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	<title>7/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Ferrari é legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L., a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro 1 Pubblico impiego – I.N.A.I.L. &#8211; Concorso interno – Dipendenti assunti con contratto formazione lavoro –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>é legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L., a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Pubblico impiego – I.N.A.I.L. &#8211; Concorso interno – Dipendenti assunti con contratto formazione lavoro – Esclusione – Legittimità – Sussiste –Motivi</p>
<p>2 Pubblico impiego &#8211;  – I.N.A.I.L &#8211; Dipendenti assunti con contratto forma-zione lavoro – Conversione in rapporto a tempo indeterminato – Differenza da altri dipendenti – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 E’ legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L., a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro (ex D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984 n. 863, e steso all&#8217; Istituto dall’art. 18 L. 16 marzo 1988 n. 89), infatti la prova selettiva sostenuta da questi dipendenti non può ritenersi      equiparabile al concorso pubblico di accesso alla detta qualifica, non essendo essa volta, come il concorso pubblico, alla verifica di una preesistente capacità dell&#8217; aspirante, che invece deve essere ancora acquisita.</p>
<p>2 La successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato (non di ruolo) non  assimila i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro agli altri, atteso che il passaggio, nella P.A., dal rapporto di impiego non di ruolo a quello di ruolo può avvenire in via ordinaria a seguito di pubblico concorso o in forza di legge (speciale) che preveda un minimo di procedura selettiva ( art. 97 Cost.), anche  per soli titoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br /> &#8211; SEZIONE TERZA TER	</b></p>
<p>Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Linda Sandulli                             Componente<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore																																																																																										</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>a) <u>sul ricorso n. 7705/93</u>, proposto dal<br />
sig. <b>Domenico Di Cristo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Brienza presso il cui studio in Roma, P.zza Cola di Rienzo n. 69,  è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dapprima dagli avv.ti Vincenzo Rizzi e Francesco Malpica e, successivamente, dagli avv.ti Lucio Vuoso e Michele Pontone, e con questi elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, via IV Novembre n. 144,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
del bando di concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, indetto con delibera n. 6 del 14 gennaio 1993 del Presidente dell’Istituto.<br />
b) <u>sul ricorso n. 13707/93</u>, proposto dal <br />
sig. <b>Domenico Di Cristo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Brienza presso il cui studio in Roma, P.zza Cola di Rienzo n. 69,  è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso dapprima dagli avv.ti Vincenzo Rizzi e Francesco Malpica e, successivamente, dagli avv.ti Lucio Vuoso e Michele Pontone, e con questi elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, via IV Novembre n. 144,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del 19 luglio 1997 di esclusione dal concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione.</p>
<p>Visti i  ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi, dell’I.N.A.I.L. e le relative memorie;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2005 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con atto n. 7705/93, notificato in data 17 maggio 1993, il sig. Domenico Di Cristo &#8211; assunto dall’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) con contratto di formazione e lavoro il 22 febbraio 1991 con la VI qualifica funzionale, profilo di collaboratore amministrativo &#8211; impugna il bando di concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, indetto con delibera n. 6 del 14 gennaio 1993 del Presidente dell’Istituto,  e ne chiede l’annullamento.Espone, in fatto, che la durata del contratto era di due anni, salvo trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Non avendo ricevuto, dopo due anni dall’assunzione, alcuna comunicazione di rescissione del rapporto questo deve intendersi quindi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, come è accaduto per tutti i suoi colleghi assunti con lo stesso procedimento.<br />  Con il bando impugnato l’Istituto ha indetto un concorso interno a 382 posti di VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, riservando peraltro all’art. 3 la partecipazione ai soli dipendenti di ruolo, tra i quali l’Istituto non annovera i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, neanche dopo la trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato.<br />
2. Avverso detta limitazione il ricorrente è insorto deducendo:<br />
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.L. n. 726 e 18 L.  n. 88 del 1989. Illegittimamente al dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro ed il cui rapporto sia stato poi trasformato a tempo indeterminato viene attribuito uno status limitato rispetto al dipendente di ruolo, limitandogli la progressione in carriera con il divieto di partecipazione ai concorsi interni.<br />
b)  Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 delle “proposizioni” annesse al D.P.R. n. 285 del 1988.  L’art. 8 delle “proposizioni” annesse al D.P.R. 1 marzo 1988 n. 285, nel prevedere il concorso interno quale alternativa alla selezione ed al concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti, non ha introdotto alcuna limitazione per i dipendenti che, in origine, erano stati assunti con contratto di formazione e lavoro.<br />
c) Violazione e falsa applicazione del Regolamento del personale I.N.A.I.L., approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 luglio  1992.  L’art.  1  del Regolamento del personale I.N.A.I.L., approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 luglio  1992, prevede due sole categorie di personale, quello di ruolo a tempo indeterminato e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato. Il rapporto di lavoro del ricorrente è anomalo perché, pur essendo a tempo indeterminato, non è considerato di ruolo. Peraltro, a fronte di questa anomalia,  l’Amministrazione avrebbe dovuto dare prevalenza alla natura e alla durata del rapporto rispetto al dato meramente formale costituito dall’iscrizione nel ruolo organico, con conseguente illegittimità dell’esclusione dal concorso interno.<br />
d)  Violazione e falsa applicazione art. 36 e principi generali contenuti nel D.Lvo n. 29 del 1993.  Per effetto delle disposizioni dettate dal D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 il rapporto di pubblico impiego è stato sostanzialmente privatizzato, con la conseguenza che non è razionale discriminare chi è stato assunto a seguito di selezione con contratto di formazione e lavoro rispetto a chi è stato assunto con pubblico concorso.</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso. Con memoria deposita alla vigilia dell’udienza di discussione l’I.N.A.I.L. ha ribadito le proprie tesi difensive.</p>
<p>4. Con ordinanza n. 471 del 1993 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>5. Con successivo atto n. 13707/93, notificato il 29 settembre 1993,  il sig. Di Cristo impugna la propria esclusione dal concorso interno a 382 posti di VII qualifica funzionale, disposta con nota del 19 luglio 1993, a firma del Capo del Servizio gestione del personale.<br />
6. Per censurare detta esclusione il ricorrente fa rinvio integrale  ai motivi dedotti nel ricorso n. 7705/93. Aggiunge:<br />
Violazione e falsa applicazione artt. 3 D.L. n. 726 del 1984, 18 L. n. 88 del 1989 e 44 D.L.vo n. 29 del 1993. I dipendenti assunti a seguito di selezione con contratto di formazione e lavoro devono essere equiparati ai dipendenti assunti  a seguito di superamento di pubblico concorso. Infatti, per l’ammissione alla selezione era richiesto il possesso degli stessi requisiti necessari per partecipare al concorso e identiche sono le mansioni esercitate a parità di qualifica funzionale.</p>
<p>7. All’udienza del 17 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
Come esposto in narrativa il ricorrente &#8211; assunto dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) con contratto di formazione e lavoro il 22 febbraio 1991 con la VI qualifica funzionale, profilo di collaboratore amministrativo &#8211; impugna il bando di concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, indetto con delibera n. 6 del 14 gennaio 1993 del Presidente dell’Istituto, nella parte in cui riserva la partecipazione al concorso ai soli dipendenti di ruolo, implicitamente escludendo coloro che, assunti come lui con contratto di formazione e lavoro, hanno ottenuto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.<br />
Con quattro motivi di doglianza, che per ragioni di ordine logico possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente denuncia l’illegittimità della previsione del bando in quanto disconosce l’equiparabilità dei dipendenti assunti a seguito di  selezione a quelli nominati dopo il superamento di pubblico concorso. Ed invero, i requisiti richiesti per l’assunzione sono gli stessi così come identiche sono le mansioni attribuite in relazione alla qualifica posseduta, con la conseguenza che deve essere data prevalenza al dato sostanziale costituito dalla identità del rapporto rispetto a quello puramente formale della non inclusione nel ruolo organico dell’Istituto. Segue da ciò che, una volta che il rapporto dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è divenuto a tempo indeterminato, gli stessi devono godere dei medesimi diritti dei colleghi di ruolo, ivi compresa, quindi, la possibilità di partecipare a concorsi interni per la progres-sione di carriera. Sarebbe del resto illogico che proprio all’indomani dell’inizio del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico im-piego, avviato con il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, i soggetti  avviati al lavoro dopo una selezione siano discriminati  rispetto a quelli che hanno superato un pubblico concorso.</p>
<p>2. Visti gli atti di causa il Collegio rileva che i quattro motivi di  ricorso devono essere disattesi.<br />
In base alla vigente normativa ( artt. 97 Cost., 3 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e 6 L. 20 marzo 1975 n. 70 ) , l&#8217; immissione in ruolo nelle Pubbliche amministrazioni è consentita a seguito di procedura di pubblico concorso prescritto per l&#8217; accesso alle singole qualifiche funzionali, con la conseguenza che  è legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L. a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro ex D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984 n. 863, esteso all&#8217; Istituto dall’art. 18 L. 16 marzo 1988 n. 89. Ciò in quanto la prova selettiva sostenuta da questi dipendenti non può ritenersi equiparabile al concorso pubblico di accesso alla detta qualifica, non essendo essa volta, come il concorso pubblico, alla verifica di una preesistente capacità dell&#8217; aspirante, che invece deve essere ancora acquisita, ma avendo ad oggetto soltanto il riscontro di un&#8217; idoneità a conseguirla a conclusione del programmato periodo di formazione. Ha chiarito sul punto il T.A.R. Lazio (III Sez., 1 luglio 1998 n. 1525) che la successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato (non di ruolo) non  assimila i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro agli altri, atteso che il passaggio, nella P.A., dal rapporto di impiego non di ruolo a quello di ruolo può avvenire in via ordinaria a seguito di pubblico concorso o in forza di legge (speciale), la quale ultima, peraltro, an-che in virtù del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), deve prevedere un minimo di procedura selettiva, anche se per soli titoli.  Pertanto, ha aggiunto il T.A.R., la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato aveva pur sempre carattere precario e l’immissione in ruolo è stata resa possibile dalla legge speciale 19 luglio 1993 n. 236, in mancanza della quale il rapporto di lavoro sarebbe cessato al termine del periodo di formazione. Ciò conferma l’impossibilità di assimilare la posizione del ricorrente, anche dopo il passaggio al rapporto a tempo indeterminato (non di ruolo), a quella del personale di ruolo al quale si chiede, all’indomani dell’assunzione tramite pubblico concorso, di effettuare le prestazioni di servizio con impiego immediato della loro professionalità, senza alcun periodo di formazione.</p>
<p>3. L’infondatezza del primo ricorso comporta la reiezione anche del ricorso n. 13707/93, con il quale il sig. Di Cristo impugna la propria esclusione dal predetto concorso interno, disposta proprio sul rilievo che questo è riservato ai dipendenti di ruolo dell’Istituto mentre il ricorrente è stato assunto con contratto di formazione e lavoro e solo successivamente  il suo rapporto di lavoro è stato trasformato a tem-po indeterminato. <br />
Come già chiarito sub 2 non è infatti possibile equiparare la posizione del dipendente assunto a seguito del superamento di pubblico concorso a quella di colui che ha superato una selezione e che solo grazie al contratto di formazione e lavoro ha maturato le conoscenze necessarie per espletare il lavoro proprio della qualifica di appartenenza.</p>
<p>4. Per le ragioni che precedono i ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93  de-vono essere respinti.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensa-zione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER</p>
<p>definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93  proposti, come in epigrafe, dal sig. Domenico Di Cristo: a) li riunisce; b)  li respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  17 febbraio 2005, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.824</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-824/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.824</a></p>
<p>è legittimo chiamare una strada &#8220;viale Padania&#8221; Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Denominazione di strade – Diniego prefettizio dell’autorizzazione ex L. n. 1188/1927 – E’ illegittimo E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Prefettura rifiuta l’autorizzazione ex Legge n. 1188/1927 richiesta dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-824/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-824/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.824</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>è legittimo chiamare una strada &#8220;viale Padania&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Denominazione di strade – Diniego prefettizio dell’autorizzazione ex L. n. 1188/1927 – E’ illegittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Prefettura rifiuta l’autorizzazione ex Legge n. 1188/1927 richiesta dal Comune per denominare una strada del centro abitato “viale Padania”, in quanto esiste un’accezione geografica comunemente praticata del termine “Padania” che, ancorché di introduzione piuttosto recente, vale a indicare quella che un tempo veniva denominata “valle padana” o “pianura padana”, cioè l’insieme delle terre circostanti il corso del Po, che si estende dal Piemonte al Veneto. Ancorché il termine “Padania” sia, nel senso indicato, di conio assai prossimo e oggettivamente abbia valenze più politiche che geografiche in senso stretto, si deve ammettere che esso non è sconosciuto al sistema.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati:<br />
Bruno Amoroso		Presidente<br />
#NOME?		Consigliere<br />
#NOME?			Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3438/98 proposto dal</p>
<p><b>Comune di Jesolo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marino Almansi, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via  della Brenta Vecchio n. 13;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Prefettura di Venezia</b>, in persona del Prefetto; costituito in giudizio col patrocinio dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui è ex lege domiciliato in san Marco n. 63;</p>
<p>per l&#8217; annullamento<br />
del provvedimento datato 28.8.98, che nega l’autorizzazione a denominare una strada comunale “viale Padania”;</p>
<p>	visto il ricorso, notificato l’11.11.98 e depositato presso la Segreteria il 4,12,98, con i relativi allegati;<br />	<br />
	visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del resistente Prefetto;<br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	uditi, all&#8217;udienza pubblica del 3.2.2005 (relatore il consigliere De Piero) gli avv.  Almansi, per il Comune ricorrente, e   Cerillo per l&#8217;Amministrazione statale;<br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune ricorrente rappresenta di aver chiesto alla Prefettura di Venezia, in data 16.5.98, l’ autorizzazione di cui alla L. 23.6.27 n. 1188 per denominare una strada del centro abitato “viale Padania” e di aver ricevuto, con l’atto qui impugnato, un diniego sorretto da molteplici, ma &#8211; ad avviso dell’istante &#8211; inadeguate motivazioni. <br />
Avverso il provvedimento opposto vengono dedotti le seguenti doglianze:<br />
1) eccesso di potere poichè, contrariamente a quanto asserito nell’atto, il termine “Padania” ha un ben preciso significato geografico indicando l’ambito territoriale che si estende dal Piemonte al Veneto, e trova già riscontro nella toponomastica, esistendo svariate strade chiamate “via Padania” in diversi comuni della Lombardia, all’evidenza regolarmente autorizzate.<br />
2) Disparità di trattamento, in quanto altre prefetture (ad esempio, Milano e  Bergamo) hanno autorizzato l’intitolazione di strade alla “Padania” senza nulla eccepire.<br />
 Inconsistente è anche la parte della motivazione che fa riferimento alla circostanza che si tratta di concetto “non unanimemente condiviso ed apprezzato dalla popolazione”  non ispirato “ad alcun condiviso valore etico sociale degno di onore”, essendo questi giudizi estremamente soggettivi.<br />
3) Sviamento, in quanto il provvedimento parrebbe ispirato non alla tutela di un interesse pubblico bensì di interessi di partito.<br />
4) Illogicità. Il ventilato timore di riflessi negativi e reazioni dell’opinione pubblica, ove l’ autorizzazione venisse concessa, è meramente ipotetico e insufficiente a sostenere il diniego.<br />
In via subordinata, ove il provvedimento del Prefetto dovesse ritenersi emesso in esercizio di un potere ampiamente discrezionale allo stesso spettante in ordine alla scelta dei toponimi locali, la legge che lo prevede non si sottrarrebbe a dubbi di costituzionalità in quanto invasiva dell’autonomia locale.<br />
L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.<br />
In particolare, sussiste il dedotto vizio di incongruità  e sostanziale insufficienza (nonostante la molteplicità di motivi addotti) della motivazione.<br />
Il provvedimento prefettizio si fonda su un triplice ordine di ragioni: innanzi tutto che la Deputazione di Storia Patria per le Venezie  (che, a tenore dell’art. 1 della L. 1188/27 deve esprimere il proprio parere &#8211; obbligatorio, ma non vincolante &#8211; nel procedimento di denominazione  di “nuove strade e piazze pubbliche”) si è pronunciata in senso sfavorevole in quanto la denominazione prescelta “non trova giustificazione nel dominio storico toponomastico italiano” e che da tale parere la Prefettura “non ha elementi per discostarsi”;  che l’istituto dell’autorizzazione prefettizia ha lo scopo di evitare che un bene appartenente alla collettività, quale una strada pubblica, sia stabilmente dedicato a “persone, eventi o concetti non unanimemente apprezzati e condivisi dalla popolazione” e, infine, che l’attribuzione di tale denominazione, proprio in quanto l’espressione “Padania” indica “una realtà non riconosciuta dall’intera collettività” avrebbe potuto generare “non trascurabili riflessi  negativi nella pubblica opinione”.<br />
Nessuna delle argomentazioni esposte può essere condivisa.<br />
Non la prima, in quanto, come ricordato dal ricorrente Comune, esiste un’accezione geografica comunemente praticata del termine “Padania” che, ancorché di introduzione piuttosto recente, vale a indicare &#8211; per estensione &#8211; quella che un tempo veniva denominata “valle padana” o “pianura padana”, cioè l’insieme delle terre circostanti il corso del Po, che si estende dal Piemonte al Veneto. Ancorché il termine “Padania” sia, nel senso indicato, di conio assai prossimo e oggettivamente abbia valenze più politiche che geografiche in senso stretto, si deve ammettere che esso non è sconosciuto al sistema.<br />
Inoltre, come precisa il ricorrente, tale denominazione è già stata adottata, senza alcun problema, per diverse strade e piazze, sia pure non nel Veneto ma in altra, confinante, Regione.<br />
Non convince appieno neppure il secondo ordine di motivazioni del provvedimento di diniego. Infatti,  la valutazione se “persone, eventi o concetti” siano o meno “unanimemente apprezzati o condivisi dalla popolazione” è giudizio assai arduo, specie in presenza di una scelta (peraltro di scarsa rilevanza) operata da un organo elettivo e quindi da considerarsi, ex se, rappresentativo, quanto meno, della maggioranza della collettività che lo ha scelto.<br />
Neppure il (solo ventilato) timore di possibili disordini conseguenti all’intitolazione della strada può costituire adeguata giustificazione al diniego.<br />
In definitiva, il diniego opposto va annullato in quanto inadeguatamente motivato.<br />
Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in  Camera di Consiglio il 3.2.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-824/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-817/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.817</a></p>
<p>è legittima la richiesta di accertamento medico ex art. 9 D.P.R. 737/1981 del dipendente della Polizia di Stato al fine di accertare la sua idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari – Sospensione del procedimento disciplinare ex art. 11 D.P.R. n. 737/1981 – Da individuarsi con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-817/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-817/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>è legittima la richiesta di accertamento medico ex art. 9 D.P.R. 737/1981 del dipendente della Polizia di Stato al fine di accertare la sua idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari – Sospensione del procedimento disciplinare ex art. 11 D.P.R. n. 737/1981 – Da individuarsi con riferimento alla fase del procedimento penale che postula l’emanazione di un provvedimento definitivo.</p>
<p>Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari – Legittima richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici volti ad accertare l’idoneità psico-fisica del dipendente della Polizia di Stato – Anche quando sia finalizzata ad accertare l’uso di sostanze stupefacenti che possano rendere il dipendente inidoneo al servizio.</p>
<p>Pubblico impiego –  Provvedimenti disciplinari – Diritto alla riservatezza dei dati personali – Non opponibile alla p.a. in relazione ai dati acquisiti dall’amministrazione attraverso l’accertamento psico-fisico, in quanto non divulgabili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’evento che impone la sospensione del procedimento disciplinare a carico del dipendente dell’amministrazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 737/1981, deve essere individuato nel momento propriamente processuale, che inizia con l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale e con la conseguente assunzione della qualità di imputato da parte del soggetto al quale è attribuito il reato; tale effetto si realizza, ai sensi degli articoli 60 e 405 c.p.p., con la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pubblico ministero a norma dell&#8217;art. 416 stesso codice, o con altri atti con i quali ugualmente si investe il giudice di decidere sulla pretesa punitiva (art. 447: richiesta congiunta di applicazione della pena durante le indagini preliminari; art. 449: giudizio direttissimo; art. 453: giudizio immediato; art. 459: richiesta di decreto penale di condanna a pena pecuniaria; art. 555: decreto di citazione a giudizio a chiusura delle indagini preliminari). L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare sussiste perciò solo quando il procedimento penale sia in una fase che postuli, necessariamente, il suo sfociare in una sentenza, o provvedimento equiparato, avente il carattere della definitività. Tale non è la fase delle indagini preliminari, che può concludersi o con l’esercizio dell’azione penale o con un provvedimento di archiviazione, che tuttavia è privo del carattere di definitività, potendo il procedimento penale essere sempre riaperto per ulteriori indagini.</p>
<p>Poiché la tossicomania costituisce causa non solo di inidoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato (cfr. art. 2, n. 2), del D.P.R. n. 904 del 1983), ma anche di inidoneità all’espletamento del servizio di polizia (fatti salvi, ovviamente, i diritti normativamente riconosciuti ai lavoratori di cui venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano sottoporsi a trattamento di recupero), legittimamente il dirigente dell’ufficio può chiedere al ricorrente di sottoporsi agli accertamenti di cui all’art. 9 del citato D.P.R. n. 904 del 1983; detto articolo, consentendo all’amministrazione di accertare l’idoneità psico–fisica al servizio per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia anche “in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio”, ben può essere interpretato nel senso di riconoscere all’amministrazione la facoltà di accertare se il dipendente assume, o no, sostanze stupefacenti, al fine di valutare la persistente idoneità del medesimo allo svolgimento delle funzioni di polizia.</p>
<p>Il diritto alla riservatezza dei dati personali non è opponibile all’amministrazione in relazione agli accertamenti sanitari che sono rivolti ad accertare le condizioni di idoneità psico-fisica al servizio, atteso che tali dati sono destinati a rimanere riservati, non essendo divulgabili all’esterno né suscettibili di utilizzo per motivi diversi da quelli per i quali la legge ne prevede e consente l’acquisizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei magistrati<br />
Angelo De Zotti		&#8211; Presidente f.f., relatore;<br />
Italo Franco			&#8211; Consigliere;<br />
Rita De Piero		#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 820/04,  proposto da</p>
<p><b>Licursi Marco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Marco Granziero ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 1054/1924;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) del provvedimento n. 333 0/48169 del Capo della Polizia, datato 5.01.2004, notificato in data 16.01.2004, riguardante l&#8217;irrogazione della sanzione della destituzione, ex art. 7 .p.r. 737/1981, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 15 marzo 2004 e depositato il 19 marzo 2004 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, depositato in segreteria il 7 aprile 2004 con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi all&#8217;udienza pubblica del  14 ottobre 2004  (relatore il consigliere Angelo De Zotti) l&#8217;avv. Granziero per il  ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo  per l’amministrazione intimata;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorrente,  agente della Polizia di Stato, rappresenta: che con procedimento penale avviato nell’anno 2000 e non ancora definito,  veniva indagato per un suo presunto coinvolgimento in attività illecita ai sensi dell&#8217;art. 73 del d.p.r. 309/90; che per tale ragione il 27 ottobre 2000 veniva sottoposto a perquisizione locale e personale, con esito negativo; che, a distanza di tempo e senza una apparente motivazione, in data 2 maggio 2002, il direttore dell’ufficio presso cui prestava servizio, lo invitava a sottoporsi ad esami clinici per la ricerca dei metabolici delle droghe d&#8217;abuso, ai sensi degli artt. 9 del d.p.r. 904/1993 e 77 del d.p.r. 335/1992; che ritenendo violato il diritto costituzionalmente garantito alla difesa egli non si presentava all’esame e chiedeva maggiori chiarimenti in merito a tale richiesta; che nelle proprie giustificazioni spiegava che  quell’accertamento non era previsto né imposto dal d.p.r. 904/1983 non trovandosi egli nelle condizioni di legge che lo prevedono o lo rendono obbligatorio; che in seguito non riceveva nessuna riposta e nessuna ulteriore richiesta di prelievo è stata mai avanzata nei suoi confronti.<br />
Espone altresì: che in data 15 giugno 2002 gli veniva notificata una contestazione degli addebiti ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 14 del DPR n. 737/81, dalla quale apprendeva che nei suoi confronti veniva proposto il provvedimento disciplinare di destituzione; che egli contestava gli addebiti dichiarandosi anche disponibile al prelievo di campioni piliferi;   che non avendo ricevuto, nei mesi a seguire, nessuna comunicazione nè tanto meno ulteriori richieste di esami, aveva ritenuto che il procedimento fosse stato archiviato, atteso che nello stesso periodo conseguiva anche l&#8217;avanzamento di grado ad assistente capo &#8220;per merito assoluto&#8221; ; che in data 16 gennaio 2004 gli è stato notificato il provvedimento di destituzione, adottato a conclusione del procedimento disciplinare.<br />
Di tale provvedimento, con il presente giudizio, il ricorrente chiede l’annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:<br />
1) violazione degli artt. 1, 7, 11, 19, 20 del d.p.r. 737/1981; degli art.  3 punto 2, e 10 della legge 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di presupposti, carenza assoluta di motivazione ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.<br />
Si sostiene innanzitutto che tra i reati che comportano la destituzioni di diritto non rientrano quelli previsti e puniti dal dpr 309/90; che il provvedimento di destituzione muove dall’ipotizzato coinvolgimento del Licursi in attività di consumo e spaccio di droga, in relazione alle risultanze di un&#8217;indagine della Squadra Mobile,  ed in particolare alle intercettazioni telefoniche effettuate, nelle quali tuttavia difetta qualsiasi riferimento al consumo e spaccio di droga; che l’unico indizio assunto come prova è rappresentato dal coinvolgimento nei fatti di droga di un collega del ricorrente, con il quale questi intratteneva rapporti di amicizia e scambi di telefonate; che non esiste dunque alcuna prova a carico del Licursi in ordine ai fatti contestati, tanto più che le perquisizioni locali e personali hanno avuto esito negativo e che nessuna nota punitiva gli è stata mai inflitta per mancanze riferibili allo stato di servizio, cosicché nel dicembre del 2003 egli è stato promosso di grado per merito assoluto; che le sanzioni disciplinari devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l&#8217;amministrazione o per il servizio e che nella specie non si è tenuto conto che alcuna  mancanza ha posto in essere il ricorrente rifiutando di sottoporsi agli accertamenti medici cui non era obbligato; che le giustificazioni del Licursi, infine, non sono assolutamente state valutate e che la commissione  disciplinare sembra essersi soffermata solo sul mero fatto che il ricorrente avesse frequentazioni e rapporti di amicizia con colleghi indagati; che, infine,  quando l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato; che il ricorrente è tuttora indagato nel procedimento penale n. 3747/2000 e che non ha riportato alcuna sentenza di condanna.<br />
2) violazione di legge ed in particolare degli artt. 60, 61, 62, 63, 64, 65, e 329 del codice di procedura penale.<br />
Si sostiene che il dirigente che ha avviato il procedimento disciplinare ha manifestato pregiudizi negativi nei confronti del ricorrente, rendendo vane le garanzie di imparzialità e compromettendo il diritto di difesa; che l&#8217;intero procedimento amministrativo non è stato svolto con serietà ma sulla base di deduzioni prive di fondamento sostituendo alle garanzie del procedimento giurisdizionale quelle inesistenti del procedimento disciplinare.<br />
3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del d.p.r. 904/1983 e dell&#8217;art. 77 del d.p.r. 335/1982; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e carenza assoluta di motivazione in relazione alla mancata osservanza delle direttive ministeriali n. 333/800/9820 del 28.12.1981; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.<br />
Si sostiene che il d.p.r. 904/1983 riguarda l&#8217;approvazione del regolamento sui requisiti psico fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della polizia di stato e che il giudizio di idoneità può essere richiesto dall’amministrazione in occasioni particolari e in connessione ad istituti che disciplinano le assenza per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d&#8217;ufficio; che tali norme non consentono accertamenti connessi ad azioni di natura disciplinare; che con le proprie giustificazioni il ricorrente aveva eccepito il vizio di sviamento di potere in quanto si stava attuando un accertamento senza i legali presupposti di legge e che l’amministrazione ha dato inizio al procedimento disciplinare sottoponendo l&#8217;impiegato a visita medico &#8211; legale, ai sensi del d.p.r. 904/1993 senza indicare la natura dell&#8217;infermità.<br />
4) violazione di legge ed in particolare degli art. 7, 9, 11, 17, 21, 22, e 23 della legge 675/1996.<br />
Si sostiene che l&#8217;art. 17 legge 675/1996 prevede limiti all&#8217;utilizzabilità dei dati personali e in particolare che  i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell&#8217;interessato e previa autorizzazione del Garante&#8221;; che è perciò reato divulgare notizie riguardanti un procedimento penale coperto dal segreto istruttorio; che salvi i casi menzionati dalla stessa legge 675/1996 ogni trattamento di dati deve essere fatto con la più rigorosa correttezza e senza danneggiare i soggetti destinatari degli accertamenti; che il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto tale profilo in quanto i dati riservati del ricorrente sono stati utilizzati per finalità diverse da quelle la legge consente.<br />
In data 7 aprile 2004 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, la quale ha controdedotto su tutti i motivi di ricorso, deducendone l’infondatezza e chiedendone la reiezione con vittoria di spese.<br />
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004 previa audizione dei difensori delle parti il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>Oggetto di ricorso è il provvedimento di destituzione dal servizio, che l’amministrazione ha adottato nei confronti del ricorrente, agente della Polizia di Stato, a conclusione del procedimento disciplinare tempestivamente promosso con la contestazione di addebiti del 14 giugno 2002, per i motivi di cui è menzione in atti.<br />
Con il primo motivo il ricorrente deduce una serie di profili di illegittimità, tra i quali appare preliminare quello di violazione dell’art. 11 del D.P.R. 737/1981, che impone la sospensione del procedimento disciplinare quando l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza sia stato sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento penale.<br />
  Sostiene, infatti, il ricorrente che all’atto dell’instaurazione del procedimento disciplinare e comunque prima della sua conclusione con l’adozione del provvedimento impugnato, era già pendente nei suoi confronti un procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare, e che ciò sarebbe dimostrato dalla nota del Procuratore della Repubblica del 13 febbraio 2001 (doc. n. 4 dep. il 7 aprile 2004) nella quale si informa l’amministrazione che  il procedimento penale nei confronti di Licursi Marco “è pendente e si trova nella fase delle indagini preliminari”.<br />
  La censura è tuttavia infondata.<br />
  In realtà dagli atti di causa risulta che il Licursi è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, ma che la sua posizione era, ed è rimasta, quantomeno sino alla conclusione del procedimento disciplinare, quella di persona sottoposta alle indagini preliminari (cfr. art. 61 c.p.p.).<br />
  Tale posizione non era e non è ostativa dell’azione disciplinare: la fase delle indagini preliminari, infatti, come noto, può concludersi o con l’esercizio dell’azione penale o con un provvedimento di archiviazione, che tuttavia è privo del carattere di definitività, potendo, il procedimento penale, essere sempre riaperto per ulteriori indagini.<br />
  L’evento che impone la sospensione del procedimento disciplinare deve essere individuato, perciò, nel momento propriamente processuale, che principia con l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale e con la conseguente assunzione della qualità di imputato da parte del soggetto al quale è attribuito il reato; tale effetto si realizza, ai sensi degli articoli 60 e 405 c.p.p., con la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Pubblico ministero a norma dell&#8217;art. 416 stesso codice, o con altri atti con i quali ugualmente si investe il giudice di decidere sulla pretesa punitiva (art. 447: richiesta congiunta di applicazione della pena durante le indagini preliminari; art. 449: giudizio direttissimo; art. 453: giudizio immediato; art. 459: richiesta di decreto penale di condanna a pena pecuniaria; art. 555: decreto di citazione a giudizio a chiusura delle indagini preliminari).<br />
  L’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare sussiste, perciò, solo quando il procedimento penale sia in una fase che postula necessariamente che esso sfoci in una sentenza, o provvedimento equiparato, avente il carattere della definitività (cfr. C.d.S. sez. 6^ n. 5855/2001).<br />
  Il motivo va pertanto respinto.<br />
  Sempre per  ragioni logicamente pregiudiziale vanno  esaminati il secondo, terzo e quarto motivo, con cui il ricorrente si duole, nell’ordine:  della mancanza di imparzialità del dirigente (da individuare presumibilmente nel funzionario istruttore) che avrebbe compromesso il diritto di difesa dell’incolpato “esprimendo indebitamente il proprio convincimento su questioni a lui non pertinenti circa la colpevolezza dell’indagato”; del fatto che nel provvedimento di destituzione sia stato attribuito rilievo alla sua indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti medico legali finalizzati alla ricerca dei metaboliti delle tossicodipendenze e, infine, della illegittimità della richiesta di sottoporlo al test medico in quanto surrettiziamente finalizzata all’acquisizione ed all’utilizzazione a fini disciplinari di dati “sensibili” concernenti stati e situazioni personali costituzionalmente garantite e tutelate.<br />
Tali doglianze, <br />
Sulla prima, il Collegio osserva che si tratta di censura generica e poco perspicua: il ricorrente infatti deduce la violazione di norme del codice di procedura penale riferite al processo, che non hanno attinenza con il procedimento disciplinare.<br />
Imputa infatti al funzionario istruttore di aver formulato accuse basate su considerazioni non pertinenti trascurando che il compito del funzionario istruttore è proprio quello di predisporre, all’esito dell’istruttoria, la contestazione di addebiti e dunque di esprimere la propria convinzione in ordine alla sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti a carico dell’incolpato.<br />
Spetta poi all’amministrazione, esaminati gli atti, valutare  se gli addebiti sussistono o meno, dispone in tal caso l&#8217;archiviazione del procedimento,, ovvero trasmetterli all&#8217;organo competente per il seguito dell’azione stessa.<br />
Poiché il compito del funzionario istruttore si esaurisce con la relazione conclusiva e questi non interviene o prende parte, nella fase del giudizio disciplinare è evidente che l’opinione che costui esprime in ordine alla colpevolezza dell’incolpato resta confinata nella fase preliminare (che peraltro potrebbe anche concludersi con l’archiviazione) e non è assistita da fede privilegiata, atteso che in sede giudicante le parti hanno le stesse prerogative e che il soggetto incolpato ha la possibilità di esercitare ogni difesa idonea a contrastare le contestazioni formulate nell’atto di addebito disciplinare.<br />
E ciò è quanto è avvenuto nella specie, posto che il ricorrente ha controdedotto compiutamente su tutte le contestazioni a lui mosse e non indica quale limitazione di difesa abbia risentito per effetto della scorretta conduzione della fase preliminare.<br />
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 9 del d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, in relazione all’ “uso sviato del potere di accertamento sanitario” siccome rivolto non già ad accertare lo stato di salute del ricorrente “ma a precostituire la prova per un eventuale futuro procedimento disciplinare”, anche tale censura, già disattesa in analogo procedimento, appare infondata.<br />
Infatti, poiché non può ragionevolmente dubitarsi che la tossicomania costituisca causa non solo di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato (cfr. art. 2, n. 2), del d.P.R. n. 904 del 1983), ma anche di inidoneità all’espletamento del servizio di polizia (fatti salvi, ovviamente, i diritti normativamente riconosciuti ai lavoratori di cui venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano sottoporsi a trattamento di recupero), legittimamente il dirigente dell’ufficio, nel chiedere al ricorrente di sottoporsi agli accertamenti suindicati, ha richiamato l’art. 9 del citato d.P.R. n. 904 del 1983 il quale, consentendo all’Amministrazione di accertare l’idoneità psico –fisica al servizio per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia anche “in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio”,  ben può essere interpretato nel senso di riconoscere all’Amministrazione la facoltà di accertare se il dipendente assume, o no, sostanze stupefacenti, al fine di valutare la persistente idoneità del medesimo allo svolgimento delle funzioni di polizia.<br />
Peraltro, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso,  non c’è alcuna prova che la sottoposizione del Licursi agli accertamenti in questione sia stata disposta al fine di precostituire prove per un eventuale futuro procedimento disciplinare e non invece allo scopo determinante di accertare l’idoneità o inidoneità del dipendente al servizio.<br />
E comunque, legittima o meno che fosse ritenuta la richiesta, la spottoposizione al test non costituiva per il ricorrente un obbligo ma una facoltà che avrebbe potuto consentirgli, ove si fosse sottoposto ad essa con tutte le riserve di diritto e con ogni garanzia richiesta (in contraddittorio con un medico di fiducia), di dimostrare la propria idoneità al servizio e al contempo di fugare il sospetto, indotto dalla sua condizione di inquisito per reati specifici legati all’uso di sostanze stupefanti, di non essere tossicodipendente. <br />
Né è vero che il ricorrente abbia giustificato le ragioni del suo mancato consenso poiché  in realtà, secondo quanto risulta dagli atti, egli non si è presentato al test fissato per il 7 maggio 2002 senza addurre alcuna previa giustificazione e solo in seguito, dopo quindici giorni (il 22 maggio 2002) ha chiesto di avere copia degli atti inerenti la richiesta stessa, rifiutando comunque il consenso con argomenti che fanno leva sull’inconferente diritto di non essere soggetto a trattamenti sanitari forzati laddove la richiesta dell’amministrazione era di un accertamento facoltativo e la sua finalità legittima per le ragioni sottostanti alla verifica dell’idoneità psico fisica del dipendente.<br />
Quanto infine al dedotto eventuale utilizzo illecito di dati coperti da privacy ed afferenti alla sfera personale il Collegio osserva che il diritto alla riservatezza dei dati personali non è opponibile all’amministrazione in relazione agli accertamenti sanitari che sono rivolti ad accertare le condizioni di idoneità psico fisica al servizio, atteso che tali dati sono destinati a rimanere riservati, non essendo divulgabili all’esterno né suscettibili di utilizzo per motivi diversi da quelli per i quali la legge ne prevede e consente l’acquisizione.<br />
La questione dedotta non sembra peraltro rilevante giacchè qui non viene in rilievo l’uso illecito di dati sensibili ma la possibilità per l’amministrazione di chiedere la verifica dell’idoneità al servizio dei propri dipendenti nei casi in cui sussistano specifiche e motivate ragioni per dubitarne.<br />
Anche questi motivi sono dunque complessivamente infondati.<br />
Restano i profili ulteriori dedotti nel primo motivo e tenuti riservati perché tutti rivolti contro la sanzione e con i quali il ricorrente assume di  non meritare il provvedimento di destituzione per l’insussistenza dei comportamenti a lui addebitati in sede disciplinare.<br />
In sintesi il Licursi sostiene che non sussiste alcuna prova seria ed attendibile dei fatti contestati ma solo indizi del tutto insignificanti, abilmente manipolati ovvero erroneamente intesi ed enfatizzati; che nelle intercettazioni telefoniche effettuate sulla propria utenza è assente qualsiasi riferimento diretto o indiretto al consumo e allo spaccio di droga; che l’unico indizio assunto come prova è rappresentato dal coinvolgimento di un collega di lavoro (arrestato in  flagranza per acquisto di cocaina), con il quale intratteneva normali rapporti di amicizia e usuali contatti telefonici;   che  non esiste a carico del ricorrente alcuna prova diretta giacchè le perquisizioni locali e personali hanno avuto esito negativo; che nessuna nota punitiva gli è stata mai inflitta per mancanze riferibili allo stato di servizio e che, in considerazione di ciò, nel dicembre del 2003 è stato promosso ad assistente capo per merito assoluto;  che pertanto il potere disciplinare non è stato esercitato nel rispetto dei criteri generali di correttezza, buona fede e proporzionalità.<br />
Anche queste censure, però, sono a giudizio del Collegio infondate.<br />
Occorre intanto avvertire che dagli atti del procedimento disciplinare non risulta che le giustificazioni fornite dal ricorrente non siano state prese in considerazione ovvero che esse siano state ignorate: la commissione di disciplina le ha invece esaminate (cfr. il verbale del 20 ottobre) e non le ha condivise.<br />
Il ricorrente d’altronde non ha smentito né ha potuto negare i contatti telefonici con i colleghi e con i privati intercettati, conosciuti come fornitori di sostanze stupefacenti, ma ha sostenuto, come sostiene nelle odierne difese che il traffico telefonico da lui mantenuto con soggetti risultati chiaramente implicati nell’attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti (i colleghi Binotto, arrestato in flagranza di reato, il collega Bergamasco e i privati fornitori di merce) non è indice di prova dei fatti specifici a lui contestati poiché le frasi  estrapolate dai colloqui telefonici registrati nel corso delle indagini tra i soggetti sospettati ed indagati (tra cui appunto il Licursi stesso) non sarebbero significative, trattandosi di “banalissime frasi al di sopra di ogni sospetto”, “generiche e prive del minimo riscontro probatorio”.<br />
Il Collegio non è dello stesso avviso.<br />
Occorre infatti premettere al riguardo, che come evidenzia l’amministrazione nelle proprie difese, le indagini che hanno portato alle intercettazioni telefoniche sono state avviate e indirizzate in modo “mirato” verso le utenze di alcuni agenti di polizia perché in seguito all’arresto di un gruppo di spacciatori costoro avevano confessato il coinvolgimento dei primi nel traffico di stupefacenti e, in particolare, che uno di essi era l’agente Binotto, la cui utenza telefonica era risultata in contatto con soggetti noti come spacciatori (Gobbi, Malvestito e Pozzato); che dalle prime intercettazioni era emerso che del gruppo faceva parte, ed era anch’egli in costante contatto con Binotto e i suoi fornitori, l’agente Bergamasco, sospettato anch’egli di consumo di stupefacenti.<br />
 Il Licursi è stato quindi gravemente sospettato perché, intercettato egli stesso, ha mantenuto colloqui “crittati” sia con i colleghi sia con i fornitori (con i quali in un caso dialoga utilizzando il cellulare del collega Binotto).<br />
Non c’è dunque la prova diretta del traffico ma è stata raggiunta la prova indiretta che il Licursi è un sospetto utilizzatore e fornitore di  sostanza stupefacente poiché risulta collegato alla stessa organizzazione, a ruoli c.d. interscambiabili, della quale fanno parte soggetti (i colleghi Binotto e  Bergamasco) il cui coinvolgimento nell’attività di consumo personale e cessione di sostanze stupefacenti, nonché il collegamento con gli ambienti dello spaccio è emersa con certezza, in seguito all’arresto dell’agente Binotto e dei fornitori di droga.<br />
Il gruppo formato all’interno del corpo della Polizia di Stato, quindi, operava come un’organizzazione collusa con gli ambienti, notoriamente criminosi, della droga, che, anziché reprimere favoriva, e dei cui proventi, si può presumere, beneficiava direttamente o indirettamente, ottenendo dosi per consumo personale  o da smistare a terzi (in tal senso le intercettazioni sul rapporto tra l’agente Binotto, Gobbi, Malvestito e Pozzato).<br />
Il fatto che nelle numerose intercettazioni, che riportano solo i passaggi ritenuti significativi ai fini dell’indagine non si faccia riferimento espresso a sostanze stupefacenti ma a surrogati del gergo (il carico di legna, l’oro, un congruo, il bambicuz, il pensierino, e quant’altro) non è significativo, poiché, e su questo il Collegio concorda con l’assunto dell’amministrazione, il senso reale delle frasi è desumibile dal contesto, ossia dalle modalità, dalla finalità e dalla tipologia dei contatti telefonici (chiamate senza altro scopo che ricercare incontri diretti, ovvero a sollecitare attività di intermediazione finalizzata a procurare “qualcosa” dietro pagamento di denaro nei luoghi di appuntamento definiti anche “usuali”) e, inoltre, dalla chiara configurazione illecita della condotta del gruppo (composto da agenti della polizia di stato) che incontra e mantiene contatti ingiustificabili e di esplicita evidenza affaristica con spacciatori e fornitori di sostanze stupefacenti.<br />
E tutto ciò collaborando attivamente, come si percepisce dalle conversazioni intercettate, e traendo frutto dalla loro attività (più direttamente il Binotto ma non meno Bergamasco, Licursi, Sarti e Tosini); con evidente consapevolezza del disvalore della loro condotta essendo a conoscenza dell’illiceità penale del traffico di stupefacenti e dell’aggravante rappresentata dalla loro funzione.<br />
Il Collegio ritiene quindi, come già in analoga vicenda riguardante altro componente del gruppo (cfr. T.A.R. Veneto sez. 1^ 13 ottobre  2004 n. 3684), che il giudizio che l’Amministrazione ha tratto ai fini dell’applicazione al Licursi della sanzione destitutoria , sulla base dei fatti emersi dalle intercettazioni telefoniche, dall’arresto in flagranza di reato dell’agente Binotto e dal collegamento chiaramente finalizzato all’attività di uso e procacciamento di sostanze stupefacenti cui il gruppo stesso era dedito, sia  attendibile e pienamente comprovato dagli elementi anzidetti.<br />
Ne consegue che vanno respinti tutti i profili di censura  con i quali si deducono vizi di difetto di motivazione e di travisamento dei fatti, essendo questi ultimi provati ed idonei a giustificare l’applicazione della  sanzione inflitta.<br />
Né merita infine accoglimento l’ultima censura, con la quale il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, assumendo che essa è eccessiva in rapporto ai fatti contestati e contraddittoria avuto riguardo ai precedenti di servizio vantati dallo stesso dipendente, tra cui anche la promozione per merito assoluto alla qualifica superiore conseguita in concomitanza con il provvedimento destitutivo.<br />
  Il Collegio ritiene infatti, sul punto specifico, che il provvedimento di destituzione, ancorché si tratti della più grave sanzione sia giustificato, in quanto la condotta contestata al ricorrente ed accertata in sede disciplinare corrisponde pienamente alla fattispecie sanzionatoria e non ne costituisce un’applicazione sproporzionata, giacché contiene una motivata e specifica enunciazione della sua gravità, congruamente enunciata ed insindacabile sotto i profili della coerenza e della proporzione: la dimostrata collusione dell’agente di polizia destituito con gli ambienti dello spaccio di droga e della delinquenza che vi gravita è un fatto che rivela “infedeltà” insanabile all’istituzione, che ne determina il discredito di fronte ai cittadini e che vanifica l’impegno e la fiducia degli altri colleghi nella loro comune funzione.<br />
Né rileva infine la coeva promozione del Licursi per merito assoluto, in quanto essa riguarda la progressione economica e di carriera, che non ha attinenza o connessione con la condotta disciplinare; la promozione peraltro risale, quanto a decorrenza, al 22 luglio 2002 e quindi non tiene certamente conto della condotta illecita rilevante sulla prosecuzione del rapporto di lavoro,  accertata e sanzionata successivamente.<br />
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.<br />
La natura della controversia e alcuni profili equitativi giustificano tuttavia la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
  Spese e competenze di causa compensate.<br />
  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>  Così deciso in Venezia, addì 14 ottobre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-7-3-2005-n-817/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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