ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche&#8221;. Lo stesso comma prevede che in via transitoria, per l&#8217;anno 2006, le risorse per il funzionamento della Autorità siano integrate, a titolo di anticipazione, con un contributo statale.<br />
In applicazione di tale disposizione la Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha adottato la deliberazione 26 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2006 ed entrata in vigore il 20 febbraio 2006, con la quale si è prescritto che gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente indette da enti pubblici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. L&#8217;articolo 3, comma 2, di tale delibera dispone che &#8220;la mancata dimostrazione dell&#8217;avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara&#8221;.<br />
Il combinato disposto di tali previsioni normative comporta che le gare pubbliche indette dopo il 20 febbraio 2006 soggiacciono all&#8217;onere del versamento del contributo previsto dalla delibera della Autorità e, la mancanza di tale versamento conduce senz&#8217;altro all&#8217;esclusione del soggetto inadempiente. Tale onere discende direttamente dalla legge (e dalla delibera della Autorità) e, pertanto, si applica comunque, anche nel caso in cui il bando non lo preveda espressamente (Tar Sardegna, sez. prima, 29 dicembre 2006, numero 2821).<br />
Senonché, nel caso di specie, il bando era stato originariamente indetto il 28 dicembre 2006 (n.d.r. <i>rectius</i>: 2005) e, dunque, prima dell&#8217;entrata in vigore della delibera della Autorità.<br />
L&#8217;importo dei lavori era di € 566.411,04, con Categoria prevalente OG1 € 299.097,75, Opere scorporabili OS30 (OG11) € 198.518,63, Opere scorporabili OS28 (OG11) €  82.290,46.<br />
A seguito della sospensione del termine per la presentazione delle offerte e del successivo avviso di rettifica, il bando risultava così modificato: Categoria prevalente OG1 €  349. 639,80, Opere scorporabili OS30 (OG11) €  157. 810,87, Opere scorporabili OS28 (OG11) €  58. 960,37.<br />
Venivano inoltre diversamente commisurati gli oneri per la sicurezza.<br />
Nessun&#8217;altra ha modifica veniva prevista dal bando, a parte il termine per la presentazione delle offerte.<br />
La sequenza di tali atti ed il contenuto delle modifiche introdotte conducono a configurare il secondo bando come un mero atto endoprocedimentale inserito nel complesso procedimento iniziato con la determinazione dell&#8217;ente di indire la gara in questione, continuato con il primo bando e conclusosi con l&#8217;aggiudicazione alla ditta vincitrice.<br />
Infatti, se si esaminano gli atti rilevanti adottati dopo la pubblicazione del bando originario, il primo, quello del 3 febbraio 2006, indicato come &#8220;avviso sospensione gara&#8221; si limita appunto a comunicare che i termini di presentazione delle offerte sono sospesi e rimanda ad un successivo momento la rettifica del bando e la comunicazione della nuova scadenza.<br />
L&#8217;atto pubblicato il 17 marzo 2006, indicato come &#8220;rettifica bando di gara&#8221; comunica la intervenuta modifica del punto E: importo dei lavori a base d&#8217;asta del bando di gara e fissa la nuova scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 18 aprile 2006.<br />
In tali atti, dunque, non può configurarsi l&#8217;indizione di un nuovo bando, autonomo rispetto al precedente, ma, come detto, della prosecuzione procedimentale dello stesso bando originariamente indetto nel dicembre del 2005, perciò a quest&#8217;ultimo occorre fare riferimento per individuare la normativa da applicare.<br />
Conseguentemente, per la procedura in questione non trova applicazione la deliberazione della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006, poiché tale delibera è entrata in vigore solo il 20 febbraio dello stesso anno e, perciò, successivamente alla indizione del bando.<br />
Per tali considerazioni il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
 <B>P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>rigetta</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Numerico	          Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri        Consigliere – estensore;<br />
Alessandro Maggio	          Consigliere;</p>
<p><b>Depositata in segreteria oggi: 07/03/2007<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-434/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.434</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1143/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1143/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1143</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti Alfieri (avv.ti Passaro, Barberis) c. U.T.G. Prefettura di Torino (Avvocatura distrettuale dello Stato) ammissibilità rilascio ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni di polizia con riferimento a diverse province Autorizzazioni e concessioni – Attività di investigazione privata – Svolgimento attività in due distinte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1143/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1143/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> Alfieri (avv.ti Passaro, Barberis) c. U.T.G. Prefettura di Torino (Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>ammissibilità rilascio ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni di polizia con riferimento a diverse province</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Attività di investigazione privata – Svolgimento attività in due distinte province – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La circostanza che il richiedente un’autorizzazione per l’esercizio di attività di investigazione privata sia già titolare di analoga autorizzazione con riferimento ad un’altra provincia, di per sé non è ostativo al rilascio dell’autorizzazione, occorrendo verificare se l’interessato sia in grado di garantire un’assidua opera di direzione e sorveglianza sull’andamento delle attività autorizzate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
<i>– prima sezione –</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.<br />
	Visto il ricorso n. 179/07 proposto da<br />	<br />
<b> ALFIERI Luigi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Passaro ed Alessandro Barberis, presso il secondo elettivamente domiciliato in Torino, via Avogadro n. 26;<br />
ricorrente</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>U.T.G. – prefettura di TORINO</b>, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45;<br />
resistente</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
1.	</b>del decreto prot. n. 5176/06/W Ainv. AREA 1 BIS del 25.5.06, notificato in data 20.11.06, con il quale la prefettura di Torino ha respinto l’istanza del ricorrente, tendente ad ottenere il rilascio a proprio nome della licenza ex art. 134 TULLPS per svolgere attività di investigazione, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati anche a carattere commerciale nel territorio della provincia di Torino;<br />	<br />
2.	di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo anche di esecuzione, con particolare riguardo alla nota della questura di Torino div. pas cat. 16C/05 INV. PAS. del 21.10.05 con la quale avrebbe espresso parere contrario al rilascio del titolo di polizia richiesto dal ricorrente.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Alfredo Passaro per la parte ricorrente e l’avv. Walter Berruti dell’avvocatura dello Stato per l’amministrazione resistente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, al fine della decisione sul merito del ricorso;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorrente, titolare di autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Treviso per l’esercizio di attività di investigazione privata, impugna il provvedimento di diniego opposto dalla amministrazione intimata sul presupposto, evidenziato dalla questura di Torino, che la personalità dell’autorizzazione non consente di ritenere adeguata la gestione dell’istituto torinese, data anche la distanza tra le province dove l’attività dovrebbe essere esercitata.<br />
Il provvedimento di diniego è motivato esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente è titolare di analoga autorizzazione per la provincia di Treviso: la questione posta all’attenzione del Collegio si riassume pertanto nell’esaminare se la personalità del titolo abilitativo osti o meno al rilascio di altra autorizzazione per una diversa provincia.<br />
La questione è stata già affrontata in giurisprudenza, che ha, in particolare, osservato come il principio della personalità delle autorizzazioni di polizia, che risponde all&#8217;esigenza di individuare un soggetto responsabile (soprattutto ai fini penali) di fronte all&#8217;autorità di pubblica sicurezza, ben può conciliarsi con l&#8217;affidamento dell&#8217;attività autorizzata ad una organizzazione che rivesta un certo grado di complessità. Ferma restando la responsabilità personale del titolare dell&#8217;autorizzazione, non può pertanto ritenersi esclusa la possibilità che una tale organizzazione si articoli in una pluralità di centri operativi e, quindi, debba richiedere un nuovo titolo abilitativo laddove l’interessato intenda svolgere la propria attività oltre i limiti territoriali previsti dall&#8217;autorizzazione (come può desumersi anche dall&#8217;art. 257 r.d. 6 maggio 1940 n. 635).<br />
La sola circostanza che il richiedente sia già titolare di autorizzazione relativa all&#8217;esercizio di un istituto di vigilanza in altra provincia non è, quindi, di per sé, elemento decisivo per il diniego di analogo titolo per altra provincia, in quanto occorre verificare se in tale situazione (di pluralità di licenze in capo ad un soggetto) l&#8217;interessato sia in grado o meno di garantire un&#8217;assidua opera di direzione e sorveglianza sull&#8217;andamento delle attività autorizzate (TAR Campania, Napoli, sez. III, 29 maggio 2003, n. 6564; sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17813; TAR Puglia, Bari, sez. II, 6 giugno 2005, n. 2736).<br />
Peraltro, come parimenti è stato evidenziato, spetta all’interessato, che attiva un tipico procedimento ad istanza di parte, dimostrare l’esistenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.<br />
Nella specie, il ricorrente ha prodotto all’amministrazione dichiarazione (depositata in giudizio dalla stessa avvocatura dello Stato) con la quale si impegna, in caso di rilascio dell’autorizzazione per la provincia di Torino, a restituire alla prefettura di Treviso l’analogo provvedimento valido per la relativa provincia, dimostrando così la propria completa disponibilità a svolgere l’attività di investigazione privata mediante la propria opera di direzione e vigilanza, in consonanza col carattere strettamente personale del titolo abilitativo richiesto.<br />
Il ricorso deve dunque essere accolto, ma le spese di lite possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1143/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto Comune di San Maurizio Canavese (avv. Angeletti) c. Regione Piemonte (avv. Eugenia Salotto) revisione piante organiche farmacie si realizza a cadenza biennale ed in alternanza con l&#8217;espletamento di pubblici concorsi 1. – Farmacie – Revisioni piante organiche – Termine biennale – Carattere ordinatorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Gomez de Ayala – <i>Est.</i> Baglietto<br /> Comune di San Maurizio Canavese (avv. Angeletti) c. Regione Piemonte (avv. Eugenia Salotto)</span></p>
<hr />
<p>revisione piante organiche farmacie si realizza a cadenza biennale ed in alternanza con l&#8217;espletamento di pubblici concorsi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Farmacie – Revisioni piante organiche – Termine biennale – Carattere ordinatorio – Conseguenze.</p>
<p>2. – Farmacie – Revisioni piante organiche – Rapporto con espletamento procedure concorsuali – Alternanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La cadenza biennale della revisione delle piante organiche delle farmacie ha carattere ordinatorio, ma questo non implica che la Regione possa procedere alla revisione con tempistica totalmente libera, dovendo almeno tendenzialmente rispettare il termine.</p>
<p>2. – L’adeguamento delle farmacie di realizza nelle due fasi alternate della revisione delle piante organiche e della copertura delle sedi vacanti attraverso pubblico concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RE-GIONALE DEL PIEMONTE<br />
<i>&#8211; SEZIONE I &#8211;</i> </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso R.G.R. n. 148/07 proposto dal<br />
<B>COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE</B>, in persona del Sinda-co in carica, autorizzato a ricorrere per deliberazione G.C. 30 ottobre 2006, n. 196 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Angeletti, domicilia-tario in Torino, via Bertola, 2, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <B>REGIONE PIEMONTE</B>, in persona del Presidente <i>pro-tempore </i>della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per delibera-zione G.R. 12 febbraio 2007, n. 20-5259 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Eugenia Salsotto ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 164, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
</b>&#8211; della nota della Direzione Regionale Controllo Attività Sanitarie in data 12 dicembre 2006, prot. n. 14735/29-5, avente ad oggetto “Atto di diffida, di messa in mora e di significazione”, con la quale è stata negata la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio della Regione Piemonte, con riferimento in particolare di quella del Comune di San Maurizio Canavese;<br />
&#8211; della nota della Direzione Regionale Controllo Attività Sanitarie in data 9 otto-bre 2006, prot. n. 11952/29, avente ad oggetto “Revisione P.O. farmacie del Comune di San Maurizio Canavese. Autorizzazione apertura di una 2^ sede far-maceutica;<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e connessi e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 7 marzo 2007 l’avv. Carlo Angeletti per il Comune ricorrente e l’avv. Eugenia Salsotto per la Regione Piemonte;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che, con nota 31 maggio 2006, prot. n. 8633, il Comune di San Maurizio Canavese ha chiesto alla Regione Piemonte di avviare il procedimento amministrativo per la revisione della pianta organica delle farmacie dello stesso Comune, prevedendovi l’apertura di una seconda sede farmaceutica, oltre a quel-la già esistente;<br />
Considerato che la Regione, con nota 9 ottobre 2006, prot. n. 11952/29, ha re-spinto la richiesta, rilevando che la revisione della pianta organica delle farmacie è un procedimento che va avviato d’ufficio ogni due anni su base provinciale, in alternanza ai concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti e che, essendosi conclusa l’ultima revisione nel 2003, occorre attendere l’indizione e l’espletamento del concorso, dopodiché potrà essere avviata una nuova revisio-ne, in occasione della quale il Comune potrà ripresentare la richiesta in questio-ne;<br />
Considerato che, con atto di diffida notificato il 20 novembre 2006, il Comune di San Maurizio Canavese ha intimato la Regione a procedere alla richiesta revi-sione;<br />
Considerato che, con atto in data 12 dicembre 2006, prot. n. 14735/29-5, impu-gnato in principalità in questa sede, la Regione si è limitata alla “conferma (di) quanto già specificato con nota prot. 11952729 del 9.10.2006”, rappresentando contestualmente come, contrariamente a quanto sostenuto nella diffida, “i termi-ni previsti dalla normativa vigente in materia di revisione della P.O. delle sedi farmaceutiche e di successivo concorso pubblico per la relativa assegnazione rivestano natura <u>ordinatoria e non perentoria</u>”;<br />
Considerato che, secondo la Regione, costituitasi in giudizio, quest’ultimo prov-vedimento avrebbe carattere meramente confermativo di quello precedente, tranne che per la parte relativa alla considerazione relativa al carattere ordinato-rio dei termini;<br />
Ritenuto, per contro, che l’atto amministrativo che contenga una statuizione an-che parzialmente autonoma rispetto ad altro precedente atto avente ad oggetto la medesima questione, non può essere considerato meramente confermativo ed è quindi impugnabile in sede giurisdizionale (Cons. St., V, 12 settembre 1986, n. 433; T.A.R. Puglia – Bari, II, 5 agosto 1992, n. 415; per un’ipotesi assimilabile, v. T.A.R. Lombardia – Milano, 3 giugno 2003, n. 2416, secondo cui la rinnovata adozione di una variante urbanistica generale al piano regolatore, precedente-mente approvata, che introduca modifiche e integrazioni coordinandole con la parte non modificata, costituisce atto nuovo, deliberato sulla base di una rinno-vata istruttoria, non meramente confermativo, neppure nella parte rimasta identi-ca alla precedente; pertanto, essa produce effetti autonomi rispetto a quelli del piano precedentemente adottato, con decorrenza <i>ex novo</i> sia del termine quinquennale delle misure di salvaguardia, che del termine di gravame, esteso altresì alle parti confermative, indipendentemente dall’esistenza di un’eventuale impugnazione avverso la variante originaria);<br />
Ritenuto che il ricorso è pertanto ammissibile sia nella parte rivolta contro gli argomenti motivazionali dell’atto del 9 ottobre 2006, richiamati <i>per relatio-nem</i>, sia nella parte rivolta contro le considerazioni aggiuntive;<br />
Ritenuto che le censure dedotte devono perciò essere affrontate nel merito;<br />
Ritenuto che l’oggetto del giudizio è comunque rappresentato dall’accertamento dell’obbligo della Regione a provvedere alla revisione della pianta organica, e non già da quello della fondatezza della pretesa comunale a che la pianta organi-ca sia modificata nel senso da essa richiesto: ciò in quanto, non essendosi appun-to avviato il procedimento di revisione, manca allo stato qualsiasi determinazio-ne negativa della Regione circa l’ampliamento del numero delle farmacie nel territorio del Comune di San Maurizio Canavese;<br />
Ritenuto che la materia del contendere è quindi sostanzialmente analoga a quella del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sull’istanza comunale se la Regione fosse rimasta inerte, con la particolarità che, essendo in questo caso state espres-se le ragioni del rifiuto medesimo, occorre verificarne la fondatezza alla luce delle censure dedotte in ricorso;<br />
Considerato che, secondo la Regione, la normativa vigente imporrebbe che la revisione della pianta organica delle farmacie avvenga esclusivamente su base provinciale e non consentirebbe di avviare un procedimento autonomo per un singolo Comune;<br />
Considerato che il Comune di San Maurizio Canavese non contesta tale afferma-zione, limitandosi ad affermare di “essere a conoscenza” di analoghe richieste di revisione presentate da altri Comuni, di cui peraltro non offre alcuna prova;<br />
Ritenuto che la statuizione secondo cui non sarebbe possibile una revisione “a stralcio” per un singolo Comune è in questa sede intangibile;<br />
Ritenuto, di conseguenza, che occorre accertare se gli altri argomenti addotti dalla Regione a sostegno del diniego impugnato appaiono immuni dalle censure dedotte dal Comune ricorrente;<br />
Considerato che la Regione ha motivato il diniego di revisione affermando: a) che la cadenza biennale della revisione avrebbe carattere meramente ordinatorio; b) che prima di procedere alla revisione, la Regione ha l’obbligo di avviare e concludere la procedure concorsuale per la copertura delle sedi vacanti e di nuo-va istituzione, pure prevista dalla legge con cadenza biennale, ad anni alterni rispetto alla revisione (l’art. 2 L. 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che la revisione deve essere disposta entro il mese di dicembre di ogni anno pari e il concorso deve essere indetto ogni anno dispari);<br />
Considerato che il Comune di San Maurizio Canavese deduce, per contro, che il termine biennale, seppur non strettamente perentorio, obbligherebbe la Regione a provvedere ad una nuova revisione entro un tempo ragionevole dalla scadenza del termine in questione e che il procedimento di revisione sarebbe del tutto au-tonomo da quello concorsuale, la cui conclusione non condizionerebbe l’avvio della prima;<br />
Ritenuto che la prima deduzione è meritevole di essere condivisa, in quanto se è pur vero che, in assenza di puntuale dichiarazione normativa di perentorietà, tutti i termini hanno carattere ordinatorio, lo è altrettanto che la previsione legislativa di una cadenza biennale esclude che la Regione possa disporre le revisioni pe-riodiche in tempi scelti in totale libertà: la cadenza biennale deve in altre parole essere, almeno tendenzialmente, rispettata;<br />
Ritenuto tuttavia che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la procedura concorsuale non è autonoma da quella di revisione, in quanto la <i>ratio</i> della normativa sia statale che regionale in materia è quella di un adeguamento costante dell’offerta di prodotti farmaceutici alle esigenze della popolazione: adeguamento che si realizza nelle due fasi alternate della revisione con connessa indivi-duazione delle sedi vacanti e di nuova istituzione e della copertura di que-ste ultime attraverso il pubblico concorso;<br />
Ritenuto pertanto che, fino a quando non si sia conclusa la procedura concorsua-le conseguente all’ultima revisione, non è possibile avviare la revisione succes-siva;<br />
Ritenuto che il corrispondente argomento motivazionale addotto dalla Regione a motivazione del diniego di revisione opposto al Comune (autonomamente suffi-ciente a sostenerlo) risulta immune dalle censure dedotte in ricorso;<br />
Ritenuto che il ricorso deve essere conseguentemente respinto;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque di disporre la compensa-zione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definiti-vamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino il 7 marzo 2007 con l’intervento dei magistrati<br />
Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Paolo Lotti	&#8211; I^ Referendario</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1149/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto) non applicabilità art. 9 L. 122/1989 nelle aree extraurbane 1. – Edilizia ed urbanistica – Art. 9 L. 122/1989 – Applicabilità nelle aree extraurbane – Esclusione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Gomez de Ayala – <i>Est.</i> Goso<br /> Tenuta Villa Orsini s.r.l. (avv.ti Ludogoroff, Aliberti, Ferrero) c. Comune di Capriata d’Orba (avv.ti Greppi, Monti, Razeto)</span></p>
<hr />
<p>non applicabilità art. 9 L. 122/1989 nelle aree extraurbane</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia ed urbanistica – Art. 9 L. 122/1989 – Applicabilità nelle aree extraurbane – Esclusione.</p>
<p>2. &#8211; Edilizia e urbanistica – Diniego permesso edilizio in assenza piano esecutivo – Automatismo – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le norme eccezionali contenute nell’art. 9 L. 122/1989 si applicano soltanto alla costruzione di parcheggi in aree urbane e non anche in aree extraurbane.</p>
<p>2. &#8211; Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non può essere negato per il solo fatto che il piano regolatore preveda la previa redazione di un piano esecutivo. Soltanto qualora l’Amministrazione accerti l’insufficienza delle opere di urbanizzazione già realizzate, potrà subordinare il rilascio del titolo abilitativo all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	<b>Prima Sezione –<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>composto dai magistrati:</p>
<p>#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 215/2007, proposto dalla </p>
<p><b>TENUTA VILLA ORSINI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso Montevecchio n. 50;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di CAPRIATA D’ORBA</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, elettivamente domiciliato in Torino, via De Sonnaz n. 19, presso l’avv. Antonio Fiore;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></b>della nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capriata d’Orba prot. n. 6690, datata 22 dicembre 2006, avente ad oggetto “<i>D.I.A. prot. 6245 del 27.11.2006 per realizzazione di autorimessa interrata di pertinenza – Autorimessa 1</i>”<i> </p>
<p></i><b>nonché</p>
<p></b>di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capriata d’Orba;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 7 marzo 2007 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi gli avv.ti Aliberti e Monti per le parti;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La Società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Capriata d’Orba, in data 27 novembre 2006 presentava denuncia di inizio dell’attività edilizia (d.i.a.) per la realizzazione di un’autorimessa interrata con 16 box e 12 posti auto pertinenziali agli edifici sovrastanti.<br />
La richiesta era formulata ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. Legge “Tognoli”).<br />
Con nota del 22 dicembre 2006, qui impugnata, il responsabile del Servizio del Comune di Capriata d’Orba si opponeva all’intervento, rilevando che lo stesso “<i>non è conforme al progetto definitivo di variante al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 28 del 25/9/2006, ma non ancora approvato dagli organi competenti, che all’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione assoggetta l’intera area a strumento urbanistico esecutivo (Piano Esecutivo Convenzionato) prima del rilascio dei singoli permessi di costruire</i>”.<br />
Si soggiunge che, per effetto della variante di cui sopra, l’area interessata dall’intervento, dapprima a destinazione agricola, è stata trasformata in turistico/residenziale.<br />
Con il ricorso in trattazione, la Società interessata contesta la legittimità del provvedimento che ha inibito l’esecuzione dell’intervento in progetto, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
<B>I)</B> Violazione ed errata applicazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, carenza di motivazione e di istruttoria. <br />
<B>II) </B>Violazione ed errata applicazione dei principi generali vigenti in materia urbanistica. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. <b><br />
</b>Sulla scorta delle doglianze così rubricate, la ricorrente insta per l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’esecuzione.<br />
L’esponente chiede, inoltre, che il Comune intimato sia condannato al risarcimento dei danni, in misura pari alle spese per la progettazione ed ai maggiori oneri provocati dal ritardo.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Capriata d’Orba, opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 7 marzo 2007, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1) </b>Considerando la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di valutazione in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
<b>2) </b>Deve preliminarmente rilevarsi come la difesa comunale, nell’atto di costituzione in giudizio, evidenzi l’illegittimità della d.i.a. proposta dalla ricorrente, siccome priva di asseverazione di conformità da parte del progettista nonché riferita ad una costruzione che avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire.<br />
Tali argomentazioni, però, non sono riconducibili alla motivazione del provvedimento impugnato che fonda il diniego unicamente sulla mancanza del Piano esecutivo convenzionato.<br />
In tale provvedimento, si fa anche un sintetico riferimento all’asseverazione di conformità, ma tale richiamo è formulato quale mera indicazione al progettista, cui il diniego è trasmesso per conoscenza, ed appare estraneo, a tutti gli effetti, al corredo motivazionale dell’atto.<br />
Ne consegue, secondo i principi, l’inammissibilità dell’eccezione in parola, costituente integrazione postuma della motivazione.<br />
<b>3) </b>Con il primo motivo di gravame, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989.<br />
Il Comune di Capriata d’Orba, infatti, fonda il diniego sul presunto contrasto dell’intervento in progetto con l’art. 29 delle N.T.A., in forza del quale il rilascio dei permessi di costruire nell’area è subordinato alla previa approvazione di un piano esecutivo convenzionato.<br />
L’Amministrazione intimata, però, avrebbe omesso di rilevare che la d.i.a. era stata presentata ai sensi della legge n. 122/1989 che, al primo comma dell’art. 9, legittima i proprietari di immobili a realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo degli stessi o delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.<br />
Il capoverso del citato art. 9 prevede, poi, che tali interventi siano soggetti a denuncia di inizio attività.<br />
Ne consegue, secondo la tesi della ricorrente, che il Comune di Capriata d’Orba non potrebbe denegare l’intervento perché contrastante con l’art. 29 delle N.T.A., dal momento che la legge ne prevede l’esecuzione anche in deroga agli strumenti urbanistici.<br />
In ogni caso, l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo costituirebbe, secondo il citato art. 29, presupposto per il rilascio dei soli permessi di costruire, mentre la realizzazione dell’autorimessa interrata può avvenire, secondo l’art. 9, comma 2, della legge n. 122/1989, sulla base di semplice d.i.a.<br />
L’argomentazione in esame non risulta persuasiva, essendo inconferente il richiamo alle previsioni della legge n. 122/1989 sul quale essa si fonda.<br />
La possibilità prevista dall’art. 9 della legge “Tognoli” di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, costituisce, infatti, disposizione di carattere eccezionale, da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale ed in considerazione delle finalità del testo legislativo in cui essa è inserita (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7325).<br />
Ne deriva che tale disposizione è applicabile alla costruzione di parcheggi nelle sole aree urbane, mentre le consimili iniziative edificatorie nelle aree extraurbane restano assoggettate alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 19 dicembre 2000, n. 2533; T.A.R. Veneto, sez. II, 6 settembre 2002, n. 5229; Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7325).<br />
L’area interessata dall’intervento in progetto ha chiaramente collocazione extraurbana, come testimonia la destinazione agricola prevista dal vigente piano regolatore.<br />
Nel caso in esame, pertanto, non sussistono i presupposti per applicare il più volte citato art. 9 della legge n. 122/1989.<br />
<b>4) </b>E’, invece, fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con il quale l’esponente lamenta l’insufficienza del supporto motivazionale del provvedimento impugnato.<br />
Il Comune di Capriata d’Orba, infatti, si è limitato a rilevare che l’intervento, secondo le previsioni della variante <i>in itinere</i>, richiedeva la previa approvazione dello strumento urbanistico esecutivo.<br />
Come recentemente rilevato dalla Sezione con sentenza n. 508 del 7 febbraio 2007 (resa in una controversia tra le attuali parti processuali), il rapporto di interdipendenza tra il piano esecutivo e l’attività costruttiva non può operare in modo assoluto e incondizionato, laddove l’intervento in progetto incida su aree già dotate di opere di urbanizzazione, dal momento che la pubblica amministrazione è chiamata a valutare, in tal caso, le eventuali esigenze ulteriori di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione e, soltanto qualora le risultanze di tale disamina evidenzino l’insufficienza delle opere di urbanizzazione già realizzate, potrà ritenere necessaria ed imprescindibile, al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio, la preventiva approvazione dello strumento urbanistico attuativo.<br />
Ne deriva l’illegittimità, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del diniego in esame, poiché l’Amministrazione intimata si è limitata a riscontrare l’assenza del P.E.C., senza valutare la situazione effettiva dell’area e le effettive esigenze di urbanizzazione eventualmente indotte dalla nuova costruzione.<br />
<b>5) </b>In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra specificati.<br />
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni, poiché l’annullamento del provvedimento negativo impugnato, per difetto di motivazione, non comporta il riconoscimento dell’interesse pretensivo al rilascio del titolo edificatorio da parte del Comune di Capriata d’Orba, ma obbliga solamente la civica amministrazione a rinnovare l’istruttoria ed a pronunciarsi nuovamente sull’istanza edificatoria, nel rispetto dei principi enunciati con la decisione giudiziale. <br />
<b>6) </b>Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.<u><br />
</u><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.<br />
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-1157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore. sugli effetti che l&#8217;improcedibilità del ricorso proposto avverso due permessi di costruire determina sui motivi aggiunti proposti contro due nuovi permessi di costruire Processo – Processo amministrativo – Due permessi di costruire – Emanazione di nuovi permessi di costruire – Improcedibilità degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti che l&#8217;improcedibilità del ricorso proposto avverso due permessi di costruire determina sui motivi aggiunti proposti contro due nuovi permessi di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Due permessi di costruire – Emanazione di nuovi permessi di costruire – Improcedibilità degli atti originari – Conseguenze – Improcedibilità e/o l’inammissibilità dei motivi aggiunti – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di impugnazione di due permessi di costruire, la circostanza che, a seguito dell’emanazione di nuovi permessi di costruire, è divenuta improcedibile l’impugnativa degli atti originari, non determina l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dei motivi aggiunti, ossia dell’impugnativa dei nuovi atti di assenso edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<B><P ALIGN=CENTER>IL</B> <B>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <BR><br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti n. 913 del 2005 e 885 del 2006 proposti da<br />
<b>Sabina RICATTI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico e Ilde Follieri e con questi elettivamente domiciliati in Bari alla via P. Fiore n. 14 presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco, per mandati a margine dei due ricorsi e dei motivi aggiunti al ricorso n. 913 del 2005; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
&#8211; COMUNE di BARLETTA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Palmiotti e Domenico Cuocci Martorano e con questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Davanzati n. 33 presso lo studio dell’avv. Raffaele de<br />
&#8211; <b>SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e il PAESAGGIO delle province di BARI e FOGGIA</b>, in persona del Dirigente pro-tempore, intimata nel solo ricorso n. 885 del 2006, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; Giuseppe RIZZI</b>, titolare dell’omonima ditta individuale corrente in Barletta, controinteressato intimato nonché interveniente ad opponendum, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi e presso lo studio di questi elettivamente<br />
&#8211; <b>Aniello FUCCI</b>, titolare dell’omonima ditta individuale corrente in Barletta, controinteressato intimato, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via De Rossi n. 16,- <b>PALLADIO S.r.l.</b>, con sede in Barletta, in persona dell’amministratore Aniello Fucci, controinteressata intimata nel ricorso n. 886 del 2006, rappresentata e difesa dall’avv. Pancrazio Savasta e con questi elettivamente domiciliata in Bari alla vi<br />
<br />
<b>per l’annullamento</b><br />
<u>quanto al ricorso n. 913 del 2005 e relativi motivi aggiunti</u>:<br />
&#8211; dei permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, rilasciati rispettivamente alle ditte individuali Rizzi Giuseppe e Fucci Aniello per la realizzazione di due blocchi di fabbricati, denominati blocco A e blocco B, ciascuno composto da due- dei nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006, rilasciato alla ditta Fucci Aniello e n. 101 del 2 febbraio 2006, rilasciato alla ditta Rizzi Giuseppe, sempre per la realizzazione dei due blocchi di fabbricati, denominati blocco A e blocco B,<br />
<br />
<u>quanto al ricorso n. 885 del 2006</u>:<br />
del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006 rilasciato in favore delle ditte Rizzi Giuseppe, Fucci Aniello e della società Palladio S.r.l. per il riempimento con terreno vegetale di porzione di suoli ricadenti in Barletta tra via Prascina, via Scommegna e Litoranea di Ponente, in catasto terreni a foglio 128, particelle 990, 980, 986, 985, 984, 983, 982, 1045, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1067, 1069, 1071, 1040, 1042, 1047, 1049, 1051, 1053;<br />
dell’autorizzazione paesaggistica n. 18/05 del 9 dicembre 2005 rilasciata per l’esecuzione dei medesimi lavori di riempimento, non annullata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle provincie di Bari e Foggia;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 913 del 2005;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta, di Giuseppe Rizzi, di Aniello Fucci, della Palladio S.r.l.;<br />
Visto l’atto d’intervento ad opponendum di Giuseppe Rizzi;<br />
Viste l’ordinanza n. 517 del 23 giugno 2005 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli originari permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005;<br />
Vista l’ordinanza n. 256 del 13 aprile 2006 di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006, con contestuale affidamento di verificazione tecnica;<br />
Vista l’ordinanza n. 543 del 18 luglio 2006 di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006 sino alla trattazione di merito dei ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. prof. Enrico Follieri per la ricorrente, gli avv.ti Isabella Palmiotti e Domenico Cuocci Martorano per il Comune di Barletta, l’avv. Gennaro Notarnicola per il controinteressato Aniello Fucci, l’avv. prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi per il controinteressato Giuseppe Rizzi, l’avv. Maurizio Savasta per la controinteressata Palladio S.r.l.;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato l’8 giugno 2005 e depositato il 9 giugno 2005, iscritto al n. 913/2005 del registro ricorsi, Sabina Ricatti ha impugnato i permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, rilasciati rispettivamente a Giuseppe Rizzi e Aniello Fucci, titolari di omonime ditte individuali correnti in Barletta, relative all’edificazione di due blocchi di fabbricati adiacenti (convenzionalmente denominati “blocco A”, da realizzare ad iniziativa del Rizzi e “blocco B”, da realizzare ad iniziativa del Fucci), ciascuno composto di due corpi di fabbrica con annessi corpi scala, destinati a civili abitazioni e box, da realizzarsi in Barletta su suolo compreso tra le vie Prascina e Scommegna (in nuovo catasto terreni al foglio 128, particelle 128, 129, 130, 159, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 e 1025 (quanto al blocco A) e particelle 127, 133, 134, 135, 136 e 164 (quanto al blocco B).<br />
La ricorrente, proprietaria di immobile prospiciente ubicato alla medesima via Prascina (numeri civici 96, 96a, 98, 98b e 100, composto di piano cantinato, piano terra, primo e secondo piano), a tutela della veduta diretta e obliqua verso il mare, compromessa dall’esecuzione del manufatto edilizio per la lunghezza e altezza assentite, ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione degli artt. 1.17 e 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’altezza del complesso immobiliare</u><br />
Nella zona residenziale B5, in cui ricade l’intervento edilizio, vigono i parametri della zona B.1.1, con altezza massima di 16,80 ml.<br />
Nel caso di specie le tavole progettuali hanno assunto la quota di via Prascina come erronea quota di riferimento per la misurazione delle altezze, mentre il suolo d’intervento (collegato a via Prascina da una stradina a transito pedonale e distante dalla suddetta via pubblica circa 55 ml.) è sottoposto a questa di circa 5 ml.<br />
Tale circostanza era rilevabile dalle tavole progettuali n. 5 e n. 6, dalle quali sarebbe stato agevole evincere che i piani indicati come cantinato e seminterrato in effetti, sul prospetto nord che guarda al mare, hanno affaccio libero e diretto, e costituiscono in realtà, rispettivamente, un piano terreno e l’altro un piano al primo sopraelevato, ciascuno di altezza pari a 2,50 ml., che sommandosi ai cinque piani superiori ciascuno di altezza di 3,00 ml., determinano un’altezza effettiva di 20 ml., superiore a quella massima di 16,80 ml.<br />
2) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’indice fondiario di fabbricabilità</u><br />
I due piani indicati come cantinato e seminterrato poiché sono invece da considerare fuori terra determinano un aumento di volumetria complessiva per i due corpi di fabbrica di circa 10.000 mc., con superamento di quella massima consentita (mc. 9.227,27 per il blocco A e mc. 9.164,46 per il blocco B) e di quella (inferiore) indicata in progetto (mc. 9.132,42 per il blocco A e mc. 9160,93 per il blocco B), con conseguente violazione dell’indice fondiario di fabbricabilità pari a 6 mc/mq.<br />
3) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto alla distanza dai fabbricati esistenti</u><br />
Il blocco A non rispetta la dovuta distanza da fabbricato su lato ovest verso via Scommegna: la distanza prevista è pari a ml. 8,96, laddove sia che si consideri l’erronea rappresentazione del fabbricato prospiciente come composto di piano terra e due piani (con altezza di ml. 10) e l’altezza di progetto del blocco A pari a ml. 16,80 (ottenuta con le fuorvianti indicazioni censurate nel primo motivo), sia che si consideri che il fabbricato prospiciente è in effetti composto di piano terra e tre piani (con altezza di ml. 13) e che l’altezza effettiva del blocco A è pari a ml. 20, la distanza avrebbe dovuto essere, rispettivamente, di ml. 13,40 o di ml. 16,50 (semisomma delle altezze dei due fabbricati prospicienti), comunque di gran lunga superiore a quella di progetto (ml. 8,96), con la conseguenza che il fronte del blocco A dovrebbe avere una lunghezza sul fronte inferiore di ml. 7,54 rispetto a quella di progetto e minore incidenza sulla veduta obliqua verso il mare goduta dalla ricorrente.<br />
4) <u>Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea e travisata valutazione dei fatti e dei presupposti</u><br />
Nelle tavole progettuali è stata indicato come accesso carrabile ai due blocchi la via Scommegna, con prescrizione nei permessi di costruire di una strada di collegamento di ml. 8 di larghezza, che però dovrebbe utilizzare area già vincolata a parcheggio pertinenziale della concessione edilizia n. 8 del 20 febbraio 1987 rilasciata a Aniello Fucci, e quindi indisponibile per il prescritto accesso a realizzarsi.<br />
5) <u>Violazione dell’art. 2.27 del regolamento edilizio<br />
</u>La documentazione tecnica di progetto non consente di evidenziare in modo chiaro e agevole la lunghezza complessiva del fronte dei due blocchi di fabbricati, ricavabile solo dalla somma delle misure indicate per ogni porzione.<br />
Con motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, notificati il 24 marzo 2006 e depositati in segreteria il 31 marzo 2006, Sabina Ricatti impugnava i permessi di costruire n. n. 42 del 17 gennaio 2006, rilasciato alla ditta Fucci Aniello e n. 101 del 2 febbraio 2006, rilasciato alla ditta Rizzi Giuseppe, sempre per la realizzazione dei due blocchi di fabbricati, a seguito di presentazione di modifiche progettuali (colmata di una parte della depressione in aderenza al fronte dei fabbricati per contenerne l’altezza nei limiti normativi urbanistici delle N.T.A., individuazione per il blocco B di pertinenza del Fucci di via privata come strada di accesso alla via Prascina, soppressione dell’ultimo piano dei fabbricati costituenti i due blocchi), a seguito dell’intervenuta sospensiva n. 517 del 23 giugno 2005, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato &#8211; Sez. IV n. 4699 del 7 ottobre 2005.<br />
Avverso i nuovi titoli edilizi la ricorrente deduceva le seguenti censure:<br />
1) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione degli artt. 1.17 e 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’altezza del complesso immobiliare</u><br />
Non potrebbe comunque assumersi come quota 0,00 per il computo dell’altezza dei fabbricati la via Prascina, bensì collegata a essi da una piccola strada pedonale ma distante dai fronti degli erigendi fabbricati da un minimo di ml. 35 a un massimo di ml. 70, trattandosi comunque di edifici arretrati rispetto a tale strada e da essa separati da un fronte ininterrotto di edifici e altri spazi di terreno a essi asserviti.<br />
Nè può ritenersi ammissibile come sistemazione del piano di campagna (e quindi come quota utilizzabile ai fini del computo dell’altezza) il rilevante intervento di riempimento previsto per l’interramento dei piani cantinato e seminterrato, che crea una sorta di “piattaforma sopraelevata”, con modifica dell’orografia (innalzamento di ml. 5) in area destinata a parco urbano in cui per ogni modifica dello stato dei luoghi occorre piano esecutivo d’iniziativa pubblica.<br />
2) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto all’indice fondiario di fabbricabilità</u><br />
Si insiste nel rilievo che nella volumetria complessiva occorrerebbe considerare la cubatuta dei piani cantinato e seminterrato, onde la minore volumetria indicata (mc. 7.385,21 per il blocco A e mc. 7.332,37 per il blocco B) sarebbe in effetti fittizia.<br />
3) <u>Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione nei grafici di progetto. Violazione dell’art. 2.19, richiamato dall’art. 2.23, delle N.T.A. del P.R.G. quanto alla distanza dai fabbricati esistenti</u><br />
Si ripropongono le censure dedotte nel motivo sub 3) del ricorso, sia pure indicando nelle due ipotesi ivi contemplate due distanze di poco inferiori (ml. 11,80 e ml. 15,80).<br />
4) <u>Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea e travisata valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione dei fatti e dei presupposti. Violazione l. 24.3.1989 n. 122 e art. 41 sexies l. 17.8.1942 n. 1150 per Fucci</u><br />
Si contesta la sufficienza del nuovo accesso indicato quanto all’accesso al blocco B in una stradina di collegamento da via Prascina larga ml. 3 per un complesso di 24 appartamenti, nonché il rapporto tra appartamenti (24) e posti auto (solo 9, come richiamati nel permesso di costruire n. 42/2006), e quindi degli standards per parcheggi quanto al blocco A, oltre a riproporre i rilievi svolti nel motivo sub 4) del ricorso circa l’allargamento a ml. 8 della strada di collegamento a via Scommegna.<br />
5) <u>Violazione dell’art. 2.27 del regolamento edilizio<br />
</u>Su ripropongono le censure di cui al motivo sub 5) del ricorso.<br />
Con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato in segreteria il 15 maggio 2006, iscritto al n. 885/2006 del registro ricorsi, Sabina Ricatti ha impugnato, infine, il permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006 rilasciato in favore delle ditte Rizzi Giuseppe, Fucci Aniello e della società Palladio S.r.l. per il riempimento con terreno vegetale di porzione di suoli ricadenti in Barletta tra via Prascina, via Scommegna e Litoranea di Ponente, ossia per la modificazione del piano di campagna denunciato con le censure sub 1) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, nonché l’autorizzazione paesaggistica n. 18/05 del 9 dicembre 2005 rilasciata per l’esecuzione dei medesimi lavori di riempimento, ed in via implicita anche la nota soprintendentizia n. 5664 di prot. del 26 gennaio 2006 di comunicazione di assenza di elementi per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica.<br />
Avverso i provvedimenti e atti gravati, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />
1) <u>Violazione dell’art. 3.05 norme P.U.T.T. e dell’art. 2.12.3b delle N.T.A. del P.R.G.<br />
</u>Il consistente intervento altera l’assetto geomorfologico d’insieme dell’area, ricadente in ambito territoriale esteso “C” di valore distinguibile, in violazione dell’art. 3.05 delle norme del P.U.T.T., anche determinando diverso deflusso delle acque, e altera significativamente lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore del sito, in violazione dell’art. 2.12.3b delle N.T.A. del P.R.G.<br />
2) <u>Violazione dell’art. 5.38.2 delle N.T.A. del P.R.G. (norme igieniche). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento</u><br />
E’ travisante e sviato il richiamo dell’art. 5.38.2 di cui in epigrafe a giustificazione dell’intervento, sia perché esso si riferisce ad aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici o aperti al pubblico (laddove nella specie l’area non presenta tali caratteristiche), sia perché la disposizione legittimerebbe al limite la realizzazione di un piano inclinato con pendenza dolce (laddove il fronte del reinterro è lungo, a seconda dei criteri di misurazione, da ml. 156,40 a ml. 169,65, largo da ml. 10,14 a ml. 14, con altezza di ml. 3,56 in adiacenza ai fabbricati, con pendenze sino al 45% e quindi rischia di creare deflusso violento delle acque e ulteriori ristagni); in effetti l’innalzamento così ottenuto del piano di campagna mira solo a parificare la quota di computo dell’altezza dei fabbricati alla quota di via Prascina.<br />
3) <u>Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Difetto di motivazione<br />
</u>In relazione alla carente giustificazione del rilevante intervento, anche in ragione delle scarne indicazioni della relazione illustrativa del progetto.<br />
4) <u>Violazione dell’art. 2.27 del regolamento edilizio ed eccesso di potere per carenza di trasparenza e contraddittorietà<br />
</u>In relazione alle carenti indicazioni della documentazione progettuale quanto alla consistenza volumetrica del reinterro e della superficie interessata e alla contraddittorietà tra le indicazioni della tavola 2/3 in cui sono riferite lunghezze diverse del fronte d’intervento (ml. 156,40 sul rilievo planovolumetrico e ml. 169,65 sul profilo longitudinale B-B).<br />
Con ordinanza n. 517 del 23 giugno 2005 (confermata dal Consiglio di Stato &#8211; Sez. IV con ordinanza n. 4699 del 7 ottobre 2005) veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli originari permessi di costruire.<br />
Con ordinanza n. 256 del 13 aprile 2006 veniva accolta anche l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei nuovi permessi di costruire, disponendosi contestualmente verificazione tecnica affidata al Rettore del Politecnico di Bari o docente ordinario da questi designato.<br />
Con ordinanza n. 543 del 18 luglio 2006 veniva “confermata” la predetta sospensiva sino alla trattazione di merito del ricorso.<br />
Nei giudizi relativi ai due ricorsi si è costituito il Comune di Barletta, che, con i controricorsi e con memorie difensive depositate il 12 aprile, 31 maggio e 6 ottobre 2006, ha dedotto:<br />
a) l’inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 siccome afferenti a due nuovi e autonomi permessi di costruire, emanati in seguito a nuovo procedimento e specifica istruttoria, con correlata cessazione della materia del contendere nel ricorso originario n. 913/2005 stante la carenza d’interesse all’annullamento dei permessi di costruire sostituiti dai nuovi permessi invalidamente impugnati con gli inammissibili motivi aggiunti;<br />
b) l’irricevibilità per tardività del ricorso n. 885/2006;<br />
c) l’infondatezza, nel merito, tanto del ricorso n. 913/2005, e relativi motivi aggiunti, quanto del ricorso n. 885/2006, perché -posto che l’intervento edilizio ricade in zona omogenea B5 di P.R.G. edificabile e già in parte edificata in altri tratti, recepita con tale tipizzazione nella sua conformazione orografica, caratterizzata da terreno degradante verso la litoranea di ponente e gli arenili- l’altezza massima è inferiore a quella consentita (ancor più con i nuovi permessi di costruzione, in cui è stata ridotta di circa ml. 3.50 con il “taglio” di un intero piano), rettamente calcolata con riferimento alla quota 0.00 del piano di campagna del fronte riferibile a via Prascina e a quelli ad esso ragguagliati a seguto di sistemazione del piano di campagna sugli altri fronti, a seguito dell’intervento di riempimento della depressione verso la litoranea di ponente, legittimamente assentito con il permesso di costruire n. 119/2006 in relazione a preminenti esigente d’interesse pubblico al risanamento ambientale tese ad evitare il ristagno di acque meteoriche (sul quale la competente autorità periferica statale nulla ha eccepito), con conseguente piena regolarità delle volumetrie, autorizzate ben entro il limite dell’indice fondiario, restando confinato ad un profilo di squisita discrezionalità tecnica la sufficienza degli accessi viari (pedonali e carrabili) ai realizzandi edifici.<br />
A sua volta i controinteressati Rizzi, Fucci e Palladio S.r.l. si sono costituiti nei giudizi, con memorie difensive (e il Rizzi anche spiegando intervento ad opponendum), deducendo consimili rilievi in ordine all’inammissibilità e infondatezza dei ricorsi.<br />
Con memoria difensiva unica del 6 ottobre 2006 la ricorrente ha replicato alle avverse eccezioni, insistendo sulla fondatezza delle censure dedotte coi motivi aggiunti (se del caso comunque qualificabili come ammissibile nuovo e autonomo ricorso, stante i requisiti di forma e sostanza rivestiti), salva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse o cessazione della materia del contendere con riguardo all’impugnativa degli originari permessi di costruzione, effondendosi anche in critiche sulla espletata verificazione tecnica.<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2006 i due ricorsi sono stati discussi e riservati per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.)</b> Il Tribunale, <i>in limine</i>, deve disporre la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe n. 913/2005 e n. 885/2006, stante la loro evidente connessione soggettiva (parziale) e oggettiva.<br />
<b>2.)</b> Sempre in via preliminare il Tribunale deve scrutinare le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 e di tardività del ricorso n. 885/2006.<br />
Entrambe le eccezioni sono destituite di fondamento giuridico.<br />
<b>2.1) </b>Com’é noto l’art. 21 comma 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dispone che:<br />
“Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”.<br />
La disposizione si limita a prescrivere, ad evidenti fini di concentrazione ed economia processuale, una generica connessione rispetto all’oggetto del ricorso pendente tra le stesse parti, senza giungere a postulare l’esigenza che il nuovo atto gravato appartenga alla stessa sequenza procedimentale sfociata nell’atto anteriormente impugnato, ciò che ordinariamente deve escludersi se ed in quanto il provvedimento già gravato costituisce atto terminale del relativo procedimento.<br />
E’ evidente, peraltro, che sarebbe inammissibile l’impugnativa, mediante motivi aggiunti, di un provvedimento affatto <i>estraneo</i> al rapporto controverso sostanziale, o altrimenti emanato anche (o solo) da autorità diversa da quella intimata in origine, ipotesi ad esempio che si sarebbe inverata nella specie qualora la ricorrente avesse gravato con motivi aggiunti, anziché e ritualmente con ricorso autonomo, il permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006, e ciò sia perché rilasciato anche in favore di parte nuova e diversa dai controinteressati già intimati (la Palladio S.r.l.), sia perché col medesimo ricorso è stata impugnata, sia pure in via implicita, anche la nota soprintendentizia n. 5664 di prot. del 26 gennaio 2006 di comunicazione di assenza di elementi per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, ed è stata conseguentemente intimata anche altra autorità periferica statale diversa dall’autorità comunale unica parte pubblica intimata nel ricorso n. 913/2005 e relativi motivi aggiunti.<br />
In tale ipotesi, in effetti, salva la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, come in effetti disposta sub 1.), essendo evidentemente collegati i lavori assentiti con il permesso di costruire n. 119 e la sistemazione del piano di campagna su tre fronti degli erigendi edifici, non sarebbe stata ammissibile l’impugnativa del predetto provvedimento con (ulteriori) motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005.<br />
Al contrario, con i motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 la ricorrente si è gravata avverso due permessi di costruire rilasciati in esito alla presentazione di progetti variati rispetto a quelli originari e indubitabilmente e dichiaratamente riformulati anche alla luce delle censure già dedotte nell’originario ricorso (oltre che, come è trasparente, dell’intervenuta loro sospensione per effetto dell’ordinanza cautelare n. 517 del 23 giugno 2005, confermata dal Consiglio di Stato &#8211; Sez. IV con ordinanza n. 4699 del 7 ottobre 2005).<br />
E’ del tutto evidente quindi che con i motivi aggiunti è stata proposta l’impugnativa di due provvedimenti (i nuovi permessi di costruire) chiaramente connessi con l’oggetto del ricorso n. 913/2005 (la legittimità dell’iniziativa edilizia assunta dai controinteressati intimati), con notifica alle stesse parti già intimate con l’originario ricorso.<br />
Né la circostanza che, a seguito dell’emanazione dei nuovi permessi di costruire, sia divenuta improcedibile l’impugnativa dei permessi di costruire originari, determina l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dei motivi aggiunti, ossia dell’impugnativa dei nuovi atti di assenso edilizio (su fattispecie analoga cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 24 ottobre 2003 , n. 871 e, per l’affermazione dello stesso principio T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 26 febbraio 2002 , n. 1071). <br />
Sotto altro profilo, poi, la proposizione di autonoma impugnativa di provvedimenti connessi in pendenza di ricorso tra le stesse parti costituisce mera facoltà, e non già obbligo per il ricorrente, giacché un onere siffatto “&#8230;risulterebbe limitativo delle esigenze di tutela giurisdizionale costituzionalmente garantite dagli art. 24 e 113, cost., risolvendosi in un aggravamento, anziché in una semplificazione, degli adempimenti processuali” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 luglio 2005 , n. 5481); mentre, per altro aspetto, è stato ritenuto che i motivi aggiunti, per come configurati dalla novella dell’art. 21, “&#8230;sono dotati di autonomia sostanziale, costituendo espressione di un autonomo diritto di azione, sicché, pur non essendo rivestiti delle sembianze dell’atto di ricorso a sè stante, ne possiedono l’intima natura, dando vita ad un nuovo rapporto processuale e non ad un mero svolgimento interno al rapporto già in essere” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 settembre 2005 , n. 6582 e nello stesso senso T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 4 novembre 2004 , n. 5594, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24 dicembre 2003, n. 15605, T.A.R. Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1417).<br />
In ogni caso, quando anche si opinasse l’inammissibilità dei motivi aggiunti come tali, essi, notificati alle controparti nel domicilio eletto e nel domicilio reale, possiedono tutti i requisiti di sostanza e forma di un autonomo ricorso, sulla cui ammissibilità nessun rilievo è stato svolto né è ipotizzabile. <br />
In conclusione, l’eccezione pregiudiziale esaminata deve essere respinta.<br />
<b>2.2)</b> Non ha maggior pregio l’eccezione pregiudiziale d’irricevibilità per tardività del ricorso n. 885/2006 relativo all’impugnativa del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006, esulando qualsivoglia riscontro probatorio rispetto all’assunto che esso, alla data di proposizione dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 (notificati il 24 marzo 2006), fosse comunque noto e conosciuto alla ricorrente, quantomeno nei suoi estremi essenziali.<br />
<b>3.)</b> Ancora in via preliminare il Tribunale deve dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (e non già, ovviamente, per cessazione della materia del contendere, stante l’impugnativa proposta coi motivi aggiunti) la domanda di annullamento riferita agli originari permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, rilasciati rispettivamente alle ditte individuali Rizzi Giuseppe e Fucci Aniello, posto che l’interesse a ricorrere si concentra ormai sui nuovi permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006, rilasciato alla ditta Fucci Aniello e n. 101 del 2 febbraio 2006, rilasciato alla ditta Rizzi Giuseppe, integralmente sostitutivi dei primi.<br />
<b>4.)</b> Nel merito i ricorsi connessi in epigrafe, per la parte relativa all’impugnativa dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006 (di cui ai motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005), nonché del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006 (di cui al ricorso n. 885/2006), sono destituiti di fondamento giuridico e come tali devono essere respinti.<br />
<b>4.1-2) </b>Con le censure di cui al n. 1) e 2) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 la ricorrente ha sostazialmente insistito sulle censure già dedotte con i motivi sub 1) e 2) dell’originaria impugnativa, afferenti rispettivamente alla lamentata violazione dell’altezza massima consentita e al superamento dell’indice fondiario di fabbricabilità in funzione dell’invocato computo nella volumetria complessiva dei piani cantinato e seminterrato, da considerare fuori terra.<br />
In effetti i due ordini di doglianze sono imperniati sull’esatta modalità di calcolo dell’altezza massima in funzione della contestata assunzione quale parametro di riferimento, quale quota 0.00, della via Prascina, che, ad avviso della ricorrente sarebbe erronea e fuorviante, essendo i suoli interessati dai due interventi edilizi arretrati rispetto alla medesima strada di alcune decine di metri e sottoposti alla stessa di circa 5 ml.; nonché sull’andamento altimetrico dell’area d’intervento e sulla contestata “sistemazione” del piano di campagna autorizzato con la concessione edilizia n. 119 del 10 febbraio 2006.<br />
Giova premettere -ed il rilievo proposto dalle parti controinteressate ed in specie dai difensori del comune di Barletta non è di secondaria importanza-, che l’area in cui ricadono i due interventi edilizi è classificata dal P.R.G. come zona omogenea B5 e come tale recepita nella sua conformazione orografica, caratterizzata da terreno degradante verso la strada litoranea di ponente che la separa dagli arenili.<br />
In generale, ai sensi dell’art. 2.18 sub 1.1) delle N.T.A. del P.R.G., la zona omogenea B comprende le “&#8230;parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale&#8230;” con “la conferma delle strutture urbane esistenti&#8230;(e con la possibilità di)&#8230;interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio&#8230;” (art. 2.18 sub 1.2) ; nella zona B è ammesso sia l’intervento edilizio diretto (i.e.d.) sia il piano urbanistico esecutivo (p.u.e.) ai sensi dell’art. 2.18 sub 2.), e quanto al primo, subordinato a seconda dei casi a concessione edilizia (ora permesso di costruire), autorizzazione edilizia o denuncia d’inizio attività, esso è consentito anche nei termini dell’intervento di nuova costruzione nelle aree libere.<br />
Nell’ambito della zona omogenea B, poi, l’art. 2.19 delle N.T.A. individua cinque tipologie, tra cui la zona B5 (in cui appunto ricadono i due interventi costruttivi) comprensiva di “&#8230;aree edificate in attuazione di piani urbanistici esecuitivi, e cioé di piani di lottizzazione convenzionati, di piani particolareggiati e di piani di zona 167&#8230;”, nelle quali “l’edificato/edificabile nelle maglie di tale zona rimane disciplinato dai piani PL/PP/PZ così come definitivamente approvati/convenzionati”, salvo che per le aree che alla data di adozione del P.R.G. “&#8230;non risultino sottoposte a PUE adottato (in cui) si applicano i parametri della zona B.1.1 di cui all’art. 2.19”.<br />
In sostanza, quindi, per aree non già inserite in strumenti urbanistici esecutivi sono consentiti, in virtù del richiamo all’art. 2.19 delle N.T.A., interventi di “nuova edificazione” o di “demolizione e di ricostruzione che non si configurino come interventi di ristrutturazione edilizia”, con i seguenti parametri:<br />
-Unità operativa minima: UM = area di proprietà, che diventa Sf<br />
-Indice di fabbricabilità fondiario massimo: Iff non superiore 6 mc/mq<br />
-Distanza dagli assi delle strade DAS e Altezza degli edifici H pari a:<br />
DAS non inferiore a 5,60 m. H non superiore a 16,80 m. e non inferiore ai 3/2 della larghezza stradale;<br />
-Distanza dai confini degli edifici; Dc non inferiore ad H x 0,5; Dc non inferiore a 5 m oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza;<br />
-Distanza tra i fabbricati: Df non inferiore alla semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.<br />
In generale, poi l’art. 1.17 delle N.T.A. dispone che “l’altezza massima dell’edificio su ciascun fronte è la differenza di quota tra quelle misurate -nel punto più alto del fronte- dall’estradosso della copertura al livello del marciapiede, oppure (qualora questo manchi, oppure nel caso di edifici arretrati rispetto alla strada) al livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte dell’edificio”.<br />
Ciò posto, i pur suggestivi rilievi svolti dalla ricorrente intesi a contestare (pur dopo il rilascio di nuovi permessi di costruzione che hanno eliminato un piano degli erigendi edifici e dopo la sistemazione dei fronti conseguenti all’intervento assentito con il permesso di costruire n. 119) un’altezza e una volumetria superiori a quelle consentite dalle richiamate disposizioni delle N.T.A. risultano, alla luce degli elementi tecnici desumibili dalla verificazione, destituiti di fondamento.<br />
Per quanto riguarda in particolare l’assunzione quale parametro di riferimento quale quota 0.00 di via Prascina, il verificatore ha escluso che il lotto d’intervento sia, come assunto dalla ricorrente, sottoposto di circa cinque metri rispetto a quella via, osservando che “anche le quote originarie del piano di campagna relative all’intero lotto d’intervento, mostrano che a confine con il lotto di proprietà della signora Ricatti la quota era (al più) di qualche centimetro inferiore alla quota 0.00 di via Prascina&#8230;(e)&#8230;ancora a distanza di circa 6.00 mt. dal predetto confine&#8230;lungo la stradina di accesso perpendicolare a via Prascina e a distanza di circa 45,00 mt. dalla stessa via Prascina, la quota originaria del piano di campagna era inferiore di 10.00 cm rispetto a quella di via Prascina”.<br />
In prosieguo, il verificatore chiarisce che “tutta la fascia edilizia esistente nella predetta zona B5 si attesta su via Prascina” e “lo stesso lotto d’intervento&#8230;è adiacente a lotti già edificati che si attestano sulle uniche strade pubbliche esistenti, denominate via Prascina (con andamento quasi parallelo al lotto d’intervento) e via Scommegna (con andamento quasi perpendicolare alla predetta via Prascina&#8230;(e che)&#8230;le quote dei piani di calpestio delle aree esterne di pertinenza di tutti gli edifici esistenti&#8230;adiacenti al lotto d’intervento&#8230;sono assimilabili alla quota 0.00 (assunta come riferimento) di via Prascina&#8230;(e)&#8230;la stessa quota 0.00 di via Prascina caratterizza in particolare anche le aree esterne di pertinenza dell’edificio di proprietà della signora Ricatti adiacenti al lotto d’intervento”; onde risulta infondato l’assunto che a confine del lotto sussistesse “una parete scoscesa alta 5mt” e che il muro di delimitazione della proprietà Ricatti fosse un muro di contenimento, piuttosto che, come pure osservato dal verificatore, “semplice muro di recinzione della predetta proprietà”.<br />
Ne consegue che, trattandosi di realizzare edifici arretrati rispetto alla strada, era del tutto legittimo assumere la quota delle aree esterne e/o del piano di campagna a confine con l’edificio Ricatti, a sua volta rapportabili alla quota 0.00 di via Prascina, e quindi la quota 0.00 di via Prascina.<br />
E ciò a prescindere dalle ulteriori ragioni connesse all’esigenza di garantire gli allacci alle urbanizzazioni primarie in relazione alla quota di via Prascina, pure poste in luce dal verificatore.<br />
Una volta ammesso, poi, che era esatta la quota di riferimento 0.00 di via Prascina sul fronte a confine della proprietà Ricatti, ed in presenza di giacitura pendente del lotto d’intervento, non può contestarsi (a differenza di quanto a ragione la ricorrente aveva dedotto nel ricorso originario), il riporto alla medesima quota degli altri fronti dell’edificio.<br />
Infatti, l’art. 1.17 delle N.T.A. fa riferimento al “livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte dell’edificio”, ed una volta assunta la quota del piano di campagna prospiciente il fabbricato Ricatti ed il relativo fronte dell’edificio, non potevano che raccordarsi al medesimo tutti gli altri fronti dell’edificio.<br />
La disposizione urbanistica, in altri termini, non solo legittimava ma imponeva la sistemazione del terreno circostante in modo da raccordare tutti i fronti alla stessa quota, né può assumere rilievo la circostanza che invalidamente ciò non fosse stato assicurato col rilascio degli originari permessi di costruire (con la conseguenza che effettivamente si determinava un esubero di volumetria per la emersione fuori terra del piano cantinato e seminterrato) e che invece legittimamente all’irregolare situazione si sia posto rimedio con il rilascio dei nuovi permessi di costruire.<br />
Come osserva il verificatore, ciò ha determinato “&#8230;una modellazione del terreno con scarpata di raccordo dalla quota 0.00 mt. alla quota -4,30” a valle “&#8230;in sintonia con analoghe sistemazioni operate lungo tutto il fronte mare dell’edilizia realizzata in continuità con l’intervento costruttivo di che trattasi”.<br />
E’ evidente quindi che la sistemazione dei fronti non consente di considerare un esubero di volumetria in effetti inesistente, a differenza di quanto invece era stato esattamente prospettato con le censure avverso gli originari permessi di costruire.<br />
Nè colgono nel segno le ulteriori censure che, muovendo dalla inclusione di parte dell’area d’intervento in zona destinata a parco urbano lamentano l’omessa formazione di piano esecutivo d’iniziativa pubblica e la violazione dell’art. 5.38 delle N.T.A.<br />
Come osservato dal verificatore, “&#8230;l’area a nord strettamente adiacente il complesso immobiliare (in particolare il piano cantinato dello stesso) in corso di costruzione (blocco A della ditta Rizzi e blocco B della ditta Fucci) ricade in zona destinata a Parco Urbano, per la quale valgono anche le norme del PUTT/P relative agli ambiti estesi di tipo C e agli ambiti distinti ‘Coste ed aree litoranee’.<br />
Ai sensi dell’art. 3.07.4 lettera e) delle norme tecniche del PUTT/P, che risulta recepito dall’art. 2.12.3.b delle N.T.A. del P.R.G., in tali aree sono autorizzabili “piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione (tra l’altro: n.d.e) di:<br />
1. aree a verde attrezzato con:<br />
&#8211; percorsi e spazi di sosta pedonali&#8230;<br />
&#8211; zone alberate e radure a prato&#8230;<br />
&#8211; movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree, se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto <br />
2. infrastrutturazione viaria e carrabile con:<br />
&#8211; adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto fusto e medio fusto e arbustiva comunque presente;<br />
&#8211; formazione di nuovi tracciati viari con rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell’assetto orografico&#8230;;<br />
&#8211; realizzazione di aree di parcheggio&#8230;”.<br />
Secondo quanto chiarito dal verificatore, l’intervento assentito col permesso di costruire n. 119/2006, ossia “la sistemazione dell’area a nord strettamente adiacente il complesso immobiliare in corso di costruzione&#8230;” è consistito, appunto, in un “riempimento con terreno vegetale lungo il piano cantinato del predetto immobile e da rinterro per allargamento della strada di accesso da via Scommegna”.<br />
Si è trattato, in altri termini, di movimenti di terra e di adeguamento di tracciato viario esistente, e quindi di interventi espressamente consentiti dalle richiamate disposizioni.<br />
Né, in funzione dei detti caratteri tipologici dell’intervento, appare pertinente il richiamo al preteso obbligo di piano urbanistico esecutivo esteso all’intera maglia, richiesto ex art. 2.04 delle N.T.A. del P.R.G. solo per la costruzione di edifici e impianti, laddove qui si trattava di provvedere ad una funzionale sistemazione dei fronti, e in particolare di quello nord, con raccordo alla quota di riferimento di via Prascina.<br />
Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultano quindi infondate le censure sub 1) e 2) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005.<br />
<b>4.3) </b>Alla stregua delle risultanze della verificazione, risultano infondate anche le censure sub 3) dei motivi aggiunti al ricorso, riferite alla presunta minor distanza, rispetto a quella prescritta, di uno degli edifici (blocco A dell’intervento della ditta Rizzi) rispetto a fabbricato di proprietà aliena.<br />
La verificazione, chiarito l’altezza di tale ultimo fabbricato deve essere considerata nel suo sviluppo (piano terra e due piani soprastanti), al netto di una superfetazione (“tettoia in legno” assentita con autorizzazione edilizia n. 129 del 3 luglio 1992 come “stenditoio in struttura di legno e copertura precaria in lastre di policarbonato”), evidenzia come la distanza rispetto al fabbricato di proprietà aliena (quando anche considerato prospiciente) sia pari a ml. 17,94 (superiore ai ml. 17,25 di progetto), ossia ben superiore alla distanza minima di ml. 11,80 riveniente dalla semisomma delle altezze dei due fabbricati (ml. 13,60 per l’edificio Rizzi + ml. 10,00 dell’edificio in proprietà aliena = ml. 23,60 la cui metà è appunto ml. 11,80).<br />
<b>4.4)</b> Non hanno poi maggior pregio le pur suggestive ulteriori censure sub 4) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, riferite alla pretesa insufficienza della viabilità di accesso e dei posti auto degli edifici Fucci.<br />
Quaanto a quest’ultimo profilo, la ricorrente ha soltanto dedotto, ma non comprovato, mediante il richiamo a specifiche norme di P.R.G. e R.E. l’invocato rapporto di un box auto coperto per ogni alloggio, come del pari non ha dimostrato che il complesso delle superfici (anche esterne) destinate a parcheggio sia inferiore agli standards.<br />
Quanto alla viabilità di accesso, la valutazione della sufficienza delle soluzioni progettuali proposte, sia quanto alla stradina di collegamento al blocco B della ditta Fucci, sia quanto all’allargamento a ml. 8 dell’accesso da via Scommegna agli edifici Rizzi, rinvia, in assenza di previsioni di piano riferibili a viabilità pubblica con specifico dettaglio dimensionale, a valutazioni di squisita discrezionalità insuscettibili di sindacato giurisdizionale salvo che per profili di assoluta irragionevolezza, nel caso non emergenti né conclamati.<br />
<b>4.5)</b> Del tutto infondate sono, infine, le censure svolte sub 5) dei motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005, riferite a genericamente pretesa ma non dimostrata incompletezza della documentazione progettuale, e smentita dalla circostanza che la stessa ricorrente è stata in grado di formulare specifiche censure, enucleando la lunghezza complessiva del fronte dei due blocchi di fabbricati, ossia il dato progettuale asseritamente non chiarito.<br />
<b>5.) </b>L’infondatezza dell’impugnativa dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006 profilerebbe, com’é ovvio, una situazione di carenza d’interesse all’annullamento del permesso di costruire n. 119 del 10 febbraio 2006, tenuto conto che dell’aspetto relativo alla legittimità dell’intervento di sistemazione assentito da quest’ultima il Tribunale ha già avuto modo di trattare <i>supra </i>sub 4.1-2) in relazione alle censure dedotte coi motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005.<br />
Ed in effetti, alla luce dei rilievi ivi svolti, non può che ribadirsi l’infondatezza delle doglianze riferite nel ricorso n. 885/2006 rispettivamente alla violazione delle normative del P.U.T.T, e delle N.T.A. del P.R.G.<br />
Si è già chiarito che l’intervento assentito con il permesso di costruire n. 119/2006 afferisce a movimenti di terra e di adeguamento di tracciato viario esistente espressamente consentiti dall’art. 2.12.3b delle N.T.A. del P.R.G. che recepisce i contenuti dell’art. 3.07.02 delle N.T.A. del PUTT/P.<br />
Il richiamo operato nel permesso di costruire all’art. 5.38.2 delle N.T.A. del P.R.G., ossia alla sistemazione delle aree scoperte di proprietà privata a confine di spazi pubblici o aperti al pubblico transito in modo tale da assicurare lo smaltimento delle acque di pioggia evitando ristagni, quand’anche fosse non del tutto pertinente non potrebbe comunque infirmare la piena ammissibilità dell’intervento di sistemazione, come consentito dalle richiamate disposizioni normative e di tutela, in funzione della quale ammissibilità non è ravvisabile alcun difetto di motivazione (quale denunciato nel motivo sub 3) del ricorso), né alcuna carenza istruttoria rilevante (quale dedotta col motivo sub 4) del ricorso).<br />
<b>6.) </b>In conclusione il Tribunale, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’impugnativa dei permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, deve respingere l’impugnativa dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006, come proposta coi motivi aggiunti al ricorso n. 913/2005 nonché il ricorso n. 885/2006.<br />
<b>7.)</b> In relazione alla peculiarità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese ed onorari dei giudizi relativi ai ricorsi riuniti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione III, così provvede sui ricorsi riuniti in epigrafe n. 913 del 2005 e n. 885 del 2006:<br />
1) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di annullamento dei permessi di costruire n. 147 e n. 148 del 24 febbraio 2005, proposta col ricorso n. 913 del 2005;<BR><br />
2) rigetta la domanda di annullamento dei permessi di costruire n. 42 del 17 gennaio 2006 e n. 101 del 2 febbraio 2006, come proposta coi motivi aggiunti al ricorso n. 913 del 2005;<br />
3) rigetta il ricorso n. 885 del 2006;<br />
4) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio relativo ai ricorsi riuniti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nelle Camera di Consiglio del 19 ottobre e 5 dicembre 2006, con l’intervento dei magistrati:<br />
Amedeo	URBANO		Presidente 		<br />	<br />
Antonio	PASCA		Componente<br />	<br />
Leonardo	SPAGNOLETTI	Componente est.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 7 marzo 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-7-3-2007-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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